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Decisione

38.2004.10

l'assicurato che é legato a un contratto di tirocinio esercita un'attività lavorativa sottoposta a contribuzione. Non é dunque una formazione ai sensi della LADI. Non é inoltre possibile cumulare peri

6 settembre 2004Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi che mi spingono a rivolgermi al vostro

tribunale sono i medesimi contenuti nella mia opposizione del 22 dicembre 2003

(allegato 1).

Contro la decisione di sospensione (decisone nr.

275/03 del 27 novembre 2003) emanata dalla cassa __________. (allegato 2).

Ritengo che durante un contratto di lavoro di

tirocinio la parte formativa sia fondamentale per l'apprendimento di una

professione sia dal punto di vista teorico (scuola) che pratico (lavoro in

azienda).

Ritengo per questo che questa formazione sia

cumulabile con la formazione scolastica precedente e di conseguenza avere il

diritto di far valere l'esonero dal periodo contributivo (…)." (cfr. doc.

I)

Questo il

testo dell'opposizione a cui il ricorso rinvia:

"

(…)

Con la presente mi oppongo alla vostra decisione

in quanto ritengo, di poter essere esonerato dal periodo contributivo.

Infatti durante i due anni antecedenti

l'iscrizione in disoccupazione: 1.11.2003 / 1.11.2001 ho frequentato 8 mesi di

Scuola Media (novembre 2001 – giugno 2002) e otto mesi di apprendistato presso

il Garage __________ (settembre 2002 – aprile 2003).

Ritengo l'apprendistato un periodo dove il

concetto di formazione è preponderante rispetto al concetto di lavoro.

Infatti oltre alla parte teorica a scuola l'apprendista

deve essere seguito da una persona abilitata alla formazione nella professione

all'interno dell'azienda.

In considerazione di ciò ritengo che il periodo

di apprendistato possa essere ritenuto un periodo di formazione da cumulare la

formazione scolastica, e di conseguenza che la vostra decisone venga

riconsiderata, e mi sia riconosciuto il diritto a essere esonerato dal periodo

contributivo (…)." (cfr. doc. A1)

1.4. Nella sua

risposta del 1° marzo 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e, in

particolare, ha osservato che:

"

(…)

Il signor RI1 si è annunciato presso il Comune di

__________ alla ricerca di un posto di lavoro in data 01.10.2003, chiedendo di

essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.

Nel termine quadro 01.10.2001-30.09.2003 egli ha

svolto una formazione scolastica dal 01.10.2001 al 14.06.2002 con la

frequentazione della Scuola media.

In seguito ha iniziato un apprendistato presso il

Garage __________ dal settembre 2002 al mese di aprile 2003.

Contrariamente al parere del ricorrente il

periodo di apprendistato non può essere equiparato ad un motivo di esonero

secondo l'art. 14 LADI. Durante l'apprendistato vige un contratto di lavoro e

l'occupazione è soggetta a contribuzione.

Non vi è pertanto la possibilità legale di

sommare un periodo di esenzione (gli 8 mesi di Scuola media) ad un periodo di

contribuzione.

In conclusione il ricorrente non soddisfa né la

condizione di 12 mesi almeno di contribuzione né la condizione di esonero di

uguale durata

(…)." (cfr. doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1° luglio

2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il

24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del

24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Poiché

nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento

legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie

giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C

154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;

DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid.

2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con

riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003

nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H

114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore

l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 7 gennaio

2004 con effetto dal 1° ottobre 2003), si applicano le norme valide dal 1°

luglio 2003.

2.3. L'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è

liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.

1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

2.4. Secondo

l'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI é tenuto a pagare i contributi all'assicurazione

contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è

assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di

un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante

almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr.

DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

2.5. L'art. 14

LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,

prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di

contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante

oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di

lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno

10 anni siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto

soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI).

2.6. Per quanto

attiene alla nozione di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI,

in una sentenza dell'8 luglio 2004 nella causa SECO contro Service de l'emploi

du canton de Vaud (C 311/02), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA)

ha osservato che:

"

(…)

Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let.

a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de

formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait

(ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146

consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). Cette définition correspond

à celle de la formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement

du 18ème anniversaire, du droit à la rente d'orphelin de l'AVS, au sens de

l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance

la teneur de l'art. 25 al. 2 aLAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H

211/96, et F. du 14 avril 1986, C 148/85).

(…)." (cfr. STFA dell'8 luglio 2004 nella

causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud, C 311/02)

Contestualmente

l'Alta Corte ha pure rilevato che:

"

(…)

Selon la jurisprudence constante, il doit exister

un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1

LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b

et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s.

consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique,

ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise

lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées

à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation

(cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).

(…)." (cfr. STFA dell'8 luglio 2004 nella

causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud, C 311/02)

Circa la

necessità di un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di contribuzione

e il motivo d'esonero, in un'altra decisione del 17 novembre 2003 nelle causa

E. e G., C 234/02 e 235/02, nel caso di due assicurati che, visti gli impegni

di studio (medizinische-therapeutische Grundausbildung presso una ditta e

zusätzlichen Weiterbildungen), chiedevano di essere esonerati dal periodo di

contribuzione, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

(…)

4.3 Aus den Stundenplänen der Beschwerdeführer

geht hervor, dass sie morgens am Montag und Samstag jeweils um 09.00 Uhr und an

den übrigen Tagen jeweils um 10.00 Uhr zu lernen begannen. Am Nachmittag

lernten sie nach einer zweistündigen Mittagspause (12.00 bis 14.00 Uhr) jeweils

bis 17.00 Uhr (Ausnahmen: Schulbesuch montags von 13.00 bis 22.30 Uhr und

jeweils dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr). Der Sonntag

war ihr freier Tag. Aus diesen Stundenplänen ergibt sich, dass sie im ersten

Semester im Durchschnitt je ca. 36,5 Wochenstunden für den Schulbesuch, den

Sprachkurs und das Lernen aufwendeten. Im zweiten Semester (Beginn am 27.

August 2001) kam die Vorlesung mit zwei Wochenstunden hinzu, was einen

Wochenaufwand von 38,5 Stunden ergibt.

Im Vergleich mit der betriebsüblichen

wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2001 (Die Volkswirtschaft,

Heft 10/2003, S. 98 Tabelle B9.2) hatten die Beschwerdeführer mithin pro Woche

eine disponible Zeit von fünf Stunden im ersten und von drei Stunden im zweiten

Semester, um einer beitragspflichtigen Arbeit nachzugehen. Zudem hätten sie die

Möglichkeit gehabt, anstatt der Kurse, die sie regelmässig zwei bis drei

Stunden pro Woche offenbar als Selbstständigerwerbende erteilten (ansonsten

wären sie als Beitragszeit anzurechnen), eine beitragspflichtige Beschäftigung

auszuüben. Um nötigenfalls einen zusammenhängenden mehrstündigen Freiraum für

eine solche Arbeit zu schaffen, wäre es den Beschwerdeführern angesichts der

relativ kurzen und überblickbaren Dauer der Ausbildung möglich und zumutbar

gewesen, die Lernzeiten auch auf die Abende und den Sonntag zu verschieben.

Nach dem Gesagten fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen der

Nichterfüllung der Beitragszeit und der Ausbildung, da eine Arbeit von wenigen

Stunden pro Woche eine genügende Beitragszeit bildet (SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20

Erw. 2c).

(…)." (cfr. STFA del 17 novembre 2003 nelle

cause E. e C., C 234/02 e C 235/02)

Nella

sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV. Nr. 7, la nostra Massima Istanza, in un

caso concernente l'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, ha stabilito che la regola

dell'art. 14 cpv. 1 LADI si applica soltanto se l'adempimento del periodo

minimo di contribuzione non è possibile per i motivi indicati nella norma.

In particolare,

riguardo alle differenze tra studenti che lavorano durante gli studi e gli

apprendisti, il TFA ha osservato che:

"

(…)

Damit unterschieden sich Werkstudenten von den

von BWA erwähnten Lehrlingen. Diese sind denn auch nicht von der Erfüllung

der Beitragszeit befreit. Sie haben lediglich gestützt auf Art. 23 Abs. 2

AVIG in Verbindung mit Art. 41 Abs. 3 AVIV die Möglichkeit, im Rahmen der

Leistungsbemessung zwischen dem versicherten Verdienst und einem vom Bundesrat

festgesetzten Pauschalansatz zu wählen.

(…)." (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 7, consid. 2c,

pag. 20; la sottolineatura è del redattore)

L'art. 23

cpv. 2 LADI prevede che per gli assicurati che riscuotono un'indennità dopo il

compimento del tirocinio e per le persone esonerate dall'adempimento del

periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari

quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare dell'età, del

livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto l'esenzione

dall'adempimento del periodo di contribuzione.

Nell'ambito

di questa delega, anche qui trattando allo stesso modo gli assicurati che

riscuotono un'indennità dopo il compimento del tirocinio e le persone esonerate

dall'adempimento del periodo di contribuzione, l'esecutivo ha fissato le quote

globali (cfr. art. 41 cpv. 1 e 2 OADI). Al cpv. 3 del medesimo articolo il

Consiglio federale ha tuttavia stabilito che i capoversi 1 e 2 non sono

applicabili alle persone il cui salario di apprendista supera la quota globale

corrispondente.

2.7. In merito al

rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza del 13 aprile 2004

nella causa G., C 106/03, il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole

circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art.

14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

L'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem

überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12

Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder

unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch

bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13

Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat

diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen

Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998

geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen

Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco

in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der

Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept

(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die

12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer

zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber

der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung

ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der

Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich

zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten

Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu

begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht

zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der

Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die

Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten

rechtens.

(…)." (cfr. STFA del 13 aprile 2004 nella

causa G., C 106/03)

Contestualmente

il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione

con periodi di esonero:

"

(…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation

von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten

f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).

(…)." (cfr. STFA del 13 aprile 2004 nella

causa G., C 106/03)

2.8. Nell’evenienza

concreta non é contestato che l’assicurato non ha compiuto il periodo minimo di

contribuzione di 12 mesi (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

Infatti,

nel termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante, che va dal 1°

ottobre 2001 al 30 settembre 2003 (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI), egli ha lavorato

quale apprendista presso il Garage __________ di __________ dal 1° settembre

2002 al 30 aprile 2003 (cfr. doc. 18, 19 e 22).

L'assicurato,

per le ragioni che seguiranno, non può poi neppure essere esonerato

dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1

lett. a LADI.

Infatti,

l'assicurato ha ottenuto il "Certificato di licenza dalla scuola

media" il 14 giugno 2002 (cfr. doc. 15).

Dunque,

nel termine quadro per il periodo di contribuzione, egli non ha frequentato,

durante oltre 12 mesi, una scuola che gli ha impedito di essere vincolato da un

rapporto di lavoro per un periodo di tempo equivalente (cfr. consid. 2.5 e

Considerandi

2.

).

Inoltre,

per quel che concerne il successivo periodo di apprendistato, anche se il

"Contratto di tirocinio" ha quale scopo principale la formazione

professionale dell'apprendista (cfr. art. 344 e 344a del Codice delle

Obbligazioni; CO) esso è regolato dagli art. 344-346a CO quale contratto

individuale speciale di lavoro (al riguardo cfr. G. Aubert, "Commentaire

du contrat de travail, art. 319-362 CO" in Commentaire romand, Code des

obligations I, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco

2003, pag. 1811 N° 1-3; Manfred Rehbinder/Wolfgang Portmann, "Basler

Kommentar", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Ginevra-Basilea-Monaco 2003, Ad art 344, pag. 1871-1874, N°1-8).

Significativo

è il nuovo testo dell'art. 344 CO, valido dal 1° gennaio 2004 con l'entrata in

vigore della nuova "Legge federale sulla formazione professionale"

(Legge sulla formazione professionale, LFPr) (cfr. RU N. 50 del 22 dicembre

2003.

pag. 4557-4586), secondo il quale mediante il contratto di tirocinio, il

datore di lavoro si obbliga a formare adeguatamente la persona in formazione in

una determinata attività professionale, e la persona in formazione a lavorare a

questo scopo al servizio del datore di lavoro.

La

formazione acquisita nell'ambito di un "Contratto di tirocinio" non

può pertanto, come pretenderebbe l'assicurato, essere cumulata con la

formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, ma va considerato

un'attività lucrativa sottoposta a contribuzione.

Del resto

lo stesso TFA, nella sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 7, ha, tra

l'altro, affermato che gli apprendisti non sono esonerati dall'adempimento del

periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.6 in fine).

Il

Consiglio federale ha peraltro tenuto debitamente conto del fatto che gli

apprendisti ottengono un basso salario prevedendo l'applicazione delle quote

globali con la possibilità di considerare il salario effettivo se è superiore

(cfr. art. 23 cpv. 2 LADI, art. 41 cpv. 1 e cpv. 3 OADI e consid. 2.6.).

In simili

circostanze, visto che l'assicurato non ha adempiuto e neppure poteva essere

esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione, e ritenuto che secondo

la giurisprudenza federale non è possibile cumulare periodi di contribuzione

con periodi di esonero (cfr. consid. 2.7), a ragione la Cassa gli ha negato il

diritto alle indennità di disoccupazione in quanto non è dato il presupposto di

cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

La

decisione impugnata va dunque confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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