38.2004.11
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20 settembre 2004Italiano30 min
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Numero d'incarto:
38.2004.11
Data decisione, Autorità:
20.09.2004, TCA
Titolo:
non ha diritto alle indennità di disoccupazione l'assicurata che non ha svolto un'attività dipendente sottoposta a contribuzione di 12 mesi nei due anni precedenti la sua iscrizione al collocamento e che nel medesimo periodo neppure ha svolto una formazione scolastica durante oltre 12 mesi
ESENZIONE
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
art. 191 COST
art. 2 cpv. 1 let. a LADI
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 13 cpv. 1 LADI
art. 14 cpv. 1 let. a LADI
art. 14 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.11
FS/DC/sc
Lugano
20 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2004
di
RI1
contro
la decisione del 16 gennaio 2004 emanata
da
Cassa CO1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
dicembre 2003 la Cassa CO1 (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda
d'indennità di disoccupazione inoltrata da RI1.
La Cassa
ha così motivato la propria decisione:
"
(…)
Nel suo caso durante il periodo dal 3 novembre
2001 al 2 novembre 2003 ha esercitato un'attività salariata sottoposta a
contribuzione di solo 3 mesi e 29 giorni e non può far valere un motivo
d'esonero.
Non può pertanto far valere alcun diritto
all'indennità di disoccupazione. (…)" (cfr. doc. 9-10)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurata il 12 gennaio 2004 (cfr. doc. 3-4),
la Cassa, in data 16 gennaio 2004, ha emanato una decisione su opposizione
nella quale, in particolare, ha osservato che:
"
(…)
Nel suo caso, durante il periodo dal 3 novembre
2001 al 2 novembre 2003, può comprovare un'attività salariata sottoposta a
contribuzione di soli 3 mesi e 29 giorni presso la __________ di __________. Il
lavoro svolto in __________ non può essere considerato poiché non è uno Stato
membro dell'UE né dell'AELS.
Non può neppure far valere un motivo d'esonero in
quanto la sua formazione scolastica si è conclusa nell'aprile 2002. La Cassa
può infatti prendere in considerazione unicamente il periodo da novembre 2001
ad aprile 2002, che è inferiore ai 12 mesi richiesti dalla legge.
Visto quanto sopra, la Cassa ritiene di
riconfermare il rifiuto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 3
novembre 2003.
(…)." (cfr. doc. A2)
1.3. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del
seguente tenore:
"
Innanzitutto la presente opposizione è
tempestiva in quanto la decisione in oggetto mi è stata intimata, per corriere
normale, il 21.01.04. Ragione per cui il termine di 30 giorni scade il
20.02.04. Poi, la possibilità impugnativa, è data dalla stessa decisione.
Fatti
I disposti di legge addotti (LADI art. 9 cpv. 1,
2, 3 e OADI art. 11) non sono applicabili alla mia fattispecie per i seguenti
motivi.
Ho iniziato la __________ nel settembre del 1999.
Dal 01.07.00 al 31.12.00 ho svolto un primo
semestre di stage presso un'agenzia di viaggi a __________ e dal 01.01.01 al
30.06.01 un secondo semestre di stage a __________ come da regolamento
scolastico.
Mi sono poi diplomata in operatrice di turismo
nell'aprile 2002.
Quindi, considerato come sia importante - nella
mia futura professione - la conoscenza delle lingue e delle mete turistiche ed
economiche internazionali, ho avuto modo, tramite il programma di scambio
Eurodyssée del DECS, di apprendere lo spagnolo, di perfezionarlo a __________ e
di applicarlo nel giro dell'__________.
Successivamente e sempre per conoscere nuove
lingue e luoghi sono stata a __________ dove ho svolto temporaneamente anche la
mansione di monitrice di sci.
Quindi, sempre per conoscere nuove lingue e nuovi
luoghi sono volata in __________. Anche laggiù ho svolto temporaneamente, per
il mio sostentamento, la monitrice di sci.
A questo punto, terminata la formazione e il
perfezionamento nelle lingue e la conoscenza dei luoghi, mi appresto ad entrare
nel mondo del lavoro e, confidando nell'aiuto del collocatore, di trovare
presto un'occupazione adeguata.
Perciò, a tutt'oggi, non ho ancora svolto un
lavoro attinente alla professione appresa ma ho svolto soltanto degli stages
Considerandi
atti a incrementare il mio sapere. L'esigua attività salariale intrapresa è
stata indispensabile per il mio mantenimento quale studente-lavoratore. Ragione
per cui secondo gli artt. 7, 8, 10, 15 LADI sono abilitata a percepire la
disoccupazione.
Ricordo che, mentre i miei colleghi studenti con
la visione di terminare gli studi per poi percepire la disoccupazione (non
parlano di cercare un lavoro) e poi farsi pagare i corsi di lingue, io mi davo
da fare per completare le mie conoscenze linguistiche a mia spese facendo
qualche lavoretto (monitrice di sci) e, proprio per questo, vengo penalizzata.
Secondo gli artt. 7 (dignità) e 8 (uguaglianza
giuridica) Cost. in assenza di un lavoro e avendo un attestato professionale e
fra alcune settimane compirò i venticinque anni e non essendo in grado di
delinquere (furti, rapine, spaccio e altro) e/o elemosinare per mantenermi sono
costretta a chiedere la disoccupazione o l'assistenza pubblica. Certo che è
triste osservare come la svizzera sia altruista (umanitaria) con gli stranieri
(in patria o all'estero) e poi sia assurdamente restrittiva e avara coi propri
cittadini.
Ritengo quindi che le leggi devono essere
applicate con criteri di uguaglianza, che una medesima autorità le deve interpretare
in modo costante e che essa deve adottare, nella medesime circostanze,
decisioni identiche. Quando l'autorità gode di un potere d'apprezzamento, ne
deve far uso, nella misura del possibile, in modo imparziale, adottando le
medesime soluzioni in casi simili, evitando in altre parole, di adottare due
pesi e due misure. Esiste di conseguenza una disparità di trattamento lesiva
della Costituzione quando l'autorità agisce in modo giuridicamente difforme in
una situazione analoga o quando agisce in modo analogo in situazioni
differenti.
Inoltre, non percependo la disoccupazione non
sono nemmeno seguita da un collaboratore: ciò significa che devo arrangiarmi da
sola per cercare un posto di lavoro e non posso nemmeno partecipare ai corsi
formativi e di perfezionamento istituiti dall'AD.
Ma allora a cosa serve tutto l'impegno
finanziario all'uopo profuso da confederazione e cantone?
Forse solo per pagare i funzionari?
Dispositivo
Per questi motivi,
Visti gli artt. 7 e 8 Cost. e 7, 8, 10, 15 LADI
ed ogni altro applicabile alla fattispecie riservato un più ampio sviluppo
delle tesi di fatto e di diritto in prosieguo di causa.
Chiedo venga giudicato
1. la decisione contestata è annullata.
2. gli
atti vengono ritornati all'Istituto delle assicurazioni sociali che delibererà
nuovamente in modo positivo,
subordinatamente
1. l'ammissione
all'assistenza pubblica e al sussidio per la cassa malati,
2. protestate spese e ripetibili." (Doc.
I)
1.4. Nella sua
risposta del 23 febbraio 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e,
in particolare, ha osservato che:
"
(…)
In data 3 novembre 2003 la signora RI1 si è
annunciata quale persona in cerca d'impiego presso il Comune di __________. Ha
presentato la domanda d'indennità di disoccupazione il 21 novembre 2003. Dal formulario
allestito sono rilevabili i seguenti punti:
a) Dal
31 maggio 2002 al 31 agosto 2002 ha svolto un'attività lucrativa in __________
presso l' __________ a __________.
b) Dal
22 dicembre 2002 al 18 aprile 2003 ha svolto attività di maestra di sci presso
la __________ di __________.
c) Dal
28 giugno 2003 al 21 settembre 2003 ha svolto attività in __________ presso una
scuola di "__________".
d) Ha
frequentato inoltre la __________ di __________ dal 3 novembre 2001 all'11
aprile 2002.
Il termine quadro per la verifica delle
condizioni di assicurazione va dal 3 novembre 2001 al 2 novembre 2003. Dai dati
descritti non è pertanto possibile adempiere la condizione di almeno 12 mesi di
contribuzione come pure la condizione di esonero dell'adempimento del periodo
di contribuzione per formazione scolastica.
A titolo informativo si precisa quando segue:
a) Con
i 3 mesi e 29 giorni di attività lucrativa effettuati in Svizzera, pur
aggiungendo anche l'attività effettuata in __________ dal 31 maggio 2002 al 31
agosto 2002, non si raggiungono i 12 mesi previsti dall'art. 13 LADI.
b) L'attività
svolta in __________ non può essere considerata non essendo tale paese membro
dell'UE.
c) La
formazione scolastica svolta a __________ presso la __________ dal 3 novembre
2001 all'11 aprile 2002 non adempie alla condizione posta dall'art. 14 cpv. 1
lett a anche aggiungendovi il corso intensivo di spagnolo effettuato dal 6
maggio 2002 al 31 maggio 2002.
Da ultimo la ricorrente non adempie nemmeno alla
condizione posta dall'art. 14 cpv. 3 LADI essendosi trattenuta in __________
per un periodo di circa 3 mesi.
Tutto ben considerato la Cassa chiede a codesto
Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata.
Alla signora RI1 consigliamo di rivolgersi
all'autorità comunale per un'eventuale prestazione assistenziale." (Doc.
III)
1.5. Con
ulteriore scritto del 3 marzo 2004 al TCA l'assicurata ha prodotto i doc. A4 e
A5 e ha rilevato che:
"
La risposta succitata, oltre a ritrascrivere
pedissequamente i vari articoli di legge, continua a voler considerare lavoro
gli stages linguistici a __________, a __________ e in __________. Devo quindi
con forza contraddire tale assunto e confermare quanto espresso al riguardo nel
ricorso in oggetto. Poi, candidamente l'avv. __________ mi consiglia i
rivolgermi all'autorità comunale per un'eventuale prestazione assistenziale.
Ciò significa che, essendo esclusa dalla
disoccupazione, non posso nemmeno usufruire dei servizi offerti quali: l'aiuto
a cercare un posto di lavoro, la possibilità di effettuare dei corsi di
perfezionamento, la partecipazione ai piani occupazionali per finalmente
mettere in pratica quanto appreso, i sussidi per la cassa malati e quant'altro.
Così facendo lo Stato istruisce gli allievi
(tutti sanno quanto siano elevati i costi dell'istruzione) per poi distruggerli
moralmente e metterli in assistenza e, al loro posto, assoldare gli stranieri
bocconiani come sembra trasparire da recenti articoli di stampa. Infatti a
Zurigo mi son già sentita dire: preferiamo lavorare con una turca che parla
lo Züritüsch piuttosto che con una ticinese che parla lo Schriftdeutsch. Non
vogliamo mica far fatica a parlare una lingua straniera noi.
Ebbene qui subiamo la discriminazione razziale a
rovescio e cioè agli stranieri il lavoro e agli autoctoni l'assistenza. Come
inizio del terzo millennio non è male per i giovani svizzeri." (Doc. V)
1.6. Il doc. V
unitamente agli allegati sono stati notificati alla Cassa (cfr. doc. VI) che,
con lettera dell'11 marzo 2004 al TCA, si è riconfermata nelle proprie
allegazioni e ha osservato che:
"
(…)
Precisiamo tuttavia che il rifiuto delle
indennità giornaliere non significa non poter accedere ai servizi offerti dalla
LADI.
L'assicurata può usufruire di determinati
provvedimenti, in tal senso la invitiamo a prendere contatto con il suo
collocatore.
In merito alle prestazioni assistenziali era una
risposta a quanto richiesto subordinatamente dalla signora RI1 nel suo ricorso.
(…)." (cfr. doc. VII)
in
diritto
2.1. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il
24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del
24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento
legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C
154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;
DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid.
2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con
riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003
nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore
l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 16
gennaio 2004 con effetto dal 3 novembre 2003), si applicano le norme valide dal
1° luglio 2003.
2.2. L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che é tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
2.3. L'art. 14
LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,
prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di
contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante
oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di
lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno
10 anni siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto
soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI).
Chiamato
a pronunciarsi circa l'esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione ai
sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI nel caso di un assicurato che, dopo aver
interrotto alla fine del primo anno scolastico una formazione in
"Betriebsökonomie", si è sottoposto a dei test dai quali è emersa la
sua idoneità ad una formazione quale insegnante, il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni.
"
(…)
2.2 Nach Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG ist von der
Erfüllung der Beitragszeit befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs.
3 AVIG) während insgesamt mehr als zwölf Monaten wegen Schulausbildung,
Umschulung oder Weiterbildung nicht in einem Arbeitsverhältnis stand und
deshalb die Beitragszeit nicht erfüllen konnte. Nach der Rechtsprechung gilt
als Ausbildung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG jede systematische, auf
der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch
anerkannten (üblichen) Lehrganges beruhende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche
Tätigkeit (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 2a; ARV 1991 Nr. 8 S. 85 Erw. 3a mit
Hinweis). Als Abschluss der Ausbildung gilt jener Zeitpunkt, in welchem der
Student oder die Studentin davon Kenntnis erhält, dass er die Schlussprüfung
mit Erfolg bestanden hat (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 3b; ARV 1977 Nr. 5 S.
26). Nachbesserungen von Diplomarbeiten oder Wiederholungen von Prüfungen
zählen grundsätzlich ebenfalls zur Ausbildungsdauer. Vorausgesetzt ist, dass
die entsprechenden Vorbereitungen und Arbeiten zeitlich intensiv sind und die
versicherte Person von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abhalten sowie
dass diese zusätzliche Zeit - wie die Ausbildung selbst - genügend überprüfbar
ist (ARV 2000 Nr. 28 S. 147 mit Hinweisen).
Es ist davon auszugehen, dass der Lehrgang an der
Schule A.________ die erwähnten Anforderungen erfüllt, wobei offen bleiben
kann, ob es sich dabei um eine Aus- oder einer Weiterbildung handelt. Das
Schuljahr, welches vom 22. Oktober 2001 bis Ende September 2002 dauerte,
hinderte jedoch für sich allein genommen den Beschwerdeführer nicht, wie es
Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG verlangt, während mehr als zwölf Monaten daran, ein
Arbeitsverhältnis einzugehen und die Beitragszeit zu erfüllen. Ob die
anschliessende Phase der Information über berufliche Möglichkeiten allenfalls
unter bestimmten Voraussetzungen einer Aus- oder Weiterbildung gleichzusetzen
oder als Bestandteil einer solchen anzusehen wäre, muss vorliegend nicht
geprüft werden. Vorauszusetzen wäre in jedem Fall - entsprechend der zitierten
Praxis zu Nachbesserungen von Arbeiten und Wiederholungen von Prüfungen - eine
hinreichend überprüfbare zeitliche Beanspruchung, deren Ausmass einer Erfüllung
der Kontrollvorschriften (Art. 17 AVIG) entgegen steht. Der mit der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgelegten Karte des aufgesuchten Berufs- und
Laufbahnberaters ist aber lediglich zu entnehmen, dass am 29. Oktober 2002 von
14.00 bis ca. 17.30 Uhr Tests durchgeführt wurden und am 5. November 2002 ab
15.30 Uhr deren Auswertung (wohl im Rahmen einer Besprechung) stattfand. Eine
zeitlich intensive Tätigkeit, welche den Beschwerdeführer von der Erfüllung der
Kontrollvorschriften abgehalten hätte, liegt unter diesen Umständen nicht vor.
Verwaltung und Vorinstanz sind daher mit Recht zum Ergebnis gelangt, die
Voraussetzungen einer Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit seien nicht
erfüllt, und haben deshalb einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
verneint.
(…)." (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella
causa K., C 157/03)
Per
quanto attiene alla nozione di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a
LADI, in particolare nell'ambito di uno stage, in una sentenza dell'8 luglio
2004 nella causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud (C 311/02),
il TFA ha osservato che:
"
(…)
Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let.
a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de
formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait
(ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146
consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). Cette définition correspond
à celle de la formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement
du 18ème anniversaire, du droit à la rente d'orphelin de l'AVS, au sens de
l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance
la teneur de l'art. 25 al. 2 aLAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H
211/96, et F. du 14 avril 1986, C 148/85).
(…).
3.
3.1 La juridiction cantonale a jugé que le stage
de six mois accompli au à l'étranger constituait une période de formation au sens
de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Elle a considéré que ce stage effectué dans le domaine
de l'éducation sanitaire et environnementale, supervisé par une psychologue, ne
constituait pas un premier emploi, dès lors que l'intéressée, bien que nourrie
et logée, n'avait pas perçu de rémunération. Selon les premiers juges, cette activité
avait permis de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université
par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, effectuée dans
le cadre d'une institution soutenue par diverses organisations internationales
et de nature à valoriser directement un titre universitaire. Aussi, cette activité
était-elle comparable à un stage dans un institut de recherche aux Etats-Unis, financé
par le Fonds national de la recherche scientifique, dont le Tribunal administratif
du canton de Vaud avait reconnu le caractère de formation complémentaire, voire
de perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI
3.2 En l'occurrence, il y a lieu de se ranger à
l'avis des premiers juges selon lequel le stage accompli au à l'étranger a permis
à l'intéressée de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université
par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise. Dans la mesure où
la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI correspond à
celle de l'art. 25 al. 5 LAVS, il ne paraît pas indiqué de poser une exigence supplémentaire
en ce sens que le stage doit constituer un complément nécessaire à la formation
acquise, comme le soutient le recourant. Un tel critère est certes déterminant
en ce qui concerne le droit à des prestations au titre des mesures destinées à
prévenir et à combattre le chômage au sens des art. 59 ss LACI (cf. ATF 111 V
276; DTA 1991 n° 13 p. 111 consid. 1b/bb). En ce qui concerne la libération des
conditions relatives à la période de cotisation, en revanche, la loi n'a pas
pour but d'en faire bénéficier seulement les assurés qui accomplissent une formation
minimale. Au contraire, l'assurance-chômage a intérêt à ce que soient libérés temporairement
des conditions relatives à la période de cotisation les assurés désireux
d'accéder au marché de l'emploi qui suivent une formation au-delà du niveau
minimum requis actuellement.
(…)."
Nella
medesima sentenza l'Alta Corte ha inoltre sviluppato le seguenti considerazioni
riguardo al momento in cui si era conclusa la precedente formazione
universitaria dell'assicurata:
"
Par sa décision du 2 mars 2001, la caisse a dénié
à l'assurée le droit de se prévaloir d'un motif de libération des conditions relatives
à la période de cotisation, motif pris qu'elle avait suivi une formation universitaire
durant 9 mois et 22 jours seulement pendant le délai-cadre applicable (du 10 janvier
1999 au 9 janvier 2001). Elle a considéré que l'intéressée avait terminé sa formation
universitaire le 1er novembre 1999. Toutefois, sur le vu de l'attestation d'obtention
de la licence en psychologie délivrée par l'Université X.________ le 1er
novembre 1999, l'assurée ne s'est pas présentée à l'examen de techniques projectives.
C'est seulement le 21 février 2000 qu'elle a réussi l'examen dans cette
branche, après avoir suivi les cours correspondants durant le semestre d'hiver
1999-2000. Du moment que cet examen fait partie intégrante de la licence, force
est de considérer que la formation universitaire n'a pris fin que le 21 février
2000, conformément à la jurisprudence selon laquelle la correction de travaux
de diplôme ou la répétition d'examen est assimilée à la période de formation
(DTA 2000 n°28 p. 144). Vu ce qui précède, l'assurée a suivi une formation universitaire
pendant plus de 12 mois durant le délai-cadre applicable, de sorte qu'elle était
libérée des conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 14 al. 1
LACI). Le recours se révèle ainsi mal fondé."
Infine
l'Alta Corte ha pure rilevato che:
"
(…)
Selon la jurisprudence constante, il doit exister
un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1
LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b
et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s.
consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique,
ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise
lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées
à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation
(cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).
(…)." (cfr. STFA dell'8 luglio 2004 nella
causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud, C 311/02)
Circa la
necessità di un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di contribuzione
e il motivo d'esonero, in un'altra decisione del 17 novembre 2003 nelle causa
E. e G., C 234/02 e 235/02, nel caso di due assicurati che, visti gli impegni
di studio ("medizinische-therapeutische Grundausbildung" presso una
ditta e "zusätzlichen Weiterbildungen"), chiedevano di essere
esonerati dal periodo di contribuzione, la nostra Massima Istanza ha, tra
l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
4.3 Aus den Stundenplänen der Beschwerdeführer
geht hervor, dass sie morgens am Montag und Samstag jeweils um 09.00 Uhr und an
den übrigen Tagen jeweils um 10.00 Uhr zu lernen begannen. Am Nachmittag
lernten sie nach einer zweistündigen Mittagspause (12.00 bis 14.00 Uhr) jeweils
bis 17.00 Uhr (Ausnahmen: Schulbesuch montags von 13.00 bis 22.30 Uhr und
jeweils dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr). Der Sonntag
war ihr freier Tag. Aus diesen Stundenplänen ergibt sich, dass sie im ersten
Semester im Durchschnitt je ca. 36,5 Wochenstunden für den Schulbesuch, den Sprachkurs
und das Lernen aufwendeten. Im zweiten Semester (Beginn am 27. August 2001) kam
die Vorlesung mit zwei Wochenstunden hinzu, was einen Wochenaufwand von 38,5
Stunden ergibt.
Im Vergleich mit der betriebsüblichen
wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2001 (Die Volkswirtschaft,
Heft 10/2003, S. 98 Tabelle B9.2) hatten die Beschwerdeführer mithin pro Woche
eine disponible Zeit von fünf Stunden im ersten und von drei Stunden im zweiten
Semester, um einer beitragspflichtigen Arbeit nachzugehen. Zudem hätten sie die
Möglichkeit gehabt, anstatt der Kurse, die sie regelmässig zwei bis drei
Stunden pro Woche offenbar als Selbstständigerwerbende erteilten (ansonsten
wären sie als Beitragszeit anzurechnen), eine beitragspflichtige Beschäftigung auszuüben.
Um nötigenfalls einen zusammenhängenden mehrstündigen Freiraum für eine solche
Arbeit zu schaffen, wäre es den Beschwerdeführern angesichts der relativ kurzen
und überblickbaren Dauer der Ausbildung möglich und zumutbar gewesen, die
Lernzeiten auch auf die Abende und den Sonntag zu verschieben. Nach dem
Gesagten fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen der Nichterfüllung
der Beitragszeit und der Ausbildung, da eine Arbeit von wenigen Stunden pro
Woche eine genügende Beitragszeit bildet (SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20 Erw.
2c).
(…)." (cfr. STFA del 17 novembre 2003 nelle
cause E. e C., C 234/02 e C 235/02; la sottolineatura è del redattore)
2.4. Gli Svizzeri
che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è
membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero scambio
(AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione,
purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero.
Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adempimento del periodo di
contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’AELS
il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce
inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è
scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o
dell’AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati
dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un
soggiorno all’estero di oltre un anno (cfr. art. 14 cpv. 3 LADI).
2.5. In merito al
rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza del 13 aprile 2004
nella causa G., C 106/03, il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole
circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art.
14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem
überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12
Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder
unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch
bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13
Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat
diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen
Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998
geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen
Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco
in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der
Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept
(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die
12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer
zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber
der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung
ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der
Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich
zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten
Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu
begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht
zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der
Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die
Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten
rechtens.
(…)." (cfr. STFA del 13 aprile 2004 nella
causa G., C 106/03)
Contestualmente
il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione
con periodi di esonero:
"
(…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation
von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten
f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).
(…)." (cfr. STFA del 13 aprile 2004 nella
causa G., C 106/03)
2.6. Nell'evenienza
concreta dagli atti di causa risulta che l'assicurata si è iscritta al
collocamento il 3 novembre 2003 rivendicando da quella data il diritto alle
indennità di disoccupazione (cfr. doc. 11 e 39).
Dalla
"Domanda d'indennità di disoccupazione" risulta che, nel pertinente
termine quadro per il periodo di contribuzione, che va dal 3 novembre 2001 al 2
novembre 2003 (cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), l'assicurata ha svolto le seguenti
attività lavorative:
-
dal 31.05.02 al 31.08.02 presso l' __________ de __________;
-
dal 20.12.02 al 21.04.03 presso la __________ di __________;
-
dal 28.06.03 al 21.09.03 presso la __________, in __________.
(cfr.
doc. 11 risposta al punto 30, 12-28, 29-31, 32 e A1).
Dai dati
appena esposti risulta dunque che l'assicurata non ha adempiuto al periodo di
contribuzione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI (cfr. consid. 2.2 ).
Essa non ha infatti svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a
contribuzione nel pertinente termine quadro (cfr. art. 13 LADI) tenendo conto
dei periodi lavorativi svolti in Svizzera e in __________ (per dei casi
in cui questo Tribunale si è pronunciato in merito alla totalizzazione
dei periodi di assicurazione o di occupazione, cfr. la STCA del 19 aprile 2004
nella causa C., 38.2003.76 e la STCA del 16 giugno 2003 nella causa G.,
38.2002.211).
Circa
l'attività lavorativa svolta in __________ il TCA rileva che la stessa non
soggiace al principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione o di
occupazione (cfr. art. 67 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio,
del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità) visto che l' __________ non è Stato membro
dell'Unione europea.
2.7. A mente del
TCA l'assicurata non può neppure essere esonerata dall'adempimento del periodo
di contribuzione ai sensi dell'art. 14 LADI per le seguenti ragioni.
Il
direttore della __________ di __________ ha dichiarato che l'assicurata:
"
ha frequentato dal 6 settembre 1999 la __________,
__________ di __________.
Il quinto semestre di scuola è iniziato il 3
settembre 2001 e si è concluso l'11 aprile 2002 con l'ottenimento del
diploma." (cfr. doc. 34)
Dal
certificato rilasciato dal __________ del __________ risulta:
"
Que RI1 de nacionalidad suisa ha participado en el
programa de Intercambios Internacionales Eurodisea, del 6/05/2002 a 31/05/02 y
del 31/05/2002 a 31/08/02.
Que ha seguido un curso intensivo de formaciôn
lingüistica y cultural en el __________ i la __________, del 6/05/2002 a
31/05/02, con un total de 80 horas.
Que su período de prácticas en empresas lo ha realizado
en __________, del 31/05/2002 a 31/08/02, realizando tareas de atención al
turista y reserva de hoteles." (cfr. doc. 32)
Per
contro, durante i soggiorni a __________ e in __________ non risulta che
l'assicurata abbia frequentato delle scuole e/o conseguito degli attestati o
diplomi che riempiano i requisiti richiesti dalla nozione di formazione ai
sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. la giurisprudenza federale citata
al consid. 2.3).
Del resto
la stessa assicurata ha affermato di avere svolto a __________ e in __________
un'attività lavorativa quale monitrice di sci (cfr. doc. I e 11 risposta al
punto 30; vedi inoltre la documentazione concernente i rispettivi datori di
lavoro prodotta sub doc. 12-28 e 29-31).
Dunque,
anche ammettendo che il corso intensivo di spagnolo e il seguente periodo di
pratica configurino una formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI
(per quanto riguarda la nozione di formazione nell'ambito di uno stage cfr. in
particolare la STFA dell'8 luglio 2004 nella causa SECO contro Service de
l'emploi du canton de Vaud, C 311/02, riprodotta al consid. 2.3),
complessivamente l'assicurata non raggiunge il periodo di oltre 12 mesi,
durante il quale non è stata vincolata da un rapporto di lavoro a seguito della
formazione scolastica, necessario per essere esonerata dall'adempimento del
periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
Infatti,
quale tempo di formazione l'assicurata può al massimo fare valere i periodi dal
3 novembre 2001 all'11 aprile 2002 e dal 6 maggio al 31 agosto 2002.
Nel
termine quadro per il periodo di contribuzione (3 novembre 2001-2 novembre
2003) l'assicurata non ha dunque seguito una formazione scolastica, durante
oltre 12 mesi, che le ha impedito di essere vincolata da un rapporto di lavoro
per un periodo di tempo equivalente (cfr. consid. 2.3).
Essa non
può quindi essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione sulla
base dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
L'assicurata
non può infine neppure essere esonerata sulla base dell'art. 14 cpv. 3 LADI.
Infatti il suo soggiorno in __________ non è durato oltre un anno (cfr. consid.
2.4).
In simili
circostanze, visto che l'assicurata non ha adempiuto e neppure poteva essere
esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione, a ragione la Cassa le
ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto non è dato il
presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
Questo
vale a maggior ragione anche avuto riguardo alla giurisprudenza federale
secondo la quale non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi
di esonero (cfr. consid. 2.5).
La
decisione impugnata va dunque confermata.
Circa il
richiamo dell'assicurata agli art. 7 ("Dignità umana") e 8
("Uguaglianza giuridica") della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera (Cost. fed.) il TCA ricorda che il giudice è vincolato
alla volontà del legislatore e deve applicare la legge.
Infatti,
secondo l'art. 191 Cost. fed. le leggi federali e il diritto internazionale
sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate
dell'applicazione del diritto (cfr. STFA del 24 aprile 2003 nella causa G., C
29/02, consid. 3.6; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; Pratique
VSI 2003 pag. 82, consid. 7, pag. 96 e DTF 128 V 199, consid. 7 pag. 215).
Nel caso
concreto vanno dunque applicati segnatamente gli art. 8, 13 e 14 LADI che
regolano chiaramente i presupposti del diritto alle indennità di
disoccupazione, il periodo di contribuzione e l'esonero dal suo adempimento. In
assenza dei presupposti legali pur interpretati alla luce della Costituzione
federale (cfr. DTF 130 V 235), il diritto alle indennità di disoccupazione non
è dato.
Nel
proprio ricorso l'assicurata ha chiesto, subordinatamente, "l'ammissione
all'assistenza pubblica e al sussidio per la cassa malati" (cfr. doc. I
pag. 2).
Ora, in
assenza di una decisione impugnabile al proposito il TCA non può pronunciarsi
nel merito. Una domanda in tale senso deve essere inoltrata agli organi
chiamati ad applicare la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) e il rispettivo Regolamento (cfr. in particolare gli
art. 2, 18 e 19 Laps e gli art. 12, 17, 18 e 19 del Regolamento e,
concretamente allo sportello Laps di Bellinzona (cfr. art. 19 del
Regolamento)).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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