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Decisione

38.2004.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 novembre 2004Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

I soci gerenti di una società a garanzia

limitata hanno, per legge, una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro. Finché la mantengono, essi sono automaticamente esclusi dalla cerchia

degli aventi diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. Circolare

concernente l'indennità di disoccupazione, Segretariato di Stato dell'economia,

gennaio 2002, B31 e segg.; cfr. Prassi ML/AD 2003/4 - Foglio 4/1 a 4/4).

4. Nella presente fattispecie, dai documenti agli atti, come pure

dall'estratto del registro di commercio,

emerge che l'assicurata è socia gerente con firma individuale della società __________

Sagl con sede a __________ e che detiene una quota sociale di fr. 1'000.-.

Considerandi

II coniuge, signor __________, è

anch'esso socio gerente con firma individuale della predetta società, con una

partecipazione di fr. 19'000.-. Presso questa società, il cui capitale sociale

è interamente in mano ai coniugi __________, l'assicurata ha del resto

effettuato il suo periodo contributivo, prima di annunciarsi in disoccupazione.

Ora, in considerazione di quanto precede

e alla luce della citata giurisprudenza, non si può che giungere alla

conclusione che la signora RI 1, già per il fatto di essere socia gerente della

predetta società, non può beneficiare delle indennità di disoccupazione, avendo

per legge una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

5.

Riguardo alla richiesta di beneficio del gratuito patrocinio,

si

osserva quanto segue.

Conformemente all'articolo 37 cpv. 4

LPGA, Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di

patrocinio gratuito. Le condizioni per la concessione del gratuito

patrocinio sono le seguenti: l'assicurato è indigente, il caso non e a priori

privato di esito favorevole e, inoltre, appare necessaria la presenza di un

rappresentante (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra

2003, ad art. 37 no. 17). Riguardo alla terza condizione, gli elementi di

apprezzamento sono segnatamente la difficoltà del caso e lo stadio della

procedura (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 37 no. 21).

Come già indicato, la procedura d'opposizione è di tipo non contenzioso e in

linea di massima la rappresentanza di un legale non è indispensabile per contestare

le decisioni dell'amministrazione, tenuto conto anche delle esigenze formali

molto ridotte.

Nel caso concreto, la fattispecie in

esame non presenta particolari difficoltà, considerato oltretutto come l'esame

del caso di specie si basi su fatti già noti e inoltre come l'assicurata, di

formazione impiegata di ufficio e al suo quarto termine quadro di riscossione,

può contare su di una certa conoscenza delle cose.

In considerazione di quanto precede e

alla luce della citata giurisprudenza, già per il fatto che la fattispecie non

presenta particolari difficoltà, tali da rendere necessaria la rappresentanza

da parte di un legale, va rifiutata la domanda di concessione del gratuito

patrocinio, senza che si renda necessaria la verifica anche del presupposto

dell'indigenza, pretesa dall'opponente ma non ancora comprovata.

6.

Visto quanto sopra, alla luce della citata giurisprudenza, le

motivazioni sollevate con l'opposizione

non permettono di giungere ad una conclusione diversa rispetto a quanto

stabilito con la decisione contestata (…)." (cfr. doc. A)

1.3

Contro

questa decisione, sempre assistita dall'avv. RA 1, l'assicurata ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che:

"1. Il

ricorso è accolto.

§ Di conseguenza la signora RI 1 è

ritenuta idonea al collocamento.

§ Di conseguenza la decisione 23

febbraio 2004 è annullata.

2.

La

signora RI 1 è posta al beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza

giudiziaria. A tale proposito è riconosciuto l'avvocato RA 1 quale patrocinatore

d'ufficio.

3.

Protestate

tasse, spese e ripetibili per la presente sede."

(cfr.

doc. I, pag. 10)

A

sostegno del ricorso il rappresentante dell'assicurata ha addotto che:

"

(…)

II IN FATTO

1.

In data 24 novembre 2003 (doc. B) la signora RI 1 è

stata dichiarata inidonea al lavoro ai sensi della Legge federale

sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0).

Secondo l'Ufficio giuridico della

Sezione del lavoro, la ricorrente avrebbe la "colpa" di risultare

socia di una Sagl per la quale, tuttavia, in realtà non svolge attività alcuna.

La decisione è stata fondata sugli articoli 8 cpv. 1 lettera f e 15 cpv. 1

LADI.

In effetti la decisione stabiliva

chiaramente che "l'assicurata è socia e gerente della __________ Sagl"

e perciò "visto il suo potere decisionale nell'azienda e

considerato che, per iniziare l'attività presso la stessa, aveva sciolto il

rapporto di lavoro (...) non si ritiene che sia a disposizione per il mercato

del lavoro alle condizioni normalmente richieste".

Per contro non vi era assolutamente

nessun indizio o elemento atto a ritenere che vi fosse un rifiuto di posto di

lavoro da parte della qui ricorrente.

Prove: doc. B; c.s.

2.

Contro

la decisione negativa l'interessata interponeva opposizione in data 22 dicembre

2003.

In particolare ella faceva notare che la semplice iscrizione a RC nella

società del marito non era motivo valido per negligere le prestazioni di

disoccupazione ritenuto che la signora fosse a tutti gli effetti libera da ogni

vincolo lavorativo ed in cerca di lavoro.

Parimenti l'interessata domanda

l'assunzione di alcuni mezzi di prova nonché l'assistenza giudiziaria.

Prove: c.s.

3.

L'opposizione

veniva respinta in data 23 febbraio 2004 con l'argomento che una circolare

federale non permetterebbe ai soci gerenti Sagl di essere inclusi nel diritto

alle prestazioni assicurative.

Inoltre, secondo l'autorità adita la

giurisprudenza equipara il socio di una Sagl ad un datore di lavoro.

Inoltre, l'ufficio giuridico della

Sezione del lavoro respingeva pure le richieste relative ai mezzi di prova,

nonché l'assistenza giudiziaria in quanto la causa - stando all'autorità - "in

linea di massima" non necessitava l'intervento di un legale.

La decisione era firmata dal capo

dell'ufficio giuridico e da una giurista.

Prove: c.s., doc. A

III. IN DIRITTO

A. QUO AL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

1.

L'articolo 8 LADI elenca i presupposti per il diritto

all'indennità

di disoccupazione. Il cpv. 1 di

predetta norma garantisce il diritto alla disoccupazione qualora vi siano i

requisiti ivi elencati. Fra questi, alla lettera f, è prevista l'idoneità al

collocamento.

Giusta l'articolo 15 cpv. 1 LADI è

idoneo al collocamento il disoccupato che è disposto, capace ed autorizzato ad

accettare un'occupazione adeguata.

Prove: c.s.

2.

Se la legge garantisce un diritto di principio al

cittadino, tocca

all'autorità dimostrarne la

mancanza e non al cittadino a

renderne verosimile l'esistenza.

In prima sede la presunta inidoneità

era stata conclusa per il semplice fatto che l'opponente è socia di una Sagl,

così risultante a Registro di commercio.

Per contro, non è stato assolutamente

dimostrato o reso verosimile che l'opponente abbia rifiutato o declinato

un'offerta di lavoro.

2.1

Intanto, si osserva che l'ufficio giuridico della

Sezione del

lavoro ha sottilmente cambiato

motivazione rispetto alla

prima versione.

Nella prima decisione del 24 novembre

2003.

esso motivava il proprio diniego con un (presunto) potere decisionale della

ricorrente all'interno dell'azienda.

Nella seconda decisione del 23

febbraio 2004 (pag. 2) esso giustifica invece il rifiuto su una direttiva

interna ed alla (presunta) posizione di datore di lavoro della

ricorrente.

2.2

Tale argomentazione è in primo luogo

contraddittoria

poiché quando la ricorrente poteva svolgere il

suo lavoro

(nell'ambito di una società che

implicitamente lavorava la canapa, ndr) la LADI pretendeva le quote

assicurative sia dal datore di lavoro (la Sagl) che dal salario del dipendente

(ovvero della ricorrente).

Ci troviamo dunque nella situazione in

cui l'autorità applica la LADI su due piani distinti: pretende il versamento

delle quote assicurative. Quando queste vengono chieste ne viene poi espresso

il rifiuto.

2.3

Secondo l'ufficio giuridico "i soci

gerenti di una società a

garanzia limitata hanno per legge

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro".

Intanto si osserva che l'ufficio

giuridico non dice di quale legge, ovvero atto legislativo formalmente valido,

si tratti.

Di sicuro questa legge non è il

Codice delle obbligazioni che afferma piuttosto il contrario.

In effetti, l'articolo 772 CO conferma

la dicotomia tra i soci (persone fisiche o giuridiche) costituiscono una nuova

persona giuridica. "Die Rechte

und Pflichten ergeben sich grundsätzlich aus der Kapitalanlage" (Senn, Gesellschaftsrecht, ed. 2001,

pag. 298).

La società a garanzia limitata ha una

personalità giuridica propria ed indipendente da quella dei soci (Senn, op.

cit., pag. 299). Tale conferma è data pure dall'articolo 783 CO.

L'ufficio giuridico dimentica pure che

la gestione della società può essere demandata a persone che non sono socie

(articolo 812 CO), dacché la tesi relativa alla qualità del socio equiparabile

a quella del datore di lavoro viene ex lege a cadere (Senn, op.cit.,

pag. 330).

Dunque, l'ufficio giuridico -

sorvolando inspiegabilmente persino l'articolo 812 CO! - è partito dall'errato

presupposto che la ricorrente fosse equiparabile al datore di lavoro

dimenticando del resto che si tratta di persone diverse.

Esso non dimostra però che sia così,

mentre - per contro - doveva farlo per negligere i diritti di cui agli articoli

8.

e 15 LADI.

2.4

L'articolo 812 CO è del resto perfettamente

legale. La

ricorrente aveva già detto in sede di

opposizione di fungere unicamente da prestanome per il marito e con una

quota minima di 1'000.-franchi (punto 3 dell'opposizione).

Ella aveva spiegato che non aveva

assolutamente più nulla a che fare con la società.

Male si vede la ragione per la quale,

dunque, una (non meglio precisata) legge esprima il contrario di una situazione

reale e del tenore dell'articolo 812 CO.

Prove: c.s.

3.

L'ufficio giuridico ha modificato anche una seconda

argomentazione. In effetti, in un

primo tempo esso affermava che per la posizione di socia e gerente ella non "sia

a disposizione per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente

richieste" (decisione del 24 novembre, pagina 2; la sottolineatura è

nostra, ndr).

In sede di opposizione questo argomento cambiava.

La mancata idoneità non veniva più

giustificata da una presunta indisposizione bensì da una "posizione

analoga a quella di un datore di lavoro ".

E' evidente che non si tratta della medesima cosa.

Di conseguenza l'ufficio giuridico ha

in sostanza modificato la propria argomentazione per giustificare il proprio

diniego alle prestazioni LADI che però - quando l'interessata lavorava -

pretendeva.

Di due l'uno. O si emette una

decisione per (presunta) indisposizione oppure la si giustifica subito con la

(presunta) posizione sociale.

Tale agire dimostra piuttosto che lo

stesso ufficio giuridico non ha saputo controargomentare l'opposizione ed ha

dovuto ricercare nuove motivazioni.

Prove: c.s.

4.

Non da ultimo va obiettato l'argomento volto a rifiutare

un

diritto alle prestazioni LADI ex art. 8 e 15 LADI

attraverso una

Circolare (interna) del Segretariato di Stato

dell'economia non

regge ad analisi giuridica.

Il principio della legalità insegna

che per negligere un diritto dato ex lege occorre che vi sia un analoga base

legale positiva.

Una semplice circolare, per di più

neppure pubblicata e ancor meno allegata alla decisione, non è sufficiente per

negligere i diritti alle prestazioni.

Prove: c.s.

5.

La ricorrente non svolge alcuna attività ed è

perfettamente

disponibile ad assumere un'attività lucrativa a tempo

pieno.

La signora RI 1 va considerata

disoccupata ai sensi dell'articolo 10 LADI e pertanto anche idonea al

collocamento ai sensi dell'articolo 8 cpv. 1 lettera f LADI.

A titolo marginale si osserva che

l'articolo 10 LADI non è neppure stato preso in considerazione.

Non vi è nessun elemento concreto

oggettivo o soggettivo atto a ritenere l'esistenza di ostacoli

all'assoggettamento alla LADI, rispettivamente all'adempimento dei requisiti di

cui agli articoli 8, 10 e 15

LADI.

Di conseguenza, il ricorso va accolto.

Prove: c.s.

B. QUO AL GRATUITO PATROCINIO NEGLETTO IN IA

SEDE

6.

Il gratuito patrocinio in sede di opposizione è stato

negletto in

quanto la ricorrente sarebbe stata in grado di

difendersi da

sola poiché il caso sarebbe stato

semplice e la sua formazione di impiegata le avrebbe evitato di rendersi da un

legale.

6.1

Innanzitutto va ricordato che la stessa LPGA

prevede a

determinate condizioni la possibilità di

ottenere il gratuito

patrocinio (U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, pag.

398ss).

6.2

La prassi e la

giurisprudenza hanno poi stabilito che tanto

più una decisione tocchi il cittadino, tanto più

sarà da

abbassare la soglia per la concessione del

gratuito

patrocinio (Kley-Struller, in

AJP/PJA 1995 pag. 186s; Borghi/Corti, Compendio di diritto

amministrativo, pag. 152s; Müller, Grundrechte in der Schweiz, pag. 551;

RU 124 I 304).

Nel caso concreto la decisione verte

attorno ad un importante tassello finanziario della vita della ricorrente: in

effetti, non lavorando ella si appoggia alle entrate della LADI, pena la

doverosa richiesta assistenziale. Dunque le conseguenze della decisione possono

essere estremamente gravi per i destini della ricorrente.

Sotto questo aspetto oggettivo

l'appello ad un legale è senz'altro giustificato.

Prove: c.s.

7.

Vi sono ulteriori elementi dimostrati dall'agire della

stessa

autorità di prime cure.

7.1

Innanzitutto è la stessa

autorità ad appellarsi ad un ufficio

giuridico. La prima decisione

non era stata emessa da un "semplice" collocatore o un responsabile

dell'ufficio regionale di collocamento. Il caso è stato deferito per competenza

all'ufficio giuridico.

Di conseguenza, il principio del fair

trail - segnatamente quello della parità delle armi - pretende che anche il

cittadino possa avere a sua disposizione una difesa giuscognita se la stessa

autorità vi si appoggia!

Altrimenti detto, l'autorità si

contraddice poiché pretende la semplicità del caso quando essa stessa ha demandato

il caso ad un ufficio giuridico.

Detta tesi è del resto confortato

dalla constatazione che la decisione in seconda sede è stata firmata da (altri)

due giuristi.

Non da ultimo, si osserva che la

stessa Cassa disoccupazione - che è formata da professionisti del

settore - non sapeva come trattare il caso, come ci conferma il suo scritto del

30.

ottobre 2003 (doc. C).

Male si vede dunque perché, in tale

situazione e con le potenziali conseguenze della decisione, l'interessata non

abbia legittimamente potuto appellarsi ad un legale.

7.2

Ma vi è di più. Il caso non era affatto così

semplice e

scontato come si voleva fare credere.

In sede di ricorso, infatti, abbiamo visto come l'ufficio giuridico abbia

dovuto modificare le sue tesi per giustificare il proprio diniego, in

particolare:

- in un primo momento esso motivava il diniego

con un

non meglio precisato potere decisionale della

ricorrente,

in seguito con una direttiva (interna)

relativa alle Sagl

- nella prima decisione sollevava un'indisponibilità

dell'interessata, successivamente la

sua funzione

analoga a quella di un datore di lavoro

Il caso non era dunque affatto così

scontato, dacché la richiesta era giustificata.

Prove: c.s.

C. QUO AL GRATUITO PATROCINIO IN PRESENTE SEDE

Nel caso S.A., pendente presso

codesto Tribunale, la Sezione del lavoro ha affermato la LAG non è applicabile,

segnatamente neppure per le modalità di procedura.

Esso non ha tuttavia indicato quali

modalità siano da intraprendere per giustificare il gratuito patrocinio ai

sensi dell'articolo 37 LPGA. Tantomeno esso indica l'esistenza di formulari

appositi da compilare.

In questo senso viene confermato che

la signora non ha assolutamente entrate e sta vivendo dei suoi (pochi) risparmi

e facendo capo a prestiti da parte di famigliari. Ella sta attendendo riscontro

dalla presente procedura per decidere il proprio sostentamento futuro, fermo

restando che ella sta cercando un posto di lavoro a tempo pieno.

Fatti questi presupposti, la ricorrente

è a disposizione per ogni e qualsiasi ragguaglio in merito alla sua situazione

finanziaria, ritenuto che gli usuali formulari - per bocca della Sezione del

lavoro - sono inapplicabili in quanto fondantisi sulla LAG.

La signora RI 1 chiede di essere posta

al beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria.

Prove: c.s.

(…)." (cfr. doc. I)

1.4

Con

ordinanza del 3 maggio 2004 il presidente del TCA ha assegnato alla Sezione del

lavoro Ufficio giuridico un ultimo termine perentorio di 10 giorni per

presentare la risposta di causa con la comminatoria che trascorso infruttuoso

tale termine il Tribunale procederà alla emanazione del giudizio sulla base

degli atti di causa (cfr. doc. III).

1.5

Nella sua

risposta del 6 maggio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto

di respingere il ricorso e si è riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr.

doc. IV).

1.6

Con lettera

del 21maggio 2004 il rappresentante dell'assicurata ha inoltrato al TCA una

"Replica" del seguente tenore:

"

(…)

I. IN ORDINE ALLA REPLICA

In data 7/10

maggio il lodevole Presidente di codesto Tribunale ha concesso un termine di 10

giorni alla ricorrente per presentare la propria replica.

L'ultimo giorno utile per presentare la

replica cade quindi in data 21 maggio 2004 (art. 38 LPGA).

Prove: ordinanza del 6 maggio 2004; incarto

dell'ufficio giuridico.

II. IN ORDINE ALLA RISPOSTA

Giusta l'articolo 5 della Legge di

procedura per le cause al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA; RL

3.4.1

) l'autorità amministrativa deve formulare nell'atto di

risposta tutte le sue eccezioni di ordine o di merito. Tale dizione

era già presente nel Messaggio n° 930 del 17 ottobre 1960 (cfr. spiegazioni al

capitolo procedura) , segnatamente al capitolo "procedura").

In altre parole, nel pieno rispetto del

predetto articolo 5, le eccezioni non formulate nella risposta valgono come

ammesse a favore del ricorrente.

Prove: risposta del 6 maggio 2004; c.s.

III. NEL MERITO DELLA RISPOSTA

1.

Preliminarmente si ribadiscono appieno i considerandi espressi

nel

ricorso.

Prove: c.s.

2.

Si osserva che l'autorità di prime cure sembri volere modificare

gli

argomenti a sostegno del proprio

diniego. In effetti la decisione stabiliva a chiare lettere (la

sottolineatura è nostra, ndr):

"visto il suo potere decisionale

nell'azienda e considerato che, per iniziare l'attività presso la stessa, aveva

sciolto il rapporto di lavoro (...) non si ritiene che sia a disposizione

per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste".

Per contro nella risposta, essa afferma (pag. 4, in

cima):

"(.... ) fintanto che (la

ricorrente, ndr) mantiene la sua posizione in seno alla società sua e del

marito, l'assicurata può esercitare un'influenza sulla perdita di lavoro da lei

subita, ciò che rende la sua disoccupazione difficilmente controllabile

(...)" (pag. 4, in cima).

Di conseguenza, da una presunta

indisponibilità al lavoro l'autorità modifica il suo diniego giustificandosi

ora con una presunta difficoltà di controllo.

La ricorrente ritiene che la

collocabilità e l'idoneità lavorativa non possano essere commisurate a

dipendenza del grado di (una non meglio precisata) controllabilità.

Non solo.

A quali controlli l'ufficio di prime

cure si riferisca non è dato sapere. Nondimeno, l'interessata ben sa che le

conseguenze penali in caso di violazione ai suoi doveri LADI.

Di conseguenza, la (presunta) difficoltà

di controllo appare puramente indicata ai fini di causa, tant'è vero che non è

ammissibile giudicare a priori un comportamento scorretto da parte di una

persona disoccupata.

Prove: c.s.

3.

Si prende atto che l'autorità di prime cure non ha

contestato

l'affermazione ricorsuale secondo cui

la ricorrente sia disponibile in ogni momento e per un'attività a tempo pieno.

La questione va ritenuta come ammessa da

parte dello stesso Ufficio giuridico (art. 5 LPTCA).

Va precisato - e questo l'ufficio non lo

mette neppure in dubbio - che mai la ricorrente ha rifiutato o declinato

offerte di lavoro.

Neppure, nel suo insieme, l'Ufficio

giuridico mostra o rende verosimile un'inidoneità al collocamento (art. 8 cpv.

1.

lettera f LADI).

Prove: c.s.

4.

Per quanto attiene l'assistenza giudiziaria, già richiesta in

prima

sede, si sottolinea che la stessa Cassa

disoccupazione (gestita da professionisti) non era in grado di prendere una

decisione e decideva di rivolgersi all'Ufficio giuridico della Sezione

del lavoro.

Inoltre, come esposto nel ricorso, lo

stesso Ufficio giuridico si è visto costretto a modificare in due occasioni la

propria versione (cfr. gli argomenti ampiamente ripresi nel ricorso), citando

in seconda sede addirittura una direttiva interna e non nota al pubblico

comune.

L'autorità ha fatto trattare la pratica da due

giuristi.

Anche la risposta (di ben 5 pagine!) è

stata preparata e firmata da due giuristi.

Tutto questo dimostra che la situazione

fosse tutt'altro che scontata, come diversamente vorrebbe fare credere

l'autorità di prime cure.

E' del resto rispettoso della parità

delle armi che, di fronte a mancate entrate decise da un Ufficio

giuridico ed in grado di stravolgere la vita famigliare, un cittadino si

rivolga pure ad un giusperito.

Un ulteriore indizio circa la mancata

scontatezza è dimostrata attraverso la semplice constatazione che l'autorità

non era neppure riuscita ad inoltrare la propria risposta entro i termini

imposti dal Giudice, dovendosi appellare ad un termine di grazia offerto

d'ufficio.

Osservato che il diniego avvenne solo

per la presunta facilità della causa, in realtà tutti questi elementi giustificavano

e giustificano la concessione dell'assistenza giudiziaria, rispettivamente del

gratuito patrocinio, a favore della ricorrente.

Prove: c..s

Visto quanto sopra si ribadisce la richiesta del petitum

ricorsuale." (cfr. doc. VII)

1.7

Il doc. VII

è stato notificato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. VIII)

che, con lettera del 4 giugno 2004 al TCA, ha osservato che:

"

(…)

L'assicurata è stata resa inidonea al

collocamento in ragione della sua posizione in seno alla società __________

Sagl di __________ (suo precedente datore di lavoro), posizione, la sua,

paragonabile a quella di un datore di lavoro. Infatti, conformemente alla

giurisprudenza federale e alla prassi del Segretariato di Stato dell'economia -

organo di vigilanza a livello federale per quanto riguarda l'esecuzione

dell'assicurazione contro la disoccupazione - i soci gerenti di una società a

garanzia limitata hanno, per legge, una posizione analoga a quella di un datore

di lavoro e fintanto che la mantengono, sono automaticamente esclusi, senza

ulteriore esame dunque, dalla cerchia degli aventi diritto all'indennità di

disoccupazione.

Il fatto che dallo scorso mese di maggio la

signora RI 1 non figura più iscritta a registro di commercio come socia gerente

con firma individuale della suddetta ditta non è rilevante per la presente

vertenza, ritenuto come, secondo costante giurisprudenza, il giudice delle

assicurazioni sociali esamina la legalità della decisione amministrativa

deferitagli sulla base dei fatti avvenuti fino al momento in cui essa venne

emanata." (cfr. doc. X)

I doc.

VIII e X sono stati notificati al rappresentante dell'assicurata per conoscenza

(cfr. doc. XI).

1.8

Così

richiesto (cfr. doc. VI), il 24 maggio 2004, il rappresentante dell'assicurata

ha trasmesso al TCA la documentazione relativa all'assistenza giudiziaria (cfr.

doc. IX e allegati doc. D-H).

1.9

Con lettera

del 18 giugno 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha trasmesso al TCA

copia di documentazione pervenutale dalla Cassa di disoccupazione __________,

di __________ (cfr. doc. XIII e allegati doc. 11-13).

Il doc.

XIII e relativi allegati sono stati notificati al rappresentante

dell'assicurata (cfr. doc. XIV) che, con lettera del 13 luglio 2004 al TCA, ha

preso posizione come segue:

"

La ricorrente, conformemente all'ordinanza 7

luglio 2004, osserva che - indipendentemente dall'oggetto litispendente - anche

i presunti motivi di inidoneità al collocamento sollevati dalla Sezione del

lavoro sono venuti a mancare.

Per il resto è fatto rimando ai pertinenti

argomenti già sviluppati nel ricorso e nei successivi scambi scritti."

(cfr. doc. XVI)

1.10

Previa

convocazione scritta (cfr. doc. XII), il 13 luglio 2004, le parti sono state

sentite dal vicecancelliere Francesco Storni.

In quell'occasione

è stato steso un verbale del seguente tenore:

"

(…)

L'assicurata afferma di aver iniziato a lavorare

per la __________ Sagl (di seguito la ditta) nel mese di settembre 2002. Sono

stata assunta da mio marito __________.

All'assicurata vengono sottoposti i doc. 8/B e

8/C (contratto di assunzione e disdetta) e la stessa conferma che gli stessi

sono stati sottoscritti da lei per ricevuta e conferma e da suo marito.

Per la ditta io mi occupavo della gestione del

personale (all'inizio eravamo io e mio marito e in seguito, visto il

cambiamento dello scopo della ditta, è stata assunta una terza persona a metà

tempo. Si tratta di __________). Mi occupavo dei versamenti degli incassi e

preparavo tutto per il contabile.

La ditta in un primo tempo si dedicava alla

vendita dei prodotti derivati dalla canapa (questo dall'apertura del negozio

fino a settembre/ottobre 2003) in seguito lo scopo è cambiato ed è divenuto uno

studio di tatuaggi.

Io avevo più lavoro quando la ditta operava come

negozio di vendita di prodotti derivati dalla canapa. Quando è diventato studio

di tatuaggi il mio lavoro è molto diminuito, in particolare non dovevo più

contattare e trattare con i fornitori e la contabilizzazione era di molto

diminuita.

Ho ricevuto la disdetta per il 30 settembre 2003

appunto perché essendo diminuito il mio lavoro non ero più necessaria.

Nell'ambito dell'inchiesta indoor (circa a fine

settembre inizio ottobre 2003) sono stata convocata dalla magistratura quale

dipendente del negozio per un colloquio.

Il negozio non è mai stato chiuso per ordine

della magistratura e del colloquio avuto non ho ricevuto più nessuna notizia.

La ditta non ha mai smesso di operare e

attualmente il suo scopo è rimasto quello dei tatuaggi e piercing.

Sono rimasta iscritta quale socia gerente della

ditta fino al mese di maggio 2004 perché mio marito, come del resto sin

dall'inizio, mi ha chiesto di fare da prestanome. Infatti una Sagl non può

essere aperta se non si è in due persone.

Nel mese di maggio 2004, visto che la carica di

socia gerente della ditta mi causava molti problemi personali, ho deciso di

togliermi definitivamente.

Nella ditta è quindi subentrato quale socio senza

diritto di firma il fratello di mio marito.

Per la Sezione del lavoro l'avv. __________

chiede all'assicurata se dopo il 30 settembre 2003 ha esercitato un'attività

lucrativa dipendente in una ditta terza.

La risposta è purtroppo no. Sono in attesa di una

risposta che se positiva dovrebbe valere dal 1° settembre 2004.

La rappresentante della Sezione del lavoro

afferma che al caso concreto torna applicabile la Prassi ML/AD 2003/4 Foglio

4/3 del SECO, in particolare il punto 2 che regola la fattispecie in cui il

coniuge lavora nella stessa azienda.

Precisa ancora che in una sentenza del 31 marzo

2004.

(C 171/03) il TFA ha ridotto a 6 mesi il termine indicato nella direttiva

in parole.

Il rappresentante dell'assicurata afferma che mal

si capisce come la controparte solo in questa udienza di audizione porti nuovi

argomenti giuridici mai toccati né in sede di risposta né in un'eventuale sede

di duplica. Pertanto sono da considerare proceduralmente tardivi.

In merito alla direttiva del SECO prodotta in

data odierna si ribadisce che trattasi unicamente di una direttiva interna

quindi senza forza di legge. Preme ricordare che l'assicurata pagava le quote

assicurative LADI dedotte dal suo salario quale impiegata. La sentenza citata

del TFA non può trovare applicazione nella presente vertenza in quanto la

fattispecie differisce totalmente e in più l'assicurata non ha lavorato presso

una ditta terza. Giova inoltre ricordare che al momento attuale è solo il

marito dell'assicurata ad essere socio gerente della ditta e la signora non

più. Vi è inoltre da dire che per quanto possa essere rilevante i coniugi __________

sottostanno a regime della separazione dei beni. Di conseguenza non vi è una

partecipazione del coniuge alla capacità di disporre dell'azienda.

Il rappresentante dell'assicurata chiede alla sua

assistita se nell'ambito delle sue mansioni all'interno della ditta prendeva

ordini direttamente dal datore di lavoro o procedeva di sua iniziativa. La

risposta è prendevo ordini dal datore di lavoro per qualsiasi cosa.

Il rappresentante dell'assicurata chiede ancora

alla sua assistita se ha mai preso quote o percentuali di incassi della ditta.

La risposta è no.

Le parti non hanno nulla da aggiungere.

Copia del presente verbale è consegnato seduta

stante, letto e approvato si firmano. (cfr. doc. XV)

in

diritto

2.1

Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurata deve essere o

meno ritenuta idonea al collocamento.

In tale

contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza

revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14

del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728

segg.).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per

poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la

giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002

2.2

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,

DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V

51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con

riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess

Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto:

DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag.

146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995

pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V

214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V

436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag.

131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid.

la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275

consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n.

2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3

= DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.

1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137

consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.:

DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977

n. 16 e n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.

53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

L'Alta

Corte ha ribadito la propria giurisprudenza in una sentenza del 21 agosto 2003

nella causa C., C 3/03 e, confermando il precedente giudizio di questo

Tribunale, ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste

dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che

il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad

accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende

pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire

un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata -

senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato,

egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile

attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente

per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e

per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58

consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di

un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo,

non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale

agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato

intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante

è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al

collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione

oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha

intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura

in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure

non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente

esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a

causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato

intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della

giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al

collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa

del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327

consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere

negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar

avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di

fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile

qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un

guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di

attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni

transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati

(sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"

(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C

3/03, consid. 3)

In

un'altra sentenza del 7 giugno 2004 nella causa C. (C87/02), la nostra Massima

Istanza ha sottolineato che:

"

(…)

6.

6.

Come già detto nel considerando 3, giusta

l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di

disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, egli

è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 30

giugno 2003, stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è

disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.

L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato,

l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di

esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni

inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare

un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la

volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure

una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può

consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei

potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con

riferimento).

6.2

Per quanto riguarda la disponibilità, da un

punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale

delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi

familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta

la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato

idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel

caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali

particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante

determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori

dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti

considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di

lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di

trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti;

cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141).

Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare

un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,

tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori

circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3

pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03,

consid. 1.3).

6.3

Il lavoratore in posizione professionale analoga

a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta

l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale

segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente

e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire

in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui

egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe

sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327

consid. 1a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00,

consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere

considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della

ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando

la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti i compiti suscettibili

di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1a

e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20

ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C

341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).

6.4

Se, per contro, l'interessato può esercitare

tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al

collocamento. Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività

indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il

danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali

attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di

natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi

(DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata).

(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella

causa C., C 87/02)

Il TFA ha

così concluso che, in quel caso, l'assicurato era idoneo al collocamento in

quanto l'attività indipendente da lui svolta dopo il licenziamento comportava

la conclusione della sua precedente attività e non la continuazione della

stessa.

Essa

poteva pertanto venire considerata un'attività transitoria che comportava

investimenti minimi e quindi compatibile con l'assunzione di un'attività

lavorativa a tempo pieno.

Inoltre

l'assicurato ha effettivamente reperito un lavoro all'80% che ha accettato

malgrado l'attività si svolgesse fuori cantone.

Il TFA ha

pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel

senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della

perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in

che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere

un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78;

DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

riferimenti).

Al

riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA

ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence,

l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et

perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en

principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid.

2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré

est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter

qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui

entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir

l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p.

78.

consid. 2).

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un

travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le

cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de

démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les

recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C

313/02], consid. 2.2).

(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella

causa G., C 287/03)

2.3

Secondo la

giurisprudenza gli assicurati che mantengono una posizione analoga a quella di

un datore di lavoro, anche dopo il licenziamento da parte della propria ditta,

non hanno diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. DTF 123 V 234). Ad

esempio in una decisione del 22 agosto 2003 nella causa S. (C 36/03), il TFA

ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.

Streitig und zu prüfen ist der Anspruch des

Beschwerdeführers auf Arbeitslosenentschädigung ab 3. September 2002 (Datum der

Antragstellung). Die Vorinstanz hat zutreffend erwogen, dass der

Beschwerdeführer auch nach der Entlassung aus der Firma X.________ GmbH auf den

31.

Juli 2002 als Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift im

Handelsregister eingetragen blieb und somit in dieser Unternehmung weiterhin

eine arbeitgeberähnliche Stellung bekleidete. Damit hielt er sich die

Möglichkeit offen, den Geschäftsgang zu beeinflussen und sich gegebenenfalls

selbst wieder anzustellen. Er hat somit diejenigen Eigenschaften nicht

aufgegeben, welche ihn zur arbeitgeberähnlichen Person machten und ihn

rechtsprechungsgemäss auch vom Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

ausschlossen. Was er hiegegen vorbringt, vermag an diesem Ergebnis nichts zu

ändern. Dass die GmbH seit einiger Zeit keinen Umsatz mehr erzielt und ihm

keinen Lohn mehr ausbezahlt hat, hindert den Versicherten nicht daran, die

Firma allenfalls zu reaktivieren. Eine vorübergehende Stilllegung des Betriebs

(100 %ige Kurzarbeit) beendet die arbeitgeberähnliche Stellung ebenso wenig wie

die blosse Absichtsäusserung, die Unternehmung liquidieren zu wollen. Der

Ausgang der Angelegenheit mit der Y.________ SA hat keinen Einfluss auf die

arbeitgeberähnliche Stellung, und der Vergleich mit Aktionären einer AG hilft

dem Beschwerdeführer nicht weiter, da es vorliegend um die Stellung eines

Gesellschafters und Geschäftsführers einer GmbH geht. Bis zum Datum der streitigen

Verfügung vom 11. November 2002, welches rechtsprechungsgemäss die zeitliche

Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 121 V 366 Erw. 1b),

kann der Beschwerdeführer daher auf Grund seiner arbeitgeberähnlichen Stellung

keine Arbeitslosenentschädigung beziehen.

3.

Nun hat der Versicherte im vorliegenden

Prozess neue Unterlagen eingereicht, welche die Zeit nach Erlass der genannten

Verfügung betreffen und sich auf den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

auswirken könnten. Gemäss einem Schreiben der X.________ GmbH an das

Handelsregisteramt des Kantons Zürich vom 18. Dezember 2002 habe der

Versicherte am 12. Dezember 2002 seine Stammeinlage in der GmbH abgegeben und

sei von der Geschäftsführung zurückgetreten, wobei zugleich seine Unterschrift

erloschen sei. Das selbe lässt sich der ebenfalls mit dem 12. Dezember 2002

datierten öffentlichen Urkunde zur Übertragung einer Stammeinlage entnehmen.

Nach der Rechtsprechung können Versicherte in arbeitgeberähnlicher Stellung

dann Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung erheben, wenn ihr Ausscheiden aus

dem Betrieb definitiv ist, sie somit jene Eigenschaften verlieren, deretwegen

sie bei Kurzarbeit auf Grund von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vom Anspruch auf

Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wären (BGE 123 V 238 f.). Dabei ist das

Datum des effektiven Ausscheidens massgebend, nicht dasjenige der Löschung im

Handelsregister oder der Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB;

BGE 126 V 137 Erw. 5b; ARV 2000 Nr. 34 S. 179 Erw. 1, je mit Hinweisen).

Demnach bestehen Hinweise darauf, dass der Beschwerdeführer seine

arbeitgeberähnliche Stellung am 12. Dezember 2002 endgültig aufgegeben hat. Ein

allfälliger Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung könnte daher, sofern die

übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, an diesem Zeitpunkt beginnen. Im

Schreiben vom 10. Februar 2003 an das Eidgenössische Versicherungsgericht gibt

der Beschwerdeführer an, er sei mündlich darüber orientiert worden, dass die

Arbeitslosenkasse seine Anspruchsberechtigung ab 18. Dezember 2002 anerkenne.

Dazu fehlen jedoch Belege. Es rechtfertigt sich daher, die Sache der Verwaltung

zu überwiesen, damit sie den Anspruch des Beschwerdeführers auf

Arbeitslosenentschädigung ab 12. Dezember 2002 prüfe und hierüber verfüge.

(cfr. STFA del 22 agosto 2003 nella causa S., C

36/03)

L'Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in

un'altra decisione dell'8 giugno 2004 nella causa K. (C 110/03) nella quale ha

ribadito che:

"

(…)

2.1

Die Vorinstanz hat zutreffend erwogen, dass die

Beschwerdeführerin nach ihrer Entlassung aus der Firma L.________ AG auf Ende

August 2002 weiterhin als Mitglied des Verwaltungsrats mit

Kollektivunterschrift zu Zweien im Handelsregister eingetragen blieb. Sie kann

demnach die mit diesem Mandat verbundenen Rechte und Pflichten weiterhin

ausüben und hat somit jene Eigenschaften nicht aufgegeben, welche sie zu einer

arbeitgeberähnlichen Person machen. Die momentane Stilllegung der Firma hindert

die Beschwerdeführerin nicht daran, sich gegebenenfalls selbst wieder

einzustellen (100%ige Kurzarbeit; BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb; Urteil S. vom 22.

August 2003, C 36/03), bleibt es ihr doch nach wie vor möglich, einen

allfälligen Reaktivierungsbeschluss und weitere Geschäftsentscheidungen

massgeblich zu beeinflussen. Dass die Versicherte sich im Handelsregister hätte

löschen lassen oder die Firma zufolge Konkurses endgültig liquidiert worden

wäre, macht sie nicht geltend. Der Eintrag im Handelsregister wird von der

Rechtsprechung regelmässig als wichtiges und einfach zu handhabendes Kriterium

berücksichtigt, wenn es um die Beurteilung geht, ob eine arbeitgeberähnliche

Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hat (ARV 2002 S. 185 Erw. 2b und

c; erwähntes Urteil S.; Urteile B. vom 26. September 2003, C 95/03, Sch. vom 7.

August 2003, C 64/03 und B. vom 4. August 2003, C 60/02). Denn erst mit der

Löschung des Eintrags ist nach aussen in für Dritte verlässlicher Weise

kundgetan, dass die Person definitiv aus der Firma ausgetreten ist. Das

Ausscheiden einer solchen Person muss an Hand eindeutiger Kriterien überprüfbar

sein, welche keine Zweifel am endgültigen Austritt aus der Firma offen lassen

(Urteil F. vom 14. April 2003, C 92/02). Solange dies nicht der Fall ist, kann

eine solche Person keine Arbeitslosenentschädigung beziehen.

(…)." (cfr. STFA dell'8 giugno 2004 nella

causa K., C 110/03)

Chiamata

a pronunciarsi circa il diritto alle indennità di un assicurato che, dopo

essere stato licenziato, ha abbandonato la carica di amministratore unico della

SA sua datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni ed inoltre sua moglie è

entrata nel consiglio di amministrazione della stessa società, l'Alta Corte ha,

tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.5

Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer

aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte

Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit

Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert

Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an

einem Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das

Erfordernis der Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht

gefolgt werden. In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom

15.

Januar 2003 war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger

Verwaltungsrat der Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor

der genannten ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter

Art und Weise an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne

handelsregistermässig in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf

hinzuweisen, dass sie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes

(ohne ersichtlichen Grund) mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie

firmenintern ein Mandat, welches Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat

einzutreten. Damit steht fest, dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide

Eheleute in der Firma massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den

Beschlüssen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003

verblieb die Ehefrau in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare

Vertretungsbefugnis. Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats

durch die Firma per Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem

Verwaltungsrat bewogen hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne

Bedeutung, als der Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle

angetreten hat. Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der

Arbeitslosigkeit der Beschwerdeführer und seine Ehegattin in massgeblicher

Weise an der Firma mitwirkten und der eine Ehegatte diese Stellung weiter

beibehielt.

2.6

Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung

wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage

braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im

Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall

gehört) erfüllt sind.

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella

causa N., C 219/03)

In

un'altra sentenza del 5 luglio 2004 nella causa D., (C 155/03) il TFA, nel caso

di un assicurato licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il

ruolo di socia gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha

ancora stabilito che:

"

(…)

2.2

D.________ war sowohl bei der Kündigung am

29.

April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht

Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran

beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte

Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie

besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die

Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen

Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu

verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen

die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die

GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht

gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden

rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu

tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung

der Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines

missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr.

22.

S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03])

ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren

Wortlaut des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann

keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war

Einzelzeichnungsberechtigte der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft

("Ehegatte") verliert er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.

(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella

causa D., C 155/03)

Inoltre

sulla questione a sapere se un assicurato può determinare o influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, nella già citata sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N. (C

219/03), il TFA ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

2.4

Nach der Rechtsprechung muss bei

Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage

stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und

ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die

Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche

Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur

zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche

Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege

(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden

Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3

lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren

Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit

Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die

Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie

der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung

verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur

Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt

war.

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella

causa N., C 219/03)

In questo

contesto va ancora rilevato che sempre secondo il TFA la posizione di socio

gerente di una Sagl é equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C

37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

2.4

Nella

presente fattispecie questo Tribunale rileva innanzitutto che, prima di

emettere la decisione con la quale ha stabilito che l'assicurata non può essere

ritenuta idonea al collocamento, l'amministrazione le ha sottoposto gli

argomenti sollevati dalla Cassa nel suo "Caso sottoposto per

decisione" e le proprie costatazioni rendendola espressamente attenta che

si prospettava una decisione di inidoneità al collocamento e di conseguenza il

rifiuto delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 5 riprodotto al consid.

1.

).

Tramite

il suo rappresentante l'assicurata ha preso posizione in merito (cfr. doc. 4

riprodotto al consid. 1.1).

Pertanto

l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentita dell'assicurata

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della

legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e

STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22

aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002

nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid.

3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12

pag. 37).

Il

diritto di essere sentita dell'assicurata è stato rispettato anche ammettendo

che, come sostenuto dal suo rappresentante, l'amministrazione avrebbe cambiato

la motivazione alla propria decisione.

Infatti,

il rappresentante dell'assicurata, avendo ravvisato l'asserito cambiamento

della motivazione (diversamente non lo avrebbe potuto sollevare), in ogni caso

ha potuto esprimersi in merito.

A

proposito del diritto di essere sentito in caso di sostituzione dei motivi da

parte dell'autorità giudicante cfr. RAMI 2000, pag. 235 e STFA del 28 settembre

2001.

nella causa U., C 119/01.

2.5

Dagli atti

di causa risulta che l'assicurata si è iscritta al collocamento il 1° ottobre

2003.

rivendicando da quella data il diritto alle indennità di disoccupazione

(cfr. doc. 8 e 9).

L'ultimo

datore di lavoro dell'assicurata è stata la __________ Sagl presso la quale

essa ha lavorato a tempo pieno dal 1° novembre 2002 al 30 settembre 2003 (cfr.

doc. 8 punti 15-17 e doc. 8/A).

Per

questa ditta l'assicurata ha rivestito, dalla sua iscrizione avvenuta il 4

settembre 2002, fino al 19 maggio 2004 la carica di socia gerente con diritto

di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- su un capitale sociale di fr.

20'000.--.

Il marito

dell'assicurata figura tuttora iscritto quale socio gerente con diritto di

firma individuale e una quota sociale di fr. 19'000.-- (cfr. doc. XIII e

allegato doc. 13).

Durante

l'udienza del 13 luglio 2004 l'assicurata ha, in particolare, affermato:

"

(…)

Nell'ambito dell'inchiesta indoor (circa a fine

settembre inizio ottobre 2003) sono stata convocata dalla magistratura quale

dipendente del negozio per un colloquio.

Il negozio non è mai stato chiuso per ordine

della magistratura e del colloquio avuto non ho ricevuto più nessuna notizia.

La ditta non ha mai smesso di operare e

attualmente il suo scopo è rimasto quello dei tatuaggi e piercing.

(…)." (cfr. doc. XV)

Come

sopra visto (cfr. consid. 2.2), secondo il TFA: "(…) Il lavoratore in

posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via

di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di

disoccupazione. (…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C

87/02).

Alla luce

degli atti dell'incarto e delle dichiarazioni dell'assicurata questo Tribunale

ritiene che a ragione l'amministrazione ha ritenuto che la ricorrente è

inidonea al collocamento.

Infatti,

da una parte la ditta non ha mai dovuto cessare la propria attività per ordine

della magistratura, d'altra parte, anche dopo la disdetta del rapporto di

lavoro con effetto al 30 settembre 2003 (cfr. doc. 8/B), l'assicurata ha

mantenuto una posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro.

Al

riguardo va qui ricordato che il socio gerente di una Sagl, come

l'amministratore di una SA, gode ex lege di una posizione analoga a quella di

un datore di lavoro potendo egli influenzare risolutivamente le decisioni dello

stesso (cfr. consid. 2.3).

2.6

È quindi verosimile

ritenere che l'assicurata abbia continuato ad occuparsi di acquisire nuova

clientela per la società più che di reperire una nuova occupazione. A

prescindere da ciò il diritto alle indennità di disoccupazione va rifiutato

anche alla luce della giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.3.

Al

proposito va qui rilevato che la stessa assicurata, in sede di udienza, ha, tra

l'altro, dichiarato che:

"

(…)

Per la ditta io mi occupavo della gestione del

personale (all'inizio eravamo io e mio marito e in seguito, visto il

cambiamento dello scopo della ditta, è stata assunta una terza persona a metà

tempo. Si tratta di __________). Mi occupavo dei versamenti degli incassi e

preparavo tutto per il contabile.

La ditta in un primo tempo si dedicava alla

vendita dei prodotti derivati dalla canapa (questo dall'apertura del negozio

fino a settembre/ottobre 2003) in seguito lo scopo è cambiato ed è divenuto uno

studio di tatuaggi.

Io avevo più lavoro quando la ditta operava come

negozio di vendita di prodotti derivati dalla canapa. Quando è diventato studio

di tatuaggi il mio lavoro è molto diminuito, in particolare non dovevo più

contattare e trattare con i fornitori e la contabilizzazione era di molto

diminuita.

Ho ricevuto la disdetta per il 30 settembre 2003

appunto perché essendo diminuito il mio lavoro non ero più necessaria.

(…)

Sono rimasta iscritta quale socia gerente della

ditta fino al mese di maggio 2004 perché mio marito, come del resto sin

dall'inizio, mi ha chiesto di fare da prestanome. Infatti una Sagl non può

essere aperta se non si è in due persone.

Nel mese di maggio 2004, visto che la carica di

socia gerente della ditta mi causava molti problemi personali, ho deciso di

togliermi definitivamente.

Nella ditta è quindi subentrato quale socio senza

diritto di firma il fratello di mio marito.

(…)." (cfr. doc. XV)

Pertanto,

anche se licenziata, l'assicurata non ha interrotto ogni contatto con la Sagl

sua datrice di lavoro. Ora, vista la posizione sua nonché di suo marito quali

soci gerenti, a entrambi restava aperta la possibilità di riassumere

l'assicurata e di aumentare il suo grado di occupazione in caso di ripresa

dell'attività. In simili condizioni l'assicurata non ha diritto alle indennità

di disoccupazione.

Va al

riguardo sottolineato che siccome suo marito figura tuttora iscritto quale

socio gerente con diritto di firma individuale della __________ Sagl (cfr. doc.

XIII allegato doc. 13), conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid.

2.

), il diritto alle indennità di disoccupazione non può essere riconosciuto

all'assicurata neppure dopo che dal 19 maggio 2004 essa non è più iscritta

quale socia gerente della __________ Sagl sua ex datrice di lavoro.

Non si

giustifica quindi il rinvio all'amministrazione, affinché, sulla base della

nuova documentazione prodotta (cfr. doc. XIII e allegato doc. 11-13), che

concerne un periodo posteriore al momento in cui è stata resa la decisione di

inidoneità, proceda a pronunciarsi di nuovo sul diritto alle indennità di

disoccupazione dell'assicurata (per un caso diverso cfr. la STFA del 22 agosto

2003.

nella causa S., C 36/03 riprodotta all'inizio del consid. 2.3).

2.7

L'assicurata

ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio e

dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. I, pag. 10).

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LADI dispone che

le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione, sempre che la presente legge non preveda

espressamente una deroga.

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

La LADI

non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61

lett. f LADI è, in casu, applicabile.

Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle

assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U

102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1

).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa se:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

In questo

senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.

STFA del 31 marzo 2004 nella causa D., I 665/03, consid. 2.1.).

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p.

479.

e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

J.P.H., pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella

causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

Nel caso

di specie dal certificato municipale per l'ammissione dell'assistenza

giudiziaria e dalla relativa documentazione allegata risulta che l'assicurata

vive con il proprio marito che, quale unico reddito della copia, percepisce un

salario lordo mensile pari a fr. 3'000.-- (cfr. doc. IX).

Con

questo reddito mensile la ricorrente deve fare fronte a diverse spese, fra le

quali fr. 1'550.-- corrispondenti all'importo base mensile valido per coniugi,

fr. 990.-- per l'affitto e fr. 583.-- per i premi dell'assicurazione contro le

malattie sue e di suo marito (cfr. doc. IX).

In tali

circostanze, l'indigenza deve essere chiaramente ammessa.

Va poi

considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA

1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano

palesemente destituite di esito favorevole.

Pertanto

il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata.

Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica

dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U.

Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124.

V 301, consid. 6).

2.8

La

ricorrente ha pure postulato l'assistenza giudiziaria in sede di opposizione,

contestando il relativo diniego della Sezione del lavoro, in quanto la vertenza

non era semplice e scontata come ritenuto da quest'ultima (cfr. doc. I, pag. 7

e 8).

L'art. 37

LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti

all'assicuratore, prevede:

"

1.

La parte può farsi rappresentare, se non deve

agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di

un’inchiesta non lo escluda.

2.

L’assicuratore può esigere che il rappresentante

giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.

3.

Finché la parte non revochi la procura

l’assicuratore comunica con il rappresentante.

4.

Se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito."

Qualora

dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue

conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia

priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

Dalla

Circolare del SECO Prassi ML/AD 2004/2, Foglio 8/1, p.to II, si evince che in

una procedura inerente al settore delle assicurazioni sociali il patrocinio non

è in linea di massima necessario, poiché gli organi esecutivi sono soggetti al

principio inquisitorio. Si può tuttavia derogare a questo principio se il caso

in questione è particolarmente complesso.

In

particolare il patrocinio può essere considerato necessario, e perciò

giustificare l'ammissione della gratuità, allorché viene ventilato un

intervento incisivo nella situazione giuridica di un assicurato (cfr. U. Kieser,

ATSG Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 21).

Inoltre

al Foglio 8/2 della Prassi ML/AD 2004/2 del SECO è precisato che la decisione

relativa al patrocinio deve essere presa non appena l'assicurato ha presentato

la sua domanda sotto forma di una decisione intermedia impugnabile. L'art. 56

cpv. 1 LPGA prevede, in effetti, che il rifiuto di accordare il patrocinio

gratuito deve essere notificato con una decisione impugnabile mediante ricorso.

Occorre motivare tale decisione con la mancanza di una delle tre condizioni

summenzionate.

La

richiesta di gratuito patrocinio deve essere, quindi, decisa di principio

tramite l'emissione di una decisione incidentale. Il gratuito patrocinio può

essere autorizzato anche con effetto retroattivo (cfr. U. Kieser, op.cit., ad

art. 37, n. 24).

In una

sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K. (H 179/03) il TFA ha confermato

il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che

aveva ammesso il gratuito patrocinio durante la procedura di opposizione

nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta Corte ha riconosciuto che la richiesta

di risarcimento di fr. 26'492.40 a titolo di contributi sociali non versati

costituiva un intervento relativamente grave nella situazione giuridica

dell'allora presidente del consiglio di amministrazione della ditta e che la

lite non era semplice dal profilo fattuale.

Nel

caso in esame questa Corte può esimersi dall'approfondire il tema di sapere se

a torto o meno la Sezione del lavoro ha atteso di emanare la decisione su opposizione

per pronunciarsi sulla richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di

opposizione.

Infatti,

la richiesta dell'assicurata deve essere accolta, visto che sono comunque

adempiute le condizioni fissate dalla legge. L'opposizione dell'assicurata,

indigente, non era sprovvista di possibilità di successo. Inoltre con la

decisione formale di inidoneità al collocamento, che implica il diniego del

diritto alle indennità di disoccupazione, la Sezione del lavoro è intervenuta

in modo rilevante nella sua situazione giuridica ed il tema era particolarmente

complesso.

Va, poi,

osservato che la LPGA ha introdotto il principio secondo cui l'opposizione deve

contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).

Pertanto all'assicurata occorreva un aiuto anche al fine di motivare l'atto di

opposizione.

Di

conseguenza, in casu, il patrocinio da parte dell'avv. RA 1 era necessario.

In simili

condizioni il gratuito patrocinio deve essere concesso alla ricorrente pure per

la procedura di opposizione dinanzi alla Sezione del lavoro.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.

4.- La domanda

di gratuito patrocinio concernente la procedura di opposizione è accolta.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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