38.2004.24
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
8 novembre 2004Italiano56 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2004.24
Data decisione, Autorità:
08.11.2004, TCA
Titolo:
non ha diritto alle indennità per lavoro ridotto l'assicurato il cui rapporto di lavoro é stato disdetto, e/o se é presente sul posto di lavoro e/o se é una persona in grado di determinare o influenzare risoliutivamente le decisioni del datore di lavoro
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
art. 31 cpv. 1 let. c LADI
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 33 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.24
FS/DC/td
Lugano
8 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 febbraio 2004 emanata
da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 17
settembre 2003 la RI 1 SA, ditta attiva nel campo della meccanica di
precisione, ha preannunciato, per tutta l'azienda e per una durata probabile
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003, un periodo di lavoro ridotto all'80% (cfr.
doc. 3/A) adducendo quale motivo che "(…) essendo una ditta di
sub-appalto, non riceviamo lavoro da svolgere dalle nostre ditte primarie che
lamentano una stasi nelle ordinazioni e che non prevedono un miglioramento per
Fatti
i prossimi mesi. La nostra cifra d'affari è calata sostanzialmente ed abbiamo
enormi difficoltà. (…)." (cfr. doc. 3/A punto 11a).
Con
decisione del 24 ottobre 2003 la Sezione del lavoro si è opposta al pagamento
delle indennità per lavoro ridotto, motivando:
"
Secondo i disposti dell'art. 31 cpv. 3 lett. a
LADI non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto, i lavoratori, la cui
perdita non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile. Nel presente caso visto quanto emerso dal verbale di audizione
del 14 e 16 ottobre 2003 e più precisamente come i dipendenti dell'azienda sono
sempre presenti in azienda, la perdita di lavoro non può essere ritenuta
sufficientemente controllabile."
(cfr. doc. 3)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dalla ditta, rappresentata dall'avv. RA 1 (cfr.
doc. 2), la Sezione del lavoro, il 23 febbraio 2004, ha emanato una decisione
su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione del 24 ottobre 2003
e ha osservato:
"
(…)
1. II 17 settembre 2003 l'azienda in parola, attiva nel ramo della
meccanica di precisione ha richiesto
all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il prolungo del periodo di
lavoro ridotto dal 1. ottobre al 30 dicembre 2003, adducendo il seguente
motivo: "essendo una ditta di sub-appalto, non riceviamo lavoro da
svolgere dalle nostre ditte primarie che lamentano una stasi nelle ordinazioni
e che non prevedono un miglioramento per i prossimi mesi. La nostra cifra
d'affari è calata sostanzialmente ed abbiamo enormi difficoltà".
In data 14 e 16 ottobre 2003 il servizio
cantonale ha effettuato un controllo presso l'azienda in parola, segnatamente
per verificare l'esattezza delle ore perse per motivi economici, così come
indicate sui rapporti e sui conteggi presentati dalla ditta alla cassa di
disoccupazione per i periodi compresi tra gli anni 2001 e 2003. In occasione
dei due controlli in ditta sono stati sentiti a verbale i signori __________ e __________,
soci fondatori della società e dipendenti della stessa (cfr. verbale di
audizione del 14 ottobre 2003 di __________ __________ e verbale di audizione
del 16 ottobre 2003 del fratello __________).
Con decisione 24 ottobre 2003 il
servizio cantonale si è opposto al pagamento delle indennità per lavoro
ridotto, a motivo che la perdita di lavoro non è nel concreto caso
sufficientemente controllabile. Contro questa decisione l'azienda in parola,
per il tramite dell'avv. RA 1, ha interposto opposizione in data 24/25 novembre
2003.
In data 24 ottobre 2003 il servizio
cantonale ha pure emesso un Rapporto concernente il controllo presso il
datore di lavoro, ove ha constatato che la ditta è debitrice verso la cassa
di disoccupazione di un importo di fr. 54'079.60, ritenendo che per i
lavoratori ed i periodi di conteggio degli anni 2001 a 2003 non può essere
riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto. Riguardo al predetto
rapporto la ditta RI 1 SA, sempre per il tramite dell'avv. RA 1, ha presentato
le sue osservazioni in data 24/25 novembre 2003, ribadendo sostanzialmente
quanto già espresso nell'opposizione.
2. Conformemente all'articolo 31 cpv. 1 LADI, i lavoratori il cui
tempo
normale di lavoro è ridotto o integralmente
sospeso hanno diritto ad un'indennità per lavoro ridotto se, tra le altre
condizioni, la perdita di lavoro è computabile, se la stessa è probabilmente
temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere
conservati i loro posti di lavoro.
Per tempo di lavoro normale ai
sensi dell'articolo 31 cpv. 1 LADI, va intesa la durata contrattuale del lavoro
svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo
economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro
flessibile, è considerato tempo di lavoro normale l'orario annuo medio
convenuto contrattualmente (art. 46 cpv. 1 OADI).
Considerandi
II tempo di lavoro è considerato ridotto
solamente se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non
raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero bisogna intendere le
ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto
contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall'orario di
lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o
recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero (art.
46.
cpv. 2 DADI).
Secondo l'articolo 31 cpv. 3 lett. a
LADI, i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo
di lavoro non è sufficientemente controllabile, non hanno diritto alle
indennità per lavoro ridotto. L'adempimento di questa condizione legale implica
che il datore di lavoro disponga di un sistema di controllo del tempo di
presenza (ad esempio schede di timbratura, rapporti delle ore; cfr. opuscolo
INFO-SERVICE Indennità per lavoro ridotto, pubblicato dal Segretariato di Stato
dell'economia, a pagina 5 punto 6). La perdita di lavoro può essere
sufficientemente controllabile solamente se le ore di lavoro sono controllate
dall'azienda. Il datore di lavoro deve conservare durante cinque anni i
documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (art. 46b OADI).
Inoltre, conformemente all'articolo 31
cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le
persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
3.
Nella concreta fattispecie, dagli accertamenti esperiti dal
servizio
cantonale, e in particolare dal verbale
dell'audizione del "signor __________ __________ avvenuta in data 16
ottobre 2003 (verbale che quest'ultimo ha del resto sottoscritto), emerge
chiaramente che:
- __________
__________, uno dei soci fondatori della società, si occupa
segnatamente
di acquisire il lavoro per la ditta, di controllare le ordinazioni in entrata e
di confermare il lavoro, firmando i relativi bollettini di consegna. A verbale
lo stesso ha inoltre dichiarato quanto segue: "Riassumendo sono io che
mi occupo di tutta la parte amministrativa (ordinazioni, conferme di lavoro),
[...]" (cfr. verbale di audizione del 16 ottobre 2003). Quanto precede
trova del resto conferma nello scritto 15 ottobre 2003 dell'amministratrice
unica della società, la signora __________, figlia di __________ __________, ove
risulta segnatamente quanto segue: "Per qualsiasi informazione voglia
rivolgersi al Signor __________ __________ (mio padre) che funge da direttore
operativo", come pure nel verbale di audizione del 14 ottobre 2003 del
fratello di __________ __________, __________ __________, dal quale emerge in
particolare quanto segue: "[...] il responsabile dell'azienda è il fratello,
signor __________ __________ [...]. La persona che conclude tutti i contratti
in favore dell'azienda è comunque il fratello __________. [..]';
- lo stesso __________ __________
ha dichiarato a verbale che, per quanto
concerne il controllo delle ore perse
di lavoro, non esiste nessuna timbratura e neppure un controllo delle ore di
presenza e di assenza dalla ditta. Egli ha in particolare affermato quanto
segue: "In effetti anche se non c'è lavoro a sufficienza siamo
comunque in ditta in caso di contatti telefonici o arrivo di eventuali
clienti" (la sottolineatura è nostra. Quanto precede trova conferma
anche nel verbale di audizione del fratello __________, ove risulta in
particolare quanto segue: " Il signor __________ __________ dichiara
inoltre di presenziare tutti i giorni in ditta anche in mancanza di lavoro.
Dichiara pure che non timbra nessun cartellino e di non tenere nessun controllo
delle ore perse. Sono sempre presente in ditta per 8.45. [...] ". Riguardo
ai formulari prodotti con l'opposizione e che l'opponente pretende siano stati
compilati dalla signora __________, sorella dei signori __________ dipendenti
della ditta in parola, si osserva come non rechino né la data della loro
compilazione, né la firma del redattore e come comunque non rispecchino quanto
dichiarato a verbale, in sede separata, dai due fratelli __________. Inoltre i
predetti formulari non indicano le ore di lavoro e le ore perse per i mesi da
ottobre a dicembre 2003, per i quali la ditta ha richiesto il prolungo del lavoro
ridotto.
Visto quanto precede e alla luce dei
menzionati disposti di legge, l'opposizione non può essere accolta già per il
fatto che la perdita di lavoro in concreto invocata non è sufficientemente
controllabile ai sensi dell'articolo 31 cpv. 3 lett. a LADI. A ciò si aggiunge
il fatto che, in applicazione dell'articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI, i fratelli __________,
per la loro posizione in seno alla ditta, non possono comunque essere posti a
beneficio delle indennità per lavoro ridotto.
Le motivazioni sollevate
nell'opposizione non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto
a quanto stabilito con la decisione contestata.
4.
Infine, l'opponente chiede l'audizione di __________, __________
__________
e __________.
Secondo la giurisprudenza federale,
l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'articolo 6 n. 1
CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici
domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale
o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo (cfr. DTF 122 V 47). Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato della prove). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell'articolo 4 cpv. 1
Cost. (cfr. DTF 122 V 162 consid. 1 d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
Ora, nella presente fattispecie, questo
Ufficio ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall'esame degli atti
dell'incarto, per cui rinuncia alla richiesta di audizione dei signori __________
e __________ __________ e della signora __________ (…)."
(cfr. doc. A)
1.3
Contro
questa decisione, sempre assistita dall'avv. RA 1, la ditta ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che:
"1. Il
ricorso è integralmente accolto e la decisione impugnata è annullata.
Di
conseguenza alla RI 1 SA è accordato il diritto all'erogazione delle indennità
per lavoro ridotto.
2.
Protestate
spese e ripetibili." (cfr. doc. I, pag. 7)
A
sostegno del proprio ricorso il rappresentante della ditta ha addotto che:
"
(…)
1.
In data 24 ottobre 2003, la Sezione del lavoro ha notificato
alla
ricorrente una decisione mediante la
quale ha sollevato opposizione in merito alla richiesta di indennità per lavoro
ridotto inoltrata dalla ricorrente stessa.
Contro tale decisione, in data 24
novembre 2003, la RI 1 ha interposto opposizione, chiedendo in particolar modo
che l'istruttoria della pratica fosse completata con le testimonianze di __________
__________, __________, __________ e di __________ e ciò al fine di poter
ricostruire nel dettaglio i ruoli ed i compiti delle succitate persone
all'interno della ditta RI 1 SA.
Con decisione su opposizione del 23
febbraio 2004, giunta al sottoscritto legale in data 24 febbraio 2004, la
Sezione del lavoro ha tuttavia inspiegabilmente respinto l'opposizione senza
neppure procedere all'escussione i testi indicati dalla ricorrente. Quest'ultima
é pertanto suo malgrado costretta ad inoltrare questo ricorso, che risulta
essere senz'altro tempestivo, essendo il termine di 30 giorni perfettamente
ossequiato.
Prove: documenti, richiamo dell'intero incarto da parte
della
Sezione del Lavoro.
2.
Come la decisione del 24 ottobre, anche la decisione su
opposizione qui impugnata si fonda su di
un accertamento dei fatti lacunoso e contraddittorio, poiché esperito presso
persone che non erano in grado di dare alla Sezione le informazioni esatte che
questa richiedeva.
La prima di queste persone é senza
dubbio __________, la quale - nel corso del 2002 - é subentrata ad __________
quale amministratrice e unica della RI 1 SA poiché avrebbe dovuto occuparsi
fattivamente della gestione di tale ditta.
In quest'ottica, gli accordi iniziali
prevedevano un inserimento graduale di __________, effettuato ad opera di __________.
Sennonché, a causa della sua
inesperienza, dei suoi impegni lavorativi concomitanti e dell'inattesa
complessità del compito che avrebbe dovuto svolgere, __________ - de facto -
non é mai stata in grado né di assumere concretamente la gestione della ditta
né di farsi inserire in questo nuovo ruolo da ____________, la quale ha invece
continuato come in precedenza ad occuparsi fattivamente della conduzione della
società.
Stante queste premesse, é chiaro che la
dichiarazione resa da __________ (il cui ruolo, per sua stessa ammissione
"si limita unicamente alla verifica del bilancio della società e non ha
nessun compito operativo e decisionale nella società") non ha nessun
valore.
Infatti, dal momento che ammette di
"non aver nessun compito operativo nella società", mal si capisce
come possa dare indicazioni in merito all'organizzazione della ditta stessa.
Trattasi infatti di informazione che
solo coloro che operano fattivamente nella ditta possono conoscere. Coloro che
invece si limitano alla "verifica dei bilanci" non ne sono - come in
questo caso - a conoscenza.
In questo contesto, si chiede
pertanto espressamente di sentire nuovamente __________, la quale - in sede
di deposizione - potrà ricostruire dettagliatamente i motivi per i quali é
diventata amministratrice unica e il suo ruolo effettivo svolto nella RI 1 SA.
La stessa __________ potrà inoltre confermare di non essere a conoscenza
dell'organizzazione della società.
Prove: documenti, richiamo dell'incarto n. MR/aa - 2262
della
Sezione del lavoro, testi e ogni altra ammessa.
3.
Alla luce delle succitate considerazioni, appare chiaro che per
stabilire con esattezza i ruoli
all'interno della società RI 1 SA, andava sentita colei che della ditta é
tuttora de facto la vera amministratrice: ossia __________, la quale
- come detto - nel 2002 era intenzionata a cedere gradualmente il timone della
società a __________, ma che - vista l'inattività di quest'ultima - ha dovuto
continuare ad occuparsi di tutte le mansioni dirigenziali.
Ne siano un eloquente esempio i fogli
(prodotti unitamente all'opposizione e qui richiamati) di controllo delle ore
perse dei dipendenti della ditta relativi ai periodi:
• 1 ° luglio 2001 - 31 agosto 2002
• 1° luglio 2003 - 30 settembre 2003.
Da tali documenti, risulta chiaramente che il controllo delle
ore di
lavoro perse veniva assicurato dalla
signora __________, la quale - dopo essersi accertata (perlopiù
telefonicamente) presso il responsabile dell'officina __________ __________ delle
ore perse - annotava il tutto sui fogli di controllo (da notare che le ore
annoverate quale "perse" si riferiscono alle ore in cui nessuno era
presente in officina e non alle ore di presenza non lavorativa).
Né __________, né __________ __________ erano
al corrente della tenuta di tali documenti, perché entrambi, nel loro ruolo di
capo-officina, rispettivamente di meccanico, erano e sono totalmente ignari di
tutte le pratiche amministrative e burocratiche annesse e connesse all'attività
della ditta presso cui lavorano.
Prove: come sopra
4.
Quanto sopra
esposto dimostra e conferma chiaramente che __________ __________ non ha mai
partecipato attivamente alla conduzione della ditta e, pertanto, non ha mai
"determinato o potuto influenzare risolutivamente le decisioni del datore
di lavoro".
Il suo compito nell'azienda é infatti
limitato al ruolo di capo-officina. In questo contesto egli non ha né ha mai
avuto nessuna mansione amministrativa. Egli si occupa dei contatti con i
clienti solo ed esclusivamente su ordine di __________, la quale impartisce
tutte le direttive del caso.
Da notare, infine, che __________, a
differenza di __________, non é neppure azionista della società, né ha diritto
di firma all'interno della stessa, il che costituisce un'ulteriore prova del
suo ruolo di subalterno.
Detto in altre parole, il ruolo di __________
all'interno della RI 1 SA é assimilabile in tutto e per tutto a quello di un
capo-officina di un garage, il quale - pur avendo contatti con la clientela,
pur partecipando all'allestimento di preventivi e fatture, pur occupandosi
dell'organizzazione dell'officina - non ha in alcun modo potere decisionale
e non può in alcun modo condizionare o influenzare le scelte operative
dell'azienda presso cui lavora.
Prove: come sopra
5.
Stante le succitate premesse, che potranno essere
dettagliatamente comprovate mediante
l'escussione di __________ e di __________, é evidente che i presupposti per
l'erogazione delle indennità per perdita di guadagno erano e rimangono dati.
I fogli di controllo delle ore perse,
allestiti da __________, sono senz'altro idonei a dimostrare la pretesa della
ricorrente. Il fatto che non siano firmati dalla signora __________, non
modifica di una virgola la fattispecie: infatti - se si fosse dato alla
ricorrente la possibilità di sentire la stessa __________ - si sarebbe potuto
facilmente provare é stata lei a redigere tali fiches di controllo, secondo le
modalità descritte in precedenza.
Prove: documenti (i bilanci e conti economici della RI
1.
SA
sono a disposizione su richiesta da parte di
questo Ufficio)
6.
Da ultimo, un accenno ai modi con i quali é stata condotta
l'inchiesta:
• __________, che della ditta RI 1 SA non
conosce quasi
niente, ha scritto la lettera 15 ottobre 2003 sotto la
pressione di
un funzionario dell'Ufficio del lavoro;
• __________ si é rifiutato di firmare la dichiarazione
agli atti
perché convinto che la stessa non riflettesse quanto da
lui
dichiarato (__________, detto per
inciso, in seguito a questo episodio ed alle pressioni con le quali si é
cercato di carpirgli la firma in calce alla dichiarazione sopracitata, ha
dovuto ricorrere alle cure di uno psichiatra a causa di una forte depressione
in cui é incorso [vedi certificati medici prodotti agli atti]);
• __________, ossia l'unica persona che avrebbe potuto
fornire all'Ufficio del lavoro le informazioni richieste
(e la persona
che, oltretutto ha firmato le domande
di indennità per lavoro ridotto) non é stata interrogata.
Dati questi presupposti, si chiede
espressamente che tutte le succitate persone vengano sentite, rispettivamente
risentite, in contraddittorio alla presenza del sottoscritto legale e ciò al
fine di permettere al Giudice di avere una chiara visione dell'organizzazione
della ditta ricorrente.
Prove: come sopra (…)." (cfr. doc. I)
1.4
Con
ordinanza del 10 maggio 2004 il presidente del TCA ha assegnato alla Sezione
del lavoro Ufficio giuridico un ultimo termine perentorio di 10 giorni per
presentare la risposta di causa con la comminatoria che trascorso infruttuoso
tale termine il Tribunale procederà alla emanazione del giudizio sulla base
degli atti di causa (cfr. doc. III).
1.5
Nella sua
risposta del 14 maggio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è
confermata nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha puntualizzato che:
"
(…)
Infine, si contestano recisamente le affermazioni
- assolutamente inveritiere - di parte ricorrente, secondo cui sia __________,
sia __________ avrebbero fatto oggetto di pressioni da parte di funzionari
dell'UG in occasione della redazione dello scritto 15 ottobre 2003 (doc. 5),
rispettivamente dell'audizione di data 14 ottobre 2004 (ndr. recte: 2003) (pure
doc. 5).
(…)." (cfr. doc. IV)
1.6
Il 9
settembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha trasmesso per
conoscenza al TCA un proprio scritto del 20 agosto 2002 all'Istituto delle
assicurazioni sociali (cfr. doc. X e allegato doc. Xbis).
1.7
Con lettera
del 18 maggio 2004 il rappresentante della ditta ha chiesto una proroga,
concessagli dal TCA, del termine per presentare eventuali nuovi mezzi di prova
(cfr. doc. V, VI e VII).
1.8
Previa
citazione scritta (cfr. doc. VIII e IX), le parti e i signori __________ __________,
__________, __________ e __________, sono state sentite dal presidente del TCA.
In quell'occasione è stato steso un verbale del seguente tenore:
"
(…)
Il Presidente chiede all'avv. __________ di
spiegare meglio il senso dello scritto inviato per conoscenza al TCA il
20.8.2004
e chi è il destinatario. L'avv. __________ risponde che si tratta di
uno scritto destinato alla Cassa __________, la quale aveva ricevuto in passato
un rapporto provvisorio relativo a delle indennità per lavoro ridotto versate
nel periodo 2001-2003.
La Cassa __________ non ha ancora preso alcuna
decisione.
Il Presidente chiede al sig. __________ se è in
possesso oppure no di un PC portatile per allestire i verbali allorché compie
dei sopralluoghi nelle diverse ditte. La risposta è negativa.
La Sezione del lavoro viene comunque invitata ad
allegare una trascrizione del verbale tramite computer nel momento in cui invia
gli atti al Tribunale.
Il Presidente chiede al sig. __________ di
precisare, visto che si è trattato di un rinnovo, se in precedenza erano già
state presentate delle domande e che esito hanno avuto.
Le precedenti domande sono state introdotte nel
2001.
e 2002. Nel 2003 la domanda è stata fatta il 16 giugno 2003 per il periodo
1.7
-30.9 (doc. 4). I motivi per la domanda di rinnovo sono analoghi a quelli
precedenti. Essi sono firmati, per ordine, dalla signora __________.
Il Presidente chiede alla Sezione del lavoro se
si è affrontato oppure no il tema del normale rischio aziendale, visti i motivi
invocati sulla domanda di rinnovo. La risposta è no, visto che la domanda è già
stata respinta sugli altri motivi emersi durante il controllo.
La sig.ra __________ conferma che i dati relativi
alla cifra d'affari per il periodo da metà settembre a fine dicembre 2003 non
sono stati richiesti dalla Sezione del lavoro.
Ø La
ricorrente viene invitata a farli pervenire al TCA entro un termine di 10
giorni.
Il Presidente chiede alla Sezione del lavoro come
fa a verificare questo aspetto (punto 10B del formulario). La risposta è che
viene effettuata una prognosi alla luce dei dati forniti dalla ditta.
Rispondendo al Presidente, la sig.na __________
dichiara di essere figlia del sig. __________ e di avere assunto il compito di
amministratrice unica. Al riguardo essa precisa che le è stato chiesto di
assumere questo incarico da suo padre, perché la sig.ra __________ ha voluto
dare le dimissioni. Essendo di nazionalità svizzera le è stato assegnato questo
incarico. L'ha assunto a metà del 2002.
__________ precisa inoltre di lavorare a tempo
pieno e di avere assunto questo incarico senza avere il tempo di occuparsi di
queste cose, per cui non ha fatto nulla.
La sig.na __________ precisa inoltre che i
dipendenti della ditta sono sempre stati suo padre e il sig. __________ (per un
certo periodo anche il figlio di quest'ultimo). Della contabilità si occupa la
sig.ra __________. Non so se come salariata oppure no.
Rispondendo al Presidente, la sig.na __________
afferma di avere acquisito la formazione quale segretaria. Attualmente lavora
come segretaria immobiliare.
Il Presidente legge la lettera del 15 ottobre
2003.
(doc. 5/c). La sig.na __________ conferma quanto da lei firmato.
Il sig. __________ sottolinea che dopo avere
sentito il 14 ottobre il sig. __________ assieme al sig. __________, ha
contattato per telefono l'amministratrice unica chiedendole un incontro. Scopo
dello stesso era quello di esaminare la richiesta. L'amministratrice unica mi ha
detto di non essere in grado di dare informazioni e di rivolgersi al padre.
L'amministratrice unica conferma questo aspetto precisando pure di avere detto
che la sig.ra __________ si occupa della contabilità.
I ricorrenti confermano di avere introdotto il
lavoro ridotto nel periodo che qui ci interessa.
Con i termini "direttore operativo" la
sig.na __________ intende dire che tra i due fratelli quello che decide è il
sig. __________.
Il Presidente chiede al sig. __________ come mai
è stato cancellato dalla funzione di direttore operativo. La risposta è che
visto che c'è mia sorella che funge da contabile ed in passato mi sono state
rifiutate le indennità per lavoro ridotto proprio per questo motivo, ho
ritenuto che era meglio uscire.
Il Presidente chiede chi sono attualmente gli
azionisti della società. La sig.ra __________ precisa di essere azionista delle
proprie quote. I sig.ri __________ e __________ dichiarano di non più essere
azionisti della società.
La sig.ra __________ precisa di essere di professione
contabile, di lavorare per un'altra ditta, di occuparsi da esterna della
contabilità della ditta RI 1 SA e di tenere i contatti con le aziende esterne.
Precisa inoltre di recarsi 2 volte per settimana in ditta. Su esplicita
richiesta del Presidente essa afferma di operare in questo modo sin dal lontano
1981.
e poi dal 1990, quando è stata costituita la società.
Ø Il
Presidente assegna alla ditta un termine di 10 giorni per inviare
i formulari "Controllo orario RI 1 __________ " relativi al periodo che
qui ci interessa (1.10-31.12.2003).
La sig.ra __________ sottolinea che si tratta di
fogli del tutto analoghi a quelli allegati sub doc. A.
Il sig. __________ dà lettura del verbale
allestito il 14.10.2003 ore 15:30 alla presenza del sig. __________ e relativo
al sig. __________. L'assicurato ha rifiutato di firmare il verbale. Invitato
dal Presidente ad illustrare i motivi per cui non ha firmato il verbale, __________
afferma innanzitutto che quando sono venuti i funzionari della Sezione del
lavoro i macchinari erano spenti, che mai si sarebbe immaginato che erano dei
funzionari della Sezione del lavoro e in pratica che non ha firmato in quanto
si è sentito minacciato dal sig. __________ (il sig. __________ non ha invece
aperto bocca).
Il sig. __________, rispondendo al Presidente,
riconferma che quando sono entrati i funzionari della Sezione del Lavoro nelle
due occasioni i macchinari erano tutti spenti perché non vi era lavoro e
secondo le indicazioni del fratello egli si trovava in ditta per comunque
prendere delle eventuali comande.
Non vi sono dei controlli in ditta. Bisogna
essere sempre presenti in ditta, e io lo ero, perché se chiama qualcuno bisogna
essere pronti ad ottenere il lavoro.
Rilevo anche che in occasione della visita degli
ispettori ho ricevuto una telefonata di mia moglie, e con fare ironico il sig. __________
mi ha detto "forse è lavoro".
Tecnicamente il lavoro avviene in questo modo:
mio fratello mi mostra il disegno, io lo realizzo in 2/3 ore e poi rimango lì.
__________ sottolinea che il fratello __________
che conosce ed assegna il lavoro, sa quanto tempo ci vuole per effettuarlo e
quindi ogni giorno è in condizioni di riferire alla sig.ra __________ quante
ore sono state lavorate e quante no.
Il sig. __________, rispondendo al Presidente,
afferma che in ditta non vi è, anche per quel che lo riguarda, nessun controllo
tramite timbratura. Egli precisa di non essere sempre presente in ditta, nel
senso che se non è in ditta si occupa di altre cose.
Le ore di lavoro ridotto vengono sostanzialmente
ricostruite a partire dai lavori che la ditta riceve e dal relativo tempo per
effettuarli. Questi dati vengono consegnati alla sig.ra __________ due volte
per settimana.
La sig.ra __________, invitata a spiegare come ha
allestito ad esempio il formulario relativo al mese di luglio 2001, essa
precisa che viene fatto soprattutto tenendo conto dei lavori inviati dalle
diverse ditte che, vista la lunga esperienza nel ramo, permettono
immediatamente di capire quanto tempo ci vuole per effettuarlo.
Invitata dal Presidente a spiegare ad esempio
come si è potuto fissare le ore perse nel mese di luglio per il giorni 11, 12 e
13, la sig.ra __________ risponde che è sempre sulla base dei bollettini di
consegna che riusciamo a ricostituire quante sono le ore di lavoro perse.
Il Presidente chiede, con riferimento a questa
documentazione, che utilizzo viene fatto da parte della ditta. La risposta è
che si tratta di documenti interni, che servono poi per compilare i conteggi
per la Cassa di disoccupazione.
Le ore di lavoro perse sono sempre identiche per
i due fratelli, perché loro si dividono il lavoro e per non fare lavorare uno
più dell'altro.
Rispondendo all'avv. __________, il quale
sottolinea che sui preannunci di lavoro ridotto viene indicata quale persona
responsabile __________, la sig.ra __________ precisa di essere in pratica lei
la responsabile di queste pratiche.
Sempre rispondendo all'avv. __________, la sig.ra
__________ precisa di essere azionista soltanto nella misura di 10 azioni e di
non sapere chi sono gli altri azionisti, in particolare di non sapere cosa ne
hanno fatto i suoi fratelli.
L'avv. __________ chiede quando si è tenuta
l'ultima assemblea generale e secondo quali modalità. La sig.ra __________
risponde di non essere tenuta di fornire queste informazioni nel contesto che
ci concerne.
Il sig. __________, rispondendo all'avv. __________,
risponde di non potere dire a chi ha ceduto le azioni e il sig. __________
precisa che il signore che le ha non vuole essere menzionato.
L'avv. RA 1 chiede quali istruzioni vengono
fornite agli assicurati ed in particolare se i datori di lavoro vengono
informati sulle modalità da seguire per effettuare il controllo delle ore di
lavoro. La risposta è si, esiste un promemoria.
Ø La Sezione
del lavoro ne farà pervenire due copie al TCA, entro il termine di 10
giorni.
Rispondendo al Presidente, l'avv. __________
sottolinea che il tema relativo al ruolo importante di un assicurato
all'interno di un'azienda viene di solito valutato dalla Sezione del lavoro tra
i presupposti del diritto, mentre invece quello della controllabilità viene
verificato dalla Cassa di disoccupazione. In questo caso abbiamo ritenuto di
farlo noi
(…)." (cfr. doc. XI)
1.9
Con lettera
del 21 settembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha prodotto i
doc. 24, 25 e 26 e ha comunicato al TCA che:
"
(…)
Con riferimento alla causa citata a margine e
all'udienza 13 settembre 2004, trasmettiamo due esemplari del promemoria
relativo alle indennità per lavoro ridotto attualmente in uso (form. 716.400 i
edizione 2003).
Segnaliamo inoltre che, dopo l'udienza della
scorsa settimana, abbiamo dovuto constatare che il signor __________ il 7
novembre 2003 aveva presentato una domanda d'indennità di disoccupazione alla
cassa di disoccupazione __________ di __________ e che dal 31 ottobre 2003 al
31.
gennaio 2004 risultava iscritto all'Ufficio regionale di collocamento di __________
(cfr. copia incarti cassa e URC annessi; doc. 25 e 26). Tali fatti non sono
assolutamente emersi in occasione della citata udienza e, contrariamente a
quanto preteso in relazione alla domanda d'indennità per lavoro ridotto, il
rapporto di lavoro con la RI 1 SA sembrerebbe essere stato disdetto dal
dipendente, mentre la ditta risulta regolarmente rappresentata dalla signora __________
(cfr. doc. 25.2 e 25.7) (…)." (cfr. doc. XII)
Il doc.
XII unitamente al doc. 24 sono stati notificati alla controparte che è pure
stata informata che gli allegati doc. 25 e 26 (2 fascicoli) sono visionabili
presso la cancelleria del TCA negli usuali orari d'ufficio (cfr. doc. XV).
Il 27
settembre 2004 il rappresentante della ditta ha scritto al TCA una lettera del
seguente tenore:
"
(…)
La presente per comunicarle che non ho
particolari osservazioni da formulare in merito allo scritto 21 settembre 2004
della Sezione del lavoro, limitandomi a confermarle che – effettivamente – il
rapporto di lavoro tra il signor __________ e la RI 1 SA è cessato a far tempo
dal 31 ottobre 2003. Tale circostanza emerge a chiare lettere anche dai
rapporti di controllo orario che ho trasmesso a questo Tribunale in data 21
settembre scorso.
Ciò detto, preciso ancora che – contrariamente a
quanto sembra pretende l'Ufficio del lavoro – dalla pagina 5 del doc. 24
(opuscolo relativo alle informazioni per i datori di lavoro in merito
all'indennità per lavoro ridotto) risulta a chiare (ndr.: lettere) che i datori
di lavoro non hanno alcun obbligo di istallare un apparecchio di controllo
delle ore: basta infatti un controllo delle ore perse, ciò che la mia mandante
ha sempre effettuato." (Doc. XVI)
1.10
Con lettera
del 21 settembre 2004 il rappresentante della ditta ha prodotto i doc. da. B1 a
B4 e ha comunicato al TCA quanto segue:
"
(…)
Faccio riferimento alle sue richieste contenute
nel verbale del 13 settembre 2004 e, con la presente, le trasmetto i dati
relativi alla cifra d'affari della mia succitata mandante nonché il formulario
relativo alle ore perse dagli operai __________ e __________, precisando che quest'ultimo,
nei mesi di novembre e dicembre 2003, non ha lavorato presso la ditta sopracitata.
(…)." (cfr. doc. XIII)
Il doc.
XIII unitamente agli allegati sono stati notificati alla Sezione del lavoro
Ufficio giuridico (cfr. doc. XIV) che, con lettera del 4 ottobre 2004, ha
comunicato al TCA di rinunciare a formulare delle osservazioni al riguardo e di
riconfermarsi nelle proprie allegazioni (cfr. doc. XVII)
in
diritto
2.1
Il 1° luglio
2003.
è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il
24.
novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del
24.
giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento
legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C
154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;
DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid.
2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con
riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003
nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore
l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 23
febbraio 2004 con la quale è stata confermata l'opposizione sollevata contro il
pagamento delle indennità per lavoro ridotto fatto valere dalla ditta
ricorrente per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003), si applicano le
norme valide dal 1° luglio 2003.
2.2
I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31.
LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a.
sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto
l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr.
G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul
Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 15 marzo 2004
nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000
pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290;
DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.
119.
e 120).
Infatti,
la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e
devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR
2003.
ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid.
2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag.
117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
In
particolare, nella sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02),
l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e,
definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha,
tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro
abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono
colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali
evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con
opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere
eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità
per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,
1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,
pag. 426 segg., note 64-70). (…)"
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C
189/02)
Secondo
la giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere
confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a
motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17, consid.
2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate in DLA
1990.
N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi economici).
In una
decisione pubblicata in DLA 2000 N. 10 l'Alta Corte ha, in particolare,
osservato che:
"
(…)
4.
-a) Vorrangiges Ziel der
Kurzarbeitsentschädigung bildet die Verhütung von Arbeitslosigkeit durch die
Erhaltung von Arbeitsplätzen (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG; BGE 120 V 526 Erw. 3b
mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht
veröffentlichten Urteil M. vom 8. Januar 1997 (C 203/95) erkannt, dass weder
das Gesetz noch seine Entestehungsgeschichte Anhalktspunkte dafür enthalten,
wonach dieses legislatorische Ziel unter einem grundsätzlichen
strukturpolitischen Vorbehalt stünde. Namentlich darf die in Art. 32 Abs. 1
lit. a AVIG statuierte Anspruchsvoraussetzung der "wirtschaftlichen
Gründe" nicht als Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle
verstanden werden. Vielmehr ist der Begriff der "wirtschaftlichen
Gründe" weit auszulegen (vgl ARV 1989 Nr. 12 S. 122 Erw. 2a, 1987 Nr. 8 S.
83.
Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,
Band I, Bern 1987, N 39 zu Art. 32-33). Er erfasst sowohl konjunkturelle als
auch strukturelle Gründe (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33; a.M. Stauffer,
Die Kurzarbeitsentschädigung, SJZ 1985 S. 177 f.). Abgesehen davon, dass die
Organe der Arbeitslosen-versicherung und Sozialversicherungsrichter mit der
Abgrenzung von konjunkturellen und strukturellen Ursachen eines
Arbeitsausfalles im konkreten Einzelfall, namentlich bei grösseren und
international tätigen Betrieben, überfordert wären (vgl BGE 104 V 112 f. Erw.
4a), erscheint der generelle Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle
von der Kurzarbeitsentschädigung auch sozialpolitisch fragwürdig (Gerhards,
a.a.O., N 41 zu Art. 32-33). (…)."
(cfr. DLA 2000 N. 10, consid. 4a, pag. 56)
Pertanto,
se in generale, ogni ditta deve mettere in preventivo che il proprio risultato
possa variare da un periodo con l’altro, questo non vuole ancora dire che
un’azienda debba essere pronta a sopportare qualsiasi riduzione del proprio
preventivato risultato d’esercizio a titolo di normale rischio aziendale.
Chiamata
a decidere nel caso di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, in
particolare circa la perdita computabile del lavoro e il normale rischio
aziendale, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l'altro, le seguenti
considerazioni:
"
(…)
Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32
al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être
prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas
avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le
taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de
travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les
fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.
388).
S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins
adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en
ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs
naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la
capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la
perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour
réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation
économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de
la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit
indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220).
Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur
de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de
confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est.
Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour
les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la concurrence
grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les prix
touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure dans
leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec les
coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous cet
angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se
confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)"
(cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA,
C 283/01)
In una
sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20, pronunciandosi
circa il normale rischio aziendale in un caso concernete un'agenzia di
collocamento, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che
un importante riduzione del numero dei collocamenti provvisori che deve essere
effettuato da una ditta che si occupa di lavoro a tempo parziale fa parte del
rischio impresa. Dunque, la sola consistenza della perdita di lavoro (anche se
rilevante, in quel caso si trattava del 40%) non permette ancora di concludere
automaticamente per l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che
esulano quindi dal normale rischio aziendale.
2.4
Come sopra
rilevato, una delle condizioni positive necessarie, tra le altre, affinché
possa essere riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto,
consiste nel fatto che il rapporto di lavoro non è stato disdetto (cfr. art. 31
cpv. 1 lett. c LADI).
A questo
proposito il TFA in una sentenza del 31 ottobre 1996 nella causa M., citata in
RDAT II-1997, N. 65, pag. 234, ha, in particolare, sottolineato:
" Questa
norma persegue lo scopo di assicurare che il datore di lavoro non abbia ad
addossare all'assicurazione contro la disoccupazione il pagamento di salari
durante il termine di disdetta e che la riduzione del lavoro serva
effettivamente a mantenere impieghi (cfr. Messaggio concernente una nuova legge
federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità
per insolvenza del 2 luglio 1980, FF 1980 III 530). Quando invece il rapporto
lavorativo è stato rescisso, un valido motivo perché il tempo normale di lavoro
sia ridotto non sussiste (cfr. art. 324 CO; DLA 1985 no. 9 pag. 34 consid. 1).
In effetti, un lavoratore accetterà in via di principio una riduzione del tempo
di lavoro per poter conservare il suo impiego, l'assicurazione contro la
disoccupazione avendo per missione di compensare in parte (art. 34 cpv. 1
LADI), mediante un'appropriata indennità, il sacrificio cui egli deve
consentire. Quando invece la disdetta del rapporto di lavoro è stata
notificata, il lavoratore non ha più motivo per accettare una riduzione del
tempo normale di lavoro e può prevalersi, se del caso, dell'art. 324 CO per
ottenere, durante il periodo di disdetta, il versamento integrale del salario.
Ne discende che il diritto all'indennità per lavoro ridotto cessa a contare
dalla data di notifica della disdetta del rapporto lavorativo (sentenza inedita
30.
luglio 1985 in re U., C 145/84). I motivi che hanno condotto alla rescissione
del rapporto di lavoro (disdetta precauzionale con possibilità di riassunzione
in caso di miglioramento dell'andamento degli affari) sono irrilevanti, in
quanto, secondo il chiaro tenore dell'art. 31 cpv. 1 lett. c LADI, ogni
disdetta determina la perdita del diritto all'indennità per lavoro
ridotto."
In linea
generale, dunque, se il rapporto di lavoro è stato disdetto non è dato un
diritto all'indennità per lavoro ridotto (vedi pure Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra
marginale 385, pag. 148 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversichgerungsgesetz
(AVIG), Berna 1987, Vol 1, pag. 404-406).
Circa le
problematiche contrattuali connesse all'introduzione del lavoro ridotto (ad
esempio Unbedingter Änderungsvertrag, Bedingter Änderungsvertrag e Verzichtstheorie;
cfr. Gerhards, op. cit., pag. 385-388).
2.5
Secondo
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Questa
normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una
situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si
sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die
Kurzarbeitsentschädigung als Arbeitslosenversicherungsrechtliche
Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui questo Tribunale, lasciata
aperta la questione a sapere se si trattasse o meno di un rischio aziendale
normale, aveva confermato l'opposizione sollevata dall'allora Ufficio cantonale
del lavoro in quanto il diritto alle indennità per lavoro ridotto andava
escluso in virtù dell'art. 31 cpv. 3 let. c LADI, la nostra Massima Istanza ha,
tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
1.2
Questa Corte può limitarsi a ribadire che,
secondo la giurisprudenza, per stabilire se un impiegato sia membro di un
organo decisionale supremo dell'azienda ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI, deve essere esaminato di quali poteri egli disponga concretamente sulla
base della struttura aziendale interna. Non sono per contro decisivi i soli
criteri formali quali, segnatamente, l'appartenenza al consiglio
d'amministrazione o il conferimento di una procura o di un altro mandato
commerciale, di modo che possono di principio essere esclusi dall'indennità per
lavoro ridotto anche dipendenti che non detengono formalmente un diritto di
firma e non sono iscritti a registro di commercio né come amministratori né
come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano un'influenza determinante
sulle decisioni della società (cfr. DTF 122 V 272 consid. 3, 120 V 525 consid.
3b; SVR 1997 ALV no. 101 pag. 310 consid. 5 e pag. 311 consid. 6; sentenza
inedita 28 ottobre 1994 in re C., C 125/94).
(…)
2.3
Discende da quanto precede che a ragione
l'autorità giudiziaria cantonale ha negato alla T.________ Sagl il diritto alle
prestazioni per lavoro ridotto in virtù dei motivi personali di cui all'art. 31
cpv. 3 lett. a LADI. Come sempre giustamente rilevato dai giudici di prime
cure, può in queste condizioni rimanere irrisolta la questione di sapere se le
indennità litigiose andavano rifiutate anche per il motivo che la perdita di
lavoro preannunciata era dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio
aziendale (v. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).
(…)." (cfr. STFA del 1° maggio 2003 nella
causa T. Sagl, C 58/02)
2.6
In una
decisione del 20 giugno 1996, pubblicata in RDAT I-1997, pag. 266 = SVR 1996
ALV Nr. 78, concernente il lavoro ridotto nel settore alberghiero, il TFA ha
stabilito che la diminuzione del lavoro, immutato rimanendo il tempo di
presenza sul posto di lavoro, non giustifica l’erogazione di indennità per
lavoro ridotto: tipico del settore alberghiero é il fatto di avere a
disposizione del personale necessario per ogni evenienza, poco importa se
inattivo.
In quell’occasione
la nostra Massima istanza ha testualmente precisato:
" a) La
giurisprudenza cantonale ha già correttamente indicato quali siano le norme
legali e di ordinanza applicabili in concreto. E' comunque opportuno ricordare
che, ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 LADI, hanno diritto a un'indennità per lavoro
ridotto i lavoratori il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, se il loro rapporto di lavoro non è stato disdetto
(lett. c), e se la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è
presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i
posti di lavoro (lett. d; cfr. DTF 111 V 384 consid. 2b). Non hanno diritto
all'indennità per lavoro ridotto segnatamente i lavoratori la cui perdita di
lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI). Giusta l'art. 46 OADI, è
considerato tempo normale del lavoro la durata contrattuale del lavoro svolto
dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico
di cui si tratta (cpv. 1). Il tempo del lavoro è considerato ridotto soltanto
se, congiuntamente alle ore supplementari, non ancora pareggiate all'inizio del
lavoro ridotto, esso non raggiunge la durata normale del lavoro (cpv. 2, nel
suo tenore vigente sino al 31 dicembre 1995).
b) Fondandosi su queste norme e sul parere
ammesso dalla dottrina (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,
vol. I pag. 401, 406), i giudici di prime cure hanno concluso che un diritto
all'indennità per lavoro ridotto è dato soltanto se la durata del lavoro è
stata temporaneamente diminuita, rispettivamente se il lavoro è stato
interamente sospeso; non hanno invece diritto all'indennità i lavoratori che
non subiscono una perdita di lavoro o la cui perdita non é controllabile (cfr.
sentenze inedite 8 luglio 1994 in re C., C 229/93 consid. 4a, e 28 settembre
1994.
in re O., C 82/94, consid. 2b). Nel giudizio cantonale è stato pure
esposto a quali condizioni la Cassa é tenuta ad esigere la restituzione delle
prestazioni alle quali il beneficiario non aveva diritto (art. 95 LADI).
2.
In concreto, il Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino aveva posto in evidenza, nel giudizio del 20 gennaio 1994,
che non basta l'accertamento secondo il quale l'attività del ramo alberghiero è
fortemente influenzata dal turismo per concludere che il calo d'occupazione sia
riconducibile alla sola bassa stagione. Era invece doveroso stabilire se il
calo di attività era pure influenzato dalla recessione economica e, se del
caso, in quale misura.
In base ad un confronto del numero di
pernottamenti nei mesi di settembre 1993 e febbraio 1994, la Corte cantonale
era giunta alla conclusione che nel caso dei ricorrenti non sussisteva dubbio
alcuno che la flessione fosse essenzialmente dovuta a fattori congiunturali,
per cui l'esistenza di tempo di lavoro ridotto e quindi di massima i
presupposti per il diritto all'indennità erano dati.
Ulteriormente è stato accertato che ogni mese il
Motel indicava, per ognuno dei suoi dipendenti, una perdita di ore lavorative
quotidiana pari alla metà della durata del lavoro, senza che però il tempo
normale di lavoro dei dipendenti fosse stato minimamente ridotto.
a) Orbene, rettamente amministrazione e primi
giudici hanno ritenuto dover essere il tempo di presenza considerato come tempo
di lavoro.
A questa conclusione il patrocinatore dei
ricorrente contrappone l'argomento secondo il quale il testo di legge non parla
di tempo normale di presenza sul luogo di lavoro, ma solo di tempo normale di
lavoro: ciò significherebbe che quel che conta per determinare se vi sia
diritto all'indennità è la riduzione del tempo normale di lavoro,
indipendentemente all'orario di presenza sul luogo di lavoro. Fa valere che nel
settore alberghiero e della ristorazione l'obbligo di fedeltà e diligenza nei
confronti del datore di lavoro consisterebbe nell'essere disponibile a svolgere
la propria professione quando si presentano dei clienti; ciò implicherebbe, per
il dipendente, l'obbligo di essere presente sul posto di lavoro anche quando
non ci sono clienti, al fine di essere pronto a svolgere il lavoro quando se ne
presenta l'occasione. Infine, secondo i ricorrenti non può essere obiettato che
nel settore alberghiero il contratto di lavoro prevede che il tempo di presenza
è considerato lavoro, per dedurne che non sarebbero adempiuti i requisiti
dell'orario ridotto; essi affermano che, se questa considerazione fosse valida,
si impedirebbe praticamente la possibilità dell'applicazione dell'orario
ridotto a tale settore.
b) Le affermazioni del patrocinatore dei
ricorrenti non contengono nulla che posa sovvertire l'opinione dei giudici
cantonali. In effetti, tipico del settore alberghiero è il fatto di avere a
disposizione, per ogni evenienza, il personale necessario, il quale, per
definizione può sovente trovarsi inattivo. Tuttavia, non v'è chi non veda che
questa inattività sul posto di lavoro equivale a lavoro. A questo proposito,
l'Ufficio cantonale del lavoro ha d'altronde correttamente sottolineato che
proprio nel settore alberghiero vige, nel contratto collettivo di lavoro,
l'art. 60 cpv. 1 che recita: "La durata media della settimana lavorativa,
compreso il tempo di presenza, è al massimo di 42 ore per tutti i lavoratori
dell'alberghiera e della ristorazione". Ne deriva che, aderire al parere
dei ricorrenti equivarrebbe a mettere a carico dell'assicurazione contro la
disoccupazione una parte della retribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Il diritto all'indennità per lavoro ridotto non è
quindi dato in concreto.
3.
I ricorrenti censurano pure una violazione del
principio della buona fede.
Affermano che il giudizio cantonale del 20
gennaio 1994 e il successivo atteggiamento della Cassa e dell'Ufficio cantonale
del lavoro li avrebbero indotti a ritenere pacificamente che nella
determinazione delle ore perse andavano calcolate le ore di lavoro non
effettuate, a prescindere dalla presenza del personale sul luogo di lavoro.
Le censure dei ricorrenti sono ancorate su
premesse di fatto che non trovano alcun riscontro nelle precedenti pronunzie.
Rispondendo al gravame, l'Ufficio cantonale del lavoro ha osservato in modo
pertinente che i suoi funzionari sono disponibili a fornire informazioni e
chiarimenti ai datori di lavoro e ai loro dipendenti, ma che spetta all'utenza
esporre la propria situazione affinché possa ottenere precisazioni utili ed
agire di conseguenza in modo conveniente e corretto. Ora, alla luce dei
principi sopra esposti, appare evidente che in concreto il versamento
dell'indennità per lavoro ridotto era subordinato alla diminuzione delle ore
globali, consistenti anche nel settore alberghiero in quelle effettive di
lavoro e in quelle di presenza. In queste circostanze, manifestamente non è
stato violato il principio della buona fede (DTF 119 V 307 consid. 3a, 118 Ia
254.
consid. 4b, 118 V 76 consid. 7, 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e
sentenze ivi citate) per il motivo che l'amministrazione o i primi giudici
avrebbero omesso di informare gli interessati al riguardo.
4.
Discende da queste considerazioni che non è
possibile scorgere alcuna ragione per scostarsi dalla soluzione ritenuta dai
giudici cantonali. Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto,
mentre meritano tutela il giudizio impugnato e le decisioni da esso
protette." (cfr. RDAT I-1997, pag. 266 seg.).
2.7
Nel caso
concreto, quale motivo che l'ha indotta ad introdurre il lavoro ridotto la
ditta ha indicato che "(…) essendo una ditta di sub-appalto, non riceviamo
lavoro da svolgere dalle nostre ditte primarie che lamentano una stasi nelle
ordinazioni e che non prevedono un miglioramento per i prossimi mesi. La nostra
cifra d'affari è calata sostanzialmente ed abbiamo enormi difficoltà.
(…)." (cfr. doc. 3/A punto 11a).
Dando
seguito a quanto richiestole in sede di udienza (cfr. doc. XI) la ditta ha
indicato di aver conseguito le seguenti cifre d'affari da settembre a dicembre
2003:
-
settembre 2003 fr. 13'660.00
- ottobre
2003.
fr. 10'071.00
-
novembre 2003 fr. 13'500.00
-
dicembre 2003 fr. 16'616.00 (cfr. doc. XIII, allegato B1)
Negli
anni precedenti (1999-2002) e nei medesimi periodi in cui fa valere le
indennità per lavoro ridotto (ottobre-dicembre) le cifre d'affari che la ditta
ha conseguito sono sempre state superiori a quelle indicate per l'anno 2003 (cfr.
doc. 3/A punto 10b).
La media
della cifra d'affari nel quadriennio 1999-2002 nei singoli periodi è stata la
seguente:
- ottobre fr.
25'059.50
-
novembre fr. 25'338.80
-
dicembre fr. 25.519.95 (cfr. doc. XIII, allegato B1)
Ora,
vista l'entità della flessione della cifra d'affari ci si potrebbe chiedere se,
alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3), la stessa
possa o meno rientrare ancora nel normale rischio aziendale.
Questa
domanda può restare irrisolta visto che in ogni caso l'opposizione al
preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 1° di ottobre al 31 dicembre
2003.
deve essere confermata per le ragioni che verranno esposte in seguito.
2.8
Il
dipendente __________ ha rassegnato le proprie dimissioni dalla ditta il 30
ottobre 2003 con effetto immediato, si è iscritto al collocamento il 3 novembre
2003.
e ha rivendicato da quel momento il diritto alle indennità di
disoccupazione (cfr. doc. 25 e 26).
Nel suo
caso il diritto alle indennità per lavoro ridotto va escluso già sulla base
dell'art. 31 cpv. 1 let. c LADI secondo il quale il lavoratore non ha diritto
alle indennità per lavoro ridotto se il rapporto di lavoro è stato disdetto (cfr.
consid. 2.4).
D'altra
parte in sede di udienza lo stesso assicurato ha, in particolare, dichiarato
che:
"
(…)
Il sig. __________, rispondendo al Presidente,
riconferma che quando sono entrati i funzionari della Sezione del Lavoro nelle
due occasioni i macchinari erano tutti spenti perché non vi era lavoro e
secondo le indicazioni del fratello egli si trovava in ditta per comunque
prendere delle eventuali comande.
Non vi sono dei controlli in ditta. Bisogna
essere sempre presenti in ditta, e io lo ero, perché se chiama qualcuno bisogna
essere pronti ad ottenere il lavoro.
Rilevo anche che in occasione della visita degli
ispettori ho ricevuto una telefonata di mia moglie, e con fare ironico il sig. __________
mi ha detto "forse è lavoro".
(…)." (cfr. doc. XI)
Dunque,
considerato che, secondo la giurisprudenza federale, (cfr. consid. 2.6) il
tempo di presenza in ditta deve essere considerato come tempo di lavoro (cfr. consid.
2.
), l'assicurato non ha diritto alle indennità per lavoro ridotto anche per
questa ragione.
2.9
Per quanto
riguarda l'altro dipendente, __________, dagli atti di causa e dall'istruttoria
è emerso quanto segue.
__________
ha sottoscritto al posto del fratello (che si è rifiutato di farlo) il verbale
del 14 ottobre 2003 nel quale, in particolare, si legge che:
"
(…)
Attualmente la ditta è composta unicamente da due
impiegati e più precisamente i signori __________ e __________.
La persona che conclude tutti i contratti in
favore dell'azienda è comunque il fratello __________.
(…)." (cfr. doc. 5/A)
L'assicurato
ha pure sottoscritto il suo verbale del 16 ottobre 2003 dal quale, tra l'altro,
si evince che:
"
(…)
La ditta è stata costituita da me e da mio
fratello, con 20 azioni, le quali sono state cedute l'anno scorso circa. Non
sono in possesso di nulla che attesti la cessione delle suddette azioni, le
quali pure a livello fiscale non sono mai state dichiarate.
Io mi occupo dell'acquisizione del lavoro,
controllo le ordinazioni che ci arrivano e mi occupo della conferma o meno del
lavoro firmando il relativo bollettino di consegna.
Riassumendo sono io che mi occupo di tutta la
parte amministrativa (ordinazioni, conferme di lavoro), mentre la sorella __________
si occupa della parte contabile.
(…)." (cfr. doc. 5/B)
Nell'atto
costitutivo della RI 1 SA del 20 marzo 1990, tra l'altro, si legge che
"(…) Il capitale sociale di fr. 50'000.-- è interamente liberato mediante
apporto alla società dell'attivo e del passivo della ditta individuale __________
di __________, __________, secondo il bilancio al 01.01.1990 annesso agli
statuti, con un attivo di fr. 96'391.30 e un passivo di fr. 56'279.20, con un
attivo netto quindi di fr. 40'112.10, accettato per tale importo di cui fr.
40'000.-- computati sul capitale sociale, contro rimessa di 40 azioni al
Portatore di fr. 1'000.-- cadauna. (…9." (cfr. doc. 8)
__________
è poi stato iscritto quale direttore con diritto di firma individuale della SA
fino al 3 luglio 1997 (cfr. doc. 7).
Al
riguardo, durante l'udienza del 13 settembre 2004, l'assicurato ha dichiarato
che: "(…) Il Presidente chiede al sig. __________ come mai è stato
cancellato dalla funzione di direttore operativo. La risposta è che visto che
c'è mia sorella che funge da contabile ed in passato mi sono state rifiutate le
indennità per lavoro ridotto proprio per questo motivo, ho ritenuto che era
meglio uscire. (…)." (cfr. doc. XI).
Il TCA
constata peraltro che l'assicurato non aveva neppure assunto la carica di
direttore per sostituire sua sorella visto che nel verbale della stessa udienza
quest'ultima ha, tra l'altro, affermato che:
"
(…)
La sig.ra __________ precisa di essere di
professione contabile, di lavorare per un'altra ditta, di occuparsi da esterna
della contabilità della ditta RI 1 SA e di tenere i contatti con le aziende
esterne. Precisa inoltre di recarsi 2 volte per settimana in ditta. Su
esplicita richiesta del Presidente essa afferma di operare in questo modo sin
dal lontano 1981 e poi dal 1990, quando è stata costituita la società.
(…)." (cfr. doc. XI)
Dunque __________
e __________ sono sempre rimasti attivi in ditta con compiti diversi: direttore
operativo il primo, contabile la seconda.
Nello
stesso verbale la figlia dell'assicurato (dal 18 giugno 2002 iscritta quale AU
della SA; cfr. doc. 7) ha dichiarato che:
"
(…)
Rispondendo al Presidente, la sig.na __________
dichiara di essere figlia del sig. __________ e di avere assunto il compito di
amministratrice unica. Al riguardo essa precisa che le è stato chiesto di
assumere questo incarico da suo padre, perché la sig.ra __________ ha voluto
dare le dimissioni. Essendo di nazionalità svizzera le è stato assegnato questo
incarico. L'ha assunto a metà del 2002.
__________ precisa inoltre di lavorare a tempo
pieno e di avere assunto questo incarico senza avere il tempo di occuparsi di
queste cose, per cui non ha fatto nulla.
La sig.na __________ precisa inoltre che i
dipendenti della ditta sono sempre stati suo padre e il sig. __________ (per un
certo periodo anche il figlio di quest'ultimo). Della contabilità si occupa la
sig.ra __________. Non so se come salariata oppure no.
Rispondendo al Presidente, la sig.na __________
afferma di avere acquisito la formazione quale segretaria. Attualmente lavora
come segretaria immobiliare.
Il Presidente legge la lettera del 15 ottobre
2003.
(doc. 5/c). La sig.na __________ conferma quanto da lei firmato.
Il sig. __________ sottolinea che dopo avere
sentito il 14 ottobre il sig. __________ assieme al sig. __________, ha
contattato per telefono l'amministratrice unica chiedendole un incontro. Scopo
dello stesso era quello di esaminare la richiesta. L'amministratrice unica mi
ha detto di non essere in grado di dare informazioni e di rivolgersi al padre.
L'amministratrice unica conferma questo aspetto precisando pure di avere detto
che la sig.ra __________ si occupa della contabilità.
(…)
Con i termini "direttore operativo" la
sig.na __________ intende dire che tra i due fratelli quello che decide è il
sig. __________.
(…)." (cfr. doc. XI)
Di fatto
dunque l'amministratrice unica ha confermato che l'assicurato ha continuato a
svolgere le medesime mansioni che effettuava quando era formalmente iscritto
come "direttore operativo".
Viste le
risultanze appena riportate, in applicazione dell'abituale criterio della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre
2003.
nella causa R., C 281/02, consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella
causa C., U 319/02, consid. 1.3; STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U
165/02, consid. 1.2; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA
del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto
2000.
nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella
causa F., C 341/98, consid. 3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50
pag. 145; DTF 125 V 195; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a;
RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250
consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32
consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag.
63), questo Tribunale ritiene accertato che l'assicurato è una persona in grado
di determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro
ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e pertanto deve essere escluso dal
diritto alle indennità per lavoro ridotto.
Questa
conclusione si giustifica tanto più se si considera che ci troviamo in presenza
di una piccola ditta a carattere familiare senza una grossa struttura
organizzativa (cfr. SUR 1997 ALV Nr. 101; STFA del 27 agosto 2003 nella causa
X, C 273/01).
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede, il TCA deve dunque confermare la
decisione impugnata e respingere il ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster