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Decisione

38.2004.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 marzo 2005Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

38.2004.57

Data decisione, Autorità:

21.03.2005, TCA

Titolo:

l'assicurato che frequenta una scuola che lo occupa a tempo pieno é inidoneo al collocamento. Nella fattispecie egli non era neppure disposto ad abbandonare lo studio nel caso gli si presentasse un impiego e, in caso di interruzione, avrebbe dovuto rimborsare la borsa di studio di fr. 15'000.--

IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO

art. 8 cpv. 1 let. f LADI

art. 15 cpv. 1 LADI

Raccomandata

Incarto n.

38.2004.57

FS/DC/sc

Lugano

21 marzo 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei

giudici:

Daniele Cattaneo,

presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 agosto 2004 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12 luglio

2004 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Il 4

dicembre 2003 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha trasmesso

alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico la seguente “Comunicazione Dubbi

circa l’idoneità al collocamento” concernente RI 1:

"

L'assicurato è stato reiscritto in data odierna

con inizio disoccupazione 01.09.03, come concordato durante il colloquio del

22.11.03, che si è svolto all'URC di __________ in presenza del capo sede, del

sig. RI 1, del rappresentante della __________ e dalla sottoscritta.

Sottoponiamo il caso per valutazione, in quanto

l'assicurato sta frequentando la scuola di tecnico di radiologia a __________.

Si tratta di una scuola a tempo pieno (08.00-17.00) che prevede diversi periodi

di stage che vengono svolti presso l'Ospedale __________.

L'assicurato si dichiara disponibile al 100% per

attività quali impiegato di commercio e impiegato d'ufficio, dalle ore 07.00

alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì.

Durante il colloquio di reiscrizione ha

dichiarato di essere disponibile a lasciare l'attuale attività e la scuola solo

se il lavoro proposto sarà economicamente vantaggioso (se ne vale la pena)

rispetto al possibile salario futuro derivante dalla formazione che sta

facendo.

Visto quanto sopra sottoponiamo il caso per le

dovute verifiche." (Doc. 8)

Con

riferimento alla "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al

collocamento" (trasmessagli in copia) l'assicurato è stato convocato per

il giorno di mercoledì 28 gennaio 2004 alle ore 10:00 presso l’Ufficio

giuridico per essere sentito in merito (cfr. doc. 5).

In quell'occasione,

presenti l’ispettore __________, l’assicurato e il suo rappresentante, è stato

steso e sottoscritto da tutti i presenti un "Verbale di audizione"

del seguente tenore:

"

(...)

Lei ha partecipato alla giornata diritti e

doveri?

Adr.:

Sì non ricordo la data esatta.

Quando e per quali motivi si è iscritto in

disoccupazione?

Adr.:

Il 1° aprile 2003. Ho dovuto lasciare il lavoro

di esercente a causa di motivi medici.

Alla ricerca di quale occupazione si è iscritto

in disoccupazione e con quale disponibilità?

Adr.:

Sono alla ricerca di un'occupazione quale

impiegato d'ufficio. Sono disponibile in ragione del 100%.

Oltre alle attività citate in quali altre

professioni è disposto a cercare un'occupazione?

Adr.:

Se la salute lo permette sì.

Dove lavorava prima di iscriversi in

disoccupazione? E per quanto tempo ha lavorato?

Adr.:

Lavoravo alla __________ a __________. Ho

lavorato senza interruzioni per 15 anni.

Era un'attività a tempo parziale o a tempo pieno?

Adr.:

Lavoravo a tempo pieno.

Da chi e per quali motivi è stata data disdetta

del rapporto di lavoro presso la __________?

Adr.:

Ho dato io la disdetta a causa di motivi medici.

Durante la sua disoccupazione ha mai ricevuto

delle assegnazioni da parte dell'URC di __________?

Adr.:

No.

Quante ricerche di lavoro svolge mensilmente?

Adr.:

Faccio una decina di ricerche di lavoro. Le

svolgo in forma scritta.

Quante ricerche di lavoro ha svolto nel periodo 1

settembre - 30 novembre 2003?

Adr.:

Per i mesi di settembre - ottobre 2003 non ho

svolto nessuna ricerca di lavoro a causa dell'opposizione. Avrò svolto circa

una decina di ricerche di lavoro dal mese di novembre 2003.

Attualmente di cosa si occupa?

Adr.:

Attualmente frequento la scuola medico tecnica di

radiologia a __________. La parte teorica viene svolta a __________, mentre la

parte pratica all'Ospedale __________ o __________ di __________.

E quanto tempo la occupano giornalmente queste

attività?

Adr.:

Sono occupato al 100%.

Ha avvisato il suo collocatore e la cassa di

disoccupazione di queste sue attività?

Adr.:

Sì.

Il corso che sta seguendo è finanziato da Lei o

da qualche altro ente?

Adr.:

Ho ricevuto una borsa di studio per queste

attività di Fr. 15'000.--.

Nel caso dovessi interrompere il corso devo

ritornare l'importo.

Che salario percepisce per queste sue attività?

Adr.:

Sì quando lavoro sono salariato. Il primo anno

ammonta a Fr. 1'240.-- ca. il secondo ca. 1'400.-- ed il terzo 1'700.--.

È disposto ad accettare dei programmi

occupazionali che le fossero offerti dal proprio collocatore?

Adr.:

Sono ben disposto ad accettare un posto di lavoro

in Ticino che mi permetta comunque di portare a termine la formazione che sto

seguendo, oppure che la professione offerta tenga conto del salario che avrei

percepito a formazione avvenuta e che dia una certa garanzia di continuità.

Le è stato spiegato da parte dei suoi collocatori

la possibilità di far capo al guadagno intermedio?

Adr.:

Non mi è mai stato parlato della possibilità di

guadagno intermedio." (Doc. 4)

Dando

seguito ad una richiesta di collaborazione (cfr. doc. 7), il 12 febbraio 2004,

il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso alla Sezione del lavoro Ufficio

giuridico una dichiarazione del docente responsabile della Formazione di

tecnico in radiologia medica della Scuola superiore medico-tecnica del seguente

tenore:

"

(…)

Così richiesto si certifica che il signor

RI 1

Frequenta il primo anno della Formazione di

tecnico in radiologia medica presso la Scuola superiore medico-tecnica di __________.

La sua formazione è caratterizzata da circa un

40% di attività teorica a scuola e un 60% di attività pratica presso il reparto

di radiologia dell’Ospedale __________ di __________.

Durante la formazione pratica, il signor RI 1

riceve uno stipendio di Fr. 1255.-- al mese dall’ospedale che lo accoglie.

Gli stage pratici che riguardano la pratica

professionale retribuita mensilmente, ricoprono un periodo di sei mesi per ogni

anno di formazione.

Per Legge non esiste un rapporto contrattuale tra

l’allievo e gli ospedali.

La responsabilità dell’intera formazione è della

Scuola.

(…).” (cfr. doc. 6/B)

Con

decisione del 20 febbraio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha

stabilito che l'assicurato è ritenuto inidoneo al collocamento a far tempo dal

1° settembre 2003 (cfr. doc. 3).

1.2. A seguito

dell'opposizione interposta dall'assicurato tramite il suo rappresentante (cfr.

doc. 2), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, in data 18 dicembre 2003, ha

emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua

decisione del 20 febbraio 2004 e ha rilevato che:

"

(...)

1. Il

signor RI 1 è iscritto in disoccupazione dal 1° aprile 2003 (1° termine quadro:

01.04.2003 - 31.03.2005), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come

impiegato di commercio e impiegato d'ufficio.

Considerandi

2.

Con comunicazione 4 dicembre 2003 per dubbi circa l'idoneità al collocamento

l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha

sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) il

caso del signor RI 1 per decisione, in quanto a far tempo dal mese di settembre

2003.

lo stesso frequenta la scuola di tecnico in radiologia medica.

Esperiti i necessari

accertamenti, con decisione 20 febbraio 2004 l'UG ha ritenuto l'assicurato

inidoneo al collocamento a far tempo dal 1° settembre 2003.

Contro la predetta

decisione il signor RI 1 per il tramite del __________, ha interposto

opposizione in data 1/3 marzo 2004.

3.

Un

assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra le altre

condizioni, è idoneo al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

Secondo la

definizione legale dell'articolo 15 LADI, il disoccupato è idoneo al

collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione

adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. L'idoneità al

collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in

senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa

senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua

persona e, d'altra parte, soggettivamente la disponibilità ad accettare

un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non

solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una

disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad

un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz

über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und lnsolvenzenteschadigung,

2.

ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38). L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un tempo ragionevole

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N. 20; STCA del 5

luglio 2001, nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag. 10). Vi è invece

inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro. Assicurati che, a causa di

ulteriori impegni o di circostanze personali, vogliono lavorare soltanto

durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono

essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un'occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STCA del 23 luglio 2003 nella causa S.G.,

38.2002.234

e riferimenti ivi citati).

Uno studente è

considerato idoneo al collocamento se è in condizione di svolgere,

accessoriamente agli studi, un'occupazione a tempo pieno o parziale in modo

durevole. Deve essere negata per contro la disponibilità e quindi l'idoneità al

collocamento dello studente che intende esercitare un'attività lucrativa solo

durante periodi di breve durata o sporadicamente, in particolare durante le

vacanze semestrali (DTF 120 V 385; DTF 108 V 100; Circolare concernente

l'indennità di disoccupazione (gennaio 2002, edizione francese), Segretariato

di Stato dell'economia (seco), nota marginale B164).

In una sentenza del

22.

ottobre 1990 pubblicata in DLAD 1990 N. 22 l'Alta Corte federale, a

proposito di un assicurato che frequentava un corso durante la sua

disoccupazione senza adempiere le condizioni degli artt. 59 e segg. LADI, ha

stabilito che egli ha comunque diritto all'indennità di disoccupazione se

adempie le condizioni dell'art. 8 LADI, in particolare se è idoneo al

collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI) durante il corso.

Per essere

considerato idoneo al collocamento, l'assicurato deve essere disposto -ed in

condizione di farlo- a sospendere il corso per assumere un impiego. Egli deve

d'altronde soddisfare pienamente il suo obbligo di cercare un'occupazione.

In seguito il TFA ha

precisato questa giurisprudenza sottolineando che l'idoneità di assicurati che

frequentano corsi senza che le condizioni poste dagli artt. 59 e segg. siano

adempiute, può essere riconosciuta se l'assicurato è pronto ed in grado di

sospendere il corso in ogni momento allo scopo di accettare un'occupazione. Una

semplice dichiarazione dell'assicurato non è sufficiente. Risulta invece

esigibile una verificabile conferma

da parte della direzione della scuola, dove emergono le conseguenze finanziare

di una interruzione del corso (DTF 122 V 268).

4.

Nel corso del colloquio di consulenza 4 settembre 2003 l'assicurato ha

comunicato l'inizio della scuola di tecnico in radiologia medica. Il 4 dicembre

2003.

il signor RI 1 comunica all'URC che la scuola è a tempo pieno

(08.00-17.00) e, oltre alla frequenza dei corsi, prevede anche lo svolgimento

di alcuni periodi di pratica professionale. La durata prevista della scuola è

dal 1° settembre 2003 al 30 settembre 2006. Egli fornisce comunque una

disponibilità oraria dalle 07.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, asserendo

però di essere disposto ad abbandonare l'attuale attività e la scuola a

condizione che gli venga proposto un lavoro "(...) economicamente

vantaggioso (se ne vale la pena) rispetto al possibile salario futuro derivante

dalla formazione che sta facendo (...)".

Sentito

personalmente in data 12 gennaio 2004 (ndr. recte: 28 gennaio 2004) dall'UG

l'assicurato ha dichiarato quanto segue:

" (...) attualmente di cosa si occupa?

Adr.:

Attualmente

frequento la scuola medico tecnica di radiologia a __________. La parte teorica

viene svolta a __________, mentre la parte pratica all'ospedale __________ o __________

di __________.

E quanto tempo la occupano

giornalmente queste attività?

Adr.:

Sono occupato al 100%.

Ha avvisato il

suo collocatore e la cassa di disoccupazione di queste sue attività?

Adr:.

Si.

Il corso che sta

seguendo è finanziato da Lei o da qualche altro ente?

Adr.:

Ho ricevuto una borsa di studio per

queste attività di fr. 15'000.--

Nel caso dovessi interrompere il

corso devo ritornare l'importo.

Che salario percepisce per queste sue

attività?

Adr.:

Sì quando lavoro

sono salariato. Il primo anno ammonta a Fr. 1'240.-- ca. il secondo ca. 1'400.--

ed il terzo 1'700.--.

E' disposto ad

accettare dei programmi occupazionali che le fossero offerti dal proprio

collocatore?

Adr.:

Sono ben disposto

ad accettare un posto di lavoro in Ticino che mi permetta comunque di portare a

termine la formazione che sto seguendo, oppure che la professione offerta tenga

conto del salario che avrei percepito a formazione avvenuta e che dia una certa

garanzia di continuità (...)".

Nel caso concreto

considerati gli impegni di studio assunti dall'assicurato, che comprendono le

lezioni presso la scuola di tecnico in radiologia medica, lo svolgimento di stages,

il tempo sufficiente per lo studio e in futuro la preparazione all'esame di

diploma portano a ritenere che l'assicurato non abbia una sufficiente disponibilità

al collocamento. Neppure la semplice dichiarazione di abbandonare la scuola

porta ad una differente conclusione, considerato che questa possibilità, a

mente dell'assicurato, potrebbe verificarsi alla esclusiva condizione di

reperire un'occupazione che, oltre ad essere sicura, gli permetta di ottenere

uno stipendio pari alla retribuzione percepita al termine della formazione in

corso, e visti gli impieghi ricercati (impiegato di commercio o impiegato

d'ufficio) tale evenienza risulta praticamente impossibile. Inoltre la

dichiarazione di interrompere la scuola è ancor meno credibile se consideriamo

le conseguenze finanziare della stessa, ovvero la restituzione della borsa di

studio concessa dall'ufficio competente.

La volontà di non

interrompere l'attuale formazione è a maggior ragione dimostrata se

consideriamo che le ricerche di lavoro sono quasi tutte spontanee e non sono

mirate a concrete offerte di lavoro presenti sul mercato.

Visto quanto precede

e alla luce della citata giurisprudenza, non può che essere confermata

l'assenza di una sufficiente disponibilità al collocamento da parte del signor RI

1.

Pertanto, tenuto

conto degli argomenti sollevati con l'opposizione in esame, non si ritiene di

poter giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la

decisione contestata." (Doc. A1)

1.3

Contro

questa decisione il rappresentante dell'assicurato ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA nel quale ha chiesto che:

"1. La decisione n° Al/aa – 15656 è annullata.

Di

conseguenza il sig. RI 1 è ritenuto idoneo al collocamento e pertanto può

usufruire delle prestazioni della legge sulla disoccupazione LADI.

2.

A titolo di risarcimento danno e riparazione morale l’URC di __________

è condannato a versare al ricorrente l’importo di Fr. 5'000.--.

3.

Protestate

tasse, spese e ripetibili.”

A

sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell'assicurato ha, in

particolare, addotto che:

"

(...)

1.

L'interpretazione agli articoli 15

e 16 della LADI sono frutto della più velleitaria applicazione d'una Legge

Federale che in nessun caso è arbitraria sull'aggettivo idoneo e che soltanto

con una mentalità quanto meno talebana e rigida può avere riscontro.

2.

In virtù dell'articolo 15 § 1 della

LADI l'istante avrebbe tutto il diritto ad essere seguito e fornito aiuto

logistico soprattutto tenendo conto che il collocatore dovrebbe

"collocare" e questo non è fatto MAI, invece con molta disinvoltura

l'Ufficio Giuridico, per pura e totale incompetenza preferisce, per salvare la

faccia ai colleghi dell'URC, accettare il concetto di occupazione adeguata

senza tener conto della fattispecie in concreto che stiamo valutando, e più

precisamente all'articolo 16

Occupazione adeguata

b. non tiene convenientemente conto delle capacità e

dell'attività precedente del assicurato;

c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo

stato di salute de/l assicurato.

Fin dall'inizio, è

stato dimostrato senza ombra di dubbio, chi (ndr. recte: che) l'istante ha

dovuto lasciare il proprio posto di lavoro quale gerente al __________ di __________,

perché impedito dal proprio stato di salute, con tanto di certificazione

medica. Per tanto è impensabile una qualsiasi occupazione sia adeguata, sia per

lo stato di salute che per la particolare situazione famigliare (l'istante ha

tre figli adolescenti agli studi superiori).

3.

Art. 59 Principio

1.

L'assicurazione

contro la disoccupazione promuove mediante prestazioni finanziarie la

riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione di assicurati, il

cui collocamento è impossibile o considerevolmente intralciato per motivi

inerenti al mercato del lavoro. Versa prestazioni finanziarie per provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro a favore di persone minacciate dalla

disoccupazione.

Proprio su questo

articolo appare molto chiaramente quale siano stati gli scopi del legislatore

miranti a riqualificare una persona che difficilmente avrebbe potuto essere

reinserita nel mondo del lavoro data l'età nonché le limitazioni di tipo

fisico. Invece l'URC ha ostacolato fin dal primo giorno questa possibilità data

dalla LADI.

Durante il verbale

del 12.01.2004 e citato dalla controparte si evince che il RI 1 era ben

disposto ad accettare un posto di lavoro che le permetta di portare avanti la

propria formazione oppure un posto di lavoro al 100 % purché tenga conto del

salario percepito a formazione conclusa, è qui che si applica l'articolo 16 § 2

lettera d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato

nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in

tempi ragionevoli; e aggiunge alla lettera i procura all'assicurato un salario

inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato

riceva prestazioni compensative giusta l’articolo 24 (guadagno intermedio); con

il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento

può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è

inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato. E questo sarebbe stato

il risultato, tenendo conto dei salari d'uso degli impiegati di commercio dove

si parla di 2'650.- mensili. Se a questi argomenti riprendiamo la LADI e alla

lettera g, sempre dell'articolo 16 dice: implica da parte del lavoratore un

tenersi costantemente a disposizione supera l'ambito dell'occupazione garantita;

invece, le elucubrazione dell'URC e in questo caso dell'Ufficio Giuridico non

fanno altro che pretendere dall'assicurato una totale disponibilità e in cambio

cosa danno? Solo burocrazia! Non ci è stata nemmeno UNA sola proposta di lavoro

al sig. RI 1. A questo punto è lecito domandarsi se questi signori possano

giustificare il proprio stipendio di collocatori o se non sia lecito

licenziarli perché tanto, collocare non collocano nessuno ..." (Doc. I)

1.4

Nella sua

risposta del 24 agosto 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto

di respingere il ricorso, ha ribadito le proprie allegazioni e, in particolare,

ha osservato che:

"

(...)

6.

Per

quanto attiene alla richiesta di risarcimento danni e indennità per torto

morale, si osserva quanto segue.

Le

pretese di risarcimento di danni e di riparazione per torto morale contro lo

Stato devono essere fatte valere secondo le prescrizioni della Legge sulla

responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre

1988.

(RL 2.6.1.1.). La legislazione speciale prevede in particolare che "Chi

pretende il risarcimento del danno o la riparazione morale, prima di promuovere

l'azione deve notificare la propria pretesa, brevemente motivata"

(art. 19 cpv. 1) e che "Chi pretende il risarcimento del danno o la

riparazione morale, prima di promuovere l'azione deve notificare la propria

pretesa, brevemente motivata" (art. 19 cpv. 1) e che "Per le

azioni contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica

il Codice di procedura civile; le azioni contro Stato si propongono al foro del

capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone dell'attore, le azioni contro

gli altri enti pubblici si propongono al foro della sede dell'ente pubblico

convenuto (art. 22 cpv. 1).

Visto

quanto precede, la domanda di risarcimento - a titolo cautelativo comunque

integralmente contestata - risulta, oltre che incompleta e immotivata,

presentata senza rispettare le prescrizioni di legge (cfr. obbligo della

notifica e competenza giudiziaria)."

(…).” (Doc. III)

1.5

Con

ulteriore scritto del 16 settembre 2004 il rappresentante dell’assicurato ha

trasmesso la nuova procura del suo assistito e ha chiesto al TCA di inviare

tutta la corrispondenza al loro segretariato (cfr. doc. V e allegato V/1).

in

diritto

In

ordine

2.1

Nel proprio

ricorso l’assicurato, tramite il suo rappresentante, ha, tra l’altro, chiesto

che: “(…) A titolo di risarcimento danno e riparazione morale l’URC di Lugano è

condannato a versare al ricorrente l’importo di Fr. 5'000.--.(…).” (cfr. doc.

I, pag. 4).

Il TCA

non è competente a decidere in merito a richieste di risarcimento (cfr. art. 1

della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni, LPTCA; STFA del 25 giugno 2004 nella causa A., C 152/03, consid.

3; STFA dell’11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, consid. 7; STFA del 28

aprile 2003 nella causa F., C 24/01 - C 137/01, consid. 4 e STCA del 18

febbraio 2004 nella causa G.D.G., 38.2003.61), per cui su questo punto il

ricorso è irricevibile.

Nel

merito

2.2

Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o

meno ritenuto idoneo al collocamento.

In tale

contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione

della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9

aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per

poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la

giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002

2.3

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.

265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die

Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,

pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005

nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.

222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;

DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.

135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA

1986.

n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;

DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio

di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di

assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986

n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C

245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a

pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388,

DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n.

26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n.

10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.

53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",

Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

L'Alta

Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il

precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003

nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni

previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI

sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento

comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado

di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa

salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un

altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una

simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità

sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego

offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF

125.

V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole

di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di

farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In

effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se

l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato.

Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno

idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha

intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in

quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente,

nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo

desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità

normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare

riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali,

l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati

orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato

inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto

incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro

(DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in

particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le

pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere

svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia

applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista

dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale

ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente

occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti

limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"

(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C

3/03, consid. 3)

Il TFA ha

pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel

senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della

perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in

che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere

un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78;

DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

riferimenti).

Al

riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G. (C 287/03), il TFA

ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude

au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de

distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en

considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le

dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6);

mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens,

par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il

subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction

proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125

V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail

à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre

d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer

sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches

d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2).

(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella

causa G., C 287/03)

2.4

In una

sentenza del 21 settembre 1994 nella causa J., pubblicata in DTF 120 V 385, il

TFA ha stabilito che uno studente è considerato idoneo al collocamento se è in

condizione di svolgere, accessoriamente agli studi, un'occupazione a tempo

pieno o a tempo parziale in modo durevole. Deve essere negata per contro le disponibilità

al collocamento dello studente che intende esercitare un'attività lucrativa

solo durante periodi di breve durata o sporadicamente, in particolare durante

le vacanze semestrali. Al riguardo vedi pure la STFA del 10 febbraio 2005 nella

causa M. (C 245/04).

Questa

chiara giurisprudenza federale ha definitivamente risolto una questione molto

dibattuta negli scorsi anni soprattutto in relazione all'esistenza sul mercato

del lavoro di una sufficiente offerta di impieghi a carattere temporaneo (cfr. H.U.

Stauffer, "Neuere Rechtsprechung des EVG zum Arbeitslosenversiche-rungsrecht"

in Ausgewählte Fragen des Arbeitslosenversiche-rungsrecht, Giornata di studio

del 18 gennaio 1993, tenutasi a Lucerna, pag. 9-10; R. Spira, "Jurisprudence

récente dans le domaine de l'assurance-chômage et de l'indennité en cas d'insolvabilité"

in RSA 1995 pag. 8 seg. (12 e 13); D. Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Basilea

1992, pag. 341 nota 1276; RDAT II - 1992, pag. 145 seg.; DLA 1992 pag. 127; DLA

1991.

pag. 22 e 26; DLA 1990 pag. 83).

2.5

In una decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la

nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza pubblicata

in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139 e ha ribadito che un assicurato che

frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste all’articolo 59

segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione se adempie i

presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire

le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza indugio il

corso che ha finanziato personalmente se si presenta un’opportunità d’impiego.

In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del

lavoro, per cui l’idoneità al collocamento deve essere negata.

Chiamata

a pronunciarsi circa l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che

durante il periodo dal 14 gennaio 2003 al 16 maggio 2003 ha frequentato il

corso ““Pre-MBA Preparation” (Vorbereitungskurs MBA) am American Language Institute

der San Diego State University in den USA”, l’Alta Corte ha avuto modo di

richiamare questa giurisprudenza e ha ancora una volta ribadito che:

"

(…)

1.2

Nach dem in ARV 2001 Nr. 29 S. 231

publizierten Urteil D. vom 7. Februar 2001 (C 149/00) Erw. 2a hat ein

Versicherter, der während seiner Arbeitslosigkeit einen Kurs besucht, ohne dass

die Bedingungen der Art. 59 ff. AVIG gegeben sind (was vorliegend der Fall ist:

vgl. Urteil T. vom 8. Juni 2004 [C 44/04] Erw. 5), dennoch Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung, sofern die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG

erfüllt sind. Um vermittlungsfähig zu sein, muss er jederzeit bereit und in der

Lage sein, den Kurs abzubrechen, um eine Arbeit aufzunehmen. Zudem muss er seiner

Pflicht persönlicher Arbeitsbemühungen voll nachkommen (ARV 1990 Nr. 22 S.

139). Hiebei sind der objektive und der subjektive Bereich der

Vermittlungsfähigkeit zu unterscheiden. Klarzustellen ist, dass die hier zu

prüfende Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 AVIG nicht mit der

Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt gleichgestellt werden darf (BGE 122 V 266

Erw. 4, 120 V 390 Erw. 4c/aa; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, N. 43 ff. zu Art. 59 AVIG). Zwar darf

angenommen werden, diese sei durch den Kursbesuch gesteigert worden; davon

unabhängig beurteilt sich indessen im vorliegenden Zusammenhang, ob während der

Arbeitslosigkeit die Vermittlungsfähigkeit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG

gegeben war (BGE 122 V 266 Erw. 4).

Hinsichtlich des objektiven Bereichs der

Vermittlungsfähigkeit hält das bereits erwähnte Urteil C 149/00 in Erw. 2a

fest, dass der Besuch eines ganztägigen Kurses die Annahme einer erwerblichen

Tätigkeit ausschliesst. Die Vermittlungsfähigkeit kann nur bejaht werden, wenn

eindeutig feststeht, dass der Versicherte bereit und in der Lage ist, den Kurs

jederzeit abzubrechen, um eine Stelle anzutreten. Dies ist auf Grund objektiver

Kriterien zu prüfen. Die Willensäusserung des Versicherten allein genügt hiezu nicht.

Vielmehr ist eine entsprechende überprüfbare Bestätigung der Schulleitung zu

verlangen, worin auch die allfälligen finanziellen Konsequenzen eines

Kursabbruchs enthalten sein müssen. In subjektiver Hinsicht muss feststehen,

dass der Versicherte auch während des Kursbesuches seiner Pflicht zu

persönlichen Arbeitsbemühungen nachgekommen ist. Daher müssen an die

Disponibilität und Flexibilität der Versicherten, die freiwillig und auf eigene

Kosten einen nicht bewilligten Kurs besuchen, erhöhte Anforderungen gestellt

werden. Sie müssen ihre Arbeitsbemühungen qualitativ und quantitativ fortsetzen

und bereit sein, den Kurs unverzüglich abzubrechen, um eine angebotene Stelle

anzutreten. Eine entsprechende Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte

Vermittlungsbereitschaft genügt nicht. Bei fehlender Aktivität und

Dispositionen, die der Annahme der Vermittlungsbereitschaft entgegenstehen,

kann sich der Versicherte nicht darauf berufen, er habe die Vermittlung und

Suche einer Arbeit gewollt (BGE 122 V 266 f. Erw. 4).

(cfr. STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., C 132/04)

In quell’evenienza il TFA

ha concluso che l’assicurato era inidoneo al collocamento e ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

" (…)

2.

Streitig und zu prüfen ist, ob das KIGA dem

Beschwerdegegner die Vermittlungsfähigkeit in Folge des vom 14. Januar 2003 bis

16.

Mai 2003 an der San Diego State University absolvierten Kursbesuches zu

Recht abgesprochen hat.

2.1

Diese Frage ist entgegen der Auffassung der

Vorinstanz ohne zusätzliche Abklärungen zu bejahen, und zwar im Wesentlichen

aus den folgenden Gründen:

2.1

Gemäss Art. 21 AVIV muss sich der

Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu

Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle

melden. Er muss sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der

zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Durch einen mehrmonatigen

Kursbesuch im fernen Ausland ist die Durchführung von Beratungen und

Kontrollgesprächen von vornherein ausgeschlossen. Dem Versicherten fehlt daher

dieses objektive Element der Vermittlungsfähigkeit.

2.1.2

Der Versicherte muss sich gemäss Art. 17

AVIG in Verbindung mit Art. 26 AVIV überdies gezielt persönlich um Arbeit

bemühen. Die Stellenbemühung verspricht nur ungenügenden Erfolg, wenn die

Bewerbung um eine Anstellung aus dem fernen Ausland erfolgt, da die Arbeitgeber

gerade bei einer Mehrzahl von Bewerbungen diejenigen Kandidaten bevorzugen

werden, die rasch und unkompliziert erreichbar und zu einem Vorstellungsgespräch

bereit sind. In diesem Sinne fehlt es an der Vermittlungsbereitschaft des

Beschwerdegegners: Der erhebliche Zeitbedarf für eine Rückkehr in die Schweiz

und die damit verbundenen hohen Kosten lassen es als ausgeschlossen erscheinen,

dass der Versicherte - wie dies Gesetz und Verordnung verlangen - jederzeit und

so oft als nötig bereit und in der Lage ist, sich einem Arbeitgeber zur

Durchführung eines Vorstellungsgespräches oder zum Stellenantritt zur Verfügung

zu stellen.

2.2

Aus dem in diesem Zusammenhang auch von der

Vorinstanz zitierten Entscheid ARV 2001 Nr. 29 S. 231 f. Erw. 2a kann nichts

anderes abgeleitet werden. Dort wird die Vermittlungsfähigkeit beim Besuch

eines ganztägigen Kurses grundsätzlich verneint. Sie kann nur ausnahmsweise

bejaht werden, wenn eindeutig feststeht, dass die versicherte Person bereit und

in der Lage ist, den Kurs jederzeit abzubrechen, um eine Stelle anzutreten.

Diese Voraussetzung wurde in jenem Fall verneint, obwohl der damalige

Beschwerdeführer nicht einen Kurs im Ausland, sondern einen solchen in der

Schweiz besuchte, der zudem weniger lang gedauert hat, als der Kurs des

Beschwerdegegners.

2.3

Bedeutsam ist sodann Art. 25 AVIV, welcher

die Erleichterung der Beratung und Kontrolle sowie die vorübergehende Befreiung

von der Vermittlungsfähigkeit regelt. Nach dessen Abs. 1 lit. a bis e befreien

nur aussergewöhnliche Ereignisse, wie die Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen

von landesweiter Bedeutung im Ausland, die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen

im Ausland, das Absolvieren einer Schnupperlehre, Abklärungen an einem

Arbeitsplatz, eine Stellenbewerbung sowie persönliche Gründe (Heirat, Geburt,

Todesfall; schwere Behinderung), vorübergehend von den grundsätzlichen

Anforderungen gemäss Art. 17 AVIG, wobei alle diese Erleichterungen nur auf

Gesuch hin bewilligt werden. Diese qualifizierten Voraussetzungen zeigen, dass

es mit der Vermittlungsfähigkeit bei Auslandaufenthalten zu nicht bewilligten

Ausbildungszwecken eher streng zu nehmen ist.

2.4

Nach der Rechtsprechung muss auf der

Erfüllung von Kontrollvorschriften nicht beharrt werden, um die Überprüfbarkeit

der Vermittlungsfähigkeit eines Versicherten zu gewährleisten, wenn dieser kurz

vor Antritt einer neuen Dauerstelle steht (vgl. Urteile G. vom 30. Mai 2003 [C

23/03] Erw. 2 und 3 sowie F. vom 9. März 2004 [C 23/03] Erw. 4). Diese Praxis

zeigt, dass an die Vermittlungsfähigkeit, insbesondere die

Vermittlungsbereitschaft, weniger hohe Anforderungen gestellt werden dürfen,

wenn absehbar ist, dass der Versicherte innert Kürze keine Leistungen der

Arbeitslosenversicherung mehr zu beziehen hat. Diese Voraussetzung war indessen

beim Beschwerdegegner bisher nicht erfüllt.

3.

Bei dieser Rechts- und Sachlage kann offen

bleiben, ob und inwieweit der Beschwerdegegner seinen Kurs in San Diego

jederzeit hätte unterbrechen können. Durch seinen mehrmonatigen Aufenthalt in

den USA hat er die an die Vermittlungsfähigkeit gestellten hohen Anforderungen

von vornherein nicht erfüllt. Zu Recht weist das KIGA in diesem Zusammenhang

auf das Kreisschreiben des seco über die Arbeitslosenentschädigung vom Januar

2003.

(B289-B292) hin. Danach hat eine Person, welche sich vorübergehend ins

Ausland begibt, auch für die Zeit des Auslandaufenthaltes Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung, wenn sie im Ausland innert Tagesfrist erreichbar

ist, innert nützlicher Frist vermittelbar ist und die übrigen

Kontrollvorschriften erfüllt. Für die Erfüllung dieser Voraussetzungen bestand

beim Beschwerdegegner in keinem Zeitpunkt Gewähr.

(cfr. STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., C 132/04)

In un’altra decisione del

17.

novembre 2004 nella causa S. (C 122/04), l’Alta Corte ha invece ritenuto

idoneo al collocamento un assicurato che ha frequentato un corso non

autorizzato durante il periodo dal 17 luglio al 15 agosto 2003 negli USA

sviluppando, in particolare, le seguenti considerazioni:

" (…)

2.1.2

Nach der Rechtsprechung (BGE 122 V 266 Erw.

4) muss ein Versicherter, der auf eigene Initiative einen nicht bewilligten

Kurs besucht, während der Kursdauer qualitativ und quantitativ in besonderem

Ausmass Stellen suchen.

Ausserdem muss er jederzeit bereit und in der

Lage sein, den Kurs zu Gunsten eines Arbeitsplatzes abzubrechen. Diesen

Voraussetzungen hat der Beschwerdeführer genügt. Da die heutigen technischen

Möglichkeiten (E-Mail, Fax, Handy) die Kommunikation über Kontinente hinweg

stark erleichtern, ist die Entfernung kein allzu schwer wiegendes Hindernis

mehr. Ausserdem hat der Versicherte nachgewiesen, dass er vom Kursort täglich

mehrere Flugverbindungen in die Schweiz hätte benützen können. Zwar dürfte die

Anzahl der geltend gemachten Flugmöglichkeiten nicht so hoch sein wie

behauptet, da das selbe Flugzeug wegen Code-Sharings mehrmals unter

verschiedenen Flugnummern auf den Flugplänen erscheint. Indessen bestanden

genügend Verbindungen, um innert eines Tages in die Schweiz zurückkehren zu

können.

Die von Verwaltung und Vorinstanz geltend

gemachten Gründe höherer Gewalt reichen nicht aus, die Vermittlungsfähigkeit zu

verneinen, zumal auch in der Schweiz eine Verhinderung eintreten kann und ein

Vorstellungsgespräch auch nicht immer innert weniger Stunden durchgeführt

werden muss. Daher ist die Vermittlungsfähigkeit des Beschwerdeführers während

der streitigen Kursdauer zu bejahen.

(…).“ (cfr. STFA del 17 novembre 2004 nella causa S., C 122/04)

2.6

Nell’evenienza concreta dagli

atti di causa risulta quanto segue.

Il 4 dicembre 2003 è stato

steso e l’assicurato ha controfirmato un “Verbale del colloquio di consulenza”

del seguente tenore:

" (…)

Procediamo alla reiscrizione dell’assicurato secondo accordi del

21.11.03

(ndr.: si riferisce al verbale di chiarimento del 21.11.2003 alla

presenza del caposede dell’URC di __________, __________, della consulente del

personale, __________, dell’assicurato e del suo rappresentante; cfr. doc.

14/3). Attualmente sta frequentando la scuola di tecnico di radiologia a __________.

Si tratta di una scuola a tempo pieno (08.00-17.00) che prevede diversi periodi

di stage che vengono effettuati presso l’Ospedale __________. Durata della

scuola: 01.09.03 – 30.06.06. Concordato di essere iscritto come impiegato di

commercio e impiegato d’ufficio. Disponibilità oraria dichiarata: 07.00-18.00

dal lunedì al venerdì, automunito. Dichiara che sarà disponibile a lasciare

l’attuale attività e la scuola solo se il lavoro proposto sarà economicamente

vantaggioso (se ne vale la pena) rispetto al possibile salario futuro derivante

dalla formazione che sta facendo. Richiesto ricerche effettuate dal 1.09.03 al

30.11

: dichiara di averle riprese solo dopo il nostro colloquio del

22.11.03

Non ne ha svolte prima in quanto ritiene che prima la situazione non

fosse chiara. Ricordato che in caso di ricorso - contestazione - avrebbe dovuto

continuare a svolgerle. Il caso verrà valutato ed evt. sarà passibile di

sanzione per mancate ricerche. Consegna le ricerche di novembre che verranno

valutate, tutte offerte spontanee. Già per il mese di dicembre consegnerà un

minimo di 10 ricerche mensili, volte su tutto l’arco del mese, nelle

professioni iscritte, svolte principalmente in base alle reali offerte presenti

sul mercato del lavoro. Consegnato faut di settembre, ottobre, novembre e

dicembre 2003 più fogli per le ricerche. Dato che dovrebbe avere almeno 5

giorni di esonero mi indica che sarà assente dal 29.12.03 al 04.01.04. Mi

indica inoltre che le vacanze scolastiche vanno dal 22.12.03 al 6.01.04

(compreso) e che in questo periodo è disposto al lavoro. Fissato nuovo

colloquio per il 15.01.04 alle ore 14.00.

(…).” (cfr. doc. 14/2)

L’assicurato ha firmato

anche i formulari “Verbale del colloquio di consulenza” del 15 gennaio e del 26

aprile 2004 dai quali risulta che:

" (…)

Comunica che il 7.1.04 ha iniziato lo stage pratico presso il __________

di __________, la scuola riprende a metà febbraio 2004. Consegna le ricerche di

dicembre 2003: tutte offerte spontanee in quanto dichiara di non aver trovato

annunci sui quotidiani. Informato che verranno valutate dal servizio giuridico.

Ha effettuato i giorni di esonero come previsto dal 29.12.03 al 04.01.04. Mi

comunica che l’Ufficio giuridico l’ha convocato per il 28.01.04. Consegnato faut

di gennaio e fogli per le ricerche. Fissato nuovo colloquio per il 13.02.04

alle ore 14.00.

(…).” (cfr. 14/1)

" (…)

Nessuna novità da ambedue le parti, non ha ancora ricevuto la

decisione su opposizione. Informato che c’erano annunci a cui avrebbe potuto

candidarsi pertanto verifico con servizio giuridico come comportarmi.

Consegnato faut di aprile e fogli per le ricerche. Fissato nuovo colloquio per

il 12.05.04 alle ore 11.30. Informato che se non avrò novità di rilievo verrà

ricevuto dalla segretaria che gli consegnerà il faut e ritirerà le ricerche

effettuate.

(…).” (cfr. doc. 14)

In occasione

dell’audizione del 28 gennaio 2004 l’assicurato ha, in particolare, dichiarato

e sottoscritto le seguenti affermazioni:

" (…)

Quante ricerche di lavoro ha svolto nel periodo 1 settembre – 30

novembre 2003?

Adr.:

Per i mesi di settembre – ottobre 2003 non ho svolto nessuna

ricerca di lavoro a causa dell’opposizione. Avrò svolto circa una decina di

ricerche di lavoro dal mese di novembre 2003.

Attualmente di cosa si occupa?

Adr.:

Attualmente frequento la scuola medico tecnica di radiologia a __________.

La parte teorica viene svolta a __________, mentre la parte pratica

all’Ospedale __________ o __________ di __________.

E quanto tempo la occupano giornalmente queste attività?

Adr.:

Sono occupato al 100%.

(…)

Il corso che sta seguendo è finanziato da lei o da qualche altro

ente?

Adr.:

Ho ricevuto una borsa di studio per questa attività di Fr.

15'000.--.

Nel caso dovessi interrompere il corso devo ritornare l’importo.

(…)

E’ disposto ad accettare dei programmi occupazionale che le

fossero offerti dal proprio collocatore?

Adr.:

Sono ben disposto ad accettare un posto di lavoro in Ticino che mi

permetta comunque di portare a termine la formazione che sto seguendo, oppure

che la professione offerta tenga conto del salario che avrei percepito a

formazione avvenuta e che dia una certa garanzia di continuità.

(…).” (cfr. doc. 4)

Viste le risultanze appena

esposte questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l’amministrazione ha

ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 1° settembre 2003.

Infatti, l’assicurato ha

iniziato la formazione di tecnico in radiologia presso la Scuola superiore medico-tecnica

di __________ che lo occupa a tempo pieno (cfr. anche la dichiarazione del

docente responsabile della formazione di tecnico in radiologia medica, doc. 6/B

riprodotto al consid. 1.1 e il “Calendario scolastico 2003-2004” di cui al doc.

11).

Ora, come visto, secondo

la giurisprudenza federale, lo studente a tempo pieno è inidoneo al

collocamento (cfr. consid. 2.4).

È vero che, secondo la

giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5), a determinate condizioni, anche una

persona che segue un corso senza chiedere le prestazioni della LADI può essere

considerata idonea al collocamento.

La questione a sapere se

tale giurisprudenza, applicabile al corso e dunque ad una formazione che per la

sua stessa natura ha una durata limitata, è valida anche trattandosi di una

formazione di lunga durata come quella presente può rimanere aperta.

Infatti, l’assicurato non

è in ogni caso disposto ad abbandonare senza indugio questa scuola nel caso gli

si presentasse un’opportunità d’impiego. Al riguardo egli ha

testualmente dichiarato che: “(…) Sono ben disposto ad accettare un

posto di lavoro in Ticino che mi permetta comunque di portare a termine la

formazione che sto seguendo, oppure che la professione offerta tenga conto del

salario che avrei percepito a formazione avvenuta e che dia una certa garanzia

di continuità. (…).” (cfr. doc. 4).

Da tali affermazioni il

TCA deve concludere che l’assicurato non offre tutta la disponibilità che

normalmente un datore di lavoro può esigere e limita rendendola alquanto

incerta, la possibilità di trovare un impiego (cfr. consid. 2.3).

Dai verbali dei colloqui

sopra riprodotti risulta ancora che, oltre a non avere effettuato delle

ricerche durante i mesi di settembre e ottobre 2003, l’assicurato non avrebbe

dato seguito a concreti annunci di posti di lavoro sebbene fosse stato

espressamente richiamato in questo senso.

Al riguardo va qui

ricordato che proprio nel caso di assicurati che frequentano un corso che non soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg.

le esigenze relative alla ricerca di un impiego sono molto severe.

Nella decisione dell’11

ottobre 2004 nella causa T., C 132/04 (citata in esteso al consid. 2.5), l’Alta

Corte ha, tra l’altro, rilevato che:

" (…)

In subjektiver Hinsicht muss feststehen, dass der

Versicherte auch während des Kursbesuches seiner Pflicht zu persönlichen

Arbeitsbemühungen nachgekommen ist. Daher müssen an die Disponibilität und

Flexibilität der Versicherten, die freiwillig und auf eigene Kosten einen nicht

bewilligten Kurs besuchen, erhöhte Anforderungen gestellt werden. Sie müssen

ihre Arbeitsbemühungen qualitativ und quantitativ fortsetzen und bereit sein,

den Kurs unverzüglich abzubrechen, um eine angebotene Stelle anzutreten. Eine

entsprechende Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte

Vermittlungsbereitschaft genügt nicht. Bei fehlender Aktivität und

Dispositionen, die der Annahme der Vermittlungsbereitschaft entgegenstehen,

kann sich der Versicherte nicht darauf berufen, er habe die Vermittlung und Suche

einer Arbeit gewollt (BGE 122 V 266 f. Erw. 4). (…).“

Infine, ma non da ultimo,

vista la seguente dichiarazione: “(…) Ho ricevuto una borsa di studio per

questa attività di Fr. 15'000.-. Nel caso dovessi interrompere il corso devo

ritornare l’importo. (…).” (cfr. doc. 4), il TCA ritiene del tutto improbabile,

dal profilo oggettivo, che l’assicurato sia effettivamente disposto ad

accettare un posto di lavoro prima della conclusione della formazione che ha

intrapreso.

In simili circostanze il

TCA deve confermare la decisione su opposizione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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