38.2004.23
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8 novembre 2004Italiano71 min
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Numero d'incarto:
38.2004.23
Data decisione, Autorità:
08.11.2004, TCA
Titolo:
non é idonea al collocamento l'assicurata che, in una ditta che non ha mai cessato la propria attività, dopo essere stata licenziata, resta per un certo periodo iscritta quale socia gerente e il cui marito continua ad essere il socio gerente della Sagl sua datrice di lavoro
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
art. 8 cpv. 1 let. a LADI
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 10 LADI
art. 15 LADI
art. 37 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.23
FS/DC/td
Lugano
8 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 febbraio 2004 emanata
da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 30
ottobre 2003 la Cassa Disoccupazione __________ di __________ ha sottoposto per
decisione (cfr. art. 81 cpv. 2 LADI) alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico
il seguente caso concernente RI 1:
"
L'assicurata ha presentato una domanda di
indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° ottobre 2003.
Per il biennio precedente tale richiesta, la stessa
ha lavorato 11 mesi per la __________ Sagl di __________, in qualità di
gerente-impiegata con iscrizione al Registro di commercio come socia gerente
con firma individuale.
Domande che devono formare oggetto di una
decisione:
1. Dal 1° ottobre 2003 l'assicurata risulta idonea al collocamento?" (cfr. doc. 6)
Con
decisione del 24 novembre 2003 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha
stabilito che l'assicurata non può essere ritenuta idonea al collocamento,
argomentando:
"
Conformemente alle disposizioni degli articoli
menzionati, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione solamente
se è idoneo al collocamento.
Secondo la costante giurisprudenza, sia del
Tribunale cantonale, sia del Tribunale federale delle assicurazioni, l'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al
collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali.
Soggettivamente la sua situazione personale deve
essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata,
senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio
condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla
sua persona.
Nel caso in esame l'assicurata è socia gerente
della __________ Sagl, ditta di cui detiene, con il marito, l'intero capitale
sociale.
Visto il suo potere decisionale nell'azienda e
considerato che, per iniziare l'attività presso la stessa, aveva sciolto il
rapporto di lavoro con il __________, non si ritiene che sia disposta per il
mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste.
Non può quindi essere ritenuta idonea al
collocamento.
Si rende attenta l'assicurata che l'introduzione
di una eventuale opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la
durata della stessa." (cfr. doc. 3)
In
precedenza, l'11 novembre 2003, l'ispettore __________ della Sezione del lavoro
Ufficio giuridico ha scritto all'assicurata una lettera del seguente tenore:
"
Gentile signora __________,
abbiamo rilevato che è socia e gerente della __________
Sagl, ditta di cui detiene, con il marito, l'intero capitale sociale.
Abbiamo pure costatato che, per iniziare
l'attività presso questa ditta, aveva sciolto il rapporto di lavoro con il __________.
Visto quanto precede, si prospetta una decisione
di inidoneità al collocamento e di conseguenza il rifiuto delle indennità di
disoccupazione.
La invitiamo a formulare eventuali osservazioni
scritte, entro 10 giorni dal ricevimento della presente.
Non ricevendo alcuna risposta entro il termine
fissato procederemo all'emissione di una decisione in base agli atti in nostro
possesso." (cfr. doc. 5)
Tramite
il suo rappresentante, l'avv. RA 1, l'assicurata, con lettera del 22 novembre
2003, ha risposto alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico quanto segue:
"
Rispondo tempestivamente a nome e per conto
della signora RI 1 alla richiesta di informazioni formulata l'11 novembre a.c.
quo alla questione legata alla __________.
Come si può evincere dai dati contabili la
signora ha lavorato per la società in parola dal novembre 2002 al settembre
2003.
La signora è svincolata da un rapporto di lavoro
o di occupazione dalla ditta in parola ed è collocabile a tutti gli effetti per
un altro posto di lavoro di cui è alla ricerca. La signora non ha più nessun
rapporto di dipendenza o di lavoro con la predetta ditta.
Il fatto che con il marito ella detenga il
capitale sociale non significa affatto che ella non sia collocabile.
Innanzitutto, il fatto che il marito sia
detentore del capitale è del tutto ininfluente ai fini della LADI.
Inoltre, va detto che le autorità civili e penali
riconoscono a tutti gli effetti il cosiddetto "prestanome" in cui una
persona mette a disposizione il nome in una società nella quale in realtà altre
persone munite di una procura generale o altre deleghe svolgono le usuali
mansioni quali organi di fatto. Ricorrente è il caso per diversi esercizi
pubblici, segnatamente laddove vi è una distinzione tra il gerente, il gestore
nonché il finanziatore di entrambi.
Di conseguenza, il semplice fatto di detenere il
capitale sociale di una Sagl non risulta essere un motivo sufficiente per
negare la collocabilità per un posto di lavoro che la signora ricerca in tutta
serietà e onestà.
La signora RI 1 adempie pacificamente ai
requisiti di cui all'articolo 8 LADI quo al diritto alle prestazioni.
Inoltre, la signora RI 1 non è vincolata da alcun
rapporto di impiego e sta cercando un'occupazione ai sensi dell'articolo 10
LADI. Neppure esistono impedimenti di inidoneità al collocamento ai sensi
dell'articolo 15 LADI.
Di conseguenza sono a chiedere conferma
dell'idoneità al collocamento a favore della signora RI 1.
A disposizione per eventuali ulteriori ragguagli,
le faccio pervenire i miei migliori saluti." (cfr. doc. 4)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurata tramite il suo rappresentante, la
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, in data 23 febbraio 2004, ha emanato una decisione
su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione e, in particolare,
ha rilevato che:
"
(…)
1. La signora RI 1 è iscritta in disoccupazione a far tempo
dal 1. ottobre 2003 (termine quadro:
01.10.2003 - 30.09.2005; guadagno assicurato: fr. 3'000.-), alla ricerca di un
impiego a tempo pieno come impiegata d'ufficio o impiegata di commercio.
Nel periodo dal 1. novembre 2002 al 30
settembre 2003 l'assicurata ha lavorato come impiegata e gerente del negozio
gestito dalla società __________ Sagl di __________. In data 30 luglio 2003 il
datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro per il 30 settembre 2003,
indicando quale motivo la recessione del settore (la società ha quale scopo la
gestione e la compravendita di un negozio di canapa, nonché la compravendita di
prodotti naturali e la gestione di uno studio di tatuaggi).
2. In data 30 ottobre 2003 la Cassa di disoccupazione __________
di __________
ha sottoposto all'Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro il caso della signora RI 1 per decisione, in quanto
dall'estratto del registro di commercio la stessa risulta essere socia gerente
con firma individuale, con una quota di fr. 1'000.-, della società __________ Sagl
di __________, unitamente al coniuge, il quale, oltre ad essere socio gerente
con firma individuale, detiene una quota di fr. 19'000.-.
Esperiti i necessari accertamenti, con
decisione 24 novembre 2003 il servizio cantonale ha ritenuto la signora RI 1
inidonea al collocamento.
Contro la predetta decisione
l'assicurata, per il tramite dell'avvocato RA 1 di __________, ha interposto
opposizione in data 22/23 dicembre 2003.
3. Giusta l'articolo 8 cpv. 1 lett. f LADI l'idoneità al
collocamento
costituisce un presupposto per il
diritto all'indennità di disoccupazione. Secondo la definizione legale
dell'articolo 15 cpv. 1 LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è
disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al collocamento comprende due
elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire
la capacità di esercitare un'attività lucrativa senza che l'assicurato ne sia
impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona e, d'altra parte,
soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà di prendere
tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al
tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.;
DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenteschädigung, 2. ed., Zurigo 1998 pagg.
31-38). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando
può dedicare un tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e
quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente
esiguo (DLA 1986 N. 20; STCA del 5 luglio 2001, nella causa S. G. contro UL,
consid. 2.2., pag. 10).
Secondo la giurisprudenza, un lavoratore
che beneficia di una situazione professionale paragonabile a quella di un
datore di lavoro non ha il diritto all'indennità di disoccupazione quando,
benché licenziato formalmente da un'azienda, continua a determinare le
decisioni del datore di lavoro o ad influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro. Nel caso contrario, infatti, si eluderebbe, per il
tramite di una disposizione dell'indennità di disoccupazione, la normativa in
materia d'indennità in caso di riduzione dell'orario di lavoro, in particolare
l'articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. La situazione è invece diversa quando il
dipendente, che si trova in una situazione paragonabile a quella del datore di
lavoro, abbandona definitivamente l'azienda a motivo della chiusura della
stessa oppure quando l'azienda continua ad esistere ma il lavoratore, a seguito
di disdetta del rapporto di lavoro, rompe definitivamente ogni legame con la
società. In un caso come nell'altro l'interessato può pretendere le indennità
di disoccupazione (STFA del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 3).
Fatti
I soci gerenti di una società a garanzia
limitata hanno, per legge, una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro. Finché la mantengono, essi sono automaticamente esclusi dalla cerchia
degli aventi diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. Circolare
concernente l'indennità di disoccupazione, Segretariato di Stato dell'economia,
gennaio 2002, B31 e segg.; cfr. Prassi ML/AD 2003/4 - Foglio 4/1 a 4/4).
4. Nella presente fattispecie, dai documenti agli atti, come pure
dall'estratto del registro di commercio,
emerge che l'assicurata è socia gerente con firma individuale della società __________
Sagl con sede a __________ e che detiene una quota sociale di fr. 1'000.-.
Considerandi
II coniuge, signor __________, è
anch'esso socio gerente con firma individuale della predetta società, con una
partecipazione di fr. 19'000.-. Presso questa società, il cui capitale sociale
è interamente in mano ai coniugi __________, l'assicurata ha del resto
effettuato il suo periodo contributivo, prima di annunciarsi in disoccupazione.
Ora, in considerazione di quanto precede
e alla luce della citata giurisprudenza, non si può che giungere alla
conclusione che la signora RI 1, già per il fatto di essere socia gerente della
predetta società, non può beneficiare delle indennità di disoccupazione, avendo
per legge una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
5.
Riguardo alla richiesta di beneficio del gratuito patrocinio,
si
osserva quanto segue.
Conformemente all'articolo 37 cpv. 4
LPGA, Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di
patrocinio gratuito. Le condizioni per la concessione del gratuito
patrocinio sono le seguenti: l'assicurato è indigente, il caso non e a priori
privato di esito favorevole e, inoltre, appare necessaria la presenza di un
rappresentante (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra
2003, ad art. 37 no. 17). Riguardo alla terza condizione, gli elementi di
apprezzamento sono segnatamente la difficoltà del caso e lo stadio della
procedura (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 37 no. 21).
Come già indicato, la procedura d'opposizione è di tipo non contenzioso e in
linea di massima la rappresentanza di un legale non è indispensabile per contestare
le decisioni dell'amministrazione, tenuto conto anche delle esigenze formali
molto ridotte.
Nel caso concreto, la fattispecie in
esame non presenta particolari difficoltà, considerato oltretutto come l'esame
del caso di specie si basi su fatti già noti e inoltre come l'assicurata, di
formazione impiegata di ufficio e al suo quarto termine quadro di riscossione,
può contare su di una certa conoscenza delle cose.
In considerazione di quanto precede e
alla luce della citata giurisprudenza, già per il fatto che la fattispecie non
presenta particolari difficoltà, tali da rendere necessaria la rappresentanza
da parte di un legale, va rifiutata la domanda di concessione del gratuito
patrocinio, senza che si renda necessaria la verifica anche del presupposto
dell'indigenza, pretesa dall'opponente ma non ancora comprovata.
6.
Visto quanto sopra, alla luce della citata giurisprudenza, le
motivazioni sollevate con l'opposizione
non permettono di giungere ad una conclusione diversa rispetto a quanto
stabilito con la decisione contestata (…)." (cfr. doc. A)
1.3
Contro
questa decisione, sempre assistita dall'avv. RA 1, l'assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che:
"1. Il
ricorso è accolto.
§ Di conseguenza la signora RI 1 è
ritenuta idonea al collocamento.
§ Di conseguenza la decisione 23
febbraio 2004 è annullata.
2.
La
signora RI 1 è posta al beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza
giudiziaria. A tale proposito è riconosciuto l'avvocato RA 1 quale patrocinatore
d'ufficio.
3.
Protestate
tasse, spese e ripetibili per la presente sede."
(cfr.
doc. I, pag. 10)
A
sostegno del ricorso il rappresentante dell'assicurata ha addotto che:
"
(…)
II IN FATTO
1.
In data 24 novembre 2003 (doc. B) la signora RI 1 è
stata dichiarata inidonea al lavoro ai sensi della Legge federale
sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0).
Secondo l'Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro, la ricorrente avrebbe la "colpa" di risultare
socia di una Sagl per la quale, tuttavia, in realtà non svolge attività alcuna.
La decisione è stata fondata sugli articoli 8 cpv. 1 lettera f e 15 cpv. 1
LADI.
In effetti la decisione stabiliva
chiaramente che "l'assicurata è socia e gerente della __________ Sagl"
e perciò "visto il suo potere decisionale nell'azienda e
considerato che, per iniziare l'attività presso la stessa, aveva sciolto il
rapporto di lavoro (...) non si ritiene che sia a disposizione per il mercato
del lavoro alle condizioni normalmente richieste".
Per contro non vi era assolutamente
nessun indizio o elemento atto a ritenere che vi fosse un rifiuto di posto di
lavoro da parte della qui ricorrente.
Prove: doc. B; c.s.
2.
Contro
la decisione negativa l'interessata interponeva opposizione in data 22 dicembre
2003.
In particolare ella faceva notare che la semplice iscrizione a RC nella
società del marito non era motivo valido per negligere le prestazioni di
disoccupazione ritenuto che la signora fosse a tutti gli effetti libera da ogni
vincolo lavorativo ed in cerca di lavoro.
Parimenti l'interessata domanda
l'assunzione di alcuni mezzi di prova nonché l'assistenza giudiziaria.
Prove: c.s.
3.
L'opposizione
veniva respinta in data 23 febbraio 2004 con l'argomento che una circolare
federale non permetterebbe ai soci gerenti Sagl di essere inclusi nel diritto
alle prestazioni assicurative.
Inoltre, secondo l'autorità adita la
giurisprudenza equipara il socio di una Sagl ad un datore di lavoro.
Inoltre, l'ufficio giuridico della
Sezione del lavoro respingeva pure le richieste relative ai mezzi di prova,
nonché l'assistenza giudiziaria in quanto la causa - stando all'autorità - "in
linea di massima" non necessitava l'intervento di un legale.
La decisione era firmata dal capo
dell'ufficio giuridico e da una giurista.
Prove: c.s., doc. A
III. IN DIRITTO
A. QUO AL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
1.
L'articolo 8 LADI elenca i presupposti per il diritto
all'indennità
di disoccupazione. Il cpv. 1 di
predetta norma garantisce il diritto alla disoccupazione qualora vi siano i
requisiti ivi elencati. Fra questi, alla lettera f, è prevista l'idoneità al
collocamento.
Giusta l'articolo 15 cpv. 1 LADI è
idoneo al collocamento il disoccupato che è disposto, capace ed autorizzato ad
accettare un'occupazione adeguata.
Prove: c.s.
2.
Se la legge garantisce un diritto di principio al
cittadino, tocca
all'autorità dimostrarne la
mancanza e non al cittadino a
renderne verosimile l'esistenza.
In prima sede la presunta inidoneità
era stata conclusa per il semplice fatto che l'opponente è socia di una Sagl,
così risultante a Registro di commercio.
Per contro, non è stato assolutamente
dimostrato o reso verosimile che l'opponente abbia rifiutato o declinato
un'offerta di lavoro.
2.1
Intanto, si osserva che l'ufficio giuridico della
Sezione del
lavoro ha sottilmente cambiato
motivazione rispetto alla
prima versione.
Nella prima decisione del 24 novembre
2003.
esso motivava il proprio diniego con un (presunto) potere decisionale della
ricorrente all'interno dell'azienda.
Nella seconda decisione del 23
febbraio 2004 (pag. 2) esso giustifica invece il rifiuto su una direttiva
interna ed alla (presunta) posizione di datore di lavoro della
ricorrente.
2.2
Tale argomentazione è in primo luogo
contraddittoria
poiché quando la ricorrente poteva svolgere il
suo lavoro
(nell'ambito di una società che
implicitamente lavorava la canapa, ndr) la LADI pretendeva le quote
assicurative sia dal datore di lavoro (la Sagl) che dal salario del dipendente
(ovvero della ricorrente).
Ci troviamo dunque nella situazione in
cui l'autorità applica la LADI su due piani distinti: pretende il versamento
delle quote assicurative. Quando queste vengono chieste ne viene poi espresso
il rifiuto.
2.3
Secondo l'ufficio giuridico "i soci
gerenti di una società a
garanzia limitata hanno per legge
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro".
Intanto si osserva che l'ufficio
giuridico non dice di quale legge, ovvero atto legislativo formalmente valido,
si tratti.
Di sicuro questa legge non è il
Codice delle obbligazioni che afferma piuttosto il contrario.
In effetti, l'articolo 772 CO conferma
la dicotomia tra i soci (persone fisiche o giuridiche) costituiscono una nuova
persona giuridica. "Die Rechte
und Pflichten ergeben sich grundsätzlich aus der Kapitalanlage" (Senn, Gesellschaftsrecht, ed. 2001,
pag. 298).
La società a garanzia limitata ha una
personalità giuridica propria ed indipendente da quella dei soci (Senn, op.
cit., pag. 299). Tale conferma è data pure dall'articolo 783 CO.
L'ufficio giuridico dimentica pure che
la gestione della società può essere demandata a persone che non sono socie
(articolo 812 CO), dacché la tesi relativa alla qualità del socio equiparabile
a quella del datore di lavoro viene ex lege a cadere (Senn, op.cit.,
pag. 330).
Dunque, l'ufficio giuridico -
sorvolando inspiegabilmente persino l'articolo 812 CO! - è partito dall'errato
presupposto che la ricorrente fosse equiparabile al datore di lavoro
dimenticando del resto che si tratta di persone diverse.
Esso non dimostra però che sia così,
mentre - per contro - doveva farlo per negligere i diritti di cui agli articoli
8.
e 15 LADI.
2.4
L'articolo 812 CO è del resto perfettamente
legale. La
ricorrente aveva già detto in sede di
opposizione di fungere unicamente da prestanome per il marito e con una
quota minima di 1'000.-franchi (punto 3 dell'opposizione).
Ella aveva spiegato che non aveva
assolutamente più nulla a che fare con la società.
Male si vede la ragione per la quale,
dunque, una (non meglio precisata) legge esprima il contrario di una situazione
reale e del tenore dell'articolo 812 CO.
Prove: c.s.
3.
L'ufficio giuridico ha modificato anche una seconda
argomentazione. In effetti, in un
primo tempo esso affermava che per la posizione di socia e gerente ella non "sia
a disposizione per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente
richieste" (decisione del 24 novembre, pagina 2; la sottolineatura è
nostra, ndr).
In sede di opposizione questo argomento cambiava.
La mancata idoneità non veniva più
giustificata da una presunta indisposizione bensì da una "posizione
analoga a quella di un datore di lavoro ".
E' evidente che non si tratta della medesima cosa.
Di conseguenza l'ufficio giuridico ha
in sostanza modificato la propria argomentazione per giustificare il proprio
diniego alle prestazioni LADI che però - quando l'interessata lavorava -
pretendeva.
Di due l'uno. O si emette una
decisione per (presunta) indisposizione oppure la si giustifica subito con la
(presunta) posizione sociale.
Tale agire dimostra piuttosto che lo
stesso ufficio giuridico non ha saputo controargomentare l'opposizione ed ha
dovuto ricercare nuove motivazioni.
Prove: c.s.
4.
Non da ultimo va obiettato l'argomento volto a rifiutare
un
diritto alle prestazioni LADI ex art. 8 e 15 LADI
attraverso una
Circolare (interna) del Segretariato di Stato
dell'economia non
regge ad analisi giuridica.
Il principio della legalità insegna
che per negligere un diritto dato ex lege occorre che vi sia un analoga base
legale positiva.
Una semplice circolare, per di più
neppure pubblicata e ancor meno allegata alla decisione, non è sufficiente per
negligere i diritti alle prestazioni.
Prove: c.s.
5.
La ricorrente non svolge alcuna attività ed è
perfettamente
disponibile ad assumere un'attività lucrativa a tempo
pieno.
La signora RI 1 va considerata
disoccupata ai sensi dell'articolo 10 LADI e pertanto anche idonea al
collocamento ai sensi dell'articolo 8 cpv. 1 lettera f LADI.
A titolo marginale si osserva che
l'articolo 10 LADI non è neppure stato preso in considerazione.
Non vi è nessun elemento concreto
oggettivo o soggettivo atto a ritenere l'esistenza di ostacoli
all'assoggettamento alla LADI, rispettivamente all'adempimento dei requisiti di
cui agli articoli 8, 10 e 15
LADI.
Di conseguenza, il ricorso va accolto.
Prove: c.s.
B. QUO AL GRATUITO PATROCINIO NEGLETTO IN IA
SEDE
6.
Il gratuito patrocinio in sede di opposizione è stato
negletto in
quanto la ricorrente sarebbe stata in grado di
difendersi da
sola poiché il caso sarebbe stato
semplice e la sua formazione di impiegata le avrebbe evitato di rendersi da un
legale.
6.1
Innanzitutto va ricordato che la stessa LPGA
prevede a
determinate condizioni la possibilità di
ottenere il gratuito
patrocinio (U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, pag.
398ss).
6.2
La prassi e la
giurisprudenza hanno poi stabilito che tanto
più una decisione tocchi il cittadino, tanto più
sarà da
abbassare la soglia per la concessione del
gratuito
patrocinio (Kley-Struller, in
AJP/PJA 1995 pag. 186s; Borghi/Corti, Compendio di diritto
amministrativo, pag. 152s; Müller, Grundrechte in der Schweiz, pag. 551;
RU 124 I 304).
Nel caso concreto la decisione verte
attorno ad un importante tassello finanziario della vita della ricorrente: in
effetti, non lavorando ella si appoggia alle entrate della LADI, pena la
doverosa richiesta assistenziale. Dunque le conseguenze della decisione possono
essere estremamente gravi per i destini della ricorrente.
Sotto questo aspetto oggettivo
l'appello ad un legale è senz'altro giustificato.
Prove: c.s.
7.
Vi sono ulteriori elementi dimostrati dall'agire della
stessa
autorità di prime cure.
7.1
Innanzitutto è la stessa
autorità ad appellarsi ad un ufficio
giuridico. La prima decisione
non era stata emessa da un "semplice" collocatore o un responsabile
dell'ufficio regionale di collocamento. Il caso è stato deferito per competenza
all'ufficio giuridico.
Di conseguenza, il principio del fair
trail - segnatamente quello della parità delle armi - pretende che anche il
cittadino possa avere a sua disposizione una difesa giuscognita se la stessa
autorità vi si appoggia!
Altrimenti detto, l'autorità si
contraddice poiché pretende la semplicità del caso quando essa stessa ha demandato
il caso ad un ufficio giuridico.
Detta tesi è del resto confortato
dalla constatazione che la decisione in seconda sede è stata firmata da (altri)
due giuristi.
Non da ultimo, si osserva che la
stessa Cassa disoccupazione - che è formata da professionisti del
settore - non sapeva come trattare il caso, come ci conferma il suo scritto del
30.
ottobre 2003 (doc. C).
Male si vede dunque perché, in tale
situazione e con le potenziali conseguenze della decisione, l'interessata non
abbia legittimamente potuto appellarsi ad un legale.
7.2
Ma vi è di più. Il caso non era affatto così
semplice e
scontato come si voleva fare credere.
In sede di ricorso, infatti, abbiamo visto come l'ufficio giuridico abbia
dovuto modificare le sue tesi per giustificare il proprio diniego, in
particolare:
- in un primo momento esso motivava il diniego
con un
non meglio precisato potere decisionale della
ricorrente,
in seguito con una direttiva (interna)
relativa alle Sagl
- nella prima decisione sollevava un'indisponibilità
dell'interessata, successivamente la
sua funzione
analoga a quella di un datore di lavoro
Il caso non era dunque affatto così
scontato, dacché la richiesta era giustificata.
Prove: c.s.
C. QUO AL GRATUITO PATROCINIO IN PRESENTE SEDE
Nel caso S.A., pendente presso
codesto Tribunale, la Sezione del lavoro ha affermato la LAG non è applicabile,
segnatamente neppure per le modalità di procedura.
Esso non ha tuttavia indicato quali
modalità siano da intraprendere per giustificare il gratuito patrocinio ai
sensi dell'articolo 37 LPGA. Tantomeno esso indica l'esistenza di formulari
appositi da compilare.
In questo senso viene confermato che
la signora non ha assolutamente entrate e sta vivendo dei suoi (pochi) risparmi
e facendo capo a prestiti da parte di famigliari. Ella sta attendendo riscontro
dalla presente procedura per decidere il proprio sostentamento futuro, fermo
restando che ella sta cercando un posto di lavoro a tempo pieno.
Fatti questi presupposti, la ricorrente
è a disposizione per ogni e qualsiasi ragguaglio in merito alla sua situazione
finanziaria, ritenuto che gli usuali formulari - per bocca della Sezione del
lavoro - sono inapplicabili in quanto fondantisi sulla LAG.
La signora RI 1 chiede di essere posta
al beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria.
Prove: c.s.
(…)." (cfr. doc. I)
1.4
Con
ordinanza del 3 maggio 2004 il presidente del TCA ha assegnato alla Sezione del
lavoro Ufficio giuridico un ultimo termine perentorio di 10 giorni per
presentare la risposta di causa con la comminatoria che trascorso infruttuoso
tale termine il Tribunale procederà alla emanazione del giudizio sulla base
degli atti di causa (cfr. doc. III).
1.5
Nella sua
risposta del 6 maggio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto
di respingere il ricorso e si è riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr.
doc. IV).
1.6
Con lettera
del 21maggio 2004 il rappresentante dell'assicurata ha inoltrato al TCA una
"Replica" del seguente tenore:
"
(…)
I. IN ORDINE ALLA REPLICA
In data 7/10
maggio il lodevole Presidente di codesto Tribunale ha concesso un termine di 10
giorni alla ricorrente per presentare la propria replica.
L'ultimo giorno utile per presentare la
replica cade quindi in data 21 maggio 2004 (art. 38 LPGA).
Prove: ordinanza del 6 maggio 2004; incarto
dell'ufficio giuridico.
II. IN ORDINE ALLA RISPOSTA
Giusta l'articolo 5 della Legge di
procedura per le cause al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA; RL
3.4.1
) l'autorità amministrativa deve formulare nell'atto di
risposta tutte le sue eccezioni di ordine o di merito. Tale dizione
era già presente nel Messaggio n° 930 del 17 ottobre 1960 (cfr. spiegazioni al
capitolo procedura) , segnatamente al capitolo "procedura").
In altre parole, nel pieno rispetto del
predetto articolo 5, le eccezioni non formulate nella risposta valgono come
ammesse a favore del ricorrente.
Prove: risposta del 6 maggio 2004; c.s.
III. NEL MERITO DELLA RISPOSTA
1.
Preliminarmente si ribadiscono appieno i considerandi espressi
nel
ricorso.
Prove: c.s.
2.
Si osserva che l'autorità di prime cure sembri volere modificare
gli
argomenti a sostegno del proprio
diniego. In effetti la decisione stabiliva a chiare lettere (la
sottolineatura è nostra, ndr):
"visto il suo potere decisionale
nell'azienda e considerato che, per iniziare l'attività presso la stessa, aveva
sciolto il rapporto di lavoro (...) non si ritiene che sia a disposizione
per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste".
Per contro nella risposta, essa afferma (pag. 4, in
cima):
"(.... ) fintanto che (la
ricorrente, ndr) mantiene la sua posizione in seno alla società sua e del
marito, l'assicurata può esercitare un'influenza sulla perdita di lavoro da lei
subita, ciò che rende la sua disoccupazione difficilmente controllabile
(...)" (pag. 4, in cima).
Di conseguenza, da una presunta
indisponibilità al lavoro l'autorità modifica il suo diniego giustificandosi
ora con una presunta difficoltà di controllo.
La ricorrente ritiene che la
collocabilità e l'idoneità lavorativa non possano essere commisurate a
dipendenza del grado di (una non meglio precisata) controllabilità.
Non solo.
A quali controlli l'ufficio di prime
cure si riferisca non è dato sapere. Nondimeno, l'interessata ben sa che le
conseguenze penali in caso di violazione ai suoi doveri LADI.
Di conseguenza, la (presunta) difficoltà
di controllo appare puramente indicata ai fini di causa, tant'è vero che non è
ammissibile giudicare a priori un comportamento scorretto da parte di una
persona disoccupata.
Prove: c.s.
3.
Si prende atto che l'autorità di prime cure non ha
contestato
l'affermazione ricorsuale secondo cui
la ricorrente sia disponibile in ogni momento e per un'attività a tempo pieno.
La questione va ritenuta come ammessa da
parte dello stesso Ufficio giuridico (art. 5 LPTCA).
Va precisato - e questo l'ufficio non lo
mette neppure in dubbio - che mai la ricorrente ha rifiutato o declinato
offerte di lavoro.
Neppure, nel suo insieme, l'Ufficio
giuridico mostra o rende verosimile un'inidoneità al collocamento (art. 8 cpv.
1.
lettera f LADI).
Prove: c.s.
4.
Per quanto attiene l'assistenza giudiziaria, già richiesta in
prima
sede, si sottolinea che la stessa Cassa
disoccupazione (gestita da professionisti) non era in grado di prendere una
decisione e decideva di rivolgersi all'Ufficio giuridico della Sezione
del lavoro.
Inoltre, come esposto nel ricorso, lo
stesso Ufficio giuridico si è visto costretto a modificare in due occasioni la
propria versione (cfr. gli argomenti ampiamente ripresi nel ricorso), citando
in seconda sede addirittura una direttiva interna e non nota al pubblico
comune.
L'autorità ha fatto trattare la pratica da due
giuristi.
Anche la risposta (di ben 5 pagine!) è
stata preparata e firmata da due giuristi.
Tutto questo dimostra che la situazione
fosse tutt'altro che scontata, come diversamente vorrebbe fare credere
l'autorità di prime cure.
E' del resto rispettoso della parità
delle armi che, di fronte a mancate entrate decise da un Ufficio
giuridico ed in grado di stravolgere la vita famigliare, un cittadino si
rivolga pure ad un giusperito.
Un ulteriore indizio circa la mancata
scontatezza è dimostrata attraverso la semplice constatazione che l'autorità
non era neppure riuscita ad inoltrare la propria risposta entro i termini
imposti dal Giudice, dovendosi appellare ad un termine di grazia offerto
d'ufficio.
Osservato che il diniego avvenne solo
per la presunta facilità della causa, in realtà tutti questi elementi giustificavano
e giustificano la concessione dell'assistenza giudiziaria, rispettivamente del
gratuito patrocinio, a favore della ricorrente.
Prove: c..s
Visto quanto sopra si ribadisce la richiesta del petitum
ricorsuale." (cfr. doc. VII)
1.7
Il doc. VII
è stato notificato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. VIII)
che, con lettera del 4 giugno 2004 al TCA, ha osservato che:
"
(…)
L'assicurata è stata resa inidonea al
collocamento in ragione della sua posizione in seno alla società __________
Sagl di __________ (suo precedente datore di lavoro), posizione, la sua,
paragonabile a quella di un datore di lavoro. Infatti, conformemente alla
giurisprudenza federale e alla prassi del Segretariato di Stato dell'economia -
organo di vigilanza a livello federale per quanto riguarda l'esecuzione
dell'assicurazione contro la disoccupazione - i soci gerenti di una società a
garanzia limitata hanno, per legge, una posizione analoga a quella di un datore
di lavoro e fintanto che la mantengono, sono automaticamente esclusi, senza
ulteriore esame dunque, dalla cerchia degli aventi diritto all'indennità di
disoccupazione.
Il fatto che dallo scorso mese di maggio la
signora RI 1 non figura più iscritta a registro di commercio come socia gerente
con firma individuale della suddetta ditta non è rilevante per la presente
vertenza, ritenuto come, secondo costante giurisprudenza, il giudice delle
assicurazioni sociali esamina la legalità della decisione amministrativa
deferitagli sulla base dei fatti avvenuti fino al momento in cui essa venne
emanata." (cfr. doc. X)
I doc.
VIII e X sono stati notificati al rappresentante dell'assicurata per conoscenza
(cfr. doc. XI).
1.8
Così
richiesto (cfr. doc. VI), il 24 maggio 2004, il rappresentante dell'assicurata
ha trasmesso al TCA la documentazione relativa all'assistenza giudiziaria (cfr.
doc. IX e allegati doc. D-H).
1.9
Con lettera
del 18 giugno 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha trasmesso al TCA
copia di documentazione pervenutale dalla Cassa di disoccupazione __________,
di __________ (cfr. doc. XIII e allegati doc. 11-13).
Il doc.
XIII e relativi allegati sono stati notificati al rappresentante
dell'assicurata (cfr. doc. XIV) che, con lettera del 13 luglio 2004 al TCA, ha
preso posizione come segue:
"
La ricorrente, conformemente all'ordinanza 7
luglio 2004, osserva che - indipendentemente dall'oggetto litispendente - anche
i presunti motivi di inidoneità al collocamento sollevati dalla Sezione del
lavoro sono venuti a mancare.
Per il resto è fatto rimando ai pertinenti
argomenti già sviluppati nel ricorso e nei successivi scambi scritti."
(cfr. doc. XVI)
1.10
Previa
convocazione scritta (cfr. doc. XII), il 13 luglio 2004, le parti sono state
sentite dal vicecancelliere Francesco Storni.
In quell'occasione
è stato steso un verbale del seguente tenore:
"
(…)
L'assicurata afferma di aver iniziato a lavorare
per la __________ Sagl (di seguito la ditta) nel mese di settembre 2002. Sono
stata assunta da mio marito __________.
All'assicurata vengono sottoposti i doc. 8/B e
8/C (contratto di assunzione e disdetta) e la stessa conferma che gli stessi
sono stati sottoscritti da lei per ricevuta e conferma e da suo marito.
Per la ditta io mi occupavo della gestione del
personale (all'inizio eravamo io e mio marito e in seguito, visto il
cambiamento dello scopo della ditta, è stata assunta una terza persona a metà
tempo. Si tratta di __________). Mi occupavo dei versamenti degli incassi e
preparavo tutto per il contabile.
La ditta in un primo tempo si dedicava alla
vendita dei prodotti derivati dalla canapa (questo dall'apertura del negozio
fino a settembre/ottobre 2003) in seguito lo scopo è cambiato ed è divenuto uno
studio di tatuaggi.
Io avevo più lavoro quando la ditta operava come
negozio di vendita di prodotti derivati dalla canapa. Quando è diventato studio
di tatuaggi il mio lavoro è molto diminuito, in particolare non dovevo più
contattare e trattare con i fornitori e la contabilizzazione era di molto
diminuita.
Ho ricevuto la disdetta per il 30 settembre 2003
appunto perché essendo diminuito il mio lavoro non ero più necessaria.
Nell'ambito dell'inchiesta indoor (circa a fine
settembre inizio ottobre 2003) sono stata convocata dalla magistratura quale
dipendente del negozio per un colloquio.
Il negozio non è mai stato chiuso per ordine
della magistratura e del colloquio avuto non ho ricevuto più nessuna notizia.
La ditta non ha mai smesso di operare e
attualmente il suo scopo è rimasto quello dei tatuaggi e piercing.
Sono rimasta iscritta quale socia gerente della
ditta fino al mese di maggio 2004 perché mio marito, come del resto sin
dall'inizio, mi ha chiesto di fare da prestanome. Infatti una Sagl non può
essere aperta se non si è in due persone.
Nel mese di maggio 2004, visto che la carica di
socia gerente della ditta mi causava molti problemi personali, ho deciso di
togliermi definitivamente.
Nella ditta è quindi subentrato quale socio senza
diritto di firma il fratello di mio marito.
Per la Sezione del lavoro l'avv. __________
chiede all'assicurata se dopo il 30 settembre 2003 ha esercitato un'attività
lucrativa dipendente in una ditta terza.
La risposta è purtroppo no. Sono in attesa di una
risposta che se positiva dovrebbe valere dal 1° settembre 2004.
La rappresentante della Sezione del lavoro
afferma che al caso concreto torna applicabile la Prassi ML/AD 2003/4 Foglio
4/3 del SECO, in particolare il punto 2 che regola la fattispecie in cui il
coniuge lavora nella stessa azienda.
Precisa ancora che in una sentenza del 31 marzo
2004.
(C 171/03) il TFA ha ridotto a 6 mesi il termine indicato nella direttiva
in parole.
Il rappresentante dell'assicurata afferma che mal
si capisce come la controparte solo in questa udienza di audizione porti nuovi
argomenti giuridici mai toccati né in sede di risposta né in un'eventuale sede
di duplica. Pertanto sono da considerare proceduralmente tardivi.
In merito alla direttiva del SECO prodotta in
data odierna si ribadisce che trattasi unicamente di una direttiva interna
quindi senza forza di legge. Preme ricordare che l'assicurata pagava le quote
assicurative LADI dedotte dal suo salario quale impiegata. La sentenza citata
del TFA non può trovare applicazione nella presente vertenza in quanto la
fattispecie differisce totalmente e in più l'assicurata non ha lavorato presso
una ditta terza. Giova inoltre ricordare che al momento attuale è solo il
marito dell'assicurata ad essere socio gerente della ditta e la signora non
più. Vi è inoltre da dire che per quanto possa essere rilevante i coniugi __________
sottostanno a regime della separazione dei beni. Di conseguenza non vi è una
partecipazione del coniuge alla capacità di disporre dell'azienda.
Il rappresentante dell'assicurata chiede alla sua
assistita se nell'ambito delle sue mansioni all'interno della ditta prendeva
ordini direttamente dal datore di lavoro o procedeva di sua iniziativa. La
risposta è prendevo ordini dal datore di lavoro per qualsiasi cosa.
Il rappresentante dell'assicurata chiede ancora
alla sua assistita se ha mai preso quote o percentuali di incassi della ditta.
La risposta è no.
Le parti non hanno nulla da aggiungere.
Copia del presente verbale è consegnato seduta
stante, letto e approvato si firmano. (cfr. doc. XV)
in
diritto
2.1
Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurata deve essere o
meno ritenuta idonea al collocamento.
In tale
contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14
del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728
segg.).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per
poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la
giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002
2.2
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,
DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V
51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess
Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto:
DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag.
146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995
pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V
214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V
436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag.
131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid.
la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275
consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n.
2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.
1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137
consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.:
DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977
n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
L'Alta
Corte ha ribadito la propria giurisprudenza in una sentenza del 21 agosto 2003
nella causa C., C 3/03 e, confermando il precedente giudizio di questo
Tribunale, ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste
dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che
il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad
accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende
pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire
un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata -
senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato,
egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile
attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente
per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e
per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58
consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di
un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo,
non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale
agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato
intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante
è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al
collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione
oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha
intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura
in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure
non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente
esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a
causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato
intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della
giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al
collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa
del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327
consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere
negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar
avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di
fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile
qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un
guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di
attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni
transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati
(sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"
(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C
3/03, consid. 3)
In
un'altra sentenza del 7 giugno 2004 nella causa C. (C87/02), la nostra Massima
Istanza ha sottolineato che:
"
(…)
6.
6.
Come già detto nel considerando 3, giusta
l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di
disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, egli
è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 30
giugno 2003, stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è
disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.
L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato,
l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di
esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni
inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare
un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la
volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure
una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può
consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei
potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con
riferimento).
6.2
Per quanto riguarda la disponibilità, da un
punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi
familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta
la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato
idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel
caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali
particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante
determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori
dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti
considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di
lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di
trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti;
cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141).
Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare
un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,
tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori
circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3
pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03,
consid. 1.3).
6.3
Il lavoratore in posizione professionale analoga
a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta
l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale
segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente
e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire
in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui
egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe
sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327
consid. 1a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00,
consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere
considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della
ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando
la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti i compiti suscettibili
di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1a
e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20
ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C
341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).
6.4
Se, per contro, l'interessato può esercitare
tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al
collocamento. Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività
indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il
danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali
attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di
natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi
(DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata).
(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella
causa C., C 87/02)
Il TFA ha
così concluso che, in quel caso, l'assicurato era idoneo al collocamento in
quanto l'attività indipendente da lui svolta dopo il licenziamento comportava
la conclusione della sua precedente attività e non la continuazione della
stessa.
Essa
poteva pertanto venire considerata un'attività transitoria che comportava
investimenti minimi e quindi compatibile con l'assunzione di un'attività
lavorativa a tempo pieno.
Inoltre
l'assicurato ha effettivamente reperito un lavoro all'80% che ha accettato
malgrado l'attività si svolgesse fuori cantone.
Il TFA ha
pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel
senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della
perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in
che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere
un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78;
DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
riferimenti).
Al
riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA
ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
On ajoutera que, selon la jurisprudence,
l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et
perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en
principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid.
2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré
est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter
qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui
entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir
l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p.
78.
consid. 2).
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un
travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le
cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de
démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les
recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C
313/02], consid. 2.2).
(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella
causa G., C 287/03)
2.3
Secondo la
giurisprudenza gli assicurati che mantengono una posizione analoga a quella di
un datore di lavoro, anche dopo il licenziamento da parte della propria ditta,
non hanno diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. DTF 123 V 234). Ad
esempio in una decisione del 22 agosto 2003 nella causa S. (C 36/03), il TFA
ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.
Streitig und zu prüfen ist der Anspruch des
Beschwerdeführers auf Arbeitslosenentschädigung ab 3. September 2002 (Datum der
Antragstellung). Die Vorinstanz hat zutreffend erwogen, dass der
Beschwerdeführer auch nach der Entlassung aus der Firma X.________ GmbH auf den
31.
Juli 2002 als Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift im
Handelsregister eingetragen blieb und somit in dieser Unternehmung weiterhin
eine arbeitgeberähnliche Stellung bekleidete. Damit hielt er sich die
Möglichkeit offen, den Geschäftsgang zu beeinflussen und sich gegebenenfalls
selbst wieder anzustellen. Er hat somit diejenigen Eigenschaften nicht
aufgegeben, welche ihn zur arbeitgeberähnlichen Person machten und ihn
rechtsprechungsgemäss auch vom Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
ausschlossen. Was er hiegegen vorbringt, vermag an diesem Ergebnis nichts zu
ändern. Dass die GmbH seit einiger Zeit keinen Umsatz mehr erzielt und ihm
keinen Lohn mehr ausbezahlt hat, hindert den Versicherten nicht daran, die
Firma allenfalls zu reaktivieren. Eine vorübergehende Stilllegung des Betriebs
(100 %ige Kurzarbeit) beendet die arbeitgeberähnliche Stellung ebenso wenig wie
die blosse Absichtsäusserung, die Unternehmung liquidieren zu wollen. Der
Ausgang der Angelegenheit mit der Y.________ SA hat keinen Einfluss auf die
arbeitgeberähnliche Stellung, und der Vergleich mit Aktionären einer AG hilft
dem Beschwerdeführer nicht weiter, da es vorliegend um die Stellung eines
Gesellschafters und Geschäftsführers einer GmbH geht. Bis zum Datum der streitigen
Verfügung vom 11. November 2002, welches rechtsprechungsgemäss die zeitliche
Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 121 V 366 Erw. 1b),
kann der Beschwerdeführer daher auf Grund seiner arbeitgeberähnlichen Stellung
keine Arbeitslosenentschädigung beziehen.
3.
Nun hat der Versicherte im vorliegenden
Prozess neue Unterlagen eingereicht, welche die Zeit nach Erlass der genannten
Verfügung betreffen und sich auf den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
auswirken könnten. Gemäss einem Schreiben der X.________ GmbH an das
Handelsregisteramt des Kantons Zürich vom 18. Dezember 2002 habe der
Versicherte am 12. Dezember 2002 seine Stammeinlage in der GmbH abgegeben und
sei von der Geschäftsführung zurückgetreten, wobei zugleich seine Unterschrift
erloschen sei. Das selbe lässt sich der ebenfalls mit dem 12. Dezember 2002
datierten öffentlichen Urkunde zur Übertragung einer Stammeinlage entnehmen.
Nach der Rechtsprechung können Versicherte in arbeitgeberähnlicher Stellung
dann Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung erheben, wenn ihr Ausscheiden aus
dem Betrieb definitiv ist, sie somit jene Eigenschaften verlieren, deretwegen
sie bei Kurzarbeit auf Grund von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vom Anspruch auf
Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wären (BGE 123 V 238 f.). Dabei ist das
Datum des effektiven Ausscheidens massgebend, nicht dasjenige der Löschung im
Handelsregister oder der Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB;
BGE 126 V 137 Erw. 5b; ARV 2000 Nr. 34 S. 179 Erw. 1, je mit Hinweisen).
Demnach bestehen Hinweise darauf, dass der Beschwerdeführer seine
arbeitgeberähnliche Stellung am 12. Dezember 2002 endgültig aufgegeben hat. Ein
allfälliger Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung könnte daher, sofern die
übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, an diesem Zeitpunkt beginnen. Im
Schreiben vom 10. Februar 2003 an das Eidgenössische Versicherungsgericht gibt
der Beschwerdeführer an, er sei mündlich darüber orientiert worden, dass die
Arbeitslosenkasse seine Anspruchsberechtigung ab 18. Dezember 2002 anerkenne.
Dazu fehlen jedoch Belege. Es rechtfertigt sich daher, die Sache der Verwaltung
zu überwiesen, damit sie den Anspruch des Beschwerdeführers auf
Arbeitslosenentschädigung ab 12. Dezember 2002 prüfe und hierüber verfüge.
(cfr. STFA del 22 agosto 2003 nella causa S., C
36/03)
L'Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in
un'altra decisione dell'8 giugno 2004 nella causa K. (C 110/03) nella quale ha
ribadito che:
"
(…)
2.1
Die Vorinstanz hat zutreffend erwogen, dass die
Beschwerdeführerin nach ihrer Entlassung aus der Firma L.________ AG auf Ende
August 2002 weiterhin als Mitglied des Verwaltungsrats mit
Kollektivunterschrift zu Zweien im Handelsregister eingetragen blieb. Sie kann
demnach die mit diesem Mandat verbundenen Rechte und Pflichten weiterhin
ausüben und hat somit jene Eigenschaften nicht aufgegeben, welche sie zu einer
arbeitgeberähnlichen Person machen. Die momentane Stilllegung der Firma hindert
die Beschwerdeführerin nicht daran, sich gegebenenfalls selbst wieder
einzustellen (100%ige Kurzarbeit; BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb; Urteil S. vom 22.
August 2003, C 36/03), bleibt es ihr doch nach wie vor möglich, einen
allfälligen Reaktivierungsbeschluss und weitere Geschäftsentscheidungen
massgeblich zu beeinflussen. Dass die Versicherte sich im Handelsregister hätte
löschen lassen oder die Firma zufolge Konkurses endgültig liquidiert worden
wäre, macht sie nicht geltend. Der Eintrag im Handelsregister wird von der
Rechtsprechung regelmässig als wichtiges und einfach zu handhabendes Kriterium
berücksichtigt, wenn es um die Beurteilung geht, ob eine arbeitgeberähnliche
Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hat (ARV 2002 S. 185 Erw. 2b und
c; erwähntes Urteil S.; Urteile B. vom 26. September 2003, C 95/03, Sch. vom 7.
August 2003, C 64/03 und B. vom 4. August 2003, C 60/02). Denn erst mit der
Löschung des Eintrags ist nach aussen in für Dritte verlässlicher Weise
kundgetan, dass die Person definitiv aus der Firma ausgetreten ist. Das
Ausscheiden einer solchen Person muss an Hand eindeutiger Kriterien überprüfbar
sein, welche keine Zweifel am endgültigen Austritt aus der Firma offen lassen
(Urteil F. vom 14. April 2003, C 92/02). Solange dies nicht der Fall ist, kann
eine solche Person keine Arbeitslosenentschädigung beziehen.
(…)." (cfr. STFA dell'8 giugno 2004 nella
causa K., C 110/03)
Chiamata
a pronunciarsi circa il diritto alle indennità di un assicurato che, dopo
essere stato licenziato, ha abbandonato la carica di amministratore unico della
SA sua datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni ed inoltre sua moglie è
entrata nel consiglio di amministrazione della stessa società, l'Alta Corte ha,
tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.5
Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer
aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte
Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit
Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert
Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an
einem Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das
Erfordernis der Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht
gefolgt werden. In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom
15.
Januar 2003 war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger
Verwaltungsrat der Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor
der genannten ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter
Art und Weise an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne
handelsregistermässig in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf
hinzuweisen, dass sie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes
(ohne ersichtlichen Grund) mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie
firmenintern ein Mandat, welches Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat
einzutreten. Damit steht fest, dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide
Eheleute in der Firma massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den
Beschlüssen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003
verblieb die Ehefrau in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare
Vertretungsbefugnis. Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats
durch die Firma per Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem
Verwaltungsrat bewogen hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne
Bedeutung, als der Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle
angetreten hat. Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der
Arbeitslosigkeit der Beschwerdeführer und seine Ehegattin in massgeblicher
Weise an der Firma mitwirkten und der eine Ehegatte diese Stellung weiter
beibehielt.
2.6
Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung
wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage
braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im
Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall
gehört) erfüllt sind.
(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella
causa N., C 219/03)
In
un'altra sentenza del 5 luglio 2004 nella causa D., (C 155/03) il TFA, nel caso
di un assicurato licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il
ruolo di socia gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha
ancora stabilito che:
"
(…)
2.2
D.________ war sowohl bei der Kündigung am
29.
April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht
Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran
beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte
Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie
besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die
Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen
Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu
verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen
die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die
GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht
gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden
rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu
tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung
der Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines
missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr.
22.
S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03])
ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren
Wortlaut des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann
keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war
Einzelzeichnungsberechtigte der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft
("Ehegatte") verliert er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.
(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella
causa D., C 155/03)
Inoltre
sulla questione a sapere se un assicurato può determinare o influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, nella già citata sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N. (C
219/03), il TFA ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
2.4
Nach der Rechtsprechung muss bei
Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage
stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und
ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die
Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche
Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur
zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche
Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege
(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden
Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3
lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren
Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit
Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die
Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie
der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung
verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur
Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt
war.
(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella
causa N., C 219/03)
In questo
contesto va ancora rilevato che sempre secondo il TFA la posizione di socio
gerente di una Sagl é equiparabile a quella di un membro del consiglio di
amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C
37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).
2.4
Nella
presente fattispecie questo Tribunale rileva innanzitutto che, prima di
emettere la decisione con la quale ha stabilito che l'assicurata non può essere
ritenuta idonea al collocamento, l'amministrazione le ha sottoposto gli
argomenti sollevati dalla Cassa nel suo "Caso sottoposto per
decisione" e le proprie costatazioni rendendola espressamente attenta che
si prospettava una decisione di inidoneità al collocamento e di conseguenza il
rifiuto delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 5 riprodotto al consid.
1.
).
Tramite
il suo rappresentante l'assicurata ha preso posizione in merito (cfr. doc. 4
riprodotto al consid. 1.1).
Pertanto
l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentita dell'assicurata
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della
legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e
STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22
aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002
nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid.
3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12
pag. 37).
Il
diritto di essere sentita dell'assicurata è stato rispettato anche ammettendo
che, come sostenuto dal suo rappresentante, l'amministrazione avrebbe cambiato
la motivazione alla propria decisione.
Infatti,
il rappresentante dell'assicurata, avendo ravvisato l'asserito cambiamento
della motivazione (diversamente non lo avrebbe potuto sollevare), in ogni caso
ha potuto esprimersi in merito.
A
proposito del diritto di essere sentito in caso di sostituzione dei motivi da
parte dell'autorità giudicante cfr. RAMI 2000, pag. 235 e STFA del 28 settembre
2001.
nella causa U., C 119/01.
2.5
Dagli atti
di causa risulta che l'assicurata si è iscritta al collocamento il 1° ottobre
2003.
rivendicando da quella data il diritto alle indennità di disoccupazione
(cfr. doc. 8 e 9).
L'ultimo
datore di lavoro dell'assicurata è stata la __________ Sagl presso la quale
essa ha lavorato a tempo pieno dal 1° novembre 2002 al 30 settembre 2003 (cfr.
doc. 8 punti 15-17 e doc. 8/A).
Per
questa ditta l'assicurata ha rivestito, dalla sua iscrizione avvenuta il 4
settembre 2002, fino al 19 maggio 2004 la carica di socia gerente con diritto
di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- su un capitale sociale di fr.
20'000.--.
Il marito
dell'assicurata figura tuttora iscritto quale socio gerente con diritto di
firma individuale e una quota sociale di fr. 19'000.-- (cfr. doc. XIII e
allegato doc. 13).
Durante
l'udienza del 13 luglio 2004 l'assicurata ha, in particolare, affermato:
"
(…)
Nell'ambito dell'inchiesta indoor (circa a fine
settembre inizio ottobre 2003) sono stata convocata dalla magistratura quale
dipendente del negozio per un colloquio.
Il negozio non è mai stato chiuso per ordine
della magistratura e del colloquio avuto non ho ricevuto più nessuna notizia.
La ditta non ha mai smesso di operare e
attualmente il suo scopo è rimasto quello dei tatuaggi e piercing.
(…)." (cfr. doc. XV)
Come
sopra visto (cfr. consid. 2.2), secondo il TFA: "(…) Il lavoratore in
posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via
di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di
disoccupazione. (…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C
87/02).
Alla luce
degli atti dell'incarto e delle dichiarazioni dell'assicurata questo Tribunale
ritiene che a ragione l'amministrazione ha ritenuto che la ricorrente è
inidonea al collocamento.
Infatti,
da una parte la ditta non ha mai dovuto cessare la propria attività per ordine
della magistratura, d'altra parte, anche dopo la disdetta del rapporto di
lavoro con effetto al 30 settembre 2003 (cfr. doc. 8/B), l'assicurata ha
mantenuto una posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro.
Al
riguardo va qui ricordato che il socio gerente di una Sagl, come
l'amministratore di una SA, gode ex lege di una posizione analoga a quella di
un datore di lavoro potendo egli influenzare risolutivamente le decisioni dello
stesso (cfr. consid. 2.3).
2.6
È quindi verosimile
ritenere che l'assicurata abbia continuato ad occuparsi di acquisire nuova
clientela per la società più che di reperire una nuova occupazione. A
prescindere da ciò il diritto alle indennità di disoccupazione va rifiutato
anche alla luce della giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.3.
Al
proposito va qui rilevato che la stessa assicurata, in sede di udienza, ha, tra
l'altro, dichiarato che:
"
(…)
Per la ditta io mi occupavo della gestione del
personale (all'inizio eravamo io e mio marito e in seguito, visto il
cambiamento dello scopo della ditta, è stata assunta una terza persona a metà
tempo. Si tratta di __________). Mi occupavo dei versamenti degli incassi e
preparavo tutto per il contabile.
La ditta in un primo tempo si dedicava alla
vendita dei prodotti derivati dalla canapa (questo dall'apertura del negozio
fino a settembre/ottobre 2003) in seguito lo scopo è cambiato ed è divenuto uno
studio di tatuaggi.
Io avevo più lavoro quando la ditta operava come
negozio di vendita di prodotti derivati dalla canapa. Quando è diventato studio
di tatuaggi il mio lavoro è molto diminuito, in particolare non dovevo più
contattare e trattare con i fornitori e la contabilizzazione era di molto
diminuita.
Ho ricevuto la disdetta per il 30 settembre 2003
appunto perché essendo diminuito il mio lavoro non ero più necessaria.
(…)
Sono rimasta iscritta quale socia gerente della
ditta fino al mese di maggio 2004 perché mio marito, come del resto sin
dall'inizio, mi ha chiesto di fare da prestanome. Infatti una Sagl non può
essere aperta se non si è in due persone.
Nel mese di maggio 2004, visto che la carica di
socia gerente della ditta mi causava molti problemi personali, ho deciso di
togliermi definitivamente.
Nella ditta è quindi subentrato quale socio senza
diritto di firma il fratello di mio marito.
(…)." (cfr. doc. XV)
Pertanto,
anche se licenziata, l'assicurata non ha interrotto ogni contatto con la Sagl
sua datrice di lavoro. Ora, vista la posizione sua nonché di suo marito quali
soci gerenti, a entrambi restava aperta la possibilità di riassumere
l'assicurata e di aumentare il suo grado di occupazione in caso di ripresa
dell'attività. In simili condizioni l'assicurata non ha diritto alle indennità
di disoccupazione.
Va al
riguardo sottolineato che siccome suo marito figura tuttora iscritto quale
socio gerente con diritto di firma individuale della __________ Sagl (cfr. doc.
XIII allegato doc. 13), conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid.
2.
), il diritto alle indennità di disoccupazione non può essere riconosciuto
all'assicurata neppure dopo che dal 19 maggio 2004 essa non è più iscritta
quale socia gerente della __________ Sagl sua ex datrice di lavoro.
Non si
giustifica quindi il rinvio all'amministrazione, affinché, sulla base della
nuova documentazione prodotta (cfr. doc. XIII e allegato doc. 11-13), che
concerne un periodo posteriore al momento in cui è stata resa la decisione di
inidoneità, proceda a pronunciarsi di nuovo sul diritto alle indennità di
disoccupazione dell'assicurata (per un caso diverso cfr. la STFA del 22 agosto
2003.
nella causa S., C 36/03 riprodotta all'inizio del consid. 2.3).
2.7
L'assicurata
ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio e
dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. I, pag. 10).
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LADI dispone che
le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
La LADI
non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61
lett. f LADI è, in casu, applicabile.
Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle
assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U
102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1
).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121.
I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa se:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
In questo
senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.
STFA del 31 marzo 2004 nella causa D., I 665/03, consid. 2.1.).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p.
479.
e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
J.P.H., pag. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
Nel caso
di specie dal certificato municipale per l'ammissione dell'assistenza
giudiziaria e dalla relativa documentazione allegata risulta che l'assicurata
vive con il proprio marito che, quale unico reddito della copia, percepisce un
salario lordo mensile pari a fr. 3'000.-- (cfr. doc. IX).
Con
questo reddito mensile la ricorrente deve fare fronte a diverse spese, fra le
quali fr. 1'550.-- corrispondenti all'importo base mensile valido per coniugi,
fr. 990.-- per l'affitto e fr. 583.-- per i premi dell'assicurazione contro le
malattie sue e di suo marito (cfr. doc. IX).
In tali
circostanze, l'indigenza deve essere chiaramente ammessa.
Va poi
considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze
giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA
1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano
palesemente destituite di esito favorevole.
Pertanto
il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata.
Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica
dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U.
Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al
gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15
luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella
causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF
124.
V 301, consid. 6).
2.8
La
ricorrente ha pure postulato l'assistenza giudiziaria in sede di opposizione,
contestando il relativo diniego della Sezione del lavoro, in quanto la vertenza
non era semplice e scontata come ritenuto da quest'ultima (cfr. doc. I, pag. 7
e 8).
L'art. 37
LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti
all'assicuratore, prevede:
"
1.
La parte può farsi rappresentare, se non deve
agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di
un’inchiesta non lo escluda.
2.
L’assicuratore può esigere che il rappresentante
giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
3.
Finché la parte non revochi la procura
l’assicuratore comunica con il rappresentante.
4.
Se le circostanze lo esigono, il richiedente può
beneficiare di patrocinio gratuito."
Qualora
dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue
conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia
priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito
patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
Dalla
Circolare del SECO Prassi ML/AD 2004/2, Foglio 8/1, p.to II, si evince che in
una procedura inerente al settore delle assicurazioni sociali il patrocinio non
è in linea di massima necessario, poiché gli organi esecutivi sono soggetti al
principio inquisitorio. Si può tuttavia derogare a questo principio se il caso
in questione è particolarmente complesso.
In
particolare il patrocinio può essere considerato necessario, e perciò
giustificare l'ammissione della gratuità, allorché viene ventilato un
intervento incisivo nella situazione giuridica di un assicurato (cfr. U. Kieser,
ATSG Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 21).
Inoltre
al Foglio 8/2 della Prassi ML/AD 2004/2 del SECO è precisato che la decisione
relativa al patrocinio deve essere presa non appena l'assicurato ha presentato
la sua domanda sotto forma di una decisione intermedia impugnabile. L'art. 56
cpv. 1 LPGA prevede, in effetti, che il rifiuto di accordare il patrocinio
gratuito deve essere notificato con una decisione impugnabile mediante ricorso.
Occorre motivare tale decisione con la mancanza di una delle tre condizioni
summenzionate.
La
richiesta di gratuito patrocinio deve essere, quindi, decisa di principio
tramite l'emissione di una decisione incidentale. Il gratuito patrocinio può
essere autorizzato anche con effetto retroattivo (cfr. U. Kieser, op.cit., ad
art. 37, n. 24).
In una
sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K. (H 179/03) il TFA ha confermato
il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che
aveva ammesso il gratuito patrocinio durante la procedura di opposizione
nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta Corte ha riconosciuto che la richiesta
di risarcimento di fr. 26'492.40 a titolo di contributi sociali non versati
costituiva un intervento relativamente grave nella situazione giuridica
dell'allora presidente del consiglio di amministrazione della ditta e che la
lite non era semplice dal profilo fattuale.
Nel
caso in esame questa Corte può esimersi dall'approfondire il tema di sapere se
a torto o meno la Sezione del lavoro ha atteso di emanare la decisione su opposizione
per pronunciarsi sulla richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di
opposizione.
Infatti,
la richiesta dell'assicurata deve essere accolta, visto che sono comunque
adempiute le condizioni fissate dalla legge. L'opposizione dell'assicurata,
indigente, non era sprovvista di possibilità di successo. Inoltre con la
decisione formale di inidoneità al collocamento, che implica il diniego del
diritto alle indennità di disoccupazione, la Sezione del lavoro è intervenuta
in modo rilevante nella sua situazione giuridica ed il tema era particolarmente
complesso.
Va, poi,
osservato che la LPGA ha introdotto il principio secondo cui l'opposizione deve
contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).
Pertanto all'assicurata occorreva un aiuto anche al fine di motivare l'atto di
opposizione.
Di
conseguenza, in casu, il patrocinio da parte dell'avv. RA 1 era necessario.
In simili
condizioni il gratuito patrocinio deve essere concesso alla ricorrente pure per
la procedura di opposizione dinanzi alla Sezione del lavoro.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.
4.- La domanda
di gratuito patrocinio concernente la procedura di opposizione è accolta.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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