36.2025.3
Indennità giornaliera per malattia (LCA). Richiamati gli atti della perizia AI per stabilire se la patologia psichiatrica si è manfiestata prima dell'uscita dalla cerchia degli assicurati dell'attrice. Termine per cambiare attività
16 giugno 2025Italiano81 min
si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle allegazioni
Source ti.ch
Incarto
n.
36.2025.3
cs
Lugano
16 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sulla petizione del 13 febbraio 2025 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro
le malattie
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nata nel __________, alle
dipendenze della __________ quale assemblatrice di moduli elettronici dal 13
febbraio 2023 (doc. 9 e 111), è assicurata collettivamente contro la perdita di
guadagno in caso di malattia presso CV 1 (in seguito: CV 1; cfr. anche doc.
I/4: verbale di udienza del 13 febbraio 2025, inc. 36.2024.46). Il contratto
prevede che, se date le condizioni, le indennità giornaliere, pari all’80%
della somma assicurata, sono versate per 730 giorni per caso, dedotto il
termine di attesa di 7 giorni (doc. 111).
1.2. Il 26 maggio 2023 il datore di
lavoro ha notificato all’__________ la completa incapacità lavorativa di AT 1 dal
23 maggio 2023 a causa di un infortunio (doc. 9). Poiché l’assicuratore contro
gli infortuni (__________) non ha assunto il caso, è intervenuta CV 1, che ha
versato le indennità pattuite dal 1° giugno 2023, dedotto il periodo di attesa dal
25 maggio 2023 al 31 maggio 2023 (cfr. doc. 11), sulla base dei referti
allestiti, su sua richiesta, dal dr. med. __________, FMH medicina interna e
medicina manuale SAMM, medicina psicosomatica e psicosociale ASMPP il 24 luglio
2023 (doc. 12), dal dr. med. __________, FMH reumatologia il 4 ottobre 2023 ed
il 25 marzo 2024 (doc. 31 e 74) e dal dr. med. __________, FMH neurologia, il
13 marzo 2024 (doc. 69).
1.3. Il 6 luglio 2023 AT 1 è stata
licenziata con effetto al 31 agosto 2023 (cfr. doc. I/E).
1.4. Con scritto del 26 marzo 2024
l’assicuratore ha informato l’interessata che sulla base delle valutazioni del
dr. med. __________ e del dr. med. __________, è emerso che in un’attività
professionale adeguata la sua capacità lavorativa sarebbe stata del 100% ed in
applicazione delle CGA le è stato assegnato un termine di tre mesi per cercare
lavoro in un altro settore d’attività ed annunciarsi presso l’assicurazione
contro la disoccupazione, rispettivamente l’assicurazione invalidità (doc. 73).
Tenuto conto del periodo di tre mesi, le indennità sarebbero state versate fino
al 26 giugno 2024.
1.5. Il 5 giugno 2024 vi è stato un
colloquio telefonico tra CV 1 e la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, perché l’assicurata desiderava trascorrere un periodo all’estero
dalla madre. L’assicuratore ha rifiutato il versamento delle prestazioni in
caso di soggiorno fuori dalla Svizzera (doc. 83).
1.6. Dopo aver ricevuto un certificato
della dr.ssa med. __________ del 17 giugno 2024 che attestava un’incapacità
lavorativa del 100% dal 17 giugno 2024 al 16 luglio 2024 (doc. 85), con scritto
del 20 giugno 2024 l’assicuratore ha negato il versamento di ulteriori
prestazioni, poiché “la copertura assicurativa dopo il licenziamento rimane
in vigore unicamente per le patologie documentate da atti medici presenti al
momento dell’uscita dal contratto collettivo, che nel suo caso è il 31 agosto
2023. Ne consegue che ulteriori patologie insorte dopo tale data non sono a
beneficio di copertura assicurativa. Dagli atti in nostro possesso non risulta
alcuna patologia di natura psichiatrica in corso al momento della conclusione
del suo rapporto di lavoro presso la spettabile __________. Pertanto, visto
quanto sopra, da parte nostra non verranno riconosciute ulteriori indennità
giornaliere e il suo caso di malattia è da ritenersi definitivamente chiuso dal
27 giugno 2024” (doc. 87).
1.7. Il 31 luglio 2024 CV 1 ha confermato
il contenuto del predetto scritto affermando che l’assicurata “non risultava
essere in cura da un medico specialista in psichiatrica, e di conseguenza non è
stata attestata alcuna incapacità lavorativa in tale ambito prima del 31 agosto
2023, data di uscita dal contratto collettivo (…) dato che l’inabilità
lavorativa relativa alla nuova patologia è insorta dopo la fine del rapporto di
lavoro, essa non è a beneficio di copertura assicurativa, e pertanto il suo
caso di malattia è da considerarsi definitivamente chiuso a partire dal 27
giugno 2024. Inoltre, siamo venuti a conoscenza del periodo esatto che ha
deciso di trascorrere all’estero. A tal riguardo poniamo alla sua attenzione
l’art. __________ delle nostre condizioni Generali d’Assicurazione (…). La
Dr.ssa __________ era stata informata telefonicamente a tal proposito. Di
conseguenza, nei prossimi giorni riceverà il bollettino di versamento per il
rimborso delle indennità non dovute versate per il periodo dal 7 giugno 2024 al
26 giugno 2024 ” (doc. 98; cfr. anche doc. 101, scritto del 2 ottobre 2024).
1.8. Con petizione del 20 novembre 2024,
inoltrata contro __________ (inc. 36.2024.46), e poi ritirata il 13 febbraio
2025 quando l’ha ripresentata in sede di udienza presso il TCA, contro CV 1
(cfr., su questo punto, il verbale di udienza del 13 febbraio 2025 dell’inc.
36.2024.46, doc. I/4), AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la
condanna dell’assicuratore al pagamento delle indennità giornaliere così come
convenute nel contratto di cui al doc. 348, nella misura di fr. 92.05 al
giorno, per il periodo dal 7 giugno 2024 al 26 giugno 2024 e per il periodo dal
27 giugno 2024 al 17 febbraio 2025, rispettivamente sino al ripristino del suo
stato di salute o sino alla decorrenza dell’obbligo prestativo dell’assicuratore
di 730 giorni indennizzabili. Ella chiede che per il periodo dal 7 giugno 2024
al 26 giugno 2024 venga accertato che non deve restituire le prestazioni già
ricevute pari a fr. 1’841 (doc. I, pag. 2).
L’attrice sostiene che anche per
la patologia psichiatrica, a suo dire insorta quando la copertura assicurativa
era ancora in essere, l’assicuratore deve versare le indennità giornaliere per
malattia. Ella afferma in particolare di essere stata visitata dal dr. med. __________,
psicologo psicoterapeuta FSP, il 13 giugno 2023, il 21 giugno 2023 ed il 27
giugno 2023 per un “importante disagio psicologico derivante da
maltrattamenti subiti sul posto di lavoro” (doc. I/E) e che anche la dr.ssa
med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il 16 luglio
2024 ha rilevato delle chiare manifestazioni di tipo psichiatrico ed una
perdurante incapacità lavorativa dal 17 giugno 2024 al 16 luglio 2024.
Per l’attrice la patologia
psichiatrica era in essere già prima della fine del rapporto assicurativo,
poiché sorta in una persona in precedenza completamente sana prima dell’infortunio
e sussiste di conseguenza un nesso causale diretto ed adeguato con l’evento
traumatico.
Secondo l’assicurata, la
vicinanza temporale tra l’evento dannoso, i primi consulti medici del dr. med. __________,
del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________, indicano la sussistenza
di un nesso causale tra il sinistro, le malattie fisiche e psichiche ed il
danno alla salute. L’agire dell’assicuratore sarebbe pertanto contrario ai
principi della buona fede, della socialità e dell’equità.
L’attrice si lamenta inoltre
della mancanza di qualsiasi riferimento alla possibilità del passaggio
nell’assicurazione individuale nello scritto della convenuta del 31 luglio
2024.
L’assicurata si oppone alla
restituzione dell’importo di fr. 1'841 versato nel periodo durante il quale era
in vacanza (7 giugno 2024 – 26 giugno 2024), quando si trovava presso la sua
famiglia su indicazione terapeutica della dr.ssa med. __________.
Secondo l’attrice la richiesta sarebbe
abusiva, poiché da una parte la convenuta applica l’art. __________ CGA e
dall’altra nega la presenza di un’inabilità in ragione della patologia psichica
che sarebbe sorta dopo il 31 agosto 2023.
In sede di udienza l’attrice ha aggiunto
di aver inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI l’8 novembre 2023. Ella ha
informato il TCA che è stata ordinata una perizia ad opera dei dr. med. __________,
FMH reumatologia e __________, psichiatra, le cui visite si sarebbero tenute
nel corso del mese di febbraio 2025. L’attrice ne ha domandato l’acquisizione,
riservandosi, oltre alla possibilità di chiedere la sua audizione personale, di
domandare l’allestimento di una specifica perizia psichiatrica, rispettivamente
di produrre quesiti specifici da sottoporre al dr. med. __________.
In sede di risposta
l’assicuratore ha chiesto la reiezione della petizione, poiché non è stata
comprovata un’incapacità lavorativa a causa della patologia psichiatrica prima
del 31 agosto 2023, quando l’interessata è uscita dalla cerchia degli
assicurati. La convenuta si è detta d’accordo di sospendere, sino a giudizio
definitivo, il rimborso dell’importo di fr. 1'841.
1.9. In data 14 marzo 2025 il TCA ha
chiesto all’Ufficio AI di orientare il Tribunale in merito ai tempi
dell’allestimento della perizia bidisciplinare e del successivo rapporto
dell’SMR o se già in possesso dell’amministrazione di trasmetterli con
l’autorizzazione a sottoporlo alle parti. Alla richiesta è stato allegato lo
svincolo dal segreto professionale dell’attrice (doc. III).
1.10. Il 20 marzo 2025 l’Ufficio AI ha
informato il TCA che il referto sarebbe stato redatto nel giro di circa tre
settimane (doc. IV).
1.11. Il 7 aprile 2025 l’Ufficio AI ha
trasmesso al TCA copia della perizia bidisciplinare del 20 marzo 2025 e del
rapporto dell’SMR del 2 aprile 2025, con l’autorizzazione a sottoporlo alle
parti (doc. VI).
1.12. Con osservazioni del 2 maggio 2025
l’attrice ha ribadito le sue richieste, allegando un attestato di inabilità
lavorativa della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, per il
periodo dal 17 febbraio 2025 al 22 giugno 2025 (doc. VIII/M). L’assicurata ha
sottolineato come il reumatologo ha attestato una completa incapacità
lavorativa dal 23 maggio 2023, mentre il perito psichiatra del 60%.
1.13. Con osservazioni del 5 maggio 2025
la convenuta ha sostenuto che dalle risposte fornite (pag. 33 e 34 del rapporto
peritale), la capacità lavorativa dell’attrice nell’attività abituale è del 60%
da maggio 2023, mentre in attività adeguata è del 70% e quale casalinga del
90%. Secondo CV 1, l’assicuratore ha versato all’interessata più di quanto
spettasse a quest’ultima.
1.14. Il 6 maggio 2025 il TCA ha scritto
alle parti, trasmettendo loro le rispettive osservazioni e comunicando che
l’istruttoria è conclusa (doc. X). Contestualmente è stato assegnato un termine
scadente il 19 maggio 2025 per produrre le osservazioni finali e per comunicare
al Tribunale se intendevano partecipare alle arringhe finali o se, di comune
accordo, vi rinunciavano.
1.15. Il 19 maggio 2025 le parti hanno
prodotto le loro conclusioni, indicando di rinunciare alle arringhe finali
(doc. doc. XI e XII). Le rispettive osservazioni sono state trasmesse loro per
conoscenza il 20 maggio 2025 (doc. XIII e XIV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la convenuta deve versare all’attrice le indennità per
malattia dal 27 giugno 2024 fino al 17 febbraio 2025, rispettivamente fino al ripristino
della sua capacità lavorativa o all’esaurimento delle prestazioni. L’attrice
chiede anche che venga accertato che non deve restituire l’importo di fr. 1’841
percepito dal 7 giugno 2024 al 26 giugno 2024, quando era in vacanza all’estero.
2.2. Le prestazioni si fondano su
un’assicurazione giornaliera in caso di malattia che rientra nella nozione di
assicurazione complementare alla LAMal (DTF 142 V 448, consid. 4.1; STF
4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1).
Queste assicurazioni
complementari sono rette dalla LCA, conformemente all’art. 2 cpv. 2 LVAMal (STF
4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1). La procedura applicabile è quella
prevista dagli art. 243 e seguenti CPC.
2.3. Il 1° gennaio 2022 sono entrate in
vigore numerose modifiche della LCA, che si applicano al caso di specie poiché
il contratto d’assicurazione ha avuto inizio il 1° gennaio 2023 (doc. 111).
2.4. Per quanto concerne
l’indennità contro la perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che
l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito
senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la
malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario,
compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il
rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (Bonaz Lucile, L’assurance
perte de gain maladie en droit suisse, 2024 [doi.13907/archive-ouverte/unige:179341],
pag. 114, n. 344 e seguenti; sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid.
3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle condizioni di
applicazione di questa norma, cfr. Adrian
Von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu
Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und
versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,
pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).
La durata del pagamento del salario
dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri
usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op.
cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria,
l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del
rapporto di lavoro (Hans-Rudolf
Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach
VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche
Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45,
in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime
legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima
alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr.
DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la
possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante
accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un
ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5
agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF
146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano
Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une
maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés
sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag.
271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si
veda anche Adrian Von Kaenel, op.
cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di
regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di
lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa
riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore
di lavoro procede al versamento (Gabriel
Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve
essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che
concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti
essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del
guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso
la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -
il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi
assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di
assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF
131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.5. In concreto, la convenuta ed il datore
di lavoro hanno concluso un contratto d’assicurazione collettiva
d’indennità giornaliera secondo la LCA (doc. 111), che prevede, se date le
condizioni, il pagamento dell’80% della somma assicurata per 730 giorni per
caso, dedotto il termine di attesa di 7 giorni per caso (doc. 111), ciò che è
abituale nelle indennità giornaliere sottoposte alla LCA (cfr. anche Bonaz Lucile, op. cit., pag. 225 e
seguenti, n. 637 e seguenti).
Al
contratto si applicano le condizioni generali d’assicurazione (CGA) edizione
2012 (doc. 111 e 110).
L’art.
__________ CGA prevede che è considerata malattia qualsiasi danno alla salute
fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che
richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro
(art. 3 LPGA).
Per
l’art. __________ CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale (art. 6 LPGA). Dopo 3 mesi d’incapacità al lavoro
saranno prese in considerazione anche le mansioni ragionevolmente esigibili in
un’altra professione o campo d’attività.
Secondo
l’art. __________ CGA è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle
misure d’integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del
danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa
non è obiettivamente superabile (art. 7 LPGA).
Per
l’art. __________ CGA per la persona assicurata, la copertura si estingue con
l’uscita dall’azienda assicurata.
Secondo
l’art. __________ CGA se la persona assicurata, secondo l’attestazione di un
medico, è inabile al lavoro, l’assicuratore corrisponde per una inabilità
lavorativa completa l’indennità giornaliera stabilita per contratto fino al
massimo della perdita di guadagno dimostrabile.
Ai
sensi dell’art. __________ CGA in caso di parziale inabilità al lavoro pari
almeno al 25%, l’indennità giornaliera viene accordata in proporzione al grado
d’inabilità lavorativa.
L’art.
__________ CGA prevede che se una persona assicurata inabile al lavoro si reca
all’estero senza l’approvazione dell’assicuratore, non può rivendicare nessuna pretesa
di prestazioni durante il tempo del soggiorno all’estero.
Secondo
l’art. __________ CGA l’indennità giornaliera è accordata al massimo per la
durata stabilita per contratto. Il termine di attesa viene conteggiato sulla
durata delle prestazioni.
Se
durante un caso di malattia subentra un’ulteriore malattia, i giorni di diritto
alle prestazioni del primo caso sono conteggiati sulla durata delle prestazioni
(art. __________ CGA).
L’art.
__________ CGA prevede che con l’estinzione della copertura assicurativa CV 1
paga l’indennità giornaliera per malattie che si sono manifestate durante la
validità del contratto, fino a quando la persona assicurata riprende almeno ad
essere abile al lavoro o al guadagno al 75% e al massimo fino al termine della
durata delle prestazioni stabilite per contratto.
2.6. In concreto non è contestato che
dal 31 agosto 2023, in seguito al suo licenziamento, l’attrice è uscita dalla
cerchia degli assicurati e la sua copertura assicurativa è terminata (cfr. art.
__________ CGA).
Ella ha pertanto diritto alle
indennità giornaliere unicamente nella misura in cui la malattia per la quale
chiede le prestazioni si è manifestata durante la validità del contratto (art. __________
CGA).
Con la petizione l’attrice
sostiene che anche la patologia psichiatrica, e non solo quella reumatologica
che ha comportato il versamento delle prestazioni fino al 26 giugno 2024, era
già presente prima del 31 agosto 2023. La convenuta sostiene invece che prima
di tale data non vi era stata alcuna incapacità lavorativa derivante da una
patologia psichica.
Va pertanto esaminato da quando
la patologia psichiatrica si è manifestata e da quando l’attrice è incapace al
lavoro a causa di tale malattia.
2.7. Circa l’aspetto medico, va
rammentato che, prima della modifica dell’art. 177 CPC, entrata in vigore il 1°
gennaio 2025 (sul tema cfr. consid. 2.8), in una sentenza 4A_178/2015 dell’11
settembre 2015, pubblicata in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha
stabilito che una perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi
dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel processo civile le perizie di parte (Privatgutachten)
devono essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di
parte. Questa giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti
dall’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, che nella maggior
parte dei Cantoni sono giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali
(cfr. Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).
Nel caso evaso dall’Alta Corte,
si trattava di un assicurato al beneficio di un’assicurazione di indennità
giornaliera fondata sulla LCA che era incapace al lavoro e ha domandato una
rendita di invalidità, che la sua assicurazione privata ha rifiutato fondandosi
su una perizia che essa stessa ha fatto eseguire da un medico specialista in
psichiatria e psicoterapia, il quale si è basato sugli atti medici e ha
visitato personalmente l’interessato, non ritenendo infine un’incapacità lavorativa.
L’assicurato ha quindi chiamato in giudizio la sua assicurazione, ma davanti al
Tribunale cantonale ha perso la causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4
valutazioni mediche agli atti (la perizia di parte allestita su mandato
dell’assicuratore, il referto del curante, la perizia interdisciplinare e il
parere di un altro medico a cui l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a
conclusioni differenti sulla capacità lavorativa dell’assicurato, si sono
basati sulla perizia di parte dell’assicuratore malattia e in virtù della
verosimiglianza preponderante hanno ritenuto che l’assicurato non fosse inabile
al lavoro. La prima istanza si è basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd,
secondo cui la perizia di parte fatta esperire dall’assicuratore malattia ha il
valore di un mezzo di prova (cfr. consid. 2.1). L’assicurato ha quindi
inoltrato un ricorso in materia civile presso il Tribunale federale, lamentando
che la perizia fatta allestire dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma
di parte, perciò dal profilo del diritto processuale civile valeva soltanto,
come stabilito dalla DTF 132 III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di
parte e non come mezzo di prova (cfr. consid. 2.2).
Il TF ha dovuto quindi
esaminare la questione di sapere se la perizia di parte sulla quale si è
fondato l’assicuratore malattia nell’assicurazione complementare fosse un mezzo
di prova ai sensi del Codice di procedura civile.
Nelle sue considerazioni,
l’Alta Corte ha evidenziato che nel diritto delle assicurazioni sociali il
Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V 351 come il semplice fatto che
la presa di posizione del medico avvenga nell’ambito di una perizia di parte a
domanda dell’assicuratore non sia sufficiente per mettere in dubbio il valore
probatorio della perizia. Essa ha dunque valore di un mezzo di prova. Per
contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza costante una perizia di
parte non è un mezzo di prova, ma una semplice allegazione di parte (DTF 140
III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).
Nel diritto privato, l’art. 168
cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di prova, fra i quali
figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a un’interpretazione
sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso
che la nozione di perizia di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne
unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).
Una parte della dottrina
considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta al Tribunale
come un documento ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg.
CPC. Un’altra parte della dottrina, alla quale si rifà il Tribunale federale,
considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova, poiché il
legislatore ha escluso la perizia di parte come mezzo di prova in generale ai
sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi dell’art. 168
cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3: “[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel
i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art.
168 Abs. 1 lit. d ZPO ab”).
Di conseguenza, la
giurisprudenza resa in materia di diritto delle assicurazioni sociali, quale la
DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova applicazione. È piuttosto la
giurisprudenza resa in materia di diritto privato che si applica, in virtù
della quale la perizia di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma
costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132
III 83).
Le allegazioni che si fondano
su una perizia di parte sono generalmente considerate essere particolarmente
motivate (substanziert), di modo che la controparte non può contestare
in maniera generica (pauschale Bestreitung) queste allegazioni, ma deve
piuttosto precisare concretamente quali sono gli elementi e i fatti che
contesta. Come semplice allegazione la perizia di parte può se del caso,
insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze processuali giusta l’art. 168 cpv.
1 CPC, dimostrare quanto asserito dall’assicurato o dall’assicuratore. In
assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente contestata la perizia di
parte si esaurisce invece in una mera allegazione per nulla dimostrata (cfr.
consid. 2.6).
Nella fattispecie analizzata
dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia
di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su questa perizia ha
ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al lavoro.
Di conseguenza, il giudizio
cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1 CPC nella misura in cui ha ritenuto che
la perizia di parte fosse un mezzo di prova che permetteva di constatare la
capacità di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.6).
Il ricorso dell’assicurato è
quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati all’autorità di prima
istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo conto dei principi posti
a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).
2.8. Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una modifica dell’art. 177 CPC,
secondo il quale sono documenti gli atti idonei a provare fatti giuridicamente
rilevanti, come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni
sonore, archivi elettronici e simili, nonché le perizie private delle parti.
Nel Messaggio concernente la modifica
del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità
e l’applicazione del diritto), pubblicato in FF 2020, pag. 2407 e seguenti, in
particolare pag. 2459 – 2460, figura (sul tema cfr. anche: Laura Kunz/ Pia
Meier: Das Arbeits(un)fähigkeitszeugnis, in: Jusletter 13 novembre 2023, pag.
32):
" (…) L’articolo 168 capoverso 1 CPC contiene un elenco esaustivo
dei mezzi di prova ammessi nel processo civile (cosiddetto numerus clausus dei
mezzi di prova); sono mezzi di prova ammessi, oltre alla testimonianza,
all’ispezione oculare, alla perizia, alle informazioni scritte,
all’interrogatorio e alle deposizioni delle parti, anche i documenti.
L’articolo 177 CPC definisce gli atti considerati come documenti ai sensi del
CPC: secondo il testo di legge si tratta di scritti, disegni, piani,
fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, idonei a
provare fatti giuridicamente rilevanti. In base a questa disposizione di legge,
il Tribunale federale ha deciso che le perizie delle parti e le perizie private
– vale a dire le perizie di esperti non ordinate e ottenute dal giudice secondo
gli articoli 183 e seguenti CPC, ma commissionate da una parte medesima – non
sono considerate documenti secondo l’articolo 177 CPC e quindi non
costituiscono mezzi di prova ai sensi dell’articolo 168 capoverso 1 CPC. Ciò
risulta dal fatto che, durante l’elaborazione del CPC, le perizie di parte e le
perizie private non sono state escluse soltanto come perizie ma anche
globalmente come mezzi di prova. Questa decisione è in contraddizione con gran
parte della dottrina ed è quindi anche servita per criticare la giurisprudenza
del Tribunale federale.
Secondo il nostro Consiglio questa situazione giuridica non è
soddisfacente e deve pertanto essere modificata. Proponiamo quindi di sancire
espressamente nella legge la qualità di documento delle perizie private delle
parti. Di conseguenza, in condizioni generali tali perizie di parte o perizie
private sono considerate come documenti e costituiscono in quanto tali mezzi di
prova ammessi secondo l’articolo 168 capoverso 1 lettera b CPC. In quanto mezzi
di prova anche queste perizie soggiacciono al libero apprezzamento delle prove
da parte del giudice conformemente all’articolo 157 CPC e quindi nel caso
concreto il loro valore probatorio dipenderà dall’insieme delle circostanze di
cui tenere conto (p. es. rapporti delle parti con il perito nonché assegnazione
del mandato, processo e svolgimento della perizia, specializzazione del perito
ecc.). Viene così migliorato un punto essenziale del diritto in materia di
prova del CPC. Questa modifica è coerente anche sotto il punto di vista
della giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali sulle perizie private
e di parte. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha
approvato questa proposta.” (sottolineatura del redattore)
La modifica si applica a tutte le
procedure pendenti al 1° gennaio 2025 (art. 407f CPC; cfr. Raphael Kathriner,
Aktuelle Fragen zur arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfähigkeit in: plädoyer
6/2024, pag. 42 e seguenti, in particolare pag. 46).
Secondo la dottrina con la modifica
di legge una differenziazione tra perizie private in senso stretto e altri referti
medici sarebbe difficilmente attuabile. La nuova regola del CPC deve essere
compresa nel senso che anche certificati medici non motivati devono essere
ritenuti quali prove. Il loro valore probatorio può tuttavia variare
notevolmente e va preso in conto nell’ambito dell’apprezzamento delle prove. La
dottrina ritiene inoltre che le linee guida per la valutazione delle prove
valide per le assicurazioni sociali potranno essere riprese nell’ambito del
diritto civile (Raphael Kathriner, op. cit, pag. 46).
A questo proposito va rammentato che per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465
consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice
delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a
condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9. In una sentenza 4A_117/2021 del
31 agosto 2021, pubblicata in DTF 148 III 105 (cfr. anche STF 4A_144/2021 del
13 settembre 2021, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha stabilito che secondo la regola generale dell'art. 8 CC, che vale
anche nell'ambito del contratto di assicurazione, l'avente diritto deve provare
Fatti
i fatti che "giustificano la pretesa assicurativa" (cfr. la nota
marginale in tedesco dell'art. 39 LCA) e cioè segnatamente l'esistenza di un
contratto d'assicurazione, l'insorgere di un caso di assicurazione e
l'estensione della pretesa (cfr. anche STF 4A_470/2024 del 7 gennaio 2025,
consid. 3.3). All'assicuratore incombe invece l'onere di provare i fatti che
gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale o che rendono
il contratto d'assicurazione non vincolante nei confronti dell'avente diritto.
Per una pretesa incapacità lavorativa legata all'insorgenza del caso di
assicurazione vale il grado della prova ordinario. Di conseguenza la prova è
apportata, se il tribunale è convinto secondo criteri oggettivi dell'esattezza
dell'allegazione fattuale. È sufficiente che non sussistano più seri dubbi
sull'esistenza del fatto allegato o che i dubbi eventualmente rimanenti
appaiano leggeri (consid. 3.3.1).
L’assicurato che chiede il versamento delle indennità
giornaliere deve comprovare il persistere della sua incapacità lavorativa
secondo il principio della verosimiglianza preponderante (sentenza 4A_578/2018
del 25 novembre 2019, consid. 3, con riferimento alla DTF 141 III 241 consid.
3.1; cfr. anche DTF 147 III 73).
La
posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene
contestata l’incapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta
tuttavia all’assicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della
capacità lavorativa. Nell’ambito del suo diritto alla controprova,
l’assicuratore deve tutt’al più apportare degli elementi propri ad insinuare
dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che l’assicurato
si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle allegazioni
delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza 4A_578/2018 del 25
novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III 321 consid. 3.4 e
alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).
2.10. Nel caso di specie, a
proposito della patologia psichiatrica, dalle tavole processuali emerge che il
21 novembre 2023 il dr. med. __________, FMH reumatologia, chiamato
dall’assicuratore ad esprimersi in merito alla capacità lavorativa dell’attrice,
oltre a confermare una completa incapacità lavorativa dal lato reumatologico, ha
affermato che da un referto del dr. med. __________, capoclinica presso la
Clinica di riabilitazione di __________, era emerso che “erano sicuramente
presenti yellow flags di tipo psico-emotivo e socio-lavorativo e temeva che vi
fossero già aspetti di maladaptive coping con fear avoidance” (cfr. anche
doc. 65) ed ha precisato di non escludere “la necessità di un complemento
peritale presso uno specialista in psichiatria, tenuto conto delle
constatazioni fatte dai diversi medici coinvolti” (doc. 49).
Il 13 marzo 2024 il
dr. med. __________, FMH neurologia, oltre a constatare una completa abilità
lavorativa dell’attrice in ambito strettamente neurologico, ha affermato che “come
già discusso dal Dott. __________, vista una verosimile componente anche
funzionale, penso che possa essere utile una presa a carico anche psichiatrica”
(doc. 69).
Il 25 marzo 2024 il
dr, med __________ ha ribadito che “nelle risposte al questionario formulato
dall’assicurazione, il Dr. __________ sottolineava che, come osservato dal
sottoscritto, vi era una verosimile componente anche funzionale, per cui poteva
essere utile una presa a carico psichiatrica” (doc. 74).
Il 16 ottobre 2024
lo psicologo e psicoterapeuta __________, ha affermato che l’attrice ha svolto
tre colloqui di psicoterapia il 13 giugno 2023, il 21 giugno 2023 ed il 27
giugno 2023, durante i quali ha “potuto apprezzare un importante disagio
psicologico derivante dai maltrattamenti subiti sul posto di lavoro” e le
ha consigliato “una rivalutazione della farmacoterapia e un seguito
psichiatrico per una migliore stabilizzazione del quadro clinico” (doc.
I/E).
La convenuta,
malgrado le costatazioni del dr. med. __________, del dr. med. __________ e del
dr. med. __________, e le affermazioni dello psicologo e psicoterapeuta __________,
nonché della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che il 17
giugno 2024 ha certificato una completa incapacità lavorativa dell’interessata
(doc. 85) e che il 16 luglio 2024 ha sottolineato come i predetti medici
avevano già evidenziato in precedenza la presenza di una possibile patologia
psichica, non ha ritenuto necessario procedere ad un approfondimento in tal
senso.
Questo Tribunale,
con l’accordo delle parti (cfr. doc. I, verbale di udienza), ha pertanto
richiamato dall’Ufficio AI le perizie amministrative del 4 marzo 2025 e del 14
marzo 2025 allestite dal dr. med. __________, FMH reumatologia, e dal dr. med. __________,
specialista in psichiatria e psicoterapia, confluite nella perizia
bidisciplinare del 20 marzo 2025.
Per quanto concerne
l’aspetto reumatologico, non contestato, il dr. med. __________ ha condiviso le
valutazioni del dr. med. __________ e, dopo un accurato esame della
fattispecie, posta la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di
sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a destra su discopatia
L5/S1 con focalità erniaria mediana e para-mediana più orientata verso il lato
sinistro, ha stabilito che l’attrice dal 23 maggio 2023 è completamente inabile
al lavoro nella sua precedente attività, mentre in attività adatte e confacenti
al suo stato di salute, con le limitazioni ivi elencate, è completamente abile
al lavoro dal 13 marzo 2024.
Circa l’aspetto
psichiatrico, oggetto del litigio fra le parti, il dr. med. __________, dopo
aver visitato l’attrice il 27 febbraio 2025 ed il 5 marzo 2025, nel suo referto
del 14 marzo 2025, descritti gli atti, l’anamnesi familiare, socio relazionale,
lavorativa, somatica, psicopatologica pregressa, i disturbi attuali, i disturbi
soggettivi, il reperto, con l’esame secondo AMDP-System e gli approfondimenti
testali, ha posto la diagnosi di disturbo da sintomi somatici (F45.1) e
disturbo dell’adattamento evoluto in episodio depressivo di grado lieve
(F32.0).
Il perito
amministrativo ha evidenziato come lo “psicologo signor __________ che l’ha
vista in tre occasioni nel 2023 parlava di una serie di problematiche insorte
sul posto di lavoro da cui sarebbe originato il malessere dell’assicurata
consigliandole una presa a carico psichiatrica. Questa, tuttavia, avviene solo
circa un anno dopo, cioè nel maggio 2024 presso la Dr.ssa __________, mentre
l’ultima visita psicologica con il Dr. __________ era avvenuta il 27.06.2023.
Se non con il fatto che la malattia mentale è poco accettata nella cultura
d’origine, l’assicurata non è stata in grado di spiegare al perito come mai,
nonostante la persistenza dei sintomi, abbia atteso quasi un anno prima di
rivolgersi a cure psichiatriche, già consigliate dallo psicologo a giugno 2023”
(pag. 27 perizia psichiatrica).
Lo psichiatra ha
aggiunto che “ormai tutti i medici che l’hanno visitata, sia in ambito
peritale che extra peritale, hanno sottolineato, come giustamente fa notare la
Dr.ssa __________, come vi fosse probabilmente fin dall’inizio una componente
di sofferenza psicologica che appare evidente alla valutazione peritale,
sebbene alcuni sintomi, in particolare quelli cognitivi, non siano così
evidenziabili rispetto a quanto riferito dall’assicurata” (pag. 29 della
perizia psichiatrica). Il dr. med. __________ afferma inoltre che “sebbene
sia difficile determinare quanto sia accaduto vista anche la discrepanza tra
quello che viene definito nel questionario del datore di lavoro del 15.11.2023
e quanto afferma l’assicurata, si è creata una spiacevole situazione che ha
scatenato nell’assicurata una reazione da stress dopo che poco prima era
esordita una sintomatologia algica alla schiena che non sembra tuttavia essere
mai stata migliorata da alcuna terapia. Fin dalle prime valutazioni, tuttavia,
come giustamente sottolinea la Dr.ssa __________ nel suo rapporto del 2024 il
Dr. __________, ma in precedenza anche il Dr. __________ e il Dr. __________
che l’avevano visitata suggerivano che vi fosse una componente psichiatrica che
minava la resilienza dell’aspetto somatico forse perché alla base di questo
quadro. Nonostante alcune incoerenze che si sono evidenziate e una discrepanza
parziale tra quanto soggettivamente riferito e quanto oggettivabile per quanto
attiene ai deficit cognitivi, il quadro ha comunque una sua consistenza
soprattutto per quello che riguarda uno sviluppo depressivo susseguente ad un
disturbo dell’adattamento, che porta ad una limitazione della capacità
lavorativa, soprattutto in un’attività fisicamente pesante, ma anche in
ambiente conflittuale; invece in un’attività in cui l’assicurata possa lavorare
con ritmi più blandi, con pressione ridotta in ambiente non conflittuale ed a
basso carico emotivo, in un piccolo gruppo stabile e familiare, il suo
funzionamento sarebbe lievemente ma significativamente superiore” (pag. 30
della perizia psichiatrica; cfr. anche pag. 11 della perizia bidisciplinare).
Il perito ha poi aggiunto che se l’assicurata assumesse regolarmente la
farmacoterapia prescritta, che andrebbe costantemente monitorata, è del tutto
verosimile che sia la componente depressiva che quella da sintomi somatici
venga grandemente ridimensionata con un ripristino nell’arco di 8 mesi di una
CL pressoché piena (pag. 31 perizia psichiatrica).
Il dr. med. __________
ha infine accertato che nell’ultima attività svolta l’assicurata “presenta a
partire da maggio 2023 una CL massima del 60% (diminuzione del tempo e del rendimento).
Mentre per la componente depressiva l’IL deve essere cumulata con quella
eventualmente riscontrata dal perito reumatologo, per quanto attiene il
disturbo da sintomi somatici, le due IL devono essere integrate”. Per
quanto riguarda un’attività adeguata in “un’attività ben strutturata, senza
obblighi imprevisti, a basso tasso di responsabilità con pressione molto
ridotta, a basso carico fisico, in ambiente non conflittuale e a basso carico
emotivo in cui non siano richiesti sforzi di attenzione su materie complesse e
in cui sia confrontata con un piccolo gruppo stabile e familiare, l’assicurata
avrebbe un’assertività, un contatto ed un’integrazione solo lievemente ridotte
per cui la CL medico teorica residua sarebbe superiore e stimabile in un 70% (diminuzione
del tempo)” (pag. 33 della perizia psichiatrica).
Nella perizia
bidisciplinare del 20 marzo 2025, redatta dopo una discussione tra i periti
avvenuta il medesimo giorno, il dr. med. __________i ed il dr. med. __________,
sono giunti alla conclusione che “l’assicurata può essere considerata abile
al lavoro nella forma dello 0% per quanto riguarda l’ultima attività
professionale svolta. Questo a partire dall’infortunio avvenuto il 23.05.2023”
e che in “un’attività adeguata ai limiti reumatologici, che inoltre sia ben
strutturata, senza obblighi imprevisti, a basso carico emotivo in cui non siano
richiesti sforzi di attenzione su materie complesse e in cui sia confrontata
con un piccolo gruppo stabile e familiare, l’assicurata avrebbe un’assertività,
un contatto ed un integrazione solo lievemente ridotte per cui la CL medico
teorica residua sarebbe superiore e stimabile in un 70% (diminuzione del tempo)”
(pag. 12 della perizia bidisciplinare). Gli specialisti hanno affermato che “mentre
per quanto riguarda l’attività abituale sono i limiti reumatologici a
prevalere, in un’attività adeguata a questi ultimi sono solo i limiti
psichiatrici ad avere un’influenza sulla capacità lavorativa” (pag. 12
della perizia bidisciplinare). Essi hanno concluso che “con l’assunzione
regolare della farmacoterapia prescritta dalla dr.ssa med. __________
l’assicurata potrebbe verosimilmente migliorare la sua CL di un 25% in ogni
attività nell’arco di 8 mesi” (pag. 13 della perizia bidisciplinare).
A questo proposito va rammentato che per
determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di
diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,
bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata
discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012
del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4
settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005,
l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo
dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia
pluridisciplinare, ciò che in quella causa era stato fatto.
In
una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,
pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di
diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg.
(245-249).
Con
sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il TF ha stabilito che non solo il
principio della cumulabilità (parziale) dei gradi di inabilità in quanto tale,
ma anche la questione della sua misura sono di ordine squisitamente medico e
che il Tribunale non può prescindere dalla raccolta di queste informazioni
specialistiche. Il TCA non può sostituirsi ai medici in questo esercizio
esulante dal suo campo di competenze.
In concreto, i periti amministrativi hanno effettuato una
valutazione globale da cui non vi è motivo di scostarsi.
La valutazione è inoltre
stata confermata il 2 aprile 2025 dal medico SMR dell’Ufficio AI, il quale ha accertato
una completa incapacità lavorativa sia nella precedente attività che in
attività adatta dal 25 maggio 2023, ritenuto che dal 14 marzo 2025, data della
perizia (psichiatrica), l’attrice è incapace al lavoro al 30% (pag. 2 del
rapporto finale SMR).
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli
uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,
stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI
secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere
le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli
casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,
sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona
assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze
tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni
dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un
assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con
riferimenti).
Nel caso di specie questo Tribunale
deve pertanto concludere, sulla base della convergente documentazione medica,
segnatamente sulla base di quanto accertato dal dr. med. __________, che la
patologia psichica dell’attrice (disturbo da sintomi
somatici [F45.1] e disturbo dell’adattamento evoluto in episodio depressivo di
grado lieve [F32.0]) non solo si è manifestata prima dell’estinzione della
copertura assicurativa (31 agosto 2023), come vuole l’art. __________ CGA, ma
ha pure provocato un’incapacità lavorativa dal mese di maggio 2023 (del 40%,
intesa come diminuzione del tempo e del rendimento).
Lo specialista in psichiatria, come
ampiamente esposto in precedenza, ha spiegato nel dettaglio ed in maniera
approfondita, esaminando accuratamente tutta la documentazione messa a sua
disposizione, le ragioni per le quali ha ritenuto la presenza della patologia
psichica, con influenza sulla capacità lavorativa, sin dal 23 maggio 2023.
Accertato che anche la patologia
psichica era già presente prima della risoluzione del contratto di lavoro e che
anch’essa ha un’influenza sulla capacità lavorativa dell’attrice, va esaminato
se l’interessata ha diritto ad ulteriori indennità giornaliere.
2.11. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità
lavorativa vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di
ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute (art. 38a LCA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, simile all’art. 61 LCA nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2021: STF 4A_49/2023 del 3 maggio 2023, consid.
3.3.1; cfr. anche sentenza 4A_472/2022 del 15 giugno 2023).
A
norma dell’art. 38a in vigore dal 1° gennaio 2022 (simile all’art. 61 LCA nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021):
"
In caso di sinistro, l’avente
diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non vi sia pericolo
in mora, egli dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti
da prendere e conformarsi alle medesime.
Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo
inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui si
troverebbe ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto."
Con
sentenza 5C.176/1998, del 23 ottobre 1998, al consid. 2c, l’Alta Corte ha
affermato:
"
(…) L'art. 61 LCA esprime infatti
il medesimo principio generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre
il danno da cui il Tribunale federale delle assicurazioni deduce che
l'interessato può a tal fine essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V
235 consid. 2a; 114 V 281 consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una
lesione più grave della libertà personale rispetto all'imposizione -
espressamente citata da Maurer (Schweizerisches Privatversiche-
rungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con riferimento all'art. 61 LCA - di
sottomettersi a una cura o addirittura ad un intervento chirurgico. Si può del
resto rilevare che nemmeno l'attore contesta l'applicabilità dell'art. 61 LCA
alla fattispecie, limitandosi a sostenere che, per un uomo di 63 anni nel suo
stato di salute, un reinserimento in un'attività professionale appare perlomeno
problematico. Ne segue che i giudici cantonali hanno violato il diritto
federale accogliendo la petizione senza esaminare se e in che misura sia
possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e se il termine
accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle circostanze. La sentenza
impugnata deve pertanto essere annullata e la causa rinviata all'autorità
cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per nuova decisione.
(...)."
In
concreto, l’art. __________ CGA prevede il medesimo concetto. Secondo tale
disposto, se un assicurato inabile al lavoro nella sua professione abituale non
può essere reinserito nella sua azienda, egli è tenuto a cercare lavoro, entro
3 mesi, in un altro settore d’attività, e ad annunciarsi presso l’assicurazione
invalidità, rispettivamente l’assicurazione contro la disoccupazione.
Per
cui, in caso d’incapacità lavorativa durevole nell’ambito dell’attività
abituale, in ossequio all’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto a
cambiare professione (cfr. DTF 114 V 283). Per quanto concerne la
determinazione del termine che può essere assegnato all’attore per procedere al
cambiamento di professione nell’ambito delle assicurazioni sociali l’allora
Tribunale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha più
volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 111
V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p. 108; 1994, p.
113ss). In questo contesto, è opportuno rammentare che l'assicurato che,
incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità
lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività
professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà,
ritenuto che l'assenza di quest'ultima non è scusabile se non derivante da
malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI 1987
p. 106 consid. 2).
Va
qui ricordato che nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 KV 112, pag. 122 seg., il TF ha stabilito l'applicabilità in
ambito LAMal, della giurisprudenza elaborata allorquando ancora era in vigore
la LAMI. La giurisprudenza è stata confermata con sentenza K 64/05 del 29
giugno 2006.
Il Tribunale federale ha applicato la
medesima giurisprudenza alle assicurazioni complementari contro le malattie
rette dal dritto privato (Bonaz
Lucile, op. cit., pag. 184, n. 521; Häberli Ch. / Husmann D., Krankentaggeld,
versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, Berna 2015, pag. 173, nota 737; cfr. sentenza 4A_73/2019 del 29 luglio 2019, consid. 3.3.2; DTF 133 III
527, consid. 3.2.1; sentenza 4A_304/2012 del 14 novembre 2012, consid. 2.3 non
pubblicato in DTF 138 III 799; cfr. anche sentenza 5C.74/2002 del 7 maggio
2002).
Il citato termine non serve solo per
la riformazione professionale, ma anche in generale, per l’adattamento alla
nuova situazione valetudinaria e per cercare un nuovo posto di lavoro, per cui il
Tribunale federale ha già ammesso un termine di 5 mesi per trovare un lavoro
nella medesima attività svolta finora (cfr. sentenza 4A_73/2019 del 29 luglio
2019, consid. 3.3.3: “Denn
die zu gewährende Übergangsfrist dient nicht nur der Umschulung, sondern
vielmehr generell der Anpassung und Stellensuche (BGE 133 III 527 E. 3.2.1 S.
531; 114 V 281 E. 5b. S. 289 f.; vgl. insb. auch zit. Urteil 4A_111/2010
E. 3.2, wo eine Übergangsfrist von 5 Monaten als angemessen betrachtet wurde,
obwohl der Versicherte bloss eine neue (Teilzeit-) Stelle im angestammten Beruf
suchen musste). Aus dem Zweck der Übergangsfrist folgt, dass während dieser
Frist Taggelder weiterhin gemäss der Arbeitsunfähigkeit im angestammten Beruf
zu leisten sind (vgl. Urteil 4A_79/2012 vom 27. August 2012 E. 5.1;
HÄBERLI/HUSMANN, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte,
2015, S. 173 Rz. 546)”).
Il periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr.
tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente
riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha
tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi
la durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle
circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età
dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta, ecc. (DTF
114 V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la
sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per
contro determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000
no. KV 112 pag. 123 consid. 3a).
La dottrina (Häberli
Ch. / Husmann D., Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche
Aspekte, Berna 2015, pag. 169 e seguenti) rammenta che, differentemente da
quanto accade nell’assicurazione invalidità, nell’ambito delle indennità
giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia, non si fa riferimento
al teorico mercato equilibrato del lavoro. Non è sufficiente che un’attività
adatta sia, dal punto di vista medico, teoricamente esigibile; la persona
assicurata deve avere la concreta possibilità di esercitare l’attività leggera
ed adatta al suo stato di salute nel reale mercato del lavoro. Un determinato
posto di lavoro non deve esistere solo teoricamente, bensì anche concretamente.
Considerato che le indennità giornaliere per malattia, a differenza della
rendita AI, non costituiscono una prestazione a lungo termine, può essere fatto
riferimento solo al mercato del lavoro concreto (“Anders als in der IV wird
im Krankentaggeld-Bereich nicht auf den ausgeglichenen Arbeitsmarkt abgestellt,
was sich schon aus dem Wortlaut von Art. 6 ATSG (Arbeitsunfähigkeit) gegenüber
Art. 7 ATSG (Erwerbsunfähigkeit) ergibt. Es genügt nicht, dass eine angepasste
Tätigkeit bloss medizinisch-theoretisch möglich ist; der Versicherte muss
vielmehr eine reale Chance haben, die Verweisungstätigkeit bei gegebener
Arbeitsmarktsituation real ausüben zu können. Eine entsprechende Stelle darf
also nicht nur theoretisch und statistisch vorhanden sein, sondern muss
tatsächlich existieren; die versicherte Person muss ihre Restarbeitsfähigkeit
in einer solchen Stelle sofort realisieren können. Da Krankentaggelder anders
als Invaliditätsrenten keine Langzeitleistungen darstellen, ist allein die
Bezugnahme auf den konkreten Arbeitsmarkt sachgerecht”; cfr. anche Bonaz Lucile, op. cit.,
pag. 184, n. 521).
Inoltre,
secondo la dottrina, dal principio dell’equivalenza valido nell’ambito della
LCA deriva un giudizio differente dell’esigibilità del cambio di attività
rispetto all’AI. Nel primo caso viene infatti assicurato un salario determinato
per il quale viene pagato un premio calcolato in funzione dell’indennità che le
parti hanno concordato di versare. L’obbligo di cambiare attività, derivante
dall’obbligo di ridurre il danno, comporta di regola una riduzione unilaterale
della prestazione assicurativa prevista in cambio del premio pagato dalla
persona assicurata. Ciò è in contraddizione con il principio dell’equivalenza
(“Ebenso ist zu beachten, dass für die Zumutbarkeit in der
Krankentaggeldversicherung grundsätzlich ein anderer, für die Versicherer
strengerer Massstab als in der Invalidenversicherung gilt. Dies ergibt sich aus
dem Äquivalenz-(VVG) bzw. Gegenseitigkeitsprinzip (KVG). Die Versicherten
versichern einen bestimmten Lohn bzw. danach bemessene Taggelder und bezahlen
dafür die entsprechenden Prämien. Der mit der Schadenminderung geforderte
Berufswechsel führt meistens zu einer einseitigen Herabsetzung der geschuldeten
Versicherungsleistungen zugunsten des Taggeldversicherers, was letztlich dem
Äquivalenz- bzw. Gegenseitigkeitsprinzip zuwiderläuft. Daher ist eine gewisse
Zurückhaltung bei
der Bejahung der Zumutbarkeit eines Berufswechsels
angezeigt”).
Cfr. anche sentenza
4A_304/2012 del 14 novembre 2012, consid. 2.4, non pubblicato in DTF 138 III
799, in ambito di assicurazione malattia per la perdita di guadagno retta dalla
LCA, dove il Tribunale federale ha affermato:
" 2.4 En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'expertise
privée produite par l'assureur était convaincante. Elle a retenu - conformément
à l'opinion de l'expert - que la recourante pourrait recouvrer une capacité de
travail de 100% si elle exerçait une activité adaptée à son état. Elle a alors
estimé qu'on pouvait attendre de l'assurée qu'elle change d'activité
professionnelle et lui a accordé pour cela un délai d'adaptation de cinq
mois.
Force est de constater que l'expert, dans la
limite du mandat qui lui a été confié, se borne à affirmer que, d'un point de
vue médico-théorique, l'assurée pourrait retrouver une capacité de travail de
100% si elle exerçait une activité adaptée à son état. L'expertise ne donne par
contre aucune indication sur les chances concrètes de l'assurée de pouvoir
exercer une telle activité. Or, l'art. 61 al. 2 LCA ne permet pas à
l'assureur de réduire ses prestations dans la perspective d'un changement
d'activité purement théorique, qui n'est concrètement pas réalisable. Le juge
doit procéder à une analyse concrète de la situation. Il doit se demander, en
fonction de l'âge de l'assurée et de l'état du marché du travail, quels sont
ses chances réelles de trouver un emploi qui tient compte de ses limitations
fonctionnelles. Il doit également examiner en fonction de la formation, de
l'expérience et de l'âge de l'assurée, si un tel changement d'activité peut
réellement être exigé d'elle.
La réduction de l'indemnité est en outre exclue
s'il n'est en réalité pas possible de réduire le dommage par un changement
d'activité professionnelle, une personne raisonnable - non couverte par une
assurance - placée dans la même situation n'envisageant à l'évidence pas de
changer d'activité dans ces conditions (sur le critère cf. arrêt 5C.74/2002
déjà cité consid. 3c; HÖNGER/SÜSSKIND, op. cit., no 15 ad art. 61 LCA;
ALFRED MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd. 1995, p. 344 et
les références). Un tel changement ne peut dès lors être raisonnablement imposé
à l'assurée qu'à la condition que celle-ci puisse réaliser, dans une activité à
plein temps adaptée à sa situation, un revenu supérieur à celui acquis dans
l'exercice de son activité actuelle à 50%.
En l'occurrence, ni le rapport d'expertise, ni
l'arrêt cantonal ne disent mot de la profession qui, en fonction des critères
évoqués ci-dessus, pourrait raisonnablement être exigée de l'assurée, de même
que des possibilités de gain que cette nouvelle activité offrirait à celle-ci.
A considérer qu'un changement professionnel puisse être exigé, aucune
constatation ne permet en outre de déterminer le délai d'adaptation (qui
permettrait de réaliser une formation complémentaire, voire une reconversion
professionnelle) qui devrait être accordé à l'assurée.
Dans ces circonstances, il n'était pas admissible
d'admettre la réduction plaidée par l'assureur en se fondant exclusivement sur
l'analyse médico-théorique contenue dans le rapport d'expertise. La cour
cantonale a ainsi transgressé l'art. 61 al. 2 LCA.
Les constatations de fait sont insuffisantes pour
que la Cour de céans puisse se prononcer à la place de l'autorité précédente.
Il y a donc lieu de lui renvoyer la cause pour qu'elle prenne une nouvelle
décision (art. 107 al. 2 LTF).”
Con sentenza 4A_574/2014 del 15 gennaio 2015 il Tribunale federale ha
ribadito, al consid. 4.1. che l’esame medico-teorico costituisce unicamente una
prima tappa, giacché la legge non permette all’assicuratore di ridurre le sue
prestazioni in una prospettiva unicamente teorica che nella realtà dei fatti
non è realizzabile. Al contrario, il Giudice deve procedere ad un esame
concreto della situazione. Deve stabilire, tenuto conto dell’età
dell’assicurato e dello stato del mercato del lavoro, quali sono le reali
possibilità di trovare un impiego prendendo in considerazione le limitazioni
funzionali dell’assicurato. Deve inoltre esaminare, tenendo conto della
formazione, dell’esperienza e dell’età dell’assicurato, se tale cambiamento può
essere realmente esatto dalla persona assicurata (il TF ha rinviato a: DTF 133
III 527, consid. 3.2.1, sentenza 4A_529/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 23;
Brehm, Berner Kommentar, 4a edizione, 2013, n° 51 ad art. 44 CO).
Conformemente
all’art. 8 CC, incombe all’assicuratore, che non intende indennizzare la
totalità del danno subito dall’assicurato, provare che quest’ultimo ha violato
il suo obbligo di ridurre il danno. A questo scopo, deve dimostrare che le
misure tendenti a diminuire il danno che non sono state prese dall’assicurato,
potevano ragionevolmente esserle richieste. L’assicuratore deve allegare i
fatti propri a dimostrare la violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Nel caso giudicato
dal Tribunale federale (ossia la STF 4A_574/2014 del 15 gennaio 2015),
l’istanza precedente aveva costatato che l’assicuratore si era fondato
esclusivamente sull’apprezzamento medico-teorico e non aveva dato alcuna
indicazione circa le concrete possibilità per l’assicurato di poter esercitare
un’attività adatta al suo stato di salute, circa l’attività esigibile e circa
il reddito realizzabile. Ciò impedisce all’assicuratore, in sede di ricorso al
TF, di prevalersi dell’art. 61 cpv. 2 LCA (sentenza citata, consid. 4.2).
I giudici
ginevrini, si erano così espressi (sentenza del 27 agosto 2014, ATAS/938/2014):
" 13. (…)
En se référant à ce rapport d’expertise, la
défenderesse a, par courrier du 23 janvier 2012, reconnu que l’exercice de
l’activité habituelle n’était plus exigible de la part du demandeur en raison
de ses atteintes somatiques. Il lui incombait par contre de mettre en valeur sa
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé,
raison pour laquelle la défenderesse lui octroyait un délai au 30 avril 2012
pour chercher un emploi.
Dans le cadre de cette procédure, le demandeur fait
valoir que ses atteintes ne lui permettaient pas d’exercer une activité adaptée
Considerandi
à plein temps à compter du 9 novembre 2011. Il conteste la valeur probante du
rapport d’expertise en tant qu’il retient une pleine capacité de travail
résiduelle et le demandeur relève plusieurs griefs à l’encontre des experts.
La chambre de céans est d’avis que la question de
savoir si les arguments invoqués par le demandeur à l’encontre du rapport
d’expertise sont fondés, peut rester ouverte au vu de la jurisprudence précitée.
En effet, force est de constater que les experts se sont limités à affirmer que
le demandeur a une capacité de travail totale dans une activité adaptée, sans
donner aucune indication sur ses chances concrètes de pouvoir exercer une telle
activité, et sans indiquer quelle activité serait envisageable. La défenderesse
s’est, quant à elle, exclusivement fondée sur cette appréciation
médico-théorique pour justifier la suspension pure et simple du versement de
l’indemnité journalière, ce qui n’est en l’occurrence pas admissible, dès lors
que l’art. 61 al. 2 LCA ne permet pas à l’assureur de réduire ses prestations
en invoquant la perspective d’un changement d’activité purement théorique qui
n’est concrètement pas réalisable. En s’abstenant de procéder à une analyse
concrète de la situation, compte tenu notamment de l’âge du demandeur, de
l’état du marché du travail, de sa formation et de son expérience, la
défenderesse n’a démontré ni les chances réelles qu’avait le demandeur de
trouver un emploi tenant compte de ses limitations fonctionnelles, ni qu’un tel
changement d’activité pouvait réellement être exigé de lui. Il lui incombait
également, conformément à l’art. 8 CC, d’évaluer si le demandeur subissait,
dans le éventuelles activités encore raisonnablement exigibles de sa part, une
perte de gain et, partant, s’il subsistait un dommage résiduel dont elle devait
répondre en vertu de ses conditions générales.
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence d’une
analyse concrète de la situation du demandeur, force est d’admettre que la
défenderesse n’était pas en droit de mettre fin au versement des indemnités
journalières au 30 avril 2012. Au demeurant, il apparaît qu’un changement
d’activité ne pouvait être concrètement exigé du demandeur à cette date-là. En
effet, on ne saurait retenir que le demandeur avait alors des chances réelles
de trouver un emploi, vu ses limitations fonctionnelles et son âge avancé (62
ans). De surcroît, son état de santé n’était alors pas encore stabilisé
puisqu’une intervention chirurgicale s’est révélée nécessaire, entraînant une
hospitalisation du 1er au 12 novembre 2012 suivie d’une réadaptation
jusqu’au 28 novembre 2012. Pour ces motifs également, la défenderesse ne
pouvait mettre fin su versement de ses prestations. (…)”
L’Alta Corte, al
consid. 4.2, ha inoltre confermato la motivazione del Tribunale cantonale
secondo cui l’assicurato non aveva delle possibilità reali di trovare
un’attività adatta. La probabilità per un meccanico di 62 anni, affetto nella
sua salute fisica, di trovare un impiego regolare in un’attività molto
differente da quella esercitata fino ad allora e per la quale non aveva alcuna
formazione particolare, apparivano oggettivamente assai ridotte.
Quanto alla
circostanza che l’assicurato esercitava attività giudiziarie (Presidente del
“Tribunal des prud’hommes”) e politiche (parlamentare comunale), secondo il
Tribunale federale esse mostravano che l’interessato era in grado di compiere
attività non manuali, perlomeno occasionalmente, ma da tale circostanza, non era
possibile dedurre alcunché circa le possibilità di trovare un impiego regolare.
Il TF ha pure
escluso una frode dell’assicurato ai sensi dell’art. 40 LCA per non avere
comunicato all’assicuratore di essere attivo in un’autorità giudiziaria e quale
politico, poiché, come visto, tali attività non erano determinanti per
giudicare circa le sue possibilità di trovare un impiego regolare in
un’attività adatta al suo stato di salute (consid. 5 della citata sentenza).
In una sentenza
4A_495/2016 del 5 gennaio 2017 al consid. 2.3 il Tribunale federale ha ribadito
l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 61 LCA, che vale non solo in
caso di assicurazione di danno ma anche se si tratta di un’assicurazione di
somma ed ha nuovamente rammentato che occorre far riferimento alla situazione
concreta.
Al consid. 2.4 il
Tribunale federale ha affermato che nel caso di specie l’istanza precedente ha
agito conformemente alla giurisprudenza, tenendo conto dell’età
dell’assicurato, della sua formazione, delle precedenti attività. Inoltre ha
valutato le limitazioni funzionali, nella misura in cui ha preso in
considerazione il fattore “tempo di lavoro parziale” e il reddito in attività
leggere e confacenti al suo stato di salute ed ha rettamente ridotto del 15% il
reddito da invalido (“[…] Diese
Vorgaben hat die Vorinstanz bundesrechtskonform umgesetzt. Entgegen der Ansicht
des Beschwerdeführers hat sie sowohl dessen Alter wie auch seine Ausbildung und
seine früheren Tätigkeiten berücksichtigt. Sie hat weiter seiner
gesundheitlichen Beeinträchtigung Rechnung getragen, indem sie einerseits den
"Teilzeitfaktor" einbezogen und andererseits auf den standardisierten
Durchschnittslohn für bloss einfache und repetitive Tätigkeiten abgestellt hat.
Entsprechend
hat sie aufgrund der lohnmindernden Faktoren einen Abzug von 15 % vorgenommen
[…]”).
L’istanza precedente ha pertanto esaminato la situazione concreta e non
unicamente quella teorica. La censura del ricorrente secondo cui il Tribunale
cantonale non ha esaminato il mercato del lavoro concreto è pertanto stata
respinta (“[…] Die
Vorinstanz hat damit die konkrete Situation gewürdigt und nicht bloss auf
theoretische, statistische Werte abgestellt. Die Rüge des Beschwerdeführers,
die Vorinstanz habe nicht auf den ihm konkret offen stehenden Arbeitsmarkt
abgestellt, ist unbegründet”).
In una sentenza 4A_228/2019 del 2
settembre 2019 il Tribunale federale ha dovuto statuire sul caso di una persona
a cui l’assicuratore, il 12 ottobre 2016, aveva rifiutato di continuare a
versare le indennità giornaliere oltre il 31 ottobre 2016 poiché sulla base di
una perizia era emerso che l’interessato poteva ricominciare a lavorare nella
precedente attività di conducente di camion già dal 12 settembre 2016.
In seguito alla perizia giudiziaria
era invece emerso che l’assicurato non poteva svolgere la precedente
professione di camionista, ma unicamente un’attività leggera e confacente al
suo stato di salute e ciò dal mese di agosto 2015.
Il Tribunale cantonale ha allora condannato
l’assicuratore al versamento delle indennità complete fino al loro esaurimento,
anteriore alla data del giudizio cantonale, poiché l’assicuratore non aveva
avvisato l’assicurato del suo obbligo di ridurre il danno e non gli aveva
assegnato alcun termine per cambiare professione.
L’assicuratore ha adito il TF
contestando la decisione cantonale, poiché dalla perizia giudiziaria era emerso
che già dal mese di agosto 2015 l’interessato avrebbe potuto esercitare
un’attività leggera e confacente al suo stato di salute, ossia ancora prima
della notifica dell’incapacità lavorativa. Inoltre, quando il 28 agosto 2018 la
perizia gli è stata trasmessa, non avrebbe più potuto assegnare un termine per
cambiare attività poiché il versamento di prestazioni non era più d’attualità.
L’Alta Corte ha respinto
l’impugnativa, stabilendo che spetta all’assicuratore notificare alla persona
assicurata l’obbligo di ridurre il danno e concedergli un termine per cambiare
attività. Niente avrebbe impedito l’assicuratore, nel caso di specie, di
domandare all’assicurato che riteneva, correttamente, di non più essere in
grado di riprendere la precedente attività, di mettersi alla ricerca di una
attività compatibile con il suo stato di salute e di assegnargli un termine a
questo scopo.
Infine, con sentenza 4A_472/2022
del 15 giugno 2023, al consid. 2.4, il Tribunale federale ha nuovamente
confermato la sua giurisprudenza:
" 2.4 L'obligation de
réduire le dommage, codifiée à l'art. 61 aLCA, peut impliquer un changement de
profession, si cela peut raisonnablement être exigé de l'ayant droit et si cela
permet de réduire l'incapacité de travail (ATF 133 III 527 consid. 3.2.1; arrêt
précité 4A_495/2016 consid. 2.3; arrêts 4A_521/2015 du 7 janvier 2016 consid.
3.3, 4A_574/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.1; arrêt précité 4A_529/2012
consid. 2.3). L'assureur qui entend être mis au bénéfice de l'art. 61 al. 2
aLCA doit inviter l'ayant droit à changer d'activité et lui impartir un délai
d'adaptation approprié; en règle générale, un délai de trois à cinq mois est
jugé adéquat (ATF 133 III 527 consid. 3.2.1 et
les arrêts cités; arrêt précité 4A_529/2012 consid. 2.3).
L'art.
61.
al. 2 aLCA ne permet pas à l'assureur de réduire ses prestations dans la
perspective d'un changement d'activité purement théorique, irréalisable en
pratique: le juge doit bien plutôt analyser la situation concrète. Partant, il
doit se demander, d'après l'âge de l'ayant droit et l'état du marché du
travail, quelles sont ses chances réelles de trouver un emploi avec ses
limitations fonctionnelles. Le juge doit également examiner, en fonction de la
formation, de l'expérience et de l'âge de l'ayant droit, si un tel changement
d'activité peut réellement être exigé de lui (arrêts précités 4A_495/2016
consid. 2.3; 4A_574/2014 consid. 4.1;
4A_529/2012 consid. 2.4; 4A_304/2012 consid. 2.4).”
Questo
Tribunale, in una STCA 36.2022.49 del 6 novembre 2023, cresciuta incontestata
in giudicato (cfr. anche STCA 36.2022.49 del 6 novembre 2023), ha affermato:
" 2.10.4.3.
Nel caso di specie la convenuta, accertato che dal lato reumatologico l’attore
era incapace al lavoro al 100% fino al 31 luglio 2021 ed abile al 100% in
attività adatte dal 1° agosto 2021, avrebbe dovuto concedere all’interessato
almeno tre mesi di tempo per cambiare professione, indicare quali
professioni concretamente, nel mercato concreto (e non teorico) del
lavoro avrebbe potuto esercitare ed effettuare il calcolo del grado
dell’incapacità di guadagno (sentenza 4A_574/2014 del 15 gennaio 2015,
consid. 2.4 citata da Häberli/Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und
arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 533, pag. 169).
Ciò avrebbe comportato, durante tale lasso
di tempo, il versamento delle indennità al 100% perlomeno fino a fine ottobre
2021.
Tuttavia, nel caso di specie
l’assicuratore non ha agito conformemente a quanto impone la giurisprudenza
(sentenza 4A_574/2014 del 15 gennaio 2015).
La convenuta il 5 maggio 2021 si è
limitata ad indicare che avrebbe chiuso il caso dal 1° luglio 2021, quando
l’attore sarebbe stato ritenuto abile al lavoro al 100% (doc. 5: “[…] In
conclusione, le comunichiamo che lei è ritenuto abile al lavoro nella misura
del 100% a partire dal 1° luglio 2021. Dopo tale data, considereremo il caso
chiuso […]”), mentre il 9 luglio 2021 ha precisato che l’inabilità
lavorativa “viene accettata fino al 31.07.2021. Lei è quindi ritenuto abile
al lavoro in misura completa ed in attività adeguata a partire dal 01.08.2021.
Da tale data il caso è da considerare liquidato” (doc. 6).
È vero che nello scritto del 9 luglio 2021
sono stati citati i limiti funzionali che il dr. med. (…) ha messo in evidenza
per poter esercitare un‘attività adeguata ergonomicamente (doc. 6: “[…] si
deve trattare di attività senza dover portare/sollevare/spostare pesi > 5
kg, dover regolarmente anteflettere/ruotare il rachide lombare specialmente se
da seduto ed attività nelle quali si possa cambiare posizione al bisogno non
dovendo mantenere regolarmente una posizione statica sia in piedi che da seduto
[…]”), tuttavia, limitandosi ad accennare al fatto che l’attore dal 1°
agosto 2021 sarebbe stato ritenuto abile al lavoro in attività adeguata, senza
assegnare alcun termine per cambiare attività, senza indicare quale concreta attività
l’attore avrebbe potuto svolgere sulla base dell’età, dello stato del
mercato del lavoro, della formazione e dell’esperienza e senza effettuare
alcun calcolo del danno residuo, la convenuta non ha adempiuto ai suoi
obblighi, poiché non ha reso attento l’attore circa il suo obbligo di ridurre
il danno e meglio di cercare un’attività adatta al suo nuovo stato di salute
(cfr. sentenza 4A_228/2019 del 2 settembre 2019; su questo tema, cfr.
la STCA 36.2020.33 del 14 dicembre 2020).
(…).
Nel caso di specie, tuttavia, la
fattispecie è retta dal diritto privato e impone all’assicuratore non solo di
assegnare un termine per cambiare professione ma anche di indicare concretamente,
nel mercato concreto (e non teorico) del lavoro, quale attività l’interessato
avrebbe potuto esercitare (Häberli/Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und
arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 533, pag. 169).
Ciò non è stato fatto neppure in
relazione alla patologia psichica per la quale l’attore è stato completamente
inabile al lavoro fino al 27 ottobre 2021 e per la quale l’assicuratore non ha
mai assegnato alcun termine né indicato attività alternative concrete, poiché
secondo la convenuta per tale patologia non avrebbe neppure dovuto intervenire
(cfr. anche scritto dell’11 novembre 2021,
doc.9).
Alla luce di quanto sopra esposto,
accertato che l’attore è totalmente incapace al lavoro nella sua precedente
attività, sia dal lato reumatologico, sia dal lato psichiatrico e che
l’assicuratore non ha imposto all’interessato di cambiare professione,
indicando la concreta attività esigibile, non ha assegnato un
termine per adattarsi al nuovo stato valetudinario e non ha effettuato alcun
calcolo del grado d’incapacità al guadagno (se non tardivamente con le
osservazioni del 10 ottobre 2023), la convenuta va condannata al versamento
delle indennità giornaliere pattuite, dal 1° agosto 2021, fino ad esaurimento
delle medesime (cfr. sentenza 4A_228/2019 del 2 settembre 2019).”
Sul tema cfr. anche Bonaz
Lucile, op. cit., pag. 183 e seguenti, n. 519 e seguenti, in particolare
n. 521, dove l’autrice evidenzia che il Tribunale federale “n’hésite pas à
sanctionner l’entreprise d’assurance privée lorsqu’elle réduit ses prestations
sur la base d’une analyse exclusivement médico-théorique, sans tenir compte des
circonstances concrètes du cas d’espèce.”
2.12
Nel caso
concreto, il 26 marzo 2024 l’assicuratore ha scritto all’attrice affermando che
“in un’attività professionale adeguata alla malattia la capacità lavorativa
è del 100%” e con riferimento alla CGA l’ha invitata a cercare lavoro in un
“altro settore d’attività” e ad annunciarsi presso l’assicurazione
invalidità, rispettivamente presso l’assicurazione contro la disoccupazione. La
convenuta ha concesso all’interessata un periodo di adattamento di tre mesi,
fino al 26 giugno 2024, durante il quale avrebbe versato le indennità nella
misura completa (doc. 73).
Questo TCA non può condividere
l’agire dell’assicuratore per più motivi.
Analogamente a quanto giudicato
dal Tribunale federale nella sentenza 4A_574/2014 del 15 gennaio
2015.
(cfr. anche STCA 36.2024.26 del 21 ottobre 2024 e STCA 36.2022.49
del 6 novembre 2023), l’assicuratore si è limitato ad assegnare
all’attrice un termine (di tre mesi), per mettere a frutto la sua capacità
lavorativa residua in “un altro settore d’attività adeguato”, senza
indicare alcuna attività concreta e senza procedere con l’abituale raffronto
dei redditi, ciò che è inammissibile considerato come l’art. 38a cpv. 2
LCA non permette all’assicuratore di ridurre le prestazioni invocando la
possibilità di un cambiamento d’attività esclusivamente teorico che non è
concretamente realizzabile (cfr. anche sentenza 4A_472/2022 del 15 giugno 2023,
consid. 2.4; STCA 36.2024.26 del 21 ottobre 2024).
Certo,
l’assicuratore non deve trasformarsi in una sorta di ufficio di collocamento e
reperire alla persona assicurata un posto di lavoro effettivo.
Cionondimeno
deve comunque effettuare un esame concreto della situazione, tenendo conto in
particolare dell’età della persona assicurata, dello stato del mercato del
lavoro, della formazione dell’assicurato e della sua esperienza.
Non
avendo agito in tal senso, nella fattispecie la convenuta non ha comprovato né
le reali possibilità per l’attrice di trovare un impiego tenuto conto delle
limitazioni funzionali né che tale cambiamento d’attività avrebbe potuto
effettivamente essere esatto dall’interessata.
All’assicuratore
incombeva inoltre, conformemente a quanto previsto dall’art. 8 CC, di valutare
se l’attrice avrebbe subito, in un’attività ragionevolmente esigibile, una
perdita di guadagno e, di conseguenza, un danno residuo che avrebbe dovuto
indennizzare conformemente alle CGA (cfr. art. __________ CGA per il quale se
l’abilità lavorativa residua non viene sfruttata, il calcolo dell’indennità
giornaliera avviene considerando l’obbligo di riduzione del danno che incombe
all’assicurato [sul tema cfr. anche la sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004,
consid. 4.4: “Pour que la recourante, qui indemnise une incapacité de
travail d'au moins 25 % (ch. 50.1 CGA de l'assurance facultative d'indemnités
journalières SALARIA), soit tenue d'octroyer l'indemnité journalière au delà du
31.
octobre 2003, il faut que l'intimée ne puisse réaliser dans une activité de
substitution plus que le 75 % du revenu qui aurait été le sien dans son
activité de coiffeuse sans l'atteinte à sa santé (ATF 114 V 287 consid. 3d; arrêt C. du 1er juillet 2003 [K 38/02]).”; cfr. anche STF
K 56/02 del 31 agosto 2006, consid. 5.2]; cfr. sentenza del 27 agosto
2014.
della Corte di Giustizia del Canton Ginevra, Camera delle assicurazioni
sociali [ATAS/938/2014], consid. 13, confermata dalla STF
4A_574/2014
del 15 gennaio 2015; cfr. anche STF 4A_228/2019 del 2 settembre 2019, consid.
2.3.2).
L’assicuratore è liberato dal
pagamento delle indennità giornaliere solo se non esiste alcuna perdita di
guadagno residua nell’attività concretamente esigibile o se la perdita di
guadagno è inferiore alla percentuale d’incapacità al lavoro minima prevista
dal contratto d’assicurazione per il versamento delle prestazioni (cfr. Bonaz Lucile, op. cit.,
pag. 187, n. 527). Negli altri casi le prestazioni devono di massima essere
versate, secondo la percentuale calcolata con il raffronto dei redditi da
valido e da invalido, fino ad esaurimento delle medesime (cfr. Bonaz Lucile, op. cit.,
pag. 187, n. 527).
Nella fattispecie l’assicuratore non
ha proceduto ad alcun calcolo.
Già solo per questo motivo, in
assenza di un esame concreto della situazione dell’attrice e di qualsiasi
calcolo della capacità di guadagno, occorrere concludere che la convenuta non
poteva cessare il versamento delle indennità giornaliere il 26 giugno 2024 (STF
4A_574/2014 del 15 gennaio 2015, consid. 4.2 e STF
4A_228/2019 del 2 settembre 2019, consid. 2.3.2).
Ma
vi è di più.
Infatti,
come visto in precedenza, secondo quanto emerso dalla perizia bidisciplinare
del 20 marzo 2025, confermata dal medico SMR, l’attrice è stata, globalmente,
completamente inabile al lavoro (al 100%) fino al 13 marzo 2025 e solo dal 14
marzo 2025 l’attrice ha riacquisito una, parziale, capacità lavorativa, del
70%, in attività adeguate e confacenti al suo stato di salute con le
limitazioni ivi descritte.
Il
14.
marzo 2025 corrisponde alla data della perizia in ambito psichiatrico,
considerato come solo a partire da tale data è stato effettivamente oggettivato
medicalmente ed accertato da uno specialista in psichiatria che l’assicurata,
globalmente, avrebbe potuto esercitare, in misura parziale, un’attività adatta.
Contrariamente
a quanto sembra ritenere la convenuta (cfr. doc. IX), non è possibile
scorporare dall’incapacità lavorativa globale accertata dagli
specialisti, dr. med. __________, reumatologo e dr. med. __________,
psichiatra, la sola incapacità lavorativa derivante dalla patologia
psichiatrica. Infatti, come già accennato in precedenza (cfr. consid. 2.10), per
determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di
diverse patologie, si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo
ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF
9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008
IV Nr. 15).
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4
settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
Con
sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il TF ha stabilito che non solo il
principio della cumulabilità (parziale) dei gradi di inabilità in quanto tale,
ma anche la questione della sua misura sono di ordine squisitamente medico e
che il Tribunale non può prescindere dalla raccolta di queste informazioni
specialistiche. Il TCA non può sostituirsi ai medici in questo esercizio
esulante dal suo campo di competenze.
Accertato che, globalmente, l’attrice è capace al lavoro al
70% dal 14 marzo 2025, è solo a partire da tale data che l’assicuratore avrebbe
potuto assegnare un termine di tre mesi per cambiare attività e calcolare il
danno residuo, effettuando l’abituale raffronto dei redditi.
In concreto, tuttavia, considerato che le prestazioni,
contrattualmente, vanno versate al massimo per 730 giorni, ossia fino al massimo
al 23 maggio 2025 (730 = {[7 giorni di attesa per maggio 2023] + 30 [giugno
2023] + 31 [luglio 2023] + 31 [agosto 2023] + 30 [settembre 2023] + 31 [ottobre
2023] + 30 [novembre 2023] + 31 [dicembre 2023] + 366 (1.1.2024-31.12.2024] +
31.
[gennaio 2025] + 28 [febbraio 2025] + 31 [marzo 2025] + 30 [aprile 2025] +
23.
giorni di maggio 2025}), il calcolo della perdita di guadagno risulta
superfluo, poiché l’indennità andrebbe ridotta solo dopo il periodo di
adattamento di tre mesi, che a questo punto scadrebbe il 14 giugno 2025.
Rilevato infine che l’interessata è ancora inabile al
lavoro (cfr. doc. M, certificato del 18 aprile 2025 della dr.ssa med. __________),
le prestazioni devono essere versate fino al loro esaurimento, il 23 maggio
2025.
2.13
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto l’assicuratore deve di conseguenza essere
condannato a versare le indennità giornaliere al 100% a fr. 92.05 al giorno (cfr.
conteggio delle prestazioni: doc. I/Q-I/T) dal 27 giugno 2024 al 23 maggio 2025,
per complessivi fr. 30'468.55 (331 giorni X 92.05).
2.14
L’attrice
chiede inoltre di accertare di non essere tenuta a restituire l’importo di fr.
1’841 per le indennità versatele dall’assicuratore dal 7 giugno 2024 al 26
giugno 2024 quando trovava in vacanza all’estero (cfr. doc. I, pag. 2 [verbale
di udienza del 13 febbraio 2025]) e domanda la condanna dell’assicuratore al pagamento
delle prestazioni dovute in tale periodo.
2.15
Per
l’art. 88 CPC con l’azione di accertamento l’attore chiede che sia accertata
giudizialmente l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un rapporto
giuridico determinato.
Affinché
l’azione di accertamento ai sensi dell’art. 88 CPC sia ricevibile, l’attore
deve avere un interesse di fatto o di diritto degno di protezione alla
constatazione immediata della situazione di diritto (cfr. art. 59 cpv. 2 lett.
a CPC; cfr. sentenza 4A_679/2016 del 22 maggio 2017, consid. 2.1; sentenza
4A_688/2016 del 5 aprile 2017, consid. 3; cfr. anche sentenza 4A_618/2017
dell’11 gennaio 2018, consid. 5.2).
Secondo
la giurisprudenza (sentenza 4A_688/2016 del 5 aprile 2017, consid. 3.1) occorre
(1) che vi sia un’incertezza circa i diritti dell’attore (2) che la fine
dell’incertezza sia giustificata nel senso che non si può esigere dall’attore
che tolleri ancora a lungo la persistenza dell’incertezza perché è
d’impedimento nella sua libertà di decisione (3) che l’incertezza possa essere
tolta tramite l’accertamento giudiziario (4) che un’azione condannatoria (o
esecutiva: “Leistungsklage”) o formatrice (o in modificazione del
diritto: “Gestaltungsklage”) che gli permetterebbe d’ottenere
direttamente il rispetto del suo diritto o l’esecuzione dell’obbligazione non
sia possibile (cfr. DTF 135 III 375 consid. 2.2 con i rinvii).
2.16
La
questione della ricevibilità dell’azione di accertamento può qui rimanere
aperta, poiché essa, per i motivi che seguono va comunque respinta.
In concreto, l’art. __________ CGA, e non l’art. __________ CGA
citato dall’attrice e che concerne la definizione di alcuni termini, prevede
che se una persona assicurata inabile al lavoro si reca all’estero senza
l’approvazione dell’assicuratore, non può rivendicare nessuna pretesa di
prestazioni durante il tempo del soggiorno all’estero (cfr. doc. 110).
Nel caso di specie il 5 giugno
2024.
la dr.ssa med. __________ ha telefonato all’assicuratore informandolo che
l’interessata avrebbe voluto trascorrere un periodo all’estero presso la madre.
L’assicuratore ha rifiutato di fornire il proprio consenso. L’attrice si è
comunque recata dai suoi familiari (doc. 83).
Per
l’art. 45 cpv. 1 LCA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021, se fu
convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o l’avente diritto
manchi ad un obbligo egli non incorre nella sanzione quando risulti dalle
circostanze che la mancanza non è imputabile a colpa. Le sanzioni più severe si
trovano nelle clausole che prevedono il decadimento dell’indennità nel caso in
cui il termine non sia rispettato. Secondo la giurisprudenza non vi è
violazione colposa ai sensi dell’art. 45 LCA se cause oggettive o perlomeno non
imputabili alla persona assicurata, quali la malattia, l’impossibilità di
produrre una prova, il comportamento dell’assicuratore, di un suo agente o dei
servizi dell’amministrazione, hanno impedito la persona assicurata di
rispettare i suoi obblighi (cfr. sentenza 4A_593/2024 del
4.
marzo 2025, consid. 3.3, sentenza 4A_35/2024
del 10 settembre 2024 consid. 5.4.1; sentenza 4A_125/2024 del 5 agosto 2024 consid.
3.7, sentenza 4A_562/2016 del 26 aprile 2017, consid. 3.2
con rinvii alle sentenze pubblicate in DTF 115 II 88 consid. 4a e DTF 84 II 556
consid. 9).
Con il 1° gennaio
2022.
è entrata in vigore una modifica dell’art. 45 cpv. 1 LCA, che ora prevede
che se è stata convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o
l’avente diritto violi un obbligo, egli non incorre nella sanzione quando
(lett. a) risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa
o (lett. b) lo stipulante dimostri che la violazione non ha esercitato alcuna
influenza sul verificarsi del sinistro e sull’estensione delle prestazioni
dovute dall’assicuratore (cfr. STF 4A_35/2024 del 10 settembre 2024, consid.
5.4
e 5.5).
A questo proposito
cfr. il Messaggio concernente la revisione della legge federale sul
contratto d’assicurazione del 28 giugno 2017 (FF2017, pag. 4401 e seguenti),
dove a pag. 4433-4434, figura:
" Di norma,
gli obblighi del diritto assicurativo costituiscono obblighi contrattuali
accessori la cui violazione determina un aggravamento del danno da risarcire.
La violazione del contratto comporta un diritto al risarcimento del danno
dell’impresa di assicurazione (la cui entità corrisponde all’aumento del danno
derivante dalla violazione degli obblighi). Gli effetti sono analoghi a quelli
di una riduzione della prestazione, ma in realtà si tratta di una
compensazione. In virtù del diritto vigente, la violazione degli obblighi
determina una sanzione a carico dello stipulante o dell’avente diritto, a meno
che questi non possano discolparsi. Questa disposizione appare incompleta,
nella misura in cui non tiene conto del nesso di causalità tra la violazione
dell’obbligo e l’obbligo dell’impresa di assicurazione di fornire la sua
prestazione. Le violazioni degli obblighi che non hanno alcun nesso con
l’obbligo dell’impresa di assicurazione di fornire la sua prestazione
comportano quindi un pregiudizio. Nell’avamprogetto è stata pertanto formulata
la proposta di prevedere il pregiudizio anche soltanto nel caso in cui viene
dimostrato il nesso di causalità. Questa proposta ha suscitato l’opposizione
dei partecipanti alla consultazione. A loro avviso la posizione giuridica
dell’impresa di assicurazione verrebbe pregiudicata se questa fosse tenuta a
provare anche il nesso causale. È evidente che in questo ambito esiste un
malinteso di base. Secondo il principio dell’articolo 8 CC, all’impresa di
assicurazione (recte: stipulante o avente diritto [cfr. la versione del
Messaggio in tedesco “Versicherungsnehmer” e francese: “preneur d’assurance”)
non spetta soltanto fornire la prova per assenza di colpa bensì anche quella
per l’assenza di un nesso causale. In questo senso viene mantenuto il requisito
causale e precisata la ripartizione dell’onere della prova.”
Va qui rammentato
che per l’art. 8 CC ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il
suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la
prova. Ne segue che spetta alla persona assicurata, che chiede il versamento di
prestazioni e contesta l’applicazione di una clausola preclusiva, provare che
la violazione dell’una o dell’altra delle sue incombenze non ha avuto alcuna
influenza sul sorgere dell’evento assicurato o sull’estensione della
prestazione dell’assicuratore (STF 4A_35/2024 del 10 settembre 2024, consid.
5.5.1
con riferimenti).
2.17
Tornando al caso di specie, accertato
che la violazione dell’art. __________ CGA è imputabile a colpa
dell’assicurata, poiché l’attrice si è recata all’estero malgrado il rifiuto
dell’assicuratore e che il sinistro (incapacità lavorativa dovuta alla
patologia reumatologica e psichica) si era già verificato prima della partenza
per l’estero, occorre esaminare se l’interessata ha dimostrato che
la violazione della norma non ha esercitato alcuna influenza sull’estensione
delle prestazioni dovute dall’assicuratore, come prevede l’art. 45 cpv. 1 lett.
b LCA.
In
concreto l’attrice, rappresentata da un avvocato, e a cui
spetta
provare che la violazione dell’una o dell’altra delle sue incombenze non ha
avuto alcuna influenza sull’estensione della prestazione dell’assicuratore, non
ha speso alcuna parola in merito.
In sede di udienza, il 13
febbraio 2025, si è limitata a sostenere che tali prestazioni sono dovute “siccome
in quel lasso temporale __________ (ndr: ossia AT 1) incapace al lavoro per
causa di malattia coperta dall’assicurazione” (pag. 2 doc. I). L’incapacità
lavorativa in tale periodo non è tuttavia contestata dalla convenuta, che le ha
invece rimproverato di essersi recata all’estero senza il suo consenso.
Con
la petizione l’assicurata ha affermato che la norma contempla solo i casi di
trasferimento della persona assicurata all’estero e non anche un breve
soggiorno presso la famiglia della paziente, oltretutto compiuto su indicazione
terapeutica della curante (doc. I/A1, pag. 5; cfr. certificato del 5 giugno
2024, doc. 93) e nelle conclusioni sostiene di non aver causato “all’assicuratore
alcun disagio e/o impedimento nello svolgimento della pratica a motivo d’una
negligente irreperibilità” (doc. XII). Anche in questo caso l’interessata non
comprova l’eventuale mancata incidenza della sua violazione sull’estensione
delle prestazioni dovute dall’assicuratore (cfr. su questo punto anche la
citata STF 4A_35/2024 del 10 settembre 2024, consid. 5.5.2 in fine: “Damit verkennt er aber,
dass es gemäss Art. 45 Abs. 1 lit. b VVG an
ihm und nicht an der Vorinstanz gelegen wäre, darzutun, inwiefern eine
rechtzeitige fachärztliche Konsultation den Schaden nicht verringert oder
verhindert hätte. Dementsprechend war - entgegen den Behauptungen des
Beschwerdeführers - das Gericht auch nicht verpflichtet, ein Gerichtsgutachten
einzuholen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass das vorinstanzliche
Verfahren von der sozialen Untersuchungsmaxime gemäss Art.
243.
Abs. 2 lit. f ZPO geprägt war. Bei Anwendung der sozialen
Untersuchungsmaxime ist das Gericht lediglich einer erhöhten Fragepflicht unterworfen,
weshalb die Parteien den Sachverhalt selbst darzulegen haben. Das Gericht
unterstützt sie nur mit spezifischen Fragen, damit die erforderlichen
Behauptungen und die entsprechenden Beweismittel genau aufgezählt werden. Es
ermittelt aber nicht aus eigenem Antrieb. Ist eine Partei sodann - wie der
Beschwerdeführer - anwaltlich vertreten, kann und muss sich das Gericht ihr
gegenüber wie bei Geltung der Verhandlungsmaxime zurückhalten (BGE 141 III 569 E. 2.3 mit Hinweisen; Urteil 4A_292/2021 vom 31. August 2021 E.
2.1.2). Dementsprechend hat die Vorinstanz auch nicht gegen Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO oder den
Beweisführungsanspruch des Beschwerdeführers verstossen, indem sie kein
Gerichtsgutachten eingeholt hat.”;
cfr. anche DTF 141 III 569, consid. 2.3.1: “Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple, et non de la maxime
inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC (von
Amtes wegen erforschen); la doctrine et la jurisprudence la qualifient aussi de
maxime inquisitoire sociale. Elle a pour but de protéger la partie faible au
contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la
procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a p. 238). Selon la volonté du législateur,
le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme
sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les
parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne
leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations
nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés.
Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les
parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve
de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (Message du 28
juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [ci-après: Message CPC],
FF 2006 6841, 6956 ch. 5.16 ad art. 242 et 243 avec référence à l'arrêt
4C.211/2004 du 7 septembre 2004 consid. 2.1; cf. également sous l'empire de l'art. 274d al. 3 CO, l'arrêt 4A_397/2011 du 11 février 2014
consid. 4.4)”).
D’altra
parte non vi è dubbio alcuno che la citata norma trova applicazione, giacché,
contrariamente a quanto sembra sostenere l’attrice, concerne proprio il caso in
cui la persona assicurata si reca all’estero senza l’accordo della convenuta (“se
una persona assicurata inabile al lavoro si reca all’estero senza
l’approvazione dell’assicuratore, non può rivendicare nessuna pretesa di
prestazioni durante il tempo del soggiorno all’estero”).
Considerato
che l’assicuratore non ha inoltrato una domanda riconvenzionale, l’attrice non
può essere condannata, in questa procedura, a restituire le prestazioni
ricevute dal 7 giugno 2024 al 26 giugno 2024. Ritenuto inoltre che né nella
risposta di causa, né in sede di udienza, né con le osservazioni del 5 maggio
2025.
o con le conclusioni l’assicuratore fa valere che l’interessata sarebbe
stata all’estero per un periodo maggiore, non spetta a questo Tribunale
accertare quando l’attrice è rientrata in Svizzera (cfr. a proposito del
principio inquisitorio sociale la citata STF 4A_35/2024 del 10 settembre 2024,
consid. 5.5.2 in fine).
2.18
Alla
luce di quanto sopra esposto la petizione va parzialmente accolta e la
convenuta va condannata a versare all’attrice l’importo complessivo di fr.
30'468.55.
2.19
L’attrice, oltre alla perizia
bidisciplinare allestita nell’ambito della procedura AI, si è riservata di
chiedere l’allestimento di una specifica perizia psichiatrica, di produrre
quesiti specifici per il dr. med. __________ e di chiedere la sua audizione.
In sede di osservazioni
alla perizia bidisciplinare, e con le conclusioni, l’interessata non ha più
chiesto l’assunzione delle citate prove.
Esse, del resto, alla luce delle
chiare risultanze del referto fatto allestire dall’Ufficio AI, si rivelano
superflue. Inoltre, le parti non hanno contestato la chiusura dell’istruttoria
comunicatagli dal Tribunale con lo scritto del 6 maggio 2025 (doc. X).
Ne
segue che questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può
rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento
sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere
senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento
(apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr.
anche sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020
dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017,
consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con
riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non
pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre
2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3;
sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015
del 4 maggio 2015).
2.20
Non
vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
All’assicurata,
vincente in causa e rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le
ripetibili, calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL
178.310).
In
concreto il valore di causa è di fr. 32'309.55 (30'468.55 + 1’841).
Secondo
il citato regolamento per le cause aventi un valore oltre i fr. 20'000.-- sino
a fr. 50'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante l’applicazione di una
percentuale variabile tra il 10% ed il 20%.
L’assicuratore
è di conseguenza condannato a versare fr. 3’500 di ripetibili (IVA inclusa) all’attrice.
2.21
Per
quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore
litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche
STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:
" (…) Esso è
ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,
come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie
tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.
7.
CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno
1997.
[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i
tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica
(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di
sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è parzialmente
accolta ai sensi dei considerandi.
§ CV
1 è condannata a versare a AT 1 fr. 30'468.55.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CV 1 verserà a AT 1 fr. 3'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni