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Decisione

38.2004.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 novembre 2004Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I miei conteggi e quelli del sig. __________

corrispondevano perfettamente a quanto figurava. Quest'ultima persona scriveva

precisamente giorno per giorno le ore effettuate.

I funzionari della Cassa concordano che per quel

che riguarda il sig. __________ le ore indicate corrispondono a quelle

effettivamente perse.

Anche il sig. __________ conteggiava le ore come

gli altri operai. Cioè si arrivava al risultato finale tramite una

ricostruzione di quello che avveniva sui cantieri.

Riguardo al sig. __________ posso confermare che

era una persona precisa.

I formulari venivano ricostruiti non sulla base

di un calendario, bensì sulla base di tabelle di cantiere. Da qui la

difficoltà. Io ho fatto il possibile per ricostruire dei dati.

In particolare veniva indicato il lavoro svolto a

misura piuttosto che le ore effettive.

Rispondendo all'avv. RA 2 la teste precisa che i

conteggi venivano ricostruiti alla presenza degli operai stessi che la

firmavano.

Il sig. __________ chiede alla teste se ricorda

quanto tempo ha lavorato in quel periodo del 1998. La teste risponde molto

poco.

Risponde pure che per quanto ricorda quando si

recava al lavoro ci stava per delle giornate intere o delle mezze giornate.

Comunque tutte le ore di assenza che facevo come già detto le segnavo sul

calendario.

Rispondendo al sig. __________ la teste precisa

che non gli sembra di essere stata assente per un mese intero in questo

periodo.

In particolare il sig. __________ fa illusione (recte:

allusione al) il mese di settembre dove le ore perse della teste sono state più

numerose rispetto agli altri mesi. La teste precisa di non più ricordare le

circostanze precise. Sottolinea tuttavia che ci si trovava dopo un periodo di

ferie per cui il lavoro poteva essere ancora inferiore al solito.

Rispondendo al sig. __________ la teste riconosce

di aver firmato la sua busta paga relativa al mese di settembre.

Il sig. __________ fa illusione (recte:

allusione) al verbale di polizia del 2 aprile 2003 e precisa di non conoscere i

motivi per cui il sig. RA 1 aveva dato ordine di non fornire della

documentazione.

Rispondendo al Giudice la teste precisa che vi

era una mappetta nella quale venivano riposti tutti i fogli che servivano da

base per i conteggi. In particolare il calendario che la riguardava è stato

buttato via. Una parte della documentazione l'ho buttata via e le ho pure

sentite.

Confermo che il lavoro era molto scarso e non

c'era lavoro per tutti.

Rispondendo al Giudice delegato circa la presenza

dei suoi colleghi nel periodo in cui era stata chiesta l'indennità per lavoro

ridotto la teste precisa che in ditta una persona doveva sempre esserci. Quindi

qualcuno ci sarà stato.

È possibile che ci sia stato qualche collega

presente sul posto di lavoro anche se non c'era lavoro.

La teste precisa che anche se non vi è lavoro

qualcuno deve sempre essere in ditta perché può ad esempio arrivare una comanda

e va presa. Normalmente se non c'ero io vi era qualcuno che aveva conoscenza

dei tappeti e cioè o io o il sig. __________ o il sig. __________.

(…)

Alle ore 11:20 viene fatto entrare il sig. __________,

nato il __________

il quale dichiara di essere azionista della

Società.

Il Giudice chiede al sig. __________ se conferma

quanto figura al verbale di polizia del 19.2.2003 (doc. 5 pag. 3 dell'incarto

del Ministero pubblico) "al riguardo … posto di lavoro". Il sig. __________

conferma.

Vi era un po' di confusione in quella ditta

perché io non ero sempre presente. Il sig. __________ veniva in ditta. Lo

trovavo con la sigaretta in bocca e gli dicevo cosa faceva che di lavoro non ce

n'era e lui rispondeva che aspettava la moglie.

L'avv. RA 2 non ha domande e neppure la Cassa.

(…)

Il Giudice delegato assegna alle parti un termine

di 30 giorni per cercare una soluzione transattiva che possa

essere ratificata dal Giudice tenuto conto della giurisprudenza federale in

materia. (…)" (cfr. doc. XIII)

1.4. Dopo la

chiesta proroga del termine (cfr. doc. XIV), la Cassa, con lettera del 10

settembre 2004, ha comunicato al TCA di non aver ricevuto alcun cenno dalla

controparte circa la bozza di proposta transattiva elaborata in occasione del

loro incontro del 25 agosto 2004 (cfr. doc. XV).

Il doc.

XV è stato notificato al rappresentante della ditta ricorrente per conoscenza (cfr.

doc. XVI).

in

diritto

2.1. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state

modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro la

disoccupazione.

Poiché

nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento

legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie

giuridicamente rilevante (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315

= SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid.

4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF

123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1,

pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella

causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un

periodo precedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione

impugnata del 22 gennaio 2001 con la quale è stata chiesta la restituzione di

indennità per lavoro ridotto percepite per i periodi di aprile, maggio, giugno,

agosto e settembre 1998), occorre applicare le norme valide fino al 31 dicembre

2002.

2.2. Secondo

l’art. 95 cpv. 1 LADI (nella versione qui applicabile), la cassa deve esigere

la restituzione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

alle quali il beneficiario non aveva diritto.

Conformemente

ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non é stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui é senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 27 maggio 2004 nella causa

S. AG, C 5/04; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17

dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa

S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28

aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella

causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA

del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle

cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella

causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15; DTF

127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA

2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr.

101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

In questo

caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si

manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 12 febbraio 2004 nella causa

B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21

luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C

354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid.

2c, pag. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid.

2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle

circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate,

ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste

sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01;

DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

I

principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta

in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente,

sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni

oggetto di restituzione non sono state erogate per decisione formale (cfr. STFA

del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2000

nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997

ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 =

DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80).

Per

inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la

riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono ora

concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K

147/03, consid. 5.3 in fine). La restituzione di prestazioni indebitamente

ricevute è invece regolata all'art. 25 LPGA.

2.3. Secondo l'art.

31 cpv. 3 lett. a LADI, prima ipotesi, non hanno diritto all'indennità per

lavoro ridotto i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile.

Gerhards

("Kommentar ...", Vol. I, pag. 406, nos. 30-31) rileva al proposito:

" Ein Arbeitsausfall ist nicht bestimmbar, wenn es an einer klaren

vertraglichen Vereinbarung über die vom Arbeitnehmer normalerweise zu leistende

Arbeitszeit (z. B. wöchentliche oder monatliche) fehlt, weil dann, bei

Reduktion der Arbeitszeit, nicht zuverlässig festgestellt werden kann,

inwieweit es sich hier um eine Arbeitszeitverkürzung handelt oder ob die

reduzierte Arbeitszeit nicht eigentlich der vertraglichen Abmachung entspricht.

Als Arbeitnehmer,

deren Arbeitsausfall nicht bestimmbar ist, kommen insbesondere Personen in

Betracht, die eine Abrufer- oder Aushilfstätigkeit ausüben und vom Arbeitgeber

je nach Arbeitsanfall sporadisch eingesetzt werden. Diese Personen können nicht

mit einer regelmässigen, arbeitsvertraglich zugesicherten Anzahl von

Arbeitsstunden rechnen (KS-KAE, Rz. 6)."

In virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI, seconda ipotesi, non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto neppure i lavoratori il cui

tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile.

Riguardo

a questa disposizione Gerhards (op. cit., pag. 406-407 nos. 32-34) sottolinea:

" Laut gesetzlicher Vorschrift (AVIG 31 IIIa) haben Arbeitnehmer,

deren Arbeitszeit nicht ausreichend kontrollierbar ist, keinen KAE-Anspruch.

Unter die nicht

ausreichende Kontrollierbarkeit der Arbeitszeit fallen nicht ohne weiteres

Arbeitszeiten, die unregelmässig über die Woche oder den Monat verteilt sind. -

Vielmehr geht es hier um Arbeitszeiten, die nicht aufgrund von

Zeiterfassungskarten, Stunden-, Reiserapporten oder anderen Belegen überprüft

werden können (KS-KAE, Rz. 7).

Das Moment der

Kontrollierbarkeit erfordert, dass ein Fachmann (z.B. Sachbearbeiter) aus dem

Durchführungsbereich der AIV sich innert angemessener Frist ein einigermassen

klares Bild über den Arbeitsausfall machen kann."

2.4. In una decisione, pubblicata in DLA 1998 N. 35, il TFA ha, in

particolare, stabilito che per quanto concerne la controllabilità della perdita

di lavoro in un caso particolare, o questo presupposto legale è dato oppure

esso manca. Se, come nella fattispecie, la riduzione non è sufficientemente

controllabile (stesura successiva dei rapporti di lavoro interni), il

presupposto dell'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI non è soddisfatto e le indennità

sono state versate a torto. Il fatto di sollevare dubbi a tale proposito corrisponderebbe,

per l'autorità di decisione, ad invertire l'onere della prova che, in questo

punto particolare, spetta chiaramente al datore di lavoro.

In

un'altra decisione, pubblicata in DLA 1999 N. 34, il TFA ha stabilito che la

perdita di lavoro per la quale l'assicurato fa valere i suoi diritti è

considerata sufficientemente controllabile soltanto se le ore effettive di

lavoro possono essere controllate per ogni singolo giorno. Si tratta dell'unico

modo per garantire che le ore supplementari che devono essere compensate

durante il periodo di conteggio siano computate nel calcolo della perdita di

lavoro mensile.

L'Alta

Corte si è confermata nella propria giurisprudenza e in una decisione del 25

marzo 2004 nella causa V. AG (C 35/03) ha, tra l'altro, rilevato che:

"

(…)

4. In materieller Hinsicht hat die Vorinstanz mit

zutreffender Begründung dargelegt, weshalb weder das Formular "Rapport

über die wirtschaftlich bedingten Ausfallstunden" des einzelnen

Arbeitnehmers noch der "Rapport über die wirtschaftlich bedingten

Ausfallstunden pro Betrieb bzw. Betriebsabteilung" oder die nachträglich

von der Firma erstellten Monatsblätter über die täglich verrichtete Arbeitszeit

der Angestellten als Arbeitszeitnachweis genügen. Darauf ist zu verweisen.

Was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt,

überzeugt nicht. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat schon

verschiedentlich festgehalten, dass dem Erfordernis einer betrieblichen

Arbeitszeitkontrolle, vorbehältlich ganz besonderer, hier nicht gegebener,

Umstände (vgl. hiezu Urteil X. vom 5. November 2001, C 59/01), nur mit einer

täglich fortlaufend geführten Arbeitszeiterfassung über die effektiv

geleisteten Arbeitsstunden der von der Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiter

Genüge getan ist, die nicht durch erst nachträglich erstellte Dokumente ersetzt

werden kann. Dabei müssen die gearbeiteten Stunden keineswegs zwingend mit

einem elektronischen System erfasst sein. Wesentlich ist allein die

ausreichende Detailliertheit und die zeitgleiche Dokumentierung (statt vieler:

Urteile W. vom 22. August 2001, C 260/00, und D. vom 30. Juli 2001, C 229/00),

weshalb auch nicht argumentiert werden kann, die geforderte Zeiterfassung könne

Kleinbetrieben nicht zugemutet werden. An letztgenanntem Erfordernis sind

übrigens die nachträglich eingereichten Monatsblätter gescheitert, wogegen

diese - nunmehr fortlaufend ausgefüllt - ab Dezember 1998 dieser Anforderung

genügen. Es ist sodann keineswegs überspitzt formalistisch (vgl. hierzu BGE 128

Considerandi

II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2aa/bb, je mit Hinweis), wenn von einem Betrieb,

der das Formular "Rapport über die wirtschaftlich bedingten

Ausfallstunden" fortlaufend ausfüllt, zwecks Kontrolle des geltend

gemachten Arbeitszeitausfalls darüber hinaus fortlaufende Aufzeichnungen der

tatsächlich geleisteten Arbeitszeit verlangt werden. Denn weil die an gewissen

Tagen geleistete Überzeit innerhalb der Abrechnungsperiode auszugleichen ist

(ARV 1999 Nr. 34 S. 200), wird der Arbeitszeitausfall erst durch derartige

Aufzeichnungen überprüfbar. Ohnehin ist fraglich, ob das genannte Formular -

wie von der Beschwerdeführerin behauptet - tatsächlich jeweils fortlaufend

ausgefüllt worden ist: Das Schriftbild der Einträge lässt auf stets die selbe

Person als Urheberin schliessen. Diese hat die Ausfallstunden der von der

Kurzarbeit Betroffenen innerhalb eines Monats mit unterschiedlichen

Schreibgeräten notiert, wobei der Stift nicht tageweise, sondern bei jedem

Betroffenen gewechselt worden ist, was deutlich gegen eine fortlaufende

Aufzeichnung spricht.

(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2004 nella

causa V. AG, C 35/03)

In

un'altra decisione del 27 maggio 2004 nella causa S. AG (C 5/04) la nostra

Massima Istanza ha confermato una decisione di restituzione e, in particolare,

ha osservato che:

"

(…)

4.

In materieller Hinsicht ist die Vorinstanz in

einlässlicher Würdigung der Akten und Parteivorbringen zum Schluss gelangt, die

Firma habe im fraglichen Zeitraum über keine täglich fortlaufend geführte

Arbeitszeiterfassung verfügt, womit es an der für die Kurzarbeitsentschädigung anspruchsbegründenden

hinreichenden Kontrollierbarkeit des Arbeitsausfalls gemäss Art. 31 Abs. 3 lit.

a AVIG fehle. Was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, zielt an der Sache

vorbei. Die Vorgabe von (reduzierten) Sollarbeitsstunden an die Arbeitnehmer

wie auch die Erfassung der effektiven Arbeitsstunden am Ende des Monats

gestützt auf die Angaben der Angestellten entspricht offenkundig nicht einer

täglich fortlaufenden Aufzeichnung.

Damit erweist sich die Auszahlung als zweifellos

unrichtig. Angesichts des in Frage stehenden Betrages ist die Berichtigung

sodann von erheblicher Bedeutung, womit die Voraussetzungen für die

Rückforderung grundsätzlich erfüllt sind.

(…)." (cfr. STFA del 27 maggio 2004 nella

causa S. AG, C 5/04)

In

un'altra sentenza del 19 agosto 2004 nella causa H. (C 64/04), l'Alta Corte ha

rilevato:

"

(…)

Die nachträgliche Zusammenstellung wie auch die

jeweils zum Voraus angefertigten Arbeitspläne stellen unbestrittenermassen kein

adäquates Mittel für die nachträgliche Kontrolle des Arbeitsausfalles dar, da

es ihnen am Erfordernis der täglich fortlaufenden Aufzeichnung fehlt (vgl. die

zur Kontrollierbarkeit von Kurzarbeitsentschädigung ergangene, auch für den

Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung anwendbare Rechtsprechung [Urteil X.

vom 8. Oktober 2002, C 140/02, Erw. 3.2]: ARV 1999 Nr. 34 S. 200, 1998 Nr. 35

S. 200). Fraglich ist dagegen, ob die fortlaufend geführten Monatsrapporte

bereits für sich allein betrachtet den Anforderungen an eine betriebliche

Arbeitszeitkontrolle genügen.

2.2

Die Firma macht wie bereits vor Vorinstanz

geltend, der Geschäftsführer beobachte von seinem Arbeitsplatz aus jeweils,

wann die einzelnen Baugruppen morgens zu den Baustellen aufbrechen und abends

zurückkehren würden und trage die sich daraus ergebenden Arbeitszeiten im

Monatsrapport täglich nach. Vom Geschäftsführer oder dem Sekretariat

registrierte krankheitsbedingte oder anderweitige Abwesenheiten der

Arbeitnehmer würden ebenfalls täglich in den Monatsrapport aufgenommen, womit

es ohne weiteres möglich sei, den monatlichen Arbeitsausfall zu bestimmen.

2.3

Die Vorinstanz sprach den Monatsrapporten

die Qualität einer Arbeitszeitkontrolle ab: Es handle sich um blosse

Anwesenheitskontrollen, ohne dass daraus die tatsächlich geleistete tägliche

Arbeitszeit ersichtlich sei. Zur näheren Begründung verwies das Gericht auf

jene Fälle (P.________, A.________, D.________, N.________, R.________), bei

denen neben den Monatsrapporten zusätzlich täglich fortgeführte

Arbeitszeitrapporte vorlagen. Die darin enthaltenen Aufzeichnungen

widersprächen sich teilweise.

2.4

Tatsächlich sind die darin enthaltenen

Einträge nicht deckungsgleich, wie das von der Vorinstanz genannte Beispiel von

A.________ vor Augen führt. Danach sind im Monatsrapport für die Zeit vom 20.

bis 23. März 2001 und vom 26. bis 30. März 2001 schlechtwetterbedingte

Ausfalltage aufgeführt, während der Mitarbeiter gemäss den Stundenrapporten in

dieser Zeit gearbeitet hat. Noch deutlicher wird dies, wenn die weiteren den

Monat März betreffenden Differenzen wie auch jene der Monate April und

September 2001 stellvertretend genannt werden. Für den Monat März finden sich

auch für den 1., den 2. sowie den 5. bis 9. Tag Stundenabrechnungen, wogegen im

Monatsrapport jeweils ein Schlechtwetterausfall eingetragen ist. Gesagtes gilt

auch für folgende Tage der Monate April und September: 2., 9.-11., 17.-20. und

24.

-26.4.; 5.-28.9.). Zusätzlich hat A.________ gemäss den Stundenabrechnungen

vom 3. und 4. September länger gearbeitet als im Monatsrapport ausgewiesen

(10.50 Stunden bzw. 13.25 Stunden gegenüber jeweils 9.0 Stunden). Ein ähnliches

Bild präsentiert sich beim Vergleich der ebenfalls im Recht liegenden

Stundenabrechungen von P.________, D.________ und N.________ mit den

Eintragungen in den Monatsrapporten.

Die Firma räumte am 2. Dezember 2002 in der

Stellungnahme an das seco zum provisorischen Bericht zur Arbeitgeberkontrolle

ein, irrtümlicherweise Schlechtwetterentschädigungen geltend gemacht zu haben

für Arbeiten, die wegen des schlechten Wetters an die Stelle der geplanten, an

Dritte verrechenbaren Leistungen, traten (z.B. Putz- und Räumungsarbeiten);

dies erkläre die Diskrepanz zwischen den in den Arbeitsrapporten aufgeführten

Arbeitsstunden und jenen, die der Arbeitslosenkasse gemeldet worden seien. Will

man diese Begründung (teilweise) auch für die Abweichungen zwischen

Monatsrapport und Stundenabrechnungen gelten lassen, ist damit die fehlende

Vollständigkeit der Monatsrapporte ebenfalls belegt. Auch die letztinstanzlich

erneut vorgetragene Argumentation der Beschwerdeführerin, nicht gewusst zu

haben, dass allfällige Überzeiten des Kaders innerhalb einer Kontrollperiode an

Tagen von Schlechtwetter zu kompensieren seien, weshalb sie auf eine

individuelle Zeiterfassung verzichtet habe, deutet in diese Richtung.

Angesichts all dieser Umstände erweisen sich die

Monatsrapporte als für die Kontrolle der tatsächlich tagtäglich geleisteten

Arbeitszeiten ungeeignet.

2.5

Zusammengefasst vermögen (auch) die

Monatsrapporte den vorliegend strittigen Arbeitsausfall nicht hinreichend zu

belegen, womit es an der für die Schlechtwetterentschädigung anspruchsbegründenden

hinreichenden Kontrollierbarkeit des Arbeitsausfalls gemäss Art. 42 Abs. 3 in

Verbindung mit Art. 31 Abs. 3 lit. a AVIG fehlt. Damit erweist sich die

Auszahlung als zweifellos unrichtig. Angesichts des in Frage stehenden Betrages

ist die Berichtigung sodann von erheblicher Bedeutung, womit die

Voraussetzungen für die Rückforderung grundsätzlich erfüllt sind.

3.

Die Firma verlangt ferner unter Berufung auf

den Vertrauensschutz eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung. Dabei

macht sie geltend, von der Beschwerdegegnerin nur unzureichend über die

Anforderungen an eine Arbeitszeitkontrolle informiert worden zu sein.

Es obliegt praxisgemäss der Antrag stellenden

Firma, abzuklären, ob ihr Zeiterfassungssystem eine im Hinblick auf die

Anspruchsberechtigung ausreichende Kontrolle gewährleistet (vgl. ARV 2002 Nr.

37.

S. 255 Erw. 4b). Aus der eigenen Rechtsunkenntnis kann sie nichts zu ihren

Gunsten ableiten (BGE 124 V 220 Erw. 2b/aa mit Hinweisen). Erforderlich ist

vielmehr, dass die Verwaltung tatsächlich eine falsche Auskunft erteilt hat;

von sich aus - spontan, ohne von der Firma angefragt worden zu sein - brauchen

die Organe der Arbeitslosenversicherung hingegen nicht Auskünfte zu erteilen

(statt vieler: Urteil S. AG vom 27. Mai 2004, C 5/04, Erw. 5.1). Ein

gesetzlicher Informationsauftrag besteht nicht (vgl. BGE 124 V 220 Erw. 2b/aa).

Konkrete Anfragen zum Zeiterfassungssystem werden weder behauptet, noch sind

solche aus den Akten ersichtlich. (…)"

2.5

In una

decisione pubblicata in RDAT I-1997 pag. 266 = SVR 1996 ALV Nr. 78, concernente

il lavoro ridotto nel settore alberghiero, il TFA ha stabilito che la

diminuzione del lavoro, immutato rimanendo il tempo di presenza sul posto di

lavoro, non giustifica l’erogazione di indennità per lavoro ridotto: tipico del

settore alberghiero é il fatto di avere a disposizione del personale necessario

per ogni evenienza, poco importa se inattivo.

In quell’occasione

il TFA, confermando la conclusione a cui era giunto il TCA, ovvero che un

diritto all’indennità per lavoro ridotto é dato soltanto se la durata del

lavoro é stata temporaneamente diminuita, rispettivamente se il lavoro é stato

interamente sospeso; non hanno invece diritto all’indennità i lavoratori che

non subiscono una perdita di lavoro o la cui perdita non é controllabile, ha

affermato che rettamente amministrazione e primi giudici hanno ritenuto dover

essere il tempo di presenza considerato come tempo di lavoro (cfr. RDAT 1997/I,

N. 75, pag. 267).

2.6

Nella

precedente sentenza del 26 novembre 2001 (38.2001.57) il TCA aveva confermato

la decisione con la quale la Cassa ha chiesto la restituzione dell'importo di fr.

25'544.80 per prestazioni ricevute indebitamente in quanto ha ritenuto, da una

parte, che il diritto di chiedere la restituzione non era ancora perento,

d'altra parte, che la ditta ricorrente non era più in grado di comprovare se la

perdita di lavoro fatta valere era o meno controllabile visto che la stessa ha

"cestinato" i bollettini sulla base dei quali essa ha potuto

compilare i conteggi di lavoro ridotto per i periodi di aprile, maggio, giugno,

agosto e settembre 1998.

Nella

sentenza di rinvio del 11 febbraio 2004 l'Alta Corte, ha, in particolare,

osservato che:

"

(…)

5.6

In concreto non è contestato che la RI 1 SA

ha cestinato i bollettini relativi al tempo di lavoro effettuato dai suoi

dipendenti, atti a dimostrare la perdita di lavoro subita nel periodo

esaminato. La Cassa dal canto suo si è fondata sui conteggi redatti dalla

società - a dire di quest'ultima trascritti dai bollettini - da cui si deducono

le ore che avrebbero dovuto essere svolte, quelle effettive e quelle perse,

così come la perdita di guadagno. Il datore di lavoro ha inoltre trasmesso il

rapporto relativo alle ore in cui è stata svolta attività lucrativa e quello

relativo alle ore perse, sottoscritto singolarmente dai dipendenti interessati.

Alla luce di questi fatti si deduce che da un

punto di vista materiale i documenti trasmessi dal datore di lavoro rispondono

ai requisiti sul controllo posti dalla giurisprudenza. Va quindi esaminato se

ciò vale anche da un punto di vista formale.

5.7

Al riguardo questa Corte ritiene che nelle

menzionate circostanze il Tribunale di prime cure non poteva omettere di

sentire i testi proposti dalla ricorrente fondandosi sul principio

dell'apprezzamento anticipato delle prove. In virtù infatti del principio della

libera valutazione dei mezzi di prova, secondo cui non vi è vincolo a regole

probatorie determinate, mentre tutte le prove vanno esaminate obiettivamente e

con cura, alfine di stabilire quali fatti sono provati, indipendentemente

dall'origine (DTF 122 V 160 consid. 1c), il Tribunale cantonale non poteva

ritenere probanti unicamente i bollettini cestinati.

Malgrado questi documenti fossero stati

cestinati, la perdita di lavoro, oltre a essere attestata in maniera precisa e

dettagliata per ogni giorno e per ogni dipendente nei rapporti trasmessi alla

Cassa, era stata espressamente confermata dagli interessati stessi e avrebbe

potuto essere avvalorata definitivamente dalle testimonianze di cui era stata

chiesta l'assunzione.

I testimoni infatti, a dipendenza delle loro

funzioni nella ditta, avrebbero ad esempio potuto chiarire la situazione,

confermando o meno di essersi occupati personalmente dell'allestimento dei

conteggi e dei rapporti, rispettivamente spiegando perché i bollettini erano

stati cestinati, ed, infine, in base a quali documenti erano stati allestiti i

rapporti trasmessi a giustificazione della richiesta di indennità.

In proposito va tra l'altro ricordato che, anche

se posteriormente, pure il Procuratore pubblico, nel suo decreto di non luogo a

procedere nei confronti del responsabile della RI 1 SA, ha evidenziato che ogni

dipendente, eccetto uno, partito definitivamente per l'estero, aveva confermato

di aver perso ore di lavoro durante il periodo contestato.

Sulla base di quanto sopra esposto si deve

dedurre che l'assunzione delle prove richieste poteva modificare l'esito della

vertenza e che era pertanto necessario procedervi. (…)"

(cfr. doc. I)

2.7

Dal verbale

di udienza del 19 luglio 2004 (riprodotto in esteso al consid. 1.3) risulta, in

particolare, che la teste __________ ha sottoscritto le seguenti affermazioni:

"

(…)

Per il controllo delle ore di lavoro non vi era

un sistema di timbratura e nemmeno di controllo. Avevamo un calendario e quando

qualcuno mancava segnava assente. Non tutti usavano questo sistema. Io usavo

questo sistema. Quando mancavo per motivi "x" lo segnavo sul

calendario e alla fine del mese avvisavo chi si occupava della contabilità dei

miei giorni d'assenza. Concretamente avvisavo la sig.ra __________ della

fiduciaria __________.

Io personalmente ho scritto su quel calendario

anche le mie assenze per lavoro ridotto.

Alla fine del mese come già detto segnalavo alla

sig.ra __________ quanti giorni non ho lavorato.

(…)

Non esisteva per quel che riguarda i miei

colleghi un conteggio giorno per giorno, i rapporti non venivano fatti o comunque

venivano fatti male. Ad esempio per fatturare determinati lavori avevo bisogno

o delle ore se era un lavoro a regia, oppure i metri quadrati (vi sono dei

prezzi fissi). In questa seconda ipotesi non vi era un indicazione precisa

delle ore di lavoro. Quando si trattava di lavori a regia vi erano delle

indicazioni precise sulle ore, quando invece vi erano gli altri lavori figurava

solo l'indicazione del lavoro e del materiale.

(…)

Il Giudice delegato chiede se il singolo operaio

consegnava della documentazione che si riferiva ad ogni giorno preciso e che

poi veniva semplicemente ricopiato, la risposta è no. Veniva ricostruito tutto

alla fine del mese.

I miei conteggi e quelli del sig. __________

corrispondevano perfettamente a quanto figurava. Quest'ultima persona scriveva

precisamente giorno per giorno le ore effettuate.

(…)

Anche il sig. __________ conteggiava le ore come

gli altri operai. Cioè si arrivava al risultato finale tramite una

ricostruzione di quello che avveniva sui cantieri.

(…)

I formulari venivano ricostruiti non sulla base

di un calendario, bensì sulla base di tabelle di cantiere. Da qui la

difficoltà. Io ho fatto il possibile per ricostruire dei dati.

In particolare veniva indicato il lavoro svolto a

misura piuttosto che le ore effettive.

Rispondendo all'avv. RA 2 la teste precisa che i

conteggi venivano ricostruiti alla presenza degli operai stessi che la

firmavano.

(…)

Rispondendo al Giudice la teste precisa che vi

era una mappetta nella quale venivano riposti tutti i fogli che servivano da

base per i conteggi. In particolare il calendario che la riguardava è stato

buttato via. Una parte della documentazione l'ho buttata via e le ho pure

sentite.

Confermo che il lavoro era molto scarso e non

c'era lavoro per tutti.

Rispondendo al Giudice delegato circa la presenza

dei suoi colleghi nel periodo in cui era stata chiesta l'indennità per lavoro

ridotto la teste precisa che in ditta una persona doveva sempre esserci. Quindi

qualcuno ci sarà stato.

È possibile che ci sia stato qualche collega

presente sul posto di lavoro anche se non c'era lavoro.

La teste precisa che anche se non vi è lavoro

qualcuno deve sempre essere in ditta perché può ad esempio arrivare una comanda

e va presa. Normalmente se non c'ero io vi era qualcuno che aveva conoscenza

dei tappeti e cioè o io o il sig. __________ o il sig. __________. (…)"

(cfr. doc. XIII)

Dal canto

suo il teste __________, azionista della società, oltre a confermare la

dichiarazione da lui sottoscritta e riportata nel verbale di polizia del 19

febbraio 2003 del seguente tenore:

"

(…)

Al riguardo posso precisare che __________,

quando percepiva la disoccupazione parziale, seppure non tenuto a presenziare

sul posto di lavoro vi restava di sua volontà.

Questo, in quanto giungeva sul posto di lavoro di

__________ in Via __________, con la vettura assieme alla propria moglie e non

essendoci nulla da fare restava in luogo per attendere la consorte per andare

al domicilio.

Sul suo conto devo precisare che era la persona

che da più tempo lavorava per la RI 1, e si era arrogato le mansioni di capo,

quindi nessuno poteva imporgli di lasciare il posto di lavoro. (…)"

(cfr. doc. 5 dell'inc. del Ministero pubblico)

ha

affermato che:

"

(…)

Vi era un po’ di confusione in quella ditta

perché io non ero sempre presente. Il sig. __________ veniva in ditta. Lo

trovavo con la sigaretta in bocca e gli dicevo cosa faceva che di lavoro non ce

n'era e lui rispondeva che aspettava la moglie. (…)"

(cfr. doc. XIII)

Alla luce

dei nuovi accertamenti compiuti e richiamata la giurisprudenza federale citata

(cfr. consid. 2.4) questo Tribunale deve concludere che, fatti salvi i

dipendenti __________ e __________, gli altri dipendenti della RI 1 SA non

hanno diritto alle indennità per lavoro ridotto in quanto per loro la perdita

di lavoro non é sufficientemente controllabile ai sensi dell'art. 31 cpv. 3

lett. a LADI.

Infatti,

se per __________ e __________, oltre al riscontro tra quanto riportato e da

loro sottoscritto sui formulari "Rapporto ore perse per motivi economici"

e "Rapporto delle ore lavorate durante il mese" (cfr. doc. 3-6 e 9),

l'istruttoria ha potuto appurare che essi tenevano un controllo del lavoro

giornaliero (la prima, tramite il sistema del calendario segnando puntualmente

le assenze e i motivi e il secondo scrivendo precisamente giorno per giorno le

ore effettuate), non così avveniva per gli altri dipendenti della RI 1 SA per i

quali pure è stata chiesta e percepita l'indennità per lavoro ridotto.

Questi

ultimi, meglio __________, __________ e __________, non tenevano una

documentazione che si riferiva ad ogni giorno. Inoltre a volte indicavano

semplicemente il lavoro svolto a misura piuttosto che le ore effettive che

dovevano quindi poi essere ricostruite.

Questo

modo di agire non rispetta chiaramente i requisiti posti dalla giurisprudenza

federale (cfr. 2.4) per poter ritenere una perdita di lavoro sufficientemente

controllabile ai sensi dell'art. 33 cpv. 3 lett. a LADI.

Inoltre

per __________ che, come confermato dal teste __________, anche durante il

lavoro ridotto era presente sul posto di lavoro, nonché per quel dipendente

che, come affermato dalla teste __________, comunque doveva essere presente in

ditta ad esempio per prendere delle comande, la perdita di lavoro non è neppure

sufficientemente controllabile visto che il tempo di presenza in ditta deve

essere considerato come tempo di lavoro (cfr. consid. 2.5).

Di

conseguenza, visto che per i dipendenti __________, __________ e __________ la

perdita di lavoro non era sufficientemente controllabile il versamento delle

indennità per lavoro ridotto a favore degli stessi si rivela manifestamente

errato. Considerata poi la rilevanza degli importi in questione la correzione

ha un'importanza rilevante e pertanto sono dati i presupposti per chiedere la

restituzione delle indennità per lavoro ridotto a loro indebitamente versate.

In simili

circostanze, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata

annullata. Gli atti vengono trasmessi alla Cassa perché proceda ad emettere una

nuova decisione di restituzione tenendo conto del fatto che solo l'indennità

per lavoro ridotto versata a favore dei dipendenti __________, __________ e __________

può essere chiesta in restituzione alla RI 1 SA.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto.

La decisione

impugnata va annullata e gli atti vengono trasmessi alla Cassa perché proceda

come indicato al consid. 2.7 in fine.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà alla ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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