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Decisione

38.2004.47

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 ottobre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

38.2004.47

Data decisione, Autorità:

13.10.2004, TCA

Titolo:

la mancanza di legittimazione paassiva deve portare a respingere un ricorso e non a dichiararlo irricevibile. In casu il ricorso di un assicurato contro un'autorità diversa da quella che ha emesso la decisione contestata relativa ad assegni per il periodo di introduzione è, quindi, respinto

ASSEGNO PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE

LEGITTIMAZIONE PASSIVA

art. 65 LADI

Raccomandata

Incarto n.

38.2004.47

DC/sc

Lugano

13 ottobre 2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 21 aprile 2004 di

RI 1

contro

Cassa Dis.

CO 1

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto che, in data 21 aprile 2004, RI 1

ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" Egregi

signori, dopo 7 anni ho il piacere di informarvi che in fattispecie nel periodo

di introduzione tra il 1.07.1997 il 30.09.1997 il signor __________ oltre a non

aver portato a termine il contratto di formazione, non hanno neanche pagato i 3

mesi di stipendio a me dovuti, nella fattispecie di questo caso reputo per mia

considerazione personale questi signori persone truffaldine e disoneste

Allegati: - contratto di formazione;

Considerandi

- ev. contratto della __________.

Cordiali saluti.

RI 1

P.S.: - Ho taciuto fino ad ora per paura di

ripercussioni." (Doc. I)

richiamate la successiva completazione del

ricorso (cfr. Doc. V) e la risposta della Cassa disoccupazione del 23 giugno

2004, del seguente tenore:

"Ci riferiamo al suo scritto in

oggetto e con la presente le comunichiamo che in conformità all'art. 125 OADI,

l'incarto del sig. RI 1 non è più in nostro possesso in quanto sono trascorsi

oltre 7 anni dalla data di iscrizione in disoccupazione dell'assicurato.

Tuttavia, ci è ancora possibile stampare i conteggi da

noi effettuati a favore della ditta __________ dal 1.4.1997 al 30.9.1997. Tali

versamenti sono stati effettuati in quanto vi è stata un'autorizzazione

inerente gli assegni periodo d'introduzione da parte dell'URC di __________.

Alla fine di ogni mese o inizio mese successivo la

ditta invia ora, alla Sezione interessata mentre negli scorsi anni compreso il

1997.

all'__________ di __________, il formulario "attestato presenze

PML" ed il relativo conteggio firmato dal disoccupato quale ricevuta dello

stipendio pagato interamente dalla ditta. Unicamente quando la Cassa

disoccupazione è in possesso di questi documenti inserisce il rimborso a favore

del datore di lavoro stabilito da parte dell'URC di __________ per il tramite

dell'UMA di Bellinzona.

Restiamo a completa disposizione per eventuali

ulteriori informazioni in merito, mentre ci è gradita l'occasione per porgerle

cordiali saluti." (Doc. VIII)

considerato inoltre che, in data 28 giugno

2004, l'assicurato ha inviato al TCA ulteriore documentazione tra cui la

decisione n° 203013824 del 22 luglio 1997 dell'URC di __________ concernente

gli assegni per il periodo d'introduzione (doc. IX e B1);

visto che, a seguito di questi ulteriori

elementi, è stato aperto un ulteriore incarto tuttora pendente davanti al TCA

avente come controparte l'URC di __________ (38.2004.60) e cioè l'autorità che

ha emesso la decisione contestata;

ricordato che, per costante giurisprudenza,

la mancanza della legittimazione passiva deve portare a respingere il ricorso

nel merito e non a dichiararlo irricevibile (cfr. STFA del 26 agosto 2004 nella

causa B., B 49/04:

" Le défaut de qualité pour défendre est

toutefois une condition de fond du droit exercé, qui entraîne le rejet de

l'action et non son irrecevabilité (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome 1,

Berne 2001, n. 447, p. 100). A lui seul - et contrairement à ce que soutient

B.______ SA - le fait que l'assuré a dirigé son action contre l'employeur et

non contre l'institution de prévoyance n'eût pas justifié un prononcé d'irrecevabilité

des premiers juges."

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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