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Decisione

36.2025.38

Indennità giornaliere a causa di malattia (LCA). Assicurata ha comprovato che il suo contratto a tempo determinato è stato prolungato di 6 mesi prima di diventare inabile al lavoro. Assicuratore deve pagare ulteriori prestazioni sulla base del salario da ultimo percepito

27 ottobre 2025Italiano40 min

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

Source ti.ch

Incarto

n.

36.2025.38

cs

Lugano

27 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 15/16 luglio 2025 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro

le malattie

ritenuto in fatto

1.1. AT 1, nata nel 1979, ausiliaria di

cure, è stata assunta per un incarico all’80% dalla __________ dal 14 febbraio

2025 al 30 giugno 2025 con un salario di fr. 2'977.90 al mese (13 mensilità) ed

è assicurata collettivamente contro la perdita di guadagno in caso di malattia

per il tramite del proprio datore di lavoro, presso CV 1 (doc. 1).

1.2. Il 18 giugno 2025 il datore di

lavoro ha annunciato all’assicuratore l’inabilità lavorativa totale della

propria dipendente dal 25 maggio 2025 (doc. 4). CV 1 ha versato le indennità

fino al 30 giugno 2025.

1.3. Il 10 luglio 2025 l’assicuratore ha

scritto all’interessata, affermando che in applicazione dell’art. __________

delle condizioni generali d’assicurazione per l’assicurazione collettiva

d’indennità giornaliera __________ secondo LCA (edizione 2014), la copertura

assicurativa si estingue con le fine del rapporto di lavoro a tempo

determinato, in concreto il 30 giugno 2025 e di conseguenza non è più dovuta

alcuna prestazione (doc. 22).

1.4. AT 1 ha inoltrato una petizione al

TCA, tramite la quale ha chiesto il riconoscimento dell’indennità giornaliera a

cui ha diritto secondo quanto previsto dalla legge (doc. I). Ella cita alcuni

articoli della ROD, nonché l’art.324a CO e l’art. 1 LCA, oltre alla STF

4A_275/2018.

1.5. Con osservazioni del 28 agosto 2025

l’assicuratore ha proposto la reiezione della petizione con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.6. Il 18 settembre 2025 le parti sono

state sentite nell’ambito di un’udienza di discussione dove hanno affermato:

" (…) Parte

attrice conferma la sua azione, le è noto il fatto che ha la facoltà di passare

all’individuale ma questo passaggio è per lei oneroso e non se lo può

permettere. La signora non si sarebbe mai aspettata che ammalandosi durante un

periodo di collaborazione con una struttura che appartiene al __________

sostanzialmente, la copertura per le indennità giornaliere sarebbe stata

interrotta alla luce della durata determinata del contratto, peraltro contratto

rinnovabile.

La signora conferma in questa sede che la __________

le ha rinnovato l’8.5.2025, prima che si ammalasse, il contratto di lavoro e

questo per permetterle di svolgere il modulo 10 formativo per il conseguimento

del diploma di assistente di cura.

Produce agli atti lo scritto 8.5.2025 che

conferma questo suo dire.

Per l’attrice la clausola contrattuale

prevista dalle LCA secondo cui alla cessazione dell’attività lavorativa vi è

l’uscita dalla cerchia di assicurati e contemporaneamente la cessazione delle

prestazioni è una clausola inusuale e soprattutto in contrasto con l’art. 35c

della LCA.

Parte convenuta evidenzia qui come la

polizza assicurativa sia stata conclusa direttamente con la __________, non

specifica nessun tipo di personalità giuridica per tale struttura e la polizza

è valida esclusivamente per quella struttura. La polizza non prevede nessun

tipo di eccezione o clausole speciali rispetto alle CGA e fa semplicemente

riferimento richiama come applicabili le CGA del 2014 che sono state consegnate

agli atti. Non viene acquisita copia della polizza siccome contenente dati

sensibili (massa salariale e entità del premio) ma il Giudice l’ha potuto

leggere e corrisponde in effetti a quanto appena verbalizzato.

Parte convenuta rileva come la condizione

contrattuale sia applicata da diversi anni senza mai dare adito a problemi.

In merito al doc. prodotto oggi da parte

dell’attrice, ossia l’attestazione di __________ dell’8.5.2025 relativa alla

continuazione del rapporto di lavoro così come prevede già il contratto di

lavoro del 14.2.2025 parte convenuta indica come nulla cambi nell’inquadramento

giuridico fatto, questa attestazione non permette di ritenere un rapporto di

lavoro continuativo non adempiendo i presupposti giurisprudenziali di questa

materia.

__________. L’attività privata al 20%

consente di guadagnare circa di fr. 400.-- mensili.

L’attrice produce ulteriormente una lettera

di referenze datata 30.4.2025 dove dà atto la datrice di lavoro che il rapporto

di lavoro non terminerà prima del 31.12.2025.

L’attrice non è in grado di quantificare

esattamente l’ammontare delle indennità giornaliere che ha percepito siccome

attraverso __________ il __________ ha pagato lo stipendio regolarmente e

questo fino alla fine del rapporto di lavoro. Di seguito l’assicuratore non ha

versato nessuna indennità giornaliera.

Le IG in base alla polizza assicurativa

sono stabilite nell’80% del salario e la durata delle prestazioni è stabilita

di un massimo di 730 indennità. Dal doc. 4 emerge un salario di fr. 39'940.--

annui, il periodo di attesa è di 30 giorni. Il Giudice calcola in fr. 87.60 di

IG al giorno (salario annui = fr. 40'000.-- per 80% : 365). La cifra è

arrotondata.

L’attrice indica di essere stata operata il

18.6.2025 alla __________, operante è stato il dott. __________. Da quella data

sussiste l’inabilità lavorativa che perdura ancora a tutt’oggi. L’attrice

dispone di un certificato generico del curante presso __________ dott. __________

che attesta unicamente un’inabilità lavorativa, una copia è acquisita agli

atti, chiede che il Tribunale abbia a interpellare il dott. __________ anche se

l’assicuratore non ha contestato l’inabilità lavorativa.

L’attrice chiede quindi che le siano

corrisposte le indennità giornaliere a contare dal 1.7.25 sino ad oggi (80

giornaliere x 87.60) e chiede che le siano riconosciute ulteriormente le IG

almeno sino al 19.10.25 come ha certificato il dott. __________ (31 giorni x

87.60), rispettivamente che le siano riconosciute le ulteriori IG sino al

completo ristabilimento rispettivamente fino al termine dell’obbligo prestativo

dell’assicuratore.

La convenuta non esige in questa sede che

vengano eseguiti i calcoli in questa sede. Prende atto di queste specifiche del

petitum, come indicato in precedenza essa si riferisce al punto. __________

delle CGA in particola alla __________ per escludere un suo obbligo.

La convenuta contesta il fatto che

sussistano gli estremi per ritenere data una clausola inusuale e ritiene che

non sussistano gli estremi dell’art. 35c LCA siccome la cessazione delle

prestazioni non dipende da un atto potestativo dell’assicuratore.

L’attrice in chiusura ribadisce che mai si

sarebbe immaginata una decadenza della copertura assicurativa nella misura

della cessazione delle prestazioni assicurative al termine della durata

contrattuale e ciò a fronte di un evento avvenuto nel corso dell’attività

lavorativa. La signora rileva come se avesse saputo questo si sarebbe

assicurata privatamente.

Chiede comunque che sia acquisito il ROD __________.

La signora dà atto di essere stata

adeguatamente informata sulla possibilità di libero passaggio, sulle

conseguenze di questo e ritiene che il pagamento del premio sia per lei troppo

oneroso.

Le parti prendono atto che se saranno

acquisite prove di natura documentale le stesse saranno loro sottoposte per

l’esercizio dei diritti processuali. In assenza di tali acquisizioni qualora il

Tribunale ritenesse completa l’istruttoria con l’udienza odierna le parti

rinunciano con l’ulteriore convocazione al dibattimento finale e rinunciano

pure alle allegazioni conclusive alla luce di quanto hanno potuto verbalizzare

in data odierna.” (doc. VI)

1.7. Il 19 settembre 2025 il TCA ha interpellato

il dr. med. __________ specialista in neurochirurgia FMH:

" (…) Dagli

atti in nostro possesso emerge che AT 1, affetta da un’ernia discale L4/L5 e

paresi L5 sinistra,

è stata da Lei operata il 18 giugno 2025 e che

perlomeno fino al 30 giugno 2025 è stata completamente inabile al lavoro.

Ai fini del giudizio le chiediamo di voler rispondere alle

seguenti domande, allegando la necessaria documentazione medica. A tal fine

alleghiamo copia dello svincolo dal segreto professionale sottoscritto il 18

settembre 2025 da AT 1 (doc. VII, qui allegato, l’originale è in

nostro possesso):

1. Qual è la

diagnosi esatta per la quale AT 1 è stata operata il 18 giugno 2025 presso __________?

2. In seguito

all’intervento del 18 giugno 2025, a quali ulteriori trattamenti è stata

sottoposta AT 1?

3. Dal 30 giugno

2025 AT 1 è stata inabile al lavoro a causa di malattia? In caso di risposta

affermativa, per quale periodo ed in quale percentuale?

4. AT 1 è tutt’ora

inabile al lavoro? In caso di risposta affermativa, in quale percentuale e come

evolverà, a sua parere, nel corso del tempo, l’inabilità lavorativa?

5. Eventuali osservazioni.” (doc. VIII)

1.8. Il 30 settembre 2025 il dr. med. __________

ha risposto, allegando ulteriore documentazione ed affermando:

" (…)

1. Qual è la

diagnosi esatta per la quale AT 1 è stata operata il 18 giugno 2025 presso __________?

Radicolopatia iperalgico-gravemente

deficitaria L5 e S1 a sinistra da ernia discale contenuta ed ascellare L4/L5

mediana-paramediana sinistra

2. In seguito

all’intervento del 18 giugno 2025, a quali ulteriori trattamenti è stata

sottoposta AT 1?

Fisioterapia a scopo di

rinforzo/recupero del deficit motorio e idrokinesiterapia

3. Dal 30 giugno

2025 AT 1 è stata inabile al lavoro a causa di malattia? In caso di risposta

affermativa, per quale periodo ed in quale percentuale?

Questi sono i certificati di inabilità lavorativa da me

forniti:

dal 01.07.25 al 29.07.25 (100%)

dal 30.07.25 al 29.08.25 (100%)

dal 22.09.25 al 12.10.25 (20%)

4. AT 1 è tutt’ora

inabile al lavoro? In caso di risposta affermativa, in quale percentuale e come

evolverà, a sua parere, nel corso del tempo, l’inabilità lavorativa?

Vedi punto 3.

5. Eventuali osservazioni.

Recentemente la Paziente ha presentato

una riacutizzazione dei dolori nell’arto inferiore sinistro.

Vedi rapporto del 30.09.2025” (doc. IX)

1.9. Con osservazioni del 7 ottobre 2025

l’assicuratore ha sostenuto che la documentazione trasmessa è ininfluente e che

non ha mai messo in dubbio lo stato di salute e le conseguenti inabilità

lavorative dell’attrice. La convenuta ribadisce che essendo in presenza di un

contratto a tempo determinato, sulla base degli art. __________ CGA la

copertura assicurativa ha preso fine il 30 giugno 2025, poiché “agli atti

non sussiste un nuovo contratto di lavoro sottoscritto per il periodo

successivo al 30 giugno 2025” (doc. XI).

1.10. L’assicurata si è espressa il 9

ottobre 2025 (doc. XII).

1.11. Le rispettive prese di posizione

sono state trasmesse alle parti che sono state convocate per le arringhe finali

del 21 ottobre 2025 (doc. XIII, XIV e XV), da cui è emerso:

" (…) L’attrice

evidenzia di avere subito l’intervento chirurgico prospettato in precedenza, di

avere ottenuto la prestazione a __________ presso la Clinica __________.

Produce in questa sede

a comprova 2 scritti della struttura a cui si è riferita, la convocazione e

l’attestato d’inabilità lavorativa dal 17.10. al 14.11.2025.

Nel merito della

procedura l’attrice si riconferma nelle sue richieste.

Mentre l’assicuratore

ribadisce la sua posizione e postula quindi la reiezione della pretesa

formulata da controparte.” (doc. XVI)

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’attrice ha diritto a indennità giornaliere dal 1°

luglio 2025 e, in caso di risposta affermativa, fino a quando ed in che misura.

2.2. Le prestazioni richieste si fondano

su un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia che

rientra nella nozione di assicurazione complementare alla LAMal (DTF 142 V 448,

consid. 4.1; STF 4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; STF 4A_539/2024 del

7 gennaio 2025, consid. 1.1).

Queste assicurazioni

complementari sono rette dalla LCA, conformemente all’art. 2 cpv. 2 LVAMal (STF

4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; Lucile Bonaz, L’assurance perte de gain maladie

en droit suisse, 2024 [doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 52, n. 142

e seguenti).

Il

Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a decidere nel merito di

tali vertenze (art. 7 CPC e art. 75 LCAMal).

La procedura applicabile è quella

prevista dagli art. 243 e seguenti CPC (STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025,

consid. 3.1).

2.3. Per quanto concerne

l’indennità contro la perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che

l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito

senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la

malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario,

compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il

rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (Lucile Bonaz, L’assurance

perte de gain maladie en droit suisse, 2024

[doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 114, n. 344 e seguenti; sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel,

Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:

Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,

Zurigo 2007, pag. 109-131,

in particolare pag. 111-115).

La durata del pagamento del salario

dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri

usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op.

cit., pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione contraria,

l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del

rapporto di lavoro (Hans-Rudolf

Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach

VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche

Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45,

in particolare pag. 20).

Queste norme configurano il regime

legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima

alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr.

DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la

possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante

accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un

ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5

agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF

146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano

Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une

maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés

sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag.

271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si

veda anche Adrian Von Kaenel, op.

cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di

regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di

lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione

mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro

procede al versamento (Gabriel

Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al regime di base deve

essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che

concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti

essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del

guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso

la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -

il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi

assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di

assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF

131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

2.4. In concreto, la convenuta ed il datore

di lavoro hanno concluso un contratto d’assicurazione collettiva

d’indennità giornaliera secondo la LCA.

Non

è contestato che al contratto si applicano le condizioni generali

d’assicurazione (CGA) per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera __________

secondo la LCA, edizione 2014 (doc. 3).

L’art.

__________ CGA prevede che è considerata malattia qualsiasi danno alla salute

fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che

richieda un esame o una cura oppure provochi un’incapacità al lavoro.

Per

l’art. __________ CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d’attività abituale. In caso di incapacità al lavoro di lunga durata

possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra

professione o campo d’attività.

Secondo

l’art. __________ CGA per i singoli assicurati la copertura assicurativa si

estingue con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o con la

cessazione del rapporto di lavoro con il contraente.

Ai

sensi dell’art. __________ CGA per le persone assicurate che sono incapaci al

lavoro o al guadagno al termine dell’assicurazione, il diritto a prestazioni

resta salvaguardato per il caso in corso nell’ambito delle disposizioni

contrattuali (continuazione delle prestazioni). Con il raggiungimento della

capacità al lavoro completa si estingue il diritto alla continuazione delle

prestazioni.

Secondo

l’art. __________ CGA la continuazione delle prestazioni secondo il paragrafo __________

non trova applicazione se si è trattato di un rapporto di lavoro a tempo

determinato.

2.5. Circa l’aspetto medico, va

rammentato che, prima della modifica dell’art. 177 CPC, entrata in vigore il 1°

gennaio 2025, in una sentenza 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata in

DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia privata non

costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel

processo civile le perizie di parte (Privatgutachten)

devono

essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte.

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una modifica dell’art. 177 CPC,

secondo il quale sono documenti gli atti idonei a provare fatti giuridicamente

rilevanti, come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni

sonore, archivi elettronici e simili, nonché le perizie private delle parti.

Nel Messaggio concernente la modifica

del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità

e l’applicazione del diritto), pubblicato in FF 2020, pag. 2407 e seguenti, in

particolare pag. 2459 – 2460, figura (sul tema cfr. anche: Laura Kunz/ Pia

Meier: Das Arbeits(un)fähigkeitszeugnis, in: Jusletter 13 novembre 2023, pag.

32):

" (…) L’articolo 168 capoverso 1 CPC contiene un elenco esaustivo

dei mezzi di prova ammessi nel processo civile (cosiddetto numerus clausus dei

mezzi di prova); sono mezzi di prova ammessi, oltre alla testimonianza,

all’ispezione oculare, alla perizia, alle informazioni scritte,

all’interrogatorio e alle deposizioni delle parti, anche i documenti.

L’articolo 177 CPC definisce gli atti considerati come documenti ai sensi del

CPC: secondo il testo di legge si tratta di scritti, disegni, piani,

fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, idonei a

provare fatti giuridicamente rilevanti. In base a questa disposizione di legge,

Fatti

il Tribunale federale ha deciso che le perizie delle parti e le perizie private

– vale a dire le perizie di esperti non ordinate e ottenute dal giudice secondo

gli articoli 183 e seguenti CPC, ma commissionate da una parte medesima – non

sono considerate documenti secondo l’articolo 177 CPC e quindi non

costituiscono mezzi di prova ai sensi dell’articolo 168 capoverso 1 CPC. Ciò

risulta dal fatto che, durante l’elaborazione del CPC, le perizie di parte e le

perizie private non sono state escluse soltanto come perizie ma anche

globalmente come mezzi di prova. Questa decisione è in contraddizione con gran

parte della dottrina ed è quindi anche servita per criticare la giurisprudenza

del Tribunale federale.

Secondo il nostro Consiglio questa situazione giuridica non è

soddisfacente e deve pertanto essere modificata. Proponiamo quindi di sancire

espressamente nella legge la qualità di documento delle perizie private delle

parti. Di conseguenza, in condizioni generali tali perizie di parte o perizie

private sono considerate come documenti e costituiscono in quanto tali mezzi di

prova ammessi secondo l’articolo 168 capoverso 1 lettera b CPC. In quanto mezzi

di prova anche queste perizie soggiacciono al libero apprezzamento delle prove

da parte del giudice conformemente all’articolo 157 CPC e quindi nel caso

concreto il loro valore probatorio dipenderà dall’insieme delle circostanze di

cui tenere conto (p. es. rapporti delle parti con il perito nonché assegnazione

del mandato, processo e svolgimento della perizia, specializzazione del perito

ecc.). Viene così migliorato un punto essenziale del diritto in materia di

prova del CPC. Questa modifica è coerente anche sotto il punto di vista

della giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali sulle perizie private

e di parte. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha

approvato questa proposta.” (sottolineatura del redattore)

La modifica si applica a tutte le

procedure pendenti al 1° gennaio 2025 (art. 407f CPC; cfr. Raphael Kathriner,

Aktuelle Fragen zur arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfähigkeit in: plädoyer

6/2024, pag. 42 e seguenti, in particolare pag. 46).

Secondo la dottrina con la modifica

di legge una differenziazione tra perizie private in senso stretto e altri

referti medici sarebbe difficilmente attuabile. La nuova regola del CPC deve

essere compresa nel senso che anche certificati medici non motivati devono

essere ritenuti quali prove. Il loro valore probatorio può tuttavia variare

notevolmente e va preso in conto nell’ambito dell’apprezzamento delle prove. La

dottrina ritiene inoltre che le linee guida per la valutazione delle prove

valide per le assicurazioni sociali potranno essere riprese nell’ambito del

diritto civile (Raphael Kathriner, op. cit, pag. 46).

A questo proposito va rammentato che per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6. Va

ancora rammentato che in una sentenza 4A_117/2021 del 31 agosto 2021,

pubblicata in DTF 148 III 105 (cfr. anche STF 4A_144/2021 del 13 settembre

2021, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha stabilito che secondo la regola generale dell'art. 8 CC, che vale anche

nell'ambito del contratto di assicurazione, l'avente diritto deve provare i

fatti che "giustificano la pretesa assicurativa" (cfr. la nota

marginale in tedesco dell'art. 39 LCA) e cioè segnatamente l'esistenza di un

contratto d'assicurazione, l'insorgere di un caso di assicurazione e

l'estensione della pretesa (cfr. anche STF 4A_470/2024 del 7 gennaio 2025,

consid. 3.3). All'assicuratore incombe invece l'onere di provare i fatti che

gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale o che rendono

il contratto d'assicurazione non vincolante nei confronti dell'avente diritto.

Per una pretesa incapacità lavorativa legata all'insorgenza del caso di

assicurazione vale il grado della prova ordinario. Di conseguenza la prova è

apportata, se il tribunale è convinto secondo criteri oggettivi dell'esattezza

dell'allegazione fattuale. È sufficiente che non sussistano più seri dubbi

sull'esistenza del fatto allegato o che i dubbi eventualmente rimanenti

appaiano leggeri (consid. 3.3.1).

L’assicurato che chiede il versamento delle indennità

giornaliere deve comprovare il persistere della sua incapacità lavorativa

secondo il principio della verosimiglianza preponderante (sentenza 4A_578/2018

del 25 novembre 2019, consid. 3, con riferimento alla DTF 141 III 241 consid. 3.1;

cfr. anche DTF 147 III 73).

La

posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene

contestata l’incapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta

tuttavia all’assicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della

capacità lavorativa. Nell’ambito del suo diritto alla controprova,

l’assicuratore deve tutt’al più apportare degli elementi propri ad insinuare

dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che l’assicurato

si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle

allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza

4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III

321 consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).

2.7. Nel

caso di specie l’assicuratore sostiene che l’attrice non può pretendere

prestazioni dopo il 30 giugno 2025 poiché ha sottoscritto un contratto a tempo

determinato e secondo l’art. __________ CGA dal 1° luglio 2025 non è più

coperta per le conseguenze della malattia iniziata il 25 maggio 2025.

L’interessata sostiene che tale clausola è inusuale.

Dalle

tavole processuali emerge che l’assicurata il 18 febbraio 2025 è stata assunta

presso il __________, con un incarico, in qualità di ausiliaria di cure all’80%

presso la __________.

L’incarico

ha avuto inizio il 14 febbraio 2025, “mentre la scadenza è per il 30 giugno

2025” (doc. 1). Nel contratto figura che la durata del rapporto di lavoro è

rinnovabile di comune accordo (doc. 2).

Il

30 aprile 2025 il direttore della __________ ha compilato una lettera di

referenza dove figura che il “suo (ndr: dell’attrice) attuale percorso

professionale le ha dato la possibilità di iniziare la collaborazione nel

Settore cure della nostra __________ con un incarico che terminerà al 31

dicembre 2025” e che “al termine della sua formazione a fine anno e con

l’ottenimento del diploma, valuteremo la possibilità di inserirla nel nostro

organico” (doc. VI/2).

L’8

maggio 2025 il direttore della __________, con scritto al __________ di __________,

ha confermato “il proseguimento del rapporto lavorativo almeno fino al

31.12.2025 in qualità di ausiliaria di cure”, questo “le permetterà lo

svolgimento presso la nostra struttura della pratica professionale (modulo 10)

nell’ambito della formazione di Assistente di cura” (doc. VI/1).

Il

18 giugno 2025 il datore di lavoro ha annunciato l’incapacità lavorativa

dell’attrice dal 25 maggio 2025, mettendo la crocetta a “contratto a tempo

indeterminato” e non a “contratto a tempo determinato” (punto 3,

doc. 4).

Alla

luce di quanto sopra esposto emerge pertanto che l’attrice ha comprovato che il

contratto di lavoro di durata determinata, che scadeva il 30 giugno 2025, prima

dell’inizio dell’incapacità lavorativa del 25 maggio 2025, era stato prolungato

almeno fino al 31 dicembre 2025.

Su

questo aspetto l’assicuratore non ha contestato il contenuto dei suddetti

scritti e si è limitato ad affermare, che “agli atti non sussiste un nuovo

contratto di lavoro sottoscritto per il periodo successivo al 30 giugno 2025”,

senza tuttavia chiedere al Tribunale di effettuare accertamenti specifici su

questo tema (a proposito della massima inquisitoria sociale cfr. la STF

4A_482/2024 del 12 agosto 2025, destinata a pubblicazione, consid. 3.1: “Selon

la jurisprudence établie, la maxime inquisitoire sociale implique que les

parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne

leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations

nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés,

mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsqu'une

partie est représentée par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de

retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569

consid. 2.3.1; arrêts 4A_368/2024 du 23 octobre 2024 consid. 5.1.1; 4A_183/2023

du 12 décembre 2023 consid. 5.1; 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 4.1.1;

4A_703/2016 du 24 mai 2017 consid. 7, non publié in ATF 143 III 344 ;

4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3).” e consid. 3.4.4.1 ”La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la

partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et

d'accélérer la procédure, en ce qu'elle doit permettre au justiciable qui ne

dispose pas de connaissances dans la conduite d'un procès d'agir seul devant

les tribunaux (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; 125 III 231 consid. 4a;

arrêts 4A_64/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2.4; 4A_519/2010 du 11 novembre

2010 consid. 2.2; 4C.340/2004 précité consid. 4.2, non publié in ATF 131 III 243). Il en résulte a contrario que le concours exigé du

tribunal par l'art. 247 al. 2 CPC n'a pas pour

vocation de bénéficier à une partie qui est à même d'assurer efficacement la

défense de ses intérêts. Cette maxime ne doit autrement dit pas servir à

suppléer à des carences qui relèvent de la négligence procédurale (arrêts

4A_582/2023 du 12 janvier 2024 consid. 4; 4A_556/2014 du 11 février 2015

consid. 2; 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 consid. 4.2; DENIS TAPPY, in

Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n o 23 ad art. 247 CPC; ROGER RUDOLPH, Das arbeitsrechtliche

Verfahren, in Der soziale Zivilprozess, 2023, p. 100; PATRICIA DIETSCHY, Les

conflits de travail en procédure civile suisse (ci-après: Travail), 2011, p.

144 s. n o 284; BOHNET/JEANNIN, La maxime inquisitoire sociale sous l'empire du

CPC, RDS 134/2015 I p. 231). C'est d'ailleurs parce que le juge peut

présupposer qu'un avocat dispose des connaissances nécessaires pour conduire le

Considerandi

procès et émettre des allégations et offres de preuve complètes que le tribunal

est appelé à faire preuve de retenue dans l'application de la maxime

inquisitoire sociale à l'égard d'une partie qui agit par l'entremise d'un tel représentant

(arrêts 4C.340/2004 précité consid. 4.2, non publié in ATF 131 III 243 avec

référence à l’ATF 113 Ia 84 consid. 3d; 4C.143/2002 précité consid. 3)”).

L’art. __________ CGA,

alla luce del prolungamento del contratto fino al 31 dicembre 2025, non trova

pertanto applicazione al 30 giugno 2025. La questione di sapere se tale

clausola è inusuale può pertanto rimanere aperta.

2.8

Accertato

che il contratto di lavoro è stato prolungato prima che l’interessata

diventasse inabile al lavoro a causa di malattia, oltre il 30 giugno 2025, va

rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata

nell’ambito dell’assicurazione contro la perdita di guadagno retta dalla LAMal,

ma valida anche per l’assicurazione complementare alla LAMal retta dal diritto

privato (STF 4A_344/2007 dell’11 marzo 2008; DTF 141 III 241; DTF 147 III 73),

occorre distinguere le situazioni nelle quali la persona assicurata è stata

licenziata prima dell’insorgere dell’incapacità lavorativa, da quelle nelle quali

la persona assicurata ha perso il lavoro dopo l’insorgere dell’incapacità

lavorativa. Inoltre non va dimenticata la situazione nella quale la persona è

disoccupata e non può rivendicare un diritto alle indennità

contro la disoccupazione, o perché esso si è esaurito o perché la persona

interessata non adempie le condizioni relative alla durata contributiva.

In

una sentenza 9C_24/2013 del 25 marzo 2013, il Tribunale federale ha sviluppato

le seguenti considerazioni:

" (…)

4.1

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire in SVR

1998.

KV n. 4 pag. 9 consid. 2b - sotto l'egida della LAMaI, ma enunciando

principi che rimangono validi anche sotto la LAMal (DTF 128 V 149 consid. 2a pag. 152) - che subisce in particolare una perdita di

guadagno il dipendente, nei cui confronti non è (ancora) stato pronunciato il

licenziamento ("in ungekündigter Stellung"), che diventa incapace al

lavoro a causa di malattia e che non percepisce più il salario dal datore di

lavoro. In questi casi, se la persona assicurata perde (in seguito) il proprio

posto a causa dell'incapacità di lavoro, la perdita di guadagno consiste (anche

dopo il termine di disdetta) nella perdita di salario. In

simile evenienza vale infatti la presunzione che detta persona non avrebbe

perso l'occupazione se non fosse diventata inabile al lavoro (Gebhard Eugster,

Vergleich der Krankentaggeldversicherung nach KVG und nach VVG [in seguito:

Vergleich], in: Adrian von Kaenel [ed.], Krankentaggeldversicherung: Arbeits-

und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 80; inoltre Eugster,

Bundesgesetz über die Krankenversicherung, 2010, pag. 500).

4.2

La situazione si presenta invece diversamente se

il datore di lavoro pronuncia il licenziamento prima che il lavoratore diventa

inabile al lavoro per malattia. In tale evenienza la predetta presunzione non

si giustifica più. Il lavoratore perderebbe in ogni caso la propria

occupazione, a prescindere dalla successiva incapacità lavorativa, la quale in

questo modo non assurge più a causa primaria per la perdita di salario dopo la

scadenza contrattuale. Al pari del lavoratore disoccupato avente di principio

diritto a indennità di disoccupazione ma che a causa della malattia risulta

temporaneamente non collocabile e che pertanto non può riscuotere tali

indennità (v. DTF 102 V 83), la persona diventata inabile al lavoro dopo avere ricevuto (o

espresso lei stessa) il licenziamento subisce ugualmente una perdita di

guadagno a carico dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di

malattia. Tuttavia - in entrambe le situazioni - la perdita di guadagno indennizzabile

corrisponde (al termine della scadenza contrattuale e sempre che la copertura

assicurativa lo preveda) alla perdita dell'indennità di disoccupazione (sul

coordinamento tra assicurazione malattia e assicurazione disoccupazione nello

specifico contesto cfr. art. 73 LAMal e art. 28 LADI; DTF 102 V 83 segg.; RAMI 1998 no. KV 43 pag. 420 consid. 3a con riferimenti). È

riservato il caso in cui la persona interessata è comunque in grado di

dimostrare che senza l'inabilità al lavoro avrebbe trovato con ogni

verosimiglianza un posto nuovo, concretamente definito (cfr. sentenza citata

9C_311/2010 consid. 1.2 in fine, 9C_332/2007 del 29 maggio 2008 consid. 2.2 in

fine e RJAM 1983 n. K 526 pag. 81).

4.3

Dalla situazione appena descritta in cui la

persona assicurata vanta di principio il diritto a indennità di disoccupazione

ma a causa della malattia non è (temporaneamente) collocabile e non le può

riscuotere va infine distinta quella del disoccupato che non può invece neppure

rivendicare siffatto diritto, vuoi perché esso si è esaurito o perché la

persona interessata non adempie le condizioni relative alla durata contributiva

(RAMI 1998 no. KV 43 pag. 420 consid. 3b; cfr. pure sentenza K 121/06 del 16

agosto 2007 consid. 2). In questa ipotesi, l'interessato che diventa inabile al

lavoro non può di principio neppure rivendicare, per la mancata perdita di un

reddito sostitutivo, il diritto a indennità giornaliere di malattia, a meno che

non fornisca la prova che senza la malattia avrebbe iniziato a lavorare in un

posto ben definito (cfr. Eugster, Vergleich, pag. 80 seg. con i riferimenti

alla giurisprudenza in materia). In quest'ultimo caso la perdita di guadagno

consisterebbe nella perdita di salario.”

Come

accennato, questa giurisprudenza è applicabile anche ai casi in cui il

contratto è retto dalla LCA. Con sentenza 4A_344/2007 dell’11 marzo 2008, il Tribunale

federale ha affermato:

" 3.3 Secondo la predetta

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il fatto di essere

assicurato per un'indennità giornaliera di un determinato importo e di avere

pagato i relativi premi non comporta automaticamente il diritto al versamento

della somma assicurata in caso di incapacità lavorativa; occorre ancora che l'assicurato

subisca una perdita di guadagno in misura tale da giustificare il pagamento

dell'importo assicurato (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a; cfr. anche la

sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.1).

3.3.1

Sotto il suo titolo marginale

"Coordinamento con l'assicurazione contro la disoccupazione", l'art.

73.

cpv. 1 LAMal dispone che ai disoccupati colpiti da una incapacità lavorativa

superiore al 50 % è pagata l'intera indennità giornaliera. Stando a tale titolo

marginale e alla regolamentazione di coordinamento corrispondente prevista

dall'art. 28 LADI, il diritto a un'indennità giornaliera secondo l'art. 73

LAMal risulta strettamente legato al fatto che, se non fosse malato,

l'assicurato potrebbe pretendere indennità di disoccupazione ai sensi della

LADI. L'idea alla base di questa regolamentazione è la seguente: subisce una

perdita di guadagno a carico dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso

di malattia la persona che, di principio, avrebbe diritto a indennità di

disoccupazione ma che, a seguito di una malattia, è temporaneamente inidonea al

collocamento e non può di conseguenza percepire una simile indennità (RAMI 1998

no. KV 43 pag. 422 consid. 3a; cfr. anche la sentenza non pubblicata del 4

maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.3.1).

Questo spiega l'avvenuto versamento

dell'indennità giornaliera da parte della ricorrente dal 24 aprile 2006 al 31

ottobre 2006, quando l'opponente ha esaurito il diritto alle prestazioni di

disoccupazione.

3.3.2

Nondimeno - continua il Tribunale

federale delle assicurazioni - una persona senza un'attività lavorativa può

subire una perdita di guadagno conferente il diritto a un'indennità giornaliera

dell'assicurazione malattia anche quando non può pretendere un'indennità di

disoccupazione ai sensi della LADI. Ciò si verifica tuttavia soltanto se si può

ritenere, con un grado di verosimiglianza preponderante, che senza la malattia

l'assicurato eserciterebbe un'attività lucrativa. A tal proposito vanno

distinte due ipotesi:

- se il rapporto di lavoro è terminato in un

momento in cui la persona assicurata risultava già incapace al lavoro a causa

di malattia, vale la presunzione che senza la malattia essa eserciterebbe

un'attività lucrativa; in tale eventualità, il diritto a un'indennità

giornaliera può essere negato soltanto in presenza di indizi concreti

suscettibili di fare concludere, con un grado di verosimiglianza preponderante,

che la persona assicurata non eserciterebbe attività lucrativa nemmeno senza il

danno alla salute (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 422 consid. 3b; cfr. anche la

sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.3.2

prima parte);

- qualora la persona assicurata si ammali dopo

essere divenuta disoccupata, vale invece la presunzione contraria, ossia che

anche senza malattia continuerebbe a non esercitare un'attività lucrativa; tale

presunzione può essere ribaltata se si può ammettere, con un grado di

verosimiglianza preponderante, che senza la malattia la persona assicurata

avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben definito (RAMI 1998 no. KV 43 pag.

423.

consid. 3b; cfr. anche la sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella

causa K 146/03 consid. 3.3.2 seconda parte).”

In

DTF 141 III 241 il Tribunale federale ha stabilito che per provare la perdita di guadagno una persona disoccupata,

che pretende indennità giornaliere per malattia senza avere diritto a indennità

giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, deve dimostrare con

una verosimiglianza preponderante che essa, senza la malattia, eserciterebbe

un'attività lucrativa. Se la persona assicurata non era disoccupata nel momento

in cui si è ammalata, essa beneficia della presunzione di fatto secondo cui,

senza la malattia, eserciterebbe un'attività lucrativa (precisazione della

giurisprudenza; consid. 3).

In DTF 147 III 73 il Tribunale

federale ha precisato che la presunzione di fatto secondo cui una persona

disoccupata eserciterebbe, senza la malattia, un’attività lucrativa vale

unicamente se l’incapacità lavorativa è intervenuta prima che sia stata data la

disdetta.

Nel

caso di specie l’attrice è diventata inabile al lavoro dopo che il suo

contratto di lavoro a tempo determinato (con scadenza 30 giugno 2025) era stato

prolungato almeno fino al 31 dicembre 2025 (doc. VI/1, doc. VI/2 e doc. 4 [cfr.

anche punto 3 doc. 4]).

Accertato

che l’interessata ha comprovato che, senza il danno alla salute, avrebbe potuto

continuare a lavorare presso il medesimo datore di lavoro perlomeno fino al 31

dicembre 2025, l’assicuratore deve versare le indennità giornaliere dovute a

malattia anche per il periodo successivo al 30 giugno 2025 sulla base della

retribuzione lorda di fr. 2'977.90 per tredici mensilità.

2.9

Per

quanto concerne i periodi di incapacità lavorativa, l’assicuratore ha affermato

di non aver mai messo in dubbio “lo stato di salute e le conseguenti

inabilità lavorative dell’attrice” (doc. XI).

Dalle

tavole processuali e segnatamente dagli accertamenti effettuati da questo

Tribunale nelle more processuali, emerge che il dr. med. __________,

specialista in neurochirurgia FMH, ha attestato una completa incapacità

lavorativa dal 1° luglio 2025 al 29 luglio 2025 e dal 30 luglio 2025 al 29

agosto 2025. Dal 22 settembre 2025 al 12 ottobre 2025 vi è invece un’incapacità

lavorativa del 20% (doc. IX).

In

sede di udienza preliminare l’attrice ha inoltre prodotto un certificato del

proprio medico curante, dr. med. __________, secondo cui l’inabilità al lavoro

dal 15 settembre 2025 al 19 ottobre 2025 è del 20% (doc. VI/3).

Nell’ambito

delle arringhe finali l’interessata ha evidenziato di essere stata sottoposta

all’operazione già prospettata dal dr. med. __________ (cfr. doc. IX/2), per la

patologia che l’ha resa inabile al lavoro dal 25 maggio 2025 (cfr. doc. da IX/1

a IX/11), presso la Cinica __________ di __________ il 17 ottobre 2025 ed ha

prodotto un certificato d’inabilità lavorativa al 100% dal 17 ottobre 2025 al

14.

novembre 2025 del dr. med. __________, specialista FMH neurochirurgia (doc.

XVI/1 e XVI/2).

Alla

luce di quanto sopra esposto, occorre concludere che l’interessata ha

comprovato, ai sensi dell’art. 8 CC, di essere stata completamente inabile al

lavoro dal 1° luglio 2025 al 29 agosto 2025, di essere stata inabile al lavoro

al 20% dal 15 settembre 2025 al 16 ottobre 2025 e nuovamente inabile al lavoro

in maniera completa dal 17 ottobre 2025 al 14 novembre 2025.

Per

l’art. __________ prima frase CGA l’indennità giornaliera viene corrisposta, in

caso d’incapacità al lavoro dimostrata di almeno il 25%, in proporzione al

grado dell’incapacità al lavoro stessa.

In

queste condizioni l’assicuratore deve versare indennità giornaliere al 100% dal

1° luglio 2025 al 29 agosto 2025 e dal 17 ottobre 2025 al 14 novembre 2025.

Di

conseguenza la convenuta va condannata al pagamento di fr. 7'796.40 ({87.60 [cfr.

doc. VI, pag. 2 in fine] x 60 giorni [31 di luglio + 29 di agosto])] + 2'540.40

{87.60 X 29 giorni [15 giorni di ottobre + 14 giorni di novembre]}).

In

questo senso la petizione va parzialmente accolta.

2.10

L’assicurata

ha chiesto di acquisire il “ROD __________”, ossia il regolamento

organico dei dipendenti della __________.

Questo

TCA rinuncia all’assunzione del documento, trattandosi di un regolamento

concernente il rapporto di lavoro tra l’assicurata e la __________ di cui

l’assicuratore non è parte. Esso non ha pertanto alcuna pertinenza nel caso in

esame.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può

rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento

sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere

senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento

(apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr.

anche sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza

4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15

febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid.

2.3

con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3

non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15

dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.

3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza

4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.11

Non vanno prelevate spese

processuali (art. 114 lett. e CPC) e non vanno assegnate ripetibili giacché

l’attrice non è rappresentata e l’assicuratore è rappresentato dal servizio

giuridico interno (STF 4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 con

riferimenti; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non

pubblicato in DTF 137 III 47; sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid.

6.4; cfr. anche STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25

gennaio 2021; STCA 36.2020.24 del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13

novembre 2019; STCA 36.2017.109 del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile

2018; cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea

2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag.

701).

2.12

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche

STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è

ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,

come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie

tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale

delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.

7.

CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno

1997.

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è parzialmente

accolta ai sensi dei considerandi.

§ CV 1 è

condannata a pagare a AT 1 fr. 5’256 di indennità giornaliere per il periodo

dal 1° luglio 2025 al 29 agosto 2025 e fr. 2'540.40 di indennità giornaliere per

il periodo dal 17 ottobre 2025 al 14 novembre 2025.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti