36.2025.9
Incasso premi. Assicurato escusso non debitore. Errore dell'assicuratore. Tasse, spese e ripetibili a carico della Cassa malati
10 giugno 2025Italiano35 min
(doc. IX/8); un’unica pagina (la numero 15) delle disposizioni comuni CO 1 UNO DISPOSIZIONI
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.9
IR/sc
Lugano
10 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD
statuendo sul ricorso del 20
marzo 2025 formulato da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
13 febbraio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie (incasso premi)
considerato in
fatto
A. CO 1
(qui di seguito assicuratore, passim CO 1) ha fatto spiccare, nei confronti del
signor RI 1 (escusso, passim ricorrente qui di seguito) domiciliato a __________,
un PE (n. __________) il 15 novembre 2024 (doc. N) per l’incasso del “Recupero
della riduzione dei premi LAMal 08.08.2023” (così la causale del credito
riportata nel PE) per un importo complessivo di CHF 21'817,65 oltre accessori
(spese amministrative del 08.08.2023, spese di elaborazione del 29.10.2024 ed
interessi al 5% dal 15.11.2024). L’escusso si è opposto all’esecuzione. Sempre
nei confronti del signor RI 1 (doc. M) il medesimo assicuratore aveva già fatto
spiccare un PE (n. __________) il precedente 26 agosto 2024 per un importo di
CHF 24'192,85 (oltre a spese accessorie, spese amministrative 08.08.2023 e
spese di elaborazione del 12.06.2024). Il titolo di credito era, in questo
caso, “Fattura/e LAMal in sospeso del 08.08.2023” senza altra specifica.
Queste esecuzioni traggono origine da debiti della signora __________ nei
confronti dell’assicuratore. Più specificatamente RI 1 è padre di __________,
nata l’__________ (e non 1988 come riporta erroneamente il ricorso doc. I), madre
di due figli nati nel 2014 e nel 2018 (e quindi minorenni), già domiciliata a __________,
che (come riferisce il gravame ma senza riscontro oggettivo nel sistema
informatico del Cantone Ticino relativo movimento della popolazione, MOVPOP qui
di seguito, consultato il 2 maggio 2025 ore 15.04) si sarebbe trasferita ad __________
unitamente al marito __________, e, come invece rileva il MOVPOP, con effetto
al 30 giugno 2021, è partita all’estero a __________, come deducibile anche dai
doc. F e G prodotti con il gravame che indicano però l’arrivo in Italia il 9
giugno 2021). Per quanto indicato dal ricorrente, la signora __________, dopo
avere risieduto ad __________, è ritornata a __________ presso i genitori, da
coniugata (stante l’assenza all’estero del marito per ragioni di lavoro), come
indicato sino al 30 giugno 2021.
B. La
signora __________, negli anni, ha beneficiato di aiuti sociali (AFI-API) ed in
base ai disposti della LAPS si è vista riconoscere la riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM) senza
doverne fare richiesta esplicita. La Cassa cantonale di compensazione AVS AI
IPG ha domandato la restituzione delle prestazioni percepite dalla signora __________
dal settembre 2017 al 30 aprile 2021 siccome il suo centro degli interessi non
era più in Svizzera (doc. I pag. 2). L’esposto di RI 1 rammenta gli accordi di
pagamento rateali conchiusi dalla signora __________ con la Cassa cantonale per
saldare il debito della restituzione. Questa situazione ha avuto conseguenze
anche in sede penale (doc. E) ma la figlia del qui ricorrente è stata mandata
esente da pena dal competente giudice della Pretura penale. Nell’esposto penale
della Cassa al Ministero Pubblico e nell’ulteriore documentazione prodotta agli
atti dal ricorrente (doc. D, E, F) emerge un importo, che la signora __________
avrebbe ricevuto a titolo di RIPAM, nel periodo ricordato, di CHF 24'193,20.
Mediante
conteggio datato 8 agosto 2023 CO 1 ha calcolato l’importo dei premi da
restituire da parte della signora __________ (e dei di lei figli) per ogni anno
dal 2017 al 2021, conteggio notificato al qui ricorrente (doc. G) pur essendo
chiaramente riferito ad altri. Il 19 gennaio 2024 l’assicuratore ha richiamato
al signor RI 1 i pagamenti conteggiati il 08.08.2023 (doc. H) che poi ha
sollecitato (doc. I) sempre al qui ricorrente.
C. Con il
patrocinio dell’avv. RA 1 il signor RI 1 (doc. L) ha preso contatto con
l’assicuratore il 23 febbraio 2024 indicando come la restituzione delle RIPAM
non avesse attinenza con lui ma con la figlia __________. Come indicato in
entrata l’assicuratore, il 26 agosto 2024, ha fatto spiccare nei confronti del
signor RI 1 un PE (n. __________ doc. M) per una “fattura/e LAMal in sospeso
08.08.2023” ed il successivo 15 novembre 2024 un PE (n. __________, doc. N)
con l’indicazione del credito seguente: “recupero della riduzione dei premi
LAMal del 08.08.2023”. Agli atti esecutivi l’escusso si è opposto e, con
decisione formale del 6 gennaio 2025 (doc. O), l’assicuratore ha confermato il
suo credito di CHF 23'769,55 (comprendendo in questo importo il recupero delle
RIPAM con le spese amministrative e quelle esecutive, previa deduzione di
pagamenti parziali del 02.10.2024), con rigetto dell’opposizione per CHF
23'655,55.
D. A tale
decisione si è opposto (il 3 febbraio 2025) l’escusso con il patrocinio dell’avv.
RA 1 che ha evidenziato l’infondatezza dei 2 PE definendo l’agire della Cassa di
fastidioso e ai limiti della coazione (doc. P), con il rilievo che, già nel
febbraio 2024, il signor RI 1 aveva precisato e spiegato a CO 1 che il recupero
della RIPAM era riferito alla figlia __________ e non a lui, circostanza
confermata dalla figlia. Questo scritto è rimasto, secondo il dire del
ricorrente, senza seguito. Come ricorda l’opposizione alla decisione formale, i
2 PE sono ingiustificati e l’escusso ha chiesto all’assicuratore di chinarsi
finalmente correttamente sulla problematica, annullando i PE e la decisione,
dicendosi disposto ad un incontro chiarificatore con l’assicuratore. In data 13
febbraio 2025 (doc. A) l’assicuratore sociale ha emesso la sua decisione su
opposizione che respinge l’opposizione e conferma nella sostanza il credito.
E. Agli
atti prodotti dal ricorrente è consegnato uno scritto 13 marzo 2024
dell’assicuratore (doc. Q), richiamato nella decisione su opposizione, che
informa il patrocinatore dell’escusso circa la trasmissione del dossier al
reparto legale di CO 1 e domanda al legale dell’escusso di trasmettere un
documento (firmato dal ricorrente e dalla figlia __________) secondo cui i
signori “RI 1 e … __________ … concordano nell’intestare le fatture alla
signora __________” (doc. Q). L’avv. RA 1 è intervenuto con un messaggio di
posta elettronica dell’11 marzo 2025 ed una lettera di medesima data che
informa l’assicuratore di non avere preso conoscenza di questo scritto in
precedenza (doc. R), egli ha comunque trasmesso a CO 1 l’attestazione
richiesta. Il 20 marzo 2025 (doc. I), in assenza di altre comunicazioni da
parte dell’assicuratore, il signor RI 1 ha impugnato, sempre con il patrocinio
dell’avv. RA 1, la decisione resa su opposizione. Dopo avere esposto i fatti il
ricorrente evidenzia, a proposito dei citati doc. Q ed R, quanto per
completezza occorre riportare di seguito:
"
(…)
Fronte all'opposizione ex art. 52
LPGA del 03.02.2025 (doc. P), per la
prima volta, in sede
di decisione su opposizione del 13.02.2025, CO 1
ha preteso di avere dato seguito
alla richiesta del 23.02.2024 del ricorrente e della signora __________
mediante scritto del 13.03.2024, rimasto – a suo dire – inevaso (doc_Q).
Sennonché lo scritto in questione, il
cui indirizzo è impreciso ed incompleto (manca la designazione dello Studio
– __________ – e, soprattutto,
non è indicata la casella postale –
1627), non è mai stato ricevuto dal sottoscritto legale.
È infatti evidente che, in caso
contrario, il ricorrente e la signora __________ – che attendevano una risposta
da CO 1 sin dal 23.02.2024 – avrebbero immediatamente dato seguito allo stesso,
producendo la pretesa dichiarazione sottoscritta da entrambi.
Ad ogni buon conto, in vista di
finalmente risolvere la questione, l'11.03.2025 il signor RI 1 e la signora
__________ hanno trasmesso a CO 1 quanto da loro richiesto per formalmente
intestare le fatture alla signora __________ (doc_R).
Incomprensibilmente, invero senza
motivazione alcuna, CO 1 ha tuttavia laconicamente risposto che la modifica
dell'intestazione non poteva più essere effettuata (perchè?) e che il
ricorrente doveva di conseguenza "passare alla cassa", nonostante
l'interessato non sia pacificamente il debitore del credito posto in esecuzione
(doc. S). (…)” (doc. I, pag. 5)
Nelle
sue conclusioni il ricorrente rileva che a beneficiare della RIPAM sono stati __________
ed i suoi figli esclusivamente per cui ha domandato l’annullamento della
decisione impugnata, la conferma dell’opposizione al PE oggetto della decisione
su opposizione e la protesta di spese e ripetibili.
F. L’atto
è stato intimato all’assicuratore il 21 marzo 2025 (doc. II) con l’invito a
determinarsi in merito ed a produrre gli atti dell’incarto completo. Con
scritto 2 aprile 2025 (doc. III) l’assicuratore, a firma __________
responsabile di team (e non del servizio giuridico dell’assicuratore), comunica
al Tribunale cantonale delle assicurazioni quanto segue:
"
(…)
A seguito di ulteriori chiarimenti
con il nostro servizio legale, stiamo riconsiderando il caso e ritireremo la
procedura esecutiva a favore di RI 1. Questo procedimento giudiziario non è
quindi più valido.
Procederemo a mandare la fattura a __________
(figlia), per tanto chiediamo al signor RI 1 di volerci comunicare entro 10
giorni l'indirizzo della figlia. Qualora __________ (figlia) non pagherà questo
importo, avvieremo una procedura esecutiva nei suoi confronti. CO 1 può inviare
esecuzioni anche all'estero.
Vi ringraziamo in anticipo per aver
preso nota della nostra risposta e di conseguenza restiamo in attesa di una
risposta da parte dal signor RI 1.” (doc. III)
L’atto
è stato trasmesso al ricorrente (doc. IV del 3 aprile 2025) con un termine di
10 giorni per determinarsi in merito. Il legale del ricorrente ha preso
posizione il 9 aprile 2025 evidenziando “l’acquiescenza dell’assicuratore”
con protesta di spese e ripetibili, rilevando quanto segue:
"
Ho preso nota con piacere dello scritto 02.04.2025 di CO 1 (III),
mediante il quale la resistente ha riconosciuto la pretesa che il mio assistito
ha dedotto nella richiesta di giudizio di cui al ricorso del 20 marzo 2025.
In considerazione di tale
acquiescenza (in applicazione analogica dell'art. 241 CC), previo annullamento
della decisione impugnata (doc_A) e contestuale cancellazione del
precetto esecutivo __________ fatto spiccare nei confronti del signor RI 1 (doc.
N), ritengo che il procedimento possa essere stralciato dai ruoli.
Nella misura in cui la causa in
rassegna si è resa indispensabile fronte all'incomprensibile ostinazione di CO
1 (cfr. docc. R e S), il ricorrente protesta ad ogni buon conto tasse,
spese e ripetibili.
Per il rimanente, così come già
segnalato negli scritti direttamente indirizzati alla resistente (da ultimo
doc. L), si segnala che la signora __________ è pure patrocinata dal
sottoscritto legale, al quale CO 1 può dunque rivolgersi per il prosieguo della
questione.” (doc. V)
L’assicuratore
non si è espresso su tale atto nonostante la possibiltà concessa con il doc.
VI.
G. Il Giudice delegato ha invitato
(doc. VII del 7 maggio 2025) l’assicuratore a volere produrre l’incarto a
disposizione (per la seconda volta dopo l’invito di cui al doc. II), indicando
quanto, per completezza, occorre riportare in esteso:
"
Ho preso atto della risposta di causa (doc. III) succinta che avete
trasmesso al Tribunale e che è stata inviata all’avv. RA 1. Non avete trasmesso
l’incarto al Tribunale come avreste dovuto (nonostante il tenore dello scritto
2 aprile 2025 che non pone in sè fine alla procedura), Vi chiedo quindi di
volere inviare al TCA l’incarto relativo al caso. In particolare sono d’interesse
Fatti
i seguenti documenti:
a. Polizze assicurative (con relative condizioni
assicurative) presso la Vostra assicurazione di base dei signori:
RI
1, __________, __________,
nonché di
__________, __________, già a __________ ora a __________
__________, __________ figlio di __________, già a __________
ora a __________ e
__________ __________, figlia di __________ già a __________ e
ora a __________
per gli anni dal 2017 al 2021, e
b. La decisione resa su opposizione completa dei suoi allegati
(decisione 13 febbraio 2025 DOS-529104 MPV).”
Lo
scritto è stato trasmesso per conoscenza al legale del ricorrente il quale, con
lettera 8 maggio 2025 (doc. VIII), ha comunicato al Tribunale cantonale delle
assicurazioni l’avvenuto ritiro delle esecuzioni da parte dell’assicuratore
producendo i relativi documenti. In conseguenza allo scritto doc. VII del
Tribunale cantonale delle assicurazioni l’assicuratore ha prodotto (senza un
elenco degli atti) l’incarto richiesto (doc. IX pervenuto il 13 maggio 2025).
Gli atti contengono, in particolare, il conteggio dei premi da versare (doc.
IX/1), il richiamo del versamento dei medesimi (doc. IX/2), tutti destinati al
qui ricorrente, il sollecito del pagamento a mezzo posta A-plus destinato al
signor RI 1 (doc. IX/3), uno scritto 5 settembre 2023 CO 1 / Avv. RA 1
riferentesi a “documentazione da lei spedita” (senza specifica
migliore), doc. IX/4bis lettera CO 1 / Avv. RA 1 (identica al doc. Q
già prodotta dal patrocinatore del ricorrente), PE __________ del 26 agosto
2024 (doc. IX/5), PE __________ del 15 novembre 2024 (doc. IX/6), decisione
formale CO 1 del 6 gennaio 2025 (doc. IX/7); opposizione del 3 febbraio 2025
(doc. IX/8); un’unica pagina (la numero 15) delle disposizioni comuni CO 1 UNO DISPOSIZIONI
COMUNI” che fa riferimento a coperture denominate “COMBI”, “COMPENSA”,
“INDENNITÀ GIORNALIERA AGA”. Da una verifica in internet (sito
dell’assicuratore CO 1) emerge che le disposizioni comuni della linea prodotti CO
1 UNO siano disposizioni che reggono le coperture complementari offerte da CO 1,
l’assicuratore che ha qui emanato la decisione contestata è invece
l’assicuratore sociale CO 1. La pagina 15 trasmessa a questo Tribunale
cantonale delle assicurazioni tratta i temi del pagamento dei premi, della “partecipazione
alle eccedenze”, dei “gradi di ribasso”, in sostanza temi estranei
al litigio all’esame (doc. IX/9). Il doc. IX/10 è costituito dalla attestazione
del 12 maggio 2025 del “profilo polizze” degli anni dal 2017 a 2021, le
polizze non forniscono altra specifica se non il numero d’assicurato (e quello
di famiglia) e l’importo dei premi mensili complessivi dei coniugi: RI 1 e __________
RI 1, di __________ e dei suoi due figli (__________ e __________). Da ultimo
il doc. IX/11 è costituito dalla decisione resa su opposizione da parte
dell’assicuratore ed oggetto dell’impugnativa con la motivazione per cui “L’assicurato
… RI 1, è tenuto al pagamento totale della somma e a tutte le relative spese,
in quanto CO 1 non ha mai ricevuto la documentazione necessaria per poter
intestare le fatture … alla signora __________, vedi allegati citati … oltre
alle condizioni generali di assicurazione di CO 1, allegato nr. 9”. Si
evidenzia qui che l’assicuratore non ha trasmesso “la decisione resa su
opposizione completa dei suoi allegati” e le condizioni assicurative,
nonostante l’esplicita richiesta del doc. VII che ha fatto seguito alla
richiesta del doc. II.
Con scritto
del 13 maggio 2025 (doc. X) il giudice delegato ha informato l’avv. RA 1 della
produzione degli atti da parte dell’assicuratore, concedendo al medesimo (cui
gli atti sono stati trasmessi in copia), per conto del patrocinato, ed
all’assicuratore medesimo di esercitare i diritti di cui all’art. 9 LPTCA nel
termine legale di 10 giorni. Il termine è decorso infruttuoso, CO 1, così come
il ricorrente, non hanno prodotto ulteriori elementi probatori e non ha fatto
richiesta per conseguire altre acquisizioni.
in
diritto
in
ordine
1. La
vertenza, il tema dei premi dovuti all’assicuratore sociale contro le malattie
rispettivamente la restituzione al medesimo di RIPAM indebitamente riconosciute
in favore di un assicurato (si veda STF 9C_291/2019 del 24 giugno 2019), non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui
in effetti non assunte), specie in concreto dove da accertare è la qualità di
debitore del ricorrente a fronte della comunicazione della Cassa interessata
che riconosce la situazione indicata con il gravame. Il TCA può quindi decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a
costante giurisprudenza del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I - 2016, pag. 307 e segg. Il tema del debito riferito ai
premi ed alle partecipazioni è stato più volte affrontato da questa Corte e dal
TF nonché dalla dottrina, in merito si vedano le STF 9C_694/2023, 9C_695/2023,
9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023, 9C_699/2023, 36.2022.24 dell’11 luglio
2022, 36.2022.5 del 11 marzo 2022 e 36.2022.35 del 22 ottobre 2022 (e
giurisprudenza ivi citata). Il debito per premi dei figli è stato affrontato
dalla giurisprudenza più volte (per tutte la STCA 36.2023.5). Il presente
giudizio, nel rispetto della chiara volontà del legislatore ticinese espressa
all’art. 49 LOG, può quindi essere emanato monocraticamente. Il fatto che lo
stesso si estenda su più pagine (criterio in passato ritenuto, con altri,
rilevante dal TF per determinare la possibilità di un giudizio monocratico, si
vedano le STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid. 7.2.) non deriva
dalla complessità degli aspetti giuridici o dell’istruttoria da condurre, bensì
dalla volontà di completa esposizione dei fatti e del diritto applicabile.
Considerandi
2.
Preliminarmente
va ancora evidenziato come, con la risposta di causa doc. III, l’assicuratore
ha ritenuto che il suo impegno (futuro) per il ritiro del PE nei confronti del
ricorrente e la manifestata volontà di riconsiderare il caso (“stiamo
riconsiderando il caso e ritireremo la procedura esecutiva …”) e di
procedere a “mandare la fattura a __________ (figlia)” con la richiesta
dell’indirizzo della medesima, rendessero la procedura priva d’oggetto (“Questo
procedimento giudiziario non è quindi più valido”). Tale opinione non è sostenibile.
Come già reso noto alle parti (doc. X) l’assicuratore che vede una sua
decisione resa su opposizione impugnata dinanzi al Tribunale competente, può
modificare il provvedimento impugnato entro il termine per l’inoltro della
risposta di causa al Tribunale. La Cassa interessata, in questa situazione,
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale che continua la trattazione del ricorso in quanto il ricorso non sia
divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda
su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato
assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6
LPTCA). Non diversamente prevede l’art. 53 cpv. 3 LPGA secondo cui l'assicuratore
può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali
è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di
ricorso. La riconsiderazione pendente lite permette all'amministrazione di
riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo
punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo
corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente
lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in
SZS 1997 pag. 452). Successivamente a questo termine una nuova decisione o una
comunicazione (quale quella dell’assicuratore del 2 aprile 2025, doc. III, non
accompagnata da una nuova decisione da parte di CO 1) non rappresenta altro che
una proposta di giudizio formulata all’attenzione del Giudice competente (STF
8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 133 V 530 consid. 2 e 5; 130 V
138.
consid. 4.2; Kieser, op. cit.,
ad art. 53 n. 78 pag. 715).
3.
In
concreto la Cassa ha semplicemente indicato che “stiamo riconsiderando il
caso e ritireremo …” la procedura esecutiva, nessuna decisione che
annullasse il provvedimento impugnato o lo modificasse nella sostanza annullandone
il dispositivo è stato emanato e prodotto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni. Le intenzioni manifestate dall’assicuratore sociale, quindi,
sono da recepire quale proposta implicita di giudizio e nulla più. Per tale
ragione l’implicita richiesta di stralciare la procedura siccome divenuta priva
d’oggetto non può essere seguita ed un giudizio di merito deve essere emanato
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
nel
merito
4.
Nella sua giurisprudenza relativa alla restituzione delle riduzioni dei
premi LAMal (RIPAM), riconosciute da parte dei cantoni in favore degli
assicurati di condizione economica modesta (art. 65 cpv. 1 LAMal), il Tribunale
federale ha già avuto l'occasione di osservare come, in caso di versamento del
sussidio direttamente all'assicuratore malattia (sul tema: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi
dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364],
edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14.11.2 n. 904 e seguenti e
capitolo 14.13 n. 918 e seguenti), il cantone si sostituisce all'assicurato per
quanto riguarda il pagamento dei premi. Se tuttavia l'assicurato non beneficia
più della riduzione del premio, egli è tenuto a pagare direttamente
all'assicuratore malattia l'importo dei premi (rispettivamente l’importo della
differenza di premio ricevuta per mezzo della RIPAM). Inversamente,
l'assicuratore malattia ha il diritto / dovere di riscuotere il pagamento dei
premi (sentenza 9C_5/2008 del 13 febbraio 2008 consid. 1.4 con i riferimenti,
STF 9C_219/2019 del 24 giugno 2019 consid. 5.2., v. anche Gabhard Eugster, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum KVG, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 65 LAMal e SZS 2003 pag.
545).
5.
In concreto, in favore della figlia dell’escusso, come gli atti comprovano,
sono state riconosciute – negli anni ricordati – delle riduzioni dei premi
(RIPAM) in conseguenza agli aiuti sociali percepiti dalla signora __________,
aiuto che la signora è stata chiamata a restituire (non solo in via
amministrativa ma anche con una procedura penale). Non risulta invece, e
l’assicuratore non comprova la circostanza, che il qui ricorrente, suo
assicurato, abbia mai beneficiato di RIPAM che dovessero essere restituite a CO
1.
con l’obbligo di versamento dei premi. D’altra parte l’assicuratore nello
scritto (doc. G) dell’8.08.2023 e nella decisione su opposizione stessa indica
chiaramente che a beneficiare di riduzioni dei premi da rifondere
all’assicuratore sociale siano stati __________ ed i suoi due bambini minorenni.
Il doc. 1 prodotto dall’assicuratore indica specificatamente che __________, __________
e __________ sono i debitori dei premi per il periodo corrente tra il 1
settembre 2017 ed il 30 giugno 2021, con recapito della richiesta di pagamento
al ricorrente. In nessuno scritto o decisione (formale o su opposizione) CO 1
indica le ragioni per le quali il signor RI 1 dovrebbe essere (come sostiene la
decisione su opposizione, doc.11 pag. 2) “tenuto al pagamento totale della
somma e a tutte le relative spese”. L’assicuratore indica che il motivo
sarebbe da ricondurre al fatto che “CO 1 non ha mai ricevuto la
documentazione necessaria per poter intestare le fatture … alla signora __________”
(punto 2, doc. 11).
L’assicuratore, nonostante la debitrice di questi premi sia __________
(per sé e per i suoi figli minorenni), circostanza di cui era ben consapevole sin
dall’inizio, ha, quindi, per ben due volte a pochi mesi di distanza, escusso un
invalido che non è suo debitore per questi importi, e non risulta essere altro
che il locatore dell’appartamento in cui la figlia maggiorenne ha vissuto per
un lasso di tempo (come descritto nelle condizioni di fatto cui si rimanda). CO
1.
non solo lo ha sollecitato ma gli ha pure intimato una decisione formale, non
recapitata presso di lui ma indicandolo come debitore, obbligandolo a difendere
i suoi interessi attraverso un legale e presso il Tribunale cantonale delle
assicurazioni, intimandogli una decisione su opposizione (nonostante l’indicata
disponibilità a discutere il caso offerta dal suo patrocinatore). L’agire
dell’assicuratore non appare comprensibile e neppure giustificabile, come si
dirà. Infatti l’avv. RA 1, che si è annunciato patrocinatore del qui ricorrente
(come pure di __________), ha più volte e tempestivamente, rispetto alle
decisioni esposte, ben illustrato e spiegato, a mano di documenti di facile
lettura pure per persone non italofone, anche se oriunde, tale stato di fatto. Dopo
l’inoltro del ricorso, con le osservazioni al gravame (doc. III), CO 1 ha
indicato, come detto, la disponibilità a revocare le procedure esecutive e a
considerare il “procedimento giudiziario non più valido”. Stupisce qui il
fatto che il servizio giuridico dell’assicuratore sia stato interpellato in
merito dai colleghi del servizio del recupero crediti, ma ciò non abbia
impedito di condurre una procedura completamente irrita, ingiustificata, che ha
fatto carico il qui ricorrente di indebite ed inammissibili pressioni che il
signor RI 1 ha potuto sormontare unicamente grazie al sostegno del proprio
legale.
Non si può che rimanere basiti (e trattasi di eufemismo) di fronte
alla reazione di tale signor __________ addirittura “Responsabile team”
recupero crediti (risposta di causa doc. III) che considera verosimilmente la
fase giudiziaria come una qualsiasi corrispondenza (non certamente ben gestita)
con un qualsivoglia assicurato (“Questo procedimento giudiziario non è
quindi più valido … vi ringraziamo in anticipo per avere preso nota della
nostra risposta e di conseguenza restiamo in attesa di una risposta da parte
del signor RI 1 …”). La scelta dell’assicuratore di affidare la trattazione
di una procedura giudiziaria ad un servizio incassi in luogo e vece del
servizio giuridico non è qui sindacabile. Non è noto quanto il servizio
giuridico, interpellato dal servizio incassi dell’assicuratore, abbia indicato
di fare al team recupero crediti (non è compito del Tribunale cantonale delle
assicurazioni indagare in merito). Resta che l’irrita, insistita, procedura,
cui l’assicuratore non ha posto rimedio nemmeno nell’ambito delle possibilità
offerte dall’art. 6 LPTCA, ha qui conseguenze relative al carico di tasse di
giustizia e spese processuali siccome sarebbe oltremodo inaccettabile far
sopportare ai contribuenti ticinesi rispettivamente domiciliati in questo Cantone,
le spese procedurali per aberrazioni giuridiche quali quella posta in atto da CO
1.
in questa circostanza.
L’assicuratore ha avviato una procedura contro un
suo assicurato non debitore, consapevolmente, per incassare premi di cui
l’escusso non è responsabile (ciò che la Cassa neppure sostiene nei suoi
provvedimenti doc. 7 e 11) e questo siccome l’escusso non le avrebbe comunicato
l’indirizzo della debitrice (e ciò nonostante l’avv. RA 1 abbia indicato
di patrocinare sia l’escusso sia la di lui figlia). Questo non costituisce palesemente,
ciò che anche team recupero crediti dei signori __________ e __________ dovrebbe
manifestamente sapere e può facilmente capire, un titolo di credito nei
confronti del qui ricorrente. I responsabili del dossier in seno al recupero
crediti potevano semplicemente rivolgersi all’avv. RA 1 per un contatto con la
signora __________, rispettivamente chiedere al qui ricorrente di fornire
l’indirizzo della signora (ciò che non hanno dimostrato di avere fatto alla
luce del dossier prodotto [si annoti qui che gli incarti vanno prodotti con un elenco
atti ragionato, la prossima volta i documenti saranno ritornati
all’assicuratore per produrli come impone la procedura!]).
6.
Il signor RI 1 è padre della signora __________ ma non è astretto al
pagamento dei debiti della medesima siccome la signora __________ è donna
adulta, maggiorenne, coniugata e a sua volta madre di famiglia (sull’obbligo per
i genitori di pagare premi dei figli si veda la STCA 36.2023.5 del 2 ottobre
2023) con il rilievo che tale obbligo non sussiste per i figli di maggiore età.
Diversa opinione non è nemmeno sostenuta da CO 1 e, soprattutto, comprovata.
7.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, la
decisione impugnata deve essere annullata siccome il ricorrente non è debitore
nei confronti dell’assicuratore che lo ha per ben 2 volte escusso (con causali
del credito incomprensibili e per importi scoordinati e confusi) e la decisione
deve essere formalmente annullata.
8.
Come indicato al punto 2, in concreto non si può ritenere il sussistere
di una acquiescenza come sostenuto dal legale de ricorrente (doc. V e VIII)
siccome nel doc. III CO 1 si è dichiarata disposta a riesaminare il caso ma non
lo ha riesaminato come impongono le norme applicabili ed esposte al punto 2
precedente.
Il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni (qui
monocratico) deve avere, quindi, per oggetto il merito della decisione
impugnata, che vede il ricorrente vincente in causa, totalmente, con diritto a ripetibili
a carico dell’assicuratore soccombente. In base all’art. 29 cpv. 3 Lptca, alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. Analogamente la
LPGA prevede che il Tribunale possa imporre spese processuali alla parte che ha
un comportamento temerario e scriteriato (art. 61 lett. fbis LPGA). Jean Métral (Commentaire Romand Loi sur
la partie générale des assurances sociales, 2018, ad art. 61, n. 24) rammenta
che assume un comportamento temerario e caratterizzato dalla leggerezza “…
la partie qui, de manière consciente ou grossièrement négligente,
adopte une position insoutenable en procédure”. Dal canto suo Susanne Bollinger
(oggi apprezzata Giudice del Tribunale federale), in BSK ATSG ad art. 61 lett.
fbis, n. 76, rammenta come “Bereits unter dem Regime der
grundsätzlichen Kostenlosigkeit konnten einer Partei, die sich mutwillig oder
leichtsinnig verhielt, Spruchgebühr, Verfahrenskosten und Parteientschädigung
auferlegt werden. Für die Beurteilung von Mutwilligkeit oder Leichtsinn ist
nicht nur das Verhalten während des Beschwerdeverfahrens zu berücksichtigen,
sondern auch jenes vor der Beschwerdeerhebung (BGE 124 V 285 E. 4b).
Leichtsinnig oder mutwillig können sich sowohl die Beschwerdeführerin als auch
die Beschwerdegegnerin verhalten, weshalb grundsätzlich auch beide
kostenpflichtig werden können”. Nel punto successivo (77) l’autrice
rammenta come "Die Begriffe der Mutwilligkeit und des Leichtsinns …
sind erfüllt, wenn eine Partei Tatsachen wider besseres Wissens als wahr
behauptet oder ihre Stellungnahme auf einen Sachverhalt abstützt, von dem sie
bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist (BGer,
23.10.2023, 9C_388/2023, E. 3.2) … Ebenfalls als mutwillig zu bezeichnen
ist, wenn eine Partei vor der Beschwerdeinstanz an einer offensichtlich
gesetzwidrigen Auffassung festhält (BGE 128 V 323 E. 1b)".
Su questi temi si rinvia alla DTF 150 I 195 consid. 5.4. e seguenti
dove l’Alta Corte (qui la II Corte di diritto pubblico) ha ritenuto come:
" 5.4.
Verschiedene Bundesgesetze sehen eine Kostenpflicht bei bös- oder mutwilliger
Prozessführung vor (z.B. Art. 33 Abs. 2 BGG; Art. 60 Abs. 2 VwVG [SR 172.021];
Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG; Art. 13 Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 24. März
1995.
über die Gleichstellung von Frau und Mann [Gleichstellungsgesetz, GlG; SR
151.1]; Art. 115 Abs. 1 ZPO [SR 272]). Andere Erlasse knüpfendie Kostenauflage
an ein mutwilliges oder leichtsinniges Verhalten (z.B. Art. 61 lit. fbis ATSG
[SR 830.1]; Art. 74 Abs. 2 BVG [SR831.40]). Art. 10 Abs. 2 BehiG verwendet
ebenfalls das Begriffspaar"mutwillig" und "leichtsinnig",
weshalb für dessen Konkretisierung von besonderem Interesse ist, wie die höchstrichterliche
Rechtsprechung gleich formulierte Schwesterbestimmungen auslegt. Die
sozialversicherungsrechtliche Rechtsprechung, die auch im Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht zur Anwendung kommt (vgl. Urteil 5A_131/2013 vom 25. Juni 2013
E. 6.1), differenziert in langjähriger Praxis nicht zwischen einem mutwilligen
oder leichtsinnigen Verhalten. Mutwillig oder leichtsinnig ist, wenn eine
Partei Tatsachen wider besseres Wissen als wahr behauptet oder ihre
Stellungnahme auf einen Sachverhalt abstützt, von dem sie bei der ihr zumutbaren
Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist. Mutwillig ist ferner das
Festhalten an einer offensichtlich gesetzeswidrigen Auffassung. Leichtsinnige
oder mutwillige Prozessführung liegt aber so lange nicht vor, als es der Partei
darum geht, einen bestimmten, nicht als willkürlich erscheinenden Standpunkt
durch das Gericht beurteilen zu lassen. Dies gilt auch dann, wenn das Gericht
die Partei im Laufe des Verfahrens von der Unrichtigkeit ihres Standpunkts
überzeugen und zu einem entsprechenden Verhalten (Beschwerde- oder
Klagerückzug) veranlassen will. Die Erhebung einer aussichtslosen Beschwerde
darf einer leichtsinnigen oder mutwilligen Beschwerdeführung nicht
gleichgesetzt werden. Das Merkmal der Aussichtslosigkeit für sich alleine lässt
einen Prozess noch nicht als leichtsinnig oder mutwillig erscheinen. Vielmehr
bedarf es zusätzlich des subjektiven - tadelnswerten - Elements, dass die
Partei die Aussichtslosigkeit bei der ihr zumutbaren vernunftgemässen
Überlegung ohne Weiteres erkennen konnte, den Prozess aber trotzdem führt.
Mutwillige Prozessführung kann ferner darin begründet sein, dass eine Partei
eine ihr in dieser Eigenschaft obliegende Pflicht (Mitwirkungs- oder
Unterlassungspflicht) verletzt (BGE 128 V 323 E. 1b; Urteile 9C_388/2023 vom 23.
Oktober 2023 E. 3.2; 9C_318/2022 vom 29. Juni 2023 E. 3; 9C_62/2022 vom 22.
November 2022 E. 5.1).
5.5
Der
Gesetzgeber sanktioniert mutwilliges und leichtsinniges Verhalten im Verfahren,
weil dadurch die Behörden unnötig belastet werden. Wer mutwillig und
leichtsinnig vorgeht, nimmt die ihm zur Verfügung gestellten prozessualen
Mittel nicht sachgerecht in Anspruch. Insofern konkretisiert die Kostenpflicht
bei mutwilligem und leichtsinnigem Verhalten den allgemeinen Grundsatz von Treu
und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV) sowie das Rechtsmissbrauchsverbot (vgl. BGE 127 III 178 E. 2a; BGE 111 Ia 148 E. 4). Als aus "ethischer Betrachtung
geschöpfte[r] Grundregel" (BGE 83 II 345 E. 2) verlangt Treu und Glauben
von den Berechtigten, ihre prozessualen Möglichkeiten entsprechend einem
"verkehrsüblichen" Redlichkeitsstandard wahrzunehmen (vgl. BENJAMIN
SCHINDLER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4.
Aufl. 2023, N. 63 zu Art. 5 BV). Einerseits soll eine Partei einen
aussichtslosen Prozess nicht allein deshalb führen, weil er kostenlos ist (vgl.
BGE 138 III 217 E. 2.2.4). Andererseits verstösst eine Partei gegen Treu und
Glauben, wenn sie Rechtsmittel aus sachfremden Überlegungen und insofern
zweckfremd ergreift. Ein derartiges Verhalten rechtfertigt eine Kostenauflage
(vgl. Urteil 5A_880/2017 vom 6. November 2017 E. 2).
5.6
(…). Daraus ergibt sich zunächst, dass
begrifflich nicht zwischen "mutwilliger" und
"leichtsinniger" Prozessführung zu unterscheiden ist. Eine
entsprechende Abgrenzung wäre ohnedies nur schwer möglich. Die Kostenpflicht
nach Art. 10 Abs. 2 BehiG setzt sodann eine objektive und eine
subjektive Komponente voraus. Erst die Kombination dieser beiden Komponenten
rechtfertigt die Sanktion. In objektiver Hinsicht vertritt eine mutwillig oder
leichtsinnig prozessierende Partei einen offensichtlich unbegründeten oder aussichtslosen
Standpunkt. In subjektiver Hinsicht muss ihr dieses Vorgehen vorwerfbar sein.
Die mutwillig oder leichtsinnig prozessierende Partei trifft subjektiv den
Vorwurf, sie "hätte es besser wissen müssen". Massstab ist der
Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV; vgl. E. 5.4 f.).”
Le norme cantonali prevedono specificatamente la possibilità di
imporre alla parte che assume un atteggiamento temerario o per leggerezza (così
l’art. 29 cpv. 3 LPTCA) le spese processuali, che (art. 29 cpv. 4LPTCA) sono così
fissate: “tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi” oltre alle spese effettive del Tribunale. Dal canto suo, come
indicato in precedenza, l’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che il
tribunale possa imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato. Nel suo contributo nel CR LPGA ad
art. 61 lett. a. LPGA, n. 24 e 25, Métral
rammenta ancora come: “Fait preuve de témérité ou de légèreté la partie qui,
de manière consciente ou grossièrement négligente, adopte une position
insoutenable en procédure, se fonde sur un état de fait dont elle sait ou
devrait savoir qu’il est faux
… La partie intimée peut aussi se voir
mettre des frais à charge pour cause de témérité ou de légèreté”.
Nella STF 9C_388/2023 del 23 ottobre 2023 l’Alta Corte
ha indicato come: “Die Begriffe der Mutwilligkeit und des Leichtsinns sind
bundesrechtlicher Natur. Sie sind erfüllt, wenn eine Partei Tatsachen wider
besseres Wissen als wahr behauptet oder ihre Stellungnahme auf einen
Sachverhalt abstützt, von dem sie bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen
müsste, dass er unrichtig ist. Mutwillig ist ferner das Festhalten an einer
offensichtlich gesetzeswidrigen Auffassung. Leichtsinnige oder mutwillige
Prozessführung liegt aber so lange nicht vor, als es der Partei darum geht,
einen bestimmten, nicht als willkürlich erscheinenden Standpunkt durch das
Gericht beurteilen zu lassen. Dies gilt auch dann, wenn das Gericht die Partei
im Laufe des Verfahrens von der Unrichtigkeit ihres Standpunktes überzeugen und
zu einem entsprechenden Verhalten (Beschwerde- oder Klagerückzug) veranlassen
will. Die Erhebung einer aussichtslosen Beschwerde darf einer leichtsinnigen
oder mutwilligen Beschwerdeführung nicht gleichgesetzt werden. Das Merkmal der
Aussichtslosigkeit für sich alleine lässt einen Prozess noch nicht als
leichtsinnig oder mutwillig erscheinen. Vielmehr bedarf es zusätzlich des
subjektiven - tadelnswerten - Elements, dass die Partei die Aussichtslosigkeit
bei der ihr zumutbaren vernunftgemässen Überlegung ohne Weiteres erkennen
konnte, den Prozess aber trotzdem führt. Mutwillige Prozessführung kann ferner
darin begründet sein, dass eine Partei eine ihr in dieser Eigenschaft
obliegende Pflicht (Mitwirkungs- oder Unterlassungspflicht) verletzt (BGE 128 V 323 E. 1b; Urteil 9C_318/2022 vom 29. Juni 2023 E. 3 mit
Hinweisen)”.
9.
In concreto, manifestamente, come sottolineato nelle considerazioni che
precedono, CO 1 sapeva che il ricorrente non era suo debitore, non ha vantato alcun
valido motivo per procedere ad un incasso nei suoi confronti, ha così proceduto
per indurre l’escusso a fornire all’assicuratore “la documentazione
necessaria per poter intestare le fatture … alla signora … __________”.
Tale agire adempie perfettamente le condizioni legali esposte ed impone il
carico di tasse e spese all’assicuratore sociale.
10.
Alla
luce di quanto posto in atto dall’assicuratore si può senz’altro ritenere data in
concreto una inaccettabile negligenza dinanzi (non solo) all’autorità
giudiziaria, rispettivamente un comportamento grave che ha imposto all’escusso
di adire la via giudiziaria. Il comportamento della Cassa è temerario,
grossolano e sconsiderato siccome essa stessa ha allestito il doc. G l’8 agosto
2023.
Questo documento è composto da un conteggio dei premi ricapitolativo per
ogni anno d’interesse dal 2017 al 2021, destinato al qui ricorrente, ma che
specifica come assicurati interessati siano __________, e i suoi figli __________
e __________. Si tratta di 15 fogli in cui i nomi degli assicurati sono
ripetuti numerose volte e, come detto, in nessuna parte, è indicata la ragione
per la quale i conteggi siano trasmessi al signor RI 1 quale debitore. Il
ricorrente si è visto recapitare, posta A-plus, datato 15 febbraio 2024 (ossia
6.
mesi dopo l’invio del plico doc. G) un plico di scritti intestati “Sollecito
previsto dalla legge”, anche in questo caso si tratta di un sollecito per
ogni anno di premi della signora __________. Nei solleciti il signor RI 1 è
ritenuto debitore delle somme (“Egregio Signor RI 1, a tutt’oggi la nostra
fattura … non risulta essere stata ancora saldata … Abbiamo considerato i suoi
pagamenti fino alla data del 13 febbraio 2024 …”), salvo poi – a pagina 3 –
trovare l’indicazione del nome degli assicurati ed il loro numero d’assicurati
(__________, __________ e __________). Per CO 1 doveva quindi essere molto
chiaro che debitore dei premi non era l’escusso. In nessuna parte dei solleciti
è indicata una qualsiasi ragione (appena plausibile) per cui il qui ricorrente
dovesse essere considerato debitore o codebitore delle somme.
Ma la Cassa è andata avanti con le sue procedure, e lo ha fatto anche
dopo lo scritto 23 febbraio 2024 del patrocinatore del ricorrente (doc. L) che,
tra altro, segnala all’assicuratore come (il grassetto è dell’avv. RA 1): “Il
signor RI 1 mi ha trasmesso i solleciti … relativi ai conteggi menzionati a
margine, nel contesto dei quali … avevo scritto nell’anno 2023, l’ultima volta
il 31 agosto 2023 … la restituzione dei sussidi RIPAM in parola non riguarda
però il signor RI 1, quanto piuttosto la figlia __________, nata __________
l’__________ e i di lei figli minorenni __________ (__________) e __________ (__________)”.
In questo scritto l’avv. RA 1 precisa il contesto in cui si inserisce la
richiesta di versamento alla signora __________ e postula un incontro con il
funzionario dell’assicuratore (doc. L).
Questo scritto è rimasto lettera morta ed allo stesso CO 1 ha fatto
seguire i due PE dell’agosto e del novembre 2024 citati in precedenza, la
decisione formale (doc. O del 6 gennaio 2025) e la decisione su opposizione qui
impugnata (doc. A), e questo dopo che il qui ricorrente aveva ben spiegato la
situazione nella sua opposizione di 3 pagine dense di motivazioni e spiegazioni
che l’assicuratore, se le ha lette, non ha adeguatamente considerato. La
decisione su opposizione data infatti di appena 10 giorni dopo, ossia del 13
febbraio 2025.
La lettura del testo della decisione su opposizione nuovamente lascia impietriti.
Successivamente all’opposizione, l’avv. RA 1, facendo riferimento allo scritto
doc. Q del 13 marzo dell’anno precedente, che non gli era stato recapitato, ha
puntualizzato la situazione, dando addirittura la disponibilità al cambio di
intestazione delle fatture (da padre a figlia; doc. R), senza seguito.
Per tornare alla decisione resa su opposizione (doc. A) le motivazioni
(intestate “Considerazioni”) a pagina 2 (oltre ad essere estremamente
scarne) specificano che: “L’assicurato … signor RI 1 è tenuto al pagamento
della somma e tutte le relative spese in quanto CO 1 non ha mai ricevuto la
documentazione necessaria per poter intestare le fatture … alla signora __________…”.
Questo procedere non può essere lasciato senza un seguito di carico di tasse e
spese.
Si
ribadisce che l’assicuratore, che ha fatto capo a due collaboratori (__________,
responsabile del Team Recupero crediti e __________, Esperta Recupero crediti)
che non hanno verosimilmente adeguate conoscenze giuridiche e/o linguistiche
(in Italiano), è stata gravemente superficiale, negligente e temeraria nel suo
agire, anche a livello di reazione di fronte al ricorso ed al coinvolgimento
del Tribunale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
20 marzo 2025 di RI 1, __________ è accolto. Di conseguenza:
1.1.
La decisione su opposizione del 13 febbraio 2025 resa di CO 1, __________, è annullata.
2. La Tassa
di giustizia, stabilita in CHF 650, e le spese per la formazione dell’incarto, le
scritturazioni, l’archiviazione e le affrancature e spedizioni nonché per la
custodia degli atti, fissate in CHF 150, per complessivi CHF 800,
sono
poste a carico di CO 1, __________.
3. CO 1
verserà a RI 1, e per esso al suo patrocinatore, ripetibili cifrate in
complessivi CHF 2'800, se dovuta IVA inclusa.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato La
segretaria
Ivano Ranzanici, PhD Stefania
Cagni