36.2025.60
Richiesta di assunzione dei costi delle prestazioni elencate agli art. 7 cpv. 2 lett. a OPre e 7 cpv. 2 lett. c OPre per un assicurato affetto da tetraplegia spastica ed al beneficio di prestazioni dell'AI. Rinvio degli atti all'assicuratore malattie
2 febbraio 2026Italiano72 min
assicuratore malattie che ha ridotto le ore riconosciute per le prestazioni fornite
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.60
cs
Lugano
2 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2025 di
RI1,
______
rappr. da: RA1,
______
rappr. da: avv.
RA2,
______
contro
la decisione su opposizione del 23
ottobre 2025 emanata da
CO1,
______
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nato nel 2008, è stato affiliato
per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso CO1 (in
seguito: CO1) fino al 31 dicembre 2024.
1.2. L’assicurato, che durante la
settimana frequenta l’______, è affetto da tetraplegia spastica. L’Ufficio AI
lo ha posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi per minorenni di
grado elevato con un supplemento per cure intensive di 8 ore (cfr.
comunicazione dell’8 aprile 2019) e un contributo di assistenza anche notturna
(decisione del 24 gennaio 2022, VII).
1.3. Il 19 luglio 2024 l’associazione ______
ha trasmesso all’assicuratore due prescrizioni del curante, dr. med. ______ specialista
FMH pediatria, del 13 luglio 2024 e del 15 luglio 2024, per prestazioni
infermieristiche fornite per il periodo dal 25 giugno 2024 al 16 luglio 2024 (consigli
e istruzioni per 3.48 ore al mese ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. a OPre) e
dal 17 luglio 2024 al 16 gennaio 2025 (consigli e istruzioni per 0.86 ore al
mese ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. a OPre e 132.75 ore al mese di cure di
base ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c OPre; doc. 3), unitamente al piano di
cura (doc. C).
1.4. Con scritto del 7 agosto 2024 CO1
ha chiesto al curante di fornire le diagnosi mediche, gli obiettivi e le misure
terapeutiche volute con la prima prescrizione, informare l’assicuratore circa
l’assistenza fornita al ragazzo in precedenza e circa il coinvolgimento di
altri terapeuti nel contesto della cura, le attuali menomazioni della vita
quotidiana che richiedono i servizi ______, la loro frequenza giornaliera e
settimanale, informazioni circa domande di prestazioni dell’AI, l’elenco
aggiornato dei farmaci e una descrizione del decorso della patologia e la
prognosi. Lo stesso giorno, in relazione con la seconda prescrizione,
l’assicuratore ha domandato un piano di cura, la descrizione delle cure, la
giustificazione del tempo e della frequenza di ogni prestazione, l’osservazione
del decorso, il luogo di soggiorno del ragazzo durante tutta la settimana, le
ore di presenza, il nome della persona che presta le cure, se vi sono dei
parenti assunti da ______, se l’assicurato riceve sussidi dall’assicurazione
per l’invalidità, se riceve contributi d’assistenza o assegni per grandi
invalidi o un supplemento per cure intensive e di voler precisare quale parte
delle prestazioni è coperta dall’AI.
1.5. Il 27 agosto 2024, rispettivamente
il 1° settembre 2024, il dr. med. ______ e ______ hanno risposto alle domande
dell’assicuratore. ______ ha indicato di aver assunto la madre di RI1 quale
familiare curante per le cure svolte in applicazione dell’art. 7 cpv. 2 lett. c
OPre, mentre le prestazioni di cui all’art. 7 cpv. 2 lett. a OPre sono eseguite
dalla direttrice sanitaria dello ______ (doc. 8).
1.6. Con scritto del 24 settembre 2024
l’assicuratore ha informato ______ che sulla base delle informazioni fornite,
il rimborso delle prestazioni per il periodo dal 26 giugno 2024 al 16 luglio
2024 e dal 17 luglio 2024 al 16 gennaio 2025 è respinto, poiché le prestazioni
sono già coperte dall’assicurazione per linvalidità, e meglio dall’assegno per
grande invalido di grado elevato e dal supplemento per cure intensive (8 ore).
Inoltre parte delle prestazioni rientrano nell’ambito dell’obbligo di
mantenimento dei genitori e non sono rimborsabili e le prestazioni di
assistenza e cura 24 ore su 24 non sono coperte dall’OPre (doc. A5).
L’assicuratore ha aggiunto che se “insistete per una revisione di un
eventuale obbligo sussidiario di assunzione dei costi, dovrete descriverci
quali specifici servizi di assistenza sono coperti dall’AI, in modo che
possiamo comprendere eventuali requisiti aggiuntivi. Ci aspettiamo un elenco/un
calcolo tabellare con i singoli servizi di assistenza codificati” ed ha
indicato la documentazione necessaria.
1.7. Il 6 novembre 2024, l’allora
rappresentante dell’assicurato, Prof. dott. iur. ______, ha chiesto il riesame
del precedente scritto, il rimborso integrale delle prestazioni richieste a
______ e l’emissione di una decisione formale ai sensi dell’art. 49 LPGA,
producendo ulteriore documentazione (doc. G). Il 20 novembre 2024 l’assicurato ha
disdetto il contratto d’assicurazione con CO1 per il 31 dicembre 2024 e dal 1°
gennaio 2025 si è affiliato presso ______. Il 4 dicembre 2024 ______ ha chiesto
una nuova valutazione della fattispecie (doc. A4). L’11 dicembre 2024 ______,
dipendente della ______ ha chiesto a CO1, sulla base della STF 9C_480/2022 del
29 agosto 2024, pubblicata in DTF 151 V 1, il rimborso delle fatture e
l’emanazione di una decisione formale. Il 19 dicembre 2024 l’assicuratore ha
informato la ______ che non avrebbe pagato la fattura di fr. 5'411.50 emessa da
______.
1.8. Il 16 gennaio 2025 ______ ha
informato CO1 del cambio di assicuratore e ha rammentato le richieste del 6
novembre 2024 e dell’11 dicembre 2024. Il 24 gennaio 2025 l’assicuratore ha
scritto a ______ affermando di respingere nuovamente la richiesta di copertura
dei costi della fattura, chiedendo ulteriore documentazione e ricordando che
non è stata ancora prodotta tutta la documentazione chiesta il 7 agosto 2024,
segnatamente circa il luogo in cui soggiorna il figlio durante la settimana
quando non si trova presso i genitori e se è iscritto presso una scuola
(quale). L’assicuratore ha inoltre domandato il piano delle cure ed il rapporto
di verifica dal 1° settembre 2024, quale parte delle cure viene coperto dagli
obblighi di mantenimento dei genitori, quando intervengono altri attori o
terapeuti in maniera regolare. Inoltre l’assicuratore ha rammentato che la
documentazione nell’ambito delle cure ambulatoriali deve essere gestita in
maniera professionale e ogni singolo intervento deve essere protocollato in
maniera chiara nel rapporto di cura. L’assicuratore conclude affermando che non
appena avrebbe ricevuto la citata documentazione, avrebbe emesso la chiesta
decisione.
1.9. Con scritto del 28
gennaio 2025 CO1 ha informato la ______ che sulla base
della STF 9C_480/2022 del 29 agosto 2024 “sind wir verpflichtet, die Kürzung
der Pflegeleistungen zuhause zu beenden. Folglich wird ihrem Klienten kein
Betrag in Rechnung gestellt”.
1.10. Il 3 febbraio 2025 ______ ha
comunicato all’assicuratore di presumere che CO1 avrebbe rimborsato
integralmente le prestazioni per il periodo dal 26 giugno 2024 e che la lettera
del 24 gennaio 2025 con cui erano stati chiesti ulteriori documenti relativi
alla situazione assistenziale è priva di rilevanza. Il 5 febbraio 2025 CO1 ha informato
______ della necessità di una procura, poi trasmessa il 6 febbraio 2025, per
potersi esprimere in merito. Il 18 febbraio 2025 l’assicuratore ha chiesto
l’invio dei documenti di identità dell’assicurato e della madre, trasmessi il
25 febbraio 2025.
1.11. Il 9 aprile 2025 RI1 rappresentato
dalla madre, con il patrocinio del Prof. dott. iur. ______, ha inoltrato al TCA
un ricorso per ritardata e denegata giustizia (STCA 36.2025.17),
1.12. Con decisione formale del 24 aprile
2025 CO1 ha respinto la richiesta di rimborso della fattura emanata da ______ per
le prestazioni infermieristiche erogate, facendo riferimento al periodo dal 17
luglio 2024 al 16 gennaio 2025. Per l’assicuratore i documenti necessari per
l’accertamento del diritto al rimborso delle prestazioni non sono stati
trasmessi, segnatamente quelli relativi alle prestazioni fornite dall’AI e
quelli relativi al luogo di soggiorno del figlio al di fuori del domicilio.
Inoltre i documenti prodotti forniscono solo una panoramica generale delle
prestazioni pianificate e non di quelle effettivamente fornite. Per poter
chiedere il rimborso delle prestazioni occorre indicare le attività per data,
ora precisa, durata, posizione di cura e cura eseguita, che notoriamente non
richiede esattamente lo stesso tempo ogni giorno. L’assicuratore rammenta che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell’ambito della LAMal, un
assicuratore non deve accettare, né può accettare, fatture generiche (DTF 142 V
203, consid. 7.2.3). CO1 afferma che come già indicato il 24 settembre 2024 la
fattura di luglio non è conforme all’importo chiesto nella segnalazione del
fabbisogno e non indica le prestazioni effettivamente fornite. Le fatture
standard non sono consentite nell’ambito ambulatoriale per prestazioni
individualizzate nel diritto delle assicurazioni sociali. Affinché le fatture
possano essere verificate secondo l’art. 9 Opre e per escludere una doppia
compensazione da parte dell’assicuratore malattie, gli interventi singoli (più
volte al giorno) devono essere indicati nella documentazione di ______ con un
rapporto e devono essere verificabili. Inoltre le fatture non possono essere
garantite nel sistema del terzo pagante poiché ______ non ha aderito a un
contratto amministrativo. L’assicuratore ha aggiunto che l’assegno per grandi
invalidi e il supplemento di prestazioni di cura di 4.43 ore al giorno non è
verificabile rispetto alle prestazioni già ricevute dall’AI e ai doveri dei genitori.
Le cure e le prestazioni di assistenza 24 ore su 24 non sono coperte nel
contesto ambulatoriale dell’OPre. Infine CO1 afferma, con riferimento alla
sentenza del Tribunale federale più volte invocata, che a causa del divieto di
retroattività sancito dalla Costituzione federale, “le riduzioni dovute
all’assegno per invalidità ricevuta fino alla fine di agosto 2024 sono state
effettuate legalmente e non vi è alcun obbligo di annullare retroattivamente
queste riduzioni”. La Cassa ha respinto la richiesta di “copertura dei
costi” ed ha affermato che “non verranno erogate prestazioni senza che
sia stato presentato e consegnato un semplice rapporto di lavoro, che non
contenga solo valutazioni, ma le ore/minuti di lavoro effettivamente svolti,
almeno su un foglio di rilevazione dei tempi con data, ora durata dell’intervento
assistenziale, posizione del catalogo delle prestazioni ______”.
1.13. Con STCA 36.2025.17 del 20 giugno
2025 questo Tribunale ha stralciato dai ruoli il ricorso per ritardata e
denegata giustizia riferito alle cure per il periodo dal 17 luglio 2024 al 16
gennaio 2025, in seguito all’emanazione del provvedimento da parte
dell’assicuratore malattia ed ha accolto l’impugnativa nella misura in cui
concerne
il periodo di cure dal 25 giugno 2024 al 16 luglio 2024. Contestualmente
all’assicuratore è stato ingiunto di emettere immediatamente una decisione in
merito alle richieste dell’assicurato riferite a tale periodo di cure, poi emanata
l’8 agosto 2025.
1.14. Con un’unica decisione su
opposizione del 23 ottobre 2025 l’assicuratore ha respinto la richiesta di
assunzione dei costi sostenuti da ______ per le cure fornite all’assicurato dal
25 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 (doc. A).
CO1 sostiene che la
documentazione prodotta è incompleta, che manca un’istruzione dei familiari
curanti da parte del personale infermieristico qualificato, che non è stata
prodotta nessuna documentazione comprensibile delle prestazioni di cura
effettivamente fornite, che la fattura di luglio non corrisponde all’importo
richiesto nella segnalazione del fabbisogno e non riporta i servizi
effettivamente prestati contrariamente a quanto prevede l’art. 9 OPre, che
nessuna fattura in regime di “terzo pagante” è possibile poiché ______ non ha
stipulato un contratto amministrativo corrispondente ai sensi dell’art. 42
LAMal, che le prestazioni sono già coperte da altre assicurazioni sociali
poiché l’interessato riceve un’indennità di assistenza per grande invalidità,
un supplemento di 8 ore per assistenza intensiva e un contributo per
l’assistenza anche del servizio notturno. Secondo la valutazione
dell’assicuratore queste prestazioni coprono completamente le cure di base
necessarie e le prestazioni aggiuntive richieste pari a 4,43 ore al giorno non
sono documentate in modo comprensibile e non sono in una relazione verificabile
con le prestazioni fornite dall’AI e con gli obblighi dei genitori. Le
prestazioni di assistenza 24 ore su 24 nel settore ambulatoriale non sono
previste dall’OPre. Infine secondo l’assicuratore non vi può essere nessun
adeguamento retroattivo in seguito alla STF 9C_480/2022 del 29 agosto 2024
pubblicata in DTF 151 V 1 a causa del divieto di effetto retroattivo previsto
dall’art. 5 Cost. fed.
1.15. RI1, rappresentato da sua madre, a
sua volta rappresentata dall’avv. RA2, è insorta al TCA contro la predetta
decisione su opposizione, chiedendo in via principale il riconoscimento del suo
diritto alla presa a carico da parte di CO1 dell’importo complessivo di fr.
31'576.95 per le prestazioni fatturate da ______ da giugno 2024 a dicembre
2024. In via subordinata chiede che gli atti siano rinviati all’assicuratore
per una nuova valutazione e l’emissione di una nuova decisione (doc. I).
L’insorgente evidenzia che nel
caso di specie il medico curante, dr. med. ______, specialista FMH in
pediatria, il 17 luglio 2024 ha indicato una necessità di cure su 90 giorni di
2.58 ore per consigli ed istruzioni (art. 7 cpv. 2 lett. a OPre) e di 398.25
ore per cure di base (art. 7 cpv. 2 lett. c OPre), per complessive 400.80 ore.
Il 1° settembre 2024 l’assicuratore era in possesso del piano di cura
dettagliato, del catalogo delle prestazioni, delle informazioni relative all’analisi
generale del paziente e dell’ambiente in cui egli vive, delle spiegazioni
aggiuntive del curante, delle informazioni relative all’assegno per grandi
invalidi, del decorso predisposto dalla Direttrice sanitaria di ______ per il
periodo dal 25 giugno 2024 al 30 agosto 2024, dei dettagliatissimi decorsi
predisposti dalla madre per i mesi di luglio ed agosto 2024 e più in generale
di tutte le informazioni necessarie per valutare adeguatamente la situazione.
L’assicurato evidenzia come il 28 gennaio 2025 CO1 aveva segnalato la propria
intenzione di prendere a carico i costi delle cure di base fornite dalla madre,
salvo poi ritornare sulle proprie affermazioni. Per l’insorgente non
corrisponde al vero che la documentazione prodotta non sia completa o che
rappresenterebbe solo una panoramica generale delle prestazioni pianificate che
osterebbero al rimborso dei costi delle cure infermieristiche prestate all’assicurato
dai suoi famigliari curanti. Non corrisponde neppure alla realtà la circostanza
secondo cui le cure di base ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c OPre possono
essere messe a carico della LAMal solo se i famigliari assunti da
organizzazioni Spitex dispongono di una formazione per personale di cura.
1.16. Con risposta del 24 dicembre 2025,
cui ha allegato l’incarto, l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso (doc.
III). CO1 afferma che un familiare curante deve disporre obbligatoriamente di
un giorno libero alla settimana. La legge sul lavoro deve essere rispettata per
tutti i dipendenti anche se si tratta di familiari. Secondo la DTF 148 II 203
consid. 3.4.3 la legge sul lavoro è applicabile al personale interinale e
quindi anche ai rapporti di lavoro diretti con un servizio Spitex che presta
assistenza ai propri familiari. Inoltre l’assistenza prestata dai familiari non
deve essere più costosa dell’assistenza fornita da un servizio Spitex con
personale infermieristico esterno (STF 9C_187/2019 del 18 aprile 2019, consid.
3.3.2). Non è possibile concedere contributi per cure mediche ai sensi
dell’art. 7 cpv. 2 lett. b OPre poiché il familiare che presta assistenza non
dispone di una formazione come infermiere. Le cure di base sono elencate
nell’art. 7 cpv. 2 lett. c OPre. Una formazione e/o una sorveglianza sporadica
del modo di realizzare le cure di base è necessaria per garantire l’economicità
e la qualità delle cure, ciò che deve essere comprovato dalla Spitex coinvolta.
1.17. Il 9 gennaio 2025 l’avv. RA2 ha
visionato l’intero incarto presso il TCA (cfr. doc. IV) ed il 19 gennaio 2026
ha prodotto ulteriori osservazioni, rilevando segnatamente che non corrisponde
al vero che nell’ipotesi in cui il famigliare curante non goda di un giorno di
libero a settimana l’assicuratore possa rifiutare in toto la prestazione e che
______ è membro di _______ (doc. V). Lo scritto è stato trasmesso a CO1 per
eventualmente prendere posizione entro il 26 gennaio 2026. Il 30 gennaio 2026
l’assicuratore ha trasmesso la seconda pagina della decisione dell’UAI del 24
gennaio 2022 relativa al contributo per l’assistenza (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Le liti tra assicuratori e
fornitori di prestazioni sono decise dal tribunale arbitrale (art. 89 cpv. 1
LAMal). È competente il tribunale arbitrale del Cantone di cui è applicabile la
tariffa oppure del Cantone in cui il fornitore di prestazioni è installato in
modo permanente (art. 89 cpv. 2 LAMal). Il tribunale arbitrale è pure
competente se l’assicurato è debitore della rimunerazione (sistema del terzo
garante, art. 42 cpv. 1); in tal caso, l’assicuratore lo rappresenta a proprie
spese (art. 89 cpv. 3 LAMal).
Per costante giurisprudenza la
competenza del tribunale arbitrale dipende da quali parti sono toccate
dall’oggetto litigioso. La controversia deve concernere la posizione
particolare dell’assicuratore o del fornitore di prestazione nell’ambito della
LAMal, per esempio le questioni riguardanti gli onorari e le tariffe (cfr. DTF
131 V 191 consid. 2 pag. 192 con riferimenti, citata nella recente sentenza
9C_687/2010 del 30 dicembre 2010).
Con sentenza K 124/02 del 30
aprile 2004 pubblicata in RAMI 4/2004, pag. 298 l’allora TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) ha stabilito che nel sistema del terzo garante un assicuratore
malattie può intentare, anche contro la volontà della persona assicurata, a
nome di quest’ultima, un’azione legale presso il tribunale arbitrale nei
confronti di un fornitore di prestazioni, poiché non compete alla persona
privata decidere se i fornitori di prestazioni hanno rispettato le disposizioni
legali in materia di tariffe, nei casi in cui sia controverso se la
fatturazione sia avvenuta secondo le prescrizioni vincolanti del diritto
pubblico.
In una sentenza 9C_687/2010 del
30 dicembre 2010 (cfr. anche K 129/06 del 29 giugno 2007), il Tribunale
federale, in un caso relativo all’applicazione di una posizione del TarMed, ha
stabilito che competente per decidere nel merito della vertenza è il Tribunale
arbitrale e non il Tribunale delle assicurazioni.
In quel caso l’Alta Corte è stata
chiamata a statuire su un ricorso dell’assicuratore che contestava una sentenza
del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Zurigo, il quale,
entrando nel merito dell’impugnativa, aveva esaminato se la Cassa malati doveva
assumersi tutte le posizioni figuranti nella nota d’onorario di un medico.
Dai fatti emerge che l’assicurata
si era sottoposta ad una visita presso uno specialista FMH in ortopedia.
L’assicuratore, dopo aver esaminato nel dettaglio la nota d’onorario, aveva
negato all’interessata il rimborso dell’importo complessivo di fr. 1'293.45,
riconoscendole unicamente fr. 523.85. La Cassa aveva evidenziato la non
conformità della nota d’onorario con il tariffario vigente, rilevando di aver
già informato in passato lo specialista circa il fatto che il suo studio medico
non emetteva onorari corretti. Dopo essersi rivolta invano all’Ombudsman delle
assicurazioni sociali e sentendosi abbandonata, l’assicurata ha chiesto alla
Cassa l’emanazione di una decisione formale.
L’assicuratore ha emesso la
decisione richiesta, spiegando che potevano essere riconosciute solo le
posizioni TarMed per un totale di fr. 523.85
in luogo dei fr. 1'293.45 fatturati.
Il ricorso contro la successiva
decisione su opposizione è stato parzialmente accolto dal Tribunale delle
assicurazioni del Canton Zurigo il quale ha condannato l’assicuratore a versare
un importo supplementare di fr. 266.50.
Il TF, adito dall’assicuratore,
ha annullato la pronunzia cantonale e la decisione impugnata ed ha imposto alla
Cassa di rappresentare l’assicurata innanzi al Tribunale arbitrale nella
controversia contro il medico specialista.
La causa in esame non si
apparenta tuttavia a quella appena citata, bensì a quella giudicata dal TF con
sentenza 9C_365/2012 del 31 ottobre 2012.
Dai fatti relativi a quella
sentenza emerge che il 21/22 dicembre 2010 un’organizzazione spitex ha chiesto
all’assicuratore l’assunzione delle prestazioni, fino ad allora rimborsate, per
il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 maggio 2011 (per un totale di 106 ore e
56 minuti “pro Quartal”). Il 4 marzo 2011 l’assicuratore ha deciso di
riconoscere unicamente 72 ore. L’interessato ha inoltrato opposizione. Il 10/17
maggio 2011 l’organizzazione spitex ha inoltrato una richiesta per il periodo
dal 1° giugno 2011 al 30 novembre 2011 (96 ore e 13 minuti “pro Quartal”).
Anche in questo caso l’assicuratore ha ridotto le ore riconosciute analogamente
a quanto stabilito in precedenza e con decisione su opposizione del 29 giugno 2011
ha respinto le censure dell’assicurato.
Il Tribunale cantonale
amministrativo del Canton Berna ha accolto il ricorso dell’assicurato,
riconoscendo prestazioni per 201 ore per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31
maggio 2011, rispettivamente di 192,26 ore dal 1° giugno al 30 novembre 2011.
Il ricorso dell’assicuratore è
stato parzialmente accolto dal TF, nel senso che l’obbligo prestativo è stato
riconosciuto nella misura di 195 ore per il primo periodo e 186,26 per il
periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2022 (recte: 2011).
L’Alta Corte è entrata nel merito
del ricorso senza sollevare alcun dubbio circa la competenza del Tribunale
amministrativo del Canton Berna a decidere nel merito della causa.
Vanno qui anche segnalate le
sentenze, analoghe, 9C_702/2010 del 21 dicembre 2010 e 9C_528/2012 del 20
giugno 2013.
Nel primo caso il TF è entrato
nel merito del ricorso presentato da un assicuratore contro una sentenza emessa
dal Tribunale amministrativo del Canton Glarona che ha parzialmente accolto il
ricorso di un assicurato che contestava la riduzione dell’ammontare del monte
ore riconosciuto dalla cassa e che si era fondato anche su una perizia emessa
in applicazione dello strumento RAI-HC (cfr. consid. 4.2.3).
Il secondo caso è invece simile a
quello giudicato con sentenza 9C_365/2012 del 31 ottobre 2012.
L’assicurato, nato nel 1925,
beneficiava da tempo delle prestazioni spitex. Con decisioni del 4 agosto 2011,
confermata con decisione su opposizione del 31 ottobre 2011, l’assicuratore ha
ridotto da 128.7 ore “pro Quartal” a 65 ore le spese riconosciute. Il Tribunale
amministrativo del Canton Berna ha parzialmente accolto il ricorso
dell’assicurato, riconoscendo 123.55 ore.
Il TF ha parzialmente accolto il
ricorso, condannando l’assicuratore a pagare prestazioni spitex per 86,7 ore.
Anche in questo caso la
competenza del Tribunale amministrativo non è stata messa in discussione.
Più recentemente il Tribunale
federale è entrato nel merito di un ricorso di un assicuratore malattie contro
la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton Basilea Città in
relazione alla contestazione della quantificazione delle ore prestate da
un’organizzazione spitex per la cura di un assicurato nato nel 1929 (STF
9C_912/2017 del 6 dicembre 2018), nonché di un ricorso di un’assicurata
minorenne contro una sentenza del 24 agosto 2022 del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Turgovia, in merito al riconoscimento delle
prestazioni eseguite dalla madre dell’assicurata dipendente dello spitex che
forniva le cure (STF 9C_480/2022 del 29 agosto 2024 pubblicata in DTF 151 V 1;
cfr. anche STF 9C_41/2020 del 17 giugno 2020).
Sono invece state giudicate da
Tribunali arbitrali le vertenze che vedevano direttamente opposti
l’assicuratore malattie e l’organizzazione spitex, rispettivamente un fornitore
di prestazioni in merito alla fatturazione di prestazioni (cfr. STF 9C_307/2020
del 10 agosto 2020; 9C_456/2019 del 18 dicembre 2019 [relativo ad
un’infermiera]).
In concreto la vertenza inerente
la contestazione dell’onere orario mensile in merito a prestazioni fondate
sull’art. 25a LAMal e 7 OPre oppone un assicurato ad un assicuratore malattie.
Ne segue che questo Tribunale non
ha alcun motivo per non entrare nel merito del ricorso (cfr. anche STCA
36.2025.26 del 15 settembre 2025, consid. 2.1).
nel merito
2.2. Per l’art. 24 cpv. 1 LAMal
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle
prestazioni definite negli articoli 25–31, secondo le condizioni di cui agli
articoli 32–34.
Secondo l’art. 25a cpv. 1 LAMal
nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2024, l’assicurazione obbligatoria delle
cure medico sanitarie presta un contributo alle cure dispensate
ambulatoriamente in base a una prescrizione medica e a un comprovato bisogno terapeutico,
anche in istituzioni con strutture diurne o notturne o in una casa di cura (nel
tenore in vigore dal 1° luglio 2024: da un infermiere [lett. a], nelle
organizzazioni che impiegano infermieri [lett. b] o previa prescrizione o
indicazione di un medico [lett. c].) La rimunerazione dei mezzi e degli
apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati per le cure è retta
dall’articolo 52 (dal 1° luglio 2024: cpv. 1bis).
Il Consiglio federale designa le
cure e disciplina la procedura di accertamento del bisogno (art. 25a cpv. 3
LAMal nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2024; nel tenore in vigore dal 1°
luglio 2024: Il Consiglio federale designa le cure che possono essere prestate
previa prescrizione o indicazione di un medico. Designa inoltre le cure che
possono essere prestate in assenza di una prescrizione o indicazione di un
medico).
Per l’art. 25a cpv. 4 LAMal il
Consiglio federale fissa i contributi in franchi differenziandoli a seconda del
bisogno terapeutico. È determinante il costo calcolato secondo il bisogno in
cure della qualità necessaria, dispensate in modo efficiente ed economico. Le
cure sono sottoposte a un controllo della qualità. Il Consiglio federale
determina le modalità.
Secondo l’art. 32 cpv. 1 LAMal le
prestazioni di cui agli articoli 25–31 devono essere efficaci, appropriate ed
economiche. L’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici.
L’efficacia, l’appropriatezza e
l’economicità delle prestazioni sono riesaminate periodicamente (art. 32 cpv. 2
LAMal).
Ai sensi dell’art. 56 cpv. 1
LAMal il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto esige
l’interesse dell’assicurato e lo scopo della cura.
2.3. Per l’art. 33 lett. b OAMal sentita
la commissione competente, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) designa
le prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 25a capoversi 1 e 2 della
legge, non dispensate dai medici o dai chiropratici.
A questo proposito l’art. 7 cpv.
1 OPre prevede che sono considerate prestazioni ai sensi dell’articolo 33
lettera b OAMal gli esami, le terapie e le cure effettuati secondo la
valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8:
a. da infermieri (art. 49
OAMal);
b.
da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio (art. 51 OAMal);
c. in case di cura (art. 39 cpv.
3 della LF del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie; LAMal).
Le prestazioni a carico
dell’assicuratore malattie sono elencate nell’art. 7 cpv. 2 OPre. Secondo
questa disposizione sono prestazioni ai sensi del capoverso 1:
a. valutazione,
consigli e coordinamento:
1. valutazione
dei bisogni del paziente e dell’ambiente in cui vive e piano dei provvedimenti
necessari,
2.
consigli al paziente ed eventualmente agli ausiliari non professionisti per
l’effettuazione delle cure, segnatamente per il riconoscimento dei sintomi
della malattia, la somministrazione dei medicamenti o l’impiego d’apparecchi
medici come pure i controlli necessari,
3. coordinamento
dei provvedimenti nonché interventi di infermieri specializzati in caso di
complicazioni in situazioni di cura complesse e instabili;
b.
esami e cure:
1.
controllo dei segni vitali (polso, pressione sanguigna, temperatura,
respirazione, peso),
2. test semplice dello zucchero
nel sangue e nell’urina,
3. prelievo di materiale per
esame di laboratorio,
4.
provvedimenti inerenti la terapia respiratoria (quali somministrazione di
ossigeno, inalazioni, esercizi respiratori semplici, aspirazione),
5.
posa di sonde e di cateteri come pure le cure corrispettive,
6. cure in caso di emodialisi o
di dialisi peritoneale,
7.
preparazione e somministrazione di medicamenti nonché documentazione delle
attività associate,
8. somministrazione enterale e
parenterale di soluzioni nutritive
9.
sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni come pure d’apparecchi che
servono al controllo e al mantenimento delle funzioni vitali o di uso
terapeutico,
10. lavaggio,
pulitura e medicazione di piaghe (compresi decubiti e ulcere) e delle cavità
del corpo (comprese cure per pazienti con stoma o tracheostoma) come pure la
pedicure per diabetici,
11. cure
in caso di turbe dell’evacuazione urinaria o intestinale, compresa la
ginnastica di riabilitazione in caso d’incontinenza,
12. assistenza
per bagni medicinali parziali o completi; applicazione d’impacchi, cataplasmi e
fango,
13. assistenza
per l’applicazione di terapie mediche nella prassi quotidiana, quali
l’esercizio di strategie d’intervento e le istruzioni comportamentali per i
casi di aggressione, paura e psicosi deliranti,
14.
sostegno alle persone malate psichicamente in situazioni di crisi, volto
segnatamente a impedire attacchi acuti pericolosi per loro stesse e per gli
altri;
c. cure di base:
1. cure
di base generali per i pazienti dipendenti quali: bendare le gambe, infilare le
calze compressive, rifacimento del letto, installazione del paziente, esercizi
di mobilizzazione, prevenzione antidecubito, prevenzione e cure delle lesioni
cutanee conseguenti a una terapia; aiuto alle cure d’igiene corporale e della
bocca, a vestire e svestire il paziente e a nutrirlo,
2. provvedimenti
volti a sorvegliare e assistere persone malate psichicamente nel quadro delle
attività fondamentali quotidiane, quali: l’elaborazione e l’attuazione di un
ritmo di vita strutturato adeguato, una pratica mirata alla creazione e
all’incoraggiamento di contatti sociali e l’assistenza nell’ambito dell’aiuto
all’orientamento e dell’applicazione di misure di sicurezza.
2.4. Per valutare l’obbligo di
prestazione nel suo principio e nella sua entità, sono necessarie informazioni
chiare sulle misure disposte e attuate nel singolo caso (art. 42 cpv. 3 LAMal;
DTF 131 V 178, consid. 2.4).
Secondo l’art. 8 cpv. 1 OPre nel
tenore in vigore fino al 30 giugno 2024 la prescrizione o il mandato medico
determina se il paziente necessita di prestazioni secondo l’articolo 7
capoverso 2 o di cure acute e transitorie secondo l’articolo 25a capoverso 2
LAMal. Nella prescrizione o nel mandato il medico può dichiarare necessarie
determinate prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2.
Ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 OPre
nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2024 la durata della prescrizione o del
mandato medico non può superare:
a. nove mesi per le prestazioni
di cui all’articolo 7 capoverso 2;
b.
due settimane per le cure acute e transitorie di cui all’articolo 25a
capoverso 2 LAMal.
L’art. 8 cpv. 1 OPre nel tenore
in vigore dal 1° luglio 2024 prevede che il medico determina nella prescrizione
o nel mandato medico se il paziente necessita di prestazioni secondo l’articolo
7 capoverso 2 lettera b o di cure acute e transitorie secondo l’articolo 25a
capoverso 2 LAMal. Può dichiararvi la necessità di determinate prestazioni
secondo l’articolo 7 capoverso 2.
Secondo l’art. 8 cpv. 2 OPre nel
tenore in vigore dal 1° luglio 2024 la durata della prescrizione o del mandato
medico non può superare:
a.
nove mesi per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b;
b.
due settimane per le cure acute e transitorie di cui all’articolo 25a
capoverso 2 LAMal.
Per l’art. 8 cpv. 3 OPre per le
persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione
vecchiaia e superstiti, dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione
infortuni a causa di una grande invalidità di grado medio o elevato, il mandato
medico o la prescrizione medica è di durata illimitata per quanto concerne le
prestazioni attinenti alla grande invalidità. L’assicurato deve comunicare
all’assicuratore l’esito della revisione dell’assegno per grandi invalidi. Al
termine di una siffatta revisione, il mandato medico o la prescrizione medica
vanno rinnovati.
Le prescrizioni e i mandati
medici di cui al capoverso 2 lettera a possono essere prorogati (art. 8 cpv. 4
OPre).
2.5. Per l’art. 8a cpv. 1 OPre i bisogni
delle prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2, necessarie per attuare la
prescrizione o il mandato medico di cui all’articolo 8 (valutazione dei
bisogni), sono valutati da un infermiere di cui all’articolo 49 OAMal in
collaborazione con il paziente o i suoi familiari. Il risultato della
valutazione dei bisogni deve essere trasmesso immediatamente per informazione
al medico che ha emesso la prescrizione o il mandato.
Ai sensi dell’art. 8a cpv. 1bis
OPre in vigore dal 1° luglio 2024 i bisogni delle prestazioni di cui
all’articolo 7 capoverso 2 lettere a e c che possono essere fornite senza
prescrizione o mandato medico da un infermiere di cui all’articolo 49 OAMal
sono valutati da quest’ultimo in collaborazione con il paziente o i suoi
familiari. Il risultato della valutazione dei bisogni deve essere trasmesso
immediatamente per informazione al medico curante
Secondo l’art. 8a cpv. 2 OPre per
le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b, che sono necessarie
secondo la valutazione dei bisogni, occorre l’esplicito consenso del medico. Se
quest’ultimo non accorda esplicitamente il consenso, occorre effettuare una
nuova valutazione dei bisogni. La nuova valutazione dei bisogni avviene con il
coinvolgimento del medico qualora quest’ultimo lo ritenga necessario.
La valutazione dei bisogni
comprende anche l’analisi dello stato generale del paziente e dell’ambiente in
cui vive (art. 8a cpv. 3 OPre).
Essa si basa su criteri uniformi.
Il risultato è registrato in un formulario uniforme elaborato congiuntamente
dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori. Nel formulario deve essere
segnatamente indicato il tempo necessario previsto (art. 8a cpv. 4 OPre).
Lo strumento utilizzato per la
valutazione dei bisogni deve consentire la registrazione di dati sugli
indicatori medici della qualità di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera f
LAMal per mezzo di dati di routine rilevati durante la valutazione dei bisogni
(art. 8a cpv. 5 OPre).
L’assicuratore può esigere che
gli siano comunicati gli elementi della valutazione dei bisogni concernenti le
prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 (art. 8a cpv. 6 OPre).
Dopo una proroga o un rinnovo di
un mandato medico o di una prescrizione medica, è necessaria una nuova
valutazione dei bisogni (art. 8a cpv. 7 OPre).
Per l’art. 8a cpv. 8 OPre in
vigore dal 1° luglio 2024 nel caso di cure fornite senza prescrizione o mandato
medico, una valutazione dei bisogni dovrà essere ripetuta al più tardi nove
mesi dopo la prima. È possibile ripetere la valutazione due volte senza il
consenso del medico curante. Oltre i 27 mesi, l’infermiere deve inviare senza
indugio al medico curante un rapporto che descriva il genere, le modalità, lo
svolgimento e i risultati delle cure prestate.
Per l’art. 8c OPre la procedura
di controllo serve a verificare la valutazione dei bisogni e a controllare il
valore terapeutico e l’economicità delle prestazioni dei fornitori di
prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b. Se la valutazione
dei bisogni prevede oltre 60 ore di cure per trimestre, il medico di fiducia
(art. 57 LAMal) può verificarla. Se prevede meno di 60 ore per trimestre, il
medico di fiducia effettua sistematiche verifiche per campionatura. I fornitori
di prestazioni e gli assicuratori possono concordare ulteriori disciplinamenti
della procedura di controllo.
2.6. I contributi a carico
dell’assicurazione malattie sono elencati nell’art. 7a cpv. 1 OPre secondo cui
nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere
a e b, l’assicurazione versa, per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso
2, i contributi seguenti:
a.
per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a: 76.90 franchi
all’ora;
b.
per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b: 63.00 franchi
all’ora;
c.
per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c: 52.60 franchi
all’ora.
A questo proposito l’art. 25a
cpv. 5 LAMal prevede che i costi delle cure non coperti dalle assicurazioni
sociali possono essere addossati all’assicurato solo per un importo massimo
corrispondente al 20 per cento del contributo alle cure massimo fissato dal
Consiglio federale. I Cantoni disciplinano il finanziamento residuo. La
determinazione e il versamento del finanziamento residuo competono al Cantone
nel quale l’assicurato è domiciliato. Nel caso delle cure ambulatoriali, il
finanziamento residuo è retto dalle disposizioni del Cantone di ubicazione del
fornitore di prestazioni. La degenza in una casa di cura non fonda una nuova
competenza. Se, al momento del ricovero, nel Cantone di domicilio non vi è
disponibilità di posti letto in una casa di cura situata nei pressi del
domicilio dell’assicurato, il finanziamento residuo è assunto dal Cantone di
domicilio conformemente alle disposizioni del Cantone di ubicazione del
fornitore di prestazioni. Questo finanziamento residuo e il diritto
dell’assicurato alla degenza nella casa di cura in questione sono garantiti
senza limiti di tempo.
2.7. Con sentenza 9C_912/2017 del 6
dicembre 2018 pubblicata in SVR 2019 KV n. 5, al consid. 4.3 il Tribunale
federale ha affermato che la decisione in merito alle misure adeguate per
quanto concerne il tempo, la forma ed il contenuto rientra nel potere di
apprezzamento dell’associazione Spitex e del medico che ha ordinato l’intervento
(“Welche Massnahmen in zeitlicher Hinsicht
wie auch in Bezug auf Form und Inhalt angebracht sind, steht im pflichtgemässen
Ermessen der Leitung des Spitex-Vereins und der für die Anordnung der
Leistungen zuständigen Arztperson (Urteile 9C_1/2018 vom 16. Oktober 2018 E. 4.2.2.2, 9C_528/2012 vom 20.
Juni 2013 E. 4 und 9C_365/2012 vom 31. Oktober 2012 E. 4.1 mit Hinweis)”).
Questa valutazione dei bisogni di cura è di principio
determinante per stabilire l’ammontare del rimborso dell’assicuratore malattie
e può essere esaminata solo alla luce dell’elenco esaustivo contenuto negli
art. 7-7b OPre (“Diese Bedarfsabklärung ist in der Regel massgebend für die
Kostenübernahme der Krankenversicherung und nur im Hinblick auf die
abschliessende Aufzählung gemäss Art. 7 - 7b KLV überprüfbar”).
Nella
valutazione del bisogno concreto dell’assicurato, le persone competenti
beneficiano di un certo margine di apprezzamento dal quale ci si può scostare
solo con riserbo, se il prescrivente è il medico di famiglia della persona
assicurata, che conosce nel dettaglio lo stato di salute del proprio paziente.
Inoltre vale la presunzione secondo la quale le prestazioni prescritte dal
medico sono efficaci, appropriate ed economiche ai sensi dell’art. 32 cpv. 1
LAMal (“Bei der Beurteilung des konkreten Bedarfs kommt den zuständigen
Personen ein gewisser Spielraum zu, in welchen namentlich dann nur
zurückhaltend einzugreifen ist, wenn es sich bei der Leistungen anordnenden
Arztperson um den Hausarzt oder die Hausärztin handelt, der oder die jederzeit
über den Gesundheitszustand der versicherten Person im Bilde ist (vgl.
vorerwähnte Urteile). Darüber hinaus gilt die gesetzliche Vermutung, dass
ärztlich verordnete Leistungen im Sinne von Art. 32 Abs. 1
KVG wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sind (BGE 129 V 167 E. 4 S.
174)”).
In generale non va rimessa in discussione la prescrizione
del medico di famiglia a conoscenza della situazione valetudinaria della
persona assicurata se il medico fiduciario si limita a
valutare il fabbisogno sulla base di valori desunti dall’esperienza e senza
aver valutato personalmente lo stato di salute della persona interessata (“Demgegenüber sieht Art. 8a Abs. 3 KLV zwar vor,
dass im Rahmen des Kontroll- und Schlichtungsverfahrens der Vertrauensarzt oder
die Vertrauensärztin die ärztlichen Aufträge oder Anordnungen überprüfen kann,
wenn voraussichtlich mehr als 60 Stunden pro Quartal benötigt werden (E. 2.3.1
und 2.3.2 hiervor); indes kann daraus nicht abgeleitet werden, dass der
vertrauensärztlichen Einschätzung generell Vorrang zukommt. Diese ist in der
Regel nicht geeignet, die Anordnung des oder der mit den gesundheitlichen
Verhältnissen der versicherten Person vertrauten (Haus-) Arztes oder (Haus-)
Ärztin in Frage zu stellen, wenn sie ohne vorgängige persönliche Begutachtung
erfolgte und lediglich auf Erfahrungswerten beruht (Urteil 9C_365/2012 vom 31.
Oktober 2012 E. 4.1 mit Hinweis; vgl. auch Gebhard Eugster, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum KVG, 2. Aufl. 2018, S. 192 Rz. 18 zu Art. 25a KVG)”).
Il catalogo Resident Assessment
Instrument-Home-Care (di seguito: RAI-HC; [cfr. sentenza 9C_582/2012 consid.
3.2]), che non ha un carattere normativo e non è vincolante per il Giudice, può
comunque essere preso in considerazione se permette un’interpretazione adatta
delle norme legislative applicabili al singolo caso di specie (sentenza
9C_528/2012 del 20 giugno 2013, consid. 4, sentenza 9C_702/2010 del 21 dicembre
2010, consid. 4.2.3; Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a
edizione, 2018, n. 18 ad art. 25a, pag. 192).
Il catalogo RAI-HC
aiuta i professionisti dell’assistenza e della cura a domicilio a valutare in
modo differenziato i bisogni e le risorse dell’utente e, con le informazioni
raccolte, a pianificare l’intervento e il piano di cura in modo mirato. L’uso
di questo strumento aumenta la qualità delle cure e garantisce un miglioramento
sistematico della promozione della qualità (cfr. STCA 36.2014.26 dell’8
settembre 2014). Il MDS-HC è lo strumento standardizzato per la valutazione dei
bisogni delle persone che necessitano di assistenza e cure a domicilio.
Con il suo utilizzo
si possono rilevare le risorse di cui l’utente dispone al momento e quali
limiti si presentano nel campo della salute, delle attività, nelle funzioni
della gestione della vita quotidiana e nella rete sociale. L’elenco delle
prestazioni permette di documentare e quantificare il volume delle prestazioni
previste (cfr. STCA 36.2014.26 dell’8 settembre 2014).
Esse permettono di
allestire un piano di cura e di assistenza concreto. Un ulteriore obiettivo è
di poter descrivere in modo standardizzato il fabbisogno individuale (cfr. STCA
36.2014.26 dell’8 settembre 2014).
2.8. Nella sentenza pubblicata in DTF
145 V 161 il Tribunale federale ha stabilito che le cure di base a norma dell'art. 7 cpv. 2 lett. c n. 1 OPre
effettuate da familiari assunti da organizzazioni di cura e aiuto a domicilio
possono essere messe di principio a carico dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie, anche se tali persone non dispongono di una
formazione per personale di cura. Per contro, le disposizioni relative agli
esami e cure a norma dell’art. 7 cpv. 2 lett. b OPre esigono qualifiche
professionali specializzate (consid. 5).
Con
riferimento al potenziale di abuso, il Tribunale federale ha stabilito che
nelle costellazioni atipiche, segnatamente laddove l’attività di dipendente
dello Spitex consiste unicamente nella cura di familiari, i criteri di
economicità, appropriatezza ed efficacia secondo l’art. 32 cpv. 1 LAMal devono
essere esaminate semmai da un medico fiduciario (art. 57 cpv. 4 LAMal; DTF 145
V 161 consid. 3.3.2).
Inoltre possono essere poste a
carico della LAMal solo le spese che sarebbero state sostenute per l’assistenza
domiciliare da parte di dipendenti esterni dello Spitex. Non possono essere
messi a carico dell’assicuratore malattie i costi che possono essere richiesti
ai familiari nell’ambito dell’obbligo di ridurre il danno e per il coniuge del
suo obbligo di assistenza ai sensi dell’art. 159 cpv. 3 CC. In tale contesto ai
responsabili dello Spitex deve essere concesso un qual certo margine di
apprezzamento ragionevole e praticabile in merito alla questione circa il tipo
di assistenza che ci si può aspettare dai familiari (DTF 145 V 161 consid.
3.3.2; STF 9C_702/2010 del 21 dicembre 2010, consid. 7.1).
L’obbligo di sostegno tra
familiari è accresciuto rispetto a quanto può essere richiesto senza il danno
alla salute (STF 8C_560/2022 del 20 settembre 2023, consid. 4.3.2).
In una STF 9C_385/2023 dell’8
maggio 2024, pubblicata in DTF 150 V 273, il Tribunale federale ha rammentato
che secondo la DTF 145 V 161, consid. 5, i familiari della
persona assicurata che sono impiegati da un'organizzazione autorizzata per la
cura e l'aiuto a domicilio possono fornire, anche senza una formazione per
personale di cura, delle cure di base secondo l'art. 7 cpv. 2 lett. c n. 1 OPre
a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Questa
giurisprudenza è applicabile per analogia anche alle cure psichiatriche di base
ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 lett. c n. 2 OPre (consid. 4.3.5 e 4.3.6). Un
disturbo dello spettro autistico con deficit cognitivi significativi è un danno
alla salute mentale con valore di malattia che, in linea di principio, è idoneo
a giustificare il diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 lett. c
n. 2 OPre (consid. 4.4.3).
In una sentenza KV 2023/8 del 3
dicembre 2024 del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton San Gallo
è stata confermata una riduzione delle prestazioni delle cure di base per 30
minuti al giorno (per il taglio delle unghie e l’assistenza per bere e
mangiare), ritenuta corretta in applicazione dell’obbligo di ridurre il danno e
dell’assistenza tra familiari.
Infine, nella sentenza pubblicata
in DTF 151 V 1 il Tribunale federale ha esaminato il coordinamento intersistemico dei contributi
dell'assicurazione sanitaria obbligatoria delle cure medico-sanitarie per i
costi delle cure di base (prestazione in natura) in relazione all'assegno per
grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità (prestazione pecuniaria);
nessuna riduzione dei sussidi di assistenza a causa di sovraindennizzo
(modifica della giurisprudenza).
In caso di concomitanza di prestazioni di diverse
assicurazioni sociali, il sovraindennizzo viene generalmente valutato in base
al principio della concordanza dei diritti ("Kongruenzprinzip")
(consid. 6.1). Nel rapporto tra i contributi per le cure di base e l'assegno
per grandi invalidi, la giurisprudenza sinora applicabile si è fondata in modo
decisivo sul criterio della similarità delle cure, rispettivamente dell'aiuto
(consid. 6.2 e 6.3). Per decidere la questione della similarità delle prestazioni
assicurative (art. 69 cpv. 1 LPGA) è anzitutto determinante la terminologia
degli art. 14 segg. LPGA (prestazioni in natura o pecuniarie) (consid. 6.4). Il
sovraindennizzo presuppone quindi una concordanza funzionale per quanto
riguarda la natura e gli effetti delle prestazioni concorrenti; i contributi
per le cure e gli assegni per grandi invalidi sono diversi dal punto di vista
funzionale (consid. 6.5). La prescrizione secondo cui solo le prestazioni
"aventi uno scopo identico" sono incluse nel calcolo del sovraindennizzo
esige inoltre una concordanza materiale della spesa assicurata (concordanza del
contenuto delle cure di base e degli aiuti per compiere gli atti ordinari della
vita); i contributi per le cure e l'assegno per grandi invalidi sono ampiamente
complementari sotto questo aspetto (consid. 6.6).
Nella
dottrina prevale l'opinione che l'art. 69 cpv. 2 LPGA imponga un metodo
globale che sostituisce o relativizza il metodo della concordanza dei diritti
previsto dal cpv. 1 (consid. 8.2). Anche la genesi dell'art. 69
LPGA dimostra che non esiste una tale contraddizione; il cpv. 2 non
influisce sulla questione regolata dal cpv. 1, ovvero quali prestazioni
concomitanti vengono prese in considerazione per il calcolo del sovraindennizzo
(consid. 8.3).
Neppure
l'art. 122 cpv. 1 OAMal fornisce una base giuridica per la riduzione dei
contributi alle cure di base in relazione ad un assegno per grandi invalidi
(consid. 9).
Con
STCA 36.2025.26 del 15 settembre 2025 il TCA, dopo aver esaminato la
documentazione agli atti, ha confermato una riduzione delle ore riconosciute da
un assicuratore per le prestazioni fornite dai genitori, quali famigliari
curanti, alla propria figlia. In quel caso l’assicuratore ha rifiutato di
assumersi i costi delle prestazioni per esami e cure secondo l’art. 7 cpv. 2
lett. b OPre (31.50 ore), ha ridotto da 1.44 a 1.05 nell’arco di 90 giorni le
misure di valutazione e consulenza ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. a OPre e
da 504.04 a 259.26 le ore per le cure di base su 90 giorni ai sensi dell’art. 7
cpv. 2 lett. c OPre.
2.9. Va ancora rilevato che la questione
del rimborso dei costi delle cure infermieristiche da parte dei familiari
curanti è stata recentemente oggetto di numerosi interventi parlamentari dopo
l’emissione della sentenza pubblicata in DTF 150 V 273.
In seguito a tale decisione, vi è
stata un’interrogazione del 12 settembre 2024 (n. 24.1037) della consigliera
nazionale socialista Sarah Wyss (standard minimi per le organizzazioni di cure
e d’aiuto a domicilio che impiegano familiari curanti), alla quale il Consiglio
federale ha risposto il 27 novembre 2024, ricordando che anche sulla base
dell’interpellanza n. 23.3191 del consigliere nazionale del Centro Benjamin
Roduit (“La remunerazione delle cure di base ai familiari senza formazione
specifica va a scapito della qualità delle cure?”), sta elaborando un
rapporto che dovrebbe essere disponibile per metà 2025; un’interpellanza (n.
24.3863) del 12 settembre 2024 del consigliere nazionale PLR Damian Müller
(l’importanza e la rilevanza sistemica dei familiari di persone con malattie
mentali), cui il Consiglio federale ha risposto il 27 novembre 2024;
un’interpellanza (n. 24.3952) del 23 settembre 2024 del consigliere nazionale
PLR Philippe Nantermod (indennizzazione da parte dell’AOMS delle cure
psichiatriche di base fornite a un membro della famiglia da non professionisti)
a cui il Consiglio federale ha risposto il 27 novembre 2024; un’interpellanza
del 26 settembre 2024 n. 24.4058 del Consigliere agli Stati del Centro, Peter
Hegglin (il Consiglio federale è realmente consapevole della gravità della
situazione?) cui il Consiglio federale ha risposto il 27 novembre 2024, un
postulato (n. 24.4352) del 12 dicembre 2024 del consigliere nazionale del
Gruppo dei verdi liberali Patrick Hässig (per una definizione dei familiari
curanti), cui il Consiglio federale ha risposto il 12 febbraio 2025, una
mozione (n. 24.4353) del medesimo consigliere nazionale (assoggettare ai
principi del diritto del lavoro i familiari curanti impiegati da
un’organizzazione di cura e aiuto a domicilio), cui il Consiglio federale ha
risposto il 19 febbraio 2025, un’ulteriore mozione (n. 24.4355) del 12 dicembre
2024 del medesimo consigliere nazionale (ridurre i contributi versati alle
aziende che assumono familiari curanti), cui il Consiglio federale ha risposto
il 12 febbraio 2025, una mozione (n. 24.4356) del 12 dicembre 2024 della
consigliera nazionale socialista Ursula Zybach (ridurre i contributi versati
alle aziende che assumo i familiari curanti), su cui il Consiglio federale ha
preso posizione il 12 febbraio 2025. Va anche citata la mozione del 21 dicembre
2023 (n. 23.4470) della consigliera nazionale UDC Martina Bircher
(organizzazioni Spitex. No a modelli aziendali che gravano sui familiari
curanti), su cui il Consiglio federale ha preso posizione il 14 febbraio 2024 e
ritirata il 26 febbraio 2024.
Il 15 ottobre 2025 il Consiglio
federale ha pubblicato, in francese ed in tedesco, con sintesi in italiano, il
rapporto sulle prestazioni di cure dei familiari curanti nel quadro
dell’assicurazione obbligatoria medico-sanitaria, affermando:
" Dal 2023
sono stati presentati numerosi interventi parlamentari sul tema dei familiari
curanti impiegati da un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio. I
familiari curanti forniscono per lo più cure di base, cofinanziate dall’AOMS
secondo le disposizioni della LAMal relative al finanziamento delle cure. Nei
pareri in risposta agli interventi parlamentari, il Consiglio federale ha
annunciato l’elaborazione di un rapporto in cui avrebbe esaminato la prassi
attuale e approfondito le questioni più importanti (cfr. in particolare
risposta all’Ip. 23.3191 Roduit “La rimunerazione delle cure di base ai
familiari senza formazione specifica va a scapito della qualità delle cure?”).
Il tema tocca una molteplicità di aspetti, che spaziano dal quadro giuridico vigente
in materia di assicurazione malattie e al diritto civile. Tradizionalmente i
familiari contribuiscono in modo significativo a garantire l’assistenza
sanitaria in Svizzera. Gli sviluppi sociali quali i cambiamenti nella
partecipazione al mercato del lavoro (con un aumento soprattutto della presenza
femminile), la distanza crescente tra i luoghi di domicilio dei membri di una
stessa famiglia e l’evoluzione delle aspettative, dei valori e dei modelli di
ruolo tenderanno a ridurre la disponibilità da parte dei familiari a fornire un
aiuto informale, ossia offerto gratuitamente. Allo stesso tempo
l’invecchiamento della popolazione comporterà un aumento del numero di persone
bisognose di assistenza e una domanda crescente di prestazioni di cura, che si
tradurrà a sua volta in un maggiore fabbisogno di personale infermieristico. I
risultati di un’indagine condotta nella primavera del 2025 presso le
organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio sull’assunzione di familiari
curanti indicano che il numero di assunzioni è aumentato fortemente negli
ultimi anni, in particolare dal 2023, e che tale crescita dovrebbe proseguire
anche nei prossimi anni.
Il Consiglio federale non si oppone alla possibilità che una
persona venga assunta da un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio per
prestare assistenza a un familiare, purché siano garantiti i requisiti di
qualità e di economicità previsti dalla LAMal. Come già accennato, i familiari
curanti contribuiscono in misura significativa a garantire l’assistenza
sanitaria. L’assunzione può inoltre attenuare situazioni di precarietà
finanziaria nel caso in cui, per assistere un familiare, una persona debba ridurre
parzialmente o interrompere del tutto l’attività lavorativa abituale, con
conseguenti perdite di reddito. Il rapporto analizza il quadro giuridico
vigente e lo confronta con la prassi attuale. Dal raffronto non emerge la
necessità sostanziale di un adeguamento a livello di legislazione federale. In
linea di principio, gli attori responsabili dispongono degli strumenti
necessari per contrastare effetti indesiderati derivanti dall’assunzione di
familiari curanti e dalla rimunerazione delle cure di base da parte dell’AOMS.
Tuttavia, tali strumenti non vengono ancora applicati e attuati in modo
sufficientemente sistematico, per cui gli attori interessati non stanno ancora
sfruttando appieno il margine di manovra a loro disposizione. Il Consiglio
federale ritiene pertanto che non sia, attualmente. necessaria una normativa
più estesa in questo ambito. Per evitare che il modello produca effetti
indesiderati e, nello stesso tempo, per massimizzarne i benefici, il Consiglio
federale formula quindi una serie di raccomandazioni per gli attori
responsabili. Si tratta in particolare di assicurare che i familiari impiegati
forniscano cure di base nella qualità necessaria e che l’erogazione di tali
prestazioni sia economica, in modo che all’AOMS vengano fatturate esclusivamente
prestazioni conformi ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità. A
tal fine gli attori devono utilizzare gli strumenti disponibili in modo
sistematico e, quando necessario, in maniera coordinata. Le raccomandazioni
riguardano in particolare gli aspetti del rilievo delle prestazioni fornite,
della garanzia della qualità, dell’economicità, del finanziamento residuo e
dell’autorizzazione:
• Al momento non è possibile identificare direttamente le
prestazioni fornite da familiari curanti, visto che vengono dichiarate come
normali cure di base. Ciò complica i compiti di controllo e vigilanza dei
Cantoni e degli assicuratori, in particolare per quando riguarda la verifica
dell’economicità delle prestazioni e la garanzia di una rimunerazione
appropriata. Le prestazioni dei familiari curanti e i relativi costi operativi
dovrebbero pertanto essere rilevati separatamente e in modo uniforme a livello
nazionale; nel limite del possibile andrebbero inoltre integrati nella
statistica dell’assistenza e cura a domicilio dell’Ufficio federale di
statistica. Nei confronti degli assicuratori e dei finanziatori dei costi
residui (Cantoni e Comuni), le prestazioni dei familiari curanti dovrebbero
peraltro essere indicate nelle fatture.
• I principali aspetti relativi alla garanzia della qualità (in
particolare la formazione dei familiari curanti nonché la supervisione e
l’accompagnamento da parte di personale infermieristico) dovrebbero essere
concordati dagli attori responsabili (federazioni delle organizzazioni di cure
e d’aiuto a domicilio e degli assicuratori) in una convenzione sulla qualità
secondo l’articolo 58a LAMal che li renda vincolanti per tutte le
organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio. Queste ultime devono in particolare
garantire che i familiari siano in grado di fornire le prestazioni nella
qualità necessaria, riconoscere un peggioramento dello stato di salute delle
persone bisognose di cure e documentare adeguatamente le prestazioni fornite.
Ciò richiede conoscenze di base in ambito curativo, da acquisire attraverso una
formazione per assistenti di cura. Le organizzazioni devono inoltre disporre
del personale necessario per supervisionare e accompagnare i familiari curanti
da loro assunti e garantirne la sostituzione nei periodi di riposo o in caso di
malattia
• È inoltre essenziale garantire l’economicità delle prestazioni
fornite dai familiari curanti impiegati da un’organizzazione di cure e d’aiuto
a domicilio. Se, quando l’assistenza è prestata da un familiare, la valutazione
dei bisogni di cure indica un fabbisogno superiore a quello che risulterebbe se
l’assistenza fosse fornita da una persona esterna alla famiglia, è legittimo
chiedersi se le presta-zioni siano effettivamente fornite in modo economico. Le
organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio devono quindi valutare i bisogni
di cure in modo oggettivo, prendendo come riferimento l’entità delle
prestazioni che verrebbero fornite da una persona esterna alla famiglia. Gli
assicuratori ed eventualmente i Cantoni e/o i Comuni in quanto finanziatori dei
costi residui sono tenuti a verificare se le prestazioni fatturate a carico
dell’AOMS sono state fornite in modo economico. Dal canto loro, le federazioni
delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e degli assicuratori
dovrebbero valutare la necessità di adeguare gli strumenti della valutazione
dei bisogni di cure, affinché si possa tenere in debito conto in particolare
l’obbligo di riduzione del danno e il dovere di assistenza dei coniugi.
• Nel complesso i costi operativi delle cure di base fornite da
familiari curanti dovrebbero essere inferiori a quelli che insorgerebbero se le
prestazioni fossero fornite da persone esterne alla famiglia. Il minore importo
si giustifica soprattutto per l’assenza, in generale, dei costi di trasferta.
Considerata l’equivalenza delle prestazioni, non è opportuno adeguare i
contributi dell’AOMS alle prestazioni di cura né creare una categoria distinta.
Di conseguenza i Cantoni dovrebbero garantire una rimunerazione adeguata, ossia
conforme ai criteri di economicità, nell’ambito del finanziamento residuo. Se
il finanziamento residuo non è adeguato, attualmente con le prestazioni di cura
fornite da familiari curanti si potrebbero conseguire guadagni che andrebbero
oltre il semplice vantaggio economico ottenuto grazie a una maggiore
efficienza. È il caso in particolare quando le misure di garanzia della qualità
non vengono pienamente attuate.
• Rilasciando a un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio
l’autorizzazione a svolgere attività a carico dell’AOMS, i Cantoni dispongono
di un importante strumento di gestione che permette loro di garantire
un’assistenza conforme ai bisogni e prevedere disposizioni specifiche per
l’assunzione di familiari curanti, al fine di assicurare in particolare che le
prestazioni a carico dell’AOMS siano fornite nella qualità necessaria.
Nell’ambito della loro attività di vigilanza, i Cantoni dovrebbero inoltre verificare
periodicamente che le organizzazioni autorizzate soddisfino i requisiti anche
dopo il rilascio dell’autorizzazione.”
Con comunicato stampa del 27
gennaio 2026 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS) del
Consiglio degli Stati ha affermato:
" (…) La Commissione ha consultato
rappresentanti dei Cantoni in merito alle prestazioni di cura fornite dai
familiari nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (AOMS), accogliendo con soddisfazione l’adozione di
provvedimenti da parte dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni e delle casse
malati a seguito del rapporto del Consiglio federale dell'ottobre 2025.
Tuttavia, alla luce dell’aumento delle prestazioni di cura e della difficoltà
riscontrata nel definire tali prestazioni nel quadro dell'assicurazione
malattie, la Commissione ritiene che un intervento da parte della
Confederazione sia tuttora necessario. Ha quindi deciso di presentare due
mozioni che integrano la mo. Rechsteiner Thomas «Regolamentare
in modo vincolante le cure da parte dei familiari» (23.4281) trasmessa al Consiglio federale durante la scorsa sessione
invernale. La mozione «Definire le
prestazioni di cura di base fornite dai familiari e chiarire il loro rimborso
da parte dell’AOMS» (26.3012) mira a regolamentare questioni fondamentali e a introdurre
contributi inferiori nel quadro dell’AOMS. La seconda mozione, «Prestazioni di cura da parte dei familiari: garanzia della
qualità e maggiori competenze pianificatorie nell'ambito della procedura di
autorizzazione delle organizzazioni Spitex» (26.3013), si concentra invece sul ruolo dei
Cantoni. La Commissione intende obbligarli a subordinare l'autorizzazione di
organizzazioni Spitex che assumono familiari curanti al rispetto di criteri
qualitativi e, allo stesso tempo, consentire ai Cantoni di limitare
l'autorizzazione a uno o più fornitori di prestazioni per regione. In entrambi
Fatti
i casi la decisione di presentare la mozione è stata presa all’unanimità.”
2.10. In concreto, oggetto del contendere
è l’assunzione dei costi delle prestazioni spitex dal 25 giugno 2024 al 31
dicembre 2024 ai sensi dell’art. 25a LAMal (cfr. anche sentenza 9C_528/2012 del
20 giugno 2013).
Nel caso di specie occorre
stabilire se a ragione l’assicuratore si è rifiutato di rimborsare qualsiasi
prestazione fornita dalla madre del ricorrente (in relazione all’art. 7 cpv. 2
lett. c OPre) e dalla direttrice sanitaria dell’associazione ______ (in
relazione all’art. 7 cpv. 2 lett. a OPre), per il tramite della citata
associazione, in favore dell’assicurato, affetto da tetraplegia spastica, e che
l’Ufficio AI ha posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi per
minorenni di grado elevato e di un contributo per l’assistenza anche notturna.
Il medico curante, dr. med.
______, specialista FMH pediatria, ha indicato, per il periodo dal 25 giugno
2024 al 16 luglio 2024, una necessità di cure di 3.48 ore al mese per consigli
ed istruzione (art. 7 cpv. 2 lett. a OPre), mentre dal 17 luglio 2024 al 16
gennaio 2025 una necessità di cure di 2.58 ore su 90 giorni per consigli ed
istruzioni (art. 7 cpv. 1 lett. a OPre) e di 398.25 ore su 90 giorni per cure
di base (art. 7 cpv. 2 lett. c OPre), per complessive 400.80 ore (doc. 3). Non
è stata invece richiesta alcuna prestazione in relazione con l’art. 7 cpv. 2
lett. b OPre (sul tema cfr. DTF 145 V 161, consid. 5).
Come accennato in precedenza in
una recente sentenza (STCA 36.2025.26 del 15 settembre 2025) il TCA, dopo un
esame approfondito, ha confermato la decisione su opposizione di un
assicuratore malattie che ha ridotto le ore riconosciute per le prestazioni fornite
dai genitori, quali familiari curanti, alla propria figlia, affetta da un’encefalopatia
epilettica con / su tetraparesi spastica, con piede piatto su mutazione del
gene KCNQ2, corrispondente all’infermità congenita n. 390 OIC, da 1.44 ore a
1.05 ore nell’arco di 90 giorni per le misure di valutazione e consulenza ai
sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. a OPre e da 504.04 a 259.26 ore per le cure di
base su 90 giorni ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c OPre. Ciò sulla base
della situazione concreta e del fatto che di principio nell’ambito dell’obbligo
di ridurre il danno e del sostegno e aiuto reciproco la differenza della prestazione
va posta a carico dei familiari.
In questo senso il Tribunale
federale in DTF 145 V 161 ha rammentato al consid. 3.3.2 che “Nicht verrechenbar sei, was dem
Familienangehörigen im Rahmen der Schadenminderungs-pflicht und dem Ehegatten
im Besonderen auf Grund der ehelichen Beistandspflicht nach Art. 159 Abs. 3 ZGB an Pflege zugemutet werden kann” ed ha dunque stabilito che quanto
pretendibile dai familiari non può essere conteggiato (cfr. anche STF
9C_702/2010 del 21 dicembre 2010, consid. 7.1 e sentenza del 3 dicembre 2024
del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo, KV 2023/8, consid.
3.3.3).
Nel
caso di specie tuttavia l’assicuratore non ha esaminato nel dettaglio e nel
caso concreto le necessità di cure del ricorrente, né ha sottoposto la
fattispecie ai propri medici fiduciari, ma ha rifiutato il rimborso di
qualsiasi prestazione sostenendo che la documentazione prodotta non sarebbe
completa e che le prestazioni fornite dall’AI già coprono le cure di cui
necessita l’insorgente.
2.11. Ai sensi dell’art. 42 cpv. 3 LAMal
il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della remunerazione una
fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le
indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della remunerazione e
l’economicità della prestazione. Se le informazioni non sono sufficienti per
una valutazione attendibile dell’obbligo di prestazione l’assicuratore deve
chiedere ulteriore documentazione. Se a tale richiesta non viene dato seguito o
in modo insufficiente, l’assicuratore può rifiutare il rimborso delle
prestazioni (DTF 131 V 178, consid. 2.4 in fine). In DTF 142 V 203, al consid.
7.2.3 il Tribunale federale ha inoltre affermato che solo le cure effettive possono essere coperte dalla LAMal a
condizione che siano comprese nel catalogo delle prestazioni dell’art. 7 cpv. 2
lett. a cifra 1 e 2 OPre. Una fatturazione forfettaria non è pertanto
ammissibile.
In
concreto, dalle tavole processuali emerge che il 17 luglio 2024 il
medico curante ha trasmesso all’assicuratore la valutazione dei bisogni e il
mandato medico per le prestazioni di cure a domicilio quantificando
precisamente le ore necessarie per i consigli e le istruzioni (art. 7 cpv. 2
lett. a OPre) e per le cure di base (art. 7 cpv. 2 lett. c OPre) e non
indicando, correttamente, alcuna necessità per gli esami e le cure (art. 7 cpv.
2 lett. b OPre). Lo specialista ha allegato un dettagliato piano delle cure
dove, oltre alla situazione iniziale, agli obiettivi di aiuto e di cura ed alla
pianificazione delle prestazioni figurano segnatamente i dettagli della cura e
dei giorni in cui viene prestata, il numero di volte che viene effettuata la
cura ed il tempo necessario alla sua espletazione (doc. 3).
Alla richiesta è pure stato
allegato il catalogo delle prestazioni (doc. 3).
Il 27 agosto 2024 il dr. med.
______ ha precisato che l’insorgente è affetto da tetraplegia spastica, munito
di enterostomia e che presenta numerose patologie internistiche e
psichiatriche. L’insorgente viene accudito a domicilio ma in caso di
complicazioni acute deve essere ricoverato in ospedale. Necessita di cure 24
ore su 24 e di profilassi anti-decubito, soffre di incontinenza, non riesce a
nutrirsi ed eseguire le cure del corpo autonomamente. Per gli spostamenti viene
caricato su una sedia a rotelle. A causa di frequenti crisi di eretismo
(agitazione psicomotoria, ansia e aggressività) ha bisogno della permanenza
rassicurante di un adulto. Lo specialista ha poi allegato la lista dei 9
farmaci che deve assumere quotidianamente. Il medico ha precisato che le cure
di base che richiedono delle competenze infermieristiche elevate sono state
assunte dai genitori mentre le cure specialistiche e a pagamento sono assunte
dall’AI. Il dr. med. ______ ha pure prodotto un referto dell’8 febbraio 2024
dove la situazione del ricorrente viene descritta in modo dettagliato e del 24
luglio 2024 del dr. med. ______, dell’Istituto ______, con la descrizione delle
difficoltà attuali dell’interessato, la diagnosi, l’anamnesi, la discussione ed
il piano di recupero.
Anche l’associazione ______ il 1°
settembre 2024 ha prodotto numerosa documentazione, come richiesto
dall’assicuratore, tra cui la comunicazione dell’8 aprile 2019 relativa al
diritto immutato ad un assegno per grandi invalidi per minorenni di grado
elevato con il supplemento per cure intensive di 8 ore, la decisione del 24
gennaio 2022 relativa al contributo di assistenza, gli interventi programmati
in luglio 2024 ed effettuati dal 17 luglio 2024 giorno per giorno fino al 31
agosto 2024, un riassunto del decorso dal 25 giugno 2024 al 30 agosto 2024, il
piano di cura dettagliato dal 25 giugno 2024 al 27 agosto 2024, i referti già
prodotti dal pediatra.
Il 6 novembre 2024 l’allora
rappresentante dell’assicurato ha trasmesso ulteriore documentazione tra cui i
rapporti di follw-up della case Manager e dei familiari curanti da luglio a
settembre 2024, della pianificazione delle cure e del parere in merito alla
pianificazione delle cure (doc. G).
Il 18 dicembre 2024 l’associazione
______ ha ritrasmesso all’assicuratore la fattura del mese di ottobre 2024, di
fr. 5'411.50, non rimborsata, chiedendo spiegazioni circa il motivo del rifiuto
della presa a carico dei costi.
Il 24 gennaio 2025 l’assicuratore
ha domandato ulteriori precisazioni in merito al soggiorno del figlio da lunedì
a domenica, della scuola frequentata, dei documenti relativi al piano di cura
dal 1° settembre 2024, alla percentuale delle cure coperte dall’obbligo di
collaborare dei parenti, circa gli altri attori che intervengono regolarmente
per la cura dell’assicurato. La Cassa ha ribadito che la documentazione deve
essere tenuta in maniera professionale e che le prestazioni devono essere
indicate singolarmente in un rapporto di cura.
In sede di ricorso l’insorgente
ha prodotto la lista degli interventi programmati nei mesi da settembre a
dicembre 2024, con il codice della prestazione, la quantità settimanale o
mensile delle prestazioni eseguite, il tempo in minuti di ogni prestazione,
unitamente alle schede delle prestazioni fornite giornalmente, con il codice
delle prestazioni, il numero delle rispettive prestazioni eseguite e la
descrizione del decorso (doc. H, Q, R e S). Agli atti sono pure state prodotte
note d’onorario dettagliate emesse dall’associazione ______ dal 16 agosto 2024
all’8 gennaio 2025 (doc. U e seguenti, cfr. anche doc. 37), nonché l’interRAI
HC Svizzera, compilato nelle sue 28 pagine il 13 luglio 2024 (doc. T).
A questo proposito va rammentato
che nella STF 8C_1037/2012 del 12 luglio 2013 al consid. 5.3.2 il Tribunale
federale ha affermato che “Soweit die Vorinstanz argumentiert, die Methode RAI-HC
basiere auf Standardzeiten, wogegen der Pflegeaufwand im Einzelfall individuell
zu bestimmen sei, überzeugt dies nicht. Denn auch wenn der ausgewiesene
Pflegebedarf massgebend ist, bezieht sich dies gerade im Sinne des
Wirtschaftlichkeitsprinzips (Art. 54 UVG) nicht ohne
Weiteres auf das Mass der effektiv erbrachten Leistungen, sondern auf eine
normative Bewertung dieses Ausmasses (vgl. Urteil 2C_333/2012 vom 5. November
2012 E. 5.6). Denn eine Pflegeperson, die geschickt und routiniert arbeitet,
unterbietet diese Standardzeiten, während eine etwas langsamer arbeitende oder
lernende Pflegeperson für die gleiche Verrichtung länger braucht”.
In concreto pertanto le
prestazioni effettivamente fornite sono state registrate dalle persone che hanno
prestato assistenza, ossia i familiari e la direttrice sanitaria
dell’associazione ______. Essi hanno pure descritto gli eventi imprevisti che
hanno necessitato un adeguamento dell’assistenza (cfr. “descrizione decorso”).
Circa la precisione delle
indicazioni da fornire all’assicuratore, con sentenza K 2023/8 del 3 dicembre
2024, il Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo ha stabilito che non
devono essere posti requisiti eccessivi in relazione alla documentazione
allestita dai familiari curanti, affermando al consid. 3.1.2 che “Die Ehefrau des Beschwerdeführers hat
jeweils täglich festgehalten, welche Leistungen sie erbracht hat, so dass diese
grundsätzlich belegt sind. Aufgrund der speziellen Situation der Pflege durch
die mit dem Beschwerdeführer zusammenlebenden Ehefrau ist nachvollziehbar, dass
sie die im für sie üblichen Tagesablauf erbrachten Leistungen nur
stichwortmässig festgehalten und nicht detailliert zeitlich beziffert hat. Eine
pauschale Fakturierung kann ihr entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin
nicht vorgeworfen werden. Dies auch zumal die (Regel-)Dauer der einzelnen
aufgeführten Pflegeleistungen den eingereichten Leistungsplanungsblättern zu
entnehmen ist (vgl. KV-act. 47). Die von der Beschwerdegegnerin geforderte
Detailliertheit der Pflegerapporte (insbesondere Angabe der RAI-HC-Position)
lässt sich so auch weder der Gesetzgebung noch der Rechtsprechung oder dem
Administrativ-Vertrag Spitex (vgl. act. G10.2.1) entnehmen.”
Il
Tribunale sangallese ha di conseguenza ritenuto che una riduzione della presa a
carico delle cure a causa dell’asserita mancanza di documentazione non è
giustificata (consid. 3.1.3).
Nel caso di specie la situazione
è simile.
Oltre al formulario “interRAI HC Svizzera”,
compilato nelle sue 28 pagine il 13 luglio 2024 (doc. T), come già accennato in
precedenza, il ricorrente ha prodotto i moduli dove sono stati indicati, per
gli interventi programmati, i codici delle prestazioni, le cure fornite, la
quantità settimanale o mensile delle prestazioni, il tempo in minuti al giorno
e a settimana, rispettivamente al mese. Nel modulo sono poi state indicate le
prestazioni effettuate giorno per giorno, con la descrizione del decorso (per
luglio ed agosto 2024 cfr. gli allegati al doc. 7 [ad esempio per il 19 agosto
2024: “Oggi si riprende il ritmo scolastico. A causa dell’encefalpathia e
della grave spasticità degli arti, RI1 non riesce a vestirsi da solo, ma
dipende completamente da me. Da sdraiato, gli metto la maglietta, i
pantaloncini e le calze, stando attenta di mantenere la corretta posizione
delle anche, affinché non incroci le gambe. Piego e riordino i vestiti puliti e
metto a lavare quello sporchi. Cambiare Pannolino. Questa mattina e alla sera,
cambio il pannolino poiché sporco di feci e urina. Faccio una piccola igiene
intima ed applico crema allo zinco. Il resto delle cure eseguite da me come da
abitudine”; 21 agosto 2024: “Al ritorno da scuola RI1 era
particolarmente stanco. Sdraiare e Alzare con aiuto: Sollevo RI1 di peso dalla
sua carrozzina e lo posiziono nel suo letto per un riposino. Lo idrato dandogli
un bicchiere d’acqua con la Peg e qualche sorso con la bocca. Aiuto a mangiare:
RI1 non è in grado di alimentarsi autonomamente. Gli preparo una cena stando
attenta alla consistenza giusta, che deve essere morbida, per evitare
complicazioni alla sua difficoltosa deglutizione rischio broncoaspirazione. Lo
imbocco con piccoli pezzi e con calma riesce a finire tutto il cibo che c’è nel
piatto. Il resto delle cure eseguite come da abitudine”; per i mesi
successivi cfr. i doc. H e da Q a S allegati al ricorso; cfr. ad esempio doc. H,
1° settembre 2024: “Doccia: RI1 necessita di essere lavato: lo metto quindi
in doccia. Lo siedo sulla sua sedia apposita che gli permette di mantenere la
posizione seduta senza cadere. Non riesce a lavarsi autonomamente, ma
dipendente completamente da me. Gli lavo anche i capelli, anche se non gli
Considerandi
piace molto e si arrabbia. Gli lavo accuratamente tutto il corpo e controllo lo
stato della cute. Avvolgo RI1 in un grande asciugamano e lo porto in braccio nel
suo letto, così che possa asciugargli i capelli. Dopo aver asciugato bene tutte
le parti del corpo, applico la crema idratante. Provvedo a vestire la parte
superiore del corpo, posizionare il pannolino pulito e rivestire la parte
inferiore. Applicare e rimuovere mezzi ausiliari; provvedo in mattinata a
mettergli il busto e rivestire la parte inferiore. Applicare e rimuovere i
mezzi ausiliari; provvedo in mattinata a mettergli il busto e le ortesi alle
gambe, che toglierò alla serra prima di andare a letto. Il resto delle cure
eseguite come da abitudine”).
La madre del ricorrente ha
pertanto documentato e registrato quotidianamente le prestazioni fornite. In
considerazione della particolarità della fattispecie è comprensibile che la
madre abbia riportato le prestazioni fornite nell’ambito della routine
quotidiana senza specificare nel dettaglio la durata, che comunque è elencata
nel decorso negli interventi programmati (ad esempio per l’igiene parziale al
lavandino [codice 1014] è prevista una quantità settimanale pari a 7 (ossia
ogni giorno) per 0.11 minuti al giorno.
Alla luce di quanto sopra
esposto, occorre concludere che la documentazione presentata dal ricorrente è
completa, comprensibile e sufficientemente dettagliata.
Considerato che i familiari della persona assicurata che sono impiegati da
un'organizzazione autorizzata per la cura e l'aiuto a domicilio possono
fornire, anche senza una formazione per personale di cura, delle cure di base
secondo l'art. 7 cpv. 2 lett. c OPre (DTF 145 V
161.
e DTF 150 V 273),
la decisione dell’assicuratore di neppure esaminare quali spese devono essere
poste a carico della LAMal per l’asserita, ma come visto non confermata,
assenza di documentazione sufficiente, non può essere tutelata.
La circostanza sollevata
dall’assicuratore secondo cui la fatturazione tramite il sistema del terzo
pagante non è consentita poiché l’associazione ______ non ha stipulato un
contratto amministrativo corrispondente ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 LAMal, non
è un motivo per non esaminare in che misura le prestazioni fornite sono a
carico dell’assicuratore che rimborserà semmai direttamente l’assicurato (cfr.
art. 42 cpv. 1 LAMal). Né è un motivo per rifiutare di esaminare il rimborso delle
prestazioni la censura dell’assicuratore secondo cui un familiare curante
dovrebbe disporre di un giorno libero a settimana (cfr. del resto doc. HH).
CO1 non può essere seguita
neppure laddove afferma che in applicazione del divieto dell’effetto
retroattivo di cui all’art. 5 della Costituzione federale nel caso di specie
non troverebbe applicazione la STF 9C_480/2022 del 29 agosto 2024 pubblicata in
DTF 151 V 1, dove il Tribunale federale ha esaminato il coordinamento intersistemico dei contributi
dell'assicurazione sanitaria obbligatoria delle cure medico-sanitarie per i
costi delle cure di base (prestazione in natura) in relazione all'assegno per
grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità (prestazione pecuniaria),
modificando la propria giurisprudenza nel senso che non vi può essere
una riduzione dei contributi alle cure di base in relazione ad un assegno
per grandi invalidi e al contributo per le cure intensive (cfr. anche la STCA 36.2025.26 del 15 settembre 2025,
consid. 2.12).
Infatti,
se è vero che per prassi costante una precisazione o una modifica della
giurisprudenza non costituiscono un motivo di revisione di una decisione
formalmente passata in giudicato, poiché non ci si trova in presenza di fatti
nuovi o nuovi mezzi di prova (STF U 308/00 del 21 maggio 2001, consid. 3c con
rinvio alla DTF v115 V 313 consid. 4a/bb), in concreto la situazione è diversa
poiché non è stata emessa alcuna decisione formale cresciuta in giudicato in
merito alla presente fattispecie. La nuova giurisprudenza trova di conseguenza
applicazione (cfr. DTF 143 I 50 consid. 4.1 e 4.2; DTF 143 I 60 consid. 3.3,
STF 9C_491/2023 del 3 aprile 2024, consid. 2.2 e STF 9C_281/2022 del 28 giugno
2023, consid. 3 e STF 9C_481/2021 del 9 gennaio 2023 consid. 2.1).
Neppure
la decisione del 24 gennaio 2022 con la quale l’Ufficio AI ha aumentato il
contributo per l’assistenza del servizio notturno a fr. 10'157.99 al mese dal
1° gennaio 2022, indicando che le notti non fatturate (ma non trascorse in
ospedale, in un istituto o fornite da un’organizzazione di cure a domicilio)
potranno essere convertite in ore diurne (ogni notte corrisponde a 4.79 ore
diurne), modifica l’esito della vertenza (doc. VII).
Per
l’art. 42sexies cpv. 1 LAI il calcolo del contributo per l’assistenza si basa
sul tempo necessario per fornire le prestazioni d’aiuto. Da questo valore è
dedotto tra l’altro, secondo la lettera c, il contributo versato
dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell’ambito delle
cure di base secondo l’articolo 25a LAMal.
Come emerge dal Messaggio
concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), del 24
febbraio 2010, FF 2010, pag. 1603 seguenti, in particolare, pag. 1687:
" (…)
Capoverso 1: il numero di ore per le quali è versato un contributo per
l’assistenza corrisponde al massimo al numero di ore di assistenza per le
prestazioni d’aiuto regolarmente necessarie dedotto il numero delle ore di
assistenza coperte da altre prestazioni dell’AI. Per altre prestazioni dell’AI
si intendono l’assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42–42ter LAI, i
servizi di terzi ai quali l’assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario
conformemente all’articolo 21ter capoverso 2 LAI e la parte del contributo di
cui al nuovo articolo 25a LAMal versata per le cure di base ai sensi
dell’articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre. Ciò significa che il contributo
per l’assistenza è versato sussidiariamente a queste prestazioni.
(…)
Capoverso 3: una parte delle prestazioni dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 25a LAMal) coincide con quelle
del contributo per l’assistenza. Si tratta delle prestazioni di cura a
domicilio nell’ambito delle cure di base ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera
c dell’ordinanza sulle prestazioni («cure di base generali per i pazienti
dipendenti quali: bendare le gambe, infilare le calze compressive, rifacimento
del letto, installazione del paziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione
antidecubito, prevenzione e cure delle lesioni cutanee conseguenti a una
terapia; aiuto alle cure d’igiene corporale e della bocca, a vestire e svestire
il paziente e a nutrirlo»). Queste prestazioni rientrano anche tra gli atti
ordinari della vita coperti dal contributo per l’assistenza. L’articolo 64
capoverso 1 LPGA stabilisce che le cure mediche sono assunte da un’unica
assicurazione sociale. L’articolo 64 capoverso 2 LPGA definisce l’ordine
secondo il quale le varie assicurazioni assumono le spese di cura, se le
condizioni delle rispettive leggi sono soddisfatte: l’assicurazione per
l’invalidità è chiamata a fornire prestazioni prima dell’assicurazione contro
le malattie. Nell’ambito delle cure di base è necessaria una deroga a queste due
disposizioni, per evitare che l’introduzione del contributo per l’assistenza
causi un trasferimento dell’obbligo di prestazione dall’assicurazione contro le
malattie all’assicurazione per l’invalidità e per far sì che una parte del fabbisogno
di cure di base possa essere coperto da assistenti. Con questo capoverso si
vuole garantire che l’assicurazione malattie continui a versare un contributo
alle cure di base (secondo le disposizioni dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie) nonostante l’introduzione del contributo per
l’assistenza dell’AI, che copre anche una parte delle cure di base. Le
prestazioni dell’AI e dell’AMal si distinguono però in funzione dei fornitori
autorizzati: l’AMal versa contributi unicamente per le cure dispensate da
infermieri, organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e case di cura, l’AI
concede invece il contributo per l’assistenza unicamente per le prestazioni
fornite da assistenti ai sensi dell’articolo 42quinquies. La scelta del
fornitore di prestazioni determina pertanto quale assicurazione sia tenuta ad
assumere le spese (conformemente alle pertinenti disposizioni). Si vuole
inoltre che i beneficiari di un assegno per grandi invalidi che adempiono le
condizioni del diritto al contributo per l’assistenza ma non desiderano
assumere un assistente continuino ad avere il diritto al rimborso delle
prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Infine,
l’articolo chiarisce che è l’assicurazione per l’invalidità a provvedere al
coordinamento al fine di evitare doppi indennizzi o mancati indennizzi.
L’assicurazione per l’invalidità deduce dal fabbisogno di prestazioni d’aiuto
riconosciuto il numero di ore per le quali l’assicurazione malattie versa un
contributo alle cure di base (v. anche l’art. 42sexies cpv. 1 lett. c). A
tal fine, l’assicurato che chiede all’AI un contributo per l’assistenza deve
comunicare all’ufficio AI il numero di ore di cure di base rimborsate
dall’assicurazione malattie e presentare su richiesta i relativi giustificativi.”
(sottolineature del redattore)
A
questo proposito la circolare per il contributo sull’assistenza (CCA: stato 1°
gennaio 2026) ai marginali 10006-10009 regola il coordinamento con
l’assicurazione malattie.
Per il marginale 10006 CCA il
tempo necessario per le cure di base per le quali è versato un contributo
secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre rientra nel calcolo del
contributo per l’assistenza. Le cure terapeutiche non sono invece prese in
considerazione.
Il tempo necessario per le cure
di base fornite da Spitex o da altro personale di cura riconosciuto sono
dedotte dal bisogno di aiuto e dall’importo massimo. Nel quadro del calcolo del
contributo per l’assistenza è indispensabile per l’AI sapere se l’assicurato
riceve cure di base secondo la LAMal, al fine di evitare il rischio di un
doppio rimborso (marginale 10007 CCA).
È in primo luogo l’assicurato a
dover fornire queste informazioni. Di conseguenza, un assicurato che richiede
un contributo per l’assistenza deve procurarsi presso la propria assicurazione
malattie un certificato delle prestazioni di cui beneficia e farlo pervenire
all’ufficio AI. Se l’ufficio AI necessita di ulteriori informazioni, può
richiederle all’assicuratore-malattie in virtù dell’articolo 84a LAMal (cfr.
art. 32 cpv. 2 LPGA; (marginale 10008 CCA).
L’ufficio AI notifica una copia
del preavviso e della decisione alla cassa malati (marginale 10009 CCA).
In concreto, la decisione del
contributo di assistenza è stata emessa in data 24 gennaio 2022. L’assicurato
ha chiesto di poter beneficiare delle cure di base ai sensi dell’art. 25a LAMal
nel corso del 2024. L’assicuratore LAMal fino ad oggi ha negato il diritto alle
prestazioni.
Come visto, è il contributo
d’assistenza dell’AI ad essere sussidiario rispetto alle prestazioni della
LAMal previste dall’art. 7 cpv. 2 lett. c OPre e non viceversa (art. 42 sexies
cpv. 1 lett. c LAI; marg 10006-10009 CCA e Messaggio concernente la modifica
della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (6a revisione
AI, primo pacchetto di misure), del 24 febbraio 2010, FF 2010, pag. 1603
seguenti, in particolare, pag. 1687).
Nella fattispecie spetta di
conseguenza all’assicuratore LAMal stabilire se e in che misura l’insorgente ha
diritto alle prestazioni richieste ed in seguito comunicarlo all’Ufficio AI
(art. 32 cpv. 2 LPGA) che dovrà semmai ricalcolare l’ammontare del contributo
per l’assistenza durante il periodo per il quale l’interessato chiede le
prestazioni (in concreto da giugno 2024).
Lo stesso assicurato è del resto
tenuto a informare l’Ufficio AI in caso di versamento delle prestazioni Spitex
da parte dell’assicuratore malattie se non vuole incorrere in sanzioni penali.
2.12
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione su
opposizione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore per
stabilire quali prestazioni devono essere poste a carico dalla LAMal.
A
questo proposito si rammenta che la decisione in merito alle misure adeguate
per quanto concerne il tempo, la forma ed il contenuto rientra nel potere di
apprezzamento dell’associazione ______ e del medico che ha ordinato l’intervento.
Nella valutazione del bisogno concreto
dell’assicurato, le persone competenti beneficiano di un certo margine di
apprezzamento dal quale ci si può scostare solo con riserbo, se il prescrivente
è il medico di famiglia della persona assicurata, che conosce nel dettaglio lo
stato di salute del proprio paziente. In generale
non va rimessa in discussione la prescrizione del medico di famiglia a
conoscenza della situazione valetudinaria della persona assicurata se il medico
fiduciario si limita a valutare il fabbisogno sulla base
di valori desunti dall’esperienza e senza aver valutato personalmente lo stato
di salute della persona interessata (STF C_912/2017 del 6 dicembre 2018
pubblicata in SVR 2019 KV n. 5, consid. 4.3).
D’altra parte con riferimento al
potenziale di abuso, laddove l’attività di dipendente dello Spitex consiste
unicamente nella cura di familiari, i criteri di economicità, appropriatezza ed
efficacia secondo l’art. 32 cpv. 1 LAMal devono essere esaminate semmai da un
medico fiduciario (DTF 145 V 161).
Spetterà pertanto
all’assicuratore valutare se accettare la prescrizione del medico di famiglia
oppure se procedere ad una valutazione personale dello stato di salute della
persona assicurata per il tramite di un medico fiduciario o di una perizia ai
sensi dell’art. 44 LPGA. La cassa dovrà inoltre porre a carico della LAMal solo
le spese che sarebbero state sostenute per l’assistenza domiciliare da parte di
dipendenti esterni dello Spitex. Non possono essere messi a carico
dell’assicuratore malattie i costi che possono essere richiesti ai familiari
nell’ambito dell’obbligo di ridurre il danno. In tale contesto ai responsabili
dello Spitex deve essere concesso un qual certo margine di apprezzamento
ragionevole e praticabile in merito alla questione circa il tipo di assistenza
che ci si può aspettare dai familiari (DTF 145 V 161 consid. 3.3.2; sul tema
cfr. anche STCA 36.2025.26 del 15 settembre 2025).
Solo
dopo un accurato e serio esame della fattispecie, l’assicuratore emetterà una
nuova decisione formale in base alla quale deciderà nel merito della richiesta
di rimborso delle prestazioni litigiose, fissandone l’ammontare orario e i
costi a carico della LAMal.
All’assicuratore
va qui rammentato che agisce quale autorità con compiti di diritto pubblico.
2.13
Visto
l’esito del ricorso (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena
vittoria [DTF 141 V 281 consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023,
consid. 7]), il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto alle
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
2.14
Secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni LAMal
non è stato previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024
«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma
elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato
all’assicuratore per i suoi incombenti conformemente ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO1 verserà al
ricorrente fr. 3'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti