Lexipedia

Decisione

38.2004.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 gennaio 2005Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i corsi, cfr. STCA del 3 febbraio 2004 nella causa P., 38.2003.83 e STCA del 2

aprile 2004 nella causa C., 38.2004.12).

2.2. Il TCA

constata inoltre che nella “Risposta di causa” del 14 giugno 2004 l’URC

erroneamente rinvia alla “(…) decisione di sanzione (…)” (cfr. doc. III,

la sottolineatura è del redattore).

In realtà

si tratta della “Decisione concernente la frequentazione di un corso di

perfezionamento” (cfr. doc. 1).

Nel

medesimo scritto l’URC indica che “(…) l’assicurata ha già interposto ricorso

alla decisione emanata in data 2 marzo 2004 (…)” (cfr. doc. III, pag. 2, la

sottolineatura è del redattore).

In realtà

l’assicurata ha fatto “Opposizione” contro la decisione del 2 marzo 2004 e ha

inoltrato ricorso contro la “decisione su opposizione” del 3 maggio 2004 (cfr.

doc. 4/5, 4/6, 4/7e 4/9).

Questo

Tribunale invita l’URC a essere più preciso nella propria terminologia.

2.3. Il 1° luglio

2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,

accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.

2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa

revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda

revisione della legge del 1995.

Questi

provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta

contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio

federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23

del 12 giugno 2001, pag. 1972):

"

(…)

In linea di massima, la presente revisione non

concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito

sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi

e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente

migliorata. (…)"

Pertanto,

a mente del TCA, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio

Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni

per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione"

(provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua

validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.

In questo

senso si è pronunciato anche il TFA, nella STFA del 10 dicembre 2004 nella

causa F. (C 209/04), in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore

dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio

art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.

2.4. Fra gli

scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e

di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si tratta

di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di

riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione;

pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b:

programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di

motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il

periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati

pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento

dell'attività lucrativa indipendente).

Il nuovo

art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro e prevede che:

"

1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

Considerandi

2.

I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una

disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire

esperienze professionali.

3.

Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il

provvedimento in questione.

4.

I servizi

competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella

reintegrazione dei disoccupati invalidi."

All'art.

59.

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il

diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:

provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti

dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare

l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione

disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04,

consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02,

consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale

concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la

disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469

segg.).

Il nuovo

art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di

formazione e stabilisce che:

"

1.

Per

provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o

collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché

aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

2.

Per la

partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b

capoverso 1;

b. le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62

capoverso 2.

3.

Chi intende

partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al

servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

4.

Nella misura

in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve

necessariamente essere idoneo al collocamento.

5.

I

provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere

impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge

federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il

coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli

previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e

trasparente."

2.5

In

conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno

posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate

(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA

1998.

N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94

N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,

1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo,

"Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317

n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione

abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62

cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve

trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una

reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;

DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.

1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,

consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di

"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.

17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima

formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8

gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale

generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza

disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.

1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi

di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di

nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.

pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR

1999.

ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve

essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;

cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione

adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile

1987.

nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi

soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve

esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI

e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso

in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende

frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.

12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA

1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;

DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e

179).

Le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di

reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la

frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60

cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben

strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:

"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e

tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le

"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo

con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986

N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti

dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse

appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la

frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre

possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura

l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA

1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,

Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.

125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei

presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI

e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è

deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.

36, pag. 172).

2.6

A

titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle

prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di

reintegrazione.

Il

perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o

completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del

perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso

genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la

disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i

corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e

tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella

sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La

riconversione professionali per definizione prepara i disoccupati ad essere

attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.

Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.

142-143; DLA 1993/94 N.6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e

N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

In linea

di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché

l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche

soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare

un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

Una

formazione di base o una nuova formazione completa non può invece essere

finanziata sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tale

formazione può essere assunta dall’assicurazione contro la disoccupazione,

soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,

consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

In una

sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il

giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di

formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile

dalla LADI e non un perfezionamento o riqualificazione professionale.

In

un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva

preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva

seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und

Multimedia" la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, affermato che:

"

(…)

Nach Gesetz und Rechtsprechung sind

Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung

nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in

gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen

eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende

Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche

dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt

anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche

Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem

Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner

beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein

und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch

jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des

Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche

Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V

398.

Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261

mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche

Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die

Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder

wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den

gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre

(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch

absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht

arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,

indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen

lassen (BGE 111 V 276).

(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella

causa K., C 29/03)

2.7

L'indicazione

relativa al mercato del lavoro è data innanzitutto quando all'assicurato non è

possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli

già dispone.

Ad

esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C

11/02), l'Alta Corte ha precisato:

"

6.

6.1

In proposito va rilevato che il presupposto

del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la

situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel

1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari

extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti

l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età,

dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche

dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid.

3c)."

2.8

La

riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono

inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a

LADI).

Per poter essere

finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un

corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva

di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso

concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al

collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un

perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il TFA

ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso

l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle

di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo

il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

Nella già

citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima

Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Ein bloss theoretisch möglicher, aber im

konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit

genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die

Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im

Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten

Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31

Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen).

(…)."

(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C

29/03, consid. 4.1)

In una

sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha statuito su un ricorso

inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del

Canton Argovia che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del

lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso

"Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione

o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al

collocamento.

La nostra

Alta Corte ha in particolare rilevato:

"

aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der

Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne

einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine

Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus

persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist

vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten

erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f.

mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit

schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur

Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt,

ist dabei unerheblich.

bb) Nachdem der

Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche

mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn

der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint

- bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen Verhältnisse

(BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen RAV-Personalberaterin

überzeugend, dass der beantragte Kurs die Vermittlungsfähigkeit massiv

verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage des KIGA in seiner vorinstanzlichen

Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass der Versicherte als EDV-Analytiker

und Programmierer auf älteren Programmiersprachen tätig war und er durch

Erlernen von neuen Sprachen im Bereich Programmierung durchaus gute Chancen

hätte, eine Stelle zu finden." (cfr. DTF 128 V

197-198)

Infine,

nella già citata sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04) l'Alta

Corte ha negato che un corso per ottenere il brevetto federale di specialista

in gestione del personale migliorasse l'idoneità al collocamento dell'assicurato

rilevando:

"

(...)

4.1

En l'occurrence, il est souvent fait mention de

l'exigence d'un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel dans les

offres d'emploi (environ une quinzaine) produites par le recourant. L'examen de

ces pièces montre toutefois qu'il existe plusieurs filières de formation qui

mènent à un emploi de responsable des ressources humaines (licence

universitaire, brevet fédéral, CFC, diplôme ou titre jugé équivalent).

Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'exigence du brevet fédéral en

question n'apparaît aucunement comme une condition nécessaire à un éventuel

engagement. On

relèvera également que pratiquement toutes les

offres produites exigent une expérience professionnelle d'assez longue durée

dans le domaine des ressources humaines dont F.________ peut justement se

prévaloir. Sous cet angle, sans nier que l'obtention du brevet fédéral de

spécialiste en gestion du personnel constitue un atout dans la recherche d'un

emploi, il ne s'agit toutefois pas d'une mesure susceptible d'améliorer de

manière décisive l'aptitude au placement du recourant et permettre sa

réinsertion rapide et durable sur le marché du travail (art. 59 al. 2 let. a

LACI).

4.2

Il ressort de la lecture du curriculum vitae de

F.________ et des

certificats de travail au dossier, qu'il dispose

d'une formation solide et

d'une expérience professionnelle variée. Le

recourant a complété sa formation initiale d'employé de commerce par

l'obtention d'un diplôme de gestion d'entreprise, délivré en 1995, ainsi que

par la fréquentation de cours à l'Institut A.________ qui lui ont valu la

remise d'un certificat en Politiques du personnel comparées, en 1996, et d'une

attestation en Droit et législation, en 1997. Sur le plan professionnel, il a

occupé différents postes dans les domaines administratifs, financiers et de

gestion du personnel. De 2001 à mars 2003, il a exercé les fonctions de chef du

personnel, puis de directeur administratif d'une entreprise horlogère qui comptait

170.

collaborateurs.

Avec les premiers juges, il faut admettre que cette

formation et cette

expérience professionnelle suffisent au recourant

pour lui permettre de retrouver un emploi dans le domaine des ressources

humaines ou un poste de cadre. Ses activités antérieures et l'importance des

responsabilités qu'il a assumées lui procurent indiscutablement un avantage par

rapport à des diplômés plus jeunes que lui et qui ne bénéficient pas encore

d'une expérience professionnelle confirmée. De plus, le recourant était âgé de

34.

ans au moment de la décision administrative litigieuse, ce qui est une circonstance

très favorable pour un engagement à un poste dirigeant.

Dans ces conditions, on doit considérer que le

chômage du recourant n'est pas dû à une formation insuffisante et qu'une mesure

de formation n'est pas propre à améliorer - en tout cas pas de manière sensible

- son aptitude au placement. (...)"

2.9

Sulla base della delega generale di cui all’art. 109 LADI il

Consiglio federale ha emanato l’art. 83 OADI che, quale disposizione esecutiva,

circa la “Considerazione delle capacità e delle attitudini dell’assicurato”

stabilisce che:

"

Il servizio cantonale, se ordina a un assicurato

la frequentazione di un corso, deve tenere adeguatamente conto, in più della

situazione del mercato del lavoro, anche delle sue capacità ed attitudini.

D’intesa con l’assicurato, esso può, se necessario, incaricare l’orientamento

professionale pubblico di chiarire il caso.”

Al

riguardo, nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

(PML) (nella versione in francese dell’ottobre 2004: Circulaire relative aux

mesures de marché du travail [MMT], Octobre 2004), il Segretariato di Stato

dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per

garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni

generali (cfr. art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa T., C 195/03;

STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto

2001.

nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61),

in merito al presupposto del “Miglioramento dell’idoneità al collocamento” ha

rilevato che:

"

(…)

C32 La fréquentation du cours financé

par l'assurance-chômage doit avoir pour effet d'améliorer l'aptitude au placement

de l'assuré (art. 59 al. 2 let. a LACI). Le TFA a précisé dans divers arrêts ce

qu'il fallait entendre par amélioration spécifique, c'est-àdire substantielle,

de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure demandée améliore,

de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une simple

amélioration potentielle, mais ne promettant pas d'avantage immédiat pour l'aptitude

au placement dans le cas d'espèce, ne suffit pas à répondre aux exigences de

l'art. 59 al. 2 let. a LACI. Il faut qu'il y ait une probabilité avérée qu'un cours

de perfectionnement suivi en perspective d'un objectif professionnel concret améliore

effectivement et substantiellement l'aptitude au placement dans le cas d'espèce.

C33 Toute

acquisition de connaissances et d'aptitudes professionnelles ne satisfait donc pas

à la condition définie à l'art. 59 al. 2 let. a LACI. La prudence s'impose par exemple

concernant les reconversions dans des branches où le marché du travail est saturé.

En revanche, des cours de perfectionnement conférant une spécialisation

sont susceptibles d'améliorer effectivement l'aptitude au placement dans ces mêmes

branches.

C34 La

durée et l'intensité du cours interviennent également dans la question de savoir

si la fréquentation du cours améliorera substantiellement l'aptitude au placement.

Ainsi, un bref cours de langue n'améliorera certainement pas l'aptitude au placement

de l'assuré si celui-ci ne possède encore aucune notion de la langue en question.

C35 Il

n'y a pas non plus d'amélioration substantielle de l'aptitude au placement lorsqu'un

cours n'est pas directement exploitable sur le marché du travail mais constitue

uniquement la condition préalable d'un autre cours qui n'entre pas dans le champ

d'application de l'assurance-chômage, comme, par exemple, le cours préparatoire

au technicum.

C36 Selon

une récente jurisprudence du TFA (C 305/00), un cours relatif à la création

d'une activité indépendante peut être alloué sur la base de l'art. 60 LACI indépendamment

du fait que l'assuré souhaite ou puisse bénéficier des indemnités allouées à titre

d'encouragement à la prise d'une activité indépendante.

C37 L'art. 83 OACI exige que le cours

assigné à l'assuré pour améliorer son aptitude au placement réponde à ses

aptitudes et inclinations. A cet effet, l'autorité compétente peut au besoin

adresser l'assuré, avec l'assentiment de celui-ci, au service public d'orientation

professionnelle pour clarifier ses aptitudes et inclinations. Elle peut aussi assigner

l'assuré au cours d'analyse entrant dans le programme de base de formation des chômeurs

et qui a précisément pour objet de fournir des éclaircissements sur les aptitudes

et inclinations des assurés.

C38 Des

éléments visant à la stabilisation de la situation psychosociale de l'assuré peuvent

être intégrés au cours, pour autant que la direction du cours dispose des compétences

nécessaires en matière de conseil. La frontière entre des activités de conseil et

de thérapie doit toutefois être clairement définie.

C39 De

manière générale, la fréquentation d'un cours peut être ordonnée par le biais

d'une assignation ou, si une demande a été déposée, en acceptant cette dernière.

(…).” (Circulaire

MMT, ottobre 2004, ch. marg. C32 – C39)

L'art. 83

OADI contiene dunque una tutela particolare per gli assicurati ai quali è

imposta la partecipazione a un corso (cfr. art. 17 cpv. 3 lett. a LADI. Vedi

pure l'art. 81 cpv. 1 OADI secondo cui "il servizio cantonale può ordinare

o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione

soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da

persone qualificate"): oltre alla situazione del mercato del lavoro, l'amministrazione

dovrà pure tenere in considerazione le sue capacità ed attitudini.

2.10

Nell'evenienza

concreta l'URC ha respinto la richiesta dell'assicurata, di frequentare un

corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria __________ " organizzato

dalla __________ di __________, in quanto ha ritenuto che lo stesso non

migliora la sua idoneità al collocamento (cfr. doc. 1). L’amministrazione ha

pure addotto che l’assicurata non avrebbe rispettato né i termini per la

richiesta né l’obbligo di informare.

Nella

decisione su opposizione l’URC ha inoltre osservato che l’assicurata non

avrebbe mai cercato nella professione inerente il corso stesso, che le

strutture sanitarie sono obbligate a prendere in considerazione solo persone in

possesso di un diploma di assistente di cura e che un cambiamento di

professione implica normalmente la consulenza dell’orientatore professionale su

esplicito mandato del consulente del personale URC (cfr. doc. A).

Questo

Tribunale rileva innanzitutto che, anche se non avesse rispettato i termini per

la richiesta (come sembrerebbe visto che l’assicurata non prova di avere fatto

una richiesta verbale prima dell’inizio del corso e il collocatore nega una

tale evenienza; cfr. doc. XII, XV, XVI e XX), non sarebbe possibile, solo per

questa ragione, respingere integralmente la richiesta dell'assicurata di

frequentare, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il corso per

diventare “Collaboratrice Sanitaria __________”.

Infatti,

se è vero che secondo l’art. 60 cpv. 3 LADI chi intende partecipare a un corso

di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una

domanda motivata corredata degli atti necessari, è anche vero che l’art. 81e

cpv. 1 OADI, applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui all’art. 81

cpv. 3 OADI, prevede che se il partecipante presenta la domanda dopo l’inizio

del provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni gli sono pagate

soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda.

Ora, nel

caso concreto, ammesso che senza motivo scusabile nessuna domanda è stata

inoltrata prima dell’inizio del corso, in ogni caso, dal 30 gennaio 2004, data

della domanda scritta (cfr. doc. VIII/Bis), l’assicurata avrebbe diritto alle

prestazioni riconosciute dalla LADI nel caso di partecipazione a provvedimenti

di formazione se fossero adempiuti i presupposti fissati dalla legge.

Questa

problematica non merita tuttavia ulteriori approfondimenti visto che, per i

motivi che seguiranno, a ragione l’URC ha respinto la richiesta dell’assicurata

di poter frequentare il corso in questione.

2.11

Dagli atti di

causa risulta che l’assicurata, senza qualifica, si è iscritta al collocamento

il 22 settembre 2003 alla ricerca di un’occupazione a tempo parziale

(pomeriggio 50%) quale ausiliarie di pulizia e gelataia (cfr. doc. 5/9).

Nel suo

“Curriculum vitae” (cfr. doc. 6/1) l’assicurata ha, in particolare, indicato le

seguenti attività professionali:

-

1993-2000 gelataia indipendente

-

2002-2003 ausiliaria di pulizia c/o __________.

L’assicurata

non ha mai lavorato nel settore sanitario e, anche dopo l’inizio del corso per

diventare “Collaboratrice Sanitaria __________”, ha sempre svolto le proprie

ricerche di lavoro postulando per impieghi quale ausiliaria di pulizie e

venditrice, in un caso ha cercato quale cameriera presso una trattoria e in

altre ricerche presso esercizi pubblici non ha indicato la professione

ricercata (cfr. i formulari “Prova degli sforzi professionali intrapresi per

trovare un lavoro” dal mese di settembre 2003 a maggio 2004 prodotti sub doc.

10).

Neppure

l’assicurata ha indicato delle prospettive concrete di assunzione nel settore

sanitario che si creerebbero grazie alla frequentazione del corso.

Nel

verbale del colloquio di consulenza del 16 febbraio 2004, da lei sottoscritto,

in particolare, si legge che:

"

(…)

- L’assicurata ausiliare delle pulizie, è iscritta all’ufficio

regionale di collocamento in data 22.09.2003 dopo aver disdetto il suo rapporto

lavorativo con il __________ di __________, è stata assunta dal Comune di __________

sempre come aus. delle pulizie con decorrenza marzo 2003 (ndr. recte marzo

2004; cfr. doc. 5/17) (impiego a ore, 6 ore settimanali).

- Ad oggi l’assicurata non può dimostrare l’effettiva probabilità

di un concreto inserimento professionale in ambito socio-sanitario come aus.

delle cure personali.

(…).” (cfr. doc. 5/2)

Dalle

informazioni raccolte dall’amministrazione risulta inoltre che la Responsabile

delle cure della __________ di __________ ha comunicato che “(…) Il personale

assunto dopo il giorno 01.01.1998 dovrà aver frequentato la Scuola d’Assistente

di cura __________ entro i 3 anni dalla data di assunzione”. Vedi “Requisiti

Essenziali di qualità” emanati dall’Ufficio del Medico Cantonale. (…).” (cfr.

doc. VII/1).

Da un

estratto allegato a una lettera della Direttrice della __________ di __________

emerge poi che quali “Qualifiche del personale curante” l’Ufficio del Medico

Cantonale ha posto i seguenti requisiti:

"

(…)

Assistente di cura

Formazione minima richiesta per esercitare

nell’Istituto con funzione di curante. Dal 2004, per coloro che hanno superato

l’esame cantonale di assistente di cura è rilasciato una dichiarazione

d’equivalenza cantonale.

Ausiliari di cura

Le persone con l’attestato del corso

collaboratori __________ della sezione cantonale __________ 1+2 (60+ 40 ore)

possono esercitare, con funzione di curante, solo se assunte prima del 1998,

con minimo 45 anni d’età e esperienza lavorativa di diversi anni nell’Istituto.

L’autorizzazione è motivata dal fatto che queste persone lavorano all’interno

dell’Istituto sotto la responsabilità della direzione (il cambiamento del

datore di lavoro – struttura di cura, con mantenimento della funzione di

curante, è possibile solo con preavviso e accordo dell’Ufficio medico

cantonale).

Le persone che hanno frequentato il corso

collaboratore sanitario __________ (60 o 120 ore) dopo il 1998 possono essere

assunte in qualità di personale curante solo se in attesa di frequentare

l’apprendistato OSS o assistente di cura, per un periodo limitato di stage.

(…).” (cfr. doc. VII/3)

Dalla già

menzionata lettera della Responsabile delle cure della __________ di __________

risulta, tra l’altro, ancora che:

"

(…)

Da quest’anno la formazione è divenuta

apprendistato, pertanto è possibile frequentare la scuola per Operatore/trice

Sanitaria per un anno ed acquisire il titolo necessario per lavorare nei reparti

di cura.

(…).” (cfr. doc. VII/1)

Alla luce

di quanto appena esposto, il TCA, situandosi al momento determinante in cui è

stata inoltrata la domanda (cfr. consid. 2.5 in fine), deve concludere che,

tenuto conto del fatto che l'assicurata non ha mai lavorato nel settore

sanitario e che ha sempre ricercato un impiego quale ausiliaria di pulizia e

venditrice oltre che nella ristorazione e visti inoltre i requisiti richiesti

per essere assunta in qualità di personale curante, la formazione in questione non

ha aumentato in modo concreto le possibilità d’impiego della ricorrente e,

pertanto, non ha migliorato la sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.8).

Questa

soluzione si impone a maggiore ragione se si considera che, come risulta dalle

risposte fornite dagli Istituti sanitari contattati dall’amministrazione (cfr.

doc. VII/1-VII/3), l’orario di lavoro in cui l’assicurata è disponibile

(pomeriggio dalle 13:30 alle 15:30 e sera dalle 21:00 alle 23:00; cfr. doc. 6/1

confermato in occasione durante il colloquio di consulenza del 16 febbraio

2004; cfr. doc. 5/2) è di ostacolo ad un’eventuale sua assunzione nel settore

sanitario.

Non

essendo realizzato il fondamentale presupposto del miglioramento dell'idoneità

al collocamento la decisione impugnata deve essere confermata, senza

ulteriormente approfondire se il collocamento dell'assicurata era realmente

intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (ciò che a prima vista

sembrerebbe escluso visto che alla ricorrente è stato assegnato un lavoro nella

professione da lei ricercata di ausiliaria di pulizie; cfr. consid. 1.2).

Infine,

gli accertamenti compiuti dal TCA hanno permesso di escludere che il consulente

del personale abbia garantito all'assicurata l'assunzione delle spese del corso

da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, per cui la ricorrente non

può appellarsi al principio della buona fede (su questo tema: (cfr. STFA del 28

gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie

GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für

Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C

116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata;

RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid.

3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194

consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT

I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze

gleich, pag. 217ss).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster