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Decisione

36.2026.9

Domanda di restituzione del termine a causa della rottura del computer. Irricevibile

5 marzo 2026Italiano22 min

successivo 1. febbraio 2026 (una domenica) e quindi riportato al successivo lunedì

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Raccomandata

Incarto

n.

36.2026.9

IR/sc

Lugano

5 marzo 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD, redattore

segretario:

Gianluca Menghetti

visto il ricorso del 7/12 febbraio 2026 presentato da

RI1, _______

contro

la decisione resa su opposizione del 18 dicembre 2025

emanata da

CO1, _______

in materia di partecipazione ai costi dell’assicurazione

ritenuto, in fatto

· che con atto del 7 febbraio 2026,

consegnato alla Posta di _______ il successivo 10 febbraio 2026, redatto a mano

e riferentesi ad una decisione resa su opposizione il 18 dicembre 2025 da parte

dell’assicuratore sociale contro le malattie CO1 (CO1, assicuratore o Cassa qui

di seguito), la signora RI1 (assicurata, esponente o ricorrente qui di seguito)

ha postulato la restituzione del termine per formulare ricorso avverso il

citato provvedimento dell’assicuratore, richiamando l’art. 14 Lptca (Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

l’art. 41 LPGA (Legge sulla par-te generale del diritto delle assicurazioni

sociali);

· che più specificatamente l’assicurata evidenzia

di essere stata impossibilitata, senza sua colpa, a rispettare il termine di

scadenza, che essa stabilisce nel 2 febbraio 2026, per potersi aggravare contro

la decisione 18 dicembre citata;

· che il provvedimento dell’assicuratore si

fonda sui seguenti motivi:

a. L’assicurata è

affiliata ad CO1 dal 2006 ed il 24 ottobre 2024 la Cassa avrebbe trasmesso

all’assicurata un conteggio di prestazione per cure ricevute in base al quale

alla signora RI1 è stato chiesto il versamento di CHF 202.70. Il 23 dicembre

successivo l’assicuratore ha sollecitato il pagamento della partecipazione ai

costi e, di seguito, il versamento sarebbe stato ulteriormente ribadito il 22

gennaio 2025.

b. Il 10 febbraio

2025 la Cassa ha trasmesso all’assicurata l’ultimo richiamo con l’aggiunta di

spese di sollecito per CHF 50 ed il 9 aprile 2025, in assenza del pagamento, ha

fatto spiccare nei suoi confronti un precetto esecutivo numero _______ (PE qui

di seguito) contro cui l’assicurata ha formulato opposizione.

c. Il 19

maggio 2025 CO1 ha emesso una decisione con cui ha confermato il suo credito di

CHF 202,70 cui ha aggiunto le spese amministrative di sollecito e della

pratica, rigettando l’opposizione interposta al PE.

d. Il 20 giugno

2025 l’assicurata si è opposta alla decisione formale.

e. CO1,

il 18 dicembre 2025, ha emesso la decisione su opposizione con cui, dopo avere

riepilogato i fatti e le norme applicabili, ha ritenuto l’obbligo di versamento

dell’importo in discussione, ha evidenziato il diritto a percepire spese

siccome previste dalle condizioni generali, ha indicato che le spese esecutive

devono essere poste a carico del debitore escusso ed ha ribadito il proprio

diritto di rigettare l’opposizione al PE. La Cassa ha pure richiamato l’art. 26

LPGA in tema di interessi moratori ed ha conseguentemente rigettato

l’opposizione e deciso che:

“ (…)

(a) L’opponente,

RI1, deve ad CO1 l’importo di CHF 336.70 (risultante da CHF 202.70 per le

partecipazioni ai costi, CHF 50.00 di spese di pratica, CHF 50.00 di spese di

sollecito e CHF 34.00 di spese di esecuzione).

(b) L’opposizione

nella procedura di esecuzione n. _______ dell’Ufficio di esecuzione di _______

viene annullata nella misura di CHF 202.70, spese di sollecito di CHF 50.00

e spese di pratica di CHF 50.00. CO1 ha quindi il diritto di esigere la

continuazione dell’esecuzione, senza svolgimento della procedura formale di

rigetto dell’opposizione. (…)” (doc. A1)

· che

la decisione è stata, intimata con diversi allegati, ed è assortita

dell’indicazione dei rimedi giuridici. Per quanto rilevabile dal tracciamento

dell’invio da parte di CO1 all’assicurata, circostanza comunque non contestata

dalla signora RI1 che postula infatti la restituzione dei termini e non la

tempestività della sua reazione, la decisione resa su opposizione è stata

notificata il 19 dicembre 2025;

· che il termine per impugnare la decisione

resa su opposizione è di 30 giorni dall’intimazione (art. 60 LPGA), detto

termine ha iniziato a decorrere al termine delle ferie giudiziarie natalizie (dal

Fatti

18 dicembre al 2 gennaio incluso in base all’art. 38 cpv. 4 LPGA (nello stesso

senso l’art. 11 lett. c LPTCA), e quindi dal 3 gennaio 2025 ed è scaduto il

successivo 1. febbraio 2026 (una domenica) e quindi riportato al successivo lunedì

2 febbraio 2026;

· che la signora RI1, che ha correttamente

calcolato la decorrenza del termine, indica di non averlo potuto rispettare per

una causa indipendente dalla sua volontà e ne chiede contestualmente la

restituzione;

· che, in particolare, a fondamento della

sua domanda (manoscritta e stesa su 4 fogli) l’assicurata specifica che “il

computer è impazzito … senza riuscire a scrivere una sola parola, … è

impossibile scrivere”. La signora RI1 riferisce poi della sua speranza che

si riesca a riparare il computer per potere terminare il suo gravame,

specificando che la spiacevole situazione non sarebbe riconducibile a lei;

· che nelle successive pagine l’esposizione

della signora RI1 si concentra sul merito della questione. Essa si lamenta del

fatto che CO1 decida e rigetti l’opposizione al PE, lamenta la tardività della

reazione dell’assicuratore alla sua opposizione alla decisione formale, osserva

come lo scopo della sua cassa malati apparirebbe quello conseguire un lucro comunque

vietato;

· che non occorre esporre ulteriormente le

contestazioni di merito dell’assicurata contro la decisione del 18 dicembre

2025, siccome il tema prioritario posto al Tribunale è quello della

restituzione del termine per inoltrare il ricorso nel merito della questione;

· che l’atto della signora RI1 non è stato

trasmesso all’assicuratore per una sua presa di posizione e per la trasmissione

degli atti ai fini del giudizio alla luce dell’esito della procedura. Alla

ricorrente, istante la restituzione del termine, sono però state formulate

alcune domande per iscritto il 13 febbraio 2026 (doc II) la cui risposta è

stata sollecitata il 26 febbraio 2026 (doc. III), scritto che si è incrociato

con la risposta dell’assicurata (doc. IV) pervenuta al Tribunale il 27 febbraio

2026. In tale scritto la signora RI1 precisa che il suo computer ha iniziato a

fare le “bizze il 27 gennaio 2026, ma riuscivo ancora a scrivere, poi il 29

ha iniziato ancora a scrivere ed è impazzito e non riuscivo più a scrivere. Non

ho chiamato il tecnico e non dispongo di alcuna fattura siccome … sono sempre

sotto attacco con il computer, con la stampante, con la fotocopiatrice, perché

so chi me lo fa tutto questo”. Nella sua risposta, anche questa redatta a

mano e stesa su ben 11 fogli cui è allegata la stampa di una bozza del ricorso

con parti illeggibili, l’assicurata entra nuovamente nel merito della decisione

resa su opposizione e ribadisce le sue contestazioni. L’atto non è stato

inoltrato alla Cassa per una presa di posizione alla luce dell’esito della

procedura;

in

diritto

· che il presente giudizio, ossia in primis la

restituzione dei termini, è stato oggetto di ampio esame da parte della

dottrina (per tutti si veda il BSK ATSG Basler Kommentar Allgemeiner Teil des

Sozialversicherungsrechts, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2025: MADELEINE

RANDACHER / RICHARD WEBER, ad art. 41 e SUSANNE GENNER, op. cit., ad art. 52

cpv. 1 - 3) e della giurisprudenza (per rimanere al Tribunale cantonale delle

assicurazioni si vedano le STCA 38.2024.50-51 del 16 di-cembre 2024; 31.2020.26

del 10 dicembre 2020 e 36.2016.137 del 6 marzo 2017 per non citarne che tre).

La procedura qui all’esame può quindi essere evasa monocraticamente come

consente di fare l’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e

6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio

2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002. Vedi

pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre

2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.;

· che, quando sia emanata una decisione

formale da parte della Cassa all’assicurato è concesso il termine di 30 giorni

per formulare opposizione in caso di non condivisione (piena o parziale) delle

sue conclusioni. L’art. 52 cpv. 1 LPGA prevede infatti che le decisioni possono

essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che

le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

L’opposizione deve essere motivata e deve contenere una conclusione (art. 10

cpv. 1 OPGA), deve essere formulata in forma scritta ma può essere anche

presentata in forma orale nel corso di un colloquio personale (art. 10 cpv. 2

OPGA). L’opposizione deve recare la firma dell’opponente o di chi lo

rappresenta e, se fatta oralmente, l’assicuratore la deve mettere a verbale ed

il verbale deve essere sottoscritto dall’assicurato o da chi lo rappresenta

(art. 10 cpv. 3 e 4 OPGA). In caso di carenze nella presentazione

dell’opposizione a livello di motivazioni, conclusioni o firma, l’assicuratore

assegna un congruo termine per rimediare al difetto con la comminatoria che, in

caso contrario, non entrerà ne merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Nella sua

ordinanza alla legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali il Consiglio federale non pone, come si rileva, condizioni eccessivamente

stringenti all’opposizione;

· che l’assicuratore, a fronte dell’inoltro

di un’opposizione ad una sua decisione formale, deve rendere una decisione su

opposizione (art. 52 LPGA). Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato (ma non sono soggette a termini perentori o preclusivi).

Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. La

procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili;

· che la legittimazione ad impugnare,

mediante opposizione, una decisione formale è del destinatario assicurato o di

chi lo rappresenta come indicato. Il termine di 30 giorni è perentorio e non

può essere prorogato. L’osservanza dei termini è regolata dall’art. 39 LPGA

secondo cui: le richieste scritte devono essere consegna-te all’assicuratore

oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato. Per la determinazione della scadenza del

termine l’art. 38 LPGA precisa che, se stabilito in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, il termine inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione. Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del

destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata

avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di

recapito. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno

festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il

primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha

domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. I termini stabiliti dalla

legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono: dal settimo giorno

precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; dal 15

luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso;

· che, analogamente, ciò vale per

l’impugnativa mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni

successiva all’emanazione di una decisione resa su opposizione. In effetti le decisioni

su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere

impugnate mediante ricorso. Per l’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque

è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse

degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso

deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o

della decisione contro cui l’opposizione è esclusa. In base all’art. 60 cpv. 2

LPGA gli articoli 38-41 LPGA sono applicabili per analogia;

· che, se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia

l’atto omesso. Dal canto suo l’art. 14 Lptca (ossia della legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), relativo alla

restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento;

· che per "impedimento non colpevole"

si intende non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì

anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un

errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valuta-te

oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF

8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre

2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151);

· che la giurisprudenza federale ammette in

particolare che un inci-dente o una grave malattia contratta improvvisamente

Considerandi

possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che

l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito,

dovendo essere pure stato impossibile per l’assicurato incaricare un terzo di

compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_73/2024 del 14 maggio

2024.

consid. 4.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF

8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n.

8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr.,

pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003);

· che tra gli impedimenti non colpevoli ad

agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va

annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima

della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid.

2.2.). Per la questione dell'impedimento senza col-pa non fa differenza se esso

colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior

ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare,

segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa

possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche

in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012

consid. 3). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di

lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta

all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio

2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6,

consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339,

consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216);

· che va ancora sottolineato che l'istituto

della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario

che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare

l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF

K 34/03 del 2 luglio 2003);

· che in concreto l’assicurata non fa valere

alcun motivo connesso alla sua salute rispettivamente connesso ad imperativi

obblighi di qualsivoglia natura. Essa rivendica il diritto alla restituzione

del termine alla luce del fatto che il suo strumento di lavoro, il computer,

senza sua colpa, si sarebbe rotto e non sarebbe stato sin qui possibile

aggiustarlo (l’istante spera di riuscire a provvedere alla riparazione in

tempo). Più specificatamente l’assicurata indica come il suo computer avrebbe

iniziato a fare le “bizze” diversi giorni prima della scadenza del

termine per l’inoltro del gravame, ciò che le dava comunque il tempo di

redigere la sua contestazione a mano, come del resto ha fatto il 7/10 febbraio

2026.

con l’istanza di restituzione e contemporanea contestazione del fondo

della questione, ed ha pure fatto il 23/27 febbraio 2026 quando ha evaso le

richieste di informazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Altrimenti detto il tema della contestazione di merito della questione (non

diverso in sé da altre procedure precedentemente incoate al Tribunale dalla

signora RI1) non comportava difficoltà rilevanti. L’assicurata aveva – nel

dubbio sul funzionamento del suo computer (che non risulta avere fatto riparare

nel frattempo) – la possibilità o di fare capo a terzi che potevano redigere

elettronicamente il suo gravame per lei, rispettivamente – come detto – poteva

semplicemente redigere le sue contestazioni a mano, come ha poi fatto con i

doc. I e IV;

· che il motivo invocato dall’assicurata non

è, purtroppo, sufficiente ed adeguato per conseguire la restituzione del

termine. La giurisprudenza restrittiva del Tribunale federale non consente di

riconoscere la situazione straordinaria. Pur comprendendo che la redazione di

un gravame possa essere facilitata se eseguita mediante un supporto elettronico

quale il computer, una rottura o non funzionamento del medesimo non è tale da

permettere di ottenere una restituzione del termine. Lo dimostra, come

indicato, lo stesso allegato 7 febbraio 2026 dell’assicurata che è redatto a

mano, in maniera leggibile, e contiene contestazioni di merito contro la

decisione resa su opposizione il 18 dicembre 2025 dall’assicuratore

sufficientemente precise e dettagliate con richiami a norme;

· che, altrimenti detto, la rottura (anche

se fosse stata debitamente resa verosimile mediante la produzione della fattura

dell’intervento di un tecnico specializzato o in altro modo) non costituisce un

impedimento, è semmai un aggravio siccome alla scrittura mediante una macchina

si deve procedere ad una (più lenta) scrittura manuale;

· che, come rammenta la dottrina (Anne-Sylvie Dupont in Commentaire Romand

de la LPGA, 2 edizione, 2025, ed. Schulthess, Zurigo, ad art. 41 n. 7 e 8):

" La

jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. D’un point de vue

objectif, elle est admise si des circonstances très particulières rendent

impossible l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti. On peut imaginer,

à titre d’exemple, un événement naturel imprévisible, l’incendie des bureaux du

mandataire de la personne assurée ou encore, éventuellement, le service

militaire. D’un point de vue subjectif, l’empêchement non fautif est admis

lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de la personne assurée ou

de celle qui la représente, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis

dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Classiquement, il

s’agit par exemple d’une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une

maladie grave, ou du décès d’un proche. La jurisprudence a encore admis

l’impossibilité en cas de difficultés linguistiques ou de changement législatif

dont la mesure n’était pas prévisible. L’absence de faute peut également être

admise lorsque la personne assurée ou celle qui la représente, malgré toute la

diligence requise, croyait à tort ne pas devoir agir dans le délai initialement

prévu, par exemple parce qu’elle s’est fiée à de fausses informations données

par l’assureur.

L’absence de faute

a en revanche été niée lorsque la maladie n’empêchait pas réellement

d’accomplir l’acte demandé ou de désigner un représentant, ou encore en cas

d’incapacité partielle de travail ou de situation sanitaire exceptionnelle ne

proscrivant pas l’exercice de l’activité professionnelle hors domicile. Il en

va de même lorsque l’incapacité de discernement ne peut pas être démontrée. Les

motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne sont en principe pas

pris en considération, pas plus qu’un simple oubli. Le risque d’une mauvaise

exécution, par l’institut financier, d’un ordre de virement passé le dernier

jour du délai est supporté par la partie qui doit effectuer l’avance de frais à

|temps. La seule absence du mandataire n’est pas non plus suffisante, fût-elle

commandée par un service militaire ou par un deuil, de même que la résiliation

du mandat de représentation intervenant simultanément à la notification de la

décision litigieuse. L’impossibilité économique ne peut pas non plus

être invoquée.”;

· che, come indicato, in concreto l’atto (ricorso

al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la decisione del 18 dicembre

2025.

della Cassa), poteva essere redatto a mano rispettivamente poteva

facilmente essere chiesto sussidio a terzi (amici, parenti, vicini). Come

indicato la contestazione non comportava un onere particolare di motivazione,

da un lato, e che la redazione di un paio di pagine di contestazione ha

un’implicazione temporale limitata. La contestazione sollevata nel merito, non

implicando particolare onere argomentativo o di analisi giuridica del tema e

bastando vergare qualche riga (anche a mano), se anche la rottura del computer

fosse intervenuta verso la fine del termine di ricorso, non avrebbe permesso di

ottenere la restituzione richiesto;

· che, alla luce di quanto precede, la

richiesta di restituzione del termine non può essere accolta ed il ricorso

contro la decisione 28 dicembre 2025 di CO1 deve essere ritenuto tardivo e

quindi irricevibile;

·

che, in merito alle spese di giustizia, le stesse non sono

prelevate, come ha ricordato il Tribunale federale nella recente STF 9C_65/2025

del 29 gennaio 2026 (consid. 4.3.1.):

" (…)

L'art. 61 LPGA disciplina le

esigenze cui deve soddisfare la procedura dinanzi al tribunale cantonale. In

particolare, l'art. 61 lett. a LPGA nel suo tenore in vigore fino al 31

dicembre 2020 prevedeva, tra l'altro, una procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni gratuita per le parti, con la riserva

che la tassa di giudizio e le spese di procedura potevano tuttavia essere

imposte alla parte con un comportamento temerario o sconsiderato. Tale gratuità

della procedura dinanzi ai tribunali cantonali era già presente nelle

specifiche disposizioni applicabili nei diversi rami del diritto delle

assicurazioni sociali prima dell'entrata in vigore della LPGA, il 1° gennaio

2003.

(sui motivi alla base del principio di gratuità cfr. Miriam Lendfers, in Kommentar zum

Bundesgestz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a

ed. 2024, n. 64 segg. ad art. 61 LPGA). Successivamente è stata introdotta

un'eccezione con l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° luglio

2006, in virtù del quale, in deroga all'art. 61 lett. a LPGA, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

Al dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

Con la revisione della LPGA, in

vigore dal 1° gennaio 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303), il Parlamento federale

ha modificato la regolamentazione sulle spese nelle procedure dinanzi al

tribunale cantonale

delle assicurazioni, abolendo il

principio della gratuità generale previsto all'art. 61 lett. a LPGA e

aggiungendo l'art. 61 lett. fbis. LPGA, secondo cui la procedura, in

caso di controversie relative a prestazioni, è soggetta a spese se la singola

legge interessata lo prevede, ritenuto che altrimenti il tribunale può imporle

solo alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato (FF 2018 1334;

per una panoramica sui lavori parlamentari, cfr. sentenza 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 consid. 4.2 con riferimenti; come pure la dottrina più recente: cfr.

Jean Métral, in Commentaire

romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a ed. 2025, n. 19a

segg. ad art. 61 LPGA con i riferimenti; Susanne

Bolliger, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des

Sozialversicherungsrechts, 2a ed. 2025, n. 67 segg. ad art. 61 LPGA; Miriam Lendfers, op. cit., n. 189 segg.

ad art. 61 LPGA).

L'abolizione del principio della

gratuità generale di cui all'art. 61 lett. a LPGA e il nuovo art. 61 lett. fbis.

LPGA che concerne solo "le controversie sulle prestazioni" (entrambi

in vigore dall'inizio del 2021), non significa però che ora si debbano sempre

pagare le spese processuali se non si tratta di una controversia sulle

prestazioni; la questione delle spese processuali è lasciata ai Cantoni. Se un

Cantone vuole applicare delle spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis. LPGA, deve prevedere una base legale chiara

ed esplicita per questo tributo causale (art. 127 Cost.; sentenze 9C_369/2022

del 19 settembre 2022 consid. 6.2 e 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4,

entrambe con riferimenti).

Ad oggi nel Cantone Ticino nel

diritto delle assicurazioni sociali vige il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca]: RLH'I 178.100; sul tema cfr.

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3). (…)”;

·

che, in concreto, non sono prelevate tasse e spese e non sono

attribuite ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La domanda

di restituzione del termine formulata da RI1, ______, per aggravarsi contro la

decisione resa su opposizione del 18 dicembre 2025 della CO1, ______, è respinta.

2. Il ricorso

di merito contro la decisione resa su opposizione del 18 dicembre 2025 della CO1,

______, è irricevibile siccome tardivo.

3. Non si

prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici, PhD Gianluca

Menghetti