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Decisione

36.2025.50

Decisione di restituzione di importi della riduzione dei premi versati a mezzo PC. Contestazione della decisione su opposizione e richiesta di condono trattata solo quale domanda di condono. Annullamento e rinvio degli atti alla Cassa

21 novembre 2025Italiano21 min

settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2025.50

IR/sc

Lugano

21 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2025 formulato da

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 15

settembre 2025 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

considerato in fatto

A. __________,

nata __________, 1963, al beneficio di una rendita dell’AI e già titolare di

prestazioni complementari a __________ dal 1. gennaio 2011 al settembre 2011,

unitamente al marito RI 1, 1953, ha postulato il beneficio di prestazioni

complementari (PC qui di seguito) nel settembre 2011 in Ticino. Il Municipio di

__________, loro domicilio, ricevuta la domanda l’ha verificata per quanto

nelle sue competenze il 20 settembre 2011 trasmettendola di seguito alla Cassa

cantonale di compensazione a Bellinzona il 28 settembre 2011 (doc.1).

Con

decisione del 6 novembre 2011 la Cassa cantonale di compensazione, Servizio PC,

ha stabilito in CHF 0.00 la rendita di PC cui ha diritto la postulante, ma ha

accolto la richiesta nella misura del pagamento del premio dell’assicurazione

malattia (doc. 2).

Mediante

notifica di mutazione del 4 settembre 2012 è stato comunicato alla Cassa che

dal 1. aprile 2012 i coniugi __________ erano separati di fatto e che il marito

si era trasferito in altro appartamento sempre a __________ (doc. 3).

Il

diritto alle PC di __________ è stato oggetto di riesame nel 2020. La Cassa

cantonale di compensazione, Servizio PC, ha emanato, per quanto gli atti

prodotti dall’amministrazione permettono di ritenere, il 29 settembre 2020, una

decisione di PC conseguente alla “revisione periodica” avente per

oggetto il periodo corrente dal 1. ottobre 2011 sino al 30 settembre 2020. A

motivazione del riesame delle decisioni rese il percepimento di una rendita da

parte della signora, versata dalla __________ “mai dichiarata”. La

decisione è stata notificata all’assicurata __________ al suo domicilio di __________

(doc. 4).

B. Il 7

ottobre 2020 la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni,

Servizio sussidi assicurazione malattia, ha notificato al signor RI 1, al suo

domicilio di __________, una “Decisione di restituzione RIPAM PC” in

questi termini:

"

Il Servizio prestazioni complementari AVS/AI ci ha comunicato che nel

suo caso non è più riconosciuta fa prestazione complementare a per il periodo

01.10.2011 - 31.08.2012.

Conseguentemente, per tale periodo,

viene a cadere anche il diritto alla riduzione del premio di cassa malati quale

persona beneficiaria di prestazione complementare (Ripam e PC)

Conformemente all'art. 25 LPGA

(legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) una

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita.

Alla restituzione delle prestazioni

sociali indebitamente percepite è tenuto ogni assicurato che ha beneficiato di

una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto.

Concretamente, la prestazione

sociale deve risultare erogata in contrasto con la legge.

(…)

Siamo quindi costretti a chiedere la

restituzione di quanto nel frattempo versato indebitamente al suo assicuratore

malattie a titolo di Ripam PC.

Il conteggio di seguito esposto

specifica l'importo oggetto di restituzione.

RI 1 - 756.6990.7938.32 - __________

Ripam PC: dal 01.10.2011 al

31.12.2011 mesi 3 a fr. 360.40 fr. 1’081.20

Ripam PC: dal 01.01.2012 al

31.08.2012 mesi 8 a fr. 360.40 fr. 2'883.20

Totale a nostro favore fr.

3'964.40”

(doc. 5)

La

decisione è stata oggetto di reclamo da parte del signor RI 1 il 3 novembre

2020. Questi ha rilevato di non avere beneficiato di PC postulate dalla ex

moglie e di non avere, personalmente, ottenuto prestazioni. Il reclamante ha

osservato che “prima di ricevere la vostra decisione del 07.10.2020, nessuno

mi ha avvertito oppure segnalato di aver commesso un errore e/o un’omissione”

ed ha indicato come la decisione sia caduta come un fulmine a ciel sereno. Il

signor RI 1 ha inoltre osservato come le riduzioni dei premi sarebbero andate a

beneficio di entrambe i coniugi e non unicamente a suo beneficio. Richiamando

l’art. 25 LPGA il reclamante ha inoltre osservato che il termine per richiedere

la restituzione sarebbe perento. Nelle sue conclusioni egli postula

l’annullamento della decisione (doc. 6).

Il 7

marzo 2023, e quindi oltre 2 anni e 4 mesi dopo l’emanazione della decisione e

della sua contestazione mediante reclamo, la Cassa ha emanato la decisione su

reclamo (doc. 7) che – per completezza – occorre qui riportare nei suoi passaggi

essenziali:

" (…)

3.

La Legge di applicazione della Legge

federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) prevede all'art. 41 cpv. 1 che

l'importo di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico- sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari

AVS/AI (in seguito: PC) è corrisposto direttamente dal Cantone agli

assicuratori. Le modalità di versamento sono stabilite dal Regolamento della

LCAMal all'art. 27.

Il diritto alla riduzione del premio

viene quindi deciso nell'ambito della procedura volta a stabilire il diritto

alle PC e il premio viene versato direttamente alle Casse malati degli

assicurati beneficiari di PC.

4.

L'art. 49 cpv. 2 LCAMal prevede che

per la restituzione o il condono dell'obbligo di restituzione è applicabile per

analogia la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA).

Stante l'art. 25 cpv. 1 prima frase

LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Ai sensi

dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (nella versione in vigore sino al 31.12.2020) il

diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

4.1.

Nel caso di specie, nel 2011 il

signor RI 1 aveva aiutato l'allora moglie, signora __________, nell'iter

relativo all'ottenimento della prestazione complementare (v. corrispondenza

inviata a Servizio PC) omettendo di informare che quest'ultima percepiva una

rendita dalla __________, in tal

modo i coniugi hanno potuto ottenere indebitamente delle prestazioni sociali, e

meglio la riduzione del premio. Il fatto che il signor RI 1 affermi di non aver

mai percepito delle prestazioni complementari per gli anni 2011 e 2012 non è

corretto poiché il nostro Servizio ha preso a carico il pagamento del premio

LAMal, quale completiva della signora __________, per il succitato periodo.

Egli è quindi tenuto alla restituzione di quanto ottenuto indebitamente (art.

25 cpv. 1 LPGA).

4.2.

La Cassa ha chiesto la restituzione

degli importi percepiti a torto per un periodo superiore a 5 anni, essendo nel

presente caso realizzati gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del

reato di cui all’art. 146 CP, di modo che per la restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite è determinante il termine di prescrizione di 15 anni

previsto dall'art. art. 97 cpv. 1 lett. b CP.

Pertanto la censura sollevata dal

reclamante secondo cui la richiesta in restituzione sarebbe prescritta è priva

di fondamento. (…)” (doc. 7)

L’amministrazione

ha quindi respinto il reclamo e confermato la decisione formale (doc. 7).

Il

successivo 11 aprile 2023 (doc. 8) il signor RI 1 ha contestato la decisione

emanata su reclamo il precedente 7 marzo 2023 chiedendone l’annullamento

rispettivamente postulando il condono. Egli, in particolare, conferma di avere

prestato aiuto all’allora moglie nell’iter relativo all’ottenimento della PC ma

indica di non essere stato a conoscenza “che quest’ultima percepisse una

rendita della __________”.

Gli

atti dell’amministrazione comprendono, successivamente alla decisione emessa su

reclamo ed alla sua contestazione nel merito (ricorso dell’11 marzo 2023 mai

trasmesso per competenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni ex art. 58

cpv. 3 LPGA), uno scambio di messaggi di posta elettronica tra il signor RI 1 e

la funzionaria __________ della Cassa (doc. 9). Il ricorrente, il 26 luglio

2023, scrive alla signora __________ (il contesto non è indicato da parte

dell’amministrazione) precisando che “L’importo è di fr. 3'964,40. Scusi per

il lapsus”. Questo messaggio fa seguito ad altro, precedente di qualche

minuto, che rammenta il ricorso dell’11 aprile 2023 ed il “colloquio

telefonico del 25.07.2023” e l’assicurato scrive (come già aveva fatto in

sede di ricorso dell’11 aprile 2023) che:

"

Per buon ordine e chiarezza, con la presente chiedo che la richiesta

restituzione dell’importo … sia condonata”

L’8

agosto 2023 la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una decisione

relativa al condono dell’importo chiesto in restituzione (doc. 10) escludendo

il sussistere delle condizioni cumulative esatte dalla legge. Con reclamo RI 1

ha contestato tale provvedimento invocando la sua buona fede e le sue difficili

condizioni economiche (doc. 11).

Con

decisione emessa su reclamo il 15 settembre 2025 l’amministrazione ha respinto

il reclamo contro la decisione in tema di condono confermando la decisione 8

agosto 2023. Le argomentazioni di tale provvedimento, laddove necessario,

saranno riprese in corso di motivazione.

C. Con

ricorso 13 ottobre 2025 RI 1, con argomenti già sollevati in precedenza,

ribadisce da un lato di non avere mai incassato nulla, l’assenza di prestazioni

(PC) in suo favore, il fatto che la decisione 7 ottobre 2020 sia stata emessa

sulla scorta di un dato di fatto inesatto. Egli ribadisce di avere sempre agito

correttamente, di avere sempre esposto le sue condizioni economiche in maniera

corretta e completa, prima della decisione del 7 ottobre 2020 nessuno lo

avrebbe mai informato di un errore o di un’omissione. La decisione 7 ottobre

2020 sarebbe caduta come un fulmine a ciel sereno, egli non comprenderebbe poi

la ragione per cui dovrebbe far fronte alla richiesta di restituzione

richiamando i termini dell’art. 25 LPGA che ritiene perenti. Nelle sue

conclusioni egli postula l’annullamento della decisione che gli impone la

restituzione e, subordinatamente, che sia condonata la restituzione (doc. I). A

non averne dubbio il ricorrente contesta il merito dell’obbligo restitutivo dal

quale egli ritiene di essere sottratto, subordinatamente chiede poi di

considerare la sua buona fede e le sue condizioni economiche indigenti

postulando il condono.

Il 14

ottobre 2025 (doc. II) la Cassa cantonale di compensazione è stata invitata a

formulare le proprie osservazioni ed a volere produrre l’incarto completo.

L’amministrazione ha trasmesso, con allegato del 3 novembre 2025 (doc. III),

succinte osservazioni chiedendo la conferma del provvedimento impugnato che

ritiene completo. Per quanto attiene gli atti l’amministrazione ha prodotto la

documentazione elencata nelle considerazioni di fatto che precedono.

Il 4

novembre 2025 il Giudice delegato ha notificato l’ordinanza con cui è concessa

alle parti la possibilità di ulteriormente esprimersi sulla causa e che

conferisce la possibilità alla Cassa cantonale di compensazione rispettivamente

al ricorrente di chiedere l’acquisizione di prove non domandate in precedenza

(art. 9 e 13 Lptca).

La

Cassa è rimasta silente. Il ricorrente, con allegato 10/11 novembre 2025,

ribadisce le sue conclusioni, postula l’accoglimento del ricorso,

l’annullamento della decisione che lo obbliga a restituire e subordinatamente chiede

il condono.

considerato in diritto

in ordine

1. La

vertenza ha per oggetto il tema della restituzione di prestazioni indebitamente

percepite rispettivamente quello del condono dell’obbligo restitutivo. Si

tratta di temi che qui si connettono con altri di natura procedurale, ossia se

la decisione in ambito di condono emessa dall’amministrazione non sia da

annullare siccome emanata a fronte di una decisione in tema di obbligo

restitutivo non ancora cresciuta in giudicato poiché validamente e

tempestivamente contestata.

Si

tratta, a non averne dubbio, di aspetti giuridici noti ed oggetto in precedenza

di diversi giudizi sia dell’Alta Corte sia del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, e non tale da imporre una composizione della Corte in forma

plenaria (a tre giudici) potendo qui la decisione essere emessa monocraticamente.

Il Tribunale

cantonale delle assicurazioni può quindi decidere nella composizione di un Giudice

unico, ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG, come a costante giurisprudenza del

Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione

di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici

alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pag. 307 e

segg.

Il

presente giudizio, nel rispetto della chiara volontà del legislatore ticinese

espressa all’art. 49 LOG, può quindi essere emanato monocraticamente. Il fatto

che lo stesso si estenda su più pagine (criterio in passato ritenuto, con

altri, rilevante dal TF per determinare la possibilità di un giudizio monocratico,

si vedano le STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid. 7.2.) non deriva

dalla complessità degli aspetti giuridici e men che meno dall’istruttoria da

condurre (qui inesistente), bensì dalla volontà di completa esposizione dei fatti

e del diritto applicabile.

nel

merito

2. Oggetto

del ricorso è sapere se, correttamente o meno, l’amministrazione abbia negato al

ricorrente il condono della restituzione di CHF 3'964,40 che gli sono stati

chiesti per PC indebitamente ricevute negli anni 2011 e 2012.

3. Il tema

del condono (oggetto di numerose decisioni da parte di questa Corte, per tutte

si vedano le STCA 33.2025.6 del 12 maggio 2025 e 33.2024.26 del 22 marzo 2024,

a livello federale si faccia riferimento alla STF 8C_264/2024 del 14 novembre

2024 tra altre) è regolato dall’art. 25 cpv. 1 LPGA che stabilisce che le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era

in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una

decisione. Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (su questi aspetti si vedano: Marco Reichmut, SK ATSG, 5a edizione,

Schulthess, Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 25 n. 60 e seguenti, in particolare n.

66 e 74 e SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4):

- la

decisione che obbliga alla restituzione è cresciuta in giudicato,

- l'interessato

o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Per

quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009;

STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579

consid. 4.1).

Secondo

giurisprudenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto

alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede.

In quanto condizione necessaria per il condono, essa è esclusa a priori se i

fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione

dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento

doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la

propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una

lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o

di informare). In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato

in base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è

soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero la

capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di istruzione, ecc. (DTF

138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF

8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre

2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/ 2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF

9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022,

consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21

settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/ 2018

del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6).

Fatti

I

comportamenti che escludono la buona fede non sono limitati alla violazione

dell'obbligo di informare o di notifica, in caso di conteggi errati di

prestazioni complementari, la buona fede è generalmente negata se la persona

assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco

coscienzioso e quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF

138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF

8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/ 2023 del 15 luglio

2024, consid. 6.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 4.2; STF

9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio

2022, consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/ 2021 del 21

settembre 2021, consid. 3.2 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6

luglio 2005, consid. 4.3). Possono essere presi in considerazione anche altri

comportamenti, quali la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione e

quindi l'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione a fronte di

elementi ritenuti per il calcolo e la loro correttezza (STF 8C_264/2024 del 14

novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/ 2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2;

STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF 8C_441/2023 del 21

dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2;

STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21

settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del

29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).

4. Il tema

non necessita qui, però, di essere analizzato più approfonditamente alla luce

dell’esito del gravame. Come rammenta infatti la dottrina più recente il

Giudice deve attenersi alla decisione di restituzione quando sia chiamato a

vagliare il condono postulato, su questi aspetti: Sylvie Pétremond, CR LPGA ad art. 25 n. 59 e 61, che

rammenta come:

“ Conformément à l’art. 4

al. 4 OPGA, la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être

motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à

compter de l’entrée en force de la décision en restitution … Du point de

vue procédural, le Tribunal fédéral a mis en évidence le fait qu’une fois la

décision en restitution rendue, il existait deux possibilités :

l’opposition à l’encontre de la restitution en tant que telle ou une demande de

remise. La personne concernée pouvait donc, soit attaquer la restitution et, en

cas d’échec, demander la remise, soit renoncer à l’attaquer et demander la

remise, ce qui avait alors pour conséquence que la décision en restitution

entrait en force.”

La

decisione di restituzione deve quindi essere definitiva, affinché possa essere

domandato il condono del credito della Cassa. Detto altrimenti la decisione in

tema di condono non può essere emanata dall’amministrazione sinché la decisione

relativa alla restituzione non sia cresciuta in giudicato.

Come giudicato nella STCA 33.2022.29 del 26 gennaio 2023 (emessa

monocraticamente) la decisione emanata dalla Cassa ed avente per oggetto il

condono è stata annullata siccome l’assicurata, in quel caso, aveva sempre

contestato validamente il provvedimento che l’obbligava alla restituzione. In

quella costellazione l’amministrazione era stata confrontata con uno scritto

dell’assicurata che, a fronte dell’emanazione di una decisione di restituzione,

indicava semplicemente di avere “il sospetto che non dovremo restituire nulla

quando le valutazioni fiscali saranno disponibili nel 2020 e 2021 (…).

Tuttavia, non siamo sicuri di aver capito bene i calcoli. Ecco perché stiamo

Considerandi

facendo la richiesta solo ora. … Vi chiediamo quindi di cancellare il

debito”. Questo scritto, senza avere interpellato adeguatamente

l’interessata, era stata intesa quale domanda di condono. In successivi scritti

poi l’assicurata aveva ulteriormente chiesto di correggere l’obbligo di

restituzione ma la Cassa ha emesso una decisione negativa in tema di condono.

In quel caso, come detto, la decisione di condono è stata annullata siccome

prematura.

In questo senso anche Johanna Dormann, Basler Kommentar ATSG, 2 ed., Helbing &

Lichtenhahn, Basilea, 2025, ad art. 25 n. 15, 69, 92 e 93 cui si rinvia e la

stessa giurisprudenza citata dalla Cassa ossia: STF 9C_211/2009; 8C_130/2008 e

8C_617/2009.

5.

In

concreto, come ampiamente descritto nelle considerazioni di fatto, la decisione

del 7 ottobre 2020 dell’amministrazione, che ha fatto obbligo di restituzione

di parte delle RIPAM 2011 e 2012, è stata contestata nel merito da parte del

signor RI 1. La Cassa ha (solamente il 7 marzo 2023) emesso la sua decisione su

reclamo che conferma l’obbligo restitutivo con motivazioni in parte riprese

nelle considerazioni di fatto. Ebbene, tale atto ha fatto l’oggetto di una

contestazione precisa da parte dell’assicurato. Egli ne ha chiesto

l’annullamento e subordinatamente il condono, e non solo il condono con domanda

che sarebbe stata comunque prematura.

La contestazione dell’11 aprile 2023 di RI 1 è di

merito, contesta consapevolezza dell’agire della ex moglie, ritiene quindi che

il riferimento alla prescrizione del reato penale della truffa non sia

condivisibile, indica sua trasparenza e correttezza.

A non averne dubbio la “Richiesta di annullamento e condono” 11

aprile 2023 doveva essere ritenuta quale ricorso dell’assicurato avverso la

decisione del precedente 7 marzo 2023 della Cassa che faceva obbligo di

restituire l’importo di CHF 3'964,40. L’atto stesso richiama la decisione

contestata, il numero di riferimento dell’incarto e implicitamente sottolinea

la sua tempestività al punto 1.

Tale ricorso doveva essere trasmesso al Tribunale cantonale delle

assicurazioni da parte dell’amministrazione e non lasciato giacere per anni

dopo uno scambio di e-mail con l’assicurato in cui egli ribadisce la volontà di

ottenere il condono ma con cui non ritira il gravame per quanto attiene il

merito della questione. Non solo, la forma del messaggio di posta elettronica,

per un ritiro di un ricorso destinato all’autorità giudiziaria e prima della

sua trasmissione alla medesima, non appare sufficiente. La questione non merita

però qui approfondimento.

6.

Come

indicato l’autorità adita, se incompetente, trasmette senza indugio il ricorso

al competente tribunale delle assicurazioni (art. 58 cpv. 3 LPGA). Questo

principio generale della procedura amministrativa è conosciuto anche nella

LPAmm (all’art. 6) rispettivamente l’art. 8 PA secondo cui (cpv. 1) “L’autorità

che si reputa incompetente trasmette senz’indugio la causa a quella competente”,

mentre al capoverso 2 è prescritto che “L’autorità che dubita di essere

competente provoca senza indugio uno scambio d’opinioni con quella che potrebbe

esserlo” (in tema di applicazione di questa ultima norma si veda la STCA

36.2020.19

del 11 gennaio 2021 consid. 2.14 ed ancora STCA 36.2021.23 del 18

maggio 2021 consid. 2.14.

La

Cassa cantonale di compensazione, Servizio sussidi assicurazione malattia,

avrebbe quindi dovuto immediatamente trasmettere l’atto al TCA se avesse avuto

dubbi sulla volontà dell’assicurato avrebbe dovuto verificare compiutamente, in

forma scritta e non parzialmente ed in forma elettronica, con il medesimo la

sua effettiva volontà. Comunque la volontà di RI 1 è esplicita e più che ben

manifestata nel doc. 8. In caso di dubbio la Cassa poteva interpellare il TCA.

7.

Da

quanto precede discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione

impugnata in merito al condono deve essere annullata siccome emessa prima della

crescita in giudicato della decisione relativa alla restituzione siccome questa

contestata mediante “Richiesta di annullamento e condono”

dell’assicurato dell’11 aprile 2023.

8.

Vincente

in causa, ma non patrocinato, il ricorrente non ha diritto a ripetibili. Tasse

e spese sono poste a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Gli

atti sono ritornati alla Cassa cantonale di compensazione affinché trasmetta,

per ragioni di competenza, il ricorso 11 aprile 2023 a questa Corte in uno con

le proprie osservazioni e l’intero incarto relativo all’obbligo restitutivo.

3. Non si prelevano

tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti