38.2004.57
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21 marzo 2005Italiano43 min
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Numero d'incarto:
Fatti
38.2004.57
Data decisione, Autorità:
21.03.2005, TCA
Titolo:
l'assicurato che frequenta una scuola che lo occupa a tempo pieno é inidoneo al collocamento. Nella fattispecie egli non era neppure disposto ad abbandonare lo studio nel caso gli si presentasse un impiego e, in caso di interruzione, avrebbe dovuto rimborsare la borsa di studio di fr. 15'000.--
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.57
FS/DC/sc
Lugano
21 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 agosto 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 luglio
2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 4
dicembre 2003 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha trasmesso
alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico la seguente “Comunicazione Dubbi
circa l’idoneità al collocamento” concernente RI 1:
"
L'assicurato è stato reiscritto in data odierna
con inizio disoccupazione 01.09.03, come concordato durante il colloquio del
22.11.03, che si è svolto all'URC di __________ in presenza del capo sede, del
sig. RI 1, del rappresentante della __________ e dalla sottoscritta.
Sottoponiamo il caso per valutazione, in quanto
l'assicurato sta frequentando la scuola di tecnico di radiologia a __________.
Si tratta di una scuola a tempo pieno (08.00-17.00) che prevede diversi periodi
di stage che vengono svolti presso l'Ospedale __________.
L'assicurato si dichiara disponibile al 100% per
attività quali impiegato di commercio e impiegato d'ufficio, dalle ore 07.00
alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì.
Durante il colloquio di reiscrizione ha
dichiarato di essere disponibile a lasciare l'attuale attività e la scuola solo
se il lavoro proposto sarà economicamente vantaggioso (se ne vale la pena)
rispetto al possibile salario futuro derivante dalla formazione che sta
facendo.
Visto quanto sopra sottoponiamo il caso per le
dovute verifiche." (Doc. 8)
Con
riferimento alla "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al
collocamento" (trasmessagli in copia) l'assicurato è stato convocato per
il giorno di mercoledì 28 gennaio 2004 alle ore 10:00 presso l’Ufficio
giuridico per essere sentito in merito (cfr. doc. 5).
In quell'occasione,
presenti l’ispettore __________, l’assicurato e il suo rappresentante, è stato
steso e sottoscritto da tutti i presenti un "Verbale di audizione"
del seguente tenore:
"
(...)
Lei ha partecipato alla giornata diritti e
doveri?
Adr.:
Sì non ricordo la data esatta.
Quando e per quali motivi si è iscritto in
disoccupazione?
Adr.:
Il 1° aprile 2003. Ho dovuto lasciare il lavoro
di esercente a causa di motivi medici.
Alla ricerca di quale occupazione si è iscritto
in disoccupazione e con quale disponibilità?
Adr.:
Sono alla ricerca di un'occupazione quale
impiegato d'ufficio. Sono disponibile in ragione del 100%.
Oltre alle attività citate in quali altre
professioni è disposto a cercare un'occupazione?
Adr.:
Se la salute lo permette sì.
Dove lavorava prima di iscriversi in
disoccupazione? E per quanto tempo ha lavorato?
Adr.:
Lavoravo alla __________ a __________. Ho
lavorato senza interruzioni per 15 anni.
Era un'attività a tempo parziale o a tempo pieno?
Adr.:
Lavoravo a tempo pieno.
Da chi e per quali motivi è stata data disdetta
del rapporto di lavoro presso la __________?
Adr.:
Ho dato io la disdetta a causa di motivi medici.
Durante la sua disoccupazione ha mai ricevuto
delle assegnazioni da parte dell'URC di __________?
Adr.:
No.
Quante ricerche di lavoro svolge mensilmente?
Adr.:
Faccio una decina di ricerche di lavoro. Le
svolgo in forma scritta.
Quante ricerche di lavoro ha svolto nel periodo 1
settembre - 30 novembre 2003?
Adr.:
Per i mesi di settembre - ottobre 2003 non ho
svolto nessuna ricerca di lavoro a causa dell'opposizione. Avrò svolto circa
una decina di ricerche di lavoro dal mese di novembre 2003.
Attualmente di cosa si occupa?
Adr.:
Attualmente frequento la scuola medico tecnica di
radiologia a __________. La parte teorica viene svolta a __________, mentre la
parte pratica all'Ospedale __________ o __________ di __________.
E quanto tempo la occupano giornalmente queste
attività?
Adr.:
Sono occupato al 100%.
Ha avvisato il suo collocatore e la cassa di
disoccupazione di queste sue attività?
Adr.:
Sì.
Il corso che sta seguendo è finanziato da Lei o
da qualche altro ente?
Adr.:
Ho ricevuto una borsa di studio per queste
attività di Fr. 15'000.--.
Nel caso dovessi interrompere il corso devo
ritornare l'importo.
Che salario percepisce per queste sue attività?
Adr.:
Sì quando lavoro sono salariato. Il primo anno
ammonta a Fr. 1'240.-- ca. il secondo ca. 1'400.-- ed il terzo 1'700.--.
È disposto ad accettare dei programmi
occupazionali che le fossero offerti dal proprio collocatore?
Adr.:
Sono ben disposto ad accettare un posto di lavoro
in Ticino che mi permetta comunque di portare a termine la formazione che sto
seguendo, oppure che la professione offerta tenga conto del salario che avrei
percepito a formazione avvenuta e che dia una certa garanzia di continuità.
Le è stato spiegato da parte dei suoi collocatori
la possibilità di far capo al guadagno intermedio?
Adr.:
Non mi è mai stato parlato della possibilità di
guadagno intermedio." (Doc. 4)
Dando
seguito ad una richiesta di collaborazione (cfr. doc. 7), il 12 febbraio 2004,
il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso alla Sezione del lavoro Ufficio
giuridico una dichiarazione del docente responsabile della Formazione di
tecnico in radiologia medica della Scuola superiore medico-tecnica del seguente
tenore:
"
(…)
Così richiesto si certifica che il signor
RI 1
Frequenta il primo anno della Formazione di
tecnico in radiologia medica presso la Scuola superiore medico-tecnica di __________.
La sua formazione è caratterizzata da circa un
40% di attività teorica a scuola e un 60% di attività pratica presso il reparto
di radiologia dell’Ospedale __________ di __________.
Durante la formazione pratica, il signor RI 1
riceve uno stipendio di Fr. 1255.-- al mese dall’ospedale che lo accoglie.
Gli stage pratici che riguardano la pratica
professionale retribuita mensilmente, ricoprono un periodo di sei mesi per ogni
anno di formazione.
Per Legge non esiste un rapporto contrattuale tra
l’allievo e gli ospedali.
La responsabilità dell’intera formazione è della
Scuola.
(…).” (cfr. doc. 6/B)
Con
decisione del 20 febbraio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha
stabilito che l'assicurato è ritenuto inidoneo al collocamento a far tempo dal
1° settembre 2003 (cfr. doc. 3).
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato tramite il suo rappresentante (cfr.
doc. 2), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, in data 18 dicembre 2003, ha
emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua
decisione del 20 febbraio 2004 e ha rilevato che:
"
(...)
1. Il
signor RI 1 è iscritto in disoccupazione dal 1° aprile 2003 (1° termine quadro:
01.04.2003 - 31.03.2005), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come
impiegato di commercio e impiegato d'ufficio.
Considerandi
2.
Con comunicazione 4 dicembre 2003 per dubbi circa l'idoneità al collocamento
l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha
sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) il
caso del signor RI 1 per decisione, in quanto a far tempo dal mese di settembre
2003.
lo stesso frequenta la scuola di tecnico in radiologia medica.
Esperiti i necessari
accertamenti, con decisione 20 febbraio 2004 l'UG ha ritenuto l'assicurato
inidoneo al collocamento a far tempo dal 1° settembre 2003.
Contro la predetta
decisione il signor RI 1 per il tramite del __________, ha interposto
opposizione in data 1/3 marzo 2004.
3.
Un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra le altre
condizioni, è idoneo al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
Secondo la
definizione legale dell'articolo 15 LADI, il disoccupato è idoneo al
collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione
adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. L'idoneità al
collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in
senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa
senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua
persona e, d'altra parte, soggettivamente la disponibilità ad accettare
un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non
solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una
disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad
un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und lnsolvenzenteschadigung,
2.
ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38). L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un tempo ragionevole
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N. 20; STCA del 5
luglio 2001, nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag. 10). Vi è invece
inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro. Assicurati che, a causa di
ulteriori impegni o di circostanze personali, vogliono lavorare soltanto
durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono
essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un'occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STCA del 23 luglio 2003 nella causa S.G.,
38.2002.234
e riferimenti ivi citati).
Uno studente è
considerato idoneo al collocamento se è in condizione di svolgere,
accessoriamente agli studi, un'occupazione a tempo pieno o parziale in modo
durevole. Deve essere negata per contro la disponibilità e quindi l'idoneità al
collocamento dello studente che intende esercitare un'attività lucrativa solo
durante periodi di breve durata o sporadicamente, in particolare durante le
vacanze semestrali (DTF 120 V 385; DTF 108 V 100; Circolare concernente
l'indennità di disoccupazione (gennaio 2002, edizione francese), Segretariato
di Stato dell'economia (seco), nota marginale B164).
In una sentenza del
22.
ottobre 1990 pubblicata in DLAD 1990 N. 22 l'Alta Corte federale, a
proposito di un assicurato che frequentava un corso durante la sua
disoccupazione senza adempiere le condizioni degli artt. 59 e segg. LADI, ha
stabilito che egli ha comunque diritto all'indennità di disoccupazione se
adempie le condizioni dell'art. 8 LADI, in particolare se è idoneo al
collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI) durante il corso.
Per essere
considerato idoneo al collocamento, l'assicurato deve essere disposto -ed in
condizione di farlo- a sospendere il corso per assumere un impiego. Egli deve
d'altronde soddisfare pienamente il suo obbligo di cercare un'occupazione.
In seguito il TFA ha
precisato questa giurisprudenza sottolineando che l'idoneità di assicurati che
frequentano corsi senza che le condizioni poste dagli artt. 59 e segg. siano
adempiute, può essere riconosciuta se l'assicurato è pronto ed in grado di
sospendere il corso in ogni momento allo scopo di accettare un'occupazione. Una
semplice dichiarazione dell'assicurato non è sufficiente. Risulta invece
esigibile una verificabile conferma
da parte della direzione della scuola, dove emergono le conseguenze finanziare
di una interruzione del corso (DTF 122 V 268).
4.
Nel corso del colloquio di consulenza 4 settembre 2003 l'assicurato ha
comunicato l'inizio della scuola di tecnico in radiologia medica. Il 4 dicembre
2003.
il signor RI 1 comunica all'URC che la scuola è a tempo pieno
(08.00-17.00) e, oltre alla frequenza dei corsi, prevede anche lo svolgimento
di alcuni periodi di pratica professionale. La durata prevista della scuola è
dal 1° settembre 2003 al 30 settembre 2006. Egli fornisce comunque una
disponibilità oraria dalle 07.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, asserendo
però di essere disposto ad abbandonare l'attuale attività e la scuola a
condizione che gli venga proposto un lavoro "(...) economicamente
vantaggioso (se ne vale la pena) rispetto al possibile salario futuro derivante
dalla formazione che sta facendo (...)".
Sentito
personalmente in data 12 gennaio 2004 (ndr. recte: 28 gennaio 2004) dall'UG
l'assicurato ha dichiarato quanto segue:
" (...) attualmente di cosa si occupa?
Adr.:
Attualmente
frequento la scuola medico tecnica di radiologia a __________. La parte teorica
viene svolta a __________, mentre la parte pratica all'ospedale __________ o __________
di __________.
E quanto tempo la occupano
giornalmente queste attività?
Adr.:
Sono occupato al 100%.
Ha avvisato il
suo collocatore e la cassa di disoccupazione di queste sue attività?
Adr:.
Si.
Il corso che sta
seguendo è finanziato da Lei o da qualche altro ente?
Adr.:
Ho ricevuto una borsa di studio per
queste attività di fr. 15'000.--
Nel caso dovessi interrompere il
corso devo ritornare l'importo.
Che salario percepisce per queste sue
attività?
Adr.:
Sì quando lavoro
sono salariato. Il primo anno ammonta a Fr. 1'240.-- ca. il secondo ca. 1'400.--
ed il terzo 1'700.--.
E' disposto ad
accettare dei programmi occupazionali che le fossero offerti dal proprio
collocatore?
Adr.:
Sono ben disposto
ad accettare un posto di lavoro in Ticino che mi permetta comunque di portare a
termine la formazione che sto seguendo, oppure che la professione offerta tenga
conto del salario che avrei percepito a formazione avvenuta e che dia una certa
garanzia di continuità (...)".
Nel caso concreto
considerati gli impegni di studio assunti dall'assicurato, che comprendono le
lezioni presso la scuola di tecnico in radiologia medica, lo svolgimento di stages,
il tempo sufficiente per lo studio e in futuro la preparazione all'esame di
diploma portano a ritenere che l'assicurato non abbia una sufficiente disponibilità
al collocamento. Neppure la semplice dichiarazione di abbandonare la scuola
porta ad una differente conclusione, considerato che questa possibilità, a
mente dell'assicurato, potrebbe verificarsi alla esclusiva condizione di
reperire un'occupazione che, oltre ad essere sicura, gli permetta di ottenere
uno stipendio pari alla retribuzione percepita al termine della formazione in
corso, e visti gli impieghi ricercati (impiegato di commercio o impiegato
d'ufficio) tale evenienza risulta praticamente impossibile. Inoltre la
dichiarazione di interrompere la scuola è ancor meno credibile se consideriamo
le conseguenze finanziare della stessa, ovvero la restituzione della borsa di
studio concessa dall'ufficio competente.
La volontà di non
interrompere l'attuale formazione è a maggior ragione dimostrata se
consideriamo che le ricerche di lavoro sono quasi tutte spontanee e non sono
mirate a concrete offerte di lavoro presenti sul mercato.
Visto quanto precede
e alla luce della citata giurisprudenza, non può che essere confermata
l'assenza di una sufficiente disponibilità al collocamento da parte del signor RI
1.
Pertanto, tenuto
conto degli argomenti sollevati con l'opposizione in esame, non si ritiene di
poter giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la
decisione contestata." (Doc. A1)
1.3
Contro
questa decisione il rappresentante dell'assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale ha chiesto che:
"1. La decisione n° Al/aa – 15656 è annullata.
Di
conseguenza il sig. RI 1 è ritenuto idoneo al collocamento e pertanto può
usufruire delle prestazioni della legge sulla disoccupazione LADI.
2.
A titolo di risarcimento danno e riparazione morale l’URC di __________
è condannato a versare al ricorrente l’importo di Fr. 5'000.--.
3.
Protestate
tasse, spese e ripetibili.”
A
sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell'assicurato ha, in
particolare, addotto che:
"
(...)
1.
L'interpretazione agli articoli 15
e 16 della LADI sono frutto della più velleitaria applicazione d'una Legge
Federale che in nessun caso è arbitraria sull'aggettivo idoneo e che soltanto
con una mentalità quanto meno talebana e rigida può avere riscontro.
2.
In virtù dell'articolo 15 § 1 della
LADI l'istante avrebbe tutto il diritto ad essere seguito e fornito aiuto
logistico soprattutto tenendo conto che il collocatore dovrebbe
"collocare" e questo non è fatto MAI, invece con molta disinvoltura
l'Ufficio Giuridico, per pura e totale incompetenza preferisce, per salvare la
faccia ai colleghi dell'URC, accettare il concetto di occupazione adeguata
senza tener conto della fattispecie in concreto che stiamo valutando, e più
precisamente all'articolo 16
Occupazione adeguata
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e
dell'attività precedente del assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo
stato di salute de/l assicurato.
Fin dall'inizio, è
stato dimostrato senza ombra di dubbio, chi (ndr. recte: che) l'istante ha
dovuto lasciare il proprio posto di lavoro quale gerente al __________ di __________,
perché impedito dal proprio stato di salute, con tanto di certificazione
medica. Per tanto è impensabile una qualsiasi occupazione sia adeguata, sia per
lo stato di salute che per la particolare situazione famigliare (l'istante ha
tre figli adolescenti agli studi superiori).
3.
Art. 59 Principio
1.
L'assicurazione
contro la disoccupazione promuove mediante prestazioni finanziarie la
riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione di assicurati, il
cui collocamento è impossibile o considerevolmente intralciato per motivi
inerenti al mercato del lavoro. Versa prestazioni finanziarie per provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro a favore di persone minacciate dalla
disoccupazione.
Proprio su questo
articolo appare molto chiaramente quale siano stati gli scopi del legislatore
miranti a riqualificare una persona che difficilmente avrebbe potuto essere
reinserita nel mondo del lavoro data l'età nonché le limitazioni di tipo
fisico. Invece l'URC ha ostacolato fin dal primo giorno questa possibilità data
dalla LADI.
Durante il verbale
del 12.01.2004 e citato dalla controparte si evince che il RI 1 era ben
disposto ad accettare un posto di lavoro che le permetta di portare avanti la
propria formazione oppure un posto di lavoro al 100 % purché tenga conto del
salario percepito a formazione conclusa, è qui che si applica l'articolo 16 § 2
lettera d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato
nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in
tempi ragionevoli; e aggiunge alla lettera i procura all'assicurato un salario
inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato
riceva prestazioni compensative giusta l’articolo 24 (guadagno intermedio); con
il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento
può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è
inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato. E questo sarebbe stato
il risultato, tenendo conto dei salari d'uso degli impiegati di commercio dove
si parla di 2'650.- mensili. Se a questi argomenti riprendiamo la LADI e alla
lettera g, sempre dell'articolo 16 dice: implica da parte del lavoratore un
tenersi costantemente a disposizione supera l'ambito dell'occupazione garantita;
invece, le elucubrazione dell'URC e in questo caso dell'Ufficio Giuridico non
fanno altro che pretendere dall'assicurato una totale disponibilità e in cambio
cosa danno? Solo burocrazia! Non ci è stata nemmeno UNA sola proposta di lavoro
al sig. RI 1. A questo punto è lecito domandarsi se questi signori possano
giustificare il proprio stipendio di collocatori o se non sia lecito
licenziarli perché tanto, collocare non collocano nessuno ..." (Doc. I)
1.4
Nella sua
risposta del 24 agosto 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto
di respingere il ricorso, ha ribadito le proprie allegazioni e, in particolare,
ha osservato che:
"
(...)
6.
Per
quanto attiene alla richiesta di risarcimento danni e indennità per torto
morale, si osserva quanto segue.
Le
pretese di risarcimento di danni e di riparazione per torto morale contro lo
Stato devono essere fatte valere secondo le prescrizioni della Legge sulla
responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre
1988.
(RL 2.6.1.1.). La legislazione speciale prevede in particolare che "Chi
pretende il risarcimento del danno o la riparazione morale, prima di promuovere
l'azione deve notificare la propria pretesa, brevemente motivata"
(art. 19 cpv. 1) e che "Chi pretende il risarcimento del danno o la
riparazione morale, prima di promuovere l'azione deve notificare la propria
pretesa, brevemente motivata" (art. 19 cpv. 1) e che "Per le
azioni contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica
il Codice di procedura civile; le azioni contro Stato si propongono al foro del
capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone dell'attore, le azioni contro
gli altri enti pubblici si propongono al foro della sede dell'ente pubblico
convenuto (art. 22 cpv. 1).
Visto
quanto precede, la domanda di risarcimento - a titolo cautelativo comunque
integralmente contestata - risulta, oltre che incompleta e immotivata,
presentata senza rispettare le prescrizioni di legge (cfr. obbligo della
notifica e competenza giudiziaria)."
(…).” (Doc. III)
1.5
Con
ulteriore scritto del 16 settembre 2004 il rappresentante dell’assicurato ha
trasmesso la nuova procura del suo assistito e ha chiesto al TCA di inviare
tutta la corrispondenza al loro segretariato (cfr. doc. V e allegato V/1).
in
diritto
In
ordine
2.1
Nel proprio
ricorso l’assicurato, tramite il suo rappresentante, ha, tra l’altro, chiesto
che: “(…) A titolo di risarcimento danno e riparazione morale l’URC di Lugano è
condannato a versare al ricorrente l’importo di Fr. 5'000.--.(…).” (cfr. doc.
I, pag. 4).
Il TCA
non è competente a decidere in merito a richieste di risarcimento (cfr. art. 1
della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, LPTCA; STFA del 25 giugno 2004 nella causa A., C 152/03, consid.
3; STFA dell’11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, consid. 7; STFA del 28
aprile 2003 nella causa F., C 24/01 - C 137/01, consid. 4 e STCA del 18
febbraio 2004 nella causa G.D.G., 38.2003.61), per cui su questo punto il
ricorso è irricevibile.
Nel
merito
2.2
Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o
meno ritenuto idoneo al collocamento.
In tale
contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione
della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9
aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per
poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la
giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002
2.3
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die
Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,
pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986.
n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio
di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di
assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986
n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C
245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a
pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388,
DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n.
26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n.
10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",
Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
L'Alta
Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il
precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003
nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni
previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI
sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento
comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado
di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa
salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un
altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una
simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità
sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego
offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF
125.
V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole
di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di
farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In
effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se
l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato.
Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno
idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha
intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in
quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente,
nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo
desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità
normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare
riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali,
l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati
orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato
inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto
incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro
(DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in
particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le
pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere
svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia
applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista
dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale
ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente
occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti
limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"
(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C
3/03, consid. 3)
Il TFA ha
pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel
senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della
perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in
che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere
un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78;
DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
riferimenti).
Al
riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G. (C 287/03), il TFA
ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude
au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de
distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en
considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le
dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6);
mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens,
par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il
subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction
proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125
V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail
à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre
d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer
sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches
d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2).
(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella
causa G., C 287/03)
2.4
In una
sentenza del 21 settembre 1994 nella causa J., pubblicata in DTF 120 V 385, il
TFA ha stabilito che uno studente è considerato idoneo al collocamento se è in
condizione di svolgere, accessoriamente agli studi, un'occupazione a tempo
pieno o a tempo parziale in modo durevole. Deve essere negata per contro le disponibilità
al collocamento dello studente che intende esercitare un'attività lucrativa
solo durante periodi di breve durata o sporadicamente, in particolare durante
le vacanze semestrali. Al riguardo vedi pure la STFA del 10 febbraio 2005 nella
causa M. (C 245/04).
Questa
chiara giurisprudenza federale ha definitivamente risolto una questione molto
dibattuta negli scorsi anni soprattutto in relazione all'esistenza sul mercato
del lavoro di una sufficiente offerta di impieghi a carattere temporaneo (cfr. H.U.
Stauffer, "Neuere Rechtsprechung des EVG zum Arbeitslosenversiche-rungsrecht"
in Ausgewählte Fragen des Arbeitslosenversiche-rungsrecht, Giornata di studio
del 18 gennaio 1993, tenutasi a Lucerna, pag. 9-10; R. Spira, "Jurisprudence
récente dans le domaine de l'assurance-chômage et de l'indennité en cas d'insolvabilité"
in RSA 1995 pag. 8 seg. (12 e 13); D. Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Basilea
1992, pag. 341 nota 1276; RDAT II - 1992, pag. 145 seg.; DLA 1992 pag. 127; DLA
1991.
pag. 22 e 26; DLA 1990 pag. 83).
2.5
In una decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la
nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza pubblicata
in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139 e ha ribadito che un assicurato che
frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste all’articolo 59
segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione se adempie i
presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire
le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza indugio il
corso che ha finanziato personalmente se si presenta un’opportunità d’impiego.
In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del
lavoro, per cui l’idoneità al collocamento deve essere negata.
Chiamata
a pronunciarsi circa l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che
durante il periodo dal 14 gennaio 2003 al 16 maggio 2003 ha frequentato il
corso ““Pre-MBA Preparation” (Vorbereitungskurs MBA) am American Language Institute
der San Diego State University in den USA”, l’Alta Corte ha avuto modo di
richiamare questa giurisprudenza e ha ancora una volta ribadito che:
"
(…)
1.2
Nach dem in ARV 2001 Nr. 29 S. 231
publizierten Urteil D. vom 7. Februar 2001 (C 149/00) Erw. 2a hat ein
Versicherter, der während seiner Arbeitslosigkeit einen Kurs besucht, ohne dass
die Bedingungen der Art. 59 ff. AVIG gegeben sind (was vorliegend der Fall ist:
vgl. Urteil T. vom 8. Juni 2004 [C 44/04] Erw. 5), dennoch Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung, sofern die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG
erfüllt sind. Um vermittlungsfähig zu sein, muss er jederzeit bereit und in der
Lage sein, den Kurs abzubrechen, um eine Arbeit aufzunehmen. Zudem muss er seiner
Pflicht persönlicher Arbeitsbemühungen voll nachkommen (ARV 1990 Nr. 22 S.
139). Hiebei sind der objektive und der subjektive Bereich der
Vermittlungsfähigkeit zu unterscheiden. Klarzustellen ist, dass die hier zu
prüfende Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 AVIG nicht mit der
Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt gleichgestellt werden darf (BGE 122 V 266
Erw. 4, 120 V 390 Erw. 4c/aa; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, N. 43 ff. zu Art. 59 AVIG). Zwar darf
angenommen werden, diese sei durch den Kursbesuch gesteigert worden; davon
unabhängig beurteilt sich indessen im vorliegenden Zusammenhang, ob während der
Arbeitslosigkeit die Vermittlungsfähigkeit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG
gegeben war (BGE 122 V 266 Erw. 4).
Hinsichtlich des objektiven Bereichs der
Vermittlungsfähigkeit hält das bereits erwähnte Urteil C 149/00 in Erw. 2a
fest, dass der Besuch eines ganztägigen Kurses die Annahme einer erwerblichen
Tätigkeit ausschliesst. Die Vermittlungsfähigkeit kann nur bejaht werden, wenn
eindeutig feststeht, dass der Versicherte bereit und in der Lage ist, den Kurs
jederzeit abzubrechen, um eine Stelle anzutreten. Dies ist auf Grund objektiver
Kriterien zu prüfen. Die Willensäusserung des Versicherten allein genügt hiezu nicht.
Vielmehr ist eine entsprechende überprüfbare Bestätigung der Schulleitung zu
verlangen, worin auch die allfälligen finanziellen Konsequenzen eines
Kursabbruchs enthalten sein müssen. In subjektiver Hinsicht muss feststehen,
dass der Versicherte auch während des Kursbesuches seiner Pflicht zu
persönlichen Arbeitsbemühungen nachgekommen ist. Daher müssen an die
Disponibilität und Flexibilität der Versicherten, die freiwillig und auf eigene
Kosten einen nicht bewilligten Kurs besuchen, erhöhte Anforderungen gestellt
werden. Sie müssen ihre Arbeitsbemühungen qualitativ und quantitativ fortsetzen
und bereit sein, den Kurs unverzüglich abzubrechen, um eine angebotene Stelle
anzutreten. Eine entsprechende Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte
Vermittlungsbereitschaft genügt nicht. Bei fehlender Aktivität und
Dispositionen, die der Annahme der Vermittlungsbereitschaft entgegenstehen,
kann sich der Versicherte nicht darauf berufen, er habe die Vermittlung und
Suche einer Arbeit gewollt (BGE 122 V 266 f. Erw. 4).
(cfr. STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., C 132/04)
In quell’evenienza il TFA
ha concluso che l’assicurato era inidoneo al collocamento e ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
" (…)
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob das KIGA dem
Beschwerdegegner die Vermittlungsfähigkeit in Folge des vom 14. Januar 2003 bis
16.
Mai 2003 an der San Diego State University absolvierten Kursbesuches zu
Recht abgesprochen hat.
2.1
Diese Frage ist entgegen der Auffassung der
Vorinstanz ohne zusätzliche Abklärungen zu bejahen, und zwar im Wesentlichen
aus den folgenden Gründen:
2.1
Gemäss Art. 21 AVIV muss sich der
Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu
Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle
melden. Er muss sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der
zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Durch einen mehrmonatigen
Kursbesuch im fernen Ausland ist die Durchführung von Beratungen und
Kontrollgesprächen von vornherein ausgeschlossen. Dem Versicherten fehlt daher
dieses objektive Element der Vermittlungsfähigkeit.
2.1.2
Der Versicherte muss sich gemäss Art. 17
AVIG in Verbindung mit Art. 26 AVIV überdies gezielt persönlich um Arbeit
bemühen. Die Stellenbemühung verspricht nur ungenügenden Erfolg, wenn die
Bewerbung um eine Anstellung aus dem fernen Ausland erfolgt, da die Arbeitgeber
gerade bei einer Mehrzahl von Bewerbungen diejenigen Kandidaten bevorzugen
werden, die rasch und unkompliziert erreichbar und zu einem Vorstellungsgespräch
bereit sind. In diesem Sinne fehlt es an der Vermittlungsbereitschaft des
Beschwerdegegners: Der erhebliche Zeitbedarf für eine Rückkehr in die Schweiz
und die damit verbundenen hohen Kosten lassen es als ausgeschlossen erscheinen,
dass der Versicherte - wie dies Gesetz und Verordnung verlangen - jederzeit und
so oft als nötig bereit und in der Lage ist, sich einem Arbeitgeber zur
Durchführung eines Vorstellungsgespräches oder zum Stellenantritt zur Verfügung
zu stellen.
2.2
Aus dem in diesem Zusammenhang auch von der
Vorinstanz zitierten Entscheid ARV 2001 Nr. 29 S. 231 f. Erw. 2a kann nichts
anderes abgeleitet werden. Dort wird die Vermittlungsfähigkeit beim Besuch
eines ganztägigen Kurses grundsätzlich verneint. Sie kann nur ausnahmsweise
bejaht werden, wenn eindeutig feststeht, dass die versicherte Person bereit und
in der Lage ist, den Kurs jederzeit abzubrechen, um eine Stelle anzutreten.
Diese Voraussetzung wurde in jenem Fall verneint, obwohl der damalige
Beschwerdeführer nicht einen Kurs im Ausland, sondern einen solchen in der
Schweiz besuchte, der zudem weniger lang gedauert hat, als der Kurs des
Beschwerdegegners.
2.3
Bedeutsam ist sodann Art. 25 AVIV, welcher
die Erleichterung der Beratung und Kontrolle sowie die vorübergehende Befreiung
von der Vermittlungsfähigkeit regelt. Nach dessen Abs. 1 lit. a bis e befreien
nur aussergewöhnliche Ereignisse, wie die Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen
von landesweiter Bedeutung im Ausland, die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
im Ausland, das Absolvieren einer Schnupperlehre, Abklärungen an einem
Arbeitsplatz, eine Stellenbewerbung sowie persönliche Gründe (Heirat, Geburt,
Todesfall; schwere Behinderung), vorübergehend von den grundsätzlichen
Anforderungen gemäss Art. 17 AVIG, wobei alle diese Erleichterungen nur auf
Gesuch hin bewilligt werden. Diese qualifizierten Voraussetzungen zeigen, dass
es mit der Vermittlungsfähigkeit bei Auslandaufenthalten zu nicht bewilligten
Ausbildungszwecken eher streng zu nehmen ist.
2.4
Nach der Rechtsprechung muss auf der
Erfüllung von Kontrollvorschriften nicht beharrt werden, um die Überprüfbarkeit
der Vermittlungsfähigkeit eines Versicherten zu gewährleisten, wenn dieser kurz
vor Antritt einer neuen Dauerstelle steht (vgl. Urteile G. vom 30. Mai 2003 [C
23/03] Erw. 2 und 3 sowie F. vom 9. März 2004 [C 23/03] Erw. 4). Diese Praxis
zeigt, dass an die Vermittlungsfähigkeit, insbesondere die
Vermittlungsbereitschaft, weniger hohe Anforderungen gestellt werden dürfen,
wenn absehbar ist, dass der Versicherte innert Kürze keine Leistungen der
Arbeitslosenversicherung mehr zu beziehen hat. Diese Voraussetzung war indessen
beim Beschwerdegegner bisher nicht erfüllt.
3.
Bei dieser Rechts- und Sachlage kann offen
bleiben, ob und inwieweit der Beschwerdegegner seinen Kurs in San Diego
jederzeit hätte unterbrechen können. Durch seinen mehrmonatigen Aufenthalt in
den USA hat er die an die Vermittlungsfähigkeit gestellten hohen Anforderungen
von vornherein nicht erfüllt. Zu Recht weist das KIGA in diesem Zusammenhang
auf das Kreisschreiben des seco über die Arbeitslosenentschädigung vom Januar
2003.
(B289-B292) hin. Danach hat eine Person, welche sich vorübergehend ins
Ausland begibt, auch für die Zeit des Auslandaufenthaltes Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung, wenn sie im Ausland innert Tagesfrist erreichbar
ist, innert nützlicher Frist vermittelbar ist und die übrigen
Kontrollvorschriften erfüllt. Für die Erfüllung dieser Voraussetzungen bestand
beim Beschwerdegegner in keinem Zeitpunkt Gewähr.
(cfr. STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., C 132/04)
In un’altra decisione del
17.
novembre 2004 nella causa S. (C 122/04), l’Alta Corte ha invece ritenuto
idoneo al collocamento un assicurato che ha frequentato un corso non
autorizzato durante il periodo dal 17 luglio al 15 agosto 2003 negli USA
sviluppando, in particolare, le seguenti considerazioni:
" (…)
2.1.2
Nach der Rechtsprechung (BGE 122 V 266 Erw.
4) muss ein Versicherter, der auf eigene Initiative einen nicht bewilligten
Kurs besucht, während der Kursdauer qualitativ und quantitativ in besonderem
Ausmass Stellen suchen.
Ausserdem muss er jederzeit bereit und in der
Lage sein, den Kurs zu Gunsten eines Arbeitsplatzes abzubrechen. Diesen
Voraussetzungen hat der Beschwerdeführer genügt. Da die heutigen technischen
Möglichkeiten (E-Mail, Fax, Handy) die Kommunikation über Kontinente hinweg
stark erleichtern, ist die Entfernung kein allzu schwer wiegendes Hindernis
mehr. Ausserdem hat der Versicherte nachgewiesen, dass er vom Kursort täglich
mehrere Flugverbindungen in die Schweiz hätte benützen können. Zwar dürfte die
Anzahl der geltend gemachten Flugmöglichkeiten nicht so hoch sein wie
behauptet, da das selbe Flugzeug wegen Code-Sharings mehrmals unter
verschiedenen Flugnummern auf den Flugplänen erscheint. Indessen bestanden
genügend Verbindungen, um innert eines Tages in die Schweiz zurückkehren zu
können.
Die von Verwaltung und Vorinstanz geltend
gemachten Gründe höherer Gewalt reichen nicht aus, die Vermittlungsfähigkeit zu
verneinen, zumal auch in der Schweiz eine Verhinderung eintreten kann und ein
Vorstellungsgespräch auch nicht immer innert weniger Stunden durchgeführt
werden muss. Daher ist die Vermittlungsfähigkeit des Beschwerdeführers während
der streitigen Kursdauer zu bejahen.
(…).“ (cfr. STFA del 17 novembre 2004 nella causa S., C 122/04)
2.6
Nell’evenienza concreta dagli
atti di causa risulta quanto segue.
Il 4 dicembre 2003 è stato
steso e l’assicurato ha controfirmato un “Verbale del colloquio di consulenza”
del seguente tenore:
" (…)
Procediamo alla reiscrizione dell’assicurato secondo accordi del
21.11.03
(ndr.: si riferisce al verbale di chiarimento del 21.11.2003 alla
presenza del caposede dell’URC di __________, __________, della consulente del
personale, __________, dell’assicurato e del suo rappresentante; cfr. doc.
14/3). Attualmente sta frequentando la scuola di tecnico di radiologia a __________.
Si tratta di una scuola a tempo pieno (08.00-17.00) che prevede diversi periodi
di stage che vengono effettuati presso l’Ospedale __________. Durata della
scuola: 01.09.03 – 30.06.06. Concordato di essere iscritto come impiegato di
commercio e impiegato d’ufficio. Disponibilità oraria dichiarata: 07.00-18.00
dal lunedì al venerdì, automunito. Dichiara che sarà disponibile a lasciare
l’attuale attività e la scuola solo se il lavoro proposto sarà economicamente
vantaggioso (se ne vale la pena) rispetto al possibile salario futuro derivante
dalla formazione che sta facendo. Richiesto ricerche effettuate dal 1.09.03 al
30.11
: dichiara di averle riprese solo dopo il nostro colloquio del
22.11.03
Non ne ha svolte prima in quanto ritiene che prima la situazione non
fosse chiara. Ricordato che in caso di ricorso - contestazione - avrebbe dovuto
continuare a svolgerle. Il caso verrà valutato ed evt. sarà passibile di
sanzione per mancate ricerche. Consegna le ricerche di novembre che verranno
valutate, tutte offerte spontanee. Già per il mese di dicembre consegnerà un
minimo di 10 ricerche mensili, volte su tutto l’arco del mese, nelle
professioni iscritte, svolte principalmente in base alle reali offerte presenti
sul mercato del lavoro. Consegnato faut di settembre, ottobre, novembre e
dicembre 2003 più fogli per le ricerche. Dato che dovrebbe avere almeno 5
giorni di esonero mi indica che sarà assente dal 29.12.03 al 04.01.04. Mi
indica inoltre che le vacanze scolastiche vanno dal 22.12.03 al 6.01.04
(compreso) e che in questo periodo è disposto al lavoro. Fissato nuovo
colloquio per il 15.01.04 alle ore 14.00.
(…).” (cfr. doc. 14/2)
L’assicurato ha firmato
anche i formulari “Verbale del colloquio di consulenza” del 15 gennaio e del 26
aprile 2004 dai quali risulta che:
" (…)
Comunica che il 7.1.04 ha iniziato lo stage pratico presso il __________
di __________, la scuola riprende a metà febbraio 2004. Consegna le ricerche di
dicembre 2003: tutte offerte spontanee in quanto dichiara di non aver trovato
annunci sui quotidiani. Informato che verranno valutate dal servizio giuridico.
Ha effettuato i giorni di esonero come previsto dal 29.12.03 al 04.01.04. Mi
comunica che l’Ufficio giuridico l’ha convocato per il 28.01.04. Consegnato faut
di gennaio e fogli per le ricerche. Fissato nuovo colloquio per il 13.02.04
alle ore 14.00.
(…).” (cfr. 14/1)
" (…)
Nessuna novità da ambedue le parti, non ha ancora ricevuto la
decisione su opposizione. Informato che c’erano annunci a cui avrebbe potuto
candidarsi pertanto verifico con servizio giuridico come comportarmi.
Consegnato faut di aprile e fogli per le ricerche. Fissato nuovo colloquio per
il 12.05.04 alle ore 11.30. Informato che se non avrò novità di rilievo verrà
ricevuto dalla segretaria che gli consegnerà il faut e ritirerà le ricerche
effettuate.
(…).” (cfr. doc. 14)
In occasione
dell’audizione del 28 gennaio 2004 l’assicurato ha, in particolare, dichiarato
e sottoscritto le seguenti affermazioni:
" (…)
Quante ricerche di lavoro ha svolto nel periodo 1 settembre – 30
novembre 2003?
Adr.:
Per i mesi di settembre – ottobre 2003 non ho svolto nessuna
ricerca di lavoro a causa dell’opposizione. Avrò svolto circa una decina di
ricerche di lavoro dal mese di novembre 2003.
Attualmente di cosa si occupa?
Adr.:
Attualmente frequento la scuola medico tecnica di radiologia a __________.
La parte teorica viene svolta a __________, mentre la parte pratica
all’Ospedale __________ o __________ di __________.
E quanto tempo la occupano giornalmente queste attività?
Adr.:
Sono occupato al 100%.
(…)
Il corso che sta seguendo è finanziato da lei o da qualche altro
ente?
Adr.:
Ho ricevuto una borsa di studio per questa attività di Fr.
15'000.--.
Nel caso dovessi interrompere il corso devo ritornare l’importo.
(…)
E’ disposto ad accettare dei programmi occupazionale che le
fossero offerti dal proprio collocatore?
Adr.:
Sono ben disposto ad accettare un posto di lavoro in Ticino che mi
permetta comunque di portare a termine la formazione che sto seguendo, oppure
che la professione offerta tenga conto del salario che avrei percepito a
formazione avvenuta e che dia una certa garanzia di continuità.
(…).” (cfr. doc. 4)
Viste le risultanze appena
esposte questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l’amministrazione ha
ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 1° settembre 2003.
Infatti, l’assicurato ha
iniziato la formazione di tecnico in radiologia presso la Scuola superiore medico-tecnica
di __________ che lo occupa a tempo pieno (cfr. anche la dichiarazione del
docente responsabile della formazione di tecnico in radiologia medica, doc. 6/B
riprodotto al consid. 1.1 e il “Calendario scolastico 2003-2004” di cui al doc.
11).
Ora, come visto, secondo
la giurisprudenza federale, lo studente a tempo pieno è inidoneo al
collocamento (cfr. consid. 2.4).
È vero che, secondo la
giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5), a determinate condizioni, anche una
persona che segue un corso senza chiedere le prestazioni della LADI può essere
considerata idonea al collocamento.
La questione a sapere se
tale giurisprudenza, applicabile al corso e dunque ad una formazione che per la
sua stessa natura ha una durata limitata, è valida anche trattandosi di una
formazione di lunga durata come quella presente può rimanere aperta.
Infatti, l’assicurato non
è in ogni caso disposto ad abbandonare senza indugio questa scuola nel caso gli
si presentasse un’opportunità d’impiego. Al riguardo egli ha
testualmente dichiarato che: “(…) Sono ben disposto ad accettare un
posto di lavoro in Ticino che mi permetta comunque di portare a termine la
formazione che sto seguendo, oppure che la professione offerta tenga conto del
salario che avrei percepito a formazione avvenuta e che dia una certa garanzia
di continuità. (…).” (cfr. doc. 4).
Da tali affermazioni il
TCA deve concludere che l’assicurato non offre tutta la disponibilità che
normalmente un datore di lavoro può esigere e limita rendendola alquanto
incerta, la possibilità di trovare un impiego (cfr. consid. 2.3).
Dai verbali dei colloqui
sopra riprodotti risulta ancora che, oltre a non avere effettuato delle
ricerche durante i mesi di settembre e ottobre 2003, l’assicurato non avrebbe
dato seguito a concreti annunci di posti di lavoro sebbene fosse stato
espressamente richiamato in questo senso.
Al riguardo va qui
ricordato che proprio nel caso di assicurati che frequentano un corso che non soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg.
le esigenze relative alla ricerca di un impiego sono molto severe.
Nella decisione dell’11
ottobre 2004 nella causa T., C 132/04 (citata in esteso al consid. 2.5), l’Alta
Corte ha, tra l’altro, rilevato che:
" (…)
In subjektiver Hinsicht muss feststehen, dass der
Versicherte auch während des Kursbesuches seiner Pflicht zu persönlichen
Arbeitsbemühungen nachgekommen ist. Daher müssen an die Disponibilität und
Flexibilität der Versicherten, die freiwillig und auf eigene Kosten einen nicht
bewilligten Kurs besuchen, erhöhte Anforderungen gestellt werden. Sie müssen
ihre Arbeitsbemühungen qualitativ und quantitativ fortsetzen und bereit sein,
den Kurs unverzüglich abzubrechen, um eine angebotene Stelle anzutreten. Eine
entsprechende Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte
Vermittlungsbereitschaft genügt nicht. Bei fehlender Aktivität und
Dispositionen, die der Annahme der Vermittlungsbereitschaft entgegenstehen,
kann sich der Versicherte nicht darauf berufen, er habe die Vermittlung und Suche
einer Arbeit gewollt (BGE 122 V 266 f. Erw. 4). (…).“
Infine, ma non da ultimo,
vista la seguente dichiarazione: “(…) Ho ricevuto una borsa di studio per
questa attività di Fr. 15'000.-. Nel caso dovessi interrompere il corso devo
ritornare l’importo. (…).” (cfr. doc. 4), il TCA ritiene del tutto improbabile,
dal profilo oggettivo, che l’assicurato sia effettivamente disposto ad
accettare un posto di lavoro prima della conclusione della formazione che ha
intrapreso.
In simili circostanze il
TCA deve confermare la decisione su opposizione impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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