36.2025.38
Indennità giornaliere a causa di malattia (LCA). Assicurata ha comprovato che il suo contratto a tempo determinato è stato prolungato di 6 mesi prima di diventare inabile al lavoro. Assicuratore deve pagare ulteriori prestazioni sulla base del salario da ultimo percepito
27 ottobre 2025Italiano40 min
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
Source ti.ch
Incarto
n.
36.2025.38
cs
Lugano
27 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 15/16 luglio 2025 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro
le malattie
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nata nel 1979, ausiliaria di
cure, è stata assunta per un incarico all’80% dalla __________ dal 14 febbraio
2025 al 30 giugno 2025 con un salario di fr. 2'977.90 al mese (13 mensilità) ed
è assicurata collettivamente contro la perdita di guadagno in caso di malattia
per il tramite del proprio datore di lavoro, presso CV 1 (doc. 1).
1.2. Il 18 giugno 2025 il datore di
lavoro ha annunciato all’assicuratore l’inabilità lavorativa totale della
propria dipendente dal 25 maggio 2025 (doc. 4). CV 1 ha versato le indennità
fino al 30 giugno 2025.
1.3. Il 10 luglio 2025 l’assicuratore ha
scritto all’interessata, affermando che in applicazione dell’art. __________
delle condizioni generali d’assicurazione per l’assicurazione collettiva
d’indennità giornaliera __________ secondo LCA (edizione 2014), la copertura
assicurativa si estingue con le fine del rapporto di lavoro a tempo
determinato, in concreto il 30 giugno 2025 e di conseguenza non è più dovuta
alcuna prestazione (doc. 22).
1.4. AT 1 ha inoltrato una petizione al
TCA, tramite la quale ha chiesto il riconoscimento dell’indennità giornaliera a
cui ha diritto secondo quanto previsto dalla legge (doc. I). Ella cita alcuni
articoli della ROD, nonché l’art.324a CO e l’art. 1 LCA, oltre alla STF
4A_275/2018.
1.5. Con osservazioni del 28 agosto 2025
l’assicuratore ha proposto la reiezione della petizione con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.6. Il 18 settembre 2025 le parti sono
state sentite nell’ambito di un’udienza di discussione dove hanno affermato:
" (…) Parte
attrice conferma la sua azione, le è noto il fatto che ha la facoltà di passare
all’individuale ma questo passaggio è per lei oneroso e non se lo può
permettere. La signora non si sarebbe mai aspettata che ammalandosi durante un
periodo di collaborazione con una struttura che appartiene al __________
sostanzialmente, la copertura per le indennità giornaliere sarebbe stata
interrotta alla luce della durata determinata del contratto, peraltro contratto
rinnovabile.
La signora conferma in questa sede che la __________
le ha rinnovato l’8.5.2025, prima che si ammalasse, il contratto di lavoro e
questo per permetterle di svolgere il modulo 10 formativo per il conseguimento
del diploma di assistente di cura.
Produce agli atti lo scritto 8.5.2025 che
conferma questo suo dire.
Per l’attrice la clausola contrattuale
prevista dalle LCA secondo cui alla cessazione dell’attività lavorativa vi è
l’uscita dalla cerchia di assicurati e contemporaneamente la cessazione delle
prestazioni è una clausola inusuale e soprattutto in contrasto con l’art. 35c
della LCA.
Parte convenuta evidenzia qui come la
polizza assicurativa sia stata conclusa direttamente con la __________, non
specifica nessun tipo di personalità giuridica per tale struttura e la polizza
è valida esclusivamente per quella struttura. La polizza non prevede nessun
tipo di eccezione o clausole speciali rispetto alle CGA e fa semplicemente
riferimento richiama come applicabili le CGA del 2014 che sono state consegnate
agli atti. Non viene acquisita copia della polizza siccome contenente dati
sensibili (massa salariale e entità del premio) ma il Giudice l’ha potuto
leggere e corrisponde in effetti a quanto appena verbalizzato.
Parte convenuta rileva come la condizione
contrattuale sia applicata da diversi anni senza mai dare adito a problemi.
In merito al doc. prodotto oggi da parte
dell’attrice, ossia l’attestazione di __________ dell’8.5.2025 relativa alla
continuazione del rapporto di lavoro così come prevede già il contratto di
lavoro del 14.2.2025 parte convenuta indica come nulla cambi nell’inquadramento
giuridico fatto, questa attestazione non permette di ritenere un rapporto di
lavoro continuativo non adempiendo i presupposti giurisprudenziali di questa
materia.
__________. L’attività privata al 20%
consente di guadagnare circa di fr. 400.-- mensili.
L’attrice produce ulteriormente una lettera
di referenze datata 30.4.2025 dove dà atto la datrice di lavoro che il rapporto
di lavoro non terminerà prima del 31.12.2025.
L’attrice non è in grado di quantificare
esattamente l’ammontare delle indennità giornaliere che ha percepito siccome
attraverso __________ il __________ ha pagato lo stipendio regolarmente e
questo fino alla fine del rapporto di lavoro. Di seguito l’assicuratore non ha
versato nessuna indennità giornaliera.
Le IG in base alla polizza assicurativa
sono stabilite nell’80% del salario e la durata delle prestazioni è stabilita
di un massimo di 730 indennità. Dal doc. 4 emerge un salario di fr. 39'940.--
annui, il periodo di attesa è di 30 giorni. Il Giudice calcola in fr. 87.60 di
IG al giorno (salario annui = fr. 40'000.-- per 80% : 365). La cifra è
arrotondata.
L’attrice indica di essere stata operata il
18.6.2025 alla __________, operante è stato il dott. __________. Da quella data
sussiste l’inabilità lavorativa che perdura ancora a tutt’oggi. L’attrice
dispone di un certificato generico del curante presso __________ dott. __________
che attesta unicamente un’inabilità lavorativa, una copia è acquisita agli
atti, chiede che il Tribunale abbia a interpellare il dott. __________ anche se
l’assicuratore non ha contestato l’inabilità lavorativa.
L’attrice chiede quindi che le siano
corrisposte le indennità giornaliere a contare dal 1.7.25 sino ad oggi (80
giornaliere x 87.60) e chiede che le siano riconosciute ulteriormente le IG
almeno sino al 19.10.25 come ha certificato il dott. __________ (31 giorni x
87.60), rispettivamente che le siano riconosciute le ulteriori IG sino al
completo ristabilimento rispettivamente fino al termine dell’obbligo prestativo
dell’assicuratore.
La convenuta non esige in questa sede che
vengano eseguiti i calcoli in questa sede. Prende atto di queste specifiche del
petitum, come indicato in precedenza essa si riferisce al punto. __________
delle CGA in particola alla __________ per escludere un suo obbligo.
La convenuta contesta il fatto che
sussistano gli estremi per ritenere data una clausola inusuale e ritiene che
non sussistano gli estremi dell’art. 35c LCA siccome la cessazione delle
prestazioni non dipende da un atto potestativo dell’assicuratore.
L’attrice in chiusura ribadisce che mai si
sarebbe immaginata una decadenza della copertura assicurativa nella misura
della cessazione delle prestazioni assicurative al termine della durata
contrattuale e ciò a fronte di un evento avvenuto nel corso dell’attività
lavorativa. La signora rileva come se avesse saputo questo si sarebbe
assicurata privatamente.
Chiede comunque che sia acquisito il ROD __________.
La signora dà atto di essere stata
adeguatamente informata sulla possibilità di libero passaggio, sulle
conseguenze di questo e ritiene che il pagamento del premio sia per lei troppo
oneroso.
Le parti prendono atto che se saranno
acquisite prove di natura documentale le stesse saranno loro sottoposte per
l’esercizio dei diritti processuali. In assenza di tali acquisizioni qualora il
Tribunale ritenesse completa l’istruttoria con l’udienza odierna le parti
rinunciano con l’ulteriore convocazione al dibattimento finale e rinunciano
pure alle allegazioni conclusive alla luce di quanto hanno potuto verbalizzare
in data odierna.” (doc. VI)
1.7. Il 19 settembre 2025 il TCA ha interpellato
il dr. med. __________ specialista in neurochirurgia FMH:
" (…) Dagli
atti in nostro possesso emerge che AT 1, affetta da un’ernia discale L4/L5 e
paresi L5 sinistra,
è stata da Lei operata il 18 giugno 2025 e che
perlomeno fino al 30 giugno 2025 è stata completamente inabile al lavoro.
Ai fini del giudizio le chiediamo di voler rispondere alle
seguenti domande, allegando la necessaria documentazione medica. A tal fine
alleghiamo copia dello svincolo dal segreto professionale sottoscritto il 18
settembre 2025 da AT 1 (doc. VII, qui allegato, l’originale è in
nostro possesso):
1. Qual è la
diagnosi esatta per la quale AT 1 è stata operata il 18 giugno 2025 presso __________?
2. In seguito
all’intervento del 18 giugno 2025, a quali ulteriori trattamenti è stata
sottoposta AT 1?
3. Dal 30 giugno
2025 AT 1 è stata inabile al lavoro a causa di malattia? In caso di risposta
affermativa, per quale periodo ed in quale percentuale?
4. AT 1 è tutt’ora
inabile al lavoro? In caso di risposta affermativa, in quale percentuale e come
evolverà, a sua parere, nel corso del tempo, l’inabilità lavorativa?
5. Eventuali osservazioni.” (doc. VIII)
1.8. Il 30 settembre 2025 il dr. med. __________
ha risposto, allegando ulteriore documentazione ed affermando:
" (…)
1. Qual è la
diagnosi esatta per la quale AT 1 è stata operata il 18 giugno 2025 presso __________?
Radicolopatia iperalgico-gravemente
deficitaria L5 e S1 a sinistra da ernia discale contenuta ed ascellare L4/L5
mediana-paramediana sinistra
2. In seguito
all’intervento del 18 giugno 2025, a quali ulteriori trattamenti è stata
sottoposta AT 1?
Fisioterapia a scopo di
rinforzo/recupero del deficit motorio e idrokinesiterapia
3. Dal 30 giugno
2025 AT 1 è stata inabile al lavoro a causa di malattia? In caso di risposta
affermativa, per quale periodo ed in quale percentuale?
Questi sono i certificati di inabilità lavorativa da me
forniti:
dal 01.07.25 al 29.07.25 (100%)
dal 30.07.25 al 29.08.25 (100%)
dal 22.09.25 al 12.10.25 (20%)
4. AT 1 è tutt’ora
inabile al lavoro? In caso di risposta affermativa, in quale percentuale e come
evolverà, a sua parere, nel corso del tempo, l’inabilità lavorativa?
Vedi punto 3.
5. Eventuali osservazioni.
Recentemente la Paziente ha presentato
una riacutizzazione dei dolori nell’arto inferiore sinistro.
Vedi rapporto del 30.09.2025” (doc. IX)
1.9. Con osservazioni del 7 ottobre 2025
l’assicuratore ha sostenuto che la documentazione trasmessa è ininfluente e che
non ha mai messo in dubbio lo stato di salute e le conseguenti inabilità
lavorative dell’attrice. La convenuta ribadisce che essendo in presenza di un
contratto a tempo determinato, sulla base degli art. __________ CGA la
copertura assicurativa ha preso fine il 30 giugno 2025, poiché “agli atti
non sussiste un nuovo contratto di lavoro sottoscritto per il periodo
successivo al 30 giugno 2025” (doc. XI).
1.10. L’assicurata si è espressa il 9
ottobre 2025 (doc. XII).
1.11. Le rispettive prese di posizione
sono state trasmesse alle parti che sono state convocate per le arringhe finali
del 21 ottobre 2025 (doc. XIII, XIV e XV), da cui è emerso:
" (…) L’attrice
evidenzia di avere subito l’intervento chirurgico prospettato in precedenza, di
avere ottenuto la prestazione a __________ presso la Clinica __________.
Produce in questa sede
a comprova 2 scritti della struttura a cui si è riferita, la convocazione e
l’attestato d’inabilità lavorativa dal 17.10. al 14.11.2025.
Nel merito della
procedura l’attrice si riconferma nelle sue richieste.
Mentre l’assicuratore
ribadisce la sua posizione e postula quindi la reiezione della pretesa
formulata da controparte.” (doc. XVI)
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’attrice ha diritto a indennità giornaliere dal 1°
luglio 2025 e, in caso di risposta affermativa, fino a quando ed in che misura.
2.2. Le prestazioni richieste si fondano
su un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia che
rientra nella nozione di assicurazione complementare alla LAMal (DTF 142 V 448,
consid. 4.1; STF 4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; STF 4A_539/2024 del
7 gennaio 2025, consid. 1.1).
Queste assicurazioni
complementari sono rette dalla LCA, conformemente all’art. 2 cpv. 2 LVAMal (STF
4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; Lucile Bonaz, L’assurance perte de gain maladie
en droit suisse, 2024 [doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 52, n. 142
e seguenti).
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a decidere nel merito di
tali vertenze (art. 7 CPC e art. 75 LCAMal).
La procedura applicabile è quella
prevista dagli art. 243 e seguenti CPC (STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025,
consid. 3.1).
2.3. Per quanto concerne
l’indennità contro la perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che
l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito
senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la
malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario,
compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il
rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (Lucile Bonaz, L’assurance
perte de gain maladie en droit suisse, 2024
[doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 114, n. 344 e seguenti; sentenza
4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel,
Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,
Zurigo 2007, pag. 109-131,
in particolare pag. 111-115).
La durata del pagamento del salario
dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri
usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op.
cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria,
l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del
rapporto di lavoro (Hans-Rudolf
Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach
VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche
Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45,
in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime
legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima
alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr.
DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la
possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante
accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un
ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5
agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF
146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano
Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une
maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés
sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag.
271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si
veda anche Adrian Von Kaenel, op.
cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di
regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di
lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione
mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro
procede al versamento (Gabriel
Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve
essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che
concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti
essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del
guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso
la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -
il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi
assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di
assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF
131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.4. In concreto, la convenuta ed il datore
di lavoro hanno concluso un contratto d’assicurazione collettiva
d’indennità giornaliera secondo la LCA.
Non
è contestato che al contratto si applicano le condizioni generali
d’assicurazione (CGA) per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera __________
secondo la LCA, edizione 2014 (doc. 3).
L’art.
__________ CGA prevede che è considerata malattia qualsiasi danno alla salute
fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che
richieda un esame o una cura oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Per
l’art. __________ CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso di incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra
professione o campo d’attività.
Secondo
l’art. __________ CGA per i singoli assicurati la copertura assicurativa si
estingue con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o con la
cessazione del rapporto di lavoro con il contraente.
Ai
sensi dell’art. __________ CGA per le persone assicurate che sono incapaci al
lavoro o al guadagno al termine dell’assicurazione, il diritto a prestazioni
resta salvaguardato per il caso in corso nell’ambito delle disposizioni
contrattuali (continuazione delle prestazioni). Con il raggiungimento della
capacità al lavoro completa si estingue il diritto alla continuazione delle
prestazioni.
Secondo
l’art. __________ CGA la continuazione delle prestazioni secondo il paragrafo __________
non trova applicazione se si è trattato di un rapporto di lavoro a tempo
determinato.
2.5. Circa l’aspetto medico, va
rammentato che, prima della modifica dell’art. 177 CPC, entrata in vigore il 1°
gennaio 2025, in una sentenza 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata in
DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia privata non
costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel
processo civile le perizie di parte (Privatgutachten)
devono
essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte.
Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una modifica dell’art. 177 CPC,
secondo il quale sono documenti gli atti idonei a provare fatti giuridicamente
rilevanti, come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni
sonore, archivi elettronici e simili, nonché le perizie private delle parti.
Nel Messaggio concernente la modifica
del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità
e l’applicazione del diritto), pubblicato in FF 2020, pag. 2407 e seguenti, in
particolare pag. 2459 – 2460, figura (sul tema cfr. anche: Laura Kunz/ Pia
Meier: Das Arbeits(un)fähigkeitszeugnis, in: Jusletter 13 novembre 2023, pag.
32):
" (…) L’articolo 168 capoverso 1 CPC contiene un elenco esaustivo
dei mezzi di prova ammessi nel processo civile (cosiddetto numerus clausus dei
mezzi di prova); sono mezzi di prova ammessi, oltre alla testimonianza,
all’ispezione oculare, alla perizia, alle informazioni scritte,
all’interrogatorio e alle deposizioni delle parti, anche i documenti.
L’articolo 177 CPC definisce gli atti considerati come documenti ai sensi del
CPC: secondo il testo di legge si tratta di scritti, disegni, piani,
fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, idonei a
provare fatti giuridicamente rilevanti. In base a questa disposizione di legge,
Fatti
il Tribunale federale ha deciso che le perizie delle parti e le perizie private
– vale a dire le perizie di esperti non ordinate e ottenute dal giudice secondo
gli articoli 183 e seguenti CPC, ma commissionate da una parte medesima – non
sono considerate documenti secondo l’articolo 177 CPC e quindi non
costituiscono mezzi di prova ai sensi dell’articolo 168 capoverso 1 CPC. Ciò
risulta dal fatto che, durante l’elaborazione del CPC, le perizie di parte e le
perizie private non sono state escluse soltanto come perizie ma anche
globalmente come mezzi di prova. Questa decisione è in contraddizione con gran
parte della dottrina ed è quindi anche servita per criticare la giurisprudenza
del Tribunale federale.
Secondo il nostro Consiglio questa situazione giuridica non è
soddisfacente e deve pertanto essere modificata. Proponiamo quindi di sancire
espressamente nella legge la qualità di documento delle perizie private delle
parti. Di conseguenza, in condizioni generali tali perizie di parte o perizie
private sono considerate come documenti e costituiscono in quanto tali mezzi di
prova ammessi secondo l’articolo 168 capoverso 1 lettera b CPC. In quanto mezzi
di prova anche queste perizie soggiacciono al libero apprezzamento delle prove
da parte del giudice conformemente all’articolo 157 CPC e quindi nel caso
concreto il loro valore probatorio dipenderà dall’insieme delle circostanze di
cui tenere conto (p. es. rapporti delle parti con il perito nonché assegnazione
del mandato, processo e svolgimento della perizia, specializzazione del perito
ecc.). Viene così migliorato un punto essenziale del diritto in materia di
prova del CPC. Questa modifica è coerente anche sotto il punto di vista
della giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali sulle perizie private
e di parte. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha
approvato questa proposta.” (sottolineatura del redattore)
La modifica si applica a tutte le
procedure pendenti al 1° gennaio 2025 (art. 407f CPC; cfr. Raphael Kathriner,
Aktuelle Fragen zur arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfähigkeit in: plädoyer
6/2024, pag. 42 e seguenti, in particolare pag. 46).
Secondo la dottrina con la modifica
di legge una differenziazione tra perizie private in senso stretto e altri
referti medici sarebbe difficilmente attuabile. La nuova regola del CPC deve
essere compresa nel senso che anche certificati medici non motivati devono
essere ritenuti quali prove. Il loro valore probatorio può tuttavia variare
notevolmente e va preso in conto nell’ambito dell’apprezzamento delle prove. La
dottrina ritiene inoltre che le linee guida per la valutazione delle prove
valide per le assicurazioni sociali potranno essere riprese nell’ambito del
diritto civile (Raphael Kathriner, op. cit, pag. 46).
A questo proposito va rammentato che per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465
consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice
delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a
condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6. Va
ancora rammentato che in una sentenza 4A_117/2021 del 31 agosto 2021,
pubblicata in DTF 148 III 105 (cfr. anche STF 4A_144/2021 del 13 settembre
2021, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha stabilito che secondo la regola generale dell'art. 8 CC, che vale anche
nell'ambito del contratto di assicurazione, l'avente diritto deve provare i
fatti che "giustificano la pretesa assicurativa" (cfr. la nota
marginale in tedesco dell'art. 39 LCA) e cioè segnatamente l'esistenza di un
contratto d'assicurazione, l'insorgere di un caso di assicurazione e
l'estensione della pretesa (cfr. anche STF 4A_470/2024 del 7 gennaio 2025,
consid. 3.3). All'assicuratore incombe invece l'onere di provare i fatti che
gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale o che rendono
il contratto d'assicurazione non vincolante nei confronti dell'avente diritto.
Per una pretesa incapacità lavorativa legata all'insorgenza del caso di
assicurazione vale il grado della prova ordinario. Di conseguenza la prova è
apportata, se il tribunale è convinto secondo criteri oggettivi dell'esattezza
dell'allegazione fattuale. È sufficiente che non sussistano più seri dubbi
sull'esistenza del fatto allegato o che i dubbi eventualmente rimanenti
appaiano leggeri (consid. 3.3.1).
L’assicurato che chiede il versamento delle indennità
giornaliere deve comprovare il persistere della sua incapacità lavorativa
secondo il principio della verosimiglianza preponderante (sentenza 4A_578/2018
del 25 novembre 2019, consid. 3, con riferimento alla DTF 141 III 241 consid. 3.1;
cfr. anche DTF 147 III 73).
La
posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene
contestata l’incapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta
tuttavia all’assicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della
capacità lavorativa. Nell’ambito del suo diritto alla controprova,
l’assicuratore deve tutt’al più apportare degli elementi propri ad insinuare
dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che l’assicurato
si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle
allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza
4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III
321 consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).
2.7. Nel
caso di specie l’assicuratore sostiene che l’attrice non può pretendere
prestazioni dopo il 30 giugno 2025 poiché ha sottoscritto un contratto a tempo
determinato e secondo l’art. __________ CGA dal 1° luglio 2025 non è più
coperta per le conseguenze della malattia iniziata il 25 maggio 2025.
L’interessata sostiene che tale clausola è inusuale.
Dalle
tavole processuali emerge che l’assicurata il 18 febbraio 2025 è stata assunta
presso il __________, con un incarico, in qualità di ausiliaria di cure all’80%
presso la __________.
L’incarico
ha avuto inizio il 14 febbraio 2025, “mentre la scadenza è per il 30 giugno
2025” (doc. 1). Nel contratto figura che la durata del rapporto di lavoro è
rinnovabile di comune accordo (doc. 2).
Il
30 aprile 2025 il direttore della __________ ha compilato una lettera di
referenza dove figura che il “suo (ndr: dell’attrice) attuale percorso
professionale le ha dato la possibilità di iniziare la collaborazione nel
Settore cure della nostra __________ con un incarico che terminerà al 31
dicembre 2025” e che “al termine della sua formazione a fine anno e con
l’ottenimento del diploma, valuteremo la possibilità di inserirla nel nostro
organico” (doc. VI/2).
L’8
maggio 2025 il direttore della __________, con scritto al __________ di __________,
ha confermato “il proseguimento del rapporto lavorativo almeno fino al
31.12.2025 in qualità di ausiliaria di cure”, questo “le permetterà lo
svolgimento presso la nostra struttura della pratica professionale (modulo 10)
nell’ambito della formazione di Assistente di cura” (doc. VI/1).
Il
18 giugno 2025 il datore di lavoro ha annunciato l’incapacità lavorativa
dell’attrice dal 25 maggio 2025, mettendo la crocetta a “contratto a tempo
indeterminato” e non a “contratto a tempo determinato” (punto 3,
doc. 4).
Alla
luce di quanto sopra esposto emerge pertanto che l’attrice ha comprovato che il
contratto di lavoro di durata determinata, che scadeva il 30 giugno 2025, prima
dell’inizio dell’incapacità lavorativa del 25 maggio 2025, era stato prolungato
almeno fino al 31 dicembre 2025.
Su
questo aspetto l’assicuratore non ha contestato il contenuto dei suddetti
scritti e si è limitato ad affermare, che “agli atti non sussiste un nuovo
contratto di lavoro sottoscritto per il periodo successivo al 30 giugno 2025”,
senza tuttavia chiedere al Tribunale di effettuare accertamenti specifici su
questo tema (a proposito della massima inquisitoria sociale cfr. la STF
4A_482/2024 del 12 agosto 2025, destinata a pubblicazione, consid. 3.1: “Selon
la jurisprudence établie, la maxime inquisitoire sociale implique que les
parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne
leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations
nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés,
mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsqu'une
partie est représentée par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de
retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569
consid. 2.3.1; arrêts 4A_368/2024 du 23 octobre 2024 consid. 5.1.1; 4A_183/2023
du 12 décembre 2023 consid. 5.1; 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 4.1.1;
4A_703/2016 du 24 mai 2017 consid. 7, non publié in ATF 143 III 344 ;
4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3).” e consid. 3.4.4.1 ”La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la
partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et
d'accélérer la procédure, en ce qu'elle doit permettre au justiciable qui ne
dispose pas de connaissances dans la conduite d'un procès d'agir seul devant
les tribunaux (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; 125 III 231 consid. 4a;
arrêts 4A_64/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2.4; 4A_519/2010 du 11 novembre
2010 consid. 2.2; 4C.340/2004 précité consid. 4.2, non publié in ATF 131 III 243). Il en résulte a contrario que le concours exigé du
tribunal par l'art. 247 al. 2 CPC n'a pas pour
vocation de bénéficier à une partie qui est à même d'assurer efficacement la
défense de ses intérêts. Cette maxime ne doit autrement dit pas servir à
suppléer à des carences qui relèvent de la négligence procédurale (arrêts
4A_582/2023 du 12 janvier 2024 consid. 4; 4A_556/2014 du 11 février 2015
consid. 2; 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 consid. 4.2; DENIS TAPPY, in
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n o 23 ad art. 247 CPC; ROGER RUDOLPH, Das arbeitsrechtliche
Verfahren, in Der soziale Zivilprozess, 2023, p. 100; PATRICIA DIETSCHY, Les
conflits de travail en procédure civile suisse (ci-après: Travail), 2011, p.
144 s. n o 284; BOHNET/JEANNIN, La maxime inquisitoire sociale sous l'empire du
CPC, RDS 134/2015 I p. 231). C'est d'ailleurs parce que le juge peut
présupposer qu'un avocat dispose des connaissances nécessaires pour conduire le
Considerandi
procès et émettre des allégations et offres de preuve complètes que le tribunal
est appelé à faire preuve de retenue dans l'application de la maxime
inquisitoire sociale à l'égard d'une partie qui agit par l'entremise d'un tel représentant
(arrêts 4C.340/2004 précité consid. 4.2, non publié in ATF 131 III 243 avec
référence à l’ATF 113 Ia 84 consid. 3d; 4C.143/2002 précité consid. 3)”).
L’art. __________ CGA,
alla luce del prolungamento del contratto fino al 31 dicembre 2025, non trova
pertanto applicazione al 30 giugno 2025. La questione di sapere se tale
clausola è inusuale può pertanto rimanere aperta.
2.8
Accertato
che il contratto di lavoro è stato prolungato prima che l’interessata
diventasse inabile al lavoro a causa di malattia, oltre il 30 giugno 2025, va
rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata
nell’ambito dell’assicurazione contro la perdita di guadagno retta dalla LAMal,
ma valida anche per l’assicurazione complementare alla LAMal retta dal diritto
privato (STF 4A_344/2007 dell’11 marzo 2008; DTF 141 III 241; DTF 147 III 73),
occorre distinguere le situazioni nelle quali la persona assicurata è stata
licenziata prima dell’insorgere dell’incapacità lavorativa, da quelle nelle quali
la persona assicurata ha perso il lavoro dopo l’insorgere dell’incapacità
lavorativa. Inoltre non va dimenticata la situazione nella quale la persona è
disoccupata e non può rivendicare un diritto alle indennità
contro la disoccupazione, o perché esso si è esaurito o perché la persona
interessata non adempie le condizioni relative alla durata contributiva.
In
una sentenza 9C_24/2013 del 25 marzo 2013, il Tribunale federale ha sviluppato
le seguenti considerazioni:
" (…)
4.1
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire in SVR
1998.
KV n. 4 pag. 9 consid. 2b - sotto l'egida della LAMaI, ma enunciando
principi che rimangono validi anche sotto la LAMal (DTF 128 V 149 consid. 2a pag. 152) - che subisce in particolare una perdita di
guadagno il dipendente, nei cui confronti non è (ancora) stato pronunciato il
licenziamento ("in ungekündigter Stellung"), che diventa incapace al
lavoro a causa di malattia e che non percepisce più il salario dal datore di
lavoro. In questi casi, se la persona assicurata perde (in seguito) il proprio
posto a causa dell'incapacità di lavoro, la perdita di guadagno consiste (anche
dopo il termine di disdetta) nella perdita di salario. In
simile evenienza vale infatti la presunzione che detta persona non avrebbe
perso l'occupazione se non fosse diventata inabile al lavoro (Gebhard Eugster,
Vergleich der Krankentaggeldversicherung nach KVG und nach VVG [in seguito:
Vergleich], in: Adrian von Kaenel [ed.], Krankentaggeldversicherung: Arbeits-
und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 80; inoltre Eugster,
Bundesgesetz über die Krankenversicherung, 2010, pag. 500).
4.2
La situazione si presenta invece diversamente se
il datore di lavoro pronuncia il licenziamento prima che il lavoratore diventa
inabile al lavoro per malattia. In tale evenienza la predetta presunzione non
si giustifica più. Il lavoratore perderebbe in ogni caso la propria
occupazione, a prescindere dalla successiva incapacità lavorativa, la quale in
questo modo non assurge più a causa primaria per la perdita di salario dopo la
scadenza contrattuale. Al pari del lavoratore disoccupato avente di principio
diritto a indennità di disoccupazione ma che a causa della malattia risulta
temporaneamente non collocabile e che pertanto non può riscuotere tali
indennità (v. DTF 102 V 83), la persona diventata inabile al lavoro dopo avere ricevuto (o
espresso lei stessa) il licenziamento subisce ugualmente una perdita di
guadagno a carico dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di
malattia. Tuttavia - in entrambe le situazioni - la perdita di guadagno indennizzabile
corrisponde (al termine della scadenza contrattuale e sempre che la copertura
assicurativa lo preveda) alla perdita dell'indennità di disoccupazione (sul
coordinamento tra assicurazione malattia e assicurazione disoccupazione nello
specifico contesto cfr. art. 73 LAMal e art. 28 LADI; DTF 102 V 83 segg.; RAMI 1998 no. KV 43 pag. 420 consid. 3a con riferimenti). È
riservato il caso in cui la persona interessata è comunque in grado di
dimostrare che senza l'inabilità al lavoro avrebbe trovato con ogni
verosimiglianza un posto nuovo, concretamente definito (cfr. sentenza citata
9C_311/2010 consid. 1.2 in fine, 9C_332/2007 del 29 maggio 2008 consid. 2.2 in
fine e RJAM 1983 n. K 526 pag. 81).
4.3
Dalla situazione appena descritta in cui la
persona assicurata vanta di principio il diritto a indennità di disoccupazione
ma a causa della malattia non è (temporaneamente) collocabile e non le può
riscuotere va infine distinta quella del disoccupato che non può invece neppure
rivendicare siffatto diritto, vuoi perché esso si è esaurito o perché la
persona interessata non adempie le condizioni relative alla durata contributiva
(RAMI 1998 no. KV 43 pag. 420 consid. 3b; cfr. pure sentenza K 121/06 del 16
agosto 2007 consid. 2). In questa ipotesi, l'interessato che diventa inabile al
lavoro non può di principio neppure rivendicare, per la mancata perdita di un
reddito sostitutivo, il diritto a indennità giornaliere di malattia, a meno che
non fornisca la prova che senza la malattia avrebbe iniziato a lavorare in un
posto ben definito (cfr. Eugster, Vergleich, pag. 80 seg. con i riferimenti
alla giurisprudenza in materia). In quest'ultimo caso la perdita di guadagno
consisterebbe nella perdita di salario.”
Come
accennato, questa giurisprudenza è applicabile anche ai casi in cui il
contratto è retto dalla LCA. Con sentenza 4A_344/2007 dell’11 marzo 2008, il Tribunale
federale ha affermato:
" 3.3 Secondo la predetta
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il fatto di essere
assicurato per un'indennità giornaliera di un determinato importo e di avere
pagato i relativi premi non comporta automaticamente il diritto al versamento
della somma assicurata in caso di incapacità lavorativa; occorre ancora che l'assicurato
subisca una perdita di guadagno in misura tale da giustificare il pagamento
dell'importo assicurato (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a; cfr. anche la
sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.1).
3.3.1
Sotto il suo titolo marginale
"Coordinamento con l'assicurazione contro la disoccupazione", l'art.
73.
cpv. 1 LAMal dispone che ai disoccupati colpiti da una incapacità lavorativa
superiore al 50 % è pagata l'intera indennità giornaliera. Stando a tale titolo
marginale e alla regolamentazione di coordinamento corrispondente prevista
dall'art. 28 LADI, il diritto a un'indennità giornaliera secondo l'art. 73
LAMal risulta strettamente legato al fatto che, se non fosse malato,
l'assicurato potrebbe pretendere indennità di disoccupazione ai sensi della
LADI. L'idea alla base di questa regolamentazione è la seguente: subisce una
perdita di guadagno a carico dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso
di malattia la persona che, di principio, avrebbe diritto a indennità di
disoccupazione ma che, a seguito di una malattia, è temporaneamente inidonea al
collocamento e non può di conseguenza percepire una simile indennità (RAMI 1998
no. KV 43 pag. 422 consid. 3a; cfr. anche la sentenza non pubblicata del 4
maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.3.1).
Questo spiega l'avvenuto versamento
dell'indennità giornaliera da parte della ricorrente dal 24 aprile 2006 al 31
ottobre 2006, quando l'opponente ha esaurito il diritto alle prestazioni di
disoccupazione.
3.3.2
Nondimeno - continua il Tribunale
federale delle assicurazioni - una persona senza un'attività lavorativa può
subire una perdita di guadagno conferente il diritto a un'indennità giornaliera
dell'assicurazione malattia anche quando non può pretendere un'indennità di
disoccupazione ai sensi della LADI. Ciò si verifica tuttavia soltanto se si può
ritenere, con un grado di verosimiglianza preponderante, che senza la malattia
l'assicurato eserciterebbe un'attività lucrativa. A tal proposito vanno
distinte due ipotesi:
- se il rapporto di lavoro è terminato in un
momento in cui la persona assicurata risultava già incapace al lavoro a causa
di malattia, vale la presunzione che senza la malattia essa eserciterebbe
un'attività lucrativa; in tale eventualità, il diritto a un'indennità
giornaliera può essere negato soltanto in presenza di indizi concreti
suscettibili di fare concludere, con un grado di verosimiglianza preponderante,
che la persona assicurata non eserciterebbe attività lucrativa nemmeno senza il
danno alla salute (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 422 consid. 3b; cfr. anche la
sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.3.2
prima parte);
- qualora la persona assicurata si ammali dopo
essere divenuta disoccupata, vale invece la presunzione contraria, ossia che
anche senza malattia continuerebbe a non esercitare un'attività lucrativa; tale
presunzione può essere ribaltata se si può ammettere, con un grado di
verosimiglianza preponderante, che senza la malattia la persona assicurata
avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben definito (RAMI 1998 no. KV 43 pag.
423.
consid. 3b; cfr. anche la sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella
causa K 146/03 consid. 3.3.2 seconda parte).”
In
DTF 141 III 241 il Tribunale federale ha stabilito che per provare la perdita di guadagno una persona disoccupata,
che pretende indennità giornaliere per malattia senza avere diritto a indennità
giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, deve dimostrare con
una verosimiglianza preponderante che essa, senza la malattia, eserciterebbe
un'attività lucrativa. Se la persona assicurata non era disoccupata nel momento
in cui si è ammalata, essa beneficia della presunzione di fatto secondo cui,
senza la malattia, eserciterebbe un'attività lucrativa (precisazione della
giurisprudenza; consid. 3).
In DTF 147 III 73 il Tribunale
federale ha precisato che la presunzione di fatto secondo cui una persona
disoccupata eserciterebbe, senza la malattia, un’attività lucrativa vale
unicamente se l’incapacità lavorativa è intervenuta prima che sia stata data la
disdetta.
Nel
caso di specie l’attrice è diventata inabile al lavoro dopo che il suo
contratto di lavoro a tempo determinato (con scadenza 30 giugno 2025) era stato
prolungato almeno fino al 31 dicembre 2025 (doc. VI/1, doc. VI/2 e doc. 4 [cfr.
anche punto 3 doc. 4]).
Accertato
che l’interessata ha comprovato che, senza il danno alla salute, avrebbe potuto
continuare a lavorare presso il medesimo datore di lavoro perlomeno fino al 31
dicembre 2025, l’assicuratore deve versare le indennità giornaliere dovute a
malattia anche per il periodo successivo al 30 giugno 2025 sulla base della
retribuzione lorda di fr. 2'977.90 per tredici mensilità.
2.9
Per
quanto concerne i periodi di incapacità lavorativa, l’assicuratore ha affermato
di non aver mai messo in dubbio “lo stato di salute e le conseguenti
inabilità lavorative dell’attrice” (doc. XI).
Dalle
tavole processuali e segnatamente dagli accertamenti effettuati da questo
Tribunale nelle more processuali, emerge che il dr. med. __________,
specialista in neurochirurgia FMH, ha attestato una completa incapacità
lavorativa dal 1° luglio 2025 al 29 luglio 2025 e dal 30 luglio 2025 al 29
agosto 2025. Dal 22 settembre 2025 al 12 ottobre 2025 vi è invece un’incapacità
lavorativa del 20% (doc. IX).
In
sede di udienza preliminare l’attrice ha inoltre prodotto un certificato del
proprio medico curante, dr. med. __________, secondo cui l’inabilità al lavoro
dal 15 settembre 2025 al 19 ottobre 2025 è del 20% (doc. VI/3).
Nell’ambito
delle arringhe finali l’interessata ha evidenziato di essere stata sottoposta
all’operazione già prospettata dal dr. med. __________ (cfr. doc. IX/2), per la
patologia che l’ha resa inabile al lavoro dal 25 maggio 2025 (cfr. doc. da IX/1
a IX/11), presso la Cinica __________ di __________ il 17 ottobre 2025 ed ha
prodotto un certificato d’inabilità lavorativa al 100% dal 17 ottobre 2025 al
14.
novembre 2025 del dr. med. __________, specialista FMH neurochirurgia (doc.
XVI/1 e XVI/2).
Alla
luce di quanto sopra esposto, occorre concludere che l’interessata ha
comprovato, ai sensi dell’art. 8 CC, di essere stata completamente inabile al
lavoro dal 1° luglio 2025 al 29 agosto 2025, di essere stata inabile al lavoro
al 20% dal 15 settembre 2025 al 16 ottobre 2025 e nuovamente inabile al lavoro
in maniera completa dal 17 ottobre 2025 al 14 novembre 2025.
Per
l’art. __________ prima frase CGA l’indennità giornaliera viene corrisposta, in
caso d’incapacità al lavoro dimostrata di almeno il 25%, in proporzione al
grado dell’incapacità al lavoro stessa.
In
queste condizioni l’assicuratore deve versare indennità giornaliere al 100% dal
1° luglio 2025 al 29 agosto 2025 e dal 17 ottobre 2025 al 14 novembre 2025.
Di
conseguenza la convenuta va condannata al pagamento di fr. 7'796.40 ({87.60 [cfr.
doc. VI, pag. 2 in fine] x 60 giorni [31 di luglio + 29 di agosto])] + 2'540.40
{87.60 X 29 giorni [15 giorni di ottobre + 14 giorni di novembre]}).
In
questo senso la petizione va parzialmente accolta.
2.10
L’assicurata
ha chiesto di acquisire il “ROD __________”, ossia il regolamento
organico dei dipendenti della __________.
Questo
TCA rinuncia all’assunzione del documento, trattandosi di un regolamento
concernente il rapporto di lavoro tra l’assicurata e la __________ di cui
l’assicuratore non è parte. Esso non ha pertanto alcuna pertinenza nel caso in
esame.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può
rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento
sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere
senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento
(apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr.
anche sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza
4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15
febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid.
2.3
con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3
non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15
dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.
3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza
4A_175/2015 del 4 maggio 2015).
2.11
Non vanno prelevate spese
processuali (art. 114 lett. e CPC) e non vanno assegnate ripetibili giacché
l’attrice non è rappresentata e l’assicuratore è rappresentato dal servizio
giuridico interno (STF 4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 con
riferimenti; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non
pubblicato in DTF 137 III 47; sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid.
6.4; cfr. anche STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25
gennaio 2021; STCA 36.2020.24 del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13
novembre 2019; STCA 36.2017.109 del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile
2018; cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea
2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag.
701).
2.12
Per
quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore
litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche
STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:
" (…) Esso è
ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,
come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie
tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.
7.
CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno
1997.
[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i
tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica
(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di
sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è parzialmente
accolta ai sensi dei considerandi.
§ CV 1 è
condannata a pagare a AT 1 fr. 5’256 di indennità giornaliere per il periodo
dal 1° luglio 2025 al 29 agosto 2025 e fr. 2'540.40 di indennità giornaliere per
il periodo dal 17 ottobre 2025 al 14 novembre 2025.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti