38.2004.32
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
1 febbraio 2005Italiano90 min
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Numero d'incarto:
38.2004.32
Data decisione, Autorità:
01.02.2005, TCA
Titolo:
idoneità al collocam. per poter esportare le prestazioni(ALC)va esaminata secondo la giurisprudenza sugli assicurati che ricorrono usualmente all'AD in CH.In casu l'assicurato,benché abbia già un contratto di lavoro in CH è idoneo,poiché disposto a cercare e accettare un impiego duraturo all'estero
DIRITTO DI ESPORTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
GRATUITO PATROCINIO
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
PROBABILITÀ PREPONDERANTE
RIPETIBILI
TRASMISSIONE ATTI
art. 2 ALC
art. 8 let. d ALC
art. 83 CEE 574/72
art. 69 CEE1408/71
art. 70 CEE1408/71
art. 2 LAC
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 cpv. 1 LADI
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.32
RS/DC/td
Lugano
1 febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 aprile
2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 1°
dicembre 2003 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha trasmesso
alla Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità
al collocamento Richiesta di esportazione delle prestazioni" concernente RI
1:
"
Nel caso specifico, l'assicurato RI 1 chiede di
poter esportare le prestazioni in __________, conferma di avere già stipulato
un nuovo contratto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro (Hotel __________)
dal 26.2.2004 (doc. 1a-b).
Tutta la procedura burocratica è stata effettuata
come da prassi.
L'assicurato è anche stato informato circa la
possibilità che il diritto gli sia negato, verbalizzato e controfirmato dallo
stesso (doc. 1b).
Pertanto alla luce dei fatti suesposti,
sottopongo il caso per decisione all'Ufficio Giuridico Cantonale." (Doc.
7)
Con
decisione del 12 dicembre 2003 la Sezione del lavoro ha stabilito che nel caso
dell'assicurato non erano adempiuti i presupposti per l'esportazione delle
prestazioni, argomentando:
" Conformemente
alle disposizioni degli articoli menzionati l'assicurato deve annunciarsi
personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio
competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il
primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare
da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale
(art. 17 cpv. 2 LADI).
Qualora un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o
dell'AELS si rechi in uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS per
cercarvi lavoro, sono applicabili l'articolo 69 del Regolamento (CEE) n.
1408/71 e l'articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/72 (art. 25a OADI).
II lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa,
che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro
per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati
membri per cercarvi una occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni,
alle condizioni e nei limiti sottoindicati:
a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale
richiedente lavoro ed essere rimasto a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno
quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni
competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima di tale termine;
b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del
lavoro
di ciascuno degli Stati membri in cui si
reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene
soddisfatta per il periodo anteriore all'iscrizione se si procede
all'iscrizione entro un termine di sette giorni dalla data alla quale
l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello
Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato
dagli uffici o istituzioni competenti;
c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre
mesi al
massimo a partire dalla data alla quale
l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello
Stato che lasciato, senza che la durata totale della concessione delle
prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma
della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale
durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere al termine della
stagione per la quale egli è stato assunto.
(art. 69 regolamento (CEE) 1408/71).
Nel presente caso l'assicurato richiede di poter esportare le
prestazioni al proprio Paese di origine (__________) durante il periodo dal 27
novembre 2003 al 26 febbraio 2004.
Tenuto in considerazione come l'assicurato sia già partito per il __________,
visto quanto emerso dagli atti in nostro possesso come pure dalla lettera di
giustificazioni del 9 dicembre 2003, risulta come l'assicurato ha deciso di
richiedere l'esportazione delle prestazioni per cercare lavoro parziale nel suo
paese solo fino al suo rientro in Svizzera previsto per il 26 febbraio 2004 al
più tardi.
Nel contempo ha allegato una copia del contratto di lavoro
stipulato il 3 novembre 2003 con inizio 26 febbraio 2004 con il precedente
datore di lavoro __________ Hotel __________ __________, __________.
Visto quanto sopra, i presupposti per poter esportare le
prestazioni non possono essere ritenuti adempiuti.
Si rende attento che l'introduzione di una eventuale opposizione
non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa." (Doc. 6)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. 2; 5), la Sezione del
lavoro, il 22 aprile 2004, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha
confermato il suo primo provvedimento e, in particolare, ha rilevato che:
"
(…)
3. Nella presente fattispecie,
l'opponente ha richiesto di poter
esportare le prestazioni in __________
durante il periodo dal 27 novembre 2003 al 26 febbraio 2004. Dai documenti agli
atti emerge che lo stesso ha stipulato
in data 3 novembre 2003 un contratto di lavoro stagionale con il suo
precedente datore di lavoro, l'Hotel __________ di __________, con inizio dell'attività previsto per il 26
febbraio 2004.
D'altra parte, nel suo scritto 9
dicembre 2003 l'assicurato ha dichiarato segnatamente quanto segue: "[...] ed esprimo il desiderio di esportare le
prestazioni e continuare a cercare lavoro parzialmente in __________ fino al
mio rientro in Svizzera, al più tardi il 26/02/04. [...]". Inoltre, si
osserva che, sulle 44 ricerche che il signor RI 1 ha effettuato durante il suo soggiorno in __________, soltanto tre si rapportano
ad un'attività - quella di cameriere - affine
alla sua professione di barman.
Ora, osservato come lo scopo del
soggiorno all'estero di un assicurato è la ricerca di un impiego e, di conseguenza, l'uscita dalla disoccupazione,
rilevato inoltre come un assicurato,
se trova lavoro, deve essere disposto
a trasferire il suo domicilio all'estero (cfr. Circolare C-AD-LCP, nota
marginale B100), considerato come il signor RI
1 abbia espressamente dichiarato di voler cercare lavoro nel suo paese
soltanto fino al suo rientro in Svizzera (per cui non può in concreto essere
raggiunto lo scopo prefisso dal summenzionato regolamento) e, inoltre, come già
prima della sua partenza era in possesso di un contratto di lavoro per la
stagione 2004, i presupposti per poter esportare le prestazioni non sono in
concreto adempiuti.
4. Le
motivazioni sollevate con l'opposizione non permettono di giungere a una
conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione
contestata." (Doc. 1)
1.3. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale si è così espresso:
"
(…)
Innanzitutto mi preme sottolineare come la mia intenzione di
esportare le prestazioni non sia da ricondurre a una mia presunta volontà di
rientrare nel mio paese durante il periodo nel quale ero in disoccupazione.
In data 20.10.2003 mi sono annunciato in disoccupazione ed ho
chiesto il pagamento di tale indennità a seguito della fine del contratto di
lavoro presso l'Hotel __________ di __________.
Precedentemente avevo lavorato presso l'Albergo __________ a __________
e presso lo __________ di __________.
Purtroppo, il contratto di lavoro stipulato con l'Hotel __________
di __________ era di durata determinata.
Non avendo, malgrado le mie ricerche, trovato una occupazione
lavorativa con un contratto di durata indeterminata, l'Hotel __________, al
termine dell'attività lavorativa (10.2003), mi ha chiesto se ero disposto a
sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro per l'anno 2004.
Sicuramente il datore di lavoro mi ha fatto questa proposta perché
la mia persona ha risposto alle aspettative dello stesso durante il mio periodo
lavorativo per l'anno 2003.
Essendo padre di famiglia e considerato come per l'anno 2002/2003,
malgrado le mie numerose ricerche non avevo trovato un posto di lavoro con un
contratto di durata indeterminata, avevo, anche vista la crisi economica che
stiamo vivendo (e qui penso ai miei numerosi colleghi che alcuni anni orsono
avevano lasciato il settore alberghiero per andare a lavorare in una grossa
azienda di __________, trovandosi poi dopo neanche un paio d'anni di lavoro
nuovamente in disoccupazione), sottoscritto il nuovo contratto per l'anno 2004.
Se avessi voluto approfittare della situazione avrei potuto
benissimo chiedere al datore di lavoro di non firmare tale contratto di lavoro
per il 2004 ma prendere, con i rischi connessi, un accordo verbale di inizio
lavoro per febbraio 2004. La sottoscrizione del contratto l'avrei fatta con la
ripresa dell'attività lavorativa.
Proprio per non essere apostrofato come un presunto approfittatore
della disoccupazione ho agito come la mia coscienza mi ha dettato.
Tengo a precisare e a contestare l'affermazione in merito alle
ricerche di lavoro da me effettuate in __________ in quanto io stesso ho fatto
delle ricerche di lavoro, dove ero sicuro di trovarmi un posto di lavoro di
durata indeterminata, quale venditore e impiegato al banco del bar e cioè
barista. Tengo pure a sottolineare che le 44 ricerche di lavoro effettuate nel
mio paese per il periodo dal 27.11.2003 al 26.3.2004 non sono state contestate
e non sono pure state oggetto di una sospensione per ricerche di lavoro
insufficienti o carenti.
Devo pure contestare nel modo più assoluto l'affermazione, citata
al punto 3 frase 3, dove la Sezione del Lavoro indica che io abbia
espressamente indicato di voler cercare lavoro nel mio paese solo fino al
rientro in Svizzera. Questa affermazione viene da me rifiutata in quanto nel
mio scritto, del 9.12.2003, ho chiaramente indicato che i miei obiettivi a
causa di gravi motivi famigliari sono stati cambiati. In effetti era mia
intenzione fare il ricongiungimento famigliare e cioè portare il resto della
famiglia in Ticino. Questo non è stato possibile, come poco sopra citato, per
gravi motivi famigliari. Di conseguenza ho chiesto l'esportazione delle
prestazioni e logicamente, qualora avessi trovato un posto di lavoro di durata
indeterminata nel mio paese sarei rimasto definitivamente lì. Anche perché il
contratto con l'Hotel __________ avrei potuto disdirlo come prescritto dalla
legge sul lavoro.
L'affermazione da me fatta e cioè che sarei rimasto nel mio paese
fino al più tardi il 26.2.2004 era da intendere come descritto poco sopra e non
tassativa come una mia volontà di raggirare i disposti di legge.
In effetti, dovete pur capire, egregi Signori, che sto vivendo una
situazione famigliare non piacevole lascio quindi a voi immaginare il mio stato
d'ansia vivendo in Ticino da solo e con il resto della famiglia in __________ e
dove la stessa la posso rivedere durante le prossime vacanze estive.
In allegato vi trasmetto copia delle ricerche di lavoro da me
effettuate nel mio paese.
Richiamo pure tutta la documentazione riguardante la mia persona
presso la sezione del Lavoro, l'Ufficio Collocamento di __________ e presso la
Cassa __________ - __________.
Protesto spese e ripetibili." (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 18 giugno 2004 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere il
ricorso, non aggiungendo alcunché agli argomenti sviluppati nella decisione su
opposizione (cfr. doc. IV).
1.5. Il 25 giugno
2004 l'assicurato ha riconfermato quanto allegato nell'atto ricorsuale e ha
precisato:
"
(…)
Ribadisco pertanto la mia posizione nel senso che era mia
intenzione trovare un'occupazione a tempo indeterminato in __________ e, nel
caso l'avessi trovata, non avrei più fatto ritorno in Svizzera e di conseguenza
il contratto con l'Hotel __________ di __________ sarebbe stato disdetto
conformemente alle disposizioni del Codice delle Obbligazioni.
Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui avrei svolto
solamente tre ricerche nel ramo della ristorazione, faccio osservare che sono
un lavoratore generico senza una formazione specifica. Per questo motivo le mie
ricerche sono state rivolte prevalentemente verso un'attività annuale, con una
certa garanzia di continuità, al contrario di quanto avviene nel settore
alberghiero sempre più legato all'andamento stagionale e alla fluttuazione del
mercato del turismo.
Alla luce di quanto sopra chiedo a codesto Lodevole Tribunale di
accogliere il mio ricorso e di conseguenza di essere messo al beneficio
dell'indennità di disoccupazione per il periodo 27 novembre 2004 - 26 febbraio
2004." (Doc. VI)
1.6. La Sezione
del lavoro, il 2 agosto 2004, si è riconfermata in quanto espresso nella
risposta di causa (cfr. doc. IX).
1.7. L'11 ottobre
2004 le parti, e meglio l’assicurato, rappresentato da __________ dell’RA 1, e
l’avv. __________ della Sezione del lavoro, sono state sentite in udienza dal
presidente del TCA.
In quell'occasione
è stato steso un verbale (cfr. doc. XII), di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto.
1.8. Il
rappresentante dell’assicurato, il 13 ottobre 2004, ha trasmesso al TCA la
relativa procura, il prolungo dell’autorizzazione di RI 1 di rimanere in
Svizzera per 4 mesi e il permesso rinnovato (cfr. doc. XIII; B1-B3).
1.9. Il 2
novembre 2004 la Sezione del lavoro, oltre ad allegare della documentazione
concernente la presa di posizione del SECO in un caso concreto di esportazione
delle prestazioni (cfr. doc. XVIBIS), ha così risposto alle domande postele in
sede di udienza dal Presidente di questa Corte:
"
(…)
Ad 1 Prima
dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (in
seguito: ALC) gli assicurati in possesso di un permesso di tipo L (permesso per
dimoranti temporanei) venivano ritenuti inidonei al collocamento oppure venivano
ritenuti idonei qualora l'Ufficio della manodopera estera garantisse il
rilascio di un permesso nel caso in cui avessero reperito un nuovo impiego?
Prima dell'entrata in vigore
dell'ALC, gli assicurati in possesso di un permesso di tipo L erano ritenuti
idonei al collocamento qualora fossero già in possesso di un'autorizzazione al
lavoro oppure avessero la possibilità di ottenerla nel caso in cui reperissero
un nuovo impiego.
Ad 2 L'entrata
in vigore dell'ALC ha modificato la situazione di questi lavoratori con
permesso stagionale, ad esempio nel senso che possono rimanere per un certo
periodo in Svizzera a cercare un'occupazione e di conseguenza non può essere
loro negato il diritto all'indennità con la motivazione che non sono
autorizzati?
Con l'entrata in vigore dell'ALC il
permesso di lavoro quale stagionale (permesso di tipo A) è stato soppresso e
sostituito dai permessi di dimora temporanei L CE/AELS.
Una persona straniera già residente e
attiva in Svizzera sulla scorta di un permesso di tipo L CE/AELS ha il diritto
di soggiornare in Svizzera durante un periodo massimo di sei mesi dalla
cessazione dell'attività, senza alcun obbligo di notifica se il permesso è in
corso di validità. Oltre sei mesi, ma al più tardi entro tre mesi dalla
scadenza del permesso L, la persona straniera è tenuta a notificare la modifica
dello scopo del soggiorno con il modulo ufficiale, all'Ufficio regionale degli
stranieri competente.
La persona straniera che necessitasse
del permesso di soggiorno alla ricerca di un impiego per legittimare la sua
presenza sul nostro territorio (ad esempio per chiedere le indennità di
disoccupazione), ha la possibilità di ottenere il relativo permesso anche prima
dei termini suindicati. Il permesso di soggiorno alla ricerca di un impiego verrà
concesso per una durata di sei mesi (eventualmente prorogabile fino a un anno)
a contare dalla data della cessazione dell'attività (cfr. capitolo 9.1. della
Guida pratica sulla libera circolazione delle persone, pubblicata dalla Sezione
dei permessi e dell'immigrazione su internet al seguente sito: http://www.ti.ch/generale/accordi/Acc
lcp ind.asp).
Ad 3 Gli
assicurati che rimangono disoccupati al termine della stagione turistica
dispongono tutti di un permesso di dimora annuale o ve ne sono altri nella
situazione del signor RI 1? In tal caso, queste persone possono beneficiare
delle indennità di disoccupazione?
Nella pratica è possibile constatare
le due situazioni, alcuni di questi assicurati dispongono di un permesso di
dimora di tipo B, altri, invece, di un permesso di dimora temporaneo di tipo L.
Se un assicurato è
"autorizzato" ai sensi dell'articolo 15 cpv. 1 LADI, adempiuti gli
ulteriori presupposti del diritto, egli potrà essere posto a beneficio delle
indennità di disoccupazione. In particolare va rilevato che se la persona
disoccupata è in possesso di un permesso B, non si pone, in pratica, il
problema dell'autorizzazione.
Per quanto riguarda il caso specifico del signor RI 1 si tiene a
ribadire che, conformemente all'articolo 25a OADI - che rinvia segnatamente
all'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 - scopo del soggiorno per un
periodo di tre mesi al massimo in uno o più Stati membri è la ricerca di un
impiego e, di conseguenza, l'uscita dalla disoccupazione. Ora, si osserva come
il qui ricorrente, oltre al fatto di essere già prima della sua partenza per il
__________ in possesso di un contratto di lavoro per la stagione 2004, si è
recato presso la sua famiglia in __________ per trascorrere un periodo di
vacanza con la stessa, non invece per cercare un'occupazione, per cui i
presupposti per poter esportare le prestazioni assicurative non sono nel caso
concreto adempiuti." (Doc. XVI)
1.10. I doc. XVI e
XVIBIS sono stati trasmessi all’RA 1 per osservazioni (cfr. doc. XVII).
La parte
ricorrente è, tuttavia, rimasta silente.
in
diritto
2.1. Va dapprima
segnalato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della
LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie
che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR
2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 21 agosto 2003 nella
causa C., C3/03; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del
Cantone Ticino c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A.,
K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 22 aprile 2004).
Nel caso
in esame la Sezione del lavoro ha negato il diritto dell'assicurato
all'esportazione delle prestazioni relativamente al periodo dal 27 novembre
2003 al 26 febbraio 2004. A quel momento la terza revisione della LADI era già
in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.
Va,
comunque, rilevato che per quanto riguarda le norme della LADI, in casu
applicabili, che verranno menzionate successivamente, la terza revisione della
LADI non ha apportato alcuna modifica.
2.2. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte,
e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (in seguito: ALC; RU 2002 pag. 1529 seg.; RS
0.142.112.681).
Da
rilevare che l'ALC non si applica (ancora) ai dieci nuovi membri entrati
nell'UE il 1° maggio 2004.
Come
visto (cfr. consid. 2.1.), nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie rilevante (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1;
DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 21
agosto 2003 nella causa C., C 3/03).
Al
momento dei fatti l'ALC era in vigore, per cui a ragione l'assicurato ha
interposto la richiesta di esportare le prestazioni in __________, dal 27 novembre
2003 al 26 febbraio 2004, appellandosi a tale Accordo.
La
Sezione del lavoro ha tuttavia negato tale diritto, sostenendo che le relative
condizioni, nel caso concreto, non erano realizzate, in quanto l'assicurato
aveva già concluso in Svizzera un contratto di lavoro con effetto dal 26
febbraio 2004 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; doc. 1; 6).
Oggetto
della presente vertenza è, quindi, la questione di sapere se la Sezione del
lavoro ha correttamente o meno negato all'insorgente il diritto alle indennità
di disoccupazione dal 27 novembre 2003 al 26 febbraio 2004, poiché non avrebbe
adempiuto i presupposti per poter esportare le prestazioni.
L'ALC
persegue l'obiettivo indicato al suo art. 1, e meglio:
"
Il presente Accordo a favore dei cittadini degli
Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:
a) conferire
un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica
dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto
di rimanere sul territorio delle parti contraenti;
b) agevolare
la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente
liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
c) conferire
un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti,
alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante;
d) garantire
le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i
cittadini nazionali."
L'art. 2
ALC prevede uno dei principi cardine sui quali si fonda l'Accordo: la non
discriminazione, ovvero la parità di trattamento (cfr. SVR 2003 AHV Nr. 6 pag.
15). Il tenore di questo disposto è il seguente:
"
In conformità delle disposizioni degli allegati
I, II, III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che
soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono
oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione
fondata sulla nazionalità".
L'art. 8
ALC, dedicato al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, enuncia:
" Conformemente
all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale per garantire in particolare:
a) la parità di trattamento;
b) la determinazione della normativa applicabile;
c) il calcolo
totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni,
nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione
dalle diverse legislazioni nazionali;
d) il pagamento
delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti
contraenti;
e) la mutua
assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le
istituzioni."
L'art. 15
ALC prevede:
"
Gli allegati e i protocolli del presente Accordo
ne costituiscono parte integrante.
L’atto finale contiene le
dichiarazioni”.
L'art. 16
ALC regola il riferimento al diritto comunitario e stabilisce che:
" (1)
Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti
contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni
siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti
giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.
(2) Nella misura in cui l'applicazione del presente Accordo
implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza
pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla
data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del
presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto
funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una
delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza."
L'Allegato
II, attinente al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, elaborato sulla
base dell'art. 8 ALC, prevede all'art. 1 cifra 1 che:
" Le
parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento
in vigore al momento della firma dell'Accordo, modificati dalla sezione A del
presente Allegato o regole ad essi equivalenti."
Si tratta
del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno
della Comunità, (in seguito: Regolamento n. 1408/71) con i successivi
aggiornamenti, e del Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo
1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (in seguito: Regolamento n. 574/72), con i
successivi aggiornamenti.
Va
peraltro rilevato che ai fini dell'Accordo talune disposizioni dei regolamenti
o degli allegati agli stessi si intendono adottati per la Svizzera o nei
rapporti con altri Stati, secondo quanto esplicitamente stabilito.
Per quel
che riguarda il campo di applicazione personale, il Regolamento n. 1408/71 si
applica in particolare "ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o
sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono
cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel
territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro
superstiti" (art. 2 cpv. 1).
Il campo
di applicazione materiale comprende, tra le altre, le prestazioni di
disoccupazione (art. 4 cpv. 1 lett. g Regolamento n. 1408/71).
All'eventualità
"disoccupazione" è dedicato il capitolo 6 del Regolamento.
2.3. Il nuovo
articolo 121 LADI, in vigore dal 1° giugno 2002, stabilisce che "per le
persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con
le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano
comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche
l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella
loro versione aggiornata e l’Accordo
del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice2
dell’allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata" (cfr. al riguardo, U. Kieser, "Arbeitslosenversicherung"
in PJA 2003 pag. 283 seg. (284)).
Come
rileva correttamente il SECO nella Circolare relativa alle ripercussioni, in
materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone (C-AD-LCP) del maggio 2002 le disposizioni di diritto
internazionale prevalgono sul diritto nazionale nel caso in cui quest'ultimo
sia in contraddizione con le disposizioni del diritto comunitario nel campo di
applicazione dei regolamenti (cfr. B3, pag. 17).
Inoltre
il nuovo art. 25a OADI, in vigore dal 1° giugno 2002, enuncia che:
"
Qualora un cittadino di uno Stato membro della
Comunità europea o dell'AELS si rechi in uno Stato membro della Comunità
europea o dell'AELS per cercarvi lavoro, sono applicabili l'articolo 69 del
Regolamento (CEE) n. 1408/71 e l'articolo 83 del Regolamento (CEE) n.
574/72."
L'articolo
69 del Regolamento Nr.1408/71 regola il principio dell'esportazione delle
prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato
competente, previsto in modo generale all'art. 8 lett. d ALC e stabilisce che:
"
1. Il lavoratore subordinato o autonomo in
disoccupazione completa,
che soddisfa alle
condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto
alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una
occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei
limiti sottoindicati:
a) prima della sua partenza deve essere stato
iscritto quale
richiedente lavoro
ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente
durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o
istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della
scadenza di tale termine;
b) deve
iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno
degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato.
Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all'iscrizione
se si procede all'iscrizione entro un termine di sette giorni dalla data alla
quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro
dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere
prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;
c) il
diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a
partire dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione
degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale
della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni
a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un
lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da
compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.
2. Se
l'interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo
durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni
del paragrafo 1, lettera c), egli continua ad aver diritto alle prestazioni conformemente
alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle prestazioni a norma
della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna prima della
scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine può essere
prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.
3. Il
beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 può essere invocato una sola volta
tra due periodi di occupazione.
4. Qualora lo Stato competente sia il Belgio, il disoccupato che
vi ritorna dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto alla lettera c)
del paragrafo 1, ricupera il diritto alle prestazioni di tale Paese soltanto
dopo avervi svolto un'attività di lavoro per tre mesi almeno."
L'articolo
70 del Regolamento Nr.1408/71, che concerne l'erogazione delle prestazioni e
dei rimborsi nel caso di esportazione delle prestazioni, prevede che:
" 1. Nei
casi previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, le prestazioni vengono
erogate dall'istituzione di ciascuno
degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occupazione.
L'istituzione competente dello Stato
membro, alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato
soggetto durante la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare l'importo di
tali prestazioni.
2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati
secondo le modalità previste dal
regolamento di applicazione di cui all'articolo 98, su giustificazione delle
spese effettive o su base forfettaria.
3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati
possono prevedere altre modalità di
rimborso o di pagamento o rinunciare a qualsiasi rimborso fra le istituzioni
nella loro sfera di competenza."
Per quanto riguarda
l'applicazione dell'art. 69 del Regolamento Nr. 1408/71, e meglio relativamente
alle condizioni e ai limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando
il disoccupato si reca in un altro Stato membro, il Regolamento Nr. 574/72
all'articolo 83 enuncia che:
" 1. Per
conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato di cui
all'articolo 69, paragrafo 1 del
regolamento è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato
un attestato con il quale l'istituzione competente certifica che continua ad
avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate al paragrafo 1, lettera
b) di detto articolo. L'istituzione competente indica in particolare
nell'attestato:
a) l'importo della prestazione da corrispondere al disoccupato
secondo la legislazione dello Stato competente;
b) la data alla quale il disoccupato ha cessato di essere a
disposizione dei servizi del lavoro dello Stato competente;
c) il termine accordato in conformità dell'articolo 69,
paragrafo 1,
lettera b) del regolamento per l'iscrizione come richiedente
lavoro
nello Stato membro in cui il disoccupato si è recato;
d) il periodo massimo durante il quale può essere conservato il
diritto alle prestazioni in conformità dell'articolo 69,
paragrafo 1,
lettera c) del regolamento;
e) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
2. Il
disoccupato che ha l'intenzione di recarsi in un altro Stato membro per
cercarvi un'occupazione è tenuto a richiedere l'attestato di cui al paragrafo 1
prima della partenza. Se il disoccupato non presenta detto attestato,
l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione
competente per ottenerlo. I servizi del lavoro dello Stato competente devono
accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli
dall'articolo 69 del regolamento e dal presente articolo.
3. L'istituzione
del luogo in cui il disoccupato si è recato comunica all'istituzione competente
la data d'iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsione
delle prestazioni e corrisponde le prestazioni dello Stato competente secondo
le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il
disoccupato si è recato.
L'istituzione
del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al
controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni
ai sensi della legislazione che essa applica. Non appena ne ha conoscenza,
informa l'istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al
paragrafo 1, lettera e) e, nel caso in cui la prestazione debba essere sospesa
o soppressa, interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione.
L'istituzione competente indica senza indugio in quale misura e da quale data i
diritti del disoccupato sono modificati da tale fatto. La corresponsione delle
prestazioni può, se del caso, essere ripresa soltanto dopo aver ricevuto tali
indicazioni. Nel caso in cui la prestazione debba essere ridotta, l'istituzione
del luogo in cui il disoccupato si è recato continua a corrispondergli una
parte ridotta della prestazione con riserva di regolarizzazione dopo aver
ricevuto la risposta dell'istituzione competente.
4. Due o più
Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare
altre modalità di applicazione, previo parere della commissione
amministrativa."
2.4. L'entrata
in vigore dell'ALC, ha comportato l'applicazione del nuovo principio
dell'esportazione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione
per un periodo massimo di tre mesi.
Scopo del
soggiorno all'estero è la ricerca di lavoro e di conseguenza l'uscita dalla
disoccupazione. Se trova un impiego, l'assicurato deve pertanto essere disposto
a trasferire il suo domicilio all'estero (cfr. SECO, "Circolare
relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone", in
seguito: C-AD-LCP, maggio 2002, p.to B 100 e "Circulaire relative aux conséquences,
en matière d'assurance-chômage, de l'Accord sur la libre circulation des personnes
et de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE (C-AC-LCP)",
dicembre 2004, p.to B 122).
Ai disoccupati in Svizzera
l'esportazione delle prestazioni permette, come visto, di cercare lavoro in un
altro Stato membro dell'UE/AELS, a condizione di essere stati iscritti in
disoccupazione in Svizzera durante almeno quattro settimane (cfr. art. 69 cfr.
1 lett. a del Regolamento Nr. 1408/71).
In considerazione della
priorità del mercato svizzero del lavoro, fino al momento della sua partenza
l’assicurato deve cercare attivamente un posto di lavoro in Svizzera e
accettare l’impiego che gli viene attribuito. Di conseguenza gli URC sono
tenuti, nella misura del possibile, ad assegnare posti di lavoro agli
assicurati che, giunti al termine del periodo di attesa di quattro settimane,
sono intenzionati a partire immediatamente, ma non hanno fatto tutto il
possibile, né durante il termine di disdetta, né durante la
disoccupazione per trovare lavoro. Il diritto all’esportazione delle
prestazioni non può però essere negato all’assicurato soltanto sulla base del
rifiuto, da parte sua, dell’impiego che gli è stato attribuito. Il suo rifiuto
di un’occupazione adeguata precedentemente attribuitagli comporta la
sospensione del diritto all’indennità in virtù dell’art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI. Un’eventuale obiezione da parte dell’assicurato, motivata in base a una
scelta personale di lavorare all’estero, o nel suo Paese d’origine, non
potrebbe costituire una circostanza attenuante. Fintanto che l’assicurato
riceve prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera,
egli deve essere disposto ad accettare un impiego sul mercato del lavoro
svizzero (cfr. C-AD-LCP, p.ti B 104-105).
L'assicurato, una volta
raggiunto il Paese estero dell'UE/AELS di sua scelta, deve iscriversi presso
l'Ufficio di collocamento competente di questo Paese e osservare la relativa
normativa in vigore in materia di controllo del mercato del lavoro (cfr. J.
Wild, Accord sur la libre circulation des personnes - Assurance-chômage, in Sécurité
sociale 5/2003 pag. 271).
Per quanto concerne il
diritto alle prestazioni l'assicurato resta sottoposto alla legislazione dello
Stato di provenienza (cfr. C-AD-LCP, p.to B 184).
Questa possibilità viene
concessa una sola volta fra un contratto di lavoro e l'altro, ossia tra due
periodi lavorativi.
Se la persona interessata
non ha trovato lavoro all'estero e rientra in Svizzera, avendo però lasciato
trascorrere senza giustificati motivi il periodo di tre mesi, perde il diritto
all'eventuale indennità di disoccupazione che ancora le spetterebbe in virtù
del periodo quadro applicabile alla durata d'indennizzo (cfr. art. 69 del
Regolamento n. 1408/71; C-AD-LCP, p.to B 111 segg. e B 185 segg.).
Affinché l'assicurato, che
precedentemente risiedeva in Svizzera, possa disporre delle sue indennità di
disoccupazione mentre soggiorna all'estero allo scopo di reperire un posto di
lavoro, l'istituzione competente dello Stato di ricerca dell'impiego versa allo
stesso l'indennità alla quale ha diritto secondo la legislazione Svizzera. La
Direzione del lavoro del SECO provvederà a rimborsare all'istituzione straniera
l'importo che ha corrisposto all'assicurato proveniente dalla Svizzera (cfr. J.
Wild, art. cit., pag. 271).
Visto che lo scopo
dell'esportazione delle prestazioni è quello di permettere agli assicurati di
cercare lavoro in un altro Paese dell'UE/AELS, al momento del rientro in
Svizzera, per poter continuare a beneficiare delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione, essi devono presentare la prova
degli sforzi intrapresi per trovare lavoro durante il soggiorno all'estero (cfr.
C-AD-LCP p.to B 127: "Pertanto l'esportazione delle prestazioni non
influisce sull'importo delle indennità di disoccupazione, sulla loro durata o
sulle altre condizioni di cui all'articolo 8 LADI" e p.to B 168).
In caso di insufficienti
ricerche un assicurato deve essere sospeso sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. C-AD-LCP, p.to B 184).
La
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione concerne, infatti, il
diritto alle prestazioni, per cui nell'intraprendere le ricerche di impiego un
assicurato all'estero deve rispettare quanto previsto dalla LADI e dalla
giurisprudenza elaborata dal TFA in applicazione di tale legge.
In linea
di principio, l'art. 69 Reg. 1408/71 conferisce a ogni assicurato il diritto di
esportare le indennità di disoccupazione. Tale diritto può essergli rifiutato
soltanto se egli non soddisfa una delle condizioni a cui, conformemente
all'art. 69, viene subordinata l'esportazione delle prestazioni o
nell'eventualità in cui sussistano dubbi fondati in merito alla serietà della
ricerca di impiego effettuata all'estero e di conseguenza sull'idoneità al
collocamento dell'assicurato. E’ il caso, per esempio, quando un assicurato di
lingua tedesca, senza alcuna conoscenza delle lingue straniere, progetta di
soggiornare tre mesi su una piccola isola del Mediterraneo allo scopo di
cercare lavoro, o quando non fosse disposto, nonostante le differenze salariali
tra gli Stati membri, ad accettare un’occupazione all’estero retribuita con un
salario inferiore all’ultimo percepito in Svizzera.
In tali
condizioni il rifiuto dell'esportazione delle prestazioni deve essere stabilito
dall'autorità competente per la valutazione dell'idoneità al collocamento
dell'assicurato e notificato a quest'ultimo sotto forma di decisione. Se il
diritto all'esportazione viene rifiutato perché l'assicurato non adempie una
condizione di diritto, la decisione in merito spetta alla cassa di
disoccupazione (cfr. C-AD-LCP, p.ti B 100, B 192 e C-AC-LCP, p.ti B 122,
B 221).
Anche gli assicurati che
non prevedono di rientrare in Svizzera alla scadenza del termine di tre mesi,
perché intendono stabilirsi definitivamente in un altro Stato membro, e dunque
trasferire la loro residenza nello Stato in cui cercano lavoro, hanno diritto
all’esportazione delle prestazioni (cfr. art. 71 cpv. 1 lett. b cfr. ii) e cpv.
2 del regolamento 1408/71; C-AD-LCP, p.to B101).
2.5. Nell'evenienza
concreta risulta dagli atti all'incarto che l'assicurato di nazionalità __________
è attivo professionalmente in Svizzera da 16 anni (cfr. doc. 9, 11, XII).
Per
quanto concerne la stagione lavorativa 2003, il ricorrente ha lavorato presso
l'Hotel __________ di __________, in qualità di barman, fino al 26 ottobre
2003. Precedentemente egli era stato impiegato presso l'Hotel __________ di __________
e lo __________ __________ di __________ (cfr. doc. 9; I).
L'assicurato,
il 27 ottobre 2003, si è iscritto in disoccupazione, indicando di ricercare un
impiego a tempo pieno quale barman o cameriere senza AFC (cfr. doc. 1, 2, 12).
Il 3
novembre 2003 il ricorrente ha sottoscritto un contratto di lavoro come barman
di durata determinata, dal 26 febbraio al 21 novembre 2004, con il suo ultimo
datore di lavoro, l'Hotel __________ di __________ (cfr. doc. 9).
Dopo aver
richiesto, il 25 novembre 2003, un appuntamento urgente con la sua consulente
del personale, l'assicurato durante il relativo colloquio, avvenuto il medesimo
pomeriggio, ha espresso il desiderio di esportare le prestazioni, comunicando
comunque di aver già concluso il sopra menzionato contratto di impiego (cfr.
doc. 7/1b).
A seguito
del calcolo dei giorni di controllo, la partenza è stata prevista per il 27
novembre 2003. La collocatrice, oltre a consegnargli i diversi formulari
inerenti a tale diritto e i moduli per le ricerche di lavoro relativi ai mesi
successivi, l'ha informato che il caso sarebbe stato esaminato dall'Ufficio
competente essendo lo stesso già in possesso di un contratto di lavoro per il
2004 (cfr. doc. 7).
Come preannunciato
dalla consulente del personale, il 1° dicembre 2003, l'URC di __________ ha
sottoposto il caso dell'insorgente alla Sezione del lavoro, precisando che
all'assicurato era stata prospettata la possibilità di un diniego del diritto
all'esportazione delle prestazioni (cfr. doc. 7).
La
Sezione del lavoro ha convocato il medesimo per l'11 dicembre 2003, affinché
fornisse alcune precisazioni in merito alla sua situazione personale in
relazione all'esportazione delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 8).
L'assicurato,
trovandosi già in __________, è stato contattato telefonicamente da un
funzionario della Sezione del lavoro (cfr. doc. 9). Con scritto del 9 dicembre
2003, indirizzato a quest'ultima, il ricorrente si è così espresso:
"
(…)
Prima di terminare il
contratto a 26/10/03, ho cominciato a cercare lavoro nel mese di agosto per la
stagione invernale negli altri cantoni, come l'ho fatto negli ultimi anni.
Siccome non ho ricevuto
nessuna risposta positiva nel mese di agosto, e siccome mi è stato offerto
lavoro per l'anno prossimo con inizio 26/02/04, nello stesso albergo, dove ho
lavorato l'ultima stagione/__________ Hotel __________ – __________, non era
viabile (recte: possibile) continuare a cercare lavoro negli altri
cantoni, poiché il contratto si sarebbe protratto fino a dopo la Pasqua.
Per questo motivo sono
andato la prima volta, dopo 16 anni di lavoro in Svizzera, a fare un'iscrizione
nell'ufficio regionale di collocamento, e continuare a cercare lavoro nei mesi
di Set. Ott. Nov. in zona __________.
Frattanto si ammala un
familiare e sono forzato a cambiare il mio piano, già che il mio obiettivo era
invitare la famiglia in Svizzera.
Nel giorno 25/11/03 chiedo
un appuntamento urgente con la sig.ra __________ (la mia collocatrice), ed esprimo
il desiderio di esportare le prestazioni e continuare a cercare lavoro
parzialmente in __________ fino al mio rientro in Svizzera, al più tardi il
26/02/04. La sig.ra __________ mi ha preparato tutta la documentazione
inerente, e nel giorno 27/11/03 parto per il __________ in aereo, come
giustifica la fotocopia del biglietto." (Doc. 9)
Sulla
base degli atti in suo possesso la Sezione del lavoro, il 12 dicembre 2003, ha
ritenuto che l'assicurato non adempiva i presupposti per poter esportare le prestazioni
(cfr. doc. 6).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 22 aprile
2004 (cfr. doc. 1).
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale proposito in una
sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato
che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In
una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.
3.3., si è così espresso:
"
(…)
Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2
let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière
d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase
LPGA."
Nella
presente fattispecie il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato
rispettato.
Infatti
l'amministrazione ha informato il ricorrente, prima della sua partenza per il __________,
che il suo caso sarebbe stato esaminato dall'Ufficio competente, poiché era già
in possesso di un contratto di lavoro in Svizzera per il 2004 (cfr. doc. 7).
Inoltre,
anche se risulta verosimile che egli, trovandosi in __________, non abbia
ricevuto la lettera di convocazione della Sezione del lavoro a cui era stata
allegata la "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al collocamento
Richiesta di esportazione delle prestazioni" dell'URC (cfr.doc. 7) - come
emerge dalla sua lettera del 9 dicembre 2003 -, il 5 dicembre 2003 è stato
personalmente chiamato dal signor __________ - della Sezione del lavoro -, il
quale l'ha reso attento alla sua situazione (cfr. doc. 9).
Pertanto
al ricorrente è stata data la possibilità di esprimersi in merito al ventilato
diniego del diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo in cui
avrebbe risieduto in __________ prima di pronunciare la relativa decisione.
Il
diritto di essere sentito dell'assicurato è, di conseguenza, stato ossequiato
già prima dell'emanazione della decisione formale del 12 dicembre 2003,
conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in
vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid.
1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4
pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in
talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit.,
ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag.
447-448 n° 21 e 22).
2.6. Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo tra la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; cfr. consid.
2.2.), lo statuto di lavoratore stagionale - che permetteva di soggiornare in
Svizzera per 9 mesi al massimo senza la possibilità di cambiare posto di lavoro
o professione - è stato abolito.
Fatti
I
cittadini della CE/AELS che lavoravano in Svizzera come stagionali al momento
dell'entrata in vigore dell'ALC hanno comunque potuto ottenere un permesso di
dimora di breve durata, più precisamente inferiore a un anno.
I
titolari di un tale permesso non sono più tenuti a lasciare immediatamente la
Svizzera alla fine del contratto di lavoro, bensì, in applicazione del principio
di parità di trattamento, possono rimanervi per cercare un impiego e
soggiornarvi per un periodo ragionevole che può essere di 6 mesi. (cfr. art. 15 paragrafo 1 ALC; consid. 2.2.; J. Wild, "L'Accord et
les droits des chômeurs" in Sécurité sociale 2/2002 pag. 88).
Il permesso di dimora temporaneo della durata inferiore a un anno,
giusta le norme transitorie, è contingentato, tuttavia non può essere invocato
l'esaurimento del contingente per rifiutarne il rinnovo (cfr. art. 10 paragrafo
1 e 5 ALCP).
La
Sezione del lavoro, interpellata in merito durante l’udienza dell’11 ottobre
2004 (cfr. doc. XII), il 2 novembre 2004 ha rilevato che una persona straniera
già residente e attiva in Svizzera sulla scorta di un permesso L CE/AELS – che
ha sostituito con l’entrata in vigore dell’ALC, il permesso di lavoro quale
stagionale – ha il diritto di soggiornare in Svizzera durante un periodo
massimo di sei mesi dalla cessazione dell’attività, senza alcun obbligo di
notifica se il permesso è in corso di validità. Oltre sei mesi, ma al più tardi
entro tre mesi dalla scadenza del permesso L, la persona straniera è tenuta a
notificare la modifica dello scopo del soggiorno all’Ufficio regionale degli
stranieri competente.
La
persona straniera che necessitasse del permesso di soggiorno alla ricerca di un
impiego per legittimare la sua presenza sul nostro territorio, ha la
possibilità di ottenere il relativo permesso anche prima dei termini suindicati.
Il permesso di soggiorno alla ricerca di un impiego verrà concesso per una
durata di sei mesi – eventualmente prorogabile fino a un anno – a contare dalla
data della cessazione dell’attività.
L’amministrazione
ha, poi, indicato che nella pratica è possibile constatare che gli assicurati
che rimangono disoccupati al termine della stagione turistica dispongono di un
permesso di dimora di tipo B o di un permesso di dimora temporaneo di tipo L.
Se un
assicurato è “autorizzato” ai sensi dell’articolo 15 cpv. 1 LADI, adempiuti gli
ulteriori presupposti del diritto, egli potrà essere posto al beneficio delle
indennità di disoccupazione. In particolare se la persona disoccupata è in
possesso di un permesso B non si pone, in pratica, il problema
dell’autorizzazione (cfr. doc. XVI; consid. 1.9.).
Per
inciso è, infine, utile segnalare che il Tribunale federale in una sentenza del
7 giugno 2004 nella causa X., pubblicata in DTF 130 II 388, ha precisato che i cittadini comunitari alla ricerca di un lavoro, sprovvisti
di mezzi finanziari sufficienti per garantire
il loro sostentamento, non possono, di massima, dedurre alcun diritto al
rilascio di un'autorizzazione di soggiorno dall'Accordo sulla libera
circolazione delle persone.
In particolare il TF ha
rilevato:
" (...)
2.1
Les premiers juges ont considéré que X. ne pouvait pas obtenir
un
titre de séjour pour "personne n'exerçant pas une activité
économique"
(cf. chap. V annexe I ALCP), car il ne disposait pas des
moyens
financiers suffisants pour assurer sa subsistance, au sens de
l'art.
24 par. 1 al. 1 let. a et b annexe I ALCP. A raison, l'intéressé ne
remet
pas en cause ce point de l'arrêt attaqué: au bénéfice de l'aide
sociale
et à la recherche d'un emploi, il ne réalise manifestement pas
cette
condition.
2.2
Par ailleurs, le recourant ne saurait, comme il le demande, être
assimilé
à un travailleur salarié, à défaut "d'occuper un emploi", au
sens de
l'art. 6 par. 1 et 2 annexe I ALCP ou, du moins, de produire
une
offre d'embauche de la part d'un employeur (sur la notion
autonome
de "travailleur" en droit communautaire, cf. WINFRIED
BRECHMANN, in: Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag,
Calliess/Ruffert
[éd.], 2e éd., 2002, ch. 9 ss ad Art. 39 EG-Vertrag;
SCHNEIDER/WUNDERLICH,
in: Jürgen Schwarze, EU-Kommentar,
Baden-Baden
2000, ch. 10 ss ad Art. 39 EGV; MARCEL DIETRICH,
Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der
Europäischen Union, unter
Berücksichtigung des schweizerischen
Ausländerrechts, Zurich 1995, p. 271 ss et les références citées).
3.
3.1 Il reste à examiner si, en vertu de l'art. 2
par. 1 al. 2 annexe
I’ALCP, le recourant peut obtenir une autorisation
de séjour en sa
qualité de ressortissant communautaire à la
recherche d'un emploi.
Les premiers juges lui ont dénié ce droit. En se
fondant sur le ch.
6.2.5.3 des "Directives et commentaires
concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des
personnes" édictées par
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (ci-
après: "Directives OLCP"), ils ont estimé
que les ressortissants
communautaires dépourvus, à l'image du recourant,
des moyens
financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins,
pouvaient être
renvoyés. Bien qu'elle ne soit prévue de manière
Considerandi
explicite que pour
les "personnes n'exerçant pas une activité
économique" (cf. supra
consid. 2.1), cette conséquence découle de l'art. 2
par. 1 al. 2 in fine
annexe I’ALCP: en prévoyant que "les chercheurs
d'emploi (...) peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée (de
leur) séjour", cette disposition implique en effet que ceux qui sont
sans ressources ne sont pas autorisés à séjourner en Suisse, à moins que
l'aide sociale leur soit accordée. Cette interprétation correspond à la
jurisprudence rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés européennes
(cf. arrêt du 26 février 1991, Antonissen, C-292/1989, Rec. 1991, I-745, ch.
1.
du résumé et point 17) ainsi qu'aux avis exprimés par la doctrine (cf.
MARCEL DIETRICH, op. cit., p. 291s.; WÖLKER/GRILL, in: Kommentar zum Vertrag
über die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
vol. 1, 6e éd., 2003, ch. 51 ad Art. 39 EG; SPESCHA/STRÄULI, Ausländerrecht,
Zurich 2001, p. 330 ad art. 24 par. 3 annexe I ALCP). Pour les
ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi, le droit à
l'égalité de traitement avec les citoyens suisses se limite donc au
"droit de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi
de cet Etat (soit la Suisse) accordent à ses propres ressortissants" (cf.
art. 2 par. 1 al. 2, deuxième phrase, annexe I ALCP), à l'exclusion du droit,
prévu à l'art. 9 par. 2 annexe I ALCP, de bénéficier "des mêmes
avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs nationaux" (cf. arrêt
de la CJCE du 18 juin 1987, Lebon, 316/1985, Rec. 1987, p. 2811, points 26 et
27; WINFRIED BRECHMANN, op. cit., ch. 57 ad Art. 39 EG-Vertrag). Les cantons
demeurent cependant libres d'accorder le bénéfice de l'aide sociale aux
ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et, le cas échéant,
de leur délivrer l'autorisation de séjour prévue à cet effet (cf. SPESCHA/
STRÄULI, loc. cit.).
La situation du cas d'espèce est particulière,
puisque le recourant a été mis au bénéfice de l'aide sociale et qu'il a pu
rester en Suisse usqu'à aujourd'hui, alors même qu'une autorisation de séjour
lui avait pourtant été refusée. Cette - apparente - contradiction s'explique
toutefois par le fait que ces questions relèvent de la compétence de
différentes autorités qui ne sont pas tenues de coordonner leur action. En tout
état de cause, le recourant ne saurait déduire un droit à une autorisation de
séjour de l'aide sociale qui lui a été accordée à titre gracieux. (…)”.
(DTF 130 II 388 consid. 2-3)
Nel caso
di specie l'assicurato ha beneficiato per molti anni di un permesso di
lavoratore stagionale in Svizzera. Egli aveva, pertanto, diritto, con l'entrata
in vigore dell'ALCP, ad ottenere un permesso di dimora di breve durata.
Dal
verbale di udienza dell’11 ottobre 2004 e dalle tavole processuali emerge,
infatti, che tale permesso L valido per tutta la Svizzera gli è stato
rilasciato sia per il 2003, con scadenza nel mese di novembre 2003, ma poi
prorogato fino al 26 aprile 2004, che per il 2004, valido fino al 21 novembre
2004.
(cfr. doc. B3; XII).
L'assicurato
era peraltro autorizzato ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LADI.
Il
ricorrente, sulla base del Protocollo addizionale all'Allegato II (cfr. consid.
2.2
), ha pure diritto alle prestazioni della LADI, visto che, avendo lavorato
dal 1987 per ogni stagione in Svizzera (cfr. doc. XII; 11), adempie il
presupposto del periodo di contribuzione, e meglio ha versato nel termine
quadro di due anni precedenti il giorno in cui sono adempiuti tutti i
presupposti per il diritto alla prestazione - in casu dal 27.10.2001 al
26.10.2003
(cfr. consid. 2.8.) - contributi per almeno 12 mesi (cfr. art. 9; 13
cpv. 1 LADI).
Gli
organi che applicano la LADI gli hanno, del resto, riconosciuto il diritto alle
prestazioni della LADI quando si è iscritto in disoccupazione il 27 ottobre
2003.
(cfr. doc. 7, 12).
Inoltre,
tornando pure applicabili i Regolamenti CEE sopra menzionati (cfr. art. 15 ALC;
art. 1 cifra 1 Allegato II; art. 121 LADI; cfr. consid. 2.2. e 2.3.), in
particolare il Reg. n. 1408/71
e il Reg.
n. 574/72, in linea di principio, se sono adempiuti i relativi presupposti, il
ricorrente può avere diritto all’esportazione delle prestazioni (cfr. art. 69 Reg.
n. 1408/71).
2.7
La Sezione
del lavoro con il provvedimento del 12 dicembre 2003, confermato con decisione
su opposizione del 22 aprile 2004, ha negato all’assicurato il diritto
all’esportazione delle prestazioni in __________, in quanto già prima della
partenza era in possesso di un contratto di lavoro per la stagione 2004 e
avrebbe espressamente dichiarato di voler cercare lavoro nel suo Paese soltanto
fino al rientro in Svizzera (cfr. doc. 1, 6; consid. 1.1.; 1.2.).
L’assicurato,
dal canto suo, ha contestato tale rifiuto, indicando di avere sottoscritto il
nuovo contratto di lavoro per il 2004 con il suo precedente datore di lavoro,
l’Hotel __________ di __________, poiché non aveva comunque reperito un’altra
occupazione di durata indeterminata. Inoltre egli ha precisato che, in un primo
tempo, era sua intenzione far venire la famiglia in Svizzera, poi, a seguito
della malattia improvvisa di un familiare, ha dovuto cambiare programma,
decidendo così di recarsi in __________. Egli ha pure osservato che a comprova
dei suoi sforzi volti al reperimento di un’occupazione aveva fornito
all’amministrazione 44 ricerche di lavoro. Al riguardo ha, infine, sottolineato
che se avesse reperito un impiego di durata indeterminata in __________, vi
sarebbe rimasto definitivamente, disdicendo il contratto in Svizzera (cfr. doc.
I; consid. 1.3.).
Il TCA
chiamato, ora, a pronunciarsi sul diritto o meno dell’assicurato
all’esportazione delle prestazioni rileva innanzitutto che da un attento esame
dell’ALC, dei suoi Allegati e dei relativi Regolamenti CEE non emerge che tale
diritto sia limitato ex lege a quegli assicurati che nel Paese di provenienza
non dispongono già di un contratto di lavoro, né a quelli che ricercano un
occupazione duratura, o perlomeno di durata indeterminata.
Infatti
sia gli art. 69 e 70 del Reg. 1408/71, che l’art. 83 del Reg. 574/72, relativi
al principio dell’esportazione delle prestazioni, fanno riferimento a quegli
assicurati che si recano in uno Stato UE/AELS per cercarvi un’occupazione, unicamente
in modo generale, senza precisare né che gli assicurati non devono avere già
reperito nel Paese di provenienza un lavoro per il periodo posteriore ai tre
mesi all’estero, né che debba essere cercata esclusivamente un’attività
lavorativa di durata indeterminata. Nulla è indicato in merito alla durata
dell’impiego che deve essere ricercato nel Paese membro scelto.
Nemmeno
il SECO nella Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di
assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione
delle persone, emessa nel mese di maggio 2002 (cfr. C-AD-LCP), ha dato indicazioni in senso contrario.
Pertanto,
a mente del TCA, l'assicurato, secondo le disposizioni del Regolamento ha
diritto all'esportazione delle prestazioni se si reca all'estero per cercare
lavoro.
La
Sezione del lavoro, il 2 novembre 2004, ha trasmesso al TCA alcuni scritti del
SECO concernenti la sua presa di posizione in merito a un caso concreto di
richiesta si esportazione delle prestazioni, in cui un assicurato aveva già
concluso un contratto di lavoro in Svizzera.
In
una lettera del 16 giugno 2003 della
collaboratrice scientifica per le questioni fondamentali del SECO risulta che:
"
(…) lo scopo del soggiorno all'estero deve
essere la ricerca di lavoro e, di conseguenza, l'uscita dalla disoccupazione.
Questo significa che se uno stagionale dispone già, prima di voler far valere
il suo diritto all'esportazione delle prestazioni, di un contratto di lavoro in
Svizzera, lo scopo dell'esportazione non potrà essere raggiunto; questo anche
perché non è facile trovare un lavoro di durata determinata in meno di tre
mesi.
Inoltre, per poter usare di questo diritto,
l'assicurato deve prima riempire tutti i presupposti dell'articolo 8 LADI,
quindi anche quello della lettera f del capoverso 1 ("essere idoneo al
collocamento" secondo l'art. 15); esigenza che in un tale caso non può
essere riempita.
Dispositivo
Per questi motivi, non si dovrebbe autorizzare
una persona a fare valere il suo diritto all'esportazione delle prestazioni
quando egli ha già un contratto di lavoro per un'attività prevista entro tre
mesi." (Doc. XVIBIS)
Nello
scritto del 7 ottobre 2003, sempre la collaboratrice scientifica del SECO, ha
poi puntualizzato quanto segue:
"
(…) prima che l'assicurato possa far uso del suo
diritto all'esportazione delle prestazioni deve adempiere tutti i presupposti
dell'art. 8 LADI, tra cui anche quello dell'idoneità al collocamento (il quale
si esamina conformemente alle regole abituali).
Inoltre, ogni
assicurato avente diritto alle prestazioni ha, in linea di principio, anche il
diritto di esportarle in un altro Stato membro, a condizione che il suo
soggiorno all'estero abbia come scopo la ricerca di un lavoro e, di conseguenza
l'uscita dalla disoccupazione. Se trova lavoro, l'assicurato deve pertanto
essere disposto a trasferire il suo domicilio all'estero. Il diritto all'esportazione
delle prestazioni può essere negato solo nel caso in cui esistano dubbi fondati
in merito alla serietà della ricerca d'impiego.
Pertanto - e questo
è l'elemento essenziale nella fattispecie -, quando uno stagionale dispone già
di un contratto di lavoro per un'attività prevista entro tre mesi, è lecito
dubitare dello scopo del suo soggiorno all'estero, ritenuto che il tempo
disponibile è alquanto limitato e che deve mettersi a disposizione di un
ufficio svizzero di collocamento per un periodo di almeno quattro settimane
(art. 69 cpv. 1 lett. a del regolamento n. 1408/71)." (Doc. XVIBIS)
Il SECO
negli scritti appena menzionati sembra, quindi, escludere il diritto
all’esportazione delle prestazioni nel caso in cui un assicurato sia già in
possesso di un contratto di lavoro, poiché farebbe difetto, in tale evenienza,
l’idoneità al collocamento, presupposto necessario per beneficiare di questo
diritto.
Secondo questo Tribunale
l’argomentazione addotta dal SECO negli scritti citati per negare il diritto
all’esportazione delle prestazioni, e meglio che avendo già concluso un
contratto di impiego in Svizzera, un assicurato non adempie il presupposto
dell’idoneità al collocamento, non può essere ritenuta valida.
Infatti, come verrà
esposto più dettagliatamente nei considerandi che seguono, l’idoneità al
collocamento di un assicurato che richiede l’esportazione delle prestazioni tra
una stagione lavorativa e l’altra non può essere negata solamente per il fatto
di disporre già in Svizzera di un contratto di lavoro, senza un approfondito
esame della fattispecie.
2.8. Il diritto all’esportazione
viene riconosciuto se previamente il lavoratore soddisfa le condizioni
prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle
prestazioni (cfr. art. 69 cfr. 1 Reg. n. 1408/71).
Va, inoltre, evidenziato
che anche una volta raggiunto il Paese estero, dopo l’autorizzazione a
esportare le prestazioni, per quanto attiene al diritto alle prestazioni egli
resta sottoposto alla legislazione dello Stato di provenienza (cfr. consid.
2.4.).
Il diritto svizzero
riconosce il diritto alle indennità di disoccupazione se l’assicurato,
ossequia, fra le altre condizioni (cfr. art. 8 LADI), il presupposto
dell’idoneità al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f, 15 cpv. 1 LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,
DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V
51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer
Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid.
1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità
dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,
ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più
strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA
1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54;
DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid.
3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA
1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132;
DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA
1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid.
2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.
1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid.
3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110
V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e
n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr.
SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395;
DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,
pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol.
I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.9. A titolo generale va, poi,
rilevato che relativamente al rapporto tra idoneità al
collocamento e ricerche di lavoro, in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997
pag. 98, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la
conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad essere
collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché queste
riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre il
danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto
sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno
stato di fatto qualificato, l’idoneità al collocamento deve essere negata anche
se non vi è stata una precedente sospensione.
Il TFA
ha, in particolare, rilevato:
"Wie das BIGA in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zutreffend
ausführt, kann dieser Auffassung nicht beigepflichtet werden. Zwar darf aus
ungenügenden Arbeitsbemühungen im Regelfall nicht auf mangelnde
Vermittlungsbereitschaft geschlossen werden, solange diese nur Ausdruck
unzureichender Erfüllung der Schadenminderungspflicht sind. Wenn die
Arbeitsbemühungen indessen nicht mehr nur ungenügend oder dürftig, sondern
derart unbrauchbar sind, dass sie besonders qualifizierte Umstände darstellen, fürhrt
dies zur Vermittlungsunfähigkeit. Lediglich als Beispiel wird in der
Rechtsprechung (unveröffentlichtes Urteil C. vom 30 Oktober 1995 [C178/95] mit
Hinweisen) der Versicherte gennant, der sich trotz vorheriger Einstellung in
der Anspruchsberechtigung über längere Zeit nicht um Arbeit bemüht hat. Wie das
Eidgenössische Versicherungsgericht im unverföffentlichten Urteil C. vom 22.
März 1995 (C261/94) erwogen hat, kann daraus indessen nicht gefolgert werden,
dass erst dann auf Vermittlungsunfähigkeit geschlossen werden kann, nachdem vorängig
eine oder mehrere Einstellungen verfügt worden waren. Vielmehr können
qualifizierte Umstände schon dann vorliegen, wenn ein Versicherter während längerer
Zeit nicht nur nicht genügende Anstrengungen unternimmt, sondern überhaupt
keine Arbeitsbemühungen oder - wie im vorliegenden Fall - blosse "pro
forma" - Bemühungen vorweist."
(cfr. DLA 1996/1997, pag. 101).
Quanto appena esposto è
stato confermato dal TFA in una sentenza del 3 gennaio 2005 nella causa T., (C
119/04), in cui ha, inoltre, precisato che l’idoneità al collocamento può
essere negata in presenza di ricerche d’impiego continuamente insufficienti, in
caso di rifiuto reiterato di accettare un’attività adeguata oppure ancora se
l’assicurato limita i propri interventi a un settore d’attività nel quale,
concretamente, egli ha pochissime possibilità di trovare un impiego o è
altrimenti limitato nella scelta di un impiego al punto tale che il suo
collocamento risulti molto aleatorio.
2.10. Per quanto attiene, più
specificatamente, agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di
un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va
osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato anche a costoro la
giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e
dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche
mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di
perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare
definitivamente il nostro paese.
Il TFA considera queste
persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto
all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle
attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza
professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,
generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata,
mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000 pag. 152;
DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag.
25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209;
Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien",
pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del
2.5.97 nella causa P.F.; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 19 segg.).
In una sentenza del 18
novembre 1998 nella causa B. (inc. n. 38.98.162), il TCA ha stabilito che la
giurisprudenza appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che
terminano un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione
seguente. In questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere
esaminata (cfr. DLA 2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V
217-218; DTF 111 V 38; D. Cattaneo , op. cit., pag. 24).
Tuttavia, alla luce della
giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso
di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o
durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione
soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante
di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga
decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro.
Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente
assegnato (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa
M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21
settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999
nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo,
op. cit. pag. 21; 24-25).
Il
TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati
compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale
sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività
lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II/2001 N.
92; STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001
nella causa M.-B., 38.2000.190).
In
occasione dell’udienza dell’11 ottobre 2004 l’avvocato __________, della
Sezione del lavoro, rispondendo a una precisa domanda del Presidente di questa
Corte, ha indicato che l’amministrazione non intende rimettere in discussione
la giurisprudenza secondo cui le persone che si annunciano in disoccupazione
fra due stagioni lavorative sono per principio idonee al collocamento se
dimostrano un reale interesse a reperire un posto duraturo o perlomeno
temporaneo. La stessa ha, inoltre, puntualizzato, che tale giurisprudenza viene
peraltro costantemente applicata (cfr. doc. XII).
2.11. Anche il Tribunale federale
delle assicurazioni esige costantemente la disponibilità a cercare e ad
accettare impieghi duraturi, affinché sia riconosciuta l'idoneità al
collocamento di un assicurato che ricorre regolarmente all'assicurazione contro
la disoccupazione soltanto per alcuni mesi all'anno.
In una sentenza del 3
gennaio 2000 nella causa I., pubblicata in DLA 2000 pag. 150 seg., il TFA ha ad
esempio stabilito che
"
Se un assicurato - nella fattispecie un
musicista - cerca volutamente soltanto rapporti di lavoro stagionali e limita
sistematicamente le sue ricerche di lavoro a occupazioni di durata limitata,
occorre negargli l'idoneità al collocamento. Per soddisfare il suo obbligo di
diminuire il danno, l'assicurato è infatti tenuto a estendere le proprie
ricerche a impieghi durevoli, anche al di fuori della sua professione. Nel caso
specifico, né l'età, né la formazione, né l'attività precedente o la situazione
economica esonerano l'assicurato da tali ricerche."
Nelle
motivazioni della sentenza l'Alta Corte ha in particolare sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
b) Nicht anders aIs in jenen Fällen, in denen
die Betroffenen ihre
Arbeitskraft aus freien Stücken auf Abruf zur
Verfügung halten und
alsdann mit einer ‑ von ihnen selbst zu
tragenden ‑ Verminderung
oder einen Ausbleiben der Einsatznachfrage konfrontiert
sind (ARV
1996/97 Nr. 38 S. 209), hat sich auch der
Beschwerdeführer aus eigenem Antrieb aIs Unterhaltungsmusiker für die Ausübung
eines Berufes entschieden, in welchem häufig wechselnde und befristete Anstellungen
üblich sind und ein gewisser (namentlich saisonal bedingter) Arbeitsausfall
zwischen zwei Engagements aIs normal bezeichnet werden muss. Obgleich der
Versicherte keine (berufsfremde) Daueranstellung abgelehnt hat (eine solche
wurde ihm seitens der Organe der Arbeitslosenversicherung nie zugewiesen), ist
doch offenkundig, dass er keinerlei Schritte in diese Richtung unternahm.
Seine sämtlichen Arbeitsbemühungen beschränkten
sich stets auf
die zeitlich befristeten Stellen aIs Barpianist.
Unter diesen Umständen kann er für sich nicht in Anspruch nehmen, es sei ihm
nicht gelungen, eine ausserhalb seines bisherigen Berufes liegende
Dauerbeschäftigung zu finden (vgl. Erw. ld hievor
am Ende).
c) Was insbesondere den vorliegend zu
beurteilenden Zeitraum vorn 8. April bis 7. Juni 1996 anbelangt, war den
Beschwerdeführer bereits zu Beginn der Beschäftigungslücke ‑ wenn nicht
schon früher ‑ die Anstellung im Hotel M. zugesichert worden. Es fehlen
jegliche
Anhaltspunkte dafür, dass er sich anderweitig
bemüht hätte, ein Arbeitsverhältnis von voraussichtlich längerer Dauer
einzugehen. Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, waren aber die
Aussichten des Versicherten, im genannten beschränkten Zeitraum auf dem für ihn
in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, derart
gering, dass ihm die Vermittlungsfähigkeit bereits aus objektiven Gründen
abgesprochen werden muss. Überdies mangelte es ihm offensichtlich auch an der
subjektiven Bereitschaft, während der zweimonatigen Beschäftigungslücke eine
Stelle anzutreten. Zumindest gilt diese Feststellung für die Zeit ab Anfang
Mai 1996, ersuchte doch der Beschwerdeführer die kantonale Amtsstelle mit
Schreiben vorn 3. Mai 1996 um. «Kontrollurlaub», weil er vom. 6. Mai bis 2.
Juni 1996 eine Reise mit seiner Ehefrau geplant hatte.
d) Schliesslich lässt sich ‑ entgegen der
in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde vertretenen
Auffassung ‑ aus dem Umstand, dass der Versicherte bereits anfangs April
1996 mit dem Hotel M. ein neues, nicht unmittelbar anschliessendes und auf die
Sommersaison 1996 beschränktes Arbeitsverhältnis einging, keineswegs ableiten,
er habe im Sinne der aufgezeigten Rechtsprechung (Erw. 1b hievor) alle jene
Vorkehren getroffen, die man im Hinblick auf die Verkürzung der
Arbeitslosigkeit vernünftigerweise von ihm erwarten durfte. Vielmehr stellte
das neuerliche befristete Engagement als Unterhaltungsmu- siker die normale
Fortsetzung der branchenüblichen Folge von Arbeitseinsätzen und
Beschäftigungslücken von jeweils
unterschiedlicher Dauer dar. Um der ihm
obliegenden Schadenminderungs- pflicht tatsächlich zu genügen, hätte der
Beschwerdeführer seine Arbeitsbemühungen auf berufsfremde Dauerstellen ausdehnen
müssen, wovon ihn weder sein Alter noch seine Ausbildung
und bisherige Tätigkeit oder die wirtschaftliche
Lage entbanden." (DLA 2000 pag. 154-155)
In una
sentenza del 3 novembre 2000 nella causa G., pubblicata in DLA 2001 pag. 147 segg.,
la nostra Alta Corte ha inoltre deciso che:
"
Un regista della televisione che ha concluso un
contratto di lavoro che gli garantisce 170 giorni interi di lavoro all'anno non
è collocabile durante i brevi periodi di inattività che sono d'altronde
inerenti alla professione. Questa circostanza e il fatto che per lui è fuori
discussione accettare un impiego durevole al di fuori della sua professione
conducono all'inidoneità al collocamento dell'interessato."
Contestualmente
il TFA ha rilevato che:
"
(…)
Le recourant est au bénéfice d'un contrat de travail
de durée indéterminée, aux termes duquel son employeur lui garantit au moins 170 jours (pleins) de
travail effectif par année. Le recourant n'est sans activité que pendant des
laps de temps très brefs. Il n'est pas concevable qu'il puisse étre placé
pendant de si courtes périodes. Ainsi, pour la période d'indemnisation
litigieuse (24 mars au 18 avril 1997),
la durée du chómage invoqué était inférieure à un mois (comp.
avec ATF 123 V 214, plus spécialement 218 consid. 5a). Du reste, ces courtes
périodes d'inactivité (entre deux émissions) sont certainement inhérentes à la
profession de réalisateur de télévision.
Par ailleurs, l'assuré n'a jamais allégué qu'il
était à la recherche d'un travail à plein temps, en lieu et place d'une
activité de réalisateur. Bien au contraire, on constate à cet égard que du 25
mars au 5 avril 1997, il a effectué cinq recherches d'emploi qui étaient
pratiquement toutes en relation directe avec sa profession (deux recherches
comme réalisateur, deux comme monteur-réalisateur et une comme monteur de
films).
Il apparaît ainsi clairement que le recourant
n'était pas apte à être placé durant la période en cause: d'une part, entre le
24 mars et le 18 avril 1997, le temps disponible était trop court pour qu'un
employeur potentiel fût disposé à l'engager à titre temporaire; d'autre part il
n'a jamais été question que le recourant accepte un emploi durable qui aurait
pu lui être proposé en dehors de sa profession (voir au surplus, à propos de
l'aptitude au placement, ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et les
références citées). On doit ainsi retenir que les décisions (non formelles) par
lesquelles les indemnités litigieuses ont été versées au recourant étaient
entachées d'inexactitude manifeste."
(DLA 2001 pag. 149)
In
un'ulteriore decisione del 12 gennaio 2001 nella causa M., pubblicata in DLA
2001 pag. 145 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato
che:
"
L'assicurato che, al termine di un lasso di
tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di
lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare e
accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al
collocamento."
La nostra
Massima Istanza ha, in particolare, concluso che:
"
(…)
Zwar
rechtfertigen qualitativ ungenügende Bemühungen um eine neue Arbeitsstelle wie
etwa die Beschränkung der Arbeitssuche im bisherigen Berufsbereich nicht an
sich schon den Schluss auf fehlende Vermittlungsbereitschaft. Indessen ist für
die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit eine gesamthafte Würdigung der für
die Anstellungschancen im Einzelfall wesentlichen, objektiven und subjektiven
Faktoren massgebend. Ausser dem Umfang des für die versicherte Person in
Betracht fallenden Arbeitsmarktes ist auch die Art der gesuchten, zumutbaren
Arbeit von Bedeutung. Die Beschränkung der Arbeitsbemühungen auf einen
bestimmten beruflichen Bereich kann deshalb zusammen mit zeitlichen
Arbeitseinschränkungen zur Verneinung der Vermittlungsfähigkeit führen (BGE 112
V 218 Erw. 2; ARV 1998 Nr. 46 S. 265 Erw. 1c). Vermittlungsfähigkeit kann nicht
angenommen werden, wenn die Vermittlungsbereitschaft gegeben, jedoch zum
Vornherein davon auszugehen ist, dass für den fraglichen Zeitraum sich kein
Arbeitgeber hätte finden lassen (vgl. unveröffentlichtes Urteil K. vom 3. November
1995 C 123/94).
2.- Die Beschwerdeführerin
war seit 1. August 1996 arbeitslos. Die Vermittlungsunfähigkeit wurde erst ab
1. Dezember 1997 bejaht. Die Akten, insbesondere der Nachweis der persönlichen
Bemühungen belegen, dass sie beruflich wiederum eine Vollzeitstelle als Tänzerin
anstrebte. Nach eigenen Angaben musste sie, um dieses Ziel zu erreichen,
angesichts der hohen körperlichen Anforderungen im Beruf, ausgedehnte Trainings
von sechs bis acht Stunden pro Tag absolvieren. Auf Grund dieses Sachverhalts
war die
Beschwerdeführerin auch
nach Einräumung eines angemessenen Zeitraums zur Suche einer neuen
Arbeitsstelle weder bereit noch in der Lage, eine andere Arbeit ausserhalb
ihres Berufes zu suchen und anzunehmen. Sodann zeigt die langzeitliche und
erfolglose Arbeitssuche im angestammten Beruf, dass sie nicht mit einer neuen
vollen Anstellung als Tänzerin rechnen konnte. Verwaltung und Vorinstanz haben
deshalb die Vermittlungsfähigkeit zu Recht verneint. Daran vermögen die
Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern." (DLA 2001 pag. 146-147)
In una
sentenza del 26 ottobre 2004 nella causa G. (C 233/03) il TFA ha confermato la
decisione del Tribunale cantonale che ha annullato la precedente decisione di
inidoneità al collocamento emessa dall'amministrazione.
In quel
caso l'Alta Corte ha rilevato che:
"
(…)
2.
Zu klären gilt es die Frage, ob der
Beschwerdegegner seit 1996 freiwillig ausschliesslich temporäre
Arbeitsverhältnisse eingeht, welche mit hauptsächlich in den Wintermonaten
beschäftigungslosen Zeiten verbunden sind, sodass dies als Ausdruck für die
subjektiv fehlende Vermittlungsbereitschaft für Dauerstellen zu werten ist.
2.1 Die Vorinstanz hat die Vermittlungsfähigkeit
hauptsächlich im Lichte der Tatsache, dass der Versicherte während der gesamten
Zeit seiner Arbeitslosigkeit Arbeitsbemühungen nachwies, bejaht. Diese seien
zwar zum Teil hinsichtlich der Quantität ungenügend, würden jedoch auch die
Suche nach Dauerstellen (auch ausserhalb seiner angestammten Tätigkeit)
beinhalten. Sein Wille, sich nicht nur für zeitlich befristete Stellen auf dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, werde zudem durch den Umstand
untermauert, dass die Personal I.________ AG bestätige, auch mit der Suche nach
Dauerstellen beauftragt worden zu sein. Die Verwaltung vertritt dagegen die
Auffassung, der Beschwerdegegner stelle sich freiwillig - seinem Lebensstil
entsprechend - nur für zeitlich begrenzte Arbeitseinsätze zur Verfügung, ohne
eine auf Dauer angelegte Stelle anzustreben, sodass seine Vermittlungsfähigkeit
rechtsprechungsgemäss verneint werden müsse.
2.2 Fest steht, dass der Versicherte seit Februar
1997 bei der Personal I.________ AG als temporärer Mitarbeiter auf dem Bau
tätig ist. Dem Lebenslauf des Versicherten kann weiter entnommen werden, dass
er bereits vor seiner Arbeitslosigkeit, d.h. seit 1995, lediglich zeitlich
befristet tätig war. Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass der
Beschwerdegegner seit der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung Arbeitsbemühungen
aufweist, welche die Suche nach Dauer- und Temporärstellen umfassen, wobei der
gelernte Zimmermann und zuletzt als Gerüstbauer tätig gewesene Versicherte sich
u.a. auch um Arbeit als Monteur, Lagerist, Dachdecker, Hilfsmaurer, Packer und Isoleur
bemühte. Im letztinstanzlich aufgelegten Schreiben der Personal I.________ AG
(vom 3. November 2003) bekräftigt diese, dass sich bis zu diesem Zeitpunkt
keine Möglichkeit einer Festanstellung ergeben habe.
2.3 Der Verwaltung kann insoweit gefolgt werden,
als es schwer verständlich ist, warum der Beschwerdegegner seit 1996, mithin
innerhalb der vierten Rahmenfrist für den Leistungsbezug,
Arbeitslosenentschädigung beansprucht, zumal er weder aufgrund seines Alters,
noch seiner Ausbildung und Arbeitsweise, wie verschiedene Arbeitszeugnisse
belegen, hinsichtlich der Stellensuche benachteiligt sein sollte, sodass es
nahe liegt anzunehmen, der Versicherte stelle sich freiwillig nur für zeitlich
begrenzte
Arbeitseinsätze zur Verfügung. Als Allrounder hätte es ihm an sich möglich sein
sollen, trotz konjunkturell schwankender Auftragslage im Baugewerbe, einen ihn
direkt und auf Dauer beschäftigenden Arbeitgeber (allenfalls ausserhalb der
Baubranche) zu finden. Es fällt jedoch auf, dass das RAV - gemäss Aktenlage -
ebenfalls nicht in der Lage war, dem Beschwerdegegner in der gesamten Zeit
seiner Arbeitslosigkeit mehr als eine zumutbare Stelle zuzuweisen, wobei
bezüglich der Gründe, weshalb es hierbei zu keiner Anstellung kam,
widersprüchliche Angaben der potenziellen Arbeitgeberin vorliegen. Am 11. März
2002 führte sie an, der Versicherte habe stark nach Alkohol gerochen, nachdem
sie am 1. März 2002 in ihrer Rückmeldung an das RAV festgehalten hatte, der
Beschwerdegegner besitze keinen Führerausweis, welcher jedoch bezüglich des
Arbeitsweges unbedingt erforderlich gewesen wäre. Hieraus lassen sich somit
ebenfalls keine zuverlässigen Hinweise auf eine fehlende subjektive
Vermittlungsbereitschaft hinsichtlich einer Festanstellung finden. Wenn der
Versicherte wiederholt, so auch anlässlich der mündlichen Verhandlung im vorinstanzlichen
Verfahren, betont, bereit und in der Lage zu sein, eine Dauerstelle anzunehmen,
dies zudem durch die vorgelegten Arbeitsbemühungen dokumentiert und des
Weiteren das Stellenvermittlungsbüro beauftragt hat, auch Dauerstellen zu
suchen, bleibt - trotz langjähriger ausschliesslicher Temporärarbeit - kein
Raum, dem Versicherten den Willen zur Annahme einer solchen Stelle
abzusprechen, weshalb es beim vorinstanzlichen Entscheid sein Bewenden hat.
Sollte der Beschwerdegegner weiterhin arbeitslos sein, wird er besonders
gefordert sein, die weitere Vermittlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen.
Aufgabe des RAV wird es sein, Gründe für die Schwervermittelbarkeit des
Versicherten zu suchen und ihn durch vermehrte Zuweisung von Dauerstellen oder
durch andere (arbeitsmarktliche) Massnahmen bei der Beendigung seiner
Arbeitslosigkeit zu unterstützen.
(…)." (cfr. STFA del 26 ottobre 2004 nella
causa G., C 233/03)
In una sentenza del 24
dicembre 2004 nella causa H., C 157/04 il TFA ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato durante l’interstagione, in quanto
egli non aveva cercato un lavoro duraturo.
Al riguardo l’Alta Corte
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.2 In ARV 2000 Nr. 29 S. 150 hielt das
Eidgenössische Versicherungsgericht fest, dass eine Person, welche bewusst nur
saisonale Arbeitsverhältnisse eingeht und deren Arbeitsbemühungen sich stets
auf zeitlich befristete Stellen beschränkt, als vermittlungsunfähig gilt. Auf
den Beschwerdeführer ist diese Rechtsprechung anwendbar, hat er doch mehrere
Jahre lang bewusst zwei Saisonstellen versehen und die Erwerbstätigkeit in der
Zwischensaison jeweils kurz unterbrochen. In den Akten sind keinerlei
Arbeitsbemühungen für die hier interessierenden Zeitspannen ersichtlich, und der
Beschwerdeführer
macht auch keine solchen geltend. Daraus ist zu
schliessen, dass dem Versicherten nicht daran lag, eine ganzjährige
Arbeitsstelle zu finden. Vielmehr beabsichtigte er, die beiden
Saisontätigkeiten in der bisherigen Form weiter auszuüben. Dabei nahm er
bewusst in Kauf, dass er in den Zwischensaisons kein Einkommen haben werde.
Aussichten darauf, für die jeweils kurzen Unterbrüche der Erwerbstätigkeit eine
entsprechend befristete Stelle zu finden, bestanden kaum. Hätte der
Beschwerdeführer den durch die Zwischensaisons entstandenen Lohnausfall
wirklich vermeiden wollen, hätte er eine Ganztagesstelle suchen müssen. Dies
hat er aber nicht getan und damit seiner Schadenminderungspflicht, soweit den
Erwerbsausfall der Zwischensaisons betreffend, nicht genügt. Unter solchen
Umständen ist auf Vermittlungsunfähigkeit für die hier streitigen Perioden zu
schliessen, weshalb der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu Recht
verneint wurde.
2.3 Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte
Rechtsprechung (Urteil M. vom 18. Juni 2002, C 228/01) kommt hier nicht zur
Anwendung. Wohl sollen nach diesem Urteil (vgl. auch BGE 123 V 217 Erw. 5a; ARV
2000 Nr. 29 S. 152 Erw. 2b) jene arbeitslosen Versicherten nicht bestraft
werden, welche in Erfüllung ihrer Schadenminderungspflicht alle Vorkehren
getroffen haben, die man vernünftigerweise von ihnen erwarten darf, damit sie
so rasch wie möglich eine neue Stelle antreten können. Solchen Versicherten ist
es nicht zuzumuten, im Hinblick auf einen - theoretisch zwar möglichen,
praktisch jedoch wenig wahrscheinlichen - früheren Stellenantritt mit dem
Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages zuzuwarten und dadurch das Risiko einer
allenfalls noch längeren Arbeitslosigkeit auf sich zu nehmen. Auf den
Beschwerdeführer trifft dieser Fall jedoch nicht zu: er hat gar keine
Arbeitsbemühungen getätigt und damit nicht alle Vorkehren getroffen, die man
von ihm erwarten darf, damit er in Zukunft nicht mehr jeweils in den
Zwischensaisons Lohnausfälle erleidet. Vielmehr hat er bewusst so disponiert,
dass er jedes Jahr wieder kurze Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit hat.
Demnach hat er seine Verdiensteinbussen freiwillig in Kauf genommen. Diese sind
aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.(…)“ (STFA
del 24 dicembre 2004 nella causa H., C 157/04, consid. 2.2., 2.3.)
2.12. Secondo questo Tribunale la
giurisprudenza federale e cantonale relativa ad assicurati che ricorrono
regolarmente all’assicurazione contro la disoccupazione appena menzionata (cfr.
consid. 2.10 - 2.11) deve trovare applicazione anche nel caso di assicurati che
richiedono l’esportazione delle prestazioni della durata di tre mesi durante il
periodo di inattività tra un lavoro stagionale e l’altro.
Uno dei
principi cardine dell’ALC, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.2.), è,
infatti, quello della non discriminazione, che garantisce agli svizzeri e ai
cittadini degli altri Stati membri UE/AELS il diritto, nell’applicazione
dell’ALC, di non essere trattati in modo peggiore rispetto ai cittadini dello
Stato che applica l’ALC (cfr. DTF 130 I 26; Yvo Hangartner, Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung
wegen der Staatsangehörigkeit im Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen
Gemeinschaft, AJP 2003 pag. 257 segg.).
Non
può, pertanto, essere sviluppata una prassi diversa per gli assicurati che,
nelle stesse condizioni di quelli che restano in Svizzera e continuano a
controllare la disoccupazione in Svizzera, chiedono di esportare le prestazioni
in un Paese estero dell’UE/AELS.
A questi assicurati, sulla
base di quanto esposto precedentemente nel caso di lavoratori sempre residenti
in Svizzera al beneficio di contratti stagionali che durante i mesi di
inattività si iscrivono in disoccupazione (cfr. consid. 2.10., 2.11.), deve, al
contrario, di principio essere riconosciuta l’idoneità a collocamento. Tuttavia
se gli stessi con il loro comportamento - che deve essere valutato secondo
esigenze severe – dimostrano di non essere disponibili a cercare e accettare un
impiego duraturo, vanno considerati inidonei dal profilo soggettivo.
Ciò, a ben vedere,
corrisponde a quanto risulta dalla Circolare del SECO del mese di maggio 2002
(C-AD-LCP; cfr. consid. 2.4.), ossia che il diritto all’esportazione delle
prestazioni può essere negato solo nel caso in cui esistano dubbi fondati circa
la serietà della ricerca di impiego.
In simili condizioni la
circostanza per un assicurato di disporre già al momento della richiesta
dell’esportazione delle prestazioni di un contratto di lavoro in Svizzera non
implica automaticamente la sua inidoneità al collocamento e quindi il diniego
della domanda di esportare le prestazioni (cfr. consid. 2.7.).
Il caso di specie andrà,
invece, esaminato attentamente per valutare la serietà della ricerca di occupazione
dell’assicurato.
2.13. Nel caso di specie, __________
RI 1, ha concluso un nuovo contratto con l’Hotel __________ di __________ con
inizio dal 26 febbraio 2004 precedentemente alla domanda d’esportazione delle
prestazioni. Alla luce di quanto esposto in precedenza (cfr. in particolare consid.
2.7 e 2.12) questa circostanza non impedisce per principio l'esportazione delle
prestazioni.
Va, tuttavia, indagato se
il ricorrente può essere considerato idoneo al collocamento anche dal profilo
soggettivo (cfr. consid. 2.10.; 2.11.; 2.12.).
Al riguardo il TCA
constata che nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione ha compiuto 27
ricerche di lavoro.
Dalle tavole processuali
non risulta che esse, benché non siano state effettuate durante tutto il
periodo dell’attività lavorativa, bensì soltanto da agosto a ottobre 2003, sono
state oggetto di sanzione da parte dell’amministrazione (cfr. doc. 7; 10).
Nel mese di agosto 2003,
in particolare, l’insorgente ha effettuato 7 ricerche in Svizzera interna, e
meglio in hotels di zone turistiche montane, oltre che a __________,
soprattutto come barman.
Nei mesi di settembre e
ottobre 2003 egli ha, poi, cercato in esercizi pubblici del __________, in
qualità, quando è stata indicata l’attività desiderata, di cameriere e barman,
(cfr. doc. 10).
Come asserito dal
ricorrente stesso, egli ha tentato di trovare un impiego per la stagione
invernale anche in altri Cantoni, ma non essendoci riuscito, da un lato, il 27
ottobre 2003, si è annunciato per il collocamento e, dall’altro, ha
sottoscritto il 3 novembre 2003 un contratto di lavoro con il precedente datore
di lavoro, Hotel __________ di __________, per il periodo dal 26 febbraio al 21
novembre 2004 quale barman (cfr. doc. 9).
Durante il primo periodo di
disoccupazione, ovvero nel mese di novembre 2003, egli ha compiuto ulteriori
otto ricerche di impiego in esercizi pubblici del __________, come cameriere e
collaboratore al bar (cfr. doc. 10).
L’assicurato ha anche
affermato che la sua intenzione era che la sua famiglia, che vive in __________,
trascorresse in Svizzera le vacanze natalizie (cfr. doc. 7, 9. XII).
Tuttavia, il 25 novembre
2003, egli ha deciso di richiedere l’esportazione delle prestazioni in __________
per tre mesi. Il ricorrente ha indicato che tale cambiamento di programma è
stato causato dal fatto che il suocero si è ammalato (cfr. doc. 7, 9, XII).
Rispondendo a un ispettore
della Sezione del lavoro, il 9 dicembre 2003, l’assicurato ha asserito che
voleva continuare a cercare lavoro parzialmente in __________ fino al suo
rientro in Svizzera, al più tardi il 26 febbraio 2004 (cfr. doc. 9).
Dopo che l’amministrazione
ha emesso la decisione del 12 dicembre 2003 con cui ha rifiutato l’esportazioni
delle prestazioni, l’insorgente ha precisato, nell’opposizione, che non è
rientrato nel suo Paese per fare vacanza, ma per finalmente trovare
un’occupazione con un contratto di durata indeterminata, come dimostrato dalle
numerose ricerche di impiego effettuate, che hanno avuto tutte esito negativo.
Visto che non ha trovato lavoro, è allora rientrato in Svizzera.
Egli ha puntualizzato che
se avesse reperito un impiego, non sarebbe rientrato in Svizzera e avrebbe
chiesto la rescissione del contratto concluso con l’Hotel __________ (cfr. doc.
2).
Tale versione è stata
confermata anche nell’atto ricorsuale diretto contro la decisione su
opposizione del 22 aprile 2004 e nello scritto del 25 giugno 2004 (cfr. doc. 1;
VI).
In occasione dell’udienza
dell’11 ottobre 2004 davanti al Presidente del TCA il ricorrente ha ribadito
che in __________ voleva cercare un lavoro definitivo, come dimostrato dalle
numerose ricerche. Il patrocinatore dell’assicurato, dopo aver parlato con lo
stesso, ha asserito che l’affermazione che risulta nella lettera del 9 dicembre
2003 è da intendere nel senso che in realtà egli era intenzionato a cercare
lavoro in __________ e preannunciava già all’URC che se non l’avesse trovato
sarebbe rientrato in Svizzera per il nuovo lavoro (cfr. doc. XII).
Secondo la dottrina (cfr.
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la
giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid.
3c; STFA del 30 marzo 2004 nella causa D., U 252/02, consid. 4.2.; RAMI 1988 U
55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.;
RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Tale principio non è
applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi
cognitivi (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del 18 luglio
2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una
mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e
corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a
dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (cfr.
DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; STFA del 30 marzo 2004 nella causa D.,
U 252/02, consid. 4.2.).
Infatti
il principio della priorità della dichiarazione della prima ora non assume
valore assoluto, bensì costituisce solo un ausilio interpretativo di giudizio
nel caso in cui l'assicurato rende dichiarazioni contraddittorie in relazione
alla descrizione dell'evento per il quale avanza pretese. Esso non dispensa il
giudice dal disporre ulteriori misure di accertamento dei fatti. Nulla
impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta
maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il
richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza (cfr. RDAT I-2002 N. 75).
Nel caso
in esame, dallo scritto del 9 dicembre 2003 emerge che l’assicurato ha solo
affermato di volere continuare a cercare lavoro in __________ fino all’inizio
dell’impiego presso l’Hotel __________ il 26 febbraio 2004 (cfr. doc. 9).
Tale
asserzione non implica automaticamente che egli non era disposto a rinunciare
al contratto di lavoro già concluso in Svizzera. Ciò non è del resto mai stato
dichiarato dal ricorrente.
L’avverbio
“parzialmente” (cfr. doc. 9), utilizzato dall’assicurato, che non conosce bene
la lingua italiana, come il TCA ha potuto constatare dai suoi scritti e in sede
di udienza, verosimilmente si riferisce alla durata limitata nel tempo
dell’esportazione delle prestazioni. Egli poteva ricercare un impiego in __________
soltanto per tre mesi.
Quanto
risulta, poi, dagli atti posteriori allo scritto del 9 dicembre 2003 e dal
verbale di udienza dell’11 ottobre 2004 (cfr. doc. 2, I, VI; XII), ossia
che egli voleva trovare un impiego di durata indeterminata in __________ e se
vi fosse riuscito avrebbe rescisso il contratto in Svizzera, permette di
comprendere quanto sostenuto nello scritto del 9 dicembre 2003. Infatti le
dichiarazioni contenute negli atti seguenti, non essendo in contraddizione con
quanto asserito in precedenza, non costituiscono una seconda versione dei
fatti, bensì ne sono il complemento.
Conseguentemente,
quindi, con la frase formulata nella lettera del 9 dicembre 2003 l’insorgente
intendeva che se non avesse reperito un’occupazione nel suo Paese d’origine nei
tre mesi di soggiorno, sarebbe tornato in Svizzera, dove avrebbe iniziato a
lavorare presso l’Hotel di __________.
Tale
conclusione appare tanto più fondata se si considera quanto è emerso in occasione
dell’udienza dell’11 ottobre 2004 (cfr. doc. XII), ovvero che la famiglia del
ricorrente vive in __________, dove la moglie è funzionaria pubblica e i due
figli frequentano l’università.
Risulta,
pertanto, plausibile e credibile che se l’insorgente avesse reperito un impiego
duraturo, sarebbe rimasto in __________.
La
volontà di recarsi in __________ e cercare là un impiego è, poi, sorta dopo
circa un mese dall’iscrizione in disoccupazione del 27 ottobre 2003, come
risulta dal fatto che la domanda di esportazione delle prestazioni è stata
formulata il 25 novembre 2003 (cfr. doc. 1,2,12, 7). L’assicurato ha indicato
che tale richiesta è stata dettata dall’intervento di un fatto nuovo, e meglio
dalla malattia del suocero (cfr. doc. 9).
L’assicurato,
inoltre, in __________ ha effettuato molti sforzi al fine di reperire un
impiego, più precisamente 64 ricerche di lavoro (cfr. doc. 10). Egli ha cercato
un’occupazione soprattutto come impiegato al bancone in esercizi pubblici e
come venditore. Tre ricerche sono state compiute come cameriere e due come
impiegato d’ufficio.
La scelta
dell’assicurato di diversificare le ricerche, anche in altri settori rispetto a
quello alberghiero e della ristorazione, non presta il fianco a critiche, visto
che effettivamente in inverno in __________ il turismo diminuisce notevolmente
rispetto alla stagione estiva.
Al
riguardo va d’altronde segnalato che dagli atti non emerge che
l’amministrazione, abbia sanzionato per insufficienti ricerche l’assicurato al
suo rientro in Svizzera (per un caso in cui un assicurato dopo aver beneficiato
di un periodo di esportazione delle prestazioni è stato sospeso dal diritto
alle indennità giornaliere per insufficienti ricerche svolte mentre si trovava
all’estero cfr. STCA del 1° marzo 2004 nella causa M., 38.2003.58).
Alla luce di quanto
esposto questa Corte, in applicazione del principio della probabilità
preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91
pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U
162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28
novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B.,
C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6;
DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC
1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,
DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989
pag. 31-32), ritiene,
pertanto, che in casu l’assicurato era disponibile a cercare e accettare
un’occupazione duratura in __________.
Di conseguenza egli deve
essere ritenuto idoneo al collocamento, al fine dell’esportazione delle
prestazioni, oltre che dal profilo oggettivo, anche soggettivamente secondo la
giurisprudenza federale e cantonale e sulla base del principio di non
discriminazione (cfr. consid. 2.10.; 2.11.; 2.12.), contrariamente a quanto
deciso dalla Sezione del lavoro nel provvedimento impugnato.
Nel caso in esame, quindi,
gli atti vanno trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esamini se le altre
condizioni contemplate dall’art. 69 Reg. 1408/71 per concedere il diritto
all’esportazione delle prestazioni in __________ dal 27 novembre 2003 al 26
febbraio 2004 sono adempiute (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).
2.14. Secondo
l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso
delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.
L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo
l'importanza della lite e la complessità del procedimento.
La
disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni
devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a
partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le
prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).
Chiamata
a pronunciarsi su un ricorso inoltrato da una cassa di disoccupazione contro il
dispositivo di una decisione con la quale il Tribunale amministrativo del Canton
Zugo l'aveva obbligata al versamento di una somma a titolo di ripetibili, alla
luce delle prescrizioni cantonali applicabili, l'Alta Corte, in una decisione
del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, ha, in particolare, sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
(…)
1.1 Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 am 1.
Januar 2003 war der Anspruch auf Parteientschädigung für das kantonale
Beschwerdeverfahren auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung, ebenso wie im
Bereich der beruflichen Vorsorge, nicht bundes-, sondern kantonalrechtlich
geregelt (bis 31. Dezember 2002 in Kraft gewesener Art. 103 Abs. 6 AVIG). Nach
früherer Rechtsprechung trat das Eidgenössische Versicherungsgericht daher auf
Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen einen aus diesen
Sozialversicherungszweigen stammenden kantonalen Parteikostenentscheid mangels
bundesrechtlicher Anspruchsgrundlage nicht ein (BGE 112 V 111 ff.; ARV 1990 Nr.
11 S. 63). In BGE 126 V 143 ist das Gericht von dieser Praxis abgerückt und hat
neu - zwecks Wahrung des Sachzusammenhangs und der Einheit des Prozesses auf
dem Gebiete der Sozialversicherung - seine sachliche Zuständigkeit zur
Überprüfung auch rein kantonalrechtlich begründeter Prozess(kosten)entscheide
bejaht (BGE 126 V 143, insb. 147 ff. Erw. 2b). Mit Inkrafttreten des ATSG ist
diese Rechtsprechung für das Arbeitslosenversicherungsrecht - soweit ein
angefochtener Entscheid zum Anspruch auf Parteientschädigung im kantonalen
Verfahren nach dem 31. Dezember 2002 ergangen ist (vgl. zur Publikation in der
Amtlichen Sammlung bestimmtes Urteil T. vom 23. Januar 2003 [H 255/02] Erw.
2.2; n.d.r.: pubblicata in DTF 129 V 113) - nur noch von beschränkter
Tragweite, wie sich aus nachstehender Erwägung ergibt.
1.2 Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für
sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die
Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit
1. Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde
führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese
geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit
dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen
Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben
anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw.
6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20.
März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen
ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die
Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von
fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die
bisherigen kantonalen Vorschriften.
§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den
Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976
(Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor,
dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine
Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne
einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts
hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den
bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des
grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch)
im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu
keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren
gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im
vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige
Rechtswirkung entfaltet, die
der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g
Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)."
(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)
Secondo
l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella
misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi
e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato
in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener
conto del valore litigioso (cpv. 2).
Ora,
visto il tenore dell'art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza
federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione
cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme
a quest'ultimo (cfr. DTF 130 V 320 consid. 2.1.).
Va
inoltre ricordato che, di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente
vincente in causa e rappresentato da un'organizzazione sindacale (DTF 122 V
278; STFA non pubblicata dell'8 luglio 1997 nella causa D., I 73/96; STFA non
pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa M.P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30
settembre 1998 nella causa A.C.F.R., I 462/97 e STFA non pubblicata del 13
gennaio 2000 nella causa K.K., U 284/99 circa il diritto a ripetibili della
persona cognita in materia), anche in assenza di una esplicita richiesta (DTF
118 V 139).
Al
proposito, il Tribunale Federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha
avuto occasione di ricordare che:
"
Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V 278),
le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière de
droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse
des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de
dépens, tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid. 3e/aa)
que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette occasion,
la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette réglementation
est applicable lorsque d'autres organismes offrent une représentation qualifiée
aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).
Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre
des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110 p.
341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia
(arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment
(arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de
l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non
publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19
novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses
communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans
Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7
mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié
H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril
1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du
3 février 1999)".
In simili condizioni, visto l'esito della procedura, la Sezione del
lavoro verserà all'assicurato, rappresentato dall’RA 1, fr. 400.-- a titolo di
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 22 aprile 2004 è annullata.
§§ Gli
atti sono trasmessi all’amministrazione affinché verifichi se l’assicurato
adempie gli ulteriori presupposti per poter beneficiare del diritto
all’esportazione delle prestazioni.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Sezione del lavoro verserà all’assicurato la somma di fr. 400.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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