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Decisione

38.2004.30

l'assicurato che non effetua ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di un contratto di lavoro a tempo determinato non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata. Egli va pertanto sospe

20 ottobre 2004Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4;

DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126

V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag.

44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34,

consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA

del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella

causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H

114/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V

366 consid. 1b; qui: il 6 aprile 2004).

In casu,

l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per insufficienti ricerche di

lavoro nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003. A quel momento la terza

revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in

considerazione.

2.5. Va

innanzitutto rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente

modificato né l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né

il principio di sanzionare la violazione di questo dovere, vigenti

precedentemente al 1° luglio 2003. È stato invece parzialmente modificato

l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata

fino al 30 giugno 2003.

Come

appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare

personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche

fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo

di controllo egli dovrà dunque presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1

OADI:

"

L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di

regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI

prevede che:

"

Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve

provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare

lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI

precisa che:

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di

controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio

competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo

informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione

valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L’art. 26 cpv. 3 OADI

stabilisce che:

"

Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell’assicurato."

Conformemente al principio

dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI

ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue

possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo

obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il

suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

La giurisprudenza federale

ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato

non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere

disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il

periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato

il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N°

21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R.,

C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure

art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

In una

sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01) il TFA ha riconfermato

questo principio, argomentando:

"

Nach der Rechtsprechung muss die versicherte

Person bereits vor der Beendigung der bisherigen Erwerbstätigkeit (ARV 1993/94

Nr. 26 S. 184 Erw. 2b) und vor der Meldung beim Arbeitsamt (ARV 1982 Nr. 4 S.

40 Erw. 2b) eine neue Stelle suchen, um die drohende Arbeitslosigkeit nach

Möglichkeit zu verhindern oder zu verkürzen. Sie kann sich insbesondere nicht

damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor Aufnahme der

Stempelkontrolle zur ernsthaften Arbeitsuche verpflichtet war und nicht darauf

aufmerksam gemacht worden sei."

(STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01)

Anche gli

assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Oltre al

caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca

una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo

immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata

determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che

non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede

l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale in particolare per gli

assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono

lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel

periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la

prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego

(cfr. DLA 1981 pag. 126; DLA 1982 pag. 37).

Per

contro non possono essere sospesi gli assicurati che stanno ancora svolgendo

gli studi (cfr. STCA del 18 aprile 1986 nella causa S.M., Mendrisio contro CAD

Famiglia OCST) o che frequentano corsi di perfezionamento (cfr. STCA del 25

ottobre 1985 nella causa P.G., Riazzino contro CPCAD, concernente un corso di

tedesco in Germania; STCA del 15 settembre 1988 nella causa L.T., Massagno

contro Cassa disoccupazione OCST, a proposito di un corso di inglese in

Olanda).

Per

ulteriori indicazioni, cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.

2.6. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Il

disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire

all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di

lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994

pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

Secondo costante

giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,

devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.

per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in

una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella

causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro

compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"

(…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf

Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei,

eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu

qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen

Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht

darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen,

sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des

Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur

um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der

am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen

angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter

Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz

zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne

triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu

beanstanden."

(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02)

In una

sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha

inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

"

1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend

massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1

AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden

Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer

der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die

Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den

erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a)

zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis

in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden

(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige

Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht

möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person

sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden

Arbeitsmarkt. (…)"

Questa giurisprudenza è stata confermata in una

sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha

ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese ed ha rilevato:

"

(…)

Verwaltung und Vorinstanz sind zu Recht davon

ausgegangen, dass sich die 1963 geborene Versicherte, welche eine Beschäftigung

als Hausangestellte, Textilarbeiterin oder Raumpflegerin suchte, im Monat

Februar 2000 nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, indem sie am 1.

Februar drei, zwischen 2. und 23. Februar 2000 keine einzige und insgesamt im

Monat Februar 2000 lediglich sechs Stellenbewerbungen nachgewiesen hat. Dass

für die in der Stadt Zürich wohnhaft gewesene Beschwerdeführerin zwischen 2.

und 23. Februar 2000 in den nachgefragten Beschäftigungsbereichen - trotz

erfahrungsgemäss breitem Stellenangebot in diesem Arbeitsmarktsegment - kein

einziges zumutbares Stellenangebot vorhanden gewesen sein soll, wie sie im vorinstanzlichen

Verfahren geltend gemacht hat, ist nicht glaubwürdig. Weiter bestreitet sie mit

Blick auf die vom 7. Februar bis 8. April 2000 einstweilen in einem befristeten

Arbeitsverhältnis in der Confiserie Sprüngli ausgeübte teilzeitliche

Zwischenverdiensttätigkeit zu Recht nicht, sich der fortdauernden Verpflichtung

zur unverminderten Stellensuche bewusst gewesen zu sein. Soweit die

Beschwerdeführerin neu behauptet, aus der Klausel "mit Option auf

Weiterbeschäftigung" (auf dem befristeten Arbeitsvertrag vom 7. Februar

2000) habe sie schliessen dürfen, dass sie in dieser Firma werde weiter

arbeiten können, vermag sie sich nicht gegen den Vorwurf der ungenügenden

Arbeitsbemühungen zu rechtfertigen, zumal sie selber in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf den hinsichtlich der Weiterbeschäftigung

erforderlichen neuen Arbeitsvertragsabschluss vom 8. Mai 2000 hinweist, wodurch

sie erstmals wieder in ein unbefristetes Vollzeit-Arbeitsverhältnis eintreten

konnte. (…)" (STFA del 6 agosto 2002 nella causa

Z., C 338/01)

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella

causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti

quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi ed ha ancora precisato:

"

(…)

Dieser Pflicht zur Schadenminderung ist der

Beschwerdeführer insofern nicht ausreichend nachgekommen, als er während der

drei Monate vor Beginn der Teilarbeitslosigkeit am 1. März 2000 insgesamt nur

vier Stellenbewerbungen nachweisen kann. Zwar schreiben weder Gesetz noch

Verordnung eine Mindestanzahl von Bewerbungen vor. Viele Arbeitslosenkassen

verlangen durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen im Monat (Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 15 zu Art. 17 AVIG; Chopard, Die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 140).

Selbst wenn dies keine gefestigte Praxis darstellt,

sind bloss vier Bewerbungen in einem Zeitraum von drei Monaten in quantitativer

Hinsicht eindeutig ungenügend. Wenn das KIGA den Beschwerdeführer unter diesen

Umständen für 9 Tage, also im mittleren Bereich des leichten Verschuldens, in

der Anspruchsberechtigung eingestellt hat, lässt sich dies nicht beanstanden. (…)"

(STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01)

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.

(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,

durante due periodi di controllo, sei ricerche di lavoro lavorando a tempo

pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella

causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un

mese ed ha rilevato:

"

(…)

En l'occurrence, il y a lieu de constater que les

démarches (six) entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois

de novembre 2000 se situe en deça du nombre requis par la pratique administrative.

En outre, cette insuffisance n'est pas compensée par la qualité des offres d'emploi.

Comme le constatent les premiers juges, cinq recherches

ont été effectuées par téléphone. Enfin, les recherches se concentrent sur trois

jours seulement dans le mois (2, 9 et 30 novembre 2000). S'agissant de démarches

qui pour la plupart d'entre elles - et à la différence d'offres écrites - ne nécessitaient

aucune préparation particulière, on pouvait attendre de l'assuré un effort plus

soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle.

Il n'est pas contesté non plus que le recourant s'est

vu assigner des objectifs de recherches d'emploi qui sont compatibles avec son invalidité

et qui lui permettent de mettre en valeur sa longue expérience professionnelle.

En accord avec l'assuré, il a été convenu qu'il devait en priorité offrir ses

services à des entreprises pour l'établissement de métrés, de devis, ou encore

pour la surveillance des travaux. Or, aucune des recherches du mois de novembre

2000 n'entre dans le cadre des objectifs fixés, puisqu'elles visent des emplois

dans les domaines du marketing, de la surveillance (pour une entreprise spécialisée

en matière de sécurité), de l'édition (travail à l'écran), du service après vente,

ainsi que des emplois de jardinier et de chauffeur. Il faut

bien admettre cependant que l'assuré avait fort peu de chances, compte tenu de son

âge et de la limitation importante de sa capacité résiduelle de travail, de trouver

un emploi dans une activité ne faisant pas appel aux connaissances acquises au cours

de sa carrière professionnelle. (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella

causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di

prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata

dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era

sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un

periodo di controllo:

"

(…)

En substance, les premiers juges ont relevé que

la législation ne fixe aucun critère quantitatif aux recherches d'emploi que

l'on est en droit d'attendre d'un chômeur. Cela étant, ils ont considéré que l'objectif

assigné à la recourante par l'ORP, à savoir effectuer dix recherches d'emploi mensuelles,

n'était pas disproportionné et pouvait être atteint au moyen d'efforts raisonnables,

s'agissant du domaine du secrétariat. (…)" (STFA dell'11 luglio

2003 nella causa D., C 63/03)

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata

ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere

assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle

sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni

particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella

causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del

personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74)

il TCA ha ricordato che:

"

Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire

altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai

consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più

idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85

cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

Giusta l'art. 17 cpv. 1 in

fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo

posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi

intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova

occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio

competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30

cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr.

consid. 2.2.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

L'obbligo

a comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del

23 gennaio 2003 nella causa C.

(C

280/01), nella quale ha osservato:

"

Selbst wenn sich der Versicherte sodann

tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet

hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er

nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.

Considerandi

2.

AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

Concretamente

ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi ad un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987

nella causa S.P., AD 5/87).

Inoltre

il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare

le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di

lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il

disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre

1999.

nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato

di stato dell'economia, SECO).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha

ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le

ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute

esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo

di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C

319/02), ha avuto modo di rilevare:

"

(…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait

des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte

aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231

consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative

exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas

s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au

regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op.

cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré

qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également

à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité

des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée

que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant

d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses

postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à

la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que

les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du

5.

juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

2.7

L'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il

danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

In una

sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle

assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le

seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della

sospensione:

" Mittels

Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch

verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine strafrechtliche,

sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20

S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von

Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur

Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den

Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in

Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf,

länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein

Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der

Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an

diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der

Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V

40.

Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.

30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im

Taggeldrecht nicht zum Tragen.

Wüsste nämlich eine

arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer

Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem

gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227-

228)

In questa

sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la

conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della

Convenzione OIL: Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al

proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

In una

sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra

l'altro, ribadito che:

"

(…)

2.2

Anche nell'ambito dell'assicurazione contro

la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.

48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata

per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione

contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).

Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale

(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha

così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui

provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei

contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline

Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag.

24.

seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C

221/02)

2.8

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.

45.

cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Per quel

che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione

da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate

ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi

successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité

de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista

delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione

su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha

approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23

gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato

la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo

comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di

disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella

causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione

per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio

2003.

nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha

confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche

durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la

sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte

ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità

di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel

1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui

cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale

egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro

ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il

TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti

ricerche di lavoro durante un periodo di controllo e la sentenza del 2 marzo

2004.

nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni

di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta).

2.9

Nella già

citata sentenza H. del 17 marzo 1998, il TFA ha stabilito che è possibile

sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo

sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

" b) Die

Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994

vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei

der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt

worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf

dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der

Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen

Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten

deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und

Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit

kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der

Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern

pflege unangefochtenerweíse dieselbe Praxis.

Demgegenüber macht die

Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass

die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von

der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur

stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren

Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder

drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

c) Die Vorinstanz

beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der

Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten

zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses

führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im

Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass

Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn

Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht

oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art.

35.

BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleihermassen

für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher

Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der

Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt

werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht

einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die

Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen

Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

d) Die im genannten

Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den

Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des

Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder

verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich

Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im

Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des

-sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des

Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das

Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist

im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern

Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45

Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es

widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte

Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf

weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1

1980.

IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird,

die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu

Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht

ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine

zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus

trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen

müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit

der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der

Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte

Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c

AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

e) Aus

diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu

Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz

anschloss der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der besicht

des Gesetzgebers zuwiderläuft. er kantonale Escheid verletzt daher insoweit

Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF

124.

V 231-233)

Nella

sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro

qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha

sottolineato:

" Die

Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.

Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich

10.

bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die

Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle

Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,

a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität

der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive

Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von

der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der

Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens

ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.

Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

La Cassa

di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità

di disoccupazione.

Infine,

nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di

applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato

di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

" Eine der

Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht

vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherang, welche

in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.

BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der

Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt

überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung;

hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf

diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis

Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt

er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen

Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung

auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperìoden

ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das Eidgenössische

Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte

Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl.

auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine

Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist;

eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen

besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)

2.10

In una sentenza del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C

305/01), non pubblicata, il TFA ha ancora ribadito la necessità di compiere

delle ricerche di lavoro nel periodo precedente l'annuncio al collocamento. Al

riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

"

(…)

1.

L'assuré faisant valoir des prestations d'assurance

doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on

peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui

incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession

qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI).

Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le

droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci

ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail

convenable. Cette disposition trouve notamment application lorsque l'assuré n'effectue

pas suffisamment de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat

de travail (DTA 1993 no 9 p. 87 consid. 5b, 1993 no 26 p. 184 consid. 2b, 1987

no 2 p. 41 consid. 1).

2.

L'intimé a admis, en procédure cantonale, ne pas

avoir effectué de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat

de travail, soit du 25 juillet au 30 septembre 2000, ainsi qu'au cours des mois

de novembre et décembre 2000. Les premiers juges ont considéré qu'il n'encourait

qu'une seule mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage,

dont il convenait de fixer la durée au terme d'une appréciation globale de son comportement

pour l'ensemble des mois d'août à décembre 2000.

3.

3.1

La suspension du droit à l'indemnité de chômage

prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction

de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage.

Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit

applicable l'art. 68 CP (ATF 123 V 151 consid. 1c). Plusieurs mesures de suspension

distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence

de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport

étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression

d'un seul et même comportement (DTA 1999 no 33 p. 197 sv. consid. 3b, 1993 no 3

p. 22 consid. 3d et p. 25 consid. 5b; arrêt non publié F. du 25 novembre 1997

[C 61/97] consid. 5a).

3.2

En ce qui concerne plus particulièrement les mesures

de suspension en raison de recherches d'emploi insuffisantes, le Tribunal fédéral

des assurances a admis, avant l'abrogation de la loi fédérale du 22 juin 1951

sur l'assurance-chômage (LAC) et l'entrée en vigueur de la LACI, que des décisions

de suspension distinctes pouvaient être prises, même rétroactivement, pour chaque

mois pendant lequel l'assuré avait contrevenu à ses obligations. Selon la pratique

de l'époque, en effet, l'examen des recherches d'emploi effectuées par les personnes

assurées était mensuel, bien qu'il n'existât pas de réglementation légale sur

ce point (arrêt non publié F. du 16 novembre 1981 [C 114/80]). Il n'y a pas lieu

de modifier cette jurisprudence, implicitement confirmée à plusieurs reprises (cf.

parmi d'autres, les arrêts non publiés C. du 2 décembre 1999 [C 282/98], O. du

7.

octobre 1998 [C 82/98] et B. du 4 décembre 1997 [C 128/97]), d'autant que l'obligation

de remettre chaque mois à l'office compétent la preuve des efforts entrepris en

vue de trouver un emploi est aujourd'hui expressément prévue par l'art. 26 al.

2.

OACI (cf. également art. 26 al. 3 et 27a OACI).

4.

Après avoir négligé d'effectuer des recherches

d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, ce qui justifie

une première mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage,

l'intimé a entrepris plusieurs démarches en vue de trouver du travail, de

manière à remplir provisoirement ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage.

Il lui appartenait toutefois de poursuivre ses efforts pendant les mois de

novembre et décembre 2000, sans quoi il encourait de nouvelles mesures de suspension

pour chacune de ces périodes de contrôle, conformément à la jurisprudence exposée

ci-dessus (consid. 3). Les trois décisions administratives litigieuses étaient donc

en principe justifiées, contrairement à l'avis des premiers juges, le SPP et le

Groupe réclamations n'ayant par ailleurs pas fait un usage critiquable de leur pouvoir

d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 10 jours pour les mois d'août

et septembre 2000, 5 jours pour le mois de novembre 2000, et 5 jours pour le mois

de décembre 2000 (après rectification, par le Groupe réclamations, de la sanction

prononcée par le SPP)." (STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C

305/01)

2.11

L'art. 42

LPGA - disposizione applicabile al caso di specie (cfr. consid. 2.1) - prevede

che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente

essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

A tale

proposito, in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) (cfr. in

questo stesso senso, STFA del 1° settembre 2003 nella causa P., P 32/03) -

riguardante una fattispecie in cui l'art. 42 LPGA non poteva ancora essere

applicato - accertato che il diritto di essere sentito dell'assicurato era

stato violato prima dell'emanazione di una decisione di sospensione, l'Alta

Corte ha rilevato che:

"

Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse

zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine

allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG

zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins

Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

(cfr. STFA succitata, consid. 3.2 - la

sottolineatura è del redattore)

In una

sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.

3.3

, si è invece così espresso:

" (…)

Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas

tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être

frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui

spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème

phrase LPGA."

Questo

Tribunale ritiene comunque che la chiara giurisprudenza federale emessa prima

dell'entrata in vigore della LPGA, secondo cui l'assicurato deve essere sentito

prima che venga presa una decisione nei suoi confronti, (cfr. STFA del 22

aprile 2003 nella causa J., C 87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002

nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 p. 77, consid.

3d, p. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 p.

37), mantiene, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 42, n. 7 e n. 19-23;

Th. Locher, "Grundriss des

Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag.

447-448 n° 18-23).

2.12

Nel caso concreto il TCA constata che il 16 gennaio 2004 è

stato steso (e l'assicurato l'ha controfirmato) un "Verbale del colloquio

di consulenza" nel quale, in particolare, si legge che:

"

Colloquio iscrizione effettuato da T7M34. Ha

lavorato con un contratto a termine fino al 31.12.2003. Prima dell'annuncio ha

effettuato una sola ricerca di lavoro durante il mese di dicembre. Reso attento

l'assicurato sulle conseguenze previste dalla LADI. (…)." (cfr. doc. 4)

L'URC ha

quindi dato l'opportunità al ricorrente di giustificare il suo comportamento e

di esprimersi in merito prima di emettere la decisione formale di sospensione

conformemente alla giurisprudenza federale emanata precedentemente all'entrata

in vigore della LPGA (cfr. consid. 2.11).

Per

contro, l'esito dell'accertamento effettuato dall'URC il 18 febbraio 2004

presso l'ex datore di lavoro (cfr. doc. 6 e 7) non è stato sottoposto

all'assicurato.

Questo

Tribunale deve qui innanzitutto stigmatizzare l'operato dell'amministrazione

alla quale va ricordato che, giusta l'art. 29 cpv. 2 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera (Cost. fed.), le parti hanno diritto di

essere sentite. Per costante giurisprudenza, da questo principio va in

particolare dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della

pronuncia di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire

prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter

prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STFA dell'11

febbraio 2004 nella causa M., C 24/02, consid. 5.4; DTF 127 I 56 consid. 2b,

127.

III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art.

4.

cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126.

I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

L'amministrazione

ha così violato il diritto di essere sentito l'assicurato, che secondo l'art.

42.

LPGA deve soprattutto essere rispettato proprio durante la procedura di

opposizione.

Tuttavia,

eccezionalmente nel caso concreto, considerato che l'esito dell'accertamento

presso l'ex datore di lavoro è stato sostanzialmente riprodotto sia nella

decisione su opposizione che nella risposta di causa (cfr. doc. A1 e III),

questo Tribunale ritiene che l'assicurato ha avuto la possibilità di esprimersi

in merito e non è stato pertanto leso nel suo diritto di essere sentito.

2.13

Come esposto

precedentemente (cfr. consid. 2.6), gli assicurati devono effettuare delle

ricerche di impiego prima di iscriversi in disoccupazione.

Dagli

atti di causa risulta che l'assicurato, il 30 agosto 2003, ha sottoscritto un

"Contratto di lavoro a termine" dal 1° settembre 2003 al 31 dicembre

2003.

(cfr. doc. 5).

Pertanto,

considerato il contratto di lavoro di durata determinata, l'assicurato doveva

effettuare delle ricerche di lavoro durante i mesi di ottobre, novembre e

dicembre 2003, ovvero negli ultimi tre mesi di lavoro.

Prima di

annunciarsi in disoccupazione l'assicurato ha compiuto una sola ricerca di

lavoro durante il mese di dicembre 2003, più precisamente il 29 dicembre 2003

(cfr. doc. 4 e formulario "Prova degli sforzi personali intrapresi per

trovare lavoro" del mese di dicembre 2003 prodotto sub doc. 12).

L'assicurato

ha dunque violato l'obbligo di ridurre il danno negli ultimi tre mesi del suo

contratto di lavoro di durata determinata e quanto previsto dalla relativa

giurisprudenza (cfr. consid. da 2.6 a 2.11).

Di

conseguenza egli deve essere sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione.

L'URC ha

inflitto all'assicurato una sospensione di 11 giorni, conformemente alle

direttive in vigore, che in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo di

disdetta prevedono una sanzione minima di 4 giorni e in caso di insufficienti

ricerche di lavoro nel periodo di disdetta una sanzione minima di 3 giorni

(cfr. consid. 2.8).

Questo

Tribunale ritiene quindi che nel caso presente la sanzione di 11 giorni di

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta al ricorrente

sia conforme al principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.9).

2.14

La

giurisprudenza federale ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che pur non compiendo un numero di

ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e

quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie

alle stesse, a porre termine alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA

del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Nella

presente fattispecie, dalle risultanze degli atti di causa il TCA deve

concludere che all'assicurato non è stato garantito che egli sarebbe stato

riassunto dal suo datore di lavoro già nel mese di gennaio 2004.

Innanzitutto

va qui rilevato che se, come sostenuto nella sua opposizione, "(…) il

rapporto di lavoro sarebbe continuato con un nuovo contratto con l'inizio del

nuovo anno. (…)." (cfr. doc. A2), allora mal si comprende per quale

ragione le parti hanno sottoscritto un contratto di lavoro di durata

determinata.

Il

ricorrente nel proprio ricorso ha peraltro affermato testualmente che "(…)

vi è stato un verbale accordo con il datore di lavoro nel senso che il rapporto

d'impiego sarebbe continuato con un nuovo contratto nel 2004, senza

chiarirne la data d'inizio (…)." (cfr. doc. I, la sottolineatura è del

redattore).

Le

affermazioni dell'assicurato trovano riscontro nelle risposte date dal suo

datore di lavoro all'URC (cfr. doc. 7, punto 1 e 2).

Quindi

anche ammettendo che, vista la sua esperienza d'apprendista, l'assicurato

riteneva di riprendere il lavoro come al solito verso la metà di gennaio,

questa circostanza non esimeva l'assicurato dall'obbligo di ricercare un lavoro

nei tre mesi antecedenti la fine del proprio impiego di durata determinata.

Infatti,

da una parte, vista l'incertezza sulla data d'inizio del nuovo contratto di

lavoro, l'assicurato non poteva escludere di dover ricorrere alla

disoccupazione durante un periodo indefinito tra i due contratti.

D'altra

parte, secondo la giurisprudenza federale, si può parlare di lavoro garantito

soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o

tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che

le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il

contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004

nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.;

C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Del

resto, indipendentemente dalla questione a sapere se fosse o meno a conoscenza

del fatto che il proprio datore di lavoro ha sempre assunto i propri dipendenti

con un contratto a termine dal 1° marzo al 31 dicembre (cfr. doc. 7 punto 5),

all'assicurato non poteva e doveva sfuggire che con il 1° settembre 2003 egli è

stato assunto in qualità di "giardiniere qualificato" (quindi non più

come un apprendista) e che, come chiaramente evidenziato, si trattava di un

"Contratto di lavoro a termine" (cfr. doc. 5).

Inoltre,

come rettamente ravvisato dall'amministrazione, è risaputo che l'attività di

un'azienda di giardinaggio che opera nella Regione Tre Valli è soggetta a delle

fluttuazioni di carattere stagionale.

2.15

Nel proprio

ricorso l'assicurato ha, tra l'altro, affermato che:

"

(…)

- Solo il venerdì 19 dicembre 2003, dopo mie

specifiche richieste, il datore di lavoro mi forniva un nuovo contratto per

l'anno 2004 a partire da lunedì 1 marzo.

Vista la situazione, il giorno 23 successivo mi

annunciavo presso l'URC di __________.

Ricevuta l'inerente documentazione dalle segretarie

dell'URC, fra i tanti formulari mi si forniva pure quelli "prova degli

sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" invitandomi a voler

raccogliere i "timbri" già per dicembre ed in seguito gennaio.

Nessuno mi ha informato che la quantità della raccolta sarebbe stata così

pesantemente soppesata

(…)." (cfr. doc. I)

Il TCA è

quindi chiamato a stabilire se l'eventuale non conoscenza della LADI, e meglio

del dovere di compiere delle ricerche di lavoro valide sia quantitativamente

che qualitativamente già prima di iscriversi per il collocamento può

costituire, nel caso in esame, un valido motivo per non sanzionare

l'assicurato.

Il 1° gennaio 2003 è

entrato in vigore l'art. 27 LPGA (Informazione e consulenza).

Questa nuova importante

disposizione legale ha il seguente tenore:

" Gli

assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei

limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate

sui loro diritti e obblighi (cpv. 1).

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in

merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli

assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro

diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche

onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e

stabilirne la tariffa (cpv. 2).

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente

(cpv. 3)."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli

informativi; cfr. DLA 2002 pag. 194 - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere

in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare E. Imhof - CH Zünd,

"ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit., in SZS 2003

pag. 307).

Così l'art. 20 cpv. 4 OADI

("avverte l'assicurato riguardo ai suoi obblighi secondo l'articolo 17

LADI, in particolare all'obbligo di adoperarsi per trovare lavoro". Per un

caso di applicazione, cfr. STFA del 13 agosto 2003 nella causa A., C 113/02),

valido fino al 31 dicembre 2002, è stato abrogato e sostituito dall'art. 19a

OADI, il quale prevede che:

" 1

Gli organi esecutivi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a-d LADI

informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare, sulla

procedura di annuncio e sull'obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.

2.

Le casse informano gli

assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di competenza

delle casse (art. 81LADI).

3.

I servizi cantonali e gli

uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e

sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85 e 85b

LADI)."

La

giurisprudenza federale citata (DTF 124 V 215; DLA 2000 pag. 95; STFA del 23

giugno 1998 nella causa A., C 216/98; STFA del 13 agosto 2003 nella causa A., C

113/02) non può così più essere mantenuta (cfr. Spira, art. cit., pag.

529-530).

Inoltre, l'entrata in

vigore dell'art. 27 LPGA ha molto ridimensionato il principio, precedentemente

in vigore, secondo cui non è possibile invocare l'ignoranza della legge per

ricavarne dei vantaggi.

Il giudice federale

emerito R. Spira ("Du droit d'être renseigné …" in SZS 2001

pag. 524 seg., in particolare pag. 531) sottolinea che la presunzione della

conoscenza della legge è stata rovesciata.

(Al riguardo vedi pure U.

Kieser, "ATSG - Kommentar" ad art. 27 pag. 319; sul principio appena

citato cfr. invece Pratique VSI 2003 pag. 207 segg. (210); DLA 2002 pag. 113

(115); DLA 2000 pag. 99; DTF 124 V 220; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa

V., H 5/02; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; DTF 124 V

220).

Questo

Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc.

38.2003

, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima

dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che, anche dopo l'entrata in

vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA, deve essere

sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima

di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo,

riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere

informazioni sui suoi diritti e doveri, argomentando:

"

(…).

Malgrado le importanti modifiche appena esposte,

il TCA ritiene che comunque nulla sia mutato, dopo l'entrata in vigore della

LPGA, circa la possibilità di sanzionare gli assicurati che non hanno

effettuato ricerche di lavoro prima di iscriversi per il collocamento, anche in

caso di ignoranza dalla legge.

Da una parte infatti il nuovo art. 19a OADI ha

generalizzato l'obbligo di informazione che prima esisteva quasi esclusivamente

per quel che riguarda le ricerche di lavoro.

Questa norma non ha tuttavia esteso temporalmente

(e cioè anticipato) il momento a partire dal quale gli organi di esecuzione

devono informare gli assicurati riguardo all'obbligo di cercare lavoro.

L'OADI contiene inoltre tuttora altre

disposizioni: l'art. 26 cpv. 2 ("annunciatosi per riscuotere l'indennità

giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha

intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve fornire tale prova per ogni periodo

di controllo". Cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01 e

l'art. 45 cpv. 1 lett. a ("la sospensione del diritto all'indennità ha

effetto al primo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro qualora la

disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si è

sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della

disoccupazione") che impongono di sanzionare anche coloro che non

presentano ricerche di lavoro per il periodo che precede l'iscrizione per il collocamento.

Inoltre e soprattutto, il fondamentale principio

dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.6), valido per tutti i settori

del diritto delle assicurazioni sociali (e consacrato esplicitamente su un

aspetto particolare all'art. 21 cpv. 3 LPGA), a mente del TCA, resta attuale

anche dopo l'entrata in vigore della legge sulla parte generale.

Infine non va ignorato che, nell'ambito del

diritto civile l'art. 329 cpv. 3 CO stabilisce che se il contratto è disdetto,

il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo necessario per cerca

un altro lavoro. Dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione, si

può dunque ragionevolmente pretendere che l'assicurato inizi a cercare lavoro

ancora prima di essere ufficialmente informato dai servizi addetti al

collocamento (…)." (cfr. STCA del 20 novembre 2003 succitata, consid.

2.

).

Questa

Corte ha confermato tale principio in una sentenza del 19 gennaio 2004 nella

causa L. (inc. 38.2003.84), non cresciuta in giudicato.

Nel caso concreto il

ricorrente mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio all'URC, contattato

l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente al comportamento da

adottare in vista della sua iscrizione in disoccupazione.

In

casu non entra, dunque, in considerazione un eventuale diritto alla consulenza

ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGA a favore dell'assicurato.

Pertanto, visto che anche

dopo l'entrata in vigore della LPGA l'assicurato che precedentemente alla sua

iscrizione in disoccupazione ha intrapreso sforzi insufficienti al fine di

reperire un'occupazione adeguata deve essere sanzionato, anche se ignorava

quanto impone la LADI in questo ambito, nel caso in cui non si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri, il ricorrente

deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione, a prescindere

dalla questione di sapere se realmente o meno esso non era cognito degli

aspetti concreti e specifici dell'obbligo di cercare un impiego.

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, il TCA non può di conseguenza che

confermare la decisione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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