38.2004.40
l'assicurato, socio gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, che non prova il versamento effettivo del salario non ha adempiuto il periodo di contribuzione. Nessuna uguaglianza di trattamento nell
19 gennaio 2005Italiano53 min
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Numero d'incarto:
38.2004.40
Data decisione, Autorità:
19.01.2005, TCA
Titolo:
l'assicurato, socio gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, che non prova il versamento effettivo del salario non ha adempiuto il periodo di contribuzione. Nessuna uguaglianza di trattamento nell'illegalità
BUONA FEDE
GRATUITO PATROCINIO
PARITÀ DI TRATTAMENTO
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
PRINCIPIO INQUISITORIO
art. 9 COST
art. 1 cpv. 1 LADI
art. 2 cpv. 1 let. a LADI
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 13 cpv. 1 LADI
art. 43 LPGA
art. 53 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 61 cpv. 1 let. c LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.40
fs/td
Lugano
19 gennaio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 aprile
2004 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 21 aprile 2004 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa)
ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione, argomentando:
"
(…)
Con decisione del 9 maggio 2003 la Cassa CO 1, a seguito di
approfonditi accertamenti relativi all'attività da lei espletata presso la __________,
annullava la precedente decisione del 25 febbraio 2003 con la quale aveva sospeso
il diritto all'indennità di disoccupazione per 45 giorni. La nuova decisione
negava il diritto alle indennità perché non era in grado di comprovare
l'adempimento del periodo di contribuzione.
A seguito del ricorso 10 giugno 2003, il TCA, con sentenza del
24.11.2003, annullava la decisione del 09.05.2003 e rinviava gli atti alla
Cassa affinché, prospettandosi una reformatio in pejus della decisione
contestata del 25 febbraio 2003, le offrisse un adeguato termine di riflessione
per decidere se mantenere oppure ritirare l'opposizione del 25.03.2003.
In sostanza il TCA aveva rilevato la violazione dell'art. 29 cpv.
2 Cost. (diritto di essere sentito, diritto di natura formale la cui violazione
comporta, per principio, l'annullamento della decisione impugnata).
Dopo la sentenza del TCA la Cassa le ha chiesto se intendeva
mantenere la sua opposizione. Con scritto del 04.12.2003 si opponeva fermamente
alla nostra decisione e chiedeva nel contempo di essere convocato per esporre
le sue ragioni.
II colloquio avveniva il 12.12.2003. Durante tale colloquio le
venivano spiegate le ragioni sulle quali si fondava la reformatio in pejus
decisa dalla Cassa. In quell'occasione lei sostenne la tesi che la contabilità
della SAGL dal dicembre 2001 all'ottobre 2002 era presso il Procuratore. Si
impegnava pertanto a trasmetterci i documenti contabili o ad acconsentire
l'accesso agli atti della procura.
In data 19.12.2003 lei chiedeva al Procuratore o l'invio della
documentazione contabile o l'accesso agli atti da parte della CO 1, signor __________,
per compulsare i documenti contabili.
Questa autorizzazione a consultare gli atti venne rilasciata dal
Procuratore il 29.12.2003, previo appuntamento telefonico, a far tempo dal
07.01.2004.
La visita in Procura non produsse niente, i documenti sequestrati
non contemplavano nulla che potesse far risalire ad una tenuta di contabilità
della SAGL e la procura non aveva proceduto ad una perizia che chiarisse i
movimenti di dare ed avere, come preteso nella sua lettera del 19.12.2003.
In data 20.01.2004 l'avv. __________ fu informata dell'esito della
verifica e in quell'occasione le fu chiesto che venisse autorizzato l'accesso
all'intero incarto penale per stabilire se i dati contabili erano eventualmente
reperibili. A ricezione dell'autorizzazione ci siamo messi in contatto con il
Procuratore per fissare l'appuntamento.
Anche in questo caso la verifica dell'incarto penale non ha
consentito di accedere a documentazione contabile che risolvesse il dubbio
relativo al versamento di un salario.
Alla Cassa non resta che pronunciarsi
negativamente circa l'esistenza di un periodo contributivo suffragato dalla
prova del versamento di un salario come da lei preteso.
In conclusione alla Cassa non è stato possibile
accertare che le sia stato regolarmente versato un salario dal gennaio 2002.
Il diritto alle indennità di disoccupazione viene
quindi respinto (…)." (cfr. doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale il suo rappresentante, l’avv. RA 1, ha chiesto che:
"I. Nel merito
1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
§ Di
conseguenza il ricorrente è reintegrato nel proprio diritto all’indennità di
disoccupazione.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.
II
Assistenza giudiziaria
1. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
§ Di
conseguenza il ricorrente è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio.
2. Protestate
tasse, spese e ripetibili." (Doc. I)
A
sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell’assicurato ha addotto che:
"
(…)
1. Con sentenza 24 novembre 2003 codesto Tribunale accoglieva il
ricorso 10 giugno 2003 del signor RI 1, poichè la Cassa CO 1 (in seguito Cassa)
pur prospettando una reformatio in peius non aveva concesso all'assicurato un
periodo di riflessione per eventualmente ritirare la propria opposizione,
rinviando l'incarto a quest'ultima.
2. In sostanza la decisione della Cassa ora impugnata ritiene che
il ricorrente non abbia documentato la ricezione di un salario (doc A).
Per converso come si evince dal doc B per il periodo da gennaio
2002 a ottobre 2002 risulta documentato che il ricorrente non solo percepiva
uno stipendio ma versava anche gli oneri sociali.
Il doc B unitamente ai conteggi AVS nonchè al libro paga del
datore di lavoro sono -a mente del ricorrente e come suffragato dal doc C- in
possesso della Cassa, ritenuto che dalla sua costituzione sino al 30 aprile
2003 il datore di lavoro del ricorrente era affiliato alla Cassa ___________
alla quale sono stati versati gli oneri sociali di cui al doc B.
Inoltre mal si comprende perchè la seconda dipendente del datore
di lavoro in narrativa (__________) signora __________, percepisca -a mente del
ricorrente- regolarmente l'indennità di disoccupazione, per cui si solleva la
doglianza di una disparità di trattamento, diritto di rango costituzionale.
In merito all'esistenza di un salario giusta la LADI, si specifica
che il datore di lavoro non disponeva di liquidità sufficiente per versare la
paga tramite ordine bancario o postale, per cui lo trasmetteva brevi manu in
contanti, denaro derivante dalla vendita dei prodotti vinicoli.
Infine giova ricordare che il rapporto di subordinazione tipico
dell'attività dipendente giusta CO 319ss è suffragato dalla circostanza che
dopo la partenza del socio e gerente signor __________, al quale incombeva sia
la l'amministrazione latu senso sia la contabilità -atteso che il ricorrente
fungeva da venditore- la Sagl in parola ha dovuto cessare l'attività.
Si sottolinea che la Cassa de jure ha riconosciuto il diritto alla
disoccupazione del ricorrente sia per averlo sospeso temporaneamente (cfr.
sentenza inc 38.2003.49 del 24 nov 2003 di codesto Tribunale) sia per avergli
trasmesso i conteggi (doc D). Si solleva quindi la censura della violazione
dell'art. 9 secondo periodo Cost. federale. Invero mal si comprende l'agire
della Cassa, che riconosce il diritto all'assicurazione per la seconda
dipendente della Sagl in narrativa -signora __________ - poi lo riconosce anche
al ricorrente, in seguito lo sospende ed infine nega il diritto.
Stante quanto precede bisogna concludere che la decisione
querelata si configura quale abuso del potere di apprezzamento e quindi
arbitraria, ed inoltre in urto ai principi costituzionali dell'affidamento
negli organi dello Stato (art. 9 CF) nonchè della parità di trattamento (art.
29 I CF), per cui si chiede che venga annullata e che il ricorrente sia
reintegrato nel proprio diritto all'assicurazione.
(Prove richiamo sentenza inc 38.2003.49 del 24 nov. 2003 di
codesto Tribunale in re RI 1 avverso Cassa CO 1, __________; doc A-E)
3. Domanda di assistenza giudiziaria: il ricorrente ha già
consegnato il certificato municipale al suo Comune di domicilio che a tuttoggi
non l'ha evasa, per cui lo si produrrà verosimilmente appena possibile, atteso
che dal doc E si evince che l'assicurato è oberato da attestati di carenza beni
e che è al beneficio dell'assistenza sociale, per il che la sua indigenza
risulta manifesta (…)." (cfr. doc. I)
1.3. Il 26 maggio
2004 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il “Certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria” e ha chiesto l’edizione dalla Cassa
dell’incarto concernente l’ex moglie del suo assistito (cfr. doc. III).
1.4. Dopo essere
stata sollecitata (cfr. doc. IV), nella sua risposta del 14 giugno 2004 (cfr.
doc. V), la Cassa si è confermata nelle proprie allegazioni, ha rinviato alla
sua risposta di causa del 31 luglio 2003 (ndr. si tratta della risposta di cui
all’inc 38.2003.49) e ha chiesto di respingere il ricorso.
A
proposito degli accertamenti effettuati la Cassa ha ribadito che: “(…) In
particolare vi è assenza totale della tenuta di una contabilità e nemmeno il
Ministero Pubblico, tramite i suoi servizi, ne ha ricostruita una come
sembrerebbe convinzione del signor RI 1. (…).” (cfr. doc. V)
1.5. Il 18 giugno
2004 il rappresentante dell’assicurato ha confermato la richiesta dell’edizione
dalla Cassa dell’incarto concernente l’ex moglie del suo assistito (cfr. doc.
VII).
Il doc.
VII è stato notificato alla Cassa (cfr. doc. VIII) che, con lettera del 17
agosto 2004 al TCA, ha osservato che:
"
(…)
a) la
nostra Cassa ha effettivamente indennizzato la signora __________ dal mese di
ottobre 2002 al mese di luglio 2004;
b) considerato
il licenziamento avvenuto senza il rispetto del termine di disdetta la Cassa ha
indennizzato i mesi di ottobre e dicembre 2002 in applicazione dell’art. 29
LADI;
c) la
signora __________ è divorziata dal signor RI 1 per cui il caso è stato trattato
diversamente da quello dell’ex marito.
(…)."
(cfr. doc. IX)
Invitata
a specificare cosa intendesse con quanto riportato al punto c) delle proprie
osservazioni (cfr. doc. X), con lettera del 23 settembre 2004 al TCA, la Cassa
ha precisato:
"
(…)
Secondo disposizioni vigenti quando si è confrontati con un
dipendente che ha una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, oltre
che allo stesso, non è consentito riconoscere l'indennità di disoccupazione
anche al coniuge che lavora nell'azienda in quanto vi è la presunzione, secondo
giurisprudenza, di una sua partecipazione alla capacità di disporre
dell'azienda.
Nella fattispecie la signora __________ risultava separata giudizialmente
dal signor RI 1, ciò faceva cessare di fatto la citata presunzione.
Dopo il fallimento della società vi è comunque la cessazione
dell'analogia con la posizione del datore di lavoro. A seguito di questo evento
la Cassa ha voluto verificare nel caso del signor RI 1 l'effettivo versamento
del salario, arrivando alla conclusione che questo non era stato versato,
mentre nel caso della signora __________ questa ulteriore verifica non era
necessaria dal momento che l'attività era stata certificata dall'attestato del
datore di lavoro." (Doc. XI)
1.6. I doc. X e
XI sono stati notificati al rappresentante dell’assicurato che, con lettera del
28 settembre 2004 al TCA, ha osservato:
"
(…)
1. In primis si prende atto che controparte conferma di aver
trattato l'ex moglie del ricorrente in modo diverso da quest'ultimo.
Bisogna quindi concludere che la signora __________ ha riscosso
l'indennità di disoccupazione.
Assodata anche l'evenienza per la quale il ricorrente è
disoccupato ai sensi della LADI.
Prove richiamo inc. 38.2004.40 di codesto Tribunale
2. Fulcro dell'argomentazione di controparte è la circostanza per
la quale al ricorrente non sarebbe stato versato il salario, mentre nel caso
della ex coniuge detta verifica non sarebbe stata necessaria, poichè "
(omissis) l'attività era stata certificata dall'attestato del datore di
lavoro."
Verosimilmente controparte si riferisce alle ricerche c/o
Ministero pubblico, a seguito delle quali "Anche questa ulteriore verifica
non ha consentito di accedere a documenti che potessero comprovare il
versamento del salario al ricorrente." (cfr risposta 14 giugno 2004, p 2),
per cui in assenza di un periodo di contribuzione e quindi di un guadagno
assicurato giusta i combinati art 13 I e 23 I LADI, controparte conclude che
non sono ossequiati i presupposti per versare al ricorrente un'indennità
dall'assicurazione contro la disoccupazione.
2.1 Il cospiquo incarto c/o Ministero pubblico dovrebbe contenere
tutta la documentazione versata agli atti con l'allegato ricorsuale 18 maggio
2004, considerato che il ricorrente li avrebbe notificati alla Cassa
disoccupazione (in seguito: Cassa).
In particolare dai conteggi della Cassa dicembre 2002 e gennaio
2003, dalla notifica di stralcio dal registro degli affiliati (doc D),
dall'attestato del datore di lavoro periodo 1. gennaio 2002 - 31 ottobre 2002,
dai conteggi paga gennaio-settembre 2002 (doc B), risulta documentato sia un
periodo di contribuzione sia un guadagno assicurato giusta i combinati art 13 I
e 23 I LADI.
Giova inoltre ricordare che allorquando la Cassa afferma per la ex
moglie il versamento di un salario andava considerato sicuro in virtù
dell'attestato del datore di lavoro, quest'ultima verosimilmente si riferisce
anche al doc B, ossia la dichiarazione datata 20 gennaio 2003 del datore di
lavoro, che tuttavia non elenca solo la signora __________ ma anche il
ricorrente.
Sorge quindi lecita la domanda a sapere perchè lo stesso documento
viene qualificato dalla Cassa quale prova inconfutabile dell'avvenuto
versamento di uno stipendio per la signora __________, ma non per il
ricorrente.
3. Controparte afferma che "Dopo il fallimento della società
(omissis) la Cassa ha voluto verificare nel caso del signor RI 1 l'effettivo
versamento del salario (...)".
Orbene, detta verifica andava effettuata al momento della
richiesta di indennità di disoccupazione, atteso che non si intravvede un nesso
tra il fallimento di una persona giuridica ed il versamento degli stipendi e
che i contributi AVS/AI/IPG sono stati verosimilmente saldati dal datore di
lavoro che è stato stralciato dal registro degli affiliati alla Cassa ____________
in data 30 aprile 2003 a causa della ragione sociale radiata (doc D).
Assodato che la Cassa ha effettuato la verifica citata
tardivamente, detta omissione va accollata alla Cassa stessa, poichè se avesse
agito tempestivamente la necessaria documentazione sarebbe verosimilmente stata
versata agli atti, avuto inoltre riguardo al fatto che i documenti di cui alle
tavole processuali allegati al ricorso 18 maggio 2004 certificano il versamento
di uno stipendio in favore del ricorrente.
Bisogna quindi concludere che il ricorrente ha adempiuto all'onere
della prova e che la Cassa tramite il proprio modus operandi tardivo ed inoltre
ignorando gli elementi probatori succitati- è incorsa in arbitrio (art 29 I
CF).
4. L'accenno di controparte all'evenienza che in casu si
giustifica una disparità di trattamento in virtù dello stato civile appare poco
convincente, atteso che quest'ultima richiama le "(omissis) disposizioni
vigenti" nonchè la "(...) giurisprudenza (omissis)", senza
citare le singole normative della legislazione applicabile nè qualsivoglia
sentenza di un tribunale.
Stante quanto precede si solleva la doglianza di una lesione del
principio costituzionale della legalità giusta l'art 5 I CF, per il quale il
diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
(…)." (cfr. doc. XIII)
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. RU N. 44 del 5 novembre 2002 pag.
3371 segg.).
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal
popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU
N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento
legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C
154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;
DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70,
consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36
con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio
2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa
L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce ad una questione
(l'adempimento del periodo di contribuzione) che si è posta prima (la Cassa ha
rifiutato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione a contare
dal 10 dicembre 2002; cfr. la STCA concernente l’assicurato del 24 novembre
2003, 38.2003.49) dell'entrata in vigore della LPGA e della terza revisione
della LADI (fatte salve le norme di procedura della LPGA che in via di
principio entrano in vigore immediatamente; cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid.
1.2, pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4°; RAMI 1998 KV
no. 37 pag. 316 consid. 3b), si applicano le norme valide fino al 31 dicembre
2002.
2.2. L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 1996, ha
adempiuto il periodo di contribuzione colui che ha svolto, entro il pertinente
termine quadro (art. 9 cpv. 3), un'occupazione soggetta a contribuzione durante
almeno 6 mesi.
L'assicurato
che, entro tre anni dalla scadenza del termine quadro per la riscossione delle
prestazioni, ridiviene disoccupato deve avere compiuto un periodo di
contribuzione di almeno dodici mesi (quest’ultima condizione, posta dall’art.
13 cpv. 1 secondo periodo LADI, é entrata in vigore il 1° gennaio 1998; cfr.
Prassi AD 96/4 Foglio 1/2; cfr. pure H. Pftizmann, "La séconde étape de la
nouvelle assurance-chômage" in: La vie économique 12/96 pag. 54).
Si
segnala a titolo informativo che, secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI nella versione
in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. RU N. 24, 24 giugno 2003, pag. 1728-1754),
in concreto non applicabile (cfr. consid. 2.1), ha adempiuto il periodo di
contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto
durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
2.3. Secondo
l'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione
contro la disoccupazione colui che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a
pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge
federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
Anche
secondo il nuovo tenore dell'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI, in vigore dal 1°
gennaio 2003, é tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato
obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività
dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno sei mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr.
DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), per quanto
concerne l’adempimento del periodo di contribuzione, l’art. 13 cpv. 1 LADI
presuppone che l’assicurato abbia effettivamente esercitato un’attività
soggetta a contribuzione. Non è necessario, ai fini dell’applicazione di tale
articolo, che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione,
abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del
salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a,
pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra
marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.
29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DLA 2001 N. 27, pag. 225 = SVR 2001
ALV Nr. 14, pag. 41 l'Alta Corte ha tuttavia sottolineato che non adempie la
condizione dell'esistenza di un'occupazione soggetta a contribuzione secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI l'assicurato che non ha realmente percepito il salario
dalla propria società, ma i cui importi sono stati semplicemente contabilizzati
come crediti nei confronti della società. Il fatto che i contributi alle
assicurazioni sociali siano stati conteggiati correttamente e versati alla
cassa di compensazione non cambia nulla. La giurisprudenza pubblicata nella DLA
1988 N. 1, pag. 19 segg. = DTF 113 V 352, che esige l'esercizio effettivo di
un'attività salariata per soddisfare le condizioni relative al periodo di
contribuzione, implica dunque inoltre che un salario sia stato realmente
versato al lavoratore. Di conseguenza non vi è occupazione soggetta a
contribuzione in assenza di una retribuzione versata all'assicurato.
L'esigenza
di un salario effettivo - per ammettere che le condizioni relative al periodo
di contribuzione sono tutte soddisfatte - permette di prevenire gli abusi che
potrebbero risultare da accordi fittizi tra datore di lavoro e lavoratore in
merito al salario che il primo si impegna contrattualmente a versare al secondo
(soprattutto quando il datore di lavoro e il lavoratore sono in realtà un'unica
persona).
L’Alta
Corte si è confermata nella propria giurisprudenza e in una sentenza del 19
ottobre 2004 nella causa G. (C 78/04) ha, tra l’altro, ribadito che:
"
(…)
Par activité soumise à cotisation, il faut entendre
toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisations
pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], tome I, note 8 ad art. 13 LACI, p.170).
Ainsi que l'a précisé la Cour de céans dans un arrêt Z. du 9 mai 2001 (DTA 2001
n° 27 p. 225), l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable,
comme exigence qui doit être satisfaite pour admettre que les conditions relatives
à la période de cotisation sont remplies (ATF 113 V 352; DTA 1999 n° 18 p. 101
consid. 2a et la référence; Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 64, ch. m. 161 et les notes n° 325 et
326), implique également qu'un salaire soit réellement versé au travailleur
(DTA 1988 n° 1 p. 19 sv. consid. 3b/c non publié aux ATF 113 V 352).
Outre qu'elle découle de l'interprétation de la loi, l'exigence
d'un salaire effectif - pour admettre que les conditions relatives à la période
de cotisation sont réunies (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) - présente également
l'avantage de prévenir les abus qui pourraient résulter en cas d'accord fictif entre
un employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement
à verser au second (surtout lorsque l'employeur et le travailleur ne font en réalité
qu'une seule et même personne). A cet égard, les principes jurisprudentiels développés
à propos de l'art. 23 al. 1 LACI peuvent être transposés mutatis mutandis: un salaire
contractuellement prévu ne sera dès lors pris en considération, sous l'angle de
l'art. 13 al. 1 LACI, que s'il a réellement été perçu par le travailleur durant
une période prolongée et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une contestation (DTA
1995 n° 15 p. 79 ss; voir aussi DTA 1999 n° 7 p. 28 consid. 1; arrêt A. du 31 août 2001, C
354/00, consid. 2c).
(…).” (cfr. STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04)
2.4. In una
decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N. 17, pag. 79 il TFA ha stabilito che
l'esistenza di un'occupazione effettivamente esercitata soggetta a
contribuzione non è provata né verosimile in misura preponderante come
richiesto dalla giurisprudenza, se il titolare unico di un ufficio fiduciario
gestito a titolo individuale, di cui è amministratore unico, presenta esclusivamente
documenti firmati personalmente o da altre persone non identificate
(certificati di salario, contratto di lavoro, verbali dell'assemblea generale,
lettera di conferma della disdetta, ecc.). Questi documenti, presentati
dall'assicurato, sono semplici allegazioni di parte, il cui contenuto può
essere verificato unicamente mediante le spiegazioni dell'assicurato stesso.
L'Alta
Corte si è successivamente confermata nella propria giurisprudenza. In una
decisione pubblicata in DLA 2001 N. 12, pag. 143, ha stabilito che se il
coniuge afferma di aver effettuato per la moglie, che svolge un'attività
indipendente, lavori nell'ambito dell'amministrazione e della fornitura per un
salario complessivo di fr. 1'000.--, compresi vitto e alloggio, egli ne deve addurre
la prova. In virtù dell'obbligo di collaborare che prevale nelle procedure in
materia di assicurazioni sociali, egli deve provare almeno la data e l'importo
dei pagamenti in questione. L'attestato del datore di lavoro stilato dalla
moglie non costituisce una prova sufficiente.
La nostra
Massima Istanza, in una decisione pubblicata in DLA 2002 N 16, pag. 116, ha
inoltre rilevato che se l'assicurato e il suo coniuge sono impiegati di una
Sagl in qualità di associati e vi occupano una posizione dirigente, occorre
considerare con tutta la prudenza necessaria le dichiarazioni dell'assicurato
in merito al versamento del salario.
In una
decisione pubblicata in DLA 2004 N. 10 pag. 115 l'Alta Corte ha ribadito che
l'articolo 13 LADI implica che l'assicurato abbia svolto un'occupazione
soggetta a contribuzione e che il datore di lavoro gli abbia effettivamente
versato un salario. La dichiarazione d'imposta e il modulo per il salario
firmato dall'assicurato destinato all'AVS non costituiscono una prova sufficiente
del versamento del salario. In mancanza di giustificativi del versamento del
salario (estratti del conto corrente postale o bancario o ricevute del
pagamento del salario), il versamento del salario non può essere provato con un
grado di verosimiglianza sufficiente.
In quell'occasione,
chiamato a statuire nel caso di un assicurato che, prima di essere licenziato,
aveva lavorato quale dipendente della moglie, titolare di una ditta
individuale, il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.
2.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend
festgehalten hat, sind die AHV-Lohnblätter, die vom Beschwerdegegner selbst
unterzeichnet wurden, nicht geeignet, einen auf die Rahmenfrist für die
Beitragszeit (28. Mai 1997 bis 27. Mai 1999) entfallenden, tatsächlichen
Lohnbezug nachzuweisen. Einen Beweis für die erfolgte Lohnzahlung erblickt die
Vorinstanz hingegen in der Steuererklärung 1999/2000, in welcher der
Beschwerdegegner für das Jahr 1997 ein Einkommen aus unselbstständiger
Erwerbstätigkeit von Fr. 37'037.- und 1998 ein solches von Fr. 48'407.-
deklariert hatte.
2.2 Der Beschwerdegegner hat die Steuererklärung
1999/2000, in welcher die erwähnten Einkommen aus den Jahren 1997/1998
deklariert sind, erst am 30. November 2001 unterschrieben und von der Treuhand
Y.________ dem Steueramt Z.________ einreichen lassen. Gemäss
Veranlagungsprotokoll wurden die deklarierten Einkommen von der Steuerbehörde
übernommen, und am 17. Januar 2002 erging die definitive Veranlagungsverfügung
der kantonalen Steuerverwaltung. In die Steuererklärung wurden die vom
Beschwerdegegner auf den AHV-Lohnblättern zuhanden der Ausgleichskasse
bestätigten Lohnsummen übernommen. Da diesen Lohnblättern nach den richtigen
Ausführungen der Vorinstanz hinsichtlich eines tatsächlich erfolgten Lohnbezuges
in der vorliegend interessierenden Periode kein Beweiswert zukommt, ist nicht
ersichtlich, inwiefern die Steuererklärung, in welche die nämlichen Lohnsummen
übertragen wurden, beweistauglich sein soll. Da sowohl die Buchhaltung der
Treuhand Y.________ als auch die Steuererklärung auf den nicht beweiskräftigen,
vom Beschwerdegegner selbst unterzeichneten AHV-Lohnblättern beruhen, und
Belege für eine Lohnüberweisung, wie z.B. Post- oder Bankkontoauszüge oder
Quittungen für Lohnzahlungen in bar, fehlen, ist eine tatsächlich erfolgte
Lohnentrichtung im Sinne der Rechtsprechung (Erw. 1 hievor) nicht mit der
erforderlichen Wahrscheinlichkeit erstellt. Eine Urkunde, welcher die
Beweiskraft abgeht, wird nicht dadurch zum tauglichen Beweismittel, dass in anderen
Aktenstücken wiederum von deren Inhalt ausgegangen wird.
Wie die Arbeitslosenkasse sodann richtig bemerkt,
wurde die Steuererklärung 1999/2000 erst am 30. November 2001 und somit zu
einem Zeitpunkt eingereicht, als dem Beschwerdeführer aufgrund des Einspracheentscheides
der Kasse vom 12. Dezember 2000 die Anforderungen an den Nachweis der
behaupteten Lohnzahlungen bekannt waren. Dass darin die Lohnsummen gemäss
AHV-Lohnblättern und Buchhaltung übernommen wurden, ist folgerichtig und kann
unter den gegebenen Umständen nicht als Hinweis auf eine tatsächlich erfolgte
Lohnzahlung aufgefasst werden. Ferner ist auch der vom Beschwerdegegner selbst
unterzeichnete Lohnausweis für die Jahre 1997 und 1998, der das Datum vom 31.
Dezember 1998 trägt, indessen erst mit der Steuererklärung 1999/2000 am 30.
November 2001 eingereicht wurde, nicht geeignet, die geltend gemachten
Lohnzahlungen zu belegen. Soweit das kantonale Gericht des Weiteren aus dem
Umstand, dass der Beschwerdegegner auch für die Jahre 1995 und 1996 ein
Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit versteuert habe, auf die
Richtigkeit des behaupteten Sachverhalts in den Jahren 1997 und 1998 schliessen
will, kann ihm nicht gefolgt werden. Das steuerbare Einkommen des
Beschwerdegegners und seiner Ehefrau in den Bemessungsjahren 1995/1996 wurde
von der Steuerbehörde am 3. Februar 2000 zunächst ermessensweise auf Fr.
82'800.- festgelegt. Auf Einsprache gegen diese Ermessenstaxation hin setzte
die Staatssteuerkommission für Gewerbebetriebe und freie Berufe, Kreis II, des
Kantons Luzern, das steuerbare Einkommen in der Steuerperiode 1997/1998
rechtskräftig auf Fr. 25'400.- fest (Einspracheentscheid vom 12. April 2001). Abgesehen
davon, dass dieses Einkommen aus den Jahren 1995 und 1996 wesentlich tiefer ist
als das steuerbare Einkommen in den hier interessierenden Jahren 1997/1998 (Fr.
34'300.-), ist den Steuerakten nicht zu entnehmen, welcher Anteil dieser
Einkommen auf den Beschwerdegegner selbst und welcher auf seine Ehefrau als
Geschäftsinhaberin entfallen ist. Immerhin ist festzustellen, dass in der
später korrigierten Ermessenseinschätzung der weit überwiegende Teil der
Einkünfte nicht dem Beschwerdegegner, sondern seiner Ehefrau zugeschrieben
wurde. Aufgrund der Steuerakten kann somit entgegen den Erwägungen im
angefochtenen Entscheid nicht von einem gleichen fortgesetzten Sachverhalt
während eines Zeitraumes von vier Jahren gesprochen werden. Schliesslich kann
der Beschwerdegegner auch aus dem Umstand, dass er nach der Kündigung des
Anstellungsverhältnisses teilzeitlich weiter für das Planungsbüro seiner
Ehegattin tätig war und der Arbeitslosenkasse entsprechende Bescheinigungen
über Zwischenverdienst einreichte, nichts zu seinen Gunsten ableiten. Denn in
den Formularen wird nicht die effektive Lohnzahlung bescheinigt (…)."
(cfr. DLA 2004 N. 10, consid. 1 e 2, pag. 117-118)
Chiamata
a decidere se a un assicurato (al quale, vista la sua posizione analoga a
quella di un datore di lavoro - socio gerente della Sagl sua datrice di lavoro
- è stata riconosciuta l’apertura del diritto alle indennità dal 2 febbraio
2003, data della domanda di fallimento della Sagl) era stato effettivamente
versato un salario, nella già citata STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G. (C
78/04), l’Alta Corte ha rilevato che:
"
(…)
Cela étant, c'est à juste titre que les premiers juges
ont estimé que les éléments recueillis en cours de procédure ne permettaient pas
d'établir le versement effectif des salaires déclarés. Les
divers documents produits par le recourant en cours de procédure (décomptes de salaire,
quittances de salaire, contrat de travail, lettre de résiliation, attestation
de l'employeur, compte d'exploitation) ont tous été établis et signés par le recourant
lui-même. Ce ne sont toutefois que de simples allégués de partie dans la mesure
où ils ne peuvent être vérifiés que par les explications du recourant. A eux seuls,
ces documents ne sont pas suffisants pour prouver, ni même pour établir avec un
degré de vraisemblance prépondérante exigé par la jurisprudence susmentionnée que
le recourant a réellement perçu un salaire (voir DTA 1996/1997 n° 17 p. 79 ss).
En effet, afin d'éviter les abus mentionnés au considérant 2.2, la
jurisprudence exige un élément probatoire supplémentaire et qui ne puisse être influencé
par le demandeur. Or en l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure de produire
cet élément, qu'il s'agisse d'un extrait bancaire ou postal (personnel ou
commercial), ou d'un document signé par une tierce personne (une fiduciaire, comme
l'a par exemple suggéré le DEP). Quant aux déclarations du recourant relatives à
l'inexistence d'un compte personnel, elles sont pour le moins sujettes à
caution. Le compte bancaire indiqué dans la demande d'indemnités
de chômage et dont le recourant a fourni une copie de la carte, porte la mention
suivante: « compte salaire-privé ______ ». On peut en déduire
que le recourant disposait au moment des faits d'un compte bancaire, privé de surcroît.
Dans ce contexte, ses explications sont peu convaincantes. Elles ne sont en tout
cas pas susceptibles d'apporter la preuve du versement effectif des salaires.
(…).”(cfr. STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04)
Dal canto
suo questo Tribunale ha confermato le decisioni con le quali a un assicurato,
socio gerente della ditta sua datrice di lavoro, è stato negato il diritto alle
indennità di disoccupazione perché non dato il presupposto dell'adempimento del
periodo di contribuzione vista la mancata prova del versamento effettivo di un
salario (cfr. STCA del 7 maggio 2004 nella causa G. 38.2003.102 e STCA del 15
dicembre 2003 nella causa G., 38.2003.36)
2.5. Nella
Circolare relativa alle indennità di disoccupazione (ID) (nella versione in
francese del gennaio 2003: Circulaire IC, Janvier 2003), il Segretariato di
Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi
per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni
generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00,
consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA
dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid.
3a pag. 61), in merito alle tematiche relative al periodo di contribuzione e al
guadagno assicurato ha, tra l'altro, rilevato che:
"
(…)
B79 Le délai-cadre de cotisation est de 2 ans. Les activités exercées dans ce laps de
temps doivent être soumises à cotisation et l'assuré doit avoir touché un salaire
au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Il n'est pas déterminant en l'occurrence que l'employeur
ait effectivement versé les cotisations à la caisse de compensation AVS. L'activité
soumise à cotisation doit être valablement attestée par l'employeur.
ð Un assuré travaillant pour sa propre SA n'a pas
droit à l'IC s'il ne peut pas prouver qu'il a effectivement exercé une activité
soumise à cotisation. Des indices tels que la perception d'avances au lieu d'un
salaire, l'absence de preuves du versement d'un salaire régulier sur son compte
privé bancaire ou postal, le fait que la société ne comporte pas d'organes,
etc., indiquent que l'assuré n'était pas lié à la SA par un contrat de travail mais
utilisait son infrastructure pour mener certaines activités pour son propre compte.
Une bourse ne peut être
considérée comme le revenu d'une activité dépendante puisque l'activité qu'elle
couvre n'est pas une activité soumise à cotisation. Or, en vertu de l'art. 2
al. 1 let. a LACI, seules doivent payer des cotisations à l'AC les personnes
qui touchent un revenu d'une activité dépendante et qui sont soumises à l'AVS
comme salariés.
(…)
C2a Lorsque l’assuré occupait une position
semblable à celle d’un employeur avant de tomber au chômage,
la caisse examinera avec une attention toute particulière s’il a effectivement
touché le salaire attesté (voir ch. marg. B79). En d’autres termes, l’assuré devra
prouver qu’il a effectivement touché son salaire en produisant un relevé bancaire
ou postal. Le décompte de salaire ou des cotisations aux assurances sociales ne
constitue pas un moyen de preuve suffisant. (…)"
(cfr. Circulaire IC,
Janvier 2003, ch. marg. B79 e C2a)
2.6. Va
innanzitutto evidenziato come la lamentela dell’insorgente sulla presunta
diversità di trattamento fra assicurati (in casu: tra lui e sua moglie) va
respinta, non potendoci essere uguaglianza di trattamento fra assicurati in
caso di applicazione illegale di norme giuridiche (uguaglianza
nell’illegalità).
Al riguardo in una sentenza del 4 dicembre 2003
nella causa F. AG (C 8/03), il TFA ha ribadito che:
"
(…)
Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der
Gesetzmässigkeit eines Entscheides in der Regel der Rücksicht auf die
gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der Umstand, dass das Gesetz in anderen
Fällen nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger
grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt
zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich in einem einzigen oder in
einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung dargetan ist. Eine
Gleichbehandlung im Unrecht ist somit in Betracht zu ziehen, wenn die Behörde die
Aufgabe der in anderen Fällen geübten gesetzwidrigen Praxis ablehnt; erst dann
kann der Rechtsadressat verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung, die
Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt werde, soweit dies nicht andere legitime
Interessen verletzt (BGE 126 V 392 Erw. 6a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 2
Erw. 3a, 127 II 121 Erw. 9b). Vorliegend ist weder dargetan noch aktenkundig,
dass der allenfalls abweichend beurteilte Fall Teil einer eigentlichen Praxis
bilden könnte.
(…)." (cfr. STFA del 4 dicembre 2003 nella causa F. AG, C
8/03)
Pertanto,
indipendentemente dalla questione a sapere se a ragione l’amministrazione ha
trattato diversamente l’ex moglie dell’assicurata (cfr. consid. 1.5),
rettamente la Cassa ha esaminato nella presente fattispecie l’esistenza dei
presupposti di tale diritto e in particolare l’adempimento dell’obbligo del
periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
2.7. Dagli atti
di causa risulta che l’assicurato (socio e gerente con diritto di firma individuale
della __________; cfr. doc. 93 e 94, dal 12 febbraio 2002 unico socio gerente
con una quota di fr. 20'000.-- pari all’intero capitale sociale;cfr. doc.
22-24) si è iscritto al collocamento il 10 dicembre 2002 rivendicando il
diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 102 e 110).
Dall’”Attestato
del datore di lavoro”, compilato e firmato dall’assicurato, si evince che egli
è stato occupato presso la __________ Sagl dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002,
che il salario è stato corrisposto fino al 30 settembre 2002 e che il rapporto
di lavoro è stato disdetto a causa del fallimento della ditta (cfr. doc. 108).
Nell’ambito
dell’opposizione contro la decisione di sospensione dal diritto alle indennità
di disoccupazione del 25 febbraio 2003 (cfr. doc. 57-58 e 60-61), così invitato
dalla Cassa (cfr. doc. 53), circa la prova del versamento di un salario,
l’assicurato, tramite il suo rappresentante (__________), in una lettera del 23
aprile 2003 ha, tra l’altro, dichiarato che:
"
(…)
Premesso quanto contenuto nel predetto ricorso
(ndr.: si riferisce all’opposizione contro la decisione di sospensione), ciò
che in questa sede viene integralmente confermato, si precisa che al signor RI
1 non veniva accreditato lo stipendio mensile per il mezzo di un ordinario
accredito bancario.
La paga mensile in favore del signor RI 1 veniva
riscossa da quest’ultimo in contanti in cambio di una firma autografa sui
conteggi salariali mensili (buste paga).
(…).” (cfr. doc. 41)
Dal
“Verbale di interrogatorio” redatto dall’__________ e sottoscritto
dall’assicurato il 15 dicembre 2002 risulta che la __________ Sagl non ha mai
fatto un bilancio e un rapporto di revisione. In quel contesto il ricorrente
ha, in particolare, dichiarato che: “(…) Mi impegno a produrre all’Ufficio
entro il xxxx copie delle fatture da incassare con eventuali precetti, gli
ultimi 2 bilanci, lista salari scoperti, lista dell’inventario dei mobili e del
magazzino. (…).” (cfr. doc. 28-30).
In una
lettera del 20 gennaio 2003, indirizzata alla Cassa __________ e firmata
dall’assicurato, la __________ Sagl ha, tra l’altro, dichiarato che per RI 1 la
paga lorda per il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2002 è ammontata a fr.
60'000.-- (cfr. doc. 98).
In
un’altra lettera del 17 febbraio 2003, indirizzata all’Istituto Assicurazioni
Sociali, Bellinzona, l’assicurato si è così espresso:
"
(…)
come da vostra richiesta cerco brevemente di
elencarvi la mia posizione in seno alla Ditta che conducevo, Negozio Enoteca.
Gennaio 2002 appena costituita la società con
l’ex socio __________, stabilimmo le mansioni da svolgere. Il sottoscritto
doveva occuparsi della clientela tedesca con la fornitura e contatto a
domicilio, invece per __________ rimaneva il Ticino con le responsabilità di
allestimento e conduzione contabilità, anche per le importazioni (relativi
documenti presso la magistratura sequestrati).
A febbraio con la rottura della nostra
collaborazione interpellai 2 ditte che dovevano occuparsene, ma non si è
concretizzato niente.
Di conseguenza passarono i mesi, a fine maggio
degli amici, conoscenti, venirono a più riprese nel negozio con delle proposte
di partner, ed esperti di contabilità (su richiesta posso fornire nomi e
indirizzi), passò un altro periodo e per loro risultava non interessante il
tutto.
Ero cosciente che entro Ottobre dovevo essere
aggiornato con i libri visto le importazioni e relative vendite, comunque
c’erano tutti i libretti di consegna merce, incassi, o fatture a disposizione,
che una persona pratica nell’arco di 2 giorni avrebbe comodamente allestito i
libri.
A ottobre arrivò la Magistratura su denuncia del
mio ex socio nei miei confronti, considerato che a suo tempo aveva sottratto
vari documenti ditta negozio. Documenti che gli servirono per ricattarmi.
Le relative entrate erano parificate ca. 70/80% a
contanti, ricevute e somme elencate nei libretti a 3 copie.
Fatti
I contanti servivano per pagare le cose e materie
prime subito, visto che nessun istituto bancario ci faceva limitazione di
credito. Naturalmente anche le paghe dei due impiegati, io ed ex moglie.
(…)." (cfr. doc. 70)
Il 1°
dicembre 2003 la Cassa ha scritto all’assicurato una lettera del seguente
tenore:
"
(…)
Egregio Signor RI 1,
come avete certamente potuto constatare, il TCA
ha annullato la nostra decisione su opposizione del 9 maggio 2003 per vizio
procedurale. In sostanza il TCA ha ritenuto che trattandosi di una “reformatio
in pejus” della decisione contestata vi è stato negato il diritto di essere
sentito.
Ci ha pertanto invitati a chiedervi di
determinarvi sul mantenimento della vostra opposizione o sul ritiro in
considerazione della prospettata possibilità di una “reformatio in pejus” della
decisione adottata.
Stante quanto sopra vi chiediamo quindi di
comunicarci la vostra intenzione relativa al mantenimento dell’opposizione o
del suo ritiro entro 20 giorni.
(…)." (cfr. doc. 165)
Con
lettera del 4 dicembre 2003 l’assicurato ha così risposto all’amministrazione:
"
Egregi Signori,
con riferimento al vostro scritto 1.12.2003, vi
notifico la mia ferma opposizione alla vostra decisione, chiedendo di essere
convocato per esporre le mie ragioni." (cfr. doc. 164)
Il 12
dicembre 2003 l’assicurato, presente il suo legale, allora l’avv. __________, è
stato sentito personalmente dall’aggiunto capo ufficio della Cassa e in quell’occasione
è stato steso e sottoscritto il seguente verbale:
"
(…)
1) E’ in grado, sig. RI 1, di presentare ora alla Cassa una
contabilità ricostruita dal dicembre 2002 a ottobre 2003?
La documentazione è presso il Procuratore. Sono
state ricostruite le entrate e le uscite direttamente dagli ispettori della
Magistratura.
2) Cosa aveva intrapreso, dopo che il suo socio era stato
incarcerato, per mettere ordine nella sua contabilità?
Avevo contattato ben 4 persone ma nessuno ha poi
accettato di occuparsi della contabilità della ditta.
La Cassa, quando sarà in possesso della
contabilità ricostruita, potrà annullare la decisione di rifiuto delle
indennità, a quel punto si porrà comunque ancora il problema della penalità dei
40 (ndr. recte: 45; cfr. doc. 68) giorni.
La Procura sta valutando la sua situazione e nel
caso il decreto d’accusa verrà confermato la Cassa dovrà sanzionarla per 40
giorni a causa del licenziamento in tronco.
3) Nel caso in cui la Cassa conferma i 40 giorni di sanzione (ndr. recte: 45 giorni di sospensione; cfr. doc. 68), lei
manterrà l’opposizione alla nostra decisione?
Attendo la decisione della Magistratura poi vi
comunicherò la mia decisione.
4) Signor RI 1, ha qualcosa da aggiungere
prima di terminare?
Vi farò pervenire i documenti contabili o
inviterò la Magistratura ad acconsentirvi l’accesso agli atti.
(…)." (cfr. doc. 161-162)
Il 6
febbraio 2004 la Cassa ha scritto all’avv. __________ una lettera del seguente
tenore:
"
(…)
in data 20 gennaio 2004 le ho telefonato informandola
dell’esito della verifica dei documenti sequestrati al Ministero Pubblico.
Questa verifica non ha consentito di trovare le
prove del versamento di un salario al signor RI 1 durante il periodo
01.01.2002-30.09.2002.
In occasione della nostra telefonata le ho
pertanto chiesto di trasmetterci un’autorizzazione del signor RI 1 per la
consultazione dell’incarto penale al fine di chiarire se vi siano prove
contabili del versamento del salario.
Malgrado una telefonata di sollecitazione ad oggi
questa autorizzazione non è stata trasmessa.
Le richiamo pertanto per iscritto tale invito.
(…)." (cfr. doc. 144)
Al
proposito, in una lettera del 26 febbraio 2004, intestata al sostituto capo
ufficio della Cassa, sig. __________ e con copia per conoscenza al suo legale,
l’assicurato ha, tra l’altro, dichiarato che:
"
(…)
In riferimento alla nostra telefonata odierna, le
invio l’autorizzazione a visionare la documentazione contabile del negozio,
presso la magistratura, __________.
Ne approfitto per confermarle, visto che dalle
sue osservazioni, risulterebbe una nuova risoluzione negativa nei miei
confronti.
Le confermo sin d’ora che saranno i Giudici di
Losanna a decidere i diritti e doveri reciproci.
(…)." (cfr. doc. 141)
Per
quanto riguarda il versamento degli stipendi, con l’atto di ricorso,
l’assicurato ha prodotto nuovamente la dichiarazione della __________ Sagl del
20 gennaio 2003, i conteggi salariali da gennaio a settembre 2002 e una sua
lettera del 17 febbraio 2003 all’Istituto Assicurazione Sociali (cfr. doc. B1 =
98, B2-B10 = 42-50 e C = 70; il conteggio per il mese di ottobre 2002 è stato
prodotto solo con il doc. 51).
Tutti
questi documenti sono stati firmati dell’assicurato.
Viste le
risultanze appena illustrate questo Tribunale, alla luce della giurisprudenza
citata (cfr. consid. 2.3 e 2.4) e delle direttive (cfr. consid. 2.5), deve
concludere che l’assicurato, nel pertinente termine quadro (meglio dal 10
dicembre 2000 al 9 dicembre 2002; cfr. art. 9 cpv. 3 LADI), non ha provato (e
di questo ne deve portare le conseguenze; cfr. STFA del 3 ottobre 2003 nella
causa A., consid. 2.3.2, C 151/03; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M.,
consid. 2b bb, U 202/01; DLA 2002 pag. 177, consid. 2c, pag. 179; DLA 2000 pag.
121 e 122; DTF 119 V 20; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto
civile e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente
giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno
1992, CFPG fascicolo 8) di avere svolto un'attività soggetta a contribuzione ai
sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI.
Infatti,
oltre a non avere nessuna prova del versamento del salario, l’assicurato ha
anche personalmente compilato tutti gli scritti rilevanti ai fini della
presente vertenza (cfr. l’Attestato del datore di lavoro, i conteggi salariali
e le lettere alla Cassa __________ e all’Istituto delle Assicurazioni sociali
prodotti sub doc. 108, 42-51, 98 e 70).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che l’assicurato ha solo
sostenuto che la documentazione da lui prodotta bastava a provare il versamento
del suo salario e che, anche dopo essere venuto a conoscenza del fatto che la
consultazione del suo incarto penale non aveva portato l’amministrazione a
concludere differentemente, non si è in nessun modo adoperato al fine di
documentare la contabilità della __________ Sagl.
Al
riguardo va ricordato che la procedura in materia di assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, STFA del 19
ottobre 2004 nella causa G., C 78/04; STFA del 20 settembre 2004 nella causa
L., C 34/04; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z.,
P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I76/00; DTF 125 V 195 consid. 2; DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; SVR 2001
KV Nr. 50 pag. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a). E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Questo
principio è stato concretizzato all'art. 61 cpv. 1
lett. c LPGA (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess,
Zurigo 2003, art. 61 N. 59 pag. 617) e vale anche per l'amministrazione ( cfr.
art. 43 LPGA).
Il
principio inquisitorio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato
nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag.
145; STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04; STFA del 20 settembre
2004 nella causa L., C 34/04; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02;
STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 3; STFA
del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 1b; STFA del 13 marzo
2001 nella causa P., U 429/00, consid. 1c; STFA dell'8 settembre 2000 nella causa
M., C 178/99, consid. 3b e STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00,
consid. 3a; vedi inoltre DTF 125 V 193, consid. 2a, pag. 195 e i riferimenti
ivi citati; RAMI 1994 pag. 211; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF
116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234
consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pag. 5 ss.).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145;
STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001
nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA
del 9 maggio 2001 nella causa L., P 52/00; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid.
5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag.
92; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile
e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente
giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno
1992, CFPG fascicolo 8, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in
particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag.
827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht”
Berna 1997,
pag.
339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht
dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht
(weiter) erstellt werden kann”.
Pertanto, a ragione la Cassa ha negato a RI 1 il diritto alle
Considerandi
indennità di disoccupazione in quanto l'assicurato non ha adempiuto il
presupposto dell'obbligo di compiere il periodo di contribuzione ai sensi
dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
2.8
Il diritto
alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi - è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché essa, intervenendo in una situazione
concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarle, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle informazione ricevute egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del
28.
gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau &
Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt
für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C
116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata;
RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid.
3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194
consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT
I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, pag. 217ss).
Nel caso concreto, anche ammettendo che, come da lui sostenuto (cfr.
doc. I pag. 2 in fine), con la decisione di sospensione e l’emissione dei conteggi
per i mesi di dicembre 2002 e gennaio 2003 (cfr. doc. 68 e D), la Cassa gli
avrebbe riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, in ogni caso
non risulta che l'assicurato abbia preso delle disposizioni non reversibili
senza pregiudizio.
D’altra
parte si ricorda che secondo l’art. 53 LPGA:
"
1Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
2L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3.
L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione
su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del
suo preavviso all’autorità di ricorso."
2.9
L'assicurato
ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e
dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. I, pag. 3).
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LADI dispone che
le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
La LADI
non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61
lett. f LADI è, in casu, applicabile.
Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle
assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U
102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1
).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121.
I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio
2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa se:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U
220/99:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili, alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio
qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2
OG), per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di
esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non
accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di
continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate)
(…)." (cfr. STFA succitata)
In questo
senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.
STFA del 31 marzo 2004 nella causa D., I 665/03, consid. 2.1.).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p.
479.
e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari
per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254
pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H.,
pag. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza
giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è
indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di
un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
Nel caso
di specie dal certificato municipale per l'ammissione dell'assistenza
giudiziaria e dalla documentazione prodotta risulta che l'assicurato non ha
nessun reddito, è al beneficio di prestazioni assistenziali e gli sono stati
rilasciati diversi attestati di carenza beni (cfr. doc. III, E e E1).
In tali
circostanze, l'indigenza deve essere chiaramente ammessa.
Va poi
considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze
giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA
1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano
palesemente destituite di esito favorevole.
Pertanto
il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato.
Il
gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.
61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura
davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S.,
K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02,
consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a,
parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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