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38.2004.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 ottobre 2004Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung,

San Gallo 1996, p. 291; STFA del 24 ottobre 2003 nella causa D., V 325/02).

Ora, nel

caso concreto, il termine relativo di 90 giorni ha iniziato a correre al più

tardi al termine del periodo di introduzione durante il quale il datore di

lavoro non avrebbe rispettato gli obblighi che si era assunto, per cui anche da

questo punto d vista la richiesta del 21 aprile 2004 sarebbe manifestamente

tardiva.

2.3. Secondo

l'art. 95 cpv. 1 LADI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002, la

Cassa deve esigere la restituzione delle prestazioni dell'assicurazione contro

la disoccupazione alle quali il beneficiario non ha diritto.

L'art. 95

cpv. 4, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che il

diritto di ripetizione si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio

di pagamento ne ha avuto conoscenza, il più tardi però in cinque anni dopo il

pagamento della prestazione. Se il diritto di ripetizione risulta da un reato

per il quale il diritto penale prevede un termine di prestazione più lungo,

quest'ultimo è determinante.

L'art. 95

cpv. 1 LADI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, stabilisce che la

domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di

cui all'articolo 55.

Secondo

l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'art. 25

cpv. 2 LPGA stabilisce che il diritto di esigere la restituzione si estingue

dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è

determinante.

In una

sentenza pubblicata in DTF 130 V 318 il TFA ha precisato che la questione a

sapere se l'art. 25 LPGA è applicabile quando la decisione su opposizione viene

emessa dopo l'entrata in vigore della LPGA, ma concerne prestazioni assegnate

prima dal 1° gennaio 2003 non riveste un'importanza decisiva nella misura in

cui i principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA emanano

dall'ordinamento e dalla giurisprudenza precedenti (cfr., in particolare: DTF

130 V 320:

"

Comme par le passé, I'obligation de restituer

suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de

l'art. 47 al. 1 LAVS ou de l'art. 95 LACI (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23

consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et les arrêts ci­tés) que

soient remplies les conditions d'une reconsidération ou dune révision

procédurale de la décision - formelle ou non - par la­quelle les prestations en

cause ont été allouées, (KIESER, op.

cit., n. 2 ss ad art. 25; THOMAS LOCHER, Grundriss

des Sozialversicherungs­rechts, 3ème édition, Berne 2003, p. 279 sv.

ch. 9; IMHOF/ZÜND, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in: RSAS 2003 p. 304 sv.

[à propos de l'art. 95 LACI]; JÜRG BRECHBÜHL,

Umsetzung des ATSG auf Verordnungsebene/Verordnung zum Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts, in: SCHAFFHAUSER/KIESER

[éd.], Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts [ATSG], Saint-Gall 2003, p.

208).").

In una sentenza del 4 giugno 2004 nella causa L. (H 6/04) l'Alta

Corte ha comunque precisato quanto segue:

"

(…)

2.1 Mentre per quanto attiene alle disposizioni

formali della LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo

di accertare l'assenza di una normativa specifica che regola la questione

intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio

generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano

immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 3.2), una tale regolamentazione

transitoria è (parzialmente) riscontrabile per le disposizioni materiali della

LPGA. Giusta l'art. 82 cpv. 1 prima frase LPGA, infatti, le disposizioni

materiali di tale legge non sono applicabili alle prestazioni correnti e alle

esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. Si tratta di esaminare più

da vicino il senso di questa normativa.

2.1.1 La legge è da interpretare in primo luogo

procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non

sia pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di

appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora

conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del

legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più

interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la

vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi

d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito,

nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che

essa assume nel suo contesto (DTF 129 II 118 consid. 3.1, 356 consid. 3.3, 129

V 103 consid. 3.2, 263 consid. 5.1, 284 consid. 4.2 e riferimenti).

2.1.2 Ora, il tenore letterale del disposto in

esame - che si presta così a più possibili interpretazioni e necessita di una

più approfondita analisi - non fornisce una risposta chiara ed esplicita sul

senso da attribuire alla norma nel caso in cui, come in concreto, si deve

statuire su prestazioni che non erano ancora state fissate all'entrata in

vigore della LPGA. Peraltro, nemmeno dai lavori preparatori emergono

indicazioni decisive per rispondere al quesito. La regolamentazione in oggetto

non ha infatti dato luogo a discussioni di principio e il testo di legge è

stato adottato dal legislatore con la sola osservazione che la parte generale,

per principio, è applicabile unicamente ai rapporti giuridici che insorgono

dopo la sua entrata in vigore (parere del Consiglio federale pubblicato in FF

1991 II 261). Il senso della norma può allora essere ricavato dal contesto

generale in cui la normativa transitoria è inserita.

2.1.3 Stando all'opinione espressa da Ueli Kieser

(ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 4 segg. all'art. 82),

indipendentemente dalla circostanza che lo stato di fatto che dev'essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si sia realizzato

- anche completamente - prima di tale data, il criterio di collegamento per

l'applicazione del nuovo diritto sarebbe determinato dal momento di emanazione

della decisione regolante uno specifico rapporto giuridico. Per detto autore,

l'art. 82 cpv. 1 LPGA seguirebbe infatti per analogia la disciplina transitoria

già conosciuta dall'assicurazione militare, nel cui ambito il momento della

decisione è per l'appunto stato ritenuto determinante per la definizione di

tale questione e dove l'art. 109 LAM stabilisce espressamente che i casi

assicurativi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente

legge sono trattati secondo il nuovo diritto nelle parti che non sono ancora

state riconosciute o che non sono ancora state oggetto di una decisione (cfr.

pure Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung

[MVG], Berna 2000, no. 4 all'art. 109). Per ovviare ai problemi di

retroattività legati a una simile soluzione, sempre Kieser propone che nei casi

in cui - come in questo presente - la decisione viene resa solo posteriormente

all'entrata in vigore della legge, gli effetti della nuova legge vengano fatti

decorrere soltanto a partire dalla sua entrata in vigore (op. cit., no. 6

all'art. 82).

2.2 In realtà, la norma transitoria di cui

all'art. 82 cpv. 1 LPGA regola le situazioni di diritto intertemporale soltanto

in maniera molto frammentaria, limitandosi a scartare dal campo applicativo

Considerandi

materiale della legge le prestazioni correnti e le esigenze fissate prima della

sua entrata in vigore. Per "prestazioni", occorre intendere quelle

che hanno fatto l'oggetto di decisioni cresciute in giudicato, non potendo per

contro ritenere correnti quelle altre sulle quali non è stato ancora statuito

in maniera definitiva. A ben vedere, non si può pertanto dedurre a contrario

dall'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante

per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione

a prestazioni che - come nel caso di specie - non sono ancora state fissate

alla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2003. Prova ne è che anche la seconda

frase dell'art. 82 cpv. 1 LPGA, che pur sancisce - a determinate condizioni -

l'applicabilità delle nuove disposizioni materiali e l'adattamento all'art. 21

cpv. 1 e 2 LPGA in caso di riesame delle rendite d'invalidità o per superstiti

ridotte o rifiutate - con decisione cresciuta in giudicato - in seguito a colpa

dell'assicurato, si limita a stabilire un'eccezione al principio posto nella

prima frase, prendendo in considerazione unicamente le situazioni ivi regolate.

2.3

Eccezion fatta per le fattispecie specifiche

contemplate dalla disposizione transitoria, per il resto occorre di conseguenza

rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale

che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali,

l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

129.

V 4 consid. 1.2 con riferimento).

2.4

Oltre a non essere contraria all'intenzione

del legislatore di applicare le nuove disposizioni ai rapporti giuridici che

insorgono dopo l'entrata in vigore della LPGA (cfr. consid. 2.1.2) - un

rapporto giuridico predefinito dall'ordinamento legale potendo essere,

soprattutto in assenza di un potere di apprezzamento dell'assicuratore, come in

casu, materialmente preesistente a una decisione formale emessa solo dopo il 1°

gennaio 2003 (così, implicitamente, anche Alfred Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht,

vol. I, pag. 457, nota 998) -, tale soluzione presenta il chiaro vantaggio di armonizzare,

in assenza di seri motivi che impongano un trattamento differenziato, la

regolamentazione intertemporale per l'ALC e la LPGA. Infine, se anche è vero

che la soluzione proposta da Kieser non è del tutto estranea all'ordinamento in

materia di assicurazioni sociali (cfr. appunto l'art. 109 LAM), a differenza

della regolamentazione in ambito di assicurazione militare, che stabilisce

espressamente l'applicabilità del nuovo diritto ai casi assicurativi ancora

pendenti al momento della sua entrata in vigore che non sono ancora stati

oggetto di una decisione, l'art. 82 cpv. 1 prima frase LPGA non disciplina

queste situazioni.

2.5

In precisazione di quanto statuito da questo

Tribunale per le richieste evase amministrativamente prima del 1° gennaio 2003 (cfr.

appunto la giurisprudenza resa in DTF 129 V 4 consid. 1.2), si può pertanto

concludere che le disposizioni materiali della LPGA non sono (nemmeno)

applicabili alle prestazioni che vengono fissate soltanto dopo l'entrata della

LPGA se si riferiscono ad uno stato di fatto giuridicamente determinante già

completamente realizzatosi precedentemente a tale data, come si avvera nella

presente vertenza per il diritto alla prestazione in capitale assegnata a

L.________, i cui presupposti fattuali si sono tutti realizzati prima del 1°

gennaio 2003 (in merito all'eventuale diritto ad interessi di mora cfr. per

contro il consid. 6). Nella misura in cui questo Tribunale, in altre

paragonabili vertenze, ha applicato criteri di valutazione diversi (così in

particolare le sentenze dell'11 novembre 2003 in re G., I 457/03, consid. 1, e

del 2 settembre 2003 in re K., C 121/03, consid. 1.2), questi ultimi vanno

disattesi e non possono più essere mantenuti. (…)"

In

un'altra sentenza del 27 agosto 2004 nella causa B. (I 670/03) il TFA si è così

espresso:

"

(…)

1.2

Im noch nicht in der Amtlichen Sammlung

veröffentlichen Urteil L. vom 4. Juni 2004 (H 6/04) hat das Eidgenössische

Versicherungsgericht erkannt, dass sich aus der Übergangsbestimmung des Art. 82

Abs. 1 ATSG, mit Ausnahme der darin speziell geregelten Sachverhalte, keine

allgemein gültigen intertemporalrechtlichen Schlüsse ziehen lassen. Art. 82

Abs. 1 ATSG hat nur eine beschränkte Tragweite und will lediglich Fälle von der

Anwendbarkeit des neuen Gesetzes ausnehmen, in welchen über die Rechte und

Pflichten vor dem 1. Januar 2003 rechtskräftig verfügt worden ist (" ...

bei seinem Inkrafttreten laufenden Leistungen und festgesetzten Forderungen

..." [Satz 1: Regel]); dies vorbehältlich der Anpassung von rechtskräftig

verfügten Leistungskürzungen an Art. 21 ATSG mit Wirkung ab 1. Januar 2003 (Satz 2: Ausnahme). Insbesondere

lässt sich daraus somit nicht ableiten, dass der Zeitpunkt des Erlasses der

Verfügung oder - bei Durchführung des Einspracheverfahrens - des Einspracheentscheides

für die Anwendung der materiellen Normen des neuen Gesetzes in Bezug auf

Leistungen, welche bei dessen In-Kraft-Treten (1. Januar

2003) noch nicht rechtskräftig festgelegt worden sind, massgebend ist. Vielmehr muss diesbezüglich - von den in Art. 82 Abs. 1 ATSG

spezifisch normierten Tatbeständen abgesehen - von den allgemeinen Regeln

ausgegangen werden, welche im Bereich des Übergangsrechts entwickelt worden

sind. Danach sind in zeitlicher Hinsicht - auch bei einer Änderung der

gesetzlichen Grundlage - grundsätzlich diejenigen Rechtssätze relevant, die bei

der Verwirklichung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhaltes in Geltung

standen (BGE 129 V 4 Erw. 1.2, 169 Erw. 1, 356 Erw. 1, je mit Hinweisen). An

diesem Ergebnis vermag der Umstand, dass im erwähnten Urteil L. vom 4. Juni

2004.

nicht, wie im vorliegenden Fall, über Dauerleistungen, sondern über den

Anspruch auf Verzugszinsen gestützt auf eine im Jahr 2001 fällig gewordene,

aber erst 2003 ausbezahlte einmalige Pauschalentschädigung zu befinden war,

nichts zu ändern. Die zuvor dargelegte Lösung stellt zufolge ihres allgemein

gültigen Bedeutungsgehaltes einen für alle Rechtsverhältnisse - und somit auch

für Dauerleistungen - geltenden intertemporalrechtlichen Grundsatz auf (noch

nicht in der Amtlichen Sammlung veröffentlichtes Urteil M. vom 5. Juli 2004 [I 690/03]). (…)"

Infine,

in una sentenza del 1° settembre 2004 l'Alta Corte ha rilevato:

"

(…)

3.1

La loi fédérale sur la partie générale du droit

des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier

2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine

de l'assurance-invalidité. Comme l'art. 82 al. 1 LPGA est sans incidence dans

la présente affaire, il convient de se référer aux principes généraux en matière

de droit intertemporel selon lesquels on applique, en cas de changement de règles

de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait

qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF

127.

V 467 consid. 1). Dans le cas d'espèce, l'état de fait juridiquement déterminant

dont dépend le droit éventuel à une rente d'invalidité s'est réalisé partiellement

avant et partiellement après l'entrée en vigueur de la LPGA, l'intimé ayant par

une décision sur opposition du 24 juin 2003 rejeté une demande de prestations présentée

le 9 juillet 2002. L'examen des conditions matérielles du droit à la prestation

intervient d'après l'ancien droit pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre

2002, et selon la LPGA pour la période du 1er janvier au 24 juin 2003 (arrêt L.

du 4 juin 2004 [H 6/04], destiné à la publication). (…)"

Nella

presente fattispecie, che si riferisce a fatti realizzatisi nel 1997, non è

dunque applicabile il nuovo art. 95 cpv. 1 LADI in relazione con l'art. 25

LPGA.

2.4

In una

sentenza pubblicata in RDAT I-2003 pag. 337 il TCA ha esaminato la questione

relativa alla restituzione di assegni per il periodo di introduzione.

Questo

Tribunale ha in particolare stabilito che qualora un assicurato in

possesso del diploma di impiegato di commer­cio, contrariamente a quanto figura

sul formulario inviato all'ammini­strazione dal datore di lavoro e dal

medesimo, non venga introdotto co­me dichiarante doganale, bensì come aiuto

dichiarante, autista, fattori­no, il datore di lavoro deve restituire gli

assegni per il periodo di intro­duzione percepiti. Si tratta infatti di un

semplice inserimento, tipico di ogni nuovo lavoro, per cui non è dato il

diritto ad assegni per il periodo di introduzione.

La restituzione si

giustifica tanto più se il datore di lavoro non ha stilato un piano di

formazione, se il contratto di impiego prevede un periodo di prova superiore a

un mese e se il contratto viene sciolto durante il perio­do di introduzione

senza che il datore di lavoro faccia valere motivi gravi e senza avere

previamente interpellato l'URC.

2.5

Nella

presente fattispecie, a mente del TCA, le accuse formulate dall'assicurato nei

confronti del datore di lavoro presso il quale ha svolto il periodo di

introduzione meritano di essere approfondite dall'autorità che ha emesso la

decisione nel 1997.

Dopo

avere sentito personalmente l'assicurato, l'URC di __________ sarà così in

grado di stabilire se realmente il datore di lavoro in questione non ha

rispettato le condizioni poste alla base del riconoscimento di assegni per il

periodo di introduzione.

Se il

datore di lavoro non avesse rispettato tali condizioni, l'URC dovrà ancora

valutare se esistono gli estremi per l'applicazione di un periodo di perenzione

più lungo rispetto a quello di cinque anni (art. 95 cpv. 4 LADI seconda frase)

ed agire di conseguenza.

In tale

contesto e con riferimento alla risposta di causa (cfr. consid. 1.4, punto 7)

il TCA segnala che la Cassa di disoccupazione __________ in data 23 giugno 2004

ha affermato di avere effettuato i versamenti alla ditta in questione nel

periodo dal 1.4.1997 al 30.9.1997 (cfr. Doc. VIII, inc. 38.2004.47).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é irricevibile.

2.- Gli atti

sono trasmessi all'URC di __________ per ulteriori accertamenti ai sensi del

consid. 2.3.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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