38.2004.46
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15 dicembre 2004Italiano80 min
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Numero d'incarto:
38.2004.46
Data decisione, Autorità:
15.12.2004, TCA
Titolo:
un assicurato i cui atti medici attestano disturbi psichici nei mesi in esame,a cui alcuni mesi dopo è assegnata una rendita intera AI e che non ha liberato dal segreto professionale lo psichiatra,deve essere ritenuto inabile al lavoro temporaneamente.A ragione quindi è stato applicato l'art.28 LADI
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DOVERE DI COLLABORAZIONE E SANZIONI
INCAPACITÀ LAVORATIVA TEMPORANEA
INIZIO DEL DIRITTO ALLA RENDITA DI INVALIDITÀ
PRINCIPIO DELLA PROBABILITÀ PREPONDERANTE
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
art. 28 LADI
art. 28 LAI
art. 29 cpv. 1 let. b LAI
art. 28 cpv. 3 LPGA
art. 42 LPGA
art. 43 cpv. 3 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.46
rs/td
Lugano
15 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 maggio 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Questo
Tribunale, con sentenza 18 agosto 2003, ha accolto il ricorso di RI 1 diretto
contro la decisione su opposizione del 4 marzo 2003, con cui la Sezione del
lavoro aveva stabilito che, dal 20 novembre 2002, all'assicurato doveva essere
applicato l'art. 28 LADI a causa della sua capacità lavorativa temporaneamente
inesistente, poiché la fattispecie non era stata sufficientemente chiarita. Il
TCA ha, perciò, rinviato gli atti all'amministrazione per ulteriori
accertamenti.
In
particolare questa Corte ha deciso che la Sezione del lavoro non solo non aveva
approfondito quale era realmente lo stato di salute dell'assicurato nel mese di
novembre 2002, ovvero se egli era incapace al lavoro e quindi se dovesse
essergli applicato l'art. 28 cpv. 1 LADI, ma nemmeno aveva proceduto a
verificare l'evoluzione delle sue condizioni di salute dopo l'esaurimento delle
indennità ex art. 28 cpv. 1 LADI.
L’amministrazione
gli aveva semplicemente negato il diritto a prestazioni dell'assicurazione
contro la disoccupazione, basandosi su di una documentazione medica agli atti
che non era sufficiente per concludere che l'insorgente era totalmente incapace
al lavoro sia dal 20 novembre 2002, (quando ha avuto luogo la visita da parte
del medico di fiducia), che nei mesi seguenti. Dal citato giudizio risulta,
poi, che l'amministrazione avrebbe dovuto appurare se effettivamente i disturbi
psichici menzionati dalla Dr. med. __________ tendevano realmente verso la
cronicità e se un miglioramento dello stato di salute era quindi da escludere
almeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. inc.
38.2003.30).
1.2. La Sezione
del lavoro, dopo avere esperito alcune indagini mediche (cfr. doc. 7, 8, 9, 10,
15, 16), il 6 febbraio 2004, ha emesso una decisione formale con la quale ha
nuovamente stabilito che dal 20 novembre 2002 all'assicurato è applicabile
l'art. 28 cpv. 1 LADI.
L'amministrazione
ha motivato il suo provvedimento, rilevando che, per quanto attiene al periodo
comprendente la fine del 2002 e il primo trimestre del 2003, l'assicurato è
stato sì ritenuto, dal profilo dello stato di salute fisico, idoneo a svolgere
lavori leggeri con sovente cambio di posizione, tuttavia, per quanto riguarda
le sue condizioni psichiche, è stata accertata la sua inabilità lavorativa in
misura del 100% a tempo indeterminato. I medici interpellati, infatti, avrebbero
dichiarato che tale problematica si è accentuata nel lasso di tempo in
questione, assumendo un carattere cronico.
A mente
della Sezione del lavoro, conseguentemente, l’assicurato, al termine dei 30
giorni in cui ha diritto all'indennità giornaliera intera ex art. 28 cpv. 1
LADI, non può più pretendere giusta l'art. 28 cpv. 4 LADI delle indennità di
disoccupazione (cfr. doc. 4).
1.3. A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________, per conto dell'assicurato (cfr.
doc. 2), la Sezione del lavoro, il 5 maggio 2004, ha emanato una decisione su
opposizione in cui ha ribadito il contenuto della sua prima decisione.
L'amministrazione, in particolare, ha indicato:
" 1. II
signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione il 1 maggio
2001 alla ricerca di un impiego a tempo
pieno quale meccanico di azienda, operaio di fabbrica o capo meccanico. Il
termine quadro per la riscossione delle indennità si è concluso il 30 aprile
2003, mentre le ultime indennità di disoccupazione versate risalgono al mese di
dicembre 2002.
Con decisione 6 febbraio 2004 lo
scrivente ufficio ha ritenuto che all'assicurato sia applicabile, a far tempo
dal 20 novembre 2002, l'art. 28 cpv. 1 LADI. Precedentemente all'emissione
della decisione oggi contestata, una prima decisione amministrativa era già
stata sottoposta alla valutazione del Tribunale cantonale delle assicurazioni,
che aveva accolto il ricorso interposto contro la stessa, annullato la
decisione e rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per ulteriori
accertamenti e emissione di una nuova decisione (cfr. STCA del 18 agosto 2003,
inc. 38.2003.30).
2. Oggetto della vertenza è il fatto di ritenere l'assicurato, a
far tempo
dal 20 novembre 2002, completamente
inabile al lavoro e pertanto applicare ad esso le regole relative all'indennità
giornaliere nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o
ridotta (art. 28 LADI; cfr. decisione impugnata, consid. 5 e STCA del 18 agosto
2003, inc. 38.2003.30, consid. 2.7).
Questa valutazione implica che la
possibilità d'indennizzo dell'assicurato è limitata all'esaurimento delle
indennità giornaliere giusta l'art. 28 LADI.
3. Nel caso concreto, allo scopo di chiarire - come indicato dalla
STCA del 18 agosto 2003 - la capacità
lavorativa dell'assicurato nel novembre 2002 e nei mesi successivi, sono stati
interpellati il medico curante Dr. __________ __________ (specialista in
medicina generale), i medici fiduciari Dr. __________ (specialista in ortopedia
e chirurgia ortopedica) e la Dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e
psicoterapia).
In particolare è stato indagato lo stato
di salute dell'assicurato tra il mese di novembre 2002 e la fine del termine
quadro di riscossione delle prestazioni (30 aprile 2003). Diversamente da
quanto sostenuto dall'opponente, si ritiene importante lo sviluppo della
situazione anche posteriormente al novembre 2002. Infatti, considerando che la
nuova decisione è stata pronunciata dopo il 30 aprile 2003, non si poteva fare
astrazione di quanto effettivamente accaduto nel frattempo.
Pertanto, si ritengono gli accertamenti
svolti posteriormente alla decisione del TCA pertinenti, conformi alle
necessità di chiarimenti rilevate dal TCA stesso ed esperiti in modo corretto.
Inoltre, all'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, è stata data
ampia possibilità di pronunciarsi su tutti gli elementi rilevanti per la
decisione impugnata.
Non è stato per contro possibile
interpellare il medico curante Dr. __________ (specialista in psichiatria)
poiché, benché più volte sollecitato in virtù dell'obbligo di collaborazione
giusta l'art. 28 cpv. 3 LPGA, l'opponente ha sempre rifiutato la necessaria
autorizzazione. Questo accertamento sarebbe stato - invero - molto utile,
poiché l'assicurato è stato ricoverato per motivi psichiatrici dal 26 marzo
2003 al 18 aprile 2003, ossia durante il periodo in cui rivendica il
riconoscimento delle indennità di disoccupazione. Ora, tenuto conto che
l'assicurato ha sempre sostenuto di essere stato abile al lavoro e non ha mai
comunicato all'amministrazione nessun periodo di degenza per i mesi di marzo e
di aprile, questa circostanza avrebbe dovuto essere chiarita. Come detto,
questo accertamento è stato reso impossibile dal rifiuto dell'opponente di
concedere il necessario svincolo al proprio medico curante, Dr. __________. Pertanto,
l'amministrazione ha valutato il caso in base agli elementi a disposizione
(art. 43 LPGA).
4. Dal punto di
vista psichico la Dr.ssa __________ ha confermato, il 16 gennaio 2004, la
valutazione del 20 novembre 2002, ossia ha ritenuto che l'assicurato fosse dal
punto di vista psichico inabile al lavoro dal novembre 2002. Il ricovero
dell'opponente dal 26 marzo al 18 aprile 2003, come pure i successivi periodi
di degenza (16 giugno-12 luglio 2003 e 22 luglio-5 settembre 2003) confermano
nei fatti la valutazione del medico fiduciario. Nello stesso senso vanno le
chiare riserve espresse dal Dr. __________ e dal Dr. __________ riguardo allo
stato di salute psichico del paziente. L'eventuale parziale capacità lavorativa
dell'opponente dal punto di vista fisico non può sovvertire questa situazione e
non permette dunque una valutazione differente rispetto a quanto concluso con
la decisione contestata." (Doc. A1)
1.4. Con
tempestivo ricorso l'assicurato, patrocinato dallo Studio legale RA 1, ha
postulato:
" 1.
II ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su
opposizione 05.05.2004, con la
quale viene confermata la decisione
formale 06.02.2004 della Sezione del Lavoro, Bellinzona, di inidoneità al
collocamento del ricorrente rispettivamente l'applicazione dell'art. 28 cpv. 1
LADI a far tempo dal 20.11.2002, è integralmente annullata.
2. Protestate tasse di giustizia, spese e ripetibili." (Doc. I)
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l'assicurato ha precisato:
"
(…)
1. Prima di
entrare nel merito del presente contenzioso e per meglio comprendere le ragioni
della totale infondatezza della decisione formale 06.02.2004 della Sezione del
lavoro (nel prosieguo "SdL"), rispettivamente della successiva
decisione su opposizione 05.05.2004 (Doc. 1), oggetto del presente gravame, è
assolutamente doveroso ed opportuno soffermarsi sull'intero iter procedurale
che ha preceduto queste due recenti decisioni. In effetti, il presente
contenzioso non è altro che il naturale proseguimento di una controversia assicurativa
sorta nell'autunno 2002. Con decisione formale 31.01.2003, confermata con
decisione su opposizione 04.03.2003 la SdL aveva infatti stabilito, a torto,
che dal 20.11.2002 al signor RI 1 doveva essere applicato l'art. 28 LADI a
causa di un'incapacità lavorativa temporanea attestata da un parere della Dr.ssa.
__________.
Secondo questa disposizione,
pertanto, una volta esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione (per
al massimo 30 giorni dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro
e limitato a 34 indennità giornaliere entro il termine quadro), l'assicurato
non poteva più essere posto al beneficio delle indennità, visto che egli non
sarebbe stato abile al lavoro almeno in ragione del 50% (art. 28 cpv. 1 e 4
LADI).
Con sentenza 18.08.2003 il TCA aveva
accolto il ricorso 13.03.2003 dell'assicurato annullando la decisione impugnata
e rinviando alla SdL gli atti per nuovi accertamenti ai sensi dei considerandi
2.10. e 2.11. della medesima (sentenza, pag. 31). Si chiede in questa sede il
richiamo da codesto on. Tribunale del
le assicurazione dell'intero incarto relativo alla predetta
decisione.
(…)
7. Come si vedrà
nel prosieguo, i chiarimenti richiesti dal TCA non sono stati concretizzati
dalla SdL nemmeno nell'ambito di questo secondo iter procedurale. In effetti,
da un'attenta lettura della sentenza 18.08.2003 del TCA, qui richiamata, si evince
chiaramente che gli ulteriori accertamenti ed approfondimenti richiesti dovevano
portare precisamente sui referti del Dr. __________ e della Dr.ssa __________, evidentemente
con riferimento alla situazione e allo stato di salute fisico e psichico
dell'assicurato di allora, ossia del periodo determinante tra il 20.11.2002 ed
il 04.03.2003 (data della decisione su opposizione) e non invece a quella
attuale, ovvero estate/autunno 2003 ed inizio 2004. E invece la SdL
ha "mischiato" le due situazioni e gli accertamenti che era tenuta ad
effettuare sullo stato di salute del novembre 2002 con la situazione fisica e
psichica attuale dell'assicurato. È evidente che l'attuale stato di salute del
signor RI 1 avrebbe dovuto far oggetto, se del caso, di una nuova istruttoria,
rispettivamente di una nuova decisione a sé stante ed indipendente da quella
precedentemente resa. II processo dipendente dalla sentenza 18.08.2003 del TCA
riguarda e deve riguardare solo ed esclusivamente la situazione determinante
di allora (20.11.2002 - 04.03.2003). Pertanto, la nuova decisione avrebbe
dovuto - ma cosi non è stato - riferirsi su quello stato di fatto, al fine di
poter finalmente stabilire se all'epoca determinante il signor RI 1 era da
ritenere idoneo al collocamento e quindi percepire le indennità di
disoccupazione. E in quest'ottica si giustifica pertanto pienamente il rifiuto
dell'assicurato (per il tramite dell'avv. RA 1) di svincolare il Dr. __________
dal segreto professionale nei confronti della SdL (Doc. 2), in quanto questo
medico non avrebbe potuto riferire sullo stato di salute dell'assicurato nel
momento determinante (20.11.2002-04.03.2003), bensì solo limitatamente al
periodo successivo (estate/autunno 2003 ed oltre).
Prove: testi, edizione e richiamo documenti,
richiamo dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano,
dell'intero incarto n.
38.2003.30 di cui alla sentenza di data 18.08.2003.
AI FATTI E ALLE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE SU OPPOSIZIONE
Ad. 1 Evaso con riferimento agli atti di causa e con le
precisazioni
già espresse nella premessa, che si danno qui
per
integralmente riprodotte. Contrariamente
a quanto decretato dalla SdL nella querelata decisione 06.02.2004,
rispettivamente in quella successiva su opposizione 05.05.2004 oggetto del
presente gravame - che come già detto non ha per nulla preso in considerazione
il periodo determinante tra il 20.11.2002 ed il 04.03.2003 - all'assicurato non
è applicabile a far tempo dal 20.11.2002 l’art. 28 cpv. 1 LADI, in quanto egli
è da ritenere, per i motivi di cui si dirà nel prosieguo, perfettamente idoneo
al collocamento.
Ad. 2 Integralmente contestato.
2.1. Si ribadisce
nuovamente che all'epoca determinante, ossia durante il periodo dal 20.11.2002
al 04.03.2003, il signor RI 1 era da ritenere idoneo al collocamento, per cui
Fatti
i presupposti per l'applicazione dell'art. 28 LADI a partire dal 20.11.2002 non
erano (e non sono) dati.
Dell'inservibile portata probatoria
della valutazione della Dr.ssa __________ già è stato detto dai Giudici nella
sentenza 18.08.2003 e nella premessa di questo allegato, a cui si rimanda per
brevità. II rapporto medico del Dr. med. __________ di data 18.12.2003 (Doc. 3,
Doc. 4), unitamente a quello successivo della Dr.ssa __________ del 16.01.2004
(Doc. 5), entrambi medici di fiducia dell'autorità amministrativa, sono del
tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio di causa, poiché il primo
medico ha visitato il signor RI 1 solamente il 18.12.2003, per cui la
valutazione dello stato di salute fisico e psichico dell'assicurato non può
evidentemente riferirsi al periodo determinante tra il 20.11.2002 e il
04.03.2003 (ci mancherebbe altro!). Pertanto, l'affermazione del Dr. med. __________
secondo la quale "Per attività lavorativa leggera che non obbligano il
paziente a spostare frequentemente i pesi, a lavorare con le braccia oltre
l'orizzonte e attività che non lo obbligano ad effettuare lavori fini, il
paziente sarebbe sicuramente dal punto di vista ortopedico abile al 50%" esula
completamente dal contesto della presente fattispecie, per cui non può in nessun
caso costituire valido elemento di giudizio. Lo stesso discorso vale anche per
il rapporto della Dr.ssa __________, la quale non avendo oltremodo più visitato
il signor RI 1 si è permessa ancora una volta il lusso di fornire una
valutazione personale di tipo ortopedico che esula chiaramente dal suo campo di
competenza (specialista in psichiatria e psicoterapia), come del resto anche il
TCA aveva avuto modo di sottolineare nella nota sentenza 18.08.2003 (a pag.
29).
2.2. Ancorché il medico curante Dr. __________ abbia
attestato
un'incapacità lavorativa al 100% a far
tempo dal 1. maggio 2002 per attività svolte in precedenza, egli ha pur sempre
ritenuto idoneo l'assicurato a svolgere lavori leggeri con sovente cambio di
posizione, e meglio attività quali benzinaio o di sorveglianza (certificato Dr.
__________ del 19.12.2002, Doc. 6, Doc. 7). Non va dimenticato che questa
situazione non ha inoltre mai impedito al signor RI 1 di effettuare le ricerche
di lavoro e di adempiere alle prescrizioni di controllo, per cui già solo da
questo profilo un'applicazione dell'art. 28 LADI risulta del tutto fuori luogo
(art. 28 cpv. 1 LADI: ".... e che non possono pertanto adempiere le
prescrizioni di controllo').
Addirittura, nel verbale del colloquio
di consulenza del 25.09.2002, il collocatore del signor RI 1 scriveva quanto
segue: "... iscritto c/o __________ "..medico non ha ritenuto di
inoltrare domanda Al valutandolo idoneo al collocamento (secondo Dr. __________...
lavorando si riprenderebbe)" (sentenza TCA 18.08.2003, considerando
1.4., pag. 3).
L'idoneità al collocamento va esaminata
in base alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della
decisione impugnata (DLAD 1998, pag. 29; DTF 120 V 387). Siccome il presente
contenzioso non è altro che il naturale prolungamento della controversia
assicurativa sorta nell'autunno del 2002 e che si è reso necessario per il
fatto che l'originaria decisione su opposizione del 04.03.2003 (come pure
quella del 31.01.2003) si fondava su accertamenti medici insufficienti - in particolare
con riferimento alla valutazione della Dr.ssa __________ del 20.11.2002 -, è
ovvio e pacifico che anche la nuova decisione formale 06.02.2004,
rispettivamente quella successiva su opposizione 05.05.2004 avrebbe dovuto
basarsi solo ed esclusivamente sullo stato di salute fisico e psichico
dell'assicurato riferito al periodo determinante tra il 20.11.2002 ed il
04.03.2003, come del resto richiesto dal TCA nella nota sentenza qui
richiamata. Ma tant'è!
2.3. L'idoneità al collocamento è
data se il disoccupato è
disposto, capace ed autorizzato ad accettare
un'occupazione
adeguata (art. 8 cpv. 1
lett. f), risp. art. 15 cpv. 1 LADI). Essa va valutata da un duplice
punto di vista. Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento
per le sue condizioni fisiche e mentali. Soggettivamente la sua situazione
personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato.
Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità
dell'assicurato a cercare e accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,
ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più
strettamente legate alla sua persona. L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DTF 113 V 137 cons. 3, DLAD
1986 n. 20). Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un
assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la
sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro. II
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre avuto modo di stabilire che
l'assicurato che non ritiene di essere in grado di lavorare fino al momento in
cui l'assicurazione per l'invalidità si pronuncia sulla sua domanda e che non
cerca un lavoro né accetta un'occupazione adeguata non ha diritto alle
indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.
Al contrario, nel concreto caso, il
signor RI 1, pur di trovare un'occupazione che gli permettesse di togliersi
dalla delicata e mortificante situazione psicologica tipica del disoccupato,
caratterizzata appunto dai soliti noti e comunque inevitabili disturbi di tipo psicosociale
(tipici in particolare per i disoccupati di lunga durata), si era in precedenza
(nel primo termine quadro di disoccupazione) addirittura recato a __________,
dove aveva trovato un lavoro a tempo determinato fino al 30 aprile 2001 presso
la ditta __________ quale montatore di impianti telefonici, lasciando in Ticino
la moglie e i suoi 5 figli.
Considerandi
II signor RI 1, inoltre, ha sempre
seguito le istruzioni impartite dall'URC di __________ ed in seguito da quello
di __________. Durante la sua iscrizione alla disoccupazione, egli ha sempre
effettuato le ricerche di lavoro (art. 17 LADI), consegnando regolarmente le
prove dei suoi sforzi ai propri collocatori. Collocatori che, durante tutto il
suo periodo di disoccupazione, non hanno mai contestato o ancora (e sarebbe
sicuramente stato più grave) sanzionato l'assicurato per ricerche di lavoro
insufficienti (art. 30 LADI). Queste circostanze sono rilevanti ai fini
dell'assicurazione contro la disoccupazione nel senso che se un assicurato viene
sospeso per mancanza di ricerche di lavoro o per ricerche insufficienti dal
profilo qualitativo e quantitativo dev'essere, se più volte sanzionato,
ritenuto inidoneo al collocamento in quanto risulterebbe di meridiana evidenza
il suo tentativo di "approfittare" delle prestazioni offerte
dall'assicurazione contro la disoccupazione.
Va nuovamente sottolineato e ribadito
come durante entrambi i termini quadro di disoccupazione (01.02.1999 -
31.01.2001
e 01.05.2001 - 30.04.2003) il signor RI 1, malgrado la sua piena
volontà e disponibilità ad accettare un'attività lavorativa confacente alla
sua persona, non sia mai stato oggetto di particolare attenzione da parte dei
suoi collocatori. In particolare, I'URC non ha mai provveduto ad assegnare al
signor RI 1 un eventuale posto di lavoro vacante segnalatogli, da parte di
datori di lavoro alla ricerca di manodopera. Si richiamano qui dall'URC di __________
e di __________, rispettivamente dalla Cassa di disoccupazione __________ di __________
tutti gli incarti dell'assicurato, al fine di verificare quante offerte di
lavoro questi Uffici gli hanno proposto. L'unica proposta effettivamente andata
in porto fu un corso di informatica presso la __________ di __________ dal
04.03.2002
al 22.03.2002 (sentenza TCA 18.08.2003, pag. 10). Non si deve qui
sicuramente rammentare a codesta on. Corte l'importanza dei programmi
occupazionali. Si tratta di provvedimenti finanziati dalla LADI intesi alla
riqualificazione, al perfezionamento o alla reintegrazione di assicurati il cui
collocamento è reso difficile da motivi inerenti il mercato dei lavoro (art. 59
ss. LADI), di cui il signor RI 1 non ha pressoché quasi mai beneficiato.
2.4
Dagli ulteriori accertamenti ordinati dalla SdL nel
frattempo è
emerso che nel mese di dicembre 2002 l'incapacità
lavorativa
al 100% del signor RI 1 (riscontrata dal Dr. med. __________)
era riferita e limitata alle attività
che l'assicurato aveva svolto in passato (prima del 01.05.2002), mentre lo
stesso era comunque ed in ogni caso idoneo a svolgere dei lavori
leggeri con sovente cambio di posizione, ossia attività quali benzinaio o di
addetto alla sorveglianza (Doc. 6, Doc. 7, domanda e risposta no. 3).
Si ribadisce inoltre che la decisione
del TCA, con la quale veniva rinviato l'incarto alla SdL per un approfondimento
negli accertamenti, verteva sulla situazione relativa alle condizioni fisiche
(e non psichiche) del signor RI 1 (Doc. 8).
Nel proprio rapporto medico del
13.11.2003
(Doc. 7), il Dr. med. __________ ha sì sottolineato, avuto sempre
riferimento allo stato di salute del signor RI 1 nel mese di dicembre 2002, che
"dal lato psichiatrico si è sviluppata una sindrome ansioso depressiva
di tipo reattivo che era molto legata al fatto di non poter lavorare con delle
preoccupazioni sul futuro suo e della sua famiglia", pur ritenendo
nel contempo sempre idoneo il ricorrente a svolgere lavori leggeri con sovente
cambio di posizione, ossia attività quali benzinaio o di addetto alla
sorveglianza (Doc. 7, risposta no. 1).
Questo sta a significare che lo stato di
salute psichico nel periodo determinante dal 20.11.2002 al 04.03.2003 non era
sicuramente tale da escludere l'idoneità ai collocamento del signor RI 1 ai
sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. f) e 15 cpv. 1 LADI. E questo anche perché i
disturbi di carattere psico-sociale riscontrati nel dicembre 2002 e nel primo
trimestre del 2003 sono pienamente comprensibili e del tutto normali, tipici e
"naturali" proprio della situazione in cui viene a trovarsi ogni persona
disoccupata, in particolare quella di lunga durata. Le più che giustificate preoccupazioni
sul proprio futuro, sul destino della propria famiglia peserebbero evidentemente
su chiunque (anche su chi non è disoccupato) e non solamente sul signor RI 1,
padre di 5 figli. Si sfida qualsiasi persona all'età di 58 anni e dopo un lungo
periodo di disoccupazione continua a non trovarsi nello stato d'ansia nel quale
si trovava il ricorrente a quell'epoca. Voler ammettere il contrario, come pretendeva
e pretende tuttora la SdL, significherebbe negare le indennità di disoccupazione
a tutti i disoccupati, ciò che evidentemente non è lo scopo che la Legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione si prefigge.
Non va inoltre dimenticato che in
passato il signor RI 1 era stato oggetto, __________, d'interventi apparsi sul __________
"__________" in relazione alla sua situazione personale e famigliare.
È quindi fin troppo facile oggi, come pure nel lontano novembre 2002, per la Dr.ssa
__________ e la SdL ritenere psicologicamente fragile il ricorrente e di
conseguenza dichiararlo (a torto) inidoneo al collocamento e per di più sulla
scorta di indicazioni mediche (in ogni caso contestate) nemmeno riferite al
periodo determinante 20.11.2002 - 04.03.2003. Infatti, anche nella sua nuova
decisione su opposizione 05.05.2004 la SdL, avendo saputo dei tre ricoveri
dell'assicurato presso l'ospedale __________ di __________ nel corso del 2003 (Doc.
7, risposta no. 4), ha preso in considerazione lo stato di salute del signor RI
1.
durante tutto il 2003 (e in parte anche il 2004, Doc. 5), contrariamente a
quanto richiesto dal TCA nella propria sentenza. Va in ogni caso ribadito che
già il primo ricovero del signor RI 1 presso l'ospedale __________ è avvenuto
il 26.03.2004, ossia posteriormente al periodo determinante
20.11
-04.03.2003, ed è inoltre stato di breve durata.
Ma se anche per delirio di ipotesi
codesta on. Corte non volesse ritenere il signor RI 1 idoneo al collocamento ai
sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. f) e 15 cpv. 1 LADI e dunque confermare la tesi
della SdL (in ogni caso avversata), l’art. 28 LADI non trova applicazione anche
per un'altra ragione. Nell'ambito del precedente contenzioso la SdL aveva
infatti affermato che "Ora, nella valutazione della presente fattispecie
lo scrivente Ufficio ha tenuto conto sia del rapporto della dottoressa __________,
sia dei certificati medici prodotti dal ricorrente [del Dr. med. __________].
Del resto entrambi conducono alla stessa conclusione, a sapere l'incapacità
al lavoro del signor RI 1 nella misura del 100%" (sentenza,
considerando 1.5., punto 10, pag. 5). Orbene, con l'avversata decisione su
opposizione 05.05.2004 la SdL non ha fatto altro che riconfermare l'originaria
decisione su opposizione del 04.03.2003 basandosi su degli accertamenti (ancora
una volta incompleti e di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo) dello
stato di salute del ricorrente durante l'intero 2003 e non limitatamente al
periodo determinante 20.11.2002 - 04.03.2003, così come richiesto dal TCA. Ma
per quale ragione allora la SdL non ha applicato all'assicurato l’art. 28 LADI
direttamente a partire dal 01.05.2002, ritenuto come entrambi i certificati
(della Dr.ssa __________ e del Dr. med. __________) conducono alla stessa
conclusione?
La risposta è semplice e chiara:
ammettere un'incapacità lavorativa già del 01.05.2002 implicava dover
riconoscere un impedimento di carattere durevole e non più temporaneo come
prescritto dall'art. 28 cpv. 1 LADI. In effetti, un impedimento della capacità
lavorativa e di guadagno è durevole se permane almeno un anno, per cui nel
concreto caso si imporrebbe a giusta ragione l'applicazione dell'art. 15 cpv. 2
LADI e non dell'art. 28 cpv. 1 LADI. Questa stridente contraddizione appare
ancora più evidente nel Doc. 4 inviato dalla stessa SdL al signor RI 1, nel
quale si legge che "in casi particolari l'autorità amministrativa può
ricorrere all'aiuto di un medico di fiducia per valutare aspetti medici legati
all'incapacità lavorativa temporanea (art. 28 cpv. 5 LADI) o
all'idoneità al collocamento (art. 15 cpv. 3 LADI)." L'insicurezza
mostrata dalla stessa SdL in punto alle disposizioni in concreto applicabili è
palese e si commenta da sé.
Giusta l'art. 15 cpv. 2 LADI gli
impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in
condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro
infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Anche le
persone handicappate fisicamente o psichicamente in misura durevole e
rilevante, a determinate condizioni, possono essere dunque considerate idonee
al
collocamento.
A tal proposito, va rilevato che
l'handicap non deve forzatamente essere invalidante ai sensi
dell'assicurazione invalidità, circostanza che la SdL non ha voluto
considerare. Inoltre, anche l'assegnazione di una rendita intera dell'AI non
esclude l'idoneità al collocamento (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1997, p. 96, DLAD 1995 Nr. 30 p. 173 consid. 3). Come già evidenziato nel
precedente ricorso 13.03.2003, l'art. 15 cpv. 2 non va confuso con l’art. 28
LADI. In effetti, una persona impedita fisicamente e psichicamente, la cui
capacità al lavoro è ridotta, rimane idonea al collocamento nell'ambito
dell'art. 15 cpv. 2 LADI ed è indennizzabile se adempie gli altri presupposti
del diritto all'indennità (DLAD 1995, pag. 172). L'art. 15 cpv. 3 OADI
stabilisce inoltre che un impedito fisico o psichico, che, in caso di
condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo
al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione invalidità o un'altra
assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento
sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non incide
affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua
capacità al lavoro o al guadagno. Questa norma costituisce addirittura una
disposizione di coordinamento. In effetti, per la categoria di assicurati di
cui all'art. 15 cpv. 3 OADI il concetto di idoneità al collocamento è stato
ulteriormente relativizzato ed è stato introdotto l'obbligo di pagamento
anticipato da parte dell'assicurazione disoccupazione. Questo impedisce che la
LADI e le altre assicurazioni sociali rifiutino di versare determinate
prestazioni con motivazioni contraddittorie (Locher, op. cit., pag. 96). Come
già detto, l'idoneità al collocamento va esaminata in base alla situazione di
fatto esistente al momento della pronuncia della decisione impugnata, che nel
nostro caso (e per le motivazioni già espresse in precedenza e nella sentenza
del TCA 18.08.2003) va situata nel periodo determinante che va dal 20.11.2002
al 04.03.2003.
Per tutte le motivazioni testé indicate
e rilevato come il signor RI 1 si è sempre dichiarato disponibile ad accettare
un'attività lavorativa nella misura in cui si trovi un'occupazione confacente
alla sua persona, egli è sicuramente da ritenere nel periodo determinante tra
il 20.11.2002 ed il 04.03.2003 fisicamente e psichicamente idoneo al
collocamento giusta l'art. 15 cpv. 1, subordinatamente giusta l'art. 15 cpv. 2
LADI, per svolgere lavori leggeri con sovente cambio di posizione, ossia lavori
quale benzinaio o addetto alla sorveglianza (Doc. 7, risposta no. 3).
Prove: testi, edizione e richiamo documenti,
richiamo dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano,
dell'intero incarto n.
38.2003.30
di cui alla sentenza di data 18.08.2003,
richiamo
dall'URC di __________ e di __________,
rispettivamente dalla
Cassa di disoccupazione __________ di __________ di
tutti gli incarti
relativi alle ricerche di lavoro effettuate
dall'assicurato, ai
verbali di colloquio assicurato/collocatore, nonché
quelli
relativi ai provvedimenti adottati dagli Uffici a
favore
dell'assicurato ed alle offerte di lavoro da loro
proposte
all'assicurato.
Ad. 3 e
Ad. 4 Integralmente contestati.
Premesso che il signor RI 1 è
sicuramente da ritenere, nel periodo determinante tra il 20.11.2002 ed il
04.03
, fisicamente e psichicamente idoneo al collocamento giusta l'art.
15.
cpv. 1, subordinatamente giusta l'art. 15 cpv. 2 LADI, per svolgere lavori
leggeri con sovente cambio di posizione, ossia lavori quale benzinaio o
addetto alla sorveglianza (Doc. 7, risposta no. 3), si precisa e specifica
quanto segue.
Anzitutto, si ribadisce che la decisione
del TCA, con la quale veniva rinviato l'incarto alla SdL per un approfondimento
negli accertamenti, verteva sulla situazione relativa alle condizioni fisiche
(e non psichiche) del signor RI 1.
A prescindere da ciò, va comunque
sottolineato e ribadito che i "disturbi" di carattere psico-sociale
avvertiti dall'assicurato nel periodo determinante dal 20.11.2002 al 04.03.2003
(Doc. 7) sono pienamente comprensibili e del tutto normali, tipici e
"naturali" della situazione in cui viene a trovarsi ogni persona
disoccupata, specialmente se di lunga durata come il signor RI 1,
e, dunque, in quanto tali non possono inficiare minimamente, come già
evidenziato in precedenza, l'idoneità al collocamento dell'assicurato, pena la più
totale inefficacia della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.
Ma soprattutto, non va confuso lo stato
di salute fisico e psichico del signor RI 1 nel momento determinante dal
20.11.2002
al 04.03.2002 con quello del periodo posteriore. In effetti, questa
nuova fattispecie, che abbraccia temporalmente lo stato di salute
dell'assicurato durante tutto il resto del 2003 e su cui poggia in pratica
l'avversata decisione su opposizione 05.05.2004 (Doc. 1) della SdL, non riguarda
affatto la sentenza del TCA del 18.08.2003 e le relative richieste di ulteriori
accertamenti. Pertanto questa fattispecie avrebbe dovuto, se del caso, far
oggetto di una nuova istruttoria, rispettivamente di una nuova decisione a sé
stante ed indipendente da quella resa precedentemente.
Al di là di ciò, non va inoltre
dimenticato che il successivo presunto peggioramento dello stato depressivo
dell'assicurato nel corso del 2003, ancorché lo stesso non sia oggetto del
contendere e non sia neanche stato correttamente dimostrato e provato da alcun
medico specialista, è contestuale alla pregressa procedura ricorsuale sfociata
con la decisione del TCA del 18.08.2003, dunque in stretta relazione con il
processo ed il suo esito e pertanto da un profilo umano la reazione del signor RI
1.
sarebbe stata del tutto normale e comprensibile. Ed è alquanto singolare, per
non dire altro, l'atteggiamento chiaramente vessatorio assunto dalla SdL, la
quale ha ancora una volta di più cercato di sfruttare le continue frustrazioni
con le quali il signor RI 1 si è trovato confrontato a causa della situazione
assicurativa e giudiziaria venutasi a creare. Di questo la SdL era del resto
già stata ampiamente resa edotta dal patrocinatore del ricorrente ancor prima
della qui querelata decisione (Doc. 8, Doc. 9).
Pertanto e contrariamente a quanto
disinvoltamente assunto dalla SdL, gli accertamenti svolti posteriormente alla
decisione del TCA non sono risultati né pertinenti, né conformi alle necessità
di chiarimenti imposti dal TCA, né esperiti correttamente nella misura in cui
la decisione su opposizione 05.05.2004 non si è (per nulla) limitata alla
valutazione della situazione personale dell'assicurato nel periodo
determinante dal 20.11.2002 al 04.03.2003. II fatto che la decisione del TCA
sia stata pronunciata dopo il 30.04.2003 e che l'assicurato sia stato
ricoverato per una breve degenza presso l'Ospedale __________ di __________ dal
26.03.2003
al 18.04.2003 nulla muta ai fini del giudizio della presente causa,
in quanto il periodo determinante da esaminare era solamente quello tra il
20.11.2002
(data del primo rapporto della Dr.ssa __________) e il 04.03.2003
(data dell'originaria decisione su opposizione della SdL).
A giusta ragione, il ricorrente (per il
tramite dell'avv. RA 1) si è dunque opposto alla richiesta della SdL di poter
interpellare il Dr. med. __________, liberandolo dal segreto professionale. Per
i quali motivi, il riferimento della SdL all'art. 28 cpv. 3 LPGA è del tutto
fuori luogo, in quanto dimostra per l'ennesima volta come l'intenzione di detto
Ufficio, poi realmente concretizzasi nella contestata decisione su opposizione
05.05.2004
(Doc. 1), era ed è quella di decretare l'inidoneità al collocamento
del ricorrente e dunque l'applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LADI a far tempo dal
20.11.2002
poggiandosi sulla situazione venutasi a creare tra il 26.03.2003 ed
il 05.09.2003, anzi fino alla fine del 2003, ossia posteriormente al periodo
determinante stabilito dal TCA. È infatti la stessa SdL ad ammetterlo
esplicitamente: "Il ricovero dell'opponente dal 26 marzo al 18 aprile
2003, come pure i successivi periodi di degenza (16 giugno-12 luglio 2003 e 22
luglio-5 settembre 2003) confermano nei fatti la valutazione del medico
fiduciario" Dr.ssa. __________. Questo medico ha nel frattempo
provveduto ad allestire un secondo rapporto medico 16.01.2004 (Doc. 5),
anch'esso come il suo primo (del 20.11.2002) del tutto inconcludente, poiché
pure ella fornisce una valutazione dello stato di salute del ricorrente non contestualizzata
al periodo richiesto 20.11.2002-04.03.2003
("La patologia psichiatrica, cronicizzata anch'essa con diversi
scompensi nel corso del 2003 (3 ricoveri in 7 mesi)",
Doc. 5, pag. 2). Inoltre, la Dr.ssa __________ ha redatto questo
secondo rapporto senza nemmeno prima visitare il signor RI 1, limitandosi a
consultare ed esaminare i certificati del Dr. med. __________ del 19.12.2002 e
del 13.11.2003 (Doc. 7), rispettivamente quello del Dr. med. __________ del
18.12.2003
(Doc. 3). Ritenuto come la Dr.ssa __________ non abbia visitato il
ricorrente, non si riesce sinceramente a comprendere con quale estrema
sicurezza ella abbia potuto a distanza di quasi 14 mesi dalla prima
valutazione 20.11.2002 precisare, con riferimento alla stessa, la totale
inabilità al lavoro a tempo indeterminato "dal punto di vista
psichiatrico" (Doc. 5, pag. 1), mentre solo 9 giorni dopo l'unica
visita avvenuta (l'11.11.2002) non vi era riuscita!
II rapporto medico del Dr. __________ (Doc.
3), come già detto, è contestato e irrilevante ai fini del giudizio. In
effetti, il TCA aveva esplicitamente richiesto alla SdL di voler raccogliere
delle "precisazioni complementari al medico curante dell'assicurato e
delle osservazioni al riguardo alla Dr.ssa __________ " (sentenza,
considerando 2.10., pag. 28), ma non presso il Dr. med. __________. Inoltre,
detto medico ha visto e visitato il signor RI 1 il 18.12.2003, per cui la
valutazione dello stato di salute dell'assicurato non può evidentemente
riferirsi al periodo determinante tra il 20.11.2002 e il 04.03.2003. Ci
mancherebbe altro!
In conclusione, il signor RI 1 è
sicuramente da ritenere nel periodo determinante tra il 20.11.2002 ed il
04.03.2003
fisicamente e psichicamente idoneo al collocamento giusta l’art. 15
cpv. 1, subordinatamente giusta l’art. 15 cpv. 2 LADI, per svolgere lavori
leggeri con sovente cambio di posizione, ossia lavori quale benzinaio o
addetto alla sorveglianza. Pertanto, l'applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LADI a
far tempo dal 20.11.2002 è del tutto destituita di ogni fondamento." (Doc. I)
1.5
Dopo
l'assegnazione di un ultimo termine perentorio di 10 giorni (cfr. doc. III), la
Sezione del lavoro, il 16 luglio 2004, ha presentato la risposta di causa, con la
quale ha chiesto la reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.6
Il 20 luglio
2004.
l'assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni del 3 giugno 2004
(cfr. doc. VI).
1.7
Pendente
causa il TCA ha invitato il rappresentante dell'assicurato a comunicare se
questi aveva inoltrato domanda per essere posto al beneficio di una rendita
intera dell'assicurazione invalidità e, in caso affermativo, qual era stato
l'esito, documentando la risposta (cfr. doc. VII).
Il 10 settembre
2004.
l'avv. RA 1 ha risposto:
" come
da vostra recente richiesta ho interpellato il signor RI 1 il quale mi ha confermato
di aver fatto richiesta di una rendita completa AI e di averla ottenuta a
partire dallo scorso mese.
Egli mi ha detto di averla ottenuta nella misura del 50% per i
noti problemi fisici ed al 100% per i problemi psichici.
Non sono tuttavia in possesso del documento che vi autorizzo già
sin d'ora a richiamare dalla competente autorità, ossia dall'Ufficio AI in Bellinzona."
(Doc. VIII)
1.8
Questa
Corte, il 28 settembre 2004, ha chiesto al patrocinatore dell'assicurato se la
stessa era autorizzata, oltre a richiamare dall'Ufficio AI la decisione
relativa all'assegnazione all'interessato di una rendita intera, anche a
esaminare l'incarto AI completo, comprensivo della documentazione medica
riguardante l'assicurato (cfr. doc. IX).
Il 1°
ottobre 2004 l'avv. RA 1 ha puntualizzato:
"
(…) comunico che la richiesta facoltà di
esaminare la documentazione medica completa riguardante l'assicurato dovrà
essere limitata alla sua situazione relativa all'oggetto del contendere ossia
alla sua situazione al momento della domanda di messa al beneficio dell'AD nel
novembre 2002, coerentemente quindi con la posizione precedentemente assunta
nei confronti della Sezione del lavoro." (Doc. X)
1.9
Il 13
ottobre 2004 il TCA ha richiamato dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità la
decisione relativa all'attribuzione a RI 1 di una rendita intera (cfr. doc.
XI).
Il 15
ottobre 2004 l'UAI ha trasmesso il provvedimento richiesto, da cui risulta che
all'assicurato, il 25 giugno 2004, è stata assegnata una rendita intera di
invalidità con effetto dal 1° maggio 2003, oltre a delle rendite completive per
la moglie e per i figli (cfr. doc. XII).
1.10
I doc. XI e
XII sono stati inviati per conoscenza all'avv. RA 1 (cfr. doc. XIII)
Essi sono
stati pure trasmessi alla Sezione del lavoro unitamente ai doc. da VI a X (cfr.
doc. XIV).
in
diritto
2.1
Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno all'assicurato è
stato ritenuto applicabile l'art. 28 cpv. 1 LADI a decorrere dal 20 novembre
2002.
Va,
dapprima, segnalato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14
del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728
segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante
(cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF
127.
V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b,
pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI
1999.
n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e
V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).
Nel caso
in esame, riferendosi la fattispecie a un periodo precedente all'entrata in
vigore delle nuove disposizioni della LADI (l'amministrazione ha applicato
l'art. 28 LADI al ricorrente a far tempo dal 20 novembre 2002), si applicano le
norme valide fino al 30 giugno 2003.
2.2
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è
che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI),
cioè disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata (cfr.
art. 15 cpv. 1 LADI).
2.3
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 2000 consid. 1a pag. 158; DLA
2000.
pag. 18; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265,
DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123
V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung",
Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio
diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità
dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,
ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più
strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA
2000.
consid. 1a pag. 158; DLA 2000 pag. 18; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,
DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125
V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.
123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V
137.
consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il
vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979
n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un'occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (DLA 2000 consid. 1a pag. 158; DLA 1998 consid.
3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 125 V 51, consid.
6a, pag. 58; DTF 123 V 214, consid. 3, pag. 216; DTF
120.
V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3,
DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V
208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e
n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr.
SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395;
DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Nr. 217
e G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. P. Haupt,
Berna, 1987, vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.4
L’art. 28
LADI regola il diritto all’indennità giornaliera nel caso di capacità
lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta.
Il cpv. 1
di questa disposizione prevede che gli assicurati la cui capacità lavorativa o
la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per
malattia, infortunio o maternità e che non possono pertanto adempiere le
prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché
soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al
trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed
è limitato a 34 indennità giornaliere entro il termine quadro.
Secondo
il cpv. 2 le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli
infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dalle
prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a o b.
Il cpv. 3
enuncia che il Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce
segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un
esercizio tardivo.
Giusta il
cpv. 4 i disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere
temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso
1, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro
collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità
giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e alla
mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.
Il cpv. 5
infine prevede che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità,
rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il
servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di
un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Di
transenna va segnalato che il nuovo art. 28 LADI, valido dal 1° luglio 2003 (cfr.
consid. 2.4.), ha modificato il cpv. 1 e 2 della vecchia disposizione e ha
introdotto il cpv. 1 bis.
Il nuovo
cpv. 1 stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui
idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia
(art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto
adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all'intera indennità
giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al
massimo sino al trentesimo giorno dopo l'inizio dell'incapacità totale o
parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine
quadro.
Secondo
il nuovo cpv. 1bis le assicurate la cui capacità lavorativa o la cui idoneità
al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta dopo il parto hanno
diritto a 40 indennità giornaliere supplementari. La limitazione della durata
di riscossione a 30 giorni non è applicabile.
Il nuovo
cpv. 2 prevede che le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le
malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono
dedotte dall'indennità di disoccupazione.
L'art. 28
cpv. 1 LADI deroga dunque a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione
contro la disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative
prestazioni possono essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al
collocamento. Tale disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per
i casi di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito
di malattia, infortunio o maternità. Il senso e lo scopo di questa eccezione
consiste nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente
mancanza dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione
contro la disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a
quelle situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né
dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o
infortuni.
Ai fini
di migliorare la sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel
caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di
malattia, infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata
nel tempo (cfr. DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001
pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).
In una
decisione pubblicata in DLA 2001 pag. 76 la nostra Massima Istanza ha
innanzitutto stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a
graduazioni nel senso che esisterebbero delle situazioni intermedie tra
l'idoneità e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o è in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno.
Il TFA ha
poi ricordato che l'art. 15 cpv. 2 LADI e l'art. 15 cpv. 3 OADI sono
applicabili in caso di impedimento durevole e importante della capacità
lavorativa e di guadagno. L'art. 15 cpv. 3 OADI prevede l'obbligo, per
l'assicurazione contro la disoccupazione, di anticipare prestazioni a titolo
preventivo, qualora un impedito non sia manifestamente inidoneo al collocamento
e soddisfi gli altri presupposti del diritto. Queste prestazioni sono soggette
a restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità
conceda successivamente una rendita.
Un
impedimento della capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane
almeno un anno (cfr. Nussabaumer, op. cit., N. 225).
Per
contro l'art. 28 LADI, come già precisato, è applicabile in caso di incapacità
lavorativa temporanea.
La norma
prevista dall'art. 28 cpv. 4 LADI, secondo cui l'assicurato ha diritto
all'intera indennità giornaliera se la capacità lavorativa è di almeno il 75%,
e alla mezza indennità se la capacità lavorativa è di almeno il 50%, non
presuppone che l'assicurato abbia già esaurito il proprio diritto all'indennità
in virtù dell'art. 28 cpv. 1 LADI. Inoltre, questo disposto viene applicato
indipendentemente dal fatto che l'inizio dell'incapacità lavorativa è
precedente o successivo alla disoccupazione.
Con quest'ultima
disposizione si vuole quindi indennizzare ancora la capacità lavorativa residua
o recuperata dell’assicurato che può ancora essere sfruttata sul mercato del
lavoro (cfr. DLA 1995 pag. 168 consid. 3. b) bb); Nussbaumer, op. cit., Nr.
362).
Secondo
la legge, come visto, il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione è
dato “al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale
o parziale al lavoro ed è limitato a 34 indennità giornaliere entro il termine
quadro”.
Per ogni
singolo caso di malattia l’indennità giornaliera di disoccupazione è pagata una
sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni dopo l’inizio dell’inabilità (cfr.
Nussbaumer, op. cit., Nr. 360; Gehrards, op. cit., pag. 341 n° 24).
In altre
parole per ogni caso di malattia solo i primi 30 giorni sono indennizzabili.
Come
“singolo caso” di malattia si considera di principio non solo l’inizio vero e
proprio della malattia, ma pure ogni “ricaduta” (cfr. G. Gehrards, op. cit.,
pag. 341 n° 25).
2.5
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale proposito in una
sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato
che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In
una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.
3.3
, si è così espresso:
"
(…)
Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2
let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière
d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase
LPGA."
La
presente lite verte sul ricorso inoltrato dall'insorgente contro la decisione
su opposizione del 5 maggio 2004 che ha confermato la decisione formale del 6
febbraio 2004, con cui la Sezione del lavoro ha stabilito che all'assicurato,
dal 20 novembre 2002, è applicabile l'art. 28 LADI.
Tale
provvedimento è stato emesso dall'amministrazione su rinvio del TCA, dopo aver
esperito ulteriori accertamenti (cfr. consid. 1.1.).
Le nuove
indagini mediche effettuate dalla Sezione del lavoro presso i Dr. med. __________,
__________ e __________ sono state sottoposte all’assicurato, il 21 gennaio 2004,
con la possibilità di presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. 6).
Ora,
visto che nella precedente procedura il diritto di essere sentito
dell'assicurato era stato ossequiato (cfr. consid. 2.8. inc. 38.03.30) e che,
inoltre, a seguito della STCA del 18 agosto 2003 egli doveva essere ben
consapevole che l'amministrazione stava nuovamente valutando l'applicazione o
meno delle disposizioni previste dall'art. 28 LADI al suo caso, l’opportunità
conferitagli di esprimersi sulle attestazioni mediche includeva la possibilità
di pronunciarsi anche sull'applicabilità o meno dell'art. 28 LADI.
Pertanto
il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato ossequiato già prima
dell'emanazione della decisione formale del 6 febbraio 2004, conformemente alla
chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr.
STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9;
DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune
circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit.,
ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag.
447-448 n° 21 e 22).
2.6
L'assicurato si è iscritto in disoccupazione presso l'URC di __________
il 1° maggio 2001, aprendo il suo secondo termine quadro (cfr. doc. 20).
In
proposito va osservato che il ricorrente era alla ricerca di un impiego al 100%
(cfr. doc. 20).
Dal 1° agosto
2002.
egli ha fatto capo all'URC di __________ a seguito del cambiamento del suo
domicilio.
Il 23
ottobre 2002 il caposede di quest'ultimo URC, nutrendo dei dubbi circa
l'effettiva idoneità al collocamento del ricorrente, sulla base dell’art. 28 cpv.
5.
LADI, ha richiesto l'intervento di un medico di fiducia, e meglio della Dr. med.
__________ - FMH Psichiatria e psicoterapia -, affinché visitasse l'assicurato (cfr.
consid. 2.10. inc. 38.03.30).
L'11
novembre 2002 la Dr. med. __________ ha esaminato l'insorgente. Dalla relativa
valutazione del 20 novembre 2002 emerge che:
"
(…)
Le mie considerazioni si basano su:
- colloquio con l'assicurato nel mio studio in data dell'11
novembre 2002.
- colloquio telefonico con il medico curante dell'assicurato, Dr. __________
il 19 novembre 2002.
- esame degli atti da lei messimi a
disposizione.
Determinare, rispettivamente confermare
l'incapacità temporanea o definitiva, parziale o totale al lavoro del/della
disoccupato/a.
A mio avviso l'assicurato RI 1 è inabile al
lavoro al 100% a tempo indeterminato.
Determinare nel limite del possibile l'origine
dell'incapacità al lavoro.
Da un lato i problemi fisici: i dolori continui
al sistema muscolare, che gli impediscono di svolgere un lavoro in cui si
necessita di forze fisiche, dall'altro la sua condizione psichica (al momento
piuttosto depressa) che gli rende difficile applicarsi in qualsiasi attività.
Diagnosticare il carattere acuto, cronico o
recidivo dell'affezione misura.
I dolori hanno ormai raggiunto un carattere
cronico ed anche il disturbo psichico si sta evolvendo in quella direzione.
Considerata la situazione generale del Signor RI
1.
(la natura dei suoi disturbi e l'età) non reputo probabile in un prossimo
futuro un grande miglioramento del suo stato di salute con conseguente ripresa
dell'abilità lavorativa, per cui ritengo adeguato indirizzare lo stesso verso
una richiesta di invalidità." (Doc. 10, inc. 38.03.30)
Il 19
dicembre 2002 il medico curante dell'assicurato, Dr. med. __________, medicina
generale FMH, medico curante dell'assicurato, ha rilasciato il seguente
certificato medico:
"
Si certifica l'incapacità lavorativa del
summenzionato paziente nella misura del 100 % dal 01.05.02 a data
indeterminata.
Esso potrebbe essere idoneo per lavori leggeri
con sovente cambio di posizione." (Doc. 12 inc. 38.03.30)
La
Sezione del lavoro con decisione formale del 31 gennaio 2003, confermata con
decisione su opposizione del 4 marzo 2003, ha stabilito che dal 20 novembre
2002.
all'assicurato doveva essere applicato l'art. 28 LADI, a causa della sua
capacità lavorativa temporaneamente inesistente attestata dalla Dr. __________.
Ai sensi
di questo disposto, pertanto, una volta esaurito il diritto alle indennità di
disoccupazione per al massimo 30 giorni dopo l'inizio dell'incapacità totale o
parziale al lavoro e limitato a 34 indennità giornaliere entro il termine
quadro, l'assicurato non poteva più essere posto al beneficio delle indennità,
visto che egli, a mente dell'amministrazione, non sarebbe stato abile al lavoro
almeno al 50% (cfr. art. 28 cpv. 4 LADI; consid. 2.9. inc. 38.03.30).
L'assicurato
ha impugnato la decisione su opposizione del 4 marzo 2003 davanti al TCA, il
quale, il 18 agosto 2003, ha accolto il ricorso rinviando gli atti alla Sezione
del lavoro per nuovi accertamenti (cfr. inc. 38.03.30).
2.7
Nella
sentenza del 18 agosto 2003, appena menzionata, il TCA ha rinviato gli atti all’amministrazione
al fine di esperire nuove indagini mediche volte a chiarire le condizioni di
salute dell'assicurato nel periodo dal 20 novembre 2002 al 4 marzo 2003. Ciò risultava
indispensabile per poter valutare se dal 20 novembre 2002 al ricorrente era
applicabile l'art. 28 cpv. 1 e 4 LADI, come ritenuto dall'amministrazione (cfr.
consid. 1.1.), o meno.
I certificati
medici agli atti non erano, infatti, sufficienti per stabilire con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali se RI 1, dal 20 novembre 2002 al momento dell'emanazione della
decisione su opposizione del 4 marzo 2003, avesse o meno sempre presentato
un'incapacità lavorativa superiore al 50% ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 e 4 LADI
(cfr. consid. 1.1.; inc. 38.03.30).
La
Sezione del lavoro, il 3 novembre 2003, dopo aver ricevuto la relativa
dichiarazione di svincolo dal segreto professionale, sottoscritta dal
ricorrente (cfr. doc. 17), ha posto al Dr. med. __________ i seguenti quesiti:
"
(…)
1.
Quali erano le cause mediche (fisiche o psichiche)
dell'incapacità
lavorativa a tempo pieno da Lei
considerate al momento della stesura del certificato medico del 19 dicembre
2002.
(p.f. dettagliare la risposta, precisare gli esami medici eseguiti e di
che tipo di attività si è tenuto conto)?
2.
Quali erano
precisamente le attività lavorative che l'assicurato non era, a Suo parere, in
grado di svolgere, e per quale motivo, nel dicembre 2002?
3.
Lei ha ritenuto il signor RI 1 idoneo per lavori leggeri con
sovente cambio di posizione; voglia per
cortesia precisare quali erano le attività lavorative che l'assicurato era, a
Suo parere, in grado di svolgere (precisare tipo di attività, eventuali limiti
medici) nel dicembre 2002;
4.
Descriva l'evoluzione dello stato di salute del paziente dal
mese di
dicembre 2002 a tutt'oggi in relazione
alla sua capacità al lavoro (p.f. dettagli per quanto possibile la situazione
durante il primo trimestre 2003, indichi se i disturbi lamentati hanno
raggiunto un carattere cronico);
5.
P.f. precisi da quando il signor RI 1 è Suo paziente, se lo è
ancora attualmente, con quale frequenza
lo ha visto e se sono stati eseguiti particolari accertamenti medici
posteriormente al mese di dicembre 2002." (Doc. 16)
Il Dr. med.
__________, il 13 novembre 2003, ha risposto:
"
(…)
1.
Il paziente
soffriva di cervico-brachialgie bilateralmente, probabilmente in parte su note discopatie
dalla vertebra C3 alla vertebra C7 con artrosi cervicali e restringimento del
canale foraminale intervertebrale da C4 a C7 e in parte su lesione della manscetta
rotatoria bilateralmente.
Dal lato psichiatrico si è sviluppata
una sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo che era molto legata al fatto
di non poter lavorare con delle preoccupazioni sul futuro suo e della famiglia.
In base a questi problemi di salute
ho valutato la sua incapacità lavorativa al 100% per lavori che effettuava fino
al suo licenziamento nel 2001, ma lasciandogli la possibilità di trovare una
nuova attività lavorativa leggera che gli avrebbe permesso di cambiare
soventemente la posizione onde evitare i dolori alle spalle e alle braccia.
Lasciandogli questa speranza mi
aspettavo un netto miglioramento dei suoi disturbi psichici.
2.
Un'attività lavorativa con dei movimenti ripetitivi delle
braccia
avrebbe senz'altro peggiorato i disturbi
cervico-brachiali. Questo sarebbe successo soprattutto svolgendo lavori manuali
o dei lavori legati ad una posizione fissa, per esempio con lo sguardo fisso su
di uno schermo (computer). Il paziente mi ha chiesto il certificato medico
datato il 19.12.2002 solo in dicembre 2002.
3.
Come sopra descritto pensavo a dei lavori di tipo benzinaio o
ad
una sorveglianza di un parking.
4.
I dolori cervico-brachiali
sono diminuiti ma questi si acutizzerebbero probabilmente svolgendo un'attività
lavorativa come descritto al punto 2.
La depressione si è aggravata in modo tale da dover ricoverare
il
paziente nel reparto di psichiatria
all'ospedale __________ di __________ tre volte nell'arco di 6 mesi; dal
26.3.2003
al 18.4.2003, dal 16.6.2003 al 12.7.2003 e dal 22.7.2003 al 5.9.2003.
Nel primo trimestre del 2003 i disturbi
erano soprattutto di tipo psicosociale sulla base dei quali è subentrata una
gastrite.
I disturbi cervico-brachiali sono da
ritenere cronici, ma non lavorando, molto meno importanti, mentre i disturbi
psichiatrici sono pure diventati cronici e in modo accentuato.
5.
Seguo il paziente dal 13.3.1995.
Il Signor RI 1 mi ha consultato nel 2003: il 17.01.03, 30.01.03,
04.02
, 11.03.03, 22.05.03, 13.06.03, 15.09.03.
Il paziente viene seguito maggiormente
dal Dr. __________, psichiatra, visto che gli ultimi ricoveri erano soprattutto
dovuti a problemi psicosociali.
Non ho più richiesto ulteriori accertamenti nel 2003." (Doc. 15)
L'amministrazione,
a seguito di tale certificazione, ha invitato il ricorrente a liberare dal
segreto professionale anche il Dr. med. __________, specialista in psichiatria
e psicoterapia (cfr. doc.14). L'assicurato, tuttavia, si è opposto a tale
richiesta (cfr. doc. 13; 12).
Il 10
dicembre 2003 la Sezione del lavoro ha interpellato il Dr. med. __________,
spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, chiedendogli se l'insorgente nel
periodo dal mese di maggio 2002 fino a quel momento presentava effettivamente
un'abilità a svolgere lavori leggeri, se sì quali (cfr. doc. 10).
Dal
rapporto del 18 dicembre 2003 del Dr. med. __________ si evince:
"
(…)
Riferisce che da circa 3 anni non lavora più. Fa solo piccoli
lavoretti di manutenzione di giardini ma con grossa difficoltà. Sarebbe stato
peritato dallo psichiatra Dr.ssa __________ in data 20.11.02 e il paziente
sarebbe stato giudicato dal punto di vista psichiatrico inabile al lavoro al
100% per un tempo indeterminato.
Dal punto di vista fisico sogg. il paziente accusa dolori alla colonna cervicale,
alla colonna toracale lombare con dolori alle spalle.
Difficoltà alla presa fine a causa di uno stato dopo operazione metacarpale
bilaterale con sensazione di formicolii. Importante calo della forza con
impossibilità a lavorare con le braccia oltre l'orizzonte.
Alla visita odierna si nota un paziente in condizioni generali
decisamente ridotte che assume psico-farmaci.
Si veste e si spoglia senza alcuna limitazione. La funzione delle braccia
è completamente libera ma dolente all'abduzione terminale.
Vi è peraltro un importante calo della forza per una sospetta
patologia della cuffia dei rotatori.
La motilità della colonna cervicale è libera. Non trovo nulla di
radicolare proveniente dalla colonna cervicale. Può darsi che questi formicolii
derivino da una certa irritazione del nervo radiale dovuta agli interventi ai
pollici.
In conclusione ritengo che in qualità di meccanico questo paziente
sia completamente inabile al lavoro. Il carattere della patologia è decisamente
cronico con frequenti recidive.
Per attività lavorative leggere che non obbligano il paziente a
spostare frequentemente i pesi, a lavorare con le braccia oltre l'orizzonte e
attività che non lo obbligano ad effettuare lavori fini, il paziente sarebbe
sicuramente dal punto di vista ortopedico abile al 50%. Non bisogna tuttavia
tralasciare il problema psichico che tuttavia esula dalle mie incombenze.
Personalmente proporrei di attendere la decisione definitiva
dell'AI prima di decidere l'ulteriore procedere." (Doc.
9)
La Dr. med.
__________, alla quale l'amministrazione ha sottoposto, oltre all'attestazione
medica del Dr. med. __________ del 19 dicembre 2002, gli accertamenti medici
effettuati presso i Dr. med. __________ e __________ alla fine del 2003 (cfr.
doc. 8), il 16 gennaio 2004, ha indicato:
"
(…)
Mio certificato del 20.11.2002: dal punto di vista
psichiatrico, totale inabilità al lavoro a tempo indeterminato.
Certificato Dr. med. __________ del 13.11.2003: l'A. soffre
di disturbi cervico-brachiali ed una depressione reattiva, che gli
permetterebbero al massimo di svolgere un'attività leggera con possibilità di
cambiare sovente la posizione.
Nel corso del 2003 la depressione si è aggravata al punto che egli
ha dovuto essere ricoverato in psichiatria tre volte per una durata totale di
circa 4 mesi. Tuttora è in cura psichiatrica.
Certificato Dr. med. __________ del 19.12.2002: L'A. è
inabile al lavoro al 100% dal 01.05.2002 a tempo indeterminato.
Certificato Dr.med. __________ del 18.12.2003: alle visite
l'A. si presenta in "condizioni generali decisamente ridotte", accusa
"dolori alla colonna cervicale, toracale, lombare e alle spalle" ed
"un importante calo della forza delle braccia".
La patologia sarebbe "cronica con frequenti recidive".
Concludendo il Dr. med. __________ reputa l'A., dal punto di vista
ortopedico, abile al lavoro al 50% " per attività lavorativa leggera che
non obbligano il paziente a spostare frequentemente i pesi, a lavorare con le
braccia oltre l'orizzonte e attività che non lo obbligano ad effettuare lavori
fini" rimarcando che "non bisogna tralasciare il problema
psichico".
Valutazione: L'A. soffre di due patologie importanti ed
invalidanti:
- La patologia
ortopedica, che gli limita in modo importante i movimenti delle braccia e
causa, secondo la valutazione del Dr. med. __________, un'incapacità lavorativa
del 50% con ulteriori limitazioni sul tipo di lavoro possibile.
Il carattere dei disturbi viene
descritto come decisamente cronico con frequenti recidive, cosa che non lascia
presupporre un miglioramento in un prossimo futuro.
- La patologia
psichiatrica, cronicizzata anch'essa con diversi scompensi nel corso del 2003
(3 ricoveri in 7 mesi) a prova di una grossa instabilità psichica nonostante le
cure effettuate.
Anche per quel che riguarda il
disturbo psichico, la prognosi non è favorevole ed un marcato miglioramento
dello stato psichico in un prossimo futuro non è probabile.
Alla luce di questi fatti reputo l'A. totalmente inabile al lavoro
e non collocabile a tempo indeterminato." (Doc. 7)
Il 21
gennaio 2004, come già esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), la Sezione del lavoro
ha trasmesso all'assicurato tali certificati medici, conferendogli la
possibilità di presentare eventuali osservazioni. Inoltre è stato precisato che
se l'insorgente non avesse reso possibile i necessari accertamenti presso il
Dr. med. __________, l'amministrazione avrebbe deciso sulla base degli elementi
in suo possesso (cfr. doc. 6).
Il
ricorrente, il 23 gennaio 2004, ha rilevato che gli approfondimenti ordinati
dal TCA devono portare sui referti dei Dr. med. __________ e __________ con
riferimento alla situazione di allora e non a quella attuale, poiché
l'eventuale stato di salute attuale deve far oggetto di una nuova decisione da
parte dell'amministrazione. Egli ha, consequenzialmente, puntualizzato che
nessun ulteriore svincolo sarebbe stato sottoscritto, segnatamente a beneficio
del Dr. med. __________ (cfr. doc. 5).
Fondandosi
su tali risultanze, l'amministrazione con decisione formale del 6 febbraio
2004, confermata con decisione su opposizione del 5 maggio 2004, ha nuovamente
ritenuto applicabile al ricorrente l'art. 28 LADI a far tempo dal 20 novembre
2002, in quanto, benché dal profilo fisico presentasse una capacità lavorativa
per attività leggere, dal punto di vista psichico era inabile al lavoro al 100%
a tempo indeterminato a causa di disturbi di carattere cronico (cfr. doc. 4;
A1).
2.8
L'assicurato,
nell'atto ricorsuale, ha contestato il modo di procedere della Sezione del
lavoro, sostenendo, come già avvenuto in precedenti scritti (cfr. doc. 5; 12),
che essa, contrariamente a quanto fissato dal TCA nella sentenza del 18 agosto
2003, non si è limitata a esperire degli accertamenti relativi allo stato di
salute fisico e psichico dell'assicurato nel periodo determinante dal 20
novembre 2002 al 4 marzo 2003, bensì ha esteso le indagini mediche anche al
lasso di tempo successivo, e meglio estate/autunno 2003 e inizio 2004. In
particolare i certificati dei Dr. med. __________ e __________ concernono il
periodo posteriore a quello rilevante ai fini della lite.
Egli
ha anche ribadito di non aver liberato dal segreto professionale il Dr. med. __________
a ragione, dato che il suo intervento riguarda l'arco di tempo posteriore a
quello in questione. Basandosi sul rapporto del Dr. med. __________ egli ha,
infine, affermato di essere stato idoneo al collocamento dal 20 novembre 2002
al 4 marzo 2003 (cfr. doc. I).
E' utile
rilevare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali
esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2;
STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001
nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella
causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121
V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Ciò vale
anche per l'idoneità al collocamento che, quale presupposto materiale per il
diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al
momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata
emessa la decisione negativa (cfr. DTF 112 V 398 consid. 1a; DLA 1991 pag. 25;
STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di
influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti siano ossequiati (cfr.
DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid.
4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid.
2.6
).
Pertanto,
in casu, l'esame prospettivo implica, in linea di principio, che la situazione
di salute dell'assicurato nel periodo in questione, ovvero dal 20 novembre 2002
agli inizi del mese di marzo 2003, sia valutata sulla base della documentazione
datata fino all'emanazione del provvedimento impugnato.
Di
conseguenza, ai fini del presente giudizio, verranno considerati gli accertamenti
esperiti successivamente alla sentenza del TCA del 18 agosto 2003, se, si
riferiscono al periodo dal 20 novembre 2002 al 4 marzo 2003 o se, comunque,
permettono di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della
situazione di salute e dell’abilità lavorativa dell’assicurato durante tale
arco di tempo (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).
2.9
Preliminarmente,
per quanto concerne il rifiuto di svincolare dal segreto professionale il Dr. med.
__________, va rilevato che è vero che dal certificato del Dr. med. __________
del 13 novembre 2003 e da quanto attestato dall'assicurato risulta che tale
psichiatra sarebbe intervenuto solo posteriormente al lasso di tempo
determinante, e meglio in seguito al periodo di degenza presso l'Ospedale __________
di __________ dal 26 marzo al 18 aprile 2003 (cfr. doc. 12, 13; A7; I).
Tuttavia,
anche considerando conforme alla realtà dei fatti tale indicazione,
l'insorgente è comunque entrato in cura presso il Dr. med. __________ a breve
distanza di tempo dal periodo in esame che va dal 20 novembre 2002 al 4 marzo
2003.
Lo
specialista, dunque, se fosse stato liberato dal segreto professionale, avrebbe
potuto fornire delucidazioni in merito allo stato di salute psichico
dell'assicurato, e conseguentemente circa la sua abilità lavorativa, in modo
prospettico, perlomeno riguardo alla situazione all'inizio del 2003.
A tale
proposito va segnalato che l'art. 28 cpv. 3 LPGA, relativo alla collaborazione
nell'esecuzione, prevede che:
"
Chi pretende prestazioni
assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi,
segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi
ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano
necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi
servizi sono tenuti a dare le
informazioni."
Inoltre
giusta l'art. 43 cpv. 3 LPGA:
"
Se l’assicurato o altre
persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in
modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,
l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere
in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in
materia."
L'art. 28
cpv. 3 LPGA, in pratica, implica che gli assicurati che pretendono delle
prestazioni sono tenuti a svincolare terze persone dal segreto d'ufficio o
professionale, affinché queste permettono di accertare e chiarire tutti gli
elementi della fattispecie. L’autorizzazione a fornire informazioni si limita in
ogni caso ai dati rilevanti per il caso di specie. Non si può, pertanto, pretendere
che venga rilasciata un'autorizzazione generale. Al contrario, quest’ultima
deve contenere la descrizione precisa dell'oggetto sul quale porterà l'informazione
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 28, n. 21-25).
L'art. 43
cpv. 3 LPGA, dal canto suo, parte dal presupposto che esistono dei doveri di
collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui,
considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione
del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente
all'art. 43 cpv. 2 LPGA - secondo cui se sono necessari e ragionevolmente
esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso,
l'assicurato deve sottoporvisi -, bensì anche ad altre disposizioni previste
dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che, come visto, contempla il dovere di
svincolare dal segreto delle persone tenute a dare informazioni ai sensi (cfr.
anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).
La
violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel
caso in cui avvenga in modo ingiustificato.
Le
sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo
diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un
termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,
né deroghe, nemmeno se risulta chiato che la persona interessata non vuole in
ogni caso adempiere questo obbligo.
L'art. 43
cpv. 3 LPGA prevede due sanzioni: l'autorità amministrativa può decidere in
base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come
scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di
non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla
base degli atti è possibile emettere una decisione di merito, non va prolato un
provvedimento di irricevibilità (cfr. U. Kieser, op. cit. ad art. 43, n.
36-41).
In una
sentenza del 22 settembre 2004 nella causa K. (I 190/04), il TFA in un caso in
cui a un assicurato che lamentava disturbi alla schiena e depressione erano
state rifiutate delle prestazioni da parte dell'assicurazione invalidità,
poiché egli aveva fornito unicamente il nome del medico curante, dal cui
rapporto non emergevano elementi relativi eventuali problemi psichici, e aveva
negato di essere stato in cura presso altri sanitari, ha stabilito che
l'amministrazione e il tribunale cantonale non avevano violato il principio
inquisitorio. Infatti non avendo debitamente compilato il formulario di
richiesta di prestazioni, non emergevano punti sui quali indagare più
approfonditamente. Neppure la censura secondo cui prima di decidere sulla base
degli atti, si sarebbe dovuto procedere con la diffida ai sensi dell'art. 43
cpv. 3 LPGA è stata ritenuta fondata. Tale procedura presuppone che
l'amministrazione abbia potuto constatare che l'assicurato ha violato il dovere
di collaborare. Nel caso di specie, per contro, non erano riscontrabili indizi
in tal senso.
L'Alta
Corte ha comunque accolto il ricorso dell'assicurato, in quanto dalla
situazione medica presentata in sede federale sono risultati necessari degli
accertamenti. Non sono, tuttavia, state assegnate ripetibili, visto il
precedente comportamento manchevole dell'assicurato.
Nel caso
concreto la Sezione del lavoro, dopo i due rifiuti dell’assicurato di
svincolare il Dr. med. __________ dal segreto professionale del 25 novembre e
10.
dicembre 2003 (cfr. doc. 12, 13), l’ha nuovamente invitato, il 21 gennaio
2004, ad autorizzare il medico a fornire le necessarie informazioni, precisando
che in caso negativo avrebbe deciso sulla base degli elementi in suo possesso (cfr.
doc. 6).
Come
visto (cfr. consid. 2.7.), il ricorrente non ha svincolato lo psichiatra (cfr.
doc. 5) e l’amministrazione, il 6 febbraio 2004, ha emesso la decisione formale
con cui ha stabilito che all’assicurato, dal 20 novembre 2002, è applicabile l’art.
28.
LADI.
A tale
proposito il TCA constata che l'amministrazione ha comunque dato seguito a
quanto previsto dall'art. 43 cpv. 3 LPGA. Infatti, dopo le prime risposte
negative, ha inviato una diffida all'assicurato, indicandogli che se non avesse
liberato il medico dal segreto professionale, avrebbe deciso fondandosi sugli
atti disponibili. Essa, solo a seguito dell'ennesimo rifiuto, ha emanato la
decisione formale del 6 febbraio 2004 (cfr. doc. 4).
L'amministrazione
ha, dunque, agito correttamente in applicazione di quanto sancito dalla LPGA.
Si
ricorda, inoltre, che l'insorgente, svincolando il medico dal segreto
professionale, avrebbe avuto la facoltà di specificare quali informazioni il sanitario
poteva rilasciare. Più precisamente l’assicurato avrebbe potuto indicare che rilevanti
erano i dati medici e il relativo apprezzamento riguardanti piuttosto la fine
del 2002/inizio 2003.
Al
riguardo va, del resto, evidenziato che il ricorrente, tramite il suo
rappresentante, sebbene solo relativamente alla forma ha riformulato la
dichiarazione di svincolo nei confronti del Dr. med. __________, (cfr. doc. 17,
18).
2.10
Nel caso
concreto da un attento esame degli accertamenti medici effettuati
dall'amministrazione tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004 va osservato che
il referto del 18 dicembre 2003 del Dr. med. __________, effettivamente, si
riferisce unicamente allo stato di salute dell'assicurato e alla sua capacità
lavorativa al momento della visita (cfr. doc. 9; consid. 2.7.). Il giudizio di
tale medico non è, quindi, rilevante ai fini della presente vertenza, che deve
chiarire se l’assicurato, nel periodo dal 20 novembre 2002 al 4 marzo 2003, era
o meno abile al lavoro (cfr. consid. 2.8.).
Per
quanto riguarda il certificato del 16 gennaio 2004 della Dr. med. __________,
va evidenziato che la psichiatra, benché abbia tenuto conto delle attestazioni
mediche del 2002 riguardo ai problemi fisici e psichici, ha dato una
valutazione complessiva di inabilità totale al lavoro, più che altro basandosi
sulle condizioni dell'insorgente nel momento in cui ha stilato l’attestazione.
Per
quanto riguarda l'aspetto somatico-ortopedico, in effetti, si è fondata
sull'apprezzamento del Dr. med. __________, mentre in relazione alla
problematica psichica ha menzionato i diversi scompensi avuti nel 2003,
sottolineando che tale patologia si è cronicizzata. Essa ha, pure, specificato
che la prognosi non è favorevole e che un marcato miglioramento dello stato
psichico in un prossimo futuro non è probabile (cfr. doc. 7; consid. 2.7.).
Questa
ultima indicazione, riferendosi all'evoluzione futura posteriore al rapporto
medico del 16 gennaio 2004, a maggior ragione non rispetta quanto prescritto da
questa Corte con la sentenza del 18 agosto 2003.
Il
referto della Dr. Med. __________, pertanto, non permette di chiarire le
condizioni di salute dell'assicurato alla fine del 2002/inizio 2003.
Il Dr. med.
__________, per contro, il 13 novembre 2003 ha descritto le condizioni di
salute dell'assicurato riportandosi alla fine del 2002. Il sanitario ha
menzionato una cervico-brachialgia bilaterale, oltre a una sindrome ansioso
depressiva di tipo reattiva. Egli ha valutato che l'assicurato fosse incapace
al 100% per i lavori che aveva effettuato prima del licenziamento nel 2001, ma
fosse abile al lavoro per delle attività leggere con sovente cambio della
posizione per evitare i dolori alle spalle e alle braccia, come benzinaio e
sorvegliante di un parking. Il medico curante, lasciando questa speranza
all'insorgente, si aspettava così un netto miglioramento dei disturbi psichici.
Lo stesso
medico ha, però, osservato che la depressione si è invece aggravata in modo
tale da dover ricoverare l'assicurato, dal 26 marzo 2003 al 18 aprile 2003 nel
reparto di psichiatria dell'Ospedale __________ di __________
Relativamente
al periodo successivo a quello in questione egli ha indicato, oltre al ricovero
appena menzionato, altri due ricoveri, dal 16 giugno al 12 luglio 2003 e dal 22
luglio al 5 settembre 2003. Inoltre il sanitario ha precisato che sia i
disturbi cervico-brachiali, che quelli psichiatrici sono da considerare
cronici.
Il medico
ha infine menzionato le date del 2003 in cui ha visitato l'assicurato, ossia,
in relazione all'arco di tempo in questione, il 17 e il 30 gennaio, il 4
febbraio 2003 (cfr. doc. 15; consid. 2.7.).
In simili
condizioni, secondo questo Tribunale, le più recenti attestazioni del Dr. __________,
le quali hanno precisato il suo precedente certificato del 19 dicembre 2002,
sono rilevanti per la soluzione della presente fattispecie, sia circa gli
elementi forniti riguardanti il periodo in esame, che anche per quanto attiene
alle indicazioni relative al lasso di tempo immediatamente successivo agli
inizi di marzo 2003.
In
proposito va ribadito che eccezionalmente il giudice può tenere conto anche di
fatti intervenuti posteriormente, se essi sono suscettibili di mettere in
evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione durante il
periodo determinante (cfr. consid. 2.8.; STFA del 2 settembre 2003 nella causa
L., U 299/02).
Visto
quanto precede, a mente del TCA il modo di procedere della Sezione del lavoro
va stigmatizzato, poiché non ha ossequiato integralmente quanto indicato da
questa Corte nella sentenza del 18 agosto 2003. L'amministrazione, infatti,
avrebbe dovuto richiedere ai Dr. Med. __________ e __________ dei rapporti
complementari, più specificatamente attinenti al periodo da novembre 2002 a
marzo 2003.
Tuttavia,
come sarà esposto più dettagliatamente in seguito, la documentazione agli atti
è comunque sufficiente per concludere che dal 20 novembre 2002 all’assicurato
tornava, in ogni caso, applicabile l’art. 28 LADI.
2.11
Relativamente
all'abilità lavorativa del ricorrente a partire dal 20 novembre 2002, il TCA
ribadisce che il Dr. med. __________ nel rapporto del 13 novembre 2003,
riportandosi alla fine del 2002, dal profilo fisico, ha ritenuto l'assicurato inabile
al 100% per i lavori che aveva effettuato fino al suo licenziamento, ma capace
di svolgere attività leggere con sovente cambio della posizione, come benzinaio
o sorvegliante di un parking.
Il
medico, comunque, a differenza di quanto certificato nel mese di dicembre 2002,
ha espressamente indicato che l'assicurato soffriva anche di disturbi psichici
e che, lasciandogli la speranza di poter effettuare un lavoro leggero, si
aspettava un netto miglioramento di tale problematica (cfr. doc. 15).
Così non
è stato. Infatti, come dichiarato dallo stesso Dr. med. __________, la
depressione si è aggravata in modo tale da dovere ricoverare l'assicurato nel
reparto di psichiatria dell'ospedale __________ una prima volta dal 26 marzo al
18.
aprile 2003 (cfr. doc. 15).
Visto che
il ricovero ha avuto luogo il 26 marzo 2003, le condizioni psichiche,
verosimilmente, sono peggiorate tra la fine del 2002 e gli inizi del 2003.
Inoltre
nei primi mesi del 2003 il ricorrente si è spesso recato dal proprio medico, e
meglio il 17 e il 30 gennaio, il 4 febbraio e l'11 marzo 2003 (cfr. doc. 15).
All'assicurato
nel corso del 2004 è, poi, stata assegnata una rendita intera da parte
dell'assicurazione invalidità a decorrere dal 1° maggio 2003.
Il grado
di invalidità del ricorrente è del 100% a seguito di una malattia di lunga
durata (cfr. doc. XII; consid. 1.9.).
All'assicurato
sono state pure erogate delle rendite completive per la moglie e per i figli (cfr.
doc. XII).
Per
inciso è utile osservare che la rendita completiva per la moglie è versata
anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2004, data dell'entrata in vigore
della quarta revisione della LAI, in quanto, nonostante l'art. 34 LAI, relativo
alla rendita completiva per il coniuge, sia stato abrogato, secondo le
disposizioni finali di tale revisione le rendite completive correnti
beneficiano della garanzia dei diritti acquisiti.
L’assegnazione
della rendita intera dell’AI risulta influente ai fini del presente giudizio,
poiché, per le ragioni che seguono, fornisce in modo prospettico degli
importanti elementi per chiarire la situazione dell'abilità lavorativa del
ricorrente alla fine del 2002/inizio 2003 (cfr. consid. 2.8.).
L'art. 28
LAI prevede:
"
1.
L’assicurato invalido almeno al 40 per cento ha
diritto a una rendita. Secondo il grado d’invalidità, la rendita è graduata
come segue:
Grado d’invalidità in percentuale Diritto
alla rendita in frazioni di rendita intera
almeno 40
un quarto
almeno 50
metà
almeno 60
tre quarti
almeno 70
rendita intera
1bis ...
1ter Le rendite per un grado d’invalidità inferiore al
50.
per cento sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo
presupposto deve essere adempiuto anche per i congiunti per i quali è chiesta
una prestazione.
2.
L’articolo 16 LPGA è applicabile per determinare
l’invalidità dell’assicurato che esercita un’attività lucrativa. Il Consiglio
federale definisce il reddito del lavoro determinante per valutare
l’invalidità.
2bis L’invalidità dell’assicurato che non esercita
un’attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può
ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa, è determinata,
in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le
mansioni consuete.
2ter Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2 bis . In tal
caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento
delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione
della disabilità patita nei due ambiti.
3.
...
In
proposito giova segnalare che la rendita di tre quarti è stata introdotta dalla
quarta revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004 (cfr. R. A. Meier, Assurances
sociales: ce qui change en 2004, in Sécurité sociale 6/2003, pag. 365, 366).
L'art. 16
LPGA, relativo al grado di invalidità enuncia:
"
Per valutare il grado
d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire
esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che
egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido."
Secondo
l'art. 29 LAI, concernente l'inizio del diritto:
"
1.
Il diritto alla rendita secondo l’articolo 28
nasce il più presto nel momento in cui l’assicurato:
a. presenta un’incapacità
permanente al guadagno (art. 7 LPGA ) pari
almeno al 40 per cento, oppure
b. è stato, per un anno senza
notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per
cento in media.
2.
La rendita è versata dall’inizio del mese in cui
è nato il diritto, ma il più presto dal mese seguente il compimento dei 18
anni. Il diritto non nasce finche l’assicurato può pretendere un’indennità
giornaliera secondo l’articolo 22."
In casu,
visto che sulla decisione dell’UAI del 15 marzo 2004 è stato indicato che si
tratta di una malattia di lunga durata, giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il
diritto alla rendita è nato, in quanto l'assicurato, per un anno, senza
notevoli interruzioni, è stato incapace al lavoro per almeno il 40%.
Il
diritto è sorto dal 1° maggio 2003, per cui il periodo di carenza di un anno va
dal 1° maggio 2002 al 30 aprile 2003.
A mente
del TCA, visto che dal 1° maggio 2003 l'assicurato è stato posto al beneficio
di una rendita intera, è molto verosimile che, specialmente negli ultimi mesi
del 2002 e nei primi mesi del 2003, egli ha presentato un grado di abilità
lavorativa alquanto ridotto.
Il
rappresentante del ricorrente stesso, il 10 settembre 2004, ha peraltro precisato
che questi gli ha comunicato che ha ottenuto la rendita nella misura del 50%
per i noti problemi fisici e al 100% per problemi psichici (cfr. doc. VIII; consid.
1.7
).
L'assegnazione
al ricorrente della rendita intera da parte dell'AI a decorrere dal 1° maggio
2003, implicante un’inabilità lavorativa piuttosto importante dello stesso
durante l’anno precedente, e la nuova attestazione del Dr. med. __________ del
13.
novembre 2003, secondo cui l'assicurato soffriva, alla fine del 2002, di una
sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo che si è poi aggravata in modo
tale da richiedere il suo ricovero, permettono, pure, di rivalutare la
certificazione del 20 novembre 2002 della Dr. med. __________, in cui essa
aveva già menzionato dei disturbi psichici. La psichiatra, allora, aveva
indicato che il disturbo psichico stava diventando cronico e che non reputava
probabile, in un prossimo futuro, un grande miglioramento dello stato di salute
dell'assicurato (cfr. consid. 2.6.; doc. 10, inc. 38.03.30).
In simili
condizioni, tenuto in considerazione che l'insorgente è stato posto al
beneficio di una rendita intera dell’AI dal 1. maggio 2003, che il Dr. med. __________,
il 13 novembre 2003, ha indicato che l'assicurato era affetto da una
problematica psichica nel periodo in esame, specificando, inoltre, che vi è
stato un aggravamento di tale situazione che ha condotto al ricovero del
ricorrente dal 26 marzo al 18 aprile 2003 nel reparto psichiatrico dell'Ospedale
__________, che la Dr. med. __________ aveva, peraltro, già accertato dei
disturbi psichici nel mese di novembre 2002 e che l’assicurato non ha comunque
svincolato dal segreto professionale lo psichiatra Dr. med. __________, questa
Corte, in applicazione del principio della probabilità preponderante usualmente
applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr.
RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003
nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99;
STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000
nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid.
3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid.
3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid.
3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid.
2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer,
"Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen
(BJM) 1989 pag. 31-32), ritiene che dal 20 novembre 2002 l'abilità lavorativa
dell'assicurato era perlomeno ridotta e che dopo 30 giorni a decorrere da tale
data essa non raggiungeva almeno il 50%.
2.12
L'assicurato
ha indicato quali prove l'audizione di testi, l'edizione di documenti e il
richiamo dell'inc. 38.03.30, di tutti gli incarti degli URC di __________ e __________
e della Cassa disoccupazione __________ di __________ relativi alle ricerche di
lavoro effettuate dall'assicurato, ai verbali di colloquio, ai provvedimenti
adottati a favore dello stesso e alle offerte di lavoro propostegli (cfr. doc.
I).
Il
precedente incarto del TCA 38.03.30, come risulta dai precedenti considerandi,
è stato richiamato.
Relativamente
all'audizione testi, di cui peraltro non sono stati indicati i nominativi, va
osservato che essa può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto
d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1
CEDU, della ricorrente.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01, consid. 4; STFA
dell'8 marzo 2001 nella causa C.R., H 115/00 H132/00, consid. 7; STFA del 24
gennaio 2000 nella causa B., H 180/99, consid. 3; STFA dell'8 novembre 1999
nella causa H., H 74/99, consid. 5; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.
6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Il TFA ha
pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su
motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,
con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege,
IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi
Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA del 15 novembre
2002.
nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I
673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28
giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S.,
H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e
rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di
essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag.
1; SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c e rinvii).
Giova,
poi, ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di
documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare
con esattezza i documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa; cfr. STFA
del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA del 16 settembre 2002 nella
causa Z., B., A., H 10+ 45/01).
In
concreto, la richiesta dell'assicurato in merito ai provvedimenti probatori
citati nel ricorso va respinta perché, sulla base delle tavole processuali, in
particolare dei certificati medici agli atti, e meglio dell'attestato del 20
novembre 2002 della Dr. med. __________, dei rapporti del 19 dicembre 2002 e 13
novembre 2003 del Dr. med. __________, della decisione di assegnazione della
rendita di invalidità intera da parte dell'AI a decorrere dal 1° maggio 2003
(cfr. doc. XII; consid. 2.6.; 2.7.), questo Tribunale ritiene la questione
relativa all'inabilità lavorativa dell'assicurato nel lasso di tempo dal 20
novembre 2002 al 4 marzo 2003 sufficientemente chiarita.
2.13
Alla luce di
tutto quanto esposto, occorre concludere che all'assicurato dal 20 novembre
2002.
era applicabile l'art. 28 cpv. 1 LADI (cfr. 2.4.) e che successivamente
all'esaurimento del diritto alle indennità giornaliere per 30 giorni non
entrava in linea di conto l'art. 28 cpv. 4 LADI (cfr. consid. 2.4.), in quanto
l'assicurato non ha presentato un'abilità lavorativa di almeno il 50%.
La
decisione su opposizione impugnata deve, quindi, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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