36.2026.9
Domanda di restituzione del termine a causa della rottura del computer. Irricevibile
5 marzo 2026Italiano22 min
successivo 1. febbraio 2026 (una domenica) e quindi riportato al successivo lunedì
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2026.9
IR/sc
Lugano
5 marzo 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD, redattore
segretario:
Gianluca Menghetti
visto il ricorso del 7/12 febbraio 2026 presentato da
RI1, _______
contro
la decisione resa su opposizione del 18 dicembre 2025
emanata da
CO1, _______
in materia di partecipazione ai costi dell’assicurazione
ritenuto, in fatto
· che con atto del 7 febbraio 2026,
consegnato alla Posta di _______ il successivo 10 febbraio 2026, redatto a mano
e riferentesi ad una decisione resa su opposizione il 18 dicembre 2025 da parte
dell’assicuratore sociale contro le malattie CO1 (CO1, assicuratore o Cassa qui
di seguito), la signora RI1 (assicurata, esponente o ricorrente qui di seguito)
ha postulato la restituzione del termine per formulare ricorso avverso il
citato provvedimento dell’assicuratore, richiamando l’art. 14 Lptca (Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
l’art. 41 LPGA (Legge sulla par-te generale del diritto delle assicurazioni
sociali);
· che più specificatamente l’assicurata evidenzia
di essere stata impossibilitata, senza sua colpa, a rispettare il termine di
scadenza, che essa stabilisce nel 2 febbraio 2026, per potersi aggravare contro
la decisione 18 dicembre citata;
· che il provvedimento dell’assicuratore si
fonda sui seguenti motivi:
a. L’assicurata è
affiliata ad CO1 dal 2006 ed il 24 ottobre 2024 la Cassa avrebbe trasmesso
all’assicurata un conteggio di prestazione per cure ricevute in base al quale
alla signora RI1 è stato chiesto il versamento di CHF 202.70. Il 23 dicembre
successivo l’assicuratore ha sollecitato il pagamento della partecipazione ai
costi e, di seguito, il versamento sarebbe stato ulteriormente ribadito il 22
gennaio 2025.
b. Il 10 febbraio
2025 la Cassa ha trasmesso all’assicurata l’ultimo richiamo con l’aggiunta di
spese di sollecito per CHF 50 ed il 9 aprile 2025, in assenza del pagamento, ha
fatto spiccare nei suoi confronti un precetto esecutivo numero _______ (PE qui
di seguito) contro cui l’assicurata ha formulato opposizione.
c. Il 19
maggio 2025 CO1 ha emesso una decisione con cui ha confermato il suo credito di
CHF 202,70 cui ha aggiunto le spese amministrative di sollecito e della
pratica, rigettando l’opposizione interposta al PE.
d. Il 20 giugno
2025 l’assicurata si è opposta alla decisione formale.
e. CO1,
il 18 dicembre 2025, ha emesso la decisione su opposizione con cui, dopo avere
riepilogato i fatti e le norme applicabili, ha ritenuto l’obbligo di versamento
dell’importo in discussione, ha evidenziato il diritto a percepire spese
siccome previste dalle condizioni generali, ha indicato che le spese esecutive
devono essere poste a carico del debitore escusso ed ha ribadito il proprio
diritto di rigettare l’opposizione al PE. La Cassa ha pure richiamato l’art. 26
LPGA in tema di interessi moratori ed ha conseguentemente rigettato
l’opposizione e deciso che:
“ (…)
(a) L’opponente,
RI1, deve ad CO1 l’importo di CHF 336.70 (risultante da CHF 202.70 per le
partecipazioni ai costi, CHF 50.00 di spese di pratica, CHF 50.00 di spese di
sollecito e CHF 34.00 di spese di esecuzione).
(b) L’opposizione
nella procedura di esecuzione n. _______ dell’Ufficio di esecuzione di _______
viene annullata nella misura di CHF 202.70, spese di sollecito di CHF 50.00
e spese di pratica di CHF 50.00. CO1 ha quindi il diritto di esigere la
continuazione dell’esecuzione, senza svolgimento della procedura formale di
rigetto dell’opposizione. (…)” (doc. A1)
· che
la decisione è stata, intimata con diversi allegati, ed è assortita
dell’indicazione dei rimedi giuridici. Per quanto rilevabile dal tracciamento
dell’invio da parte di CO1 all’assicurata, circostanza comunque non contestata
dalla signora RI1 che postula infatti la restituzione dei termini e non la
tempestività della sua reazione, la decisione resa su opposizione è stata
notificata il 19 dicembre 2025;
· che il termine per impugnare la decisione
resa su opposizione è di 30 giorni dall’intimazione (art. 60 LPGA), detto
termine ha iniziato a decorrere al termine delle ferie giudiziarie natalizie (dal
Fatti
18 dicembre al 2 gennaio incluso in base all’art. 38 cpv. 4 LPGA (nello stesso
senso l’art. 11 lett. c LPTCA), e quindi dal 3 gennaio 2025 ed è scaduto il
successivo 1. febbraio 2026 (una domenica) e quindi riportato al successivo lunedì
2 febbraio 2026;
· che la signora RI1, che ha correttamente
calcolato la decorrenza del termine, indica di non averlo potuto rispettare per
una causa indipendente dalla sua volontà e ne chiede contestualmente la
restituzione;
· che, in particolare, a fondamento della
sua domanda (manoscritta e stesa su 4 fogli) l’assicurata specifica che “il
computer è impazzito … senza riuscire a scrivere una sola parola, … è
impossibile scrivere”. La signora RI1 riferisce poi della sua speranza che
si riesca a riparare il computer per potere terminare il suo gravame,
specificando che la spiacevole situazione non sarebbe riconducibile a lei;
· che nelle successive pagine l’esposizione
della signora RI1 si concentra sul merito della questione. Essa si lamenta del
fatto che CO1 decida e rigetti l’opposizione al PE, lamenta la tardività della
reazione dell’assicuratore alla sua opposizione alla decisione formale, osserva
come lo scopo della sua cassa malati apparirebbe quello conseguire un lucro comunque
vietato;
· che non occorre esporre ulteriormente le
contestazioni di merito dell’assicurata contro la decisione del 18 dicembre
2025, siccome il tema prioritario posto al Tribunale è quello della
restituzione del termine per inoltrare il ricorso nel merito della questione;
· che l’atto della signora RI1 non è stato
trasmesso all’assicuratore per una sua presa di posizione e per la trasmissione
degli atti ai fini del giudizio alla luce dell’esito della procedura. Alla
ricorrente, istante la restituzione del termine, sono però state formulate
alcune domande per iscritto il 13 febbraio 2026 (doc II) la cui risposta è
stata sollecitata il 26 febbraio 2026 (doc. III), scritto che si è incrociato
con la risposta dell’assicurata (doc. IV) pervenuta al Tribunale il 27 febbraio
2026. In tale scritto la signora RI1 precisa che il suo computer ha iniziato a
fare le “bizze il 27 gennaio 2026, ma riuscivo ancora a scrivere, poi il 29
ha iniziato ancora a scrivere ed è impazzito e non riuscivo più a scrivere. Non
ho chiamato il tecnico e non dispongo di alcuna fattura siccome … sono sempre
sotto attacco con il computer, con la stampante, con la fotocopiatrice, perché
so chi me lo fa tutto questo”. Nella sua risposta, anche questa redatta a
mano e stesa su ben 11 fogli cui è allegata la stampa di una bozza del ricorso
con parti illeggibili, l’assicurata entra nuovamente nel merito della decisione
resa su opposizione e ribadisce le sue contestazioni. L’atto non è stato
inoltrato alla Cassa per una presa di posizione alla luce dell’esito della
procedura;
in
diritto
· che il presente giudizio, ossia in primis la
restituzione dei termini, è stato oggetto di ampio esame da parte della
dottrina (per tutti si veda il BSK ATSG Basler Kommentar Allgemeiner Teil des
Sozialversicherungsrechts, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2025: MADELEINE
RANDACHER / RICHARD WEBER, ad art. 41 e SUSANNE GENNER, op. cit., ad art. 52
cpv. 1 - 3) e della giurisprudenza (per rimanere al Tribunale cantonale delle
assicurazioni si vedano le STCA 38.2024.50-51 del 16 di-cembre 2024; 31.2020.26
del 10 dicembre 2020 e 36.2016.137 del 6 marzo 2017 per non citarne che tre).
La procedura qui all’esame può quindi essere evasa monocraticamente come
consente di fare l’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e
6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio
2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002. Vedi
pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre
2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.;
· che, quando sia emanata una decisione
formale da parte della Cassa all’assicurato è concesso il termine di 30 giorni
per formulare opposizione in caso di non condivisione (piena o parziale) delle
sue conclusioni. L’art. 52 cpv. 1 LPGA prevede infatti che le decisioni possono
essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che
le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
L’opposizione deve essere motivata e deve contenere una conclusione (art. 10
cpv. 1 OPGA), deve essere formulata in forma scritta ma può essere anche
presentata in forma orale nel corso di un colloquio personale (art. 10 cpv. 2
OPGA). L’opposizione deve recare la firma dell’opponente o di chi lo
rappresenta e, se fatta oralmente, l’assicuratore la deve mettere a verbale ed
il verbale deve essere sottoscritto dall’assicurato o da chi lo rappresenta
(art. 10 cpv. 3 e 4 OPGA). In caso di carenze nella presentazione
dell’opposizione a livello di motivazioni, conclusioni o firma, l’assicuratore
assegna un congruo termine per rimediare al difetto con la comminatoria che, in
caso contrario, non entrerà ne merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Nella sua
ordinanza alla legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali il Consiglio federale non pone, come si rileva, condizioni eccessivamente
stringenti all’opposizione;
· che l’assicuratore, a fronte dell’inoltro
di un’opposizione ad una sua decisione formale, deve rendere una decisione su
opposizione (art. 52 LPGA). Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato (ma non sono soggette a termini perentori o preclusivi).
Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. La
procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili;
· che la legittimazione ad impugnare,
mediante opposizione, una decisione formale è del destinatario assicurato o di
chi lo rappresenta come indicato. Il termine di 30 giorni è perentorio e non
può essere prorogato. L’osservanza dei termini è regolata dall’art. 39 LPGA
secondo cui: le richieste scritte devono essere consegna-te all’assicuratore
oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato. Per la determinazione della scadenza del
termine l’art. 38 LPGA precisa che, se stabilito in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, il termine inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione. Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del
destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata
avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di
recapito. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno
festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il
primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha
domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. I termini stabiliti dalla
legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono: dal settimo giorno
precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; dal 15
luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso;
· che, analogamente, ciò vale per
l’impugnativa mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni
successiva all’emanazione di una decisione resa su opposizione. In effetti le decisioni
su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere
impugnate mediante ricorso. Per l’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque
è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso
deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o
della decisione contro cui l’opposizione è esclusa. In base all’art. 60 cpv. 2
LPGA gli articoli 38-41 LPGA sono applicabili per analogia;
· che, se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia
l’atto omesso. Dal canto suo l’art. 14 Lptca (ossia della legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), relativo alla
restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento;
· che per "impedimento non colpevole"
si intende non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì
anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un
errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valuta-te
oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF
8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre
2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151);
· che la giurisprudenza federale ammette in
particolare che un inci-dente o una grave malattia contratta improvvisamente
Considerandi
possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che
l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito,
dovendo essere pure stato impossibile per l’assicurato incaricare un terzo di
compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_73/2024 del 14 maggio
2024.
consid. 4.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF
8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n.
8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr.,
pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003);
· che tra gli impedimenti non colpevoli ad
agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va
annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima
della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid.
2.2.). Per la questione dell'impedimento senza col-pa non fa differenza se esso
colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior
ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare,
segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa
possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche
in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012
consid. 3). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di
lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta
all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio
2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6,
consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339,
consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216);
· che va ancora sottolineato che l'istituto
della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario
che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare
l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF
K 34/03 del 2 luglio 2003);
· che in concreto l’assicurata non fa valere
alcun motivo connesso alla sua salute rispettivamente connesso ad imperativi
obblighi di qualsivoglia natura. Essa rivendica il diritto alla restituzione
del termine alla luce del fatto che il suo strumento di lavoro, il computer,
senza sua colpa, si sarebbe rotto e non sarebbe stato sin qui possibile
aggiustarlo (l’istante spera di riuscire a provvedere alla riparazione in
tempo). Più specificatamente l’assicurata indica come il suo computer avrebbe
iniziato a fare le “bizze” diversi giorni prima della scadenza del
termine per l’inoltro del gravame, ciò che le dava comunque il tempo di
redigere la sua contestazione a mano, come del resto ha fatto il 7/10 febbraio
2026.
con l’istanza di restituzione e contemporanea contestazione del fondo
della questione, ed ha pure fatto il 23/27 febbraio 2026 quando ha evaso le
richieste di informazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Altrimenti detto il tema della contestazione di merito della questione (non
diverso in sé da altre procedure precedentemente incoate al Tribunale dalla
signora RI1) non comportava difficoltà rilevanti. L’assicurata aveva – nel
dubbio sul funzionamento del suo computer (che non risulta avere fatto riparare
nel frattempo) – la possibilità o di fare capo a terzi che potevano redigere
elettronicamente il suo gravame per lei, rispettivamente – come detto – poteva
semplicemente redigere le sue contestazioni a mano, come ha poi fatto con i
doc. I e IV;
· che il motivo invocato dall’assicurata non
è, purtroppo, sufficiente ed adeguato per conseguire la restituzione del
termine. La giurisprudenza restrittiva del Tribunale federale non consente di
riconoscere la situazione straordinaria. Pur comprendendo che la redazione di
un gravame possa essere facilitata se eseguita mediante un supporto elettronico
quale il computer, una rottura o non funzionamento del medesimo non è tale da
permettere di ottenere una restituzione del termine. Lo dimostra, come
indicato, lo stesso allegato 7 febbraio 2026 dell’assicurata che è redatto a
mano, in maniera leggibile, e contiene contestazioni di merito contro la
decisione resa su opposizione il 18 dicembre 2025 dall’assicuratore
sufficientemente precise e dettagliate con richiami a norme;
· che, altrimenti detto, la rottura (anche
se fosse stata debitamente resa verosimile mediante la produzione della fattura
dell’intervento di un tecnico specializzato o in altro modo) non costituisce un
impedimento, è semmai un aggravio siccome alla scrittura mediante una macchina
si deve procedere ad una (più lenta) scrittura manuale;
· che, come rammenta la dottrina (Anne-Sylvie Dupont in Commentaire Romand
de la LPGA, 2 edizione, 2025, ed. Schulthess, Zurigo, ad art. 41 n. 7 e 8):
" La
jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. D’un point de vue
objectif, elle est admise si des circonstances très particulières rendent
impossible l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti. On peut imaginer,
à titre d’exemple, un événement naturel imprévisible, l’incendie des bureaux du
mandataire de la personne assurée ou encore, éventuellement, le service
militaire. D’un point de vue subjectif, l’empêchement non fautif est admis
lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de la personne assurée ou
de celle qui la représente, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis
dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Classiquement, il
s’agit par exemple d’une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une
maladie grave, ou du décès d’un proche. La jurisprudence a encore admis
l’impossibilité en cas de difficultés linguistiques ou de changement législatif
dont la mesure n’était pas prévisible. L’absence de faute peut également être
admise lorsque la personne assurée ou celle qui la représente, malgré toute la
diligence requise, croyait à tort ne pas devoir agir dans le délai initialement
prévu, par exemple parce qu’elle s’est fiée à de fausses informations données
par l’assureur.
L’absence de faute
a en revanche été niée lorsque la maladie n’empêchait pas réellement
d’accomplir l’acte demandé ou de désigner un représentant, ou encore en cas
d’incapacité partielle de travail ou de situation sanitaire exceptionnelle ne
proscrivant pas l’exercice de l’activité professionnelle hors domicile. Il en
va de même lorsque l’incapacité de discernement ne peut pas être démontrée. Les
motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne sont en principe pas
pris en considération, pas plus qu’un simple oubli. Le risque d’une mauvaise
exécution, par l’institut financier, d’un ordre de virement passé le dernier
jour du délai est supporté par la partie qui doit effectuer l’avance de frais à
|temps. La seule absence du mandataire n’est pas non plus suffisante, fût-elle
commandée par un service militaire ou par un deuil, de même que la résiliation
du mandat de représentation intervenant simultanément à la notification de la
décision litigieuse. L’impossibilité économique ne peut pas non plus
être invoquée.”;
· che, come indicato, in concreto l’atto (ricorso
al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la decisione del 18 dicembre
2025.
della Cassa), poteva essere redatto a mano rispettivamente poteva
facilmente essere chiesto sussidio a terzi (amici, parenti, vicini). Come
indicato la contestazione non comportava un onere particolare di motivazione,
da un lato, e che la redazione di un paio di pagine di contestazione ha
un’implicazione temporale limitata. La contestazione sollevata nel merito, non
implicando particolare onere argomentativo o di analisi giuridica del tema e
bastando vergare qualche riga (anche a mano), se anche la rottura del computer
fosse intervenuta verso la fine del termine di ricorso, non avrebbe permesso di
ottenere la restituzione richiesto;
· che, alla luce di quanto precede, la
richiesta di restituzione del termine non può essere accolta ed il ricorso
contro la decisione 28 dicembre 2025 di CO1 deve essere ritenuto tardivo e
quindi irricevibile;
·
che, in merito alle spese di giustizia, le stesse non sono
prelevate, come ha ricordato il Tribunale federale nella recente STF 9C_65/2025
del 29 gennaio 2026 (consid. 4.3.1.):
" (…)
L'art. 61 LPGA disciplina le
esigenze cui deve soddisfare la procedura dinanzi al tribunale cantonale. In
particolare, l'art. 61 lett. a LPGA nel suo tenore in vigore fino al 31
dicembre 2020 prevedeva, tra l'altro, una procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni gratuita per le parti, con la riserva
che la tassa di giudizio e le spese di procedura potevano tuttavia essere
imposte alla parte con un comportamento temerario o sconsiderato. Tale gratuità
della procedura dinanzi ai tribunali cantonali era già presente nelle
specifiche disposizioni applicabili nei diversi rami del diritto delle
assicurazioni sociali prima dell'entrata in vigore della LPGA, il 1° gennaio
2003.
(sui motivi alla base del principio di gratuità cfr. Miriam Lendfers, in Kommentar zum
Bundesgestz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a
ed. 2024, n. 64 segg. ad art. 61 LPGA). Successivamente è stata introdotta
un'eccezione con l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° luglio
2006, in virtù del quale, in deroga all'art. 61 lett. a LPGA, la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
Al dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
Con la revisione della LPGA, in
vigore dal 1° gennaio 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303), il Parlamento federale
ha modificato la regolamentazione sulle spese nelle procedure dinanzi al
tribunale cantonale
delle assicurazioni, abolendo il
principio della gratuità generale previsto all'art. 61 lett. a LPGA e
aggiungendo l'art. 61 lett. fbis. LPGA, secondo cui la procedura, in
caso di controversie relative a prestazioni, è soggetta a spese se la singola
legge interessata lo prevede, ritenuto che altrimenti il tribunale può imporle
solo alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato (FF 2018 1334;
per una panoramica sui lavori parlamentari, cfr. sentenza 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 consid. 4.2 con riferimenti; come pure la dottrina più recente: cfr.
Jean Métral, in Commentaire
romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a ed. 2025, n. 19a
segg. ad art. 61 LPGA con i riferimenti; Susanne
Bolliger, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des
Sozialversicherungsrechts, 2a ed. 2025, n. 67 segg. ad art. 61 LPGA; Miriam Lendfers, op. cit., n. 189 segg.
ad art. 61 LPGA).
L'abolizione del principio della
gratuità generale di cui all'art. 61 lett. a LPGA e il nuovo art. 61 lett. fbis.
LPGA che concerne solo "le controversie sulle prestazioni" (entrambi
in vigore dall'inizio del 2021), non significa però che ora si debbano sempre
pagare le spese processuali se non si tratta di una controversia sulle
prestazioni; la questione delle spese processuali è lasciata ai Cantoni. Se un
Cantone vuole applicare delle spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis. LPGA, deve prevedere una base legale chiara
ed esplicita per questo tributo causale (art. 127 Cost.; sentenze 9C_369/2022
del 19 settembre 2022 consid. 6.2 e 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4,
entrambe con riferimenti).
Ad oggi nel Cantone Ticino nel
diritto delle assicurazioni sociali vige il principio della gratuità
generalizzata (art. 29 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca]: RLH'I 178.100; sul tema cfr.
sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3). (…)”;
·
che, in concreto, non sono prelevate tasse e spese e non sono
attribuite ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La domanda
di restituzione del termine formulata da RI1, ______, per aggravarsi contro la
decisione resa su opposizione del 18 dicembre 2025 della CO1, ______, è respinta.
2. Il ricorso
di merito contro la decisione resa su opposizione del 18 dicembre 2025 della CO1,
______, è irricevibile siccome tardivo.
3. Non si
prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici, PhD Gianluca
Menghetti