36.2025.45
I fiori di cannabis flos non adempiono in concreto le condizioni per l'assunzione dei costi a carico della LAMal secondo 71b cpv. 1 OAMal. Esame degli studi scientifici in merito alla cannabis flos. No disparità di trattamento. Buona fede
16 dicembre 2025Italiano69 min
specialità e non omologato dall’istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.45
cs/sc
Lugano
16 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2025 di
RI1,
______
contro
la decisione su opposizione del 29
agosto 2025 emanata da
CO1,
______
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nata nel ____, è assicurata
per le cure medico-sanitarie presso CO1 (in seguito: CO1), per un premio, nel
2025, di fr. 530.75 al mese ed una franchigia di fr. 300, con la variante
medico di famiglia / studio medico associato (doc. 1).
1.2. L’assicurata, nel corso del 2025,
ha iniziato una terapia con fiori di cannabis, prescritta dal dr. med. ______
(doc. A1 e 7).
1.3. Con scritto del 1° luglio 2025
(doc. A2) e decisione formale del 18 luglio 2025, confermata dalla decisione su
opposizione del 29 agosto 2025, CO1 ha respinto la richiesta di assunzione dei
costi della terapia non ancora rimborsati, non essendo adempiuti i presupposti
di cui agli art. 71a-d OAMal per mettere a carico della LAMal le spese del
preparato e non essendovi le condizioni per riconoscere la buona fede
dell’assicurata ai sensi dell’art. 9 Cost. fed. (doc. 14).
1.4. RI1 è insorta al TCA contro la predetta
decisione su opposizione, chiedendone in via principale l’annullamento e domandando
di riconoscere la copertura continuativa della terapia con fiori di cannabis
terapeutica ai sensi degli art. 71a-d OAMal. In via subordinata domanda che
venga almeno riconosciuto il rimborso delle fatture del 14 marzo 2025 di fr.
297 e del 4 maggio 2025 di fr. 396 (doc. I).
La ricorrente rammenta di essere
affetta da fibromialgia cronica con disturbi psichiatrici coesistenti, disturbi
del sonno e ADHD. Le terapie convenzionali (oppioidi, analgesici, ipnotici,
psicofarmaci ad alto impatto sanitario) hanno dato esiti insoddisfacenti o
effetti collaterali intollerabili, mentre la terapia con i fiori di cannabis
terapeutica ha portato a risultati clinici significativi: miglioramento del
sonno e della gestione del dolore e sospensione completa di litio e olazapina,
farmaci ad alto impatto sanitario. Inoltre, con la varietà Tropicana Cherry
(contenuto THC relativamente basso, 16) ha ottenuto una migliore
concentrazione, focus e controllo dell’ADHD, con contestuale riduzione del
consumo totale di cannabis a parità di efficacia terapeutica.
L’insorgente afferma che
l’assicuratore ha inizialmente rimborsato diverse fatture relative alla stessa
terapia, creando un legittimo affidamento circa la continuità della copertura.
Anche dopo la prima decisione negativa, ha continuato a rimborsare alcune
prestazioni identiche per poi respingerne altre in seguito. Questo andamento
contraddittorio e incoerente ha reso impossibile pianificare la terapia e le
relative spese, minando gravemente la sua fiducia nell’operato
dell’assicuratore.
La ricorrente chiede
l’applicazione dell’art. 9 Cost., degli art. 71a-d OAMal (sostenendo che tale
norma non chiede evidenze statistiche generali ma è sufficiente che in un
singolo caso sia dimostrato un beneficio concreto), art. 8 Cost. (parità di
trattamento con altri assicurati ai quali le prestazioni sono state
rimborsate), art. 41 (“aggravio economico e diritto alla salute”, “i
prezzi dei preparati a base di Cannabis sono nel frattempo aumentati, rendendo
la terapia per me insostenibile senza copertura assicurativa. Negare la presa a
carico significa privarmi di un trattamento che ha dimostrato benefici concreti
e documentati, compromettendo il mio diritto alla salute”).
1.5. Chiesta (doc. III) ed ottenuta una
proroga (doc. IV), con risposta del 17 ottobre 2025 l’assicuratore ha proposto
la reiezione del ricorso, pur affermando che:
" (…)
12.1
La tutela
dell’affidamento non garantisce – nel caso specifico – l’incondizionata
presa a carico di una prestazione medica non obbligataria (sic!). Nel caso di
specie appare palese che la decisione formale 18 luglio 2025 (doc. 14) qui
impugnata sia posteriore alle diverse consegne riconosciute per errore dalla
qui convenuta (consegne avvenute, rispettivamente, il 22 aprile 2025 – CHF
198.– (doc. A6), il 2 maggio 2025 – CHF 297.- (doc. A7), il 14 maggio 2025 –
CHF 99.- (doc. A8), il 19 maggio 2025 – CHF 297.- (doc. A9), il 2 giugno 2025 –
CHF 198.- (doc. A10) e l’11 giugno 2025 – CHF 297.- (doc. A11) per un totale di
CHF 1'386.-) pertanto, ne discende che – impregiudicato
qualsivoglia obbligo prestativo “pro futuro” – parte convenuta riconoscerà la
presa a carico anche delle prestazioni ottenute dalla signora RI1 in data 14 marzo
2025 per CHF 297.- (doc. 3), in data 4 aprile 2025 per CHF 396.- (doc. 4) ed in
data 20 giugno 2025 di CHF 564.- (doc. 15). Detta precisazione impone però
un’ulteriore specifica e meglio che il curante non ha mai motivato la presenza
di una fattispecie ex art. 71 a-d OAMal. Pure la farmacia non ha operato
correttamente. In buona sostanza, CO1 non aveva motivo di dubitare che le
prestazioni ottenute dalla propria assicurata fossero prestazioni non dovute.”
(doc. V, sottolineature in originale)
1.6. Con osservazioni datate 22 ottobre
2025, ma spedite il 5 novembre 2025 e giunte al TCA il 6 novembre 2025, la
ricorrente ha ribadito le sue richieste (doc. VII).
L’assicurata sottolinea che CO1
ha più volte rimborsato le medesime prestazioni relative ai fiori di cannabis
flos anche dopo la sua prima decisione negativa, salvo poi sospendere
nuovamente i pagamenti. Tale comportamento, incoerente, protrattosi per mesi,
ha ingenerato nell’insorgente l’affidamento che la terapia fosse riconosciuta.
L’improvviso cambio di posizione, motivato come errore tecnico, contraddice il
principio della buona fede di cui all’art. 9 Cost.
Secondo l’insorgente i
presupposti per l’applicazione degli art. 71a-d OAMal sono dati. Ella rileva di
soffrire di fibromialgia cronica e ADHD; i trattamenti farmacologici
tradizionali si sono dimostrati inefficaci o gravati da effetti collaterali
importanti. L’utilizzo controllato di cannabis flos, sotto monitoraggio del dr.
med. ______ (______ di ______), ha portato a miglioramenti clinici documentati.
Dal 1° agosto 2022, la
prescrizione medica di cannabis terapeutica non necessita più di
un’autorizzazione dell’UFSP.
Le valutazioni e raccomandazioni
citate dall’assicuratore, fondate su documenti precedenti, risultano superate e
non più conformi al quadro legale vigente. I fiori di cannabis flos registrati
e distribuiti tramite farmacia autorizzata sono a tutti gli effetti medicamenti
controllati da Swissmedic.
Per l’assicurata il rifiuto dell’assicuratore
è in contrasto con gli art. 8, 9 e 41 Cost.
Ella chiede in via principale
l’annullamento della decisione su opposizione ed il riconoscimento della
copertura continuativa per la terapia con cannabis flos prescritta dal dr. med.
______; in via subordinata il rimborso retroattivo delle fatture rimaste
sospese e la valutazione della condotta contraddittoria dell’assicuratore alla
luce del principio della buona fede.
1.7. Con osservazioni del 18 novembre
2025, trasmesse per conoscenza alla ricorrente il 19 novembre 2025 (doc. X),
l’assicuratore ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. IX).
Circa la violazione del principio
della buona fede, CO1 afferma di avere agito sempre in maniera coerente.
L’interruzione della presa a carico del costo della terapia ai fiori di cannabis
flos ha avuto luogo solo dopo una valutazione puntuale della situazione. Fino
all’emanazione della decisione ha riconosciuto le prestazioni e contestualmente
ha avvertito l’assicurata che pro futuro l’assunzione sarebbe stata negata.
Per quanto concerne
l’applicazione degli art. 71a-d OAMal, la convenuta afferma che le
considerazioni della ricorrente sono di natura soggettiva. Dedurre l’esistenza
di un diritto da una sensazione soggettiva è discutibile quando la
raccomandazione di Swiss Rating – cioè del gruppo di medici di fiducia che
rappresenta la maggior parte delle assicurazioni in Svizzera – attribuisce un
rating D all’uso di preparati a base di fiori di cannabis.
L’assicuratore ammette che i
medici possono ora prescrivere medicamenti a base di canapa sotto la loro
responsabilità mediante una ricetta per stupefacenti. Ciò non significa però
l’automatica esistenza di un diritto dell’assicurato ad ottenere la presa a
carico; questa presuppone che al medicamento sia riconosciuto un elevato
beneficio terapeutico, in concreto non dato.
considerato in diritto
2.1. Per
l'art. 3 cpv. 1 LPGA, è considerata malattia qualsiasi danno alla salute
fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che
richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.
Secondo l'art. 24 LAMal,
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle
prestazioni definite negli articoli 25-31, secondo le condizioni di cui agli
articoli 32-34.
Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1
LAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi
delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi
postumi.
Secondo quanto stabilito dal
cpv. 2 dello stesso articolo, queste prestazioni comprendono, tra l'altro, gli
esami, le terapie e le cure dispensate ambulatorialmente, al domicilio del
paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa di cura dal
medico, dal chiropratico e da persone che effettuano prestazioni previa
prescrizione o indicazione medica (lett. a), le analisi, i medicamenti, i mezzi
e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico (lett. b), un
contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico (lett. c), i
provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico (lett.
d), nonché la degenza nel reparto comune di un ospedale (lett. e).
2.2. Le prestazioni di cui agli articoli
25-31 devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L’efficacia deve
essere comprovata secondo metodi scientifici (art. 32 cpv. 1 LAMal; cfr. anche STF 9C_702/2023 del 15 febbraio 2024, consid. 4.3).
Una
prestazione è efficace quando ci si può oggettivamente attendere il risultato
terapeutico voluto dal trattamento della malattia, ossia l’eliminazione
dell’affezione somatica o psichica (DTF 128 V 165 consid. 5c/aa; RAMI 2000 n.
KV 132 pag. 281 consid. 2b). La questione dell’appropriatezza
della prestazione si apprezza in funzione del beneficio diagnostico o
terapeutico dell’applicazione nel caso particolare, tenendo conto dei rischi e
dello scopo terapeutico (DTF 127 V 146 consid. 5). L’appropriatezza
rileva di regola da criteri medici ed è strettamente legata alla questione
dell’indicazione medica; quando l’indicazione medica è chiaramente stabilita,
il carattere appropriato della prestazione lo è ugualmente (DTF 125 V 99
consid. 4a). Il criterio dell’economicità concerne il rapporto tra i costi e il
beneficio della misura, quando nel caso concreto differenti forme e o metodi di
trattamento efficaci e appropriati entrano in linea di conto per combattere la
malattia (DTF 127 V 146 consid. 5).
2.3. Il Tribunale federale, in DTF 130 V 532, ha evidenziato come dal
sistema di ammissione nell’elenco delle specialità la limitazione operata
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS; in seguito trasferita
all’Ufficio federale della sanità pubblica: UFSP) in merito alle indicazioni
mediche (art. 73 OAMal), può riferirsi soltanto alle indicazioni terapeutiche
per le quali Swissmedic ha autorizzato la commercializzazione del prodotto
(consid. 3.2, 3.3 e 5.2).
Di principio un medicamento figurante
nell’elenco delle specialità può essere preso a carico dell’assicurazione
malattia sociale soltanto se è stato prescritto per delle indicazioni mediche
conformi a quelle approvate da Swissmedic. Risulta in effetti dal sistema
d’ammissione dei medicamenti nell’elenco delle specialità che l’esame dell’UFAS
(ora UFSP) e della Commissione federale dei medicamenti a proposito
dell’efficacia, dell’appropriatezza e dell’economicità di un medicamento si
riferisce unicamente alle indicazioni terapeutiche esaminate e approvate da Swissmedic
(consid. 3.2 e 3.3). Un medicamento figurante nell’elenco delle specialità,
utilizzato – “al di fuori dell’etichetta” – per altre indicazioni rispetto a
quelle autorizzate da Swissmedic e alle quali fa riferimento l’istruzione
destinata agli specialisti, non è, di regola, assunto dall’assicurazione
obbligatoria per le cure medico-sanitarie.
L’elenco delle specialità ha un
carattere esaustivo e vincolante (DTF 130 V 532 consid. 3.4; cfr. anche DTF 128
V 161, consid. 3b/bb; sul tema delle liste cfr. anche STF 9C_702/2023
del 15 febbraio 2024, consid. 4.3). Da una parte i costi dei
medicamenti che non sono menzionati nell’elenco non devono di regola essere
assunti dall’assicuratore (DTF 130 V 532 consid. 3.4, RAMI 2004 KV 272 pag. 112
consid. 3.2.1; SVR 2004 KV n. 9 pag. 30 consid. 4.2), d’altra parte per quanto
concerne il sistema delle liste dedotto dall’art. 34 cpv. 1 LAMal, l’elenco
delle specialità contiene un’enumerazione esaustiva delle differenti posizioni
(DTF 130 V 532 consid. 3.4). Ne discende che un medicamento utilizzato per
altre indicazioni oltre a quelle previste nell’elenco delle specialità deve
essere considerato un medicamento “fuori lista” e non è pertanto soggetto
all’obbligo di rimborso previsto dall’assicurazione obbligatoria (DTF 130 V 532
consid 3.4).
In DTF 131 V 349 il Tribunale
federale ha dovuto giudicare un caso di assunzione dei costi per un medicinale
menzionato senza limitazioni nell’elenco delle specialità e dispensato con un
dosaggio superiore a quello autorizzato da Swissmedic.
L’Alta Corte ha precisato che dal
profilo dell’ammissione e quindi anche dell’inserimento nell’elenco delle
specialità, l’indicazione medica e il dosaggio di un medicinale sono
strettamente e indissolubilmente legati tra loro. L’utilizzo del medicinale per
indicazioni mediche non approvate da Swissmedic e/o in un dosaggio superiore
non è atto, salvo eccezioni, a giustificare un obbligo di assunzione a carico
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
In DTF 136 V 395 il TF ha stabilito
come il fatto che un medicinale (in concreto: Myozyme©) sia stato autorizzato come farmaco
orfano secondo la legislazione sugli agenti terapeutici non significa
automaticamente che il suo impiego abbia una utilità terapeutica elevata poiché
l'autorizzazione giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. f LATer non la richiede (consid.
5.3).
L'esistenza di una utilità
terapeutica elevata - quale condizione per una presa a carico dei costi fuori
dall'elenco delle specialità (consid. 5.1 e 5.2) - va valutata in generale come
pure nel singolo caso di specie (consid. 6.4 e 6.5); in casu essa è stata
negata in mancanza della prova di studi clinici e nel caso concreto (consid.
6.6-6.10).
Se anche fosse dimostrata una utilità
terapeutica elevata, un obbligo di prestazione andrebbe negato per ragioni di
economicità, vale a dire per difetto di un rapporto ragionevole tra costi e
benefici (consid. 7). Ai consid. 7.7 e seguenti il TF ha enumerato i criteri
applicabili per determinare questo rapporto, le esigenze di generalizzabilità
di questi criteri e la loro applicazione anche ai casi di malattie genetiche
rare.
Da notare che in seguito
all’ammissione del medicamento Myozyme©
nell’elenco delle specialità con limitazioni restrittive e, in relazione al
prezzo iniziale, con costi per fiala diminuiti in modo rilevante, il Tribunale
federale, in DTF 142 V 478, ha evidenziato che, se le limitazioni sono
rispettate, non vi è spazio per un esame dell'economicità in un caso concreto.
L’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se gli assicuratori
malattia possono, in un caso concreto di trattamento con un medicamento che
figura nell'elenco delle specialità, impugnare con ricorso l'assenza di
economicità (consid. 6.4).
Cfr. anche DTF 139 V 375 e sentenza
9C_572/2013 del 27 novembre 2013, consid. 2.
2.4. Il 1° marzo 2011 sono entrati in vigore gli art. 71a e 71b OAMal
che hanno in sostanza codificato la giurisprudenza in merito all’assunzione dei costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità che
non rientra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione (art.
71a OAMal), rispettivamente l’assunzione dei costi di un medicamento non
ammesso nell’elenco delle specialità (art. 71b OAMal) e di un medicamento
importato non omologato dall’Istituto (art. 71c OAMal).
Dal
1° marzo 2017 gli art. 71a e seguenti OAMal sono stati modificati.
L’art.
71a OAMal prevede che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
assume i costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità per un
impiego che non rientra nell’informazione professionale approvata dall’Istituto
o nella limitazione stabilita nell’elenco delle specialità secondo l’articolo
73 se l’impiego del medicamento costituisce un presupposto indispensabile per
l’esecuzione di un’altra prestazione assunta dall’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie e tale prestazione è chiaramente predominante
(lett. a) oppure se l’impiego del medicamento promette un elevato beneficio
terapeutico contro una malattia che può avere esito letale per l’assicurato o
può provocare danni cronici alla sua salute e, a causa della mancanza di
alternative terapeutiche, un altro trattamento omologato efficace non è
disponibile (lett. b).
Per
l’art. 71a cpv. 2 OAMal l’assicuratore stabilisce l’importo della rimunerazione
d’intesa con il titolare dell’omologazione. Il prezzo da rimunerare deve essere
inferiore al prezzo massimo iscritto nell’elenco delle specialità.
Secondo
l’art. 71d OAMal (disposizioni comuni) l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie assume i costi del medicamento soltanto previa garanzia
speciale dell’assicuratore e previa consultazione del medico di fiducia (cpv.
1). L’assicuratore verifica se i costi assunti dall’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie sono proporzionate al beneficio (cpv. 2). Se la
domanda di garanzia di assunzione dei costi è completa, l’assicuratore decide
in merito entro due settimane (cpv. 3). Il fornitore di prestazioni addebita
all’assicuratore i costi effettivi. Per i medicamenti di cui all’articolo 71a è
addebitato il prezzo massimo figurante nell’elenco delle specialità, mentre per
Fatti
i medicamenti di cui agli articoli 71b e 71c il prezzo al quale il fornitore di
prestazioni ha acquistato il medicamento, maggiorato dalla parte propria alla
distribuzione di cui all’articolo 67 capoverso 1quater e dall’imposta sul
valore aggiunto.
2.5. Con sentenza pubblicata in DTF 142 V
26 (cfr. anche DTF 143 V 139; DTF 144 V 14) il TF ha esaminato l’art. 65d cpv.
1bis OAMal (nella formulazione in vigore dal 1° giugno 2013 al 31
maggio 2015) in relazione con l’art. 32 cpv. 1 e 2 LAMal; riesame ogni tre anni
delle condizioni d’ammissione nell’elenco delle specialità. L’Alta Corte ha
stabilito che per il concetto di economicità ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LAMal
sono essenziali i termini di confronto (consid. 5.2.1). Se sono disponibili più
medicamenti con la stessa indicazione o con effetti simili, la valutazione
comparativa rispettivamente l’analisi del rapporto tra costi e benefici è un
elemento indispensabile nell’esame delle condizioni per l’ammissione
nell’elenco delle specialità (consid. 5.2.2). Il riesame periodico secondo
l’art. 32 cpv. 2 LAMal deve avvenire in modo completo e deve includere
l’analisi costi-benefici (consid. 5.2.3). Un’analisi indiretta tra costi e
benefici è effettuata mediante controlli incrociati terapeutici (consid. 5.3).
L’art. 65d cpv. 1bis OAMal, che prevede di regola un riesame
riferito esclusivamente ai prezzi, disattende il principio di legalità (consid.
5.4).
In
DTF 142 V 144 l’Alta Corte ha stabilito che la sorveglianza notturna di un
apparecchio respiratorio, necessario per un assicurato che soffre della
sindrome di Ondine e che esige un’attenzione costante del personale Spitex per
tutta la durata della misura, rientra in una sorveglianza a norma dell’art. 7
cpv. 2 lett. b n. 9 OPre (consid. 5.2). La questione dell’economicità della
cura Spitex non si pone in mancanza di un’alternativa efficace e adeguata
(consid. 6). Nessuna sproporzione manifesta tra il costo e l’utilità della cura
(consid. 7).
In
una sentenza 9C_667/2015 del 7 giugno 2016 pubblicata in DTF 142 V 325, il
Tribunale federale si è espresso in merito ad un trattamento contro le
emicranie violente, stabilendo che adempiva alle condizioni di efficacia
previsto dalla LAMal. La causa è stata rinviata per determinare se il
medicamento poteva provocare effetti secondari nefasti se preso in dosi diverse
rispetto a quelle indicate da Swissmedic.
In
una sentenza 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017 pubblicata in DTF 143 V
130 il Tribunale federale ha applicato l’art. 71b cpv. 2 OAMal nella versione
in vigore fino al 28 febbraio 2017 nell’ambito di una richiesta di assunzione
dei costi del farmaco orfano SCENESSE® per la cura della
protoporfiria eritropoietica (EPP); farmaco non ammesso nell’elenco delle
specialità e non omologato dall’istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).
L’Alta Corte ha esaminato i requisiti per la sua assunzione, segnatamente
l’elevato beneficio terapeutico in generale e nel caso concreto. Il Tribunale
federale ha stabilito che l’esistenza di un’utilità terapeutica elevata del
farmaco in esame quale condizione per l’assunzione dei costi di un medicamento
al di fuori dell’elenco delle specialità, non omologato da Swissmedic, ma da
uno Stato con un sistema di omologazione equivalente riconosciuto da Swissmedic,
in concreto la Germania, va valutata in generale e nella singola fattispecie:
"
(…)
10. Secondo l'art. 32 LAMal le prestazioni che possono essere messe a
carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono
essere efficaci, appropriate ed economiche. L'art. 71a cpv. 1 lett. b OAMal, al
quale rinvia l'art. 71b cpv. 2 OAMal, subordina l'assunzione dei costi di un
medicamento, non omologato e che non figura nell'elenco delle specialità,
all'esistenza di un elevato beneficio terapeutico, qui contestato, da mettere
in relazione con una prognosi letale o almeno con
l'esistenza di danni gravi e cronici alla salute dell'assicurato. È invece
pacifico che SCENESSE® è l'unico trattamento esistente efficace - ai sensi
dell'art. 32 LAMal - per la cura della protoporfiria eritropoietica (EPP). L'appropriatezza
del medicamento - che va valutata generalmente alla luce di criteri medici e
non economici (DTF 136 V 395 consid. 7 pag. 406; DTF 125 V 95 consid. 4a pag. 99) - non è neppure messa in
discussione dalle parti.
11.
(…)
11.2 L'elevato beneficio
terapeutico non può essere esaminato facendo astrazione dell'economicità della
cura. In altre parole, un elevato beneficio terapeutico presuppone un rapporto
utilità terapeutica/costi favorevole, nel senso che più i costi sono elevati,
più ci si deve attendere a un grande beneficio terapeutico (DTF 142 V 26 consid. 5.2.1 pag. 34 con riferimenti). È
vero che il Tribunale federale ha già avuto l'occasione di affermare che, in
mancanza di un'alternativa efficace e appropriata, la questione
dell'economicità di un medicamento di regola non si pone (DTF 142 V 144 consid. 6 pag. 150). Questo non significa
tuttavia che l'assicurazione obbligatoria, in assenza di un'alternativa
efficace ed appropriata, debba assumersi qualsiasi costo. Anche in questo caso
ci deve essere un rapporto ragionevole tra costi e benefici in ossequio al
principio costituzionale della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; DTF 142 V 144 consid. 7 pag. 151; DTF 139 V 375 consid. 4.4 in fine pag. 378; DTF 136 V 395 consid. 7.4 pag. 407 segg.).
L'esistenza di un'utilità terapeutica elevata
va valutata in generale - sulla base p. es. di studi clinici - come pure nel
singolo caso di specie (DTF 139 V 375 consid. 7.3 pag. 382; DTF 136 V 395 consid. 6.5 pag. 401).”
Con
sentenza 9C_730/2017, 9C_737/2017 del 7 agosto 2018, pubblicata in DTF 144 V
333, il Tribunale federale ha stabilito che l’art. 71b cpv. 1 OAMal malgrado la sua formulazione, si applica
non solo ai medicamenti pronti per l'uso omologati dall'Istituto non ammessi
nell'elenco delle specialità (per un impiego che rientra o non rientra
nell'informazione professionale), ma anche alle preparazioni magistrali pronte
per l'uso dispensate dall'obbligo di omologazione (consid. 10.6).
Infine,
in DTF 146 V 240 il Tribunale federale ha esaminato i presupposti per l'assunzione di una terapia medicamentosa i
cui preparati sono ammessi individualmente nell'ES, ma non nella combinazione
utilizzata (off-label-use rispettivamente off-label-limitation-use quale ambito
parziale di un off-label-use; consid. 5-7 e 9) ed ha stabilito che non è
possibile esigere da un Tribunale cantonale delle assicurazioni - in quanto
esulerebbe dal principio inquisitorio previsto all'art. 61 lett. c LPGA - che
ricerchi di propria iniziativa, senza elementi di riferimento, tutte le opzioni
terapeutiche possibili per il trattamento di un mieloma multiplo (consid. 8).
2.6. Dal 1° gennaio 2024
gli art. 71a e seguenti OAMal hanno subito ulteriori modifiche.
Per l’art. 71a cpv. 1 OAMal:
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i
costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità per un impiego che
non rientra nell’informazione professionale approvata da Swissmedic o nella limitazione
stabilita nell’elenco delle specialità secondo l’articolo 73, se:
a. l’impiego del
medicamento costituisce un presupposto indispensabile per l’esecuzione di
un’altra prestazione assunta dall’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e tale prestazione è chiaramente predominante;
b. l’impiego del
medicamento promette un elevato beneficio terapeutico contro una malattia che
può avere esito letale per l’assicurato o provocare danni gravi e cronici alla
sua salute e, a causa della mancanza di alternative terapeutiche, un altro
trattamento omologato efficace non è disponibile; oppure
c. l’impiego del
medicamento serve da misura di prevenzione secondo l’articolo 33 lettera d
nell’ambito di una profilassi post-esposizione e un’eventuale apparizione della
malattia può avere esito letale per l’assicurato o provocare danni gravi e
cronici alla sua salute.
Ai sensi dell’art. 71a cpv. 2 OAMal il DFI stabilisce le categorie
per la valutazione del beneficio terapeutico di cui al capoverso 1 lettera b.
Secondo l’art. 71a cpv. 3 OAMal l’assicuratore stabilisce
l’importo della rimunerazione d’intesa con il titolare dell’omologazione a
partire dal prezzo di fabbrica per la consegna. Deve garantire che:
a. nei casi di cui
al capoverso 1 lettere a e c, sia applicato uno sconto di prezzo sul
corrispondente prezzo di fabbrica per la consegna iscritto nell’elenco delle
specialità; il DFI stabilisce lo sconto di prezzo; tale sconto ammonta al
massimo al 30 per cento;
b. nei casi di
cui al capoverso 1 lettera b, i costi assunti siano proporzionati al beneficio
terapeutico; il DFI stabilisce uno sconto di prezzo sul corrispondente prezzo
di fabbrica per la consegna iscritto nell’elenco delle specialità in funzione
delle categorie per la valutazione del beneficio terapeutico; tale sconto
ammonta al massimo al 50 per cento.
Secondo l’art. 71a cpv. 4 OAMal l’assicuratore può applicare uno
sconto di prezzo superiore agli sconti di prezzo massimi secondo il capoverso
3, se:
a. il prezzo di fabbrica per la consegna deve essere ridotto al
livello medio di prezzo del generico o del medicamento biosimilare;
oppure
b. sono stati fissati condizioni e oneri riguardanti l’importo
della rimunerazione.
L’art 71a cpv. 5 OAMal prevede che in caso di costi terapeutici annuali
o giornalieri molto bassi, l’assicuratore può prescindere da sconti di prezzo.
Il DFI stabilisce quando i costi terapeutici annuali o giornalieri sono da
considerarsi molti bassi.
Ai sensi dell’art.71b cpv. 1 OAMal l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per l’uso
omologato da Swissmedic, non ammesso nell’elenco delle specialità, per un
impiego che rientra o non rientra nell’informazione professionale se è
adempiuta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1.
Per l’art. 71b cpv. 2 OAMal l’assicuratore stabilisce l’importo
della rimunerazione d’intesa con il titolare dell’omologazione. Deve garantire
che:
a. nei casi di
cui all’articolo 71a capoverso 1 lettere a e c, sia applicato uno sconto di
prezzo sul prezzo di fabbrica per la consegna determinato nel confronto con i
prezzi praticati all’estero di cui all’articolo 65bquater; il DFI stabilisce lo
sconto di prezzo; tale sconto ammonta al massimo al 30 per cento;
b. nei casi di
cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera b, i costi assunti siano proporzionati
al beneficio terapeutico; il DFI stabilisce uno sconto di prezzo sul prezzo di
fabbrica per la consegna determinato nel confronto con i prezzi praticati
all’estero di cui all’articolo 65bquater in funzione delle categorie per la
valutazione del beneficio terapeutico; tale sconto ammonta al massimo al 50 per
cento.
Secondo l’art. 71b cpv. 3 OAMal in caso di costi terapeutici
annuali o giornalieri molto bassi, l’assicuratore può prescindere da sconti di
prezzo. Il DFI stabilisce quali costi terapeutici annuali o giornalieri sono da
considerarsi molti bassi.
Per l’art. 71c cpv. 1 OAMal l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per l’uso importato
non omologato da Swissmedic, se:
a. è adempiuta
almeno una delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1;
b. il
medicamento in questione può essere importato secondo la LATer; e
c. il
medicamento è omologato per la corrispondente indicazione da uno Stato con un
sistema di omologazione riconosciuto come equivalente da Swissmedic.
Ai sensi dell’art. 71c cpv. 2 OAMal l’assicuratore stabilisce
l’importo della rimunerazione d’intesa con il titolare dell’omologazione.
L’assicuratore può chiedere al fornitore di prestazioni di importare il
medicamento dal Paese che genera i costi minori per la rimunerazione.
L’art. 71d cpv. 1 OAMal prevede che l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie assume i costi del medicamento soltanto previa
garanzia speciale dell’assicuratore e previa consultazione del medico di
fiducia.
Secondo l’art. 71d cpv. 3 OAMal se la domanda di garanzia di
assunzione dei costi è completa, l’assicuratore decide in merito entro due
settimane.
Per l’art. 71d cpv. 4 OAMal il fornitore di prestazioni addebita
all’assicuratore i costi effettivi. Per i medicamenti di cui all’articolo 71a è
addebitato il prezzo massimo figurante nell’elenco delle specialità, mentre per
i medicamenti di cui agli articoli 71b e 71c il prezzo al quale il fornitore di
prestazioni ha acquistato il medicamento, maggiorato dalla parte propria alla
distribuzione di cui all’articolo 67 capoverso 4 e dall’imposta sul valore aggiunto.
Ai sensi dell’art. 71d cpv. 5 OAMal se è prevedibile che una
domanda di rimunerazione di un medicamento importante per malattie rare secondo
l’articolo 4 capoverso 1 lettera a decies numero 1 LATer sarà respinta a causa
della valutazione del beneficio terapeutico e non sono disponibili studi
clinici, il medico di fiducia consulta almeno un esperto clinico. Quest’ultimo
fornisce una raccomandazione.
L’art. 71d cpv. 6 OAMal prevede che in caso di rifiuto di una
domanda di rimunerazione di un medicamento, l’assicuratore informa il medico
curante e il paziente dei motivi della decisione. Se il rifiuto è dovuto alla
valutazione del beneficio terapeutico, quest’ultima deve essere allegata.
Va qui inoltre rilevato che le disposizioni transitorie della modifica
del 22 settembre 2023, al consid. 3, prevedono che per quanto concerne le
domande di garanzia di assunzione dei costi secondo gli articoli 71a-71d per le
quali è stata emanata una decisione prima dell’entrata in vigore della modifica
del 22 settembre 2023, il diritto anteriore rimane applicabile per i tre mesi
successivi all’entrata in vigore della modifica.
2.7. L’art.
38b OPre regola la valutazione del beneficio terapeutico.
Secondo
l’art. 38b cpv. 1 OPre il medico di fiducia valuta il beneficio terapeutico di
un medicamento:
a.
in un primo tempo sulla base dell’evidenza esistente per la relativa
indicazione; e
b.
in un secondo tempo nel singolo caso sulla base delle circostanze cliniche.
Per
l’art. 38b cpv. 2 OPre la valutazione del beneficio terapeutico deve essere
svolta mediante un modello standardizzato di valutazione del beneficio idoneo
alla malattia in questione. Per lo sviluppo e il perfezionamento dei modelli
standardizzati di valutazione del beneficio, i medici di fiducia consultano
esperti clinici. Questi ultimi forniscono una raccomandazione.
Ai
sensi dell’art. 38b cpv. 3 OPre gli assicuratori devono presentare
periodicamente e in caso di modifiche all’UFSP i modelli standardizzati di
valutazione del beneficio. L’UFSP consulta la CFM e verifica se i criteri
definiti nei modelli standardizzati di valutazione del beneficio sono idonei
per la valutazione del beneficio terapeutico di un medicamento. Può chiedere
che i modelli siano adeguati.
L’art.
38b cpv. 4 OPre prevede che nel caso di un medicamento rimunerato di frequente
in un’indicazione particolare, gli assicuratori possono svolgere congiuntamente
la valutazione del beneficio terapeutico sulla base dell’evidenza esistente.
Rendono accessibile la valutazione congiunta a tutti gli assicuratori e le
società mediche specialistiche.
L’art.
38b cpv. 5 OPre recita che il beneficio terapeutico è elevato se, rispetto alla
terapia standard o a un placebo, sulla base di endpoint clinicamente rilevanti
è dimostrato o atteso un progresso terapeutico significativo.
Per
l’art. 38b cpv. 6 OPre il beneficio terapeutico è classificato, in base
all’importanza del progresso terapeutico, nelle categorie seguenti:
a.
categoria di beneficio A: beneficio terapeutico molto elevato;
b.
categoria di beneficio B: elevato beneficio terapeutico;
c.
categoria di beneficio C: elevato beneficio terapeutico atteso;
d.
categoria di beneficio D: beneficio terapeutico moderato, scarso o
inesistente.
Ai
sensi dell’art. 38c OPre sono rimunerati soltanto i medicamenti delle categorie
di beneficio A, B e C. Per i medicamenti della categoria di beneficio C la
rimunerazione avviene solo se nel quadro di una sperimentazione terapeutica è
dimostrata una risposta clinicamente rilevante alla terapia. Una risposta alla
terapia è segnatamente da presumersi quando quest’ultima è somministrata per
più di due mesi.
2.8. Per
quanto concerne il caso di specie, secondo la panoramica e guida attuativa,
versione 8.0, stato al 1.05.2025 dei prodotti contenenti cannabidiolo
(CBD) e altri cannabinoidi non soggetti alla legge sugli stupefacenti (cfr. https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/news/mitteilungen/prodotti-contenenti-cbd--cannabidiol---panoramica.html)
redatta dal Comitato di esperti per le questioni di delimitazione (Swissmedic,
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Ufficio federale della sanità
pubblica UFSP, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
USAV, Associazione dei farmacisti cantonali APC, Associazione dei chimici
cantonali svizzeri ACCS), punto 5.3 (Prodotti offerti come agenti terapeutici;
medicamenti, dispositivi medici), punto 5.3.1 Medicamenti ai sensi dell’art. 4
cpv. 1 lett. a LATer (RS 812.21), i prodotti pronti per l’uso contenenti CBD e altri
cannabinoidi con destinazione d’uso medica sono considerati medicamenti e
secondo l’art. 9 cpv. 1 LATer non possono essere, in linea di principio,
immessi in commercio senza omologazione.
Le aziende che fabbricano,
distribuiscono o forniscono medicamenti contenenti CBD e altri cannabinoidi
necessitano sempre di una relativa autorizzazione di Swissmedic o del Cantone.
La fabbricazione e la
dispensazione di medicamenti contenenti CBD ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. a
LATer e delle relative condizioni del diritto in materia di agenti terapeutici
sono consentite nelle farmacie.
Oltre ai requisiti generali per
la fabbricazione, la validazione e l’esecuzione delle prescrizioni, occorre
considerare quanto di seguito riportato:
1. La prescrizione medica è
obbligatoria.
Considerandi
2.
La ricetta dovrebbe essere
rilasciata da uno specialista per le indicazioni approvate per i medicamenti
finora omologati.
3.
Qualora siano rilasciate in
casi giustificati prescrizioni (mediche) per altre indicazioni, tali ricette
dovrebbero essere eseguite (fabbricate e dispensate) soltanto previa
consultazione con il medico che le ha prescritte e secondo la documentazione corrispondente.
Per la preparazione in farmacia
secondo una Formula magistralis occorre tenere conto dei documenti di posizione
seguenti pubblicati su www.kantonsapotheker.ch:
• Documento
di posizione 0021 Medicamenti a base di canapa (versione attuale; disponibile
in tedesco e in francese)
•
Documento di posizione 0020 Fabbricazione e immissione in commercio di
medicamenti preparati secondo una formula (versione attuale; disponibile in
tedesco e in francese).
2.9
In
concreto, il 7 maggio 2025 il dr. med. ______, FMH reumatologia, posta la
diagnosi di fibromialgia generalizzata e cervicalgia, rammentato che
l’interessata è “nota per una sindrome ansiosa depressiva, è seguita da una
psicologa” e descritto l’esame clinico, ha affermato che “trattamenti
con antiinfiammatori e antidolorifici hanno avuto scarso beneficio. Ho
effettuato un ciclo di mesoterapia a livello cervicale senza un grande
beneficio. Si tratta di una patologia cronica per la quale sono in corso
trattamenti di gestione del dolore, particolarmente correlato ad una rigidità
muscolare importante e conseguentemente invalidante” (doc. 5).
Il
12.
maggio 2025 la dr.ssa med. ______, ha attestato che la ricorrente è “nota
per fibromialgia generalizzata e cervicalgia, patologia cronica per la quale
sono in corso trattamenti di gestione del dolore (farmacologici e
complementari, ad esempio ozonoterapia), particolarmente correlato ad una
rigidità muscolare importante e conseguentemente invalidante. È in cura presso
il reumatologo Dr. ______ e lo psichiatra Dr. ______” (doc. 6).
Il 23 giugno 2025 il dr. med.
______, medico generico, FMH medicina farmacologica, ha posto la diagnosi
principale di:
-
F31.81 – disturbo bipolare II, attuale o più recente episodio
depressivo;
-
F90.2 – disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD);
-
F60.3 – disturbo borderline di personalità
-
Comorbidità rilevanti
-
Fibromialgia generalizzata
-
Cervicalgia cronica severa, associata a rigidità muscolare importante e
dolore persistente, refrattario ai trattamenti convenzionali.
-
La paziente è in carico per un programma integrato di gestione del
dolore, comprendente:
-
Terapia farmacologica convenzionale,
-
Trattamenti complementari (ad es. ozonoterapia, fisioterapia)
-
Supporto psicoterapeutico e psichiatrico continuativo.
Il medico ha precisato che “a
causa della persistenza di sintomi dolorosi e muscolari invalidanti, non
adeguatamente controllati con terapie classiche, si è deciso di integrare la
terapia con fiori di cannabis contenenti THC, assunti per via inalatoria mediante
vaporizzatore medico” (doc. 9).
Per il curante i benefici
riscontrati includono la riduzione della rigidità muscolare, il miglioramento
della qualità del sonno, la riduzione dell’ansia e dell’iperattività, nonché la
migliore gestione del dolore in comorbidità psichiatrica complessa.
Il dr. med. ______ ha concluso
affermando che visti il “carattere cronico e multidimensionale della
condizione clinica, Il fallimento parziale dei trattamenti precedenti, La
risposta clinica positiva al trattamento con cannabis medica, riteniamo
giustificata la richiesta di rimborso, nell’ambito delle disposizioni in vigore
per il trattamento dei cannabinoidi a fini terapeutici” (doc. 9).
I
medici fiduciari dell’assicuratore hanno rifiutato la presa a carico della
LAMal dei fiori di cannabis flos poiché non sono menzionati nella SL e neppure
da Swissmedic. Essi hanno aggiunto che anche se il prodotto è ammesso in
Svizzera, e dunque non è proibito, non significa che esso sia automaticamente
rimborsato dall’assicurazione malattie (doc. 13).
Nell’opposizione,
il dr. med. ______, in rappresentanza della ricorrente, ha precisato che nel
documento “FAQ zum medizinischen Cannabis” di Swissmedic (maggio 2025),
i fiori di cannabis (Cannabis-Blüten) sono a tutti gli effetti considerati
medicamenti se utilizzati a scopo medico, preparati come formula magistrale e
tracciati secondo la normativa vigente. Il curante ha citato tre studi dove
l’efficacia della cannabis medica nel contesto delle patologie di cui è affetta
l’insorgente sarebbe documentata ed ha ribadito i benefici rilevati nel caso
concreto. Infine il dr. med. ______ ha affermato che la cannabis flos
prescritta è legalmente un medicamento in Svizzera, la prescrizione è conforme
alla LStup e all’art. 11 cpv. 1 LAMal e che l’interessata non è in grado di
sostenere autonomamente i costi del trattamento (doc. 18).
Il
citato “FAQ zum MB Cannabis für medizinische Zwecke”, ha il seguente
tenore:
" (…)
Sind Cannabis-Blüten oder THC für die medizinische
Verwendung nur Rohstoff (API) oder auch Arzneimittel?
Cannabis für medizinische Zwecke kann sowohl
Rohstoff (API), nicht verwendungsfertiges Zwischenprodukt als auch verwendungsfertiges
Arzneimittel sein.
Wann ist Cannabis ein API, wann ein Präparat
nach Formula magistralis?
Siehe Zitat aus dem Anhang 7 GMP (nach der
Tabelle aus diesem Anhang).
Was ist die Definition von Formula
Magistralis?
Siehe Art. 9 Abs. 2 Bst. a HMG. Diese Definition
wird in der technischen Interpretation Nr. 24 übernommen.
Wie können THC-haltige Arzneimittel oder
Cannabis-Arzneimittel nach Formula Magistralis in Verkehr gebracht werden?
Aktuell besteht mit Sativex® nur ein in der
Schweiz zugelassenes Arzneimittel auf Cannabis-Extrakt Basis.
Werden Arzneimittel oder pharmazeutische Hilfsstoffe
in Verkehr gebracht, so müssen sie den Anforderungen der Pharmakopöe oder
anderer vom Institut anerkannter Arzneibücher entsprechen, sofern entsprechende
Vorschriften aufgeführt sind. (Art. 8 HMG). Die neue Ph. Eur. Monographie für
Cannabisblüten ist seit 1. Juli 2024 in Kraft, weshalb die bereits seit längerer
Zeit bestehende deckungsgleiche Monographie in Ph. Helv.11 (Supplement 11.3/CH 311)
Dispositivo
demnächst ausser Kraft gesetzt wird.
Ein "Text" zu Cannabis liquid extract,
standardisiert ist derzeit in Arbeit. (…)” (Doc. 22)
Il 3 ottobre 2025 i medici
fiduciari dell’assicuratore, dr. med. ______, medico specialista in psichiatria
e psicoterapia e la med. pract. ______, vicedirettrice, hanno preso posizione
in merito all’intera fattispecie, affermando:
" (…)
Ausgangslage
Nachdem CO1 ______ eine Rechnung für
Cannabisbluten zurückgewiesen hat, stellte uns Dr. med. ______ einen Bericht zu,
mit der Bitte, die Kosten für Cannabisblüten
als Magistralrezeptur zu vergüten. Im vertrauensärztlichen
Dienst waren wir damals noch der Meinung, dass Cannabisblüten nicht in der
Pharmacopoea Helvetica aufgeführt sei. Deshalb erfolgte
keine vertiefte Beurteilung im Rahmen von KVV
Art. 71 b. Da das eine Fehlbeurteilung war, wird dies hiermit nachgeholt.
Feststellung
Frau RI1 leidet gemäss den uns vorliegenden
Berichten unterfolgenden Diagnosen:
Bipolare Störung Typ II; aktuell oder vor kurzem
depressive Episode (ICD 10: F31.81)
Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung
(ADS/ADHS), kombinierter Typ (ICD 10: F90.2
Persönlichkeitsstörung vom Borderlinetyp (ICD 10:
F60.3
Generalisierte Fibromyalgie
Cervikalgie
Die Hausärztin Frau Dr. med. ______ und Dr. med.
______ geben an, dass die Versicherte mit konventionellen Medikamenten,
Komplementärmedizin (Ozontherapie und
Physiotherapie) und
psychotherapeutisch-psychiatrischer Interventionen behandelt werde.
Die Versicherte selbst gibt zudem in ihrer
Einsprache vom 18. August 2025 gegen die Verfügung vom 18. Juli 2025 an, dass
herkömmliche Medikamente wie Opioide, Analgetika oder Hypnotika
ungenügend gewirkt oder zu inakzeptablen
Nebenwirkungen geführt hätten. Ausserdem habe sie die Medikamente Lithium und
Olanzapin unter der Therapie mit Cannabisblüten absetzen können, was Dr. med.
______ in einem Bericht vom 24.07.2025 bestätigt.
Versicherungsmedizinische Beurteilung
Qualifikation
Bei Frau RI1 handelt es sich um eine Versicherte
mit komplexen psychiatrischen und rheumatologischen Erkrankungen, die sich
zudem gegenseitig negativ beeinflussen können. Die
Behandlung solcher komplexen Erkrankungen,
insbesondere wenn sie schwer therapierbar sind, erfolgt bei Spezialisten mit
Erfahrung in der Therapie solcher Patienten.
Dr. med. ______ trägt einen Facharzttitel für
pharmazeutische Medizin (erworben 2004) und einen als praktischer Arzt
(erworben 2024). Ein Facharzt für pharmazeutische Medizin ist gemäss
Weiterbildungsprogramm medizinisch-wissenschaftlich tätig, ohne Behandlung von
Patienten (1). Als Praktischer Arzt ist eine klinische Ausbildung von gerade
mal 3 Jahren notwendig. Die Facharztprüfung entspricht jener des Facharzttitels
Allgemeine Innere Medizin, jedoch sind die Anforderungen zu deren Bestehen um
10% reduziert (2).
Wir erhalten zurzeit sehr viele
Kostengutsprachegesuche von Dr. med. ______ für Behandlungen mit Cannabisblüten.
Er behandelt ausschliesslich Patienten, bei denen die bisherige Therapie
ungenügend wirksam war. Es sind Patienten mit
psychiatrischen, neurologischen, rheumatologischen und onkologischen
Erkrankungen. Alle werden mit demselben Medikament behandelt: Cannabisblüten.
Ungenügende Abklärung
Für die vorliegenden Diagnosen gibt es Guidelines,
wie die entsprechende Erkrankung behandelt werden soll. Eine Fibromyalgie soll
initial mittels körperlicher und psychosozialer Aktivierung
angegangen werden. Schmerzmittel stehen nicht im
Vordergrund und sollen höchstens vorübergehend angewendet werden. Falls die
Wirkung ungenügend oder die Erkrankung schwer ist, kommt ein interdisziplinäres,
multimodales Setting zur Anwendung. Dieses beinhaltet neben der regelmässigen
Betreuung durch einen Rheumatologen Physio- und Ergotherapie sowie psychologische
Betreuung, insbesondere zum Erlernen von Copingmethoden. Daneben soll auch eine
Anbindung an Selbsthilfegruppen diskutiert werden. Falls das ambulante Setting
ungenügend wirksam ist, soll eine stationäre Behandlung an einer
spezialisierten Klinik erfolgen. Mit diesen Methoden ist eine Verbesserung der
Beschwerden um 30% zu erwarten, was den Betroffenen ebenfalls mitgeteilt werden
muss (3).
Bezüglich der Psychiatrischen Diagnosen ist die
bisherige Behandlung leitliniengerecht.
Aus den Unterlagen wird nicht ersichtlich, dass
Dr. med. ______ überhaupt eigene Untersuchungen durchgeführt hat. Er gibt zwar an,
dass es in verschiedenen Bereichen zu einer Besserung gekommen ist. Die Angaben
dazu sind jedoch sehr pauschal und können ohne
objektivierbare Befunde nicht belegen, dass es
auch tatsachlich zu einer Besserung gekommen ist.
Klinische Situation
Es liegt einerseits ein Bericht des Rheumatologen
Dr. med. ______ vom 07. Mai 2025 vor (letzte Konsultation im September 2024).
Die dort beschriebenen Befunde sind nicht sehr
ausgeprägt. Dementsprechend schlägt er die oben
erwähnten Standardmassnahmen bei Fibromyalgie vor: mässige sportliche Aktivitäten,
warme Umschläge, muskelentspannende Massnahmen und Yoga. Erwähnt wird auch die
Durchführung einer Mesotherapie, die nicht wirksam gewesen ist. Dabei handelt
es sich um ein Verfahren, bei dem Vitamine, Mineralien Hyaluronsäure und
Pflanzenextrakte in die mittleren Schichten der Haut injiziert werden mit dem
Ziel, Falten zu mindern und die Haut zu verjüngen. Dass damit keine
Verbesserung der Fibromyalgie zu erreichen ist, kann nicht verwundern.
Die Versicherte hatte im Jahr 2024 nur 2
Konsultationen beim Rheumatologen, davor zuletzt im Jahr 2022 ebenfalls 2 Konsultationen.
Sie beansprucht nur geringe Dosen von niedrig potenten Schmerzmitteln wie
Dafalgan 1g (40 bis 100 Tbl./Jahr), gelegentlich Irfen (400-) 600 mg (0-60 Tbl./Jahr).
Physiotherapie wurde seit 2020 nicht mehr durchgeführt. Das alles zeigt, dass
bezüglich Fibromyalgie nur eine geringe Krankheitsaktivität besteht.
Die Versicherte ist seit vielen Jahren in
psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung, aktuell bei Dr. med. ______.
Die Sitzungen finden seit langem nur noch alle 2-4 Wochen statt, was darauf hinweist,
dass die psychiatrischen Erkrankungen chronifiziert und insgesamt stabil sind.
Zusammenfassend ist nicht nachvollziehbar,
weshalb bei offenbar stabilem Gesundheitszustand eine Behandlung mit Cannabis
erfolgen muss und schon gar nicht mit einem hochkonzentrierten Produkt
wie Cannabisbluten. Es besteht zwar mehrere
chronische Erkrankungen, diese sind jedoch unter der aktuellen Behandlung nicht
als schwer zu bezeichnen, weshalb eine Vergütung gemäss KVV Art. 71 b nicht
infrage kommt.
Die von der Versicherten geltend gemachte
Verbesserung in Bezug auf die Reduktion bzw. das Weglassen von Lithium und
Olanzapin ist nicht als Erfolg zu werten, sondern birgt grosse Risiken. Dr. ______
verfügt nicht über die psychiatrische Fachkompetenz, um eine installierte
medikamentöse Therapie umzustellen, bzw. durch Cannabisblüten zu ersetzen. Im
Fall von Frau RI1 kann das
Absetzten der beiden Medikamente zu einer
Verschlimmerung der Grundleiden führen. Zudem sind Cannabisblüten bei einer
bipolaren Störung potenziell gefährlich, da sie einen manischen Schub mit
entsprechenden Konsequenzen auslösen können.
Wissenschaftliche Datenlage
Die Datenlage für die Behandlung mit Cannabis ist
grundsätzlich gering. Am besten ausgewiesen ist eine gewisse Wirksamkeit in der
Anwendung bei neuropathischen oder Tumorschmerzen, bei
Übelkeit im Rahmen einer onkologischen Erkrankung
sowie bei Spastik. Die Studien erfolgten primär mit Tinkturen und öligen
Losungen, nur bei Schmerzen gibt es vereinzelte Studien mit Bluten, jedoch mit
unterschiedlicher Dosierung und divergierenden Resultaten.
Für die hier vorliegende Fibromyalgie geben die
Leitlinien eine negative Empfehlung ab (3). Neuere Studien ändern an dieser
Einschätzung wenig. Die Qualität der Studien, die in diesen Reviews
überprüft wurden, ist generell mangelhaft.
Lediglich die Ergebnisse von zwei kontrollierten und randomisierten Studien
sind von Bedeutung, divergieren jedoch und haben keine oder nur geringe
Auswirkungen auf die Schmerzen (4). Bei allen
Studien wurden schon innerhalb derselben Studie unterschiedliche Dosierungen
und Einnahmemodalitäten (Inhalation, oral oder beides) von Cannabis
verabreicht. Eine Aussage, wie Cannabis
standardisiert dosiert und optimal appliziert werden sollen, damit möglicherweise
eine Wirksamkeit eintritt, fehlt.
Bei der Versicherten bestehen zudem schwere
psychiatrische Krankheitsbilder. Es gibt es viele Hinweise, dass die Einnahme
von Cannabis bei ADS/ADHS (5, 6, 7) und bei bipolarer Störung (8)
kontraindiziert ist, da die Symptomatik verstärkt
werden kann, die Suizidgefahr erhöht wird und insbesondere bei ADS/ADHS eine
Einschränkung der kognitiven Funktionen dokumentiert ist.
Cannabisgebrauch bei ADS/ADHS beeinflusst die Nervenverbindungen
im Gehirn und kann zu Beeinträchtigung der Exekutivfunktionen wie Arbeitsgedächtnis,
geistige Flexibilität und
Impulsmanagement führen. Zudem ist bei Patienten
mit ADS/ADHS und Persönlichkeitsstörungen (9), wie bei der Versicherten
diagnostiziert, eine erhöhte Suchtgefahr bekannt. Somit stellen diese
Diagnosen eine Kontraindikation für die Anwendung
von Cannabis dar, speziell für Bluten mit hohem THC-Gehalt.
Für eine Vergütung gemäss KVV Art. 71 b muss ein
sehr grosser (A), ein grosser (B) oder ein erwartbarer grosser (C) Nutzen
aufgrund der wissenschaftlichen Studien ausgewiesen sein (Rating A, B oder C
gemäss KLV Art. 38 b), damit eine Vergütung aus der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung OKP möglich ist. Ist
nur ein moderater, geringer oder kein Nutzen ausgewiesen, darf keine Vergütung
erfolgen (Rating D gemäss KLV Art. 38 b). Aufgrund der divergierenden Datenlage
bezüglich Wirksamkeit sowie den zahlreichen Hinweisen auf schwere
Nebenwirkungen kann ist der grosse Nutzen nicht ausgewiesen.
Fazit
· Die Vergütung von
Cannabisbluten wird aus versicherungsmedizinischer Sicht zur Ablehnung
empfohlen, da
○ es sich bei der Versicherten um eine hochkomplexe Situation handelt,
die die eine psychiatrische und rheumatologische Fachkompetenz erfordert,
○ aufgrund der Unterlagen zwar eine chronische Krankheit besteht, die jedoch
mit der aktuellen Behandlung kompensiert ist und somit nicht als schwer im
Sinne von KVV Art. 71 b bezeichnet werden kann
○ aufgrund der Studienlage die Wirksamkeit von Cannabisbluten ungenügend
ausgewiesen ist.
○ im Einzelfall der Versicherten Kontraindikationen für Cannabisblüten
bestehen. Es sind schwerwiegende Nebenwirkungen wie Krankheitsverschlimmerung
durch die Wirkung der Cannabisblüten selbst oder durch das Weglassen der
etablierten Medikation zu erwarten und es besteht ein erhöhtes Suchtpotenzial.”
(Doc. 23)
2.10. Circa
i medici di fiducia va rammentato che ai sensi dell’art. 57 cpv. 1 LAMal gli assicuratori
o le rispettive federazioni designano, d’intesa con le società mediche
cantonali, i medici di fiducia. Questi devono soddisfare le condizioni
d’autorizzazione ai sensi degli articoli 36a e 37 capoverso 1 e avere inoltre,
durante almeno cinque anni, esercitato presso uno studio medico o rivestito una
funzione medica direttiva in un ospedale.
Per l’art. 57 cpv. 2 LAMal i
medici di fiducia abilitati ad esercitare in tutta la Svizzera devono essere
designati d’intesa con la società medica del Cantone in cui si trova la sede
principale dell’assicuratore o la sede della federazione degli assicuratori.
Secondo l’art. 57 cpv. 3 LAMal
una società medica cantonale può ricusare per gravi motivi un medico di
fiducia; in tal caso statuisce in merito il tribunale arbitrale giusta
l’articolo 89.
L’art. 57 cpv. 4 LAMal prevede
che il medico di fiducia consiglia l’assicuratore su questioni d’ordine medico
come pure su problemi relativi alla rimunerazione e all’applicazione delle
tariffe. Esamina in particolare se sono adempite le condizioni d’assunzione
d’una prestazione da parte dell’assicuratore.
Ai sensi dell’art. 57 cpv. 5
LAMal il medico di fiducia decide autonomamente. Né l’assicuratore né il
fornitore di prestazioni e le rispettive federazioni possono impartirgli
istruzioni.
Per l’art. 57 cpv. 6 LAMal i
fornitori di prestazioni devono trasmettere ai medici di fiducia le
informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti ai sensi del capoverso 4.
Se non è possibile ottenerle altrimenti, il medico di fiducia può esaminare
personalmente l’assicurato; ne deve prima informare il medico curante e
comunicargli il risultato dell’esame. Tuttavia, in casi debitamente motivati,
l’assicurato può esigere che l’esame di controllo sia effettuato da un altro
medico. Se l’assicurato non si accorda in merito con l’assicuratore, la
decisione spetta, in deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA, al tribunale
arbitrale ai sensi dell’articolo 89.
Secondo l’art. 57 cpv. 7 LAMal i
medici di fiducia trasmettono agli organi competenti degli assicuratori
unicamente le indicazioni necessarie per decidere l’assunzione delle
prestazioni, stabilire la rimunerazione, calcolare la compensazione dei rischi
o motivare una decisione. Ciò facendo salvaguardano i diritti della personalità
degli assicurati.
L’art. 57 cpv. 8 LAMal prevede
che le associazioni centrali svizzere dei medici e degli assicuratori
disciplinano la trasmissione delle indicazioni ai sensi del capoverso 7, come
pure la formazione permanente e lo statuto dei medici di fiducia. Se non
giungono ad un accordo, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.
2.11. In
concreto, va ancora evidenziato che nel compendium, l’unico medicamento
registrato contenente fiori di cannabis, è il Sativex (flos), indicato per
migliorare i sintomi della spasticità da moderata
a severa dovuta ad una sclerosi multipla in pazienti che non hanno risposto in
maniera adeguata ad altri trattamenti antispastici e che hanno mostrato un
miglioramento clinico pertinente dei sintomi legati alla spasticità al momento
del tentativo iniziale del trattamento
(https://compendium.ch/search?q=Sativex&type=Default: “Sativex est
utilisé pour améliorer les symptômes de la spasticité modérée à sévère due à
une sclérose en plaques (SEP) chez les patients qui n'ont pas répondu de
manière adéquate aux autres traitements antispastiques et qui ont montré une
amélioration cliniquement pertinente des symptômes liés à la spasticité lors
d'une tentative initiale de traitement” (cfr. anche
Questions fréquentes concernant l’aide-mémoire Cannabis destiné à des fins
médicales, nella versione in tedesco prodotta dall’assicuratore, doc. 22, prima
domanda).
Tra le controindicazioni del
medicamento figurano il pericolo di suicidio o di idee suicide e antecedenti
conosciuti o sospetti, personali o familiari, di schizofrenia o altre psicosi;
antecedenti di un disturbo severo della personalità o di un altro disturbo
psichiatrico importante, con l’eccezione di una depressione in relazione con le
sclerosi multipla.
2.12. Nel caso di
specie il curante ha affermato che i fiori di cannabis sono a tutti gli effetti
considerati medicamenti se utilizzati a scopo medico, preparati come formula
magistrale e tracciati secondo la normativa vigente (cfr. anche la presa di
posizione dei medici fiduciari che hanno affermato che i fiori di cannabis sono
elencati nella Farmacopea Helvetica, doc. 23: “Im
vertrauensärztlichen Dienst waren wir damals noch der Meinung, dass
Cannabisblüten nicht in der Pharmacopoea Helvetica aufgeführt sei. Deshalb
erfolgte keine vertiefte Beurteilung im Rahmen von KVV Art. 71 b. Da das eine
Fehlbeurteilung war, wird dies hiermit nachgeholt“).
In DTF 144 V 333, il
Tribunale federale ha stabilito che l’art. 71b cpv. 1 OAMal malgrado la sua formulazione, si applica
non solo ai medicamenti pronti per l'uso omologati dall'Istituto non ammessi
nell'elenco delle specialità (per un impiego che rientra o non rientra
nell'informazione professionale), ma anche alle preparazioni magistrali pronte
per l'uso dispensate dall'obbligo di omologazione (cfr. consid. 2.5).
Si tratta pertanto di
stabilire se i fiori di cannabis flos adempiono nel preciso caso di specie le
condizioni per l’assunzione dei costi a carico della LAMal in applicazione
dell’art. 71b cpv. 1 OAMal per il quale l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per l’uso
omologato da Swissmedic, non ammesso nell’elenco delle specialità, per un
impiego che rientra o non rientra nell’informazione professionale se è
adempiuta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1,
ossia se:
a. l’impiego del
medicamento costituisce un presupposto indispensabile per l’esecuzione di
un’altra prestazione assunta dall’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e tale prestazione è chiaramente predominante;
b. l’impiego del
medicamento promette un elevato beneficio terapeutico contro una malattia che
può avere esito letale per l’assicurato o provocare danni gravi e cronici alla
sua salute e, a causa della mancanza di alternative terapeutiche, un altro
trattamento omologato efficace non è disponibile; oppure
c. c. l’impiego del
medicamento serve da misura di prevenzione secondo l’articolo 33 lettera d
nell’ambito di una profilassi post-esposizione e un’eventuale apparizione della
malattia può avere esito letale per l’assicurato o provocare danni gravi e
cronici alla sua salute.
In
concreto, solo la lettera b entra in considerazione, giacché i fiori di
cannabis non sono stati utilizzati quali presupposto indispensabile per l’esecuzione
di un’altra prestazione assunta dalla LAMal e poiché non sono stati assunti a
titolo di prevenzione ai sensi dell’art. 33 lett. d OAMal.
2.13. I fiori di
cannabis sono stati prescritti dal dr. med. ______ per la cura di patologie che
provocano danni cronici alla salute (segnatamente ADHD e fibromialgia
generalizzata con dolore cronico refrattario).
I medici
fiduciari sostengono che le malattie di cui è affetta la ricorrente, pur croniche,
sono attualmente compensate dai trattamenti messi in atti dai medici curanti e
quindi non possono essere qualificati di gravi ai sensi dell’art. 71b OAMal (“aufgrund der Unterlagen zwar eine chronische Krankheit besteht, die
jedoch mit der aktuellen Behandlung kompensiert ist und somit nicht als schwer
im Sinne von KVV Art. 71 b bezeichnet werden kann“).
La
questione della gravità dei danni che possono provocare alla ricorrente le
patologie diagnosticatele, non merita approfondimento, poiché, in ogni caso,
dalla documentazione agli atti, non risulta che i fiori di cannabis, nel
preciso caso di specie, abbiano un elevato beneficio terapeutico.
Il
curante ha citato tre studi clinici:
-
Whiting P.F. e al., JAMA
2015; 313 (24): 2456-2473, che secondo il dr. med. ______ concluderebbe all’“evidenza
di beneficio nel dolore cronico e neuropatico e nella spasticità da sclerosi
multipla”;
-
Häuser W. et al., JAMA 2015;
313(24):2456-2473 che sosterrebbe l’“evidenza di beneficio nel dolore
cronico neuropatico e nella spasticità da sclerosi multipla”;
-
National Academies of
Sciences, Engineering and Medicine, 2017 che per il curante comproverebbe “forti
evidenze per dolore cronico, nausea da chemioterapia e spasticità”.
Lo
studio di Whiting P.F. et al. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 26103030/),
intitolato “Cannabinoids for Medical Use: A Systematic Review and
Meta-analysis” ha dato i seguenti risultati:
" (…)
Conclusions and relevance: There was moderate-quality evidence to support
the use of cannabinoids for the treatment of chronic pain and spasticity. There
was low-quality evidence suggesting that cannabinoids were associated with
improvements in nausea and vomiting due to chemotherapy, weight gain in HIV
infection, sleep disorders, and Tourette syndrome. Cannabinoids were associated with an increased risk of
short-term AEs.”
In altre
parole, vi sono evidenze moderate a supporto dell’utilizzo di cannabis per il
trattamento del dolore cronico e della spasticità. Vi sono evidenze leggere che
permettono di ritenere che la cannabis possa attenuare la nausea e il vomito
derivanti dalla chemioterapia e che possa avere un effetto nell’aumento del
peso nell’infezione da HIV, nei disturbi del sonno e nella sindrome di
Tourette. Tuttavia la cannabis è anche stata associata ad un aumento del
rischio di eventi avversi nel breve termine.
Lo
studio di Häuser W. et al. (cfr. https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/ 29034533/),
intitolato “Efficacy, tolerability and safety of cannabis-based medicines
for chronic pain management – An overview of systematic reviews” è stato
così riassunto:
" (…)
Medicinal cannabis has already entered mainstream
medicine in some countries. This
systematic review (SR) aimed at evaluating the efficacy, acceptability and
safety of cannabis-based medicines for chronic pain management. Qualitative
systematic review of SRs of randomized controlled trials with cannabis-based
medicines for chronic pain management. The Cochrane databases of SRs, Database
of Abstracts of Reviews of Effects and PubMed were searched for SR published in
the period January 2009 to January 2017. Assessment of the methodological
quality of SR was performed by the AMSTAR checklist. Out of 748 papers
identified, 10 SRs met the inclusion criteria. The methodological quality was
high in four and moderate in six SRs. There were inconsistent findings of four
SRs on the efficacy of cannabis-based medicines in neuropathic pain and of one
SR for painful spasms in multiple sclerosis. There were consistent results that
there was insufficient evidence of any cannabis-based medicine for pain
management in patients with rheumatic diseases (three SRs) and in cancer pain
(two SRs).
Cannabis-based medicines
undoubtedly enrich the possibilities of drug treatment of chronic pain
conditions. It remains the responsibility of the health care community to
continue to pursue rigorous study of cannabis-based medicines to provide
evidence that meets the
standard of 21st century
clinical care.
Significance: We provide an overview of systematic reviews
on the efficacy, tolerability and safety of cannabis-based medicines for
chronic pain management. There are inconsistent findings of the efficacy of
cannabinoids in neuropathic pain and painful spasms in multiple sclerosis. There are inconsistent results on tolerability and safety
of cannabis-based medicines for any chronic pain.”
Dallo
studio sono emersi risultati contrastanti in merito all’efficacia della
cannabis nel dolore neuropatico e negli spasmi dolorosi della sclerosi
multipla, così come circa la tollerabilità e la sicurezza dei farmaci con
cannabis per qualsiasi tipo di dolore cronico.
Per
quanto concerne infine la ricerca della National Academies of Sciences,
Engineering and Medicine, 2017 (https://www. nationalacademies.org/publications/24625),
intitolata “The health effects of cannabis and cannabinoids: The current
State of evidence and Recommendations for Research”, sono state tratte le
seguenti conclusioni:
" (…)
There is conclusive or
substantial evidence that cannabis or cannabinoids are effective:
• For the
treatment for chronic pain in adults (cannabis) (4-1)
• Antiemetics in the
treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting (oral cannabinoids) (4-3)
• For
improving patient-reported multiple sclerosis spasticity symptoms (oral
cannabinoids) (4-7a)
There is moderate evidence
that cannabis or cannabinoids are effective for:
• Improving
short-term sleep outcomes in individuals with sleep disturbance associated with
obstructive sleep apnea syndrome, fibromyalgia, chronic pain, and multiple sclerosis
(cannabinoids, primarily nabiximols) (4-19)
There is limited evidence
that cannabis or cannabinoids are effective for:
• Increasing
appetite and decreasing weight loss associated with HIV/AIDS (cannabis and oral
cannabinoids) (4-4a)
• Improving
clinician-measured multiple sclerosis spasticity symptoms (oral cannabinoids)
(4-7a)
• Improving symptoms of
Tourette syndrome (THC capsules) (4-8)
• Improving
anxiety symptoms, as assessed by a public speaking test, in individuals with
social anxiety disorders (cannabidiol) (4-17)
• Improving
symptoms of posttraumatic stress disorder (nabilone; one single, small
fair-quality trial) (4-20)
There is limited evidence
of a statistical association between cannabinoids and:
• Better
outcomes (i.e., mortality, disability) after a traumatic brain injury or
intracranial hemorrhage (4-15)
There is limited evidence
that cannabis or cannabinoids are ineffective for:
• Improving
symptoms associated with dementia (cannabinoids) (4-13)
• Improving
intraocular pressure associated with glaucoma (cannabinoids) (4-14)
• Reducing
depressive symptoms in individuals with chronic pain or multiple sclerosis
(nabiximols, dronabinol, and nabilone)”
Secondo questo Tribunale, alla luce dei
contenuti degli studi citati dal medico curante, non si può concludere che i
fiori di cannabis flos abbiano un alto valore terapeutico per la cura delle
patologie croniche di cui è affetta la ricorrente. Le pubblicazioni appena
citate non contengono evidenze in tal senso e gli esperti che si sono espressi
hanno rilevato risultati contrastanti in merito all’uso di cannabis in caso di
dolori cronici o fibromialgia oppure miglioramenti solo lievi (“There are inconsistent findings of the efficacy of
cannabinoids in neuropathic pain and painful spasms in multiple sclerosis.
There are inconsistent results on tolerability and safety of cannabis-based
medicines for any chronic pain”; “There was moderate-quality evidence to support the use of
cannabinoids for the treatment of chronic pain and spasticity”; “There is moderate evidence that cannabis or
cannabinoids are effective for Improving short-term sleep outcomes in
individuals with sleep disturbance associated with obstructive sleep apnea
syndrome, fibromyalgia, chronic pain, and multiple sclerosis (cannabinoids,
primarily nabiximols)”).
Neppure
gli studi citati dai medici fiduciari nella loro presa di posizione del 3
ottobre 2025 concludono per un alto valore terapeutico dell’uso della cannabis
nella cura della fibromialgia o delle altre patologie di cui è affetta la
ricorrente (N. H. Strand, Cannabis for the Treatment of Fibromyalgia: A
systematic Review, Biomedicines 2023, Doi: 10.3390/biomedicines 11061621; [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37371716/]:
“Overall, this analysis shows
low-quality evidence supporting short-term pain reduction in people with
fibromyalgia treated with cannabinoid therapeutics. Although current evidence
is limited, medical cannabis appears to be a safe alternative for treating
fibromyalgia”; AWMF
online, Leitlinie Fibromyalgiesyndrom, 2. Aktualisierung 2017, [https://www.dgppn.de/_Resources/
Persistent/24de2ddc18d5efabc1c0d9d35d8511a85d92e42a/S3_Fibromyalgiesyndrom_2017_lang.pdf],
pag. 118: “Die stark negative Empfehlung wird durch die Ergebnisse des
deutschen Fibromyalgieverbraucherberichtes (Querschnittsstudie) sowie durch
prospektive Beobachtungsstudien mit nordamerikanischen Patienten unterstützt.
Im deutschen Fibromyalgie Verbraucherbericht bewerteten die teilnehmenden 1661
FMSPatientinnen den Nutzen und Schaden bisher von ihnen durchgeführten
Therapien. Starke Opioide waren die Medikamentenklasse, die am schädlichsten
bewertet wurde (14). Bei kanadischen (8) und US-amerikanischen FMS-Patientinnen
(24) war die Einnahme von starken Opioiden (im Vergleich zur Medikation ohne
Opioide bzw. zu Tramadol) mit einem schlechteren klinischen Ergebnis assoziiert”).
Inoltre,
dallo studio della National Academies of Sciences, Engineering and Medicine,
2017, e da quelli citati dai medici fiduciari dell’assicuratore, emerge che per
le persone affette da ADHD e da disturbo bipolare, come la ricorrente, vi sono
controindicazioni all’utilizzo di cannabis poiché i sintomi potrebbero essere
intensificati ed il rischio di suicidio potrebbe aumentare. Nelle persone
affette da ADHD è documentata una limitazione delle funzioni cognitive, poiché la
cannabis colpisce le funzioni nervose nel cervello e può portare alla
compromissione delle funzioni esecutive come la memoria di lavoro, la
flessibilità mentale e la gestione degli impulsi.
In caso
di disturbo di personalità e ADHD, vi è poi un pericolo di dipendenza (A.M.
Froude et al., “The prevalence of cannabis us disorder in attention-deficit
hyperactivity disorder: A clinical epidemiological meta-analysis”, J Psy
Res 2024, [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38452637/]: “Analysis of the risk ratios indicated
that those with ADHD were at 2.85- and 2.91-times greater risk of a lifetime or
current diagnosis of CUD, respectively, than those in the general population”; D. Dhamija et al., “Evaluation of Efficacy of Cannabis
Use in Patients With Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A
Systematic Review”, Cureus 2023 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37503496/]:
“This article further
emphasizes the necessity of thorough research to comprehend cannabis use in
ADHD patients”; A. Stueber et al., “Self-Reported Effects of Cannabis on ADHD
Symptoms, ADHD Medication Side Effects, and ADHD-Related Executive Dysfunction”,
J Attention Dis 2022 [https://pubmed.ncbi.nlm .nih.gov/34632827/]: “Results suggest people with ADHD may be
using cannabis to self-medicate for many of their symptoms and medication side
effects and that more frequent use may mitigate ADHD-related executive
dysfunction”; M. Gibbs et al., “Cannabis use and
mania Symptoms: A systematic review and meta-analysis”, J Affective Dis
2014, [https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/25285897/]: ”Our findings whilst tentative, suggest
that cannabis use may worsen the occurrence of manic symptoms in those
diagnosed with bipolar disorder, and may also act as a causal risk factor in
the incidence of manic symptoms”).
I
medici fiduciari evidenziano inoltre come la riduzione o l’omissione del litio
e dell’olanzapina, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata, non
costituisce un miglioramento, ma comporta un rischio importante per la sua
salute.
Rammentato
che l'esistenza di un'utilità terapeutica elevata va
valutata in generale - sulla base per esempio di studi clinici - come pure nel
singolo caso di specie (DTF 143 V 130, consid. 11.2; DTF 139 V 375 consid. 7.3 pag. 382; DTF 136 V 395 consid. 6.5 pag. 401), la circostanza addotta dall’insorgente secondo
cui in concreto vi sarebbe stato un beneficio, non è sufficiente, alla luce
degli studi clinici prodotti dalle parti, per concludere che i fiori di
cannabis, in generale, abbiano un elevato beneficio terapeutico per una persona
affetta da disturbo bipolare II, attuale o più recente episodio
depressivo (F31.81), da disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD;
F90.2), da disturbo borderline di personalità (F60.3), da comorbidità
rilevanti, da fibromialgia generalizzata e da cervicalgia cronica severa,
associata a rigidità muscolare importante e dolore persistente, refrattario ai
trattamenti convenzionali.
Non
va poi dimenticato che ai sensi dell’art. 38b OPre spetta al medico fiduciario
la valutazione del beneficio terapeutico, che viene classificato in base
all’importanza del progresso terapeutico in 4 categorie (art. 38b cpv. 6 OPre).
Nel caso di specie i medici fiduciari hanno attribuito ai fiori di cannabis il
rating D, ossia un beneficio, moderato, scarso o inesistente (art. 38b cpv. 6
lett. d).
La
ricorrente non è di conseguenza stata in grado di comprovare, neppure secondo
il principio di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni
sociali, l’elevato grado terapeutico del medicamento.
Nel
caso di specie il presupposto dell’alto valore terapeutico dei fiori di
cannabis in generale per la cura delle patologie diagnosticate alla ricorrente
non è pertanto adempiuto.
L’interessata
non ha neppure dimostrato che vi sia una mancanza di alternative terapeutiche (cfr.
DTF 146 V 240). Al contrario, i medici fiduciari hanno proposto un altro tipo
di trattamento, maggiormente intensivo.
Per
la fibromialgia, oltre all’attivazione fisica e psicosociale e all’assistenza
di un reumatologo, l’approccio comprende la fisioterapia, l’ergoterapia e
l’assistenza psicologica, con l’apprendimento di metodi di coping. Se
l’approccio ambulatoriale non è sufficientemente efficace, si dovrebbe
ricorrere ad un trattamento ospedaliero in una clinica specializzata. Ciò
permetterebbe un miglioramento del 30% dei sintomi (“Für
die vorliegenden Diagnosen gibt es Guidelines, wie die entsprechende Erkrankung
behandelt werden soll. Eine Fibromyalgie soll initial mittels körperlicher und
psychosozialer Aktivierung angegangen werden. Schmerzmittel stehen nicht im
Vordergrund und sollen höchstens vorübergehend angewendet werden. Falls die
Wirkung ungenügend oder die Erkrankung schwer ist, kommt ein
interdisziplinäres, multimodales Setting zur Anwendung. Dieses beinhaltet neben
der regelmässigen Betreuung durch einen Rheumatologen Physio- und Ergotherapie
sowie psychologische Betreuung, insbesondere zum Erlernen von Copingmethoden.
Daneben soll auch eine Anbindung an Selbsthilfegruppen diskutiert werden. Falls
das ambulante Setting ungenügend wirksam ist, soll eine stationäre Behandlung
an einer spezialisierten Klinik erfolgen. Mit diesen Methoden ist eine
Verbesserung der Beschwerden um 30% zu erwarten, was den Betroffenen ebenfalls
mitgeteilt werden muss“).
In queste condizioni i
presupposti di cui all’art. 71a cpv. 1 lett. b OAMal per mettere i costi dei
fiori di cannabis a carico della LAMal non sono soddisfatti.
2.14. La ricorrente fa valere una
violazione dell’art. 41 della Costituzione federale, sostenendo che non sarebbe
stato garantito il suo diritto alla salute.
Per l’art. 41 cpv. 1 della
Costituzione federale a complemento della responsabilità e dell’iniziativa
private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:
a. ognuno sia partecipe della
sicurezza sociale;
b. ognuno fruisca delle cure
necessarie alla sua salute;
c.
la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini;
d.
le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un
lavoro a condizioni adeguate;
e.
ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione
adeguata e a condizioni sopportabili;
f.
i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano
istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;
g.
i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché
diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella
loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute.
Il cpv. 2 dell’art 41 della
Costituzione federale prevede che la Confederazione e i Cantoni si adoperano
affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della
vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della
disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza.
Ai sensi dell’art. 41 cpv. 3
della Costituzione federale, la Confederazione e i Cantoni perseguono gli
obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi
disponibili.
Infine, per l’art. 41 cpv. 4
della Costituzione federale dagli obiettivi sociali non si possono desumere
pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.
L’art. 41 della Costituzione pone degli obiettivi sociali che, a
complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, Confederazione e
Cantoni si adoperano a realizzare (STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024, consid.
2.15). Tra questi obiettivi sono elencati la sicurezza sociale e la fruizione
delle cure necessarie alla salute (Confederazione e Cantoni devono adoperarsi
affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della
vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della
disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza, e la Confederazione
e Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro
competenze costituzionali e dei mezzi disponibili). Per eliminare ogni
ambiguità relativa alla diretta ed immediata applicazione della norma (come già
evocato nella STCA 36.29023.3 del 14 dicembre 2023) il costituente ha inserito
l’ultimo capoverso secondo cui “dagli obiettivi sociali non si possono
desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato”.
Detto
altrimenti la norma non è self executing, dalla stessa la ricorrente non può
trarre alcun diritto immediato e diretto da vantare in Tribunale (STCA
36.2024.2 del 3 giugno 2024, consid. 2.15; nel
medesimo senso la giurisprudenza in DTF 130 I 113).
L’insorgente non può
dedurre diritti dalla norma costituzionale invocata.
Questa
Corte ha già avuto modo di ricordare (STCA 36.2018.6 del 14 settembre 2018) che
la LAMal ”[…] costituisce l’unico effettivo strumento che
permette al cittadino di esercitare quel diritto alle cure medico-sanitarie che
rientrano nel diritto alla salute che la dottrina deduce in particolare dalla
Costituzione federale e dalla CEDU (su questi aspetti: Adriano Previtali/Lydia Orcel: La LAMal et l’érosion du
droit fondamental aux soins, in Pladoyer 02/2009 p. 56 e ss.; Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi
dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364],
edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, parte I p. 29 a 119)
[…]”.
Nel caso di specie la ricorrente
non è stata privata del diritto alle cure mediche per le numerose patologie di cui è affetta. L’assicuratore non
ha messo in dubbio il rimborso delle altre prestazioni conformi al dettato
della LAMal messe in atto dai medici curanti per il trattamento delle sue
malattie e quelle elencate dai medici fiduciari nella loro presa di posizione
del 3 ottobre 2025 (cfr. doc. 23, capitolo “Ungenügende Abklärung”).
All’insorgente
viene unicamente rifiutato il rimborso, pro futuro, di una preparazione
magistrale priva dell’elevato beneficio terapeutico richiesto dall’OAMal per
poter mettere i costi di un medicamento a carico dell’assicurazione malattie.
2.15. La
ricorrente fa valere anche una violazione dell’art. 8 della Costituzione
federale poiché altri assicurati avrebbero ottenuto il rimborso del medesimo
preparato magistrale di cui ha usufruito l’insorgente, che si vede di
conseguenza vittima di una disparità di trattamento. La ricorrente afferma di
essere in possesso di documentazione che dimostra come l’assicuratore si sia
fatto carico dei costi di prestazioni identiche per altri suoi assicurati ed ha
prodotto due lettere, in parte anonimizzate, del 2023, dove CO1 si assume le
spese della continuazione della cura con i fiori di canapa (doc. A20).
Di regola, il principio della
legalità dell’attività amministrativa prevale sul principio della parità di
trattamento (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo
2015, consid. 2.2). Di conseguenza, la persona assicurata non può pretendersi
vittima di una disparità di trattamento davanti alla legge quando questa è
correttamente applicata al suo caso, mentre sarebbe stata applicata in maniera
sbagliata, o addirittura non applicata del tutto, in altri casi (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid.
2.2). Ciò presuppone tuttavia da parte dell’autorità la cui decisione è stata
impugnata, la volontà di applicare correttamente, in futuro, le disposizioni
legali in questione. Il cittadino può pretendere la parità di trattamento
nell’illegalità solo se si può prevedere che l’amministrazione persevererà
nell’inosservanza della legge (sentenza
9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2). Occorre inoltre che l’autorità non
abbia rispettato la legge secondo una prassi costante e non solo in uno o in
qualche caso isolato e che nessun interesse pubblico o privato preponderante
imponga di dare la preferenza al rispetto della legalità (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2 con
rinvii alla DTF 139 II 49, consid. 7 ed i riferimenti; STF 8C_605/2013 del 17
giugno 2014, consid. 3.3; DTF 136 I 65, consid. 5.6).
In concreto, i presupposti per
non applicare la legge in maniera conforme non sono dati.
CO1, in sede di risposta, ha
infatti affermato che “tali comunicazioni rappresentavano la prassi in
essere nel 2023 e dunque non più in conformità con l’attuale valutazione sul
tema cannabis terapeutica” ed ha pertanto confermato la volontà di applicare correttamente, in futuro, le
disposizioni legali in questione a tutte le persone a lei affiliate.
Inoltre nel caso di specie, anche
alla luce degli effetti negativi sulla salute, della cannabis, per alcune
patologie di cui è affetta l’insorgente, vi è chiaramente un interesse pubblico
al rispetto della legalità sul principio della parità di trattamento.
La
censura dell’assicurata va di conseguenza respinta.
2.16. Infine, la ricorrente chiede in via
subordinata che vengano rimborsate, in applicazione del principio della buona
fede, derivante dall’art. 9 della Costituzione federale, le fatture del 14
marzo 2025 di fr. 297 e del 4 maggio 2025 (recte: 4 aprile 2025, cfr. doc. 4)
di fr. 396, emesse prima della decisione formale di diniego della presa a
carico del preparato a base di fiori di cannabis, poiché altre fatture inerenti
la medesima terapia sono state pagate dall’assicuratore.
CO1, pur proponendo
la reiezione del ricorso, nella sua risposta ha affermato che nel “caso
di specie appare palese che la decisione formale 18 luglio 2025 (doc. 14) qui
impugnata sia posteriore alle diverse consegne riconosciute per errore dalla
qui convenuta (consegne avvenute, rispettivamente, il 22 aprile 2025 – CHF
198.- (doc. A6), il 2 maggio 2025 – CHF 297.- (doc. A7), il 14 maggio 2025 –
CHF 99.- (doc. A8), il 19 maggio 2025 – CHF 297.- (doc. A9), il 2 giugno 2025 –
CHF 198.- (doc. A10) e l’11 giugno 2025 – CHF 297.- (doc. A11) per un totale di
CHF 1'386.-) pertanto, ne discende che – impregiudicato qualsivoglia
obbligo prestativo “pro futuro” – parte convenuta riconoscerà la presa a carico
anche delle prestazioni ottenute dalla signora RI1 in data 14 marzo 2025 per
CHF 297.- (doc. 3), in data 4 aprile 2025 per CHF 396.- (doc. 4) ed in data 20
giugno 2025 di CHF 564.- (doc. 15).”
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.
consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e
che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione
erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un
vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti,
precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente
adempiuti:
1. si tratta di
un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
2. l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
3. l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
4. l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
5. l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
6. la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7. l’interesse
alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla
tutela della buona fede.
(cfr. STF 9C_29/2022 del 6 dicembre
2022 consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF
8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26
pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid.
3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4
settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in
DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile
2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF
9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009
consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4
luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la
giurisprudenza ivi citata).
La tutela della buona fede non
presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione
sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere
invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o
di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere
nell'amministrato determinate aspettative (STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022,
consid. 4.4.2). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può,
conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se,
nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta
dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI
1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).
L’assenza di informazioni in
una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o
quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto
un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione
erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto
l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale
non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante
dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5).
Sul
tema cfr. STCA 36.2024.12 del 23 maggio 2024, confermata dalla STF 9C_353/2024
del 25 febbraio 2025 (cfr. anche STF 9C_918/2007 del
14 gennaio 2009 e STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015), con rinvio alle
numerose sentenze citate, tra cui la STF K 107/05 del
25 ottobre 2005, dove l’Alta Corte, in ambito di assicurazione contro le
malattie, ha rammentato che:
" (…) Secondo giurisprudenza, una cassa malati che si assume
- per sbaglio (come lo pretende nel caso di specie (…)) e per un certo periodo
(tre mesi essendo già stati ritenuti sufficienti [RAMI 1999 no. KV 97 pag. 526
consid. 5c]) - delle prestazioni (ad es. un medicinale o un trattamento medico)
senza esservi tenuta, fa nascere nell'assicurato l'aspettativa che queste
continueranno ad essergli assegnate anche in futuro. In questo caso, la cassa
non può interrompere l'assunzione delle prestazioni accordate a torto se
l'assicurato, che non era a conoscenza dell'errore e nemmeno doveva esserlo,
fondandosi sul comportamento della cassa ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (RAMI 2002 no. KV 230 pag. 473 consid. 5.2.1 e
5.2.2, 1999 no. KV 97 pag. 526 consid. 5b con riferimenti; cfr. pure la
sentenza del 19 novembre 2004 in re M., K 44/03, consid. 5.2). In siffatta
evenienza, la buona fede dell'assicurato deve essere tutelata e allo stesso
deve essere assegnato il tempo necessario per adattare e modificare le proprie
disposizioni. Il che significa che una modifica della prassi della cassa malati
può avvenire solo pro futuro (ex nunc), ma non con effetto retroattivo (RJAM
1980 no. 414 pag. 150).
Per contro, la
presente Corte ha rilevato che nel caso in cui una cassa malati ha assunto per
inavvertenza un trattamento medico, il diritto ad ottenere il rimborso di un
trattamento identico resosi necessario circa un anno dopo in seguito a una
ricaduta della malattia dev'essere negato, l'assunzione del primo trattamento
essendo da considerare isolato e non costituendo una prassi costante della
cassa di natura tale da giustificare il diritto alla tutela della buona fede
(RAMI 1999 no. KV 97 pag. 526 consid. 5b con riferimenti).”
Con sentenza pubblicata in DTF 143 V 95, al consid. 3.7, il
TF ha confermato che se l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie prende a carico senza riserve per un
lungo periodo medicamenti, il cui uso non è (più) efficace, appropriato ed
economico, essa è tenuta per il principio della buona fede ad assumerne i
costi. Un termine transitorio deve comunque essere concesso per l'adeguamento
alla mutata prassi, ora corretta, dell'assicurazione delle cure
medico-sanitarie (consid. 3.7).
2.17. Nel
caso di specie, come ammesso dal medesimo assicuratore in sede di risposta, i
presupposti per riconoscere alla ricorrente la sua buona fede sono dati.
CO1,
agendo nei limiti delle proprie competenze ed intervenendo in una situazione
concreta, senza che vi sia stata una modifica della legge su questo tema, ha
infatti rimborsato senza condizioni, il preparato ai fiori di cannabis in 6
occasioni (doc. V, punto 12.1), e non una sola volta, nell’arco di almeno tre
mesi (aprile, maggio e giugno 2025) per complessivi fr. 1'386, ingenerando
l’impressione che le fatture trasmesse erano effettivamente a carico della
LAMal e mettendo in atto una prassi costante tale da far nascere legittime aspettative nell'assicurata e tale da
giustificare la tutela della sua buona fede (STF 9C_353/2024 del 25
febbraio 2025; STF 9C_918/2007
del 14 gennaio 2009 e DTF 143 V 95, consid. 3.7).
In
queste condizioni il rimborso dei costi ha suscitato nell’assicurata una
giustificata fiducia che il preparato sarebbe stato rimborsato
dall’assicuratore. Solo con il ricevimento dello scritto del 1° luglio 2025
(doc. A2), tramite il quale CO1 ha indicato che le condizioni per l’assunzione
dei costi dall’assicurazione di base non erano adempiute, l’insorgente non
poteva più ritenere che la cura sarebbe stata ancora a carico dell’assicuratore
malattie. Fino a tale data l’obbligo assicurativo di CO1 deve essere
riconosciuto (cfr. DTF 143 V 95, consid. 3.7; STF 9C_353/2024 del 25
febbraio 2025).
Ne segue che l’assicuratore deve rimborsare,
come da lui ammesso in sede di risposta (doc. V, punto 12.1), le prestazioni
del 14 marzo 2025 (fr. 297 [doc. 3]), del 4 aprile 2025 (fr. 396 [doc. 4]) e
del 20 giugno 2025 (fr. 564 [doc. 15]), tenendo conto della franchigia e della
partecipazione ai costi. Per il resto l’insorgente non ha prodotto
documentazione comprovante che la terapia non avrebbe potuto essere immediatamente
interrotta e modificata tramite l’assunzione di prestazioni riconosciute dalla
LAMal. Un ulteriore periodo transitorio per la modifica della terapia non deve
pertanto essere riconosciuto.
In
questo senso il ricorso va parzialmente accolto.
2.18. Secondo
l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni LAMal
non è stato previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ CO1 è
condannata a versare a RI1 le prestazioni del 14 marzo 2025 di fr. 297, del 4
aprile 2025 di fr. 396 e del 20 giugno 2025 di fr. 564, tenendo conto della
franchigia e della partecipazione ai costi.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti