38.2004.4
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15 novembre 2004Italiano42 min
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Numero d'incarto:
38.2004.4
Data decisione, Autorità:
15.11.2004, TCA
Titolo:
l'assicurata deve restituire le prestazioni in quanto non ha adempiuto e non può essere esonerata dal periodo di contribuzione perché non ha lavorato all'estero e non era domiciliata in CH da 10 anni. Il fatto di avere già utilizzato le indennità percepite non basta per tutelare la sua buona fede
BUONA FEDE
ESENZIONE
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 9 COST
art. 14 cpv. 1 let. a LADI
art. 14 cpv. 3 LADI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 42 LPGA
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.4
FS/DC/fe
Lugano
15 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 dicembre 2003 emanata
da
Cassa Dis. CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 24 giugno 2003 la Cassa Dis. CO 1 (di seguito la Cassa) ha
chiesto a RI 1 la restituzione dell'importo netto di fr. 12'804.95 per
prestazioni ricevute indebitamente.
La Cassa
ha così motivato la propria decisione:
"
(…)
Da un rapporto di revisione da parte del SECO di Bema è risultato
che la sig.ra RI 1 non poteva beneficiare delle indennità di disoccupazione in
quanto al momento dell'annuncio era in grado di giustificare unicamente una
formazione scolastica acquisita in Italia. Secondo (ndr.: gli art.) 14 cpv. 3
LADI e 13 OADI, gli stranieri domiciliati, che sono di ritorno in Svizzera dopo
un soggiorno di più di un anno all'estero, sono esonerati durante un anno dopo
il ritorno, dall'adempimento del periodo di contribuzione nella misura in cui
possono provare che hanno esercitato all'estero un'attività salariata
corrispondente. Nel suo caso, al momento dell'iscrizione, era in possesso di un
permesso di dimora "B" con l'indicazione "senza l'esercizio di
un'attività lucrativa" e non aveva alcuna relazione con la Svizzera per
quanto riguarda la nazionalità oppure il domicilio.
Abbiamo effettuato gli storni dei versamenti precedentemente
elargiti i quali generano un rimborso a nostro favore.
La Cassa è tenuta ad esigere in restituzione le prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) alle quali il disoccupato non
aveva diritto.
Secondo l'art. 95 LADI, qualora la Cassa
riscontri un errore può in ogni tempo modificare la decisione presa ed esigere
in restituzione gli importi pagati in più. E' pure ammessa la compensazione con
indennità di disoccupazione che la Cassa ancora deve versare all'assicurato
entro 30 giorni dalla presente.
(…)." (cfr. doc. A)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurata (cfr. doc. B e C) la Cassa, il 17
dicembre 2003, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha
confermato la sua decisione di restituzione e osservato che:
"
(…)
La Sig.ra RI 1 si è annunciata in disoccupazione in data 31 luglio
2002 dopo aver conseguito, in data 27 marzo 2002, la laurea in Economia e
Commercio all'Università __________ di __________. L'assicurata, di nazionalità
italiana e residente in Italia durante la formazione, dopo il matrimonio,
avvenuto in data 6 giugno 2002 con un cittadino svizzero, si è trasferita in
Svizzera ottenendo un permesso di dimora B con l'indicazione "senza
l'esercizio di un'attività lucrativa".
Da una revisione del SECO, operata nel mese di febbraio 2003, è
emerso che la Sig.ra RI 1 non poteva beneficiare delle indennità di
disoccupazione in quanto, al momento dell'annuncio, non aveva relazioni con la
Svizzera, per quanto riguarda il domicilio o la nazionalità. Secondo la
circolare concernente l'Indennità di disoccupazione, alla marginale B130, viene
testualmente indicato che gli
stranieri che, prima di presentare la domanda di indennità, non risiedevano in
Svizzera ai sensi dell'art. 12 LADI, non possono pretendere un'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione: infatti non è stato impedito
loro di acquisire un periodo di contribuzione sufficiente in Svizzera, ma nel
loro Paese.
L'assicurata è stata convocata, presso la __________ di __________,
unitamente al marito per verificare le motivazioni della decisione ed
illustrare le possibilità per ottemperare a questa difficile situazione. La
stessa ha evidenziato che avrebbe provveduto ad interporre ricorso alla
decisione emessa dalla nostra sede di __________, opposizione che è stata
presentata alla fine di luglio.
Nell'atto di opposizione viene evidenziato dall'assicurata che al
momento dell'iscrizione aveva esposto con estrema chiarezza la propria
situazione all'Ufficio Regionale di Collocamento ed alla Cassa. Questi due enti
hanno ritenuto che le condizioni per la riscossione delle indennità fossero
adempiute e quindi sono state versate le indennità dal 31 luglio al febbraio
2003, senza alcuna obiezione. Secondo l'art. 25 LPGA le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Purtroppo non è
possibile accogliere l'opposizione dell'assicurata in quanto, per ordine del
SECO, la Cassa deve provvedere a recuperare l'importo versato alla Sig.ra RI 1
in quanto non sussistevano i presupposti del diritto alle indennità a partire
dalla data di annuncio.
(…)." (cfr. doc. D)
1.3. Contro
questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA,
nel quale il suo rappresentante ha chiesto che:
"I. In
via principale:
1. Il
ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione su opposizione no. 47/000,
emanata il 19 dicembre 2003 dalla Cassa disoccupazione CO 1 è annullata.
2. Protestate
tasse, spese e ripetibili.
II. In
via subordinata:
1. Il
ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione su opposizione no. 47/000 è
modificata nel senso che l'importo di CHF 12'804.95 viene condonato alla
ricorrente in ragione di almeno il 50% e lo stesso potrà essere rimborsato
mediante pagamenti rateali mensili, per la durata di almeno 12 mesi e senza il
prelevamento di interessi.
2. Protestate
tasse, spese e ripetibili." (cfr. doc. I pag. 5 e 6)
A
sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell'assicurata ha, in
particolare, addotto che:
"
(…)
1. RI 1 (in
seguito: la ricorrente) é cittadina italiana, in possesso di un permesso di
dimora e residente a __________ dal 6 giugno 2002, data in cui ha contratto
matrimonio con __________, cittadino svizzero.
2. Nel mese di
luglio 2002 la ricorrente si é annunciata presso l'Ufficio regionale di collocamento
(URC) competente, ha esposto con estrema chiarezza la propria situazione e
chiesto se potesse beneficiare di un'indennità di disoccupazione. Avendo l'URC
ritenuto che le condizioni per la riscossione di indennità fossero adempiute,
la Cassa di disoccupazione CO 1, __________ di __________ (in seguito: Cassa)
ha provveduto a versarle indennità a partire dal 31 luglio 2002.
3. Con decisione
24 giugno 2003, emessa a circa 1 anno di distanza e dopo il versamento di ben
108 indennità (!), la Cassa ha invitato la ricorrente a rimborsarle l'importo
di CHF 12'804.95. Si sarebbe trattato, infatti, di indennità di disoccupazione
erogate erroneamente. Tale errore sarebbe stato scoperto da controlli esperiti
dal SECO di Berna, che avrebbe rilevato come la ricorrente non avrebbe potuto e
dovuto beneficiare delle indennità di disoccupazione, in quanto, al momento
dell'annuncio, era in possesso di un permesso di dimora "B" con
l'indicazione "senza l'esercizio di un'attività lucrativa". Neppure
essa era cittadina svizzera o in possesso di un permesso di domicilio:
situazioni che avrebbero semmai potuto sopperire, giusta l'art. 14 cpv. 3 LADI, al mancato periodo di
contribuzione. Di qui l'esigenza di recuperare il versamento indebito.
4. Con propria
lettera dell'8 luglio 2003 (doc. B) e
con l'opposizione del 25 luglio 2003 (doc. C), la ricorrente si e opposta
alla decisione della Cassa, mettendo in particolare in risalto come il modo di
procedere dell'URC e della Cassa fossero inammissibili e, comunque,
incompatibili con il principio della buona fede. In concreto, la ricorrente ha
chiesto l'annullamento della decisione e, pertanto, dell'obbligo di restituire
le indennità nel frattempo ricevute. Le motivazioni alla base dell'opposizione
verranno riprese, nel dettaglio, in seguito.
5. Con la
decisione qui impugnata (doc. D), la Cassa ha respinto l'opposizione, di fatto
riprendendo le motivazioni addotte dalla Cassa, __________ di __________, il 24 giugno 2003.
6. La ricorrente
contesta la decisione della Cassa, imputando all'URC e alla Cassa medesima di
aver commesso errori crassi e grossolani nell'interpretazione della legge. Tali
organi non si sono infatti accorti che un permesso di dimora "senza
l'esercizio di un'attività lucrativa" non risultava compatibile con una richiesta
di indennità di disoccupazione. Tanto meno hanno dedotto che se uno straniero
beneficia di un permesso di dimora, egli, conseguentemente, non dispone di un
permesso di domicilio, oltre che logicamente della cittadinanza svizzera,
necessari per poter eventualmente beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 14 LADI. Ravvedutasi della incredibile
"svista", la Cassa pretende ora, a distanza di un anno, la
restituzione di tutte le indennità versate, per un ammontare di ben CHF 12'804.95.
7. Nei confronti
della ricorrente, che si e annunciata al competente URC, fornendo tutta la
documentazione e le informazioni richieste, che ha diligentemente seguito per 6
mesi la consueta procedura e le relative prescrizioni di controllo, con gli
impegni che ciò comporta, la decisione impugnata é sorprendente oltre che
ingiusta. Anche se la stessa possa essere fondata nel merito, non prende per
nulla in considerazione la perfetta buona fede fin qui dimostrata dalla
ricorrente, la quale (assolutamente ed ovviamente non competente in materia) si
e purtroppo completamente fidata delle indicazioni ricevute dalle Autorità
amministrative.
8. Non si
dimentichi neppure che la ricorrente ha in seguito fatto il possibile per
trovare al più presto un impiego, riuscendovi, tuttavia, solo dal mese di
febbraio 2003 al 5 settembre dello stesso anno, data in cui il rapporto di
lavoro con il proprio datore di lavoro é stato disdetto con effetto immediato
(doc. E). Tuttora, RI 1 é disoccupata: é evidente come questa nuova circostanza
renda un eventuale obbligo di restituzione degli importi ricevuti un onere
eccessivo a carico della ricorrente, che, nel frattempo, ha completamente
impiegato le indennità per le ricorrenti spese mensili.
9. In una
recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni, riportata dalla
stampa (doc. F), l'Alta Corte federale, in una situazione analoga alla nostra,
ha condannato una Cassa pensione a pagare CHF 100'000.-- ad una ex insegnante,
per averle erroneamente indicato che, al momento della pensione anticipata da
lei auspicata, avrebbe ricevuto un capitale di libero passaggio di CHF 300'000.--
invece di quello in realtà di CHF 200'000.-- che le spettava. Secondo il TFA,
l'insegnante poteva ritenere in tutta buona fede che le informazioni erronee
ricevute, di cui ella stessa non era in grado di verificare l'esattezza,
corrispondessero alla realtà. Di qui l'obbligo della Cassa di versare alla
assicurata più di quanto in realtà fosse dovuto.
(…)." (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 4 febbraio 2004 la Cassa si è confermata nelle proprie
argomentazioni e ha chiesto di respingere il ricorso (cfr. doc. III).
1.5. Il 18
febbraio 2004 il presidente del TCA ha scritto al Segretariato di Stato
dell'economia (SECO) una lettera del seguente tenore:
"
(…)
fra gli atti dell'incarto figura l'estratto di un
vostro rapporto di revisione del seguente tenore:
" 264.75.715.554
RI 1, étudiante, __________
L'assurée - de nationalité
italienne - est arrivée en Suisse, s'est mariée le 6 juin 2002 et a obtenu un
permis de séjour « B » avec comme but: « senza l'esercizio di un'attività
lucrativa ». Elle a fait contrôler son chômage et a été indemnisée du 31
juillet 2002 au 31 janvier 2003 comme une personne de retour de l'étranger.
Point litigieux:
· indemnisation bien
que l'assurée n'ait eu avant le dépôt de la demande, aucune relation avec la
Suisse, ni par le domicile, ni par la nationalité.
Libération des conditions relatives à la période
de cotisation
Art. 14, al. 1 et 3, LACI; art. 13, OACI.
Les étrangers établis
qui sont de retour en Suisse après un séjour de plus d'un an à l'étranger sont,
après leur retour, libérés durant une année des conditions relatives à la
période de cotisation, dans la mesure où ils peuvent prouver qu'ils ont
séjourné à l'étranger pur des motifs de formation ou qu'ils y ont exercé une
activité salariée. Pour les personnes qui ont obtenu la nationalité suisse à
l'étranger à la suite d'un mariage et qui élisent domicile en Suisse, seules
les périodes d'activités salariées effectuées après l'acquisition de la
nationalité suisse sont prises en considération.
Dans la mesure où
l'assurée n'est pas de retour en Suisse et n'a pas acquis la nationalité suisse
par son mariage, 108,0 indemnités à fr. 122.40 versées entre juillet 2002 et
janvier 2003 ne peuvent être reconnues."
Al fine di evadere il ricorso citato mi occorre
sapere:
1) Per quali motivi ritenete che non siano adempiute nel caso
concreto le condizioni per poter beneficiare del diritto all'indennità di
disoccupazione.
In
particolare quale o quali presupposti del diritto secondo l'art. 8 LADI non
ritenete realizzato o realizzati?
2) Avete considerato l'entrata in vigore il 1° giugno 2002
dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone oppure no? Per quali
motivi?
3) Visti i numerosi cambiamenti legislativi intervenuti in questi
ultimi anni, vogliate indicare con precisione quale data portano il testo della
legge e dell'ordinanza citate nel vostro rapporto e allegare una copia.
In
particolare mi occorre ricevere il testo legale in cui si parla di "ils
ont séjourné à l'étranger pour des motifs de formation".
(…)." (cfr. doc. V)
Dopo
esserne stato sollecitato (cfr. doc. VI) il SECO ha così risposto al TCA:
"
(…)
ci riferiamo al suo scritto del 18 febbraio 2004, nel quale ha posto
delle domande circa un rapporto di revisione emanato dall'Ispettorato del seco
relativamente alla persona citata a margine. Un disguido nella distribuzione e
l'assenza dell'ispettore che ha redatto tale scritto, hanno fatto che possiamo
rispondere solo ora ai suoi quesiti.
1) Rileviamo
anzitutto che dall'esame degli atti non emerge che l'assicurata abbia svolto
alcuna attività salariata in Svizzera prima della sua iscrizione in
disoccupazione. Già alla base ella non adempie quindi le condizioni relative al
periodo di contribuzione (art. 2 LADI). L'art. 8 LADI non
entra quindi in considerazione.
2) Occorre
quindi esaminare se l'assicurata può prevalersi di un motivo di esonero dal
compimento del suddetto periodo di contribuzione (art. 14 LADI).
La signora RI 1 disponeva al momento
della sua iscrizione in disoccupazione di un permesso B. Essa non poteva quindi
prevalersi dei motivi di esonero previsti dell' art.14 cpv. 3 LADI riservati ai
cittadini dell'Unione europea o dell'AELS domiciliati in Svizzera (ossia -
detentori del permesso C), come pure di quelli dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI
(formazione professionale, durata di domiciliazione minima in Svizzera di 10
anni necessaria).
3) Per quanto
concerne la frase tratta dal rapporto ed evidenziata nella sua lettera, essa
corrisponde al "concentrato" del contenuto dell'art. 14 cpv. 1 lett.
a e cpv. 3 LADI, in vigore dal
1 ° giugno 2002 ( copia articoli in allegato).
(…)." (cfr. doc. VII)
1.6. I doc. V,
VII e relativo allegato sono stati notificati alle parti per osservazioni (cfr.
doc. VIII).
Con
scritto del 17 marzo 2004 il rappresentante dell'assicurata ha comunicato al
TCA che:
"
(…)
Non ho particolari osservazioni da formulare alla lettera 8 marzo
2004 del SECO. Richiamo al proposito il ricorso 12 gennaio 2004, ricordando che
la signora RI 1 è tuttora disoccupata: tale circostanza renderebbe un eventuale
obbligo di restituzione degli importi ricevuti un onere decisamente eccessivo a
suo carico.
(…)." (cfr. doc. IX)
Dal canto
suo la Cassa, con "Messaggio Telefax" del 31 marzo 2004, ha
confermato al TCA di non avere osservazioni scritte da presentare (cfr. doc.
X).
in
diritto
In
ordine
2.1. Oggetto del
presente ricorso è la questione a sapere se la decisione su opposizione che ha
confermato la decisione con la quale la Cassa ha chiesto a RI 1 la restituzione
dell'importo netto di fr. 12'804.95 per prestazioni ricevute indebitamente è
conforme o meno alla legislazione federale, non invece quella di sapere se
debba essere condonata la restituzione di detto importo a motivo del fatto che
essa porrebbe l'interessata in gravi difficoltà e che la stessa era in buona
fede.
E' infatti la decisione che determina l'oggetto dell'impugnazione (Rumo-Jungo,
Serie: "Rechtsprechung des Bundesgericht zum
Sozialversicherungsrecht", Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 141; cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella
causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01,
consid. 3; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C
245/01, consid. 2.5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag.
414; DTF 123 V 335; DTF 121 V 157. consid. 2b, pag.
159; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag 313-314 e DTF 105 V 274 consid. 1, pag. 276
tutte con riferimenti), la quale, nel caso di specie, si limita ad ordinare la
restituzione di prestazioni.
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 della LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
In virtù
del fatto che in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA) le norme di
procedura entrano in vigore immediatamente (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid.
3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2, pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella
causa P., I 474/03, consid. 2.3.; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b), tutte le decisioni emanate dopo
il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per fissare il
momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta
(vedi DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle
autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
Nel
merito
2.3. Come visto
sopra (cfr. consid. 2.2) il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA.
Per
quanto attiene le norme di diritto materiale di questa legge va qui rilevato
che nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti le disposizioni
legali in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante
(cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF
127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b,
pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI
1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03;
STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio
2002 nella causa L., H 114/01).
Nella
presente fattispecie la Cassa ha chiesto all'assicurata la restituzione di
indennità di disoccupazione versatele indebitamente durante il periodo dal 31
luglio 2002 al 31 gennaio 2003 (cfr. doc. 11, A e D).
Chiamato
a decidere nel caso in cui a un assicurato, con decisione su opposizione
emanata dopo il 1° gennaio 2003, sono state chieste in restituzione delle
prestazioni assicurative corrispostegli a torto dalla sua assicurazione
malattia prima dell'entrata in vigore della LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) in una sentenza pubblicata in DTF 130 V 318 ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.
Le traitement n'étant pas à la charge de l'assurance-maladie
sociale, il reste à examiner la question de la restitution.
5.1 La décision sur opposition a été rendue après
l'entrée en vigueur de la LPGA, mais elle concerne des prestations allouées avant
le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires
de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles
de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances
fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art.
25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment
touchées est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait
pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi
(FF 1991 II p. 266 sv). En revanche, selon Ueli Kieser (ATSG-Kommentar, note 9
ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le
1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur
la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte
sur des prestations accordées antérieurement.
5.2 La question du droit pertinent ratione temporis
ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que
les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation
et de la jurisprudence antérieures (Ueli Kieser, op. cit., note 9 ad art. 82).
Plus précisément, jusqu'au 31 décembre 2002, l'art. 47 LAVS (abrogé avec l'entrée
en vigueur de la LPGA) était applicable par analogie à la restitution par un assuré
de prestations d'assurance-maladie sociale indûment versées (ATF 126 V 23). L'art.
25 al. 1 LPGA (en vigueur depuis le 1er janvier 2003) prévoit que les prestations
indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et le mettrait dans une situation difficile. Cette disposition est désormais directement applicable en matière d'assurance-maladie
(art. 1er LAMal en corrélation avec l'art. 2 LPGA). En ce qui concerne l'obligation
de restituer comme telle, l'art. 25 al. 1 LPGA ne fait que reprendre la réglementation
de l'art. 47 al. 1 LAVS qui était jusque là applicable soit directement, soit
par renvoi ou encore par analogie dans d'autres domaines du droit des
assurances sociales (Patrice Keller, La restitution des prestations indûment touchées
dans la LPGA, in: Partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne,
2003, p. 149 ss, plus spécialement p. 167 ss). Comme par le passé, l'obligation
de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue
à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS ou de l'art. 95a LACI (ndr. recte 95 LACI)
(ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 368
consid. 3, et les arrêts cités) que soient remplies les conditions d'une reconsidération
ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les
prestations en cause ont été allouées, (Ueli Kieser, op. cit., note 2 ss ad
art. 25; Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berne 2003 §
42, p. 279; Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, RSAS
2003, p. 304 sv. [à propos de l'art. 95 LACI]; Jürg
Brechbühl, Umsetzung des ATSG auf Verordnungsebene / Verordnung zum Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts, in : Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts [ATSG], Saint-Gall 2003, p. 208).
5.3 Selon un principe général du droit des
assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement
passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est
pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et
que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de la reconsidération,
on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation
erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V
314 consid. 4a/cc). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues
par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux
ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique
différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). A noter que la révision
et la reconsidération sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 LPGA.
(…)."
(cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K
147/03, consid. 5)
Anche in
questo caso la questione circa il diritto temporalmente applicabile non riveste
un'importanza decisiva visto che i principi applicabili alla restituzione
secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza
anteriore.
2.4. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il
24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del
24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché,
come visto sopra (cfr. consid. 2.3), nel diritto delle assicurazioni sociali, è
determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è
realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante, considerato che la presente
fattispecie si riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore delle
nuove disposizioni (decisione impugnata del 17 dicembre 2003 con la quale viene
confermata la restituzione di prestazioni versate indebitamente nel periodo dal
31 luglio 2002 al 31 gennaio 2003), si applicano qui le norme valide fino al 30
giugno 2003.
2.5. L'art. 42
LPGA - disposizione applicabile al caso di specie (cfr. consid. 2.2.) - prevede
che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente
essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
A tale
proposito, in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) (cfr. in
questo stesso senso, STFA del 1° settembre 2003 nella causa P., P 32/03) -
riguardante una fattispecie in cui l'art. 42 LPGA non poteva ancora essere
applicato - accertato che il diritto di essere sentito dell'assicurato era
stato violato prima dell'emanazione di una decisione di sospensione, l'Alta
Corte ha rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
(cfr. STFA succitata, consid. 3.2 - la
sottolineatura è del redattore)
In una
sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.
3.3., si è invece così espresso:
" (…)
Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas
tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être
frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui
spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème
phrase LPGA."
Questo
Tribunale ritiene comunque che la chiara giurisprudenza federale emessa prima
dell'entrata in vigore della LPGA, secondo cui l'assicurato deve essere sentito
prima che venga presa una decisione nei suoi confronti, (cfr. STFA del 22
aprile 2003 nella causa J., C 87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002
nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 p. 77, consid.
3d, p. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 p.
37), mantiene, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 42, n. 7 e n. 19-23;
Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag.
447-448 n° 18-23).
2.6. Nel caso concreto il TCA constata che dagli atti di causa non
è chiaro se prima di emettere la decisione di restituzione del 24 giugno 2003
l'amministrazione abbia sentito l'assicurata (circa il diritto di essere
sentito nell'ambito di una decisione di restituzione, cfr. STFA del 6 agosto
2002 nella causa C., C 91/02).
Nella
"Fattispecie e motivi" della decisione su opposizione del 17 dicembre
2003 "(…) L'assicurata è stata convocata, presso la __________ di __________,
unitamente al marito per verificare le motivazioni della decisione ed
illustrare le possibilità per ottemperare a questa difficile situazione. La
stessa ha evidenziato che avrebbe provveduto ad interporre ricorso alla
decisione emessa dalla nostra sede di __________, opposizione che è stata
presentata alla fine di luglio. (…)." (cfr. doc. D).
L'assicurata
è dunque stata convocata, al più tardi durante la procedura su opposizione. Il
diritto di essere sentiti è dunque stato rispettato.
2.7. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 95
LADI, nella versione in vigore, fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che la
cassa è tenuta ad esigere il rimborso delle prestazioni dell'assicurazione
contro la disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto e che il
rimborso è condonato se la riscossione è avvenuta in buona fede e se esso
cagionasse un grave rigore.
La giurisprudenza
del TFA in merito alla restituzione di prestazioni (che come visto sopra
conserva tutta la sua validità; cfr. consid. 2.3) ha in particolare stabilito
quanto segue.
Conformemente
ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non é stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui é
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del
23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa
B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28
novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7
marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,
C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6
luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6
giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, pag. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001
N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e
80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
In questo
caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si
manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C
227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17
dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000
nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti;
DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già
al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però,
nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non
provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, pag. 64
consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
Fatti
I
principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta
in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente,
sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni
oggetto di restituzione non sono state erogate per decisione formale (cfr. STFA
del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2000
nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997
ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 =
DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80).
Per
inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la
riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati
codificati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K
147/03, consid. 5.3 in fine).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi
pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6
giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.8. In una
decisione pubblicata in DTF 126 V 399 e in DLA 2001 pag. 247, chiamato a
giudicare nel caso di una domanda di restituzione a seguito di una decisione di
inidoneità al collocamento, il TFA ha, in particolare, stabilito che se la
decisione dell'autorità cantonale, già passata in giudicato, nega
retroattivamente il diritto all'indennità, la cassa deve, nel quadro della
procedura di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, esaminare
liberamente se siano date le condizioni di un riesame, in particolare quella
dell'errore manifesto.
Contestualmente,
dopo aver ribadito che una restituzione è possibile solo se sono date le
premesse di una riconsiderazione o di una revisione processuale, l'Alta Corte
ha osservato:
"
(…) Ob dies zutrifft (ndr.: sta parlando delle premesse
necessarie per una riconsiderazione o revisione processuale), hatte die
kantonale Amtsstelle weder zu prüfen noch zu entscheiden; denn im
Zweifellsfallverfahren geht es weder um eine Wiedererwägung noch um allfällige
Rückforderungen, sonfern einzig um die - unter Umstände rückwirkende - Prüfung
der materiellen Anspruchs-voraussetzungen. Deshalb obliegt es der Kasse bei im Zweifelsfall-verfahren
festgestellter Rechtswidrigkeit einer bestimmten Leistungsausrichtung, ihrerseits
im Rückforderungsverfahren zu prüfen, ob die zweifellose Unrichtigkeit und die
erhebliche Bedeutung ihrer Berichtigung als Voraussetzungen der Wiedererwägung
(oder gegebenenfalls die Voraussetzungen der prozessualen Revision) der
verfügten Taggeldzusprechung erfüllt sind.
(…)." (cfr. DTF 126 V 399, consid. 2b)cc),
pag. 402)
Questa giurisprudenza è stata confermata dal TFA in una decisione
del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02, allorquando, chiamato a
pronunciarsi su una decisione di restituzione fondata su una decisione
amministrativa non ancora cresciuta in giudicato e con la quale all'assicurato
è stato negato retroattivamente il diritto alle indennità di disoccupazione in
base all'art. 31 cpv. 1 LADI, la nostra Massima Istanza ha concluso che:
"
(…)
3.3 Aus dem Gesagten ergibt sich für den
vorliegenden Rückforderungsprozess Folgendes: Da die Verfugung des AWA über die
Unrechtmässigkeit des Leistungsbezugs nicht in Rechtskraft erwachsen ist, ist
schon die erste Voraussetzung einer Rückforderung nach Art. 95 Abs. 1 AVIG
nicht erfüllt. Die Verwaltungsgerichtbeschwerde wäre indessen auch im
gegenteiligen Falle gutzuheissen, da es beide Instanzen unterlassen haben, den
Rückkommenstitel (prozessuale Revision oder Widererwägung), namentlich die Rückkommensvoraussetzung
der offensichtlichen Unrichtigkeit, zu beurteilen.
Daran ändert nichts, dass der streitige Betrag
von mehr als Fr. 75'000.-- das Kriterium der erheblichen Bedeutung zweifellos
erfüllt.
(…)" (cfr. STFA del 5 novembre 2002 nella
causa C., C 165/02)
Chiamata
a pronunciarsi nel caso di una decisione di restituzione fondata su un
intervento del SECO, in una decisione del 28 novembre 2003 nella causa S. (C
307/01), l'Alta Corte ha, in particolare, rilevato che:
"
(…)
3.2 Die strittige Verfügung erfolgte aufgrund
einer aufsichtsrechtlichen Intervention des seco bei der zuständigen Kasse.
Auch bei einer aufsichtsrechtlich angeordneten Wiedererwägung müssen die von
der Rechtsprechung verlangten Voraussetzungen, insbesondere jene der zweifellosen
Unrichtigkeit, erfüllt sein (ZAK 1964 S. 47 Erw. 3 in fine; nicht
veröffentlichtes Urteil G. vom 15. November 1982, I 137/82). Sind die
einschlägigen Voraussetzungen jedoch gegeben, kann die Aufsichtsbehörde -
anders als ein Gericht (BGE 117 V 13 Erw. 2a) - die Verwaltung dazu verhalten,
eine Verfügung in Wiedererwägung zu ziehen. Es spielt soweit also keine Rolle,
ob der Anstoss zur Wiedererwägung von einer aufsichtsbehördlichen Direktive
ausgeht oder aufgrund besserer Erkenntnis der verfügenden Instanz selber
erfolgt.
(…)." (cfr. STFA del 28 novembre 2003 nella
causa S., C 307/01)
In una
decisione del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, chiamata a pronunciarsi
circa la restituzione di prestazioni chiesta ad un assicurato al quale era
stata riconosciuta con effetto retroattivo una mezza rendita d'invalidità, il
TFA ha, in particolare, osservato che:
"
(…)
Streitig ist, ob der Beschwerdeführer die durch
Taggeldabrechnungen von Juni 1998 bis Mai 2000 formlos erbrachten Leistungen
wegen der nachträglich zugesprochenen halben Rente der Invalidenversicherung
teilweise zurückzuerstatten hat. Es geht also nicht nur um die Frage der
Unrechtmässigkeit des erfolgten Leistungsbezuges (Art. 95 Abs. 1 AVIG), sondern
auch darum, ob die Rückkommensvoraussetzungen - Wiedererwägung oder prozessuale
Revision - gegeben sind.
(…)." (cfr. STFA del 9 marzo 2004 nella
causa Z., C 120/01)
Contestualmente
l'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
Rechtsprechungsgemäss stellt die von der
Invalidenversicherung ermittelte Erwerbsunfähigkeit eine neue erhebliche
Tatsache dar, deren Unkenntnis die Arbeitslosenkasse nicht zu vertreten hat
(ARV 1998 Nr. 15 S. 81 Erw. 5a mit Hinweisen), so dass ein Zurückkommen auf die
ausgerichteten Leistungen auf dem Weg der prozessualen Revision grundsätzlich
möglich ist.
(..)." (cfr. STFA del 9 marzo 2004 nella
causa Z., C 120/01)
2.9. L'art. 14
LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,
prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di
contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante
oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di
lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno
10 anni siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto
soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI nella versione
valida dal 1° giugno 2002).
Gli
Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che
non è membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero
scambio (AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di
contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività
dipendente all’estero. Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adempimento
del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità
europea o dell’AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio
federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di
domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della
Comunità europea o dell’AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono
esentati dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera
dopo un soggiorno all’estero di oltre un anno (cfr. art. 14 cpv. 3 LADI nella
versione valida dal 1° giugno 2002).
2.10. Nella Circolare relativa alle ripercussioni, in materia
di assicurazione contro la disoccupazione, dell’Accordo sulla libera
circolazione delle persone del maggio 2002 (C-AD-LCP), il SECO, quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire
un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.
art. 110 LADI; STFA dell'8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4;
STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto
Considerandi
2001.
nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61),
nel paragrafo in cui tratta dei "Principi fondamentali del diritto
comunitario", in particolare circa "La parità di trattamento",
ha rilevato, tra l'altro, che:
"
(…)
B 9 Il principio della parità di trattamento
vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. Tale principio è
applicabile altresì in materia di assicurazioni sociali. In virtù dell’articolo
3.
del regolamento n. 1408/71, i cittadini dell’Unione europea e dell’AELS che
risiedono in Svizzera nonché i cittadini svizzeri che risiedono in un altro
Stato dell’AELS o in un altro Stato membro dell’Unione europea sono soggetti
agli obblighi e sono ammessi al beneficio della legislazione dello Stato in
questione alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.
(…)
B 12 In seguito al principio della parità di
trattamento, gli articoli 13 capoverso 2bis LADI
(periodo educativo), 14 capoversi 1 e 2 LADI (esenzione dall’adempimento del
periodo di contribuzione) nonché 14 capoverso 5bis
(partecipazione a un programma per l’occupazione temporanea al termine della
scuola dell’obbligo) sono stati modificati. Le modifiche si applicano sia ai
cittadini dell’Unione europea e dell’AELS (di cui fa parte anche la Svizzera),
sia ai cittadini degli Stati che non sono membri né dell’Unione europea né
dell’AELS.
(…)." (cfr. C-AD-LPC, B 9
e B 12, pag. 19 e 20)
In merito
all'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, il SECO ha poi osservato che:
"
(…)
B
14.
Articolo 14 capoverso 1 lettera a
LADI: sono ora esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione in
seguito a formazione unicamente le persone che, durante almeno 10 anni, siano
state domiciliate in Svizzera. Non è necessario che questo periodo di dieci
anni sia immediatamente precedente alla formazione, né che sia trascorso in
maniera ininterrotta. Come avvenuto finora, il fatto che la formazione o il
perfezionamento siano stati compiuti all’estero o in Svizzera non ha alcuna
rilevanza.
B 15 Occorre tuttavia sottolineare che la nozione
di "residenza"1 è una nozione di diritto
comunitario che non può essere limitata dalle disposizioni nazionali.
L’articolo 1 lettera h del regolamento n. 1408/71 definisce la nozione di
residenza come luogo di dimora abituale .
(…)." (cfr. C-AD-LPC, B 14 e B 15, pag. 20 e
21)
In tale
contesto va rilevato la dottrina ha già espresso alcune perplessità sulla
conformità della "clausola del domicilio" alle disposizioni di diritto
internazionale della sicurezza sociale relative alla coordinazione (cfr.
Bettina Kahil-Wolff, "L'accord sur la libre circulation des personnes
Suisse-CE et le droit des assurances sociales" in SJ 2001, pag. 81 seg.
(134) e "Les assurances sociales en révision: quelques notes
d'introduction" in Les assurances sociale en révision, Ed. IRAL, Losanna
2002.
pag. 7 seg. (13); Jan Michael Bergmann,
"Überblick über die Regelungen des APF betreffend die Soziale
Sicherheit" in: Schaffhauser/Schürer (Hrsg.), Rechtsschutz der
Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die
Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, Ed.
Schriftenreiche Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis vol. 8, San Gallo
2002, pag. 6 n. 29, DTF 128 V 187).
2.11
Nell'evenienza concreta dagli atti di causa risulta che
l'assicurata si è iscritta al collocamento il 31 luglio 2002 e ha rivendicato
da quella data il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 2 e 3).
L'assicurata
si è annunciata in disoccupazione dopo aver terminato i propri studi
universitari presso l'Università __________ di __________ e dopo che le sue
ricerche di lavoro dal mese di marzo al mese di luglio 2002 non hanno avuto
esito positivo (cfr. doc. 2 sotto "Osservazioni", 3, 8 e B).
In
particolare, nella "Domanda d'indennità di disoccupazione" ai punti
concernenti il "Ultimo datore di lavoro" e la "Giustificazione
dell'impiego del tempo nei 2 anni precedenti l'esercizio del diritto a
prestazioni", l'assicurata non ha indicato nessun datore di lavoro (cfr.
doc. 2, punti 14 e 27).
Ella non
ha pertanto adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1
lett. e LADI.
Il 6
giugno 2002 l'assicurata, cittadina italiana, ha sposato un cittadino svizzero,
si è trasferita in Svizzera ed è stata posta al beneficio di un "Permesso
di dimora B" valido fino al 15.07.2007 (cfr. doc. 5 e B).
Dunque,
al momento in cui ha chiesto di poter beneficiare del diritto alle indennità di
disoccupazione, meglio al 31 luglio 2002, l'assicurata non era stata
domiciliata in Svizzera durante almeno 10 anni e pertanto non poteva neppure
essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi
dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. consid. 2.7).
Un'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione sulla base dell'art. 14 cpv. 3
LADI non entra poi in ogni caso in considerazione visto che l'assicurata non
può certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero (cfr. consid.
2.
).
Infatti,
come sopra visto, essa si è iscritta in disoccupazione dopo aver terminato gli
studi universitari durante i quali non risulta che abbia svolto un'attività
dipendente parallela.
In simili
circostanze il TCA deve concludere che le decisioni informali con le quali la
Cassa ha versato all'assicurata le indennità di disoccupazione dal 31 luglio
2002.
al 31 gennaio 2003 (cfr. doc. 11) erano manifestamente errate.
Visto poi
l'importo chiesto in restituzione (il cui ammontare non è contestato e non
necessita pertanto di ulteriori esami; cfr. STFA del 30 aprile 2004 nella causa
M., C 158/03 e la citata DTF 125 V 415 consid. 1b e 417 in alto), pari a fr.
12'804.95 (cfr. doc. A), la rettifica dei versamenti sbagliati effettuati dalla
Cassa riveste sicuramente un'importanza particolare (cfr. consid. 2.5 in fine).
Pertanto
la decisione di restituzione va confermata in quanto sono dati i presupposti
per una riconsiderazione delle decisioni informali con le quali
l'amministrazione aveva versato all'assicurata le indennità di disoccupazione
dal 31 luglio 2002 al 31 gennaio 2003 (cfr. consid. 2.5 e 2.6).
Il TCA
deve dunque confermare la decisione impugnata.
2.12
Il diritto
alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi - è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché essa, intervenendo in una situazione
concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarle, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle informazione ricevute egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del
28.
gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau &
Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa
Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa
B., C 116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi
citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220
consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981
pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7,
RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, pag. 217ss).
Nel caso concreto, l'assicurata non sostiene che l'amministrazione
le avrebbe garantito il diritto alle indennità di disoccupazione versatele.
Ella
afferma solo di aver fornito all'amministrazione tutta la documentazione e le
informazioni richieste e che per sei mesi ha diligentemente seguito la consueta
procedura e le relative prescrizioni di controllo con gli impegni che ciò
comporta (cfr. doc. I).
In questo
senso non può essere paragonato al presente caso quello citato dal
rappresentante dell'assicurato al punto 9 del ricorso e deciso dal TFA nella
sentenza del 24 ottobre 2003 nella causa B., B 59/01 (in quell'evenienza l'Alta
Corte ha tutelato la buona fede dell'assicurata che dopo aver ricevuto a più
riprese garanzie circa l'importo in capitale che il proprio fondo di previdenza
le avrebbe versato in caso di uscita, proprio sulla base di quelle
informazioni, ha deciso di interrompere anticipatamente il proprio rapporto di
lavoro).
Circa il
fatto che gli stipendi percepiti siano già stati utilizzati va qui rilevato
che, in ogni caso, il TFA ha già avuto modo di stabilire che una semplice
utilizzazione dei fondi che gli sono stati versati - nella fattispecie
l'indennità di disoccupazione - non soddisfa la condizione, tra le altre
necessaria per tutelare la buona fede, secondo la quale l'assicurato, basandosi
sulla fondatezza delle informazioni ricevute ha preso delle disposizioni che
non possono essere annullate senza pregiudizio (cfr. DLA 1999, pag. 235).
L'assicurata
non ha neppure subito un pregiudizio per il fatto di avere ossequiato alle
prescrizioni di controllo con gli impegni che ciò comporta. Del resto
l'assicurata stessa nella sua opposizione dell'8 luglio 2003 ha, tra l'altro,
dichiarato che: "(…) Pertanto mi sono annunciata agli Uffici Regionali di
Collocamento con l'intenzione di trovare un'occupazione e non di usufruire di
servizi o altre prestazioni. (…)." (cfr. doc. B).
2.13
Nel proprio
ricorso, in via subordinata, il rappresentante dell'assicurata ha chiesto il
condono dell'importo chiesto in restituzione in ragione di almeno il 50% (cfr.
consid. 1.3).
Ora, come
visto (cfr. consid. 2.1) su tale questione il Tribunale non può pronunciarsi in
quanto non oggetto della decisione impugnata. Va tuttavia ricordato che per
costante giurisprudenza giustificato pronunciare una decisione di condono solo
al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,
visto che solo in quel caso tale obbligo é stabilito definitivamente.
In simili
circostanze gli atti vengono retrocessi alla Cassa affinché, una volta
cresciuta in giudicato la presente decisione, sottoponga la domanda di condono,
per decisione, al servizio cantonale (cfr. art. 95 cpv. 3 LADI).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Gli atti
vengono retrocessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la
presente decisione, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al
servizio cantonale.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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