38.2004.51
sospensione di un'assicurata che abbandona un impiego adeguato di dentista in un altro Cantone avendo solo la speranza di trovare un nuovo lavoro in Ticino.Riduzione della sanzione da 31 a 25 giorni:e
25 gennaio 2005Italiano32 min
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Numero d'incarto:
38.2004.51
Data decisione, Autorità:
25.01.2005, TCA
Titolo:
sospensione di un'assicurata che abbandona un impiego adeguato di dentista in un altro Cantone avendo solo la speranza di trovare un nuovo lavoro in Ticino.Riduzione della sanzione da 31 a 25 giorni:essa si è licenziata per seguire il fidanzato e si era prima procurata un impiego a tempo parziale
LICENZIAMENTO / DISDETTA
OCCUPAZIONE ADEGUATA
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 30 cpv. 1 let. a LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 44 let. b OADI
art. 45 cpv. 3 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.51
DC/sc
Lugano
25 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2004 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 giugno
2004 emanata da
Cassa CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 3 giugno 2004 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa)
ha confermato la sospensione per 31 giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione precedentemente inflitta a RI 1, argomentando:
"
(...)
L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato
per propria colpa.
La disoccupazione è segnatamente imputabile
all'assicurato che ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro senza
previamente assicurarsi un altro impiego.
La sospensione vale soltanto per i giorni in cui
il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all'indennità. La stessa
decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione.
La sospensione del diritto all'indennità ha
effetto dal primo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la
disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si è
sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della
disoccupazione.
Nel suo caso ha disdetto il rapporto d'impiego
presso il datore di lavoro Dr. Med. Dent. __________ di __________ per fine
dicembre 2003.
In base allo scritto della Dr.ssa __________ si
evince che la stessa aveva delle trattative per una possibile assunzione, ma
per motivi di ordine organizzativo dello studio dentistico non è stato
possibile concretizzare tale attività.
Dal verbale d'audizione del 10.05.2004 viene
confermata l'indicazione che al momento della notifica della disdetta del
rapporto di lavoro non aveva sottoscritto un altro contratto di lavoro che le
avrebbe impedito di essere disoccupata. Aveva solo delle conferme verbali di
possibili assunzioni che tuttavia si sono solo parzialmente concretizzate.
L'occupazione svolta attualmente rappresenta un
grado d'occupazione del 40%.
La Cassa ritiene quindi che lo stato di persona
parzialmente disoccupata sia imputabile a colpa dell'assicurata che, senza
essersi assicurata un altro impiego, ha inoltrato le dimissioni dal precedente
datore di lavoro. Anche il desiderio di seguire il fidanzato non può
giustificare una riduzione della penalità." (Doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale chiede la revoca della sanzione o, subordinatamente, una riduzione della
stessa a 10 giorni, rilevando:
" 1.
Con la decisione impugnata la Cassa CO 1 ha
sospeso il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione per 31
giorni, a far tempo dal 10 marzo 2004, penalità ridotta a 21,5 indennità poiché
l'interessata svolge un'attività parziale. La motivazione di questa decisione
risiede nel fatto che "la disoccupazione è segnatamente imputabile
all'assicurato che ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro senza
previamente assicurarsi altro impiego" e tale atteggiamento è stato
ritenuto quale colpa grave.
2.
La ricorrente, di professione dentista e
impiegata presso uno studio dentistico di __________, ha rassegnato le proprie
dimissioni dal quel lavoro per la fine di dicembre 2003 per trasferirsi in
Ticino dove avrebbe iniziato a lavorare a tempo parziale, a far tempo dal 1°
marzo 2003 (recte: 1° marzo 2004), presso lo studio della dott. med. dent. __________
a __________ e presso quello della dott. med. dent. __________ a __________.
Le assunzioni erano state concordate verbalmente.
Solo il lavoro presso la dott. __________ ha
potuto iniziare regolarmente mentre quello presso la dott. __________ non ha
potuto concretarsi perché quest'ultima ha dovuto assumere un igienista e non vi
era disponibilità di una terza sedia per lavorare.
3.
Il fatto di considerare colpevole la ricorrente
per non aver continuato nell'attività presso il datore di lavoro di __________
fino al reperimento di una nuova occupazione non appare assolutamente aderente
alla realtà dei fatti perché il nuovo lavoro era stato trovato e solo
circostanze a lei non imputabili non le hanno permesso di iniziarlo presso la
dott. __________. La motivazione della precedente istanza non appare poi
corretta poiché la qui ricorrente non avrebbe potuto continuare a lavorare a __________,
avendo assunto il lavoro anche presso la dott. __________ a __________ e non si
poteva quindi ragionevolmente pretendere che conservasse quell'impiego.
L'assenza di colpa comporta quindi l'annullamento
di qualsiasi sospensione dell'indennità di disoccupazione.
4.
Ma anche se, per denegata ipotesi, si volesse
ritenere una responsabilità della ricorrente la stessa non potrebbe mai
assurgere a colpa grave come, con valutazione senz'altro arbitraria e non
rispettosa della proporzionalità, ha deciso l'istanza inferiore. Infatti il TFA
(sentenza 17 marzo 2003 C 278/01) ha confermato una sospensione di 25 giorni
inflitta ad un'assicurata che, senza essersi previamente garantita una nuova
occupazione, aveva lasciato il posto di lavoro per seguire il fidanzato in
Ticino. Ha quindi valutato la colpa dell'assicurata quale mediamente grave.
Anche la ricorrente si è stabilita in Ticino per
raggiungere il fidanzato ma, però, si era assicurata l'attività lavorativa e solo
contingenze a lei non imputabili (diverse successive esigenze della dott. __________)
le hanno impedito di iniziare uno dei due impieghi che aveva trovato.
Addebitarle una colpa grave è già quindi
arbitrario perché contrario ai principi sviluppati dalla giurisprudenza.
Tutto considerato, nel rispetto del principio
della proporzionalità l'eventuale sua colpa, sempre che esista, andrebbe ritenuta
lieve e la sospensione limitata a non più di 10 giorni (art. 45 cpv. 2 OADI).
5.
A valere quali prove si richiamano dalla Cassa di
disoccupazione tutti i documenti (verbali di audizione, prese di posizione
della dott. __________, corrispondenze, ecc.) contenuti nell'incarto relativo
alla ricorrente." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 23 luglio 2004 la Cassa chiede di respingere il ricorso e osserva:
"
(...)
In data 27 settembre 2003 la ricorrente inoltrava
la disdetta del rapporto di lavoro presso i dentisti __________ e __________ di
__________.
L'attività svolta a __________ era a tempo pieno.
In data 10 marzo 2004 si annunciava in
disoccupazione perchè, contrariamente a quanto si sarebbe attesa, in Ticino
aveva reperito ed iniziato solo un'attività al 40% dal 1° aprile 2004 presso la
dentista __________ di __________.
Ciò che non aveva funzionato riguardava un'ulteriore
attività presso la dentista __________ a __________ che non poté iniziare
sebbene trattative per un'eventuale assunzione parziale fossero state avviate
già dall'estate 2003.
La Cassa rileva che al momento della notifica
della disdetta dal precedente posto di lavoro la ricorrente non aveva nessuna
certezza di un nuovo posto di lavoro sostitutivo in Ticino. Vi erano stati contatti
orali che le prospettavano l'inizio di 2 attività parziali in Ticino delle
quali una sola si concretizzò.
La signora RI 1 non aveva sottoscritto contratti
di lavoro al momento delle sue dimissioni dal precedente posto di lavoro.
Questo suo comportamento, poco avveduto, ha
provocato la sua disoccupazione che va pertanto sanzionato in ossequio alle
disposizioni legali.
Il fatto che la scelta di lavorare in Ticino era
pure legata al desiderio di seguire il fidanzato non modifica la situazione.
La Cassa stabilendo una sospensione del diritto
all'indennità per 31 giorni ritiene d'aver debitamente tenuto conto del
principio di proporzionalità.
La sanzione risulta ridotta a 21.5 indennità
tenuto conto dell'attività parziale svolta attualmente dalla ricorrente."
(Doc. III)
1.4. Il 13 dicembre 2004 il
presidente del TCA ha posto alcuni quesiti alla dr.med.dent __________ (Doc. V)
che ha risposto il 15 dicembre 2004 (Doc. VI).
Su questo accertamento la
Cassa ha inoltrato le proprie osservazioni il 28 dicembre 2004 (Doc. VIII),
mentre l'assicurata è rimasta silente.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'assicurato
che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr.
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).
E'
segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il
contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra occupazione,
a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di lavoro
primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo costante
giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione
del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta
inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STFA dell'8 ottobre 2004 nella
causa B., C 22/04; STFA del 24 febbraio 2003 nella causa G., C 170/02; DLA
1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2,
pag. 95).
La costante giurisprudenza
del Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA) esige invece che un assicurato
mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche
malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i
superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di
lavoro (cfr. DLA 1953 N. 80, DLA 1954 N. 33; DLA 1968 N. 10, DLA 1976 N. 4; DLA
1976 N. 18; DLA 1977 N. 8; DLA 1986 N. 23).
Analogamente, il TFA ha
già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro
adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di
attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr.
DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di
un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la
disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita
sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere
giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi
soggettivi").
L'assicurato deve dunque
mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata
non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri
("in tempi di disoccupazione non è possibile realizzare tutti i propri
ideali", cfr. DLA 1977 N. 6, N. 13, N. 14, N. 31; DLA 1980 N. 43; DLA 1987
N. 1 e art. 16 cpv. 1 lett. b LADI).
Nella già citata sentenza
dell'8 ottobre 2004 nella causa B.,
C 22/04 l'Alta Corte si è
così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...)
Cette disposition réglementaire est compatible avec
l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du
travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le
chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention,
les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les
éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une
suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail,
peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure
prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a
quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive
LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation
d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références).
Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous
les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la
suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut
exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré
d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa
propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n°
9 consid. 2b p. 44). (...)"
Va ancora
precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal
1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che
sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente
garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui
continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1
lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la
revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio
2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto
resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.3. La
seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la
disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16 cpv. 1 LADI
prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto
di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme
agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in
un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo
di lavoro;
f. necessita
di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte
del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in
un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni
o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno
assicurato."
(Per un
commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250,
pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”,
Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des
Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27,
vedi pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V
41).
2.4. Nella
presente fattispecie è giustamente incontestato che l’occupazione
dell’assicurata , nella sua professione di dentista, alle dipendenze dei
dottori __________ e __________ a __________ era adeguata.
L'amministrazione
ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base degli
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI in quanto essa avrebbe disdetto
il contratto di lavoro senza previamente assicurarsi un altro impiego.
La
ricorrente afferma invece di avere inoltrato la disdetta soltanto dopo avere
trovato degli impieghi nel nostro Cantone, che l’avrebbero impegnata in misura
tale da non dovere richiedere l'indennità di disoccupazione.
Il TCA
constata innanzitutto che l'assicurata ha disdetto il contratto di lavoro il 27
settembre 2003 per il 31 dicembre 2003, con la seguente motivazione:
"
Lieber __________ und lieber __________,
Hiermit möchte ich Euch mitteilen, dass ich das
Arbeitsverhältnis unter Berücksichtigung der dreimonatigen Kündigungsfrist per
31.12.2003 kündige.
Ich bedanke mich recht herzlich für die
Erfahrungen die ich in Eurer Zahnarztpraxis machen durfte und für das mir
entgegengebrachte Vertrauen." (Doc. 42)
Il 22 marzo
2004 l’assicurata ha inviato ai suoi ex datori di lavoro uno scritto del
seguente tenore:
"
Lieber __________ und lieber __________,
Mit der Sicherheit ab März 2004 80% im Tessin arbeiten zu können, habe ich __________ verlassen. Seit März 2004 arbeite
ich wie geplant in __________ für 40%. Nur leider ist die zweite Stelle auf einen ungewissen
Zeitpunkt verschoben worden, da nötige Investitionen nicht wie geplant getätigt werden konnten.
Da die Marktsituation im Tessin schwierig ist, und ich bis jetzt noch
keine weitere Stelle gefunden habe, musste ich mich beim Arbeitslosenamt
melden.
Damit mein Dossier verarbeitet werden kann, bitte
ich Euch as beiliegende Formular spätestens innerhalb einer Woche ausgefüllt mir zurückzusenden." (Doc. 40)
Fra gli atti
dell’incarto figura inoltre una dichiarazione dell’assicurata del 23 marzo 2004,
del seguente tenore:
"
Im Frühling 2003 habe ich mich entschieden zu meinem langjährigen Tessinerfreund zu ziehen um eine
gemeinsame Zukunft aufzubauen, den Wochenendbeziehungen den Rücken zu kehren
und meine basalen ltalienischkenntnisse durch die Anstellung im Tessin zu
verbessern, damit ich mich hier im Kanton Tessin im beruflichen wie im normalen
Alitag voll integrieren kann.
Somit habe ich im Tessin berufliche Kontakte
gesucht und Gespräche durchgeführt.
Nach den Gesprächen mit Frau Dr. med. dent. __________ und Frau Dr. med. dent. __________
war ich in der Auffassung zwei Teilzeitstellen ab März 2004 im Tessin zu haben. So habe ich mich am 27. September 2003
entschlossen mein dreijähriges
Arbeitsverhältnis als Zahnärztin
in der Gemeinschaftspraxis von Dres. med. dent __________ und __________ per
31. Dezember 2003, mit dem bewussten Verzicht auf zwei Monatseinkommen (Monat
Januar und Februar 2004) zu kündigen.
Für mich eine grosse finanzielle Einbusse, was ich aber in Kauf
genommen habe, da ich ja in der Meinung war ab März 2004 wieder arbeiten zu können.
Nur leider gab es dann im Januar 2004 eine Aenderung.
Es hat sich herausgestellt, dass die eine Stelle in __________ (Dr. med. dent. __________) nicht mehr verfúgbar ist, da
der zweite Behandlungsstuhl nun durch eine Dentalhygienikerin besetzt wurde.
D.h. für mich, dass diese
zweite Stelle auf einen ungewissen Zeitpunkt verschoben worden ist, da die nötigen Investitionen für das dritte leere Behandlungszimmer mit
fehlendem Behandlungsstuhl noch getätigt werden müssen.
Somit besteht für mich in dieser Zahnarztpraxis sicher für das Jahr 2004 keine Anstellungsmöglichkeit mehr.
Meine aktuelle 40% Teilzeitstelle in __________
(Dr. med. __________) reicht nicht um die fixen Lebenskosten decken zu können, da ich kein monatlicher Fixlohn,
sondern nur ein Umsatzlohn bekomme (gemäss Schweizerische ZahnartzteGesellschaft SSO: Richtlinien für die Saläre).
Durch diese momentane Lohnsituation und durch die
erfolglose Suche nach einer zweiten Teilzeitstelle habe ich mich nach langem Zögern
am 10.03.04 beim Arbeitslosenamt gemeldet, weil ich finanziell so nicht mehr durchkomme, und die Suche für eine Anstellung als Zahnärztin im Kanton Tessin sich als schwierig erwiesen hat." (Doc. 34)
Durante
il mese di marzo 2004, l’assicurata ha effettivamente iniziato a lavorare al
40% presso la dott. __________ a __________ (cfr. doc. 26-32).
La
ricorrente non ha invece iniziato la sua attività presso la dottoressa __________
a __________.
Quest’ultima
il 30 marzo 2004 ha così illustrato i motivi per cui l’assicurata non ha
iniziato il lavoro alle sue dipendenze:
"
Con la presente confermo
che durante l'estate scorsa ho avuto un colloquio con la signora RI 1, che era
alla ricerca di un posto di lavoro in Ticino quale medico dentista a partire
dal mese di marzo 2004.
Dopo questo incontro le trattative per un'eventuale
assunzione parziale presso il mio studio medico dentario sono proseguite. All'inizio
di gennaio di quest'anno, i
cambiamenti intercorsi negli ultimi mesi dei 2003, mi hanno obbligato ad
assumere un'igienista. Questa nuova situazione e la mancanza di una terza sedia
all'interno il mio studio dentario mi hanno costretto ad interrompere le
trattative con il med. dent. RI 1. Da parte mia non sarà quindi possibile, nel
prossimo futuro, poter assumere un medico dentista presso il mio studio medico
dentario di __________." (Doc. 35)
Il 10 maggio 2004
l'assicurata è stata personalmente sentita da un dipendente della Cassa di
disoccupazione. In quell'occasione è stato allestito un verbale dal seguente
tenore:
"
Signora RI 1, quando ha avuto la conferma di assunzione presso la
Dr.ssa __________?
Ad inizio settembre 2003 ho avuto la conferma verbale di
assunzione presso tale dottoressa. Allo stato attuale non esiste ancora un
contratto di lavoro.
Presso la Dr.ssa __________,
quando ha avuto la conferma di assunzione?
Anche per la Dr.ssa __________
ho avuto la conferma di assunzione verbale verso fine agosto, inizi settembre 2003.
Dunque, in base a quanto menzionato da parte sua, al momento in
cui ha inoltrato le dimissioni da __________
era già in possesso di due conferme verbali di assunzione.
Certo, le dimissioni sono state
da me inoltrate unicamente dopo aver ricevuto delle conferme verbali di assunzione da entrambi i
medici dentisti.
Ma per quale motivo non ha
richiesto un contratto di lavoro?
Nel mio settore lavorativo si
usa di norma stipulare degli accordi verbali e, il primo giorno di
lavoro o la prima settimana di lavoro, viene stipulato e sottoscritto il contratto.
Ci sono altri motivi alla base
della rescissione del rapporto di lavoro?
Si, il fatto è che da circa 6
anni sono fidanzata con un ragazzo che dimora in Ticino; per ovvi motivi ho voluto trasferirmi in Ticino per una
convivenza, cosa che è avvenuta a
gennaio 2004.
Per garantirmi un impiego ho
appunto ricercato un'occupazione sostitutiva che, purtroppo, è stata
garantita solo nella misura del 40%.
Ha ulteriori osservazioni da
aggiungere?
Reputo di aver fatto tutto il
possibile per reperire un impiego e
richiedo pertanto l'annullamento della vostra decisione del 14.04.2004."
(Doc. 9)
Il 22 aprile 2004 la Cassa
CO 1 ha posto i seguenti quesiti alla dott. __________:
" 1. Quando
sono iniziati i colloqui formali per una possibile
assunzione?
2. Verbalmente o per iscritto era stata confermata l'assunzione?
Quando è stata comunicata la possibile assunzione?
3. Per motivi interni, durante il mese di gennaio 2004, avete
dovuto
rinunciare all'assunzione. A quel punto
avevate però già concordato con l'assicurata una possibile assunzione oppure
non c'era ancora nulla di certo e le trattative erano in corso?" (Doc. 36)
Il 27 aprile 2004 la dott.
__________ ha così risposto:
" Faccio
seguito alla vostra richiesta del 22 aprile u.s. e così rispondo al vostro
questionario:
1. I colloqui
formali per una possibile assunzione della med. dent. RI 1 sono iniziati
nell'estate 2003.
Considerandi
2.
Verbalmente
si era concordato l'inizio dell'attività presso il mio studio per marzo 2004.
3.
La possibile assunzione era già concordata.
Purtroppo, a causa dell'improvvisa assunzione di un'igienista
dentale nel dicembre 2003, non ho potuto assumere la med. dent. RI 1 per
problemi organizzativi, visto che al momento dispongo di sole due sedie di
cura." (Doc. 11)
Il 13 dicembre 2004 il
presidente del TCA ha posto i seguenti quesiti alla dott.med.dent. __________:
"
al fine di evadere il ricorso citato, ci occorre
sapere:
1.
tra
lei e la dottoressa RI 1, nel corso del 2003, sono intercorse unicamente delle
trattative in vista di una possibile assunzione o ha invece garantito
all'assicurata una nuova occupazione, con inizio nel marzo del 2004?
2.
quando si è concretizzato il vostro accordo?
3.
per
quale motivo non è stato stipulato un contratto di lavoro scritto?" (Doc.
V)
La
dr.med.dent. __________ ha così risposto il 15 febbraio 2004:
"
(...)
ad 1.
Nel corso delle trattative avvenute nell'estate
2003.
si era verbalmente concordato l'eventuale inizio dell'attività della
Dottoressa RI 1 presso il mio studio, per marzo 2004. Non ho potuto dare
nessuna garanzia di assunzione, visto che il tutto sarebbe dipeso dall'andamento
dello studio nel 2004.
ad 2.
L'accordo definitivo si è concretizzato in maggio
del 2004, quando ho potuto garantire alla dottoressa RI 1 un giorno settimanale
di lavoro presso il mio studio a partire dal 5 luglio 2004.
ad 3.
Abbiamo "stipulato" un contratto di
lavoro orale nel maggio 2004 per l'inizio della sua attività dal 5 luglio 2004,
secondo le direttive di contratto standard SSO per assistenti medici
dentisti." (Doc. VI)
Al
riguardo la Cassa di disoccupazione ha inoltrato le seguenti osservazioni:
"
(...)
Dalla risposta fattavi pervenire dalla dr. med. __________
risulta chiaro che la signora RI 1 nel mese di settembre 2003, quando ha
inoltrato disdetta del rapporto di lavoro presso i dentisti __________ e __________
di __________, non aveva nessuna garanzia di iniziare un'attività presso la
dr.med.dent. __________.
Ci riconfermiamo pertanto nella nostra risposta
di causa del 21 luglio 2004." (Doc. VIII)
Per costante
giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito
soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o
tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che
le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il
contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STCA del 23 maggio 1995
nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte
ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR
tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März
1987, C 110/86). (...)"
Decisivo è dunque il
fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella
forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa
H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Umzumutbarkeit, am Arbeitsplatz, am
Arbeitsplatz zu verbleiben".
Nella presente fattispecie, gli atti dell'incarto e gli accertamenti
compiuti dal TCA hanno permesso di stabilire che se le trattative per una
possibile assunzione dell'assicurata sono effettivamente iniziate nell'estate
del 2003 e sono successivamente proseguite (cfr. Doc. 35: "dopo questo
incontro le trattative per un'eventuale assunzione parziale presso il mio
studio dentario sono proseguite"), esse si sono tuttavia concretizzate
soltanto nel corso del mese di maggio 2004.
Al
momento in cui ha sciolto il contratto di lavoro l'assicurata aveva solo la
speranza e l'aspettativa di reperire un nuovo impiego e non una garanzia di
assunzione.
In simili
condizioni RI 1, non essendosi previamente procurata un nuovo impiego, alla
luce della giurisprudenza federale citata deve essere sospesa dal diritto
all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in
relazione con l'art. 44 lett. b OADI.
2.5
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
In una
sentenza del 15 febbraio 1999 nella causa B., pubblicata in DLA 2000 N. 8, pag.
38, l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza sulla durata delle
sospensioni inflitte agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI
,in relazione con l'art. 44 lett. b OADI:
"
c) Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (eingefügt mit der
auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 11. Dezember
1995, AS 1996 295) liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte
ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer
neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Bei schwerem
Verschulden dauert die Einstellung in der Anspruchsberechtigung 31 bis 60 Tage
(Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung, AS 1996
3071).
In einem nicht veröffentlichten Urteil U.
vom 9. November 1998, C 386/97, in dem es um die Ablehnung zumutbarer Arbeit
ging, hat des Eidgenössische Versicherungsgericht die Bestimmung von Art. 45
Abs. 3 AVIV als gesetzmässig qualifiziert und einen kantonalen Entscheid
aufgehoben, mit welchem die von der Verwaltung verfügte Einstellungsgrundes von
31.
auf 28 Tage herabsetztet worden war. Der Begründung des Urteils ist
zu entnehmen, dass eine Einstellungsdauer von weniger als 31 Tagen im Rahmen
dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig ist und sich das Ermessen von
Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer
Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Demgegenüber hat das
Gericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 16. September 1998, C 199/98,
in einem Anwendungsfall von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Kündigung ohne
Zusicherung einer neuen Stelle) eine vom kantonalen Richter verfügte
Herabsetzung der Einstellungsdauer von 39 auf 25 Tage geschützt mit der
Feststellung, dass entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV
vorlägen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kündigung des
Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgte. In gleichem Sinn war
bereits in dem in RJJ 1998 S. 213 publizierten Urteil B. vom 28. November 1997,
C 282/97, entschieden worden. Das Urteil U. vom 9. November 1998 hat an dieser
Rechtsprechung nichts geändert. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des
Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten
Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere
Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit
(Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist
klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann
Art. 45 Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen
besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das
Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine
Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschrankt, sondern
lässt auch eine mildere Sanktion zu. Im übrigen fragt sich, ob ‑ unter
dem Titel der entschuldbaren Gründe ‑ nicht auch bei der Ablehnung
zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten sind, so wenn die Zumutbarkeit nach
den gesamten Umständen (Art der Tätigkeit, Entlohnung, Arbeitszeit etc.) nur
als Grenzfall zu bejahen ist. Dies kann im vorliegenden Fall indessen
offen bleiben." (cfr. DLA 2000 N. 8, consid. 2c, pag. 41-42)
Nel caso che era chiamato
a giudicare il TFA ha poi stabilito quanto segue:
"
d) Hier geht es nicht um den klassischen, nach
der bisherigen Rechtsprechung in der Regel als schwer zu qualifizierenden Fall,
wo der Versicherte zunächst das Arbeitsverhältnis auflöst und sich erst
anschliessend um eine neue Stelle bemüht. Nach den glaubhaften und von der
Verwaltung nicht bestrittenen Angaben des Beschwerdeführers hat er die
bisherige Stelle auf den 11. Oktober 1997 gekündigt, nachdem ihm auf den 1.
November 1997 eine andere Stelle mündlich zugesichert worden war. Nach den
ebenfalls unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers ist das
Arbeitsverhältnis in der Folge nur deshalb nicht zustande gekommen, weil er
sich mit einer vom Arbeitgeber erst nachträglich verlangten Konkurrenzverbotsklausel nicht einverstanden erklären wollte. Indem der
Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis auf eine bloss mündliche Zusicherung hin
aufgelöst hat, verschuldete er die Arbeitslosigkeit nach dem Gesagten zwar
selbst. Es liegt jedoch kein schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 2
lit. c AVIV vor. In vergleichbaren Fällen wurde bisher auf ein mittelschweres
Verschulden erkannt (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 23. März 1983, C 16/82),
was auch vorliegend als richtig erscheint. Es rechtfertigt sich daher, die
verfügte Einstellungsdauer ermessensweise von 33 Tagen auf 20 Tage
herabzusetzen."
(cfr. DLA 2000, N. 8, consid. 2d, pag. 42-42)
In una
sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha inoltre
confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva
lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla
malattia di sua madre.
In una
sentenza dell'8 aprile 1999, pubblicata in DLA 2000 N. 9, pag. 45, la nostra
Massima istanza ha ribadito che:
"
(…) Zwar hat das Eidgenössischen
Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998
(C 386/97), in welchem es um die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen
zumutbaren Arbeit von unbefristeter Dauer ging, ausgeführt, dass eine
Einstellung von weniger als 31 Tagen im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV generell
unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und
Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen
31.
und 60 Tagen beschränkt. Dagegen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht
im nicht veröffentlichten Urteil B. vom 15. febbraio 1999 (C 226/98) unter
Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom
16.
September 1998 [C199/98] sowie in RJJ 1998 S. 213 publiziertes Urteil B.
vom 28.November 1997 [C 282/97]), an welcher das erwähnte Urteil U. nichts
Dispositivo
geändert hat, entschieden, dass beim Einstellungsgrund der Auflösung des
Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle dem konkreten
Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere
Bedeutung zukommt als bei Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art.
30 Abs. 1 lit. d AVIG)), wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar
feststehen. Art. 45 Abs. 3 AVIV kann daher bei Einstellungen nach Art. 44 Abs.
1 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer
Umstände im Einzellfall abgewichen werden kann. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung
und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines
schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu.
Diese Überlegungen haben - unter dem Gesichtspunkt entschulbaren Gründe - auch
ihre Gültigkeit, wenn es - wie Hier - um die Ablehnung einer (nicht amtlich
zugewiesenen) zumutbaren Arbeit von bloss befristeter Dauer geht. (…)." (cfr. DLA 2000, N. 9, consid. 4 b)aa), pag. 50)
In una
sentenza del 17 marzo 2003 nella causa J. (C 278/01), citata in RtiD I-2004
pag. 213 il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una
sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi
previamente garantita una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di
lavoro oltre Gottardo per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto
per tre anni -, trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività
professionale.
In un'altra sentenza
dell'11 novembre 2003 (C 288/02) pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta
Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione
concernente un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha
abbandonato senza aver previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di
lavoro in Svizzera interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in
Ticino dove risiedono i suoi genitori - apparentemente non bisognosi
d'assistenza -, non documentando con attestati medici la necessità di lasciare
impellentemente il tessuto socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni,
né di prevenire un possibile esaurimento nervoso.
Nonostante il
principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza
federale appena citata ha dunque stabilito che, trattandosi di un assicurato che
si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro,
l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale.
Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle
assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque
limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c
OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr.
RTiD I- 2004 pag. 212 seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA
dell'11 novembre 2003 nella causa SECO c/ B.-D., C 288/02; STFA del 4 agosto
2003 nella causa SECO c/ S., C 221/02; STCA del 17 marzo 2003 nella causa SECO
c/ J., C 278/01).
Ciò vale
peraltro anche per le sanzioni fondate sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.
DTF 130 V 125 seg. e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali : alcuni temi
d’attualità" in RTiD I-2004 pag. 215 seg.,in particolare pag. 237-239)
2.6. Nella presente fattispecie, visto
il motivo addotto dall'assicurata per sciogliere il contratto
di lavoro a __________ (volontà di raggiungere il fidanzato in Ticino) e considerato
il fatto che essa si era comunque previamente procurata un lavoro a tempo
parziale in Ticino, la Cassa, alla luce della giurisprudenza federale citata
(cfr. consid. 2.5), avrebbe dovuto infliggerle una sanzione per colpa di media
gravità e non per colpa grave (cfr. in particolare la sentenza del 17 marzo
2003 nella causa J.,
C
278/01). Di conseguenza la sanzione va ridotta da 31 a 25 giorni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 3 giugno 2004 è riformata nel senso che RI 1 è
sospesa per 25 giorni del diritto all'indennità di disoccupazione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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