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Decisione

38.2004.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 novembre 2004Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta

in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente,

sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni

oggetto di restituzione non sono state erogate per decisione formale (cfr. STFA

del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2000

nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997

ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 =

DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80).

Per

inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la

riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati

codificati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K

147/03, consid. 5.3 in fine).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6

giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.8. In una

decisione pubblicata in DTF 126 V 399 e in DLA 2001 pag. 247, chiamato a

giudicare nel caso di una domanda di restituzione a seguito di una decisione di

inidoneità al collocamento, il TFA ha, in particolare, stabilito che se la

decisione dell'autorità cantonale, già passata in giudicato, nega

retroattivamente il diritto all'indennità, la cassa deve, nel quadro della

procedura di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, esaminare

liberamente se siano date le condizioni di un riesame, in particolare quella

dell'errore manifesto.

Contestualmente,

dopo aver ribadito che una restituzione è possibile solo se sono date le

premesse di una riconsiderazione o di una revisione processuale, l'Alta Corte

ha osservato:

"

(…) Ob dies zutrifft (ndr.: sta parlando delle premesse

necessarie per una riconsiderazione o revisione processuale), hatte die

kantonale Amtsstelle weder zu prüfen noch zu entscheiden; denn im

Zweifellsfallverfahren geht es weder um eine Wiedererwägung noch um allfällige

Rückforderungen, sonfern einzig um die - unter Umstände rückwirkende - Prüfung

der materiellen Anspruchs-voraussetzungen. Deshalb obliegt es der Kasse bei im Zweifelsfall-verfahren

festgestellter Rechtswidrigkeit einer bestimmten Leistungsausrichtung, ihrerseits

im Rückforderungsverfahren zu prüfen, ob die zweifellose Unrichtigkeit und die

erhebliche Bedeutung ihrer Berichtigung als Voraussetzungen der Wiedererwägung

(oder gegebenenfalls die Voraussetzungen der prozessualen Revision) der

verfügten Taggeldzusprechung erfüllt sind.

(…)." (cfr. DTF 126 V 399, consid. 2b)cc),

pag. 402)

Questa giurisprudenza è stata confermata dal TFA in una decisione

del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02, allorquando, chiamato a

pronunciarsi su una decisione di restituzione fondata su una decisione

amministrativa non ancora cresciuta in giudicato e con la quale all'assicurato

è stato negato retroattivamente il diritto alle indennità di disoccupazione in

base all'art. 31 cpv. 1 LADI, la nostra Massima Istanza ha concluso che:

"

(…)

3.3 Aus dem Gesagten ergibt sich für den

vorliegenden Rückforderungsprozess Folgendes: Da die Verfugung des AWA über die

Unrechtmässigkeit des Leistungsbezugs nicht in Rechtskraft erwachsen ist, ist

schon die erste Voraussetzung einer Rückforderung nach Art. 95 Abs. 1 AVIG

nicht erfüllt. Die Verwaltungsgerichtbeschwerde wäre indessen auch im

gegenteiligen Falle gutzuheissen, da es beide Instanzen unterlassen haben, den

Rückkommenstitel (prozessuale Revision oder Widererwägung), namentlich die Rückkommensvoraussetzung

der offensichtlichen Unrichtigkeit, zu beurteilen.

Daran ändert nichts, dass der streitige Betrag

von mehr als Fr. 75'000.-- das Kriterium der erheblichen Bedeutung zweifellos

erfüllt.

(…)" (cfr. STFA del 5 novembre 2002 nella

causa C., C 165/02)

Chiamata

a pronunciarsi nel caso di una decisione di restituzione fondata su un

intervento del SECO, in una decisione del 28 novembre 2003 nella causa S. (C

307/01), l'Alta Corte ha, in particolare, rilevato che:

"

(…)

3.2 Die strittige Verfügung erfolgte aufgrund

einer aufsichtsrechtlichen Intervention des seco bei der zuständigen Kasse.

Auch bei einer aufsichtsrechtlich angeordneten Wiedererwägung müssen die von

der Rechtsprechung verlangten Voraussetzungen, insbesondere jene der zweifellosen

Unrichtigkeit, erfüllt sein (ZAK 1964 S. 47 Erw. 3 in fine; nicht

veröffentlichtes Urteil G. vom 15. November 1982, I 137/82). Sind die

einschlägigen Voraussetzungen jedoch gegeben, kann die Aufsichtsbehörde -

anders als ein Gericht (BGE 117 V 13 Erw. 2a) - die Verwaltung dazu verhalten,

eine Verfügung in Wiedererwägung zu ziehen. Es spielt soweit also keine Rolle,

ob der Anstoss zur Wiedererwägung von einer aufsichtsbehördlichen Direktive

ausgeht oder aufgrund besserer Erkenntnis der verfügenden Instanz selber

erfolgt.

(…)." (cfr. STFA del 28 novembre 2003 nella

causa S., C 307/01)

In una

decisione del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, chiamata a pronunciarsi

circa la restituzione di prestazioni chiesta ad un assicurato al quale era

stata riconosciuta con effetto retroattivo una mezza rendita d'invalidità, il

TFA ha, in particolare, osservato che:

"

(…)

Streitig ist, ob der Beschwerdeführer die durch

Taggeldabrechnungen von Juni 1998 bis Mai 2000 formlos erbrachten Leistungen

wegen der nachträglich zugesprochenen halben Rente der Invalidenversicherung

teilweise zurückzuerstatten hat. Es geht also nicht nur um die Frage der

Unrechtmässigkeit des erfolgten Leistungsbezuges (Art. 95 Abs. 1 AVIG), sondern

auch darum, ob die Rückkommensvoraussetzungen - Wiedererwägung oder prozessuale

Revision - gegeben sind.

(…)." (cfr. STFA del 9 marzo 2004 nella

causa Z., C 120/01)

Contestualmente

l'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

Rechtsprechungsgemäss stellt die von der

Invalidenversicherung ermittelte Erwerbsunfähigkeit eine neue erhebliche

Tatsache dar, deren Unkenntnis die Arbeitslosenkasse nicht zu vertreten hat

(ARV 1998 Nr. 15 S. 81 Erw. 5a mit Hinweisen), so dass ein Zurückkommen auf die

ausgerichteten Leistungen auf dem Weg der prozessualen Revision grundsätzlich

möglich ist.

(..)." (cfr. STFA del 9 marzo 2004 nella

causa Z., C 120/01)

2.9. L'art. 14

LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,

prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di

contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante

oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di

lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno

10 anni siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto

soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI nella versione

valida dal 1° giugno 2002).

Gli

Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che

non è membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero

scambio (AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di

contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività

dipendente all’estero. Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adempimento

del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità

europea o dell’AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio

federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di

domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della

Comunità europea o dell’AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono

esentati dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera

dopo un soggiorno all’estero di oltre un anno (cfr. art. 14 cpv. 3 LADI nella

versione valida dal 1° giugno 2002).

2.10. Nella Circolare relativa alle ripercussioni, in materia

di assicurazione contro la disoccupazione, dell’Accordo sulla libera

circolazione delle persone del maggio 2002 (C-AD-LCP), il SECO, quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire

un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.

art. 110 LADI; STFA dell'8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4;

STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto

Considerandi

2001.

nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61),

nel paragrafo in cui tratta dei "Principi fondamentali del diritto

comunitario", in particolare circa "La parità di trattamento",

ha rilevato, tra l'altro, che:

"

(…)

B 9 Il principio della parità di trattamento

vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. Tale principio è

applicabile altresì in materia di assicurazioni sociali. In virtù dell’articolo

3.

del regolamento n. 1408/71, i cittadini dell’Unione europea e dell’AELS che

risiedono in Svizzera nonché i cittadini svizzeri che risiedono in un altro

Stato dell’AELS o in un altro Stato membro dell’Unione europea sono soggetti

agli obblighi e sono ammessi al beneficio della legislazione dello Stato in

questione alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.

(…)

B 12 In seguito al principio della parità di

trattamento, gli articoli 13 capoverso 2bis LADI

(periodo educativo), 14 capoversi 1 e 2 LADI (esenzione dall’adempimento del

periodo di contribuzione) nonché 14 capoverso 5bis

(partecipazione a un programma per l’occupazione temporanea al termine della

scuola dell’obbligo) sono stati modificati. Le modifiche si applicano sia ai

cittadini dell’Unione europea e dell’AELS (di cui fa parte anche la Svizzera),

sia ai cittadini degli Stati che non sono membri né dell’Unione europea né

dell’AELS.

(…)." (cfr. C-AD-LPC, B 9

e B 12, pag. 19 e 20)

In merito

all'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, il SECO ha poi osservato che:

"

(…)

B

14.

Articolo 14 capoverso 1 lettera a

LADI: sono ora esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione in

seguito a formazione unicamente le persone che, durante almeno 10 anni, siano

state domiciliate in Svizzera. Non è necessario che questo periodo di dieci

anni sia immediatamente precedente alla formazione, né che sia trascorso in

maniera ininterrotta. Come avvenuto finora, il fatto che la formazione o il

perfezionamento siano stati compiuti all’estero o in Svizzera non ha alcuna

rilevanza.

B 15 Occorre tuttavia sottolineare che la nozione

di "residenza"1 è una nozione di diritto

comunitario che non può essere limitata dalle disposizioni nazionali.

L’articolo 1 lettera h del regolamento n. 1408/71 definisce la nozione di

residenza come luogo di dimora abituale .

(…)." (cfr. C-AD-LPC, B 14 e B 15, pag. 20 e

21)

In tale

contesto va rilevato la dottrina ha già espresso alcune perplessità sulla

conformità della "clausola del domicilio" alle disposizioni di diritto

internazionale della sicurezza sociale relative alla coordinazione (cfr.

Bettina Kahil-Wolff, "L'accord sur la libre circulation des personnes

Suisse-CE et le droit des assurances sociales" in SJ 2001, pag. 81 seg.

(134) e "Les assurances sociales en révision: quelques notes

d'introduction" in Les assurances sociale en révision, Ed. IRAL, Losanna

2002.

pag. 7 seg. (13); Jan Michael Bergmann,

"Überblick über die Regelungen des APF betreffend die Soziale

Sicherheit" in: Schaffhauser/Schürer (Hrsg.), Rechtsschutz der

Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die

Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, Ed.

Schriftenreiche Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis vol. 8, San Gallo

2002, pag. 6 n. 29, DTF 128 V 187).

2.11

Nell'evenienza concreta dagli atti di causa risulta che

l'assicurata si è iscritta al collocamento il 31 luglio 2002 e ha rivendicato

da quella data il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 2 e 3).

L'assicurata

si è annunciata in disoccupazione dopo aver terminato i propri studi

universitari presso l'Università __________ di __________ e dopo che le sue

ricerche di lavoro dal mese di marzo al mese di luglio 2002 non hanno avuto

esito positivo (cfr. doc. 2 sotto "Osservazioni", 3, 8 e B).

In

particolare, nella "Domanda d'indennità di disoccupazione" ai punti

concernenti il "Ultimo datore di lavoro" e la "Giustificazione

dell'impiego del tempo nei 2 anni precedenti l'esercizio del diritto a

prestazioni", l'assicurata non ha indicato nessun datore di lavoro (cfr.

doc. 2, punti 14 e 27).

Ella non

ha pertanto adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1

lett. e LADI.

Il 6

giugno 2002 l'assicurata, cittadina italiana, ha sposato un cittadino svizzero,

si è trasferita in Svizzera ed è stata posta al beneficio di un "Permesso

di dimora B" valido fino al 15.07.2007 (cfr. doc. 5 e B).

Dunque,

al momento in cui ha chiesto di poter beneficiare del diritto alle indennità di

disoccupazione, meglio al 31 luglio 2002, l'assicurata non era stata

domiciliata in Svizzera durante almeno 10 anni e pertanto non poteva neppure

essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi

dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. consid. 2.7).

Un'esenzione

dall'adempimento del periodo di contribuzione sulla base dell'art. 14 cpv. 3

LADI non entra poi in ogni caso in considerazione visto che l'assicurata non

può certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero (cfr. consid.

2.

).

Infatti,

come sopra visto, essa si è iscritta in disoccupazione dopo aver terminato gli

studi universitari durante i quali non risulta che abbia svolto un'attività

dipendente parallela.

In simili

circostanze il TCA deve concludere che le decisioni informali con le quali la

Cassa ha versato all'assicurata le indennità di disoccupazione dal 31 luglio

2002.

al 31 gennaio 2003 (cfr. doc. 11) erano manifestamente errate.

Visto poi

l'importo chiesto in restituzione (il cui ammontare non è contestato e non

necessita pertanto di ulteriori esami; cfr. STFA del 30 aprile 2004 nella causa

M., C 158/03 e la citata DTF 125 V 415 consid. 1b e 417 in alto), pari a fr.

12'804.95 (cfr. doc. A), la rettifica dei versamenti sbagliati effettuati dalla

Cassa riveste sicuramente un'importanza particolare (cfr. consid. 2.5 in fine).

Pertanto

la decisione di restituzione va confermata in quanto sono dati i presupposti

per una riconsiderazione delle decisioni informali con le quali

l'amministrazione aveva versato all'assicurata le indennità di disoccupazione

dal 31 luglio 2002 al 31 gennaio 2003 (cfr. consid. 2.5 e 2.6).

Il TCA

deve dunque confermare la decisione impugnata.

2.12

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi - è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché essa, intervenendo in una situazione

concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarle, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle informazione ricevute egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del

28.

gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau &

Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa

Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa

B., C 116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi

citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220

consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981

pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7,

RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze

gleich, pag. 217ss).

Nel caso concreto, l'assicurata non sostiene che l'amministrazione

le avrebbe garantito il diritto alle indennità di disoccupazione versatele.

Ella

afferma solo di aver fornito all'amministrazione tutta la documentazione e le

informazioni richieste e che per sei mesi ha diligentemente seguito la consueta

procedura e le relative prescrizioni di controllo con gli impegni che ciò

comporta (cfr. doc. I).

In questo

senso non può essere paragonato al presente caso quello citato dal

rappresentante dell'assicurato al punto 9 del ricorso e deciso dal TFA nella

sentenza del 24 ottobre 2003 nella causa B., B 59/01 (in quell'evenienza l'Alta

Corte ha tutelato la buona fede dell'assicurata che dopo aver ricevuto a più

riprese garanzie circa l'importo in capitale che il proprio fondo di previdenza

le avrebbe versato in caso di uscita, proprio sulla base di quelle

informazioni, ha deciso di interrompere anticipatamente il proprio rapporto di

lavoro).

Circa il

fatto che gli stipendi percepiti siano già stati utilizzati va qui rilevato

che, in ogni caso, il TFA ha già avuto modo di stabilire che una semplice

utilizzazione dei fondi che gli sono stati versati - nella fattispecie

l'indennità di disoccupazione - non soddisfa la condizione, tra le altre

necessaria per tutelare la buona fede, secondo la quale l'assicurato, basandosi

sulla fondatezza delle informazioni ricevute ha preso delle disposizioni che

non possono essere annullate senza pregiudizio (cfr. DLA 1999, pag. 235).

L'assicurata

non ha neppure subito un pregiudizio per il fatto di avere ossequiato alle

prescrizioni di controllo con gli impegni che ciò comporta. Del resto

l'assicurata stessa nella sua opposizione dell'8 luglio 2003 ha, tra l'altro,

dichiarato che: "(…) Pertanto mi sono annunciata agli Uffici Regionali di

Collocamento con l'intenzione di trovare un'occupazione e non di usufruire di

servizi o altre prestazioni. (…)." (cfr. doc. B).

2.13

Nel proprio

ricorso, in via subordinata, il rappresentante dell'assicurata ha chiesto il

condono dell'importo chiesto in restituzione in ragione di almeno il 50% (cfr.

consid. 1.3).

Ora, come

visto (cfr. consid. 2.1) su tale questione il Tribunale non può pronunciarsi in

quanto non oggetto della decisione impugnata. Va tuttavia ricordato che per

costante giurisprudenza giustificato pronunciare una decisione di condono solo

al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,

visto che solo in quel caso tale obbligo é stabilito definitivamente.

In simili

circostanze gli atti vengono retrocessi alla Cassa affinché, una volta

cresciuta in giudicato la presente decisione, sottoponga la domanda di condono,

per decisione, al servizio cantonale (cfr. art. 95 cpv. 3 LADI).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Gli atti

vengono retrocessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la

presente decisione, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al

servizio cantonale.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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