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Decisione

36.2025.4

Assicurata frontaliera, con attività indipendente, ha esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano e chiede il rimborso delle prestazioni mediche fruite in Svizzera. Ricorso trasmesso da altro Cantone al TCA. Irricevibile per incompetenza territoriale TCA

31 marzo 2025Italiano31 min

nel decreto dell’11 marzo 2025 di nomina a patrocinatore d’ufficio dell’avv. __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2025.4

cs

Lugano

31 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2025 di

RI 1 (con recapito in __________)

rappr. da: avv. __________

contro

Istituzione comune LAMal, 4600

Olten

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1965, cittadina

italiana al beneficio di un permesso per frontaliera di tipo “G” per svolgere

un’attività indipendente e registrata come soggiornante settimanale presso il

Comune di __________, ha esercitato il diritto di opzione in favore del sistema

nazionale sanitario del suo Paese di domicilio, ossia l’Italia (doc. I).

1.2. Il 25 gennaio 2022, a causa di un

infarto, l’assicurata è stata degente presso il __________, dove le è stato

posato uno stent e le è stato diagnosticato un diabete, oltre ad altre

patologie.

L’Istituzione comune LAMal di Olten

è intervenuta per il rimborso dei costi di malattia nell’ambito dell’aiuto

reciproco internazionale.

1.3. Dopo aver dapprima interrotto il

versamento di ulteriori prestazioni e avere poi riattivato il loro rimborso,

l’Istituzione comune LAMal in data 23 luglio 2024 ha informato l’interessata

che avrebbe continuato a coprire i costi di malattia, nell’ambito dell’aiuto

reciproco internazionale, solo fino al 31 agosto 2024 (doc. A4). In seguito il

rimborso dei costi di malattia sarebbe stato possibile solo tramite l’utilizzo

della tessera europea di assicurazione (TEAM o EHIC [European Health Insurance Card]),

che di principio permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie

durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato dell’UE, in Liechtenstein, in

Norvegia, in Islanda ed in Svizzera, oppure tramite il formulario S2, ossia

l’autorizzazione rilasciata dal servizio sanitario del Paese in cui la persona

è assicurata per ottenere cure mediche programmate in un altro Paese dell’UE o

dell’AELS.

1.4. Il 13 agosto 2024 l’Istituzione

comune LAMal si è rivolta all’assicurazione sanitaria italiana, chiedendole se

le prestazioni mediche fruite in Svizzera le devono essere fatturate tramite la

tessera EHIC oppure tramite il modulo S2 (doc. A5).

1.5. Il 13 novembre 2024 l’Istituzione

comune LAMal ha scritto all’assicurata confermandole che non avrebbe più

rimborsato le cure a domicilio prestate dall’Associazione __________ dopo il 31

agosto 2024 (doc. A6).

1.6. Il 4 dicembre 2024 RI 1 ha scritto

all’Istituzione comune LAMal chiedendole di garantirle la continuità delle

prestazioni mediche in applicazione dell’art. 114 del regolamento (CE) n.

574/72 e degli arti 19 e 20 del regolamento (CE) n. 883/2004. Ella ha chiesto

di ripristinare immediatamente la copertura sanitaria a titolo provvisorio, di

comunicare le misure adottate entro 7 giorni, di proseguire il dialogo con le

autorità italiane e di confermare all’Associazione __________ che i costi per

le prestazioni a domicilio sarebbero stati coperti anche dopo il 31 agosto 2024

(doc. A7).

1.7. Con ricorso e richiesta di misure

superprovvisionali del 23 gennaio 2025, l’assicurata si è rivolta al Tribunale

delle assicurazioni del Canton Soletta (doc. I). Riassunta la fattispecie e

sottolineata la necessità di una sorveglianza continua a causa di un’insufficienza

cardiaca, di iniezioni regolari di medicamenti per patologie ai reni, di cure

per il diabete, per l’ipertensione, per una sindrome coronarica cronica ed

altre patologie tra cui una severa perdita della vista, rammentato che una

cessazione delle cure potrebbe potenzialmente condurre ad un peggioramento

irreversibile del suo stato di salute, con possibili conseguenze letali, la

ricorrente ha chiesto:

" (…)

Ich beantrage, dass das Gericht:

1. Der Beschwerde stattgibt und zu meinen Gunsten

entscheidet.

2. Der Gemeinsamen Einrichtung KVG auferlegt:

a.

Die sofortige Erstattung der bereits eingereichten Gesundheitsrechnungen, die

sich auf Leistungen ab dem 01.09.2024 beziehen.

b.

Die Übernahme aller zukünftigen Kosten bis zur klärung des Rechtsstreits mit

der italienischen Gesundheitsbehörde, wie in Art. 114 der Verordnung (EWG) Nr.

574/72 und Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 vorgesehen.

3.

Eine superprovisorische Massnahme erlässt, angesichts der Dringlichkeit

meiner schweren gesundheitliche Situation, um die Kontinuität der medizinischen

Behandlungen sicherzustellen und irreparable Schäden an meiner Gesundheit zu

verhindern. (…)”

1.8. Il 13 febbraio 2025

la ricorrente si è nuovamente rivolta al Tribunale delle assicurazioni del

Canton Soletta con un complemento al suo ricorso affermando, a proposito delle

misure urgenti: “Ich beantrage daher, dass das Gericht die Gemeinsame Einrichtung

KVG dringend anweist, unverzüglich Erstattung der aktuellen und zukünftigen

Gesundheitsrechnungen vorzunehmen, um die Unterbrechung der notwendigen

Behandlungen zu verhindern und die Wahrung meiner grundlegenden Rechte auf

Gesundheit und persönliche Würde zu gewährleisten”(doc. II).

1.9. Con scritto del 17 febbraio 2025,

trasmesso in copia alla ricorrente e all’Istituzione comune LAMal, il Cancelliere

del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Soletta si è rivolto al

TCA sostenendo, con riferimento alla sentenza del TAF C-3207/2017 del 30 marzo

2020, che competente per dirimere la questione è il Tribunale delle

assicurazioni del Canton Ticino poiché l’assicurata, frontaliera, secondo il

suo indirizzo è domiciliata anche a __________ (“Zudem hat sie gemäss Ihrer

Adresseangabe Wohnsitz in __________ […] Somit leiten wir die Beschwerde von RI

1 vom 23. Januar 2025, die dazugehörenden Beilagen sowie die Eingabe vom 13.

Februar 2025 zuständigkeitshalber an Sie weiter”).

1.10. Il 18 febbraio 2025, giorno del

ricevimento dello scritto del Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta,

il TCA ha interpellato il Comune di __________ e l’Ufficio della migrazione del

Canton Ticino.

Quest’ultimo ha affermato che l’insorgente

ha ottenuto un permesso G UE/AELS il 19 settembre 2011 per l’esercizio di

un’attività lucrativa (prostituta) a __________, che in data 8 agosto 2019 la

Sezione della Popolazione ha revocato la summenzionata autorizzazione e

attualmente il ricorso è in attesa di evasione presso il Tribunale

amministrativo, che quale ultimo indirizzo noto in Ticino figura quello di __________

e che dagli atti non risulta che l’interessata abbia avuto un domicilio in

Ticino. Ella è titolare di un permesso G per frontalieri UE/AELS (doc. VI).

Da parte sua il Comune di __________

ha informato il TCA che l’interessata è a __________ dal 5 aprile 2022,

proveniente da __________ (Italia), “residente con la domanda pendente del

permesso G per frontalieri”. Nella documentazione allegata figura che l’assicurata

ha pendente un ricorso contro la decisione negativa di rilascio del permesso G,

che il ricorso ha effetto sospensivo (art. 71 LPamm), che la ricorrente è

autorizzata ad esercitare un’attività lavorativa ed è coinquilina di __________

(doc. VII +1/2).

1.11. Con decreto del 19 febbraio 2025 il

Giudice delegato del TCA ha intimato gli accertamenti effettuati alla

ricorrente ed all’Istituzione comune LAMal, concedendo loro un termine scadente

il 3 marzo 2025 per prendere posizione in merito alla competenza di questo

Tribunale a giudicare la fattispecie (doc. VIII).

1.12. Il 24 febbraio 2025 il Giudice

delegato del TCA ha scritto al Cancelliere del Tribunale delle assicurazioni

del Canton Soletta, informandolo degli accertamenti effettuati e della

circostanza che questo Tribunale avrebbe emesso una decisione in merito alla

sua competenza (doc. IX).

1.13. Accertato che l’Istituzione comune

LAMal è rimasta silente e che l’invio trasmesso all’assicurata è ritornato al

Tribunale in quanto non ritirato, il 4 marzo 2025 il TCA ha tentato di

contattare via e-mail l’insorgente (doc. X). Il 6 marzo 2025 una persona,

definitasi “un conoscente”, ha scritto dall’indirizzo e-mail

dell’interessata, affermando di essere stato autorizzato a rispondere in quanto

la ricorrente è ricoverata presso l’Ospedale __________ da circa un mese in

seguito ad una caduta dovuta ad una perdita di conoscenza, che le ha causato

una contusione al volto. I medici hanno constatato anche una crisi di ipoglicemia

ed hanno effettuato ulteriori accertamenti. Ella ha inoltre contratto

l’influenza e una polmonite ed in seguito è stata vittima di un arresto

cardiaco e di un blocco renale. L’assicurata è stata ricoverata in cure intense

per una settimana. Attualmente la ricorrente non è in grado di muoversi in modo

autonomo e i reni non funzionano quasi più. Infine ha indicato che l’ospedale

vuole rimandarla a casa perché ci sono problemi con l’assicurazione malattie

(doc. XI). Un quarto d’ora dopo circa, ha aggiunto che l’assicurata, gravemente

ipovedente (visus 0.05), è molto depressa e preoccupata perché non sa se ha

ancora una casa, considerato che da 5 mesi non riesce più a pagare l’affitto

(doc. XII).

Il TCA ha immediatamente risposto

via email, allegando una richiesta di svincolo dal segreto professionale, informandola

della necessità di sottoporle alcuni documenti e chiedendole se vi è una

persona di fiducia che potrebbe rappresentarla e prendere subito contatto con

il Tribunale. Se ciò non fosse il caso, il TCA si sarebbe riservato di nominare

un patrocinatore d’ufficio all’inizio della settimana successiva (doc. XIII).

1.14. Alla luce del silenzio

dell’assicurata, il 10 marzo 2025 il Cancelliere del TCA, redattore della

presente sentenza, ha dapprima telefonato all’insorgente, ricoverata presso

l’Ospedale __________, per informarla della situazione e della prossima nomina

di un patrocinatore d’ufficio (doc. XVI) ed ha in seguito contattato l’avv. __________

per sincerarsi circa la sua disponibilità ad assumere il mandato (doc. XVI).

1.15. Con decreto dell’11 marzo 2025,

anticipato via email, il Giudice delegato del TCA ha nominato l’avv. __________

quale avvocato d’ufficio della ricorrente e gli ha concesso un termine scadente

il 18 marzo 2025 per esprimersi in merito alla competenza di questo Tribunale

(doc. XIV). Contestualmente il Giudice delegato del TCA ha scritto, anticipando

l’invio via e-mail, all’Istituzione comune LAMal, meravigliandosi dell’assenza

di risposta e chiedendo di contattare tramite telefono o via e-mail il Giudice

delegato o il Cancelliere redattore (doc. XV).

1.16. Con e-mail dell’11 marzo 2025 il

lic. iur __________, dell’Istituzione comune LAMal, ha informato il TCA che:

" (…) Posso confermare la ricezione del fascicolo in oggetto. Il reclamo

menzionato nella lettera dell’11 marzo 2025, insieme a un’ordinanza del

tribunale per un parere in merito alla competenza, non è in mio possesso. Ho

provveduto a controllare la posta in arrivo dell’Istituzione comune LAMal per

verificare se la lettera fosse andata persa. (…) Vorrei spiegare brevemente la

situazione: la ricorrente è registrata come lavoratrice frontaliera e ha optato

per il sistema sanitario italiano. Tuttavia, ha ricevuto tutti i servizi medici

in Svizzera. L’Istituzione comune LAMal ha pagato tutte le fatture della

ricorrente, ma in seguito ha chiesto alla ricorrente di presentare il modulo S2

per i servizi medici ricevuti in Svizzera. Parallelamente, l’Istituzione comune

LAMal ha cercato di contattare l’ente assicurativo italiano competente per

chiarire la corretta modalità di fatturazione. Nonostante i tentativi durati

mesi, l’ente assicurativo italiano non ha risposto. Solo alla fine di febbraio

è stato comunicato che le prestazioni utilizzate potevano essere fatturate

tramite la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM).” (doc. XVII)

1.17. Con scritto del 10 marzo 2025,

pervenuto il 12 marzo 2025 (doc. XXI), e trasmesso per conoscenza alla

ricorrente (doc. XXII), l’Istituzione comune LAMal ha informato il TCA che “tutte

le fatture della Signora RI 1 sono state pagate sulla base dell’EHIC (Tessera

Europea di Assicurazione Malattia)”.

1.18. Con presa di posizione del 13 marzo

2025, trasmessa per conoscenza all’avv. __________, l’Istituzione comune LAMal

ha sostenuto che il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino è

competente a decidere nel merito, affermando in particolare che nel “caso in

questione si tratta di una ricorrente di cittadinanza italiana registrata come

frontaliera a __________. Di conseguenza, si presume che il suo datore di

lavoro si trovi almeno nel Canton Ticino” e che poiché “la ricorrente,

in quanto lavoratrice frontaliera, ha il suo domicilio all’estero, ma un datore

di lavoro svizzero, l’art. 58 cpv. 2 LPGA è determinante. Questo stabilisce che

il tribunale competente è quello del cantone in cui si trova l’ultimo domicilio

svizzero oppure il domicilio dell’ultimo datore di lavoro svizzero della

persona assicurata”.

1.19. Con scritto del 17 marzo 2025, la

ricorrente, senza l’ausilio del proprio patrocinatore d’ufficio, ha preso

posizione in merito alla competenza di questo Tribunale, affermando di essere

una frontaliera soggiornante settimanalmente a __________ e, con riferimento

alla STF 2C_373/2021 del 22 febbraio 2022, consid. 5.6, di non aver mai

costituito alcun domicilio nel Canton Ticino. Ella ritiene che competente per

decidere in merito, in applicazione dell’art. 58 cpv. 2 LPGA, è il Tribunale

delle assicurazioni del Canton Soletta, aggiungendo comunque che “si può

ipotizzare che il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino possa

comunque essere ritenuto competente sulla base di un diverso criterio

giuridico, che prescinda dalla nozione di domicilio. In tal caso, spetterà al

tribunale valutare se esistano motivi specifici per assumere la competenza, pur

riconoscendo che il soggiorno settimanale della ricorrente non costituisce un

criterio sufficiente per equipararla a una domiciliata”.

1.20. Con presa di posizione del 18 marzo

2025 l’avv. __________ ha rinviato alle osservazioni della sua patrocinata ed

ha ribadito che la medesima ha chiesto un permesso per frontalieri “G

UE/AELS” per potere operare sul territorio elvetico quale lavoratrice “indipendente”.

Di conseguenza in applicazione dell’art. 58 cpv. 2 LPGA competente per decidere

in merito è il Tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede

l’organo di esecuzione, ossia il Tribunale del Canton Soletta. Contestualmente,

richiamata la richiesta di ammissione dell’assistenza giudiziaria formulata con

il ricorso (con riferimento al punto 5 del petitum), ha chiesto l’estensione al

gratuito patrocinio dell’avv. __________ (doc. XXIX).

1.21. Gli scritti del 17 marzo 2025 della

ricorrente (doc. XXV) e del 18 marzo 2025 dell’avv. __________ (doc. XXIX),

sono stati trasmessi per conoscenza all’Istituzione comune LAMal il 20 marzo

2025 (doc. XXX).

considerato in diritto

2.1. Occorre innanzitutto stabilire se,

come sembra ritenere il Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, il

Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino è competente per decidere sul

ricorso. In caso di risposta affermativa, occorrerà esaminare le richieste dell’insorgente.

2.2. Ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 LAMal

gli assicuratori creano un’istituzione comune nella forma di una fondazione.

L’atto di fondazione e i regolamenti dell’istituzione devono essere approvati

dal Dipartimento federale dell’interno (DFI). Se gli assicuratori non creano

l’istituzione comune, vi provvede il Consiglio federale. Esso emana le

necessarie prescrizioni se gli assicuratori non s’accordano sulla gestione

dell’istituzione.

Per l’art. 18 cpv. 2 LAMal

l’istituzione comune assume i costi delle prestazioni legali in vece degli

assicuratori insolvibili conformemente all’articolo 51 LVAMal.

Secondo l’art. 18 cpv. 2bis

LAMal l’Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall’obbligo di

assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in

uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno

Unito.

Ai sensi dell’art. 18 cpv. 2ter

LAMal essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro

familiari che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in

Norvegia o nel Regno Unito e che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di

assicurazione.

L’art. 18 cpv. 2quater

LAMal prevede che essa assiste i Cantoni nell’applicazione della riduzione dei

premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione

europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito, conformemente all’articolo

65a.

Secondo l’art. 18 cpv. 2quinquies

LAMal essa effettua la riduzione dei premi conformemente all’articolo 66a.

Per l’art. 18 cpv. 2sexies

LAMal essa può assumere dai Cantoni ulteriori compiti d’esecuzione contro

indennità.

Ai sensi dell’art. 18 cpv. 3

LAMal il Consiglio federale può assegnare all’istituzione comune altri compiti,

segnatamente in materia d’esecuzione di obblighi internazionali.

Per l’art. 18 cpv. 8 LAMal ai

ricorsi al Tribunale amministrativo federale contro decisioni dell’istituzione

comune secondo i capoversi 2bis, 2ter e 2quinquies

è applicabile per analogia l’articolo 85bis capoversi 2 e 3 della

legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i

superstiti.

In applicazione dell’art. 18 cpv.

3 LAMal l’Esecutivo federale ha adottato l’art. 19 OAMal, il cui cpv. 1 prevede

che all’istituzione comune compete l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo

95a della legge in qualità di organo di collegamento. Essa svolge anche i

compiti di assistenza reciproca al luogo di residenza o di dimora degli

assicurati per i quali esiste un diritto, fondato sull’articolo 95a della

legge, a un’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni.

L’istituzione comune è inoltre competente dell’esecuzione dell’assistenza

reciproca in materia di prestazioni e dei compiti che le incombono, in qualità

di organo di collegamento, in virtù di altri accordi internazionali.

Per l’art. 19 cpv. 2 OAMal

l’istituzione comune assume inoltre compiti di coordinamento per l’adempimento

degli obblighi derivanti dall’articolo 95a della legge o da convenzioni

internazionali. Adempie segnatamente i compiti seguenti:

a. stabilisce, in base alle

statistiche dei costi riconosciuti dall’organo competente dell’Unione europea

(Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale) o in base alle statistiche dello Stato considerato, le aliquote pro

capite che gli assicuratori devono considerare per il calcolo dei premi degli

assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in

Norvegia o nel Regno Unito;

b. appronta entro il 31 maggio un

rapporto all’attenzione dell’UFSP sull’esecuzione dell’assistenza reciproca in

materia di prestazioni, evidenziando il numero di casi, i costi complessivi e i

rimborsi arretrati; i dati vanno differenziati per ogni singolo Stato membro

dell’Unione europea, per l’Islanda, per la Norvegia, per il Regno Unito e per

ogni singolo assicuratore svizzero.

A questo proposito l’art. 95a

LAMal prevede l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, del regolamento

(CE) n. 987/2009, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n.

574/72.

Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1

OAMal in caso di contestazione tra l’istituzione comune e un assicuratore è

applicabile l’articolo 87 della legge. Sono fatti salvi il capoverso 3 e

l’articolo 27 dell’ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi

nell’assicurazione malattie.

Secondo l’art. 22 cpv. 2 OAMal in

caso di contestazione tra l’istituzione comune e un fornitore di prestazioni è

applicabile l’articolo 89 della legge.

Per l’art. 22 cpv. 3 OAMal

l’istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi

dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura

amministrativa (PA), in caso di una contestazione che l’oppone a un

assicuratore in merito:

a. alla ridistribuzione delle

riserve secondo l’articolo 43 capoverso 3 della legge del 26 settembre 2014

sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal);

b. ai contributi degli

assicuratori per il finanziamento del fondo per i casi d’insolvenza secondo

l’articolo 48 lettera a LVAMal;

c. ai pagamenti effettuati

attingendo dal fondo per i casi d’insolvenza secondo l’articolo 51 capoverso 1

LVAMal;

d. alla ripartizione tra i

Cantoni della quotaparte cantonale secondo l’articolo 19a.

Per l’art. 22 cpv. 3bis OAMal in

caso di una contestazione che l’oppone a un Cantone in merito alla ripartizione

della quotaparte cantonale sui Cantoni secondo l’articolo 19a, l’istituzione

comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell’articolo 5 PA.

Per l’art. 22 cpv. 4 OAMal i

rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali dell’organizzazione

giudiziaria.

L’art. 90a cpv. 1 LAMal prevede

che in deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi contro decisioni,

comprese quelle su opposizione, emanate dall’Istituzione comune conformemente

all’articolo 18 capoversi 2bis e 2ter sono giudicati dal Tribunale

amministrativo federale. Questo giudica anche i ricorsi contro le decisioni

emanate dall’Istituzione comune conformemente all’articolo 18 capoverso

2quinquies.

Per l’art. 90 cpv. 2 LAMal il

Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni del

governo cantonale secondo l’articolo 53.

L’art. 58 cpv. 1 LPGA recita che

é competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o

il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.

Se l'assicurato o il terzo è

domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del

Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva

domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la

competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede

l'organo d'esecuzione (cpv. 2).

L'autorità che si considera

incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle

assicurazioni (cpv. 3).

2.3. Va ancora

evidenziato che in una sentenza C-3207/2017 del 30 marzo 2020, citata dal

Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta nello scritto del 17 febbraio

2025 (doc. III), il Tribunale amministrativo federale ha affermato al consid.

3:

" (…)

3.1 Gemäss Art. 90a Abs. 1 KVG entscheidet das

Bundesverwaltungsgericht - in Abweichung von Art. 58 Abs. 2 ATSG (SR 830.1) -

über Beschwerden gegen die aufgrund von Art. 18 Abs. 2bis und 2ter erlassenen

Verfügungen und Einspracheentscheide der gemeinsamen Einrichtung. Es

entscheidet auch über Beschwerden gegen die aufgrund von Art. 18 Abs.

2quinquies erlassenen Verfügungen der gemeinsamen Einrichtung. Gleichzeitig

wird in Art. 18 Abs. 8 KVG festgehalten, dass auf Beschwerden an das

Bundesverwaltungsgericht gegen Verfügungen der gemeinsamen Einrichtung nach den

Abs. 2bis, 2ter und 2quinquies Art. 85bis Abs. 2 und 3 AHVG (SR 831.10)

sinngemäss anwendbar ist. Art. 85bis Abs. 1 AHVG besagt, dass über Beschwerden

von Personen im Ausland in Abweichung von Art. 58 Abs. 2 ATSG das

Bundesverwaltungsgericht entscheidet.

3.2 Wie aufgezeigt (E. 2), ist der angefochtene Einspracheentscheid

auf der Grundlage von Art. 18 Abs. 3 KVG ergangen. Laut den oben erwähnten Art.

18 Abs. 8 und Art. 90a KVG fallen jedoch nur Beschwerden gegen Verfügungen nach

Art. 18 Abs. 2bis, 2ter und 2quinquies KVG in die Zuständigkeit des

Bundesverwaltungsgerichts; Abs. 3 von Art. 18 KVG bleibt in Art. 18 Abs. 8 und

Art. 90a KVG unerwähnt. Das Bundesverwaltungsgericht kam in seinem Urteil

C-6251/2018 vom 9. März 2020 nach eingehender Auslegung von Art. 18 und 90a KVG

zum Schluss, dass bei einem im Zusammenhang mit Art. 18 Abs. 3 KVG ergangenen

Einspracheentscheid der gemeinsamen Einrichtung nicht Art. 90a KVG zur

Anwendung gelangt, sondern die reguläre Rechtspflege gemäss KVG bzw. infolge

des Verweises in Art. 1 Abs. 1 KVG das ATSG (E. 5.4.6). Daraus folgt, dass bei

Versicherten mit Wohnsitz in der Schweiz gemäss Art. 58 Abs. 1 ATSG das

Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig ist, in dem der

Beschwerdeführer zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hatte (vgl. auch E.

5.5 und 5.6 des Urteils C-6251/2018).”

2.4. Per quanto

concerne il domicilio, va rammentato che ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LAMal le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione

malattie, sempre che la LAMal o la legge sulla vigilanza sull’assicurazione

malattie (LVAMal) non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L’art. 13 LPGA prevede che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli

articoli 23–26 del Codice civile. Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo

prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata.

Per l’art. 23 CC:

" 1Il domicilio di una persona è nel luogo

dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a

scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di

educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di

per sé il domicilio.

2Nessuno può avere

contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3Questa disposizione

non si applica al domicilio d’affari.”

A

norma dell’art. 24 CC:

" 1Il domicilio di una persona, stabilito che

sia, continua a sussistere

fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

2Si considera come

domicilio di una persona il luogo dove dimora,

quando non possa essere provato un domicilio

precedente o quando

essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero

senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”

La nozione di domicilio presuppone la

realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza

effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi

durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella

misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il

centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di

abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si

trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento

telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve

essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di

lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il

domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono

l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il

pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri

ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del

18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9

maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1

pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid.

4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

In una STF 9C_574/2021, 9C_575/2021

del 21 giugno 2022, nell’ambito dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie,

il Tribunale federale ha rammentato che anche nell’ambito di fattispecie internazionali

il domicilio nelle assicurazioni sociali si determina in applicazione del CCS e

non della legge federale sul diritto internazionale privato:

" 8.2. Anders

als die Vorbringen der Beschwerdeführer suggerieren, bestimmt das Bundesgericht

den Wohnsitz in sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten seit je her auch

in internationalen Sachverhalten anhand der Normen des ZGB (vgl. BGE 135 V 249 E. 4.4; 129 V 77 E. 4.2; Urteile 9C_546/2017 vom 30. April 2018;

9C_600/2017 vom 9. August 2018 E. 2.2; 9C_10/2016 vom 16. Februar 2016). All

diese Urteile, auf welche auch die Vorinstanz Bezug genommen hat, ergingen in

Rechtsgebieten, wo das ATSG anwendbar ist. Folglich verfängt der - im Übrigen

unzutreffende - Einwand der Beschwerdeführer nicht, die Urteile würden allesamt

nicht den Krankenversicherungsbereich betreffen. Es besteht kein Anlass, von

der bisherigen Rechtsprechung abzuweichen. So bestimmt das öffentliche Recht

den Wohnsitzbegriff in seinem Bereich autonom (vgl. BGE 137 II 122 E. 3.5;

DANIEL STAEHELIN, a.a.O. N. 3 zu Art. 23 ZGB). Art. 13 Abs. 1 ATSG verweist ausdrücklich auf

die Art. 23-26 ZGB, nicht aber auf die Normen

des IPRG (vgl. dazu auch UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 14

zu Art. 13 ATSG). Wie die Vorinstanz richtig erwogen

hat, lassen sich auch den Materialien (vgl. Parlamentarische Initiative

Allgemeiner Teil Sozialversicherung Bericht der Kommission des Ständerats vom

27. September 1990, BBl 1991 II 185 ff. sowie Bericht der

Kommission des Nationalrates vom 26. März 1999, BBl 1999 IV 4523 ff.) keine

Hinweise darauf entnehmen, dass mit der Formulierung von Art. 13 ATSG in Bezug auf internationale Sachverhalte

die Sachnorm von Art. 20 IPRG mitgemeint sein

sollte. Auch das KVG enthält keine Regelungen, welche den gegenteiligen Schluss

nahelegten (vgl. Botschaft vom 6. November 1991 über die Revision der

Krankenversicherung, BBl 1992 I 93 ff.).”

In una STF

2C_373/2021 del 22 febbraio 2022, consid. 5.6, citata dalla ricorrente, nell’ambito

di un non rinnovo di un permesso di corta durata, l’Alta Corte ha affermato:

" 5.6. Zuzustimmen ist der Vorinstanz allerdings

insoweit, als nicht jede körperliche Anwesenheit einer Person in der Schweiz

bedeutet, dass sie hier ständigen Aufenthalt hätte. Wie sich aus Art. 2 Abs. 1

lit. c der Verordnung (EWG) Nr. 1251/70 ergibt, geht der Unionsverordnungsgeber

- und ihm folgend die Vertragsparteien des FZA, die diese Verordnung durch die

Verweisung in Art. 4 Abs. 2 Anhang I FZA zum

Bestandteil des FZA erhoben haben - nämlich davon aus, dass Personen, die

lediglich zur Arbeit im Beschäftigungsstaat anwesend sind und regelmässig

täglich (Grenzgänger) oder wöchentlich (Wochenaufenthalter) in einen anderen

Staat zurückkehren, in letzterem Staat ständigen Aufenthalt (bzw. in der

deutschen Fassung: Wohnsitz) haben. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass

Grenzgänger und Wochenaufenthalter im Beschäftigungsstaat keinen ständigen

Aufenthalt begründen, obschon sie sich tagsüber bzw. unter der Woche dort

aufhalten. Dies

steht auch im Einklang mit dem Zweck des Kriteriums der Aufenthaltsdauer. Denn

damit soll dem sozialen Bedürfnis der Wanderarbeitnehmer, nach dem Ausscheiden

aus dem Erwerbsleben im gewohnten Lebensumfeld verbleiben zu können,

entsprochen (BGE 144 II

121 E.

3.5.3 mit Hinweisen; Urteil 2C_940/2019 vom 8. Juni 2020 E. 7.1.2.5) bzw.

sichergestellt werden, dass der verbleibewillige Wanderarbeitnehmer im

Aufnahmestaat verwurzelt, mit diesem substanziell verbunden und dort

hinreichend integriert ist (vgl. Urteil des EuGH Givane u.a.,

Randnr. 29 und 46).”

2.5. In concreto la ricorrente chiede

che l’Istituzione comune LAMal ripristini il rimborso delle cure mediche

usufruite in Svizzera ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 OAMal, paghi le prestazioni

già usufruite dal 1° settembre 2024 e garantisca il pagamento per il futuro

fino a che sia risolta la vertenza con le autorità italiane competenti. Ella

chiede che le sia garantita la continuità delle cure.

Come già stabilito nella STCA

36.2015.37 del 6 novembre 2015 e nella sentenza C-3207/2017 del 30 marzo 2020

del TAF, non trovandoci in una delle fattispecie elencate nell’art. 90a cpv. 1

LAMal in combinazione con l’art. 18 cpv. 2bis LAMal (domanda di esenzione

dall’obbligo assicurativo di beneficiari di rendite e dei loro familiari che

risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda, in Norvegia o nel Regno

Unito), 18 cpv. 2ter LAMal (assegnazione a un assicuratore di beneficiari di

rendite e di loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell’Unione

europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e che non hanno assolto

tempestivamente l’obbligo di assicurazione) o 18 cpv. 2 quinques LAMal

(riduzione dei premi conformemente all’articolo 66a) e non trattandosi di una

controversia con un altro assicuratore o fornitore di prestazioni (art. 22

OAMal), per stabilire la competenza occorre applicare l’art. 58 LPGA.

Nel caso di specie dagli

accertamenti effettuati da questo Tribunale è emerso che la ricorrente non è

mai stata domiciliata in Ticino, ma ha sempre e soltanto beneficiato di un

permesso per frontalieri di tipo “G”, il quale le è stato revocato l’8 agosto

2019, con una decisione contro la quale è pendente un ricorso, che ha effetto

sospensivo, al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. consid. 1.10 e

documenti citati).

La ricorrente dispone di un

indirizzo a __________.

Tuttavia, ciò non significa

ancora che ella abbia costituito un domicilio nel nostro Cantone. Infatti, come

emerge dal sito internet del Canton Ticino (https://www4.ti.ch/di/spop/ stranieri/richiesta-nuovo-g),

il lavoratore frontaliere può soggiornare in un Comune del Cantone, ma deve

rientrare almeno una volta a settimana nel suo Paese di domicilio. In tal caso,

il frontaliere che non rientra giornalmente al proprio domicilio, deve

notificare la propria presenza al Comune in cui pernotta in Svizzera. Ciò è

quanto fatto dalla ricorrente, che dispone di un permesso di soggiorno

settimanale presso il Comune di __________ (doc. I, pag. 3: “[…] Ich bin in

die Schweiz eingereist, um als selbständige Grenzgängerin zu arbeiten. Ich bin

beim Einwohnerkontrollamt in __________ als Wochenaufenthalterin registriert”;

sottolineatura del redattore).

D’altra parte non vi sono indizi

per un domicilio nel nostro Paese. Ella non ha chiesto un permesso di domicilio

in Svizzera, non ha chiesto di essere affiliata alla LAMal, non afferma di

avere delle relazioni personali, rispettivamente familiari a __________, ha

mantenuto il suo domicilio a __________ ed è cittadina italiana coniugata dal

1997 con una persona non domiciliata in Ticino (cfr. estratto MOVPOP).

Inoltre, la ricorrente non ha

inoltrato un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, ciò che

per lei sarebbe stato più agevole, essendo italiana, ma lo ha presentato, in

tedesco, al Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, sede dell’organo

di esecuzione (Istituzione comune LAMal), conformemente a quanto prevede l’art.

58 cpv. 2 seconda frase LPGA.

Non vi è pertanto alcun elemento

oggettivo né soggettivo che possa far propendere per la costituzione del

domicilio in Ticino. Il solo fatto che sia stata sottoposta a degli interventi

sanitari urgenti, che abbia usufruito delle cure a domicilio e che sia

ricoverata presso l’Ospedale __________ non è infatti sufficiente per ritenere

che abbia costituito domicilio in Svizzera. In caso contrario ella avrebbe del

resto dovuto affiliarsi alla LAMal (art. 3 LAMal) e non avrebbe potuto rimanere

affiliata al sistema sanitario italiano. Compete infatti al Comune di domicilio

verificare l’affiliazione alla LAMal e segnalare la fattispecie alla Cassa cantonale

di compensazione per un’eventuale affiliazione d’ufficio (cfr. art. 6 LAMal e

art. 3 LCAMal con rinvio all’art. 1 RLCAMal).

Di conseguenza, in assenza di un

domicilio in Svizzera e considerato che dagli atti non emerge che la ricorrente

abbia avuto un datore di lavoro nel nostro Cantone, anche perché è una

lavoratrice indipendente (cfr. doc. I, pag. 3, punto 5/1: “[…] Ich bin in

die Schweiz eingereist, um als selbstständige Grenzgängerin zu arbeiten

[…]”, sottolineatura del redattore), competente per decidere la

controversia ai sensi dell’art. 58 cpv. 2 seconda frase LPGA è il Tribunale

cantonale delle assicurazioni in cui ha sede l’organo di esecuzione.

In concreto l’organo di

esecuzione è l’Istituzione comune LAMal con sede a Olten (Canton Soletta).

Competente è di conseguenza il

Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta a cui gli atti vanno

immediatamente ritrasmessi (art. 58 cpv. 3 LAMal).

Va ancora abbondanzialmente evidenziato

che l’Istituzione comune LAMal, dopo essere stata interpellata dal Giudice

delegato del TCA, ha affermato che “Solo alla fine di febbraio

è stato comunicato (ndr: dalle competenti autorità italiane) che le prestazioni

utilizzate potevano essere fatturate tramite la tessera europea di assicurazione

malattia (TEAM)” (consid. 1.16) e che “tutte

le fatture della Signora RI 1 sono state pagate sulla base dell’EHIC (Tessera

Europea di Assicurazione Malattia)” (consid. 1.17).

L’amministrazione ha pertanto, perlomeno

in parte, dato seguito alle richieste dell’insorgente.

2.6. La

ricorrente chiede di essere messa al beneficio dell’assistenze giudiziaria con

gratuito patrocinio.

Secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di prestazioni LAMal non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio

Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa

parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara

Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23

giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Ne segue

che la sua richiesta deve essere intesa come domanda di assunzione delle spese

di gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f

LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di

farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere

diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la

disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011.

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nel caso di specie tutte e tre le

condizioni sono manifestamente adempiute. La ricorrente, per i motivi esposti

nel decreto dell’11 marzo 2025 di nomina a patrocinatore d’ufficio dell’avv. __________,

Considerandi

necessita di un legale (doc. XIV). Considerato che nel frattempo l’Istituzione

comune LAMal ha dichiarato di aver pagato tutte le fatture trasmesse

dall’insorgente sulla base della tessera d’assicurazione europea e che

l’incarto è stato trasmesso per competenza a questo TCA dal Tribunale delle

assicurazioni del Canton Soletta e non dalla medesima insorgente, il ricorso

non poteva dirsi sin dall’inizio privo di esito favorevole. Dagli atti emerge

inoltre una situazione di indigenza dell’interessata la quale ha chiesto un

permesso per frontaliera G UE/AELS per un’attività indipendente, che tuttavia

non può svolgere a causa del suo stato di salute. Inoltre ella ha indicato che da

5.

mesi non riesce più a pagare l’affitto (doc. XII) e di rischiare di non poter

più essere curata nel nostro Paese. Non risulta la presenza di una sostanza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile per incompetenza territoriale di questo Tribunale.

§ Gli atti vanno trasmessi al

Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, Amthaus 1, Postfach 157, 4502

Soletta.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

§ Di

conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. __________.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti