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Decisione

38.2004.35

Non può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni l'assicurato che nei due anni precedenti non ha adempiuto e non può essere esonerato dall'adempimento del periodo di contrib

10 novembre 2004Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

5 e 9).

Dalle

risultanze appena riprodotte questo Tribunale deve pertanto concludere che a

ragione la Cassa ha stabilito che dal 1° gennaio 2004 l'assicurato non ha

diritto alle indennità di disoccupazione e non gli ha quindi aperto un nuovo

termine quadro per la riscossione dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

Infatti,

dopo la scadenza del termine quadro per la riscossione che va dal 1° gennaio

2002 al 31 dicembre 2003, per poter aprire un nuovo termine quadro per la riscossione

l'assicurato deve dimostrare che nel precedente termine quadro per la

riscossione egli ha compiuto o é liberato dall'obbligo di compiere il periodo

di contribuzione (cfr. consid. 2.5 e 2.6).

Ora, come

risulta dai FAUT, nel termine quadro per il periodo di contribuzione che va dal

1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI), per almeno 16

Considerandi

mesi, l'assicurato non ha lavorato, non ha compiuto alcun servizio militare o

protezione civile (periodo questo che verrebbe parimenti computato ai sensi

dell'art. 13 cpv. 2 lett. b LADI) e non è stato impossibilitato a lavorare per

nessuna ragione.

Egli ha

pure dichiarato di essere vedovo già in occasione dell'iscrizione al

collocamento del 7 settembre 2001 (cfr. doc. 6). Visto che la morte del coniuge

risale a più di un anno già per questa ragione è pure escluso il motivo di

esonero di cui all'art. 14 cpv. 2 LADI).

Dunque,

durante il termine quadro per il periodo di contribuzione che va dal 1° gennaio

2002.

al 31 dicembre 2003 l'assicurato non ha compiuto e nemmeno poteva essere

esonerato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione ai sensi degli

art. 13 e 14 LADI.

Pertanto,

mancando il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, il 1° gennaio

2004.

non può essere aperto un nuovo termine quadro per la riscossione a favore

dell'assicurato.

La

decisione impugnata va quindi confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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