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Decisione

36.2025.37

Richiesta di restituzione di indennità giornaliere per malattia a causa di reticenza (LCA). Tempestività della lettera di disdetta e di restituzione. Nesso causale. Interessi. Nessuna violazione della legge sulla protezione dei dati

10 febbraio 2026Italiano76 min

trattamento, in particolare la sua portata e lo scopo, deve essere sufficientemente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2025.37

cs

Lugano

10 febbraio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 15 luglio 2025 di

AT1,

______

rappr. da: avv.

RA1,

______

contro

CV1,

______

rappr. da: avv.

RA2,

______

in materia di assicurazione contro

le malattie

ritenuto in fatto

1.1. CV1, nato nel 1980, direttore, dipendente

di ______, l’8 luglio 2020, nell’ambito della stipulazione di un’assicurazione

collettiva contro la perdita di guadagno in caso di malattia con AT1 (in

seguito AT1), ha compilato il questionario medico semplificato sul suo stato di

salute, negando in particolare di avere avuto, nel corso degli ultimi 5 anni,

disturbi alla salute o di essere stato sottoposto ad un trattamento o un esame

da parte di un medico, uno psichiatra o uno psicologo. Il contratto ha avuto

inizio, con effetto retroattivo, il 1° luglio 2020.

1.2. Dal 7 giugno 2023 CV1 è stato

dichiarato inabile al lavoro a causa di malattia, nella misura del 100% fino al

31 dicembre 2023, del 50% dal 1° gennaio 2024 al 12 febbraio 2024 e del 100%

dal 13 febbraio 2024 al 31 marzo 2024. Scaduto il periodo di attesa di 30

giorni, l’assicuratore ha versato indennità giornaliere di fr. 297.70 al

giorno, per complessivi fr. 63'263.40.

1.3. Dopo aver effettuato alcuni

accertamenti, con scritto del 21 maggio 2024 trasmesso a ______ e del 22 maggio

2024 trasmesso a CV1, l’assicuratore, sostenendo che quest’ultimo avrebbe

commesso una reticenza, ha escluso il dipendente dal contratto collettivo

d’assicurazione con effetto dal 23 maggio 2024 (doc. N e O). Il 30 maggio 2024

AT1 ha chiesto a CV1 il rimborso delle prestazioni già versate, pari a fr.

63'263.40 (doc. P).

1.4. Il 15 luglio 2025 l’assicuratore,

rappresentato dall’avv. RA1, ha inoltrato una petizione nei confronti di ______

e di CV1. Riassunta la fattispecie, invocati in particolare gli art. 4, 6 e 10

cpv. 2 LCA, l’attrice ha chiesto:

" (…)

1. La petizione è accolta.

Pertanto,

la spettabile ______, e il signor CV1, sono condannati a pagare in solido alla

spettabile AT1, ______, la somma di Fr. 63'263.40, oltre interessi del 5% dal

30 maggio 2024.

2. È rigettata

in via definitiva l’opposizione interposta dal signor CV1, ______, al PE no.

_______ UE di ______ (…)” (doc. I)

1.5. Con osservazioni del 27 agosto 2025

CV1 e ______, entrambi rappresentati dall’avv. RA2, hanno chiesto in via

preliminare che la società sia “dimessa dalla lite” e nel merito la reiezione

della petizione (doc. III).

1.6. Il 9 settembre 2025 AT1 ha inoltrato

una replica, confermando le sue richieste (doc. VI).

1.7. Tramite duplica del 30 settembre

2025 CV1 e ______ hanno ribadito la loro posizione (doc. X).

1.8. Il 22 ottobre 2025 le parti sono

state sentite nell’ambito dell’udienza preliminare, nel corso della quale hanno

affermato:

" (…) Parte

attrice si riconferma nelle proprie conclusioni di causa e produce in questa

sede la lista con le richieste probatorie che il Giudice legge ad alta voce.

Per le parti convenute il patrocinatore ribadisce che è il momento

della notifica della disdetta contrattuale ossia 22.5.2024 che i fatti debbano

essere noti alle parti per cui non rileva la necessità dell’acquisizione di

tutte le prove offerte dalla controparte e meglio dell’edizione postulate e di

tutti i testi.

Si oppone a tutte queste prove ivi compresa la perizia. Si tratta

di una ricerca indiscriminata di prove e ribadisce che l’estensione temporale

di queste richieste è ingiustificata e non ammissibile.

Parte convenuta (la società) chiede sin d’ora che sia esaminato e

deciso in limine litis l’eccezione di carenza di legittimazione passiva

invocata dal datore di lavoro ossia ________.

In ottica dell’eccezione sollevata le parti danno atto che non

sono necessarie acquisizioni probatorie preliminari oltre alla documentazione

già acquisita agli atti e che il Tribunale possa giudicare questo aspetto.

Parte convenuta, a complemento della sua opposizione alle prove

offerte, con riferimento all’audizione di ______ evidenzia come l’aspetto

dell’eventuale conclusione del contratto d’assicurazione da parte di AT1

qualora la stessa fosse stata a conoscenza dello stato di salute del sig. CV1 è

una questione di diritto e non dev’essere quindi provata ma giudicata.

Parte convenuta, a livello probatorio, alla luce dell’incongruenza

della documentazione prodotta da controparte così come sollevata dagli

allegati, ritiene necessaria l’acquisizione da parte di AT1 dell’intero incarto

relativo al sinistro di cui si tratta. Chiede inoltre che l’intero incarto

relativo alla conclusione della polizza sia acquisito agli atti, trattandosi

verosimilmente di un dossier separato in seno alla ______

queste prove AT1 si oppone perché non debitamente preannunciate

nelle memorie introduttive (osservazioni e duplica), avendo peraltro essa già

prodotto tutti i documenti rilevanti. Una maggiore richiesta di edizione ha

carattere esplorativo e non probatorio. La questione della data di ricezione

dei documenti rilevanti verrà inoltre affrontata con la testimonianza di

______.

Parte convenuta evidenzia la natura della procedura applicabile

ossia la procedura semplificata ed in base all’art. 247 cpv. 1 CPC il Giudice

con pertinenti domande fa in modo che le parti completino le loro allegazioni e

indichino i loro mezzi di prova all’udienza. Per tale ragione la sede dove

chiedere l’edizione degli atti del contratto e quelli del sinistro è quella

preposta.

Parte attrice mantiene le sue richieste probatorie integralmente

siccome giustificate e necessarie a comprovare il sussistere di una patologia

precedentemente la conclusione del contratto, in particolare negli ultimi 5

anni che hanno preceduto la stessa.” (doc. XII)

1.9. Il 28 ottobre 2025 è giunto al TCA

lo svincolo dal segreto professionale sottoscritto dal convenuto (doc. XIV).

1.10. Con STCA 36.2025.36 del 30 ottobre

2025, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale da una parte ha

disgiunto la petizione nei confronti di ______ (36.2025.36) dalla petizione nei

confronti di CV1 (36.2025.37) e dall’altra ha respinto la petizione inoltrata

da AT1 contro la società.

1.11. Con scritto del 7 novembre 2025 il

TCA ha informato le parti di ritenere necessario acquisire gli incarti del dr.

med. ______ e del dr. med. ______, ai quali sarebbero state poste alcune domande,

nonché l’intero incarto dell’assicuratore in relazione al sinistro in esame.

All’attrice è stato concesso un termine di 10 giorni per produrre l’incarto

completo dalla sottoscrizione del questionario medico semplificato dell’8

luglio 2020 e ad entrambe le parti è stato assegnato il medesimo termine per

indicare eventuali domande da sottoporre ai medici (doc. XV).

1.12. La convenuta ha trasmesso le sue

domande il 18 novembre 2025 (doc. XVI), l’attrice il 19 novembre 2025,

unitamente all’intero incarto tramite chiavetta USB (doc. XVII).

1.13. Il 24 novembre 2025 il TCA ha

interpellato il dr. med. ______ (doc. XVIII), che ha risposto il 28 novembre

2025 (doc. XXI) ed il dr. med. ______ (doc. XIX), che ha preso posizione il 25

novembre 2025 (doc. XX).

1.14. Dopo aver chiesto ulteriori

precisazioni in merito alle cartelle cliniche, non prodotte dagli specialisti

(doc. da XXII a XXVII), con scritto del 15 dicembre 2025 il TCA ha assegnato

alle parti un termine di 10 giorni per produrre le loro osservazioni (doc.

XXVIII).

1.15. Con scritto del 23 dicembre 2025,

trasmesso al convenuto per conoscenza il 24 dicembre 2025 (doc. XXX), l’attrice

ha preso atto che contrariamente alla richiesta di escutere quali testimoni i

dr. med. ______ e ______ il tribunale li ha invitati ad esprimersi per iscritto

ex art. 190 CPC, ciò che secondo l’assicuratore priva le risposte della

necessaria valenza e forza probatoria. L’attrice chiede di conseguenza

l’allestimento di una perizia giudiziaria volta a stabilire se il disturbo

schizoaffettivo di tipo misto con insonnia non organica del 2024 rappresenta

l’evoluzione normale e conosciuta del disturbo schizotipico diagnosticato nel

maggio 2015 anche per quanto riguarda l’incapacità lavorativa del convenuto. Il

tutto previa audizione della dr.ssa med. _____ (doc. XXIX).

1.16. Con osservazioni del 7 gennaio 2026

il convenuto ha ribadito le sue richieste (doc. XXXI). L’interessato evidenzia

in particolare che nel periodo rilevante è stato visto solo due volte dal dr.

med. ______ e che nulla è dato a sapere circa le visite presso la psicologa

______, che CV1 contesta di avere mai effettuato. Egli rileva inoltre alcune

incongruenze circa la cronologia della documentazione prodotta

dall’assicuratore e sostiene che spetta a quest’ultimo comprovare che il

rapporto del 5 maggio 2015 sarebbe stato ricevuto il 26 aprile 2024. Secondo il

convenuto esso sarebbe stato ricevuto in epoca posteriore.

1.17. Il 29 gennaio 2026 le parti sono

state sentite nell’ambito delle arringhe finali, dove hanno prodotto i loro

allegati conclusivi “impegnandosi a dare una lettura veloce l’uno

dell’allegato dell’altro ed eventualmente già in questa sede replicare e

duplicare rinunciando a termini più lunghi previsti dalla giurisprudenza

federale” (doc. XXXVII).

considerato in diritto

2.1. In concreto, oggetto del contendere

è la questione di sapere se CV1 ha commesso una reticenza, rispettivamente se

il contratto è nullo in applicazione dell’invocato art. 10 cpv. 2 LCA (doc. I,

pag. 8; recte: art. 9 LCA [cfr. consid. 2.3]), e se il convenuto deve

restituire all’assicuratore le indennità ricevute pari a fr. 63'263.40.

2.2. Le prestazioni richieste si fondano

su un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia che

rientra nella nozione di assicurazione complementare alla LAMal (DTF 142 V 448,

consid. 4.1; STF 4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; STF 4A_539/2024 del

7 gennaio 2025, consid. 1.1).

Queste assicurazioni

complementari sono rette dalla LCA, conformemente all’art. 2 cpv. 2 LVAMal (STF

4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; Lucile Bonaz, L’assurance perte de gain maladie

en droit suisse, 2024 [doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 52, n. 142

e seguenti).

Il

Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a decidere nel merito di

tali vertenze (art. 7 CPC e art. 75 LCAMal).

La procedura applicabile è quella

prevista dagli art. 243 e seguenti CPC (STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025,

consid. 3.1).

2.3. Il 1° gennaio 2022 sono entrate in

vigore delle modifiche della LCA. Secondo l’art. 103a LCA, ai contratti

conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2020 si

applicano le seguenti disposizioni del nuovo diritto: a. le prescrizioni di

forma; b. il diritto di recesso secondo gli articoli 35a e 35b.

In concreto, il contratto di

assicurazione è stato concluso nel corso del mese di luglio 2020 ed è entrato

in vigore retroattivamente il 1° luglio 2020 (doc. C).

Ne segue che, tranne per quanto

concerne le eccezioni previste all’art. 103a lett. a e b LCA, si applicano le

norme in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.4. Per quanto concerne l’indennità contro la perdita di guadagno, va

innanzitutto rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede

che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi

inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli

per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita

del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato

stipulato per più di tre mesi (Lucile

Bonaz, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse,

2024 [doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 114, n. 344 e seguenti;

sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del

26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel,

Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:

Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,

Zurigo 2007, pag. 109-131,

in particolare pag. 111-115).

La durata del pagamento del salario

dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri

usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op.

cit., pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione contraria,

l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del

rapporto di lavoro (Hans-Rudolf

Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach

VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche

Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45,

in particolare pag. 20).

Queste norme configurano il regime

legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima

alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr.

DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la

possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante

accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un

ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5

agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF

146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano

Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une

maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés

sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag.

271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si

veda anche Adrian Von Kaenel, op.

cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di

regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di

lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa

riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro

procede al versamento (Gabriel

Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al regime di base deve

essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che

concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti

essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del

guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso

la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -

il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi

assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di

assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF

131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

2.5. L’art. 4 LCA dispone:

" (…)

1 Il proponente deve dichiarare per iscritto

all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre

domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in

quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto.

2 Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla

determinazione dell'assicuratore a conchiudere il contratto o a conchiuderlo

alle condizioni convenute.

3 Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali

l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non

equivoche."

Il

mancato rispetto di questo obbligo da parte del proponente, vale a dire “di

dichiarare per iscritto all’assicuratore, sulla scorta di un questionario o in

risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento

del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla

conclusione del contratto” comporta, o può comportare a determinate condizioni,

una reticenza.

Infatti,

l'art. 6 LCA stabilisce:

" (…)

1 Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a

fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante

che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato

per scritto, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma

scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

2Il diritto di recesso si

estingue quattro settimane dopo che l’assicuratore è venuto a conoscenza della

reticenza.

3 Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del

capoverso 1, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la sua prestazione si

estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto

della reticenza ha influito sull’insorgere o la portata del danno. Se ha già

fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l’assicuratore ha diritto a

restituzione.

4 In caso di recesso da un contratto d’assicurazione sulla

vita, riscattabile secondo la presente legge (art. 90 cpv. 2), l’assicuratore

fornisce la prestazione prevista in caso di riscatto.”

Secondo

la giurisprudenza federale l’esistenza di un nesso causale fra il fatto taciuto

o inesattamente dichiarato ed il sinistro intervenuto (condizione prevista dal

cpv. 3) influisce unicamente sull’obbligo di fornire

la prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3 LCA), ma non anche sulla

validità della disdetta del contratto in quanto tale, disciplinata dall’art. 6

cpv. 1 e 2 LCA (DTF 138 III 416).

In altre parole: con la rescissione del contratto

per reticenza ai sensi del cpv. 1 si estingue l'obbligo di prestazione non solo

- come è logico che sia - per i sinistri non ancora verificatisi, ma anche - e

qui risiede la particolarità - per quelli già intervenuti, a condizione però

che l'insorgenza o l'estensione di questi ultimi (e nient'altro) siano connessi

alla reticenza.

Anche

il Messaggio del Consiglio Federale sulla modifica dell’art. 6 LCA nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2021, rileva in proposito che se il contratto è sciolto a seguito di un caso di reticenza (cpv. 1)

l'assicuratore è libero dall'obbligo di prestazioni solo per i sinistri (già

intervenuti) la cui insorgenza o l'estensione siano connessi alla reticenza

(cpv. 3), mentre il suo obbligo di fornire la prestazione rimane intatto -

nonostante la rescissione del contratto - se la reticenza non ha influito

sull'insorgenza del sinistro o l'estensione della prestazione da fornire (cfr.

FF 2003 3298 n. 2.2.2 ad art. 6 e 8).

Fatti

I due aspetti (diritto di recesso da

un lato e necessità di un nesso causale dall'altro) vanno dunque chiaramente

distinti. Entrambi configurano dei presupposti necessari affinché

l'assicuratore possa eccezionalmente essere esonerato dall'obbligo di fornire

la propria prestazione in relazione a un evento già realizzatosi (art. 6 cpv. 3

LCA). L'esistenza del nesso causale non può però in alcun modo condizionare

anche la validità della disdetta in quanto tale (DTF 138 III 416 consid. 6.4).

La

validità in quanto tale della disdetta di un assicuratore - disciplinata dai

cpv. 1 e 2 dell'art. 6 LCA – non può quindi essere vincolata anche alla

condizione - posta dall'art. 6 cpv. 3 LCA

- che il fatto oggetto della

reticenza abbia influito sull'insorgere o la portata del sinistro. Tale

condizione può tutt'al più incidere sull'obbligo dell'assicuratore di fornire

la sua prestazione per gli eventi assicurati già realizzatisi.

2.6. Siccome, come

esposto al considerando precedente, l'esistenza di un nesso

causale tra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il danno alla salute

intervenuto influisce unicamente sull'obbligo dell'assicuratore di fornire la

prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3 LCA), ma non anche sulla

validità della disdetta del contratto in quanto tale, disciplinata dall'art. 6

cpv. 1 e 2 LCA, occorre nel caso concreto in primo luogo verificare se siano

dati i presupposti per riconoscere l'esistenza di un caso di reticenza, valida

per disdire il contratto d’assicurazione.

Occorre poi esaminare, in caso

di confermata rescissione del contratto per reticenza, se vi è un nesso causale

tra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il danno alla salute che ha

causato l’incapacità lavorativa. Solo in caso positivo l’assicurazione può

chiedere la restituzione delle prestazioni già versate.

2.7. Nel

caso concreto il 10 luglio 2023 la dr.ssa med. ______, capoclinica presso

l’______, ha attestato una completa incapacità lavorativa del convenuto dal 7

giugno 2023 al 7 luglio 2023 compreso (doc. XVII/2, doc. 2).

In

seguito è subentrato il dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha

certificato una completa incapacità lavorativa dal 13 luglio 2023 (cfr. doc.

XVII/2, doc. 3), a causa di un episodio depressivo grave (ICD 10: F32.2; doc.

XX). Lo specialista ha avuto in cura CV1 fino al 7 novembre 2023.

Il

convenuto è poi stato seguito da altri medici, segnatamente il dr. med. ______,

FMH medicina interna ed il servizio ______ di ______, che hanno attestato

un’incapacità lavorativa del 100% fino al 31 dicembre 2023, del 50% dal 1°

gennaio 2024 al 12 febbraio 2024 e del 100% dal 13 febbraio 2024, quando

l’assicurato ha iniziato una degenza presso la ______ (cfr. doc. XVII/2, doc.

58).

Il

26 marzo 2024 il Servizio ______ di ______ ha allestito un referto per il

medico fiduciario, dr. med. ______ (doc. XVII/2, doc. 61), mentre il 28 marzo

2024 l’assicuratore ha chiesto alcune delucidazioni alla ______ (doc. XVII/2,

doc. 65), la quale lo stesso giorno ha confermato la degenza dell’interessato

dal 13 febbraio 2024 e la completa incapacità lavorativa (cfr. doc. XVII/2,

doc. 67).

Il

31 marzo 2024 l’attrice ha trasmesso a ______ il conteggio delle indennità

giornaliere fino al 31 marzo 2024 (doc. XVII/2, doc. 69).

Il

16 aprile 2024 la ______ ha confermato la completa incapacità lavorativa del

convenuto perlomeno fino al 6 maggio 2024 (doc. XVII/2, doc. 70), mentre il 17

aprile 2024, documento ricevuto il medesimo giorno, ha fatto pervenire

all’assicurazione un referto più dettagliato (doc. XVII/2, doc. 71), dove viene

indicato che l’interessato è “noto per precedenti ricoveri in ambito

psichiatrico” e che:

" (…) L'onset

psicopatologico viene fatto risalire ad inizio 2015 dove il paziente avrebbe

cominciato a presentare spunti deliranti di fallimento e rovina dopo una

presunta delusione in ambito lavorativo e relazionale, tali aspetti sono poi

esitati in un ricovero.

Gli ultimi anni vengono descritti come un periodo difficoltoso dal

punto di vista psichiatrico caratterizzato da variazioni farmacologiche

frequenti e spesso modulate da familiari del paziente che avrebbero consigliato

di scalare progressivamente la terapia. Il paziente avrebbe inoltre sofferto

molto l'interruzione di zolpidem ipnoinducente del quale faceva uso fino a metà

2023. Da tale momento riferisce un importante insonnia che durerebbe da più di

6 mesi e per la quale avrebbe effettuato delle visite nella clinica del sonno

dell'ospedale ______ di ______, dove sarebbe stato inserito in terapia

escitalopram e altri farmaci ad effetto ipnoinducente. Il paziente nell'ultimo

periodo si è riferito a vari specialisti solo per un breve periodo, fra cui il

Dr. Med. ______, il Dr. Med. ______ e infine sarebbe approdato presso il ______

e avrebbe trovato il Dr. Med. ______ con cui ha effettuato una sola visita e

viste le condizioni cliniche rilevate dal collega, lo stesso aveva predisposto

un ricovero presso la nostra Clinica.”

La

______ ha affermato che il convenuto è degente a causa di un disturbo

schizoaffettivo, tipo misto (F25.2) e di insonnia non organica (F51.0). Egli è

stato dichiarato incapace al lavoro al 100% fino alla rivalutazione

psichiatrica prevista per il 6 maggio 2024.

Il

26 aprile 2024 (data contestata dal convenuto, cfr. su questo aspetto il

consid. 2.14) l’assicuratore ha ricevuto il referto del 5 maggio 2015 della

______, relativo al precedente ricovero (dal 2 gennaio 2015 al 2 febbraio 2015)

e che era stato indirizzato al dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia,

che l’attrice ha interpellato il 1° maggio 2024 (doc. XVII/2, doc. 74) ed il 14

maggio 2024 (doc. XVII/2, doc. 76).

Il

30 aprile 2024 l’attrice ha contattato l’assicuratore LAMal dell’interessato,

______ (doc. XVII/2, doc. 75), che ha trasmesso il 13 maggio 2024 la lista

delle prestazioni da lui fruite e rimborsate dal 2017 (doc. S e doc. XVII/2,

doc. 75).

Dalle

medesime emergono numerose prestazioni mediche per cure ambulatoriali e di

varie farmacie rimborsate dall’assicuratore LAMal negli anni 2017 – 2020.

Su

questa base l’assicuratore il 22 maggio 2024 ha scritto al convenuto affermando

che “secondo le informazioni in nostro possesso, abbiamo accertato che lei

non ha risposto in modo veritiero, in particolare alle domande 2 e 3 della

dichiarazione sullo stato di salute che ha firmato il l’8 luglio 2020,

documento sulla base del quale è stato stipulato il contratto d’assicurazione

malattia individuale in caso d’incapacità lavorativa” (doc. O).

L’attrice

ha aggiunto:

“(…) Queste domande

sono state formulate nel modo seguente:

“Soffre o ha sofferto nel corso degli ultimi cinque anni di dolori

particolari, di disturbi della salute, di conseguenze di una malattia o di un

infortunio, di anomalie, di infermità, di affezioni congenite?” (domanda 2);

“Si sottopone o si è sottoposto nel corso degli ultimi cinque anni

a: un trattamento, un controllo o una consulenza di un medico, uno psichiatra,

uno psicologo o un’altra persona che dispone di una formazione medica?”

(domanda 3);

In effetti, lei ha risposto negativamente a queste due domande

quando, secondo le informazioni mediche in nostro possesso, lei è stato seguito

da numerosi medici ed ha beneficiato di diversi trattamenti medici nei cinque

anni precedenti la dichiarazione di salute sopracitata.” (doc. O)

AT1,

dopo aver citato gli art. 6 e 7 LCA, ha informato CV1 che “siamo costretti

ad escluderla dal contratto collettivo precitato, con effetto dal 23 maggio

2024”. L’assicuratore ha inoltre affermato, con riferimento all’art. 6 cpv.

3 LCA, che “l’istruzione del sinistro in oggetto è ancora in corso e secondo

le informazioni mediche che otterremo, ci determineremo prossimamente a questo

proposito”.

Dopo

aver ricevuto un certificato del dr. med. ______, FMH psichiatria e

psicoterapia, del 26 maggio 2024, secondo cui CV1 è stato seguito presso il suo

studio dal 2 febbraio 2015 al 25 agosto 2016, in collaborazione con la

psicologa e psicoterapeuta ______, il 30 maggio 2024 l’attrice ha nuovamente

scritto al convenuto, affermando:

" (…) Con il

nostro scritto del 22 maggio 2024, l’abbiamo informata che abbiamo potuto

accertare che lei non ha risposto in modo veritiero, in particolare alle

domande 2 e 3 della dichiarazione sullo stato di salute che ha firmato il l’8

luglio 2020, documento sulla base del quale è stato stipulato il contratto

d’assicurazione malattia collettiva in caso d’incapacità lavorativa.

Secondo gli ultimi documenti ottenuti, lei è stato seguito dalla

psicologa e psicoterapeuta ______, presso lo studio del Dr. med. ______, nel

periodo compreso fra il 2 febbraio 2015 al 25 agosto 2016 e quindi nei cinque

anni che precedono la firma della dichiarazione di salute dell’8 luglio 2020.

Per questo motivo, lei era tenuto a fornire tale informazione essenziale.

Ne consegue che, nella misura in cui la condizione medica oggetto

della reticenza è la stessa che ha causato l’incapacità lavorativa verificatasi

il 7 giugno 2023, dobbiamo informarla che neghiamo il diritto alle prestazioni

per l’evento in oggetto, ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 della Legge federale sul

contratto d’assicurazione (LCA), che ci conferisce il diritto di richiedere il

rimborso delle prestazioni già fornite.

Alla luce di quanto precede, non riprenderemo il versamento delle

prestazioni assicurative per questo caso e richiediamo il rimborso delle

prestazioni da lei ricevute indebitamente fra l’11 agosto 2023 ed il 31 marzo

2024, per un totale di CHF 63'263.40.” (doc. P)

Con

la risposta, il convenuto contesta la validità della lettera di recesso

dell’assicuratore, sostiene di non aver violato gli obblighi stabiliti

dall’art. 4 LCA e conseguentemente di non avere commesso una reticenza secondo

l’art. 6 cpv. 1 LCA, afferma che, in ogni caso, il termine di 4 settimane per

esercitare il diritto di recesso non è stato rispettato (art. 6 cpv. 2 LCA),

rileva che non esiste un nesso causale tra il fatto taciuto o dichiarato in

modo inesatto e il danno insorto successivamente (art. 6 cpv. 3 LCA),

evidenzia

che l’art. 10 cpv. 2 LCA (recte: 9 [cfr. consid. 2.3]) non è applicabile

e

si chiede se l’attrice ha ottenuto la documentazione medica in violazione della

LPD.

2.8. Preliminarmente

occorre stabilire se, come sostiene il convenuto, l’attrice ha ottenuto le

informazioni mediche in violazione della Legge federale sulla protezione dei

dati (LPD).

CV1

afferma che in applicazione dell’art. 5 lett. c LPD i dati riguardanti la

salute sono da qualificarsi come dati personali degni di particolare protezione

e che per trattare questi dati è necessario l’espresso consenso della persona

coinvolta (art. 6 cpv. 7 LPD). La procura deve di conseguenza fare riferimento

al caso concreto e limitarsi alle informazioni necessarie. Una procura globale

volta a giustificare qualsiasi trasmissione di dati all’assicuratore non

sarebbe valida.

Il

convenuto evidenzia di aver firmato un’autorizzazione il 27 settembre 2023,

secondo la quale l’assicuratore poteva prendere contatto con qualsiasi dottore,

qualsiasi assicuratore, qualsiasi fornitore di prestazione, con l’Ufficio AI e

con il datore di lavoro. L’autorizzazione permetteva di richiedere qualsiasi

informazione pertinente relativa all’incapacità lavorativa del 7 giugno 2023.

Secondo

l’assicurato, tale autorizzazione non sarebbe limitata e va qualificata quale

procura globale. Di conseguenza le informazioni mediche sarebbero state

ottenute illegalmente dall’assicuratore e non potrebbero motivare un recesso

dal contratto assicurativo.

A

torto.

Ai

sensi dell’art. 6 cpv. 1 LPD i dati personali devono essere trattati in modo

lecito.

Secondo

l’art. 6 cpv. 2 LPD il trattamento deve essere conforme ai principi della buona

fede e della proporzionalità.

Per

l’art. 6 cpv. 3 LPD i dati personali possono essere raccolti soltanto per uno

scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata; possono essere

trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo.

L’art.

6 cpv. 6 lett. a LPD prevede che è necessario l’espresso consenso per il

trattamento di dati personali degni di particolare protezione, tra i quali

figurano i dati concernenti la salute (art. 5 lett. c cifra 2 LPD).

Nel

Messaggio concernente la legge federale relativa alla revisione totale della

legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla

protezione dei dati del 15 settembre 2017 (FF 2017, pag. 5939 e seguenti),

l’Esecutivo federale, in relazione al cpv. 6 dell’art. 5 (poi diventato 6) del

progetto, ha affermato (pag. 6018):

"

(…) Il capoverso 6 stabilisce che, quando il trattamento di dati

personali è subordinato al consenso della persona interessata, il consenso è

valido soltanto se, dopo debita informazione, è espresso liberamente e in modo

inequivocabile in riferimento a uno o più trattamenti specifici. In tal modo la

persona interessata dà il suo consenso a una violazione della personalità in

seguito a un trattamento di dati. Il tenore leggermente modificato permette un

adeguamento terminologico al P-STE 108 (art. 5 par. 2) al fine di rispettarne i

requisiti. Non ne consegue tuttavia una modifica sostanziale della normativa

attuale. Come secondo il diritto vigente, affinché il consenso sia valido il

trattamento, in particolare la sua portata e lo scopo, deve essere sufficientemente

definito. Il consenso può essere espresso anche per più trattamenti simili o

differenti. È inoltre ipotizzabile che lo scopo perseguito esiga diversi

trattamenti. La cura presso un medico può ad esempio rendere necessario lo

scambio di dati con gli specialisti e i servizi che hanno curato il paziente

prima o che lo cureranno dopo. Lo stesso dicasi per la fatturazione e gli

accertamenti con le assicurazioni. Il consenso deve riguardare lo scopo del

trattamento, per il quale funge da motivo giustificativo. Se i dati sono

trattati per altri scopi, per i quali la persona interessata non ha dato il suo

consenso, tale trattamento deve essere giustificato da altri motivi. Inoltre,

il consenso deve essere dato in modo inequivocabile, per cui dalla dichiarazione

della persona si deve evincere chiaramente, a seconda delle circostanze di ogni

singolo caso, la sua volontà. Quanto più sensibili sono i dati personali in

questione, tanto più inequivocabile deve essere il suo consenso. Anche secondo

il D-LPD il consenso non sottostà a particolari regole formali e non è pertanto

necessaria una dichiarazione scritta. Il consenso inequivocabile ai sensi del

capoverso 6 può essere dato anche per mezzo di una manifestazione tacita della

volontà (cfr. art. 1 CO). Si è in presenza di una tale manifestazione quando la

volontà non si evince da una dichiarazione, bensì da un comportamento che, in

base al contesto, può essere interpretato come espressione inequivocabile. Ciò

si verifica nel caso di un cosiddetto comportamento concludente, in cui la

persona interessata esprime la sua volontà attraverso un determinato atto, ad

esempio adempiendo gli obblighi contrattuali. Deve comunque essere espressa una

volontà, per cui il silenzio o l’inattività non possono essere considerati un

consenso valido per una violazione della personalità. È fatto salvo l’articolo

6 CO, se le parti hanno concordato l’accettazione tacita. In virtù del secondo

periodo del capoverso 6, nel caso di dati personali degni di particolare

protezione o di profilazione è necessario l’espresso consenso. Anche il

consenso per la profilazione è soggetto ai requisiti più severi già previsti

dal diritto vigente per il trattamento di profili della personalità.

L’«espresso» consenso è un requisito più severo rispetto al consenso

inequivocabile secondo il primo periodo di questa disposizione. La sua portata

è controversa già nel diritto vigente. Riteniamo tuttavia che non vi sia motivo

di modificare la situazione giuridica attuale. Nelle versioni francese e

italiana del testo, i termini «explicite» ed «esplicito» sono sostituiti da

«exprès» ed «espresso», in modo da adeguare la terminologia all’articolo 1 CO.

Il testo tedesco non subisce invece alcuna modifica La manifestazione di volontà

è espressa se risulta direttamente da una dichiarazione scritta o orale oppure

da appositi segni. Il modo in cui avviene tale manifestazione deve rendere di

per sé chiara la volontà della persona in questione. Questo è possibile in

particolare apponendo una croce in un’apposita casella, optando per determinati

parametri tecnici nel caso di servizi di imprese che trattano informazioni

oppure ricorrendo a un altro tipo di dichiarazione. Lo stesso vale per una

manifestazione non verbale per mezzo di un segno o un movimento chiaramente

interpretabile nel contesto concreto, il che si verifica in particolare

nell’ambito di un rapporto di cura medica. A titolo di esempio si possono

menzionare il fatto di annuire o di aprire la bocca per il prelievo di uno striscio

della mucosa orale, dopo debita informazione. Laddove è richiesto l’espresso

consenso, quest’ultimo non può essere manifestato tacitamente.”

Nel

caso di specie, l’8 luglio 2023 CV1, nel compilare il questionario medico

semplificato (doc. B, pag. 3), ha autorizzato l’attrice al trattamento dei dati

necessari all’esame della proposta e all’esecuzione del contratto. AT1 è stata

autorizzata in particolare a procurarsi qualsiasi informazione utile presso i

fornitori di prestazioni mediche (medici, chiropratici, psicologi, persone che

forniscono cure su prescrizione o mandato, laboratori, ospedali, istituti di

cura semi-ospedalieri o ambulatoriali, case anziani).

Il

27 settembre 2023 lo stesso convenuto ha autorizzato l’assicuratore, in

relazione al dossier n. ______/____, all’incapacità lavorativa del 7 giugno

2023 e alla polizza ___________, a procurarsi i documenti necessari presso

altri assicuratori, medici e altri fornitori di prestazioni (doc. 5).

L’interessato,

il 27 settembre 2023, ha di conseguenza espressamente consentito all’assicuratore,

nell’ambito della procedura aperta in seguito alla notifica della sua

incapacità lavorativa del 7 giugno 2023, di acquisire specifica documentazione

presso determinati enti o persone.

L’assicuratore

ha fatto uso dell’autorizzazione fornitagli dal convenuto richiamando

puntualmente la documentazione medica necessaria atta a stabilire il diritto o

meno delle indennità giornaliere nel caso in esame.

Il

trattamento dei dati è avvenuto conformemente al principio della buona fede e

della proporzionalità, nella misura in cui l’assicuratore ha limitato le sue

richieste al preciso caso di specie, chiedendo l’allestimento di referti medici

ai curanti che hanno visitato l’assicurato nel periodo in cui è stata attestata

l’incapacità lavorativa. Dopo aver rilevato la possibile commissione di una

reticenza, l’attrice ha chiesto all’assicuratore LAMal del convenuto la lista

delle prestazioni da questi beneficiate nei cinque anni precedenti la

compilazione del questionario medico sulla salute e al dr. med. ______ un

certificato atto a stabilire il periodo in cui il convenuto è stato da lui

curato (cfr. consid. 2.7).

I

dati personali sono pertanto stati raccolti per uno scopo determinato e

riconoscibile (ossia per stabilire il diritto alle indennità giornaliere, dapprima

accertando l’incapacità lavorativa dell’assicurato ed in seguito, rilevata una

possibile reticenza, per stabilire se essa era effettivamente stata commessa) e

sulla base di una precisa e circostanziata procura sottoscritta dal convenuto

il 27 novembre 2023.

La

raccolta dati è di conseguenza avvenuta senza alcuna violazione della LPD.

2.9. Secondo

il Tribunale federale, per potere giudicare se il proponente è incorso in una

reticenza, non sono da considerare né dei criteri puramente soggettivi né dei

criteri puramente oggettivi. La legge non ritiene sufficiente che il proponente

si limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento

del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di

dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti, indipendentemente

dalla sua conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto che

nell'applicazione di questo secondo criterio si deve tenere conto delle

cosiddette circostanze particolari del caso (DTF 136 III 337 consid. 2.3 con

riferimento a DTF 118 II 333 consid. 2b, 116 II 338 consid. 1c, 96 II 204; per

un caso in cui è stata negata una reticenza: cfr. STF 4A_81/2011 del 28 aprile

2011, trattasi di lombalgie croniche). Ciò significa, ad esempio, che occorre

prendere in considerazione la situazione personale dell'assicurato, con

particolare riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione, nonché

alla sua esperienza (DTF 118 II 333 consid. 2b; DTF 109 II 60 consid. 2b) e

della situazione del proponente, ritenuto comunque che il grado di diligenza

nell'adempimento dell'obbligo d'informazione va anche esaminato e giudicato

sotto il profilo della buona fede, pure applicabile in campo assicurativo. In

altri termini, ciò che conta non è l'esattezza oggettiva, ma la correttezza

soggettiva della dichiarazione che il proponente è in grado di rendere ritenuta

la sua situazione personale.

L'Alta Corte (STF 4D_80/2008, consid. 2.1.3; DTF 134 III 511,

consid. 3.3.4) ha stabilito che l'art. 4 cpv. 3 LCA istituisce la

presunzione che i fatti a proposito dei quali l'assicuratore ha posto per iscritto delle domande precise, non

equivoche, sono dei fatti importanti per l'apprezzamento del rischio ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e 2 LCA, ossia dei fatti idonei ad influire sulla

decisione dell'assicuratore di

concludere il contratto o di concluderlo alle condizioni concordate. Questa

presunzione tende a facilitare la prova dell'importanza di un fatto per la conclusione del contratto alle condizioni

previste, rovesciando l'onere della

prova (DTF 118 II 333 consid. 2a e riferimenti).

Rimane comunque possibile, per il

proponente, provare che l'assicuratore

avrebbe concluso il contratto alle condizioni concordate anche se fosse stato a

conoscenza del fatto che il proponente ha omesso di dichiarare o ha dichiarato

in modo inesatto (DTF 92 II 342 consid. 5).

Va

aggiunto che, secondo la giurisprudenza federale, colui che omette di segnalare

delle indisposizioni sporadiche che può ragionevolmente ed in buona fede

considerare come senza importanza e passeggere, senza doverle ritener causa di

ricadute o dei sintomi di una imminente malattia algica, non viola il suo

obbligo di informazione (STF 9C_768/2016 del 15 marzo 2017 consid. 6.2; DTF 136 III 334 consid. 2.4; DTF 134 III 511 consid. 3.3.4; DTF

116 II 338 consid. 1b).

Infine va detto che l'onere

della prova che si è verificata una violazione dell'obbligo di informazione, a

seguito della quale è stata emessa una disdetta legalmente valida entro il

termine, spetta alla compagnia di assicurazione (DTF 118 II 333 consid. 3

citato in BSK VVG, Zedtwitz/Maisano, 2023, art. 6 n.

43).

2.10. Ritornando

al caso di specie, dalla documentazione acquisita dall’attrice emerge che il 13

maggio 2024 l’assicuratore LAMal del convenuto ha trasmesso a AT1 la lista

delle prestazioni fruite da quest’ultimo dal 2017 (doc. S), che consistono nel

rimborso di numerose spese mediche e farmaceutiche negli anni dal 2017 al 2020.

Su

questa base l’assicuratore ha disdetto il contratto per reticenza con scritto

del 22 maggio 2024 al convenuto (doc. O).

Dopo

aver ricevuto un certificato del dr. med. ______, FMH psichiatria e

psicoterapia, secondo cui CV1 è stato seguito presso il suo studio medico dal 2

febbraio 2015 al 25 agosto 2016 in collaborazione con la psicologa e

psicoterapeuta ______, l’assicuratore il 30 maggio 2024, oltre a rescindere il

contratto, ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate.

Dagli

accertamenti effettuati da questo Tribunale e dagli ulteriori documenti

prodotti dall’attrice è emerso che il convenuto è stato degente presso la

______ dal 2 gennaio 2015 al 2 febbraio 2015 a causa di un disturbo

schizotipico (ICD-10 GM: F22).

In

seguito è stato seguito dal dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia dal

2 febbraio 2015 al 25 agosto 2016, per la medesima patologia, in collaborazione

con la psicologa e psicoterapeuta ______ (doc. H e XXI).

In

quel periodo ha assunto Valdoxan 25 mg (0-0-0-1), Trittico 50 mg (0-0-0-1) e

Stilnox 10 mg (1 cp riserva/notte). Nel corso della presa a carico il convenuto

ha assunto anche una terapia neurolettica con Zyprexa 20 mg/la notte, che nel

corso del tempo è progressivamente diminuita fino alla sua sospensione (doc.

XXI).

Il

dr. med. ______ ha attestato una inabilità lavorativa del 30% dal 23 aprile

2015 al 30 aprile 2015, in seguito il convenuto è stato abile al lavoro al

100%. L’evoluzione e la prognosi sono stati favorevoli ed il 25 agosto 2016 lo

specialista ha certificato l’esenzione dal corso di ripetizione per il servizio

militare, quale autista (doc. XXI). I colloqui individuali hanno avuto inizio

il 22 febbraio 2015 e si sono poi tenuti il 22 aprile 2015, il 30 novembre 2015

ed il 25 agosto 2016, mentre la segnalazione alla psicologa e psicoterapeuta

FSP ______ ha avuto luogo il 2 febbraio 2015 (doc. XXV). L’intervento si è reso

necessario per garantire supporto medico psichiatrico dopo il ricovero coatto

avvenuto presso la ______ di ______ (doc. XXI/1).

2.11. Il

convenuto, che ha firmato la dichiarazione riguardante lo stato di salute l’8

luglio 2020, sostiene che poteva in buona fede rispondere negativamente alle

due seguenti domande:

" (…)

“Soffre o ha sofferto nel corso degli

ultimi cinque anni di dolori particolari, di disturbi della salute, di

conseguenze di una malattia o di un infortunio, di anomalie, di infermità, di

affezioni congenite?” (domanda 2);

“Si sottopone o si è sottoposto nel corso degli ultimi cinque anni

a: un trattamento, un controllo o una consulenza di un medico, uno psichiatra,

uno psicologo o un’altra persona che dispone di una formazione medica?”

(domanda 3)

La

tesi dell’assicurato non trova conferma nelle tavole processuali.

Con

lo scritto del 22 maggio 2024 l’attrice ha disdetto il contratto assicurativo

poiché, dagli accertamenti effettuati presso l’assicuratore LAMal dell’epoca (______)

era emerso che CV1 nei cinque anni precedenti la sottoscrizione del formulario

era stato seguito da “numerosi medici ed ha beneficiato di diversi

trattamenti”.

Sulla

base delle tavole processuali la reticenza appare palese.

Negli

allegati al doc. S, prodotti da ______, vengono elencati una serie di

trattamenti ambulatoriali e di esami cui il convenuto è stato sottoposto dal

2017 al 2020, con particolare intensità negli ultimi mesi del 2019.

Tra

i numerosi trattamenti, figura una cura ambulatoriale dell’11 dicembre 2019

presso il ______, un esame dell’istituto ______ di patologia del 12 dicembre

2019, una cura ambulatoriale del 21 novembre 2019 presso la dr. ssa med.

______, una cura del 28 novembre 2019 presso il dr. med. ______, una cura del 4

dicembre 2019 presso il dr. med. ______, una cura del 5 novembre 2019 presso la

dr.ssa med. ______, una cura del 14 agosto 2019 e del 18 ottobre 2019 presso il

dr. med. ______, una cura del 18 luglio 2019 del dr. med. ______.

Negando

di essersi sottoposto nel corso degli ultimi cinque anni a un trattamento, un

controllo o una consulenza da parte di un medico, l’assicurato ha commesso una

reticenza. Vista l’intensità ed il numero cospicuo delle cure ambulatoriali e

dei controlli effettuati, peraltro pochi mesi prima della compilazione del

formulario sullo stato di salute, l’interessato non poteva ritenere che tali

fatti fossero di relativa importanza (cfr. anche DTF 110 II 499, consid. 4c, secondo paragrafo: “Ces considérations ne sont cependant pas

décisives pour juger si T. a contrevenu à l'art. 4 LCA,

en répondant non à la question 5 lettre b, alors qu'il avait en réalité

consulté à plusieurs reprises des médecins du Centre psycho-social, savoir le

Dr Y. en 1971, le Dr Z. en 1973, et le Dr V. en 1976. Quand bien même T. ne se

considérait pas comme un malade ayant besoin de soins psychiatriques

spécialisés, il ne devait ni ne pouvait se croire autorisé à ne pas indiquer

ses consultations auprès desdits médecins. Il était tenu de les mentionner,

puisqu'il lui était expressément demandé s'il avait consulté d'autres médecins

que son médecin habituel, qu'il avait désigné en réponse à la question 5 lettre

a (art. 4 LCA)”).

Egli del resto non contesta

di essere stato in cura presso numerosi medici pochi mesi prima di aver

compilato il formulario sullo stato di salute. La reticenza fatta valere

dall’assicuratore con lo scritto del 22 maggio 2024 è di conseguenza accertata.

Con

il secondo scritto del 30 maggio 2024, l’assicuratore non ha (più) receduto dal

contratto, ma, alla luce di una nuova reticenza, emersa in seguito allo scritto

del 26 maggio 2024 del dr. med. ______, ha chiesto la restituzione delle

prestazioni, agendo conformemente alla giurisprudenza.

L’assicuratore

infatti non è tenuto a ripetere la disdetta se constata ulteriormente altre

violazioni del dovere di dichiarare tutti i fatti rilevanti, quando la prima

disdetta è stata data validamente (cfr. Corinne Monnard Séchaud, in:

Commentaire Romand, Loi sur le contrat d’assurance, ed. Brulhart,

Frésard-Fellay, Subilia, Basilea 2022, n. 154 ad art. 6, pag. 170).

Tuttavia

esso deve far valere entro 4 settimane dalla sua conoscenza, l’ulteriore

reticenza se intende chiedere la restituzione delle prestazioni già versate in

applicazione dell’art. 6 cpv. 3 LCA.

A

questo proposito, nella STF 4A.261/2008 del 1° ottobre 2008 il Tribunale

federale al consid. 3.4.1. ha rammentato che sebbene l’assicuratore che ha

rescisso il contratto a causa di una reticenza, nel termine di 4 settimane dal

momento in cui ne è venuto a conoscenza, non è tenuto a ripetere la sua

dichiarazione di recesso dal contratto, se fatti costitutivi di un’altra

reticenza pervengono ulteriormente alla sua conoscenza, deve comunque far

valere i mezzi derivanti da questi fatti distinti entro 4 settimane (“Si l'assureur qui s'est

départi du contrat en raison d'une réticence, dans le délai de quatre semaines

à compter du moment où il l'a connue, n'a pas à répéter sa déclaration de

résolution si des faits constitutifs d'une autre réticence parviennent ultérieurement

à sa connaissance, il n'en doit pas moins faire valoir les moyens ressortissant

à ces faits distincts dans le délai de quatre semaines imparti par l'art. 6 aLCA (HANS

ROELLI/MAX KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den

Versicherungsvertrag vom 2. April 1908, Band I, 2e éd. 1968, p. 129 s.; arrêt

du 19 novembre 1982 de la Cour de justice civile du canton de Genève, in RBA XV

n° 10 p. 51)”).

Ciò è il caso in concreto,

ritenuto come l’attrice, il 30 maggio 2024 ha fatto valere una nuova reticenza

ed ha chiesto la restituzione delle prestazioni perché sulla base del

certificato del 26 maggio 2024 del dr. med. ______ era venuta nel frattempo a

conoscenza che dal 2 febbraio 2015 al 25 agosto 2016 il convenuto è stato in

cura presso di lui e la psicologa e psicoterapeuta ______. La nuova reticenza

consiste nell’avere risposto negativamente alle domande 2 e 3 del formulario

sullo stato di salute e segnatamente se negli ultimi 5 anni ha sofferto di

disturbi della salute, di conseguenze di una malattia o se si è sottoposto a

un controllo o una consulenza di uno psichiatra o di uno psicologo.

L’assicurato

non può essere seguito laddove ritiene applicabile al caso concreto la

giurisprudenza da lui citata e pubblicata in SJ 1998 431 no. 78, secondo la

quale non commette reticenza l’assicurato che non segnala di essere stato

affetto 8 anni prima da dolori dorsali che hanno comportato l’esecuzione di

radiografie e di fisioterapia nella misura in cui questi dolori sono seguiti a

un lungo periodo di pausa.

In

concreto, infatti, il convenuto, pur avendo avuto solo dei colloqui sporadici

con il proprio psichiatra, nel periodo in esame è stato in cura da uno

specialista in psichiatria e da una psicologa e psicoterapeuta ________ (“in

questo periodo è stato seguito anche in psicoterapia dalla collega psicologa e

psicoterapeuta”, doc. XXI), la cui presa a carico non può pertanto essere

messa in dubbio in quanto confermata dal dr. med. ______ il quale ha “potuto

verificare un graduale e lento miglioramento del quadro psicopatologico”

(doc. XXI/1, sottolineatura del redattore), ha assunto una terapia

medicamentosa (cfr. doc. XXI/1: Valdoxan 25 mg 0-0-0-1 [colloquio del

22.04.2015]; Trittico 50 mg e Stilnox 10 mg per la notte [colloquio del

30.11.2015]) e il 25 agosto 2016 ha ottenuto un certificato di esenzione da un

corso di ripetizione per il servizio militare in ragione della patologia di cui

era affetto (doc. XXI/1).

Non

vi è pertanto dubbio alcuno che il convenuto negando di aver sofferto negli

ultimi 5 anni di disturbi alla salute e di conseguenze di una malattia, nonché rispondendo

negativamente alla questione di sapere se si era sottoposto a un trattamento, un

controllo o una consulenza di uno psichiatra o di uno psicologo, ha

risposto inesattamente alle questioni poste, commettendo una ulteriore

reticenza.

L’importanza

di questi fatti non poteva sfuggirgli visto il tempo trascorso tra la fine

della cura, che oltretutto faceva seguito ad un ricovero coatto, e la

sottoscrizione del formulario (meno di 4 anni) ed il lungo periodo durante il

quale è stato preso a carico dal dr. med. ______ (oltre un anno).

Non

poteva nemmeno ritenere che disturbi alla salute e le sue conseguenze fossero

di poco conto, sia alla luce della terapia farmacologica assunta, prescrittagli

da uno specialista in psichiatria, sia perché ha ottenuto un certificato medico

per non svolgere un corso di ripetizione del servizio militare.

Il

convenuto sostiene che l’assicuratore non sarebbe riuscito a trovare alcun

documento medico riguardo a possibili affezioni psichiatriche ad eccezione

dell’annotazione del 26 maggio 2024 del dr. med. ______ che attesta il periodo

durante il quale è stato seguito dallo specialista e questa comunicazione

sarebbe nulla poiché l’attrice ne avrebbe avuto conoscenza dopo l’avvenuta

comunicazione di recesso del contratto del 22 maggio 2024.

Tuttavia,

come visto in precedenza e come si vedrà ancora in seguito, l’assicuratore ha

disdetto il contratto per reticenza il 22 maggio 2024 perché nei cinque anni

precedenti la sottoscrizione del formulario era stato seguito da “numerosi

medici ed ha beneficiato di diversi trattamenti”, ciò che era emerso dalla

lista delle prestazioni rimborsate da ______, pervenuta prima della lettera di

disdetta.

In

un secondo tempo, con lo scritto del 30 maggio 2024, non ha più disdetto il

contratto, ormai già sciolto dal 23 maggio 2024, ma ha chiesto la restituzione

delle prestazioni percepite dal 7 giugno 2023 al 31 marzo 2024, poiché, secondo

l’attrice, in relazione con la patologia alla base della cura effettuata presso

il dr. med. ______ e la ______.

Tale

modo di agire è conforme alla giurisprudenza (cfr. la già citata STF

4A.261/2008 del 1° ottobre 2008 consid. 3.4.1.).

Il

convenuto afferma inoltre che nella STF 4A_94/2019 del 17 giugno 2019, al

consid. 4 il Tribunale federale avrebbe stabilito che una domanda simile a

quelle a cui ha dovuto rispondere nel formulario sottoscritto l’8 luglio 2020

sarebbe contraria all’art. 4 cpv. 3 LCA (cfr. anche STF 4A_555/2019 del 28

agosto 2020) poiché troppo vaga e generica e quindi insufficiente ad ammettere

l’esistenza di una reticenza.

Va

qui tuttavia rilevato che nella medesima sentenza l’Alta Corte ha stabilito che

la persona assicurata, in buona fede, non poteva comunque rispondere

negativamente al quesito posto (consid. 4: “En l'espèce, la Cour de justice

retient à tort que la question n° 2 soumise à la demanderesse était précise et

non équivoque; cette question était au contraire floue et évasive (arrêt

4A_134/2013 du 11 septembre 2013, consid. 4.2.2, concernant une question

semblable). Néanmoins, la demanderesse ne pouvait pas de bonne foi répondre «

non ». Précisément à l'époque où elle répondait, soit au mois de février 2016,

elle consultait un médecin spécialiste en gastroentérologie par suite de

symptômes qui avaient débuté au mois de juillet précédent et qui avaient

persisté. Par le fait même que ces symptômes déterminaient la demanderesse à

consulter un spécialiste, ils étaient indéniablement une « atteinte à la santé

» ou un « trouble » visé par la question, et la demanderesse devait s'en rendre

compte à l'instar de toute personne normalement capable de discernement. Il est

à cet égard sans importance que les investigations du spécialiste n'aient

finalement mis en évidence aucune « maladie » selon le texte de la question. Il

n'est pas non plus contestable que la survenance de symptômes pareillement

alarmants et persistants fût, aux termes de l'art. 4 al. 1 LCA, un fait

important pour l'appréciation du risque à assurer.” ; cfr. anche il consid. 3.2 della citata STF 4A_555/2019 del 28 agosto 2020: ”Certes, le Tribunal

fédéral a déjà reconnu qu'une question semblable à celle ici en cause était

floue et évasive (arrêt 4A_94/2019 du 17 juin 2019 consid. 4; cf. arrêt

4A_134/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.2 sur le caractère très large et

imprécis de la notion de trouble ou d'atteinte à la santé). Cela étant, force

est d'admettre, avec la cour cantonale, que la proposante ne pouvait pas, de

bonne foi, occulter l'existence des fibromes utérins qui l'affectaient) […]”).

Neppure nel caso di specie

il convenuto poteva, in buona fede, rispondere negativamente alle domande

poste, considerati i numerosi esami e visite medici proprio pochi mesi prima di

sottoscrivere la proposta e la presa a carico, anche tramite terapia

farmacologica da parte del dr. med. ______ e dalla psicoterapeuta ______.

Alla

luce di quanto sopra esposto, rilevato che del resto il convenuto – in ragione dell'inversione dell'onere della prova creata

dalla presunzione di cui all'art. 4 cpv. 3 LCA – non ha provato che l’attrice

avrebbe ugualmente concluso il contratto alle condizioni pattuite se avesse

saputo della omessa o inesatta dichiarazione (STF 9C_1092/2009 del 29

aprile 2011 consid. 4.2 con riferimenti, pubblicata in SVR BVG 2011 nr. 38),

occorre concludere che di principio le condizioni per ritenere una reticenza

sono assolte e l’assicuratore poteva disdire per reticenza il contratto d’assicurazione

in discussione.

2.12. Il

convenuto sostiene che la lettera di disdetta del contratto di assicurazione

non è valida, poiché non sufficientemente circostanziata.

Secondo

la giurisprudenza, la dichiarazione di recesso deve indicare in modo

dettagliato il fatto rilevante taciuto o dichiarato inesattamente. Essa deve

menzionare la domanda che è stata oggetto di una risposta inesatta (DTF 129 III

713; STF 9C_589/2024 del 12 novembre 2025, consid. 7.3.2 con rinvii). Una

dichiarazione che non menziona la domanda precisa alla quale non è stato

risposto correttamente non è sufficientemente dettagliata (DTF 110 II 499

consid. 4c; STF 9C_35/2022 del 19 dicembre 2022, consid. 3; STF 4A_289/2013 del

10 settembre 2013, consid. 4.1; cfr. anche STF 9C_13/2017 del 31 agosto 2017,

consid. 6).

Occorre

mostrarsi rigorosi quando si procede all’esame della validità della

dichiarazione di recesso del contratto d’assicurazione alla luce delle

conseguenze importanti che comporta per l’assicurato la reticenza (STF

9C_35/2022 del 19 dicembre 2022, consid. 3). Se la legge impone di dichiarare

per iscritto tutti i fatti che sono importanti per l’apprezzamento del rischio,

è corretto attendersi dall’assicuratore che invoca la reticenza

dell’assicurato, che indichi in maniera precisa a quale domanda non ha risposto

o ha risposto in maniera inesatta (STF 9C_35/2022 del 19 dicembre 2022, consid.

3 con rinvio alla STF 4A_289/2013 del 10 settembre 2013, consid. 4.2).

La

motivazione deve essere esaminata senza cadere nel formalismo eccessivo e le

espressioni utilizzate dall’assicuratore non devono essere considerate in

maniera troppo formale (Corinne Monnard Séchaud, in: Commentaire Romand, Loi

sur le contrat d’assurance, ed. Brulhart, Frésard-Fellay, Subilia, Basilea

2022, n. 150 e seguenti ad art. 6, pag. 170).

Nel

caso di specie nello scritto del 22 maggio 2024 l’assicuratore, conformemente a

quanto richiede la giurisprudenza (DTF 129 III 713) ha indicato espressamente

le due domande alle quali l’interessato ha risposto negativamente, commettendo

una reticenza (cfr. consid. 2.11: “Soffre o ha sofferto nel corso degli

ultimi cinque anni di dolori particolari, di disturbi della salute, di

conseguenze di una malattia o di un infortunio, di anomalie, di infermità, di

affezioni congenite?” (domanda 2); “Si sottopone o si è sottoposto nel

corso degli ultimi cinque anni a: un trattamento, un controllo o una consulenza

di un medico, uno psichiatra, uno psicologo o un’altra persona che dispone di

una formazione medica?” (domanda 3)”).

L’attrice

ha poi aggiunto che “secondo le informazioni mediche in nostro possesso, lei

è stato seguito da numerosi medici ed ha beneficiato di diversi trattamenti

medici nei cinque anni precedenti la dichiarazione di salute sopracitata”

(doc. O).

CV1

ritiene che l’assicuratore non sia stato sufficientemente preciso e cita la STF

5C_106/2005 del 6 settembre 2005 (cfr. anche Corinne Monnard Séchaud, in:

Commentaire Romand, Loi sur le contrat d’assurance, ed. Brulhart,

Frésard-Fellay, Subilia, Basilea 2022, n. 155 ad art. 6, pag. 170).

In

quel caso, l’assicuratore aveva accertato che la persona assicurata era stata

visitata più volte dal medesimo specialista in malattie e chirurgia degli occhi

(dr. med. B.), ma aveva risposto negativamente alla questione di sapere se attualmente

presentava una malattia o se aveva già sofferto di una delle malattie

menzionate, tra cui una patologia agli occhi.

L’assicuratore

ha disdetto il contratto affermando:

" (…) Nous nous référons aux documents de l'AI

que nous avons reçus le 20.01.2000. Sur la base de ces documents, nous prenons

position comme suit:

En signant la proposition d'assurance le

8.04.1994, aucune maladie ou autre affection n'a été déclarée. L'assurance a

dès lors été conclue normalement.

Sur la base des informations en notre possession,

vous avez omis de déclarer un fait important que vous connaissiez ou deviez

connaître, et ceci bien que votre attention ait été attirée dans le formulaire

de proposition d'assurance sur les conséquences d'une réticence.

Au vu de ce qui précède, vous avez commis une

réticence au sens de l'art. 6 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance du

2 avril 1908 et nous nous voyons, par conséquent, dans l'obligation de nous

départir du contrat d'assurance.”

Nell’ambito della procedura

cantonale è stata allestita una perizia medica oftalmologica dalla quale era

emerso che la patologia agli occhi era sorta solo dopo la compilazione del

formulario sullo stato di salute e che le precedenti visite oftalmologiche non

avevano dato risultati che potevano far concludere per la presenza di una

malattia:

" (…) Désigné en qualité

d'expert, le Dr T.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, a déposé son

rapport le 22 avril 2003, qu'il a complété le 9 juillet 2003 à la requête du

demandeur. Il ressort en substance de ces rapports que, le 15 mars 1994, le

demandeur avait consulté le Dr B.________ en raison d'une migraine ophtalmique

et non d'une baisse de l'acuité visuelle; les troubles de sa vision n'étaient

alors pas suffisamment importants pour qu'il en eût conscience; il n'avait

alors aucune notion subjective de diminution de l'acuité visuelle; il

conduisait ainsi son véhicule, sans difficulté, tôt le matin et la nuit; les

traitements antérieurs à l'opération de la cataracte s'étaient révélés

symptomatiques et sans complication; le demandeur ne se plaignait pas d'une

baisse de l'acuité visuelle; partant il ne pouvait pas avoir conscience de

l'existence d'une cataracte congénitale et celle-ci n'avait pas un caractère

progressif au moins jusqu'au 24 août 2003, une cataracte juvénile pouvant en

effet rester stable et non évolutive durant de nombreuses années; il n'était

pas exclu qu'une progression pût être observée, mais en principe sur plusieurs

années; on pouvait légitimement se demander si les valeurs d'acuité visuelle

communiquées à l'assurance invalidité n'avaient pas été forcées vers le bas

pour justifier l'intervention, ce qui tendait à donner raison au demandeur qui

affirmait ne pas ressentir de gêne et qu'il aurait très bien pu continuer sa

vie sans être opéré; au demeurant, le diagnostic de cataracte n'avait été

évoqué de vive voix que le 18 avril 1994; le 18 mars précédent, seul le

diagnostic de troubles visuels faisant suite à un épisode de migraines

ophtalmiques avait été posé.”

L’autorità cantonale ha

ritenuto che rispondendo negativamente alle domande poste dall’assicuratore,

l’interessato non aveva violato il suo obbligo di informare e l’assicuratore

non poteva prevalersi dell’art. 6 LCA. Inoltre, la reticenza non era stata fatta

valere validamente nel termine di 4 settimane.

Al

consid. 2 il Tribunale federale ha affermato che:

" (…)

2.1 Ainsi

que le retient le jugement attaqué (consid. 4h, p. 18), la défenderesse a été

orientée sur tous les points touchant la réticence le 20 janvier 2000, à

réception du dossier de l'assurance invalidité. La déclaration de

résolution qu'elle a signifiée au demandeur le 28 janvier 2000, certes dans le

délai de 4 semaines prévu par l'art. 6 LCA, ne faisait toutefois pas état

des rapports du Dr B.________, ni n'indiquait la ou les question(s) qui

avai(en)t fait l'objet d'une réponse inexacte. Les expressions qu'elle a

utilisées, savoir: "aucune maladie ou autre affection n'a été

déclarée" et "sur la base des informations en notre possession, vous

avez omis de déclarer un fait important que vous connaissiez ou deviez

connaître", n'étaient à l'évidence pas suffisamment précises. La

déclaration de résolution en question ne répondait donc pas aux exigences

posées par la jurisprudence. La cour cantonale relève d'ailleurs avec raison

que comme le questionnaire sur la santé signé par le demandeur ne portait pas

sur la seule affection des yeux et que l'accident de karting était sans rapport

avec l'affection oculaire qui avait fait l'objet d'une opération couronnée de

succès près de 6 ans auparavant, le demandeur ne pouvait saisir la portée du

courrier du 28 janvier 2000”.

(…)

2.2 La

déclaration de résolution du 17 mars 2000 était, quant à elle, plus précise,

dès lors qu'elle exposait que le demandeur "souffrait depuis quelques

années d'une affection importante aux yeux" et qu'il avait omis de

l'annoncer. Elle ne mentionnait toutefois pas la ou les question(s) ayant fait

l'objet d'une réponse inexacte. Quoi qu'il en soit, elle a été signifiée

postérieurement au délai de péremption de 4 semaines, de sorte qu'elle ne

pouvait pas être prise en considération.”

In concreto la situazione è

diversa.

Innanzitutto

l’assicuratore ha citato per esteso le

due domande alle quali l’assicurato ha risposto, inesattamente, in maniera

negativa (su questo aspetto cfr. DTF 129 III 713).

In

secondo luogo, a differenza della STF 5C_106/2005 del 6 settembre 2005, la reticenza non consiste nel non aver

indicato la presenza di una (possibile) patologia ben determinata e

circostanziata agli occhi, curata e trattata da un (solo) medico specialista

proprio in quel settore, ma nell’avere risposto negativamente a due domande che

portavano, oltre che sulla presenza, negli ultimi 5 anni, di disturbi alla

salute o di conseguenze della malattia, anche sui controlli, trattamenti e consulenze mediche

effettuati in quel periodo.

Nel caso

qui in esame il fatto che l’assicuratore non ha citato per esteso il

nome dei medici e le date delle visite effettuate negli ultimi cinque anni alla

base della reticenza, ma che ha affermato che dagli accertamenti è emerso che

l’interessato “è stato seguito da numerosi medici ed ha beneficiato di

diversi trattamenti medici nei cinque anni precedenti la dichiarazione di

salute sopracitata”, non può inficiare la validità della lettera di recesso

dal contratto assicurativo. In concreto i medici consultati, così come le

visite ed i controlli, sono stati numerosi (cfr. consid. 2.11 e doc. S).

Anche

se non ha indicato i nomi degli specialisti e le date delle cure mediche,

l’assicuratore ha circostanziato il fatto rilevante dichiarato inesattamente,

ossia l’essersi sottoposto ad un trattamento, un controllo o una consulenza di

un medico negli ultimi cinque anni rispondendo però negativamente alla domanda

che gli chiedeva se ciò fosse avvenuto.

La

disdetta del contratto assicurativo va pertanto considerata valida.

2.13. Altra

condizione affinché l'assicuratore possa validamente disdire un contratto

quando si è in presenza di una reticenza, è il rispetto del termine di quattro

settimane impartito dall'art. 6 cpv. 2 LCA per esercitare il diritto di

recedere dal contratto.

Nella STF 4A_104/2018 del 12

giugno 2018 (pubblicata in SVR 2019 KV Nr. 2), l’Alta Corte ha ribadito che il

diritto di disdetta si estingue quattro settimane dopo che l’assicuratore è

venuto a conoscenza della reticenza (art. 6 cpv. 2 LCA) e che quello di quattro

settimane è un termine di perenzione: la prova della sua osservanza incombe

all’assicuratore. Il Tribunale federale ha confermato che il termine inizia a

decorrere soltanto quando l’assicuratore ha conoscenza di circostanze

attendibili, sicure e inequivocabili, che gli consentono di concludere per

l’esistenza di una violazione dell’obbligo di annunciare. Semplici presunzioni

non sono atte a fare decorrere il termine. Per il TF, una persona giuridica

dispone di sufficienti conoscenze di una fattispecie, se il sapere in questione

è disponibile all’interno della propria organizzazione (cfr. consid. 2.1).

Il termine di cui all'art. 6

cpv. 2 LCA è un termine perentorio e non può essere né sospeso né interrotto.

Data la natura relativamente obbligatoria dell'art. 6 LCA, il termine non può

essere validamente prorogato nemmeno su base contrattuale. Se la compagnia di

assicurazione non comunica formalmente la disdetta entro il termine, non ha

alcuna possibilità di ripetere la disdetta o di ripristinare il termine. In

questo caso, il contratto di assicurazione rimane invariato. In base alla

chiara formulazione della legge, l'applicazione dell'art. 45 cpv. 3 LCA

(secondo cui “quando il contratto o la presente legge vincoli l’esistenza di

un diritto derivante dall’assicurazione all’osservanza di un termine lo

stipulante o l’avente diritto può compiere l’atto omesso senza colpa non appena

l’impedimento sia tolto”) non è possibile. Tuttavia, se la compagnia di

assicurazione è venuta a conoscenza in modo attendibile di diverse violazioni,

con la conoscenza di ciascuna violazione inizia a decorrere un nuovo termine

indipendentemente dal fatto che i termini siano già scaduti o meno (BSK ad.

art. 6 VVG n. 16).

Infine,

l'assicuratore ha l'onere di dimostrare che il termine di prescrizione previsto

dall'art. 6 cpv. 2 LCA è stato rispettato (STF 4A_288/2022 del 20 agosto 2020

consid. 4.1 con riferimenti).

2.14. In

concreto, come visto (consid. 2.7), l’assicuratore è venuto a conoscenza della

possibilità di una reticenza quando il 17 aprile 2024 ha ricevuto lo scritto di

medesima data della ______, con l’indicazione che il convenuto era “noto

per precedenti ricoveri in ambito psichiatrico” e che “l’onset

psicopatologico viene fatto risalire ad inizio 2015” (doc. XVII/2, doc. 71).

Non

essendo tuttavia presente alcun elemento in merito alle date dei precedenti

ricoveri ed in relazione al momento preciso in cui ha avuto origine la

patologia psichica, e dunque non potendo ancora stabilire se era stata commessa

una reticenza, giacché le domande del questionario sullo stato di salute,

sottoscritto l’8 luglio 2020, portavano sugli ultimi 5 anni, ossia fino all’8

luglio 2015, l’assicuratore ha effettuato ulteriori accertamenti.

Il

26 aprile 2024 l’attrice ha ricevuto il referto del 5 maggio 2015 della ______,

relativo al precedente ricovero dal 2 gennaio 2015 al 2 febbraio 2015 e dunque

antecedente al periodo determinante per valutare una eventuale reticenza.

Ritenuto

che il referto all’epoca era stato indirizzato al dr. med. ______, FMH

psichiatria e psicoterapia, l’attrice lo ha interpellato il 1° maggio 2024

(doc. XVII/2, doc. 74) ed il 14 maggio 2024 (doc. XVII/2, doc. 76). In questo

senso i dubbi del convenuto in merito alla data di ricezione del referto del 5

maggio 2015, che secondo la sua tesi, sarebbe stato ricevuto in epoca

posteriore, sono infondati. Essi, per i motivi che seguono, sono del resto

ininfluenti.

Nel

frattempo, il 30 aprile 2024 AT1 ha contattato la ______, assicuratore LAMal

dell’interessato nel periodo rilevante (doc. XVII/2, doc. 75), che ha trasmesso

il 13 maggio 2024 la lista delle prestazioni fruite dal convenuto dal 2017

(doc. S e doc. XVII/2, doc. 75).

Dalle

medesime è emerso che CV1 è stato sottoposto a numerosi controlli e visite

mediche per cure ambulatoriali rimborsate dall’assicuratore LAMal negli anni

2017 – 2020 e che sono state alla base della lettera di recesso del 22 maggio

2024.

È

pertanto solo dal 13 maggio 2024 che l’assicuratore ha avuto contezza della

reticenza.

Va a questo proposito ricordato

che il termine di quattro settimane inizia a decorrere soltanto quando

l’assicuratore ha conoscenza di circostanze attendibili, sicure e

inequivocabili, che gli consentono di concludere per l’esistenza di una

violazione dell’obbligo di annunciare, ritenuto che semplici presunzioni non

sono atte a fare decorrere il termine (STF 4A_104/2018 del 12 giugno 2018

pubblicata in SVR 2019 KV Nr. 2 in consid. 2.10).

La determinazione del momento

da cui decorre il termine di perenzione si verifica quando è data una

condizione puramente oggettiva e non dipende in alcun modo dalla questione se,

prestando la consueta attenzione, l'assicuratore avrebbe dovuto conoscere prima

il fatto su cui l'assicurato ha taciuto. In altre parole, il termine decorre

solo dal momento in cui l'assicuratore ha avuto conoscenza oggettiva della

reticenza, e non dal momento in cui l'assicuratore avrebbe potuto venirne a

conoscenza se avesse esercitato l'ordinaria diligenza. Il punto di partenza del

termine dipende da un elemento strettamente oggettivo (la conoscenza della

reticenza) e non da un elemento soggettivo (il dovere di esercitare la dovuta

diligenza) (Brulhart/Frésard-Fellay/Subilia, op.cit., n. 170 pag. 175/6).

In

concreto, la lettera di recesso del 22 maggio 2024 è pertanto tempestiva,

giacché solo il 13 maggio 2024 l’assicuratore ha ottenuto la lista delle cure

rimborsate dall’assicuratore LAMal nei 5 anni precedenti la sottoscrizione del

formulario sullo stato di salute e che sono alla base della reticenza commessa

dall’assicurato.

Anche

il successivo scritto del 30 maggio 2024, con il quale l’assicuratore ha

chiesto la restituzione delle prestazioni versate in seguito all’incapacità

lavorativa iniziata il 7 giugno 2023, è stato notificato entro il termine di 4

settimane.

Infatti

è solo dopo aver ricevuto il certificato del 26 maggio 2024 del dr. med. ______

che l’attrice è venuta a conoscenza del periodo esatto durante il quale

l’attore è stato in cura dallo psichiatra (cfr. su questo aspetto il consid.

2.11).

Il

recesso del contratto per reticenza del 22 maggio 2024 e la richiesta di

restituzione delle prestazioni percepite del 30 maggio 2024 sono state

tempestive.

2.15. Il

convenuto sostiene che non esiste un nesso causale tra il fatto taciuto o

dichiarato in modo inesatto e il danno insorto successivamente (art. 6 cpv. 3

LCA).

L’art.

6 LCA in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2021, regola il diritto

dell’assicuratore di recedere dal contratto con effetto ex nunc, ossia senza

effetto retroattivo, con la possibilità di liberarsi dall’obbligo di fornire la

sua prestazione a condizione che

l'insorgenza o l'estensione di questi ultimi (e nient'altro) siano connessi

alla reticenza (DTF 138 III 416 consid. 6; Corinne Monnard

Séchaud, in: Commentaire Romand, Loi sur le contrat d’assurance, ed. Brulhart,

Frésard-Fellay, Subilia, Basilea 2022, n. 185 e seguenti ad art. 6, pag. 179).

La

dottrina rammenta che il nesso causale previsto dalla legge non deve essere

assimilato ad una causalità reale. Il fatto sottaciuto non ha bisogno di essere

causale, nel senso che il danno non sarebbe sopraggiunto o sarebbe stato

minore. Deve invece aver avuto un’influenza sul danno (Corinne Monnard Séchaud,

in: Commentaire Romand, Loi sur le contrat d’assurance, ed. Brulhart,

Frésard-Fellay, Subilia, Basilea 2022, n. 187 e seguenti ad art. 6, pag. 179).

Ad

esempio, se l’assicurato omette di indicare una patologia cardiaca e viene

colpito da un infarto, l’assicuratore può rifiutare di coprire il sinistro

perché il nesso causale è dato (Corinne Monnard Séchaud, in: Commentaire

Romand, Loi sur le contrat d’assurance, ed. Brulhart, Frésard-Fellay, Subilia,

Basilea 2022, n. 188 e seguenti ad art. 6, pag. 179).

Nel

Messaggio concernente la legge sulla sorveglianza delle imprese di

assicurazione (legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA]) e la modifica

della legge federale sul contratto d’assicurazione del 9 maggio 2003 (FF 2003,

pag. 3233), a pag. 3298 e seguenti figura che se il contratto è sciolto a

seguito di un caso di reticenza, l’assicuratore è libero dall’obbligo di

prestazioni solo per i sinistri la cui insorgenza o l’estensione siano connessi

alla reticenza. Di conseguenza, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la

prestazione rimane intatto se la reticenza non ha influito sull’insorgenza del

sinistro o l’estensione della prestazione da fornire. Nei rimanenti casi, tale

obbligo viene meno. Se ha già fornito prestazioni, l’assicuratore ha diritto al

rimborso (nesso causale [cpv. 3]).

In

una STF 4A_150/2015 del 29 ottobre 2015 il Tribunale federale, dopo aver

esaminato i lavori preparatori ed aver riassunto la dottrina, ha affermato che

la nozione di causalità deve essere interpretata estensivamente:

" 7.5.

(…)

Selon le type d'assurance en cause, le risque est

évalué au moyen de faits qui pourront être la cause même du potentiel sinistre,

et/ou au moyen d'indices qui ne pourront pas être la cause de l'éventuel

sinistre. Typiquement, une affection préexistante de la santé est un facteur de

risque qui peut être la cause même du sinistre (incapacité de travail; décès).

Dans certaines assurances, l'évaluation du risque dépendra essentiellement

d'indices. Ainsi, en matière d'assurance RC et casco liée à un véhicule automobile,

le risque d'accident peut se mesurer en fonction de statistiques générales

tenant compte notamment de l'âge et du sexe du conducteur, mais aussi en

fonction de ses antécédents en matière de circulation routière. Des

condamnations ou accidents dus à des excès de vitesse, à l'inattention ou à la

conduite sous l'influence de l'alcool peuvent renseigner sur le risque

d'accident; ce ne sont pas en soi ces antécédents qui seront la cause du nouvel

accident, mais un mauvais comportement, une inaptitude à conduire correctement

qui s'est déjà manifestée par le passé. Les cas où un fait pertinent pour

l'appréciation du risque peut lui-même avoir un rapport de cause à effet avec

un accident de voiture semblent peu fréquents; l'on peut envisager une

affection de l'état de santé, sur lequel l'assureur ne pose pas nécessairement

des questions.

Si l'on s'en tient strictement à la lettre de l'art. 6 al. 3

LCA, l'on en arrive à la conséquence suivante:

lorsque l'assurance contractée couvre un risque (par ex. l'incapacité de

travail, le décès) constitué par des facteurs pouvant être la cause directe du

sinistre (maladie), l'assureur peut refuser sa prestation si l'assuré a répondu

de façon erronée aux questions portant sur ces facteurs. En revanche, lorsque

le risque couvert (par ex. accident de la circulation) s'évalue essentiellement

au moyen d'indices qui ne peuvent être directement la cause du sinistre

(antécédents concernant de précédents accidents, retraits de permis, sanctions

pour conduite en état d'ébriété), l'assureur doit servir sa prestation en cas

de nouvel accident fondé sur un même type de comportement du conducteur. Or,

dans un cas comme dans l'autre, le problème est identique, à savoir que

l'assureur a été mal renseigné par l'assuré pour l'appréciation d'un risque qui

s'est réalisé, la réticence présentant un rapport avec le sinistre. Il apparaît

inéquitable de libérer l'assureur dans le premier cas et de l'obliger à fournir

sa prestation dans le second, au motif que l'appréciation du risque dépend dans

un cas de facteurs qui sont directement la cause du sinistre, alors que dans

l'autre, elle doit se fonder principalement sur des facteurs indirects. La

formulation légale, typique des cas où une maladie est la cause d'un sinistre

(cf. ATF 47 II 476 consid. 2b p. 482), n'est pas adaptée à toutes les

situations. Devant le parlement, il a été souligné qu'il n'est pas équitable de

faire supporter à l'assureur, et partant aux autres assurés payeurs de primes,

les conséquences d'un sinistre dont l'assureur n'a pas pu évaluer correctement

la probabilité en raison de renseignements inexacts du preneur d'assurance (cf.

intervention du Conseiller fédéral VILLIGER in BOCE 2003 1238; dans ce sens

aussi BRULHART, op. cit., p. 227 note 524 in fine). Cet argument fait sens dans

le cas présent. (…)”

In una successiva STF 9C_18/2016

del 7 ottobre 2016 il Tribunale federale al consid. 6.2.2, con

riferimento alla STF 4A_150/2015 del 29 ottobre 2015, ha affermato che secondo

la giurisprudenza relativa all’art. 6 cpv. 3 LCA, la nozione di causalità deve

essere intesa in senso lato (“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der

Kausalitätsbegriff, wie er in Art. 6 Abs. 3 VVG stipuliert

wird, jedoch weit zu verstehen (vgl. Urteil 4A_150/2015 vom 29. Oktober 2015 E. 7, insbesondere E. 7.4

f.)”).

Nel

caso allora giudicato l’Alta Corte ha stabilito che, considerato come il forte

sovrappeso costituisce un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari e

che nel caso di specie esso si è realizzato, sussiste un sufficiente nesso

causale (“Angesichts

des unangefochten gebliebenen Umstands, dass massives Übergewicht einen

Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen bildet und sich hier eine solche

realisiert hat, ist eine hinreichende Kausalität gegeben (vgl. Urteil

4A_303/2010 vom 11. August 2010 E. 2.4)”).

Il

Tribunale federale ha precisato che, in altre parole, non vi è una separazione

completa tra l’ischemia verificatasi il 15 novembre 2013, che ha causato il

danno, e l’indicazione erronea del fattore di rischio rilevante (“Anders gesagt fehlt es an einer völligen

Losgelöstheit der am 15. November 2013 aufgetretenen und zum Schadensfall

führenden Ischämie von der unrichtig angegebenen erheblichen Gefahrstatsache

(vgl. dazu E. 4.2.5 in fine)”).

Tornando al caso di specie, al

convenuto, nello scritto del 30 maggio 2024, è stato rimproverato di aver

risposto negativamente alle domande 2 e 3, ed in particolare se negli ultimi 5

anni ha sofferto di disturbi della salute, di conseguenze di una malattia o si

è sottoposto a un trattamento, un controllo o una consulenza di uno psichiatra

o uno psicologo, allorché dal 2 febbraio 2015 al 25 agosto 2016 egli è stato in

cura dal dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia e dalla psicologa

______.

Il

convenuto afferma che non vi sarebbe un nesso causale tra la patologia che ha

portato dapprima al ricovero presso la ______ ed in seguito al trattamento

presso lo psichiatra e la psicologa e l’incapacità lavorativa iniziata il 7

giugno 2023, poiché all’epoca era stato assistito per un disturbo schizotipico

(ICD 10: F22), mentre l’incapacità lavorativa deriva (cfr. doc. XX, risposta

del dr. med. ______ e doc. I, referto della ______) da un episodio di

depressione grave (ICD 10: F32.2) e da una dipendenza da ipnoinducenti /

sedativi (ICD 10: F13), rispettivamente da disturbo schizoaffettivo, tipo misto

(ICD 10: F 25.2) e da insonnia non organica (ICD 10: F51.0).

Alla

luce della citata giurisprudenza, la censura del convenuto va respinta già solo

per il fatto che in entrambi i casi l’interessato è stato in cura a causa di

una patologia psichiatrica (cfr. STF 9C_18/2016 del 7 ottobre 2016, consid.

6.2.2). Il nesso causale in senso lato è pertanto manifestamente adempiuto (STF

4A_150/2015 del 29 ottobre 2015 e STF 9C_18/2016 del 7 ottobre 2016).

Nella

fattispecie non vi è una separazione netta tra le patologie psichiche che hanno

causato l’incapacità al lavoro dal 7 giugno 2023 e l’indicazione erronea del

fattore di rischio rilevante consistente nelle risposte negative alle domande 2

e 3 del formulario sullo stato di salute.

Del

resto, nel referto del 17 aprile 2024 gli specialisti della ______ hanno posto

la diagnosi ICD-10 di disturbo schizoaffettivo, tipo misto (F52.2) e di

insonnia non organica (F51.0), affermando che il convenuto è “noto per

precedenti ricoveri in ambito psichiatrico” e che “l’onset (ossia

l’origine) psicopatologico viene fatto risalire ad inizio 2015 dove il paziente

avrebbe cominciato a presentare spunti deliranti di fallimento e rovina dopo

una presunta delusione in ambito lavorativo e relazionale (…)”.

Le

patologie psichiche sono conseguentemente sorte nel periodo in cui il convenuto

è stato dapprima ricoverato presso la ______ ed in seguito in cura presso il

dr. med. ______ e la psicologa ______.

Inoltre

lo status psichico all’ammissione nel 2015, che ha poi portato alle cure

intraprese dai due specialisti, e nel 2024 non è molto differente (2015: “il

paziente giunge alla nostra attenzione estremamente sonnolente, scarsamente

contattabile, oppositivo (…) L’umore appare deflesso, l’affettività orientata

al polo negativo” (…) “all’ingresso ci siamo confrontati con un paziente

oppositivo, angosciato, poco collaborante con l’equipe curante”; 2024: “Il

paziente giunge alla nostra osservazione in data 13.02.2024 per sintomatologia

affettiva afferente allo spettro psicotico ed una grave insonnia concomitante

di tipo non organico”; “durante la degenza il paziente ha mostrato un

quadro psicopatologico molto complesso e caratterizzato da disforia, crisi di

rabbia, poi criticate che elicitavano nel paziente un senso di colpa

secondario, insonnia pressoché totale”).

Non

va poi dimenticato che anche il dr. med. ______ ha rilevato la presenza, oltre

che dell’umore deflesso, dell’insonnia (doc. G: “umore deflesso, ruminazione

del pensiero, insonnia tenace, stati ansiosi, difficoltà di memoria e

concentrazione”).

Le

varie patologie psichiche di cui è (stato) affetto il convenuto non possono

essere completamente separate e pertanto il nesso causale è manifestamente

dato. Il fatto che è stato oggetto della reticenza

(disturbo alla salute di natura psichica [disturbo schizotipico (ICD 10:

F22)] sorta nel 2015 ed oggetto di trattamento,

esame, controllo o consulenza presso il dr. med. ______ e la psicologa ______

fino al 25 agosto 2016) ha influito sull’insorgere o la portata del danno

(incapacità lavorativa indennizzata dall’assicuratore).

Le

affermazioni del 25 novembre 2025 del curante, dr. med. ______, interpellato

dal TCA, non modificano l’esito della procedura (circa la prudenza con cui deve

essere considerato l’avviso dei medici curanti, cfr. la STF 9C_406/2025 del 28

ottobre 2025, consid. 5.2 con rinvio alla DTF 125 V 351, consid. 3b/cc).

Lo

specialista ha affermato di non essere in grado di esprimersi “rispetto alle

possibili correlazioni con il precedente ricovero presso la ______” ed ha

asserito che “dalla lettura degli atti sembrerebbe trattarsi di due entità

diagnostiche e cliniche differenti.” Tuttavia, come visto, è sufficiente

una causalità in senso lato, non essendo necessario che vi sia una stretta

correlazione, o meglio che la patologia alla base della reticenza sia la

medesima che ha poi comportato il realizzarsi del rischio assicurato.

Alla

luce di quanto sopra esposto occorre concludere che anche la condizione del

nesso causale è adempiuta e che il convenuto è di conseguenza tenuto al

rimborso di tutte le prestazioni ottenute dal 7 giugno 2023, per complessivi

fr. 63'263.40.

Ne

segue che non è necessario stabilire se anche l’art. 10 LCA (assicurazione con

effetto retroattivo nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022; recte: 9 LCA

[nullità del contratto di assicurazione in vigore fino al 31 dicembre 2021

[cfr. consid. 2.3 della presente sentenza]) è stato violato.

2.16. L’assicuratore

chiede il pagamento degli interessi di mora del 5% dal 30 maggio 2024, data in

cui è stato chiesto il rimborso delle prestazioni erogate (doc. P).

In concreto il 30 maggio 2024

l’attrice ha chiesto al convenuto, che ha commesso una reticenza, il rimborso

delle prestazioni ricevute indebitamente dall’11 agosto 2023 al 31 marzo 2024

per un totale di CHF 63'263.40 (doc. P), concludendo: “per questa ragione,

la preghiamo, entro il 30 giugno 2024, di inviarci una proposta riguardo alle

modalità di rimborso della somma sopracitata”. Il 24 ottobre 2024 è stato

spiccato un precetto esecutivo con cui è stato chiesto all’assicurato il

pagamento dell’importo di fr. 63'263.40 oltre interessi del 5% dal 29 giugno

2024 (doc. Q).

Il

convenuto sostiene che la lettera del 30 maggio 2024 costituisce una prima

formale richiesta di rimborso delle prestazioni e non rappresenta

l’interpellazione prevista dall’art. 102 CO.

Ai sensi dell’art. 102 cpv. 1 CO

se l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante

l’interpellazione del creditore.

Quando il giorno dell’adempimento

sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente

convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora pel solo

decorso di detto giorno (art. 102 cpv. 2 CO).

In caso di prestazione

pecuniaria, l’importo richiesto deve essere di norma indicato precisamente (DTF

129 III 535). L’interesse moratorio annuale del 5% è di principio dovuto dal

giorno seguente quello in cui il debitore ha ricevuto l’interpellazione (DTF

103 II 102 consid. 1a; DTF 150 III 63, consid. 8.3.2.2) o, in caso di inoltro

di una petizione, dal giorno successivo a quello in cui la domanda è stata

notificata. La notifica di un precetto esecutivo vale interpellazione (DTF 143

Considerandi

II 37, consid. 5.2.2; Göksu Tarkan, in: Gauch Peter/Stöckli

Hubert (editori), Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts

(1875-2023), 11a edizione, Ginevra, Zurigo, Basilea 2025, art. 102 n. 1).

La dottrina

rammenta che se l’interpellazione fissa un termine o una scadenza, il debitore

è in ritardo unicamente al suo scadere (Tercier Pierre/Pichonnaz Pascal, Le

droit des obligations, 7a edizione, Ginevra, Zurigo, Basilea 2024, pag. 340).

L’invio di una semplice fattura non è sufficiente. È necessario che il testo

esprima chiaramente un invito a pagare (Tercier Pierre/Pichonnaz Pascal, op.

cit., pag. 339-340 con rinvio a DTF 129 III 535).

Tuttavia, in alcuni casi il

creditore è dispensato dall’interpellazione, segnatamente se il debitore deve

restituire un oggetto che si è appropriato in seguito ad un atto illecito; in

tal caso, dovendo restituirlo immediatamente, si trova in mora senza necessita

di interpellarlo, secondo l’adagio “fur sempre in mora” (Tercier

Pierre/Pichonnaz Pascal, op. cit., pag. 340).

In concreto, poiché l’attore ha

commesso una reticenza, e dunque un atto illecito, gli interessi di mora

decorrono senza interpellazione e possono essere richiesti, come domandato

dall’attrice, dal 30 maggio 2024.

2.17

Alla luce di quanto sopra esposto,

la petizione va accolta.

CV1 è condannato a pagare a AT1,

______, la somma di fr. 63'263.40 oltre interessi del 5% dal 30 maggio 2024.

L’attrice

chiede anche il rigetto dell’opposizione al PE n. _______ del 24 ottobre 2024

dell’UE di ______ di fr. 63'263.40 oltre interessi del 5% dal 29 giugno 2024 (come

indicato nel precetto esecutivo) e fr. 65 di “Bearbeitungskosten”.

L’assicuratore

non ha tuttavia giustificato in alcun modo la richiesta di pagamento dei fr.

65.

Ne

segue che l’opposizione al PE n. _______ del 24 ottobre 2024 dell’UE di ______

è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di CHF 63'263.40 oltre

interessi del 5% dal 29 giugno 2024.

2.18

In sede di udienza l’attrice ha

prodotto una lista di prove da assumere e contro cui la convenuta si è opposta

(doc. XII). Il 23 dicembre 2025 ha domandato l’allestimento di una perizia

giudiziaria volta a stabilire se il disturbo schizoaffettivo di tipo misto con

insonnia non organica del 2024 rappresenta l’evoluzione normale e conosciuta

del disturbo schizotipico diagnosticato nel maggio 2015 anche per quanto

riguarda l’incapacità lavorativa del convenuto ed ha ribadito la richiesta di

audizione della dr.ssa med. _____ (doc. XXIX).

Il

TCA ha interpellato per iscritto i dr. med. ______ e ______ ed ha richiamato,

come chiesto dall’assicurato, l’intero incarto dell’attrice relativo al

sinistro in esame.

Alla

luce dell’esito della procedura, le (altre) prove richieste dall’attrice,

vincente in causa ed a cui la convenuta si è opposta, non devono essere

assunte.

Quanto

alla richiesta del convenuto di acquisire, oltre all’incarto relativo al

sinistro in esame, anche l’incarto relativo alla conclusione della polizza, “alla

luce dell’incongruenza della documentazione prodotta da controparte così come

sollevata dagli allegati” (doc. XII), ritenuto che dagli atti prodotti, per

i motivi esposti al consid. 2.14,

la tempestività della lettera di

recesso del 22 maggio 2024 e della lettera di richiesta di rimborso delle

prestazioni del 30 maggio 2024 è palese, questo TCA vi rinuncia poiché non

modificherebbe l’esito della procedura.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può

rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento

sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere

senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento

(apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. sentenza

4A_106/2025 del 4 agosto 2025, consid. 3 e 5.4; sentenza 4A_172/2022 del 31

agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid.

7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza

5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza

4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625;

cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza

4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29

luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.19

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (STF

4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 e contrario con riferimenti; cfr.

sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF

137.

III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche

STCA 36.2025.28 del 23 luglio 2025, STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA

36.2020.56

del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24 del 17 agosto 2020; STCA

36.2019.89

del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del 5 marzo 2018; STCA

36.2017.68

del 23 aprile 2018; cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler

Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n.

1.

ad art. 114 CPC, pag. 701), che sono

di principio calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL

178.310).

In

concreto il valore di causa è di fr. 63'263.40.

Secondo

il citato regolamento per le cause aventi un valore oltre i fr. 50'000.-- sino

a fr. 100'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante l’applicazione di una

percentuale variabile tra l’8% ed il 15%.

Il

convenuto è di conseguenza condannato a versare fr. 6’000 di ripetibili (IVA

inclusa) all’attrice.

2.20

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche

STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è

ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,

come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie

tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale

delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.

7.

CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno

1997.

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo del convenuto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta ai sensi dei considerandi.

§ CV1 è condannato a pagare a

AT1, ______, la somma di fr. 63'263.40 oltre interessi del 5% dal 30 maggio

2024.

§§

L’opposizione al PE n. _______ del 24 ottobre 2024 dell’UE di ______ è

rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di CHF 63'263.40 oltre

interessi del 5% dal 29 giugno 2024.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. CV1 verserà a AT1 CHF 6'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti