Lexipedia

Decisione

38.2004.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 dicembre 2004Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio

incluso (cpv. 4).

2.4. Nella

presente evenienza, con decisione formale datata 17 febbraio 2004, la Sezione

del lavoro ha ritenuto che i presupposti per la concessione degli assegni per

il periodo di introduzione (API) a favore di __________ non erano adempiuti,

motivo per il quale gli assegni già versati alla società RI 1 dovevano essere chiesti

in restituzione (cfr. doc. 6).

L'opposizione

inoltrata dalla citata società, datata 18 marzo 2004, è stata considerata

tardiva dall'amministrazione con decisione su opposizione dell’8 luglio 2004

(cfr. consid. 1.3.; doc. 10).

La

società ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TCA.

Oggetto

della presente lite è pertanto la questione a sapere se l'opposizione

interposta dalla società contro la decisione di restituzione degli assegni per

il periodo di introduzione (API) datata 18 marzo 2003 è tempestiva o meno.

Un invio

raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha

ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito

di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella

postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui

avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,

che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo

periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non

modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del

13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con

riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra

2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e dell'edizione del gennaio 2004).

Questa

finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto

debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,

l'intimazione di un atto.

Pertanto

chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo

che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando

correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31

consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132

consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 9 agosto

2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H

338/00).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I

139 consid. 1, pag. 142-144).

Nel caso

in esame dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata

dall'amministrazione risulta che la decisione formale emessa dalla Sezione del

lavoro il 17 febbraio 2004 è stata inviata alla società per raccomandata in

data 23 febbraio 2004 ed è stata recapitata il 24 febbraio 2004 a __________,

dove è sita la società (cfr. doc. 3 e allegati 3a e 3b). Essa è dunque stata

notificata all'insorgente correttamente.

Il

termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è, perciò, iniziato a decorrere

il 25 febbraio 2004 ed è scaduto giovedì 25 marzo 2004.

Entro

questa data, quindi, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l'opposizione alla

Sezione del lavoro o a un ufficio postale svizzero (cfr. consid. 2.3.).

2.5. Secondo

costante giurisprudenza e dottrina, l'onere della prova della tempestività

dell'invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 I b 359 consid. 2; E. Catenazzi,

Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 64ss).

Se il

ricorrente non è in grado di fornire la ricevuta comprovante la tempestiva consegna

dell'invio all'ufficio postale, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche

(cfr. E. Catenazzi, op. cit. pag. 67; sentenza CDT 29 maggio 1992 in re C.J.).

In una

sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG il Tribunale federale delle

assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta

spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della

presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei

diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi se l'amministrazione

ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la

prova delle proprie affermazioni.

La

semplice dichiarazione secondo cui è molto poco probabile che l'invio sia stato

perso nella cancelleria dell'amministrazione non è tuttavia sufficiente (cfr.

ZAK 1985 pag. 130; DLA 1993-1994 pag. 154).

Infine,

in una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000

pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze

della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel

senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono

effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del

destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in

generale di stabilire se la comunicazione (nella fattispecie: l’opposizione)

sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia

dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata

effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto

può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la

mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami.

Nella

presente fattispecie l'opposizione, sebbene datata 18 marzo 2004, è stata

inviata per posta prioritaria (posta A) alla Sezione del lavoro soltanto il 26

marzo 2004, come emerge dal timbro postale apposto sul francobollo della

lettera originale di invio (cfr. originale della busta d’invio, doc. 14,

allegata al doc. VI).

Come

appena visto, nel caso di specie spettava alla società dimostrare di aver

effettivamente spedito all'amministrazione l’opposizione entro il 25 marzo 2004

(ultimo giorno del termine di 30 giorni per inoltrare validamente opposizione).

Poiché la

società ricorrente non ha saputo comprovare di avere spedito l’opposizione

citata tramite lettera raccomandata, né è stata in grado di fornire nessuna

ricevuta dell'ufficio postale comprovante l'invio tramite lettera semplice il

25 marzo 2004, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche.

Pertanto,

visto il timbro postale del 26 marzo 2004 apposto sul francobollo della busta,

originale, tramite la quale la società ha inoltrato opposizione, il TCA deve

concludere che la stessa è tardiva.

2.6. Occorre ora

esaminare se la ditta ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi

dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni

dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine

per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,

consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque

essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere

essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave

malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta

quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un

impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato

impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò

essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti

di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,

Considerandi

DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K

34/03).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C

366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.

17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

Il TFA,

in una sentenza del 22 settembre 1986 nella causa B., pubblicata in DTF 112 V

255, riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo

di restituzione del termine, ha osservato:

"

2.

- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt

werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis

abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall

des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte

Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung

mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn

der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann

(BGE

110.

Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer

obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes,

zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE

1969.

S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL,

Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass

der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln

oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen

(EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung

gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten

60jährigen Versicherten (in BGE

102.

V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils __________ vom 14. September

1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen

massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und

daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde

zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung

hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht

die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes

bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und

dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen

wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter

mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten

vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den

Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen

zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann

die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn

die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni

vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S.

273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege,

1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten

Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung

eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist,

weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift

erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149

f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff

vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist

es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen

oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen

ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage

sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen

die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)."

In una sentenza del 2 luglio 2003, nella causa

D., K 34/03, l'Alta Corte ha ancora osservato:

"

(…)

Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35

cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere

accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza

sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve

indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è

cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso,

l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere

straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui

occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri

restrittivi,

secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG,

per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire

oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva

dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i

riferimenti ivi citati),

la giurisprudenza federale ammette in particolare

che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un

impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG,

non basta però che l'interessato medesimo sia

stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a

ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli

atti di procedura necessari,

non appena sia oggettivamente e soggettivamente

esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un

terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa

ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con

riferimenti),

in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta

di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia

cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le

condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare

una terza persona di agire in sua vece,

non sono quindi dati i presupposti stabiliti

dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e

l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (…)"

A mente

del TCA tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto

dell'art. 41 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene

citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).

2.7

Nel caso di

specie va rilevato che la società ricorrente non ha formulato un'esplicita

richiesta di restituzione del termine legale per inoltrare l'opposizione entro

dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Agli atti

risulta, infatti, soltanto uno scritto della società ricorrente del 2 aprile

2004, in cui, presentando le proprie osservazioni alla comunicazione della

Sezione del lavoro secondo cui l'opposizione datata 18 marzo 2004, ma ricevuta

dall’amministrazione in data 29 marzo 2004, appariva tardiva (cfr. doc. 8), ha

precisato:

"

Vs. Opposizione 18/29 marzo 2004

Egr. Signori,

Ho appena letto la vostra corrispondenza del 30

marzo 2004 e mi permetto di formulare un’osservazione riguardante la mia

opposizione: ho dovuto chiedere ad una persona esterna alla mia società di

scrivere in italiano la mia opposizione e questo ha preso più tempo del

previsto.

D'altronde ero assente per affari e quando sono

tornato dal mio viaggio ho subito mandato la mia lettera di opposizione, lo

ammetto con un po' di ritardo.

Questo purtroppo è avvenuto per il fatto che sono

dovuto andare in viaggio per lavoro, dunque per circostanze indipendenti dalla

mia volontà.

Vi prego dunque di considerare la mia opposizione

come ricevibile." (Doc. 9)

In ogni

caso, anche considerando tale lettera quale istanza di restituzione, la stessa

andrebbe respinta.

Nella

lettera citata, infatti, il socio gerente della società, signor __________, ha

ammesso di avere inviato la propria opposizione alla decisione

dell’amministrazione “con un po’ di ritardo” (cfr. doc. 2). Egli ha però

giustificato tale suo comportamento con il fatto di avere dovuto affidare ad

una persona esterna alla sua società il compito di tradurre in italiano

l’opposizione da lui redatta in lingua francese, traduzione che “ha richiesto

più tempo del previsto” (cfr. doc. 2). Il signor __________ ha poi rilevato di

essere stato assente per lavoro e di avere subito provveduto ad inviare

l’opposizione, nella traduzione in lingua italiana, appena rientrato dal suo

viaggio di lavoro (cfr. doc. 2).

Il socio

gerente della società, ha quindi redatto l’opposizione, in lingua francese,

entro il termine di 30 giorni concesso dalla legge. A mente del TCA egli

avrebbe potuto inviarla tempestivamente all’amministrazione, provvedendo poi in

un secondo momento ad inviare la traduzione della stessa in lingua italiana.

Va

infatti rilevato che dalla documentazione presente all’incarto, emerge che, in

precedenza, alla richiesta del 4 dicembre 2003 inviata dalla Sezione del lavoro

di formulare entro 10 giorni eventuali osservazioni scritte riguardo al

presunto abuso in tema di assegni API (cfr. doc. 9), il signor __________ aveva

risposto con scritto datato 19 dicembre 2003, redatto in lingua francese (cfr.

doc. 4a).

Inoltre, secondo

questo Tribunale, avendo il gerente della società affidato ad un terzo il

compito di tradurre in italiano l’opposizione da lui redatta in lingua francese

e ben sapendo sia che il termine per inoltrare opposizione è di 30 giorni

(nella decisione risultano infatti, nelle tre lingue nazionali, italiano,

francese e tedesco, l’indicazione dei rimedi giuridici, ovvero la possibilità

di inoltrare opposizione presso la Sezione del lavoro nel termine di 30 giorni

dalla notificazione, cfr. doc. 6), sia che avrebbe dovuto assentarsi per lavoro

durante parte di tale periodo, avrebbe potuto organizzarsi in maniera tale che

un terzo potesse provvedere all’invio dell’opposizione in sua vece entro il

termine legale (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

Di

conseguenza, alla luce della giurisprudenza ricordata e considerato che nel

caso di specie non sono dati i presupposti per riconoscere l’esistenza di un

impedimento non colposo o per ritenere che l’insorgente non fosse in grado nemmeno

di conferire un mandato di rappresentanza a terzi, va ritenuto che, in casu,

l'inoltro tardivo dell'opposizione non è scusabile.

Non sono quindi

dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire

il termine per interporre opposizione contro la decisione formale del 17

febbraio 2004.

Pertanto,

visto che l'opposizione datata 18 marzo 2004, ma ricevuta dall’amministrazione

solo in data 29 marzo 2004 in quanto messa alla posta il 26 marzo 2004 (invio

per posta A), è stata inoltrata tardivamente, la decisione su opposizione

emessa dalla Sezione del lavoro l’8 luglio 2004 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster