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Decisione

38.2004.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 settembre 2004Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti, segnatamente sentito personalmente il signor RI1 a

verbale in data 24 settembre 2003, con decisione 23 ottobre 2003 il servizio

cantonale ha ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento a far tempo dal 1.

luglio 2003, visti gli impegni da lui assunti relativamente alla sua attività

(apertura di un ristorante).

Contro

la predetta decisione l'assicurato ha interposto opposizione in data 11/16

dicembre 2003.

Con

scritto 18 dicembre 2003 il servizio cantonale ha sottoposto all'assicurato per

conoscenza ed eventuali osservazioni gli accertamenti esperiti presso la Posta,

ritenuto come il termine di trenta giorni per interporre opposizione è venuto

scadere in data 24 novembre 2003.

Con

lettera 24/30 dicembre 2003 l'opponente ha informato il servizio cantonale

della sua impossibilità a rispettare il termine per l'inoltro dell'opposizione

a causa di problemi di salute occorsigli nel mese di novembre (infezione

all'occhio destro, con conseguente cura con antibiotici, prelievo ambulatoriale

nella spina dorsale e immobilizzazione a letto per alcuni giorni).

Richiesto

dal servizio cantonale in data 13 gennaio 2004 di precisare e documentare

l'asserito impedimento fisico, l'assicurato ha prodotto con lettera 28

gennaio/2 febbraio 2004 un certificato medico del dr. med. __________,

specialista in medicina interna e medicina tropicale, medico curante del signor

RI1.

In

data 11/12 marzo 2004 il signor RI1 ha prodotto un certificato medico redatto

in data 28 gennaio 2004 dal servizio di oftalmologia dell'Ospedale __________

di __________, dal quale risulta che l'assicurato è stato in cura dal 22

ottobre 2003 al 7 gennaio 2004 per una patologia oftalmologica.

2.

Conformemente all'articolo 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo

opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali.

Conformemente

alla giurisprudenza, un invio raccomandato è reputato notificato al momento in

cui il destinatario l'ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è

reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle

lettere o nella sua casella postale, l'invio raccomandato è considerato

notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la

scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l'invio si considera

notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la

susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente

irrilevanti. Inoltre, affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è

necessario che il diretto interessato lo ritiri; a tal fine è sufficiente che

l'atto entri nella sua sfera d'azione. Una persona può del resto farsi

rappresentare da un terzo nel ritiro della sua corrispondenza (cfr. STCA del 5

dicembre 2002 nella causa D.B., 38.2002.230 e riferimenti ivi citati).

Secondo

l'articolo 41 LPGA, Se il richiedente o il

suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi

adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (cpv.

1). Se la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l'atto

omesso decorre dalla notifica della decisione (cpv. 2) (cfr. anche DTF

112 V 255).

3.

Nel caso in esame, dal certificato medico stilato in data 26 gennaio 2004 dal

medico curante del signor RI1 emerge che l'intervento ambulatoriale da lui

menzionato nel suo scritto 24/30 dicembre 2003 è avvenuto il 6 novembre 2003,

che l'assicurato è stato completamente inabile al lavoro per malattia dal 6 al

13 novembre 2003, mentre dal 14 novembre 2003 ha recuperato in maniera

integrale la propria abilità al lavoro.

D'altra

parte, dal certificato medico oculistico stilato in data 28 gennaio 2004 dal

servizio di oftalmologia dell'Ospedale ____________ non risulta che il signor RI1

sia stato inabile al lavoro a causa della patologia oftalmologica per la quale

è stato in cura fino al 7 gennaio scorso.

Visto

quanto precede, ritenuto come a far tempo dal 14 novembre 2003 l'opponente è

stato ritenuto dal suo medico curante di nuovo pienamente abile, l'assicurato

aveva dunque a disposizione una decina di giorni ancora, cessato l'impedimento,

per interporre, personalmente o per il tramite di un rappresentante, tempestiva

opposizione. Non trova dunque applicazione l'articolo 41 LPGA e l'opposizione è

pertanto irricevibile, in quanto tardiva.

Visto

quanto sopra, non si procederà dunque all'esame nel merito

dell'opposizione." (doc. III1)

1.4. L'assicurato

ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA,

esprimendosi come segue:

"

(…)

Noto con rammarico che le giustificazioni mediche che ho dovuto

richiedere ai rispettivi medici sono servite a poco considerato il fatto che la

vostra decisione si basa sul tardivo invio della mia lettera 24/30 dicembre

2003.

L'intervento ambulatoriale (prelievo spinale) effettuato dal mio

medico curante è stato effettuato per confermare la diagnosi della patologia

oftalmologica che si è conseguentemente verificata corretta. L'intervento mi ha

causato effettivamente dei gravi disturbi alla schiena con forti emicranie e se

secondo il certificato ero abile al mio lavoro a partire dal 14 novembre 2003

resta da risolvere il problema oftalmologico. Questa patologia recidiva non mi

impedisce di svolgere l'attività di gerente ma indubbiamente resta il fatto che

non posso vedere correttamente dall'occhio destro o leggere o avvicinarmi al computer

per scrivere fino a che la cura e l'infezione non sia completamente curata (7

gennaio 2004).

Questo per quanto riguarda la mia situazione di salute.

Per quanto riguarda la situazione con l'Ufficio Regionale di

Collocamento vorrei far notare che uno dei loro scopi è quello di assistere gli

assicurati nella ricerca di un nuovo impiego. Ho sempre effettuato le mie

ricerche di lavoro come richiesto ed approvato ai colloqui con il mio

consulente. Senza attendere oltre in gennaio 2003 ho seguito il corso esercenti

a mie spese pur continuando ad effettuare le ricerche di lavoro. Terminati gli

esami ho avuto rapidamente un'opportunità di riprendere un locale che ho fatto

dal 15 luglio 2003. Ecco un buon esempio di impegno nella ricerca di lavoro per

mettere fine al mio periodo di disoccupazione che l'assicurazione mi concedeva

fino a luglio 2004. (…)" (Doc. I)

1.5. Con scritto

del 27 maggio 2004 l'assicurato ha chiesto a chi rivolgersi per contestare il

provvedimento relativo all'ordine di restituzione di indennità di

disoccupazione percepite indebitamente nel corso dell'anno 2003 (cfr. doc. VI).

Il TCA ha

accertato che la Cassa __________, il 24 novembre 2003, ha emesso un ordine di

restituzione a seguito della decisione di inidoneità al collocamento (cfr.

VIIIbis), contro cui l'assicurato non ha tuttavia inoltrato opposizione. La

procedura di incasso è comunque stata sospesa in attesa dell'esito della

presente vertenza (cfr. doc. VIII; IX).

1.6. La Sezione

del lavoro, nella sua risposta di causa del 28 giugno 2004, ha postulato la

reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. XII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LADI.

Al

riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via

di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr.

SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa

K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20

marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360

consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto

si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.

Per

quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle

assicurazioni sociali sono determinanti i disposti in vigore al momento in cui

si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1

consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR

2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

Di

conseguenza nel caso in esame, visto che la fattispecie si riferisce al periodo

a decorrere dal 1° luglio 2003, sono applicabili anche le disposizioni di

diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, eventualmente

pertinenti.

2.3. Ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate.

Giusta

l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.

Secondo

l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

giorno del termine.

Se la

parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è

stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38

cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del

Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine

scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio

incluso (cpv. 4).

2.4. Nella

presente evenienza, con decisione formale del 23 ottobre 2003, la Sezione del

lavoro ha ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento a partire dal 1°

luglio 2003, in quanto oggettivamente egli, benché avesse dichiarato di essere

disponibile per il mercato del lavoro, vista l'attività di gestore e gerente di

un ristorante, non poteva essere collocato (cfr. consid. 1.1.; doc. III3; 12).

L'opposizione

inoltrata dall'assicurato l'11 dicembre 2003 (cfr. doc. III2; 9) è stata

considerata tardiva dall'amministrazione con decisione su opposizione del 25

marzo 2004 (cfr. consid. 1.3.; doc. III1).

Il

ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TCA.

Oggetto

della presente lite è pertanto la questione di sapere se l'opposizione

interposta dall'assicurato contro la decisione di inidoneità al collocamento

del 23 ottobre 2003 è tempestiva o meno.

Un invio

raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha

ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito

di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella

postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui

avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,

che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo

periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non

modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del

13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con

riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra

2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e dell'edizione del gennaio 2004).

Questa

finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto

debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,

l'intimazione di un atto.

Considerandi

Pertanto

chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo

che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando

correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31

consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid.

4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 9 agosto 2001

nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I

139.

consid. 1, pag. 142-144).

Nel caso

in esame dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata

dall'amministrazione risulta che la decisione formale emessa dalla Sezione del

lavoro il 23 ottobre 2003 è stata inviata all'assicurato per raccomandata il

medesimo giorno ed è stata recapitata il 24 ottobre 2003 a _____________, dove

il ricorrente gestisce il __________ e vive nell'alloggio situato nel relativo stabile

(cfr. doc. 7; doc. 11). Essa è dunque stata notificata all'insorgente

correttamente.

Il

termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è, perciò, iniziato a decorrere

il 25 ottobre 2003 ed è scaduto, tenuto conto che l'ultimo giorno era una domenica,

lunedì 24 novembre 2003.

Entro

questa data, quindi, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l'opposizione alla

Sezione del lavoro o a un ufficio postale svizzero (cfr. consid. 2.3.).

L'opposizione,

per contro, è stata inviata per raccomandata alla Sezione del lavoro soltanto

l'11 dicembre 2003 (cfr. copia della busta allegata a doc. 9).

In simili

condizioni tale opposizione risulta tardiva.

2.5

Occorre ora

esaminare se l'assicurato può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi

dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni

dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine

per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid.

2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e

DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n.

151).

La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave

malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta

quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un

impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato

impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò

essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti

di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,

DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K

34/03).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C

366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.

17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

Il TFA,

in una sentenza del 22 settembre 1986 nella causa B., pubblicata in DTF 112 V

255, riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo

di restituzione del termine, ha osservato:

"

2.

- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt

werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis

abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall

des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte

Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung

mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn

der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann

(BGE

110.

Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer

obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes,

zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE

1969.

S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL,

Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass

der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln

oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen

(EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung

gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten

60jährigen Versicherten (in BGE

102.

V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils Poltera vom 14. September

1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen

massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und

daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde

zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung

hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht

die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes

bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und

dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen

wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter

mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten

vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den

Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen

zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann

die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn

die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni

vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S.

273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege,

1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten

Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung

eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist,

weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift

erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149

f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff

vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist

es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen

oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen

ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage

sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen

die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)."

In una sentenza del 2 luglio 2003, nella causa

D., K 34/03, l'Alta Corte ha ancora osservato:

"

(…)

Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35

cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere

accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza

sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve

indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è

cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso,

l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere

straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui

occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri

restrittivi,

secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG,

per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire

oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva

dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i

riferimenti ivi citati),

la giurisprudenza federale ammette in particolare

che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un

impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG,

non basta però che l'interessato medesimo sia

stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a

ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli

atti di procedura necessari,

non appena sia oggettivamente e soggettivamente

esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un

terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa

ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con

riferimenti),

in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta

di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia

cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le

condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare

una terza persona di agire in sua vece,

non sono quindi dati i presupposti stabiliti

dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e

l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (…)"

A mente

del TCA tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto dell'art.

41.

LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la

giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).

2.6

Nel caso di

specie va rilevato che l'assicurato non ha formulato un'esplicita richiesta di

restituzione del termine legale per inoltrare l'opposizione entro dieci giorni

dalla cessazione dell'impedimento.

Agli atti

risulta, infatti, soltanto uno scritto del ricorrente del 24 dicembre 2003, in

cui, presentando le proprie osservazioni alla comunicazione della Sezione del

lavoro secondo cui l'opposizione interposta l'11 dicembre 2003 appariva

tardiva, ha precisato:

"

(…)

Non posso darmi pace nell'apprendere che per una manciata di

giorni ho oltrepassato il limite imposto dal vostro ufficio ma in novembre ho

avuto una condizione di salute molto precaria. A causa di un'infezione

all'occhio destro per la quale sono ancora in cura attualmente con dose

importante di antibiotici, non potevo scrivere o scrivere al computer visto che

la luce emessa mi impediva di focalizzare; per permettere ai professori di

identificare meglio l'origine di questa infezione e migliorare la cura, sono

stato sottoposto ambulatoriamente ad un prelievo nella spina dorsale che mi ha

bloccato a letto per 5-6 giorni.

Spero avervi dato qualche informazione utile supplementare che vi

permetta di valutare ed accettare la mia opposizione dell'11/16 dicembre 2003. (…)" (Doc. 6)

In ogni

caso, anche considerando tale lettera quale istanza di restituzione, la stessa

andrebbe respinta.

L'insorgente

nel periodo in questione ha effettivamente sofferto di una patologia

oftalmologica, come attestato dai Dr. med. __________ e __________,

rispettivamente __________ e __________ del Servizio di Oftalmologia e

Oftalmochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, i quali, il 28 gennaio

2004, hanno indicato che la relativa cura è durata dal 22 ottobre 2003 al 7

gennaio 2004 (cfr. doc. 2).

Inoltre

il Dr. med. __________, FMH in medicina interna e __________, il 26 gennaio

2004, ha certificato che l'assicurato, a seguito di un intervento ambulatoriale

che ha avuto luogo il 6 novembre 2003, è rimasto inabile al lavoro al 100% da

tale data sino al 13 novembre 2003. Il medico ha anche specificato che dal 14

novembre 2003 il ricorrente poteva riprendere a lavorare a tempo pieno (cfr.

doc. 3).

L'assicurato,

come appena esposto, ha ritrovato la piena capacità lavorativa a partire dal 14

novembre 2003.

Di

conseguenza il TCA ritiene che da tale data l'insorgente non era

impossibilitato a inoltrare l'opposizione contro la decisione formale del 23

ottobre 2003, il cui termine sarebbe scaduto il 24 novembre 2003.

Egli,

quindi, visto che il 14 novembre 2003 disponeva ancora di dieci giorni per

opporsi tempestivamente al citato provvedimento, era in grado di rispettare il

relativo termine.

Va, poi,

osservato che, a prescindere dalla questione di sapere se nell'arco di tempo da

quando gli è stata notificata la decisione del 23 ottobre 2003 alla fine

dell'inabilità lavorativa, ossia dal 24 ottobre al 13 novembre 2003,

l'assicurato era o meno impedito di conferire a un terzo un mandato di

rappresentanza, egli avrebbe comunque potuto incaricare una terza persona di

interporre opposizione a suo nome perlomeno dal 14 al 24 novembre 2003 (cfr.

STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

Inoltre

dalla DTF 112 V 255 consid. 2a (cfr. consid. 2.5.) emerge che determinante per

stabilire se una determinata malattia, quale impedimento non colpevole, ha reso

impossibile a un assicurato di agire egli stesso o di conferire a un terzo il

mandato di agire a suo nome è soprattutto l'ultimo periodo del termine, poiché

la normativa legale permette di elaborare il ricorso contro un determinato atto

e di procedere al relativo inoltro anche solo alla fine del termine. Se l'assicurato

si ammala qualche tempo prima dello scadere del termine, di regola è possibile

ed esigibile che egli difenda personalmente i suoi interessi o incarichi un

terzo per questo compito. Se, per contro, la malattia insorge proprio alla fine

del termine, in linea di principio l'assicurato non è in grado di agire egli

stesso o di scegliere un rappresentante. Pertanto in tali casi la restituzione

del termine deve essere garantita.

Il

principio secondo cui per stabilire se la presentazione tardiva di un atto a

causa di una malattia è scusabile o meno risulta rilevante l'ultimo periodo del

termine è stato ribadito in una recente sentenza dell'Alta Corte del 9 luglio

2004.

nella causa S. AG, C 272/03, consid. 2.2.

Nella

presente fattispecie la cura relativa alla patologia oftalmica prestata dai

medici dell'Ospedale __________ di __________ è iniziata il 22 ottobre 2003 e,

più specificatamente, l'intervento ambulatoriale, che ha causato l'inabilità

lavorativa, risale al 6 novembre 2003 (cfr. doc. 2, 3).

Dato che

il termine per introdurre l'opposizione spirava il 24 novembre 2003, va

ritenuto che l'impedimento di agire è insorto alcune settimane prima della

menzionata scadenza.

Di

conseguenza, alla luce della giurisprudenza appena ricordata e considerato, da

un lato, che la malattia e l'incapacità al lavoro sono subentrate un certo

tempo prima della fine del termine, dall'altro, che negli ultimi giorni di tale

termine l'assicurato, come esposto sopra, era in grado egli stesso di

interporre opposizione alla decisione formale del 23 ottobre 2003 o quantomeno

di conferire un mandato di rappresentanza a terzi, va ritenuto che, in casu,

l'inoltro tardivo dell'opposizione non è scusabile.

In simili

condizioni il TCA deve concludere che nella presente fattispecie non sono dati

i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il

termine per interporre opposizione contro la decisione formale del 23 ottobre

2003.

Pertanto,

visto che l'opposizione dell'11 dicembre 2003 è stata inoltrata tardivamente,

la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 25 marzo 2004

deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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