36.2025.58
Famiglia (madre, padre che lavorano in CH e una figlia) svizzeri residenti in Italia esercitano diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano. Esercizio del diritto di opzione irrevocabile. In concreto non vi è nessun nuovo fatto generatore che permette un nuovo esercizio del diritto
19 gennaio 2026Italiano48 min
quelli in Italia, già pagati, e quelli in Svizzera, gli assicurati hanno impugnato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.58
cs
Lugano
19 gennaio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2025 di
1. RI1,
______
2. RI2,
______
3. RI3,
______
tutti rappr. da: avv.
RA1,
______
contro
la decisione su reclamo del 22
ottobre 2025 emanata da
Cassa
cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI1 (nato nel 1970), la moglie RI2 (nata
nel 1969) e la figlia RI3 (nata nel 2002), cittadini svizzeri, si sono
trasferiti dalla Svizzera all’Italia il 24 febbraio 2020. RI1 e RI2 hanno
continuato a svolgere la loro attività lucrativa, come in precedenza, nel
nostro Paese.
1.2. Il
14 aprile 2020 RI1 e RI2 hanno scritto all’assicuratore e, riferendosi alle
polizze assicurative di tutti e tre i componenti della loro famiglia, hanno
affermato che “visto il nostro trasferimento di domicilio in Italia avvenuto
a fine dicembre come da documenti del Comune di ______ allegati, ci vediamo
obbligati ad inoltrare la disdetta del nostro contratto assicurazione cassa
malati con effetto retroattivo. Annulliamo quindi le polizze (...). Vi
chiediamo quindi di volerci trasmettere la conferma della disdetta dalla vostra
cassa malati così da poter attivare la copertura sanitaria italiana al più
presto” (plico doc. 17).
1.3. Con
scritti del 21 aprile 2020 e del 22 aprile 2020 relativi a RI1, RI2 e RI3 (cfr.
allegati doc. 22) l’assicuratore ha affermato che a “seguito della notifica
di partenza del Controllo abitanti abbiamo disdetto con effetto al 24.02.2020
le seguenti assicurazioni: Assicurazione obbligatoria di base (LAMal) –
Assicurazioni complementari (LCA) (…)” (plico doc. 17).
1.4. Con decisione del 23 maggio 2022,
facente seguito ad alcuni contatti telefonici e via email con RI1, la Cassa
cantonale di compensazione ha riattivato la copertura assicurativa LAMal per
tutto il nucleo familiare con effetto retroattivo al 24 febbraio 2020, ritenuto
che la procedura di opzione in favore del sistema sanitario nazionale non era
stata applicata correttamente.
1.5. Il 14 giugno 2022 gli interessati,
rappresentati dall’avv. RA1, hanno inoltrato un reclamo con il quale hanno
sostenuto di non essere stati portati a conoscenza della possibilità di optare
in favore del sistema sanitario del Paese di residenza entro tre mesi dalla
partenza per l’Italia, rispettivamente di rimanere affiliati in Svizzera alla
LAMal.
1.6. Con decisione del 12 agosto 2022 la
Cassa ha annullato e sostituito la precedente decisione del 23 maggio 2022 ed
ha accolto la “richiesta di esenzione dall’obbligo di assicurazione in
Svizzera mediante l’esercizio del diritto di opzione”, rilevando che “successivamente
alla raccomandata datata 14 aprile 2020, l’assicurato e i suoi famigliari non
avrebbero ricevuto alcuna informazione da parte dell’assicuratore malattie
svizzero sulla possibilità ma soprattutto modalità di esercitare il diritto
d’opzione a favore del sistema sanitario italiano” e che in “ragione di
quanto precede, ritenuto che nel caso di specie si è confrontati con un caso
giustificato, la sua richiesta di esenzione può essere accolta” (doc. 11).
1.7. In data 21 marzo 2025 RI1, RI2 e
RI3 hanno chiesto di potersi affiliare all’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (LAMal).
1.8. Con decisione dell’8 luglio 2025,
confermata dalla decisione su reclamo del 22 ottobre 2025, l’amministrazione ha
respinto la richiesta, rilevando che gli assicurati, di principio, non possono
modificare la loro scelta iniziale.
1.9. RI1, RI2 e RI3, sempre
rappresentati dall’avv. RA1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione
su reclamo, chiedendone l’annullamento e domandando che essi possano
assicurarsi ed affiliarsi in Svizzera alla LAMal (doc. I).
Fatti
I ricorrenti rammentano che al
momento della loro partenza per l’Italia, ______ ha disdetto la loro
assicurazione malattie delle cure medico-sanitarie indicando o comunque
lasciando intendere che non avrebbero potuto essere assicurati in Svizzera.
L’assicuratore non ha dato loro, né indicato, alcuna possibilità di scelta,
cosicché la famiglia ______ ha dovuto assicurarsi presso il sistema sanitario
nazionale italiano.
Con decisione del 23 maggio 2022
la Cassa cantonale di compensazione ha riattivato la copertura LAMal in
Svizzera, chiedendo tuttavia il pagamento dei premi retroattivi da febbraio
2020. Non intendendo pagare due premi assicurativi per lo stesso periodo, ossia
quelli in Italia, già pagati, e quelli in Svizzera, gli assicurati hanno impugnato
la decisione, ottenendo ragione e rimanendo assicurati in Italia.
Con il ricorso essi contestano di
aver scelto implicitamente di rimanere assicurati al sistema sanitario
italiano. Gli insorgenti, a suo tempo, non avevano deciso di rimanere
assicurati nel sistema sanitario del loro Paese di residenza, ma si era
trattato di un’imposizione ritenuto che ______ al momento della partenza ha
disdetto il rapporto assicurativo in Svizzera senza fornire alcuna informazione
in merito al diritto di opzione. Ciò, secondo i ricorrenti, è accaduto anche al
momento dell’emissione della decisione del 23 maggio 2022, quando era stata
riattivata l’affiliazione in Svizzera ma con l’obbligo di pagare i premi in
maniera retroattiva. Neppure in questo caso è possibile parlare di esercizio
del diritto di opzione, poiché avrebbero dovuto pagare i premi presso due
assicuratori per il medesimo rischio e per il medesimo periodo.
Secondo gli insorgenti la
legislazione citata dalla Cassa non indica da nessuna parte che il diritto di
opzione può essere esercitato solo una volta e le direttive dell’UFSP del 2
settembre 2009 e la circolare dell’UFAS del 26 aprile 2002, riportate nella
decisione su reclamo, non avrebbero carattere vincolante.
Per gli assicurati né il diritto
europeo, né la giurisprudenza vieterebbero di esercitare due volte il diritto
di opzione.
Gli insorgenti vogliono
assicurarsi da subito alla LAMal, senza effetto retroattivo.
Essi sostengono che deve
applicarsi solo il diritto materiale svizzero, che prevedrebbe la possibilità
per un cittadino svizzero (anche se abita all’estero) e che lavora in Svizzera,
di assicurarsi nel proprio Paese.
In ogni caso, secondo i
ricorrenti, l’ALC permetterebbe ai cittadini svizzeri residenti all’estero di
poter essere assicurati in Svizzera.
1.10. Con risposta del 28 novembre 2025 la
Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.11. Con scritto del 15 dicembre 2025,
trasmesso per conoscenza alla Cassa il medesimo giorno (doc. VI), i ricorrenti
hanno richiamato l’intero incarto dalla Cassa cantonale di compensazione e
dall’assicuratore malattie ______ (doc. V).
considerato in diritto
2.1. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAMal
ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal
proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Secondo l’art. 3 cpv. 2 LAMal il
Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione,
segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni
di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato
ospite.
Per l’art. 3 cpv. 3 LAMal può
estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che (lett. a) esercitano un’attività in
Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), (lett. b)
lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
Ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett.
d OAMal sono assicurate le persone che risiedono in uno Stato membro
dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi
dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e
la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e
del relativo allegato II, menzionati nell’art. 95a lettera a della legge.
Secondo l’art. 7 cpv. 8 OAMal le
persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere
d–ebis devono assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell’obbligo
d’assicurazione in Svizzera. Se si assicurano entro questo termine, l’assicurazione
inizia dall’assoggettamento all’assicurazione svizzera. Se si assicurano più
tardi, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione. L’assicurazione
cessa se queste persone non adempiono più le condizioni per un assoggettamento
all’assicurazione svizzera conformemente all’Accordo sulla libera circolazione
delle persone e al relativo allegato II, all’Accordo AELS, al relativo allegato
K e all’appendice 2 dell’allegato K o ad altri accordi internazionali.
Per l’art. 2 cpv. 6 OAMal a
domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno
Stato membro dell’Unione europea, purché possano esservi esentate conformemente
all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e
dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza
sia durante un soggiorno in un altro Stato membro dell’Unione europea o in
Svizzera.
L’art. 95a lett. a LAMal prevede
che ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o
sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della
Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli
apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché
ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che
rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i
seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato
Considerandi
II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla
libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle
persone): regolamento (CE) n. 883/2004.
2.2
In concreto i ricorrenti, cittadini
svizzeri domiciliati in Italia, chiedono di poter essere assicurati in Svizzera.
Trattandosi di una fattispecie
che presenta elementi di carattere transfrontaliero, il caso deve essere deciso
non solo sulla base delle norme di diritto interno svizzero in materia di
LAMal, bensì anche alla luce delle norme dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla
libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera da una parte e
la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra (ALC; RS 0.142.112.681) e
dei regolamenti cui rinvia (cfr. anche sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014,
pubblicata in DTF 140 V 98).
Ratione temporis sono applicabili
sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS
0.831.109.268.1).
Infatti,
una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha
attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile
2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V
98).
Questi
regolamenti sono poi stati a loro volta modificati dal Regolamento (UE) n.
465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149
dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU
2015.
e 345; RS 0.831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,
la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes
d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
La presente vertenza ricade anche
ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
Infatti l’art. 3 n. 1 lett. a prevede che il regolamento si applica a tutte le
legislazioni relative ai settori di sicurezza sociali riguardanti le
prestazioni di malattia.
Pure dato è il necessario
nesso transfrontaliero giacché RI1 e RI2, residenti in Italia, lavorano in
Svizzera, mentre RI3, ormai maggiorenne, è una cittadina svizzera residente in
Italia.
L’ALC ed il regolamento
(CE) n. 883/2004 si applicano pure ratione personae.
Di cittadinanza svizzera e
residenti in Italia, RI1 e RI2 sono infatti lavoratori soggetti alla
legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 regolamento (CE) n.
883/2004).
Per
quanto concerne
la figlia RI3, ormai maggiorenne (nata nel 2002), ella
non risulta lavorare in Svizzera ed i ricorrenti non sostengono né che svolge
un’attività lavorativa in un altro Paese, né che riceve rendite o indennità da
un Paese a cui si applica l’ALC.
Secondo l’art. 11 n. 3 lett. e
del Regolamento (CE) n. 883/2004, qualsiasi altra persona che non rientri nelle
categorie da a) a d), e meglio, in sostanza, persona che esercita un’attività
lucrativa (lett. a), dipendente pubblico (lett. b), persona che riceve
indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (CE) n.
883/2004 (lett. c), persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio
civile (lett. d), è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza,
fatte salve le altre disposizioni del regolamento che garantiscono l’erogazione
di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.
Per cui, di norma, nella misura
in cui la competenza non può essere determinata sulla base delle lettere da a a
d, segnatamente in assenza di un’attività lucrativa o del percepimento di una
rendita, si applicano le norme del Paese di residenza della persona senza
attività lucrativa (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité
sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443). Ai sensi dell’art. 1 lett. j del
Regolamento (CE) n. 883/2004 la residenza è il luogo in cui una persona risiede
abitualmente (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité
sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443).
Nelle ipotesi di cui all’art. 11
n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004 rientrano segnatamente le persone
che non hanno mai lavorato, ad esempio gli studenti senza attività lucrativa e
coloro che hanno perso o abbandonato la qualità di persone con attività
lucrativa (cessazione definitiva dell’esercizio di una professione) senza aver
chiesto una rendita (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité
sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443/444). Queste persone non vanno
confuse con i familiari che possono far valere un diritto derivato da un
assicurato soggetto al Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band
XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag.
444).
A questo proposito per l’art. 1
lett. i) 1.i) del Regolamento (CE) n. 883/2004 per familiare si intende
qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come
componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono
erogate le prestazioni. Per l’art. 1 lett. i) 2. del medesimo regolamento se la
legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue
i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il
coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati
familiari.
Di norma e salvo eccezioni, i
familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, laddove non hanno uno
statuto proprio in virtù dell’esercizio di un’attività lavorativa o del
percepimento di una rendita o di indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione,
hanno un diritto derivato alla protezione sociale se la persona da cui proviene
questo diritto è soggetta essa stessa personalmente al Regolamento (CE) n.
883/2004 (DTF 143 V 52 consid. 6.2.2.2; DTF 147 V 402 consid. 4.1; Eugster,
SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91,
pag. 437). Di regola ai familiari senza attività lucrativa si applicano, per
quanto concerne l’assicurazione contro le malattie, le medesime norme
applicabili alla persona assicurata dalla quale derivano i loro diritti (cfr. DTF
147.
V 402 consid. 4.1; DTF 143 V 52 consid. 6.2.2.2; Eugster, SBVR, Band XIV,
Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437).
Le persone senza attività
lucrativa che possono far valere sia un diritto derivato che un diritto
autonomo, teoricamente, sono doppiamente assicurate, nel luogo di residenza (in
applicazione dell’art. 11 n. 3 lett. e Regolamento (CE) n. 883/2004) e nel
Paese dove viene esercitata l’attività lucrativa dalla persona dalla quale
proviene il diritto derivato (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit,
Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 117, pag. 444).
Per evitare una doppia
assicurazione dei membri della famiglia, che potrebbe risultare nella
situazione in cui i loro diritti (o obblighi) derivati in uno Stato membro entrano
in conflitto con i loro diritti (o obblighi) propri o autonomi di assicurarsi
in un altro Stato membro, e per garantire una condivisione degli oneri
all’interno dell’Unione europea, per quanto concerne i sistemi fondati su una
copertura assicurativa universale, finanziati dalle imposte e aperti a tutte le
persone domiciliate sul territorio dello Stato membro, l’art. 32 del
regolamento (CE) 883/2004 prevede una regola sul conflitto delle leggi (DTF 147
V 402, consid. 4.4.1; DTF 143 V 53 consid. 6.3.2, con riferimenti), secondo
cui:
1.
Un diritto autonomo a prestazioni in natura in base alla legislazione di uno
Stato membro o al presente capitolo è prioritario rispetto ad un diritto
derivato alle prestazioni per i familiari. Un diritto derivato alle prestazioni
in natura è tuttavia prioritario rispetto ai diritti autonomi se il diritto
autonomo nello Stato membro di residenza esiste direttamente e soltanto sulla
base della residenza dell’interessato in tale Stato membro.
2.
Qualora i familiari di una persona assicurata risiedano in uno Stato membro la
cui legislazione non subordina il diritto alle prestazioni in natura a
condizioni di assicurazione o di esercizio di un’attività subordinata o
autonoma, le prestazioni in natura sono erogate per conto dell’istituzione
competente nello Stato membro in cui essi risiedono, se il coniuge o la persona
che provvede ai figli della persona assicurata esercita un’attività subordinata
o autonoma in tale Stato membro o riceve una pensione da tale Stato membro
sulla base dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma.
Questo disposto stabilisce il
principio secondo cui un diritto autonomo prevale su un diritto derivato, a
meno che il diritto autonomo non si fondi direttamente ed esclusivamente sulla
residenza. Il diritto autonomo fondato sulla sola residenza cede eccezionalmente
il passo al diritto derivato fondato sull’assicurazione. Tuttavia, ai sensi del
secondo paragrafo della norma, quando il coniuge o la persona che ha la
custodia dei figli esercita un’attività salariata o non salariata nello Stato
di residenza della famiglia o percepisce una rendita da un istituto di questo
Stato, i diritti dello Stato di residenza prevalgono (DTF 147 V 402, consid.
4.4.2; DTF 143 V 53 consid. 6.3.2.1, con riferimenti).
In concreto non è
necessario stabilire se RI3 può far valere un diritto derivato, e dunque segue
le sorti dei suoi genitori, entrambi lavoratori in Svizzera, oppure se può far
valere un diritto autonomo.
In entrambi i casi infatti ella
va affiliata in Italia. Se fa valere un diritto autonomo a causa della sua
residenza, in applicazione dell’art. 11 n. 3 lett. e Regolamento (CE) n.
883/2004, se fa valere un diritto derivato, come si vedrà nei seguenti
considerandi, a causa dell’affiliazione in Italia anche dei genitori (cfr. DTF
147.
V 402, consid. 4.1; DTF 143 V 52 consid. 6.2.2.2; cfr. anche Allegato XI
cpv. 3 lett. a punto IV del regolamento (CE) 883/2004).
2.3
L’art. 11 n. 1 enuncia il principio
dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste
dagli art. 11 n. 2 a 16, dichiarando di principio determinanti le disposizioni
di un solo Stato membro. Fatti salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona
che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta
alla legislazione di tale Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento
(CE) n. 883/2004; principio della lex loci laboris; DTF 142 V 192,
consid. 3.1).
Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in virtù di
questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 142 V 192
consid. 3.1; cfr. anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; DTF 133 V 137
consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti; DTF 132 V 57 consid. 4.1 con riferimento,
STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid. 5).
Tuttavia, nell’ambito
dell’assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il
diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione
europea o svizzeri residenti in questi Paesi possono scegliere l'assicurazione
del loro luogo di residenza.
L’allegato XI del regolamento
(CE) n. 883/2004, cifra 3, lett. a, punto i, prevede che alle persone, non
residenti in Svizzera, soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del
titolo II del regolamento si applicano le disposizioni giuridiche svizzere che
disciplinano l’assicurazione malattia obbligatoria. Per la lett. b le persone
di cui alla lett. a possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione
obbligatoria se risiedono, tra l’altro, in Italia e dimostrano che vi
beneficiano di copertura in caso di malattia. Detta richiesta dev’essere
depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo assicurativo
in Svizzera; se in casi giustificati la richiesta è depositata dopo tale
termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo d’assicurazione
(allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, cifra 3 lett. b) aa)). Si
applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato (allegato XI del
regolamento (CE) n. 883/2004, cifra 3 lett. b) bb)).
Nella DTF 147 V 402, al consid.
9.2.2
il Tribunale federale ha stabilito che conformemente alla cifra 3 lett. b
dell’allegato XI “Svizzera” del regolamento (CE) n. 883/2004 la domanda
presentata dalla persona assicurata assoggettata alle norme svizzere in virtù
del titolo II del regolamento vale per tutti i membri della famiglia che
risiedono nello stesso Stato (cifra 3 lett. b, bb). La domanda concerne
unicamente i membri della famiglia che non dispongono di uno statuto proprio
del diritto delle assicurazioni sociali (“Sozialrechtsstatut”), per
esempio perché non esercitano loro stessi un’attività lucrativa. Si tratta di
un meccanismo di “affiliazione familiare”, nel quale la qualità del capo
famiglia (“chef de la famille”) si estende a tutti i suoi membri. A
causa della dipendenza dell’obbligo di assicurazione dei membri della famiglia dalla
persona che esercita un’attività lucrativa, il diritto di opzione non può
essere esercitato da ogni membro della famiglia individualmente.
La decisione di aderire alla
copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale dello Stato di
residenza deve essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio
dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio dell'"opting out",
cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale
con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT
I-2002, pag. 30 ; STF 9C_275/2025 del 7 agosto 2025 = SVR 2025 KV n. 25).
Tale facoltà è comunemente detta
“diritto d’opzione” (DTF 147 V 402, consid. 4; DTF 142 V 192, consid. 3.2; DTF
135.
V consid. 4.32 pag. 344).
In virtù di questo diritto di
opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono
scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in
Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in
Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L’eventuale esenzione
dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una
domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di
assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi
all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori frontalieri detto
termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009
del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).
La dottrina rammenta che le
seguenti situazioni autorizzano l’esercizio del diritto di opzione: inizio
dell’attività lucrativa in Svizzera, ripresa dell’attività lavorativa in
Svizzera dopo un periodo di disoccupazione, presa di domicilio in uno Stato dell’UE
che prevede il diritto di opzione, cambio di statuto da esercitante un’attività
lavorativa a pensionato (cfr. Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
KVG, 2a edizione, 2018, n. 30 ad art. 3, pag. 74).
Il diritto di opzione non può
essere esercitato tacitamente per atti concludenti (STF 9C_531/2019 del 17
febbraio 2020, consid. 6.2; STF 9C_801/2014
del 10 marzo 2015 consid. 3.3, pubblicata in SVR 2015, KV N. 20, pag. 80).
2.4
Nel
caso di specie è pacifico che i coniugi ______, cittadini svizzeri, attivi nel
nostro Paese, e la loro figlia, dal 24 febbraio 2020 si sono trasferiti in
Italia.
Il
14.
aprile 2020 RI1 e RI2 hanno scritto all’assicuratore e, riferendosi alle
polizze assicurative di tutti e tre i componenti della loro famiglia hanno
affermato che “visto il nostro trasferimento di domicilio in Italia avvenuto
a fine dicembre come da documenti del Comune di ______ allegati, ci vediamo
obbligati ad inoltrare la disdetta del nostro contratto assicurazione cassa
malati con effetto retroattivo. Annulliamo quindi le polizze (...). Vi
chiediamo quindi di volerci trasmettere la conferma della disdetta dalla vostra
cassa malati così da poter attivare la copertura sanitaria italiana al più
presto” (plico doc. 17).
Con
scritti del 21 aprile 2020 e del 22 aprile 2020 relativi a RI1, RI2 e RI3 (cfr.
allegati doc. 22) l’assicuratore ha affermato che a “seguito della notifica
di partenza del Controllo abitanti abbiamo disdetto con effetto al 24.02.2020
le seguenti assicurazioni: Assicurazione obbligatoria di base (LAMal) –
Assicurazioni complementari (LCA) (…)” (plico doc. 17).
Il
5.
gennaio 2022 la Cassa cantonale di compensazione ha scritto a RI1 e con
riferimento ad una telefonata del medesimo giorno, ha confermato che “il
diritto di opzione può essere esercitato entro un termine di tempo ben
determinato (3 mesi). Se entro questo termine la persona interessata non fa
valere il predetto diritto di opzione, automaticamente si applica il principio
dell’assicurazione malattia in Svizzera, richiamato il principio di diritto
europeo lex loci labori. Prendiamo atto che lei ha notificato la partenza per
l’Italia con effetto 24 febbraio 2020 e quindi non ha esercitato il diritto di
opzione entro i termini sopraccitati. In ragione di quanto precede, le
confermiamo che lei e sua figlia RI3 siete soggetti all’obbligo assicurativo
delle cure medico-sanitarie in Svizzera e siete pertanto tenuti a rimanere
assicurati presso l’assicuratore malattie ______. Di conseguenza invitiamo
l’assicuratore malattie ______, che ci legge in copia, a voler rettificare il
contratto assicurativo con i premi stabiliti per lo Stato in cui risiede (art.
61.
cpv. 4 LAMal) e a voler trasmettere allo scrivente Ufficio (…) una conferma
di detta modifica” (doc. 1).
Il
13.
gennaio 2022 RI1 ha scritto alla Cassa, allegando un’email dell’assicuratore
LAMal, chiedendo di aiutarlo affinché non debba pagare una copertura
assicurativa per tutta la famiglia per circa 2 anni di premi per la quale non
ha potuto usufruire di benefici o avere una copertura. L’interessato ha chiesto
di aggiornare la lettera senza menzionare la data o impostarla in modo che non
debba pagare 2 anni di premi (doc. 24).
Il
28.
gennaio 2022 l’assicuratore LAMal ha confermato che per la famiglia ______
ha attivato l’assicurazione LAMal retroattivamente al 25 febbraio 2020,
applicando i premi CH/UE Italia (doc. 23).
Il
2.
febbraio 2022 RI1 si è rivolto alla Cassa, contestando il contenuto della
lettera del 5 gennaio 2022 (doc. 22). Egli ha indicato che nessuno lo aveva
informato circa il suo diritto di opzione citato nella lettera e che ______ ha
inviato una lettera di disdetta della copertura assicurativa di base con
effetto retroattivo al 24 febbraio 2020 per tutti i membri della famiglia. In
seguito alla disdetta, vi è stata l’iscrizione al sistema sanitario italiano,
con contestuale sottoscrizione di una copertura supplementare privata. Egli
rileva che né la Cassa né l’assicuratore hanno mai dato la possibilità di
scelta, al momento del trasferimento in Italia, ma “ci hanno disdetto,
ingiustamente, le coperture di base senza darci la possibilità di scelta”
(doc. 22). L’assicurato ha aggiunto che la richiesta di informazioni alla Cassa
era intesa a “capire e conoscere i nostri diritti riguardanti la copertura
assicurativa delle cure medico sanitarie alle quali i cittadini svizzeri
all’estero [h]anno diritto. Diritto che a noi ci hanno negato” (doc. 22).
L’assicurato ha concluso affermando di non aver “ancora deciso se esercitare
il nostro sacro santo diritto di opzione per avere una copertura assicurativa
per le cure medico sanitarie di base in Svizzera” (doc.22).
Con
decisione del 12 maggio 2022 la Cassa ha assoggettato tutti e tre i componenti
della famiglia ______ all’assicurazione malattie LAMal presso ______ con
effetto dal 25 febbraio 2020 (doc. 16). Ciò poiché non è mai stato esercitato
il formale diritto di opzione entro il termine di 3 mesi dalla partenza dalla
Svizzera.
Il
14.
giugno 2022 gli assicurati, rappresentati dall’avv. RA1, hanno inoltrato
reclamo, chiedendo l’annullamento della predetta decisione (doc. 15). Essi
hanno affermato:
" (…) La
disdetta è quindi stata data chiaramente dalla Cassa Malati. E si noti pure che
la disdetta è stata data con effetto retroattivo al 24.2.2020.
La ______ ha peraltro chiaramente indicato (o comunque lasciato
chiaramente intendere) che i miei assistiti non potevano essere assicurati,
visto che avevano lasciato la Svizzera. E tutto questo senza dare (o indicare)
agli assicurati alcuna possibilità di scelta (e questo potrà anche essere confermato
anche dal signor […], che si chieda venga sentito).
Ovviamente i miei assistiti, che non potevano né volevano restare
senza copertura assicurativa sanitaria, hanno dovuto assicurarsi in Italia,
come da documentazione già in vostro possesso.
Ed ora le autorità svizzere rimproverano ai miei assistiti,
basandosi oltretutto su un fatto errato (e chiaramente riconoscibile anche da
Voi quale errato, ossia il fatto che la disdetta NON è stata data dai miei
assistiti, ma dalla Cassa Malati), di non avere per tempo esercitato il diritto
di opzione (di cui nessuno li aveva informati o sarebbe venuto in mente di
esercitare, visto che era stato loro comunicato dalla Cassa Malati che non
potevano essere assicurati in Svizzera…). Diritto di opzione che in questa
sede viene esercitato.
E fa anche specie che ora la Cassa Malati (dalla quale i miei
clienti sono stati trattati veramente male, dopo anni di affiliazione) si butti
a pesce cercando di approfittare di una situazione che essa stessa, per sua
negligenza, ha creato, ossia il richiedere i premi assicurativi arretrati. Ma è
il mondo di oggi.
Chiaramente i miei assistiti, che sono in perfetta buona fede e
che sono stati fuorviati dall’incompetenza altrui, non possono accettare questa
decisione (oltretutto con effetto retroattivo, ciò che in una simile
fattispecie è semplicemente inaccettabile), anche e soprattutto per il fatto che
NON intendono pagare due premi assicurativi per lo stesso periodo, ossia quelli
in Italia, già pagati, e ora quelli in Svizzera. E si noti che in Italia, oltre
alla copertura sanitaria di base, hanno anche stipulato una copertura
supplementare per potere avere un migliore servizio sanitario (e si allega
copia delle polizze).” (doc. 15, sottolineatura del redattore)
Il
20.
luglio 2022 gli assicurati hanno trasmesso alla Cassa le rispettive tessere
europee di assicurazione malattia europea e il formulario E104 dell’ASL
competente, dell’8 luglio 2022 (doc. 12). Da quest’ultimo documento emerge che
gli interessati sono stati iscritti al Servizio Sanitario Lombardo dal 3 aprile
2020.
al 3 aprile 2021 e dal 17 maggio 2021.
Con
decisione del 12 agosto 2022 che “annulla e sostituisce la precedente
decisione del 23 maggio 2022” la Cassa ha accolto la richiesta di esenzione
dall’obbligo di assicurazione in Svizzera “mediante l’esercizio del diritto
di opzione” e di “conseguenza la decisione del 23 maggio 2022 di
riattivare il rapporto assicurativo tra l’assicuratore malattia ______ ed il
sig. RI1 con i suoi famigliari retroattivamente al 25 febbraio 2020 è annullata”
(doc. 11). A motivazione della modifica, l’amministrazione ha affermato:
" (…) Dalle
informazioni in nostro possesso risulta che il signor ______ ha notificato
regolarmente la propria partenza al Comune di domicilio, mentre avrebbe
informato l’assicuratore malattie svizzero ______ per lettera raccomandata il
14.
aprile 2020. In essa veniva richiesta la trasmissione della conferma di
disdetta dall’assicuratore malattie svizzero così da poter “attivare” la
copertura sanitaria italiana al più presto.
Abbiamo constatato che successivamente alla raccomandata datata 14
aprile 2020, l’assicurato e i suoi famigliari non avrebbero ricevuto alcuna
informazione da parte dell’assicuratore malattie svizzero sulla possibilità ma
soprattutto modalità di esercitare il diritto d’opzione a favore del sistema
sanitario italiano.
In ragione di quanto precede, ritenuto che nel caso di specie si è
confrontati con un caso giustificato, la sua richiesta di esenzione può essere
accolta. Ne consegue che la sua richiesta di esenzione dall’obbligo
assicurativo contro le malattie in Svizzera e quella dei suoi familiari deve
essere accolta e che la nostra decisione del 23 maggio 2022 di riattivare la
copertura assicurativa in Svizzera retroattivamente al 25 febbraio 2020 deve
essere annullata.” (doc. 11)
La
decisione del 12 agosto 2022 è cresciuta incontestata in giudicato.
Il
21.
marzo 2025 la famiglia ______, rappresentata dall’avv. RA1, ha scritto alla
Cassa, rilevando di volersi assicurare in Svizzera, da subito e non con effetto
retroattivo, alla LAMal. Il 17 aprile 2025 la Cassa, tramite email, ha risposto
di non concedere un’“ulteriore scelta d’opzione” (doc. 7).
Il
4.
luglio 2025 l’avv. RA1 ha chiesto l’emanazione di una decisione formale (doc.
6).
Con
decisione dell’8 luglio 2025 la Cassa ha respinto “l’istanza di esercitare
nuovamente il diritto di opzione” (doc. 5). Con decisione su reclamo qui
impugnata del 22 ottobre 2025, l’amministrazione ha confermato la reiezione
della richiesta dei ricorrenti (doc. 1).
2.5
Nel caso di specie, RI1 e RI2, in
qualità di lavoratori in Svizzera e residenti in Italia, in applicazione del
diritto europeo (cfr. consid. 2.2) possono, su domanda, essere esentati
dall’assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in
Italia e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia (cfr.
STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.1). Tale diritto, di principio,
non può essere esercitato tacitamente per atti concludenti (STF 9C_531/2019 del
17.
febbraio 2020, consid. 6.2; STF 9C_801/2014
del 10 marzo 2015 consid. 3.3, pubblicata in SVR 2015, KV N. 20, pag. 80).
Dalla
documentazione agli atti emerge, come rilevato dagli insorgenti, che al momento
della loro partenza per l’Italia l’assicuratore (cfr. art 7b OAMal) e la Cassa (cfr.
art. 6a LAMal) non li hanno informati circa il loro diritto di optare in favore
del sistema sanitario del Paese di residenza (Italia) oppure di mantenere
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera (sul tema
cfr. anche la STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2 e STF
9C_275/2025 del 7 agosto 2025, consid. 4.2 = SVR 2025 KV n. 25).
Agli
assicurati, come emerge dalla STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid.
6.3, doveva quindi essere data a posteriori la possibilità di esercitare il
loro diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano,
rispettivamente la possibilità di rimanere assicurati in Svizzera (cfr.
comunque la successiva STF 9C_275/2025 del 7 agosto 2025, consid. 4.2 = SVR
2025.
KV n. 25).
Tale
possibilità è stata concessa nell’ambito della precedente procedura, terminata
con l’emissione della decisione del 12 agosto 2022 tramite la quale la Cassa ha
annullato la riaffiliazione retroattiva alla LAMal dei ricorrenti ed ha ammesso
l’esercizio, seppur tardivo, del loro diritto di opzione in favore del sistema
sanitario del Paese di residenza, ossia l’Italia.
In
quell’occasione i ricorrenti, già rappresentati, hanno esplicitamente affermato
di esercitare il loro diritto di opzione (pag. 2, doc. 15: “Diritto di
opzione che in questa sede viene esercitato”).
Gli
assicurati non hanno impugnato la decisione del 12 agosto 2022. Essi non si
sono lamentati di essere stati esentati dall’obbligo assicurativo LAMal, né hanno
contestato di aver esercitato il loro diritto di opzione in favore del sistema
sanitario del loro Paese di residenza.
In
questa sede gli insorgenti affermano di essere rimasti nel sistema sanitario
italiano alfine di non dover pagare tutti i premi LAMal arretrati dal 25
febbraio 2020, allorché avevano già contribuito al sistema sanitario italiano.
Tuttavia,
se non fossero stati d’accordo con la decisione del 12 agosto 2022, gli
assicurati, si ribadisce, già rappresentati, avrebbero dovuto impugnarla, sostenendo
di voler rimanere affiliati alla LAMal, ma senza dover pagare i premi
retroattivamente, facendo valere la loro buona fede, ritenuto che nessuno li
aveva informati in merito ai loro diritti quando si sono trasferiti in Italia
(cfr. anche cfr. STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.3).
Avendo
accettato la decisione del 12 agosto 2022, che ha accertato siccome avvenuto
l’esercizio del loro diritto di opzione in favore del sistema sanitario
italiano, non possono ora sostenere il contrario.
Resta
da esaminare se l’esercizio del diritto di opzione in favore del sistema
sanitario del Paese di residenza può essere revocato.
2.6
Di principio la scelta esplicita di
un sistema sanitario presso il quale ci si intende assicurare è definitiva e “relativamente”
irrevocabile, nel senso che il diritto di opzione può essere nuovamente
esercitato solo se si produce un “nuovo evento generatore” (cfr. DTF 147
V 402, consid. 4.2, DTF 147 V 387, consid. 6.2, STF 9C_34/2020 del 21 ottobre
2021, STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017, in particolare consid. 7, pubblicata in SVR 2018 KV n. 18; STCA 36.2019.103 del 5 febbraio
2020; Ghislaine Riondel, La prise en charge des soins de santé dans un contexte
transfrontalier européen, 2016, n. 676, pag. 344; Eugster, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 34 ad art. 3, pag. 76).
Nella STF
9C_561/2016 del 27 marzo 2017, pubblicata in SVR 2018 KV n. 18, in un caso
relativo ai rapporti con la Francia, al consid. 7.2 il Tribunale federale ha affermato
che le legislazioni svizzere e francesi sono state adattate alfine di prendere
in considerazione il diritto di opzione introdotto dalla regolamentazione
europea. In questo contesto, è stato deciso che il diritto di opzione può
essere esercitato solo una volta, a meno che non intervenga un “nuovo evento
generatore”. Su quest’ultima nozione le autorità svizzere e francesi hanno
trovato un accordo, allestendo una lista esaustiva (“7.2.
Ce nouveau grief n'est pas plus
fondé que les griefs déjà soulevés précédemment. On notera effectivement que
les législations suisses et françaises ont été adaptées afin de prendre en
compte le droit d'option instauré par la réglementation européenne (à ce
propos, cf. ATF 142 V 192 consid. 3 p. 194 ss). Dans ce cadre juridique, il a
été convenu que le droit d'option ne pouvait être exercé qu'une seule fois à
moins qu'un "nouveau fait générateur" n'intervienne. Cette notion de
fait générateur a été interprétée de concert par les autorités suisses et
françaises, qui en ont dressé la liste exhaustive dont ne fait pas partie le
transfert des frontaliers bénéficiant d'un contrat d'assurance privé dans le
régime de la CMU (cf. GHISLAINE RIONDEL, La prise en charge des soins de santé
dans un contexte transfrontalier européen, 2016, nos 676 s. p. 344 s.)”).
La
dottrina sostiene che tra questi “eventi generatori”, per quanto
concerne i rapporti con l’Italia, la Germania e l’Austria, sono riservati in
particolare i casi di modifica dello statuto giuridico, quali ad esempio il
matrimonio o il divorzio, la nascita di un figlio o la morte di un membro della
famiglia, da far valere entro 3 mesi (cfr. Eugster, op. cit., loc. cit.; cfr.
Riondel, op. cit., n. 677, pag. 344). La Francia è più restrittiva, rispetto
alla Svizzera, nell’accettare la riapertura del diritto di opzione (cfr.
Riondel, op. cit., n. 676 e seguenti, pag. 344 e seguenti). L’irrevocabilità
della scelta trova il suo fondamento nella sicurezza del diritto.
Un’interpretazione restrittiva
contribuisce ad evitare una continua modifica della legislazione applicabile e
permette di prevenire eventuali lacune assicurative. Semplici vantaggi od
inconvenienti relativi al sistema sanitario per il quale si è optato non
possono costituire un motivo per derogare all’irrevocabilità di principio della
scelta iniziale del sistema sanitario.
In una successiva STF 9C_531/2019
del 17 febbraio 2020, relativa ad un caso ticinese e concernente una
frontaliera italiana, l’Alta Corte ha confermato l’irrevocabilità
dell’esercizio del diritto di opzione (cfr. consid. 6.2).
Con STF 9C_30/2020 del 14 giugno
2021, pubblicata in DTF 147 V 387, il Tribunale federale ha stabilito che nei rapporti tra la Germania e la Svizzera, la perdita,
senza colpa dell'assicurato, della sua copertura d'assicurazione malattie in
seguito all'abbandono del modello assicurativo LCA ______, costituisce un
motivo particolare che permette a un frontaliere tedesco di operare una nuova
scelta o di ritornare sull'opzione precedente (consid. 7).
Al
consid. 6.2 il TF ha rammentato che nella sentenza 9C_561/2016 del 27 marzo
2017.
si era già chinato su un caso relativo ai rapporti tra la Francia e la
Svizzera concernente l’impossibilità, di principio, di revocare l’esercizio del
diritto di opzione. Per il Tribunale federale sebbene la citata pronunzia era
fondata in gran parte sulla circostanza che tra i due Paesi era stato
sottoscritto un accordo del 7 luglio 2016 (in vigore dal 1° ottobre 2016) circa
la facoltà di esercitare, salvo eccezioni, il diritto di opzione una sola
volta, non è possibile giungere ad un’altra conclusione nei rapporti con la
Germania, poiché l’accordo con le autorità francesi non va oltre quanto
desumibile dalle norme applicabili in base al diritto europeo. Il Tribunale
federale sottolinea che già nel precedente giudizio ha affermato che
l’irrevocabilità di principio dell’esercizio del diritto di opzione è conforme
allo scopo dell’ALC di coordinare i sistemi di sicurezza sociale con
particolare riguardo alla parità di trattamento (“Das Bundesgericht hat sich im Übrigen bereits mit Urteil
9C_561/2016 vom 27. März 2017 in einem Sachverhalt, welcher das Verhältnis
zwischen der Schweiz und Frankreich betraf, mit der Frage der
Unwiderruflichkeit der Optionsausübung auseinandergesetzt und kam dort zum
gleichen Ergebnis. Zwar spielt in der Begründung dieses Urteils eine
entscheidende Rolle, dass die zuständigen französischen und schweizerischen
Behörden übereingekommen seien, dass das Optionsrecht nur einmal ausgeübt
werden könne, es sei denn eine grundsätzlich neue Situation liege vor. Daraus
können jedoch für die vorliegende Konstellation - obwohl es an analogen
Übereinkünften der deutschen und schweizerischen Behörden fehlt - keine
abweichende Schlüsse gezogen werden, geht doch das Übereinkommen der
französischen und schweizerischen Behörden nicht über das hinaus, was der
anzuwendenden Regelung ohnehin zu entnehmen ist. Das Bundesgericht hat zudem
auch im genannten Urteil betreffend französische Grenzgänger festgehalten, die
(grundsätzliche) Unwiderruflichkeit des Optionsrechts stimme mit den Zielen des
FZA überein, da sie zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit unter
besonderer Berücksichtigung des Gleichbehandlungsprinzips
führe. Es sind vorliegend keine Gründe ersichtlich, die zu einer anderen
Einschätzung führen würden”).
Al consid. 6.3 il Tribunale
federale ha stabilito che la circostanza secondo la quale l’art. 2 cpv. 6
OAMal, a differenza dei cpv. 4, 5, 7 e 8, non prevede che l’esonero o la
rinuncia all’esonero, tranne in presenza di un motivo particolare (cpv. 4, 7 e
8), non possono essere revocati, non è un motivo per decidere diversamente,
poiché l’interpretazione voluta dall’assicurato è in contrasto con quanto
prevedono gli accordi internazionali. Per l’Alta Corte è dubbio che con
un’ordinanza si possa derogare ai regolamenti europei. Inoltre non vi è alcuna
evidenza che con l’ordinanza si volesse derogare agli accordi internazionali.
Un diritto di revoca libero e
senza limiti sarebbe in contraddizione con il principio di solidarietà e della
parità di trattamento. Solo i frontalieri potrebbero modificare a piacimento la
loro affiliazione. Essi avrebbero, a differenza delle persone domiciliate in
Svizzera, malgrado un’età avanzata ed un conseguente rischio accresciuto di
ammalarsi, la possibilità di assicurarsi nuovamente nel nostro Paese, mentre
quando erano giovani e potenzialmente sani avrebbero potuto approfittare di
un’assicurazione estera privata meno cara. L’art. 7 cpv. 4 OAMal, allora citato
dal ricorrente, consente del resto una nuova domanda solo in presenza di motivi
particolari (“Wenn der Beschwerdeführer in seiner Hauptbegründung dafür hält,
das Optionsrecht sei mehrmalig und voraussetzungslos widerrufbar, weist er
insbesondere auf den Wortlaut des Art. 2 Abs. 6 KVV hin. Dass diese
Bestimmung - anders als die Absätze 4, 5, 7 und 8 - nicht vorsieht, die
Befreiung oder ein Verzicht auf die Befreiung von der Versicherungspflicht könnten
entweder nicht (Abs. 5) oder nicht ohne besonderen Grund (Abs. 4, 7 und 8)
widerrufen werden, trifft zwar zu. Anders als der Beschwerdeführer meint, lässt
sich daraus jedoch nicht ableiten, den unter Absatz 6 fallenden Personen werde
umgekehrt ein jederzeitiges Optionsrecht eingeräumt bzw. diese könnten ihre
Optierung ohne Weiteres frei widerrufen. Vielmehr stünde eine derart weite
Auslegung in klarem Widerspruch zur völkervertraglich getroffenen Regelung.
Abgesehen davon, dass fraglich ist, ob der Verordnungsgeber überhaupt die
Kompetenz hätte, von völkerrechtlichen Vereinbarungen abzuweichen, bestehen
keine Anhaltspunkte dafür, dass eine solche Abweichung vorliegend beabsichtigt
war. Hinzu kommt, dass ein freier und beliebig wiederholbarer Widerruf mit dem
Solidaritätsprinzip sowie dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht zu vereinbaren
wäre. Diesfalls läge die Optierung nämlich allein in der Willkür der
betroffenen Grenzgänger. Diese hätten - im Unterschied zu inländischen
Versicherten - trotz höheren Alters und demzufolge schlechte(re)n Risikos ohne
Weiteres die Möglichkeit, sich (erneut) in der Schweiz zu versichern, nachdem
sie als junge und potenziell gesunde Versicherte von einer günstigen
(ausländischen) Privatversicherung profitiert hätten. Schliesslich
steht Art. 7 Abs. 4 KVV der in der Beschwerde vertretenen weiten
Auslegung entgegen, lässt doch dessen letzter Satz e contrario ein neues Gesuch
jedenfalls nur dann zu, wenn ein besonderer Grund besteht”).
Al
consid. 7.1 il TF ha affermato che secondo il tribunale cantonale al
verificarsi di determinati nuovi eventi vi è un nuovo diritto di opzione che
può essere esercitato entro tre mesi. A questo proposito l’autorità inferiore
ha citato uno scritto del 16 dicembre 2016 dell’UFSP ai Governi cantonali che
elenca quali “nuovi fatti generatori” l’inizio dell’attività lavorativa
in Svizzera, la ripresa dell’attività lavorativa in Svizzera dopo un periodo di
disoccupazione, la presa di domicilio in un Paese dell’UE che permette
l’esercizio del diritto di opzione, ed il passaggio dallo statuto di persona
dipendente a pensionato. Questi eventi sono stati elencanti nell’Accordo
vincolante con la Francia e sono stati definiti esaustivi. Per i domiciliati in
Italia, Germania ed Austria, le persone che non hanno precedentemente
esercitato il diritto di opzione possono inoltre presentare una domanda di
esonero dalla LAMal entro tre mesi dall’arrivo di un nuovo familiare per
matrimonio o per nascita.
Al
consid. 7.4 il Tribunale federale ha affermato di non condividere l’opinione
del Tribunale cantonale secondo cui l’elenco dell’UFSP contenuto nella lettera
del 2016 sarebbe esaustivo. Per stabilire se vi è il diritto di esercitare
nuovamente l’opzione occorre esaminare, perlomeno nei rapporti con la Germania,
se la modifica intervenuta è rilevante per il rapporto assicurativo (“ob es
eine eingetretene Änderung für das Versicherungsverhältnis erheblich ist”).
Nel caso giudicato dall’Alta
Corte al momento in cui aveva esercitato il suo diritto di opzione, il
ricorrente era assicurato per il tramite di ______ con il prodotto assicurativo
______ secondo la LCA. Il 31 dicembre 2016 questo modello assicurativo ha cessato
di esistere, e con esso la copertura assicurativa. La perdita della copertura
assicurativa va considerata significativa. Determinante per il rinnovo del
diritto di opzione è la circostanza che la persona assicurata non ha avuto
alcuna influenza sulla disdetta della sua assicurazione (cfr. consid. 7.5).
In conclusione la perdita
involontaria dell’assicurazione ______ rappresenta un motivo particolare che
giustifica la possibilità di esercitare nuovamente il diritto di opzione,
rispettivamente di revocare l’opzione. In queste condizioni alla persona assicurata
deve essere garantita la possibilità di affiliarsi alla LAMal.
Il Tribunale federale è giunto
alla medesima conclusione in 4 successive sentenze del 21 ottobre 2021, sempre relative
alla cessazione dell’assicurazione ______ di ______ (9C_31/2020; 9C_32/2020;
9C_33/2020 e 9C_34/2020).
In una sentenza del 30 giugno
2021, pubblicata in DTF 147 V 402, relativa ai rapporti con la Francia, il
Tribunale federale ha stabilito che un cambiamento di circostanze per uno dei genitori, che gli
conferisce il diritto di scegliere il sistema di assicurazione malattie
(diritto d'opzione), non costituisce un fatto suscettibile di consentire una
modifica dell'affiliazione all'assicurazione malattie per i membri della
famiglia che era stata precedentemente determinata dall'altro genitore (consid.
9.2).
L’Alta
Corte al consid. 9.2.3 ha stabilito che, tenuto conto della dipendenza tra
l’affiliazione dei membri della famiglia all’assicurazione del luogo di
residenza e quella del lavoratore frontaliere in virtù della scelta da lui esercitata
in favore del sistema sanitario del luogo di residenza (su questo aspetto cfr.
consid. 2.3. della presente sentenza), il nuovo “fatto generatore” che
permette di modificare l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera deve
sorgere o negli stessi membri della famiglia toccati dalla scelta del
lavoratore o dal lavoratore frontaliere medesimo. L’affiliazione dei membri
della famiglia che dipende da un diritto derivato costituisce la conseguenza dell’esercizio
del diritto di opzione da parte del lavoratore frontaliere in seguito
all’inizio della sua attività lavorativa in Svizzera. Fin tanto che la
situazione del lavoratore frontaliere o dei membri della famiglia non si
modifica in relazione a dei “fatti generatori” riconosciuti, l’esenzione
dall’assicurazione obbligatoria svizzera deve essere considerata come
definitiva e irrevocabile.
Nel caso giudicato dal Tribunale
federale, nella famiglia composta da un padre, una madre e due figli, il padre
ha esercitato il suo diritto di opzione ai sensi della cifra 3 lett. b
dell’allegato XI “Svizzera” del regolamento (CE) 883/2004, dal 1° settembre
2017, avendo iniziato un’attività salariata nel nostro Paese. La domanda da lui
presentata valeva per tutti i membri della sua famiglia residenti in Francia
(let. b, bb). Il suo diritto di opzione ha comportato per la moglie ed i due
figli un diritto derivato di essere affiliati presso il medesimo regime di
assicurazione malattia. Conformemente al diritto di opzione concordato tra la
Svizzera e la Francia nell’accordo del 7 luglio 2016, l’esenzione
dall’assicurazione malattie svizzera può essere revocato, per i figli, solo in
presenza di un nuovo “fatto generatore” concernente il padre o i suoi figli.
Per cui, la circostanza che la madre, successivamente, ha iniziato
un’attività lucrativa in Svizzera senza esercitare il diritto di opzione, ciò
che ha comportato la sua affiliazione alla LAMal, non implica la conseguente
affiliazione in Svizzera anche dei figli.
La decisione della madre di non
esercitare il diritto di opzione non costituisce un nuovo “fatto generatore”
per i figli poiché non concerne il padre, dal quale dipendeva l’affiliazione
dei figli.
Al consid. 9.2.6.1 il Tribunale
federale ha affermato che l’art. 32 cpv. 1 del regolamento (CE) 883/2004 non
concerne la situazione in esame, dove sono in causa i diritti derivati dei
genitori dei due ricorrenti, ma l’ordine di priorità tra un diritto autonomo e
un diritto derivato di cui beneficia un membro della famiglia.
Al consid. 9.2.6.2 l’Alta Corte,
citando la dottrina, ha rammentato che la regolamentazione dei conflitti
prevista dall’art. 32 del Regolamento (CE) 883/2004 non è completa. Non regola
il conflitto tra due diritti derivati. In tal caso quando i figli possono far
valere dei diritti derivati sia nei confronti dello Stato competente per il
padre che per lo Stato competente per la madre, la dottrina dà la priorità
all’istituzione dello Stato di residenza, riferendosi all’art. 11 paragrafo 3
lett. e del Regolamento (CE) 883/2004. Si tratta anche di evitare che il
diritto dei membri della famiglia di scegliere tra due istituzioni competenti
possa essere esercitato in diverse occasioni e lo Stato competente possa essere
cambiato a volontà.
2.7
In
concreto, questo Tribunale non ha alcun motivo per non applicare i suesposti
principi anche ai rapporti con l’Italia, ritenuto che non sono stati
sottoscritti ulteriori accordi che derogano ai regolamenti europei.
Accertato che tutti e tre i
ricorrenti hanno esercitato esplicitamente il loro diritto di opzione in favore
del sistema sanitario nazionale di residenza nell’ambito della procedura
sfociata nella decisione 12 agosto 2022 (cfr. doc. 15, reclamo del 14 giugno
2022, pag. 2), che di principio l’opzione è irrevocabile (nei rapporti con
l’Italia cfr. STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2) e che essi non
fanno valere che sia intervenuta una modifica rilevante per il rapporto
assicurativo (cfr. per quanto concerne l’onere delle parti di sollevare e
motivare le proprie censure: STF 9C_293/2025 del 12 novembre 2025, consid. 7.4,
con riferimento alla DTF 119 V 347 consid. 1a e alla dottrina: Jean Métral, in:
Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2.a
edizione 2025, n. 75 e seguenti ad art. 61 LPGA; Susanne Bollinger, in: Basler
Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione 2025,
n. 15 ad art. 61 LPGA), né essa emerge in altro modo dagli atti, a giusta
ragione la Cassa ha stabilito che per gli assicurati non vi è la possibilità di
revocare la loro opzione ed assicurarsi alla LAMal.
La decisione su reclamo impugnata
merita di conseguenza conferma.
2.8
Con il ricorso e lo scritto
del 15 dicembre 2025 gli insorgenti hanno richiamato l’incarto della Cassa
cantonale di compensazione (doc. I e V) e dell’assicuratore ______ (doc. V).
La Cassa ha trasmesso
l’intero incarto con la risposta di causa (cfr. doc. III, pag. 8) e il TCA il 3
dicembre 2025 ha messo a disposizione delle parti tutti gli atti prodotti,
assegnando un termine di 10 giorni per visionarli e prendere posizione in merito
(doc. IV).
Questo Tribunale rinuncia
a richiamare ulteriori atti dalla Cassa e l’incarto di ______, poiché, per i
motivi ampiamente esposti ai considerandi da 2.3 a 2.6, essi hanno
esplicitamente optato in favore del sistema sanitario del loro Paese di
residenza con il reclamo del 14 giugno 2022 e non hanno contestato la
successiva decisione del 12 agosto 2022.
La questione delle
informazioni fornite in precedenza dalla Cassa e da ______ non modificherebbe
di conseguenza l’esito della procedura.
Conformemente,
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025
consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF
9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre
2021.
consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF
8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019
consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018
del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;
STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile
2017.
consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24
gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b;
122.
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9
L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In materia di prestazioni la LAMal
non ha previsto di prelevare le spese.
Inoltre, in materia di contributi, il Tribunale federale, nella
sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato
che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis
LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241
consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61
LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024
«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma
elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti