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Decisione

38.2004.54

se rientra in un ramo di attività elencato all'art. 65 cpv. 1 OADI (si tratta di una lista per principio esaustiva), un settore d'esercizio indipendente di una ditta può beneficiare delle indennità pe

21 marzo 2005Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i. segherie (cpv. 1).

L'IPI può inoltre

essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla

coltivazione delle piante, alla frutticoltura e all'orticoltura, se gli usuali

lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità

straordinarie (cpv. 3; cfr. anche l'opuscolo informativo per i datori di lavoro

Indennità per intemperie, pag. 4, no. 4).

L'IPI può essere pagata

soltanto nei rami di attività espressamente menzionati esaustivamente

all'articolo 65 cpv. 1 OADI. Determinante è l'appartenenza dell'azienda al

rispettivo ramo e non l'attività del singolo lavoratore (cfr. Circolare

relativa alle indennità per intemperie (in seguito: Circolare IPI) dell'Ufficio

federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (ora: Segretariato

di Stato dell'economia), anno 1992, pag. 3, no. 8).

3. Nella presente fattispecie, l'azienda in parola ha quale scopo __________.

Come precedentemente

esposto, l'IPI può essere pagata solamente nei rami di attività espressamente

indicati in maniera esaustiva all'articolo 65 cpv. 1 OADI. Inoltre, non è la

professione del singolo lavoratore che definisce il settore di attività, bensì

lo scopo dell'azienda.

Ora, anche se nel

concreto caso le IPI sono state richieste per otto dipendenti giardinieri, in

considerazione del suo scopo l'opponente non può essere ritenuta un'azienda di

giardinaggio, per cui non può pretendere alle relative indennità in

applicazione dell'articolo 65 cpv. 1 lett. d LADI. L'azienda in parola non

rientra del resto in nessuno dei rami di attività previsti dall'articolo 65

OADI per i quali può essere versata l'IPI.

Le motivazioni

sollevate con l'opposizione non permettono di giungere a una conclusione

diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione

contestata." (Doc. A)

1.2. Contro

questa decisione l’Associazione ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del

seguente tenore:

" Accusiamo

ricevuta della decisione su opposizione, intimataci dalla Sezione del Lavoro di

Bellinzona, contro la nostra opposizione

del 17/19 febbraio 2004.

A nostro modo di vedere la loro decisione risulta

errata. In effetti sull'opuscolo info-service

"Indennità per intemperie", inviatoci a suo tempo dalla Cassa

Disoccupazione, a pagina quattro viene elencato chi ha diritto alla

richiesta delle indennità per intemperie. Al punto

quattro viene indicato che l'indennità per intemperie può essere versata anche al ramo di attività che si occupa di "sistemazioni esterne (giardini)".

Considerato come da parte nostra abbiamo

indicato, al punto 3, che i giardinieri non hanno potuto effettuare i loro lavori causa intemperie, riteniamo quindi di

poter rientrare nella categoria

settore d'esercizio "sistemazioni esterne (giardini)”.

Poco sopra vi abbiamo indicato i motivi della

nostra opposizione contro la decisione del 13.02.2004

(FB- 1654) inerente la richiesta, da parte nostra, di poter beneficiare del

pagamento delle indennità per intemperie per il nostro settore d'esercizio

"giardinieri".

La Sezione del

Lavoro nella sua decisione cita diversi punti i quali non possono da noi essere accolti. In modo particolare la

loro ultima frase prima della decisone.

Per noi il nostro

settore d'attività "giardinieri-sistemazione esterne (giardini)" deve

rientrare nel settore con diritto alla riscossione

delle indennità per intemperie. Ci sembra logico

che una ditta possa richiedere l'indennità per tutte le sue attività, o per un

suo settore d'esercizio. Ci sembra

strano che una ditta come la nostra, la quale occupa il personale in diversi

settori, (esempio: giardini, ufficio, amministrazione-direzione, professionisti

di __________ ecc...) debba iscrivere a registro tutte le sue divisioni

d'esercizio. Già nella nostra opposizione si era citato che la nostra

richiesta era indirizzata al settore d'esercizio

sistemazioni giardini e non come indicato dalla sezione del Lavoro nella sua decisone:

... "settore d'esercizio tutta l'azienda"

Visto quanto sopra invitiamo codesto Tribunale a

voler accettare il nostro ricorso e concedere il diritto alla riscossione delle

indennità per Intemperie al nostro settore d'esercizio

"sistemazioni giardini" (cioè giardinieri) e non l'indennità per

tutta l'azienda." (Doc. I)

1.3 Nella sua

risposta del 3 settembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è

confermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. III).

1.4. Con lettera

del 3 novembre 2004 il TCA ha posto alla ricorrente le seguenti domande:

“1. In cosa consiste esattamente l'attività della vostra

Associazione?

2. Quanti

dipendenti ha la vostra Associazione?

3. Tra

i vostri dipendenti quanti sono occupati come giardinieri?

4. I

giardinieri si occupano esclusivamente di attività esterne legate alla

manutenzione dei campi __________ o hanno pure altre mansioni?

Se

hanno altre mansioni, quali?

5. Rispetto

all'attività globale della vostra Associazione quanto tempo (in percentuale) è

dedicato alle "sistemazioni esterne (giardini)"?”

(cfr.

doc. VII)

Con

lettera dell’8 novembre 2004 l’Associazione ha così risposto al TCA:

“1. L’associazione

gestisce un campo __________ allo scopo di praticare lo sport __________. Gli

utenti del campo __________ sono turisti e membri dell’associazione.

2. Ad

oggi l’associazione conta 17 dipendenti.

3. Ad

oggi il numero dei dipendenti giardinieri è 11.

4. I giardinieri hanno esclusivamente attività esterne.

5. I

giardinieri lavorano a turni 7 giorni su 7 per il mantenimento del campo __________,

per cui viene dedicato il 100% del loro tempo alla sistemazione esterna.” (cfr.

doc. VIII)

1.5. I doc. VII e

VIII sono stati notificati alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc.

IX) che, con scritto del 23 novembre 2004, ha comunicato al TCA di

riconfermarsi in quanto espresso nella risposta di causa (cfr. doc. X).

1.6. Con lettera

del 15 febbraio 2005 il TCA ha posto ancora alla ricorrente le seguenti

domande:

“1) Che

cosa fanno esattamente i 6 dipendenti della vostra Associazione che non sono

occupati come giardinieri?

2) Il

numero dei vostri dipendenti è soggetto a oscillazioni stagionali?

Se

sì, quale è la consistenza della variazione del personale e come è ripartita in

quelle occasioni l'attività tra i vostri dipendenti (quanti giardinieri e

quanti dipendenti occupati in altre mansioni)?”

(cfr.

doc. XI)

Con

lettera del 16 febbraio 2005 l’Associazione ha così risposto al TCA:

"

(…)

1. I 6 dipendenti non giardinieri svolgono le

mansioni di:

direttrice – 1 persona

segretarie – 2 persone

tutto fare “__________” – 2 persone

donna delle pulizie – 1 persona

Considerandi

2.

No,

il numero dei dipendenti non è soggetto a oscillazioni stagionali. E’ possibile

invece l’assunzione di giardinieri temporanei nei periodo di alta stagione da

aprile ad ottobre.

(…).”

(cfr. doc. XII)

I

documenti XI e XII sono stati notificati alla Sezione del lavoro Ufficio

giuridico (cfr. doc. XIII) che con lettera del 24 febbraio 2005 si è

riconfermata nelle proprie allegazioni rinviando pure alla nuova Circolare

relativa alle indennità per intemperie del SECO nella versione francese del gennaio

2005.

(cfr. doc. XIV).

Il doc.

XIV è stato trasmesso all ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XV).

in

diritto

2.1

Il 1° luglio

2003.

è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il

24.

novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del

24.

giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Poiché

nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento

legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie

giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa R., C

181/04; STFA del 20 settembre 2004 nella causa L., C 34/04; STFA del 16

febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF

128.

V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V

163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b,

pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V

34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2;

STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio

2002.

nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce

a un periodo posteriore l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (annuncio

della perdita di lavoro dovuta ad intemperie per il mese di gennaio 2004), si

applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.

2.2

Giusta

l’art. 42 cpv. 1 LADI i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite

di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie

unicamente se sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione

contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per

l’obbligo di contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro

computabile ai sensi dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwal- tungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, cifra marginale 450-473, pag. 173-180; G.

Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosen- versicherungsrechts, Berna 1996, N.

197.

e segg., pag. 144 e segg. e Thomas Locher, Grundriss des

Sozialversicherungs- recht, Berna 1997, § 34 III N. 55 e segg. a pag. 215 e

segg.).

Il

Consiglio federale ha determinato i seguenti rami per i quali può essere

versata l’indennità: edilizia e genio civile, carpenteria e taglio della pietra

e cave; estrazioni di sabbia e di ghiaia; posa di binari e di condotte aeree;

sistemazioni esterne (giardini); selvicoltura, vivai ed estrazione della torba,

nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da

un’azienda agricola; estrazione d’argilla e industria laterizia; pesca professionale;

trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il

trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da cantieri o il

trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione e, infine, segherie.

L’indennità

per intemperie può inoltre essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente

alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla

orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a

causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr. art. 42 cpv. 2 LADI e art. 65

cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit., N. 451-457, pag. 174-176 e G.

Gerhards, op. cit., N. 200-203, pag. 145-146).

2.3

In una

sentenza pubblicata in DTF 111 V 390 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA) ha sviluppato le seguenti considerazioni, in particolare in merito alla

conformità alla legge dell’art. 65 cpv. 1 OADI e alla delega di cui all’art. 42

cpv. 2 LADI:

"

(…)

b) Gemäss Art. 42 Abs. 2 AVIG wurde der

Bundesrat ermächtigt, diejenigen Erwerbszweige zu bestimmen, in denen die

Schlechtwetterentschädigung ausgerichtet werden kann. Diese Delegationsnorm

enthält, abgesehen davon, dass es sich nach dem (gleichrangigen) Art. 42 Abs. 1

AVIG um Erwerbszweige mit üblichen wetterbedingten Ausfällen handeln muss,

keine Richtlinien über die Art und Weise, wie von der Ermächtigung Gebrauch zu

machen sei. Mit einer solchen Delegation wurde dem Bundesrat ein sehr weiter

Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe und namentlich

die Kompetenz eingeräumt, die Erwerbszweige, in denen

Schlechtwetterentschädigung ausgerichtet werden kann, unter Beachtung der durch

das Willkürverbot gesetzten Grenzen in einer grundsätzlich abschliessenden

Liste zu umschreiben. Aufgrund dieser Befugnis war der Bundesrat frei, auch

solche Erwerbszweige in den Katalog im Sinne von Art. 65 Abs. 1 AVIV

aufzunehmen, bei denen man mit vertretbaren Argumenten geteilter Meinung

darüber sein kann, ob sie zu den Erwerbszweigen mit Anspruch auf

Schlechtwetterentschädigung gehören sollen, und umgekehrt andere Erwerbszweige

von der Liste auszuschliessen, welche an sich mit guten Gründen als

listenwürdig bezeichnet werden könnten. Zur Frage, ob die erwähnte gesetzliche

Delegation den aus rechtsstaatlichen Gründen an eine Delegationsnorm zu

stellenden Anforderungen zu genügen vermag, hat sich das Eidg.

Versicherungsgericht zufolge der verfassungsrechtlichen Beschränkung seiner

Überprüfungsbefugnis (Art. 113 Abs. 3 / Art. 114bis Abs. 3 BV) nicht zu

äussern.

c) In Anbetracht des dem Bundesrat

eingeräumten Auswahlermessens (vgl. IMBODEN/RHINOW, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, 5. Aufl., Bd. I, S. 405) sowie des Umstandes, dass

es bei der Bestimmung der Erwerbszweige mit Anspruch auf

Schlechtwetterentschädigung vorwiegend um rechtspolitische Fragen ging, übt das

Eidg. Versicherungsgericht bei der Überprüfung von Art. 65 Abs. 1 AVIV auf die

Gesetz- und Verfassungsmässigkeit grundsätzlich Zurückhaltung.

Sodann ergibt sich auch aus der

Entstehungsgeschichte und insbesondere aus den parlamentarischen Beratungen mit

hinreichender Deutlichkeit, dass die Festlegung der Erwerbszweige mit Anspruch

auf Schlechtwetterentschädigung einschränkend erfolgen sollte. Schon im Bericht

des BIGA an die vorberatende Kommission des Nationalrates vom 16. März 1981 ist

von einer restriktiven Handhabung der Schlechtwetterentschädigung die Rede. In

der nationalrätlichen Kommission stellte Weber unwidersprochen fest, es bereite

einige Mühe, Abgrenzungen vorzunehmen; er vermute, dass im Bereich der

Schlechtwetterentschädigung allzu viele Hoffnungen geweckt würden und in der

Praxis Einschränkungen vorgenommen werden müssten (Protokoll vom 9./10. April

1981.

S. 14). In der ständerätlichen Kommission wies Kündig auf die

Missbrauchsgefahr bei allzu grosszügiger Regelung der

Schlechtwetterentschädigung hin (Protokoll vom 17./18. August 1981 S. 7), und BIGA-Direktor

Bonny vertrat die Ansicht, es gehe darum, die bisherige Praxis fortzusetzen,

sie aber keinesfalls auszuweiten (Protokoll vom 11./12. November 1981 S. 17).

Ferner war auch die Konsultative Kommission für die Arbeitslosenversicherung

einhellig der Ansicht, dass der Katalog von Erwerbszweigen mit Anspruch auf

Schlechtwetterentschädigung nicht erweitert werden dürfe (Kurzprotokoll vom

14.

/15. Juli 1983 S. 8). Es ging dem Gesetzgeber nach dem Gesagten

offensichtlich darum, zu verhindern, dass die Arbeitslosenversicherung jede Art

schlechtwetterbedingter Arbeitsverhinderung entschädigen muss.

(…).“ (cfr. DTF 111 V 390, consid. 4 a), b) e c), pag. 395-397).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha stabilito che un'impresa specializzata nella

costruzione e nel montaggio di recinti metallici e di legno non può esser

compresa nei rami di attività enumerati all'art. 65 cpv. 1 OADI. Secondo l'art.

65.

cpv. 1 OADI il giudizio sul diritto a indennità per intemperie non è da

fondare sulla natura della singola attività esercitata, ma sul carattere

dell'impresa o del gruppo di imprese. L'enumerazione dei rami di attività

aventi diritto a indennità per intemperie figurante all'art. 65 cpv. 1 OADI è

di principio esaustiva. L'esclusione delle imprese specializzate nella

costruzione e nel montaggio di recinti metallici e di legno dalla lista

stabilita dall'art. 65 cpv. 1 OADI è conforme a legge e Costituzione.

Il TFA ha, tra l’altro,

osservato che:

" (…)

d) Die Nichtaufnahme der Zaunmontage in die

Liste der Erwerbszweige mit Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung erweist

sich entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers nicht als gesetzwidrig bzw.

willkürlich. Wie das BIGA zutreffend dargelegt hat, handelt es sich bei der

Zaunmontage um einen jener Erwerbszweige, bei welchen die Fabrikation und die

Montage des Werkes in der Regel vom gleichen Unternehmen ausgeführt werden. Bei

diesen gemischten Fabrikations- und Montagebetrieben lassen sich üblicherweise

organisatorische Massnahmen treffen, damit jene Angestellten, denen infolge

schlechten Wetters die Zaunmontage unzumutbar ist, für die fragliche Zeit im

Betrieb anderweitig beschäftigt werden können. Der Umstand, dass grosse Firmen

über spezielle Montageabteilungen verfügen, rechtfertigt keine Aufnahme solcher

Betriebe in die Liste der Erwerbszweige mit Anspruch auf

Schlechtwetterentschädigung, weil damit gegenüber kleineren Unternehmen ohne

selbständige Montageabteilungen eine stossende Privilegierung geschaffen würde,

welche mit dem Gebot rechtsgleicher Behandlung nicht vereinbar ist. Rz. 10.2

des neuen Kreisschreibens des BIGA über die Schlechtwetterentschädigung

(Ausgabe Juli 1985), wonach eine Zaunfabrik, die ihre Montagegruppe wegen des

gefrorenen Bodens nicht einsetzen kann, nicht zu den Erwerbszweigen mit

Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung gehört, erweist sich demnach als

gesetzes- und verfassungskonform.

Wenn ein Ausweichen auf witterungsunabhängige

Verrichtungen im vorliegenden Fall im Sinne der Ausführungen des Beschwerdeführers

nicht möglich gewesen sein sollte, so handelt es sich hiebei um ein

strukturelles Problem dieses konkreten Betriebes und mithin um ein vom

Beschwerdeführer zu tragendes Unternehmerrisiko, das er nicht durch Berufung

auf willkürliche Behandlung auf die Arbeitslosenversicherung abwälzen kann.

(…).“ (cfr. DTF 111 V 390, consid. 4d, pag. 397-398)

La nostra Massima Istanza

si è riconfermata nella propria giurisprudenza e in una sentenza pubblicata in

DTF 112 V 139 ha stabilito che l’esclusione dei geometra ingegneri e dei loro

ausiliari dalla lista dei rami di attività aventi diritto all’indennità per

intemperie non è contraria a legge e a costituzione.

2.4

In un’altra sentenza

pubblicata in DTF 113 V 353 l’Alta Corte ha stabilito che un singolo settore

d’esercizio all’interno di un’impresa può di per se stesso, di principio, far

parte di un ramo d’attività avente diritto a indennità per intemperie indicato

nella lista dell’art. 65 cpv. 1 OADI.

In particolare, circa i

presupposti affinché si possa ritenere dato un settore d’esercizio, il TFA ha

osservato che:

" (…)

Voraussetzung hiefür ist, dass der einzelne

Betriebszweig eine gewisse Grösse aufweist und er damit für das Unternehmen

wirtschaftlich von Bedeutung ist und ihm auch organisatorisch ein bestimmtes

Mass an Selbständigkeit zukommt. Übernimmt ein Unternehmen nur nebenbei die

Ausführung von Arbeiten, die witterungsbedingten Behinderungen ausgesetzt sind,

so liegt kein selbständiger Betriebszweig im dargelegten Sinne vor. Ein Indiz

für die Bedeutung, welche ein bestimmter Teilbereich für das gesamte

Unternehmen hat, kann sich aus der Zweckumschreibung gemäss Gründungsurkunde

oder Statuten ergeben, wobei es für die Annahme eines selbständigen

Erwerbszweiges im Sinne der Arbeitslosenversicherung auf die effektiv

bestehenden betrieblichen Verhältnisse ankommt. (…)."

(cfr. DTF 113 V 353, consid. 2c, pag. 355)

In quel caso, trattandosi

di un settore d’esercizio che si occupava sia dell’installazione di guide di

scorrimento di sicurezza (attività questa che appartiene alla costruzione di

strade e che pertanto rientra nel ramo edilizia e genio civile ai sensi

dell’art. 65 cpv. 1 lett. a OADI) che della fabbricazione delle stesse, il TFA

ha negato il diritto alle indennità per intemperie e ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

3.

- Im vorliegenden Fall befasst

sich ein selbständiger Betriebszweig im erwähnten Sinne mit der Fabrikation und

Montage von Strassenleitplanken. Es ist somit zu prüfen, ob dieser

Betriebszweig aufgrund der Art der ausgeübten Tätigkeit den Charakter eines

Erwerbszweiges aufweist, der nach Art. 65 Abs. 1 AVIV Anspruch auf

Schlechtwetterentschädigung hat.

Dies muss in analoger Anwendung von BGE 111 V 397 Erw. 4d verneint werden. Bei einem gemischten

Fabrikations- und Montagebetrieb bzw. Betriebszweig wie dem vorliegenden lassen

sich nach der Rechtsprechung in der Regel organisatorische Massnahmen treffen,

damit jene Arbeitnehmer, denen zufolge schlechten Wetters die Montage von

Strassenleitplanken unzumutbar ist, für die fragliche Zeit entweder innerhalb

des betreffenden Betriebszweiges oder aber im Rahmen des gesamten Unternehmens

anderweitig beschäftigt werden können. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

wird hiegegen eingewendet, es sei angesichts der Besonderheit der Fabrikation

von Strassenleitplanken, welche durch speziell hiefür ausgebildetes Personal

erfolgen müsse, unmöglich, Montagearbeiter bei der Fabrikation einzusetzen.

Indessen geht es gemäss BGE 111 V 397 Erw. 4d nicht an, Fabrikationsbetriebe

mit eigenen Montageequipen gegenüber Fabrikationsbetrieben, die über keine

speziellen Montageabteilungen verfügen, zu bevorzugen. Eine solche

Privilegierung jener Betriebe wäre mit dem Gebot rechtsgleicher Behandlung von

grundsätzlich gleichartigen Betrieben nicht zu vereinbaren. Sodann wurde in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht dargetan, weshalb es unmöglich gewesen

wäre, die drei vom schlechten Wetter betroffenen Arbeiter von insgesamt 70

Monteuren des ganzen Betriebes mit insgesamt 130 Angestellten für die fragliche

Zeit anderweitig beschäftigen zu können. Selbst wenn ein Ausweichen auf

witterungsunabhängige Verrichtungen aber tatsächlich nicht möglich gewesen sein

sollte, so handelt es sich hiebei um ein strukturelles Problem dieses konkreten

Betriebes und mithin um ein von der Beschwerdeführerin zu tragendes

Unternehmerrisiko, das sie nicht auf die Arbeitslosenversicherung abwälzen kann

(BGE 111 V 397 f.). Schliesslich erweist sich auch das Argument, dass die

meisten Leitplankenmontagen durch Tiefbaufirmen ausgeführt würden, denen bei

wetterbedingtem Arbeitsausfall Schlechtwetterentschädigung ausbezahlt wird, als

unbehelflich. Denn die Beschwerdeführerin übersieht, dass reine Montagebetriebe

im Vergleich zu gemischten Fabrikations- und Montagebetrieben einen wesentlich

andern Charakter aufweisen, auf welchen es gemäss BGE 111 V 394 Erw. 3 für die

Beurteilung des Anspruchs auf Schlechtwetterentschädigung ankommt.

Nach dem Gesagten gehört ein Betrieb bzw. ein

Betriebszweig, welcher Strassenleitplanken fabriziert und montiert, nicht zu

den in Art. 65 Abs. 1 AVIV aufgezählten Erwerbszweigen mit Anspruch auf

Schlechtwetterentschädigung. (…)"

(cfr. DTF 113 V 353, consid. 3, pag. 355-356)

Il

TFA si è confermato nella propria giurisprudenza e in una decisione pubblicata

in DLA 1989 N. 2 pag. 61 ha stabilito che nei settori della selvicoltura e

dell’estrazione della torba, il diritto alla riscossione dell’indennità per

intemperie si estende soltanto alle imprese la cui attività principale mostra

chiaramente le caratteristiche tipiche a questo ramo d’attività. Se un’azienda,

nella sua globalità, dev’essere attribuita prevalentemente al settore

dell’agricoltura, la selvicoltura praticata addizionalmente non può essere

definita ramo d’attività indipendente.

In quell’occasione l’Alta

Corte ha, in particolare, osservato che:

" (…)

c) Der Beschwerdeführer und sein Angestellter

sind lediglich während vier Wintermonaten im Wald beschäftigt. Die verbleibenden

acht Monate benötigen sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben im

landwirtschaftlichen Sektor, weshalb der Betrieb bereits aufgrund der auf die

einzelnen Tätigkeitsbereiche entfallenden zeitlichen Beanspruchung zur

Landwirtschaft zu zählen ist. Zudem bildet die winterliche Bewirtschaftung des

Waldes eine in zahlreichen anderen Lanwirtschaftsbetrieben verbreitete

Ausweismöglichkeit zur Überbrükung des saisonal bedingten Arbeitsrückganges. Da

diese Beschäftigungsart somit als Teilbereich durchschnittlicher

schweizerischer Landwirtschaftsbetriebe zu betrachten ist, lässt sich nicht

rechtfertigen, den Betrieb des Beschwerdeführers je nach Jahrzeit

unterschiedlich zu qualifizieren. Die lediglich im Winter betriebene

Waldwirtschaft stellt somit keinen eigenständigen Erwerbszweig neben der zur

Hauptsache landwirtschaftlichen Tätigkeit dar. (…).“

(cfr. DLA 1989 N. 2, consid. 4c, pag. 64-65)

Questo Tribunale ha

riconosciuto il diritto alle indennità per intemperie ad una ditta che si

occupava essenzialmente del montaggio e della manutenzione di piscine, piste di

ghiaccio artificiali e impianti antincendio, in quanto queste attività devono

essere considerate accessorie al settore dell’edilizia (cfr. STCA dell’11

settembre 1992 nella causa A. SA, AD 101/92).

Per contro, il TCA ha

confermato il rifiuto del diritto alle indennità per intemperie nel caso di una

ditta attiva nel ramo del turismo (cfr. STCA del 14 gennaio 1987 nella causa S.

SA, AD 10/87).

2.5

Nelle disposizioni che

regolano il diritto alle indennità per lavoro ridotto il legislatore ha, in

particolare, stabilito che il Consiglio federale disciplina a quali condizioni

un settore d’esercizio è parificato ad un’azienda (cfr. art. 32 cpv. 4 LADI).

Nell’ambito e in base a

questa delega il Consiglio federale ha adottato l’art. 52 OADI secondo il

quale:

"

1.

Un settore

d’esercizio è parificato ad un’azienda se costituisce un’unità organica

provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale:

a. dipende da una direzione autonoma in seno

all’azienda, oppure

b. fornisce prestazioni che potrebbero

essere fornite ed offerte sul

mercato da aziende autonome.

2.

Il datore di

lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d’esercizio, deve

presentare un organigramma del complesso dell’azienda."

In una

decisione pubblicata in DLA 1986 N. 8 pag. 35 seg. il TFA ha stabilito che

l'art. 52 OADI rientra nei limiti della delega di competenza prevista

dall'articolo 32 cpv. 4 LADI ed è perciò conforme alla legge.

In quell'occasione

l’Alta Corte ha osservato che dal fatto che due campi nel ramo d'attività

"edilizia" vengano diretti ciascuno da un capocantiere, non può

essere dedotto di trovarsi in presenza di due settori d'esercizio, tanto più

che le incombenze dei capicantieri sono limitate essenzialmente all'esecuzione

di ordinazioni di materiale e alla presa di contatto con gli interessati, ciò

che nelle imprese di costruzione è oltremodo usuale anche nella direzione di

diversi cantieri.

Contestualmente

la nostra Massima Istanza, confermando quanto contenuto nella circolare

concernente il lavoro ridotto (ILR circolare), ha sostenuto che, affinché un

settore d'esercizio possa essere parificato ad un'azienda, dovrebbe godere di

una certa autonomia in seno al complesso aziendale.

Il

capogruppo con i suoi lavoratori deve costituire un'unità organizzativa a sé

stante con propri mezzi personali e tecnici (cfr. DLA 1986 N. 8, consid. 3b,

pag. 38).

La

medesima circolare evidenzia poi, tra l'altro, che:

"

Gli argomenti che potrebbero essere addotti a

favore della parificazione di un settore d'esercizio ad un'azienda sarebbero

per esempio la competenza di allacciare relazioni dirette fuori dell'azienda e

quella di eseguire atti giuridici vincolanti per l'intera azienda (proprio

potere decisionale per quanto riguarda il materiale, l'assunzione di personale,

l'acquisto e la vendita).

Per contro, gli argomenti che si oppongono a

siffatta parificazione sono una stretta interdipendenza nell'ambito del

personale e nel campo tecnico (scambi continui di personale da un reparto

all'altro). Non ci si trova in presenza di un settore d'esercizio autonomo

quando il gruppo di lavoro comprende soltanto pochi lavoratori o al limite uno

solo. Il settore d'esercizio non può scendere fino al livello di gruppo diretto

da un caporeparto o al livello di gruppo di lavoro. La presenza di un

caporeparto, di un conduttore di macchine o di un capogruppo non soddisfa, di

regola, la condizione richiesta per una direzione autonoma in seno all'azienda

(vedi art. 52 cpv. 1 lett. a OADI)."

(cfr. circolare ILR 01.92 N. 57 e 58, pag. 12)

In

un'altra decisione pubblicata in DLA 1992 N.5 pag. 84 seg. il TFA ha stabilito

che le istruzioni dell'UFIAML (oggi Segretariato di Stato dell'economia; SECO)

menzionate sotto le cifre 30-35 della circolare concernente l'indennità per

lavoro ridotto, entrata in vigore il 1° gennaio 1990, sono compatibili con

l'art. 52 OADI.

In quel

caso il TFA ha ritenuto che un settore d'esercizio (nel caso specifico il

settore del legno) è parificato ad una azienda quando costituisce un'unità

organica provvista di personale e di mezzi tecnici propri e non è strettamente

legata ad altri settori d'esercizio sul piano del personale (i lavoratori del

settore legno sono impiegati solo eccezionalmente e con grandi complicazioni

nel settore metallo). La denominazione di "maestro" attribuita al

capo del settore legno ha, nell'industria del legno, origini corporative e

storiche; il fatto che esso sia subordinato, a livello di direzione, al capo di

produzione al quale sottostà anche il responsabile del settore metallo non

esclude una "direzione autonoma in seno all'azienda" ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 lett. a OADI. Avendo un proprio responsabile, il settore in

questione dispone perciò di strutture di gestione sufficientemente autonome per

soddisfare le esigenze dell'art. 52 cpv. 1 lett. a OADI. Le gelosie in legno

che vi sono fabbricate presentano senz'altro le caratteristiche di un prodotto

finito, vale a dire costituiscono una prestazione indipendente in seno

all'azienda ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 lett. b OADI.

Anche nella nuova

Circolare concernente l’indennità per lavoro ridotto (ILR) (nella versione

francese del gennaio 2005: Circulaire relative à l’indemnité en cas de réduction

de l’horaire de travail [Circulaire RHT], Janvier 2005), tra l’altro, si legge

che:

" (…)

C29 La réglementation

de la réduction de l'horaire de travail fait souvent référence à lanotion d'entreprise.

· L'entreprise

est tout d'abord une grandeur de référence pour calculer la perte minimalede

10% (ch. marg. C24 ss).

· L'entreprise

sert d'unité à laquelle doit se référer la durée maximale d'indemnisation (ch. marg.

F1 ss).

· L'entreprise doit demander le versement des indemnités en cas de réduction

de l'horaire de travail et en cas d'intempéries auprès de la même caisse pendant

le délai-cadre de deux ans (ch. marg. G12 ss).

· Ces conditions juridiques qui sont liées à l'entreprise valent également

pour les secteurs d'exploitation reconnus par le droit de l'assurance-chômage.

C30 La grandeur de référence pour le calcul de la perte minimale peut être

soit l'entreprise, soit un secteur d'exploitation dans la mesure où celui-ci

représente une unité d'organisation propre.

C31 Un secteur

d'exploitation est assimilable à une entreprise lorsqu'il forme une entità organisationnelle

avec ses propres moyens en personnel et techniques, qui

· dépend

d'une direction autonome au sein de l'entreprise, ou

· fournit

des prestations qui pourraient être offertes sur le marché par des entreprises indépendantes.

ð Jurisprudence

DTA 1992 N° 5

p. 84 ss.

DTA 1986 N° 8

p. 35 ss.

C32 Pour

savoir s'il s'agit d'un secteur d'exploitation, il importe de se fonder surtout

sur des critères économiques et moins sur des critères d'ordre juridique. Il faut

en l'occurrence tenir compte du déroulement de la production et déterminer comment

un fléchissement de l'activité influe sur les diverses parties d'une entreprise.

C33 L'employeur

joindra un organigramme de l'entreprise à son préavis de réduction de l'horaire

de travail pour un secteur d'exploitation. Pour qu'un secteur d'exploitation puisse

être mis sur le même pied qu'une entreprise, il doit jouir d'une certaine

autonomie au sein de l'entreprise. Il doit comprendre un groupe de travailleurs

constituant sur le plan de l'organisation une unité au sein de l'entreprise. Il doit en outre viser son propre objectif d'exploitation ou fournir

ses propres prestations dans le déroulement interne de la production (par ex.

fabrication d'un produit intermédiaire). Il n'est pas absolument

nécessaire que le secteur d'exploitation se trouve à un autre endroit que le

reste de l'entreprise.

C34 En revanche,

les éléments qui s'opposent à une telle assimilation sont une étroite imbrication

sur le plan du personnel et dans le domaine technique (échanges continus de personnel

d'un secteur à un autre). Il n'y a pas de secteur d'exploitation autonome lorsque

le groupe de travail ne comprend qu'un seul ou peu de travailleurs. Le secteur

d'exploitation ne doit pas aller jusqu'au secteur dirigé par un contremaître ou

au groupe de travail. La présence d'un maître artisan, d'un conducteur de machines

ou d'un chef de groupe ne remplit pas à elle seule, en règle générale, la condition

exigée pour une unité autonome.

Il faut toutefois empêcher que la clause

des 10% liée à la perte de travail et la durée maximale de l'indemnisation de douze

mois ne soient vidées de leur substance par une reconnaissance trop généreuse

de secteurs d'exploitation.

C35 En subdivisant une entreprise en secteurs d'exploitation, il importe

avant tout de séparer les secteurs remplissant les conditions légales requises.

Ensuite, il ne reste souvent que des groupes subsidiaires (p. ex.

administration, vente) qui doivent nécessairement être rassemblés en un secteur

restant et traités comme secteur d'exploitation.

C36 Pendant le délai-cadre de deux ans, une entreprise peut être divisée en

secteurs d'exploitation ou à l'inverse des secteurs peuvent être groupés en une

seule entreprise (fusion), lorsque la structure de l'entreprise subit des

modifications.

Lors de la division en secteurs

d'exploitation, les périodes de décompte déjà utilisées par l'entreprise sont imputées

à chaque secteur d'exploitation. Jusqu'à la fin du délai-cadre de deux ans, le droit

à l'indemnité doit être exercé auprès de la caisse choisie pour l'entreprise,

et cela pour tous les secteurs d'exploitation qui, jusqu'ici, ont fait l'objet

du décompte global de l'entreprise.

En cas de fusion de secteurs

d'exploitation, il faut imputer à l'ensemble de l'entreprise toutes les périodes

de décompte utilisées. Lorsque les périodes de décompte de plusieurs secteurs d'exploitation

s'étendent sur le même laps de temps, elles ne sont prises en considération qu'une

seule fois. Si les décomptes relatifs aux divers secteurs d'exploitation ont été,

jusqu'ici, traités par des caisses différentes, il convient de faire valoir toutes

les prétentions à l'indemnité de l'entreprise auprès de l'une de ces caisses jusqu'à

la fin du délai-cadre de deux ans. Et si les délais-cadres

des secteurs d'exploitation regroupés ont débuté à des dates différentes, c'est

le délai-cadre le plus ancien qui est repris. (...)"

(cfr. Circulaire RHT, Janvier 2005, ch. marg. C29-C36)

2.6

Nella Circolare concernente

l’indennità per intemperie (IPI) (nella versione francese del gennaio 2005:

Circulaire relative à l’indemnité en cas d’intempéries [Circulaire Intemp],

Janvier 2005), il Segretariato di Stato dell'economia (SECO),

quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire

un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.

art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa T., C 195/03; STFA del 10

marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella

causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in merito

all’attività svolta da un’impresa e al ramo d’appartenenza nonché ai requisiti

di un settore d’esercizio, ha rilevato che:

" (…)

B2 C'est

l'activité principale de l'entreprise et non la nature des diverses activités exercées

qui détermine l'appartenance de l'entreprise à une branche ayant droit à l'indemnité

en cas d'intempéries.

B3 Un secteur

de l'entreprise peut toutefois à lui seul faire partie du cercle des branches ayant

droit à l'indemnité en cas d'intempéries s'il revêt une importance économique pour

l'entreprise et jouit d'une certaine autonomie organisationnelle. L'employeur devra

indiquer à l'autorité cantonale les raisons pour lesquelles il lui a été impossibile

d'occuper d'une quelque autre manière dans l'entreprise les travailleurs ayant subi

une interruption de travail.

L'autorité cantonale examinera si le secteur peut être considéré comme

ayant droit à l'indemnité, notamment à l'aide des statuts, de l'organigramme et

sur la base de l'objectif propre du secteur concerné. (...)"

(cfr. Circulaire Intemp, Janvier 2005, ch. marg. B2

e B3)

2.7

Nel caso concreto dagli atti

di causa risulta che l’Associazione RI 1, il 3 febbraio 2004, ha inoltrato un

“Annuncio della perdita dovuta ad intemperie nel mese di gennaio 2004”

indicando, in particolare, che: “I giardinieri non hanno potuto lavorare. Causa

neve e gelo non è stato possibile eseguire i lavori di sistemazione esterna dei

giardini/campi.” (cfr. doc. 3/A punti 3 e 4).

L’Associazione ha indicato

quale Ramo “Giardinieri” e Event. settore d’esercizio “Sist. Giardini” (cfr.

doc. 3/A)

La Sezione del lavoro

Ufficio giuridico si è opposta all’annuncio in parola in quanto ha concluso che

l’Associazione non rientrava in nessun ramo d’attività previsto dall’art. 65

OADI e pertanto non poteva essere posta al beneficio delle indennità per

intemperie (cfr. doc. 3, A e III).

Le conclusioni a cui è

giunta l’amministrazione non possono essere condivise da questo Tribunale per

le seguenti ragioni.

Dagli accertamenti

esperiti da questo Tribunale è emerso che l’Associazione ha 17 dipendenti di

cui 11 giardinieri i quali, a turni 7 giorni su 7, lavorano a tempo pieno e

esclusivamente all’esterno per il mantenimento del campo __________ (cfr. doc.

VII, VIII e consid. 1.4).

Gli altri 6 dipendenti

sono una direttrice, 2 segretarie, 2 tutto fare “__________” e una donna delle

pulizie (cfr. consid. 1.6).

Considerato lo scopo

dell’Associazione, così iscritto a Registro di Commercio: “__________.” (cfr. doc. 7), l’attività svolta al fine di mantenere atto il

campo da gioco è indispensabile per il conseguimento dello stesso.

In

particolare, viste le mansioni e l’esiguo numero dei dipendenti che non si

occupano dei campi da gioco, occore pure concludere che l’Associazione non

opera prevalentemente nel ramo del turismo.

Inoltre,

visto che quasi il 65% dei dipendenti dell’Associazione è costituito da

giardinieri che lavorano esclusivamente all’esterno per il mantenimento del

campo __________, questo Tribunale, vista la giurisprudenza e le direttive

citate (cfr. consid. 2.4, 2.5 e 2.6), ritiene che nel caso concreto siamo in

presenza di un settore d’esercizio indipendente.

Pertanto, siccome gli

addetti alla sistemazione del campo __________ configurano un settore

d’esercizio indipendente e attivo esclusivamente nel ramo delle sistemazioni

esterne (giardini) ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 lett. d OADI, a torto

l’amministrazione si è opposta all’annuncio della perdita di lavoro dovuta ad

intemperie inoltrato dall’Associazione.

Infatti, come visto, la

giurisprudenza federale ha stabilito che anche un singolo settore d’esercizio

nell’interno di un’impresa può far parte di un ramo d’attività avente diritto a

indennità per intemperie indicato nella lista dell’art. 65 cpv. 1 OADI (cfr.

consid. 2.4).

In simili circostanze la

decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché valuti se le ulteriori premesse necessarie per

poter beneficiare delle indennità per intemperie sono adempiute e proceda ad

emettere una nuova decisione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

perché proceda come indicato al consid. 2.7 in fine.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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