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Decisione

36.2025.51

Indennità giornaliera per malattia (LAMal). Assicuratore ha interrotto a torto il versamento delle prestazioni, anche se l'assicurato non poteva più svolgere la sua precedente attività. Assicuratore non ha assegnato termine per cambiare attività, né effettuato raffronto dei redditi

10 febbraio 2026Italiano75 min

della attenzione e della memoria a breve termine” tale gravità appare fortemente

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Incarto

n.

36.2025.51

cs/sc

Lugano

10 febbraio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2025 di

RI1,

______

rappr. da: avv.

RA1,

______

contro

la decisione su opposizione del 15

settembre 2025 emanata da

CO1,

______

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. RI1, nato nel 1983, dal 1° maggio

2018 conducente di mezzi ______ presso la ______ (in seguito: ______), è

assicurato collettivamente per la perdita di guadagno in caso di malattia

presso CO1 (in seguito: CO1).

1.2. Il 26 novembre 2024 la ______ ha

disdetto il rapporto di lavoro con RI1 con effetto al 28 febbraio 2025 (doc. 2).

1.3. In data 4 febbraio 2025 il datore

di lavoro ha notificato all’assicuratore una completa incapacità lavorativa

dell’interessato a causa di una malattia dal 27 novembre 2024 (doc. 3; cfr.

tuttavia doc. 7, 8 e 11 da cui emerge che l’incapacità lavorativa è iniziata il

26 novembre 2024, cfr. anche doc. 19). L’assicuratore ha inizialmente versato

le indennità giornaliere pattuite.

1.4. Dopo aver sottoposto RI1 ad una

visita presso il medico di fiducia, dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e

psicoterapia, con decisione formale del 19 giugno 2025, confermata dalla

decisione su opposizione del 15 settembre 2025, CO1 ha stabilito che le

prestazioni sarebbero state versate fino al 14 giugno 2025, poiché dal 15

giugno 2025 l’assicurato è completamente abile al lavoro nell’attività da lui

abitualmente svolta.

1.5. RI1, rappresentato dall’avv. RA1, è

insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).

L’insorgente chiede che la decisione su opposizione sia riformata nel senso che

gli sia riconosciuta l’incapacità a condurre mezzi ______, che le prestazioni

assicurative siano riconosciute nella misura del 100% anche dopo il 14 giugno

2025 e che il caso di malattia resti aperto.

Il ricorrente afferma di essere

conducente di mezzi ______ e che la sua attività consiste nel condurre ______

della ______, ______ delle ______ e della ______. Egli rileva che alla guida di

______ della ______ può arrivare a trasportare fino a 100 persone e come ______

della ______ anche più di 400. Per la grande responsabilità che ne deriva, sono

richieste condizioni di salute ottimali e grande attenzione, quindi capacità di

concentrazione.

Nel merito l’assicurato, sulla

base delle valutazioni della sua curante, dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e

psicoterapia, e della dr.ssa del traffico, ______, contesta le conclusioni

della dr.ssa med. ______ circa il ripristino della sua capacità lavorativa sin

dal mese di giugno 2025. Secondo l’insorgente CO1 non si è confrontata con il

tema della capacità di condurre mezzi ______ tenuto conto della terapia

farmacologica a cui è sottoposto.

L’insorgente chiede che il tema

della sua capacità di condurre mezzi di trasporto ______ sia sottoposto al

parere di un medico del traffico.

1.6. Il 16 ottobre 2025 il ricorrente ha

prodotto uno scambio di email con il medico del traffico, dr.ssa med. ______

(doc. III).

1.7. Con risposta del 30 ottobre 2025

CO1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

1.8. Il 4 novembre 2025 il TCA ha

trasmesso al ricorrente lo svincolo dal segreto professionale (doc. VII), sottoscritto

dall’assicurato il 7 novembre 2025 (doc. X), mentre il 6 novembre 2025

l’interessato ha reiterato la richiesta di sottoporre il caso a un medico del

traffico ed ha ribadito che la dr.ssa med. ______ non si è minimamente

confrontata con le affermazioni della dr.ssa med. ______ in relazione

all’inidoneità a condurre mezzi ______ a titolo professionale, quindi con un

numero elevato di ______, tenuto conto dell’assunzione combinata di Trittico e

Sequase (doc. VIII). Il 13 novembre 2025 l’assicurato ha trasmesso un

certificato del 12 novembre 2025 della dr.ssa med. ______, che attesta una

completa incapacità lavorativa fino al 22 novembre 2025 e dell’80% dal 23

novembre 2025 al 14 dicembre 2025, data della nuova rivalutazione (doc. XI).

1.9. Il 14 novembre 2025 il TCA ha

interpellato la dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XII),

che ha risposto il 25 novembre 2025 (doc. XIII), mentre il 1° dicembre 2025 il

Giudice delegato del TCA ha posto alcune domande alla dr.ssa med. ______,

medico del traffico (doc. XIV), che si è espressa il 10 dicembre 2025 (doc.

XV).

1.10. Chiamato ad esprimersi in merito il

ricorrente ha affermato di non avere osservazioni (doc. XVIII), mentre il 18

dicembre 2025 ha trasmesso un certificato medico del 15 dicembre 2025 della

dr.ssa med. ______, che attesta un’inabilità lavorativa all’80% fino al 15

gennaio 2026 (doc. XX).

1.11. Il 22 dicembre 2025 l’assicuratore

ha chiesto una proroga (doc. XXII), concessa (doc. XXIII), per permettere alla

dr.ssa med. ______ di determinarsi in merito alla documentazione medica

acquisita dal TCA.

1.12. Il 9 gennaio 2026 il ricorrente ha

prodotto un certificato medico dell’8 gennaio 2026 della dr.ssa med. ______ che

attesta un’inabilità lavorativa del 100% fino al 16 febbraio 2026 con un 20% di

capacità lavorativa in attività adeguata (doc. XXIV).

1.13. Il 13 gennaio 2026 l’assicuratore ha

prodotto la presa di posizione dell’8 gennaio 2026 della dr.ssa med. ______,

FMH psichiatria e psicoterapia, e si è riconfermato nella richiesta di

reiezione del ricorso (doc. XXVI).

1.14. Chiamato ad esprimersi in merito, il

ricorrente con scritto del 15 gennaio 2026 (doc. XXVIII), trasmesso per

conoscenza ad CO1 il 16 gennaio 2026 (doc. XXIX), ha contestato il contenuto

del referto del medico fiduciario, sostenendo che gran parte del rapporto è

costituito dalla ripresa per esteso dei certificati della curante e della

dr.ssa med. ______, mentre poche righe sono dedicate alle valutazioni ed alle

conclusioni, con tono dogmatico, senza dimostrazione e senza prove a sostegno.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se il ricorrente ha diritto ad indennità giornaliere per

malattia dal 15 giugno 2025.

2.2. Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è

considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che

non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura

medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

Ai sensi

dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata

possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra

professione o campo d’attività.

È considerata

incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di

guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione

ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di

un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del

danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa

non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).

2.3. Per

quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67

LAMal prevede che:

"

1Le persone domiciliate in Svizzera o che vi

esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65

anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un

assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.

2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella

forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere

stipulate da:

a. datori di lavoro, per sé stessi e per i

propri dipendenti;

b. associazioni di datori di

lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei

loro membri;

c. associazioni di dipendenti, per i propri

membri."

Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal,

gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata

d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura

alla malattia e alla maternità.

L’art. 72 cpv. 1bis LAMal

prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità

lavorativa.

A norma dell'art. 72 cpv. 2

LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità

lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per

quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue

quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può

essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.

Qualora per il diritto all'indennità

giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore

di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto

dalla durata minima di riscossione.

L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede

che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno

720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non

è applicabile.

In caso di incapacità

lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta

per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per

la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal,

qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta

l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da

incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I

termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati

in funzione della riduzione.

2.4. Secondo

la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza

applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui

che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività,

oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio

di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V

283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).

L'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la

giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza

del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).

La

questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il

riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati

forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento

medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti

motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del

medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione

della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF

114 V 283 consid. 1c).

Il

grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento

all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto

può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata

dall'assicurato.

L'incapacità

di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa

considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,

utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro

equilibrato.

L'incapacità

di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno

sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene

valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività.

2.5. Nell’ambito

dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione del principio

secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo

scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua

residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento

del verificarsi del danno alla salute (cfr. sentenza 9C_787/2012 del 20

dicembre 2012, consid. 3; sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009; DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; Eugster,

Vergleich der Krankentaggeldversicherung nach KVG und nach VVG,

in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,

2007, pag. 83 e seguenti). Non è quindi dato alcun diritto ad una prestazione

se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a).

In caso d'incapacità lavorativa durevole nell'ambito dell'attività

abituale (art. 6 cpv. 2 seconda frase LPGA), in ossequio all'obbligo di ridurre

il danno (art. 21 LPGA) e di mettere quindi a frutto la sua residua capacità

lavorativa in altri ambiti lavorativi, l'assicurato è tenuto a cambiare

professione (DTF 141 V 625, consid. 4.1).

In altre parole, l'indennità per perdita di guadagno nella

professione abituale interviene laddove vi è un'incapacità di lavoro

temporanea. Quando viene accertato che un rientro nella precedente attività non

è più possibile, questa funzione "ponte" della prestazione viene meno

e occorre esaminare se la persona assicurata possa esercitare, eventualmente in

quale misura, un'altra attività confacente al suo stato di salute. In tal caso,

la giurisprudenza riconosce che alla persona assicurata occorra assegnare un

termine di 3-5 mesi per adattarsi alla sua nuova attività (Bonaz Lucile, L’assurance

perte de gain maladie en droit suisse, 2024

[doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 176, n. 502; DTF 141 V

625, consid. 4.1, STF 8C_489/2021 dell’8 febbraio 2022, consid. 5, STF

4A_384/2019 del 9 dicembre 2019, consid. 5.3, STF 9C_787/2012 del 20 dicembre

2012, consid. 3; STF K 224/05 del 29 marzo 2007).

Il periodo di adattamento nel singolo

caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag.

430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza

che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento

[citata anche nella sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid.

3]), essere fissato tenendo conto delle circostanze concrete,

quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le

capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg.

consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7

agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante

la durata della precedente incapacità lavorativa (cfr. Bonaz Lucile, op. cit.,

pag. 177 n. 503 con rinvio alla STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid.

3).

Né, per quanto è dato di vedere, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di

un simile periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da

parte dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. Bonaz Lucile, op. cit.,

pag. 177, n. 503 con rinvio alla STF 9C_595/2008 del 5 novembre 2008, consid.

4.1; cfr. ad es. i fatti posti a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI

1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag. 440).

Al termine del periodo di adattamento

il grado d’incapacità di guadagno dipende dalla differenza tra il reddito che

l’interessato avrebbe potuto guadagnare senza il danno alla salute (malattia) e

il reddito esigibile in un’attività adeguata (cfr. sentenza 8C_889/2014 del 23

febbraio 2015, consid. 3.2; DTF 114 V 281).

2.6. Come

visto al considerando precedente, nella misura in cui la persona assicurata è

completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività e la sua

situazione valetudinaria è stabile, le incombe l’obbligo di ridurre il danno e

di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in un’attività adatta e

confacente al suo stato di salute (cfr. anche sentenza 8C_702/2018 dell’11

luglio 2019).

L’art.

6 cpv. 2 seconda frase LPGA prevede infatti che in caso d’incapacità al lavoro

di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

Il

cambiamento d’attività deve essere esigibile e l’assicuratore deve indicare i

profili professionali o le attività esigibili per l’assicurato (sentenza

8C_702/2018 dell’11 luglio 2019, consid. 3.3, con riferimenti alla sentenza

8C_714/2018, consid. 4.4.4 e alla sentenza U 301/02 consid. 1.4 con rinvio alla

DTF 124 V 181 consid. 1a).

A questo proposito la dottrina

rammenta che un’incapacità di lavoro di lunga durata, di regola, va ritenuta se

supera i 6 mesi (Bonaz Lucile, op. cit., pag. 174, n. 496; Kieser,

Kradolfer, Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 78 ad art. 6;

cfr. in ambito di LCA: Häberli/Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015,

n. 519, pag. 166-167).

Nella

valutazione dell’esigibilità del cambiamento della professione occorre valutare

se il cambiamento è oggettivamente (ossia ragionevolmente: “vernünftigerweise”;

cfr. Kieser, Kradolfer, Lendfers op. cit., n. 78 ad

art. 6 con rinvio alla DTF 114 V 298 dove il cambiamento di attività ordinato

dalla Cassa dopo 6 mesi non è stato messo in discussione) possibile. Ciò

significa che dal punto di vista medico-teorico l’attività indicata deve poter

essere svolta, che questa attività nel mercato del lavoro concreto deve

essere offerta in maniera sufficiente. Importante è soprattutto che l’attività

possa effettivamente essere esercitata nel luogo di lavoro della persona

assicurata (cfr. DTF 134 V 23); differentemente dall’assicurazione per

l’invalidità non va preso in considerazione il mercato di lavoro equilibrato

teorico, poiché l’esigibilità deve sempre tener conto del caso concreto (Bonaz Lucile, op. cit.,

pag. 175, n. 499; cfr. anche Kieser,

Kradolfer, Lendfers op. cit., n.

83 e seguenti ad art. 6). Occorre anche esaminare se la nuova attività può

essere svolta senza misure di reintegrazione (cfr. sentenza 9C_141/2009,

consid. 2.1.1 in: SVR 2010 IV Nr. 9).

2.7. In concreto, mentre nella notifica

del datore di lavoro figura il 27 novembre 2024 quale data d’inizio

dell’incapacità lavorativa (doc. 3), il curante, dr. med. ______, ha attestato

l’incapacità lavorativa già dal 26 novembre 2024, giorno del licenziamento

(doc. 7 e 8).

Dalle tavole processuali emerge

infatti che l’interessato il 26 novembre 2024 si era recato al lavoro pur non

sentendosi bene ed ha cessato la sua attività dopo alcune ore. Il pomeriggio è

poi stato licenziato (cfr. doc. 11 [“il giorno in cui è iniziata la mia

incapacità lavorativa coincide con il giorno in cui mi è stata intimata la

disdetta del rapporto di lavoro. Quel giorno ho lavorato al mattino fino alle

09.58 […] Il responsabile […] mi invitava a prendere una pastiglia perché al

pomeriggio alle 14.00 avevo un appuntamento con la direzione […] Durante questo

mi è stata intimata la disdetta del rapporto di lavoro […]” e doc. 19, pag.

3).

Le

parti nel caso di specie non divergono del resto in merito all’ammontare delle

indennità giornaliere (sul tema cfr. 9C_24/2013 del 25 marzo 2013 e DTF 147 III

73), che non è di conseguenza oggetto del contendere. Tema di discussione è

invece la questione di sapere se l’incapacità lavorativa del ricorrente è

continuata anche dopo il 14 giugno 2025.

Nello

specifico, dopo aver ricevuto la notifica di malattia del datore di lavoro

(doc. 3) ed aver acquisito ulteriore documentazione medica (cfr. doc. 4-18),

l’assicuratore ha convocato l’insorgente per una visita specialistica presso la

dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, la quale ha visitato

l’insorgente il 25 marzo 2025.

Nel

referto del 30 marzo 2025, la psichiatra, dopo aver riassunto la situazione

attuale, l’anamnesi familiare, fisiologica, somatica e psichiatrica, i disturbi

soggettivi attuali, la descrizione della giornata, ha descritto l’esame clinico

secondo AMDP System ed ha posto la diagnosi di episodio depressivo di media

gravità reattivo a problemi correlati alla distruzione della famiglia per

separazione o divorzio ICD 10 Z63.5 e a problemi correlati a difficoltà nella

gestione della propria vita ICD 10 Z73.3.

La

psichiatra ha affermato:

" (…) L’assicurato,

dotato di buone risorse e capacità, senza antecedenti psichiatrici, confrontato

da ottobre 2021 con una condizione di stress famigliare prolungato reattivo

alla separazione dal coniuge e all’affidamento dei figli, che avrebbe

progressivamente ridotto la sua resilienza allo stress sviluppò sintomi ansiosi

e da inizio 2024 sintomi depressivi con ripercussioni anche sul suo

funzionamento lavorativo quale ______.

Da ottobre 2024 riferito peggioramento dei sintomi lamentati.

Il 26.11.2024 recatosi al lavoro per lo stato febbrile, l’ipofonia

e la faringodinia terminò anticipatamente il lavoro alle 09.58.

Il MC certificò un’IL al 100% e per il peggioramento dei sintomi

ansioso depressivi con riferite preoccupazioni per il futuro lo segnalò alla psichiatra

Dr.ssa ______.

Dalla certificata IL al momento della mia valutazione l’assicurato

riferisce miglioramento parziale dell’insonnia e dell’umore. Non segnalato

miglioramento degli altri sintomi.

Soggettivamente attualmente lamenta facile esauribilità, ansia

persistente, facile irritabilità, sensazione di testa confusa, riduzione

dell’attenzione, della concentrazione e della memoria a breve termine, tono

dell’umore deflesso, anedonia, insonnia intermedia.

Oggettivamente (esame clinico secondo AMDP System) si rilevano

segni di ansia e depressione al colloquio. Il tono dell’umore è deflesso. Non

rilevati disturbi psicotici ne deficit cognitivi.

A livello diagnostico categoriale secondo l’ICD-10 il disturbo

psichico presentato è inquadrabile come un episodio depressivo, attualmente di

media gravità F32.1, essendo soddisfatto il criterio A (durata di almeno 2

settimane, assenza di antecedenti episodi ipomaniacali, maniacali, episodio non

attribuibile a uso di sostanze psicoattive o a malattia mentale organica)

presenta 3 sintomi del criterio B e 3 sintomi del criterio C, reattivo a

problemi correlati alla distruzione della famiglia per separazione o divorzio

Z63.5 e a problemi e difficoltà nella gestione della propria vita Z73.3.

Al di là della diagnosi categoriale l’assicurato non presenta

alcun deficit delle funzioni dell’Io esecutive, percettive, decisionali,

previsionali e consequenziali.

Secondo il MINI ICF-APP non presenta alcun deficit delle

competenze, del rispetto delle regole, del giudizio, della persistenza, della

flessibilità, della relazione con gli altri e della mobilità.

Presenta un deficit dell’assertività e della flessibilità.

Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa certificata

al 100% è ancora giustificata sulla base dei deficit psichici e funzionali

rilevabili al MINI ICF-APP che incidono sulla sua funzionalità in ambito

lavorativo.

L’assicurato beneficia di una psicoterapia e di una

psicofarmacoterapia non sufficiente a controllare i sintomi ansiosi e

l’insonnia.

Si ritiene che con la continuazione della psicoterapia e

l’adeguamento della psicofarmacoterapia, visto il miglioramento già in corso

dopo il distacco dal posto di lavoro vissuto come ulteriore fattore stressante

(aveva, a suo dire, richiesto ad aprile o maggio 2023 la riduzione della

percentuale lavorativa perché stressato per la cura dei figli: richiesta

negata) che si sommava allo stress legato alle conseguenze del fallimento del

progetto famigliare sia possibile assistere ad un miglioramento ulteriore dei

sintomi e dei deficit psichici e funzionali presentati nel corso delle prossime

8-10 settimane con ripresa quindi del ruolo lavorativo al 100% del 15.06.2025.

Ho comunicato le mie conclusioni all’assicurato che le ha

condivise e alla psichiatra curante al fine di un procedere comune.

(…)

D1. Sussiste una capacità lavorativa nella sua attuale attività

professionale?

R1. No. Dal lato medico psichiatrico sulla base dei deficit

psichici e funzionali rilevati al Mini ICF-APP l’assicurato è da considerare

inabile al 100% nell’attività svolta ed in qualunque altra attività lavorativa

ed ambiente di lavoro sino al 14.06.2025.

L’assicurato beneficia di una psicoterapia e di una

psicofarmacoterapia non sufficiente a controllare i sintomi ansiosi e

l’insonnia. Si ritiene che la continuazione della psicoterapia e l’adeguamento

della psicofarmacoterapia, visto il miglioramento già in corso dopo il distacco

del posto di lavoro vissuto come ulteriore fattore stressante

(aveva, a

suo dire, richiesto ad aprile o maggio 2023 la riduzione della percentuale

lavorativa perché stressato per la cura dei figli: richiesta negata) che si

sommava allo stress legato alle conseguenze del fallimento del progetto famigliare

sia possibile assistere ad un miglioramento ulteriore dei sintomi e dei deficit

psichici e funzionali presentati nel corso delle prossime 8-10 settimane con

ripresa quindi del ruolo lavorativo al 100% dal 15.06.2025 (…)” (doc. 19)

Con

scritto del 31 marzo 2025 l’assicuratore si è rivolto all’insorgente, citando

la risposta alla domanda uno ed aggiungendo che “il nostro medico ritiene

indicato un potenziamento della terapia farmacologica. Abbiamo trasmesso una

copia del rapporto in data odierna al suo medico specialista, voglia pertanto

discuterne il contenuto con lo stesso ed intraprendere il percorso curativo

indicato. Le chiediamo, entro il 16.04.2025, di informarci tramite un rapporto

medico dettagliato, circa le cure intraprese e qualora non fosse previsto alcun

adeguamento alla terapia chiediamo al suo medico che ci legge in copia le

dovute motivazioni” (doc. 20).

Il 18

aprile 2025, interpellata dall’assicuratore, la curante, dr.ssa med. ______,

FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:

" (…) La

terapia biologica in corso è stata potenziata, in quanto alla data della visita

dalla Dr.ssa med. ______ era ancora in fase di titolazione. Ad ogni seduta la

terapia psichiatrica viene rivalutata e adeguata allo stato psichico del

momento come da buona pratica clinica dello specialista FMH.

Si richiede di evitare di richiedere al paziente rapporti medici e

rapporti medici con una data di scadenza per evitare il peggioramento dello

stato ansioso.

Come da sempre, trenta anni, la scrivente rimane a disposizione

per la compilazione di eventuali rapporti medici che mi richiederete

direttamente.” (doc. 24)

Il 6

maggio 2025 la curante ha compilato, per l’assicuratore, il rapporto

psichiatrico, indicando una prognosi per la durata dell’inabilità lavorativa di

4-6 mesi e descrivendo la terapia farmacologica assunta (doc. 25).

L’11

giugno 2025 la dr.ssa med. ______, posta la diagnosi di episodio depressivo di

media gravità (ICD 10 F31.1) e distruzione della famiglia per separazione o

divorzio (ICD 10 Z63.5), ha descritto la terapia farmacologica assunta

dall’interessato (Brintellix 20 mg, Trittico ret. 150 mg, Sequase XR 50 mg,

Redormin 500 mg, Melatonina ret 2 mg, Symfona 240 mg), indicando che il “quadro

psicopatologico sta progressivamente migliorando. Il tono dell’umore è in

risalita, è più tranquillo, ridotte le rimuginazioni persistenti rispetto i

conflitti con la ex moglie. Il sonno si è regolarizzato nell’induzione ed è

migliorato nel mantenimento, con remissione degli incubi notturni. Migliorate

la spinta volitiva, l’energia, ma non ancora tornate ai livelli antecedenti lo

scompenso. Persiste riduzione della concentrazione, della attenzione e della

memoria a breve termine. Dal mese di gennaio u.s. fino alla metà di maggio u.s.

non è riuscito a guidare l’automobile poi ha guidato una volta e da inizio

giugno ha iniziato a guidare l’auto per brevi tragitti, sentendosi più sicuro.

Allo stato attuale non è però ancora in grado di riprendere l’attività di

conducente di ______, di ______, conduttore della ______ oppure

conduttore dei mezzi pesanti, attività che richiedono una buona concentrazione,

elevata responsabilità verso terzi. Inoltre il trattamento farmacologico in

corso, che sta portando a graduali progressivi miglioramenti del funzionamento

psicosociale, non è compatibile con la guida di mezzi ______” (doc. 26). La

curante ha attestato una completa incapacità lavorativa fino almeno al 14

luglio 2025, poi prolungata fino al 14 agosto 2025 (doc. 28).

Il 19

giugno 2025 la dr.ssa med. ______ ha preso posizione in merito al certificato

dell’11 giugno 2025 della dr.ssa med. ______ (doc. 29).

La specialista ha affermato:

" (…) Nel

rapporto medico la collega pone diagnosi di Episodio depressivo di media

gravità (ICD-10: F31.1). – Distruzione della famiglia per separazione o

divorzio (ICD-10: Z63.5): diagnosi già note.

Riguardo la gravità dell’episodio depressivo non sono specificati

Fatti

i criteri per cui lo definisca ancora di media gravità visto che poi da quanto

scrive “Il quadro psicopatologico sta progressivamente migliorando. Il tono

dell’umore è in risalita, è più tranquillo, ridotte le rimuginazioni

persistenti rispetto i conflitti con la ex moglie. Il sonno si è regolarizzato

nell’induzione ed è migliorato nel mantenimento, con remissione degli incubi

notturni. Migliorate la spinta volitiva, l’energia, ma non ancora tornate ai

livelli antecedenti lo scompenso. Persiste riduzione della concentrazione,

della attenzione e della memoria a breve termine” tale gravità appare fortemente

dubbia e più compatibile con un episodio di grado lieve F32.0.

Nel suo rapporto solo i sintomi soggettivi riferiti

dall’assicurato.

Non riporta l’esame clinico cioè lo stato psichico secondo l’AMDP

-System.

Non riporta i deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP.

Ricordo alla collega che la certificazione di una inabilità

lavorativa e del suo grado non è funzione della diagnosi alfa numerica

categoriale del disturbo psichico di cui il soggetto è affetto secondo l’ICD 10

ma si basa sull’accertamento e quantificazione dei deficit psichici e

funzionali rilevanti secondo il Mini ICF-APP.

L’assenza della descrizione dello stato psichico secondo l’AMDP

-System e dei deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP non permette di

validare alcuna IL.

Quanto alla terapia attualmente riferita come attualmente assunta

dall’assicurato faccio notare che rispetto a quella riferita come assunta il

25.03.2025 il dosaggio del Brintellix 20 mg (1-0-0-0) è invariato così come

quello del Redormin 500mg 0-0-0-1 e della Melatonina ret 2 mg 0-0-0-1. Il

dosaggio del Trittico ret. é stato aumentato (da 50 a 150 mg/notte) e sono

stati introdotti Sequase XR 50 mg (0-0-0-1) e Symfona 240 mg (1-0-0-0).

Tale terapia non controindica la guida dei veicoli a motore visto

che la collega scrive: “ha iniziato a guidare l’auto per brevi tragitti,

sentendosi più sicuro”.

L’affermazione pertanto secondo cui “Allo stato attuale non è però

ancora in grado di riprendere l’attività di conducente di ______, di ______,

conduttore della ______ oppure conduttore dei mezzi pesanti, attività che

richiedono una buona concentrazione, elevata responsabilità verso terzi.

Inoltre il trattamento farmacologico in corso, che sta portando a graduali

progressivi miglioramenti del funzionamento psicosociale, non è compatibile con

la guida di mezzi ______” non è condivisibile perché anche alla guida dell’auto

sono richieste buona concentrazione e responsabilità verso terzi.

In conclusione sulla base di tale rapporto medico non vi sono

elementi atti a modificare la mia valutazione del 25.03.2025 (vedi mio rapporto

del 30.03.2025) rispetto alla capacità lavorativa dell’assicurato dal lato

medico-psichiatrico e a giustificare un’IL al 100% dal 14.06.2025 al

14.07.2025.

L’assicurato è da considerare abile al lavoro al 100% dal

15.06.2025.” (doc. 29)

Con

decisione formale del 19 giugno 2025 l’assicuratore ha confermato la cessazione

del versamento delle indennità giornaliere dal 15 giugno 2025 (doc. 30).

Il 24

giugno 2025 la dr.ssa med. ______ ha rilevato di aver potenziato il trattamento

psicofarmacologico come richiesto dalla dr.ssa med. ______ con l’introduzione

del Trittico ret 150 mg 0-0-0-1 e Sequase Xr 50 mg 0-0-0-1 (doc. 33) e che il

potenziamento della terapia sta portando a graduali progressivi miglioramenti

del funzionamento psicosociale e l’interruzione di Trittico Sequase e Sequase

rischia di causare un ulteriore peggioramento del quadro clinico. La psichiatra

conferma che con il trattamento psicofarmacologico in corso non è possibile

certificare una abilità alla guida professionale (doc. 33).

Il 25

giugno 2025 la dr.ssa med. ______ ha affermato:

" (…) Nel

suo rapporto la collega non riporta l’esame clinico cioè lo stato psichico

secondo l’AMDP System.

Non riporta i deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP.

Ricordo nuovamente alla collega che la certificazione di una

inabilità lavorativa e del suo grado non è funzione della diagnosi alfa

numerica categoriale del disturbo di cui il soggetto è affetto secondo l’ICD 10

ma si basa sull’accertamento e quantificazione dei deficit psichici e

funzionali rilevati secondo il Mini ICF-APP.

L’assenza della descrizione dello stato psichico secondo l’AMDP

System e dei deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP non permette di

validare alcuna IL.

Quanto alla terapia riferita come assunta dall’assicurato

“Trittico Retard 150 mg/notte e Sequase XR 50 mg 0-0-0-1 la stessa non

controindica la guida di veicoli a motore visto (compreso guida professionale)

che la collega stessa nel suo precedente rapporto scriveva: “ha iniziato a

guidare l’auto per brevi tragitti, sentendosi più sicuro”.

In conclusione sulla base di tale rapporto medico non vi sono

elementi atti a modificare la mia valutazione 25.03.2025 (vedi il mio rapporto

del 30.03.2025) rispetto alla capacità lavorativa dell’assicurato dal lato

medico-psichiatrico e a giustificare un’IL al 100% addirittura di 3 mesi.

L’assicurato è da considerare abile al 100% dal 15.06.2025.” (doc.

37)

In sede ricorsuale l’assicurato

ha prodotto un referto dell’8 ottobre 2025 della dr.ssa med. ______:

" (…) Il

rapporto medico del 11/06 u.s. riprendeva la diagnosi, la terapia, il decorso

clinico del summenzionato.

Non riportava la descrizione dello stato psichico secondo l’AMDP

System e dei deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP in quanto il rapporto

medico era una segnalazione al perito di CO1 e non una perizia per CO1.

La valutazione dello stato psichico secondo l’AMDP System e dei

deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP sono comunque delle valutazioni

soggettive del medico e pertanto contestabili dal perito della assicurazione.

La collega psichiatra, tenuto conto della delicatezza del caso, valutazione

dell’idoneità psichiatrica alla guida professionale, avrebbe dovuto chiedere a

CO1 di poter rivalutare dopo 2 mesi e mezzo il summenzionato e rifare lei la

valutazione dello stato psichico secondo l’AMDP System e dei deficit funzionali

secondo il MINI ACF-APP.

Ma soprattutto il mio rapporto del 11 giugno u.s. segnalava la

terapia farmacologica in corso e nella opposizione del 24 giugno u.s. veniva

risegnalata la terapia farmacologica in corso come incompatibile con la guida

professionale.

Il perito di CO1 concludeva che l’associazione Trittico retard 150

mg/notte e Sequase XR 50 mg “non controindica la guida di veicoli a motore”,

nonostante che la scrivente la avesse avvisata che dopo un periodo di totale

astinenza alla guida, il summenzionato aveva ripreso l’auto ma solo per brevi

tragitti, non riuscendo a guidare di più.

In data 7 ottobre la scrivente ha contattato la dott.ssa med.

______, medico del traffico SSML per un parere sulla idoneità alla guida di

veicoli a motore in un paziente in terapia con l’associazione Trittico retard

150 mg e Sequase XR 50 mg. La dott.ssa med. ______ ha risposto che secondo

l’ICADTS Drug list il farmaco Trittico è in categoria III e pertanto non

compatibile con la guida sicura del I° e II° gruppo.

Il farmaco Sequase è in categoria II e non compatibile con la

guida sicura del I° e del II° gruppo se il paziente accusa un rallentamento

cognitivo, effetto secondario del farmaco. Inoltre ha ribadito che l’associazione

dei due farmaci psicotropi a livello centrale produce un effetto che si

potenzia mutualmente, un effetto esponenziale, per cui ritiene assolutamente

controindicata la guida di veicoli a motore sia del gruppo I e II con questa

associazione farmacologica.” (doc. A3)

Il 20 ottobre 2025 la dr.ssa med.

______ ha preso posizione sul referto dell’8 ottobre 2025 della dr.ssa med.

______ e sull’attestato, generico, di incapacità lavorativa redatto dalla

medesima per il periodo dal 16 ottobre 2025 al 14 novembre 2025:

" (…) Preciso

che alla psichiatra curante che a lei non fosse stato richiesto alcun rapporto

peritale.

La collega dovrebbe sapere che un rapporto relativo alla

certificazione di una IL e del suo grado, secondo le linee guida della SIM

(Società Svizzera di Medicina Assicurativa) deve riportare i deficit psichici e

funzionali secondo il Mini ICF-APP del soggetto esaminato e non limitarsi a

riportare la diagnosi di un disturbo psichico codificato secondo l’ICD 10 o il

DSM V o a scrivere per es. “il/la Signor o la Signora è inabile al…%”.

La valutazione dello stato psichico secondo l’AMDP System e dei

deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP sono gli strumenti utilizzati nella

valutazione della capacità lavorativa del soggetto esaminato.

Tengo a precisare comunque che nel suo rapporto medico dell’11

giugno 2025 la stessa psichiatra curante scriveva “Il quadro psicopatologico

sta progressivamente migliorando. Il tono dell’umore è in risalita, è più

tranquillo, ridotte le rimuginazioni persistenti rispetto i conflitti con la ex

moglie. Il sonno si è regolarizzato nell’induzione ed è migliorato nel

mantenimento, con remissione degli incubi notturni. Migliorate la spinta

volitiva, l’energia, ma non ancora tornate ai livelli antecedenti lo scompenso.

Persiste riduzione della concentrazione, della attenzione e della memoria a

breve termine”.

Nel suo rapporto la psichiatra curante riportava solo i sintomi

soggettivi riferiti dall’assicurato.

Non riportava l’esame clinico cioè lo stato psichico secondo

l’AMDP System.

Non riportava i deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP.

Certificava un’IL al 100% continua dal 14.06.2025 al 14.07.2025

senza specificare se la stessa valesse in ogni attività lavorativa o solo

nell’attività esercitata dall’assicurato al momento della certificata IL.

Preciso che rispetto alla abilità lavorativa dell’assicurato alla

guida di veicoli a motore la stessa psichiatra curante Dr.ssa ______ nel suo

rapporto del 11.06.2025 scriveva: “… da inizio giugno ha iniziato a guidare

l’auto per brevi tragitti, sentendosi più sicuro” con la terapia da lei

prescritta e riferita come assunta dall’assicurato “Brintellix 20 mg cp

1-0-0-1, Trittico ret. 150 0-0-0-1, Sequase XR 50 mg 0-0-0-1, Redormin 500 mg

0-0-0-1, Meltonina ret 2 mg 0-0-0-1, Symfona 240 mg 1-0-0-0”.

Lo riteneva pertanto abile alla guida di veicoli a motore.

La psichiatra curante Dr.ssa ______ nel suo ultimo rapporto del

08.10.2025 scrive: “In data 7 ottobre la scrivente ha contattato la dott.ssa

med. ______, medico del traffico SSML per un parere sulla idoneità alla guida

di veicoli a motore in un paziente in terapia con l’associazione Trittico

retard 150 mg e Sequase XR 50 mg. La dott.ssa med. ______ ha risposto che

secondo l’ICADTS Drug list il farmaco Trittico è in categoria III e pertanto

non compatibile con la guida sicura del I° e II° gruppo. Il farmaco Sequase è

in categoria II e non compatibile con la guida sicura del I° e del II° gruppo

se il paziente accusa un rallentamento cognitivo, effetto secondario del

farmaco. Inoltre ha ribadito che l’associazione dei due farmaci psicotropi a

livello centrale produce un effetto che si potenzia mutualmente, un effetto

esponenziale, per cui ritiene assolutamente controindicata la guida di veicoli

a motore sia del gruppo I e II con questa associazione farmacologica.“.

La collega non specifica se si sia attivata per segnalare

all’Ufficio della Circolazione di Camorino che per l’assicurato è

controindicata la guida di veicoli a motore sia del gruppo I e II.

La psichiatra curante nel suo rapporto medico del 08.10.2025 non

certifica alcuna IL.

Non riporta alcuna diagnosi di disturbo psichico secondo l’ICD 10.

Non riporta l’esame clinico cioè lo stato psichico secondo l’AMDP System e non

se ne capisce il motivo.

Non riporta i deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP e non se

ne capisce il motivo.

(…)

Conclusione

Sulla base del contenuto del rapporto medico del 08.09.2025 e del

certificato medico del 09.10.2025 redatti dalla psichiatra Dr.ssa ______ non vi

sono motivi atti ad invalidare la mia valutazione del 30.03.2025.

L’assenza della descrizione dello stato psichico secondo l’AMDP

-System e dei deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP non permette di

validare alcuna IL dopo i termini da me già fissati.” (doc. 40)

Pendente

causa il ricorrente ha prodotto un’email della dr.ssa med. ______, medico del

traffico, confermando “che quanto indicato a pagina 2 del rapporto”

dell’8 ottobre 2025 della dr.ssa med. ______ “corrisponde a verità”

(doc. A7), mentre il 13 novembre 2025 ha trasmesso un certificato del 12

novembre 2025 della dr.ssa med. ______ che attesta un’inabilità lavorativa del

100% dal 15 novembre 2025 al 22 novembre 2025 e dell’80% dal 23 novembre 2025

fino al 14 dicembre 2025 (doc. B6).

Il 14

novembre 2025 il TCA ha interpellato la dr.ssa med. ______, chiedendo:

" (…)

1. Diagnosi

psichiatrica nel corso del tempo dal 27 novembre 2024 ad oggi.

Considerandi

2.

Voglia

descrivere in maniera precisa la terapia farmacologica assunta da RI1 dall’11

giugno 2025 (già in nostro possesso in base al suo referto dell’11 giugno 2025)

fino ad oggi, indicando le ragioni di un’eventuale modifica nel corso del

tempo.

3.

In un suo

scritto dell’11 giugno 2025 all’attenzione del medico fiduciario di CO1, aveva

indicato che il quadro psicopatologico stava progressivamente migliorando. Qual

è stata l’evoluzione dello stato di salute di RI1 dall’11 giugno 2025; vi è

stato un miglioramento? In caso di risposta positiva, per quale motivo il

miglioramento dello stato di salute non ha inciso sulla capacità lavorativa di

RI1 fino al 23 novembre 2025?

4.

Nel suo

ultimo certificato medico ha attestato una incapacità lavorativa dell’80% dal

23.

novembre 2025. A cosa è dovuto il miglioramento? È possibile prevedere (in

quale lasso di tempo) un ulteriore miglioramento della capacità lavorativa? Se

sì, in che misura?

5.

Eventuali

osservazioni.” (doc. XII)

Il 25

novembre 2025 la psichiatra ha risposto:

" (…) Il

paziente è in mia cura dal 31.12.2024, trattamento psichiatrico integrato a

colloqui psicologici di sostegno, con frequenza una volta al mese. È stato

inoltre segnalato allo psicoterapeuta ______.

1.

Diagnosi

psichiatrica nel corso del tempo dal 27 novembre 2024 ad oggi.

Episodio depressivo di

media gravità (ICD-10: F32.1).

Distruzione della

famiglia per divorzio (ICD-10: Z63.5)

2.

Voglia

descrivere in maniera precisa la terapia farmacologica assunta da RI1 dall’11

giugno 2025 (già in nostro possesso in base al suo referto dell’11 giugno 2025)

fino ad oggi, indicando le ragioni di un’eventuale modifica nel corso del

tempo.

Terapia assunta al

11.06.2025:

Brintellix 20 mg 1

– 0 – 0 – 0

Trittico ret 150 mg 0

– 0 – 0 – 1

Sequase XR 50 mg 0

– 0 – 0 – 1

Redormin 500 mg 0

– 0 – 0 – 1

Melatonina ret 2 mg 0

– 0 – 0 – 1

Alla seduta del

11.06.2025

il sonno si era regolarizzato con la terapia serale prescritta e il

tono dell’umore era migliorato. Nelle sedute seguenti alla seduta del 11 giugno

u.s., si è tentato di scalare gradualmente la terapia serale, a base di Trittico

Sequase e Trittico Sequase, incompatibile con la guida, per agevolare il

paziente alla ripresa lavorativa dal momento che il perito di CO1, nel rapporto

del 19 giugno u.s., riconfermava una abilità al 100% nella attività abituale

dal 15.06.2025.

In data 24.06.2025 la

scrivente faceva opposizione alla decisione formale di CO1 del 19.06.2025 e

chiedeva il riconoscimento di un ulteriore periodo di 3 mesi di malattia per

stabilizzare il quadro psicopatologico e scalare a zero l’associazione Trittico

Sequase e Trittico Sequase.

Alla successiva seduta

del 10.07.2025, il quadro psicopatologico rimaneva stazionario rispetto l’11.6,

pertanto si iniziava a ridurre Trittico ret 150 mg 0-0-0-2/3 per 1 settimana,

poi 0-0-0-1/3 e si riduceva Sequase XR 50 mg a 1/2 la sera, invariato il resto

della terapia.

Alle successive sedute

del 11.08.2025 e del 12.09.2025, il tono dell’umore era in equilibrio con

riduzione dello stato di tensione interna diurna, ma il sonno tornava ad essere

disturbato nella induzione (si addormentava alla 1:30 del mattino) e da più risvegli.

Si manteneva invariato il trattamento psicofarmacologico, tenuto conto l’obiettivo

di scalare gradualmente a zero la terapia serale, soprattutto il Trittico

Sequase in vista di una futura ripresa lavorativa, ma si anticipava l’orario

della presa serale del Trittico Sequase e Trittico Sequase, per migliorare

l’induzione del sonno e conseguentemente evitare il peggioramento dello stato

psichico.

Alla seduta del 9 ottobre u.s. il paziente, dopo consulto

telefonico del 7.10 e 8.10 con la scrivente, aveva ripreso la terapia serale a

base di Trittico ret 150 mg 0-0-0-1 e Quetiapine XR 50 mg 0-0-0-1, per

migliorare l'induzione e il mantenimento del sonno e ridurre lo stato di

tensione interna soprattutto serale, dovuto alle preoccupazioni per la propria

salute, finanziarie e per il lavoro (chiusura delle indennità di perdita di

guadagno al 15.6 u.s., la consapevolezza di non riuscire al momento a riprendere

l'attività abituale, dopo 14 anni di servizio).

Lo stato di tensione, preoccupazione non più contenuto dopo la

riduzione della terapia serale a base di Trittico Sequase e Trittico Sequase,

tornava a disturbare il mantenimento del sonno e rischiava di peggiorare lo

stato psichico.

La terapia serale a base di Trittico Sequase ha contribuito e

tuttora contribuisce a stabilizzare il tono dell'umore, al mantenimento del

sonno, a ridurre lo stato ansioso. La terapia a base di Trittico Sequase ha ridotto

e tuttora riduce le rimuginazioni persistenti sulle problematiche familiari, di

salute e finanziarie e migliora il mantenimento del sonno.

A tutt'oggi la terapia psicofarmacologica è la stessa indicata nel

rapporto del 1.06 u.s.

3.

In un

suo scritto dell'11 giugno 2025 all'attenzione del medico fiduciario di CO1, aveva

indicato che il quadro psicopatologico stava progressivamente migliorando.

Qual è stata l'evoluzione dello

stato di salute di RI1 dall'11 giugno 2025; vi è stato un miglioramento? In

caso dì risposta positiva, per quale motivo il miglioramento dello stato di

salute non ha inciso sulla capacità lavorativa di RI1 fino al 23 novembre 2025?

Per quanto concerne l'evoluzione dello stato di salute psichica

dal 11.06.2025, come indicato al punto 2, fino alla seduta del 10.7.2025, il

quadro psicopatologico è rimasto stazionario.

Nelle sedute successive al 10.07, seduta del 11.08 u.s. e del

12.09

u.s., dopo la modifica della terapia eseguita il 10.07 (riduzione

graduale della terapia serale a base di Trittico Sequase e Trittico Sequase),

il tono dell'umore rimaneva in equilibrio, con mantenimento della riduzione

dello stato di tensione interna diurna, ma il sonno tornava ad essere

disturbato nella induzione e nel mantenimento per un peggioramento della

tensione interna e delle preoccupazioni la sera.

Alla seduta del 9 ottobre u.s., il tono dell'umore rimaneva in

equilibrio, buona spinta volitiva, ma soprattutto alla sera persistevano le preoccupazioni

per la salute, per il futuro lavorativo e finanziario. Il sonno, disturbato

nella induzione e nel mantenimento, rischiava di destabilizzare lo stato

psichico. Di qui l'incremento di posologia di Trittico Sequase e Trittico

Sequase, descritto al punto 2, effettuato nei giorni precedenti la seduta del

09.10

Alla seduta del 12.11.2025 si apprezzava ancora più intenso e

presente durante il giorno, non solo la sera, il disagio emozionale (tensione, preoccupazione,

demoralizzazione) reattivo alle preoccupazioni per la propria salute psichica,

preoccupazioni finanziarie e per il futuro lavorativo, in quanto si rendeva

conto di non essere ancora pronto per riprendere l'attività lavorativa

abituale. Il sonno era disturbato nel mantenimento, nonostante l'associazione

Trittico Sequase e Trittico Sequase.

Dallo scorso 11 giugno a tutt'oggi, l'attenzione e la

concentrazione non sono tornate ai livelli antecedenti lo scompenso.

Il miglioramento dello stato di salute, segnalato dalla scrivente

in data 11 giugno u.s., non ha inciso favorevolmente sulla capacità lavorativa

fino al 22 novembre, in quanto il miglioramento è stato ottenuto con la terapia

segnalata sul rapporto medico del 11 giugno u.s. Successivamente, dopo la decisione

di CO1 del 19.06 u.s., non è stato possibile scalare a zero la terapia serale a

base di Trittico Sequase in associazione a Trittico Sequase, a causa del

peggioramento del disturbo del sonno.

Dopo la decisione di CO1 del 19.06.2025, il quadro psicopatologico

ha risentito sfavorevolmente della precarietà della situazione psicosociale che

veniva a determinarsi.

4.

Nel suo

ultimo certificato medico ha attestato una incapacità lavorativa dell'80% dal

23.

novembre 2025. A cosa è dovuto il miglioramento? È possibile prevedere (in

quale lasso di tempo) un ulteriore miglioramento della capacità lavorativa? Se

sì, in che misura?

Nell'ultimo certificato medico del 12.11.2025 ho attestato una

capacità lavorativa del 20% dal 23.11.2025 non nella attività abituale, ma in

attività adeguata, lavoro semplice, leggero, in ambiente tranquillo, ossia un

lavoro a scarso contenuto di responsabilità e di stress, a titolo occupazionale

del tempo, per stimolare le capacità residue, che tenga conto dei limiti

funzionali attuali: ridotta caricabilità, ridotta persistenza, riduzione della

attenzione e concentrazione.

Nelle sedute precedenti alla seduta del 12.11 si è lavorato con il

paziente con l'obiettivo congiunto di favorire una ripresa lavorativa graduale

per l'attività abituale, ma le preoccupazioni ingravescenti per la situazione

socio-lavorativa-finanziaria, familiare (è padre di due figli minori) non hanno

favorito un miglioramento del quadro psicopatologico tale da poter fare sperare

a breve, medio termine, una ripresa lavorativa nella attività abituale. Pertanto

il paziente ha preso una migliore consapevolezza sul suo stato di salute

attuale, ha abbandonato temporaneamente l'obiettivo della ripresa lavorativa

nella attività abituale (dopo 14 anni di attività), che gli avrebbe garantito

una sicurezza economica. Si è così motivato alla ricerca di un posto di lavoro

in attività adeguata a tempo parziale, iniziando con ricerche al 20%, perché

tra ottobre e novembre la caricabilità è peggiorata rispetto i mesi precedenti,

a seguito della situazione di stress psicosociale.

Per quanto concerne la possibilità di prevedere un miglioramento dello

stato di salute psichica e di miglioramento della capacità lavorativa allo

stato attuale la prognosi è incerta.

In data 09.12.2025. sarà rivalutata la capacità lavorativa.

5.

Eventuali osservazioni

Tenuto conto della valutazione della collega ______ del 25.03.2025

di abilità al 100% alla guida professionale dal 15.06.2025, riconfermata nel

rapporto del 19.06, senza aver rivisto il paziente, visitato a marzo, il

paziente avrebbe dovuto iscriversi in disoccupazione e la scrivente avrebbe

dovuto stilare un certificato di abilità al 100% per la disoccupazione.

Pertanto in data 7 ottobre la scrivente, per un confronto, ha

contattato la Dr.ssa med. ______, medico del traffico SSML per un parere sulla

idoneità alla guida di veicoli a motore in un paziente in terapia con

l'associazione Trittico retard 150 mg e Sequase XR 50 mg. La dott.ssa med.

______ ha risposto che secondo l'ICADTS Drug list il farmaco Trittico è in

categoria III e pertanto non compatibile con la guida sicura del I° e II°

gruppo.

Il farmaco Sequase è in categoria II e non compatibile con la

guida sicura del I° e II° gruppo se il paziente accusa un rallentamento cognitivo,

effetto secondario del farmaco. Inoltre ha ribadito che l'associazione dei due

farmaci psicotropi a livello centrale produce un effetto che si potenzia mutualmente,

un effetto esponenziale, per cui ritiene assolutamente controindicata la guida

di veicoli a motore sia del gruppo l e II con questa associazione

farmacologica.

Tenuto conto di quanto sopra, in data 12.11.2025 la scrivente ha mantenuto

la valutazione di inabilità lavorativa totale fino al 22.11.2025 incluso e dal

23.11.2025

ha certificato una abilità lavorativa al 20% in attività adeguata

(lavoro leggero, in ambiente tranquillo), al fine di permettergli di stimolare

le capacità residue, poter usufruire delle indennità di disoccupazione e

ridurre la situazione di stress psicosociale in atto.” (doc. XIII)

Il 1°

dicembre 2025 il giudice delegato del TCA ha interpellato la dr.ssa med.

______, chiedendo:

" (…)

1.

Conferma di essere stata contattata dalla dr.ssa med. ______ in

relazione alla terapia farmacologica assunta da RI1 a partire dall’11 giugno

2025?

2.

In caso di risposta affermativa, conferma quanto indicato dalla

dr.ssa med. ______ nello scritto del 25 novembre 2025 alla risposta n. 5?

3.

Sulla base della terapia indicata nello scritto del 25 novembre

2025.

dalla dr.ssa med. ______ (doc. XIII, risposta 2), dal punto di vista della

medicina del traffico, RI1 può guidare ______? In caso di risposta negativa,

per quale motivo una ripresa della guida di autoveicoli (pesanti) non è

possibile?

4.

Eventuali osservazioni.” (doc. XIV)

Il 10 dicembre 2025 la dr.ssa

med. ______ ha risposto:

" (…)

1.Conferma di essere stata contattata dalla dr.ssa ______ in

relazione alla terapia farmacologica assunta da RI1 a partire dall'11 giugno

2025?

Sì, confermo di essere stata contattata via mail dalla dr.ssa med.

______ in data 7 ottobre 2025 (vedi allegato); la collega mi chiedeva un parere

specialistico sulla compatibilità con la guida professionale della terapia

farmacologica assunta dal sig. RI1, costituita da: Brintellix 20 mg 1-0- 0,

Trittico retard 150 mg 0-0-1, Sequase XR 50 mg 0-0-0-1.

2.

In caso di risposta affermativa, conferma quanto indicato

dalla dr.ssa med. ______ nello scritto del 25 novembre 2025 alla risposta n.5?

Sì, confermo integralmente quanto riportato dalla dr.ssa med.

______ nello scritto del 25 novembre 2025 alla risposta n.5.

3.

Sulla base della terapia indicata nello scritto del 25

novembre 2025 dalla dr.ssa ______ (doc. XIII, risposta 2) dal punto di vista

della medicina del traffico, RI1 può guidare ______? In caso di risposta

negativa, per quale motivo una ripresa della guida di autoveicoli (pesanti) non

è possibile?

Sulla base della terapia indicata nello scritto del 25 novembre

2025.

dalla dr.ssa med. ______ (doc. XIII, risposta 2) il signor RI1 non può

guidare ______ (veicoli a motore del 2 gruppo) poiché tale terapia comprende:

- Trittico

retard 150 mg (trazodone), classificato ICADTS categoria

III secondo

quanto riportato sul Compendium svizzero dei medicamenti: "Effetti

sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Come con altre

sostanze attive sul SNC, i pazienti devono essere informati che la trazodone

può compromettere l'attenzione e le capacità psicomotorie necessarie per

guidare un veicolo, svolgere lavori pericolosi o utilizzare macchinari

complessi".

- Brintellix

20.

mg, classificato ICADTS categoria II secondo quanto riportato sul

Compendium svizzero dei medicamenti: "in una batteria di test neuropsicologici,

non è stata osservata alcuna significativa compromissione della capacità di

guida, delle funzioni cognitive o di altre capacità psicomotorie in volontari

sani dopo somministrazioni singole e ripetute di vortioxetina 10 mg/die rispetto

al placebo. Tuttavia, si consiglia cautela durante la guida o l'uso di

macchinari pericolosi, soprattutto all'inizio del trattamento o in caso di

modifica del dosaggio".

- Sequase XR

50.

mg (quetiapina), classificato ICADTS categoria II, secondo quanto

riportato sul Compendium svizzero dei medicamenti: "Effetti sulla

capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Sequase XR ha un effetto

moderato sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. A causa dei

suoi effetti sul sistema nervoso centrale, Sequase XR può compromettere le

attività che richiedono attenzione mentale. Pertanto, i pazienti non devono

guidare veicoli o utilizzare macchinari fino a quando non sia stata valutata la

loro sensibilità individuale".

- Redormin

(medicina erboristica, Redormin 500 mg contiene estratti secchi di radice di

valeriana e coni di luppolo (Ze 91019). Redormin 500 mg è un medicinale a base

di erbe standardizzato. La standardizzazione garantisce una qualità costante da

lotto a lotto. Le due piante medicinali comprovate, valeriana e luppolo, si

completano a vicenda. Hanno un effetto soporifero e, attraverso una leggera

sedazione, favoriscono un sonno ristoratore.

- Melatonina

retard 2 mg, secondo quanto riportato sul Compendium svizzero dei

medicamenti: "Melatonin ha un effetto moderato sulla capacità di guidare

veicoli o sulla capacità di utilizzare macchine. Melatonin può causare

sonnolenza, pertanto il medicamento deve essere utilizzato con cautela qualora

gli effetti della sonnolenza possano costituire un pericolo per la

sicurezza".

Secondo il sistema ufficiale ICADTS1 (International Council on

Alcohol, Drugs and Traffic Safety):

· Categoria II: farmaci "likely

to produce minor or moderate adverse effects", con effetti sul livello

di performance equivalenti a BAG 0.5-0.8 g/L - guida possibile solo

dopo valutazione clinica individuale e in assenza di fattori aggravanti.

· Categoria III: farmaci "likely

to produce severe effects", con impairment equivalente a BAC >

0.8

g/L - guida controindicata.

In conclusione confermo che l'assunzione di un farmaco

classificato in categoria III ICADTS controindica quindi la guida per entrambi

i gruppi di veicoli a motore (per uso privato gruppo 1 e per uso professionale

gruppo 2); per quanto riguarda invece i farmaci classificati in categoria II

spetta al paziente astenersi dalla guida nel caso in cui risenta degli effetti

secondari (ad esempio stanchezza, sonnolenza, ridotta capacità attentiva, rallentamento,

ecc.). Si precisa inoltre che l'associazione di più farmaci psicotropi (un farmaco

di categoria III con farmaci di categoria II) comporta una azione depressiva a

livello del sistema nervoso centrale che si potenzializza mutualmente e aggrava

le conseguenze sfavorevoli sulla guida in sicurezza dei veicoli a motore.

4.

Eventuali osservazioni

Nel caso in questione, sono inoltre documentati:

- Disturbi del sonno

- Episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1)

- Distruzione della famiglia per divorzio (ICD-10: Z63.5)

Tali elementi costituiscono ulteriori fattori aggravanti per la

guida in sicurezza dei veicoli a motore del 1 e 2 gruppo. Per una valutazione

completa della idoneità alla guida dei veicoli a motore del 1 e 2 gruppo, come

previsto dall'OAC, ritengo necessario che il signor RI1 sia sottoposto ad una perizia

di livello 4 in medicina del traffico al fine di valutare nella integralità la

sua idoneità alla guida e le relative misure da attuare per una eventuale

riammissione alla guida dei veicoli a motore del 1 e 2 gruppo.” (doc. XV)

Il 18 dicembre 2025 il ricorrente

ha prodotto un certificato della dr.ssa med. ______ che ha attestato

un’inabilità al lavoro all’80% dal 15 dicembre 2025 al 15 gennaio 2025 (doc.

B7), mentre il 9 gennaio 2026 ha trasmesso un certificato della medesima curante

che ha attestato una completa inabilità lavorativa dal 16 gennaio 2026 al 16

febbraio 2026 nella precedente attività e un’incapacità lavorativa dell’80% in

attività adeguata alla patologia del 16 gennaio 2026 (doc. B8).

Il 13 gennaio 2026 l’assicuratore

ha allegato una presa di posizione dell’8 gennaio 2026 della dr.ssa med. ______

che ha affermato:

" (…)

Mia valutazione e conclusione

Anzitutto riconfermo i miei precedenti rapporti a voi già noti che

non riporto.

- Il certificato medico datato 12.11.2025 redatto dalla

Dr.ssa ______ di ______ è una semplice certificazione di un'IL al 100% senza

giustificazione del perché: manca l'esame psichico secondo l'AMDP-System e non

sono riportati i deficit funzionali secondo il Mini ICF-APP.

- Nel rapporto medico datato 25.11.2025 redatto dalla Dr.ssa

______ di ______ indirizzato al cancelliere del TCA e del Tribunale

d'Appello si legge: "... Si certifica che il paziente a margine, in mia

cura, continua l'inabilità.

Rilevo che la collega scrive: "II paziente è in mia cura dal

31.12.2024, trattamento psichiatrico integrato a colloqui psicologici di

sostegno, con frequenza una volta al mese": ciò depone già per una non

gravità del caso altrimenti la presa a carico ambulatoriale sarebbe stata più

intensiva.

al punto 1, la stessa pone sempre la stessa diagnosi psichiatrica

di "episodio depressivo di media gravità, distruzione della famiglia per divorzio"

dal 27.11.2024 al momento della compilazione del suo rapporto cosa che stride con

quanto successivamente da lei scritto al punto 2, dove segnala un miglioramento

dello stato psicopatologico del paziente in particolare del tono dell'umore.

Al punto 2, riporta la terapia prescritta l'11.06.2025 ed attesta

che nelle sedute seguenti aveva tentato di scalare gradualmente la terapia

serale a base di Trittico Sequase e Trittico Sequase.

Chiedeva poi il 19.06.2025 un riconoscimento ulteriore del periodo

di malattia di 3 mesi per "stabilizzare il quadro psicopatologico",

che non descrive (manca la descrizione dell'esame psichico secondo

l'AMDP-System), e scalare a 0 l'associazione Trittico Sequase, non

descrivendone le modalità.

Alla successiva seduta del 10.07.2025 scrive che il quadro

psicopatologico rimaneva “stazionario rispetto all'11.06" senza descrivere

lo stato (manca la descrizione dell'esame psichico secondo l'AMDP-System).

Riporta poi che nelle sedute successive dell'11.08 e del 12.08, il

tono dell'umore era "in equilibrio" con "riduzione dello stato

di tensione interna" ma il sonno tornava ad essere disturbato

nell'induzione e da più risvegli. Con questa frase la psichiatra curante

afferma che l’assicurato era "eutimico" e ciò è in netto contrasto

con quanto scritto al punto 1 “episodio depressivo di media gravita": se

il tono dell'umore è in asse il paziente non è affetto da un episodio

depressivo.

Scrive poi si manteneva "invariato il trattamento

psicofarmacologico" tenuto conto dell'obbiettivo di scalare gradualmente a

0.

la terapia serale, soprattutto il Trittico Sequase in vista di una futura

ripresa lavorativa ma si anticipava l'orario della presa serale del Trittico

Sequase per migliorare l'induzione del sonno e conseguentemente evitare il peggioramento

dello stato psichico, incomprensibile tale modalità d'intervento.

Alla seduta del 09.10 dopo consulto telefonico con la psichiatra

del 07.10 e del 08.12 scrive che l’assicurato riprese la terapia serale per

migliorare l'induzione e il mantenimento del sonno e ridurre lo stato di

tensione interna serale dovuto alle preoccupazioni per la propria salute,

finanziarie e per il lavoro e scrive "La terapia serale a base di Trittico

Sequase ha contribuito e contribuisce a stabilizzare il tono dell'umore, al

mantenimento del sonno e ridurre lo stato ansioso".

Si nota ancora una incongruenza con quanto sopra scritto: l’assicurato

era eutimico e perciò non bisognava stabilizzare il tono dell'umore.

Al punto 3, alla domanda posta risponde "per quanto concerne

l'evoluzione dello stato di salute psichica dall'11.06 come indicato al punto 2

fino all'11.07 il quadro psicopatologico è rimasto stazionario": ciò vuoi

dire l’assicurato era migliorato a livello timico. Nelle sedute successive,

come da lei precedentemente riportato il tono dell'umore era in asse, quindi

non si capisce cosa scrive successivamente.

Non è poi chiaro come il miglioramento dello stato di salute

segnalato dall'11 giugno non abbia inciso sulla capacità lavorativa fino al 22

novembre.

Non è spiegata la motivazione in maniera adeguata.

La certificazione di una eventuale IL deve basarsi sulla presenza

di deficit psichici e funzionali aggettivati secondo il Mini ICF-APP che la

psichiatra curante mai riporta.

Non è quindi chiara la risposta al punto 4 (che non risulta

assolutamente motivata): non vengono riportati nè lo stato psicopatologico oggettivato

secondo l'AMDP System nè i deficit psichici e funzionali da lei aggettivati

secondo il Mini ICF-APP System per giustificare un'incapacità lavorativa all'80%

e neppure perchè definisca una capacità lavorativa del 20% solo dal 23.11.2025

visto che già da giugno u.s. parlava di un tono dell'umore eutimico.

Le sue osservazioni al punto 5, sono state da me già chiarite nei

punti precedenti.

In conclusione il rapporto medico da lei redatto appare pieno di

incongruenze. Lo stesso non è assolutamente dettagliato per quello che riguarda

la sua decisione del mantenimento di un'IL al 100% sino al 22.11.2025

mancandone le reali motivazioni.

Il contenuto del rapporto medico datato 10.12.2025 redatto

dalla Dr.ssa ______ del ______ di ______ era in parte a me già noto perché

riportato nel rapporto medico redatto dalla psichiatra curante del 08.10.2025 e

il 20.10.2025 facevo rilevare che la psichiatra curante nel rapporto del

11.06.2025

lo riteneva abile alla guida dell'auto da inizio giugno 2025 pur

assumendo la terapia da lei prescritta di Brintellix 20 mg cp 1-0-1, Trittico

Retard 150 cp 0-0-1, Sequase 50 mg cp 0-0-1, Redormin 500 cp 0-0-1, Meltonina R

2.

mg cp 0-0-1 e Symfona 240 cp 1-0-0.” (doc. 41)

2.8

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Rimangono riservati i casi in cui questi

evidenzino elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia e

sufficientemente pertinenti per imporre un complemento al fine di chiarire

alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta (cfr. fra tante, sentenza

8C_21/2024 del 24 giugno 2024, consid. 5.2; sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile

2024.

con riferimenti alle sentenze 8C_267/2023 del 17 novembre 2023 consid.

3.2; 8C_33/2023 del 12 settembre 2023 consid. 3.2).

2.9

In concreto, chiamato a stabilire

se l’assicuratore ha correttamente valutato la situazione valetudinaria del

ricorrente, questo Tribunale non può confermare la decisione su opposizione

impugnata.

Dalle tavole processuali emerge

che il medico fiduciario dell’assicuratore, dr.ssa med. ______, ha visitato

l’insorgente in una sola occasione (il 25 marzo 2025), quando, per stessa

ammissione della specialista in psichiatria, sulla base dei deficit psichici e

funzionali rilevati al Mini ICF-APP, l’incapacità lavorativa dell’interessato

era totale in qualsiasi attività (doc. 19).

Secondo la psichiatra

l’assicurato in quel periodo beneficiava “di una psicoterapia e di una

psicofarmacoterapia non sufficiente a controllare i sintomi ansiosi e

l’insonnia”, ma la continuazione della psicoterapia e l’adeguamento della

psicofarmacoterapia avrebbe reso possibile un miglioramento ulteriore dei

sintomi e dei deficit psichici e funzionali con ripresa totale dell’attività

lavorativa il 15 giugno 2025 (doc. 19). La psichiatra ha effettuato una

valutazione prospettica dello stato di salute, fondata su ipotesi future, senza

più accertarsi personalmente se quanto ritenuto al momento della visita del 25

marzo 2025, si sarebbe poi effettivamente verificato (su questo tema cfr. anche

STCA 36.2022.28 del 22 dicembre 2022, consid. 2.5).

Sulla base di quanto affermato

dal medico fiduciario e tenuto conto dell’ingiunzione di CO1 del 31 marzo 2025

che ha confermato la necessità di “un potenziamento della terapia

farmacologica”, invitando l’insorgente a comunicare le cure intraprese

(doc. 20), la curante, dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

ricalibrato la terapia farmacologica, potenziandola ed adeguandola allo stato

psichico del momento (doc. 24).

Grazie all’introduzione di

Sequase XR 50 mg e all’aumento del dosaggio del Trittico ret. da 50 a 150 mg,

oltre all’introduzione di Symfona 240 mg, il quadro psicopatologico è

progressivamente migliorato (doc. 26), con la precisazione che l’interruzione

dell’assunzione dei primi due farmaci avrebbe rischiato di causare un nuovo

peggioramento del quadro clinico (doc. 33).

L’adeguamento della terapia

farmacologica, che non era stata messa in discussione dall’assicuratore o dal

medico fiduciario, ed anzi è stata da loro voluta, per i motivi esposti in

maniera dettagliata, completa, precisa e motivata dalla dr.ssa med. ______,

medico del traffico ed a cui si rinvia (doc. XV), ha avuto quale conseguenza

l’impossibilità, per l’assicurato, di riprendere la sua precedente attività di

autista di ______. I medicamenti assunti (Sequase e Trittico) controindicano

infatti la guida di veicoli sia per uso privato che per uso professionale (doc.

XV: “Sulla base della terapia indicata nello scritto del 25 novembre 2025

dalla dr.ssa med. ______ (doc. XIII, risposta 2) il signor RI1 non può guidare ______

(veicoli a motore del 2 gruppo)” e: “Nel caso in questione, sono inoltre

documentati: - Disturbi del sonno -Episodio depressivo di media gravita

(ICD-10: F32.1) - Distruzione della famiglia per divorzio (ICD-10: Z63.5). Tali

elementi costituiscono ulteriori fattori aggravanti per la guida in sicurezza

dei veicoli a motore del 1 e 2 gruppo”).

Di fronte all’impossibilità per

il ricorrente di guidare mezzi ______, che la curante aveva già evidenziato nel

referto dell’11 giugno 2025 (“Allo stato attuale non è però ancora in grado

di riprendere l’attività di conducente di ______, di ______,

conduttore della ______ oppure conduttore dei mezzi pesanti, attività

che richiedono una buona concentrazione, elevata responsabilità verso terzi.

Inoltre il trattamento farmacologico in corso, che sta portando a graduali

progressivi miglioramenti del funzionamento psicosociale, non è compatibile

con la guida di mezzi ______”; doc. 26, sottolineatura del redattore),

la dr.ssa med. ______ il 19 giugno 2025 e nei successivi referti, si è limitata

a sottolineare che l’interessato ha comunque guidato, per brevi tratti, un

veicolo privato, e che non è dato sapere se la curante ha segnalato la

fattispecie all’Ufficio della circolazione di Camorino, senza tuttavia spendere

una parola circa l’impossibilità di condurre mezzi ______ a causa della terapia

assunta.

Neppure l’assicuratore si è

chinato sull’impossibilità per il ricorrente di poter guidare automezzi ______ e

di non poter svolgere la sua attività abituale a causa della terapia

farmacologica assunta.

Il medico fiduciario, non ha comunque

contestato le affermazioni del medico del traffico, dr.ssa med. ______, circa

gli effetti della terapia assunta dall’assicurato.

Solo con la presa di posizione

dell’8 gennaio 2026 la dr.ssa med. ______ mette in dubbio la modalità di

intervento della curante in relazione con la volontà di ridurre la terapia

farmacologica a zero al fine di permettere al ricorrente di riprendere la

propria attività lavorativa. Secondo la psichiatra, quanto descritto nel

referto del 25 novembre 2025 dalla dr.ssa med. ______ sarebbe in parte

contraddittorio e non motivato, rilevando che un tono dell’umore in asse, come

descritto dalla curante, non permetterebbe la diagnosi di depressione.

La curante ha tuttavia spiegato

che l’11 giugno 2025 grazie alla terapia prescritta il tono dell’umore era

migliorato ed il sonno si era regolarizzato. Nelle sedute successive la dr.ssa

med. ______ ha tentato di scalare gradualmente la terapia serale a base di

Trittico Sequase e Sequase, incompatibili con la guida, per permettere

all’interessato di riprendere la propria attività lavorativa. Dal 10 luglio

2025.

la curante ha iniziato a ridurre la terapia a base di Trittico Sequase e

Trittico Sequase, con tono dell’umore in equilibrio e riduzione della tensione

interna diurna, ma con il sonno che tornava ad essere disturbato nell’induzione

e da più risvegli. Il trattamento farmacologico è così rimasto invariato, con

tuttavia l’obiettivo di scalare gradualmente a zero la terapia serale. La dr.ssa

med. ______ ha così anticipato l’assunzione serale dei medicamenti per

migliorare l’induzione del sonno ed evitare un nuovo peggioramento dello stato

psichico. Dal 9 ottobre 2025 la terapia è stata nuovamente aumentata per

migliorare l’induzione del sonno e mantenerlo, con riduzione dello stato di

tensione interna serale. La terapia a base di Trittico Sequase ha contribuito e

contribuisce a stabilizzare il tono dell’umore, a mantenere il sonno e ridurre

lo stato ansioso. La terapia a base di Trittico Sequase ha ridotto le

rimuginazioni e migliorato il mantenimento del sonno.

Nel referto dell’8 gennaio 2026 la

dr.ssa med. ______, critica l’anticipo dell’assunzione del Trittico e del

Sequase per migliorare l’induzione del sonno ed evitare un peggioramento dello

stato psichico, ritenendo incomprensibile tale modalità, senza tuttavia

precisare come avrebbe dovuto invece intervenire la dr.ssa med. ______ e senza

sostenere che l’assunzione dei citati medicamenti non era dovuta (“Scrive

poi si manteneva "invariato il trattamento psicofarmacologico" tenuto

conto dell'obbiettivo di scalare gradualmente a 0 la terapia serale,

soprattutto il Trittico in vista di una futura ripresa lavorativa ma si

anticipava l'orario della presa serale del Trittico Sequase per migliorare

l'induzione del sonno e conseguentemente evitare il peggioramento dello stato

psichico, incomprensibile tale modalità d'intervento”).

Il medico fiduciario afferma poi

che vi sarebbe un’incongruenza perché la curante afferma che il ricorrente è

eutimico, ciò che non avrebbe necessitato di uno stabilizzatore del tono

dell’umore quale il Trittico. Tuttavia la curante ha somministrato il farmaco sia

per stabilizzare l’umore che per permettere il mantenimento del sonno e ridurre

lo stato ansioso (“La terapia serale a base di Trittico Sequase ha

contribuito e contribuisce a stabilizzare il tono dell'umore, al mantenimento

del sonno e ridurre lo stato ansioso").

Del resto anche il medico

fiduciario non è immune da incoerenze, ritenuto come nel referto dell’8 gennaio

2026.

sembra mettere in dubbio la gravità della patologia di cui è affetto

l’insorgente (“Rilevo che la collega scrive: "II paziente è in mia cura

dal 31.12.2024, trattamento psichiatrico integrato a colloqui psicologici di

sostegno, con frequenza una volta al mese": ciò depone già per una non

gravità del caso altrimenti la presa a carico ambulatoriale sarebbe stata

più intensiva”), allorché al momento della visita fiduciaria del 25 marzo

2025.

ha confermato, sulla base di un approfondito esame personale

dell’assicurato secondo AMDP System e Mini ICF-APP la gravità della situazione

valetudinaria del ricorrente, attestando una completa incapacità lavorativa

dell’interessato e questo perlomeno fino al 15 giugno 2025, con l’ingiunzione a

ricalibrare la terapia medicamentosa.

In ogni caso, la dr.ssa med.

______ non mette in dubbio di per sé la somministrazione di Trittico e Sequase

per la cura dell’episodio depressivo di media gravità da lei diagnosticato il

25.

marzo 2025, e che determina l’impossibilità per l’interessato di guidare

mezzi ______ (Trittico) o impone al paziente di astenersi dalla guida (Sequase)

nel caso in cui risenta effetti secondari, quali stanchezza, sonnolenza,

ridotta capacità attentiva, rallentamento.

Ribadito che né l’assicuratore né

il medico fiduciario hanno contestato nel corso del tempo la correttezza della

terapia farmacologica prescritta al ricorrente per la cura della patologia e

che non è mai stato richiesto all’assicurato di cessare l’assunzione di

Trittico e Sequase, che rende di fatto impossibile, dal punto di vista della

medicina del traffico, la guida di mezzi ______, occorre concludere che

l’insorgente, nell’attività di conducente di mezzi ______ è completamente

inabile al lavoro.

Va ora esaminato quali sono le

conseguenze dell’inabilità al lavoro nella precedente attività per il

versamento delle indennità giornaliere.

2.10

L’assicuratore, reso edotto più

volte dell’impossibilità per il ricorrente di condurre mezzi ______ a causa

dell’assunzione dei medicamenti Trittico e Sequase in seguito alla patologia

psichica di cui è affetto, non ha esaminato se l’assicurato poteva svolgere

un’altra attività, adatta al suo stato di salute, in quale misura e, se del

caso, assegnargli un termine di 3 – 5 mesi per adattarsi al suo stato

valetudinario e procedere con l’abituale raffronto dei redditi per stabilire se

continuare a versargli un’indennità giornaliera (sul tema cfr. consid. 2.5 e

2.6

e DTF 141 V 625, consid. 4.1).

A questo proposito

in una sentenza 8C_702/2018 dell’11 luglio 2019 in ambito di indennità

giornaliere in caso di infortunio, il Tribunale federale ha rammentato:

" 3.2. Se

risulta che l'assicurato nell'ottica dell'obbligo di ridurre il danno sia

tenuto a cambiare lavoro, l'assicuratore deve invitarlo in tal senso e

concedergli un adeguato periodo transitorio per adattarsi alle mutate

circostanze e trovare un nuovo posto di lavoro, durante il quale le indennità

giornaliere continuano a essere versate. Tale periodo transitorio viene fissato

da tre a cinque mesi (sentenza 8C_714/2018 del 5 marzo 2019 consid. 4.4.2 con

rinvio a DTF 141 V 625 consid. 4.1 pag. 629 seg.; cfr. anche

sentenze 8C_838/2012 del 19 aprile 2013 consid. 3.1; 8C_173/2008 del 20 agosto

2008.

consid. 2.3; U 108/05 del 28 agosto 2006 consid. 2.3; U 301/02 del 1°

ottobre 2003 consid. 1.3 con rinvio a DTF 114 V 281 consid. 5b pag. 289

seg.; MARKUS SCHMID, nota marginale 10 ad art. 16 LAINF; JEAN-MAURICE

FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in:

Schweizerisches Bundesvewaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, nota

marginale 213 pag. 973 con riferimenti).

3.3

Se l'assicuratore

esige il reinserimento in una nuova occupazione, esso deve esporre i profili

professionali o quali attività considera esigibili per l'assicurato. Solamente

con una tale designazione e un tale chiarimento delle possibilità lavorative,

l'assicuratore adempie il suo obbligo di motivazione, inteso come parte del

diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). In questa maniera all'assicurato viene

reso possibile di farsi un'idea sulla portata del cambiamento lavorativo

richiesto (sentenza 8C_714/2018 consid. 4.4.4; Urteil U 301/02 consid. 1.4 con

rinvio a DTf 124 V 131 consid. 1a).

(…)

4.4

Dagli atti non risulta oltretutto che il ricorrente sia

stato invitato a cercarsi un nuovo lavoro in un'attività adatta ai suoi

disturbi. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni, l'assicuratore con la decisione del 28 aprile 2014 non ha

ingiunto al ricorrente, richiamandosi all'obbligo di ridurre il danno, di

provvedere a un cambiamento di lavoro. In realtà, con la menzionata decisione

l'amministrazione, facendo capo alla valutazione espressa dal medico fiduciario

in occasione della visita di controllo del 26 marzo 2014, ha riconosciuto una

componente causale naturale ed adeguata fino al massimo al 31 maggio 2014,

essendo stato raggiunto lo status quo sine dal 1° giugno 2014. L'inabilità

lavorativa sarebbe giustificata al 100% nell'attività svolta sempre in piedi

sino al 1° maggio 2014. Il ricorrente era stato ritenuto abile al 50% dal 1°

maggio 2014 ed in seguito si era ritenuta giustificata una ripresa laovorativa

totale. Inoltre in ogni caso dall'11 aprile 2014 si sarebbe ritenuta una piena

abilità lavorativa in attività confacente. Una componente causale naturale come

anche adeguata si sarebbe potuta ammettere al massimo fino al 31 maggio 2014.

Dal 1° giugno 2014 il tutto sarebbe stato di competenza dell'assicuratore

contro le malattie. Invece, l'assicuratore nella decisione su opposizione del

15.

marzo 2017 sulla base della valutazione del Dr. med. B.________ ha affermato

che contrariamente a quanto deciso in precedenza con la decisione del 28 aprile

2014.

lo stato quo sine vel ante non era stato ancora raggiunto e quindi un

nesso causale naturale tra l'evento del 5 febbraio 2013 ed i disturbi

dell'assicurato dovevano ancora essere ammessi come anche che il diritto alle

prestazioni LAINF non era ancora terminato. Lo stato di salute dell'assicurato

si sarebbe stabilizzato soltanto dopo il termine dell'ultimo ciclo di

fisioterapia il 30 gennaio 2017. L'assicuratore infine non ha riconosciuto le

prestazioni per le indennità giornaliere per il periodo tra il 1° giugno 2014 e

il 26 giugno 2016 con la motivazione che all'assicurato con decisione del 28

aprile 2014 era stato comunicato di essere ritenuto abile al 100% in un lavoro

confacente.

4.5

Né nella decisione del 28 aprile 2014 né nella decisione

su opposizione del 15 marzo 2017 viene esposta una attività concreta, che

secondo l'assicuratore sarebbe stata esigibile con una piena capacità

lavorativa dal 1° giugno 2014. Ciò costituisce, come il ricorrente censura a

ragione, una violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di essere

sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; sentenze 8C_714/2018 consid. 4.4.4 e U 301/02

consid. 2.3). Una motivazione sufficiente rispetto al diritto di essere sentito

relativamente alle possibilità lavorative esigibili non è ravvisabile nemmeno

nel rinvio in entrambe le decisioni del 28 aprile 2014 e del 15 marzo 2017 al

profilo di esigibilità del medico consulente dell'assicuratore. Certo, le

limitazioni causate dall'infortunio nel profilo di esigibilità costituiscono la

base per l'esame della capacità lavorativa, ma per prassi non assolvono

l'amministrazione di indicare lavori o attività concreti. In caso contrario, il

nuovo inserimento professionale richiesto dall'assicuratore non potrebbe essere

verificato e impugnato dall'assicurato in maniera adeguata (sentenze

8C_714/2018 consid. 4.4.4 e U 301/02 consid. 2.3). Né si può affermare che la

pronuncia impugnata abbia sanato questo vizio. Sia il giudizio cantonale sia la

decisione su opposizione si rivelano lesivi del diritto di essere sentito per

carente motivazione. (…)”

A

questo proposito la

dottrina (Häberli Ch. / Husmann D.,

Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, Berna 2015, pag.

169.

e seguenti) rammenta che, differentemente da quanto accade

nell’assicurazione invalidità, nell’ambito delle indennità giornaliere per

perdita di guadagno in caso di malattia, non si fa riferimento al teorico

mercato equilibrato del lavoro. Non è sufficiente che un’attività adatta sia,

dal punto di vista medico, teoricamente esigibile; la persona assicurata deve

avere la concreta possibilità di esercitare l’attività leggera ed adatta al suo

stato di salute nel reale mercato del lavoro. Un determinato posto di lavoro

non deve esistere solo teoricamente, bensì anche concretamente. Considerato che

le indennità giornaliere per malattia, a differenza della rendita AI, non

costituiscono una prestazione a lungo termine, può essere fatto riferimento

solo al mercato del lavoro concreto (“Anders als in der IV wird im

Krankentaggeld-Bereich nicht auf den ausgeglichenen Arbeitsmarkt abgestellt,

was sich schon aus dem Wortlaut von Art. 6 ATSG (Arbeitsunfähigkeit) gegenüber

Art. 7 ATSG (Erwerbsunfähigkeit) ergibt. Es genügt nicht,

dass eine angepasste Tätigkeit bloss medizinisch-theoretisch möglich ist; der

Versicherte muss vielmehr eine reale Chance haben, die Verweisungstätigkeit bei

gegebener Arbeitsmarktsituation real ausüben zu können. Eine entsprechende Stelle

darf also nicht nur theoretisch und statistisch vorhanden sein, sondern muss

tatsächlich existieren; die versicherte Person muss ihre Restarbeitsfähigkeit

in einer solchen Stelle sofort realisieren können. Da Krankentaggelder anders

als Invaliditätsrenten keine Langzeitleistungen darstellen, ist allein die

Bezugnahme auf den konkreten Arbeitsmarkt sachgerecht”;

cfr. anche Bonaz Lucile, op. cit.,

pag. 184, n. 521).

La dottrina (Häberli/Husmann,

op. cit., pag. 169 e seguenti) rammenta inoltre che dal principio di

reciprocità valido nell’ambito della LAMal deriva un giudizio differente

dell’esigibilità del cambio di attività rispetto all’AI. Nel primo caso viene

infatti assicurato un salario determinato per il quale viene pagato un premio

calcolato in funzione dell’indennità che le parti hanno concordato di versare.

L’obbligo di cambiare attività, derivante dall’obbligo di ridurre il danno,

comporta di regola una riduzione unilaterale della prestazione assicurativa

prevista in cambio del premio pagato dalla persona assicurata. Ciò è in

contraddizione con il principio dell’equivalenza valido nella LAMal (“Ebenso

ist zu beachten, dass für die Zumutbarkeit in der Krankentaggeldversicherung

grundsätzlich ein anderer, für die Versicherer strengerer Massstab als in der

Invalidenversicherung gilt. Dies ergibt sich aus dem Äquivalenz-(VVG) bzw.

Gegenseitigkeitsprinzip (KVG). Die Versicherten versichern einen bestimmten

Lohn bzw. danach bemessene Taggelder und bezahlen dafür die entsprechenden

Prämien. Der mit der Schadenminderung geforderte Berufswechsel führt meistens

zu einer einseitigen Herabsetzung der geschuldeten Versicherungsleistungen

zugunsten des Taggeldversicherers, was letztlich dem Äquivalenz- bzw.

Gegenseitigkeitsprinzip zuwiderläuft. Daher ist eine gewisse Zurückhaltung bei

der

Bejahung der Zumutbarkeit eines Berufswechsels angezeigt”).

In concreto l’assicuratore, come

visto, non ha imposto al ricorrente di cambiare attività, non ha indicato

alcuna attività esigibile e non ha proceduto all’abituale raffronto dei

redditi.

Ora

in ambito di indennità giornaliere per malattia di diritto privato, il

Tribunale federale in una sentenza 4A_228/2019 del 2 settembre

2019, applicata più volte in ambito LCA da questo Tribunale (cfr., fra le

tante, la STCA 36.2022.49 del 6 novembre 2023; STCA 36.2024.26 del 21

ottobre 2024), ha statuito sul caso di una persona a cui

l’assicuratore, il 12 ottobre 2016, aveva rifiutato di continuare a versare le

indennità giornaliere oltre il 31 ottobre 2016 poiché, sulla base di una

perizia, era emerso che l’interessato poteva ricominciare a lavorare nella

precedente attività di conducente di camion già dal 12 settembre 2016.

In seguito alla successiva perizia

giudiziaria allestita dal Tribunale cantonale, era invece risultato che

l’assicurato non poteva svolgere la precedente professione di camionista, ma

unicamente un’attività leggera e confacente al suo stato di salute e ciò dal

mese di agosto 2015.

Il Tribunale cantonale ha allora

condannato l’assicuratore al versamento delle indennità complete fino al loro

esaurimento, anteriore alla data del giudizio cantonale, poiché l’assicuratore

non aveva avvisato l’assicurato del suo obbligo di ridurre il danno e non gli

aveva assegnato alcun termine per cambiare professione.

L’assicuratore ha adito il TF

contestando la decisione cantonale, poiché dalla perizia giudiziaria era emerso

che già dal mese di agosto 2015 l’interessato avrebbe potuto esercitare

un’attività leggera e confacente al suo stato di salute, ossia ancora prima

della notifica dell’incapacità lavorativa. Inoltre, quando il 28 agosto 2018 la

perizia gli è stata trasmessa, non avrebbe più potuto assegnare un termine per

cambiare attività poiché il versamento di prestazioni non era più d’attualità.

L’Alta Corte ha respinto

l’impugnativa, stabilendo che spetta all’assicuratore notificare alla persona

assicurata l’obbligo di ridurre il danno e concedergli un termine per cambiare

attività. Niente avrebbe impedito l’assicuratore, nel caso di specie, di

domandare all’assicurato, il quale riteneva, correttamente, di non più essere

in grado di riprendere la precedente attività, di mettersi alla ricerca di una

attività compatibile con il suo stato di salute e di assegnargli un termine a

questo scopo (consid. 2.3.2: “Il ressort de

l'arrêt entrepris que la recourante n'a jamais adressé à l'intimé

d'avertissement au sujet du changement de profession commandé par l'obligation

de ce dernier de diminuer le dommage causé par son invalidité et ne lui a

jamais imparti de délai pour ce faire. La recourante ne le conteste d'ailleurs

pas, se contentant de faire valoir que l'intimé était déjà apte à reprendre une

activité adaptée à ses limitations fonctionnelles avant même que son incapacité

soit signalée à l'assureur et que l'expertise judiciaire faisant état d'une

capacité de travail complète dans une telle activité n'est parvenue à

l'assurance qu'en date du 28 août 2018. Elle ne peut être suivie. Avant de se

rallier aux conclusions de l'expertise judiciaire sur ce point, la recourante

soutenait que l'intimé était apte à reprendre son activité de chauffeur poids

lourds à 100%. L'expertise judiciaire a permis d'invalider cette hypothèse, sur

laquelle la recourante fondait son refus de continuer à verser à l'intimé des

indemnités journalières, et d'établir que l'intimé n'était apte au travail que

dans le cadre d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Selon la

jurisprudence précitée, il appartient dans pareille situation à l'assureur de

rendre attentif l'assuré au changement de profession dont il estime qu'il peut

raisonnablement être attendu de l'assuré et donner un délai à ce dernier pour

s'adapter à ces nouvelles conditions. Le fait que la capacité de travail de

l'assuré dans une autre activité adaptée à son état de santé ait été établi de

manière rétroactive par une expertise judiciaire, dont il n'est pas rare que

les conclusions interviennent à un moment où le versement des indemnités

journalières n'est plus d'actualité, n'y change rien. Rien n'empêchait la

recourante de demander à l'intimé, qui estimait quant à lui - à raison - ne pas

être en mesure de poursuivre son activité, de se mettre à la recherche d'une

activité compatible avec son état de santé et de lui impartir un délai pour ce

faire. Le fait qu'en cas de désaccord entre les parties sur la question de la

capacité de travail de l'assuré un certain temps soit nécessaire avant que la

vérité judiciaire ne soit établie n'exonère pas l'assureur des devoirs

susmentionnés s'il veut pouvoir fonder sa décision de cesser l'indemnisation de

l'assuré sur la possibilité réelle de ce dernier d'exercer une autre activité

rémunérée adaptée à son état de santé”).

Questo TCA non ha alcun

motivo per non applicare tale giurisprudenza anche nell’ambito della LAMal.

In

queste condizioni la decisione su opposizione impugnata va modificata nel senso

che l’insorgente ha diritto alle indennità giornaliere per malattia anche dopo

il 15 giugno 2025 secondo le percentuali attestate dalla dr.ssa med. ______,

fino al ripristino della capacità lavorativa, in via subordinata fino

all’esaurimento delle prestazioni o, in via ancora più subordinata, fino al

termine del periodo di adattamento che l’assicuratore potrà assegnare

all’assicurato secondo la procedura esposta in precedenza (cfr. anche consid.

2.5

e 2.6).

2.11

Secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni LAMal

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares ______, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

All’insorgente,

vincente in causa e rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è modificata nel senso che RI1 ha diritto alle indennità

giornaliere per malattia anche dopo il 14 giugno 2025 come indicato nei

considerandi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO1 verserà al

ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti