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Decisione

38.2003.101

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 settembre 2004Italiano95 min

Source ti.ch

Fatti

i tre figli dell'assicurata alla custodia del padre, precisando segnatamente

che gli stessi avrebbero concluso l'anno scolastico a __________, che fino alla

fine del corrente anno scolastico la madre avrebbe avuto i due figli più grandi

per il pranzo e, inoltre, che tutti e tre i bambini sarebbero tornati dalla

madre al termine della giornata scolastica e rimasti presso la stessa fino alle

ore 18.30, momento a partire dal quale sarebbero stati riconsegnati al padre.

2. Durante il

colloquio di consulenza del 23 aprile 2003 è emerso che la signora RI1 si è

iscritta in disoccupazione unicamente allo scopo di ottenere una decisione da

parte della cassa di disoccupazione ove sia constatato il suo mancato diritto

alle indennità e, inoltre, di essere al momento impossibilitata a svolgere una

attività lavorativa, considerato l'impegno con i tre figli.

Nel successivo colloquio di consulenza

(7 maggio 2003), l'assicurata ha dichiarato la sua disponibilità dalle ore

06.00 circa alle ore 10.15, considerati gli orari scolastici dei figli e

ritenuto come per i suoi spostamenti la signora RI1 debba dipendere dai servizi

pubblici.

3. Con

comunicazione 7 maggio 2003 per dubbi circa l'idoneità al collocamento

l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha

sottoposto al servizio cantonale il caso della signora RI1 per decisione, vista

la particolare situazione dell'assicurata.

Con scritto 12 maggio 2003 il servizio

cantonale ha convocato l'assicurata per essere sentita a verbale in data 16

giugno 2003 e le ha sottoposto per conoscenza la suddetta comunicazione.

In data 19 maggio 2003 la signora RI1

si è presentata all'URC di propria iniziativa per segnalare l'avvenuto

cambiamento riguardo alla custodia dei figli e per motivare la mancata

assunzione come ausiliare di pulizia presso il Ristorante __________ a __________

come da assegnazione del 9 maggio 2003. In particolare, l'assicurata ha fatto

presente un aumento della sua disponibilità lavorativa (dalle ore 09.00 alle

ore 15.00), nonché il fatto che __________ e __________ sono stati affidati

completamente al padre (per cui non rientrano neppure più dalla madre per il

pranzo), mentre la piccola __________, che inizia la scuola materna alle ore

08.30, è stata affidata alla madre.

Esperiti i necessari accertamenti,

segnatamente sentita a verbale in data 16 giugno 2003, con decisione 25 luglio

2003 il servizio cantonale ha ritenuto la signora RI1 inidonea al collocamento

a far tempo dal 18 aprile 2003.

Contro questa decisione l'assicurata,

per il tramite dell'avv.__________, ha interposto

opposizione in data 18/19 agosto 2003.

Con scritto 15 settembre 2003 lo

scrivente Ufficio ha sottoposto al rappresentante dell'assicurata alcune

domande, il quale ha risposto con lettera 19 settembre 2003.

4. Giusta

l'articolo 8 cpv. 1 lett. f LADI, l'idoneità al collocamento costituisce un

presupposto per il diritto alle indennità di disoccupazione. Secondo l'articolo

15 LADI, il disoccupato è idoneo al

collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione

adeguata.

L'idoneità al collocamento comprende

due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a

dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa senza che l'assicurato ne

sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona e, d'altra parte,

soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà di prendere

tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al

tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.;

DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz iàber die obligatorische Arbeitslosenversicherung

und Insolvenzenteschädigung, 2. ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38). L'assicurato

dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un

tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di

datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N.

20; STCA del 5 luglio 2001, nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag. 1

0).

5. Nel caso in

esame, la signora RI1 è stata ritenuta inidonea al collocamento a far tempo

dalla data della sua iscrizione in disoccupazione (18 aprile 2003).

Ora, dai documenti agli atti emerge in particolare quanto

segue:

- la signora __________ RI1 si è

iscritta in disoccupazione

unicamente per ottenere una decisione

da parte della cassa di disoccupazione in cui sia constatato il suo mancato

diritto alle indennità, per poter in seguito ottenere le prestazioni

d'assistenza (cfr. verbale di consulenza del 23 aprile 2003, sottoscritto

dall'assicurata, e comunicazione 7 maggio 2003 per dubbi circa l'idoneità al

collocamento). A ciò si aggiunge il fatto che nel corso del colloquio di

iscrizione presso l'URC di __________, la signora RI1 ha chiaramente affermato

di essere al momento nell'impossibilità di lavorare considerata la presenza a

casa dei tre figli;

- successivamente, e meglio

all'inizio del mese di maggio,

l'assicurata si è dichiarata

disponibile dalle ore 06.00 circa alle ore 10.15, conto tenuto degli orari

scolastici dei figli e della necessità di far capo ai mezzi pubblici. La stessa

si è d'altra parte detta desiderosa di lavorare ma che, visto l'impegno con i

figli, ciò le risulta alquanto difficile. A ciò si aggiunge il fatto che le

ricerche di lavoro per il mese di aprile sono risultate incomplete e

insufficienti;

- in data 19 maggio 2003 l'opponente

ha dichiarato al proprio

consulente del personale di essere

disponibile dalle ore 09.00 alle ore 15.00, di non avere più i due figli più

grandi a pranzo durante la settimana e di avere in affidamento la piccola __________,

nata il 19 marzo 1997. Si osserva al riguardo che dallo scorso 1. settembre __________

ha iniziato a frequentare la scuola elementare a __________, per cui per il

pranzo ritorna a casa dalla madre. Inoltre, dal verbale di audizione del 16

giugno 2003 e dallo scritto 19 settembre 2003 dell'avv. RA1 risulta che

l'assicurata non ha trovato una sistemazione per quanto riguarda la piccola __________

per la pausa estiva. Si osserva d'altra parte che la signora RI1 è intenzionata

ad ottenere l'affidamento anche degli altri due figli; al riguardo è pendente

un ricorso contro la decisione di affidamento dei tre figli al padre.

Visto quanto precede, ritenuto che la

disponibilità lavorativa della signora RI1, inizialmente inesistente, è

risultata poi alquanto limitata data la presenza dei figli, considerato inoltre

come nel corso del periodo delle ferie estive scolastiche l'assicurata non sia

stata in grado di trovare una sistemazione, in previsione di un eventuale

impiego, per quanto riguarda l'affidamento della piccola __________, alla luce

della citata giurisprudenza bisogna concludere che l'opponente non può essere

ritenuta idonea al collocamento già a far tempo dalla data della sua iscrizione

in disoccupazione, in quanto non sufficientemente disponibile per il mercato

del lavoro.

In merito alle contestazioni

sollevate dall'opponente circa l'idoneità al collocamento del padre dei tre

figli dell'assicurata, __________, si osserva quanto segue.

Considerandi

II signor __________ è stato sentito

dallo scrivente Ufficio in data 9 ottobre 2003. Dal verbale (estratto)

sottoposto all'opponente per conoscenza il 10 ottobre 2003, emerge in

particolare che i tre figli del

signor __________ (iscritto in disoccupazione a far tempo dal 1. settembre

2002), dimessi dal centro __________ nel mese di aprile 2003, sono stati presi

in custodia dal padre a __________ presso i genitori dello stesso, ch'egli non

ha avuto difficoltà a occuparsene, dato anche l'aiuto fornito dai suoi

genitori, che dal mese di giugno i due figli più grandi vivono con lui a __________

e che non ha nessun problema a occuparsene, ritenuto come lo stesso possa

sempre far capo ai suoi genitori (ad esempio durante le vacanze estive) e come

i bambini siano sufficientemente autonomi (segnatamente per quanto riguarda il

pranzo durante la settimana).

Visto quanto precede, ritenuto come

la situazione dell'opponente sia diversa rispetto a quella del padre dei suoi

figli, le argomentazioni della stessa circa il riconoscimento della sua

idoneità al collocamento non possono dunque essere accolte.

6.

Infine,

riguardo alla domanda di prestazioni assistenziali formulata dall'assicurata in

data 14 maggio 2003, si osserva quanto segue.

Con decisione 25 luglio 2003

l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di Bellinzona (in seguito:

USSI) ha accolto la domanda formulata dalla signora RI1 in data 14 maggio 2003,

accordandole una prestazione assistenziale mensile di fr. 401.- a far tempo dal

1.

giugno 2003. L'USSI ha fondato la sua decisione sulla documentazione che la

signora RI1 aveva presentato allo sportello LAPS. L'assicurata

non ha tuttavia mai fatto partecipe il competente Ufficio del fatto che la

Sezione del lavoro stava esaminando la sua idoneità al collocamento -e dunque

del rischio di non ricevere alcunché dall'assicurazione disoccupazione-, ed è solamente

in data 18 agosto 2003, al momento cioè dell'inoltro da parte del

rappresentante della signora RI1 del reclamo contro la decisione dell'USSI, che

il predetto Ufficio è venuto alla conoscenza della reale situazione

dell'assicurata. In data 12 settembre 2003 l'USSI ha dunque emesso una nuova

decisione in merito, tenendo conto del fatto che dal mese di giugno 2003 la

signora RI1 non percepisce nessun reddito, neppure dalla disoccupazione.

Del resto, se in data 25 luglio 2003

l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha decretato l'inidoneità al

collocamento della signora RI1 e lo stesso giorno l'USSI ha, dal canto suo,

deciso la concessione delle prestazioni di assistenza, trattasi di una pura

coincidenza temporale.

7.

Non può

infine non essere rilevata la posizione alquanto contraddittoria che

l'assicurata ha avuto sin dalla sua iscrizione in disoccupazione. Infatti, da

un lato ella dichiara essersi iscritta in disoccupazione al solo scopo di

ottenere una decisione negativa dalla cassa di disoccupazione per potersi poi

rivolgere all'assistenza, dall'altro si dice desiderosa di lavorare ma di

trovarsi al riguardo in difficoltà considerato l'impegno dato dalla presenza a

casa dei figli. Quanto precede, a dimostrazione della scarsa reale volontà da parte

dell'opponente di trovare un'occupazione per porre termine alla disoccupazione,

nonché della sua alquanto limitata disponibilità al collocamento.

8.

Riguardo alla

richiesta del beneficio del gratuito patrocinio, si osserva quanto segue.

A norma dell'articolo 37 cpv. 4 LPGA, Se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito.

Nel caso concreto, la fattispecie in

esame non presenta particolari difficoltà, tali da rendere necessaria la

rappresentanza da parte di un legale. È pertanto respinta la domanda di

concessione del gratuito patrocinio (…)." (Doc. A)

1.3

Contro

questa decisione , sempre assistita dall'avv. RA1, l'assicurata ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA in cui postula:

"

(…)

I. IN VIA PRELIMINARE

La signora RI1 è posta al beneficio del gratuito patrocinio e

dell'assistenza giudiziaria. L'avvocato RA1 viene a tale proposito designato.

II. IN VIA PRINCIPALE

1.

Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza alla signora RI1 è riconosciuto il beneficio del

gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria in sede di opposizione.

§ Di conseguenza la signora RI1 è ritenuta idonea al collocamento.

§ Di conseguenza la decisione 6 novembre 2003 è annullata.

2.

Protestate tasse, spese e ripetibili per la presente

sede."

(Doc. I pag. 7)

A

motivazione del proprio ricorso l'assicurata ha addotto che:

"

(…)

II. IN FATTO

La

signora RI1 è stata dichiarata inidonea al lavoro ai sensi della Legge federale

sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0).

Secondo

la Sezione del lavoro la ricorrente non avrebbe trovato una idonea sistemazione

per la figlia che frequenta la scuola materna.

E'

precisato che non vi è traccia alcuna di un rifiuto di posto di lavoro da parte

della ricorrente, ancor meno dovuto a questioni legate alla figlia.

Prove: c.s.

III. NEL

MERITO

1.

Quo

all'assistenza giudiziaria in sede di opposizione

Appurata

l'indigenza della signora RI1 l'autorità di prime cure ha risolto di negare

l'assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 37 LPGA adducendo che il caso

non risultava a priori essere complesso.

L'autorità

di prime cure ha raggiunto tale convinzione a conclusione della procedura.

1.1

Il diritto

all'assistenza giudiziaria è riconosciuta a

condizione

che esista un'indigenza, il caso non sia a priori privo di esito favorevole e

se lo stesso non sia semplice (Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2003, pag.

400, Massima 21).

1.2

La decisione quo all'assistenza giudiziaria deve

fondamentalmente essere stabilita

mediante decisione incidentale durante la procedura (Kieser, op.cit.,

pag. 401, Massima 24, con citazioni).

Analogamente è previsto nella LAG, applicabile

per analogia, all'articolo 5 cpv. 1.

In particolare, tale procedura era

stata così voluta dal legislatore della LAG anche pensando al rappresentate

patrocinatore; eloquente a tale proposito il Rapporto 5123 della Commissione

della legislazione del 17 aprile 2002: "In caso di diniego il

patrocinatore legale ha infatti il diritto e il dovere di chiedere al cliente,

al momento dell'assunzione del mandato e dell'esecuzione dei principali atti,

anticipi per le sue presumibili spese e competenze per onorari (art. 4 cpv . 1

e 2 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino - TOA)".

L'autorità di prime cure ha

inspiegabilmente statuito solo al termine della procedura senza peraltro

spiegare le ragioni per la quale non abbia potuto farlo prima e ancor meno

senza comunicare alcunché circa il fatto che essa abbia stabilito di non

emettere alcuna decisione incidentale.

Tale agire solleva qualche

giustificata perplessità. La ricorrente, e di converso il legale, potevano

partire dal presupposto - per le ragioni anche che verranno esposte al punto

1.3

- che la domanda non venisse respinta adducendo una ragione legata alla

presunta semplicità della procedura.

1.3

Pur volendo tralasciare il fatto che la signora RI1

non sarebbe stata comunque in grado di

redigere un ricorso circostanziato, si osserva che la procedura in parola

non era così scontata e semplice come si sia voluto fare credere nella

decisione impugnata. In effetti:

a)

la signora RI1 è stato oggetto di un

complemento

di inchiesta (non effettuato in precedenza), segnatamente attraverso una serie

di domande poste alla ricorrente per il tramite dello scrivente legale (cfr.

scritto del 15 settembre 2003, doc. B);

b) il ricorso ha condotto all'interrogatorio

dell'ex-

convivente (il quale ha esplicato una

versione dei fatti molto soggettiva); a sua volta la signora RI1 è stata

nuovamente invitata a prendere posizione per il tramite dello scrivente studio

legale (cfr. scritto del 10 ottobre 2003, doc. C);

c) va pure detto che, a mente della

ricorrente, la

posizione dell'ex-­convivente nei

confronti della LADI appare tutt'altro che chiarita;

d) durante la litispendenza la ricorrente

veniva obbligata

a presenziare ai colloqui con il

collocatore, venendo

persino sanzionata poiché in ragione

di un equivoco telefonico non si era presentata ad uno di questi incontri (doc.

D): ciò dimostra nondimeno che all'interno della stessa Sezione del

lavoro il caso era tutt'altro che semplice e scontato poiché altrimenti

male si comprenderebbe la ragione per la quale la ricorrente ritenuta inidonea

veniva comunque obbligata ai predetti colloqui venendo persino sanzionata.

e) la stessa decisione si fonda su motivi

nuovi e

posteriori alla decisione stessa,

segnatamente legati

alla stagione estiva.

1.4

Non è dunque vero che "la fattispecie in

esame non

presenta particolari

difficoltà". La procedura ha comportato un notevole approfondimento

del caso e la stessa autorità ha deciso di continuare a convocare

l'interessata.

Se la fattispecie fosse complessa per

l'autorità, figuriamoci per l'interessata che è persona molto timida e non in

grado di redigere un ricorso.

Come se non bastasse, per la decisione

su opposizione in parola sono stati presi in considerazione fatti posteriori

alla prima decisione.

A titolo marginale si osserva che

utilizzando la grafia di arial-10 l'autorità ha impiegato ben 5 pagine

per motivare la decisione, dimostrando anche sotto questo aspetto che il caso

meritasse effettivamente approfondimenti.

1.5

Visto quanto sopra la signora RI1 ritiene che la

parte

di decisione (effettuata solo al

termine) di non concedere l'assistenza giudiziaria non sia corretta e pertanto

da annullare.

Prove: doc. B, C, D; c.s.; interrogatorio

funzionari preposti

2.

Occorre preliminarmente tenere conto che la signora RI1

è una persona molto timida, fatto questo

che la pone in uno stato di agitazione davanti al funzionario di un'autorità

che le pone delle domande. Ella è molto provata dalla situazione famigliare in

cui si è venuta a trovare, in particolare a seguito di tutte le angherie

provocatele dal suo ex-convivente di origine __________.

Questa

doverosa precisazione serve a meglio comprendere eventuali contraddizioni

emergenti dall'incarto per quanto attiene proprio alla sua situazione

famigliare: altrimenti non è spiegabile che ella non dica che i figli si

trovano all'istituto (per, decisione della Commissione tutoria) oppure che gli

altri due figli risiedano temporaneamente presso il padre.

Prove: c.s.

3.

Contrariamente a

quanto asserito, la signora RI1 non si è

iscritta

alla disoccupazione solamente per vedersi recapitare una decisione negativa e

poi pretendere una decisione favorevole da parte dell'Ufficio dell'assistenza

sociale. Tale affermazione costituisce un clamoroso fraintendimento e non

corrisponde neppure alla logica realtà dei fatti: in effetti la legge - come

pure la costituzione - prevedono un diritto di assistenza alle persone

indigenti. Tale diritto non è limitato a priori da altre potenziali entrate: è

evidente che se la signora avrebbe ottenuto in seguito le prestazioni LADI non

avrebbe più dovuto fare capo alle prestazioni assistenziali.

Pure

frutto di un maldestro equivoco è la citazione degli orari di

"disponibilità" lavorativa. E' chiaro che la domanda del collocatore

era stata malposta, avendo la signora RI1 recepito la richiesta come un

desiderio personale e non un dovere.

Ne è

una riprova il fatto che il collocatore avrebbe in tale caso dovuto

immediatamente informare la signora RI1 che in quelle condizioni ella non

sarebbe collocabile.

Gli

orari, espressi anche a posteriori in maniera più largheggiante, erano quindi

dei desiderata.

Prove:

c.s.

4.

Da nessuna parte vi

è traccia di una mancata disponibilità

della

signora RI1 ad accettare un'attività con orari diversi.

Tantomeno

l'ufficio regionale di collocamento - cui ella doveva recarsi nonostante la

decisione di presunta inidoneità - ha mai reperito un'attività che la

signora avrebbe rifiutato.

In

altre parole: attraverso la decisione di inidoneità si è unicamente

effettuato un processo alle intenzioni ai danni della signora RI1.

Prove: c.s.

5.

Neppure i rimproveri

mossi (a posteriori) secondo cui la

signora

RI1 "non sarebbe stata in grado di trovare una sistemazione, in

previsione di un eventuale impiego, per quanto riguarda l'affidamento della

piccola __________ " è pertinente.

Tale

affermazione si riallaccia al "periodo delle ferie estive

scolastiche".

Ora,

il rimprovero mosso (in novembre) per non avere (in luglio/agosto) trovato una

sistemazione per la figlia non è tempestivo e ancor meno corretto.

In

effetti, la sistemazione presupponeva l'esistenza di un'attività lucrativa

che però non c'era.

Con

questo costrutto l'autorità di prime cure avrebbe in pratica voluto obbligare

la signora RI1 a trovare una sistemazione per la figlia (l'unica rimastale) e

aspettare un lavoro: così facendo, oltre alla mancanza degli altri due figli e

del lavoro la signora RI1 avrebbe inutilmente dovuto venire privata anche

dell'ultima figlia.

In

altre parole: contrariamente a quanto preteso dalla Sezione del lavoro, la

signora RI1 non era affatto obbligata a trovare una sistemazione per la figlia

prima che non avesse trovato un lavoro.

Prove: c.s.

III. ASSISTENZA GIUDIZIARIA

La

ricorrente è al beneficio di

prestazioni assistenziali (doc. E), fatto questo del resto

evincibile anche dalla decisione impugnata medesima.

Il

ricorso in parola non pare scontato a priori. In effetti, esso parte da un

presupposto di fondo, ovvero quello legato alla collocabilità di una persona

quando ha a carico una figlia che frequenta la scuola materna e che - detto di

transenna - può rendersi dagli zii residenti nello stesso comune durante

l'eventuale assenza della genitrice.

Trattasi

non di meno di un quesito di fondo che potrebbe avere ripercussioni per tutte

le persone con bambini affidati o in custodia.

Di

conseguenza, la richiesta di assistenza giudiziaria appare giustificata.

Prove: doc. E, c.s. (…). (Doc.

I)

1.4

Nella sua

risposta del 19 dicembre 2003 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere il

ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (cfr. doc. III).

1.5

Il 7 gennaio

2004.

l'avv. RA1 ha trasmesso al TCA una dichiarazione dell'assicurata in cui

essa conferma di avere interpretato quale desiderata la richiesta

relativa agli orari (cfr. doc. F). Inoltre è stato richiesto l'interrogatorio

formale del collocatore __________ (cfr. doc. V).

Il

rappresentante dell'assicurata, il 21 gennaio 2004, ha poi inviato la

"Convocazione al colloquio di consulenza" del 19 gennaio 2004,

specificando che essa sarebbe atta a dimostrare che il caso concreto non è così

scontato, dal momento che l'amministrazione ritiene la stessa inidonea al

collocamento, ma continua a obbligarla a presenziare ai colloqui (cfr. doc.

VI).

1.6

Il 5

febbraio 2004 la Sezione del lavoro ha fatto pervenire a questa Corte la

documentazione relativa all'assegnazione di un'occupazione presso l'Hotel __________

del 14 gennaio 2004. L'assicurata ha indicato di potere lavorare il sabato e la

domenica, in quanto doveva curare la figlia, mentre il potenziale datore di

lavoro ha dichiarato soltanto che la medesima non è stata assunta, poiché

dovendo occuparsi dei figli o di altre persone non è disponibile (cfr. doc.

VII; 22-27).

Inoltre

l'amministrazione, con scritto del 27 febbraio 2004, ha formulato le proprie

osservazioni in merito ai doc. V e VI (cfr. doc. XI).

1.7

L'avv. RA1,

il 31 marzo 2004, ha, da un lato, sostanzialmente ribadito quanto già allegato

nei doc. V e VI, dall'altro, si è espresso circa l'assegnazione di un impiego

del 14 gennaio 2004 (cfr. doc. XIII).

1.8

Pendente

causa il TCA ha posto al Direttore delle Scuole elementari di __________ i

seguenti quesiti:

"

1.

- La Scuola Elementare di __________ dispone

di una mensa scolastica usufruibile dai bambini dell'Istituto?

2.

- Se sì, l'ammissione è subordinata

all'adempimento di determinati presupposti? Quali?

3.

- In linea di principio, la relativa domanda

può essere inoltrata anche durante l'anno scolastico in corso?

4.

- Un bambino può essere ammesso immediatamente

oppure esiste una lista di attesa?" (Doc. XIV)

Il 29

aprile 2004 __________ ha risposto:

"

(…)

1.

La

Scuola Elementare di __________ dispone di una mensa usufruibile dai bambini

dell'istituto.

2.

L'ammissione è subordinata a determinati presupposti; l'autorità parentale

iscrive il figlio (i figli) tramite il formulario particolare, accettando il

regolamento.

3.

La

domanda di iscrizione può essere inoltrata anche durante l'anno scolastico in

corso, in ogni momento, senza restrizioni di sorta.

4.

Non

esiste lista di attesa; un bambino può essere ammesso immediatamente.

(…) (Doc. XV)

1.9

Il

patrocinatore dell'assicurata ha presentato le sue osservazioni circa

l'accertamento effettuato da questa Corte il 17 maggio 2004 (cfr. doc. XVIII).

Il 18

maggio 2004 anche la Sezione del lavoro ha preso posizione in merito (cfr. doc.

XIX).

1.10

L'avv. __________,

il 28 maggio 2004, oltre a fornire alcune precisazioni in relazione allo

scritto dell'amministrazione del 18 maggio 2004, ha trasmesso la documentazione

richiesta dal TCA riguardante l'assegno integrativo e le prestazioni

assistenziali percepiti dall'assicurata (cfr. doc. XXII; i 1-4).

1.11

Il doc. XXII

è stato inviato per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XXIII).

in

diritto

2.1

Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurata deve essere o

meno ritenuta idonea al collocamento a contare dal 18 aprile 2003, ossia

precedentemente all'entrata in vigore il 1° luglio 2003 della terza revisione

della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile

2002.

pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.). In tale

contesto va ricordato che, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni

sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento

in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1;

DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid.

4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni dei dipendenti dello

Stato del Cantone Ticino c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa

V. e V.-A., K 133/01).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha comunque modificato i presupposti

necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi

la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione.".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione

del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato

che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002

2.2

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,

DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V

51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con

riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer

Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid.

1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag.

146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995

pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V

214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V

436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag.

131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid.

la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid.

2.

a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3

= DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.

1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid.

3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110

V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e

n. 27).

Nel caso

di un'assicurata che aveva limitato le proprie ricerche verso un'attività quale

danzatrice e considerate le ore di allenamento giornaliero (da 6 a 8 ore al

giorno) che un tale impiego richiedeva, il TFA ha concluso che:

"

(…)

2.

- Die Beschwerdeführerin war seit 1. August

1996.

arbeitslos. Die Vermittlungsunfähigkeit wurde erst ab 1. Dezember 1997

bejaht. Die Akten, insbesondere der Nachweis der persönlichen Bemühungen

belegen, dass sie beruflich wiederum eine Vollzeitstelle als Tänzerin

anstrebte. Nach eigenen Angaben musste sie, um dieses Ziel zu erreichen,

angesichts der hohen körperlichen Anforderungen im Beruf, ausgedehnte Trainings

von sechs bis acht Stunden pro Tag absolvieren. Auf Grund dieses Sachverhalts

war die Beschwerdefüh- rerin auch nach Einräumung eines angemessenen Zeitraums

zur Suche einer neuen Arbeitsstelle weder bereit noch in der Lage, eine andere

Arbeit ausserhalb ihres Berufes zu suchen und anzunehmen. Sodann zeigt die

langzeitliche und erfolglose Arbeitssuche im angestammten Beruf, dass sie nicht

mit einer neuen vollen Anstellung als Tänzerin rechnen konnte. Verwaltung und

Vorinstanz haben deshalb die Vermittlungsfähigkeit zu Recht verneint. Daran

vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. (…)." (cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 2, pag. 146 e 147)

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.

53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr.

SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395;

DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,

pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol.

I, note 10 e 55 all'art. 15).

2.3

Relativamente,

in particolare, alle assicurate che, a causa degli impegni casalinghi e dei

doveri di madre, vogliono essere professionalmente attive durante soltanto

certe ore del giorno, la giurisprudenza ha stabilito che esse sono idonee al

collocamento soltanto a precise condizioni (cfr. DLA 1993/1994 pag. 222; STFA

dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03; STFA del 3 ottobre 1995 nella causa

D., non pubblicata, C 44/95; G. Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz

N° 48 zu Art. 15 AVIG).

In una

sentenza del 10 novembre 2003 (C 90/03 e C 92/03), consid. 3.3.1., pubblicata

in SVR 2004 ALV Nr. 12 pag. 35 e parzialmente in DTF 130 V 138, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha, in particolare, osservato:

"

(…)

3.3

Die

Vermittlungsfähigkeit darf nicht leichthin unter Verweis auf familiäre

Betreuungsaufgaben verneint werden (vgl. BGE 123 V 216 Erw. 3, 120 V 388 Erw.

3a mit Hinweisen; Urteil W. vom 27. Januar 2003 [C 236/02] Erw. 1.2). Dies gilt

namentlich dann, wenn eine Person vor Eintritt der Arbeitslosigkeit bereits den

Tatbeweis erbracht hat, dass sie trotz Betreuungsaufgaben eine

Vollzeitbeschäftigung auszuüben bereit und in der Lage war (hier: volle

Erwerbstätigkeit der Versicherten vom 26. März 2001 bis 31. März 2002), und die

bisherige Stelle aus nicht selbst zu verantwortenden Gründen aufgegeben werden

musste. Fehlt es mit Blick auf eine erneut angestrebte Vollzeitstelle am

Nachweis einer durchwegs gewährleisteten Kinderbetreuung, ist zu prüfen, ob die

leistungsansprechende Person allenfalls bereit und in der Lage wäre, wenn nicht

vollzeitlich, so doch in einem - nach der Rechtsprechung für die Bejahung der

Vermittlungsfähigkeit genügenden (vgl. Art. 5 AVIV und BGE 125 V 58 Erw. 6a in

fine, mit Hinweisen) - Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums

erwerbstätig zu sein, was bejahendenfalls den Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung in reduziertem Umfange begründete (anrechenbarer

teilweiser Arbeitsausfall; vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 11

AVIG; BGE 125 V 58 f. Erw. 6b, mit Hinweisen; vgl. auch Urteil M. vom 28. August 2003 [C 119/03] Erw. 1, 2 und 4.1). (…)"

L'Alta

Corte ha inoltre deciso che determinante non è soltanto la disponibilità

temporale.

È invece

molto più importante esaminare le concrete possibilità di trovare un impiego su

tutto il mercato del lavoro che entra in considerazione per il disoccupato,

ponendo attenzione agli aspetti congiunturali come pure alle altre circostanze

del caso di specie, segnatamente al tipo di attività ricercata (cfr. STFA del

12.

febbraio 2003 nella causa N., C 205/02; STFA T. del 21 aprile 1993 non

pubblicata, C 120/92; STFA del 16 febbraio 1995 nella causa B., C 169/94).

In una

decisione dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03, il TFA ha confermato tale

giurisprudenza, precisando che tanto maggiore è la domanda sul mercato del

lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono,

di regola, le esigenze poste relativamente alla disponibilità temporale per

l'esercizio di un'occupazione.

La nostra

Massima Istanza ha, tra l'altro, rilevato che:

"

(…)

3.

Per quanto riguarda la disponibilità, da un

punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale

delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi

familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta

la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato

idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel

caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali

particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante

determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori

dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti

considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di

lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di

trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con

riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag.

141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare

un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,

tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori

circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3

pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03,

consid. 1.3).

(…)." (cfr. STFA dell'8 marzo 2004 nella

causa V., C 149/03)

Secondo

la giurisprudenza (cfr. STCA del 16 settembre 1998 nella causa M.D.S., inc.

38.1998.161

e STCA del 7 gennaio 1998 nella causa J., inc. 38.1997.227,

entrambe menzionate in D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra

obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, RDAT II-2000, p.

512s.), poi, la disponibilità di una terza persona ad occuparsi dei bambini

deve esistere al momento in cui la madre o il padre ritrovano un impiego. In

altri termini, non si può considerare inidonea al collocamento l'assicurata che

ha già trovato una soluzione nell'ipotesi di ritrovare un lavoro, ma che non è

disposta ad impiegare questa persona mentre si trova ancora in disoccupazione.

Nell'ambito

di una recente procedura dinanzi al TCA (inc. n. 38.2003.91), quest'ultimo ha

peraltro appurato che la prassi adottata dalla Sezione cantonale del lavoro è

conforme alla suevocata giurisprudenza, nella misura in cui dall'assicurato o

dall'assicurata si pretende che si sappia organizzare (fornendo precise

indicazioni in merito), così da potere collocare il figlio o la figlia al

momento del reperimento di una nuova occupazione.

Nelle

sentenze citate in DTF 115 V 433, il TFA ha già avuto modo di riconoscere

l'idoneità al collocamento di un'assicurata disposta ad essere occupata

solamente durante cinque ore, nel mezzo della giornata, in qualità di cameriera

ausiliaria in un ristorante (cfr. DLA 1980 pag. 99).

Nello

stesso DTF 115 V 428 il TFA ha ancora riconosciuto l'idoneità al collocamento

di una donna delle pulizie disposta a lavorare complessivamente 7 ore per

settimana (3 ore e mezzo ogni martedì e giovedì sera).

Il TFA ha

pure stabilito in DTF 120 V 390 che il 20% di un'attività a tempo pieno è sufficiente

per ammettere l'idoneità al collocamento (cfr. SVR 1997 ALV No. 81 pag. 246).

In una

sentenza del 27 gennaio 2003 nella causa W. (C 236/02) il TFA ha accolto il

ricorso contro la decisione di inidoneità al collocamento confermata dalla

commissione di ricorso del Cantone Turgovia, inoltrato da un'assicurata che,

dovendo occuparsi della cura dei figli, era disposta a lavorare, solo negli

orari in cui il marito non era occupato professionalmente. L'Alta Corte ha

comunque rinviato gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti,

precisando che, visto che gli orari di lavoro del marito cambiavano sempre, se

non veniva provato di aver ottenuto la garanzia di poter affidare i figli alla

cura di terze persone nei giorni in cui gli orari di marito e moglie

coincidevano, l'idoneità andava negata.

Il TFA in

una sentenza del 21 marzo 2003 ha poi negato l'idoneità al collocamento di un

assicurata, divorziata, madre di 8 figli di cui gli ultimi tre di 2, 3 e 4

anni, dal momento che la stessa aveva dichiarato di essere impossibilitata a

organizzare la sua vita famigliare in modo da essere disponibile per un

eventuale datore di lavoro.

La nostra

Massima istanza, in una sentenza del 1° marzo 2004 nella causa D. (C 255/02),

ha ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di una bambina di non

ancora tre anni, in quanto disponibile a lavorare al 50%, a complemento

dell'attività di aiuto domestico al 50%, durante la fascia oraria serale, a

partire dalle 17:00, nell'ambito della ristorazione, settore che, come quello

delle ausiliarie di pulizia, necessitano di manodopera disposta a essere

impiegata in orari inusuali. La cura della bambina poteva, inoltre, essere

affidata al marito dopo il suo rientro a casa la sera.

In

un'altra sentenza dell'8 marzo 2004 nella causa V. (C 149/03), già menzionata

sopra, l'Alta Corte ha ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di

un bambino e incinta del secondo figlio, disponibile a svolgere un'occupazione

quale cameriera o donna delle pulizie alla sera dopo le ore 19:00, durante i

fine settimana e nei giorni festivi, quando il marito poteva occuparsi del

bambino. Rilevante era poi il fatto che essa non aveva posto limiti di durata

nell'esercizio di un'attività lucrativa, in particolare in considerazione della

nascita del secondo figlio.

Questo

Tribunale, in una decisione del 5 aprile 1993 in re M.B.R.R. pubblicata in RDAT

II-1993, pag. 203 e segg., ha stabilito che proprio la disponibilità della

ricorrente ad accettare un impiego, anche fuori dalla sua professione, doveva

portare ad ammettere la sua idoneità al collocamento.

Sempre il

TCA, in una decisione dell’8 aprile 1998, pubblicata in parte in RDAT II-1998,

N. 69, pag. 262, ha ritenuto idonea al collocamento un’assicurata disponibile a

lavorare 3 giorni la settimana rilevando che:

"

(…) La disponibilità di R. per un'altra

occupazione è limitata al giovedì, al venerdì e al sabato dalla mattina alle

17.00

(cfr. pure consid. 1.5).

Le condizioni poste dall'assicurata, per poter

conciliare gli impegni familiari con l'attività lucrativa, a mente del TCA non

sono tali da impedirle di reperire un'occupazione a tempo parziale sul mercato

del lavoro, in attività non qualificate.

Essa è infatti disponibile a lavorare durante 3

giorni la settimana, a condizione di non dover lavorare fino a tarda sera (cfr.

consid. 1.2) nella sua ma anche in altre professioni.

In simili condizioni, alla luce della

giurisprudenza del TFA, la ricorrente può essere ritenuta idonea al

collocamento (cfr. SVR 1997, ALV N° 81 pag. 245 seg.; RDAT II-1993, pag. 203 seg;

STFA del 21 aprile 1993 non pubblicata nella causa T. (C 120/92); STFA del 16

gennaio 1995 non pubblicata nella causa Y (C182/94); STFA del 3 ottobre 1995

non pubblicata nella causa D. (C 44/95); in particolare pag. 3: "der Streit

dreht sich vielmehr um die Frage, ob und allenfalls unter welchen sachlichen

und zeitlichen Voraussetzungen die versicherte Person zum Nachweis gehalten ist,

trotz familiärer Verpflichtungen in der Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt (vgl.

Gerhards, a.a.O., N° 27 ff. zu Art. 15 AVIG) nicht in relevanter Weise beeinträchtigt

zu sein)". (...).” (cfr. RDAT II 1998, N. 69, pag. 263)

In una

sentenza del 28 aprile 2004 nella causa S. (38.2003.8) questa Corte ha

confermato la decisione di inidoneità al collocamento di un'assicurata, madre

di una bambina emessa dalla Sezione del lavoro. L'assicurata, infatti, non

aveva compiuto il benché minimo passo concreto in vista di affidare la figlia a

terzi nel caso avesse reperito un impiego. Essa nemmeno aveva preso contatto a

titolo informativo con un asilo nido e inoltre aveva rifiutato di partecipare a

un corso TRI, piuttosto di cercare una sistemazione per la bambina.

2.4

Secondo la

giurisprudenza federale, la nozione di idoneità al collocamento quale presupposto

per riconoscere il diritto a prestazioni, non consente graduazioni.

O

la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un

lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un pensum normale,

oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

2.5

In una

decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N. 19, pag. 98, in merito alle ricerche

di lavoro, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la

conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad essere

collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché queste

riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre il

danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto

sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno

stato di fatto qualificato, l’inidoneità al collocamento deve essere negata

anche se non vi é stata una precedente sospensione.

Ancora il

TFA, in una decisione pubblicata in DLA 1999, N. 6 pag. 22, ha affermato che:

"

(...)

4.

- a) Contrairement à l’opinion des premiers juges, dans le cadre de l’art. 17

LACI, les démarches opérées par un assuré en vue d’entreprendre une activité

indépendante ne doivent pas être traitées différemment de celles qui visent

l’exercice d’une activité dépendante, aussi longtemps qu’elles n’entravent pas

l’aptitude au placement (arrêts non publiées J. du 5 mars 1998, C 28/97 et A.

du 26 novembre 1996, C 310/96). Cette jurisprudence est en accord avec l’arrêt

ATF 112 V 326 consid. 1a, lequel n’exclut pas de prendre en considération les

démarches effectuées par un assuré en vue d’exercer une activité indépendante. (...)." (cfr. DLA 1999, N. 6, consid. 4a, pag. 24)

In

un'altra decisione non pubblicata del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P. (C

26/00), in merito alle ricerche di lavoro e alla rilevanza delle stesse per

valutare il presupposto dell'idoneità al collocamento, il TFA ha ancora

stabilito che:

"

(…) Ciò (ndr.: l'interesse commerciale

dell'assicurata nelle società di cui è stata ed è socia maggioritaria e per le

quali ha cercato sbocchi commerciali al fine di garantire a sé e al consorte un

impiego duraturo) è peraltro confermato anche dalle ricerche di impiego

comprovate all'amministrazione, le quali non solo si basano su stringate e poco

convincenti lettere di proposta che nemmeno menzionano la qualifica o

l'esperienza professionale, ma si riferiscono ripetutamente anche a ditte (o

reparti di esse) sue o del marito che ne ha peraltro sottoscritto i relativi

attestati. Siffatte ricerche non denotano invero una grande volontà a reperire

un'occupazione salariata, ma appaiono piuttosto prettamente formali (cfr. DTF

123.

V 216 consid. 3, 120 V 394 consid. 1 e 112 V 217 consid. 1b; DLA 1993/94 no.

30.

pag. 216 consid. 3b).

Dato quanto precede, correttamente

amministrazione e primo Tribunale hanno concluso che l'interessata, nel periodo

determinante, non avrebbe manifestamente potuto né voluto riservare,

parallela-mente agli impegni legati alle società di cui era ed è socia e entro

le ore ordinarie di lavoro, un ragionevole tempo all'esercizio di un altro

impiego (DTF 120 V 394 consid. 1; DLA 1992 no. 12 pag. 133 consid. 3b).

L'idoneità al collocamento di S. C.-P. deve pertanto essere negata, ricordato

peraltro come, alla luce della summenzionata giurisprudenza, non è a questo

proposito decisivo il fatto che dall'attività commerciale in questione la

ricorrente non abbia, o quasi, proventi, non essendo compito dell'assicurazione

contro la disoccupazione coprire rischi aziendali di qualsiasi sorta (cfr. DTF

112.

V 329 consid. 3d; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b). (…)"

(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P.,

C 26/00, consid. 2).

In

un'ulteriore decisione, pubblicata in DLA 2001 pag. 145, la nostra Massima

Istanza ha stabilito che l'assicurato che, al termine di un lasso di tempo

ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro

nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare o

accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al

collocamento.

Contestualmente

il TFA ha tuttavia precisato che:

"

(…)

Zwar rechtfertigen qualitativ ungenügende

Bemühungen um eine neue Arbeitsstelle wie etwa die Beschränkung der

Arbeitssuche im bisherigen Berufsbereich nicht an sich schon den Schluss auf

fehlende Vermittlungsbereitschaft. Indessen ist für die Beurteilung der

Vermittlungsfähigkeit eine gesamthafte Würdigung der für die Anstellungschancen

im Einzelfall wesentlich, objektiven und subjektiven Faktoren massgebend.

Ausser dem Umfang des für die versicherte Person in Betracht fallenden

Arbeitsmarktes ist auch die Art der gesuchten, zumutbaren Arbeit von Bedeutung.

Die Beschränkung der Arbeitsbemühungen auf einen bestimmten beruflichen Bereich

kann deshalb zusammen mit zeitlichen Arbeitsbeschränkungen zur Verneinung der

Vermittlungsfähigkeit führen (BGE 112 V 218 Erw, 2; ARV 1998 Nr. 46 S. 265 Erw.

1c). Vermittlungsfähigkeit kann nicht angenommen werden, wenn die

Vermittlungsbereitschaft gegeben, jedoch zum vornherein davon auszugehen ist,

dass für den fraglichen Zeitraum sich kein Arbeitgeber hätte finden lassen (vgl,

unveröffentlichtes Urteil K. vom 3. Novembre 1995 C

123/94). (…)"

(cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 1, pag. 146)

L'Alta

Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata

in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza del 24 giugno 2003

nella causa S. (C 263/02), ha ribadito che:

"

(…)

1.2

Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19

S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz

219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein

wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer

bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was

einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht

ohne weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein

gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der

Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen

Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person

in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die

Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender Stellensuche

bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S. 88 mit

Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C

263/02)

Il TFA,

in una decisione del 24 febbraio 2004 nella causa I. (C 101/03), ha ancora, in

particolare, osservato che:

"

(…)

L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment

en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus

réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses

démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très

faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid.

3.

et la référence). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte

au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail

rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid.

3.

et la référence, 112 V 327 consid. 1a et les références;

DTA 2003 n° 14 p. 130 consid. 2.1). (…)"

(cfr. STFA del 24 febbraio 2004 nella causa I., C

101/03)

Infine,

per costante giurisprudenza, questo Tribunale ha stabilito che il disoccupato,

durante alcuni mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria

professione. Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di

fuori della professione appresa (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli

uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 27, p.to 2.3.3 e la

giurisprudenza e dottrina ivi citate).

2.6

Questo

Tribunale rileva innanzitutto che, prima di emettere la decisione formale del

25.

luglio 2003 con la quale ha stabilito che dal 18 aprile 2003 l'assicurata è

inidonea al collocamento, l'amministrazione, il 16 giugno 2003, l'ha sentita

personalmente, dandole la possibilità di esprimersi in merito alla sua

situazione di disoccupata (cfr. doc. 9).

Pertanto

l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurata

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della

legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e

STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22

aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002

nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid.

3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12

pag. 37).

2.7

Nell'evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurata è nubile e vive

separata dal padre dei suoi tre figli, __________, __________ e __________,

nati rispettivamente nel 1994, 1995 e 1997. Il 18 aprile 2003 essa si è reiscritta

in disoccupazione, facendo valere il periodo educativo quale periodo di

contribuzione (cfr. doc. 1, 2, 3, 4).

Al

momento dell'annuncio per il collocamento l'assicurata ha dichiarato di cercare

un'attività a metà tempo quale aiuto-cuoca (cfr. doc. 1).

Dal

verbale relativo al colloquio di consulenza del 23 aprile 2003 risulta:

"

(…)

La Signora RI1 si iscrive unicamente per avere una decisione da

parte della cassa che non ha diritto alle indennità di disoccupazione,

considerato il fatto che negli ultimi 6 anni non può dimostrare alcun periodo

contributivo.

A questo si aggiunge il fatto che ha tre figli ed è

impossibilitata al momento a svolgere un'attività lavorativa.

Le spiegazioni concernenti le ricerche e la copertura assicurativa

non sono state date, ma verranno riprese nei prossimi colloqui, se l'assicurata

dovesse maturare il diritto alle indennità giornaliere (…)."

(Doc. 4)

Per

quanto riguarda i tre figli, va evidenziato che la Commissione tutoria

regionale di __________, il 10 aprile 2003, alla luce di tutte le circostanze

del caso e ritenuto comunque che entrambi i genitori sono idonei, disposti e in

grado di occuparsi dei bambini ha deciso:

"

(…)

1.

I minori __________

(1994), __________ (1995) e __________ (1997) sono affidati alla custodia del

padre.

Di conseguenza, i bambini saranno

dimessi dal Centro __________ al più presto, compatibilmente con le esigenze

degli operatori del centro, con i quali andranno

direttamente concordate le modalità di prelievo da parte del padre.

2.

Indipendentemente

dalle prospettive lavorative ed abitative del padre, i bambini termineranno

il corrente anno scolastico, risp. di scuola dell'infanzia, presso le scuole di

__________.

3.

Alla madre

è accordato il più ampio diritto di visita. In ogni caso, à garantito il

seguente assetto minimo. Sino al termine dell'anno scolastico, __________ e __________

pranzeranno con la madre, ed i tre figli si intratterranno con la madre al

termine della giornata scolastica (compreso il mercoledì) sino alle ore 18,30,

quando verranno riconsegnati al padre con le modalità che stabilirà il

curatore (cfr., seguente punto 4).

Durante

le vacanze di pasquali, i figli rimarranno con la madre ogni due giorni

(compreso il giorno di Pasqua) dalle ore 11.00 alle ore 14.00

Le parti ed il curatore sono sin

d'ora convocate all'udienza di martedì 17 giugno 2003 alla ore 15.00 per

fissare le nuove modalità del diritto di visita della madre.

4.

E' fatto

ordine al padre di adoperarsi per favorire, nell'interesse dei bambini, le

relazioni tra i figli e la madre, incoraggiando l'ampliamento del diritto di

visita oltre i parametri minimi di cui sopra.

5.

In favore di __________ (1994), __________

(1995) e __________ __________ (1997) é istituita una misura di curatela educativa

ai sensi dell'art 308 cpv. 2 CCS.

6.

Quale

curatore viene nominato il signor __________, __________, con il compito di

vigilare sull'evoluzione dei rapporti madre-figli, fornire consiglio e

disciplinare gli aspetti pratici dell'esercizio del diritto di visita e la

comunicazione tra i genitori, proponendo se del caso eventuali modifiche del

diritto di visita della madre (…)." (Doc. 3; le

sottolineature sono del redattore)

Il 7

maggio 2003 ha avuto luogo un ulteriore colloquio, durante il quale sono stati

trattati i seguenti punti:

"

(…)

L'assicurata si è presentata, mi dice che durante il giorno, come

da sentenza, è lei che accudisce ai figli, II Padre li porta a scuola,

l'assicurata va a prenderli, e li tiene per l'orario del pasto di mezzogiorno

(11:30 13:30), in seguito l'assicurata porta i figli a scuola verso le 13:30.

Alle 15:30 va a prendere la più piccola e alle 16:00

arrivano a casa gli altri due e rimangono a casa fino alle 18.30. Momento nel

quale il padre deve andare a prenderli. Questa situazione è provvisoria,

fintanto che i bambini vanno a scuola , al momento che le scuole chiuderanno,

la CTR cambierà le disposizioni.

L'assicurata mi dice che vorrebbe lavorare ma considerato

l'impegno che ha con i bambini, le risulta difficile. La Signora RI1, ha

portato le ricerche per il mese di aprile, le quali sono incomplete, si rende

attenta l'assicurata che deve fare almeno 10 ricerche mensili e il formulario

deve essere compilato completamente, le ricerche distribuite su tutto l'arco

del mese.

L'assicurata mi dichiara che è disponibile al mattino dalla

partenza del primo bus dalle 5:58 al orario dell'ultimo bus che parte da __________

alle 10:15 vista la disponibilità l'assicurata dichiara che il suo grado di

disponibilità è al 50%.

All'assicurata sono state date le informazioni concernenti le

ricerche come pure le informazioni concernenti la copertura assicurativa, la

stessa si rifiuta di firmarle in quanto vuole chiedere un parere e portarmi i

formulari compilati al prossimo colloquio (…)." (Doc. 5)

Alla

ricorrente, il 9 maggio 2003 è stata assegnata ufficialmente un'occupazione

quale ausiliaria di pulizie presso il Ristorante __________, con orario di

lavoro dalle 7:00 alle 11:00 (cfr. doc. 18).

Sull'"Esito

della candidatura" il potenziale datore di lavoro, il 15 maggio 2003, ha

dichiarato che essendole stata affidata da poco la figlia, gli orari non

andavano bene all'assicurata. Dal canto suo l'insorgente sull'"Esito

dell'offerta di lavoro" ha indicato di non essere disponibile a lavorare nella

fascia oraria dalle 6:30 e che, dovendosi occupare della figlia di sei anni,

non poteva iniziare il lavoro prima delle 9:00 (cfr. doc. 18).

Il 19

maggio 2003 l'assicurata si è presentata spontaneamente presso il suo

consulente del personale. Dal verbale dell'incontro si evince che:

" (…) mi dice che non ha potuto dar seguito all'assegnazione

presso il ristorante __________ a __________, in quanto la situazione della

custodia dei figli si è modificata.

Ora la piccola, di 6 anni é affidata alla mamma signora RI1, la

figlia inizia l'asilo al mattino alle 8.30. e i due più grandi che vanno a

scuola sono affidati completamente al padre.

Gli orari di disponibilità sono cambiati, dalle 9:00 alle 15.00.

La signora mi conferma che i due figli più grandi non vengono a

pranzo e di conseguenza sul mezzogiorno non ha alcun impegno

In futuro si vedrà come risolvere la situazione nel periodo di

giugno e settembre, periodo nel quale l'asilo è chiuso (…)." (Doc. 8; le sottolineature sono del redattore)

A seguito

della "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al collocamento"

inviatale dall'URC di __________ (cfr. doc. 6; consid. 1.1.), la Sezione del

lavoro ha sentito l'assicurata.

In tale

occasione è emerso che:

"

(…)

Per quale motivo il 18.04.03 si è iscritta in disoccupazione?

Adr.: Perché mio marito non paga alimenti, fino ad ora ero

casalinga e non avevo un'entrata. Avevo fatto richiesta per assegni integrativi

(ricevevo circa Fr. 1000.-), poi la custodia era stata data al padre. Egli ha

annunciato all'Ufficio responsabile per l'erogazione delle prestazioni per i

figli. Da allora mi hanno negato gli assegni per i figli. Allora mi sono

presentata al Comune per ricevere l'assistenza, ma lì mi hanno detto che avrei

dovuto verificare prima se avevo diritto a percepire le indennità di

disoccupazione.

Dove e come ha maturato il diritto alla disoccupazione?

Adr.: Tramite le quote globali dovute al periodo educativo.

Mi descriva come si è evoluta la situazione dall'iscrizione in

poi?

Adr.: II padre dei figli riconosce la paternità, ma non ha

documenti per provare la sua identità. Quindi non è stato possibile celebrare

il matrimonio legalmente. Ci siamo separati, da dicembre '02 la CTR è stata

avvisata, allora i figli erano affidati alla madre fino alla fine di dicembre.

Poi la CTR ha dovuto cambiare la decisione e i figli sono stati affidati al __________

di __________ fino alla fine di marzo '03. Lì hanno verificato come mai i figli

volevano stare con padre e non madre. Quindi la CTR ha tolto i bambini dal __________:

con nuova decisione: i figli sono affidati al padre, ma durante il periodo

scolastico è la madre che porta i bambini a scuola.

Quindi a seguito dell'evolversi della situazione la CTR ha deciso

che:

la figlia di 6 anni dall'inizio di giugno è affidata alla madre,

il padre non può vederla. Mentre gli altri 2 figli sono affidati al padre. La

madre non li vede, solo se i bambini telefonano e chiedono possono vedere la

madre. Visto che il padre minaccia i figli al fine che non vedano la mamma,

loro non chiamano. AI momento la mamma è in attesa di un'ulteriore decisione

perché tutti i figli vengano affidati alla madre (possibile entro un paio di

settimane). AI momento non ho ancora pensato chi potrebbe curare mia figlia se

trovo lavoro.

Che disponibilità lavorativa ha (orari e giorni)?

Adr.. Quando andava all'asilo, dal momento dell'iscrizione il

18.04.03

fino al 13.06.02 (chiusura scuole per periodo estivo), ero disponibile

dalle 09.00 sul luogo di lavoro alle 15.30 (portavo la figlia all'asilo alle

8.30

e andavo a riprenderla alle 15.30). Per un periodo anche gli altri figli

erano a casa della madre per il pranzo: andavo a prenderli a scuola alle 11.30

e poi li riportavo a scuola alle 13.30. Tornavano da scuola alle 16.00 e poi

restavano a casa della madre fino alle 18.30, quando il padre veniva a

prenderli, questo probabilmente fino al 19 maggio '03. Poi i figli più grandi

non sono più venuti perché restavano alla mensa

della scuola visti i cambiamenti per la custodia dovuti al

comportamento del padre. AI momento la situazione per l'affidamento dei figli

come detto sopra non è ancora definita. La figlia di 6 anni è con me. AI

momento non ho ancora combinato con qualcuno per tenermi la figlia nel caso che

trovo lavoro, ma credo che se troverò un lavoro mi arrangerò per trovare una

sistemazione per mia figlia. Da settembre, quando iniziano le scuole dopo che

ho portato la bambina a scuola, sarò disponibile dalle 9.00 alle 16.00.

Oggi come oggi la mia disponibilità lavorativa, se trovo la

persona che mi guarda la figlia e riesco ad accordarmi con lei sugli orari, tra

le 9.00 e le 17.00.

Come si sposta dal suo domicilio per cercare lavoro? Quando alla

mattina può scendere da __________?

Adr.: Con la posta, o se è a __________ vado a piedi. Penso già

alle 7.00, mentre alla sera è alle 19.00. Non sono sicura perché non ho mai

preso la posta, ma chiedo a conoscenti che mi portano quando ho bisogno. Ho la

patente ma non la macchina.

II padre dei figli che lavoro fa? Dove abita? Come si sposta?

Quando tiene i figli?

Adr.: II padre si chiama __________, faceva

l'aiuto fabbro presso __________, __________, adesso credo sia in

disoccupazione, abita presso i genitori a __________, usa la macchina che era a

mio nome dopo che gli ho dato in buona fede la carta grigia (siamo in cattivi

rapporti non ho molte informazioni).

Come mai cambia la disponibilità e la situazione dal verbale del

19.5

e quello del 23.4.03 (confrontare vari elementi)?

Adr.. Come detto sopra a causa del cambiamento degli accordi per

la cura dei figli.

Confermo che se si renderà necessario per la corretta

amministrazione della pratica, che autorizzo contattare il signor __________

(curatore della bambina) e la CTR per maggiori informazioni sul caso (…)." (Doc. 9)

Sulla

base degli atti in suo possesso la Sezione del lavoro, con decisione formale

del 25 luglio 2003, ha ritenuto l'assicurata inidonea al collocamento a

decorrere dal 18 aprile 2003 (cfr. doc. 10; consid. 1.1.).

Conseguentemente

all'opposizione inoltrata dalla ricorrente, l'amministrazione ha posto

all'assicurata, tramite il suo rappresentante le seguenti domande:

"

(…)

1.

Durante le

vacanze estive della scuola la signora RI1 ha trovato una sistemazione per

quanto riguarda l'affidamento della figlia __________ oppure la stessa è

rimasta tutto il tempo con la madre?

2.

Corrisponde

al vero che la piccola __________ ha iniziato a settembre la scuola? Se sì,

dove? __________ torna a casa dalla madre per il pranzo o si ferma da qualche

altra parte?

3.

Corrisponde

al vero che la signora RI1 vorrebbe avere l'affidamento su tutti e tre i figli?

Se sì, la Commissione tutoria regionale no. __________ con sede in __________

ha già statuito in tal senso (in caso di risposta affermativa, produrre p.f. la

decisione)?

(…)" (Doc. 12)

Il 19

settembre 2003 l'avv. RA1 ha risposto:

"

(…)

1) Durante le vacanze estive la figlia __________ è rimasta con la

madre.

2) La figlia ha iniziato le scuole a __________. La bambina torna

a casa per il pranzo.

3) Vero è che la signora RI1 vorrebbe avere l'affidamento di tutti

e tre i figli anche se i fatti sembrerebbero propendere per solo due figli (il

primogenito sembra al momento più attaccato al padre). La CTR di __________

aveva inizialmente statuito l'affidamento al padre (il quale risultava però

rimanere idoneo alla LADI); successivamente la CTR ha affidato __________ alla

madre. Tengo a precisare che è tutt' ora pendente ricorso contro la decisione

di affidamento dei figli al padre.

La questione relativa all'affidamento rimane in sospeso in ragione

del ricorso pendente all'autorità di vigilanza (…)." (Doc.

13)

Con

decisione su opposizione del 6 novembre 2003 la Sezione del lavoro ha

confermato il provvedimento di inidoneità al collocamento dell'insorgente (cfr.

doc. A; consid. 1.2.).

2.8

La Sezione

del lavoro ha stabilito che l'assicurata era inidonea al collocamento, in

quanto ha ritenuto che al momento dell'iscrizione in disoccupazione, il 18

aprile 2003, la sua disponibilità lavorativa era inesistente e successivamente

fortemente limitata dal fatto che doveva dedicarsi alla cura dei figli (cfr.

doc. 10; A; III).

L'insorgente,

dal canto suo, contesta di essersi iscritta in disoccupazione soltanto per

ricevere una decisione negativa e pretendere poi le prestazioni dell'assistenza

sociale. Gli orari di disponibilità indicati, inoltre, corrisponderebbero a dei

desiderata. Non può poi esserle rimproverato di non aver trovato una

sistemazione per la figlia __________, avuta in affidamento nel mese di maggio

2003, durante l'estate, poiché essa tale obbligo non esiste prima di aver

reperito un impiego (cfr. doc. 11; I).

E' utile

rilevare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali

esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente

al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2;

STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001

nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella

causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121

V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Ciò vale

anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il

diritto alle prestazioni deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al

momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata

emessa la decisione negativa (cfr. DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA

1991.

pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di

influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il

diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid.

3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

In casu,

pertanto, va esaminato il lasso di tempo dal 18 aprile 2003, corrispondente al

giorno dell'iscrizione in disoccupazione dell'assicurata e a partire dal quale

essa è stata ritenuta inidonea al collocamento, al 6 novembre 2003 quando è

stata emanata la decisione su opposizione contestata.

2.9

Relativamente

al periodo dal 18 aprile 2003 alla fine del mese di agosto 2003, va osservato

che al momento in cui si è annunciata in disoccupazione l'assicurata non aveva

in affidamento nessuno dei tre figli (cfr. consid. 2.7.; doc. 3). Essa,

tuttavia, doveva occuparsi dei due maggiori, __________ e __________, che

frequentavano le scuole elementari di __________, durante la pausa pranzo di

mezzogiorno e dei tre figli al termine della giornata scolastica - compreso il

mercoledì - fino alle 18:30, allorché venivano riconsegnati al padre.

La

ricorrente ha così indicato di essere disponibile a svolgere un'attività

lavorativa come aiuto-cuoca al 50% dalle 6:00 alle 10:00 (cfr. consid. 2.7.;

doc. 5).

Tenuto

conto poi del fatto che l'assicurata, non possedendo un'automobile, doveva

spostarsi utilizzando i mezzi pubblici ed era disponibile solo 4 ore, l'area di

ricerca di una occupazione a metà tempo era fortemente limitata. In simili

condizioni le prospettive concrete di reperire un'occupazione sul mercato

generale del lavoro, considerando pure la situazione congiunturale, sia come aiuto-cuoca,

professione indicata quale attività desiderata quando si è annunciata per il

collocamento, che eventualmente come ausiliaria di pulizie, impiego che può

essere svolto senza particolare formazione, non sono sufficienti per ritenere

la ricorrente idonea al collocamento.

A

proposito dell'attività come ausiliaria di pulizie va rilevato che l'art. 17

cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare

lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente.

E' vero,

dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali

l'assicurato si è iscritto per il collocamento, tuttavia esse devono essere

estese anche in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

Il TCA,

per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni

mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione.

Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della

professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi

menzionati).

L'obbligo

di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel

primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la

situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di

impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22

ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).

Del resto

va segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere per

l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che consacra

una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di "relativer Berufschutz"),

enuncia che non è considerata adeguata un'occupazione che cumulativamente

"compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua

professione" sempre che "una simile prospettiva sia realizzabile in

tempi ragionevoli" (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 63).

Inoltre

per quanto concerne il profilo soggettivo, dal verbale relativo al colloquio di

iscrizione del 23 aprile 2004, sottoscritto dall'insorgente senza sollevare

obiezione alcuna, emerge che la stessa si sarebbe iscritta unicamente per avere

una decisione di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione da parte

della cassa e che avendo tre figli al momento era impossibilitata a svolgere

un'attività lavorativa (cfr. consid. 2.7., doc. 4).

Pertanto

quando si è iscritta in disoccupazione l'assicurata non era idonea al

collocamento.

2.10

Nel mese di

maggio 2003 un cambiamento è intervenuto nella situazione familiare della

ricorrente. Infatti, perlomeno dalla metà di tale mese, quando ha rifiutato

l'occupazione assegnatale presso il Ristorante __________ allegando che non

poteva lavorare dalle 6:30 poiché doveva occuparsi della cura della figlia (cfr.

consid. 2.7.; doc. 18), all'assicurata è stata affidata la figlia minore, __________,

nata nel 1997 (cfr. consid. 2.7.; doc. 8).

La

piccola frequentava l'asilo di __________ con inizio al mattino alle 8:30. I

due figli più grandi, invece, non si recavano più dalla madre per pranzare, ma

si fermavano alla mensa della scuola. Di conseguenza l'insorgente, il 19 maggio

2003, si è recata spontaneamente presso il suo collocatore per comunicare di

essere disponibile per il mercato del lavoro dalle ore 9:00 alle 15:00 (cfr. consid.

2.7

, doc. 8, 9).

L'assicurata

non ha, però, mai accennato a una possibile soluzione per la sistemazione di __________

durante i mesi estivi, quando l'asilo sarebbe stato chiuso.

Al

contrario in occasione dell'audizione davanti alla Sezione del lavoro essa ha

espressamente dichiarato di non aver combinato con nessuno per tenerle la

figlia, ma che nel caso in cui avesse trovato un lavoro si sarebbe arrangiata

per trovare chi accudisse la bambina (cfr. doc. 9).

Per

quanto attiene all'asserzione secondo cui la bambina poteva recarsi dagli zii

residenti nello stesso comune, va rilevato che ciò è stato allegato soltanto

nel ricorso contestualmente alla motivazione della richiesta dell'assistenza

giudiziaria e nelle osservazioni del 17 maggio 2004, rispettivamente del 28

maggio 2004 (cfr. consid. 1.3., doc. I p.to III, doc. XVIII, XXII; in proposito

cfr. STFA 10 novembre 2003, C 90/03 e C 92/03, consid. 3.3.2., pubblicata in

SVR 2004 ALV Nr. 12 pag. 35 segg. (37) e parzialmente in DTF 130 V 138).

Secondo

la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA del 30 novembre

1999.

nella causa S., C 286/99, consid. 2, p. 3; DTF 121 V 45, consid. 2a, p.

47; DTF 115 V 133, consid. 8c, p. 143; RAMI 1988 p. 363 consid. 3b/aa; STFA del

27.

agosto 1992 nella causa M., non pubblicata; RDAT II-1994, p. 189; cfr.,

pure, Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B).

Va

d'altronde osservato che quanto affermato relativamente agli zii non è stato

suffragato da alcuna prova.

Al

riguardo va ricordato che la procedura in materia di assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 2001 KV

Nr. 50 pag. 145; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z.,

P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I76/00; DTF 122 V 157 consid.

1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117

V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo

corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo

principio è stato concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA, in vigore dal

1° gennaio 2003 (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003,

art. 61 N. 59 pag. 617), e vale anche per l'amministrazione ( cfr. art. 43

LPGA).

Il

principio inquisitorio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato

nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N.

12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA

del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 3; STFA

del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 1b; STFA del 13 marzo

2001.

nella causa P., U 429/00, consid. 1c; STFA dell'8 settembre 2000 nella causa

M., C 178/99, consid. 3b e STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00, consid.

3a; vedi inoltre DTF 125 V 193, consid. 2a, pag. 195 e i riferimenti ivi

citati; RAMI 1994 pag. 211; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V

26.

consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid.

5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.

12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale”

in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell’assenza di prove (cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145;

STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001

nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA

del 9 maggio 2001 nella causa L., P 52/00; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid.

5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag.

92; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile

e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente

giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno

1992, CFPG fascicolo 8, pag. 1 seg. (3)).

Su questi aspetti, cfr. in

particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag.

827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht”

Berna 1997,

pag.

339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht

dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht

(weiter) erstellt werden kann”.

Pertanto, in casu, fondandosi sulla prima versione, in cui

l'assicurata non ha menzionato gli zii, peraltro fornita prima che nei suoi

confronti fosse emanata una decisione di inidoneità e mantenuta anche in sede

di opposizione, occorre concludere che l'insorgente nel mese di giugno 2003 non

aveva ancora trovato una soluzione per la cura della figlia nelle ore in cui

avrebbe lavorato.

Di

conseguenza non essendo stato provato che all'assicurata era stato garantito

l'aiuto regolare di terze persone nell'occuparsi di __________ durante il

periodo delle vacanze estive nel caso in cui avesse reperito un impiego, la

ricorrente deve essere ritenuta inidonea al collocamento per l'arco di tempo da

metà giugno alla fine del mese di agosto 2003 (cfr. consid. 2.3.; STFA del 10

novembre 2003, C 90/03 e C 92/03, consid. 3.3.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr.

12.

pag. 35 segg. e parzialmente in DTF 130 V 138).

In simili

condizioni, a prescindere dalla questione di sapere se la disponibilità

temporale dell'assicurata in relazione al tipo di attività ricercata da metà

maggio a metà giugno 2003 fosse sufficiente per reperire un posto di impiego,

il periodo di circa un mese precedente all'inizio delle vacanze scolastiche era

troppo breve per essere ritenuta idonea al collocamento.

In

effetti per un lasso di tempo di così breve durata, era impensabile di trovare

un datore di lavoro disposto ad assumerla e a introdurla in una nuova attività

(cfr. consid. 2.2.; DTF 126 V 522 consid. 3b; DLA 1980 pag. 97; STFA del 12

maggio 2004 nella causa G., C 287/03, consid. 3.2.; STFA dell'8 marzo 2004

nella causa V., C 149/03, consid. 3.3.).

E' poi

utile segnalare che pure le ricerche di lavoro compiute dalla ricorrente dal

mese di aprile al mese di luglio 2003 in ristoranti, alberghi e in due

panetterie (cfr. doc. 19) risultano insufficienti perlomeno qualitativamente.

Dai

relativi formulari "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare

lavoro" si evince che l'assicurata per il mese di aprile e parzialmente per

quello di maggio non ha indicato il giorno in cui ha effettuato le ricerche.

Essa ha solamente precisato di ricordare la data. Le ulteriori ricerche di

maggio e alle ricerche dei mesi di giugno e luglio svolte di persona non sono

state compiute in modo continuo durante tutto l'arco del mese, come previsto

dalla giurisprudenza (cfr. DLA 2000 pag. 118; STCA del 2 maggio 2000 nella

causa M.T.; STCA del 13 aprile 2000 nella causa A.G.; D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 27), bensì raggruppate in pochi giorni.

La

ricorrente spesso non ha specificato l'attività ricercata, né il motivo della

mancata assunzione, contrariamente a quanto stabilito dal TCA (cfr. STCA

dell'11 giugno 2003 nella causa D.B., 38.2002.269; STCA del 21 settembre 1999

nella causa L.-O., 38.1999.242; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa M.,

C177/93; D. Cattaneo, op. cit., pag. 35). Nei casi in cui essa ha indicato

l'impiego, si è sempre trattato dell'attività di aiuto-cuoca.

Al

riguardo giova rilevare che questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare che

la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di

compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag.

206-207).

2.11

Alla luce di

tutto quanto esposto (cfr. consid. 2.9.; 2.10.), questa Corte ritiene che dal

18.

aprile 2003 alla fine del mese di agosto 2003 l'assicurata era inidonea

al collocamento.

Per inciso

giova segnalare che la situazione della ricorrente, comune soprattutto alle

famiglie monoparentali, è spiacevole, tuttavia non è compito della LADI

risolvere le difficoltà legate all'organizzazione famigliare degli assicurati (cfr.

STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., C 169/ 02 consid. 2.2.).

2.12

Diversa è

invece la situazione a decorrere dal mese di settembre 2003. In effetti __________

ha iniziato la prima elementare a __________. La scuola dispone di una mensa

dove già vi andavano i fratelli nell'ultimo periodo dell'anno scolastico

2002/2003.

Da un

accertamento effettuato dal TCA risulta che l'ammissione non è subordinata a

determinati presupposti e che la domanda di iscrizione può essere inoltrata

anche durante l'anno scolastico in corso, in ogni momento (cfr. consid. 1.8.,

doc. XV).

Pertanto

l'assicurata potendo fare capo a questa soluzione, dal mese di settembre 2003,

era disponibile a svolgere un impiego dalle ore 9:00 alle 16:00.

La

censura sollevata dall'amministrazione relativa al fatto che la ricorrente non

ha fatto nulla per effettivamente beneficiare di questa opportunità, dato che

agli atti non risulta nessuna richiesta di informazioni, né l'iscrizione alla

mensa (cfr. doc. XIX) è priva di fondamento. Come esposto precedentemente (cfr.

consid. 2.3.), non si può considerare inidonea un'assicurata che sa come

organizzarsi nell'ipotesi di reperimento di un'occupazione, ma che attende per

concretizzare questa possibilità il momento effettivo dell'inizio del nuovo

lavoro.

In casu

l'assicurata era al corrente dell'opportunità di lasciare la figlia alla mensa

scolastica senza dover adempiere particolari formalità, visto che i suoi due

figli più grandi ne hanno usufruito dal mese di maggio al mese di giugno 2003.

E' vero

che l'insorgente, dovendo occuparsi di __________, non era disponibile temporalmente

durante i fine settimana e il mercoledì pomeriggio. Tuttavia per l'assicurata,

in considerazione delle ore in cui era in grado di lavorare dal lunedì al

venerdì, fatta eccezione per il mercoledì in cui avrebbe potuto lavorare dalle

9:00 alle 11:30, e degli ambiti professionali in cui avrebbe potuto essere

attiva a metà tempo - aiuto-cuoca, ausiliaria di pulizie -, sul mercato del

lavoro vi erano sufficienti possibilità di impiego.

A titolo

esemplificativo vanno menzionati impieghi quale aiuto-cucina/inserviente presso

scuole, ospedali, ristoranti o quale ausiliaria di pulizie presso abitazioni

private. Soprattutto questa ultima attività permette di organizzarsi in modo

più elastico relativamente agli orari di impiego. L'assicurata avrebbe così

potuto eventualmente lavorare per quattro giorni alla settimana per 5 ore al

giorno o secondo una ripartizione oraria implicante anche 2 ore di attività al

mercoledì.

Il fatto

che non possedesse una vettura non era di ostacolo, poiché, avendo sufficiente

tempo da dedicare al tragitto (di regola dalle 9:00 alle 16:00), avrebbe potuto

utilizzare i mezzi pubblici. Il bus da __________, per esempio, impiega circa

mezzora sia per giungere ad __________, che a __________.

L'assicurata,

conseguentemente, dal mese di settembre 2003 deve essere ritenuta idonea

al collocamento.

Abbondanzialmente

va osservato che l'avv. RA1 il 19 settembre 2003 ha affermato che era pendente

davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele un ricorso inoltrato

dall'assicurata contro la decisione di affidamento dei figli al padre (cfr.

doc. 13).

Dalla

decisione su opposizione la Sezione del lavoro risulta che il citato ricorso

non era ancora stato evaso. Dagli ulteriori atti non emerge se l'Autorità di

vigilanza si è pronunciata o meno in merito.

Comunque

nella tabella di calcolo dell'assegno integrativo del mese di maggio 2004, a

cui ha diritto l'assicurata a favore di __________, è indicato che il nucleo

familiare della ricorrente, fino a tale data, era composto solo della stessa e

di sua figlia __________ (cfr. doc. i2; i3).

A tale

riguardo va in ogni caso osservato che anche nel caso in cui i due figli più

grandi fossero stati affidati alla madre l'esito della vertenza non muterebbe,

poiché essi comunque frequentano ancora le scuole elementari - nell'anno

2003/2004 __________ la classe quarta e __________ la terza-, per cui dal mese

di settembre 2003 avrebbero potuto anch'essi usufruire nelle ore della pausa di

mezzogiorno, come già nel passato, della mensa scolastica.

2.13

Relativamente

all'allegazione dell'assicurata secondo cui la Sezione del lavoro ha, da un

lato, deciso la sua inidoneità e, dall'altro, ha continuato a convocarla ai

colloqui (cfr. doc. consid. 1.3.; doc. I, V, XIII), va evidenziato che il TFA

ha ribadito il principio di ossequiare le prescrizioni di controllo durante una

procedura ricorsuale introdotta da un assicurato che si vede rifiutare il

diritto a un'indennità giornaliera, in una sentenza del 27 aprile 1998 nella

causa M., pubblicata in DTF 124 V 215. Pronunciandosi su un caso in cui un

assicurato non aveva rispettato tali prescrizioni e che quindi, nonostante

l'accoglimento del ricorso gli erano state negate le indennità di disoccupazione

giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. g LADI, l'Alta Corte ha in particolare deciso che

la sua buona fede, in casu, non andava tutelata in quanto la cassa non aveva

rilasciato un'informazione errata, né era stato violato l'art. 19 cpv. 4 OADI

(valido fino al 31 dicembre 1996, il cui tenore era identico all'art. 20 cpv. 4

OADI in vigore dal 1° gennaio 1997). Infatti l'assicurato non presentandosi per

i colloqui durante il periodo di controllo non aveva comunque mai dato

l'occasione all'amministrazione di avvertirlo dell'importanza di osservare le

prescrizioni di controllo nonostante fosse pendente una procedura di ricorso.

Il TCA in

una sentenza del 9 luglio 2004 nella causa S. (38.2003.85) ha confermato un

provvedimento della Cassa con cui a un assicurato era stato negato il diritto

alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per un determinato

periodo, in quanto egli non aveva controllato la disoccupazione in violazione

dell'art. 8 cpv. 1 lett. g LADI. Nel caso di specie ha potuto restare insoluta

la questione di sapere se effettivamente all'assicurato era stata fornita

un'informazione errata, e meglio se il collocatore gli aveva o meno comunicato

di non soddisfare i presupposti per poter aprire un termine quadro, come

sostenuto dallo stesso. Infatti un altro presupposto per tutelare la buona fede

di un assicurato, ossia quello relativo alla circostanza che l'autorità ha

agito, o l'assicurato aveva sufficienti motivi per ritenere che essa abbia

agito, nei limiti delle sue competenze, non era adempiuto. Inoltre il

comportamento pregiudizievole dell'assicurato era da ascrivere più al fatto di

non essersi presentato ai colloqui che all'eventuale informazione fornita dal

consulente del personale.

2.14

L'assicurata

ha indicato quali prove l'interrogatorio formale del consulente del personale __________

(cfr. doc. V).

Relativamente

all'interrogatorio formale, va osservato che esso può essere rifiutato senza

per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2

Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01, consid. 4; STFA dell'8

marzo 2001 nella causa C.R., H 115/00 H132/00, consid. 7; STFA del 24 gennaio

2000.

nella causa B., H 180/99, consid. 3; STFA dell'8 novembre 1999 nella causa

H., H 74/99, consid. 5; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag.

94.

e il rinvio alla DTF prima citata).

Il TFA ha

pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su

motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,

con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege,

IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi

Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA del 15 novembre

2002.

nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I

673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01; STFA del 4

febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.

e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28

giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S.,

H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e

rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di

essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag.

1; SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c e rinvii).

In concreto,

la richiesta dell'assicurata in merito all'interrogatorio formale del

collocatore va respinta perché, sulla base degli atti di causa, in particolare

dei verbali dei colloqui di consulenza e dell'audizione davanti alla Sezione

del lavoro (cfr. doc. 4, 5, 8, 9), questo Tribunale ritiene la questione

relativa all'inidoneità al collocamento dell'assicurata dal 18 aprile alla fine

del mese di agosto 2003 sufficientemente chiarita.

2.15

Secondo

l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso

delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo

l'importanza della lite e la complessità del procedimento.

La

disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni

devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a

partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le

prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).

Chiamata

a pronunciarsi su un ricorso inoltrato da una cassa di disoccupazione contro il

Dispositivo

dispositivo di una decisione con la quale il Tribunale amministrativo del Canton

Zugo l'aveva obbligata al versamento di una somma a titolo di ripetibili, alla

luce delle prescrizioni cantonali applicabili, l'Alta Corte, in una decisione

del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, ha, in particolare, sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

(…)

1.1 Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 am 1.

Januar 2003 war der Anspruch auf Parteientschädigung für das kantonale

Beschwerdeverfahren auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung, ebenso wie im

Bereich der beruflichen Vorsorge, nicht bundes-, sondern kantonalrechtlich

geregelt (bis 31. Dezember 2002 in Kraft gewesener Art. 103 Abs. 6 AVIG). Nach

früherer Rechtsprechung trat das Eidgenössische Versicherungsgericht daher auf

Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen einen aus diesen

Sozialversicherungszweigen stammenden kantonalen Parteikostenentscheid mangels

bundesrechtlicher Anspruchsgrundlage nicht ein (BGE 112 V 111 ff.; ARV 1990 Nr.

11 S. 63). In BGE 126 V 143 ist das Gericht von dieser Praxis abgerückt und hat

neu - zwecks Wahrung des Sachzusammenhangs und der Einheit des Prozesses auf

dem Gebiete der Sozialversicherung - seine sachliche Zuständigkeit zur

Überprüfung auch rein kantonalrechtlich begründeter Prozess(kosten)entscheide

bejaht (BGE 126 V 143, insb. 147 ff. Erw. 2b). Mit Inkrafttreten des ATSG ist

diese Rechtsprechung für das Arbeitslosenversicherungsrecht - soweit ein

angefochtener Entscheid zum Anspruch auf Parteientschädigung im kantonalen

Verfahren nach dem 31. Dezember 2002 ergangen ist (vgl. zur Publikation in der

Amtlichen Sammlung bestimmtes Urteil T. vom 23. Januar 2003 [H 255/02] Erw.

2.2; n.d.r.: pubblicata in DTF 129 V 113) - nur noch von beschränkter

Tragweite, wie sich aus nachstehender Erwägung ergibt.

1.2 Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für

sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die

Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit

1. Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde

führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese

geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit

dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen

Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben

anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw.

6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20.

März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen

ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die

Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von

fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die

bisherigen kantonalen Vorschriften.

§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den

Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976

(Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor,

dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine

Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne

einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts

hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den

bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des

grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch)

im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu

keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren

gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im

vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige

Rechtswirkung entfaltet, die der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g

Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)."

(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C

56/03, consid. 1)

Secondo

l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella

misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi

e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato

in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto

del valore litigioso (cpv. 2).

Ora,

visto il tenore dell'art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza

federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione

cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme

a quest'ultimo (cfr. STFA del 31 marzo 2004 nella causa D., I 665/03, consid.

2.1.).

La

ricorrente, vincente parzialmente in causa, è rappresentata da un avvocato.

Pertanto

la Sezione del lavoro verserà all'assicurata l'importo di fr. 400.-- a titolo

di ripetibili parziali.

Visto

l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di

ammissione al gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.3.; doc. I) relativa alla

parte per la quale l'assicurata è vincente in causa è divenuta priva di oggetto

(cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02;

STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella

causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S

contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e

TCA, U 18/97).

2.16. Per la parte

del ricorso in cui l'assicurata è soccombente, essa può invece essere posta al

beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni

(cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LADI dispone che

le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione, sempre che la presente legge non preveda

espressamente una deroga.

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

La LADI

non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61

lett. f LADI è, in casu, applicabile.

Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr.

DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle

assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U

114/03, consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria

o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue

conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,

art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.

517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U

234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid.

2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid.

6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18

giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

In questo

senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.

STFA del 31 marzo 2004 nella causa D., I 665/03, consid. 2.1.).

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art.

155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in

effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di

famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse

finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art.

328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p. 479 e

giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H.,

pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.

4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto

retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR

2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G.,

inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

Nel caso

di specie risulta dagli atti di causa che l'insorgente vive grazie al

versamento da parte della Cassa cantonale per gli assegni familiari di un

assegno integrativo mensile a favore della figlia __________ di fr. 505.-- e

all'aiuto della pubblica assistenza che, dal mese di luglio 2003 al mese di

maggio 2004, le ha erogato l'ammontare complessivo di fr. 31'676.-- (cfr. doc.

E; i1-4).

In tali

circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.

Va poi

considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. __________

RA1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non

erano palesemente destituite di esito favorevole.

Pertanto

il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata.

Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica

dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U.

Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124 V 301, consid. 6).

2.17. La ricorrente

ha pure postulato l'assistenza giudiziaria in sede di opposizione, contestando

il relativo diniego della Sezione del lavoro, in quanto la vertenza non era

semplice e scontata come ritenuto da quest'ultima. L'assicurata ha anche

censurato il fatto che l'amministrazione ha statuito in merito solo alla fine

della procedura (cfr. consid. 1.3., doc. I).

L'art. 37

LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti

all'assicuratore, prevede:

"

La parte può farsi

rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella

misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che

il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la

procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono,

il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

Qualora

dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue

conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia

priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

Dalla

Circolare del SECO Prassi ML/AD 2004/2, Foglio 8/1, p.to II, si evince che in

una procedura inerente al settore delle assicurazioni sociali il patrocinio non

è in linea di massima necessario, poiché gli organi esecutivi sono soggetti al

principio inquisitorio. Si può tuttavia derogare a questo principio se il caso

in questione è particolarmente complesso.

In

particolare il patrocinio può essere considerato necessario, e perciò

giustificare l'ammissione della gratuità, allorché viene ventilato un

intervento incisivo nella situazione giuridica di un assicurato (cfr. U.

Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 21).

Inoltre

al Foglio 8/2 della Prassi ML/AD 2004/2 del SECO è precisato che la decisione

relativa al patrocinio deve essere presa non appena l'assicurato ha presentato

la sua domanda sotto forma di una decisione intermedia impugnabile. L'art. 56

cpv. 1 LPGA prevede, in effetti, che il rifiuto di accordare il patrocinio

gratuito deve essere notificato con una decisione impugnabile mediante ricorso.

Occorre motivare tale decisione con la mancanza di una delle tre condizioni

summenzionate.

La

richiesta di gratuito patrocinio deve essere, quindi, decisa di principio

tramite l'emissione di una decisione incidentale. Il gratuito patrocinio può

essere autorizzato anche con effetto retroattivo (cfr. U. Kieser, op.cit., ad

art. 37, n. 24).

In una

sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K. (H 179/03) il TFA ha confermato

il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che

aveva ammesso il gratuito patrocinio durante la procedura di opposizione

nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta Corte ha riconosciuto che la richiesta

di risarcimento di fr. 26'492.40 a titolo di contributi sociali non versati

costituiva un intervento relativamente grave nella situazione giuridica

dell'allora presidente del consiglio di amministrazione della ditta e che la

lite non era semplice dal profilo fattuale.

Nel

caso in esame questa Corte può esimersi dall'approfondire il tema di sapere se

a torto o meno la Sezione del lavoro ha atteso di emanare la decisione su

opposizione per pronunciarsi sulla richiesta di assistenza giudiziaria per la

procedura di opposizione.

Infatti,

in casu, tale richiesta deve essere accolta, dato che sono comunque adempiute

le relative condizioni. L'opposizione dell'assicurata, indigente, non era

sprovvista di possibilità di successo. Inoltre con la decisione formale di

inidoneità al collocamento, che implica il diniego del diritto alle indennità

di disoccupazione, la Sezione del lavoro è intervenuta in modo rilevante nella

sua situazione giuridica.

Va, poi,

osservato che la LPGA ha introdotto il principio secondo cui l'opposizione deve

contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).

Pertanto all'assicurata occorreva un aiuto anche al fine di motivare l'atto di

opposizione.

Di

conseguenza, in casu, il patrocinio da parte dell'avv. RA1 era necessario.

In simili

condizioni il gratuito patrocinio deve essere concesso alla ricorrente pure per

la procedura di opposizione dinanzi alla Sezione del lavoro.

Relativamente

alla parte dell'opposizione che avrebbe dovuto essere accolta, pronunciando

l'idoneità al collocamento a partire dal mese di settembre 2003, va osservato

l'art. 52 cpv. 3 LPGA enuncia che di regola nella procedura di opposizione non

sono accordate ripetibili. Tuttavia, quando in questa fase può essere concesso

all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento

dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art.

52 n. 28; ad art. 37 n. 23).

Anche il

SECO nella Prassi ML/AD 2004/02 Foglio 8/2 ammette questo principio,

puntualizzando:

"

Di regola nella procedura d'opposizione non sono

accordate ripetibili (art. 52 cpv. 3 LPGA), a meno che questa indennità sia

destinata a coprire le spese di patrocinio se la loro gratuità è stata

approvata e se le condizioni menzionate al punto II sono soddisfatte (…):"

Nella

fattispecie, quindi, essendo adempiuti i presupposti per beneficiare del

gratuito patrocinio nella procedura di opposizione, all'assicurata vanno accordate

anche le ripetibili per la parte dell'opposizione che avrebbe dovuto essere

accolta.

L'incarto

va rinviato all'amministrazione affinché stabilisca sulla questione delle

ripetibili in sede di opposizione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 6 novembre 2004 della Sezione del lavoro è

riformata nel senso che l'assicurata è inidonea al collocamento dal 18 aprile

2003 al 31 agosto 2003.

2.- Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Sezione del lavoro verserà alla ricorrente la somma di fr. 400.-- a titolo di

ripetibili parziali (IVA inclusa).

3.- L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva

di oggetto, è accolta.

4.- La domanda

di gratuito patrocinio concernente la procedura di opposizione è accolta.

L'amministrazione

statuirà sulla questione delle ripetibili parziali relative alla procedura di

opposizione tenuto conto dell'esito del presente procedimento.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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