38.2004.59
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13 dicembre 2004Italiano33 min
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Numero d'incarto:
38.2004.59
Data decisione, Autorità:
13.12.2004, TCA
Titolo:
opposizione inoltrata tardivamente da una società contro la decisione dell'amministrazione di restituzione degli assegni per il periodo di introduzione percepiti a torto da parte della società stessa. Nessun motivo di restituzione del termine
ASSEGNO PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE
INTEMPESTIVITÀ
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 38 cpv. 1 LPGA
art. 39 cpv. 1 LPGA
art. 40 cpv. 1 LPGA
art. 41 LPGA
art. 49 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.59
cr/DC/sc
Lugano
13 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 agosto 2004 di
RI 1
contro
la decisione del 8 luglio 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione dell’11 febbraio 2003 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
ha accolto la domanda presentata dalla società RI 1 di __________ tendente ad
ottenere gli assegni di introduzione per __________ (cfr. doc. 2).
In
seguito al licenziamento notificato a __________ in data 27 agosto 2003, per
motivi di ristrutturazione della società (cfr. doc. 3), l’URC di __________ ha
segnalato alla Sezione del lavoro la presenza di un presunto abuso (cfr. doc.
4a).
Con
decisione del 17 febbraio 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito che i
presupposti per la concessione degli assegni per il periodo di introduzione
(API) a favore del signor __________, dal 3 febbraio 2003 fino al 2 agosto
2003, non sono adempiuti, motivo per il quale gli assegni versati devono essere
chiesti in restituzione (cfr. doc. 6).
La
Sezione del lavoro ha così motivato la propria decisione:
" Nel
caso in esame l'assicurato e la RI 1 __________ di __________, in data
31.01/7.02.2003, hanno presentato una domanda di assegni per il periodo di
introduzione, per il periodo dal 3 febbraio al 2 agosto 2003. L'assicurato è
stato assunto quale grafico.
Con decisione 11 febbraio 2003 l'Ufficio regionale di collocamento
di __________ ha accolto la richiesta presentata dal datore di lavoro.
L'azienda è stata nel contempo resa attenta che nel caso in cui il rapporto di
lavoro fosse stato interrotto senza motivi validi durante il periodo di introduzione,
o nei tre mesi seguenti, l'autorità cantonale avrebbe potuto richiedere il
rimborso di tutti gli assegni versati (cfr. attestato del datore di lavoro
relativo al periodo di introduzione del 7.02.2003).
In data 27 agosto 2003 il datore di lavoro ha notificato al signor
__________ la disdetta del rapporto di lavoro con effetto 30 settembre 2003, per motivi economici.
Mediante comunicazione 22/30 ottobre 2003 I'URC di __________ ha
sottoposto il caso per decisione allo scrivente Ufficio poiché il licenziamento
dell'assicurato è avvenuto, senza motivi gravi, nel periodo susseguente gli
API.
Visto quanto precede, considerato che le condizioni risolutive
poste al momento della concessione degli assegni per il periodo d'introduzione
non sono state rispettate e più precisamente il rapporto di lavoro è stato
disdetto ordinariamente, senza motivi gravi e nei tre mesi seguenti la fine del
periodo d'introduzione, tenuto conto della giurisprudenza federale pubblicata
in DTF 126 V 42 seg, l'Ufficio giuridico decide che gli assegni (API) versati
per il periodo d'introduzione, avvenuto dal 03.02. al 2.08.2003, devono essere
chiesti in restituzione.
Per quanto concerne la restituzione la Cassa di disoccupazione
dovrà valutare i presupposti previsti dall'art. 95 LADI." (Doc. 6)
1.2. Contro tale
provvedimento la società ha interposto opposizione con scritto datato 18 marzo
2004, rilevando di aver rispettato le indicazioni fornite dall’ufficio di
collocamento di __________, redatte in francese (cfr. doc. 7).
1.3. La Sezione
del lavoro, in data 8 luglio 2004, ha emanato una decisione su opposizione con
cui ha ritenuto irricevibile, in quanto tardiva, l'opposizione introdotta dalla
società.
A
motivazione di questo provvedimento l'amministrazione ha rilevato:
"
(...)
1. In data 31 gennaio 2003 la ditta RI 1 di __________ ha presentato
una domanda di assegni per il periodo di introduzione (in seguito: API) per il
3 febbraio 2003 e per la durata di sei mesi a favore del signor __________ di __________.
L'assicurato è stato assunto dalla predetta ditta come grafico.
Con decisione 11
febbraio 2003 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito:
URC) ha accolto la richiesta per il periodo di sei mesi, e meglio dal 3
febbraio al 2 agosto 2003. La ditta è stata nel contempo resa attenta che nel
caso in cui il rapporto di lavoro fosse stato interrotto senza motivi validi
durante il periodo di introduzione, o nei tre mesi successivi, l'autorità
cantonale avrebbe potuto richiedere il rimborso di tutti gli assegni versati.
2.
In data 27 agosto 2003 l'azienda in parola ha notificato al signor __________
la disdetta del rapporto di lavoro per la fine di settembre 2003, adducendo in
sostanza dei motivi economici ("[...] Notre chiffre d'affaires et surtout notre
marge brute ont subi un tel recul cette année que nous ne pouvons que restructurer
notre organisation de manière drastique afin de passer le cap de l'an prochain.
[...]").
Con scritto 22
ottobre 2003 I'URC ha sottoposto il caso per esame e decisione all'Ufficio
giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG).
Considerato come le
condizioni poste al momento della concessione degli API non siano state
rispettate - il rapporto di lavoro essendo stato disdetto nei tre mesi seguenti
la fine del periodo di introduzione, senza motivi gravi - con decisione 17
febbraio 2004 I'UG ha decretato la restituzione degli assegni versati,
incaricando la cassa di disoccupazione di valutare l'adempimento dei
presupposti contemplati dall'articolo 95 LADI.
Contro questa decisione
l'azienda in parola ha interposto opposizione in data 18/29 marzo 2004.
Con scritto 30 marzo
2004 alla ditta lo scrivente Ufficio ha rilevato la tardività dell'opposizione
- la stessa essendo pervenuta in data 29 marzo 2004, oltre la scadenza, dunque,
del termine di trenta giorni per interporre opposizione (25 marzo 2004) - e
sottoposto per conoscenza ed eventuali osservazioni il risultato degli
accertamenti esperiti presso la Posta.
Con lettera 2/5
aprile 2004 l'azienda in questione, nella persona del signor __________, socio
gerente della società, ha motivato il tardivo inoltro dell'opposizione con
l'assenza dello stesso per affari, nonché con il fatto di aver dovuto far capo
a una persona esterna alla società per la redazione in italiano dell'opposizione.
3.
Conformemente all'articolo 52 cpv. 1 LPGA, Le decisioni possono essere
impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha
notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Conformemente alla
giurisprudenza, un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui
il destinatario l'ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile
e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o
nella sua casella postale, l'invio raccomandato è considerato notificato al
momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del
termine di ritiro, che è di sette giorni, l'invio si considera notificato allo
scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente
ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti.
Inoltre, affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che
il diretto interessato lo ritiri; a tal fine è sufficiente che l'atto entri
nella sua sfera d'azione. Una persona può del resto farsi rappresentare da un
terzo nel ritiro della sua corrispondenza (cfr. STCA del 5 dicembre 2002 nella
causa D.B., 38.2002.230 e riferimenti ivi citati).
Secondo l'articolo 41
LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua
colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla
cessazione dell'impedimento (cpv. 1). Se la restituzione del termine è
concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della
decisione (cpv. 2) (cfr. anche DTF 112 V 255).
4.
Nel caso in esame, dagli accertamenti esperiti presso la Posta emerge che la
decisione 17 febbraio 2004 contestata con l'opposizione qui in esame, inviata
per raccomandata, è stata recapitata alla ditta opponente in data 24 febbraio
2004. Considerato il termine di trenta giorni per interporre opposizione giusta
l'articolo 52 LPGA, lo stesso termine è venuto a scadere in data 25 marzo 2004,
per cui l'opposizione, consegnata all'ufficio postale il 26 marzo 2004 e pervenuta allo scrivente Ufficio in data 29
marzo 2004, appare tardiva e dunque irricevibile in ordine. I motivi
addotti dall'azienda in parola a giustificazione dell'inoltro tardivo
dell'opposizione non possono giustificare una restituzione dei termini
conformemente all'articolo 41 LPGA.
5.
A titolo abbondanziale, va osservato quanto segue per quanto riguarda il
merito della vertenza.
In una sentenza del
27 marzo 2000 nella causa D. SA (DTF 126 V 42 e segg.), il Tribunale federale
delle assicurazioni, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli
assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione
risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di
fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di
introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto
non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la
restituzione degli assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei
requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.
La nozione di
"causa grave" è quella contemplata dall'articolo 337 CO. Ai sensi del
predetto disposto di legge, per "causa grave" si intende, in
particolare, ogni circostanza che non permetta per ragione di buona fede di
esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. Ci si trova
confrontati con un motivo grave di disdetta allorquando una parte viola
gravemente gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro (ad esempio
comportamento delittuoso relativo ai rapporti di lavoro, lesione grave ai
diritti della personalità del dipendente, del datore di lavoro o dei colleghi
di lavoro; Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2a edizione, Friborgo 1996, pag. 227;
DTF 126 V 42 consid. 3). Non costituiscono invece "causa grave" ai
sensi dell'articolo 337 cpv. 2 CO segnatamente le assenze temporanee e non
autorizzate dal posto di lavoro, l'alcolismo e il mancato rispetto dell'orario
di lavoro (Brunner/Bühler/Waeber,
op. cit., pag. 228). Non sono per contro accettabili motivi economici.
Nella presente
fattispecie, si osserva come l'opponente ha posto anticipatamente fine al rapporto
di lavoro per un motivo prettamente economico, per cui non potrebbe essere
considerato una "causa grave" ai sensi dell'articolo 337 CO. Ammesso
ma non concesso che l'opposizione in esame non fosse tardiva, la stessa non
potrebbe in ogni modo essere accolta, dunque, già per la ragione appena
esposta." (Doc. 10)
1.4. La società
ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione davanti al TCA, e si è
così espressa:
"
(...)
1. Nel
mese di gennaio 2003, richiesta è stata fatta dalla nostra ditta presso
l'Ufficio di Collocamento (ORP) di __________, e più particolarmente alla Signora __________, responsabile dell'Ufficio
di fornirci delle informazioni riguardanti la possibilità di ottenere degli
assegni per periodo d'introduzione (API) per il Signor __________.
Secondo indicazioni
forniteci dall’ORP di __________ e dopo aver preso contatto con l'Ufficio di
Collocamento (URC) di __________ e particolarmente con il Signor __________, la
nostra ditta ha ottenuto l'accettazione degli API per il Signor __________.
2.
Con lettera del 7 febbraio 2003, la nostra ditta ha trasmesso al signor __________
il formulario «Attestato del datore di lavoro relativo al periodo
d'introduzione» regolarmente
compilato e firmato. (Allegato 1)
3.
In data 11.02.2003 l'URC ha fatto pervenire alla nostra ditta la decisione
relativa agli assegni per il periodo di introduzione (API) con l'indicazione
degli importi versati da parte della cassa disoccupazione. (Allegato 2)
4.
Con lettera del 27 agosto 2003, con termine legale al 30 settembre 2003, la
nostra ditta ha messo un termine al contratto di lavoro del Signor __________.
(Allegato 3)
5.
In data 10 dicembre 2003 (emessa il 4.12.2003) abbiamo ricevuto una lettera
da parte dell'ufficio Giuridico dell'Ufficio di collocamento, riguardante una segnalazione di presunto
abuso per la percezione degli API del signor __________. (Allegato 4 )
6.
Con scritto del 19 dicembre 2003 risposta à stata data alla lettera ricevuta
dall'Ufficio Giuridico, soffermandosi più particolarmente sui punti seguenti della nostra lettera:
« Très
rapidement, nous avons constaté son manque d'intérêt et de
motivation, mais nous avons toutefois décidé de le «coacher» plus en avant.
Malgré tous les
efforts entrepris par l'ensemble du staff de l'entreprise, aucune amélioration
n'à été constatée.
De plus __________ __________
a, durant cette période, demandé trois jours de congé afin d'effectuer, à notre insu, un stage auprès d'un autre
employeur, à __________, ville où il a déclaré vouloir s'installer, confirmant
ainsi son désintêrét pour RI 1. » (Allegato 5).
7.
In data 17 febbraio 2004, la nostra ditta ha ricevuto la decisione da parte
dell'ufficio giuridico nella quale é richiesta la restituzione degli assegni
ricevuti.
La richiesta di
rimborso é motivata dal fatto di non aver rispettato i termini di disdetta di
tre mesi dopo la fine del periodo d'introduzione. (Allegato 6 ).
8.
Con scritto del 18 Marzo 2004, la nostra ditta ha fatto opposizione alla
decisione di restituzione inviata dall'ufficio giuridico in data 17 febbraio
2004 menzionando il punto seguente "I documenti che ho ricevuto erano
in lingua italiana, li ho firmati tranquillamente. La documentazione che avevo
ricevuto per l'API dall'Ufficio di collocamento di __________ era in francese e
stipulava che la disdetta del rapporto di lavoro
poteva intervenire dopo un mese dalla fine degli
API".
Il documento redatto
in lingua francese faceva riferimento all'articolo 335c CO, nel quale è
precisato che il termine di disdetta é di un mese durante il primo anno di
servizio. (Allegato 7)
9.
Con scritto del 30 Marzo 2004 il servizio Giuridico dell’URC ha comunicato
alla nostra ditta l'irricevibilità della nostra opposizione in quanto arrivata
oltre i termini stabiliti. (Allegato 8)
10.
Il 2
aprile 2004 risposta è stata data alla lettera inviata il 30 marzo 2004
motivando il ritardo con il fatto di aver dovuto richiedere a una persona
esterna la redazione dell'opposizione in lingua italiana e con il fatto di
essere stato assente per affari. (Allegato 9)
11. Con
scritto dell’8 luglio 2004 l'ufficio giuridico dell’URC conferma che
l'opposizione è irricevibile in quanto tardiva. (Allegato 10)
CONCLUSIONI
In conclusione, la presente ditta chiede al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di accettare
-
L'opposizione alla richiesta di rimborso degli API
ricevuti per il signor __________ è accolta, in quanto nessun abuso è stato
fatto dalla nostra ditta. Essa ha applicato in buona fede tutte le direttive comunicatele
dall'Ufficio di Collocamento (ORP) del domicilio della ditta (__________)
inerenti ai termini di disdetta del contratto, basandosi sull'articolo 335c del
CO. Articolo stipulato in ogni contratto di lavoro.
- Di mettere la ditta al beneficio del
fatto che l'insieme della documentazione redatta in lingua italiana, la quale
risposta è stata richiesta in lingua italiana ha provocato cattive
interpretazioni e ritardi nelle risposte.
-
Di prendere in considerazione il fatto che la nostra
ditta ha svolto un compito sociale nel dare al Signor __________ la possibilità
dopo anni di disoccupazione motivata dalla mancanza di esperienza (vedi punto 3
« periodo Introduzione » allegato 1) di avere un primo impiego ed aver così contribuito
a reintegrarlo nel mondo attivo del lavoro.
Grazie a questa prima
esperienza il signor __________ ha potuto trovare un impiego presso il
dipartimento multimedia dell'Ospedale
Universitario Cantonale (__________).
- Di prendere in considerazione il fatto che malgrado l'importo API
ricevuto di Frs. 7'430.95 per il periodo da febbraio a giugno 2004, il costo
sopportato dalla ditta per l'integrazione nel mondo del lavoro del Signor __________
è stato dell'ordine di Fr. 18'795.30 netto, al quale vanno aggiunte le spese
sociali." (Doc. I)
1.5. La Sezione
del lavoro, nella sua risposta di causa dell’8 settembre 2004, ha postulato la
reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Pendente
causa il TCA ha chiesto alla Sezione del lavoro di inviare la busta originale
nella quale era contenuta l’opposizione inoltrata dalla società contro la
decisione dell’amministrazione (cfr. doc. V).
In data 1° dicembre 2004 l’amministrazione ha
inviato al TCA quanto richiesto (cfr. doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LADI.
Al
riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via
di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr.
SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa
K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20
marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360
consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto
si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per
quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle
assicurazioni sociali sono determinanti i disposti in vigore al momento in cui
si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1
consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR
2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Di
conseguenza nel caso in esame, visto che la fattispecie si riferisce al periodo
a decorrere dal 1° febbraio 2003, sono applicabili anche le disposizioni di
diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, eventualmente
pertinenti.
2.3. Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA ("osservanza dei termini"), le richieste
scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a
un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la
parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).
Fatti
I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio
incluso (cpv. 4).
2.4. Nella
presente evenienza, con decisione formale datata 17 febbraio 2004, la Sezione
del lavoro ha ritenuto che i presupposti per la concessione degli assegni per
il periodo di introduzione (API) a favore di __________ non erano adempiuti,
motivo per il quale gli assegni già versati alla società RI 1 dovevano essere chiesti
in restituzione (cfr. doc. 6).
L'opposizione
inoltrata dalla citata società, datata 18 marzo 2004, è stata considerata
tardiva dall'amministrazione con decisione su opposizione dell’8 luglio 2004
(cfr. consid. 1.3.; doc. 10).
La
società ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TCA.
Oggetto
della presente lite è pertanto la questione a sapere se l'opposizione
interposta dalla società contro la decisione di restituzione degli assegni per
il periodo di introduzione (API) datata 18 marzo 2003 è tempestiva o meno.
Un invio
raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito
di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella
postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui
avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,
che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo
periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non
modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del
13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con
riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra
2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e dell'edizione del gennaio 2004).
Questa
finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto
debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,
l'intimazione di un atto.
Pertanto
chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo
che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando
correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31
consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132
consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 9 agosto
2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H
338/00).
Secondo
costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto
notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139 consid. 1, pag. 142-144).
Nel caso
in esame dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata
dall'amministrazione risulta che la decisione formale emessa dalla Sezione del
lavoro il 17 febbraio 2004 è stata inviata alla società per raccomandata in
data 23 febbraio 2004 ed è stata recapitata il 24 febbraio 2004 a __________,
dove è sita la società (cfr. doc. 3 e allegati 3a e 3b). Essa è dunque stata
notificata all'insorgente correttamente.
Il
termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è, perciò, iniziato a decorrere
il 25 febbraio 2004 ed è scaduto giovedì 25 marzo 2004.
Entro
questa data, quindi, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l'opposizione alla
Sezione del lavoro o a un ufficio postale svizzero (cfr. consid. 2.3.).
2.5. Secondo
costante giurisprudenza e dottrina, l'onere della prova della tempestività
dell'invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 I b 359 consid. 2; E. Catenazzi,
Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 64ss).
Se il
ricorrente non è in grado di fornire la ricevuta comprovante la tempestiva consegna
dell'invio all'ufficio postale, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche
(cfr. E. Catenazzi, op. cit. pag. 67; sentenza CDT 29 maggio 1992 in re C.J.).
In una
sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG il Tribunale federale delle
assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta
spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della
presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei
diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi se l'amministrazione
ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la
prova delle proprie affermazioni.
La
semplice dichiarazione secondo cui è molto poco probabile che l'invio sia stato
perso nella cancelleria dell'amministrazione non è tuttavia sufficiente (cfr.
ZAK 1985 pag. 130; DLA 1993-1994 pag. 154).
Infine,
in una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000
pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze
della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel
senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in
generale di stabilire se la comunicazione (nella fattispecie: l’opposizione)
sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia
dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata
effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto
può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la
mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami.
Nella
presente fattispecie l'opposizione, sebbene datata 18 marzo 2004, è stata
inviata per posta prioritaria (posta A) alla Sezione del lavoro soltanto il 26
marzo 2004, come emerge dal timbro postale apposto sul francobollo della
lettera originale di invio (cfr. originale della busta d’invio, doc. 14,
allegata al doc. VI).
Come
appena visto, nel caso di specie spettava alla società dimostrare di aver
effettivamente spedito all'amministrazione l’opposizione entro il 25 marzo 2004
(ultimo giorno del termine di 30 giorni per inoltrare validamente opposizione).
Poiché la
società ricorrente non ha saputo comprovare di avere spedito l’opposizione
citata tramite lettera raccomandata, né è stata in grado di fornire nessuna
ricevuta dell'ufficio postale comprovante l'invio tramite lettera semplice il
25 marzo 2004, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche.
Pertanto,
visto il timbro postale del 26 marzo 2004 apposto sul francobollo della busta,
originale, tramite la quale la società ha inoltrato opposizione, il TCA deve
concludere che la stessa è tardiva.
2.6. Occorre ora
esaminare se la ditta ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi
dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni
dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine
per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,
consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.
128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque
essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere
essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave
malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta
quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un
impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato
impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò
essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti
di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,
Considerandi
DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K
34/03).
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,
l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione
di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C
366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.
17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,
consid. 4, pag. 216).
Il TFA,
in una sentenza del 22 settembre 1986 nella causa B., pubblicata in DTF 112 V
255, riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo
di restituzione del termine, ha osservato:
"
2.
- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt
werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis
abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall
des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte
Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung
mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn
der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann
(BGE
110.
Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer
obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes,
zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE
1969.
S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL,
Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass
der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln
oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen
(EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung
gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten
60jährigen Versicherten (in BGE
102.
V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils __________ vom 14. September
1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen
massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und
daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde
zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung
hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht
die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes
bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und
dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen
wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter
mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten
vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den
Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen
zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann
die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn
die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni
vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S.
273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege,
1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten
Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung
eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist,
weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift
erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149
f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff
vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist
es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen
oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen
ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage
sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen
die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)."
In una sentenza del 2 luglio 2003, nella causa
D., K 34/03, l'Alta Corte ha ancora osservato:
"
(…)
Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35
cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere
accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza
sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve
indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è
cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso,
l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere
straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui
occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri
restrittivi,
secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG,
per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire
oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva
dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i
riferimenti ivi citati),
la giurisprudenza federale ammette in particolare
che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un
impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG,
non basta però che l'interessato medesimo sia
stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a
ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli
atti di procedura necessari,
non appena sia oggettivamente e soggettivamente
esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un
terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa
ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con
riferimenti),
in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta
di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia
cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le
condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare
una terza persona di agire in sua vece,
non sono quindi dati i presupposti stabiliti
dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e
l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (…)"
A mente
del TCA tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto
dell'art. 41 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene
citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).
2.7
Nel caso di
specie va rilevato che la società ricorrente non ha formulato un'esplicita
richiesta di restituzione del termine legale per inoltrare l'opposizione entro
dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.
Agli atti
risulta, infatti, soltanto uno scritto della società ricorrente del 2 aprile
2004, in cui, presentando le proprie osservazioni alla comunicazione della
Sezione del lavoro secondo cui l'opposizione datata 18 marzo 2004, ma ricevuta
dall’amministrazione in data 29 marzo 2004, appariva tardiva (cfr. doc. 8), ha
precisato:
"
Vs. Opposizione 18/29 marzo 2004
Egr. Signori,
Ho appena letto la vostra corrispondenza del 30
marzo 2004 e mi permetto di formulare un’osservazione riguardante la mia
opposizione: ho dovuto chiedere ad una persona esterna alla mia società di
scrivere in italiano la mia opposizione e questo ha preso più tempo del
previsto.
D'altronde ero assente per affari e quando sono
tornato dal mio viaggio ho subito mandato la mia lettera di opposizione, lo
ammetto con un po' di ritardo.
Questo purtroppo è avvenuto per il fatto che sono
dovuto andare in viaggio per lavoro, dunque per circostanze indipendenti dalla
mia volontà.
Vi prego dunque di considerare la mia opposizione
come ricevibile." (Doc. 9)
In ogni
caso, anche considerando tale lettera quale istanza di restituzione, la stessa
andrebbe respinta.
Nella
lettera citata, infatti, il socio gerente della società, signor __________, ha
ammesso di avere inviato la propria opposizione alla decisione
dell’amministrazione “con un po’ di ritardo” (cfr. doc. 2). Egli ha però
giustificato tale suo comportamento con il fatto di avere dovuto affidare ad
una persona esterna alla sua società il compito di tradurre in italiano
l’opposizione da lui redatta in lingua francese, traduzione che “ha richiesto
più tempo del previsto” (cfr. doc. 2). Il signor __________ ha poi rilevato di
essere stato assente per lavoro e di avere subito provveduto ad inviare
l’opposizione, nella traduzione in lingua italiana, appena rientrato dal suo
viaggio di lavoro (cfr. doc. 2).
Il socio
gerente della società, ha quindi redatto l’opposizione, in lingua francese,
entro il termine di 30 giorni concesso dalla legge. A mente del TCA egli
avrebbe potuto inviarla tempestivamente all’amministrazione, provvedendo poi in
un secondo momento ad inviare la traduzione della stessa in lingua italiana.
Va
infatti rilevato che dalla documentazione presente all’incarto, emerge che, in
precedenza, alla richiesta del 4 dicembre 2003 inviata dalla Sezione del lavoro
di formulare entro 10 giorni eventuali osservazioni scritte riguardo al
presunto abuso in tema di assegni API (cfr. doc. 9), il signor __________ aveva
risposto con scritto datato 19 dicembre 2003, redatto in lingua francese (cfr.
doc. 4a).
Inoltre, secondo
questo Tribunale, avendo il gerente della società affidato ad un terzo il
compito di tradurre in italiano l’opposizione da lui redatta in lingua francese
e ben sapendo sia che il termine per inoltrare opposizione è di 30 giorni
(nella decisione risultano infatti, nelle tre lingue nazionali, italiano,
francese e tedesco, l’indicazione dei rimedi giuridici, ovvero la possibilità
di inoltrare opposizione presso la Sezione del lavoro nel termine di 30 giorni
dalla notificazione, cfr. doc. 6), sia che avrebbe dovuto assentarsi per lavoro
durante parte di tale periodo, avrebbe potuto organizzarsi in maniera tale che
un terzo potesse provvedere all’invio dell’opposizione in sua vece entro il
termine legale (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Di
conseguenza, alla luce della giurisprudenza ricordata e considerato che nel
caso di specie non sono dati i presupposti per riconoscere l’esistenza di un
impedimento non colposo o per ritenere che l’insorgente non fosse in grado nemmeno
di conferire un mandato di rappresentanza a terzi, va ritenuto che, in casu,
l'inoltro tardivo dell'opposizione non è scusabile.
Non sono quindi
dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire
il termine per interporre opposizione contro la decisione formale del 17
febbraio 2004.
Pertanto,
visto che l'opposizione datata 18 marzo 2004, ma ricevuta dall’amministrazione
solo in data 29 marzo 2004 in quanto messa alla posta il 26 marzo 2004 (invio
per posta A), è stata inoltrata tardivamente, la decisione su opposizione
emessa dalla Sezione del lavoro l’8 luglio 2004 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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