36.2025.30
Assicuratore LAMal condanna assicurata domiciliata all'estero ed assicurata alla LAMal in quanto pensionata svizzera, al pagamento dei premi, delle partecipazioni ai costi, delle spese e degli interessi, in solido con defunto marito. Non comprovata possibilità di prelevare spese diffida
24 novembre 2025Italiano39 min
questo Tribunale è competente per decidere nel merito del ricorso inoltrato da un’assicurata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.30
cs
Lugano
24 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2025 di
RI1,
_________
contro
la decisione su opposizione del 30
maggio 2025 emanata da
CO1,
_________
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nata nel 1941, e suo marito,
______, nato nel 1938 e deceduto il _________ 2024, sono affiliati presso CO1
(in seguito: CO1), per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
UE/AELS dalla loro partenza per la Spagna il 1° ottobre 2014 (cfr. allegato 2a).
1.2. Il 31 marzo 2023 CO1 ha sospeso il
pagamento delle prestazioni degli assicurati con effetto dal medesimo giorno,
mediante il formulario S016 (cfr. doc. 2b e 3).
1.3. Con decisione del 15 dicembre 2023
l’Istituzione comune LAMal ha stabilito che gli assicurati non soddisfacevano
le condizioni per l’esenzione dall’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 2
cpv. 6 OAMal (cfr. allegato doc. 4).
1.4. Con decisione formale del 27
novembre 2024 CO1 ha accertato che la sospensione delle prestazioni nei
confronti di entrambi gli assicurati, in vigore dal 31 marzo 2023, non era
valida e l’ha annullata con effetto retroattivo (doc. 3).
Inoltre ha costatato che i
coniugi ______ devono all’assicuratore un importo totale di CHF 32'728.42 (CHF
31'348.42 per premi e prestazioni e CHF 1'380 per costi di richiami e
solleciti), oltre ad interessi al 5% all’anno dal 1° gennaio 2019 (doc. 3).
1.5. Con decisione formale del 10 marzo
2025 l’istituzione comune LAMal ha accertato la sussistenza delle condizioni
per un esonero dall’obbligo assicurativo dalla LAMal per RI1 a decorrere dal 27
novembre 2024 (doc. 6).
1.6. Con decisione su opposizione del 30
maggio 2025 CO1 ha ridotto il periodo durante il quale i premi sono dovuti al
27 novembre 2024 ed ha stabilito che l’interessata è debitrice di un importo
complessivo di CHF 32'376.42 di premi, partecipazioni ai costi e spese di
richiamo, oltre ad interessi al 5% dal 1° agosto 2019.
1.7. RI1 è insorta contro la predetta
decisione su opposizione con uno scritto trasmesso direttamente all’assicuratore,
che lo ha inviato per competenza al TCA (doc. I).
Ella chiede il condono del
debito, sostenendo che esso è nato da un ingenuo errore fatto in buona fede. La
ricorrente afferma che non sapeva che l’assicurazione fosse individuale e
pensava di essere coperta per il tramite del marito. L’insorgente rileva di
vivere con la sola AVS, di non possedere beni e di non potere saldare lo
scoperto. Ella chiede il condono considerando la sua buona fede, la sua età e
fragilità e l’assenza di mezzi finanziari.
1.8. Con scritto del 25 giugno 2025
(doc. III), cui ha fatto seguito un sollecito il 30 luglio 2025 (doc. V) ed un
ulteriore scritto il 4 agosto 2025 (doc. VI), il Giudice delegato del TCA ha
interpellato la ricorrente, ponendole alcune domande, alle quali l’assicurata
ha risposto il 12 agosto 2025 (doc. IX). Il 29 agosto 2025 il figlio della
ricorrente ha trasmesso al TCA una copia di un’ingiunzione di pagamento del 18
agosto 2025 di CO1 (doc. XI).
1.9. Con risposta del 12 settembre 2025
CO1 ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. XV).
1.10. Il 24 settembre 2025 il TCA ha
scritto all’assicuratore, affermando:
" (…) con
riferimento alla procedura in oggetto ed alla sentenza 36.2023.5 del 2 ottobre
2023 di questo Tribunale, reperibile nel sito internet www.sentenze.ti.ch,
rammentato che di principio il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a
controllare in maniera completa la sussistenza dei crediti fatti valere
dall’assicuratore, le chiediamo di voler precisare se le prove fornite da CO1
sono complete e tali da comprovare adeguatamente i crediti vantati nei
confronti della ricorrente per quanto concerne i premi, le partecipazioni e le
spese amministrative.
Le è concesso un termine, scadente il prossimo 6 ottobre 2025
per eventualmente trasmettere nuovi elementi ancora in possesso della Cassa per
comprovare i suoi crediti.” (doc. XVII)
1.11. Con scritto del 2 ottobre 2025,
trasmesso alla ricorrente per osservazioni (doc. XIX), l’assicuratore ha
risposto:
" (…)
Riceviamo il vostro scritto del 24 settembre 2025, e vi ringraziamo per il
termine gentilmente concessoci al fine di trasmettere in modo dettagliato ogni
fattura ed ogni sollecito, come da annesso all’allegato 3 (estratto conto dal
01.01.2019 fino al 31.12.2024, già prodotto con la decisione formale del 27
novembre 2024), in modo da comprovare adeguatamente i crediti vantati
dall’assicuratore.
Trasmettiamo per tanto, in separati plichi per agevolarne la
consultazione, le polizze dei coniugi ______, per il periodo dal 1° giugno 2022
al 31 dicembre 2024 (in realtà, 27 novembre 2024, come da decisione
dell’Istituzione comune LAMal, in allegato 6).
Un secondo raccoglitore espone i premi e le partecipazioni LAMal
ancora pendenti, per il periodo dal 5 giugno 2019 al 31 maggio 2022. A tal
uopo, è bene precisare che vi sono due voci evidenziate in giallo. La prima,
per un montante di CHF 109.56, è il risultato di una compensazione contabile
interna. Per questo motivo, sulla fattura originale appare ancora il montante
di CHF 188.90. In realtà, però, il credito vantato è quello dell’estratto,
ossia CHF 109.56.
La seconda voce evidenziata riguarda invece una fattura per
partecipazione ad una prestazione, del montante di CHF 24.34. Purtroppo, a
causa della migrazione del sistema informatico precedente all’attuale, avvenuta
proprio in quel periodo, non è più possibile risalire e produrre questa
fattura.
La terza cartella espone le spese di richiamo e di sollecito, a
seguito dei mancati pagamenti.
Malauguratamente, anche in questo caso non è stato possibile
risalire alla fattura n. _________, ove vengono esposti CHF 45.00 per spese di
sollecito, motivo per cui la stessa è stata evidenziata in giallo.
Per terminare, trasmettiamo l’estratto delle prestazioni sanitarie
rimborsate ai coniugi ______ da CO1 a far stato dal mese di aprile 2019, per un
totale di CHF 35'943.45, suddivisi in CHF 27'774.15 per il Signor ______, e in
CHF 8'169.30 per la Signora ______. Questi estratti mostrano come sono composti
Fatti
i montanti impagati per la franchigia, per l’aliquota percentuale e per la
partecipazione alle spese ospedaliere.” (doc. XVIII)
1.12. Con email del 15 ottobre 2025,
trasmesso per conoscenza all’assicuratore, la ricorrente ha informato il TCA di
essere esaurita, di stare perdendo la memoria e di essere in Spagna con
domicilio permanente (doc. XX).
1.13. Il 22 ottobre 2025 è pervenuto al
TCA uno scritto datato 7 ottobre 2025, trasmesso per conoscenza a CO1 il 22
ottobre 2025 (doc. XXIII), nel quale la ricorrente critica il contenuto della
presa di posizione del 2 ottobre 2025 dell’assicuratore (doc. XXII). Ella
contesta di non aver pagato i premi dal 2014, “se volete pagava la Banca
______ potete verificare”, afferma che l’appartamento nel quale vive
appartiene a suo figlio e che lei e suo marito pagavano solo le spese
condominiali, assicurazioni e spese varie, e che si è lamentata perché
all’estero non riceve le prestazioni complementari e l’assegno per grandi
invalidi di suo marito. Ella ha chiesto di poter pagare fr. 50 + 50 al mese, ma
le è stato detto che non era sufficiente ed è rimasta senza copertura
assicurativa. La ricorrente afferma che si sta ammalando, di essere stufa di
vivere dopo aver curato per 25 anni il proprio marito e di non avere soldi per
poter pagare l’importo richiesto. L’insorgente sottolinea di aver studiato fino
alla terza maggiore, di aver poi iniziato a lavorare e di non avere mai avuto
problemi con nessuno. Solo adesso, a 84 anni, si trova in difficoltà, non
sapendo di dover pagare ancora la LAMal in Svizzera, malgrado fosse residente
permanente in Spagna. Ribadisce di aver agito in buona fede, di non aver
truffato, di non aver mai tradito nessuno e di avere la fedina penale pulita.
Ella sostiene di poter pagare al massimo fr. 10 al mese e solo la sua parte di
fr. 8'169.30, visto che con il marito ha la separazione dei beni in Svizzera.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Occorre innanzitutto stabilire se
questo Tribunale è competente per decidere nel merito del ricorso inoltrato da un’assicurata
domiciliata in Spagna in relazione ad una vertenza inerente il mancato
pagamento di premi, partecipazioni ai costi e spese dell’assicurazione delle
cure medico-sanitarie UE/AELS, oltre accessori.
Secondo l’art. 58 cpv. 1 LPGA è competente
il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è
domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.
Se l'assicurato o il terzo è
domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del
Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva
domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la
competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede
l'organo d'esecuzione (cpv. 2).
L'autorità che si considera
incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle
assicurazioni (cpv. 3).
La dottrina rammenta che l’art.
58 cpv. 2 LPGA si ispira al vecchio art. 86 cpv. 3 LAMal, la cui seconda frase
prevedeva che se l'assicurato o il terzo è domiciliato all'estero, è competente
il tribunale delle assicurazioni del Cantone del suo ultimo domicilio in
Svizzera o quello del Cantone di domicilio dell'ultimo datore di lavoro
svizzero; se ambedue questi domicili non possono essere accertati, è competente
il tribunale del Cantone in cui ha sede l'assicuratore (cfr. Lendfers Miriam,
in: Kieser Ueli/Kradolfer Matthias/Lendfers Miriam (editori), Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a
edizione, 2024, Ginevra - Zurigo - Basilea, n. 56 ad art. 58; sul tema cfr.
anche Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Frésard-Fellay
Ghislaine, Klett Barbara, Leuzinger Susanne (editrici), 2a edizione, 2025 n.
18-19 e 27 ad art. 58).
Un’eccezione è costituita dalle
decisioni emesse dall’istituzione comune LAMal in caso di domanda di esenzione
dall’obbligo assicurativo di beneficiari di rendite e dei loro familiari che
risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda, in Norvegia o nel Regno
Unito (art. 18 cpv. 2bis LAMal), di assegnazione a un assicuratore di beneficiari
di rendite e di loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell’Unione
europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e che non hanno assolto
tempestivamente l’obbligo di assicurazione (art. 18 cpv. 2ter LAMal) o di
riduzione dei premi conformemente all’articolo 66a (18 cpv. 2quinques LAMal).
In tal caso trovano applicazione
gli art. 90a cpv. 1 LAMal e 18 cpv. 2bis, cpv. 2ter e cpv. 2quinques LAMal (sul
tema cfr. la STCA 36.2025.4 del 31 marzo 2025, consid. 2.5).
In
concreto la ricorrente, prima di stabilirsi in Spagna, è stata domiciliata in
Ticino, a ______, in via ______ (cfr. doc. IX).
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino è di conseguenza
competente per decidere nel merito della presente vertenza in applicazione
dell’art. 58 cpv. 2 LPGA (cfr. anche la STF 9C_444/2022 del 1° marzo 2023, dove
il ricorso di un assicurato al beneficio di una rendita AVS, domiciliato in
Portogallo ed assicurato per le cure medico-sanitarie presso un assicuratore
LAMal, è stato giudicato dal Tribunale cantonale di Basilea-Campagna, Cantone
nel quale l’insorgente era stato domiciliato prima di trasferirsi all’estero
[consid. A]).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’insorgente è tenuta a versare l’importo di CHF
32'376.42 per premi, partecipazioni ai costi e spese di richiamo in arretrato,
oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2019.
2.3. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 LAMal,
l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore
riscuote dai propri assicurati premi uguali.
L’art. 64 cpv. 1 LAMal
prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un
importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per cento dei costi
eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non
paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista,
l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli
un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora
(cpv. 2).
Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato
non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il
termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può
esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome
dei debitori escussi.
Secondo l’art. 64a cpv. 6 LAMal in deroga all’articolo 7, l’assicurato in mora non può
cambiare assicuratore finché non sono stati pagati integralmente i premi, le
partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese di esecuzione in
arretrato. I figli non possono cambiare assicuratore se per loro esistono
arretrati di questo tipo. Gli assicurati i cui arretrati concernono soltanto i
loro figli possono cambiare assicuratore. È fatto salvo l’articolo 7
capoversi 3 e 4.
Ai sensi dell’art.
64a cpv. 9 LAMal il Consiglio federale emana disposizioni relative al
mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi per le persone
tenute ad assicurarsi residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in
Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito. Se il diritto di tale Stato permette
all’assicuratore di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati,
il Consiglio federale può obbligare i Cantoni ad assumere l’85 per cento dei
crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3. Se il diritto di
tale Stato non lo permette, il Consiglio federale può accordare agli
assicuratori il diritto di sospendere l’assunzione dei costi delle prestazioni.
Per l’art. 105m cpv. 1 OAMal se il diritto di
uno Stato membro dell’Unione europea, dell’Islanda, della Norvegia o del Regno
Unito permette all’assicuratore svizzero di recuperare i premi e le
partecipazioni ai costi non pagati, le seguenti disposizioni si applicano agli
assicurati che vivono in uno di questi Stati e non pagano i premi e le
partecipazioni ai costi scaduti:
a. articolo 64a
capoversi 1–7 della legge e articoli 105b–105l ai:
1. frontalieri e ai loro familiari,
Considerandi
2.
familiari di
domiciliati, dimoranti annuali e dimoranti temporanei,
3.
beneficiari
di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai
loro familiari;
b. articolo 64a
capoversi 1, 2 e 6 della legge e articoli 105b e 105l ai beneficiari di rendite
e ai loro familiari; l’assicuratore rileva gli attestati di carenza di beni.
Per l’art. 105m cpv. 2 OAMal se il diritto di uno Stato membro
dell’Unione europea, dell’Islanda, della Norvegia o del Regno Unito non
permette all’assicuratore svizzero di recuperare i premi e le partecipazioni ai
costi non pagati, l’assicuratore invia all’assicurato che non paga i premi o le
partecipazioni ai costi esigibili una diffida di pagamento preceduta almeno da
un sollecito scritto, gli assegna un termine supplementare di 30 giorni e gli
indica le conseguenze della mora. Se, nonostante la diffida, l’assicurato non
paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il
termine stabilito, l’assicuratore può sospendere l’assunzione dei costi delle
prestazioni. Esso deve nel contempo informare l’assicurato e l’istituzione di
assistenza competente nel luogo di residenza del medesimo in merito alla
sospensione. La sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le
partecipazioni ai costi oggetto della diffida, nonché gli interessi di mora
accumulati. Durante la sospensione dell’assunzione delle prestazioni, gli
assicuratori possono compensare le prestazioni con i premi o le partecipazioni
ai costi dovuti.
L’art. 90 OAMal dispone che i premi
devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui
premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle
partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre
mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali
altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art.
105b cpv. 2 OAMal).
2.4
In concreto, la
ricorrente e suo marito si sono trasferiti dalla Svizzera in Spagna dal 1°
ottobre 2014 (cfr. allegati doc. 2a), dove hanno convissuto fino al decesso di
______ il ______ 2024 (cfr. doc. IX). Entrambi si sono assicurati presso CO1
(doc. XXII).
In quanto
beneficiari di una rendita di vecchiaia svizzera, essi hanno continuato ad
essere affiliati all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in
Svizzera (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal; cfr. sul tema la STF 9C_444/2022
del 1° marzo 2023, consid. 3.1).
Con
decisione formale del 10 marzo 2025 l’Istituzione comune LAMal, competente per
statuire in merito alle richieste di esenzione dall’obbligo di assicurazione di
beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro
dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito (art. 18 cpv.
2bis LAMal), dopo una prima decisione negativa emessa il 15 dicembre 2023
(allegato al doc. 4), sulla base di nuova documentazione prodotta dalla
ricorrente, ha stabilito, in applicazione dell’art. 2 cpv. 6 OAMal, che le
condizioni per un esonero dall’obbligo assicurativo LAMal erano soddisfatte a
partire dal 27 novembre 2024 (doc. 6).
A partire da tale data
l’insorgente non è pertanto più affiliata presso CO1 (cfr. doc. 6).
Avendo accertato che, malgrado
richiami e ingiunzioni, l’assicurata e suo marito non hanno proceduto al
versamento dei premi e partecipazioni ai costi per il periodo dal 1° agosto
2019.
al 27 novembre 2024, l’assicuratore ha chiesto
all’insorgente l’importo dovuto per quel periodo a titolo di premi,
partecipazioni ai costi e spese per complessivi CHF 32'376.42.
Occorre
preliminarmente stabilire se l’interessata può essere chiamata
dall’assicuratore a pagare i debiti del defunto marito.
2.5
Il diritto
delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un
coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in
discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale
normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali,
nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85
consid. 2b).
Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,
" 1
I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al
debito mantenimento della famiglia.
2.
Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3.
In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione
coniugale e della loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1
Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i
bisogni correnti della famiglia.
2.
Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta
l'unione coniugale soltanto se:
1.
è stato autorizzato dall'altro o dal giudice;
2.
l'affare non
consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio
consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3.
Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso
e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai
terzi, solidalmente anche l'altro."
A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA hanno già
avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa
parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163
cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr.
anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6). Sia la conclusione di
un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono
stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della
famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC. Di conseguenza, alla luce dell'art.
166.
cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi
rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V
21.
consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 (K 60/00) pubblicata in
DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i
coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone
nell'interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle
malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i
bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa
avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato
dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti
contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale,
occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della
famiglia.
Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha
modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore
dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge
risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge
indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del
credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per
soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03), pubblicata in RAMI
2005.
pag. 358, il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la
stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il
cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti
della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi
rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi
indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid.
2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".
In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con
la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti
("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica,
che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il
potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché
la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art.
166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a
mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale
e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza
dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del
coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti
vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche
solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della
responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una
vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)".
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale) ha ricordato nella sentenza K 65/03 del 26 giugno
2006, al considerando 9, che secondo l'art. 166 cpv. 3 CC, ogni coniuge si
obbliga personalmente con i suoi atti ed obbliga solidalmente il suo coniuge
fintanto che non eccede i suoi poteri in modo riconoscibile per i terzi. Lo
scopo di questa disposizione è proprio quello di semplificare la procedura
dell'esecuzione forzata, dispensando il creditore da difficili manovre per il
recupero. Inoltre, la rappresentanza dell'unione coniugale non si esercita
soltanto durante la formazione degli atti giuridici, ma essa si estende anche
al loro sviluppo. Così, per esempio, la prescrizione interrotta contro uno dei
coniugi solidali lo è ugualmente contro l'altro (art. 136 cpv. 1 CO), e ciò
pure all'insaputa di quest'ultimo. Pertanto, la diffida notificata all'assicurato
in applicazione dell'art. 90 cpv. 3 OAMal è opponibile a sua moglie.
Queste considerazioni sono state ribadite anche nella sentenza
9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, dove al considerando 4 il Tribunale federale ha
affermato:
" (…) Les charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al. 1 CC,
comprennent notamment l'assurance-maladie et accidents obligatoire, le cas
échéant aussi les assurances qui vont au-delà du seuil légal minimal
(DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les effets du mariage, 2e ed., Berne 2009,
n. 420; HAUSHEER / BRUNNER, Familienunterhalt, in Handbuch des
Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, n. 03.89 et sv.). Par ailleurs, en vertu
de l'art. 166 al. 1 et 3 CC, un époux répond solidairement des dettes de
cotisations de son conjoint, que le rapport d'assurance, dont découle la
créance de cotisations, ait été créé pendant la vie commune ou pour satisfaire
des besoins courants de la famille (ATF 129 V 90 consid. 2 et 3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005,
in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel
chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son
conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable
pour les tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en
dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement (voir
HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches
Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt K 63/05 du 26 juin 2006
consid. 9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne que les rapports des
époux avec les tiers et est indépendant du régime matrimonial des époux; il ne
désigne pas celui des époux qui, dans les rapports internes, supporte la dette
(DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n. 376). (…)"
Tale giurisprudenza è stata nuovamente citata nella
sentenza 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, al consid. 2.1 (cfr. STCA 36.2018.46
del 19 ottobre 2018).
Su questi aspetti ci si riferisca
anche a Ranzanici/Steffen,
Responsabilità solidale dei coniugi e dei partner registrati per i debiti
derivanti da premi e partecipazioni secondo la LAMal, in Bollettino n. 36 a
cura dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, Novembre 2008, così come a Gebhard Eugster, Krankenversicherung,
in: SBVR, 3a edizione 2016, pag. 798 e seguenti.
2.6
In concreto, questo
Tribunale ha accertato che l’insorgente e suo marito non hanno sospeso la loro
vita comune, né erano separati di fatto (doc. IX). L’interessata si è presa
cura di suo marito fino al suo decesso (doc. XXII).
Alla luce della
giurisprudenza sopra esposta, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto
(in concreto: separazione dei beni), l’assicurata è di conseguenza debitrice
solidale dei premi e delle partecipazioni ai costi del marito (DTF 129 V
90; STF 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, consid. 2.1; STF 9C_14/2012
del 29 ottobre 2012, consid. 4; STF K 114/03 del 22 luglio 2005) per il periodo
dal mese di agosto 2019 al 27 novembre 2024.
Occorre ora stabilire
l’ammontare dell’importo dovuto.
2.7
Per quanto concerne i premi,
l’assicuratore ha prodotto le polizze dei coniugi ______ per il periodo in
esame.
Dalle tavole processuali, e
meglio dall’allegato al doc. 3 e dal doc. XVIII/1, emerge, per il periodo qui
d’interesse, che i premi degli assicurati ammontavano mensilmente a CHF 350 dal
2020.
al 2023 e a CHF 320 nel 2024 (plico doc. 20).
Dalla documentazione prodotta si
evince che gli assicurati non hanno versato i premi da giugno a dicembre 2022
per CHF 2'450 ciascuno (CHF 350 al mese per 7 mesi). Nel 2023 su CHF 4'200
dovuti (350 X 12 mesi) ne hanno pagati 350 ciascuno per un debito complessivo
di CHF 7'770 (3'850 X 2).
Nel 2024 vi è uno scoperto di CHF
2'880 per il defunto marito (320 X 9 mesi) e di CHF 3’477.33 per la ricorrente
([320 X 10 mesi] + [320 : 30 X 26 giorni di novembre 2024]).
Dai doc. 3 e XVIII/1 risulta
inoltre che gli assicurati:
- non hanno
versato i premi dovuti dei mesi da gennaio a maggio 2022 (350 X 2 X 5) per
complessivi CHF 3’500;
- non hanno
versato premi in dicembre 2021 per CHF 197.25 X 2 per complessivi CHF 394.50;
- non
hanno versato premi da gennaio a novembre 2021 per CHF 1'819.75 X 2 per
complessivi CHF 3'639.50;
- non
hanno versato premi in dicembre 2020 per CHF 188.90 x 2 per complessivi CHF
377.80;
- non
hanno versato premi in novembre 2020 per CHF 188.90 X 2 per complessivi CHF
377.80;
- non hanno
versato premi in ottobre 2020 per CHF 188.90 + CHF 109.56, per complessivi CHF 298.46.
Dai doc. 3 e XVIII/1 emerge inoltre
che gli assicurati non avrebbero pagato un importo di CHF 1'671.87 per premi dal
“01.01.2020 al 31.01.2020” (fattura n. _________ del 28 febbraio 2022).
Tuttavia, nell’allegata fattura
n. _________, datata peraltro 26 aprile 2022, figura la richiesta di pagamento
del premio di aprile 2022 per entrambi i coniugi per CHF 350 ciascuno per un
totale, inspiegabilmente, di CHF 2'371.87. Sul medesimo documento figura
inoltre l’importo di CHF 1'671.87 senza tuttavia alcuna spiegazione e poi
nuovamente l’importo di CHF 2'371.87.
Considerato che il documento è
incomprensibile e né le cifre né le causali corrispondono con quanto riportato
nell’estratto conto di cui ai doc. 3 e XVIII/1, occorre concludere che
l’assicuratore non ha comprovato, neppure secondo il principio della
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, l’entità e la
causale del debito di CHF 1'671.87 per il mese di gennaio 2020. Tale importo
non può di conseguenza essere preso in considerazione.
In queste condizioni l’importo
complessivo per i premi dovuti e non ancora pagati, comprovato
dall’assicuratore, ammonta complessivamente a CHF 27'545.39 ([2'450 X 2] + [3'850
X 2] + 2'880 + 3'477.33 + 3'500 + 394.50 + 3'639.50 + 377.80 + 377.80 + 298.46
+ 700).
L’interessata sostiene che non è
vero che non ha pagato i premi dal 2014 ed afferma “se volete pagava la
Banca ______ potete verificare” (doc. XXII).
Questo Tribunale rileva tuttavia
che inizialmente l’interessata non aveva contestato di essere debitrice dei
premi, ma aveva unicamente domandato di poter essere messa al beneficio di un
condono (doc. I)
Il TCA rammenta da una parte che nell'ambito delle assicurazioni sociali è
data priorità alle dichiarazioni della prima ora nel senso di dare la
precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle
affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne
ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019;
DTF 142 V 590 consid. 5.2. pag. 594 ss.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019
consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del
24.
aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
Nel
ricorso del 9 giugno 2025 l’interessata aveva affermato che “scrivo in
merito al debito aperto presso la vostra Cassa Malattia, nato da un ingenuo
errore in buona fede (…)”, ha asserito di non sapere che l’assicurazione
fosse individuale e che “questo ha portato alla mancata copertura e
all’accumulo del debito” ed ha chiesto il condono.
Ella
ha pertanto ammesso di avere un debito nei confronti dell’assicuratore.
D’altra parte occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge
la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo
di collaborare delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di
tali principi: STF 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti; DTF
145.
V 90, consid. 3.2) non è incondizionato, ma trova il suo
correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo non può perciò
tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte
senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni.
In
concreto l’insorgente si limita ad affermare genericamente che il Tribunale può
verificare presso “Banca ______” che effettuava i pagamenti. Spetta
tuttavia alla ricorrente produrre gli eventuali giustificativi bancari atti a
comprovare che anche i premi rimasti impagati dal mese di ottobre 2020 al mese
di novembre 2024 sarebbero stati regolarmente soluti. Ella non può limitarsi a
domandare a questo TCA di effettuare una richiesta presso la Banca ______ volta
ad accertare se e quando l’interessata avrebbe provveduto a pagare i premi non
ancora versati.
In
concreto, considerato che la ricorrente in un primo momento aveva ammesso di
avere dei debiti nei confronti dell’assicuratore e che, dopo averli contestati,
non ha prodotto alcuna documentazione circa un eventuale pagamento, perlomeno parziale,
dei premi, occorre concludere che, come accertato da questo Tribunale,
l’ammontare complessivo dei premi, chiesti entro il termine di
prescrizione (sul tema STF K 114/03
del 22 luglio 2005, consid. 4 e STCA 36.2014.21 del 18 luglio 2014), ancora dovuti, è di CHF 27'545.39.
2.8
Per quanto attiene alle partecipazioni
ai costi di malattia, l’assicuratore ha prodotto la documentazione relativa
alle prestazioni richieste (doc. 3, XVIII e doc. XVIII/2).
Dalla medesima si evince che le
partecipazioni ai costi dovute ammontano a CHF 1'108.20 (46.50 + 65.55 + 9.00 +
17.65
+ 22.55 + 37.10 + 2.60 + 39.90 + 61.30 + 27.50 + 29.65 + 13.20 + 322.75 +
102.95
+ 201 + 43.25 + 3.25 + 62.50) e concernono il periodo dal mese di giugno
2019.
al mese di agosto 2020 (doc. 3 e XVIII/2).
Non può essere riconosciuto
l’importo di CHF 24.34 perché, come ammesso dal medesimo assicuratore (doc.
XVIII), non è più possibile produrre e risalire alla fattura del 1° agosto
2019.
Non può neppure essere preso in considerazione
l’importo di CHF 635.95 per prestazioni dal 28 maggio al 7 giugno 2019, poiché
dalla fattura _________ del 31 ottobre 2019 (penultimo allegato del doc.
XVIII/2), emerge che tale somma era dovuta alla ricorrente e non dalla
ricorrente.
Tale cifra non è da confondere
con quella di CHF 639.20 contenuta nella fattura _________ del 25 luglio 2020 e
che concerne un conteggio del 30 ottobre 2019 qui non richiesto (__________;
cfr. quart’ultimo allegato doc. XVIII/2).
2.9
L’assicuratore reclama complessivamente
CHF 1’380 per spese di sollecito ([18 X 45] + 30) e di costi e spese (18 X 30).
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova
LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata
misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da
mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione
ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di
versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato inserito nell'art.
105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in
precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e
nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se
l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate
con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese
amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali
sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato. Dal 1° gennaio 2024 è stato
aggiunto che il DFI ne stabilisce gli importi massimi.
In
concreto CO1 non ha prodotto a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni
(contrariamente a quanto ad esempio fatto dall’assicuratore malattie nell’incarto
36.2022.24
dell’11 luglio 2022) alcuna condizione d’assicurazione e nessuna
disposizione generale sui diritti e obblighi dell’assicurato. Non è quindi
comprovato adeguatamente il diritto della Cassa di percepire tali spese (cfr.
su questo punto la STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023, consid. 12, citata nello
scritto del 24 settembre 2025 all’assicuratore [doc. XVII]).
Si
rammenta che, alla Cassa è stata rivolta la richiesta di consegnare l’intero
incarto (doc. X), seguita dall’invito a produrre eventuali ulteriori mezzi di
prova non consegnati in precedenza (doc. XVII del 24 settembre 2025).
Non
è stata quindi dimostrata adeguatamente la possibilità per la Cassa di
prelevare spese di natura amministrativa, che la stessa sia prevista e concessa
all’assicuratore dal proprio regolamento o dalle condizioni assicurative
vincolanti l’assicurata.
Per
questa ragione la pretesa dell’assicuratore va respinta, questo nonostante
quanto indicato genericamente nella decisione su opposizione al punto 10 a
pagina 4 (“Le condizioni generali della CO1 prevedono espressamente
l’elevazione delle spese di richiamo e dei costi amministrativi causati dal
pagamento ritardato dell’assicurato”), che non ha trovato conferma mediante
la consegna agli atti delle condizioni d’assicurazione. L’affermazione
contenuta nella decisione su opposizione non è infatti sufficiente (cfr. su
questo punto la STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023, consid. 12).
2.10
Con la decisione su opposizione
impugnata l’assicuratore ha condannato l’insorgente anche al pagamento degli
interessi di mora al 5% sull’intero importo dovuto e questo dal 1° gennaio
2019.
Preliminarmente va rammentato che
sulle partecipazioni ai costi non possono essere prelevati interessi di mora o
compensativi in assenza di una base legale (fra le tante, cfr. STCA 36.2012.9
del 15 giugno 2012, consid. 6, con riferimento alle STF K 40/05 del 12 gennaio
2006.
pubblicata in RAMI, KV 356, pag. 40; STF K 24/06 del 3 luglio 2006,
consid. 3.2).
Per quanto concerne i premi, secondo
l’art. 90 OAMal essi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi
scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% annuo. Ne segue che il
prelevamento degli interessi di mora va confermato, ma non nelle modalità e per
il periodo ritenuti dalla Cassa. Gli interessi sono postulati dal 1° gennaio
2019.
Come visto i premi di cui viene chiesto il pagamento sono dovuti dal 1°
ottobre 2020.
Considerato che essi vanno pagati
in anticipo, di regola mensilmente, per semplificarne il calcolo, per l’inizio
del termine da cui decorrono gli interessi di mora, può essere presa in
considerazione una media tra il mese di ottobre 2020 ed il mese di novembre
2024.
Con questo calcolo si raggiunge infatti lo stesso risultato che si
otterrebbe facendo partire mensilmente il tasso d’interesse del 5% per ogni
singolo premio.
Gli interessi al 5% sono pertanto
dovuti, sull’intero importo di CHF 27'545.39,
dal 1° novembre 2022.
2.11
L’insorgente afferma di essere stata
in buona fede, sostenendo di non aver saputo che l’assicurazione sanitaria
fosse individuale ma pensava di essere coperta tramite il marito.
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.
consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e
che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione
erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un
vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti,
precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente
adempiuti:
1.
si tratta di
un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
2.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
3.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
4.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
5.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
6.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7.
l’interesse
alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla
tutela della buona fede.
(cfr. STF 9C_353/2024 del 25 febbraio
2025, consid. 2.3 con riferimenti; STF 9C_29/2022 del 6 dicembre 2022 consid.
4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del
25.
gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA
2022.
N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF
9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre
2020.
consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019
N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017
consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015
del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid.
3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio
2005.
consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02
del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi
citata).
La tutela della buona fede non
presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliata.
Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con
successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un
comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato
determinate aspettative (STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022, consid. 4.4.2). In
tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2
CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si
imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF
9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525
consid. 4b).
L’assenza di informazioni in
una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o
quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto
un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione
erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto
l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale
non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante
dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5).
Nel
caso di specie la ricorrente non sostiene che l’assicuratore le abbia fornito
un’informazione errata.
Ella non può neppure far valere
una mancanza di informazione. All’insorgente, ormai 84enne, e che prima di
recarsi in Spagna era affiliata alla LAMal in Svizzera, non poteva infatti
sfuggire che l’assicurazione delle cure medico-sanitarie è individuale. Tant’è
che le polizze di assicurazione le sono sempre state trasmesse personalmente, a
suo nome (cfr. plico doc. 2a).
2.12
La
ricorrente sostiene di non essere in grado di versare l’importo richiestole a
causa della sua difficile situazione finanziaria, e chiede il condono o di poter
pagare ratealmente fr. 10 al mese.
La
LAMal non prevede la possibilità di chiedere il condono del pagamento dei
premi.
Inoltre,
in una sentenza 36.2011.75 del 21 febbraio 2012 (consid. 9), questo Tribunale
ha già evidenziato che contro il rifiuto della Cassa malati di accordare
un pagamento rateale (in quel caso di Fr. 50.- al mese) per rimborsare il
debito non era possibile far nulla, se non suggerire all'allora ricorrente di rivolgersi
temporaneamente all'assistenza sociale per ricevere un aiuto concreto per fare
fronte al pagamento del dovuto.
Ne
segue che, anche nel caso di specie, non essendoci un obbligo, per
l’assicuratore, di concedere il pagamento rateale del premio non ancora soluto,
la richiesta dell’insorgente non può trovare accoglimento.
Alla
ricorrente si ricorda tuttavia che può trasmettere all’assicuratore tutte le
fatture ancora in suo possesso e non ancora indennizzate per un esame
dell’eventuale obbligo di rimborso delle prestazioni fruite da lei e dal suo
defunto marito, in particolare per il periodo in cui vi era stata una
sospensione del pagamento delle prestazioni dal 31 marzo 2023.
2.13
L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024
«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma
elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
La decisione su
opposizione impugnata è modificata nel senso che RI1 è condannata a versare a
CO1 l’importo di CHF 27'545.39
a titolo di premi oltre a interessi di mora al 5% dal 1° novembre 2022 e di CHF
1'108.20 a titolo di partecipazioni ai costi.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti