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Decisione

36.2025.36

Assicuratore chiede la restituzione di indennità giornaliere al datore di lavoro e al dipendente, invocando la reticenza (art. 4 e 6 LCA) e l'art. 10 LCA. Nel preciso caso di specie le cause vanno disgiunte e la legittimazione passiva del datore di lavoro non va riconosciuta

30 ottobre 2025Italiano26 min

E. 4.3; Urteil 4A_514/2018 vom 28. November 2018 E. 2). Umgekehrt ist der

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n.

36.2025.36

cs

Lugano

30 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 15 luglio 2025 di

AT 1 rappr. da: RA 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

le malattie

ritenuto in fatto

1.1. __________, nato nel 1980, direttore

ed unico dipendente della CV 1, è assicurato contro la perdita di guadagno in

caso di malattia presso AT 1 (in seguito: AT 1), per il tramite del proprio

datore di lavoro.

1.2. __________ è stato dichiarato

inabile al lavoro a causa di malattia per una patologia psichiatrica, nella

misura del 100% dal 7 giugno 2023 al 31 dicembre 2023, del 50% dal 1° gennaio

2024 al 12 febbraio 2024 e del 100% dal 13 febbraio 2024 al 31 marzo 2024.

Scaduto il periodo di attesa di 30 giorni, l’assicuratore ha versato indennità

giornaliere di fr. 297.70 al giorno, per complessivi fr. 63'263.40.

1.3. Con scritto del 21 maggio 2024 trasmesso

a CV 1 e del 22 maggio 2024 trasmesso a __________, l’assicuratore, sostenendo

che quest’ultimo avrebbe commesso una reticenza, ha escluso il dipendente dal

contratto collettivo d’assicurazione con effetto dal 23 maggio 2024 (doc. N e

O). Il 30 maggio 2024 l’assicuratore ha chiesto a __________ il rimborso delle

prestazioni già versate, pari a fr. 63'263.40 (doc. P).

1.4. Il 15 luglio 2025 AT 1,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato una petizione nei confronti di CV 1

e di __________. Riassunta la fattispecie, invocati in particolare gli art. 4, 6

e 10 cpv. 2 LCA, l’attrice ha chiesto:

" (…)

1. La

petizione è accolta.

Pertanto, la

spettabile CV 1, __________, e il signor __________, sono condannati a pagare

in solido alla spettabile AT 1, la somma di Fr. 63'263.40, oltre interessi del

5% dal 30 maggio 2024.

2. È

rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dal signor __________, al

PE no. __________ UE di __________. (…)” (doc. I)

1.5. Con osservazioni del 27 agosto 2025

__________ e CV 1, entrambi rappresentati dall’avv. RA 2, hanno chiesto in via

preliminare che la società sia “dimessa dalla lite” e nel merito la reiezione della

petizione.

CV 1 contesta che quale datrice

di lavoro possa essere condannata in solido con il proprio dipendente alla

restituzione delle indennità giornaliere versate dall’11 agosto 2023 al 31

marzo 2024 per complessivi fr. 63'263.40. Invocato l’art. 95a LCA e citate la

DTF 141 III 112, consid. 4.3 e le STF 4A_42/2018 consid. 5 del 5 dicembre 2018,

4D_29/2014 del 3 luglio 2014 e 4A_557/2022 del 18 aprile 2023, la società ha

sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva.

1.6. Con replica del 9 settembre 2025 AT

1 ha confermato le sue richieste (doc. VI). Circa la legittimazione passiva di CV

1, l’attrice ha affermato:

" (…) La

convenuta confonde ad arte il contenuto dell’art. 95a LCA, che conferisce ex

lege al beneficiario di una polizza d’assicurazione collettiva contro gli

infortuni e le malattie, tosto che l’infortunio sia accaduto o la malattia

sopraggiunta, un diritto proprio verso l’assicuratore, con la responsabilità

contrattuale dello stipulante, contraente e pagatore dei premi, in casu la CV 1,

la quale rimane la parte contrattualmente legata all’attrice e dunque

(co)responsabile per quanto qui interessa della restituzione delle prestazioni

indebitamente erogate dall’assicuratore. Da detta responsabilità decorre dunque

la legittimazione passiva della convenuta. Le sentenze federali citate con le

osservazioni di causa non si attagliano dunque affatto alla presente

fattispecie.

Dal profilo processuale

la convenuta ha sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva

senza riservarsi altre contestazioni, ammettendo quindi gli aspetti prettamente

di merito contenuti nella petizione. Nella misura in cui la sua eccezione è

priva di fondamento e andrà pertanto respinta, bisognerà anche prendere nota

dell’acquiescenza della convenuta (che vincola il Giudice) per accogliere le

domande di parte attrice.”

1.7. Con duplica del 30 settembre 2025 __________

e CV 1 hanno ribadito le loro richieste (doc. X). Relativamente all’eccezione

di carenza di legittimazione passiva della società, CV 1 ribadisce che secondo

la giurisprudenza e la dottrina la legittimazione attiva a far valere il

diritto alle prestazioni assicurate appartiene solo all’avente diritto, ossia

all’assicurato (diritto esclusivo). Il diritto esclusivo derivante dall’art.

95a LCA conferisce al beneficiario, ad esclusione del datore di lavoro, la

legittimazione passiva quando l’assicuratore presenta in giustizia una

richiesta di restituzione di prestazioni versate indebitamente. Per la

convenuta pretendere che un datore di lavoro sia obbligato a restituire in

solido con il dipendente delle indennità giornaliere di cui non ha beneficiato,

difetta di logica e non trova alcun riscontro nel diritto positivo. Il

principio sancito dall’art. 95a LCA è quello di imporre unicamente all’avente

diritto che ha beneficiato delle prestazioni l’obbligo di restituirle, se ne

ricorrono le condizioni previste dalla legge. La società contesta inoltre che

vi sia stata acquiescenza da parte sua in caso di accettazione della sua

legittimazione passiva.

1.8. Il 22 ottobre 2025 le parti sono

state sentite nell’ambito dell’udienza preliminare, nel corso della quale la

società ha chiesto “sin d’ora che sia esaminato e deciso in limine litis

l’eccezione di carenza di legittimazione passiva invocata dal datore di lavoro”

(doc. XII). A proposito “dell’eccezione sollevata le parti danno atto che

non sono necessarie acquisizioni probatorie preliminari oltre alla

documentazione già acquisita agli atti e che il Tribunale possa giudicare

questo aspetto” (doc. XII).

considerato in diritto

2.1. In concreto oggetto del contendere

è preliminarmente la questione della legittimazione passiva di CV 1.

2.2. Le prestazioni in esame si fondano

su un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia che

rientra nella nozione di assicurazione complementare alla LAMal (DTF 142 V 448,

consid. 4.1; STF 4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; STF 4A_539/2024 del

7 gennaio 2025, consid. 1.1).

Queste assicurazioni

complementari sono rette dalla LCA, conformemente all’art. 2 cpv. 2 LVAMal (STF

4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; Lucile Bonaz, L’assurance perte de gain maladie

en droit suisse, 2024 [doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 52, n. 142

e seguenti).

Il

Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a decidere nel merito di

tali vertenze (art. 7 CPC e art. 75 LCAMal).

La procedura applicabile è quella

prevista dagli art. 243 e seguenti CPC (STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025,

consid. 3.1).

2.3. Il 1° gennaio 2022 sono entrate in

vigore delle modifiche della LCA. Secondo l’art. 103a LCA, ai contratti

conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2020 si

applicano le seguenti disposizioni del nuovo diritto: a. le prescrizioni di

forma; b. il diritto di recesso secondo gli articoli 35a e 35b.

In concreto, il contratto di

assicurazione è stato concluso nel corso del mese di luglio 2020 ed è entrato

in vigore retroattivamente il 1° luglio 2020 (doc. C).

Ne segue che, tranne per quanto

concerne le eccezioni previste all’art. 103a lett. a e b LCA, si applicano le

norme in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.4. Per quanto concerne

l’indennità contro la perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che

l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito

senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la

malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario,

compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il

rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (Lucile Bonaz, L’assurance

perte de gain maladie en droit suisse, 2024

[doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 114, n. 344 e seguenti; sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel,

Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:

Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,

Zurigo 2007, pag. 109-131,

in particolare pag. 111-115).

La durata del pagamento del salario

dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri

usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op.

cit., pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione contraria,

l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del

rapporto di lavoro (Hans-Rudolf

Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach

VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche

Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45,

in particolare pag. 20).

Queste norme configurano il regime

legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima

alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr.

DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la

possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante

accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un

ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5

agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF

146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano

Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une

maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés

sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag.

271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si

veda anche Adrian Von Kaenel, op.

cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di

regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di

lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa

riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore

di lavoro procede al versamento (Gabriel

Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al regime di base deve

essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che

concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti

essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del

guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso

la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -

il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi

assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di

assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF

131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

2.5.

Va preliminarmente evidenziato che la questione della legittimazione attiva

del datore di lavoro nel chiedere la condanna dell’assicuratore al versamento

di indennità giornaliere per inabilità lavorative dei propri dipendenti è già

stata oggetto di numerose sentenze da parte di questo Tribunale, da ultimo

nella STCA 36.2023.1 del 16 marzo 2023. Questa Corte ha concluso che la

legittimazione attiva per chiedere il versamento delle indennità giornaliere spetta

unicamente al beneficiario delle prestazioni, ossia al lavoratore dipendente.

2.6. Nella

pratica numerosi sono i datori di lavoro che stipulano un contratto

d’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sottoposto alla

LCA. Il contratto stipulato dal datore di lavoro con l’assicurazione è un

contratto a favore di terzi (art. 112 CO; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre

2007, consid. 4.4.1). Il lavoratore non è parte al contratto, anche se ne è il

beneficiario (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1). Con la

(valida) conclusione di un contratto di assicurazione malattia collettiva il

datore di lavoro si libera dal suo obbligo di continuare a versare il salario in

caso di malattia (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1 con

riferimento alla DTF 120 V 38 consid. 3); gli subentra l’assicuratore, il quale

non versa al lavoratore/assicurato il salario vero e proprio, bensì

un’indennità giornaliera (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid.

4.4.1).

Il

diritto alle prestazioni assicurative spetta per legge direttamente

all’assicurato/lavoratore (art. 87 LCA in vigore fino al 31 dicembre 2021 e

sostituito dal 1° gennaio 2022 dall’art. 95a LCA di uguale tenore [su questo

aspetto cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sul

contratto d’assicurazione del 28 giugno 2017, FF 2017 pag. 4401 e seguenti, in

particolare pag. 4442]; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid.

4.4.1; sentenza 4A_152/2008 dell’11 settembre 2008, consid. 3.2).

Il

datore di lavoro che, in violazione dell’obbligo contrattuale assunto in tale

senso, ha omesso di assicurare il lavoratore per le indennità giornaliere in

caso di malattia è tenuto a rispondere di tale inadempimento giusta gli art. 97

segg. CO; egli deve pagare al dipendente l’indennità di malattia che

l’assicuratore avrebbe versato se il rischio fosse stato assicurato (sentenza

4A_152/2008 dell’11 settembre 2008, consid. 3.3; DTF 131 III 623 consid. 2.5.2;

127 III 318).

Ai

sensi dell’art. 87 LCA in vigore fino al 31 dicembre 2021 e sostituito dal 1°

gennaio 2022 dall’art. 95a LCA di uguale tenore (cfr. Messaggio concernente la

revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione del 28 giugno

2017, FF 2017 pag. 4401 e seguenti, in particolare pag. 4442; cfr. anche Christoph Frey/Karin Friedli, in: Basler

Kommentar, VVG, 2a edizione, Basilea 2023, n. 2 ad art. 95a, pag. 1236), di

natura imperativa (DTF 141 III 112, consid. 4.3; cfr. art. 98 LCA nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2021 per l’art. 87 LCA e nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2022 per l’art. 95a LCA; sentenza 4A_514/2018 del 28 novembre 2018,

consid. 2 e seguenti), l’assicurazione collettiva contro gli infortuni e le

malattie conferisce al beneficiario, tosto che l’infortunio sia accaduto o la

malattia sopraggiunta, un diritto proprio verso l’assicuratore (cfr. Vincent Brühlhart, L’assurance

collective contre la perte de gain en cas de maladie, in: Le droit social dans

la pratique de l’entreprise, 2006, pag. 103). La volontà del legislatore è

quella di proteggere l’assicurato contro comportamenti dello stipulante

suscettibili di mettere in pericolo la prestazione dell’assicurazione (DTF 141

III 112 consid. 4.3, con riferimento alla sentenza 5C.3/2003 del 31 marzo 2003,

consid. 3.3).

Questo

diritto proprio ha per conseguenza che solo il beneficiario (assicurato) è

titolare della prestazione d’assicurazione (DTF 141 III 112 consid. 4.3 [“Ce droit propre a pour conséquence que seul le bénéficiaire

(assuré) est titulaire de la prestation d'assurance”], con riferimento

alla DTF 87 II 376 consid. 2a e a Vincent

Brühlhart, op. cit, pag. 103; cfr. anche sentenza 4A_514/2018 del 28

novembre 2018, consid. 2 e seguenti). La natura stessa del contratto

d’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera presuppone che la prestazione

sia versata nelle mani dell’assicurato in favore del quale è stato concluso,

poiché il pagamento interviene in luogo dell’obbligo del datore di lavoro di

versare il salario (DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento alla DTF 122 V

81, consid. 2a, che, come rilevato dal TF, concerne un caso di assicurazione

collettiva soggetta all’allora LAMI; cfr. anche sentenza 4A_514/2018 del 28

novembre 2018, consid. 2 e seguenti).

Questo

contratto (o più correttamente, il suo modo di esecuzione) può essere paragonato

a un contratto a favore di terzi (cfr. DTF 141 III 112 consid. 4.3, con

riferimento all’art. 112 cpv. 2 CO e alla già citata sentenza 5C.3/2003 del 31

marzo 2003, consid. 3.3; cfr. anche sentenza 4A_514/2018 del 28 novembre 2018,

consid. 2 e seguenti). L’assicurato non diventa tuttavia parte del contratto e,

di conseguenza, il datore di lavoro (stipulante) rimane debitore dei premi

d’assicurazione (DTF 141 III 112 consid. 4.3; cfr. anche sentenza 4A_514/2018

del 28 novembre 2018, consid. 2 e seguenti).

Il

fatto che il datore di lavoro (stipulante) e l’assicuratore possano convenire

del versamento delle indennità giornaliere al datore di lavoro non modifica le

considerazioni che precedono. Questo tipo di clausole contrattuali concernono

unicamente la modalità d’incasso dei premi e il versamento delle indennità

giornaliere. In entrambi i casi al datore di lavoro è attribuito un compito

amministrativo definito dal contratto d’assicurazione, nel senso che gli

appartiene, da una parte, di versare i premi d’assicurazione alla Cassa, ciò

che non significa che spetta a lui pagarli effettivamente o interamente, e,

d’altra parte, d’incassare le indennità giornaliere, le quali sono dovute

all’assicurato e non a lui (DTF 141 III 112 consid. 4.4 con riferimento alla

DTF 122 V 81 ed alla dottrina; sentenza 8C_617/2016 del 26 ottobre 2017,

consid. 4.5).

La

dottrina, e meglio Häberli/Husmann,

in: Krankentaggeld, versicherungs– und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 605,

pag. 191, rammenta che la prestazione assicurativa è correttamente eseguita

quando l’indennità giornaliera perviene al beneficiario effettivo. Se

l’indennità è versata al datore di lavoro, l’assicuratore è liberato unicamente

quando il datore di lavoro ha adempiuto ai suoi obblighi ed ha versato la

prestazione ricevuta al lavoratore. Se il datore di lavoro non versa

l’indennità ricevuta dall’assicuratore al proprio dipendente, per esempio

perché dopo il suo ricevimento fallisce, l’assicuratore rischia di dover essere

chiamato a versare nuovamente la prestazione, questa volta all’assicurato

(sentenza dell’Obergericht des Kantons Zürich [NE00045/U] del 1° giugno 2001,

citata in plädoyer 6/2001, pag. 68 e seguenti). La medesima dottrina rammenta

inoltre che in una decisione KK.2013.00013 del 5 settembre 2013 il Tribunale

delle assicurazioni del Canton Zurigo, con riferimento anche a Christoph Frey/Nathalie Lang, Basler

Kommentar VVG Nachführungsband, Basilea 2012, n. 18 e 23 ad art. 87 LCA, ha

stabilito che il datore di lavoro non ha una legittimazione attiva per chiedere

la condanna dell’assicuratore al pagamento delle indennità dovute al proprio

dipendente (cfr. anche Lucile Bonaz,

op. cit., pag. 126-127, n. 383-385).

Stéphanie Perrenoud, in Vincent Brulhart/Ghislaine Frésard-Fellay/Olivier Subilia

(editori), Commentaire Romand, Loi sur le contrat d’assurance, 2022, n. 31 e

seguenti ad art. 95a, riprende le medesime considerazioni e afferma che “la

légitimation active pour faire valoir le droit aux prestations à l’encontre de

l’assureur appartient dès lors au seul ayant droit (droit exclusif), sous

réserve d’une subrogation du preneur d’assurance dans les droits de l’assuré ou

d’une cession du droit aux prestations du second au premier” (n. 31 ad art.

95a). La medesima autrice cita la STF 5P.307/1988 del 6 dicembre 1988

dove il Tribunale federale ha affermato che “Selbst wenn man aber annehmen

wollte, dass dem Versicherungsnehmer neben dem Versicherten ein eigenes

Forderungsrecht zustehe, könnte der Versicherungsnehmer jedenfalls nicht auf

Leistung an sich selbst, sondern nur auf Leistung an der Versicherten klagen”

ed afferma che tale sentenza stabilisce che nell’ipotesi in cui si volesse

ritenere che l’art. 87 LCA (ora 95a LCA) dovesse conferire un diritto proprio

allo stipulante, questo diritto potrebbe essere esercitato contro

l’assicuratore solo per chiedere prestazioni in favore del beneficiario e non

in suo favore, non avendone la qualità.

Inoltre, secondo Stéphanie

Perrenoud “le droit propre découlant de l’art. 95a LCA confère au

bénéficiaire la légitimation passive, notamment lorsque l’assureur dépose une

demande en restitution de prestations versées indûment” (n. 40 ad art.

95a).

Sul tema cfr. anche Hardy Landolt/Volker Pribnow, Privatversicherungsrecht,

2022, n. 906.

Va

ancora aggiunto che in una STF 4D_29/2014 del 3 luglio 2014, dove la persona

assicurata ha contestato la sua legittimazione passiva in un caso in cui

l’assicuratore gli aveva chiesto la restituzione di prestazioni indebitamente

ricevute, il Tribunale federale ha affermato al consid. 3:

" (…) Zum

vorliegenden Fall stellte die Vorinstanz fest, dass die (ehemalige)

Arbeitgeberin als Versicherungsnehmerin mit der Beschwerdegegnerin als

Versicherer einen Versicherungsvertrag für eine kollektive Krankenversicherung

nach VVG zugunsten ihrer Angestellten abgeschlossen habe. Danach seien die bei

der Versicherungsnehmerin angestellten Personen zu 90 % des versicherten

Jahreseinkommens bei einer Wartefrist von 90 Tagen und einer Leistungsdauer von

730 Tagen gegen Krankheit versichert. Ein allfällig aus diesem

Versicherungsverhältnis entstandener Anspruch stehe dem Beschwerdeführer als

Arbeitnehmer zu. Nur er selber sei zur Einklagung von Ansprüchen aus dem

Versicherungsverhältnis aktivlegitimiert und im Umkehrschluss

passivlegitimiert. Dem stehe der Umstand nicht entgegen, dass die Arbeitgeberin

dem Beschwerdeführer aufgrund von § 46 des Firmenreglements während 8 Monaten

weiterhin den vollen Lohn bezahlt habe. Der Direktanspruch des Versicherten

gegen die Versicherung bestehe unabhängig von internen arbeitsvertraglichen

Vereinbarungen zwischen der Arbeitgeberin und dem Arbeitnehmer. Anhaltspunkte

dafür, dass der Beschwedeführer diesen Anspruch an die Arbeitgeberin abgetreten

habe, seien keine ersichtlich.

Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe Art. 87 VVG verletzt,

indem sie davon ausgegangen sei, die Versicherung sei stets nur zu Gunsten des

Beschwerdeführers abgeschlossen worden, weshalb ihm ein direktes

Forderungsrecht zugestanden hätte und im Umkehrschluss auch seine

Passivlegitimation zu bejahen sei. Er legt damit jedoch nicht dar, dass und

inwiefern die Vorinstanz die angerufene Bestimmung auf der Grundlage der von

ihr getroffenen tatsächlichen Feststellungen verletzt haben soll. Vielmehr stützt

er sich bei seiner Rüge auf einen Sachverhalt, der im angefochtenen Urteil

keine Stütze findet, namentlich indem er behauptet, die Zahlungen der

Beschwerdegegnerin seien an die (ehemalige) Arbeitgeberin erfolgt und - was von

der Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort zudem bestritten wird - die

durch die Arbeitgeberin allein abgeschlossene und zu 100 % finanzierte

Krankentaggeldversicherung sei in der ersten Phase (während der Dauer der

arbeitsvertraglichen Lohnfortzahlungspflicht) zu Gunsten der Arbeitgeberin und

(erst) in der Phase danach zu Gunsten des Arbeitnehmers abgeschlossen worden.

Wenn er der Vorinstanz vorwirft, diese Unterscheidung, die er aus den

Vereinbarungen zwischen ihm und der Arbeitgeberin ableitet, nicht getroffen und

daher seine Passivlegitimation zu Unrecht bejaht zu haben, verkennt er, dass

darin keine Verletzung von Art. 87 VVG liegen, sondern sich nur

fragen kann, ob die Vorinstanz den (entscheiderheblichen) Sachverhalt insoweit

im Sinne von Art. 105 Abs. 2 BGG unter Verletzung von Bundesrecht

festgestellt bzw. festzustellen unterlassen hat (Erwägung 2 vorne). Er

substanziiert indessen dazu keine Sachverhaltsrüge, in der er namentlich auch

die (von der Beschwerdegegnerin bestrittene) Entscheiderheblichkeit der

vorgebrachten tatsächlichen Elemente darlegen würde. Er widerspricht dabei

insbesondere der vorinstanzlichen Erwägung nicht, dass der Direktanspruch des

Arbeitnehmers unabhängig von internen arbeitsvertraglichen Vereinbarungen

zwischen der Arbeitgeberin und dem Arbeitnehmer bestehe. Auf seine Beschwerde

kann daher in diesem Punkt nicht eingetreten werden.”

Infine,

in una STF 4A_557/2022 del 18 aprile 2023, in un caso dove l’assicuratore, dopo

aver versato indennità giornaliere per fr. 96’588, ne ha chiesto la restituzione

all’assicurato, sostenendo che fossero date le condizioni per ritenere una “betrügerischen Begründung”, il Tribunale

federale ha affermato:

" (…)

3.1. Der

Beschwerdeführer bestreitet seine Passivlegitimation. Nicht er, sondern seine Arbeitgeberin sei von der

Beschwerdegegnerin zu belangen. Er sei lediglich ein durch den Kollektivvertrag

der Arbeitgeberin versicherter Arbeitnehmer. Die vorinstanzliche Konstruktion

eines direkten Forderungsrechts der Versicherung sei bundesrechtswidrig. Weder

aus Art. 87 aVVG noch aus Art. 95a VVG ergebe sich ein

Durchgriffsrecht der Kollektivversicherung auf einen Dritten als versicherte

Person.

3.2. Die

Vorinstanz verwarf diesen Standpunkt zu Recht:

Art. 95a VVG (ehemals Art. 87 aVVG) sieht vor, dass derjenigen Person,

zu deren Gunsten eine kollektive Krankenversicherung abgeschlossen worden ist,

mit dem Eintritt der Krankheit ein selbstständiges Forderungsrecht gegen den

Versicherer zusteht. Schliesst der Arbeitgeber eine kollektive

Krankentaggeldversicherung ab, so ist der Arbeitnehmer gegenüber dem

Versicherer für die Versicherungsleistung anspruchsberechtigt (BGE 141 III 112

Fatti

E. 4.3; Urteil 4A_514/2018 vom 28. November 2018 E. 2). Umgekehrt ist der

Versicherer berechtigt, allfällige Rückforderungsansprüche direkt gegenüber der

kollektiv versicherten Person geltend zu machen (Stéphanie Perrenoud, in:

Vincent Brulhart/Ghislaine Frésard-Fellay/Olivier Subilia [Hrsg.], Commentaire

Romand, Loi sur le contrat d'assurance, 2022, N. 40 zu Art. 95a VVG; Hardy

Landolt/Volker Pribnow, Privatversicherungsrecht, 2022, Rz. 906; Katharina Anna

Zimmermann, Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung, Diss. 2022,

Rz. 391; Vincent Brulhard, Droit des assurances privées, 2. Aufl. 2017, Rz.

1078; Christoph Häberli/David Husmann, Krankentaggeld, 2015, Rz. 440; vgl.

Urteil 4D_29/2014 vom 3. Juli 2014

E. 3). Die Vorinstanz bejahte damit die Passivlegitimation des

Beschwerdeführers zutreffend.”

Ribadito infine che per

l’art. 98 LCA, l’art. 87 LCA in vigore fino al 31 dicembre 2021 e l’art. 95a

LCA in vigore dal 1° gennaio 2022 non possono essere modificati a danno dello

stipulante o dell’avente diritto, va sottolineato come ciò non impedisca

quest’ultimo di cedere le sue pretese dopo l’insorgenza del danno allo

stipulante o ad un altro terzo (cfr. decisione KK.2013.00013 del 5 settembre

2013 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo con rinvio, e

contrario, a Peter Stein,

Basler Kommentar, VVG, Basilea 2001, n. 16 ad art. 87 LCA).

Su

questi aspetti cfr. anche Christoph

Frey/Karin Friedli, in: Basler Kommentar, VVG, 2a edizione, Basilea

2023, n. 56 ad art. 95a, pag. 1247.

2.7. In

concreto è pacifico che le parti hanno concluso un contratto d’assicurazione

collettiva contro la perdita di guadagno in caso di malattia ai sensi della LCA

con effetto dal 1° luglio 2020 (doc. D).

La

polizza prevede che l’assicurazione copre la perdita di guadagno in caso di

malattia nella misura dell’80% del salario, pagabile dal 31° giorno, 730 giorni

per caso (doc. D, pag. 3).

Si

tratta pertanto di un contratto d’assicurazione collettiva ai sensi del citato

art. 87 LCA in vigore fino al 31 dicembre 2021 (uguale nel tenore all’art. 95a

LCA in vigore dal 1° gennaio 2022).

Nel caso di specie le parti non

hanno sostenuto che vi sia stata una cessione dei diritti da parte del

beneficiario delle prestazioni in favore del datore di lavoro.

La titolarità del diritto alle

prestazioni assicurative permane di conseguenza nelle mani del dipendente

assicurato (cfr. sentenze 36.2018.75 del 17 dicembre 2018, 36.2018.80 del 14

gennaio 2019, 36.2019.89 del 13 novembre 2019, 36.2023.1 del 16 marzo 2023).

In concreto l’attrice chiede la

restituzione delle prestazioni invocando da una parte gli art. 4 LCA e 6 LCA

per una reticenza che sarebbe stata commessa da __________ nel compilare il

formulario relativo al questionario medico semplificato l’8 luglio 2020 e

dall’altra l’art. 10 cpv. 2 LCA poiché il rischio assicurato (ossia

l’incapacità lavorativa che sarebbe dovuta alla medesima patologia per la quale

__________ è stato incapace al lavoro dal 7 giugno 2023) si sarebbe già

realizzato in passato. Entrambe le ipotesi concernono il solo dipendente.

La circostanza che vi sarebbe una

comunanza fra il convenuto e la sua società di cui è azionista, amministratore

e unico operativo-dirigente (doc. I, pag. 6), non è d’aiuto all’attrice.

Il diritto delle società con personalità giuridica è caratterizzato

dal principio della completa separazione, personale e patrimoniale, tra persona

giuridica e suoi membri. Anche se gli interessi economici della società

Considerandi

coincidono in larga misura con quelli dei soci, tale identità è, di principio,

giuridicamente irrilevante. Solo eccezionalmente la realtà economica che sta

dietro alla forma giuridica dev'essere infatti tenuta in conto, e più

precisamente quando, allo scopo di sfuggire a obblighi legali o contrattuali

(cfr. ad es. DTF 112 II 1 segg.: copertura societaria allo scopo di

eludere le norme limitanti l'acquisto di fondi da parte di cittadini

stranieri; DTF 71 II 272 segg.: copertura societaria per eludere un

divieto di concorrenza o di fabbricazione), l'indipendenza giuridica della

società viene utilizzata abusivamente (art. 2 CC) dalla società stessa o dai

suoi soci. In queste situazioni, la giurisprudenza e la dottrina fanno

astrazione dall'indipendenza giuridica della società e prendono in

considerazione la realtà economica invece della realtà giuridica. Si parla in

questi casi di trasparenza o di rimozione del velo corporativo

("Durchgriff"). Solo terze persone lese dall'indipendenza giuridica

della società possono invocare l’abuso di diritto e ottenere la rimozione del

velo corporativo (cfr. sul tema, STF H 149/06; H 155/06 del 24 gennaio

2008).

In

concreto l’attrice non ha invocato la presenza di un eventuale manifesto abuso

di diritto.

Per

cui, rammentato che solo il beneficiario della prestazione (assicurato) è

titolare del diritto, nel preciso caso di specie l’assicuratore può chiedere la

restituzione delle prestazioni già versate solo al dipendente, __________.

Ne

segue che CV 1 non ha alcuna legittimazione passiva nella costellazione qui in

esame.

La

petizione nei suoi confronti va disgiunta da quella inoltrata contro __________

e va respinta nel merito (cfr. sentenze 36.2018.75 del 17 dicembre 2018,

36.2018.80

del 14 gennaio 2019 e 36.2019.89 del 13 novembre 2019).

La

soluzione adottata nel presente procedimento non significa tuttavia che in altri

contesti, che non occorre qui evocare, il datore di lavoro possa essere

chiamato a restituire prestazioni indebitamente ottenute.

2.8

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

Alla

società, vincente in causa e rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le

ripetibili, calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL

178.310).

In

concreto il valore di causa è di fr. 63'263.40.

Secondo

il citato regolamento per le cause aventi un valore oltre i fr. 50'000.-- sino

a fr. 100'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante l’applicazione di una

percentuale variabile tra l’8% ed il 15%.

L’assicuratore

è di conseguenza condannato a versare fr. 5’100 di ripetibili (IVA inclusa) a CV

1.

2.9

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo della convenuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione nei confronti di CV 1 (inc. 36.2025.36) è disgiunta dalla petizione nei

confronti di __________ (inc. 36.2025.37).

2. La

petizione nei confronti di CV 1 è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. AT 1 verserà a CV 1 fr. 5'100 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti