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Decisione

38.2004.39

non é idonea al collocamento l'assicurata che si iscrive al collocamento dopo che la ditta sua datrice di lavoro, nella quale essa riveste la carica di amministratrice unica, l'ha licenziata e poi ria

26 ottobre 2004Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un

punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale

delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi

familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta

la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato

idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel

caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali

particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante

determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori

dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti

considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di

lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di

trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con

riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag.

141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare

un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,

tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori

circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3

pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03,

consid. 1.3).

6.3 Il lavoratore in posizione professionale

analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto,

ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale

segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente

e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire

in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui

egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe sussistito

il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid. 1a e

riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA

1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato idoneo al

collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come

amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria

attività quale acquisizione di clienti, tutti i compiti suscettibili di

mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1a e

sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20

ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C

341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).

6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare

tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al

collocamento. Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività

indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il

danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali

attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di

natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi

(DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata).

(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella

causa C., C 87/02)

Il TFA ha

così concluso che, in quel caso, l'assicurato era idoneo al collocamento in

quanto l'attività indipendente da lui svolta dopo il licenziamento comportava

la conclusione della sua precedente attività e non la continuazione della

stessa.

Essa

poteva pertanto venire considerata un'attività transitoria che comportava

investimenti minimi e quindi compatibile con l'assunzione di un'attività

lavorativa a tempo pieno.

Inoltre

l'assicurato ha effettivamente reperito un lavoro all'80% che ha accettato

malgrado l'attività si svolgesse fuori cantone.

Il TFA ha

pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel

senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della

perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in

che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione

adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124,

consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).

Al

riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA

ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude

au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient

en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre

en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le

dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6);

mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens,

par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit

une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle

de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid.

6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail

à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre

d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer

sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi

adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2).

(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella

causa G., C 287/03)

Secondo

la giurisprudenza federale, in talune circostanze, gli assicurati che godono di

una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non

possono beneficiare dell'indennità di disoccupazione.

2.4. In una

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA ha stabilito che il lavoratore in

posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

In una

sentenza relativa a un caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui

ad un assicurato, vista la sua posizione analoga a quella di un datore di

lavoro, è stato confermato l'ordine di restituzione di prestazioni ricevute

indebitamente, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale

e ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

la precedente istanza ha

quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore

manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un

lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di

indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare

a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante

le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C

274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),

nel caso di specie, gli

accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo

che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art.

944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato

azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli

apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di

amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne

padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione

a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione

con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della

società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero

presenti tutte le azioni,

stante quanto precede, si

giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente

abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro

anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta -

con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così

inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto,

alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31

cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione

giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di

prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali

condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere

dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali

all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per

domandarne la restituzione,

(…)." (cfr. STFA del 15

luglio 2003 nella causa O., C 217/02)

In un

altro caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di condono, in una

decisione del 16 giugno 2003, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio

cantonale e, in particolare, ha osservato che:

"

(…)

4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non

possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la

vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro

appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del

lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta

società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2

febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello

stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -

mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di

riscossione di prestazioni.

4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla

precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente

evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,

sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi

istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria

posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia

datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso

eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali

non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,

secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e

dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e

riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del

consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore

unico di una SA familiare. (…)"

(STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C

130/02)

Nella già

citata STFA del 7 giugno 2004 nella causa C. (C 87/02) l'Alta Corte si è

riconfermata nella propria giurisprudenza e, tra l'altro, ha osservato che:

"

(…)

4.

4.1 Secondo la giurisprudenza, il lavoratore che

gode di una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato

formalmente licenziato dalla ditta, continua a determinarne le scelte oppure a

influenzarle in maniera determinante. Se così non fosse, tramite una

disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe elusa la

regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in particolare

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza del

16 dicembre 2003 in re E., C 301/02, consid. 2.1; DLA 2000 no. 14 pag. 67).

Giusta tale disposizione non hanno infatti diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda (si veda in proposito DTF 120 V 525 consid. 3b). In tal

senso esiste quindi uno stretto parallelismo tra il diritto alle indennità per

lavoro ridotto e quello a indennità di disoccupazione.

4.2 Diversa è invece la situazione nel caso in

cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a

quella del datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della

sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il

dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe

ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere

indennità di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 ALV no. 14 pag. 41

seg. consid. 2a; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre

2002 in re R., C 37/02, consid. 3).

4.3 Al riguardo questa Corte ha inoltre

ripetutamente statuito che il fatto di subordinare il versamento di indennità

di disoccupazione all'interruzione di ogni legame con la società di cui la

persona interessata era alle dipendenze può apparire rigoroso a seconda delle

circostanze del caso concreto. Nondimeno, non si devono dimenticare i motivi

che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di

lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le

indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale

controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il

lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le

persone che occupano una posizione dirigenziale che, malgrado siano state

formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della

società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano

all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che

subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile

(sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei

legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di

lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire

lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183; sentenza del 22 novembre 2002 in re

R., C 37/02). In tal caso, eccezion fatta per un esame a posteriori delle

circostanze - che è contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo

nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi

impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con

la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il

rischio d'abuso (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella

causa C., C 87/02)

Secondo

il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva.

La

situazione è invece differente quando il salariato, trovandosi in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa

a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto

ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad

esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,

interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,

l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.

Infatti,

il TFA vuole, da una parte, evitare una possibile elusione della legge e,

dall'altra parte, impedire che un assicurato possa beneficiare indebitamente

delle indennità di disoccupazione.

Diversa è

pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a

un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver

lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra

ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso.

Infatti,

chiamata a pronunciarsi circa il diritto alle indennità nel caso di un

assicurato che, conservando la sua posizione di membro del consiglio di

amministrazione di una X SA, dopo essere stato impiegato dal 1° novembre 1998

fino al 30 aprile 2003 quale dirigente presso la stessa SA, in seguito ha

lavorato presso una terza ditta per circa 2 mesi (dal 1° giugno al 22 luglio

2003) e poi si è iscritto al collocamento, la nostra Massima Istanza ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.2 Es liegt die Konstellation vor, dass ein

Versicherter in einer ersten Firma die Anstellung aufgibt, jedoch die

arbeitgeberähnliche Position beibehält, hernach in einem Drittbetrieb eine neue

Stelle antritt, diese verliert und daraufhin Arbeitslosenentschädigung

beantragt. Zu dieser Situation hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im

Urteil W. vom 31. März 2004, C 171/03 (ndr.: pubblicata in SVR 2004 ALV Nr.

15), einen Grundsatzentscheid gefällt und festgehalten, dass eine derartige

Person auf Grund der Entlassung aus dem Drittbetrieb trotz andauernder

arbeitgeberähnlicher Stellung in der ersten Firma dann Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung erheben kann, wenn die Beschäftigung im Drittbetrieb

in analoger Anwendung von Art. 37 Abs. 4 lit. a AVIV wenigstens sechs Monate

gedauert hat. Nach Ablauf dieser Zeitspanne überwiegt die Tatsache, dass in der

Anstellung im Drittbetrieb Beiträge an die Arbeitslosenversicherung entrichtet

werden, gegenüber dem Risiko eines Missbrauchs, der durch die anhaltende

arbeitgeberähnliche Stellung entstehen könnte. Vorliegend hat der Versicherte

in der Y.________ AG nur knapp zwei Monate gearbeitet, erfüllt somit die

Mindestdauer von sechs Monaten Anstellungszeit im Drittbetrieb nicht. Deshalb

hat er keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung. Daran vermögen die

Argumente der Vorinstanz zu Gunsten des Versicherten nichts zu ändern.

Ungeachtet der Tatsache, dass die Stelle des Geschäftsführers in der ersten

Firma anderweitig besetzt worden ist, behielt der Beschwerdegegner dank seines

Verwaltungsratsmandats die Möglichkeit, auf die Betriebsführung Einfluss zu

nehmen, und zwar ohne dass er sich erst selbst wieder hätte einstellen lassen

müssen. Zudem stand ihm weiterhin frei, auch in anderer Position erneut in

diese Firma einzusteigen. Die Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 236 Erw. 7 will

nicht nur dem ausgewiesenen Missbrauch an sich begegnen, sondern bereits dem

Risiko eines solchen, welches der Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung an

arbeitgeberähnliche Personen inhärent ist (Urteil F. vom 14. April 2003, C 92/02). Ein Vergleich mit dem

von der Vorinstanz zitierten Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

in Sachen D. vom 24. Dezember 2003, C 61/00, scheitert daran, dass das erwähnte

Urteil W. erst später erging und der im Fall D. betroffene Versicherte nach

Verlust der Beschäftigung im eigenen Betrieb auf Ende April 1997 während eines

Jahres eine Ausbildung absolvierte und hernach von Mai 1998 bis Februar 1999,

also während mehr als sechs Monaten, in einem Drittunternehmen gearbeitet hat.

(…)." (cfr. STFA del 16 settembre 2004 nella

causa E., C 71/04)

Inoltre,

sulla questione a sapere se un assicurato può determinare o influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, nella sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N. (C 219/03), il

TFA ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei

Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage

stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und

ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die

Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche

Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur

zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche

Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege

(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden

Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3

lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren

Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit

Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die

Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie

der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung

verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur

Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt

war.

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella

causa N., C 219/03)

In questo

contesto va ancora rilevato che sempre secondo il TFA la posizione di socio gerente

di una Sagl é equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C

37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

2.5. Nella

presente fattispecie questo Tribunale rileva innanzitutto che, prima di

emettere la decisione con la quale ha stabilito che l'assicurata é ritenuta

inidonea al collocamento, l'amministrazione le ha sottoposto gli argomenti

sollevati dalla Cassa nel suo "Caso sottoposto per decisione" e le

proprie costatazioni rendendola espressamente attenta che si prospetta una

decisione di inidoneità al collocamento e di conseguenza il rifiuto delle

indennità di disoccupazione (cfr. doc. 4/C riprodotto al consid. 1.1).

L'assicurata

ha preso posizione in merito (cfr. doc. 4/B riprodotto al consid. 1.1).

Pertanto

l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentita dell'assicurata

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della

legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e

STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22

aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002

nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid.

3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12

pag. 37).

2.6. Dagli atti

di causa risulta che l'assicurata si è iscritta al collocamento l'8 ottobre

2003 rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° ottobre

2003 (cfr. doc. 13 e 14).

Nella

"Domanda d'indennità di disoccupazione" l'assicurata ha, tra l'altro,

indicato che il suo ultimo datore di lavoro è stata la __________ SA, __________

e che per questa ditta essa lavorerà ancora nella misura del 50% a contare dal

1° ottobre 2003 (cfr. doc. 14).

L'assicurata

è iscritta a Registro di Commercio, fin dalla sua iscrizione avvenuta il 7

gennaio 1993, quale amministratrice unica con firma individuale della __________

SA, __________ (cfr. doc. 10).

Visti i

precedenti contratti di lavoro sottoscritti con la __________ AG, __________

(cfr. doc. 12/c e 12/D) e ritenuta la natura di succursale della __________ SA,

__________ (cfr. doc. 10), il TCA ha inoltre consultato l'atto di costituzione

di quest'ultima società.

Dallo stesso

risulta che l'assicurata ha sottoscritto 98 azioni al portatore (su 100) del

valore nominale di fr. 1'000.-- cadauna della SA. Inoltre, dal contratto del 18

dicembre 1992 (trattasi della "Convenzione" tra la __________ AG, __________

e la __________ SA, __________, a cui l'atto di costituzione rinvia e di cui

all'inserto C) risulta, in particolare, che:

"

(…)

1. La __________, rappresentata dal presidente del consiglio di

amministrazione ed azionista unico, signor __________, dichiara di vendere il

mobilio ed installazioni, le macchine, l'impianto di elaborazione elettronica,

comprensivo del software (vedi allegato A.) così come ogni altro oggetto,

documento, ecc., destinato all'esercizio della succursale di __________, alla __________

con effetto al 31 dicembre 1992.

La ragione sociale __________ può essere utilizzata.

Considerandi

2.

La __________ mette a disposizione della __________ gli uffici

citati, nello stato in cui si trovano contro impegno di ripresa da parte della __________,

con effetto a far capo dal 1. gennaio 1993, del rapporto di lavoro pluriennale

esistente.

3.

La __________ svincola la signora RI 1 dalla clausola di non

concorrenza come da contratto di lavoro 1.5.1985.

(…)."

Quale

amministratrice unica l'assicurata ha sottoscritto i seguenti documenti:

- "Resiliazione

totale del Contratto di Lavoro" della __________ SA, __________ del 30

giugno 2003 con effetto al 30 settembre 2003 (cfr. doc. 12/A);

- "Attestato

del datore di lavoro" della __________ SA, __________ del 17 ottobre 2003

(cfr. doc. 12);

- "Attestato

di guadagno intermedio" del mese di ottobre 2003 rilasciato dalla __________

SA, __________ il 7 novembre 2003 (cfr. doc. 11/A) e

- la

lettera del 1° settembre 2003 "Riassunzione parziale" con la quale la

__________ SA, __________ ha assunto l'assicurata a tempo parziale (50%) a

contare dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 9).

Come

sopra visto (cfr. consid. 2.2), secondo il TFA: "(…) Il lavoratore in

posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via

di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di

disoccupazione. (…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C

87/02).

Alla luce

degli atti dell'incarto questo Tribunale ritiene che a ragione

l'amministrazione ha ritenuto che la ricorrente è inidonea al collocamento.

Infatti,

da una parte la __________ SA, __________ non ha cessato la propria attività

(tant'è che l'assicurata è stata riassunta con un contratto di lavoro a tempo

parziale, 50%, a contare dal 1° ottobre 2003), d'altra parte, anche dopo la

disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 30 settembre 2003 (cfr. doc.

12/A), l'assicurata ha mantenuto una posizione professionale analoga a quella

di un datore di lavoro.

Al

riguardo va qui ricordato che l'amministratrice di una SA gode ex lege di una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro potendo essa influenzare

risolutivamente le decisioni dello stesso (cfr. consid. 2.4).

E' quindi

verosimile ritenere che l'assicurata, anche se dichiara di essere occupata per

la __________ SA, __________ solo nella misura del 50% di un'attività a tempo

pieno (al riguardo di rilievo è pure il fatto che la durata normale del lavoro

nell'azienda e quella dell'assicurata era di 60 ore settimanali; cfr. doc. 12

punto 5 e 6), in realtà è alla ricerca di clientela per la società in modo da

poter accrescere la propria occupazione.

2.7

Il diritto

alle indennità di disoccupazione va comunque rifiutato anche alla luce della

giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.4.

Al

proposito va qui rilevato che, con lettera del 1° settembre 2003, visto il

leggero miglioramento del mercato del lavoro, la __________ SA, __________ ha

riassunto l'assicurata a tempo parziale (50%) dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc.

9).

Pertanto,

anche se licenziata, l'assicurata non ha interrotto ogni contatto con la SA sua

datrice di lavoro. Ora, vista la sua posizione di amministratrice unica alla

stessa resta aperta la possibilità di riassumersi a tempo pieno nel caso il

lavoro della __________ SA, __________ dovesse aumentare.

In simili

circostanze, il TCA deve confermare la decisione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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