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Decisione

36.2025.61

Ricorso per denegata e ritardata giustizia respinto perché tra la richiesta di emissione della decisione e il ricorso è passato poco tempo (poco più di un mese e mezzo)

16 febbraio 2026Italiano45 min

competente non è avvenuto (10.12.2025). Al suo posto è improvvisamente intervenuto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2025.61

cs

Lugano

16 febbraio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2025 di

RI1, _______

contro

CO1, _______

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A. RI1,

nata nel 1979, è affiliata presso CO1 (in seguito: CO1) per l’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

B. Il 18

giugno 2021 l’interessata, per il tramite del proprio medico curante, dr. med. _______,

diagnosticata una disforia di genere, ha chiesto ad CO1 una garanzia per un

intervento chirurgico di femminilizzazione del volto, tesa a rimodellare la

prominenza sopraorbitale (arcata sopraciliare) ed il mento, per eseguire un

lifting delle labbra e, in una seconda fase, per rimodellare il setto nasale.

L’assicuratore, il 10 agosto 2021 ha preavvisato favorevolmente gli interventi

prospettati (cfr. doc. VI).

C. Il 24

gennaio 2022 RI1 ha inoltrato una seconda richiesta, tramite l’Ospedale _______,

volto a correggere il solco sopracciliare, la posizione laterale delle

sopracciglia, l’attaccatura dei capelli, il filtro, il mento, l’angolo

mascellare e, in una seconda fase, le parti molli del viso e del collo (doc.

III/1 e A6). Il 3 febbraio 2022 CO1 ha parzialmente respinto la richiesta

poiché gli interventi non erano adeguati, giacché principalmente motivati da

ragioni estetiche (doc. III/2 e A4).

D. Il 25

febbraio 2022, l’Ospedale _______ ha inoltrato una richiesta di riesame,

approvata dal servizio medico fiduciario di CO1, tranne per quanto concerne il

lifting al viso ed al collo. Il 2 marzo 2022 l’assicuratore ha emesso una

garanzia in relazione alla richiesta formulata il 24 gennaio 2022, precisando

di assumere i costi dall’assicurazione di base, dedotta la franchigia, il 10%

di partecipazione ai costi e i fr. 15 al giorno di contributo ospedaliero (doc.

1 e III/3 e A5). Come indicato da CO1 il 22 gennaio 2026 “parrebbe che l’amministrazione

abbia deciso di rilasciare una garanzia per tutti gli interventi richiesti,

nonostante il parere contrario del servizio medico fiduciario” (doc. VI).

E. Il 5 ed

il 9 aprile 2022 RI1 ha presentato personalmente una richiesta di assunzione di

prestazioni da effettuare all’estero. La richiesta è stata respinta da CO1 il

19 aprile 2022 ritenuto che il trattamento in Svizzera era possibile con una

qualità sufficiente.

F. Il 18

ottobre 2023 CO1 ha ricevuto, per il tramite dell’_______, una richiesta di

assunzione dei costi per la correzione del mento, dell’angolo mascellare, del

filtro e del pomo d’Adamo, che l’assicuratore ha accettato il 14 novembre 2023.

G. Il 29

ottobre 2025 il medico curante, dr. med. _______, ha richiesto una conferma

della precedente copertura dei costi per il lifting dei tessuti molli del viso

e del collo, rilevando che l’intervento sarebbe stato previsto per il mese di

dicembre 2025 (doc. A1).

H. Il 24 ed

il 28 novembre 2025 RI1 ha chiesto all’assicuratore informazioni in merito allo

scritto del dr. med. _______ (doc. A3 e A7). Il 3 dicembre 2025 CO1 ha domandato

al curante di produrre delle foto aggiornate e di voler indicare i motivi

dell’intervento (doc. A11).

Fatti

I. Dopo

ulteriori scambi di corrispondenza, il 18 dicembre 2025 RI1 si è rivolta al

Tribunale cantonale delle assicurazioni con un ricorso per denegata e ritardata

giustizia “nonché violazione della tutela dell’affidamento relativo a

garanzia di pagamento esistente (femminilizzazione del volto correzione dei

tessuti molli)” (doc. I). La ricorrente afferma che il percorso terapeutico

approvato nel 2023 (recte; 2022; cfr. doc. III) comprendeva fin dall’inizio la

correzione delle strutture ossee e la successiva correzione dei tessuti molli.

“A seguito di gravi errori di trattamento da parte di una medica ho sporto

denuncia penale per lesioni personali e falsificazione di documenti. Il

Tribunale superiore ha ordinato un esame penale per lesioni personali. In

conseguenza di tale errato trattamento si sono rese necessarie tre ulteriori

operazioni a _______, tra cui due revisioni, esclusivamente sulla struttura

ossea. Dopo il completamento degli interventi ossei e il rispetto del

necessario periodo di guarigione, nel novembre 2025 il mio medico curante ha

richiesto unicamente l’aggiornamento della garanzia di pagamento esistente per

l’ultimo passaggio (correzione dei tessuti molli). Non è stata presentata

alcuna nuova domanda.”

La

ricorrente afferma che dall’inizio di novembre 2025 CO1 ritarda

sistematicamente la decisione. Invece di procedere all’aggiornamento, sono

stati addotti argomenti variabili e oggettivamente errati, tra cui una presunta

limitazione temporale della garanzia di pagamento (tre mesi), una presunta

interruzione del percorso terapeutico, affermazioni generiche sugli effetti

degli ormoni e infine dubbi sul fornitore della prestazione perché non fattura

tramite TARMED. Un riscontro telefonico vincolante promesso dal capogruppo

competente non è avvenuto (10.12.2025). Al suo posto è improvvisamente intervenuto

un altro collaboratore che ha trasmesso un messaggio contraddittorio e

impreciso il 9 dicembre 2025. Ella evidenzia di aver chiesto per iscritto il 7

dicembre 2025 l’emanazione di una decisione formale ai sensi dell’art. 49 LPGA,

fissando un termine al 17 dicembre 2025, scaduto infruttuosamente.

Secondo

la ricorrente una garanzia di pagamento passata in giudicato può essere

revocata o riesaminata solo se emergono nuovi fatti essenziali o la decisione

originaria era manifestamente illegittima. Nessuna delle due condizioni è

adempiuta. L’indicazione medica è invariata, la correzione dei tessuti molli è

parte integrante del percorso terapeutico originariamente approvato. I ripetuti

annunci di verifica senza emanazione di una decisione formale costituiscono un

ritardo ingiustificato. Tale comportamento, per l’assicurata, viola la tutela

costituzionale dell’affidamento (art. 9 della Costituzione federale). Ella ha

fatto affidamento sulla garanzia di pagamento senza riserve ed ha impostato

l’intera pianificazione terapeutica su di essa. La focalizzazione sulla

modalità di fatturazione (TARMED / privata) è giuridicamente inammissibile

finché non venga indicata una possibilità di trattamento equivalente e

ragionevole fatturata secondo TARMED.

L’assicurata

chiede di accertare che CO1 con il suo comportamento commette un ritardo di

giustizia e/o una denegata giustizia, di ordinare all’assicuratore di emanare

senza indugio una decisione formale sull’aggiornamento della garanzia di

pagamento esistente, di accertare che la garanzia di pagamento esistente rimane

valida e che la prevista correzione dei tessuti molli, quale parte del percorso

terapeutico approvato, deve essere rimborsata, in via subordinata di ordinare

ad CO1 di dimostrare una possibilità di trattamento equivalente concretamente

indicata, fatturabile secondo TARMED.

Per

l’interessata CO1 da novembre 2025 ritarda sistematicamente la procedura, pur

essendo a conoscenza che l’intervento chirurgico era pianificato per dicembre 2025

e che esiste una garanzia di pagamento valida. Invece di emanare una decisione,

vengono addotti argomenti variabili e contraddittori e giuridicamente

infondati.

Solo

dopo il completamento delle correzioni ossee è possibile medicalmente la

necessaria correzione dei tessuti molli. L’indicazione medica è invariata e il

trattamento corrisponde al percorso approvato.

L’interessata

invoca gli art. 25 e 32 LAMal, 9 e 29 della Costituzione e la STF 9C_141/2011.

La

ricorrente evidenzia di aver coinvolto espressamente il servizio di gestione

dei reclami della CO1 “al fine di chiarire il comportamento non coordinato e

contraddittorio della competente unità specialistica (in particolare: mancato

rispetto di un richiamato telefonico promesso dalla capogruppo, sostituito da

un intervento oggettivamente errato di un altro collaboratore)”. Il

servizio non avrebbe affrontato nel merito le carenze procedurali. L’assicurata

chiede al Tribunale di tener conto di tale omissione nella valutazione del

ritardo di giustizia e del comportamento procedurale dell’assicurazione.

Secondo la ricorrente il comportamento dell’assicuratore evidenzia un ripetuto

e mirato rinvio a ridosso delle scadenze, configurando una ritardata decisione

procedurale, rispettivamente un ritardo ingiustificato.

L. Il 20

gennaio 2026 l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione (doc. III)

trasmessa all’assicuratore (doc. V).

M. Con

risposta del 22 gennaio 2026 CO1 ha proposto la reiezione del ricorso (doc.

VI).

L’assicuratore

afferma che secondo l’insorgente “in conseguenza di tale errato trattamento

si sono rese necessarie tre ulteriori operazioni a _______, tra cui due

revisioni, esclusivamente sulla struttura ossea” e che successivamente non

sono pervenute ulteriori richieste di garanzia di copertura dei costi per la

chirurgia facciale. Dai documenti “non è possibile capire cosa sia stato

operato, quando e dove. È presente solo una richiesta datata 20 marzo 2025 da

parte del reparto di chirurgia maxillo-facciale dell’_______, con cui è

stata richiesta la garanzia di copertura dei costi per la rimozione del metallo

dalla mascella inferiore/dal cranio. Il servizio medico fiduciario ne ha

raccomandato l’assunzione dei costi”. Il 29 ottobre 2025 il dr. med. _______

ha richiesto una conferma della precedente copertura dei costi per il lifting

dei tessuti molli del viso e del collo. Stante il tempo trascorso (3 anni e

mezzo), il caso è stato sottoposto al servizio del medico fiduciario che per

determinarsi necessita della documentazione fotografica aggiornata come pure

della spiegazione di come il rassodamento dei tessuti molli del viso determini

una femminilizzazione. Il 3 dicembre 2025 l’assicuratore ha quindi inviato al

medico curante una richiesta. Secondo CO1, indipendentemente dalla garanzia del

2 marzo 2022, visto il tempo trascorso e la mutata situazione di fatto,

l’assicuratore deve procedere a una verifica della fattispecie: l’assicurata è

infatti stata vittima di un errore medico che l’ha costretta a sottoporsi a

diversi interventi correttivi e supplementari. È quindi necessario accertare

come si presenta attualmente il volto della ricorrente. Ciò è stato spiegato

dettagliatamente dalla dr.ssa med. _______, sostituta responsabile del servizio

medico fiduciario di CO1, nella sua recente valutazione del 15 gennaio 2026. Ad

oggi la documentazione e le delucidazioni richieste non sono ancora pervenute.

CO1

afferma di non aver mai negato la prestazione ma di aver semplicemente

intrapreso i passi necessari alfine di effettuare le debite verifiche per

stabilire con la giusta accuratezza l’eventuale diritto alle prestazioni.

L’attuale stallo della procedura è unicamente dovuto al fatto che il curante

non ha ancora prodotto la documentazione richiesta. Per cui al momento in cui è

stato inoltrato il ricorso, non può essere imputata alcuna ritardata giustizia.

N. Con

scritto del 2 febbraio 2026, pervenuto al TCA il 5 febbraio 2026 (doc. X) e

trasmesso per conoscenza all’assicuratore il medesimo giorno (doc. XI), la

ricorrente ha ribadito la sua posizione.

in

diritto

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è

di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.

13, pag. 37 e seguenti).

Considerandi

2.

La costante

giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid.

2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018

del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid.

3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30

novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.

2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag.

294).

Nella

presente fattispecie, in assenza di una decisione impugnabile, unico oggetto

del contendere può essere solo l’accertamento di una ritardata o denegata

giustizia (cfr. anche replica del 2 febbraio 2026, doc. X, punto 1; cfr. STCA

32.2024.76

del 2 dicembre 2024).

La

richiesta dell’assicurata di accertare che la garanzia di pagamento esistente

(del 2 marzo 2022) rimane valida e che la prevista correzione dei tessuti

molli, quale parte del percorso terapeutico approvato, deve essere rimborsata,

e la domanda tendente ad ordinare all’assicuratore di dimostrare una

possibilità di trattamento equivalente, concretamente indicata, fatturabile

secondo TARMED, sono pertanto irricevibili.

nel

merito

3.

Per

l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione.

Secondo

l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è

competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il

ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di

giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in

presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità

amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete

entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura

dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come

ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).

Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta

in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle

autorità competenti (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312

consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte,

all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a

decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale

da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle

regole (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i

riferimenti ivi menzionati).

Il

principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a

LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni

sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF

110.

V 54 consid. 4b).

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la

trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti

positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora

l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente.

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di

un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’avere

ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente

superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente

pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid.

4.1; STCA 32.2016.151 del 16 gennaio 2017, consid. 2.3).

Giova

qui pure ricordare che a norma dell'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti

dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità

ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine

ragionevole. Una procedura ha una durata eccessiva ed è contraria al precetto

costituzionale, quando un'autorità dilunga in maniera inopportuna l'adozione di

una decisione, tenuto conto della natura della controversia e di tutte le altre

circostanze del caso. Decisiva non è solo la durata del processo dinanzi al

singolo grado di giudizio, ma anche il periodo dell'intera procedura (STF

8C_633/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti). Certo, il

principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali, ma in linea di principio non ha una

portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e

l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del

14.

agosto 2018, consid. 5.1).

Va

ancora rammentato che in DTF 129 V 411 (cfr. anche STF 8C_541/2021 del 18

maggio 2022, consid. 2.2; STF 9C_768/2018 del 21 febbraio 2019, consid. 1.2.2),

il Tribunale federale ha stabilito che l'accertamento di ritardata giustizia configura una forma di riparazione

per chi ne è stato vittima. In considerazione della portata concreta ed

effettiva dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti

dell'uomo, l'ammessa violazione può essere constatata nel dispositivo della

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni.

La giurisprudenza sviluppata in

materia penale che permette, a determinate condizioni, di accordare degli

effetti di diritto materiale all'accertamento di un ritardo ingiustificato, non

può essere invocata allorché la riparazione richiesta consiste nell'assegnazione

di una prestazione (positiva) dello Stato, sotto forma di una prestazione

assicurativa sociale, in ragione di una durata eccessiva della procedura.

L’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se l'impossibilità di

mettere in atto una perizia abbia per effetto, all'occorrenza, di fare

sopportare all'amministrazione le conseguenze della mancanza di prove di

un'incapacità lavorativa nel momento determinante.

4.

In una

sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il

TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI

e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di

una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata).

Nella

DTF 125 V 188ss., il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo

ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di

4.

mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva

ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

Nella

RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata

giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente

inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere

giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In

quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato

chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei

denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20

Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In

seguito, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile

trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi

tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata

giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni

dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in

materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile

2011), oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello

scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi

al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado

d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue

censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF

8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso

tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e

il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato

qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di

procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie

(STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).

In una

sentenza 9C_448/2014 del 4 settembre 2014 l'Alta Corte ha negato che l'Ufficio

AI abbia compiuto un diniego di giustizia, ritenendo che l’amministrazione,

come del resto richiesto anche dall’assicurata, abbia attivamente svolto tutti

gli atti istruttori necessari al fine di disporre di un incarto completo,

verificando in particolare, in maniera approfondita, quale fosse lo stato di

salute globale dell’interessata. Il TF ha affermato che:

" (…)

7.

L'attitude de la recourante est contradictoire. Elle se plaint du fait que

l'intimé aurait retardé sa prise de décision en instruisant inutilement le

volet oncologique, alors qu'elle lui avait elle-même demandé, le 6 mars 2012,

qu'il fût procédé à une nouvelle appréciation globale de son état de santé, à

teneur du jugement du 18 avril 2011, en réactualisant ses données médicales de

façon à ce que les atteintes à la santé psychique et somatique fussent prises

en considération.

Par ailleurs, il sied

de rappeler que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures

d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin

(art. 43 al. 1 LPGA). Si l'assuré peut certes refuser de se soumettre à des

examens médicaux ou techniques qui ne sont pas nécessaires ou qui ne peuvent

raisonnablement être exigés (art. 43 al. 2 LPGA), il ne saurait en revanche

dicter à l'administration la façon dont elle doit instruire le cas,

c'est-à-dire lui indiquer les actes d'instruction qu'elle doit accomplir ou

ceux dont elle doit s'abstenir.

Dans le cas d'espèce,

les investigations mises en oeuvre par l'intimé n'apparaissaient pas superflues

au point de constituer un déni de justice, d'autant que l'intimé a finalement

pu rendre une décision en toute connaissance de cause. De plus, l'intimé a

activement mené son instruction, ainsi que cela ressort des rapports médicaux

régulièrement versés au dossier jusqu'au dépôt du recours pour déni de justice.

Le grief de retard injustifié est infondé."

In una

sentenza C-1653/2014 del 23 luglio 2014, il Tribunale amministrativo federale

ha accolto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema

di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che

all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio,

l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare al fine di stabilire se lo

stato di salute dell’assicurata fosse effettivamente migliorato tanto da

sopprimerle il diritto ad una rendita intera della quale beneficiava, oppure no

- doveva essere imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in

grado di predisporre una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo

aleatorio, nonostante i quasi 17 mesi trascorsi dalla richiesta di

autorizzazione a trasmettere l’incarto dell’interessata agli esperti per lo

svolgimento di una perizia e il ricorso per denegata giustizia (cfr. STCA

32.2016.151

del 16 gennaio 2017, consid. 2.4).

In una

sentenza C-1000/2018 del 28 febbraio 2018, il Tribunale amministrativo federale

ha respinto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in

tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo

che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio,

l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non poteva essere

imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in grado di predisporre

una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo aleatorio, nonostante

i 7 mesi trascorsi dalla data in cui il mandato per la perizia

pluridisciplinare fosse stato registrato nella piattaforma “SuisseMED@P” e i 12

mesi di durata della nuova procedura dopo la sentenza di rinvio del TAF,

puntualizzando, al consid. 3.6, quanto segue:

"

(…) In virtù dell'art. 72bis cpv. 1 OAI, le perizie mediche che

interessano tre o più discipline mediche, devono essere eseguite da un centro

peritale con cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha concluso una

convenzione. Questa norma fa riferimento ai centri d'osservazione medica e

professionale di cui all'art. 59 cpv. 3 LAI. I mandati sono attribuiti con

metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P"

(art. 72bis cpv. 2 OAI; DTF 139 V 349 consid. 2.2 e 5.2.1). Il Tribunale federale

ha già avuto modo di pronunciarsi, nella sentenza 9C_547/2015 del 22 aprile

2016, in merito ai ritardi che potrebbero verificarsi al momento

dell'attuazione del sistema di attribuzione dei mandati peritali con metodo

aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P". In

particolare, il Tribunale federale ha stabilito che, durante la fase di

svolgimento delle perizie pluridisciplinari tendenti a valutare l'invalidità di

un assicurato, il funzionamento della menzionata piattaforma elettronica

rientra nei compiti degli Uffici AI (art. 57 lett. f LAI). Non compete dunque

ad un'autorità giudiziaria esprimersi, dal profilo del diniego di giustizia,

sulle difficoltà ed i ritardi che si sono verificati nell'ambito

dell'esecuzione di una decisione cresciuta in giudicato, essendo piuttosto

compito dell'Ufficio federale delle assicurazioni controllare l'adempimento da

parte degli Uffici AI dei loro compiti (art. 57 LAI) ed impartire a

quest'ultimi istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi (art.

64a cpv. 1 lett. a e b LAI). Il Tribunale federale ha comunque ritenuto che

l'autorità giudiziaria deve esaminare gli effetti del ritardo nell'esecuzione

di una decisione tendente allo svolgimento di una perizia nel contesto

dell'intera procedura e determinare se, a causa del tempo trascorso, l'assenza

di una decisione finale è da considerarsi siccome un diniego di giustizia

(sentenza del TF 9C_547/2015 del 22 aprile 2016 consid. 5). (…)”

In una

sentenza C-2665/2020 del 10 febbraio 2021, il Tribunale amministrativo federale

nell’ambito di un ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in

tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, ha ritenuto

che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio,

l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non fosse imputabile un

ritardo ingiustificato, considerato che erano trascorsi 9 mesi tra la sentenza

di rinvio del 4 luglio 2018 (passata in giudicato il 10 settembre 2018) e il 14

aprile 2019 (data della perizia reumatologica) rispettivamente altri 13 mesi

tra il 14 aprile 2019 e il 20 maggio 2020 (data di deposito del ricorso per

denegata giustizia), nel non essere stata in grado di organizzare la

discussione plenaria tra i periti, la cui organizzazione, per difficoltà di

coordinazione tra le parti, era stata demandata al SAM. Nella medesima

occasione il TAF ha pure rilevato che “Dalla primavera 2020 la procedura è

infine stata verosimilmente (secondo il principio della generale esperienza

della vita) rallentata, se non bloccata, dagli effetti della pandemia provocata

dal virus Covid 19” (cfr. consid. 7.2.2.2 in fine della STAF in questione).

In una

sentenza 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, il Tribunale federale ha affermato:

"

1.

Gegen das unrechtmäßige Verzögern oder Verweigern eines anfechtbaren

Entscheides kann Beschwerde geführt werden (Art. 94 BGG). Jede Person hat im

Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf Beurteilung

innert angemessener Frist (Art. 29 Abs. 1 BV; vgl. auch Art. 61 lit. a

ATSG sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK). Eine Rechtsverzögerung und damit

eine Verletzung dieser Verfahrensgarantie liegt nach der Rechtsprechung unter

anderem dann vor, wenn eine Gerichts- oder Verwaltungsbehörde einen Entscheid

nicht binnen der Frist fasst, welche nach der Natur der Sache und der

Gesamtheit der übrigen Umstände als angemessen erscheint. Ob sich die gegebene

Verfahrensdauer mit dem Anspruch des Bürgers auf Rechtsschutz innert

angemessener Frist verträgt oder nicht, ist am konkreten Einzelfall zu prüfen. Maßgeblich ist namentlich die Art des Verfahrens, die Schwierigkeit

der Materie und das Verhalten der Beteiligten (Urteile 9C_74/2021 vom 11. März

2021.

E. 1; 5A_768/2020 vom 23. November 2020 E. 2; Felix Uhlmann, in: Basler

Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 6 zu Art. 94

BGG mit weiteren Hinweisen). Dabei kann die Gesamtdauer des Verfahrens

auch dann als unangemessen erscheinen, wenn die Verfahrensdauer vor der

jeweiligen Instanz für sich allein noch als angemessen gilt (Urteil 8C_633/2014

vom 11. Dezember 2014 E. 3.1, in: SVR 2015 IV Nr. 12 S. 33; UHLMANN, a.a.O., N.

6.

zu Art. 94 BGG). So bejahte das Bundesgericht beispielsweise eine

unrechtmäßige Verzögerung des Verfahrens in einem Fall, in welchem die gesamte

Verfahrensdauer 33 Monate seit Anhängig machen und 27 Monate seit Eintritt der

Behandlungsreife erreicht hatte (BGE 125 V 373). Ebenso entschied der

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), dass eine Verfahrensdauer

von neuneinhalb Jahren im Streit um eine Invalidenrente im Hinblick auf die

Bedeutung des Entscheides für die leistungsansprechende Person zu lang sei

(Urteil des EGMR Stamoulakatos gegen Griechenland vom 26. November 1997,

164/1996/783/984, § 39, vgl. Recueil CourEDH 1997-VII S. 2640).”

Nel

caso giudicato dall’Alta Corte, il Tribunale cantonale dopo la sentenza

federale di rinvio del 3 febbraio 2021, ha allestito una perizia giudiziaria,

redatta il 27 giugno 2022, su cui le parti hanno potuto prendere posizione, ciò

che il ricorrente ha fatto il 13 ottobre 2022. Il 14 novembre 2022 il Tribunale

cantonale non è entrato nel merito di una domanda di ricusa (consid. 2.1). Da

allora, e malgrado gli scritti del 5 dicembre 2024 e del 10 gennaio 2025, il

Tribunale cantonale non aveva più compiuto alcun passo (consid. 2.2).

Al

consid. 2.3 il Tribunale federale ha evidenziato che la procedura era pendente

dal 3 febbraio 2021, dopo la sentenza federale di rinvio, ossia da circa 4 anni

al momento dell’inoltro del ricorso per denegata giustizia. Considerato che si

trattava della continuazione di una procedura avviata con un ricorso inoltrato

nel mese di novembre 2018, l’istanza cantonale avrebbe dovuto agire in maniera

rapida, indipendentemente dalla questione di sapere se la fattispecie, alla

luce della perizia del 27 giugno 2022, era pronta per il giudizio (“spruchreif”)

e se era necessario procedere con ulteriori accertamenti. Anche se il

ricorrente ha inizialmente contribuito al prolungamento della procedura, dal 13

ottobre 2022, con l’inoltro delle osservazioni, non può poteva essere ritenuto

come corresponsabile della procrastinazione della causa. Solo il tribunale

cantonale è responsabile della sua inattività negli ultimi due anni in cui è

rimasto fermo senza compiere ulteriori passi procedurali.

Il

Tribunale federale ha accolto il ricorso per ritardata giustizia e ha ingiunto

all’istanza cantonale di riprendere immediatamente in mano la procedura e

meglio emettere la sentenza se la causa è pronta per il giudizio oppure

effettuare subito gli accertamenti ancora necessari. La richiesta di fissazione

di un termine specifico non può essere accolta per motivi di parità di

trattamento dinanzi alla legge (“[…] Die Ansetzung einer konkreten Behandlungsfrist, wie vom

Beschwerdeführer gefordert, kann aus Gründen der Rechtsgleichheit grundsätzlich

nicht angeordnet werden (Urteil 2C_119/2024 vom 1. März 2024 E. 5; UHLMANN,

a.a.O., N. 8 zu Art. 94 BGG).”).

Il Tribunale

federale ha condannato il Canton Zurigo a pagare fr. 1'500 al ricorrente,

rappresentato da un avvocato.

In una

STF 9C_216/2024 del 30 aprile 2025, dove ha fatto riferimento all’appena citata

STF 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, il Tribunale federale, in un caso dove il

Tribunale cantonale delle assicurazioni di Soletta dopo il ricorso del 4

ottobre 2022 fino all’emissione della decisione del 3 aprile 2024, a parte la

richiesta dell’anticipo delle spese e dell’udienza del 21 marzo 2024, era

rimasto completamente inattivo (“inhaltlich

komplett untätig geblieben”), e dove il

ricorrente ha fatto valere una violazione del principio di celerità e della

ragionevole durata del procedimento (art. 61 lett. a LPGA, art. 6 CEDU e art.

29.

cpv. 1 Cost. fed.), ha affermato che la durata complessiva del processo,

pari a un anno e mezzo innanzi all’autorità cantonale, non supera palesemente i

limiti usuali anche per i procedimenti di media complessità (“Die Gesamtdauer des kantonalen

Beschwerdeverfahrens von etwa anderthalb Jahren sprengt indessen den Rahmen des

Üblichen selbst bei einem durchschnittlich aufwendigen Verfahren offenkundig

nicht, so dass sich auch eine Betrachtung einzelner Prozessabschnitte unter dem

Aspekt des Beschleunigungsgebots erübrigt (zu den einschlägigen Kriterien

[namentlich Art des Verfahrens, Schwierigkeit der Materie und Verhalten der

Beteiligten] vgl. Urteil 9C_91/2025 vom 7. März 2025 E. 1).”).

Non va poi dimenticato che in una STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, al

consid. 5.4,

il Tribunale federale ha affermato che “[…] S'agissant de la période

d'inactivité de l'intimée entre l'arrêt cantonal du 3 décembre 2020 et le 18

mai 2021, il importe peu de savoir si elle constitue un simple "temps

mort" ou si elle est due à une surcharge de travail de l'intimée - les deux

hypothèses ne s'excluant d'ailleurs pas -, au vu de sa brièveté,

qui est insuffisante pour retenir un déni de justice […]” (sottolineatura del redattore).

Infine

in una STF 1C_551/2025 del 1° dicembre 2025, il Tribunale federale ha

rammentato i principi alla base di una denegata/ ritardata giustizia:

"

(…)

2.3

Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità

giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di

trattamento, nonché a essere giudicato entro un termine ragionevole. L'art. 29 cpv. 1 Cost. è di massima applicabile alla

procedura di pianificazione, segnatamente di adozione dei piani regolatori (DTF

144.

I 318 consid. 7.3 e rinvii). Questa disposizione sancisce in particolare il

principio della celerità e impone alle autorità amministrative e ai tribunali

di portare a termine i procedimenti pendenti in tempi possibilmente brevi (DTF

151.

I 194 consid. 5.6); vieta in altre parole ritardi ingiustificati nel

pronunciarsi. L'autorità viola questa garanzia costituzionale quando non emette

la decisione che le compete entro il termine prescritto dalla legge o, in

assenza di un termine legale, entro un termine che la natura del caso e tutte

le altre circostanze rendono ragionevole (DTF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 144 I

318.

consid. 7.1; 142 II 154 consid. 4.2). Parte integrante di questa

disposizione è il divieto di diniego formale di giustizia e di ritardi

ingiustificati. Si ha diniego formale di giustizia quando un'autorità non entra

nel merito di una questione che le è stata sottoposta in modo conforme ai

termini e alle forme, sebbene sia tenuta a decidere in merito (DTF 144 II 184 consid.

3.1; 135 I 6 consid. 2.1). L'adeguatezza della durata di un procedimento si

valuta in base alla natura del procedimento e all'insieme delle circostanze

concrete della causa, di regola sulla base di una valutazione globale (come la

portata e la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate,

l'importanza del procedimento per le parti coinvolte, il loro comportamento

nella procedura, ecc.; 144 I 318 consid. 7.1; 144 II 486 consid. 3.2; 143

IV 373 consid. 1.3.1; cfr. sulla differenza tra il diniego di giustizia

formale e l'obbligo di motivare le sentenze, DTF 142 II 154 consid. 4.2).

2.4

Occorre

tenere conto inoltre della portata e della complessità delle questioni di fatto

e di diritto sollevate, del comportamento delle parti e delle autorità nonché

dell'importanza dell'esito del procedimento per le persone interessate

(sentenza 1C_624/2022 del 21 aprile 2023 consid. 4.5 e riferimenti, non

pubblicato in DTF 149 IV 376). Il diritto a ricevere una decisione entro tempi

ragionevoli si riferisce sia alle singole fasi del procedimento che alla durata

complessiva dello stesso. Una durata complessiva del procedimento

oggettivamente inadeguata può violare il diritto a un esame entro un termine

ragionevole, anche se, soggettivamente, alle autorità non possono essere

imputate un'inerzia prolungata o altre negligenze (DTF 151 II 475 consid.

1.2.2; 151 I 257 consid. 10.4.1; 135 I 265 consid. 4.4; sentenza

1C_398/2022 del 15 settembre 2023 consid. 5.1; JACQUES DUBEY/JEAN--BAPTISTE

ZUFFEREY, Droit administratif général, 2aed. 2025, n. 2583-2585). Il Tribunale

federale esamina liberamente se in tal senso sia stato violato l'art. 29 cpv. 1 Cost. (sentenze 1C_575/2023 del 24

ottobre 2024 consid. 6.1 e 1C_732/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 2.1 e 2.2).

2.5

I ricorrenti fanno valere a ragione che la Corte

cantonale, non pronunciandosi da oltre cinque anni sui loro ricorsi nell'ambito

di una pianificazione iniziata vent'anni fa, è incorsa in un ritardo

ingiustificato. Ciò vale a maggior ragione poiché essa nelle sue osservazioni

non contesta la loro affermazione secondo cui lo scambio degli scritti è

terminato da 3 anni e 7 mesi. Adduce anzi che, dopo cinque anni dall'inoltro

dei ricorsi, essa non potrebbe escludere la necessità di effettuare atti istruttori

supplementari, ciò ch'essa ha poi effettivamente fatto procrastinando

ulteriormente in maniera manifestamente tardiva l'emanazione delle sentenze.

D'altra parte ai ricorrenti non parrebbe essere imputabile alcuna manovra

dilatoria e gli accenni della Corte cantonale nelle sue osservazioni non

dimostrano che si sarebbe in presenza di cause oltremodo complesse. Il

criticato ritardo è quindi, oggettivamente, ingiustificato.”

5.

Nel caso di specie, come già

accennato nei precedenti considerandi, il 18 giugno 2021 l’interessata, per il

tramite del proprio medico curante, dr. med. _______, ha chiesto ad CO1 una

garanzia per un intervento chirurgico di femminilizzazione del volto, tesa a

rimodellare la prominenza sopraorbitale (arcata sopraciliare) ed il mento, per

eseguire un lifting delle labbra e, in una seconda fase, per rimodellare il

setto nasale. L’assicuratore, il 10 agosto 2021 ha preavvisato favorevolmente

gli interventi prospettati.

Il 24

gennaio 2022 RI1 ha inoltrato una seconda richiesta, tramite l’Ospedale _______,

volto a correggere il solco sopracciliare, la posizione laterale delle

sopracciglia, l’attaccatura dei capelli, il filtro, il mento, l’angolo

mascellare e, in una seconda fase, le parti molli del viso e del collo (doc.

III/1). Il 3 febbraio 2022 CO1 ha parzialmente respinto la richiesta poiché gli

interventi non erano adeguati, giacché principalmente motivati da ragioni

estetiche (doc. III/2).

Il 25

febbraio 2022, l’Ospedale _______ ha inoltrato una richiesta di riesame,

approvata dal servizio medico fiduciario di CO1, tranne per quanto concerne il

lifting al viso ed al collo.

Il 2

marzo 2022 l’assicuratore ha rilasciato all’Ospedale _______ (Prof. dr. med. _______)

la garanzia in relazione alla richiesta formulata il 24 gennaio 2022 (cfr.

risposta di causa, doc. VI, pag. 3 punto 6), precisando che dopo averne

discusso con la ricorrente, il caso è stato nuovamente esaminato ed CO1 ha

deciso di assumere i costi della camera comune secondo quanto previsto

dall’assicurazione di base, dedotta la franchigia, il 10% di partecipazione ai

costi e i fr. 15 al giorno di contributo ospedaliero (doc. 1 e III/3). Come

indicato in sede di risposta “parrebbe che l’amministrazione abbia deciso di

rilasciare una garanzia per tutti gli interventi richiesti, nonostante il

parere contrario del servizio medico fiduciario” (doc. VI).

Il 5

ed il 9 aprile 2022 RI1 ha presentato personalmente una richiesta di assunzione

di prestazioni da effettuare all’estero. La richiesta è stata respinta da CO1

il 19 aprile 2022 ritenuto che il trattamento in Svizzera era possibile con una

qualità sufficiente.

Il 18

ottobre 2023 CO1 ha ricevuto, per il tramite dell’_______, una richiesta di

assunzione dei costi per la correzione del mento, dell’angolo mascellare, del

filtro e del pomo d’Adamo, che l’assicuratore ha accettato il 14 novembre 2023.

Il 29

ottobre 2025 il medico curante, dr. med. _______, ha richiesto una conferma

della precedente copertura dei costi per il lifting dei tessuti molli del viso

e del collo, rilevando che l’intervento sarebbe stato previsto per il mese di

dicembre 2025 (doc. A1).

Il 24

ed il 28 novembre 2025 RI1 ha chiesto all’assicuratore informazioni in merito

allo scritto del dr. med. _______ (doc. A3 e A7).

Il 1°

dicembre 2025 l’assicuratore ha informato la ricorrente che il caso si trovava presso

il medico fiduciario e veniva esaminato (doc. A9).

Il 3

dicembre 2025 CO1 ha scritto all’insorgente che “mit den uns vorliegenden

medizinischen Angaben und ohne aktuelle Fotodokumentation kann er keine

abschliessende Beurteilung vornehmen. Laut mehrfachen Bundesgerichtsurteilen

ist eine gesichtsfeminisierende Operation nur eine Pflichtleistung aus der

Grundversicherung, wenn es Merkmale hat, die so stark männlich wirken, dass die

Person nicht als Frau erkannt werden kann. Es wurden

bereits gesichtfemisierende Massnahmen durch uns bewilligt und sie wurden durchgeführt.

Ob weitere Massnahmen im Sinne der verschiedenen Bundesgerichstentscheide eine

Leistungspflicht der Grundversicherung darstellen, können wir erst beurteilen,

wenn wir eine aktuelle Fotodokumentation erhalten haben. Bitte senden Sie uns folgende Unterlagen zu: -

Fotodokumentation – Erklärung inwiefern eine Straffung der Gesichtsweichteile

eine Feminisierung bewirkt” (doc. A11).

Lo

stesso giorno l’interessata ha risposto all’assicuratore che non si tratta di

una nuova domanda ma di una richiesta di attualizzazione della garanzia per

l’intervento alle parti molli del viso e che la documentazione è già stata

trasmessa negli anni passati (doc. A12).

Il 4

dicembre 2025 l’assicuratore ha informato la ricorrente che di principio le

garanzie hanno una durata di 3 mesi e visto il tempo trascorso dall’ultimo

intervento una nuova valutazione, sulla base di una nuova documentazione

fotografica, è necessaria (doc. A13).

Il 5

dicembre 2025 l’assicurata ha nuovamente preso posizione, spiegando la sua

situazione ed affermando che alcuni interventi in passato non sarebbero stati

eseguiti correttamente. Ciò ha portato anche ad una denuncia in ambito penale

(doc. A14).

Il 10

dicembre 2025 la ricorrente ha scritto all’assicuratore, lamentandosi della

mancata telefonata che era stata programmata tra le parti per il pomeriggio di

quel giorno (doc. A15). L’interessata ha in seguito assegnato all’assicuratore

un termine di 7 giorni per emettere una decisione formale in merito (doc. A16).

Il 12

dicembre 2025 CO1 ha informato l’insorgente che l’intervento che era stato

prospettato è stato eseguito solo parzialmente e che adesso deve essere portato

a termine presso un altro fornitore di prestazioni. Per questo motivo il

servizio del medico fiduciario deve esaminare se sono date le condizioni per la

presa a carico dei costi dalla LAMal (doc. A19).

Il 15

dicembre 2025 l’assicurata ha confermato il termine del 17 dicembre 2025 per

l’emissione di una decisione formale (doc. A20).

Il 16

dicembre 2025 l’assicuratore ha informato l’interessata di non poter emettere

una decisione formale poiché l’esame delle condizioni di presa a carico della

LAMal non è ancora terminato (doc. A21).

Il 18

dicembre 2025 l’insorgente si è rivolta al TCA con un ricorso per

denegata/ritardata giustizia.

Il 15

gennaio 2026 il servizio del medico fiduciario di CO1, per il tramite della

med. pract. _______, riassunta la fattispecie, ha affermato:

" (…)

Grundsätzlich kann die gesichtsfeminisierende Chirurgie bei Genderinkongruenz

Mann zu Frau eine Pflichtleistung werden. Entsprechende Leistungen wurden von CO1

auch übernommen. Strittig ist hier lediglich die Straffung der Weichteile von

Mittelgesicht und Hals. Dementsprechend wurde in der

Vertrauensarztbeurteilung vom 25.02.2022 nur dieser Teileingriff abgelehnt.

Nach Durchsicht der damals vorliegenden Bilder war diese Beurteilung aus meiner

Sicht vollkommen korrekt. Es handelte sich um eine altersentsprechende leichte

Erschlaffung der Weichteile. In unserem System konnte ich keine Dokumentation

finden, in welchem ein Vertrauensarzt die Kostenübernahme empfohlen hat. Wie es

damals zur Kostengutsprache für diesen Teileingriff kam, ist somit unklar.

Grundsätzlich

dient FFS dazu, dass Transfrauen von der Umwelt äusserlich als Frauen erkannt

werden. Das Bundesgericht hat mittlerweile in mehreren Urteilen bestätigt, dass

Eingriffe im Rahmen von FFS nur dann eine Pflichtleistung ist, wenn ein Merkmal

im Gesicht, so ausgeprägt männlich erscheint, dass es eine Zuordnung der Person

ins weibliche Geschlecht verhindert. Um ein weibliches Aussehen zu erlangen,

braucht es kein zusätzliche Straffung von Gesicht und Hals.

Beim Gesuch

vom Oktober 2025 – mehr als 3.5 Jahre nach dem Erstgesuch – war dem

beurteilenden Vertrauensarzt bekannt, dass die Kostengutsprache 2022 erteilt

wurde, jedoch nicht auf welcher Grundlage. Da dieser Eingriff in der Regel

keine Pflichtleistung ist und zudem in der Zwischenzeit mehrere Operationen im

Gesicht durchgeführt wurden, hat der Vertrauensarzt eine aktuelle

Fotodokumentation verlangt, die wir bis heute nicht erhalten haben.

Die im

Vordergrund stehende Frage, ob die vor über 3.5 Jahren erteilte

Kostengutsprache noch Gültigkeit hat oder nicht, muss aus juristischer Sicht

beantwortet werden.

Fazit

. Dokumentiert ist die Ablehnung des Teileingriffs bezüglich Straffung

der Gesichts- und Halsweichteile

. Diese Ablehnung ist aus vertrauensärztlicher Sicht korrekt, da der

Eingriff nicht der Korrektur eines männlichen Aussehens dient

. Wie die ausgestellte Kostengutsprache zustande kam, ist nicht

dokumentiert und nicht nachvollziehbar

. Aktuell

wurde nichts entschieden, sondern wir haben lediglich eine aktuelle

Fotodokumentation verlangt.” (doc. 2)

6.

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale deve concludere che non è stata commessa

alcuna ritardata giustizia da parte dell’assicuratore.

Il

medico curante dell’insorgente, dr. med. _______, il 29 ottobre 2025 ha chiesto

all’assicuratore una conferma della precedente copertura dei costi per il

lifting dei tessuti molli del viso e del collo per il mese di dicembre 2025 (doc.

A1).

L’assicuratore

ha esaminato la fattispecie ed il 3 dicembre 2025 ha informato l’insorgente circa

la necessità di acquisire ulteriore documentazione medica, fotografica e

scritta, prima di fornire una risposta in merito (doc. A11).

Il 18

dicembre 2025, dopo ulteriori e numerosi scambi di corrispondenza, la

ricorrente ha inoltrato un ricorso per ritardata e denegata giustizia ed il 15

gennaio 2026 il servizio medico dell’assicuratore ha confermato che prima di

decidere in merito alla garanzia richiesta dall’interessata sarebbe stato

necessario avere a disposizione ulteriori documenti (doc. 2).

Considerato

il breve periodo trascorso tra la domanda di prestazioni del 29 ottobre 2025 e

l’inoltro del ricorso per ritardata giustizia (18 dicembre 2025), non si può

ritenere che l’assicuratore abbia protratto oltre il dovuto la procedura (cfr. STF

9C_216/2024 del 30 aprile 2025 e STF

8C_162/2022 del 9 agosto 2022), anche perché la ricorrente non fa valere

che l’intervento, peraltro programmato oltre tre anni dopo la garanzia emessa il

2.

marzo 2022, fosse urgente.

Va del

resto qui rammentato che un accertamento insufficiente della fattispecie

giuridicamente rilevante costituisce una violazione del principio inquisitorio

che regge la procedura delle assicurazioni sociali (sul tema cfr. STCA

35.2016.84

del 18 luglio 2017, consid. 2.4 e STCA 35.2017.76 del 4 ottobre

2018, consid. 2.1; STCA 32.2020.63 del 23 novembre 2020, consid. 2.10 e STCA

32.2020.92

del 18 gennaio 2021, consid. 2.10) e che nel caso di specie il

servizio del medico fiduciario dell’assicuratore in data 3 dicembre 2025 ha

ritenuto necessario chiedere ulteriore documentazione al curante, non ancora pervenuta.

Una

ritardata giustizia non è ravvisabile neppure se si tiene conto che la garanzia

in discussione è stata emessa il 2 marzo 2022.

Infatti

da una parte la ricorrente contesta il protrarsi della procedura solo per

quanto concerne gli ultimi mesi (doc. I: “CO1 ritarda sistematicamente la

procedura dall’inizio di novembre 2025”) e d’altra parte, come spiegato dall’insorgente,

il protrarsi della procedura di femminilizzazione del volto non è imputabile

all’assicuratore (doc. I, pag. 2: “A causa di errori medici sono stata

costretta a sottopormi a più interventi e revisioni (esclusivamente alla

struttura ossea. Contro una medica curante è stata sporta denuncia per lesioni

personali e falsificazione di documenti […]

Dagli errori di trattamento

sono derivate tre ulteriori operazioni a _______, tra cui due revisioni,

esclusivamente alla struttura ossea”).

Questo

Tribunale ritiene che non sono dati neppure gli estremi per ritenere una

denegata giustizia (cfr. sul tema: KIESER, ATSG Kommentar 2024, 5a edizione, n.

41.

e seguenti ad art. 56, pag. 1085 e seguenti).

È vero

che dallo scambio di corrispondenza tra le parti sembra emergere che

l’assicurata non intenda produrre la documentazione richiesta da CO1 poiché

ritiene che la garanzia fornita alcuni anni fa per la correzione dei tessuti

molli sia sufficiente (cfr. anche lo scritto del 2 febbraio 2026, doc. X+1: “la

ricorrente ha più volte chiarito per iscritto che non inoltrerà fotografie

aggiornate, non per mancanza di collaborazione, bensì perché non vi è alcuna

nuova istruttoria su una nuova domanda”) e che secondo il servizio medico

fiduciario la questione di sapere se la precedente garanzia è ancora valida è

un aspetto prettamente giuridico (doc. 2: “Die im Vordergrund stehende

Frage, ob die vor über 3.5 Jahren erteilte Kostengutsprache noch Gültigkeit hat

oder nicht, muss aus juristischer Sicht beantwortet werden”).

Tuttavia,

visto il breve tempo trascorso tra l’inoltro della richiesta e la presentazione

del ricorso (poco più di un mese e mezzo), anche l’ipotesi di una denegata

giustizia viene a cadere. Il Tribunale federale ha infatti già

affermato che “[…]

S'agissant de la période d'inactivité de l'intimée entre l'arrêt cantonal du 3

décembre 2020 et le 18 mai 2021, il importe peu de savoir si elle constitue un

simple "temps mort" ou si elle est due à une surcharge de travail de

l'intimée - les deux hypothèses ne s'excluant d'ailleurs pas -, au vu

de sa brièveté, qui est insuffisante pour retenir un déni de justice

[…]” (sottolineature del

redattore).

La

circostanza che nel corso del mese di dicembre 2025 la ricorrente ha coinvolto

espressamente il servizio di gestione dei reclami della CO1 “al fine di

chiarire il comportamento non coordinato e contraddittorio della competente

unità specialistica (in particolare: mancato rispetto di un richiamato

telefonico promesso dalla capogruppo, sostituito da un intervento

oggettivamente errato di un altro collaboratore)”, non è un motivo per

ritenere una denegata giustizia. Come emerge dai fatti esposti al considerando

precedente l’assicuratore ha sempre risposto in tempi brevi, spiegando le ragioni

dell’assenza di una decisione formale.

Nemmeno

la STF 9C_141/2011 citata dalla ricorrente modifica l’esito del ricorso. In

quel caso, infatti, si trattava di stabilire se il ricorrente doveva pagare i

contributi AVS quale indipendente ed il suo ricorso è stato dichiarato

irricevibile poiché contestava una sentenza cantonale di rinvio. Non era invece

tema del contendere un’eventuale ritardata e/o denegata giustizia o, in

generale, le condizioni della revoca di una garanzia che del resto sarebbe

semmai da esaminare nell’ambito di un ricorso contro una decisione su

opposizione che si esprima nel merito della vertenza.

CO1

tuttavia non può ora stare passivamente ad attendere l’eventuale invio da parte

dell’assicurata o del suo medico curante della documentazione chiesta dal

proprio servizio medico-fiduciario il 3 dicembre 2025, ma deve farsi parte

attiva.

O

decide in tempi brevi che la garanzia fornita il 2 marzo 2022, comprensiva della

correzione delle parti molli del viso e del collo, è tuttora valida, che non

occorre acquisire la documentazione chiesta dal servizio del medico fiduciario e

accoglie subito le domande dell’interessata, o ritiene che è ancora valida ma

occorre comunque acquisire la nuova documentazione richiesta dal servizio

medico fiduciario il 3 dicembre 2025 ed applica immediatamente la procedura di

cui all’art. 43 cpv. 3 LPGA, al termine della quale emetterà una decisione o,

infine, ritiene che la garanzia non è più valida o non concerne le parti molli

del viso e del collo (e dovrà motivare la sua posizione approfonditamente ed in

maniera convincente) e che occorre effettuare ulteriori accertamenti ed allora,

anche in questo caso, dovrà applicare l’art. 43 cpv. 3 LPGA e poi emettere una

decisione formale.

Anche

se, al momento attuale, non è ravvisabile una ritardata o una denegata

giustizia, l’assicuratore deve comunque agire rapidamente.

In

conclusione, nel caso di specie questo Tribunale deve concludere che, al

momento in cui è stato introdotto il ricorso (18 dicembre 2025) l’assicuratore

non ha commesso né una ritardata giustizia, né una denegata giustizia.

Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 2.1), va

conseguentemente respinto.

7.

Secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di

sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel

caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero

accollate spese, in quanto la LAMal non ne prevede

l’applicazione.

Anche

qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non

andrebbero comunque addossate spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021

consid. 4.4.1 il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando

il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta

la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

I 52 consid. 5.2; 143 I

227.

consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella

succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Stante ciò, nel presente caso non si

riscuotono spese giudiziarie.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)

e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti