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38.2004.38

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 dicembre 2004Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

I miei desideri sono sicuramente quelli di non costantemente dovermi

rivolgere alla disoccupazione, al termine dell'attività stagionale, ma bensì

quelli di trovarmi un posto di lavoro con un contratto a durata indeterminata

presso qualsiasi datore di lavoro.

Sulla comunicazione del 2.12.2003 del signor __________ alla

Sezione del lavoro viene indicato come io non abbia fatto delle ricerche di

lavoro apparse sui giornali ma basandomi in prevalenza con offerte di lavoro

presso datori che non cercavano personale senza dare seguito ad offerte

concrete di lavoro.

Durante il mese di agosto 2003, per esempio, presso quattro datori

di lavoro mi sono offerto come: responsabile di cucina, rivenditore di

tabacchi, sigarette e giornali, e presso una macelleria.

Logicamente anche questo punto deve essere ulteriormente chiarito

da parte mia.

Innanzitutto mi preme sottolineare come io abbia ricevuto, in data

17.12.2002, 4 giorni di sospensione e precedentemente in data 26.11.2001 3

giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

E' chiaro e ovvio che, malgrado i giorni di sospensione ricevuti,

io non sia una persona con costanti problemi ai danni dell'assicurazione

disoccupazione.

Le mie ricerche di lavoro fatte in agosto 2003 e prese come una

presunta condanna nei miei confronti, sono state fatte dalla mia persona in

tutta onestà e coscienza.

Non mi rimprovero sicuramente niente ai danni della collettività o

rispettivamente nei confronti delle Autorità Federali.

Ho fatto delle ricerche di lavoro sulla base della mia esperienza

e per questo non sono mai stato cacciato via da nessun datore di lavoro per un

atteggiamento di "approfittatore" della disoccupazione.

Per concludere vorrei ribadire che qualora l'Ufficio Regionale di

Collocamento mi trovasse un posto di lavoro con un contratto di lavoro a durata

indeterminata, magari presso l'Amministrazione, oggi non mi ritroverei

confrontato col dovermi recare, al termine di ogni stagione in disoccupazione.

Forse si dovrebbe tenere anche in considerazione la situazione famigliare

(padre di tre figli) e forse la cosa più importante la

crisi economica che ormai da diversi anni stiamo vivendo.

Non da ultimo ritengo di essermi comportato in maniera corretta

nei confronti della disoccupazione e chiedo pertanto l'annullamento della

decisione oggetto del presente ricorso.

Inoltre ci tengo ulteriormente a precisare che sono disponibile

per qualsiasi posto di lavoro, confacente alla mia persona, per questi tre mesi

di chiusura del Ristorante __________ di __________, ma la

cosa più importante è quella che, se trovo o vengo aiutato nel trovare

un posto di lavoro con un contratto di durata indeterminata, risolverei tutti i

miei problemi e potrei finalmente rinunciare a dover, al termine di ogni

stagione, firmare dei contratti di durata determinata per l'anno successivo. E

non come fatto dall'URC di __________ assegnandomi un posto dove l'esercizio

pubblico resta aperto 10 mesi all'anno. Sarei caduto dalla padella alla

brace come si dice in gergo.

Questo anche perché questa situazione non

facilita sicuramente una mia vita, all'interno del nucleo famigliare, serena e psicologicamente sopportabile (…)."

(cfr. doc. I)

1.4. Dopo essere

stata sollecitata (cfr. doc. III), nella sua risposta del 28 giugno 2004 la

Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto di respingere il ricorso e,

dopo aver, tra l'altro, rilevato che: "(…) A far tempo dal 14 febbraio

2004 egli (ndr.: si riferisce all'assicurato) non risulta più iscritto in

disoccupazione (doc. 5, 7 e 18). (…)." (cfr. doc. IV, punto 1, pag. 2), ha

ribadito che:

"

(…)

5.

Nella presente fattispecie, il ricorrente esplica attività stagionale presso

il ristorante "__________" di __________ già dal 1999, con

interruzioni regolari per fine stagione (l'esercizio pubblico in questione

chiude in effetti nel periodo invernale; cfr. doc. 5). In data 14 novembre 2003

le parti hanno nuovamente sottoscritto un contratto di lavoro, per la stagione

2004, con inizio dell'attività previsto per il 15 febbraio 2004 (cfr. doc.

7/4). L'assicurato si è iscritto in disoccupazione in data 24 ottobre 2003, con

inizio del termine quadro (il terzo) il 1. novembre 2003, al termine della

stagione 2003 presso il predetto datore di lavoro (cfr. doc. 5, 7 e 18).

D'altra parte, si

rileva come il ricorrente abbia rifiutato un impiego di durata indeterminata

quale cuoco (attività da lui ricercata; cfr. formulario delle ricerche di

lavoro relative al mese di ottobre 2003, come pure l'indicazione dell'attività

desiderata fornita all'URC al momento della reiscrizione in disoccupazione;

doc. 8 e 18) assegnatogli in data 25 novembre 2003 presso il Ristorante __________

ad __________. Va al riguardo osservato che l'assicurato, oltre al fatto che ha

preso contatto con il potenziale datore di lavoro solamente in data 8 dicembre

2003, non è stato assunto, in quanto già in accordo con il suo precedente datore

di lavoro circa la sua riassunzione a febbraio per la stagione 2004 e perché

alla ricerca di un impiego come chef di cucina, non invece come cuoco (cfr.

doc. 5 e 6). Nel corso della sua audizione del 18 dicembre 2003 il ricorrente

ha del resto segnatamente dichiarato quanto segue: "Sono disposto ad

accettare un posto di lavoro quale cuoco unicamente se si tratta di un posto

sicuro. Infatti lavorando da più anni presso il Rist. __________ di __________ non è mia intenzione lasciare il posto. Sono quindi disponibile

per altri lavori quali operaio, cuoco, ecc. durante i tre mesi di chiusura del Rist.

__________ di __________ " (cfr. doc. 5).

Inoltre, in occasione

della nuova iscrizione in disoccupazione del signor RI 1, il suo consulente del

personale ha proceduto alla verifica delle ricerche di lavoro svolte durante il

periodo da febbraio a ottobre 2003 e ha constatato che l'assicurato, benché al

corrente di come svolgere e presentare le ricerche d'impiego, non ha dato

seguito a offerte di lavoro durature apparse sui giornali, indirizzando invece

le sue ricerche di lavoro prevalentemente presso datori di lavoro che non

abbisognavano di nuovo personale. AI riguardo si osserva che in passato (e

meglio nel 2002) l'opponente ha già fatto oggetto di due sospensioni per gli

stessi motivi (cfr. doc. 5 e 7).

Visto quanto sopra,

vi sono giustificate ragioni per ritenere il ricorrente inidoneo al

collocamento. Infatti, non soltanto egli si è a più riprese iscritto in

disoccupazione durante il periodo di chiusura invernale - rinnovando il

rapporto d'impiego stagionale con il medesimo datore di lavoro -, ma è anche

venuto meno ai suoi obblighi di disoccupato. In effetti, malgrado le precedenti

sospensioni dal diritto (art. 30 LADI), egli ha rifiutato - senza validi motivi

- una concreta offerta d'impiego a tempo indeterminato e non si è adoperato in

maniera sufficiente per ricercare durante la stagione lavorativa un nuovo

impiego duraturo.

(…)." (cfr. doc. IV)

1.5. Con

ulteriore scritto del 3 luglio 2004 al TCA l'assicurato si è riconfermato nelle

proprie allegazioni e, in particolare, ha puntualizzato che:

"

(…)

non corrisponde al vero che abbia rifiutato un

posto d lavoro di durata indeterminata quale cuoco assegnatomi presso il

Ristorante __________ ad __________ lo scorso 25.11.2003.

Come già citato nel mio ricorso il posto assegnatomi

presso l'esercizio pubblico in oggetto risulta di fatto un posto di durata

determinata in quanto l'esercizio pubblico resta aperto 10 mesi all'anno.

Per la conferma di quanto indicato invito codesto

lodevole tribunale a voler procedere ad una verifica.

Ribadisco inoltre che io ho preso subito contatto

con il ristorante __________ di __________ ma lo stesso era chiuso e avevo

lasciato un messaggio vocale nella loro segretaria telefonica, Prova ne è che

il gerente del locale la sera dell'8 dicembre 2003, se mi ricordo bene, mi ha

cercato a casa tramite una telefonata. lo non ero presente e lo stesso aveva

parlato con mia moglie. Durante il colloquio telefonico mia moglie aveva

indicato che con i primi di febbraio 2004 sarei tornato a lavorare, presso il

ristorante __________, in quanto non avevo altre possibilità se non quella di

rimanere disoccupato. Durante la telefonata era pure emerso che probabilmente

il posto di lavoro presso il suo esercizio non era confacente alla mia persona

visto che ho prestato la mia opera presso il Ristorante __________ e che il suo

locale è un posto di "prima classe".

(…)." (cfr. doc. VI)

Il doc.

VI è stato notificato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico alla quale è

stato assegnato un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte in

modo particolare per quanto concerne la durata del lavoro presso il Ristorante __________

ad __________ (cfr. doc. VII).

Con

lettera dell'11 agosto 2004, oltre a produrre i doc. da VIII/1 a VIII/5, la

Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha osservato che:

"

(…)

In data 25 novembre 2003 l'Ufficio regionale di

collocamento (URC) di __________ ha assegnato al signor RI 1 un impiego quale

cuoco presso il Ristorante __________ ad __________. Detto impiego era di

durata indeterminata (l'esercizio pubblico chiude di norma dalla metà di

novembre alla metà di dicembre per vacanze aziendali e ai dipendenti è comunque

corrisposto il salario per tutto l'anno; cfr. scritto 6 agosto 2004 del

consulente del personale dell'assicurato, signor __________, qui allegato) e il

datore di lavoro era alla ricerca di un cuoco con mansioni di sostituto capo

cucina (cfr. Segnalazione di un posto vacante del 24 novembre 2003, qui

annessa). Con il suo comportamento l'assicurato ha rifiutato una concreta

opportunità di lavoro a tempo indeterminato nella professione da lui ricercata

(cfr. formulario delle ricerche di lavoro relative al mese di ottobre 2003,

come pure l'indicazione dell'attività desiderata fornita all'URC al momento

della reiscrizione in disoccupazione, agli atti come doc. 8 e 18).

Da accertamenti esperiti presso l'URC di __________

emerge che il qui ricorrente, contrariamente a quanto da lui dichiarato nel suo

scritto 3 luglio 2003 (agli atti come doc. VI), ha preso contatto con il

potenziale datore di lavoro solamente in data 8 dicembre 2003 (cfr.

documentazione annessa).

Infine, si osserva che le ricerche che il signor RI

1 ha svolto nel corso del mese di agosto 2003 presso un negozio di moda, presso

una macelleria e presso un rivenditore di tabacchi, sigarette e giornali sono

per un impiego, inesistente, quale responsabile di cucina (cfr. Comunicazione

dubbi circa l'idoneità al collocamento del 2 dicembre 2003, come pure il formulario

delle ricerche di lavoro relative al mese di agosto 2003, agli atti come doc. 7

e 10).

(…)." (cfr. doc. VIII)

1.6. I doc. VII,

VIII e allegati sono stati notificati all'assicurato (cfr. doc. IX) che, con

lettera del 4 ottobre 2004 al TCA, ha osservato che:

"

(…)

- II

sottoscritto ha preso contatto con il ristorante __________ in data 26 novembre

2003 e non l'8 dicembre come scritto dalla sezione del lavoro (prova il gerente

del Ristorante , nonché il formulario offerta di un posto di lavoro del 25.11.2003

vedi timbro URC 3.12.2003).

- Non ho sicuramente compromesso nulla in quanto il gerente del

ristorante __________ mi offriva un

lavoro stagionale e non un lavoro a tempo indeterminato come vuole far credere

la sezione del lavoro. II gerente mi comunicava che l'inizio del lavoro sarebbe

avvenuto nel corso del mese di marzo per una durata di 10 mesi ca.

- A questo

momento avevo già trovato un posto di lavoro che mi offriva la possibilità di

iniziare già nel corso del mese di febbraio sino al mese di novembre.

A complemento di informazione sono

chef di cucina ma sono sempre stato disposto ad assumere anche la funzione di

cuoco l'essenziale è poter lavorare anche perché ho una famiglia con tre figli.

(…)." (cfr. doc. X)

Il doc. X

è stato trasmesso alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico per conoscenza (cfr.

doc. XI).

1.7. L'8 ottobre

2004 il TCA ha scritto al Ristorante __________, all'att. del sig. __________,

una lettera del seguente tenore:

"

(…)

il nostro Tribunale è chiamato a decidere nella

causa di cui a margine, ai fini del giudizio voglia, per cortesia ed entro

il termine di 10 giorni, rispondere alle seguenti domande:

1. Quando è stato contattato dal signor RI 1 per il posto di lavoro

quale cuoco da lei offerto?

Considerandi

2.

L'impiego offerto al signor RI 1 era di durata determinata (10

mesi) o indeterminata?

N.B.: rispondere precisamente alle domande se possibile

documentando (ad esempio con eventuali note circa il contatto avuto con il

signor RI 1 e con la produzione di contratti di lavoro, anonimizzati,

sottoscritti da chi doveva sostituire e/o altri dipendenti chiamati a svolgere

la stessa attività offerta al signor RI 1.

(…)." (cfr. doc. XII)

Con

lettera del 16 ottobre 2002 il sig. __________ ha risposto al TCA quanto segue:

"

(…)

Il Sig. RI 1 è stato contattato l'8 dicembre

2003.

Egli aveva la possibilità di iniziare a lavorare

presso il mio ristorante a partire da aprile 2004 per ca. dieci mesi all'anno e

non soltanto per la stagione invernale come la lui richiesto.

Inoltre, egli non é un cuoco qualificato per la

nostra cucina internazionale mediterranea dato i suoi precedenti posti di

lavoro:

- responsabile buffet: Hotel "__________",

__________

- aiuto cuoco - cuoco: Ristorante Pizzeria "__________",

__________

Per i seguenti motivi il Signor RI 1 non è stato

ritenuto idoneo per il posto di lavoro da noi offertogli in qualità di cuoco.

(…)." (cfr. doc. XIII)

1.8

I doc. XII e

XIII sono stati notificati alle parti per osservazioni (cfr. doc. XIV).

Con

lettera del 27 ottobre 3004 al TCA la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è

riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. XV).

L'assicurato

è rimasto silente.

in

diritto

2.1

Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o

meno ritenuto idoneo al collocamento.

In tale

contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza

revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14

del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728

segg.).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per

poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la

giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002

2.2

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,

DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V

51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con

riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer

Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid.

1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag.

146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995

pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V

214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V

436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag.

131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid.

la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid.

2.

a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3

= DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.

1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid.

3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110

V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e

n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.

53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr.

SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395;

DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,

pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol.

I, note 10 e 55 all'art. 15).

L'Alta

Corte ha ribadito la propria giurisprudenza in una sentenza del 21 agosto 2003

nella causa C., C 3/03 e, confermando il precedente giudizio di questo

Tribunale, ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni

previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI

sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento

comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado

di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa

salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un

altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una

simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità

sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego

offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF

125.

V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole

di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di

farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In

effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se

l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato.

Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno

idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha

intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in

quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente,

nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo

desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità

normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare

riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali,

l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati

orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato

inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto

incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro

(DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in

particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le

pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere

svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia

applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista

dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale

ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente

occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti

limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"

(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C

3/03, consid. 3)

In

un'altra sentenza del 7 giugno 2004 nella causa C. (C87/02), la nostra Massima

Istanza ha sottolineato che:

"

(…)

6.

6.

Come già detto nel considerando 3, giusta

l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di

disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, egli

è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 30

giugno 2003, stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è

disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.

L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato,

l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di

esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni

inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare

un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la

volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure

una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può

consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei

potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento).

6.2

Per quanto riguarda la disponibilità, da un

punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale

delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi

familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta

la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato

idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel

caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali

particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante

determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori

dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti

considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di

lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di

trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con

riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag.

141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare

un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,

tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori

circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3

pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03,

consid. 1.3).

6.3

Il lavoratore in posizione professionale

analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto,

ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale

segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente

e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire

in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui

egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe

sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid.

1a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1;

DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato

idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come

amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria

attività quale acquisizione di clienti, tutti i compiti suscettibili di

mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1a e

sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20

ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C

341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).

6.4

Se, per contro, l'interessato può esercitare

tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento.

Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti

di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende

sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti

intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie,

limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55

consid. 2b e dottrina citata).

(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella

causa C., C 87/02)

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha così concluso che, in quel

caso, l'assicurato era idoneo al collocamento in quanto l'attività indipendente

da lui svolta dopo il licenziamento comportava la conclusione della sua

precedente attività e non la continuazione della stessa.

Essa

poteva pertanto venire considerata un'attività transitoria che comportava

investimenti minimi e quindi compatibile con l'assunzione di un'attività

lavorativa a tempo pieno.

Inoltre

l'assicurato ha effettivamente reperito un lavoro all'80% che ha accettato

malgrado l'attività si svolgesse fuori cantone.

Il TFA ha

pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel

senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della

perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in

che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere

un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78;

DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

riferimenti).

Al

riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA

ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude

au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de

distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en

considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le

dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6);

mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens,

par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il

subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction

proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125

V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail

à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre

d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer

sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches

d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2).

(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella

causa G., C 287/03)

2.3

Nell'evenienza

concreta risulta dagli atti all'incarto che l'assicurato, al suo terzo termine

quadro, dal 1999 (fatto salvo il 2001 anno in cui il contratto è stato concluso

a tempo indeterminato) lavora, da febbraio a fine stagione, quale cuoco, capo

cuoco, responsabile di cucina e cuoco saucier presso il ristorante "__________"

pizzeria di __________ (cfr. doc. 5, 7 e 18).

Durante

il periodo della chiusura invernale il ricorrente si iscrive regolarmente in

disoccupazione (cfr. doc. 5).

Il 24

ottobre 2003 l'assicurato si è nuovamente iscritto al collocamento, indicando

la professione di cuoco quale attività desiderata (cfr. doc. 5 e 18).

L'URC di __________,

visto che l'assicurato é già stato sospeso due volte dal diritto alle indennità

di disoccupazione per ricerche di lavoro insufficienti (3 giorni a partire dal

26.

novembre 2001 e 4 giorni a partire dal 4 dicembre 2002) (cfr. doc. 7), che

durante i mesi da febbraio a ottobre 2003 si è proposto spontaneamente senza

dare seguito a offerte di lavoro concrete e che durante il mese di agosto ha

postulato presso quattro datori di lavoro (un negozio di moda, un rivenditore

di tabacchi, sigarette e giornali e una macelleria) per posizioni inesistenti

come responsabile di cucina, ha sottoposto il caso alla Sezione del lavoro

Ufficio giuridico per valutare l'idoneità al collocamento dell'interessato (cfr.

consid. 1.1).

L'amministrazione,

con decisione del 29 dicembre 2003, confermata con la decisione su opposizione

del 13 aprile 2004 (oggetto della presente vertenza), ha ritenuto il ricorrente

inidoneo al collocamento a decorrere dal 1° novembre 2003 (cfr. doc. A1 e A3).

In

particolare, nella decisione su opposizione, la Sezione del lavoro Ufficio

giuridico ha addotto quale motivazione anche che l'assicurato avrebbe rifiutato

un impiego a tempo indeterminato presso il ristorante __________ di __________

assegnatogli ufficialmente il 25 novembre 2003 (cfr. doc. A1).

Il 4

dicembre 2003 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha inviato all'assicurato

uno scritto con il quale l'ha convocato, il 18 dicembre 2003, per essere

sentito in merito alla comunicazione "Dubbi circa l'idoneità al

collocamento" emessa dall'URC il 2 dicembre 2003 - allegata alla lettera

notificata al ricorrente (cfr. doc. 5/A).

Durante

l'audizione del 18 dicembre 2003 l'insorgente ha, tra l’altro, affermato che il

1° novembre 1999 si è iscritto per la prima volta in disoccupazione al termine

della sua stagione presso il ristorante __________ di __________.

In

seguito, l'ultima volta il 1° novembre 2003, egli si è sempre reiscritto in

disoccupazione alla fine della stagione.

L'assicurato

ha precisato che per la stagione 2004 ha già sottoscritto un contratto a tempo

determinato con inizio al 15 febbraio 2004.

Egli ha

inoltre asserito di aver contattato il datore di lavoro per l'occupazione

assegnatagli ufficialmente presso il ristorante __________ di __________ e che

non ha accettato l'offerta perché avrebbe potuto iniziare a lavorare solo a partire

da marzo 2004 e perché è alla ricerca di un posto quale chef di cucina e non

come cuoco.

L'assicurato

ha poi confermato di essere già stato sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per due volte e di sapere che le ricerche di lavoro devono

essere svolte sull'arco di tutto l'anno. Al riguardo egli ha affermato di

averlo fatto, di aver effettuato le ricerche sia in forma scritta che di

persona e di aver risposto ad annunci apparsi sui quotidiani nonché di essersi

aiutato anche con internet. In particolare egli ha sostenuto che le ricerche di

lavoro da febbraio a ottobre 2003 gli sarebbero state ritornate in quanto egli

aveva portato al proprio collocatore copia dei quotidiani dai quali emergeva

che non c'erano reali offerte di lavoro quale cuoco.

L'insorgente

ha pure dichiarato di aver svolto tre ricerche di lavoro fuori dalla sua

professione e di essersi sbagliato quando ha compilato i formulari per le

ricerche svolte presso un negozio di moda, un rivenditore di tabacchi,

sigarette e giornali e una macelleria.

Infine

l'assicurato ha osservato di essere disposto ad accettare un lavoro quale cuoco

unicamente se si tratta di un posto sicuro. Infatti lavorando da più anni presso

il ristorante __________ di __________ non è sua intenzione lasciare il posto.

E' quindi disponibile per altri lavori quali operaio, cuoco, ecc. durante i tre

mesi di chiusura del ristorante __________ di __________ (cfr. doc. 5).

Al

riguardo il TCA constata che l'amministrazione, inviando all'assicurato lo

scritto 2 dicembre 2003 con allegata la comunicazione "Dubbi circa

l'idoneità al collocamento" e sentendolo personalmente il 18 dicembre

2003, gli ha dato la possibilità di esprimersi prima di pronunciare

l'inidoneità al collocamento.

Pertanto

la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha rispettato il diritto di essere

sentito dell'assicurato sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr.

inoltre l'art. 42 della legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali [LPGA] e STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93,

consid. 3.2; STFA del 22 aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA

del 6 agosto 2002 nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI

2002.

pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 =

SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37).

2.4

Preliminarmente

e a titolo generale va rilevato che relativamente al rapporto

tra idoneità al collocamento e ricerche di lavoro, in una decisione pubblicata

in DLA 1996/1997 pag. 98, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di

regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato

ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché

queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre

il danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto

sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno

stato di fatto qualificato, l’idoneità al collocamento deve essere negata anche

se non vi è stata una precedente sospensione.

Il TFA

ha, in particolare, rilevato:

"Wie das BIGA in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zutreffend

ausführt, kann dieser Auffassung nicht beigepflichtet werden. Zwar darf aus

ungenügenden Arbeitsbemühungen im Regelfall nicht auf mangelnde

Vermittlungsbereitschaft geschlossen werden, solange diese nur Ausdruck

unzureichender Erfüllung der Schadenminderungspflicht sind. Wenn die

Arbeitsbemühungen indessen nicht mehr nur ungenügend oder dürftig, sondern

derart unbrauchbar sind, dass sie besonders qualifizierte Umstände darstellen, fürhrt

dies zur Vermittlungsunfähigkeit. Lediglich als Beispiel wird in der

Rechtsprechung (unveröffentlichtes Urteil C. vom 30 Oktober 1995 [C178/95] mit

Hinweisen) der Versicherte gennant, der sich trotz vorheriger Einstellung in

der Anspruchsberechtigung über längere Zeit nicht um Arbeit bemüht hat. Wie das

Eidgenössische Versicherungsgericht im unverföffentlichten Urteil C. vom 22.

März 1995 (C261/94) erwogen hat, kann daraus indessen nicht gefolgert werden,

dass erst dann auf Vermittlungsunfähigkeit geschlossen werden kann, nachdem vorängig

eine oder mehrere Einstellungen verfügt worden waren. Vielmehr können

qualifizierte Umstände schon dann vorliegen, wenn ein Versicherter während

längerer Zeit nicht nur nicht genügende Anstrengungen unternimmt, sondern

überhaupt keine Arbeitsbemühungen oder - wie im vorliegenden Fall - blosse

"pro forma" - Bemühungen vorweist."

(cfr. DLA 1996/1997, pag. 101).

L'Alta

Corte si è riconfermata nella propria giurisprudenza e, in una decisione del 16

luglio 2003 nella causa M. (C 257/01), nel caso di un assicurato che non era

intenzionato ha cercare un'altra occupazione oltre al suo impiego a tempo

parziale ha, in particolare, rilevato che:

"

(…)

Auf Grund dieser Tatsachen ist zu folgern, dass

der Beschwerdeführer in der fraglichen Zeit gar keine weitere Anstellung neben

seiner 60 %-Stelle (für welche vertraglich eine Pensenerhöhung auf 80 % und

später 100 % vorgesehen war) suchte. Ob die Anspruchsvoraussetzung der (in

vorliegendem Fall: teilweisen) Arbeitslosigkeit damit noch gegeben war oder ob

der Beschwerdeführer nicht vielmehr seine Erwerbstätigkeit für eine beschränkte

Zeit freiwillig auf 60 % reduzierte, kann offen bleiben, denn ersichtlich ist

zumindest die fehlende Bereitschaft, eine andere oder eine weitere Stelle zu

suchen und anzutreten, womit die weitere Anspruchsvoraussetzung der

Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG) in subjektiver Hinsicht nicht

erfüllt war. Zwar lässt sich gemäss der Rechtsprechung aus ungenügenden

Bemühungen um eine neue Stelle nicht ohne weiteres auf eine fehlende subjektive

Bereitschaft schliessen, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen

Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. In der Regel liegt

lediglich eine unzureichende Erfüllung der gesetzlichen

Schadenminderungspflicht vor. Für die Annahme fehlender

Vermittlungsbereitschaft auf Grund ungenügender Stellensuche bedarf es vielmehr

qualifizierter Umstände (ARV 2002 Nr. 13 S. 109 Erw. 4 mit Hinweisen). Die

Rechtsprechung nennt unter anderem das vollständige Fehlen jeglicher Bemühungen

um eine Anstellung (ARV 1996/1997 Nr. 19 S. 101 Erw. 3b mit Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA del 16 luglio 2003 nella causa M., C

257/01, consid. 3)

Chiamata

a pronunciarsi circa l'idoneità al collocamento di una assicurata che dopo

essere stata sospesa due volte dal diritto alle indennità di disoccupazione per

non aver seguito le indicazioni del proprio collocatore (in casu l'assegnazione

a un programma di occupazione temporanea) ha rifiutato per la terza volta il

programma di occupazione, la nostra Massima Istanza ha ancora sviluppato, tra

l’altro, le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.3

Nach Art. 15 Abs. 1 AVIG (in der bis 30. Juni

2003.

gültig gewesenen Fassung) ist die arbeitslose Person vermittlungsfähig,

wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit

anzunehmen. Stützt sich eine Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit einzig auf

fortgesetzte Verstösse gegen die Schadenminderungspflicht und kommt ihr somit

Sanktionscharakter zu, muss das Verhältnismässigkeitsprinzip berücksichtigt

werden. Dieses stellt einen im gesamten Verwaltungsrecht zu beachtenden

Grundsatz dar und bedeutet in der Arbeitslosenversicherung unter anderem, dass

Sanktionen wegen pflichtwidrigem Verhalten in einem angemessenen Verhältnis

insbesondere zum Verschulden der versicherten Person stehen müssen (ARV 1996/97

Nr. 8 S. 33 Erw. 4c mit Hinweisen). So darf aus ungenügenden Arbeitsbemühungen

in der Regel nicht auf mangelnde Vermittlungsbereitschaft geschlossen werden,

solange diese nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der

Schadenminderungspflicht sind. Dazu bedarf es besonders qualifizierter

Umstände. Solche sind beispielsweise dann gegeben, wenn die versicherte Person

trotz vorheriger mehrmaliger Einstellung in der Anspruchsberechtigung ihre

Bemühungen um Arbeit weiterhin auf ihr bisheriges berufliches Tätigkeitsgebiet

richtet, obwohl dort keine Anstellungschancen bestehen. Dagegen kann einem

Versicherten mit ungenügenden persönlichen Arbeitsbemühungen im Rahmen der

erstmaligen Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosentaggeldern die

Vermittlungsbereitschaft in aller Regel nicht abgesprochen werden, es sei denn,

es bestehe trotz des äusseren Scheins nachweislich keine Absicht zur

Wiederaufnahme einer Arbeitnehmertätigkeit. Sind die Arbeitsbemühungen nicht

mehr nur ungenügend oder dürftig, sondern unbrauchbar, liegen besonders

qualifizierte Umstände vor, welche zur Vermittlungsunfähigkeit führen. Dasselbe

gilt, wenn über längere Zeit überhaupt keine Arbeitsbemühungen oder blosse

"pro forma"-Bemühungen vorgewiesen werden (SVR 1997 ALV Nr. 81 S. 246

Erw. 3b/bb; ARV 1996/97 Nr. 19 S. 101 Erw. 3b). Dem

Verhältnismässigkeitsprinzip widerspricht es auch, wenn einstellungswürdiges

Verhalten zunächst mit der leichtesten Massnahme geahndet (Sistierung von

wenigen Tagen in der Anspruchsberechtigung unter Annahme eines bloss leichten

Verschuldens) und dann dieses gleiche Verhalten zum Anlass genommen wird, direkt

auf die schwerste Sanktion, die Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit zu

schliessen (ARV 1996/97 Nr. 8 S. 33 Erw. 4c). Zudem folgt aus dem in Art. 5

Abs. 2 BV verankerten Grundsatz rechtsstaatlichen Handelns für das

Sozialversicherungsrecht ganz allgemein, dass jedenfalls schwere

Rechtsnachteile als Folge eines pflichtwidrigen Verhaltens nur Platz greifen

dürfen, wenn die versicherte Person vorgängig ausdrücklich auf diese

Rechtsfolge hingewiesen worden ist (Urteil B. vom 8. Mai 2002 [C 178/00] mit Hinweis

auf die zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE

96.

V 3 Erw. 4b mit Hinweis; ARV 1993/94 Nr. 33 S. 234 Erw. 2b mit Hinweisen;

vgl. auch den im Zusammenhang mit Art. 30a AVIG erfolgten Hinweis von Thomas Nussbaumer,

a.a.O., S. 266 Rz 722). Hingegen ist eine der Einstellung vorangehende Mahnung

nicht erforderlich (BGE 124 V 233 Erw. 5b).

(…)." (cfr. STFA del 2 settembre 2004 nella

causa T., C 113/04)

2.5

Per

quanto attiene, più specificatamente, agli assicurati che entrano in

disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o

nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'Ufficio

cantonale del lavoro (oggi Sezione del lavoro) ha applicato anche a costoro la

giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e

dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche

mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di

perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare

definitivamente il nostro paese.

Il TFA considera queste

persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto

all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle

attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza

professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,

generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata

limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000

pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA

1990.

pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V

209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien",

pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del

2.5.97

nella causa P.F.; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 19 segg.).

In una sentenza del 18

novembre 1998 nella causa B. (38.1998.162), il TCA ha stabilito che la

giurisprudenza appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che

terminano un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione

seguente. In questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere

esaminata (cfr. DLA 2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V

217-218; DTF 111 V 38; D. Cattaneo , op. cit., pag. 24).

Tuttavia, alla luce della

giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso

di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante

di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro.

Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente

assegnato (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 23 luglio 2004 nella causa C.,

38.2004

; STCA del 16 giugno 2003 nella causaY., 38.2002.243; STCA del 17

aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa

B., 38.1999.329; STCA del 21 settembre 1999 nella causa T., 38.1999.246; STCA

del 21 aprile 1999 nella causa de S.P., 38.1998.300 e STCA del 21 aprile 1999

nella causa Q., 38.1998.472; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit. pag. 21;

24-25).

Il

TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati

compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale

sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività

lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II/2001 N. 92

e le STCA sopra citate).

2.6

Anche il TFA esige

costantemente la disponibilità a cercare e ad accettare impieghi duraturi,

affinché sia riconosciuta l'idoneità al collocamento di un assicurato che

ricorre regolarmente all'assicurazione contro la disoccupazione soltanto per

alcuni mesi all'anno.

In una sentenza pubblicata

in DLA 2000 pag. 150 seg., il TFA ha ad esempio stabilito che:

"

Se un assicurato - nella fattispecie un

musicista - cerca volutamente soltanto rapporti di lavoro stagionali e limita

sistematicamente le sue ricerche di lavoro a occupazioni di durata limitata,

occorre negargli l'idoneità al collocamento. Per soddisfare il suo obbligo di

diminuire il danno, l'assicurato è infatti tenuto a estendere le proprie

ricerche a impieghi durevoli, anche al di fuori della sua professione. Nel caso

specifico, né l'età, né la formazione, né l'attività precedente o la situazione

economica esonerano l'assicurato da tali ricerche."

Nelle

motivazioni della sentenza l'Alta Corte ha in particolare sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

b) Nicht anders aIs in jenen Fällen, in denen

die Betroffenen ihre Arbeitskraft aus freien Stücken auf Abruf zur Verfügung

halten und alsdann mit einer ‑ von ihnen selbst zu tragenden ‑

Verminderung oder einen Ausbleiben der Einsatznachfrage konfrontiert sind (ARV

1996/97 Nr. 38 S. 209), hat sich auch der Beschwerdeführer aus eigenem Antrieb aIs

Unterhaltungsmusiker für die Ausübung eines Berufes entschieden, in welchem

häufig wechselnde und befristete Anstellungen üblich sind und ein gewisser

(namentlich saisonal bedingter) Arbeitsausfall zwischen zwei Engagements aIs

normal bezeichnet werden muss. Obgleich der Versicherte keine (berufsfremde)

Daueranstellung abgelehnt hat (eine solche wurde ihm seitens der Organe der

Arbeitslosenversicherung nie zugewiesen), ist doch offenkundig, dass er

keinerlei Schritte in diese Richtung unternahm.

Seine sämtlichen Arbeitsbemühungen beschränkten

sich stets auf die zeitlich befristeten Stellen aIs Barpianist. Unter diesen

Umständen kann er für sich nicht in Anspruch nehmen, es sei ihm nicht gelungen,

eine ausserhalb seines bisherigen Berufes liegende Dauerbeschäftigung zu finden

(vgl. Erw. ld hievor am Ende).

c) Was insbesondere den vorliegend zu

beurteilenden Zeitraum vorn 8. April bis 7. Juni 1996 anbelangt, war den

Beschwerdeführer bereits zu Beginn der Beschäftigungslücke ‑ wenn nicht

schon früher ‑ die Anstellung im Hotel M. zugesichert worden. Es fehlen

jegliche Anhaltspunkte dafür, dass er sich anderweitig bemüht hätte, ein

Arbeitsverhältnis von voraussichtlich längerer Dauer einzugehen. Wie die

Vorinstanz zutreffend erkannt hat, waren aber die Aussichten des Versicherten,

im genannten beschränkten Zeitraum auf dem für ihn in Betracht fallenden

allgemeinen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, derart gering, dass ihm die

Vermittlungsfähigkeit bereits aus objektiven Gründen abgesprochen werden muss.

Überdies mangelte es ihm offensichtlich auch an der subjektiven Bereitschaft,

während der zweimonatigen Beschäftigungslücke eine Stelle anzutreten. Zumindest

gilt diese Feststellung für die Zeit ab Anfang Mai 1996, ersuchte doch der

Beschwerdeführer die kantonale Amtsstelle mit Schreiben vorn 3. Mai 1996 um.

«Kontrollurlaub», weil er vom. 6. Mai bis 2. Juni 1996 eine Reise mit seiner

Ehefrau geplant hatte.

d) Schliesslich lässt sich ‑ entgegen der

in der Verwaltungsgerichts-beschwerde vertretenen Auffassung ‑ aus dem

Umstand, dass der Versicherte bereits anfangs April 1996 mit dem Hotel M. ein

neues, nicht unmittelbar anschliessendes und auf die Sommersaison 1996

beschränktes Arbeitsverhältnis einging, keineswegs ableiten, er habe im Sinne

der aufgezeigten Rechtsprechung (Erw. 1b hievor) alle jene Vorkehren getroffen,

die man im Hinblick auf die Verkürzung der Arbeitslosigkeit vernünftigerweise

von ihm erwarten durfte. Vielmehr stellte das neuerliche befristete Engagement

als Unterhaltungsmusiker die normale Fortsetzung der branchenüblichen Folge von

Arbeitseinsätzen und Beschäftigungslücken von jeweils unterschiedlicher Dauer

dar. Um der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht tatsächlich zu genügen,

hätte der Beschwerdeführer seine Arbeitsbemühungen auf berufsfremde

Dauerstellen ausdehnen müssen, wovon ihn weder sein Alter noch seine Ausbildung

und bisherige Tätigkeit oder die wirtschaftliche Lage entbanden." (DLA

2000.

pag. 154-155)

In

un'altra sentenza pubblicata in DLA 2001 pag. 147 segg., l’Alta Corte ha

inoltre deciso che:

"

Un regista della televisione che ha concluso un

contratto di lavoro che gli garantisce 170 giorni interi di lavoro all'anno non

è collocabile durante i brevi periodi di inattività che sono d'altronde

inerenti alla professione. Questa circostanza e il fatto che per lui è fuori

discussione accettare un impiego durevole al di fuori della sua professione

conducono all'inidoneità al collocamento dell'interessato."

Contestualmente

il TFA ha rilevato che:

"

(…)

Le recourant est au bénéfice d'un contrat de travail

de durée indéterminée, aux termes duquel son employeur lui garantit au moins 170 jours (pleins) de

travail effectif par année. Le recourant n'est sans activité que pendant des

laps de temps très brefs. Il n'est pas concevable qu'il puisse étre placé

pendant de si courtes périodes. Ainsi, pour la période d'indemnisation

litigieuse (24 mars au 18 avril 1997),

la durée du chómage invoqué était inférieure à un mois (comp.

avec ATF 123 V 214, plus spécialement 218 consid. 5a). Du reste, ces courtes

périodes d'inactivité (entre deux émissions) sont certainement inhérentes à la

profession de réalisateur de télévision. Par ailleurs, l'assuré n'a jamais

allégué qu'il était à la recherche d'un travail à plein temps, en lieu et place

d'une activité de réalisateur. Bien au contraire, on constate à cet égard que du

25.

mars au 5 avril 1997, il a effectué cinq recherches d'emploi qui étaient

pratiquement toutes en relation directe avec sa profession (deux recherches

comme réalisateur, deux comme monteur-réalisateur et une comme monteur de

films).

Il apparaît ainsi clairement que le recourant

n'était pas apte à être placé durant la période en cause: d'une part, entre le

24.

mars et le 18 avril 1997, le temps disponible était trop court pour qu'un

employeur potentiel fût disposé à l'engager à titre temporaire; d'autre part il

n'a jamais été question que le recourant accepte un emploi durable qui aurait

pu lui être proposé en dehors de sa profession (voir au surplus, à propos de

l'aptitude au placement, ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et les

références citées). On doit ainsi retenir que les décisions (non formelles) par

lesquelles les indemnités litigieuses ont été versées au recourant étaient

entachées d'inexactitude manifeste.

(…)." (cfr. DLA 2001 pag. 149)

In

un'altra decisione, pubblicata in DLA 2001 pag. 145 segg., il TFA ha affermato

che:

"

L'assicurato che, al termine di un lasso di

tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di

lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare e

accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al

collocamento."

La nostra

Massima Istanza ha, in particolare, concluso che:

"

(…)

Zwar

rechtfertigen qualitativ ungenügende Bemühungen um eine neue Arbeitsstelle wie

etwa die Beschränkung der Arbeitssuche im bisherigen Berufsbereich nicht an

sich schon den Schluss auf fehlende Vermittlungsbereitschaft. Indessen ist für

die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit eine gesamthafte Würdigung der für

die Anstellungschancen im Einzelfall wesentlichen, objektiven und subjektiven

Faktoren massgebend. Ausser dem Umfang des für die versicherte Person in

Betracht fallenden Arbeitsmarktes ist auch die Art der gesuchten, zumutbaren

Arbeit von Bedeutung. Die Beschränkung der Arbeitsbemühungen auf einen bestimmten

beruflichen Bereich kann deshalb zusammen mit zeitlichen Arbeitseinschränkungen

zur Verneinung der Vermittlungsfähigkeit führen (BGE 112 V 218 Erw. 2; ARV 1998

Nr. 46 S. 265 Erw. 1c). Vermittlungsfähigkeit kann nicht angenommen werden,

wenn die Vermittlungsbereitschaft gegeben, jedoch zum Vornherein davon

auszugehen ist, dass für den fraglichen Zeitraum sich kein Arbeitgeber hätte

finden lassen (vgl. unveröffentlichtes Urteil K. vom 3. November 1995 C

123/94).

2.

- Die Beschwerdeführerin

war seit 1. August 1996 arbeitslos. Die Vermittlungsunfähigkeit wurde erst ab

1.

Dezember 1997 bejaht. Die Akten, insbesondere der Nachweis der persönlichen

Bemühungen belegen, dass sie beruflich wiederum eine Vollzeitstelle als

Tänzerin anstrebte. Nach eigenen Angaben musste sie, um dieses Ziel zu

erreichen, angesichts der hohen körperlichen Anforderungen im Beruf,

ausgedehnte Trainings von sechs bis acht Stunden pro Tag absolvieren. Auf Grund

dieses Sachverhalts war die Beschwerdeführerin auch nach Einräumung eines

angemessenen Zeitraums zur Suche einer neuen Arbeitsstelle weder bereit noch in

der Lage, eine andere Arbeit ausserhalb ihres Berufes zu suchen und anzunehmen.

Sodann zeigt die langzeitliche und erfolglose Arbeitssuche im angestammten

Beruf, dass sie nicht mit einer neuen vollen Anstellung als Tänzerin rechnen

konnte. Verwaltung und Vorinstanz haben deshalb die Vermittlungsfähigkeit zu

Recht verneint. Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichts-beschwerde

nichts zu ändern.

(…)." (cfr. DLA 2001

pag. 146-147)

In una

decisione del 12 maggio 2004 nella causa G. (C 287/03) il TFA ha riconosciuto

l'idoneità al collocamento di un'assicurata che si è iscritta al collocamento

per completare la sua occupazione a metà tempo.

In quell'occasione

l'Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail

à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre

d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer

sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches

d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid.

2.

).

3.

3.1

En l'espèce, la recourante exerçait durant la

période en cause une activité à 50 % qu'elle cherchait à compléter jusqu'à

concurrence d'un plein temps. Elle se trouvait donc partiellement sans emploi

(art. 10 al. 2 let. b LACI) et subissait une perte de travail de plus de 20 %.

Au regard du temps qu'elle était susceptible de consacrer à un emploi, la recourante

était dès lors apte au placement (v. ATF 127 V 478 consid. 2 b/cc et les

références). En outre, le fait que la recourante n'était pas disposée à quitter

le poste à mi-temps qu'elle occupait durant la période litigieuse ne

constituait pas en soi un motif suffisant pour nier son aptitude au placement.

En effet, selon la jurisprudence, une personne partiellement au chômage ne

saurait être déclarée inapte au placement seulement parce qu'elle n'est pas

prête à abandonner une activité exercée à temps partiel au bénéfice d'une autre

activité, hypothétique, plus étendue (arrêt non publiés X. du 2 avril 2003 [C

166/02] et H. du 14 octobre 2002 [C 190/02]).

3.2

La recourante avait l'intention d'accepter le

réengagement à plein temps que lui offrait son employeur à compter du 1er

décembre 2002. Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à

partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de

l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement

(ATF 126 V 522 consid. 3a et les références). La question de l'aptitude au

placement ne doit toutefois pas s'apprécier seulement en fonction du temps à

disposition que l'assuré présente, mais encore au regard des perspectives

concrètes d'engagement sur le marché du travail qui entre en considération,

compte tenu également de la conjoncture et de l'ensemble des circonstances

particulières du cas (DTA 1988 n° 2 p. 23 s. consid. 2a, 1980 n° 40 p. 97). En

outre, plus la demande sur le marché de l'emploi à prendre en considération est

forte, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps pour

l'exercice d'une activité donnée sont généralement réduites (DTA 1991 n° 3 p.

24.

consid. 3a). Ce qu'il faut examiner c'est, en définitive, s'il existe de

réelles perspectives pour une telle activité sur le marché du travail (cf. ATF

115.

V 433 consid. 2c/bb). Dans le cas particulier, la période pour laquelle la recourante

cherchait du travail ne saurait être qualifiée de courte puisqu'elle s'étendait

sur sept mois. Sa demande d'emploi portait sur l'activité de physiothérapeute,

éventuellement de traductrice, domaines dans lesquels les horaires sont

susceptibles d'accommodements. En outre, elle disposait d'une relativement

grande souplesse pour l'organisation de son travail à mi-temps, de sorte

qu'elle pouvait se rendre disponible pour un travail convenable. Dans ces

conditions, il n'y avait pas lieu de retenir qu'une trop grande limitation dans

le choix des postes de travail rendait très incertaine la possibilité pour

l'intéressée de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid. 3; DTA 1998 n° 32 p.

176.

consid. 2 ; arrêt susmentionné du 14 octobre 2002 [C 190/02]).

3.3

Il suit de ce qui précède que l'aptitude au

placement de la recourante dès le 1er mai 2002 doit être reconnue. Le recours

se révèle donc bien fondé. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite

(art. 134 OJ).

(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella

causa G., C 287/03)

In una

sentenza del 26 ottobre 2004 nella causa G. (C 233/03) il TFA ha confermato la

decisione del Tribunale cantonale che ha annullato la precedente decisione di

inidoneità al collocamento emessa dall'amministrazione.

In quel

caso l'Alta Corte ha rilevato che:

"

(…)

2.

Zu klären gilt es die Frage, ob der

Beschwerdegegner seit 1996 freiwillig ausschliesslich temporäre

Arbeitsverhältnisse eingeht, welche mit hauptsächlich in den Wintermonaten

beschäftigungslosen Zeiten verbunden sind, sodass dies als Ausdruck für die

subjektiv fehlende Vermittlungsbereitschaft für Dauerstellen zu werten ist.

2.1

Die Vorinstanz hat die Vermittlungsfähigkeit

hauptsächlich im Lichte der Tatsache, dass der Versicherte während der gesamten

Zeit seiner Arbeitslosigkeit Arbeitsbemühungen nachwies, bejaht. Diese seien

zwar zum Teil hinsichtlich der Quantität ungenügend, würden jedoch auch die

Suche nach Dauerstellen (auch ausserhalb seiner angestammten Tätigkeit)

beinhalten. Sein Wille, sich nicht nur für zeitlich befristete Stellen auf dem

Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, werde zudem durch den Umstand

untermauert, dass die Personal I.________ AG bestätige, auch mit der Suche nach

Dauerstellen beauftragt worden zu sein. Die Verwaltung vertritt dagegen die

Auffassung, der Beschwerdegegner stelle sich freiwillig - seinem Lebensstil

entsprechend - nur für zeitlich begrenzte Arbeitseinsätze zur Verfügung, ohne

eine auf Dauer angelegte Stelle anzustreben, sodass seine Vermittlungsfähigkeit

rechtsprechungsgemäss verneint werden müsse.

2.2

Fest steht, dass der Versicherte seit Februar

1997.

bei der Personal I.________ AG als temporärer Mitarbeiter auf dem Bau

tätig ist. Dem Lebenslauf des Versicherten kann weiter entnommen werden, dass

er bereits vor seiner Arbeitslosigkeit, d.h. seit 1995, lediglich zeitlich

befristet tätig war. Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass der

Beschwerdegegner seit der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung Arbeitsbemühungen

aufweist, welche die Suche nach Dauer- und Temporärstellen umfassen, wobei der

gelernte Zimmermann und zuletzt als Gerüstbauer tätig gewesene Versicherte sich

u.a. auch um Arbeit als Monteur, Lagerist, Dachdecker, Hilfsmaurer, Packer und Isoleur

bemühte. Im letztinstanzlich aufgelegten Schreiben der Personal I.________ AG

(vom 3. November 2003) bekräftigt diese, dass sich bis zu diesem Zeitpunkt

keine Möglichkeit einer Festanstellung ergeben habe.

2.3

Der Verwaltung kann insoweit gefolgt werden,

als es schwer verständlich ist, warum der Beschwerdegegner seit 1996, mithin

innerhalb der vierten Rahmenfrist für den Leistungsbezug, Arbeitslosenentschädigung

beansprucht, zumal er weder aufgrund seines Alters, noch seiner Ausbildung und

Arbeitsweise, wie verschiedene Arbeitszeugnisse belegen, hinsichtlich der

Stellensuche benachteiligt sein sollte, sodass es nahe liegt anzunehmen, der

Versicherte stelle sich freiwillig nur für zeitlich begrenzte Arbeitseinsätze

zur Verfügung. Als Allrounder hätte es ihm an sich möglich sein sollen, trotz

konjunkturell schwankender Auftragslage im Baugewerbe, einen ihn direkt und auf

Dauer beschäftigenden Arbeitgeber (allenfalls ausserhalb der Baubranche) zu

finden. Es fällt jedoch auf, dass das RAV - gemäss Aktenlage - ebenfalls nicht

in der Lage war, dem Beschwerdegegner in der gesamten Zeit seiner

Arbeitslosigkeit mehr als eine zumutbare Stelle zuzuweisen, wobei bezüglich der

Gründe, weshalb es hierbei zu keiner Anstellung kam, widersprüchliche Angaben

der potenziellen Arbeitgeberin vorliegen. Am 11. März 2002 führte sie an, der

Versicherte habe stark nach Alkohol gerochen, nachdem sie am 1. März 2002 in ihrer

Rückmeldung an das RAV festgehalten hatte, der Beschwerdegegner besitze keinen

Führerausweis, welcher jedoch bezüglich des Arbeitsweges unbedingt erforderlich

gewesen wäre. Hieraus lassen sich somit ebenfalls keine zuverlässigen Hinweise

auf eine fehlende subjektive Vermittlungsbereitschaft hinsichtlich einer

Festanstellung finden. Wenn der Versicherte wiederholt, so auch anlässlich der

mündlichen Verhandlung im vorinstanzlichen Verfahren, betont, bereit und in der

Lage zu sein, eine Dauerstelle anzunehmen, dies zudem durch die vorgelegten

Arbeitsbemühungen dokumentiert und des Weiteren das Stellenvermittlungsbüro

beauftragt hat, auch Dauerstellen zu suchen, bleibt - trotz langjähriger

ausschliesslicher Temporärarbeit - kein Raum, dem Versicherten den Willen zur

Annahme einer solchen Stelle abzusprechen, weshalb es beim vorinstanzlichen

Entscheid sein Bewenden hat. Sollte der Beschwerdegegner weiterhin arbeitslos

sein, wird er besonders gefordert sein, die weitere Vermittlungsfähigkeit unter

Beweis zu stellen. Aufgabe des RAV wird es sein, Gründe für die

Schwervermittelbarkeit des Versicherten zu suchen und ihn durch vermehrte

Zuweisung von Dauerstellen oder durch andere (arbeitsmarktliche) Massnahmen bei

der Beendigung seiner Arbeitslosigkeit zu unterstützen.

(…)." (cfr. STFA del 26 ottobre 2004 nella

causa G., C 233/03)

2.7

Questo

Tribunale rileva innanzitutto che dagli accertamenti effettuati, contrariamente

a quanto sostenuto dall’amministrazione, è emerso che il lavoro assegnato

ufficialmente all’assicurato presso il ristorante __________ di __________ non

era a tempo indeterminato (cfr. doc. A1, IV, VIII, VIII/1, VIII/4, XIII e consid.

1.

).

Si

trattava in effetti di un’occupazione che avrebbe potuto iniziare dal mese di

aprile 2004 (quindi dopo l’inizio della nuova stagione presso il ristorante __________

previsto per il 15 febbraio 2004; cfr. doc. 5) e che aveva una durata di circa

dieci mesi (cfr. doc. XIII).

Di

conseguenza, a mente del TCA e contrariamente a quanto figura nella decisione

su opposizione (cfr. consid. 1.2), non è per il rifiuto di questa occupazione

che l’assicurato può essere ritenuto inidoneo al collocamento.

Infatti, oltre

ad iniziare più tardi rispetto a quella già da lui reperita, in ogni caso la

nuova potenziale attività non avrebbe posto fine alla situazione

dell’assicurato che si ritrova a dover ricorrere regolarmente all’assicurazione

contro la disoccupazione tra una stagione e l’altra.

2.8

Dagli atti

di causa risulta che l’assicurato, durante il periodo in cui ha lavorato presso

il ristorante __________ di __________, ovvero dal 3 febbraio al 31 ottobre

2003, ha sempre effettuato ogni mese delle ricerche di lavoro.

Più

precisamente l'assicurato ha effettuato le seguenti ricerche di lavoro:

-

febbraio 2003 4 ricerche scritte

- marzo

2003.

4 ricerche presentandosi di persona

- aprile

2003.

4 ricerche presentandosi di persona

- maggio

2003.

4 ricerche presentandosi di persona

- giugno

2003.

4 ricerche scritte

- luglio

2003.

4 ricerche presentandosi di persona

- agosto

2003.

8 ricerche presentandosi di persona

-

settembre 2003 4 ricerche presentandosi di persona e

4.

ricerche scritte

- ottobre

2003.

8 ricerche scritte e 2 per telefono

(cfr.

doc. 8-16)

Il TCA

constata che, almeno nel mese di ottobre 2003 (l’ultimo mese lavorativo della

stagione), l'assicurato ha effettuato due ricerche, per telefono, rispondendo a

degli annunci apparsi sui quotidiani.

Dalle

ricerche scritte emerge inoltre che l'assicurato ha espresso il desiderio di

poter lavorare “(…) durante i mesi invernali, oppure a tempo pieno. (…).” (cfr.

doc. 8). Il titolare del ristorante __________ di __________ ha confermato che

egli ha richiesto di poter lavorare per la stagione invernale (cfr. doc. XIII).

Durante

il mese di agosto 2003 l’assicurato (anche se come da lui affermato si sarebbe

sbagliato nell'indicare la funzione di responsabile di cucina indicata sul

formulario; cfr. doc. 5) ha poi effettuato tre ricerche fuori dalla propria

professione e meglio presso una macelleria, un negozio di moda e un rivenditore

di tabacchi, sigarette e giornali.

Se gli

elementi appena esposti risultano favorevoli per l'assicurato, ve ne sono altri

che sono invece a suo sfavore.

In

particolare, con la sentenza del 29 luglio 2002 (relativa a un suo precedente

ricorso con la quale in parziale accoglimento del ricorso la decisione

impugnata è stata riformata nel senso che l'assicurato è stato sospeso dal

diritto alle indennità di disoccupazione per 3 giorni; inc. 38.2001.270), l’assicurato

era già stato espressamente invitato a ricercare un’occupazione annuale o

perlomeno un impiego di breve durata per la “stagione morta” fuori dalla

propria professione e in un’attività realmente esistente sul mercato del lavoro.

Inoltre,

oltre a questa sospensione di tre giorni, in seguito l’assicurato è stato

sospeso ancora una volta dal diritto alle indennità di disoccupazione per una

durata di 4 giorni e in quell’occasione gli è stato ricordato che il ripetersi

di un tale comportamento può portare a rivedere l’idoneità al collocamento (cfr.

doc. 7).

Riguardo

poi all’affermazione secondo la quale sui quotidiani non sarebbero apparse

delle ricerche come cuoco (cfr. doc. 5), a prescindere dall’attendibilità di

questo fatto, il TCA rileva che in ogni caso quest’evenienza avrebbe dovuto

incentivare maggiormente l’assicurato a cercare lavoro anche fuori dalla

propria professione.

Nel mese

di agosto 2003 l’assicurato ha peraltro ripetuto la medesima ricerca di lavoro

effettuata nel mese di febbraio 2003 presso il ristorante __________ di __________

(cfr. doc. 9 e 16).

Nel mese

di giugno 2003 l’assicurato ha invece inoltrato una candidatura scritta alla

Direzione del Ristorante Pizzeria __________ di __________ dopo che nel mese

precedente si era già presentato personalmente presso l’Hotel dell’__________

il cui proprietario e indirizzo è il medesimo di quello dell’omonimo ristorante

(cfr. doc. 12 e 13).

Ora, le

ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l’arco del mese e non

raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella cusa T.,

38.2000

; STCA del 13 aprile 2000 nella causa G., 38.1999.375; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 27),

L’assicurato

ha effettuato gli sforzi volti al reperimento di un impiego adeguato

concernenti il mese di febbraio 2003 soltanto nella seconda metà del mese il

15, il 17, il 19 e il 25 (cfr. doc. 16).

Anche nel

mese di ottobre 2003, fatta salva una ricerca telefonica del 10 ottobre, le

ricerche sono state effettuate tutte nella seconda metà del mese: una telefonica

il 16 e le altre scritte una il 15, una il 17, una il 21, una il 23, tre il 25

e una il 27 (cfr. doc. 8).

Questo

comportamento del ricorrente non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e

dalla giurisprudenza federale.

In effetti

questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare che la legge impone agli

assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi

per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

In

conclusione, tutto ben considerato, visto in particolare la gravità della

decisione di inidoneità al collocamento, ritenuto che non si può di regola

trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad

essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché

queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre

il danno (cfr. consid. 2.4) e soprattutto avuto riguardo al fatto che il

ricorrente non può essere ritenuto colpevole per avere rifiutato il lavoro

presso il ristorante __________ di __________ (cfr. consid. 2.7), il TCA

ritiene che la decisione impugnata deve essere annullata e l’assicurato

dichiarato idoneo al collocamento.

Gli atti

vengono tuttavia trasmessi all’amministrazione affinché infligga all’assicurato

una sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante la stagione di

lavoro 2003 per colpa di media gravità viste le precedenti sospensioni.

Se

l’assicurato dovesse presentare insufficienti ricerche di lavoro anche alla

conclusione della stagione 2004 dovrà in quel caso essere dichiarato inidoneo

al collocamento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto.

§ La decisione decisione

impugnata é annullata e l’assicurato dichiarato idoneo al collocamento.

§§ Gli atti vengono

trasmessi all’amministrazione affinché infligga all’assicurato una sospensione

per insufficienti ricerche di lavoro per colpa di media gravità.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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