38.2004.20
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1 settembre 2004Italiano70 min
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Numero d'incarto:
38.2004.20
Data decisione, Autorità:
01.09.2004, TCA
Titolo:
l'assicurata non ha inequivocabilmente espresso la volontà di essere disposta ad accettare un'occupazione di 6 mesi. Tale impiego era adeguato, in quanto non era eccessivamente distante ed era conforme alla sua situazione personale e di salute - Sanzione di 31 giorni di sospensione corretta
OCCUPAZIONE ADEGUATA
SANZIONE
art. 16 cpv. 2 let. a LADI
art. 16 cpv. 2 let. c LADI
art. 16 cpv. 2 let. f LADI
art. 17 cpv. 3 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.20
rs/td
Lugano
1 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2004 di
RI1
contro
la decisione del 11 febbraio 2004 emanata
da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
luglio 2003 l'Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________
ha trasmesso alla Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione relativa a
una sanzione" concernente RI1:
"
L'assicurata, di professione assistente di cura,
si è iscritta in disoccupazione il 07 aprile 2003 alla ricerca di un impiego al
100%. Al momento dell'iscrizione e fino al 31 maggio l'assicurata era inabile
al lavoro al 50% a causa di un infortunio. Il giorno 08 maggio 2003 tramite
certificato d'infortunio l'assicurata certificava che dal 01 giugno 2003 la sua
abilità lavorativa era di nuovo al 100%. Il 19 maggio 2003 abbiamo inviato
all'assicurata un'assegnazione di lavoro nella sua professione presso la a __________
per un impiego al 100% a tempo determinato fino al 30 novembre 2003.Il posto
avrebbe potuto, secondo quanto dettoci dalla direttrice Sig.ra __________, [trasformarsi]
in un impiego a tempo indeterminato. Secondo noi nel comportamento
dell'assicurata può essere riscontrato un rifiuto di una occupazione adeguata.
Pertanto, alla luce dei fatti sopra esposti,
sottoponiamo il caso per decisione al Servizio giuridico cantonale." (Doc.
8)
1.2. Con
decisione del 4 novembre 2003 la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurata per
31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver rifiutato
l'impiego adeguato assegnatole ufficialmente presso la __________ di __________,
in qualità di assistente di cura a tempo pieno per 6 mesi, dal 1° giugno 2003,
con possibile assunzione a tempo pieno (cfr. doc. 3).
1.3. A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurata (cfr. doc. 2), la
Sezione del lavoro, l'11 febbraio 2004, ha emanato una decisione su opposizione
con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc.
A1).
1.4. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale si è così espressa:
"
Con la presente inoltro regolare ricorso per
contestare la decisione dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro di
Bellinzona (11.02.2004) che conferma la decisione del 04.11.2003 (no 207397302)
e mi sanziona con 31 giorni di penalità.
Inoltro ricorso perché la decisione presa è
basata su dati esposti che ritengo siano imprecisi.
Ripeto e ribadisco quanto ho già scritto nel
contenuto dell'opposizione alla sanzione del 25.11.2003.
Da parte mia non c'è stato nessun rifiuto di
un'occupazione. Ho preso contatto con la direttrice della ____________________
di __________ __________ ed ho spiegato la mia situazione, della mia inabilità
al 50% per l'infortunio al ginocchio per correttezza ho informato la direttrice
__________ che attendevo delle altre offerte di lavoro in corso.
La scelta di assumermi o meno non è dipesa da un
mio rifiuto, come si continua a sostenere senza nessuna prova concreta, ma
dalla decisione della direttrice dalla __________ che aveva bisogno urgente di
personale (abile al lavoro) al più presto possibile.
La mia candidatura è stata scartata in quanto non
potevo essere disponibile subito, per la necessità richiesta, in quanto ero
inabile al lavoro al 50% per infortunio (tutta la documentazione
sull'infortunio è stata consegnata all'URC di __________).
Ribadisco quanto ho già dichiarato nelle
precedenti richieste di giustificazione.
Sono iscritta in disoccupazione dal 07 aprile
2003 ma senza percepire nessuna indennità.
Questo causa i due incidenti che ho subito negli
scorsi mesi.
L'affermazione che ho rifiutato un'occupazione è
inveritiera.
Al momento che mi è stato segnalato il posto di
lavoro da parte del mio collocatore, signor ____________________, ero inabile
al lavoro al 50% per infortunio. Ugualmente ho preso contatto con la signora __________,
direttrice della __________ a __________, la quale mi ha detto che necessitava
di un assistente di cura. Ho spiegato la mia situazione e il mio stato di
salute a quel momento. Di conseguenza la signora __________i, visto il mio
stato di salute e l'urgenza di occupare il posto, ha scelto un'altra persona.
Persona con la quale aveva già avuto il colloquio e che abitando a __________,
vicino alla __________, è stata assunta.
Lo sottolineo, da parte mia non c'è stato nessun
rifiuto di lavoro e di occupazione.
Ritengo pertanto ingiusto ricevere una sanzione
per una colpa che non ho commesso.
Rimango a disposizione per ulteriori
accertamenti." (Doc. I)
1.5. Nella sua
risposta del 22 aprile 2004 l'autorità amministrativa ha chiesto di respingere
il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Con scritto
del 30 aprile 2004 l'assicurata ha precisato:
"
La risposta di causa dell'Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro di Bellinzona non dà ulteriori prove a quanto affermato
nella decisione che mi sanziona con 31 giorni di penalità.
L'Ufficio giuridico insiste nel dire che la mia
non assunzione, presso la __________ di ____________________, sia stata
influenzata dal mio atteggiamento.
Sottolineo che sono state le circostanze del
momento e non un mio rifiuto di occupazione a far decidere diversamente la
responsabile della __________, signora ____________________.
Ripeto che da parte mia non c'è stato nessun
rifiuto di un'occupazione.
La scelta di assumermi o meno non è dipesa da un
mio rifiuto, come si continua a sostenere senza nessuna prova concreta, ma
dalla decisione della direttrice dalla __________ che aveva bisogno urgente di
personale (abile al lavoro) al più presto possibile.
La mia candidatura è stata scartata in quanto non
potevo essere disponibile subito, per la necessità richiesta, in quanto ero
inabile al lavoro al 50% per infortunio (tutta la documentazione
sull'infortunio è stata consegnata all'URC di __________).
Ribadisco che l'affermazione che ho rifiutato
un'occupazione è inveritiera.
Al momento che mi è stato segnalato il posto di
lavoro da parte del mio collocatore, signor ____________________, ero inabile
al lavoro al 50% per infortunio. Ugualmente ho preso contatto con la signora __________,
direttrice della __________ a __________, la quale mi ha detto che necessitava
di un assistente di cura urgente. Ho spiegato la mia situazione e il mio stato
di salute a quel momento. Di conseguenza la signora ____________________ ,
visto il mio stato e l'urgenza di occupare il posto, ha scelto un'altra
persona.
Persona con la quale aveva già avuto il colloquio
e che abitando a ____________________ , vicino alla __________ , è stata
assunta subito.
Lo sottolineo, da parte mia non c'è stato nessun
rifiuto di lavoro e di occupazione." (Doc. V)
1.7. La Sezione
del lavoro, il 25 maggio 2004, si è riconfermata in quanto espresso nella
risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.8. Pendente
causa il TCA ha posto a __________, direttrice della __________, il seguente
quesito:
"
- la signora RI1, alla quale il 19 maggio 2003 è
stato assegnato dall'URC un impiego quale assistente di cura presso la __________,
a prescindere dal suo comportamento, avrebbe potuto essere assunta, benché fino
al 31 maggio 2003 fosse inabile al lavoro al 50% a seguito di un
infortunio?" (Doc. VIII)
Il 15
giugno 2004 __________ ha trasmesso copia della lettera inviata nel corso del
mese di maggio 2003 all'URC di __________ (cfr. doc. IX+Bis).
Visto che
tale scritto era già agli atti e non permetteva di rispondere adeguatamente
alla domanda sopra menzionata, questa Corte, il 17 giugno 2004, ha nuovamente
chiesto alla __________ di __________ se:
"
indipendentemente dal comportamento e dalle
argomentazioni della signora RI1, la circostanza che fino al 31 maggio 2003
l'assicurata era inabile al lavoro al 50% a seguito di un infortunio avrebbe o
meno impedito l'assunzione della stessa per l'impiego di assistente di cura
presso la vostra __________, libero dal 1° giugno 2003." (Doc. X)
__________,
il 18 giugno 2004, ha confermato che
"
l'assicurata avrebbe potuto iniziare a lavorare
presso il nostro Istituto a partire dal 1.06.2003." (Doc. XI)
1.9. Il 26 giugno
2004 l'assicurata ha rilevato:
"
(…)
Per le osservazioni sul
documento VII (lettera della Sezione del Lavoro), visto il contenuto, non ho
niente da dire se non mantenere quanto già espresso nelle mie precedenti
motivazioni.
Esprimo le mie
osservazioni su quanto dichiarato dalla responsabile della __________ di __________,
signora __________, nell'allegato alla lettera del 15.06.2004 IX+BIS e nella
sua lettera 18.06.2004 doc. XI.
La signora __________
conferma quanto, più volte, da me affermato. E più precisamente che non ho
rifiutato il posto di lavoro ma data l'urgenza e le necessità della __________
è stata assunta una signora che si è presentata il 27.05.2004.
Ribadisco ancora una volta
che da parte mia non c'è stato nessun rifiuto di posto di lavoro, ma la
situazione contingente (la mia situazione di inabilità, l'urgenza di personale
da parte della a) ha fatto decidere come ha deciso la __________.
Non voglio essere oggetto
ne responsabile di una situazione che non ho creato ne intendevo creare.
Prova ne è che il mio
rapporto con l'assicurazione disoccupazione, pur essendo stato aperto un rapporto
assicurativo, non ha mai pesato finanziariamente sulla cassa
disoccupazione." (Doc. XIII)
1.10. La Sezione
del lavoro, infine, il 6 luglio 2004 ha riconfermato quanto asserito nella
risposta di causa e nel suo scritto del 25 maggio 2004 (cfr. doc. XV).
1.11. Il 28 luglio
2004 questo Tribunale ha invitato la Sezione del lavoro a comunicare:
"
1.-Per quali motivi avete inflitto
all'assicurata una sanzione di 31 giorni di sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione, sebbene la durata dell'impiego assegnatole fosse
di sei mesi;
2.-la vostra prassi per quanto concerne l'entità
delle sanzioni da irrogare in caso di rifiuto di occupazioni adeguate di durata
determinata;
3.-se in questo contesto la vostra prassi opera
una differenziazione tra il rifiuto di un programma occupazionale di
durata determinata e la mancata accettazione di un impiego adeguato di
durata determinata." (Doc. XVI)
L'avv. __________,
il 30 luglio 2004, ha risposto:
"
Ad 1
Di regola, in assenza di circostanze particolari, nei casi da voi
indicati gli assicurati sono sospesi dal diritto alle indennità per la durata
di 31 giorni. Nonostante le indicazioni generali contenute nella tabella delle
sospensioni edita dal seco al punto 2.A.9 (cfr. Circolari ID, gennaio 2002,
marg. D68), la durata della sanzione presa in considerazione corrisponde ai
giorni normalmente irrogati nei casi in cui un assicurato rifiuta un impiego di
durata indeterminata.
Ad 2
La durata della sospensione in caso di rifiuto di occupazioni
adeguate di durata determinata è fissata tenendo in considerazione, in
particolare, della durata dell'impiego rifiutato. Come indicato alla risposta
precedente, la tabella delle sospensioni edita dal seco funge da riferimento
per graduare le singole sospensioni. Le circostanze nei casi in concreto
valutati possono portare a leggere differenze.
Ad 3
Sì. II rifiuto di un provvedimento del mercato del lavoro
(programma d'occupazione temporanea) è di regola sanzionato con un numero di
giorni inferiore (da 21 a 25 giorni in caso di rifiuto e da 16 a 20 in caso di
interruzione) a quelli irrogati in caso di rifiuto di un
impiego adeguato (cfr. Circolari ID, gennaio 2002, marg. D68, punto
3.C.1)." (Doc. XVII)
Il TCA,
il 4 agosto 2004, ha nuovamente posto dei quesiti all'amministrazione:
"
1.Per quali motivi nell'evenienza concreta
all'assicurata avete irrogato 31 giorni di sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione, come nel caso di un rifiuto di un impiego adeguato
di durata indeterminata, nonostante alla risposta Ad 2 del 30 luglio
u.s. abbiate asserito che la durata della sanzione da infliggere ad assicurati
che rifiutano un'occupazione di durata determinata dipende da quest'ultima e
che la Tabella del SECO funge da riferimento?
2.Quanti giorni di sospensione infliggete in caso
di rifiuto di un impiego adeguato di durata determinata di:
- 2 mesi;
- 4 mesi;
- 6 mesi;
- 8 mesi;
- 10 mesi?
3.Quanti giorni di sospensione irrogate, invece,
nel caso di rifiuto di un programma occupazionale della durata di:
- 2 mesi;
- 4 mesi;
- 6 mesi?
4.Avete aggiornato la Tabella delle sospensioni
del 1999 stilata, sulla base di quella del SECO, all'attenzione degli URC?
Vogliate in ogni caso inviarcene una copia." (Doc. XVIII)
Il 9
agosto 2004 la giurista dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, oltre
a trasmettere la Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico) - direttiva
della Sezione del lavoro no 054b del mese di ottobre/dicembre 2003, la Tabella
delle sospensioni all'attenzione degli URC e delle autorità cantonali del
1.2.1999, edita dall'allora UFSEL e un estratto della Circolare ID del gennaio
2003 emanata dal SECO, p.to D68 (cfr. doc. XIX1-3), ha risposto:
"
Ad 1
Alla signora RI1RI1 è
stato offerto un impiego come assistente di cura della durata di sei mesi. Ora,
stante alla tabella delle sospensioni edita dal seco (punto 2.A.9), in caso di
rifiuto di un impiego adeguato della durata di sei mesi, l'assicurato è
sanzionato con una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per
una durata da 34 a 41 giorni. Come già riferito nel precedente scritto 30
luglio 2004 a questo lodevole Tribunale, in assenza di circostanze particolari,
nei casi come quello in esame gli assicurati sono di regola sospesi dal diritto
alle indennità per 31 giorni e la durata della sanzione corrisponde ai giorni
normalmente irrogati nei casi in cui un assicurato rifiuta un impiego di durata
indeterminata.
Ad 2
Secondo la suddetta tabella del seco (punto 2.A) e la direttiva
della Sezione del lavoro no. 054b Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio
giuridico) del 10 dicembre 2003 (aggiornata sulla base delle disposizioni
emanate nel 1999 dall'UFSEL, ora seco; punto 2.A), i giorni di sospensione
inflitti in caso di rifiuto di un impiego adeguato sono i seguenti:
- per un impiego della durata di due mesi: da 20 a 27 giorni;
- per un impiego della durata di quattro mesi: da 27 a 34 giorni;
- per un impiego della durata di 6 mesi o più: da 34 a 41 giorni.
Ad 3
Sempre secondo la tabella del seco (punto ICA) e la lista delle
sospensioni URC/UG (punto ICA), nel caso di rifiuto di un programma di
occupazione temporanea (POT) i giorni di sospensione irrogati vanno da 21 a 25
in caso di rifiuto e da 16 a 20 in caso di interruzione, indipendentemente
dalla durata del POT.
Ad 4
Quando si tratta di infliggere delle sanzioni in applicazione
dell'articolo 30 LADI, l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro e gli
Uffici regionali di collocamento si fondano sulla Lista sospensioni SdL
(URC/Ufficio giuridico), direttiva della Sezione del lavoro no. 054b, il
cui ultimo aggiornamento risale allo scorso mese di dicembre (cfr. allegato).
La lista è aggiornata sulla base delle disposizioni (qui allegate) emanate nel
gennaio 1999 - e riprese nella Circolare ID di gennaio 2003 (versione francese)
- dall'UFSEL (ora seco) nell'intento di uniformare la prassi a livello
nazionale per quanto attiene la durata delle sanzioni inflitte giusta
l'articolo 30 LADI." (Doc. XIX)
1.12. I doc. XVI;
XVII; XVIII e XIX sono stati inviati alla ricorrente per conoscenza (cfr. doc.
XX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l'assicurata deve o meno essere sospesa
dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver rifiutato l'impiego
assegnatole ufficialmente dall'Ufficio regionale di collocamento di __________
il 19 maggio 2003.
Va
dapprima segnalato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione
della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9
aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV
Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70,
consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36
con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio
2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa
L., H 114/01).
Nel caso
in esame l'amministrazione ha sanzionato l'assicurata per aver rifiutato, il 26
maggio 2003, non manifestando chiaramente e correttamente al potenziale datore
di lavoro la sua disponibilità a concludere il relativo contratto di lavoro,
un'occupazione adeguata assegnatale ufficialmente il 19 maggio 2003. A quel momento
la terza revisione della LADI non era ancora in vigore, per cui in casu si
applicano le norme valide fino al 30 giugno 2003.
2.3. In virtù
dell’art. 17 cpv. 3 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un’occupazione
adeguata propostagli.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se "non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell'ufficio
del lavoro, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata assegnatagli,
oppure non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al
quale gli è stato detto di partecipare".
L’art.
30a LADI ("privazione del diritto alle prestazioni") prevede, al cpv.
1, che il servizio cantonale priva l'assicurato del diritto alle prestazioni
se, a conclusione della sospensione pronunciata ai sensi dell'articolo 30
capoverso 1 lettera d, questi insiste nel rifiutare la partecipazione a un
colloquio orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro.
Secondo
il cpv. 2 di questa disposizione "il disoccupato riacquista il diritto
alle prestazioni dell'assicurazione se in un secondo tempo accetta di
partecipare al provvedimento di integrazione, sempre che gli altri presupposti
siano soddisfatti" (su queste disposizioni, cfr.: G. Gerhards, Grundriss
des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p.
129-130).
A titolo
abbondanziale va segnalato che la terza revisione della LADI ha abrogato l'art.
30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha
sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto
alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza
relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che
precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della
lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di
lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido
motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato
con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale
N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
"
(…)
1.2.3.11 Inasprimento della
definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta
essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella
legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte
delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione
di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il
diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno
soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la
lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15). (…)."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno
2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.4. La costante
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. SVR
1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una
sentenza del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02 l'Alta Corte, confermando
che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la
disoccupazione, ha osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando l'assicurato
compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le
situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono
essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta
adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella
causa M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
In una
decisione del 2 giugno 2003 il TFA ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Les éléments constitutifs d'un refus de travail
convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine
d'entrer sérieusement en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement,
bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5
p. 22 consid. 1a; cf. Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
ch. 704 p. 258).
(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2003 nella
causa G., C 119/02)
Su queste
questioni, vedi in particolare:
G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),
Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer,
Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”,
Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und
Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.
La nostra
Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N.
30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione,
ha rilevato poi che, allorquando gli viene assegnata ufficialmente
un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego
se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa
indurre ad una sua mancata assunzione e quindi equiparabile ad un rifiuto
(circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale
sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo,
op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
L'Alta
Corte, in una sentenza del 13 marzo 2003, ha, tra l'altro, evidenziato che:
"
(…)
Erwähnt sei zudem, dass gemäss Rechtsprechung der
Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit
auch dann erfüllt ist, wenn die versicherte Person die Arbeit zwar nicht
ausdrücklich ablehnt, es aber durch ihr Verhalten in Kauf nimmt, dass die
Stelle anderweitig besetzt wird. Arbeitslose Versicherte haben bei den
Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber klar und eindeutig die Bereitschaft
zum Vertragsabschluss zu bekunden, um die Beendigung der Arbeitslosigkeit nicht
zu gefährden (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit Hinweisen; Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz
704). (…)"
(cfr. STFA del 13 marzo 2003 nella causa D., C
177/02)
2.5. La seconda
revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la
disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16
cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio
l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi
occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle
condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella
sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di
un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto
di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a
disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di
procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro
considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
(Per un
commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione
contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali
del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung,
Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122
V 41).
Nella DTF
124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e
sempre dello stesso autore, Alcuni compiti …, p. 60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa
S. (C 137/03) in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un
impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario
verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da
quanto previsto dalla LADI.
Il TFA
ha, al riguardo, rilevato:
"
(…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im
Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.
Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ
ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass
einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten
(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik
(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;
BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten
Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits
eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin
zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden
Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes
unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen
Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und
gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft
nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen
Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung
der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte
Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was
dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit
des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht
anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004
nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)
Per
completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato
modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967
segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.6. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.7. Per quanto
concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V
125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la
sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto
da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver
accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in
presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non
deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In
particolare, la nostra Massima Istanza ha rilevato:
"
(…)
3.1. Art. 45 Abs 3 AVIV …lautet in deutscher, französischer
und italienischer Sprache wie folgt: "Ein schweres Verschulden liegt vor,
wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle
ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt
hat." "Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un
emploi réputé convenable sans motif valable." "La
colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego
idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo." In der Rechtsprechung wird der Vorbehalt des entschuldbaren Grundes
(motif valable/valido motivo) in Übereinstimmung mit der deutschen und
französischen, aber im Widerspruch zur italienischen Fassung im Zusammenhang
mit beiden Tatbeständen, sowohl der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne
Zusicherung einer neuen (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c; Urteil H. vom 8.
November 2001, C 156/01, Erw. 3a) als auch der Ablehnung einer zumutbaren
Arbeit (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 48 Erw. 1; Urteil I. vom 23. August 2001, C
21/01, Erw. 1b) genannt.
3.2 Nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 30 Abs.
3 Satz 3 und Abs. 3bis AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV ist der
Bemessung der Einstellungsdauer sowohl bei Aufgabe einer zumutbaren
Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (Einstellungsgrund gemäss Art. 30
Abs. 1 lit. a AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) als auch bei
Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Einstellungsgrund
gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 AVIV in der
bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) nicht zwingend ein schweres Verschulden
zugrunde zu legen. Dabei werden für die Unterschreitung des für schweres
Verschulden vorgesehenen Sanktionsrahmens statt eines entschuldbaren Grundes
(z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa; Urteile F. vom 20. September 2002, C
48/02, Erw. 5, G. vom 20. Juni 2001, C 32/01, Erw. 4, sowie T. vom 16. Februar
2001, C 15/00, Erw. 3b und 4b) oft - gleichbedeutend (vgl. insbesondere Urteile
F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, und T. vom 16. Februar 2001, C
15/00, Erw. 3) - besondere Umstände des Einzelfalls verlangt, indem
festgehalten wird, die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV bilde hier lediglich
die Regel, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall
abgewichen werden dürfe, sodass insoweit das Ermessen von Verwaltung und
Sozialversicherungsgericht nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines
schweren Verschuldens beschränkt sei, sondern auch eine mildere Sanktion
zulasse (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; RJJ 1999 S. 56 Erw. 3; Urteile J.
vom 17. März 2003, C 278/01, Erw. 2.1, K. vom 8. Oktober 2002, C 392/00, Erw.
4.5, und D. vom 21. Mai 2001, C 424/00, Erw. 2b).
(…)
3.4
3.4.1Zunächst ist festzustellen, dass der
Wortlaut aller drei Sprachfassungen des Art. 45 Abs. 3 AVIV keinerlei
Anhaltspunkt enthält, der dafür sprechen würde, hinsichtlich der Ablehnung
einer zumutbaren Arbeit zwischen amtlich zugewiesenen auf der einen und nicht
amtlich zugewiesenen Stellen auf der andern Seite zu differenzieren. Eine
solche Unterscheidung wurde lediglich - teilweise - von der Rechtsprechung
eingeführt bzw. offen gelassen. Das Urteil C 226/98 (Erw. 3.3.1 hievor) gab
indessen das frühere, den Einstellungstatbestand der Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffende Urteil C 386/97 ungenau wieder. In
Letzterem war nicht entschieden worden, im Falle der Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit müsse immer ein schweres Verschulden angenommen
werden. Vielmehr war darin erst nach Verneinung eines entschuldbaren Grundes
auf ein nach Art. 45 Abs. 3 AVIV zwingend schweres Verschulden geschlossen
worden (ARV 1999 Nr. 23 S. 137 Erw. 1b und S. 139 Erw. 2c). Damit sollte
demnach entgegen ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c (sowie z. B. Urteil C. vom 10.
Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b) nicht gesagt werden, im Rahmen des
Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit
sei eine Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgeschriebenen
Einstellungsdauer generell unzulässig. Vielmehr sollte damit festgestellt
werden, dass bei Vorliegen dieses Einstellungstatbestandes im Rahmen von Art.
45 Abs. 3 AVIV, das heisst nur bei Fehlen eines entschuldbaren Grundes,
zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen sei (vgl. Urteile I. vom 23.
August 2001, C 21/01, Erw. 1b, S. vom 20. Juli 2001, C 74/01, Erw. 1b und 4a,
sowie D. vom 19. Januar 2001, C 75/00). Art. 45 Abs. 3 AVIV schreibt nicht nur
bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen,
sondern auch bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit nur unter dem Vorbehalt
eines entschuldbaren Grundes die Annahme eines schweren Verschuldens vor (Erw.
3.1 hievor). Wird ein solcher Grund bejaht, ist diese Bestimmung nicht
anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der Regel des Art. 30
Abs. 3 Satz 3 AVIG.
3.4.2 Abgesehen davon, dass schon der Wortlaut
von Art. 45 Abs. 3 AVIV keine Handhabe dafür bietet, die Ablehnung einer
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit anders zu behandeln als jene einer nicht
amtlich zugewiesenen zumutbaren Tätigkeit, vermag auch das im Urteil C 226/98
angeführte Argument, bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit stünden
Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar fest (ARV 2000 Nr. 8 S. 42
Erw. 2c; ebenso z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa und Urteil C. vom 10.
Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b), für diesen Einstellungsgrund einen Ausschluss
einer die Einstellungsdauer bei schwerem Verschulden unterschreitenden Sanktion
nicht zu begründen. Selbst wenn bei diesem Einstellungstatbestand Tatsache und
Schwere des Verschuldens häufiger klar feststehen sollten als bei den
Einstellungsgründen der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung
einer neuen und der Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren
Arbeit, könnte dies nicht dazu führen, die Möglichkeit einer Unterschreitung
der für schweres Verschulden vorgesehenen Einstellungsdauer bei Einstellungen
wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit generell zu
verneinen. Damit würden diejenigen, durchaus auch bei diesem Einstellungsgrund
vorkommenden, Konstellationen vernachlässigt, in denen Tatsache und Schwere des
Verschuldens gerade nicht klar feststehen.
3.4.3 Aufgrund dieser Erwägungen ist die
Rechtsprechung im Sinne der in Erw. 3.3.2 hievor angeführten Urteile dahin zu
klären, dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes, weil Art. 45 Abs. 3
AVIV diesfalls nicht anwendbar ist, auch bei Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren Verschulden
auszugehen ist. Es verhält sich damit nicht anders als bei der Aufgabe einer
zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und bei der Ablehnung
einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (vgl. auch Thomas
Nussbaumer, a.a.O., Rz 712, der auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV genannten
Gründen eine Verschuldensprüfung im Einzelfall postuliert, ohne zwischen den
verschiedenen betroffenen Einstellungstatbeständen zu differenzieren)." (DTF 130 V 125 consid. 3.1.; 3.2.; 3.4.)
Relativamente
alla nozione di "validi motivi" il TFA ha precisato:
"
3.5 Zu prüfen bleibt, was unter entschuldbaren
Gründen zu verstehen ist, deren Vorliegen dazu führt, dass anders als nach Art.
45 Abs. 3 AVIV nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist.
Dazu ist vorab festzuhalten, dass der deutsche Wortlaut dieser Bestimmung, der
von einem "entschuldbaren Grund" spricht, nicht treffend ist, könnte
er doch dazu verleiten, nach Gründen zu suchen, die ein Verschulden
ausschliessen. Dies ist jedoch nicht gemeint, wie aus der Rechtsprechung folgt,
die bei entschuldbaren Gründen bzw. unter besonderen Umständen des Einzelfalls
nicht auf eine Einstellung verzichtet, sondern unter Umständen auch bei den in
Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen den für schweres
Verschulden vorgesehenen Rahmen unterschreitet (Erw. 3.2 und 3.3 hievor). Es
ist vielmehr gestützt auf die französische und die italienische Fassung, worin
von einem "motif valable" bzw. "valido motivo" gesprochen
wird, festzustellen, dass unter einem "entschuldbaren Grund" im Sinne
von Art. 45 Abs. 3 AVIV ein Grund zu verstehen ist, der das Verschulden leichter
als schwer erscheinen lassen kann. Dies steht auch in Übereinstimmung mit den
Urteilen, in denen statt von entschuldbaren Gründen von besonderen Umständen
des Einzelfalls die Rede ist (vgl. für die Aufgabe einer zumutbaren
Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie die Ablehnung einer nicht
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Erw. 3.2 hievor und für die Ablehnung
einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Urteile G. vom 15. Februar 2002, C
93/01, Erw. 3, und U. vom 28. September 2001, C 119/01, Erw. 3).
Es handelt sich somit um Gründe, die - ohne zur
Unzumutbarkeit zu führen, ansonsten es schon an der Erfüllung der in Art. 45
Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbestände fehlen würde (vgl. Art. 44 Abs. 1
lit. b AVIV, Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung und
Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) - das
Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen können. Diese im
konkreten Einzelfall liegenden Gründe können - wie etwa gesundheitliche
Probleme (RJJ 1999 S. 57 Erw. 4) - die subjektive Situation der betroffenen
Person oder - so die Befristung einer Stelle (ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4b/aa)
- eine objektive Gegebenheit beschlagen. (…)"
(DTF 130 V 125-131 consid.
3.5.)
In quel
caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale
operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a
ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di lavoro. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra
Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a
un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione,
non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione
ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un
guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di
candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il
TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole
dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o
comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -
che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa
dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere
ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto
non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno
presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,
ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato
una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato
proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione
agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In una
sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha poi esaminato
il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di
dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere
la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe
dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze
informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri
casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. STFA del 12 dicembre 2003
nella causa K. (C 70/02); STFA 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03).
Inoltre
in una sentenza dell'8 luglio 2004 nella causa P. (38.2003.94) il TCA, vagliate
le circostanze concrete oggettive della vertenza sub judice e la
situazione soggettiva dell'assicurata, ha ritenuto che nella fattispecie in
esame non erano dati dei validi motivi che facessero apparire la colpa della
stessa di gravità media o lieve. Pertanto questa Corte ha confermato la
sanzione di 31 giorni inflitta all'assicurata per aver ritirato la sua
candidatura relativa a un'occupazione adeguata assegnatale ufficialmente. In
questo senso ha pure deciso il TFA in una sentenza del 28 luglio 2004 nella
causa V., C 7/04.
2.8. Nell'evenienza
concreta risulta che a RI1 - assicurata al suo terzo termine quadro,
reiscrittasi al collocamento a far tempo dal 7 aprile 2003, alla ricerca di un
impiego a tempo pieno quale assistente di cura, aiuto domiciliare, ricezionista
d'albergo (cfr. doc. 11) - il 19 maggio 2003 è stata assegnata ufficialmente
un'occupazione per 6 mesi, con possibilità di trasformazione in attività a
tempo indeterminato, in qualità di assistente di cura al 100% presso la __________
di __________ a decorrere dal 1° giugno 2003 (cfr. doc. 8/2).
Dal
verbale redatto dal consulente del personale della ricorrente a seguito del
colloquio telefonico del 23 maggio 2003 avuto con la direttrice della __________
emerge che:
"
La signora __________ mi informa che
l'assicurata RI1, a cui avevo inviato il 19 maggio un'assegnazione di lavoro
non ha ancora preso contatto con loro. E' molto arrabbiata e mi dice che se una
disoccupata dopo 4 giorni non ha ancora preso contatto con un potenziale datore
di lavoro, non ha molta voglia di lavorare.
Ho chiesto alla direttrice un po' di tempo che
avrei contattato immediatamente l'assicurata sollecitandola a prendere
contatto. Le ho perciò telefonato e visto che non c'era le ho lasciato un
messaggio sulla segreteria pregandola di contattare subito il datore di lavoro.
Il pomeriggio dello stesso giorno verso le ore 16.00 l'assicurata ha telefonato
alla segretaria __________ e le ha detto che ha appena chiamato la Sig.ra __________
ma che lei non c'era. Avrebbe perciò telefonato la mattina del lunedì
successivo." (Doc. 8/6)
Il 26
maggio 2003 il collocatore ha stilato un nuovo verbale del seguente tenore:
"
La signora __________, sempre più arrabbiata mi
informa che sino ad ora e nonostante le mie sollecitazioni l'assicurata RI1 non
ha mai preso contatto con lei. Ha telefonato venerdì verso sera ma lei era già
andata via. Aveva detto che avrebbe richiamato questa mattina. Attesa invano.
Le ho chiesto di pazientare ancora che avrei subito provato a telefonarle al
proprio domicilio. Ho immediatamente telefonato all'assicurata chiedendogli il
perché non avesse chiamato il datore di lavoro. Mi ha risposto che lo avrebbe
fatto successivamente. Le ho detto di farlo immediatamente e di dirle se era o
meno interessata la posto di lavoro. Ha poi iniziato a dirmi che il posto di
lavoro è per lei troppo lontano e che avrebbe dovuto andare avanti e indietro 4
volte al giorno e che gli orari non le andavano bene e che se non mi rendevo
conto dell'inquinamento che avrebbe causato andando 4 volte al giorno a __________.
(sic) Ho intimato all'assicurata di prendere immediatamente contatto con il
datore di lavoro che l'impiego propostole è assolutamente adeguato." (Doc.
8/7)
Nel
formulario "Esito dell'offerta di lavoro", compilato il 26 maggio
2003, la ricorrente ha dichiarato di aver telefonato alla __________ di __________
il 23 e il 26 maggio 2003, ma di aver parlato con __________, direttrice di
tale Istituto, solamente il giorno 26. Inoltre essa ha precisato che avevano
scelto un altro candidato (cfr. doc. 8/3).
__________
sul modulo "Esito della candidatura", il 27 maggio 2003, ha
confermato di aver parlato con l'insorgente il 26 maggio 2003. Essa ha tuttavia
menzionato che il posto di lavoro per l'assicurata era troppo lontano e che la
stessa attendeva altre proposte. Inoltre la direttrice ha indicato che la
scelta era caduta su un altro candidato (cfr. doc. 8/4).
Il potenziale
datore di lavoro, il 3 giugno 2003, ha trasmesso all'URC di ____________________
il seguente scritto:
"
(…)
la signora summenzionata
si è annunciata telefonicamente venerdì 23.05.2003 e dato che ero assente ha
detto che avrebbe richiamato il lunedì seguente.
Il 26.05.2003 alle 15.00
mi ha telefonato, dopo essere stata sollecitata dal signor __________, dicendo
che doveva valutare altre proposte, ____________________ è lontano dal suo
domicilio e che aveva difficoltà con i turni. La signora ha promesso di darmi
risposta martedì mattina ed invece ha telefonato in serata.
Viste le titubanze della
signora RI1 e l'urgente fabbisogno di personale, ho assunto una signora che si
è presentata il 27.05.2003 alle 09.30 ed ha iniziato immediatamente la sua
attività lavorativa presso di noi." (Doc. 8/5)
A seguito
della "Comunicazione relativa a una sanzione" inviatale dall'URC
(cfr. consid. 1.1.; doc. 8), la Sezione del lavoro, l'8 agosto 2003,
trasmettendole l'intera documentazione che la riguardava, ha invitato
l'assicurata a formulare le sue osservazioni in merito entro 10 giorni (cfr.
doc. 7).
L'insorgente,
il 19 agosto 2003, ha rilevato:
"
La ringrazio di avermi dato l'opportunità di
potermi esprimere su quanto successo nell'offerta di lavoro alla __________ di ____________________.
In data 19.05.2003 il mio collocatore, signor __________,
mi ha inviato un'offerta di lavoro per la __________ di __________. lavoro che
doveva iniziare al 01.06.2003. Nel periodo che mi ha inviato l'offerta di
lavoro ero inabile per un infortunio al ginocchio, questo mi precludeva la
possibilità di svolgere lavori pesanti.
Quando ho telefonato alla signora __________,
direttrice della ____________________ e da me conosciuta poiché avevo già avuto
un colloquio di lavoro, ho dovuto informarla sul mio stato di salute. Ho
spiegato alla signora __________ che stavo valutando altre opportunità di
lavoro e possibilmente avrei scelto un domicilio di lavoro il più vicino a casa
per limitare i costi di trasporto ed i disagi che può comportare un lavoro a
turni quando si è distanti dal proprio domicilio (cambio turni, emergenze,
ecc.).
La possibilità di lavorare alla __________ era da
parte mia presa in considerazione ma essendo inabile al lavoro non potevo dare
tutte le certezze che erano richieste dalla signora __________.
Prove ne è che, data l'urgenza dell'impiego, la
direttrice __________ ha dato priorità ad un'altra persona.
Gentile signora __________ da parte mia c'è tutta
la volontà ad iniziare un lavoro e la motivazione a continuare nella mia
attività di assistente di cura. Purtroppo mi sono successi due infortuni che mi
rendono difficile, momentaneamente, il collocamento. La miglior prova della mia
volontà a trovare un'occupazione, e lo posso dimostrare, che pur essendo
inabile continuo nella mia ricerca di lavoro a valutare tutte le opportunità
che ci sono per riprendere subito al momento che sarò nuovamente abile al
lavoro.
Mi dispiace di dover affrontare casi di questo
genere e trovarmi a giustificare situazioni che non vivo." (Doc. 6)
Il 20
ottobre 2003 l'amministrazione ha richiesto all'assicurata copia del
certificato medico riguardante l'infortunio che le precludeva la possibilità di
svolgere lavori pesanti e le ha inviato l'itinerario del TCS da __________,
dove risiede la stessa, a __________ che prevede un tragitto con l'automobile
di 17 km in 19 minuti (cfr. doc. 5).
L'assicurata,
il 25 ottobre 2003, dato che per ottenere il richiesto rapporto da parte del
Dr. med. ____________________, avrebbe dovuto farsi visitare, ha puntualizzato
che non poteva permettersi economicamente consulti medici non necessari al suo
stato di salute e ha così delegato all'amministrazione il compito di appurare
presso il medico le sue condizioni di salute al momento dell'assegnazione
dell'occupazione in questione (cfr. doc. 4).
Sulla
base degli atti in suo possesso la Sezione del lavoro, il 4 novembre 2003, ha
ritenuto che l'assicurata ha rifiutato un'occupazione adeguata ufficialmente
assegnata e l'ha sospesa per 31 giorni ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI (cfr. consid. 1.2., doc. 3).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell'11 febbraio
2004 (cfr. consid. 1.4., doc. A1).
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale proposito in una
Considerandi
sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato
che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In
una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.
3.3
, si è così espresso:
"
(…)
Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible
d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est
aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art.
42.
2ème phrase LPGA."
Nella
presente fattispecie il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato
rispettato.
Infatti
l'amministrazione ha dato alla ricorrente la possibilità di esprimersi in
merito al suo comportamento e alla ventilata sospensione con lo scritto dell'8
agosto 2003, ossia prima di pronunciare la sanzione.
Pertanto
il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato ossequiato già prima
dell'emanazione della decisione formale del 4 novembre 2003, conformemente alla
chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA
(cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9;
DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune
circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit.,
ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag.
447-448 n° 21 e 22).
2.9
Dalla documentazione agli atti risulta che l'assicurata, alla
quale, il 19 maggio 2003, è stata offerta ufficialmente l'occupazione di
assistente di cura presso la ____________________ a far tempo dal 1° giugno
2003, ha tentato di prendere contatto con il potenziale datore di lavoro solo
venerdì 23 maggio 2003, dopo che il collocatore le ha lasciato un messaggio
sulla segreteria telefonica in tal senso (cfr. doc. 8/6; consid. 2.8.).
La
direttrice non si trovava però presso l'Istituto, sicché l'insorgente ha
lasciato detto che avrebbe richiamato il lunedì mattina successivo. Tuttavia
anche il 26 maggio 2003 la ricorrente ha atteso di essere sollecitata dal suo
consulente del personale prima di telefonare alla __________ (cfr. doc. 8/7,
consid. 2.8.).
Come
risulta dal verbale del 26 maggio 2003 (cfr. doc. 8/7, consid. 2.8.),
l'assicurata, già precedentemente al suo colloquio con __________, aveva
dichiarato al suo consulente del personale che il posto di lavoro era troppo
lontano, che avrebbe dovuto effettuare il tragitto casa-lavoro 4 volte al
giorno e che gli orari non le andavano bene.
Tali
motivazioni emergono, peraltro, anche dalle dichiarazioni della direttrice
della __________.
Nell'"Esito
della candidatura", come visto, essa ha indicato che per l'assicurata il posto
di impiego era troppo lontano e che attendeva altre proposte. Nel suo scritto
del 3 giugno 2003 indirizzato all'URC di ____________________, __________ ha
poi aggiunto che la ricorrente aveva difficoltà anche con i turni, per cui,
viste le titubanze dell'assicurata e la loro urgente necessità di personale, è
stata assunta un'altra persona (cfr. doc. 8/4; 8/5; consid. 2.8.).
La
ricorrente nell'"Esito dell'offerta di lavoro" ha indicato unicamente
che "hanno scelto un altro candidato" (cfr. doc. 8/3, consid.
2.8
).
Nella
lettera del 19 agosto 2003, in cui ha preso posizione in merito alla
"Comunicazione relativa a una sanzione", trasmessa dall'URC alla
Sezione del lavoro, l'assicurata ha invece ribadito quanto dichiarato al
collocatore il 26 maggio 2003 e ha menzionato le motivazioni indicate da ____________________,
ossia che stava valutando altre opportunità di lavoro e che avrebbe scelto un
posto di lavoro più vicino al suo domicilio per limitare i costi di trasporto e
i disagi che può comportare un lavoro a turni quando si è distanti dalla
propria abitazione.
Inoltre
essa ha, per la prima volta, sostenuto di aver pure informato la direttrice che
in quel periodo era inabile la lavoro a causa di un infortunio al ginocchio che
le precludeva la possibilità di effettuare lavori pesanti. Non potendo darle le
necessarie certezze, la direttrice, data l'urgenza dell'impiego, ha dato la
priorità a un'altra persona (cfr. doc. 6; consid. 2/8).
L'opposizione
alla decisione formale del 4 novembre 2003 e l'atto ricorsuale contro la
decisione su opposizione dell'11 febbraio 2004 sono invece completamente
incentrati sul fatto che l'assicurata era inabile al lavoro a causa di un
infortunio, con la precisazione che la __________, visto il suo stato di salute
e l'urgenza dell'impiego, ha scelto un'altra persona (cfr. doc. 2; I).
Nello
scritto del 25 ottobre 2003 e nell'opposizione l'insorgente ha affermato che
era inabile al lavoro al 100% (cfr. doc. 2, 4). Nel ricorso essa ha poi
indicato che era incapace al lavoro al 50% (cfr. doc. I), ciò che corrisponde
alla realtà dei fatti.
In
proposito occorre evidenziare che dal 7 aprile 2003 l'assicurata era inabile al
50% e che l'8 maggio 2003 è stato valutato che dal 1° giugno 2003 essa sarebbe
stata abile al 100% (cfr. doc. 10: certificato d'infortunio LAINF).
In tale contesto va
ricordato che secondo la dottrina (Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza
di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle
dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le
conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono
integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono
(cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella causa C.S. contro CAD del SEI e TCA, C
286/99, consid. 2, pag. 3; DTF 121 V 45, consid. 2a, pag. 47; DTF 115 V 133,
consid. 8c, pag. 143; RAMI 1988 pag. 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M.
non pubblicata; RDAT II-1994, pag. 189; cfr. pure Prassi AD 98/1, Commento alle
direttive, Foglio 18/6, punto B).
Pertanto,
fondandosi sulla sua prima versione, in cui l'assicurata non ha menzionato la
circostanza che la ____________________, avendo urgentemente bisogno di
personale, avrebbe assunto un'altra persona dato che lei era inabile al lavoro
a causa di un infortunio, nel caso concreto occorre concludere che l'insorgente
non si è attivata immediatamente al fine di contattare la __________, ma ha
atteso di essere sollecitata dal collocatore, e non si è dimostrata
espressamente e inequivocabilmente disposta ad accettare l'occupazione di
assistente di cura assegnatale ufficialmente, poiché essa, da un lato, riteneva
che il posto di lavoro fosse troppo lontano dal suo domicilio e che quindi,
visti gli orari di lavoro, ci sarebbero stati dei disagi anche con i turni,
dall'altro voleva valutare altre proposte professionali.
In simili
condizioni, secondo questa Corte l'atteggiamento della ricorrente, che era tale
da indurre alla sua mancata assunzione, è equiparabile a un rifiuto ai sensi
della giurisprudenza federale citata precedentemente (cfr. consid. 2.4.).
Ciò
giustifica, di principio, una sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione in base all'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.3.;
2.4
).
2.10
Affinché
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI possa applicarsi, è però ancora necessario che
l'occupazione assegnata all'insorgente dall'URC di __________ presso la __________
di __________ fosse effettivamente adeguata.
Per
quanto riguarda la censura sollevata dall'assicurata circa l'eccessiva distanza
tra il suo domicilio di __________ e il posto di lavoro di __________ (cfr.
doc. 8/7; 6), va osservato che l'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI stabilisce che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
f) necessita
di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato."
Il TFA,
in una decisione del 5 febbraio 1999 pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 22, ha
rilevato quanto segue:
"(…).
b) Par lettre du 7 avril 1997, la recourante a
résilié le contrat de travail qui la liait à la société A, à Lausanne. A ce
moment-là, elle n'avait apparemment pas encore offert ses services à la société
B à O, par laquelle elle pensait être engagée dès le 1er juillet 1997 (cf.
l'attestation de l'entreprise prénommée, du 28 juillet 1997). Aussi n'est-il
pas établi que la recourante, lorsqu'elle a donné son congé, était assurée
d'obtenir un autre emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).
Dès lors, il faut examiner si son comportement
tombe ou non sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, à la lumière des
principes développés au considérant précédent.
4.
a) Il ressort du dossier que la recourante a
bénéficié durant un certain temps des services d'un chauffeur pour se rendre en
voiture depuis son domicile jusqu'à son lieu de travail et en revenir
quotidiennement matin et soir. Cette personne n'ayant plus été d'accord de
l'accompagner, la recourante, qui ne disposait pas elle-même d'un véhicule et
n'avait pas les moyens de s'en procurer un, a été confrontée aux horaires des
transports publics, plus particulièrement ceux des chemins de fer.
La recourante allègue qu'elle avait demandé à
maintes reprises à son employeur d'adapter son horaire de travail en fonction
de ses déplacements. Toutefois, ce dernier n'aurait jamais accepté d'entrer en
matière. A cet égard, la consultation de l'horaire des CFF permet de constater
que la recourante aurait dû partir du
Bouveret à 05.10 heures, si elle voulait commencer son travail à 08.00 heures,
comme son employeur l'exigeait d'elle. Quant au trajet du retour, il aurait
dépassé deux heures, puisqu'elle ne pouvait quitter son lieu de travail avant
18.00
heures.
b) Aux termes de l'art. 16 al. 2 let. f LACI,
n'est pas réputé convenable et, par conséquent, exclu de l'obligation d'être
accepté, tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour
l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de
possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré
bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers
ses proches qu'avec de notables difficultés.
aa) La condition de la durée de déplacement
excessive est remplie dans le cas de la recourante, du moment où elle était
contrainte de recourir aux transports publics pour se rendre à son lieu de
travail.
bb) En ce qui concerne la
seconde condition (possibilités de logement appropriées à Lausanne ou dans les
environs), on ne peut pas se fonder sur l'avis de saisie de salaire du 21 août
1997.
qui figure au dossier pour déterminer le montant des resousserces
finacières à disposition de la recourante, puisque le minimum vital comprend
aussi, en principe, le montant du loyer payé par le poursuivi (ATF 121 III 23
consid. 3b, 119 III 73 consid. 3c).Le problème est plutôt de savoir si l'on
pouvait exiger de l'assurée, au moment où la possibilité de se rendre à
Lausanne en voiture à disparu, qu'elle déménage à bref délai dans cette ville.
Le dossier ne permet pas de répondre à cette
question avec certitude, d'autant moins que le cas n'a pas encore été examiné
sous cette angle. La caisse de chômage, à qui la cause doit être renvoyée afin
qu'elle élucide ce point, ne devra toutefois pas seulement comparer les frais
de logement supportées par la recourante au Boveret et à Lausanne. Elle devra
également tenir compte d'autres facteurs, ne fût-ce que par égard au droit de
l'assurée au libre choix de son domicile (ATF 113 V 28 sv. consid. 4b, 108 V
165.
consid. 2a). On rappelera que la loi prescrit de prendre en considération
l'entrave aux devoirs envers les proches que pourrait occasioner un change-ment
de domicile (dans ce sens déjà l'ancien art. 16 al. 4 LACI en vigueur jusqu'au
31.
décembre 1995) et que selon la Convention OIT n° 168 concernent la promotion
de l'emploi et la protection contre le chômage (RS 0.822.726.8), dans
l'appréciation du caractère convenable ou non d'un emploi, il doit être tenu
compte notamment "des répercussions de cette emploi sur la situation
personelle et familiale de l'intéressé" (art. 21 ch. 2). (…)"
(consid. 4bb, p. 54)
In una
sentenza del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03) - già menzionata al
consid. 2.5. - la nostra Massima Istanza ha stabilito che un impiego assegnato
ufficialmente a un'assicurata, il cui dispendio di tempo giornaliero necessario
per recarsi sul posto di lavoro e per rientrare al proprio domicilio era di
circa due ore complessive, era adeguato dal profilo dell'art. 16 cpv. 2 lett. f
LADI.
Nella
presente fattispecie l'assicurata disponeva di un'automobile (cfr. doc. 9).
Inoltre il tragitto da __________ __________, secondo l'itinerario consigliato
dal TCS, peraltro non contestato dalla ricorrente, è di 17 km e dura 19 minuti
(cfr. doc. 5).
Di
conseguenza l'insorgente poteva raggiungere il posto di lavoro assegnatole e
ritornare al proprio domicilio in un tempo ampiamente inferiore alle quattro
ore, anche tenendo conto del possibile traffico. Ciò vale anche per i giorni in
cui, a causa dei turni (7.30-11.00 - 16.00-20.30; 7.30-12.00 - 16.30-20.00;
cfr. doc. 8/2), l'assicurata avrebbe effettuato il citato percorso casa-lavoro
quattro volte.
L'impiego
offerto all'assicurata era, perciò, sicuramente conforme all'art. 16 cpv. 2
lett. f LADI.
La
ricorrente ha poi indicato che gli orari e i turni, i quali, come appena
esposto, si estendevano fino al massimo le 20.30 (cfr. doc. 8/2), non le
andavano bene e, vista la distanza dal suo domicilio, sarebbero stati
disagevoli.
In primo
luogo, per quanto riguarda la connessione tra gli orari e la distanza dalla sua
abitazione, occorre ribadire che i motivi di inadeguatezza non possono essere
combinati uno con l'altro, bensì devono essere esaminati singolarmente (cfr.
consid. 2.5.; STFA del 5 aprile 20043 nella causa S., C 137/03).
In
secondo luogo va osservato che l'assicurata, fatta eccezione per il riferimento
alla lontananza del suo domicilio dal posto di lavoro, non ha minimamente
motivato la sua contestazione relativa agli orari e ai turni.
Al
riguardo va ricordato che la procedura in materia di assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 2001 KV
Nr. 50 pag. 145; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z.,
P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I76/00; DTF 122 V 157 consid.
1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117
V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo
corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo
principio è stato concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2003 (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003,
art. 61 N. 59 pag. 617), e vale anche per l'amministrazione ( cfr. art. 43
LPGA).
Il
principio inquisitorio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato
nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N.
12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA
del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 3; STFA
del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 1b; STFA del 13 marzo
2001.
nella causa P., U 429/00, consid. 1c; STFA dell'8 settembre 2000 nella
causa M., C 178/99, consid. 3b e STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I
76/00, consid. 3a; vedi inoltre DTF 125 V 193, consid. 2a, pag. 195 e i
riferimenti ivi citati; RAMI 1994 pag. 211; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V
261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF
114.
V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer,
“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pag. 5 ss.).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145;
STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001
nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA
del 9 maggio 2001 nella causa L., P 52/00; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid.
5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag.
92; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile
e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente
giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno
1992, CFPG fascicolo 8, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in
particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag.
827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht”
Berna 1997,
pag.
339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht
dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht
(weiter) erstellt werden kann”.
In casu, pertanto, il TCA, in assenza di allegazioni sostanziate che
giustifichino l'inadeguatezza degli orari, deve considerare conforme alla
situazione personale dell'insorgente l'occupazione a turni presso la ____________________.
La
circostanza poi che l'assicurata era inabile al lavoro a seguito di un
infortunio al ginocchio e non poteva svolgere lavori pesanti non rendeva
l'impiego assegnatole ufficialmente il 19 maggio 2003, quale assistente di cura
a decorrere dal 1° giugno 2003, non conforme al suo stato di salute giusta
l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI.
Infatti
dagli atti risulta che l'insorgente è stata incapace al lavoro al 100% dal 21
novembre 2002 al 6 aprile 2003 e al 50% dal 7 aprile 2003. L'8 maggio 2003 è
stato poi indicato che dal 1° giugno 2003 la ricorrente avrebbe ritrovato la
piena capacità lavorativa (cfr. doc. 11).
L'assicurata
stessa del resto nello scritto del 25 ottobre 2003 ha evidenziato che dal 1°
giugno 2003 sarebbe stata abile (cfr. doc. 4).
Quando,
il 19 maggio 2003, l'URC di __________ le ha offerto l'impiego a __________,
l'insorgente era quindi già al corrente che dal 1° giugno 2003 sarebbe stata
nuovamente abile al lavoro al 100%. Di conseguenza non solo tale occupazione
era oggettivamente adeguata dal profilo dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, ma
pure soggettivamente la ricorrente doveva, o perlomeno avrebbe dovuto rendersi
conto che l'impiego era conforme alle sue condizioni di salute.
E' utile
d'altronde osservare che, come evidenziato precedentemente (cfr. consid. 2.9.),
l'assicurata, in prima battuta, al suo collocatore e al potenziale datore di
lavoro non ha assolutamente menzionato di avere dei problemi di salute.
Essa
nemmeno ha mai asserito che, anche una volta ritrovata la piena capacità
lavorativa, non era in ogni caso in grado di svolgere l'attività di assistente
di cura. In proposito va osservato che allorché la ricorrente, il 7 aprile
2003, si è annunciata per il collocamento, ha comunque dichiarato di voler
esercitare questa professione, nonostante fosse abile solo al 50%.
In
proposito va infine segnalato che in una sentenza del 15 febbraio 1989 nella
causa P. (AD 155/88) il TCA ha rilevato che l'amministrazione può assegnare al
disoccupato un'occupazione anche durante un periodo di incapacità lavorativa
dello stesso, tuttavia soltanto quando la natura del danno alla salute da lui
patito non è tale da rendergli impossibile un contatto personale o telefonico
con il potenziale datore di lavoro.
Il TFA,
con sentenza del 17 agosto 1989 (C27/89), ha confermato il menzionato giudizio
del TCA, osservando che nel caso concreto vi erano sufficienti elementi per
considerare che al momento dell'assegnazione l'assicurato non presentava
un'incapacità lavorativa tale da impedirgli di accettare le occupazioni
propostegli ufficialmente. L'Alta Corte ha, pertanto, indicato che nella
fattispecie in esame poteva restare indeciso il tema di sapere se, qualora
l'assicurato fosse stato temporaneamente incapace al lavoro, gli organi addetti
al collocamento avrebbero potuto comunque assegnargli un impiego.
2.11
In simili
condizioni, questa Corte ritiene che l'occupazione assegnata alla ricorrente
presso la ____________________ di __________ era adeguata. Essa era, dunque,
tenuta ad accettarla senza indugio (cfr. art. 16 cpv. 1 LADI; consid. 2.5.).
Il
comportamento assunto dall'assicurata, parificabile a un rifiuto (cfr. consid.
2.9
), non può del resto essere giustificato dal fatto che essa voleva valutare
altre proposte di lavoro (cfr. doc. 6).
Infatti
la mera speranza di essere assunto non permette di rifiutare un'occupazione
adeguata (cfr. STCA del 16 giugno 1999 nella causa C.B.; STCA del 14 giugno
1999.
nella causa R.G.; STCA del 31 maggio 1999 nella causa R.M.).
E' per
contro necessaria la garanzia di ottenere un impiego.
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti. Non basta invece che le trattative facciano
sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STFA del 3
febbraio 2004 nella causa S., C 275/03; DLA 1992 pag. 153; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, op. cit., pag. 32 e 64).
In casu
l'assicurata ha semplicemente allegato trattarsi di proposte, per cui non
essendo stato garantito alcun impiego, essa avrebbe dovuto accettare
l'occupazione assegnatale ufficialmente il 19 maggio 2003.
Inoltre
nell'evenienza concreta nemmeno trova applicazione il principio secondo cui non
si possono sanzionare degli assicurati che comunque non sarebbero stati
assunti.
Lo stesso
è stato elaborato contestualmente alla prassi dell'amministrazione di assegnare
un lavoro a più persone contemporaneamente. Prima di sanzionare gli assicurati
che non hanno concluso il contratto è in questo caso importante esaminare
dettagliatamente i motivi della mancata assunzione (cfr. D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 76; J. Chopard "Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung",
p. 38, p. 146, p. 148).
Nella
sentenza del 17 agosto 1989 nella causa P. (C 27/89), il TFA, confermando un
precedente giudizio di questo Tribunale, relativamente alla censura
dell'assicurato secondo cui i tre impieghi proposti dall'amministrazione non
entravano in considerazione, dato che uno era già occupato, un altro aveva già
risposto negativamente e il terzo si situava fuori della zona in cui avrebbe
potuto recarsi, ha osservato che tale argomentazione doveva essere disattesa,
in quanto dagli atti all'inserto risultava che tali occupazioni potevano essere
effettivamente occupate.
L'Alta
Corte in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03), già citata
al consid. 2.7., concernente il rifiuto di un'occupazione non assegnata ufficialmente,
ha precisato che la sospensione non dipende dal rapporto di causalità tra il
comportamento di un assicurato e la realizzazione del danno.
A tale
proposito il TFA ha rilevato:
"
(…)
Rechtsprechung und Doktrin stimmen darin überein,
dass die befristete Einstellung im Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ein
geeignetes Mittel ist, um die versicherte Person am Schaden zu beteiligen,
welchen sie der Arbeitslosenversicherung dadurch zufügt, dass sie sich nicht an
die der Schadenminderung dienenden Obliegenheiten hält (BGE 125 V 199 Erw. 6a,
124.
V 227 f. Erw. 2b, 122 V 40 Erw. 4c/aa; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Freiburg 1999, S. 461; Nussbaumer, a.a.O., Ziff. 691 S.
251; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998,
S. 42; Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band I, Bern 1988, Art. 30 N 2). Daraus
darf indes nicht abgeleitet werden, die Einstellung im Anspruch sei davon
abhängig, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Verhalten der
versicherten Person und dem Eintritt eines tatsächlichen Schadens besteht. Eine
solche Rechtsfolgevoraussetzung ergibt sich weder aus dem Wortlaut noch aus dem
Sinn der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG
sanktioniert - wie andere Einstellungsgründe auch - Handlungen oder
Unterlassungen bereits dann, wenn sie erst ein Schadensrisiko in sich bergen.
Die Massnahme findet ihre sinnvolle Zweckbestimmung konsequenterweise nicht nur
in der Regelung der Folgen vergangenen Handelns, wie es der Gedanke der
Schadensbeteiligung nahelegen könnte, sondern sie soll - vorbeugend - auch eine
Verhaltensänderung bewirken. Zudem ist die Quantifizierung nachteiliger
Wirkungen von entsprechenden Verhaltensweisen meist schwierig. So würde der
Einstellungsgrund der ungenügenden Arbeitsbemühungen wohl regelmässig ins Leere
greifen, wollte man seine Anwendung vom Nachweis abhängig machen, dass der
Entschädigungsanspruch bei pflichtgemässem Verhalten tatsächlich geringer
ausgefallen wäre. Die Verwaltung sähe sich vor unabsehbare
Praktikabilitätsprobleme gestellt, wenn sie gehalten wäre, bei jedem Verstoss
gegen die Schadenminderungspflicht Art und Ausmass des der
Arbeitslosenversicherung daraus erwachsenen Schadens darzulegen (zum Ganzen
Urteil R. vom 21. Februar 2002, C 152/01, Erw. 4).
(…)" (STFA del 6 gennaio 2004 nella causa H., C 213/03, consid. 2)
In
concreto, comunque, può restare indeciso se da questa recente giurisprudenza
vada semplicemente dedotto che in ogni caso concreto, in cui entri in
considerazione una sospensione, non sia più rilevante il nesso causale fra un
determinato comportamento dell'assicurato e il danno.
Nel caso
di specie, in effetti, dagli atti di causa risulta che quando all'insorgente è
stato assegnato l'impiego presso la __________, il 19 maggio 2003, e allorché
essa ha contattato la direttrice, il 26 maggio 2003, il posto era ancora libero
e poteva dunque essere occupato.
Soltanto
in seguito, viste le titubanze dell'assicurata e l'urgente fabbisogno di
personale, il potenziale datore di lavoro ha assunto un'altra persona che si è
presentata il 27 maggio 2003 (cfr. doc. 8/5).
Inoltre,
invitata dal TCA a indicare se la circostanza che fino al 31 maggio 2003 la
ricorrente era inabile al lavoro al 50% avrebbe o meno impedito l'assunzione
della stessa per l'impiego di assistente di cura libero dal 1° giugno 2003, __________,
il 18 giugno 2004, ha comunicato che l'insorgente avrebbe potuto iniziare a
lavorare presso l'Istituto dal 1° giugno 2003 (cfr. doc. X; XI; consid. 1.8.).
Infine l'assicurata
si è avvalsa del fatto di non avere mai percepito indennità di disoccupazione,
a causa dell'infortunio subito (cfr. doc. 2., I).
L'assicurata,
verosimilmente, riceveva quindi delle prestazioni da parte dell'assicurazione
contro gli infortuni.
In
effetti per evitare un sovrindennizzo, l'obbligo di versare le prestazioni da
parte dell'assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell'art. 28 LADI
che regola il diritto all'indennità di disoccupazione nel caso di capacità
lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia,
infortunio o maternità, è sussidiario rispetto all'assicurazione infortuni
(cfr. DLA 2004 N.3.pag. 50 in relazione alla indennità giornaliera per
malattia, applicata in casu per analogia; DTF 128 V 149=SVR 2003 KV N.8).
Tuttavia
essa, a prescindere dalla questione a sapere se dall'assicurazione infortuni
riceveva delle indennità giornaliere del 100% o solo del 50%, era in ogni caso
iscritta in disoccupazione, per cui doveva comunque rispettare i doveri enunciati
dalla LADI e quelli più generali, come l'obbligo della riduzione del danno
(cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323; DTF 129 V 460; DTF 123 V 39; STFA del 6 gennaio 2004 nella causa
H., C 213/03).
2.12
Alla luce di
tutto quanto esposto, a mente del TCA la Sezione del lavoro, a giusta ragione,
ha stabilito che l'assicurata va sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per avere rifiutato l'occupazione offertale ufficialmente presso
la __________ di __________ (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).
Per
quanto attiene all'entità della sanzione, l'amministrazione ha inflitto
all'assicurata una sospensione di 31 giorni (cfr. consid. 1.2.; 1.3.; doc. A1;
3).
Sulla
base della giurisprudenza federale citata al consid. 2.7., occorre esaminare se
nel caso in esame si è in presenza di validi motivi che permettano di non
necessariamente qualificare il rifiuto di un impiego adeguato da parte
dell'insorgente come colpa grave.
Attentamente
vagliate la situazione soggettiva dell'assicurata e le circostanze concrete
oggettive della presente vertenza, il TCA non ritiene vi siano in casu dei
validi motivi che facciano apparire la colpa della stessa di gravità media o
lieve.
In
particolare, per quanto attiene al fatto che l'occupazione assegnata presso la __________
fosse della durata di sei mesi, è utile evidenziare che il TFA nella DTF 130 V
125.
consid. 3.5., citata al consid. 2.7., ha sì indicato, quale valido motivo
oggettivo che può entrare in considerazione per infliggere una sanzione
inferiore a 31 giorni di sospensione, la durata determinata di un impiego
assegnato. Tuttavia l'Alta Corte, in proposito, si è riferita alla sentenza
pubblicata in DLA 2000 N. 9 pag. 45 segg., in cui aveva stabilito che un
assicurato che aveva rifiutato un impiego di un solo mese doveva comunque
essere sospeso per 23 giorni.
La
Sezione del lavoro ha poi dichiarato che la prassi dell'amministrazione in caso
di rifiuto di un impiego adeguato della durata di sei mesi, in assenza di
circostanze particolari, è di infliggere una sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione di 31 giorni, nonostante la Tabella delle
sospensioni edita dal SECO (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage
(IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 2A; Lista delle
sospensioni SdL, 8 ottobre 2003, p.to 2.A) preveda per queste fattispecie una
sanzione compresa tra 34 e 41 giorni (cfr. consid. 1.11.; doc. XVII; XIX;
XIX1-3).
Tale
Tabella, inoltre, indica una sospensione da 27 a 34 giorni per il rifiuto di
un'occupazione adeguata di quattro mesi, mentre per un impiego di due mesi una
sanzione da 20 a 27 giorni (cfr. consid. 1.11.; doc. XIX).
In simili
condizioni, ritenuto che il potere di apprezzamento della dell'amministrazione
in merito alla durata della sospensione è estremamente esteso (cfr. DTF 123 V
152; STFA del 28 luglio 2004 nella causa V., C 7/04; STFA del 21 maggio 2002
nella causa W.; C 351/01; STFA del 25 febbraio 2003 nella causa D. C 262/61;
STFA dell'8 luglio 2003 nella causa N., C 316/02; G. Gehrards, op. cit., N. 52
ad art. 30, pag. 374) e che il giudice non può senza validi motivi, sostituire
il suo potere di apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 14
luglio 2004 nella causa K., C 254/03, consid. 2; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF
123.
V 152 consid. 2), la penalità di 31 giorni di sospensione inflitta alla
ricorrente, non presta il fianco a critiche.
La
decisione su opposizione impugnata dell'11 febbraio 2004 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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