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Decisione

38.2004.49

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 ottobre 2004Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti

abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità

al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).

Infine,

ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito

la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano

"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola

volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di

questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale

della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la

LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa

la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di

consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare

questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi

dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente

effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.2.).

2.8. Nella

presente fattispecie l'assicurato non si è presentato al colloquio di

consulenza fissato per il 19 aprile 2004.

In

conseguenza di questo comportamento, l'autorità amministrativa gli ha inflitto

5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Prima di

emanare tale provvedimento, l'URC di __________, in data 21 aprile 2004, ha

invitato il ricorrente a giustificare, entro il

1° maggio

2004, la propria assenza al colloquio di consulenza, sottolineando inoltre che

"giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento può

comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione"

(doc. 1).

In data

28 aprile 2004 l'assicurato si è così giustificato:

"

Mi riferisco alla vostra lettera del 21 aprile

con la quale mi chiedevate di giustificare la mia assenza all'appuntamento del

19 aprile.

Il motivo per il quale non sono venuto

all'appuntamento è che mi è stato tolto il diritto di ricevere l'indennità di

disoccupazione e pertanto credevo che l'incontro fosse automaticamente

Considerandi

cancellato.

Mi scuso per l'inconveniente causato e colgo

l'occasione per porgere distinti saluti."

Al

riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo al ricorrente la

"Richiesta di giustificazione", gli ha dato l'opportunità di

giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato

provvedimento nei suoi confronti.

Di

conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito

dell'assicurato (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di

opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., (C

44/03); STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., (H 272/03).

2.9

Nella

concreta evenienza, il TCA constata che nella lettera di giustificazione

all'URC di __________ (cfr. consid. 2.8) e nell'opposizione (cfr. consid. 1.2)

l'assicurato ha indicato di non avere partecipato al colloquio del 19 aprile

2004.

in quanto riteneva superflua la sua presenza visto che non gli era stato

riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione. In sede ricorsuale

(cfr. consid. 1.4) egli ha invece innanzitutto sottolineato di essersi

dimenticato dell'appuntamento.

Chiamato

a valutare l'attendibilità di tali dichiarazioni, il TCA ritiene più credibili

quelle rilasciate in sede di giustificazione (peraltro confermate anche in sede

di opposizione), e ciò sulla base del principio della priorità delle

dichiarazioni della prima ora, secondo cui in presenza di versioni

contraddittorie di un assicurato occorre dare la preferenza alle dichiarazioni

fatte subito dopo l'evento (cfr. RDAT I-2002 pag. 497 seg.; RDAT

II-1994

pag. 189).

L'assicurato

non si è dunque presentato al colloquio di consulenza in quanto riteneva che

"l'incontro sarebbe stato automaticamente cancellato".

Così

facendo, a mente del TCA, l'assicurato ha violato gli obblighi impostigli,

dalla legge. Egli doveva invece presentarsi regolarmente al colloquio di

consulenza, non avendo ricevuto nessun annullamento da parte del suo consulente

del personale, tanto più che egli si era attivato presso la Cassa di

disoccupazione affinché gli fosse riconosciuto il diritto all'indennità di

disoccupazione.

A ragione

dunque l'URC di __________ lo ha sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1

lett. d LADI.

Questa

soluzione si giustifica ancora maggiormente se si considera che l'assicurato

non ha spontaneamente contattato l'URC di __________ per spiegare il proprio

comportamento ma si è espresso al riguardo solo dopo avere ricevuto una

richiesta di giustificazione.

Poiché

anche l'entità della sanzione si rivela conforme al principio della

proporzionalità, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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