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Decisione

38.2004.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 novembre 2004Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

XIII e XIV sono stati notificati all'assicurato per conoscenza (cfr. doc. XV).

in

diritto

In

ordine

2.1. Il 1° gennaio

2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1).

Ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 della LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate.

In virtù

del fatto che in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA) le norme di

procedura entrano in vigore immediatamente (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid.

3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2, pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella

causa P., I 474/03, consid. 2.3.; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.

4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b), tutte le decisioni emanate dopo

il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per fissare il

momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla

posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA

alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).

La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale.

L'art. 52

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici.

Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di

regola non sono accordate ripetibili.

Nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 51 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio

di datori di lavoro che soggiacciono in Svizzera ad una procedura d’esecuzione

forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per

insolvenza, se:

a.

il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b.

il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c.

hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di

pignoramento per crediti salariali.

Il cpv. 2

di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per

insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente

dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle

decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,

nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

2.3. A norma

dell’art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in

fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità, entro 60

giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di

commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e

fallimenti.

Alla

scadenza di questo termine, il diritto all’indennità per insolvenza, che copre

unicamente i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto

lavorativo (cfr. art. 52 cpv. 1 LADI), si estingue ai sensi dell’art. 53 cpv. 3

LADI.

L’assicurato

che pretende un’indennità per insolvenza deve presentare alla cassa competente:

a) il

modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;

b) il

certificato di assicurazione AVS/AI;

c)

il permesso di domicilio o di dimora oppure un’attestazione di domicilio del

Comune ovvero, se è straniero, il permesso pertinente;

d)

tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto

all’indennità (cfr. art. 77 cpv. 1 OADI).

2.4. Il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA) ha già avuto modo di stabilire che i termini

previsti dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il

diritto alle prestazioni) non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine, ma

hanno carattere perentorio.

Concretamente,

ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio,

la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto

all'indennità per mancanza di un presupposto formale.

Allorché

invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato

rispetto dello stesso provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su

queste questioni, cfr. in particolare: STFA del 27 marzo 2002 nella causa G., C

300/01; STFA del 27 marzo 2002 nella causa B., C 312/01; STFA del 18 settembre

2001 nella causa M., C 189/01; STFA del 18 dicembre 2000 nella causa P., C

152/00; STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; STFA del 15 aprile

1987 nella causa B.C. SA, C 82/86; DLA 2002 N 29, consid. 1a, pag. 187; DLA

2000 N. 6, pag. 27; DLA 1998 N. 27, consid. 2, pag. 149; DLA 1996/1997 N. 13,

consid. 1a, pag. 70; DLA 1995 N. 21, consid. 1a, pag. 123-124; DLA 1993/1994 N

4, consid. 1, pag. 30; DLA 1986 N. 13, consid. 2, pag.

50; DTF 124 V 75; DTF 123 V 106; DTF 119 V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V 123;

DTF 110 V 334; vedi pure H.-U. Stauffer, Serie: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed. Schulthess, Zurigo 1998, pag. 109).

Pertanto

se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di 60 giorni a

decorrere dalla pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di

commercio - senza che siano adempiuti i necessari presupposti per la

“restituzione di un termine” - il diritto all’indennità per insolvenza si

estingue.

Al

riguardo, occorre rilevare che, per quanto attiene alla domanda di indennità

per insolvenza, la perentorietà del termine per far valere il diritto

all'indicizzazione viene espressamente sancita dall’art. 53 cpv. 3 LADI.

2.5. Ai sensi

dell'art. 41 LPGA (disposizione applicabile al caso di specie; cfr. consid.

2.1) se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua

colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla

cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per

compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,

consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Chiamata

a pronunciarsi in un caso concernente la tempestività dell'esercizio del

diritto all'indennità per intemperie, la nostra Massima Istanza ha, in

particolare, rilevato che:

"

(…)

Anzufügen bleibt, dass für die Bestimmungen über

die Einhaltung (Art. 39 Abs. 1 ATSG) und Wiederherstellung einer Frist (Art. 41

Abs. 1 ATSG) auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 2003 in Kraft

stehenden Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 (ATSG) die bisherige

Rechtsprechung (BGE 114 V 123, 112 V 255; ARV 1991 Nr. 17 S. 122, je mit

Hinweisen) gilt; denn in beiden Fällen hat der Gesetzgeber keine Neuerungen,

sondern lediglich eine einheitliche Regelung der bisherigen Praxis beabsichtigt

(vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, N 2 zu Art. 39 und N 2 ff. zu Art.

41). (…)"

(cfr. STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C

272/03)

La

giurisprudenza concernente la restituzione di un termine inosservato per motivi

indipendenti dalla propria volontà, sviluppata prima dell'entrata in vigore

dell'art. 41 LPGA, mantiene pertanto la sua validità (cfr. in questo senso

anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza

del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, pag. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 ss.; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n.

151).

Va qui rilevato che i criteri per stabilire se si è di fronte ad un

"impedimento non colpevole" sono gli stessi e valgono sia nel caso in

cui l'interessato agisce direttamente che in quello in cui si avvale di un

rappresentante.

In una

sentenza del 25 febbraio 1999 nella causa B., (I 469/98) il TFA ha confermato

il giudizio con il quale questo Tribunale ha respinto un'istanza di

restituzione in intero contro il lasso dei termini e ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

1.- Nei considerandi dell'impugnata pronunzia è stato

correttamente esposto che ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, applicabile in virtù

degli art. 69 LAI e 96 LAVS, la restituzione per l'inosservanza di un termine

può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito. I giudici di

prime cure hanno pure ricordato in modo pertinente i principi di giurisprudenza

- riguardanti l'art. 35 OG, di analogo tenore - richiamabili in concreto,

rammentando segnatamente che la malattia o la degenza in ospedale costituisce

un impedimento giustificante la restituzione in intero se l'infermità è di

natura tale da impossibilitare la persona ad agire essa stessa entro il termine

o a conferire a un terzo un mandato di rappresentanza (DTF 119 II 87 consid.

2a, 114,11 182 consid. 2, 112 V 255 consid. 2a; Poudret/Sandoz-Monoz,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990,

ad art. 35, n. 2.3, n. 2.4 e n. 2.7). Soltanto la malattia che si manifesta

alla fine del termine fissato e che impedisce la parte di difendere lei stessa

i propri interessi e di far capo ai servizi di un terzo tempestivamente

costituisce un impedimento senza colpa (DTF 112 V 256). Secondo la prassi,

ognuno è libero infatti di redigere e di depositare l'atto processuale

nell'ultimo periodo del termine di ricorso (STFA 1969 pag. 149).

Considerandi

2.

- Nel caso in esame è pacifico che la decisione dell'UAI, la

quale reca la data 13 maggio 1998, è stata notificata a X il giorno seguente la

sua emanazione; il termine di ricorso di 30 giorni, che ha iniziato a decorrere

il 15 maggio 1998, è venuto a scadere il lunedì, 15 giugno 1998.

a) Come rettamente esposto dalla precedente autorità, i

certificati medici prodotti dall'istante per giustificare la sua impossibilità

di agire personalmente o di incaricare un terzo tempestivamente attestano

soltanto che egli è stato ricoverato in ospedale per disturbi cardiaci dal 2 al

5.

giugno 1998 e che al tempo presentava un'incapacità lavorativa del 100 %.

Appare evidente ora che, se X ha potuto conferire mandato al suo legale per

rappresentarlo, ciò che è avvenuto tramite il fiduciario X il 4 giugno 1998 e

mediante sottoscrizione della procura ricevuta dal patrocinatore in data 10

giugno 1998, egli pure avrebbe potuto, al più tardi allegandola a detta

procura, trasmettergli la decisione 13 maggio 1998, in suo possesso sin dal 14

maggio seguente. Durante l'intero periodo precedente la scadenza del termine di

ricorso egli era in effetti quantomeno in grado di affidare l'esecuzione

dell'atto di procedura omesso a un idoneo sostituto (DTF 119 II 88 consid. 2b).

b) Da un altro lato, deve comunque essere negato un impedimento

non colposo di agire tempestivamente anche per quanto concerne il mandatario

del ricorrente. A questo proposito va rilevato innanzitutto che, contrariamente

a quanto affermato dal legale nelle osservazioni completive del 29 luglio 1998,

nella lettera 9 giugno 1998 l'assicurato non aveva affatto asserito di non

disporre di ulteriori documenti riguardanti la sua richiesta. Nulla avrebbe

pertanto impedito il patrocinatore di premurarsi direttamente presso il suo

cliente della sorte di un'eventuale decisione in suo possesso. All'esame

dell'inserto risulta inoltre che il legale del ricorrente, pur avendo avuto a

sua disposizione la proposta di decisione 20 aprile 1998 e lo scritto del 5 maggio

seguente sin dal 5 giugno 1998, documenti dai quali emergeva chiaramente

l'imminenza della resa di un provvedimento di rifiuto delle prestazioni

richieste, solo sei giorni dopo aver ottenuto la procura debitamente firmata

dal suo mandante si è rivolto all'amministrazione formulando un'istanza di

visione degli atti. In tali circostanze dev'essere ammesso che il mandatario ha

agito con ingiustificato ritardo e che peraltro avrebbe avuto a sua

disposizione elementi sufficienti anche per depositare tempestivamente un atto

ricorsuale di propria iniziativa (DTF 114 11 183 consid. 2).

c) Dato quanto precede, non adempiendo l'istante ed il suo

patrocinatore ai requisiti legali e di giurisprudenza posti al riguardo, a

ragione la domanda di restituzione del termine per interporre ricorso contro la

decisione 13 maggio 1998 è stata disattesa. Il gravame di X, infondato, deve

pertanto essere respinto, mentre merita conferma la pronunzia dell'autorità

giudiziaria cantonale. (…)"

(cfr. STFA del 25 febbraio 1999 nella causa B., I 469/98, la

sottolineatura é del redattore)

Anche

Kieser, nel suo commento all'art. 41 LPGA, al riguardo, tra l'altro, rileva

che:

"

(…)

4.

c) ( )

Die Hinderung kann auf einen objektiven

oder auf einen subjektiven Grund zurückzuführen sein. Objektiv ist ein

Hindernis, wenn es der gesuchstellenden Person oder ihrer Vertretung infolge

eines von ihrem Willen unabhängigen Umstand objektiv unmöglich war, die Frist

zu wahren (KÖlz/HÄNER, Rz. 345). Ein subjektives Hiendernis liegt etwa vor,

wenn die gesuchstellende Person sich in einem Irrtum befindet (BEERLI-BONORAND,

Rechtsmittel, 229).

(…)

5.

d) Die Hinderung kann auf die gesuchstellende

Person oder ihre Vertretung zurückgehen. Damit hat sich der

Gesetzgeber - entgegen einzelnen kantonalen Bestimmungen - für eine strengere

Umschreibung der Voraussetzungen entschieden, die Art. 24 Abs. 1 VwVG

entspricht. Es muss also die gesuchstellende Partei auch für ein Verschulden

der Vertretung einstehen, ohne dass eine Entlastung über die Sorgfalt bei Wahl

und Instruktion der Vertretung möglich wäre (dazu BEERLI-BONORAND,

Rechtsmittel, 230 f.). (…)"

(cfr. Kieser op. cit., ad Art. 41, n. 4 e 5)

Infine

una decisione del 26 novembre 1993 nella causa A. AG, C 8/93 (confermata nella

già citata STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C 272/03) il TFA, in

particolare, ha osservato che:

"

(…)

Anderseits ist der Vorinstanz darin

beizupflichten, dass von einem als juristischer Person konstituierten Betrieb -

anders als von einem Einzelunternehmer - grundsätzlich verlangt werden darf,

dass bei (krankheitsbedingtem) Ausfall eines Angestellten entsprechende

organisatorische Vorkehrungen getroffen werden (vgl. auch Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Anmerkung unter N 36 zu Art. 45 AVIG).

Die Pflicht zur Ergreifung geeigneter Massnahmen

kann jedoch nicht bedeuten, dass im konkreten Einzelfall, wo solche Massnahmen

unterlassen wurden, ein entschuldbarer Grund von vornherein entfällt. Mit dem

blossen Hinweis der Vorinstanz auf die Pflicht der Beschwerdeführerin als

juristische Person, durch organisatorische Massnahmen "solche Pannen"

zu vermeiden, lässt sich die Ablehnung einer Wiederherstellung der Frist daher

nicht begründen. Denn die Rechtsnatur eines Betriebes ist nicht allein ausschlaggebend.

Es kommt vielmehr auch auf die Grösse und die Organisation an. Ob ein

entschuldbarer Grund für die verspätete Meldung vorliegt oder nicht, ist daher

im Einzelfall aufgrund der konkreten Gegebenheiten zu beurteilen. (…)"

(cfr.

STFA del 26 novembre 1993 nella causa a. AG, C 8/93)

2.6

La

giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta

improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine

sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non

colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire

entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V

255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C

272/03; STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C

366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.

17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

L'Alta

Corte, nella già citata STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG (C 272/03),

riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo di restituzione

del termine, ha rilevato:

"

(…)

2.2

Krankheit kann ein unverschuldetes, zur

Wiederherstellung führendes Hindernis sein, doch muss die Erkrankung derart

sein, dass der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert

Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Handlung zu

beauftragen. So hat das Eidgenössische Versicherungsgericht etwa eine

Wiederherstellung bei einem an einer schweren Lungenentzündung erkrankten und hospitalisierten

Versicherten oder einem wegen schwerer nachoperativer Blutungen stark

beeinträchtigten Versicherten zugelassen (BGE 112 V 255 mit Hinweisen). Für die

Frage der Entschuldbarkeit ist rechtsprechungsgemäss die letzte Zeit der

Dreimonatsfrist bedeutsam (ARV 1988 Nr. 17 S. 129 Erw. 4b, welche in BGE 114 V

123.

nicht publiziert wurde, sowie BGE 112 V 256 in fine). Bei einem als

juristischer Person konstituierten Arbeitgeber darf - anders als bei einem

Einzelunternehmer - grundsätzlich verlangt werden, dass bei

(krankheitsbedingtem) Ausfall eines Angestellten entsprechende organisatorische

Vorkehrungen getroffen werden. Die Pflicht zur Ergreifung geeigneter Massnahmen

kann jedoch nicht bedeuten, dass im konkreten Einzelfall, wo solche Massnahmen

unterlassen wurden, ein entschuldbarer Grund von vornherein wegfällt; denn die

Rechtsnatur des Betriebes ist nicht allein ausschlaggebend, sondern es kommt

vielmehr auf die Grösse und Organisation des Betriebes an, weshalb für die

Frage der Entschuldbarkeit einer verspäteten Anmeldung stets im Einzelfall auf

Grund der konkreten Gegebenheiten zu entscheiden ist (nicht veröffentlichtes

Urteil A. AG vom 26. November 1993, C 8/93). (…)"

(cfr. STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C

272/03)

Sempre su

questo argomento il TFA, nella sentenza pubblicata in DTF 112 V 255, ha

osservato:

"

2.

- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt

werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis

abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall

des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte

Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung

mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn

der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann

(BGE

110.

Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer

obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes,

zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE

1969.

S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL,

Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass

der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln

oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen

(EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung

gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten

60jährigen Versicherten (in BGE

102.

V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils __________ vom 14. September

1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen

massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und

daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde

zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung

hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht

die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes

bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und

dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen

wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter

mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten

vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den

Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen

zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann

die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn

die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni

vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S.

273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege,

1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten

Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung

eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist,

weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift

erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149

f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff

vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist

es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen

oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen

ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage

sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen

die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)."

La nostra Massima Istanza, in una sentenza del 2

luglio 2003 nella causa D. (K 34/03), ha ancora osservato:

"

(…)

Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35

cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere

accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza

sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve

indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è

cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso, l'istituto

della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario

che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare

l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi,

secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG,

per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire

oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva

dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i

riferimenti ivi citati),

la giurisprudenza federale ammette in particolare

che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un

impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG,

non basta però che l'interessato medesimo sia

stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a

ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli

atti di procedura necessari,

non appena sia oggettivamente e soggettivamente

esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un

terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa

ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con

riferimenti),

in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta

di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia

cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le

condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare

una terza persona di agire in sua vece,

non sono quindi dati i presupposti stabiliti

dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e

l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (…)"

(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K

34/03)

2.7

In una

sentenza del 18 gennaio 2000 nella causa L, C 366/99, concernente proprio

l'applicazione dell'art. 53 cpv. 1 LADI, il TFA, confermando il giudizio

cantonale, ha precisato che:

"

(…)

2.

- Nella fattispecie, il fallimento della M.

SA, presso la quale aveva lavorato la richiedente, è stato pronunciato il 2

novembre 1998 e la relativa pubblicazione sul FUSC é avvenuta il 4 dicembre

seguente. Il termine di 60 giorni prescritto dalla legge per far valere il

diritto all'indennità per insolvenza era quindi già ampiamente scaduto quando,

il 18 febbraio 1999, l'assicurata ha sottoscritto la domanda di prestazioni.

Essendo la stessa tardiva, ne consegue la decadenza del diritto alla chieda

indennità.

L. non ha fatto valere, né innanzi alle precedenti

istanze né in sede di procedura federale, validi motivi idonei a giustificare

la restituzione del termine inosservato. Per le ragioni già esaurientemente

esposte nella pronunzia contestata - cui questa Corte deve integralmente

aderire e rimandare - l'asserto della ricorrente di non essere stata a

conoscenza del termine di 60 giorni, segnatamente per non esserne stata

informata dalla Cassa e dai servizi sociali, non è ritenibile quando

innanzitutto si consideri che, per una regola generale, nessuno può prevalersi

dell'ignoranza della legge (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 113 V 88 consid.

4c). Né d'altra parte è pertinente il richiamo ad un presunto obbligo di

informazione dell'amministrazione ritenuto come la stessa si attui in generale

solo dopo domanda da parte dell'assicurato e in tal caso può, qualora sia

errata, trovare tutela nel rispetto del principio della buona fede (cfr. DTF

124.

V 220 consid. 2b/aa, 109 V 55 consid. 3a, 107 V 160 consid. 2). (…)"

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L, C

366/99)

2.8

Nella

presente fattispecie dagli atti di causa risulta che, con decreti del 5

settembre 2003 e 27 ottobre 2003, la Pretura del Distretto di __________ ha

dichiarato l'apertura del fallimento e autorizzato la liquidazione dello stesso

mediante la procedura sommaria prevista dall'art. 231 LEF (cfr. doc. 14 e 37).

Il

fallimento della __________ SA è stato quindi pubblicato sul FUSC il 7 novembre

2003.

(cfr. doc. 14)

Dunque,

il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del

fallimento nel FUSC entro il quale presentare la domanda di indennità per

insolvenza (art. 53 cpv. 1 LADI), è scaduto il 7 gennaio 2004 visto che il 6

gennaio 2004 era un giorno festivo (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA disposizione qui

applicabile; cfr. consid. 2.1).

L'assicurato

ha sottoscritto il formulario "Domanda d'indennità per insolvenza" il

9.

gennaio 2004 e lo stesso è stato inviato in una busta, con l'intestazione del

suo rappresentante, sulla quale figura il timbro postale del 10 gennaio 2004 (cfr.

doc. 18 e 19).

Pertanto

(e non è contestato) la domanda d'indennità per insolvenza è stata inoltrata

tardivamente. Il diritto alle prestazioni è quindi estinto a meno che siano

adempiuti i necessari presupposti per la "restituzione di un termine"

(cfr. art. 53 cpv. 3 LADI e consid. da 2.3 a 2.7).

2.9

Va qui

rilevato che l'assicurato non ha formulato un'esplicita richiesta di

restituzione del termine legale per inoltrare la "Domanda d'indennità per

insolvenza" entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Tuttavia,

di fatto, con l'invio della "Domanda d'indennità per insolvenza" da

parte del suo rappresentante subito dopo la cessazione dell'impedimento e il

suo rientro in Svizzera, l'assicurato per atti concludenti ha chiesto la

restituzione del termine.

A

giustificazione del ritardo con il quale ha inoltrato la "Domanda

d'indennità per insolvenza", il rappresentante dell'assicurato ha addotto

che a causa di malattia egli non ha potuto rientrare dall'estero prima del 9

gennaio 2004.

Inoltre,

essendo egli l'unico ad occuparsi dell'assistenza giuridica nella sede

periferica dell'RA 1 a __________, non gli sarebbe neppure stato possibile

delegare la pratica ad altra persona.

Al

riguardo il TCA constata innanzitutto che l'assicurato ha conferito

"Procura" all'RA 1, Segretariato di __________ e non individualmente

al signor __________ dipendente presso la sede periferica di __________ (cfr.

doc. 12).

Questa

circostanza non è tuttavia decisiva nella misura in cui ad occuparsi della pratica

dell'assicurato è sempre stato il signor __________. Quest'ultimo deve dunque

essere considerato il rappresentante dell'assicurato .

Resta da

stabilire se il rappresentante può fare valere motivi atti a giustificare il

ritardo legati alla sua persona.

Nel

"Certificato medico" del 4 febbraio 2004 il Dr. __________ ha

attestato che:

"

Si certifica che il signor __________, nato __________,

__________, ha sofferto di gastroenterite di probabile origine alimentare dal

02.01.04

al 09.01.04.

Durante quel periodo era impossibilitato alla

guida della automobile." (cfr. doc. 10)

Come

visto che la malattia costituisce un impedimento giustificante la restituzione

in intero se l'infermità è tale da impossibilitare la persona ad agire essa

stessa entro il termine o a conferire a un terzo un mandato di rappresentanza

(cfr. la giurisprudenza citata ai consid. 2.5 e 2.6). Ora il certificato,

peraltro allestito da un medico ticinese più di un mese dopo, attesta

semplicemente che il rappresentante dell'assicurato era impossibilitato a

guidare nei primi giorni di gennaio 2004.

Il

problema di salute non era dunque di una gravità tale da impedire

all'assicurato di rispettare la scadenza dei termini, mediante una

comunicazione alla Cassa di disoccupazione per telefono o via fax o,

eventualmente, delegare ad un collega il compito di inviare la documentazione

all'amministrazione. Nel caso concreto non sono dunque dati gli estremi per la

restituzione del termine.

La

decisione impugnata deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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