36.2025.36
Assicuratore chiede la restituzione di indennità giornaliere al datore di lavoro e al dipendente, invocando la reticenza (art. 4 e 6 LCA) e l'art. 10 LCA. Nel preciso caso di specie le cause vanno disgiunte e la legittimazione passiva del datore di lavoro non va riconosciuta
30 ottobre 2025Italiano26 min
E. 4.3; Urteil 4A_514/2018 vom 28. November 2018 E. 2). Umgekehrt ist der
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.36
cs
Lugano
30 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 15 luglio 2025 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
le malattie
ritenuto in fatto
1.1. __________, nato nel 1980, direttore
ed unico dipendente della CV 1, è assicurato contro la perdita di guadagno in
caso di malattia presso AT 1 (in seguito: AT 1), per il tramite del proprio
datore di lavoro.
1.2. __________ è stato dichiarato
inabile al lavoro a causa di malattia per una patologia psichiatrica, nella
misura del 100% dal 7 giugno 2023 al 31 dicembre 2023, del 50% dal 1° gennaio
2024 al 12 febbraio 2024 e del 100% dal 13 febbraio 2024 al 31 marzo 2024.
Scaduto il periodo di attesa di 30 giorni, l’assicuratore ha versato indennità
giornaliere di fr. 297.70 al giorno, per complessivi fr. 63'263.40.
1.3. Con scritto del 21 maggio 2024 trasmesso
a CV 1 e del 22 maggio 2024 trasmesso a __________, l’assicuratore, sostenendo
che quest’ultimo avrebbe commesso una reticenza, ha escluso il dipendente dal
contratto collettivo d’assicurazione con effetto dal 23 maggio 2024 (doc. N e
O). Il 30 maggio 2024 l’assicuratore ha chiesto a __________ il rimborso delle
prestazioni già versate, pari a fr. 63'263.40 (doc. P).
1.4. Il 15 luglio 2025 AT 1,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato una petizione nei confronti di CV 1
e di __________. Riassunta la fattispecie, invocati in particolare gli art. 4, 6
e 10 cpv. 2 LCA, l’attrice ha chiesto:
" (…)
1. La
petizione è accolta.
Pertanto, la
spettabile CV 1, __________, e il signor __________, sono condannati a pagare
in solido alla spettabile AT 1, la somma di Fr. 63'263.40, oltre interessi del
5% dal 30 maggio 2024.
2. È
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dal signor __________, al
PE no. __________ UE di __________. (…)” (doc. I)
1.5. Con osservazioni del 27 agosto 2025
__________ e CV 1, entrambi rappresentati dall’avv. RA 2, hanno chiesto in via
preliminare che la società sia “dimessa dalla lite” e nel merito la reiezione della
petizione.
CV 1 contesta che quale datrice
di lavoro possa essere condannata in solido con il proprio dipendente alla
restituzione delle indennità giornaliere versate dall’11 agosto 2023 al 31
marzo 2024 per complessivi fr. 63'263.40. Invocato l’art. 95a LCA e citate la
DTF 141 III 112, consid. 4.3 e le STF 4A_42/2018 consid. 5 del 5 dicembre 2018,
4D_29/2014 del 3 luglio 2014 e 4A_557/2022 del 18 aprile 2023, la società ha
sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva.
1.6. Con replica del 9 settembre 2025 AT
1 ha confermato le sue richieste (doc. VI). Circa la legittimazione passiva di CV
1, l’attrice ha affermato:
" (…) La
convenuta confonde ad arte il contenuto dell’art. 95a LCA, che conferisce ex
lege al beneficiario di una polizza d’assicurazione collettiva contro gli
infortuni e le malattie, tosto che l’infortunio sia accaduto o la malattia
sopraggiunta, un diritto proprio verso l’assicuratore, con la responsabilità
contrattuale dello stipulante, contraente e pagatore dei premi, in casu la CV 1,
la quale rimane la parte contrattualmente legata all’attrice e dunque
(co)responsabile per quanto qui interessa della restituzione delle prestazioni
indebitamente erogate dall’assicuratore. Da detta responsabilità decorre dunque
la legittimazione passiva della convenuta. Le sentenze federali citate con le
osservazioni di causa non si attagliano dunque affatto alla presente
fattispecie.
Dal profilo processuale
la convenuta ha sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva
senza riservarsi altre contestazioni, ammettendo quindi gli aspetti prettamente
di merito contenuti nella petizione. Nella misura in cui la sua eccezione è
priva di fondamento e andrà pertanto respinta, bisognerà anche prendere nota
dell’acquiescenza della convenuta (che vincola il Giudice) per accogliere le
domande di parte attrice.”
1.7. Con duplica del 30 settembre 2025 __________
e CV 1 hanno ribadito le loro richieste (doc. X). Relativamente all’eccezione
di carenza di legittimazione passiva della società, CV 1 ribadisce che secondo
la giurisprudenza e la dottrina la legittimazione attiva a far valere il
diritto alle prestazioni assicurate appartiene solo all’avente diritto, ossia
all’assicurato (diritto esclusivo). Il diritto esclusivo derivante dall’art.
95a LCA conferisce al beneficiario, ad esclusione del datore di lavoro, la
legittimazione passiva quando l’assicuratore presenta in giustizia una
richiesta di restituzione di prestazioni versate indebitamente. Per la
convenuta pretendere che un datore di lavoro sia obbligato a restituire in
solido con il dipendente delle indennità giornaliere di cui non ha beneficiato,
difetta di logica e non trova alcun riscontro nel diritto positivo. Il
principio sancito dall’art. 95a LCA è quello di imporre unicamente all’avente
diritto che ha beneficiato delle prestazioni l’obbligo di restituirle, se ne
ricorrono le condizioni previste dalla legge. La società contesta inoltre che
vi sia stata acquiescenza da parte sua in caso di accettazione della sua
legittimazione passiva.
1.8. Il 22 ottobre 2025 le parti sono
state sentite nell’ambito dell’udienza preliminare, nel corso della quale la
società ha chiesto “sin d’ora che sia esaminato e deciso in limine litis
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva invocata dal datore di lavoro”
(doc. XII). A proposito “dell’eccezione sollevata le parti danno atto che
non sono necessarie acquisizioni probatorie preliminari oltre alla
documentazione già acquisita agli atti e che il Tribunale possa giudicare
questo aspetto” (doc. XII).
considerato in diritto
2.1. In concreto oggetto del contendere
è preliminarmente la questione della legittimazione passiva di CV 1.
2.2. Le prestazioni in esame si fondano
su un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia che
rientra nella nozione di assicurazione complementare alla LAMal (DTF 142 V 448,
consid. 4.1; STF 4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; STF 4A_539/2024 del
7 gennaio 2025, consid. 1.1).
Queste assicurazioni
complementari sono rette dalla LCA, conformemente all’art. 2 cpv. 2 LVAMal (STF
4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; Lucile Bonaz, L’assurance perte de gain maladie
en droit suisse, 2024 [doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 52, n. 142
e seguenti).
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a decidere nel merito di
tali vertenze (art. 7 CPC e art. 75 LCAMal).
La procedura applicabile è quella
prevista dagli art. 243 e seguenti CPC (STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025,
consid. 3.1).
2.3. Il 1° gennaio 2022 sono entrate in
vigore delle modifiche della LCA. Secondo l’art. 103a LCA, ai contratti
conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2020 si
applicano le seguenti disposizioni del nuovo diritto: a. le prescrizioni di
forma; b. il diritto di recesso secondo gli articoli 35a e 35b.
In concreto, il contratto di
assicurazione è stato concluso nel corso del mese di luglio 2020 ed è entrato
in vigore retroattivamente il 1° luglio 2020 (doc. C).
Ne segue che, tranne per quanto
concerne le eccezioni previste all’art. 103a lett. a e b LCA, si applicano le
norme in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.4. Per quanto concerne
l’indennità contro la perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che
l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito
senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la
malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario,
compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il
rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (Lucile Bonaz, L’assurance
perte de gain maladie en droit suisse, 2024
[doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 114, n. 344 e seguenti; sentenza
4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel,
Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,
Zurigo 2007, pag. 109-131,
in particolare pag. 111-115).
La durata del pagamento del salario
dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri
usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op.
cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria,
l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del
rapporto di lavoro (Hans-Rudolf
Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach
VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche
Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45,
in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime
legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima
alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr.
DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la
possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante
accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un
ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5
agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF
146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano
Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une
maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés
sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag.
271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si
veda anche Adrian Von Kaenel, op.
cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di
regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di
lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa
riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore
di lavoro procede al versamento (Gabriel
Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve
essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che
concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti
essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del
guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso
la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -
il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi
assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di
assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF
131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.5.
Va preliminarmente evidenziato che la questione della legittimazione attiva
del datore di lavoro nel chiedere la condanna dell’assicuratore al versamento
di indennità giornaliere per inabilità lavorative dei propri dipendenti è già
stata oggetto di numerose sentenze da parte di questo Tribunale, da ultimo
nella STCA 36.2023.1 del 16 marzo 2023. Questa Corte ha concluso che la
legittimazione attiva per chiedere il versamento delle indennità giornaliere spetta
unicamente al beneficiario delle prestazioni, ossia al lavoratore dipendente.
2.6. Nella
pratica numerosi sono i datori di lavoro che stipulano un contratto
d’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sottoposto alla
LCA. Il contratto stipulato dal datore di lavoro con l’assicurazione è un
contratto a favore di terzi (art. 112 CO; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre
2007, consid. 4.4.1). Il lavoratore non è parte al contratto, anche se ne è il
beneficiario (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1). Con la
(valida) conclusione di un contratto di assicurazione malattia collettiva il
datore di lavoro si libera dal suo obbligo di continuare a versare il salario in
caso di malattia (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1 con
riferimento alla DTF 120 V 38 consid. 3); gli subentra l’assicuratore, il quale
non versa al lavoratore/assicurato il salario vero e proprio, bensì
un’indennità giornaliera (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid.
4.4.1).
Il
diritto alle prestazioni assicurative spetta per legge direttamente
all’assicurato/lavoratore (art. 87 LCA in vigore fino al 31 dicembre 2021 e
sostituito dal 1° gennaio 2022 dall’art. 95a LCA di uguale tenore [su questo
aspetto cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sul
contratto d’assicurazione del 28 giugno 2017, FF 2017 pag. 4401 e seguenti, in
particolare pag. 4442]; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid.
4.4.1; sentenza 4A_152/2008 dell’11 settembre 2008, consid. 3.2).
Il
datore di lavoro che, in violazione dell’obbligo contrattuale assunto in tale
senso, ha omesso di assicurare il lavoratore per le indennità giornaliere in
caso di malattia è tenuto a rispondere di tale inadempimento giusta gli art. 97
segg. CO; egli deve pagare al dipendente l’indennità di malattia che
l’assicuratore avrebbe versato se il rischio fosse stato assicurato (sentenza
4A_152/2008 dell’11 settembre 2008, consid. 3.3; DTF 131 III 623 consid. 2.5.2;
127 III 318).
Ai
sensi dell’art. 87 LCA in vigore fino al 31 dicembre 2021 e sostituito dal 1°
gennaio 2022 dall’art. 95a LCA di uguale tenore (cfr. Messaggio concernente la
revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione del 28 giugno
2017, FF 2017 pag. 4401 e seguenti, in particolare pag. 4442; cfr. anche Christoph Frey/Karin Friedli, in: Basler
Kommentar, VVG, 2a edizione, Basilea 2023, n. 2 ad art. 95a, pag. 1236), di
natura imperativa (DTF 141 III 112, consid. 4.3; cfr. art. 98 LCA nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2021 per l’art. 87 LCA e nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2022 per l’art. 95a LCA; sentenza 4A_514/2018 del 28 novembre 2018,
consid. 2 e seguenti), l’assicurazione collettiva contro gli infortuni e le
malattie conferisce al beneficiario, tosto che l’infortunio sia accaduto o la
malattia sopraggiunta, un diritto proprio verso l’assicuratore (cfr. Vincent Brühlhart, L’assurance
collective contre la perte de gain en cas de maladie, in: Le droit social dans
la pratique de l’entreprise, 2006, pag. 103). La volontà del legislatore è
quella di proteggere l’assicurato contro comportamenti dello stipulante
suscettibili di mettere in pericolo la prestazione dell’assicurazione (DTF 141
III 112 consid. 4.3, con riferimento alla sentenza 5C.3/2003 del 31 marzo 2003,
consid. 3.3).
Questo
diritto proprio ha per conseguenza che solo il beneficiario (assicurato) è
titolare della prestazione d’assicurazione (DTF 141 III 112 consid. 4.3 [“Ce droit propre a pour conséquence que seul le bénéficiaire
(assuré) est titulaire de la prestation d'assurance”], con riferimento
alla DTF 87 II 376 consid. 2a e a Vincent
Brühlhart, op. cit, pag. 103; cfr. anche sentenza 4A_514/2018 del 28
novembre 2018, consid. 2 e seguenti). La natura stessa del contratto
d’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera presuppone che la prestazione
sia versata nelle mani dell’assicurato in favore del quale è stato concluso,
poiché il pagamento interviene in luogo dell’obbligo del datore di lavoro di
versare il salario (DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento alla DTF 122 V
81, consid. 2a, che, come rilevato dal TF, concerne un caso di assicurazione
collettiva soggetta all’allora LAMI; cfr. anche sentenza 4A_514/2018 del 28
novembre 2018, consid. 2 e seguenti).
Questo
contratto (o più correttamente, il suo modo di esecuzione) può essere paragonato
a un contratto a favore di terzi (cfr. DTF 141 III 112 consid. 4.3, con
riferimento all’art. 112 cpv. 2 CO e alla già citata sentenza 5C.3/2003 del 31
marzo 2003, consid. 3.3; cfr. anche sentenza 4A_514/2018 del 28 novembre 2018,
consid. 2 e seguenti). L’assicurato non diventa tuttavia parte del contratto e,
di conseguenza, il datore di lavoro (stipulante) rimane debitore dei premi
d’assicurazione (DTF 141 III 112 consid. 4.3; cfr. anche sentenza 4A_514/2018
del 28 novembre 2018, consid. 2 e seguenti).
Il
fatto che il datore di lavoro (stipulante) e l’assicuratore possano convenire
del versamento delle indennità giornaliere al datore di lavoro non modifica le
considerazioni che precedono. Questo tipo di clausole contrattuali concernono
unicamente la modalità d’incasso dei premi e il versamento delle indennità
giornaliere. In entrambi i casi al datore di lavoro è attribuito un compito
amministrativo definito dal contratto d’assicurazione, nel senso che gli
appartiene, da una parte, di versare i premi d’assicurazione alla Cassa, ciò
che non significa che spetta a lui pagarli effettivamente o interamente, e,
d’altra parte, d’incassare le indennità giornaliere, le quali sono dovute
all’assicurato e non a lui (DTF 141 III 112 consid. 4.4 con riferimento alla
DTF 122 V 81 ed alla dottrina; sentenza 8C_617/2016 del 26 ottobre 2017,
consid. 4.5).
La
dottrina, e meglio Häberli/Husmann,
in: Krankentaggeld, versicherungs– und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 605,
pag. 191, rammenta che la prestazione assicurativa è correttamente eseguita
quando l’indennità giornaliera perviene al beneficiario effettivo. Se
l’indennità è versata al datore di lavoro, l’assicuratore è liberato unicamente
quando il datore di lavoro ha adempiuto ai suoi obblighi ed ha versato la
prestazione ricevuta al lavoratore. Se il datore di lavoro non versa
l’indennità ricevuta dall’assicuratore al proprio dipendente, per esempio
perché dopo il suo ricevimento fallisce, l’assicuratore rischia di dover essere
chiamato a versare nuovamente la prestazione, questa volta all’assicurato
(sentenza dell’Obergericht des Kantons Zürich [NE00045/U] del 1° giugno 2001,
citata in plädoyer 6/2001, pag. 68 e seguenti). La medesima dottrina rammenta
inoltre che in una decisione KK.2013.00013 del 5 settembre 2013 il Tribunale
delle assicurazioni del Canton Zurigo, con riferimento anche a Christoph Frey/Nathalie Lang, Basler
Kommentar VVG Nachführungsband, Basilea 2012, n. 18 e 23 ad art. 87 LCA, ha
stabilito che il datore di lavoro non ha una legittimazione attiva per chiedere
la condanna dell’assicuratore al pagamento delle indennità dovute al proprio
dipendente (cfr. anche Lucile Bonaz,
op. cit., pag. 126-127, n. 383-385).
Stéphanie Perrenoud, in Vincent Brulhart/Ghislaine Frésard-Fellay/Olivier Subilia
(editori), Commentaire Romand, Loi sur le contrat d’assurance, 2022, n. 31 e
seguenti ad art. 95a, riprende le medesime considerazioni e afferma che “la
légitimation active pour faire valoir le droit aux prestations à l’encontre de
l’assureur appartient dès lors au seul ayant droit (droit exclusif), sous
réserve d’une subrogation du preneur d’assurance dans les droits de l’assuré ou
d’une cession du droit aux prestations du second au premier” (n. 31 ad art.
95a). La medesima autrice cita la STF 5P.307/1988 del 6 dicembre 1988
dove il Tribunale federale ha affermato che “Selbst wenn man aber annehmen
wollte, dass dem Versicherungsnehmer neben dem Versicherten ein eigenes
Forderungsrecht zustehe, könnte der Versicherungsnehmer jedenfalls nicht auf
Leistung an sich selbst, sondern nur auf Leistung an der Versicherten klagen”
ed afferma che tale sentenza stabilisce che nell’ipotesi in cui si volesse
ritenere che l’art. 87 LCA (ora 95a LCA) dovesse conferire un diritto proprio
allo stipulante, questo diritto potrebbe essere esercitato contro
l’assicuratore solo per chiedere prestazioni in favore del beneficiario e non
in suo favore, non avendone la qualità.
Inoltre, secondo Stéphanie
Perrenoud “le droit propre découlant de l’art. 95a LCA confère au
bénéficiaire la légitimation passive, notamment lorsque l’assureur dépose une
demande en restitution de prestations versées indûment” (n. 40 ad art.
95a).
Sul tema cfr. anche Hardy Landolt/Volker Pribnow, Privatversicherungsrecht,
2022, n. 906.
Va
ancora aggiunto che in una STF 4D_29/2014 del 3 luglio 2014, dove la persona
assicurata ha contestato la sua legittimazione passiva in un caso in cui
l’assicuratore gli aveva chiesto la restituzione di prestazioni indebitamente
ricevute, il Tribunale federale ha affermato al consid. 3:
" (…) Zum
vorliegenden Fall stellte die Vorinstanz fest, dass die (ehemalige)
Arbeitgeberin als Versicherungsnehmerin mit der Beschwerdegegnerin als
Versicherer einen Versicherungsvertrag für eine kollektive Krankenversicherung
nach VVG zugunsten ihrer Angestellten abgeschlossen habe. Danach seien die bei
der Versicherungsnehmerin angestellten Personen zu 90 % des versicherten
Jahreseinkommens bei einer Wartefrist von 90 Tagen und einer Leistungsdauer von
730 Tagen gegen Krankheit versichert. Ein allfällig aus diesem
Versicherungsverhältnis entstandener Anspruch stehe dem Beschwerdeführer als
Arbeitnehmer zu. Nur er selber sei zur Einklagung von Ansprüchen aus dem
Versicherungsverhältnis aktivlegitimiert und im Umkehrschluss
passivlegitimiert. Dem stehe der Umstand nicht entgegen, dass die Arbeitgeberin
dem Beschwerdeführer aufgrund von § 46 des Firmenreglements während 8 Monaten
weiterhin den vollen Lohn bezahlt habe. Der Direktanspruch des Versicherten
gegen die Versicherung bestehe unabhängig von internen arbeitsvertraglichen
Vereinbarungen zwischen der Arbeitgeberin und dem Arbeitnehmer. Anhaltspunkte
dafür, dass der Beschwedeführer diesen Anspruch an die Arbeitgeberin abgetreten
habe, seien keine ersichtlich.
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe Art. 87 VVG verletzt,
indem sie davon ausgegangen sei, die Versicherung sei stets nur zu Gunsten des
Beschwerdeführers abgeschlossen worden, weshalb ihm ein direktes
Forderungsrecht zugestanden hätte und im Umkehrschluss auch seine
Passivlegitimation zu bejahen sei. Er legt damit jedoch nicht dar, dass und
inwiefern die Vorinstanz die angerufene Bestimmung auf der Grundlage der von
ihr getroffenen tatsächlichen Feststellungen verletzt haben soll. Vielmehr stützt
er sich bei seiner Rüge auf einen Sachverhalt, der im angefochtenen Urteil
keine Stütze findet, namentlich indem er behauptet, die Zahlungen der
Beschwerdegegnerin seien an die (ehemalige) Arbeitgeberin erfolgt und - was von
der Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort zudem bestritten wird - die
durch die Arbeitgeberin allein abgeschlossene und zu 100 % finanzierte
Krankentaggeldversicherung sei in der ersten Phase (während der Dauer der
arbeitsvertraglichen Lohnfortzahlungspflicht) zu Gunsten der Arbeitgeberin und
(erst) in der Phase danach zu Gunsten des Arbeitnehmers abgeschlossen worden.
Wenn er der Vorinstanz vorwirft, diese Unterscheidung, die er aus den
Vereinbarungen zwischen ihm und der Arbeitgeberin ableitet, nicht getroffen und
daher seine Passivlegitimation zu Unrecht bejaht zu haben, verkennt er, dass
darin keine Verletzung von Art. 87 VVG liegen, sondern sich nur
fragen kann, ob die Vorinstanz den (entscheiderheblichen) Sachverhalt insoweit
im Sinne von Art. 105 Abs. 2 BGG unter Verletzung von Bundesrecht
festgestellt bzw. festzustellen unterlassen hat (Erwägung 2 vorne). Er
substanziiert indessen dazu keine Sachverhaltsrüge, in der er namentlich auch
die (von der Beschwerdegegnerin bestrittene) Entscheiderheblichkeit der
vorgebrachten tatsächlichen Elemente darlegen würde. Er widerspricht dabei
insbesondere der vorinstanzlichen Erwägung nicht, dass der Direktanspruch des
Arbeitnehmers unabhängig von internen arbeitsvertraglichen Vereinbarungen
zwischen der Arbeitgeberin und dem Arbeitnehmer bestehe. Auf seine Beschwerde
kann daher in diesem Punkt nicht eingetreten werden.”
Infine,
in una STF 4A_557/2022 del 18 aprile 2023, in un caso dove l’assicuratore, dopo
aver versato indennità giornaliere per fr. 96’588, ne ha chiesto la restituzione
all’assicurato, sostenendo che fossero date le condizioni per ritenere una “betrügerischen Begründung”, il Tribunale
federale ha affermato:
" (…)
3.1. Der
Beschwerdeführer bestreitet seine Passivlegitimation. Nicht er, sondern seine Arbeitgeberin sei von der
Beschwerdegegnerin zu belangen. Er sei lediglich ein durch den Kollektivvertrag
der Arbeitgeberin versicherter Arbeitnehmer. Die vorinstanzliche Konstruktion
eines direkten Forderungsrechts der Versicherung sei bundesrechtswidrig. Weder
aus Art. 87 aVVG noch aus Art. 95a VVG ergebe sich ein
Durchgriffsrecht der Kollektivversicherung auf einen Dritten als versicherte
Person.
3.2. Die
Vorinstanz verwarf diesen Standpunkt zu Recht:
Art. 95a VVG (ehemals Art. 87 aVVG) sieht vor, dass derjenigen Person,
zu deren Gunsten eine kollektive Krankenversicherung abgeschlossen worden ist,
mit dem Eintritt der Krankheit ein selbstständiges Forderungsrecht gegen den
Versicherer zusteht. Schliesst der Arbeitgeber eine kollektive
Krankentaggeldversicherung ab, so ist der Arbeitnehmer gegenüber dem
Versicherer für die Versicherungsleistung anspruchsberechtigt (BGE 141 III 112
Fatti
E. 4.3; Urteil 4A_514/2018 vom 28. November 2018 E. 2). Umgekehrt ist der
Versicherer berechtigt, allfällige Rückforderungsansprüche direkt gegenüber der
kollektiv versicherten Person geltend zu machen (Stéphanie Perrenoud, in:
Vincent Brulhart/Ghislaine Frésard-Fellay/Olivier Subilia [Hrsg.], Commentaire
Romand, Loi sur le contrat d'assurance, 2022, N. 40 zu Art. 95a VVG; Hardy
Landolt/Volker Pribnow, Privatversicherungsrecht, 2022, Rz. 906; Katharina Anna
Zimmermann, Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung, Diss. 2022,
Rz. 391; Vincent Brulhard, Droit des assurances privées, 2. Aufl. 2017, Rz.
1078; Christoph Häberli/David Husmann, Krankentaggeld, 2015, Rz. 440; vgl.
Urteil 4D_29/2014 vom 3. Juli 2014
E. 3). Die Vorinstanz bejahte damit die Passivlegitimation des
Beschwerdeführers zutreffend.”
Ribadito infine che per
l’art. 98 LCA, l’art. 87 LCA in vigore fino al 31 dicembre 2021 e l’art. 95a
LCA in vigore dal 1° gennaio 2022 non possono essere modificati a danno dello
stipulante o dell’avente diritto, va sottolineato come ciò non impedisca
quest’ultimo di cedere le sue pretese dopo l’insorgenza del danno allo
stipulante o ad un altro terzo (cfr. decisione KK.2013.00013 del 5 settembre
2013 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo con rinvio, e
contrario, a Peter Stein,
Basler Kommentar, VVG, Basilea 2001, n. 16 ad art. 87 LCA).
Su
questi aspetti cfr. anche Christoph
Frey/Karin Friedli, in: Basler Kommentar, VVG, 2a edizione, Basilea
2023, n. 56 ad art. 95a, pag. 1247.
2.7. In
concreto è pacifico che le parti hanno concluso un contratto d’assicurazione
collettiva contro la perdita di guadagno in caso di malattia ai sensi della LCA
con effetto dal 1° luglio 2020 (doc. D).
La
polizza prevede che l’assicurazione copre la perdita di guadagno in caso di
malattia nella misura dell’80% del salario, pagabile dal 31° giorno, 730 giorni
per caso (doc. D, pag. 3).
Si
tratta pertanto di un contratto d’assicurazione collettiva ai sensi del citato
art. 87 LCA in vigore fino al 31 dicembre 2021 (uguale nel tenore all’art. 95a
LCA in vigore dal 1° gennaio 2022).
Nel caso di specie le parti non
hanno sostenuto che vi sia stata una cessione dei diritti da parte del
beneficiario delle prestazioni in favore del datore di lavoro.
La titolarità del diritto alle
prestazioni assicurative permane di conseguenza nelle mani del dipendente
assicurato (cfr. sentenze 36.2018.75 del 17 dicembre 2018, 36.2018.80 del 14
gennaio 2019, 36.2019.89 del 13 novembre 2019, 36.2023.1 del 16 marzo 2023).
In concreto l’attrice chiede la
restituzione delle prestazioni invocando da una parte gli art. 4 LCA e 6 LCA
per una reticenza che sarebbe stata commessa da __________ nel compilare il
formulario relativo al questionario medico semplificato l’8 luglio 2020 e
dall’altra l’art. 10 cpv. 2 LCA poiché il rischio assicurato (ossia
l’incapacità lavorativa che sarebbe dovuta alla medesima patologia per la quale
__________ è stato incapace al lavoro dal 7 giugno 2023) si sarebbe già
realizzato in passato. Entrambe le ipotesi concernono il solo dipendente.
La circostanza che vi sarebbe una
comunanza fra il convenuto e la sua società di cui è azionista, amministratore
e unico operativo-dirigente (doc. I, pag. 6), non è d’aiuto all’attrice.
Il diritto delle società con personalità giuridica è caratterizzato
dal principio della completa separazione, personale e patrimoniale, tra persona
giuridica e suoi membri. Anche se gli interessi economici della società
Considerandi
coincidono in larga misura con quelli dei soci, tale identità è, di principio,
giuridicamente irrilevante. Solo eccezionalmente la realtà economica che sta
dietro alla forma giuridica dev'essere infatti tenuta in conto, e più
precisamente quando, allo scopo di sfuggire a obblighi legali o contrattuali
(cfr. ad es. DTF 112 II 1 segg.: copertura societaria allo scopo di
eludere le norme limitanti l'acquisto di fondi da parte di cittadini
stranieri; DTF 71 II 272 segg.: copertura societaria per eludere un
divieto di concorrenza o di fabbricazione), l'indipendenza giuridica della
società viene utilizzata abusivamente (art. 2 CC) dalla società stessa o dai
suoi soci. In queste situazioni, la giurisprudenza e la dottrina fanno
astrazione dall'indipendenza giuridica della società e prendono in
considerazione la realtà economica invece della realtà giuridica. Si parla in
questi casi di trasparenza o di rimozione del velo corporativo
("Durchgriff"). Solo terze persone lese dall'indipendenza giuridica
della società possono invocare l’abuso di diritto e ottenere la rimozione del
velo corporativo (cfr. sul tema, STF H 149/06; H 155/06 del 24 gennaio
2008).
In
concreto l’attrice non ha invocato la presenza di un eventuale manifesto abuso
di diritto.
Per
cui, rammentato che solo il beneficiario della prestazione (assicurato) è
titolare del diritto, nel preciso caso di specie l’assicuratore può chiedere la
restituzione delle prestazioni già versate solo al dipendente, __________.
Ne
segue che CV 1 non ha alcuna legittimazione passiva nella costellazione qui in
esame.
La
petizione nei suoi confronti va disgiunta da quella inoltrata contro __________
e va respinta nel merito (cfr. sentenze 36.2018.75 del 17 dicembre 2018,
36.2018.80
del 14 gennaio 2019 e 36.2019.89 del 13 novembre 2019).
La
soluzione adottata nel presente procedimento non significa tuttavia che in altri
contesti, che non occorre qui evocare, il datore di lavoro possa essere
chiamato a restituire prestazioni indebitamente ottenute.
2.8
Non
vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
Alla
società, vincente in causa e rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le
ripetibili, calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL
178.310).
In
concreto il valore di causa è di fr. 63'263.40.
Secondo
il citato regolamento per le cause aventi un valore oltre i fr. 50'000.-- sino
a fr. 100'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante l’applicazione di una
percentuale variabile tra l’8% ed il 15%.
L’assicuratore
è di conseguenza condannato a versare fr. 5’100 di ripetibili (IVA inclusa) a CV
1.
2.9
Per
quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore
litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte
ha affermato che:
"
(…) Esso è ammissibile a
prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma
correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati
e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione
contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;
art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997
[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i
tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica
(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di
sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo della convenuta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione nei confronti di CV 1 (inc. 36.2025.36) è disgiunta dalla petizione nei
confronti di __________ (inc. 36.2025.37).
2. La
petizione nei confronti di CV 1 è respinta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. AT 1 verserà a CV 1 fr. 5'100 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione
alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti