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Decisione

36.2025.36

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 ottobre 2025Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

E. 4.3; Urteil 4A_514/2018 vom 28. November 2018 E. 2). Umgekehrt ist der

Versicherer berechtigt, allfällige Rückforderungsansprüche direkt gegenüber der

kollektiv versicherten Person geltend zu machen (Stéphanie Perrenoud, in:

Vincent Brulhart/Ghislaine Frésard-Fellay/Olivier Subilia [Hrsg.], Commentaire

Romand, Loi sur le contrat d'assurance, 2022, N. 40 zu Art. 95a VVG; Hardy

Landolt/Volker Pribnow, Privatversicherungsrecht, 2022, Rz. 906; Katharina Anna

Zimmermann, Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung, Diss. 2022,

Rz. 391; Vincent Brulhard, Droit des assurances privées, 2. Aufl. 2017, Rz.

1078; Christoph Häberli/David Husmann, Krankentaggeld, 2015, Rz. 440; vgl.

Urteil 4D_29/2014 vom 3. Juli 2014

E. 3). Die Vorinstanz bejahte damit die Passivlegitimation des

Beschwerdeführers zutreffend.”

Ribadito infine che per

l’art. 98 LCA, l’art. 87 LCA in vigore fino al 31 dicembre 2021 e l’art. 95a

LCA in vigore dal 1° gennaio 2022 non possono essere modificati a danno dello

stipulante o dell’avente diritto, va sottolineato come ciò non impedisca

quest’ultimo di cedere le sue pretese dopo l’insorgenza del danno allo

stipulante o ad un altro terzo (cfr. decisione KK.2013.00013 del 5 settembre

2013 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo con rinvio, e

contrario, a Peter Stein,

Basler Kommentar, VVG, Basilea 2001, n. 16 ad art. 87 LCA).

Su

questi aspetti cfr. anche Christoph

Frey/Karin Friedli, in: Basler Kommentar, VVG, 2a edizione, Basilea

2023, n. 56 ad art. 95a, pag. 1247.

2.7. In

concreto è pacifico che le parti hanno concluso un contratto d’assicurazione

collettiva contro la perdita di guadagno in caso di malattia ai sensi della LCA

con effetto dal 1° luglio 2020 (doc. D).

La

polizza prevede che l’assicurazione copre la perdita di guadagno in caso di

malattia nella misura dell’80% del salario, pagabile dal 31° giorno, 730 giorni

per caso (doc. D, pag. 3).

Si

tratta pertanto di un contratto d’assicurazione collettiva ai sensi del citato

art. 87 LCA in vigore fino al 31 dicembre 2021 (uguale nel tenore all’art. 95a

LCA in vigore dal 1° gennaio 2022).

Nel caso di specie le parti non

hanno sostenuto che vi sia stata una cessione dei diritti da parte del

beneficiario delle prestazioni in favore del datore di lavoro.

La titolarità del diritto alle

prestazioni assicurative permane di conseguenza nelle mani del dipendente

assicurato (cfr. sentenze 36.2018.75 del 17 dicembre 2018, 36.2018.80 del 14

gennaio 2019, 36.2019.89 del 13 novembre 2019, 36.2023.1 del 16 marzo 2023).

In concreto l’attrice chiede la

restituzione delle prestazioni invocando da una parte gli art. 4 LCA e 6 LCA

per una reticenza che sarebbe stata commessa da __________ nel compilare il

formulario relativo al questionario medico semplificato l’8 luglio 2020 e

dall’altra l’art. 10 cpv. 2 LCA poiché il rischio assicurato (ossia

l’incapacità lavorativa che sarebbe dovuta alla medesima patologia per la quale

__________ è stato incapace al lavoro dal 7 giugno 2023) si sarebbe già

realizzato in passato. Entrambe le ipotesi concernono il solo dipendente.

La circostanza che vi sarebbe una

comunanza fra il convenuto e la sua società di cui è azionista, amministratore

e unico operativo-dirigente (doc. I, pag. 6), non è d’aiuto all’attrice.

Il diritto delle società con personalità giuridica è caratterizzato

dal principio della completa separazione, personale e patrimoniale, tra persona

giuridica e suoi membri. Anche se gli interessi economici della società

Considerandi

coincidono in larga misura con quelli dei soci, tale identità è, di principio,

giuridicamente irrilevante. Solo eccezionalmente la realtà economica che sta

dietro alla forma giuridica dev'essere infatti tenuta in conto, e più

precisamente quando, allo scopo di sfuggire a obblighi legali o contrattuali

(cfr. ad es. DTF 112 II 1 segg.: copertura societaria allo scopo di

eludere le norme limitanti l'acquisto di fondi da parte di cittadini

stranieri; DTF 71 II 272 segg.: copertura societaria per eludere un

divieto di concorrenza o di fabbricazione), l'indipendenza giuridica della

società viene utilizzata abusivamente (art. 2 CC) dalla società stessa o dai

suoi soci. In queste situazioni, la giurisprudenza e la dottrina fanno

astrazione dall'indipendenza giuridica della società e prendono in

considerazione la realtà economica invece della realtà giuridica. Si parla in

questi casi di trasparenza o di rimozione del velo corporativo

("Durchgriff"). Solo terze persone lese dall'indipendenza giuridica

della società possono invocare l’abuso di diritto e ottenere la rimozione del

velo corporativo (cfr. sul tema, STF H 149/06; H 155/06 del 24 gennaio

2008).

In

concreto l’attrice non ha invocato la presenza di un eventuale manifesto abuso

di diritto.

Per

cui, rammentato che solo il beneficiario della prestazione (assicurato) è

titolare del diritto, nel preciso caso di specie l’assicuratore può chiedere la

restituzione delle prestazioni già versate solo al dipendente, __________.

Ne

segue che CV 1 non ha alcuna legittimazione passiva nella costellazione qui in

esame.

La

petizione nei suoi confronti va disgiunta da quella inoltrata contro __________

e va respinta nel merito (cfr. sentenze 36.2018.75 del 17 dicembre 2018,

36.2018.80

del 14 gennaio 2019 e 36.2019.89 del 13 novembre 2019).

La

soluzione adottata nel presente procedimento non significa tuttavia che in altri

contesti, che non occorre qui evocare, il datore di lavoro possa essere

chiamato a restituire prestazioni indebitamente ottenute.

2.8

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

Alla

società, vincente in causa e rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le

ripetibili, calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL

178.

).

In

concreto il valore di causa è di fr. 63'263.40.

Secondo

il citato regolamento per le cause aventi un valore oltre i fr. 50'000.-- sino

a fr. 100'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante l’applicazione di una

percentuale variabile tra l’8% ed il 15%.

L’assicuratore

è di conseguenza condannato a versare fr. 5’100 di ripetibili (IVA inclusa) a CV

1.

2.9

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo della convenuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione nei confronti di CV 1 (inc. 36.2025.36) è disgiunta dalla petizione nei

confronti di __________ (inc. 36.2025.37).

2. La

petizione nei confronti di CV 1 è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. AT 1 verserà a CV 1 fr. 5'100 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti