36.2025.61
Ricorso per denegata e ritardata giustizia respinto perché tra la richiesta di emissione della decisione e il ricorso è passato poco tempo (poco più di un mese e mezzo)
16 febbraio 2026Italiano45 min
competente non è avvenuto (10.12.2025). Al suo posto è improvvisamente intervenuto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.61
cs
Lugano
16 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2025 di
RI1, _______
contro
CO1, _______
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI1,
nata nel 1979, è affiliata presso CO1 (in seguito: CO1) per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
B. Il 18
giugno 2021 l’interessata, per il tramite del proprio medico curante, dr. med. _______,
diagnosticata una disforia di genere, ha chiesto ad CO1 una garanzia per un
intervento chirurgico di femminilizzazione del volto, tesa a rimodellare la
prominenza sopraorbitale (arcata sopraciliare) ed il mento, per eseguire un
lifting delle labbra e, in una seconda fase, per rimodellare il setto nasale.
L’assicuratore, il 10 agosto 2021 ha preavvisato favorevolmente gli interventi
prospettati (cfr. doc. VI).
C. Il 24
gennaio 2022 RI1 ha inoltrato una seconda richiesta, tramite l’Ospedale _______,
volto a correggere il solco sopracciliare, la posizione laterale delle
sopracciglia, l’attaccatura dei capelli, il filtro, il mento, l’angolo
mascellare e, in una seconda fase, le parti molli del viso e del collo (doc.
III/1 e A6). Il 3 febbraio 2022 CO1 ha parzialmente respinto la richiesta
poiché gli interventi non erano adeguati, giacché principalmente motivati da
ragioni estetiche (doc. III/2 e A4).
D. Il 25
febbraio 2022, l’Ospedale _______ ha inoltrato una richiesta di riesame,
approvata dal servizio medico fiduciario di CO1, tranne per quanto concerne il
lifting al viso ed al collo. Il 2 marzo 2022 l’assicuratore ha emesso una
garanzia in relazione alla richiesta formulata il 24 gennaio 2022, precisando
di assumere i costi dall’assicurazione di base, dedotta la franchigia, il 10%
di partecipazione ai costi e i fr. 15 al giorno di contributo ospedaliero (doc.
1 e III/3 e A5). Come indicato da CO1 il 22 gennaio 2026 “parrebbe che l’amministrazione
abbia deciso di rilasciare una garanzia per tutti gli interventi richiesti,
nonostante il parere contrario del servizio medico fiduciario” (doc. VI).
E. Il 5 ed
il 9 aprile 2022 RI1 ha presentato personalmente una richiesta di assunzione di
prestazioni da effettuare all’estero. La richiesta è stata respinta da CO1 il
19 aprile 2022 ritenuto che il trattamento in Svizzera era possibile con una
qualità sufficiente.
F. Il 18
ottobre 2023 CO1 ha ricevuto, per il tramite dell’_______, una richiesta di
assunzione dei costi per la correzione del mento, dell’angolo mascellare, del
filtro e del pomo d’Adamo, che l’assicuratore ha accettato il 14 novembre 2023.
G. Il 29
ottobre 2025 il medico curante, dr. med. _______, ha richiesto una conferma
della precedente copertura dei costi per il lifting dei tessuti molli del viso
e del collo, rilevando che l’intervento sarebbe stato previsto per il mese di
dicembre 2025 (doc. A1).
H. Il 24 ed
il 28 novembre 2025 RI1 ha chiesto all’assicuratore informazioni in merito allo
scritto del dr. med. _______ (doc. A3 e A7). Il 3 dicembre 2025 CO1 ha domandato
al curante di produrre delle foto aggiornate e di voler indicare i motivi
dell’intervento (doc. A11).
Fatti
I. Dopo
ulteriori scambi di corrispondenza, il 18 dicembre 2025 RI1 si è rivolta al
Tribunale cantonale delle assicurazioni con un ricorso per denegata e ritardata
giustizia “nonché violazione della tutela dell’affidamento relativo a
garanzia di pagamento esistente (femminilizzazione del volto correzione dei
tessuti molli)” (doc. I). La ricorrente afferma che il percorso terapeutico
approvato nel 2023 (recte; 2022; cfr. doc. III) comprendeva fin dall’inizio la
correzione delle strutture ossee e la successiva correzione dei tessuti molli.
“A seguito di gravi errori di trattamento da parte di una medica ho sporto
denuncia penale per lesioni personali e falsificazione di documenti. Il
Tribunale superiore ha ordinato un esame penale per lesioni personali. In
conseguenza di tale errato trattamento si sono rese necessarie tre ulteriori
operazioni a _______, tra cui due revisioni, esclusivamente sulla struttura
ossea. Dopo il completamento degli interventi ossei e il rispetto del
necessario periodo di guarigione, nel novembre 2025 il mio medico curante ha
richiesto unicamente l’aggiornamento della garanzia di pagamento esistente per
l’ultimo passaggio (correzione dei tessuti molli). Non è stata presentata
alcuna nuova domanda.”
La
ricorrente afferma che dall’inizio di novembre 2025 CO1 ritarda
sistematicamente la decisione. Invece di procedere all’aggiornamento, sono
stati addotti argomenti variabili e oggettivamente errati, tra cui una presunta
limitazione temporale della garanzia di pagamento (tre mesi), una presunta
interruzione del percorso terapeutico, affermazioni generiche sugli effetti
degli ormoni e infine dubbi sul fornitore della prestazione perché non fattura
tramite TARMED. Un riscontro telefonico vincolante promesso dal capogruppo
competente non è avvenuto (10.12.2025). Al suo posto è improvvisamente intervenuto
un altro collaboratore che ha trasmesso un messaggio contraddittorio e
impreciso il 9 dicembre 2025. Ella evidenzia di aver chiesto per iscritto il 7
dicembre 2025 l’emanazione di una decisione formale ai sensi dell’art. 49 LPGA,
fissando un termine al 17 dicembre 2025, scaduto infruttuosamente.
Secondo
la ricorrente una garanzia di pagamento passata in giudicato può essere
revocata o riesaminata solo se emergono nuovi fatti essenziali o la decisione
originaria era manifestamente illegittima. Nessuna delle due condizioni è
adempiuta. L’indicazione medica è invariata, la correzione dei tessuti molli è
parte integrante del percorso terapeutico originariamente approvato. I ripetuti
annunci di verifica senza emanazione di una decisione formale costituiscono un
ritardo ingiustificato. Tale comportamento, per l’assicurata, viola la tutela
costituzionale dell’affidamento (art. 9 della Costituzione federale). Ella ha
fatto affidamento sulla garanzia di pagamento senza riserve ed ha impostato
l’intera pianificazione terapeutica su di essa. La focalizzazione sulla
modalità di fatturazione (TARMED / privata) è giuridicamente inammissibile
finché non venga indicata una possibilità di trattamento equivalente e
ragionevole fatturata secondo TARMED.
L’assicurata
chiede di accertare che CO1 con il suo comportamento commette un ritardo di
giustizia e/o una denegata giustizia, di ordinare all’assicuratore di emanare
senza indugio una decisione formale sull’aggiornamento della garanzia di
pagamento esistente, di accertare che la garanzia di pagamento esistente rimane
valida e che la prevista correzione dei tessuti molli, quale parte del percorso
terapeutico approvato, deve essere rimborsata, in via subordinata di ordinare
ad CO1 di dimostrare una possibilità di trattamento equivalente concretamente
indicata, fatturabile secondo TARMED.
Per
l’interessata CO1 da novembre 2025 ritarda sistematicamente la procedura, pur
essendo a conoscenza che l’intervento chirurgico era pianificato per dicembre 2025
e che esiste una garanzia di pagamento valida. Invece di emanare una decisione,
vengono addotti argomenti variabili e contraddittori e giuridicamente
infondati.
Solo
dopo il completamento delle correzioni ossee è possibile medicalmente la
necessaria correzione dei tessuti molli. L’indicazione medica è invariata e il
trattamento corrisponde al percorso approvato.
L’interessata
invoca gli art. 25 e 32 LAMal, 9 e 29 della Costituzione e la STF 9C_141/2011.
La
ricorrente evidenzia di aver coinvolto espressamente il servizio di gestione
dei reclami della CO1 “al fine di chiarire il comportamento non coordinato e
contraddittorio della competente unità specialistica (in particolare: mancato
rispetto di un richiamato telefonico promesso dalla capogruppo, sostituito da
un intervento oggettivamente errato di un altro collaboratore)”. Il
servizio non avrebbe affrontato nel merito le carenze procedurali. L’assicurata
chiede al Tribunale di tener conto di tale omissione nella valutazione del
ritardo di giustizia e del comportamento procedurale dell’assicurazione.
Secondo la ricorrente il comportamento dell’assicuratore evidenzia un ripetuto
e mirato rinvio a ridosso delle scadenze, configurando una ritardata decisione
procedurale, rispettivamente un ritardo ingiustificato.
L. Il 20
gennaio 2026 l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione (doc. III)
trasmessa all’assicuratore (doc. V).
M. Con
risposta del 22 gennaio 2026 CO1 ha proposto la reiezione del ricorso (doc.
VI).
L’assicuratore
afferma che secondo l’insorgente “in conseguenza di tale errato trattamento
si sono rese necessarie tre ulteriori operazioni a _______, tra cui due
revisioni, esclusivamente sulla struttura ossea” e che successivamente non
sono pervenute ulteriori richieste di garanzia di copertura dei costi per la
chirurgia facciale. Dai documenti “non è possibile capire cosa sia stato
operato, quando e dove. È presente solo una richiesta datata 20 marzo 2025 da
parte del reparto di chirurgia maxillo-facciale dell’_______, con cui è
stata richiesta la garanzia di copertura dei costi per la rimozione del metallo
dalla mascella inferiore/dal cranio. Il servizio medico fiduciario ne ha
raccomandato l’assunzione dei costi”. Il 29 ottobre 2025 il dr. med. _______
ha richiesto una conferma della precedente copertura dei costi per il lifting
dei tessuti molli del viso e del collo. Stante il tempo trascorso (3 anni e
mezzo), il caso è stato sottoposto al servizio del medico fiduciario che per
determinarsi necessita della documentazione fotografica aggiornata come pure
della spiegazione di come il rassodamento dei tessuti molli del viso determini
una femminilizzazione. Il 3 dicembre 2025 l’assicuratore ha quindi inviato al
medico curante una richiesta. Secondo CO1, indipendentemente dalla garanzia del
2 marzo 2022, visto il tempo trascorso e la mutata situazione di fatto,
l’assicuratore deve procedere a una verifica della fattispecie: l’assicurata è
infatti stata vittima di un errore medico che l’ha costretta a sottoporsi a
diversi interventi correttivi e supplementari. È quindi necessario accertare
come si presenta attualmente il volto della ricorrente. Ciò è stato spiegato
dettagliatamente dalla dr.ssa med. _______, sostituta responsabile del servizio
medico fiduciario di CO1, nella sua recente valutazione del 15 gennaio 2026. Ad
oggi la documentazione e le delucidazioni richieste non sono ancora pervenute.
CO1
afferma di non aver mai negato la prestazione ma di aver semplicemente
intrapreso i passi necessari alfine di effettuare le debite verifiche per
stabilire con la giusta accuratezza l’eventuale diritto alle prestazioni.
L’attuale stallo della procedura è unicamente dovuto al fatto che il curante
non ha ancora prodotto la documentazione richiesta. Per cui al momento in cui è
stato inoltrato il ricorso, non può essere imputata alcuna ritardata giustizia.
N. Con
scritto del 2 febbraio 2026, pervenuto al TCA il 5 febbraio 2026 (doc. X) e
trasmesso per conoscenza all’assicuratore il medesimo giorno (doc. XI), la
ricorrente ha ribadito la sua posizione.
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è
di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti).
Considerandi
2.
La costante
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid.
2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018
del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid.
3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30
novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.
2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag.
294).
Nella
presente fattispecie, in assenza di una decisione impugnabile, unico oggetto
del contendere può essere solo l’accertamento di una ritardata o denegata
giustizia (cfr. anche replica del 2 febbraio 2026, doc. X, punto 1; cfr. STCA
32.2024.76
del 2 dicembre 2024).
La
richiesta dell’assicurata di accertare che la garanzia di pagamento esistente
(del 2 marzo 2022) rimane valida e che la prevista correzione dei tessuti
molli, quale parte del percorso terapeutico approvato, deve essere rimborsata,
e la domanda tendente ad ordinare all’assicuratore di dimostrare una
possibilità di trattamento equivalente, concretamente indicata, fatturabile
secondo TARMED, sono pertanto irricevibili.
nel
merito
3.
Per
l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione.
Secondo
l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il
ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di
giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in
presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità
amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete
entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura
dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come
ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).
Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta
in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle
autorità competenti (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312
consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte,
all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a
decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i
riferimenti ivi menzionati).
Il
principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a
LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF
110.
V 54 consid. 4b).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la
trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti
positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente.
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di
un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’avere
ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid.
4.1; STCA 32.2016.151 del 16 gennaio 2017, consid. 2.3).
Giova
qui pure ricordare che a norma dell'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti
dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità
ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine
ragionevole. Una procedura ha una durata eccessiva ed è contraria al precetto
costituzionale, quando un'autorità dilunga in maniera inopportuna l'adozione di
una decisione, tenuto conto della natura della controversia e di tutte le altre
circostanze del caso. Decisiva non è solo la durata del processo dinanzi al
singolo grado di giudizio, ma anche il periodo dell'intera procedura (STF
8C_633/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti). Certo, il
principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali, ma in linea di principio non ha una
portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e
l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del
14.
agosto 2018, consid. 5.1).
Va
ancora rammentato che in DTF 129 V 411 (cfr. anche STF 8C_541/2021 del 18
maggio 2022, consid. 2.2; STF 9C_768/2018 del 21 febbraio 2019, consid. 1.2.2),
il Tribunale federale ha stabilito che l'accertamento di ritardata giustizia configura una forma di riparazione
per chi ne è stato vittima. In considerazione della portata concreta ed
effettiva dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, l'ammessa violazione può essere constatata nel dispositivo della
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni.
La giurisprudenza sviluppata in
materia penale che permette, a determinate condizioni, di accordare degli
effetti di diritto materiale all'accertamento di un ritardo ingiustificato, non
può essere invocata allorché la riparazione richiesta consiste nell'assegnazione
di una prestazione (positiva) dello Stato, sotto forma di una prestazione
assicurativa sociale, in ragione di una durata eccessiva della procedura.
L’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se l'impossibilità di
mettere in atto una perizia abbia per effetto, all'occorrenza, di fare
sopportare all'amministrazione le conseguenze della mancanza di prove di
un'incapacità lavorativa nel momento determinante.
4.
In una
sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il
TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI
e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di
una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella
DTF 125 V 188ss., il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo
ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di
4.
mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva
ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
Nella
RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata
giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente
inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere
giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In
quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei
denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20
Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In
seguito, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile
trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi
tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata
giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni
dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in
materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile
2011), oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello
scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi
al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado
d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue
censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF
8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso
tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e
il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato
qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di
procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie
(STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).
In una
sentenza 9C_448/2014 del 4 settembre 2014 l'Alta Corte ha negato che l'Ufficio
AI abbia compiuto un diniego di giustizia, ritenendo che l’amministrazione,
come del resto richiesto anche dall’assicurata, abbia attivamente svolto tutti
gli atti istruttori necessari al fine di disporre di un incarto completo,
verificando in particolare, in maniera approfondita, quale fosse lo stato di
salute globale dell’interessata. Il TF ha affermato che:
" (…)
7.
L'attitude de la recourante est contradictoire. Elle se plaint du fait que
l'intimé aurait retardé sa prise de décision en instruisant inutilement le
volet oncologique, alors qu'elle lui avait elle-même demandé, le 6 mars 2012,
qu'il fût procédé à une nouvelle appréciation globale de son état de santé, à
teneur du jugement du 18 avril 2011, en réactualisant ses données médicales de
façon à ce que les atteintes à la santé psychique et somatique fussent prises
en considération.
Par ailleurs, il sied
de rappeler que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(art. 43 al. 1 LPGA). Si l'assuré peut certes refuser de se soumettre à des
examens médicaux ou techniques qui ne sont pas nécessaires ou qui ne peuvent
raisonnablement être exigés (art. 43 al. 2 LPGA), il ne saurait en revanche
dicter à l'administration la façon dont elle doit instruire le cas,
c'est-à-dire lui indiquer les actes d'instruction qu'elle doit accomplir ou
ceux dont elle doit s'abstenir.
Dans le cas d'espèce,
les investigations mises en oeuvre par l'intimé n'apparaissaient pas superflues
au point de constituer un déni de justice, d'autant que l'intimé a finalement
pu rendre une décision en toute connaissance de cause. De plus, l'intimé a
activement mené son instruction, ainsi que cela ressort des rapports médicaux
régulièrement versés au dossier jusqu'au dépôt du recours pour déni de justice.
Le grief de retard injustifié est infondé."
In una
sentenza C-1653/2014 del 23 luglio 2014, il Tribunale amministrativo federale
ha accolto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema
di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che
all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio,
l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare al fine di stabilire se lo
stato di salute dell’assicurata fosse effettivamente migliorato tanto da
sopprimerle il diritto ad una rendita intera della quale beneficiava, oppure no
- doveva essere imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in
grado di predisporre una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo
aleatorio, nonostante i quasi 17 mesi trascorsi dalla richiesta di
autorizzazione a trasmettere l’incarto dell’interessata agli esperti per lo
svolgimento di una perizia e il ricorso per denegata giustizia (cfr. STCA
32.2016.151
del 16 gennaio 2017, consid. 2.4).
In una
sentenza C-1000/2018 del 28 febbraio 2018, il Tribunale amministrativo federale
ha respinto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in
tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo
che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio,
l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non poteva essere
imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in grado di predisporre
una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo aleatorio, nonostante
i 7 mesi trascorsi dalla data in cui il mandato per la perizia
pluridisciplinare fosse stato registrato nella piattaforma “SuisseMED@P” e i 12
mesi di durata della nuova procedura dopo la sentenza di rinvio del TAF,
puntualizzando, al consid. 3.6, quanto segue:
"
(…) In virtù dell'art. 72bis cpv. 1 OAI, le perizie mediche che
interessano tre o più discipline mediche, devono essere eseguite da un centro
peritale con cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha concluso una
convenzione. Questa norma fa riferimento ai centri d'osservazione medica e
professionale di cui all'art. 59 cpv. 3 LAI. I mandati sono attribuiti con
metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P"
(art. 72bis cpv. 2 OAI; DTF 139 V 349 consid. 2.2 e 5.2.1). Il Tribunale federale
ha già avuto modo di pronunciarsi, nella sentenza 9C_547/2015 del 22 aprile
2016, in merito ai ritardi che potrebbero verificarsi al momento
dell'attuazione del sistema di attribuzione dei mandati peritali con metodo
aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P". In
particolare, il Tribunale federale ha stabilito che, durante la fase di
svolgimento delle perizie pluridisciplinari tendenti a valutare l'invalidità di
un assicurato, il funzionamento della menzionata piattaforma elettronica
rientra nei compiti degli Uffici AI (art. 57 lett. f LAI). Non compete dunque
ad un'autorità giudiziaria esprimersi, dal profilo del diniego di giustizia,
sulle difficoltà ed i ritardi che si sono verificati nell'ambito
dell'esecuzione di una decisione cresciuta in giudicato, essendo piuttosto
compito dell'Ufficio federale delle assicurazioni controllare l'adempimento da
parte degli Uffici AI dei loro compiti (art. 57 LAI) ed impartire a
quest'ultimi istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi (art.
64a cpv. 1 lett. a e b LAI). Il Tribunale federale ha comunque ritenuto che
l'autorità giudiziaria deve esaminare gli effetti del ritardo nell'esecuzione
di una decisione tendente allo svolgimento di una perizia nel contesto
dell'intera procedura e determinare se, a causa del tempo trascorso, l'assenza
di una decisione finale è da considerarsi siccome un diniego di giustizia
(sentenza del TF 9C_547/2015 del 22 aprile 2016 consid. 5). (…)”
In una
sentenza C-2665/2020 del 10 febbraio 2021, il Tribunale amministrativo federale
nell’ambito di un ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in
tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, ha ritenuto
che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio,
l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non fosse imputabile un
ritardo ingiustificato, considerato che erano trascorsi 9 mesi tra la sentenza
di rinvio del 4 luglio 2018 (passata in giudicato il 10 settembre 2018) e il 14
aprile 2019 (data della perizia reumatologica) rispettivamente altri 13 mesi
tra il 14 aprile 2019 e il 20 maggio 2020 (data di deposito del ricorso per
denegata giustizia), nel non essere stata in grado di organizzare la
discussione plenaria tra i periti, la cui organizzazione, per difficoltà di
coordinazione tra le parti, era stata demandata al SAM. Nella medesima
occasione il TAF ha pure rilevato che “Dalla primavera 2020 la procedura è
infine stata verosimilmente (secondo il principio della generale esperienza
della vita) rallentata, se non bloccata, dagli effetti della pandemia provocata
dal virus Covid 19” (cfr. consid. 7.2.2.2 in fine della STAF in questione).
In una
sentenza 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, il Tribunale federale ha affermato:
"
1.
Gegen das unrechtmäßige Verzögern oder Verweigern eines anfechtbaren
Entscheides kann Beschwerde geführt werden (Art. 94 BGG). Jede Person hat im
Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf Beurteilung
innert angemessener Frist (Art. 29 Abs. 1 BV; vgl. auch Art. 61 lit. a
ATSG sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK). Eine Rechtsverzögerung und damit
eine Verletzung dieser Verfahrensgarantie liegt nach der Rechtsprechung unter
anderem dann vor, wenn eine Gerichts- oder Verwaltungsbehörde einen Entscheid
nicht binnen der Frist fasst, welche nach der Natur der Sache und der
Gesamtheit der übrigen Umstände als angemessen erscheint. Ob sich die gegebene
Verfahrensdauer mit dem Anspruch des Bürgers auf Rechtsschutz innert
angemessener Frist verträgt oder nicht, ist am konkreten Einzelfall zu prüfen. Maßgeblich ist namentlich die Art des Verfahrens, die Schwierigkeit
der Materie und das Verhalten der Beteiligten (Urteile 9C_74/2021 vom 11. März
2021.
E. 1; 5A_768/2020 vom 23. November 2020 E. 2; Felix Uhlmann, in: Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 6 zu Art. 94
BGG mit weiteren Hinweisen). Dabei kann die Gesamtdauer des Verfahrens
auch dann als unangemessen erscheinen, wenn die Verfahrensdauer vor der
jeweiligen Instanz für sich allein noch als angemessen gilt (Urteil 8C_633/2014
vom 11. Dezember 2014 E. 3.1, in: SVR 2015 IV Nr. 12 S. 33; UHLMANN, a.a.O., N.
6.
zu Art. 94 BGG). So bejahte das Bundesgericht beispielsweise eine
unrechtmäßige Verzögerung des Verfahrens in einem Fall, in welchem die gesamte
Verfahrensdauer 33 Monate seit Anhängig machen und 27 Monate seit Eintritt der
Behandlungsreife erreicht hatte (BGE 125 V 373). Ebenso entschied der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), dass eine Verfahrensdauer
von neuneinhalb Jahren im Streit um eine Invalidenrente im Hinblick auf die
Bedeutung des Entscheides für die leistungsansprechende Person zu lang sei
(Urteil des EGMR Stamoulakatos gegen Griechenland vom 26. November 1997,
164/1996/783/984, § 39, vgl. Recueil CourEDH 1997-VII S. 2640).”
Nel
caso giudicato dall’Alta Corte, il Tribunale cantonale dopo la sentenza
federale di rinvio del 3 febbraio 2021, ha allestito una perizia giudiziaria,
redatta il 27 giugno 2022, su cui le parti hanno potuto prendere posizione, ciò
che il ricorrente ha fatto il 13 ottobre 2022. Il 14 novembre 2022 il Tribunale
cantonale non è entrato nel merito di una domanda di ricusa (consid. 2.1). Da
allora, e malgrado gli scritti del 5 dicembre 2024 e del 10 gennaio 2025, il
Tribunale cantonale non aveva più compiuto alcun passo (consid. 2.2).
Al
consid. 2.3 il Tribunale federale ha evidenziato che la procedura era pendente
dal 3 febbraio 2021, dopo la sentenza federale di rinvio, ossia da circa 4 anni
al momento dell’inoltro del ricorso per denegata giustizia. Considerato che si
trattava della continuazione di una procedura avviata con un ricorso inoltrato
nel mese di novembre 2018, l’istanza cantonale avrebbe dovuto agire in maniera
rapida, indipendentemente dalla questione di sapere se la fattispecie, alla
luce della perizia del 27 giugno 2022, era pronta per il giudizio (“spruchreif”)
e se era necessario procedere con ulteriori accertamenti. Anche se il
ricorrente ha inizialmente contribuito al prolungamento della procedura, dal 13
ottobre 2022, con l’inoltro delle osservazioni, non può poteva essere ritenuto
come corresponsabile della procrastinazione della causa. Solo il tribunale
cantonale è responsabile della sua inattività negli ultimi due anni in cui è
rimasto fermo senza compiere ulteriori passi procedurali.
Il
Tribunale federale ha accolto il ricorso per ritardata giustizia e ha ingiunto
all’istanza cantonale di riprendere immediatamente in mano la procedura e
meglio emettere la sentenza se la causa è pronta per il giudizio oppure
effettuare subito gli accertamenti ancora necessari. La richiesta di fissazione
di un termine specifico non può essere accolta per motivi di parità di
trattamento dinanzi alla legge (“[…] Die Ansetzung einer konkreten Behandlungsfrist, wie vom
Beschwerdeführer gefordert, kann aus Gründen der Rechtsgleichheit grundsätzlich
nicht angeordnet werden (Urteil 2C_119/2024 vom 1. März 2024 E. 5; UHLMANN,
a.a.O., N. 8 zu Art. 94 BGG).”).
Il Tribunale
federale ha condannato il Canton Zurigo a pagare fr. 1'500 al ricorrente,
rappresentato da un avvocato.
In una
STF 9C_216/2024 del 30 aprile 2025, dove ha fatto riferimento all’appena citata
STF 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, il Tribunale federale, in un caso dove il
Tribunale cantonale delle assicurazioni di Soletta dopo il ricorso del 4
ottobre 2022 fino all’emissione della decisione del 3 aprile 2024, a parte la
richiesta dell’anticipo delle spese e dell’udienza del 21 marzo 2024, era
rimasto completamente inattivo (“inhaltlich
komplett untätig geblieben”), e dove il
ricorrente ha fatto valere una violazione del principio di celerità e della
ragionevole durata del procedimento (art. 61 lett. a LPGA, art. 6 CEDU e art.
29.
cpv. 1 Cost. fed.), ha affermato che la durata complessiva del processo,
pari a un anno e mezzo innanzi all’autorità cantonale, non supera palesemente i
limiti usuali anche per i procedimenti di media complessità (“Die Gesamtdauer des kantonalen
Beschwerdeverfahrens von etwa anderthalb Jahren sprengt indessen den Rahmen des
Üblichen selbst bei einem durchschnittlich aufwendigen Verfahren offenkundig
nicht, so dass sich auch eine Betrachtung einzelner Prozessabschnitte unter dem
Aspekt des Beschleunigungsgebots erübrigt (zu den einschlägigen Kriterien
[namentlich Art des Verfahrens, Schwierigkeit der Materie und Verhalten der
Beteiligten] vgl. Urteil 9C_91/2025 vom 7. März 2025 E. 1).”).
Non va poi dimenticato che in una STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, al
consid. 5.4,
il Tribunale federale ha affermato che “[…] S'agissant de la période
d'inactivité de l'intimée entre l'arrêt cantonal du 3 décembre 2020 et le 18
mai 2021, il importe peu de savoir si elle constitue un simple "temps
mort" ou si elle est due à une surcharge de travail de l'intimée - les deux
hypothèses ne s'excluant d'ailleurs pas -, au vu de sa brièveté,
qui est insuffisante pour retenir un déni de justice […]” (sottolineatura del redattore).
Infine
in una STF 1C_551/2025 del 1° dicembre 2025, il Tribunale federale ha
rammentato i principi alla base di una denegata/ ritardata giustizia:
"
(…)
2.3
Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità
giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di
trattamento, nonché a essere giudicato entro un termine ragionevole. L'art. 29 cpv. 1 Cost. è di massima applicabile alla
procedura di pianificazione, segnatamente di adozione dei piani regolatori (DTF
144.
I 318 consid. 7.3 e rinvii). Questa disposizione sancisce in particolare il
principio della celerità e impone alle autorità amministrative e ai tribunali
di portare a termine i procedimenti pendenti in tempi possibilmente brevi (DTF
151.
I 194 consid. 5.6); vieta in altre parole ritardi ingiustificati nel
pronunciarsi. L'autorità viola questa garanzia costituzionale quando non emette
la decisione che le compete entro il termine prescritto dalla legge o, in
assenza di un termine legale, entro un termine che la natura del caso e tutte
le altre circostanze rendono ragionevole (DTF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 144 I
318.
consid. 7.1; 142 II 154 consid. 4.2). Parte integrante di questa
disposizione è il divieto di diniego formale di giustizia e di ritardi
ingiustificati. Si ha diniego formale di giustizia quando un'autorità non entra
nel merito di una questione che le è stata sottoposta in modo conforme ai
termini e alle forme, sebbene sia tenuta a decidere in merito (DTF 144 II 184 consid.
3.1; 135 I 6 consid. 2.1). L'adeguatezza della durata di un procedimento si
valuta in base alla natura del procedimento e all'insieme delle circostanze
concrete della causa, di regola sulla base di una valutazione globale (come la
portata e la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate,
l'importanza del procedimento per le parti coinvolte, il loro comportamento
nella procedura, ecc.; 144 I 318 consid. 7.1; 144 II 486 consid. 3.2; 143
IV 373 consid. 1.3.1; cfr. sulla differenza tra il diniego di giustizia
formale e l'obbligo di motivare le sentenze, DTF 142 II 154 consid. 4.2).
2.4
Occorre
tenere conto inoltre della portata e della complessità delle questioni di fatto
e di diritto sollevate, del comportamento delle parti e delle autorità nonché
dell'importanza dell'esito del procedimento per le persone interessate
(sentenza 1C_624/2022 del 21 aprile 2023 consid. 4.5 e riferimenti, non
pubblicato in DTF 149 IV 376). Il diritto a ricevere una decisione entro tempi
ragionevoli si riferisce sia alle singole fasi del procedimento che alla durata
complessiva dello stesso. Una durata complessiva del procedimento
oggettivamente inadeguata può violare il diritto a un esame entro un termine
ragionevole, anche se, soggettivamente, alle autorità non possono essere
imputate un'inerzia prolungata o altre negligenze (DTF 151 II 475 consid.
1.2.2; 151 I 257 consid. 10.4.1; 135 I 265 consid. 4.4; sentenza
1C_398/2022 del 15 settembre 2023 consid. 5.1; JACQUES DUBEY/JEAN--BAPTISTE
ZUFFEREY, Droit administratif général, 2aed. 2025, n. 2583-2585). Il Tribunale
federale esamina liberamente se in tal senso sia stato violato l'art. 29 cpv. 1 Cost. (sentenze 1C_575/2023 del 24
ottobre 2024 consid. 6.1 e 1C_732/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 2.1 e 2.2).
2.5
I ricorrenti fanno valere a ragione che la Corte
cantonale, non pronunciandosi da oltre cinque anni sui loro ricorsi nell'ambito
di una pianificazione iniziata vent'anni fa, è incorsa in un ritardo
ingiustificato. Ciò vale a maggior ragione poiché essa nelle sue osservazioni
non contesta la loro affermazione secondo cui lo scambio degli scritti è
terminato da 3 anni e 7 mesi. Adduce anzi che, dopo cinque anni dall'inoltro
dei ricorsi, essa non potrebbe escludere la necessità di effettuare atti istruttori
supplementari, ciò ch'essa ha poi effettivamente fatto procrastinando
ulteriormente in maniera manifestamente tardiva l'emanazione delle sentenze.
D'altra parte ai ricorrenti non parrebbe essere imputabile alcuna manovra
dilatoria e gli accenni della Corte cantonale nelle sue osservazioni non
dimostrano che si sarebbe in presenza di cause oltremodo complesse. Il
criticato ritardo è quindi, oggettivamente, ingiustificato.”
5.
Nel caso di specie, come già
accennato nei precedenti considerandi, il 18 giugno 2021 l’interessata, per il
tramite del proprio medico curante, dr. med. _______, ha chiesto ad CO1 una
garanzia per un intervento chirurgico di femminilizzazione del volto, tesa a
rimodellare la prominenza sopraorbitale (arcata sopraciliare) ed il mento, per
eseguire un lifting delle labbra e, in una seconda fase, per rimodellare il
setto nasale. L’assicuratore, il 10 agosto 2021 ha preavvisato favorevolmente
gli interventi prospettati.
Il 24
gennaio 2022 RI1 ha inoltrato una seconda richiesta, tramite l’Ospedale _______,
volto a correggere il solco sopracciliare, la posizione laterale delle
sopracciglia, l’attaccatura dei capelli, il filtro, il mento, l’angolo
mascellare e, in una seconda fase, le parti molli del viso e del collo (doc.
III/1). Il 3 febbraio 2022 CO1 ha parzialmente respinto la richiesta poiché gli
interventi non erano adeguati, giacché principalmente motivati da ragioni
estetiche (doc. III/2).
Il 25
febbraio 2022, l’Ospedale _______ ha inoltrato una richiesta di riesame,
approvata dal servizio medico fiduciario di CO1, tranne per quanto concerne il
lifting al viso ed al collo.
Il 2
marzo 2022 l’assicuratore ha rilasciato all’Ospedale _______ (Prof. dr. med. _______)
la garanzia in relazione alla richiesta formulata il 24 gennaio 2022 (cfr.
risposta di causa, doc. VI, pag. 3 punto 6), precisando che dopo averne
discusso con la ricorrente, il caso è stato nuovamente esaminato ed CO1 ha
deciso di assumere i costi della camera comune secondo quanto previsto
dall’assicurazione di base, dedotta la franchigia, il 10% di partecipazione ai
costi e i fr. 15 al giorno di contributo ospedaliero (doc. 1 e III/3). Come
indicato in sede di risposta “parrebbe che l’amministrazione abbia deciso di
rilasciare una garanzia per tutti gli interventi richiesti, nonostante il
parere contrario del servizio medico fiduciario” (doc. VI).
Il 5
ed il 9 aprile 2022 RI1 ha presentato personalmente una richiesta di assunzione
di prestazioni da effettuare all’estero. La richiesta è stata respinta da CO1
il 19 aprile 2022 ritenuto che il trattamento in Svizzera era possibile con una
qualità sufficiente.
Il 18
ottobre 2023 CO1 ha ricevuto, per il tramite dell’_______, una richiesta di
assunzione dei costi per la correzione del mento, dell’angolo mascellare, del
filtro e del pomo d’Adamo, che l’assicuratore ha accettato il 14 novembre 2023.
Il 29
ottobre 2025 il medico curante, dr. med. _______, ha richiesto una conferma
della precedente copertura dei costi per il lifting dei tessuti molli del viso
e del collo, rilevando che l’intervento sarebbe stato previsto per il mese di
dicembre 2025 (doc. A1).
Il 24
ed il 28 novembre 2025 RI1 ha chiesto all’assicuratore informazioni in merito
allo scritto del dr. med. _______ (doc. A3 e A7).
Il 1°
dicembre 2025 l’assicuratore ha informato la ricorrente che il caso si trovava presso
il medico fiduciario e veniva esaminato (doc. A9).
Il 3
dicembre 2025 CO1 ha scritto all’insorgente che “mit den uns vorliegenden
medizinischen Angaben und ohne aktuelle Fotodokumentation kann er keine
abschliessende Beurteilung vornehmen. Laut mehrfachen Bundesgerichtsurteilen
ist eine gesichtsfeminisierende Operation nur eine Pflichtleistung aus der
Grundversicherung, wenn es Merkmale hat, die so stark männlich wirken, dass die
Person nicht als Frau erkannt werden kann. Es wurden
bereits gesichtfemisierende Massnahmen durch uns bewilligt und sie wurden durchgeführt.
Ob weitere Massnahmen im Sinne der verschiedenen Bundesgerichstentscheide eine
Leistungspflicht der Grundversicherung darstellen, können wir erst beurteilen,
wenn wir eine aktuelle Fotodokumentation erhalten haben. Bitte senden Sie uns folgende Unterlagen zu: -
Fotodokumentation – Erklärung inwiefern eine Straffung der Gesichtsweichteile
eine Feminisierung bewirkt” (doc. A11).
Lo
stesso giorno l’interessata ha risposto all’assicuratore che non si tratta di
una nuova domanda ma di una richiesta di attualizzazione della garanzia per
l’intervento alle parti molli del viso e che la documentazione è già stata
trasmessa negli anni passati (doc. A12).
Il 4
dicembre 2025 l’assicuratore ha informato la ricorrente che di principio le
garanzie hanno una durata di 3 mesi e visto il tempo trascorso dall’ultimo
intervento una nuova valutazione, sulla base di una nuova documentazione
fotografica, è necessaria (doc. A13).
Il 5
dicembre 2025 l’assicurata ha nuovamente preso posizione, spiegando la sua
situazione ed affermando che alcuni interventi in passato non sarebbero stati
eseguiti correttamente. Ciò ha portato anche ad una denuncia in ambito penale
(doc. A14).
Il 10
dicembre 2025 la ricorrente ha scritto all’assicuratore, lamentandosi della
mancata telefonata che era stata programmata tra le parti per il pomeriggio di
quel giorno (doc. A15). L’interessata ha in seguito assegnato all’assicuratore
un termine di 7 giorni per emettere una decisione formale in merito (doc. A16).
Il 12
dicembre 2025 CO1 ha informato l’insorgente che l’intervento che era stato
prospettato è stato eseguito solo parzialmente e che adesso deve essere portato
a termine presso un altro fornitore di prestazioni. Per questo motivo il
servizio del medico fiduciario deve esaminare se sono date le condizioni per la
presa a carico dei costi dalla LAMal (doc. A19).
Il 15
dicembre 2025 l’assicurata ha confermato il termine del 17 dicembre 2025 per
l’emissione di una decisione formale (doc. A20).
Il 16
dicembre 2025 l’assicuratore ha informato l’interessata di non poter emettere
una decisione formale poiché l’esame delle condizioni di presa a carico della
LAMal non è ancora terminato (doc. A21).
Il 18
dicembre 2025 l’insorgente si è rivolta al TCA con un ricorso per
denegata/ritardata giustizia.
Il 15
gennaio 2026 il servizio del medico fiduciario di CO1, per il tramite della
med. pract. _______, riassunta la fattispecie, ha affermato:
" (…)
Grundsätzlich kann die gesichtsfeminisierende Chirurgie bei Genderinkongruenz
Mann zu Frau eine Pflichtleistung werden. Entsprechende Leistungen wurden von CO1
auch übernommen. Strittig ist hier lediglich die Straffung der Weichteile von
Mittelgesicht und Hals. Dementsprechend wurde in der
Vertrauensarztbeurteilung vom 25.02.2022 nur dieser Teileingriff abgelehnt.
Nach Durchsicht der damals vorliegenden Bilder war diese Beurteilung aus meiner
Sicht vollkommen korrekt. Es handelte sich um eine altersentsprechende leichte
Erschlaffung der Weichteile. In unserem System konnte ich keine Dokumentation
finden, in welchem ein Vertrauensarzt die Kostenübernahme empfohlen hat. Wie es
damals zur Kostengutsprache für diesen Teileingriff kam, ist somit unklar.
Grundsätzlich
dient FFS dazu, dass Transfrauen von der Umwelt äusserlich als Frauen erkannt
werden. Das Bundesgericht hat mittlerweile in mehreren Urteilen bestätigt, dass
Eingriffe im Rahmen von FFS nur dann eine Pflichtleistung ist, wenn ein Merkmal
im Gesicht, so ausgeprägt männlich erscheint, dass es eine Zuordnung der Person
ins weibliche Geschlecht verhindert. Um ein weibliches Aussehen zu erlangen,
braucht es kein zusätzliche Straffung von Gesicht und Hals.
Beim Gesuch
vom Oktober 2025 – mehr als 3.5 Jahre nach dem Erstgesuch – war dem
beurteilenden Vertrauensarzt bekannt, dass die Kostengutsprache 2022 erteilt
wurde, jedoch nicht auf welcher Grundlage. Da dieser Eingriff in der Regel
keine Pflichtleistung ist und zudem in der Zwischenzeit mehrere Operationen im
Gesicht durchgeführt wurden, hat der Vertrauensarzt eine aktuelle
Fotodokumentation verlangt, die wir bis heute nicht erhalten haben.
Die im
Vordergrund stehende Frage, ob die vor über 3.5 Jahren erteilte
Kostengutsprache noch Gültigkeit hat oder nicht, muss aus juristischer Sicht
beantwortet werden.
Fazit
. Dokumentiert ist die Ablehnung des Teileingriffs bezüglich Straffung
der Gesichts- und Halsweichteile
. Diese Ablehnung ist aus vertrauensärztlicher Sicht korrekt, da der
Eingriff nicht der Korrektur eines männlichen Aussehens dient
. Wie die ausgestellte Kostengutsprache zustande kam, ist nicht
dokumentiert und nicht nachvollziehbar
. Aktuell
wurde nichts entschieden, sondern wir haben lediglich eine aktuelle
Fotodokumentation verlangt.” (doc. 2)
6.
Chiamato
ora a pronunciarsi questo Tribunale deve concludere che non è stata commessa
alcuna ritardata giustizia da parte dell’assicuratore.
Il
medico curante dell’insorgente, dr. med. _______, il 29 ottobre 2025 ha chiesto
all’assicuratore una conferma della precedente copertura dei costi per il
lifting dei tessuti molli del viso e del collo per il mese di dicembre 2025 (doc.
A1).
L’assicuratore
ha esaminato la fattispecie ed il 3 dicembre 2025 ha informato l’insorgente circa
la necessità di acquisire ulteriore documentazione medica, fotografica e
scritta, prima di fornire una risposta in merito (doc. A11).
Il 18
dicembre 2025, dopo ulteriori e numerosi scambi di corrispondenza, la
ricorrente ha inoltrato un ricorso per ritardata e denegata giustizia ed il 15
gennaio 2026 il servizio medico dell’assicuratore ha confermato che prima di
decidere in merito alla garanzia richiesta dall’interessata sarebbe stato
necessario avere a disposizione ulteriori documenti (doc. 2).
Considerato
il breve periodo trascorso tra la domanda di prestazioni del 29 ottobre 2025 e
l’inoltro del ricorso per ritardata giustizia (18 dicembre 2025), non si può
ritenere che l’assicuratore abbia protratto oltre il dovuto la procedura (cfr. STF
9C_216/2024 del 30 aprile 2025 e STF
8C_162/2022 del 9 agosto 2022), anche perché la ricorrente non fa valere
che l’intervento, peraltro programmato oltre tre anni dopo la garanzia emessa il
2.
marzo 2022, fosse urgente.
Va del
resto qui rammentato che un accertamento insufficiente della fattispecie
giuridicamente rilevante costituisce una violazione del principio inquisitorio
che regge la procedura delle assicurazioni sociali (sul tema cfr. STCA
35.2016.84
del 18 luglio 2017, consid. 2.4 e STCA 35.2017.76 del 4 ottobre
2018, consid. 2.1; STCA 32.2020.63 del 23 novembre 2020, consid. 2.10 e STCA
32.2020.92
del 18 gennaio 2021, consid. 2.10) e che nel caso di specie il
servizio del medico fiduciario dell’assicuratore in data 3 dicembre 2025 ha
ritenuto necessario chiedere ulteriore documentazione al curante, non ancora pervenuta.
Una
ritardata giustizia non è ravvisabile neppure se si tiene conto che la garanzia
in discussione è stata emessa il 2 marzo 2022.
Infatti
da una parte la ricorrente contesta il protrarsi della procedura solo per
quanto concerne gli ultimi mesi (doc. I: “CO1 ritarda sistematicamente la
procedura dall’inizio di novembre 2025”) e d’altra parte, come spiegato dall’insorgente,
il protrarsi della procedura di femminilizzazione del volto non è imputabile
all’assicuratore (doc. I, pag. 2: “A causa di errori medici sono stata
costretta a sottopormi a più interventi e revisioni (esclusivamente alla
struttura ossea. Contro una medica curante è stata sporta denuncia per lesioni
personali e falsificazione di documenti […]
Dagli errori di trattamento
sono derivate tre ulteriori operazioni a _______, tra cui due revisioni,
esclusivamente alla struttura ossea”).
Questo
Tribunale ritiene che non sono dati neppure gli estremi per ritenere una
denegata giustizia (cfr. sul tema: KIESER, ATSG Kommentar 2024, 5a edizione, n.
41.
e seguenti ad art. 56, pag. 1085 e seguenti).
È vero
che dallo scambio di corrispondenza tra le parti sembra emergere che
l’assicurata non intenda produrre la documentazione richiesta da CO1 poiché
ritiene che la garanzia fornita alcuni anni fa per la correzione dei tessuti
molli sia sufficiente (cfr. anche lo scritto del 2 febbraio 2026, doc. X+1: “la
ricorrente ha più volte chiarito per iscritto che non inoltrerà fotografie
aggiornate, non per mancanza di collaborazione, bensì perché non vi è alcuna
nuova istruttoria su una nuova domanda”) e che secondo il servizio medico
fiduciario la questione di sapere se la precedente garanzia è ancora valida è
un aspetto prettamente giuridico (doc. 2: “Die im Vordergrund stehende
Frage, ob die vor über 3.5 Jahren erteilte Kostengutsprache noch Gültigkeit hat
oder nicht, muss aus juristischer Sicht beantwortet werden”).
Tuttavia,
visto il breve tempo trascorso tra l’inoltro della richiesta e la presentazione
del ricorso (poco più di un mese e mezzo), anche l’ipotesi di una denegata
giustizia viene a cadere. Il Tribunale federale ha infatti già
affermato che “[…]
S'agissant de la période d'inactivité de l'intimée entre l'arrêt cantonal du 3
décembre 2020 et le 18 mai 2021, il importe peu de savoir si elle constitue un
simple "temps mort" ou si elle est due à une surcharge de travail de
l'intimée - les deux hypothèses ne s'excluant d'ailleurs pas -, au vu
de sa brièveté, qui est insuffisante pour retenir un déni de justice
[…]” (sottolineature del
redattore).
La
circostanza che nel corso del mese di dicembre 2025 la ricorrente ha coinvolto
espressamente il servizio di gestione dei reclami della CO1 “al fine di
chiarire il comportamento non coordinato e contraddittorio della competente
unità specialistica (in particolare: mancato rispetto di un richiamato
telefonico promesso dalla capogruppo, sostituito da un intervento
oggettivamente errato di un altro collaboratore)”, non è un motivo per
ritenere una denegata giustizia. Come emerge dai fatti esposti al considerando
precedente l’assicuratore ha sempre risposto in tempi brevi, spiegando le ragioni
dell’assenza di una decisione formale.
Nemmeno
la STF 9C_141/2011 citata dalla ricorrente modifica l’esito del ricorso. In
quel caso, infatti, si trattava di stabilire se il ricorrente doveva pagare i
contributi AVS quale indipendente ed il suo ricorso è stato dichiarato
irricevibile poiché contestava una sentenza cantonale di rinvio. Non era invece
tema del contendere un’eventuale ritardata e/o denegata giustizia o, in
generale, le condizioni della revoca di una garanzia che del resto sarebbe
semmai da esaminare nell’ambito di un ricorso contro una decisione su
opposizione che si esprima nel merito della vertenza.
CO1
tuttavia non può ora stare passivamente ad attendere l’eventuale invio da parte
dell’assicurata o del suo medico curante della documentazione chiesta dal
proprio servizio medico-fiduciario il 3 dicembre 2025, ma deve farsi parte
attiva.
O
decide in tempi brevi che la garanzia fornita il 2 marzo 2022, comprensiva della
correzione delle parti molli del viso e del collo, è tuttora valida, che non
occorre acquisire la documentazione chiesta dal servizio del medico fiduciario e
accoglie subito le domande dell’interessata, o ritiene che è ancora valida ma
occorre comunque acquisire la nuova documentazione richiesta dal servizio
medico fiduciario il 3 dicembre 2025 ed applica immediatamente la procedura di
cui all’art. 43 cpv. 3 LPGA, al termine della quale emetterà una decisione o,
infine, ritiene che la garanzia non è più valida o non concerne le parti molli
del viso e del collo (e dovrà motivare la sua posizione approfonditamente ed in
maniera convincente) e che occorre effettuare ulteriori accertamenti ed allora,
anche in questo caso, dovrà applicare l’art. 43 cpv. 3 LPGA e poi emettere una
decisione formale.
Anche
se, al momento attuale, non è ravvisabile una ritardata o una denegata
giustizia, l’assicuratore deve comunque agire rapidamente.
In
conclusione, nel caso di specie questo Tribunale deve concludere che, al
momento in cui è stato introdotto il ricorso (18 dicembre 2025) l’assicuratore
non ha commesso né una ritardata giustizia, né una denegata giustizia.
Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 2.1), va
conseguentemente respinto.
7.
Secondo
l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di
sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo
l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel
caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero
accollate spese, in quanto la LAMal non ne prevede
l’applicazione.
Anche
qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non
andrebbero comunque addossate spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021
consid. 4.4.1 il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando
il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il
legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta
la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
I 52 consid. 5.2; 143 I
227.
consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella
succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non si
riscuotono spese giudiziarie.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)
e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti