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38.2004.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 settembre 2004Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

(Per un

commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.

93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,

Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione

contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali

del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung,

Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122

V 41).

Nella DTF

124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza

elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e

sempre dello stesso autore, Alcuni compiti …, p. 60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa

S. (C 137/03) in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un

impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario

verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da

quanto previsto dalla LADI.

Il TFA

ha, al riguardo, rilevato:

"

(…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im

Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.

Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ

ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass

einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten

(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik

(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;

BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten

Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits

eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin

zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden

Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes

unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen

Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und

gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft

nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen

Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung

der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte

Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was

dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit

des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht

anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004

nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

Per

completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato

modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967

segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.6. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.7. Per quanto

concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base

dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una

sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V

125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la

sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto

da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver

accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in

presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non

deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In

particolare, la nostra Massima Istanza ha rilevato:

"

(…)

3.1. Art. 45 Abs 3 AVIV …lautet in deutscher, französischer

und italienischer Sprache wie folgt: "Ein schweres Verschulden liegt vor,

wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle

ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt

hat." "Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé

convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un

emploi réputé convenable sans motif valable." "La

colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego

idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo." In der Rechtsprechung wird der Vorbehalt des entschuldbaren Grundes

(motif valable/valido motivo) in Übereinstimmung mit der deutschen und

französischen, aber im Widerspruch zur italienischen Fassung im Zusammenhang

mit beiden Tatbeständen, sowohl der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne

Zusicherung einer neuen (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c; Urteil H. vom 8.

November 2001, C 156/01, Erw. 3a) als auch der Ablehnung einer zumutbaren

Arbeit (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 48 Erw. 1; Urteil I. vom 23. August 2001, C

21/01, Erw. 1b) genannt.

3.2 Nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 30 Abs.

3 Satz 3 und Abs. 3bis AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV ist der

Bemessung der Einstellungsdauer sowohl bei Aufgabe einer zumutbaren

Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (Einstellungsgrund gemäss Art. 30

Abs. 1 lit. a AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) als auch bei

Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Einstellungsgrund

gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 AVIV in der

bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) nicht zwingend ein schweres Verschulden

zugrunde zu legen. Dabei werden für die Unterschreitung des für schweres

Verschulden vorgesehenen Sanktionsrahmens statt eines entschuldbaren Grundes

(z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa; Urteile F. vom 20. September 2002, C

48/02, Erw. 5, G. vom 20. Juni 2001, C 32/01, Erw. 4, sowie T. vom 16. Februar

2001, C 15/00, Erw. 3b und 4b) oft - gleichbedeutend (vgl. insbesondere Urteile

F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, und T. vom 16. Februar 2001, C

15/00, Erw. 3) - besondere Umstände des Einzelfalls verlangt, indem

festgehalten wird, die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV bilde hier lediglich

die Regel, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall

abgewichen werden dürfe, sodass insoweit das Ermessen von Verwaltung und

Sozialversicherungsgericht nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines

schweren Verschuldens beschränkt sei, sondern auch eine mildere Sanktion

zulasse (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; RJJ 1999 S. 56 Erw. 3; Urteile J.

vom 17. März 2003, C 278/01, Erw. 2.1, K. vom 8. Oktober 2002, C 392/00, Erw.

4.5, und D. vom 21. Mai 2001, C 424/00, Erw. 2b).

(…)

3.4

3.4.1Zunächst ist festzustellen, dass der

Wortlaut aller drei Sprachfassungen des Art. 45 Abs. 3 AVIV keinerlei

Anhaltspunkt enthält, der dafür sprechen würde, hinsichtlich der Ablehnung

einer zumutbaren Arbeit zwischen amtlich zugewiesenen auf der einen und nicht

amtlich zugewiesenen Stellen auf der andern Seite zu differenzieren. Eine

solche Unterscheidung wurde lediglich - teilweise - von der Rechtsprechung

eingeführt bzw. offen gelassen. Das Urteil C 226/98 (Erw. 3.3.1 hievor) gab

indessen das frühere, den Einstellungstatbestand der Ablehnung einer amtlich

zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffende Urteil C 386/97 ungenau wieder. In

Letzterem war nicht entschieden worden, im Falle der Ablehnung einer amtlich

zugewiesenen zumutbaren Arbeit müsse immer ein schweres Verschulden angenommen

werden. Vielmehr war darin erst nach Verneinung eines entschuldbaren Grundes

auf ein nach Art. 45 Abs. 3 AVIV zwingend schweres Verschulden geschlossen

worden (ARV 1999 Nr. 23 S. 137 Erw. 1b und S. 139 Erw. 2c). Damit sollte

demnach entgegen ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c (sowie z. B. Urteil C. vom 10.

Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b) nicht gesagt werden, im Rahmen des

Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit

sei eine Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgeschriebenen

Einstellungsdauer generell unzulässig. Vielmehr sollte damit festgestellt

werden, dass bei Vorliegen dieses Einstellungstatbestandes im Rahmen von Art.

45 Abs. 3 AVIV, das heisst nur bei Fehlen eines entschuldbaren Grundes,

zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen sei (vgl. Urteile I. vom 23.

August 2001, C 21/01, Erw. 1b, S. vom 20. Juli 2001, C 74/01, Erw. 1b und 4a,

sowie D. vom 19. Januar 2001, C 75/00). Art. 45 Abs. 3 AVIV schreibt nicht nur

bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen,

sondern auch bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit nur unter dem Vorbehalt

eines entschuldbaren Grundes die Annahme eines schweren Verschuldens vor (Erw.

3.1 hievor). Wird ein solcher Grund bejaht, ist diese Bestimmung nicht

anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der Regel des Art. 30

Abs. 3 Satz 3 AVIG.

3.4.2 Abgesehen davon, dass schon der Wortlaut

von Art. 45 Abs. 3 AVIV keine Handhabe dafür bietet, die Ablehnung einer

amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit anders zu behandeln als jene einer nicht

amtlich zugewiesenen zumutbaren Tätigkeit, vermag auch das im Urteil C 226/98

angeführte Argument, bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit stünden

Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar fest (ARV 2000 Nr. 8 S. 42

Erw. 2c; ebenso z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa und Urteil C. vom 10.

Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b), für diesen Einstellungsgrund einen Ausschluss

einer die Einstellungsdauer bei schwerem Verschulden unterschreitenden Sanktion

nicht zu begründen. Selbst wenn bei diesem Einstellungstatbestand Tatsache und

Schwere des Verschuldens häufiger klar feststehen sollten als bei den

Einstellungsgründen der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung

einer neuen und der Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren

Arbeit, könnte dies nicht dazu führen, die Möglichkeit einer Unterschreitung

der für schweres Verschulden vorgesehenen Einstellungsdauer bei Einstellungen

wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit generell zu

verneinen. Damit würden diejenigen, durchaus auch bei diesem Einstellungsgrund

vorkommenden, Konstellationen vernachlässigt, in denen Tatsache und Schwere des

Verschuldens gerade nicht klar feststehen.

3.4.3 Aufgrund dieser Erwägungen ist die

Rechtsprechung im Sinne der in Erw. 3.3.2 hievor angeführten Urteile dahin zu

klären, dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes, weil Art. 45 Abs. 3

AVIV diesfalls nicht anwendbar ist, auch bei Ablehnung einer amtlich

zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren Verschulden

auszugehen ist. Es verhält sich damit nicht anders als bei der Aufgabe einer

zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und bei der Ablehnung

einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (vgl. auch Thomas

Nussbaumer, a.a.O., Rz 712, der auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV genannten

Gründen eine Verschuldensprüfung im Einzelfall postuliert, ohne zwischen den

verschiedenen betroffenen Einstellungstatbeständen zu differenzieren)." (DTF 130 V 125 consid. 3.1.; 3.2.; 3.4.)

Relativamente

alla nozione di "validi motivi" il TFA ha precisato:

"

3.5 Zu prüfen bleibt, was unter entschuldbaren

Gründen zu verstehen ist, deren Vorliegen dazu führt, dass anders als nach Art.

45 Abs. 3 AVIV nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist.

Dazu ist vorab festzuhalten, dass der deutsche Wortlaut dieser Bestimmung, der

von einem "entschuldbaren Grund" spricht, nicht treffend ist, könnte

er doch dazu verleiten, nach Gründen zu suchen, die ein Verschulden

ausschliessen. Dies ist jedoch nicht gemeint, wie aus der Rechtsprechung folgt,

die bei entschuldbaren Gründen bzw. unter besonderen Umständen des Einzelfalls

nicht auf eine Einstellung verzichtet, sondern unter Umständen auch bei den in

Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen den für schweres

Verschulden vorgesehenen Rahmen unterschreitet (Erw. 3.2 und 3.3 hievor). Es

ist vielmehr gestützt auf die französische und die italienische Fassung, worin

von einem "motif valable" bzw. "valido motivo" gesprochen

wird, festzustellen, dass unter einem "entschuldbaren Grund" im Sinne

von Art. 45 Abs. 3 AVIV ein Grund zu verstehen ist, der das Verschulden leichter

als schwer erscheinen lassen kann. Dies steht auch in Übereinstimmung mit den

Urteilen, in denen statt von entschuldbaren Gründen von besonderen Umständen

des Einzelfalls die Rede ist (vgl. für die Aufgabe einer zumutbaren

Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie die Ablehnung einer nicht

amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Erw. 3.2 hievor und für die Ablehnung

einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Urteile G. vom 15. Februar 2002, C

93/01, Erw. 3, und U. vom 28. September 2001, C 119/01, Erw. 3).

Es handelt sich somit um Gründe, die - ohne zur

Unzumutbarkeit zu führen, ansonsten es schon an der Erfüllung der in Art. 45

Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbestände fehlen würde (vgl. Art. 44 Abs. 1

lit. b AVIV, Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung und

Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) - das

Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen können. Diese im

konkreten Einzelfall liegenden Gründe können - wie etwa gesundheitliche

Probleme (RJJ 1999 S. 57 Erw. 4) - die subjektive Situation der betroffenen

Person oder - so die Befristung einer Stelle (ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4b/aa)

- eine objektive Gegebenheit beschlagen. (…)"

(DTF 130 V 125-131 consid.

3.5.)

In quel

caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale

operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a

ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di lavoro. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a

critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra

Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a

un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione,

non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione

ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un

guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di

candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il

TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole

dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o

comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -

che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa

dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere

ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto

non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno

presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,

ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato

una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato

proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione

agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In una

sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha poi esaminato

il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di

dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere

la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe

dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze

informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri

casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. STFA del 12 dicembre 2003

nella causa K. (C 70/02); STFA 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03).

Inoltre

in una sentenza dell'8 luglio 2004 nella causa P. (38.2003.94) il TCA, vagliate

le circostanze concrete oggettive della vertenza sub judice e la

situazione soggettiva dell'assicurata, ha ritenuto che nella fattispecie in

esame non erano dati dei validi motivi che facessero apparire la colpa della

stessa di gravità media o lieve. Pertanto questa Corte ha confermato la

sanzione di 31 giorni inflitta all'assicurata per aver ritirato la sua

candidatura relativa a un'occupazione adeguata assegnatale ufficialmente. In

questo senso ha pure deciso il TFA in una sentenza del 28 luglio 2004 nella

causa V., C 7/04.

2.8. Nell'evenienza

concreta risulta che a RI1 - assicurata al suo terzo termine quadro,

reiscrittasi al collocamento a far tempo dal 7 aprile 2003, alla ricerca di un

impiego a tempo pieno quale assistente di cura, aiuto domiciliare, ricezionista

d'albergo (cfr. doc. 11) - il 19 maggio 2003 è stata assegnata ufficialmente

un'occupazione per 6 mesi, con possibilità di trasformazione in attività a

tempo indeterminato, in qualità di assistente di cura al 100% presso la __________

di __________ a decorrere dal 1° giugno 2003 (cfr. doc. 8/2).

Dal

verbale redatto dal consulente del personale della ricorrente a seguito del

colloquio telefonico del 23 maggio 2003 avuto con la direttrice della __________

emerge che:

"

La signora __________ mi informa che

l'assicurata RI1, a cui avevo inviato il 19 maggio un'assegnazione di lavoro

non ha ancora preso contatto con loro. E' molto arrabbiata e mi dice che se una

disoccupata dopo 4 giorni non ha ancora preso contatto con un potenziale datore

di lavoro, non ha molta voglia di lavorare.

Ho chiesto alla direttrice un po' di tempo che

avrei contattato immediatamente l'assicurata sollecitandola a prendere

contatto. Le ho perciò telefonato e visto che non c'era le ho lasciato un

messaggio sulla segreteria pregandola di contattare subito il datore di lavoro.

Il pomeriggio dello stesso giorno verso le ore 16.00 l'assicurata ha telefonato

alla segretaria __________ e le ha detto che ha appena chiamato la Sig.ra __________

ma che lei non c'era. Avrebbe perciò telefonato la mattina del lunedì

successivo." (Doc. 8/6)

Il 26

maggio 2003 il collocatore ha stilato un nuovo verbale del seguente tenore:

"

La signora __________, sempre più arrabbiata mi

informa che sino ad ora e nonostante le mie sollecitazioni l'assicurata RI1 non

ha mai preso contatto con lei. Ha telefonato venerdì verso sera ma lei era già

andata via. Aveva detto che avrebbe richiamato questa mattina. Attesa invano.

Le ho chiesto di pazientare ancora che avrei subito provato a telefonarle al

proprio domicilio. Ho immediatamente telefonato all'assicurata chiedendogli il

perché non avesse chiamato il datore di lavoro. Mi ha risposto che lo avrebbe

fatto successivamente. Le ho detto di farlo immediatamente e di dirle se era o

meno interessata la posto di lavoro. Ha poi iniziato a dirmi che il posto di

lavoro è per lei troppo lontano e che avrebbe dovuto andare avanti e indietro 4

volte al giorno e che gli orari non le andavano bene e che se non mi rendevo

conto dell'inquinamento che avrebbe causato andando 4 volte al giorno a __________.

(sic) Ho intimato all'assicurata di prendere immediatamente contatto con il

datore di lavoro che l'impiego propostole è assolutamente adeguato." (Doc.

8/7)

Nel

formulario "Esito dell'offerta di lavoro", compilato il 26 maggio

2003, la ricorrente ha dichiarato di aver telefonato alla __________ di __________

il 23 e il 26 maggio 2003, ma di aver parlato con __________, direttrice di

tale Istituto, solamente il giorno 26. Inoltre essa ha precisato che avevano

scelto un altro candidato (cfr. doc. 8/3).

__________

sul modulo "Esito della candidatura", il 27 maggio 2003, ha

confermato di aver parlato con l'insorgente il 26 maggio 2003. Essa ha tuttavia

menzionato che il posto di lavoro per l'assicurata era troppo lontano e che la

stessa attendeva altre proposte. Inoltre la direttrice ha indicato che la

scelta era caduta su un altro candidato (cfr. doc. 8/4).

Il potenziale

datore di lavoro, il 3 giugno 2003, ha trasmesso all'URC di ____________________

il seguente scritto:

"

(…)

la signora summenzionata

si è annunciata telefonicamente venerdì 23.05.2003 e dato che ero assente ha

detto che avrebbe richiamato il lunedì seguente.

Il 26.05.2003 alle 15.00

mi ha telefonato, dopo essere stata sollecitata dal signor __________, dicendo

che doveva valutare altre proposte, ____________________ è lontano dal suo

domicilio e che aveva difficoltà con i turni. La signora ha promesso di darmi

risposta martedì mattina ed invece ha telefonato in serata.

Viste le titubanze della

signora RI1 e l'urgente fabbisogno di personale, ho assunto una signora che si

è presentata il 27.05.2003 alle 09.30 ed ha iniziato immediatamente la sua

attività lavorativa presso di noi." (Doc. 8/5)

A seguito

della "Comunicazione relativa a una sanzione" inviatale dall'URC

(cfr. consid. 1.1.; doc. 8), la Sezione del lavoro, l'8 agosto 2003,

trasmettendole l'intera documentazione che la riguardava, ha invitato

l'assicurata a formulare le sue osservazioni in merito entro 10 giorni (cfr.

doc. 7).

L'insorgente,

il 19 agosto 2003, ha rilevato:

"

La ringrazio di avermi dato l'opportunità di

potermi esprimere su quanto successo nell'offerta di lavoro alla __________ di ____________________.

In data 19.05.2003 il mio collocatore, signor __________,

mi ha inviato un'offerta di lavoro per la __________ di __________. lavoro che

doveva iniziare al 01.06.2003. Nel periodo che mi ha inviato l'offerta di

lavoro ero inabile per un infortunio al ginocchio, questo mi precludeva la

possibilità di svolgere lavori pesanti.

Quando ho telefonato alla signora __________,

direttrice della ____________________ e da me conosciuta poiché avevo già avuto

un colloquio di lavoro, ho dovuto informarla sul mio stato di salute. Ho

spiegato alla signora __________ che stavo valutando altre opportunità di

lavoro e possibilmente avrei scelto un domicilio di lavoro il più vicino a casa

per limitare i costi di trasporto ed i disagi che può comportare un lavoro a

turni quando si è distanti dal proprio domicilio (cambio turni, emergenze,

ecc.).

La possibilità di lavorare alla __________ era da

parte mia presa in considerazione ma essendo inabile al lavoro non potevo dare

tutte le certezze che erano richieste dalla signora __________.

Prove ne è che, data l'urgenza dell'impiego, la

direttrice __________ ha dato priorità ad un'altra persona.

Gentile signora __________ da parte mia c'è tutta

la volontà ad iniziare un lavoro e la motivazione a continuare nella mia

attività di assistente di cura. Purtroppo mi sono successi due infortuni che mi

rendono difficile, momentaneamente, il collocamento. La miglior prova della mia

volontà a trovare un'occupazione, e lo posso dimostrare, che pur essendo

inabile continuo nella mia ricerca di lavoro a valutare tutte le opportunità

che ci sono per riprendere subito al momento che sarò nuovamente abile al

lavoro.

Mi dispiace di dover affrontare casi di questo

genere e trovarmi a giustificare situazioni che non vivo." (Doc. 6)

Il 20

ottobre 2003 l'amministrazione ha richiesto all'assicurata copia del

certificato medico riguardante l'infortunio che le precludeva la possibilità di

svolgere lavori pesanti e le ha inviato l'itinerario del TCS da __________,

dove risiede la stessa, a __________ che prevede un tragitto con l'automobile

di 17 km in 19 minuti (cfr. doc. 5).

L'assicurata,

il 25 ottobre 2003, dato che per ottenere il richiesto rapporto da parte del

Dr. med. ____________________, avrebbe dovuto farsi visitare, ha puntualizzato

che non poteva permettersi economicamente consulti medici non necessari al suo

stato di salute e ha così delegato all'amministrazione il compito di appurare

presso il medico le sue condizioni di salute al momento dell'assegnazione

dell'occupazione in questione (cfr. doc. 4).

Sulla

base degli atti in suo possesso la Sezione del lavoro, il 4 novembre 2003, ha

ritenuto che l'assicurata ha rifiutato un'occupazione adeguata ufficialmente

assegnata e l'ha sospesa per 31 giorni ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI (cfr. consid. 1.2., doc. 3).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell'11 febbraio

2004 (cfr. consid. 1.4., doc. A1).

L'art. 42

LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

A tale proposito in una

Considerandi

sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato

che:

"

Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse

zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine

allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG

zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins

Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

In

una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.

3.3

, si è così espresso:

"

(…)

Selon un principe général de la procédure

administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de

prendre une décision susceptible

d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est

aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art.

42.

2ème phrase LPGA."

Nella

presente fattispecie il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato

rispettato.

Infatti

l'amministrazione ha dato alla ricorrente la possibilità di esprimersi in

merito al suo comportamento e alla ventilata sospensione con lo scritto dell'8

agosto 2003, ossia prima di pronunciare la sanzione.

Pertanto

il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato ossequiato già prima

dell'emanazione della decisione formale del 4 novembre 2003, conformemente alla

chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA

(cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9;

DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune

circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit.,

ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des

Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag.

447-448 n° 21 e 22).

2.9

Dalla documentazione agli atti risulta che l'assicurata, alla

quale, il 19 maggio 2003, è stata offerta ufficialmente l'occupazione di

assistente di cura presso la ____________________ a far tempo dal 1° giugno

2003, ha tentato di prendere contatto con il potenziale datore di lavoro solo

venerdì 23 maggio 2003, dopo che il collocatore le ha lasciato un messaggio

sulla segreteria telefonica in tal senso (cfr. doc. 8/6; consid. 2.8.).

La

direttrice non si trovava però presso l'Istituto, sicché l'insorgente ha

lasciato detto che avrebbe richiamato il lunedì mattina successivo. Tuttavia

anche il 26 maggio 2003 la ricorrente ha atteso di essere sollecitata dal suo

consulente del personale prima di telefonare alla __________ (cfr. doc. 8/7,

consid. 2.8.).

Come

risulta dal verbale del 26 maggio 2003 (cfr. doc. 8/7, consid. 2.8.),

l'assicurata, già precedentemente al suo colloquio con __________, aveva

dichiarato al suo consulente del personale che il posto di lavoro era troppo

lontano, che avrebbe dovuto effettuare il tragitto casa-lavoro 4 volte al

giorno e che gli orari non le andavano bene.

Tali

motivazioni emergono, peraltro, anche dalle dichiarazioni della direttrice

della __________.

Nell'"Esito

della candidatura", come visto, essa ha indicato che per l'assicurata il posto

di impiego era troppo lontano e che attendeva altre proposte. Nel suo scritto

del 3 giugno 2003 indirizzato all'URC di ____________________, __________ ha

poi aggiunto che la ricorrente aveva difficoltà anche con i turni, per cui,

viste le titubanze dell'assicurata e la loro urgente necessità di personale, è

stata assunta un'altra persona (cfr. doc. 8/4; 8/5; consid. 2.8.).

La

ricorrente nell'"Esito dell'offerta di lavoro" ha indicato unicamente

che "hanno scelto un altro candidato" (cfr. doc. 8/3, consid.

2.8

).

Nella

lettera del 19 agosto 2003, in cui ha preso posizione in merito alla

"Comunicazione relativa a una sanzione", trasmessa dall'URC alla

Sezione del lavoro, l'assicurata ha invece ribadito quanto dichiarato al

collocatore il 26 maggio 2003 e ha menzionato le motivazioni indicate da ____________________,

ossia che stava valutando altre opportunità di lavoro e che avrebbe scelto un

posto di lavoro più vicino al suo domicilio per limitare i costi di trasporto e

i disagi che può comportare un lavoro a turni quando si è distanti dalla

propria abitazione.

Inoltre

essa ha, per la prima volta, sostenuto di aver pure informato la direttrice che

in quel periodo era inabile la lavoro a causa di un infortunio al ginocchio che

le precludeva la possibilità di effettuare lavori pesanti. Non potendo darle le

necessarie certezze, la direttrice, data l'urgenza dell'impiego, ha dato la

priorità a un'altra persona (cfr. doc. 6; consid. 2/8).

L'opposizione

alla decisione formale del 4 novembre 2003 e l'atto ricorsuale contro la

decisione su opposizione dell'11 febbraio 2004 sono invece completamente

incentrati sul fatto che l'assicurata era inabile al lavoro a causa di un

infortunio, con la precisazione che la __________, visto il suo stato di salute

e l'urgenza dell'impiego, ha scelto un'altra persona (cfr. doc. 2; I).

Nello

scritto del 25 ottobre 2003 e nell'opposizione l'insorgente ha affermato che

era inabile al lavoro al 100% (cfr. doc. 2, 4). Nel ricorso essa ha poi

indicato che era incapace al lavoro al 50% (cfr. doc. I), ciò che corrisponde

alla realtà dei fatti.

In

proposito occorre evidenziare che dal 7 aprile 2003 l'assicurata era inabile al

50% e che l'8 maggio 2003 è stato valutato che dal 1° giugno 2003 essa sarebbe

stata abile al 100% (cfr. doc. 10: certificato d'infortunio LAINF).

In tale contesto va

ricordato che secondo la dottrina (Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza

di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle

dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le

conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono

integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono

(cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella causa C.S. contro CAD del SEI e TCA, C

286/99, consid. 2, pag. 3; DTF 121 V 45, consid. 2a, pag. 47; DTF 115 V 133,

consid. 8c, pag. 143; RAMI 1988 pag. 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M.

non pubblicata; RDAT II-1994, pag. 189; cfr. pure Prassi AD 98/1, Commento alle

direttive, Foglio 18/6, punto B).

Pertanto,

fondandosi sulla sua prima versione, in cui l'assicurata non ha menzionato la

circostanza che la ____________________, avendo urgentemente bisogno di

personale, avrebbe assunto un'altra persona dato che lei era inabile al lavoro

a causa di un infortunio, nel caso concreto occorre concludere che l'insorgente

non si è attivata immediatamente al fine di contattare la __________, ma ha

atteso di essere sollecitata dal collocatore, e non si è dimostrata

espressamente e inequivocabilmente disposta ad accettare l'occupazione di

assistente di cura assegnatale ufficialmente, poiché essa, da un lato, riteneva

che il posto di lavoro fosse troppo lontano dal suo domicilio e che quindi,

visti gli orari di lavoro, ci sarebbero stati dei disagi anche con i turni,

dall'altro voleva valutare altre proposte professionali.

In simili

condizioni, secondo questa Corte l'atteggiamento della ricorrente, che era tale

da indurre alla sua mancata assunzione, è equiparabile a un rifiuto ai sensi

della giurisprudenza federale citata precedentemente (cfr. consid. 2.4.).

Ciò

giustifica, di principio, una sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione in base all'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.3.;

2.4

).

2.10

Affinché

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI possa applicarsi, è però ancora necessario che

l'occupazione assegnata all'insorgente dall'URC di __________ presso la __________

di __________ fosse effettivamente adeguata.

Per

quanto riguarda la censura sollevata dall'assicurata circa l'eccessiva distanza

tra il suo domicilio di __________ e il posto di lavoro di __________ (cfr.

doc. 8/7; 6), va osservato che l'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI stabilisce che:

" non

è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione

un'occupazione che:

f) necessita

di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il

rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di

lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile

l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte

dell'assicurato."

Il TFA,

in una decisione del 5 febbraio 1999 pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 22, ha

rilevato quanto segue:

"(…).

b) Par lettre du 7 avril 1997, la recourante a

résilié le contrat de travail qui la liait à la société A, à Lausanne. A ce

moment-là, elle n'avait apparemment pas encore offert ses services à la société

B à O, par laquelle elle pensait être engagée dès le 1er juillet 1997 (cf.

l'attestation de l'entreprise prénommée, du 28 juillet 1997). Aussi n'est-il

pas établi que la recourante, lorsqu'elle a donné son congé, était assurée

d'obtenir un autre emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).

Dès lors, il faut examiner si son comportement

tombe ou non sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, à la lumière des

principes développés au considérant précédent.

4.

a) Il ressort du dossier que la recourante a

bénéficié durant un certain temps des services d'un chauffeur pour se rendre en

voiture depuis son domicile jusqu'à son lieu de travail et en revenir

quotidiennement matin et soir. Cette personne n'ayant plus été d'accord de

l'accompagner, la recourante, qui ne disposait pas elle-même d'un véhicule et

n'avait pas les moyens de s'en procurer un, a été confrontée aux horaires des

transports publics, plus particulièrement ceux des chemins de fer.

La recourante allègue qu'elle avait demandé à

maintes reprises à son employeur d'adapter son horaire de travail en fonction

de ses déplacements. Toutefois, ce dernier n'aurait jamais accepté d'entrer en

matière. A cet égard, la consultation de l'horaire des CFF permet de constater

que la recourante aurait dû partir du

Bouveret à 05.10 heures, si elle voulait commencer son travail à 08.00 heures,

comme son employeur l'exigeait d'elle. Quant au trajet du retour, il aurait

dépassé deux heures, puisqu'elle ne pouvait quitter son lieu de travail avant

18.00

heures.

b) Aux termes de l'art. 16 al. 2 let. f LACI,

n'est pas réputé convenable et, par conséquent, exclu de l'obligation d'être

accepté, tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour

l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de

possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré

bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers

ses proches qu'avec de notables difficultés.

aa) La condition de la durée de déplacement

excessive est remplie dans le cas de la recourante, du moment où elle était

contrainte de recourir aux transports publics pour se rendre à son lieu de

travail.

bb) En ce qui concerne la

seconde condition (possibilités de logement appropriées à Lausanne ou dans les

environs), on ne peut pas se fonder sur l'avis de saisie de salaire du 21 août

1997.

qui figure au dossier pour déterminer le montant des resousserces

finacières à disposition de la recourante, puisque le minimum vital comprend

aussi, en principe, le montant du loyer payé par le poursuivi (ATF 121 III 23

consid. 3b, 119 III 73 consid. 3c).Le problème est plutôt de savoir si l'on

pouvait exiger de l'assurée, au moment où la possibilité de se rendre à

Lausanne en voiture à disparu, qu'elle déménage à bref délai dans cette ville.

Le dossier ne permet pas de répondre à cette

question avec certitude, d'autant moins que le cas n'a pas encore été examiné

sous cette angle. La caisse de chômage, à qui la cause doit être renvoyée afin

qu'elle élucide ce point, ne devra toutefois pas seulement comparer les frais

de logement supportées par la recourante au Boveret et à Lausanne. Elle devra

également tenir compte d'autres facteurs, ne fût-ce que par égard au droit de

l'assurée au libre choix de son domicile (ATF 113 V 28 sv. consid. 4b, 108 V

165.

consid. 2a). On rappelera que la loi prescrit de prendre en considération

l'entrave aux devoirs envers les proches que pourrait occasioner un change-ment

de domicile (dans ce sens déjà l'ancien art. 16 al. 4 LACI en vigueur jusqu'au

31.

décembre 1995) et que selon la Convention OIT n° 168 concernent la promotion

de l'emploi et la protection contre le chômage (RS 0.822.726.8), dans

l'appréciation du caractère convenable ou non d'un emploi, il doit être tenu

compte notamment "des répercussions de cette emploi sur la situation

personelle et familiale de l'intéressé" (art. 21 ch. 2). (…)"

(consid. 4bb, p. 54)

In una

sentenza del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03) - già menzionata al

consid. 2.5. - la nostra Massima Istanza ha stabilito che un impiego assegnato

ufficialmente a un'assicurata, il cui dispendio di tempo giornaliero necessario

per recarsi sul posto di lavoro e per rientrare al proprio domicilio era di

circa due ore complessive, era adeguato dal profilo dell'art. 16 cpv. 2 lett. f

LADI.

Nella

presente fattispecie l'assicurata disponeva di un'automobile (cfr. doc. 9).

Inoltre il tragitto da __________ __________, secondo l'itinerario consigliato

dal TCS, peraltro non contestato dalla ricorrente, è di 17 km e dura 19 minuti

(cfr. doc. 5).

Di

conseguenza l'insorgente poteva raggiungere il posto di lavoro assegnatole e

ritornare al proprio domicilio in un tempo ampiamente inferiore alle quattro

ore, anche tenendo conto del possibile traffico. Ciò vale anche per i giorni in

cui, a causa dei turni (7.30-11.00 - 16.00-20.30; 7.30-12.00 - 16.30-20.00;

cfr. doc. 8/2), l'assicurata avrebbe effettuato il citato percorso casa-lavoro

quattro volte.

L'impiego

offerto all'assicurata era, perciò, sicuramente conforme all'art. 16 cpv. 2

lett. f LADI.

La

ricorrente ha poi indicato che gli orari e i turni, i quali, come appena

esposto, si estendevano fino al massimo le 20.30 (cfr. doc. 8/2), non le

andavano bene e, vista la distanza dal suo domicilio, sarebbero stati

disagevoli.

In primo

luogo, per quanto riguarda la connessione tra gli orari e la distanza dalla sua

abitazione, occorre ribadire che i motivi di inadeguatezza non possono essere

combinati uno con l'altro, bensì devono essere esaminati singolarmente (cfr.

consid. 2.5.; STFA del 5 aprile 20043 nella causa S., C 137/03).

In

secondo luogo va osservato che l'assicurata, fatta eccezione per il riferimento

alla lontananza del suo domicilio dal posto di lavoro, non ha minimamente

motivato la sua contestazione relativa agli orari e ai turni.

Al

riguardo va ricordato che la procedura in materia di assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 2001 KV

Nr. 50 pag. 145; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z.,

P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I76/00; DTF 122 V 157 consid.

1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117

V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo

corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo

principio è stato concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA, in vigore dal

1° gennaio 2003 (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003,

art. 61 N. 59 pag. 617), e vale anche per l'amministrazione ( cfr. art. 43

LPGA).

Il

principio inquisitorio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato

nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N.

12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA

del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 3; STFA

del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 1b; STFA del 13 marzo

2001.

nella causa P., U 429/00, consid. 1c; STFA dell'8 settembre 2000 nella

causa M., C 178/99, consid. 3b e STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I

76/00, consid. 3a; vedi inoltre DTF 125 V 193, consid. 2a, pag. 195 e i

riferimenti ivi citati; RAMI 1994 pag. 211; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V

261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF

114.

V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer,

“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et

la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984

pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster

Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,

pag. 5 ss.).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell’assenza di prove (cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145;

STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001

nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA

del 9 maggio 2001 nella causa L., P 52/00; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid.

5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag.

92; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile

e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente

giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno

1992, CFPG fascicolo 8, pag. 1 seg. (3)).

Su questi aspetti, cfr. in

particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag.

827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht”

Berna 1997,

pag.

339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht

dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht

(weiter) erstellt werden kann”.

In casu, pertanto, il TCA, in assenza di allegazioni sostanziate che

giustifichino l'inadeguatezza degli orari, deve considerare conforme alla

situazione personale dell'insorgente l'occupazione a turni presso la ____________________.

La

circostanza poi che l'assicurata era inabile al lavoro a seguito di un

infortunio al ginocchio e non poteva svolgere lavori pesanti non rendeva

l'impiego assegnatole ufficialmente il 19 maggio 2003, quale assistente di cura

a decorrere dal 1° giugno 2003, non conforme al suo stato di salute giusta

l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI.

Infatti

dagli atti risulta che l'insorgente è stata incapace al lavoro al 100% dal 21

novembre 2002 al 6 aprile 2003 e al 50% dal 7 aprile 2003. L'8 maggio 2003 è

stato poi indicato che dal 1° giugno 2003 la ricorrente avrebbe ritrovato la

piena capacità lavorativa (cfr. doc. 11).

L'assicurata

stessa del resto nello scritto del 25 ottobre 2003 ha evidenziato che dal 1°

giugno 2003 sarebbe stata abile (cfr. doc. 4).

Quando,

il 19 maggio 2003, l'URC di __________ le ha offerto l'impiego a __________,

l'insorgente era quindi già al corrente che dal 1° giugno 2003 sarebbe stata

nuovamente abile al lavoro al 100%. Di conseguenza non solo tale occupazione

era oggettivamente adeguata dal profilo dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, ma

pure soggettivamente la ricorrente doveva, o perlomeno avrebbe dovuto rendersi

conto che l'impiego era conforme alle sue condizioni di salute.

E' utile

d'altronde osservare che, come evidenziato precedentemente (cfr. consid. 2.9.),

l'assicurata, in prima battuta, al suo collocatore e al potenziale datore di

lavoro non ha assolutamente menzionato di avere dei problemi di salute.

Essa

nemmeno ha mai asserito che, anche una volta ritrovata la piena capacità

lavorativa, non era in ogni caso in grado di svolgere l'attività di assistente

di cura. In proposito va osservato che allorché la ricorrente, il 7 aprile

2003, si è annunciata per il collocamento, ha comunque dichiarato di voler

esercitare questa professione, nonostante fosse abile solo al 50%.

In

proposito va infine segnalato che in una sentenza del 15 febbraio 1989 nella

causa P. (AD 155/88) il TCA ha rilevato che l'amministrazione può assegnare al

disoccupato un'occupazione anche durante un periodo di incapacità lavorativa

dello stesso, tuttavia soltanto quando la natura del danno alla salute da lui

patito non è tale da rendergli impossibile un contatto personale o telefonico

con il potenziale datore di lavoro.

Il TFA,

con sentenza del 17 agosto 1989 (C27/89), ha confermato il menzionato giudizio

del TCA, osservando che nel caso concreto vi erano sufficienti elementi per

considerare che al momento dell'assegnazione l'assicurato non presentava

un'incapacità lavorativa tale da impedirgli di accettare le occupazioni

propostegli ufficialmente. L'Alta Corte ha, pertanto, indicato che nella

fattispecie in esame poteva restare indeciso il tema di sapere se, qualora

l'assicurato fosse stato temporaneamente incapace al lavoro, gli organi addetti

al collocamento avrebbero potuto comunque assegnargli un impiego.

2.11

In simili

condizioni, questa Corte ritiene che l'occupazione assegnata alla ricorrente

presso la ____________________ di __________ era adeguata. Essa era, dunque,

tenuta ad accettarla senza indugio (cfr. art. 16 cpv. 1 LADI; consid. 2.5.).

Il

comportamento assunto dall'assicurata, parificabile a un rifiuto (cfr. consid.

2.9

), non può del resto essere giustificato dal fatto che essa voleva valutare

altre proposte di lavoro (cfr. doc. 6).

Infatti

la mera speranza di essere assunto non permette di rifiutare un'occupazione

adeguata (cfr. STCA del 16 giugno 1999 nella causa C.B.; STCA del 14 giugno

1999.

nella causa R.G.; STCA del 31 maggio 1999 nella causa R.M.).

E' per

contro necessaria la garanzia di ottenere un impiego.

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti. Non basta invece che le trattative facciano

sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STFA del 3

febbraio 2004 nella causa S., C 275/03; DLA 1992 pag. 153; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, op. cit., pag. 32 e 64).

In casu

l'assicurata ha semplicemente allegato trattarsi di proposte, per cui non

essendo stato garantito alcun impiego, essa avrebbe dovuto accettare

l'occupazione assegnatale ufficialmente il 19 maggio 2003.

Inoltre

nell'evenienza concreta nemmeno trova applicazione il principio secondo cui non

si possono sanzionare degli assicurati che comunque non sarebbero stati

assunti.

Lo stesso

è stato elaborato contestualmente alla prassi dell'amministrazione di assegnare

un lavoro a più persone contemporaneamente. Prima di sanzionare gli assicurati

che non hanno concluso il contratto è in questo caso importante esaminare

dettagliatamente i motivi della mancata assunzione (cfr. D. Cattaneo, op. cit.,

pag. 76; J. Chopard "Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung",

p. 38, p. 146, p. 148).

Nella

sentenza del 17 agosto 1989 nella causa P. (C 27/89), il TFA, confermando un

precedente giudizio di questo Tribunale, relativamente alla censura

dell'assicurato secondo cui i tre impieghi proposti dall'amministrazione non

entravano in considerazione, dato che uno era già occupato, un altro aveva già

risposto negativamente e il terzo si situava fuori della zona in cui avrebbe

potuto recarsi, ha osservato che tale argomentazione doveva essere disattesa,

in quanto dagli atti all'inserto risultava che tali occupazioni potevano essere

effettivamente occupate.

L'Alta

Corte in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03), già citata

al consid. 2.7., concernente il rifiuto di un'occupazione non assegnata ufficialmente,

ha precisato che la sospensione non dipende dal rapporto di causalità tra il

comportamento di un assicurato e la realizzazione del danno.

A tale

proposito il TFA ha rilevato:

"

(…)

Rechtsprechung und Doktrin stimmen darin überein,

dass die befristete Einstellung im Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ein

geeignetes Mittel ist, um die versicherte Person am Schaden zu beteiligen,

welchen sie der Arbeitslosenversicherung dadurch zufügt, dass sie sich nicht an

die der Schadenminderung dienenden Obliegenheiten hält (BGE 125 V 199 Erw. 6a,

124.

V 227 f. Erw. 2b, 122 V 40 Erw. 4c/aa; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Freiburg 1999, S. 461; Nussbaumer, a.a.O., Ziff. 691 S.

251; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998,

S. 42; Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band I, Bern 1988, Art. 30 N 2). Daraus

darf indes nicht abgeleitet werden, die Einstellung im Anspruch sei davon

abhängig, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Verhalten der

versicherten Person und dem Eintritt eines tatsächlichen Schadens besteht. Eine

solche Rechtsfolgevoraussetzung ergibt sich weder aus dem Wortlaut noch aus dem

Sinn der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG

sanktioniert - wie andere Einstellungsgründe auch - Handlungen oder

Unterlassungen bereits dann, wenn sie erst ein Schadensrisiko in sich bergen.

Die Massnahme findet ihre sinnvolle Zweckbestimmung konsequenterweise nicht nur

in der Regelung der Folgen vergangenen Handelns, wie es der Gedanke der

Schadensbeteiligung nahelegen könnte, sondern sie soll - vorbeugend - auch eine

Verhaltensänderung bewirken. Zudem ist die Quantifizierung nachteiliger

Wirkungen von entsprechenden Verhaltensweisen meist schwierig. So würde der

Einstellungsgrund der ungenügenden Arbeitsbemühungen wohl regelmässig ins Leere

greifen, wollte man seine Anwendung vom Nachweis abhängig machen, dass der

Entschädigungsanspruch bei pflichtgemässem Verhalten tatsächlich geringer

ausgefallen wäre. Die Verwaltung sähe sich vor unabsehbare

Praktikabilitätsprobleme gestellt, wenn sie gehalten wäre, bei jedem Verstoss

gegen die Schadenminderungspflicht Art und Ausmass des der

Arbeitslosenversicherung daraus erwachsenen Schadens darzulegen (zum Ganzen

Urteil R. vom 21. Februar 2002, C 152/01, Erw. 4).

(…)" (STFA del 6 gennaio 2004 nella causa H., C 213/03, consid. 2)

In

concreto, comunque, può restare indeciso se da questa recente giurisprudenza

vada semplicemente dedotto che in ogni caso concreto, in cui entri in

considerazione una sospensione, non sia più rilevante il nesso causale fra un

determinato comportamento dell'assicurato e il danno.

Nel caso

di specie, in effetti, dagli atti di causa risulta che quando all'insorgente è

stato assegnato l'impiego presso la __________, il 19 maggio 2003, e allorché

essa ha contattato la direttrice, il 26 maggio 2003, il posto era ancora libero

e poteva dunque essere occupato.

Soltanto

in seguito, viste le titubanze dell'assicurata e l'urgente fabbisogno di

personale, il potenziale datore di lavoro ha assunto un'altra persona che si è

presentata il 27 maggio 2003 (cfr. doc. 8/5).

Inoltre,

invitata dal TCA a indicare se la circostanza che fino al 31 maggio 2003 la

ricorrente era inabile al lavoro al 50% avrebbe o meno impedito l'assunzione

della stessa per l'impiego di assistente di cura libero dal 1° giugno 2003, __________,

il 18 giugno 2004, ha comunicato che l'insorgente avrebbe potuto iniziare a

lavorare presso l'Istituto dal 1° giugno 2003 (cfr. doc. X; XI; consid. 1.8.).

Infine l'assicurata

si è avvalsa del fatto di non avere mai percepito indennità di disoccupazione,

a causa dell'infortunio subito (cfr. doc. 2., I).

L'assicurata,

verosimilmente, riceveva quindi delle prestazioni da parte dell'assicurazione

contro gli infortuni.

In

effetti per evitare un sovrindennizzo, l'obbligo di versare le prestazioni da

parte dell'assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell'art. 28 LADI

che regola il diritto all'indennità di disoccupazione nel caso di capacità

lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia,

infortunio o maternità, è sussidiario rispetto all'assicurazione infortuni

(cfr. DLA 2004 N.3.pag. 50 in relazione alla indennità giornaliera per

malattia, applicata in casu per analogia; DTF 128 V 149=SVR 2003 KV N.8).

Tuttavia

essa, a prescindere dalla questione a sapere se dall'assicurazione infortuni

riceveva delle indennità giornaliere del 100% o solo del 50%, era in ogni caso

iscritta in disoccupazione, per cui doveva comunque rispettare i doveri enunciati

dalla LADI e quelli più generali, come l'obbligo della riduzione del danno

(cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323; DTF 129 V 460; DTF 123 V 39; STFA del 6 gennaio 2004 nella causa

H., C 213/03).

2.12

Alla luce di

tutto quanto esposto, a mente del TCA la Sezione del lavoro, a giusta ragione,

ha stabilito che l'assicurata va sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per avere rifiutato l'occupazione offertale ufficialmente presso

la __________ di __________ (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).

Per

quanto attiene all'entità della sanzione, l'amministrazione ha inflitto

all'assicurata una sospensione di 31 giorni (cfr. consid. 1.2.; 1.3.; doc. A1;

3).

Sulla

base della giurisprudenza federale citata al consid. 2.7., occorre esaminare se

nel caso in esame si è in presenza di validi motivi che permettano di non

necessariamente qualificare il rifiuto di un impiego adeguato da parte

dell'insorgente come colpa grave.

Attentamente

vagliate la situazione soggettiva dell'assicurata e le circostanze concrete

oggettive della presente vertenza, il TCA non ritiene vi siano in casu dei

validi motivi che facciano apparire la colpa della stessa di gravità media o

lieve.

In

particolare, per quanto attiene al fatto che l'occupazione assegnata presso la __________

fosse della durata di sei mesi, è utile evidenziare che il TFA nella DTF 130 V

125.

consid. 3.5., citata al consid. 2.7., ha sì indicato, quale valido motivo

oggettivo che può entrare in considerazione per infliggere una sanzione

inferiore a 31 giorni di sospensione, la durata determinata di un impiego

assegnato. Tuttavia l'Alta Corte, in proposito, si è riferita alla sentenza

pubblicata in DLA 2000 N. 9 pag. 45 segg., in cui aveva stabilito che un

assicurato che aveva rifiutato un impiego di un solo mese doveva comunque

essere sospeso per 23 giorni.

La

Sezione del lavoro ha poi dichiarato che la prassi dell'amministrazione in caso

di rifiuto di un impiego adeguato della durata di sei mesi, in assenza di

circostanze particolari, è di infliggere una sospensione dal diritto alle

indennità di disoccupazione di 31 giorni, nonostante la Tabella delle

sospensioni edita dal SECO (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage

(IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 2A; Lista delle

sospensioni SdL, 8 ottobre 2003, p.to 2.A) preveda per queste fattispecie una

sanzione compresa tra 34 e 41 giorni (cfr. consid. 1.11.; doc. XVII; XIX;

XIX1-3).

Tale

Tabella, inoltre, indica una sospensione da 27 a 34 giorni per il rifiuto di

un'occupazione adeguata di quattro mesi, mentre per un impiego di due mesi una

sanzione da 20 a 27 giorni (cfr. consid. 1.11.; doc. XIX).

In simili

condizioni, ritenuto che il potere di apprezzamento della dell'amministrazione

in merito alla durata della sospensione è estremamente esteso (cfr. DTF 123 V

152; STFA del 28 luglio 2004 nella causa V., C 7/04; STFA del 21 maggio 2002

nella causa W.; C 351/01; STFA del 25 febbraio 2003 nella causa D. C 262/61;

STFA dell'8 luglio 2003 nella causa N., C 316/02; G. Gehrards, op. cit., N. 52

ad art. 30, pag. 374) e che il giudice non può senza validi motivi, sostituire

il suo potere di apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 14

luglio 2004 nella causa K., C 254/03, consid. 2; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF

123.

V 152 consid. 2), la penalità di 31 giorni di sospensione inflitta alla

ricorrente, non presta il fianco a critiche.

La

decisione su opposizione impugnata dell'11 febbraio 2004 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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