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Decisione

38.2004.40

l'assicurato, socio gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, che non prova il versamento effettivo del salario non ha adempiuto il periodo di contribuzione. Nessuna uguaglianza di trattamento nell

19 gennaio 2005Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I contanti servivano per pagare le cose e materie

prime subito, visto che nessun istituto bancario ci faceva limitazione di

credito. Naturalmente anche le paghe dei due impiegati, io ed ex moglie.

(…)." (cfr. doc. 70)

Il 1°

dicembre 2003 la Cassa ha scritto all’assicurato una lettera del seguente

tenore:

"

(…)

Egregio Signor RI 1,

come avete certamente potuto constatare, il TCA

ha annullato la nostra decisione su opposizione del 9 maggio 2003 per vizio

procedurale. In sostanza il TCA ha ritenuto che trattandosi di una “reformatio

in pejus” della decisione contestata vi è stato negato il diritto di essere

sentito.

Ci ha pertanto invitati a chiedervi di

determinarvi sul mantenimento della vostra opposizione o sul ritiro in

considerazione della prospettata possibilità di una “reformatio in pejus” della

decisione adottata.

Stante quanto sopra vi chiediamo quindi di

comunicarci la vostra intenzione relativa al mantenimento dell’opposizione o

del suo ritiro entro 20 giorni.

(…)." (cfr. doc. 165)

Con

lettera del 4 dicembre 2003 l’assicurato ha così risposto all’amministrazione:

"

Egregi Signori,

con riferimento al vostro scritto 1.12.2003, vi

notifico la mia ferma opposizione alla vostra decisione, chiedendo di essere

convocato per esporre le mie ragioni." (cfr. doc. 164)

Il 12

dicembre 2003 l’assicurato, presente il suo legale, allora l’avv. __________, è

stato sentito personalmente dall’aggiunto capo ufficio della Cassa e in quell’occasione

è stato steso e sottoscritto il seguente verbale:

"

(…)

1) E’ in grado, sig. RI 1, di presentare ora alla Cassa una

contabilità ricostruita dal dicembre 2002 a ottobre 2003?

La documentazione è presso il Procuratore. Sono

state ricostruite le entrate e le uscite direttamente dagli ispettori della

Magistratura.

2) Cosa aveva intrapreso, dopo che il suo socio era stato

incarcerato, per mettere ordine nella sua contabilità?

Avevo contattato ben 4 persone ma nessuno ha poi

accettato di occuparsi della contabilità della ditta.

La Cassa, quando sarà in possesso della

contabilità ricostruita, potrà annullare la decisione di rifiuto delle

indennità, a quel punto si porrà comunque ancora il problema della penalità dei

40 (ndr. recte: 45; cfr. doc. 68) giorni.

La Procura sta valutando la sua situazione e nel

caso il decreto d’accusa verrà confermato la Cassa dovrà sanzionarla per 40

giorni a causa del licenziamento in tronco.

3) Nel caso in cui la Cassa conferma i 40 giorni di sanzione (ndr. recte: 45 giorni di sospensione; cfr. doc. 68), lei

manterrà l’opposizione alla nostra decisione?

Attendo la decisione della Magistratura poi vi

comunicherò la mia decisione.

4) Signor RI 1, ha qualcosa da aggiungere

prima di terminare?

Vi farò pervenire i documenti contabili o

inviterò la Magistratura ad acconsentirvi l’accesso agli atti.

(…)." (cfr. doc. 161-162)

Il 6

febbraio 2004 la Cassa ha scritto all’avv. __________ una lettera del seguente

tenore:

"

(…)

in data 20 gennaio 2004 le ho telefonato informandola

dell’esito della verifica dei documenti sequestrati al Ministero Pubblico.

Questa verifica non ha consentito di trovare le

prove del versamento di un salario al signor RI 1 durante il periodo

01.01.2002-30.09.2002.

In occasione della nostra telefonata le ho

pertanto chiesto di trasmetterci un’autorizzazione del signor RI 1 per la

consultazione dell’incarto penale al fine di chiarire se vi siano prove

contabili del versamento del salario.

Malgrado una telefonata di sollecitazione ad oggi

questa autorizzazione non è stata trasmessa.

Le richiamo pertanto per iscritto tale invito.

(…)." (cfr. doc. 144)

Al

proposito, in una lettera del 26 febbraio 2004, intestata al sostituto capo

ufficio della Cassa, sig. __________ e con copia per conoscenza al suo legale,

l’assicurato ha, tra l’altro, dichiarato che:

"

(…)

In riferimento alla nostra telefonata odierna, le

invio l’autorizzazione a visionare la documentazione contabile del negozio,

presso la magistratura, __________.

Ne approfitto per confermarle, visto che dalle

sue osservazioni, risulterebbe una nuova risoluzione negativa nei miei

confronti.

Le confermo sin d’ora che saranno i Giudici di

Losanna a decidere i diritti e doveri reciproci.

(…)." (cfr. doc. 141)

Per

quanto riguarda il versamento degli stipendi, con l’atto di ricorso,

l’assicurato ha prodotto nuovamente la dichiarazione della __________ Sagl del

20 gennaio 2003, i conteggi salariali da gennaio a settembre 2002 e una sua

lettera del 17 febbraio 2003 all’Istituto Assicurazione Sociali (cfr. doc. B1 =

98, B2-B10 = 42-50 e C = 70; il conteggio per il mese di ottobre 2002 è stato

prodotto solo con il doc. 51).

Tutti

questi documenti sono stati firmati dell’assicurato.

Viste le

risultanze appena illustrate questo Tribunale, alla luce della giurisprudenza

citata (cfr. consid. 2.3 e 2.4) e delle direttive (cfr. consid. 2.5), deve

concludere che l’assicurato, nel pertinente termine quadro (meglio dal 10

dicembre 2000 al 9 dicembre 2002; cfr. art. 9 cpv. 3 LADI), non ha provato (e

di questo ne deve portare le conseguenze; cfr. STFA del 3 ottobre 2003 nella

causa A., consid. 2.3.2, C 151/03; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M.,

consid. 2b bb, U 202/01; DLA 2002 pag. 177, consid. 2c, pag. 179; DLA 2000 pag.

121 e 122; DTF 119 V 20; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto

civile e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente

giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno

1992, CFPG fascicolo 8) di avere svolto un'attività soggetta a contribuzione ai

sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI.

Infatti,

oltre a non avere nessuna prova del versamento del salario, l’assicurato ha

anche personalmente compilato tutti gli scritti rilevanti ai fini della

presente vertenza (cfr. l’Attestato del datore di lavoro, i conteggi salariali

e le lettere alla Cassa __________ e all’Istituto delle Assicurazioni sociali

prodotti sub doc. 108, 42-51, 98 e 70).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che l’assicurato ha solo

sostenuto che la documentazione da lui prodotta bastava a provare il versamento

del suo salario e che, anche dopo essere venuto a conoscenza del fatto che la

consultazione del suo incarto penale non aveva portato l’amministrazione a

concludere differentemente, non si è in nessun modo adoperato al fine di

documentare la contabilità della __________ Sagl.

Al

riguardo va ricordato che la procedura in materia di assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, STFA del 19

ottobre 2004 nella causa G., C 78/04; STFA del 20 settembre 2004 nella causa

L., C 34/04; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z.,

P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I76/00; DTF 125 V 195 consid. 2; DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; SVR 2001

KV Nr. 50 pag. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a). E’ dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo

principio è stato concretizzato all'art. 61 cpv. 1

lett. c LPGA (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess,

Zurigo 2003, art. 61 N. 59 pag. 617) e vale anche per l'amministrazione ( cfr.

art. 43 LPGA).

Il

principio inquisitorio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato

nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag.

145; STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04; STFA del 20 settembre

2004 nella causa L., C 34/04; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02;

STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 3; STFA

del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 1b; STFA del 13 marzo

2001 nella causa P., U 429/00, consid. 1c; STFA dell'8 settembre 2000 nella causa

M., C 178/99, consid. 3b e STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00,

consid. 3a; vedi inoltre DTF 125 V 193, consid. 2a, pag. 195 e i riferimenti

ivi citati; RAMI 1994 pag. 211; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF

116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234

consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et

la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984

pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster

Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,

pag. 5 ss.).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell’assenza di prove (cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145;

STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001

nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA

del 9 maggio 2001 nella causa L., P 52/00; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid.

5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag.

92; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile

e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente

giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno

1992, CFPG fascicolo 8, pag. 1 seg. (3)).

Su questi aspetti, cfr. in

particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag.

827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht”

Berna 1997,

pag.

339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht

dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht

(weiter) erstellt werden kann”.

Pertanto, a ragione la Cassa ha negato a RI 1 il diritto alle

Considerandi

indennità di disoccupazione in quanto l'assicurato non ha adempiuto il

presupposto dell'obbligo di compiere il periodo di contribuzione ai sensi

dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

2.8

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi - è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché essa, intervenendo in una situazione

concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarle, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle informazione ricevute egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del

28.

gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau &

Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt

für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C

116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata;

RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid.

3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194

consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT

I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze

gleich, pag. 217ss).

Nel caso concreto, anche ammettendo che, come da lui sostenuto (cfr.

doc. I pag. 2 in fine), con la decisione di sospensione e l’emissione dei conteggi

per i mesi di dicembre 2002 e gennaio 2003 (cfr. doc. 68 e D), la Cassa gli

avrebbe riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, in ogni caso

non risulta che l'assicurato abbia preso delle disposizioni non reversibili

senza pregiudizio.

D’altra

parte si ricorda che secondo l’art. 53 LPGA:

"

1Le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

2L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

3.

L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione

su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del

suo preavviso all’autorità di ricorso."

2.9

L'assicurato

ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e

dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. I, pag. 3).

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LADI dispone che

le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione, sempre che la presente legge non preveda

espressamente una deroga.

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

La LADI

non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61

lett. f LADI è, in casu, applicabile.

Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle

assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U

102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1

).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio

2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa se:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili, alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio

qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2

OG), per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di

esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non

accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di

continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate)

(…)." (cfr. STFA succitata)

In questo

senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.

STFA del 31 marzo 2004 nella causa D., I 665/03, consid. 2.1.).

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p.

479.

e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari

per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254

pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H.,

pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza

giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è

indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di

un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella

causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

Nel caso

di specie dal certificato municipale per l'ammissione dell'assistenza

giudiziaria e dalla documentazione prodotta risulta che l'assicurato non ha

nessun reddito, è al beneficio di prestazioni assistenziali e gli sono stati

rilasciati diversi attestati di carenza beni (cfr. doc. III, E e E1).

In tali

circostanze, l'indigenza deve essere chiaramente ammessa.

Va poi

considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA

1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano

palesemente destituite di esito favorevole.

Pertanto

il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato.

Il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura

davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S.,

K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02,

consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a,

parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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