38.2004.43
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19 gennaio 2005Italiano49 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
38.2004.43
Data decisione, Autorità:
19.01.2005, TCA
Titolo:
un corso per diventare collaboratrice sanitaria non migliora l'idoneità al collocamento di un'assicurata che non ha mai lavorato nel settore sanitario e che ha sempre ricercato un impiego quale ausiliaria di pulizia, venditrice e nella ristorazione. Rilevanza dei requisiti e della disponibilità
BUONA FEDE
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
PROVVEDIMENTO DI FORMAZIONE
art. 59 LADI
art. 60 LADI
art. 109 LADI
art. 81e cpv. 1 OADI
art. 83 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.43
FS/DC/sc
Lugano
19 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 maggio
2004 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 2 marzo 2004 l'Ufficio regionale di collocamento di __________
(di seguito URC) ha respinto la richiesta di RI 1 di frequentare un corso per
diventare “Collaboratrice Sanitaria __________”, organizzato dalla __________
di __________, argomentando:
"
(…)
L’assicurata in questione si è iscritta di
propria iniziativa al corso "Collaboratrice sanitaria __________ ",
periodo di formazione base dal 20.01 al 19.02 e dal 4.04 al 21.05.04 per
l'approfondimento. Il nostro ufficio decide negativamente la domanda di corso
presentata dall'assicurata in quanto le seguenti condizioni non sono rispettate:
- Il
partecipante al corso deve consegnare all'ufficio del lavoro la domanda di
consenso entro dieci giorni prima dell'inizio del corso; l'ufficio la trasmette
al servizio cantonale. Se un partecipante presenta la domanda dopo l'inizio del
corso, senza motivo giustificabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto da
quel momento (art. 81 OADI, cpv. 3). Nel caso specifico una prima domanda
"informale" per iscritto ci è stata sottoposta in data 31.01.04,
mentre il formulario ufficiale ci è stato consegnato il 26.02.2004. La Sig.ra RI
1, e di propria iniziativa, ha ritenuto di partecipare al corso summenzionato
senza una nostra decisione formale. L'assicurata non ha quindi ottemperato i
termini di richiesta né tantomeno l'obbligo di informare.
- Il
miglioramento dell'idoneità al collocamento attraverso la frequentazione di un
corso presuppone che quest'ultimo risponda alla capacità, alle attitudini e
alla situazione psico-sociale dell'assicurato. L'art. 83 OADI conferisce al
nostro servizio la facoltà di affidare all'orientamento professionale pubblico
il compito di chiarire le attitudini e le capacità dell'assicurato, d'intesa
con quest'ultimo. Oppure indirizzare l'assicurato a seguire i corsi di analisi
inseriti nei programmi di base della formazione dei disoccupati, poiché
anch'essi sono in grado di fornire indicazioni circa la capacità e le
attitudini dell'assicurato. Vista la situazione salutare dell'assicurata
certificata dal suo medico curante, l'impossibilità in questioni di tempo di
poterla inserire in un corso di valutazione delle sue attitudini e capacità
professionali e da ultimo le sue ricerche lavoro mai indirizzate al settore
sanitario, il nostro ufficio non ritiene al momento la formazione specifica
idonea all'assicurata e di conseguenza sostenibile/finanziabile ai sensi della
LADI.
- La
frequentazione di un corso finanziato dall'assicurazione contro la
disoccupazione deve poter consentire di migliorare l'idoneità al collocamento
dell'assicurato (art. 59 cpv. 3 LADI). Un miglioramento dell'idoneità al
collocamento possibile sul piano teorico, ma improbabile nella pratica, non è
sufficiente per soddisfare i presupposti dell'art. 59 cpv. 3 LADI. Occorre
piuttosto dimostrare l'effettiva probabilità che un corso di perfezionamento,
frequentato nella prospettiva di un obiettivo professionale concreto, sia in
grado di migliorare sostanzialmente l'idoneità al collocamento. Nel caso
specifico l'assicurata non ha mai lavorato nel settore sanitario e non ha
nemmeno possibilità/promesse concrete d'assunzione da parte di datori di
lavoro".
(…).” (cfr. doc. 1)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata, allora rappresentata dal __________
(cfr. doc. 4/7), il 3 maggio 2004, l'URC ha emanato una decisione su
opposizione con la quale ha confermato la decisione di rifiuto della
frequentazione del corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria __________”,
osservando:
"
(…)
L’assicurata si iscrive in disoccupazione in data
24 settembre 2003, con data d'inizio del 22 settembre 2003. L'assicurata non
presenta ricerche di lavoro per il periodo di disdetta.
La Signora RI 1, dal momento della sua iscrizione
fino ad ora, ha eseguito ricerche di lavoro unicamente nei settori vendita,
ristorazione e pulizie come ausiliaria.
Una di queste ricerche, datata 3 gennaio 2004 e
indirizzata al Municipio di __________, ha portato persino ad un'assunzione (6
ore settimanali).
Una nostra ulteriore assegnazione c/o __________
a __________, datata 5 aprile 2004, ha permesso all'assicurata di ottenere
un'altra possibilità di impiego.
Il giorno 16 febbraio 2004, in occasione del
colloquio di consulenza e di controllo, l'assicurata ci comunica ufficialmente
di essere iscritta al corso di collaboratrice sanitaria __________ iniziato il
20 gennaio 2004.
Si è fatto notare all'assicurata, durante il
colloquio del 16 febbraio 2004 e riportato nella nostra decisione negativa, che
la richiesta di corso deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio
dello stesso.
Facciamo inoltre notare che, in merito a quanto
asserito nel secondo paragrafo dell'opposizione, l'articolo menzionato non
parla di diritto tout-court del disoccupato a ricevere questo tipo di
prestazione. Infatti gli articoli 59 e 60 della LADI indicano quali sono le
disposizioni in materia.
Evitiamo di menzionare per esteso il contenuto di
tali articoli in quanto, come si evince dall'opposizione, la LADI pare sia ben
conosciuta dal ricorrente.
Ci permettiamo solamente di evidenziare che il
nostro ufficio, rappresentato in questo caso dal consulente del personale, deve
decidere in merito all'assegnazione o meno di un provvedimento del mercato del
lavoro basandosi sull'effettiva situazione dell'assicurato al momento della
richiesta, su quanto fatto fino a quel momento per cercare un impiego e
naturalmente sulle esigenze del mercato di lavoro.
Si può osservare quindi che l'assicurata non ha
mai, né prima né durante e nemmeno dopo l'inizio del corso in questione,
cercato nella professione inerente il corso stesso.
Al contrario, ha sempre continuato le ricerche nei
settori sopraccitati.
V'è inoltre da rilevare che da quest'anno, le
strutture sanitarie, in merito all'assunzione personale che ha contatto con i
pazienti, hanno l'obbligo di prendere in considerazione unicamente persone che
sono almeno in possesso di un diploma di assistente di cura (Diploma cantonale
con formazione di 1 anno).
A titolo abbondanziante ricordiamo inoltre che un
cambiamento di professione, e di cambiamento si tratta in quanto l'assicurata
non ha mai esercitato la professione di collaboratrice sanitaria, implica
normalmente la consulenza dell'orientatore professionale, su esplicito mandato
del consulente del personale URC.
Per terminare, non ci addentriamo nei contenuti
intimidatori e nelle considerazioni gratuite, tendenziose delle lettere del
ricorrente ma facciamo solamente notare che l'assicurata, durante il colloquio
avuto il giorno 15 aprile 2004 alla presenza del consulente __________ e del
consulente capogruppo __________, si è addirittura scusata con il primo per le
gravi accuse portate sulla lettera di opposizione.
(…).” (cfr. doc. A)
1.3. Contro
questa decisione, sempre tramite il __________, l’assicurata ha fatto inoltrare
un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo rappresentante ha addotto che:
"
(…)
1. Il diritto alla riqualificazione delle persone
disoccupate è garantito dell'attuale
legislazione nonché stimolata, promossa e sostenuta dal SECO:
Corsi di
perfezionamento e di riqualificazione
Frequentare un corso con
insegnanti qualificati le permetterà di migliorare le sue capacità
professionali e di trovare più rapidamente un nuovo posto di lavoro.
Condizioni
Per poter frequentare
un corso, lei deve:
·
essere disoccupato o
·
essere direttamente
minacciato da disoccupazione;
• essere iscritto ad un Ufficio
regionale di collocamento (URC).
Quando è auspicata
la frequentazione di un corso?
La scelta dei corsi è ampia. Il
suo consulente la aiuterà a scegliere il corso che accrescerà le sue
possibilità di trovare un lavoro. I corsi proposti riguardano vari ambiti:
informatica, lingue, perfezionamento commerciale, tecnica, arti grafiche,
industria alberghiera, gastronomia, ecc.
Durata
La durata dei corsi deve essere
adattata ai suoi bisogni. Può variare da qualche giorno a diverse settimane.
Cercare un lavoro:
una priorità costante!
Lei è tenuto a continuare
attivamente le sue ricerche di lavoro per tutta la durata del corso.
2. E' da
considerare che il corso frequentato dalla signora RI 1 s'inserisce in questo
contesto, perché dopo il raggiungimento del diploma, ella potrà usufruire di un posto di lavoro garantito. Inoltre il
collocatore è stato a più riprese informato sia dall'istante che da questo Sindacato.
L'URC di __________ si dilunga con
elucubrazioni interpretatorie che nulla hanno a che vedere con quanto previsto
dalla LADI e si permette emanare sentenze senza avere né l'investitura né la
volontà per farlo. Va sottolineato, come fin dal principio l'atteggiamento
xenofobo nei confronti della assicurata sia stato messo in rilievo a più riprese, sia da questo Sindacato che
dall'assicurata medesima. Il clima d'intimidazione è evidente quando si
costringe una donna, straniera, di colore davanti a due funzionari
statali, a chiedere scuse per "le
gravi accuse portate sulla lettera
d'opposizione "Se questo
non è inquisizione poco ci manca, un atteggiamento
del genere rappresenta un comportamento deplorevole e vergognoso da parte dei signori __________ e __________ a
scapito dell'assicurata che oltre tutto dimostra una grande volontà di reinserimento nel mondo del lavoro.
3. Pretendere d'imporre la consulenza del collocatore
in un clima di terrore e intimidazione
alla signora RI 1 è assurdo e presuntuoso, tanto quanto giudicare il
livello intellettuale dell'istante come pretende il sig. __________ nelle
motivazioni della Opposizione che stiamo
trattando. Cambiare una professione non solo è permessa ma auspicabile, e dalla esperienza fatta finora, i signori
collocatori non hanno ne tempo ne voglia di ascoltare l'assicurata, questi
signori dovrebbero cambiare nome,
perché di collocatori hanno ben poco, al punto che non mi ricordo d'una sola volta che il collocatore abbia trovato
lavoro ad un disoccupato. A questo
punto ci si chiede: A chi fa comodo il personaggio del collocatore?
4. Il
Sindacato __________ si è sempre battuto per il diritto ad indignarsi davanti
al mal funzionamento degli uffici statali e
soprattutto quando queste disfunzioni sono dettate da sentimenti xenofobi o di prepotenza.
(…).” (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 14 giugno 2004 l'URC ha chiesto di respingere il ricorso e ha
osservato che:
"
(…)
L’assicurata di propria iniziativa ha ritenuto di
partecipare al corso "collaboratrice sanitaria __________ " senza una
decisione formale da parte dell'Ufficio del lavoro. L'assicurata non ha
ottemperato né i termini di richiesta né tantomeno l'obbligo di informare.
Si ribadisce che il diritto alla riqualificazione
delle persone disoccupate è si garantita dall'attuale legislazione nonché
stimolata, promossa e sostenuta dal SECO, ma è comunque l'Ufficio del lavoro
rappresentato dal consulente personale, che deve decidere in merito
all'assegnazione o meno di un provvedimento del mercato del lavoro. La
decisione si basa sull'effettiva situazione dell'assicurato al momento della
richiesta, su quanto fatto fino a quel momento per cercare un impiego e
naturalmente sulle esigenze del mercato del lavoro. La Sig. ra RI 1 non ha mai
lavorato nel settore sociosanitario, non ha mai svolto nessuna ricerca nel
settore e non ha mai presentato una concreta promessa di lavoro nel settore in
questione. L'ipotesi di un posto di lavoro a fine corso non è una garanzia di
partecipazione al corso. V'è inoltre da rilevare, come sottolineato nella
nostra decisione di opposizione del 3 maggio 2004, che da quest'anno le
strutture sanitarie in merito all'assunzione di personale che ha contatto con i
pazienti, hanno l'obbligo di prendere in considerazione unicamente persone che
sono almeno in possesso di un diploma di assistente di cura (Diploma cantonale
con formazione di 1 anno).
In caso di cambiamento professionale, e di
cambiamento si tratta in quanto l'assicurata non ha mai esercitato la
professione di collaboratrice sanitaria, implica normalmente la partecipazione
ad un corso di bilancio professionale seguito dalla consulenza dell'orientatore
professionale, su esplicito mandato del consulente del personale URC.
La disponibilità oraria data dall'assicurata,
pomeriggio dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 21.00 alle 23.00 (DOC 2), lascia un
qualche dubbio sulle concrete possibilità di collocamento nel settore
sociosanitario.
Va segnalato che l'assicurata ha già interposto
ricorso alla decisione emanata in data 2 marzo 2004 (DOC 1) e respinto con
decisione del 3 maggio 2004 (DOC 3).
A margine della questione di merito non si può
non stigmatizzare la scorrettezza del rappresentante di controparte, che
formula rimproveri e accuse, di xenofobia e prepotenza nei confronti della
ricorrente da parte dei collaboratori dell'Ufficio regionale di collocamento,
assolutamente prive di fondamento. Tali censure sono energicamente contestate e
possono solo essere rinviate al mittente, che con i suoi argomenti faziosi
dimostra una totale assenza di rispetto per i propri interlocutori e la realtà
dei fatti.
(…).” (cfr. doc. III)
1.5. Con lettera
del 3 novembre 2004 il TCA ha chiesto al rappresentante dell’assicurata di
sottoporre alla sua assistita le seguenti domande:
“1. Prima
di iniziare il corso "collaboratrice sanitaria __________ " (corso
base dal 20.01.04 al 19.02.04 e corso approfondimento dal 04.05.04 al 21.05.04)
ha inoltrato una richiesta in tal senso?
Se
sì, quando esattamente, a chi, in quale forma e quale è stata la risposta?
2. La
"richiesta di corsi individuali di qualificazione e di
perfezionamento" (qui allegata in copia) è stata da lei sottoscritta il 16
febbraio 2004 e ricevuta dall'URC il 26 febbraio 2004 (cfr. timbro di
ricezione).
Per
quali esatti motivi ha inoltrato la richiesta solo il 26 febbraio 2004?
3. Ha
frequentato il corso "collaboratrice sanitaria __________ "?
(p.f.
documentare la risposta con un attestato).” (cfr. doc. V)
Con
lettera del 15 novembre 2004, anticipata via Fax (cfr. doc. X), il Sindacato RA
1 ha comunicato al TCA di essere stato incaricato di seguire la pratica
dell’assicurata.
Il
Sindacato, visto che la lettera del 3 novembre 2004 del TCA è giunta in loro
possesso solo il 15 novembre 2004, ha chiesto di fare decorrere il termine per
rispondere alle domande poste dal TCA da quella data (cfr. doc. XI e allegato
doc. XI/Bis).
Con
lettera del 22 novembre 2004 il nuovo rappresentante dell’assicurata, oltre a
produrre i doc. B1 e B2, ha risposto al TCA quanto segue:
"
(…)
Facciamo riferimento al vostro scritto del 3
novembre 2004 e dopo aver sottoposto le vostre domande alla nostra assistita,
siamo in grado di rispondere nel modo seguente:
ad
1. RI 1 aveva fatto una richiesta verbale al signor __________ dell'URC di __________
tre settimane prima dell'inizio del corso.
Il
Signor __________ aveva risposto in modo affermativo.
ad
2. Il Signor __________ ha fatto aspettare la nostra assistita fino a tale
data poiché egli era in attesa di una risposta per un eventuale posto di
lavoro.
ad
3. Si, RI 1 ha frequentato tale corso (v. attestato provvisorio).
Vi trasmettiamo
inoltre in allegato copia della procura controfirmata dalla nostra assistita
che formalizza il cambiamento di patrocinatore come comunicatovi nel nostro
scritto del 15 novembre 2004.
(…).” (cfr. doc. XII)
1.6. Con lettera
del 3 novembre 2004 il TCA ha posto all’URC le seguenti domande:
“1. Nella
decisione del 2 marzo 2004 (qui allegata in copia), tra l'altro, si legge che:
" (…) nel caso specifico
una prima domanda "informale" per iscritto ci è stata sottoposta in
data 31.01.04, mentre il formulario ufficiale ci è stato consegnato il
26.02.2002 (ndr. recte: 2004) (…)."
A
chi era indirizzata, in quale forma e cosa ha risposto chi ha ricevuto la
domanda "informale" per iscritto del 31 gennaio 2004?
(p.f.
vogliate trasmetterci una copia di questo documento)
2. Nella
decisione su opposizione del 3 maggio 2004 (qui allegata in copia), in
particolare, si legge che:
" (…) V'è inoltre da rilevare che da quest'anno, le strutture sanitarie,
in merito all'assunzione di personale che ha contatto con i pazienti, hanno
l'obbligo prendere in considerazione unicamente persone che sono almeno in
possesso di un diploma di assistente di cura (Diploma cantonale con formazione
di 1 anno) (…)."
Su
quali basi e/o indicazioni è fondata questa vostra affermazione?
(p.f.
vogliate documentare la risposta).
3. Nella
risposta di causa del 14 giugno 2004 (qui allegata in copia), tra l'altro, si
legge che:
" (…) la disponibilità oraria data dall'assicurata, pomeriggio dalle 13.30
alle 15.30 e dalle 21.00 alle 23.00 (doc. 2), lascia un qualche dubbio sulle
sue concrete possibilità di collocamento nel settore sociosanitario (…)."
Su
quali basi, indicazioni e/o risultati di verifiche è fondata questa vostra
affermazione?
(p.f.
se possibile documentare la risposta).” (cfr. doc. VI)
Con
lettera del 9 novembre 2004 l’URC, oltre a produrre i doc. da VI/1 a VI/3, ha
così risposto al TCA:
"
(…)
1. Lo scritto in questione dovrebbe essere contenuto nell’incarto in
vostro possesso. Non possiamo personalmente verificare ciò in quanto non
abbiamo fotocopiato il dossier.
2. La nostra affermazione è fondata sulla conoscenza della
problematica acquisita con lo stretto contatto con gli istituti della nostra
regione. A prova di quanto asserito alleghiamo alcune conferme richieste nel
frattempo alle case di cura __________ (All. 1), __________ (All. 2) e __________
(All. 3).
3. Dalle medesime conferme si evince che anche la disponibilità
oraria dell’assicurata pone notevoli ostacoli ad un’eventuale assunzione nel
settore.
(…).” (cfr. doc. VII)
Il 12
novembre 2004 il TCA ha scritto all’URC una lettera del seguente tenore:
"
(…)
viste la domanda N° 1 del nostro scritto 3
novembre 2004 e la sua risposta alla stessa del 9 novembre 2004, ritenuto che
nell'incarto da voi prodotto figura solo una lettera dell'assicurata datata 30
gennaio 2004 (qui allegata in copia), voglia, per cortesia e entro il termine
di 10 giorni, rispondere alle seguenti domande in modo preciso e
esauriente:
1. La domanda "informale" del 31 gennaio 2004, a cui fa
riferimento la vostra decisione del 2 marzo 2004, corrisponde allo scritto
dell'assicurata del 30 gennaio 2004 qui allegato in copia?
2. A chi era indirizzata questa domanda?
3. Cosa ha risposto e cosa ha fatto chi ha
ricevuto la domanda?
(…).” (cfr. doc. VIII)
Con
lettera del 15 novembre 2004, oltre a produrre i doc. 11 e 12, l’URC ha
risposto quanto segue:
"
(…)
1. La
domanda corrisponde alla lettera che ci avete allegato in copia.
2. La
stessa era indirizzata al consulente dell’URC di __________ __________.
3. Per
chiarire la situazione era previsto un appuntamento al 5.02.2004 al quale la
signora non ha potuto partecipare (All. 1). L’assicurata è stata riconvocata al
16.02.2004 durante il quale è stato redatto un verbale, in formato Word, di cui
non disponiamo copia, ma che può trovare nel dossier in vostro possesso (All.
2).
(…).” (cfr. doc. IX)
1.7. I doc. V, X,
XI; XI/Bis e XII sono stati notificati all’URC (cfr. doc. XIII e XIX) e il
consulente del personale __________ è stato invitato a presentare le proprie
osservazioni scritte al proposito.
Con
lettera del 14 giugno 2004 al TCA, firmata dal consulente del personale __________
unitamente al Capo Gruppo __________, l’URC ha osservato che:
"
(…)
1. Il
sottoscritto non ha mai dato nessun consenso verbale alla Sig.ra RI 1 per la
sua partecipazione al corso “collaboratrice sanitaria __________”.
2. In
data 14 gennaio 2004 l’assicurata aveva fatto notare di essersi candidata
presso il Comune di __________ come ausiliaria delle pulizie ad ore e di avere
buone possibilità di essere assunta, ciò che si è in seguito concretizzato con
decorrenza 1° marzo 2004.
3. Ad
inizio febbraio (lettera del 30.01.2004) riceviamo una comunicazione nella
quale si fa richiesta riconoscimento LADI del corso in oggetto. L’assicurata
viene immediatamente convocata per il giorno 5 febbraio per fare chiarezza
sulla situazione, ma purtroppo non si presenta. Riconvocata per il 16 febbraio,
si presenta in compagnia di una sua conoscente (vedi verbale formato Word in
vostro possesso).
4. Il
formulario “richiesta di corsi individuali di qualificazione e perfezionamento”
è stato consegnato all’assicurata durante il colloquio di consulenza del 16
febbraio 2004.
5. Il
sottoscritto non ha mai fatto aspettare l’assicurata, anzi ha sempre cercato in
tempi brevi di organizzare degli incontri, al fine di chiarire le
problematiche.
(…).” (cfr. doc. XV)
1.8. I doc. VI,
VII, VIII e IX con i relativi allegati sono stati notificati al rappresentante
dell’assicurata (cfr. doc. XIV) che, con lettera del 25 novembre 2004 al TCA,
ha, tra l’altro, osservato che:
"
(…)
Inizialmente, la ricorrente aveva fatto una
richiesta verbale al signor __________ dell’URC di __________ tre settimane
prima dell’inizio del corso. Il signor __________ aveva risposto che
probabilmente la richiesta sarebbe stata accettata. Non avendo ricevuto nessuna
risposta definitiva, la ricorrente ha inviato una lettera all’URC in data
30.01.2004 per sollecitare un consenso.
La “richiesta di corsi individuali di
qualificazione e perfezionamento” è stata poi sottoscritta dalla ricorrente il
16.02.2004 e ricevuta dell’URC il 26.02.2004.
RI 1 riteneva a giusto titolo che il fatto di
frequentare tale corso le avrebbe dato più opportunità di lavoro.
Il diritto alla riqualificazione delle persone
disoccupate è garantito dall’attuale legislazione nonché stimolata, promossa e
sostenuta dal SECO. In effetti, frequentare un corso con insegnanti qualificati
permette alla persona disoccupata di migliorare le loro capacità professionali
e di trovare più rapidamente un nuovo posto. L’agire della ricorrente era
pertanto consono a quanto previsto dalla legislazione in materia.
(…).” (cfr. doc. XVI)
1.9. Il doc. XVI
è stato notificato all’URC e il doc. XV al rappresentante dell’assicurata, per
conoscenza con facoltà di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. XVII e
XVIII).
Con
ulteriore scritto del 30 novembre 2004 al TCA l’URC ha ribadito che:
"
(…)
● Confermiamo quanto scritto nella nostra lettera del 24
novembre 2004 e cioè che il signor __________ non ha mai dato un consenso
verbale per il corso __________ alla signora RI 1.
● La signora RI 1 non ha fatto richiesta verbale ma ha
unicamente ventilato la possibilità di seguire il corso in questione. La
richiesta verbale è arrivata unicamente al colloquio di febbraio, dopo averci
spedito la lettera datata 30 gennaio 2004.
(…).” (cfr. doc. XX)
Tale
scritto è stato inviato al rappresentate dell'assicurata per conoscenza (cfr.
Doc. XXI).
in
diritto
2.1. L'assicurata
ha frequentato il corso per "Collaboratrice Sanitaria __________ "
organizzato dalla __________ (cfr. doc. XII e XII/ B1).
Il TCA
entra pertanto nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece
dichiarato irricevibile i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito
Fatti
i corsi, cfr. STCA del 3 febbraio 2004 nella causa P., 38.2003.83 e STCA del 2
aprile 2004 nella causa C., 38.2004.12).
2.2. Il TCA
constata inoltre che nella “Risposta di causa” del 14 giugno 2004 l’URC
erroneamente rinvia alla “(…) decisione di sanzione (…)” (cfr. doc. III,
la sottolineatura è del redattore).
In realtà
si tratta della “Decisione concernente la frequentazione di un corso di
perfezionamento” (cfr. doc. 1).
Nel
medesimo scritto l’URC indica che “(…) l’assicurata ha già interposto ricorso
alla decisione emanata in data 2 marzo 2004 (…)” (cfr. doc. III, pag. 2, la
sottolineatura è del redattore).
In realtà
l’assicurata ha fatto “Opposizione” contro la decisione del 2 marzo 2004 e ha
inoltrato ricorso contro la “decisione su opposizione” del 3 maggio 2004 (cfr.
doc. 4/5, 4/6, 4/7e 4/9).
Questo
Tribunale invita l’URC a essere più preciso nella propria terminologia.
2.3. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,
accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.
2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Pertanto,
a mente del TCA, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio
Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni
per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione"
(provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua
validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
In questo
senso si è pronunciato anche il TFA, nella STFA del 10 dicembre 2004 nella
causa F. (C 209/04), in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore
dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio
art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.
2.4. Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione;
pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b:
programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di
motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il
periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati
pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento
dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
Considerandi
2.
I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3.
Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
4.
I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59.
cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04,
consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02,
consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale
concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469
segg.).
Il nuovo
art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di
formazione e stabilisce che:
"
1.
Per
provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché
aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2.
Per la
partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b
capoverso 1;
b. le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62
capoverso 2.
3.
Chi intende
partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al
servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4.
Nella misura
in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
5.
I
provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere
impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge
federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il
coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli
previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e
trasparente."
2.5
In
conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno
posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate
(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA
1998.
N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94
N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,
1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo,
"Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317
n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione
abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62
cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve
trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una
reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;
DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.
1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,
consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di
"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.
17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima
formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8
gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale
generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza
disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.
1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi
di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di
nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.
pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR
1999.
ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve
essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;
cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione
adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile
1987.
nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi
soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve
esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI
e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso
in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende
frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.
12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA
1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;
DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e
179).
Le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di
reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la
frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60
cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben
strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:
"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e
tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le
"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo
con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986
N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti
dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse
appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la
frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre
possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura
l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA
1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,
Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.
125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei
presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI
e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è
deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.
36, pag. 172).
2.6
A
titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle
prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di
reintegrazione.
Il
perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o
completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del
perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso
genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la
disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i
corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e
tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella
sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La
riconversione professionali per definizione prepara i disoccupati ad essere
attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.
Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.
142-143; DLA 1993/94 N.6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e
N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In linea
di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché
l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche
soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare
un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Una
formazione di base o una nuova formazione completa non può invece essere
finanziata sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tale
formazione può essere assunta dall’assicurazione contro la disoccupazione,
soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,
consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
In una
sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il
giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di
formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile
dalla LADI e non un perfezionamento o riqualificazione professionale.
In
un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva
preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva
seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und
Multimedia" la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, affermato che:
"
(…)
Nach Gesetz und Rechtsprechung sind
Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung
nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in
gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen
eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende
Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche
dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt
anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche
Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem
Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner
beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein
und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch
jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des
Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche
Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V
398.
Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261
mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche
Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die
Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder
wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den
gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre
(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch
absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht
arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,
indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen
lassen (BGE 111 V 276).
(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella
causa K., C 29/03)
2.7
L'indicazione
relativa al mercato del lavoro è data innanzitutto quando all'assicurato non è
possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli
già dispone.
Ad
esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C
11/02), l'Alta Corte ha precisato:
"
6.
6.1
In proposito va rilevato che il presupposto
del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la
situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel
1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari
extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti
l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età,
dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche
dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid.
3c)."
2.8
La
riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono
inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a
LADI).
Per poter essere
finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un
corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva
di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso
concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al
collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un
perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA
ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso
l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle
di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo
il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già
citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima
Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im
konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit
genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die
Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im
Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten
Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31
Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen).
(…)."
(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C
29/03, consid. 4.1)
In una
sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha statuito su un ricorso
inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del
Canton Argovia che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del
lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso
"Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione
o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al
collocamento.
La nostra
Alta Corte ha in particolare rilevato:
"
aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der
Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne
einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine
Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus
persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist
vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten
erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f.
mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit
schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur
Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt,
ist dabei unerheblich.
bb) Nachdem der
Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche
mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn
der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint
- bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen Verhältnisse
(BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen RAV-Personalberaterin
überzeugend, dass der beantragte Kurs die Vermittlungsfähigkeit massiv
verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage des KIGA in seiner vorinstanzlichen
Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass der Versicherte als EDV-Analytiker
und Programmierer auf älteren Programmiersprachen tätig war und er durch
Erlernen von neuen Sprachen im Bereich Programmierung durchaus gute Chancen
hätte, eine Stelle zu finden." (cfr. DTF 128 V
197-198)
Infine,
nella già citata sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04) l'Alta
Corte ha negato che un corso per ottenere il brevetto federale di specialista
in gestione del personale migliorasse l'idoneità al collocamento dell'assicurato
rilevando:
"
(...)
4.1
En l'occurrence, il est souvent fait mention de
l'exigence d'un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel dans les
offres d'emploi (environ une quinzaine) produites par le recourant. L'examen de
ces pièces montre toutefois qu'il existe plusieurs filières de formation qui
mènent à un emploi de responsable des ressources humaines (licence
universitaire, brevet fédéral, CFC, diplôme ou titre jugé équivalent).
Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'exigence du brevet fédéral en
question n'apparaît aucunement comme une condition nécessaire à un éventuel
engagement. On
relèvera également que pratiquement toutes les
offres produites exigent une expérience professionnelle d'assez longue durée
dans le domaine des ressources humaines dont F.________ peut justement se
prévaloir. Sous cet angle, sans nier que l'obtention du brevet fédéral de
spécialiste en gestion du personnel constitue un atout dans la recherche d'un
emploi, il ne s'agit toutefois pas d'une mesure susceptible d'améliorer de
manière décisive l'aptitude au placement du recourant et permettre sa
réinsertion rapide et durable sur le marché du travail (art. 59 al. 2 let. a
LACI).
4.2
Il ressort de la lecture du curriculum vitae de
F.________ et des
certificats de travail au dossier, qu'il dispose
d'une formation solide et
d'une expérience professionnelle variée. Le
recourant a complété sa formation initiale d'employé de commerce par
l'obtention d'un diplôme de gestion d'entreprise, délivré en 1995, ainsi que
par la fréquentation de cours à l'Institut A.________ qui lui ont valu la
remise d'un certificat en Politiques du personnel comparées, en 1996, et d'une
attestation en Droit et législation, en 1997. Sur le plan professionnel, il a
occupé différents postes dans les domaines administratifs, financiers et de
gestion du personnel. De 2001 à mars 2003, il a exercé les fonctions de chef du
personnel, puis de directeur administratif d'une entreprise horlogère qui comptait
170.
collaborateurs.
Avec les premiers juges, il faut admettre que cette
formation et cette
expérience professionnelle suffisent au recourant
pour lui permettre de retrouver un emploi dans le domaine des ressources
humaines ou un poste de cadre. Ses activités antérieures et l'importance des
responsabilités qu'il a assumées lui procurent indiscutablement un avantage par
rapport à des diplômés plus jeunes que lui et qui ne bénéficient pas encore
d'une expérience professionnelle confirmée. De plus, le recourant était âgé de
34.
ans au moment de la décision administrative litigieuse, ce qui est une circonstance
très favorable pour un engagement à un poste dirigeant.
Dans ces conditions, on doit considérer que le
chômage du recourant n'est pas dû à une formation insuffisante et qu'une mesure
de formation n'est pas propre à améliorer - en tout cas pas de manière sensible
- son aptitude au placement. (...)"
2.9
Sulla base della delega generale di cui all’art. 109 LADI il
Consiglio federale ha emanato l’art. 83 OADI che, quale disposizione esecutiva,
circa la “Considerazione delle capacità e delle attitudini dell’assicurato”
stabilisce che:
"
Il servizio cantonale, se ordina a un assicurato
la frequentazione di un corso, deve tenere adeguatamente conto, in più della
situazione del mercato del lavoro, anche delle sue capacità ed attitudini.
D’intesa con l’assicurato, esso può, se necessario, incaricare l’orientamento
professionale pubblico di chiarire il caso.”
Al
riguardo, nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
(PML) (nella versione in francese dell’ottobre 2004: Circulaire relative aux
mesures de marché du travail [MMT], Octobre 2004), il Segretariato di Stato
dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per
garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni
generali (cfr. art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa T., C 195/03;
STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto
2001.
nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61),
in merito al presupposto del “Miglioramento dell’idoneità al collocamento” ha
rilevato che:
"
(…)
C32 La fréquentation du cours financé
par l'assurance-chômage doit avoir pour effet d'améliorer l'aptitude au placement
de l'assuré (art. 59 al. 2 let. a LACI). Le TFA a précisé dans divers arrêts ce
qu'il fallait entendre par amélioration spécifique, c'est-àdire substantielle,
de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure demandée améliore,
de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une simple
amélioration potentielle, mais ne promettant pas d'avantage immédiat pour l'aptitude
au placement dans le cas d'espèce, ne suffit pas à répondre aux exigences de
l'art. 59 al. 2 let. a LACI. Il faut qu'il y ait une probabilité avérée qu'un cours
de perfectionnement suivi en perspective d'un objectif professionnel concret améliore
effectivement et substantiellement l'aptitude au placement dans le cas d'espèce.
C33 Toute
acquisition de connaissances et d'aptitudes professionnelles ne satisfait donc pas
à la condition définie à l'art. 59 al. 2 let. a LACI. La prudence s'impose par exemple
concernant les reconversions dans des branches où le marché du travail est saturé.
En revanche, des cours de perfectionnement conférant une spécialisation
sont susceptibles d'améliorer effectivement l'aptitude au placement dans ces mêmes
branches.
C34 La
durée et l'intensité du cours interviennent également dans la question de savoir
si la fréquentation du cours améliorera substantiellement l'aptitude au placement.
Ainsi, un bref cours de langue n'améliorera certainement pas l'aptitude au placement
de l'assuré si celui-ci ne possède encore aucune notion de la langue en question.
C35 Il
n'y a pas non plus d'amélioration substantielle de l'aptitude au placement lorsqu'un
cours n'est pas directement exploitable sur le marché du travail mais constitue
uniquement la condition préalable d'un autre cours qui n'entre pas dans le champ
d'application de l'assurance-chômage, comme, par exemple, le cours préparatoire
au technicum.
C36 Selon
une récente jurisprudence du TFA (C 305/00), un cours relatif à la création
d'une activité indépendante peut être alloué sur la base de l'art. 60 LACI indépendamment
du fait que l'assuré souhaite ou puisse bénéficier des indemnités allouées à titre
d'encouragement à la prise d'une activité indépendante.
C37 L'art. 83 OACI exige que le cours
assigné à l'assuré pour améliorer son aptitude au placement réponde à ses
aptitudes et inclinations. A cet effet, l'autorité compétente peut au besoin
adresser l'assuré, avec l'assentiment de celui-ci, au service public d'orientation
professionnelle pour clarifier ses aptitudes et inclinations. Elle peut aussi assigner
l'assuré au cours d'analyse entrant dans le programme de base de formation des chômeurs
et qui a précisément pour objet de fournir des éclaircissements sur les aptitudes
et inclinations des assurés.
C38 Des
éléments visant à la stabilisation de la situation psychosociale de l'assuré peuvent
être intégrés au cours, pour autant que la direction du cours dispose des compétences
nécessaires en matière de conseil. La frontière entre des activités de conseil et
de thérapie doit toutefois être clairement définie.
C39 De
manière générale, la fréquentation d'un cours peut être ordonnée par le biais
d'une assignation ou, si une demande a été déposée, en acceptant cette dernière.
(…).” (Circulaire
MMT, ottobre 2004, ch. marg. C32 – C39)
L'art. 83
OADI contiene dunque una tutela particolare per gli assicurati ai quali è
imposta la partecipazione a un corso (cfr. art. 17 cpv. 3 lett. a LADI. Vedi
pure l'art. 81 cpv. 1 OADI secondo cui "il servizio cantonale può ordinare
o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione
soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da
persone qualificate"): oltre alla situazione del mercato del lavoro, l'amministrazione
dovrà pure tenere in considerazione le sue capacità ed attitudini.
2.10
Nell'evenienza
concreta l'URC ha respinto la richiesta dell'assicurata, di frequentare un
corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria __________ " organizzato
dalla __________ di __________, in quanto ha ritenuto che lo stesso non
migliora la sua idoneità al collocamento (cfr. doc. 1). L’amministrazione ha
pure addotto che l’assicurata non avrebbe rispettato né i termini per la
richiesta né l’obbligo di informare.
Nella
decisione su opposizione l’URC ha inoltre osservato che l’assicurata non
avrebbe mai cercato nella professione inerente il corso stesso, che le
strutture sanitarie sono obbligate a prendere in considerazione solo persone in
possesso di un diploma di assistente di cura e che un cambiamento di
professione implica normalmente la consulenza dell’orientatore professionale su
esplicito mandato del consulente del personale URC (cfr. doc. A).
Questo
Tribunale rileva innanzitutto che, anche se non avesse rispettato i termini per
la richiesta (come sembrerebbe visto che l’assicurata non prova di avere fatto
una richiesta verbale prima dell’inizio del corso e il collocatore nega una
tale evenienza; cfr. doc. XII, XV, XVI e XX), non sarebbe possibile, solo per
questa ragione, respingere integralmente la richiesta dell'assicurata di
frequentare, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il corso per
diventare “Collaboratrice Sanitaria __________”.
Infatti,
se è vero che secondo l’art. 60 cpv. 3 LADI chi intende partecipare a un corso
di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una
domanda motivata corredata degli atti necessari, è anche vero che l’art. 81e
cpv. 1 OADI, applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui all’art. 81
cpv. 3 OADI, prevede che se il partecipante presenta la domanda dopo l’inizio
del provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni gli sono pagate
soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda.
Ora, nel
caso concreto, ammesso che senza motivo scusabile nessuna domanda è stata
inoltrata prima dell’inizio del corso, in ogni caso, dal 30 gennaio 2004, data
della domanda scritta (cfr. doc. VIII/Bis), l’assicurata avrebbe diritto alle
prestazioni riconosciute dalla LADI nel caso di partecipazione a provvedimenti
di formazione se fossero adempiuti i presupposti fissati dalla legge.
Questa
problematica non merita tuttavia ulteriori approfondimenti visto che, per i
motivi che seguiranno, a ragione l’URC ha respinto la richiesta dell’assicurata
di poter frequentare il corso in questione.
2.11
Dagli atti di
causa risulta che l’assicurata, senza qualifica, si è iscritta al collocamento
il 22 settembre 2003 alla ricerca di un’occupazione a tempo parziale
(pomeriggio 50%) quale ausiliarie di pulizia e gelataia (cfr. doc. 5/9).
Nel suo
“Curriculum vitae” (cfr. doc. 6/1) l’assicurata ha, in particolare, indicato le
seguenti attività professionali:
-
1993-2000 gelataia indipendente
-
2002-2003 ausiliaria di pulizia c/o __________.
L’assicurata
non ha mai lavorato nel settore sanitario e, anche dopo l’inizio del corso per
diventare “Collaboratrice Sanitaria __________”, ha sempre svolto le proprie
ricerche di lavoro postulando per impieghi quale ausiliaria di pulizie e
venditrice, in un caso ha cercato quale cameriera presso una trattoria e in
altre ricerche presso esercizi pubblici non ha indicato la professione
ricercata (cfr. i formulari “Prova degli sforzi professionali intrapresi per
trovare un lavoro” dal mese di settembre 2003 a maggio 2004 prodotti sub doc.
10).
Neppure
l’assicurata ha indicato delle prospettive concrete di assunzione nel settore
sanitario che si creerebbero grazie alla frequentazione del corso.
Nel
verbale del colloquio di consulenza del 16 febbraio 2004, da lei sottoscritto,
in particolare, si legge che:
"
(…)
- L’assicurata ausiliare delle pulizie, è iscritta all’ufficio
regionale di collocamento in data 22.09.2003 dopo aver disdetto il suo rapporto
lavorativo con il __________ di __________, è stata assunta dal Comune di __________
sempre come aus. delle pulizie con decorrenza marzo 2003 (ndr. recte marzo
2004; cfr. doc. 5/17) (impiego a ore, 6 ore settimanali).
- Ad oggi l’assicurata non può dimostrare l’effettiva probabilità
di un concreto inserimento professionale in ambito socio-sanitario come aus.
delle cure personali.
(…).” (cfr. doc. 5/2)
Dalle
informazioni raccolte dall’amministrazione risulta inoltre che la Responsabile
delle cure della __________ di __________ ha comunicato che “(…) Il personale
assunto dopo il giorno 01.01.1998 dovrà aver frequentato la Scuola d’Assistente
di cura __________ entro i 3 anni dalla data di assunzione”. Vedi “Requisiti
Essenziali di qualità” emanati dall’Ufficio del Medico Cantonale. (…).” (cfr.
doc. VII/1).
Da un
estratto allegato a una lettera della Direttrice della __________ di __________
emerge poi che quali “Qualifiche del personale curante” l’Ufficio del Medico
Cantonale ha posto i seguenti requisiti:
"
(…)
Assistente di cura
Formazione minima richiesta per esercitare
nell’Istituto con funzione di curante. Dal 2004, per coloro che hanno superato
l’esame cantonale di assistente di cura è rilasciato una dichiarazione
d’equivalenza cantonale.
Ausiliari di cura
Le persone con l’attestato del corso
collaboratori __________ della sezione cantonale __________ 1+2 (60+ 40 ore)
possono esercitare, con funzione di curante, solo se assunte prima del 1998,
con minimo 45 anni d’età e esperienza lavorativa di diversi anni nell’Istituto.
L’autorizzazione è motivata dal fatto che queste persone lavorano all’interno
dell’Istituto sotto la responsabilità della direzione (il cambiamento del
datore di lavoro – struttura di cura, con mantenimento della funzione di
curante, è possibile solo con preavviso e accordo dell’Ufficio medico
cantonale).
Le persone che hanno frequentato il corso
collaboratore sanitario __________ (60 o 120 ore) dopo il 1998 possono essere
assunte in qualità di personale curante solo se in attesa di frequentare
l’apprendistato OSS o assistente di cura, per un periodo limitato di stage.
(…).” (cfr. doc. VII/3)
Dalla già
menzionata lettera della Responsabile delle cure della __________ di __________
risulta, tra l’altro, ancora che:
"
(…)
Da quest’anno la formazione è divenuta
apprendistato, pertanto è possibile frequentare la scuola per Operatore/trice
Sanitaria per un anno ed acquisire il titolo necessario per lavorare nei reparti
di cura.
(…).” (cfr. doc. VII/1)
Alla luce
di quanto appena esposto, il TCA, situandosi al momento determinante in cui è
stata inoltrata la domanda (cfr. consid. 2.5 in fine), deve concludere che,
tenuto conto del fatto che l'assicurata non ha mai lavorato nel settore
sanitario e che ha sempre ricercato un impiego quale ausiliaria di pulizia e
venditrice oltre che nella ristorazione e visti inoltre i requisiti richiesti
per essere assunta in qualità di personale curante, la formazione in questione non
ha aumentato in modo concreto le possibilità d’impiego della ricorrente e,
pertanto, non ha migliorato la sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.8).
Questa
soluzione si impone a maggiore ragione se si considera che, come risulta dalle
risposte fornite dagli Istituti sanitari contattati dall’amministrazione (cfr.
doc. VII/1-VII/3), l’orario di lavoro in cui l’assicurata è disponibile
(pomeriggio dalle 13:30 alle 15:30 e sera dalle 21:00 alle 23:00; cfr. doc. 6/1
confermato in occasione durante il colloquio di consulenza del 16 febbraio
2004; cfr. doc. 5/2) è di ostacolo ad un’eventuale sua assunzione nel settore
sanitario.
Non
essendo realizzato il fondamentale presupposto del miglioramento dell'idoneità
al collocamento la decisione impugnata deve essere confermata, senza
ulteriormente approfondire se il collocamento dell'assicurata era realmente
intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (ciò che a prima vista
sembrerebbe escluso visto che alla ricorrente è stato assegnato un lavoro nella
professione da lei ricercata di ausiliaria di pulizie; cfr. consid. 1.2).
Infine,
gli accertamenti compiuti dal TCA hanno permesso di escludere che il consulente
del personale abbia garantito all'assicurata l'assunzione delle spese del corso
da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, per cui la ricorrente non
può appellarsi al principio della buona fede (su questo tema: (cfr. STFA del 28
gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie
GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für
Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C
116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata;
RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid.
3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194
consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT
I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, pag. 217ss).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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