38.2004.10
l'assicurato che é legato a un contratto di tirocinio esercita un'attività lavorativa sottoposta a contribuzione. Non é dunque una formazione ai sensi della LADI. Non é inoltre possibile cumulare peri
6 settembre 2004Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2004.10
Data decisione, Autorità:
06.09.2004, TCA
Titolo:
l'assicurato che é legato a un contratto di tirocinio esercita un'attività lavorativa sottoposta a contribuzione. Non é dunque una formazione ai sensi della LADI. Non é inoltre possibile cumulare periodi di contribuzione e di formazione
ESENZIONE
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
art. 13 LADI
art. 14 cpv. 1 let. a LADI
art. 23 cpv. 2 LADI
art. 41 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.10
FS/td
Lugano
6 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2004
di
RI1
contro
la decisione del 7 gennaio 2004 emanata
da
Cassa CO1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 27 novembre 2003 la Cassa CO1 (di seguito la Cassa) ha respinto
la domanda d'indennità di disoccupazione inoltrata da RI1.
La Cassa
ha così motivato la propria decisione:
"
(…)
Nel suo caso durante il periodo dal 1° ottobre
2001 al 30 settembre 2003 non ha esercitato alcuna attività salariata e non può
comprovare un motivo di esonero sufficiente.
Non può pertanto far valere alcun diritto
all'indennità di disoccupazione (…)." (cfr. doc. 11)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato il 22 dicembre 2003 (cfr. doc. A1),
la Cassa, in data 7 gennaio 2004, ha emanato una decisione su opposizione nella
quale, in particolare, ha osservato che:
"
(…)
Nel suo caso durante il periodo dal 1° ottobre
2001 al 30 settembre 2003 ha esercitato un attività salariata sottoposta a
contribuzione dal 1 settembre 2002 al 30 aprile 2003, pari a 8 mesi, e può
comprovare un motivo di esonero solamente nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 14
giugno 2002, pari anch'esso ad 8 mesi, questo periodo non è pertanto
sufficiente.
Non può pertanto far valere alcun diritto
all'indennità di disoccupazione (…)." (cfr. doc. A2)
1.3. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del
seguente tenore:
"
(…)
Fatti
I motivi che mi spingono a rivolgermi al vostro
tribunale sono i medesimi contenuti nella mia opposizione del 22 dicembre 2003
(allegato 1).
Contro la decisione di sospensione (decisone nr.
275/03 del 27 novembre 2003) emanata dalla cassa __________. (allegato 2).
Ritengo che durante un contratto di lavoro di
tirocinio la parte formativa sia fondamentale per l'apprendimento di una
professione sia dal punto di vista teorico (scuola) che pratico (lavoro in
azienda).
Ritengo per questo che questa formazione sia
cumulabile con la formazione scolastica precedente e di conseguenza avere il
diritto di far valere l'esonero dal periodo contributivo (…)." (cfr. doc.
I)
Questo il
testo dell'opposizione a cui il ricorso rinvia:
"
(…)
Con la presente mi oppongo alla vostra decisione
in quanto ritengo, di poter essere esonerato dal periodo contributivo.
Infatti durante i due anni antecedenti
l'iscrizione in disoccupazione: 1.11.2003 / 1.11.2001 ho frequentato 8 mesi di
Scuola Media (novembre 2001 – giugno 2002) e otto mesi di apprendistato presso
il Garage __________ (settembre 2002 – aprile 2003).
Ritengo l'apprendistato un periodo dove il
concetto di formazione è preponderante rispetto al concetto di lavoro.
Infatti oltre alla parte teorica a scuola l'apprendista
deve essere seguito da una persona abilitata alla formazione nella professione
all'interno dell'azienda.
In considerazione di ciò ritengo che il periodo
di apprendistato possa essere ritenuto un periodo di formazione da cumulare la
formazione scolastica, e di conseguenza che la vostra decisone venga
riconsiderata, e mi sia riconosciuto il diritto a essere esonerato dal periodo
contributivo (…)." (cfr. doc. A1)
1.4. Nella sua
risposta del 1° marzo 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e, in
particolare, ha osservato che:
"
(…)
Il signor RI1 si è annunciato presso il Comune di
__________ alla ricerca di un posto di lavoro in data 01.10.2003, chiedendo di
essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.
Nel termine quadro 01.10.2001-30.09.2003 egli ha
svolto una formazione scolastica dal 01.10.2001 al 14.06.2002 con la
frequentazione della Scuola media.
In seguito ha iniziato un apprendistato presso il
Garage __________ dal settembre 2002 al mese di aprile 2003.
Contrariamente al parere del ricorrente il
periodo di apprendistato non può essere equiparato ad un motivo di esonero
secondo l'art. 14 LADI. Durante l'apprendistato vige un contratto di lavoro e
l'occupazione è soggetta a contribuzione.
Non vi è pertanto la possibilità legale di
sommare un periodo di esenzione (gli 8 mesi di Scuola media) ad un periodo di
contribuzione.
In conclusione il ricorrente non soddisfa né la
condizione di 12 mesi almeno di contribuzione né la condizione di esonero di
uguale durata
(…)." (cfr. doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il
24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del
24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento
legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C
154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;
DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid.
2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con
riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003
nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore
l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 7 gennaio
2004 con effetto dal 1° ottobre 2003), si applicano le norme valide dal 1°
luglio 2003.
2.3. L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
2.4. Secondo
l'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI é tenuto a pagare i contributi all'assicurazione
contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è
assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di
un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr.
DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
2.5. L'art. 14
LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,
prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di
contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante
oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di
lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno
10 anni siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto
soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI).
2.6. Per quanto
attiene alla nozione di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI,
in una sentenza dell'8 luglio 2004 nella causa SECO contro Service de l'emploi
du canton de Vaud (C 311/02), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA)
ha osservato che:
"
(…)
Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let.
a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de
formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait
(ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146
consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). Cette définition correspond
à celle de la formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement
du 18ème anniversaire, du droit à la rente d'orphelin de l'AVS, au sens de
l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance
la teneur de l'art. 25 al. 2 aLAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H
211/96, et F. du 14 avril 1986, C 148/85).
(…)." (cfr. STFA dell'8 luglio 2004 nella
causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud, C 311/02)
Contestualmente
l'Alta Corte ha pure rilevato che:
"
(…)
Selon la jurisprudence constante, il doit exister
un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1
LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b
et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s.
consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique,
ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise
lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées
à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation
(cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).
(…)." (cfr. STFA dell'8 luglio 2004 nella
causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud, C 311/02)
Circa la
necessità di un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di contribuzione
e il motivo d'esonero, in un'altra decisione del 17 novembre 2003 nelle causa
E. e G., C 234/02 e 235/02, nel caso di due assicurati che, visti gli impegni
di studio (medizinische-therapeutische Grundausbildung presso una ditta e
zusätzlichen Weiterbildungen), chiedevano di essere esonerati dal periodo di
contribuzione, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
(…)
4.3 Aus den Stundenplänen der Beschwerdeführer
geht hervor, dass sie morgens am Montag und Samstag jeweils um 09.00 Uhr und an
den übrigen Tagen jeweils um 10.00 Uhr zu lernen begannen. Am Nachmittag
lernten sie nach einer zweistündigen Mittagspause (12.00 bis 14.00 Uhr) jeweils
bis 17.00 Uhr (Ausnahmen: Schulbesuch montags von 13.00 bis 22.30 Uhr und
jeweils dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr). Der Sonntag
war ihr freier Tag. Aus diesen Stundenplänen ergibt sich, dass sie im ersten
Semester im Durchschnitt je ca. 36,5 Wochenstunden für den Schulbesuch, den
Sprachkurs und das Lernen aufwendeten. Im zweiten Semester (Beginn am 27.
August 2001) kam die Vorlesung mit zwei Wochenstunden hinzu, was einen
Wochenaufwand von 38,5 Stunden ergibt.
Im Vergleich mit der betriebsüblichen
wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2001 (Die Volkswirtschaft,
Heft 10/2003, S. 98 Tabelle B9.2) hatten die Beschwerdeführer mithin pro Woche
eine disponible Zeit von fünf Stunden im ersten und von drei Stunden im zweiten
Semester, um einer beitragspflichtigen Arbeit nachzugehen. Zudem hätten sie die
Möglichkeit gehabt, anstatt der Kurse, die sie regelmässig zwei bis drei
Stunden pro Woche offenbar als Selbstständigerwerbende erteilten (ansonsten
wären sie als Beitragszeit anzurechnen), eine beitragspflichtige Beschäftigung
auszuüben. Um nötigenfalls einen zusammenhängenden mehrstündigen Freiraum für
eine solche Arbeit zu schaffen, wäre es den Beschwerdeführern angesichts der
relativ kurzen und überblickbaren Dauer der Ausbildung möglich und zumutbar
gewesen, die Lernzeiten auch auf die Abende und den Sonntag zu verschieben.
Nach dem Gesagten fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen der
Nichterfüllung der Beitragszeit und der Ausbildung, da eine Arbeit von wenigen
Stunden pro Woche eine genügende Beitragszeit bildet (SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20
Erw. 2c).
(…)." (cfr. STFA del 17 novembre 2003 nelle
cause E. e C., C 234/02 e C 235/02)
Nella
sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV. Nr. 7, la nostra Massima Istanza, in un
caso concernente l'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, ha stabilito che la regola
dell'art. 14 cpv. 1 LADI si applica soltanto se l'adempimento del periodo
minimo di contribuzione non è possibile per i motivi indicati nella norma.
In particolare,
riguardo alle differenze tra studenti che lavorano durante gli studi e gli
apprendisti, il TFA ha osservato che:
"
(…)
Damit unterschieden sich Werkstudenten von den
von BWA erwähnten Lehrlingen. Diese sind denn auch nicht von der Erfüllung
der Beitragszeit befreit. Sie haben lediglich gestützt auf Art. 23 Abs. 2
AVIG in Verbindung mit Art. 41 Abs. 3 AVIV die Möglichkeit, im Rahmen der
Leistungsbemessung zwischen dem versicherten Verdienst und einem vom Bundesrat
festgesetzten Pauschalansatz zu wählen.
(…)." (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 7, consid. 2c,
pag. 20; la sottolineatura è del redattore)
L'art. 23
cpv. 2 LADI prevede che per gli assicurati che riscuotono un'indennità dopo il
compimento del tirocinio e per le persone esonerate dall'adempimento del
periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari
quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare dell'età, del
livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto l'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione.
Nell'ambito
di questa delega, anche qui trattando allo stesso modo gli assicurati che
riscuotono un'indennità dopo il compimento del tirocinio e le persone esonerate
dall'adempimento del periodo di contribuzione, l'esecutivo ha fissato le quote
globali (cfr. art. 41 cpv. 1 e 2 OADI). Al cpv. 3 del medesimo articolo il
Consiglio federale ha tuttavia stabilito che i capoversi 1 e 2 non sono
applicabili alle persone il cui salario di apprendista supera la quota globale
corrispondente.
2.7. In merito al
rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza del 13 aprile 2004
nella causa G., C 106/03, il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole
circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art.
14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem
überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12
Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder
unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch
bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13
Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat
diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen
Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998
geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen
Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco
in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der
Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept
(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die
12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer
zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber
der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung
ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der
Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich
zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten
Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu
begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht
zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der
Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die
Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten
rechtens.
(…)." (cfr. STFA del 13 aprile 2004 nella
causa G., C 106/03)
Contestualmente
il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione
con periodi di esonero:
"
(…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation
von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten
f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).
(…)." (cfr. STFA del 13 aprile 2004 nella
causa G., C 106/03)
2.8. Nell’evenienza
concreta non é contestato che l’assicurato non ha compiuto il periodo minimo di
contribuzione di 12 mesi (cfr. consid. 2.3 e 2.4).
Infatti,
nel termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante, che va dal 1°
ottobre 2001 al 30 settembre 2003 (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI), egli ha lavorato
quale apprendista presso il Garage __________ di __________ dal 1° settembre
2002 al 30 aprile 2003 (cfr. doc. 18, 19 e 22).
L'assicurato,
per le ragioni che seguiranno, non può poi neppure essere esonerato
dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1
lett. a LADI.
Infatti,
l'assicurato ha ottenuto il "Certificato di licenza dalla scuola
media" il 14 giugno 2002 (cfr. doc. 15).
Dunque,
nel termine quadro per il periodo di contribuzione, egli non ha frequentato,
durante oltre 12 mesi, una scuola che gli ha impedito di essere vincolato da un
rapporto di lavoro per un periodo di tempo equivalente (cfr. consid. 2.5 e
Considerandi
2.
).
Inoltre,
per quel che concerne il successivo periodo di apprendistato, anche se il
"Contratto di tirocinio" ha quale scopo principale la formazione
professionale dell'apprendista (cfr. art. 344 e 344a del Codice delle
Obbligazioni; CO) esso è regolato dagli art. 344-346a CO quale contratto
individuale speciale di lavoro (al riguardo cfr. G. Aubert, "Commentaire
du contrat de travail, art. 319-362 CO" in Commentaire romand, Code des
obligations I, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco
2003, pag. 1811 N° 1-3; Manfred Rehbinder/Wolfgang Portmann, "Basler
Kommentar", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Ginevra-Basilea-Monaco 2003, Ad art 344, pag. 1871-1874, N°1-8).
Significativo
è il nuovo testo dell'art. 344 CO, valido dal 1° gennaio 2004 con l'entrata in
vigore della nuova "Legge federale sulla formazione professionale"
(Legge sulla formazione professionale, LFPr) (cfr. RU N. 50 del 22 dicembre
2003.
pag. 4557-4586), secondo il quale mediante il contratto di tirocinio, il
datore di lavoro si obbliga a formare adeguatamente la persona in formazione in
una determinata attività professionale, e la persona in formazione a lavorare a
questo scopo al servizio del datore di lavoro.
La
formazione acquisita nell'ambito di un "Contratto di tirocinio" non
può pertanto, come pretenderebbe l'assicurato, essere cumulata con la
formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, ma va considerato
un'attività lucrativa sottoposta a contribuzione.
Del resto
lo stesso TFA, nella sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 7, ha, tra
l'altro, affermato che gli apprendisti non sono esonerati dall'adempimento del
periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.6 in fine).
Il
Consiglio federale ha peraltro tenuto debitamente conto del fatto che gli
apprendisti ottengono un basso salario prevedendo l'applicazione delle quote
globali con la possibilità di considerare il salario effettivo se è superiore
(cfr. art. 23 cpv. 2 LADI, art. 41 cpv. 1 e cpv. 3 OADI e consid. 2.6.).
In simili
circostanze, visto che l'assicurato non ha adempiuto e neppure poteva essere
esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione, e ritenuto che secondo
la giurisprudenza federale non è possibile cumulare periodi di contribuzione
con periodi di esonero (cfr. consid. 2.7), a ragione la Cassa gli ha negato il
diritto alle indennità di disoccupazione in quanto non è dato il presupposto di
cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
La
decisione impugnata va dunque confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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