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Decisione

38.2004.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 novembre 2004Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è

resto difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti

devono in particolare:

a.

migliorare l'idoneità al collocamento degli

assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b.

promuovere le qualifiche professionali secondo

i bisogni del mercato del lavoro;

L'Art. 60 LADI inerente la partecipazione a

provvedimenti di formazione recita inoltre:

Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente

corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di

reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

Per la partecipazione ai corsi possono

pretendere prestazioni;

a.

gli assicurati secondo l'articolo 59b

capoverso 1;

b.

le persone direttamente minacciate dalla

disoccupazione secondo l'articolo 62 capoverso 2.

Chi intende partecipare a un corso di propria

iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda

motivata corredata degli atti necessari.

Nel caso concreto RI 1 è in possesso del diploma

di scuola media. Egli ha in seguito lavorato dal 1990 per aziende del settore

industriale, dapprima in __________ e dal 2000 presso la __________ SA di __________

con mansioni di addetto alla qualità. Nel frattempo (1997) egli ha conseguito

il diploma di "esperto gestione della qualità" a conclusione di un

corso annuale.

Come comunicato al proprio consulente __________

sin dal primo colloquio del 13 giugno 2003 l'assicurato ha iniziato "da

alcuni anni la riqualifica per conto proprio in qualità di informatico".

Egli ha infatti seguito:

· il corso di __________

conseguendo il relativo diploma il 8.6.2002 (nota finale 4.7).

· Il corso di __________,

senza conseguire il diploma - 27.1.2004 (nota finale 3.8).

Durante il secondo colloquio con il consulente

(23.7.03) l'assicurato chiede informazioni circa la possibilità che la

disoccupazione gli riconosca un ulteriore corso. Viene informato della

necessità di presentare una domanda di frequentazione e dell'eventualità che

possa essere riconosciuto solo in presenza di un contratto.

Durante i colloqui successivi (5.9.04 e 17.10.04)

viene consegnata la documentazione e formalizzata la richiesta. L'assicurato da

subito manifesta la propria determinazione a frequentare il corso

indipendentemente dal riconoscimento da parte della disoccupazione, tant'è che

procede anche alla richiesta di una bora di studio.

In data 3 novembre l'assicurato inizia il corso.

L'URC trasmette il 7.11.2003 la documentazione

all'ufficio delle misure attive per la registrazione indispensabile

all'emissione della decisone. Nei mesi di gennaio e febbraio 2004 l'assicurato

sollecita più volte l'URC per l'emissione della decisione, avvenuta solamente

in data 8 marzo per una serie di disguidi nel passaggio della documentazione

con l'ufficio misure attive.

Con opposizione del 17 aprile 2004 l'assicurato

interpone opposizione avverso la decisione negativa del 8 marzo 2004.

Nella fattispecie il corso è stato respinto in

quanto si ritiene che la frequenza dello stesso non migliora l'idoneità al

collocamento dell'assicurato. Le possibilità di collocamento nelle professioni

informatiche sono oggi limitate. I requisiti richiesti ai candidati sono

generalmente basati su una solida formazione del settore (che l'assicurato non

possiede) o una significativa esperienza specifica di lavoro (che pure

l'assicurato non può vantare). Il solo possesso del diploma di utente

d'informatica __________ non può essere considerato requisito sufficiente per

il collocamento nelle professioni del settore informatico o nel campo

commerciale ove è normalmente richiesta una qualifica di base quale impiegato.

A ciò si può aggiungere che non vi è sul mercato una specifica richiesta di

personale competente sul sistema __________ come l'opposizione lascerebbe

intendere.

La volontà di qualificarsi nel capo informatico

corrisponde ad una precisa volontà dell'assicurato concretizzata mediante la

frequenza di due corsi __________ (di cui uno solo concluso con successo) e

manifestata sin dal primo colloquio con il consulente. Si sottolinea che non

rientra tra i compiti dell'assicurazione contro la disoccupazione la formazione

di base o la promozione del perfezionamento in generale.

Non può essere ritenuto l'URC responsabile di

danni economici all'assicurato per il ritardo nell'emissione della decisione in

quanto l'assicurato era informato dell'eventualità di una decisione negativa ed

egli ha liberamente deciso di frequentare il corso cercando anche altre fonti

di finanziamento (richiesta di una borsa di studio).

Le prestazioni assicurative per il

perfezionamento e la reintegrazione professionale devono essere messe in atto

solo se direttamente imposte dallo stato del mercato. Si tratta di un

presupposto che consente di evitare che siano erogate prestazioni non in

rapporto con l'assicurazione contro la disoccupazione. In conformità a quanto

sopra legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono

essere cumulativamente rispettate:

· deve trattarsi

di una riqualificazione o di un perfezionamento professionale, esclusa la

formazione di base o la conclusine della prima formazione o un perfezionamento

che sarebbe stato effettuato anche senza la disoccupazione.

· non deve

neppure trattarsi di un provvedimento usuale nelle aziende per l'introduzione

di nuovi collaboratori;

· l'assicurato

deve essere disoccupato o minacciato da disoccupazione e non deve essere

possibile assegnargli una occupazione adeguata.

· soprattutto il

corso deve migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurato.

Le condizioni sopra esposte non possono essere

cumulativamente rispettate nel caso RI 1.

Si ritiene che gli argomenti sollevati con

l'opposizione non permettono di giungere ad una conclusione differente rispetto

quanto stabilito con la decisione contestata." (Doc. B)

1.3. Contro

questa decisione il rappresentante dell'assicurato ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA nel quale ha chiesto che:

"1. Il

presente ricorso è integralmente accolto.

1.1. Pertanto

la decisione negativa (N° 207831536) è annullata e riformata nel senso che la

domanda del 5 settembre 2003 in merito alla copertura dei costi del corso

informatico è accolta.

2. Protestate

tasse, spese e ripetibili." (cfr. doc. I, pag. 6)

A

sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell'assicurato ha addotto che:

" (…)

1. In data 5

settembre 2003 il signor RI 1 ha inoltrato una domanda per ottenere il

finanziamento da parte dell'assicurazione disoccupazione per un corso di

informatica presso il __________ di __________, vertente precisamente sul

sistema __________. II corso avrebbe avuto inizio nel corso del mese di

novembre 2003.

In verità, il ricorrente aveva già

informato il proprio collocatore con uno scritto inviato per posta elettronica

in data 19 agosto 2003 (doc. C), con il quale era stata richiesta la

possibilità di frequentare un corso per ottenere la certificazione di

amministratore __________.

In data 20 agosto 2003 il consulente

del personale dell'Ufficio regionale di collocamento di __________, rispondendo

allo scritto del ricorrente, aveva suggerito di "prendere nuovamente

contatto con la scuola e chieder loro se vi è la possibilità di fermare un

posto per lei con riserva però di ottenere l'autorizzazione da parte nostra

prima di confermare l'effettiva iscrizione" (doc. D). Ora, si ripete,

tale risposta era stata inviata il 20 agosto 2003 per il corso che

sarebbe iniziato nel mese di novembre.

Con ulteriore scritto 22 agosto 2003,

il ricorrente informa di aver consegnato presso il segretariato la

documentazione inerente il corso di formazione __________, come confermato

dalla risposta di medesima data da parte del consulente del personale. (doc. E)

In data 9 ottobre 2003, non avendo

ancora ottenuto alcuna risposta e avvicinandosi l'inizio del corso, la scuola

sollecitava l'iscrizione definitiva. II ricorrente ha quindi nuovamente

informato il consulente del personale, chiedendo nuovamente una decisione in

merito alla copertura del corso da parte della disoccupazione. (doc. F)

Con risposta del giorno seguente, il

signor __________ comunica al ricorrente di essere anch'egli in attesa di una

risposta in merito.

In data 11 novembre 2003 il

ricorrente informa il signor __________ di essere stato convocato per 2 giorni

di test presso la piattaforma informatica di __________, presso la quale egli

verrà giudicato in merito alle proprie conoscenze informatiche (doc. G). Non

sono a disposizione del ricorrente gli esiti di tale test, ma si richiamano

direttamente dall'Ufficio regionale di collocamento di __________.

Non ricevendo alcuna decisione in

merito alla copertura dei costi, il signor RI 1 si è trovato, a quasi tre mesi

dalla domanda, a dover decidere se mantenere l'iscrizione al corso, oppure se

ritirarsi, visto che i posti liberi erano ormai tutti occupati e la scuola

chiedeva la conferma definitiva al partecipante. Essendo il corso strutturato a

moduli, egli aveva la possibilità di iniziare con il primo di essi, ed

eventualmente ritirarsi dagli altri.

L'opponente ha quindi deciso di

iniziare a seguire il corso, che è poi terminato lo scorso mese.

Con nuovo scritto 13 gennaio 2004

(doc. H), il ricorrente ha chiesto al signor __________ una decisione in merito

alla copertura dei costi, avendo ricevuto la richiesta di pagamento per la

prima rata da parte della scuola. A questo momento il ricorrente avrebbe potuto

ancora rinunciare agli altri moduli, pagando unicamente la prima rata.

Unicamente con decisione 8 marzo 2004

l'Ufficio regionale di collocamento ha comunicato di respingere la domanda 5

settembre 2003, nel momento in cui addirittura il corso era in fase conclusiva,

ad oltre 6 mesi dalla domanda formale, e a 7 mesi dalle prime richieste

informali.

Si ricorda che l'art. 81 LADI

prescrive al partecipante al corso di presentare la domanda di consenso entro

10 giorni dall'inizio del corso, il signor RI 1 l'aveva presentata ben 2

mesi prima!

Prove: documenti,

testi, richiamo documenti, edizione documenti, perizia.

2. Sicuramente

il signor RI 1 aveva inoltrato tempestivamente la domanda per il consenso

alla partecipazione al corso, chiedendo il rimborso delle spese di iscrizione

al corso stesso, conformemente all'art. 60 cpv. 2 LADI.

La domanda del ricorrente è stata

respinta dapprima in quanto, a mente dell'Ufficio regionale di collocamento, la

frequenza del corso non avrebbe migliorato

l'idoneità al collocamento dell'assicurato, essendo limitate le possibilità di

collocamento nelle professioni informatiche.

Ora,

il signor RI 1 non ha avuto l'idea di iniziare un corso informatico per avere

basilari conoscenze in materia, ma bensì è un appassionato conoscitore di

informatica che ha intravisto le possibilità offerte dalla conoscenza del nuovo

sistema informatico __________. Egli ha in passato, come riconosciuto dallo

stesso Ufficio, seguito privatamente ulteriori corsi, conseguendo il diploma di

Utente informatico __________ e seguendo il corso di Office supporter __________.

L'esame di questo secondo corso verrà ripetuto nel corso del presente mese di

giugno.

Tutto

ciò dimostra che il corso scelto non costituiva una nuova formazione di base da

parte del signor RI 1, ma un perfezionamento di uno studio iniziato già da

tempo nella materia informatica. II test a cui lo stesso è stato sottoposto a __________

potrà confermare tali affermazioni.

Prove: come sopra.

3. Inaccettabile per il signor RI 1 è soprattutto

il ritardo inammissibile con cui l'Ufficio ha proceduto a rispondere

alla domanda.

Ora,

per affermare che le possibilità di collocamento nelle professioni informatiche

sono limitate non occorrono certamente 7 mesi, né conoscenze specifiche e

approfondite del mercato del lavoro. Fin dall'inoltro della domanda sarebbe

stato possibile dare questa precisa motivazione al signor RI 1, ma ciò non è

stato fatto e si sono attesi 7 mesi.

Come

confermato dallo scritto allegato, al ricorrente è stato consigliato di

riservare un posto presso la scuola e di attendere comunque ancora una

decisione formale. In seguito egli è stato invitato ad un test a __________,

durante il quale egli è stato esaminato approfonditamente nella materia.

Soprattutto quest'ultimo elemento ha lasciato supporre al signor RI 1 che il

corso fosse effettivamente coperto dalla Cassa, dal momento che erano state

verificate le sue conoscenze nella materia e l'esito, a dire del ricorrente,

era stato positivo. Lo stesso esaminatore a __________ aveva suggerito la

frequenza del corso in seguito scelto dal ricorrente.

Il lungo

ritardo, il test eseguito presso la piattaforma informatica hanno

effettivamente fatto nascere precise aspettative nel ricorrente. È vero,

l'Ufficio non aveva assicurato la copertura del corso, ma deve tuttavia essere

protetta l'aspettativa del privato nei confronti dell'autorità (DTF 101 la 120 ss,

Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, n. 177 a pag. 93).

La buona fede del ricorrente deve trovare protezione, mediante integrale

copertura del corso informatico. II signor RI 1 ha fatto tutto il possibile per

ottenere in tempi ragionevoli una decisione, producendo la necessaria

documentazione e sollecitando più volte l'Ufficio regionale di collocamento;

egli ha dunque applicato tutta l'attenzione che le circostanze imponevano.

Non è accettabile dopo tutti i

solleciti del ricorrente, dopo le prove a cui è stato sottoposto e dopo 7 mesi

di attesa sostenere genericamente che le possibilità di impiego nell'ambito

informatico sono ridotte! Tale affermazione avrebbe potuto e dovuto essere

allora comunicata entro 7 giorni, non 7 mesi dalla domanda!

Prove: come sopra.

4. Nella

decisione impugnata, il lunghissimo tempo trascorso prima della decisione viene

giustificato sostenendo che sarebbe avvenuta "una serie di disguidi".

Lo scopo degli art. 59 ss LADI è

quello di permettere una reintegrazione ai disoccupati, seguendo corsi di

riqualificazione o di perfezionamento professionale. Se però ogni volta che

viene inoltrata una domanda occorre attendere così tanto tempo per una

risposta, sono rese di fatto inutili le norme citate, in quando il disoccupato

non ha la possibilità di iscriversi ad alcun corso senza avere la certezza di

una copertura dei costi.

La "serie di disguidi" non

può e non deve essere ignorata e accettata. Come accennato in precedenza, il

corso era strutturato a moduli. Al termine di ogni modulo era richiesta al

partecipante la volontà a partecipare al successivo modulo. In questo modo, il

lungo ritardo e la conseguente risposta negativa hanno obbligato il signor RI 1

a seguire tutto il corso, per poi vedersi recapitare la decisione negativa. Se

la decisione fosse stata presa nel mese di novembre, probabilmente il signor RI

1 non avrebbe iniziato il corso, ma anche una decisione giunta nel mese di

gennaio avrebbe permesso di decidere di rinunciare ad alcuni moduli.

Anche per questo ulteriore motivo si

ritiene che il lungo e ingiustificato ritardo debba giustificare l'integrale

copertura del corso informatico.

Si contesta pertanto l'affermazione

dell'Ufficio di collocamento, secondo il quale l'URC non possa essere ritenuto

responsabile per i danni economici per il ritardo nell'emissione della decisione

"in quanto l'assicurato era informato

dell'eventualità di una decisione negativa ed egli ha liberamente deciso di

frequentare il corso cercando anche altre fonti di finanziamento".

È

evidente, ogniqualvolta vi è un obbligo ad inoltrare una domanda, che esiste

l'eventualità di una decisione negativa; ciò tuttavia non permette all'autorità

di non decidere, agendo di fatto con denegata giustizia. II ricorrente ha sì

cercato ad un certo momento di trovare altre "fonti di finanziamento"

, visto che la risposta non giungeva.

Tuttavia la domanda di una borsa di studio è stata subito respinta, per cui

tale elemento non può far ritenere che il ricorrente fosse a conoscenza o

potesse presumere che la sua domanda sarebbe in seguito stata respinta. Si

ripete, al contrario, che tutti gli elementi e il comportamento tenuto dall'URC

hanno portato il ricorrente a ritenere che il corso sarebbe stato

coperto." (Doc. I, pag. 2-6)

1.4. Nella sua

risposta del 16 giugno 2004 l'URC ha chiesto di respingere il ricorso e ha osservato

che:

"

(…)

La posizione del nostro ufficio in merito alla decisione di non

riconoscere il corso "__________" è stata ampiamente dettagliata

nella decisione all'opposizione emessa in data 29 aprile 2004.

Considerandi

II ricorso contesta essenzialmente il ritardo nell'emissione della

decisione da parte del nostro ufficio giudicato inammissibile e sostiene che,

se tempestivamente informato della decisone negativa, il signor RI 1 non

avrebbe iniziato o comunque avrebbe successivamente interrotto la frequenza del

corso.

In merito ci siamo già espressi nella decisione all'opposizione ma

ci preme in questa sede ribadire che l'assicurato aveva chiaramente manifestato

al consulente la propria ferma intenzione a frequentare il corso

indipendentemente dal riconoscimento o meno dello stesso da parte della

disoccupazione. Egli era pertanto certamente informato della possibilità di un

esito negativo.

Da parte nostra ribadiamo che la decisione negativa è legata al

mancato rispetto del presupposto di base per il riconoscimento del corso

costituito dal miglioramento dell'idoneità al collocamento, nonché dal fatto

che la frequenza di corsi nel settore informatico rappresentano un percorso che

è da considerare come una formazione di base che il signor RI 1 aveva da

qualche anno intrapreso per proprio conto. La determinazione a rivolgersi a

professioni del settore informatico risponde alla volontà di seguire i propri

interessi, di migliorare il proprio livello di formazione e della propria

situazione economica: fattori questi che secondo le disposizioni del SECO

escludono la possibilità di presa a carico da parte della disoccupazione."

(Doc. III)

1.5

Con lettera

del 1° luglio 2004 il rappresentante dell'assicurato ha trasmesso al TCA il

prospetto di presentazione del corso seguito dal suo assistito e la lettera del

30.

giugno 2004 con la quale il Responsabile della formazione continua, sig. __________,

ha confermato all'assicurato che le sue conoscenze informatiche corrispondevano

con i requisiti di entrata previsti dal percorso formativo __________ (cfr.

doc. V e allegati doc. I/1 e I/2).

Il doc. V

unitamente agli allegati sono stati notificati all'URC (cfr. doc. VI) che, con

lettera del 16 agosto 2004, ha comunicato al TCA di non avere ulteriori

particolari osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).

1.6

Il 25

ottobre 2004, previa citazione scritta (cfr. doc. VIII e IX), il presidente del

TCA ha proceduto alla discussione di causa con le parti e all'audizione del

teste __________.

In quell'occasione

è stato steso un verbale del seguente tenore:

"

(…)

compaiono:

- RI 1, ricorrente;

- avv. RA 1, rappr. del ricorrente;

- __________ dell'URC di __________;

- __________ dell'URC di __________;

e si procede alla discussione di causa:

Rispondendo al Presidente del TCA, l'assicurato conferma

di avere seguito il corso dal 13.11.2003 al 29.4.2004.

Mentre seguivo il corso ho cercato lavoro. Ho

consegnato le ricerche. Sono state ritenute valide.

Rispondendo ad una domanda del giudice sulla

questione a sapere se egli era disposto ad abbandonare il corso se gli fosse

stato assegnato un impiego adeguato, l'assicurato risponde che non ne vedeva la

ragione visto che si trattava di un corso serale.

Preso atto di questa risposta, il Presidente del

TCA chiede ai rappresentanti dell'Amministrazione se l'assicurato ha ottenuto

la normale indennità di disoccupazione. La risposta è positiva. La decisione

impugnata si limita a rifiutare i costi del corso.

Il Presidente del TCA chiede all'assicurato cosa

ha fatto dopo la fine del corso. Egli risponde che ha proseguito nelle ricerche

di un'attività lucrativa. Precisa inoltre di non avere ancora reperito un nuovo

impiego, ma di avere ricevuto solo risposte vaghe.

Rispondendo ad un'altra domanda, l'assicurato

sottolinea che i datori di lavoro rispondono alle sue domande nel senso che il

curriculum va bene ma il mercato del lavoro è saturo.

Il Presidente del TCA chiede all'Amministrazione

di volere precisare quali documenti sono stati inviati al TCA, ad esempio se

esiste una lista. I rappresentati dell'Amministrazione rispondono che non

esiste una lista.

Rispondendo al Presidente del TCA precisano che

effettivamente si tratta dei documenti da 1 a 19.

Con riferimento al doc. 2, il Presidente del TCA

chiede se sono stati allegati i doc. da A a D prodotti dal rappresentate

dell'assicurato.

I rappresentati dell'amministrazione rilevano che

effettivamente nel loro incarto questi allegati figurano in originale, per cui

verosimilmente non sono stati prodotti.

Il giudice delegato li acquisisce seduta

stante.

Il Presidente del TCA prende atto da questa

decisione che la domanda è stata respinta in quanto è considerata una

formazione di base.

Il Presidente del TCA chiede all'amministrazione

se è stata allegata la domanda dell'assicurato. La risposta è no. Il giudice

delegato acquisisce la domanda.

Egli precisa che proprio la carenza della

documentazione negli atti prodotti dall'URC ha reso necessario la convocazione

dell'odierna udienza.

Riguardo al doc. 3 (decisione del 10.11.2003), il

sig. __________ precisa che l'Ufficio delle Misure Attive prevede che prima di

concedere qualsiasi corso di informatica viene fatto questo test, che è durato

nel caso concreto 2 giorni, che l'assicurato ha seguito.

Viene poi redatto un resoconto e stabilito a che

livello l'assicurato può accedere. Questo protocollo viene trasmesso a noi. In

linea di massima ci sono tre livelli e si sceglie a quale iscrivere gli

assicurati.

In questo caso era qualche cosa in più, perché

non era un normale corso di informatica.

Sulla base della valutazione la domanda è stata

respinta (valutazione del 3.12.2003).

Il Presidente del TCA chiede al sig. __________

come mai la decisione è stata presa soltanto nel mese di marzo 2004. La

risposta è che per potere prendere una decisione, positiva o negativa che sia,

il profilo del corso deve essere inserito nel sistema Colsta dall'Ufficio delle

Misure Attive. Nel caso concreto la persona che aveva in mano il settore

dell'informatica era assente per gravidanza e nessuno ha inserito questi dati,

così il tempo è trascorso. L'assicurato continuava a sollecitare ed io a mia

volta sollecitavo. Ad un certo punto una nuova persona è stata incaricata di

occuparsi del settore dell'informatica, così i dati hanno potuto essere

inseriti. A quel momento ho potuto prendere la mia decisione.

Il Presidente del TCA, indipendentemente

dall'esito della presente vertenza, invita il responsabile dell'URC di __________

a fare presente la problematica appena esposta dal suo collaboratore al

Servizio giuridico della Sezione del lavoro, affinché si attivi per fare in

modo che non vi siano ritardi nella trattazione delle domande degli assicurati

per dei motivi come quello appena illustrato. Questo tenuto conto anche del

fatto che l'assicurato è tenuto per legge ad inoltrare la sua domanda al più

tardi 10 giorni prima dell'inizio del corso proprio per permettere

all'amministrazione di esaminare le richieste.

Il sig. __________ sottolinea che questa

procedura vale per qualsiasi corso: senza avere registrato il profilo, non si

può emettere la decisione.

Il Presidente del TCA sottolinea al riguardo che

proprio gli attuali mezzi informatici dovrebbero permettere di inserire il

profilo a livello del Centro Misure Attive lo stesso giorno nel quale il

consulente del personale segnala il problema. Tale soluzione si giustifica

tanto più nei casi in cui come in quello del sig. RI 1, prima di emettere la

decisione formale viene effettuato un test e quindi passa un certo tempo tra il

momento della domanda e quello della decisione.

e si procede all'esame del teste:

- __________, nato il __________, __________,

attinente di __________, domiciliato a __________;

il quale, invitato a rispondere secondo verità ed

ammonito delle conseguenze di una falsa testimonianza, giura e interrogato

risponde:

Conosco il sig. RI 1.

Sono un funzionario dello Stato e mi occupo in

particolare della formazione continua della __________.

__________ è un'alternativa al sistema Windows.

E' già da qualche anno che esiste, attualmente il confronto tra i due è molto

acceso.

Per quel che riguarda l'utente finale, Windows ha

la fetta di mercato più grossa (80/85%).

Per quanto riguarda l'ambito server la situazione

è indubbiamente più aperta, non c'è un sistema che ha fette di mercato maggiori

dell'altro, siamo allo stesso livello.

La partita si gioca però evidentemente

sull'utente finale, dove l'aspetto finanziario è estremamente importante, e qui

__________ lancia la sua scommessa.

La filosofia operativa è differente. __________

non è il nome di un'azienda, si tratta di una comunità di hacker, che non

sviluppa software a scopo di lucro ma con la passione di sviluppare un sistema

alternativo a Miscrosoft.

In termini di licenze __________ non costa nulla,

costa però in termini di consulenza.

Per l'utente finale, dal profilo grafico, __________

è molto simile a Windows. Come sistema operativo, __________ è più forte, più

sicuro di fronte ad attacchi (ad esempio virus). Il difetto è che per esempio a

livello di utente non è così facile da utilizzare, vi è l'interfaccia, però per

farlo funzionare occorre ricorrere a dei codici. E' vero che alcuni settori

pubblici (in Germania soprattutto e in qualche realtà italiana) si sta

testando. Al momento attuale è però un po’ azzardato. Ad una segretaria ad

esempio può non essere così immediato.

Il sig. RI 1 ha frequentato il corso in

questione. Gli abbiamo rilasciato un attestato di frequenza. Tale attestato

viene prodotto seduta stante dall'URC di ____________.

I 4 moduli di cui si compone la formazione

possono essere così esposti:

- Corso Base

- Corso di Amministratore di sistema

- Corso di Amministrazione (Rete 1)

- Corso di Amministrazione (Rete 2).

Alla conclusione di questi 4 moduli si possono

sostenere degli esami di certificazione, che non sono gestiti da noi e che

permettono di certificare la conoscenza di __________, e che ha una valenza

internazionale.

A livello informatico, si tende a certificare

delle conoscenze e non ad allestire certificati di presenza.

Il sig. RI 1 ha seguito questi 4 moduli, quindi

potrebbe iscriversi agli esami.

Rispondendo al Presidente del TCA il sig. RI 1

precisa che non ha ancora effettuato questi esami perché non vi è una data

limite.

Il Presidente del TCA chiede al teste se, tenuto

conto della difficile situazione occupazionale anche di informatici con

formazione accademica, ritiene che nel caso concreto il corso seguito

dall'assicurato senza avere conseguito il certificato di conoscenza migliora

oppure no la sua idoneità al collocamento.

A titolo di premessa il teste precisa di essere

stato designato consulente della Divisione della formazione professionale con

il compito di supervisionare l'attività della "Ti.cer", società che

ha ricevuto il mandato dall'Ufficio delle Misure attive, per valutare quali

corsi possono essere sostenuti dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Il sig. __________ precisa che si tratta della

società che deve valutare le conoscenze e competenze degli assicurati.

Rispondendo alla domanda, il teste afferma di non

avere mai nascosto a nessuno che il corso di __________ è una scommessa per

coloro che non lavorano già nell'informatica o che non conoscono il sistema __________.

Questo corso è frequentato in buona parte da persone che già lavorano

nell'informatica e che già utilizzano il sistema __________ in azienda e lo

vogliono ampliare o vogliono consolidare le conoscenze.

Il Presidente del TCA chiede al teste se in un

caso come quello del sig. RI 1 la certificazione costituisce una condizione

necessaria per reperire un nuovo impiego. Il teste risponde che visto che

l'assicurato non lavora già, tale certificazione è quasi d'obbligo per trovare

un nuovo lavoro.

Il Presidente del TCA chiede indipendentemente

dalla questione della certificazione, se nel settore dell'informatica occorre

possedere una formazione di base minima per potere ottenere un impiego. Il

teste risponde da una parte che attualmente il mercato è saturo, d'altra parte

che in generale è richiesto almeno un bagaglio culturale minimo (ad esempio

maturità professionale). Egli sottolinea di conoscere dei casi eccezionali in

cui pur non disponendo di una formazione di base di livello elevatissimo, le

persone hanno comunque ottenuto un impiego e sono apprezzate per la loro

specializzazione, grazie ad un'importante esperienza e ad una serie di

certificazioni.

L'URC di __________ non ha nessuna domanda per il

teste.

Rispondendo all'avv. RA 1, il teste precisa che

se avesse voluto interrompere la formazione dopo il primo modulo, l'assicurato

sarebbe stato penalizzato a livello finanziario. Egli si era infatti impegnato

a seguire tutto il corso. L'URC allega al riguardo una copia del formulario di

iscrizione. Tutti i moduli costano 6'400.- franchi (si tratta di uno sconto).

L'avv. RA 1 non ha altre domande da porre al

teste.

Il presidente del TCA, alle ore 11.20, ringrazia

il teste e lo congeda.

si riprende ora la discussione di causa:

l'URC di __________ ribadisce che non ritiene

dato il presupposto del miglioramento dell'idoneità al collocamento. Precisa di

avere già avuto in passato delle esperienze senza esito positivo nel caso di

alcuni assicurati che avevano seguito delle certificazioni Microsoft e che

disponevano di una formazione di base superiore rispetto a quella

dell'assicurato.

Riguardo alla questione a sapere se si tratta o

no di una formazione di base, il sig. __________ sostiene che vista la

formazione di base dell'assicurato (diploma di scuola media) questa formazione

si inserisce assieme agli altri corsi da lui frequentati in passato, nella

formazione di base in informatica. Non si tratta dunque di un perfezionamento

come sarebbe il caso per persone uscite dal Politecnico o dalla Scuola

superiore di informatica.

Il Presidente del TCA chiede al sig. __________

se ritiene che il ritardo con il quale è stata presa la decisione può avere

qualche effetto come richiesto nel ricorso. La risposta è no, perché

l'assicurato mi aveva manifestato con chiarezza la sua ferma intenzione di

seguire comunque questa formazione indipendentemente dall'ottenimento del

nostro aiuto o di una borsa di studio.

L'avv. RA 1 riconferma quanto esposto nel

ricorso. Riguardo alle affermazioni del teste egli sottolinea che è stato

precisato che vi sono possibilità di impiego se si acquisiscono conoscenze

specialistiche. E' proprio quello che ha fatto l'assicurato con il corso in

questione.

Riguardo alla formazione di base, l'avv. RA 1

sottolinea che si è trattato di un corso di perfezionamento. Del resto egli si

è sottoposto ad un test proprio in vista di questa formazione, che ha attestato

che egli aveva già delle conoscenze di base.

Rispondendo al Presidente del TCA, il sig. __________

precisa che in questo caso non è stato espresso nessun preavviso negativo da

parte dell'Ufficio misure attive. In genere tali preavvisi vengono ad esempio

emessi quando vi sono dei dubbi sulla qualità del corso o sui costi dello

stesso.

Il Presidente del TCA ricorda che secondo una

disposizione della LPGA è possibile ricorrere al Tribunale delle assicurazioni

anche quando l'amministrazione tarda ad emettere una decisione.

(…)." (cfr. doc. X)

in

diritto

in

ordine

2.1

La decisione

impugnata del 29 aprile 2004 è stata emanata dall'URC di __________.

Gli URC,

in virtù dell'art. 85b LADI e sulla base delle competenze conferite loro

tramite una direttiva interna, sono competenti a esaminare le domande relative

alla frequentazione di un provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. la

sentenza del TCA del 20 novembre 2003 nella causa B., inc. 38.2003.55).

Il

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 15 ottobre 2003, ha peraltro già modificato

il Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai

disoccupati del 4 febbraio 1988 precisando espressamente all'art. 2a lett. b i

compiti delegati agli URC dalla Sezione del lavoro (cfr. Bollettino ufficiale

delle leggi e degli atti esecutivi del 17 ottobre 2003, 38/2003, pag. 281-282).

Tale modifica è stata approvata dalla Confederazione, e meglio dal Dipartimento

federale dell'economia, il 5 novembre 2003 (cfr. scritto del 5 novembre 2003

del Consigliere federale Joseph Deiss di cui all'inc. 38.2003.55).

2.2

L'assicurato

ha frequentato il corso __________ organizzato dalla __________ di __________ (cfr.

doc. X e 21).

Il TCA

entra pertanto nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato

irricevibile i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi, cfr.

STCA del 3 febbraio 2004 nella causa P., 38.2003.83 e STCA del 2 aprile 2004

nella causa C., 38.2004.12).

2.3

Il TCA

constata inoltre che, come sottolineato in corso di udienza (cfr. consid. 1.6),

l'amministrazione non ha inviato tutta la documentazione in suo possesso.

Al

riguardo va ribadita qui la necessità che l'amministrazione produca tutta la

documentazione necessaria per poter esaminare il caso e che i suoi atti vengano

debitamente numerati con numeri arabi (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti

degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".

Appunti

sociali fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 49 nota 37).

Nel

merito

2.4

Il 1° luglio

2003.

è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,

accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.

2502.

segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione

della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda

revisione della legge del 1995.

Questi

provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta

contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio

federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23

del 12 giugno 2001, pag. 1972):

"

(…)

In linea di massima, la presente revisione non

concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito

sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi

e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente

migliorata. (…)"

Pertanto,

a mente del TCA, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.6) concernente il vecchio

Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni

per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione

(provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua

validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.

2.5

Fra gli

scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e

di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr.

art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo

6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta

di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di

riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento

dell'attività lucrativa indipendente).

Il nuovo

art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro e prevede che:

"

1.

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

2.

I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida

e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una

disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire

esperienze professionali.

3.

Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento

in questione.

4.

I servizi

competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella

reintegrazione dei disoccupati invalidi."

All'art.

59.

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il

diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:

provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti

dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare

l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione

disoccupazione (cfr. le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C

201/02, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale

concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la

disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469

segg.).

Il nuovo

art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di

formazione e stabilisce che:

"

1.

Per

provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o

collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché

aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

2.

Per la partecipazione

ai corsi possono pretendere prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b

capoverso 1;

b. le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62

capoverso 2.

3.

Chi intende

partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al

servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

4.

Nella misura

in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve

necessariamente essere idoneo al collocamento.

5.

I provvedimenti

di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti,

per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre

2002.

sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di

promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."

2.6

In

conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno

posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr.

DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998

N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid.

1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31;

DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo,

"Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno,

pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di

formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60

cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve

trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una

reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;

DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.

1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid.

2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di

"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.

17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima

formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8

gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale

generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza

disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.

1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi

di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di

nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.

pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR

1999.

ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve

essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;

cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione

adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile

1987.

nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi

soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve

esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI

e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso

in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende

frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.

12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA

1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;

DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e

179).

Le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di

reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la

frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60

cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben

strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:

"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e

tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le

"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo

con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986

N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti

dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse

appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la

frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre

possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura

l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA

1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,

Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.

125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei presupposti

per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI

ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr.

DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

2.7

A titolo di

"provvedimenti di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso

di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.

Il

perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o

completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del

perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso

genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la

disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i

corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e

tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella

sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La

riconversione professionali per definizione prepara i disoccupati ad essere

attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo,

op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA

1993/94 N.6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid.

2, pag. 262-263).

In linea

di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché

l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto

pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr.

D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

Una

formazione di base o una nuova formazione completa non può invece essere

finanziata sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tale formazione

può essere assunta dall’assicurazione contro la disoccupazione, soltanto alle

condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a,

pag. 57-58).

In una

sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il

giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di

formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile

dalla LADI e non un perfezionamento o riqualificazione professionale.

In quell'occasione

l'Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

5.

5.1

In concreto dagli atti emerge che

l'assicurata, di formazione segretaria d'albergo, non ha praticamente mai

svolto la professione appresa per incompatibilità con i propri compiti di madre

di una bimba nata nel 1994 con problemi psicologici, ripiegando per circa due

anni sull'attività di commessa, ambito in cui, per motivi familiari e per

carenza di competenza nel ramo, non ha più reperito un impiego dal settembre

2000.

Durante l'iscrizione all'assicurazione

disoccupazione T.________ si è interessata dapprima all'attività di aiuto

familiare, senza ottenere tuttavia l'ammissione al relativo corso di

formazione.

In seguito essa ha fatto presente alla propria

collocatrice uno spiccato interesse per la professione di massaggiatrice

medica, attività che ha pure svolto a titolo gratuito e amatoriale su amici e

parenti nell'anno precedente; in tale ambito essa ha pure cercato impiego,

senza successo.

5.2

In primo luogo questa Corte deve rilevare che

la circostanza di aver eseguito massaggi su amici e parenti non prova, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali

(DTF 121 V 204), che l'assicurata usufruisca, nel settore del massaggio medico,

di una formazione empirica tale da giustificare il riconoscimento di un

perfezionamento professionale a carico dell'assicurazione contro la

disoccupazione e, meglio, di un adeguamento o di una estensione della

formazione di base allo sviluppo tecnico e economico attuale (Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, no. 12 all'art. 59).

5.3

La formazione in esame potrebbe invece

adempiere i presupposti di una riqualificazione professionale, ritenuto che

tramite la nuova formazione l'assicurata svolgerebbe un'attività completamente

diversa da quella precedente (DTF 96 V 33 consid. 2).

6.

6.1

In proposito va rilevato che il presupposto

del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la

situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel

1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari

extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti

l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età,

dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche

dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid.

3c).

6.2

Controversa è, invece, la possibilità di un

miglioramento concreto dell'idoneità al collocamento tramite il provvedimento

di cui è stata chiesta l'assunzione e, quindi, la questione relativa

all'indicazione della misura da un punto di vista del mercato del lavoro.

Questo tema non va però risolto in questa sede,

poiché, come indicato al considerando seguente, il ricorso dev'essere respinto

per altri motivi. In proposito occorre in ogni caso precisare che appare

perlomeno probabile che l'interessata, al termine della formazione in esame,

avrebbe la possibilità di essere collocata. In effetti secondo il direttore

della scuola tutti gli studenti dell'ultimo corso hanno reperito un impiego. È

per contro irrilevante il fatto, menzionato dall'amministrazione, secondo cui

non vi sono posti vacanti noti all'URC. Per reperire un impiegato non è infatti

in alcun modo necessario rivolgersi agli uffici preposti all'esecuzione

dell'assicurazione disoccupazione.

Non va dimenticato infine che questa formazione

permette di lavorare anche a domicilio ed eventualmente in proprio. Tali

possibilità di impiego ampliano indiscutibilmente le possibilità di reperire un

posto di lavoro, contrariamente a quanto accade per commesse e segretarie

d'albergo. L'idoneità al collocamento dell'assicurata, in relazione anche alla

sua particolare situazione familiare, verrebbe pertanto senz'altro migliorata

concretamente.

7.

Pure in discussione è la durata del corso,

ritenuta eccessiva dai primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al

doppio del limite annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure

inerenti il mercato del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.

7.1

In proposito va rilevato che questa Corte non

ha riconosciuto quale riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la

disoccupazione, bensì quale formazione di base, un corso di durata biennale in

pedagogia sociale (sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid.

2.

), ritenendo pure troppo elevata la durata della formazione quale consulente

psicologica individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3),

così come quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106 consid.

2).

Secondo giurisprudenza e dottrina, i

provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere

un adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (già citata

sentenza del 18 novembre 2003 in re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36

all'art. 59). Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi

superata al momento della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe

essersi nel frattempo di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi

auspicati sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati.

Comunque, come già evidenziato, la giurisprudenza

prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite annuale, in

caso, ad esempio, di corsi estensivi. A mente di questa Corte tuttavia nel caso

concreto non ci si trova confrontati con un corso di questo genere, bensì,

eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo. Secondo la

documentazione agli atti la frequenza scolastica è pari a circa sei ore

giornaliere; non si tratta quindi di un corso a tempo parziale, come ad esempio

un corso serale, bensì di una formazione a tempo pieno.

7.2

Alla luce di quanto sopra esposto si deve

concludere che già soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il

corso di massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere

considerato quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a

carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI,

bensì quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio

impugnato.

(…)." (cfr. STFA del 22 marzo 2004 nella

causa T.-S., C 11/02)

In

un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva

preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva

seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und

Multimedia" la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Nach Gesetz und Rechtsprechung sind

Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung

nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in

gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen

eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende

Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche

dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt

anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche

Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem

Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner

beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein

und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch

jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des

Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche

Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V

398.

Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261

mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche

Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die

Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder

wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den

gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre

(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch

absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht

arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,

indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen

lassen (BGE 111 V 276).

(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella

causa K., C 29/03)

2.8

La

riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre

migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).

Per poter essere

finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un

corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la

prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel

caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al

collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un

perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo,

op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il TFA

ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso

l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle

di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo

il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr.

D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

Anche

nella più sopra citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la

nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Ein bloss theoretisch möglicher, aber im

konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der

Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.

Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die

Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel

absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem

Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,

je mit Hinweisen).

(…)."

(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C

29/03, consid. 4.1)

In una

sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha statuito su un ricorso

inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton

Argovia che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del lavoro

aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso

"Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione

o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al

collocamento.

La nostra

Alta Corte ha in particolare rilevato:

"

aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der

Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne

einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine

Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus

persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist

vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten

erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f.

mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit

schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur

Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt,

ist dabei unerheblich.

bb) Nachdem der

Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche

mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn

der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint

- bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen

Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen RAV-Personalberaterin

überzeugend, dass der beantragte Kurs die Vermittlungsfähigkeit massiv

verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage des KIGA in seiner vorinstanzlichen

Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass der Versicherte als EDV-Analytiker

und Programmierer auf älteren Programmiersprachen tätig war und er durch

Erlernen von neuen Sprachen im Bereich Programmierung durchaus gute Chancen

hätte, eine Stelle zu finden." (cfr. DTF 128 V

197-198)

2.9

Nell'evenienza

concreta l'URC ha respinto la richiesta dell'assicurato di frequentare un corso

dal titolo "__________", organizzato dalla __________ di __________

di __________, in quanto ha ritenuto che lo stesso non migliora l'idoneità al

collocamento dell'assicurato e inoltre configura una formazione di base (cfr. consid.

1.1

e 1.2).

Nel suo

"Curriculum Vitae" l'assicurato ha indicato, in particolare, quanto

segue:

"

(…)

Titolo di studio conseguito: Diploma di

scuola media

(…)

Formazione

professionale: 1997-1998 Attestato d'esperto gestione qualità (ISO 9001)

2001-2002

Utente informatico __________, c/o __________

2003-

Office Supporter __________, c/o __________

(…)

Esperienze

professionali: 1990-1995 Operaio specializzato elettromeccanico-cablatore.

1995-1999

Controllo qualità, laminati d'acciaio e incaricato nello stoccaggio dei

materiali finiti.

(Professioni

svolte in Italia)

2000-2003

Collaboratore / Responsabile controllo qualità. Settore strumenti di misura

(ISO 9002).

(…)."

(cfr. doc. 17)

L'assicurato

ha ottenuto il certificato di "Utente d'informatica __________ "

mentre non ha superato gli esami per ottenere quello di "Office -

Supporter __________ " (cfr. doc. 23 e 24).

Il 25

ottobre 2004 è stato sentito come teste __________, un funzionario che si

occupa della formazione continua della __________ e che ha pure organizzato il

corso frequentato dall'assicurato.

Invitato

ad esprimersi sulle possibilità che tale corso migliori l'idoneità al

collocamento dell'assicurato tenuto conto della formazione professionale

precedentemente acquisita, il teste si è così espresso:

"

(…)

Il Presidente del TCA chiede al teste se, tenuto

conto della difficile situazione occupazionale anche di informatici con

formazione accademica, ritiene che nel caso concreto il corso seguito

dall'assicurato senza avere conseguito il certificato di conoscenza migliora

oppure no la sua idoneità al collocamento.

(…)

Rispondendo alla domanda, il teste afferma di non

avere mai nascosto a nessuno che il corso di __________ è una scommessa per

coloro che non lavorano già nell'informatica o che non conoscono il sistema __________.

Questo corso è frequentato in buona parte da persone che già lavorano

nell'informatica e che già utilizzano il sistema __________ in azienda e lo

vogliono ampliare o vogliono consolidare le conoscenze.

Il Presidente del TCA chiede al teste se in un

caso come quello del sig. RI 1 la certificazione costituisce una condizione

necessaria per reperire un nuovo impiego. Il teste risponde che visto che

l'assicurato non lavora già, tale certificazione è quasi d'obbligo per trovare

un nuovo lavoro.

Il Presidente del TCA chiede, indipendentemente

dalla questione della certificazione, se nel settore dell'informatica occorre

possedere una formazione di base minima per potere ottenere un impiego. Il

teste risponde da una parte che attualmente il mercato è saturo, d'altra parte

che in generale è richiesto almeno un bagaglio culturale minimo (ad esempio

maturità professionale). Egli sottolinea di conoscere dei casi eccezionali in

cui pur non disponendo di una formazione di base di livello elevatissimo, le

persone hanno comunque ottenuto un impiego e sono apprezzate per la loro

specializzazione, grazie ad un'importante esperienza e ad una serie di

certificazioni.

(…)." (cfr. doc. X)

Dalle

risultanze appena esposte questo Tribunale, situandosi al momento determinante

in cui è stata inoltrata la domanda (cfr. consid. 2.6 in fine), deve concludere

che tenuto conto del (basso) livello della formazione di base l'assicurato

(diploma di scuola media), della situazione del mercato del lavoro (attualmente

saturo) nel settore dell'informatica, delle caratteristiche del corso "__________"

("è una scommessa per coloro che non lavorano già nell'informatica") la

formazione in questione non ha aumentato in modo concreto le possibilità di

impiego dell'assicurato e, pertanto, non migliora la sua idoneità al

collocamento.

Questa

soluzione si impone a maggiore ragione se si considera che, come da lui stesso precisato

(cfr. doc. X), dopo aver seguito i 4 moduli del corso "__________"

l'assicurato non ha ancora effettuato l'esame per ottenere il rispettivo

certificato.

A mente

del TCA l'URC di __________ ha dunque respinto a ragione la domanda

dell'assicurato.

In simili

condizioni può rimanere aperta la questione a sapere se il corso "__________"

deve essere considerato parte di una formazione di base i cui costi, come

sopra visto (cfr. consid. 2.6 e 2.7), non devono essere assunti

dall'assicurazione contro la disoccupazione.

2.10

Riguardo al

ritardo con il quale l'URC ha emesso la decisione con la quale ha respinto la

richiesta dell'assicurato di poter frequentare il corso "__________"

il TCA rileva quanto segue.

L'art.

81e cpv. 1 OADI stabilisce che, fatti salvi gli articoli 90a e 95b–95d,

chi partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro deve presentare

al servizio cantonale competente la domanda di consenso al più tardi dieci

giorni prima dell’inizio del provvedimento. Se il partecipante presenta la

domanda dopo l’inizio del provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni

gli sono pagate soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda.

Secondo

la giurisprudenza federale per l'assicurato si tratta di un termine di

perenzione mentre che per l'amministrazione non sussiste alcun obbligo legale

di emettere una decisione entro il termine di 10 giorni (cfr. DLA 1991 N. 14, consid.

2, pag. 115- 116 e D. Cattaneo, op. cit., pag. 390-392 n° 616-619 e il

commento dell'autore a pag. 397-403 n° 626-643).

Chiamata

a pronunciarsi in passato su questo argomento, l'Alta Corte ha infatti respinto

la tesi di questo Tribunale secondo la quale l'amministrazione deve

pronunciarsi nel termine di

10.

giorni.

Il TFA ha comunque lasciato aperta la questione a sapere se, nel caso in cui

una decisione non fosse resa in un termine ragionevole (ovvero in caso di

diniego di giustizia), all'assicurato possano comunque essere riconosciute tutte

le prestazioni richieste (cfr. la sentenza citata in D. Cattaneo, op. cit.,

pag. 391-392 n° 619; per una risposta positiva a tale quesito; cfr. pure p. 403

n° 642-643).

Nel caso

concreto, il TCA constata che la decisione dell'URC non è stata resa in un

termine ragionevole (domanda presentata il 25 settembre 2003, decisione

negativa emessa l'8 marzo 2004 con motivazioni di carattere generale che

avrebbero potuto essere redatte in pochi giorni).

Le

argomentazioni apportate dall'URC in sede di udienza non permettono

assolutamente di giustificare tale ritardo:

"

(…)

Sulla base della valutazione la domanda è stata

respinta (valutazione del 3.12.2003).

Il Presidente del TCA chiede al sig. __________

come mai la decisione è stata presa soltanto nel mese di marzo 2004. La

risposta è che per potere prendere una decisione, positiva o negativa che sia,

il profilo del corso deve essere inserito nel sistema Colsta dall'Ufficio delle

Misure Attive. Nel caso concreto la persona che aveva in mano il settore

dell'informatica era assente per gravidanza e nessuno ha inserito questi dati,

così il tempo è trascorso. L'assicurato continuava a sollecitare ed io a mia

volta sollecitavo. Ad un certo punto una nuova persona è stata incaricata di

occuparsi del settore dell'informatica, così i dati hanno potuto essere

inseriti. A quel momento ho potuto prendere la mia decisione.

Il Presidente del TCA, indipendentemente

dall'esito della presente vertenza, invita il responsabile dell'URC di __________

a fare presente la problematica appena esposta dal suo collaboratore al

Servizio giuridico della Sezione del lavoro, affinché si attivi per fare in

modo che non vi siano ritardi nella trattazione delle domande degli assicurati

per dei motivi come quello appena illustrato. Questo tenuto conto anche del

fatto che l'assicurato è tenuto per legge ad inoltrare la sua domanda al più

tardi 10 giorni prima dell'inizio del corso proprio per permettere

all'amministrazione di esaminare le richieste.

Il sig. __________ sottolinea che questa

procedura vale per qualsiasi corso: senza avere registrato il profilo, non si

può emettere la decisione.

Il Presidente del TCA sottolinea al riguardo che

proprio gli attuali mezzi informatici dovrebbero permettere di inserire il

profilo a livello del Centro Misure Attive lo stesso giorno nel quale il

consulente del personale segnala il problema. Tale soluzione si giustifica

tanto più nei casi in cui come in quello del sig. RI 1, prima di emettere la

decisione formale viene effettuato un test e quindi passa un certo tempo tra il

momento della domanda e quello della decisione. (…)" (Doc. X)

Il lungo

tempo trascorso prima dell'emissione della decisione è infatti da ascrivere a

problemi di carattere tecnico-amministrativo e non alla difficoltà della

tematica da affrontare. Si tratta dunque di circostanze "sans rapport avec

le litige" (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).

Il TCA

rileva comunque che durante la frequentazione del corso (visto che si trattava

di un corso serale) l'assicurato ha ottenuto le indennità di disoccupazione (cfr.

doc. X), su questo aspetto, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 402 n° 639-641).

Per

quanto riguarda i costi del corso essi non possono venire assunti, malgrado il

ritardo ingiustificato dell'amministrazione in particolare, in considerazione

del fatto che, in sede di udienza, il collocatore ha dichiarato che "(…)

l'assicurato mi aveva manifestato con chiarezza la sua ferma intenzione di

seguire comunque questa formazione indipendentemente dall'ottenimento del

nostro aiuto o di una borsa di studio. (…)." (cfr. doc. X).

Inoltre

il teste ha precisato che: "(…) se avesse voluto interrompere la

formazione dopo il primo modulo, l'assicurato sarebbe stato penalizzato a

livello finanziario. Egli si era infatti impegnato a seguire tutto il corso.

L'URC allega al riguardo una copia del formulario di iscrizione. Tutti i moduli

costano 6'400.- franchi (si tratta di uno sconto). (…)." (cfr. doc. X).

Infine,

va segnalato che l'assicurato non ha inoltrato presso questo Tribunale un

ricorso per denegata giustizia ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 LPGA che avrebbe

avuto verosimilmente l'effetto di spingere l'amministrazione a finalmente

pronunciarsi sulla domanda.

Visto

tutto quanto precede il TCA deve dunque confermare la decisione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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