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Decisione

38.2004.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 dicembre 2004Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per l'applicazione dell'art. 28 LADI a partire dal 20.11.2002 non

erano (e non sono) dati.

Dell'inservibile portata probatoria

della valutazione della Dr.ssa __________ già è stato detto dai Giudici nella

sentenza 18.08.2003 e nella premessa di questo alle­gato, a cui si rimanda per

brevità. II rapporto medico del Dr. med. __________ di data 18.12.2003 (Doc. 3,

Doc. 4), unitamente a quello successivo della Dr.ssa __________ del 16.01.2004

(Doc. 5), entrambi medici di fiducia dell'autorità amministrativa, sono del

tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio di causa, poiché il primo

medico ha visitato il signor RI 1 solamente il 18.12.2003, per cui la

valutazione dello stato di salute fisico e psichico dell'assicurato non può

evidentemente riferirsi al periodo determinante tra il 20.11.2002 e il

04.03.2003 (ci mancherebbe altro!). Pertanto, l'affermazione del Dr. med. __________

secondo la quale "Per attività lavorativa leggera che non obbligano il

paziente a spostare frequentemente i pesi, a lavorare con le braccia oltre

l'orizzonte e attività che non lo obbligano ad effettuare lavori fini, il

paziente sarebbe sicuramente dal punto di vista ortopedico abile al 50%" esu­la

completamente dal contesto della presente fattispecie, per cui non può in nes­sun

caso costituire valido elemento di giudizio. Lo stesso discorso vale anche per

il rapporto della Dr.ssa __________, la quale non avendo oltremodo più visitato

il si­gnor RI 1 si è permessa ancora una volta il lusso di fornire una

valutazione personale di tipo ortopedico che esula chiaramente dal suo campo di

competenza (specialista in psichiatria e psicoterapia), come del resto anche il

TCA aveva avuto modo di sottolineare nella nota sentenza 18.08.2003 (a pag.

29).

2.2. Ancorché il medico curante Dr. __________ abbia

attestato

un'incapacità lavorativa al 100% a far

tempo dal 1. maggio 2002 per attività svolte in precedenza, egli ha pur sempre

ritenuto idoneo l'assicurato a svolgere lavori leggeri con sovente cambio di

posizione, e meglio attività quali benzinaio o di sorveglianza (certificato Dr.

__________ del 19.12.2002, Doc. 6, Doc. 7). Non va dimenticato che questa

situazione non ha inoltre mai impedito al signor RI 1 di effettuare le ricerche

di lavoro e di a­dempiere alle prescrizioni di controllo, per cui già solo da

questo profilo un'applicazione dell'art. 28 LADI risulta del tutto fuori luogo

(art. 28 cpv. 1 LADI: ".... e che non possono pertanto adempiere le

prescrizioni di controllo').

Addirittura, nel verbale del colloquio

di consulenza del 25.09.2002, il collocatore del signor RI 1 scriveva quanto

segue: "... iscritto c/o __________ "..medico non ha ritenuto di

inoltrare domanda Al valutandolo idoneo al collocamento (se­condo Dr. __________...

lavorando si riprenderebbe)" (sentenza TCA 18.08.2003, conside­rando

1.4., pag. 3).

L'idoneità al collocamento va esaminata

in base alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della

decisione impugnata (DLAD 1998, pag. 29; DTF 120 V 387). Siccome il presente

contenzioso non è altro che il naturale prolunga­mento della controversia

assicurativa sorta nell'autunno del 2002 e che si è reso necessario per il

fatto che l'originaria decisione su opposizione del 04.03.2003 (come pure

quella del 31.01.2003) si fondava su accertamenti medici insufficienti - in particolare

con riferimento alla valutazione della Dr.ssa __________ del 20.11.2002 -, è

ovvio e pacifico che anche la nuova decisione formale 06.02.2004,

rispettivamente quella successiva su opposizione 05.05.2004 avreb­be dovuto

basarsi solo ed esclusivamente sullo stato di salute fisico e psichico

dell'assicurato riferito al periodo determinante tra il 20.11.2002 ed il

04.03.2003, come del resto richiesto dal TCA nella nota sentenza qui

richiamata. Ma tant'è!

2.3. L'idoneità al collocamento è

data se il disoccupato è

disposto, capace ed autoriz­zato ad accettare

un'occupazione

adeguata (art. 8 cpv. 1

lett. f), risp. art. 15 cpv. 1 LADI). Essa va valutata da un duplice

punto di vista. Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento

per le sue condizioni fisiche e mentali. Sog­gettivamente la sua situazione

personale deve essere tale da non impedirgli prati­camente di essere collocato.

Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la di­sponibilità

dell'assicurato a cercare e accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,

po­nendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più

strettamente legate alla sua persona. L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al col­locamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è ecces­sivamente esiguo (DTF 113 V 137 cons. 3, DLAD

1986 n. 20). Vi è invece inido­neità al collocamento, ad esempio, quando un

assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la

sua capacità lavorativa come normal­mente lo pretende un datore di lavoro. II

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre avuto modo di stabilire che

l'assicurato che non ritiene di essere in grado di lavorare fino al momento in

cui l'assicurazione per l'invalidità si pronuncia sulla sua domanda e che non

cerca un lavoro né accetta un'occupazione adeguata non ha diritto alle

indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.

Al contrario, nel concreto caso, il

signor RI 1, pur di trovare un'occupazione che gli permettesse di togliersi

dalla delicata e mortificante situazione psicologica tipica del disoccupato,

caratterizzata appunto dai soliti noti e comunque inevitabili disturbi di tipo psicosociale

(tipici in particolare per i disoccupati di lunga durata), si era in precedenza

(nel primo termine quadro di disoccupazione) addirittura re­cato a __________,

dove aveva trovato un lavoro a tempo determinato fino al 30 aprile 2001 presso

la ditta __________ quale montatore di impianti telefonici, lasciando in Ticino

la moglie e i suoi 5 figli.

Considerandi

II signor RI 1, inoltre, ha sempre

seguito le istruzioni impartite dall'URC di __________ ed in seguito da quello

di __________. Durante la sua iscrizione alla disoccu­pazione, egli ha sempre

effettuato le ricerche di lavoro (art. 17 LADI), consegnan­do regolarmente le

prove dei suoi sforzi ai propri collocatori. Collocatori che, du­rante tutto il

suo periodo di disoccupazione, non hanno mai contestato o ancora (e sarebbe

sicuramente stato più grave) sanzionato l'assicurato per ricerche di lavoro

insufficienti (art. 30 LADI). Queste circostanze sono rilevanti ai fini

dell'assicurazione contro la disoccupazione nel senso che se un assicurato viene

sospeso per mancanza di ricerche di lavoro o per ricerche insufficienti dal

profilo qualitativo e quantitativo dev'essere, se più volte sanzionato,

ritenuto inidoneo al collocamento in quanto risulterebbe di meridiana evidenza

il suo tentativo di "ap­profittare" delle prestazioni offerte

dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Va nuovamente sottolineato e ribadito

come durante entrambi i termini quadro di disoccupazione (01.02.1999 -

31.01.2001

e 01.05.2001 - 30.04.2003) il signor RI 1, malgrado la sua piena

volontà e disponibilità ad accettare un'attività lavo­rativa confacente alla

sua persona, non sia mai stato oggetto di particolare atten­zione da parte dei

suoi collocatori. In particolare, I'URC non ha mai provveduto ad assegnare al

signor RI 1 un eventuale posto di lavoro vacante segnalatogli, da parte di

datori di lavoro alla ricerca di manodopera. Si richiamano qui dall'URC di __________

e di __________, rispettivamente dalla Cassa di disoccupazione __________ di __________

tutti gli incarti dell'assicurato, al fine di verificare quante offerte di

lavoro questi Uffici gli hanno proposto. L'unica proposta effettivamente andata

in porto fu un corso di informatica presso la __________ di __________ dal

04.03.2002

al 22.03.2002 (sentenza TCA 18.08.2003, pag. 10). Non si deve qui

sicuramente rammentare a codesta on. Corte l'importanza dei programmi

occupazionali. Si tratta di provve­dimenti finanziati dalla LADI intesi alla

riqualificazione, al perfezionamento o alla reintegrazione di assicurati il cui

collocamento è reso difficile da motivi inerenti il mercato dei lavoro (art. 59

ss. LADI), di cui il signor RI 1 non ha pressoché quasi mai beneficiato.

2.4

Dagli ulteriori accertamenti ordinati dalla SdL nel

frattempo è

emerso che nel mese di dicembre 2002 l'incapacità

lavorativa

al 100% del signor RI 1 (riscontrata dal Dr. med. __________)

era riferita e limitata alle attività

che l'assicurato aveva svolto in passato (prima del 01.05.2002), mentre lo

stesso era comunque ed in ogni ca­so idoneo a svolgere dei lavori

leggeri con sovente cambio di posizione, ossia attività quali benzinaio o di

addetto alla sorveglianza (Doc. 6, Doc. 7, domanda e ri­sposta no. 3).

Si ribadisce inoltre che la decisione

del TCA, con la quale veniva rinviato l'incarto alla SdL per un approfondimento

negli accertamenti, verteva sulla situazione rela­tiva alle condizioni fisiche

(e non psichiche) del signor RI 1 (Doc. 8).

Nel proprio rapporto medico del

13.11.2003

(Doc. 7), il Dr. med. __________ ha sì sotto­lineato, avuto sempre

riferimento allo stato di salute del signor RI 1 nel mese di dicembre 2002, che

"dal lato psichiatrico si è sviluppata una sindrome ansioso depres­siva

di tipo reattivo che era molto legata al fatto di non poter lavorare con delle

preoccu­pazioni sul futuro suo e della sua famiglia", pur ritenendo

nel contempo sempre ido­neo il ricorrente a svolgere lavori leggeri con sovente

cambio di posizione, ossia attività quali benzinaio o di addetto alla

sorveglianza (Doc. 7, risposta no. 1).

Questo sta a significare che lo stato di

salute psichico nel periodo determinante dal 20.11.2002 al 04.03.2003 non era

sicuramente tale da escludere l'idoneità ai collocamento del signor RI 1 ai

sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. f) e 15 cpv. 1 LADI. E questo anche perché i

disturbi di carattere psico-sociale riscontrati nel dicembre 2002 e nel primo

trimestre del 2003 sono pienamente comprensibili e del tutto normali, tipici e

"naturali" proprio della situazione in cui viene a trovarsi ogni per­sona

disoccupata, in particolare quella di lunga durata. Le più che giustificate pre­occupazioni

sul proprio futuro, sul destino della propria famiglia peserebbero evi­dentemente

su chiunque (anche su chi non è disoccupato) e non solamente sul signor RI 1,

padre di 5 figli. Si sfida qualsiasi persona all'età di 58 anni e dopo un lungo

periodo di disoccupazione continua a non trovarsi nello stato d'ansia nel quale

si trovava il ricorrente a quell'epoca. Voler ammettere il contrario, come pre­tendeva

e pretende tuttora la SdL, significherebbe negare le indennità di disoccu­pazione

a tutti i disoccupati, ciò che evidentemente non è lo scopo che la Legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione si prefigge.

Non va inoltre dimenticato che in

passato il signor RI 1 era stato oggetto, __________, d'interventi apparsi sul __________

"__________" in relazione alla sua situazione personale e famigliare.

È quindi fin troppo facile oggi, come pure nel lontano novembre 2002, per la Dr.ssa

__________ e la SdL ritenere psicologicamente fragile il ricorrente e di

conseguenza dichiararlo (a torto) inido­neo al collocamento e per di più sulla

scorta di indicazioni mediche (in ogni caso contestate) nemmeno riferite al

periodo determinante 20.11.2002 - 04.03.2003. Infatti, anche nella sua nuova

decisione su opposizione 05.05.2004 la SdL, aven­do saputo dei tre ricoveri

dell'assicurato presso l'ospedale __________ di __________ nel corso del 2003 (Doc.

7, risposta no. 4), ha preso in considerazione lo stato di salute del signor RI

1.

durante tutto il 2003 (e in parte anche il 2004, Doc. 5), contrariamente a

quanto richiesto dal TCA nella propria sentenza. Va in ogni caso ribadito che

già il primo ricovero del signor RI 1 presso l'ospedale __________ è avvenuto

il 26.03.2004, ossia posteriormente al periodo determinante

20.11

-04.03.2003, ed è inoltre stato di breve durata.

Ma se anche per delirio di ipotesi

codesta on. Corte non volesse ritenere il signor RI 1 idoneo al collocamento ai

sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. f) e 15 cpv. 1 LADI e dunque confermare la tesi

della SdL (in ogni caso avversata), l’art. 28 LADI non trova applicazione anche

per un'altra ragione. Nell'ambito del precedente conten­zioso la SdL aveva

infatti affermato che "Ora, nella valutazione della presente fatti­specie

lo scrivente Ufficio ha tenuto conto sia del rapporto della dottoressa __________,

sia dei certificati medici prodotti dal ricorrente [del Dr. med. __________].

Del resto entrambi con­ducono alla stessa conclusione, a sapere l'incapacità

al lavoro del signor RI 1 nella misura del 100%" (sentenza,

considerando 1.5., punto 10, pag. 5). Orbene, con l'avversata decisione su

opposizione 05.05.2004 la SdL non ha fatto altro che ri­confermare l'originaria

decisione su opposizione del 04.03.2003 basandosi su de­gli accertamenti (ancora

una volta incompleti e di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo) dello

stato di salute del ricorrente durante l'intero 2003 e non limitata­mente al

periodo determinante 20.11.2002 - 04.03.2003, così come richiesto dal TCA. Ma

per quale ragione allora la SdL non ha applicato all'assicurato l’art. 28 LADI

direttamente a partire dal 01.05.2002, ritenuto come entrambi i certificati

(della Dr.ssa __________ e del Dr. med. __________) conducono alla stessa

conclusione?

La risposta è semplice e chiara:

ammettere un'incapacità lavorativa già del 01.05.2002 implicava dover

riconoscere un impedimento di carattere durevole e non più temporaneo come

prescritto dall'art. 28 cpv. 1 LADI. In effetti, un impedi­mento della capacità

lavorativa e di guadagno è durevole se permane almeno un anno, per cui nel

concreto caso si imporrebbe a giusta ragione l'applicazione dell'art. 15 cpv. 2

LADI e non dell'art. 28 cpv. 1 LADI. Questa stridente contraddi­zione appare

ancora più evidente nel Doc. 4 inviato dalla stessa SdL al signor RI 1, nel

quale si legge che "in casi particolari l'autorità amministrativa può

ricorrere all'aiuto di un medico di fiducia per valutare aspetti medici legati

all'incapacità lavorativa temporanea (art. 28 cpv. 5 LADI) o

all'idoneità al collocamento (art. 15 cpv. 3 LADI)." L'insicurezza

mostrata dalla stessa SdL in punto alle disposizioni in concreto ap­plicabili è

palese e si commenta da sé.

Giusta l'art. 15 cpv. 2 LADI gli

impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in

condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro

infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Anche le

persone handicappate fisicamente o psichicamente in misura durevole e

rilevante, a determinate condizioni, possono essere dunque considerate idonee

al

collocamento.

A tal proposito, va rilevato che

l'handicap non deve forzatamente essere invali­dante ai sensi

dell'assicurazione invalidità, circostanza che la SdL non ha voluto

considerare. Inoltre, anche l'assegnazione di una rendita intera dell'AI non

esclu­de l'idoneità al collocamento (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 1997, p. 96, DLAD 1995 Nr. 30 p. 173 consid. 3). Come già evidenziato nel

precedente ricorso 13.03.2003, l'art. 15 cpv. 2 non va confuso con l’art. 28

LADI. In effetti, una persona impedita fisicamente e psichicamente, la cui

capacità al la­voro è ridotta, rimane idonea al collocamento nell'ambito

dell'art. 15 cpv. 2 LADI ed è indennizzabile se adempie gli altri presupposti

del diritto all'indennità (DLAD 1995, pag. 172). L'art. 15 cpv. 3 OADI

stabilisce inoltre che un impedito fisico o psichico, che, in caso di

condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia ma­nifestamente inidoneo

al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione invali­dità o un'altra

assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al col­locamento

sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non in­cide

affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua

capacità al lavoro o al guadagno. Questa norma costituisce addirittura una

disposizione di coordinamento. In effetti, per la categoria di assicurati di

cui all'art. 15 cpv. 3 OADI il concetto di idoneità al collocamento è stato

ulteriormente relativizzato ed è stato introdotto l'obbligo di pagamento

anticipato da parte dell'assicurazione disoccupa­zione. Questo impedisce che la

LADI e le altre assicurazioni sociali rifiutino di ver­sare determinate

prestazioni con motivazioni contraddittorie (Locher, op. cit., pag. 96). Come

già detto, l'idoneità al collocamento va esaminata in base alla situazio­ne di

fatto esistente al momento della pronuncia della decisione impugnata, che nel

nostro caso (e per le motivazioni già espresse in precedenza e nella sentenza

del TCA 18.08.2003) va situata nel periodo determinante che va dal 20.11.2002

al 04.03.2003.

Per tutte le motivazioni testé indicate

e rilevato come il signor RI 1 si è sempre dichiarato disponibile ad accettare

un'attività lavorativa nella misura in cui si trovi un'occupazione confacente

alla sua persona, egli è sicuramente da ritenere nel periodo determinante tra

il 20.11.2002 ed il 04.03.2003 fisicamente e psichica­mente idoneo al

collocamento giusta l'art. 15 cpv. 1, subordinatamente giusta l'art. 15 cpv. 2

LADI, per svolgere lavori leggeri con sovente cambio di posizione, ossia lavori

quale benzinaio o addetto alla sorveglianza (Doc. 7, risposta no. 3).

Prove: testi, edizione e richiamo documenti,

richiamo dal Tribunale

cantonale delle assicurazioni, Lugano,

dell'intero incarto n.

38.2003.30

di cui alla sentenza di data 18.08.2003,

richiamo

dall'URC di __________ e di __________,

rispettivamente dalla

Cassa di disoccupazione __________ di __________ di

tutti gli incarti

relativi alle ricerche di lavoro effettuate

dall'assicurato, ai

verbali di colloquio assicurato/collocatore, nonché

quelli

relativi ai prov­vedimenti adottati dagli Uffici a

favore

dell'assicurato ed alle offerte di la­voro da loro

proposte

all'assicurato.

Ad. 3 e

Ad. 4 Integralmente contestati.

Premesso che il signor RI 1 è

sicuramente da ritenere, nel periodo determinan­te tra il 20.11.2002 ed il

04.03

, fisicamente e psichicamente idoneo al collo­camento giusta l'art.

15.

cpv. 1, subordinatamente giusta l'art. 15 cpv. 2 LADI, per svolgere lavori

leggeri con sovente cambio di posizione, ossia lavori quale benzi­naio o

addetto alla sorveglianza (Doc. 7, risposta no. 3), si precisa e specifica

quanto segue.

Anzitutto, si ribadisce che la decisione

del TCA, con la quale veniva rinviato l'incarto alla SdL per un approfondimento

negli accertamenti, verteva sulla situa­zione relativa alle condizioni fisiche

(e non psichiche) del signor RI 1.

A prescindere da ciò, va comunque

sottolineato e ribadito che i "disturbi" di carat­tere psico-sociale

avvertiti dall'assicurato nel periodo determinante dal 20.11.2002 al 04.03.2003

(Doc. 7) sono pienamente comprensibili e del tutto normali, tipici e

"naturali" della situazione in cui viene a trovarsi ogni persona

disoccupata, spe­cialmente se di lunga durata come il signor RI 1,

e, dunque, in quanto tali non possono inficiare minimamente, come già

evidenziato in precedenza, l'idoneità al collocamento dell'assicurato, pena la più

totale inefficacia della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Ma soprattutto, non va confuso lo stato

di salute fisico e psichico del signor RI 1 nel momento determinante dal

20.11.2002

al 04.03.2002 con quello del perio­do posteriore. In effetti, questa

nuova fattispecie, che abbraccia temporalmente lo stato di salute

dell'assicurato durante tutto il resto del 2003 e su cui poggia in pra­tica

l'avversata decisione su opposizione 05.05.2004 (Doc. 1) della SdL, non ri­guarda

affatto la sentenza del TCA del 18.08.2003 e le relative richieste di ulteriori

accertamenti. Pertanto questa fattispecie avrebbe dovuto, se del caso, far

oggetto di una nuova istruttoria, rispettivamente di una nuova decisione a sé

stante ed in­dipendente da quella resa precedentemente.

Al di là di ciò, non va inoltre

dimenticato che il successivo presunto peggioramento dello stato depressivo

dell'assicurato nel corso del 2003, ancorché lo stesso non sia oggetto del

contendere e non sia neanche stato correttamente dimostrato e provato da alcun

medico specialista, è contestuale alla pregressa procedura ricor­suale sfociata

con la decisione del TCA del 18.08.2003, dunque in stretta relazio­ne con il

processo ed il suo esito e pertanto da un profilo umano la reazione del signor RI

1.

sarebbe stata del tutto normale e comprensibile. Ed è alquanto singolare, per

non dire altro, l'atteggiamento chiaramente vessatorio assunto dalla SdL, la

quale ha ancora una volta di più cercato di sfruttare le continue frustrazioni

con le quali il signor RI 1 si è trovato confrontato a causa della situazione

assi­curativa e giudiziaria venutasi a creare. Di questo la SdL era del resto

già stata ampiamente resa edotta dal patrocinatore del ricorrente ancor prima

della qui que­relata decisione (Doc. 8, Doc. 9).

Pertanto e contrariamente a quanto

disinvoltamente assunto dalla SdL, gli accer­tamenti svolti posteriormente alla

decisione del TCA non sono risultati né pertinen­ti, né conformi alle necessità

di chiarimenti imposti dal TCA, né esperiti corretta­mente nella misura in cui

la decisione su opposizione 05.05.2004 non si è (per nulla) limitata alla

valutazione della situazione personale dell'assicurato nel perio­do

determinante dal 20.11.2002 al 04.03.2003. II fatto che la decisione del TCA

sia stata pronunciata dopo il 30.04.2003 e che l'assicurato sia stato

ricoverato per una breve degenza presso l'Ospedale __________ di __________ dal

26.03.2003

al 18.04.2003 nulla muta ai fini del giudizio della presente causa,

in quanto il periodo determinante da esaminare era solamente quello tra il

20.11.2002

(data del primo rapporto della Dr.ssa __________) e il 04.03.2003

(data dell'originaria decisione su opposizione della SdL).

A giusta ragione, il ricorrente (per il

tramite dell'avv. RA 1) si è dunque opposto alla richiesta della SdL di poter

interpellare il Dr. med. __________, liberandolo dal segreto professionale. Per

i quali motivi, il riferimento della SdL all'art. 28 cpv. 3 LPGA è del tutto

fuori luogo, in quanto dimostra per l'ennesima volta come l'intenzione di detto

Ufficio, poi realmente concretizzasi nel­la contestata decisione su opposizione

05.05.2004

(Doc. 1), era ed è quella di de­cretare l'inidoneità al collocamento

del ricorrente e dunque l'applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LADI a far tempo dal

20.11.2002

poggiandosi sulla situazione venutasi a creare tra il 26.03.2003 ed

il 05.09.2003, anzi fino alla fine del 2003, ossia poste­riormente al periodo

determinante stabilito dal TCA. È infatti la stessa SdL ad ammetterlo

esplicitamente: "Il ricovero dell'opponente dal 26 marzo al 18 aprile

2003, come pure i successivi periodi di degenza (16 giugno-12 luglio 2003 e 22

luglio-5 settem­bre 2003) confermano nei fatti la valutazione del medico

fiduciario" Dr.ssa. __________. Questo medico ha nel frattempo

provveduto ad allestire un secondo rapporto me­dico 16.01.2004 (Doc. 5),

anch'esso come il suo primo (del 20.11.2002) del tutto inconcludente, poiché

pure ella fornisce una valutazione dello stato di salute del ricorrente non contestualizzata

al periodo richiesto 20.11.2002-04.03.2003

("La pa­tologia psichiatrica, cronicizzata anch'essa con diversi

scompensi nel corso del 2003 (3 ricoveri in 7 mesi)",

Doc. 5, pag. 2). Inoltre, la Dr.ssa __________ ha redatto questo

secondo rapporto senza nemmeno prima visitare il signor RI 1, limitandosi a

consultare ed esaminare i certificati del Dr. med. __________ del 19.12.2002 e

del 13.11.2003 (Doc. 7), rispettivamente quello del Dr. med. __________ del

18.12.2003

(Doc. 3). Ritenuto come la Dr.ssa __________ non abbia visitato il

ricorrente, non si riesce sinceramente a comprendere con quale estrema

sicurezza ella abbia potu­to a distanza di quasi 14 mesi dalla prima

valutazione 20.11.2002 precisare, con riferimento alla stessa, la totale

inabilità al lavoro a tempo indeterminato "dal punto di vista

psichiatrico" (Doc. 5, pag. 1), mentre solo 9 giorni dopo l'unica

visita avvenu­ta (l'11.11.2002) non vi era riuscita!

II rapporto medico del Dr. __________ (Doc.

3), come già detto, è contestato e irrilevante ai fini del giudizio. In

effetti, il TCA aveva esplicitamente richiesto alla SdL di voler raccogliere

delle "precisazioni complementari al medico curante dell'assicurato e

delle osservazioni al riguardo alla Dr.ssa __________ " (sentenza,

considerando 2.10., pag. 28), ma non presso il Dr. med. __________. Inoltre,

detto medico ha visto e visitato il si­gnor RI 1 il 18.12.2003, per cui la

valutazione dello stato di salute dell'assicurato non può evidentemente

riferirsi al periodo determinante tra il 20.11.2002 e il 04.03.2003. Ci

mancherebbe altro!

In conclusione, il signor RI 1 è

sicuramente da ritenere nel periodo determinan­te tra il 20.11.2002 ed il

04.03.2003

fisicamente e psichicamente idoneo al collo­camento giusta l’art. 15

cpv. 1, subordinatamente giusta l’art. 15 cpv. 2 LADI, per svolgere lavori

leggeri con sovente cambio di posizione, ossia lavori quale benzi­naio o

addetto alla sorveglianza. Pertanto, l'applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LADI a

far tempo dal 20.11.2002 è del tutto destituita di ogni fondamento." (Doc. I)

1.5

Dopo

l'assegnazione di un ultimo termine perentorio di 10 giorni (cfr. doc. III), la

Sezione del lavoro, il 16 luglio 2004, ha presentato la risposta di causa, con la

quale ha chiesto la reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.6

Il 20 luglio

2004.

l'assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni del 3 giugno 2004

(cfr. doc. VI).

1.7

Pendente

causa il TCA ha invitato il rappresentante dell'assicurato a comunicare se

questi aveva inoltrato domanda per essere posto al beneficio di una rendita

intera dell'assicurazione invalidità e, in caso affermativo, qual era stato

l'esito, documentando la risposta (cfr. doc. VII).

Il 10 settembre

2004.

l'avv. RA 1 ha risposto:

" come

da vostra recente richiesta ho interpellato il signor RI 1 il quale mi ha con­fermato

di aver fatto richiesta di una rendita completa AI e di averla ottenuta a

partire dallo scorso mese.

Egli mi ha detto di averla ottenuta nella misura del 50% per i

noti problemi fisici ed al 100% per i problemi psichici.

Non sono tuttavia in possesso del documento che vi autorizzo già

sin d'ora a richiamare dalla competente autorità, ossia dall'Ufficio AI in Bellinzona."

(Doc. VIII)

1.8

Questa

Corte, il 28 settembre 2004, ha chiesto al patrocinatore dell'assicurato se la

stessa era autorizzata, oltre a richiamare dall'Ufficio AI la decisione

relativa all'assegnazione all'interessato di una rendita intera, anche a

esaminare l'incarto AI completo, comprensivo della documentazione medica

riguardante l'assicurato (cfr. doc. IX).

Il 1°

ottobre 2004 l'avv. RA 1 ha puntualizzato:

"

(…) comunico che la richiesta facoltà di

esaminare la documentazione medica completa riguardante l'assicurato dovrà

essere limitata alla sua situazione relativa all'oggetto del contendere ossia

alla sua situazione al momento della domanda di messa al beneficio dell'AD nel

novembre 2002, coerentemente quindi con la posizione preceden­temente assunta

nei confronti della Sezione del lavoro." (Doc. X)

1.9

Il 13

ottobre 2004 il TCA ha richiamato dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità la

decisione relativa all'attribuzione a RI 1 di una rendita intera (cfr. doc.

XI).

Il 15

ottobre 2004 l'UAI ha trasmesso il provvedimento richiesto, da cui risulta che

all'assicurato, il 25 giugno 2004, è stata assegnata una rendita intera di

invalidità con effetto dal 1° maggio 2003, oltre a delle rendite completive per

la moglie e per i figli (cfr. doc. XII).

1.10

I doc. XI e

XII sono stati inviati per conoscenza all'avv. RA 1 (cfr. doc. XIII)

Essi sono

stati pure trasmessi alla Sezione del lavoro unitamente ai doc. da VI a X (cfr.

doc. XIV).

in

diritto

2.1

Oggetto del

contendere è la questione di sapere se correttamente o meno all'assicurato è

stato ritenuto applicabile l'art. 28 cpv. 1 LADI a decorrere dal 20 novembre

2002.

Va,

dapprima, segnalato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza

revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14

del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728

segg.).

Nel

diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante

(cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF

127.

V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b,

pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI

1999.

n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e

V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).

Nel caso

in esame, riferendosi la fattispecie a un periodo precedente all'entrata in

vigore delle nuove disposizioni della LADI (l'amministrazione ha applicato

l'art. 28 LADI al ricorrente a far tempo dal 20 novembre 2002), si applicano le

norme valide fino al 30 giugno 2003.

2.2

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è

che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI),

cioè disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata (cfr.

art. 15 cpv. 1 LADI).

2.3

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 2000 consid. 1a pag. 158; DLA

2000.

pag. 18; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265,

DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123

V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung",

Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio

diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità

dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,

ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più

strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA

2000.

consid. 1a pag. 158; DLA 2000 pag. 18; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,

DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125

V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con

riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.

123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V

137.

consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il

vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979

n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3

= DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un'occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (DLA 2000 consid. 1a pag. 158; DLA 1998 consid.

3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 125 V 51, consid.

6a, pag. 58; DTF 123 V 214, consid. 3, pag. 216; DTF

120.

V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3,

DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V

208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e

n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.

53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr.

SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395;

DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Nr. 217

e G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. P. Haupt,

Berna, 1987, vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

2.4

L’art. 28

LADI regola il diritto all’indennità giornaliera nel caso di capacità

lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta.

Il cpv. 1

di questa disposizione prevede che gli assicurati la cui capacità lavorativa o

la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per

malattia, infortunio o maternità e che non possono pertanto adempiere le

prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché

soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al

trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed

è limitato a 34 indennità giornaliere entro il termine quadro.

Secondo

il cpv. 2 le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli

infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dalle

prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a o b.

Il cpv. 3

enuncia che il Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce

segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un

esercizio tardivo.

Giusta il

cpv. 4 i disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere

temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso

1, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro

collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità

giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e alla

mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

Il cpv. 5

infine prevede che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità,

rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il

servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di

un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Di

transenna va segnalato che il nuovo art. 28 LADI, valido dal 1° luglio 2003 (cfr.

consid. 2.4.), ha modificato il cpv. 1 e 2 della vecchia disposizione e ha

introdotto il cpv. 1 bis.

Il nuovo

cpv. 1 stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui

idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia

(art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto

adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all'intera indennità

giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al

massimo sino al trentesimo giorno dopo l'inizio dell'incapacità totale o

parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine

quadro.

Secondo

il nuovo cpv. 1bis le assicurate la cui capacità lavorativa o la cui idoneità

al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta dopo il parto hanno

diritto a 40 indennità giornaliere supplementari. La limitazione della durata

di riscossione a 30 giorni non è applicabile.

Il nuovo

cpv. 2 prevede che le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le

malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono

dedotte dall'indennità di disoccupazione.

L'art. 28

cpv. 1 LADI deroga dunque a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione

contro la disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative

prestazioni possono essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al

collocamento. Tale disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per

i casi di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito

di malattia, infortunio o maternità. Il senso e lo scopo di questa eccezione

consiste nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente

mancanza dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione

contro la disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a

quelle situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né

dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o

infortuni.

Ai fini

di migliorare la sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel

caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di

malattia, infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata

nel tempo (cfr. DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001

pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).

In una

decisione pubblicata in DLA 2001 pag. 76 la nostra Massima Istanza ha

innanzitutto stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a

graduazioni nel senso che esisterebbero delle situazioni intermedie tra

l'idoneità e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal

profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre

esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o è in grado di

assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno.

Il TFA ha

poi ricordato che l'art. 15 cpv. 2 LADI e l'art. 15 cpv. 3 OADI sono

applicabili in caso di impedimento durevole e importante della capacità

lavorativa e di guadagno. L'art. 15 cpv. 3 OADI prevede l'obbligo, per

l'assicurazione contro la disoccupazione, di anticipare prestazioni a titolo

preventivo, qualora un impedito non sia manifestamente inidoneo al collocamento

e soddisfi gli altri presupposti del diritto. Queste prestazioni sono soggette

a restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità

conceda successivamente una rendita.

Un

impedimento della capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane

almeno un anno (cfr. Nussabaumer, op. cit., N. 225).

Per

contro l'art. 28 LADI, come già precisato, è applicabile in caso di incapacità

lavorativa temporanea.

La norma

prevista dall'art. 28 cpv. 4 LADI, secondo cui l'assicurato ha diritto

all'intera indennità giornaliera se la capacità lavorativa è di almeno il 75%,

e alla mezza indennità se la capacità lavorativa è di almeno il 50%, non

presuppone che l'assicurato abbia già esaurito il proprio diritto all'indennità

in virtù dell'art. 28 cpv. 1 LADI. Inoltre, questo disposto viene applicato

indipendentemente dal fatto che l'inizio dell'incapacità lavorativa è

precedente o successivo alla disoccupazione.

Con quest'ultima

disposizione si vuole quindi indennizzare ancora la capacità lavorativa residua

o recuperata dell’assicurato che può ancora essere sfruttata sul mercato del

lavoro (cfr. DLA 1995 pag. 168 consid. 3. b) bb); Nussbaumer, op. cit., Nr.

362).

Secondo

la legge, come visto, il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione è

dato “al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale

o parziale al lavoro ed è limitato a 34 indennità giornaliere entro il termine

quadro”.

Per ogni

singolo caso di malattia l’indennità giornaliera di disoccupazione è pagata una

sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni dopo l’inizio dell’inabilità (cfr.

Nussbaumer, op. cit., Nr. 360; Gehrards, op. cit., pag. 341 n° 24).

In altre

parole per ogni caso di malattia solo i primi 30 giorni sono indennizzabili.

Come

“singolo caso” di malattia si considera di principio non solo l’inizio vero e

proprio della malattia, ma pure ogni “ricaduta” (cfr. G. Gehrards, op. cit.,

pag. 341 n° 25).

2.5

L'art. 42

LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

A tale proposito in una

sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato

che:

"

Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse

zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine

allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG

zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins

Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

In

una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.

3.3

, si è così espresso:

"

(…)

Selon un principe général de la procédure

administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de

prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2

let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière

d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase

LPGA."

La

presente lite verte sul ricorso inoltrato dall'insorgente contro la decisione

su opposizione del 5 maggio 2004 che ha confermato la decisione formale del 6

febbraio 2004, con cui la Sezione del lavoro ha stabilito che all'assicurato,

dal 20 novembre 2002, è applicabile l'art. 28 LADI.

Tale

provvedimento è stato emesso dall'amministrazione su rinvio del TCA, dopo aver

esperito ulteriori accertamenti (cfr. consid. 1.1.).

Le nuove

indagini mediche effettuate dalla Sezione del lavoro presso i Dr. med. __________,

__________ e __________ sono state sottoposte all’assicurato, il 21 gennaio 2004,

con la possibilità di presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. 6).

Ora,

visto che nella precedente procedura il diritto di essere sentito

dell'assicurato era stato ossequiato (cfr. consid. 2.8. inc. 38.03.30) e che,

inoltre, a seguito della STCA del 18 agosto 2003 egli doveva essere ben

consapevole che l'amministrazione stava nuovamente valutando l'applicazione o

meno delle disposizioni previste dall'art. 28 LADI al suo caso, l’opportunità

conferitagli di esprimersi sulle attestazioni mediche includeva la possibilità

di pronunciarsi anche sull'applicabilità o meno dell'art. 28 LADI.

Pertanto

il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato ossequiato già prima

dell'emanazione della decisione formale del 6 febbraio 2004, conformemente alla

chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr.

STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9;

DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune

circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit.,

ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des

Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag.

447-448 n° 21 e 22).

2.6

L'assicurato si è iscritto in disoccupazione presso l'URC di __________

il 1° maggio 2001, aprendo il suo secondo termine quadro (cfr. doc. 20).

In

proposito va osservato che il ricorrente era alla ricerca di un impiego al 100%

(cfr. doc. 20).

Dal 1° agosto

2002.

egli ha fatto capo all'URC di __________ a seguito del cambiamento del suo

domicilio.

Il 23

ottobre 2002 il caposede di quest'ultimo URC, nutrendo dei dubbi circa

l'effettiva idoneità al collocamento del ricorrente, sulla base dell’art. 28 cpv.

5.

LADI, ha richiesto l'intervento di un medico di fiducia, e meglio della Dr. med.

__________ - FMH Psichiatria e psicoterapia -, affinché visitasse l'assicurato (cfr.

consid. 2.10. inc. 38.03.30).

L'11

novembre 2002 la Dr. med. __________ ha esaminato l'insorgente. Dalla relativa

valutazione del 20 novembre 2002 emerge che:

"

(…)

Le mie considerazioni si basano su:

- colloquio con l'assicurato nel mio studio in data dell'11

novembre 2002.

- colloquio telefonico con il medico curante dell'assicurato, Dr. __________

il 19 novembre 2002.

- esame degli atti da lei messimi a

disposizione.

Determinare, rispettivamente confermare

l'incapacità temporanea o definitiva, parziale o totale al lavoro del/della

disoccupato/a.

A mio avviso l'assicurato RI 1 è inabile al

lavoro al 100% a tempo indeterminato.

Determinare nel limite del possibile l'origine

dell'incapacità al lavoro.

Da un lato i problemi fisici: i dolori continui

al sistema muscolare, che gli impediscono di svolgere un lavoro in cui si

necessita di forze fisiche, dall'altro la sua condizione psichica (al momento

piuttosto depressa) che gli rende difficile applicarsi in qualsiasi attività.

Diagnosticare il carattere acuto, cronico o

recidivo dell'affezione misura.

I dolori hanno ormai raggiunto un carattere

cronico ed anche il disturbo psichico si sta evolvendo in quella direzione.

Considerata la situazione generale del Signor RI

1.

(la natura dei suoi disturbi e l'età) non reputo probabile in un prossimo

futuro un grande miglioramento del suo stato di salute con conseguente ripresa

dell'abilità lavorativa, per cui ritengo adeguato indirizzare lo stesso verso

una richiesta di invalidità." (Doc. 10, inc. 38.03.30)

Il 19

dicembre 2002 il medico curante dell'assicurato, Dr. med. __________, medicina

generale FMH, medico curante dell'assicurato, ha rilasciato il seguente

certificato medico:

"

Si certifica l'incapacità lavorativa del

summenzionato paziente nella misura del 100 % dal 01.05.02 a data

indeterminata.

Esso potrebbe essere idoneo per lavori leggeri

con sovente cambio di posizione." (Doc. 12 inc. 38.03.30)

La

Sezione del lavoro con decisione formale del 31 gennaio 2003, confermata con

decisione su opposizione del 4 marzo 2003, ha stabilito che dal 20 novembre

2002.

all'assicurato doveva essere applicato l'art. 28 LADI, a causa della sua

capacità lavorativa temporaneamente inesistente attestata dalla Dr. __________.

Ai sensi

di questo disposto, pertanto, una volta esaurito il diritto alle indennità di

disoccupazione per al massimo 30 giorni dopo l'inizio dell'incapacità totale o

parziale al lavoro e limitato a 34 indennità giornaliere entro il termine

quadro, l'assicurato non poteva più essere posto al beneficio delle indennità,

visto che egli, a mente dell'amministrazione, non sarebbe stato abile al lavoro

almeno al 50% (cfr. art. 28 cpv. 4 LADI; consid. 2.9. inc. 38.03.30).

L'assicurato

ha impugnato la decisione su opposizione del 4 marzo 2003 davanti al TCA, il

quale, il 18 agosto 2003, ha accolto il ricorso rinviando gli atti alla Sezione

del lavoro per nuovi accertamenti (cfr. inc. 38.03.30).

2.7

Nella

sentenza del 18 agosto 2003, appena menzionata, il TCA ha rinviato gli atti all’amministrazione

al fine di esperire nuove indagini mediche volte a chiarire le condizioni di

salute dell'assicurato nel periodo dal 20 novembre 2002 al 4 marzo 2003. Ciò risultava

indispensabile per poter valutare se dal 20 novembre 2002 al ricorrente era

applicabile l'art. 28 cpv. 1 e 4 LADI, come ritenuto dall'amministrazione (cfr.

consid. 1.1.), o meno.

I certificati

medici agli atti non erano, infatti, sufficienti per stabilire con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali se RI 1, dal 20 novembre 2002 al momento dell'emanazione della

decisione su opposizione del 4 marzo 2003, avesse o meno sempre presentato

un'incapacità lavorativa superiore al 50% ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 e 4 LADI

(cfr. consid. 1.1.; inc. 38.03.30).

La

Sezione del lavoro, il 3 novembre 2003, dopo aver ricevuto la relativa

dichiarazione di svincolo dal segreto professionale, sottoscritta dal

ricorrente (cfr. doc. 17), ha posto al Dr. med. __________ i seguenti quesiti:

"

(…)

1.

Quali erano le cause mediche (fisiche o psichiche)

dell'incapacità

lavorativa a tempo pieno da Lei

considerate al momento della stesura del certificato medico del 19 dicembre

2002.

(p.f. dettagliare la risposta, precisare gli esami medici eseguiti e di

che tipo di attività si è tenuto conto)?

2.

Quali erano

precisamente le attività lavorative che l'assicurato non era, a Suo parere, in

grado di svolgere, e per quale motivo, nel dicembre 2002?

3.

Lei ha ritenuto il signor RI 1 idoneo per lavori leggeri con

sovente cambio di posizione; voglia per

cortesia precisare quali erano le attività lavorative che l'assicurato era, a

Suo parere, in grado di svolgere (precisare tipo di attività, eventuali limiti

medici) nel dicembre 2002;

4.

Descriva l'evoluzione dello stato di salute del paziente dal

mese di

dicembre 2002 a tutt'oggi in relazione

alla sua capacità al lavoro (p.f. dettagli per quanto possibile la situazione

durante il primo trimestre 2003, indichi se i disturbi lamentati hanno

raggiunto un carattere cronico);

5.

P.f. precisi da quando il signor RI 1 è Suo paziente, se lo è

ancora attualmente, con quale frequenza

lo ha visto e se sono stati eseguiti particolari accertamenti medici

posteriormente al mese di dicembre 2002." (Doc. 16)

Il Dr. med.

__________, il 13 novembre 2003, ha risposto:

"

(…)

1.

Il paziente

soffriva di cervico-brachialgie bilateralmente, probabilmente in parte su note discopatie

dalla vertebra C3 alla vertebra C7 con artrosi cervicali e restringimento del

canale foraminale intervertebrale da C4 a C7 e in parte su lesione della manscetta

rotatoria bilateralmente.

Dal lato psichiatrico si è sviluppata

una sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo che era molto legata al fatto

di non poter lavorare con delle preoccupazioni sul futuro suo e della famiglia.

In base a questi problemi di salute

ho valutato la sua incapacità lavorativa al 100% per lavori che effettuava fino

al suo licenziamento nel 2001, ma lasciandogli la possibilità di trovare una

nuova attività lavorativa leggera che gli avrebbe permesso di cambiare

soventemente la posizione onde evitare i dolori alle spalle e alle braccia.

Lasciandogli questa speranza mi

aspettavo un netto miglioramento dei suoi disturbi psichici.

2.

Un'attività lavorativa con dei movimenti ripetitivi delle

braccia

avrebbe senz'altro peggiorato i disturbi

cervico-brachiali. Questo sarebbe successo soprattutto svolgendo lavori manuali

o dei lavori legati ad una posizione fissa, per esempio con lo sguardo fisso su

di uno schermo (computer). Il paziente mi ha chiesto il certificato medico

datato il 19.12.2002 solo in dicembre 2002.

3.

Come sopra descritto pensavo a dei lavori di tipo benzinaio o

ad

una sorveglianza di un parking.

4.

I dolori cervico-brachiali

sono diminuiti ma questi si acutizzerebbero probabilmente svolgendo un'attività

lavorativa come descritto al punto 2.

La depressione si è aggravata in modo tale da dover ricoverare

il

paziente nel reparto di psichiatria

all'ospedale __________ di __________ tre volte nell'arco di 6 mesi; dal

26.3.2003

al 18.4.2003, dal 16.6.2003 al 12.7.2003 e dal 22.7.2003 al 5.9.2003.

Nel primo trimestre del 2003 i disturbi

erano soprattutto di tipo psicosociale sulla base dei quali è subentrata una

gastrite.

I disturbi cervico-brachiali sono da

ritenere cronici, ma non lavorando, molto meno importanti, mentre i disturbi

psichiatrici sono pure diventati cronici e in modo accentuato.

5.

Seguo il paziente dal 13.3.1995.

Il Signor RI 1 mi ha consultato nel 2003: il 17.01.03, 30.01.03,

04.02

, 11.03.03, 22.05.03, 13.06.03, 15.09.03.

Il paziente viene seguito maggiormente

dal Dr. __________, psichiatra, visto che gli ultimi ricoveri erano soprattutto

dovuti a problemi psicosociali.

Non ho più richiesto ulteriori accertamenti nel 2003." (Doc. 15)

L'amministrazione,

a seguito di tale certificazione, ha invitato il ricorrente a liberare dal

segreto professionale anche il Dr. med. __________, specialista in psichiatria

e psicoterapia (cfr. doc.14). L'assicurato, tuttavia, si è opposto a tale

richiesta (cfr. doc. 13; 12).

Il 10

dicembre 2003 la Sezione del lavoro ha interpellato il Dr. med. __________,

spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, chiedendogli se l'insorgente nel

periodo dal mese di maggio 2002 fino a quel momento presentava effettivamente

un'abilità a svolgere lavori leggeri, se sì quali (cfr. doc. 10).

Dal

rapporto del 18 dicembre 2003 del Dr. med. __________ si evince:

"

(…)

Riferisce che da circa 3 anni non lavora più. Fa solo piccoli

lavoretti di manutenzio­ne di giardini ma con grossa difficoltà. Sarebbe stato

peritato dallo psichiatra Dr.ssa __________ in data 20.11.02 e il paziente

sarebbe stato giudicato dal punto di vista psichiatrico inabile al lavoro al

100% per un tempo indeterminato.

Dal punto di vista fisico sogg. il paziente accusa dolori alla colonna cervicale,

alla colonna toracale lombare con dolori alle spalle.

Difficoltà alla presa fine a causa di uno stato dopo operazione metacarpale

bilaterale con sensazione di formicolii. Importante calo della forza con

impossibilità a lavorare con le braccia oltre l'orizzonte.

Alla visita odierna si nota un paziente in condizioni generali

decisamente ridotte che assume psico-farmaci.

Si veste e si spoglia senza alcuna limitazione. La funzione delle braccia

è completamente libera ma dolente all'abduzione terminale.

Vi è peraltro un importante calo della forza per una sospetta

patologia della cuffia dei rotatori.

La motilità della colonna cervicale è libera. Non trovo nulla di

radicolare proveniente dalla colonna cervicale. Può darsi che questi formicolii

derivino da una certa irritazione del nervo radiale dovuta agli interventi ai

pollici.

In conclusione ritengo che in qualità di meccanico questo paziente

sia completamente inabile al lavoro. Il carattere della patologia è decisamente

cronico con frequenti recidive.

Per attività lavorative leggere che non obbligano il paziente a

spostare frequentemente i pesi, a lavorare con le braccia oltre l'orizzonte e

attività che non lo obbligano ad effettuare lavori fini, il paziente sarebbe

sicuramente dal punto di vista ortope­dico abile al 50%. Non bisogna tuttavia

tralasciare il problema psichico che tuttavia esula dalle mie incombenze.

Personalmente proporrei di attendere la decisione definitiva

dell'AI prima di decide­re l'ulteriore procedere." (Doc.

9)

La Dr. med.

__________, alla quale l'amministrazione ha sottoposto, oltre all'attestazione

medica del Dr. med. __________ del 19 dicembre 2002, gli accertamenti medici

effettuati presso i Dr. med. __________ e __________ alla fine del 2003 (cfr.

doc. 8), il 16 gennaio 2004, ha indicato:

"

(…)

Mio certificato del 20.11.2002: dal punto di vista

psichiatrico, totale inabilità al lavoro a tempo indeterminato.

Certificato Dr. med. __________ del 13.11.2003: l'A. soffre

di disturbi cervico-brachiali ed una depressione reattiva, che gli

permetterebbero al massimo di svolgere un'attività leggera con possibilità di

cambiare sovente la posizione.

Nel corso del 2003 la depressione si è aggravata al punto che egli

ha dovuto essere ricoverato in psichiatria tre volte per una durata totale di

circa 4 mesi. Tuttora è in cura psichiatrica.

Certificato Dr. med. __________ del 19.12.2002: L'A. è

inabile al lavoro al 100% dal 01.05.2002 a tempo indeterminato.

Certificato Dr.med. __________ del 18.12.2003: alle visite

l'A. si presenta in "condizioni generali decisamente ridotte", accusa

"dolori alla colonna cervicale, toracale, lombare e alle spalle" ed

"un importante calo della forza delle braccia".

La patologia sarebbe "cronica con frequenti recidive".

Concludendo il Dr. med. __________ reputa l'A., dal punto di vista

ortopedico, abile al lavoro al 50% " per attività lavorativa leggera che

non obbligano il paziente a spostare frequentemente i pesi, a lavorare con le

braccia oltre l'orizzonte e attività che non lo obbligano ad effettuare lavori

fini" rimarcando che "non bisogna tralasciare il problema

psichico".

Valutazione: L'A. soffre di due patologie importanti ed

invalidanti:

- La patologia

ortopedica, che gli limita in modo importante i movimenti delle braccia e

causa, secondo la valutazione del Dr. med. __________, un'incapacità lavorativa

del 50% con ulteriori limitazioni sul tipo di lavoro possibile.

Il carattere dei disturbi viene

descritto come decisamente cronico con frequenti recidive, cosa che non lascia

presupporre un miglioramento in un prossimo futuro.

- La patologia

psichiatrica, cronicizzata anch'essa con diversi scompensi nel corso del 2003

(3 ricoveri in 7 mesi) a prova di una grossa instabilità psichica nonostante le

cure effettuate.

Anche per quel che riguarda il

disturbo psichico, la prognosi non è favorevole ed un marcato miglioramento

dello stato psichico in un prossimo futuro non è probabile.

Alla luce di questi fatti reputo l'A. totalmente inabile al lavoro

e non collocabile a tempo indeterminato." (Doc. 7)

Il 21

gennaio 2004, come già esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), la Sezione del lavoro

ha trasmesso all'assicurato tali certificati medici, conferendogli la

possibilità di presentare eventuali osservazioni. Inoltre è stato precisato che

se l'insorgente non avesse reso possibile i necessari accertamenti presso il

Dr. med. __________, l'amministrazione avrebbe deciso sulla base degli elementi

in suo possesso (cfr. doc. 6).

Il

ricorrente, il 23 gennaio 2004, ha rilevato che gli approfondimenti ordinati

dal TCA devono portare sui referti dei Dr. med. __________ e __________ con

riferimento alla situazione di allora e non a quella attuale, poiché

l'eventuale stato di salute attuale deve far oggetto di una nuova decisione da

parte dell'amministrazione. Egli ha, consequenzialmente, puntualizzato che

nessun ulteriore svincolo sarebbe stato sottoscritto, segnatamente a beneficio

del Dr. med. __________ (cfr. doc. 5).

Fondandosi

su tali risultanze, l'amministrazione con decisione formale del 6 febbraio

2004, confermata con decisione su opposizione del 5 maggio 2004, ha nuovamente

ritenuto applicabile al ricorrente l'art. 28 LADI a far tempo dal 20 novembre

2002, in quanto, benché dal profilo fisico presentasse una capacità lavorativa

per attività leggere, dal punto di vista psichico era inabile al lavoro al 100%

a tempo indeterminato a causa di disturbi di carattere cronico (cfr. doc. 4;

A1).

2.8

L'assicurato,

nell'atto ricorsuale, ha contestato il modo di procedere della Sezione del

lavoro, sostenendo, come già avvenuto in precedenti scritti (cfr. doc. 5; 12),

che essa, contrariamente a quanto fissato dal TCA nella sentenza del 18 agosto

2003, non si è limitata a esperire degli accertamenti relativi allo stato di

salute fisico e psichico dell'assicurato nel periodo determinante dal 20

novembre 2002 al 4 marzo 2003, bensì ha esteso le indagini mediche anche al

lasso di tempo successivo, e meglio estate/autunno 2003 e inizio 2004. In

particolare i certificati dei Dr. med. __________ e __________ concernono il

periodo posteriore a quello rilevante ai fini della lite.

Egli

ha anche ribadito di non aver liberato dal segreto professionale il Dr. med. __________

a ragione, dato che il suo intervento riguarda l'arco di tempo posteriore a

quello in questione. Basandosi sul rapporto del Dr. med. __________ egli ha,

infine, affermato di essere stato idoneo al collocamento dal 20 novembre 2002

al 4 marzo 2003 (cfr. doc. I).

E' utile

rilevare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali

esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente

al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2;

STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001

nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella

causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121

V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Ciò vale

anche per l'idoneità al collocamento che, quale presupposto materiale per il

diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al

momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata

emessa la decisione negativa (cfr. DTF 112 V 398 consid. 1a; DLA 1991 pag. 25;

STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di

influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti siano ossequiati (cfr.

DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid.

4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid.

2.6

).

Pertanto,

in casu, l'esame prospettivo implica, in linea di principio, che la situazione

di salute dell'assicurato nel periodo in questione, ovvero dal 20 novembre 2002

agli inizi del mese di marzo 2003, sia valutata sulla base della documentazione

datata fino all'emanazione del provvedimento impugnato.

Di

conseguenza, ai fini del presente giudizio, verranno considerati gli accertamenti

esperiti successivamente alla sentenza del TCA del 18 agosto 2003, se, si

riferiscono al periodo dal 20 novembre 2002 al 4 marzo 2003 o se, comunque,

permettono di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della

situazione di salute e dell’abilità lavorativa dell’assicurato durante tale

arco di tempo (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

2.9

Preliminarmente,

per quanto concerne il rifiuto di svincolare dal segreto professionale il Dr. med.

__________, va rilevato che è vero che dal certificato del Dr. med. __________

del 13 novembre 2003 e da quanto attestato dall'assicurato risulta che tale

psichiatra sarebbe intervenuto solo posteriormente al lasso di tempo

determinante, e meglio in seguito al periodo di degenza presso l'Ospedale __________

di __________ dal 26 marzo al 18 aprile 2003 (cfr. doc. 12, 13; A7; I).

Tuttavia,

anche considerando conforme alla realtà dei fatti tale indicazione,

l'insorgente è comunque entrato in cura presso il Dr. med. __________ a breve

distanza di tempo dal periodo in esame che va dal 20 novembre 2002 al 4 marzo

2003.

Lo

specialista, dunque, se fosse stato liberato dal segreto professionale, avrebbe

potuto fornire delucidazioni in merito allo stato di salute psichico

dell'assicurato, e conseguentemente circa la sua abilità lavorativa, in modo

prospettico, perlomeno riguardo alla situazione all'inizio del 2003.

A tale

proposito va segnalato che l'art. 28 cpv. 3 LPGA, relativo alla collaborazione

nell'esecuzione, prevede che:

"

Chi pretende prestazioni

assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi,

segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi

ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano

necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi

servizi sono tenuti a dare le

informazioni."

Inoltre

giusta l'art. 43 cpv. 3 LPGA:

"

Se l’assicurato o altre

persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in

modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,

l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze

giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere

in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in

materia."

L'art. 28

cpv. 3 LPGA, in pratica, implica che gli assicurati che pretendono delle

prestazioni sono tenuti a svincolare terze persone dal segreto d'ufficio o

professionale, affinché queste permettono di accertare e chiarire tutti gli

elementi della fattispecie. L’autorizzazione a fornire informazioni si limita in

ogni caso ai dati rilevanti per il caso di specie. Non si può, pertanto, pretendere

che venga rilasciata un'autorizzazione generale. Al contrario, quest’ultima

deve contenere la descrizione precisa dell'oggetto sul quale porterà l'informazione

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 28, n. 21-25).

L'art. 43

cpv. 3 LPGA, dal canto suo, parte dal presupposto che esistono dei doveri di

collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui,

considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione

del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente

all'art. 43 cpv. 2 LPGA - secondo cui se sono necessari e ragionevolmente

esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso,

l'assicurato deve sottoporvisi -, bensì anche ad altre disposizioni previste

dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che, come visto, contempla il dovere di

svincolare dal segreto delle persone tenute a dare informazioni ai sensi (cfr.

anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).

La

violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel

caso in cui avvenga in modo ingiustificato.

Le

sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo

diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un

termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,

né deroghe, nemmeno se risulta chiato che la persona interessata non vuole in

ogni caso adempiere questo obbligo.

L'art. 43

cpv. 3 LPGA prevede due sanzioni: l'autorità amministrativa può decidere in

base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come

scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di

non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla

base degli atti è possibile emettere una decisione di merito, non va prolato un

provvedimento di irricevibilità (cfr. U. Kieser, op. cit. ad art. 43, n.

36-41).

In una

sentenza del 22 settembre 2004 nella causa K. (I 190/04), il TFA in un caso in

cui a un assicurato che lamentava disturbi alla schiena e depressione erano

state rifiutate delle prestazioni da parte dell'assicurazione invalidità,

poiché egli aveva fornito unicamente il nome del medico curante, dal cui

rapporto non emergevano elementi relativi eventuali problemi psichici, e aveva

negato di essere stato in cura presso altri sanitari, ha stabilito che

l'amministrazione e il tribunale cantonale non avevano violato il principio

inquisitorio. Infatti non avendo debitamente compilato il formulario di

richiesta di prestazioni, non emergevano punti sui quali indagare più

approfonditamente. Neppure la censura secondo cui prima di decidere sulla base

degli atti, si sarebbe dovuto procedere con la diffida ai sensi dell'art. 43

cpv. 3 LPGA è stata ritenuta fondata. Tale procedura presuppone che

l'amministrazione abbia potuto constatare che l'assicurato ha violato il dovere

di collaborare. Nel caso di specie, per contro, non erano riscontrabili indizi

in tal senso.

L'Alta

Corte ha comunque accolto il ricorso dell'assicurato, in quanto dalla

situazione medica presentata in sede federale sono risultati necessari degli

accertamenti. Non sono, tuttavia, state assegnate ripetibili, visto il

precedente comportamento manchevole dell'assicurato.

Nel caso

concreto la Sezione del lavoro, dopo i due rifiuti dell’assicurato di

svincolare il Dr. med. __________ dal segreto professionale del 25 novembre e

10.

dicembre 2003 (cfr. doc. 12, 13), l’ha nuovamente invitato, il 21 gennaio

2004, ad autorizzare il medico a fornire le necessarie informazioni, precisando

che in caso negativo avrebbe deciso sulla base degli elementi in suo possesso (cfr.

doc. 6).

Come

visto (cfr. consid. 2.7.), il ricorrente non ha svincolato lo psichiatra (cfr.

doc. 5) e l’amministrazione, il 6 febbraio 2004, ha emesso la decisione formale

con cui ha stabilito che all’assicurato, dal 20 novembre 2002, è applicabile l’art.

28.

LADI.

A tale

proposito il TCA constata che l'amministrazione ha comunque dato seguito a

quanto previsto dall'art. 43 cpv. 3 LPGA. Infatti, dopo le prime risposte

negative, ha inviato una diffida all'assicurato, indicandogli che se non avesse

liberato il medico dal segreto professionale, avrebbe deciso fondandosi sugli

atti disponibili. Essa, solo a seguito dell'ennesimo rifiuto, ha emanato la

decisione formale del 6 febbraio 2004 (cfr. doc. 4).

L'amministrazione

ha, dunque, agito correttamente in applicazione di quanto sancito dalla LPGA.

Si

ricorda, inoltre, che l'insorgente, svincolando il medico dal segreto

professionale, avrebbe avuto la facoltà di specificare quali informazioni il sanitario

poteva rilasciare. Più precisamente l’assicurato avrebbe potuto indicare che rilevanti

erano i dati medici e il relativo apprezzamento riguardanti piuttosto la fine

del 2002/inizio 2003.

Al

riguardo va, del resto, evidenziato che il ricorrente, tramite il suo

rappresentante, sebbene solo relativamente alla forma ha riformulato la

dichiarazione di svincolo nei confronti del Dr. med. __________, (cfr. doc. 17,

18).

2.10

Nel caso

concreto da un attento esame degli accertamenti medici effettuati

dall'amministrazione tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004 va osservato che

il referto del 18 dicembre 2003 del Dr. med. __________, effettivamente, si

riferisce unicamente allo stato di salute dell'assicurato e alla sua capacità

lavorativa al momento della visita (cfr. doc. 9; consid. 2.7.). Il giudizio di

tale medico non è, quindi, rilevante ai fini della presente vertenza, che deve

chiarire se l’assicurato, nel periodo dal 20 novembre 2002 al 4 marzo 2003, era

o meno abile al lavoro (cfr. consid. 2.8.).

Per

quanto riguarda il certificato del 16 gennaio 2004 della Dr. med. __________,

va evidenziato che la psichiatra, benché abbia tenuto conto delle attestazioni

mediche del 2002 riguardo ai problemi fisici e psichici, ha dato una

valutazione complessiva di inabilità totale al lavoro, più che altro basandosi

sulle condizioni dell'insorgente nel momento in cui ha stilato l’attestazione.

Per

quanto riguarda l'aspetto somatico-ortopedico, in effetti, si è fondata

sull'apprezzamento del Dr. med. __________, mentre in relazione alla

problematica psichica ha menzionato i diversi scompensi avuti nel 2003,

sottolineando che tale patologia si è cronicizzata. Essa ha, pure, specificato

che la prognosi non è favorevole e che un marcato miglioramento dello stato

psichico in un prossimo futuro non è probabile (cfr. doc. 7; consid. 2.7.).

Questa

ultima indicazione, riferendosi all'evoluzione futura posteriore al rapporto

medico del 16 gennaio 2004, a maggior ragione non rispetta quanto prescritto da

questa Corte con la sentenza del 18 agosto 2003.

Il

referto della Dr. Med. __________, pertanto, non permette di chiarire le

condizioni di salute dell'assicurato alla fine del 2002/inizio 2003.

Il Dr. med.

__________, per contro, il 13 novembre 2003 ha descritto le condizioni di

salute dell'assicurato riportandosi alla fine del 2002. Il sanitario ha

menzionato una cervico-brachialgia bilaterale, oltre a una sindrome ansioso

depressiva di tipo reattiva. Egli ha valutato che l'assicurato fosse incapace

al 100% per i lavori che aveva effettuato prima del licenziamento nel 2001, ma

fosse abile al lavoro per delle attività leggere con sovente cambio della

posizione per evitare i dolori alle spalle e alle braccia, come benzinaio e

sorvegliante di un parking. Il medico curante, lasciando questa speranza

all'insorgente, si aspettava così un netto miglioramento dei disturbi psichici.

Lo stesso

medico ha, però, osservato che la depressione si è invece aggravata in modo

tale da dover ricoverare l'assicurato, dal 26 marzo 2003 al 18 aprile 2003 nel

reparto di psichiatria dell'Ospedale __________ di __________

Relativamente

al periodo successivo a quello in questione egli ha indicato, oltre al ricovero

appena menzionato, altri due ricoveri, dal 16 giugno al 12 luglio 2003 e dal 22

luglio al 5 settembre 2003. Inoltre il sanitario ha precisato che sia i

disturbi cervico-brachiali, che quelli psichiatrici sono da considerare

cronici.

Il medico

ha infine menzionato le date del 2003 in cui ha visitato l'assicurato, ossia,

in relazione all'arco di tempo in questione, il 17 e il 30 gennaio, il 4

febbraio 2003 (cfr. doc. 15; consid. 2.7.).

In simili

condizioni, secondo questo Tribunale, le più recenti attestazioni del Dr. __________,

le quali hanno precisato il suo precedente certificato del 19 dicembre 2002,

sono rilevanti per la soluzione della presente fattispecie, sia circa gli

elementi forniti riguardanti il periodo in esame, che anche per quanto attiene

alle indicazioni relative al lasso di tempo immediatamente successivo agli

inizi di marzo 2003.

In

proposito va ribadito che eccezionalmente il giudice può tenere conto anche di

fatti intervenuti posteriormente, se essi sono suscettibili di mettere in

evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione durante il

periodo determinante (cfr. consid. 2.8.; STFA del 2 settembre 2003 nella causa

L., U 299/02).

Visto

quanto precede, a mente del TCA il modo di procedere della Sezione del lavoro

va stigmatizzato, poiché non ha ossequiato integralmente quanto indicato da

questa Corte nella sentenza del 18 agosto 2003. L'amministrazione, infatti,

avrebbe dovuto richiedere ai Dr. Med. __________ e __________ dei rapporti

complementari, più specificatamente attinenti al periodo da novembre 2002 a

marzo 2003.

Tuttavia,

come sarà esposto più dettagliatamente in seguito, la documentazione agli atti

è comunque sufficiente per concludere che dal 20 novembre 2002 all’assicurato

tornava, in ogni caso, applicabile l’art. 28 LADI.

2.11

Relativamente

all'abilità lavorativa del ricorrente a partire dal 20 novembre 2002, il TCA

ribadisce che il Dr. med. __________ nel rapporto del 13 novembre 2003,

riportandosi alla fine del 2002, dal profilo fisico, ha ritenuto l'assicurato inabile

al 100% per i lavori che aveva effettuato fino al suo licenziamento, ma capace

di svolgere attività leggere con sovente cambio della posizione, come benzinaio

o sorvegliante di un parking.

Il

medico, comunque, a differenza di quanto certificato nel mese di dicembre 2002,

ha espressamente indicato che l'assicurato soffriva anche di disturbi psichici

e che, lasciandogli la speranza di poter effettuare un lavoro leggero, si

aspettava un netto miglioramento di tale problematica (cfr. doc. 15).

Così non

è stato. Infatti, come dichiarato dallo stesso Dr. med. __________, la

depressione si è aggravata in modo tale da dovere ricoverare l'assicurato nel

reparto di psichiatria dell'ospedale __________ una prima volta dal 26 marzo al

18.

aprile 2003 (cfr. doc. 15).

Visto che

il ricovero ha avuto luogo il 26 marzo 2003, le condizioni psichiche,

verosimilmente, sono peggiorate tra la fine del 2002 e gli inizi del 2003.

Inoltre

nei primi mesi del 2003 il ricorrente si è spesso recato dal proprio medico, e

meglio il 17 e il 30 gennaio, il 4 febbraio e l'11 marzo 2003 (cfr. doc. 15).

All'assicurato

nel corso del 2004 è, poi, stata assegnata una rendita intera da parte

dell'assicurazione invalidità a decorrere dal 1° maggio 2003.

Il grado

di invalidità del ricorrente è del 100% a seguito di una malattia di lunga

durata (cfr. doc. XII; consid. 1.9.).

All'assicurato

sono state pure erogate delle rendite completive per la moglie e per i figli (cfr.

doc. XII).

Per

inciso è utile osservare che la rendita completiva per la moglie è versata

anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2004, data dell'entrata in vigore

della quarta revisione della LAI, in quanto, nonostante l'art. 34 LAI, relativo

alla rendita completiva per il coniuge, sia stato abrogato, secondo le

disposizioni finali di tale revisione le rendite completive correnti

beneficiano della garanzia dei diritti acquisiti.

L’assegnazione

della rendita intera dell’AI risulta influente ai fini del presente giudizio,

poiché, per le ragioni che seguono, fornisce in modo prospettico degli

importanti elementi per chiarire la situazione dell'abilità lavorativa del

ricorrente alla fine del 2002/inizio 2003 (cfr. consid. 2.8.).

L'art. 28

LAI prevede:

"

1.

L’assicurato invalido almeno al 40 per cento ha

diritto a una rendita. Secondo il grado d’invalidità, la rendita è graduata

come segue:

Grado d’invalidità in percentuale Diritto

alla rendita in frazioni di rendita intera

almeno 40

un quarto

almeno 50

metà

almeno 60

tre quarti

almeno 70

rendita intera

1bis ...

1ter Le rendite per un grado d’invalidità inferiore al

50.

per cento sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano

abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo

presupposto deve essere adempiuto anche per i congiunti per i quali è chiesta

una prestazione.

2.

L’articolo 16 LPGA è applicabile per determinare

l’invalidità dell’assicurato che esercita un’attività lucrativa. Il Consiglio

federale definisce il reddito del lavoro determinante per valutare

l’invalidità.

2bis L’invalidità dell’assicurato che non esercita

un’attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può

ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa, è determinata,

in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le

mansioni consuete.

2ter Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2 bis . In tal

caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della

collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento

delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione

della disabilità patita nei due ambiti.

3.

...

In

proposito giova segnalare che la rendita di tre quarti è stata introdotta dalla

quarta revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004 (cfr. R. A. Meier, Assurances

sociales: ce qui change en 2004, in Sécurité sociale 6/2003, pag. 365, 366).

L'art. 16

LPGA, relativo al grado di invalidità enuncia:

"

Per valutare il grado

d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire

esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e

l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una

situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che

egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido."

Secondo

l'art. 29 LAI, concernente l'inizio del diritto:

"

1.

Il diritto alla rendita secondo l’articolo 28

nasce il più presto nel momento in cui l’assicurato:

a. presenta un’incapacità

permanente al guadagno (art. 7 LPGA ) pari

almeno al 40 per cento, oppure

b. è stato, per un anno senza

notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per

cento in media.

2.

La rendita è versata dall’inizio del mese in cui

è nato il diritto, ma il più presto dal mese seguente il compimento dei 18

anni. Il diritto non nasce finche l’assicurato può pretendere un’indennità

giornaliera secondo l’articolo 22."

In casu,

visto che sulla decisione dell’UAI del 15 marzo 2004 è stato indicato che si

tratta di una malattia di lunga durata, giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il

diritto alla rendita è nato, in quanto l'assicurato, per un anno, senza

notevoli interruzioni, è stato incapace al lavoro per almeno il 40%.

Il

diritto è sorto dal 1° maggio 2003, per cui il periodo di carenza di un anno va

dal 1° maggio 2002 al 30 aprile 2003.

A mente

del TCA, visto che dal 1° maggio 2003 l'assicurato è stato posto al beneficio

di una rendita intera, è molto verosimile che, specialmente negli ultimi mesi

del 2002 e nei primi mesi del 2003, egli ha presentato un grado di abilità

lavorativa alquanto ridotto.

Il

rappresentante del ricorrente stesso, il 10 settembre 2004, ha peraltro precisato

che questi gli ha comunicato che ha ottenuto la rendita nella misura del 50%

per i noti problemi fisici e al 100% per problemi psichici (cfr. doc. VIII; consid.

1.7

).

L'assegnazione

al ricorrente della rendita intera da parte dell'AI a decorrere dal 1° maggio

2003, implicante un’inabilità lavorativa piuttosto importante dello stesso

durante l’anno precedente, e la nuova attestazione del Dr. med. __________ del

13.

novembre 2003, secondo cui l'assicurato soffriva, alla fine del 2002, di una

sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo che si è poi aggravata in modo

tale da richiedere il suo ricovero, permettono, pure, di rivalutare la

certificazione del 20 novembre 2002 della Dr. med. __________, in cui essa

aveva già menzionato dei disturbi psichici. La psichiatra, allora, aveva

indicato che il disturbo psichico stava diventando cronico e che non reputava

probabile, in un prossimo futuro, un grande miglioramento dello stato di salute

dell'assicurato (cfr. consid. 2.6.; doc. 10, inc. 38.03.30).

In simili

condizioni, tenuto in considerazione che l'insorgente è stato posto al

beneficio di una rendita intera dell’AI dal 1. maggio 2003, che il Dr. med. __________,

il 13 novembre 2003, ha indicato che l'assicurato era affetto da una

problematica psichica nel periodo in esame, specificando, inoltre, che vi è

stato un aggravamento di tale situazione che ha condotto al ricovero del

ricorrente dal 26 marzo al 18 aprile 2003 nel reparto psichiatrico dell'Ospedale

__________, che la Dr. med. __________ aveva, peraltro, già accertato dei

disturbi psichici nel mese di novembre 2002 e che l’assicurato non ha comunque

svincolato dal segreto professionale lo psichiatra Dr. med. __________, questa

Corte, in applicazione del principio della probabilità preponderante usualmente

applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr.

RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003

nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99;

STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000

nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid.

3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid.

3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid.

3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid.

2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer,

"Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen

(BJM) 1989 pag. 31-32), ritiene che dal 20 novembre 2002 l'abilità lavorativa

dell'assicurato era perlomeno ridotta e che dopo 30 giorni a decorrere da tale

data essa non raggiungeva almeno il 50%.

2.12

L'assicurato

ha indicato quali prove l'audizione di testi, l'edizione di documenti e il

richiamo dell'inc. 38.03.30, di tutti gli incarti degli URC di __________ e __________

e della Cassa disoccupazione __________ di __________ relativi alle ricerche di

lavoro effettuate dall'assicurato, ai verbali di colloquio, ai provvedimenti

adottati a favore dello stesso e alle offerte di lavoro propostegli (cfr. doc.

I).

Il

precedente incarto del TCA 38.03.30, come risulta dai precedenti considerandi,

è stato richiamato.

Relativamente

all'audizione testi, di cui peraltro non sono stati indicati i nominativi, va

osservato che essa può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto

d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1

CEDU, della ricorrente.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01, consid. 4; STFA

dell'8 marzo 2001 nella causa C.R., H 115/00 H132/00, consid. 7; STFA del 24

gennaio 2000 nella causa B., H 180/99, consid. 3; STFA dell'8 novembre 1999

nella causa H., H 74/99, consid. 5; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.

6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

Il TFA ha

pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su

motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,

con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege,

IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi

Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA del 15 novembre

2002.

nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I

673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01; STFA del 4

febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.

e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28

giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S.,

H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e

rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di

essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag.

1; SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c e rinvii).

Giova,

poi, ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di

documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare

con esattezza i documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa; cfr. STFA

del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA del 16 settembre 2002 nella

causa Z., B., A., H 10+ 45/01).

In

concreto, la richiesta dell'assicurato in merito ai provvedimenti probatori

citati nel ricorso va respinta perché, sulla base delle tavole processuali, in

particolare dei certificati medici agli atti, e meglio dell'attestato del 20

novembre 2002 della Dr. med. __________, dei rapporti del 19 dicembre 2002 e 13

novembre 2003 del Dr. med. __________, della decisione di assegnazione della

rendita di invalidità intera da parte dell'AI a decorrere dal 1° maggio 2003

(cfr. doc. XII; consid. 2.6.; 2.7.), questo Tribunale ritiene la questione

relativa all'inabilità lavorativa dell'assicurato nel lasso di tempo dal 20

novembre 2002 al 4 marzo 2003 sufficientemente chiarita.

2.13

Alla luce di

tutto quanto esposto, occorre concludere che all'assicurato dal 20 novembre

2002.

era applicabile l'art. 28 cpv. 1 LADI (cfr. 2.4.) e che successivamente

all'esaurimento del diritto alle indennità giornaliere per 30 giorni non

entrava in linea di conto l'art. 28 cpv. 4 LADI (cfr. consid. 2.4.), in quanto

l'assicurato non ha presentato un'abilità lavorativa di almeno il 50%.

La

decisione su opposizione impugnata deve, quindi, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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