36.2025.4
Assicurata frontaliera, con attività indipendente, ha esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano e chiede il rimborso delle prestazioni mediche fruite in Svizzera. Ricorso trasmesso da altro Cantone al TCA. Irricevibile per incompetenza territoriale TCA
31 marzo 2025Italiano31 min
nel decreto dell’11 marzo 2025 di nomina a patrocinatore d’ufficio dell’avv. __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.4
cs
Lugano
31 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2025 di
RI 1 (con recapito in __________)
rappr. da: avv. __________
contro
Istituzione comune LAMal, 4600
Olten
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1965, cittadina
italiana al beneficio di un permesso per frontaliera di tipo “G” per svolgere
un’attività indipendente e registrata come soggiornante settimanale presso il
Comune di __________, ha esercitato il diritto di opzione in favore del sistema
nazionale sanitario del suo Paese di domicilio, ossia l’Italia (doc. I).
1.2. Il 25 gennaio 2022, a causa di un
infarto, l’assicurata è stata degente presso il __________, dove le è stato
posato uno stent e le è stato diagnosticato un diabete, oltre ad altre
patologie.
L’Istituzione comune LAMal di Olten
è intervenuta per il rimborso dei costi di malattia nell’ambito dell’aiuto
reciproco internazionale.
1.3. Dopo aver dapprima interrotto il
versamento di ulteriori prestazioni e avere poi riattivato il loro rimborso,
l’Istituzione comune LAMal in data 23 luglio 2024 ha informato l’interessata
che avrebbe continuato a coprire i costi di malattia, nell’ambito dell’aiuto
reciproco internazionale, solo fino al 31 agosto 2024 (doc. A4). In seguito il
rimborso dei costi di malattia sarebbe stato possibile solo tramite l’utilizzo
della tessera europea di assicurazione (TEAM o EHIC [European Health Insurance Card]),
che di principio permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie
durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato dell’UE, in Liechtenstein, in
Norvegia, in Islanda ed in Svizzera, oppure tramite il formulario S2, ossia
l’autorizzazione rilasciata dal servizio sanitario del Paese in cui la persona
è assicurata per ottenere cure mediche programmate in un altro Paese dell’UE o
dell’AELS.
1.4. Il 13 agosto 2024 l’Istituzione
comune LAMal si è rivolta all’assicurazione sanitaria italiana, chiedendole se
le prestazioni mediche fruite in Svizzera le devono essere fatturate tramite la
tessera EHIC oppure tramite il modulo S2 (doc. A5).
1.5. Il 13 novembre 2024 l’Istituzione
comune LAMal ha scritto all’assicurata confermandole che non avrebbe più
rimborsato le cure a domicilio prestate dall’Associazione __________ dopo il 31
agosto 2024 (doc. A6).
1.6. Il 4 dicembre 2024 RI 1 ha scritto
all’Istituzione comune LAMal chiedendole di garantirle la continuità delle
prestazioni mediche in applicazione dell’art. 114 del regolamento (CE) n.
574/72 e degli arti 19 e 20 del regolamento (CE) n. 883/2004. Ella ha chiesto
di ripristinare immediatamente la copertura sanitaria a titolo provvisorio, di
comunicare le misure adottate entro 7 giorni, di proseguire il dialogo con le
autorità italiane e di confermare all’Associazione __________ che i costi per
le prestazioni a domicilio sarebbero stati coperti anche dopo il 31 agosto 2024
(doc. A7).
1.7. Con ricorso e richiesta di misure
superprovvisionali del 23 gennaio 2025, l’assicurata si è rivolta al Tribunale
delle assicurazioni del Canton Soletta (doc. I). Riassunta la fattispecie e
sottolineata la necessità di una sorveglianza continua a causa di un’insufficienza
cardiaca, di iniezioni regolari di medicamenti per patologie ai reni, di cure
per il diabete, per l’ipertensione, per una sindrome coronarica cronica ed
altre patologie tra cui una severa perdita della vista, rammentato che una
cessazione delle cure potrebbe potenzialmente condurre ad un peggioramento
irreversibile del suo stato di salute, con possibili conseguenze letali, la
ricorrente ha chiesto:
" (…)
Ich beantrage, dass das Gericht:
1. Der Beschwerde stattgibt und zu meinen Gunsten
entscheidet.
2. Der Gemeinsamen Einrichtung KVG auferlegt:
a.
Die sofortige Erstattung der bereits eingereichten Gesundheitsrechnungen, die
sich auf Leistungen ab dem 01.09.2024 beziehen.
b.
Die Übernahme aller zukünftigen Kosten bis zur klärung des Rechtsstreits mit
der italienischen Gesundheitsbehörde, wie in Art. 114 der Verordnung (EWG) Nr.
574/72 und Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 vorgesehen.
3.
Eine superprovisorische Massnahme erlässt, angesichts der Dringlichkeit
meiner schweren gesundheitliche Situation, um die Kontinuität der medizinischen
Behandlungen sicherzustellen und irreparable Schäden an meiner Gesundheit zu
verhindern. (…)”
1.8. Il 13 febbraio 2025
la ricorrente si è nuovamente rivolta al Tribunale delle assicurazioni del
Canton Soletta con un complemento al suo ricorso affermando, a proposito delle
misure urgenti: “Ich beantrage daher, dass das Gericht die Gemeinsame Einrichtung
KVG dringend anweist, unverzüglich Erstattung der aktuellen und zukünftigen
Gesundheitsrechnungen vorzunehmen, um die Unterbrechung der notwendigen
Behandlungen zu verhindern und die Wahrung meiner grundlegenden Rechte auf
Gesundheit und persönliche Würde zu gewährleisten”(doc. II).
1.9. Con scritto del 17 febbraio 2025,
trasmesso in copia alla ricorrente e all’Istituzione comune LAMal, il Cancelliere
del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Soletta si è rivolto al
TCA sostenendo, con riferimento alla sentenza del TAF C-3207/2017 del 30 marzo
2020, che competente per dirimere la questione è il Tribunale delle
assicurazioni del Canton Ticino poiché l’assicurata, frontaliera, secondo il
suo indirizzo è domiciliata anche a __________ (“Zudem hat sie gemäss Ihrer
Adresseangabe Wohnsitz in __________ […] Somit leiten wir die Beschwerde von RI
1 vom 23. Januar 2025, die dazugehörenden Beilagen sowie die Eingabe vom 13.
Februar 2025 zuständigkeitshalber an Sie weiter”).
1.10. Il 18 febbraio 2025, giorno del
ricevimento dello scritto del Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta,
il TCA ha interpellato il Comune di __________ e l’Ufficio della migrazione del
Canton Ticino.
Quest’ultimo ha affermato che l’insorgente
ha ottenuto un permesso G UE/AELS il 19 settembre 2011 per l’esercizio di
un’attività lucrativa (prostituta) a __________, che in data 8 agosto 2019 la
Sezione della Popolazione ha revocato la summenzionata autorizzazione e
attualmente il ricorso è in attesa di evasione presso il Tribunale
amministrativo, che quale ultimo indirizzo noto in Ticino figura quello di __________
e che dagli atti non risulta che l’interessata abbia avuto un domicilio in
Ticino. Ella è titolare di un permesso G per frontalieri UE/AELS (doc. VI).
Da parte sua il Comune di __________
ha informato il TCA che l’interessata è a __________ dal 5 aprile 2022,
proveniente da __________ (Italia), “residente con la domanda pendente del
permesso G per frontalieri”. Nella documentazione allegata figura che l’assicurata
ha pendente un ricorso contro la decisione negativa di rilascio del permesso G,
che il ricorso ha effetto sospensivo (art. 71 LPamm), che la ricorrente è
autorizzata ad esercitare un’attività lavorativa ed è coinquilina di __________
(doc. VII +1/2).
1.11. Con decreto del 19 febbraio 2025 il
Giudice delegato del TCA ha intimato gli accertamenti effettuati alla
ricorrente ed all’Istituzione comune LAMal, concedendo loro un termine scadente
il 3 marzo 2025 per prendere posizione in merito alla competenza di questo
Tribunale a giudicare la fattispecie (doc. VIII).
1.12. Il 24 febbraio 2025 il Giudice
delegato del TCA ha scritto al Cancelliere del Tribunale delle assicurazioni
del Canton Soletta, informandolo degli accertamenti effettuati e della
circostanza che questo Tribunale avrebbe emesso una decisione in merito alla
sua competenza (doc. IX).
1.13. Accertato che l’Istituzione comune
LAMal è rimasta silente e che l’invio trasmesso all’assicurata è ritornato al
Tribunale in quanto non ritirato, il 4 marzo 2025 il TCA ha tentato di
contattare via e-mail l’insorgente (doc. X). Il 6 marzo 2025 una persona,
definitasi “un conoscente”, ha scritto dall’indirizzo e-mail
dell’interessata, affermando di essere stato autorizzato a rispondere in quanto
la ricorrente è ricoverata presso l’Ospedale __________ da circa un mese in
seguito ad una caduta dovuta ad una perdita di conoscenza, che le ha causato
una contusione al volto. I medici hanno constatato anche una crisi di ipoglicemia
ed hanno effettuato ulteriori accertamenti. Ella ha inoltre contratto
l’influenza e una polmonite ed in seguito è stata vittima di un arresto
cardiaco e di un blocco renale. L’assicurata è stata ricoverata in cure intense
per una settimana. Attualmente la ricorrente non è in grado di muoversi in modo
autonomo e i reni non funzionano quasi più. Infine ha indicato che l’ospedale
vuole rimandarla a casa perché ci sono problemi con l’assicurazione malattie
(doc. XI). Un quarto d’ora dopo circa, ha aggiunto che l’assicurata, gravemente
ipovedente (visus 0.05), è molto depressa e preoccupata perché non sa se ha
ancora una casa, considerato che da 5 mesi non riesce più a pagare l’affitto
(doc. XII).
Il TCA ha immediatamente risposto
via email, allegando una richiesta di svincolo dal segreto professionale, informandola
della necessità di sottoporle alcuni documenti e chiedendole se vi è una
persona di fiducia che potrebbe rappresentarla e prendere subito contatto con
il Tribunale. Se ciò non fosse il caso, il TCA si sarebbe riservato di nominare
un patrocinatore d’ufficio all’inizio della settimana successiva (doc. XIII).
1.14. Alla luce del silenzio
dell’assicurata, il 10 marzo 2025 il Cancelliere del TCA, redattore della
presente sentenza, ha dapprima telefonato all’insorgente, ricoverata presso
l’Ospedale __________, per informarla della situazione e della prossima nomina
di un patrocinatore d’ufficio (doc. XVI) ed ha in seguito contattato l’avv. __________
per sincerarsi circa la sua disponibilità ad assumere il mandato (doc. XVI).
1.15. Con decreto dell’11 marzo 2025,
anticipato via email, il Giudice delegato del TCA ha nominato l’avv. __________
quale avvocato d’ufficio della ricorrente e gli ha concesso un termine scadente
il 18 marzo 2025 per esprimersi in merito alla competenza di questo Tribunale
(doc. XIV). Contestualmente il Giudice delegato del TCA ha scritto, anticipando
l’invio via e-mail, all’Istituzione comune LAMal, meravigliandosi dell’assenza
di risposta e chiedendo di contattare tramite telefono o via e-mail il Giudice
delegato o il Cancelliere redattore (doc. XV).
1.16. Con e-mail dell’11 marzo 2025 il
lic. iur __________, dell’Istituzione comune LAMal, ha informato il TCA che:
" (…) Posso confermare la ricezione del fascicolo in oggetto. Il reclamo
menzionato nella lettera dell’11 marzo 2025, insieme a un’ordinanza del
tribunale per un parere in merito alla competenza, non è in mio possesso. Ho
provveduto a controllare la posta in arrivo dell’Istituzione comune LAMal per
verificare se la lettera fosse andata persa. (…) Vorrei spiegare brevemente la
situazione: la ricorrente è registrata come lavoratrice frontaliera e ha optato
per il sistema sanitario italiano. Tuttavia, ha ricevuto tutti i servizi medici
in Svizzera. L’Istituzione comune LAMal ha pagato tutte le fatture della
ricorrente, ma in seguito ha chiesto alla ricorrente di presentare il modulo S2
per i servizi medici ricevuti in Svizzera. Parallelamente, l’Istituzione comune
LAMal ha cercato di contattare l’ente assicurativo italiano competente per
chiarire la corretta modalità di fatturazione. Nonostante i tentativi durati
mesi, l’ente assicurativo italiano non ha risposto. Solo alla fine di febbraio
è stato comunicato che le prestazioni utilizzate potevano essere fatturate
tramite la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM).” (doc. XVII)
1.17. Con scritto del 10 marzo 2025,
pervenuto il 12 marzo 2025 (doc. XXI), e trasmesso per conoscenza alla
ricorrente (doc. XXII), l’Istituzione comune LAMal ha informato il TCA che “tutte
le fatture della Signora RI 1 sono state pagate sulla base dell’EHIC (Tessera
Europea di Assicurazione Malattia)”.
1.18. Con presa di posizione del 13 marzo
2025, trasmessa per conoscenza all’avv. __________, l’Istituzione comune LAMal
ha sostenuto che il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino è
competente a decidere nel merito, affermando in particolare che nel “caso in
questione si tratta di una ricorrente di cittadinanza italiana registrata come
frontaliera a __________. Di conseguenza, si presume che il suo datore di
lavoro si trovi almeno nel Canton Ticino” e che poiché “la ricorrente,
in quanto lavoratrice frontaliera, ha il suo domicilio all’estero, ma un datore
di lavoro svizzero, l’art. 58 cpv. 2 LPGA è determinante. Questo stabilisce che
il tribunale competente è quello del cantone in cui si trova l’ultimo domicilio
svizzero oppure il domicilio dell’ultimo datore di lavoro svizzero della
persona assicurata”.
1.19. Con scritto del 17 marzo 2025, la
ricorrente, senza l’ausilio del proprio patrocinatore d’ufficio, ha preso
posizione in merito alla competenza di questo Tribunale, affermando di essere
una frontaliera soggiornante settimanalmente a __________ e, con riferimento
alla STF 2C_373/2021 del 22 febbraio 2022, consid. 5.6, di non aver mai
costituito alcun domicilio nel Canton Ticino. Ella ritiene che competente per
decidere in merito, in applicazione dell’art. 58 cpv. 2 LPGA, è il Tribunale
delle assicurazioni del Canton Soletta, aggiungendo comunque che “si può
ipotizzare che il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino possa
comunque essere ritenuto competente sulla base di un diverso criterio
giuridico, che prescinda dalla nozione di domicilio. In tal caso, spetterà al
tribunale valutare se esistano motivi specifici per assumere la competenza, pur
riconoscendo che il soggiorno settimanale della ricorrente non costituisce un
criterio sufficiente per equipararla a una domiciliata”.
1.20. Con presa di posizione del 18 marzo
2025 l’avv. __________ ha rinviato alle osservazioni della sua patrocinata ed
ha ribadito che la medesima ha chiesto un permesso per frontalieri “G
UE/AELS” per potere operare sul territorio elvetico quale lavoratrice “indipendente”.
Di conseguenza in applicazione dell’art. 58 cpv. 2 LPGA competente per decidere
in merito è il Tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede
l’organo di esecuzione, ossia il Tribunale del Canton Soletta. Contestualmente,
richiamata la richiesta di ammissione dell’assistenza giudiziaria formulata con
il ricorso (con riferimento al punto 5 del petitum), ha chiesto l’estensione al
gratuito patrocinio dell’avv. __________ (doc. XXIX).
1.21. Gli scritti del 17 marzo 2025 della
ricorrente (doc. XXV) e del 18 marzo 2025 dell’avv. __________ (doc. XXIX),
sono stati trasmessi per conoscenza all’Istituzione comune LAMal il 20 marzo
2025 (doc. XXX).
considerato in diritto
2.1. Occorre innanzitutto stabilire se,
come sembra ritenere il Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, il
Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino è competente per decidere sul
ricorso. In caso di risposta affermativa, occorrerà esaminare le richieste dell’insorgente.
2.2. Ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 LAMal
gli assicuratori creano un’istituzione comune nella forma di una fondazione.
L’atto di fondazione e i regolamenti dell’istituzione devono essere approvati
dal Dipartimento federale dell’interno (DFI). Se gli assicuratori non creano
l’istituzione comune, vi provvede il Consiglio federale. Esso emana le
necessarie prescrizioni se gli assicuratori non s’accordano sulla gestione
dell’istituzione.
Per l’art. 18 cpv. 2 LAMal
l’istituzione comune assume i costi delle prestazioni legali in vece degli
assicuratori insolvibili conformemente all’articolo 51 LVAMal.
Secondo l’art. 18 cpv. 2bis
LAMal l’Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall’obbligo di
assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in
uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno
Unito.
Ai sensi dell’art. 18 cpv. 2ter
LAMal essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro
familiari che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in
Norvegia o nel Regno Unito e che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di
assicurazione.
L’art. 18 cpv. 2quater
LAMal prevede che essa assiste i Cantoni nell’applicazione della riduzione dei
premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione
europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito, conformemente all’articolo
65a.
Secondo l’art. 18 cpv. 2quinquies
LAMal essa effettua la riduzione dei premi conformemente all’articolo 66a.
Per l’art. 18 cpv. 2sexies
LAMal essa può assumere dai Cantoni ulteriori compiti d’esecuzione contro
indennità.
Ai sensi dell’art. 18 cpv. 3
LAMal il Consiglio federale può assegnare all’istituzione comune altri compiti,
segnatamente in materia d’esecuzione di obblighi internazionali.
Per l’art. 18 cpv. 8 LAMal ai
ricorsi al Tribunale amministrativo federale contro decisioni dell’istituzione
comune secondo i capoversi 2bis, 2ter e 2quinquies
è applicabile per analogia l’articolo 85bis capoversi 2 e 3 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti.
In applicazione dell’art. 18 cpv.
3 LAMal l’Esecutivo federale ha adottato l’art. 19 OAMal, il cui cpv. 1 prevede
che all’istituzione comune compete l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo
95a della legge in qualità di organo di collegamento. Essa svolge anche i
compiti di assistenza reciproca al luogo di residenza o di dimora degli
assicurati per i quali esiste un diritto, fondato sull’articolo 95a della
legge, a un’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni.
L’istituzione comune è inoltre competente dell’esecuzione dell’assistenza
reciproca in materia di prestazioni e dei compiti che le incombono, in qualità
di organo di collegamento, in virtù di altri accordi internazionali.
Per l’art. 19 cpv. 2 OAMal
l’istituzione comune assume inoltre compiti di coordinamento per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’articolo 95a della legge o da convenzioni
internazionali. Adempie segnatamente i compiti seguenti:
a. stabilisce, in base alle
statistiche dei costi riconosciuti dall’organo competente dell’Unione europea
(Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale) o in base alle statistiche dello Stato considerato, le aliquote pro
capite che gli assicuratori devono considerare per il calcolo dei premi degli
assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in
Norvegia o nel Regno Unito;
b. appronta entro il 31 maggio un
rapporto all’attenzione dell’UFSP sull’esecuzione dell’assistenza reciproca in
materia di prestazioni, evidenziando il numero di casi, i costi complessivi e i
rimborsi arretrati; i dati vanno differenziati per ogni singolo Stato membro
dell’Unione europea, per l’Islanda, per la Norvegia, per il Regno Unito e per
ogni singolo assicuratore svizzero.
A questo proposito l’art. 95a
LAMal prevede l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, del regolamento
(CE) n. 987/2009, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n.
574/72.
Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1
OAMal in caso di contestazione tra l’istituzione comune e un assicuratore è
applicabile l’articolo 87 della legge. Sono fatti salvi il capoverso 3 e
l’articolo 27 dell’ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi
nell’assicurazione malattie.
Secondo l’art. 22 cpv. 2 OAMal in
caso di contestazione tra l’istituzione comune e un fornitore di prestazioni è
applicabile l’articolo 89 della legge.
Per l’art. 22 cpv. 3 OAMal
l’istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi
dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA), in caso di una contestazione che l’oppone a un
assicuratore in merito:
a. alla ridistribuzione delle
riserve secondo l’articolo 43 capoverso 3 della legge del 26 settembre 2014
sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal);
b. ai contributi degli
assicuratori per il finanziamento del fondo per i casi d’insolvenza secondo
l’articolo 48 lettera a LVAMal;
c. ai pagamenti effettuati
attingendo dal fondo per i casi d’insolvenza secondo l’articolo 51 capoverso 1
LVAMal;
d. alla ripartizione tra i
Cantoni della quotaparte cantonale secondo l’articolo 19a.
Per l’art. 22 cpv. 3bis OAMal in
caso di una contestazione che l’oppone a un Cantone in merito alla ripartizione
della quotaparte cantonale sui Cantoni secondo l’articolo 19a, l’istituzione
comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell’articolo 5 PA.
Per l’art. 22 cpv. 4 OAMal i
rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali dell’organizzazione
giudiziaria.
L’art. 90a cpv. 1 LAMal prevede
che in deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi contro decisioni,
comprese quelle su opposizione, emanate dall’Istituzione comune conformemente
all’articolo 18 capoversi 2bis e 2ter sono giudicati dal Tribunale
amministrativo federale. Questo giudica anche i ricorsi contro le decisioni
emanate dall’Istituzione comune conformemente all’articolo 18 capoverso
2quinquies.
Per l’art. 90 cpv. 2 LAMal il
Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni del
governo cantonale secondo l’articolo 53.
L’art. 58 cpv. 1 LPGA recita che
é competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o
il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.
Se l'assicurato o il terzo è
domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del
Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva
domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la
competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede
l'organo d'esecuzione (cpv. 2).
L'autorità che si considera
incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle
assicurazioni (cpv. 3).
2.3. Va ancora
evidenziato che in una sentenza C-3207/2017 del 30 marzo 2020, citata dal
Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta nello scritto del 17 febbraio
2025 (doc. III), il Tribunale amministrativo federale ha affermato al consid.
3:
" (…)
3.1 Gemäss Art. 90a Abs. 1 KVG entscheidet das
Bundesverwaltungsgericht - in Abweichung von Art. 58 Abs. 2 ATSG (SR 830.1) -
über Beschwerden gegen die aufgrund von Art. 18 Abs. 2bis und 2ter erlassenen
Verfügungen und Einspracheentscheide der gemeinsamen Einrichtung. Es
entscheidet auch über Beschwerden gegen die aufgrund von Art. 18 Abs.
2quinquies erlassenen Verfügungen der gemeinsamen Einrichtung. Gleichzeitig
wird in Art. 18 Abs. 8 KVG festgehalten, dass auf Beschwerden an das
Bundesverwaltungsgericht gegen Verfügungen der gemeinsamen Einrichtung nach den
Abs. 2bis, 2ter und 2quinquies Art. 85bis Abs. 2 und 3 AHVG (SR 831.10)
sinngemäss anwendbar ist. Art. 85bis Abs. 1 AHVG besagt, dass über Beschwerden
von Personen im Ausland in Abweichung von Art. 58 Abs. 2 ATSG das
Bundesverwaltungsgericht entscheidet.
3.2 Wie aufgezeigt (E. 2), ist der angefochtene Einspracheentscheid
auf der Grundlage von Art. 18 Abs. 3 KVG ergangen. Laut den oben erwähnten Art.
18 Abs. 8 und Art. 90a KVG fallen jedoch nur Beschwerden gegen Verfügungen nach
Art. 18 Abs. 2bis, 2ter und 2quinquies KVG in die Zuständigkeit des
Bundesverwaltungsgerichts; Abs. 3 von Art. 18 KVG bleibt in Art. 18 Abs. 8 und
Art. 90a KVG unerwähnt. Das Bundesverwaltungsgericht kam in seinem Urteil
C-6251/2018 vom 9. März 2020 nach eingehender Auslegung von Art. 18 und 90a KVG
zum Schluss, dass bei einem im Zusammenhang mit Art. 18 Abs. 3 KVG ergangenen
Einspracheentscheid der gemeinsamen Einrichtung nicht Art. 90a KVG zur
Anwendung gelangt, sondern die reguläre Rechtspflege gemäss KVG bzw. infolge
des Verweises in Art. 1 Abs. 1 KVG das ATSG (E. 5.4.6). Daraus folgt, dass bei
Versicherten mit Wohnsitz in der Schweiz gemäss Art. 58 Abs. 1 ATSG das
Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig ist, in dem der
Beschwerdeführer zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hatte (vgl. auch E.
5.5 und 5.6 des Urteils C-6251/2018).”
2.4. Per quanto
concerne il domicilio, va rammentato che ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LAMal le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione
malattie, sempre che la LAMal o la legge sulla vigilanza sull’assicurazione
malattie (LVAMal) non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’art. 13 LPGA prevede che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli
articoli 23–26 del Codice civile. Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo
prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata.
Per l’art. 23 CC:
" 1Il domicilio di una persona è nel luogo
dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a
scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di
educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di
per sé il domicilio.
2Nessuno può avere
contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3Questa disposizione
non si applica al domicilio d’affari.”
A
norma dell’art. 24 CC:
" 1Il domicilio di una persona, stabilito che
sia, continua a sussistere
fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.
2Si considera come
domicilio di una persona il luogo dove dimora,
quando non possa essere provato un domicilio
precedente o quando
essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero
senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”
La nozione di domicilio presuppone la
realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza
effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi
durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella
misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il
centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di
abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si
trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il
pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri
ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del
18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9
maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1
pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid.
4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
In una STF 9C_574/2021, 9C_575/2021
del 21 giugno 2022, nell’ambito dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie,
il Tribunale federale ha rammentato che anche nell’ambito di fattispecie internazionali
il domicilio nelle assicurazioni sociali si determina in applicazione del CCS e
non della legge federale sul diritto internazionale privato:
" 8.2. Anders
als die Vorbringen der Beschwerdeführer suggerieren, bestimmt das Bundesgericht
den Wohnsitz in sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten seit je her auch
in internationalen Sachverhalten anhand der Normen des ZGB (vgl. BGE 135 V 249 E. 4.4; 129 V 77 E. 4.2; Urteile 9C_546/2017 vom 30. April 2018;
9C_600/2017 vom 9. August 2018 E. 2.2; 9C_10/2016 vom 16. Februar 2016). All
diese Urteile, auf welche auch die Vorinstanz Bezug genommen hat, ergingen in
Rechtsgebieten, wo das ATSG anwendbar ist. Folglich verfängt der - im Übrigen
unzutreffende - Einwand der Beschwerdeführer nicht, die Urteile würden allesamt
nicht den Krankenversicherungsbereich betreffen. Es besteht kein Anlass, von
der bisherigen Rechtsprechung abzuweichen. So bestimmt das öffentliche Recht
den Wohnsitzbegriff in seinem Bereich autonom (vgl. BGE 137 II 122 E. 3.5;
DANIEL STAEHELIN, a.a.O. N. 3 zu Art. 23 ZGB). Art. 13 Abs. 1 ATSG verweist ausdrücklich auf
die Art. 23-26 ZGB, nicht aber auf die Normen
des IPRG (vgl. dazu auch UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 14
zu Art. 13 ATSG). Wie die Vorinstanz richtig erwogen
hat, lassen sich auch den Materialien (vgl. Parlamentarische Initiative
Allgemeiner Teil Sozialversicherung Bericht der Kommission des Ständerats vom
27. September 1990, BBl 1991 II 185 ff. sowie Bericht der
Kommission des Nationalrates vom 26. März 1999, BBl 1999 IV 4523 ff.) keine
Hinweise darauf entnehmen, dass mit der Formulierung von Art. 13 ATSG in Bezug auf internationale Sachverhalte
die Sachnorm von Art. 20 IPRG mitgemeint sein
sollte. Auch das KVG enthält keine Regelungen, welche den gegenteiligen Schluss
nahelegten (vgl. Botschaft vom 6. November 1991 über die Revision der
Krankenversicherung, BBl 1992 I 93 ff.).”
In una STF
2C_373/2021 del 22 febbraio 2022, consid. 5.6, citata dalla ricorrente, nell’ambito
di un non rinnovo di un permesso di corta durata, l’Alta Corte ha affermato:
" 5.6. Zuzustimmen ist der Vorinstanz allerdings
insoweit, als nicht jede körperliche Anwesenheit einer Person in der Schweiz
bedeutet, dass sie hier ständigen Aufenthalt hätte. Wie sich aus Art. 2 Abs. 1
lit. c der Verordnung (EWG) Nr. 1251/70 ergibt, geht der Unionsverordnungsgeber
- und ihm folgend die Vertragsparteien des FZA, die diese Verordnung durch die
Verweisung in Art. 4 Abs. 2 Anhang I FZA zum
Bestandteil des FZA erhoben haben - nämlich davon aus, dass Personen, die
lediglich zur Arbeit im Beschäftigungsstaat anwesend sind und regelmässig
täglich (Grenzgänger) oder wöchentlich (Wochenaufenthalter) in einen anderen
Staat zurückkehren, in letzterem Staat ständigen Aufenthalt (bzw. in der
deutschen Fassung: Wohnsitz) haben. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass
Grenzgänger und Wochenaufenthalter im Beschäftigungsstaat keinen ständigen
Aufenthalt begründen, obschon sie sich tagsüber bzw. unter der Woche dort
aufhalten. Dies
steht auch im Einklang mit dem Zweck des Kriteriums der Aufenthaltsdauer. Denn
damit soll dem sozialen Bedürfnis der Wanderarbeitnehmer, nach dem Ausscheiden
aus dem Erwerbsleben im gewohnten Lebensumfeld verbleiben zu können,
entsprochen (BGE 144 II
121 E.
3.5.3 mit Hinweisen; Urteil 2C_940/2019 vom 8. Juni 2020 E. 7.1.2.5) bzw.
sichergestellt werden, dass der verbleibewillige Wanderarbeitnehmer im
Aufnahmestaat verwurzelt, mit diesem substanziell verbunden und dort
hinreichend integriert ist (vgl. Urteil des EuGH Givane u.a.,
Randnr. 29 und 46).”
2.5. In concreto la ricorrente chiede
che l’Istituzione comune LAMal ripristini il rimborso delle cure mediche
usufruite in Svizzera ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 OAMal, paghi le prestazioni
già usufruite dal 1° settembre 2024 e garantisca il pagamento per il futuro
fino a che sia risolta la vertenza con le autorità italiane competenti. Ella
chiede che le sia garantita la continuità delle cure.
Come già stabilito nella STCA
36.2015.37 del 6 novembre 2015 e nella sentenza C-3207/2017 del 30 marzo 2020
del TAF, non trovandoci in una delle fattispecie elencate nell’art. 90a cpv. 1
LAMal in combinazione con l’art. 18 cpv. 2bis LAMal (domanda di esenzione
dall’obbligo assicurativo di beneficiari di rendite e dei loro familiari che
risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda, in Norvegia o nel Regno
Unito), 18 cpv. 2ter LAMal (assegnazione a un assicuratore di beneficiari di
rendite e di loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell’Unione
europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e che non hanno assolto
tempestivamente l’obbligo di assicurazione) o 18 cpv. 2 quinques LAMal
(riduzione dei premi conformemente all’articolo 66a) e non trattandosi di una
controversia con un altro assicuratore o fornitore di prestazioni (art. 22
OAMal), per stabilire la competenza occorre applicare l’art. 58 LPGA.
Nel caso di specie dagli
accertamenti effettuati da questo Tribunale è emerso che la ricorrente non è
mai stata domiciliata in Ticino, ma ha sempre e soltanto beneficiato di un
permesso per frontalieri di tipo “G”, il quale le è stato revocato l’8 agosto
2019, con una decisione contro la quale è pendente un ricorso, che ha effetto
sospensivo, al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. consid. 1.10 e
documenti citati).
La ricorrente dispone di un
indirizzo a __________.
Tuttavia, ciò non significa
ancora che ella abbia costituito un domicilio nel nostro Cantone. Infatti, come
emerge dal sito internet del Canton Ticino (https://www4.ti.ch/di/spop/ stranieri/richiesta-nuovo-g),
il lavoratore frontaliere può soggiornare in un Comune del Cantone, ma deve
rientrare almeno una volta a settimana nel suo Paese di domicilio. In tal caso,
il frontaliere che non rientra giornalmente al proprio domicilio, deve
notificare la propria presenza al Comune in cui pernotta in Svizzera. Ciò è
quanto fatto dalla ricorrente, che dispone di un permesso di soggiorno
settimanale presso il Comune di __________ (doc. I, pag. 3: “[…] Ich bin in
die Schweiz eingereist, um als selbständige Grenzgängerin zu arbeiten. Ich bin
beim Einwohnerkontrollamt in __________ als Wochenaufenthalterin registriert”;
sottolineatura del redattore).
D’altra parte non vi sono indizi
per un domicilio nel nostro Paese. Ella non ha chiesto un permesso di domicilio
in Svizzera, non ha chiesto di essere affiliata alla LAMal, non afferma di
avere delle relazioni personali, rispettivamente familiari a __________, ha
mantenuto il suo domicilio a __________ ed è cittadina italiana coniugata dal
1997 con una persona non domiciliata in Ticino (cfr. estratto MOVPOP).
Inoltre, la ricorrente non ha
inoltrato un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, ciò che
per lei sarebbe stato più agevole, essendo italiana, ma lo ha presentato, in
tedesco, al Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, sede dell’organo
di esecuzione (Istituzione comune LAMal), conformemente a quanto prevede l’art.
58 cpv. 2 seconda frase LPGA.
Non vi è pertanto alcun elemento
oggettivo né soggettivo che possa far propendere per la costituzione del
domicilio in Ticino. Il solo fatto che sia stata sottoposta a degli interventi
sanitari urgenti, che abbia usufruito delle cure a domicilio e che sia
ricoverata presso l’Ospedale __________ non è infatti sufficiente per ritenere
che abbia costituito domicilio in Svizzera. In caso contrario ella avrebbe del
resto dovuto affiliarsi alla LAMal (art. 3 LAMal) e non avrebbe potuto rimanere
affiliata al sistema sanitario italiano. Compete infatti al Comune di domicilio
verificare l’affiliazione alla LAMal e segnalare la fattispecie alla Cassa cantonale
di compensazione per un’eventuale affiliazione d’ufficio (cfr. art. 6 LAMal e
art. 3 LCAMal con rinvio all’art. 1 RLCAMal).
Di conseguenza, in assenza di un
domicilio in Svizzera e considerato che dagli atti non emerge che la ricorrente
abbia avuto un datore di lavoro nel nostro Cantone, anche perché è una
lavoratrice indipendente (cfr. doc. I, pag. 3, punto 5/1: “[…] Ich bin in
die Schweiz eingereist, um als selbstständige Grenzgängerin zu arbeiten
[…]”, sottolineatura del redattore), competente per decidere la
controversia ai sensi dell’art. 58 cpv. 2 seconda frase LPGA è il Tribunale
cantonale delle assicurazioni in cui ha sede l’organo di esecuzione.
In concreto l’organo di
esecuzione è l’Istituzione comune LAMal con sede a Olten (Canton Soletta).
Competente è di conseguenza il
Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta a cui gli atti vanno
immediatamente ritrasmessi (art. 58 cpv. 3 LAMal).
Va ancora abbondanzialmente evidenziato
che l’Istituzione comune LAMal, dopo essere stata interpellata dal Giudice
delegato del TCA, ha affermato che “Solo alla fine di febbraio
è stato comunicato (ndr: dalle competenti autorità italiane) che le prestazioni
utilizzate potevano essere fatturate tramite la tessera europea di assicurazione
malattia (TEAM)” (consid. 1.16) e che “tutte
le fatture della Signora RI 1 sono state pagate sulla base dell’EHIC (Tessera
Europea di Assicurazione Malattia)” (consid. 1.17).
L’amministrazione ha pertanto, perlomeno
in parte, dato seguito alle richieste dell’insorgente.
2.6. La
ricorrente chiede di essere messa al beneficio dell’assistenze giudiziaria con
gratuito patrocinio.
Secondo
l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di prestazioni LAMal non è stato previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio
Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa
parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara
Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23
giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Ne segue
che la sua richiesta deve essere intesa come domanda di assunzione delle spese
di gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f
LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di
farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere
diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la
disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011.
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nel caso di specie tutte e tre le
condizioni sono manifestamente adempiute. La ricorrente, per i motivi esposti
nel decreto dell’11 marzo 2025 di nomina a patrocinatore d’ufficio dell’avv. __________,
Considerandi
necessita di un legale (doc. XIV). Considerato che nel frattempo l’Istituzione
comune LAMal ha dichiarato di aver pagato tutte le fatture trasmesse
dall’insorgente sulla base della tessera d’assicurazione europea e che
l’incarto è stato trasmesso per competenza a questo TCA dal Tribunale delle
assicurazioni del Canton Soletta e non dalla medesima insorgente, il ricorso
non poteva dirsi sin dall’inizio privo di esito favorevole. Dagli atti emerge
inoltre una situazione di indigenza dell’interessata la quale ha chiesto un
permesso per frontaliera G UE/AELS per un’attività indipendente, che tuttavia
non può svolgere a causa del suo stato di salute. Inoltre ella ha indicato che da
5.
mesi non riesce più a pagare l’affitto (doc. XII) e di rischiare di non poter
più essere curata nel nostro Paese. Non risulta la presenza di una sostanza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile per incompetenza territoriale di questo Tribunale.
§ Gli atti vanno trasmessi al
Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, Amthaus 1, Postfach 157, 4502
Soletta.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
§ Di
conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. __________.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti