36.2025.51
Indennità giornaliera per malattia (LAMal). Assicuratore ha interrotto a torto il versamento delle prestazioni, anche se l'assicurato non poteva più svolgere la sua precedente attività. Assicuratore non ha assegnato termine per cambiare attività, né effettuato raffronto dei redditi
10 febbraio 2026Italiano75 min
della attenzione e della memoria a breve termine” tale gravità appare fortemente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.51
cs/sc
Lugano
10 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2025 di
RI1,
______
rappr. da: avv.
RA1,
______
contro
la decisione su opposizione del 15
settembre 2025 emanata da
CO1,
______
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nato nel 1983, dal 1° maggio
2018 conducente di mezzi ______ presso la ______ (in seguito: ______), è
assicurato collettivamente per la perdita di guadagno in caso di malattia
presso CO1 (in seguito: CO1).
1.2. Il 26 novembre 2024 la ______ ha
disdetto il rapporto di lavoro con RI1 con effetto al 28 febbraio 2025 (doc. 2).
1.3. In data 4 febbraio 2025 il datore
di lavoro ha notificato all’assicuratore una completa incapacità lavorativa
dell’interessato a causa di una malattia dal 27 novembre 2024 (doc. 3; cfr.
tuttavia doc. 7, 8 e 11 da cui emerge che l’incapacità lavorativa è iniziata il
26 novembre 2024, cfr. anche doc. 19). L’assicuratore ha inizialmente versato
le indennità giornaliere pattuite.
1.4. Dopo aver sottoposto RI1 ad una
visita presso il medico di fiducia, dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e
psicoterapia, con decisione formale del 19 giugno 2025, confermata dalla
decisione su opposizione del 15 settembre 2025, CO1 ha stabilito che le
prestazioni sarebbero state versate fino al 14 giugno 2025, poiché dal 15
giugno 2025 l’assicurato è completamente abile al lavoro nell’attività da lui
abitualmente svolta.
1.5. RI1, rappresentato dall’avv. RA1, è
insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).
L’insorgente chiede che la decisione su opposizione sia riformata nel senso che
gli sia riconosciuta l’incapacità a condurre mezzi ______, che le prestazioni
assicurative siano riconosciute nella misura del 100% anche dopo il 14 giugno
2025 e che il caso di malattia resti aperto.
Il ricorrente afferma di essere
conducente di mezzi ______ e che la sua attività consiste nel condurre ______
della ______, ______ delle ______ e della ______. Egli rileva che alla guida di
______ della ______ può arrivare a trasportare fino a 100 persone e come ______
della ______ anche più di 400. Per la grande responsabilità che ne deriva, sono
richieste condizioni di salute ottimali e grande attenzione, quindi capacità di
concentrazione.
Nel merito l’assicurato, sulla
base delle valutazioni della sua curante, dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e
psicoterapia, e della dr.ssa del traffico, ______, contesta le conclusioni
della dr.ssa med. ______ circa il ripristino della sua capacità lavorativa sin
dal mese di giugno 2025. Secondo l’insorgente CO1 non si è confrontata con il
tema della capacità di condurre mezzi ______ tenuto conto della terapia
farmacologica a cui è sottoposto.
L’insorgente chiede che il tema
della sua capacità di condurre mezzi di trasporto ______ sia sottoposto al
parere di un medico del traffico.
1.6. Il 16 ottobre 2025 il ricorrente ha
prodotto uno scambio di email con il medico del traffico, dr.ssa med. ______
(doc. III).
1.7. Con risposta del 30 ottobre 2025
CO1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
1.8. Il 4 novembre 2025 il TCA ha
trasmesso al ricorrente lo svincolo dal segreto professionale (doc. VII), sottoscritto
dall’assicurato il 7 novembre 2025 (doc. X), mentre il 6 novembre 2025
l’interessato ha reiterato la richiesta di sottoporre il caso a un medico del
traffico ed ha ribadito che la dr.ssa med. ______ non si è minimamente
confrontata con le affermazioni della dr.ssa med. ______ in relazione
all’inidoneità a condurre mezzi ______ a titolo professionale, quindi con un
numero elevato di ______, tenuto conto dell’assunzione combinata di Trittico e
Sequase (doc. VIII). Il 13 novembre 2025 l’assicurato ha trasmesso un
certificato del 12 novembre 2025 della dr.ssa med. ______, che attesta una
completa incapacità lavorativa fino al 22 novembre 2025 e dell’80% dal 23
novembre 2025 al 14 dicembre 2025, data della nuova rivalutazione (doc. XI).
1.9. Il 14 novembre 2025 il TCA ha
interpellato la dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XII),
che ha risposto il 25 novembre 2025 (doc. XIII), mentre il 1° dicembre 2025 il
Giudice delegato del TCA ha posto alcune domande alla dr.ssa med. ______,
medico del traffico (doc. XIV), che si è espressa il 10 dicembre 2025 (doc.
XV).
1.10. Chiamato ad esprimersi in merito il
ricorrente ha affermato di non avere osservazioni (doc. XVIII), mentre il 18
dicembre 2025 ha trasmesso un certificato medico del 15 dicembre 2025 della
dr.ssa med. ______, che attesta un’inabilità lavorativa all’80% fino al 15
gennaio 2026 (doc. XX).
1.11. Il 22 dicembre 2025 l’assicuratore
ha chiesto una proroga (doc. XXII), concessa (doc. XXIII), per permettere alla
dr.ssa med. ______ di determinarsi in merito alla documentazione medica
acquisita dal TCA.
1.12. Il 9 gennaio 2026 il ricorrente ha
prodotto un certificato medico dell’8 gennaio 2026 della dr.ssa med. ______ che
attesta un’inabilità lavorativa del 100% fino al 16 febbraio 2026 con un 20% di
capacità lavorativa in attività adeguata (doc. XXIV).
1.13. Il 13 gennaio 2026 l’assicuratore ha
prodotto la presa di posizione dell’8 gennaio 2026 della dr.ssa med. ______,
FMH psichiatria e psicoterapia, e si è riconfermato nella richiesta di
reiezione del ricorso (doc. XXVI).
1.14. Chiamato ad esprimersi in merito, il
ricorrente con scritto del 15 gennaio 2026 (doc. XXVIII), trasmesso per
conoscenza ad CO1 il 16 gennaio 2026 (doc. XXIX), ha contestato il contenuto
del referto del medico fiduciario, sostenendo che gran parte del rapporto è
costituito dalla ripresa per esteso dei certificati della curante e della
dr.ssa med. ______, mentre poche righe sono dedicate alle valutazioni ed alle
conclusioni, con tono dogmatico, senza dimostrazione e senza prove a sostegno.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se il ricorrente ha diritto ad indennità giornaliere per
malattia dal 15 giugno 2025.
2.2. Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è
considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che
non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura
medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Ai sensi
dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra
professione o campo d’attività.
È considerata
incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione
ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di
un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del
danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa
non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
2.3. Per
quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67
LAMal prevede che:
"
1Le persone domiciliate in Svizzera o che vi
esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65
anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un
assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.
2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella
forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere
stipulate da:
a. datori di lavoro, per sé stessi e per i
propri dipendenti;
b. associazioni di datori di
lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei
loro membri;
c. associazioni di dipendenti, per i propri
membri."
Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal,
gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata
d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura
alla malattia e alla maternità.
L’art. 72 cpv. 1bis LAMal
prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità
lavorativa.
A norma dell'art. 72 cpv. 2
LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità
lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per
quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue
quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può
essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.
Qualora per il diritto all'indennità
giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore
di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto
dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede
che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno
720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non
è applicabile.
In caso di incapacità
lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta
per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per
la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal,
qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta
l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da
incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I
termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati
in funzione della riduzione.
2.4. Secondo
la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza
applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui
che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività,
oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio
di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V
283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).
L'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la
giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza
del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La
questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione
della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF
114 V 283 consid. 1c).
Il
grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento
all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto
può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata
dall'assicurato.
L'incapacità
di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa
considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato.
L'incapacità
di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno
sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene
valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività.
2.5. Nell’ambito
dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione del principio
secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo
scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua
residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento
del verificarsi del danno alla salute (cfr. sentenza 9C_787/2012 del 20
dicembre 2012, consid. 3; sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009; DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; Eugster,
Vergleich der Krankentaggeldversicherung nach KVG und nach VVG,
in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,
2007, pag. 83 e seguenti). Non è quindi dato alcun diritto ad una prestazione
se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a).
In caso d'incapacità lavorativa durevole nell'ambito dell'attività
abituale (art. 6 cpv. 2 seconda frase LPGA), in ossequio all'obbligo di ridurre
il danno (art. 21 LPGA) e di mettere quindi a frutto la sua residua capacità
lavorativa in altri ambiti lavorativi, l'assicurato è tenuto a cambiare
professione (DTF 141 V 625, consid. 4.1).
In altre parole, l'indennità per perdita di guadagno nella
professione abituale interviene laddove vi è un'incapacità di lavoro
temporanea. Quando viene accertato che un rientro nella precedente attività non
è più possibile, questa funzione "ponte" della prestazione viene meno
e occorre esaminare se la persona assicurata possa esercitare, eventualmente in
quale misura, un'altra attività confacente al suo stato di salute. In tal caso,
la giurisprudenza riconosce che alla persona assicurata occorra assegnare un
termine di 3-5 mesi per adattarsi alla sua nuova attività (Bonaz Lucile, L’assurance
perte de gain maladie en droit suisse, 2024
[doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 176, n. 502; DTF 141 V
625, consid. 4.1, STF 8C_489/2021 dell’8 febbraio 2022, consid. 5, STF
4A_384/2019 del 9 dicembre 2019, consid. 5.3, STF 9C_787/2012 del 20 dicembre
2012, consid. 3; STF K 224/05 del 29 marzo 2007).
Il periodo di adattamento nel singolo
caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag.
430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza
che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento
[citata anche nella sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid.
3]), essere fissato tenendo conto delle circostanze concrete,
quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le
capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg.
consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7
agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante
la durata della precedente incapacità lavorativa (cfr. Bonaz Lucile, op. cit.,
pag. 177 n. 503 con rinvio alla STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid.
3).
Né, per quanto è dato di vedere, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di
un simile periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da
parte dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. Bonaz Lucile, op. cit.,
pag. 177, n. 503 con rinvio alla STF 9C_595/2008 del 5 novembre 2008, consid.
4.1; cfr. ad es. i fatti posti a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI
1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag. 440).
Al termine del periodo di adattamento
il grado d’incapacità di guadagno dipende dalla differenza tra il reddito che
l’interessato avrebbe potuto guadagnare senza il danno alla salute (malattia) e
il reddito esigibile in un’attività adeguata (cfr. sentenza 8C_889/2014 del 23
febbraio 2015, consid. 3.2; DTF 114 V 281).
2.6. Come
visto al considerando precedente, nella misura in cui la persona assicurata è
completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività e la sua
situazione valetudinaria è stabile, le incombe l’obbligo di ridurre il danno e
di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in un’attività adatta e
confacente al suo stato di salute (cfr. anche sentenza 8C_702/2018 dell’11
luglio 2019).
L’art.
6 cpv. 2 seconda frase LPGA prevede infatti che in caso d’incapacità al lavoro
di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Il
cambiamento d’attività deve essere esigibile e l’assicuratore deve indicare i
profili professionali o le attività esigibili per l’assicurato (sentenza
8C_702/2018 dell’11 luglio 2019, consid. 3.3, con riferimenti alla sentenza
8C_714/2018, consid. 4.4.4 e alla sentenza U 301/02 consid. 1.4 con rinvio alla
DTF 124 V 181 consid. 1a).
A questo proposito la dottrina
rammenta che un’incapacità di lavoro di lunga durata, di regola, va ritenuta se
supera i 6 mesi (Bonaz Lucile, op. cit., pag. 174, n. 496; Kieser,
Kradolfer, Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 78 ad art. 6;
cfr. in ambito di LCA: Häberli/Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015,
n. 519, pag. 166-167).
Nella
valutazione dell’esigibilità del cambiamento della professione occorre valutare
se il cambiamento è oggettivamente (ossia ragionevolmente: “vernünftigerweise”;
cfr. Kieser, Kradolfer, Lendfers op. cit., n. 78 ad
art. 6 con rinvio alla DTF 114 V 298 dove il cambiamento di attività ordinato
dalla Cassa dopo 6 mesi non è stato messo in discussione) possibile. Ciò
significa che dal punto di vista medico-teorico l’attività indicata deve poter
essere svolta, che questa attività nel mercato del lavoro concreto deve
essere offerta in maniera sufficiente. Importante è soprattutto che l’attività
possa effettivamente essere esercitata nel luogo di lavoro della persona
assicurata (cfr. DTF 134 V 23); differentemente dall’assicurazione per
l’invalidità non va preso in considerazione il mercato di lavoro equilibrato
teorico, poiché l’esigibilità deve sempre tener conto del caso concreto (Bonaz Lucile, op. cit.,
pag. 175, n. 499; cfr. anche Kieser,
Kradolfer, Lendfers op. cit., n.
83 e seguenti ad art. 6). Occorre anche esaminare se la nuova attività può
essere svolta senza misure di reintegrazione (cfr. sentenza 9C_141/2009,
consid. 2.1.1 in: SVR 2010 IV Nr. 9).
2.7. In concreto, mentre nella notifica
del datore di lavoro figura il 27 novembre 2024 quale data d’inizio
dell’incapacità lavorativa (doc. 3), il curante, dr. med. ______, ha attestato
l’incapacità lavorativa già dal 26 novembre 2024, giorno del licenziamento
(doc. 7 e 8).
Dalle tavole processuali emerge
infatti che l’interessato il 26 novembre 2024 si era recato al lavoro pur non
sentendosi bene ed ha cessato la sua attività dopo alcune ore. Il pomeriggio è
poi stato licenziato (cfr. doc. 11 [“il giorno in cui è iniziata la mia
incapacità lavorativa coincide con il giorno in cui mi è stata intimata la
disdetta del rapporto di lavoro. Quel giorno ho lavorato al mattino fino alle
09.58 […] Il responsabile […] mi invitava a prendere una pastiglia perché al
pomeriggio alle 14.00 avevo un appuntamento con la direzione […] Durante questo
mi è stata intimata la disdetta del rapporto di lavoro […]” e doc. 19, pag.
3).
Le
parti nel caso di specie non divergono del resto in merito all’ammontare delle
indennità giornaliere (sul tema cfr. 9C_24/2013 del 25 marzo 2013 e DTF 147 III
73), che non è di conseguenza oggetto del contendere. Tema di discussione è
invece la questione di sapere se l’incapacità lavorativa del ricorrente è
continuata anche dopo il 14 giugno 2025.
Nello
specifico, dopo aver ricevuto la notifica di malattia del datore di lavoro
(doc. 3) ed aver acquisito ulteriore documentazione medica (cfr. doc. 4-18),
l’assicuratore ha convocato l’insorgente per una visita specialistica presso la
dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, la quale ha visitato
l’insorgente il 25 marzo 2025.
Nel
referto del 30 marzo 2025, la psichiatra, dopo aver riassunto la situazione
attuale, l’anamnesi familiare, fisiologica, somatica e psichiatrica, i disturbi
soggettivi attuali, la descrizione della giornata, ha descritto l’esame clinico
secondo AMDP System ed ha posto la diagnosi di episodio depressivo di media
gravità reattivo a problemi correlati alla distruzione della famiglia per
separazione o divorzio ICD 10 Z63.5 e a problemi correlati a difficoltà nella
gestione della propria vita ICD 10 Z73.3.
La
psichiatra ha affermato:
" (…) L’assicurato,
dotato di buone risorse e capacità, senza antecedenti psichiatrici, confrontato
da ottobre 2021 con una condizione di stress famigliare prolungato reattivo
alla separazione dal coniuge e all’affidamento dei figli, che avrebbe
progressivamente ridotto la sua resilienza allo stress sviluppò sintomi ansiosi
e da inizio 2024 sintomi depressivi con ripercussioni anche sul suo
funzionamento lavorativo quale ______.
Da ottobre 2024 riferito peggioramento dei sintomi lamentati.
Il 26.11.2024 recatosi al lavoro per lo stato febbrile, l’ipofonia
e la faringodinia terminò anticipatamente il lavoro alle 09.58.
Il MC certificò un’IL al 100% e per il peggioramento dei sintomi
ansioso depressivi con riferite preoccupazioni per il futuro lo segnalò alla psichiatra
Dr.ssa ______.
Dalla certificata IL al momento della mia valutazione l’assicurato
riferisce miglioramento parziale dell’insonnia e dell’umore. Non segnalato
miglioramento degli altri sintomi.
Soggettivamente attualmente lamenta facile esauribilità, ansia
persistente, facile irritabilità, sensazione di testa confusa, riduzione
dell’attenzione, della concentrazione e della memoria a breve termine, tono
dell’umore deflesso, anedonia, insonnia intermedia.
Oggettivamente (esame clinico secondo AMDP System) si rilevano
segni di ansia e depressione al colloquio. Il tono dell’umore è deflesso. Non
rilevati disturbi psicotici ne deficit cognitivi.
A livello diagnostico categoriale secondo l’ICD-10 il disturbo
psichico presentato è inquadrabile come un episodio depressivo, attualmente di
media gravità F32.1, essendo soddisfatto il criterio A (durata di almeno 2
settimane, assenza di antecedenti episodi ipomaniacali, maniacali, episodio non
attribuibile a uso di sostanze psicoattive o a malattia mentale organica)
presenta 3 sintomi del criterio B e 3 sintomi del criterio C, reattivo a
problemi correlati alla distruzione della famiglia per separazione o divorzio
Z63.5 e a problemi e difficoltà nella gestione della propria vita Z73.3.
Al di là della diagnosi categoriale l’assicurato non presenta
alcun deficit delle funzioni dell’Io esecutive, percettive, decisionali,
previsionali e consequenziali.
Secondo il MINI ICF-APP non presenta alcun deficit delle
competenze, del rispetto delle regole, del giudizio, della persistenza, della
flessibilità, della relazione con gli altri e della mobilità.
Presenta un deficit dell’assertività e della flessibilità.
Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa certificata
al 100% è ancora giustificata sulla base dei deficit psichici e funzionali
rilevabili al MINI ICF-APP che incidono sulla sua funzionalità in ambito
lavorativo.
L’assicurato beneficia di una psicoterapia e di una
psicofarmacoterapia non sufficiente a controllare i sintomi ansiosi e
l’insonnia.
Si ritiene che con la continuazione della psicoterapia e
l’adeguamento della psicofarmacoterapia, visto il miglioramento già in corso
dopo il distacco dal posto di lavoro vissuto come ulteriore fattore stressante
(aveva, a suo dire, richiesto ad aprile o maggio 2023 la riduzione della
percentuale lavorativa perché stressato per la cura dei figli: richiesta
negata) che si sommava allo stress legato alle conseguenze del fallimento del
progetto famigliare sia possibile assistere ad un miglioramento ulteriore dei
sintomi e dei deficit psichici e funzionali presentati nel corso delle prossime
8-10 settimane con ripresa quindi del ruolo lavorativo al 100% del 15.06.2025.
Ho comunicato le mie conclusioni all’assicurato che le ha
condivise e alla psichiatra curante al fine di un procedere comune.
(…)
D1. Sussiste una capacità lavorativa nella sua attuale attività
professionale?
R1. No. Dal lato medico psichiatrico sulla base dei deficit
psichici e funzionali rilevati al Mini ICF-APP l’assicurato è da considerare
inabile al 100% nell’attività svolta ed in qualunque altra attività lavorativa
ed ambiente di lavoro sino al 14.06.2025.
L’assicurato beneficia di una psicoterapia e di una
psicofarmacoterapia non sufficiente a controllare i sintomi ansiosi e
l’insonnia. Si ritiene che la continuazione della psicoterapia e l’adeguamento
della psicofarmacoterapia, visto il miglioramento già in corso dopo il distacco
del posto di lavoro vissuto come ulteriore fattore stressante
(aveva, a
suo dire, richiesto ad aprile o maggio 2023 la riduzione della percentuale
lavorativa perché stressato per la cura dei figli: richiesta negata) che si
sommava allo stress legato alle conseguenze del fallimento del progetto famigliare
sia possibile assistere ad un miglioramento ulteriore dei sintomi e dei deficit
psichici e funzionali presentati nel corso delle prossime 8-10 settimane con
ripresa quindi del ruolo lavorativo al 100% dal 15.06.2025 (…)” (doc. 19)
Con
scritto del 31 marzo 2025 l’assicuratore si è rivolto all’insorgente, citando
la risposta alla domanda uno ed aggiungendo che “il nostro medico ritiene
indicato un potenziamento della terapia farmacologica. Abbiamo trasmesso una
copia del rapporto in data odierna al suo medico specialista, voglia pertanto
discuterne il contenuto con lo stesso ed intraprendere il percorso curativo
indicato. Le chiediamo, entro il 16.04.2025, di informarci tramite un rapporto
medico dettagliato, circa le cure intraprese e qualora non fosse previsto alcun
adeguamento alla terapia chiediamo al suo medico che ci legge in copia le
dovute motivazioni” (doc. 20).
Il 18
aprile 2025, interpellata dall’assicuratore, la curante, dr.ssa med. ______,
FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:
" (…) La
terapia biologica in corso è stata potenziata, in quanto alla data della visita
dalla Dr.ssa med. ______ era ancora in fase di titolazione. Ad ogni seduta la
terapia psichiatrica viene rivalutata e adeguata allo stato psichico del
momento come da buona pratica clinica dello specialista FMH.
Si richiede di evitare di richiedere al paziente rapporti medici e
rapporti medici con una data di scadenza per evitare il peggioramento dello
stato ansioso.
Come da sempre, trenta anni, la scrivente rimane a disposizione
per la compilazione di eventuali rapporti medici che mi richiederete
direttamente.” (doc. 24)
Il 6
maggio 2025 la curante ha compilato, per l’assicuratore, il rapporto
psichiatrico, indicando una prognosi per la durata dell’inabilità lavorativa di
4-6 mesi e descrivendo la terapia farmacologica assunta (doc. 25).
L’11
giugno 2025 la dr.ssa med. ______, posta la diagnosi di episodio depressivo di
media gravità (ICD 10 F31.1) e distruzione della famiglia per separazione o
divorzio (ICD 10 Z63.5), ha descritto la terapia farmacologica assunta
dall’interessato (Brintellix 20 mg, Trittico ret. 150 mg, Sequase XR 50 mg,
Redormin 500 mg, Melatonina ret 2 mg, Symfona 240 mg), indicando che il “quadro
psicopatologico sta progressivamente migliorando. Il tono dell’umore è in
risalita, è più tranquillo, ridotte le rimuginazioni persistenti rispetto i
conflitti con la ex moglie. Il sonno si è regolarizzato nell’induzione ed è
migliorato nel mantenimento, con remissione degli incubi notturni. Migliorate
la spinta volitiva, l’energia, ma non ancora tornate ai livelli antecedenti lo
scompenso. Persiste riduzione della concentrazione, della attenzione e della
memoria a breve termine. Dal mese di gennaio u.s. fino alla metà di maggio u.s.
non è riuscito a guidare l’automobile poi ha guidato una volta e da inizio
giugno ha iniziato a guidare l’auto per brevi tragitti, sentendosi più sicuro.
Allo stato attuale non è però ancora in grado di riprendere l’attività di
conducente di ______, di ______, conduttore della ______ oppure
conduttore dei mezzi pesanti, attività che richiedono una buona concentrazione,
elevata responsabilità verso terzi. Inoltre il trattamento farmacologico in
corso, che sta portando a graduali progressivi miglioramenti del funzionamento
psicosociale, non è compatibile con la guida di mezzi ______” (doc. 26). La
curante ha attestato una completa incapacità lavorativa fino almeno al 14
luglio 2025, poi prolungata fino al 14 agosto 2025 (doc. 28).
Il 19
giugno 2025 la dr.ssa med. ______ ha preso posizione in merito al certificato
dell’11 giugno 2025 della dr.ssa med. ______ (doc. 29).
La specialista ha affermato:
" (…) Nel
rapporto medico la collega pone diagnosi di Episodio depressivo di media
gravità (ICD-10: F31.1). – Distruzione della famiglia per separazione o
divorzio (ICD-10: Z63.5): diagnosi già note.
Riguardo la gravità dell’episodio depressivo non sono specificati
Fatti
i criteri per cui lo definisca ancora di media gravità visto che poi da quanto
scrive “Il quadro psicopatologico sta progressivamente migliorando. Il tono
dell’umore è in risalita, è più tranquillo, ridotte le rimuginazioni
persistenti rispetto i conflitti con la ex moglie. Il sonno si è regolarizzato
nell’induzione ed è migliorato nel mantenimento, con remissione degli incubi
notturni. Migliorate la spinta volitiva, l’energia, ma non ancora tornate ai
livelli antecedenti lo scompenso. Persiste riduzione della concentrazione,
della attenzione e della memoria a breve termine” tale gravità appare fortemente
dubbia e più compatibile con un episodio di grado lieve F32.0.
Nel suo rapporto solo i sintomi soggettivi riferiti
dall’assicurato.
Non riporta l’esame clinico cioè lo stato psichico secondo l’AMDP
-System.
Non riporta i deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP.
Ricordo alla collega che la certificazione di una inabilità
lavorativa e del suo grado non è funzione della diagnosi alfa numerica
categoriale del disturbo psichico di cui il soggetto è affetto secondo l’ICD 10
ma si basa sull’accertamento e quantificazione dei deficit psichici e
funzionali rilevanti secondo il Mini ICF-APP.
L’assenza della descrizione dello stato psichico secondo l’AMDP
-System e dei deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP non permette di
validare alcuna IL.
Quanto alla terapia attualmente riferita come attualmente assunta
dall’assicurato faccio notare che rispetto a quella riferita come assunta il
25.03.2025 il dosaggio del Brintellix 20 mg (1-0-0-0) è invariato così come
quello del Redormin 500mg 0-0-0-1 e della Melatonina ret 2 mg 0-0-0-1. Il
dosaggio del Trittico ret. é stato aumentato (da 50 a 150 mg/notte) e sono
stati introdotti Sequase XR 50 mg (0-0-0-1) e Symfona 240 mg (1-0-0-0).
Tale terapia non controindica la guida dei veicoli a motore visto
che la collega scrive: “ha iniziato a guidare l’auto per brevi tragitti,
sentendosi più sicuro”.
L’affermazione pertanto secondo cui “Allo stato attuale non è però
ancora in grado di riprendere l’attività di conducente di ______, di ______,
conduttore della ______ oppure conduttore dei mezzi pesanti, attività che
richiedono una buona concentrazione, elevata responsabilità verso terzi.
Inoltre il trattamento farmacologico in corso, che sta portando a graduali
progressivi miglioramenti del funzionamento psicosociale, non è compatibile con
la guida di mezzi ______” non è condivisibile perché anche alla guida dell’auto
sono richieste buona concentrazione e responsabilità verso terzi.
In conclusione sulla base di tale rapporto medico non vi sono
elementi atti a modificare la mia valutazione del 25.03.2025 (vedi mio rapporto
del 30.03.2025) rispetto alla capacità lavorativa dell’assicurato dal lato
medico-psichiatrico e a giustificare un’IL al 100% dal 14.06.2025 al
14.07.2025.
L’assicurato è da considerare abile al lavoro al 100% dal
15.06.2025.” (doc. 29)
Con
decisione formale del 19 giugno 2025 l’assicuratore ha confermato la cessazione
del versamento delle indennità giornaliere dal 15 giugno 2025 (doc. 30).
Il 24
giugno 2025 la dr.ssa med. ______ ha rilevato di aver potenziato il trattamento
psicofarmacologico come richiesto dalla dr.ssa med. ______ con l’introduzione
del Trittico ret 150 mg 0-0-0-1 e Sequase Xr 50 mg 0-0-0-1 (doc. 33) e che il
potenziamento della terapia sta portando a graduali progressivi miglioramenti
del funzionamento psicosociale e l’interruzione di Trittico Sequase e Sequase
rischia di causare un ulteriore peggioramento del quadro clinico. La psichiatra
conferma che con il trattamento psicofarmacologico in corso non è possibile
certificare una abilità alla guida professionale (doc. 33).
Il 25
giugno 2025 la dr.ssa med. ______ ha affermato:
" (…) Nel
suo rapporto la collega non riporta l’esame clinico cioè lo stato psichico
secondo l’AMDP System.
Non riporta i deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP.
Ricordo nuovamente alla collega che la certificazione di una
inabilità lavorativa e del suo grado non è funzione della diagnosi alfa
numerica categoriale del disturbo di cui il soggetto è affetto secondo l’ICD 10
ma si basa sull’accertamento e quantificazione dei deficit psichici e
funzionali rilevati secondo il Mini ICF-APP.
L’assenza della descrizione dello stato psichico secondo l’AMDP
System e dei deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP non permette di
validare alcuna IL.
Quanto alla terapia riferita come assunta dall’assicurato
“Trittico Retard 150 mg/notte e Sequase XR 50 mg 0-0-0-1 la stessa non
controindica la guida di veicoli a motore visto (compreso guida professionale)
che la collega stessa nel suo precedente rapporto scriveva: “ha iniziato a
guidare l’auto per brevi tragitti, sentendosi più sicuro”.
In conclusione sulla base di tale rapporto medico non vi sono
elementi atti a modificare la mia valutazione 25.03.2025 (vedi il mio rapporto
del 30.03.2025) rispetto alla capacità lavorativa dell’assicurato dal lato
medico-psichiatrico e a giustificare un’IL al 100% addirittura di 3 mesi.
L’assicurato è da considerare abile al 100% dal 15.06.2025.” (doc.
37)
In sede ricorsuale l’assicurato
ha prodotto un referto dell’8 ottobre 2025 della dr.ssa med. ______:
" (…) Il
rapporto medico del 11/06 u.s. riprendeva la diagnosi, la terapia, il decorso
clinico del summenzionato.
Non riportava la descrizione dello stato psichico secondo l’AMDP
System e dei deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP in quanto il rapporto
medico era una segnalazione al perito di CO1 e non una perizia per CO1.
La valutazione dello stato psichico secondo l’AMDP System e dei
deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP sono comunque delle valutazioni
soggettive del medico e pertanto contestabili dal perito della assicurazione.
La collega psichiatra, tenuto conto della delicatezza del caso, valutazione
dell’idoneità psichiatrica alla guida professionale, avrebbe dovuto chiedere a
CO1 di poter rivalutare dopo 2 mesi e mezzo il summenzionato e rifare lei la
valutazione dello stato psichico secondo l’AMDP System e dei deficit funzionali
secondo il MINI ACF-APP.
Ma soprattutto il mio rapporto del 11 giugno u.s. segnalava la
terapia farmacologica in corso e nella opposizione del 24 giugno u.s. veniva
risegnalata la terapia farmacologica in corso come incompatibile con la guida
professionale.
Il perito di CO1 concludeva che l’associazione Trittico retard 150
mg/notte e Sequase XR 50 mg “non controindica la guida di veicoli a motore”,
nonostante che la scrivente la avesse avvisata che dopo un periodo di totale
astinenza alla guida, il summenzionato aveva ripreso l’auto ma solo per brevi
tragitti, non riuscendo a guidare di più.
In data 7 ottobre la scrivente ha contattato la dott.ssa med.
______, medico del traffico SSML per un parere sulla idoneità alla guida di
veicoli a motore in un paziente in terapia con l’associazione Trittico retard
150 mg e Sequase XR 50 mg. La dott.ssa med. ______ ha risposto che secondo
l’ICADTS Drug list il farmaco Trittico è in categoria III e pertanto non
compatibile con la guida sicura del I° e II° gruppo.
Il farmaco Sequase è in categoria II e non compatibile con la
guida sicura del I° e del II° gruppo se il paziente accusa un rallentamento
cognitivo, effetto secondario del farmaco. Inoltre ha ribadito che l’associazione
dei due farmaci psicotropi a livello centrale produce un effetto che si
potenzia mutualmente, un effetto esponenziale, per cui ritiene assolutamente
controindicata la guida di veicoli a motore sia del gruppo I e II con questa
associazione farmacologica.” (doc. A3)
Il 20 ottobre 2025 la dr.ssa med.
______ ha preso posizione sul referto dell’8 ottobre 2025 della dr.ssa med.
______ e sull’attestato, generico, di incapacità lavorativa redatto dalla
medesima per il periodo dal 16 ottobre 2025 al 14 novembre 2025:
" (…) Preciso
che alla psichiatra curante che a lei non fosse stato richiesto alcun rapporto
peritale.
La collega dovrebbe sapere che un rapporto relativo alla
certificazione di una IL e del suo grado, secondo le linee guida della SIM
(Società Svizzera di Medicina Assicurativa) deve riportare i deficit psichici e
funzionali secondo il Mini ICF-APP del soggetto esaminato e non limitarsi a
riportare la diagnosi di un disturbo psichico codificato secondo l’ICD 10 o il
DSM V o a scrivere per es. “il/la Signor o la Signora è inabile al…%”.
La valutazione dello stato psichico secondo l’AMDP System e dei
deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP sono gli strumenti utilizzati nella
valutazione della capacità lavorativa del soggetto esaminato.
Tengo a precisare comunque che nel suo rapporto medico dell’11
giugno 2025 la stessa psichiatra curante scriveva “Il quadro psicopatologico
sta progressivamente migliorando. Il tono dell’umore è in risalita, è più
tranquillo, ridotte le rimuginazioni persistenti rispetto i conflitti con la ex
moglie. Il sonno si è regolarizzato nell’induzione ed è migliorato nel
mantenimento, con remissione degli incubi notturni. Migliorate la spinta
volitiva, l’energia, ma non ancora tornate ai livelli antecedenti lo scompenso.
Persiste riduzione della concentrazione, della attenzione e della memoria a
breve termine”.
Nel suo rapporto la psichiatra curante riportava solo i sintomi
soggettivi riferiti dall’assicurato.
Non riportava l’esame clinico cioè lo stato psichico secondo
l’AMDP System.
Non riportava i deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP.
Certificava un’IL al 100% continua dal 14.06.2025 al 14.07.2025
senza specificare se la stessa valesse in ogni attività lavorativa o solo
nell’attività esercitata dall’assicurato al momento della certificata IL.
Preciso che rispetto alla abilità lavorativa dell’assicurato alla
guida di veicoli a motore la stessa psichiatra curante Dr.ssa ______ nel suo
rapporto del 11.06.2025 scriveva: “… da inizio giugno ha iniziato a guidare
l’auto per brevi tragitti, sentendosi più sicuro” con la terapia da lei
prescritta e riferita come assunta dall’assicurato “Brintellix 20 mg cp
1-0-0-1, Trittico ret. 150 0-0-0-1, Sequase XR 50 mg 0-0-0-1, Redormin 500 mg
0-0-0-1, Meltonina ret 2 mg 0-0-0-1, Symfona 240 mg 1-0-0-0”.
Lo riteneva pertanto abile alla guida di veicoli a motore.
La psichiatra curante Dr.ssa ______ nel suo ultimo rapporto del
08.10.2025 scrive: “In data 7 ottobre la scrivente ha contattato la dott.ssa
med. ______, medico del traffico SSML per un parere sulla idoneità alla guida
di veicoli a motore in un paziente in terapia con l’associazione Trittico
retard 150 mg e Sequase XR 50 mg. La dott.ssa med. ______ ha risposto che
secondo l’ICADTS Drug list il farmaco Trittico è in categoria III e pertanto
non compatibile con la guida sicura del I° e II° gruppo. Il farmaco Sequase è
in categoria II e non compatibile con la guida sicura del I° e del II° gruppo
se il paziente accusa un rallentamento cognitivo, effetto secondario del
farmaco. Inoltre ha ribadito che l’associazione dei due farmaci psicotropi a
livello centrale produce un effetto che si potenzia mutualmente, un effetto
esponenziale, per cui ritiene assolutamente controindicata la guida di veicoli
a motore sia del gruppo I e II con questa associazione farmacologica.“.
La collega non specifica se si sia attivata per segnalare
all’Ufficio della Circolazione di Camorino che per l’assicurato è
controindicata la guida di veicoli a motore sia del gruppo I e II.
La psichiatra curante nel suo rapporto medico del 08.10.2025 non
certifica alcuna IL.
Non riporta alcuna diagnosi di disturbo psichico secondo l’ICD 10.
Non riporta l’esame clinico cioè lo stato psichico secondo l’AMDP System e non
se ne capisce il motivo.
Non riporta i deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP e non se
ne capisce il motivo.
(…)
Conclusione
Sulla base del contenuto del rapporto medico del 08.09.2025 e del
certificato medico del 09.10.2025 redatti dalla psichiatra Dr.ssa ______ non vi
sono motivi atti ad invalidare la mia valutazione del 30.03.2025.
L’assenza della descrizione dello stato psichico secondo l’AMDP
-System e dei deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP non permette di
validare alcuna IL dopo i termini da me già fissati.” (doc. 40)
Pendente
causa il ricorrente ha prodotto un’email della dr.ssa med. ______, medico del
traffico, confermando “che quanto indicato a pagina 2 del rapporto”
dell’8 ottobre 2025 della dr.ssa med. ______ “corrisponde a verità”
(doc. A7), mentre il 13 novembre 2025 ha trasmesso un certificato del 12
novembre 2025 della dr.ssa med. ______ che attesta un’inabilità lavorativa del
100% dal 15 novembre 2025 al 22 novembre 2025 e dell’80% dal 23 novembre 2025
fino al 14 dicembre 2025 (doc. B6).
Il 14
novembre 2025 il TCA ha interpellato la dr.ssa med. ______, chiedendo:
" (…)
1. Diagnosi
psichiatrica nel corso del tempo dal 27 novembre 2024 ad oggi.
Considerandi
2.
Voglia
descrivere in maniera precisa la terapia farmacologica assunta da RI1 dall’11
giugno 2025 (già in nostro possesso in base al suo referto dell’11 giugno 2025)
fino ad oggi, indicando le ragioni di un’eventuale modifica nel corso del
tempo.
3.
In un suo
scritto dell’11 giugno 2025 all’attenzione del medico fiduciario di CO1, aveva
indicato che il quadro psicopatologico stava progressivamente migliorando. Qual
è stata l’evoluzione dello stato di salute di RI1 dall’11 giugno 2025; vi è
stato un miglioramento? In caso di risposta positiva, per quale motivo il
miglioramento dello stato di salute non ha inciso sulla capacità lavorativa di
RI1 fino al 23 novembre 2025?
4.
Nel suo
ultimo certificato medico ha attestato una incapacità lavorativa dell’80% dal
23.
novembre 2025. A cosa è dovuto il miglioramento? È possibile prevedere (in
quale lasso di tempo) un ulteriore miglioramento della capacità lavorativa? Se
sì, in che misura?
5.
Eventuali
osservazioni.” (doc. XII)
Il 25
novembre 2025 la psichiatra ha risposto:
" (…) Il
paziente è in mia cura dal 31.12.2024, trattamento psichiatrico integrato a
colloqui psicologici di sostegno, con frequenza una volta al mese. È stato
inoltre segnalato allo psicoterapeuta ______.
1.
Diagnosi
psichiatrica nel corso del tempo dal 27 novembre 2024 ad oggi.
Episodio depressivo di
media gravità (ICD-10: F32.1).
Distruzione della
famiglia per divorzio (ICD-10: Z63.5)
2.
Voglia
descrivere in maniera precisa la terapia farmacologica assunta da RI1 dall’11
giugno 2025 (già in nostro possesso in base al suo referto dell’11 giugno 2025)
fino ad oggi, indicando le ragioni di un’eventuale modifica nel corso del
tempo.
Terapia assunta al
11.06.2025:
Brintellix 20 mg 1
– 0 – 0 – 0
Trittico ret 150 mg 0
– 0 – 0 – 1
Sequase XR 50 mg 0
– 0 – 0 – 1
Redormin 500 mg 0
– 0 – 0 – 1
Melatonina ret 2 mg 0
– 0 – 0 – 1
Alla seduta del
11.06.2025
il sonno si era regolarizzato con la terapia serale prescritta e il
tono dell’umore era migliorato. Nelle sedute seguenti alla seduta del 11 giugno
u.s., si è tentato di scalare gradualmente la terapia serale, a base di Trittico
Sequase e Trittico Sequase, incompatibile con la guida, per agevolare il
paziente alla ripresa lavorativa dal momento che il perito di CO1, nel rapporto
del 19 giugno u.s., riconfermava una abilità al 100% nella attività abituale
dal 15.06.2025.
In data 24.06.2025 la
scrivente faceva opposizione alla decisione formale di CO1 del 19.06.2025 e
chiedeva il riconoscimento di un ulteriore periodo di 3 mesi di malattia per
stabilizzare il quadro psicopatologico e scalare a zero l’associazione Trittico
Sequase e Trittico Sequase.
Alla successiva seduta
del 10.07.2025, il quadro psicopatologico rimaneva stazionario rispetto l’11.6,
pertanto si iniziava a ridurre Trittico ret 150 mg 0-0-0-2/3 per 1 settimana,
poi 0-0-0-1/3 e si riduceva Sequase XR 50 mg a 1/2 la sera, invariato il resto
della terapia.
Alle successive sedute
del 11.08.2025 e del 12.09.2025, il tono dell’umore era in equilibrio con
riduzione dello stato di tensione interna diurna, ma il sonno tornava ad essere
disturbato nella induzione (si addormentava alla 1:30 del mattino) e da più risvegli.
Si manteneva invariato il trattamento psicofarmacologico, tenuto conto l’obiettivo
di scalare gradualmente a zero la terapia serale, soprattutto il Trittico
Sequase in vista di una futura ripresa lavorativa, ma si anticipava l’orario
della presa serale del Trittico Sequase e Trittico Sequase, per migliorare
l’induzione del sonno e conseguentemente evitare il peggioramento dello stato
psichico.
Alla seduta del 9 ottobre u.s. il paziente, dopo consulto
telefonico del 7.10 e 8.10 con la scrivente, aveva ripreso la terapia serale a
base di Trittico ret 150 mg 0-0-0-1 e Quetiapine XR 50 mg 0-0-0-1, per
migliorare l'induzione e il mantenimento del sonno e ridurre lo stato di
tensione interna soprattutto serale, dovuto alle preoccupazioni per la propria
salute, finanziarie e per il lavoro (chiusura delle indennità di perdita di
guadagno al 15.6 u.s., la consapevolezza di non riuscire al momento a riprendere
l'attività abituale, dopo 14 anni di servizio).
Lo stato di tensione, preoccupazione non più contenuto dopo la
riduzione della terapia serale a base di Trittico Sequase e Trittico Sequase,
tornava a disturbare il mantenimento del sonno e rischiava di peggiorare lo
stato psichico.
La terapia serale a base di Trittico Sequase ha contribuito e
tuttora contribuisce a stabilizzare il tono dell'umore, al mantenimento del
sonno, a ridurre lo stato ansioso. La terapia a base di Trittico Sequase ha ridotto
e tuttora riduce le rimuginazioni persistenti sulle problematiche familiari, di
salute e finanziarie e migliora il mantenimento del sonno.
A tutt'oggi la terapia psicofarmacologica è la stessa indicata nel
rapporto del 1.06 u.s.
3.
In un
suo scritto dell'11 giugno 2025 all'attenzione del medico fiduciario di CO1, aveva
indicato che il quadro psicopatologico stava progressivamente migliorando.
Qual è stata l'evoluzione dello
stato di salute di RI1 dall'11 giugno 2025; vi è stato un miglioramento? In
caso dì risposta positiva, per quale motivo il miglioramento dello stato di
salute non ha inciso sulla capacità lavorativa di RI1 fino al 23 novembre 2025?
Per quanto concerne l'evoluzione dello stato di salute psichica
dal 11.06.2025, come indicato al punto 2, fino alla seduta del 10.7.2025, il
quadro psicopatologico è rimasto stazionario.
Nelle sedute successive al 10.07, seduta del 11.08 u.s. e del
12.09
u.s., dopo la modifica della terapia eseguita il 10.07 (riduzione
graduale della terapia serale a base di Trittico Sequase e Trittico Sequase),
il tono dell'umore rimaneva in equilibrio, con mantenimento della riduzione
dello stato di tensione interna diurna, ma il sonno tornava ad essere
disturbato nella induzione e nel mantenimento per un peggioramento della
tensione interna e delle preoccupazioni la sera.
Alla seduta del 9 ottobre u.s., il tono dell'umore rimaneva in
equilibrio, buona spinta volitiva, ma soprattutto alla sera persistevano le preoccupazioni
per la salute, per il futuro lavorativo e finanziario. Il sonno, disturbato
nella induzione e nel mantenimento, rischiava di destabilizzare lo stato
psichico. Di qui l'incremento di posologia di Trittico Sequase e Trittico
Sequase, descritto al punto 2, effettuato nei giorni precedenti la seduta del
09.10
Alla seduta del 12.11.2025 si apprezzava ancora più intenso e
presente durante il giorno, non solo la sera, il disagio emozionale (tensione, preoccupazione,
demoralizzazione) reattivo alle preoccupazioni per la propria salute psichica,
preoccupazioni finanziarie e per il futuro lavorativo, in quanto si rendeva
conto di non essere ancora pronto per riprendere l'attività lavorativa
abituale. Il sonno era disturbato nel mantenimento, nonostante l'associazione
Trittico Sequase e Trittico Sequase.
Dallo scorso 11 giugno a tutt'oggi, l'attenzione e la
concentrazione non sono tornate ai livelli antecedenti lo scompenso.
Il miglioramento dello stato di salute, segnalato dalla scrivente
in data 11 giugno u.s., non ha inciso favorevolmente sulla capacità lavorativa
fino al 22 novembre, in quanto il miglioramento è stato ottenuto con la terapia
segnalata sul rapporto medico del 11 giugno u.s. Successivamente, dopo la decisione
di CO1 del 19.06 u.s., non è stato possibile scalare a zero la terapia serale a
base di Trittico Sequase in associazione a Trittico Sequase, a causa del
peggioramento del disturbo del sonno.
Dopo la decisione di CO1 del 19.06.2025, il quadro psicopatologico
ha risentito sfavorevolmente della precarietà della situazione psicosociale che
veniva a determinarsi.
4.
Nel suo
ultimo certificato medico ha attestato una incapacità lavorativa dell'80% dal
23.
novembre 2025. A cosa è dovuto il miglioramento? È possibile prevedere (in
quale lasso di tempo) un ulteriore miglioramento della capacità lavorativa? Se
sì, in che misura?
Nell'ultimo certificato medico del 12.11.2025 ho attestato una
capacità lavorativa del 20% dal 23.11.2025 non nella attività abituale, ma in
attività adeguata, lavoro semplice, leggero, in ambiente tranquillo, ossia un
lavoro a scarso contenuto di responsabilità e di stress, a titolo occupazionale
del tempo, per stimolare le capacità residue, che tenga conto dei limiti
funzionali attuali: ridotta caricabilità, ridotta persistenza, riduzione della
attenzione e concentrazione.
Nelle sedute precedenti alla seduta del 12.11 si è lavorato con il
paziente con l'obiettivo congiunto di favorire una ripresa lavorativa graduale
per l'attività abituale, ma le preoccupazioni ingravescenti per la situazione
socio-lavorativa-finanziaria, familiare (è padre di due figli minori) non hanno
favorito un miglioramento del quadro psicopatologico tale da poter fare sperare
a breve, medio termine, una ripresa lavorativa nella attività abituale. Pertanto
il paziente ha preso una migliore consapevolezza sul suo stato di salute
attuale, ha abbandonato temporaneamente l'obiettivo della ripresa lavorativa
nella attività abituale (dopo 14 anni di attività), che gli avrebbe garantito
una sicurezza economica. Si è così motivato alla ricerca di un posto di lavoro
in attività adeguata a tempo parziale, iniziando con ricerche al 20%, perché
tra ottobre e novembre la caricabilità è peggiorata rispetto i mesi precedenti,
a seguito della situazione di stress psicosociale.
Per quanto concerne la possibilità di prevedere un miglioramento dello
stato di salute psichica e di miglioramento della capacità lavorativa allo
stato attuale la prognosi è incerta.
In data 09.12.2025. sarà rivalutata la capacità lavorativa.
5.
Eventuali osservazioni
Tenuto conto della valutazione della collega ______ del 25.03.2025
di abilità al 100% alla guida professionale dal 15.06.2025, riconfermata nel
rapporto del 19.06, senza aver rivisto il paziente, visitato a marzo, il
paziente avrebbe dovuto iscriversi in disoccupazione e la scrivente avrebbe
dovuto stilare un certificato di abilità al 100% per la disoccupazione.
Pertanto in data 7 ottobre la scrivente, per un confronto, ha
contattato la Dr.ssa med. ______, medico del traffico SSML per un parere sulla
idoneità alla guida di veicoli a motore in un paziente in terapia con
l'associazione Trittico retard 150 mg e Sequase XR 50 mg. La dott.ssa med.
______ ha risposto che secondo l'ICADTS Drug list il farmaco Trittico è in
categoria III e pertanto non compatibile con la guida sicura del I° e II°
gruppo.
Il farmaco Sequase è in categoria II e non compatibile con la
guida sicura del I° e II° gruppo se il paziente accusa un rallentamento cognitivo,
effetto secondario del farmaco. Inoltre ha ribadito che l'associazione dei due
farmaci psicotropi a livello centrale produce un effetto che si potenzia mutualmente,
un effetto esponenziale, per cui ritiene assolutamente controindicata la guida
di veicoli a motore sia del gruppo l e II con questa associazione
farmacologica.
Tenuto conto di quanto sopra, in data 12.11.2025 la scrivente ha mantenuto
la valutazione di inabilità lavorativa totale fino al 22.11.2025 incluso e dal
23.11.2025
ha certificato una abilità lavorativa al 20% in attività adeguata
(lavoro leggero, in ambiente tranquillo), al fine di permettergli di stimolare
le capacità residue, poter usufruire delle indennità di disoccupazione e
ridurre la situazione di stress psicosociale in atto.” (doc. XIII)
Il 1°
dicembre 2025 il giudice delegato del TCA ha interpellato la dr.ssa med.
______, chiedendo:
" (…)
1.
Conferma di essere stata contattata dalla dr.ssa med. ______ in
relazione alla terapia farmacologica assunta da RI1 a partire dall’11 giugno
2025?
2.
In caso di risposta affermativa, conferma quanto indicato dalla
dr.ssa med. ______ nello scritto del 25 novembre 2025 alla risposta n. 5?
3.
Sulla base della terapia indicata nello scritto del 25 novembre
2025.
dalla dr.ssa med. ______ (doc. XIII, risposta 2), dal punto di vista della
medicina del traffico, RI1 può guidare ______? In caso di risposta negativa,
per quale motivo una ripresa della guida di autoveicoli (pesanti) non è
possibile?
4.
Eventuali osservazioni.” (doc. XIV)
Il 10 dicembre 2025 la dr.ssa
med. ______ ha risposto:
" (…)
1.Conferma di essere stata contattata dalla dr.ssa ______ in
relazione alla terapia farmacologica assunta da RI1 a partire dall'11 giugno
2025?
Sì, confermo di essere stata contattata via mail dalla dr.ssa med.
______ in data 7 ottobre 2025 (vedi allegato); la collega mi chiedeva un parere
specialistico sulla compatibilità con la guida professionale della terapia
farmacologica assunta dal sig. RI1, costituita da: Brintellix 20 mg 1-0- 0,
Trittico retard 150 mg 0-0-1, Sequase XR 50 mg 0-0-0-1.
2.
In caso di risposta affermativa, conferma quanto indicato
dalla dr.ssa med. ______ nello scritto del 25 novembre 2025 alla risposta n.5?
Sì, confermo integralmente quanto riportato dalla dr.ssa med.
______ nello scritto del 25 novembre 2025 alla risposta n.5.
3.
Sulla base della terapia indicata nello scritto del 25
novembre 2025 dalla dr.ssa ______ (doc. XIII, risposta 2) dal punto di vista
della medicina del traffico, RI1 può guidare ______? In caso di risposta
negativa, per quale motivo una ripresa della guida di autoveicoli (pesanti) non
è possibile?
Sulla base della terapia indicata nello scritto del 25 novembre
2025.
dalla dr.ssa med. ______ (doc. XIII, risposta 2) il signor RI1 non può
guidare ______ (veicoli a motore del 2 gruppo) poiché tale terapia comprende:
- Trittico
retard 150 mg (trazodone), classificato ICADTS categoria
III secondo
quanto riportato sul Compendium svizzero dei medicamenti: "Effetti
sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Come con altre
sostanze attive sul SNC, i pazienti devono essere informati che la trazodone
può compromettere l'attenzione e le capacità psicomotorie necessarie per
guidare un veicolo, svolgere lavori pericolosi o utilizzare macchinari
complessi".
- Brintellix
20.
mg, classificato ICADTS categoria II secondo quanto riportato sul
Compendium svizzero dei medicamenti: "in una batteria di test neuropsicologici,
non è stata osservata alcuna significativa compromissione della capacità di
guida, delle funzioni cognitive o di altre capacità psicomotorie in volontari
sani dopo somministrazioni singole e ripetute di vortioxetina 10 mg/die rispetto
al placebo. Tuttavia, si consiglia cautela durante la guida o l'uso di
macchinari pericolosi, soprattutto all'inizio del trattamento o in caso di
modifica del dosaggio".
- Sequase XR
50.
mg (quetiapina), classificato ICADTS categoria II, secondo quanto
riportato sul Compendium svizzero dei medicamenti: "Effetti sulla
capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Sequase XR ha un effetto
moderato sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. A causa dei
suoi effetti sul sistema nervoso centrale, Sequase XR può compromettere le
attività che richiedono attenzione mentale. Pertanto, i pazienti non devono
guidare veicoli o utilizzare macchinari fino a quando non sia stata valutata la
loro sensibilità individuale".
- Redormin
(medicina erboristica, Redormin 500 mg contiene estratti secchi di radice di
valeriana e coni di luppolo (Ze 91019). Redormin 500 mg è un medicinale a base
di erbe standardizzato. La standardizzazione garantisce una qualità costante da
lotto a lotto. Le due piante medicinali comprovate, valeriana e luppolo, si
completano a vicenda. Hanno un effetto soporifero e, attraverso una leggera
sedazione, favoriscono un sonno ristoratore.
- Melatonina
retard 2 mg, secondo quanto riportato sul Compendium svizzero dei
medicamenti: "Melatonin ha un effetto moderato sulla capacità di guidare
veicoli o sulla capacità di utilizzare macchine. Melatonin può causare
sonnolenza, pertanto il medicamento deve essere utilizzato con cautela qualora
gli effetti della sonnolenza possano costituire un pericolo per la
sicurezza".
Secondo il sistema ufficiale ICADTS1 (International Council on
Alcohol, Drugs and Traffic Safety):
· Categoria II: farmaci "likely
to produce minor or moderate adverse effects", con effetti sul livello
di performance equivalenti a BAG 0.5-0.8 g/L - guida possibile solo
dopo valutazione clinica individuale e in assenza di fattori aggravanti.
· Categoria III: farmaci "likely
to produce severe effects", con impairment equivalente a BAC >
0.8
g/L - guida controindicata.
In conclusione confermo che l'assunzione di un farmaco
classificato in categoria III ICADTS controindica quindi la guida per entrambi
i gruppi di veicoli a motore (per uso privato gruppo 1 e per uso professionale
gruppo 2); per quanto riguarda invece i farmaci classificati in categoria II
spetta al paziente astenersi dalla guida nel caso in cui risenta degli effetti
secondari (ad esempio stanchezza, sonnolenza, ridotta capacità attentiva, rallentamento,
ecc.). Si precisa inoltre che l'associazione di più farmaci psicotropi (un farmaco
di categoria III con farmaci di categoria II) comporta una azione depressiva a
livello del sistema nervoso centrale che si potenzializza mutualmente e aggrava
le conseguenze sfavorevoli sulla guida in sicurezza dei veicoli a motore.
4.
Eventuali osservazioni
Nel caso in questione, sono inoltre documentati:
- Disturbi del sonno
- Episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1)
- Distruzione della famiglia per divorzio (ICD-10: Z63.5)
Tali elementi costituiscono ulteriori fattori aggravanti per la
guida in sicurezza dei veicoli a motore del 1 e 2 gruppo. Per una valutazione
completa della idoneità alla guida dei veicoli a motore del 1 e 2 gruppo, come
previsto dall'OAC, ritengo necessario che il signor RI1 sia sottoposto ad una perizia
di livello 4 in medicina del traffico al fine di valutare nella integralità la
sua idoneità alla guida e le relative misure da attuare per una eventuale
riammissione alla guida dei veicoli a motore del 1 e 2 gruppo.” (doc. XV)
Il 18 dicembre 2025 il ricorrente
ha prodotto un certificato della dr.ssa med. ______ che ha attestato
un’inabilità al lavoro all’80% dal 15 dicembre 2025 al 15 gennaio 2025 (doc.
B7), mentre il 9 gennaio 2026 ha trasmesso un certificato della medesima curante
che ha attestato una completa inabilità lavorativa dal 16 gennaio 2026 al 16
febbraio 2026 nella precedente attività e un’incapacità lavorativa dell’80% in
attività adeguata alla patologia del 16 gennaio 2026 (doc. B8).
Il 13 gennaio 2026 l’assicuratore
ha allegato una presa di posizione dell’8 gennaio 2026 della dr.ssa med. ______
che ha affermato:
" (…)
Mia valutazione e conclusione
Anzitutto riconfermo i miei precedenti rapporti a voi già noti che
non riporto.
- Il certificato medico datato 12.11.2025 redatto dalla
Dr.ssa ______ di ______ è una semplice certificazione di un'IL al 100% senza
giustificazione del perché: manca l'esame psichico secondo l'AMDP-System e non
sono riportati i deficit funzionali secondo il Mini ICF-APP.
- Nel rapporto medico datato 25.11.2025 redatto dalla Dr.ssa
______ di ______ indirizzato al cancelliere del TCA e del Tribunale
d'Appello si legge: "... Si certifica che il paziente a margine, in mia
cura, continua l'inabilità.
Rilevo che la collega scrive: "II paziente è in mia cura dal
31.12.2024, trattamento psichiatrico integrato a colloqui psicologici di
sostegno, con frequenza una volta al mese": ciò depone già per una non
gravità del caso altrimenti la presa a carico ambulatoriale sarebbe stata più
intensiva.
al punto 1, la stessa pone sempre la stessa diagnosi psichiatrica
di "episodio depressivo di media gravità, distruzione della famiglia per divorzio"
dal 27.11.2024 al momento della compilazione del suo rapporto cosa che stride con
quanto successivamente da lei scritto al punto 2, dove segnala un miglioramento
dello stato psicopatologico del paziente in particolare del tono dell'umore.
Al punto 2, riporta la terapia prescritta l'11.06.2025 ed attesta
che nelle sedute seguenti aveva tentato di scalare gradualmente la terapia
serale a base di Trittico Sequase e Trittico Sequase.
Chiedeva poi il 19.06.2025 un riconoscimento ulteriore del periodo
di malattia di 3 mesi per "stabilizzare il quadro psicopatologico",
che non descrive (manca la descrizione dell'esame psichico secondo
l'AMDP-System), e scalare a 0 l'associazione Trittico Sequase, non
descrivendone le modalità.
Alla successiva seduta del 10.07.2025 scrive che il quadro
psicopatologico rimaneva “stazionario rispetto all'11.06" senza descrivere
lo stato (manca la descrizione dell'esame psichico secondo l'AMDP-System).
Riporta poi che nelle sedute successive dell'11.08 e del 12.08, il
tono dell'umore era "in equilibrio" con "riduzione dello stato
di tensione interna" ma il sonno tornava ad essere disturbato
nell'induzione e da più risvegli. Con questa frase la psichiatra curante
afferma che l’assicurato era "eutimico" e ciò è in netto contrasto
con quanto scritto al punto 1 “episodio depressivo di media gravita": se
il tono dell'umore è in asse il paziente non è affetto da un episodio
depressivo.
Scrive poi si manteneva "invariato il trattamento
psicofarmacologico" tenuto conto dell'obbiettivo di scalare gradualmente a
0.
la terapia serale, soprattutto il Trittico Sequase in vista di una futura
ripresa lavorativa ma si anticipava l'orario della presa serale del Trittico
Sequase per migliorare l'induzione del sonno e conseguentemente evitare il peggioramento
dello stato psichico, incomprensibile tale modalità d'intervento.
Alla seduta del 09.10 dopo consulto telefonico con la psichiatra
del 07.10 e del 08.12 scrive che l’assicurato riprese la terapia serale per
migliorare l'induzione e il mantenimento del sonno e ridurre lo stato di
tensione interna serale dovuto alle preoccupazioni per la propria salute,
finanziarie e per il lavoro e scrive "La terapia serale a base di Trittico
Sequase ha contribuito e contribuisce a stabilizzare il tono dell'umore, al
mantenimento del sonno e ridurre lo stato ansioso".
Si nota ancora una incongruenza con quanto sopra scritto: l’assicurato
era eutimico e perciò non bisognava stabilizzare il tono dell'umore.
Al punto 3, alla domanda posta risponde "per quanto concerne
l'evoluzione dello stato di salute psichica dall'11.06 come indicato al punto 2
fino all'11.07 il quadro psicopatologico è rimasto stazionario": ciò vuoi
dire l’assicurato era migliorato a livello timico. Nelle sedute successive,
come da lei precedentemente riportato il tono dell'umore era in asse, quindi
non si capisce cosa scrive successivamente.
Non è poi chiaro come il miglioramento dello stato di salute
segnalato dall'11 giugno non abbia inciso sulla capacità lavorativa fino al 22
novembre.
Non è spiegata la motivazione in maniera adeguata.
La certificazione di una eventuale IL deve basarsi sulla presenza
di deficit psichici e funzionali aggettivati secondo il Mini ICF-APP che la
psichiatra curante mai riporta.
Non è quindi chiara la risposta al punto 4 (che non risulta
assolutamente motivata): non vengono riportati nè lo stato psicopatologico oggettivato
secondo l'AMDP System nè i deficit psichici e funzionali da lei aggettivati
secondo il Mini ICF-APP System per giustificare un'incapacità lavorativa all'80%
e neppure perchè definisca una capacità lavorativa del 20% solo dal 23.11.2025
visto che già da giugno u.s. parlava di un tono dell'umore eutimico.
Le sue osservazioni al punto 5, sono state da me già chiarite nei
punti precedenti.
In conclusione il rapporto medico da lei redatto appare pieno di
incongruenze. Lo stesso non è assolutamente dettagliato per quello che riguarda
la sua decisione del mantenimento di un'IL al 100% sino al 22.11.2025
mancandone le reali motivazioni.
Il contenuto del rapporto medico datato 10.12.2025 redatto
dalla Dr.ssa ______ del ______ di ______ era in parte a me già noto perché
riportato nel rapporto medico redatto dalla psichiatra curante del 08.10.2025 e
il 20.10.2025 facevo rilevare che la psichiatra curante nel rapporto del
11.06.2025
lo riteneva abile alla guida dell'auto da inizio giugno 2025 pur
assumendo la terapia da lei prescritta di Brintellix 20 mg cp 1-0-1, Trittico
Retard 150 cp 0-0-1, Sequase 50 mg cp 0-0-1, Redormin 500 cp 0-0-1, Meltonina R
2.
mg cp 0-0-1 e Symfona 240 cp 1-0-0.” (doc. 41)
2.8
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465
consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice
delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a
condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Rimangono riservati i casi in cui questi
evidenzino elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia e
sufficientemente pertinenti per imporre un complemento al fine di chiarire
alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta (cfr. fra tante, sentenza
8C_21/2024 del 24 giugno 2024, consid. 5.2; sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile
2024.
con riferimenti alle sentenze 8C_267/2023 del 17 novembre 2023 consid.
3.2; 8C_33/2023 del 12 settembre 2023 consid. 3.2).
2.9
In concreto, chiamato a stabilire
se l’assicuratore ha correttamente valutato la situazione valetudinaria del
ricorrente, questo Tribunale non può confermare la decisione su opposizione
impugnata.
Dalle tavole processuali emerge
che il medico fiduciario dell’assicuratore, dr.ssa med. ______, ha visitato
l’insorgente in una sola occasione (il 25 marzo 2025), quando, per stessa
ammissione della specialista in psichiatria, sulla base dei deficit psichici e
funzionali rilevati al Mini ICF-APP, l’incapacità lavorativa dell’interessato
era totale in qualsiasi attività (doc. 19).
Secondo la psichiatra
l’assicurato in quel periodo beneficiava “di una psicoterapia e di una
psicofarmacoterapia non sufficiente a controllare i sintomi ansiosi e
l’insonnia”, ma la continuazione della psicoterapia e l’adeguamento della
psicofarmacoterapia avrebbe reso possibile un miglioramento ulteriore dei
sintomi e dei deficit psichici e funzionali con ripresa totale dell’attività
lavorativa il 15 giugno 2025 (doc. 19). La psichiatra ha effettuato una
valutazione prospettica dello stato di salute, fondata su ipotesi future, senza
più accertarsi personalmente se quanto ritenuto al momento della visita del 25
marzo 2025, si sarebbe poi effettivamente verificato (su questo tema cfr. anche
STCA 36.2022.28 del 22 dicembre 2022, consid. 2.5).
Sulla base di quanto affermato
dal medico fiduciario e tenuto conto dell’ingiunzione di CO1 del 31 marzo 2025
che ha confermato la necessità di “un potenziamento della terapia
farmacologica”, invitando l’insorgente a comunicare le cure intraprese
(doc. 20), la curante, dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
ricalibrato la terapia farmacologica, potenziandola ed adeguandola allo stato
psichico del momento (doc. 24).
Grazie all’introduzione di
Sequase XR 50 mg e all’aumento del dosaggio del Trittico ret. da 50 a 150 mg,
oltre all’introduzione di Symfona 240 mg, il quadro psicopatologico è
progressivamente migliorato (doc. 26), con la precisazione che l’interruzione
dell’assunzione dei primi due farmaci avrebbe rischiato di causare un nuovo
peggioramento del quadro clinico (doc. 33).
L’adeguamento della terapia
farmacologica, che non era stata messa in discussione dall’assicuratore o dal
medico fiduciario, ed anzi è stata da loro voluta, per i motivi esposti in
maniera dettagliata, completa, precisa e motivata dalla dr.ssa med. ______,
medico del traffico ed a cui si rinvia (doc. XV), ha avuto quale conseguenza
l’impossibilità, per l’assicurato, di riprendere la sua precedente attività di
autista di ______. I medicamenti assunti (Sequase e Trittico) controindicano
infatti la guida di veicoli sia per uso privato che per uso professionale (doc.
XV: “Sulla base della terapia indicata nello scritto del 25 novembre 2025
dalla dr.ssa med. ______ (doc. XIII, risposta 2) il signor RI1 non può guidare ______
(veicoli a motore del 2 gruppo)” e: “Nel caso in questione, sono inoltre
documentati: - Disturbi del sonno -Episodio depressivo di media gravita
(ICD-10: F32.1) - Distruzione della famiglia per divorzio (ICD-10: Z63.5). Tali
elementi costituiscono ulteriori fattori aggravanti per la guida in sicurezza
dei veicoli a motore del 1 e 2 gruppo”).
Di fronte all’impossibilità per
il ricorrente di guidare mezzi ______, che la curante aveva già evidenziato nel
referto dell’11 giugno 2025 (“Allo stato attuale non è però ancora in grado
di riprendere l’attività di conducente di ______, di ______,
conduttore della ______ oppure conduttore dei mezzi pesanti, attività
che richiedono una buona concentrazione, elevata responsabilità verso terzi.
Inoltre il trattamento farmacologico in corso, che sta portando a graduali
progressivi miglioramenti del funzionamento psicosociale, non è compatibile
con la guida di mezzi ______”; doc. 26, sottolineatura del redattore),
la dr.ssa med. ______ il 19 giugno 2025 e nei successivi referti, si è limitata
a sottolineare che l’interessato ha comunque guidato, per brevi tratti, un
veicolo privato, e che non è dato sapere se la curante ha segnalato la
fattispecie all’Ufficio della circolazione di Camorino, senza tuttavia spendere
una parola circa l’impossibilità di condurre mezzi ______ a causa della terapia
assunta.
Neppure l’assicuratore si è
chinato sull’impossibilità per il ricorrente di poter guidare automezzi ______ e
di non poter svolgere la sua attività abituale a causa della terapia
farmacologica assunta.
Il medico fiduciario, non ha comunque
contestato le affermazioni del medico del traffico, dr.ssa med. ______, circa
gli effetti della terapia assunta dall’assicurato.
Solo con la presa di posizione
dell’8 gennaio 2026 la dr.ssa med. ______ mette in dubbio la modalità di
intervento della curante in relazione con la volontà di ridurre la terapia
farmacologica a zero al fine di permettere al ricorrente di riprendere la
propria attività lavorativa. Secondo la psichiatra, quanto descritto nel
referto del 25 novembre 2025 dalla dr.ssa med. ______ sarebbe in parte
contraddittorio e non motivato, rilevando che un tono dell’umore in asse, come
descritto dalla curante, non permetterebbe la diagnosi di depressione.
La curante ha tuttavia spiegato
che l’11 giugno 2025 grazie alla terapia prescritta il tono dell’umore era
migliorato ed il sonno si era regolarizzato. Nelle sedute successive la dr.ssa
med. ______ ha tentato di scalare gradualmente la terapia serale a base di
Trittico Sequase e Sequase, incompatibili con la guida, per permettere
all’interessato di riprendere la propria attività lavorativa. Dal 10 luglio
2025.
la curante ha iniziato a ridurre la terapia a base di Trittico Sequase e
Trittico Sequase, con tono dell’umore in equilibrio e riduzione della tensione
interna diurna, ma con il sonno che tornava ad essere disturbato nell’induzione
e da più risvegli. Il trattamento farmacologico è così rimasto invariato, con
tuttavia l’obiettivo di scalare gradualmente a zero la terapia serale. La dr.ssa
med. ______ ha così anticipato l’assunzione serale dei medicamenti per
migliorare l’induzione del sonno ed evitare un nuovo peggioramento dello stato
psichico. Dal 9 ottobre 2025 la terapia è stata nuovamente aumentata per
migliorare l’induzione del sonno e mantenerlo, con riduzione dello stato di
tensione interna serale. La terapia a base di Trittico Sequase ha contribuito e
contribuisce a stabilizzare il tono dell’umore, a mantenere il sonno e ridurre
lo stato ansioso. La terapia a base di Trittico Sequase ha ridotto le
rimuginazioni e migliorato il mantenimento del sonno.
Nel referto dell’8 gennaio 2026 la
dr.ssa med. ______, critica l’anticipo dell’assunzione del Trittico e del
Sequase per migliorare l’induzione del sonno ed evitare un peggioramento dello
stato psichico, ritenendo incomprensibile tale modalità, senza tuttavia
precisare come avrebbe dovuto invece intervenire la dr.ssa med. ______ e senza
sostenere che l’assunzione dei citati medicamenti non era dovuta (“Scrive
poi si manteneva "invariato il trattamento psicofarmacologico" tenuto
conto dell'obbiettivo di scalare gradualmente a 0 la terapia serale,
soprattutto il Trittico in vista di una futura ripresa lavorativa ma si
anticipava l'orario della presa serale del Trittico Sequase per migliorare
l'induzione del sonno e conseguentemente evitare il peggioramento dello stato
psichico, incomprensibile tale modalità d'intervento”).
Il medico fiduciario afferma poi
che vi sarebbe un’incongruenza perché la curante afferma che il ricorrente è
eutimico, ciò che non avrebbe necessitato di uno stabilizzatore del tono
dell’umore quale il Trittico. Tuttavia la curante ha somministrato il farmaco sia
per stabilizzare l’umore che per permettere il mantenimento del sonno e ridurre
lo stato ansioso (“La terapia serale a base di Trittico Sequase ha
contribuito e contribuisce a stabilizzare il tono dell'umore, al mantenimento
del sonno e ridurre lo stato ansioso").
Del resto anche il medico
fiduciario non è immune da incoerenze, ritenuto come nel referto dell’8 gennaio
2026.
sembra mettere in dubbio la gravità della patologia di cui è affetto
l’insorgente (“Rilevo che la collega scrive: "II paziente è in mia cura
dal 31.12.2024, trattamento psichiatrico integrato a colloqui psicologici di
sostegno, con frequenza una volta al mese": ciò depone già per una non
gravità del caso altrimenti la presa a carico ambulatoriale sarebbe stata
più intensiva”), allorché al momento della visita fiduciaria del 25 marzo
2025.
ha confermato, sulla base di un approfondito esame personale
dell’assicurato secondo AMDP System e Mini ICF-APP la gravità della situazione
valetudinaria del ricorrente, attestando una completa incapacità lavorativa
dell’interessato e questo perlomeno fino al 15 giugno 2025, con l’ingiunzione a
ricalibrare la terapia medicamentosa.
In ogni caso, la dr.ssa med.
______ non mette in dubbio di per sé la somministrazione di Trittico e Sequase
per la cura dell’episodio depressivo di media gravità da lei diagnosticato il
25.
marzo 2025, e che determina l’impossibilità per l’interessato di guidare
mezzi ______ (Trittico) o impone al paziente di astenersi dalla guida (Sequase)
nel caso in cui risenta effetti secondari, quali stanchezza, sonnolenza,
ridotta capacità attentiva, rallentamento.
Ribadito che né l’assicuratore né
il medico fiduciario hanno contestato nel corso del tempo la correttezza della
terapia farmacologica prescritta al ricorrente per la cura della patologia e
che non è mai stato richiesto all’assicurato di cessare l’assunzione di
Trittico e Sequase, che rende di fatto impossibile, dal punto di vista della
medicina del traffico, la guida di mezzi ______, occorre concludere che
l’insorgente, nell’attività di conducente di mezzi ______ è completamente
inabile al lavoro.
Va ora esaminato quali sono le
conseguenze dell’inabilità al lavoro nella precedente attività per il
versamento delle indennità giornaliere.
2.10
L’assicuratore, reso edotto più
volte dell’impossibilità per il ricorrente di condurre mezzi ______ a causa
dell’assunzione dei medicamenti Trittico e Sequase in seguito alla patologia
psichica di cui è affetto, non ha esaminato se l’assicurato poteva svolgere
un’altra attività, adatta al suo stato di salute, in quale misura e, se del
caso, assegnargli un termine di 3 – 5 mesi per adattarsi al suo stato
valetudinario e procedere con l’abituale raffronto dei redditi per stabilire se
continuare a versargli un’indennità giornaliera (sul tema cfr. consid. 2.5 e
2.6
e DTF 141 V 625, consid. 4.1).
A questo proposito
in una sentenza 8C_702/2018 dell’11 luglio 2019 in ambito di indennità
giornaliere in caso di infortunio, il Tribunale federale ha rammentato:
" 3.2. Se
risulta che l'assicurato nell'ottica dell'obbligo di ridurre il danno sia
tenuto a cambiare lavoro, l'assicuratore deve invitarlo in tal senso e
concedergli un adeguato periodo transitorio per adattarsi alle mutate
circostanze e trovare un nuovo posto di lavoro, durante il quale le indennità
giornaliere continuano a essere versate. Tale periodo transitorio viene fissato
da tre a cinque mesi (sentenza 8C_714/2018 del 5 marzo 2019 consid. 4.4.2 con
rinvio a DTF 141 V 625 consid. 4.1 pag. 629 seg.; cfr. anche
sentenze 8C_838/2012 del 19 aprile 2013 consid. 3.1; 8C_173/2008 del 20 agosto
2008.
consid. 2.3; U 108/05 del 28 agosto 2006 consid. 2.3; U 301/02 del 1°
ottobre 2003 consid. 1.3 con rinvio a DTF 114 V 281 consid. 5b pag. 289
seg.; MARKUS SCHMID, nota marginale 10 ad art. 16 LAINF; JEAN-MAURICE
FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesvewaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, nota
marginale 213 pag. 973 con riferimenti).
3.3
Se l'assicuratore
esige il reinserimento in una nuova occupazione, esso deve esporre i profili
professionali o quali attività considera esigibili per l'assicurato. Solamente
con una tale designazione e un tale chiarimento delle possibilità lavorative,
l'assicuratore adempie il suo obbligo di motivazione, inteso come parte del
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). In questa maniera all'assicurato viene
reso possibile di farsi un'idea sulla portata del cambiamento lavorativo
richiesto (sentenza 8C_714/2018 consid. 4.4.4; Urteil U 301/02 consid. 1.4 con
rinvio a DTf 124 V 131 consid. 1a).
(…)
4.4
Dagli atti non risulta oltretutto che il ricorrente sia
stato invitato a cercarsi un nuovo lavoro in un'attività adatta ai suoi
disturbi. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni, l'assicuratore con la decisione del 28 aprile 2014 non ha
ingiunto al ricorrente, richiamandosi all'obbligo di ridurre il danno, di
provvedere a un cambiamento di lavoro. In realtà, con la menzionata decisione
l'amministrazione, facendo capo alla valutazione espressa dal medico fiduciario
in occasione della visita di controllo del 26 marzo 2014, ha riconosciuto una
componente causale naturale ed adeguata fino al massimo al 31 maggio 2014,
essendo stato raggiunto lo status quo sine dal 1° giugno 2014. L'inabilità
lavorativa sarebbe giustificata al 100% nell'attività svolta sempre in piedi
sino al 1° maggio 2014. Il ricorrente era stato ritenuto abile al 50% dal 1°
maggio 2014 ed in seguito si era ritenuta giustificata una ripresa laovorativa
totale. Inoltre in ogni caso dall'11 aprile 2014 si sarebbe ritenuta una piena
abilità lavorativa in attività confacente. Una componente causale naturale come
anche adeguata si sarebbe potuta ammettere al massimo fino al 31 maggio 2014.
Dal 1° giugno 2014 il tutto sarebbe stato di competenza dell'assicuratore
contro le malattie. Invece, l'assicuratore nella decisione su opposizione del
15.
marzo 2017 sulla base della valutazione del Dr. med. B.________ ha affermato
che contrariamente a quanto deciso in precedenza con la decisione del 28 aprile
2014.
lo stato quo sine vel ante non era stato ancora raggiunto e quindi un
nesso causale naturale tra l'evento del 5 febbraio 2013 ed i disturbi
dell'assicurato dovevano ancora essere ammessi come anche che il diritto alle
prestazioni LAINF non era ancora terminato. Lo stato di salute dell'assicurato
si sarebbe stabilizzato soltanto dopo il termine dell'ultimo ciclo di
fisioterapia il 30 gennaio 2017. L'assicuratore infine non ha riconosciuto le
prestazioni per le indennità giornaliere per il periodo tra il 1° giugno 2014 e
il 26 giugno 2016 con la motivazione che all'assicurato con decisione del 28
aprile 2014 era stato comunicato di essere ritenuto abile al 100% in un lavoro
confacente.
4.5
Né nella decisione del 28 aprile 2014 né nella decisione
su opposizione del 15 marzo 2017 viene esposta una attività concreta, che
secondo l'assicuratore sarebbe stata esigibile con una piena capacità
lavorativa dal 1° giugno 2014. Ciò costituisce, come il ricorrente censura a
ragione, una violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di essere
sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; sentenze 8C_714/2018 consid. 4.4.4 e U 301/02
consid. 2.3). Una motivazione sufficiente rispetto al diritto di essere sentito
relativamente alle possibilità lavorative esigibili non è ravvisabile nemmeno
nel rinvio in entrambe le decisioni del 28 aprile 2014 e del 15 marzo 2017 al
profilo di esigibilità del medico consulente dell'assicuratore. Certo, le
limitazioni causate dall'infortunio nel profilo di esigibilità costituiscono la
base per l'esame della capacità lavorativa, ma per prassi non assolvono
l'amministrazione di indicare lavori o attività concreti. In caso contrario, il
nuovo inserimento professionale richiesto dall'assicuratore non potrebbe essere
verificato e impugnato dall'assicurato in maniera adeguata (sentenze
8C_714/2018 consid. 4.4.4 e U 301/02 consid. 2.3). Né si può affermare che la
pronuncia impugnata abbia sanato questo vizio. Sia il giudizio cantonale sia la
decisione su opposizione si rivelano lesivi del diritto di essere sentito per
carente motivazione. (…)”
A
questo proposito la
dottrina (Häberli Ch. / Husmann D.,
Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, Berna 2015, pag.
169.
e seguenti) rammenta che, differentemente da quanto accade
nell’assicurazione invalidità, nell’ambito delle indennità giornaliere per
perdita di guadagno in caso di malattia, non si fa riferimento al teorico
mercato equilibrato del lavoro. Non è sufficiente che un’attività adatta sia,
dal punto di vista medico, teoricamente esigibile; la persona assicurata deve
avere la concreta possibilità di esercitare l’attività leggera ed adatta al suo
stato di salute nel reale mercato del lavoro. Un determinato posto di lavoro
non deve esistere solo teoricamente, bensì anche concretamente. Considerato che
le indennità giornaliere per malattia, a differenza della rendita AI, non
costituiscono una prestazione a lungo termine, può essere fatto riferimento
solo al mercato del lavoro concreto (“Anders als in der IV wird im
Krankentaggeld-Bereich nicht auf den ausgeglichenen Arbeitsmarkt abgestellt,
was sich schon aus dem Wortlaut von Art. 6 ATSG (Arbeitsunfähigkeit) gegenüber
Art. 7 ATSG (Erwerbsunfähigkeit) ergibt. Es genügt nicht,
dass eine angepasste Tätigkeit bloss medizinisch-theoretisch möglich ist; der
Versicherte muss vielmehr eine reale Chance haben, die Verweisungstätigkeit bei
gegebener Arbeitsmarktsituation real ausüben zu können. Eine entsprechende Stelle
darf also nicht nur theoretisch und statistisch vorhanden sein, sondern muss
tatsächlich existieren; die versicherte Person muss ihre Restarbeitsfähigkeit
in einer solchen Stelle sofort realisieren können. Da Krankentaggelder anders
als Invaliditätsrenten keine Langzeitleistungen darstellen, ist allein die
Bezugnahme auf den konkreten Arbeitsmarkt sachgerecht”;
cfr. anche Bonaz Lucile, op. cit.,
pag. 184, n. 521).
La dottrina (Häberli/Husmann,
op. cit., pag. 169 e seguenti) rammenta inoltre che dal principio di
reciprocità valido nell’ambito della LAMal deriva un giudizio differente
dell’esigibilità del cambio di attività rispetto all’AI. Nel primo caso viene
infatti assicurato un salario determinato per il quale viene pagato un premio
calcolato in funzione dell’indennità che le parti hanno concordato di versare.
L’obbligo di cambiare attività, derivante dall’obbligo di ridurre il danno,
comporta di regola una riduzione unilaterale della prestazione assicurativa
prevista in cambio del premio pagato dalla persona assicurata. Ciò è in
contraddizione con il principio dell’equivalenza valido nella LAMal (“Ebenso
ist zu beachten, dass für die Zumutbarkeit in der Krankentaggeldversicherung
grundsätzlich ein anderer, für die Versicherer strengerer Massstab als in der
Invalidenversicherung gilt. Dies ergibt sich aus dem Äquivalenz-(VVG) bzw.
Gegenseitigkeitsprinzip (KVG). Die Versicherten versichern einen bestimmten
Lohn bzw. danach bemessene Taggelder und bezahlen dafür die entsprechenden
Prämien. Der mit der Schadenminderung geforderte Berufswechsel führt meistens
zu einer einseitigen Herabsetzung der geschuldeten Versicherungsleistungen
zugunsten des Taggeldversicherers, was letztlich dem Äquivalenz- bzw.
Gegenseitigkeitsprinzip zuwiderläuft. Daher ist eine gewisse Zurückhaltung bei
der
Bejahung der Zumutbarkeit eines Berufswechsels angezeigt”).
In concreto l’assicuratore, come
visto, non ha imposto al ricorrente di cambiare attività, non ha indicato
alcuna attività esigibile e non ha proceduto all’abituale raffronto dei
redditi.
Ora
in ambito di indennità giornaliere per malattia di diritto privato, il
Tribunale federale in una sentenza 4A_228/2019 del 2 settembre
2019, applicata più volte in ambito LCA da questo Tribunale (cfr., fra le
tante, la STCA 36.2022.49 del 6 novembre 2023; STCA 36.2024.26 del 21
ottobre 2024), ha statuito sul caso di una persona a cui
l’assicuratore, il 12 ottobre 2016, aveva rifiutato di continuare a versare le
indennità giornaliere oltre il 31 ottobre 2016 poiché, sulla base di una
perizia, era emerso che l’interessato poteva ricominciare a lavorare nella
precedente attività di conducente di camion già dal 12 settembre 2016.
In seguito alla successiva perizia
giudiziaria allestita dal Tribunale cantonale, era invece risultato che
l’assicurato non poteva svolgere la precedente professione di camionista, ma
unicamente un’attività leggera e confacente al suo stato di salute e ciò dal
mese di agosto 2015.
Il Tribunale cantonale ha allora
condannato l’assicuratore al versamento delle indennità complete fino al loro
esaurimento, anteriore alla data del giudizio cantonale, poiché l’assicuratore
non aveva avvisato l’assicurato del suo obbligo di ridurre il danno e non gli
aveva assegnato alcun termine per cambiare professione.
L’assicuratore ha adito il TF
contestando la decisione cantonale, poiché dalla perizia giudiziaria era emerso
che già dal mese di agosto 2015 l’interessato avrebbe potuto esercitare
un’attività leggera e confacente al suo stato di salute, ossia ancora prima
della notifica dell’incapacità lavorativa. Inoltre, quando il 28 agosto 2018 la
perizia gli è stata trasmessa, non avrebbe più potuto assegnare un termine per
cambiare attività poiché il versamento di prestazioni non era più d’attualità.
L’Alta Corte ha respinto
l’impugnativa, stabilendo che spetta all’assicuratore notificare alla persona
assicurata l’obbligo di ridurre il danno e concedergli un termine per cambiare
attività. Niente avrebbe impedito l’assicuratore, nel caso di specie, di
domandare all’assicurato, il quale riteneva, correttamente, di non più essere
in grado di riprendere la precedente attività, di mettersi alla ricerca di una
attività compatibile con il suo stato di salute e di assegnargli un termine a
questo scopo (consid. 2.3.2: “Il ressort de
l'arrêt entrepris que la recourante n'a jamais adressé à l'intimé
d'avertissement au sujet du changement de profession commandé par l'obligation
de ce dernier de diminuer le dommage causé par son invalidité et ne lui a
jamais imparti de délai pour ce faire. La recourante ne le conteste d'ailleurs
pas, se contentant de faire valoir que l'intimé était déjà apte à reprendre une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles avant même que son incapacité
soit signalée à l'assureur et que l'expertise judiciaire faisant état d'une
capacité de travail complète dans une telle activité n'est parvenue à
l'assurance qu'en date du 28 août 2018. Elle ne peut être suivie. Avant de se
rallier aux conclusions de l'expertise judiciaire sur ce point, la recourante
soutenait que l'intimé était apte à reprendre son activité de chauffeur poids
lourds à 100%. L'expertise judiciaire a permis d'invalider cette hypothèse, sur
laquelle la recourante fondait son refus de continuer à verser à l'intimé des
indemnités journalières, et d'établir que l'intimé n'était apte au travail que
dans le cadre d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Selon la
jurisprudence précitée, il appartient dans pareille situation à l'assureur de
rendre attentif l'assuré au changement de profession dont il estime qu'il peut
raisonnablement être attendu de l'assuré et donner un délai à ce dernier pour
s'adapter à ces nouvelles conditions. Le fait que la capacité de travail de
l'assuré dans une autre activité adaptée à son état de santé ait été établi de
manière rétroactive par une expertise judiciaire, dont il n'est pas rare que
les conclusions interviennent à un moment où le versement des indemnités
journalières n'est plus d'actualité, n'y change rien. Rien n'empêchait la
recourante de demander à l'intimé, qui estimait quant à lui - à raison - ne pas
être en mesure de poursuivre son activité, de se mettre à la recherche d'une
activité compatible avec son état de santé et de lui impartir un délai pour ce
faire. Le fait qu'en cas de désaccord entre les parties sur la question de la
capacité de travail de l'assuré un certain temps soit nécessaire avant que la
vérité judiciaire ne soit établie n'exonère pas l'assureur des devoirs
susmentionnés s'il veut pouvoir fonder sa décision de cesser l'indemnisation de
l'assuré sur la possibilité réelle de ce dernier d'exercer une autre activité
rémunérée adaptée à son état de santé”).
Questo TCA non ha alcun
motivo per non applicare tale giurisprudenza anche nell’ambito della LAMal.
In
queste condizioni la decisione su opposizione impugnata va modificata nel senso
che l’insorgente ha diritto alle indennità giornaliere per malattia anche dopo
il 15 giugno 2025 secondo le percentuali attestate dalla dr.ssa med. ______,
fino al ripristino della capacità lavorativa, in via subordinata fino
all’esaurimento delle prestazioni o, in via ancora più subordinata, fino al
termine del periodo di adattamento che l’assicuratore potrà assegnare
all’assicurato secondo la procedura esposta in precedenza (cfr. anche consid.
2.5
e 2.6).
2.11
Secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni LAMal
non è stato previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares ______, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024
«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma
elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
All’insorgente,
vincente in causa e rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è modificata nel senso che RI1 ha diritto alle indennità
giornaliere per malattia anche dopo il 14 giugno 2025 come indicato nei
considerandi.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO1 verserà al
ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti