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Decisione

36.2025.59

Pagamento dei premi. Mora. Incasso. Spese

29 gennaio 2026Italiano39 min

una ingiunzione il 19 maggio 2025 con una maggiorazione di CHF 45 a titolo di “spese

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2025.59

IR/sc

Lugano

29

gennaio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24

novembre 2025 formulato da

RI1,

______

contro

la decisione su

opposizione del 3 novembre 2025 emanata da

CO1,

______

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

considerato in

fatto

Fatti

A. RI1,

1981, ______ (qui di seguito assicurato o ricorrente) è stato assicurato, per

il 2025, preso l’assicuratore sociale contro le malattie CO1 con sede a ______

(doc. 2). Il premio stabilito nella polizza d’assicurazione assommava a CHF

404,55. L’assicuratore ha fatturato i premi del primo trimestre 2025

all’assicurato mensilmente e non ottenendone il pagamento li ha sollecitati.

Il

premio del mese di gennaio 2025 è stato fatturato in data 9 dicembre 2024 e

sollecitato il successivo 17 febbraio 20925 con il carico di “spese per il

sollecito” di CHF 30. Il medesimo premio, siccome non soluto, è stato

oggetto di una ingiunzione di pagamento (plico doc. 3) con la richiesta di

versamento di CHF 449,55 (ossia il premio di CHF 404,55 maggiorato di CHF 45

per “spese di sollecito”). Il premio del mese di febbraio 2025 è stato

fatturato il 5 gennaio 2025, è stato rammentato all’assicurato il successivo 17

febbraio 2025 senza maggiorazione per spese amministrative, è stato poi

sollecitato in data 17 marzo 2025 con il carico di spese di sollecito pari a

CHF 30. Il successivo 14 aprile 2025 l’assicuratore ha ingiunto all’assicurato

di pagare il debito esponendo una spesa amministrativa di CHF 45 per “spese

di sollecito” (doc. 4). Il premio del mese di marzo è stato fatturato il 2

febbraio 2025, richiamato il 17 marzo 2025, è stato oggetto di sollecito il 14

aprile 2025 con una maggiorazione di CHF 30 ed il pagamento ha fatto oggetto di

una ingiunzione il 19 maggio 2025 con una maggiorazione di CHF 45 a titolo di “spese

di sollecito” (plico doc. 5).

B. Alla

luce del mancato pagamento dei premi del primo trimestre del 2025

l’assicuratore ha richiesto all’UE di ______ l’emanazione, a carico del signor

RI1, di un Precetto Esecutivo (PE qui di seguito) il 22 agosto 2025 (doc. 6)

rivendicando un premio complessivo di CHF 1'213,65, maggiorato di CHF 90 a

titolo di “Tasse di ingiunzione” e spese amministrative “del

22.08.2025” per CHF 150, questo oltre agli interessi calcolati sino al 22

agosto 2025. L’atto (PE ______; doc. 7) è stato notificato al debitore escusso

che, il 19 settembre 2025, si è opposto all’atto esecutivo.

C. Con scritto

23 settembre 2025 (doc. 8) l’assicuratore ha comunicato all’assicurato di avere

“raggruppato le posizioni menzionate nella panoramica su questa polizza di

versamento” ed ha allestito un conteggio reclamando una “fattura premi

n. _________ CHF 202,75; fattura premi n. _________ CHF 202,75; fattura premi

n. _________ CHF 1'013,75” per un totale di CHF 1'419,25. Allegato a tale

richiesta un conteggio del 22 settembre 2025 riferentesi al periodo dal 1°

gennaio al 31 ottobre 2025 da cui si rileva come, a fronte di premi complessivi

per CHF 4'045,50 (10 mesi x CHF 404,55) a favore dell’assicurato sono stati

accreditati complessivamente CHF 2'018 (10 mesi a CHF 201,80) per il

riconoscimento della RIPAM 2025 da parte della Cassa cantonale di

compensazione. Nel conteggio sono inserite spese di sollecito per complessivi

CHF 90 (2 x CHF 45) oltre a spese amministrative ed interessi (senza

distinzione tra le cifre) per complessivi CHF 273,75. CO1 ha quindi richiesto

il versamento di CHF 2'391,25.

Dagli

atti prodotti in causa emergono scambi di posta elettronica tra assicurato ed

assicuratore (tramite la signora ______) a seguito delle contestazioni

dell’assicurato che, per quanto comprensibile, ha disapprovato l’agire della CO1,

il PE ed i conti eseguiti.

D. Con

decisione formale del 30 settembre 2025 (doc. 10) CO1 ha constatato il mancato

pagamento dei premi da gennaio a marzo 2025, ha richiamato i due solleciti

trasmessi all’assicurato, ha cifrato in CHF 150 le spese amministrative

ulteriori, ha rilevato che il debito non è stato soluto, ritenendo appropriate

le spese esposte. La Cassa ha stabilito nel 5% il tasso degli gli interessi

moratori dovuti “a partire dalla data di scadenza delle singole fatture dei

premi” ed ha conseguentemente fissato il proprio credito in CHF 961,70

ossia:

Premi

di 3 mesi da gennaio a marzo:

CHF

404,55 x 3 = CHF 1'213,65

Interessi

di mora fino alla domanda d’esecuzione CHF 5,70

Interessi

di mora dalla domanda d’esecuzione

alla

decisione CHF

33,75

Tasse

di diffida CHF 90,00

Spese

amministrative CHF 150,00

Spese

esecutive CHF 74,00

da

cui dedurre “il credito del 22.09.2025” - CHF 605,40

per

un importo, come detto, di CHF 961,70.

Per

tale importo (senza computo delle spese esecutive), ossia per CHF 887,70, l’assicuratore

ha rigettato l’opposizione e postulato il versamento degli interessi moratori

dal 1 ottobre 2025 su CHF 608,25.

Avverso

questa decisione l’assicurato si è opposito indicando come la RIPAM in suo

favore sarebbe stata riconosciuta il 15 dicembre 2024 e 15 luglio 2025 per un

totale di CHF 2'421,60. Il 22 settembre 2025 CO1 avrebbe poi ricevuto un

pagamento dalla Cassa cantonale di compensazione di CHF 605.40. Egli ne deduce

di nulla dovere all’assicuratore malattie.

E. Il 3

novembre 2025 l’assicuratore ha emesso la sua decisione su opposizione

indicando come la Cassa cantonale di compensazione avrebbe versato una prima

tranche del sussidio (RIPAM) dell’assicurato il 22 settembre 2025. CO1 ha

quindi confermato il suo credito così come esposto nella formale, ha rammentato

come debitore del premio è, e rimane, l’assicurato e non il Cantone mediante il

riconoscimento della RIPAM, evidenziando come le condizioni d’assicurazione

permettano all’assicuratore di prelevare tasse di sollecito e spese

amministrative ed osservando che le stesse, in concreto, siano adeguate al caso

(doc. 12). La reazione (formalmente irrita) dell’assicurato (doc. 13) ha fatto

oggetto di segnalazione da parte del giurista della Cassa Malati al signor RI1

il quale, in data 24 novembre (data di consegna alla posta) ha contestato il

provvedimento con argomenti che, laddove necessario, saranno ripersi in corso

di motivazione (doc. I). Al gravame il signor RI1 ha allegato in particolare le

decisioni 30.11.2024 e 15.12.2024 della Cassa cantonale relative alla RIPAM

2024 nonché la decisione 15.07.2025 relativa alla RIPAM 2025.

Con

risposta di causa 16 dicembre 2025 l’assicuratore ha ribadito la correttezza

del proprio agire (doc. III). In applicazione della procedura che regge la

materia il Giudice delegato ha concesso alle parti di esprimersi nuovamente e

di chiedere l’assunzione di ulteriori prove (doc. IV del 17 dicembre 2025). Il

signor RI1 ha ribadito le sue argomentazioni (doc. V pervenuto al Tribunale

cantonale delle assicurazioni il 23 dicembre 2025). L’atto è stato trasmesso

all’assicuratore il giorno medesimo (doc. VI) e CO1 si è espressa in merito il

successivo 5 gennaio 206 (doc. VII) atto inviato al ricorrente che ha preso

posizione in merito il 9 gennaio 2026 (doc. VIII e IX). L’assicuratore si è

nuovamente espresso il 12 gennaio 2026 (doc. X con allegati) segnalando che

tutti i premi dell’anno 2025 non sarebbero stati pagati dall’assicurato.

All’assicurato è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi su

tale scritto (doc. XI) così come all’assicuratore è stato trasmesso (doc. XII)

lo scritto doc. IX dell’assicurato.

Non

sono state acquisite ulteriori prove da parte del Tribunale cantonale delle

assicurazioni.

considerato in

diritto

in

ordine

1. Come evidenziato

dalla costante prassi di questa Corte, si vedano tra le tante le STCA 36.2024.20

del 23 settembre 2024 rispettivamente la STCA 36.2025.52 del 7 gennaio 2026, la

vertenza all’esame ha per oggetto il pagamento di premi arretrati dovuti

all’assicuratore sociale contro le malattie. La procedura non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui in effetti non

assunte). Il Tribunale può quindi deciderla nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come ampiamente ammesso dalla costante

giurisprudenza del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità

concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale

di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente

giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg. Il tema del

debito riferito ai premi ed alle partecipazioni è stato più volte affrontato da

questa Corte e dal TF nonché dalla dottrina, oltre alle due sentenze ricordate

in entrata si vedano anche le STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023 (ed ai giudizi del

TF conseguenti al ricorso formulato dall’assicurato: STF 9C_694/2023,

9C_695/2023, 9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023, 9C_699/2023, del 30 luglio

2024), 36.2022.24 dell’11 luglio 2022, 36.2022.5 del 11 marzo 2022 e 36.2022.35

del 22 ottobre 2022 (e giurisprudenza ivi citata). Altro aspetto che è pure

stato analizzato ed approfondito adeguatamente dalla giurisprudenza e dalla

dottrina è quello della possibilità per l’assicuratore di percepire spese amministrative

in caso di mora del debitore rispettivamente interesse moratori sull’importo

del credito. Il presente giudizio, nel rispetto della chiara volontà del

legislatore ticinese espressa all’art. 49 LOG, può quindi essere emanato

monocraticamente. Il fatto che (anche, come altri in precedenza) questo

giudizio si estenda su più pagine (criterio in passato ritenuto, con altri,

rilevante dal TF per determinare la possibilità di un giudizio monocratico, si

vedano le STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid. 7.2.) non deriva

dalla complessità degli aspetti giuridici o dell’istruttoria da condurre, bensì

dalla volontà di completa esposizione dei fatti e del diritto applicabile.

nel merito

Considerandi

2.

Per riprendere

quanto i concetti esposti nelle decisioni 23 settembre 2024, inc. 36.2024.20, e

11.

luglio 2022, inc. 36.2022.24, oltre a quelle già citate, a norma dell’art.

61.

cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi

dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore

riscuote dai propri assicurati premi uguali. L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che

gli assicurati partecipino ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l’art.

64.

cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso

per anno (franchigia) e (let. b) il 10% dei costi eccedenti la franchigia

(aliquota percentuale).

Secondo l’art. 64a

cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve

diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli

le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. L’art. 90 OAMal

dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A

norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti

secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. Questi interessi non decorrono

dalla diffida dell’assicurato ma dal:

" ab dem

Folgetag des vom Krankenversicherer gesetzten oder kraft Reglement geltenden

Zahlungstermins (Fälligkeitstag) geschuldet, ab welchem sich der

Prämienschuldner in Verzug befindet. Die Verzugszinspflicht entsteht jedoch

nicht etwa erst mit Zustellung der Mahnung oder der Zahlungsaufforderung (Art.

64a Abs. 1) oder gar erst mit Ablauf der darin gesetzten Zahlungsfristen

(SBVR Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 1326), sondern beginnt bereits mit

Ablauf der ordentlichen (ersten) Zahlungsfrist zu laufen. Bei periodisch

anfallenden Forderungen wie der OKP-Prämien rechtfertigt es sich aus

Praktikabilitätsgründen, für den Beginn des Verzugszinses den mittleren Verfall

festzulegen, wobei eine kulanterweise über den ursprünglichen Fälligkeitstag

hinausgehende Zahlungsfrist nicht massgebend ist (VersGer SG,

5.

11. 2012, KV 2012/3, E. 8.1.2 m. H. auf BGE 131 III 12 E.

9.5)."

(Ivo Bühler e Cliff

Egle in Krankenversicherungsgesetz /

Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, 1a edizione, Helbing & Lichtenhahn,

Basilea 2020, qui di seguito BSK

KVG/KVAG, ad art. 64a n. 10)

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,

l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità

degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in

arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,

l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal). In questo senso la dottrina appena

citata (Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad

art. 64a n. 13) che rileva come:

" Zu den

weiteren Aufwendungen i. S. v. Art. 105b Abs. 2 KVV

zählen die Bearbeitungskosten. Diese werden in der Praxis mitunter

uneinheitlich (z. B. als Mahnkosten oder Bearbeitungsgebühr oder auch als

Unkostenbeitrag bzw. Aufwandsentschädigung) bezeichnet. Voraussetzung für die

Auferlegung dieser Kosten ist, dass sich der Krankenversicherer aufgrund von

schuldhaftem Verhalten des Schuldners veranlasst sah, besondere

Bearbeitungsschritte (etwa eine Mahnung, vgl. EVG, 29. 1. 2003,

K 28/02, E. 6) vorzunehmen (vgl. zum vom Krankenversicherer selber

verschuldeten Zahlungsverzug N 38). Zur Überbindung der

Bearbeitungskosten auf den Prämienschuldner im Verfahren nach Art. 64a

bedarf es zudem einer reglementarischen Grundlage (vgl. letzter Teilsatz von Art. 105b

Abs. 2 KVV; BGE 125 V 276 E. 2c/bb). Es ist allerdings zulässig, in

der entsprechenden Reglementsbestimmung keine konkreten Beträge zu nennen,

sondern die Kostentragungspflicht der Bearbeitungskosten der versicherten

Person bzw. dem Prämienschuldner generell zu übertragen."

Dottrina che

richiama, a titolo d’esempio, le CGA di CSS. Sempre su questo tema, per il

rilievo del medesimo in concreto, va evidenziato che nella STF 8C_870/2015

consid. 4 del 4 febbraio 2016 l’Alta Corte ha (confermando la precedente STF

2C_717/2015 consid. 7.1) che:

" Bezüglich

der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von Prämien und

Kostenbeteiligungen sind autonome Regelungen der Versicherer zulässig, sofern

die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verursacht hat und die

Entschädigung angemessen ist … Mit anderen Worten steht die Höhe der im

Zahlungsverzug einer obligatorisch versicherten Person zu erhebenden Kosten im

Ermessen der Krankenversicherung, soweit sie sich an das Äquivalenzprinzip hält

(vgl. EUGSTER, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, 2015, Rz. 1348 f.). Das Äquivalenzprinzip verlangt,

dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum fraglichen

Ausstand stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen halten muss (z.B. Urteil

2C_717/2015 vom 13. Dezember 2015 E. 7.1; vgl. auch Urteil 2A.621/2004 vom 3.

November 2004 E. 2.2 [betreffend Radio- und Fernsehempfangsgebühren])."

Mentre la

dottrina citata più sopra (Ivo Bühler

e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art.

64a n. 14) evidenzia come:

" Jegliche

Geltendmachung von Bearbeitungskosten und Gebühren muss dem

Verhältnismässigkeitsgrundsatz genügen (vgl. SBVR Soziale Sicherheit-Eugster,

Rz 9). Die Rechtsprechung, welche sich zur Höhe von Einzelfallbeträgen dieser

Kostenart äussert, hat der Praxis dabei als Richtschnur zu gelten. Der

Krankenversicherer ist neben dem Kostendeckungsprinzip insb. zur Einhaltung des

Äquivalenzprinzips verpflichtet (vgl. z. B. EVG, 2. 2. 2006,

K 112/05, E. 4.3, welcher Bearbeitungskosten im Umfang von CHF 190 im

Verhältnis zu einem Ausstand von CHF 2133.15 als «Grenzfall» bezeichnet).

Nach dem Äquivalenzprinzip beurteilt sich die Angemessenheit der Mahnspesenhöhe

primär anhand des Verhältnisses zwischen der Gesamthöhe dieser Kosten auf der

einen Seite und der Höhe des Prämienausstandes auf der anderen Seite (SVGer ZH,

26.

5. 2017, KV.2015.00086, E. 3.4.1 m. w. H.).

Allerdings gilt diese Definition des Äquivalenzprinzips nicht absolut: Vielmehr

ist ebenfalls das Verhältnis der Gebühren zum wirtschaftlichen |Gegenwert der

Leistung, welche der Krankenversicherer im Verhältnis zum gesamten Aufwand des

Verwaltungszweigs erbringt, zu berücksichtigen."

Detto

delle spese che l’assicuratore può esigere per l’impegno amministrativo

correlato al ritardo nel pagamento da parte dell’assicuratore occorre

verificare quando queste spese possano essere esatte, quali atti

dell’assicuratore permettano l’addebito delle stesse. Il testo

dell’art. 64a cpv. 1 LAMal è chiaro. L’assicuratore deve sollecitare

l’assicurato che non ha soluto tempestivamente i premi e quindi diffidarlo se

il debito permane. Il testo legale della norma in lingua tedesca è

chiaro:

" Bezahlt

die versicherte Person fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen nicht, so hat

der Versicherer ihr, nach mindestens einer schriftlichen Mahnung, eine

Zahlungsaufforderung zuzustellen, ihr eine Nachfrist von 30 Tagen einzuräumen

und sie auf die Folgen des Zahlungsverzuges (Abs. 2) hinzuweisen."

La

dottrina citata (Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n.

40) rammenta che il legislatore prevede una procedura con due atti distinti,

ossia l’assicuratore deve seguire due “steps”: “Abs. 1 ordnet als

erste Verzugsfolge ein zwingendes, zweistufiges Mahnverfahren an”. La diffida

deve concedere un termine supplementare di (almeno) 30 giorni per eseguire il

pagamento e questo con la comminatoria delle conseguenze. La diffida è passo

procedurale formale e necessario. Questo alla luce delle pesanti conseguenze

giuridiche che l’incasso forzato dei premi trae seco. La diffida (così come l’ingiunzione)

deve essere redatta informa scritta, il TF ammette anche la forma elettronica

(STF 9C_597/2014 consid. 4.3) e quindi non necessariamente deve essere sottoscritta.

Ivo Bühler e Cliff Egle (BSK KVG/KVAG ad art. 64a n.

43.

in medio) rammenta che “Der Prämienschuldner kann auch bei Erhalt der

Dokumente auf dem Wege einer nicht-unterzeichneten, elektronischen PDF-Datei

drohende Verzugsfolgen (insb. die Anhebung der Betreibung) rechtzeitig abwenden”,

occorre infatti rammentare che molti assicurati, ai fini del risparmio sui

premi, concordano forme particolari d’assicurazione che prevedono le

comunicazioni unicamente tramite piattaforma elettronica.

Non si

dimentichi che l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una diffida e

prima di un richiamo è dell’assicuratore (in questo senso STCA 36.2024.35 e 37

del 16 dicembre 2024) che deve rendere verosimile la notifica (si veda ancora

la dottrina citata: Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n.

43: “Im Zweifelsfall muss der Versicherer die formgültige Zustellung von

Mahnungen oder der Zahlungsaufforderung nach dem Beweisgrad der überwiegenden

Wahrscheinlichkeit erbringen”).

Alla luce di

quanto precede e di quanto ritengono dottrina e giurisprudenza per procedere

mediante incasso forzato di premi e partecipazioni, sono necessari almeno “zwei

Schriftstücke” (Ivo Bühler e Cliff Egle, BSK KVG/KVAG citato ad art.

64a n. 45) siccome l’assicurato deve sempre sapersi orientare in merito allo

stadio in cui si trova la procedura. Non è necessario che l’assicuratore

utilizzi i termini impiegati dal legislatore (sollecito, ingiunzione di pagamento

o richiamo od altro sinonimo che tende a ricordare la giacenza del debito e la

necessità di onorarlo possono essere usati, purché siano chiari in merito allo

stadio della procedura). Per l’art. 105b cpv. 1 OAMal la diffida deve essere

inviata al più tardi entro 3 mesi (lasso che non costituisce un termine di

perenzione del diritto dell’assicuratore).

Come questa

Corte ha già avuto modo di rilevare, quando non vi sia contezza di una notifica

di un sollecito o di una diffida (siccome l’assicuratore non l’abbia reso

verosimile) la conseguenza è che il credito della Cassa non potrà fare oggetto

della procedura esecutiva ma potrà unicamente, se reso verosimile, essere

riconosciuto in sede di giudizio come evocato nella STCA 36.2024.35 e 37 del 16

dicembre 2024 consid. 2.17 (giudizio emesso dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni nella sua composizione completa) rispettivamente come ritenuto

nella STCA 36.2025.52 del 7 gennaio 2026. La dottrina (Ivo Bühler e Cliff

Egle in BSK KVG/KVAG, ad art. 64a n. 52) rammenta come:

" Krankenversicherer

sind nach korrekt durchgeführtem Mahnverfahren (Art. 64a Abs. 1) befugt, für

Ausstände der erwähnten Kostenarten die Betreibung anzuheben (Anheben der

Betreibung; Betreibungsbegehren), ohne dass ein rechtskräftiger

Rechtsöffnungstitel vorliegt. Hier zeigt sich die Bedeutung des Mahnverfahrens

nach Abs. 1 (s. N 39 ff.): Wurde ein solches überhaupt nicht (oder unter

Verletzung einer formellen oder materiellen Voraussetzung) durchgeführt, so

könnte sich u. U. schon die Betreibungsanhebung als unzulässig

herausstellen. Dies ergibt sich aus der Formulierung «trotz Zahlungsaufforderung»

in Art. 64a Abs. 2 Satz 1, welcher ein korrekt durchgeführtes Mahnverfahren

inkl. Ablauf der mit der Zahlungsaufforderung gesetzten Frist impliziert. Die

Aufhebung eines Rechtsvorschlages durch den Krankenversicherer ist in Fällen

eines nicht korrekt durchgeführten Mahnverfahrens im Vornherein ausgeschlossen

(SBVR Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 1355 m. H. auf BGE 131 V 147

E. 6.3). Die Aufhebung eines Rechtsvorschlags unter Missachtung formeller

und/oder materieller Voraussetzungen im Verfahren nach Art. 64a Abs. 1 hält

damit einer gerichtlichen Überprüfung nicht stand. Der Krankenversicherer

müsste allfällige Ausstände erneut betreiben und die durch das mangelhafte

Verfahren verursachten Aufwände und Kosten tragen.”

In base alla giurisprudenza federale (DTF 131 V 147 e STF 9C_78/2016 e

9C_79/2016 del 21 luglio 2016), se la procedura imposta dall’art. 64a LAMal non

è rispettata l’assicurato può essere riconosciuto debitore dei premi (e delle

partecipazioni) pretesi dall’assicuratore ed obbligato al versamento dei

medesimi ma non invece obbligato al pagamento delle spese di sollecito e

diffida e non può essere rigettata l’opposizione ai PE che la Cassa ha fatto

notificare al debitore (STF 9C_78/2016 consid. 3.2.).

Nella STCA 36.2024.35 e 37 citata (consid. 2.3) si è ricordato come,

in merito al mancato ossequio dei precetti formali della norma da parte

dell’assicuratore, il TF si è pronunciato nella DTF 131 V 147 consid. 5 (questa

giurisprudenza è fondata sul tenore dell’art. 9 cpv. 1 OAMal in vigore sino

alla fine del 2002 il cui testo prevedeva: "Se, nonostante diffida,

l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore

deve promuovere una procedura esecutiva", sostituita poi dal precedente

tenore dell’art. 90 cpv. 3 OAMal di tenore pressoché uguale). L’Alta Corte

ricorda che il tenore della norma è chiaro:

" Der

Wortlaut ist insoweit klar, als dass ein Vollstreckungsverfahren zwingend

einzuleiten ist, wenn die versicherte Person fällige Prämien oder

Kostenbeteiligungen trotz Mahnung nicht beglichen hat. Hingegen ist er nicht

eindeutig hinsichtlich der Frage, ob - so die Überzeugung der Vorinstanz - das

Vollstreckungsverfahren umgekehrt auch nur eingeleitet werden kann, wenn die

fälligen Ausstände vorgängig gemahnt worden sind, oder - so im Ergebnis die

Auffassung der Beschwerdeführerin - fällige Forderungen auch ohne spezielle

Zahlungserinnerung direkt in Betreibung gesetzt werden können. Der vom

Verordnungsgeber gewählte Satzaufbau gibt hierzu keine eindeutige und

unmissverständliche Antwort.

(…)

Indessen wäre die

Bestimmung ohne die gleichzeitige Verpflichtung des Versicherers, sämtliche

fälligen Prämien und Kostenbeteiligungen zwingend zu mahnen, ihres Sinnes

beraubt. Denn diesfalls wäre letztlich der Entscheid, ob eine fällige Forderung

auf dem Betreibungsweg durchgesetzt werden soll oder nicht, dem

Versicherungsträger anheimgestellt: Mahnt er, muss er bei ausgebliebener

Zahlung zwingend das Vollstreckungsverfahren einleiten; verzichtet er auf die

Zahlungserinnerung, muss er die Ausstände auch nicht auf dem Betreibungsweg

vollstrecken und allfällige Krankheitskosten und Prämienausstände gingen damit

zu Lasten der Versichertengemeinschaft. Dies widerspricht aber der gesetzlichen

Zahlungspflicht des Versicherten (Art. 61 und 64 KVG), welche mit Blick auf die

in der sozialen Krankenversicherung geltenden Grundsätze der Gegenseitigkeit

und der Gleichbehandlung der Versicherten (Art. 13 Abs. 2 lit. a KVG) auf der

anderen Seite vom Krankenversicherer verlangt, Ausstände einzufordern (vgl.

EVGE 1967 S. 11 Erw. 3b; bestätigt in RSKV 1973 Nr. 178 S. 155 Erw. 3).”

Come

esposto nella STCA 36.2024.20, citata in precedenza, anche in

assenza di una specifica contestazione da parte dell’assicurato nonostante il

suo dovere di collaborare e presentare contestazioni, il giudice delle

assicurazioni sociali, in base a quanto indicato nella STFA K 35/05 consid.

3.3

e 3.4. del 17 agosto 2005 deve ritenere che:

" l'assicuratore malattia,

nei suoi provvedimenti … non solo rende una decisione di merito sull'onere

pecuniario di una persona assicurata, bensì, in qualità di istanza competente,

è pure abilitato a respingere le opposizioni a un precetto esecutivo - e a determinare

così la prosecuzione dell'esecuzione senza dovere promuovere una procedura di

rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (DTF 119 V 331 seg. consid.

2b con riferimenti) -, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a

controllare in modo completo, in sede ricorsuale, simili domande. (…)”

3.

Nel

caso all’esame CO1 ha chiesto all’assicurato il versamento dei primi tre mesi

di premi LAMal (che sono oggetto della decisione impugnata). L’assicuratore ha

esposto l’ammontare del premio a quel momento valido siccome la RIPAM 2025 (e

non la RIPAM dell’anno precedente qui non d’interesse) è stata riconosciuta e

versata solo dopo la metà del mese di luglio 2025. L’agire dell’assicuratore

non è criticabile. Correttamente CO1 rammenta che responsabile del pagamento

dei premi è, e rimane, l’assicurato e non il Cantone. Quando la Cassa cantonale

di compensazione riconosce una RIPAM (per legge federale, art. 65 cpv. 3 LAMal,

“I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento

vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze

economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i

Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in

modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di

pagare i premi”) l’assicuratore malattia provvede a conteggiare la RIPAM e

verificare la situazione (creditoria o debitoria).

Il

ritardo nel riconoscere la RIPAM 2025 non è imputabile a CO1 che ha provveduto

a fatturare correttamente i premi ed a sollecitarne il pagamento considerando

la RIPAM una volta ottenuto il versamento cantonale della prima tranche a

settembre 2025.

Il

credito di CO1 per i premi di gennaio, febbraio e marzo 2025 dovuti da RI1 è

pari a CHF 404,55 x 3 mesi (CHF 1'213,65) da cui dedurre la RIPAM relativa a

detti premi per CHF 605,40 ed assomma quindi a CHF 608,25. Dal ritardo della

Cassa cantonale di compensazione nel riconoscere e versare la RIPAM

l’assicurato non può dedurre diritti nei confronti di CO1.

4.

Per

tornare al merito delle spese amministrative va rilevato che il 1° gennaio 2012

è entrata in vigore una modifica dell’OAMal per cui:

" Art. 105b Procedura di diffida

“(…)

2Se l’assicurato causa per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato. Il

DFI ne stabilisce gli importi massimi.”

Su questi temi si veda anche Gebhard Eugster, Krankenversicherung,

in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. ed. 2016, pag. 607 n. 656 e la STF

9C_317/2019 del 24 settembre 2019. Allo stadio attuale non risulta pubblicata

nella raccolta sistematica del diritto federale una specifica Ordinanza del DFI

successiva alla modifica della OAMal (art. 105b cpv. 2) che delega appunto il

DFI a fissare importi massimi. Il TF fa accenno alla nuova normativa delegata

al DFI nella STF 9C_170/2024 dell’11 giugno 2024 ed in un ulteriore giudizio

(del 7 marzo 2025 che dichiara irricevibile un gravame) nella STF 9C_99/2025

senza rilievo particolare per il tema.

Nella DTF 125 V 276,

l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio

della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento

in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate

da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della

partecipazione ai costi, in quanto tali spese (al-le quali si sarebbe ovviato

in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e

le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati

contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato inserito

nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 di-cembre 2011

(in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e

nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se

l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate

con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese

amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali

sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

5.

Su

questi aspetti relativi alle spese amministrative ripercuotibili

sull’assicurato va rammentato come, sotto l’egida della previgente Legge

federale del 13 giugno 1911 sull’assicurazione contro le malattie (LAM abrogata

con l’adozione della LAMal a far tempo dal 1° gennaio 1996), era ammesso, come

rammentato nella DTF 125 V 276 consid. 2.c)aa):

"

Die Erhebung eines Unkostenbeitrages für Spesen und

Umtriebe, welche durch das Verhalten eines Versicherten verursacht worden sind,

war unter dem KUVG bei entsprechenden statutarischen Bestimmungen zulässig

(nicht veröffentlichte Urteile F. vom 25. Januar 1984 und B. vom 22.

März 1982).”

In

quel giudizio l’Alta Corte si è chiesta se, in base alle modifiche del diritto

entrate in vigore con effetto al 1° gennaio 1996, “an dieser Rechtsprechung

festgehalten werden kann” ossia se la medesima giurisprudenza potesse

trovare applicazione. Dopo avere evidenziato che in base alla LAMI le Casse

malattia si organizzavano a loro discrezione fatte salve le norme contrarie

della legge, l’Alta Corte rileva che in base alla LAMal non è stata prevista

analoga o corrispondente modalità ed il principio della legalità disciplina in

modo completo e in dettaglio l’assicurazione delle cure medico sanitarie, con

attenzione però al fatto che, laddove la normativa legale non è specifica e

dettagliata le disposizioni regolamentari dell’assicuratore sociale non sono a

priori inammissibili. Con rinvio all’art. 12 cpv. 2 lett. b) dell’OAMal, nella

versione della sua adozione il 27 giugno 1995 (RU 1995 3867), in quel momento

vigente, l’Alta Corte ha ricordato che per il riconoscimento della loro

attività gli assicuratori dovevano allegare alla richiesta destinata all’UFAS,

eventuali disposizioni generali relative ai diritti ed obblighi degli

assicurati. Per quanto attiene l’addebito di spese di sollecito in caso di

ritardato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, il giudizio

dell’Alta Corte ricorda come la dottrina (e cita Gebhard Eugster; Krankenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Rz. 5), ritenesse già allora ammissibile

prevedere disposizioni che prevedessero il carico di spese amministrative, a

condizione che la persona assicurata avesse causato in maniera colpevole i

costi (non necessari) e che il risarcimento fosse adeguato (diversamente per

quanto riguarda i costi che sorgono necessariamente nell'applicazione della

legge). L’Alta Corte, sempre nella DTF 125 V 276, ha richiamato l’obbligo fatto

alle Casse dall’art. 12 cpv. 2 lett. b) v.OAMal (testo del 27 giugno 1995) di

allegare alla domanda di riconoscimento da inoltrare all’UFAS le “… le

eventuali disposizioni generali sui diritti ed obblighi degli assicurati”

(RU

1995.

3872) anche in base al nuovo diritto che regola la materia dal 1° gennaio

1996.

Il TF ha quindi ritenuto che spese di sollecito in caso di ritardo nel

pagamento dei premi fossero da ammettere sulla base di disposizioni autonome

degli assicuratori, e ciò “sofern die versicherte Person die (unnötigen)

Kosten schuldhaft verursacht hat und die Entschädigung angemessen ist”

(sottolineatura del redattore), questo sulla scorta del fatto che gli obblighi

finanziari degli assicurati nei confronti degli assicuratori non era

disciplinata in maniera dettagliata dalla LAMal e neppure delle ordinanze in

materia, e questo nella misura in cui und “die Erhebung von Mahngebühren

nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift”. Nel caso giudicato dal TF nella

DTF 125 V 276 l’Alta Corte ha concluso che a giusto titolo l’assicuratore

sociale aveva preteso, con la sua decisione, il versamento di spese di diffida.

La sentenza ha fatto oggetto di un commento critico da parte del Prof. Jean-Louis Duc in AJP 2000 p. 1012

– 1014 cui si rinvia.

Alla luce della giurisprudenza citata, con modifica dell’OAMal decisa

dal Consiglio federale il 9 novembre 2005, pubblicata il 20 dicembre successivo

ed entrata in vigore il 1° gennaio 2006 (RU 2005 5639), l’esecutivo federale ha

previsto esplicitamente nell’allora vigente art. 90 cpv. 5 v.OAMal, che

all’assicurato che “ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso

di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese

di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il

disciplinamento nelle sue dispersioni generali sui diritti e sugli obblighi

degli assicurati”.

Uguale

tenore della norma lo si ritrova nel testo dell’art. 90 cpv. 5 v.OAMal nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2007 con la marginale “Riscossione dei

premi e conseguenze della mora nel pagamento”. La norma cambia invece a

seguito delle modifiche in vigore dal 1. agosto 2007 (modifica dell’Ordinanza

del 27 giugno 2007; RU 2007 3573). Il tema del “Mancato pagamento dei premi

e delle partecipazioni ai costi” viene eretto a nuova Sezione 3° del

Capitolo 2 dell’OAMal relativo ai premi degli assicurati, ed il nuovo art.

105b, che reca la marginale “Procedura di diffida e di esecuzione”, al

capoverso 3, prevede esplicitamente che l’assicurato abbia agito con “colpa”

(“Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate …”). Anche in questo caso non sono reperibili motivazioni

che abbiano spinto il Consiglio federale a modificare il tenore della norma.

Si annoti ancora che il tenore della norma, vigente

dal 1° gennaio 2006, in lingua francese, è il seguente: “Si l’assuré a causé

par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps

opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais de

sommation ou des frais supplémentaires, si une telle mesure est prévue par les

conditions générales sur les droits et les obligations”, sempre in ligua

francese il tenore della norma modificata a partire dal 1. agosto 2007 è: “Lorsque

l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un

paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure

appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les

conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré“. Anche per quanto riguarda la lingua tedesca la modifica non attiene

alla ragione per la quale le spese amministrative possono essere addebitate

all’assicurato, come anche per il testo in francese, infatti dal 1. agosto 2007

il tenore era il seguente: «Verschuldet die versicherte Person Aufwendungen,

die bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären, so kann der Versicherer

angemessene Bearbeitungsgebühren erheben, sofern er in seinen allgemeinen

Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten eine entsprechende

Regelung vorsieht». Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 (art.

90.

cpv. 5 v.OAMal) la norma prevedeva differenze minori e non riferite al

comportamento dell’assicurato: “Verschuldet die versicherte Person

Aufwendungen, die bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären, so kann der

Versicherer angemessene Mahngebühren oder Umtriebs Spesen erheben, sofern er in

seinen allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten

eine entsprechende Regelung vorsieht”, ossia se la persona assicurata causa

spese che non sarebbero state sostenute in caso di pagamento tempestivo,

l'assicuratore può addebitare adeguate spese di sollecito o di gestione, a

condizione che nelle sue disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli

assicurati sia prevista una regolamentazione in tal senso. In

merito al testo in lingua tedesca G.

Eugster (Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2 ed., Schulthess

ed. Zurigo, 2018, pag. 600 e 601, n. 3) precisa come l’assicuratore possa "bei

schuldhaft verursachten Zahlungsverzögerungen für die Mahnung eine angemessene

Bearbeitungsgebühr erheben“. Questo autore ricorda come l’adozione

della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6

ottobre 2000 (LPGA qui di seguito) non ha cambiato nulla a questa

regolamentazione, egli evidenzia come “Eine Gebühr darf nicht in einem

offensichtlichen Missverhältnis zum fraglichen Ausstand stehen und muss sich in

vernünftigen Grenzen halten. Die Mahnpraxis darf auch

nicht Sinn und Zweck der Prämienverbilligung unterlaufen”. In merito all’agire colpevole da parte dell’assicurato

Eugster, op. cit. loc. cit., citando la sentenza TFA K 28/02 consid. 6, ritiene che agisca in maniera colpevole l’assicurato che costringa

l’assicuratore ad inviare solleciti: “Schuldhaft handelt die versicherte

Person, wenn sich der Krankenversicherer ihres Verhaltens wegen zu Mahnungen

veranlasst sieht (EVG K 28/02 E. 6). Zulässigkeitsvoraussetzung ist jedoch,

dass der Krankenversicherer die Schuld korrekt berechnet hat (EVG K 7/06 E. 4.4

= SVR 2007 KV Nr. 14) und nicht selbst Anlass zum Zahlungsverzug gegeben hat”.

Se il comportamento dell’assicurato obbliga l’assicuratore a diffidarlo

per pagare il debito, la percezione delle spese va ammessa. Nella citata K 28/02 consid. 6 il Tribunale federale delle assicurazioni ha considerato che –

in base alla DTF 125 V 276 – vi è “faute de l'assuré, lorsque, par son

comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à

payer ses cotisations”. Questa giurisprudenza è stata nuovamente ripresa in

una sentenza recente (STF 9C_498/2019 del 19 dicembre 2019 consid. 3.3.) dove l’Alta Corte considera che la ricorrente non poteva fare

valere la sua buona fede siccome “Il y a faute au sens de cette disposition,

lorsque, par son comportement, l'assuré oblige la caisse à lui adresser des

rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations”.

Da quanto precede si deduce che, nelle diverse e successive versioni

della norma dell’OAMal esposte in precedenza, e nelle diverse lingue dei testi

succedutisi, il percepimento delle spese di diffida e più generalmente spese

amministrative possa avvenire solo laddove le condizioni dell’assicuratore lo

permettano, da un lato, e quando il comportamento dell’assicurato sia

colpevole, ossia quando egli, in conseguenza al suo comportamento, imponga

all’assicuratore di notificargli diffide e procedere nei suoi confronti per

l’incasso. Non è invece preteso un comportamento doloso perché l’assicuratore

possa imporre dette spese amministrative.

6.

Sempre G. Eugster (in

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2 ed., Schulthess ed. Zurigo,

2018, pag. 601, n. 4) rammenta che le spese percepibili debbono comunque essere

commisurate all‘entità del debito dell’assicurato. Egli passa in

rassegna la giurisprudenza federale in materia evidenziando come spese che si

situano “deutlich weniger als 10% der Ausstände beliefen, wurden als gerade

noch Verhältnismäßig erachtet“. L’autore evoca poi casi in cui il

principio di equivalenza tra ammontare die premi e spese amministrative non è

stato rispettato. Egli soggiunge che “Mahnspesen von CHF 480

(zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 90) bei Prämienausständen von CHF 1025.25,

von CHF 280 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 100) bei Prämienausständen von

CHF 735.60 sowie Mahnspesen von CHF 280 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 100),

bei Prämienausständen von CHF 549.95 verletzen das Äquivalenzprinzip klar. Die

vorinstanzlich vorgenommene Reduktion der Mahnkosten auf CHF 120 bzw. CHF 240

wurden als gerade noch tragbar erachtet (BGer 9C_874/2015 E. 4.2.3).

Mahngebühren und Umtriebsspesen können betrieben werden (statt vieler: EVG K 144/03 = SVR 2006 KV Nr. 1; K 24/06 E. 3.2; K 12/05 E. 3.1)”.

7.

In

concreto CO1 prevede la possibilità di caricare spese amministrative in caso di

solleciti e di costi amministrativi (doc. 1). A fronte di un credito per

complessivi CHF 608.25 la richiesta di un totale di CHF 150 + 90 ossia CHF 240

appare decisamente elevata; si tratta infatti del 39,45% del credito protestato

(si veda in merito la STF 9C_170/2024 dell’11 giugno 2024). Le spese appaiono inadeguate

e sproporzionate (su questi aspetti si veda: Gebhard

Eugster: Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum KVG, 2a edizione, Schulthess

Zurigo, 2018 n. 4 ad art. 64a pag. 601) anche alla luce dell’onere complessivo

derivato all’amministrazione e da una certa confusione (dapprima i solleciti

sono fatturati CHF 30 ognuno che poi divengono CHF 45). L’assicurato aveva

inoltre già ottenuto l’anno precedente la RIPAM ciò che rendeva verosimile la

possibilità che l’ottenesse anche nel 2025, a dimostrazione di una certa

difficoltà, perlomeno nel 2024, a far fronte ai premi assicurativi.

Sia

come sia la cifra va ricondotta a complessivi CHF 60 (in merito si veda la STCA

36.2025.52

del 16 gennaio 2026). Come esposto in precedenza le spese sono

dovute quando il mancato pagamento sia dovuto a colpa dello stesso, il concetto

di colpa è stato esposto e non va confuso con il dolo. Le contestazioni del

ricorrente su questo aspetto, comprensibili siccome il mancato pagamento

puntuale è conseguenza della difficoltà in cui egli versa (altrimenti

difficilmente avrebbe potuto conseguire la RIPAM), non possono però essere

interamente ritenute e seguite alla luce della volontà del legislatore. Non

deve infatti, come detto, sussistere un dolo, ossia un atteggiamento di

consapevolezza e volontà di non pagare i premi rispettivamente la

consapevolezza e volontà di creare un lavoro amministrativo all’amministrazione.

Quanto prevede l’art. 105b cpv. 2 OAMal è così descritto dalla dottrina:

" Neben

Prämie, Kostenbeteiligung und Verzugszins erfasst Art. 64a auch jene

Aufwendungen des Krankenversicherers, welche «bei rechtzeitiger Zahlung nicht

entstanden wären» (vgl. Wortlaut von Art. 105b Abs. 2 KVV). Hierzu

gehören insb. die Betreibungskosten (s. N 12) und die Bearbeitungskosten (s. N

13). (…)"

Ne discende

che le spese amministrative devono essere ammesse. Le stesse, come indicato,

devono però essere adeguate e proporzionali. In concreto l’importo richiesto

non è giustificato dall’assicuratore, è manifestamente sproporzionato e deve

essere conseguentemente ridotto. A fronte di un credito di CHF 608,25 può

essere ritenuto adeguato un costo amministrativo complessivo di CHF 60.

8.

Con la

decisione su opposizione impugnata l’assicuratore ha condannato l’insorgente

anche al pagamento degli interessi di mora al 5% sui premi dovuti. Gli

interessi domandati sono stati calcolati sull’importo dei premi antecedente la

loro riduzione grazie alla RIPAM, ciò non è ammissibile. Sull’importo

complessivo dovuto di CHF 608,75 (ossia CHF 202,90 mensili) sono dovuti

interessi. Infatti secondo l’art. 90 OAMal i premi devono essere pagati in

anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli

interessi di mora sui premi scaduti (in consonanza anche con l'art. 26 cpv. 1

LPGA) è del 5% annuo. La scadenza del premio, che va pagato anticipatamente, è

l’ultimo giorno del mese che precede quello da onorare. Il premio è scaduto se

non è soluto il primo giorno del mese per cui è dovuto, e non invece l’ultimo

giorno del mese precedente. Come rammenta infatti la dottrina (Ivo Bühler e Cliff Egle in BSK KVG/KVAG, 1a edizione,

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2020, ad art. 64a n. 10):

"

Soweit eine Kostenart vom Verzugszins erfasst ist,

besteht dafür eine Verzugszinspflicht in der Höhe von 5 % pro Jahr

(Art. 26 Abs. 1 ATSG; Art.105a KVV). Dieser ist ab dem Folgetag des

vom Krankenversicherer gesetzten oder kraft Reglement geltenden Zahlungstermins

(Fälligkeitstag) geschuldet, ab welchem sich der Prämienschuldner in Verzug

befindet. Die Verzugszinspflicht entsteht jedoch nicht etwa erst mit Zustellung

der Mahnung oder der Zahlungsaufforderung (Art. 64a Abs. 1) oder

gar erst mit Ablauf der darin gesetzten Zahlungsfristen (SBVR Soziale

Sicherheit-Eugster, Rz 1326), sondern beginnt bereits mit Ablauf der

ordentlichen (ersten) Zahlungsfrist zu laufen. Bei periodisch anfallenden

Forderungen wie der OKP-Prämien rechtfertigt es sich aus Praktikabilitätsgründen,

für den Beginn des Verzugszinses den mittleren Verfall festzulegen, wobei eine

kulanterweise über den ursprünglichen Fälligkeitstag hinausgehende

Zahlungsfrist nicht massgebend ist (VersGer SG, 5. 11. 2012,

KV 2012/3, E. 8.1.2 m. H. auf BGE 131 III 12 E. 9.5).”

In

concreto sono dovuti i premi di gennaio, febbraio e marzo 2025, su ogni premio mensile

è dovuto l’interesse dal primo giorno del mese per cui è dovuto, e meglio:

premio di gennaio 2025 di CHF 202,90

interesse al 5% dal 1° gennaio 2025;

premio di febbraio 2025 di CHF 202,90

interesse al 5% dal 1° febbraio e

premio di marzo 2025 di CHF 202.90

interesse al 5% dal 1° marzo 2025.

L’assicuratore non può invece

pretendere il pagamento delle spese esecutive che seguono il credito come ben

sa.

9.

Alla luce

di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto nel senso delle

considerazioni esposte. Malgrado sia parzialmente vincente in causa, siccome

non patrocinato, il ricorrente non ha diritto a ripetibili. Non sono prelevate

tasse e spese giudiziarie. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario

o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio

della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore

federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere

la gratuità della procedura integralmente o soltanto per al-cune controversie

(FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale

formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)". Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021

del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono

spese giudiziarie. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022;

STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il ricorso formulato da RI1,

______, è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1

RI1 è riconosciuto debitore nei confronti

di CO1, ______ e condannato a pagare allo stesso assicuratore, i premi dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico sanitarie dei mesi di gennaio, febbraio e marzo

2025.

per complessivi CHF 608,75.

1.2

RI1 è inoltre condannato al pagamento a CO1,

______, dell’importo omnicomprensivo di CHF 60 a titolo di rimborso delle spese

amministrative e di diffida.

1.3

Sui premi di cui al punto 1.1. sono dovuti

interessi moratori al 5% come segue:

su

CHF 202.75 dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025;

su

CHF 405.50 dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025;

su

CHF 608.75 dal 1° marzo 2025 in avanti.

1.4

L’opposizione

al precetto esecutivo n. _______ del 18 settembre 2025 dell’UE di ______ è

rigettata in via definitiva per l’importo di CHF 608.75 oltre gli interessi al

5% calcolati come sub 1.3. e per le spese amministrative di CHF 60.

2.

Non

sono prelevate tasse e spese giudiziarie e non sono attribuite ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici, PhD Gianluca

Menghetti