Lexipedia

Decisione

36.2025.52

Pagamento premi arretrati. Ricorso parzialmente accolto. Rigetto opposizione PE

19 gennaio 2026Italiano45 min

successivo (2025) RI1 era assicurato presso CO1 sempre mediante la copertura ______,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto n.

36.2025.52

ir/gm

Lugano

19 gennaio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano

Ranzanici, PhD

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16

ottobre 2025 di

RI1,

______

contro

la decisione su

opposizione del 1° ottobre 2025 emanata da

CO1, ______

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

ritenuto in

fatto

A.

RI1 (1965) è domiciliato a ______,

coniugato con ______ (1969) e padre di ______ (2010), ______

(2008), e ______ (2012), oltre che di una

figlia ormai maggiorenne (______, 2005). Egli ha già adito il Tribunale

cantonale delle assicurazioni con ricorso 6 maggio 2024 in materia di premi

dell’assicurazione contro le malattie riferiti all’anno 2023, incarto evaso con

la STCA 36.2024.20 del 23 settembre 2024.

Tutti

Fatti

i membri della famiglia, per gli anni qui d’interesse (2024 e 2025), erano

assicurati, per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie,

presso CO1 di ______

(CO1 o assicuratore qui di seguito). RI1 e la moglie ______ con la forma

particolare d’assicurazione denominata ______ ed una franchigia di CHF 2'500,

le figlie con la forma particolare d’assicurazione denominata “Assicurazione

del medico di famiglia ______” e questo per l’anno 2024. Per l’anno

successivo (2025) RI1 era assicurato presso CO1 sempre mediante la copertura ______,

sua moglie mediante la copertura particolare denominata “studi medici della

salute (LAMal)” mentre le figlie sempre con il sistema dell’assicurazione

del medico di famiglia denominata “______” (v. polizze assicurative

raggruppate nel doc. 2). Nel 2024 il premio mensile di RI1 era di CHF 412,15 al

netto della ridistribuzione della tassa ambientale, quello della moglie ______

assommava a CHF 521,15 netti mentre il premio per ______, ______ e ______ era di

CHF 115,05 ciascuna mensili. Nel 2025 RI1 doveva versare all’assicuratore un

premio mensile di CHF 485,95, sua moglie un premio di CHF 473,45 mentre le tre

figlie dovevano pagare ciascuna un premio mensile di CHF 129,55.

B. Ritenuto il

benefico della RIPAM il premio mensile per i 5 membri della famiglia ______ nel

2024 era mensilmente di CHF 847,80 (doc. 4) mentre per il successivo anno 2025

il premio mensile complessivamente dovuto era di CHF 1'348,05. Anche in questo

caso la RIPAM è stata riconosciuta alla famiglia ______ ed il premio netto è

stato fissato in CHF 581,85.

La

Cassa ritiene che RI1, per sé, la moglie e le figlie minorenni, non abbia

soluto i premi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 e gennaio,

febbraio e marzo 2025 (doc. 4), premi che sono stati sollecitati (doc. 5) ma

quelli riferiti all’anno 2025 per un importo non corretto siccome non è stata

ritenuta la RIPAM. Il debitore è stato successivamente diffidato, con un carico

di spesa amministrativa di CHF 25 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre

2024 e per febbraio e marzo 2025. L’assicuratore non ha consegnato agli atti,

nonostante il triplice invito del Tribunale cantonale delle assicurazioni a

produrre gli atti completi (doc. II, IV e VII), la diffida per i premi del mese

di gennaio 2025. RI1 non è riuscito a pagare il suo debito motivo per cui CO1

lo ha escusso. L’UE di ______ ha emanato a suo carico il PE _______ in data 23

giugno 2025 (doc. 8) per complessivi CHF 4'308 (oltre interessi al 5% dal 23

giugno 2025), spese per CHF 500 interessi per CHF 118,05 nonché il carico delle

spese esecutive per CHF 74. L’escusso si è opposto al PE, e con decisione

formale del 23 luglio 2025, l’assicuratore ha confermato il suo credito che ha

determinato in complessivi CHF 4'944,60 e rigettato l’opposizione all’atto

esecutivo (doc. 9). Allegata alla decisione una tabella che riassume il debito.

Con scritto del 29 luglio 2025 l’assicurato si è opposto alla decisione formale

siccome non sarebbe stata esposta in maniera esplicita la deduzione del premio

e la tabella riassuntiva non sarebbe chiara. Infine l’assicurato ha domandato

una possibilità di pagamento dilazionato.

C. Con decisione

resa su opposizione il 1° ottobre 2025 (doc. 11) l’assicuratore ha confermato

il credito, precisando che il credito vantato è riferito ai premi al netto

della RIPAM ed è composto dalle spese amministrative ripercuotibili

sull’assicurato. CO1 ha quindi rigettato l’opposizione al PE per l’importo dei

premi scoperto CHF 4'808 comprensivo delle spese cifrate in CHF 500 oltre agli

interessi al 5% secondo le date indicate a pag. 5 della decisione su

opposizione.

D. Mediante ricorso

16 ottobre 2025 (doc. I) RI1 manifesta la

sua contrarietà e comunque la sua volontà di pagare i premi dovuti. Egli chiede

di considerare la sua condizione economica e di potere beneficiare di un

pagamento dilazionato, diritto comunque conseguibile attraverso l’UE come in

passato. Egli evidenzia di essere padre di 4 figlie in formazione ed indica il

suo sforzo per far fronte agli impegni senza gravare sulle casse pubbliche.

Egli domanda di potere assolvere ai suoi obblighi in modo sostenibile e

responsabile. L’atto è stato trasmesso all’assicuratore con l’invito a produrre

l’incarto completo e la possibilità di esprimersi in merito. Con osservazioni

di ben 7 pagine datate 19 novembre 2025 (doc. III) l’assicuratore chiede, con

argomenti che, laddove necessario, verranno ripresi in corso di motivazione, la

reiezione del ricorso.

Alle

parti è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di

postulare l’acquisizione di prove non richieste in precedenza e quindi anche di

produrre ulteriore documentazione (doc. IV) come previsto dalle norme

procedurali applicabili (Lptca - Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni). RI1 si è espresso il 3 dicembre 2025

(doc. V) ribadendo le sue conclusioni e richieste, la Cassa è rimasta silente.

Il 5 dicembre 2025 (doc. VI) copia dello scritto del signor ______ è stato

trasmesso all’assicuratore con facoltà di esprimersi in merito.

Il 23

dicembre 2025 il Giudice delegato ha interpellato le parti in merito alla data

di versamento alla Cassa della RIPAM 2025 in favore della famiglia del

ricorrente, da parte della Cassa cantonale di compensazione (doc. VII).

Il signor

______ ha trasmesso copia delle decisioni emanate dall’amministrazione

competente in materia di RIPAM (doc. VIII/1) e l’assicuratore malattie è stato

invitato a prendere posizione in merito (doc. IX del 29 dicembre 2025), ciò che

ha fatto il successivo 8 gennaio 2026 (doc. X) trasmesso al ricorrente per

conoscenza.

Non sono

state acquisite ulteriori prove.

considerato in

diritto

in

ordine

1. Come

evidenziato nella decisione relativa al medesimo assicurato datata 23 settembre

2024 (STCA 36.2024.20), anche in questo caso la vertenza, che ha per oggetto il

pagamento di premi arretrati dovuti all’assicuratore sociale contro le

malattie, non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove, qui in effetti non assunte). Il TCA può quindi decidere nella

composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a

costante giurisprudenza del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg. Il tema del debito riferito ai

premi ed alle partecipazioni è stato più volte affrontato da questa Corte e dal

TF nonché dalla dottrina, per tutte si faccia riferimento alle STCA 36.2023.5

del 2 ottobre 2023 (in merito si vedano le STF 9C_694/2023, 9C_695/2023,

9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023, 9C_699/2023), 36.2022.24 dell’11 luglio

2022, 36.2022.5 del 11 marzo 2022 e 36.2022.35 del 22 ottobre 2022 (e

giurisprudenza ivi citata). Il debito di un coniuge preteso dall’assicuratore

dall’altro coniuge è pure stato oggetto di ampia giurisprudenza (per un esempio

si vedano le STCA 36.2023.5, 36.2004.88 e 100 del 12 novembre 2004), lo stesso

dicasi per il debito per premi dei figli, che la giurisprudenza ha più volte

affrontato (si vedano le STCA appena citate e la giurisprudenza specifica

citata nelle considerazioni che seguono). Altro tema che è già stato analizzato

ed approfondito adeguatamente dalla giurisprudenza e dalla dottrina è quello

della compensazione di pretese dell’assicuratore verso l’assicurato per premi

(in merito alla compensazione di pretese dell’assicurato nei confronti

dell’assicuratore si vedano le STCA 36.2023.5 e le STF 9C_694/2023,

9C_695/2023, 9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023, 9C_699/2023). Il presente

giudizio, nel rispetto della chiara volontà del legislatore ticinese espressa

all’art. 49 LOG, può quindi essere emanato monocraticamente. Il fatto che anche

questo giudizio si estenda su più pagine (criterio in passato ritenuto, con

altri, rilevante dal TF per determinare la possibilità di un giudizio

monocratico, si vedano le STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid.

7.2.) non deriva dalla complessità degli aspetti giuridici o dell’istruttoria da

condurre, bensì dalla volontà di completa esposizione dei fatti e del diritto

applicabile.

nel

merito

Considerandi

2.

Per riprendere quanto già esposto nelle decisioni 23 settembre

2024, inc. 36.2024.20, e 11 luglio 2022, inc. 36.2022.24, a norma dell’art. 61

cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei

propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore

riscuote dai propri assicurati premi uguali. L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che

gli assicurati partecipino ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l’art.

64.

cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso

per anno (franchigia) e (let. b) il 10% dei costi eccedenti la franchigia

(aliquota percentuale).

3.

Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato

non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista,

l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli

un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora

(cpv. 2). Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida,

l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di

mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.

Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale

competente il nome dei debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art.

105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art.

26.

cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. Questi interessi non decorrono dalla diffida

dell’assicurato ma dal:

" ab dem

Folgetag des vom Krankenversicherer gesetzten oder kraft Reglement geltenden

Zahlungstermins (Fälligkeitstag) geschuldet, ab welchem sich der

Prämienschuldner in Verzug befindet. Die Verzugszinspflicht entsteht jedoch

nicht etwa erst mit Zustellung der Mahnung oder der Zahlungsaufforderung (Art.

64a Abs. 1) oder gar erst mit Ablauf der darin gesetzten Zahlungsfristen (SBVR

Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 1326), sondern beginnt bereits mit Ablauf der

ordentlichen (ersten) Zahlungsfrist zu laufen. Bei periodisch anfallenden

Forderungen wie der OKP-Prämien rechtfertigt es sich aus

Praktikabilitätsgründen, für den Beginn des Verzugszinses den mittleren Verfall

festzulegen, wobei eine kulanterweise über den ursprünglichen Fälligkeitstag

hinausgehende Zahlungsfrist nicht massgebend ist (VersGer SG,

5.

11. 2012, KV 2012/3, E. 8.1.2 m. H. auf BGE 131 III 12 E.

9.5).”

(Ivo Bühler e Cliff Egle in Krankenversicherungsgesetz / Krankenversicherungsaufsichtsgesetz BSK

KVG/KVAG, 1a edizione, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2020, ad art. 64a n.

10)

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,

l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità

degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in

arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,

l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal). In questo senso la dottrina appena

citata (Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a

n. 13) dove si rileva come:

" Zu den

weiteren Aufwendungen i. S. v. Art. 105b Abs. 2 KVV zählen die

Bearbeitungskosten. Diese werden in der Praxis mitunter uneinheitlich

(z. B. als Mahnkosten oder Bearbeitungsgebühr oder auch als

Unkostenbeitrag bzw. Aufwandsentschädigung) bezeichnet. Voraussetzung für die

Auferlegung dieser Kosten ist, dass sich der Krankenversicherer aufgrund von

schuldhaftem Verhalten des Schuldners veranlasst sah, besondere

Bearbeitungsschritte (etwa eine Mahnung, vgl. EVG, 29. 1. 2003, K 28/02,

E. 6) vorzunehmen (vgl. zum vom Krankenversicherer selber verschuldeten

Zahlungsverzug N 38). Zur Überbindung der Bearbeitungskosten auf den

Prämienschuldner im Verfahren nach Art. 64a bedarf es zudem einer

reglementarischen Grundlage (vgl. letzter Teilsatz von Art. 105b Abs. 2 KVV;

BGE 125 V 276 E. 2c/bb). Es ist allerdings zulässig, in der entsprechenden

Reglementsbestimmung keine konkreten Beträge zu nennen, sondern die

Kostentragungspflicht der Bearbeitungskosten der versicherten Person bzw. dem

Prämienschuldner generell zu übertragen”.

Dottrina che

cita appunto l’art. 14.2 delle CGA di CO1 a mo’ di esempio. Sempre su questo

tema, per il rilievo del medesimo in concreto, va evidenziato che nella STF

8C_870/2015 consid. 4 del 4 febbraio 2016 l’Alta Corte ha (confermando la

precedente STF 2C_717/2015 consid. 7.1) che:

" Bezüglich

der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von Prämien und

Kostenbeteiligungen sind autonome Regelungen der Versicherer zulässig, sofern

die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verursacht hat und die

Entschädigung angemessen ist … Mit anderen Worten steht die Höhe der im

Zahlungsverzug einer obligatorisch versicherten Person zu erhebenden Kosten im

Ermessen der Krankenversicherung, soweit sie sich an das Äquivalenzprinzip hält

(vgl. EUGSTER, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, 2015, Rz. 1348 f.). Das Äquivalenzprinzip verlangt,

dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum fraglichen

Ausstand stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen halten muss (z.B. Urteil

2C_717/2015 vom 13. Dezember 2015 E. 7.1; vgl. auch Urteil 2A.621/2004 vom 3.

November 2004 E. 2.2 [betreffend Radio- und Fernsehempfangsgebühren])”.

Su questi

specifici aspetti la dottrina citata più sopra (Ivo Bühler e Cliff

Egle BSK KVG/KVAGad

art. 64a n. 14) evidenzia come:

" Jegliche

Geltendmachung von Bearbeitungskosten und Gebühren muss dem

Verhältnismässigkeitsgrundsatz genügen (vgl. SBVR Soziale Sicherheit-Eugster,

Rz 9). Die Rechtsprechung, welche sich zur Höhe von Einzelfallbeträgen dieser

Kostenart äussert, hat der Praxis dabei als Richtschnur zu gelten. Der

Krankenversicherer ist neben dem Kostendeckungsprinzip insb. zur Einhaltung des

Äquivalenzprinzips verpflichtet (vgl. z. B. EVG, 2. 2. 2006,

K 112/05, E. 4.3, welcher Bearbeitungskosten im Umfang von CHF 190 im

Verhältnis zu einem Ausstand von CHF 2133.15 als «Grenzfall» bezeichnet). Nach

dem Äquivalenzprinzip beurteilt sich die Angemessenheit der Mahnspesenhöhe primär

anhand des Verhältnisses zwischen der Gesamthöhe dieser Kosten auf der einen

Seite und der Höhe des Prämienausstandes auf der anderen Seite (SVGer ZH,

26.

5. 2017, KV.2015.00086, E. 3.4.1 m. w. H.).

Allerdings gilt diese Definition des Äquivalenzprinzips nicht absolut: Vielmehr

ist ebenfalls das Verhältnis der Gebühren zum wirtschaftlichen |Gegenwert der

Leistung, welche der Krankenversicherer im Verhältnis zum gesamten Aufwand des

Verwaltungszweigs erbringt, zu berücksichtigen”.

4.

Detto delle spese che l’assicuratore può esigere per l’impegno

amministrativo correlato al ritardo nel pagamento da parte dell’assicurato (in

merito si dirà ancora quanto al consid. 12 e 13) occorre verificare quando

queste spese possano essere esatte, quali atti dell’assicuratore permettano

l’addebito delle spese, e va verificato se l’assicuratore che non segua

pedissequamente le imposizioni legali possa esigere il riconoscimento di spese

amministrative. Il testo dell’art. 64a cpv. 1 LAMal è chiaro.

L’assicuratore deve sollecitare l’assicurato che non ha soluto tempestivamente

i premi e quindi diffidarlo se il debito permane. Il testo legale della

norma in lingua tedesca è chiaro:

" Bezahlt

die versicherte Person fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen nicht, so hat

der Versicherer ihr, nach mindestens einer schriftlichen Mahnung, eine

Zahlungsaufforderung zuzustellen, ihr eine Nachfrist von 30 Tagen einzuräumen

und sie auf die Folgen des Zahlungsverzuges (Abs. 2) hinzuweisen”.

La dottrina

citata (Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n. 40) rammenta che il legislatore

prevede una procedura con due atti distinti, ossia l’assicuratore deve seguire

due “steps”: “Abs. 1 ordnet als erste Verzugsfolge ein zwingendes,

zweistufiges Mahnverfahren an”. La diffida deve concedere un termine

supplementare di (almeno) 30 giorni per eseguire il pagamento e questo con la

comminatoria delle conseguenze. La diffida è passo procedurale formale e

necessario. Questo alla luce delle pesanti conseguenze giuridiche che l’incasso

forzato dei premi trae seco. La diffida (così come la diffida) deve essere

redatta informa scritta, il TF ammette anche la forma elettronica (STF

9C_597/2014 consid. 4.3) e quindi non necessariamente deve essere firmata. La

dottrina citata (Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n.

43.

in medio) rammenta che “Der Prämienschuldner kann auch bei Erhalt der

Dokumente auf dem Wege einer nicht-unterzeichneten, elektronischen PDF-Datei

drohende Verzugsfolgen (insb. die Anhebung der Betreibung) rechtzeitig abwenden”,

occorre infatti rammentare che molti assicurati, ai fini del risparmio sui

premi, concordano forme particolari d’assicurazione che prevedono le

comunicazioni unicamente tramite piattaforma elettronica.

Non si

dimentichi che l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una diffida e

prima di un richiamo è dell’assicuratore (in questo senso STCA 36.2024.35 e 37

del 16 dicembre 2024) che deve rendere verosimile la notifica (si veda ancora

la dottrina citata: Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n. 43: “Im Zweifelsfall muss der

Versicherer die formgültige Zustellung von Mahnungen oder der

Zahlungsaufforderung nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit

erbringen”).

Alla luce di

quanto precede e di quanto ritengono dottrina e giurisprudenza occorrono, per

procedere mediante incasso forzato di premi e partecipazioni, almeno “zwei

Schriftstücke” (Ivo Bühler e Cliff Egle, BSK KVG/KVAG citato ad art.

64a n. 45) siccome l’assicurato deve sempre sapersi orientare in merito allo

stadio in cui si trova la procedura. Non è necessario che l’assicuratore

utilizzi i termini impiegati dal legislatore (sollecito, ingiunzione di pagamento

o richiamo od altro sinonimo che tende a ricordare la giacenza del debito e la

necessità di onorarlo possono essere usati, purché siano chiari in merito allo

stadio della procedura). Per l’art. 105b cpv. 1 OAMal la diffida deve essere

inviata al più tardi entro 3 mesi (lasso che non costituisce un termine di

perenzione del diritto dell’assicuratore).

5.

Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (STCA 36.2024.35/37 del

16.

dicembre 2024) quando non vi sia contezza di una notifica di un sollecito o

di una diffida (siccome l’assicuratore non l’abbia reso verosimile) la

conseguenza è che il credito della Cassa non potrà fare oggetto della procedura

esecutiva ma potrà unicamente, se reso verosimile, essere riconosciuto in sede

di giudizio come evocato appunto nella STCA 36.2024.35/37 del 16 dicembre 2024

consid. 2.17 (giudizio emesso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni nella

sua composizione completa). La dottrina (Ivo

Bühler e Cliff Egle in BSK

KVG/KVAG, ad art. 64a n. 52) rammenta come:

" Krankenversicherer

sind nach korrekt durchgeführtem Mahnverfahren (Art. 64a Abs. 1) befugt, für

Ausstände der erwähnten Kostenarten die Betreibung anzuheben (Anheben der

Betreibung; Betreibungsbegehren), ohne dass ein rechtskräftiger

Rechtsöffnungstitel vorliegt. Hier zeigt sich die Bedeutung des Mahnverfahrens

nach Abs. 1 (s. N 39 ff.): Wurde ein solches überhaupt nicht (oder unter

Verletzung einer formellen oder materiellen Voraussetzung) durchgeführt, so

könnte sich u. U. schon die Betreibungsanhebung als unzulässig

herausstellen. Dies ergibt sich aus der Formulierung «trotz

Zahlungsaufforderung» in Art. 64a Abs. 2 Satz 1, welcher ein

korrekt durchgeführtes Mahnverfahren inkl. Ablauf der mit der

Zahlungsaufforderung gesetzten Frist impliziert. Die Aufhebung eines

Rechtsvorschlages durch den Krankenversicherer ist in Fällen eines nicht

korrekt durchgeführten Mahnverfahrens im Vornherein ausgeschlossen (SBVR

Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 1355 m. H. auf BGE 131 V 147

E. 6.3). Die Aufhebung eines Rechtsvorschlags unter Missachtung formeller

und/oder materieller Voraussetzungen im Verfahren nach Art. 64a

Abs. 1 hält damit einer gerichtlichen Überprüfung nicht stand. Der

Krankenversicherer müsste allfällige Ausstände erneut betreiben und die durch

das mangelhafte Verfahren verursachten Aufwände und Kosten tragen.”

In base alla giurisprudenza (DTF 131 V 147 e STF 9C_78/2016 e

9C_79/2016 del 21 luglio 2016), se la procedura imposta dall’art. 64a LAMal non

è rispettata l’assicurato può essere riconosciuto debitore dei premi (e delle

partecipazioni) pretesi dall’assicuratore ed obbligato al versamento dei

medesimi ma non invece obbligato al pagamento delle spese di sollecito e

diffida e non può essere rigettata l’opposizione ai PE che la Cassa ha fatto

notificare al debitore (STF 9C_78/2016 consid. 3.2.).

Nella STCA 36.2024.35/37 citata (consid. 2.3) si è ricordato come, in merito

al mancato ossequio dei precetti formali della norma da parte

dell’assicuratore, il TF si è pronunciato nella DTF 131 V 147 consid. 5 (questa

giurisprudenza è fondata sul tenore dell’art. 9 cpv. 1 OAMal in vigore sino

alla fine del 2002 il cui testo prevedeva: "Se, nonostante diffida,

l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore

deve promuovere una procedura esecutiva", sostituita poi dall’art. 90

cpv. 3 OAMal di tenore pressoché uguale). L’Alta Corte ricorda che il tenore

della norma è chiaro:

" Der

Wortlaut ist insoweit klar, als dass ein Vollstreckungsverfahren zwingend

einzuleiten ist, wenn die versicherte Person fällige Prämien oder

Kostenbeteiligungen trotz Mahnung nicht beglichen hat. Hingegen ist er nicht

eindeutig hinsichtlich der Frage, ob - so die Überzeugung der Vorinstanz - das

Vollstreckungsverfahren umgekehrt auch nur eingeleitet werden kann, wenn die

fälligen Ausstände vorgängig gemahnt worden sind, oder - so im Ergebnis die

Auffassung der Beschwerdeführerin - fällige Forderungen auch ohne spezielle

Zahlungserinnerung direkt in Betreibung gesetzt werden können. Der vom

Verordnungsgeber gewählte Satzaufbau gibt hierzu keine eindeutige und

unmissverständliche Antwort.

(…)

Indessen wäre die

Bestimmung ohne die gleichzeitige Verpflichtung des Versicherers, sämtliche

fälligen Prämien und Kostenbeteiligungen zwingend zu mahnen, ihres Sinnes

beraubt. Denn diesfalls wäre letztlich der Entscheid, ob eine fällige Forderung

auf dem Betreibungsweg durchgesetzt werden soll oder nicht, dem

Versicherungsträger anheimgestellt: Mahnt er, muss er bei ausgebliebener

Zahlung zwingend das Vollstreckungsverfahren einleiten; verzichtet er auf die

Zahlungserinnerung, muss er die Ausstände auch nicht auf dem Betreibungsweg

vollstrecken und allfällige Krankheitskosten und Prämienausstände gingen damit

zu Lasten der Versichertengemeinschaft. Dies widerspricht aber der gesetzlichen

Zahlungspflicht des Versicherten (Art. 61 und 64 KVG), welche mit Blick auf die

in der sozialen Krankenversicherung geltenden Grundsätze der Gegenseitigkeit

und der Gleichbehandlung der Versicherten (Art. 13 Abs. 2 lit. a KVG) auf der

anderen Seite vom Krankenversicherer verlangt, Ausstände einzufordern (vgl.

EVGE 1967 S. 11 Erw. 3b; bestätigt in RSKV 1973 Nr. 178 S. 155 Erw. 3).”

6.

Come per il citato giudizio di questa Corte (23

settembre 2024, inc. 36.2024.20) CO1 chiede a

RI1 il pagamento sia di premi propri, sia di quelli della coniuge e delle

figlie minorenni ancora a suo carico. L’importo dei premi stabilito da CO1

appare in sé corretto e, come tale, non è contestato dall’assicurato. Si tratta

dei premi dovuti dai membri della famiglia ______ per i mesi da ottobre a dicembre 2024 e

per i mesi da gennaio a marzo 2025 per un importo complessivo di CHF 4'308,

cifra peraltro non contestata dal ricorrente.

7.

Come

evidenziato nella STCA 36.2024.20 del 23 settembre 2024 il Tribunale federale, modificando

la sua precedente giurisprudenza (DTF 119 V16), ha ritenuto una responsabilità

solidale dei coniugi per il pagamento dei premi dell’assicurazione sociale

obbligatoria contro le malattie fondandosi sugli art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e

3.

CCS. Questa giurisprudenza è stata, di poi, ripresa in diverse occasioni, in

particolare nelle STF 9C_14/2012 consid. 4 del 29 ottobre 2012 e STF

9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, in particolare consid. 2.1cui si rinvia. In

concreto il ricorrente è debitore anche dei premi insoluti della moglie.

8.

Per quanto attiene invece il debito delle figlie del signor RI1,

minorenni, vanno qui richiamati gli art. 163 e 272 CCS, sitati per esteso nella

precedente sentenza 36.2024.20 che vedeva coinvolte le medesime parti. In base all’art.

276.

CCS il mantenimento da parte dei genitori consiste nella cura,

nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. I genitori provvedono in comune,

ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e

assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle

misure prese a sua tutela. Essi sono liberati dall’obbligo di mantenimento

nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi

provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi. Come rammenta

l’art. 277 cpv. 1 CCS l’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del

figlio. Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione

appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro

dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo

mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente

concludersi (su questi aspetti: Francesca

Ranzanici: L’entretien de l’enfant majeur, Ed. Weblaw, 2011, Berna; STCA

36.2023.3

del 14 dicembre 2023).

Come indicato in precedenza con

riferimento ai premi del coniuge, la giurisprudenza federale ha stabilito che

il pagamento dei premi delle assicurazioni sociali fa parte del “debito di

mantenimento della famiglia” a norma dell’art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V

430.

consid. 3). I coniugi, in base all’art. 166 cpv. 3 CCS, rispondono con

vincolo di solidarietà tra loro per il pagamento dei premi e delle

partecipazioni ai costi, e questo a prescindere dal regime matrimoniale. Di

principio debitore del premio è la persona assicurata.

Per i premi dei figli fino ai loro

18.

anni compiuti (ossia sino a quando i premi devono essere inferiori rispetto

a quelli degli adulti e dei giovani adulti come impone l’art. 61 cpv. 3 LAMal

secondo cui: “Per i minorenni e i giovani adulti l’assicuratore fissa un

premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati; i premi dei

minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei giovani adulti”)

l‘obbligo di pagamento del premio appartiene ai genitori come prevede l’art.

276.

CCS. A contrario ne discende che i premi dei maggiorenni costituiscono

onere preso a carico degli assicurati medesimi. In una sentenza ormai datata (K 132/01) il TF ha ritenuto che i genitori sono responsabili solidalmente

unicamente per quanto attiene il pagamento dei premi dei figli minorenni, i

figli maggiorenni sono invece responsabili per il pagamento del loro premio e

delle loro partecipazione ai costi (STF 25 aprile 2008 9C_660/2007, consid.

3.2).

9.

Nel caso concreto i premi che CO1

domanda a RI1 si riferiscono alle figlie minorenni

e sono maturati durante la minore età delle stesse. Ne viene che il debito

appare correttamente stabilito e correttamente preteso. Il signor RI1, che non

sostiene e non comprova di avere eseguito il versamento dei premi pretesi

dall’assicuratore, è, quindi, debitore dell’importo di CHF 4’308 nei confronti

dell’amministrazione.

10.

Come

esplicitato nella STCA 36.2024.20 citata, anche in assenza di una

specifica contestazione da parte dell’assicurato nonostante il suo dovere di

collaborare e presentare contestazioni, il giudice delle assicurazioni sociali,

in base a quanto indicato nella STFA 35/05 consid. 3.3. e 3.4. del 17 agosto

2005.

deve ritenere che:

" l'assicuratore malattia,

nei suoi provvedimenti … non solo rende una decisione di merito sull'onere

pecuniario di una persona assicurata, bensì, in qualità di istanza competente,

è pure abilitato a respingere le opposizioni a un precetto esecutivo - e a determinare

così la prosecuzione dell'esecuzione senza dovere promuovere una procedura di

rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (DTF 119 V 331 seg. consid.

2b con riferimenti) -, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a

controllare in modo completo, in sede ricorsuale, simili domande. (…)”

11.

Nel caso

all’esame il signor RI1 non contesta specificatamente il credito

dell’assicuratore e la sua esigibilità rispettivamente la circostanza che il

medesimo possa fare oggetto di una procedura esecutiva.

Dall’esame cui deve procedere questa Corte emerge però che, se

l’importo esposto dalla Cassa per la somma dei premi di cui il signor RI1 è

debitore, è in sé corretto (CHF 4'308), questi premi non possono tutti essere

oggetto d’esecuzione. Come evidenziato in precedenza l’onere di provare di

avere correttamente seguito tutti i passi della procedura imposta dall’art. 64a

LAMal spetta alla Cassa. Ora dagli atti prodotti (e richiesti con i doc. II

rispettivamente che la Cassa è stata invitata semmai a completare con il doc.

IV ed il successivo doc. VII) CO1 non ha trasmesso la diffida di pagamento

relativa al mese di gennaio 2025 per l’intera famiglia ______ (senza la figlia

maggiorenne). La Cassa ha prodotto i documenti della fatturazione, delle

sollecitazioni a pagare e delle diffide, in blocco (doc. 4, 5 e 6). In futuro

si raccomanda all’assicuratore di dettagliare e specificatamente elencare

numerandoli tutti i documenti, e non trasmettere al Tribunale di documenti in

blocco sotto lo stesso numero, se vi avesse provveduto nel caso concreto CO1 si

sarebbe avveduta della mancata diffida del signor RI1 per i premi del gennaio

2025.

I premi del 2025 sono stati oggetto di sollecito e diffida per importi

non corretti siccome non ritenuta la RIPAM 2025 ottenuta dalla famiglia

soltanto però successivamente a tali atti (doc. VII/1). L’agire di CO1 si

rileva in sé corretto dato il momento, l’assicuratore ha poi corretto la

pretesa con la decisione formale e nella decisione su opposizione una volta a

conoscenza dell’importo della RIPAM 2025 riconosciuto.

Da quanto precede discende che, per i premi, il debito complessivo vantato

da CO1 si palesa corretto (CHF 4'308) ma il rigetto dell’opposizione ordinato

con la decisione su opposizione per il medesimo importo non può trovare qui

conferma. Il rigetto dell’opposizione può qui essere concesso (con riferimento

ai premi) solo per i premi del 2024 (ossia 854.15 x 3 mesi = 2'562.45) e per

due premi dell’anno 2025 (febbraio e marzo) per CHF 1'162.30 (ossia 581,15

mensili pari a CHF 1'348,05 dedotto il sussidio cantonale di CHF 766,20). Il

rigetto dell’opposizione al PE _______ dell’UE di ______ del 23 giugno 2025

deve avvenire solo per CHF 3’724.75.

12.

L’assicuratore

pretende inoltre il versamento di spese amministrative per CHF 500. In concreto

va ricordato come, il 1° gennaio 2012, è entrata in vigore una modifica della

OAMal per cui:

" Art. 105b Procedura di diffida

“(…)

2Se l’assicurato causa per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato. Il

DFI ne stabilisce gli importi massimi.

Su questi temi si veda anche Gebhard Eugster, Krankenversicherung,

in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. ed. 2016, pag. 607 n. 656 e la STF

9C_317/2019 del 24 settembre 2019. Allo stadio attuale non risulta pubblicata

nella raccolta sistematica del diritto federale una specifica Ordinanza del DFI,

successiva alla modifica della OAMal (art. 105b cpv. 2), che fissi gli importi

massimi. Il TF fa accenno alla nuova normativa delegata al DFI nella STF 9C_170/2024

dell’11 giugno 2024 nota all’assicuratore qui in causa ed in ulteriore giudizio

(del 7 marzo 2025 che dichiara irricevibile un gravame) nella STF 9C_99/2025

senza rilievo alcuno.

Nella DTF 125 V 276,

l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio

della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento

in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate

da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della

partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in

caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato inserito nell'art.

105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in

precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e

nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se

l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate

con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese

amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali

sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

13.

Sugli

aspetti relativi alle spese amministrative ripercuotibili

sull’assicurato va rammentato come, sotto l’egida della previgente Legge

federale del 13 giugno 1911 sull’assicurazione contro le malattie (LAM abrogata

con l’adozione della LAMal a far tempo dal 1 gennaio 1996), era ammesso, come

rammentato nella DTF 125 V 276 consid. 2.c)aa):

" Die

Erhebung eines Unkostenbeitrages für Spesen und Umtriebe, welche durch das

Verhalten eines Versicherten verursacht worden sind, war unter dem KUVG bei

entsprechenden statutarischen Bestimmungen zulässig (nicht veröffentlichte

Urteile F. vom 25. Januar 1984 und B. vom 22. März 1982).”

In quel giudizio l’Alta Corte si è chiesta se, in base alle modifiche

del diritto entrate in vigore con effetto al 1 gennaio 1996, “an dieser

Rechtsprechung festgehalten werden kann” ossia se la medesima

giurisprudenza potesse trovare applicazione. Dopo avere evidenziato che in base

alla LAMI le Casse malattia si organizzavano a loro discrezione fatte salve le

norme contrarie della legge, l’Alta Corte rileva che in base alla LAMal non è

stata prevista analoga o corrispondente modalità ed il principio della legalità

disciplina in modo completo e in dettaglio l’assicurazione delle cure medico

sanitarie, con attenzione però al fatto che, laddove la normativa legale non è

specifica e dettagliata le disposizioni regolamentari dell’assicuratore sociale

non sono a priori inammissibili. Con rinvio all’art. 12 cpv. 2 lett. b)

dell’OAMal, nella versione della sua adozione il 27 giugno 1995 (RU 1995 3867),

in quel momento vigente, l’Alta Corte ha ricordato che per il riconoscimento

della loro attività gli assicuratori dovevano allegare alla richiesta destinata

all’UFAS, eventuali disposizioni generali relative ai diritti ed obblighi degli

assicurati. Per quanto attiene l’addebito di spese di sollecito in caso di

ritardato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, il giudizio

dell’Alta Corte ricorda come la dottrina (e cita Gebhard Eugster; Krankenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Rz. 5), ritenesse già allora ammissibile

prevedere disposizioni che prevedessero il carico di spese amministrative, a

condizione che la persona assicurata avesse causato in maniera colpevole i

costi (non necessari) e che il risarcimento fosse adeguato (diversamente per

quanto riguarda i costi che sorgono necessariamente nell'applicazione della

legge). L’Alta Corte, sempre nella DTF 125 V 276, ha richiamato l’obbligo fatto

alle Casse dall’art. 12 cpv. 2 lett. b) v.OAMal (testo del 27 giugno 1995) di

allegare alla domanda di riconoscimento da inoltrare all’UFAS le “… le

eventuali disposizioni generali sui diritti ed obblighi degli assicurati” (RU

1995.

3872) anche in base al nuovo diritto che regola la materia dal 1 gennaio

1996.

Il TF ha quindi considerato che spese di sollecito in caso di ritardo nel

pagamento dei premi fossero da ammettere sulla base di disposizioni autonome

degli assicuratori, e ciò “sofern die versicherte Person die (unnötigen)

Kosten schuldhaft verursacht hat und die Entschädigung angemessen ist”

(sottolineatura del redattore), questo sulla scorta del fatto che gli obblighi

finanziari degli assicurati nei confronti degli assicuratori non erano

disciplinati in maniera dettagliata dalla LAMal e neppure delle ordinanze in

materia, e questo nella misura in cui und “die Erhebung von Mahngebühren

nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift”. Nel caso giudicato dal TF nella

DTF 125 V 276 l’Alta Corte ha concluso che a giusto titolo l’assicuratore

sociale aveva preteso, con la sua decisione, il versamento di spese di diffida.

La sentenza ha fatto oggetto di un commento critico da parte del Prof. Jean-Louis Duc in AJP 2000 p. 1012

- 1014 cui si rinvia.

Alla luce della giurisprudenza citata, con modifica dell’OAMal decisa

dal Consiglio federale il 9 novembre 2005, pubblicata il 20 dicembre successivo

ed entrata in vigore il 1 gennaio 2006 (RU 2005 5639), l’esecutivo federale ha

previsto esplicitamente nell’allora vigente art. 90 cpv. 5 v.OAMal, che

all’assicurato che “ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso

di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese

di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il

disciplinamento nelle sue dispersioni generali sui diritti e sugli obblighi

degli assicurati”.

Uguale tenore della norma lo si ritrova nel testo dell’art. 90 cpv. 5

v.OAMal nella versione in vigore dal 1 gennaio 2007 con la marginale “Riscossione

dei premi e conseguenze della mora nel pagamento”. La norma cambia invece a

seguito delle modifiche in vigore dal 1 agosto 2007 (modifica dell’Ordinanza

del 27 giugno 2007; RU 2007 3573). Il tema del “Mancato pagamento dei premi

e delle partecipazioni ai costi” viene eretto a nuova Sezione 3° del

Capitolo 2 dell’OAMal relativo ai premi degli assicurati, ed il nuovo art.

105b, che reca la marginale “Procedura di diffida e di esecuzione”, al

capoverso 3, prevede esplicitamente che l’assicurato abbia agito con “colpa”

(“Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate …”). Anche in questo caso non sono reperibili motivazioni

che abbiano spinto il Consiglio federale a modificare il tenore della norma.

Si annoti ancora che il tenore della norma, vigente

dal 1° gennaio 2006, in lingua francese, è il seguente: “Si l’assuré a causé

par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps

opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais de

sommation ou des frais supplémentaires, si une telle mesure est prévue par les

conditions générales sur les droits et les obligations”, sempre in ligua

francese il tenore della norma modificata a partire dal 1° agosto 2007 è: “Lorsque

l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un

paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure

appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les

conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré“. Anche per quanto riguarda la lingua tedesca la modifica non attiene

alla ragione per la quale le spese amministrative possono essere addebitate

all’assicurato, come anche per il testo in francese, infatti dal 1° agosto 2007

il tenore era il seguente: « Verschuldet die versicherte Person

Aufwendungen, die bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären, so kann der

Versicherer angemessene Bearbeitungsgebühren erheben, sofern er in seinen

allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten eine

entsprechende Regelung vorsieht ». Nel tenore in vigore dal 1

gennaio 2006 (art. 90 cpv. 5 v.OAMal) la norma prevedeva differenze minori e

non riferite al comportamento dell’assicurato: “Verschuldet die versicherte

Person Aufwendungen, die bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären, so

kann der Versicherer angemessene Mahngebühren oder Umtriebs Spesen erheben,

sofern er in seinen allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der

Versicherten eine entsprechende Regelung vorsieht”, ossia se la persona

assicurata causa spese che non sarebbero state sostenute in caso di pagamento

tempestivo, l'assicuratore può addebitare adeguate spese di sollecito o di

gestione, a condizione che nelle sue disposizioni generali sui diritti e gli

obblighi degli assicurati sia prevista una regolamentazione in tal senso. In merito al testo in lingua tedesca G.

Eugster (Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2 ed., Schulthess

ed. Zurigo, 2018, pag. 600 e 601, n. 3) precisa come l’assicuratore possa „bei

schuldhaft verursachten Zahlungsverzögerungen für die Mahnung eine angemessene

Bearbeitungsgebühr erheben“. Questo autore ricorda come l’adozione

della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6

ottobre 2000 (LPGA qui di seguito) non ha cambiato nulla a questa

regolamentazione, egli evidenzia come “Eine Gebühr darf nicht in einem

offensichtlichen Missverhältnis zum fraglichen Ausstand stehen und muss sich in

vernünftigen Grenzen halten. Die Mahnpraxis darf auch

nicht Sinn und Zweck der Prämienverbilligung unterlaufen”. In merito all’agire colpevole da parte dell’assicurato

Eugster, op. cit. loc. cit., citando la sentenza TFA K 28/02 consid. 6, ritiene che agisca in maniera colpevole l’assicurato che costringa

l’assicuratore ad inviare solleciti: “Schuldhaft handelt die versicherte

Person, wenn sich der Krankenversicherer ihres Verhaltens wegen zu Mahnungen

veranlasst sieht (EVG K 28/02 E. 6). Zulässigkeitsvoraussetzung ist jedoch,

dass der Krankenversicherer die Schuld korrekt berechnet hat (EVG K 7/06 E. 4.4

= SVR 2007 KV Nr. 14) und nicht selbst Anlass zum Zahlungsverzug gegeben hat”.

Se il comportamento dell’assicurato obbliga l’assicuratore a diffidarlo

per pagare il debito, la percezione delle spese va ammessa. Nella citata K 28/02 consid. 6 il Tribunale federale delle assicurazioni ha considerato che –

in base alla DTF 125 V 276 – vi è “faute de l'assuré, lorsque, par son

comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à

payer ses cotisations”. Questa giurisprudenza è stata nuovamente ripresa in

una sentenza recente (STF 9C_498/2019 del 19 dicembre 2019 consid. 3.3.) dove l’Alta Corte considera che la ricorrente non poteva fare

valere la sua buona fede siccome “Il y a faute au sens de cette disposition,

lorsque, par son comportement, l'assuré oblige la caisse à lui adresser des

rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations”.

Da quanto precede si deduce che, nelle diverse e successive versioni

della norma dell’OAMal esposte, e nelle diverse lingue dei testi succedutisi,

il percepimento delle spese di diffida e più generalmente spese amministrative

possa avvenire solo laddove le condizioni dell’assicuratore lo permettano, da

un lato, e quando il comportamento dell’assicurato sia colpevole, ossia quando

egli, in conseguenza al suo comportamento, imponga all’assicuratore di

notificargli diffide e procedere nei suoi confronti per l’incasso. Non è invece

preteso un comportamento doloso perché l’assicuratore possa imporre dette spese

amministrative.

Sempre G. Eugster (in

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2 ed., Schulthess ed. Zurigo,

2018, pag. 601, n. 4) rammenta che le spese percepibili debbono comunque essere

commisurate all‘entità del debito dell’assicurato. Egli passa in

rassegna la giurisprudenza federale in materia evidenziando come spese che si

situano “deutlich weniger als 10% der Ausstände beliefen, wurden als gerade

noch Verhältnismäßig erachtet“. L’autore evoca poi casi in cui il

principio di equivalenza tra ammontare die premi e spese amministrative non è

stato rispettato. Egli soggiunge che “Mahnspesen von CHF 480

(zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 90) bei Prämienausständen von CHF 1025.25,

von CHF 280 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 100) bei Prämienausständen von

CHF 735.60 sowie Mahnspesen von CHF 280 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 100),

bei Prämienausständen von CHF 549.95 verletzen das Äquivalenzprinzip klar. Die

vorinstanzlich vorgenommene Reduktion der Mahnkosten auf CHF 120 bzw. CHF 240

wurden als gerade noch tragbar erachtet (BGer 9C_874/2015 E. 4.2.3).

Mahngebühren und Umtriebsspesen können betrieben werden (statt vieler: EVG K 144/03 = SVR 2006 KV Nr. 1; K 24/06 E. 3.2; K 12/05 E. 3.1)”.

14.

In concreto, oltre al debito per i premi, l’assicuratore domanda

il versamento di spese amministrative per complessivi CHF 500, pari a più del

10% della somma pretesa (che diventano il 13,4% della somma qui riconosciuta),

ciò che appare di primo acchito eccessivo ed assolutamente ingiustificato come

si dirà.

Occorre esaminare la correttezza di questa pretesa,

questo già alla luce del fatto che la stessa non è dettagliata da parte di CO1.

Dagli atti prodotti si deduce unicamente che, per la copertura obbligatoria

denominata ______ (art. 19 CSA) è prevista la possibilità

per l’assicuratore di addebitare spese per solleciti e procedure esecutive,

mentre l’art. 14.2 delle CGA prevede la possibilità per CO1 di addebitare “spese

… per richiami ed esecuzioni”. Il plico doc. 5 contiene i solleciti

trasmessi al signor ______, senza carico di spese mentre il plico doc. 6

contiene le diffide trasmesse all’assicurato, per le quali l’assicuratore ha

stabilito una “tassa d’ingiunzione” di CHF 25 per ogni diffida. Gli atti

presentano 5 diffide, manca la diffida per il mese di gennaio 2025. Per il

resto la decisione formale non giustifica in nessun modo altre spese

amministrative, la decisione su opposizione (la procedura lo si ricorda è

gratuita: art. 52 cpv. 3 LPGA) non è specifica su questi aspetti.

Da quanto precede risulta che, nonostante quanto

evidenziato nella STCA 36.2024.20 consid. 8 in fine, relativa alle medesime

parti, l’assicuratore non ha motivato adeguatamente la sua pretesa. Nel

precedente tra le medesime parti la sentenza di questa Corte non è stata

contestata dinanzi al Tribunale federale. In quel caso CO1 pretendeva dall’assicurato

un importo di spese di CHF 250 complessivi per un debito totale di CHF 3'148.

La somma è stata ricondotta dalla sentenza a CHF 100. In concreto, non

diversamente da allora, la cifra deve essere limitata alle sole spese

amministrative argomentate non dovendo il giudice sostituirsi nella motivazione

all’assicuratore. L’importo di CHF 500, a parte 5 solleciti per CHF 125

complessivi, non è per il resto motivato e neppure minimamente giustificato.

Gli invii della Cassa avvengono in genere mediante posta semplice per grandi

quantità, ossia B2 (come ritenuto nella STCA 36.2025.35-37, consid. 1.7., del

16.

dicembre 2024 nota all’assicuratore). I solleciti e le diffide sono atti

semplici, frutto di una standardizzazione del lavoro e opera dell’informatica

(sono tutti identici tranne per gli aspetti distintivi del credito e del numero

d’assicurato). Non diversamente le ingiunzioni sono standardizzate e non

comportano un lavoro da parte di un collaboratore teso a ricostruire il

credito, a reperire documentazione o altro compito dispendioso. Si rammenta qui

che le spese amministrative non devono diventare una fonte di guadagno per

l’assicuratore ma devono tendere a coprire spese particolari riconducibili

all’assicurato moroso. In concreto non tocca a questa Corte indicare se CO1

abbia o meno dovuto aprire un fascicolo specifico con conseguente aggravio di

spese, abbia avuto scritturazioni, spese particolari d’invio e simili.

Da quanto precede discende che unicamente l’importo, già

generoso per le sole ingiunzioni, di CHF 125 deve essere ritenuto a livello di

spese amministrative. All’assicuratore non sfugge certamente che il ricorrente

non paga i premi siccome non riesce a farvi fronte, e non – per quanto emerge

dagli atti – per una sua cattiva volontà come il signor RI1 ha più volte

evidenziato alla luce del carico finanziario derivante dal mantenimento della famiglia

numerosa con le figlie in formazione.

Alla luce di quanto precede le spese amministrative

giustificate sono stabilite in CHF 125 in totale.

15.

Con

la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore ha condannato l’insorgente

anche al pagamento degli interessi di mora al 5% sui premi dovuti, e meglio ha

preteso l’interesse dal 30 settembre 2024 per i premi di ottobre, dal 31

ottobre 2024 sui premi di novembre, dal 30 novembre 2024 su quelli di dicembre

e pretende il 5% di interessi dal31 dicembre 2024 per i premi di gennaio 2025,

dal 31 gennaio 2025 per quelli di febbraio 2025 e dal 28 febbraio 2025per i

premi di marzo 2025. Secondo l’art. 90 OAMal i premi devono essere pagati in

anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli

interessi di mora sui premi scaduti (in consonanza anche con l'art. 26

cpv. 1 LPGA) è del 5% annuo. La scadenza del premio che va pagato

anticipatamente è l’ultimo giorno del mese che precede quello da onorare. Il

premio è scaduto se non è soluto il primo giorno del mese per cui è dovuto, e

non invece l’ultimo giorno del mese precedente. Come rammenta infatti la

dottrina (Ivo Bühler e Cliff Egle in BSK KVG/KVAG,

1a edizione, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2020, ad art. 64a n. 10):

" Soweit eine

Kostenart vom Verzugszins erfasst ist, besteht dafür eine Verzugszinspflicht in

der Höhe von 5 % pro Jahr (Art. 26 Abs. 1 ATSG;

Art. 105a KVV). Dieser ist ab dem Folgetag des vom Krankenversicherer

gesetzten oder kraft Reglement geltenden Zahlungstermins (Fälligkeitstag)

geschuldet, ab welchem sich der Prämienschuldner in Verzug befindet. Die

Verzugszinspflicht entsteht jedoch nicht etwa erst mit Zustellung der Mahnung

oder der Zahlungsaufforderung (Art. 64a Abs. 1) oder gar erst mit

Ablauf der darin gesetzten Zahlungsfristen (SBVR Soziale Sicherheit-Eugster,

Rz 1326), sondern beginnt bereits mit Ablauf der ordentlichen (ersten)

Zahlungsfrist zu laufen. Bei periodisch anfallenden Forderungen wie der

OKP-Prämien rechtfertigt es sich aus Praktikabilitätsgründen, für den Beginn

des Verzugszinses den mittleren Verfall festzulegen, wobei eine kulanterweise

über den ursprünglichen Fälligkeitstag hinausgehende Zahlungsfrist nicht

massgebend ist (VersGer SG, 5. 11. 2012, KV 2012/3, E. 8.1.2

m. H. auf BGE 131 III 12 E. 9.5).”

In concreto CO1 prevede, nella sua

regolamentazione dell’assicurazione secondo la LAMal (doc. 3), che la persona

assicurata abbia l’obbligo di pagare in anticipo i premi. La copertura

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie con l’opzione “Studi

medici della salute”, all’art. 5 del relativo regolamento (doc. 3) prevede

unicamente gli aspetti del ribasso del premio, e non i tempi dei versamenti. Da

quanto precede discende che i premi LAMal debbono essere pagati entro l’ultimo

giorno del mese che precede quello per cui il premio è dovuto. Se il premio non

è pagato a quella scadenza, dal giorno successivo, decorrono gli interessi

moratori.

16.

Come già per la procedura sfociata nella STCA 36.2024.20 con il suo

gravame l’assicurato chiede di potere pagare il suo debito ratealmente, e ciò

alla luce delle particolari, e comprensibili, difficoltà economiche in cui

versa, raffrontate agli impegni famigliari. Come già esposto nella STCA

36.2024.20

del 23 settembre 2024 il Regolamento dell’assicuratore prodotto agli

atti non consente all’assicurato di ottenere un pagamento rateale del debito,

per cui CO1 non può esservi obbligata. A

ragione il signor RI1 osserva che un pagamento rateale potrà ottenerlo in sede

di esecuzione del debito attraverso l’UE competente. Ciò non implica però che

egli possa ottenere dalla Cassa detta rateizzazione, non va infatti dimenticato

che l’assicuratore ha obblighi relativi alle esecuzioni poste in atto nei

confronti dei propri assicurati, si tratta delle notifiche relative alle

esecuzioni e relative agli attestati di carenza beni e ad altri crediti (art.

105e nonché 105f OAMal) e l’autorità cantonale preposta può decidere di

assumere parzialmente i crediti (si veda in particolare l’art. 105fbis

OAMal e seguenti). Le motivazioni che soggiacciono al rifiuto di CO1 non vanno

ulteriormente approfondite, ritenuto che un diritto alla rateizzazione del

debito non sussiste in favore dell’assicurato (che neppure può compensare le

sue pretese con il debito verso l’assicuratore).

17.

In base a quanto

precede il ricorso è parzialmente accolto. RI1 deve essere riconosciuto

debitore dei premi per l’importo di CHF 4'308. L’opposizione al PE ______

del 23 giugno 2025 è però rigettata unicamente per l’importo di CHF 3’724.75.

Gli interessi sono invece dovuti dal primo giorno del mese per il quale i premi

sono dovuti. Dunque il signor RI1 deve un interesse al 5% su:

CHF

854,15 dal 1° ottobre 2024 e sino al 31 ottobre 2024;

CHF

1'708,30 dal 1° novembre al 30 novembre 2024;

CHF

2'562,45 dal 1° dicembre 2024 al 31 gennaio 2025

CHF

3'143,60 dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 e su

CHF

3'724,75 dal 1° marzo 2025.

Per quanto si

riferisce alle spese amministrative le medesime sono fissate in CHF 125.

Nonostante il parziale successo del gravame al signor RI1, siccome non

patrocinato da un legale, non sono riconosciute ripetibili.

Non sono prelevate

tasse e spese giudiziarie. L’art. 61 lett. fbis

LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale

federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1

ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata

di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre

in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese

giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2;

143.

I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,

con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)".

Nel Cantone

Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si

riscuotono spese giudiziarie. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19

settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso formulato da RI1, ______,

è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1.

RI1 è riconosciuto

debitore nei confronti di CO1 dell’importo

complessivo, per premi riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024

nonché gennaio, febbraio e marzo 2025, di CHF 4'308.

1.2.

RI1 è condannato al pagamento a CO1, a titolo di

premi arretrati, dell’importo di CHF 3'724,75 oltre a CHF 125 a titolo di spese amministrative.

1.3.

Sui premi di cui al punto 1.2. sono dovuti

interessi moratori al 5% come segue:

su CHF 854,15 dal 1° ottobre

e sino al 31 ottobre 2024;

su CHF 1'708,30 dal 1°

novembre al 30 novembre 2024;

su CHF 2'562,45 dal 1°

dicembre 2024 al 31 gennaio 2025

su CHF 3'143,60 dal 1°

febbraio al 28 febbraio 2025 e

su CHF 3'724,75 dal 1° marzo

2025.

1.4.

L’opposizione al precetto esecutivo n. _______ del

23 giugno 2025 dell’UE di ______ è rigettata in via definitiva per l’importo di

CHF 3'849,75 oltre gli interessi al 5% calcolati come sub 1.3.

2. Non sono prelevate tasse e spese giudiziarie e non sono attribuite

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici, PhD Gianluca

Menghetti