36.2025.59
Pagamento dei premi. Mora. Incasso. Spese
29 gennaio 2026Italiano39 min
una ingiunzione il 19 maggio 2025 con una maggiorazione di CHF 45 a titolo di “spese
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.59
IR/sc
Lugano
29
gennaio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24
novembre 2025 formulato da
RI1,
______
contro
la decisione su
opposizione del 3 novembre 2025 emanata da
CO1,
______
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
considerato in
fatto
Fatti
A. RI1,
1981, ______ (qui di seguito assicurato o ricorrente) è stato assicurato, per
il 2025, preso l’assicuratore sociale contro le malattie CO1 con sede a ______
(doc. 2). Il premio stabilito nella polizza d’assicurazione assommava a CHF
404,55. L’assicuratore ha fatturato i premi del primo trimestre 2025
all’assicurato mensilmente e non ottenendone il pagamento li ha sollecitati.
Il
premio del mese di gennaio 2025 è stato fatturato in data 9 dicembre 2024 e
sollecitato il successivo 17 febbraio 20925 con il carico di “spese per il
sollecito” di CHF 30. Il medesimo premio, siccome non soluto, è stato
oggetto di una ingiunzione di pagamento (plico doc. 3) con la richiesta di
versamento di CHF 449,55 (ossia il premio di CHF 404,55 maggiorato di CHF 45
per “spese di sollecito”). Il premio del mese di febbraio 2025 è stato
fatturato il 5 gennaio 2025, è stato rammentato all’assicurato il successivo 17
febbraio 2025 senza maggiorazione per spese amministrative, è stato poi
sollecitato in data 17 marzo 2025 con il carico di spese di sollecito pari a
CHF 30. Il successivo 14 aprile 2025 l’assicuratore ha ingiunto all’assicurato
di pagare il debito esponendo una spesa amministrativa di CHF 45 per “spese
di sollecito” (doc. 4). Il premio del mese di marzo è stato fatturato il 2
febbraio 2025, richiamato il 17 marzo 2025, è stato oggetto di sollecito il 14
aprile 2025 con una maggiorazione di CHF 30 ed il pagamento ha fatto oggetto di
una ingiunzione il 19 maggio 2025 con una maggiorazione di CHF 45 a titolo di “spese
di sollecito” (plico doc. 5).
B. Alla
luce del mancato pagamento dei premi del primo trimestre del 2025
l’assicuratore ha richiesto all’UE di ______ l’emanazione, a carico del signor
RI1, di un Precetto Esecutivo (PE qui di seguito) il 22 agosto 2025 (doc. 6)
rivendicando un premio complessivo di CHF 1'213,65, maggiorato di CHF 90 a
titolo di “Tasse di ingiunzione” e spese amministrative “del
22.08.2025” per CHF 150, questo oltre agli interessi calcolati sino al 22
agosto 2025. L’atto (PE ______; doc. 7) è stato notificato al debitore escusso
che, il 19 settembre 2025, si è opposto all’atto esecutivo.
C. Con scritto
23 settembre 2025 (doc. 8) l’assicuratore ha comunicato all’assicurato di avere
“raggruppato le posizioni menzionate nella panoramica su questa polizza di
versamento” ed ha allestito un conteggio reclamando una “fattura premi
n. _________ CHF 202,75; fattura premi n. _________ CHF 202,75; fattura premi
n. _________ CHF 1'013,75” per un totale di CHF 1'419,25. Allegato a tale
richiesta un conteggio del 22 settembre 2025 riferentesi al periodo dal 1°
gennaio al 31 ottobre 2025 da cui si rileva come, a fronte di premi complessivi
per CHF 4'045,50 (10 mesi x CHF 404,55) a favore dell’assicurato sono stati
accreditati complessivamente CHF 2'018 (10 mesi a CHF 201,80) per il
riconoscimento della RIPAM 2025 da parte della Cassa cantonale di
compensazione. Nel conteggio sono inserite spese di sollecito per complessivi
CHF 90 (2 x CHF 45) oltre a spese amministrative ed interessi (senza
distinzione tra le cifre) per complessivi CHF 273,75. CO1 ha quindi richiesto
il versamento di CHF 2'391,25.
Dagli
atti prodotti in causa emergono scambi di posta elettronica tra assicurato ed
assicuratore (tramite la signora ______) a seguito delle contestazioni
dell’assicurato che, per quanto comprensibile, ha disapprovato l’agire della CO1,
il PE ed i conti eseguiti.
D. Con
decisione formale del 30 settembre 2025 (doc. 10) CO1 ha constatato il mancato
pagamento dei premi da gennaio a marzo 2025, ha richiamato i due solleciti
trasmessi all’assicurato, ha cifrato in CHF 150 le spese amministrative
ulteriori, ha rilevato che il debito non è stato soluto, ritenendo appropriate
le spese esposte. La Cassa ha stabilito nel 5% il tasso degli gli interessi
moratori dovuti “a partire dalla data di scadenza delle singole fatture dei
premi” ed ha conseguentemente fissato il proprio credito in CHF 961,70
ossia:
Premi
di 3 mesi da gennaio a marzo:
CHF
404,55 x 3 = CHF 1'213,65
Interessi
di mora fino alla domanda d’esecuzione CHF 5,70
Interessi
di mora dalla domanda d’esecuzione
alla
decisione CHF
33,75
Tasse
di diffida CHF 90,00
Spese
amministrative CHF 150,00
Spese
esecutive CHF 74,00
da
cui dedurre “il credito del 22.09.2025” - CHF 605,40
per
un importo, come detto, di CHF 961,70.
Per
tale importo (senza computo delle spese esecutive), ossia per CHF 887,70, l’assicuratore
ha rigettato l’opposizione e postulato il versamento degli interessi moratori
dal 1 ottobre 2025 su CHF 608,25.
Avverso
questa decisione l’assicurato si è opposito indicando come la RIPAM in suo
favore sarebbe stata riconosciuta il 15 dicembre 2024 e 15 luglio 2025 per un
totale di CHF 2'421,60. Il 22 settembre 2025 CO1 avrebbe poi ricevuto un
pagamento dalla Cassa cantonale di compensazione di CHF 605.40. Egli ne deduce
di nulla dovere all’assicuratore malattie.
E. Il 3
novembre 2025 l’assicuratore ha emesso la sua decisione su opposizione
indicando come la Cassa cantonale di compensazione avrebbe versato una prima
tranche del sussidio (RIPAM) dell’assicurato il 22 settembre 2025. CO1 ha
quindi confermato il suo credito così come esposto nella formale, ha rammentato
come debitore del premio è, e rimane, l’assicurato e non il Cantone mediante il
riconoscimento della RIPAM, evidenziando come le condizioni d’assicurazione
permettano all’assicuratore di prelevare tasse di sollecito e spese
amministrative ed osservando che le stesse, in concreto, siano adeguate al caso
(doc. 12). La reazione (formalmente irrita) dell’assicurato (doc. 13) ha fatto
oggetto di segnalazione da parte del giurista della Cassa Malati al signor RI1
il quale, in data 24 novembre (data di consegna alla posta) ha contestato il
provvedimento con argomenti che, laddove necessario, saranno ripersi in corso
di motivazione (doc. I). Al gravame il signor RI1 ha allegato in particolare le
decisioni 30.11.2024 e 15.12.2024 della Cassa cantonale relative alla RIPAM
2024 nonché la decisione 15.07.2025 relativa alla RIPAM 2025.
Con
risposta di causa 16 dicembre 2025 l’assicuratore ha ribadito la correttezza
del proprio agire (doc. III). In applicazione della procedura che regge la
materia il Giudice delegato ha concesso alle parti di esprimersi nuovamente e
di chiedere l’assunzione di ulteriori prove (doc. IV del 17 dicembre 2025). Il
signor RI1 ha ribadito le sue argomentazioni (doc. V pervenuto al Tribunale
cantonale delle assicurazioni il 23 dicembre 2025). L’atto è stato trasmesso
all’assicuratore il giorno medesimo (doc. VI) e CO1 si è espressa in merito il
successivo 5 gennaio 206 (doc. VII) atto inviato al ricorrente che ha preso
posizione in merito il 9 gennaio 2026 (doc. VIII e IX). L’assicuratore si è
nuovamente espresso il 12 gennaio 2026 (doc. X con allegati) segnalando che
tutti i premi dell’anno 2025 non sarebbero stati pagati dall’assicurato.
All’assicurato è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi su
tale scritto (doc. XI) così come all’assicuratore è stato trasmesso (doc. XII)
lo scritto doc. IX dell’assicurato.
Non
sono state acquisite ulteriori prove da parte del Tribunale cantonale delle
assicurazioni.
considerato in
diritto
in
ordine
1. Come evidenziato
dalla costante prassi di questa Corte, si vedano tra le tante le STCA 36.2024.20
del 23 settembre 2024 rispettivamente la STCA 36.2025.52 del 7 gennaio 2026, la
vertenza all’esame ha per oggetto il pagamento di premi arretrati dovuti
all’assicuratore sociale contro le malattie. La procedura non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui in effetti non
assunte). Il Tribunale può quindi deciderla nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come ampiamente ammesso dalla costante
giurisprudenza del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità
concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale
di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente
giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg. Il tema del
debito riferito ai premi ed alle partecipazioni è stato più volte affrontato da
questa Corte e dal TF nonché dalla dottrina, oltre alle due sentenze ricordate
in entrata si vedano anche le STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023 (ed ai giudizi del
TF conseguenti al ricorso formulato dall’assicurato: STF 9C_694/2023,
9C_695/2023, 9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023, 9C_699/2023, del 30 luglio
2024), 36.2022.24 dell’11 luglio 2022, 36.2022.5 del 11 marzo 2022 e 36.2022.35
del 22 ottobre 2022 (e giurisprudenza ivi citata). Altro aspetto che è pure
stato analizzato ed approfondito adeguatamente dalla giurisprudenza e dalla
dottrina è quello della possibilità per l’assicuratore di percepire spese amministrative
in caso di mora del debitore rispettivamente interesse moratori sull’importo
del credito. Il presente giudizio, nel rispetto della chiara volontà del
legislatore ticinese espressa all’art. 49 LOG, può quindi essere emanato
monocraticamente. Il fatto che (anche, come altri in precedenza) questo
giudizio si estenda su più pagine (criterio in passato ritenuto, con altri,
rilevante dal TF per determinare la possibilità di un giudizio monocratico, si
vedano le STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid. 7.2.) non deriva
dalla complessità degli aspetti giuridici o dell’istruttoria da condurre, bensì
dalla volontà di completa esposizione dei fatti e del diritto applicabile.
nel merito
Considerandi
2.
Per riprendere
quanto i concetti esposti nelle decisioni 23 settembre 2024, inc. 36.2024.20, e
11.
luglio 2022, inc. 36.2022.24, oltre a quelle già citate, a norma dell’art.
61.
cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi
dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore
riscuote dai propri assicurati premi uguali. L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che
gli assicurati partecipino ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l’art.
64.
cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso
per anno (franchigia) e (let. b) il 10% dei costi eccedenti la franchigia
(aliquota percentuale).
Secondo l’art. 64a
cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la
scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve
diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli
le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,
nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai
costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve
richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi
all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. L’art. 90 OAMal
dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A
norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti
secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. Questi interessi non decorrono
dalla diffida dell’assicurato ma dal:
" ab dem
Folgetag des vom Krankenversicherer gesetzten oder kraft Reglement geltenden
Zahlungstermins (Fälligkeitstag) geschuldet, ab welchem sich der
Prämienschuldner in Verzug befindet. Die Verzugszinspflicht entsteht jedoch
nicht etwa erst mit Zustellung der Mahnung oder der Zahlungsaufforderung (Art.
64a Abs. 1) oder gar erst mit Ablauf der darin gesetzten Zahlungsfristen
(SBVR Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 1326), sondern beginnt bereits mit
Ablauf der ordentlichen (ersten) Zahlungsfrist zu laufen. Bei periodisch
anfallenden Forderungen wie der OKP-Prämien rechtfertigt es sich aus
Praktikabilitätsgründen, für den Beginn des Verzugszinses den mittleren Verfall
festzulegen, wobei eine kulanterweise über den ursprünglichen Fälligkeitstag
hinausgehende Zahlungsfrist nicht massgebend ist (VersGer SG,
5.
11. 2012, KV 2012/3, E. 8.1.2 m. H. auf BGE 131 III 12 E.
9.5)."
(Ivo Bühler e Cliff
Egle in Krankenversicherungsgesetz /
Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, 1a edizione, Helbing & Lichtenhahn,
Basilea 2020, qui di seguito BSK
KVG/KVAG, ad art. 64a n. 10)
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,
l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità
degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in
arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa
spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,
l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura
siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal). In questo senso la dottrina appena
citata (Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad
art. 64a n. 13) che rileva come:
" Zu den
weiteren Aufwendungen i. S. v. Art. 105b Abs. 2 KVV
zählen die Bearbeitungskosten. Diese werden in der Praxis mitunter
uneinheitlich (z. B. als Mahnkosten oder Bearbeitungsgebühr oder auch als
Unkostenbeitrag bzw. Aufwandsentschädigung) bezeichnet. Voraussetzung für die
Auferlegung dieser Kosten ist, dass sich der Krankenversicherer aufgrund von
schuldhaftem Verhalten des Schuldners veranlasst sah, besondere
Bearbeitungsschritte (etwa eine Mahnung, vgl. EVG, 29. 1. 2003,
K 28/02, E. 6) vorzunehmen (vgl. zum vom Krankenversicherer selber
verschuldeten Zahlungsverzug N 38). Zur Überbindung der
Bearbeitungskosten auf den Prämienschuldner im Verfahren nach Art. 64a
bedarf es zudem einer reglementarischen Grundlage (vgl. letzter Teilsatz von Art. 105b
Abs. 2 KVV; BGE 125 V 276 E. 2c/bb). Es ist allerdings zulässig, in
der entsprechenden Reglementsbestimmung keine konkreten Beträge zu nennen,
sondern die Kostentragungspflicht der Bearbeitungskosten der versicherten
Person bzw. dem Prämienschuldner generell zu übertragen."
Dottrina che
richiama, a titolo d’esempio, le CGA di CSS. Sempre su questo tema, per il
rilievo del medesimo in concreto, va evidenziato che nella STF 8C_870/2015
consid. 4 del 4 febbraio 2016 l’Alta Corte ha (confermando la precedente STF
2C_717/2015 consid. 7.1) che:
" Bezüglich
der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von Prämien und
Kostenbeteiligungen sind autonome Regelungen der Versicherer zulässig, sofern
die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verursacht hat und die
Entschädigung angemessen ist … Mit anderen Worten steht die Höhe der im
Zahlungsverzug einer obligatorisch versicherten Person zu erhebenden Kosten im
Ermessen der Krankenversicherung, soweit sie sich an das Äquivalenzprinzip hält
(vgl. EUGSTER, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, 2015, Rz. 1348 f.). Das Äquivalenzprinzip verlangt,
dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum fraglichen
Ausstand stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen halten muss (z.B. Urteil
2C_717/2015 vom 13. Dezember 2015 E. 7.1; vgl. auch Urteil 2A.621/2004 vom 3.
November 2004 E. 2.2 [betreffend Radio- und Fernsehempfangsgebühren])."
Mentre la
dottrina citata più sopra (Ivo Bühler
e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art.
64a n. 14) evidenzia come:
" Jegliche
Geltendmachung von Bearbeitungskosten und Gebühren muss dem
Verhältnismässigkeitsgrundsatz genügen (vgl. SBVR Soziale Sicherheit-Eugster,
Rz 9). Die Rechtsprechung, welche sich zur Höhe von Einzelfallbeträgen dieser
Kostenart äussert, hat der Praxis dabei als Richtschnur zu gelten. Der
Krankenversicherer ist neben dem Kostendeckungsprinzip insb. zur Einhaltung des
Äquivalenzprinzips verpflichtet (vgl. z. B. EVG, 2. 2. 2006,
K 112/05, E. 4.3, welcher Bearbeitungskosten im Umfang von CHF 190 im
Verhältnis zu einem Ausstand von CHF 2133.15 als «Grenzfall» bezeichnet).
Nach dem Äquivalenzprinzip beurteilt sich die Angemessenheit der Mahnspesenhöhe
primär anhand des Verhältnisses zwischen der Gesamthöhe dieser Kosten auf der
einen Seite und der Höhe des Prämienausstandes auf der anderen Seite (SVGer ZH,
26.
5. 2017, KV.2015.00086, E. 3.4.1 m. w. H.).
Allerdings gilt diese Definition des Äquivalenzprinzips nicht absolut: Vielmehr
ist ebenfalls das Verhältnis der Gebühren zum wirtschaftlichen |Gegenwert der
Leistung, welche der Krankenversicherer im Verhältnis zum gesamten Aufwand des
Verwaltungszweigs erbringt, zu berücksichtigen."
Detto
delle spese che l’assicuratore può esigere per l’impegno amministrativo
correlato al ritardo nel pagamento da parte dell’assicuratore occorre
verificare quando queste spese possano essere esatte, quali atti
dell’assicuratore permettano l’addebito delle stesse. Il testo
dell’art. 64a cpv. 1 LAMal è chiaro. L’assicuratore deve sollecitare
l’assicurato che non ha soluto tempestivamente i premi e quindi diffidarlo se
il debito permane. Il testo legale della norma in lingua tedesca è
chiaro:
" Bezahlt
die versicherte Person fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen nicht, so hat
der Versicherer ihr, nach mindestens einer schriftlichen Mahnung, eine
Zahlungsaufforderung zuzustellen, ihr eine Nachfrist von 30 Tagen einzuräumen
und sie auf die Folgen des Zahlungsverzuges (Abs. 2) hinzuweisen."
La
dottrina citata (Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n.
40) rammenta che il legislatore prevede una procedura con due atti distinti,
ossia l’assicuratore deve seguire due “steps”: “Abs. 1 ordnet als
erste Verzugsfolge ein zwingendes, zweistufiges Mahnverfahren an”. La diffida
deve concedere un termine supplementare di (almeno) 30 giorni per eseguire il
pagamento e questo con la comminatoria delle conseguenze. La diffida è passo
procedurale formale e necessario. Questo alla luce delle pesanti conseguenze
giuridiche che l’incasso forzato dei premi trae seco. La diffida (così come l’ingiunzione)
deve essere redatta informa scritta, il TF ammette anche la forma elettronica
(STF 9C_597/2014 consid. 4.3) e quindi non necessariamente deve essere sottoscritta.
Ivo Bühler e Cliff Egle (BSK KVG/KVAG ad art. 64a n.
43.
in medio) rammenta che “Der Prämienschuldner kann auch bei Erhalt der
Dokumente auf dem Wege einer nicht-unterzeichneten, elektronischen PDF-Datei
drohende Verzugsfolgen (insb. die Anhebung der Betreibung) rechtzeitig abwenden”,
occorre infatti rammentare che molti assicurati, ai fini del risparmio sui
premi, concordano forme particolari d’assicurazione che prevedono le
comunicazioni unicamente tramite piattaforma elettronica.
Non si
dimentichi che l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una diffida e
prima di un richiamo è dell’assicuratore (in questo senso STCA 36.2024.35 e 37
del 16 dicembre 2024) che deve rendere verosimile la notifica (si veda ancora
la dottrina citata: Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n.
43: “Im Zweifelsfall muss der Versicherer die formgültige Zustellung von
Mahnungen oder der Zahlungsaufforderung nach dem Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit erbringen”).
Alla luce di
quanto precede e di quanto ritengono dottrina e giurisprudenza per procedere
mediante incasso forzato di premi e partecipazioni, sono necessari almeno “zwei
Schriftstücke” (Ivo Bühler e Cliff Egle, BSK KVG/KVAG citato ad art.
64a n. 45) siccome l’assicurato deve sempre sapersi orientare in merito allo
stadio in cui si trova la procedura. Non è necessario che l’assicuratore
utilizzi i termini impiegati dal legislatore (sollecito, ingiunzione di pagamento
o richiamo od altro sinonimo che tende a ricordare la giacenza del debito e la
necessità di onorarlo possono essere usati, purché siano chiari in merito allo
stadio della procedura). Per l’art. 105b cpv. 1 OAMal la diffida deve essere
inviata al più tardi entro 3 mesi (lasso che non costituisce un termine di
perenzione del diritto dell’assicuratore).
Come questa
Corte ha già avuto modo di rilevare, quando non vi sia contezza di una notifica
di un sollecito o di una diffida (siccome l’assicuratore non l’abbia reso
verosimile) la conseguenza è che il credito della Cassa non potrà fare oggetto
della procedura esecutiva ma potrà unicamente, se reso verosimile, essere
riconosciuto in sede di giudizio come evocato nella STCA 36.2024.35 e 37 del 16
dicembre 2024 consid. 2.17 (giudizio emesso dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni nella sua composizione completa) rispettivamente come ritenuto
nella STCA 36.2025.52 del 7 gennaio 2026. La dottrina (Ivo Bühler e Cliff
Egle in BSK KVG/KVAG, ad art. 64a n. 52) rammenta come:
" Krankenversicherer
sind nach korrekt durchgeführtem Mahnverfahren (Art. 64a Abs. 1) befugt, für
Ausstände der erwähnten Kostenarten die Betreibung anzuheben (Anheben der
Betreibung; Betreibungsbegehren), ohne dass ein rechtskräftiger
Rechtsöffnungstitel vorliegt. Hier zeigt sich die Bedeutung des Mahnverfahrens
nach Abs. 1 (s. N 39 ff.): Wurde ein solches überhaupt nicht (oder unter
Verletzung einer formellen oder materiellen Voraussetzung) durchgeführt, so
könnte sich u. U. schon die Betreibungsanhebung als unzulässig
herausstellen. Dies ergibt sich aus der Formulierung «trotz Zahlungsaufforderung»
in Art. 64a Abs. 2 Satz 1, welcher ein korrekt durchgeführtes Mahnverfahren
inkl. Ablauf der mit der Zahlungsaufforderung gesetzten Frist impliziert. Die
Aufhebung eines Rechtsvorschlages durch den Krankenversicherer ist in Fällen
eines nicht korrekt durchgeführten Mahnverfahrens im Vornherein ausgeschlossen
(SBVR Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 1355 m. H. auf BGE 131 V 147
E. 6.3). Die Aufhebung eines Rechtsvorschlags unter Missachtung formeller
und/oder materieller Voraussetzungen im Verfahren nach Art. 64a Abs. 1 hält
damit einer gerichtlichen Überprüfung nicht stand. Der Krankenversicherer
müsste allfällige Ausstände erneut betreiben und die durch das mangelhafte
Verfahren verursachten Aufwände und Kosten tragen.”
In base alla giurisprudenza federale (DTF 131 V 147 e STF 9C_78/2016 e
9C_79/2016 del 21 luglio 2016), se la procedura imposta dall’art. 64a LAMal non
è rispettata l’assicurato può essere riconosciuto debitore dei premi (e delle
partecipazioni) pretesi dall’assicuratore ed obbligato al versamento dei
medesimi ma non invece obbligato al pagamento delle spese di sollecito e
diffida e non può essere rigettata l’opposizione ai PE che la Cassa ha fatto
notificare al debitore (STF 9C_78/2016 consid. 3.2.).
Nella STCA 36.2024.35 e 37 citata (consid. 2.3) si è ricordato come,
in merito al mancato ossequio dei precetti formali della norma da parte
dell’assicuratore, il TF si è pronunciato nella DTF 131 V 147 consid. 5 (questa
giurisprudenza è fondata sul tenore dell’art. 9 cpv. 1 OAMal in vigore sino
alla fine del 2002 il cui testo prevedeva: "Se, nonostante diffida,
l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore
deve promuovere una procedura esecutiva", sostituita poi dal precedente
tenore dell’art. 90 cpv. 3 OAMal di tenore pressoché uguale). L’Alta Corte
ricorda che il tenore della norma è chiaro:
" Der
Wortlaut ist insoweit klar, als dass ein Vollstreckungsverfahren zwingend
einzuleiten ist, wenn die versicherte Person fällige Prämien oder
Kostenbeteiligungen trotz Mahnung nicht beglichen hat. Hingegen ist er nicht
eindeutig hinsichtlich der Frage, ob - so die Überzeugung der Vorinstanz - das
Vollstreckungsverfahren umgekehrt auch nur eingeleitet werden kann, wenn die
fälligen Ausstände vorgängig gemahnt worden sind, oder - so im Ergebnis die
Auffassung der Beschwerdeführerin - fällige Forderungen auch ohne spezielle
Zahlungserinnerung direkt in Betreibung gesetzt werden können. Der vom
Verordnungsgeber gewählte Satzaufbau gibt hierzu keine eindeutige und
unmissverständliche Antwort.
(…)
Indessen wäre die
Bestimmung ohne die gleichzeitige Verpflichtung des Versicherers, sämtliche
fälligen Prämien und Kostenbeteiligungen zwingend zu mahnen, ihres Sinnes
beraubt. Denn diesfalls wäre letztlich der Entscheid, ob eine fällige Forderung
auf dem Betreibungsweg durchgesetzt werden soll oder nicht, dem
Versicherungsträger anheimgestellt: Mahnt er, muss er bei ausgebliebener
Zahlung zwingend das Vollstreckungsverfahren einleiten; verzichtet er auf die
Zahlungserinnerung, muss er die Ausstände auch nicht auf dem Betreibungsweg
vollstrecken und allfällige Krankheitskosten und Prämienausstände gingen damit
zu Lasten der Versichertengemeinschaft. Dies widerspricht aber der gesetzlichen
Zahlungspflicht des Versicherten (Art. 61 und 64 KVG), welche mit Blick auf die
in der sozialen Krankenversicherung geltenden Grundsätze der Gegenseitigkeit
und der Gleichbehandlung der Versicherten (Art. 13 Abs. 2 lit. a KVG) auf der
anderen Seite vom Krankenversicherer verlangt, Ausstände einzufordern (vgl.
EVGE 1967 S. 11 Erw. 3b; bestätigt in RSKV 1973 Nr. 178 S. 155 Erw. 3).”
Come
esposto nella STCA 36.2024.20, citata in precedenza, anche in
assenza di una specifica contestazione da parte dell’assicurato nonostante il
suo dovere di collaborare e presentare contestazioni, il giudice delle
assicurazioni sociali, in base a quanto indicato nella STFA K 35/05 consid.
3.3
e 3.4. del 17 agosto 2005 deve ritenere che:
" l'assicuratore malattia,
nei suoi provvedimenti … non solo rende una decisione di merito sull'onere
pecuniario di una persona assicurata, bensì, in qualità di istanza competente,
è pure abilitato a respingere le opposizioni a un precetto esecutivo - e a determinare
così la prosecuzione dell'esecuzione senza dovere promuovere una procedura di
rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (DTF 119 V 331 seg. consid.
2b con riferimenti) -, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a
controllare in modo completo, in sede ricorsuale, simili domande. (…)”
3.
Nel
caso all’esame CO1 ha chiesto all’assicurato il versamento dei primi tre mesi
di premi LAMal (che sono oggetto della decisione impugnata). L’assicuratore ha
esposto l’ammontare del premio a quel momento valido siccome la RIPAM 2025 (e
non la RIPAM dell’anno precedente qui non d’interesse) è stata riconosciuta e
versata solo dopo la metà del mese di luglio 2025. L’agire dell’assicuratore
non è criticabile. Correttamente CO1 rammenta che responsabile del pagamento
dei premi è, e rimane, l’assicurato e non il Cantone. Quando la Cassa cantonale
di compensazione riconosce una RIPAM (per legge federale, art. 65 cpv. 3 LAMal,
“I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento
vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze
economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i
Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in
modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di
pagare i premi”) l’assicuratore malattia provvede a conteggiare la RIPAM e
verificare la situazione (creditoria o debitoria).
Il
ritardo nel riconoscere la RIPAM 2025 non è imputabile a CO1 che ha provveduto
a fatturare correttamente i premi ed a sollecitarne il pagamento considerando
la RIPAM una volta ottenuto il versamento cantonale della prima tranche a
settembre 2025.
Il
credito di CO1 per i premi di gennaio, febbraio e marzo 2025 dovuti da RI1 è
pari a CHF 404,55 x 3 mesi (CHF 1'213,65) da cui dedurre la RIPAM relativa a
detti premi per CHF 605,40 ed assomma quindi a CHF 608,25. Dal ritardo della
Cassa cantonale di compensazione nel riconoscere e versare la RIPAM
l’assicurato non può dedurre diritti nei confronti di CO1.
4.
Per
tornare al merito delle spese amministrative va rilevato che il 1° gennaio 2012
è entrata in vigore una modifica dell’OAMal per cui:
" Art. 105b Procedura di diffida
“(…)
2Se l’assicurato causa per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato. Il
DFI ne stabilisce gli importi massimi.”
Su questi temi si veda anche Gebhard Eugster, Krankenversicherung,
in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. ed. 2016, pag. 607 n. 656 e la STF
9C_317/2019 del 24 settembre 2019. Allo stadio attuale non risulta pubblicata
nella raccolta sistematica del diritto federale una specifica Ordinanza del DFI
successiva alla modifica della OAMal (art. 105b cpv. 2) che delega appunto il
DFI a fissare importi massimi. Il TF fa accenno alla nuova normativa delegata
al DFI nella STF 9C_170/2024 dell’11 giugno 2024 ed in un ulteriore giudizio
(del 7 marzo 2025 che dichiara irricevibile un gravame) nella STF 9C_99/2025
senza rilievo particolare per il tema.
Nella DTF 125 V 276,
l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio
della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento
in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate
da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della
partecipazione ai costi, in quanto tali spese (al-le quali si sarebbe ovviato
in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e
le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati
contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato inserito
nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 di-cembre 2011
(in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e
nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se
l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate
con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese
amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali
sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
5.
Su
questi aspetti relativi alle spese amministrative ripercuotibili
sull’assicurato va rammentato come, sotto l’egida della previgente Legge
federale del 13 giugno 1911 sull’assicurazione contro le malattie (LAM abrogata
con l’adozione della LAMal a far tempo dal 1° gennaio 1996), era ammesso, come
rammentato nella DTF 125 V 276 consid. 2.c)aa):
"
Die Erhebung eines Unkostenbeitrages für Spesen und
Umtriebe, welche durch das Verhalten eines Versicherten verursacht worden sind,
war unter dem KUVG bei entsprechenden statutarischen Bestimmungen zulässig
(nicht veröffentlichte Urteile F. vom 25. Januar 1984 und B. vom 22.
März 1982).”
In
quel giudizio l’Alta Corte si è chiesta se, in base alle modifiche del diritto
entrate in vigore con effetto al 1° gennaio 1996, “an dieser Rechtsprechung
festgehalten werden kann” ossia se la medesima giurisprudenza potesse
trovare applicazione. Dopo avere evidenziato che in base alla LAMI le Casse
malattia si organizzavano a loro discrezione fatte salve le norme contrarie
della legge, l’Alta Corte rileva che in base alla LAMal non è stata prevista
analoga o corrispondente modalità ed il principio della legalità disciplina in
modo completo e in dettaglio l’assicurazione delle cure medico sanitarie, con
attenzione però al fatto che, laddove la normativa legale non è specifica e
dettagliata le disposizioni regolamentari dell’assicuratore sociale non sono a
priori inammissibili. Con rinvio all’art. 12 cpv. 2 lett. b) dell’OAMal, nella
versione della sua adozione il 27 giugno 1995 (RU 1995 3867), in quel momento
vigente, l’Alta Corte ha ricordato che per il riconoscimento della loro
attività gli assicuratori dovevano allegare alla richiesta destinata all’UFAS,
eventuali disposizioni generali relative ai diritti ed obblighi degli
assicurati. Per quanto attiene l’addebito di spese di sollecito in caso di
ritardato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, il giudizio
dell’Alta Corte ricorda come la dottrina (e cita Gebhard Eugster; Krankenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Rz. 5), ritenesse già allora ammissibile
prevedere disposizioni che prevedessero il carico di spese amministrative, a
condizione che la persona assicurata avesse causato in maniera colpevole i
costi (non necessari) e che il risarcimento fosse adeguato (diversamente per
quanto riguarda i costi che sorgono necessariamente nell'applicazione della
legge). L’Alta Corte, sempre nella DTF 125 V 276, ha richiamato l’obbligo fatto
alle Casse dall’art. 12 cpv. 2 lett. b) v.OAMal (testo del 27 giugno 1995) di
allegare alla domanda di riconoscimento da inoltrare all’UFAS le “… le
eventuali disposizioni generali sui diritti ed obblighi degli assicurati”
(RU
1995.
3872) anche in base al nuovo diritto che regola la materia dal 1° gennaio
1996.
Il TF ha quindi ritenuto che spese di sollecito in caso di ritardo nel
pagamento dei premi fossero da ammettere sulla base di disposizioni autonome
degli assicuratori, e ciò “sofern die versicherte Person die (unnötigen)
Kosten schuldhaft verursacht hat und die Entschädigung angemessen ist”
(sottolineatura del redattore), questo sulla scorta del fatto che gli obblighi
finanziari degli assicurati nei confronti degli assicuratori non era
disciplinata in maniera dettagliata dalla LAMal e neppure delle ordinanze in
materia, e questo nella misura in cui und “die Erhebung von Mahngebühren
nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift”. Nel caso giudicato dal TF nella
DTF 125 V 276 l’Alta Corte ha concluso che a giusto titolo l’assicuratore
sociale aveva preteso, con la sua decisione, il versamento di spese di diffida.
La sentenza ha fatto oggetto di un commento critico da parte del Prof. Jean-Louis Duc in AJP 2000 p. 1012
– 1014 cui si rinvia.
Alla luce della giurisprudenza citata, con modifica dell’OAMal decisa
dal Consiglio federale il 9 novembre 2005, pubblicata il 20 dicembre successivo
ed entrata in vigore il 1° gennaio 2006 (RU 2005 5639), l’esecutivo federale ha
previsto esplicitamente nell’allora vigente art. 90 cpv. 5 v.OAMal, che
all’assicurato che “ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso
di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese
di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il
disciplinamento nelle sue dispersioni generali sui diritti e sugli obblighi
degli assicurati”.
Uguale
tenore della norma lo si ritrova nel testo dell’art. 90 cpv. 5 v.OAMal nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2007 con la marginale “Riscossione dei
premi e conseguenze della mora nel pagamento”. La norma cambia invece a
seguito delle modifiche in vigore dal 1. agosto 2007 (modifica dell’Ordinanza
del 27 giugno 2007; RU 2007 3573). Il tema del “Mancato pagamento dei premi
e delle partecipazioni ai costi” viene eretto a nuova Sezione 3° del
Capitolo 2 dell’OAMal relativo ai premi degli assicurati, ed il nuovo art.
105b, che reca la marginale “Procedura di diffida e di esecuzione”, al
capoverso 3, prevede esplicitamente che l’assicurato abbia agito con “colpa”
(“Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto
essere evitate …”). Anche in questo caso non sono reperibili motivazioni
che abbiano spinto il Consiglio federale a modificare il tenore della norma.
Si annoti ancora che il tenore della norma, vigente
dal 1° gennaio 2006, in lingua francese, è il seguente: “Si l’assuré a causé
par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps
opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais de
sommation ou des frais supplémentaires, si une telle mesure est prévue par les
conditions générales sur les droits et les obligations”, sempre in ligua
francese il tenore della norma modificata a partire dal 1. agosto 2007 è: “Lorsque
l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un
paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure
appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les
conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré“. Anche per quanto riguarda la lingua tedesca la modifica non attiene
alla ragione per la quale le spese amministrative possono essere addebitate
all’assicurato, come anche per il testo in francese, infatti dal 1. agosto 2007
il tenore era il seguente: «Verschuldet die versicherte Person Aufwendungen,
die bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären, so kann der Versicherer
angemessene Bearbeitungsgebühren erheben, sofern er in seinen allgemeinen
Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten eine entsprechende
Regelung vorsieht». Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 (art.
90.
cpv. 5 v.OAMal) la norma prevedeva differenze minori e non riferite al
comportamento dell’assicurato: “Verschuldet die versicherte Person
Aufwendungen, die bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären, so kann der
Versicherer angemessene Mahngebühren oder Umtriebs Spesen erheben, sofern er in
seinen allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten
eine entsprechende Regelung vorsieht”, ossia se la persona assicurata causa
spese che non sarebbero state sostenute in caso di pagamento tempestivo,
l'assicuratore può addebitare adeguate spese di sollecito o di gestione, a
condizione che nelle sue disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli
assicurati sia prevista una regolamentazione in tal senso. In
merito al testo in lingua tedesca G.
Eugster (Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2 ed., Schulthess
ed. Zurigo, 2018, pag. 600 e 601, n. 3) precisa come l’assicuratore possa "bei
schuldhaft verursachten Zahlungsverzögerungen für die Mahnung eine angemessene
Bearbeitungsgebühr erheben“. Questo autore ricorda come l’adozione
della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6
ottobre 2000 (LPGA qui di seguito) non ha cambiato nulla a questa
regolamentazione, egli evidenzia come “Eine Gebühr darf nicht in einem
offensichtlichen Missverhältnis zum fraglichen Ausstand stehen und muss sich in
vernünftigen Grenzen halten. Die Mahnpraxis darf auch
nicht Sinn und Zweck der Prämienverbilligung unterlaufen”. In merito all’agire colpevole da parte dell’assicurato
Eugster, op. cit. loc. cit., citando la sentenza TFA K 28/02 consid. 6, ritiene che agisca in maniera colpevole l’assicurato che costringa
l’assicuratore ad inviare solleciti: “Schuldhaft handelt die versicherte
Person, wenn sich der Krankenversicherer ihres Verhaltens wegen zu Mahnungen
veranlasst sieht (EVG K 28/02 E. 6). Zulässigkeitsvoraussetzung ist jedoch,
dass der Krankenversicherer die Schuld korrekt berechnet hat (EVG K 7/06 E. 4.4
= SVR 2007 KV Nr. 14) und nicht selbst Anlass zum Zahlungsverzug gegeben hat”.
Se il comportamento dell’assicurato obbliga l’assicuratore a diffidarlo
per pagare il debito, la percezione delle spese va ammessa. Nella citata K 28/02 consid. 6 il Tribunale federale delle assicurazioni ha considerato che –
in base alla DTF 125 V 276 – vi è “faute de l'assuré, lorsque, par son
comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à
payer ses cotisations”. Questa giurisprudenza è stata nuovamente ripresa in
una sentenza recente (STF 9C_498/2019 del 19 dicembre 2019 consid. 3.3.) dove l’Alta Corte considera che la ricorrente non poteva fare
valere la sua buona fede siccome “Il y a faute au sens de cette disposition,
lorsque, par son comportement, l'assuré oblige la caisse à lui adresser des
rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations”.
Da quanto precede si deduce che, nelle diverse e successive versioni
della norma dell’OAMal esposte in precedenza, e nelle diverse lingue dei testi
succedutisi, il percepimento delle spese di diffida e più generalmente spese
amministrative possa avvenire solo laddove le condizioni dell’assicuratore lo
permettano, da un lato, e quando il comportamento dell’assicurato sia
colpevole, ossia quando egli, in conseguenza al suo comportamento, imponga
all’assicuratore di notificargli diffide e procedere nei suoi confronti per
l’incasso. Non è invece preteso un comportamento doloso perché l’assicuratore
possa imporre dette spese amministrative.
6.
Sempre G. Eugster (in
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2 ed., Schulthess ed. Zurigo,
2018, pag. 601, n. 4) rammenta che le spese percepibili debbono comunque essere
commisurate all‘entità del debito dell’assicurato. Egli passa in
rassegna la giurisprudenza federale in materia evidenziando come spese che si
situano “deutlich weniger als 10% der Ausstände beliefen, wurden als gerade
noch Verhältnismäßig erachtet“. L’autore evoca poi casi in cui il
principio di equivalenza tra ammontare die premi e spese amministrative non è
stato rispettato. Egli soggiunge che “Mahnspesen von CHF 480
(zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 90) bei Prämienausständen von CHF 1025.25,
von CHF 280 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 100) bei Prämienausständen von
CHF 735.60 sowie Mahnspesen von CHF 280 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 100),
bei Prämienausständen von CHF 549.95 verletzen das Äquivalenzprinzip klar. Die
vorinstanzlich vorgenommene Reduktion der Mahnkosten auf CHF 120 bzw. CHF 240
wurden als gerade noch tragbar erachtet (BGer 9C_874/2015 E. 4.2.3).
Mahngebühren und Umtriebsspesen können betrieben werden (statt vieler: EVG K 144/03 = SVR 2006 KV Nr. 1; K 24/06 E. 3.2; K 12/05 E. 3.1)”.
7.
In
concreto CO1 prevede la possibilità di caricare spese amministrative in caso di
solleciti e di costi amministrativi (doc. 1). A fronte di un credito per
complessivi CHF 608.25 la richiesta di un totale di CHF 150 + 90 ossia CHF 240
appare decisamente elevata; si tratta infatti del 39,45% del credito protestato
(si veda in merito la STF 9C_170/2024 dell’11 giugno 2024). Le spese appaiono inadeguate
e sproporzionate (su questi aspetti si veda: Gebhard
Eugster: Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum KVG, 2a edizione, Schulthess
Zurigo, 2018 n. 4 ad art. 64a pag. 601) anche alla luce dell’onere complessivo
derivato all’amministrazione e da una certa confusione (dapprima i solleciti
sono fatturati CHF 30 ognuno che poi divengono CHF 45). L’assicurato aveva
inoltre già ottenuto l’anno precedente la RIPAM ciò che rendeva verosimile la
possibilità che l’ottenesse anche nel 2025, a dimostrazione di una certa
difficoltà, perlomeno nel 2024, a far fronte ai premi assicurativi.
Sia
come sia la cifra va ricondotta a complessivi CHF 60 (in merito si veda la STCA
36.2025.52
del 16 gennaio 2026). Come esposto in precedenza le spese sono
dovute quando il mancato pagamento sia dovuto a colpa dello stesso, il concetto
di colpa è stato esposto e non va confuso con il dolo. Le contestazioni del
ricorrente su questo aspetto, comprensibili siccome il mancato pagamento
puntuale è conseguenza della difficoltà in cui egli versa (altrimenti
difficilmente avrebbe potuto conseguire la RIPAM), non possono però essere
interamente ritenute e seguite alla luce della volontà del legislatore. Non
deve infatti, come detto, sussistere un dolo, ossia un atteggiamento di
consapevolezza e volontà di non pagare i premi rispettivamente la
consapevolezza e volontà di creare un lavoro amministrativo all’amministrazione.
Quanto prevede l’art. 105b cpv. 2 OAMal è così descritto dalla dottrina:
" Neben
Prämie, Kostenbeteiligung und Verzugszins erfasst Art. 64a auch jene
Aufwendungen des Krankenversicherers, welche «bei rechtzeitiger Zahlung nicht
entstanden wären» (vgl. Wortlaut von Art. 105b Abs. 2 KVV). Hierzu
gehören insb. die Betreibungskosten (s. N 12) und die Bearbeitungskosten (s. N
13). (…)"
Ne discende
che le spese amministrative devono essere ammesse. Le stesse, come indicato,
devono però essere adeguate e proporzionali. In concreto l’importo richiesto
non è giustificato dall’assicuratore, è manifestamente sproporzionato e deve
essere conseguentemente ridotto. A fronte di un credito di CHF 608,25 può
essere ritenuto adeguato un costo amministrativo complessivo di CHF 60.
8.
Con la
decisione su opposizione impugnata l’assicuratore ha condannato l’insorgente
anche al pagamento degli interessi di mora al 5% sui premi dovuti. Gli
interessi domandati sono stati calcolati sull’importo dei premi antecedente la
loro riduzione grazie alla RIPAM, ciò non è ammissibile. Sull’importo
complessivo dovuto di CHF 608,75 (ossia CHF 202,90 mensili) sono dovuti
interessi. Infatti secondo l’art. 90 OAMal i premi devono essere pagati in
anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli
interessi di mora sui premi scaduti (in consonanza anche con l'art. 26 cpv. 1
LPGA) è del 5% annuo. La scadenza del premio, che va pagato anticipatamente, è
l’ultimo giorno del mese che precede quello da onorare. Il premio è scaduto se
non è soluto il primo giorno del mese per cui è dovuto, e non invece l’ultimo
giorno del mese precedente. Come rammenta infatti la dottrina (Ivo Bühler e Cliff Egle in BSK KVG/KVAG, 1a edizione,
Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2020, ad art. 64a n. 10):
"
Soweit eine Kostenart vom Verzugszins erfasst ist,
besteht dafür eine Verzugszinspflicht in der Höhe von 5 % pro Jahr
(Art. 26 Abs. 1 ATSG; Art.105a KVV). Dieser ist ab dem Folgetag des
vom Krankenversicherer gesetzten oder kraft Reglement geltenden Zahlungstermins
(Fälligkeitstag) geschuldet, ab welchem sich der Prämienschuldner in Verzug
befindet. Die Verzugszinspflicht entsteht jedoch nicht etwa erst mit Zustellung
der Mahnung oder der Zahlungsaufforderung (Art. 64a Abs. 1) oder
gar erst mit Ablauf der darin gesetzten Zahlungsfristen (SBVR Soziale
Sicherheit-Eugster, Rz 1326), sondern beginnt bereits mit Ablauf der
ordentlichen (ersten) Zahlungsfrist zu laufen. Bei periodisch anfallenden
Forderungen wie der OKP-Prämien rechtfertigt es sich aus Praktikabilitätsgründen,
für den Beginn des Verzugszinses den mittleren Verfall festzulegen, wobei eine
kulanterweise über den ursprünglichen Fälligkeitstag hinausgehende
Zahlungsfrist nicht massgebend ist (VersGer SG, 5. 11. 2012,
KV 2012/3, E. 8.1.2 m. H. auf BGE 131 III 12 E. 9.5).”
In
concreto sono dovuti i premi di gennaio, febbraio e marzo 2025, su ogni premio mensile
è dovuto l’interesse dal primo giorno del mese per cui è dovuto, e meglio:
premio di gennaio 2025 di CHF 202,90
interesse al 5% dal 1° gennaio 2025;
premio di febbraio 2025 di CHF 202,90
interesse al 5% dal 1° febbraio e
premio di marzo 2025 di CHF 202.90
interesse al 5% dal 1° marzo 2025.
L’assicuratore non può invece
pretendere il pagamento delle spese esecutive che seguono il credito come ben
sa.
9.
Alla luce
di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto nel senso delle
considerazioni esposte. Malgrado sia parzialmente vincente in causa, siccome
non patrocinato, il ricorrente non ha diritto a ripetibili. Non sono prelevate
tasse e spese giudiziarie. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario
o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio
della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore
federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di
disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere
la gratuità della procedura integralmente o soltanto per al-cune controversie
(FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale
formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)". Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021
del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono
spese giudiziarie. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022;
STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il ricorso formulato da RI1,
______, è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1
RI1 è riconosciuto debitore nei confronti
di CO1, ______ e condannato a pagare allo stesso assicuratore, i premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie dei mesi di gennaio, febbraio e marzo
2025.
per complessivi CHF 608,75.
1.2
RI1 è inoltre condannato al pagamento a CO1,
______, dell’importo omnicomprensivo di CHF 60 a titolo di rimborso delle spese
amministrative e di diffida.
1.3
Sui premi di cui al punto 1.1. sono dovuti
interessi moratori al 5% come segue:
su
CHF 202.75 dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025;
su
CHF 405.50 dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025;
su
CHF 608.75 dal 1° marzo 2025 in avanti.
1.4
L’opposizione
al precetto esecutivo n. _______ del 18 settembre 2025 dell’UE di ______ è
rigettata in via definitiva per l’importo di CHF 608.75 oltre gli interessi al
5% calcolati come sub 1.3. e per le spese amministrative di CHF 60.
2.
Non
sono prelevate tasse e spese giudiziarie e non sono attribuite ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici, PhD Gianluca
Menghetti