38.2004.49
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28 ottobre 2004Italiano25 min
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Numero d'incarto:
38.2004.49
Data decisione, Autorità:
28.10.2004, TCA
Titolo:
un assicurato che non ha presenziato a un colloquio con l'URC,poiché,non gli erano state riconosciute le indennità di disoccupazione(e non perché aveva dimenticato l'appuntamento),ha violato i suoi obblighi.Inoltre egli si è giustificato solo dopo espressa richiesta.Sospensione di 5 giorni corretta
ASSENZA DA UN COLLOQUIO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
PRINCIPIO DELLA PRIORITÀ DI DICHIARAZINI DI PRIMA ORA
SANZIONE
art. 17 cpv. 3 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 21 OADI
art. 22 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.49
DC/sc
Lugano
28 ottobre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2004 di
RI 1
contro
la decisione del 17 maggio 2004 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento,
_____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 30 aprile
2004, l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha sospeso RI 1 per 5
giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal 20 aprile
2004, argomentando:
"
(…)
In data 19.04.2004 alle ore 14:00, avrebbe dovuto
presentarsi al previsto colloquio di consulenza mensile. Le motivazioni da lei
addotte, con scritto del 38.04.04, non possono essere tenute in considerazione
in quanto il diritto alle indennità LADI le è stato ripristinato dalla sua
cassa disoccupazione __________ il 17.03.04 con relativo termine quadro dal
01.02.04 al 31.01.06."
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato una tempestiva opposizione del
seguente tenore:
"
Con la presente intendo fare opposizione contro
la vostra decisione di sanzione del 30.4.2004 in quanto io non ero al corrente
che il mio diritto alle indennità LADI era stato ripristinato dalla Cassa
disoccupazione __________ in data 17.3.04. Io avevo parlato con il sig. __________
della __________ che mi aveva detto che avrebbe chiuso il mio quadro per poi
riaprirlo a giugno 2004 circa, e non sono stato informato che invece era già
stata riaperto. Come già spiegato precedentemente non mi sono presentato
all'appuntamento il 19.4.04 con il sig. __________ perché pensavo che fosse
annullato dato che non sapevo che il diritto alle indennità era già stato
ripristinato. Spero che l'opposizione sarà accolta favorevolmente e che sarà
annullata la sanzione."
1.3. Il 17 maggio
2004 l'URC di __________ ha respinto l'opposizione, rilevando quanto segue:
" In
data 19 aprile 2004 alle ore 14:00, ha omesso di presentarsi presso i nostri
uffici per un colloquio di consulenza, senza annunciare e senza motivare
l'assenza. II nostro ufficio le ha richiesto di giustificare tale
comportamento.
Le giustificazioni presentate non sono state ritenute valide ed è
quindi stata emessa una decisione di sospensione temporanea dal diritto alle
indennità.
Nella sua opposizione sostiene di non essersi presentato in quanto
pensava di non aver ancora maturato il diritto alle indennità. Tale eventualità
non ha alcuna rilevanza nel caso in esame; in effetti lei si è iscritto con
l'intento di far valere tale diritto, assoggettandosi quindi contestualmente
agli obblighi derivanti. II fatto che, per ragioni presumibilmente tecniche, la
sua cassa abbia attività il temine quadro con un certo ritardo, non costituisce
un elemento di legittimazione per il suo comportamento.
Per i motivi su esposti, riteniamo che le argomentazioni da lei
espresse non siano tali da sovvertire la decisione oggetto di opposizione, in
particolare considerando che, non avendo preso contatto con il nostro ufficio
per informarci dell'assenza, ha sostanzialmente mostrato disinteresse nei
confronti delle istruzioni ricevute." (Doc. A)
1.4. Con
tempestivo ricorso dell'8 giugno 2004 l'assicurato ha chiesto l'annullamento
della decisione e si è così espresso:
" Con
la presente intendo oppormi contro la decisione del 17 maggio 2004 ( non marzo
come è scritto per errore) con la quale l'Ufficio Regionale di Collocamento di __________
mi sospendeva il diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni.
In data 19 aprile 2004 alle ore 14.00 avevo un appuntamento con il
mio collocatore Sig. __________ per il colloquio periodico nel quale discutere
sulla mia situazione lavorativa. Dal mese di settembre 2003 lavoro
temporaneamente per un'agenzia di collocamento quindi anche se non ho ancora
trovato un lavoro fisso mi sono comunque impegnato per trovarmi un impiego.
Purtroppo mi sono dimenticato di questo impegno con il Sig. __________
e quindi non ho telefonato per avvisare della mia assenza anche perchè pensavo
che l'appuntamento venisse a cadere automaticamente in quanto la Cassa
Disoccupazione __________ mi aveva chiuso il termine quadro.
Quando sono andato a parlare con la Cassa __________ ho parlato
con il Sig. __________ e mi ero messo d'accordo con lui di riaprire un nuovo
termine quadro se fossi rimasto senza lavoro in futuro. Ho visto personalmente
quando ero dal Sig. __________ che mi chiudeva il termine quadro.
Contrariamente a quanto concordato la Cassa __________ mi ha
riaperto il termine quadro prima di quanto concordato e senza comunicarmelo.
Non trovo giusto di venir penalizzato con 5 giorni di sospensione
dalle indennità solo per aver dimenticato un appuntamento, tanto più, che si
trattava di un colloquio di routine visto che io già da tempo lavoro e questi
incarichi me li trovo da solo tramite le agenzie di collocamento e non tramite
l'Ufficio di Collocamento che da quasi un anno non mi propone nessuna offerta di
lavoro.
Spero che potrete tenere in considerazione le mie giustificazioni
e prendere una decisione favorevole in merito.
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione che dedicherete alla
mia situazione e colgo l'occasione per porgere distinti saluti." (Doc. I)
1.5. L'Ufficio
regionale di collocamento, nella sua risposta del 23 giugno 2004, ha postulato
un'integrale reiezione del ricorso ed ha osservato:
"
(…)
Ribadiamo quanto già espresso nella decisione su
opposizione del 17 maggio 2004 (la data indicata sullo scritto è errata in
quanto la decisione è stata emessa a maggio e non a marzo), richiamando il
fatto che l'assicurato, in base al suo comportamento, ha sempre mantenuto
l'intenzione di far capo alle prestazioni Ladi, assoggettandosi dunque ai doveri
connessi, indipendentemente dai contrattempi emersi con la sua Cassa
disoccupazione." (Doc. III)
1.6. In corso di
causa, il TCA ha interpellato l'Ufficio convenuto, al quale è stato chiesto se
l'assicurato, in passato, avesse già fatto oggetto di sospensioni dal diritto
all'indennità di disoccupazione (cfr. V).
Il 4
agosto 2004 l'amministrazione ha risposto che l'assicurato non ha ricevuto
nessuna sanzione da parte dell'URC di __________ (Doc. VI).
1.7. Il 21
ottobre 2004 il Presidente del TCA, alla presenza di __________, consulente
capogruppo dell'URC di __________, ha allestito un verbale di udienza del
seguente tenore:
"
L'assicurato non si presenta all'udienza.
Contattato telefonicamente dal segretario Menghetti alle ore 10:20 egli afferma
di avere ricevuto la convocazione ma di essersi dimenticato. Egli ha dichiarato
al segretario di non avere nulla da aggiungere e di riconfermarsi nel proprio
ricorso. Il segretario ha risposto che se viene convocato ad un'udienza deve
presentarsi.
Il giudice delegato chiede al sig. __________ se
l'assicurato è stato sentito personalmente in sede di opposizione. La risposta
è no, in quanto egli ha espresso le proprie giustificazione per iscritto primo
che venisse presa la decisione (lettera del 28 aprile 2004).
Il sig. __________ sottolinea che le
argomentazioni alla base dell'opposizione non sono state prese in
considerazione in quanto l'assicurato aveva comunque l'intenzione di
rivendicare il diritto alle indennità di disoccupazione, per cui avrebbe dovuto
presenziare al colloquio e rispettare gli obblighi previsti dalla legge.
Il capogruppo dell'URC rileva inoltre che le
medesime giustificazioni sono state addotte dall'assicurato sia in sede di
opposizione che al momento della giustificazione.
Il giudice delegato invita il sig. __________ a
rileggere il ricorso e la risposta di causa. Egli sottolinea che è stata
confermata la decisione su opposizione in quanto dal ricorso non emergevano
nuovi elementi.
Il giudice delegato sottolinea innanzitutto che
nel ricorso l'assicurato solleva un argomento nuovo, cioè quello di essersi
dimenticato dell'appuntamento.
Il giudice delegato constata che questa
argomentazione è del tutto nuova rispetto a quella esposta in sede di
giustificazione e di opposizione.
Il presidente del TCA constata pure che la
risposta di causa è stata redatta dal consulente del personale che ha emesso la
decisione contro la quale è stata formulata opposizione. A riguardo il sig. __________
precisa che essa è stata preventivamente discussa con lui.
L'URC di __________ viene invitato a fare in modo
che in futuro la risposta di causa venga firmata da colui che ha emesso la
decisione su opposizione, che è l'oggetto impugnato davanti al TCA.
Alle ore 10:50 il giudice delegato dichiara
chiusa l'udienza.
Ø Copia del
presente verbale viene inviato all'assicurato con 5 giorni per
formulare osservazioni scritte." (Doc. X)
1.8. Il 29
ottobre 2004 l'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Innanzitutto desidero scusarmi per non essermi presentato
all'udienza. Come avevo spiegato telefonicamente mi sono dimenticato di
avvisarvi che non avrei potuto essere presente a causa del lavoro. Attualmente
lavoro per la ditta __________ e stiamo eseguendo dei lavori sull'autostrada
nella zona di __________, pertanto visto la lontananza mi era impossibile
chiedere un permesso per partecipare all'udienza e inoltre i tempi in cui
devono venire eseguiti questi lavori sull'autostrada sono molto ristretti e i
miei colleghi non potevano continuare i lavori da soli.
Desidero comunque confermare tutto quello che ho scritto nelle
precedenti lettere e ripeto che trovo ingiusto essere punito con 5 giorni di
sospensione dalle indennità per non essere andato ad un appuntamento di routine
con il Sig. __________, che solitamente non mi
proponeva nessuna offerta di lavoro." (Doc. XII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 17
cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che, dopo essersi annunciato
personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve
osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17
cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata
in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa che, su
istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a
partecipare a colloqui di consulenza.
L'art. 21
OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000,
prevede che:
"
Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve
presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il
servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire
di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente.
(cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei
colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui
si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui
risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si
svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22
OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di
controllo":
"
Il primo colloquio di consulenza e di controllo
si svolge entro quindici giorni dopo che l'assicurato si è annunciato per
essere collocato. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un
colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al
mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al
collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a
tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria
secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca
almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo.
(cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa
con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un
giorno. (cpv. 4)."
2.3. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell'ufficio del
lavoro, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata assegnatagli, oppure
non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al quale gli è
stato detto di partecipare.
L'art.
30a LADI prevede che "il servizio cantonale priva l'assicurato del diritto
alle prestazioni se, a conclusione della sospensione pronunciata ai sensi
dell'articolo 30 capoverso 1 lettera d, questi insiste nel rifiutare la
partecipazione a un colloquio orientativo o a un provvedimento inerente al
mercato del lavoro" (cpv. 1).
"Il
disoccupato riacquista il diritto alle prestazioni dell'assicurazione se in un
secondo tempo accetta di partecipare al provvedimento di reintegrazione, sempre
che gli altri presupposti siano soddisfatti" (cpv. 2).
2.4. In una
sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101
segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per
stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver
partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
Le
principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella
decisione dell'8 giugno 1998 nella causa F., C 30/98, non pubblicata, la nostra
Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro
una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di
consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento,
non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e
non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha
dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.
Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato
puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una
successiva sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98, non
pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e
di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per
concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la
giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un
assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non
quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e,
presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In
quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,
poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era
intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma
immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio
di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, ha sempre
avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per
contro, in una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98, il TFA
ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato
l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato
subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa
richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntale e che inoltre si
trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la
penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse
giustificata.
In
un'altra sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98, non
pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni,
ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era
presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso
le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non
legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è
sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese
prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni
per non aver presenziato ad un appuntamento.
Infine,
nella sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in
DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato
sul caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di
controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i
precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese
tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di
dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì
17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi
manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del
personale, non era stato adeguatamente informato circa la data
dell'appuntamento.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,
egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul
serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti
oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre
adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine
quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la
circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver
rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.
Dal canto
suo, questo Tribunale ha sempre regolarmente confermato le decisioni degli URC
con le quali venivano sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione degli
assicurati che senza valide giustificazioni non avevano presenziato a dei
colloqui di consulenza e di controllo (cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti degli
Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza, Appunti
sociali, fascicolo n. 3., Pregassona 2000, pag. 50 segg.).
Infatti,
non sono quasi mai state ritenute valide dal TCA, giustificazioni addotte dagli
assicurati per non aver partecipato a colloqui di consulenza del tipo: "mi
sono dimenticato/a dell'appuntamento" (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella
causa L.P.); "ho confuso le date" (cfr. STCA del 21 settembre 1999
nella causa E.G.L.) oppure "c'è stato un malinteso" (cfr. STCA del 21
settembre 1999 nella causa M.C.).
In una
sentenza del 14 luglio 1999 nella causa M.P., il TCA, dopo aver appurato in
udienza che ogni mese ha luogo un colloquio di consulenza con la collocatrice
ed uno di controllo (effettuato agli sportelli) e che il calendario di
controllo viene consegnato agli assicurati sin dal momento in cui si iscrivono
per il collocamento, ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitta ad un
assicurato che non si era puntualmente presentato in quanto la visita del
proprio cane da parte di un veterinario si è protratta più del previsto.
Inoltre egli avrebbe avuto problemi a reperire un parcheggio.
Il TCA
non ha ritenuto valida la giustificazione di un'assicurata che non si è
presentata ad un colloquio perché stava svolgendo una prova per un nuovo
lavoro. Il TCA ha considerato che l'assicurata doveva comunque avvertire
tempestivamente e direttamente la sua consulente della mancata partecipazione
all'incontro, illustrandone i motivi (cfr. STCA del 6 aprile 2000 nella causa
M.D.).
Il
Tribunale è giunto alla stessa conclusione (sanzione confermata) nel caso di un
assicurato che non si è presentato in quanto stava facendo un trasloco
(stralcio del 30 marzo 2000 nella causa A.I.).
In altri
casi il TCA ha stabilito che spetta all'assicurato organizzarsi in modo tale da
potere ricevere le convocazioni tempestivamente inviate dall'URC (cfr. STCA del
24 settembre 1999 nella causa G.B.; STCA del 21 aprile 1999 nella causa C.Z.).
In una
sentenza dell'8 gennaio 1996 nella causa M.S. il TCA ha confermato la sanzione
di 5 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a una riunione
informativa, in quanto, a seguito di un infortunio, poteva muoversi solo con le
stampelle. Il Tribunale ha in particolare precisato che poiché l'ordine
dell'UCL riguardava la semplice partecipazione ad una seduta informativa egli
non poteva dunque giustificare la mancata presenza con motivi di salute.
D'altra parte l'assicurato non aveva neppure avvisato telefonicamente il
collocatore circa l'impossibilità di presenziare al colloquio (cfr. STCA del 17
agosto 1993 nella causa M.M.).
Inoltre,
in una sentenza del 31 luglio 2000 nella causa L.I., questa Corte ha confermato
la sanzione inflitta ad un assicurato il quale non si è presentato ad un
colloquio affermando, dopo aver ricevuto la "Richiesta di
giustificazioni" da parte dell'URC, di avere avuto problemi con la sua
auto mentre si trovava fuori _____________. In effetti, benché sia stato invitato
dal TCA a fornire maggiori dettagli sui problemi che avrebbe avuto, non ha
risposto alle precise domande che gli sono state formulate e di conseguenza non
ha così reso credibile le giustificazioni addotte. L'assicurato si era,
peraltro, già nel passato dimenticato di un colloquio.
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa
lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso
di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.6. Riguardo
alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le
direttive dell'UFSEL concernenti i giorni di sospensione da applicare per la
mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op.
cit., pag. 53-54).
In una
sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,
(C
268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:
"
(…)
Aus dem Umstand, dass die
Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund
alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin
eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner
Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer
gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3
AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen
zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung
in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform."
(STFA del 22 dicembre 1998
nella causa C., C 268/98 Hm)
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza
nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata
in DLA 2000 pag. 101 e segg.
2.7. Va
riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato
dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo
hanno una grande importanza (cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C
268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22
dicembre 1998 nella causa R., C 336/98).
Infatti,
la partecipazione ad un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria
per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare
l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per
ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per
questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle
date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La
giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare
(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del
7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il
compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una
corretta applicazione della Legge. Attraverso il regolare incontro diretto con
Fatti
i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti
abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità
al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).
Infine,
ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito
la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano
"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola
volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di
questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale
della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la
LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa
la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di
consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare
questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi
dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente
effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.2.).
2.8. Nella
presente fattispecie l'assicurato non si è presentato al colloquio di
consulenza fissato per il 19 aprile 2004.
In
conseguenza di questo comportamento, l'autorità amministrativa gli ha inflitto
5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Prima di
emanare tale provvedimento, l'URC di __________, in data 21 aprile 2004, ha
invitato il ricorrente a giustificare, entro il
1° maggio
2004, la propria assenza al colloquio di consulenza, sottolineando inoltre che
"giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento può
comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione"
(doc. 1).
In data
28 aprile 2004 l'assicurato si è così giustificato:
"
Mi riferisco alla vostra lettera del 21 aprile
con la quale mi chiedevate di giustificare la mia assenza all'appuntamento del
19 aprile.
Il motivo per il quale non sono venuto
all'appuntamento è che mi è stato tolto il diritto di ricevere l'indennità di
disoccupazione e pertanto credevo che l'incontro fosse automaticamente
Considerandi
cancellato.
Mi scuso per l'inconveniente causato e colgo
l'occasione per porgere distinti saluti."
Al
riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo al ricorrente la
"Richiesta di giustificazione", gli ha dato l'opportunità di
giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato
provvedimento nei suoi confronti.
Di
conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito
dell'assicurato (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di
opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., (C
44/03); STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., (H 272/03).
2.9
Nella
concreta evenienza, il TCA constata che nella lettera di giustificazione
all'URC di __________ (cfr. consid. 2.8) e nell'opposizione (cfr. consid. 1.2)
l'assicurato ha indicato di non avere partecipato al colloquio del 19 aprile
2004.
in quanto riteneva superflua la sua presenza visto che non gli era stato
riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione. In sede ricorsuale
(cfr. consid. 1.4) egli ha invece innanzitutto sottolineato di essersi
dimenticato dell'appuntamento.
Chiamato
a valutare l'attendibilità di tali dichiarazioni, il TCA ritiene più credibili
quelle rilasciate in sede di giustificazione (peraltro confermate anche in sede
di opposizione), e ciò sulla base del principio della priorità delle
dichiarazioni della prima ora, secondo cui in presenza di versioni
contraddittorie di un assicurato occorre dare la preferenza alle dichiarazioni
fatte subito dopo l'evento (cfr. RDAT I-2002 pag. 497 seg.; RDAT
II-1994
pag. 189).
L'assicurato
non si è dunque presentato al colloquio di consulenza in quanto riteneva che
"l'incontro sarebbe stato automaticamente cancellato".
Così
facendo, a mente del TCA, l'assicurato ha violato gli obblighi impostigli,
dalla legge. Egli doveva invece presentarsi regolarmente al colloquio di
consulenza, non avendo ricevuto nessun annullamento da parte del suo consulente
del personale, tanto più che egli si era attivato presso la Cassa di
disoccupazione affinché gli fosse riconosciuto il diritto all'indennità di
disoccupazione.
A ragione
dunque l'URC di __________ lo ha sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI.
Questa
soluzione si giustifica ancora maggiormente se si considera che l'assicurato
non ha spontaneamente contattato l'URC di __________ per spiegare il proprio
comportamento ma si è espresso al riguardo solo dopo avere ricevuto una
richiesta di giustificazione.
Poiché
anche l'entità della sanzione si rivela conforme al principio della
proporzionalità, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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