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Decisione

38.2004.51

sospensione di un'assicurata che abbandona un impiego adeguato di dentista in un altro Cantone avendo solo la speranza di trovare un nuovo lavoro in Ticino.Riduzione della sanzione da 31 a 25 giorni:e

25 gennaio 2005Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato."

(Per un

commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250,

pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”,

Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des

Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27,

vedi pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V

41).

2.4. Nella

presente fattispecie è giustamente incontestato che l’occupazione

dell’assicurata , nella sua professione di dentista, alle dipendenze dei

dottori __________ e __________ a __________ era adeguata.

L'amministrazione

ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base degli

art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI in quanto essa avrebbe disdetto

il contratto di lavoro senza previamente assicurarsi un altro impiego.

La

ricorrente afferma invece di avere inoltrato la disdetta soltanto dopo avere

trovato degli impieghi nel nostro Cantone, che l’avrebbero impegnata in misura

tale da non dovere richiedere l'indennità di disoccupazione.

Il TCA

constata innanzitutto che l'assicurata ha disdetto il contratto di lavoro il 27

settembre 2003 per il 31 dicembre 2003, con la seguente motivazione:

"

Lieber __________ und lieber __________,

Hiermit möchte ich Euch mitteilen, dass ich das

Arbeitsverhältnis unter Berücksichtigung der dreimonatigen Kündigungsfrist per

31.12.2003 kündige.

Ich bedanke mich recht herzlich für die

Erfahrungen die ich in Eurer Zahnarztpraxis machen durfte und für das mir

entgegengebrachte Vertrauen." (Doc. 42)

Il 22 marzo

2004 l’assicurata ha inviato ai suoi ex datori di lavoro uno scritto del

seguente tenore:

"

Lieber __________ und lieber __________,

Mit der Sicherheit ab März 2004 80% im Tessin arbeiten zu können, habe ich __________ verlassen. Seit März 2004 arbeite

ich wie geplant in __________ für 40%. Nur leider ist die zweite Stelle auf einen ungewissen

Zeitpunkt verschoben worden, da nötige Investitionen nicht wie geplant getätigt werden konnten.

Da die Marktsituation im Tessin schwierig ist, und ich bis jetzt noch

keine weitere Stelle gefunden habe, musste ich mich beim Arbeitslosenamt

melden.

Damit mein Dossier verarbeitet werden kann, bitte

ich Euch as beiliegende Formular spätestens innerhalb einer Woche ausgefüllt mir zurückzusenden." (Doc. 40)

Fra gli atti

dell’incarto figura inoltre una dichiarazione dell’assicurata del 23 marzo 2004,

del seguente tenore:

"

Im Frühling 2003 habe ich mich entschieden zu meinem langjährigen Tessinerfreund zu ziehen um eine

gemeinsame Zukunft aufzubauen, den Wochenendbeziehungen den Rücken zu kehren

und meine basalen ltalienischkenntnisse durch die Anstellung im Tessin zu

verbessern, damit ich mich hier im Kanton Tessin im beruflichen wie im normalen

Alitag voll integrieren kann.

Somit habe ich im Tessin berufliche Kontakte

gesucht und Gespräche durchgeführt.

Nach den Gesprächen mit Frau Dr. med. dent. __________ und Frau Dr. med. dent. __________

war ich in der Auffassung zwei Teilzeitstellen ab März 2004 im Tessin zu haben. So habe ich mich am 27. September 2003

entschlossen mein dreijähriges

Arbeitsverhältnis als Zahnärztin

in der Gemeinschaftspraxis von Dres. med. dent __________ und __________ per

31. Dezember 2003, mit dem bewussten Verzicht auf zwei Monatseinkommen (Monat

Januar und Februar 2004) zu kündigen.

Für mich eine grosse finanzielle Einbusse, was ich aber in Kauf

genommen habe, da ich ja in der Meinung war ab März 2004 wieder arbeiten zu können.

Nur leider gab es dann im Januar 2004 eine Aenderung.

Es hat sich herausgestellt, dass die eine Stelle in __________ (Dr. med. dent. __________) nicht mehr verfúgbar ist, da

der zweite Behandlungsstuhl nun durch eine Dentalhygienikerin besetzt wurde.

D.h. für mich, dass diese

zweite Stelle auf einen ungewissen Zeitpunkt verschoben worden ist, da die nötigen Investitionen für das dritte leere Behandlungszimmer mit

fehlendem Behandlungsstuhl noch getätigt werden müssen.

Somit besteht für mich in dieser Zahnarztpraxis sicher für das Jahr 2004 keine Anstellungsmöglichkeit mehr.

Meine aktuelle 40% Teilzeitstelle in __________

(Dr. med. __________) reicht nicht um die fixen Lebenskosten decken zu können, da ich kein monatlicher Fixlohn,

sondern nur ein Umsatzlohn bekomme (gemäss Schweizerische Zahnartzte­Gesellschaft SSO: Richtlinien für die Saläre).

Durch diese momentane Lohnsituation und durch die

erfolglose Suche nach einer zweiten Teilzeitstelle habe ich mich nach langem Zögern

am 10.03.04 beim Arbeitslosenamt gemeldet, weil ich finanziell so nicht mehr durchkomme, und die Suche für eine Anstellung als Zahnärztin im Kanton Tessin sich als schwierig erwiesen hat." (Doc. 34)

Durante

il mese di marzo 2004, l’assicurata ha effettivamente iniziato a lavorare al

40% presso la dott. __________ a __________ (cfr. doc. 26-32).

La

ricorrente non ha invece iniziato la sua attività presso la dottoressa __________

a __________.

Quest’ultima

il 30 marzo 2004 ha così illustrato i motivi per cui l’assicurata non ha

iniziato il lavoro alle sue dipendenze:

"

Con la presente confermo

che durante l'estate scorsa ho avuto un colloquio con la signora RI 1, che era

alla ricerca di un posto di lavoro in Ticino quale medico dentista a partire

dal mese di marzo 2004.

Dopo questo incontro le trattative per un'eventuale

assunzione parziale presso il mio studio medico dentario sono proseguite. All'inizio

di gennaio di quest'anno, i

cambiamenti intercorsi negli ultimi mesi dei 2003, mi hanno obbligato ad

assumere un'igienista. Questa nuova situazione e la mancanza di una terza sedia

all'interno il mio studio dentario mi hanno costretto ad interrompere le

trattative con il med. dent. RI 1. Da parte mia non sarà quindi possibile, nel

prossimo futuro, poter assumere un medico dentista presso il mio studio medico

dentario di __________." (Doc. 35)

Il 10 maggio 2004

l'assicurata è stata personalmente sentita da un dipendente della Cassa di

disoccupazione. In quell'occasione è stato allestito un verbale dal seguente

tenore:

"

Signora RI 1, quando ha avuto la conferma di assunzione presso la

Dr.ssa __________?

Ad inizio settembre 2003 ho avuto la conferma verbale di

assunzione presso tale dottoressa. Allo stato attuale non esiste ancora un

contratto di lavoro.

Presso la Dr.ssa __________,

quando ha avuto la conferma di assunzione?

Anche per la Dr.ssa __________

ho avuto la conferma di assunzione verbale verso fine agosto, inizi settembre 2003.

Dunque, in base a quanto menzionato da parte sua, al momento in

cui ha inoltrato le dimissioni da __________

era già in possesso di due conferme verbali di assunzione.

Certo, le dimissioni sono state

da me inoltrate unicamente dopo aver ricevuto delle conferme verbali di assunzione da entrambi i

medici dentisti.

Ma per quale motivo non ha

richiesto un contratto di lavoro?

Nel mio settore lavorativo si

usa di norma stipulare degli accordi verbali e, il primo giorno di

lavoro o la prima settimana di lavoro, viene stipulato e sottoscritto il contratto.

Ci sono altri motivi alla base

della rescissione del rapporto di lavoro?

Si, il fatto è che da circa 6

anni sono fidanzata con un ragazzo che dimora in Ticino; per ovvi motivi ho voluto trasferirmi in Ticino per una

convivenza, cosa che è avvenuta a

gennaio 2004.

Per garantirmi un impiego ho

appunto ricercato un'occupazione sostitutiva che, purtroppo, è stata

garantita solo nella misura del 40%.

Ha ulteriori osservazioni da

aggiungere?

Reputo di aver fatto tutto il

possibile per reperire un impiego e

richiedo pertanto l'annullamento della vostra decisione del 14.04.2004."

(Doc. 9)

Il 22 aprile 2004 la Cassa

CO 1 ha posto i seguenti quesiti alla dott. __________:

" 1. Quando

sono iniziati i colloqui formali per una possibile

assunzione?

2. Verbalmente o per iscritto era stata confermata l'assunzione?

Quando è stata comunicata la possibile assunzione?

3. Per motivi interni, durante il mese di gennaio 2004, avete

dovuto

rinunciare all'assunzione. A quel punto

avevate però già concordato con l'assicurata una possibile assunzione oppure

non c'era ancora nulla di certo e le trattative erano in corso?" (Doc. 36)

Il 27 aprile 2004 la dott.

__________ ha così risposto:

" Faccio

seguito alla vostra richiesta del 22 aprile u.s. e così rispondo al vostro

questionario:

1. I colloqui

formali per una possibile assunzione della med. dent. RI 1 sono iniziati

nell'estate 2003.

Considerandi

2.

Verbalmente

si era concordato l'inizio dell'attività presso il mio studio per marzo 2004.

3.

La possibile assunzione era già concordata.

Purtroppo, a causa dell'improvvisa assunzione di un'igienista

dentale nel dicembre 2003, non ho potuto assumere la med. dent. RI 1 per

problemi organizzativi, visto che al momento dispongo di sole due sedie di

cura." (Doc. 11)

Il 13 dicembre 2004 il

presidente del TCA ha posto i seguenti quesiti alla dott.med.dent. __________:

"

al fine di evadere il ricorso citato, ci occorre

sapere:

1.

tra

lei e la dottoressa RI 1, nel corso del 2003, sono intercorse unicamente delle

trattative in vista di una possibile assunzione o ha invece garantito

all'assicurata una nuova occupazione, con inizio nel marzo del 2004?

2.

quando si è concretizzato il vostro accordo?

3.

per

quale motivo non è stato stipulato un contratto di lavoro scritto?" (Doc.

V)

La

dr.med.dent. __________ ha così risposto il 15 febbraio 2004:

"

(...)

ad 1.

Nel corso delle trattative avvenute nell'estate

2003.

si era verbalmente concordato l'eventuale inizio dell'attività della

Dottoressa RI 1 presso il mio studio, per marzo 2004. Non ho potuto dare

nessuna garanzia di assunzione, visto che il tutto sarebbe dipeso dall'andamento

dello studio nel 2004.

ad 2.

L'accordo definitivo si è concretizzato in maggio

del 2004, quando ho potuto garantire alla dottoressa RI 1 un giorno settimanale

di lavoro presso il mio studio a partire dal 5 luglio 2004.

ad 3.

Abbiamo "stipulato" un contratto di

lavoro orale nel maggio 2004 per l'inizio della sua attività dal 5 luglio 2004,

secondo le direttive di contratto standard SSO per assistenti medici

dentisti." (Doc. VI)

Al

riguardo la Cassa di disoccupazione ha inoltrato le seguenti osservazioni:

"

(...)

Dalla risposta fattavi pervenire dalla dr. med. __________

risulta chiaro che la signora RI 1 nel mese di settembre 2003, quando ha

inoltrato disdetta del rapporto di lavoro presso i dentisti __________ e __________

di __________, non aveva nessuna garanzia di iniziare un'attività presso la

dr.med.dent. __________.

Ci riconfermiamo pertanto nella nostra risposta

di causa del 21 luglio 2004." (Doc. VIII)

Per costante

giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito

soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o

tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che

le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il

contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STCA del 23 maggio 1995

nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte

ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und

Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR

tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März

1987, C 110/86). (...)"

Decisivo è dunque il

fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella

forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa

H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Umzumutbarkeit, am Arbeitsplatz, am

Arbeitsplatz zu verbleiben".

Nella presente fattispecie, gli atti dell'incarto e gli accertamenti

compiuti dal TCA hanno permesso di stabilire che se le trattative per una

possibile assunzione dell'assicurata sono effettivamente iniziate nell'estate

del 2003 e sono successivamente proseguite (cfr. Doc. 35: "dopo questo

incontro le trattative per un'eventuale assunzione parziale presso il mio

studio dentario sono proseguite"), esse si sono tuttavia concretizzate

soltanto nel corso del mese di maggio 2004.

Al

momento in cui ha sciolto il contratto di lavoro l'assicurata aveva solo la

speranza e l'aspettativa di reperire un nuovo impiego e non una garanzia di

assunzione.

In simili

condizioni RI 1, non essendosi previamente procurata un nuovo impiego, alla

luce della giurisprudenza federale citata deve essere sospesa dal diritto

all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in

relazione con l'art. 44 lett. b OADI.

2.5

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

In una

sentenza del 15 febbraio 1999 nella causa B., pubblicata in DLA 2000 N. 8, pag.

38, l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza sulla durata delle

sospensioni inflitte agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI

,in relazione con l'art. 44 lett. b OADI:

"

c) Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (eingefügt mit der

auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 11. Dezember

1995, AS 1996 295) liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte

ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer

neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Bei schwerem

Verschulden dauert die Einstellung in der Anspruchsberechtigung 31 bis 60 Tage

(Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung, AS 1996

3071).

In einem nicht veröffentlichten Urteil U.

vom 9. November 1998, C 386/97, in dem es um die Ablehnung zumutbarer Arbeit

ging, hat des Eidgenössische Versicherungsgericht die Bestimmung von Art. 45

Abs. 3 AVIV als gesetzmässig qualifiziert und einen kantonalen Entscheid

aufgehoben, mit welchem die von der Verwaltung verfügte Einstellungsgrundes von

31.

auf 28 Tage herabsetztet worden war. Der Begründung des Urteils ist

zu entnehmen, dass eine Einstellungsdauer von weniger als 31 Tagen im Rahmen

dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig ist und sich das Ermessen von

Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer

Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Demgegenüber hat das

Gericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 16. September 1998, C 199/98,

in einem Anwendungsfall von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Kündigung ohne

Zusicherung einer neuen Stelle) eine vom kantonalen Richter verfügte

Herabsetzung der Einstellungsdauer von 39 auf 25 Tage geschützt mit der

Feststellung, dass entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV

vorlägen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kündigung des

Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgte. In gleichem Sinn war

bereits in dem in RJJ 1998 S. 213 publizierten Urteil B. vom 28. November 1997,

C 282/97, entschieden worden. Das Urteil U. vom 9. November 1998 hat an dieser

Rechtsprechung nichts geändert. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des

Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten

Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere

Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit

(Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist

klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann

Art. 45 Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen

besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das

Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine

Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschrankt, sondern

lässt auch eine mildere Sanktion zu. Im übrigen fragt sich, ob ‑ unter

dem Titel der entschuldbaren Gründe ‑ nicht auch bei der Ablehnung

zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten sind, so wenn die Zumutbarkeit nach

den gesamten Umständen (Art der Tätigkeit, Entlohnung, Arbeitszeit etc.) nur

als Grenzfall zu bejahen ist. Dies kann im vorliegenden Fall indessen

offen bleiben." (cfr. DLA 2000 N. 8, consid. 2c, pag. 41-42)

Nel caso che era chiamato

a giudicare il TFA ha poi stabilito quanto segue:

"

d) Hier geht es nicht um den klassischen, nach

der bisherigen Rechtsprechung in der Regel als schwer zu qualifizierenden Fall,

wo der Versicherte zunächst das Arbeitsverhältnis auflöst und sich erst

anschliessend um eine neue Stelle bemüht. Nach den glaubhaften und von der

Verwaltung nicht bestrittenen Angaben des Beschwerdeführers hat er die

bisherige Stelle auf den 11. Oktober 1997 gekündigt, nachdem ihm auf den 1.

November 1997 eine andere Stelle mündlich zugesichert worden war. Nach den

ebenfalls unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers ist das

Arbeitsverhältnis in der Folge nur deshalb nicht zustande gekommen, weil er

sich mit einer vom Arbeitgeber erst nachträglich verlangten Konkurrenzverbotsklausel nicht einverstanden erklären wollte. Indem der

Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis auf eine bloss mündliche Zusicherung hin

aufgelöst hat, verschuldete er die Arbeitslosigkeit nach dem Gesagten zwar

selbst. Es liegt jedoch kein schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 2

lit. c AVIV vor. In vergleichbaren Fällen wurde bisher auf ein mittelschweres

Verschulden erkannt (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 23. März 1983, C 16/82),

was auch vorliegend als richtig erscheint. Es rechtfertigt sich daher, die

verfügte Einstellungsdauer ermessensweise von 33 Tagen auf 20 Tage

herabzusetzen."

(cfr. DLA 2000, N. 8, consid. 2d, pag. 42-42)

In una

sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha inoltre

confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva

lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla

malattia di sua madre.

In una

sentenza dell'8 aprile 1999, pubblicata in DLA 2000 N. 9, pag. 45, la nostra

Massima istanza ha ribadito che:

"

(…) Zwar hat das Eidgenössischen

Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998

(C 386/97), in welchem es um die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen

zumutbaren Arbeit von unbefristeter Dauer ging, ausgeführt, dass eine

Einstellung von weniger als 31 Tagen im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV generell

unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und

Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen

31.

und 60 Tagen beschränkt. Dagegen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht

im nicht veröffentlichten Urteil B. vom 15. febbraio 1999 (C 226/98) unter

Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom

16.

September 1998 [C199/98] sowie in RJJ 1998 S. 213 publiziertes Urteil B.

vom 28.November 1997 [C 282/97]), an welcher das erwähnte Urteil U. nichts

Dispositivo

geändert hat, entschieden, dass beim Einstellungsgrund der Auflösung des

Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle dem konkreten

Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere

Bedeutung zukommt als bei Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art.

30 Abs. 1 lit. d AVIG)), wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar

feststehen. Art. 45 Abs. 3 AVIV kann daher bei Einstellungen nach Art. 44 Abs.

1 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer

Umstände im Einzellfall abgewichen werden kann. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung

und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines

schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu.

Diese Überlegungen haben - unter dem Gesichtspunkt entschulbaren Gründe - auch

ihre Gültigkeit, wenn es - wie Hier - um die Ablehnung einer (nicht amtlich

zugewiesenen) zumutbaren Arbeit von bloss befristeter Dauer geht. (…)." (cfr. DLA 2000, N. 9, consid. 4 b)aa), pag. 50)

In una

sentenza del 17 marzo 2003 nella causa J. (C 278/01), citata in RtiD I-2004

pag. 213 il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una

sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi

previamente garantita una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di

lavoro oltre Gottardo per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto

per tre anni -, trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività

professionale.

In un'altra sentenza

dell'11 novembre 2003 (C 288/02) pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta

Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione

concernente un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha

abbandonato senza aver previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di

lavoro in Svizzera interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in

Ticino dove risiedono i suoi genitori - apparentemente non bisognosi

d'assistenza -, non documentando con attestati medici la necessità di lasciare

impellentemente il tessuto socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni,

né di prevenire un possibile esaurimento nervoso.

Nonostante il

principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza

federale appena citata ha dunque stabilito che, trattandosi di un assicurato che

si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro,

l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale.

Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle

assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque

limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c

OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr.

RTiD I- 2004 pag. 212 seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA

dell'11 novembre 2003 nella causa SECO c/ B.-D., C 288/02; STFA del 4 agosto

2003 nella causa SECO c/ S., C 221/02; STCA del 17 marzo 2003 nella causa SECO

c/ J., C 278/01).

Ciò vale

peraltro anche per le sanzioni fondate sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.

DTF 130 V 125 seg. e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali : alcuni temi

d’attualità" in RTiD I-2004 pag. 215 seg.,in particolare pag. 237-239)

2.6. Nella presente fattispecie, visto

il motivo addotto dall'assicurata per sciogliere il contratto

di lavoro a __________ (volontà di raggiungere il fidanzato in Ticino) e considerato

il fatto che essa si era comunque previamente procurata un lavoro a tempo

parziale in Ticino, la Cassa, alla luce della giurisprudenza federale citata

(cfr. consid. 2.5), avrebbe dovuto infliggerle una sanzione per colpa di media

gravità e non per colpa grave (cfr. in particolare la sentenza del 17 marzo

2003 nella causa J.,

C

278/01). Di conseguenza la sanzione va ridotta da 31 a 25 giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 3 giugno 2004 è riformata nel senso che RI 1 è

sospesa per 25 giorni del diritto all'indennità di disoccupazione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,

Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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