38.2004.54
se rientra in un ramo di attività elencato all'art. 65 cpv. 1 OADI (si tratta di una lista per principio esaustiva), un settore d'esercizio indipendente di una ditta può beneficiare delle indennità pe
21 marzo 2005Italiano33 min
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Numero d'incarto:
38.2004.54
Data decisione, Autorità:
21.03.2005, TCA
Titolo:
se rientra in un ramo di attività elencato all'art. 65 cpv. 1 OADI (si tratta di una lista per principio esaustiva), un settore d'esercizio indipendente di una ditta può beneficiare delle indennità per intemperie
INDENNITÀ PER INTEMPERIE
art. 32 cpv. 4 LADI
art. 42 cpv. 1 LADI
art. 42 cpv. 2 LADI
art. 52 OADI
art. 65 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.54
FS/sc
Lugano
21 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2004 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 luglio
2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 5 luglio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico si è confermata nella sua decisione del 13 febbraio 2004 (cfr. doc.
3) con la quale aveva sollevato opposizione contro all’annuncio della perdita
di lavoro dovuta ad intemperie nel mese di gennaio 2004 inoltrata dall'Associazione
RI 1 (in seguito: Associazione).
L’amministrazione
ha così motivato la decisione su opposizione:
"
(...)
1. Il 4 febbraio 2004 l'associazione RI 1 con sede a __________ ha
annunciato all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) la
perdita di lavoro dovuta a intemperie per il mese di gennaio 2004 per otto
dipendenti (giardinieri), rivendicando le relative indennità.
Con decisione 13
febbraio 2004 il servizio cantonale ha respinto la domanda, in quanto la
richiedente non rientra in nessuno dei rami di attività ove è concessa l'indennità
per intemperie (in seguito: IPI; art. 65 OADI).
Contro questa
decisione l'azienda in parola ha interposto opposizione in data 17/19 febbraio
2004.
2. I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di
lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all'IPI se sono soggetti all'obbligo
di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora
raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS e subiscono una
perdita di lavoro computabile (art. 42 cpv. 1 LADI). Il Consiglio federale determina i rami per i quali può essere
versata l'IPI (art. 42 cpv. 2 LADI).
La perdita di lavoro
è computabile se è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche, la
continuazione dei lavori - pur con misure protettive sufficienti - è
tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può
ragionevolmente esigerla dai lavoratori ed è annunciata regolarmente dal datore
di lavoro (art. 43 cpv. 1 LADI).
Il Consiglio
federale ha definito all'articolo 65 OADI quali sono i rami di attività aventi
diritto all'IPI.
Secondo questo
disposto di legge, l'IPI può essere pagata nei seguenti rami:
a. edilizia e genio civile, carpenteria,
taglio della pietra e cave;
b. estrazione di sabbia e di ghiaia;
c. posa di binari e di condotte aeree;
d. sistemazioni esterne (giardini);
e. selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in
cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un'azienda
agricola;
f. estrazione di argilla e industria
laterizia;
g. pesca professionale;
h. trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente
utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i
cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;
Fatti
i. segherie (cpv. 1).
L'IPI può inoltre
essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla
coltivazione delle piante, alla frutticoltura e all'orticoltura, se gli usuali
lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità
straordinarie (cpv. 3; cfr. anche l'opuscolo informativo per i datori di lavoro
Indennità per intemperie, pag. 4, no. 4).
L'IPI può essere pagata
soltanto nei rami di attività espressamente menzionati esaustivamente
all'articolo 65 cpv. 1 OADI. Determinante è l'appartenenza dell'azienda al
rispettivo ramo e non l'attività del singolo lavoratore (cfr. Circolare
relativa alle indennità per intemperie (in seguito: Circolare IPI) dell'Ufficio
federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (ora: Segretariato
di Stato dell'economia), anno 1992, pag. 3, no. 8).
3. Nella presente fattispecie, l'azienda in parola ha quale scopo __________.
Come precedentemente
esposto, l'IPI può essere pagata solamente nei rami di attività espressamente
indicati in maniera esaustiva all'articolo 65 cpv. 1 OADI. Inoltre, non è la
professione del singolo lavoratore che definisce il settore di attività, bensì
lo scopo dell'azienda.
Ora, anche se nel
concreto caso le IPI sono state richieste per otto dipendenti giardinieri, in
considerazione del suo scopo l'opponente non può essere ritenuta un'azienda di
giardinaggio, per cui non può pretendere alle relative indennità in
applicazione dell'articolo 65 cpv. 1 lett. d LADI. L'azienda in parola non
rientra del resto in nessuno dei rami di attività previsti dall'articolo 65
OADI per i quali può essere versata l'IPI.
Le motivazioni
sollevate con l'opposizione non permettono di giungere a una conclusione
diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione
contestata." (Doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l’Associazione ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del
seguente tenore:
" Accusiamo
ricevuta della decisione su opposizione, intimataci dalla Sezione del Lavoro di
Bellinzona, contro la nostra opposizione
del 17/19 febbraio 2004.
A nostro modo di vedere la loro decisione risulta
errata. In effetti sull'opuscolo info-service
"Indennità per intemperie", inviatoci a suo tempo dalla Cassa
Disoccupazione, a pagina quattro viene elencato chi ha diritto alla
richiesta delle indennità per intemperie. Al punto
quattro viene indicato che l'indennità per intemperie può essere versata anche al ramo di attività che si occupa di "sistemazioni esterne (giardini)".
Considerato come da parte nostra abbiamo
indicato, al punto 3, che i giardinieri non hanno potuto effettuare i loro lavori causa intemperie, riteniamo quindi di
poter rientrare nella categoria
settore d'esercizio "sistemazioni esterne (giardini)”.
Poco sopra vi abbiamo indicato i motivi della
nostra opposizione contro la decisione del 13.02.2004
(FB- 1654) inerente la richiesta, da parte nostra, di poter beneficiare del
pagamento delle indennità per intemperie per il nostro settore d'esercizio
"giardinieri".
La Sezione del
Lavoro nella sua decisione cita diversi punti i quali non possono da noi essere accolti. In modo particolare la
loro ultima frase prima della decisone.
Per noi il nostro
settore d'attività "giardinieri-sistemazione esterne (giardini)" deve
rientrare nel settore con diritto alla riscossione
delle indennità per intemperie. Ci sembra logico
che una ditta possa richiedere l'indennità per tutte le sue attività, o per un
suo settore d'esercizio. Ci sembra
strano che una ditta come la nostra, la quale occupa il personale in diversi
settori, (esempio: giardini, ufficio, amministrazione-direzione, professionisti
di __________ ecc...) debba iscrivere a registro tutte le sue divisioni
d'esercizio. Già nella nostra opposizione si era citato che la nostra
richiesta era indirizzata al settore d'esercizio
sistemazioni giardini e non come indicato dalla sezione del Lavoro nella sua decisone:
... "settore d'esercizio tutta l'azienda"
Visto quanto sopra invitiamo codesto Tribunale a
voler accettare il nostro ricorso e concedere il diritto alla riscossione delle
indennità per Intemperie al nostro settore d'esercizio
"sistemazioni giardini" (cioè giardinieri) e non l'indennità per
tutta l'azienda." (Doc. I)
1.3 Nella sua
risposta del 3 settembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è
confermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. III).
1.4. Con lettera
del 3 novembre 2004 il TCA ha posto alla ricorrente le seguenti domande:
“1. In cosa consiste esattamente l'attività della vostra
Associazione?
2. Quanti
dipendenti ha la vostra Associazione?
3. Tra
i vostri dipendenti quanti sono occupati come giardinieri?
4. I
giardinieri si occupano esclusivamente di attività esterne legate alla
manutenzione dei campi __________ o hanno pure altre mansioni?
Se
hanno altre mansioni, quali?
5. Rispetto
all'attività globale della vostra Associazione quanto tempo (in percentuale) è
dedicato alle "sistemazioni esterne (giardini)"?”
(cfr.
doc. VII)
Con
lettera dell’8 novembre 2004 l’Associazione ha così risposto al TCA:
“1. L’associazione
gestisce un campo __________ allo scopo di praticare lo sport __________. Gli
utenti del campo __________ sono turisti e membri dell’associazione.
2. Ad
oggi l’associazione conta 17 dipendenti.
3. Ad
oggi il numero dei dipendenti giardinieri è 11.
4. I giardinieri hanno esclusivamente attività esterne.
5. I
giardinieri lavorano a turni 7 giorni su 7 per il mantenimento del campo __________,
per cui viene dedicato il 100% del loro tempo alla sistemazione esterna.” (cfr.
doc. VIII)
1.5. I doc. VII e
VIII sono stati notificati alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc.
IX) che, con scritto del 23 novembre 2004, ha comunicato al TCA di
riconfermarsi in quanto espresso nella risposta di causa (cfr. doc. X).
1.6. Con lettera
del 15 febbraio 2005 il TCA ha posto ancora alla ricorrente le seguenti
domande:
“1) Che
cosa fanno esattamente i 6 dipendenti della vostra Associazione che non sono
occupati come giardinieri?
2) Il
numero dei vostri dipendenti è soggetto a oscillazioni stagionali?
Se
sì, quale è la consistenza della variazione del personale e come è ripartita in
quelle occasioni l'attività tra i vostri dipendenti (quanti giardinieri e
quanti dipendenti occupati in altre mansioni)?”
(cfr.
doc. XI)
Con
lettera del 16 febbraio 2005 l’Associazione ha così risposto al TCA:
"
(…)
1. I 6 dipendenti non giardinieri svolgono le
mansioni di:
direttrice – 1 persona
segretarie – 2 persone
tutto fare “__________” – 2 persone
donna delle pulizie – 1 persona
Considerandi
2.
No,
il numero dei dipendenti non è soggetto a oscillazioni stagionali. E’ possibile
invece l’assunzione di giardinieri temporanei nei periodo di alta stagione da
aprile ad ottobre.
(…).”
(cfr. doc. XII)
I
documenti XI e XII sono stati notificati alla Sezione del lavoro Ufficio
giuridico (cfr. doc. XIII) che con lettera del 24 febbraio 2005 si è
riconfermata nelle proprie allegazioni rinviando pure alla nuova Circolare
relativa alle indennità per intemperie del SECO nella versione francese del gennaio
2005.
(cfr. doc. XIV).
Il doc.
XIV è stato trasmesso all ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XV).
in
diritto
2.1
Il 1° luglio
2003.
è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il
24.
novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del
24.
giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento
legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa R., C
181/04; STFA del 20 settembre 2004 nella causa L., C 34/04; STFA del 16
febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF
128.
V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V
163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b,
pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V
34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2;
STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio
2002.
nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce
a un periodo posteriore l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (annuncio
della perdita di lavoro dovuta ad intemperie per il mese di gennaio 2004), si
applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.
2.2
Giusta
l’art. 42 cpv. 1 LADI i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite
di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie
unicamente se sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione
contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per
l’obbligo di contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro
computabile ai sensi dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwal- tungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, cifra marginale 450-473, pag. 173-180; G.
Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosen- versicherungsrechts, Berna 1996, N.
197.
e segg., pag. 144 e segg. e Thomas Locher, Grundriss des
Sozialversicherungs- recht, Berna 1997, § 34 III N. 55 e segg. a pag. 215 e
segg.).
Il
Consiglio federale ha determinato i seguenti rami per i quali può essere
versata l’indennità: edilizia e genio civile, carpenteria e taglio della pietra
e cave; estrazioni di sabbia e di ghiaia; posa di binari e di condotte aeree;
sistemazioni esterne (giardini); selvicoltura, vivai ed estrazione della torba,
nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da
un’azienda agricola; estrazione d’argilla e industria laterizia; pesca professionale;
trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il
trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da cantieri o il
trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione e, infine, segherie.
L’indennità
per intemperie può inoltre essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente
alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla
orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a
causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr. art. 42 cpv. 2 LADI e art. 65
cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit., N. 451-457, pag. 174-176 e G.
Gerhards, op. cit., N. 200-203, pag. 145-146).
2.3
In una
sentenza pubblicata in DTF 111 V 390 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA) ha sviluppato le seguenti considerazioni, in particolare in merito alla
conformità alla legge dell’art. 65 cpv. 1 OADI e alla delega di cui all’art. 42
cpv. 2 LADI:
"
(…)
b) Gemäss Art. 42 Abs. 2 AVIG wurde der
Bundesrat ermächtigt, diejenigen Erwerbszweige zu bestimmen, in denen die
Schlechtwetterentschädigung ausgerichtet werden kann. Diese Delegationsnorm
enthält, abgesehen davon, dass es sich nach dem (gleichrangigen) Art. 42 Abs. 1
AVIG um Erwerbszweige mit üblichen wetterbedingten Ausfällen handeln muss,
keine Richtlinien über die Art und Weise, wie von der Ermächtigung Gebrauch zu
machen sei. Mit einer solchen Delegation wurde dem Bundesrat ein sehr weiter
Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe und namentlich
die Kompetenz eingeräumt, die Erwerbszweige, in denen
Schlechtwetterentschädigung ausgerichtet werden kann, unter Beachtung der durch
das Willkürverbot gesetzten Grenzen in einer grundsätzlich abschliessenden
Liste zu umschreiben. Aufgrund dieser Befugnis war der Bundesrat frei, auch
solche Erwerbszweige in den Katalog im Sinne von Art. 65 Abs. 1 AVIV
aufzunehmen, bei denen man mit vertretbaren Argumenten geteilter Meinung
darüber sein kann, ob sie zu den Erwerbszweigen mit Anspruch auf
Schlechtwetterentschädigung gehören sollen, und umgekehrt andere Erwerbszweige
von der Liste auszuschliessen, welche an sich mit guten Gründen als
listenwürdig bezeichnet werden könnten. Zur Frage, ob die erwähnte gesetzliche
Delegation den aus rechtsstaatlichen Gründen an eine Delegationsnorm zu
stellenden Anforderungen zu genügen vermag, hat sich das Eidg.
Versicherungsgericht zufolge der verfassungsrechtlichen Beschränkung seiner
Überprüfungsbefugnis (Art. 113 Abs. 3 / Art. 114bis Abs. 3 BV) nicht zu
äussern.
c) In Anbetracht des dem Bundesrat
eingeräumten Auswahlermessens (vgl. IMBODEN/RHINOW, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, 5. Aufl., Bd. I, S. 405) sowie des Umstandes, dass
es bei der Bestimmung der Erwerbszweige mit Anspruch auf
Schlechtwetterentschädigung vorwiegend um rechtspolitische Fragen ging, übt das
Eidg. Versicherungsgericht bei der Überprüfung von Art. 65 Abs. 1 AVIV auf die
Gesetz- und Verfassungsmässigkeit grundsätzlich Zurückhaltung.
Sodann ergibt sich auch aus der
Entstehungsgeschichte und insbesondere aus den parlamentarischen Beratungen mit
hinreichender Deutlichkeit, dass die Festlegung der Erwerbszweige mit Anspruch
auf Schlechtwetterentschädigung einschränkend erfolgen sollte. Schon im Bericht
des BIGA an die vorberatende Kommission des Nationalrates vom 16. März 1981 ist
von einer restriktiven Handhabung der Schlechtwetterentschädigung die Rede. In
der nationalrätlichen Kommission stellte Weber unwidersprochen fest, es bereite
einige Mühe, Abgrenzungen vorzunehmen; er vermute, dass im Bereich der
Schlechtwetterentschädigung allzu viele Hoffnungen geweckt würden und in der
Praxis Einschränkungen vorgenommen werden müssten (Protokoll vom 9./10. April
1981.
S. 14). In der ständerätlichen Kommission wies Kündig auf die
Missbrauchsgefahr bei allzu grosszügiger Regelung der
Schlechtwetterentschädigung hin (Protokoll vom 17./18. August 1981 S. 7), und BIGA-Direktor
Bonny vertrat die Ansicht, es gehe darum, die bisherige Praxis fortzusetzen,
sie aber keinesfalls auszuweiten (Protokoll vom 11./12. November 1981 S. 17).
Ferner war auch die Konsultative Kommission für die Arbeitslosenversicherung
einhellig der Ansicht, dass der Katalog von Erwerbszweigen mit Anspruch auf
Schlechtwetterentschädigung nicht erweitert werden dürfe (Kurzprotokoll vom
14.
/15. Juli 1983 S. 8). Es ging dem Gesetzgeber nach dem Gesagten
offensichtlich darum, zu verhindern, dass die Arbeitslosenversicherung jede Art
schlechtwetterbedingter Arbeitsverhinderung entschädigen muss.
(…).“ (cfr. DTF 111 V 390, consid. 4 a), b) e c), pag. 395-397).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha stabilito che un'impresa specializzata nella
costruzione e nel montaggio di recinti metallici e di legno non può esser
compresa nei rami di attività enumerati all'art. 65 cpv. 1 OADI. Secondo l'art.
65.
cpv. 1 OADI il giudizio sul diritto a indennità per intemperie non è da
fondare sulla natura della singola attività esercitata, ma sul carattere
dell'impresa o del gruppo di imprese. L'enumerazione dei rami di attività
aventi diritto a indennità per intemperie figurante all'art. 65 cpv. 1 OADI è
di principio esaustiva. L'esclusione delle imprese specializzate nella
costruzione e nel montaggio di recinti metallici e di legno dalla lista
stabilita dall'art. 65 cpv. 1 OADI è conforme a legge e Costituzione.
Il TFA ha, tra l’altro,
osservato che:
" (…)
d) Die Nichtaufnahme der Zaunmontage in die
Liste der Erwerbszweige mit Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung erweist
sich entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers nicht als gesetzwidrig bzw.
willkürlich. Wie das BIGA zutreffend dargelegt hat, handelt es sich bei der
Zaunmontage um einen jener Erwerbszweige, bei welchen die Fabrikation und die
Montage des Werkes in der Regel vom gleichen Unternehmen ausgeführt werden. Bei
diesen gemischten Fabrikations- und Montagebetrieben lassen sich üblicherweise
organisatorische Massnahmen treffen, damit jene Angestellten, denen infolge
schlechten Wetters die Zaunmontage unzumutbar ist, für die fragliche Zeit im
Betrieb anderweitig beschäftigt werden können. Der Umstand, dass grosse Firmen
über spezielle Montageabteilungen verfügen, rechtfertigt keine Aufnahme solcher
Betriebe in die Liste der Erwerbszweige mit Anspruch auf
Schlechtwetterentschädigung, weil damit gegenüber kleineren Unternehmen ohne
selbständige Montageabteilungen eine stossende Privilegierung geschaffen würde,
welche mit dem Gebot rechtsgleicher Behandlung nicht vereinbar ist. Rz. 10.2
des neuen Kreisschreibens des BIGA über die Schlechtwetterentschädigung
(Ausgabe Juli 1985), wonach eine Zaunfabrik, die ihre Montagegruppe wegen des
gefrorenen Bodens nicht einsetzen kann, nicht zu den Erwerbszweigen mit
Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung gehört, erweist sich demnach als
gesetzes- und verfassungskonform.
Wenn ein Ausweichen auf witterungsunabhängige
Verrichtungen im vorliegenden Fall im Sinne der Ausführungen des Beschwerdeführers
nicht möglich gewesen sein sollte, so handelt es sich hiebei um ein
strukturelles Problem dieses konkreten Betriebes und mithin um ein vom
Beschwerdeführer zu tragendes Unternehmerrisiko, das er nicht durch Berufung
auf willkürliche Behandlung auf die Arbeitslosenversicherung abwälzen kann.
(…).“ (cfr. DTF 111 V 390, consid. 4d, pag. 397-398)
La nostra Massima Istanza
si è riconfermata nella propria giurisprudenza e in una sentenza pubblicata in
DTF 112 V 139 ha stabilito che l’esclusione dei geometra ingegneri e dei loro
ausiliari dalla lista dei rami di attività aventi diritto all’indennità per
intemperie non è contraria a legge e a costituzione.
2.4
In un’altra sentenza
pubblicata in DTF 113 V 353 l’Alta Corte ha stabilito che un singolo settore
d’esercizio all’interno di un’impresa può di per se stesso, di principio, far
parte di un ramo d’attività avente diritto a indennità per intemperie indicato
nella lista dell’art. 65 cpv. 1 OADI.
In particolare, circa i
presupposti affinché si possa ritenere dato un settore d’esercizio, il TFA ha
osservato che:
" (…)
Voraussetzung hiefür ist, dass der einzelne
Betriebszweig eine gewisse Grösse aufweist und er damit für das Unternehmen
wirtschaftlich von Bedeutung ist und ihm auch organisatorisch ein bestimmtes
Mass an Selbständigkeit zukommt. Übernimmt ein Unternehmen nur nebenbei die
Ausführung von Arbeiten, die witterungsbedingten Behinderungen ausgesetzt sind,
so liegt kein selbständiger Betriebszweig im dargelegten Sinne vor. Ein Indiz
für die Bedeutung, welche ein bestimmter Teilbereich für das gesamte
Unternehmen hat, kann sich aus der Zweckumschreibung gemäss Gründungsurkunde
oder Statuten ergeben, wobei es für die Annahme eines selbständigen
Erwerbszweiges im Sinne der Arbeitslosenversicherung auf die effektiv
bestehenden betrieblichen Verhältnisse ankommt. (…)."
(cfr. DTF 113 V 353, consid. 2c, pag. 355)
In quel caso, trattandosi
di un settore d’esercizio che si occupava sia dell’installazione di guide di
scorrimento di sicurezza (attività questa che appartiene alla costruzione di
strade e che pertanto rientra nel ramo edilizia e genio civile ai sensi
dell’art. 65 cpv. 1 lett. a OADI) che della fabbricazione delle stesse, il TFA
ha negato il diritto alle indennità per intemperie e ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
3.
- Im vorliegenden Fall befasst
sich ein selbständiger Betriebszweig im erwähnten Sinne mit der Fabrikation und
Montage von Strassenleitplanken. Es ist somit zu prüfen, ob dieser
Betriebszweig aufgrund der Art der ausgeübten Tätigkeit den Charakter eines
Erwerbszweiges aufweist, der nach Art. 65 Abs. 1 AVIV Anspruch auf
Schlechtwetterentschädigung hat.
Dies muss in analoger Anwendung von BGE 111 V 397 Erw. 4d verneint werden. Bei einem gemischten
Fabrikations- und Montagebetrieb bzw. Betriebszweig wie dem vorliegenden lassen
sich nach der Rechtsprechung in der Regel organisatorische Massnahmen treffen,
damit jene Arbeitnehmer, denen zufolge schlechten Wetters die Montage von
Strassenleitplanken unzumutbar ist, für die fragliche Zeit entweder innerhalb
des betreffenden Betriebszweiges oder aber im Rahmen des gesamten Unternehmens
anderweitig beschäftigt werden können. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
wird hiegegen eingewendet, es sei angesichts der Besonderheit der Fabrikation
von Strassenleitplanken, welche durch speziell hiefür ausgebildetes Personal
erfolgen müsse, unmöglich, Montagearbeiter bei der Fabrikation einzusetzen.
Indessen geht es gemäss BGE 111 V 397 Erw. 4d nicht an, Fabrikationsbetriebe
mit eigenen Montageequipen gegenüber Fabrikationsbetrieben, die über keine
speziellen Montageabteilungen verfügen, zu bevorzugen. Eine solche
Privilegierung jener Betriebe wäre mit dem Gebot rechtsgleicher Behandlung von
grundsätzlich gleichartigen Betrieben nicht zu vereinbaren. Sodann wurde in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht dargetan, weshalb es unmöglich gewesen
wäre, die drei vom schlechten Wetter betroffenen Arbeiter von insgesamt 70
Monteuren des ganzen Betriebes mit insgesamt 130 Angestellten für die fragliche
Zeit anderweitig beschäftigen zu können. Selbst wenn ein Ausweichen auf
witterungsunabhängige Verrichtungen aber tatsächlich nicht möglich gewesen sein
sollte, so handelt es sich hiebei um ein strukturelles Problem dieses konkreten
Betriebes und mithin um ein von der Beschwerdeführerin zu tragendes
Unternehmerrisiko, das sie nicht auf die Arbeitslosenversicherung abwälzen kann
(BGE 111 V 397 f.). Schliesslich erweist sich auch das Argument, dass die
meisten Leitplankenmontagen durch Tiefbaufirmen ausgeführt würden, denen bei
wetterbedingtem Arbeitsausfall Schlechtwetterentschädigung ausbezahlt wird, als
unbehelflich. Denn die Beschwerdeführerin übersieht, dass reine Montagebetriebe
im Vergleich zu gemischten Fabrikations- und Montagebetrieben einen wesentlich
andern Charakter aufweisen, auf welchen es gemäss BGE 111 V 394 Erw. 3 für die
Beurteilung des Anspruchs auf Schlechtwetterentschädigung ankommt.
Nach dem Gesagten gehört ein Betrieb bzw. ein
Betriebszweig, welcher Strassenleitplanken fabriziert und montiert, nicht zu
den in Art. 65 Abs. 1 AVIV aufgezählten Erwerbszweigen mit Anspruch auf
Schlechtwetterentschädigung. (…)"
(cfr. DTF 113 V 353, consid. 3, pag. 355-356)
Il
TFA si è confermato nella propria giurisprudenza e in una decisione pubblicata
in DLA 1989 N. 2 pag. 61 ha stabilito che nei settori della selvicoltura e
dell’estrazione della torba, il diritto alla riscossione dell’indennità per
intemperie si estende soltanto alle imprese la cui attività principale mostra
chiaramente le caratteristiche tipiche a questo ramo d’attività. Se un’azienda,
nella sua globalità, dev’essere attribuita prevalentemente al settore
dell’agricoltura, la selvicoltura praticata addizionalmente non può essere
definita ramo d’attività indipendente.
In quell’occasione l’Alta
Corte ha, in particolare, osservato che:
" (…)
c) Der Beschwerdeführer und sein Angestellter
sind lediglich während vier Wintermonaten im Wald beschäftigt. Die verbleibenden
acht Monate benötigen sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben im
landwirtschaftlichen Sektor, weshalb der Betrieb bereits aufgrund der auf die
einzelnen Tätigkeitsbereiche entfallenden zeitlichen Beanspruchung zur
Landwirtschaft zu zählen ist. Zudem bildet die winterliche Bewirtschaftung des
Waldes eine in zahlreichen anderen Lanwirtschaftsbetrieben verbreitete
Ausweismöglichkeit zur Überbrükung des saisonal bedingten Arbeitsrückganges. Da
diese Beschäftigungsart somit als Teilbereich durchschnittlicher
schweizerischer Landwirtschaftsbetriebe zu betrachten ist, lässt sich nicht
rechtfertigen, den Betrieb des Beschwerdeführers je nach Jahrzeit
unterschiedlich zu qualifizieren. Die lediglich im Winter betriebene
Waldwirtschaft stellt somit keinen eigenständigen Erwerbszweig neben der zur
Hauptsache landwirtschaftlichen Tätigkeit dar. (…).“
(cfr. DLA 1989 N. 2, consid. 4c, pag. 64-65)
Questo Tribunale ha
riconosciuto il diritto alle indennità per intemperie ad una ditta che si
occupava essenzialmente del montaggio e della manutenzione di piscine, piste di
ghiaccio artificiali e impianti antincendio, in quanto queste attività devono
essere considerate accessorie al settore dell’edilizia (cfr. STCA dell’11
settembre 1992 nella causa A. SA, AD 101/92).
Per contro, il TCA ha
confermato il rifiuto del diritto alle indennità per intemperie nel caso di una
ditta attiva nel ramo del turismo (cfr. STCA del 14 gennaio 1987 nella causa S.
SA, AD 10/87).
2.5
Nelle disposizioni che
regolano il diritto alle indennità per lavoro ridotto il legislatore ha, in
particolare, stabilito che il Consiglio federale disciplina a quali condizioni
un settore d’esercizio è parificato ad un’azienda (cfr. art. 32 cpv. 4 LADI).
Nell’ambito e in base a
questa delega il Consiglio federale ha adottato l’art. 52 OADI secondo il
quale:
"
1.
Un settore
d’esercizio è parificato ad un’azienda se costituisce un’unità organica
provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale:
a. dipende da una direzione autonoma in seno
all’azienda, oppure
b. fornisce prestazioni che potrebbero
essere fornite ed offerte sul
mercato da aziende autonome.
2.
Il datore di
lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d’esercizio, deve
presentare un organigramma del complesso dell’azienda."
In una
decisione pubblicata in DLA 1986 N. 8 pag. 35 seg. il TFA ha stabilito che
l'art. 52 OADI rientra nei limiti della delega di competenza prevista
dall'articolo 32 cpv. 4 LADI ed è perciò conforme alla legge.
In quell'occasione
l’Alta Corte ha osservato che dal fatto che due campi nel ramo d'attività
"edilizia" vengano diretti ciascuno da un capocantiere, non può
essere dedotto di trovarsi in presenza di due settori d'esercizio, tanto più
che le incombenze dei capicantieri sono limitate essenzialmente all'esecuzione
di ordinazioni di materiale e alla presa di contatto con gli interessati, ciò
che nelle imprese di costruzione è oltremodo usuale anche nella direzione di
diversi cantieri.
Contestualmente
la nostra Massima Istanza, confermando quanto contenuto nella circolare
concernente il lavoro ridotto (ILR circolare), ha sostenuto che, affinché un
settore d'esercizio possa essere parificato ad un'azienda, dovrebbe godere di
una certa autonomia in seno al complesso aziendale.
Il
capogruppo con i suoi lavoratori deve costituire un'unità organizzativa a sé
stante con propri mezzi personali e tecnici (cfr. DLA 1986 N. 8, consid. 3b,
pag. 38).
La
medesima circolare evidenzia poi, tra l'altro, che:
"
Gli argomenti che potrebbero essere addotti a
favore della parificazione di un settore d'esercizio ad un'azienda sarebbero
per esempio la competenza di allacciare relazioni dirette fuori dell'azienda e
quella di eseguire atti giuridici vincolanti per l'intera azienda (proprio
potere decisionale per quanto riguarda il materiale, l'assunzione di personale,
l'acquisto e la vendita).
Per contro, gli argomenti che si oppongono a
siffatta parificazione sono una stretta interdipendenza nell'ambito del
personale e nel campo tecnico (scambi continui di personale da un reparto
all'altro). Non ci si trova in presenza di un settore d'esercizio autonomo
quando il gruppo di lavoro comprende soltanto pochi lavoratori o al limite uno
solo. Il settore d'esercizio non può scendere fino al livello di gruppo diretto
da un caporeparto o al livello di gruppo di lavoro. La presenza di un
caporeparto, di un conduttore di macchine o di un capogruppo non soddisfa, di
regola, la condizione richiesta per una direzione autonoma in seno all'azienda
(vedi art. 52 cpv. 1 lett. a OADI)."
(cfr. circolare ILR 01.92 N. 57 e 58, pag. 12)
In
un'altra decisione pubblicata in DLA 1992 N.5 pag. 84 seg. il TFA ha stabilito
che le istruzioni dell'UFIAML (oggi Segretariato di Stato dell'economia; SECO)
menzionate sotto le cifre 30-35 della circolare concernente l'indennità per
lavoro ridotto, entrata in vigore il 1° gennaio 1990, sono compatibili con
l'art. 52 OADI.
In quel
caso il TFA ha ritenuto che un settore d'esercizio (nel caso specifico il
settore del legno) è parificato ad una azienda quando costituisce un'unità
organica provvista di personale e di mezzi tecnici propri e non è strettamente
legata ad altri settori d'esercizio sul piano del personale (i lavoratori del
settore legno sono impiegati solo eccezionalmente e con grandi complicazioni
nel settore metallo). La denominazione di "maestro" attribuita al
capo del settore legno ha, nell'industria del legno, origini corporative e
storiche; il fatto che esso sia subordinato, a livello di direzione, al capo di
produzione al quale sottostà anche il responsabile del settore metallo non
esclude una "direzione autonoma in seno all'azienda" ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 lett. a OADI. Avendo un proprio responsabile, il settore in
questione dispone perciò di strutture di gestione sufficientemente autonome per
soddisfare le esigenze dell'art. 52 cpv. 1 lett. a OADI. Le gelosie in legno
che vi sono fabbricate presentano senz'altro le caratteristiche di un prodotto
finito, vale a dire costituiscono una prestazione indipendente in seno
all'azienda ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 lett. b OADI.
Anche nella nuova
Circolare concernente l’indennità per lavoro ridotto (ILR) (nella versione
francese del gennaio 2005: Circulaire relative à l’indemnité en cas de réduction
de l’horaire de travail [Circulaire RHT], Janvier 2005), tra l’altro, si legge
che:
" (…)
C29 La réglementation
de la réduction de l'horaire de travail fait souvent référence à lanotion d'entreprise.
· L'entreprise
est tout d'abord une grandeur de référence pour calculer la perte minimalede
10% (ch. marg. C24 ss).
· L'entreprise
sert d'unité à laquelle doit se référer la durée maximale d'indemnisation (ch. marg.
F1 ss).
· L'entreprise doit demander le versement des indemnités en cas de réduction
de l'horaire de travail et en cas d'intempéries auprès de la même caisse pendant
le délai-cadre de deux ans (ch. marg. G12 ss).
· Ces conditions juridiques qui sont liées à l'entreprise valent également
pour les secteurs d'exploitation reconnus par le droit de l'assurance-chômage.
C30 La grandeur de référence pour le calcul de la perte minimale peut être
soit l'entreprise, soit un secteur d'exploitation dans la mesure où celui-ci
représente une unité d'organisation propre.
C31 Un secteur
d'exploitation est assimilable à une entreprise lorsqu'il forme une entità organisationnelle
avec ses propres moyens en personnel et techniques, qui
· dépend
d'une direction autonome au sein de l'entreprise, ou
· fournit
des prestations qui pourraient être offertes sur le marché par des entreprises indépendantes.
ð Jurisprudence
DTA 1992 N° 5
p. 84 ss.
DTA 1986 N° 8
p. 35 ss.
C32 Pour
savoir s'il s'agit d'un secteur d'exploitation, il importe de se fonder surtout
sur des critères économiques et moins sur des critères d'ordre juridique. Il faut
en l'occurrence tenir compte du déroulement de la production et déterminer comment
un fléchissement de l'activité influe sur les diverses parties d'une entreprise.
C33 L'employeur
joindra un organigramme de l'entreprise à son préavis de réduction de l'horaire
de travail pour un secteur d'exploitation. Pour qu'un secteur d'exploitation puisse
être mis sur le même pied qu'une entreprise, il doit jouir d'une certaine
autonomie au sein de l'entreprise. Il doit comprendre un groupe de travailleurs
constituant sur le plan de l'organisation une unité au sein de l'entreprise. Il doit en outre viser son propre objectif d'exploitation ou fournir
ses propres prestations dans le déroulement interne de la production (par ex.
fabrication d'un produit intermédiaire). Il n'est pas absolument
nécessaire que le secteur d'exploitation se trouve à un autre endroit que le
reste de l'entreprise.
C34 En revanche,
les éléments qui s'opposent à une telle assimilation sont une étroite imbrication
sur le plan du personnel et dans le domaine technique (échanges continus de personnel
d'un secteur à un autre). Il n'y a pas de secteur d'exploitation autonome lorsque
le groupe de travail ne comprend qu'un seul ou peu de travailleurs. Le secteur
d'exploitation ne doit pas aller jusqu'au secteur dirigé par un contremaître ou
au groupe de travail. La présence d'un maître artisan, d'un conducteur de machines
ou d'un chef de groupe ne remplit pas à elle seule, en règle générale, la condition
exigée pour une unité autonome.
Il faut toutefois empêcher que la clause
des 10% liée à la perte de travail et la durée maximale de l'indemnisation de douze
mois ne soient vidées de leur substance par une reconnaissance trop généreuse
de secteurs d'exploitation.
C35 En subdivisant une entreprise en secteurs d'exploitation, il importe
avant tout de séparer les secteurs remplissant les conditions légales requises.
Ensuite, il ne reste souvent que des groupes subsidiaires (p. ex.
administration, vente) qui doivent nécessairement être rassemblés en un secteur
restant et traités comme secteur d'exploitation.
C36 Pendant le délai-cadre de deux ans, une entreprise peut être divisée en
secteurs d'exploitation ou à l'inverse des secteurs peuvent être groupés en une
seule entreprise (fusion), lorsque la structure de l'entreprise subit des
modifications.
Lors de la division en secteurs
d'exploitation, les périodes de décompte déjà utilisées par l'entreprise sont imputées
à chaque secteur d'exploitation. Jusqu'à la fin du délai-cadre de deux ans, le droit
à l'indemnité doit être exercé auprès de la caisse choisie pour l'entreprise,
et cela pour tous les secteurs d'exploitation qui, jusqu'ici, ont fait l'objet
du décompte global de l'entreprise.
En cas de fusion de secteurs
d'exploitation, il faut imputer à l'ensemble de l'entreprise toutes les périodes
de décompte utilisées. Lorsque les périodes de décompte de plusieurs secteurs d'exploitation
s'étendent sur le même laps de temps, elles ne sont prises en considération qu'une
seule fois. Si les décomptes relatifs aux divers secteurs d'exploitation ont été,
jusqu'ici, traités par des caisses différentes, il convient de faire valoir toutes
les prétentions à l'indemnité de l'entreprise auprès de l'une de ces caisses jusqu'à
la fin du délai-cadre de deux ans. Et si les délais-cadres
des secteurs d'exploitation regroupés ont débuté à des dates différentes, c'est
le délai-cadre le plus ancien qui est repris. (...)"
(cfr. Circulaire RHT, Janvier 2005, ch. marg. C29-C36)
2.6
Nella Circolare concernente
l’indennità per intemperie (IPI) (nella versione francese del gennaio 2005:
Circulaire relative à l’indemnité en cas d’intempéries [Circulaire Intemp],
Janvier 2005), il Segretariato di Stato dell'economia (SECO),
quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire
un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.
art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa T., C 195/03; STFA del 10
marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella
causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in merito
all’attività svolta da un’impresa e al ramo d’appartenenza nonché ai requisiti
di un settore d’esercizio, ha rilevato che:
" (…)
B2 C'est
l'activité principale de l'entreprise et non la nature des diverses activités exercées
qui détermine l'appartenance de l'entreprise à une branche ayant droit à l'indemnité
en cas d'intempéries.
B3 Un secteur
de l'entreprise peut toutefois à lui seul faire partie du cercle des branches ayant
droit à l'indemnité en cas d'intempéries s'il revêt une importance économique pour
l'entreprise et jouit d'une certaine autonomie organisationnelle. L'employeur devra
indiquer à l'autorité cantonale les raisons pour lesquelles il lui a été impossibile
d'occuper d'une quelque autre manière dans l'entreprise les travailleurs ayant subi
une interruption de travail.
L'autorité cantonale examinera si le secteur peut être considéré comme
ayant droit à l'indemnité, notamment à l'aide des statuts, de l'organigramme et
sur la base de l'objectif propre du secteur concerné. (...)"
(cfr. Circulaire Intemp, Janvier 2005, ch. marg. B2
e B3)
2.7
Nel caso concreto dagli atti
di causa risulta che l’Associazione RI 1, il 3 febbraio 2004, ha inoltrato un
“Annuncio della perdita dovuta ad intemperie nel mese di gennaio 2004”
indicando, in particolare, che: “I giardinieri non hanno potuto lavorare. Causa
neve e gelo non è stato possibile eseguire i lavori di sistemazione esterna dei
giardini/campi.” (cfr. doc. 3/A punti 3 e 4).
L’Associazione ha indicato
quale Ramo “Giardinieri” e Event. settore d’esercizio “Sist. Giardini” (cfr.
doc. 3/A)
La Sezione del lavoro
Ufficio giuridico si è opposta all’annuncio in parola in quanto ha concluso che
l’Associazione non rientrava in nessun ramo d’attività previsto dall’art. 65
OADI e pertanto non poteva essere posta al beneficio delle indennità per
intemperie (cfr. doc. 3, A e III).
Le conclusioni a cui è
giunta l’amministrazione non possono essere condivise da questo Tribunale per
le seguenti ragioni.
Dagli accertamenti
esperiti da questo Tribunale è emerso che l’Associazione ha 17 dipendenti di
cui 11 giardinieri i quali, a turni 7 giorni su 7, lavorano a tempo pieno e
esclusivamente all’esterno per il mantenimento del campo __________ (cfr. doc.
VII, VIII e consid. 1.4).
Gli altri 6 dipendenti
sono una direttrice, 2 segretarie, 2 tutto fare “__________” e una donna delle
pulizie (cfr. consid. 1.6).
Considerato lo scopo
dell’Associazione, così iscritto a Registro di Commercio: “__________.” (cfr. doc. 7), l’attività svolta al fine di mantenere atto il
campo da gioco è indispensabile per il conseguimento dello stesso.
In
particolare, viste le mansioni e l’esiguo numero dei dipendenti che non si
occupano dei campi da gioco, occore pure concludere che l’Associazione non
opera prevalentemente nel ramo del turismo.
Inoltre,
visto che quasi il 65% dei dipendenti dell’Associazione è costituito da
giardinieri che lavorano esclusivamente all’esterno per il mantenimento del
campo __________, questo Tribunale, vista la giurisprudenza e le direttive
citate (cfr. consid. 2.4, 2.5 e 2.6), ritiene che nel caso concreto siamo in
presenza di un settore d’esercizio indipendente.
Pertanto, siccome gli
addetti alla sistemazione del campo __________ configurano un settore
d’esercizio indipendente e attivo esclusivamente nel ramo delle sistemazioni
esterne (giardini) ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 lett. d OADI, a torto
l’amministrazione si è opposta all’annuncio della perdita di lavoro dovuta ad
intemperie inoltrato dall’Associazione.
Infatti, come visto, la
giurisprudenza federale ha stabilito che anche un singolo settore d’esercizio
nell’interno di un’impresa può far parte di un ramo d’attività avente diritto a
indennità per intemperie indicato nella lista dell’art. 65 cpv. 1 OADI (cfr.
consid. 2.4).
In simili circostanze la
decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché valuti se le ulteriori premesse necessarie per
poter beneficiare delle indennità per intemperie sono adempiute e proceda ad
emettere una nuova decisione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione
perché proceda come indicato al consid. 2.7 in fine.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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