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Decisione

36.2025.9

Incasso premi. Assicurato escusso non debitore. Errore dell'assicuratore. Tasse, spese e ripetibili a carico della Cassa malati

10 giugno 2025Italiano35 min

(doc. IX/8); un’unica pagina (la numero 15) delle disposizioni comuni CO 1 UNO DISPOSIZIONI

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2025.9

IR/sc

Lugano

10 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD

statuendo sul ricorso del 20

marzo 2025 formulato da

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

13 febbraio 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie (incasso premi)

considerato in

fatto

A. CO 1

(qui di seguito assicuratore, passim CO 1) ha fatto spiccare, nei confronti del

signor RI 1 (escusso, passim ricorrente qui di seguito) domiciliato a __________,

un PE (n. __________) il 15 novembre 2024 (doc. N) per l’incasso del “Recupero

della riduzione dei premi LAMal 08.08.2023” (così la causale del credito

riportata nel PE) per un importo complessivo di CHF 21'817,65 oltre accessori

(spese amministrative del 08.08.2023, spese di elaborazione del 29.10.2024 ed

interessi al 5% dal 15.11.2024). L’escusso si è opposto all’esecuzione. Sempre

nei confronti del signor RI 1 (doc. M) il medesimo assicuratore aveva già fatto

spiccare un PE (n. __________) il precedente 26 agosto 2024 per un importo di

CHF 24'192,85 (oltre a spese accessorie, spese amministrative 08.08.2023 e

spese di elaborazione del 12.06.2024). Il titolo di credito era, in questo

caso, “Fattura/e LAMal in sospeso del 08.08.2023” senza altra specifica.

Queste esecuzioni traggono origine da debiti della signora __________ nei

confronti dell’assicuratore. Più specificatamente RI 1 è padre di __________,

nata l’__________ (e non 1988 come riporta erroneamente il ricorso doc. I), madre

di due figli nati nel 2014 e nel 2018 (e quindi minorenni), già domiciliata a __________,

che (come riferisce il gravame ma senza riscontro oggettivo nel sistema

informatico del Cantone Ticino relativo movimento della popolazione, MOVPOP qui

di seguito, consultato il 2 maggio 2025 ore 15.04) si sarebbe trasferita ad __________

unitamente al marito __________, e, come invece rileva il MOVPOP, con effetto

al 30 giugno 2021, è partita all’estero a __________, come deducibile anche dai

doc. F e G prodotti con il gravame che indicano però l’arrivo in Italia il 9

giugno 2021). Per quanto indicato dal ricorrente, la signora __________, dopo

avere risieduto ad __________, è ritornata a __________ presso i genitori, da

coniugata (stante l’assenza all’estero del marito per ragioni di lavoro), come

indicato sino al 30 giugno 2021.

B. La

signora __________, negli anni, ha beneficiato di aiuti sociali (AFI-API) ed in

base ai disposti della LAPS si è vista riconoscere la riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM) senza

doverne fare richiesta esplicita. La Cassa cantonale di compensazione AVS AI

IPG ha domandato la restituzione delle prestazioni percepite dalla signora __________

dal settembre 2017 al 30 aprile 2021 siccome il suo centro degli interessi non

era più in Svizzera (doc. I pag. 2). L’esposto di RI 1 rammenta gli accordi di

pagamento rateali conchiusi dalla signora __________ con la Cassa cantonale per

saldare il debito della restituzione. Questa situazione ha avuto conseguenze

anche in sede penale (doc. E) ma la figlia del qui ricorrente è stata mandata

esente da pena dal competente giudice della Pretura penale. Nell’esposto penale

della Cassa al Ministero Pubblico e nell’ulteriore documentazione prodotta agli

atti dal ricorrente (doc. D, E, F) emerge un importo, che la signora __________

avrebbe ricevuto a titolo di RIPAM, nel periodo ricordato, di CHF 24'193,20.

Mediante

conteggio datato 8 agosto 2023 CO 1 ha calcolato l’importo dei premi da

restituire da parte della signora __________ (e dei di lei figli) per ogni anno

dal 2017 al 2021, conteggio notificato al qui ricorrente (doc. G) pur essendo

chiaramente riferito ad altri. Il 19 gennaio 2024 l’assicuratore ha richiamato

al signor RI 1 i pagamenti conteggiati il 08.08.2023 (doc. H) che poi ha

sollecitato (doc. I) sempre al qui ricorrente.

C. Con il

patrocinio dell’avv. RA 1 il signor RI 1 (doc. L) ha preso contatto con

l’assicuratore il 23 febbraio 2024 indicando come la restituzione delle RIPAM

non avesse attinenza con lui ma con la figlia __________. Come indicato in

entrata l’assicuratore, il 26 agosto 2024, ha fatto spiccare nei confronti del

signor RI 1 un PE (n. __________ doc. M) per una “fattura/e LAMal in sospeso

08.08.2023” ed il successivo 15 novembre 2024 un PE (n. __________, doc. N)

con l’indicazione del credito seguente: “recupero della riduzione dei premi

LAMal del 08.08.2023”. Agli atti esecutivi l’escusso si è opposto e, con

decisione formale del 6 gennaio 2025 (doc. O), l’assicuratore ha confermato il

suo credito di CHF 23'769,55 (comprendendo in questo importo il recupero delle

RIPAM con le spese amministrative e quelle esecutive, previa deduzione di

pagamenti parziali del 02.10.2024), con rigetto dell’opposizione per CHF

23'655,55.

D. A tale

decisione si è opposto (il 3 febbraio 2025) l’escusso con il patrocinio dell’avv.

RA 1 che ha evidenziato l’infondatezza dei 2 PE definendo l’agire della Cassa di

fastidioso e ai limiti della coazione (doc. P), con il rilievo che, già nel

febbraio 2024, il signor RI 1 aveva precisato e spiegato a CO 1 che il recupero

della RIPAM era riferito alla figlia __________ e non a lui, circostanza

confermata dalla figlia. Questo scritto è rimasto, secondo il dire del

ricorrente, senza seguito. Come ricorda l’opposizione alla decisione formale, i

2 PE sono ingiustificati e l’escusso ha chiesto all’assicuratore di chinarsi

finalmente correttamente sulla problematica, annullando i PE e la decisione,

dicendosi disposto ad un incontro chiarificatore con l’assicuratore. In data 13

febbraio 2025 (doc. A) l’assicuratore sociale ha emesso la sua decisione su

opposizione che respinge l’opposizione e conferma nella sostanza il credito.

E. Agli

atti prodotti dal ricorrente è consegnato uno scritto 13 marzo 2024

dell’assicuratore (doc. Q), richiamato nella decisione su opposizione, che

informa il patrocinatore dell’escusso circa la trasmissione del dossier al

reparto legale di CO 1 e domanda al legale dell’escusso di trasmettere un

documento (firmato dal ricorrente e dalla figlia __________) secondo cui i

signori “RI 1 e … __________ … concordano nell’intestare le fatture alla

signora __________” (doc. Q). L’avv. RA 1 è intervenuto con un messaggio di

posta elettronica dell’11 marzo 2025 ed una lettera di medesima data che

informa l’assicuratore di non avere preso conoscenza di questo scritto in

precedenza (doc. R), egli ha comunque trasmesso a CO 1 l’attestazione

richiesta. Il 20 marzo 2025 (doc. I), in assenza di altre comunicazioni da

parte dell’assicuratore, il signor RI 1 ha impugnato, sempre con il patrocinio

dell’avv. RA 1, la decisione resa su opposizione. Dopo avere esposto i fatti il

ricorrente evidenzia, a proposito dei citati doc. Q ed R, quanto per

completezza occorre riportare di seguito:

"

(…)

Fronte all'opposizione ex art. 52

LPGA del 03.02.2025 (doc. P), per la

prima volta, in sede

di decisione su opposizione del 13.02.2025, CO 1

ha preteso di avere dato seguito

alla richiesta del 23.02.2024 del ricorrente e della signora __________

mediante scritto del 13.03.2024, rimasto – a suo dire – inevaso (doc_Q).

Sennonché lo scritto in questione, il

cui indirizzo è impreciso ed incompleto (manca la designazione dello Studio

– __________ – e, soprattutto,

non è indicata la casella postale –

1627), non è mai stato ricevuto dal sottoscritto legale.

È infatti evidente che, in caso

contrario, il ricorrente e la signora __________ – che attendevano una risposta

da CO 1 sin dal 23.02.2024 – avrebbero immediatamente dato seguito allo stesso,

producendo la pretesa dichiarazione sottoscritta da entrambi.

Ad ogni buon conto, in vista di

finalmente risolvere la questione, l'11.03.2025 il signor RI 1 e la signora

__________ hanno trasmesso a CO 1 quanto da loro richiesto per formalmente

intestare le fatture alla signora __________ (doc_R).

Incomprensibilmente, invero senza

motivazione alcuna, CO 1 ha tuttavia laconicamente risposto che la modifica

dell'intestazione non poteva più essere effettuata (perchè?) e che il

ricorrente doveva di conseguenza "passare alla cassa", nonostante

l'interessato non sia pacificamente il debitore del credito posto in esecuzione

(doc. S). (…)” (doc. I, pag. 5)

Nelle

sue conclusioni il ricorrente rileva che a beneficiare della RIPAM sono stati __________

ed i suoi figli esclusivamente per cui ha domandato l’annullamento della

decisione impugnata, la conferma dell’opposizione al PE oggetto della decisione

su opposizione e la protesta di spese e ripetibili.

F. L’atto

è stato intimato all’assicuratore il 21 marzo 2025 (doc. II) con l’invito a

determinarsi in merito ed a produrre gli atti dell’incarto completo. Con

scritto 2 aprile 2025 (doc. III) l’assicuratore, a firma __________

responsabile di team (e non del servizio giuridico dell’assicuratore), comunica

al Tribunale cantonale delle assicurazioni quanto segue:

"

(…)

A seguito di ulteriori chiarimenti

con il nostro servizio legale, stiamo riconsiderando il caso e ritireremo la

procedura esecutiva a favore di RI 1. Questo procedimento giudiziario non è

quindi più valido.

Procederemo a mandare la fattura a __________

(figlia), per tanto chiediamo al signor RI 1 di volerci comunicare entro 10

giorni l'indirizzo della figlia. Qualora __________ (figlia) non pagherà questo

importo, avvieremo una procedura esecutiva nei suoi confronti. CO 1 può inviare

esecuzioni anche all'estero.

Vi ringraziamo in anticipo per aver

preso nota della nostra risposta e di conseguenza restiamo in attesa di una

risposta da parte dal signor RI 1.” (doc. III)

L’atto

è stato trasmesso al ricorrente (doc. IV del 3 aprile 2025) con un termine di

10 giorni per determinarsi in merito. Il legale del ricorrente ha preso

posizione il 9 aprile 2025 evidenziando “l’acquiescenza dell’assicuratore”

con protesta di spese e ripetibili, rilevando quanto segue:

"

Ho preso nota con piacere dello scritto 02.04.2025 di CO 1 (III),

mediante il quale la resistente ha riconosciuto la pretesa che il mio assistito

ha dedotto nella richiesta di giudizio di cui al ricorso del 20 marzo 2025.

In considerazione di tale

acquiescenza (in applicazione analogica dell'art. 241 CC), previo annullamento

della decisione impugnata (doc_A) e contestuale cancellazione del

precetto esecutivo __________ fatto spiccare nei confronti del signor RI 1 (doc.

N), ritengo che il procedimento possa essere stralciato dai ruoli.

Nella misura in cui la causa in

rassegna si è resa indispensabile fronte all'incomprensibile ostinazione di CO

1 (cfr. docc. R e S), il ricorrente protesta ad ogni buon conto tasse,

spese e ripetibili.

Per il rimanente, così come già

segnalato negli scritti direttamente indirizzati alla resistente (da ultimo

doc. L), si segnala che la signora __________ è pure patrocinata dal

sottoscritto legale, al quale CO 1 può dunque rivolgersi per il prosieguo della

questione.” (doc. V)

L’assicuratore

non si è espresso su tale atto nonostante la possibiltà concessa con il doc.

VI.

G. Il Giudice delegato ha invitato

(doc. VII del 7 maggio 2025) l’assicuratore a volere produrre l’incarto a

disposizione (per la seconda volta dopo l’invito di cui al doc. II), indicando

quanto, per completezza, occorre riportare in esteso:

"

Ho preso atto della risposta di causa (doc. III) succinta che avete

trasmesso al Tribunale e che è stata inviata all’avv. RA 1. Non avete trasmesso

l’incarto al Tribunale come avreste dovuto (nonostante il tenore dello scritto

2 aprile 2025 che non pone in sè fine alla procedura), Vi chiedo quindi di

volere inviare al TCA l’incarto relativo al caso. In particolare sono d’interesse

Fatti

i seguenti documenti:

a. Polizze assicurative (con relative condizioni

assicurative) presso la Vostra assicurazione di base dei signori:

RI

1, __________, __________,

nonché di

__________, __________, già a __________ ora a __________

__________, __________ figlio di __________, già a __________

ora a __________ e

__________ __________, figlia di __________ già a __________ e

ora a __________

per gli anni dal 2017 al 2021, e

b. La decisione resa su opposizione completa dei suoi allegati

(decisione 13 febbraio 2025 DOS-529104 MPV).”

Lo

scritto è stato trasmesso per conoscenza al legale del ricorrente il quale, con

lettera 8 maggio 2025 (doc. VIII), ha comunicato al Tribunale cantonale delle

assicurazioni l’avvenuto ritiro delle esecuzioni da parte dell’assicuratore

producendo i relativi documenti. In conseguenza allo scritto doc. VII del

Tribunale cantonale delle assicurazioni l’assicuratore ha prodotto (senza un

elenco degli atti) l’incarto richiesto (doc. IX pervenuto il 13 maggio 2025).

Gli atti contengono, in particolare, il conteggio dei premi da versare (doc.

IX/1), il richiamo del versamento dei medesimi (doc. IX/2), tutti destinati al

qui ricorrente, il sollecito del pagamento a mezzo posta A-plus destinato al

signor RI 1 (doc. IX/3), uno scritto 5 settembre 2023 CO 1 / Avv. RA 1

riferentesi a “documentazione da lei spedita” (senza specifica

migliore), doc. IX/4bis lettera CO 1 / Avv. RA 1 (identica al doc. Q

già prodotta dal patrocinatore del ricorrente), PE __________ del 26 agosto

2024 (doc. IX/5), PE __________ del 15 novembre 2024 (doc. IX/6), decisione

formale CO 1 del 6 gennaio 2025 (doc. IX/7); opposizione del 3 febbraio 2025

(doc. IX/8); un’unica pagina (la numero 15) delle disposizioni comuni CO 1 UNO DISPOSIZIONI

COMUNI” che fa riferimento a coperture denominate “COMBI”, “COMPENSA”,

“INDENNITÀ GIORNALIERA AGA”. Da una verifica in internet (sito

dell’assicuratore CO 1) emerge che le disposizioni comuni della linea prodotti CO

1 UNO siano disposizioni che reggono le coperture complementari offerte da CO 1,

l’assicuratore che ha qui emanato la decisione contestata è invece

l’assicuratore sociale CO 1. La pagina 15 trasmessa a questo Tribunale

cantonale delle assicurazioni tratta i temi del pagamento dei premi, della “partecipazione

alle eccedenze”, dei “gradi di ribasso”, in sostanza temi estranei

al litigio all’esame (doc. IX/9). Il doc. IX/10 è costituito dalla attestazione

del 12 maggio 2025 del “profilo polizze” degli anni dal 2017 a 2021, le

polizze non forniscono altra specifica se non il numero d’assicurato (e quello

di famiglia) e l’importo dei premi mensili complessivi dei coniugi: RI 1 e __________

RI 1, di __________ e dei suoi due figli (__________ e __________). Da ultimo

il doc. IX/11 è costituito dalla decisione resa su opposizione da parte

dell’assicuratore ed oggetto dell’impugnativa con la motivazione per cui “L’assicurato

… RI 1, è tenuto al pagamento totale della somma e a tutte le relative spese,

in quanto CO 1 non ha mai ricevuto la documentazione necessaria per poter

intestare le fatture … alla signora __________, vedi allegati citati … oltre

alle condizioni generali di assicurazione di CO 1, allegato nr. 9”. Si

evidenzia qui che l’assicuratore non ha trasmesso “la decisione resa su

opposizione completa dei suoi allegati” e le condizioni assicurative,

nonostante l’esplicita richiesta del doc. VII che ha fatto seguito alla

richiesta del doc. II.

Con scritto

del 13 maggio 2025 (doc. X) il giudice delegato ha informato l’avv. RA 1 della

produzione degli atti da parte dell’assicuratore, concedendo al medesimo (cui

gli atti sono stati trasmessi in copia), per conto del patrocinato, ed

all’assicuratore medesimo di esercitare i diritti di cui all’art. 9 LPTCA nel

termine legale di 10 giorni. Il termine è decorso infruttuoso, CO 1, così come

il ricorrente, non hanno prodotto ulteriori elementi probatori e non ha fatto

richiesta per conseguire altre acquisizioni.

in

diritto

in

ordine

1. La

vertenza, il tema dei premi dovuti all’assicuratore sociale contro le malattie

rispettivamente la restituzione al medesimo di RIPAM indebitamente riconosciute

in favore di un assicurato (si veda STF 9C_291/2019 del 24 giugno 2019), non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui

in effetti non assunte), specie in concreto dove da accertare è la qualità di

debitore del ricorrente a fronte della comunicazione della Cassa interessata

che riconosce la situazione indicata con il gravame. Il TCA può quindi decidere

nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a

costante giurisprudenza del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I - 2016, pag. 307 e segg. Il tema del debito riferito ai

premi ed alle partecipazioni è stato più volte affrontato da questa Corte e dal

TF nonché dalla dottrina, in merito si vedano le STF 9C_694/2023, 9C_695/2023,

9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023, 9C_699/2023, 36.2022.24 dell’11 luglio

2022, 36.2022.5 del 11 marzo 2022 e 36.2022.35 del 22 ottobre 2022 (e

giurisprudenza ivi citata). Il debito per premi dei figli è stato affrontato

dalla giurisprudenza più volte (per tutte la STCA 36.2023.5). Il presente

giudizio, nel rispetto della chiara volontà del legislatore ticinese espressa

all’art. 49 LOG, può quindi essere emanato monocraticamente. Il fatto che lo

stesso si estenda su più pagine (criterio in passato ritenuto, con altri,

rilevante dal TF per determinare la possibilità di un giudizio monocratico, si

vedano le STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid. 7.2.) non deriva

dalla complessità degli aspetti giuridici o dell’istruttoria da condurre, bensì

dalla volontà di completa esposizione dei fatti e del diritto applicabile.

Considerandi

2.

Preliminarmente

va ancora evidenziato come, con la risposta di causa doc. III, l’assicuratore

ha ritenuto che il suo impegno (futuro) per il ritiro del PE nei confronti del

ricorrente e la manifestata volontà di riconsiderare il caso (“stiamo

riconsiderando il caso e ritireremo la procedura esecutiva …”) e di

procedere a “mandare la fattura a __________ (figlia)” con la richiesta

dell’indirizzo della medesima, rendessero la procedura priva d’oggetto (“Questo

procedimento giudiziario non è quindi più valido”). Tale opinione non è sostenibile.

Come già reso noto alle parti (doc. X) l’assicuratore che vede una sua

decisione resa su opposizione impugnata dinanzi al Tribunale competente, può

modificare il provvedimento impugnato entro il termine per l’inoltro della

risposta di causa al Tribunale. La Cassa interessata, in questa situazione,

notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al

Tribunale che continua la trattazione del ricorso in quanto il ricorso non sia

divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda

su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato

assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6

LPTCA). Non diversamente prevede l’art. 53 cpv. 3 LPGA secondo cui l'assicuratore

può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali

è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di

ricorso. La riconsiderazione pendente lite permette all'amministrazione di

riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo

punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo

corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente

lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in

SZS 1997 pag. 452). Successivamente a questo termine una nuova decisione o una

comunicazione (quale quella dell’assicuratore del 2 aprile 2025, doc. III, non

accompagnata da una nuova decisione da parte di CO 1) non rappresenta altro che

una proposta di giudizio formulata all’attenzione del Giudice competente (STF

8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 133 V 530 consid. 2 e 5; 130 V

138.

consid. 4.2; Kieser, op. cit.,

ad art. 53 n. 78 pag. 715).

3.

In

concreto la Cassa ha semplicemente indicato che “stiamo riconsiderando il

caso e ritireremo …” la procedura esecutiva, nessuna decisione che

annullasse il provvedimento impugnato o lo modificasse nella sostanza annullandone

il dispositivo è stato emanato e prodotto al Tribunale cantonale delle

assicurazioni. Le intenzioni manifestate dall’assicuratore sociale, quindi,

sono da recepire quale proposta implicita di giudizio e nulla più. Per tale

ragione l’implicita richiesta di stralciare la procedura siccome divenuta priva

d’oggetto non può essere seguita ed un giudizio di merito deve essere emanato

dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

nel

merito

4.

Nella sua giurisprudenza relativa alla restituzione delle riduzioni dei

premi LAMal (RIPAM), riconosciute da parte dei cantoni in favore degli

assicurati di condizione economica modesta (art. 65 cpv. 1 LAMal), il Tribunale

federale ha già avuto l'occasione di osservare come, in caso di versamento del

sussidio direttamente all'assicuratore malattia (sul tema: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi

dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364],

edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14.11.2 n. 904 e seguenti e

capitolo 14.13 n. 918 e seguenti), il cantone si sostituisce all'assicurato per

quanto riguarda il pagamento dei premi. Se tuttavia l'assicurato non beneficia

più della riduzione del premio, egli è tenuto a pagare direttamente

all'assicuratore malattia l'importo dei premi (rispettivamente l’importo della

differenza di premio ricevuta per mezzo della RIPAM). Inversamente,

l'assicuratore malattia ha il diritto / dovere di riscuotere il pagamento dei

premi (sentenza 9C_5/2008 del 13 febbraio 2008 consid. 1.4 con i riferimenti,

STF 9C_219/2019 del 24 giugno 2019 consid. 5.2., v. anche Gabhard Eugster, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum KVG, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 65 LAMal e SZS 2003 pag.

545).

5.

In concreto, in favore della figlia dell’escusso, come gli atti comprovano,

sono state riconosciute – negli anni ricordati – delle riduzioni dei premi

(RIPAM) in conseguenza agli aiuti sociali percepiti dalla signora __________,

aiuto che la signora è stata chiamata a restituire (non solo in via

amministrativa ma anche con una procedura penale). Non risulta invece, e

l’assicuratore non comprova la circostanza, che il qui ricorrente, suo

assicurato, abbia mai beneficiato di RIPAM che dovessero essere restituite a CO

1.

con l’obbligo di versamento dei premi. D’altra parte l’assicuratore nello

scritto (doc. G) dell’8.08.2023 e nella decisione su opposizione stessa indica

chiaramente che a beneficiare di riduzioni dei premi da rifondere

all’assicuratore sociale siano stati __________ ed i suoi due bambini minorenni.

Il doc. 1 prodotto dall’assicuratore indica specificatamente che __________, __________

e __________ sono i debitori dei premi per il periodo corrente tra il 1

settembre 2017 ed il 30 giugno 2021, con recapito della richiesta di pagamento

al ricorrente. In nessuno scritto o decisione (formale o su opposizione) CO 1

indica le ragioni per le quali il signor RI 1 dovrebbe essere (come sostiene la

decisione su opposizione, doc.11 pag. 2) “tenuto al pagamento totale della

somma e a tutte le relative spese”. L’assicuratore indica che il motivo

sarebbe da ricondurre al fatto che “CO 1 non ha mai ricevuto la

documentazione necessaria per poter intestare le fatture … alla signora __________”

(punto 2, doc. 11).

L’assicuratore, nonostante la debitrice di questi premi sia __________

(per sé e per i suoi figli minorenni), circostanza di cui era ben consapevole sin

dall’inizio, ha, quindi, per ben due volte a pochi mesi di distanza, escusso un

invalido che non è suo debitore per questi importi, e non risulta essere altro

che il locatore dell’appartamento in cui la figlia maggiorenne ha vissuto per

un lasso di tempo (come descritto nelle condizioni di fatto cui si rimanda). CO

1.

non solo lo ha sollecitato ma gli ha pure intimato una decisione formale, non

recapitata presso di lui ma indicandolo come debitore, obbligandolo a difendere

i suoi interessi attraverso un legale e presso il Tribunale cantonale delle

assicurazioni, intimandogli una decisione su opposizione (nonostante l’indicata

disponibilità a discutere il caso offerta dal suo patrocinatore). L’agire

dell’assicuratore non appare comprensibile e neppure giustificabile, come si

dirà. Infatti l’avv. RA 1, che si è annunciato patrocinatore del qui ricorrente

(come pure di __________), ha più volte e tempestivamente, rispetto alle

decisioni esposte, ben illustrato e spiegato, a mano di documenti di facile

lettura pure per persone non italofone, anche se oriunde, tale stato di fatto. Dopo

l’inoltro del ricorso, con le osservazioni al gravame (doc. III), CO 1 ha

indicato, come detto, la disponibilità a revocare le procedure esecutive e a

considerare il “procedimento giudiziario non più valido”. Stupisce qui il

fatto che il servizio giuridico dell’assicuratore sia stato interpellato in

merito dai colleghi del servizio del recupero crediti, ma ciò non abbia

impedito di condurre una procedura completamente irrita, ingiustificata, che ha

fatto carico il qui ricorrente di indebite ed inammissibili pressioni che il

signor RI 1 ha potuto sormontare unicamente grazie al sostegno del proprio

legale.

Non si può che rimanere basiti (e trattasi di eufemismo) di fronte

alla reazione di tale signor __________ addirittura “Responsabile team”

recupero crediti (risposta di causa doc. III) che considera verosimilmente la

fase giudiziaria come una qualsiasi corrispondenza (non certamente ben gestita)

con un qualsivoglia assicurato (“Questo procedimento giudiziario non è

quindi più valido … vi ringraziamo in anticipo per avere preso nota della

nostra risposta e di conseguenza restiamo in attesa di una risposta da parte

del signor RI 1 …”). La scelta dell’assicuratore di affidare la trattazione

di una procedura giudiziaria ad un servizio incassi in luogo e vece del

servizio giuridico non è qui sindacabile. Non è noto quanto il servizio

giuridico, interpellato dal servizio incassi dell’assicuratore, abbia indicato

di fare al team recupero crediti (non è compito del Tribunale cantonale delle

assicurazioni indagare in merito). Resta che l’irrita, insistita, procedura,

cui l’assicuratore non ha posto rimedio nemmeno nell’ambito delle possibilità

offerte dall’art. 6 LPTCA, ha qui conseguenze relative al carico di tasse di

giustizia e spese processuali siccome sarebbe oltremodo inaccettabile far

sopportare ai contribuenti ticinesi rispettivamente domiciliati in questo Cantone,

le spese procedurali per aberrazioni giuridiche quali quella posta in atto da CO

1.

in questa circostanza.

L’assicuratore ha avviato una procedura contro un

suo assicurato non debitore, consapevolmente, per incassare premi di cui

l’escusso non è responsabile (ciò che la Cassa neppure sostiene nei suoi

provvedimenti doc. 7 e 11) e questo siccome l’escusso non le avrebbe comunicato

l’indirizzo della debitrice (e ciò nonostante l’avv. RA 1 abbia indicato

di patrocinare sia l’escusso sia la di lui figlia). Questo non costituisce palesemente,

ciò che anche team recupero crediti dei signori __________ e __________ dovrebbe

manifestamente sapere e può facilmente capire, un titolo di credito nei

confronti del qui ricorrente. I responsabili del dossier in seno al recupero

crediti potevano semplicemente rivolgersi all’avv. RA 1 per un contatto con la

signora __________, rispettivamente chiedere al qui ricorrente di fornire

l’indirizzo della signora (ciò che non hanno dimostrato di avere fatto alla

luce del dossier prodotto [si annoti qui che gli incarti vanno prodotti con un elenco

atti ragionato, la prossima volta i documenti saranno ritornati

all’assicuratore per produrli come impone la procedura!]).

6.

Il signor RI 1 è padre della signora __________ ma non è astretto al

pagamento dei debiti della medesima siccome la signora __________ è donna

adulta, maggiorenne, coniugata e a sua volta madre di famiglia (sull’obbligo per

i genitori di pagare premi dei figli si veda la STCA 36.2023.5 del 2 ottobre

2023) con il rilievo che tale obbligo non sussiste per i figli di maggiore età.

Diversa opinione non è nemmeno sostenuta da CO 1 e, soprattutto, comprovata.

7.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, la

decisione impugnata deve essere annullata siccome il ricorrente non è debitore

nei confronti dell’assicuratore che lo ha per ben 2 volte escusso (con causali

del credito incomprensibili e per importi scoordinati e confusi) e la decisione

deve essere formalmente annullata.

8.

Come indicato al punto 2, in concreto non si può ritenere il sussistere

di una acquiescenza come sostenuto dal legale de ricorrente (doc. V e VIII)

siccome nel doc. III CO 1 si è dichiarata disposta a riesaminare il caso ma non

lo ha riesaminato come impongono le norme applicabili ed esposte al punto 2

precedente.

Il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni (qui

monocratico) deve avere, quindi, per oggetto il merito della decisione

impugnata, che vede il ricorrente vincente in causa, totalmente, con diritto a ripetibili

a carico dell’assicuratore soccombente. In base all’art. 29 cpv. 3 Lptca, alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. Analogamente la

LPGA prevede che il Tribunale possa imporre spese processuali alla parte che ha

un comportamento temerario e scriteriato (art. 61 lett. fbis LPGA). Jean Métral (Commentaire Romand Loi sur

la partie générale des assurances sociales, 2018, ad art. 61, n. 24) rammenta

che assume un comportamento temerario e caratterizzato dalla leggerezza “…

la partie qui, de manière consciente ou grossièrement négligente,

adopte une position insoutenable en procédure”. Dal canto suo Susanne Bollinger

(oggi apprezzata Giudice del Tribunale federale), in BSK ATSG ad art. 61 lett.

fbis, n. 76, rammenta come “Bereits unter dem Regime der

grundsätzlichen Kostenlosigkeit konnten einer Partei, die sich mutwillig oder

leichtsinnig verhielt, Spruchgebühr, Verfahrenskosten und Parteientschädigung

auferlegt werden. Für die Beurteilung von Mutwilligkeit oder Leichtsinn ist

nicht nur das Verhalten während des Beschwerdeverfahrens zu berücksichtigen,

sondern auch jenes vor der Beschwerdeerhebung (BGE 124 V 285 E. 4b).

Leichtsinnig oder mutwillig können sich sowohl die Beschwerdeführerin als auch

die Beschwerdegegnerin verhalten, weshalb grundsätzlich auch beide

kostenpflichtig werden können”. Nel punto successivo (77) l’autrice

rammenta come "Die Begriffe der Mutwilligkeit und des Leichtsinns …

sind erfüllt, wenn eine Partei Tatsachen wider besseres Wissens als wahr

behauptet oder ihre Stellungnahme auf einen Sachverhalt abstützt, von dem sie

bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist (BGer,

23.10.2023, 9C_388/2023, E. 3.2) … Ebenfalls als mutwillig zu bezeichnen

ist, wenn eine Partei vor der Beschwerdeinstanz an einer offensichtlich

gesetzwidrigen Auffassung festhält (BGE 128 V 323 E. 1b)".

Su questi temi si rinvia alla DTF 150 I 195 consid. 5.4. e seguenti

dove l’Alta Corte (qui la II Corte di diritto pubblico) ha ritenuto come:

" 5.4.

Verschiedene Bundesgesetze sehen eine Kostenpflicht bei bös- oder mutwilliger

Prozessführung vor (z.B. Art. 33 Abs. 2 BGG; Art. 60 Abs. 2 VwVG [SR 172.021];

Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG; Art. 13 Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 24. März

1995.

über die Gleichstellung von Frau und Mann [Gleichstellungsgesetz, GlG; SR

151.1]; Art. 115 Abs. 1 ZPO [SR 272]). Andere Erlasse knüpfendie Kostenauflage

an ein mutwilliges oder leichtsinniges Verhalten (z.B. Art. 61 lit. fbis ATSG

[SR 830.1]; Art. 74 Abs. 2 BVG [SR831.40]). Art. 10 Abs. 2 BehiG verwendet

ebenfalls das Begriffspaar"mutwillig" und "leichtsinnig",

weshalb für dessen Konkretisierung von besonderem Interesse ist, wie die höchstrichterliche

Rechtsprechung gleich formulierte Schwesterbestimmungen auslegt. Die

sozialversicherungsrechtliche Rechtsprechung, die auch im Schuldbetreibungs-

und Konkursrecht zur Anwendung kommt (vgl. Urteil 5A_131/2013 vom 25. Juni 2013

E. 6.1), differenziert in langjähriger Praxis nicht zwischen einem mutwilligen

oder leichtsinnigen Verhalten. Mutwillig oder leichtsinnig ist, wenn eine

Partei Tatsachen wider besseres Wissen als wahr behauptet oder ihre

Stellungnahme auf einen Sachverhalt abstützt, von dem sie bei der ihr zumutbaren

Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist. Mutwillig ist ferner das

Festhalten an einer offensichtlich gesetzeswidrigen Auffassung. Leichtsinnige

oder mutwillige Prozessführung liegt aber so lange nicht vor, als es der Partei

darum geht, einen bestimmten, nicht als willkürlich erscheinenden Standpunkt

durch das Gericht beurteilen zu lassen. Dies gilt auch dann, wenn das Gericht

die Partei im Laufe des Verfahrens von der Unrichtigkeit ihres Standpunkts

überzeugen und zu einem entsprechenden Verhalten (Beschwerde- oder

Klagerückzug) veranlassen will. Die Erhebung einer aussichtslosen Beschwerde

darf einer leichtsinnigen oder mutwilligen Beschwerdeführung nicht

gleichgesetzt werden. Das Merkmal der Aussichtslosigkeit für sich alleine lässt

einen Prozess noch nicht als leichtsinnig oder mutwillig erscheinen. Vielmehr

bedarf es zusätzlich des subjektiven - tadelnswerten - Elements, dass die

Partei die Aussichtslosigkeit bei der ihr zumutbaren vernunftgemässen

Überlegung ohne Weiteres erkennen konnte, den Prozess aber trotzdem führt.

Mutwillige Prozessführung kann ferner darin begründet sein, dass eine Partei

eine ihr in dieser Eigenschaft obliegende Pflicht (Mitwirkungs- oder

Unterlassungspflicht) verletzt (BGE 128 V 323 E. 1b; Urteile 9C_388/2023 vom 23.

Oktober 2023 E. 3.2; 9C_318/2022 vom 29. Juni 2023 E. 3; 9C_62/2022 vom 22.

November 2022 E. 5.1).

5.5

Der

Gesetzgeber sanktioniert mutwilliges und leichtsinniges Verhalten im Verfahren,

weil dadurch die Behörden unnötig belastet werden. Wer mutwillig und

leichtsinnig vorgeht, nimmt die ihm zur Verfügung gestellten prozessualen

Mittel nicht sachgerecht in Anspruch. Insofern konkretisiert die Kostenpflicht

bei mutwilligem und leichtsinnigem Verhalten den allgemeinen Grundsatz von Treu

und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV) sowie das Rechtsmissbrauchsverbot (vgl. BGE 127 III 178 E. 2a; BGE 111 Ia 148 E. 4). Als aus "ethischer Betrachtung

geschöpfte[r] Grundregel" (BGE 83 II 345 E. 2) verlangt Treu und Glauben

von den Berechtigten, ihre prozessualen Möglichkeiten entsprechend einem

"verkehrsüblichen" Redlichkeitsstandard wahrzunehmen (vgl. BENJAMIN

SCHINDLER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4.

Aufl. 2023, N. 63 zu Art. 5 BV). Einerseits soll eine Partei einen

aussichtslosen Prozess nicht allein deshalb führen, weil er kostenlos ist (vgl.

BGE 138 III 217 E. 2.2.4). Andererseits verstösst eine Partei gegen Treu und

Glauben, wenn sie Rechtsmittel aus sachfremden Überlegungen und insofern

zweckfremd ergreift. Ein derartiges Verhalten rechtfertigt eine Kostenauflage

(vgl. Urteil 5A_880/2017 vom 6. November 2017 E. 2).

5.6

(…). Daraus ergibt sich zunächst, dass

begrifflich nicht zwischen "mutwilliger" und

"leichtsinniger" Prozessführung zu unterscheiden ist. Eine

entsprechende Abgrenzung wäre ohnedies nur schwer möglich. Die Kostenpflicht

nach Art. 10 Abs. 2 BehiG setzt sodann eine objektive und eine

subjektive Komponente voraus. Erst die Kombination dieser beiden Komponenten

rechtfertigt die Sanktion. In objektiver Hinsicht vertritt eine mutwillig oder

leichtsinnig prozessierende Partei einen offensichtlich unbegründeten oder aussichtslosen

Standpunkt. In subjektiver Hinsicht muss ihr dieses Vorgehen vorwerfbar sein.

Die mutwillig oder leichtsinnig prozessierende Partei trifft subjektiv den

Vorwurf, sie "hätte es besser wissen müssen". Massstab ist der

Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV; vgl. E. 5.4 f.).”

Le norme cantonali prevedono specificatamente la possibilità di

imporre alla parte che assume un atteggiamento temerario o per leggerezza (così

l’art. 29 cpv. 3 LPTCA) le spese processuali, che (art. 29 cpv. 4LPTCA) sono così

fissate: “tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi” oltre alle spese effettive del Tribunale. Dal canto suo, come

indicato in precedenza, l’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che il

tribunale possa imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato. Nel suo contributo nel CR LPGA ad

art. 61 lett. a. LPGA, n. 24 e 25, Métral

rammenta ancora come: “Fait preuve de témérité ou de légèreté la partie qui,

de manière consciente ou grossièrement négligente, adopte une position

insoutenable en procédure, se fonde sur un état de fait dont elle sait ou

devrait savoir qu’il est faux

… La partie intimée peut aussi se voir

mettre des frais à charge pour cause de témérité ou de légèreté​”.

Nella STF 9C_388/2023 del 23 ottobre 2023 l’Alta Corte

ha indicato come: “Die Begriffe der Mutwilligkeit und des Leichtsinns sind

bundesrechtlicher Natur. Sie sind erfüllt, wenn eine Partei Tatsachen wider

besseres Wissen als wahr behauptet oder ihre Stellungnahme auf einen

Sachverhalt abstützt, von dem sie bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen

müsste, dass er unrichtig ist. Mutwillig ist ferner das Festhalten an einer

offensichtlich gesetzeswidrigen Auffassung. Leichtsinnige oder mutwillige

Prozessführung liegt aber so lange nicht vor, als es der Partei darum geht,

einen bestimmten, nicht als willkürlich erscheinenden Standpunkt durch das

Gericht beurteilen zu lassen. Dies gilt auch dann, wenn das Gericht die Partei

im Laufe des Verfahrens von der Unrichtigkeit ihres Standpunktes überzeugen und

zu einem entsprechenden Verhalten (Beschwerde- oder Klagerückzug) veranlassen

will. Die Erhebung einer aussichtslosen Beschwerde darf einer leichtsinnigen

oder mutwilligen Beschwerdeführung nicht gleichgesetzt werden. Das Merkmal der

Aussichtslosigkeit für sich alleine lässt einen Prozess noch nicht als

leichtsinnig oder mutwillig erscheinen. Vielmehr bedarf es zusätzlich des

subjektiven - tadelnswerten - Elements, dass die Partei die Aussichtslosigkeit

bei der ihr zumutbaren vernunftgemässen Überlegung ohne Weiteres erkennen

konnte, den Prozess aber trotzdem führt. Mutwillige Prozessführung kann ferner

darin begründet sein, dass eine Partei eine ihr in dieser Eigenschaft

obliegende Pflicht (Mitwirkungs- oder Unterlassungspflicht) verletzt (BGE 128 V 323 E. 1b; Urteil 9C_318/2022 vom 29. Juni 2023 E. 3 mit

Hinweisen)”.

9.

In concreto, manifestamente, come sottolineato nelle considerazioni che

precedono, CO 1 sapeva che il ricorrente non era suo debitore, non ha vantato alcun

valido motivo per procedere ad un incasso nei suoi confronti, ha così proceduto

per indurre l’escusso a fornire all’assicuratore “la documentazione

necessaria per poter intestare le fatture … alla signora … __________”.

Tale agire adempie perfettamente le condizioni legali esposte ed impone il

carico di tasse e spese all’assicuratore sociale.

10.

Alla

luce di quanto posto in atto dall’assicuratore si può senz’altro ritenere data in

concreto una inaccettabile negligenza dinanzi (non solo) all’autorità

giudiziaria, rispettivamente un comportamento grave che ha imposto all’escusso

di adire la via giudiziaria. Il comportamento della Cassa è temerario,

grossolano e sconsiderato siccome essa stessa ha allestito il doc. G l’8 agosto

2023.

Questo documento è composto da un conteggio dei premi ricapitolativo per

ogni anno d’interesse dal 2017 al 2021, destinato al qui ricorrente, ma che

specifica come assicurati interessati siano __________, e i suoi figli __________

e __________. Si tratta di 15 fogli in cui i nomi degli assicurati sono

ripetuti numerose volte e, come detto, in nessuna parte, è indicata la ragione

per la quale i conteggi siano trasmessi al signor RI 1 quale debitore. Il

ricorrente si è visto recapitare, posta A-plus, datato 15 febbraio 2024 (ossia

6.

mesi dopo l’invio del plico doc. G) un plico di scritti intestati “Sollecito

previsto dalla legge”, anche in questo caso si tratta di un sollecito per

ogni anno di premi della signora __________. Nei solleciti il signor RI 1 è

ritenuto debitore delle somme (“Egregio Signor RI 1, a tutt’oggi la nostra

fattura … non risulta essere stata ancora saldata … Abbiamo considerato i suoi

pagamenti fino alla data del 13 febbraio 2024 …”), salvo poi – a pagina 3 –

trovare l’indicazione del nome degli assicurati ed il loro numero d’assicurati

(__________, __________ e __________). Per CO 1 doveva quindi essere molto

chiaro che debitore dei premi non era l’escusso. In nessuna parte dei solleciti

è indicata una qualsiasi ragione (appena plausibile) per cui il qui ricorrente

dovesse essere considerato debitore o codebitore delle somme.

Ma la Cassa è andata avanti con le sue procedure, e lo ha fatto anche

dopo lo scritto 23 febbraio 2024 del patrocinatore del ricorrente (doc. L) che,

tra altro, segnala all’assicuratore come (il grassetto è dell’avv. RA 1): “Il

signor RI 1 mi ha trasmesso i solleciti … relativi ai conteggi menzionati a

margine, nel contesto dei quali … avevo scritto nell’anno 2023, l’ultima volta

il 31 agosto 2023 … la restituzione dei sussidi RIPAM in parola non riguarda

però il signor RI 1, quanto piuttosto la figlia __________, nata __________

l’__________ e i di lei figli minorenni __________ (__________) e __________ (__________)”.

In questo scritto l’avv. RA 1 precisa il contesto in cui si inserisce la

richiesta di versamento alla signora __________ e postula un incontro con il

funzionario dell’assicuratore (doc. L).

Questo scritto è rimasto lettera morta ed allo stesso CO 1 ha fatto

seguire i due PE dell’agosto e del novembre 2024 citati in precedenza, la

decisione formale (doc. O del 6 gennaio 2025) e la decisione su opposizione qui

impugnata (doc. A), e questo dopo che il qui ricorrente aveva ben spiegato la

situazione nella sua opposizione di 3 pagine dense di motivazioni e spiegazioni

che l’assicuratore, se le ha lette, non ha adeguatamente considerato. La

decisione su opposizione data infatti di appena 10 giorni dopo, ossia del 13

febbraio 2025.

La lettura del testo della decisione su opposizione nuovamente lascia impietriti.

Successivamente all’opposizione, l’avv. RA 1, facendo riferimento allo scritto

doc. Q del 13 marzo dell’anno precedente, che non gli era stato recapitato, ha

puntualizzato la situazione, dando addirittura la disponibilità al cambio di

intestazione delle fatture (da padre a figlia; doc. R), senza seguito.

Per tornare alla decisione resa su opposizione (doc. A) le motivazioni

(intestate “Considerazioni”) a pagina 2 (oltre ad essere estremamente

scarne) specificano che: “L’assicurato … signor RI 1 è tenuto al pagamento

della somma e tutte le relative spese in quanto CO 1 non ha mai ricevuto la

documentazione necessaria per poter intestare le fatture … alla signora __________…”.

Questo procedere non può essere lasciato senza un seguito di carico di tasse e

spese.

Si

ribadisce che l’assicuratore, che ha fatto capo a due collaboratori (__________,

responsabile del Team Recupero crediti e __________, Esperta Recupero crediti)

che non hanno verosimilmente adeguate conoscenze giuridiche e/o linguistiche

(in Italiano), è stata gravemente superficiale, negligente e temeraria nel suo

agire, anche a livello di reazione di fronte al ricorso ed al coinvolgimento

del Tribunale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

20 marzo 2025 di RI 1, __________ è accolto. Di conseguenza:

1.1.

La decisione su opposizione del 13 febbraio 2025 resa di CO 1, __________, è annullata.

2. La Tassa

di giustizia, stabilita in CHF 650, e le spese per la formazione dell’incarto, le

scritturazioni, l’archiviazione e le affrancature e spedizioni nonché per la

custodia degli atti, fissate in CHF 150, per complessivi CHF 800,

sono

poste a carico di CO 1, __________.

3. CO 1

verserà a RI 1, e per esso al suo patrocinatore, ripetibili cifrate in

complessivi CHF 2'800, se dovuta IVA inclusa.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato La

segretaria

Ivano Ranzanici, PhD Stefania

Cagni