38.2004.47
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13 ottobre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
38.2004.47
Data decisione, Autorità:
13.10.2004, TCA
Titolo:
la mancanza di legittimazione paassiva deve portare a respingere un ricorso e non a dichiararlo irricevibile. In casu il ricorso di un assicurato contro un'autorità diversa da quella che ha emesso la decisione contestata relativa ad assegni per il periodo di introduzione è, quindi, respinto
ASSEGNO PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
art. 65 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.47
DC/sc
Lugano
13 ottobre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2004 di
RI 1
contro
Cassa Dis.
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto che, in data 21 aprile 2004, RI 1
ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" Egregi
signori, dopo 7 anni ho il piacere di informarvi che in fattispecie nel periodo
di introduzione tra il 1.07.1997 il 30.09.1997 il signor __________ oltre a non
aver portato a termine il contratto di formazione, non hanno neanche pagato i 3
mesi di stipendio a me dovuti, nella fattispecie di questo caso reputo per mia
considerazione personale questi signori persone truffaldine e disoneste
Allegati: - contratto di formazione;
Considerandi
- ev. contratto della __________.
Cordiali saluti.
RI 1
P.S.: - Ho taciuto fino ad ora per paura di
ripercussioni." (Doc. I)
richiamate la successiva completazione del
ricorso (cfr. Doc. V) e la risposta della Cassa disoccupazione del 23 giugno
2004, del seguente tenore:
"Ci riferiamo al suo scritto in
oggetto e con la presente le comunichiamo che in conformità all'art. 125 OADI,
l'incarto del sig. RI 1 non è più in nostro possesso in quanto sono trascorsi
oltre 7 anni dalla data di iscrizione in disoccupazione dell'assicurato.
Tuttavia, ci è ancora possibile stampare i conteggi da
noi effettuati a favore della ditta __________ dal 1.4.1997 al 30.9.1997. Tali
versamenti sono stati effettuati in quanto vi è stata un'autorizzazione
inerente gli assegni periodo d'introduzione da parte dell'URC di __________.
Alla fine di ogni mese o inizio mese successivo la
ditta invia ora, alla Sezione interessata mentre negli scorsi anni compreso il
1997.
all'__________ di __________, il formulario "attestato presenze
PML" ed il relativo conteggio firmato dal disoccupato quale ricevuta dello
stipendio pagato interamente dalla ditta. Unicamente quando la Cassa
disoccupazione è in possesso di questi documenti inserisce il rimborso a favore
del datore di lavoro stabilito da parte dell'URC di __________ per il tramite
dell'UMA di Bellinzona.
Restiamo a completa disposizione per eventuali
ulteriori informazioni in merito, mentre ci è gradita l'occasione per porgerle
cordiali saluti." (Doc. VIII)
considerato inoltre che, in data 28 giugno
2004, l'assicurato ha inviato al TCA ulteriore documentazione tra cui la
decisione n° 203013824 del 22 luglio 1997 dell'URC di __________ concernente
gli assegni per il periodo d'introduzione (doc. IX e B1);
visto che, a seguito di questi ulteriori
elementi, è stato aperto un ulteriore incarto tuttora pendente davanti al TCA
avente come controparte l'URC di __________ (38.2004.60) e cioè l'autorità che
ha emesso la decisione contestata;
ricordato che, per costante giurisprudenza,
la mancanza della legittimazione passiva deve portare a respingere il ricorso
nel merito e non a dichiararlo irricevibile (cfr. STFA del 26 agosto 2004 nella
causa B., B 49/04:
" Le défaut de qualité pour défendre est
toutefois une condition de fond du droit exercé, qui entraîne le rejet de
l'action et non son irrecevabilité (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome 1,
Berne 2001, n. 447, p. 100). A lui seul - et contrairement à ce que soutient
B.______ SA - le fait que l'assuré a dirigé son action contre l'employeur et
non contre l'institution de prévoyance n'eût pas justifié un prononcé d'irrecevabilité
des premiers juges."
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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