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Decisione

38.2004.21

interruzione di un corso di tedesco assegnato in Svizzera interna. La frequentazione di tale corso era appropriata per l'assicurata e il programma era adatto alle sue conoscenze.Inoltre il corso e l'a

25 ottobre 2004Italiano78 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi sono da ricercare, come ben descritto nella decisione su

opposizione al punto 3, al mancato "feeling" con la famiglia che mi

ospitava. Avendo avuto diverbi con la stessa ho deciso, per non pregiudicare il

mio stato di salute, di lasciare il corso. E' pur vero che era stata trovata

una soluzione provvisoria ma la stessa, quella di esser ospite della mia

professoressa __________, non poteva certo essere tenuta in considerazione come

una soluzione definitiva fino al termine del corso.

Per tutto quanto già indicato nella mia opposizione e per quanto

indicato poco sopra, chiedo a questo Tribunale, di voler accettare il mio

ricorso e di annullare la decisione della Sezione del Lavoro.

Protesto spese e ripetibili(…)." (Doc. I)

1.5. Nella sua

risposta del 22 aprile 2004 l'autorità amministrativa ha chiesto di respingere

il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto (cfr. doc. V).

1.6. Con scritto

del 7 maggio 2004, a cui ha allegato una copiosa documentazione, l'assicurata

ha precisato che il fatto che non poteva restare a __________ presso la signora

__________, dormendo su una brandina, è provato dalla

perizia riguardante il suo stato di salute, voluta dall'assicurazione

invalidità. Dalla stessa, a detta della ricorrente, emerge, infatti, che il reumatologo

di fiducia dell'AI ha attestato seri problemi muscolari.

Inoltre

l'assicurata ha puntualizzato che il motivo inconfutabile per il quale

ha smesso di frequentare il corso è stato l'impossibilità da parte della scuola

di darle un alloggio decente, benché da parte sua ci fosse la buona volontà di

adattarsi. In effetti, allorché la signora __________ le ha proposto di stare

da lei e dormire su una brandina, ha deciso di provare. Riguardo, poi, al suo

comportamento durante il soggiorno presso la famiglia __________, l'assicurata

ha sottolineato di non aver nulla da rimproverarsi. Non avrebbe eventualmente

lasciato immediatamente la casa, ma avrebbe aspettato fino alla fine della

settimana, secondo una clausola del contratto. Essa ha un bel ricordo della

casa, dei bambini e dell'accoglienza ricevuta la prima settimana. Tre giorni

prima della partenza ha iniziato a sentire che qualcosa non andava, finché una

sera la signora __________ ha espresso il suo disagio, alzando la voce, e le ha

detto di partire. Di conseguenza l'assicurata se n'è andata l'indomani. I

motivi per i quali i coniugi __________ hanno rotto il contratto di ospitalità

è scritto in un documento allegato, ma non corrisponde a quanto indicato nella

lettera alla scuola. Secondo RI 1 la coppia si aspettava di ospitare una

ragazza giovane e non una persona della loro età.

L'assicurata ha motivato

il fatto di non aver richiamato la collocatrice, dicendo che sapeva che quest'ultima

non aveva ancora una risposta dell'ufficio competente, che la consulente in

quei giorni era impegnata in riunioni, per cui anche telefonando non l'avrebbe

trovata, che sarebbe stato più sensato che una volta ricevuta la risposta

l'avesse contattata la collocatrice e che per telefonare, dato che

l'atteggiamento della segretaria le sconsigliava di chiederle di poter

usufruire del telefono dell'istituto, avrebbe dovuto uscire dalla scuola

durante la breve pausa, ma lei era molto stanca.

La frase

"il corso procede abbastanza bene" per l'assicurata significava che

non stava procedendo proprio bene. Era un modo gentile per dire che non andava

proprio bene.

Essa,

infine, ha deciso di abbandonare il corso senza aspettare la decisione

dell'ufficio di disoccupazione, perché a suo modo di vedere la situazione era

talmente grave che non si poteva rimediare: un alloggio non c'era, il livello

del corso non era adeguato, una docente era bugiarda e la signora __________,

moglie del titolare della scuola e persona di riferimento per le questioni

amministrative, era stata così maleducata, che non voleva più averci niente a

che fare (cfr. doc. VII).

Per

completezza va ancora rilevato, che dagli atti risulta che l'assicurata è stata

invitata dall'AI a presentarsi presso il SAM dell'Ospedale __________ di __________,

per un accertamento medico, il 3 maggio 2004 (cfr. doc. B1).

1.7. La Sezione

del lavoro, il 1° giugno 2004, si è riconfermata in quanto espresso nella

risposta di causa e ha osservato:

"

(…)

Nel suo scritto 7 maggio 2004

(agli atti come doc. VII) la signora RI 1 sostiene che "(...] il

motivo inconfutabile per il quale ho smesso di frequentare il corso è stato

appunto l'impossibilità da parte della scuola di darmi un alloggio decente".

Ora, si rileva come quanto precede è in netta

contraddizione con quanto da lei indicato in particolare nello scritto 1.

aprile 2003 (agli atti come doc. 8 e B 26) indirizzato alla scuola di lingua di

__________.

Per il resto si ribadisce come il corso di lingue previsto a __________

dal 14 aprile al 20 giugno 2003 fosse adeguato al livello di conoscenze della

lingua tedesca della ricorrente e come le asserite difficoltà sorte nei

rapporti con la famiglia ospitante non possano certo bastare per legittimare

l'interruzione della misura assegnatale dall'Ufficio regionale di collocamento

di __________ (…)." (Doc. IX)

1.8. Infine

l'assicurata, il 16 giugno 2004, ha puntualizzato:

"

(…)

Dopo aver letto le osservazioni della Sezione del lavoro del

1.6.2004 (doc. 1X) mi riconfermo nel mio ricorso.

In modo particolare non trovo nessuna incongruenza con le

affermazioni contenute nei miei scritti 1.4.2003 e 7.5.2004.

In effetti il corso, come da me pensato, era strutturato tra

scuola e famiglia con una interdipendenza.

In effetti è la Scuola che si occupa della sistemazione presso le famiglie.

Per questo motivo le mie rimostranze circa la famiglia sono state

fatte in collegamento con la scuola, in quanto non ritenevo che fosse la

famiglia la mia diretta interlocutrice, bensì la scuola.

Da parte mia con il presente scritto ritengo di aver detto tutto

in merito alla pratica(…)." (Doc. XI)

1.9. Il doc. XI è

stato trasmesso per conoscenza all'amministrazione (cfr. doc. XII).

in

diritto

2.1. Oggetto della

lite è la questione di sapere se l'assicurata deve o meno essere sospesa dal

diritto alle indennità di disoccupazione per aver interrotto il corso di

tedesco, impartitole dall'URC con decisione del 4 aprile 2003, che si svolgeva

a __________ dal 14 aprile al 20 giugno 2003.

Va,

dapprima, segnalato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza

revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14

del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Nel

diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente

rilevante (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr.

3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid.

2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con

riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003

nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H

114/01).

Nel caso

in esame l'amministrazione ha sanzionato l'assicurata per aver interrotto, il

30 aprile 2003, il corso di tedesco che aveva iniziato a frequentare a __________

dal 14 aprile 2003. A quel momento la terza revisione della LADI non era ancora

in vigore, per cui in caso si applicano le norme valide fino al 30 giugno 2003.

2.2. In virtù

dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione

adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro

competente, a:

a. frequentare

corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano

la sua idoneità al collocamento;

b. partecipare

a discussioni o sedute d’orientamento; nonché

c. fornire

i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza

di un’occupazione.

Secondo

l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità

se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell’ufficio del

lavoro, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata assegnatagli, oppure

non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al quale gli é

stato detto di partecipare.

L’art 30a

LADI ("privazione del diritto alle prestazioni") prevede, al cpv. 1,

che il servizio cantonale priva l'assicurato del diritto alle prestazioni se, a

conclusione della sospensione pronunciata ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1

lettera d, questi insiste nel rifiutare la partecipazione a un colloquio

orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

Il cpv. 2

di questa disposizione stabilisce che "il disoccupato riacquista il

diritto alle prestazioni dell'assicurazione se in un secondo tempo accetta di

partecipare al provvedimento di integrazione, sempre che gli altri presupposti

siano soddisfatti" (su queste disposizioni, cfr.: G. Gerhards, "Grundriss

des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts", Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna

1996, pag. 129-130).

A titolo abbondanziale

va segnalato che la terza revisione della LADI ha abrogato l'art. 30a LADI che

trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha

sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto

alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza

relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che

precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della

lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di

lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido

motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato

con effetto dal 1° luglio 2003).

Al

riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale

N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

"

(…)

1.2.3.11 Inasprimento della

definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta

essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,

risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella

legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte

delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia

essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione

di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di

compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi

al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…)

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il

diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego

adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno

soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la

lettera g.

La modifica di cui al

capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è

rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che

l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è

quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr.

commento

dell’art. 15).

(…)." (cfr. FF N. 23 del

12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La

sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3

LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al

principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF

123 V 150; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01, consid. 1.3; STFA

del 28 settembre 2001 nella causa U., C 119/01, consid. 3; STFA del 21 maggio

2001 nella causa D., C 424/00, consid. 2).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.4. In una sentenza

pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA) ha avuto occasione di chiarire quando un assicurato può non iniziare o

interrompere un corso senza incorrere in nessuna sanzione.

Si

trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso

di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del

lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che

dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso

a tempo pieno.

L'Alta

Corte ha innanzitutto stabilito che il motivo è plausibile, ai sensi dell'art.

30 cpv. 1 lett. d LADI, se la frequentazione del corso non è considerata

adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b,

pag. 85):

"

(…)

Was ein «entschuldbarer Grund» ist, wird im

Gesetz nicht näher ausgeführt. Es liegt indessen nahe, einen entschuldbaren

Grund für den Nichtantritt oder den Abbruch eines Kurses anzuerkennen, wenn der

Kursbesuch der versicherten Person nicht zumutbar ist. Dem Grundsatz der

Zumutbarkeit kommt im Arbeitslosenversicherungs-recht und im

Sozialversicherungsrecht überhaupt eine zentrale Bedeutung zu; er ist als

allgemeiner Rechtsgrundsatz immer da zu beachten, wo das Gesetz von einer

versicherten Person ein Bestimmtes Verhalten erwartet, und zwar auch dann, wenn

das Gesetz die Voraussetzung der Zumutbarkeit nicht ausdrücklich anführt (RSKV

1980 Nr. 406 S. 87 Erw. 2a; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Diss. Zürich 1995, insbesondere S. 63

ff.; Maurer, Begriff und Grundsatz der Zumutbarkeit im

Sozialversicherungsrecht, in: Festschrift 75 Jahre EVG, S. 221 ff.,

insbesondere S. 239; Locher, Die Schadenminderungspflicht im

Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, in: Festschrift

75 Jahre EVG, S. 407 ff., insbesondere S. 427; Locher, Grundriss des Sozialversichrungsrechts,

2. A., S. 57 Rz 30; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des

Sozialversicherungsprozesses, in: Schluep et al. [Hrsg.], Recht, Staat und

Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Bern 1993, S. 451 ff., insbesondere

S. 454; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 20). (…)" (cfr. DLA 1999 N. 9, consid. 2a, pag.

45-46)

Il TFA ha

poi aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze

personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere

debitamente comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA del 3 ottobre

2003 nella causa A., C 151/03; STFA del 17 giugno 2003 nella causa K, C80/03;

STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella

causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000

pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V

234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere

realmente credibili, cfr. STFA del 14 aprile 1999 nella causa A., C 320/98)

dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo.

Questa

interpretazione è peraltro conforme alle disposizioni di diritto internazionale

della sicurezza sociale:

"

(…)

b) Nach Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG ist eine

Arbeit unzumutbar, wenn sie den persönlichen Verhältnissen oder dem

Gesundheitszustand der versicherten Person nicht angemessen ist. Es liegt auf

der Hand, auch einen Kurs, zu dessen Besuch eine versicherte Person angewiesen

worden ist, als unzumutbar zu qualifizieren, wenn er den persönlichen

Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand der versicherten person nicht

angemessen ist; dies namentlich auch deshalb, weil Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG

ausdrücklich bestimmt, dass Umschlungs- und Weiterbildungskurse, die eine

versicherte Person auf Weisung des zuständigen Arbeitsamtes besuchen muss,

angemessen sein müssen.

Der in Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG enthaltene

Begriff der persönlichen Verhältnisse war bereits - im gleichen inhaltlichen

Zusammenhang - in der bis zum 31. Dezember 1995 gültig gewesenen Fassung von

Art. 16 AVIG (Art. 16 Abs. 1 lit. c AltAVIG) enthalten. Zudem wird der Begriff

Art. 14 Abs. 2 AVIV im Zusammenhang mit der Regelung der Zumutbarkeit von

ausserhäuslicher Arbeit von Heimarbeitnehmerinnen und Heimarbeitnehmern

verwendet. Nach der Rechtsprechung fallen, wenn die Zumutbarkeit einer Arbeit

unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse zu prüfen ist,

insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der Versicherten in

Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1995 Nr. 13 S. 71 Erw. 3e; vgl. auch Landolt,

a.a. O., S. 427 Rz 605, und Bigler-Eggenberger, Die Arbeitslosenversicherung,

das Stillen und das Diskriminierungsverbot, in: recht 1998 S. 41 ff.,

insbesondere S. 47 f.); zu berücksichtigen ist u.a. die Zahl der

betreuungsbedürftigen Kinder (ARV 1995 Nr. 13 S. 71 Erw. 3e). Diese

Rechtsprechung steht im Einklang mit Art. 21 Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168

der Interkantonalen (n.d.r. in realtà: internazionale) Arbeitsorganisation

(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom

21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S. 1914), wonach bei der Beurteilung der

Zumutsbarkeit einer Beschäftigung unter anderem die Auswirkungen dieser

Beschäftigung auf die persönliche und familiäre Lage der Betreffenden zu

berücksichtigen sind. (…)"(DLA 1999 N. 9, consid.

2b, pag. 46)

Nel caso

che era chiamato a giudicare la nostra Massima Istanza ha quindi stabilito che,

trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso

era inadeguato visto che essa doveva occuparsi di tre figli di cui due in età

scolastica mentre il terzo doveva essere allattato diverse volte al giorno, e

che doveva inoltre frequentare un altro corso d'informatica approvato

dall'assicurazione contro la disoccupazione, che si svolgeva fuori dal suo

luogo di domicilio e che la obbligava anche a svolgere esercizi a casa. Il

corso era dunque inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17

cpv. 3 lett. a LADI:

"

(…)

Die Rekurskommission hat zu Unrecht diese

Umstände nicht als Faktoren anerkannt, welche den Besuch des Furger-Kurses vom

23. bis 27 Juni 1997 als unzumutbar erscheinen liessen. Der Standpunkt der

Rekurskommission ist um so weniger verständlich, als der Furger-Kurs täglich

von 08.30 bis 11.30 Uhr und 13.15 bis 16.15 Uhr stattfand. Der

Beschwerdeführerin zuzumuten, diesen Kurs neben dem ebenfalls von der

Arbeitslosenversicherung bewilligten PC-Kurs und den von ihr wahrzunehmenden

familiären Aufgaben zu besuchen, ist mit Art. 16 Abs. 2 lit. c in Verbindung

mit Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG nicht vereinbar. Dies um so weniger, als die

Beschwerdeführerin eine Stelle im Umfang von lediglich 25 Prozent suchte. Auch

wenn dieser Umtand nicht dahingehend verstanden werden darf, dass auch ein

Kursbesuch der Beschwerdeführerin nur zugemutet werden kann, wenn der zeitliche

Aufwand einen Vierteleines gewöhnlichen wöchentlichen Arbeitspensums nicht

überschreitet, ist der vorliegend doch insofern von Bedeutung, als der Besuch

des Furger-Kurses neben dem PC-Kurs und der Kinderbetreuungsaufgabe eine

zeitliche Inanspruchnahme der Beschwerdeführerin zur Folge gehabt hätte, die nicht

mehr als angemssen (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG) oder zumutbar (Art. 16 Abs. 2

lit. c AVIG) bezeichnet werden kann."

(cfr. DLA 1999 N. 9, consid. 3, pag. 47)

2.5. Il TFA in

una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa G., pubblicata in DLA 2001 pag. 84 segg.,

pronunciandosi a proposito della partecipazione a un corso presso un'azienda di

pratica commerciale, dopo aver descritto questo specifico provvedimento

inerente al mercato del lavoro, ha ricordato quali condizioni deve rispettare

l'amministrazione che vuole imporre a un assicurato la frequentazione di un

corso, rilevando:

"

Conformément à l'art. 83 OACI 1ère

phrase, lorsque l'autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un cours,

elle est tenue de prendre également en considération de manière appropriée,

outre la situation du marché de l'emploi, les aptitudes et les inclinations de

l'assuré. A cet égard, la jurisprudence a souligné que le droit aux prestations

d'assurances pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration

professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures

préventives ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement

commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter

l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage.

La loi exprime ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 LACI, selon lequel

l'assurance n'encourage la reconversion professionnelle par des prestations en

espèces que si le placement de l'assuré est impossible ou très difficile pour

des raisons inhérentes au marché du travail, et si la reconversion améliore

l'aptitude au placement de l'intéressé (ATF 111 V 271 ss et 400 consid. 2b; DTA

1993/1994 n° 23 p. 169 consid. 1c, 1988 n° 4 p. 32 consid. 2b et les

références). L'avis de l'office régional de placement a, au demeurant, une

grande importance lorsqu'il s'agit de déterminer si un cours est ou non de

nature à améliorer l'aptitude au placement du participant (arrêt non publié B,

du 13 mai 1993, C 121/92). " (DLA 2001 pag. 86)

Nel caso

che era chiamato a giudicare il Tribunale federale delle assicurazioni ha

ritenuto adeguato il corso presso l'azienda di pratica commerciale,

argomentando:

"

4.- a) En l'espèce, la recourante

était inscrite au chômage depuis le 3 mars 1997. L'ORP a enjoint à l'assurée au

mois d'août 1998 de se présenter à l'entreprise d'entraînement au travail. A

cette époque, l'intéressée n'avait toujours pas retrouvé d'emploi fixe, malgré

des recherches de travail régulières et diversifiées, ainsi que plusieurs

essais infructueux de l'ORP en vue de l'assigner à des emplois vacants.

La recourante soutient certes être sortie du

chômage du 25 août 1997 au 20 février 1998 pour exercer une activité non

lucrative. Elle précise toutefois qu'elle n'a jamais cessé ses recherches de

travail.

Au mois d'août 1998, elle était dès lors en quête

d'un emploi depuis 17 mois. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont

considéré que celle-ci était très difficile à placer pour des raisons

inhérentes au marché de l'emploi.

b) L'ORP a enjoint à la recourante de participer

à l'entreprise d'entraînement au travail en qualité d'employée de commerce.

Cette activité était indéniablement conforme aux aptitudes de l'assurée qui

avait déjà exercé une activité d'employée de bureau.

Celle-ci ne soutient du reste pas, pour justifier

son refus de participer au cours litigieux, que celui-ci revêtait un caractère

non convenable.

Ceci étant, il ressort de la circulaire MMT

précitée p. 62 let. E05 que l'objectif d'une entreprise d'entraînement au

travail consiste à faciliter l'insertion ou la réinsertion professionnelle des

participants, en fournissant des expériences pratiques. L'entreprise

d'entraînement est un centre de pratique qui permet d'expérimenter des

situations concrètes et de confronter les connaissances des participants à la

réalité professionnelle. Partant, la participation au cours litigieux offrait à

l'assurée une nouvelle expérience professionnelle. Elle lui permettait de

surcroît de maintenir le contact avec le monde du travail, ainsi que d'actualiser

et de perfectionner ses connaissances dans le domaine concerné. La

fréquentation de l'entreprise d'entraînement était donc propre à améliorer

l'aptitude au placement de l'intéresseé.

Dans ces conditions, la mesure litigieuse

constituait une cours approprié de perfectionnement professionnel auquel il

incombait à la recourante de donner suite." (DLA 2001 pag. 86)

La nostra

Massima istanza, in questo caso, malgrado l'assicurata disponesse di una buona

formazione ed esperienza professionale ("G. est

titulaire d'un diplôme de gestionnaire en informatique et d'un certificat de

formation informatique. Elle jouit en outre de plusieurs années d'expérience en

qualité d'employée de bureau et de fonctionnaire d'administration."), ha dunque ritenuto adeguato il corso, visto che essa era

difficilmente collocabile (17 mesi di ricerche infruttuose di lavoro) e che

questo provvedimento le consentiva di fare un'ulteriore esperienza

professionale volta a migliorare le sue possibilità di collocamento.

2.6. Inoltre il

TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa UCL c/ D. (C 262/01), si è

pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro del Cantone Ticino

inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a

un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale

di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal

diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva

tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per

l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.

L'Alta

Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,

ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della

durata di sei mesi al 50% è stata giustamente considerata adeguata e conforme

all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,

poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e

dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli

il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha

accolto il gravame dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo

non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

Al

riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

"

(…)

2.

2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione

operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente

grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il

provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto "meccanicamente

(in funzione della durata della misura)", e quindi senza tenere conto

dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco in materia (cfr.

Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).

2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato

che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità

della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le

circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene

che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate

dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in

materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli

elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da

giustificarne una riduzione.

3.

3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197,

resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre

1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare

una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla

normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei

confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito

all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma

occupazionale di 6 mesi mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in

una successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha

tutelato la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale

rifiuto. In numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato

in casi analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett.

c OADI).

Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45

giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro

effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma

occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la

molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata

ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza

12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una

precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il

Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo

pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata

all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una

sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C

308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).

Considerandi

II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua

giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza

ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9

ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).

3.2

Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata

delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza

citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il cui utilizzo non dispenserebbe

comunque dall'esaminare preliminarmente l'esistenza di eventuali "motivi

plausibili" atti ad escludere ogni forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999, no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine

di apprezzamento di 5 giorni (cfr. Prassi -ML/AD

99/1 foglio A/1), consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede

di istruttoria cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di

tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione decretata

dall'UCL nei confronti di D. non appare eccessiva alla luce della

giurisprudenza appena esposta.

3.3

Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione

della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta

adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv.

2.

lett. c LADI) pure dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con

gli importanti oneri familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata

a riorganizzare la propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone

infatti non solo la considerazione che D. era, per propria decisione, alla

ricerca - da ormai un anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100

%) e pertanto, beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di

disoccupazione annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore

disponibilità e capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio

2001.

in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale

assegnato presso la X avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli

orari di lavoro alle esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al

colloquio prestabilito ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di

intraprendere l'attività proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa,

questa opportunità (cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99

e C 382/00, consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid.

3b).

3.4

Considerato l'insieme delle circostanze come pure

l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché

minima, prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe

impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del

programma occupazionale e per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di

risposta 27 novembre 2000 all'UCL, di. avvisare e giustificare

(tempestivamente) l'assenza ed eventualmente richiedere un nuovo appuntamento,

non si giustificava di stravolgere l'apprezzamento effettuato

dall'amministrazione e di sanzionare la violazione dell'obbligo di ridurre il

danno di cui si è resa responsabile D. mediante una sospensione dei diritto

all'indennità per colpa lieve.

4.

In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il

comportamento di D. non configurasse un comportamento gravemente colposo

passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo

si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata."

(cfr. STFA del 25 febbraio 2003 nella causa UCL

c/ D., C 262/01)

Relativamente

alla sentenza del TFA del 12 febbraio 2001 nella causa B. (C 446/99, C448/99, C

382/00), menzionata nel giudizio appena citato, questo Tribunale constata che

erroneamente l'Alta Corte ha indicato che la sospensione di 45 giorni inflitta

a un assicurato per aver rifiutato, a causa di problemi alla schiena,

un'attività di custode nell'ambito di un programma occupazionale è stata

convalidata dalla stessa. In realtà, infatti, tale sanzione è stata ridotta

dalla nostra Massima Istanza a 20 giorni, in considerazione proprio dei

disturbi alla schiena che rendevano alcune mansioni concernenti l'occupazione

assegnata all'assicurato non adeguate al suo stato di salute.

2.7

Nell'evenienza

concreta a __________ - assicurata al suo secondo termine quadro, reiscrittasi

al collocamento nel mese di dicembre 2002, alla ricerca di un impiego quale

giornalista, educatrice, ausiliare assistente sociale (cfr. doc. 16) - il 4

aprile 2003 è stata impartita la frequentazione di un corso di tedesco presso

la __________, __________ di __________, dal 14 aprile al 20 giugno 2003 (cfr.

doc. 14).

La

ricorrente ha iniziato il corso il 14 aprile 2003, come concordato. Essa era

ospitata dalla famiglia __________ di __________ (cfr. doc. B 29).

Il 24

aprile 2003 l'assicurata ha inviato un messaggio di posta elettronica alla sua

consulente del personale, comunicandole che il corso stava proseguendo

abbastanza bene, che entro il mercoledì seguente avrebbe dovuto iscriversi al Zentrale

Oberstufe Prüfung e che tale esame si sarebbe svolto il 25 giugno e il 3 luglio

2003.

Inoltre essa ha chiesto, visto il suo interesse a postulare l'ammissione

nel corpo diplomatico e il fatto che, pur avendo ottenuto il First Certificate,

non era mai stata in territorio anglofono, di potersi recare per un mese in un

paese in cui si parla inglese (cfr. doc. 14/2).

Dall'annotazione

di un colloquio telefonico intercorso, il 28 aprile 2003, tra l'insorgente e la

sua collocatrice emerge che:

"

(…)

La signorina mi telefona molto alterata per

informarmi che il corso di tedesco non va bene visto che

il livello è troppo basso e per segnalarmi pure che ha avuto dei problemi con

la famiglia ospitante. Chiede di interrompere il corso. Le ho detto che devo

prima verificare la situazione e consultarmi con l'UMA sul da farsi. Le ho

chiesto di richiamarmi domani(…)." (Doc. 15)

In

effetti la famiglia __________, in data 28 aprile 2003, ha disdetto il

contratto di ospitalità concluso con l'assicurata il 14 aprile 2003, allegando

quale motivo la differenza di personalità (cfr. doc. B28).

La

ricorrente è stata allora alloggiata per qualche giorno in casa della sua

insegnante, __________.

Il 30

aprile 2003 __________ è, però, rientrata in Ticino.

Il 1°

maggio 2003 l'insorgente ha poi inviato alla scuola il seguente scritto:

"

(…)

con la presente vi comunico la mia decisione di interrompere la

frequenza al corso n. 11103.03.

II motivo principale è che il rapporto di fiducia che deve esserci

tra studente e direzione è venuto completamente meno quando - in occasione

della rottura del contratto d'ospitalità da parte della famiglia __________ -

la Signora __________, senza aver ascoltato nemmeno una parola da parte mia, mi

ha subito ed ingiustamente accusata di non essermi adattata alla famiglia

ospitante.

II motivo sopraccitato è già di per sé sufficiente per

interrompere i nostri rapporti. A questo si aggiunge comunque la forte

delusione per il fatto che il corso da voi proposto presenta l'assenza di studenti

aventi competenze linguistiche del mio livello ed un tipo d'insegnamento che, a

partire dalla mia significativa esperienza di studio delle lingue, giudico

risultare troppo dispersivo(…)."(Doc. 14/4)

Una

lettera di tenore analogo è stata pure trasmessa all'URC di __________ (cfr.

doc. 14/3).

Il 17

maggio 2003 la ricorrente, rispondendo alla "Richiesta di

giustificazione" dell'8 maggio 2003 inviatale dall'URC, ha argomentato

l'interruzione del corso di tedesco, dapprima, affermando che quando ha chiamato

l'amministrazione per informare della sospensione del corso gli uffici erano

chiusi e che durante il colloquio del 28 aprile 2003 la collocatrice le ha

detto che si poteva ottenere l'autorizzazione a interrompere un corso in caso

di gravi motivi.

L'assicurata

ha, poi, precisato che, essendo laureata in scienze della comunicazione,

desiderava seguire un corso che le permettesse di migliorare le sue conoscenze

di tedesco. L'esito del test, organizzato dall'amministrazione ed effettuato

per stabilire il livello del corso, è stato C1 del portfolio europeo. La

collocatrice l'ha informata che, dato che in Ticino non erano tenuti dei corsi

così ad alto livello, poteva frequentarne uno intensivo a __________ alla

Scuola __________. Tale scuola le ha mandato una prova da effettuare, molto

breve e consistente in una parte di grammatica e in una parte in cui si doveva

rispondere a delle domande. La scuola, esaminato il test, le ha comunicato che

a lei era adatto il corso che si prefiggeva di portare gli studenti all'esame

ZMP. L'assicurata ha messo in dubbio i criteri di valutazione del test, poiché

le sembra strano, vista la facilità delle domande, che la prima parte sia stata

valutata 4/8.

Secondo

l'insorgente tale corso, iniziato il 14 giugno 2003, era di un livello

estremamente basso. Essa ha indicato che l'insegnante si è stupita che fosse

disposta a preparare una presentazione, poi giudicata molto bella e utile.

Avendo riferito di annoiarsi a causa della facilità del corso, le hanno detto

che le avrebbero fatto un programma speciale con un'ora di lezione privata al

giorno.

L'assicurata

ha puntualizzato che a quel punto ha avuto il primo dubbio circa il senso di

continuare il corso, poiché voleva studiare in una classe e non da sola. Allora

ha telefonato alla collocatrice avvisandola che il corso era troppo semplice e

della soluzione proposta dalla scuola. Comunque essa si trovava bene sia nella

famiglia che nella località.

Le

docenti le hanno anche proposto di iscriversi all'esame più difficile rispetto

al ZMP, ovvero il ZOP.

L'insorgente

ha, inoltre, osservato che una sera, dopo che da qualche giorno sentiva che

qualcosa non andava, si è rotto il rapporto con la famiglia ospitante.

D'improvviso, infatti, la signora __________ si è lamentata del fatto che essa

non apprezzasse particolarmente il loro modo di mangiare. La signora ha alzato

la voce, al che l'assicurata ha deciso che l'indomani se ne sarebbe andata, con

soddisfazione della signora __________. La ricorrente le ha però chiesto di

mettere per iscritto la motivazione per la quale voleva rompere il contratto.

La giustificazione fornita è stata comunque diversa da quella esposta quella

sera.

L'assicurata

ha, poi, indicato che il giorno successivo, a scuola, la signora __________ le

ha detto sia che la signora __________ le aveva telefonato, sia, con tono quasi

di rimprovero, che doveva adattarsi alla famiglia. L'ha pure redarguita per

avere utilizzato il telefono della famiglia senza permesso. Non disponendo la

scuola di un posto libero per pernottare, l'assicurata ha dovuto congedarsi

dalla classe. La signora __________ si è allora offerta di alloggiarla mettendo

un lettuccio di fortuna in una stanza di casa sua. La ricorrente le ha però

anche esternato dubbi sul corso, di conseguenza l'insegnante le ha comunicato

di potersi iscrivere al ZOP anche dopo il relativo termine. Pertanto essa ha

deciso di accettare l'offerta della signora __________.

Tuttavia

la sera stessa l'insegnante l'ha informata che entro il giorno successivo

doveva decidere se era in grado di superare il ZOP e quindi di iscriversi o

meno.

A scuola

non è più riuscita a seguire come sarebbe stato bene fare, poiché era troppo

stanca, per cui è rientrata in Ticino per riposare. Non ha richiamato la

collocatrice, perché, sapendo che era molto presa e difficilmente

raggiungibile, aspettava di valutare il soggiorno presso il secondo alloggio.

L'assicurata

ha concluso dicendo che il livello ZMP corrisponde al B2 del portfolio europeo,

perciò è stata iscritta al corso sbagliato. Ritiene deplorevole che chi manda i

disoccupati a seguire i corsi non sia a conoscenza della corrispondenza

dei livelli degli esami Goethe e quelli del portfolio europeo.

Le pare anche poco

professionale da parte di chi è responsabile dei disoccupati laureati, il non

essere a conoscenza dell'esistenza di corsi di lingue tenuti dal Goethe Institut

presso due università svizzere.

La ricorrente ha poi

puntualizzato che, prima di iscriversi al corso, non le è stato detto che

secondo le leggi avrebbe dovuto aspettare l'autorizzazione per dare la

disdetta.

Essa voleva comunque

avvisare l'amministrazione e per questo ha telefonato, ma per 4 giorni

consecutivi nessuno era al lavoro.

Infine essa ha affermato

che alla scuola __________ non sanno cosa sia il portfolio europeo, che il test

che le hanno sottoposto era inadatto e che non hanno avuto il coraggio di dirle

"guardi lei ha un livello troppo alto, ci spiace per l'errore, è meglio

che si iscriva da un'altra parte". Inoltre si sono dimostrati molto poco

ospitali, non hanno mantenuto la parola dell'ora di lezione privata, la signora

__________ l'ha preso in giro con l'iscrizione, e la signora __________ si è

dimenticata di fare arrivare il formulario di iscrizione al ZOP (cfr. doc.

14/6).

A seguito

della "Comunicazione relativa a una sanzione" inviatale dall'URC (cfr.

doc. 14), la Sezione del lavoro, ha sentito personalmente l'assicurata il 18 e

il 24 luglio 2003.

Dal

relativo verbale di audizione si evince:

"

(…)

Per quale motivo in data 27.12.2002 si è iscritta in

disoccupazione?

Adr: licenziata dall'università di __________ mi sono iscritta in

disoccupazione alla ricerca di un lavoro.

Ha richiesto lei di frequentare un corso di tedesco?

Adr: sì. Nel mese di febbraio ho richiesto alla Scuola __________

di __________ se era possibile frequentare delle lezioni private di tedesco in

prospettiva di un diploma da poter poi allegare al mio CV.

Mi interessava frequentare queste lezioni in quanto ero carente

nella grammatica. Dopo aver parlato con la signora __________ della Scuola __________

mi disse di preparaci per il ZMP.

Dopo aver parlato con la signora __________ ho fatto richiesta

alla mia consulente se la disoccupazione mi avrebbe pagato queste lezioni

private. La mia consulente mi disse che le lezioni private non venivano coperte

dalla disoccupazione e mi ha consigliato il corso intensivo a __________.

Prima di iniziare il corso di tedesco a __________ ha fatto degli

esami d'ammissione?

Adr: ho fatto degli esami a __________ per vedere a quale corso mi

potevo iscrivere.

Ha fatto gli esami d'ammissione per quale corso?

Adr: erano degli esami per vedere il mio livello scolastico.

La scuola ha certificato che avevo il livello C1. II livello C1 -

corrispondente ad un livello alto che uno studente che è a questo livello

potrebbe tranquillamente essere inserito in un corso ZOP, invece il livello B2

potrebbe corrispondere ad uno corso ZMP (cfr. portfoglio linguistico europeo).

Nel suo scritto del 17.05.2003 fa riferimento a degli esami

d'ammissione al ZOP, mi potrebbe descrivere meglio quando e dove li ha fatti?

Adr: ho fatto il test per il ZOP il 30 aprile 2003 (cfr. allegato)

a __________.

La correzione e la valutazione di parte del test è stata fatta da

due docenti della Scuola __________. La valutazione è stata: ottima la

comprensione, da lavorare per quanto riguarda la grammatica.

Lo scopo di questo test era per vedere se valeva la pena

iscrivermi all'esame ZOP, che si sarebbe svolto il mese di giugno 2003

Per quale motivo non ha richiesto di fare l'esame ZOP?

- Seconda pagina verbale d'audizione __________ 18.07.2003 -

Adr: perché non ho mai ricevuto

un responso dalle docenti, inoltro ho avuto una serie di problemi con la

famiglia, già descritti nella mia lettera del 17.05.2003.

II giorno prima che scadeva il

termine per l'iscrizione la signora __________ mi ha chiesto, entro il giorno

seguente, che cosa volevo fare, quando alcuni giorni prima mi aveva detto che

c'era tempo per decidere, non ho gradito per niente questo atteggiamento.

Quando ha iniziato il corso

ZD/ZMP?

Adr: 14 aprile 2003.

II corso era a tempo pieno?

Adr: sì. Dalle ore 8.30 alle 15.30.

Frequentava giornalmente il

corso?

Adr: sì. Non ho mai avuto delle

assenze.

Solo una mattina sono arrivata

in ritardo a causa di un incidente.

Quante ore giornaliere le

occupava lo studio?

Adr: all'inizio le ore di

studio erano veramente poche, perché gli esercizi li facevo in classe. Lo

studio mi ha occupato un po' di più quando mi stavo preparando per il test al

ZOP.

Mi sono preparata molto bene

per la presentazione che dovevo presentare in aula.

Chi erano i suoi insegnanti?

Adr: sig.ra __________, __________

e __________

A quale docente ha fatto

presente che si stava annoiando?

Adr: alla signora __________ e __________.

La responsabile per la scuola,

signora __________, le ha preparato un programma speciale con l'aggiunta di

un'ora di lezione privata al corso?

Adr: ho solo ricevuto del

materiale di supporto e mi hanno anche consigliati 3 libri affinché mi potessi

preparare per il test al ZOP. Non ho mai fatto la lezione privata.

Mi ha dato fastidio che la

signora __________ non ha parlato con me di questa proposta ma ne ha parlato

con la signora __________ (famiglia dove abitavo).

Di questa proposta sono stata

informata dalla signora __________ e non dalla diretta interessata signora __________,

inoltre mi sono sentita anche un po' amareggiata di questo

comportamento di illusione nei miei confronti.

Per quale motivo avrebbero voluto prepararle un programma speciale

ed un'ora di lezione privata?

Adr: il motivo per il quale loro me l'hanno proposto, secondo me è

perché loro stesse hanno visto che il mio livello era troppo alto per quel

corso e non volendo perdere un'iscrizione mi hanno fatto la proposta.

Questo programma si è concretizzato?

Adr: si è concretizzato in parte - cfr. risposta

verbale del 18.7.03.

Non c'era un programma dalla A

alla Z, perché non ero ancora stata valutata al 100%.

Durante la frequenza del corso i professori le hanno per caso

detto che il corso non era per lei?

Adr: dentro la scuola nessuno dei docenti mi ha detto che il corso

non era adeguato.

Solo la signora __________, durante il mio soggiorno presso la sua

abitazione, ma ha detto che avrei potuto interrompere il corso e rimanere da

lei per sbrigare le faccende domestiche, dove probabilmente avrei imparato

molto di più.

Per quale motivo ha ricevuto dalla signora __________ i formulari

per il test di prova ZOP?

Adr: per vedere se ero in grado di poter frequentare il corso ZOP.

Si è iscritta al corso ZOP?

Adr: no.

Se no, per quale motivo?

Adr: innanzitutto non si trovavano i formulari per l'iscrizione,

poi nel momento in cui dovevo decidere se rimanere o partire, la signora __________

mi ha detto che c'erano ancora diverse settimane di tempo per iscriversi

all'Ufficio del Goethe a __________. Inoltre non avevo ancora terminato i test

del Goethe-inst. Non ho potuto terminare il test perché la signora ____________________non

mi aveva ancora portato la cassetta per terminare il test.

II giorno dopo ho parlato con la prof. __________

e le ho riferito quanto mi era stato detto dalla sua collega, ossia che potevo

iscrivermi anche dopo il termine di iscrizione. La signora __________ mi parse

molto stupida di questa affermazione fatta dalla sua collega.

La sera prima che scadesse il termine la signora __________ ha

preso contatto con la signora __________ per decidere o meno se iscrivermi

all'esame ZOP.

Non ho avuto da parte della signora __________ un riscontro per

quanto riguarda l'esito della sua telefonata con la signora __________.

Dopo la terza settimana una nuova docente ha cambiato il programma

scolastico, usando un metodo di insegnamento con un livello ancora più

inferiore al corso ZMP. Questo sistema non ha certo contribuito a dare la

motivazione che avevo perso.

Ha mai riferito alla sua consulente che aveva riscontrato dei

problemi con gli organizzatori del corso?

Adr: a seguito della proposta di abbandonare per sostituirlo con

delle lezioni private per prepararsi al ZOP, ho preso contatto telefonico con

la mia consulente spiegandole cosa stava succedendo. A quel punto mi disse che

era una buona occasione se riuscivo ad organizzarmi, non mi ha comunque dato

alcuna informazione sulla possibilità di trovare altrove un corso più adatto.

La sua consulente ha preso una posizione su quanto le è stato

riferito?

Adr: come detto sopra mi ha detto che non era male se riuscivo ad

organizzarmi.

Quando ha lasciato la famiglia __________?

Adr: il 28.4.03 - vedi lettera di disdetta da parte della famiglia

__________l.

Ha informato la sua consulente che aveva cambiato casa in quanto

aveva riscontrato dei problemi?

Seconda pagina verbale d'audizione RI 1 24.07.2003.

Adr: ho informato la mia consulente che avevo dovuto cambiare

casa, ma non avevo ancora trovato un'altra soluzione

Per quale motivo in data 24 aprile 2003 ha scritto un e-mail alla

sua consulente che "il corso sta proseguendo abbastanza bene" e dopo

alcuni giorni l'ha interrotto?

Adr: in data 24 aprile 2003 mi trovavo (n.d.r.: nel verbale non

è stato indicato come l'assicurata si trovava, facendo riferimento a quanto

affermato nella risposta del 17 maggio 2003 alla "Richiesta di

giustificazione" -doc. 14/6- sembra tuttavia verosimile che la parola

mancante sia "bene") ne per quanto riguarda l'alloggio e supplivo

al disagio di dover sempre studiare da sola.

Da soli 5 giorni avevo cominciato a lavorare diversamente dalla

classe e non mi ero ancora accorta che non venivo seguita 1 h. al giorno in

privato. Solo dopo il 29 aprile 2003 che la situazione è andata peggiorando in

quanto sono stata "buttata" fuori di casa dalla famiglia __________.

I motivi per il quale la signora __________ mi ha detto di

lasciare la loro famiglia sono stati:

• Loro hanno le loro abitudini alimentari e non è disposta ad

accettare che alla loro tavola c'è qualcuno che mangia in modo differente,

perché secondo lei è diseducativo per i bambini piccoli e quindi andavo bene in

una famiglia dove non ci sono bambini piccoli

• Non era disposta a cambiare le loro abitudini alimentari

• Non era disposta ad accettare che io non apprezzassi il loro

cibo. Anche se non lo davo da vedere la signora __________ mi disse che lei se

ne era accorta.

Mi sono sempre comportata in modo educato con la famiglia __________l

e non ho niente da rimproverarmi.

Prima di interrompere definitivamente il corso ha chiesto un

parere alla sua consulente?

Adr: il 29 aprile 2003 ho parlato con la mia consulente e le ho

detto che volevo lasciare il corso, in quanto non gradivo il sistema.

Le sue parole sono state: "io non posso decidere, devo chiedere

a Bellinzona: comunque le cause per smettere un corso devono essere gravi e che

c'era un contratto da rispettare". Le ho detto che un contratto è composto

da due parti, con degli obblighi e dei diritti, allora lei mi disse di non

tirare in ballo il contratto e poi non poteva decidere lei.

Abbiamo chiuso il colloquio, in questo modo:

• Che lei avrebbe preso contatto con Bellinzona

• E io avrei dovuto telefonarle il giorno dopo

• II giorno dopo non ho richiamato la signora __________, perché

ero a casa della signora __________, in prova fino alla fine della settimana, e

volevo vedere come andava prima di mollare tutto.

• Non sapendo ancora cosa fare e non avendo la possibilità di

telefonare né da casa né dalla scuola, essendo molto stanca, ho lasciato

passare alcuni giorni

Quando ha deciso di interromperlo?

Adr: il 30 aprile 2003. Ho interrotto il corso anche se non avevo

ricevuto nessuna risposta dalla signora __________.

La mia decisione personale è stata che io non volevo più fare

questo corso, perché i motivi erano, secondo me, perché per me non aveva nessun

senso continuare il corso ZMP, però sapevo che i funzionari dell'Ufficio del

lavoro di Bellinzona doveva essere loro d'accordo.

Potevano almeno provare a convincermi i responsabili dell'Ufficio

misure attive, probabilmente se loro avessero insistito, avrei seguito il corso

ZMP per forza, ma l'avrei fatto. Oltretutto non mi è stata data la possibilità

o il supporto che avrei voluto da parte della mia consulente, nel senso del

convincimento o farmi capire che magari dopo avrei potuto seguire altri corsi.

Ho preso contatto telefonico con l'URC di __________ il 1° maggio

2003.

e non ho trovato nessuno, ho fatto seguire una lettera-raccomandata

indirizzata alla signora __________.

Mi può dire il motivo principale che l'ha spinta ad interrompere

il corso ZMP?

Adr: il motivo è stato specificato nella mia lettera del 1° aprile

2003.

(scritto sbagliato la data 1 ° maggio 2003) che avete nel vostro incarto.

Lei ha chiuso la disoccupazione perché ha un lavoro, mi potrebbe

spiegare di cosa si tratta? Adr: ausiliaria di cure presso __________ di __________.

Si tratta di un contratto a tempo indeterminato? Adr: contratto a

termine 31.12.2003.

Terza pagina verbale d'audizione RI 1 24.07.2003 -

Ha ottenuto questo lavoro durante la frequenza del corso?

Adr: ero già in Ticino, se non ricordo male era il 26 maggio 2003.

Ho visto l'annuncio della __________ e ho subito preso contatto, a

quel punto la signora __________, mi ha informato che la __________ di __________

o cercava del personale.

(…)

Mi dichiaro non d'accordo con molte affermazioni fatte dalla

signora __________ indirizzata all'URC del 20 maggio 2003.

(…)." (Doc. 13 e

13/1)

L'11

agosto 2003 l'assicurata ha spedito alla Sezione del lavoro, su richiesta di quest'ultima,

due certificati medici relativi al proprio stato di salute.

Il Dr. med.

__________, medico generico, FMH agopuntura, ha attestato che l'assicurata

soffriva da 6 anni di dolori ricorrenti all'orecchio e all'emifaccia destra,

che le causavano sofferenza e disturbo della concentrazione. Inoltre i suoi

occhi si stancavano facilmente. Il medico ha precisato che a causa di tali

disturbi avrebbe allestito una richiesta di invalidità (cfr. doc. 12).

Il Dr. med.

__________, FMH medicina generale e medicina dello sport, dell'Ospedale __________

di __________, ha dichiarato di aver avuto in cura l'insorgente dal 9 luglio

2003.

per una sindrome ansiosa con crisi di iperventilazione. Egli ha pure

indicato che dall'anamnesi è risultato che si è trattato di una recidiva, in

quanto la paziente avrebbe già accusato una sintomatologia simile nell'aprile

2003.

(cfr. doc. 12/1).

Inoltre

dal verbale citato risulta implicitamente che a RI 1 è stata mostrata la

lettera di ____________________ della __________ di __________ del 20 maggio

2003, in cui l'insegnante ha descritto la situazione riguardante l'assicurata

nel seguente modo:

"

(…)

La signora RI 1 ha iniziato il nostro corso di preparazione agli

esami del Goethe Istituto di Monaco assieme ad altri studenti, il 14 aprile

2003.

Fin dall'inizio la signora RI 1 ci ha fatto sapere che si annoiava e che

voleva prepararsi per il livello del ZOP. Normalmente sono i professori che

decidono e inoltre non ci eravamo accorte che la signora RI 1 era così

superiore. La signora RI 1 ha ricevuto materiale per prepararsi al ZOP, ma

seguiva il corso del ZMP. II risultato era che la signora RI 1 non ha lavorato

molto di mano propria.

Non ho mai incontrato una studentessa così difficile, esigente e

complicata, e devo dirLe che insegno dal 1972.

II carattere della signora RI 1 si riflesse certamente anche nella

famiglia. Non voleva mangiare come la famiglia era abituata. L'atmosfera

diventò sempre più delicata. Così il momento della rottura era prevedibile. La

famiglia non aveva più fiducia. ( Sembrava che la signora RI 1 girava anche

nelle stanze private, aprendo di nascosto gli armadi.)

Un cambiamento in un'altra famiglia non era possibile. Mi sono

offerta di dare alloggio, io personalmente, affinché potesse continuare il

corso. I primi giorni sembrava che la signora RI 1 si sentiva a suo agio,

tranne due incidenti. Ma senza dire qualcosa un giorno se n'è andata(…)." (Doc. 8/4)

Il 19

agosto 2003 l'assicurata, al riguardo, ha osservato di aver alloggiato presso

la signora __________ due notti, il 28 e il 29 aprile 2003, dove ha consumato

due cene e due colazioni. Si trattava di un periodo di prova. La sera seguente

la seconda notte l'assicurata ha telefonato all'insegnante per avvisare che

abbandonava il corso e l'alloggio, non trovandola, ha informato il figlio. In

seguito la ricorrente ha scritto alla signora ____________________ chiedendole

se andava bene che pagasse un forfait di fr. 100.-- per il vitto e l'alloggio;

un mese dopo quest'ultima le ha chiesto invece fr. 170.-- per 4 notti, 3

colazioni e 4 cene. In allegato l'assicurata ha trasmesso una dichiarazione di __________,

suo ex compagno di corso, il quale ha attestato che essa si è fermata al

massimo un paio di giorni.

L'insorgente

ha, poi, precisato che sono state le insegnanti, in particolare la signora __________,

a proporle di prepararsi per il ZOP. L'assicurata era d'accordo con le docenti

che avrebbe seguito il corso ZMP relativamente a temi che le interessavano. In

ogni caso essa ha seguito il corso ZMP in minima parte. Ha lavorato per conto

suo con il materiale ricevuto concernente il ZOP e nessuna insegnante si è

presa il tempo per vedere con attenzione come faceva gli esercizi.

La

ricorrente ha riconosciuto di essere esigente, ma ne è fiera, perché non tutti avrebbero

avuto il coraggio di reclamare.

Relativamente

alla famiglia __________, l'assicurata ha indicato che l'unica cosa di diverso

che ha mangiato è stata la pasta condita con olio e sale, invece che senza sale

e con il formaggio.

Nessuno

della scuola si è interessato dell'andamento in casa, finché non vi è stata la

rottura improvvisa.

Per

quanto concerne l'affermazione della signora __________ relativa al fatto che

lei avrebbe aperto di nascosto gli armadi, l'assicurata, in particolare, ha

asserito che comunque aveva la chiave di casa, per cui poteva entrare e uscire

anche in assenza dei proprietari. Se voleva cercare chissà cosa negli armadi

avrebbe, quindi, potuto farlo senza che se ne accorgessero.

L'alloggio

presso la __________ era poi di fortuna, non quello che ci si aspetta da una

scuola di lingue.

L'assicurata

ha dichiarato che non se l'è sentita di avvisare l'insegnante della sua

partenza, poiché è stata una decisione sofferta, desiderando seguire il corso.

Le ha però telefonato la sera del 1° maggio.

L'insorgente

ha puntualizzato di essersene andata per motivi di salute, per il livello del

corso, per il cattivo rapporto (per quanto riguarda l'insegnamento) con i

docenti e la scuola, per la mancanza di un alloggio decente e perché considera

l'onestà una prerogativa indispensabile di chi ospita per conto di una scuola

di lingue (cfr. doc. 11).

Il 20

agosto 2003 l'amministrazione ha posto i seguenti quesiti alla __________ di __________:

"

(…)

1.

La signora RI 1 frequentava giornalmente il corso?

2.

Se no, quanti giorni di assenza ha avuto?

3.

Secondo il

vostro parere la signora RI 1 avrebbe dovuto frequentare un corso con un

livello superiore al ZMP?

4.

Durante le lezioni come si comportava la signora __________?

5.

Avete proposto

alla signora RI 1i delle lezioni private, affinché si potesse preparare per il

corso ZOP?

6.

Queste lezioni si sono svolte regolarmente?

7.

Secondo il

vostro parere la signora RI 1 avrebbe potuto presentarsi all'esame del ZOP?

8.

Siete al

corrente per quale motivo, in data 28 aprile 2003, la signora RI 1 ha dovuto

lasciare la casa dei signori __________?

9.

Dopo questa

data siete al corrente di dove ha abitato la signora RI 1?

10.

Conoscete il

motivo per il quale la signora RI 1 ha interrotto il corso?

(…)." (Doc. 8/1)

__________

__________, il 3 settembre 2003, ha risposto:

"

(…)

1.

Frau

RI 1 hat den Kurs vom 14. April bis

30.

April besucht. Am 22. und 24. hat sie je einen halben Tag gefehlt. Sie kam

am Morgen oft zu spät in die Schule.

2.

Siehe oben

3.

Auf

Grund des Einstufungstests war Frau RI 1 im richtigen Kurs. Sie hatte 4/8 und 22/30 Punkte erzielt, was ein

durchschnittliches Resultat ist. Gute Schüler erreichen mehr Punkte beim

Eintrittstest. Die Erfahrung im Kurs zeigte, dass dieser Eintrittstest richtig

war. Auch Frau __________, Deutschlehrerin, die vor allem Grammatik

unterrichtet, ist der Meinung, dass der ZMP-Kurs das richtige Niveau gewesen

ist.

4.

Frau

RI 1 setzte sich im Unterricht regelmässig

sehr egozentrisch in den Mittelpunkt und hatte übermässig viele Extrawünsche,

auf die die Lehrerinnen immer eingegangen sind. Dies wäre auf die Dauer nicht

so weitergegangen. Auch die Administration wurde täglich für irgendwelche

Spezialwünsche beansprucht.

5.

Alle

Lehrerinnen haben im Rahmen des Unterrichts individuell mit Frau RI 1 gearbeitet und ihr laufend auf ihren Wunsch ZOP

Aufgaben abgegeben, korrigiert und mit ihr besprochen.

6.

Siehe oben.

7.

Frau

RI 1 war zuwenig lange im Kurs um

diese Frage definitiv beantworten zu können. Falls Frau RI 1 sich sehr eingesetzt und viel gearbeitet hätte,

wäre es nicht ausge­schlossen gewesen, dass sie sich der ZOP-Prüfung im Juni

hätte stellen können.;

8.

Familie

__________ konnte aus verschiedenen Gründen Frau RI 1 nicht mehr beherbergen. Frau

RI 1 hat sich sehr eigenartig benommen. Sie ist während der Nacht immer wieder

aufgestanden, hat längere Zeit mit dem Telefon von Familie __________ mit ihrer

Mutter im Tessin telefoniert, ohne Bezahlung und das vor allem nachts, sie hat

sämtliche Schränke geöffnet, und was das Essen anbelangt, hatte sie unmögliche

Wünsche, um nur einige Punkte aufzuzählen. Frau RI 1 hat wohl das Wort „fühlen

Sie sich wie zu Hause" falsch verstanden. Familie __________ arbeitet

schon längere Zeit als Gastfamilie für uns und wir hatten bisher nie die

geringsten Anstände.

9.

Frau

__________, unsere Lehrerin, war sofort bereit Frau RI 1 bei sich aufzunehmen.

Auch dort war das Verhalten sonderbar und wäre auf längere Sicht nicht tragbar

gewesen. Wir hätten Ihr eine Hotelunterkunft suchen müssen. Ein Brief an Frau __________

von Frau __________ liegt bei.

10.

Frau

RI 1 erzählte uns, dass sie nach Hause fahren müsse , da sie sehr müde sei und

sich erholen möchte. Von einer definitiven Abmeldung war nicht die Rede. Bei

Frau __________ hat sie heimlich die Koffer gepackt und ist ohne sich zu

verabschieden verreist. In der darauf folgenden Woche erhielten wir dann das

Kündigungsschreiben von Frau RI 1. Siehe Beilage."

(Doc. 8/2)

Il 16

settembre 2003 l'assicurata, prendendo posizione in merito, ha sottolineato che

se dei lati del suo comportamento alle persone della scuola non andavano bene,

queste avrebbero dovuto dirlo allora e non inventarseli dopo per screditarla e

non perdere i soldi dell'iscrizione. E' infastidita dal tentativo di farla

passare per una ladra e ritiene il voltafaccia della famiglia ospitante quasi

incredibile.

La

ricorrente ha ribadito che tre sono i motivi della sua partenza definitiva da __________,

e meglio:

- l'essere

stata buttata fuori casa dalla prima famiglia ospitante ed il non aver ricevuto

dalla scuola la proposta per un alloggio decente altrove.

- l'insegnamento troppo

elementare.

-

il comportamento falso della signora __________ e quello scorretto della

signora __________.

Essa ha, altresì,

rilevato, che quanto indicato sul foglio di disdetta firmato da __________

si differenzia da quanto affermato al punto 8. dell'ultima lettera della

scuola.

L'assicurata

si è poi domandata perché la signora __________, nella lettera in questione,

datata 3 settembre 2003, ha affermato: "Frau RI 1 schuldet auch noch Frau __________

die Unterkunft" quando lei ha la ricevuta dell'avvenuto pagamento datata 22

agosto 2003.

Relativamente

al test introduttivo della scuola, la ricorrente ha osservato che la seconda

parte era di grammatica, mentre la prima era breve. Vorrebbe, inoltre, vedere

le correzioni. Secondo lei non si trattava di un test che copriva tutte le

conoscenze di una lingua quali comprensione di un testo, comprensione

all'ascolto, interazione orale. Già dal test effettuato a __________, su

indicazione dell'Ufficio del lavoro, era comunque emerso che le sue nozioni di

grammatica erano di uno scalino inferiore alle altre capacità.

La

signora __________ si è poi dimenticata di richiedere il foglio di iscrizione

per il ZOP entro il relativo termine.

Le hanno

dato dei libri per il ZOP, ma non hanno mantenuto quanto proposto circa l'ora

di lezione privata al giorno.

La

ricorrente ha affermato che l'accusa di aver aperto di nascosto degli armadi

presso la famiglia __________ è infamante.

A detta

dell'assicurata non corrisponde al vero che la signora __________ le ha subito

detto di essere pronta a ospitarla. Infatti, nonostante essa l'avesse chiamata

la sera stessa del litigio con la famiglia ospitante, l'insegnante si è offerta

il giorno seguente, dopo che l'insorgente, non avendo altro alloggio, si era

congedata dalla classe.

Il giorno

prima della sua partenza l'assicurata ha, comunque, detto alla docente che non

era sicura di restare. Non le ha comunicato altro, visto che la stessa era

molto combattuta sul da farsi (cfr. doc. 7).

Sulla

base degli atti in suo possesso la Sezione del lavoro, il 24 settembre 2003, ha

ritenuto che l'assicurata non ha fatto il suo possibile per continuare il corso

di lingua e l'ha sospesa per 19 giorni ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI (cfr. consid. 1.2., doc. 5).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 30 gennaio

2004.

(cfr. consid. 1.3., doc. III).

2.8

L'art. 42 LPGA

prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

A tale proposito in una

sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato

che:

"

Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse

zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine

allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG

zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins

Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

In

una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.

3.3

, si è così espresso:

"

(…)

Selon un principe général de la procédure administrative,

l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition

(art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré,

en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

Nella

presente fattispecie il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato

rispettato.

Infatti

l'amministrazione ha permesso alla ricorrente di esprimersi in merito al suo

comportamento, ventilandole la possibilità di essere sospesa durante

l'audizione del 18 e 24 luglio 2003, ossia prima di pronunciare la sanzione.

Inoltre

la ricorrente, in tale occasione, è stata posta a conoscenza della lettera del

20.

maggio 2003 di __________ e il 5 settembre 2003 le è stato inviato

l'accertamento esperito, il 20 agosto 2003, presso la scuola di __________ e la

relativa risposta. Essa si è pronunciata in merito a entrambi i documenti (cfr.

doc. 8; 8/1, 8/2; 8/4; 11).

Pertanto

il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato ossequiato già prima

dell'emanazione della decisione formale del 24 settembre 2003, conformemente

alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della

LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9;

DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune

circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit.,

ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des

Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag.

447-448 n° 21 e 22).

2.9

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ribadisce, innanzitutto,

che secondo l'art. 17 cpv.3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente

assegnati (cfr. DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti…", pag.

86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di

occupazione, senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art.

30.

cpv.1 lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.2.).

Inoltre,

riguardo all'eventuale desiderio di un assicurato di seguire altri tipi di

corsi o di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti

degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per

favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della

situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato

(cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI;

STCA del 5 ottobre 2000 nella causa S.B., 38.2000.74; DLA 2001 p. 86; STFA B.

non pubblicata del 13 maggio 1993,

C

121/92).

L'URC di __________,

visto che l'assicurata - laureatasi in scienze della comunicazione all'USI di

Lugano -, da un lato, necessitava di approfondire le sue conoscenze della

lingua tedesca, al fine di estendere le ricerche di lavoro anche alla Svizzera

tedesca a causa della carenza di posti vacanti in Ticino, dall'altro, aveva

richiesto di poter seguire delle lezioni private di tale idioma (cfr. consid.

2.8

; doc. 13), le ha assegnato un corso a tempo pieno a __________ della

durata di dieci settimane, dal 14 aprile al 20 giugno 2003 (cfr. doc. 14/1).

L'insorgente

stessa davanti alla Sezione del lavoro ha ammesso che le interessava

frequentare un corso di tedesco, in quanto era carente in grammatica (cfr. doc.

13; consid. 2.8.). Anche nelle osservazioni del 16 settembre 2003 l'assicurata

ha riconosciuto che pure dal test effettuato a __________, su indicazione

dell'Ufficio del lavoro, è risultato che in grammatica il suo livello era

inferiore rispetto ad altri aspetti della lingua (cfr. doc. 7; consid. 2.7.).

La

ricorrente, che ha iniziato il corso il 14 aprile 2003, fino al 27 aprile 2003

non ha mai formulato critiche nei confronti della scuola e/o della famiglia

ospitante. In effetti, dal chiaro testo di posta elettronica inviato

dall'assicurata alla sua collocatrice il 24 aprile 2003 risulta che il corso

stava andando abbastanza bene. Il vero motivo del messaggio era piuttosto

chiedere di potersi recare in un paese anglofono per un soggiorno di un mese (cfr.

doc. 14/2; consid. 2.7.).

Soltanto

il 28 aprile 2003, durante il colloquio telefonico con la consulente del

personale, l'assicurata si è lamentata del corso giudicato di livello troppo

basso e della famiglia __________ dove risiedeva (cfr. doc. 15; consid. 2.8.).

Il 27

aprile 2003 la ricorrente aveva, effettivamente, avuto un litigio con la

famiglia ospitante e, conseguentemente, aveva comunicato che se ne sarebbe

andata l'indomani, ma che la signora __________ avrebbe dovuto indicare i

motivi per iscritto. Quest'ultima ha così disdetto il contratto il 28 aprile

2003.

L'insorgente,

durante le due notti successive, ha alloggiato da una sua insegnante. In

seguito essa è rientrata in Ticino e ha deciso di interrompere il corso (cfr. consid.

2.7

).

Dalla

lettera del 1° maggio 2003 inviata alla scuola e all'URC, l'insorgente, come

primo motivo alla base della sua rinuncia a proseguire il corso, ha indicato

che era venuto meno il rapporto di fiducia tra lei e la direzione

dell'istituto, poiché, in occasione della disdetta del contratto di ospitalità,

la signora __________ avrebbe detto che lei non si era adattata alla famiglia.

Secondariamente l'assicurata si è detta delusa, in quanto il corso era di un

livello inferiore alle sue conoscenze (cfr. doc. 14/3, 14/4; consid. 2.7.).

Nella

risposta del 17 maggio 2003 alla "Richiesta di giustificazione"

dell'URC la ricorrente ha insistito maggiormente sul tipo di corso al quale era

stata assegnata, specificando che non corrispondeva alle sue nozioni di

tedesco. Inoltre essa ha sottolineato che non le era stata impartita, come

proposto, la lezione di un'ora privata giornaliera e che il foglio attinente

all'iscrizione all'esame ZOP non era mai arrivato. L'assicurata si è in ogni

caso riferita anche ai problemi con la famiglia __________ e alla sistemazione

di fortuna presso la signora __________ (cfr. doc. 14/6; consid. 2.7.).

Sulla

base di tutta la documentazione agli atti e considerato il fatto che

l'assicurata né all'inizio del corso, il 14 aprile 2003, né dopo una decina di

giorni (il 24 aprile 2003 alla collocatrice ha infatti comunicato via posta

elettronica che il corso stava proseguendo abbastanza bene; cfr. doc. 14/2; consid.

2.7

) ha protestato circa il livello della classe a cui era stata assegnata,

questo Tribunale non ha motivo di mettere in discussione il risultato,

certificato il 1° aprile 2003, di 4/8 punti nelle domande generali e 22/30

punti in grammatica, del test della __________, effettuato per valutare in che

corso inserirla (cfr. doc. 14/7).

In

particolare occorre segnalare che il 3 settembre 2003 la signora __________ ha

indicato che i buoni studenti fanno risultati migliori, che le lezioni hanno

dimostrato che l'esito del test eseguito dalla ricorrente era corretto e che

comunque gli insegnanti le hanno dedicato del tempo, visto il suo desiderio di

sostenere l'esame ZOP.

L'assicurata

stessa ha ammesso che le hanno consegnato del materiale al riguardo (cfr. doc.

11, 13, 13/1; consid. 2.7.). Inoltre le sue prove relative a tale esame

risultano essere state corrette (cfr. doc. B31; 14/9).

La

scuola, dunque, ha tentato di rispondere alle richieste dell'assicurata,

prevedendo una sorta di programma speciale per aiutarla a preparare l'esame

ZOP.

Questa

Corte ritiene, quindi, che la frequentazione della scuola di __________ era

appropriata per l'assicurata e che essa è stata inserita in un programma

formativo adatto al suo livello di conoscenze. In particolare vista la sua

formazione in scienze della comunicazione e le attività ricercate quali

giornalista, ausiliaria assistente sociale ed educatrice, il collocamento di RI

1.

era ostacolato da ragioni inerenti al mercato del lavoro. Inoltre il corso

era atto a migliorare la sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.5.).

Con la

partecipazione all'intero corso, inteso in senso generale, comprensivo anche

della preparazione al ZOP, essa avrebbe potuto, infatti, approfondire le sue

conoscenze della lingua tedesca e conseguentemente reperire più facilmente

un'occupazione anche in Svizzera tedesca dove l'offerta di lavoro è più ampia.

Si tratta

ora di stabilire se il corso in questione era conforme all'età e alla

situazione personale e di salute dell'assicurata (cfr. consid. 2.4.).

Al

riguardo va osservato che la ricorrente, durante il colloquio telefonico con la

collocatrice del 28 aprile 2003, aveva già esposto l'intenzione di interrompere

il corso (cfr. doc. 15; consid. 2.7.).

Il giorno

precedente aveva avuto luogo l'alterco con la famiglia ospitante e dalle

annotazioni della consulente del personale risulta che l'assicurata aveva effettivamente

segnalato dei problemi insorti con la famiglia __________ (cfr. consid. 2.7.).

Pertanto occorre vagliare se quanto successo con tale famiglia il 27 aprile

2003.

ha reso non ragionevolmente esigibile la continuazione del corso dal

profilo della situazione personale della ricorrente.

Al

riguardo è utile preliminarmente evidenziare che nella risposta del 17 maggio

2003.

alla "Richiesta di giustificazione" dell'URC RI 1 ha indicato

che quando ha chiamato la collocatrice, ossia il 28 aprile 2003, per informarla

del livello delle lezioni inferiore alle sue conoscenze, da un lato sperava che

le dicesse di cambiare il corso, dall'altro, però, si trovava bene sia con la

famiglia che nella località (cfr. doc. 14/6; consid. 2.7.).

In ogni

caso, dal profilo oggettivo, il soggiorno presso la famiglia ospitante non era

pregiudizievole per la situazione personale e di salute dell'insorgente. Le

diversità di carattere, di personalità e di gusti, come ad esempio in relazione

al cibo, non erano a tal punto rilevanti e serie da compromettere una pacifica

convivenza.

A mente

del TCA, allorché, il 27 aprile 2003, l'assicurata ha discusso con la signora __________,

non avrebbe dovuto dire che se ne andava immediatamente, bensì avrebbe dovuto

tentare di risolvere i problemi legati alle loro differenze. Il corso durava

peraltro dieci settimane fino al 20 giugno 2003 (cfr. doc. 14/1) e, al momento

dei fatti, si era già alla fine di aprile 2003.

Per

quanto attiene alla seconda sistemazione dell'assicurata a __________, va

rilevato che è vero che la scuola era impossibilitata a trasferirla in un'altra

famiglia (cfr. consid. 2.8.), tuttavia l'insegnante __________ si è comunque

offerta di ospitarla.

Nelle sue

prime versioni dei fatti, la ricorrente non ha indicato l'alloggio presso la

docente quale ragione principale per interrompere il corso. Infatti nella

lettera del 1° maggio 2003 indirizzata alla scuola e all'URC essa nemmeno ha

menzionato tale circostanza (cfr. doc. 14/4; consid. 2.7.).

Inoltre,

come visto, in occasione della telefonata alla collocatrice, le aveva già

prospettato la sospensione del corso, indipendentemente da dove la scuola

l'avrebbe sistemata (cfr. doc. 15; consid. 2.7.).

Unicamente

dopo che le è stata ventilata la possibilità di essere sanzionata, essa ha

giustificato la partenza da __________ anche riferendosi alla sistemazione

presso l'insegnante (cfr. doc. 14/5; 14/6; consid. 2.7.).

Pure in

questo caso era auspicabile che la ricorrente, invece di partire senza dare

alcuna spiegazione, esponesse i suoi disagi alla signora __________.

Per

quanto riguarda la brandina, avrebbe potuto eventualmente essere ricercata una

soluzione coinvolgendo anche gli altri studenti alloggiati nella medesima casa.

Essa avrebbe potuto, almeno provvisoriamente, cambiare la stanza con un altro

studente, visti gli asseriti dolori muscolari. Tale disturbi sono stati, però,

indicati solo il 7 maggio 2004 davanti al TCA (cfr. doc. VII; consid. 1.6.) e

non sostanziati da documentazione medica.

Per

costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute devono, in effetti,

essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. DLA 2000 pag. 38, consid.

2a, pag. 40; DTF 124 V 234 consid. 4b/bb/ e riferimenti; STFA del 10 settembre

1996.

nella causa F., C 12/96; STCA del 17 aprile 2000 nella causa G.S.,

38.99

; STCA del 6 maggio 1999 nella causa F.S., 38.99.92; STCA del 15

maggio 1997 nella causa C. C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella

causa P. S. , 38.96.216 ).

Anche gli

ulteriori disturbi di salute invocati, più precisamente la stanchezza degli

occhi, il dolore all'orecchio e all'emifaccia destri e i problemi di

concentrazione, che sarebbero preesistiti al corso, come attestato il 31 luglio

2003.

dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 12; consid. 2.7.), risultano

irrilevanti ai fini della presente vertenza. Essi, da un lato, non sono mai

stati accennati prima dell'inizio del corso, dall'altro, visto che l'assicurata

ha comunque cominciato il corso e il soggiorno a __________ senza mai

lamentarsi in proposito, non si vede in cosa abbiano reso il corso o la

sistemazione della stessa inadeguati posteriormente. D'altronde neppure

l'insorgente dà spiegazioni in merito.

Per

quanto concerne il certificato del Dr. med. __________, pervenuto alla Sezione

del lavoro l'11 agosto 2003, relativo a una sindrome ansiosa con crisi di iperventilazione

(cfr. doc. 12/1, consid. 2.7.), è utile osservare che l'assicurata è entrata in

cura da tale sanitario il 9 luglio 2003, più di due mesi dopo l'interruzione

del corso. E' vero che il medico ha indicato che si tratterebbe di una

recidiva, in quanto la paziente avrebbe già accusato una simile sintomatologia

nel mese di aprile 2003 (cfr. doc. 12/1), tuttavia ciò non è attestato da

referti medici. Il Dr. __________ si è basato su quanto riferitogli

dall'assicurata.

Al

riguardo va comunque rilevato che dagli atti non emerge che la ricorrente abbia

segnalato un tale disturbo alla famiglia ospitante, alla scuola o alla sua

collocatrice.

La

circostanza, poi, invocata dall'assicurata nella lettera del 1° maggio 2003 (cfr.

doc. 14/3, 14/4, consid. 2.7.), che sarebbe venuto meno il rapporto di fiducia

tra lei e la direzione della scuola, in quanto a seguito della disdetta del

contratto di ospitalità da parte della famiglia __________, la signora __________

avrebbe detto che la ricorrente non si era adattata alla famiglia ospitante,

non è comunque sufficiente a rendere il corso inadeguato.

Il

compito della scuola è anche quello di supervisionare i rapporti tra gli

studenti e le famiglie ospitanti. Pertanto, visto che in casu vi era comunque

con ogni verosimiglianza un sufficiente margine per trovare una soluzione di

compromesso con la famiglia __________, il giudizio formulato dalla signora __________

non eccede le sue competenze e non risulta inopportuno o improprio.

In simili

condizioni, il TCA, apprezzando le prove secondo l'abituale criterio della

probabilità preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50

pag. 145; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28

novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B.,

C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6;

DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC

1983.

pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,

DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer,

"Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen

(BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit

suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), deve concludere

che i motivi addotti dall'assicurata non erano tali da impedirle di portare a

termine il corso di tedesco a __________.

Di transenna

va rilevato che, il TFA, in un altro contesto richiamabile per analogia, ha

stabilito che un assicurato deve mantenere il proprio posto di lavoro finché ne

abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro,

la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa

disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. DLA 1953 N. 80, DLA 1954 N.

33; DLA 1968 N. 10. DLA 1976 N. 4; DLA 1976 N. 18; DLA 1977 N. 8; DLA 1986 n.

23).

Il

Tribunale Federale delle Assicurazioni ha pure più volte affermato che un

assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un

nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e

non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un

disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a

norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia

trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA

1982.

N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego

adeguato per analoghi motivi soggettivi").

L'assicurato

deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività

esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi

desideri ("in tempi di disoccupazione non è possibile realizzare tutti i

propri ideali", cfr. DLA 1977 N. 6, N. 13, N. 14, N. 31; DLA 1980 N. 43;

DLA 1987 N. 1 e art. 16 cpv. 1 lett. b LADI).

Va, infine,

evidenziato che nella fattispecie durante il colloquio telefonico con la sua

collocatrice del 28 aprile 2003, quest'ultima le aveva detto di richiamare

l'indomani per avere ragguagli circa la possibilità di interrompere il corso o

meno (cfr. doc. 15, consid. 2.8.).

Anche su

questo punto l'assicurata è stata contraddittoria.

Nella

risposta del 17 maggio 2003 alla "Richiesta di giustificazione" essa

ha, dapprima, affermato di aver tentato di richiamare l'URC per informare della

sospensione del corso, ma che l'ufficio era chiuso - versione, peraltro,

confermata anche davanti alla Sezione del lavoro il 24 luglio 2003 (cfr. doc.

13/1; consid. 2.8.). Tuttavia l'assicurata, sia nello stesso scritto del 17

maggio 2003, che nella lettera al TCA del 7 maggio 2004, ha specificato

chiaramente i motivi per i quali non ha ritelefonato alla collocatrice (cfr.

doc. 14/6; VII e consid. 1.6).

Questo

Tribunale non ha motivi per non ritenere affidabile questa seconda versione.

Comunque,

a mente del TCA, era senz'altro esigibile che l'assicurata ricontattasse la

consulente del personale, in quanto l'insorgente non si trovava in una

situazione di urgenza e di emergenza tale da giustificare la violazione delle

regole elementari da ossequiare nel caso di misure inerenti al mercato del

lavoro finanziate dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Ininfluente

è, poi, la circostanza sollevata dalla ricorrente che non sarebbe stata

informata della necessità di essere autorizzata a dare la disdetta del corso (cfr.

doc. 14/6).

In

effetti durante il colloquio telefonico del 28 aprile 2004 la collocatrice le

ha, in ogni caso, espressamente comunicato, in primo luogo, che doveva

verificare con l'ufficio di misure attive circa la possibilità di interrompere

il corso e, in secondo luogo, come visto, di richiamarla il giorno seguente.

L'assicurata,

quindi, a prescindere dalla questione di sapere se prima dell'inizio del corso

era stata o meno avvertita dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione a

disdire un corso, al più tardi il 28 aprile 2003 era al corrente di dover

attendere il parere dell'amministrazione prima di abbandonare il corso.

Alla luce

di tutto quanto esposto, bisogna concludere che il corso di tedesco a __________

assegnato alla ricorrente e la relativa sistemazione rispettavano anche il

requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, ossia erano conformi alla sua età,

alle sue condizioni di salute e alla sua situazione personale.

Visto che

la frequentazione di tale corso era adeguata, l'insorgente avrebbe dovuto

continuare a seguire il provvedimento inerente al mercato del lavoro

impartitole. L'assicurata, invece, l'ha interrotto. Inoltre essa, con il suo

comportamento, ha, perlomeno, contribuito alla rottura del rapporto con la

famiglia ospitante. La ricorrente non ha nemmeno tentato di trovare una

soluzione. Ciò è del resto avvenuto anche con la signora __________ in merito

alla sua seconda sistemazione.

A

ragione, dunque, l'amministrazione ha inflitto alla ricorrente una sanzione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.10

Per quanto

attiene all'entità della sanzione, va osservato che il TFA ritiene che di

regola la prima volta in cui un assicurato non inizia un corso impartitogli

dall'amministrazione o lo interrompe incorra in una colpa di gravità media, per

cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30 giorni (cfr. STFA del

9.

ottobre 2002 nella causa M., C 136/01, consid. 5.2.).

Inoltre

la prassi amministrativa prevede per l'assenza o l'interruzione ingiustificata

a un corso di circa quattro settimane una sanzione da 13 a 15 giorni, una

sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e

di 19-20 giorni nel caso di un corso di circa dieci settimane. Per corsi di

durata superiore il numero di giorni di penalità è da aumentare in maniera

appropriata (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) emessa dal

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68; Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio

giuridico), direttiva della Sezione del lavoro no 054b, ottobre/dicembre 2003,

p.to 3.D).

Nel caso

concreto la Sezione del lavoro ha inflitto all'insorgente, per aver interrotto

il corso di tedesco della durata di 50 giorni lavorativi dal 14 aprile al 20

giugno 2003, ossia di dieci settimane (cfr. doc. 14/1, 5, III) , una sospensione

di 19 giorni.

Sulla

base di quanto appena esposto e ritenuto che il potere di apprezzamento

dell'amministrazione in merito alla durata della sospensione è estremamente

esteso (cfr. DTF 123 V 152; STFA del 21 maggio 2002 nella causa W.; C 351/01;

STFA dell'8 luglio 2003 nella causa N., C 316/02; G. Gehrards, op. cit., N. 52

ad art. 30, pag. 374) e che il giudice non può senza validi motivi, sostituire

il suo potere di apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 14

luglio 2004 nella causa K., C 254/03, consid. 2; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF

123.

V 152 consid. 2), tutto ben considerato, la sanzione di 19 giorni di

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione è da ritenere conforme

al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4. e STFA del 9 ottobre 2002

nella causa M., C 136/01, già citata al consid. 2.5, in cui il TFA ha ridotto

la sanzione da 36 a 23 giorni di sospensione inflitta a un'assicurata che non

aveva iniziato un corso di 5 giorni).

In simili

condizioni il TCA non può che confermare la decisione emanata dalla Sezione del

lavoro.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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