36.2025.50
Decisione di restituzione di importi della riduzione dei premi versati a mezzo PC. Contestazione della decisione su opposizione e richiesta di condono trattata solo quale domanda di condono. Annullamento e rinvio degli atti alla Cassa
21 novembre 2025Italiano21 min
settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.50
IR/sc
Lugano
21 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2025 formulato da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 15
settembre 2025 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
considerato in fatto
A. __________,
nata __________, 1963, al beneficio di una rendita dell’AI e già titolare di
prestazioni complementari a __________ dal 1. gennaio 2011 al settembre 2011,
unitamente al marito RI 1, 1953, ha postulato il beneficio di prestazioni
complementari (PC qui di seguito) nel settembre 2011 in Ticino. Il Municipio di
__________, loro domicilio, ricevuta la domanda l’ha verificata per quanto
nelle sue competenze il 20 settembre 2011 trasmettendola di seguito alla Cassa
cantonale di compensazione a Bellinzona il 28 settembre 2011 (doc.1).
Con
decisione del 6 novembre 2011 la Cassa cantonale di compensazione, Servizio PC,
ha stabilito in CHF 0.00 la rendita di PC cui ha diritto la postulante, ma ha
accolto la richiesta nella misura del pagamento del premio dell’assicurazione
malattia (doc. 2).
Mediante
notifica di mutazione del 4 settembre 2012 è stato comunicato alla Cassa che
dal 1. aprile 2012 i coniugi __________ erano separati di fatto e che il marito
si era trasferito in altro appartamento sempre a __________ (doc. 3).
Il
diritto alle PC di __________ è stato oggetto di riesame nel 2020. La Cassa
cantonale di compensazione, Servizio PC, ha emanato, per quanto gli atti
prodotti dall’amministrazione permettono di ritenere, il 29 settembre 2020, una
decisione di PC conseguente alla “revisione periodica” avente per
oggetto il periodo corrente dal 1. ottobre 2011 sino al 30 settembre 2020. A
motivazione del riesame delle decisioni rese il percepimento di una rendita da
parte della signora, versata dalla __________ “mai dichiarata”. La
decisione è stata notificata all’assicurata __________ al suo domicilio di __________
(doc. 4).
B. Il 7
ottobre 2020 la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni,
Servizio sussidi assicurazione malattia, ha notificato al signor RI 1, al suo
domicilio di __________, una “Decisione di restituzione RIPAM PC” in
questi termini:
"
Il Servizio prestazioni complementari AVS/AI ci ha comunicato che nel
suo caso non è più riconosciuta fa prestazione complementare a per il periodo
01.10.2011 - 31.08.2012.
Conseguentemente, per tale periodo,
viene a cadere anche il diritto alla riduzione del premio di cassa malati quale
persona beneficiaria di prestazione complementare (Ripam e PC)
Conformemente all'art. 25 LPGA
(legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) una
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita.
Alla restituzione delle prestazioni
sociali indebitamente percepite è tenuto ogni assicurato che ha beneficiato di
una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto.
Concretamente, la prestazione
sociale deve risultare erogata in contrasto con la legge.
(…)
Siamo quindi costretti a chiedere la
restituzione di quanto nel frattempo versato indebitamente al suo assicuratore
malattie a titolo di Ripam PC.
Il conteggio di seguito esposto
specifica l'importo oggetto di restituzione.
RI 1 - 756.6990.7938.32 - __________
Ripam PC: dal 01.10.2011 al
31.12.2011 mesi 3 a fr. 360.40 fr. 1’081.20
Ripam PC: dal 01.01.2012 al
31.08.2012 mesi 8 a fr. 360.40 fr. 2'883.20
Totale a nostro favore fr.
3'964.40”
(doc. 5)
La
decisione è stata oggetto di reclamo da parte del signor RI 1 il 3 novembre
2020. Questi ha rilevato di non avere beneficiato di PC postulate dalla ex
moglie e di non avere, personalmente, ottenuto prestazioni. Il reclamante ha
osservato che “prima di ricevere la vostra decisione del 07.10.2020, nessuno
mi ha avvertito oppure segnalato di aver commesso un errore e/o un’omissione”
ed ha indicato come la decisione sia caduta come un fulmine a ciel sereno. Il
signor RI 1 ha inoltre osservato come le riduzioni dei premi sarebbero andate a
beneficio di entrambe i coniugi e non unicamente a suo beneficio. Richiamando
l’art. 25 LPGA il reclamante ha inoltre osservato che il termine per richiedere
la restituzione sarebbe perento. Nelle sue conclusioni egli postula
l’annullamento della decisione (doc. 6).
Il 7
marzo 2023, e quindi oltre 2 anni e 4 mesi dopo l’emanazione della decisione e
della sua contestazione mediante reclamo, la Cassa ha emanato la decisione su
reclamo (doc. 7) che – per completezza – occorre qui riportare nei suoi passaggi
essenziali:
" (…)
3.
La Legge di applicazione della Legge
federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) prevede all'art. 41 cpv. 1 che
l'importo di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico- sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari
AVS/AI (in seguito: PC) è corrisposto direttamente dal Cantone agli
assicuratori. Le modalità di versamento sono stabilite dal Regolamento della
LCAMal all'art. 27.
Il diritto alla riduzione del premio
viene quindi deciso nell'ambito della procedura volta a stabilire il diritto
alle PC e il premio viene versato direttamente alle Casse malati degli
assicurati beneficiari di PC.
4.
L'art. 49 cpv. 2 LCAMal prevede che
per la restituzione o il condono dell'obbligo di restituzione è applicabile per
analogia la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA).
Stante l'art. 25 cpv. 1 prima frase
LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Ai sensi
dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (nella versione in vigore sino al 31.12.2020) il
diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal
momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
4.1.
Nel caso di specie, nel 2011 il
signor RI 1 aveva aiutato l'allora moglie, signora __________, nell'iter
relativo all'ottenimento della prestazione complementare (v. corrispondenza
inviata a Servizio PC) omettendo di informare che quest'ultima percepiva una
rendita dalla __________, in tal
modo i coniugi hanno potuto ottenere indebitamente delle prestazioni sociali, e
meglio la riduzione del premio. Il fatto che il signor RI 1 affermi di non aver
mai percepito delle prestazioni complementari per gli anni 2011 e 2012 non è
corretto poiché il nostro Servizio ha preso a carico il pagamento del premio
LAMal, quale completiva della signora __________, per il succitato periodo.
Egli è quindi tenuto alla restituzione di quanto ottenuto indebitamente (art.
25 cpv. 1 LPGA).
4.2.
La Cassa ha chiesto la restituzione
degli importi percepiti a torto per un periodo superiore a 5 anni, essendo nel
presente caso realizzati gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del
reato di cui all’art. 146 CP, di modo che per la restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite è determinante il termine di prescrizione di 15 anni
previsto dall'art. art. 97 cpv. 1 lett. b CP.
Pertanto la censura sollevata dal
reclamante secondo cui la richiesta in restituzione sarebbe prescritta è priva
di fondamento. (…)” (doc. 7)
L’amministrazione
ha quindi respinto il reclamo e confermato la decisione formale (doc. 7).
Il
successivo 11 aprile 2023 (doc. 8) il signor RI 1 ha contestato la decisione
emanata su reclamo il precedente 7 marzo 2023 chiedendone l’annullamento
rispettivamente postulando il condono. Egli, in particolare, conferma di avere
prestato aiuto all’allora moglie nell’iter relativo all’ottenimento della PC ma
indica di non essere stato a conoscenza “che quest’ultima percepisse una
rendita della __________”.
Gli
atti dell’amministrazione comprendono, successivamente alla decisione emessa su
reclamo ed alla sua contestazione nel merito (ricorso dell’11 marzo 2023 mai
trasmesso per competenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni ex art. 58
cpv. 3 LPGA), uno scambio di messaggi di posta elettronica tra il signor RI 1 e
la funzionaria __________ della Cassa (doc. 9). Il ricorrente, il 26 luglio
2023, scrive alla signora __________ (il contesto non è indicato da parte
dell’amministrazione) precisando che “L’importo è di fr. 3'964,40. Scusi per
il lapsus”. Questo messaggio fa seguito ad altro, precedente di qualche
minuto, che rammenta il ricorso dell’11 aprile 2023 ed il “colloquio
telefonico del 25.07.2023” e l’assicurato scrive (come già aveva fatto in
sede di ricorso dell’11 aprile 2023) che:
"
Per buon ordine e chiarezza, con la presente chiedo che la richiesta
restituzione dell’importo … sia condonata”
L’8
agosto 2023 la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una decisione
relativa al condono dell’importo chiesto in restituzione (doc. 10) escludendo
il sussistere delle condizioni cumulative esatte dalla legge. Con reclamo RI 1
ha contestato tale provvedimento invocando la sua buona fede e le sue difficili
condizioni economiche (doc. 11).
Con
decisione emessa su reclamo il 15 settembre 2025 l’amministrazione ha respinto
il reclamo contro la decisione in tema di condono confermando la decisione 8
agosto 2023. Le argomentazioni di tale provvedimento, laddove necessario,
saranno riprese in corso di motivazione.
C. Con
ricorso 13 ottobre 2025 RI 1, con argomenti già sollevati in precedenza,
ribadisce da un lato di non avere mai incassato nulla, l’assenza di prestazioni
(PC) in suo favore, il fatto che la decisione 7 ottobre 2020 sia stata emessa
sulla scorta di un dato di fatto inesatto. Egli ribadisce di avere sempre agito
correttamente, di avere sempre esposto le sue condizioni economiche in maniera
corretta e completa, prima della decisione del 7 ottobre 2020 nessuno lo
avrebbe mai informato di un errore o di un’omissione. La decisione 7 ottobre
2020 sarebbe caduta come un fulmine a ciel sereno, egli non comprenderebbe poi
la ragione per cui dovrebbe far fronte alla richiesta di restituzione
richiamando i termini dell’art. 25 LPGA che ritiene perenti. Nelle sue
conclusioni egli postula l’annullamento della decisione che gli impone la
restituzione e, subordinatamente, che sia condonata la restituzione (doc. I). A
non averne dubbio il ricorrente contesta il merito dell’obbligo restitutivo dal
quale egli ritiene di essere sottratto, subordinatamente chiede poi di
considerare la sua buona fede e le sue condizioni economiche indigenti
postulando il condono.
Il 14
ottobre 2025 (doc. II) la Cassa cantonale di compensazione è stata invitata a
formulare le proprie osservazioni ed a volere produrre l’incarto completo.
L’amministrazione ha trasmesso, con allegato del 3 novembre 2025 (doc. III),
succinte osservazioni chiedendo la conferma del provvedimento impugnato che
ritiene completo. Per quanto attiene gli atti l’amministrazione ha prodotto la
documentazione elencata nelle considerazioni di fatto che precedono.
Il 4
novembre 2025 il Giudice delegato ha notificato l’ordinanza con cui è concessa
alle parti la possibilità di ulteriormente esprimersi sulla causa e che
conferisce la possibilità alla Cassa cantonale di compensazione rispettivamente
al ricorrente di chiedere l’acquisizione di prove non domandate in precedenza
(art. 9 e 13 Lptca).
La
Cassa è rimasta silente. Il ricorrente, con allegato 10/11 novembre 2025,
ribadisce le sue conclusioni, postula l’accoglimento del ricorso,
l’annullamento della decisione che lo obbliga a restituire e subordinatamente chiede
il condono.
considerato in diritto
in ordine
1. La
vertenza ha per oggetto il tema della restituzione di prestazioni indebitamente
percepite rispettivamente quello del condono dell’obbligo restitutivo. Si
tratta di temi che qui si connettono con altri di natura procedurale, ossia se
la decisione in ambito di condono emessa dall’amministrazione non sia da
annullare siccome emanata a fronte di una decisione in tema di obbligo
restitutivo non ancora cresciuta in giudicato poiché validamente e
tempestivamente contestata.
Si
tratta, a non averne dubbio, di aspetti giuridici noti ed oggetto in precedenza
di diversi giudizi sia dell’Alta Corte sia del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, e non tale da imporre una composizione della Corte in forma
plenaria (a tre giudici) potendo qui la decisione essere emessa monocraticamente.
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni può quindi decidere nella composizione di un Giudice
unico, ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG, come a costante giurisprudenza del
Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano
Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione
di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici
alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pag. 307 e
segg.
Il
presente giudizio, nel rispetto della chiara volontà del legislatore ticinese
espressa all’art. 49 LOG, può quindi essere emanato monocraticamente. Il fatto
che lo stesso si estenda su più pagine (criterio in passato ritenuto, con
altri, rilevante dal TF per determinare la possibilità di un giudizio monocratico,
si vedano le STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid. 7.2.) non deriva
dalla complessità degli aspetti giuridici e men che meno dall’istruttoria da
condurre (qui inesistente), bensì dalla volontà di completa esposizione dei fatti
e del diritto applicabile.
nel
merito
2. Oggetto
del ricorso è sapere se, correttamente o meno, l’amministrazione abbia negato al
ricorrente il condono della restituzione di CHF 3'964,40 che gli sono stati
chiesti per PC indebitamente ricevute negli anni 2011 e 2012.
3. Il tema
del condono (oggetto di numerose decisioni da parte di questa Corte, per tutte
si vedano le STCA 33.2025.6 del 12 maggio 2025 e 33.2024.26 del 22 marzo 2024,
a livello federale si faccia riferimento alla STF 8C_264/2024 del 14 novembre
2024 tra altre) è regolato dall’art. 25 cpv. 1 LPGA che stabilisce che le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era
in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una
decisione. Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano
cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (su questi aspetti si vedano: Marco Reichmut, SK ATSG, 5a edizione,
Schulthess, Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 25 n. 60 e seguenti, in particolare n.
66 e 74 e SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4):
- la
decisione che obbliga alla restituzione è cresciuta in giudicato,
- l'interessato
o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Per
quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009;
STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579
consid. 4.1).
Secondo
giurisprudenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto
alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede.
In quanto condizione necessaria per il condono, essa è esclusa a priori se i
fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione
dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento
doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la
propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una
lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o
di informare). In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato
in base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è
soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero la
capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di istruzione, ecc. (DTF
138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF
8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre
2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/ 2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF
9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022,
consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF
9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21
settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/ 2018
del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6).
Fatti
I
comportamenti che escludono la buona fede non sono limitati alla violazione
dell'obbligo di informare o di notifica, in caso di conteggi errati di
prestazioni complementari, la buona fede è generalmente negata se la persona
assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco
coscienzioso e quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF
138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF
8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/ 2023 del 15 luglio
2024, consid. 6.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 4.2; STF
9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio
2022, consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF
9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/ 2021 del 21
settembre 2021, consid. 3.2 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6
luglio 2005, consid. 4.3). Possono essere presi in considerazione anche altri
comportamenti, quali la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione e
quindi l'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione a fronte di
elementi ritenuti per il calcolo e la loro correttezza (STF 8C_264/2024 del 14
novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/ 2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2;
STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF 8C_441/2023 del 21
dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2;
STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21
settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del
29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).
4. Il tema
non necessita qui, però, di essere analizzato più approfonditamente alla luce
dell’esito del gravame. Come rammenta infatti la dottrina più recente il
Giudice deve attenersi alla decisione di restituzione quando sia chiamato a
vagliare il condono postulato, su questi aspetti: Sylvie Pétremond, CR LPGA ad art. 25 n. 59 e 61, che
rammenta come:
“ Conformément à l’art. 4
al. 4 OPGA, la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être
motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à
compter de l’entrée en force de la décision en restitution … Du point de
vue procédural, le Tribunal fédéral a mis en évidence le fait qu’une fois la
décision en restitution rendue, il existait deux possibilités :
l’opposition à l’encontre de la restitution en tant que telle ou une demande de
remise. La personne concernée pouvait donc, soit attaquer la restitution et, en
cas d’échec, demander la remise, soit renoncer à l’attaquer et demander la
remise, ce qui avait alors pour conséquence que la décision en restitution
entrait en force.”
La
decisione di restituzione deve quindi essere definitiva, affinché possa essere
domandato il condono del credito della Cassa. Detto altrimenti la decisione in
tema di condono non può essere emanata dall’amministrazione sinché la decisione
relativa alla restituzione non sia cresciuta in giudicato.
Come giudicato nella STCA 33.2022.29 del 26 gennaio 2023 (emessa
monocraticamente) la decisione emanata dalla Cassa ed avente per oggetto il
condono è stata annullata siccome l’assicurata, in quel caso, aveva sempre
contestato validamente il provvedimento che l’obbligava alla restituzione. In
quella costellazione l’amministrazione era stata confrontata con uno scritto
dell’assicurata che, a fronte dell’emanazione di una decisione di restituzione,
indicava semplicemente di avere “il sospetto che non dovremo restituire nulla
quando le valutazioni fiscali saranno disponibili nel 2020 e 2021 (…).
Tuttavia, non siamo sicuri di aver capito bene i calcoli. Ecco perché stiamo
Considerandi
facendo la richiesta solo ora. … Vi chiediamo quindi di cancellare il
debito”. Questo scritto, senza avere interpellato adeguatamente
l’interessata, era stata intesa quale domanda di condono. In successivi scritti
poi l’assicurata aveva ulteriormente chiesto di correggere l’obbligo di
restituzione ma la Cassa ha emesso una decisione negativa in tema di condono.
In quel caso, come detto, la decisione di condono è stata annullata siccome
prematura.
In questo senso anche Johanna Dormann, Basler Kommentar ATSG, 2 ed., Helbing &
Lichtenhahn, Basilea, 2025, ad art. 25 n. 15, 69, 92 e 93 cui si rinvia e la
stessa giurisprudenza citata dalla Cassa ossia: STF 9C_211/2009; 8C_130/2008 e
8C_617/2009.
5.
In
concreto, come ampiamente descritto nelle considerazioni di fatto, la decisione
del 7 ottobre 2020 dell’amministrazione, che ha fatto obbligo di restituzione
di parte delle RIPAM 2011 e 2012, è stata contestata nel merito da parte del
signor RI 1. La Cassa ha (solamente il 7 marzo 2023) emesso la sua decisione su
reclamo che conferma l’obbligo restitutivo con motivazioni in parte riprese
nelle considerazioni di fatto. Ebbene, tale atto ha fatto l’oggetto di una
contestazione precisa da parte dell’assicurato. Egli ne ha chiesto
l’annullamento e subordinatamente il condono, e non solo il condono con domanda
che sarebbe stata comunque prematura.
La contestazione dell’11 aprile 2023 di RI 1 è di
merito, contesta consapevolezza dell’agire della ex moglie, ritiene quindi che
il riferimento alla prescrizione del reato penale della truffa non sia
condivisibile, indica sua trasparenza e correttezza.
A non averne dubbio la “Richiesta di annullamento e condono” 11
aprile 2023 doveva essere ritenuta quale ricorso dell’assicurato avverso la
decisione del precedente 7 marzo 2023 della Cassa che faceva obbligo di
restituire l’importo di CHF 3'964,40. L’atto stesso richiama la decisione
contestata, il numero di riferimento dell’incarto e implicitamente sottolinea
la sua tempestività al punto 1.
Tale ricorso doveva essere trasmesso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni da parte dell’amministrazione e non lasciato giacere per anni
dopo uno scambio di e-mail con l’assicurato in cui egli ribadisce la volontà di
ottenere il condono ma con cui non ritira il gravame per quanto attiene il
merito della questione. Non solo, la forma del messaggio di posta elettronica,
per un ritiro di un ricorso destinato all’autorità giudiziaria e prima della
sua trasmissione alla medesima, non appare sufficiente. La questione non merita
però qui approfondimento.
6.
Come
indicato l’autorità adita, se incompetente, trasmette senza indugio il ricorso
al competente tribunale delle assicurazioni (art. 58 cpv. 3 LPGA). Questo
principio generale della procedura amministrativa è conosciuto anche nella
LPAmm (all’art. 6) rispettivamente l’art. 8 PA secondo cui (cpv. 1) “L’autorità
che si reputa incompetente trasmette senz’indugio la causa a quella competente”,
mentre al capoverso 2 è prescritto che “L’autorità che dubita di essere
competente provoca senza indugio uno scambio d’opinioni con quella che potrebbe
esserlo” (in tema di applicazione di questa ultima norma si veda la STCA
36.2020.19
del 11 gennaio 2021 consid. 2.14 ed ancora STCA 36.2021.23 del 18
maggio 2021 consid. 2.14.
La
Cassa cantonale di compensazione, Servizio sussidi assicurazione malattia,
avrebbe quindi dovuto immediatamente trasmettere l’atto al TCA se avesse avuto
dubbi sulla volontà dell’assicurato avrebbe dovuto verificare compiutamente, in
forma scritta e non parzialmente ed in forma elettronica, con il medesimo la
sua effettiva volontà. Comunque la volontà di RI 1 è esplicita e più che ben
manifestata nel doc. 8. In caso di dubbio la Cassa poteva interpellare il TCA.
7.
Da
quanto precede discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione
impugnata in merito al condono deve essere annullata siccome emessa prima della
crescita in giudicato della decisione relativa alla restituzione siccome questa
contestata mediante “Richiesta di annullamento e condono”
dell’assicurato dell’11 aprile 2023.
8.
Vincente
in causa, ma non patrocinato, il ricorrente non ha diritto a ripetibili. Tasse
e spese sono poste a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Gli
atti sono ritornati alla Cassa cantonale di compensazione affinché trasmetta,
per ragioni di competenza, il ricorso 11 aprile 2023 a questa Corte in uno con
le proprie osservazioni e l’intero incarto relativo all’obbligo restitutivo.
3. Non si prelevano
tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti