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Decisione

36.2025.58

Famiglia (madre, padre che lavorano in CH e una figlia) svizzeri residenti in Italia esercitano diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano. Esercizio del diritto di opzione irrevocabile. In concreto non vi è nessun nuovo fatto generatore che permette un nuovo esercizio del diritto

19 gennaio 2026Italiano48 min

quelli in Italia, già pagati, e quelli in Svizzera, gli assicurati hanno impugnato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2025.58

cs

Lugano

19 gennaio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2025 di

1. RI1,

______

2. RI2,

______

3. RI3,

______

tutti rappr. da: avv.

RA1,

______

contro

la decisione su reclamo del 22

ottobre 2025 emanata da

Cassa

cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. RI1 (nato nel 1970), la moglie RI2 (nata

nel 1969) e la figlia RI3 (nata nel 2002), cittadini svizzeri, si sono

trasferiti dalla Svizzera all’Italia il 24 febbraio 2020. RI1 e RI2 hanno

continuato a svolgere la loro attività lucrativa, come in precedenza, nel

nostro Paese.

1.2. Il

14 aprile 2020 RI1 e RI2 hanno scritto all’assicuratore e, riferendosi alle

polizze assicurative di tutti e tre i componenti della loro famiglia, hanno

affermato che “visto il nostro trasferimento di domicilio in Italia avvenuto

a fine dicembre come da documenti del Comune di ______ allegati, ci vediamo

obbligati ad inoltrare la disdetta del nostro contratto assicurazione cassa

malati con effetto retroattivo. Annulliamo quindi le polizze (...). Vi

chiediamo quindi di volerci trasmettere la conferma della disdetta dalla vostra

cassa malati così da poter attivare la copertura sanitaria italiana al più

presto” (plico doc. 17).

1.3. Con

scritti del 21 aprile 2020 e del 22 aprile 2020 relativi a RI1, RI2 e RI3 (cfr.

allegati doc. 22) l’assicuratore ha affermato che a “seguito della notifica

di partenza del Controllo abitanti abbiamo disdetto con effetto al 24.02.2020

le seguenti assicurazioni: Assicurazione obbligatoria di base (LAMal) –

Assicurazioni complementari (LCA) (…)” (plico doc. 17).

1.4. Con decisione del 23 maggio 2022,

facente seguito ad alcuni contatti telefonici e via email con RI1, la Cassa

cantonale di compensazione ha riattivato la copertura assicurativa LAMal per

tutto il nucleo familiare con effetto retroattivo al 24 febbraio 2020, ritenuto

che la procedura di opzione in favore del sistema sanitario nazionale non era

stata applicata correttamente.

1.5. Il 14 giugno 2022 gli interessati,

rappresentati dall’avv. RA1, hanno inoltrato un reclamo con il quale hanno

sostenuto di non essere stati portati a conoscenza della possibilità di optare

in favore del sistema sanitario del Paese di residenza entro tre mesi dalla

partenza per l’Italia, rispettivamente di rimanere affiliati in Svizzera alla

LAMal.

1.6. Con decisione del 12 agosto 2022 la

Cassa ha annullato e sostituito la precedente decisione del 23 maggio 2022 ed

ha accolto la “richiesta di esenzione dall’obbligo di assicurazione in

Svizzera mediante l’esercizio del diritto di opzione”, rilevando che “successivamente

alla raccomandata datata 14 aprile 2020, l’assicurato e i suoi famigliari non

avrebbero ricevuto alcuna informazione da parte dell’assicuratore malattie

svizzero sulla possibilità ma soprattutto modalità di esercitare il diritto

d’opzione a favore del sistema sanitario italiano” e che in “ragione di

quanto precede, ritenuto che nel caso di specie si è confrontati con un caso

giustificato, la sua richiesta di esenzione può essere accolta” (doc. 11).

1.7. In data 21 marzo 2025 RI1, RI2 e

RI3 hanno chiesto di potersi affiliare all’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie (LAMal).

1.8. Con decisione dell’8 luglio 2025,

confermata dalla decisione su reclamo del 22 ottobre 2025, l’amministrazione ha

respinto la richiesta, rilevando che gli assicurati, di principio, non possono

modificare la loro scelta iniziale.

1.9. RI1, RI2 e RI3, sempre

rappresentati dall’avv. RA1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione

su reclamo, chiedendone l’annullamento e domandando che essi possano

assicurarsi ed affiliarsi in Svizzera alla LAMal (doc. I).

Fatti

I ricorrenti rammentano che al

momento della loro partenza per l’Italia, ______ ha disdetto la loro

assicurazione malattie delle cure medico-sanitarie indicando o comunque

lasciando intendere che non avrebbero potuto essere assicurati in Svizzera.

L’assicuratore non ha dato loro, né indicato, alcuna possibilità di scelta,

cosicché la famiglia ______ ha dovuto assicurarsi presso il sistema sanitario

nazionale italiano.

Con decisione del 23 maggio 2022

la Cassa cantonale di compensazione ha riattivato la copertura LAMal in

Svizzera, chiedendo tuttavia il pagamento dei premi retroattivi da febbraio

2020. Non intendendo pagare due premi assicurativi per lo stesso periodo, ossia

quelli in Italia, già pagati, e quelli in Svizzera, gli assicurati hanno impugnato

la decisione, ottenendo ragione e rimanendo assicurati in Italia.

Con il ricorso essi contestano di

aver scelto implicitamente di rimanere assicurati al sistema sanitario

italiano. Gli insorgenti, a suo tempo, non avevano deciso di rimanere

assicurati nel sistema sanitario del loro Paese di residenza, ma si era

trattato di un’imposizione ritenuto che ______ al momento della partenza ha

disdetto il rapporto assicurativo in Svizzera senza fornire alcuna informazione

in merito al diritto di opzione. Ciò, secondo i ricorrenti, è accaduto anche al

momento dell’emissione della decisione del 23 maggio 2022, quando era stata

riattivata l’affiliazione in Svizzera ma con l’obbligo di pagare i premi in

maniera retroattiva. Neppure in questo caso è possibile parlare di esercizio

del diritto di opzione, poiché avrebbero dovuto pagare i premi presso due

assicuratori per il medesimo rischio e per il medesimo periodo.

Secondo gli insorgenti la

legislazione citata dalla Cassa non indica da nessuna parte che il diritto di

opzione può essere esercitato solo una volta e le direttive dell’UFSP del 2

settembre 2009 e la circolare dell’UFAS del 26 aprile 2002, riportate nella

decisione su reclamo, non avrebbero carattere vincolante.

Per gli assicurati né il diritto

europeo, né la giurisprudenza vieterebbero di esercitare due volte il diritto

di opzione.

Gli insorgenti vogliono

assicurarsi da subito alla LAMal, senza effetto retroattivo.

Essi sostengono che deve

applicarsi solo il diritto materiale svizzero, che prevedrebbe la possibilità

per un cittadino svizzero (anche se abita all’estero) e che lavora in Svizzera,

di assicurarsi nel proprio Paese.

In ogni caso, secondo i

ricorrenti, l’ALC permetterebbe ai cittadini svizzeri residenti all’estero di

poter essere assicurati in Svizzera.

1.10. Con risposta del 28 novembre 2025 la

Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.11. Con scritto del 15 dicembre 2025,

trasmesso per conoscenza alla Cassa il medesimo giorno (doc. VI), i ricorrenti

hanno richiamato l’intero incarto dalla Cassa cantonale di compensazione e

dall’assicuratore malattie ______ (doc. V).

considerato in diritto

2.1. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAMal

ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal

proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi

dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Secondo l’art. 3 cpv. 2 LAMal il

Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione,

segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni

di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato

ospite.

Per l’art. 3 cpv. 3 LAMal può

estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in

Svizzera, in particolare a quelle che (lett. a) esercitano un’attività in

Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), (lett. b)

lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

Ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett.

d OAMal sono assicurate le persone che risiedono in uno Stato membro

dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi

dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e

la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera

circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e

del relativo allegato II, menzionati nell’art. 95a lettera a della legge.

Secondo l’art. 7 cpv. 8 OAMal le

persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere

d–ebis devono assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell’obbligo

d’assicurazione in Svizzera. Se si assicurano entro questo termine, l’assicurazione

inizia dall’assoggettamento all’assicurazione svizzera. Se si assicurano più

tardi, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione. L’assicurazione

cessa se queste persone non adempiono più le condizioni per un assoggettamento

all’assicurazione svizzera conformemente all’Accordo sulla libera circolazione

delle persone e al relativo allegato II, all’Accordo AELS, al relativo allegato

K e all’appendice 2 dell’allegato K o ad altri accordi internazionali.

Per l’art. 2 cpv. 6 OAMal a

domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno

Stato membro dell’Unione europea, purché possano esservi esentate conformemente

all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e

dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza

sia durante un soggiorno in un altro Stato membro dell’Unione europea o in

Svizzera.

L’art. 95a lett. a LAMal prevede

che ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o

sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della

Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli

apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché

ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che

rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i

seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato

Considerandi

II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da

una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla

libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle

persone): regolamento (CE) n. 883/2004.

2.2

In concreto i ricorrenti, cittadini

svizzeri domiciliati in Italia, chiedono di poter essere assicurati in Svizzera.

Trattandosi di una fattispecie

che presenta elementi di carattere transfrontaliero, il caso deve essere deciso

non solo sulla base delle norme di diritto interno svizzero in materia di

LAMal, bensì anche alla luce delle norme dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla

libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera da una parte e

la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra (ALC; RS 0.142.112.681) e

dei regolamenti cui rinvia (cfr. anche sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014,

pubblicata in DTF 140 V 98).

Ratione temporis sono applicabili

sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS

0.831.109.268.1).

Infatti,

una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha

attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile

2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009

(sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V

98).

Questi

regolamenti sono poi stati a loro volta modificati dal Regolamento (UE) n.

465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149

dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU

2015.

e 345; RS 0.831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,

la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes

d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

La presente vertenza ricade anche

ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

Infatti l’art. 3 n. 1 lett. a prevede che il regolamento si applica a tutte le

legislazioni relative ai settori di sicurezza sociali riguardanti le

prestazioni di malattia.

Pure dato è il necessario

nesso transfrontaliero giacché RI1 e RI2, residenti in Italia, lavorano in

Svizzera, mentre RI3, ormai maggiorenne, è una cittadina svizzera residente in

Italia.

L’ALC ed il regolamento

(CE) n. 883/2004 si applicano pure ratione personae.

Di cittadinanza svizzera e

residenti in Italia, RI1 e RI2 sono infatti lavoratori soggetti alla

legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 regolamento (CE) n.

883/2004).

Per

quanto concerne

la figlia RI3, ormai maggiorenne (nata nel 2002), ella

non risulta lavorare in Svizzera ed i ricorrenti non sostengono né che svolge

un’attività lavorativa in un altro Paese, né che riceve rendite o indennità da

un Paese a cui si applica l’ALC.

Secondo l’art. 11 n. 3 lett. e

del Regolamento (CE) n. 883/2004, qualsiasi altra persona che non rientri nelle

categorie da a) a d), e meglio, in sostanza, persona che esercita un’attività

lucrativa (lett. a), dipendente pubblico (lett. b), persona che riceve

indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (CE) n.

883/2004 (lett. c), persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio

civile (lett. d), è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza,

fatte salve le altre disposizioni del regolamento che garantiscono l’erogazione

di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.

Per cui, di norma, nella misura

in cui la competenza non può essere determinata sulla base delle lettere da a a

d, segnatamente in assenza di un’attività lucrativa o del percepimento di una

rendita, si applicano le norme del Paese di residenza della persona senza

attività lucrativa (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité

sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443). Ai sensi dell’art. 1 lett. j del

Regolamento (CE) n. 883/2004 la residenza è il luogo in cui una persona risiede

abitualmente (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité

sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443).

Nelle ipotesi di cui all’art. 11

n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004 rientrano segnatamente le persone

che non hanno mai lavorato, ad esempio gli studenti senza attività lucrativa e

coloro che hanno perso o abbandonato la qualità di persone con attività

lucrativa (cessazione definitiva dell’esercizio di una professione) senza aver

chiesto una rendita (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité

sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443/444). Queste persone non vanno

confuse con i familiari che possono far valere un diritto derivato da un

assicurato soggetto al Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band

XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag.

444).

A questo proposito per l’art. 1

lett. i) 1.i) del Regolamento (CE) n. 883/2004 per familiare si intende

qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come

componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono

erogate le prestazioni. Per l’art. 1 lett. i) 2. del medesimo regolamento se la

legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue

i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il

coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati

familiari.

Di norma e salvo eccezioni, i

familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, laddove non hanno uno

statuto proprio in virtù dell’esercizio di un’attività lavorativa o del

percepimento di una rendita o di indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione,

hanno un diritto derivato alla protezione sociale se la persona da cui proviene

questo diritto è soggetta essa stessa personalmente al Regolamento (CE) n.

883/2004 (DTF 143 V 52 consid. 6.2.2.2; DTF 147 V 402 consid. 4.1; Eugster,

SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91,

pag. 437). Di regola ai familiari senza attività lucrativa si applicano, per

quanto concerne l’assicurazione contro le malattie, le medesime norme

applicabili alla persona assicurata dalla quale derivano i loro diritti (cfr. DTF

147.

V 402 consid. 4.1; DTF 143 V 52 consid. 6.2.2.2; Eugster, SBVR, Band XIV,

Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437).

Le persone senza attività

lucrativa che possono far valere sia un diritto derivato che un diritto

autonomo, teoricamente, sono doppiamente assicurate, nel luogo di residenza (in

applicazione dell’art. 11 n. 3 lett. e Regolamento (CE) n. 883/2004) e nel

Paese dove viene esercitata l’attività lucrativa dalla persona dalla quale

proviene il diritto derivato (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit,

Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 117, pag. 444).

Per evitare una doppia

assicurazione dei membri della famiglia, che potrebbe risultare nella

situazione in cui i loro diritti (o obblighi) derivati in uno Stato membro entrano

in conflitto con i loro diritti (o obblighi) propri o autonomi di assicurarsi

in un altro Stato membro, e per garantire una condivisione degli oneri

all’interno dell’Unione europea, per quanto concerne i sistemi fondati su una

copertura assicurativa universale, finanziati dalle imposte e aperti a tutte le

persone domiciliate sul territorio dello Stato membro, l’art. 32 del

regolamento (CE) 883/2004 prevede una regola sul conflitto delle leggi (DTF 147

V 402, consid. 4.4.1; DTF 143 V 53 consid. 6.3.2, con riferimenti), secondo

cui:

1.

Un diritto autonomo a prestazioni in natura in base alla legislazione di uno

Stato membro o al presente capitolo è prioritario rispetto ad un diritto

derivato alle prestazioni per i familiari. Un diritto derivato alle prestazioni

in natura è tuttavia prioritario rispetto ai diritti autonomi se il diritto

autonomo nello Stato membro di residenza esiste direttamente e soltanto sulla

base della residenza dell’interessato in tale Stato membro.

2.

Qualora i familiari di una persona assicurata risiedano in uno Stato membro la

cui legislazione non subordina il diritto alle prestazioni in natura a

condizioni di assicurazione o di esercizio di un’attività subordinata o

autonoma, le prestazioni in natura sono erogate per conto dell’istituzione

competente nello Stato membro in cui essi risiedono, se il coniuge o la persona

che provvede ai figli della persona assicurata esercita un’attività subordinata

o autonoma in tale Stato membro o riceve una pensione da tale Stato membro

sulla base dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma.

Questo disposto stabilisce il

principio secondo cui un diritto autonomo prevale su un diritto derivato, a

meno che il diritto autonomo non si fondi direttamente ed esclusivamente sulla

residenza. Il diritto autonomo fondato sulla sola residenza cede eccezionalmente

il passo al diritto derivato fondato sull’assicurazione. Tuttavia, ai sensi del

secondo paragrafo della norma, quando il coniuge o la persona che ha la

custodia dei figli esercita un’attività salariata o non salariata nello Stato

di residenza della famiglia o percepisce una rendita da un istituto di questo

Stato, i diritti dello Stato di residenza prevalgono (DTF 147 V 402, consid.

4.4.2; DTF 143 V 53 consid. 6.3.2.1, con riferimenti).

In concreto non è

necessario stabilire se RI3 può far valere un diritto derivato, e dunque segue

le sorti dei suoi genitori, entrambi lavoratori in Svizzera, oppure se può far

valere un diritto autonomo.

In entrambi i casi infatti ella

va affiliata in Italia. Se fa valere un diritto autonomo a causa della sua

residenza, in applicazione dell’art. 11 n. 3 lett. e Regolamento (CE) n.

883/2004, se fa valere un diritto derivato, come si vedrà nei seguenti

considerandi, a causa dell’affiliazione in Italia anche dei genitori (cfr. DTF

147.

V 402, consid. 4.1; DTF 143 V 52 consid. 6.2.2.2; cfr. anche Allegato XI

cpv. 3 lett. a punto IV del regolamento (CE) 883/2004).

2.3

L’art. 11 n. 1 enuncia il principio

dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste

dagli art. 11 n. 2 a 16, dichiarando di principio determinanti le disposizioni

di un solo Stato membro. Fatti salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona

che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta

alla legislazione di tale Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento

(CE) n. 883/2004; principio della lex loci laboris; DTF 142 V 192,

consid. 3.1).

Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in virtù di

questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 142 V 192

consid. 3.1; cfr. anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; DTF 133 V 137

consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti; DTF 132 V 57 consid. 4.1 con riferimento,

STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid. 5).

Tuttavia, nell’ambito

dell’assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il

diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione

europea o svizzeri residenti in questi Paesi possono scegliere l'assicurazione

del loro luogo di residenza.

L’allegato XI del regolamento

(CE) n. 883/2004, cifra 3, lett. a, punto i, prevede che alle persone, non

residenti in Svizzera, soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del

titolo II del regolamento si applicano le disposizioni giuridiche svizzere che

disciplinano l’assicurazione malattia obbligatoria. Per la lett. b le persone

di cui alla lett. a possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione

obbligatoria se risiedono, tra l’altro, in Italia e dimostrano che vi

beneficiano di copertura in caso di malattia. Detta richiesta dev’essere

depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo assicurativo

in Svizzera; se in casi giustificati la richiesta è depositata dopo tale

termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo d’assicurazione

(allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, cifra 3 lett. b) aa)). Si

applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato (allegato XI del

regolamento (CE) n. 883/2004, cifra 3 lett. b) bb)).

Nella DTF 147 V 402, al consid.

9.2.2

il Tribunale federale ha stabilito che conformemente alla cifra 3 lett. b

dell’allegato XI “Svizzera” del regolamento (CE) n. 883/2004 la domanda

presentata dalla persona assicurata assoggettata alle norme svizzere in virtù

del titolo II del regolamento vale per tutti i membri della famiglia che

risiedono nello stesso Stato (cifra 3 lett. b, bb). La domanda concerne

unicamente i membri della famiglia che non dispongono di uno statuto proprio

del diritto delle assicurazioni sociali (“Sozialrechtsstatut”), per

esempio perché non esercitano loro stessi un’attività lucrativa. Si tratta di

un meccanismo di “affiliazione familiare”, nel quale la qualità del capo

famiglia (“chef de la famille”) si estende a tutti i suoi membri. A

causa della dipendenza dell’obbligo di assicurazione dei membri della famiglia dalla

persona che esercita un’attività lucrativa, il diritto di opzione non può

essere esercitato da ogni membro della famiglia individualmente.

La decisione di aderire alla

copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale dello Stato di

residenza deve essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio

dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio dell'"opting out",

cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale

con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT

I-2002, pag. 30 ; STF 9C_275/2025 del 7 agosto 2025 = SVR 2025 KV n. 25).

Tale facoltà è comunemente detta

“diritto d’opzione” (DTF 147 V 402, consid. 4; DTF 142 V 192, consid. 3.2; DTF

135.

V consid. 4.32 pag. 344).

In virtù di questo diritto di

opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono

scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in

Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in

Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L’eventuale esenzione

dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una

domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di

assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi

all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori frontalieri detto

termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009

del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).

La dottrina rammenta che le

seguenti situazioni autorizzano l’esercizio del diritto di opzione: inizio

dell’attività lucrativa in Svizzera, ripresa dell’attività lavorativa in

Svizzera dopo un periodo di disoccupazione, presa di domicilio in uno Stato dell’UE

che prevede il diritto di opzione, cambio di statuto da esercitante un’attività

lavorativa a pensionato (cfr. Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

KVG, 2a edizione, 2018, n. 30 ad art. 3, pag. 74).

Il diritto di opzione non può

essere esercitato tacitamente per atti concludenti (STF 9C_531/2019 del 17

febbraio 2020, consid. 6.2; STF 9C_801/2014

del 10 marzo 2015 consid. 3.3, pubblicata in SVR 2015, KV N. 20, pag. 80).

2.4

Nel

caso di specie è pacifico che i coniugi ______, cittadini svizzeri, attivi nel

nostro Paese, e la loro figlia, dal 24 febbraio 2020 si sono trasferiti in

Italia.

Il

14.

aprile 2020 RI1 e RI2 hanno scritto all’assicuratore e, riferendosi alle

polizze assicurative di tutti e tre i componenti della loro famiglia hanno

affermato che “visto il nostro trasferimento di domicilio in Italia avvenuto

a fine dicembre come da documenti del Comune di ______ allegati, ci vediamo

obbligati ad inoltrare la disdetta del nostro contratto assicurazione cassa

malati con effetto retroattivo. Annulliamo quindi le polizze (...). Vi

chiediamo quindi di volerci trasmettere la conferma della disdetta dalla vostra

cassa malati così da poter attivare la copertura sanitaria italiana al più

presto” (plico doc. 17).

Con

scritti del 21 aprile 2020 e del 22 aprile 2020 relativi a RI1, RI2 e RI3 (cfr.

allegati doc. 22) l’assicuratore ha affermato che a “seguito della notifica

di partenza del Controllo abitanti abbiamo disdetto con effetto al 24.02.2020

le seguenti assicurazioni: Assicurazione obbligatoria di base (LAMal) –

Assicurazioni complementari (LCA) (…)” (plico doc. 17).

Il

5.

gennaio 2022 la Cassa cantonale di compensazione ha scritto a RI1 e con

riferimento ad una telefonata del medesimo giorno, ha confermato che “il

diritto di opzione può essere esercitato entro un termine di tempo ben

determinato (3 mesi). Se entro questo termine la persona interessata non fa

valere il predetto diritto di opzione, automaticamente si applica il principio

dell’assicurazione malattia in Svizzera, richiamato il principio di diritto

europeo lex loci labori. Prendiamo atto che lei ha notificato la partenza per

l’Italia con effetto 24 febbraio 2020 e quindi non ha esercitato il diritto di

opzione entro i termini sopraccitati. In ragione di quanto precede, le

confermiamo che lei e sua figlia RI3 siete soggetti all’obbligo assicurativo

delle cure medico-sanitarie in Svizzera e siete pertanto tenuti a rimanere

assicurati presso l’assicuratore malattie ______. Di conseguenza invitiamo

l’assicuratore malattie ______, che ci legge in copia, a voler rettificare il

contratto assicurativo con i premi stabiliti per lo Stato in cui risiede (art.

61.

cpv. 4 LAMal) e a voler trasmettere allo scrivente Ufficio (…) una conferma

di detta modifica” (doc. 1).

Il

13.

gennaio 2022 RI1 ha scritto alla Cassa, allegando un’email dell’assicuratore

LAMal, chiedendo di aiutarlo affinché non debba pagare una copertura

assicurativa per tutta la famiglia per circa 2 anni di premi per la quale non

ha potuto usufruire di benefici o avere una copertura. L’interessato ha chiesto

di aggiornare la lettera senza menzionare la data o impostarla in modo che non

debba pagare 2 anni di premi (doc. 24).

Il

28.

gennaio 2022 l’assicuratore LAMal ha confermato che per la famiglia ______

ha attivato l’assicurazione LAMal retroattivamente al 25 febbraio 2020,

applicando i premi CH/UE Italia (doc. 23).

Il

2.

febbraio 2022 RI1 si è rivolto alla Cassa, contestando il contenuto della

lettera del 5 gennaio 2022 (doc. 22). Egli ha indicato che nessuno lo aveva

informato circa il suo diritto di opzione citato nella lettera e che ______ ha

inviato una lettera di disdetta della copertura assicurativa di base con

effetto retroattivo al 24 febbraio 2020 per tutti i membri della famiglia. In

seguito alla disdetta, vi è stata l’iscrizione al sistema sanitario italiano,

con contestuale sottoscrizione di una copertura supplementare privata. Egli

rileva che né la Cassa né l’assicuratore hanno mai dato la possibilità di

scelta, al momento del trasferimento in Italia, ma “ci hanno disdetto,

ingiustamente, le coperture di base senza darci la possibilità di scelta”

(doc. 22). L’assicurato ha aggiunto che la richiesta di informazioni alla Cassa

era intesa a “capire e conoscere i nostri diritti riguardanti la copertura

assicurativa delle cure medico sanitarie alle quali i cittadini svizzeri

all’estero [h]anno diritto. Diritto che a noi ci hanno negato” (doc. 22).

L’assicurato ha concluso affermando di non aver “ancora deciso se esercitare

il nostro sacro santo diritto di opzione per avere una copertura assicurativa

per le cure medico sanitarie di base in Svizzera” (doc.22).

Con

decisione del 12 maggio 2022 la Cassa ha assoggettato tutti e tre i componenti

della famiglia ______ all’assicurazione malattie LAMal presso ______ con

effetto dal 25 febbraio 2020 (doc. 16). Ciò poiché non è mai stato esercitato

il formale diritto di opzione entro il termine di 3 mesi dalla partenza dalla

Svizzera.

Il

14.

giugno 2022 gli assicurati, rappresentati dall’avv. RA1, hanno inoltrato

reclamo, chiedendo l’annullamento della predetta decisione (doc. 15). Essi

hanno affermato:

" (…) La

disdetta è quindi stata data chiaramente dalla Cassa Malati. E si noti pure che

la disdetta è stata data con effetto retroattivo al 24.2.2020.

La ______ ha peraltro chiaramente indicato (o comunque lasciato

chiaramente intendere) che i miei assistiti non potevano essere assicurati,

visto che avevano lasciato la Svizzera. E tutto questo senza dare (o indicare)

agli assicurati alcuna possibilità di scelta (e questo potrà anche essere confermato

anche dal signor […], che si chieda venga sentito).

Ovviamente i miei assistiti, che non potevano né volevano restare

senza copertura assicurativa sanitaria, hanno dovuto assicurarsi in Italia,

come da documentazione già in vostro possesso.

Ed ora le autorità svizzere rimproverano ai miei assistiti,

basandosi oltretutto su un fatto errato (e chiaramente riconoscibile anche da

Voi quale errato, ossia il fatto che la disdetta NON è stata data dai miei

assistiti, ma dalla Cassa Malati), di non avere per tempo esercitato il diritto

di opzione (di cui nessuno li aveva informati o sarebbe venuto in mente di

esercitare, visto che era stato loro comunicato dalla Cassa Malati che non

potevano essere assicurati in Svizzera…). Diritto di opzione che in questa

sede viene esercitato.

E fa anche specie che ora la Cassa Malati (dalla quale i miei

clienti sono stati trattati veramente male, dopo anni di affiliazione) si butti

a pesce cercando di approfittare di una situazione che essa stessa, per sua

negligenza, ha creato, ossia il richiedere i premi assicurativi arretrati. Ma è

il mondo di oggi.

Chiaramente i miei assistiti, che sono in perfetta buona fede e

che sono stati fuorviati dall’incompetenza altrui, non possono accettare questa

decisione (oltretutto con effetto retroattivo, ciò che in una simile

fattispecie è semplicemente inaccettabile), anche e soprattutto per il fatto che

NON intendono pagare due premi assicurativi per lo stesso periodo, ossia quelli

in Italia, già pagati, e ora quelli in Svizzera. E si noti che in Italia, oltre

alla copertura sanitaria di base, hanno anche stipulato una copertura

supplementare per potere avere un migliore servizio sanitario (e si allega

copia delle polizze).” (doc. 15, sottolineatura del redattore)

Il

20.

luglio 2022 gli assicurati hanno trasmesso alla Cassa le rispettive tessere

europee di assicurazione malattia europea e il formulario E104 dell’ASL

competente, dell’8 luglio 2022 (doc. 12). Da quest’ultimo documento emerge che

gli interessati sono stati iscritti al Servizio Sanitario Lombardo dal 3 aprile

2020.

al 3 aprile 2021 e dal 17 maggio 2021.

Con

decisione del 12 agosto 2022 che “annulla e sostituisce la precedente

decisione del 23 maggio 2022” la Cassa ha accolto la richiesta di esenzione

dall’obbligo di assicurazione in Svizzera “mediante l’esercizio del diritto

di opzione” e di “conseguenza la decisione del 23 maggio 2022 di

riattivare il rapporto assicurativo tra l’assicuratore malattia ______ ed il

sig. RI1 con i suoi famigliari retroattivamente al 25 febbraio 2020 è annullata”

(doc. 11). A motivazione della modifica, l’amministrazione ha affermato:

" (…) Dalle

informazioni in nostro possesso risulta che il signor ______ ha notificato

regolarmente la propria partenza al Comune di domicilio, mentre avrebbe

informato l’assicuratore malattie svizzero ______ per lettera raccomandata il

14.

aprile 2020. In essa veniva richiesta la trasmissione della conferma di

disdetta dall’assicuratore malattie svizzero così da poter “attivare” la

copertura sanitaria italiana al più presto.

Abbiamo constatato che successivamente alla raccomandata datata 14

aprile 2020, l’assicurato e i suoi famigliari non avrebbero ricevuto alcuna

informazione da parte dell’assicuratore malattie svizzero sulla possibilità ma

soprattutto modalità di esercitare il diritto d’opzione a favore del sistema

sanitario italiano.

In ragione di quanto precede, ritenuto che nel caso di specie si è

confrontati con un caso giustificato, la sua richiesta di esenzione può essere

accolta. Ne consegue che la sua richiesta di esenzione dall’obbligo

assicurativo contro le malattie in Svizzera e quella dei suoi familiari deve

essere accolta e che la nostra decisione del 23 maggio 2022 di riattivare la

copertura assicurativa in Svizzera retroattivamente al 25 febbraio 2020 deve

essere annullata.” (doc. 11)

La

decisione del 12 agosto 2022 è cresciuta incontestata in giudicato.

Il

21.

marzo 2025 la famiglia ______, rappresentata dall’avv. RA1, ha scritto alla

Cassa, rilevando di volersi assicurare in Svizzera, da subito e non con effetto

retroattivo, alla LAMal. Il 17 aprile 2025 la Cassa, tramite email, ha risposto

di non concedere un’“ulteriore scelta d’opzione” (doc. 7).

Il

4.

luglio 2025 l’avv. RA1 ha chiesto l’emanazione di una decisione formale (doc.

6).

Con

decisione dell’8 luglio 2025 la Cassa ha respinto “l’istanza di esercitare

nuovamente il diritto di opzione” (doc. 5). Con decisione su reclamo qui

impugnata del 22 ottobre 2025, l’amministrazione ha confermato la reiezione

della richiesta dei ricorrenti (doc. 1).

2.5

Nel caso di specie, RI1 e RI2, in

qualità di lavoratori in Svizzera e residenti in Italia, in applicazione del

diritto europeo (cfr. consid. 2.2) possono, su domanda, essere esentati

dall’assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in

Italia e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia (cfr.

STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.1). Tale diritto, di principio,

non può essere esercitato tacitamente per atti concludenti (STF 9C_531/2019 del

17.

febbraio 2020, consid. 6.2; STF 9C_801/2014

del 10 marzo 2015 consid. 3.3, pubblicata in SVR 2015, KV N. 20, pag. 80).

Dalla

documentazione agli atti emerge, come rilevato dagli insorgenti, che al momento

della loro partenza per l’Italia l’assicuratore (cfr. art 7b OAMal) e la Cassa (cfr.

art. 6a LAMal) non li hanno informati circa il loro diritto di optare in favore

del sistema sanitario del Paese di residenza (Italia) oppure di mantenere

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera (sul tema

cfr. anche la STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2 e STF

9C_275/2025 del 7 agosto 2025, consid. 4.2 = SVR 2025 KV n. 25).

Agli

assicurati, come emerge dalla STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid.

6.3, doveva quindi essere data a posteriori la possibilità di esercitare il

loro diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano,

rispettivamente la possibilità di rimanere assicurati in Svizzera (cfr.

comunque la successiva STF 9C_275/2025 del 7 agosto 2025, consid. 4.2 = SVR

2025.

KV n. 25).

Tale

possibilità è stata concessa nell’ambito della precedente procedura, terminata

con l’emissione della decisione del 12 agosto 2022 tramite la quale la Cassa ha

annullato la riaffiliazione retroattiva alla LAMal dei ricorrenti ed ha ammesso

l’esercizio, seppur tardivo, del loro diritto di opzione in favore del sistema

sanitario del Paese di residenza, ossia l’Italia.

In

quell’occasione i ricorrenti, già rappresentati, hanno esplicitamente affermato

di esercitare il loro diritto di opzione (pag. 2, doc. 15: “Diritto di

opzione che in questa sede viene esercitato”).

Gli

assicurati non hanno impugnato la decisione del 12 agosto 2022. Essi non si

sono lamentati di essere stati esentati dall’obbligo assicurativo LAMal, né hanno

contestato di aver esercitato il loro diritto di opzione in favore del sistema

sanitario del loro Paese di residenza.

In

questa sede gli insorgenti affermano di essere rimasti nel sistema sanitario

italiano alfine di non dover pagare tutti i premi LAMal arretrati dal 25

febbraio 2020, allorché avevano già contribuito al sistema sanitario italiano.

Tuttavia,

se non fossero stati d’accordo con la decisione del 12 agosto 2022, gli

assicurati, si ribadisce, già rappresentati, avrebbero dovuto impugnarla, sostenendo

di voler rimanere affiliati alla LAMal, ma senza dover pagare i premi

retroattivamente, facendo valere la loro buona fede, ritenuto che nessuno li

aveva informati in merito ai loro diritti quando si sono trasferiti in Italia

(cfr. anche cfr. STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.3).

Avendo

accettato la decisione del 12 agosto 2022, che ha accertato siccome avvenuto

l’esercizio del loro diritto di opzione in favore del sistema sanitario

italiano, non possono ora sostenere il contrario.

Resta

da esaminare se l’esercizio del diritto di opzione in favore del sistema

sanitario del Paese di residenza può essere revocato.

2.6

Di principio la scelta esplicita di

un sistema sanitario presso il quale ci si intende assicurare è definitiva e “relativamente”

irrevocabile, nel senso che il diritto di opzione può essere nuovamente

esercitato solo se si produce un “nuovo evento generatore” (cfr. DTF 147

V 402, consid. 4.2, DTF 147 V 387, consid. 6.2, STF 9C_34/2020 del 21 ottobre

2021, STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017, in particolare consid. 7, pubblicata in SVR 2018 KV n. 18; STCA 36.2019.103 del 5 febbraio

2020; Ghislaine Riondel, La prise en charge des soins de santé dans un contexte

transfrontalier européen, 2016, n. 676, pag. 344; Eugster, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 34 ad art. 3, pag. 76).

Nella STF

9C_561/2016 del 27 marzo 2017, pubblicata in SVR 2018 KV n. 18, in un caso

relativo ai rapporti con la Francia, al consid. 7.2 il Tribunale federale ha affermato

che le legislazioni svizzere e francesi sono state adattate alfine di prendere

in considerazione il diritto di opzione introdotto dalla regolamentazione

europea. In questo contesto, è stato deciso che il diritto di opzione può

essere esercitato solo una volta, a meno che non intervenga un “nuovo evento

generatore”. Su quest’ultima nozione le autorità svizzere e francesi hanno

trovato un accordo, allestendo una lista esaustiva (“7.2.

Ce nouveau grief n'est pas plus

fondé que les griefs déjà soulevés précédemment. On notera effectivement que

les législations suisses et françaises ont été adaptées afin de prendre en

compte le droit d'option instauré par la réglementation européenne (à ce

propos, cf. ATF 142 V 192 consid. 3 p. 194 ss). Dans ce cadre juridique, il a

été convenu que le droit d'option ne pouvait être exercé qu'une seule fois à

moins qu'un "nouveau fait générateur" n'intervienne. Cette notion de

fait générateur a été interprétée de concert par les autorités suisses et

françaises, qui en ont dressé la liste exhaustive dont ne fait pas partie le

transfert des frontaliers bénéficiant d'un contrat d'assurance privé dans le

régime de la CMU (cf. GHISLAINE RIONDEL, La prise en charge des soins de santé

dans un contexte transfrontalier européen, 2016, nos 676 s. p. 344 s.)”).

La

dottrina sostiene che tra questi “eventi generatori”, per quanto

concerne i rapporti con l’Italia, la Germania e l’Austria, sono riservati in

particolare i casi di modifica dello statuto giuridico, quali ad esempio il

matrimonio o il divorzio, la nascita di un figlio o la morte di un membro della

famiglia, da far valere entro 3 mesi (cfr. Eugster, op. cit., loc. cit.; cfr.

Riondel, op. cit., n. 677, pag. 344). La Francia è più restrittiva, rispetto

alla Svizzera, nell’accettare la riapertura del diritto di opzione (cfr.

Riondel, op. cit., n. 676 e seguenti, pag. 344 e seguenti). L’irrevocabilità

della scelta trova il suo fondamento nella sicurezza del diritto.

Un’interpretazione restrittiva

contribuisce ad evitare una continua modifica della legislazione applicabile e

permette di prevenire eventuali lacune assicurative. Semplici vantaggi od

inconvenienti relativi al sistema sanitario per il quale si è optato non

possono costituire un motivo per derogare all’irrevocabilità di principio della

scelta iniziale del sistema sanitario.

In una successiva STF 9C_531/2019

del 17 febbraio 2020, relativa ad un caso ticinese e concernente una

frontaliera italiana, l’Alta Corte ha confermato l’irrevocabilità

dell’esercizio del diritto di opzione (cfr. consid. 6.2).

Con STF 9C_30/2020 del 14 giugno

2021, pubblicata in DTF 147 V 387, il Tribunale federale ha stabilito che nei rapporti tra la Germania e la Svizzera, la perdita,

senza colpa dell'assicurato, della sua copertura d'assicurazione malattie in

seguito all'abbandono del modello assicurativo LCA ______, costituisce un

motivo particolare che permette a un frontaliere tedesco di operare una nuova

scelta o di ritornare sull'opzione precedente (consid. 7).

Al

consid. 6.2 il TF ha rammentato che nella sentenza 9C_561/2016 del 27 marzo

2017.

si era già chinato su un caso relativo ai rapporti tra la Francia e la

Svizzera concernente l’impossibilità, di principio, di revocare l’esercizio del

diritto di opzione. Per il Tribunale federale sebbene la citata pronunzia era

fondata in gran parte sulla circostanza che tra i due Paesi era stato

sottoscritto un accordo del 7 luglio 2016 (in vigore dal 1° ottobre 2016) circa

la facoltà di esercitare, salvo eccezioni, il diritto di opzione una sola

volta, non è possibile giungere ad un’altra conclusione nei rapporti con la

Germania, poiché l’accordo con le autorità francesi non va oltre quanto

desumibile dalle norme applicabili in base al diritto europeo. Il Tribunale

federale sottolinea che già nel precedente giudizio ha affermato che

l’irrevocabilità di principio dell’esercizio del diritto di opzione è conforme

allo scopo dell’ALC di coordinare i sistemi di sicurezza sociale con

particolare riguardo alla parità di trattamento (“Das Bundesgericht hat sich im Übrigen bereits mit Urteil

9C_561/2016 vom 27. März 2017 in einem Sachverhalt, welcher das Verhältnis

zwischen der Schweiz und Frankreich betraf, mit der Frage der

Unwiderruflichkeit der Optionsausübung auseinandergesetzt und kam dort zum

gleichen Ergebnis. Zwar spielt in der Begründung dieses Urteils eine

entscheidende Rolle, dass die zuständigen französischen und schweizerischen

Behörden übereingekommen seien, dass das Optionsrecht nur einmal ausgeübt

werden könne, es sei denn eine grundsätzlich neue Situation liege vor. Daraus

können jedoch für die vorliegende Konstellation - obwohl es an analogen

Übereinkünften der deutschen und schweizerischen Behörden fehlt - keine

abweichende Schlüsse gezogen werden, geht doch das Übereinkommen der

französischen und schweizerischen Behörden nicht über das hinaus, was der

anzuwendenden Regelung ohnehin zu entnehmen ist. Das Bundesgericht hat zudem

auch im genannten Urteil betreffend französische Grenzgänger festgehalten, die

(grundsätzliche) Unwiderruflichkeit des Optionsrechts stimme mit den Zielen des

FZA überein, da sie zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit unter

besonderer Berücksichtigung des Gleichbehandlungsprinzips

führe. Es sind vorliegend keine Gründe ersichtlich, die zu einer anderen

Einschätzung führen würden”).

Al consid. 6.3 il Tribunale

federale ha stabilito che la circostanza secondo la quale l’art. 2 cpv. 6

OAMal, a differenza dei cpv. 4, 5, 7 e 8, non prevede che l’esonero o la

rinuncia all’esonero, tranne in presenza di un motivo particolare (cpv. 4, 7 e

8), non possono essere revocati, non è un motivo per decidere diversamente,

poiché l’interpretazione voluta dall’assicurato è in contrasto con quanto

prevedono gli accordi internazionali. Per l’Alta Corte è dubbio che con

un’ordinanza si possa derogare ai regolamenti europei. Inoltre non vi è alcuna

evidenza che con l’ordinanza si volesse derogare agli accordi internazionali.

Un diritto di revoca libero e

senza limiti sarebbe in contraddizione con il principio di solidarietà e della

parità di trattamento. Solo i frontalieri potrebbero modificare a piacimento la

loro affiliazione. Essi avrebbero, a differenza delle persone domiciliate in

Svizzera, malgrado un’età avanzata ed un conseguente rischio accresciuto di

ammalarsi, la possibilità di assicurarsi nuovamente nel nostro Paese, mentre

quando erano giovani e potenzialmente sani avrebbero potuto approfittare di

un’assicurazione estera privata meno cara. L’art. 7 cpv. 4 OAMal, allora citato

dal ricorrente, consente del resto una nuova domanda solo in presenza di motivi

particolari (“Wenn der Beschwerdeführer in seiner Hauptbegründung dafür hält,

das Optionsrecht sei mehrmalig und voraussetzungslos widerrufbar, weist er

insbesondere auf den Wortlaut des Art. 2 Abs. 6 KVV hin. Dass diese

Bestimmung - anders als die Absätze 4, 5, 7 und 8 - nicht vorsieht, die

Befreiung oder ein Verzicht auf die Befreiung von der Versicherungspflicht könnten

entweder nicht (Abs. 5) oder nicht ohne besonderen Grund (Abs. 4, 7 und 8)

widerrufen werden, trifft zwar zu. Anders als der Beschwerdeführer meint, lässt

sich daraus jedoch nicht ableiten, den unter Absatz 6 fallenden Personen werde

umgekehrt ein jederzeitiges Optionsrecht eingeräumt bzw. diese könnten ihre

Optierung ohne Weiteres frei widerrufen. Vielmehr stünde eine derart weite

Auslegung in klarem Widerspruch zur völkervertraglich getroffenen Regelung.

Abgesehen davon, dass fraglich ist, ob der Verordnungsgeber überhaupt die

Kompetenz hätte, von völkerrechtlichen Vereinbarungen abzuweichen, bestehen

keine Anhaltspunkte dafür, dass eine solche Abweichung vorliegend beabsichtigt

war. Hinzu kommt, dass ein freier und beliebig wiederholbarer Widerruf mit dem

Solidaritätsprinzip sowie dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht zu vereinbaren

wäre. Diesfalls läge die Optierung nämlich allein in der Willkür der

betroffenen Grenzgänger. Diese hätten - im Unterschied zu inländischen

Versicherten - trotz höheren Alters und demzufolge schlechte(re)n Risikos ohne

Weiteres die Möglichkeit, sich (erneut) in der Schweiz zu versichern, nachdem

sie als junge und potenziell gesunde Versicherte von einer günstigen

(ausländischen) Privatversicherung profitiert hätten. Schliesslich

steht Art. 7 Abs. 4 KVV der in der Beschwerde vertretenen weiten

Auslegung entgegen, lässt doch dessen letzter Satz e contrario ein neues Gesuch

jedenfalls nur dann zu, wenn ein besonderer Grund besteht”).

Al

consid. 7.1 il TF ha affermato che secondo il tribunale cantonale al

verificarsi di determinati nuovi eventi vi è un nuovo diritto di opzione che

può essere esercitato entro tre mesi. A questo proposito l’autorità inferiore

ha citato uno scritto del 16 dicembre 2016 dell’UFSP ai Governi cantonali che

elenca quali “nuovi fatti generatori” l’inizio dell’attività lavorativa

in Svizzera, la ripresa dell’attività lavorativa in Svizzera dopo un periodo di

disoccupazione, la presa di domicilio in un Paese dell’UE che permette

l’esercizio del diritto di opzione, ed il passaggio dallo statuto di persona

dipendente a pensionato. Questi eventi sono stati elencanti nell’Accordo

vincolante con la Francia e sono stati definiti esaustivi. Per i domiciliati in

Italia, Germania ed Austria, le persone che non hanno precedentemente

esercitato il diritto di opzione possono inoltre presentare una domanda di

esonero dalla LAMal entro tre mesi dall’arrivo di un nuovo familiare per

matrimonio o per nascita.

Al

consid. 7.4 il Tribunale federale ha affermato di non condividere l’opinione

del Tribunale cantonale secondo cui l’elenco dell’UFSP contenuto nella lettera

del 2016 sarebbe esaustivo. Per stabilire se vi è il diritto di esercitare

nuovamente l’opzione occorre esaminare, perlomeno nei rapporti con la Germania,

se la modifica intervenuta è rilevante per il rapporto assicurativo (“ob es

eine eingetretene Änderung für das Versicherungsverhältnis erheblich ist”).

Nel caso giudicato dall’Alta

Corte al momento in cui aveva esercitato il suo diritto di opzione, il

ricorrente era assicurato per il tramite di ______ con il prodotto assicurativo

______ secondo la LCA. Il 31 dicembre 2016 questo modello assicurativo ha cessato

di esistere, e con esso la copertura assicurativa. La perdita della copertura

assicurativa va considerata significativa. Determinante per il rinnovo del

diritto di opzione è la circostanza che la persona assicurata non ha avuto

alcuna influenza sulla disdetta della sua assicurazione (cfr. consid. 7.5).

In conclusione la perdita

involontaria dell’assicurazione ______ rappresenta un motivo particolare che

giustifica la possibilità di esercitare nuovamente il diritto di opzione,

rispettivamente di revocare l’opzione. In queste condizioni alla persona assicurata

deve essere garantita la possibilità di affiliarsi alla LAMal.

Il Tribunale federale è giunto

alla medesima conclusione in 4 successive sentenze del 21 ottobre 2021, sempre relative

alla cessazione dell’assicurazione ______ di ______ (9C_31/2020; 9C_32/2020;

9C_33/2020 e 9C_34/2020).

In una sentenza del 30 giugno

2021, pubblicata in DTF 147 V 402, relativa ai rapporti con la Francia, il

Tribunale federale ha stabilito che un cambiamento di circostanze per uno dei genitori, che gli

conferisce il diritto di scegliere il sistema di assicurazione malattie

(diritto d'opzione), non costituisce un fatto suscettibile di consentire una

modifica dell'affiliazione all'assicurazione malattie per i membri della

famiglia che era stata precedentemente determinata dall'altro genitore (consid.

9.2).

L’Alta

Corte al consid. 9.2.3 ha stabilito che, tenuto conto della dipendenza tra

l’affiliazione dei membri della famiglia all’assicurazione del luogo di

residenza e quella del lavoratore frontaliere in virtù della scelta da lui esercitata

in favore del sistema sanitario del luogo di residenza (su questo aspetto cfr.

consid. 2.3. della presente sentenza), il nuovo “fatto generatore” che

permette di modificare l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera deve

sorgere o negli stessi membri della famiglia toccati dalla scelta del

lavoratore o dal lavoratore frontaliere medesimo. L’affiliazione dei membri

della famiglia che dipende da un diritto derivato costituisce la conseguenza dell’esercizio

del diritto di opzione da parte del lavoratore frontaliere in seguito

all’inizio della sua attività lavorativa in Svizzera. Fin tanto che la

situazione del lavoratore frontaliere o dei membri della famiglia non si

modifica in relazione a dei “fatti generatori” riconosciuti, l’esenzione

dall’assicurazione obbligatoria svizzera deve essere considerata come

definitiva e irrevocabile.

Nel caso giudicato dal Tribunale

federale, nella famiglia composta da un padre, una madre e due figli, il padre

ha esercitato il suo diritto di opzione ai sensi della cifra 3 lett. b

dell’allegato XI “Svizzera” del regolamento (CE) 883/2004, dal 1° settembre

2017, avendo iniziato un’attività salariata nel nostro Paese. La domanda da lui

presentata valeva per tutti i membri della sua famiglia residenti in Francia

(let. b, bb). Il suo diritto di opzione ha comportato per la moglie ed i due

figli un diritto derivato di essere affiliati presso il medesimo regime di

assicurazione malattia. Conformemente al diritto di opzione concordato tra la

Svizzera e la Francia nell’accordo del 7 luglio 2016, l’esenzione

dall’assicurazione malattie svizzera può essere revocato, per i figli, solo in

presenza di un nuovo “fatto generatore” concernente il padre o i suoi figli.

Per cui, la circostanza che la madre, successivamente, ha iniziato

un’attività lucrativa in Svizzera senza esercitare il diritto di opzione, ciò

che ha comportato la sua affiliazione alla LAMal, non implica la conseguente

affiliazione in Svizzera anche dei figli.

La decisione della madre di non

esercitare il diritto di opzione non costituisce un nuovo “fatto generatore”

per i figli poiché non concerne il padre, dal quale dipendeva l’affiliazione

dei figli.

Al consid. 9.2.6.1 il Tribunale

federale ha affermato che l’art. 32 cpv. 1 del regolamento (CE) 883/2004 non

concerne la situazione in esame, dove sono in causa i diritti derivati dei

genitori dei due ricorrenti, ma l’ordine di priorità tra un diritto autonomo e

un diritto derivato di cui beneficia un membro della famiglia.

Al consid. 9.2.6.2 l’Alta Corte,

citando la dottrina, ha rammentato che la regolamentazione dei conflitti

prevista dall’art. 32 del Regolamento (CE) 883/2004 non è completa. Non regola

il conflitto tra due diritti derivati. In tal caso quando i figli possono far

valere dei diritti derivati sia nei confronti dello Stato competente per il

padre che per lo Stato competente per la madre, la dottrina dà la priorità

all’istituzione dello Stato di residenza, riferendosi all’art. 11 paragrafo 3

lett. e del Regolamento (CE) 883/2004. Si tratta anche di evitare che il

diritto dei membri della famiglia di scegliere tra due istituzioni competenti

possa essere esercitato in diverse occasioni e lo Stato competente possa essere

cambiato a volontà.

2.7

In

concreto, questo Tribunale non ha alcun motivo per non applicare i suesposti

principi anche ai rapporti con l’Italia, ritenuto che non sono stati

sottoscritti ulteriori accordi che derogano ai regolamenti europei.

Accertato che tutti e tre i

ricorrenti hanno esercitato esplicitamente il loro diritto di opzione in favore

del sistema sanitario nazionale di residenza nell’ambito della procedura

sfociata nella decisione 12 agosto 2022 (cfr. doc. 15, reclamo del 14 giugno

2022, pag. 2), che di principio l’opzione è irrevocabile (nei rapporti con

l’Italia cfr. STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2) e che essi non

fanno valere che sia intervenuta una modifica rilevante per il rapporto

assicurativo (cfr. per quanto concerne l’onere delle parti di sollevare e

motivare le proprie censure: STF 9C_293/2025 del 12 novembre 2025, consid. 7.4,

con riferimento alla DTF 119 V 347 consid. 1a e alla dottrina: Jean Métral, in:

Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2.a

edizione 2025, n. 75 e seguenti ad art. 61 LPGA; Susanne Bollinger, in: Basler

Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione 2025,

n. 15 ad art. 61 LPGA), né essa emerge in altro modo dagli atti, a giusta

ragione la Cassa ha stabilito che per gli assicurati non vi è la possibilità di

revocare la loro opzione ed assicurarsi alla LAMal.

La decisione su reclamo impugnata

merita di conseguenza conferma.

2.8

Con il ricorso e lo scritto

del 15 dicembre 2025 gli insorgenti hanno richiamato l’incarto della Cassa

cantonale di compensazione (doc. I e V) e dell’assicuratore ______ (doc. V).

La Cassa ha trasmesso

l’intero incarto con la risposta di causa (cfr. doc. III, pag. 8) e il TCA il 3

dicembre 2025 ha messo a disposizione delle parti tutti gli atti prodotti,

assegnando un termine di 10 giorni per visionarli e prendere posizione in merito

(doc. IV).

Questo Tribunale rinuncia

a richiamare ulteriori atti dalla Cassa e l’incarto di ______, poiché, per i

motivi ampiamente esposti ai considerandi da 2.3 a 2.6, essi hanno

esplicitamente optato in favore del sistema sanitario del loro Paese di

residenza con il reclamo del 14 giugno 2022 e non hanno contestato la

successiva decisione del 12 agosto 2022.

La questione delle

informazioni fornite in precedenza dalla Cassa e da ______ non modificherebbe

di conseguenza l’esito della procedura.

Conformemente,

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025

consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF

9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre

2021.

consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF

8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019

consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018

del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017.

consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b;

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.9

L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In materia di prestazioni la LAMal

non ha previsto di prelevare le spese.

Inoltre, in materia di contributi, il Tribunale federale, nella

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato

che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis

LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241

consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61

LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti