38.2004.21
interruzione di un corso di tedesco assegnato in Svizzera interna. La frequentazione di tale corso era appropriata per l'assicurata e il programma era adatto alle sue conoscenze.Inoltre il corso e l'a
25 ottobre 2004Italiano78 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2004.21
Data decisione, Autorità:
25.10.2004, TCA
Titolo:
interruzione di un corso di tedesco assegnato in Svizzera interna. La frequentazione di tale corso era appropriata per l'assicurata e il programma era adatto alle sue conoscenze.Inoltre il corso e l'alloggio erano adeguati alla sua situazione personale e di salute. Sospensione di 19 giorni corretta
CORSO ADEGUATO
INTERRUZIONE DEL CORSO
SANZIONE
art. 16 cpv. 2 let. c LADI
art. 17 cpv. 3 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.21
rs/fe
Lugano
25 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2004
di
RI 1
contro
la decisione del 30 gennaio 2004 emanata
da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
giugno 2003 l'Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________
ha trasmesso alla Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione relativa a
una sanzione" concernente RI 1:
"
(…)
La signorina RI 1 ha iniziato il 14.04.03 il corso di preparazione
agli esami i ZD/ZMP presso la Scuola di lingue __________ a __________. II
24.04.03 mi ha inviato un mail nel quale diceva che il
corso procedeva bene mentre che il 28.04.03 mi ha telefonato per dirmi che
intendeva interromperlo visto che, dal suo punto di vista, il livello era
troppo basso. Le ho chiesto di richiamarmi il giorno seguente in quanto dovevo
informarmi presso l'UMA e l'__________ per sapere come
procedere. La signorina non mi ha più richiamata ma ha interrotto il corso. Le
ho mandato una richiesta di giustificazioni e nel contempo ho chiesto alla
Scuola __________ di darmi la loro versione dei fatti.
Pertanto, alla luce dei fatti sopra esposti, sottoponiamo il caso
per decisione al Servizio giuridico cantonale(…)." (Doc.
14)
1.2. Con
decisione del 24 settembre 2003 la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurata
per 19 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non aver fatto
il possibile per continuare il corso di lingua tedesca a __________, che, vista
la carenza di posti vacanti in Ticino rispetto al suo profilo scolastico, le
avrebbe permesso di indirizzare le sue ricerche di lavoro anche nella Svizzera
interna (cfr. doc. 5).
1.3. A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurata (cfr. doc. 4), la
Sezione del lavoro, il 30 gennaio 2004, ha emanato una decisione su opposizione
con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento e in particolare
ha rilevato:
"
(…)
Fatti e motivazioni
1. La signora RI 1 si è iscritta in disoccupazione il 17 dicembre
2002 (2° termine quadro: 27.12.2002 - 26.12.2004), alla ricerca di un impiego a
tempo pieno come educatrice, ausiliare assistente sociale o giornalista.
L'assicurata si è riscritta in disoccupazione in
data 8 agosto 2003, dopo che il suo caso era stato chiuso con data 25
agosto 2003 in quanto aveva reperito un impiego.
Con decisione 4 aprile 2003 concernente la frequenza di un corso
di perfezionamento l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito
URC) ha inserito la signora RI 1 nel corso di lingua __________ /Deutsch - Vorbereitung
auf das Examen ZDIZMP, previsto a __________ nel periodo dal 14 aprile al 20
giugno 2003.
Con comunicazione 11 giugno 2003 relativa a una sanzione l'URC di __________
ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il caso della
signora RI 1 per decisione, in quanto in data
30 aprile 2003 la stessa ha interrotto il corso adducendo
essenzialmente quali motivi l'inadeguatezza dei corso rispetto al suo livello
di conoscenze della lingua tedesca e le difficoltà sorte nei rapporti con la famiglia ospitante.
Esperiti i necessari accertamenti, segnatamente sentita
l'assicurata a verbale i giorni 18 e 24 luglio 2003, in data 24 settembre 2003
l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha deciso la sospensione della
stessa per la durata di 19 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione,
ritenendo in sostanza ingiustificata l'interruzione del corso di preparazione
agli esami ZD/ZMP.
Contro la predetta decisione la signora RI 1 ha interposto
opposizione in data 21/22 ottobre 2003(…)." (Doc. III)
1.4. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale si è così espressa:
"
(…)
La Sezione del Lavoro indica, al punto 1 delle sue considerazioni,
che io sono al 2° termine quadro. In effetti ciò corrisponde parzialmente al
vero perché io ho beneficato, mio malgrado, della disoccupazione per la prima
volta in data 10 ottobre 1995. II pagamento delle indennità di disoccupazione
in mio favore è durato per 9 mesi. Con il mese di luglio 1996 ho chiuso la
disoccupazione poi, purtroppo, in data 27 dicembre 2002 ho dovuto nuovamente
iscrivermi.
Questa mia precisazione è dovuta al fatto che la Sezione del
Lavoro indica che sono al 2° termine quadro.
Tale affermazione, a mio avviso, lascia intendere che sia una
colpa per una persona dover, suo malgrado, richiedere nel corso della sua vita
più di una volta la disoccupazione. Se avessi avuto la fortuna di trovare
un'occupazione presso l'Amministrazione Cantonale certamente già nel 1995 avrei
probabilmente fatto a meno di dovermi iscrivere in disoccupazione.
L'iscrizione in disoccupazione è stata da me fatta non per mia
volontà ma perché vi sono stata costretta.
In data 4 aprile 2003 la mia collocatrice mi ha rilasciato una
decisione di frequenza per un corso a __________ (doc. A). Dopo averla
informata, in data 10 giugno 2003, la stessa mi ha intimato un'ulteriore
decisione che annullava la precedente (doc. B).
Quello che non capisco è il perché la collocatrice, se
effettivamente c'era una mia colpa nell'interruzione del corso, non lo ha
indicato nella sua seconda decisione. La stessa, nella seconda decisione, ha
semplicemente riportato la differenza delle spese e della durata del corso. Se
la mia collocatrice nella decisione avesse, già a suo tempo, indicato che io
avevo abbandonato il corso avrei subito inoltrato opposizione e non avrei
dovuto aspettare fino alla mia opposizione del 21/22 ottobre 2003 contro la
decisione del 24.9.2003.
Come ho già più volte ribadito, e qui richiamo tutta la
documentazione inoltrata in sede d'opposizione, ho lasciato il corso perché ragionevolmente
non potevo più continuare a frequentarlo.
Fatti
I motivi sono da ricercare, come ben descritto nella decisione su
opposizione al punto 3, al mancato "feeling" con la famiglia che mi
ospitava. Avendo avuto diverbi con la stessa ho deciso, per non pregiudicare il
mio stato di salute, di lasciare il corso. E' pur vero che era stata trovata
una soluzione provvisoria ma la stessa, quella di esser ospite della mia
professoressa __________, non poteva certo essere tenuta in considerazione come
una soluzione definitiva fino al termine del corso.
Per tutto quanto già indicato nella mia opposizione e per quanto
indicato poco sopra, chiedo a questo Tribunale, di voler accettare il mio
ricorso e di annullare la decisione della Sezione del Lavoro.
Protesto spese e ripetibili(…)." (Doc. I)
1.5. Nella sua
risposta del 22 aprile 2004 l'autorità amministrativa ha chiesto di respingere
il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (cfr. doc. V).
1.6. Con scritto
del 7 maggio 2004, a cui ha allegato una copiosa documentazione, l'assicurata
ha precisato che il fatto che non poteva restare a __________ presso la signora
__________, dormendo su una brandina, è provato dalla
perizia riguardante il suo stato di salute, voluta dall'assicurazione
invalidità. Dalla stessa, a detta della ricorrente, emerge, infatti, che il reumatologo
di fiducia dell'AI ha attestato seri problemi muscolari.
Inoltre
l'assicurata ha puntualizzato che il motivo inconfutabile per il quale
ha smesso di frequentare il corso è stato l'impossibilità da parte della scuola
di darle un alloggio decente, benché da parte sua ci fosse la buona volontà di
adattarsi. In effetti, allorché la signora __________ le ha proposto di stare
da lei e dormire su una brandina, ha deciso di provare. Riguardo, poi, al suo
comportamento durante il soggiorno presso la famiglia __________, l'assicurata
ha sottolineato di non aver nulla da rimproverarsi. Non avrebbe eventualmente
lasciato immediatamente la casa, ma avrebbe aspettato fino alla fine della
settimana, secondo una clausola del contratto. Essa ha un bel ricordo della
casa, dei bambini e dell'accoglienza ricevuta la prima settimana. Tre giorni
prima della partenza ha iniziato a sentire che qualcosa non andava, finché una
sera la signora __________ ha espresso il suo disagio, alzando la voce, e le ha
detto di partire. Di conseguenza l'assicurata se n'è andata l'indomani. I
motivi per i quali i coniugi __________ hanno rotto il contratto di ospitalità
è scritto in un documento allegato, ma non corrisponde a quanto indicato nella
lettera alla scuola. Secondo RI 1 la coppia si aspettava di ospitare una
ragazza giovane e non una persona della loro età.
L'assicurata ha motivato
il fatto di non aver richiamato la collocatrice, dicendo che sapeva che quest'ultima
non aveva ancora una risposta dell'ufficio competente, che la consulente in
quei giorni era impegnata in riunioni, per cui anche telefonando non l'avrebbe
trovata, che sarebbe stato più sensato che una volta ricevuta la risposta
l'avesse contattata la collocatrice e che per telefonare, dato che
l'atteggiamento della segretaria le sconsigliava di chiederle di poter
usufruire del telefono dell'istituto, avrebbe dovuto uscire dalla scuola
durante la breve pausa, ma lei era molto stanca.
La frase
"il corso procede abbastanza bene" per l'assicurata significava che
non stava procedendo proprio bene. Era un modo gentile per dire che non andava
proprio bene.
Essa,
infine, ha deciso di abbandonare il corso senza aspettare la decisione
dell'ufficio di disoccupazione, perché a suo modo di vedere la situazione era
talmente grave che non si poteva rimediare: un alloggio non c'era, il livello
del corso non era adeguato, una docente era bugiarda e la signora __________,
moglie del titolare della scuola e persona di riferimento per le questioni
amministrative, era stata così maleducata, che non voleva più averci niente a
che fare (cfr. doc. VII).
Per
completezza va ancora rilevato, che dagli atti risulta che l'assicurata è stata
invitata dall'AI a presentarsi presso il SAM dell'Ospedale __________ di __________,
per un accertamento medico, il 3 maggio 2004 (cfr. doc. B1).
1.7. La Sezione
del lavoro, il 1° giugno 2004, si è riconfermata in quanto espresso nella
risposta di causa e ha osservato:
"
(…)
Nel suo scritto 7 maggio 2004
(agli atti come doc. VII) la signora RI 1 sostiene che "(...] il
motivo inconfutabile per il quale ho smesso di frequentare il corso è stato
appunto l'impossibilità da parte della scuola di darmi un alloggio decente".
Ora, si rileva come quanto precede è in netta
contraddizione con quanto da lei indicato in particolare nello scritto 1.
aprile 2003 (agli atti come doc. 8 e B 26) indirizzato alla scuola di lingua di
__________.
Per il resto si ribadisce come il corso di lingue previsto a __________
dal 14 aprile al 20 giugno 2003 fosse adeguato al livello di conoscenze della
lingua tedesca della ricorrente e come le asserite difficoltà sorte nei
rapporti con la famiglia ospitante non possano certo bastare per legittimare
l'interruzione della misura assegnatale dall'Ufficio regionale di collocamento
di __________ (…)." (Doc. IX)
1.8. Infine
l'assicurata, il 16 giugno 2004, ha puntualizzato:
"
(…)
Dopo aver letto le osservazioni della Sezione del lavoro del
1.6.2004 (doc. 1X) mi riconfermo nel mio ricorso.
In modo particolare non trovo nessuna incongruenza con le
affermazioni contenute nei miei scritti 1.4.2003 e 7.5.2004.
In effetti il corso, come da me pensato, era strutturato tra
scuola e famiglia con una interdipendenza.
In effetti è la Scuola che si occupa della sistemazione presso le famiglie.
Per questo motivo le mie rimostranze circa la famiglia sono state
fatte in collegamento con la scuola, in quanto non ritenevo che fosse la
famiglia la mia diretta interlocutrice, bensì la scuola.
Da parte mia con il presente scritto ritengo di aver detto tutto
in merito alla pratica(…)." (Doc. XI)
1.9. Il doc. XI è
stato trasmesso per conoscenza all'amministrazione (cfr. doc. XII).
in
diritto
2.1. Oggetto della
lite è la questione di sapere se l'assicurata deve o meno essere sospesa dal
diritto alle indennità di disoccupazione per aver interrotto il corso di
tedesco, impartitole dall'URC con decisione del 4 aprile 2003, che si svolgeva
a __________ dal 14 aprile al 20 giugno 2003.
Va,
dapprima, segnalato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14
del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr.
3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid.
2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con
riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003
nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01).
Nel caso
in esame l'amministrazione ha sanzionato l'assicurata per aver interrotto, il
30 aprile 2003, il corso di tedesco che aveva iniziato a frequentare a __________
dal 14 aprile 2003. A quel momento la terza revisione della LADI non era ancora
in vigore, per cui in caso si applicano le norme valide fino al 30 giugno 2003.
2.2. In virtù
dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione
adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro
competente, a:
a. frequentare
corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano
la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare
a discussioni o sedute d’orientamento; nonché
c. fornire
i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza
di un’occupazione.
Secondo
l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità
se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell’ufficio del
lavoro, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata assegnatagli, oppure
non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al quale gli é
stato detto di partecipare.
L’art 30a
LADI ("privazione del diritto alle prestazioni") prevede, al cpv. 1,
che il servizio cantonale priva l'assicurato del diritto alle prestazioni se, a
conclusione della sospensione pronunciata ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1
lettera d, questi insiste nel rifiutare la partecipazione a un colloquio
orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro.
Il cpv. 2
di questa disposizione stabilisce che "il disoccupato riacquista il
diritto alle prestazioni dell'assicurazione se in un secondo tempo accetta di
partecipare al provvedimento di integrazione, sempre che gli altri presupposti
siano soddisfatti" (su queste disposizioni, cfr.: G. Gerhards, "Grundriss
des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts", Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna
1996, pag. 129-130).
A titolo abbondanziale
va segnalato che la terza revisione della LADI ha abrogato l'art. 30a LADI che
trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha
sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto
alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza
relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che
precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della
lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di
lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido
motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato
con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale
N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
"
(…)
1.2.3.11 Inasprimento della
definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta
essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella
legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte
delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione
di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il
diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno
soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la
lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr.
commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del
12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La
sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al
principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF
123 V 150; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01, consid. 1.3; STFA
del 28 settembre 2001 nella causa U., C 119/01, consid. 3; STFA del 21 maggio
2001 nella causa D., C 424/00, consid. 2).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.4. In una sentenza
pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA) ha avuto occasione di chiarire quando un assicurato può non iniziare o
interrompere un corso senza incorrere in nessuna sanzione.
Si
trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso
di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del
lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che
dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso
a tempo pieno.
L'Alta
Corte ha innanzitutto stabilito che il motivo è plausibile, ai sensi dell'art.
30 cpv. 1 lett. d LADI, se la frequentazione del corso non è considerata
adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b,
pag. 85):
"
(…)
Was ein «entschuldbarer Grund» ist, wird im
Gesetz nicht näher ausgeführt. Es liegt indessen nahe, einen entschuldbaren
Grund für den Nichtantritt oder den Abbruch eines Kurses anzuerkennen, wenn der
Kursbesuch der versicherten Person nicht zumutbar ist. Dem Grundsatz der
Zumutbarkeit kommt im Arbeitslosenversicherungs-recht und im
Sozialversicherungsrecht überhaupt eine zentrale Bedeutung zu; er ist als
allgemeiner Rechtsgrundsatz immer da zu beachten, wo das Gesetz von einer
versicherten Person ein Bestimmtes Verhalten erwartet, und zwar auch dann, wenn
das Gesetz die Voraussetzung der Zumutbarkeit nicht ausdrücklich anführt (RSKV
1980 Nr. 406 S. 87 Erw. 2a; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Diss. Zürich 1995, insbesondere S. 63
ff.; Maurer, Begriff und Grundsatz der Zumutbarkeit im
Sozialversicherungsrecht, in: Festschrift 75 Jahre EVG, S. 221 ff.,
insbesondere S. 239; Locher, Die Schadenminderungspflicht im
Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, in: Festschrift
75 Jahre EVG, S. 407 ff., insbesondere S. 427; Locher, Grundriss des Sozialversichrungsrechts,
2. A., S. 57 Rz 30; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des
Sozialversicherungsprozesses, in: Schluep et al. [Hrsg.], Recht, Staat und
Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Bern 1993, S. 451 ff., insbesondere
S. 454; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 20). (…)" (cfr. DLA 1999 N. 9, consid. 2a, pag.
45-46)
Il TFA ha
poi aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze
personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere
debitamente comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA del 3 ottobre
2003 nella causa A., C 151/03; STFA del 17 giugno 2003 nella causa K, C80/03;
STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella
causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000
pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V
234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere
realmente credibili, cfr. STFA del 14 aprile 1999 nella causa A., C 320/98)
dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo.
Questa
interpretazione è peraltro conforme alle disposizioni di diritto internazionale
della sicurezza sociale:
"
(…)
b) Nach Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG ist eine
Arbeit unzumutbar, wenn sie den persönlichen Verhältnissen oder dem
Gesundheitszustand der versicherten Person nicht angemessen ist. Es liegt auf
der Hand, auch einen Kurs, zu dessen Besuch eine versicherte Person angewiesen
worden ist, als unzumutbar zu qualifizieren, wenn er den persönlichen
Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand der versicherten person nicht
angemessen ist; dies namentlich auch deshalb, weil Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG
ausdrücklich bestimmt, dass Umschlungs- und Weiterbildungskurse, die eine
versicherte Person auf Weisung des zuständigen Arbeitsamtes besuchen muss,
angemessen sein müssen.
Der in Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG enthaltene
Begriff der persönlichen Verhältnisse war bereits - im gleichen inhaltlichen
Zusammenhang - in der bis zum 31. Dezember 1995 gültig gewesenen Fassung von
Art. 16 AVIG (Art. 16 Abs. 1 lit. c AltAVIG) enthalten. Zudem wird der Begriff
Art. 14 Abs. 2 AVIV im Zusammenhang mit der Regelung der Zumutbarkeit von
ausserhäuslicher Arbeit von Heimarbeitnehmerinnen und Heimarbeitnehmern
verwendet. Nach der Rechtsprechung fallen, wenn die Zumutbarkeit einer Arbeit
unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse zu prüfen ist,
insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der Versicherten in
Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1995 Nr. 13 S. 71 Erw. 3e; vgl. auch Landolt,
a.a. O., S. 427 Rz 605, und Bigler-Eggenberger, Die Arbeitslosenversicherung,
das Stillen und das Diskriminierungsverbot, in: recht 1998 S. 41 ff.,
insbesondere S. 47 f.); zu berücksichtigen ist u.a. die Zahl der
betreuungsbedürftigen Kinder (ARV 1995 Nr. 13 S. 71 Erw. 3e). Diese
Rechtsprechung steht im Einklang mit Art. 21 Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168
der Interkantonalen (n.d.r. in realtà: internazionale) Arbeitsorganisation
(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom
21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S. 1914), wonach bei der Beurteilung der
Zumutsbarkeit einer Beschäftigung unter anderem die Auswirkungen dieser
Beschäftigung auf die persönliche und familiäre Lage der Betreffenden zu
berücksichtigen sind. (…)"(DLA 1999 N. 9, consid.
2b, pag. 46)
Nel caso
che era chiamato a giudicare la nostra Massima Istanza ha quindi stabilito che,
trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso
era inadeguato visto che essa doveva occuparsi di tre figli di cui due in età
scolastica mentre il terzo doveva essere allattato diverse volte al giorno, e
che doveva inoltre frequentare un altro corso d'informatica approvato
dall'assicurazione contro la disoccupazione, che si svolgeva fuori dal suo
luogo di domicilio e che la obbligava anche a svolgere esercizi a casa. Il
corso era dunque inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17
cpv. 3 lett. a LADI:
"
(…)
Die Rekurskommission hat zu Unrecht diese
Umstände nicht als Faktoren anerkannt, welche den Besuch des Furger-Kurses vom
23. bis 27 Juni 1997 als unzumutbar erscheinen liessen. Der Standpunkt der
Rekurskommission ist um so weniger verständlich, als der Furger-Kurs täglich
von 08.30 bis 11.30 Uhr und 13.15 bis 16.15 Uhr stattfand. Der
Beschwerdeführerin zuzumuten, diesen Kurs neben dem ebenfalls von der
Arbeitslosenversicherung bewilligten PC-Kurs und den von ihr wahrzunehmenden
familiären Aufgaben zu besuchen, ist mit Art. 16 Abs. 2 lit. c in Verbindung
mit Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG nicht vereinbar. Dies um so weniger, als die
Beschwerdeführerin eine Stelle im Umfang von lediglich 25 Prozent suchte. Auch
wenn dieser Umtand nicht dahingehend verstanden werden darf, dass auch ein
Kursbesuch der Beschwerdeführerin nur zugemutet werden kann, wenn der zeitliche
Aufwand einen Vierteleines gewöhnlichen wöchentlichen Arbeitspensums nicht
überschreitet, ist der vorliegend doch insofern von Bedeutung, als der Besuch
des Furger-Kurses neben dem PC-Kurs und der Kinderbetreuungsaufgabe eine
zeitliche Inanspruchnahme der Beschwerdeführerin zur Folge gehabt hätte, die nicht
mehr als angemssen (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG) oder zumutbar (Art. 16 Abs. 2
lit. c AVIG) bezeichnet werden kann."
(cfr. DLA 1999 N. 9, consid. 3, pag. 47)
2.5. Il TFA in
una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa G., pubblicata in DLA 2001 pag. 84 segg.,
pronunciandosi a proposito della partecipazione a un corso presso un'azienda di
pratica commerciale, dopo aver descritto questo specifico provvedimento
inerente al mercato del lavoro, ha ricordato quali condizioni deve rispettare
l'amministrazione che vuole imporre a un assicurato la frequentazione di un
corso, rilevando:
"
Conformément à l'art. 83 OACI 1ère
phrase, lorsque l'autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un cours,
elle est tenue de prendre également en considération de manière appropriée,
outre la situation du marché de l'emploi, les aptitudes et les inclinations de
l'assuré. A cet égard, la jurisprudence a souligné que le droit aux prestations
d'assurances pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration
professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures
préventives ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement
commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter
l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage.
La loi exprime ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 LACI, selon lequel
l'assurance n'encourage la reconversion professionnelle par des prestations en
espèces que si le placement de l'assuré est impossible ou très difficile pour
des raisons inhérentes au marché du travail, et si la reconversion améliore
l'aptitude au placement de l'intéressé (ATF 111 V 271 ss et 400 consid. 2b; DTA
1993/1994 n° 23 p. 169 consid. 1c, 1988 n° 4 p. 32 consid. 2b et les
références). L'avis de l'office régional de placement a, au demeurant, une
grande importance lorsqu'il s'agit de déterminer si un cours est ou non de
nature à améliorer l'aptitude au placement du participant (arrêt non publié B,
du 13 mai 1993, C 121/92). " (DLA 2001 pag. 86)
Nel caso
che era chiamato a giudicare il Tribunale federale delle assicurazioni ha
ritenuto adeguato il corso presso l'azienda di pratica commerciale,
argomentando:
"
4.- a) En l'espèce, la recourante
était inscrite au chômage depuis le 3 mars 1997. L'ORP a enjoint à l'assurée au
mois d'août 1998 de se présenter à l'entreprise d'entraînement au travail. A
cette époque, l'intéressée n'avait toujours pas retrouvé d'emploi fixe, malgré
des recherches de travail régulières et diversifiées, ainsi que plusieurs
essais infructueux de l'ORP en vue de l'assigner à des emplois vacants.
La recourante soutient certes être sortie du
chômage du 25 août 1997 au 20 février 1998 pour exercer une activité non
lucrative. Elle précise toutefois qu'elle n'a jamais cessé ses recherches de
travail.
Au mois d'août 1998, elle était dès lors en quête
d'un emploi depuis 17 mois. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont
considéré que celle-ci était très difficile à placer pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi.
b) L'ORP a enjoint à la recourante de participer
à l'entreprise d'entraînement au travail en qualité d'employée de commerce.
Cette activité était indéniablement conforme aux aptitudes de l'assurée qui
avait déjà exercé une activité d'employée de bureau.
Celle-ci ne soutient du reste pas, pour justifier
son refus de participer au cours litigieux, que celui-ci revêtait un caractère
non convenable.
Ceci étant, il ressort de la circulaire MMT
précitée p. 62 let. E05 que l'objectif d'une entreprise d'entraînement au
travail consiste à faciliter l'insertion ou la réinsertion professionnelle des
participants, en fournissant des expériences pratiques. L'entreprise
d'entraînement est un centre de pratique qui permet d'expérimenter des
situations concrètes et de confronter les connaissances des participants à la
réalité professionnelle. Partant, la participation au cours litigieux offrait à
l'assurée une nouvelle expérience professionnelle. Elle lui permettait de
surcroît de maintenir le contact avec le monde du travail, ainsi que d'actualiser
et de perfectionner ses connaissances dans le domaine concerné. La
fréquentation de l'entreprise d'entraînement était donc propre à améliorer
l'aptitude au placement de l'intéresseé.
Dans ces conditions, la mesure litigieuse
constituait une cours approprié de perfectionnement professionnel auquel il
incombait à la recourante de donner suite." (DLA 2001 pag. 86)
La nostra
Massima istanza, in questo caso, malgrado l'assicurata disponesse di una buona
formazione ed esperienza professionale ("G. est
titulaire d'un diplôme de gestionnaire en informatique et d'un certificat de
formation informatique. Elle jouit en outre de plusieurs années d'expérience en
qualité d'employée de bureau et de fonctionnaire d'administration."), ha dunque ritenuto adeguato il corso, visto che essa era
difficilmente collocabile (17 mesi di ricerche infruttuose di lavoro) e che
questo provvedimento le consentiva di fare un'ulteriore esperienza
professionale volta a migliorare le sue possibilità di collocamento.
2.6. Inoltre il
TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa UCL c/ D. (C 262/01), si è
pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro del Cantone Ticino
inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a
un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale
di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal
diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva
tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per
l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.
L'Alta
Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,
ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della
durata di sei mesi al 50% è stata giustamente considerata adeguata e conforme
all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,
poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e
dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli
il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TFA ha
accolto il gravame dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere
dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo
non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi
plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni
non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che
avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa
dell'assicurata.
Al
riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
"
(…)
2.
2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione
operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente
grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il
provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto "meccanicamente
(in funzione della durata della misura)", e quindi senza tenere conto
dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco in materia (cfr.
Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).
2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato
che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità
della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le
circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene
che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate
dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in
materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli
elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da
giustificarne una riduzione.
3.
3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197,
resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre
1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare
una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla
normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei
confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito
all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma
occupazionale di 6 mesi mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in
una successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha
tutelato la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale
rifiuto. In numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato
in casi analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett.
c OADI).
Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45
giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro
effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma
occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la
molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata
ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza
12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una
precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il
Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo
pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata
all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una
sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C
308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).
Considerandi
II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua
giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza
ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9
ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).
3.2
Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata
delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza
citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il cui utilizzo non dispenserebbe
comunque dall'esaminare preliminarmente l'esistenza di eventuali "motivi
plausibili" atti ad escludere ogni forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999, no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine
di apprezzamento di 5 giorni (cfr. Prassi -ML/AD
99/1 foglio A/1), consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede
di istruttoria cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di
tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione decretata
dall'UCL nei confronti di D. non appare eccessiva alla luce della
giurisprudenza appena esposta.
3.3
Né sono ravvisabili circostanze particolari che
giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,
tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione
della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta
adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv.
2.
lett. c LADI) pure dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con
gli importanti oneri familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata
a riorganizzare la propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone
infatti non solo la considerazione che D. era, per propria decisione, alla
ricerca - da ormai un anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100
%) e pertanto, beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di
disoccupazione annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore
disponibilità e capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio
2001.
in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale
assegnato presso la X avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli
orari di lavoro alle esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al
colloquio prestabilito ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di
intraprendere l'attività proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa,
questa opportunità (cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99
e C 382/00, consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid.
3b).
3.4
Considerato l'insieme delle circostanze come pure
l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché
minima, prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe
impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del
programma occupazionale e per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di
risposta 27 novembre 2000 all'UCL, di. avvisare e giustificare
(tempestivamente) l'assenza ed eventualmente richiedere un nuovo appuntamento,
non si giustificava di stravolgere l'apprezzamento effettuato
dall'amministrazione e di sanzionare la violazione dell'obbligo di ridurre il
danno di cui si è resa responsabile D. mediante una sospensione dei diritto
all'indennità per colpa lieve.
4.
In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il
comportamento di D. non configurasse un comportamento gravemente colposo
passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo
si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata."
(cfr. STFA del 25 febbraio 2003 nella causa UCL
c/ D., C 262/01)
Relativamente
alla sentenza del TFA del 12 febbraio 2001 nella causa B. (C 446/99, C448/99, C
382/00), menzionata nel giudizio appena citato, questo Tribunale constata che
erroneamente l'Alta Corte ha indicato che la sospensione di 45 giorni inflitta
a un assicurato per aver rifiutato, a causa di problemi alla schiena,
un'attività di custode nell'ambito di un programma occupazionale è stata
convalidata dalla stessa. In realtà, infatti, tale sanzione è stata ridotta
dalla nostra Massima Istanza a 20 giorni, in considerazione proprio dei
disturbi alla schiena che rendevano alcune mansioni concernenti l'occupazione
assegnata all'assicurato non adeguate al suo stato di salute.
2.7
Nell'evenienza
concreta a __________ - assicurata al suo secondo termine quadro, reiscrittasi
al collocamento nel mese di dicembre 2002, alla ricerca di un impiego quale
giornalista, educatrice, ausiliare assistente sociale (cfr. doc. 16) - il 4
aprile 2003 è stata impartita la frequentazione di un corso di tedesco presso
la __________, __________ di __________, dal 14 aprile al 20 giugno 2003 (cfr.
doc. 14).
La
ricorrente ha iniziato il corso il 14 aprile 2003, come concordato. Essa era
ospitata dalla famiglia __________ di __________ (cfr. doc. B 29).
Il 24
aprile 2003 l'assicurata ha inviato un messaggio di posta elettronica alla sua
consulente del personale, comunicandole che il corso stava proseguendo
abbastanza bene, che entro il mercoledì seguente avrebbe dovuto iscriversi al Zentrale
Oberstufe Prüfung e che tale esame si sarebbe svolto il 25 giugno e il 3 luglio
2003.
Inoltre essa ha chiesto, visto il suo interesse a postulare l'ammissione
nel corpo diplomatico e il fatto che, pur avendo ottenuto il First Certificate,
non era mai stata in territorio anglofono, di potersi recare per un mese in un
paese in cui si parla inglese (cfr. doc. 14/2).
Dall'annotazione
di un colloquio telefonico intercorso, il 28 aprile 2003, tra l'insorgente e la
sua collocatrice emerge che:
"
(…)
La signorina mi telefona molto alterata per
informarmi che il corso di tedesco non va bene visto che
il livello è troppo basso e per segnalarmi pure che ha avuto dei problemi con
la famiglia ospitante. Chiede di interrompere il corso. Le ho detto che devo
prima verificare la situazione e consultarmi con l'UMA sul da farsi. Le ho
chiesto di richiamarmi domani(…)." (Doc. 15)
In
effetti la famiglia __________, in data 28 aprile 2003, ha disdetto il
contratto di ospitalità concluso con l'assicurata il 14 aprile 2003, allegando
quale motivo la differenza di personalità (cfr. doc. B28).
La
ricorrente è stata allora alloggiata per qualche giorno in casa della sua
insegnante, __________.
Il 30
aprile 2003 __________ è, però, rientrata in Ticino.
Il 1°
maggio 2003 l'insorgente ha poi inviato alla scuola il seguente scritto:
"
(…)
con la presente vi comunico la mia decisione di interrompere la
frequenza al corso n. 11103.03.
II motivo principale è che il rapporto di fiducia che deve esserci
tra studente e direzione è venuto completamente meno quando - in occasione
della rottura del contratto d'ospitalità da parte della famiglia __________ -
la Signora __________, senza aver ascoltato nemmeno una parola da parte mia, mi
ha subito ed ingiustamente accusata di non essermi adattata alla famiglia
ospitante.
II motivo sopraccitato è già di per sé sufficiente per
interrompere i nostri rapporti. A questo si aggiunge comunque la forte
delusione per il fatto che il corso da voi proposto presenta l'assenza di studenti
aventi competenze linguistiche del mio livello ed un tipo d'insegnamento che, a
partire dalla mia significativa esperienza di studio delle lingue, giudico
risultare troppo dispersivo(…)."(Doc. 14/4)
Una
lettera di tenore analogo è stata pure trasmessa all'URC di __________ (cfr.
doc. 14/3).
Il 17
maggio 2003 la ricorrente, rispondendo alla "Richiesta di
giustificazione" dell'8 maggio 2003 inviatale dall'URC, ha argomentato
l'interruzione del corso di tedesco, dapprima, affermando che quando ha chiamato
l'amministrazione per informare della sospensione del corso gli uffici erano
chiusi e che durante il colloquio del 28 aprile 2003 la collocatrice le ha
detto che si poteva ottenere l'autorizzazione a interrompere un corso in caso
di gravi motivi.
L'assicurata
ha, poi, precisato che, essendo laureata in scienze della comunicazione,
desiderava seguire un corso che le permettesse di migliorare le sue conoscenze
di tedesco. L'esito del test, organizzato dall'amministrazione ed effettuato
per stabilire il livello del corso, è stato C1 del portfolio europeo. La
collocatrice l'ha informata che, dato che in Ticino non erano tenuti dei corsi
così ad alto livello, poteva frequentarne uno intensivo a __________ alla
Scuola __________. Tale scuola le ha mandato una prova da effettuare, molto
breve e consistente in una parte di grammatica e in una parte in cui si doveva
rispondere a delle domande. La scuola, esaminato il test, le ha comunicato che
a lei era adatto il corso che si prefiggeva di portare gli studenti all'esame
ZMP. L'assicurata ha messo in dubbio i criteri di valutazione del test, poiché
le sembra strano, vista la facilità delle domande, che la prima parte sia stata
valutata 4/8.
Secondo
l'insorgente tale corso, iniziato il 14 giugno 2003, era di un livello
estremamente basso. Essa ha indicato che l'insegnante si è stupita che fosse
disposta a preparare una presentazione, poi giudicata molto bella e utile.
Avendo riferito di annoiarsi a causa della facilità del corso, le hanno detto
che le avrebbero fatto un programma speciale con un'ora di lezione privata al
giorno.
L'assicurata
ha puntualizzato che a quel punto ha avuto il primo dubbio circa il senso di
continuare il corso, poiché voleva studiare in una classe e non da sola. Allora
ha telefonato alla collocatrice avvisandola che il corso era troppo semplice e
della soluzione proposta dalla scuola. Comunque essa si trovava bene sia nella
famiglia che nella località.
Le
docenti le hanno anche proposto di iscriversi all'esame più difficile rispetto
al ZMP, ovvero il ZOP.
L'insorgente
ha, inoltre, osservato che una sera, dopo che da qualche giorno sentiva che
qualcosa non andava, si è rotto il rapporto con la famiglia ospitante.
D'improvviso, infatti, la signora __________ si è lamentata del fatto che essa
non apprezzasse particolarmente il loro modo di mangiare. La signora ha alzato
la voce, al che l'assicurata ha deciso che l'indomani se ne sarebbe andata, con
soddisfazione della signora __________. La ricorrente le ha però chiesto di
mettere per iscritto la motivazione per la quale voleva rompere il contratto.
La giustificazione fornita è stata comunque diversa da quella esposta quella
sera.
L'assicurata
ha, poi, indicato che il giorno successivo, a scuola, la signora __________ le
ha detto sia che la signora __________ le aveva telefonato, sia, con tono quasi
di rimprovero, che doveva adattarsi alla famiglia. L'ha pure redarguita per
avere utilizzato il telefono della famiglia senza permesso. Non disponendo la
scuola di un posto libero per pernottare, l'assicurata ha dovuto congedarsi
dalla classe. La signora __________ si è allora offerta di alloggiarla mettendo
un lettuccio di fortuna in una stanza di casa sua. La ricorrente le ha però
anche esternato dubbi sul corso, di conseguenza l'insegnante le ha comunicato
di potersi iscrivere al ZOP anche dopo il relativo termine. Pertanto essa ha
deciso di accettare l'offerta della signora __________.
Tuttavia
la sera stessa l'insegnante l'ha informata che entro il giorno successivo
doveva decidere se era in grado di superare il ZOP e quindi di iscriversi o
meno.
A scuola
non è più riuscita a seguire come sarebbe stato bene fare, poiché era troppo
stanca, per cui è rientrata in Ticino per riposare. Non ha richiamato la
collocatrice, perché, sapendo che era molto presa e difficilmente
raggiungibile, aspettava di valutare il soggiorno presso il secondo alloggio.
L'assicurata
ha concluso dicendo che il livello ZMP corrisponde al B2 del portfolio europeo,
perciò è stata iscritta al corso sbagliato. Ritiene deplorevole che chi manda i
disoccupati a seguire i corsi non sia a conoscenza della corrispondenza
dei livelli degli esami Goethe e quelli del portfolio europeo.
Le pare anche poco
professionale da parte di chi è responsabile dei disoccupati laureati, il non
essere a conoscenza dell'esistenza di corsi di lingue tenuti dal Goethe Institut
presso due università svizzere.
La ricorrente ha poi
puntualizzato che, prima di iscriversi al corso, non le è stato detto che
secondo le leggi avrebbe dovuto aspettare l'autorizzazione per dare la
disdetta.
Essa voleva comunque
avvisare l'amministrazione e per questo ha telefonato, ma per 4 giorni
consecutivi nessuno era al lavoro.
Infine essa ha affermato
che alla scuola __________ non sanno cosa sia il portfolio europeo, che il test
che le hanno sottoposto era inadatto e che non hanno avuto il coraggio di dirle
"guardi lei ha un livello troppo alto, ci spiace per l'errore, è meglio
che si iscriva da un'altra parte". Inoltre si sono dimostrati molto poco
ospitali, non hanno mantenuto la parola dell'ora di lezione privata, la signora
__________ l'ha preso in giro con l'iscrizione, e la signora __________ si è
dimenticata di fare arrivare il formulario di iscrizione al ZOP (cfr. doc.
14/6).
A seguito
della "Comunicazione relativa a una sanzione" inviatale dall'URC (cfr.
doc. 14), la Sezione del lavoro, ha sentito personalmente l'assicurata il 18 e
il 24 luglio 2003.
Dal
relativo verbale di audizione si evince:
"
(…)
Per quale motivo in data 27.12.2002 si è iscritta in
disoccupazione?
Adr: licenziata dall'università di __________ mi sono iscritta in
disoccupazione alla ricerca di un lavoro.
Ha richiesto lei di frequentare un corso di tedesco?
Adr: sì. Nel mese di febbraio ho richiesto alla Scuola __________
di __________ se era possibile frequentare delle lezioni private di tedesco in
prospettiva di un diploma da poter poi allegare al mio CV.
Mi interessava frequentare queste lezioni in quanto ero carente
nella grammatica. Dopo aver parlato con la signora __________ della Scuola __________
mi disse di preparaci per il ZMP.
Dopo aver parlato con la signora __________ ho fatto richiesta
alla mia consulente se la disoccupazione mi avrebbe pagato queste lezioni
private. La mia consulente mi disse che le lezioni private non venivano coperte
dalla disoccupazione e mi ha consigliato il corso intensivo a __________.
Prima di iniziare il corso di tedesco a __________ ha fatto degli
esami d'ammissione?
Adr: ho fatto degli esami a __________ per vedere a quale corso mi
potevo iscrivere.
Ha fatto gli esami d'ammissione per quale corso?
Adr: erano degli esami per vedere il mio livello scolastico.
La scuola ha certificato che avevo il livello C1. II livello C1 -
corrispondente ad un livello alto che uno studente che è a questo livello
potrebbe tranquillamente essere inserito in un corso ZOP, invece il livello B2
potrebbe corrispondere ad uno corso ZMP (cfr. portfoglio linguistico europeo).
Nel suo scritto del 17.05.2003 fa riferimento a degli esami
d'ammissione al ZOP, mi potrebbe descrivere meglio quando e dove li ha fatti?
Adr: ho fatto il test per il ZOP il 30 aprile 2003 (cfr. allegato)
a __________.
La correzione e la valutazione di parte del test è stata fatta da
due docenti della Scuola __________. La valutazione è stata: ottima la
comprensione, da lavorare per quanto riguarda la grammatica.
Lo scopo di questo test era per vedere se valeva la pena
iscrivermi all'esame ZOP, che si sarebbe svolto il mese di giugno 2003
Per quale motivo non ha richiesto di fare l'esame ZOP?
- Seconda pagina verbale d'audizione __________ 18.07.2003 -
Adr: perché non ho mai ricevuto
un responso dalle docenti, inoltro ho avuto una serie di problemi con la
famiglia, già descritti nella mia lettera del 17.05.2003.
II giorno prima che scadeva il
termine per l'iscrizione la signora __________ mi ha chiesto, entro il giorno
seguente, che cosa volevo fare, quando alcuni giorni prima mi aveva detto che
c'era tempo per decidere, non ho gradito per niente questo atteggiamento.
Quando ha iniziato il corso
ZD/ZMP?
Adr: 14 aprile 2003.
II corso era a tempo pieno?
Adr: sì. Dalle ore 8.30 alle 15.30.
Frequentava giornalmente il
corso?
Adr: sì. Non ho mai avuto delle
assenze.
Solo una mattina sono arrivata
in ritardo a causa di un incidente.
Quante ore giornaliere le
occupava lo studio?
Adr: all'inizio le ore di
studio erano veramente poche, perché gli esercizi li facevo in classe. Lo
studio mi ha occupato un po' di più quando mi stavo preparando per il test al
ZOP.
Mi sono preparata molto bene
per la presentazione che dovevo presentare in aula.
Chi erano i suoi insegnanti?
Adr: sig.ra __________, __________
e __________
A quale docente ha fatto
presente che si stava annoiando?
Adr: alla signora __________ e __________.
La responsabile per la scuola,
signora __________, le ha preparato un programma speciale con l'aggiunta di
un'ora di lezione privata al corso?
Adr: ho solo ricevuto del
materiale di supporto e mi hanno anche consigliati 3 libri affinché mi potessi
preparare per il test al ZOP. Non ho mai fatto la lezione privata.
Mi ha dato fastidio che la
signora __________ non ha parlato con me di questa proposta ma ne ha parlato
con la signora __________ (famiglia dove abitavo).
Di questa proposta sono stata
informata dalla signora __________ e non dalla diretta interessata signora __________,
inoltre mi sono sentita anche un po' amareggiata di questo
comportamento di illusione nei miei confronti.
Per quale motivo avrebbero voluto prepararle un programma speciale
ed un'ora di lezione privata?
Adr: il motivo per il quale loro me l'hanno proposto, secondo me è
perché loro stesse hanno visto che il mio livello era troppo alto per quel
corso e non volendo perdere un'iscrizione mi hanno fatto la proposta.
Questo programma si è concretizzato?
Adr: si è concretizzato in parte - cfr. risposta
verbale del 18.7.03.
Non c'era un programma dalla A
alla Z, perché non ero ancora stata valutata al 100%.
Durante la frequenza del corso i professori le hanno per caso
detto che il corso non era per lei?
Adr: dentro la scuola nessuno dei docenti mi ha detto che il corso
non era adeguato.
Solo la signora __________, durante il mio soggiorno presso la sua
abitazione, ma ha detto che avrei potuto interrompere il corso e rimanere da
lei per sbrigare le faccende domestiche, dove probabilmente avrei imparato
molto di più.
Per quale motivo ha ricevuto dalla signora __________ i formulari
per il test di prova ZOP?
Adr: per vedere se ero in grado di poter frequentare il corso ZOP.
Si è iscritta al corso ZOP?
Adr: no.
Se no, per quale motivo?
Adr: innanzitutto non si trovavano i formulari per l'iscrizione,
poi nel momento in cui dovevo decidere se rimanere o partire, la signora __________
mi ha detto che c'erano ancora diverse settimane di tempo per iscriversi
all'Ufficio del Goethe a __________. Inoltre non avevo ancora terminato i test
del Goethe-inst. Non ho potuto terminare il test perché la signora ____________________non
mi aveva ancora portato la cassetta per terminare il test.
II giorno dopo ho parlato con la prof. __________
e le ho riferito quanto mi era stato detto dalla sua collega, ossia che potevo
iscrivermi anche dopo il termine di iscrizione. La signora __________ mi parse
molto stupida di questa affermazione fatta dalla sua collega.
La sera prima che scadesse il termine la signora __________ ha
preso contatto con la signora __________ per decidere o meno se iscrivermi
all'esame ZOP.
Non ho avuto da parte della signora __________ un riscontro per
quanto riguarda l'esito della sua telefonata con la signora __________.
Dopo la terza settimana una nuova docente ha cambiato il programma
scolastico, usando un metodo di insegnamento con un livello ancora più
inferiore al corso ZMP. Questo sistema non ha certo contribuito a dare la
motivazione che avevo perso.
Ha mai riferito alla sua consulente che aveva riscontrato dei
problemi con gli organizzatori del corso?
Adr: a seguito della proposta di abbandonare per sostituirlo con
delle lezioni private per prepararsi al ZOP, ho preso contatto telefonico con
la mia consulente spiegandole cosa stava succedendo. A quel punto mi disse che
era una buona occasione se riuscivo ad organizzarmi, non mi ha comunque dato
alcuna informazione sulla possibilità di trovare altrove un corso più adatto.
La sua consulente ha preso una posizione su quanto le è stato
riferito?
Adr: come detto sopra mi ha detto che non era male se riuscivo ad
organizzarmi.
Quando ha lasciato la famiglia __________?
Adr: il 28.4.03 - vedi lettera di disdetta da parte della famiglia
__________l.
Ha informato la sua consulente che aveva cambiato casa in quanto
aveva riscontrato dei problemi?
Seconda pagina verbale d'audizione RI 1 24.07.2003.
Adr: ho informato la mia consulente che avevo dovuto cambiare
casa, ma non avevo ancora trovato un'altra soluzione
Per quale motivo in data 24 aprile 2003 ha scritto un e-mail alla
sua consulente che "il corso sta proseguendo abbastanza bene" e dopo
alcuni giorni l'ha interrotto?
Adr: in data 24 aprile 2003 mi trovavo (n.d.r.: nel verbale non
è stato indicato come l'assicurata si trovava, facendo riferimento a quanto
affermato nella risposta del 17 maggio 2003 alla "Richiesta di
giustificazione" -doc. 14/6- sembra tuttavia verosimile che la parola
mancante sia "bene") ne per quanto riguarda l'alloggio e supplivo
al disagio di dover sempre studiare da sola.
Da soli 5 giorni avevo cominciato a lavorare diversamente dalla
classe e non mi ero ancora accorta che non venivo seguita 1 h. al giorno in
privato. Solo dopo il 29 aprile 2003 che la situazione è andata peggiorando in
quanto sono stata "buttata" fuori di casa dalla famiglia __________.
I motivi per il quale la signora __________ mi ha detto di
lasciare la loro famiglia sono stati:
• Loro hanno le loro abitudini alimentari e non è disposta ad
accettare che alla loro tavola c'è qualcuno che mangia in modo differente,
perché secondo lei è diseducativo per i bambini piccoli e quindi andavo bene in
una famiglia dove non ci sono bambini piccoli
• Non era disposta a cambiare le loro abitudini alimentari
• Non era disposta ad accettare che io non apprezzassi il loro
cibo. Anche se non lo davo da vedere la signora __________ mi disse che lei se
ne era accorta.
Mi sono sempre comportata in modo educato con la famiglia __________l
e non ho niente da rimproverarmi.
Prima di interrompere definitivamente il corso ha chiesto un
parere alla sua consulente?
Adr: il 29 aprile 2003 ho parlato con la mia consulente e le ho
detto che volevo lasciare il corso, in quanto non gradivo il sistema.
Le sue parole sono state: "io non posso decidere, devo chiedere
a Bellinzona: comunque le cause per smettere un corso devono essere gravi e che
c'era un contratto da rispettare". Le ho detto che un contratto è composto
da due parti, con degli obblighi e dei diritti, allora lei mi disse di non
tirare in ballo il contratto e poi non poteva decidere lei.
Abbiamo chiuso il colloquio, in questo modo:
• Che lei avrebbe preso contatto con Bellinzona
• E io avrei dovuto telefonarle il giorno dopo
• II giorno dopo non ho richiamato la signora __________, perché
ero a casa della signora __________, in prova fino alla fine della settimana, e
volevo vedere come andava prima di mollare tutto.
• Non sapendo ancora cosa fare e non avendo la possibilità di
telefonare né da casa né dalla scuola, essendo molto stanca, ho lasciato
passare alcuni giorni
Quando ha deciso di interromperlo?
Adr: il 30 aprile 2003. Ho interrotto il corso anche se non avevo
ricevuto nessuna risposta dalla signora __________.
La mia decisione personale è stata che io non volevo più fare
questo corso, perché i motivi erano, secondo me, perché per me non aveva nessun
senso continuare il corso ZMP, però sapevo che i funzionari dell'Ufficio del
lavoro di Bellinzona doveva essere loro d'accordo.
Potevano almeno provare a convincermi i responsabili dell'Ufficio
misure attive, probabilmente se loro avessero insistito, avrei seguito il corso
ZMP per forza, ma l'avrei fatto. Oltretutto non mi è stata data la possibilità
o il supporto che avrei voluto da parte della mia consulente, nel senso del
convincimento o farmi capire che magari dopo avrei potuto seguire altri corsi.
Ho preso contatto telefonico con l'URC di __________ il 1° maggio
2003.
e non ho trovato nessuno, ho fatto seguire una lettera-raccomandata
indirizzata alla signora __________.
Mi può dire il motivo principale che l'ha spinta ad interrompere
il corso ZMP?
Adr: il motivo è stato specificato nella mia lettera del 1° aprile
2003.
(scritto sbagliato la data 1 ° maggio 2003) che avete nel vostro incarto.
Lei ha chiuso la disoccupazione perché ha un lavoro, mi potrebbe
spiegare di cosa si tratta? Adr: ausiliaria di cure presso __________ di __________.
Si tratta di un contratto a tempo indeterminato? Adr: contratto a
termine 31.12.2003.
Terza pagina verbale d'audizione RI 1 24.07.2003 -
Ha ottenuto questo lavoro durante la frequenza del corso?
Adr: ero già in Ticino, se non ricordo male era il 26 maggio 2003.
Ho visto l'annuncio della __________ e ho subito preso contatto, a
quel punto la signora __________, mi ha informato che la __________ di __________
o cercava del personale.
(…)
Mi dichiaro non d'accordo con molte affermazioni fatte dalla
signora __________ indirizzata all'URC del 20 maggio 2003.
(…)." (Doc. 13 e
13/1)
L'11
agosto 2003 l'assicurata ha spedito alla Sezione del lavoro, su richiesta di quest'ultima,
due certificati medici relativi al proprio stato di salute.
Il Dr. med.
__________, medico generico, FMH agopuntura, ha attestato che l'assicurata
soffriva da 6 anni di dolori ricorrenti all'orecchio e all'emifaccia destra,
che le causavano sofferenza e disturbo della concentrazione. Inoltre i suoi
occhi si stancavano facilmente. Il medico ha precisato che a causa di tali
disturbi avrebbe allestito una richiesta di invalidità (cfr. doc. 12).
Il Dr. med.
__________, FMH medicina generale e medicina dello sport, dell'Ospedale __________
di __________, ha dichiarato di aver avuto in cura l'insorgente dal 9 luglio
2003.
per una sindrome ansiosa con crisi di iperventilazione. Egli ha pure
indicato che dall'anamnesi è risultato che si è trattato di una recidiva, in
quanto la paziente avrebbe già accusato una sintomatologia simile nell'aprile
2003.
(cfr. doc. 12/1).
Inoltre
dal verbale citato risulta implicitamente che a RI 1 è stata mostrata la
lettera di ____________________ della __________ di __________ del 20 maggio
2003, in cui l'insegnante ha descritto la situazione riguardante l'assicurata
nel seguente modo:
"
(…)
La signora RI 1 ha iniziato il nostro corso di preparazione agli
esami del Goethe Istituto di Monaco assieme ad altri studenti, il 14 aprile
2003.
Fin dall'inizio la signora RI 1 ci ha fatto sapere che si annoiava e che
voleva prepararsi per il livello del ZOP. Normalmente sono i professori che
decidono e inoltre non ci eravamo accorte che la signora RI 1 era così
superiore. La signora RI 1 ha ricevuto materiale per prepararsi al ZOP, ma
seguiva il corso del ZMP. II risultato era che la signora RI 1 non ha lavorato
molto di mano propria.
Non ho mai incontrato una studentessa così difficile, esigente e
complicata, e devo dirLe che insegno dal 1972.
II carattere della signora RI 1 si riflesse certamente anche nella
famiglia. Non voleva mangiare come la famiglia era abituata. L'atmosfera
diventò sempre più delicata. Così il momento della rottura era prevedibile. La
famiglia non aveva più fiducia. ( Sembrava che la signora RI 1 girava anche
nelle stanze private, aprendo di nascosto gli armadi.)
Un cambiamento in un'altra famiglia non era possibile. Mi sono
offerta di dare alloggio, io personalmente, affinché potesse continuare il
corso. I primi giorni sembrava che la signora RI 1 si sentiva a suo agio,
tranne due incidenti. Ma senza dire qualcosa un giorno se n'è andata(…)." (Doc. 8/4)
Il 19
agosto 2003 l'assicurata, al riguardo, ha osservato di aver alloggiato presso
la signora __________ due notti, il 28 e il 29 aprile 2003, dove ha consumato
due cene e due colazioni. Si trattava di un periodo di prova. La sera seguente
la seconda notte l'assicurata ha telefonato all'insegnante per avvisare che
abbandonava il corso e l'alloggio, non trovandola, ha informato il figlio. In
seguito la ricorrente ha scritto alla signora ____________________ chiedendole
se andava bene che pagasse un forfait di fr. 100.-- per il vitto e l'alloggio;
un mese dopo quest'ultima le ha chiesto invece fr. 170.-- per 4 notti, 3
colazioni e 4 cene. In allegato l'assicurata ha trasmesso una dichiarazione di __________,
suo ex compagno di corso, il quale ha attestato che essa si è fermata al
massimo un paio di giorni.
L'insorgente
ha, poi, precisato che sono state le insegnanti, in particolare la signora __________,
a proporle di prepararsi per il ZOP. L'assicurata era d'accordo con le docenti
che avrebbe seguito il corso ZMP relativamente a temi che le interessavano. In
ogni caso essa ha seguito il corso ZMP in minima parte. Ha lavorato per conto
suo con il materiale ricevuto concernente il ZOP e nessuna insegnante si è
presa il tempo per vedere con attenzione come faceva gli esercizi.
La
ricorrente ha riconosciuto di essere esigente, ma ne è fiera, perché non tutti avrebbero
avuto il coraggio di reclamare.
Relativamente
alla famiglia __________, l'assicurata ha indicato che l'unica cosa di diverso
che ha mangiato è stata la pasta condita con olio e sale, invece che senza sale
e con il formaggio.
Nessuno
della scuola si è interessato dell'andamento in casa, finché non vi è stata la
rottura improvvisa.
Per
quanto concerne l'affermazione della signora __________ relativa al fatto che
lei avrebbe aperto di nascosto gli armadi, l'assicurata, in particolare, ha
asserito che comunque aveva la chiave di casa, per cui poteva entrare e uscire
anche in assenza dei proprietari. Se voleva cercare chissà cosa negli armadi
avrebbe, quindi, potuto farlo senza che se ne accorgessero.
L'alloggio
presso la __________ era poi di fortuna, non quello che ci si aspetta da una
scuola di lingue.
L'assicurata
ha dichiarato che non se l'è sentita di avvisare l'insegnante della sua
partenza, poiché è stata una decisione sofferta, desiderando seguire il corso.
Le ha però telefonato la sera del 1° maggio.
L'insorgente
ha puntualizzato di essersene andata per motivi di salute, per il livello del
corso, per il cattivo rapporto (per quanto riguarda l'insegnamento) con i
docenti e la scuola, per la mancanza di un alloggio decente e perché considera
l'onestà una prerogativa indispensabile di chi ospita per conto di una scuola
di lingue (cfr. doc. 11).
Il 20
agosto 2003 l'amministrazione ha posto i seguenti quesiti alla __________ di __________:
"
(…)
1.
La signora RI 1 frequentava giornalmente il corso?
2.
Se no, quanti giorni di assenza ha avuto?
3.
Secondo il
vostro parere la signora RI 1 avrebbe dovuto frequentare un corso con un
livello superiore al ZMP?
4.
Durante le lezioni come si comportava la signora __________?
5.
Avete proposto
alla signora RI 1i delle lezioni private, affinché si potesse preparare per il
corso ZOP?
6.
Queste lezioni si sono svolte regolarmente?
7.
Secondo il
vostro parere la signora RI 1 avrebbe potuto presentarsi all'esame del ZOP?
8.
Siete al
corrente per quale motivo, in data 28 aprile 2003, la signora RI 1 ha dovuto
lasciare la casa dei signori __________?
9.
Dopo questa
data siete al corrente di dove ha abitato la signora RI 1?
10.
Conoscete il
motivo per il quale la signora RI 1 ha interrotto il corso?
(…)." (Doc. 8/1)
__________
__________, il 3 settembre 2003, ha risposto:
"
(…)
1.
Frau
RI 1 hat den Kurs vom 14. April bis
30.
April besucht. Am 22. und 24. hat sie je einen halben Tag gefehlt. Sie kam
am Morgen oft zu spät in die Schule.
2.
Siehe oben
3.
Auf
Grund des Einstufungstests war Frau RI 1 im richtigen Kurs. Sie hatte 4/8 und 22/30 Punkte erzielt, was ein
durchschnittliches Resultat ist. Gute Schüler erreichen mehr Punkte beim
Eintrittstest. Die Erfahrung im Kurs zeigte, dass dieser Eintrittstest richtig
war. Auch Frau __________, Deutschlehrerin, die vor allem Grammatik
unterrichtet, ist der Meinung, dass der ZMP-Kurs das richtige Niveau gewesen
ist.
4.
Frau
RI 1 setzte sich im Unterricht regelmässig
sehr egozentrisch in den Mittelpunkt und hatte übermässig viele Extrawünsche,
auf die die Lehrerinnen immer eingegangen sind. Dies wäre auf die Dauer nicht
so weitergegangen. Auch die Administration wurde täglich für irgendwelche
Spezialwünsche beansprucht.
5.
Alle
Lehrerinnen haben im Rahmen des Unterrichts individuell mit Frau RI 1 gearbeitet und ihr laufend auf ihren Wunsch ZOP
Aufgaben abgegeben, korrigiert und mit ihr besprochen.
6.
Siehe oben.
7.
Frau
RI 1 war zuwenig lange im Kurs um
diese Frage definitiv beantworten zu können. Falls Frau RI 1 sich sehr eingesetzt und viel gearbeitet hätte,
wäre es nicht ausgeschlossen gewesen, dass sie sich der ZOP-Prüfung im Juni
hätte stellen können.;
8.
Familie
__________ konnte aus verschiedenen Gründen Frau RI 1 nicht mehr beherbergen. Frau
RI 1 hat sich sehr eigenartig benommen. Sie ist während der Nacht immer wieder
aufgestanden, hat längere Zeit mit dem Telefon von Familie __________ mit ihrer
Mutter im Tessin telefoniert, ohne Bezahlung und das vor allem nachts, sie hat
sämtliche Schränke geöffnet, und was das Essen anbelangt, hatte sie unmögliche
Wünsche, um nur einige Punkte aufzuzählen. Frau RI 1 hat wohl das Wort „fühlen
Sie sich wie zu Hause" falsch verstanden. Familie __________ arbeitet
schon längere Zeit als Gastfamilie für uns und wir hatten bisher nie die
geringsten Anstände.
9.
Frau
__________, unsere Lehrerin, war sofort bereit Frau RI 1 bei sich aufzunehmen.
Auch dort war das Verhalten sonderbar und wäre auf längere Sicht nicht tragbar
gewesen. Wir hätten Ihr eine Hotelunterkunft suchen müssen. Ein Brief an Frau __________
von Frau __________ liegt bei.
10.
Frau
RI 1 erzählte uns, dass sie nach Hause fahren müsse , da sie sehr müde sei und
sich erholen möchte. Von einer definitiven Abmeldung war nicht die Rede. Bei
Frau __________ hat sie heimlich die Koffer gepackt und ist ohne sich zu
verabschieden verreist. In der darauf folgenden Woche erhielten wir dann das
Kündigungsschreiben von Frau RI 1. Siehe Beilage."
(Doc. 8/2)
Il 16
settembre 2003 l'assicurata, prendendo posizione in merito, ha sottolineato che
se dei lati del suo comportamento alle persone della scuola non andavano bene,
queste avrebbero dovuto dirlo allora e non inventarseli dopo per screditarla e
non perdere i soldi dell'iscrizione. E' infastidita dal tentativo di farla
passare per una ladra e ritiene il voltafaccia della famiglia ospitante quasi
incredibile.
La
ricorrente ha ribadito che tre sono i motivi della sua partenza definitiva da __________,
e meglio:
- l'essere
stata buttata fuori casa dalla prima famiglia ospitante ed il non aver ricevuto
dalla scuola la proposta per un alloggio decente altrove.
- l'insegnamento troppo
elementare.
-
il comportamento falso della signora __________ e quello scorretto della
signora __________.
Essa ha, altresì,
rilevato, che quanto indicato sul foglio di disdetta firmato da __________
si differenzia da quanto affermato al punto 8. dell'ultima lettera della
scuola.
L'assicurata
si è poi domandata perché la signora __________, nella lettera in questione,
datata 3 settembre 2003, ha affermato: "Frau RI 1 schuldet auch noch Frau __________
die Unterkunft" quando lei ha la ricevuta dell'avvenuto pagamento datata 22
agosto 2003.
Relativamente
al test introduttivo della scuola, la ricorrente ha osservato che la seconda
parte era di grammatica, mentre la prima era breve. Vorrebbe, inoltre, vedere
le correzioni. Secondo lei non si trattava di un test che copriva tutte le
conoscenze di una lingua quali comprensione di un testo, comprensione
all'ascolto, interazione orale. Già dal test effettuato a __________, su
indicazione dell'Ufficio del lavoro, era comunque emerso che le sue nozioni di
grammatica erano di uno scalino inferiore alle altre capacità.
La
signora __________ si è poi dimenticata di richiedere il foglio di iscrizione
per il ZOP entro il relativo termine.
Le hanno
dato dei libri per il ZOP, ma non hanno mantenuto quanto proposto circa l'ora
di lezione privata al giorno.
La
ricorrente ha affermato che l'accusa di aver aperto di nascosto degli armadi
presso la famiglia __________ è infamante.
A detta
dell'assicurata non corrisponde al vero che la signora __________ le ha subito
detto di essere pronta a ospitarla. Infatti, nonostante essa l'avesse chiamata
la sera stessa del litigio con la famiglia ospitante, l'insegnante si è offerta
il giorno seguente, dopo che l'insorgente, non avendo altro alloggio, si era
congedata dalla classe.
Il giorno
prima della sua partenza l'assicurata ha, comunque, detto alla docente che non
era sicura di restare. Non le ha comunicato altro, visto che la stessa era
molto combattuta sul da farsi (cfr. doc. 7).
Sulla
base degli atti in suo possesso la Sezione del lavoro, il 24 settembre 2003, ha
ritenuto che l'assicurata non ha fatto il suo possibile per continuare il corso
di lingua e l'ha sospesa per 19 giorni ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI (cfr. consid. 1.2., doc. 5).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 30 gennaio
2004.
(cfr. consid. 1.3., doc. III).
2.8
L'art. 42 LPGA
prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale proposito in una
sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato
che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In
una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.
3.3
, si è così espresso:
"
(…)
Selon un principe général de la procédure administrative,
l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition
(art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré,
en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nella
presente fattispecie il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato
rispettato.
Infatti
l'amministrazione ha permesso alla ricorrente di esprimersi in merito al suo
comportamento, ventilandole la possibilità di essere sospesa durante
l'audizione del 18 e 24 luglio 2003, ossia prima di pronunciare la sanzione.
Inoltre
la ricorrente, in tale occasione, è stata posta a conoscenza della lettera del
20.
maggio 2003 di __________ e il 5 settembre 2003 le è stato inviato
l'accertamento esperito, il 20 agosto 2003, presso la scuola di __________ e la
relativa risposta. Essa si è pronunciata in merito a entrambi i documenti (cfr.
doc. 8; 8/1, 8/2; 8/4; 11).
Pertanto
il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato ossequiato già prima
dell'emanazione della decisione formale del 24 settembre 2003, conformemente
alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della
LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9;
DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune
circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit.,
ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag.
447-448 n° 21 e 22).
2.9
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ribadisce, innanzitutto,
che secondo l'art. 17 cpv.3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente
assegnati (cfr. DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti…", pag.
86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di
occupazione, senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art.
30.
cpv.1 lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.2.).
Inoltre,
riguardo all'eventuale desiderio di un assicurato di seguire altri tipi di
corsi o di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti
degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per
favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della
situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato
(cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI;
STCA del 5 ottobre 2000 nella causa S.B., 38.2000.74; DLA 2001 p. 86; STFA B.
non pubblicata del 13 maggio 1993,
C
121/92).
L'URC di __________,
visto che l'assicurata - laureatasi in scienze della comunicazione all'USI di
Lugano -, da un lato, necessitava di approfondire le sue conoscenze della
lingua tedesca, al fine di estendere le ricerche di lavoro anche alla Svizzera
tedesca a causa della carenza di posti vacanti in Ticino, dall'altro, aveva
richiesto di poter seguire delle lezioni private di tale idioma (cfr. consid.
2.8
; doc. 13), le ha assegnato un corso a tempo pieno a __________ della
durata di dieci settimane, dal 14 aprile al 20 giugno 2003 (cfr. doc. 14/1).
L'insorgente
stessa davanti alla Sezione del lavoro ha ammesso che le interessava
frequentare un corso di tedesco, in quanto era carente in grammatica (cfr. doc.
13; consid. 2.8.). Anche nelle osservazioni del 16 settembre 2003 l'assicurata
ha riconosciuto che pure dal test effettuato a __________, su indicazione
dell'Ufficio del lavoro, è risultato che in grammatica il suo livello era
inferiore rispetto ad altri aspetti della lingua (cfr. doc. 7; consid. 2.7.).
La
ricorrente, che ha iniziato il corso il 14 aprile 2003, fino al 27 aprile 2003
non ha mai formulato critiche nei confronti della scuola e/o della famiglia
ospitante. In effetti, dal chiaro testo di posta elettronica inviato
dall'assicurata alla sua collocatrice il 24 aprile 2003 risulta che il corso
stava andando abbastanza bene. Il vero motivo del messaggio era piuttosto
chiedere di potersi recare in un paese anglofono per un soggiorno di un mese (cfr.
doc. 14/2; consid. 2.7.).
Soltanto
il 28 aprile 2003, durante il colloquio telefonico con la consulente del
personale, l'assicurata si è lamentata del corso giudicato di livello troppo
basso e della famiglia __________ dove risiedeva (cfr. doc. 15; consid. 2.8.).
Il 27
aprile 2003 la ricorrente aveva, effettivamente, avuto un litigio con la
famiglia ospitante e, conseguentemente, aveva comunicato che se ne sarebbe
andata l'indomani, ma che la signora __________ avrebbe dovuto indicare i
motivi per iscritto. Quest'ultima ha così disdetto il contratto il 28 aprile
2003.
L'insorgente,
durante le due notti successive, ha alloggiato da una sua insegnante. In
seguito essa è rientrata in Ticino e ha deciso di interrompere il corso (cfr. consid.
2.7
).
Dalla
lettera del 1° maggio 2003 inviata alla scuola e all'URC, l'insorgente, come
primo motivo alla base della sua rinuncia a proseguire il corso, ha indicato
che era venuto meno il rapporto di fiducia tra lei e la direzione
dell'istituto, poiché, in occasione della disdetta del contratto di ospitalità,
la signora __________ avrebbe detto che lei non si era adattata alla famiglia.
Secondariamente l'assicurata si è detta delusa, in quanto il corso era di un
livello inferiore alle sue conoscenze (cfr. doc. 14/3, 14/4; consid. 2.7.).
Nella
risposta del 17 maggio 2003 alla "Richiesta di giustificazione"
dell'URC la ricorrente ha insistito maggiormente sul tipo di corso al quale era
stata assegnata, specificando che non corrispondeva alle sue nozioni di
tedesco. Inoltre essa ha sottolineato che non le era stata impartita, come
proposto, la lezione di un'ora privata giornaliera e che il foglio attinente
all'iscrizione all'esame ZOP non era mai arrivato. L'assicurata si è in ogni
caso riferita anche ai problemi con la famiglia __________ e alla sistemazione
di fortuna presso la signora __________ (cfr. doc. 14/6; consid. 2.7.).
Sulla
base di tutta la documentazione agli atti e considerato il fatto che
l'assicurata né all'inizio del corso, il 14 aprile 2003, né dopo una decina di
giorni (il 24 aprile 2003 alla collocatrice ha infatti comunicato via posta
elettronica che il corso stava proseguendo abbastanza bene; cfr. doc. 14/2; consid.
2.7
) ha protestato circa il livello della classe a cui era stata assegnata,
questo Tribunale non ha motivo di mettere in discussione il risultato,
certificato il 1° aprile 2003, di 4/8 punti nelle domande generali e 22/30
punti in grammatica, del test della __________, effettuato per valutare in che
corso inserirla (cfr. doc. 14/7).
In
particolare occorre segnalare che il 3 settembre 2003 la signora __________ ha
indicato che i buoni studenti fanno risultati migliori, che le lezioni hanno
dimostrato che l'esito del test eseguito dalla ricorrente era corretto e che
comunque gli insegnanti le hanno dedicato del tempo, visto il suo desiderio di
sostenere l'esame ZOP.
L'assicurata
stessa ha ammesso che le hanno consegnato del materiale al riguardo (cfr. doc.
11, 13, 13/1; consid. 2.7.). Inoltre le sue prove relative a tale esame
risultano essere state corrette (cfr. doc. B31; 14/9).
La
scuola, dunque, ha tentato di rispondere alle richieste dell'assicurata,
prevedendo una sorta di programma speciale per aiutarla a preparare l'esame
ZOP.
Questa
Corte ritiene, quindi, che la frequentazione della scuola di __________ era
appropriata per l'assicurata e che essa è stata inserita in un programma
formativo adatto al suo livello di conoscenze. In particolare vista la sua
formazione in scienze della comunicazione e le attività ricercate quali
giornalista, ausiliaria assistente sociale ed educatrice, il collocamento di RI
1.
era ostacolato da ragioni inerenti al mercato del lavoro. Inoltre il corso
era atto a migliorare la sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.5.).
Con la
partecipazione all'intero corso, inteso in senso generale, comprensivo anche
della preparazione al ZOP, essa avrebbe potuto, infatti, approfondire le sue
conoscenze della lingua tedesca e conseguentemente reperire più facilmente
un'occupazione anche in Svizzera tedesca dove l'offerta di lavoro è più ampia.
Si tratta
ora di stabilire se il corso in questione era conforme all'età e alla
situazione personale e di salute dell'assicurata (cfr. consid. 2.4.).
Al
riguardo va osservato che la ricorrente, durante il colloquio telefonico con la
collocatrice del 28 aprile 2003, aveva già esposto l'intenzione di interrompere
il corso (cfr. doc. 15; consid. 2.7.).
Il giorno
precedente aveva avuto luogo l'alterco con la famiglia ospitante e dalle
annotazioni della consulente del personale risulta che l'assicurata aveva effettivamente
segnalato dei problemi insorti con la famiglia __________ (cfr. consid. 2.7.).
Pertanto occorre vagliare se quanto successo con tale famiglia il 27 aprile
2003.
ha reso non ragionevolmente esigibile la continuazione del corso dal
profilo della situazione personale della ricorrente.
Al
riguardo è utile preliminarmente evidenziare che nella risposta del 17 maggio
2003.
alla "Richiesta di giustificazione" dell'URC RI 1 ha indicato
che quando ha chiamato la collocatrice, ossia il 28 aprile 2003, per informarla
del livello delle lezioni inferiore alle sue conoscenze, da un lato sperava che
le dicesse di cambiare il corso, dall'altro, però, si trovava bene sia con la
famiglia che nella località (cfr. doc. 14/6; consid. 2.7.).
In ogni
caso, dal profilo oggettivo, il soggiorno presso la famiglia ospitante non era
pregiudizievole per la situazione personale e di salute dell'insorgente. Le
diversità di carattere, di personalità e di gusti, come ad esempio in relazione
al cibo, non erano a tal punto rilevanti e serie da compromettere una pacifica
convivenza.
A mente
del TCA, allorché, il 27 aprile 2003, l'assicurata ha discusso con la signora __________,
non avrebbe dovuto dire che se ne andava immediatamente, bensì avrebbe dovuto
tentare di risolvere i problemi legati alle loro differenze. Il corso durava
peraltro dieci settimane fino al 20 giugno 2003 (cfr. doc. 14/1) e, al momento
dei fatti, si era già alla fine di aprile 2003.
Per
quanto attiene alla seconda sistemazione dell'assicurata a __________, va
rilevato che è vero che la scuola era impossibilitata a trasferirla in un'altra
famiglia (cfr. consid. 2.8.), tuttavia l'insegnante __________ si è comunque
offerta di ospitarla.
Nelle sue
prime versioni dei fatti, la ricorrente non ha indicato l'alloggio presso la
docente quale ragione principale per interrompere il corso. Infatti nella
lettera del 1° maggio 2003 indirizzata alla scuola e all'URC essa nemmeno ha
menzionato tale circostanza (cfr. doc. 14/4; consid. 2.7.).
Inoltre,
come visto, in occasione della telefonata alla collocatrice, le aveva già
prospettato la sospensione del corso, indipendentemente da dove la scuola
l'avrebbe sistemata (cfr. doc. 15; consid. 2.7.).
Unicamente
dopo che le è stata ventilata la possibilità di essere sanzionata, essa ha
giustificato la partenza da __________ anche riferendosi alla sistemazione
presso l'insegnante (cfr. doc. 14/5; 14/6; consid. 2.7.).
Pure in
questo caso era auspicabile che la ricorrente, invece di partire senza dare
alcuna spiegazione, esponesse i suoi disagi alla signora __________.
Per
quanto riguarda la brandina, avrebbe potuto eventualmente essere ricercata una
soluzione coinvolgendo anche gli altri studenti alloggiati nella medesima casa.
Essa avrebbe potuto, almeno provvisoriamente, cambiare la stanza con un altro
studente, visti gli asseriti dolori muscolari. Tale disturbi sono stati, però,
indicati solo il 7 maggio 2004 davanti al TCA (cfr. doc. VII; consid. 1.6.) e
non sostanziati da documentazione medica.
Per
costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute devono, in effetti,
essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. DLA 2000 pag. 38, consid.
2a, pag. 40; DTF 124 V 234 consid. 4b/bb/ e riferimenti; STFA del 10 settembre
1996.
nella causa F., C 12/96; STCA del 17 aprile 2000 nella causa G.S.,
38.99
; STCA del 6 maggio 1999 nella causa F.S., 38.99.92; STCA del 15
maggio 1997 nella causa C. C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella
causa P. S. , 38.96.216 ).
Anche gli
ulteriori disturbi di salute invocati, più precisamente la stanchezza degli
occhi, il dolore all'orecchio e all'emifaccia destri e i problemi di
concentrazione, che sarebbero preesistiti al corso, come attestato il 31 luglio
2003.
dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 12; consid. 2.7.), risultano
irrilevanti ai fini della presente vertenza. Essi, da un lato, non sono mai
stati accennati prima dell'inizio del corso, dall'altro, visto che l'assicurata
ha comunque cominciato il corso e il soggiorno a __________ senza mai
lamentarsi in proposito, non si vede in cosa abbiano reso il corso o la
sistemazione della stessa inadeguati posteriormente. D'altronde neppure
l'insorgente dà spiegazioni in merito.
Per
quanto concerne il certificato del Dr. med. __________, pervenuto alla Sezione
del lavoro l'11 agosto 2003, relativo a una sindrome ansiosa con crisi di iperventilazione
(cfr. doc. 12/1, consid. 2.7.), è utile osservare che l'assicurata è entrata in
cura da tale sanitario il 9 luglio 2003, più di due mesi dopo l'interruzione
del corso. E' vero che il medico ha indicato che si tratterebbe di una
recidiva, in quanto la paziente avrebbe già accusato una simile sintomatologia
nel mese di aprile 2003 (cfr. doc. 12/1), tuttavia ciò non è attestato da
referti medici. Il Dr. __________ si è basato su quanto riferitogli
dall'assicurata.
Al
riguardo va comunque rilevato che dagli atti non emerge che la ricorrente abbia
segnalato un tale disturbo alla famiglia ospitante, alla scuola o alla sua
collocatrice.
La
circostanza, poi, invocata dall'assicurata nella lettera del 1° maggio 2003 (cfr.
doc. 14/3, 14/4, consid. 2.7.), che sarebbe venuto meno il rapporto di fiducia
tra lei e la direzione della scuola, in quanto a seguito della disdetta del
contratto di ospitalità da parte della famiglia __________, la signora __________
avrebbe detto che la ricorrente non si era adattata alla famiglia ospitante,
non è comunque sufficiente a rendere il corso inadeguato.
Il
compito della scuola è anche quello di supervisionare i rapporti tra gli
studenti e le famiglie ospitanti. Pertanto, visto che in casu vi era comunque
con ogni verosimiglianza un sufficiente margine per trovare una soluzione di
compromesso con la famiglia __________, il giudizio formulato dalla signora __________
non eccede le sue competenze e non risulta inopportuno o improprio.
In simili
condizioni, il TCA, apprezzando le prove secondo l'abituale criterio della
probabilità preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50
pag. 145; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28
novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B.,
C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6;
DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC
1983.
pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,
DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer,
"Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen
(BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), deve concludere
che i motivi addotti dall'assicurata non erano tali da impedirle di portare a
termine il corso di tedesco a __________.
Di transenna
va rilevato che, il TFA, in un altro contesto richiamabile per analogia, ha
stabilito che un assicurato deve mantenere il proprio posto di lavoro finché ne
abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro,
la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa
disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. DLA 1953 N. 80, DLA 1954 N.
33; DLA 1968 N. 10. DLA 1976 N. 4; DLA 1976 N. 18; DLA 1977 N. 8; DLA 1986 n.
23).
Il
Tribunale Federale delle Assicurazioni ha pure più volte affermato che un
assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un
nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e
non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un
disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a
norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia
trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA
1982.
N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego
adeguato per analoghi motivi soggettivi").
L'assicurato
deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività
esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi
desideri ("in tempi di disoccupazione non è possibile realizzare tutti i
propri ideali", cfr. DLA 1977 N. 6, N. 13, N. 14, N. 31; DLA 1980 N. 43;
DLA 1987 N. 1 e art. 16 cpv. 1 lett. b LADI).
Va, infine,
evidenziato che nella fattispecie durante il colloquio telefonico con la sua
collocatrice del 28 aprile 2003, quest'ultima le aveva detto di richiamare
l'indomani per avere ragguagli circa la possibilità di interrompere il corso o
meno (cfr. doc. 15, consid. 2.8.).
Anche su
questo punto l'assicurata è stata contraddittoria.
Nella
risposta del 17 maggio 2003 alla "Richiesta di giustificazione" essa
ha, dapprima, affermato di aver tentato di richiamare l'URC per informare della
sospensione del corso, ma che l'ufficio era chiuso - versione, peraltro,
confermata anche davanti alla Sezione del lavoro il 24 luglio 2003 (cfr. doc.
13/1; consid. 2.8.). Tuttavia l'assicurata, sia nello stesso scritto del 17
maggio 2003, che nella lettera al TCA del 7 maggio 2004, ha specificato
chiaramente i motivi per i quali non ha ritelefonato alla collocatrice (cfr.
doc. 14/6; VII e consid. 1.6).
Questo
Tribunale non ha motivi per non ritenere affidabile questa seconda versione.
Comunque,
a mente del TCA, era senz'altro esigibile che l'assicurata ricontattasse la
consulente del personale, in quanto l'insorgente non si trovava in una
situazione di urgenza e di emergenza tale da giustificare la violazione delle
regole elementari da ossequiare nel caso di misure inerenti al mercato del
lavoro finanziate dall'assicurazione contro la disoccupazione.
Ininfluente
è, poi, la circostanza sollevata dalla ricorrente che non sarebbe stata
informata della necessità di essere autorizzata a dare la disdetta del corso (cfr.
doc. 14/6).
In
effetti durante il colloquio telefonico del 28 aprile 2004 la collocatrice le
ha, in ogni caso, espressamente comunicato, in primo luogo, che doveva
verificare con l'ufficio di misure attive circa la possibilità di interrompere
il corso e, in secondo luogo, come visto, di richiamarla il giorno seguente.
L'assicurata,
quindi, a prescindere dalla questione di sapere se prima dell'inizio del corso
era stata o meno avvertita dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione a
disdire un corso, al più tardi il 28 aprile 2003 era al corrente di dover
attendere il parere dell'amministrazione prima di abbandonare il corso.
Alla luce
di tutto quanto esposto, bisogna concludere che il corso di tedesco a __________
assegnato alla ricorrente e la relativa sistemazione rispettavano anche il
requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, ossia erano conformi alla sua età,
alle sue condizioni di salute e alla sua situazione personale.
Visto che
la frequentazione di tale corso era adeguata, l'insorgente avrebbe dovuto
continuare a seguire il provvedimento inerente al mercato del lavoro
impartitole. L'assicurata, invece, l'ha interrotto. Inoltre essa, con il suo
comportamento, ha, perlomeno, contribuito alla rottura del rapporto con la
famiglia ospitante. La ricorrente non ha nemmeno tentato di trovare una
soluzione. Ciò è del resto avvenuto anche con la signora __________ in merito
alla sua seconda sistemazione.
A
ragione, dunque, l'amministrazione ha inflitto alla ricorrente una sanzione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.10
Per quanto
attiene all'entità della sanzione, va osservato che il TFA ritiene che di
regola la prima volta in cui un assicurato non inizia un corso impartitogli
dall'amministrazione o lo interrompe incorra in una colpa di gravità media, per
cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30 giorni (cfr. STFA del
9.
ottobre 2002 nella causa M., C 136/01, consid. 5.2.).
Inoltre
la prassi amministrativa prevede per l'assenza o l'interruzione ingiustificata
a un corso di circa quattro settimane una sanzione da 13 a 15 giorni, una
sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e
di 19-20 giorni nel caso di un corso di circa dieci settimane. Per corsi di
durata superiore il numero di giorni di penalità è da aumentare in maniera
appropriata (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) emessa dal
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68; Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio
giuridico), direttiva della Sezione del lavoro no 054b, ottobre/dicembre 2003,
p.to 3.D).
Nel caso
concreto la Sezione del lavoro ha inflitto all'insorgente, per aver interrotto
il corso di tedesco della durata di 50 giorni lavorativi dal 14 aprile al 20
giugno 2003, ossia di dieci settimane (cfr. doc. 14/1, 5, III) , una sospensione
di 19 giorni.
Sulla
base di quanto appena esposto e ritenuto che il potere di apprezzamento
dell'amministrazione in merito alla durata della sospensione è estremamente
esteso (cfr. DTF 123 V 152; STFA del 21 maggio 2002 nella causa W.; C 351/01;
STFA dell'8 luglio 2003 nella causa N., C 316/02; G. Gehrards, op. cit., N. 52
ad art. 30, pag. 374) e che il giudice non può senza validi motivi, sostituire
il suo potere di apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 14
luglio 2004 nella causa K., C 254/03, consid. 2; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF
123.
V 152 consid. 2), tutto ben considerato, la sanzione di 19 giorni di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione è da ritenere conforme
al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4. e STFA del 9 ottobre 2002
nella causa M., C 136/01, già citata al consid. 2.5, in cui il TFA ha ridotto
la sanzione da 36 a 23 giorni di sospensione inflitta a un'assicurata che non
aveva iniziato un corso di 5 giorni).
In simili
condizioni il TCA non può che confermare la decisione emanata dalla Sezione del
lavoro.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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