38.2004.37
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3 settembre 2004Italiano26 min
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Numero d'incarto:
38.2004.37
Data decisione, Autorità:
03.09.2004, TCA
Titolo:
opposizione interposta dopo la scadenza del termine-Incapacità lavorativa a causa di malattia comprovata soltanto durante la prima parte del termine.L'impedimento di agire è comunque insorto alcune settimane prima della scadenza del termine e non nell'ultimo periodo.Restituzione del termine negata
COMPUTO DEL TERMINE
INTEMPESTIVITÀ
RESTITUZIONE IN INTERO DEI TERMINI
art. 38 LPGA
art. 39 cpv. 1 LPGA
art. 40 cpv. 1 LPGA
art. 41 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.37
rs/gm
Lugano
3 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2004 di
RI1
contro
la decisione del 25 marzo 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 23 ottobre 2003 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI1 è
inidoneo al collocamento a far tempo dal 1° luglio 2003, poiché oggettivamente,
visti gli impegni assunti nella propria attività professionale di gerente di un
ristorante, egli non è disponibile per il mercato del lavoro (cfr. doc. III3).
1.2. Contro tale
provvedimento l'assicurato ha interposto opposizione l'11 dicembre 2003 (cfr.
doc. III2).
1.3. La Sezione
del lavoro, il 25 marzo 2004, ha emanato una decisione su opposizione con cui
ha ritenuto l'opposizione introdotta dall'assicurato irricevibile, in quanto
tardiva.
A
motivazione di questo provvedimento l'amministrazione ha rilevato:
" 1. Il
signor RI1 si è riscritto in disoccupazione in data 16 aprile 2003 (termine
quadro di riscossione: 1. agosto 2002 - 31 luglio 2004; guadagno assicurato: fr.
8'900.-), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come consulente finanziario.
In data 31 ottobre 2003 l'assicurato ha chiuso il periodo di controllo della
disoccupazione.
Con
comunicazione 5 settembre 2003 per dubbi circa l'idoneità al collocamento
l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito URC) di __________ ha
sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il caso del signor RI1
per decisione, in relazione alla sua mancata partecipazione al programma di
occupazione temporanea assegnatogli in data 14 agosto 2003 per il periodo dal
20 agosto al 31 dicembre 2003.
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti, segnatamente sentito personalmente il signor RI1 a
verbale in data 24 settembre 2003, con decisione 23 ottobre 2003 il servizio
cantonale ha ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento a far tempo dal 1.
luglio 2003, visti gli impegni da lui assunti relativamente alla sua attività
(apertura di un ristorante).
Contro
la predetta decisione l'assicurato ha interposto opposizione in data 11/16
dicembre 2003.
Con
scritto 18 dicembre 2003 il servizio cantonale ha sottoposto all'assicurato per
conoscenza ed eventuali osservazioni gli accertamenti esperiti presso la Posta,
ritenuto come il termine di trenta giorni per interporre opposizione è venuto
scadere in data 24 novembre 2003.
Con
lettera 24/30 dicembre 2003 l'opponente ha informato il servizio cantonale
della sua impossibilità a rispettare il termine per l'inoltro dell'opposizione
a causa di problemi di salute occorsigli nel mese di novembre (infezione
all'occhio destro, con conseguente cura con antibiotici, prelievo ambulatoriale
nella spina dorsale e immobilizzazione a letto per alcuni giorni).
Richiesto
dal servizio cantonale in data 13 gennaio 2004 di precisare e documentare
l'asserito impedimento fisico, l'assicurato ha prodotto con lettera 28
gennaio/2 febbraio 2004 un certificato medico del dr. med. __________,
specialista in medicina interna e medicina tropicale, medico curante del signor
RI1.
In
data 11/12 marzo 2004 il signor RI1 ha prodotto un certificato medico redatto
in data 28 gennaio 2004 dal servizio di oftalmologia dell'Ospedale __________
di __________, dal quale risulta che l'assicurato è stato in cura dal 22
ottobre 2003 al 7 gennaio 2004 per una patologia oftalmologica.
2.
Conformemente all'articolo 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo
opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali.
Conformemente
alla giurisprudenza, un invio raccomandato è reputato notificato al momento in
cui il destinatario l'ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è
reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle
lettere o nella sua casella postale, l'invio raccomandato è considerato
notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la
scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l'invio si considera
notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la
susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente
irrilevanti. Inoltre, affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è
necessario che il diretto interessato lo ritiri; a tal fine è sufficiente che
l'atto entri nella sua sfera d'azione. Una persona può del resto farsi
rappresentare da un terzo nel ritiro della sua corrispondenza (cfr. STCA del 5
dicembre 2002 nella causa D.B., 38.2002.230 e riferimenti ivi citati).
Secondo
l'articolo 41 LPGA, Se il richiedente o il
suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi
adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (cpv.
1). Se la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l'atto
omesso decorre dalla notifica della decisione (cpv. 2) (cfr. anche DTF
112 V 255).
3.
Nel caso in esame, dal certificato medico stilato in data 26 gennaio 2004 dal
medico curante del signor RI1 emerge che l'intervento ambulatoriale da lui
menzionato nel suo scritto 24/30 dicembre 2003 è avvenuto il 6 novembre 2003,
che l'assicurato è stato completamente inabile al lavoro per malattia dal 6 al
13 novembre 2003, mentre dal 14 novembre 2003 ha recuperato in maniera
integrale la propria abilità al lavoro.
D'altra
parte, dal certificato medico oculistico stilato in data 28 gennaio 2004 dal
servizio di oftalmologia dell'Ospedale ____________ non risulta che il signor RI1
sia stato inabile al lavoro a causa della patologia oftalmologica per la quale
è stato in cura fino al 7 gennaio scorso.
Visto
quanto precede, ritenuto come a far tempo dal 14 novembre 2003 l'opponente è
stato ritenuto dal suo medico curante di nuovo pienamente abile, l'assicurato
aveva dunque a disposizione una decina di giorni ancora, cessato l'impedimento,
per interporre, personalmente o per il tramite di un rappresentante, tempestiva
opposizione. Non trova dunque applicazione l'articolo 41 LPGA e l'opposizione è
pertanto irricevibile, in quanto tardiva.
Visto
quanto sopra, non si procederà dunque all'esame nel merito
dell'opposizione." (doc. III1)
1.4. L'assicurato
ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA,
esprimendosi come segue:
"
(…)
Noto con rammarico che le giustificazioni mediche che ho dovuto
richiedere ai rispettivi medici sono servite a poco considerato il fatto che la
vostra decisione si basa sul tardivo invio della mia lettera 24/30 dicembre
2003.
L'intervento ambulatoriale (prelievo spinale) effettuato dal mio
medico curante è stato effettuato per confermare la diagnosi della patologia
oftalmologica che si è conseguentemente verificata corretta. L'intervento mi ha
causato effettivamente dei gravi disturbi alla schiena con forti emicranie e se
secondo il certificato ero abile al mio lavoro a partire dal 14 novembre 2003
resta da risolvere il problema oftalmologico. Questa patologia recidiva non mi
impedisce di svolgere l'attività di gerente ma indubbiamente resta il fatto che
non posso vedere correttamente dall'occhio destro o leggere o avvicinarmi al computer
per scrivere fino a che la cura e l'infezione non sia completamente curata (7
gennaio 2004).
Questo per quanto riguarda la mia situazione di salute.
Per quanto riguarda la situazione con l'Ufficio Regionale di
Collocamento vorrei far notare che uno dei loro scopi è quello di assistere gli
assicurati nella ricerca di un nuovo impiego. Ho sempre effettuato le mie
ricerche di lavoro come richiesto ed approvato ai colloqui con il mio
consulente. Senza attendere oltre in gennaio 2003 ho seguito il corso esercenti
a mie spese pur continuando ad effettuare le ricerche di lavoro. Terminati gli
esami ho avuto rapidamente un'opportunità di riprendere un locale che ho fatto
dal 15 luglio 2003. Ecco un buon esempio di impegno nella ricerca di lavoro per
mettere fine al mio periodo di disoccupazione che l'assicurazione mi concedeva
fino a luglio 2004. (…)" (Doc. I)
1.5. Con scritto
del 27 maggio 2004 l'assicurato ha chiesto a chi rivolgersi per contestare il
provvedimento relativo all'ordine di restituzione di indennità di
disoccupazione percepite indebitamente nel corso dell'anno 2003 (cfr. doc. VI).
Il TCA ha
accertato che la Cassa __________, il 24 novembre 2003, ha emesso un ordine di
restituzione a seguito della decisione di inidoneità al collocamento (cfr.
VIIIbis), contro cui l'assicurato non ha tuttavia inoltrato opposizione. La
procedura di incasso è comunque stata sospesa in attesa dell'esito della
presente vertenza (cfr. doc. VIII; IX).
1.6. La Sezione
del lavoro, nella sua risposta di causa del 28 giugno 2004, ha postulato la
reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LADI.
Al
riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via
di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr.
SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa
K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20
marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360
consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto
si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per
quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle
assicurazioni sociali sono determinanti i disposti in vigore al momento in cui
si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1
consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR
2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Di
conseguenza nel caso in esame, visto che la fattispecie si riferisce al periodo
a decorrere dal 1° luglio 2003, sono applicabili anche le disposizioni di
diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, eventualmente
pertinenti.
2.3. Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se la
parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).
I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio
incluso (cpv. 4).
2.4. Nella
presente evenienza, con decisione formale del 23 ottobre 2003, la Sezione del
lavoro ha ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento a partire dal 1°
luglio 2003, in quanto oggettivamente egli, benché avesse dichiarato di essere
disponibile per il mercato del lavoro, vista l'attività di gestore e gerente di
un ristorante, non poteva essere collocato (cfr. consid. 1.1.; doc. III3; 12).
L'opposizione
inoltrata dall'assicurato l'11 dicembre 2003 (cfr. doc. III2; 9) è stata
considerata tardiva dall'amministrazione con decisione su opposizione del 25
marzo 2004 (cfr. consid. 1.3.; doc. III1).
Il
ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TCA.
Oggetto
della presente lite è pertanto la questione di sapere se l'opposizione
interposta dall'assicurato contro la decisione di inidoneità al collocamento
del 23 ottobre 2003 è tempestiva o meno.
Un invio
raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito
di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella
postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui
avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,
che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo
periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non
modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del
13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con
riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra
2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e dell'edizione del gennaio 2004).
Questa
finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto
debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,
l'intimazione di un atto.
Considerandi
Pertanto
chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo
che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando
correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31
consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid.
4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 9 agosto 2001
nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).
Secondo
costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto
notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139.
consid. 1, pag. 142-144).
Nel caso
in esame dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata
dall'amministrazione risulta che la decisione formale emessa dalla Sezione del
lavoro il 23 ottobre 2003 è stata inviata all'assicurato per raccomandata il
medesimo giorno ed è stata recapitata il 24 ottobre 2003 a _____________, dove
il ricorrente gestisce il __________ e vive nell'alloggio situato nel relativo stabile
(cfr. doc. 7; doc. 11). Essa è dunque stata notificata all'insorgente
correttamente.
Il
termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è, perciò, iniziato a decorrere
il 25 ottobre 2003 ed è scaduto, tenuto conto che l'ultimo giorno era una domenica,
lunedì 24 novembre 2003.
Entro
questa data, quindi, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l'opposizione alla
Sezione del lavoro o a un ufficio postale svizzero (cfr. consid. 2.3.).
L'opposizione,
per contro, è stata inviata per raccomandata alla Sezione del lavoro soltanto
l'11 dicembre 2003 (cfr. copia della busta allegata a doc. 9).
In simili
condizioni tale opposizione risulta tardiva.
2.5
Occorre ora
esaminare se l'assicurato può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi
dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni
dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine
per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid.
2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e
DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n.
151).
La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave
malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta
quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un
impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato
impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò
essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti
di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,
DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K
34/03).
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,
l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione
di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C
366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.
17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,
consid. 4, pag. 216).
Il TFA,
in una sentenza del 22 settembre 1986 nella causa B., pubblicata in DTF 112 V
255, riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo
di restituzione del termine, ha osservato:
"
2.
- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt
werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis
abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall
des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte
Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung
mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn
der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann
(BGE
110.
Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer
obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes,
zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE
1969.
S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL,
Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass
der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln
oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen
(EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung
gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten
60jährigen Versicherten (in BGE
102.
V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils Poltera vom 14. September
1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen
massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und
daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde
zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung
hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht
die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes
bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und
dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen
wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter
mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten
vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den
Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen
zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann
die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn
die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni
vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S.
273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege,
1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten
Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung
eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist,
weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift
erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149
f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff
vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist
es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen
oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen
ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage
sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen
die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)."
In una sentenza del 2 luglio 2003, nella causa
D., K 34/03, l'Alta Corte ha ancora osservato:
"
(…)
Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35
cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere
accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza
sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve
indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è
cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso,
l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere
straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui
occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri
restrittivi,
secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG,
per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire
oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva
dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i
riferimenti ivi citati),
la giurisprudenza federale ammette in particolare
che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un
impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG,
non basta però che l'interessato medesimo sia
stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a
ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli
atti di procedura necessari,
non appena sia oggettivamente e soggettivamente
esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un
terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa
ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con
riferimenti),
in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta
di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia
cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le
condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare
una terza persona di agire in sua vece,
non sono quindi dati i presupposti stabiliti
dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e
l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (…)"
A mente
del TCA tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto dell'art.
41.
LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la
giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).
2.6
Nel caso di
specie va rilevato che l'assicurato non ha formulato un'esplicita richiesta di
restituzione del termine legale per inoltrare l'opposizione entro dieci giorni
dalla cessazione dell'impedimento.
Agli atti
risulta, infatti, soltanto uno scritto del ricorrente del 24 dicembre 2003, in
cui, presentando le proprie osservazioni alla comunicazione della Sezione del
lavoro secondo cui l'opposizione interposta l'11 dicembre 2003 appariva
tardiva, ha precisato:
"
(…)
Non posso darmi pace nell'apprendere che per una manciata di
giorni ho oltrepassato il limite imposto dal vostro ufficio ma in novembre ho
avuto una condizione di salute molto precaria. A causa di un'infezione
all'occhio destro per la quale sono ancora in cura attualmente con dose
importante di antibiotici, non potevo scrivere o scrivere al computer visto che
la luce emessa mi impediva di focalizzare; per permettere ai professori di
identificare meglio l'origine di questa infezione e migliorare la cura, sono
stato sottoposto ambulatoriamente ad un prelievo nella spina dorsale che mi ha
bloccato a letto per 5-6 giorni.
Spero avervi dato qualche informazione utile supplementare che vi
permetta di valutare ed accettare la mia opposizione dell'11/16 dicembre 2003. (…)" (Doc. 6)
In ogni
caso, anche considerando tale lettera quale istanza di restituzione, la stessa
andrebbe respinta.
L'insorgente
nel periodo in questione ha effettivamente sofferto di una patologia
oftalmologica, come attestato dai Dr. med. __________ e __________,
rispettivamente __________ e __________ del Servizio di Oftalmologia e
Oftalmochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, i quali, il 28 gennaio
2004, hanno indicato che la relativa cura è durata dal 22 ottobre 2003 al 7
gennaio 2004 (cfr. doc. 2).
Inoltre
il Dr. med. __________, FMH in medicina interna e __________, il 26 gennaio
2004, ha certificato che l'assicurato, a seguito di un intervento ambulatoriale
che ha avuto luogo il 6 novembre 2003, è rimasto inabile al lavoro al 100% da
tale data sino al 13 novembre 2003. Il medico ha anche specificato che dal 14
novembre 2003 il ricorrente poteva riprendere a lavorare a tempo pieno (cfr.
doc. 3).
L'assicurato,
come appena esposto, ha ritrovato la piena capacità lavorativa a partire dal 14
novembre 2003.
Di
conseguenza il TCA ritiene che da tale data l'insorgente non era
impossibilitato a inoltrare l'opposizione contro la decisione formale del 23
ottobre 2003, il cui termine sarebbe scaduto il 24 novembre 2003.
Egli,
quindi, visto che il 14 novembre 2003 disponeva ancora di dieci giorni per
opporsi tempestivamente al citato provvedimento, era in grado di rispettare il
relativo termine.
Va, poi,
osservato che, a prescindere dalla questione di sapere se nell'arco di tempo da
quando gli è stata notificata la decisione del 23 ottobre 2003 alla fine
dell'inabilità lavorativa, ossia dal 24 ottobre al 13 novembre 2003,
l'assicurato era o meno impedito di conferire a un terzo un mandato di
rappresentanza, egli avrebbe comunque potuto incaricare una terza persona di
interporre opposizione a suo nome perlomeno dal 14 al 24 novembre 2003 (cfr.
STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Inoltre
dalla DTF 112 V 255 consid. 2a (cfr. consid. 2.5.) emerge che determinante per
stabilire se una determinata malattia, quale impedimento non colpevole, ha reso
impossibile a un assicurato di agire egli stesso o di conferire a un terzo il
mandato di agire a suo nome è soprattutto l'ultimo periodo del termine, poiché
la normativa legale permette di elaborare il ricorso contro un determinato atto
e di procedere al relativo inoltro anche solo alla fine del termine. Se l'assicurato
si ammala qualche tempo prima dello scadere del termine, di regola è possibile
ed esigibile che egli difenda personalmente i suoi interessi o incarichi un
terzo per questo compito. Se, per contro, la malattia insorge proprio alla fine
del termine, in linea di principio l'assicurato non è in grado di agire egli
stesso o di scegliere un rappresentante. Pertanto in tali casi la restituzione
del termine deve essere garantita.
Il
principio secondo cui per stabilire se la presentazione tardiva di un atto a
causa di una malattia è scusabile o meno risulta rilevante l'ultimo periodo del
termine è stato ribadito in una recente sentenza dell'Alta Corte del 9 luglio
2004.
nella causa S. AG, C 272/03, consid. 2.2.
Nella
presente fattispecie la cura relativa alla patologia oftalmica prestata dai
medici dell'Ospedale __________ di __________ è iniziata il 22 ottobre 2003 e,
più specificatamente, l'intervento ambulatoriale, che ha causato l'inabilità
lavorativa, risale al 6 novembre 2003 (cfr. doc. 2, 3).
Dato che
il termine per introdurre l'opposizione spirava il 24 novembre 2003, va
ritenuto che l'impedimento di agire è insorto alcune settimane prima della
menzionata scadenza.
Di
conseguenza, alla luce della giurisprudenza appena ricordata e considerato, da
un lato, che la malattia e l'incapacità al lavoro sono subentrate un certo
tempo prima della fine del termine, dall'altro, che negli ultimi giorni di tale
termine l'assicurato, come esposto sopra, era in grado egli stesso di
interporre opposizione alla decisione formale del 23 ottobre 2003 o quantomeno
di conferire un mandato di rappresentanza a terzi, va ritenuto che, in casu,
l'inoltro tardivo dell'opposizione non è scusabile.
In simili
condizioni il TCA deve concludere che nella presente fattispecie non sono dati
i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il
termine per interporre opposizione contro la decisione formale del 23 ottobre
2003.
Pertanto,
visto che l'opposizione dell'11 dicembre 2003 è stata inoltrata tardivamente,
la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 25 marzo 2004
deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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