Lexipedia

Decisione

38.2004.25

l'assicurata che effettua ricerche di lavoro ripetitive nonostante fosse stata espressamente invitata a non farlo, non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata e deve pertanto essere s

13 ottobre 2004Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. VI

e VII sono stati notificati all'assicurata per lettera raccomandata e per posta

A (cfr. doc. VIII).

L'assicurata

è rimasta silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1).

Ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 della LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate.

In virtù

del fatto che in via di principio, le norme di procedura entrano in vigore

immediatamente (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25,

consid. 1.2, pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03,

consid. 2.3.; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no.

37 pag. 316 consid. 3b), tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003

sono rette dalla procedura di opposizione. Per fissare il momento

dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi

DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità

di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).

La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale.

L'art. 52

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici.

Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di

regola non sono accordate ripetibili.

2.3. La decisione

impugnata del 4 marzo 2004 è stata emanata dall'Ufficio regionale di

collocamento di CO 1.

Gli URC,

in virtù dell'art. 85b LADI e sulla base delle competenze conferite loro

tramite una direttiva interna dalla Sezione del lavoro, sono competenti a infliggere

agli assicurati delle sospensioni dal diritto alle indennità di disoccupazione

a causa di ricerche di lavoro insufficienti e, in modo più generale, a

sanzionare gli assicurati che non si attengono alle prescrizioni di controllo

ai sensi dell'art. 17 LADI (cfr. la sentenza del TCA del 20 novembre 2003 nella

causa B. 38.2003.55).

Il

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 15 ottobre 2003, ha comunque già

modificato il Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul

sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1988 precisando espressamente all'art.

2a lett. e i compiti delegati agli URC dalla Sezione del lavoro (cfr.

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 17 ottobre 2003,

38/2003, pag. 281-282). Tale modifica è stata approvata dalla Confederazione, e

meglio dal Dipartimento federale dell'economia, il 5 novembre 2003 (cfr.

scritto del 5 novembre 2003 del Consigliere federale Joseph Deiss di cui

all'inc. 38.2003.55).

Il

ricorso contro la decisione su opposizione del 4 marzo 2004, inoltrato

dall'assicurata il 29 marzo 2004 (cfr. il timbro postale sulla busta allegata

al doc. I), ovvero entro 30 giorni dall'emissione del citato provvedimento

(cfr. art. 60 LPGA), è pertanto ricevibile.

Questa

Corte entra, di conseguenza, nel merito del ricorso.

Nel

merito

2.4. Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurata deve essere o

meno sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti

ricerche dal profilo qualitativo compiute durante il periodo di controllo del

mese di gennaio 2004.

Il 1°

luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal

popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU

N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4;

DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126

V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b,

pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V

34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2;

STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003

nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H

114/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 4 marzo 2004).

In casu,

l'amministrazione ha sanzionato l'assicurata per insufficienti ricerche di

lavoro dal profilo qualitativo nel mese di gennaio 2004. A quel momento la

terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in

considerazione.

2.5. Va

innanzitutto rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente

modificato né l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né

il principio di sanzionare la violazione di questo dovere, vigenti

precedentemente al 1° luglio 2003. È stato invece parzialmente modificato

l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata

fino al 30 giugno 2003.

Come

appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare

personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche

fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo

di controllo egli dovrà dunque presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1

OADI:

"

L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di

regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI

prevede che:

"

Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve

provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare

lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI

precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di

controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio

competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo

informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione

valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L’art. 26 cpv. 3 OADI

stabilisce che:

"

Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell’assicurato."

Conformemente al principio

dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI

ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue

possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo

obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il

suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

La giurisprudenza federale

ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato

non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere

disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il

periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato

il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N°

21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R.,

C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure

art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

In una

sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01) il TFA ha riconfermato

questo principio, argomentando:

"

Nach der Rechtsprechung muss die versicherte

Person bereits vor der Beendigung der bisherigen Erwerbstätigkeit (ARV 1993/94 Nr.

26 S. 184 Erw. 2b) und vor der Meldung beim Arbeitsamt (ARV 1982 Nr. 4 S. 40

Erw. 2b) eine neue Stelle suchen, um die drohende Arbeitslosigkeit nach

Möglichkeit zu verhindern oder zu verkürzen. Sie kann sich insbesondere nicht

damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor Aufnahme der

Stempelkontrolle zur ernsthaften Arbeitsuche verpflichtet war und nicht darauf

aufmerksam gemacht worden sei."

(STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01)

Anche gli

assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Oltre al

caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca

una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo

immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata

determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che

non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede

l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale in particolare per gli

assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,

preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati

e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano

per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di

impiego (cfr. DLA 1981 pag. 126; DLA 1982 pag. 37).

Per

contro non possono essere sospesi gli assicurati che stanno ancora svolgendo

gli studi (cfr. STCA del 18 aprile 1986 nella causa S.M., Mendrisio contro CAD

Famiglia OCST) o che frequentano corsi di perfezionamento (cfr. STCA del 25

ottobre 1985 nella causa P.G., Riazzino contro CPCAD, concernente un corso di

tedesco in Germania; STCA del 15 settembre 1988 nella causa L.T., Massagno

contro Cassa disoccupazione OCST, a proposito di un corso di inglese in

Olanda).

Per

ulteriori indicazioni, cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.

2.6. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Il

disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire

all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di

lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994

pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

Secondo costante

giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,

devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.

per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in

una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella

causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro

compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"

(…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf

Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei,

eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu

qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen

Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht

darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen,

sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des

Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur

um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der

am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen

angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter

Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz

zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne

triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu

beanstanden."

(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02)

In una

sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha

inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

"

1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend

massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1

AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden

Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer

der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die

Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den

erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a)

zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis

in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden

(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige

Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht

möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person

sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden

Arbeitsmarkt. (…)"

Questa giurisprudenza è stata confermata in una

sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha

ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese ed ha rilevato:

"

(…)

Verwaltung und Vorinstanz sind zu Recht davon

ausgegangen, dass sich die 1963 geborene Versicherte, welche eine Beschäftigung

als Hausangestellte, Textilarbeiterin oder Raumpflegerin suchte, im Monat

Februar 2000 nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, indem sie am 1. Februar

drei, zwischen 2. und 23. Februar 2000 keine einzige und insgesamt im Monat

Februar 2000 lediglich sechs Stellenbewerbungen nachgewiesen hat. Dass für die

in der Stadt Zürich wohnhaft gewesene Beschwerdeführerin zwischen 2. und 23.

Februar 2000 in den nachgefragten Beschäftigungsbereichen - trotz

erfahrungsgemäss breitem Stellenangebot in diesem Arbeitsmarktsegment - kein

einziges zumutbares Stellenangebot vorhanden gewesen sein soll, wie sie im vorinstanzlichen

Verfahren geltend gemacht hat, ist nicht glaubwürdig. Weiter bestreitet sie mit

Blick auf die vom 7. Februar bis 8. April 2000 einstweilen in einem befristeten

Arbeitsverhältnis in der Confiserie Sprüngli ausgeübte teilzeitliche

Zwischenverdiensttätigkeit zu Recht nicht, sich der fortdauernden Verpflichtung

zur unverminderten Stellensuche bewusst gewesen zu sein. Soweit die

Beschwerdeführerin neu behauptet, aus der Klausel "mit Option auf

Weiterbeschäftigung" (auf dem befristeten Arbeitsvertrag vom 7. Februar

2000) habe sie schliessen dürfen, dass sie in dieser Firma werde weiter

arbeiten können, vermag sie sich nicht gegen den Vorwurf der ungenügenden

Arbeitsbemühungen zu rechtfertigen, zumal sie selber in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf den hinsichtlich der Weiterbeschäftigung

erforderlichen neuen Arbeitsvertragsabschluss vom 8. Mai 2000 hinweist, wodurch

sie erstmals wieder in ein unbefristetes Vollzeit-Arbeitsverhältnis eintreten

konnte. (…)" (STFA del 6 agosto 2002 nella causa

Z., C 338/01)

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella

causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti

quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi ed ha ancora precisato:

"

(…)

Dieser Pflicht zur Schadenminderung ist der

Beschwerdeführer insofern nicht ausreichend nachgekommen, als er während der

drei Monate vor Beginn der Teilarbeitslosigkeit am 1. März 2000 insgesamt nur

vier Stellenbewerbungen nachweisen kann. Zwar schreiben weder Gesetz noch

Verordnung eine Mindestanzahl von Bewerbungen vor. Viele Arbeitslosenkassen

verlangen durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen im Monat (Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 15 zu Art. 17 AVIG; Chopard, Die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 140).

Selbst wenn dies keine gefestigte Praxis darstellt,

sind bloss vier Bewerbungen in einem Zeitraum von drei Monaten in quantitativer

Hinsicht eindeutig ungenügend. Wenn das KIGA den Beschwerdeführer unter diesen

Umständen für 9 Tage, also im mittleren Bereich des leichten Verschuldens, in

der Anspruchsberechtigung eingestellt hat, lässt sich dies nicht beanstanden. (…)"

(STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01)

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.

(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,

durante due periodi di controllo, sei ricerche di lavoro lavorando a tempo

pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella

causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un

mese ed ha rilevato:

"

(…)

En l'occurrence, il y a lieu de constater que les

démarches (six) entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois

de novembre 2000 se situe en deça du nombre requis par la pratique administrative.

En outre, cette insuffisance n'est pas compensée par la qualité des offres d'emploi.

Comme le constatent les premiers juges, cinq recherches

ont été effectuées par téléphone. Enfin, les recherches se concentrent sur trois

jours seulement dans le mois (2, 9 et 30 novembre 2000). S'agissant de démarches

qui pour la plupart d'entre elles - et à la différence d'offres écrites - ne nécessitaient

aucune préparation particulière, on pouvait attendre de l'assuré un effort plus

soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle.

Il n'est pas contesté non plus que le recourant s'est

vu assigner des objectifs de recherches d'emploi qui sont compatibles avec son invalidité

et qui lui permettent de mettre en valeur sa longue expérience professionnelle.

En accord avec l'assuré, il a été convenu qu'il devait en priorité offrir ses

services à des entreprises pour l'établissement de métrés, de devis, ou encore

pour la surveillance des travaux. Or, aucune des recherches du mois de novembre

2000 n'entre dans le cadre des objectifs fixés, puisqu'elles visent des emplois

dans les domaines du marketing, de la surveillance (pour une entreprise spécialisée

en matière de sécurité), de l'édition (travail à l'écran), du service après vente,

ainsi que des emplois de jardinier et de chauffeur. Il faut

bien admettre cependant que l'assuré avait fort peu de chances, compte tenu de son

âge et de la limitation importante de sa capacité résiduelle de travail, de trouver

un emploi dans une activité ne faisant pas appel aux connaissances acquises au cours

de sa carrière professionnelle. (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella

causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di

prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata

dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era

sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un

periodo di controllo:

"

(…)

En substance, les premiers juges ont relevé que

la législation ne fixe aucun critère quantitatif aux recherches d'emploi que

l'on est en droit d'attendre d'un chômeur. Cela étant, ils ont considéré que l'objectif

assigné à la recourante par l'ORP, à savoir effectuer dix recherches d'emploi mensuelles,

n'était pas disproportionné et pouvait être atteint au moyen d'efforts raisonnables,

s'agissant du domaine du secrétariat. (…)" (STFA dell'11 luglio

2003 nella causa D., C 63/03)

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata

ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere

assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle

sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni

particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella

causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del

personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74)

il TCA ha ricordato che:

"

Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire

altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai

consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più

idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85

cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

2.7. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in

fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo

posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi

intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988

pag. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova

occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio

competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30

cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr.

consid.2.3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

L'obbligo

a comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del

23 gennaio 2003 nella causa C.

(C

280/01), nella quale ha osservato:

"

Selbst wenn sich der Versicherte sodann

tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet

hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er

nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.

Considerandi

2.

AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

Concretamente

ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi ad un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987

nella causa S.P., AD 5/87).

Inoltre

il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare

le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di

lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il

disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre

1999.

nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato

di stato dell'economia, SECO).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha

ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le

ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute

esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo

di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C

319/02), ha avuto modo di rilevare:

"

(…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait

des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte

aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231

consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative

exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas

s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au

regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op.

cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré

qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également

à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité

des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée

que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant

d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses

postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à

la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que

les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du

5.

juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

2.8

L'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il

danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

In una

sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle

assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le

seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della

sospensione:

" Mittels

Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch

verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine

strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE V 151 Erw.

1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von

Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur

Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den

Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in

Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in

Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern

ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in

der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten

an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der

Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V

40.

Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.

30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im

Taggeldrecht nicht zum Tragen.

Wüsste nämlich eine

arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer

Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen

Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228)

In questa

sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la

conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della

Convenzione OIL: Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al

proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

In una

sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra

l'altro, ribadito che:

"

(…)

2.2

Anche nell'ambito dell'assicurazione contro

la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.

48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata

per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione

contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).

Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale

(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha

così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui

provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per

motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di

comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C

221/02)

2.9

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.

45.

cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Per quel

che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione

da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate

ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi

successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione

su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha

approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23

gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato

la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo

comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di

disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella

causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione

per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio

2003.

nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha

confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche

durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di

sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di

disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale

l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un

assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche

di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo

nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un

totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C

63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione

per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo e la

sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha

confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il

periodo di disdetta).

2.10

Nella già

citata sentenza H. del 17 marzo 1998, il TFA ha stabilito che è possibile

sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo

sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

" b) Die

Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994

vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der

Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden;

zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt

kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche

nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten

ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb bloss

leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung,

welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb

vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen. Das

Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweise dieselbe

Praxis.

Demgegenüber macht die

Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass

die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von

der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur

stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren

Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder

drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

c) Die Vorinstanz

beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der

Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten

zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses

führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im

Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass

Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn

Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht

oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art.

35.

BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleihermassen

für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher

Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der

Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt

werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht

einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die

Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten als in den übrigen

Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

d) Die im genannten

Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den

Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des

Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder

verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen

für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht

hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens

auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des

Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das

Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist

im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern

Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45

Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es

widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte

Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf

weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1

1980.

IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird,

die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu

Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht

ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine

zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus

trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen

müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der

nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der

Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte

Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c

AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

e) Aus diesen Ausführungen

folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c

AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss der Regelung

des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der besicht des Gesetzgebers

zuwiderläuft. Der kantonale Escheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er

die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V

231-233)

Nella

sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro

qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha

sottolineato:

" Die

Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.

Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich

10.

bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die

Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle

Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,

a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der

Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive

Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von

der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der

Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens

ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.

Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

La Cassa

di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione.

Infine,

nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di

applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato

di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

" Eine

der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht

vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherang, welche

in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.

BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der

Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt

überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung;

hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf

diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis

Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt

er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen

Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung

auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen

Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht

veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August

1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30)

festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende

Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser

Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V

233)

2.11

Questo Tribunale rileva innanzitutto che, prima di emettere

la sanzione, il 2 febbraio 2004, la consulente del personale

dell'assicurata le ha inviato una "Richiesta di giustificazione" con

la quale le ha richiesto di motivare le insufficienti ricerche di lavoro

relative al periodo del mese di gennaio 2004 entro il 12 febbraio 2004, precisando che oltre questa data l'autorità cantonale avrebbe

deciso sulla base degli atti in suo possesso e menzionando espressamente l'art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione

adeguata (cfr. doc. 26).

Pertanto

l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentita dell'assicurata

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 LPGA

e STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22

aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002

nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid.

3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12

pag. 37).

2.12

Come esposto

precedentemente (cfr. consid. 2.5), gli assicurati durante la loro

disoccupazione devono effettuare personalmente delle ricerche di lavoro per

evitare o ridurre questo loro stato.

Nella

presente fattispecie del formulario "Prove degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro" del mese di gennaio 2004 risulta che

l'assicurata per quel mese ha effettuato 8 ricerche spontanee di lavoro (cfr.

doc. 28).

Tra

queste otto ricerche figurano due domande di impiego presso i medesimi datori

di lavoro già contattati dall'assicurata durante il mese di dicembre 2003.

Più

precisamente si tratta delle ricerche di lavoro effettuate presso il "__________"

il 15 dicembre 2003 e il 10 gennaio 2004 e presso la "__________" il 17

dicembre 2003 e il12 gennaio 2004 (cfr. doc. 28 e 29).

Già in

precedenza, meglio durante i periodi di controllo dei mesi di ottobre e

novembre 2003, l'assicurata aveva effettuato una ricerca di lavoro presso il

medesimo datore di lavoro contattato nel mese precedente (cfr. doc. 30 e 31).

Nel

"Verbale del colloquio di consulenza" del 19 dicembre 2003, da lei

sottoscritto, in particolare, si legge che:

"

(…)

Il formulario delle ricerche di lavoro deve

essere compilato in tutte le sue parti e firmato; le ricerche vanno svolte

nell'arco di tutto il mese e non ripetute; possono essere scritte o di

persona.

(…)." (cfr. doc. 27, la sottolineatura è del

redattore)

Il

comportamento adottato dall'assicurata (e cioè: effettuare delle ricerche di

lavoro ripetitive nonostante fosse stata espressamente invitata a non farlo)

non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.6 e 2.7; per un caso in cui il TCA ha confermato una sospensione di 4

giorni dal diritto alle indennità nel caso di un assicurato che aveva

effettuato delle ricerche di lavoro ripetitive cfr. la STCA del 6 novembre 2000

nella causa F., 38.2000.33).

Del resto

questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare che la legge impone agli

assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi

per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

Rispondendo

alle domande postegli dal TCA, l'URC ha affermato che, tolte le due ricerche

ripetitive, le sei ricerche svolte dall'assicurata nel mese di gennaio 2004

sono quantitativamente insufficienti e che, considerata la sua formazione, la

giovane età e l'approssimarsi dell'esaurimento delle indennità, il numero di

ricerche da lei svolto regolarmente (otto-nove ricerche) era da considerare come

quantità minima (cfr. consid. 1.5, doc. VI e VII).

L'amministrazione

ha pure precisato che all'assicurata è stato ricordato che le ricerche devono

essere il più numerose possibile al fine di aumentare le probabilità d'impiego

e che la stessa, in occasione di un colloquio di consulenza, ha affermato che

otto ricerche mensili erano un po' poche (cfr. doc. VII).

Viste le

argomentazioni addotte (e tenuto conto dell'importante ruolo dei consulenti del

personale in questo contesto, (cfr. consid. 2.6 in fine) il TCA deve concludere

che a ragione l'URC ha ritenuto quantitativamente insufficienti le 6 ricerche

di lavoro svolte dall'assicurata nel periodo di controllo del mese di gennaio

2004.

(Per un

caso in cui questo Tribunale ha concluso che è possibile chiedere ad

un'assicurata che lavora come ausiliaria di pulizia di effettuare due ricerche

di lavoro alla settimana cfr. la STCA dell'11 aprile 2003 nella causa C.-R.,

38.2002

).

L'entità

della sospensione, 3 giorni, è poi rispettosa della legge, delle direttive e

della giurisprudenza (cfr. consid. 2.7 e 2.8).

Riguardo

all'affermazione dell'assicurata secondo la quale essa si sarebbe ripresentata

presso i medesimi datori di lavoro perché gli stessi le avrebbero detto di

ripassare (cfr. doc. I), il TCA ritiene che la stessa non è credibile per le

seguenti ragioni.

Innanzitutto

va rilevato che, sebbene ne ha avuto la possibilità, l'assicurata non ha dato

seguito alla "Richiesta di giustificazioni" del 2 febbraio 2004 (cfr.

doc. 26).

E' solo

con l'atto di ricorso, quindi dopo essere stata sospesa dal diritto alle

indennità di disoccupazione, che la ricorrente adduce per la prima volta un

motivo con il quale vorrebbe giustificare la ripetitività delle sue ricerche di

lavoro nel periodo di controllo del mese di gennaio 2004.

Inoltre,

anche se doveva essere a conoscenza dei suoi obblighi e doveri, in particolare

quelli concernenti le modalità su come riempire i formulari "Prova degli

sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" (l'assicurata è infatti

già stata più volte iscritta in disoccupazione; cfr. doc. IV), sul formulario

concernente il mese di dicembre 2003, circa il risultato delle ricerche che ha

poi ripetuto nel mese di gennaio 2004, l'assicurata ha solo indicato

"completo" (cfr. doc. 29) e non ha precisato né che il potenziale

datore di lavoro le avrebbe detto di ripassare né che lo stesso avrebbe

valutato meglio la sua richiesta.

A titolo

abbondanziale, visto che l'assicurata afferma anche che "(…) da parte mia

non c'era intenzionalità ad evitare ricerche di lavoro. (…)." (cfr. doc.

I), il TCA rileva che, come già stabilito dal TFA, è possibile sospendere

l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti

ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.9).

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, il TCA deve quindi confermare la

decisione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster