38.2004.45
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22 novembre 2004Italiano56 min
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Numero d'incarto:
38.2004.45
Data decisione, Autorità:
22.11.2004, TCA
Titolo:
un corso destinato prevalentemente a chi già lavora nel settore dell'informatica, settore attualmente saturo, non aumenta la possibilità d'impiego di un assicurato con un basso grado di formazione (scuola media). Termine entro il quale ragionevolmente va emessa una decisione concernente un corso
PROVVEDIMENTO DI FORMAZIONE
art. 1a cpv. 2 LADI
art. 59 LADI
art. 60 LADI
art. 85b LADI
art. 56 cpv. 2 LPGA
art. 81e cpv. 1 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.45
FS/DC/sc
Lugano
22 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 giugno 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 aprile 2004 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione dell'8 marzo 2004 l'Ufficio regionale di collocamento di __________
(di seguito URC) ha respinto la richiesta di RI 1 di frequentare un corso dal
titolo "__________", organizzato dalla __________ di __________,
argomentando:
"
(…)
Osservazioni:
L'assicurato ha fatto richiesta di riconoscimento
del presente corso già in settembre. A suo tempo gli era già stato confermato
che non vi erano i requisiti per un riconoscimento. Dopo una prima accettazione
della mia spiegazione, egli ha però preteso una decisione formale. Purtroppo
una serie di coincidenze ha portato a ritardare sino ad oggi la decisione
formale.
Fattispecie e motivi:
Il corso in oggetto non può essere riconosciuto
in quanto di fatto per l'assicurato deve essere considerato come un corso base,
non avendo egli una formazione in informatica. In effetti, l'assicurato ha una
formazione in altra professione e conseguentemente il presente corso non può
essere considerato come corso che gli permetta di aumentare le sue chances di
assunzione. Anche in considerazione del fatto che egli non può esibire una
proposta lavorativa in caso di assunzione, tale corso non può essere
riconosciuto. (…)"
(cfr. doc. 22)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato tramite il suo rappresentante,
l'avv. RA 1 (cfr. doc. 2), il 29 aprile 2004, l'URC ha emanato una decisione su
opposizione con la quale ha confermato la decisione di rifiuto della
frequentazione del corso "__________", osservando:
"
(…)
RI 1 è iscritto per il collocamento e controlla
la disoccupazione presso l'URC di __________ dal 3 giugno 2003.
In data 25.9.2003 ha presentato la domanda di
consenso per la frequentazione del corso __________ organizzato dalla __________
di __________.
Il 8 marzo 2004 l'URC di __________, ha emesso la
decisione negativa relativa al riconoscimento del corso. (LADI Art. 59, 60-62 /
OADI Art. 85-88).
Con opposizione 15 aprile 2004, rappresentato
dallo Studio legale e notarile RA 1 l'assicurato chiede il riesame e quindi
l'accoglimento della domanda.
L'Art. 59 della Legge assicurazione contro la
disoccupazione (LADI), stabilisce i principi per il riconoscimento dei
provvedimenti inerenti il mercato del lavoro:
L'assicurazione fornisce prestazioni
finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di
assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
Fatti
I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è
resto difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti
devono in particolare:
a.
migliorare l'idoneità al collocamento degli
assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b.
promuovere le qualifiche professionali secondo
i bisogni del mercato del lavoro;
L'Art. 60 LADI inerente la partecipazione a
provvedimenti di formazione recita inoltre:
Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente
corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di
reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
Per la partecipazione ai corsi possono
pretendere prestazioni;
a.
gli assicurati secondo l'articolo 59b
capoverso 1;
b.
le persone direttamente minacciate dalla
disoccupazione secondo l'articolo 62 capoverso 2.
Chi intende partecipare a un corso di propria
iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda
motivata corredata degli atti necessari.
Nel caso concreto RI 1 è in possesso del diploma
di scuola media. Egli ha in seguito lavorato dal 1990 per aziende del settore
industriale, dapprima in __________ e dal 2000 presso la __________ SA di __________
con mansioni di addetto alla qualità. Nel frattempo (1997) egli ha conseguito
il diploma di "esperto gestione della qualità" a conclusione di un
corso annuale.
Come comunicato al proprio consulente __________
sin dal primo colloquio del 13 giugno 2003 l'assicurato ha iniziato "da
alcuni anni la riqualifica per conto proprio in qualità di informatico".
Egli ha infatti seguito:
· il corso di __________
conseguendo il relativo diploma il 8.6.2002 (nota finale 4.7).
· Il corso di __________,
senza conseguire il diploma - 27.1.2004 (nota finale 3.8).
Durante il secondo colloquio con il consulente
(23.7.03) l'assicurato chiede informazioni circa la possibilità che la
disoccupazione gli riconosca un ulteriore corso. Viene informato della
necessità di presentare una domanda di frequentazione e dell'eventualità che
possa essere riconosciuto solo in presenza di un contratto.
Durante i colloqui successivi (5.9.04 e 17.10.04)
viene consegnata la documentazione e formalizzata la richiesta. L'assicurato da
subito manifesta la propria determinazione a frequentare il corso
indipendentemente dal riconoscimento da parte della disoccupazione, tant'è che
procede anche alla richiesta di una bora di studio.
In data 3 novembre l'assicurato inizia il corso.
L'URC trasmette il 7.11.2003 la documentazione
all'ufficio delle misure attive per la registrazione indispensabile
all'emissione della decisone. Nei mesi di gennaio e febbraio 2004 l'assicurato
sollecita più volte l'URC per l'emissione della decisione, avvenuta solamente
in data 8 marzo per una serie di disguidi nel passaggio della documentazione
con l'ufficio misure attive.
Con opposizione del 17 aprile 2004 l'assicurato
interpone opposizione avverso la decisione negativa del 8 marzo 2004.
Nella fattispecie il corso è stato respinto in
quanto si ritiene che la frequenza dello stesso non migliora l'idoneità al
collocamento dell'assicurato. Le possibilità di collocamento nelle professioni
informatiche sono oggi limitate. I requisiti richiesti ai candidati sono
generalmente basati su una solida formazione del settore (che l'assicurato non
possiede) o una significativa esperienza specifica di lavoro (che pure
l'assicurato non può vantare). Il solo possesso del diploma di utente
d'informatica __________ non può essere considerato requisito sufficiente per
il collocamento nelle professioni del settore informatico o nel campo
commerciale ove è normalmente richiesta una qualifica di base quale impiegato.
A ciò si può aggiungere che non vi è sul mercato una specifica richiesta di
personale competente sul sistema __________ come l'opposizione lascerebbe
intendere.
La volontà di qualificarsi nel capo informatico
corrisponde ad una precisa volontà dell'assicurato concretizzata mediante la
frequenza di due corsi __________ (di cui uno solo concluso con successo) e
manifestata sin dal primo colloquio con il consulente. Si sottolinea che non
rientra tra i compiti dell'assicurazione contro la disoccupazione la formazione
di base o la promozione del perfezionamento in generale.
Non può essere ritenuto l'URC responsabile di
danni economici all'assicurato per il ritardo nell'emissione della decisione in
quanto l'assicurato era informato dell'eventualità di una decisione negativa ed
egli ha liberamente deciso di frequentare il corso cercando anche altre fonti
di finanziamento (richiesta di una borsa di studio).
Le prestazioni assicurative per il
perfezionamento e la reintegrazione professionale devono essere messe in atto
solo se direttamente imposte dallo stato del mercato. Si tratta di un
presupposto che consente di evitare che siano erogate prestazioni non in
rapporto con l'assicurazione contro la disoccupazione. In conformità a quanto
sopra legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono
essere cumulativamente rispettate:
· deve trattarsi
di una riqualificazione o di un perfezionamento professionale, esclusa la
formazione di base o la conclusine della prima formazione o un perfezionamento
che sarebbe stato effettuato anche senza la disoccupazione.
· non deve
neppure trattarsi di un provvedimento usuale nelle aziende per l'introduzione
di nuovi collaboratori;
· l'assicurato
deve essere disoccupato o minacciato da disoccupazione e non deve essere
possibile assegnargli una occupazione adeguata.
· soprattutto il
corso deve migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurato.
Le condizioni sopra esposte non possono essere
cumulativamente rispettate nel caso RI 1.
Si ritiene che gli argomenti sollevati con
l'opposizione non permettono di giungere ad una conclusione differente rispetto
quanto stabilito con la decisione contestata." (Doc. B)
1.3. Contro
questa decisione il rappresentante dell'assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale ha chiesto che:
"1. Il
presente ricorso è integralmente accolto.
1.1. Pertanto
la decisione negativa (N° 207831536) è annullata e riformata nel senso che la
domanda del 5 settembre 2003 in merito alla copertura dei costi del corso
informatico è accolta.
2. Protestate
tasse, spese e ripetibili." (cfr. doc. I, pag. 6)
A
sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell'assicurato ha addotto che:
" (…)
1. In data 5
settembre 2003 il signor RI 1 ha inoltrato una domanda per ottenere il
finanziamento da parte dell'assicurazione disoccupazione per un corso di
informatica presso il __________ di __________, vertente precisamente sul
sistema __________. II corso avrebbe avuto inizio nel corso del mese di
novembre 2003.
In verità, il ricorrente aveva già
informato il proprio collocatore con uno scritto inviato per posta elettronica
in data 19 agosto 2003 (doc. C), con il quale era stata richiesta la
possibilità di frequentare un corso per ottenere la certificazione di
amministratore __________.
In data 20 agosto 2003 il consulente
del personale dell'Ufficio regionale di collocamento di __________, rispondendo
allo scritto del ricorrente, aveva suggerito di "prendere nuovamente
contatto con la scuola e chieder loro se vi è la possibilità di fermare un
posto per lei con riserva però di ottenere l'autorizzazione da parte nostra
prima di confermare l'effettiva iscrizione" (doc. D). Ora, si ripete,
tale risposta era stata inviata il 20 agosto 2003 per il corso che
sarebbe iniziato nel mese di novembre.
Con ulteriore scritto 22 agosto 2003,
il ricorrente informa di aver consegnato presso il segretariato la
documentazione inerente il corso di formazione __________, come confermato
dalla risposta di medesima data da parte del consulente del personale. (doc. E)
In data 9 ottobre 2003, non avendo
ancora ottenuto alcuna risposta e avvicinandosi l'inizio del corso, la scuola
sollecitava l'iscrizione definitiva. II ricorrente ha quindi nuovamente
informato il consulente del personale, chiedendo nuovamente una decisione in
merito alla copertura del corso da parte della disoccupazione. (doc. F)
Con risposta del giorno seguente, il
signor __________ comunica al ricorrente di essere anch'egli in attesa di una
risposta in merito.
In data 11 novembre 2003 il
ricorrente informa il signor __________ di essere stato convocato per 2 giorni
di test presso la piattaforma informatica di __________, presso la quale egli
verrà giudicato in merito alle proprie conoscenze informatiche (doc. G). Non
sono a disposizione del ricorrente gli esiti di tale test, ma si richiamano
direttamente dall'Ufficio regionale di collocamento di __________.
Non ricevendo alcuna decisione in
merito alla copertura dei costi, il signor RI 1 si è trovato, a quasi tre mesi
dalla domanda, a dover decidere se mantenere l'iscrizione al corso, oppure se
ritirarsi, visto che i posti liberi erano ormai tutti occupati e la scuola
chiedeva la conferma definitiva al partecipante. Essendo il corso strutturato a
moduli, egli aveva la possibilità di iniziare con il primo di essi, ed
eventualmente ritirarsi dagli altri.
L'opponente ha quindi deciso di
iniziare a seguire il corso, che è poi terminato lo scorso mese.
Con nuovo scritto 13 gennaio 2004
(doc. H), il ricorrente ha chiesto al signor __________ una decisione in merito
alla copertura dei costi, avendo ricevuto la richiesta di pagamento per la
prima rata da parte della scuola. A questo momento il ricorrente avrebbe potuto
ancora rinunciare agli altri moduli, pagando unicamente la prima rata.
Unicamente con decisione 8 marzo 2004
l'Ufficio regionale di collocamento ha comunicato di respingere la domanda 5
settembre 2003, nel momento in cui addirittura il corso era in fase conclusiva,
ad oltre 6 mesi dalla domanda formale, e a 7 mesi dalle prime richieste
informali.
Si ricorda che l'art. 81 LADI
prescrive al partecipante al corso di presentare la domanda di consenso entro
10 giorni dall'inizio del corso, il signor RI 1 l'aveva presentata ben 2
mesi prima!
Prove: documenti,
testi, richiamo documenti, edizione documenti, perizia.
2. Sicuramente
il signor RI 1 aveva inoltrato tempestivamente la domanda per il consenso
alla partecipazione al corso, chiedendo il rimborso delle spese di iscrizione
al corso stesso, conformemente all'art. 60 cpv. 2 LADI.
La domanda del ricorrente è stata
respinta dapprima in quanto, a mente dell'Ufficio regionale di collocamento, la
frequenza del corso non avrebbe migliorato
l'idoneità al collocamento dell'assicurato, essendo limitate le possibilità di
collocamento nelle professioni informatiche.
Ora,
il signor RI 1 non ha avuto l'idea di iniziare un corso informatico per avere
basilari conoscenze in materia, ma bensì è un appassionato conoscitore di
informatica che ha intravisto le possibilità offerte dalla conoscenza del nuovo
sistema informatico __________. Egli ha in passato, come riconosciuto dallo
stesso Ufficio, seguito privatamente ulteriori corsi, conseguendo il diploma di
Utente informatico __________ e seguendo il corso di Office supporter __________.
L'esame di questo secondo corso verrà ripetuto nel corso del presente mese di
giugno.
Tutto
ciò dimostra che il corso scelto non costituiva una nuova formazione di base da
parte del signor RI 1, ma un perfezionamento di uno studio iniziato già da
tempo nella materia informatica. II test a cui lo stesso è stato sottoposto a __________
potrà confermare tali affermazioni.
Prove: come sopra.
3. Inaccettabile per il signor RI 1 è soprattutto
il ritardo inammissibile con cui l'Ufficio ha proceduto a rispondere
alla domanda.
Ora,
per affermare che le possibilità di collocamento nelle professioni informatiche
sono limitate non occorrono certamente 7 mesi, né conoscenze specifiche e
approfondite del mercato del lavoro. Fin dall'inoltro della domanda sarebbe
stato possibile dare questa precisa motivazione al signor RI 1, ma ciò non è
stato fatto e si sono attesi 7 mesi.
Come
confermato dallo scritto allegato, al ricorrente è stato consigliato di
riservare un posto presso la scuola e di attendere comunque ancora una
decisione formale. In seguito egli è stato invitato ad un test a __________,
durante il quale egli è stato esaminato approfonditamente nella materia.
Soprattutto quest'ultimo elemento ha lasciato supporre al signor RI 1 che il
corso fosse effettivamente coperto dalla Cassa, dal momento che erano state
verificate le sue conoscenze nella materia e l'esito, a dire del ricorrente,
era stato positivo. Lo stesso esaminatore a __________ aveva suggerito la
frequenza del corso in seguito scelto dal ricorrente.
Il lungo
ritardo, il test eseguito presso la piattaforma informatica hanno
effettivamente fatto nascere precise aspettative nel ricorrente. È vero,
l'Ufficio non aveva assicurato la copertura del corso, ma deve tuttavia essere
protetta l'aspettativa del privato nei confronti dell'autorità (DTF 101 la 120 ss,
Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, n. 177 a pag. 93).
La buona fede del ricorrente deve trovare protezione, mediante integrale
copertura del corso informatico. II signor RI 1 ha fatto tutto il possibile per
ottenere in tempi ragionevoli una decisione, producendo la necessaria
documentazione e sollecitando più volte l'Ufficio regionale di collocamento;
egli ha dunque applicato tutta l'attenzione che le circostanze imponevano.
Non è accettabile dopo tutti i
solleciti del ricorrente, dopo le prove a cui è stato sottoposto e dopo 7 mesi
di attesa sostenere genericamente che le possibilità di impiego nell'ambito
informatico sono ridotte! Tale affermazione avrebbe potuto e dovuto essere
allora comunicata entro 7 giorni, non 7 mesi dalla domanda!
Prove: come sopra.
4. Nella
decisione impugnata, il lunghissimo tempo trascorso prima della decisione viene
giustificato sostenendo che sarebbe avvenuta "una serie di disguidi".
Lo scopo degli art. 59 ss LADI è
quello di permettere una reintegrazione ai disoccupati, seguendo corsi di
riqualificazione o di perfezionamento professionale. Se però ogni volta che
viene inoltrata una domanda occorre attendere così tanto tempo per una
risposta, sono rese di fatto inutili le norme citate, in quando il disoccupato
non ha la possibilità di iscriversi ad alcun corso senza avere la certezza di
una copertura dei costi.
La "serie di disguidi" non
può e non deve essere ignorata e accettata. Come accennato in precedenza, il
corso era strutturato a moduli. Al termine di ogni modulo era richiesta al
partecipante la volontà a partecipare al successivo modulo. In questo modo, il
lungo ritardo e la conseguente risposta negativa hanno obbligato il signor RI 1
a seguire tutto il corso, per poi vedersi recapitare la decisione negativa. Se
la decisione fosse stata presa nel mese di novembre, probabilmente il signor RI
1 non avrebbe iniziato il corso, ma anche una decisione giunta nel mese di
gennaio avrebbe permesso di decidere di rinunciare ad alcuni moduli.
Anche per questo ulteriore motivo si
ritiene che il lungo e ingiustificato ritardo debba giustificare l'integrale
copertura del corso informatico.
Si contesta pertanto l'affermazione
dell'Ufficio di collocamento, secondo il quale l'URC non possa essere ritenuto
responsabile per i danni economici per il ritardo nell'emissione della decisione
"in quanto l'assicurato era informato
dell'eventualità di una decisione negativa ed egli ha liberamente deciso di
frequentare il corso cercando anche altre fonti di finanziamento".
È
evidente, ogniqualvolta vi è un obbligo ad inoltrare una domanda, che esiste
l'eventualità di una decisione negativa; ciò tuttavia non permette all'autorità
di non decidere, agendo di fatto con denegata giustizia. II ricorrente ha sì
cercato ad un certo momento di trovare altre "fonti di finanziamento"
, visto che la risposta non giungeva.
Tuttavia la domanda di una borsa di studio è stata subito respinta, per cui
tale elemento non può far ritenere che il ricorrente fosse a conoscenza o
potesse presumere che la sua domanda sarebbe in seguito stata respinta. Si
ripete, al contrario, che tutti gli elementi e il comportamento tenuto dall'URC
hanno portato il ricorrente a ritenere che il corso sarebbe stato
coperto." (Doc. I, pag. 2-6)
1.4. Nella sua
risposta del 16 giugno 2004 l'URC ha chiesto di respingere il ricorso e ha osservato
che:
"
(…)
La posizione del nostro ufficio in merito alla decisione di non
riconoscere il corso "__________" è stata ampiamente dettagliata
nella decisione all'opposizione emessa in data 29 aprile 2004.
Considerandi
II ricorso contesta essenzialmente il ritardo nell'emissione della
decisione da parte del nostro ufficio giudicato inammissibile e sostiene che,
se tempestivamente informato della decisone negativa, il signor RI 1 non
avrebbe iniziato o comunque avrebbe successivamente interrotto la frequenza del
corso.
In merito ci siamo già espressi nella decisione all'opposizione ma
ci preme in questa sede ribadire che l'assicurato aveva chiaramente manifestato
al consulente la propria ferma intenzione a frequentare il corso
indipendentemente dal riconoscimento o meno dello stesso da parte della
disoccupazione. Egli era pertanto certamente informato della possibilità di un
esito negativo.
Da parte nostra ribadiamo che la decisione negativa è legata al
mancato rispetto del presupposto di base per il riconoscimento del corso
costituito dal miglioramento dell'idoneità al collocamento, nonché dal fatto
che la frequenza di corsi nel settore informatico rappresentano un percorso che
è da considerare come una formazione di base che il signor RI 1 aveva da
qualche anno intrapreso per proprio conto. La determinazione a rivolgersi a
professioni del settore informatico risponde alla volontà di seguire i propri
interessi, di migliorare il proprio livello di formazione e della propria
situazione economica: fattori questi che secondo le disposizioni del SECO
escludono la possibilità di presa a carico da parte della disoccupazione."
(Doc. III)
1.5
Con lettera
del 1° luglio 2004 il rappresentante dell'assicurato ha trasmesso al TCA il
prospetto di presentazione del corso seguito dal suo assistito e la lettera del
30.
giugno 2004 con la quale il Responsabile della formazione continua, sig. __________,
ha confermato all'assicurato che le sue conoscenze informatiche corrispondevano
con i requisiti di entrata previsti dal percorso formativo __________ (cfr.
doc. V e allegati doc. I/1 e I/2).
Il doc. V
unitamente agli allegati sono stati notificati all'URC (cfr. doc. VI) che, con
lettera del 16 agosto 2004, ha comunicato al TCA di non avere ulteriori
particolari osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).
1.6
Il 25
ottobre 2004, previa citazione scritta (cfr. doc. VIII e IX), il presidente del
TCA ha proceduto alla discussione di causa con le parti e all'audizione del
teste __________.
In quell'occasione
è stato steso un verbale del seguente tenore:
"
(…)
compaiono:
- RI 1, ricorrente;
- avv. RA 1, rappr. del ricorrente;
- __________ dell'URC di __________;
- __________ dell'URC di __________;
e si procede alla discussione di causa:
Rispondendo al Presidente del TCA, l'assicurato conferma
di avere seguito il corso dal 13.11.2003 al 29.4.2004.
Mentre seguivo il corso ho cercato lavoro. Ho
consegnato le ricerche. Sono state ritenute valide.
Rispondendo ad una domanda del giudice sulla
questione a sapere se egli era disposto ad abbandonare il corso se gli fosse
stato assegnato un impiego adeguato, l'assicurato risponde che non ne vedeva la
ragione visto che si trattava di un corso serale.
Preso atto di questa risposta, il Presidente del
TCA chiede ai rappresentanti dell'Amministrazione se l'assicurato ha ottenuto
la normale indennità di disoccupazione. La risposta è positiva. La decisione
impugnata si limita a rifiutare i costi del corso.
Il Presidente del TCA chiede all'assicurato cosa
ha fatto dopo la fine del corso. Egli risponde che ha proseguito nelle ricerche
di un'attività lucrativa. Precisa inoltre di non avere ancora reperito un nuovo
impiego, ma di avere ricevuto solo risposte vaghe.
Rispondendo ad un'altra domanda, l'assicurato
sottolinea che i datori di lavoro rispondono alle sue domande nel senso che il
curriculum va bene ma il mercato del lavoro è saturo.
Il Presidente del TCA chiede all'Amministrazione
di volere precisare quali documenti sono stati inviati al TCA, ad esempio se
esiste una lista. I rappresentati dell'Amministrazione rispondono che non
esiste una lista.
Rispondendo al Presidente del TCA precisano che
effettivamente si tratta dei documenti da 1 a 19.
Con riferimento al doc. 2, il Presidente del TCA
chiede se sono stati allegati i doc. da A a D prodotti dal rappresentate
dell'assicurato.
I rappresentati dell'amministrazione rilevano che
effettivamente nel loro incarto questi allegati figurano in originale, per cui
verosimilmente non sono stati prodotti.
Il giudice delegato li acquisisce seduta
stante.
Il Presidente del TCA prende atto da questa
decisione che la domanda è stata respinta in quanto è considerata una
formazione di base.
Il Presidente del TCA chiede all'amministrazione
se è stata allegata la domanda dell'assicurato. La risposta è no. Il giudice
delegato acquisisce la domanda.
Egli precisa che proprio la carenza della
documentazione negli atti prodotti dall'URC ha reso necessario la convocazione
dell'odierna udienza.
Riguardo al doc. 3 (decisione del 10.11.2003), il
sig. __________ precisa che l'Ufficio delle Misure Attive prevede che prima di
concedere qualsiasi corso di informatica viene fatto questo test, che è durato
nel caso concreto 2 giorni, che l'assicurato ha seguito.
Viene poi redatto un resoconto e stabilito a che
livello l'assicurato può accedere. Questo protocollo viene trasmesso a noi. In
linea di massima ci sono tre livelli e si sceglie a quale iscrivere gli
assicurati.
In questo caso era qualche cosa in più, perché
non era un normale corso di informatica.
Sulla base della valutazione la domanda è stata
respinta (valutazione del 3.12.2003).
Il Presidente del TCA chiede al sig. __________
come mai la decisione è stata presa soltanto nel mese di marzo 2004. La
risposta è che per potere prendere una decisione, positiva o negativa che sia,
il profilo del corso deve essere inserito nel sistema Colsta dall'Ufficio delle
Misure Attive. Nel caso concreto la persona che aveva in mano il settore
dell'informatica era assente per gravidanza e nessuno ha inserito questi dati,
così il tempo è trascorso. L'assicurato continuava a sollecitare ed io a mia
volta sollecitavo. Ad un certo punto una nuova persona è stata incaricata di
occuparsi del settore dell'informatica, così i dati hanno potuto essere
inseriti. A quel momento ho potuto prendere la mia decisione.
Il Presidente del TCA, indipendentemente
dall'esito della presente vertenza, invita il responsabile dell'URC di __________
a fare presente la problematica appena esposta dal suo collaboratore al
Servizio giuridico della Sezione del lavoro, affinché si attivi per fare in
modo che non vi siano ritardi nella trattazione delle domande degli assicurati
per dei motivi come quello appena illustrato. Questo tenuto conto anche del
fatto che l'assicurato è tenuto per legge ad inoltrare la sua domanda al più
tardi 10 giorni prima dell'inizio del corso proprio per permettere
all'amministrazione di esaminare le richieste.
Il sig. __________ sottolinea che questa
procedura vale per qualsiasi corso: senza avere registrato il profilo, non si
può emettere la decisione.
Il Presidente del TCA sottolinea al riguardo che
proprio gli attuali mezzi informatici dovrebbero permettere di inserire il
profilo a livello del Centro Misure Attive lo stesso giorno nel quale il
consulente del personale segnala il problema. Tale soluzione si giustifica
tanto più nei casi in cui come in quello del sig. RI 1, prima di emettere la
decisione formale viene effettuato un test e quindi passa un certo tempo tra il
momento della domanda e quello della decisione.
e si procede all'esame del teste:
- __________, nato il __________, __________,
attinente di __________, domiciliato a __________;
il quale, invitato a rispondere secondo verità ed
ammonito delle conseguenze di una falsa testimonianza, giura e interrogato
risponde:
Conosco il sig. RI 1.
Sono un funzionario dello Stato e mi occupo in
particolare della formazione continua della __________.
__________ è un'alternativa al sistema Windows.
E' già da qualche anno che esiste, attualmente il confronto tra i due è molto
acceso.
Per quel che riguarda l'utente finale, Windows ha
la fetta di mercato più grossa (80/85%).
Per quanto riguarda l'ambito server la situazione
è indubbiamente più aperta, non c'è un sistema che ha fette di mercato maggiori
dell'altro, siamo allo stesso livello.
La partita si gioca però evidentemente
sull'utente finale, dove l'aspetto finanziario è estremamente importante, e qui
__________ lancia la sua scommessa.
La filosofia operativa è differente. __________
non è il nome di un'azienda, si tratta di una comunità di hacker, che non
sviluppa software a scopo di lucro ma con la passione di sviluppare un sistema
alternativo a Miscrosoft.
In termini di licenze __________ non costa nulla,
costa però in termini di consulenza.
Per l'utente finale, dal profilo grafico, __________
è molto simile a Windows. Come sistema operativo, __________ è più forte, più
sicuro di fronte ad attacchi (ad esempio virus). Il difetto è che per esempio a
livello di utente non è così facile da utilizzare, vi è l'interfaccia, però per
farlo funzionare occorre ricorrere a dei codici. E' vero che alcuni settori
pubblici (in Germania soprattutto e in qualche realtà italiana) si sta
testando. Al momento attuale è però un po’ azzardato. Ad una segretaria ad
esempio può non essere così immediato.
Il sig. RI 1 ha frequentato il corso in
questione. Gli abbiamo rilasciato un attestato di frequenza. Tale attestato
viene prodotto seduta stante dall'URC di ____________.
I 4 moduli di cui si compone la formazione
possono essere così esposti:
- Corso Base
- Corso di Amministratore di sistema
- Corso di Amministrazione (Rete 1)
- Corso di Amministrazione (Rete 2).
Alla conclusione di questi 4 moduli si possono
sostenere degli esami di certificazione, che non sono gestiti da noi e che
permettono di certificare la conoscenza di __________, e che ha una valenza
internazionale.
A livello informatico, si tende a certificare
delle conoscenze e non ad allestire certificati di presenza.
Il sig. RI 1 ha seguito questi 4 moduli, quindi
potrebbe iscriversi agli esami.
Rispondendo al Presidente del TCA il sig. RI 1
precisa che non ha ancora effettuato questi esami perché non vi è una data
limite.
Il Presidente del TCA chiede al teste se, tenuto
conto della difficile situazione occupazionale anche di informatici con
formazione accademica, ritiene che nel caso concreto il corso seguito
dall'assicurato senza avere conseguito il certificato di conoscenza migliora
oppure no la sua idoneità al collocamento.
A titolo di premessa il teste precisa di essere
stato designato consulente della Divisione della formazione professionale con
il compito di supervisionare l'attività della "Ti.cer", società che
ha ricevuto il mandato dall'Ufficio delle Misure attive, per valutare quali
corsi possono essere sostenuti dall'assicurazione contro la disoccupazione.
Il sig. __________ precisa che si tratta della
società che deve valutare le conoscenze e competenze degli assicurati.
Rispondendo alla domanda, il teste afferma di non
avere mai nascosto a nessuno che il corso di __________ è una scommessa per
coloro che non lavorano già nell'informatica o che non conoscono il sistema __________.
Questo corso è frequentato in buona parte da persone che già lavorano
nell'informatica e che già utilizzano il sistema __________ in azienda e lo
vogliono ampliare o vogliono consolidare le conoscenze.
Il Presidente del TCA chiede al teste se in un
caso come quello del sig. RI 1 la certificazione costituisce una condizione
necessaria per reperire un nuovo impiego. Il teste risponde che visto che
l'assicurato non lavora già, tale certificazione è quasi d'obbligo per trovare
un nuovo lavoro.
Il Presidente del TCA chiede indipendentemente
dalla questione della certificazione, se nel settore dell'informatica occorre
possedere una formazione di base minima per potere ottenere un impiego. Il
teste risponde da una parte che attualmente il mercato è saturo, d'altra parte
che in generale è richiesto almeno un bagaglio culturale minimo (ad esempio
maturità professionale). Egli sottolinea di conoscere dei casi eccezionali in
cui pur non disponendo di una formazione di base di livello elevatissimo, le
persone hanno comunque ottenuto un impiego e sono apprezzate per la loro
specializzazione, grazie ad un'importante esperienza e ad una serie di
certificazioni.
L'URC di __________ non ha nessuna domanda per il
teste.
Rispondendo all'avv. RA 1, il teste precisa che
se avesse voluto interrompere la formazione dopo il primo modulo, l'assicurato
sarebbe stato penalizzato a livello finanziario. Egli si era infatti impegnato
a seguire tutto il corso. L'URC allega al riguardo una copia del formulario di
iscrizione. Tutti i moduli costano 6'400.- franchi (si tratta di uno sconto).
L'avv. RA 1 non ha altre domande da porre al
teste.
Il presidente del TCA, alle ore 11.20, ringrazia
il teste e lo congeda.
si riprende ora la discussione di causa:
l'URC di __________ ribadisce che non ritiene
dato il presupposto del miglioramento dell'idoneità al collocamento. Precisa di
avere già avuto in passato delle esperienze senza esito positivo nel caso di
alcuni assicurati che avevano seguito delle certificazioni Microsoft e che
disponevano di una formazione di base superiore rispetto a quella
dell'assicurato.
Riguardo alla questione a sapere se si tratta o
no di una formazione di base, il sig. __________ sostiene che vista la
formazione di base dell'assicurato (diploma di scuola media) questa formazione
si inserisce assieme agli altri corsi da lui frequentati in passato, nella
formazione di base in informatica. Non si tratta dunque di un perfezionamento
come sarebbe il caso per persone uscite dal Politecnico o dalla Scuola
superiore di informatica.
Il Presidente del TCA chiede al sig. __________
se ritiene che il ritardo con il quale è stata presa la decisione può avere
qualche effetto come richiesto nel ricorso. La risposta è no, perché
l'assicurato mi aveva manifestato con chiarezza la sua ferma intenzione di
seguire comunque questa formazione indipendentemente dall'ottenimento del
nostro aiuto o di una borsa di studio.
L'avv. RA 1 riconferma quanto esposto nel
ricorso. Riguardo alle affermazioni del teste egli sottolinea che è stato
precisato che vi sono possibilità di impiego se si acquisiscono conoscenze
specialistiche. E' proprio quello che ha fatto l'assicurato con il corso in
questione.
Riguardo alla formazione di base, l'avv. RA 1
sottolinea che si è trattato di un corso di perfezionamento. Del resto egli si
è sottoposto ad un test proprio in vista di questa formazione, che ha attestato
che egli aveva già delle conoscenze di base.
Rispondendo al Presidente del TCA, il sig. __________
precisa che in questo caso non è stato espresso nessun preavviso negativo da
parte dell'Ufficio misure attive. In genere tali preavvisi vengono ad esempio
emessi quando vi sono dei dubbi sulla qualità del corso o sui costi dello
stesso.
Il Presidente del TCA ricorda che secondo una
disposizione della LPGA è possibile ricorrere al Tribunale delle assicurazioni
anche quando l'amministrazione tarda ad emettere una decisione.
(…)." (cfr. doc. X)
in
diritto
in
ordine
2.1
La decisione
impugnata del 29 aprile 2004 è stata emanata dall'URC di __________.
Gli URC,
in virtù dell'art. 85b LADI e sulla base delle competenze conferite loro
tramite una direttiva interna, sono competenti a esaminare le domande relative
alla frequentazione di un provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. la
sentenza del TCA del 20 novembre 2003 nella causa B., inc. 38.2003.55).
Il
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 15 ottobre 2003, ha peraltro già modificato
il Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai
disoccupati del 4 febbraio 1988 precisando espressamente all'art. 2a lett. b i
compiti delegati agli URC dalla Sezione del lavoro (cfr. Bollettino ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi del 17 ottobre 2003, 38/2003, pag. 281-282).
Tale modifica è stata approvata dalla Confederazione, e meglio dal Dipartimento
federale dell'economia, il 5 novembre 2003 (cfr. scritto del 5 novembre 2003
del Consigliere federale Joseph Deiss di cui all'inc. 38.2003.55).
2.2
L'assicurato
ha frequentato il corso __________ organizzato dalla __________ di __________ (cfr.
doc. X e 21).
Il TCA
entra pertanto nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato
irricevibile i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi, cfr.
STCA del 3 febbraio 2004 nella causa P., 38.2003.83 e STCA del 2 aprile 2004
nella causa C., 38.2004.12).
2.3
Il TCA
constata inoltre che, come sottolineato in corso di udienza (cfr. consid. 1.6),
l'amministrazione non ha inviato tutta la documentazione in suo possesso.
Al
riguardo va ribadita qui la necessità che l'amministrazione produca tutta la
documentazione necessaria per poter esaminare il caso e che i suoi atti vengano
debitamente numerati con numeri arabi (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti
sociali fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 49 nota 37).
Nel
merito
2.4
Il 1° luglio
2003.
è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,
accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.
2502.
segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione
della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Pertanto,
a mente del TCA, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.6) concernente il vecchio
Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni
per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione
(provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua
validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
2.5
Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr.
art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo
6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento
dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1.
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2.
I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida
e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3.
Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
4.
I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59.
cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C
201/02, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale
concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469
segg.).
Il nuovo
art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di
formazione e stabilisce che:
"
1.
Per
provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché
aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2.
Per la partecipazione
ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b
capoverso 1;
b. le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62
capoverso 2.
3.
Chi intende
partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al
servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4.
Nella misura
in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
5.
I provvedimenti
di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti,
per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre
2002.
sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di
promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."
2.6
In
conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno
posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr.
DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998
N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid.
1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31;
DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo,
"Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno,
pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di
formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60
cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve
trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una
reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;
DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.
1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid.
2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di
"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.
17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima
formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8
gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale
generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza
disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.
1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi
di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di
nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.
pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR
1999.
ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve
essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;
cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione
adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile
1987.
nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi
soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve
esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI
e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso
in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende
frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.
12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA
1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;
DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e
179).
Le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di
reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la
frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60
cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben
strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:
"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e
tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le
"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo
con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986
N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti
dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse
appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la
frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre
possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura
l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA
1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,
Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.
125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei presupposti
per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI
ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr.
DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
2.7
A titolo di
"provvedimenti di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso
di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.
Il
perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o
completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del
perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso
genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la
disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i
corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e
tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella
sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La
riconversione professionali per definizione prepara i disoccupati ad essere
attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo,
op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA
1993/94 N.6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid.
2, pag. 262-263).
In linea
di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché
l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto
pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr.
D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Una
formazione di base o una nuova formazione completa non può invece essere
finanziata sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tale formazione
può essere assunta dall’assicurazione contro la disoccupazione, soltanto alle
condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a,
pag. 57-58).
In una
sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il
giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di
formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile
dalla LADI e non un perfezionamento o riqualificazione professionale.
In quell'occasione
l'Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.
5.1
In concreto dagli atti emerge che
l'assicurata, di formazione segretaria d'albergo, non ha praticamente mai
svolto la professione appresa per incompatibilità con i propri compiti di madre
di una bimba nata nel 1994 con problemi psicologici, ripiegando per circa due
anni sull'attività di commessa, ambito in cui, per motivi familiari e per
carenza di competenza nel ramo, non ha più reperito un impiego dal settembre
2000.
Durante l'iscrizione all'assicurazione
disoccupazione T.________ si è interessata dapprima all'attività di aiuto
familiare, senza ottenere tuttavia l'ammissione al relativo corso di
formazione.
In seguito essa ha fatto presente alla propria
collocatrice uno spiccato interesse per la professione di massaggiatrice
medica, attività che ha pure svolto a titolo gratuito e amatoriale su amici e
parenti nell'anno precedente; in tale ambito essa ha pure cercato impiego,
senza successo.
5.2
In primo luogo questa Corte deve rilevare che
la circostanza di aver eseguito massaggi su amici e parenti non prova, con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali
(DTF 121 V 204), che l'assicurata usufruisca, nel settore del massaggio medico,
di una formazione empirica tale da giustificare il riconoscimento di un
perfezionamento professionale a carico dell'assicurazione contro la
disoccupazione e, meglio, di un adeguamento o di una estensione della
formazione di base allo sviluppo tecnico e economico attuale (Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, no. 12 all'art. 59).
5.3
La formazione in esame potrebbe invece
adempiere i presupposti di una riqualificazione professionale, ritenuto che
tramite la nuova formazione l'assicurata svolgerebbe un'attività completamente
diversa da quella precedente (DTF 96 V 33 consid. 2).
6.
6.1
In proposito va rilevato che il presupposto
del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la
situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel
1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari
extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti
l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età,
dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche
dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid.
3c).
6.2
Controversa è, invece, la possibilità di un
miglioramento concreto dell'idoneità al collocamento tramite il provvedimento
di cui è stata chiesta l'assunzione e, quindi, la questione relativa
all'indicazione della misura da un punto di vista del mercato del lavoro.
Questo tema non va però risolto in questa sede,
poiché, come indicato al considerando seguente, il ricorso dev'essere respinto
per altri motivi. In proposito occorre in ogni caso precisare che appare
perlomeno probabile che l'interessata, al termine della formazione in esame,
avrebbe la possibilità di essere collocata. In effetti secondo il direttore
della scuola tutti gli studenti dell'ultimo corso hanno reperito un impiego. È
per contro irrilevante il fatto, menzionato dall'amministrazione, secondo cui
non vi sono posti vacanti noti all'URC. Per reperire un impiegato non è infatti
in alcun modo necessario rivolgersi agli uffici preposti all'esecuzione
dell'assicurazione disoccupazione.
Non va dimenticato infine che questa formazione
permette di lavorare anche a domicilio ed eventualmente in proprio. Tali
possibilità di impiego ampliano indiscutibilmente le possibilità di reperire un
posto di lavoro, contrariamente a quanto accade per commesse e segretarie
d'albergo. L'idoneità al collocamento dell'assicurata, in relazione anche alla
sua particolare situazione familiare, verrebbe pertanto senz'altro migliorata
concretamente.
7.
Pure in discussione è la durata del corso,
ritenuta eccessiva dai primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al
doppio del limite annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure
inerenti il mercato del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.
7.1
In proposito va rilevato che questa Corte non
ha riconosciuto quale riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la
disoccupazione, bensì quale formazione di base, un corso di durata biennale in
pedagogia sociale (sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid.
2.
), ritenendo pure troppo elevata la durata della formazione quale consulente
psicologica individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3),
così come quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106 consid.
2).
Secondo giurisprudenza e dottrina, i
provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere
un adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (già citata
sentenza del 18 novembre 2003 in re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36
all'art. 59). Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi
superata al momento della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe
essersi nel frattempo di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi
auspicati sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati.
Comunque, come già evidenziato, la giurisprudenza
prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite annuale, in
caso, ad esempio, di corsi estensivi. A mente di questa Corte tuttavia nel caso
concreto non ci si trova confrontati con un corso di questo genere, bensì,
eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo. Secondo la
documentazione agli atti la frequenza scolastica è pari a circa sei ore
giornaliere; non si tratta quindi di un corso a tempo parziale, come ad esempio
un corso serale, bensì di una formazione a tempo pieno.
7.2
Alla luce di quanto sopra esposto si deve
concludere che già soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il
corso di massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere
considerato quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a
carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI,
bensì quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio
impugnato.
(…)." (cfr. STFA del 22 marzo 2004 nella
causa T.-S., C 11/02)
In
un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva
preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva
seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und
Multimedia" la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Nach Gesetz und Rechtsprechung sind
Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung
nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in
gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen
eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende
Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche
dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt
anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche
Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem
Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner
beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein
und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch
jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des
Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche
Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V
398.
Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261
mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche
Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die
Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder
wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den
gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre
(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch
absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht
arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,
indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen
lassen (BGE 111 V 276).
(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella
causa K., C 29/03)
2.8
La
riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre
migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).
Per poter essere
finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un
corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la
prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel
caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al
collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un
perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo,
op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA
ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso
l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle
di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo
il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr.
D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Anche
nella più sopra citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la
nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im
konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der
Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.
Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die
Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel
absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem
Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,
je mit Hinweisen).
(…)."
(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C
29/03, consid. 4.1)
In una
sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha statuito su un ricorso
inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton
Argovia che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del lavoro
aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso
"Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione
o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al
collocamento.
La nostra
Alta Corte ha in particolare rilevato:
"
aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der
Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne
einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine
Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus
persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist
vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten
erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f.
mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit
schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur
Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt,
ist dabei unerheblich.
bb) Nachdem der
Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche
mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn
der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint
- bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen
Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen RAV-Personalberaterin
überzeugend, dass der beantragte Kurs die Vermittlungsfähigkeit massiv
verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage des KIGA in seiner vorinstanzlichen
Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass der Versicherte als EDV-Analytiker
und Programmierer auf älteren Programmiersprachen tätig war und er durch
Erlernen von neuen Sprachen im Bereich Programmierung durchaus gute Chancen
hätte, eine Stelle zu finden." (cfr. DTF 128 V
197-198)
2.9
Nell'evenienza
concreta l'URC ha respinto la richiesta dell'assicurato di frequentare un corso
dal titolo "__________", organizzato dalla __________ di __________
di __________, in quanto ha ritenuto che lo stesso non migliora l'idoneità al
collocamento dell'assicurato e inoltre configura una formazione di base (cfr. consid.
1.1
e 1.2).
Nel suo
"Curriculum Vitae" l'assicurato ha indicato, in particolare, quanto
segue:
"
(…)
Titolo di studio conseguito: Diploma di
scuola media
(…)
Formazione
professionale: 1997-1998 Attestato d'esperto gestione qualità (ISO 9001)
2001-2002
Utente informatico __________, c/o __________
2003-
Office Supporter __________, c/o __________
(…)
Esperienze
professionali: 1990-1995 Operaio specializzato elettromeccanico-cablatore.
1995-1999
Controllo qualità, laminati d'acciaio e incaricato nello stoccaggio dei
materiali finiti.
(Professioni
svolte in Italia)
2000-2003
Collaboratore / Responsabile controllo qualità. Settore strumenti di misura
(ISO 9002).
(…)."
(cfr. doc. 17)
L'assicurato
ha ottenuto il certificato di "Utente d'informatica __________ "
mentre non ha superato gli esami per ottenere quello di "Office -
Supporter __________ " (cfr. doc. 23 e 24).
Il 25
ottobre 2004 è stato sentito come teste __________, un funzionario che si
occupa della formazione continua della __________ e che ha pure organizzato il
corso frequentato dall'assicurato.
Invitato
ad esprimersi sulle possibilità che tale corso migliori l'idoneità al
collocamento dell'assicurato tenuto conto della formazione professionale
precedentemente acquisita, il teste si è così espresso:
"
(…)
Il Presidente del TCA chiede al teste se, tenuto
conto della difficile situazione occupazionale anche di informatici con
formazione accademica, ritiene che nel caso concreto il corso seguito
dall'assicurato senza avere conseguito il certificato di conoscenza migliora
oppure no la sua idoneità al collocamento.
(…)
Rispondendo alla domanda, il teste afferma di non
avere mai nascosto a nessuno che il corso di __________ è una scommessa per
coloro che non lavorano già nell'informatica o che non conoscono il sistema __________.
Questo corso è frequentato in buona parte da persone che già lavorano
nell'informatica e che già utilizzano il sistema __________ in azienda e lo
vogliono ampliare o vogliono consolidare le conoscenze.
Il Presidente del TCA chiede al teste se in un
caso come quello del sig. RI 1 la certificazione costituisce una condizione
necessaria per reperire un nuovo impiego. Il teste risponde che visto che
l'assicurato non lavora già, tale certificazione è quasi d'obbligo per trovare
un nuovo lavoro.
Il Presidente del TCA chiede, indipendentemente
dalla questione della certificazione, se nel settore dell'informatica occorre
possedere una formazione di base minima per potere ottenere un impiego. Il
teste risponde da una parte che attualmente il mercato è saturo, d'altra parte
che in generale è richiesto almeno un bagaglio culturale minimo (ad esempio
maturità professionale). Egli sottolinea di conoscere dei casi eccezionali in
cui pur non disponendo di una formazione di base di livello elevatissimo, le
persone hanno comunque ottenuto un impiego e sono apprezzate per la loro
specializzazione, grazie ad un'importante esperienza e ad una serie di
certificazioni.
(…)." (cfr. doc. X)
Dalle
risultanze appena esposte questo Tribunale, situandosi al momento determinante
in cui è stata inoltrata la domanda (cfr. consid. 2.6 in fine), deve concludere
che tenuto conto del (basso) livello della formazione di base l'assicurato
(diploma di scuola media), della situazione del mercato del lavoro (attualmente
saturo) nel settore dell'informatica, delle caratteristiche del corso "__________"
("è una scommessa per coloro che non lavorano già nell'informatica") la
formazione in questione non ha aumentato in modo concreto le possibilità di
impiego dell'assicurato e, pertanto, non migliora la sua idoneità al
collocamento.
Questa
soluzione si impone a maggiore ragione se si considera che, come da lui stesso precisato
(cfr. doc. X), dopo aver seguito i 4 moduli del corso "__________"
l'assicurato non ha ancora effettuato l'esame per ottenere il rispettivo
certificato.
A mente
del TCA l'URC di __________ ha dunque respinto a ragione la domanda
dell'assicurato.
In simili
condizioni può rimanere aperta la questione a sapere se il corso "__________"
deve essere considerato parte di una formazione di base i cui costi, come
sopra visto (cfr. consid. 2.6 e 2.7), non devono essere assunti
dall'assicurazione contro la disoccupazione.
2.10
Riguardo al
ritardo con il quale l'URC ha emesso la decisione con la quale ha respinto la
richiesta dell'assicurato di poter frequentare il corso "__________"
il TCA rileva quanto segue.
L'art.
81e cpv. 1 OADI stabilisce che, fatti salvi gli articoli 90a e 95b–95d,
chi partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro deve presentare
al servizio cantonale competente la domanda di consenso al più tardi dieci
giorni prima dell’inizio del provvedimento. Se il partecipante presenta la
domanda dopo l’inizio del provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni
gli sono pagate soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda.
Secondo
la giurisprudenza federale per l'assicurato si tratta di un termine di
perenzione mentre che per l'amministrazione non sussiste alcun obbligo legale
di emettere una decisione entro il termine di 10 giorni (cfr. DLA 1991 N. 14, consid.
2, pag. 115- 116 e D. Cattaneo, op. cit., pag. 390-392 n° 616-619 e il
commento dell'autore a pag. 397-403 n° 626-643).
Chiamata
a pronunciarsi in passato su questo argomento, l'Alta Corte ha infatti respinto
la tesi di questo Tribunale secondo la quale l'amministrazione deve
pronunciarsi nel termine di
10.
giorni.
Il TFA ha comunque lasciato aperta la questione a sapere se, nel caso in cui
una decisione non fosse resa in un termine ragionevole (ovvero in caso di
diniego di giustizia), all'assicurato possano comunque essere riconosciute tutte
le prestazioni richieste (cfr. la sentenza citata in D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 391-392 n° 619; per una risposta positiva a tale quesito; cfr. pure p. 403
n° 642-643).
Nel caso
concreto, il TCA constata che la decisione dell'URC non è stata resa in un
termine ragionevole (domanda presentata il 25 settembre 2003, decisione
negativa emessa l'8 marzo 2004 con motivazioni di carattere generale che
avrebbero potuto essere redatte in pochi giorni).
Le
argomentazioni apportate dall'URC in sede di udienza non permettono
assolutamente di giustificare tale ritardo:
"
(…)
Sulla base della valutazione la domanda è stata
respinta (valutazione del 3.12.2003).
Il Presidente del TCA chiede al sig. __________
come mai la decisione è stata presa soltanto nel mese di marzo 2004. La
risposta è che per potere prendere una decisione, positiva o negativa che sia,
il profilo del corso deve essere inserito nel sistema Colsta dall'Ufficio delle
Misure Attive. Nel caso concreto la persona che aveva in mano il settore
dell'informatica era assente per gravidanza e nessuno ha inserito questi dati,
così il tempo è trascorso. L'assicurato continuava a sollecitare ed io a mia
volta sollecitavo. Ad un certo punto una nuova persona è stata incaricata di
occuparsi del settore dell'informatica, così i dati hanno potuto essere
inseriti. A quel momento ho potuto prendere la mia decisione.
Il Presidente del TCA, indipendentemente
dall'esito della presente vertenza, invita il responsabile dell'URC di __________
a fare presente la problematica appena esposta dal suo collaboratore al
Servizio giuridico della Sezione del lavoro, affinché si attivi per fare in
modo che non vi siano ritardi nella trattazione delle domande degli assicurati
per dei motivi come quello appena illustrato. Questo tenuto conto anche del
fatto che l'assicurato è tenuto per legge ad inoltrare la sua domanda al più
tardi 10 giorni prima dell'inizio del corso proprio per permettere
all'amministrazione di esaminare le richieste.
Il sig. __________ sottolinea che questa
procedura vale per qualsiasi corso: senza avere registrato il profilo, non si
può emettere la decisione.
Il Presidente del TCA sottolinea al riguardo che
proprio gli attuali mezzi informatici dovrebbero permettere di inserire il
profilo a livello del Centro Misure Attive lo stesso giorno nel quale il
consulente del personale segnala il problema. Tale soluzione si giustifica
tanto più nei casi in cui come in quello del sig. RI 1, prima di emettere la
decisione formale viene effettuato un test e quindi passa un certo tempo tra il
momento della domanda e quello della decisione. (…)" (Doc. X)
Il lungo
tempo trascorso prima dell'emissione della decisione è infatti da ascrivere a
problemi di carattere tecnico-amministrativo e non alla difficoltà della
tematica da affrontare. Si tratta dunque di circostanze "sans rapport avec
le litige" (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).
Il TCA
rileva comunque che durante la frequentazione del corso (visto che si trattava
di un corso serale) l'assicurato ha ottenuto le indennità di disoccupazione (cfr.
doc. X), su questo aspetto, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 402 n° 639-641).
Per
quanto riguarda i costi del corso essi non possono venire assunti, malgrado il
ritardo ingiustificato dell'amministrazione in particolare, in considerazione
del fatto che, in sede di udienza, il collocatore ha dichiarato che "(…)
l'assicurato mi aveva manifestato con chiarezza la sua ferma intenzione di
seguire comunque questa formazione indipendentemente dall'ottenimento del
nostro aiuto o di una borsa di studio. (…)." (cfr. doc. X).
Inoltre
il teste ha precisato che: "(…) se avesse voluto interrompere la
formazione dopo il primo modulo, l'assicurato sarebbe stato penalizzato a
livello finanziario. Egli si era infatti impegnato a seguire tutto il corso.
L'URC allega al riguardo una copia del formulario di iscrizione. Tutti i moduli
costano 6'400.- franchi (si tratta di uno sconto). (…)." (cfr. doc. X).
Infine,
va segnalato che l'assicurato non ha inoltrato presso questo Tribunale un
ricorso per denegata giustizia ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 LPGA che avrebbe
avuto verosimilmente l'effetto di spingere l'amministrazione a finalmente
pronunciarsi sulla domanda.
Visto
tutto quanto precede il TCA deve dunque confermare la decisione impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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