38.2004.56
deve rimborsare gli assegni per il periodo di introduzione Il datore di lavoro che, senza che siano dati dei motivi gravi ai sensi dell'art. 337 CO, recede dal contratto di impiego durante il periodo
27 gennaio 2005Italiano36 min
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Numero d'incarto:
38.2004.56
Data decisione, Autorità:
27.01.2005, TCA
Titolo:
deve rimborsare gli assegni per il periodo di introduzione Il datore di lavoro che, senza che siano dati dei motivi gravi ai sensi dell'art. 337 CO, recede dal contratto di impiego durante il periodo d'introduzione - dopo il periodo di prova - o nei tre mesi seguenti. Nozione di colpa grave
ASSEGNO PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 337 CO
art. 59 LADI
art. 65 LADI
art. 66 LADI
art. 95 LADI
art. 90bis cpv. 1 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.56
FS/DC/sc
Lugano
27 gennaio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 agosto 2004 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 luglio
2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 10
giugno 2003, l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito
l’URC) ha posto __________ al beneficio degli assegni di introduzione per la
durata di 3 mesi:
"
(…).
Datore di lavoro: __________
Indirizzo: __________
Cognome e nome: __________
No. AVS: __________ No.
personale: __________
Data di nascita: __________ Stato
civile: __________
Cassa: Cassa disoccupazione __________
Visti gli art. 65, 66 e 67 LADI, tenuto conto
della situazione del mercato del lavoro e delle difficoltà particolarmente
gravi di collocamento dell'assicurato poiché ha precedenti professioni
sfavorevoli (art. 90 cpv. 1 lett. c OADI) è deciso quanto segue:
la domanda per gli assegni d'introduzione del
05.06.2003, con riserva del rispetto del piano di formazione del 10.06.2003, è ACCOLTA.
Se i presupposti sono adempiuti, avete diritto
dal 10.06.2003 al 09.09.2003 alle seguenti prestazioni:
-
Gli assegni d'introduzione saranno versati
all'assicurato per la durata di 3 mesi dal datore di lavoro assieme alla
parte del salario a suo carico. Il datore recupera il sussidio dalla cassa
disoccupazione inviando mensilmente l'attestato PML qui allegato e il conteggio
del salario.
-
Il rispetto del contratto di lavoro del
05.06.2003 è la condizioni da cui dipende il versamento degli assegni di
introduzione. In caso di interruzione del contratto senza motivi gravi (CO art.
337, cpv. 2) durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), o
nei tre mesi seguenti, l'autorità cantonale potrà chiedere il rimborso degli
assegni versati.
-
Durante questo periodo, il salario mensile lordo
soggetto all'AVS ammonta a fr. 3'200.00 ed è composto come segue:
mese assegno periodo d'introduzione resto del
salario
1° mese fr. 1344.00 fr. 896.00
2° mese fr. 1920.00 fr. 1'280.00
3° mese fr. 1472.00 fr. 1'728.00
4° mese fr. 384.00 fr. 2'816.00
-
La cassa disoccupazione verserà gli assegni per
il periodo d'introduzione al datore di lavoro sul conto: CCP no.: __________.
L'assegno relativo all'ultimo mese verrà versato all'azienda unicamente dopo
che l’Ufficio delle misure attive (6501 Bellinzona) avrà ricevuto dalla stessa
il rapporto finale sulle attività svolte (vedi formulario allegato).
Fattispecie e motivi:
Dare la possibilità di poter entrare in nuovo
contesto professionale al fine di evitare di rientrare in disoccupazione.
(…)"
(…).” (cfr. doc. 5/B).
1.2. Il 4
dicembre 2003 l’URC ha trasmesso all’Ufficio del lavoro Servizio giuridico la
seguente “Segnalazione / restituzione API”:
"
(…)
Si segnala che in data 01.12.03 si è reiscritto
in disoccupazione il Sig __________ a seguito del scioglimento dl contratto per
fine novembre presso la ditta RI 1 a __________ dopo che la stessa lo aveva
assunto con gli aiuti API dallo scorso 10 giugno per il periodo sino al 9
settembre 2003.
Visto che la disdetta ha effetto nei 3 mesi
seguenti il periodo API segnaliamo il caso per ev. richiesta di rimborso degli
assegni versati.” (cfr. doc. 5)
Dopo aver
convocato e sentito personalmente l’amministratrice unica e il direttore della
ditta RI 1 (cfr. doc. 4, delle risultanze dell’audizione del 5 febbraio 2004 si
dirà se necessario nel merito), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha
emanato nei confronti della ditta la seguente decisione formale:
"
(…)
- i presupposti per la concessione degli assegni per il periodo di
introduzione (API) a favore del signor __________ (dal 10.06.2003 fino al
09.09.2003) non sono adempiuti;
- gli assegni per il periodo di introduzione versati devono essere
richiesti in restituzione;
- per quanto concerne la restituzione, la cassa disoccupazione
dovrà valutare se sono adempiuti i presupposti dell'art. 95 LADI.
(…)” (cfr. doc. 3)
L'amministrazione
ha così motivato la propria decisione:
"
(…).
Nel caso in esame l'assicurato, in data 05 giugno
2003, ha presentato una domanda di assegni per il periodo di introduzione a
favore (API), della durata di 3 mesi, a seguito dell’assunzione dal 10 giugno
2003 quale aiuto tranciatore e piegatore presso la società RI 1 di __________.
Con decisione 10 giugno 2003 l'Ufficio regionale
di collocamento (URC) di __________ ha accolto la richiesta in oggetto per il
periodo di 3 mesi (dal 10.06.2003 fino al 09.09.2003). La società è stata nel
contempo resa attenta che nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse stato
interrotto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2) durante il periodo di
introduzione (dopo il periodo di prova), o nei tre mesi seguenti, l'autorità
cantonale avrebbe potuto richiedere il rimborso di tutti gli assegni versati.
In data 28 ottobre 2003 il datore di lavoro ha
notificato al signor __________ la disdetta del rapporto di lavoro con effetto
30 novembre 2003. Mediante comunicazione 04 dicembre 2003 l’URC di __________
ha sottoposto il caso per decisione allo scrivente ufficio poiché il
licenziamento dell’assicurato è avvenuto senza motivi gravi nel periodo
susseguente gli API.
Sentiti personalmente il 05 febbraio 2004 i
rappresentanti della società RI 1, la signora __________, amministratrice e il
signor __________, direttore, hanno dichiarato, in buona sostanza che lo
scioglimento del rapporto di lavoro è stato causato per motivi economici.
Visto quanto precede, considerato che le
condizioni risolutive poste al momento della concessione degli assegni per il
periodo d'introduzione non sono state rispettate e più precisamente il rapporto
di lavoro è stato disdetto ordinariamente, senza motivi gravi e nei tre mesi
seguenti la fine del periodo d’introduzione, tenuto conto della giurisprudenza
federale pubblicata in DTF 126 V 42 seg., l’Ufficio giuridico decide che gli
assegni (API) versati per il periodo d’introduzione, avvenuto dal 10.06.2003 al
09.09.2003, devono essere chiesti in restituzione.
Per quanto concerne la restituzione la cassa
dovrà valutare i presupposti dell'art. 95 LADI.
(…).” (cfr. doc. 3)
1.3. A seguito
dell’opposizione interposta dalla ditta (cfr. doc. 2), la Sezione del lavoro
Ufficio giuridico, il 5 luglio 2004, ha emanato una decisione su opposizione
con la quale ha confermato la sua decisione e, in particolare, ha rilevato che:
"
(…)
4. Nella presente fattispecie, si osserva che il contratto di lavoro
con il signor __________ è stato disdetto dalla ditta RI 1 il 28 ottobre per il
30 novembre 2003, prima dunque della scadenza del termine di tre mesi che
seguono la fine del periodo di introduzione (9 settembre 2003) fissato dall’URC
nella sua decisione del 10 giugno 2003.
Rimane
ora da esaminare se il datore di lavoro può prevalersi di un motivo grave,
giustificante l’avvenuta rescissione anticipata del contratto.
Nella
sua lettera di licenziamento l’azienda in parola ha indicato quale motivo dello
stesso “la perdita di due grosse commesse di lavoro”, con conseguente
ristrutturazione degli organici. Questa circostanza è stata confermata dalla
signora __________ e dal signor __________, rispettivamente amministratrice
unica e direttore della società, nel corso della loro audizione avvenuta in
data 5 febbraio 2004, e ribadita in sede di opposizione.
Ora,
visto quanto precede e alla luce della citata giurisprudenza, ritenuto in
particolare come il motivo per il quale l’opponente ha posto anticipatamente
fine al rapporto di lavoro sia prettamente economico - per cui non può essere
considerato una “causa grave” ai sensi dell’articolo 337 CO - gli assegni per
il periodo di introduzione versati devono essere chiesti in restituzione dalla
cassa disoccupazione, la quale dovrà valutare se sono adempiuti i presupposti
di cui all’articolo 95 LADI.
5. Le motivazioni sollevate con l’opposizione non permettono di
giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione
contestata.
(…).” (cfr. doc. A)
1.4. Contro
questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del
seguente tenore:
"
(…)
Con la presente faccio ricorso alla decisione del
5 luglio 2004 dell’Ufficio Giuridico della Sezione del Lavoro di Bellinzona
concernente il signor __________ per i seguenti motivi:
- La decisione di sciogliere il rapporto di lavoro con il signor __________
e di altri operai (in totale il personale è stato ridotto di 8 unità) è stata
fatta in quanto abbiamo avuto una riduzione delle commesse del 60% di lavoro.
- Attualmente abbiamo avuto una lieve ripresa. La nostra ditta
soffre di liquidità ed un’azione pecuniaria non escluderebbe la messa in
liquidazione della stessa.
(…).” (cfr. doc. I)
1.5. Nella sua
risposta del 3 settembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha
chiesto di respingere il ricorso e si è riconfermata nelle proprie allegazioni
(cfr. doc. III).
1.6. Con
ulteriore scritto del 15 settembre 2004 la ditta ha comunicato al TCA di non
avere altri mezzi di prova e si è confermata nel proprio ricorso (cfr. doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,
accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.
2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Pertanto,
a mente del TCA, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della
LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati
a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI.
In questo
senso si è pronunciato anche il TFA, nella STFA del 10 dicembre 2004 nella
causa F. (C 209/04), in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore
dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio
art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.
2.3. Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr.
art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento
dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
4 I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid.
2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid.
1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale
concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469
segg.).
2.4. In particolare, quale
provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono
regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la
durata degli stessi.
Questa
misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,
consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un
nuovo lavoro.
Fatti
I
presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati
all'art. 65 LADI:
" Agli
assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione
in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni
per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario
ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo
periodo e
c. l’assicurato,
dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo
e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa
durevolmente ridotta.”
Nel
tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett a LADI prevedeva, quale
ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60
capoverso 1 lettera b;”.
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to
2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
"
(…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola
generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere
menzionata.
(…).” (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001,
pag. 2013)
L'OADI,
al cpv. 1 dell'art. 90, definisce così la nozione di "assicurato
difficilmente collocabile":
" 1
Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della
situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per
trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere.”
Gli
assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il
salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di
introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %
del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).
La legge
pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli
assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et
de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno
1992, p. 467 e seg.).
Innanzitutto
deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).
Poi, deve
trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in
un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre
tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la
legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve
corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo
periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,
devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,
conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
Secondo
l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione
sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per
disoccupati in una certa età, per dodici mesi al massimo.
Il
Consiglio federale disciplina i particolari.
Secondo
l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono
essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla
situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo
dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Su queste disposizioni, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167
e pag. 478 no. 804; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 594, pag. 221
e G. Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Volume
III, Berna-Stoccarda-Vienna 1993, pag. 1306-1307, nos. 8-9.
2.5. In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sottolineato:
"
(…)
b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires
du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),
celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son
tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur
résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin
immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des
prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la
durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,
c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO
(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,
anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er
juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen
die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
Le problème si pose de
manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette
éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet
rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de
préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur
permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se
conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus
longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème
édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème
édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au
travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont
le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève
1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition
qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas
échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c
LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un
contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
Au regard des
engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir,
sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant
le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne
répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même
ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but
du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit
de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu,
lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps
d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt
non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce,
le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en
concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux
rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
[AVIG], vol. II, note 30 ad art. 65-67 LACI).
(…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag.
248-249)
In
un’altra sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V
42, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il
periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo
cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di
prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei
tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,
l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli
assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è
subordinata la revoca di una decisione.
L'Alta
Corte ha, in particolare, sottolineato quanto segue:
"
(…)
3.‑ a) En l'espèce, les deux contrats de travail
en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai) avant
l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période d'initiation,
fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il s'agit donc de
savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent
pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un
tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses
obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins
grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).
b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des
griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑
liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de
manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré
des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un
juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence
motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient
dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de
l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du
travailleur (art. 337 al. 3 CO).
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun
reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait
qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en
raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne
saurait le dispenser de son obligation de restituer.
S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu
de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi
durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but
du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà
versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une
renonciation à restitution dans un tel cas.
c) En conséquence, l'office régional de placement
était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer
à la recourante la restitution des allocations versées.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag.
46-47)
Infine,
in una sentenza del 17 aprile 2000 nella causa G.C. SA (C 332/99), il TFA ha,
tra l’altro, ricordato che:
" (…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione
devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare
una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr.
FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione (recte:
il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto esista una
indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia condizione
permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a
fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui
scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese
determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di lavoro,
cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali
richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b).
(…)." (cfr. STFA del 17 aprile 2000 nella causa C. SA, C
322/99)
La nostra
Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni
per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:
" (…)
Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con
chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su
motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del
lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in
particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese
dall'assunzione di Y.S. e in evidente contraddizione con le asserite presunte
carenze di capacità professionali di quest'ultimo - G.C. e il nuovo dipendente
dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno
Considerandi
con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione
possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare
quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di
introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra marg.
594.
in fine), in concreto è di tutta evidenza che Y.S. non necessitava di
questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso
con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico
del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti,
l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la G.C.
SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato,
responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che
la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese
di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa
strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo
di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla
disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del
disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni
equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la
G.C. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul
rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50%
dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione
di assegni di introduzione a favore di Y.S.
(…)." (cfr. STFA del 17 aprile 2000 nella causa C. SA, C
322/99)
Va
inoltre ricordato che, anche nell'ambito degli art. 59 seg. LADI, il TFA ha
stabilito che "l'introduzione in un nuovo impiego, se è usuale nella
professione, non può essere equiparata ai corsi la cui frequentazione dà
diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione" (DLA
1986.
pag. 60 seg.; cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 334-335 n. 497-499).
2.6
Nel
caso di specie, la ditta RI 1 di __________ ha sottoscritto con __________ un
contratto di assunzione a tempo indeterminato con inizio al 10 giugno 2003 e un
periodo di prova di un mese (cfr. doc. 5/F).
Per l’inizio di questo
impiego l’URC, con decisione del 10 giugno 2003, ha
riconosciuto a __________ il diritto agli assegni per il periodo di
introduzione (API) dal 10 giugno al 9 settembre 2003 indicando che, in caso di
interruzione del contratto senza motivi gravi durante il periodo di
introduzione (dopo il periodo di prova) o nei tre mesi seguenti, l'autorità
cantonale potrà richiedere il rimborso degli assegni versatigli (cfr. doc.
5/B).
Infatti,
sulla decisione in parola figurava espressamente che:
"
(…)
Il rispetto del contratto di lavoro del
05.06.2003
è la condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione.
In caso di interruzione del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2)
durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), o nei tre mesi
seguenti, l'autorità cantonale potrà richiedere il rimborso degli assegni
versati.
(…)," (cfr. doc. 5/B)
Al
riguardo, il TFA, nella già citata sentenza pubblicata in DTF 126 V 42 = SVR
2000.
ALV Nr. 26, ha precisato le ragioni di tale clausola:
" (…)
2.
- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998,
l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations
si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes
motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant
celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations
a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF
111.
V 223 consid. 1; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 408).
Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser
l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé;
il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement
des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583;
DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,
thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger
que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche
et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet
d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer
les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs
avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution
s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte,
la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die
Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
La restitution ne peut toutefois pas être exigée
quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci
a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager
pour une plus longue période (ATF 124 V 246).
(…).“ (cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)
L'art.
337.
del Codice delle Obbligazioni (CO) regola la risoluzione immediata del
rapporto di lavoro per cause gravi. Secondo questa norma:
"
1Il datore di
lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal
rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell'altra parte, la
risoluzione immediata dev'essere motivata per scritto.
2È considerata
causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di
buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel
contratto.
3Sull'esistenza
di tali cause, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, ma in
nessun caso può riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia
stato impedito senza sua colpa di lavorare."
Dunque il
datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il
rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del
contratto, in buona fede, non può essere pretesa.
In quanto
provvedimento straordinario ed estremo, la risoluzione immediata va ammessa con
riserva.
Sulla
nozione di cause gravi Brunner - Bühler - Waeber - Bruchez (in Commentaire du contrat
de travail, 3a edizione, Ed. Réalités sociales, Losanna 2004)
sottolineano quanto segue:
" Constitue
un juste motif un fait qui est propre à détruire la confiance qu'impliquent les rapports de travail ou à l'ébranler,
de telle façon que la poursuite de la relation de travail ne peut plus être
exigée, .1même pas pendant la durée du délai
de congé. C'est le cas lorsqu'une partie viole gravement les obligations découlant du contrat de travaill,
ce que les tribunaux admettent généralement
dans les circonstances suivantes:
- comportement délictueux relatif aux rapports de
travail;
- refus
persistant d'exécuter la prestation de travail;
- concurrence
délibérée au détriment de l'employeur;
- atteinte
grave aux droits de la personnalité du travailleur, de l'employeur ou des collègues de travail, telle que le harcèlement sexuel;
- modification
unilatérale et inattendue du statut du travailleur;
- refus délibéré
de verser tout ou partie du salaire. (...)
Ne constitue pas un
juste motif un manquement moins grave comme, par exemple, les absences temporaires et non autorisées de la place de
travail, l'ivresse, le
non-respect de l'horaire de travail, un retard occasionnel dans le paiement du salaire. C'est seulement
lorsqu'on informe dûment l'autre partie que l'on va considérer de tels manquements comme un juste motif de
résiliation immédiate que
l'on peut, selon les circonstances, l'invoquer ensuite à ce titre si, effectivement, il se reproduit à brève échéance. Ce n'est
toutefois pas l'avertissement en soi, même
assorti d'une menace de résiliation immédiate, qui justifie une telle
mesure, mais bien le fait que le comportement reproché ne permet pas, selon les
règles de la bonne foi, d'exiger de l'autre partie la continuation des rapports de travail jusqu'à
l'expiration du délai de congé ou jusqu'a
I'échéance d'un contrat de durée déterminée." (pag. 276-277)
Dal canto suo G. Aubert
(in Code des obligations I. Commentaire Romanda, Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea 2003) rileva che:
"
Les justes motifs de licenciement immédiat les plus
souvent invoqués consistent dans un ou
plusieurs manquements de l'une des parties à ses obligations
contractuelles. Selon un principe
souvent répété par la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave du
travailleur justifie son licenciement immédiat. Si le manquement est de gravité
moyenne ou légère, il ne peut entrainer une
résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un ou plusieurs
avertissements.
Gomme le juge doit
statuer à la lumière de toutes les circonstances, la jurisprudence ne pose pas de règle rigide sur le nombre et
le contenu des avertissements
dont la méconnaissance, par le travailleur, peut justifier
un licenciement immédiat. Sont décisifs, dans chaque cas particulier, la nature, la gravité, la
fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions,
avertissements ou menaces
formulés par l'employeur. Dans certains cas, la menace claire d'un licenciement
immédiat : révélera
nécessaire; dans d'autres, elle paraîtra inutile compte tenu de l'attitude du travailleur.
D'une manière
générale, l'employeur doit pouvoir compter sur la rectitude absolue du travailleur.
La jurisprudence considère souvent comme particulièrement grave la violation de
l'obligation de fidélité
ou de loyauté (CO 321a I). En général, une
manifestation de malhonnêteté caractérisée suffit à rompre définitivement les
rapports de confiance entre les parties. Il en va ainsi des détournements (même
de faible importance pécuniaire), des soustractions d'objets ou des vols5,
des mensonges et de la falsification de pièces, des incapacités de travail
simulées, des indiscrétions visiblement dommageables, de la concurrence faite
à l'employeur, de l'acceptation de pots-de-vin, des comportements violents
comme les injures, les menaces ou les voies de fait ou encore des infractions
suffisamment graves commises au détriment de tiers.
En revanche, les autres manquements du salarié, comme les arrivées tardives,
les courtes absences, les vacances prolongées unilatéralement (CO 321, 321c,
329c III), le refus d'exécuter une tâche assignée (CO 321d) ou une exécution
négligente ou insatisfaisante du travail (CO 321a I) constituent en général des
manquements de gravité moyenne, voire légère, de sorte qu'ils ne justifient un
licenciement immédiat qu'après un ou plusieurs avertissements.
Parmi les manquements de l'employeur qui peuvent
justifier une démission du travailleur avec effet immédiat figurent les retards
dans le paiement du salaire malgré une mise en demeure (CO 323), les atteintes
aux droits de la personnalité (CO 328) ou encore la modification unilatérale
du contrat de travail." (pag. 1781-1782)
2.7
Dagli atti di causa risulta
che, in data 28 ottobre 2003, la ditta ha rescisso il
contratto di lavoro stipulato con __________, motivando:
"
(…)
nelle scorse settimane ci è stata purtroppo
confermata la perdita di due grosse commesse di lavoro. Questo,
inevitabilmente, ci obbliga ad una ristrutturazione dei nostri organici.
Di conseguenza, come discusso con il nostro
direttore Sig. __________, le confermiamo nella forma scritta lo scioglimento
del rapporto di lavoro per il 30 novembre 2003.
(…).” (cfr. doc. 5/A)
In data 4
dicembre 2003 l'URC ha trasmesso all’Ufficio del lavoro Servizio giuridico una
“Segnalazione / restituzione API” (cfr. doc. 5 e consid. 1.2).
In data 5 febbraio 2004 __________
e __________, amministratrice rispettivamente direttore della ditta RI 1, sono
stati sentiti, previa convocazione, presso gli uffici della Sezione del lavoro.
In quell'occasione
è stato allestito e sottoscritto da tutti i presenti un verbale nel quale, in
particolare, si legge che:
"
(…)
Disdetta / scioglimento del rapporto di lavoro
In data 28 ottobre 2003, a seguito della
purtroppo confermata perdita di due grosse commesse di lavoro (__________),
inevitabilmente siamo stati costretti a ristrutturare i nostri organici.
Pertanto, abbiamo provveduto a notificare con
lettera 28 ottobre 2003 la disdetta/scioglimento del rapporto di lavoro per 8
dipendenti (7 settore produzione + 1 settore amministrativo) con effetto 30
novembre 2003.
Specifico che per i casi in esame la disdetta era
con effetto al 30 novembre 2003.
(…)
A precisa domanda rispondiamo che le disdette
sono state notificate causa la perdita improvvisa delle commesse di lavoro e
non per gravi motivi ai sensi del Codice delle Obbligazioni.
La perdita improvvisa dei contratti ci è stata
verbalmente annunciata nel corso del mese di settembre 2003 dal sig. __________
/ Direttore di produzione __________.
(…).” (cfr. doc. 4)
Anche nella propria
“Opposizione”, il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di
ricorso, la ditta ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è
dovuto alla riduzione del 60% delle commesse di lavoro (cfr. doc. 2 e I).
Ora, i
motivi addotti alla disdetta del rapporto di lavoro con __________ (motivi
d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a manchevolezze
particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la violazioni dei propri
obblighi e il suo dovere di fedeltà non configurano una causa grave ai sensi
dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.6. Vedi pure: DTF 127 III 310, consid. 3, pag.
313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X SA contro L.,
4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X contro A.,
4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25)
Nella già
citata DTF 126 V 42, la nostra Massima Istanza ha del resto rilevato che:
"
(…)
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun
reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait
qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en
raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne
saurait le dispenser de son obligation de restituer.
(…).“ (cfr.
DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)
Di
conseguenza la ditta non poteva sciogliere il contratto di lavoro, come invece
ha fatto (cfr. doc. 5/A), prima che fossero trascorsi tre mesi dalla
conclusione del periodo di introduzione.
Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del
diritto agli assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla
condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire
disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante
il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se
questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore
di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere
dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.
In simili
condizioni la decisione impugnata deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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