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Decisione

38.2004.24

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 novembre 2004Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

i prossimi mesi. La nostra cifra d'affari è calata sostanzialmente ed abbiamo

enormi difficoltà. (…)." (cfr. doc. 3/A punto 11a).

Con

decisione del 24 ottobre 2003 la Sezione del lavoro si è opposta al pagamento

delle indennità per lavoro ridotto, motivando:

"

Secondo i disposti dell'art. 31 cpv. 3 lett. a

LADI non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto, i lavoratori, la cui

perdita non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile. Nel presente caso visto quanto emerso dal verbale di audizione

del 14 e 16 ottobre 2003 e più precisamente come i dipendenti dell'azienda sono

sempre presenti in azienda, la perdita di lavoro non può essere ritenuta

sufficientemente controllabile."

(cfr. doc. 3)

1.2. A seguito

dell'opposizione interposta dalla ditta, rappresentata dall'avv. RA 1 (cfr.

doc. 2), la Sezione del lavoro, il 23 febbraio 2004, ha emanato una decisione

su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione del 24 ottobre 2003

e ha osservato:

"

(…)

1. II 17 settembre 2003 l'azienda in parola, attiva nel ramo della

meccanica di precisione ha richiesto

all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il prolungo del periodo di

lavoro ridotto dal 1. ottobre al 30 dicembre 2003, adducendo il seguente

motivo: "essendo una ditta di sub-appalto, non riceviamo lavoro da

svolgere dalle nostre ditte primarie che lamentano una stasi nelle ordinazioni

e che non prevedono un miglioramento per i prossimi mesi. La nostra cifra

d'affari è calata sostanzialmente ed abbiamo enormi difficoltà".

In data 14 e 16 ottobre 2003 il servizio

cantonale ha effettuato un controllo presso l'azienda in parola, segnatamente

per verificare l'esattezza delle ore perse per motivi economici, così come

indicate sui rapporti e sui conteggi presentati dalla ditta alla cassa di

disoccupazione per i periodi compresi tra gli anni 2001 e 2003. In occasione

dei due controlli in ditta sono stati sentiti a verbale i signori __________ e __________,

soci fondatori della società e dipendenti della stessa (cfr. verbale di

audizione del 14 ottobre 2003 di __________ __________ e verbale di audizione

del 16 ottobre 2003 del fratello __________).

Con decisione 24 ottobre 2003 il

servizio cantonale si è opposto al pagamento delle indennità per lavoro

ridotto, a motivo che la perdita di lavoro non è nel concreto caso

sufficientemente controllabile. Contro questa decisione l'azienda in parola,

per il tramite dell'avv. RA 1, ha interposto opposizione in data 24/25 novembre

2003.

In data 24 ottobre 2003 il servizio

cantonale ha pure emesso un Rapporto concernente il controllo presso il

datore di lavoro, ove ha constatato che la ditta è debitrice verso la cassa

di disoccupazione di un importo di fr. 54'079.60, ritenendo che per i

lavoratori ed i periodi di conteggio degli anni 2001 a 2003 non può essere

riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto. Riguardo al predetto

rapporto la ditta RI 1 SA, sempre per il tramite dell'avv. RA 1, ha presentato

le sue osservazioni in data 24/25 novembre 2003, ribadendo sostanzialmente

quanto già espresso nell'opposizione.

2. Conformemente all'articolo 31 cpv. 1 LADI, i lavoratori il cui

tempo

normale di lavoro è ridotto o integralmente

sospeso hanno diritto ad un'indennità per lavoro ridotto se, tra le altre

condizioni, la perdita di lavoro è computabile, se la stessa è probabilmente

temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere

conservati i loro posti di lavoro.

Per tempo di lavoro normale ai

sensi dell'articolo 31 cpv. 1 LADI, va intesa la durata contrattuale del lavoro

svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo

economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro

flessibile, è considerato tempo di lavoro normale l'orario annuo medio

convenuto contrattualmente (art. 46 cpv. 1 OADI).

Considerandi

II tempo di lavoro è considerato ridotto

solamente se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non

raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero bisogna intendere le

ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto

contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall'orario di

lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o

recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero (art.

46.

cpv. 2 DADI).

Secondo l'articolo 31 cpv. 3 lett. a

LADI, i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo

di lavoro non è sufficientemente controllabile, non hanno diritto alle

indennità per lavoro ridotto. L'adempimento di questa condizione legale implica

che il datore di lavoro disponga di un sistema di controllo del tempo di

presenza (ad esempio schede di timbratura, rapporti delle ore; cfr. opuscolo

INFO-SERVICE Indennità per lavoro ridotto, pubblicato dal Segretariato di Stato

dell'economia, a pagina 5 punto 6). La perdita di lavoro può essere

sufficientemente controllabile solamente se le ore di lavoro sono controllate

dall'azienda. Il datore di lavoro deve conservare durante cinque anni i

documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (art. 46b OADI).

Inoltre, conformemente all'articolo 31

cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le

persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo

decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

3.

Nella concreta fattispecie, dagli accertamenti esperiti dal

servizio

cantonale, e in particolare dal verbale

dell'audizione del "signor __________ __________ avvenuta in data 16

ottobre 2003 (verbale che quest'ultimo ha del resto sottoscritto), emerge

chiaramente che:

- __________

__________, uno dei soci fondatori della società, si occupa

segnatamente

di acquisire il lavoro per la ditta, di controllare le ordinazioni in entrata e

di confermare il lavoro, firmando i relativi bollettini di consegna. A verbale

lo stesso ha inoltre dichiarato quanto segue: "Riassumendo sono io che

mi occupo di tutta la parte amministrativa (ordinazioni, conferme di lavoro),

[...]" (cfr. verbale di audizione del 16 ottobre 2003). Quanto precede

trova del resto conferma nello scritto 15 ottobre 2003 dell'amministratrice

unica della società, la signora __________, figlia di __________ __________, ove

risulta segnatamente quanto segue: "Per qualsiasi informazione voglia

rivolgersi al Signor __________ __________ (mio padre) che funge da direttore

operativo", come pure nel verbale di audizione del 14 ottobre 2003 del

fratello di __________ __________, __________ __________, dal quale emerge in

particolare quanto segue: "[...] il responsabile dell'azienda è il fratello,

signor __________ __________ [...]. La persona che conclude tutti i contratti

in favore dell'azienda è comunque il fratello __________. [..]';­

- lo stesso __________ __________

ha dichiarato a verbale che, per quanto

concerne il controllo delle ore perse

di lavoro, non esiste nessuna timbratura e neppure un controllo delle ore di

presenza e di assenza dalla ditta. Egli ha in particolare affermato quanto

segue: "In effetti anche se non c'è lavoro a sufficienza siamo

comunque in ditta in caso di contatti telefonici o arrivo di eventuali

clienti" (la sottolineatura è nostra. Quanto precede trova conferma

anche nel verbale di audizione del fratello __________, ove risulta in

particolare quanto segue: " Il signor __________ __________ dichiara

inoltre di presenziare tutti i giorni in ditta anche in mancanza di lavoro.

Dichiara pure che non timbra nessun cartellino e di non tenere nessun controllo

delle ore perse. Sono sempre presente in ditta per 8.45. [...] ". Riguardo

ai formulari prodotti con l'opposizione e che l'opponente pretende siano stati

compilati dalla signora __________, sorella dei signori __________ dipendenti

della ditta in parola, si osserva come non rechino né la data della loro

compilazione, né la firma del redattore e come comunque non rispecchino quanto

dichiarato a verbale, in sede separata, dai due fratelli __________. Inoltre i

predetti formulari non indicano le ore di lavoro e le ore perse per i mesi da

ottobre a dicembre 2003, per i quali la ditta ha richiesto il prolungo del lavoro

ridotto.

Visto quanto precede e alla luce dei

menzionati disposti di legge, l'opposizione non può essere accolta già per il

fatto che la perdita di lavoro in concreto invocata non è sufficientemente

controllabile ai sensi dell'articolo 31 cpv. 3 lett. a LADI. A ciò si aggiunge

il fatto che, in applicazione dell'articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI, i fratelli __________,

per la loro posizione in seno alla ditta, non possono comunque essere posti a

beneficio delle indennità per lavoro ridotto.

Le motivazioni sollevate

nell'opposizione non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto

a quanto stabilito con la decisione contestata.

4.

Infine, l'opponente chiede l'audizione di __________, __________

__________

e __________.

Secondo la giurisprudenza federale,

l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'articolo 6 n. 1

CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici

domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale

o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,

non bastano per creare un simile obbligo (cfr. DTF 122 V 47). Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato della prove). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell'articolo 4 cpv. 1

Cost. (cfr. DTF 122 V 162 consid. 1 d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

Ora, nella presente fattispecie, questo

Ufficio ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall'esame degli atti

dell'incarto, per cui rinuncia alla richiesta di audizione dei signori __________

e __________ __________ e della signora __________ (…)."

(cfr. doc. A)

1.3

Contro

questa decisione, sempre assistita dall'avv. RA 1, la ditta ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che:

"1. Il

ricorso è integralmente accolto e la decisione impugnata è annullata.

Di

conseguenza alla RI 1 SA è accordato il diritto all'erogazione delle indennità

per lavoro ridotto.

2.

Protestate

spese e ripetibili." (cfr. doc. I, pag. 7)

A

sostegno del proprio ricorso il rappresentante della ditta ha addotto che:

"

(…)

1.

In data 24 ottobre 2003, la Sezione del lavoro ha notificato

alla

ricorrente una decisione mediante la

quale ha sollevato opposizione in merito alla richiesta di indennità per lavoro

ridotto inoltrata dalla ricorrente stessa.

Contro tale decisione, in data 24

novembre 2003, la RI 1 ha interposto opposizione, chiedendo in particolar modo

che l'istruttoria della pratica fosse completata con le testimonianze di __________

__________, __________, __________ e di __________ e ciò al fine di poter

ricostruire nel dettaglio i ruoli ed i compiti delle succitate persone

all'interno della ditta RI 1 SA.

Con decisione su opposizione del 23

febbraio 2004, giunta al sottoscritto legale in data 24 febbraio 2004, la

Sezione del lavoro ha tuttavia inspiegabilmente respinto l'opposizione senza

neppure procedere all'escussione i testi indicati dalla ricorrente. Quest'ultima

é pertanto suo malgrado costretta ad inoltrare questo ricorso, che risulta

essere senz'altro tempestivo, essendo il termine di 30 giorni perfettamente

ossequiato.

Prove: documenti, richiamo dell'intero incarto da parte

della

Sezione del Lavoro.

2.

Come la decisione del 24 ottobre, anche la decisione su

opposizione qui impugnata si fonda su di

un accertamento dei fatti lacunoso e contraddittorio, poiché esperito presso

persone che non erano in grado di dare alla Sezione le informazioni esatte che

questa richiedeva.

La prima di queste persone é senza

dubbio __________, la quale - nel corso del 2002 - é subentrata ad __________

quale amministratrice e unica della RI 1 SA poiché avrebbe dovuto occuparsi

fattivamente della gestione di tale ditta.

In quest'ottica, gli accordi iniziali

prevedevano un inserimento graduale di __________, effettuato ad opera di __________.

Sennonché, a causa della sua

inesperienza, dei suoi impegni lavorativi concomitanti e dell'inattesa

complessità del compito che avrebbe dovuto svolgere, __________ - de facto -

non é mai stata in grado né di assumere concretamente la gestione della ditta

né di farsi inserire in questo nuovo ruolo da ____________, la quale ha invece

continuato come in precedenza ad occuparsi fattivamente della conduzione della

società.

Stante queste premesse, é chiaro che la

dichiarazione resa da __________ (il cui ruolo, per sua stessa ammissione

"si limita unicamente alla verifica del bilancio della società e non ha

nessun compito operativo e decisionale nella società") non ha nessun

valore.

Infatti, dal momento che ammette di

"non aver nessun compito operativo nella società", mal si capisce

come possa dare indicazioni in merito all'organizzazione della ditta stessa.

Trattasi infatti di informazione che

solo coloro che operano fattivamente nella ditta possono conoscere. Coloro che

invece si limitano alla "verifica dei bilanci" non ne sono - come in

questo caso - a conoscenza.

In questo contesto, si chiede

pertanto espressamente di sentire nuovamente __________, la quale - in sede

di deposizione - potrà ricostruire dettagliatamente i motivi per i quali é

diventata amministratrice unica e il suo ruolo effettivo svolto nella RI 1 SA.

La stessa __________ potrà inoltre confermare di non essere a conoscenza

dell'organizzazione della società.

Prove: documenti, richiamo dell'incarto n. MR/aa - 2262

della

Sezione del lavoro, testi e ogni altra ammessa.

3.

Alla luce delle succitate considerazioni, appare chiaro che per

stabilire con esattezza i ruoli

all'interno della società RI 1 SA, andava sentita colei che della ditta é

tuttora de facto la vera amministratrice: ossia __________, la quale

- come detto - nel 2002 era intenzionata a cedere gradualmente il timone della

società a __________, ma che - vista l'inattività di quest'ultima - ha dovuto

continuare ad occuparsi di tutte le mansioni dirigenziali.

Ne siano un eloquente esempio i fogli

(prodotti unitamente all'opposizione e qui richiamati) di controllo delle ore

perse dei dipendenti della ditta relativi ai periodi:

• 1 ° luglio 2001 - 31 agosto 2002

• 1° luglio 2003 - 30 settembre 2003.

Da tali documenti, risulta chiaramente che il controllo delle

ore di

lavoro perse veniva assicurato dalla

signora __________, la quale - dopo essersi accertata (perlopiù

telefonicamente) presso il responsabile dell'officina __________ __________ delle

ore perse - annotava il tutto sui fogli di controllo (da notare che le ore

annoverate quale "perse" si riferiscono alle ore in cui nessuno era

presente in officina e non alle ore di presenza non lavorativa).

Né __________, né __________ __________ erano

al corrente della tenuta di tali documenti, perché entrambi, nel loro ruolo di

capo-officina, rispettivamente di meccanico, erano e sono totalmente ignari di

tutte le pratiche amministrative e burocratiche annesse e connesse all'attività

della ditta presso cui lavorano.

Prove: come sopra

4.

Quanto sopra

esposto dimostra e conferma chiaramente che __________ __________ non ha mai

partecipato attivamente alla conduzione della ditta e, pertanto, non ha mai

"determinato o potuto influenzare risolutivamente le decisioni del datore

di lavoro".

Il suo compito nell'azienda é infatti

limitato al ruolo di capo-officina. In questo contesto egli non ha né ha mai

avuto nessuna mansione amministrativa. Egli si occupa dei contatti con i

clienti solo ed esclusivamente su ordine di __________, la quale impartisce

tutte le direttive del caso.

Da notare, infine, che __________, a

differenza di __________, non é neppure azionista della società, né ha diritto

di firma all'interno della stessa, il che costituisce un'ulteriore prova del

suo ruolo di subalterno.

Detto in altre parole, il ruolo di __________

all'interno della RI 1 SA é assimilabile in tutto e per tutto a quello di un

capo-officina di un garage, il quale - pur avendo contatti con la clientela,

pur partecipando all'allestimento di preventivi e fatture, pur occupandosi

dell'organizzazione dell'officina - non ha in alcun modo potere decisionale

e non può in alcun modo condizionare o influenzare le scelte operative

dell'azienda presso cui lavora.

Prove: come sopra

5.

Stante le succitate premesse, che potranno essere

dettagliatamente comprovate mediante

l'escussione di __________ e di __________, é evidente che i presupposti per

l'erogazione delle indennità per perdita di guadagno erano e rimangono dati.

I fogli di controllo delle ore perse,

allestiti da __________, sono senz'altro idonei a dimostrare la pretesa della

ricorrente. Il fatto che non siano firmati dalla signora __________, non

modifica di una virgola la fattispecie: infatti - se si fosse dato alla

ricorrente la possibilità di sentire la stessa __________ - si sarebbe potuto

facilmente provare é stata lei a redigere tali fiches di controllo, secondo le

modalità descritte in precedenza.

Prove: documenti (i bilanci e conti economici della RI

1.

SA

sono a disposizione su richiesta da parte di

questo Ufficio)

6.

Da ultimo, un accenno ai modi con i quali é stata condotta

l'inchiesta:

• __________, che della ditta RI 1 SA non

conosce quasi

niente, ha scritto la lettera 15 ottobre 2003 sotto la

pressione di

un funzionario dell'Ufficio del lavoro;

• __________ si é rifiutato di firmare la dichiarazione

agli atti

perché convinto che la stessa non riflettesse quanto da

lui

dichiarato (__________, detto per

inciso, in seguito a questo episodio ed alle pressioni con le quali si é

cercato di carpirgli la firma in calce alla dichiarazione sopracitata, ha

dovuto ricorrere alle cure di uno psichiatra a causa di una forte depressione

in cui é incorso [vedi certificati medici prodotti agli atti]);

• __________, ossia l'unica persona che avrebbe potuto

fornire all'Ufficio del lavoro le informazioni richieste

(e la persona

che, oltretutto ha firmato le domande

di indennità per lavoro ridotto) non é stata interrogata.

Dati questi presupposti, si chiede

espressamente che tutte le succitate persone vengano sentite, rispettivamente

risentite, in contraddittorio alla presenza del sottoscritto legale e ciò al

fine di permettere al Giudice di avere una chiara visione dell'organizzazione

della ditta ricorrente.

Prove: come sopra (…)." (cfr. doc. I)

1.4

Con

ordinanza del 10 maggio 2004 il presidente del TCA ha assegnato alla Sezione

del lavoro Ufficio giuridico un ultimo termine perentorio di 10 giorni per

presentare la risposta di causa con la comminatoria che trascorso infruttuoso

tale termine il Tribunale procederà alla emanazione del giudizio sulla base

degli atti di causa (cfr. doc. III).

1.5

Nella sua

risposta del 14 maggio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è

confermata nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha puntualizzato che:

"

(…)

Infine, si contestano recisamente le affermazioni

- assolutamente inveritiere - di parte ricorrente, secondo cui sia __________,

sia __________ avrebbero fatto oggetto di pressioni da parte di funzionari

dell'UG in occasione della redazione dello scritto 15 ottobre 2003 (doc. 5),

rispettivamente dell'audizione di data 14 ottobre 2004 (ndr. recte: 2003) (pure

doc. 5).

(…)." (cfr. doc. IV)

1.6

Il 9

settembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha trasmesso per

conoscenza al TCA un proprio scritto del 20 agosto 2002 all'Istituto delle

assicurazioni sociali (cfr. doc. X e allegato doc. Xbis).

1.7

Con lettera

del 18 maggio 2004 il rappresentante della ditta ha chiesto una proroga,

concessagli dal TCA, del termine per presentare eventuali nuovi mezzi di prova

(cfr. doc. V, VI e VII).

1.8

Previa

citazione scritta (cfr. doc. VIII e IX), le parti e i signori __________ __________,

__________, __________ e __________, sono state sentite dal presidente del TCA.

In quell'occasione è stato steso un verbale del seguente tenore:

"

(…)

Il Presidente chiede all'avv. __________ di

spiegare meglio il senso dello scritto inviato per conoscenza al TCA il

20.8.2004

e chi è il destinatario. L'avv. __________ risponde che si tratta di

uno scritto destinato alla Cassa __________, la quale aveva ricevuto in passato

un rapporto provvisorio relativo a delle indennità per lavoro ridotto versate

nel periodo 2001-2003.

La Cassa __________ non ha ancora preso alcuna

decisione.

Il Presidente chiede al sig. __________ se è in

possesso oppure no di un PC portatile per allestire i verbali allorché compie

dei sopralluoghi nelle diverse ditte. La risposta è negativa.

La Sezione del lavoro viene comunque invitata ad

allegare una trascrizione del verbale tramite computer nel momento in cui invia

gli atti al Tribunale.

Il Presidente chiede al sig. __________ di

precisare, visto che si è trattato di un rinnovo, se in precedenza erano già

state presentate delle domande e che esito hanno avuto.

Le precedenti domande sono state introdotte nel

2001.

e 2002. Nel 2003 la domanda è stata fatta il 16 giugno 2003 per il periodo

1.7

-30.9 (doc. 4). I motivi per la domanda di rinnovo sono analoghi a quelli

precedenti. Essi sono firmati, per ordine, dalla signora __________.

Il Presidente chiede alla Sezione del lavoro se

si è affrontato oppure no il tema del normale rischio aziendale, visti i motivi

invocati sulla domanda di rinnovo. La risposta è no, visto che la domanda è già

stata respinta sugli altri motivi emersi durante il controllo.

La sig.ra __________ conferma che i dati relativi

alla cifra d'affari per il periodo da metà settembre a fine dicembre 2003 non

sono stati richiesti dalla Sezione del lavoro.

Ø La

ricorrente viene invitata a farli pervenire al TCA entro un termine di 10

giorni.

Il Presidente chiede alla Sezione del lavoro come

fa a verificare questo aspetto (punto 10B del formulario). La risposta è che

viene effettuata una prognosi alla luce dei dati forniti dalla ditta.

Rispondendo al Presidente, la sig.na __________

dichiara di essere figlia del sig. __________ e di avere assunto il compito di

amministratrice unica. Al riguardo essa precisa che le è stato chiesto di

assumere questo incarico da suo padre, perché la sig.ra __________ ha voluto

dare le dimissioni. Essendo di nazionalità svizzera le è stato assegnato questo

incarico. L'ha assunto a metà del 2002.

__________ precisa inoltre di lavorare a tempo

pieno e di avere assunto questo incarico senza avere il tempo di occuparsi di

queste cose, per cui non ha fatto nulla.

La sig.na __________ precisa inoltre che i

dipendenti della ditta sono sempre stati suo padre e il sig. __________ (per un

certo periodo anche il figlio di quest'ultimo). Della contabilità si occupa la

sig.ra __________. Non so se come salariata oppure no.

Rispondendo al Presidente, la sig.na __________

afferma di avere acquisito la formazione quale segretaria. Attualmente lavora

come segretaria immobiliare.

Il Presidente legge la lettera del 15 ottobre

2003.

(doc. 5/c). La sig.na __________ conferma quanto da lei firmato.

Il sig. __________ sottolinea che dopo avere

sentito il 14 ottobre il sig. __________ assieme al sig. __________, ha

contattato per telefono l'amministratrice unica chiedendole un incontro. Scopo

dello stesso era quello di esaminare la richiesta. L'amministratrice unica mi ha

detto di non essere in grado di dare informazioni e di rivolgersi al padre.

L'amministratrice unica conferma questo aspetto precisando pure di avere detto

che la sig.ra __________ si occupa della contabilità.

I ricorrenti confermano di avere introdotto il

lavoro ridotto nel periodo che qui ci interessa.

Con i termini "direttore operativo" la

sig.na __________ intende dire che tra i due fratelli quello che decide è il

sig. __________.

Il Presidente chiede al sig. __________ come mai

è stato cancellato dalla funzione di direttore operativo. La risposta è che

visto che c'è mia sorella che funge da contabile ed in passato mi sono state

rifiutate le indennità per lavoro ridotto proprio per questo motivo, ho

ritenuto che era meglio uscire.

Il Presidente chiede chi sono attualmente gli

azionisti della società. La sig.ra __________ precisa di essere azionista delle

proprie quote. I sig.ri __________ e __________ dichiarano di non più essere

azionisti della società.

La sig.ra __________ precisa di essere di professione

contabile, di lavorare per un'altra ditta, di occuparsi da esterna della

contabilità della ditta RI 1 SA e di tenere i contatti con le aziende esterne.

Precisa inoltre di recarsi 2 volte per settimana in ditta. Su esplicita

richiesta del Presidente essa afferma di operare in questo modo sin dal lontano

1981.

e poi dal 1990, quando è stata costituita la società.

Ø Il

Presidente assegna alla ditta un termine di 10 giorni per inviare

i formulari "Controllo orario RI 1 __________ " relativi al periodo che

qui ci interessa (1.10-31.12.2003).

La sig.ra __________ sottolinea che si tratta di

fogli del tutto analoghi a quelli allegati sub doc. A.

Il sig. __________ dà lettura del verbale

allestito il 14.10.2003 ore 15:30 alla presenza del sig. __________ e relativo

al sig. __________. L'assicurato ha rifiutato di firmare il verbale. Invitato

dal Presidente ad illustrare i motivi per cui non ha firmato il verbale, __________

afferma innanzitutto che quando sono venuti i funzionari della Sezione del

lavoro i macchinari erano spenti, che mai si sarebbe immaginato che erano dei

funzionari della Sezione del lavoro e in pratica che non ha firmato in quanto

si è sentito minacciato dal sig. __________ (il sig. __________ non ha invece

aperto bocca).

Il sig. __________, rispondendo al Presidente,

riconferma che quando sono entrati i funzionari della Sezione del Lavoro nelle

due occasioni i macchinari erano tutti spenti perché non vi era lavoro e

secondo le indicazioni del fratello egli si trovava in ditta per comunque

prendere delle eventuali comande.

Non vi sono dei controlli in ditta. Bisogna

essere sempre presenti in ditta, e io lo ero, perché se chiama qualcuno bisogna

essere pronti ad ottenere il lavoro.

Rilevo anche che in occasione della visita degli

ispettori ho ricevuto una telefonata di mia moglie, e con fare ironico il sig. __________

mi ha detto "forse è lavoro".

Tecnicamente il lavoro avviene in questo modo:

mio fratello mi mostra il disegno, io lo realizzo in 2/3 ore e poi rimango lì.

__________ sottolinea che il fratello __________

che conosce ed assegna il lavoro, sa quanto tempo ci vuole per effettuarlo e

quindi ogni giorno è in condizioni di riferire alla sig.ra __________ quante

ore sono state lavorate e quante no.

Il sig. __________, rispondendo al Presidente,

afferma che in ditta non vi è, anche per quel che lo riguarda, nessun controllo

tramite timbratura. Egli precisa di non essere sempre presente in ditta, nel

senso che se non è in ditta si occupa di altre cose.

Le ore di lavoro ridotto vengono sostanzialmente

ricostruite a partire dai lavori che la ditta riceve e dal relativo tempo per

effettuarli. Questi dati vengono consegnati alla sig.ra __________ due volte

per settimana.

La sig.ra __________, invitata a spiegare come ha

allestito ad esempio il formulario relativo al mese di luglio 2001, essa

precisa che viene fatto soprattutto tenendo conto dei lavori inviati dalle

diverse ditte che, vista la lunga esperienza nel ramo, permettono

immediatamente di capire quanto tempo ci vuole per effettuarlo.

Invitata dal Presidente a spiegare ad esempio

come si è potuto fissare le ore perse nel mese di luglio per il giorni 11, 12 e

13, la sig.ra __________ risponde che è sempre sulla base dei bollettini di

consegna che riusciamo a ricostituire quante sono le ore di lavoro perse.

Il Presidente chiede, con riferimento a questa

documentazione, che utilizzo viene fatto da parte della ditta. La risposta è

che si tratta di documenti interni, che servono poi per compilare i conteggi

per la Cassa di disoccupazione.

Le ore di lavoro perse sono sempre identiche per

i due fratelli, perché loro si dividono il lavoro e per non fare lavorare uno

più dell'altro.

Rispondendo all'avv. __________, il quale

sottolinea che sui preannunci di lavoro ridotto viene indicata quale persona

responsabile __________, la sig.ra __________ precisa di essere in pratica lei

la responsabile di queste pratiche.

Sempre rispondendo all'avv. __________, la sig.ra

__________ precisa di essere azionista soltanto nella misura di 10 azioni e di

non sapere chi sono gli altri azionisti, in particolare di non sapere cosa ne

hanno fatto i suoi fratelli.

L'avv. __________ chiede quando si è tenuta

l'ultima assemblea generale e secondo quali modalità. La sig.ra __________

risponde di non essere tenuta di fornire queste informazioni nel contesto che

ci concerne.

Il sig. __________, rispondendo all'avv. __________,

risponde di non potere dire a chi ha ceduto le azioni e il sig. __________

precisa che il signore che le ha non vuole essere menzionato.

L'avv. RA 1 chiede quali istruzioni vengono

fornite agli assicurati ed in particolare se i datori di lavoro vengono

informati sulle modalità da seguire per effettuare il controllo delle ore di

lavoro. La risposta è si, esiste un promemoria.

Ø La Sezione

del lavoro ne farà pervenire due copie al TCA, entro il termine di 10

giorni.

Rispondendo al Presidente, l'avv. __________

sottolinea che il tema relativo al ruolo importante di un assicurato

all'interno di un'azienda viene di solito valutato dalla Sezione del lavoro tra

i presupposti del diritto, mentre invece quello della controllabilità viene

verificato dalla Cassa di disoccupazione. In questo caso abbiamo ritenuto di

farlo noi

(…)." (cfr. doc. XI)

1.9

Con lettera

del 21 settembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha prodotto i

doc. 24, 25 e 26 e ha comunicato al TCA che:

"

(…)

Con riferimento alla causa citata a margine e

all'udienza 13 settembre 2004, trasmettiamo due esemplari del promemoria

relativo alle indennità per lavoro ridotto attualmente in uso (form. 716.400 i

edizione 2003).

Segnaliamo inoltre che, dopo l'udienza della

scorsa settimana, abbiamo dovuto constatare che il signor __________ il 7

novembre 2003 aveva presentato una domanda d'indennità di disoccupazione alla

cassa di disoccupazione __________ di __________ e che dal 31 ottobre 2003 al

31.

gennaio 2004 risultava iscritto all'Ufficio regionale di collocamento di __________

(cfr. copia incarti cassa e URC annessi; doc. 25 e 26). Tali fatti non sono

assolutamente emersi in occasione della citata udienza e, contrariamente a

quanto preteso in relazione alla domanda d'indennità per lavoro ridotto, il

rapporto di lavoro con la RI 1 SA sembrerebbe essere stato disdetto dal

dipendente, mentre la ditta risulta regolarmente rappresentata dalla signora __________

(cfr. doc. 25.2 e 25.7) (…)." (cfr. doc. XII)

Il doc.

XII unitamente al doc. 24 sono stati notificati alla controparte che è pure

stata informata che gli allegati doc. 25 e 26 (2 fascicoli) sono visionabili

presso la cancelleria del TCA negli usuali orari d'ufficio (cfr. doc. XV).

Il 27

settembre 2004 il rappresentante della ditta ha scritto al TCA una lettera del

seguente tenore:

"

(…)

La presente per comunicarle che non ho

particolari osservazioni da formulare in merito allo scritto 21 settembre 2004

della Sezione del lavoro, limitandomi a confermarle che – effettivamente – il

rapporto di lavoro tra il signor __________ e la RI 1 SA è cessato a far tempo

dal 31 ottobre 2003. Tale circostanza emerge a chiare lettere anche dai

rapporti di controllo orario che ho trasmesso a questo Tribunale in data 21

settembre scorso.

Ciò detto, preciso ancora che – contrariamente a

quanto sembra pretende l'Ufficio del lavoro – dalla pagina 5 del doc. 24

(opuscolo relativo alle informazioni per i datori di lavoro in merito

all'indennità per lavoro ridotto) risulta a chiare (ndr.: lettere) che i datori

di lavoro non hanno alcun obbligo di istallare un apparecchio di controllo

delle ore: basta infatti un controllo delle ore perse, ciò che la mia mandante

ha sempre effettuato." (Doc. XVI)

1.10

Con lettera

del 21 settembre 2004 il rappresentante della ditta ha prodotto i doc. da. B1 a

B4 e ha comunicato al TCA quanto segue:

"

(…)

Faccio riferimento alle sue richieste contenute

nel verbale del 13 settembre 2004 e, con la presente, le trasmetto i dati

relativi alla cifra d'affari della mia succitata mandante nonché il formulario

relativo alle ore perse dagli operai __________ e __________, precisando che quest'ultimo,

nei mesi di novembre e dicembre 2003, non ha lavorato presso la ditta sopracitata.

(…)." (cfr. doc. XIII)

Il doc.

XIII unitamente agli allegati sono stati notificati alla Sezione del lavoro

Ufficio giuridico (cfr. doc. XIV) che, con lettera del 4 ottobre 2004, ha

comunicato al TCA di rinunciare a formulare delle osservazioni al riguardo e di

riconfermarsi nelle proprie allegazioni (cfr. doc. XVII)

in

diritto

2.1

Il 1° luglio

2003.

è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il

24.

novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del

24.

giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Poiché

nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento

legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie

giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C

154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;

DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid.

2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con

riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003

nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H

114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore

l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 23

febbraio 2004 con la quale è stata confermata l'opposizione sollevata contro il

pagamento delle indennità per lavoro ridotto fatto valere dalla ditta

ricorrente per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003), si applicano le

norme valide dal 1° luglio 2003.

2.2

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a.

sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto

l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di

lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di

lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di

lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr.

G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul

Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 15 marzo 2004

nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000

pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290;

DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.

119.

e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR

2003.

ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid.

2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag.

117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

In

particolare, nella sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02),

l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e,

definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha,

tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70). (…)"

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

Secondo

la giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere

confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a

motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17, consid.

2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate in DLA

1990.

N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi economici).

In una

decisione pubblicata in DLA 2000 N. 10 l'Alta Corte ha, in particolare,

osservato che:

"

(…)

4.

-a) Vorrangiges Ziel der

Kurzarbeitsentschädigung bildet die Verhütung von Arbeitslosigkeit durch die

Erhaltung von Arbeitsplätzen (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG; BGE 120 V 526 Erw. 3b

mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht

veröffentlichten Urteil M. vom 8. Januar 1997 (C 203/95) erkannt, dass weder

das Gesetz noch seine Entestehungsgeschichte Anhalktspunkte dafür enthalten,

wonach dieses legislatorische Ziel unter einem grundsätzlichen

strukturpolitischen Vorbehalt stünde. Namentlich darf die in Art. 32 Abs. 1

lit. a AVIG statuierte Anspruchsvoraussetzung der "wirtschaftlichen

Gründe" nicht als Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle

verstanden werden. Vielmehr ist der Begriff der "wirtschaftlichen

Gründe" weit auszulegen (vgl ARV 1989 Nr. 12 S. 122 Erw. 2a, 1987 Nr. 8 S.

83.

Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,

Band I, Bern 1987, N 39 zu Art. 32-33). Er erfasst sowohl konjunkturelle als

auch strukturelle Gründe (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33; a.M. Stauffer,

Die Kurzarbeitsentschädigung, SJZ 1985 S. 177 f.). Abgesehen davon, dass die

Organe der Arbeitslosen-versicherung und Sozialversicherungsrichter mit der

Abgrenzung von konjunkturellen und strukturellen Ursachen eines

Arbeitsausfalles im konkreten Einzelfall, namentlich bei grösseren und

international tätigen Betrieben, überfordert wären (vgl BGE 104 V 112 f. Erw.

4a), erscheint der generelle Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle

von der Kurzarbeitsentschädigung auch sozialpolitisch fragwürdig (Gerhards,

a.a.O., N 41 zu Art. 32-33). (…)."

(cfr. DLA 2000 N. 10, consid. 4a, pag. 56)

Pertanto,

se in generale, ogni ditta deve mettere in preventivo che il proprio risultato

possa variare da un periodo con l’altro, questo non vuole ancora dire che

un’azienda debba essere pronta a sopportare qualsiasi riduzione del proprio

preventivato risultato d’esercizio a titolo di normale rischio aziendale.

Chiamata

a decidere nel caso di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, in

particolare circa la perdita computabile del lavoro e il normale rischio

aziendale, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l'altro, le seguenti

considerazioni:

"

(…)

Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32

al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être

prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas

avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le

taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de

travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les

fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.

388).

S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins

adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en

ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs

naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la

capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la

perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour

réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation

économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de

la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit

indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220).

Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur

de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de

confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est.

Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour

les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la concurrence

grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les prix

touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure dans

leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec les

coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous cet

angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se

confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)"

(cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA,

C 283/01)

In una

sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20, pronunciandosi

circa il normale rischio aziendale in un caso concernete un'agenzia di

collocamento, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che

un importante riduzione del numero dei collocamenti provvisori che deve essere

effettuato da una ditta che si occupa di lavoro a tempo parziale fa parte del

rischio impresa. Dunque, la sola consistenza della perdita di lavoro (anche se

rilevante, in quel caso si trattava del 40%) non permette ancora di concludere

automaticamente per l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che

esulano quindi dal normale rischio aziendale.

2.4

Come sopra

rilevato, una delle condizioni positive necessarie, tra le altre, affinché

possa essere riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto,

consiste nel fatto che il rapporto di lavoro non è stato disdetto (cfr. art. 31

cpv. 1 lett. c LADI).

A questo

proposito il TFA in una sentenza del 31 ottobre 1996 nella causa M., citata in

RDAT II-1997, N. 65, pag. 234, ha, in particolare, sottolineato:

" Questa

norma persegue lo scopo di assicurare che il datore di lavoro non abbia ad

addossare all'assicurazione contro la disoccupazione il pagamento di salari

durante il termine di disdetta e che la riduzione del lavoro serva

effettivamente a mantenere impieghi (cfr. Messaggio concernente una nuova legge

federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità

per insolvenza del 2 luglio 1980, FF 1980 III 530). Quando invece il rapporto

lavorativo è stato rescisso, un valido motivo perché il tempo normale di lavoro

sia ridotto non sussiste (cfr. art. 324 CO; DLA 1985 no. 9 pag. 34 consid. 1).

In effetti, un lavoratore accetterà in via di principio una riduzione del tempo

di lavoro per poter conservare il suo impiego, l'assicurazione contro la

disoccupazione avendo per missione di compensare in parte (art. 34 cpv. 1

LADI), mediante un'appropriata indennità, il sacrificio cui egli deve

consentire. Quando invece la disdetta del rapporto di lavoro è stata

notificata, il lavoratore non ha più motivo per accettare una riduzione del

tempo normale di lavoro e può prevalersi, se del caso, dell'art. 324 CO per

ottenere, durante il periodo di disdetta, il versamento integrale del salario.

Ne discende che il diritto all'indennità per lavoro ridotto cessa a contare

dalla data di notifica della disdetta del rapporto lavorativo (sentenza inedita

30.

luglio 1985 in re U., C 145/84). I motivi che hanno condotto alla rescissione

del rapporto di lavoro (disdetta precauzionale con possibilità di riassunzione

in caso di miglioramento dell'andamento degli affari) sono irrilevanti, in

quanto, secondo il chiaro tenore dell'art. 31 cpv. 1 lett. c LADI, ogni

disdetta determina la perdita del diritto all'indennità per lavoro

ridotto."

In linea

generale, dunque, se il rapporto di lavoro è stato disdetto non è dato un

diritto all'indennità per lavoro ridotto (vedi pure Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra

marginale 385, pag. 148 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversichgerungsgesetz

(AVIG), Berna 1987, Vol 1, pag. 404-406).

Circa le

problematiche contrattuali connesse all'introduzione del lavoro ridotto (ad

esempio Unbedingter Änderungsvertrag, Bedingter Änderungsvertrag e Verzichtstheorie;

cfr. Gerhards, op. cit., pag. 385-388).

2.5

Secondo

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

Questa

normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una

situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si

sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su

l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per

insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die

Kurzarbeitsentschädigung als Arbeitslosenversicherungsrechtliche

Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).

Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui questo Tribunale, lasciata

aperta la questione a sapere se si trattasse o meno di un rischio aziendale

normale, aveva confermato l'opposizione sollevata dall'allora Ufficio cantonale

del lavoro in quanto il diritto alle indennità per lavoro ridotto andava

escluso in virtù dell'art. 31 cpv. 3 let. c LADI, la nostra Massima Istanza ha,

tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

1.2

Questa Corte può limitarsi a ribadire che,

secondo la giurisprudenza, per stabilire se un impiegato sia membro di un

organo decisionale supremo dell'azienda ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI, deve essere esaminato di quali poteri egli disponga concretamente sulla

base della struttura aziendale interna. Non sono per contro decisivi i soli

criteri formali quali, segnatamente, l'appartenenza al consiglio

d'amministrazione o il conferimento di una procura o di un altro mandato

commerciale, di modo che possono di principio essere esclusi dall'indennità per

lavoro ridotto anche dipendenti che non detengono formalmente un diritto di

firma e non sono iscritti a registro di commercio né come amministratori né

come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano un'influenza determinante

sulle decisioni della società (cfr. DTF 122 V 272 consid. 3, 120 V 525 consid.

3b; SVR 1997 ALV no. 101 pag. 310 consid. 5 e pag. 311 consid. 6; sentenza

inedita 28 ottobre 1994 in re C., C 125/94).

(…)

2.3

Discende da quanto precede che a ragione

l'autorità giudiziaria cantonale ha negato alla T.________ Sagl il diritto alle

prestazioni per lavoro ridotto in virtù dei motivi personali di cui all'art. 31

cpv. 3 lett. a LADI. Come sempre giustamente rilevato dai giudici di prime

cure, può in queste condizioni rimanere irrisolta la questione di sapere se le

indennità litigiose andavano rifiutate anche per il motivo che la perdita di

lavoro preannunciata era dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio

aziendale (v. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).

(…)." (cfr. STFA del 1° maggio 2003 nella

causa T. Sagl, C 58/02)

2.6

In una

decisione del 20 giugno 1996, pubblicata in RDAT I-1997, pag. 266 = SVR 1996

ALV Nr. 78, concernente il lavoro ridotto nel settore alberghiero, il TFA ha

stabilito che la diminuzione del lavoro, immutato rimanendo il tempo di

presenza sul posto di lavoro, non giustifica l’erogazione di indennità per

lavoro ridotto: tipico del settore alberghiero é il fatto di avere a

disposizione del personale necessario per ogni evenienza, poco importa se

inattivo.

In quell’occasione

la nostra Massima istanza ha testualmente precisato:

" a) La

giurisprudenza cantonale ha già correttamente indicato quali siano le norme

legali e di ordinanza applicabili in concreto. E' comunque opportuno ricordare

che, ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 LADI, hanno diritto a un'indennità per lavoro

ridotto i lavoratori il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, se il loro rapporto di lavoro non è stato disdetto

(lett. c), e se la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è

presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i

posti di lavoro (lett. d; cfr. DTF 111 V 384 consid. 2b). Non hanno diritto

all'indennità per lavoro ridotto segnatamente i lavoratori la cui perdita di

lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI). Giusta l'art. 46 OADI, è

considerato tempo normale del lavoro la durata contrattuale del lavoro svolto

dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico

di cui si tratta (cpv. 1). Il tempo del lavoro è considerato ridotto soltanto

se, congiuntamente alle ore supplementari, non ancora pareggiate all'inizio del

lavoro ridotto, esso non raggiunge la durata normale del lavoro (cpv. 2, nel

suo tenore vigente sino al 31 dicembre 1995).

b) Fondandosi su queste norme e sul parere

ammesso dalla dottrina (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,

vol. I pag. 401, 406), i giudici di prime cure hanno concluso che un diritto

all'indennità per lavoro ridotto è dato soltanto se la durata del lavoro è

stata temporaneamente diminuita, rispettivamente se il lavoro è stato

interamente sospeso; non hanno invece diritto all'indennità i lavoratori che

non subiscono una perdita di lavoro o la cui perdita non é controllabile (cfr.

sentenze inedite 8 luglio 1994 in re C., C 229/93 consid. 4a, e 28 settembre

1994.

in re O., C 82/94, consid. 2b). Nel giudizio cantonale è stato pure

esposto a quali condizioni la Cassa é tenuta ad esigere la restituzione delle

prestazioni alle quali il beneficiario non aveva diritto (art. 95 LADI).

2.

In concreto, il Tribunale delle assicurazioni

del Cantone Ticino aveva posto in evidenza, nel giudizio del 20 gennaio 1994,

che non basta l'accertamento secondo il quale l'attività del ramo alberghiero è

fortemente influenzata dal turismo per concludere che il calo d'occupazione sia

riconducibile alla sola bassa stagione. Era invece doveroso stabilire se il

calo di attività era pure influenzato dalla recessione economica e, se del

caso, in quale misura.

In base ad un confronto del numero di

pernottamenti nei mesi di settembre 1993 e febbraio 1994, la Corte cantonale

era giunta alla conclusione che nel caso dei ricorrenti non sussisteva dubbio

alcuno che la flessione fosse essenzialmente dovuta a fattori congiunturali,

per cui l'esistenza di tempo di lavoro ridotto e quindi di massima i

presupposti per il diritto all'indennità erano dati.

Ulteriormente è stato accertato che ogni mese il

Motel indicava, per ognuno dei suoi dipendenti, una perdita di ore lavorative

quotidiana pari alla metà della durata del lavoro, senza che però il tempo

normale di lavoro dei dipendenti fosse stato minimamente ridotto.

a) Orbene, rettamente amministrazione e primi

giudici hanno ritenuto dover essere il tempo di presenza considerato come tempo

di lavoro.

A questa conclusione il patrocinatore dei

ricorrente contrappone l'argomento secondo il quale il testo di legge non parla

di tempo normale di presenza sul luogo di lavoro, ma solo di tempo normale di

lavoro: ciò significherebbe che quel che conta per determinare se vi sia

diritto all'indennità è la riduzione del tempo normale di lavoro,

indipendentemente all'orario di presenza sul luogo di lavoro. Fa valere che nel

settore alberghiero e della ristorazione l'obbligo di fedeltà e diligenza nei

confronti del datore di lavoro consisterebbe nell'essere disponibile a svolgere

la propria professione quando si presentano dei clienti; ciò implicherebbe, per

il dipendente, l'obbligo di essere presente sul posto di lavoro anche quando

non ci sono clienti, al fine di essere pronto a svolgere il lavoro quando se ne

presenta l'occasione. Infine, secondo i ricorrenti non può essere obiettato che

nel settore alberghiero il contratto di lavoro prevede che il tempo di presenza

è considerato lavoro, per dedurne che non sarebbero adempiuti i requisiti

dell'orario ridotto; essi affermano che, se questa considerazione fosse valida,

si impedirebbe praticamente la possibilità dell'applicazione dell'orario

ridotto a tale settore.

b) Le affermazioni del patrocinatore dei

ricorrenti non contengono nulla che posa sovvertire l'opinione dei giudici

cantonali. In effetti, tipico del settore alberghiero è il fatto di avere a

disposizione, per ogni evenienza, il personale necessario, il quale, per

definizione può sovente trovarsi inattivo. Tuttavia, non v'è chi non veda che

questa inattività sul posto di lavoro equivale a lavoro. A questo proposito,

l'Ufficio cantonale del lavoro ha d'altronde correttamente sottolineato che

proprio nel settore alberghiero vige, nel contratto collettivo di lavoro,

l'art. 60 cpv. 1 che recita: "La durata media della settimana lavorativa,

compreso il tempo di presenza, è al massimo di 42 ore per tutti i lavoratori

dell'alberghiera e della ristorazione". Ne deriva che, aderire al parere

dei ricorrenti equivarrebbe a mettere a carico dell'assicurazione contro la

disoccupazione una parte della retribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Il diritto all'indennità per lavoro ridotto non è

quindi dato in concreto.

3.

I ricorrenti censurano pure una violazione del

principio della buona fede.

Affermano che il giudizio cantonale del 20

gennaio 1994 e il successivo atteggiamento della Cassa e dell'Ufficio cantonale

del lavoro li avrebbero indotti a ritenere pacificamente che nella

determinazione delle ore perse andavano calcolate le ore di lavoro non

effettuate, a prescindere dalla presenza del personale sul luogo di lavoro.

Le censure dei ricorrenti sono ancorate su

premesse di fatto che non trovano alcun riscontro nelle precedenti pronunzie.

Rispondendo al gravame, l'Ufficio cantonale del lavoro ha osservato in modo

pertinente che i suoi funzionari sono disponibili a fornire informazioni e

chiarimenti ai datori di lavoro e ai loro dipendenti, ma che spetta all'utenza

esporre la propria situazione affinché possa ottenere precisazioni utili ed

agire di conseguenza in modo conveniente e corretto. Ora, alla luce dei

principi sopra esposti, appare evidente che in concreto il versamento

dell'indennità per lavoro ridotto era subordinato alla diminuzione delle ore

globali, consistenti anche nel settore alberghiero in quelle effettive di

lavoro e in quelle di presenza. In queste circostanze, manifestamente non è

stato violato il principio della buona fede (DTF 119 V 307 consid. 3a, 118 Ia

254.

consid. 4b, 118 V 76 consid. 7, 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e

sentenze ivi citate) per il motivo che l'amministrazione o i primi giudici

avrebbero omesso di informare gli interessati al riguardo.

4.

Discende da queste considerazioni che non è

possibile scorgere alcuna ragione per scostarsi dalla soluzione ritenuta dai

giudici cantonali. Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto,

mentre meritano tutela il giudizio impugnato e le decisioni da esso

protette." (cfr. RDAT I-1997, pag. 266 seg.).

2.7

Nel caso

concreto, quale motivo che l'ha indotta ad introdurre il lavoro ridotto la

ditta ha indicato che "(…) essendo una ditta di sub-appalto, non riceviamo

lavoro da svolgere dalle nostre ditte primarie che lamentano una stasi nelle

ordinazioni e che non prevedono un miglioramento per i prossimi mesi. La nostra

cifra d'affari è calata sostanzialmente ed abbiamo enormi difficoltà.

(…)." (cfr. doc. 3/A punto 11a).

Dando

seguito a quanto richiestole in sede di udienza (cfr. doc. XI) la ditta ha

indicato di aver conseguito le seguenti cifre d'affari da settembre a dicembre

2003:

-

settembre 2003 fr. 13'660.00

- ottobre

2003.

fr. 10'071.00

-

novembre 2003 fr. 13'500.00

-

dicembre 2003 fr. 16'616.00 (cfr. doc. XIII, allegato B1)

Negli

anni precedenti (1999-2002) e nei medesimi periodi in cui fa valere le

indennità per lavoro ridotto (ottobre-dicembre) le cifre d'affari che la ditta

ha conseguito sono sempre state superiori a quelle indicate per l'anno 2003 (cfr.

doc. 3/A punto 10b).

La media

della cifra d'affari nel quadriennio 1999-2002 nei singoli periodi è stata la

seguente:

- ottobre fr.

25'059.50

-

novembre fr. 25'338.80

-

dicembre fr. 25.519.95 (cfr. doc. XIII, allegato B1)

Ora,

vista l'entità della flessione della cifra d'affari ci si potrebbe chiedere se,

alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3), la stessa

possa o meno rientrare ancora nel normale rischio aziendale.

Questa

domanda può restare irrisolta visto che in ogni caso l'opposizione al

preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 1° di ottobre al 31 dicembre

2003.

deve essere confermata per le ragioni che verranno esposte in seguito.

2.8

Il

dipendente __________ ha rassegnato le proprie dimissioni dalla ditta il 30

ottobre 2003 con effetto immediato, si è iscritto al collocamento il 3 novembre

2003.

e ha rivendicato da quel momento il diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. doc. 25 e 26).

Nel suo

caso il diritto alle indennità per lavoro ridotto va escluso già sulla base

dell'art. 31 cpv. 1 let. c LADI secondo il quale il lavoratore non ha diritto

alle indennità per lavoro ridotto se il rapporto di lavoro è stato disdetto (cfr.

consid. 2.4).

D'altra

parte in sede di udienza lo stesso assicurato ha, in particolare, dichiarato

che:

"

(…)

Il sig. __________, rispondendo al Presidente,

riconferma che quando sono entrati i funzionari della Sezione del Lavoro nelle

due occasioni i macchinari erano tutti spenti perché non vi era lavoro e

secondo le indicazioni del fratello egli si trovava in ditta per comunque

prendere delle eventuali comande.

Non vi sono dei controlli in ditta. Bisogna

essere sempre presenti in ditta, e io lo ero, perché se chiama qualcuno bisogna

essere pronti ad ottenere il lavoro.

Rilevo anche che in occasione della visita degli

ispettori ho ricevuto una telefonata di mia moglie, e con fare ironico il sig. __________

mi ha detto "forse è lavoro".

(…)." (cfr. doc. XI)

Dunque,

considerato che, secondo la giurisprudenza federale, (cfr. consid. 2.6) il

tempo di presenza in ditta deve essere considerato come tempo di lavoro (cfr. consid.

2.

), l'assicurato non ha diritto alle indennità per lavoro ridotto anche per

questa ragione.

2.9

Per quanto

riguarda l'altro dipendente, __________, dagli atti di causa e dall'istruttoria

è emerso quanto segue.

__________

ha sottoscritto al posto del fratello (che si è rifiutato di farlo) il verbale

del 14 ottobre 2003 nel quale, in particolare, si legge che:

"

(…)

Attualmente la ditta è composta unicamente da due

impiegati e più precisamente i signori __________ e __________.

La persona che conclude tutti i contratti in

favore dell'azienda è comunque il fratello __________.

(…)." (cfr. doc. 5/A)

L'assicurato

ha pure sottoscritto il suo verbale del 16 ottobre 2003 dal quale, tra l'altro,

si evince che:

"

(…)

La ditta è stata costituita da me e da mio

fratello, con 20 azioni, le quali sono state cedute l'anno scorso circa. Non

sono in possesso di nulla che attesti la cessione delle suddette azioni, le

quali pure a livello fiscale non sono mai state dichiarate.

Io mi occupo dell'acquisizione del lavoro,

controllo le ordinazioni che ci arrivano e mi occupo della conferma o meno del

lavoro firmando il relativo bollettino di consegna.

Riassumendo sono io che mi occupo di tutta la

parte amministrativa (ordinazioni, conferme di lavoro), mentre la sorella __________

si occupa della parte contabile.

(…)." (cfr. doc. 5/B)

Nell'atto

costitutivo della RI 1 SA del 20 marzo 1990, tra l'altro, si legge che

"(…) Il capitale sociale di fr. 50'000.-- è interamente liberato mediante

apporto alla società dell'attivo e del passivo della ditta individuale __________

di __________, __________, secondo il bilancio al 01.01.1990 annesso agli

statuti, con un attivo di fr. 96'391.30 e un passivo di fr. 56'279.20, con un

attivo netto quindi di fr. 40'112.10, accettato per tale importo di cui fr.

40'000.-- computati sul capitale sociale, contro rimessa di 40 azioni al

Portatore di fr. 1'000.-- cadauna. (…9." (cfr. doc. 8)

__________

è poi stato iscritto quale direttore con diritto di firma individuale della SA

fino al 3 luglio 1997 (cfr. doc. 7).

Al

riguardo, durante l'udienza del 13 settembre 2004, l'assicurato ha dichiarato

che: "(…) Il Presidente chiede al sig. __________ come mai è stato

cancellato dalla funzione di direttore operativo. La risposta è che visto che

c'è mia sorella che funge da contabile ed in passato mi sono state rifiutate le

indennità per lavoro ridotto proprio per questo motivo, ho ritenuto che era

meglio uscire. (…)." (cfr. doc. XI).

Il TCA

constata peraltro che l'assicurato non aveva neppure assunto la carica di

direttore per sostituire sua sorella visto che nel verbale della stessa udienza

quest'ultima ha, tra l'altro, affermato che:

"

(…)

La sig.ra __________ precisa di essere di

professione contabile, di lavorare per un'altra ditta, di occuparsi da esterna

della contabilità della ditta RI 1 SA e di tenere i contatti con le aziende

esterne. Precisa inoltre di recarsi 2 volte per settimana in ditta. Su

esplicita richiesta del Presidente essa afferma di operare in questo modo sin

dal lontano 1981 e poi dal 1990, quando è stata costituita la società.

(…)." (cfr. doc. XI)

Dunque __________

e __________ sono sempre rimasti attivi in ditta con compiti diversi: direttore

operativo il primo, contabile la seconda.

Nello

stesso verbale la figlia dell'assicurato (dal 18 giugno 2002 iscritta quale AU

della SA; cfr. doc. 7) ha dichiarato che:

"

(…)

Rispondendo al Presidente, la sig.na __________

dichiara di essere figlia del sig. __________ e di avere assunto il compito di

amministratrice unica. Al riguardo essa precisa che le è stato chiesto di

assumere questo incarico da suo padre, perché la sig.ra __________ ha voluto

dare le dimissioni. Essendo di nazionalità svizzera le è stato assegnato questo

incarico. L'ha assunto a metà del 2002.

__________ precisa inoltre di lavorare a tempo

pieno e di avere assunto questo incarico senza avere il tempo di occuparsi di

queste cose, per cui non ha fatto nulla.

La sig.na __________ precisa inoltre che i

dipendenti della ditta sono sempre stati suo padre e il sig. __________ (per un

certo periodo anche il figlio di quest'ultimo). Della contabilità si occupa la

sig.ra __________. Non so se come salariata oppure no.

Rispondendo al Presidente, la sig.na __________

afferma di avere acquisito la formazione quale segretaria. Attualmente lavora

come segretaria immobiliare.

Il Presidente legge la lettera del 15 ottobre

2003.

(doc. 5/c). La sig.na __________ conferma quanto da lei firmato.

Il sig. __________ sottolinea che dopo avere

sentito il 14 ottobre il sig. __________ assieme al sig. __________, ha

contattato per telefono l'amministratrice unica chiedendole un incontro. Scopo

dello stesso era quello di esaminare la richiesta. L'amministratrice unica mi

ha detto di non essere in grado di dare informazioni e di rivolgersi al padre.

L'amministratrice unica conferma questo aspetto precisando pure di avere detto

che la sig.ra __________ si occupa della contabilità.

(…)

Con i termini "direttore operativo" la

sig.na __________ intende dire che tra i due fratelli quello che decide è il

sig. __________.

(…)." (cfr. doc. XI)

Di fatto

dunque l'amministratrice unica ha confermato che l'assicurato ha continuato a

svolgere le medesime mansioni che effettuava quando era formalmente iscritto

come "direttore operativo".

Viste le

risultanze appena riportate, in applicazione dell'abituale criterio della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre

2003.

nella causa R., C 281/02, consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella

causa C., U 319/02, consid. 1.3; STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U

165/02, consid. 1.2; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA

del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto

2000.

nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella

causa F., C 341/98, consid. 3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50

pag. 145; DTF 125 V 195; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a;

RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250

consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32

consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag.

63), questo Tribunale ritiene accertato che l'assicurato è una persona in grado

di determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro

ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e pertanto deve essere escluso dal

diritto alle indennità per lavoro ridotto.

Questa

conclusione si giustifica tanto più se si considera che ci troviamo in presenza

di una piccola ditta a carattere familiare senza una grossa struttura

organizzativa (cfr. SUR 1997 ALV Nr. 101; STFA del 27 agosto 2003 nella causa

X, C 273/01).

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, il TCA deve dunque confermare la

decisione impugnata e respingere il ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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