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Decisione

38.2004.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 settembre 2004Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I disposti di legge addotti (LADI art. 9 cpv. 1,

2, 3 e OADI art. 11) non sono applicabili alla mia fattispecie per i seguenti

motivi.

Ho iniziato la __________ nel settembre del 1999.

Dal 01.07.00 al 31.12.00 ho svolto un primo

semestre di stage presso un'agenzia di viaggi a __________ e dal 01.01.01 al

30.06.01 un secondo semestre di stage a __________ come da regolamento

scolastico.

Mi sono poi diplomata in operatrice di turismo

nell'aprile 2002.

Quindi, considerato come sia importante - nella

mia futura professione - la conoscenza delle lingue e delle mete turistiche ed

economiche internazionali, ho avuto modo, tramite il programma di scambio

Eurodyssée del DECS, di apprendere lo spagnolo, di perfezionarlo a __________ e

di applicarlo nel giro dell'__________.

Successivamente e sempre per conoscere nuove

lingue e luoghi sono stata a __________ dove ho svolto temporaneamente anche la

mansione di monitrice di sci.

Quindi, sempre per conoscere nuove lingue e nuovi

luoghi sono volata in __________. Anche laggiù ho svolto temporaneamente, per

il mio sostentamento, la monitrice di sci.

A questo punto, terminata la formazione e il

perfezionamento nelle lingue e la conoscenza dei luoghi, mi appresto ad entrare

nel mondo del lavoro e, confidando nell'aiuto del collocatore, di trovare

presto un'occupazione adeguata.

Perciò, a tutt'oggi, non ho ancora svolto un

lavoro attinente alla professione appresa ma ho svolto soltanto degli stages

Considerandi

atti a incrementare il mio sapere. L'esigua attività salariale intrapresa è

stata indispensabile per il mio mantenimento quale studente-lavoratore. Ragione

per cui secondo gli artt. 7, 8, 10, 15 LADI sono abilitata a percepire la

disoccupazione.

Ricordo che, mentre i miei colleghi studenti con

la visione di terminare gli studi per poi percepire la disoccupazione (non

parlano di cercare un lavoro) e poi farsi pagare i corsi di lingue, io mi davo

da fare per completare le mie conoscenze linguistiche a mia spese facendo

qualche lavoretto (monitrice di sci) e, proprio per questo, vengo penalizzata.

Secondo gli artt. 7 (dignità) e 8 (uguaglianza

giuridica) Cost. in assenza di un lavoro e avendo un attestato professionale e

fra alcune settimane compirò i venticinque anni e non essendo in grado di

delinquere (furti, rapine, spaccio e altro) e/o elemosinare per mantenermi sono

costretta a chiedere la disoccupazione o l'assistenza pubblica. Certo che è

triste osservare come la svizzera sia altruista (umanitaria) con gli stranieri

(in patria o all'estero) e poi sia assurdamente restrittiva e avara coi propri

cittadini.

Ritengo quindi che le leggi devono essere

applicate con criteri di uguaglianza, che una medesima autorità le deve interpretare

in modo costante e che essa deve adottare, nella medesime circostanze,

decisioni identiche. Quando l'autorità gode di un potere d'apprezzamento, ne

deve far uso, nella misura del possibile, in modo imparziale, adottando le

medesime soluzioni in casi simili, evitando in altre parole, di adottare due

pesi e due misure. Esiste di conseguenza una disparità di trattamento lesiva

della Costituzione quando l'autorità agisce in modo giuridicamente difforme in

una situazione analoga o quando agisce in modo analogo in situazioni

differenti.

Inoltre, non percependo la disoccupazione non

sono nemmeno seguita da un collaboratore: ciò significa che devo arrangiarmi da

sola per cercare un posto di lavoro e non posso nemmeno partecipare ai corsi

formativi e di perfezionamento istituiti dall'AD.

Ma allora a cosa serve tutto l'impegno

finanziario all'uopo profuso da confederazione e cantone?

Forse solo per pagare i funzionari?

Dispositivo

Per questi motivi,

Visti gli artt. 7 e 8 Cost. e 7, 8, 10, 15 LADI

ed ogni altro applicabile alla fattispecie riservato un più ampio sviluppo

delle tesi di fatto e di diritto in prosieguo di causa.

Chiedo venga giudicato

1. la decisione contestata è annullata.

2. gli

atti vengono ritornati all'Istituto delle assicurazioni sociali che delibererà

nuovamente in modo positivo,

subordinatamente

1. l'ammissione

all'assistenza pubblica e al sussidio per la cassa malati,

2. protestate spese e ripetibili." (Doc.

I)

1.4. Nella sua

risposta del 23 febbraio 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e,

in particolare, ha osservato che:

"

(…)

In data 3 novembre 2003 la signora RI1 si è

annunciata quale persona in cerca d'impiego presso il Comune di __________. Ha

presentato la domanda d'indennità di disoccupazione il 21 novembre 2003. Dal formulario

allestito sono rilevabili i seguenti punti:

a) Dal

31 maggio 2002 al 31 agosto 2002 ha svolto un'attività lucrativa in __________

presso l' __________ a __________.

b) Dal

22 dicembre 2002 al 18 aprile 2003 ha svolto attività di maestra di sci presso

la __________ di __________.

c) Dal

28 giugno 2003 al 21 settembre 2003 ha svolto attività in __________ presso una

scuola di "__________".

d) Ha

frequentato inoltre la __________ di __________ dal 3 novembre 2001 all'11

aprile 2002.

Il termine quadro per la verifica delle

condizioni di assicurazione va dal 3 novembre 2001 al 2 novembre 2003. Dai dati

descritti non è pertanto possibile adempiere la condizione di almeno 12 mesi di

contribuzione come pure la condizione di esonero dell'adempimento del periodo

di contribuzione per formazione scolastica.

A titolo informativo si precisa quando segue:

a) Con

i 3 mesi e 29 giorni di attività lucrativa effettuati in Svizzera, pur

aggiungendo anche l'attività effettuata in __________ dal 31 maggio 2002 al 31

agosto 2002, non si raggiungono i 12 mesi previsti dall'art. 13 LADI.

b) L'attività

svolta in __________ non può essere considerata non essendo tale paese membro

dell'UE.

c) La

formazione scolastica svolta a __________ presso la __________ dal 3 novembre

2001 all'11 aprile 2002 non adempie alla condizione posta dall'art. 14 cpv. 1

lett a anche aggiungendovi il corso intensivo di spagnolo effettuato dal 6

maggio 2002 al 31 maggio 2002.

Da ultimo la ricorrente non adempie nemmeno alla

condizione posta dall'art. 14 cpv. 3 LADI essendosi trattenuta in __________

per un periodo di circa 3 mesi.

Tutto ben considerato la Cassa chiede a codesto

Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata.

Alla signora RI1 consigliamo di rivolgersi

all'autorità comunale per un'eventuale prestazione assistenziale." (Doc.

III)

1.5. Con

ulteriore scritto del 3 marzo 2004 al TCA l'assicurata ha prodotto i doc. A4 e

A5 e ha rilevato che:

"

La risposta succitata, oltre a ritrascrivere

pedissequamente i vari articoli di legge, continua a voler considerare lavoro

gli stages linguistici a __________, a __________ e in __________. Devo quindi

con forza contraddire tale assunto e confermare quanto espresso al riguardo nel

ricorso in oggetto. Poi, candidamente l'avv. __________ mi consiglia i

rivolgermi all'autorità comunale per un'eventuale prestazione assistenziale.

Ciò significa che, essendo esclusa dalla

disoccupazione, non posso nemmeno usufruire dei servizi offerti quali: l'aiuto

a cercare un posto di lavoro, la possibilità di effettuare dei corsi di

perfezionamento, la partecipazione ai piani occupazionali per finalmente

mettere in pratica quanto appreso, i sussidi per la cassa malati e quant'altro.

Così facendo lo Stato istruisce gli allievi

(tutti sanno quanto siano elevati i costi dell'istruzione) per poi distruggerli

moralmente e metterli in assistenza e, al loro posto, assoldare gli stranieri

bocconiani come sembra trasparire da recenti articoli di stampa. Infatti a

Zurigo mi son già sentita dire: preferiamo lavorare con una turca che parla

lo Züritüsch piuttosto che con una ticinese che parla lo Schriftdeutsch. Non

vogliamo mica far fatica a parlare una lingua straniera noi.

Ebbene qui subiamo la discriminazione razziale a

rovescio e cioè agli stranieri il lavoro e agli autoctoni l'assistenza. Come

inizio del terzo millennio non è male per i giovani svizzeri." (Doc. V)

1.6. Il doc. V

unitamente agli allegati sono stati notificati alla Cassa (cfr. doc. VI) che,

con lettera dell'11 marzo 2004 al TCA, si è riconfermata nelle proprie

allegazioni e ha osservato che:

"

(…)

Precisiamo tuttavia che il rifiuto delle

indennità giornaliere non significa non poter accedere ai servizi offerti dalla

LADI.

L'assicurata può usufruire di determinati

provvedimenti, in tal senso la invitiamo a prendere contatto con il suo

collocatore.

In merito alle prestazioni assistenziali era una

risposta a quanto richiesto subordinatamente dalla signora RI1 nel suo ricorso.

(…)." (cfr. doc. VII)

in

diritto

2.1. Il 1° luglio

2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il

24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del

24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Poiché

nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento

legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie

giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C

154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;

DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid.

2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con

riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003

nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H

114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore

l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 16

gennaio 2004 con effetto dal 3 novembre 2003), si applicano le norme valide dal

1° luglio 2003.

2.2. L'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è

liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.

1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che é tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante

almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

2.3. L'art. 14

LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,

prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di

contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante

oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di

lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno

10 anni siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto

soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI).

Chiamato

a pronunciarsi circa l'esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione ai

sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI nel caso di un assicurato che, dopo aver

interrotto alla fine del primo anno scolastico una formazione in

"Betriebsökonomie", si è sottoposto a dei test dai quali è emersa la

sua idoneità ad una formazione quale insegnante, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni.

"

(…)

2.2 Nach Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG ist von der

Erfüllung der Beitragszeit befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs.

3 AVIG) während insgesamt mehr als zwölf Monaten wegen Schulausbildung,

Umschulung oder Weiterbildung nicht in einem Arbeitsverhältnis stand und

deshalb die Beitragszeit nicht erfüllen konnte. Nach der Rechtsprechung gilt

als Ausbildung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG jede systematische, auf

der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch

anerkannten (üblichen) Lehrganges beruhende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche

Tätigkeit (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 2a; ARV 1991 Nr. 8 S. 85 Erw. 3a mit

Hinweis). Als Abschluss der Ausbildung gilt jener Zeitpunkt, in welchem der

Student oder die Studentin davon Kenntnis erhält, dass er die Schlussprüfung

mit Erfolg bestanden hat (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 3b; ARV 1977 Nr. 5 S.

26). Nachbesserungen von Diplomarbeiten oder Wiederholungen von Prüfungen

zählen grundsätzlich ebenfalls zur Ausbildungsdauer. Vorausgesetzt ist, dass

die entsprechenden Vorbereitungen und Arbeiten zeitlich intensiv sind und die

versicherte Person von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abhalten sowie

dass diese zusätzliche Zeit - wie die Ausbildung selbst - genügend überprüfbar

ist (ARV 2000 Nr. 28 S. 147 mit Hinweisen).

Es ist davon auszugehen, dass der Lehrgang an der

Schule A.________ die erwähnten Anforderungen erfüllt, wobei offen bleiben

kann, ob es sich dabei um eine Aus- oder einer Weiterbildung handelt. Das

Schuljahr, welches vom 22. Oktober 2001 bis Ende September 2002 dauerte,

hinderte jedoch für sich allein genommen den Beschwerdeführer nicht, wie es

Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG verlangt, während mehr als zwölf Monaten daran, ein

Arbeitsverhältnis einzugehen und die Beitragszeit zu erfüllen. Ob die

anschliessende Phase der Information über berufliche Möglichkeiten allenfalls

unter bestimmten Voraussetzungen einer Aus- oder Weiterbildung gleichzusetzen

oder als Bestandteil einer solchen anzusehen wäre, muss vorliegend nicht

geprüft werden. Vorauszusetzen wäre in jedem Fall - entsprechend der zitierten

Praxis zu Nachbesserungen von Arbeiten und Wiederholungen von Prüfungen - eine

hinreichend überprüfbare zeitliche Beanspruchung, deren Ausmass einer Erfüllung

der Kontrollvorschriften (Art. 17 AVIG) entgegen steht. Der mit der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgelegten Karte des aufgesuchten Berufs- und

Laufbahnberaters ist aber lediglich zu entnehmen, dass am 29. Oktober 2002 von

14.00 bis ca. 17.30 Uhr Tests durchgeführt wurden und am 5. November 2002 ab

15.30 Uhr deren Auswertung (wohl im Rahmen einer Besprechung) stattfand. Eine

zeitlich intensive Tätigkeit, welche den Beschwerdeführer von der Erfüllung der

Kontrollvorschriften abgehalten hätte, liegt unter diesen Umständen nicht vor.

Verwaltung und Vorinstanz sind daher mit Recht zum Ergebnis gelangt, die

Voraussetzungen einer Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit seien nicht

erfüllt, und haben deshalb einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

verneint.

(…)." (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella

causa K., C 157/03)

Per

quanto attiene alla nozione di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a

LADI, in particolare nell'ambito di uno stage, in una sentenza dell'8 luglio

2004 nella causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud (C 311/02),

il TFA ha osservato che:

"

(…)

Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let.

a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de

formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait

(ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146

consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). Cette définition correspond

à celle de la formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement

du 18ème anniversaire, du droit à la rente d'orphelin de l'AVS, au sens de

l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance

la teneur de l'art. 25 al. 2 aLAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H

211/96, et F. du 14 avril 1986, C 148/85).

(…).

3.

3.1 La juridiction cantonale a jugé que le stage

de six mois accompli au à l'étranger constituait une période de formation au sens

de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Elle a considéré que ce stage effectué dans le domaine

de l'éducation sanitaire et environnementale, supervisé par une psychologue, ne

constituait pas un premier emploi, dès lors que l'intéressée, bien que nourrie

et logée, n'avait pas perçu de rémunération. Selon les premiers juges, cette activité

avait permis de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université

par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, effectuée dans

le cadre d'une institution soutenue par diverses organisations internationales

et de nature à valoriser directement un titre universitaire. Aussi, cette activité

était-elle comparable à un stage dans un institut de recherche aux Etats-Unis, financé

par le Fonds national de la recherche scientifique, dont le Tribunal administratif

du canton de Vaud avait reconnu le caractère de formation complémentaire, voire

de perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI

3.2 En l'occurrence, il y a lieu de se ranger à

l'avis des premiers juges selon lequel le stage accompli au à l'étranger a permis

à l'intéressée de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université

par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise. Dans la mesure où

la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI correspond à

celle de l'art. 25 al. 5 LAVS, il ne paraît pas indiqué de poser une exigence supplémentaire

en ce sens que le stage doit constituer un complément nécessaire à la formation

acquise, comme le soutient le recourant. Un tel critère est certes déterminant

en ce qui concerne le droit à des prestations au titre des mesures destinées à

prévenir et à combattre le chômage au sens des art. 59 ss LACI (cf. ATF 111 V

276; DTA 1991 n° 13 p. 111 consid. 1b/bb). En ce qui concerne la libération des

conditions relatives à la période de cotisation, en revanche, la loi n'a pas

pour but d'en faire bénéficier seulement les assurés qui accomplissent une formation

minimale. Au contraire, l'assurance-chômage a intérêt à ce que soient libérés temporairement

des conditions relatives à la période de cotisation les assurés désireux

d'accéder au marché de l'emploi qui suivent une formation au-delà du niveau

minimum requis actuellement.

(…)."

Nella

medesima sentenza l'Alta Corte ha inoltre sviluppato le seguenti considerazioni

riguardo al momento in cui si era conclusa la precedente formazione

universitaria dell'assicurata:

"

Par sa décision du 2 mars 2001, la caisse a dénié

à l'assurée le droit de se prévaloir d'un motif de libération des conditions relatives

à la période de cotisation, motif pris qu'elle avait suivi une formation universitaire

durant 9 mois et 22 jours seulement pendant le délai-cadre applicable (du 10 janvier

1999 au 9 janvier 2001). Elle a considéré que l'intéressée avait terminé sa formation

universitaire le 1er novembre 1999. Toutefois, sur le vu de l'attestation d'obtention

de la licence en psychologie délivrée par l'Université X.________ le 1er

novembre 1999, l'assurée ne s'est pas présentée à l'examen de techniques projectives.

C'est seulement le 21 février 2000 qu'elle a réussi l'examen dans cette

branche, après avoir suivi les cours correspondants durant le semestre d'hiver

1999-2000. Du moment que cet examen fait partie intégrante de la licence, force

est de considérer que la formation universitaire n'a pris fin que le 21 février

2000, conformément à la jurisprudence selon laquelle la correction de travaux

de diplôme ou la répétition d'examen est assimilée à la période de formation

(DTA 2000 n°28 p. 144). Vu ce qui précède, l'assurée a suivi une formation universitaire

pendant plus de 12 mois durant le délai-cadre applicable, de sorte qu'elle était

libérée des conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 14 al. 1

LACI). Le recours se révèle ainsi mal fondé."

Infine

l'Alta Corte ha pure rilevato che:

"

(…)

Selon la jurisprudence constante, il doit exister

un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1

LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b

et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s.

consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique,

ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise

lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées

à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation

(cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).

(…)." (cfr. STFA dell'8 luglio 2004 nella

causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud, C 311/02)

Circa la

necessità di un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di contribuzione

e il motivo d'esonero, in un'altra decisione del 17 novembre 2003 nelle causa

E. e G., C 234/02 e 235/02, nel caso di due assicurati che, visti gli impegni

di studio ("medizinische-therapeutische Grundausbildung" presso una

ditta e "zusätzlichen Weiterbildungen"), chiedevano di essere

esonerati dal periodo di contribuzione, la nostra Massima Istanza ha, tra

l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.3 Aus den Stundenplänen der Beschwerdeführer

geht hervor, dass sie morgens am Montag und Samstag jeweils um 09.00 Uhr und an

den übrigen Tagen jeweils um 10.00 Uhr zu lernen begannen. Am Nachmittag

lernten sie nach einer zweistündigen Mittagspause (12.00 bis 14.00 Uhr) jeweils

bis 17.00 Uhr (Ausnahmen: Schulbesuch montags von 13.00 bis 22.30 Uhr und

jeweils dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr). Der Sonntag

war ihr freier Tag. Aus diesen Stundenplänen ergibt sich, dass sie im ersten

Semester im Durchschnitt je ca. 36,5 Wochenstunden für den Schulbesuch, den Sprachkurs

und das Lernen aufwendeten. Im zweiten Semester (Beginn am 27. August 2001) kam

die Vorlesung mit zwei Wochenstunden hinzu, was einen Wochenaufwand von 38,5

Stunden ergibt.

Im Vergleich mit der betriebsüblichen

wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2001 (Die Volkswirtschaft,

Heft 10/2003, S. 98 Tabelle B9.2) hatten die Beschwerdeführer mithin pro Woche

eine disponible Zeit von fünf Stunden im ersten und von drei Stunden im zweiten

Semester, um einer beitragspflichtigen Arbeit nachzugehen. Zudem hätten sie die

Möglichkeit gehabt, anstatt der Kurse, die sie regelmässig zwei bis drei

Stunden pro Woche offenbar als Selbstständigerwerbende erteilten (ansonsten

wären sie als Beitragszeit anzurechnen), eine beitragspflichtige Beschäftigung auszuüben.

Um nötigenfalls einen zusammenhängenden mehrstündigen Freiraum für eine solche

Arbeit zu schaffen, wäre es den Beschwerdeführern angesichts der relativ kurzen

und überblickbaren Dauer der Ausbildung möglich und zumutbar gewesen, die

Lernzeiten auch auf die Abende und den Sonntag zu verschieben. Nach dem

Gesagten fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen der Nichterfüllung

der Beitragszeit und der Ausbildung, da eine Arbeit von wenigen Stunden pro

Woche eine genügende Beitragszeit bildet (SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20 Erw.

2c).

(…)." (cfr. STFA del 17 novembre 2003 nelle

cause E. e C., C 234/02 e C 235/02; la sottolineatura è del redattore)

2.4. Gli Svizzeri

che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è

membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero scambio

(AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione,

purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero.

Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adempimento del periodo di

contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’AELS

il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce

inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è

scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o

dell’AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati

dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un

soggiorno all’estero di oltre un anno (cfr. art. 14 cpv. 3 LADI).

2.5. In merito al

rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza del 13 aprile 2004

nella causa G., C 106/03, il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole

circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art.

14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

L'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem

überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12

Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder

unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch

bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13

Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat

diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen

Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998

geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen

Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco

in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der

Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept

(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die

12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer

zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber

der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung

ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der

Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich

zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten

Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu

begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht

zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der

Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die

Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten

rechtens.

(…)." (cfr. STFA del 13 aprile 2004 nella

causa G., C 106/03)

Contestualmente

il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione

con periodi di esonero:

"

(…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation

von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten

f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).

(…)." (cfr. STFA del 13 aprile 2004 nella

causa G., C 106/03)

2.6. Nell'evenienza

concreta dagli atti di causa risulta che l'assicurata si è iscritta al

collocamento il 3 novembre 2003 rivendicando da quella data il diritto alle

indennità di disoccupazione (cfr. doc. 11 e 39).

Dalla

"Domanda d'indennità di disoccupazione" risulta che, nel pertinente

termine quadro per il periodo di contribuzione, che va dal 3 novembre 2001 al 2

novembre 2003 (cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), l'assicurata ha svolto le seguenti

attività lavorative:

-

dal 31.05.02 al 31.08.02 presso l' __________ de __________;

-

dal 20.12.02 al 21.04.03 presso la __________ di __________;

-

dal 28.06.03 al 21.09.03 presso la __________, in __________.

(cfr.

doc. 11 risposta al punto 30, 12-28, 29-31, 32 e A1).

Dai dati

appena esposti risulta dunque che l'assicurata non ha adempiuto al periodo di

contribuzione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI (cfr. consid. 2.2 ).

Essa non ha infatti svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a

contribuzione nel pertinente termine quadro (cfr. art. 13 LADI) tenendo conto

dei periodi lavorativi svolti in Svizzera e in __________ (per dei casi

in cui questo Tribunale si è pronunciato in merito alla totalizzazione

dei periodi di assicurazione o di occupazione, cfr. la STCA del 19 aprile 2004

nella causa C., 38.2003.76 e la STCA del 16 giugno 2003 nella causa G.,

38.2002.211).

Circa

l'attività lavorativa svolta in __________ il TCA rileva che la stessa non

soggiace al principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione o di

occupazione (cfr. art. 67 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio,

del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale

ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità) visto che l' __________ non è Stato membro

dell'Unione europea.

2.7. A mente del

TCA l'assicurata non può neppure essere esonerata dall'adempimento del periodo

di contribuzione ai sensi dell'art. 14 LADI per le seguenti ragioni.

Il

direttore della __________ di __________ ha dichiarato che l'assicurata:

"

ha frequentato dal 6 settembre 1999 la __________,

__________ di __________.

Il quinto semestre di scuola è iniziato il 3

settembre 2001 e si è concluso l'11 aprile 2002 con l'ottenimento del

diploma." (cfr. doc. 34)

Dal

certificato rilasciato dal __________ del __________ risulta:

"

Que RI1 de nacionalidad suisa ha participado en el

programa de Intercambios Internacionales Eurodisea, del 6/05/2002 a 31/05/02 y

del 31/05/2002 a 31/08/02.

Que ha seguido un curso intensivo de formaciôn

lingüistica y cultural en el __________ i la __________, del 6/05/2002 a

31/05/02, con un total de 80 horas.

Que su período de prácticas en empresas lo ha realizado

en __________, del 31/05/2002 a 31/08/02, realizando tareas de atención al

turista y reserva de hoteles." (cfr. doc. 32)

Per

contro, durante i soggiorni a __________ e in __________ non risulta che

l'assicurata abbia frequentato delle scuole e/o conseguito degli attestati o

diplomi che riempiano i requisiti richiesti dalla nozione di formazione ai

sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. la giurisprudenza federale citata

al consid. 2.3).

Del resto

la stessa assicurata ha affermato di avere svolto a __________ e in __________

un'attività lavorativa quale monitrice di sci (cfr. doc. I e 11 risposta al

punto 30; vedi inoltre la documentazione concernente i rispettivi datori di

lavoro prodotta sub doc. 12-28 e 29-31).

Dunque,

anche ammettendo che il corso intensivo di spagnolo e il seguente periodo di

pratica configurino una formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI

(per quanto riguarda la nozione di formazione nell'ambito di uno stage cfr. in

particolare la STFA dell'8 luglio 2004 nella causa SECO contro Service de

l'emploi du canton de Vaud, C 311/02, riprodotta al consid. 2.3),

complessivamente l'assicurata non raggiunge il periodo di oltre 12 mesi,

durante il quale non è stata vincolata da un rapporto di lavoro a seguito della

formazione scolastica, necessario per essere esonerata dall'adempimento del

periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

Infatti,

quale tempo di formazione l'assicurata può al massimo fare valere i periodi dal

3 novembre 2001 all'11 aprile 2002 e dal 6 maggio al 31 agosto 2002.

Nel

termine quadro per il periodo di contribuzione (3 novembre 2001-2 novembre

2003) l'assicurata non ha dunque seguito una formazione scolastica, durante

oltre 12 mesi, che le ha impedito di essere vincolata da un rapporto di lavoro

per un periodo di tempo equivalente (cfr. consid. 2.3).

Essa non

può quindi essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione sulla

base dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

L'assicurata

non può infine neppure essere esonerata sulla base dell'art. 14 cpv. 3 LADI.

Infatti il suo soggiorno in __________ non è durato oltre un anno (cfr. consid.

2.4).

In simili

circostanze, visto che l'assicurata non ha adempiuto e neppure poteva essere

esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione, a ragione la Cassa le

ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto non è dato il

presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

Questo

vale a maggior ragione anche avuto riguardo alla giurisprudenza federale

secondo la quale non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi

di esonero (cfr. consid. 2.5).

La

decisione impugnata va dunque confermata.

Circa il

richiamo dell'assicurata agli art. 7 ("Dignità umana") e 8

("Uguaglianza giuridica") della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera (Cost. fed.) il TCA ricorda che il giudice è vincolato

alla volontà del legislatore e deve applicare la legge.

Infatti,

secondo l'art. 191 Cost. fed. le leggi federali e il diritto internazionale

sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate

dell'applicazione del diritto (cfr. STFA del 24 aprile 2003 nella causa G., C

29/02, consid. 3.6; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; Pratique

VSI 2003 pag. 82, consid. 7, pag. 96 e DTF 128 V 199, consid. 7 pag. 215).

Nel caso

concreto vanno dunque applicati segnatamente gli art. 8, 13 e 14 LADI che

regolano chiaramente i presupposti del diritto alle indennità di

disoccupazione, il periodo di contribuzione e l'esonero dal suo adempimento. In

assenza dei presupposti legali pur interpretati alla luce della Costituzione

federale (cfr. DTF 130 V 235), il diritto alle indennità di disoccupazione non

è dato.

Nel

proprio ricorso l'assicurata ha chiesto, subordinatamente, "l'ammissione

all'assistenza pubblica e al sussidio per la cassa malati" (cfr. doc. I

pag. 2).

Ora, in

assenza di una decisione impugnabile al proposito il TCA non può pronunciarsi

nel merito. Una domanda in tale senso deve essere inoltrata agli organi

chiamati ad applicare la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) e il rispettivo Regolamento (cfr. in particolare gli

art. 2, 18 e 19 Laps e gli art. 12, 17, 18 e 19 del Regolamento e,

concretamente allo sportello Laps di Bellinzona (cfr. art. 19 del

Regolamento)).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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