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Decisione

36.2025.50

Decisione di restituzione di importi della riduzione dei premi versati a mezzo PC. Contestazione della decisione su opposizione e richiesta di condono trattata solo quale domanda di condono. Annullame

21 novembre 2025Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

comportamenti che escludono la buona fede non sono limitati alla violazione

dell'obbligo di informare o di notifica, in caso di conteggi errati di

prestazioni complementari, la buona fede è generalmente negata se la persona

assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco

coscienzioso e quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF

138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF

8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/ 2023 del 15 luglio

2024, consid. 6.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 4.2; STF

9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio

2022, consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/ 2021 del 21

settembre 2021, consid. 3.2 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6

luglio 2005, consid. 4.3). Possono essere presi in considerazione anche altri

comportamenti, quali la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione e

quindi l'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione a fronte di

elementi ritenuti per il calcolo e la loro correttezza (STF 8C_264/2024 del 14

novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/ 2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2;

STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF 8C_441/2023 del 21

dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2;

STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21

settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del

29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).

4. Il tema

non necessita qui, però, di essere analizzato più approfonditamente alla luce

dell’esito del gravame. Come rammenta infatti la dottrina più recente il

Giudice deve attenersi alla decisione di restituzione quando sia chiamato a

vagliare il condono postulato, su questi aspetti: Sylvie Pétremond, CR LPGA ad art. 25 n. 59 e 61, che

rammenta come:

“ Conformément à l’art. 4

al. 4 OPGA, la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être

motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à

compter de l’entrée en force de la décision en restitution … Du point de

vue procédural, le Tribunal fédéral a mis en évidence le fait qu’une fois la

décision en restitution rendue, il existait deux possibilités :

l’opposition à l’encontre de la restitution en tant que telle ou une demande de

remise. La personne concernée pouvait donc, soit attaquer la restitution et, en

cas d’échec, demander la remise, soit renoncer à l’attaquer et demander la

remise, ce qui avait alors pour conséquence que la décision en restitution

entrait en force.”

La

decisione di restituzione deve quindi essere definitiva, affinché possa essere

domandato il condono del credito della Cassa. Detto altrimenti la decisione in

tema di condono non può essere emanata dall’amministrazione sinché la decisione

relativa alla restituzione non sia cresciuta in giudicato.

Come giudicato nella STCA 33.2022.29 del 26 gennaio 2023 (emessa

monocraticamente) la decisione emanata dalla Cassa ed avente per oggetto il

condono è stata annullata siccome l’assicurata, in quel caso, aveva sempre

contestato validamente il provvedimento che l’obbligava alla restituzione. In

quella costellazione l’amministrazione era stata confrontata con uno scritto

dell’assicurata che, a fronte dell’emanazione di una decisione di restituzione,

indicava semplicemente di avere “il sospetto che non dovremo restituire nulla

quando le valutazioni fiscali saranno disponibili nel 2020 e 2021 (…).

Tuttavia, non siamo sicuri di aver capito bene i calcoli. Ecco perché stiamo

Considerandi

facendo la richiesta solo ora. … Vi chiediamo quindi di cancellare il

debito”. Questo scritto, senza avere interpellato adeguatamente

l’interessata, era stata intesa quale domanda di condono. In successivi scritti

poi l’assicurata aveva ulteriormente chiesto di correggere l’obbligo di

restituzione ma la Cassa ha emesso una decisione negativa in tema di condono.

In quel caso, come detto, la decisione di condono è stata annullata siccome

prematura.

In questo senso anche Johanna Dormann, Basler Kommentar ATSG, 2 ed., Helbing &

Lichtenhahn, Basilea, 2025, ad art. 25 n. 15, 69, 92 e 93 cui si rinvia e la

stessa giurisprudenza citata dalla Cassa ossia: STF 9C_211/2009;8C_130/2008 e

8C_617/2009.

5.

In

concreto, come ampiamente descritto nelle considerazioni di fatto, la decisione

del 7 ottobre 2020 dell’amministrazione, che ha fatto obbligo di restituzione

di parte delle RIPAM 2011 e 2012, è stata contestata nel merito da parte del

signor RI 1. La Cassa ha (solamente il 7 marzo 2023) emesso la sua decisione su

reclamo che conferma l’obbligo restitutivo con motivazioni in parte riprese

nelle considerazioni di fatto. Ebbene, tale atto ha fatto l’oggetto di una

contestazione precisa da parte dell’assicurato. Egli ne ha chiesto

l’annullamento e subordinatamente il condono, e non solo il condono con domanda

che sarebbe stata comunque prematura.

La contestazione dell’11 aprile 2023 di RI 1 è di

merito, contesta consapevolezza dell’agire della ex moglie, ritiene quindi che

il riferimento alla prescrizione del reato penale della truffa non sia

condivisibile, indica sua trasparenza e correttezza.

A non averne dubbio la “Richiesta di annullamento e condono” 11

aprile 2023 doveva essere ritenuta quale ricorso dell’assicurato avverso la

decisione del precedente 7 marzo 2023 della Cassa che faceva obbligo di

restituire l’importo di CHF 3'964,40. L’atto stesso richiama la decisione

contestata, il numero di riferimento dell’incarto e implicitamente sottolinea

la sua tempestività al punto 1.

Tale ricorso doveva essere trasmesso al Tribunale cantonale delle

assicurazioni da parte dell’amministrazione e non lasciato giacere per anni

dopo uno scambio di e-mail con l’assicurato in cui egli ribadisce la volontà di

ottenere il condono ma con cui non ritira il gravame per quanto attiene il

merito della questione. Non solo, la forma del messaggio di posta elettronica,

per un ritiro di un ricorso destinato all’autorità giudiziaria e prima della

sua trasmissione alla medesima, non appare sufficiente. La questione non merita

però qui approfondimento.

6.

Come

indicato l’autorità adita, se incompetente, trasmette senza indugio il ricorso

al competente tribunale delle assicurazioni (art. 58 cpv. 3 LPGA). Questo

principio generale della procedura amministrativa è conosciuto anche nella

LPAmm (all’art. 6) rispettivamente l’art. 8 PA secondo cui (cpv. 1) “L’autorità

che si reputa incompetente trasmette senz’indugio la causa a quella competente”,

mentre al capoverso 2 è prescritto che “L’autorità che dubita di essere

competente provoca senza indugio uno scambio d’opinioni con quella che potrebbe

esserlo” (in tema di applicazione di questa ultima norma si veda la STCA

36.2020.19

del 11 gennaio 2021 consid. 2.14 ed ancora STCA 36.2021.23 del 18

maggio 2021 consid. 2.14.

La

Cassa cantonale di compensazione, Servizio sussidi assicurazione malattia,

avrebbe quindi dovuto immediatamente trasmettere l’atto al TCA se avesse avuto

dubbi sulla volontà dell’assicurato avrebbe dovuto verificare compiutamente, in

forma scritta e non parzialmente ed in forma elettronica, con il medesimo la

sua effettiva volontà. Comunque la volontà di RI 1 è esplicita e più che ben

manifestata nel doc. 8. In caso di dubbio la Cassa poteva interpellare il TCA.

7.

Da

quanto precede discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione

impugnata in merito al condono deve essere annullata siccome emessa prima della

crescita in giudicato della decisione relativa alla restituzione siccome questa

contestata mediante “Richiesta di annullamento e condono”

dell’assicurato dell’11 aprile 2023.

8.

Vincente

in causa, ma non patrocinato, il ricorrente non ha diritto a ripetibili. Tasse

e spese sono poste a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Gli

atti sono ritornati alla Cassa cantonale di compensazione affinché trasmetta,

per ragioni di competenza, il ricorso 11 aprile 2023 a questa Corte in uno con

le proprie osservazioni e l’intero incarto relativo all’obbligo restitutivo.

3. Non si prelevano

tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti