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Decisione

38.2004.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 gennaio 2005Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un

punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale

delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi

familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta

la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato

idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel

caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari,

un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate

ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario

lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo

al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente

limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF

123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991

no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal

proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato

generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione

congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare

anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure

sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).

6.3 Il lavoratore in posizione professionale

analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto,

ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale

segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente

e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire

in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui

egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe

sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327

consid. 1a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00,

consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere

considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della

ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando

la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili

di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1a

e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20

ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C

341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).

6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare

tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al

collocamento. Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività

indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il

danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali

attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di

natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi

(DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata).

(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella

causa C., C 87/02)

Il TFA ha

concluso che, in quel caso l'assicurato era idoneo al collocamento in quanto

l'attività indipendente da lui svolta dopo il licenziamento comportava la

conclusione della sua precedente attività e non la continuazione della stessa.

2.5. Sulla questione

a sapere se un assicurato può determinare o influenzare risolutivamente le

decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, in

una sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N., (C 219/03), il TFA ha, tra

l'altro, osservato che:

"

(…)

2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei

Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage

stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und

ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die

Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche

Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur

zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche

Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege

(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden

Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3

lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren

Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit

Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die

Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie

der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung

verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur

Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt

war.

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella

causa N., C 219/03)

In questo

contesto va ancora rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la

posizione di socio gerente di una Sagl é equiparabile a quella di un membro del

consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella

causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

2.6. Nella

presente fattispecie questo Tribunale rileva innanzitutto che, prima di

emettere la decisione con la quale ha stabilito che l'assicurato é ritenuto

inidoneo al collocamento dal 1° aprile 2004, l'amministrazione gli ha

Considerandi

sottoposto gli argomenti sollevati dalla Cassa nel suo "Caso sottoposto

per decisione" e le proprie costatazioni rendendolo espressamente attento

che si prospettava una decisione di inidoneità al collocamento e di conseguenza

il rifiuto delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 5 riprodotto al consid.

1.

).

L’assicurato

ha preso posizione in merito (cfr. doc. A/3 riprodotto al consid. 1.1).

Pertanto

l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurato

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della

legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e

STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22

aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002

nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid.

3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12

pag. 37).

2.7

Dagli atti

di causa risulta che l'assicurato si è iscritto al collocamento il 1° aprile

2004.

(cfr. doc. 7).

L'ultimo

datore di lavoro dell'assicurato è stata la __________ SA di __________ presso

la quale l’assicurato ha lavorato dal 25 aprile 1988 al 31 marzo 2004 (cfr.

doc. 6/A e 7).

Con

lettera raccomandata a mano del 31 dicembre 2003 la ditta ha significato

all’assicurato la disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 31 marzo 2004

causa “(…) cessazione attività. (…).” (cfr. doc. 6/E).

Dall’estratto

del Registro di commercio risulta che l’assicurato ha una procura collettiva a

due e che sua moglie, __________, è amministratrice unica con diritto di firma

individuale della __________ SA, il cui nuovo recapito è ora in __________

(cfr. doc. 8).

Dalle

osservazioni dell’assicurato del 5 maggio 2004 risulta che egli ha chiesto le

indennità di disoccupazione solo per tre mesi in quanto ha già trovato una

nuova sede dove trasferire la sua attività dal mese di luglio 2004 (cfr. doc.

A3).

Nella sua

opposizione del 13 maggio 2004 l’assicurato ha, in particolare, affermato che:

“(…) faccio opposizione alla vs decisione di non idoneità al collocamento a

partire dal 1. aprile 2004, visto che per questi tre mesi dovrei trovare un

altro posto di lavoro che per me è impossibile, in quanto dal 1. luglio io

dovrei ripartire con la mia vecchia attività. (…).” (cfr. doc. 2).

Anche nel

proprio ricorso l’assicurato, oltre a confermare di avere ripreso lavorare in

luglio, ha, tra l’altro, ribadito che “(…) ho solamente chiesto i tre mesi che

mi rimanevano scoperti dal trasloco forzato della mia attività. Trasloco dovuto

in quanto sfrattato dal proprietario dello stabile. (…).” (cfr. doc. I).

Infine,

nel suo ulteriore scritto del 13 settembre 2004 al TCA l’assicurato ha, in

particolare, ancora precisato che “(…) la ditta non si è solo trasferita da __________

a __________, ma ha rischiato di chiudere definitivamente e di conseguenza di

dichiarare fallimento a causa di terze persone. Difatti, il proprietario dello

stabile __________ dove era ubicata l’officina, non ha rinnovato il contratto

d’affitto, sfrattandoci e lasciandoci senza sede a partire dal mese di aprile

2004.

Nei tre mesi seguenti abbiamo continuato a cercare un luogo idoneo dove

trasferire la ns attività (potete immaginare come non sia facile trasferire

un’officina intera!). Siamo stati molto fortunati nel trovare in poco tempo

l’attuale sito (…).” (cfr. doc. V).

Da quanto

appena esposto questo Tribunale deve concludere che l’assicurato sin dalla sua

iscrizione al collocamento, meglio (il 1° aprile 2004), non era idoneo al

collocamento.

Infatti,

anche dopo aver ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro l’assicurato non ha

mai inteso interrompere definitivamente la sua attività.

Tant’è

che, dopo che il proprietario dello stabile __________ non ha rinnovato il

contratto d’affitto, egli si è subito adoperato per cercare un nuovo luogo

idoneo dove trasferire l’officina.

Inoltre,

l’assicurato non era disposto ad accettare un altro lavoro visto che dal 1°

luglio 2004 doveva ripartire con la sua vecchia attività.

Già per

questa ragione, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3), la

decisione impugnata va dunque confermata.

Secondo

la nostra Massima Istanza il lavoratore in posizione professionale analoga a

quella di un datore di lavoro non ha, in via di massima, diritto a indennità di

disoccupazione (cfr. la STFA citata in esteso al consid. 2.4).

Nel caso

concreto, come visto sopra, l’assicurato si è iscritto in disoccupazione dopo

essere stato licenziato da una SA sua datrice di lavoro nella quale sua moglie

ha rivestito e tuttora riveste la carica di amministratrice unica con diritto

di firma individuale.

Secondo

questo Tribunale, anche per questo motivo è a ragione che all’assicurato è

stato negato al diritto all'indennità di disoccupazione.

Il TCA

rileva infine che da un punto di vista delle esigenze relative al requisito

assicurativo dell’idoneità al collocamento la situazione dell’assicurato alle

dipendenze di una SA nella quale egli occupa una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro è paragonabile a quella di un indipendente (cfr. per un caso

di un assicurato alle dipendenze di una Sagl di cui è socio e gerente la STFA

del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 27/00 e le sentenze non pubblicate STFA

del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; STFA del 15 ottobre 1998 nella

causa D, C 213/98 e STFA del 15 maggio 1997 nella causa R., C 67/96 ivi

citate).

Ora,

anche se il trasferimento dell’attività non é stato deciso dall’assicurato, ma

causato da terzi (cfr. doc. I e V), le indennità di disoccupazione non hanno lo

scopo di finanziare la perdita di lavoro delle persone che esercitano

un’attività indipendente e di sottrarle ai rischi di perdite ivi connessi (cfr.

DLA 2000 N. 5 pag. 22).

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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