38.2003.101
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2 settembre 2004Italiano95 min
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Numero d'incarto:
38.2003.101
Data decisione, Autorità:
02.09.2004, TCA
Titolo:
inidoneità al collocamento di una madre che cura i 3 figli durante il pranzo e dopo la scuola/asilo e a cui non è garantito l'aiuto di terzi per l'estate-Idoneità ammessa quando si occupa solo di una figlia e questa inizia la scuola con mensa-Gratuito patrocinio per procedura di opposizione ammesso
GRATUITO PATROCINIO
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
RIPETIBILI
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 37 LPGA
art. 52 cpv. 3 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 22 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2003.101
rs/fe
Lugano
2 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2003
di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 6 novembre 2003 emanata
da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 7 maggio
2003 l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha trasmesso alla
Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al
collocamento" concernente RI1:
"
(…)
La Signora RI1 si è annunciata presso il nostro ufficio il
22.04.03 per fissare l'appuntamento dell'iscrizione, durante il primo colloquio
sostiene che non può lavorare causa bambini, e chiede la decisione della cassa
che non ha diritto, per percepire le indennità dall'assistenza.
La cassa decide di aprire un termine quadro per periodo educativo.
Nel colloquio odierno, l'assicurata mi afferma che ha in ogni modo
un grado di disponibilità, dalle 06:00 alle 10:15 orari che coincidono con
partenze e arrivi del Bus a __________. Comune dove l'assicurata è domiciliata
e senza mezzo di trasporto privato.
A mio modo di vedere le dichiarazioni dell'assicurata sono
contraddittorie, e inoltre il tempo che si mette a disposizione al mercato del
lavoro è molto ristretto.
Visto quanto sopra, l'assicurata è da ritenersi idonea al
collocamento
(…)." (Doc. 6)
Con
decisione del 25 luglio 2003 la Sezione del lavoro ha stabilito che dal 18
aprile 2003 l'assicurata è ritenuta inidonea al collocamento, argomentando:
"
(…)
Nella presente fattispecie, la signora RI1, si è iscritta in
disoccupazione il 18 aprile '03 nella misura del 50%, nel corso del 3° termine
quadro, alla ricerca di un'occupazione in qualità di aiuto cucina.
II 23 aprile '03, durante il colloquio di iscrizione presso l'URC
di __________, l'assicurata dichiara di volersi iscrivere in disoccupazione
unicamente per ricevere una decisione negativa in merito al suo diritto alle
indennità di disoccupazione, per poi potersi recare agli sportelli delle
Istituzioni Sociali e presentare una domanda di assistenza a causa dei
cambiamenti subentrati nella sua situazione famigliare. L'assicurata aggiunge
inoltre di avere tre figlì a carico e di essere conseguentemente
impossibilitata a svolgere un'attività lavorativa.
II 7 maggio '03, l'assicurata si presenta all'URC per il colloquio
di controllo e notifica le modalità di custodia dei figli; ella afferma
nuovamente che malgrado la sua volontà di lavorare, ciò le risulta impossibile
viste le modalità dell'affidamento dei figli stabilita dalla commissione
tutoria.
II 19 maggio '03, a seguito di assegnazione per un posto di
lavoro, l'assicurata si presenta all'URC per informare che non è in grado di
presentarsi dal datore di lavoro per dare seguito alla segnalazione, in quanto
a causa della situazione per la custodia dei figli le è impossibile lavorare.
L'URC ci ha trasmesso una comunicazione in merito al caso il 7 maggio 03.
L'assicurata è stata sentita personalmente dallo scrivente
Servizio in sede di verbale il 16 giugno '03. Durante lo stesso è stato
verificato come la situazione famigliare legata all'affidamento dei figli, i
limiti orari posti e la limitata mobilità geografica, oggettivamente rendono
l'assicurata non collocabile.
Richiamati gli articoli di legge citati e tenuto conto di quanto
sopra esposto, lo scrivente Ufficio ritiene la signora RI1 inidonea al
collocamento a partire dal 18 aprile '03.
Si rende attenta l'assicurata che un'eventuale procedura di
opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa
(…)." (Doc. 10)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurata, rappresentata dall'avv. __________
RA1 (cfr. doc. 11), la Sezione del lavoro, il 6 novembre 2003, ha emanato una
decisione su opposizione con cui ha confermato il suo primo provvedimento e, in
particolare, ha rilevato che:
"
(…)
1. La signora RI1
si è iscritta in disoccupazione il 18 aprile 2003 (4° termine quadro:
18.04.2003-17.04.2005, guadagno assicurato: 1'107.-), alla ricerca di
un'occupazione a tempo parziale (50%) come aiuto cuoca. L'assicurata è madre di
tre bambini: __________ (1994), __________ (1995) e __________ (1997).
In data 10 aprile 2003 la Commissione
tutoria regionale no. __________ con sede in __________ ha previsto di affidare
Fatti
i tre figli dell'assicurata alla custodia del padre, precisando segnatamente
che gli stessi avrebbero concluso l'anno scolastico a __________, che fino alla
fine del corrente anno scolastico la madre avrebbe avuto i due figli più grandi
per il pranzo e, inoltre, che tutti e tre i bambini sarebbero tornati dalla
madre al termine della giornata scolastica e rimasti presso la stessa fino alle
ore 18.30, momento a partire dal quale sarebbero stati riconsegnati al padre.
2. Durante il
colloquio di consulenza del 23 aprile 2003 è emerso che la signora RI1 si è
iscritta in disoccupazione unicamente allo scopo di ottenere una decisione da
parte della cassa di disoccupazione ove sia constatato il suo mancato diritto
alle indennità e, inoltre, di essere al momento impossibilitata a svolgere una
attività lavorativa, considerato l'impegno con i tre figli.
Nel successivo colloquio di consulenza
(7 maggio 2003), l'assicurata ha dichiarato la sua disponibilità dalle ore
06.00 circa alle ore 10.15, considerati gli orari scolastici dei figli e
ritenuto come per i suoi spostamenti la signora RI1 debba dipendere dai servizi
pubblici.
3. Con
comunicazione 7 maggio 2003 per dubbi circa l'idoneità al collocamento
l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha
sottoposto al servizio cantonale il caso della signora RI1 per decisione, vista
la particolare situazione dell'assicurata.
Con scritto 12 maggio 2003 il servizio
cantonale ha convocato l'assicurata per essere sentita a verbale in data 16
giugno 2003 e le ha sottoposto per conoscenza la suddetta comunicazione.
In data 19 maggio 2003 la signora RI1
si è presentata all'URC di propria iniziativa per segnalare l'avvenuto
cambiamento riguardo alla custodia dei figli e per motivare la mancata
assunzione come ausiliare di pulizia presso il Ristorante __________ a __________
come da assegnazione del 9 maggio 2003. In particolare, l'assicurata ha fatto
presente un aumento della sua disponibilità lavorativa (dalle ore 09.00 alle
ore 15.00), nonché il fatto che __________ e __________ sono stati affidati
completamente al padre (per cui non rientrano neppure più dalla madre per il
pranzo), mentre la piccola __________, che inizia la scuola materna alle ore
08.30, è stata affidata alla madre.
Esperiti i necessari accertamenti,
segnatamente sentita a verbale in data 16 giugno 2003, con decisione 25 luglio
2003 il servizio cantonale ha ritenuto la signora RI1 inidonea al collocamento
a far tempo dal 18 aprile 2003.
Contro questa decisione l'assicurata,
per il tramite dell'avv.__________, ha interposto
opposizione in data 18/19 agosto 2003.
Con scritto 15 settembre 2003 lo
scrivente Ufficio ha sottoposto al rappresentante dell'assicurata alcune
domande, il quale ha risposto con lettera 19 settembre 2003.
4. Giusta
l'articolo 8 cpv. 1 lett. f LADI, l'idoneità al collocamento costituisce un
presupposto per il diritto alle indennità di disoccupazione. Secondo l'articolo
15 LADI, il disoccupato è idoneo al
collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione
adeguata.
L'idoneità al collocamento comprende
due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a
dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa senza che l'assicurato ne
sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona e, d'altra parte,
soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà di prendere
tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al
tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.;
DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz iàber die obligatorische Arbeitslosenversicherung
und Insolvenzenteschädigung, 2. ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38). L'assicurato
dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un
tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di
datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N.
20; STCA del 5 luglio 2001, nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag. 1
0).
5. Nel caso in
esame, la signora RI1 è stata ritenuta inidonea al collocamento a far tempo
dalla data della sua iscrizione in disoccupazione (18 aprile 2003).
Ora, dai documenti agli atti emerge in particolare quanto
segue:
- la signora __________ RI1 si è
iscritta in disoccupazione
unicamente per ottenere una decisione
da parte della cassa di disoccupazione in cui sia constatato il suo mancato
diritto alle indennità, per poter in seguito ottenere le prestazioni
d'assistenza (cfr. verbale di consulenza del 23 aprile 2003, sottoscritto
dall'assicurata, e comunicazione 7 maggio 2003 per dubbi circa l'idoneità al
collocamento). A ciò si aggiunge il fatto che nel corso del colloquio di
iscrizione presso l'URC di __________, la signora RI1 ha chiaramente affermato
di essere al momento nell'impossibilità di lavorare considerata la presenza a
casa dei tre figli;
- successivamente, e meglio
all'inizio del mese di maggio,
l'assicurata si è dichiarata
disponibile dalle ore 06.00 circa alle ore 10.15, conto tenuto degli orari
scolastici dei figli e della necessità di far capo ai mezzi pubblici. La stessa
si è d'altra parte detta desiderosa di lavorare ma che, visto l'impegno con i
figli, ciò le risulta alquanto difficile. A ciò si aggiunge il fatto che le
ricerche di lavoro per il mese di aprile sono risultate incomplete e
insufficienti;
- in data 19 maggio 2003 l'opponente
ha dichiarato al proprio
consulente del personale di essere
disponibile dalle ore 09.00 alle ore 15.00, di non avere più i due figli più
grandi a pranzo durante la settimana e di avere in affidamento la piccola __________,
nata il 19 marzo 1997. Si osserva al riguardo che dallo scorso 1. settembre __________
ha iniziato a frequentare la scuola elementare a __________, per cui per il
pranzo ritorna a casa dalla madre. Inoltre, dal verbale di audizione del 16
giugno 2003 e dallo scritto 19 settembre 2003 dell'avv. RA1 risulta che
l'assicurata non ha trovato una sistemazione per quanto riguarda la piccola __________
per la pausa estiva. Si osserva d'altra parte che la signora RI1 è intenzionata
ad ottenere l'affidamento anche degli altri due figli; al riguardo è pendente
un ricorso contro la decisione di affidamento dei tre figli al padre.
Visto quanto precede, ritenuto che la
disponibilità lavorativa della signora RI1, inizialmente inesistente, è
risultata poi alquanto limitata data la presenza dei figli, considerato inoltre
come nel corso del periodo delle ferie estive scolastiche l'assicurata non sia
stata in grado di trovare una sistemazione, in previsione di un eventuale
impiego, per quanto riguarda l'affidamento della piccola __________, alla luce
della citata giurisprudenza bisogna concludere che l'opponente non può essere
ritenuta idonea al collocamento già a far tempo dalla data della sua iscrizione
in disoccupazione, in quanto non sufficientemente disponibile per il mercato
del lavoro.
In merito alle contestazioni
sollevate dall'opponente circa l'idoneità al collocamento del padre dei tre
figli dell'assicurata, __________, si osserva quanto segue.
Considerandi
II signor __________ è stato sentito
dallo scrivente Ufficio in data 9 ottobre 2003. Dal verbale (estratto)
sottoposto all'opponente per conoscenza il 10 ottobre 2003, emerge in
particolare che i tre figli del
signor __________ (iscritto in disoccupazione a far tempo dal 1. settembre
2002), dimessi dal centro __________ nel mese di aprile 2003, sono stati presi
in custodia dal padre a __________ presso i genitori dello stesso, ch'egli non
ha avuto difficoltà a occuparsene, dato anche l'aiuto fornito dai suoi
genitori, che dal mese di giugno i due figli più grandi vivono con lui a __________
e che non ha nessun problema a occuparsene, ritenuto come lo stesso possa
sempre far capo ai suoi genitori (ad esempio durante le vacanze estive) e come
i bambini siano sufficientemente autonomi (segnatamente per quanto riguarda il
pranzo durante la settimana).
Visto quanto precede, ritenuto come
la situazione dell'opponente sia diversa rispetto a quella del padre dei suoi
figli, le argomentazioni della stessa circa il riconoscimento della sua
idoneità al collocamento non possono dunque essere accolte.
6.
Infine,
riguardo alla domanda di prestazioni assistenziali formulata dall'assicurata in
data 14 maggio 2003, si osserva quanto segue.
Con decisione 25 luglio 2003
l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di Bellinzona (in seguito:
USSI) ha accolto la domanda formulata dalla signora RI1 in data 14 maggio 2003,
accordandole una prestazione assistenziale mensile di fr. 401.- a far tempo dal
1.
giugno 2003. L'USSI ha fondato la sua decisione sulla documentazione che la
signora RI1 aveva presentato allo sportello LAPS. L'assicurata
non ha tuttavia mai fatto partecipe il competente Ufficio del fatto che la
Sezione del lavoro stava esaminando la sua idoneità al collocamento -e dunque
del rischio di non ricevere alcunché dall'assicurazione disoccupazione-, ed è solamente
in data 18 agosto 2003, al momento cioè dell'inoltro da parte del
rappresentante della signora RI1 del reclamo contro la decisione dell'USSI, che
il predetto Ufficio è venuto alla conoscenza della reale situazione
dell'assicurata. In data 12 settembre 2003 l'USSI ha dunque emesso una nuova
decisione in merito, tenendo conto del fatto che dal mese di giugno 2003 la
signora RI1 non percepisce nessun reddito, neppure dalla disoccupazione.
Del resto, se in data 25 luglio 2003
l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha decretato l'inidoneità al
collocamento della signora RI1 e lo stesso giorno l'USSI ha, dal canto suo,
deciso la concessione delle prestazioni di assistenza, trattasi di una pura
coincidenza temporale.
7.
Non può
infine non essere rilevata la posizione alquanto contraddittoria che
l'assicurata ha avuto sin dalla sua iscrizione in disoccupazione. Infatti, da
un lato ella dichiara essersi iscritta in disoccupazione al solo scopo di
ottenere una decisione negativa dalla cassa di disoccupazione per potersi poi
rivolgere all'assistenza, dall'altro si dice desiderosa di lavorare ma di
trovarsi al riguardo in difficoltà considerato l'impegno dato dalla presenza a
casa dei figli. Quanto precede, a dimostrazione della scarsa reale volontà da parte
dell'opponente di trovare un'occupazione per porre termine alla disoccupazione,
nonché della sua alquanto limitata disponibilità al collocamento.
8.
Riguardo alla
richiesta del beneficio del gratuito patrocinio, si osserva quanto segue.
A norma dell'articolo 37 cpv. 4 LPGA, Se le circostanze lo esigono, il richiedente può
beneficiare di patrocinio gratuito.
Nel caso concreto, la fattispecie in
esame non presenta particolari difficoltà, tali da rendere necessaria la
rappresentanza da parte di un legale. È pertanto respinta la domanda di
concessione del gratuito patrocinio (…)." (Doc. A)
1.3
Contro
questa decisione , sempre assistita dall'avv. RA1, l'assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA in cui postula:
"
(…)
I. IN VIA PRELIMINARE
La signora RI1 è posta al beneficio del gratuito patrocinio e
dell'assistenza giudiziaria. L'avvocato RA1 viene a tale proposito designato.
II. IN VIA PRINCIPALE
1.
Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza alla signora RI1 è riconosciuto il beneficio del
gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria in sede di opposizione.
§ Di conseguenza la signora RI1 è ritenuta idonea al collocamento.
§ Di conseguenza la decisione 6 novembre 2003 è annullata.
2.
Protestate tasse, spese e ripetibili per la presente
sede."
(Doc. I pag. 7)
A
motivazione del proprio ricorso l'assicurata ha addotto che:
"
(…)
II. IN FATTO
La
signora RI1 è stata dichiarata inidonea al lavoro ai sensi della Legge federale
sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0).
Secondo
la Sezione del lavoro la ricorrente non avrebbe trovato una idonea sistemazione
per la figlia che frequenta la scuola materna.
E'
precisato che non vi è traccia alcuna di un rifiuto di posto di lavoro da parte
della ricorrente, ancor meno dovuto a questioni legate alla figlia.
Prove: c.s.
III. NEL
MERITO
1.
Quo
all'assistenza giudiziaria in sede di opposizione
Appurata
l'indigenza della signora RI1 l'autorità di prime cure ha risolto di negare
l'assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 37 LPGA adducendo che il caso
non risultava a priori essere complesso.
L'autorità
di prime cure ha raggiunto tale convinzione a conclusione della procedura.
1.1
Il diritto
all'assistenza giudiziaria è riconosciuta a
condizione
che esista un'indigenza, il caso non sia a priori privo di esito favorevole e
se lo stesso non sia semplice (Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2003, pag.
400, Massima 21).
1.2
La decisione quo all'assistenza giudiziaria deve
fondamentalmente essere stabilita
mediante decisione incidentale durante la procedura (Kieser, op.cit.,
pag. 401, Massima 24, con citazioni).
Analogamente è previsto nella LAG, applicabile
per analogia, all'articolo 5 cpv. 1.
In particolare, tale procedura era
stata così voluta dal legislatore della LAG anche pensando al rappresentate
patrocinatore; eloquente a tale proposito il Rapporto 5123 della Commissione
della legislazione del 17 aprile 2002: "In caso di diniego il
patrocinatore legale ha infatti il diritto e il dovere di chiedere al cliente,
al momento dell'assunzione del mandato e dell'esecuzione dei principali atti,
anticipi per le sue presumibili spese e competenze per onorari (art. 4 cpv . 1
e 2 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino - TOA)".
L'autorità di prime cure ha
inspiegabilmente statuito solo al termine della procedura senza peraltro
spiegare le ragioni per la quale non abbia potuto farlo prima e ancor meno
senza comunicare alcunché circa il fatto che essa abbia stabilito di non
emettere alcuna decisione incidentale.
Tale agire solleva qualche
giustificata perplessità. La ricorrente, e di converso il legale, potevano
partire dal presupposto - per le ragioni anche che verranno esposte al punto
1.3
- che la domanda non venisse respinta adducendo una ragione legata alla
presunta semplicità della procedura.
1.3
Pur volendo tralasciare il fatto che la signora RI1
non sarebbe stata comunque in grado di
redigere un ricorso circostanziato, si osserva che la procedura in parola
non era così scontata e semplice come si sia voluto fare credere nella
decisione impugnata. In effetti:
a)
la signora RI1 è stato oggetto di un
complemento
di inchiesta (non effettuato in precedenza), segnatamente attraverso una serie
di domande poste alla ricorrente per il tramite dello scrivente legale (cfr.
scritto del 15 settembre 2003, doc. B);
b) il ricorso ha condotto all'interrogatorio
dell'ex-
convivente (il quale ha esplicato una
versione dei fatti molto soggettiva); a sua volta la signora RI1 è stata
nuovamente invitata a prendere posizione per il tramite dello scrivente studio
legale (cfr. scritto del 10 ottobre 2003, doc. C);
c) va pure detto che, a mente della
ricorrente, la
posizione dell'ex-convivente nei
confronti della LADI appare tutt'altro che chiarita;
d) durante la litispendenza la ricorrente
veniva obbligata
a presenziare ai colloqui con il
collocatore, venendo
persino sanzionata poiché in ragione
di un equivoco telefonico non si era presentata ad uno di questi incontri (doc.
D): ciò dimostra nondimeno che all'interno della stessa Sezione del
lavoro il caso era tutt'altro che semplice e scontato poiché altrimenti
male si comprenderebbe la ragione per la quale la ricorrente ritenuta inidonea
veniva comunque obbligata ai predetti colloqui venendo persino sanzionata.
e) la stessa decisione si fonda su motivi
nuovi e
posteriori alla decisione stessa,
segnatamente legati
alla stagione estiva.
1.4
Non è dunque vero che "la fattispecie in
esame non
presenta particolari
difficoltà". La procedura ha comportato un notevole approfondimento
del caso e la stessa autorità ha deciso di continuare a convocare
l'interessata.
Se la fattispecie fosse complessa per
l'autorità, figuriamoci per l'interessata che è persona molto timida e non in
grado di redigere un ricorso.
Come se non bastasse, per la decisione
su opposizione in parola sono stati presi in considerazione fatti posteriori
alla prima decisione.
A titolo marginale si osserva che
utilizzando la grafia di arial-10 l'autorità ha impiegato ben 5 pagine
per motivare la decisione, dimostrando anche sotto questo aspetto che il caso
meritasse effettivamente approfondimenti.
1.5
Visto quanto sopra la signora RI1 ritiene che la
parte
di decisione (effettuata solo al
termine) di non concedere l'assistenza giudiziaria non sia corretta e pertanto
da annullare.
Prove: doc. B, C, D; c.s.; interrogatorio
funzionari preposti
2.
Occorre preliminarmente tenere conto che la signora RI1
è una persona molto timida, fatto questo
che la pone in uno stato di agitazione davanti al funzionario di un'autorità
che le pone delle domande. Ella è molto provata dalla situazione famigliare in
cui si è venuta a trovare, in particolare a seguito di tutte le angherie
provocatele dal suo ex-convivente di origine __________.
Questa
doverosa precisazione serve a meglio comprendere eventuali contraddizioni
emergenti dall'incarto per quanto attiene proprio alla sua situazione
famigliare: altrimenti non è spiegabile che ella non dica che i figli si
trovano all'istituto (per, decisione della Commissione tutoria) oppure che gli
altri due figli risiedano temporaneamente presso il padre.
Prove: c.s.
3.
Contrariamente a
quanto asserito, la signora RI1 non si è
iscritta
alla disoccupazione solamente per vedersi recapitare una decisione negativa e
poi pretendere una decisione favorevole da parte dell'Ufficio dell'assistenza
sociale. Tale affermazione costituisce un clamoroso fraintendimento e non
corrisponde neppure alla logica realtà dei fatti: in effetti la legge - come
pure la costituzione - prevedono un diritto di assistenza alle persone
indigenti. Tale diritto non è limitato a priori da altre potenziali entrate: è
evidente che se la signora avrebbe ottenuto in seguito le prestazioni LADI non
avrebbe più dovuto fare capo alle prestazioni assistenziali.
Pure
frutto di un maldestro equivoco è la citazione degli orari di
"disponibilità" lavorativa. E' chiaro che la domanda del collocatore
era stata malposta, avendo la signora RI1 recepito la richiesta come un
desiderio personale e non un dovere.
Ne è
una riprova il fatto che il collocatore avrebbe in tale caso dovuto
immediatamente informare la signora RI1 che in quelle condizioni ella non
sarebbe collocabile.
Gli
orari, espressi anche a posteriori in maniera più largheggiante, erano quindi
dei desiderata.
Prove:
c.s.
4.
Da nessuna parte vi
è traccia di una mancata disponibilità
della
signora RI1 ad accettare un'attività con orari diversi.
Tantomeno
l'ufficio regionale di collocamento - cui ella doveva recarsi nonostante la
decisione di presunta inidoneità - ha mai reperito un'attività che la
signora avrebbe rifiutato.
In
altre parole: attraverso la decisione di inidoneità si è unicamente
effettuato un processo alle intenzioni ai danni della signora RI1.
Prove: c.s.
5.
Neppure i rimproveri
mossi (a posteriori) secondo cui la
signora
RI1 "non sarebbe stata in grado di trovare una sistemazione, in
previsione di un eventuale impiego, per quanto riguarda l'affidamento della
piccola __________ " è pertinente.
Tale
affermazione si riallaccia al "periodo delle ferie estive
scolastiche".
Ora,
il rimprovero mosso (in novembre) per non avere (in luglio/agosto) trovato una
sistemazione per la figlia non è tempestivo e ancor meno corretto.
In
effetti, la sistemazione presupponeva l'esistenza di un'attività lucrativa
che però non c'era.
Con
questo costrutto l'autorità di prime cure avrebbe in pratica voluto obbligare
la signora RI1 a trovare una sistemazione per la figlia (l'unica rimastale) e
aspettare un lavoro: così facendo, oltre alla mancanza degli altri due figli e
del lavoro la signora RI1 avrebbe inutilmente dovuto venire privata anche
dell'ultima figlia.
In
altre parole: contrariamente a quanto preteso dalla Sezione del lavoro, la
signora RI1 non era affatto obbligata a trovare una sistemazione per la figlia
prima che non avesse trovato un lavoro.
Prove: c.s.
III. ASSISTENZA GIUDIZIARIA
La
ricorrente è al beneficio di
prestazioni assistenziali (doc. E), fatto questo del resto
evincibile anche dalla decisione impugnata medesima.
Il
ricorso in parola non pare scontato a priori. In effetti, esso parte da un
presupposto di fondo, ovvero quello legato alla collocabilità di una persona
quando ha a carico una figlia che frequenta la scuola materna e che - detto di
transenna - può rendersi dagli zii residenti nello stesso comune durante
l'eventuale assenza della genitrice.
Trattasi
non di meno di un quesito di fondo che potrebbe avere ripercussioni per tutte
le persone con bambini affidati o in custodia.
Di
conseguenza, la richiesta di assistenza giudiziaria appare giustificata.
Prove: doc. E, c.s. (…). (Doc.
I)
1.4
Nella sua
risposta del 19 dicembre 2003 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere il
ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. doc. III).
1.5
Il 7 gennaio
2004.
l'avv. RA1 ha trasmesso al TCA una dichiarazione dell'assicurata in cui
essa conferma di avere interpretato quale desiderata la richiesta
relativa agli orari (cfr. doc. F). Inoltre è stato richiesto l'interrogatorio
formale del collocatore __________ (cfr. doc. V).
Il
rappresentante dell'assicurata, il 21 gennaio 2004, ha poi inviato la
"Convocazione al colloquio di consulenza" del 19 gennaio 2004,
specificando che essa sarebbe atta a dimostrare che il caso concreto non è così
scontato, dal momento che l'amministrazione ritiene la stessa inidonea al
collocamento, ma continua a obbligarla a presenziare ai colloqui (cfr. doc.
VI).
1.6
Il 5
febbraio 2004 la Sezione del lavoro ha fatto pervenire a questa Corte la
documentazione relativa all'assegnazione di un'occupazione presso l'Hotel __________
del 14 gennaio 2004. L'assicurata ha indicato di potere lavorare il sabato e la
domenica, in quanto doveva curare la figlia, mentre il potenziale datore di
lavoro ha dichiarato soltanto che la medesima non è stata assunta, poiché
dovendo occuparsi dei figli o di altre persone non è disponibile (cfr. doc.
VII; 22-27).
Inoltre
l'amministrazione, con scritto del 27 febbraio 2004, ha formulato le proprie
osservazioni in merito ai doc. V e VI (cfr. doc. XI).
1.7
L'avv. RA1,
il 31 marzo 2004, ha, da un lato, sostanzialmente ribadito quanto già allegato
nei doc. V e VI, dall'altro, si è espresso circa l'assegnazione di un impiego
del 14 gennaio 2004 (cfr. doc. XIII).
1.8
Pendente
causa il TCA ha posto al Direttore delle Scuole elementari di __________ i
seguenti quesiti:
"
1.
- La Scuola Elementare di __________ dispone
di una mensa scolastica usufruibile dai bambini dell'Istituto?
2.
- Se sì, l'ammissione è subordinata
all'adempimento di determinati presupposti? Quali?
3.
- In linea di principio, la relativa domanda
può essere inoltrata anche durante l'anno scolastico in corso?
4.
- Un bambino può essere ammesso immediatamente
oppure esiste una lista di attesa?" (Doc. XIV)
Il 29
aprile 2004 __________ ha risposto:
"
(…)
1.
La
Scuola Elementare di __________ dispone di una mensa usufruibile dai bambini
dell'istituto.
2.
L'ammissione è subordinata a determinati presupposti; l'autorità parentale
iscrive il figlio (i figli) tramite il formulario particolare, accettando il
regolamento.
3.
La
domanda di iscrizione può essere inoltrata anche durante l'anno scolastico in
corso, in ogni momento, senza restrizioni di sorta.
4.
Non
esiste lista di attesa; un bambino può essere ammesso immediatamente.
(…) (Doc. XV)
1.9
Il
patrocinatore dell'assicurata ha presentato le sue osservazioni circa
l'accertamento effettuato da questa Corte il 17 maggio 2004 (cfr. doc. XVIII).
Il 18
maggio 2004 anche la Sezione del lavoro ha preso posizione in merito (cfr. doc.
XIX).
1.10
L'avv. __________,
il 28 maggio 2004, oltre a fornire alcune precisazioni in relazione allo
scritto dell'amministrazione del 18 maggio 2004, ha trasmesso la documentazione
richiesta dal TCA riguardante l'assegno integrativo e le prestazioni
assistenziali percepiti dall'assicurata (cfr. doc. XXII; i 1-4).
1.11
Il doc. XXII
è stato inviato per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XXIII).
in
diritto
2.1
Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurata deve essere o
meno ritenuta idonea al collocamento a contare dal 18 aprile 2003, ossia
precedentemente all'entrata in vigore il 1° luglio 2003 della terza revisione
della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile
2002.
pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.). In tale
contesto va ricordato che, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni
sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento
in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1;
DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid.
4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni dei dipendenti dello
Stato del Cantone Ticino c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa
V. e V.-A., K 133/01).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha comunque modificato i presupposti
necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi
la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione.".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione
del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato
che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002
2.2
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,
DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V
51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer
Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid.
1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag.
146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995
pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V
214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V
436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag.
131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid.
la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid.
2.
a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.
1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid.
3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110
V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e
n. 27).
Nel caso
di un'assicurata che aveva limitato le proprie ricerche verso un'attività quale
danzatrice e considerate le ore di allenamento giornaliero (da 6 a 8 ore al
giorno) che un tale impiego richiedeva, il TFA ha concluso che:
"
(…)
2.
- Die Beschwerdeführerin war seit 1. August
1996.
arbeitslos. Die Vermittlungsunfähigkeit wurde erst ab 1. Dezember 1997
bejaht. Die Akten, insbesondere der Nachweis der persönlichen Bemühungen
belegen, dass sie beruflich wiederum eine Vollzeitstelle als Tänzerin
anstrebte. Nach eigenen Angaben musste sie, um dieses Ziel zu erreichen,
angesichts der hohen körperlichen Anforderungen im Beruf, ausgedehnte Trainings
von sechs bis acht Stunden pro Tag absolvieren. Auf Grund dieses Sachverhalts
war die Beschwerdefüh- rerin auch nach Einräumung eines angemessenen Zeitraums
zur Suche einer neuen Arbeitsstelle weder bereit noch in der Lage, eine andere
Arbeit ausserhalb ihres Berufes zu suchen und anzunehmen. Sodann zeigt die
langzeitliche und erfolglose Arbeitssuche im angestammten Beruf, dass sie nicht
mit einer neuen vollen Anstellung als Tänzerin rechnen konnte. Verwaltung und
Vorinstanz haben deshalb die Vermittlungsfähigkeit zu Recht verneint. Daran
vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. (…)." (cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 2, pag. 146 e 147)
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr.
SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395;
DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,
pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol.
I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.3
Relativamente,
in particolare, alle assicurate che, a causa degli impegni casalinghi e dei
doveri di madre, vogliono essere professionalmente attive durante soltanto
certe ore del giorno, la giurisprudenza ha stabilito che esse sono idonee al
collocamento soltanto a precise condizioni (cfr. DLA 1993/1994 pag. 222; STFA
dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03; STFA del 3 ottobre 1995 nella causa
D., non pubblicata, C 44/95; G. Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
N° 48 zu Art. 15 AVIG).
In una
sentenza del 10 novembre 2003 (C 90/03 e C 92/03), consid. 3.3.1., pubblicata
in SVR 2004 ALV Nr. 12 pag. 35 e parzialmente in DTF 130 V 138, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha, in particolare, osservato:
"
(…)
3.3
Die
Vermittlungsfähigkeit darf nicht leichthin unter Verweis auf familiäre
Betreuungsaufgaben verneint werden (vgl. BGE 123 V 216 Erw. 3, 120 V 388 Erw.
3a mit Hinweisen; Urteil W. vom 27. Januar 2003 [C 236/02] Erw. 1.2). Dies gilt
namentlich dann, wenn eine Person vor Eintritt der Arbeitslosigkeit bereits den
Tatbeweis erbracht hat, dass sie trotz Betreuungsaufgaben eine
Vollzeitbeschäftigung auszuüben bereit und in der Lage war (hier: volle
Erwerbstätigkeit der Versicherten vom 26. März 2001 bis 31. März 2002), und die
bisherige Stelle aus nicht selbst zu verantwortenden Gründen aufgegeben werden
musste. Fehlt es mit Blick auf eine erneut angestrebte Vollzeitstelle am
Nachweis einer durchwegs gewährleisteten Kinderbetreuung, ist zu prüfen, ob die
leistungsansprechende Person allenfalls bereit und in der Lage wäre, wenn nicht
vollzeitlich, so doch in einem - nach der Rechtsprechung für die Bejahung der
Vermittlungsfähigkeit genügenden (vgl. Art. 5 AVIV und BGE 125 V 58 Erw. 6a in
fine, mit Hinweisen) - Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums
erwerbstätig zu sein, was bejahendenfalls den Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung in reduziertem Umfange begründete (anrechenbarer
teilweiser Arbeitsausfall; vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 11
AVIG; BGE 125 V 58 f. Erw. 6b, mit Hinweisen; vgl. auch Urteil M. vom 28. August 2003 [C 119/03] Erw. 1, 2 und 4.1). (…)"
L'Alta
Corte ha inoltre deciso che determinante non è soltanto la disponibilità
temporale.
È invece
molto più importante esaminare le concrete possibilità di trovare un impiego su
tutto il mercato del lavoro che entra in considerazione per il disoccupato,
ponendo attenzione agli aspetti congiunturali come pure alle altre circostanze
del caso di specie, segnatamente al tipo di attività ricercata (cfr. STFA del
12.
febbraio 2003 nella causa N., C 205/02; STFA T. del 21 aprile 1993 non
pubblicata, C 120/92; STFA del 16 febbraio 1995 nella causa B., C 169/94).
In una
decisione dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03, il TFA ha confermato tale
giurisprudenza, precisando che tanto maggiore è la domanda sul mercato del
lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono,
di regola, le esigenze poste relativamente alla disponibilità temporale per
l'esercizio di un'occupazione.
La nostra
Massima Istanza ha, tra l'altro, rilevato che:
"
(…)
3.
Per quanto riguarda la disponibilità, da un
punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi
familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta
la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato
idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel
caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali
particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante
determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori
dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti
considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di
lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di
trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con
riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag.
141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare
un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,
tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori
circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3
pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03,
consid. 1.3).
(…)." (cfr. STFA dell'8 marzo 2004 nella
causa V., C 149/03)
Secondo
la giurisprudenza (cfr. STCA del 16 settembre 1998 nella causa M.D.S., inc.
38.1998.161
e STCA del 7 gennaio 1998 nella causa J., inc. 38.1997.227,
entrambe menzionate in D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra
obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, RDAT II-2000, p.
512s.), poi, la disponibilità di una terza persona ad occuparsi dei bambini
deve esistere al momento in cui la madre o il padre ritrovano un impiego. In
altri termini, non si può considerare inidonea al collocamento l'assicurata che
ha già trovato una soluzione nell'ipotesi di ritrovare un lavoro, ma che non è
disposta ad impiegare questa persona mentre si trova ancora in disoccupazione.
Nell'ambito
di una recente procedura dinanzi al TCA (inc. n. 38.2003.91), quest'ultimo ha
peraltro appurato che la prassi adottata dalla Sezione cantonale del lavoro è
conforme alla suevocata giurisprudenza, nella misura in cui dall'assicurato o
dall'assicurata si pretende che si sappia organizzare (fornendo precise
indicazioni in merito), così da potere collocare il figlio o la figlia al
momento del reperimento di una nuova occupazione.
Nelle
sentenze citate in DTF 115 V 433, il TFA ha già avuto modo di riconoscere
l'idoneità al collocamento di un'assicurata disposta ad essere occupata
solamente durante cinque ore, nel mezzo della giornata, in qualità di cameriera
ausiliaria in un ristorante (cfr. DLA 1980 pag. 99).
Nello
stesso DTF 115 V 428 il TFA ha ancora riconosciuto l'idoneità al collocamento
di una donna delle pulizie disposta a lavorare complessivamente 7 ore per
settimana (3 ore e mezzo ogni martedì e giovedì sera).
Il TFA ha
pure stabilito in DTF 120 V 390 che il 20% di un'attività a tempo pieno è sufficiente
per ammettere l'idoneità al collocamento (cfr. SVR 1997 ALV No. 81 pag. 246).
In una
sentenza del 27 gennaio 2003 nella causa W. (C 236/02) il TFA ha accolto il
ricorso contro la decisione di inidoneità al collocamento confermata dalla
commissione di ricorso del Cantone Turgovia, inoltrato da un'assicurata che,
dovendo occuparsi della cura dei figli, era disposta a lavorare, solo negli
orari in cui il marito non era occupato professionalmente. L'Alta Corte ha
comunque rinviato gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti,
precisando che, visto che gli orari di lavoro del marito cambiavano sempre, se
non veniva provato di aver ottenuto la garanzia di poter affidare i figli alla
cura di terze persone nei giorni in cui gli orari di marito e moglie
coincidevano, l'idoneità andava negata.
Il TFA in
una sentenza del 21 marzo 2003 ha poi negato l'idoneità al collocamento di un
assicurata, divorziata, madre di 8 figli di cui gli ultimi tre di 2, 3 e 4
anni, dal momento che la stessa aveva dichiarato di essere impossibilitata a
organizzare la sua vita famigliare in modo da essere disponibile per un
eventuale datore di lavoro.
La nostra
Massima istanza, in una sentenza del 1° marzo 2004 nella causa D. (C 255/02),
ha ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di una bambina di non
ancora tre anni, in quanto disponibile a lavorare al 50%, a complemento
dell'attività di aiuto domestico al 50%, durante la fascia oraria serale, a
partire dalle 17:00, nell'ambito della ristorazione, settore che, come quello
delle ausiliarie di pulizia, necessitano di manodopera disposta a essere
impiegata in orari inusuali. La cura della bambina poteva, inoltre, essere
affidata al marito dopo il suo rientro a casa la sera.
In
un'altra sentenza dell'8 marzo 2004 nella causa V. (C 149/03), già menzionata
sopra, l'Alta Corte ha ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di
un bambino e incinta del secondo figlio, disponibile a svolgere un'occupazione
quale cameriera o donna delle pulizie alla sera dopo le ore 19:00, durante i
fine settimana e nei giorni festivi, quando il marito poteva occuparsi del
bambino. Rilevante era poi il fatto che essa non aveva posto limiti di durata
nell'esercizio di un'attività lucrativa, in particolare in considerazione della
nascita del secondo figlio.
Questo
Tribunale, in una decisione del 5 aprile 1993 in re M.B.R.R. pubblicata in RDAT
II-1993, pag. 203 e segg., ha stabilito che proprio la disponibilità della
ricorrente ad accettare un impiego, anche fuori dalla sua professione, doveva
portare ad ammettere la sua idoneità al collocamento.
Sempre il
TCA, in una decisione dell’8 aprile 1998, pubblicata in parte in RDAT II-1998,
N. 69, pag. 262, ha ritenuto idonea al collocamento un’assicurata disponibile a
lavorare 3 giorni la settimana rilevando che:
"
(…) La disponibilità di R. per un'altra
occupazione è limitata al giovedì, al venerdì e al sabato dalla mattina alle
17.00
(cfr. pure consid. 1.5).
Le condizioni poste dall'assicurata, per poter
conciliare gli impegni familiari con l'attività lucrativa, a mente del TCA non
sono tali da impedirle di reperire un'occupazione a tempo parziale sul mercato
del lavoro, in attività non qualificate.
Essa è infatti disponibile a lavorare durante 3
giorni la settimana, a condizione di non dover lavorare fino a tarda sera (cfr.
consid. 1.2) nella sua ma anche in altre professioni.
In simili condizioni, alla luce della
giurisprudenza del TFA, la ricorrente può essere ritenuta idonea al
collocamento (cfr. SVR 1997, ALV N° 81 pag. 245 seg.; RDAT II-1993, pag. 203 seg;
STFA del 21 aprile 1993 non pubblicata nella causa T. (C 120/92); STFA del 16
gennaio 1995 non pubblicata nella causa Y (C182/94); STFA del 3 ottobre 1995
non pubblicata nella causa D. (C 44/95); in particolare pag. 3: "der Streit
dreht sich vielmehr um die Frage, ob und allenfalls unter welchen sachlichen
und zeitlichen Voraussetzungen die versicherte Person zum Nachweis gehalten ist,
trotz familiärer Verpflichtungen in der Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt (vgl.
Gerhards, a.a.O., N° 27 ff. zu Art. 15 AVIG) nicht in relevanter Weise beeinträchtigt
zu sein)". (...).” (cfr. RDAT II 1998, N. 69, pag. 263)
In una
sentenza del 28 aprile 2004 nella causa S. (38.2003.8) questa Corte ha
confermato la decisione di inidoneità al collocamento di un'assicurata, madre
di una bambina emessa dalla Sezione del lavoro. L'assicurata, infatti, non
aveva compiuto il benché minimo passo concreto in vista di affidare la figlia a
terzi nel caso avesse reperito un impiego. Essa nemmeno aveva preso contatto a
titolo informativo con un asilo nido e inoltre aveva rifiutato di partecipare a
un corso TRI, piuttosto di cercare una sistemazione per la bambina.
2.4
Secondo la
giurisprudenza federale, la nozione di idoneità al collocamento quale presupposto
per riconoscere il diritto a prestazioni, non consente graduazioni.
O
la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un
lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un pensum normale,
oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
2.5
In una
decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N. 19, pag. 98, in merito alle ricerche
di lavoro, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la
conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad essere
collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché queste
riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre il
danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto
sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno
stato di fatto qualificato, l’inidoneità al collocamento deve essere negata
anche se non vi é stata una precedente sospensione.
Ancora il
TFA, in una decisione pubblicata in DLA 1999, N. 6 pag. 22, ha affermato che:
"
(...)
4.
- a) Contrairement à l’opinion des premiers juges, dans le cadre de l’art. 17
LACI, les démarches opérées par un assuré en vue d’entreprendre une activité
indépendante ne doivent pas être traitées différemment de celles qui visent
l’exercice d’une activité dépendante, aussi longtemps qu’elles n’entravent pas
l’aptitude au placement (arrêts non publiées J. du 5 mars 1998, C 28/97 et A.
du 26 novembre 1996, C 310/96). Cette jurisprudence est en accord avec l’arrêt
ATF 112 V 326 consid. 1a, lequel n’exclut pas de prendre en considération les
démarches effectuées par un assuré en vue d’exercer une activité indépendante. (...)." (cfr. DLA 1999, N. 6, consid. 4a, pag. 24)
In
un'altra decisione non pubblicata del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P. (C
26/00), in merito alle ricerche di lavoro e alla rilevanza delle stesse per
valutare il presupposto dell'idoneità al collocamento, il TFA ha ancora
stabilito che:
"
(…) Ciò (ndr.: l'interesse commerciale
dell'assicurata nelle società di cui è stata ed è socia maggioritaria e per le
quali ha cercato sbocchi commerciali al fine di garantire a sé e al consorte un
impiego duraturo) è peraltro confermato anche dalle ricerche di impiego
comprovate all'amministrazione, le quali non solo si basano su stringate e poco
convincenti lettere di proposta che nemmeno menzionano la qualifica o
l'esperienza professionale, ma si riferiscono ripetutamente anche a ditte (o
reparti di esse) sue o del marito che ne ha peraltro sottoscritto i relativi
attestati. Siffatte ricerche non denotano invero una grande volontà a reperire
un'occupazione salariata, ma appaiono piuttosto prettamente formali (cfr. DTF
123.
V 216 consid. 3, 120 V 394 consid. 1 e 112 V 217 consid. 1b; DLA 1993/94 no.
30.
pag. 216 consid. 3b).
Dato quanto precede, correttamente
amministrazione e primo Tribunale hanno concluso che l'interessata, nel periodo
determinante, non avrebbe manifestamente potuto né voluto riservare,
parallela-mente agli impegni legati alle società di cui era ed è socia e entro
le ore ordinarie di lavoro, un ragionevole tempo all'esercizio di un altro
impiego (DTF 120 V 394 consid. 1; DLA 1992 no. 12 pag. 133 consid. 3b).
L'idoneità al collocamento di S. C.-P. deve pertanto essere negata, ricordato
peraltro come, alla luce della summenzionata giurisprudenza, non è a questo
proposito decisivo il fatto che dall'attività commerciale in questione la
ricorrente non abbia, o quasi, proventi, non essendo compito dell'assicurazione
contro la disoccupazione coprire rischi aziendali di qualsiasi sorta (cfr. DTF
112.
V 329 consid. 3d; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b). (…)"
(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P.,
C 26/00, consid. 2).
In
un'ulteriore decisione, pubblicata in DLA 2001 pag. 145, la nostra Massima
Istanza ha stabilito che l'assicurato che, al termine di un lasso di tempo
ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro
nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare o
accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al
collocamento.
Contestualmente
il TFA ha tuttavia precisato che:
"
(…)
Zwar rechtfertigen qualitativ ungenügende
Bemühungen um eine neue Arbeitsstelle wie etwa die Beschränkung der
Arbeitssuche im bisherigen Berufsbereich nicht an sich schon den Schluss auf
fehlende Vermittlungsbereitschaft. Indessen ist für die Beurteilung der
Vermittlungsfähigkeit eine gesamthafte Würdigung der für die Anstellungschancen
im Einzelfall wesentlich, objektiven und subjektiven Faktoren massgebend.
Ausser dem Umfang des für die versicherte Person in Betracht fallenden
Arbeitsmarktes ist auch die Art der gesuchten, zumutbaren Arbeit von Bedeutung.
Die Beschränkung der Arbeitsbemühungen auf einen bestimmten beruflichen Bereich
kann deshalb zusammen mit zeitlichen Arbeitsbeschränkungen zur Verneinung der
Vermittlungsfähigkeit führen (BGE 112 V 218 Erw, 2; ARV 1998 Nr. 46 S. 265 Erw.
1c). Vermittlungsfähigkeit kann nicht angenommen werden, wenn die
Vermittlungsbereitschaft gegeben, jedoch zum vornherein davon auszugehen ist,
dass für den fraglichen Zeitraum sich kein Arbeitgeber hätte finden lassen (vgl,
unveröffentlichtes Urteil K. vom 3. Novembre 1995 C
123/94). (…)"
(cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 1, pag. 146)
L'Alta
Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata
in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza del 24 giugno 2003
nella causa S. (C 263/02), ha ribadito che:
"
(…)
1.2
Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19
S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz
219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein
wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer
bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was
einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht
ohne weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein
gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der
Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen
Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person
in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die
Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender Stellensuche
bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S. 88 mit
Hinweisen). (…)"
(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C
263/02)
Il TFA,
in una decisione del 24 febbraio 2004 nella causa I. (C 101/03), ha ancora, in
particolare, osservato che:
"
(…)
L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment
en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus
réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses
démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très
faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid.
3.
et la référence). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte
au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail
rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid.
3.
et la référence, 112 V 327 consid. 1a et les références;
DTA 2003 n° 14 p. 130 consid. 2.1). (…)"
(cfr. STFA del 24 febbraio 2004 nella causa I., C
101/03)
Infine,
per costante giurisprudenza, questo Tribunale ha stabilito che il disoccupato,
durante alcuni mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria
professione. Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di
fuori della professione appresa (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli
uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 27, p.to 2.3.3 e la
giurisprudenza e dottrina ivi citate).
2.6
Questo
Tribunale rileva innanzitutto che, prima di emettere la decisione formale del
25.
luglio 2003 con la quale ha stabilito che dal 18 aprile 2003 l'assicurata è
inidonea al collocamento, l'amministrazione, il 16 giugno 2003, l'ha sentita
personalmente, dandole la possibilità di esprimersi in merito alla sua
situazione di disoccupata (cfr. doc. 9).
Pertanto
l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurata
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della
legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e
STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22
aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002
nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid.
3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12
pag. 37).
2.7
Nell'evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurata è nubile e vive
separata dal padre dei suoi tre figli, __________, __________ e __________,
nati rispettivamente nel 1994, 1995 e 1997. Il 18 aprile 2003 essa si è reiscritta
in disoccupazione, facendo valere il periodo educativo quale periodo di
contribuzione (cfr. doc. 1, 2, 3, 4).
Al
momento dell'annuncio per il collocamento l'assicurata ha dichiarato di cercare
un'attività a metà tempo quale aiuto-cuoca (cfr. doc. 1).
Dal
verbale relativo al colloquio di consulenza del 23 aprile 2003 risulta:
"
(…)
La Signora RI1 si iscrive unicamente per avere una decisione da
parte della cassa che non ha diritto alle indennità di disoccupazione,
considerato il fatto che negli ultimi 6 anni non può dimostrare alcun periodo
contributivo.
A questo si aggiunge il fatto che ha tre figli ed è
impossibilitata al momento a svolgere un'attività lavorativa.
Le spiegazioni concernenti le ricerche e la copertura assicurativa
non sono state date, ma verranno riprese nei prossimi colloqui, se l'assicurata
dovesse maturare il diritto alle indennità giornaliere (…)."
(Doc. 4)
Per
quanto riguarda i tre figli, va evidenziato che la Commissione tutoria
regionale di __________, il 10 aprile 2003, alla luce di tutte le circostanze
del caso e ritenuto comunque che entrambi i genitori sono idonei, disposti e in
grado di occuparsi dei bambini ha deciso:
"
(…)
1.
I minori __________
(1994), __________ (1995) e __________ (1997) sono affidati alla custodia del
padre.
Di conseguenza, i bambini saranno
dimessi dal Centro __________ al più presto, compatibilmente con le esigenze
degli operatori del centro, con i quali andranno
direttamente concordate le modalità di prelievo da parte del padre.
2.
Indipendentemente
dalle prospettive lavorative ed abitative del padre, i bambini termineranno
il corrente anno scolastico, risp. di scuola dell'infanzia, presso le scuole di
__________.
3.
Alla madre
è accordato il più ampio diritto di visita. In ogni caso, à garantito il
seguente assetto minimo. Sino al termine dell'anno scolastico, __________ e __________
pranzeranno con la madre, ed i tre figli si intratterranno con la madre al
termine della giornata scolastica (compreso il mercoledì) sino alle ore 18,30,
quando verranno riconsegnati al padre con le modalità che stabilirà il
curatore (cfr., seguente punto 4).
Durante
le vacanze di pasquali, i figli rimarranno con la madre ogni due giorni
(compreso il giorno di Pasqua) dalle ore 11.00 alle ore 14.00
Le parti ed il curatore sono sin
d'ora convocate all'udienza di martedì 17 giugno 2003 alla ore 15.00 per
fissare le nuove modalità del diritto di visita della madre.
4.
E' fatto
ordine al padre di adoperarsi per favorire, nell'interesse dei bambini, le
relazioni tra i figli e la madre, incoraggiando l'ampliamento del diritto di
visita oltre i parametri minimi di cui sopra.
5.
In favore di __________ (1994), __________
(1995) e __________ __________ (1997) é istituita una misura di curatela educativa
ai sensi dell'art 308 cpv. 2 CCS.
6.
Quale
curatore viene nominato il signor __________, __________, con il compito di
vigilare sull'evoluzione dei rapporti madre-figli, fornire consiglio e
disciplinare gli aspetti pratici dell'esercizio del diritto di visita e la
comunicazione tra i genitori, proponendo se del caso eventuali modifiche del
diritto di visita della madre (…)." (Doc. 3; le
sottolineature sono del redattore)
Il 7
maggio 2003 ha avuto luogo un ulteriore colloquio, durante il quale sono stati
trattati i seguenti punti:
"
(…)
L'assicurata si è presentata, mi dice che durante il giorno, come
da sentenza, è lei che accudisce ai figli, II Padre li porta a scuola,
l'assicurata va a prenderli, e li tiene per l'orario del pasto di mezzogiorno
(11:30 13:30), in seguito l'assicurata porta i figli a scuola verso le 13:30.
Alle 15:30 va a prendere la più piccola e alle 16:00
arrivano a casa gli altri due e rimangono a casa fino alle 18.30. Momento nel
quale il padre deve andare a prenderli. Questa situazione è provvisoria,
fintanto che i bambini vanno a scuola , al momento che le scuole chiuderanno,
la CTR cambierà le disposizioni.
L'assicurata mi dice che vorrebbe lavorare ma considerato
l'impegno che ha con i bambini, le risulta difficile. La Signora RI1, ha
portato le ricerche per il mese di aprile, le quali sono incomplete, si rende
attenta l'assicurata che deve fare almeno 10 ricerche mensili e il formulario
deve essere compilato completamente, le ricerche distribuite su tutto l'arco
del mese.
L'assicurata mi dichiara che è disponibile al mattino dalla
partenza del primo bus dalle 5:58 al orario dell'ultimo bus che parte da __________
alle 10:15 vista la disponibilità l'assicurata dichiara che il suo grado di
disponibilità è al 50%.
All'assicurata sono state date le informazioni concernenti le
ricerche come pure le informazioni concernenti la copertura assicurativa, la
stessa si rifiuta di firmarle in quanto vuole chiedere un parere e portarmi i
formulari compilati al prossimo colloquio (…)." (Doc. 5)
Alla
ricorrente, il 9 maggio 2003 è stata assegnata ufficialmente un'occupazione
quale ausiliaria di pulizie presso il Ristorante __________, con orario di
lavoro dalle 7:00 alle 11:00 (cfr. doc. 18).
Sull'"Esito
della candidatura" il potenziale datore di lavoro, il 15 maggio 2003, ha
dichiarato che essendole stata affidata da poco la figlia, gli orari non
andavano bene all'assicurata. Dal canto suo l'insorgente sull'"Esito
dell'offerta di lavoro" ha indicato di non essere disponibile a lavorare nella
fascia oraria dalle 6:30 e che, dovendosi occupare della figlia di sei anni,
non poteva iniziare il lavoro prima delle 9:00 (cfr. doc. 18).
Il 19
maggio 2003 l'assicurata si è presentata spontaneamente presso il suo
consulente del personale. Dal verbale dell'incontro si evince che:
" (…) mi dice che non ha potuto dar seguito all'assegnazione
presso il ristorante __________ a __________, in quanto la situazione della
custodia dei figli si è modificata.
Ora la piccola, di 6 anni é affidata alla mamma signora RI1, la
figlia inizia l'asilo al mattino alle 8.30. e i due più grandi che vanno a
scuola sono affidati completamente al padre.
Gli orari di disponibilità sono cambiati, dalle 9:00 alle 15.00.
La signora mi conferma che i due figli più grandi non vengono a
pranzo e di conseguenza sul mezzogiorno non ha alcun impegno
In futuro si vedrà come risolvere la situazione nel periodo di
giugno e settembre, periodo nel quale l'asilo è chiuso (…)." (Doc. 8; le sottolineature sono del redattore)
A seguito
della "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al collocamento"
inviatale dall'URC di __________ (cfr. doc. 6; consid. 1.1.), la Sezione del
lavoro ha sentito l'assicurata.
In tale
occasione è emerso che:
"
(…)
Per quale motivo il 18.04.03 si è iscritta in disoccupazione?
Adr.: Perché mio marito non paga alimenti, fino ad ora ero
casalinga e non avevo un'entrata. Avevo fatto richiesta per assegni integrativi
(ricevevo circa Fr. 1000.-), poi la custodia era stata data al padre. Egli ha
annunciato all'Ufficio responsabile per l'erogazione delle prestazioni per i
figli. Da allora mi hanno negato gli assegni per i figli. Allora mi sono
presentata al Comune per ricevere l'assistenza, ma lì mi hanno detto che avrei
dovuto verificare prima se avevo diritto a percepire le indennità di
disoccupazione.
Dove e come ha maturato il diritto alla disoccupazione?
Adr.: Tramite le quote globali dovute al periodo educativo.
Mi descriva come si è evoluta la situazione dall'iscrizione in
poi?
Adr.: II padre dei figli riconosce la paternità, ma non ha
documenti per provare la sua identità. Quindi non è stato possibile celebrare
il matrimonio legalmente. Ci siamo separati, da dicembre '02 la CTR è stata
avvisata, allora i figli erano affidati alla madre fino alla fine di dicembre.
Poi la CTR ha dovuto cambiare la decisione e i figli sono stati affidati al __________
di __________ fino alla fine di marzo '03. Lì hanno verificato come mai i figli
volevano stare con padre e non madre. Quindi la CTR ha tolto i bambini dal __________:
con nuova decisione: i figli sono affidati al padre, ma durante il periodo
scolastico è la madre che porta i bambini a scuola.
Quindi a seguito dell'evolversi della situazione la CTR ha deciso
che:
la figlia di 6 anni dall'inizio di giugno è affidata alla madre,
il padre non può vederla. Mentre gli altri 2 figli sono affidati al padre. La
madre non li vede, solo se i bambini telefonano e chiedono possono vedere la
madre. Visto che il padre minaccia i figli al fine che non vedano la mamma,
loro non chiamano. AI momento la mamma è in attesa di un'ulteriore decisione
perché tutti i figli vengano affidati alla madre (possibile entro un paio di
settimane). AI momento non ho ancora pensato chi potrebbe curare mia figlia se
trovo lavoro.
Che disponibilità lavorativa ha (orari e giorni)?
Adr.. Quando andava all'asilo, dal momento dell'iscrizione il
18.04.03
fino al 13.06.02 (chiusura scuole per periodo estivo), ero disponibile
dalle 09.00 sul luogo di lavoro alle 15.30 (portavo la figlia all'asilo alle
8.30
e andavo a riprenderla alle 15.30). Per un periodo anche gli altri figli
erano a casa della madre per il pranzo: andavo a prenderli a scuola alle 11.30
e poi li riportavo a scuola alle 13.30. Tornavano da scuola alle 16.00 e poi
restavano a casa della madre fino alle 18.30, quando il padre veniva a
prenderli, questo probabilmente fino al 19 maggio '03. Poi i figli più grandi
non sono più venuti perché restavano alla mensa
della scuola visti i cambiamenti per la custodia dovuti al
comportamento del padre. AI momento la situazione per l'affidamento dei figli
come detto sopra non è ancora definita. La figlia di 6 anni è con me. AI
momento non ho ancora combinato con qualcuno per tenermi la figlia nel caso che
trovo lavoro, ma credo che se troverò un lavoro mi arrangerò per trovare una
sistemazione per mia figlia. Da settembre, quando iniziano le scuole dopo che
ho portato la bambina a scuola, sarò disponibile dalle 9.00 alle 16.00.
Oggi come oggi la mia disponibilità lavorativa, se trovo la
persona che mi guarda la figlia e riesco ad accordarmi con lei sugli orari, tra
le 9.00 e le 17.00.
Come si sposta dal suo domicilio per cercare lavoro? Quando alla
mattina può scendere da __________?
Adr.: Con la posta, o se è a __________ vado a piedi. Penso già
alle 7.00, mentre alla sera è alle 19.00. Non sono sicura perché non ho mai
preso la posta, ma chiedo a conoscenti che mi portano quando ho bisogno. Ho la
patente ma non la macchina.
II padre dei figli che lavoro fa? Dove abita? Come si sposta?
Quando tiene i figli?
Adr.: II padre si chiama __________, faceva
l'aiuto fabbro presso __________, __________, adesso credo sia in
disoccupazione, abita presso i genitori a __________, usa la macchina che era a
mio nome dopo che gli ho dato in buona fede la carta grigia (siamo in cattivi
rapporti non ho molte informazioni).
Come mai cambia la disponibilità e la situazione dal verbale del
19.5
e quello del 23.4.03 (confrontare vari elementi)?
Adr.. Come detto sopra a causa del cambiamento degli accordi per
la cura dei figli.
Confermo che se si renderà necessario per la corretta
amministrazione della pratica, che autorizzo contattare il signor __________
(curatore della bambina) e la CTR per maggiori informazioni sul caso (…)." (Doc. 9)
Sulla
base degli atti in suo possesso la Sezione del lavoro, con decisione formale
del 25 luglio 2003, ha ritenuto l'assicurata inidonea al collocamento a
decorrere dal 18 aprile 2003 (cfr. doc. 10; consid. 1.1.).
Conseguentemente
all'opposizione inoltrata dalla ricorrente, l'amministrazione ha posto
all'assicurata, tramite il suo rappresentante le seguenti domande:
"
(…)
1.
Durante le
vacanze estive della scuola la signora RI1 ha trovato una sistemazione per
quanto riguarda l'affidamento della figlia __________ oppure la stessa è
rimasta tutto il tempo con la madre?
2.
Corrisponde
al vero che la piccola __________ ha iniziato a settembre la scuola? Se sì,
dove? __________ torna a casa dalla madre per il pranzo o si ferma da qualche
altra parte?
3.
Corrisponde
al vero che la signora RI1 vorrebbe avere l'affidamento su tutti e tre i figli?
Se sì, la Commissione tutoria regionale no. __________ con sede in __________
ha già statuito in tal senso (in caso di risposta affermativa, produrre p.f. la
decisione)?
(…)" (Doc. 12)
Il 19
settembre 2003 l'avv. RA1 ha risposto:
"
(…)
1) Durante le vacanze estive la figlia __________ è rimasta con la
madre.
2) La figlia ha iniziato le scuole a __________. La bambina torna
a casa per il pranzo.
3) Vero è che la signora RI1 vorrebbe avere l'affidamento di tutti
e tre i figli anche se i fatti sembrerebbero propendere per solo due figli (il
primogenito sembra al momento più attaccato al padre). La CTR di __________
aveva inizialmente statuito l'affidamento al padre (il quale risultava però
rimanere idoneo alla LADI); successivamente la CTR ha affidato __________ alla
madre. Tengo a precisare che è tutt' ora pendente ricorso contro la decisione
di affidamento dei figli al padre.
La questione relativa all'affidamento rimane in sospeso in ragione
del ricorso pendente all'autorità di vigilanza (…)." (Doc.
13)
Con
decisione su opposizione del 6 novembre 2003 la Sezione del lavoro ha
confermato il provvedimento di inidoneità al collocamento dell'insorgente (cfr.
doc. A; consid. 1.2.).
2.8
La Sezione
del lavoro ha stabilito che l'assicurata era inidonea al collocamento, in
quanto ha ritenuto che al momento dell'iscrizione in disoccupazione, il 18
aprile 2003, la sua disponibilità lavorativa era inesistente e successivamente
fortemente limitata dal fatto che doveva dedicarsi alla cura dei figli (cfr.
doc. 10; A; III).
L'insorgente,
dal canto suo, contesta di essersi iscritta in disoccupazione soltanto per
ricevere una decisione negativa e pretendere poi le prestazioni dell'assistenza
sociale. Gli orari di disponibilità indicati, inoltre, corrisponderebbero a dei
desiderata. Non può poi esserle rimproverato di non aver trovato una
sistemazione per la figlia __________, avuta in affidamento nel mese di maggio
2003, durante l'estate, poiché essa tale obbligo non esiste prima di aver
reperito un impiego (cfr. doc. 11; I).
E' utile
rilevare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali
esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2;
STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001
nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella
causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121
V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Ciò vale
anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il
diritto alle prestazioni deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al
momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata
emessa la decisione negativa (cfr. DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA
1991.
pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di
influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il
diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid.
3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
In casu,
pertanto, va esaminato il lasso di tempo dal 18 aprile 2003, corrispondente al
giorno dell'iscrizione in disoccupazione dell'assicurata e a partire dal quale
essa è stata ritenuta inidonea al collocamento, al 6 novembre 2003 quando è
stata emanata la decisione su opposizione contestata.
2.9
Relativamente
al periodo dal 18 aprile 2003 alla fine del mese di agosto 2003, va osservato
che al momento in cui si è annunciata in disoccupazione l'assicurata non aveva
in affidamento nessuno dei tre figli (cfr. consid. 2.7.; doc. 3). Essa,
tuttavia, doveva occuparsi dei due maggiori, __________ e __________, che
frequentavano le scuole elementari di __________, durante la pausa pranzo di
mezzogiorno e dei tre figli al termine della giornata scolastica - compreso il
mercoledì - fino alle 18:30, allorché venivano riconsegnati al padre.
La
ricorrente ha così indicato di essere disponibile a svolgere un'attività
lavorativa come aiuto-cuoca al 50% dalle 6:00 alle 10:00 (cfr. consid. 2.7.;
doc. 5).
Tenuto
conto poi del fatto che l'assicurata, non possedendo un'automobile, doveva
spostarsi utilizzando i mezzi pubblici ed era disponibile solo 4 ore, l'area di
ricerca di una occupazione a metà tempo era fortemente limitata. In simili
condizioni le prospettive concrete di reperire un'occupazione sul mercato
generale del lavoro, considerando pure la situazione congiunturale, sia come aiuto-cuoca,
professione indicata quale attività desiderata quando si è annunciata per il
collocamento, che eventualmente come ausiliaria di pulizie, impiego che può
essere svolto senza particolare formazione, non sono sufficienti per ritenere
la ricorrente idonea al collocamento.
A
proposito dell'attività come ausiliaria di pulizie va rilevato che l'art. 17
cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare
lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente.
E' vero,
dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali
l'assicurato si è iscritto per il collocamento, tuttavia esse devono essere
estese anche in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Il TCA,
per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni
mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione.
Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della
professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi
menzionati).
L'obbligo
di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel
primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la
situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di
impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22
ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).
Del resto
va segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere per
l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che consacra
una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di "relativer Berufschutz"),
enuncia che non è considerata adeguata un'occupazione che cumulativamente
"compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua
professione" sempre che "una simile prospettiva sia realizzabile in
tempi ragionevoli" (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 63).
Inoltre
per quanto concerne il profilo soggettivo, dal verbale relativo al colloquio di
iscrizione del 23 aprile 2004, sottoscritto dall'insorgente senza sollevare
obiezione alcuna, emerge che la stessa si sarebbe iscritta unicamente per avere
una decisione di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione da parte
della cassa e che avendo tre figli al momento era impossibilitata a svolgere
un'attività lavorativa (cfr. consid. 2.7., doc. 4).
Pertanto
quando si è iscritta in disoccupazione l'assicurata non era idonea al
collocamento.
2.10
Nel mese di
maggio 2003 un cambiamento è intervenuto nella situazione familiare della
ricorrente. Infatti, perlomeno dalla metà di tale mese, quando ha rifiutato
l'occupazione assegnatale presso il Ristorante __________ allegando che non
poteva lavorare dalle 6:30 poiché doveva occuparsi della cura della figlia (cfr.
consid. 2.7.; doc. 18), all'assicurata è stata affidata la figlia minore, __________,
nata nel 1997 (cfr. consid. 2.7.; doc. 8).
La
piccola frequentava l'asilo di __________ con inizio al mattino alle 8:30. I
due figli più grandi, invece, non si recavano più dalla madre per pranzare, ma
si fermavano alla mensa della scuola. Di conseguenza l'insorgente, il 19 maggio
2003, si è recata spontaneamente presso il suo collocatore per comunicare di
essere disponibile per il mercato del lavoro dalle ore 9:00 alle 15:00 (cfr. consid.
2.7
, doc. 8, 9).
L'assicurata
non ha, però, mai accennato a una possibile soluzione per la sistemazione di __________
durante i mesi estivi, quando l'asilo sarebbe stato chiuso.
Al
contrario in occasione dell'audizione davanti alla Sezione del lavoro essa ha
espressamente dichiarato di non aver combinato con nessuno per tenerle la
figlia, ma che nel caso in cui avesse trovato un lavoro si sarebbe arrangiata
per trovare chi accudisse la bambina (cfr. doc. 9).
Per
quanto attiene all'asserzione secondo cui la bambina poteva recarsi dagli zii
residenti nello stesso comune, va rilevato che ciò è stato allegato soltanto
nel ricorso contestualmente alla motivazione della richiesta dell'assistenza
giudiziaria e nelle osservazioni del 17 maggio 2004, rispettivamente del 28
maggio 2004 (cfr. consid. 1.3., doc. I p.to III, doc. XVIII, XXII; in proposito
cfr. STFA 10 novembre 2003, C 90/03 e C 92/03, consid. 3.3.2., pubblicata in
SVR 2004 ALV Nr. 12 pag. 35 segg. (37) e parzialmente in DTF 130 V 138).
Secondo
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA del 30 novembre
1999.
nella causa S., C 286/99, consid. 2, p. 3; DTF 121 V 45, consid. 2a, p.
47; DTF 115 V 133, consid. 8c, p. 143; RAMI 1988 p. 363 consid. 3b/aa; STFA del
27.
agosto 1992 nella causa M., non pubblicata; RDAT II-1994, p. 189; cfr.,
pure, Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B).
Va
d'altronde osservato che quanto affermato relativamente agli zii non è stato
suffragato da alcuna prova.
Al
riguardo va ricordato che la procedura in materia di assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 2001 KV
Nr. 50 pag. 145; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z.,
P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I76/00; DTF 122 V 157 consid.
1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117
V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo
corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo
principio è stato concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2003 (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003,
art. 61 N. 59 pag. 617), e vale anche per l'amministrazione ( cfr. art. 43
LPGA).
Il
principio inquisitorio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato
nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N.
12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA
del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 3; STFA
del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 1b; STFA del 13 marzo
2001.
nella causa P., U 429/00, consid. 1c; STFA dell'8 settembre 2000 nella causa
M., C 178/99, consid. 3b e STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00, consid.
3a; vedi inoltre DTF 125 V 193, consid. 2a, pag. 195 e i riferimenti ivi
citati; RAMI 1994 pag. 211; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V
26.
consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid.
5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.
12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale”
in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,
“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145;
STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001
nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA
del 9 maggio 2001 nella causa L., P 52/00; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid.
5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag.
92; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile
e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente
giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno
1992, CFPG fascicolo 8, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in
particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag.
827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht”
Berna 1997,
pag.
339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht
dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht
(weiter) erstellt werden kann”.
Pertanto, in casu, fondandosi sulla prima versione, in cui
l'assicurata non ha menzionato gli zii, peraltro fornita prima che nei suoi
confronti fosse emanata una decisione di inidoneità e mantenuta anche in sede
di opposizione, occorre concludere che l'insorgente nel mese di giugno 2003 non
aveva ancora trovato una soluzione per la cura della figlia nelle ore in cui
avrebbe lavorato.
Di
conseguenza non essendo stato provato che all'assicurata era stato garantito
l'aiuto regolare di terze persone nell'occuparsi di __________ durante il
periodo delle vacanze estive nel caso in cui avesse reperito un impiego, la
ricorrente deve essere ritenuta inidonea al collocamento per l'arco di tempo da
metà giugno alla fine del mese di agosto 2003 (cfr. consid. 2.3.; STFA del 10
novembre 2003, C 90/03 e C 92/03, consid. 3.3.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr.
12.
pag. 35 segg. e parzialmente in DTF 130 V 138).
In simili
condizioni, a prescindere dalla questione di sapere se la disponibilità
temporale dell'assicurata in relazione al tipo di attività ricercata da metà
maggio a metà giugno 2003 fosse sufficiente per reperire un posto di impiego,
il periodo di circa un mese precedente all'inizio delle vacanze scolastiche era
troppo breve per essere ritenuta idonea al collocamento.
In
effetti per un lasso di tempo di così breve durata, era impensabile di trovare
un datore di lavoro disposto ad assumerla e a introdurla in una nuova attività
(cfr. consid. 2.2.; DTF 126 V 522 consid. 3b; DLA 1980 pag. 97; STFA del 12
maggio 2004 nella causa G., C 287/03, consid. 3.2.; STFA dell'8 marzo 2004
nella causa V., C 149/03, consid. 3.3.).
E' poi
utile segnalare che pure le ricerche di lavoro compiute dalla ricorrente dal
mese di aprile al mese di luglio 2003 in ristoranti, alberghi e in due
panetterie (cfr. doc. 19) risultano insufficienti perlomeno qualitativamente.
Dai
relativi formulari "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare
lavoro" si evince che l'assicurata per il mese di aprile e parzialmente per
quello di maggio non ha indicato il giorno in cui ha effettuato le ricerche.
Essa ha solamente precisato di ricordare la data. Le ulteriori ricerche di
maggio e alle ricerche dei mesi di giugno e luglio svolte di persona non sono
state compiute in modo continuo durante tutto l'arco del mese, come previsto
dalla giurisprudenza (cfr. DLA 2000 pag. 118; STCA del 2 maggio 2000 nella
causa M.T.; STCA del 13 aprile 2000 nella causa A.G.; D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 27), bensì raggruppate in pochi giorni.
La
ricorrente spesso non ha specificato l'attività ricercata, né il motivo della
mancata assunzione, contrariamente a quanto stabilito dal TCA (cfr. STCA
dell'11 giugno 2003 nella causa D.B., 38.2002.269; STCA del 21 settembre 1999
nella causa L.-O., 38.1999.242; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa M.,
C177/93; D. Cattaneo, op. cit., pag. 35). Nei casi in cui essa ha indicato
l'impiego, si è sempre trattato dell'attività di aiuto-cuoca.
Al
riguardo giova rilevare che questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare che
la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di
compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag.
206-207).
2.11
Alla luce di
tutto quanto esposto (cfr. consid. 2.9.; 2.10.), questa Corte ritiene che dal
18.
aprile 2003 alla fine del mese di agosto 2003 l'assicurata era inidonea
al collocamento.
Per inciso
giova segnalare che la situazione della ricorrente, comune soprattutto alle
famiglie monoparentali, è spiacevole, tuttavia non è compito della LADI
risolvere le difficoltà legate all'organizzazione famigliare degli assicurati (cfr.
STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., C 169/ 02 consid. 2.2.).
2.12
Diversa è
invece la situazione a decorrere dal mese di settembre 2003. In effetti __________
ha iniziato la prima elementare a __________. La scuola dispone di una mensa
dove già vi andavano i fratelli nell'ultimo periodo dell'anno scolastico
2002/2003.
Da un
accertamento effettuato dal TCA risulta che l'ammissione non è subordinata a
determinati presupposti e che la domanda di iscrizione può essere inoltrata
anche durante l'anno scolastico in corso, in ogni momento (cfr. consid. 1.8.,
doc. XV).
Pertanto
l'assicurata potendo fare capo a questa soluzione, dal mese di settembre 2003,
era disponibile a svolgere un impiego dalle ore 9:00 alle 16:00.
La
censura sollevata dall'amministrazione relativa al fatto che la ricorrente non
ha fatto nulla per effettivamente beneficiare di questa opportunità, dato che
agli atti non risulta nessuna richiesta di informazioni, né l'iscrizione alla
mensa (cfr. doc. XIX) è priva di fondamento. Come esposto precedentemente (cfr.
consid. 2.3.), non si può considerare inidonea un'assicurata che sa come
organizzarsi nell'ipotesi di reperimento di un'occupazione, ma che attende per
concretizzare questa possibilità il momento effettivo dell'inizio del nuovo
lavoro.
In casu
l'assicurata era al corrente dell'opportunità di lasciare la figlia alla mensa
scolastica senza dover adempiere particolari formalità, visto che i suoi due
figli più grandi ne hanno usufruito dal mese di maggio al mese di giugno 2003.
E' vero
che l'insorgente, dovendo occuparsi di __________, non era disponibile temporalmente
durante i fine settimana e il mercoledì pomeriggio. Tuttavia per l'assicurata,
in considerazione delle ore in cui era in grado di lavorare dal lunedì al
venerdì, fatta eccezione per il mercoledì in cui avrebbe potuto lavorare dalle
9:00 alle 11:30, e degli ambiti professionali in cui avrebbe potuto essere
attiva a metà tempo - aiuto-cuoca, ausiliaria di pulizie -, sul mercato del
lavoro vi erano sufficienti possibilità di impiego.
A titolo
esemplificativo vanno menzionati impieghi quale aiuto-cucina/inserviente presso
scuole, ospedali, ristoranti o quale ausiliaria di pulizie presso abitazioni
private. Soprattutto questa ultima attività permette di organizzarsi in modo
più elastico relativamente agli orari di impiego. L'assicurata avrebbe così
potuto eventualmente lavorare per quattro giorni alla settimana per 5 ore al
giorno o secondo una ripartizione oraria implicante anche 2 ore di attività al
mercoledì.
Il fatto
che non possedesse una vettura non era di ostacolo, poiché, avendo sufficiente
tempo da dedicare al tragitto (di regola dalle 9:00 alle 16:00), avrebbe potuto
utilizzare i mezzi pubblici. Il bus da __________, per esempio, impiega circa
mezzora sia per giungere ad __________, che a __________.
L'assicurata,
conseguentemente, dal mese di settembre 2003 deve essere ritenuta idonea
al collocamento.
Abbondanzialmente
va osservato che l'avv. RA1 il 19 settembre 2003 ha affermato che era pendente
davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele un ricorso inoltrato
dall'assicurata contro la decisione di affidamento dei figli al padre (cfr.
doc. 13).
Dalla
decisione su opposizione la Sezione del lavoro risulta che il citato ricorso
non era ancora stato evaso. Dagli ulteriori atti non emerge se l'Autorità di
vigilanza si è pronunciata o meno in merito.
Comunque
nella tabella di calcolo dell'assegno integrativo del mese di maggio 2004, a
cui ha diritto l'assicurata a favore di __________, è indicato che il nucleo
familiare della ricorrente, fino a tale data, era composto solo della stessa e
di sua figlia __________ (cfr. doc. i2; i3).
A tale
riguardo va in ogni caso osservato che anche nel caso in cui i due figli più
grandi fossero stati affidati alla madre l'esito della vertenza non muterebbe,
poiché essi comunque frequentano ancora le scuole elementari - nell'anno
2003/2004 __________ la classe quarta e __________ la terza-, per cui dal mese
di settembre 2003 avrebbero potuto anch'essi usufruire nelle ore della pausa di
mezzogiorno, come già nel passato, della mensa scolastica.
2.13
Relativamente
all'allegazione dell'assicurata secondo cui la Sezione del lavoro ha, da un
lato, deciso la sua inidoneità e, dall'altro, ha continuato a convocarla ai
colloqui (cfr. doc. consid. 1.3.; doc. I, V, XIII), va evidenziato che il TFA
ha ribadito il principio di ossequiare le prescrizioni di controllo durante una
procedura ricorsuale introdotta da un assicurato che si vede rifiutare il
diritto a un'indennità giornaliera, in una sentenza del 27 aprile 1998 nella
causa M., pubblicata in DTF 124 V 215. Pronunciandosi su un caso in cui un
assicurato non aveva rispettato tali prescrizioni e che quindi, nonostante
l'accoglimento del ricorso gli erano state negate le indennità di disoccupazione
giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. g LADI, l'Alta Corte ha in particolare deciso che
la sua buona fede, in casu, non andava tutelata in quanto la cassa non aveva
rilasciato un'informazione errata, né era stato violato l'art. 19 cpv. 4 OADI
(valido fino al 31 dicembre 1996, il cui tenore era identico all'art. 20 cpv. 4
OADI in vigore dal 1° gennaio 1997). Infatti l'assicurato non presentandosi per
i colloqui durante il periodo di controllo non aveva comunque mai dato
l'occasione all'amministrazione di avvertirlo dell'importanza di osservare le
prescrizioni di controllo nonostante fosse pendente una procedura di ricorso.
Il TCA in
una sentenza del 9 luglio 2004 nella causa S. (38.2003.85) ha confermato un
provvedimento della Cassa con cui a un assicurato era stato negato il diritto
alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per un determinato
periodo, in quanto egli non aveva controllato la disoccupazione in violazione
dell'art. 8 cpv. 1 lett. g LADI. Nel caso di specie ha potuto restare insoluta
la questione di sapere se effettivamente all'assicurato era stata fornita
un'informazione errata, e meglio se il collocatore gli aveva o meno comunicato
di non soddisfare i presupposti per poter aprire un termine quadro, come
sostenuto dallo stesso. Infatti un altro presupposto per tutelare la buona fede
di un assicurato, ossia quello relativo alla circostanza che l'autorità ha
agito, o l'assicurato aveva sufficienti motivi per ritenere che essa abbia
agito, nei limiti delle sue competenze, non era adempiuto. Inoltre il
comportamento pregiudizievole dell'assicurato era da ascrivere più al fatto di
non essersi presentato ai colloqui che all'eventuale informazione fornita dal
consulente del personale.
2.14
L'assicurata
ha indicato quali prove l'interrogatorio formale del consulente del personale __________
(cfr. doc. V).
Relativamente
all'interrogatorio formale, va osservato che esso può essere rifiutato senza
per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2
Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01, consid. 4; STFA dell'8
marzo 2001 nella causa C.R., H 115/00 H132/00, consid. 7; STFA del 24 gennaio
2000.
nella causa B., H 180/99, consid. 3; STFA dell'8 novembre 1999 nella causa
H., H 74/99, consid. 5; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag.
94.
e il rinvio alla DTF prima citata).
Il TFA ha
pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su
motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,
con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege,
IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi
Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA del 15 novembre
2002.
nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I
673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28
giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S.,
H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e
rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di
essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag.
1; SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c e rinvii).
In concreto,
la richiesta dell'assicurata in merito all'interrogatorio formale del
collocatore va respinta perché, sulla base degli atti di causa, in particolare
dei verbali dei colloqui di consulenza e dell'audizione davanti alla Sezione
del lavoro (cfr. doc. 4, 5, 8, 9), questo Tribunale ritiene la questione
relativa all'inidoneità al collocamento dell'assicurata dal 18 aprile alla fine
del mese di agosto 2003 sufficientemente chiarita.
2.15
Secondo
l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso
delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.
L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo
l'importanza della lite e la complessità del procedimento.
La
disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni
devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a
partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le
prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).
Chiamata
a pronunciarsi su un ricorso inoltrato da una cassa di disoccupazione contro il
Dispositivo
dispositivo di una decisione con la quale il Tribunale amministrativo del Canton
Zugo l'aveva obbligata al versamento di una somma a titolo di ripetibili, alla
luce delle prescrizioni cantonali applicabili, l'Alta Corte, in una decisione
del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, ha, in particolare, sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
(…)
1.1 Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 am 1.
Januar 2003 war der Anspruch auf Parteientschädigung für das kantonale
Beschwerdeverfahren auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung, ebenso wie im
Bereich der beruflichen Vorsorge, nicht bundes-, sondern kantonalrechtlich
geregelt (bis 31. Dezember 2002 in Kraft gewesener Art. 103 Abs. 6 AVIG). Nach
früherer Rechtsprechung trat das Eidgenössische Versicherungsgericht daher auf
Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen einen aus diesen
Sozialversicherungszweigen stammenden kantonalen Parteikostenentscheid mangels
bundesrechtlicher Anspruchsgrundlage nicht ein (BGE 112 V 111 ff.; ARV 1990 Nr.
11 S. 63). In BGE 126 V 143 ist das Gericht von dieser Praxis abgerückt und hat
neu - zwecks Wahrung des Sachzusammenhangs und der Einheit des Prozesses auf
dem Gebiete der Sozialversicherung - seine sachliche Zuständigkeit zur
Überprüfung auch rein kantonalrechtlich begründeter Prozess(kosten)entscheide
bejaht (BGE 126 V 143, insb. 147 ff. Erw. 2b). Mit Inkrafttreten des ATSG ist
diese Rechtsprechung für das Arbeitslosenversicherungsrecht - soweit ein
angefochtener Entscheid zum Anspruch auf Parteientschädigung im kantonalen
Verfahren nach dem 31. Dezember 2002 ergangen ist (vgl. zur Publikation in der
Amtlichen Sammlung bestimmtes Urteil T. vom 23. Januar 2003 [H 255/02] Erw.
2.2; n.d.r.: pubblicata in DTF 129 V 113) - nur noch von beschränkter
Tragweite, wie sich aus nachstehender Erwägung ergibt.
1.2 Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für
sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die
Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit
1. Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde
führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese
geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit
dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen
Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben
anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw.
6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20.
März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen
ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die
Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von
fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die
bisherigen kantonalen Vorschriften.
§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den
Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976
(Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor,
dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine
Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne
einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts
hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den
bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des
grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch)
im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu
keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren
gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im
vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige
Rechtswirkung entfaltet, die der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g
Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)."
(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C
56/03, consid. 1)
Secondo
l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella
misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi
e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato
in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto
del valore litigioso (cpv. 2).
Ora,
visto il tenore dell'art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza
federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione
cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme
a quest'ultimo (cfr. STFA del 31 marzo 2004 nella causa D., I 665/03, consid.
2.1.).
La
ricorrente, vincente parzialmente in causa, è rappresentata da un avvocato.
Pertanto
la Sezione del lavoro verserà all'assicurata l'importo di fr. 400.-- a titolo
di ripetibili parziali.
Visto
l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.3.; doc. I) relativa alla
parte per la quale l'assicurata è vincente in causa è divenuta priva di oggetto
(cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02;
STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella
causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S
contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e
TCA, U 18/97).
2.16. Per la parte
del ricorso in cui l'assicurata è soccombente, essa può invece essere posta al
beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni
(cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LADI dispone che
le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
La LADI
non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61
lett. f LADI è, in casu, applicabile.
Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr.
DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle
assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U
114/03, consid. 2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria
o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue
conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,
art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.
517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U
234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid.
2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid.
6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18
giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
In questo
senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.
STFA del 31 marzo 2004 nella causa D., I 665/03, consid. 2.1.).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art.
155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in
effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di
famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse
finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art.
328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p. 479 e
giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H.,
pag. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.
4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto
retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR
2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G.,
inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
Nel caso
di specie risulta dagli atti di causa che l'insorgente vive grazie al
versamento da parte della Cassa cantonale per gli assegni familiari di un
assegno integrativo mensile a favore della figlia __________ di fr. 505.-- e
all'aiuto della pubblica assistenza che, dal mese di luglio 2003 al mese di
maggio 2004, le ha erogato l'ammontare complessivo di fr. 31'676.-- (cfr. doc.
E; i1-4).
In tali
circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.
Va poi
considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze
giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. __________
RA1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non
erano palesemente destituite di esito favorevole.
Pertanto
il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata.
Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica
dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U.
Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al
gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15
luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella
causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF
124 V 301, consid. 6).
2.17. La ricorrente
ha pure postulato l'assistenza giudiziaria in sede di opposizione, contestando
il relativo diniego della Sezione del lavoro, in quanto la vertenza non era
semplice e scontata come ritenuto da quest'ultima. L'assicurata ha anche
censurato il fatto che l'amministrazione ha statuito in merito solo alla fine
della procedura (cfr. consid. 1.3., doc. I).
L'art. 37
LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti
all'assicuratore, prevede:
"
La parte può farsi
rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella
misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può esigere che
il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non revochi la
procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo esigono,
il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
Qualora
dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue
conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia
priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito
patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
Dalla
Circolare del SECO Prassi ML/AD 2004/2, Foglio 8/1, p.to II, si evince che in
una procedura inerente al settore delle assicurazioni sociali il patrocinio non
è in linea di massima necessario, poiché gli organi esecutivi sono soggetti al
principio inquisitorio. Si può tuttavia derogare a questo principio se il caso
in questione è particolarmente complesso.
In
particolare il patrocinio può essere considerato necessario, e perciò
giustificare l'ammissione della gratuità, allorché viene ventilato un
intervento incisivo nella situazione giuridica di un assicurato (cfr. U.
Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 21).
Inoltre
al Foglio 8/2 della Prassi ML/AD 2004/2 del SECO è precisato che la decisione
relativa al patrocinio deve essere presa non appena l'assicurato ha presentato
la sua domanda sotto forma di una decisione intermedia impugnabile. L'art. 56
cpv. 1 LPGA prevede, in effetti, che il rifiuto di accordare il patrocinio
gratuito deve essere notificato con una decisione impugnabile mediante ricorso.
Occorre motivare tale decisione con la mancanza di una delle tre condizioni
summenzionate.
La
richiesta di gratuito patrocinio deve essere, quindi, decisa di principio
tramite l'emissione di una decisione incidentale. Il gratuito patrocinio può
essere autorizzato anche con effetto retroattivo (cfr. U. Kieser, op.cit., ad
art. 37, n. 24).
In una
sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K. (H 179/03) il TFA ha confermato
il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che
aveva ammesso il gratuito patrocinio durante la procedura di opposizione
nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta Corte ha riconosciuto che la richiesta
di risarcimento di fr. 26'492.40 a titolo di contributi sociali non versati
costituiva un intervento relativamente grave nella situazione giuridica
dell'allora presidente del consiglio di amministrazione della ditta e che la
lite non era semplice dal profilo fattuale.
Nel
caso in esame questa Corte può esimersi dall'approfondire il tema di sapere se
a torto o meno la Sezione del lavoro ha atteso di emanare la decisione su
opposizione per pronunciarsi sulla richiesta di assistenza giudiziaria per la
procedura di opposizione.
Infatti,
in casu, tale richiesta deve essere accolta, dato che sono comunque adempiute
le relative condizioni. L'opposizione dell'assicurata, indigente, non era
sprovvista di possibilità di successo. Inoltre con la decisione formale di
inidoneità al collocamento, che implica il diniego del diritto alle indennità
di disoccupazione, la Sezione del lavoro è intervenuta in modo rilevante nella
sua situazione giuridica.
Va, poi,
osservato che la LPGA ha introdotto il principio secondo cui l'opposizione deve
contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).
Pertanto all'assicurata occorreva un aiuto anche al fine di motivare l'atto di
opposizione.
Di
conseguenza, in casu, il patrocinio da parte dell'avv. RA1 era necessario.
In simili
condizioni il gratuito patrocinio deve essere concesso alla ricorrente pure per
la procedura di opposizione dinanzi alla Sezione del lavoro.
Relativamente
alla parte dell'opposizione che avrebbe dovuto essere accolta, pronunciando
l'idoneità al collocamento a partire dal mese di settembre 2003, va osservato
l'art. 52 cpv. 3 LPGA enuncia che di regola nella procedura di opposizione non
sono accordate ripetibili. Tuttavia, quando in questa fase può essere concesso
all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento
dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art.
52 n. 28; ad art. 37 n. 23).
Anche il
SECO nella Prassi ML/AD 2004/02 Foglio 8/2 ammette questo principio,
puntualizzando:
"
Di regola nella procedura d'opposizione non sono
accordate ripetibili (art. 52 cpv. 3 LPGA), a meno che questa indennità sia
destinata a coprire le spese di patrocinio se la loro gratuità è stata
approvata e se le condizioni menzionate al punto II sono soddisfatte (…):"
Nella
fattispecie, quindi, essendo adempiuti i presupposti per beneficiare del
gratuito patrocinio nella procedura di opposizione, all'assicurata vanno accordate
anche le ripetibili per la parte dell'opposizione che avrebbe dovuto essere
accolta.
L'incarto
va rinviato all'amministrazione affinché stabilisca sulla questione delle
ripetibili in sede di opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 6 novembre 2004 della Sezione del lavoro è
riformata nel senso che l'assicurata è inidonea al collocamento dal 18 aprile
2003 al 31 agosto 2003.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Sezione del lavoro verserà alla ricorrente la somma di fr. 400.-- a titolo di
ripetibili parziali (IVA inclusa).
3.- L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva
di oggetto, è accolta.
4.- La domanda
di gratuito patrocinio concernente la procedura di opposizione è accolta.
L'amministrazione
statuirà sulla questione delle ripetibili parziali relative alla procedura di
opposizione tenuto conto dell'esito del presente procedimento.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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