38.2004.60
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25 ottobre 2004Italiano26 min
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Numero d'incarto:
38.2004.60
Data decisione, Autorità:
25.10.2004, TCA
Titolo:
ricorso tardivo contro una decisione di assegni di introduzione di 7 anni prima.Né può essere considerato una domanda di revisione della decisione (termine di 90 giorni spirato).Atti trasmessi all'URC per esaminare le condizioni della restituzione e se il periodo di perenzione è più lungo di 5 anni
ASSEGNO PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
REVISIONE DI DECISIONI AMMINISTRATIVE
art. 95 cpv. 1 LADI
art. 95v cpv. 1 LADI
art. 95v cpv. 4 LADI
art. 103 cpv. 3 LADI
art. 25 LPGA
art. 67 cpv. 1 PA
art. 67 cpv. 2 PA
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.60
DC/sc
Lugano
25 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2004 di
RI 1
contro
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 21
aprile 2004 RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
Egregi signori,
dopo 7 anni ho il piacere di informarvi che in
fattispecie nel periodo di introduzione tra il 1.07.1997 il 30.09.1997 il
signor __________ oltre a non aver portato a termine il contratto di
formazione, non hanno neanche pagato i 3 mesi di stipendio a me dovuti, nella
fattispecie di questo caso reputo per mia considerazione personale questi
signori persone truffaldine e disoneste
Allegati: - contratto di formazione;
- ev. contratto della __________.
Cordiali saluti.
RI 1
P.S.: - Ho taciuto fino ad ora per paura di
ripercussioni." (Doc. I)
1.2. Il 16 giugno
2004 l'assicurato ha così completato il proprio ricorso:
"a) intendo ricorrente contro la decisione per l'introduzione
prevista quale meccanico di macchine agricole e la domanda di assegni per il
periodo di introduzione;
Vedi documento 1 e documento 2.
Allegati: - copie documenti
- trascrizione leggi codice delle obbligazioni
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
b) Nel periodo di introduzione quale meccanico di macchine agricole
tra il 1.4.1997 ed il 30.9.1997 ero stato assunto dalla __________ di __________.
Il
periodo di introduzione mi era stato assegnato, poiché ero arrivato alla fine
del termine quadro a me concesso. Dopo aver lavorato per questi datori di
lavoro, dopo poco tempo e su indicazione e consiglio dei miei genitori (viste
le mie preoccupazioni) avevo fatto presente al mio collocatore in sede
all'ufficio di collocamento in quel periodo, che in quell'azienda era
impossibile lavorare e farmi fare un periodo di introduzione, perché non vi
erano sufficienti attrezzature per poter apprendere questa nuova professione
(art. 327 par. 1).
Il
mio collocatore mi ordinò di continuare nonostante questo, il mio periodo di
introduzione.
In
seguito dopo 3 mesi di lavoro, i miei ex datori di lavoro mi dissero che
l'attività non poteva più continuare (articoli 324 par. 1, art. 25 par. 1, 2,
art. 26 par. 1, 2).
Mi
fecero firmare dei fogli paga senza però (art. 27, art. 29 par. 1) farmi
percepire nessun salario e questo per 3 mesi (art. 319 par. 1, art. 323a par.
1, 2, art. 323b par. 3). In quel periodo io continuavo ugualmente a lavorare
(art. 152, art. 156) preso dalla felicità di poter finalmente dopo 2 anni di
disoccupazione esercitare la professione appresa (art. 28 par. 1, art. 29 par.
1, art. 30 par. 1, 2).
Mi
fecero anche firmare in seguito un foglio che presupponeva di aver rilevato
l'attività (art. 29 par. 1, art. 28 par. 1, 2, art. 27, art. 30 par. 1, 2) in
seguito sotto minaccia mi volevano obbligare a pagare i contributi AVS a loro
carico ed io non lo feci (art. 328 par. 1).
c) Io faccio ricorso, poiché in realtà non h appreso la professione
di meccanico di macchine agricole e neanche preso paga per 3 mesi.
Inoltre:
- la
ditta non ha rispettato gli obblighi vedi fattispecie e motivi 2° documento;
- neanche
l'introduzione prevista al punto 6 del 1° documento; (art. 327 par. 1, art. 328
par. 1, art. 26 par. 1, 2);
- neanche
la motivazione al punto 9 del 1° documento … dovrò seguire un periodo di
istruzione almeno pari a sei mesi; (art. 26 par. 1, 2, art. 28 par. 1, 2).
- neanche
il rispetto al pagamento del salario vedi codice delle obbligazioni; (art. 319
par. 1, art. 323a par. 1, 2, 3, art. 323b).
d) La mia conclusione è che se sono stati versati degli assegni per
il mio periodo di introduzione e per apprendere la professione di meccanico di
macchine agricole, perchè io non ho appreso tale professione? E perché non sono
stato pagato per 3 mensilità?
Desidero
soprattutto rendere attenti al rischio che questi periodi di introduzione
possono portare alla persona." (Doc. II)
1.3. Il 28 giugno
2004 l'assicurato ha fatto pervenire ulteriore documentazione, in particolare
la decisione N° 203013824 del 22 luglio 1997 con la quale l'URC di __________
ha accolto una domanda del 1° aprile 1997 relativa al versamento di assegni per
il periodo di introduzione presso la ditta __________ nel periodo dal 1° aprile
al 30 settembre 1997 (cfr. Doc. B1).
1.4. Nella sua
risposta del 25 agosto 2004 l'URC di __________ propone di respingere il
ricorso e rileva:
" (…)
Preso atto delle argomentazioni del ricorrente, sentito il parere
dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, lo scrivente ufficio osserva
quanto segue.
1. II 22.7.1997
I'URC ha emesso una decisione formale con cui ha accolto la domanda presentata
dall'assicurato tendente alla concessione di assegni di introduzione presso la
ditta __________ di __________, che si era impegnata ad introdurre l'assicurato
nell'attività di meccanico di veicoli agricoli, come risulta dalla Domanda
di assegni per il periodo d'introduzione e dall'Attestato del datore di lavoro
relativo al periodo d'introduzione (in seguito API) del 1.4.1997, nonché
dal contratto di lavoro del 2.4.1997. Gli API sono stati riconosciuti per il
periodo dal 1.4.1997 al 30.9.1997. II termine quadro di riscossione
dell'assicurato si estendeva dal 1.11.95 al 31.10.97.
2. Va rilevato
che dopo l'emissione della decisione in questione la pratica del signor RI 1 è
stata chiusa, in ragione dell'impiego a tempo pieno e di durata indeterminata
assunto presso la __________ di __________.
L'assicurato ha ripreso contatto con
I'URC solo nell'aprile di quest'anno, con l'apertura di un nuovo termine quadro
di riscossione dal 27.4.2004 al 26.4.2006. In precedenza nessuna comunicazione,
rispettivamente richiesta, relativa al versamento degli API a suo tempo concessi
è stata presentata all'URC.
3. In buona
sostanza l'assicurato lamenta - senza formulare chiaramente e quantificare
esplicitamente una richiesta pecuniaria - il mancato pagamento del salario tra
il luglio e il settembre 1997 da parte del datore di lavoro d'allora e che gli
assegni per il periodo d'introduzione sarebbero stata versati a torto. Infatti,
egli asserisce che il datore di lavoro non avrebbe rispettato le condizioni
poste alla base della concessione degli API (non avrebbe svolto l'introduzione
nella professione), avrebbe fatto sottoscrivere al ricorrente dei fogli paga
senza versare il salario, come pure "un foglio che presupponeva di avere
rilevato l'attività" e cercato di fare assumere all'assicurato l'onere del
pagamento dei contributi sociali (cfr. doc. I, II e III). II signor RI 1
asserisce pure di avere segnalato, dopo avere iniziato il periodo
d'introduzione, al proprio consulente del personale che presso l'azienda in
questione era impossibile lavorare e svolgere un periodo d'introduzione, perché
non vi erano sufficienti attrezzature. All'epoca il consulente avrebbe
confermato all'assicurato l'obbligo di portare a termine la misura accordata.
4. L'URC non
dispone più della documentazione relativa al termine quadro 1.11.95 -31.10.97, poiché,
conformemente alle direttive del seco (cfr. Prassi ML/AD 2000/3 Foglio 3 del
15.9.2000 - Conservazione dei fascicoli degli assicurati presso gli URC,
cfr. doc. 1.), la documentazione è stata distrutta trascorsi 3 anni dal ritiro
dell'iscrizione al collocamento. La valutazione delle allegazioni
dell'assicurato si fonda dunque sulla documentazione presentata dallo stesso o
eventualmente su quanto la Cassa di disoccupazione, che conserva la
documentazione contabile per un periodo più lungo (art. 125 OADI), potrà
produrre in futuro.
5. L'erogazione
degli API è regolata, in particolare, dagli art. 65 e 66 LADI, nonché dall'art.
90 DADI. L'API copre la differenza tra il salario effettivo e il salario
normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo d'introduzione,
tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 per cento del
salario normale (art. 66 cpv. 2 LADI). Gli API sono pagati per il tramite del
datore di lavoro insieme con la retribuzione pattuita. II datore di lavoro deve
versare i contributi usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del
lavoratore (art. 66 cpv. 4 LADI). II servizio cantonale, concretamente I'URC,
esamina l'adempimento presso il datore di lavoro delle condizioni necessarie
alla concessione degli assegni, mentre la cassa di disoccupazione provvede al
pagamento degli stessi al datore di lavoro, che li versa assieme al salario al
dipendente (cfr. art. 90 OADI). Per il caso in esame fa stato il testo di legge
in vigore al momento della concessione degli API, ossia nel luglio 1997. La
Legge sulla parte generali delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1.
gennaio 2003, in particolare Part. 24 LPGA, non risulta applicabile.
6. Considerato
il tempo trascorso dall'emanazione della decisione oggi contestata, oltre 7
anni, appare opportuno valutare se sussista ancora, ammesso e non concesso che
l'amministrazione sia a suo tempo venuta meno al suo obbligo di prestazione, un
diritto all'eventuale esecuzione della decisione 22.7.1997.
La legge speciale, la LADI, non fissa
alcun termine di perenzione dell'esercizio del diritto, diversamente al caso
delle indennità di disoccupazione (art. 20 LADI), riguardo ai provvedimenti
inerenti il mercato del lavoro. Vista l'assenza di disposizioni speciali si ritiene
che debbano trovare applicazione le regole generali concernenti la prescrizione
e la perenzione di pretese fondate sul diritto pubblico (cfr.
Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband zu Imbonden/Rhinow,
Base]/Frankfurt a.M 1990, pag. 96 e seg.).
Per prestazioni uniche è, di regola,
applicabile un termine decennale, mentre per prestazioni ricorrenti un termine
quinquennale. II Tribunale federale delle assicurazioni nel corso del 2001 ha,
in un caso concernente il pagamento di un'indennità unica per vedova, fissato
in dieci anni il termine di perenzione del diritto al pagamento di prestazioni
oggetto di una decisione cresciuta in giudicato (cfr. DTF 127 V 209 e seg.).
Diversamente, nel caso concreto,
trattandosi di una prestazione ricorrente (assegno API da versare durante 6
mesi), da percepire congiuntamente al salario dovuto dal datore di lavoro, si
ritiene debba essere applicabile un termine quinquennale di perenzione,
subordinatamente di prescrizione, e pertanto il ricorrente non possa più
esigere il versamento di alcuna prestazione in relazione alla decisione del
22.7.1997.
7. Inoltre,
sulla base della documentazione oggi a disposizione, l'URC non può aderire alla
richiesta del ricorrente. Infatti le gravi accuse mosse nei confronti
dell'allora datore di lavoro non trovano per il momento nessun riscontro, se
non nelle dichiarazioni del ricorrente stesso. Nessuna dichiarazione o presa di
posizione del signor __________ risulta agli atti. Pure assenti sono le
conferme di quanto effettivamente versato dalla cassa di disoccupazione alla __________
di __________. D'altra parte il ricorrente stesso afferma che avrebbe
sottoscritto dei fogli paga a quietanza del ricevimento del salario (documenti
non presenti agli atti) che tuttavia oggi contesta.
Considerato quanto precede si chiede a
questo lodevole Tribunale che il ricorso in oggetto venga respinto e la
decisione impugnata confermata." (Doc. V)
in
diritto
2.1. Secondo
l'art. 103 cpv. 3 LADI, in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie rilevante, un ricorso al TCA poteva essere introdotto entro 30
giorni dalla notificazione della decisione.
Questa
indicazione figura peraltro esplicitamente nel retro della decisione, prodotta
dallo stesso ricorrente (cfr. Doc. A2)
Nel caso
concreto l'assicurato ha contestato il 21 aprile 2004 una decisione dell'URC di
__________ del 22 luglio 1997, e quindi più di sette anni dopo.
Il
ricorso è dunque irricevibile in quanto manifestamente tardivo.
2.2. Nella presente
fattispecie non sono neppure dati i presupposti per considerare il ricorso
dell'assicurato come una domanda di revisione (da trasmettere
all'amministrazione) della citata decisione dell'URC di __________.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145 ss., il TFA ha stabilito che la
revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i
termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv.
1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi,
entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A.
Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in
Fatti
R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung,
San Gallo 1996, p. 291; STFA del 24 ottobre 2003 nella causa D., V 325/02).
Ora, nel
caso concreto, il termine relativo di 90 giorni ha iniziato a correre al più
tardi al termine del periodo di introduzione durante il quale il datore di
lavoro non avrebbe rispettato gli obblighi che si era assunto, per cui anche da
questo punto d vista la richiesta del 21 aprile 2004 sarebbe manifestamente
tardiva.
2.3. Secondo
l'art. 95 cpv. 1 LADI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002, la
Cassa deve esigere la restituzione delle prestazioni dell'assicurazione contro
la disoccupazione alle quali il beneficiario non ha diritto.
L'art. 95
cpv. 4, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che il
diritto di ripetizione si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio
di pagamento ne ha avuto conoscenza, il più tardi però in cinque anni dopo il
pagamento della prestazione. Se il diritto di ripetizione risulta da un reato
per il quale il diritto penale prevede un termine di prestazione più lungo,
quest'ultimo è determinante.
L'art. 95
cpv. 1 LADI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, stabilisce che la
domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di
cui all'articolo 55.
Secondo
l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 25
cpv. 2 LPGA stabilisce che il diritto di esigere la restituzione si estingue
dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è
determinante.
In una
sentenza pubblicata in DTF 130 V 318 il TFA ha precisato che la questione a
sapere se l'art. 25 LPGA è applicabile quando la decisione su opposizione viene
emessa dopo l'entrata in vigore della LPGA, ma concerne prestazioni assegnate
prima dal 1° gennaio 2003 non riveste un'importanza decisiva nella misura in
cui i principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA emanano
dall'ordinamento e dalla giurisprudenza precedenti (cfr., in particolare: DTF
130 V 320:
"
Comme par le passé, I'obligation de restituer
suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de
l'art. 47 al. 1 LAVS ou de l'art. 95 LACI (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23
consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et les arrêts cités) que
soient remplies les conditions d'une reconsidération ou dune révision
procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en
cause ont été allouées, (KIESER, op.
cit., n. 2 ss ad art. 25; THOMAS LOCHER, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, 3ème édition, Berne 2003, p. 279 sv.
ch. 9; IMHOF/ZÜND, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in: RSAS 2003 p. 304 sv.
[à propos de l'art. 95 LACI]; JÜRG BRECHBÜHL,
Umsetzung des ATSG auf Verordnungsebene/Verordnung zum Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts, in: SCHAFFHAUSER/KIESER
[éd.], Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts [ATSG], Saint-Gall 2003, p.
208).").
In una sentenza del 4 giugno 2004 nella causa L. (H 6/04) l'Alta
Corte ha comunque precisato quanto segue:
"
(…)
2.1 Mentre per quanto attiene alle disposizioni
formali della LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo
di accertare l'assenza di una normativa specifica che regola la questione
intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio
generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano
immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 3.2), una tale regolamentazione
transitoria è (parzialmente) riscontrabile per le disposizioni materiali della
LPGA. Giusta l'art. 82 cpv. 1 prima frase LPGA, infatti, le disposizioni
materiali di tale legge non sono applicabili alle prestazioni correnti e alle
esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. Si tratta di esaminare più
da vicino il senso di questa normativa.
2.1.1 La legge è da interpretare in primo luogo
procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non
sia pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di
appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora
conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del
legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più
interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la
vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi
d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito,
nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che
essa assume nel suo contesto (DTF 129 II 118 consid. 3.1, 356 consid. 3.3, 129
V 103 consid. 3.2, 263 consid. 5.1, 284 consid. 4.2 e riferimenti).
2.1.2 Ora, il tenore letterale del disposto in
esame - che si presta così a più possibili interpretazioni e necessita di una
più approfondita analisi - non fornisce una risposta chiara ed esplicita sul
senso da attribuire alla norma nel caso in cui, come in concreto, si deve
statuire su prestazioni che non erano ancora state fissate all'entrata in
vigore della LPGA. Peraltro, nemmeno dai lavori preparatori emergono
indicazioni decisive per rispondere al quesito. La regolamentazione in oggetto
non ha infatti dato luogo a discussioni di principio e il testo di legge è
stato adottato dal legislatore con la sola osservazione che la parte generale,
per principio, è applicabile unicamente ai rapporti giuridici che insorgono
dopo la sua entrata in vigore (parere del Consiglio federale pubblicato in FF
1991 II 261). Il senso della norma può allora essere ricavato dal contesto
generale in cui la normativa transitoria è inserita.
2.1.3 Stando all'opinione espressa da Ueli Kieser
(ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 4 segg. all'art. 82),
indipendentemente dalla circostanza che lo stato di fatto che dev'essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si sia realizzato
- anche completamente - prima di tale data, il criterio di collegamento per
l'applicazione del nuovo diritto sarebbe determinato dal momento di emanazione
della decisione regolante uno specifico rapporto giuridico. Per detto autore,
l'art. 82 cpv. 1 LPGA seguirebbe infatti per analogia la disciplina transitoria
già conosciuta dall'assicurazione militare, nel cui ambito il momento della
decisione è per l'appunto stato ritenuto determinante per la definizione di
tale questione e dove l'art. 109 LAM stabilisce espressamente che i casi
assicurativi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente
legge sono trattati secondo il nuovo diritto nelle parti che non sono ancora
state riconosciute o che non sono ancora state oggetto di una decisione (cfr.
pure Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung
[MVG], Berna 2000, no. 4 all'art. 109). Per ovviare ai problemi di
retroattività legati a una simile soluzione, sempre Kieser propone che nei casi
in cui - come in questo presente - la decisione viene resa solo posteriormente
all'entrata in vigore della legge, gli effetti della nuova legge vengano fatti
decorrere soltanto a partire dalla sua entrata in vigore (op. cit., no. 6
all'art. 82).
2.2 In realtà, la norma transitoria di cui
all'art. 82 cpv. 1 LPGA regola le situazioni di diritto intertemporale soltanto
in maniera molto frammentaria, limitandosi a scartare dal campo applicativo
Considerandi
materiale della legge le prestazioni correnti e le esigenze fissate prima della
sua entrata in vigore. Per "prestazioni", occorre intendere quelle
che hanno fatto l'oggetto di decisioni cresciute in giudicato, non potendo per
contro ritenere correnti quelle altre sulle quali non è stato ancora statuito
in maniera definitiva. A ben vedere, non si può pertanto dedurre a contrario
dall'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante
per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione
a prestazioni che - come nel caso di specie - non sono ancora state fissate
alla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2003. Prova ne è che anche la seconda
frase dell'art. 82 cpv. 1 LPGA, che pur sancisce - a determinate condizioni -
l'applicabilità delle nuove disposizioni materiali e l'adattamento all'art. 21
cpv. 1 e 2 LPGA in caso di riesame delle rendite d'invalidità o per superstiti
ridotte o rifiutate - con decisione cresciuta in giudicato - in seguito a colpa
dell'assicurato, si limita a stabilire un'eccezione al principio posto nella
prima frase, prendendo in considerazione unicamente le situazioni ivi regolate.
2.3
Eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla disposizione transitoria, per il resto occorre di conseguenza
rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale
che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali,
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
129.
V 4 consid. 1.2 con riferimento).
2.4
Oltre a non essere contraria all'intenzione
del legislatore di applicare le nuove disposizioni ai rapporti giuridici che
insorgono dopo l'entrata in vigore della LPGA (cfr. consid. 2.1.2) - un
rapporto giuridico predefinito dall'ordinamento legale potendo essere,
soprattutto in assenza di un potere di apprezzamento dell'assicuratore, come in
casu, materialmente preesistente a una decisione formale emessa solo dopo il 1°
gennaio 2003 (così, implicitamente, anche Alfred Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht,
vol. I, pag. 457, nota 998) -, tale soluzione presenta il chiaro vantaggio di armonizzare,
in assenza di seri motivi che impongano un trattamento differenziato, la
regolamentazione intertemporale per l'ALC e la LPGA. Infine, se anche è vero
che la soluzione proposta da Kieser non è del tutto estranea all'ordinamento in
materia di assicurazioni sociali (cfr. appunto l'art. 109 LAM), a differenza
della regolamentazione in ambito di assicurazione militare, che stabilisce
espressamente l'applicabilità del nuovo diritto ai casi assicurativi ancora
pendenti al momento della sua entrata in vigore che non sono ancora stati
oggetto di una decisione, l'art. 82 cpv. 1 prima frase LPGA non disciplina
queste situazioni.
2.5
In precisazione di quanto statuito da questo
Tribunale per le richieste evase amministrativamente prima del 1° gennaio 2003 (cfr.
appunto la giurisprudenza resa in DTF 129 V 4 consid. 1.2), si può pertanto
concludere che le disposizioni materiali della LPGA non sono (nemmeno)
applicabili alle prestazioni che vengono fissate soltanto dopo l'entrata della
LPGA se si riferiscono ad uno stato di fatto giuridicamente determinante già
completamente realizzatosi precedentemente a tale data, come si avvera nella
presente vertenza per il diritto alla prestazione in capitale assegnata a
L.________, i cui presupposti fattuali si sono tutti realizzati prima del 1°
gennaio 2003 (in merito all'eventuale diritto ad interessi di mora cfr. per
contro il consid. 6). Nella misura in cui questo Tribunale, in altre
paragonabili vertenze, ha applicato criteri di valutazione diversi (così in
particolare le sentenze dell'11 novembre 2003 in re G., I 457/03, consid. 1, e
del 2 settembre 2003 in re K., C 121/03, consid. 1.2), questi ultimi vanno
disattesi e non possono più essere mantenuti. (…)"
In
un'altra sentenza del 27 agosto 2004 nella causa B. (I 670/03) il TFA si è così
espresso:
"
(…)
1.2
Im noch nicht in der Amtlichen Sammlung
veröffentlichen Urteil L. vom 4. Juni 2004 (H 6/04) hat das Eidgenössische
Versicherungsgericht erkannt, dass sich aus der Übergangsbestimmung des Art. 82
Abs. 1 ATSG, mit Ausnahme der darin speziell geregelten Sachverhalte, keine
allgemein gültigen intertemporalrechtlichen Schlüsse ziehen lassen. Art. 82
Abs. 1 ATSG hat nur eine beschränkte Tragweite und will lediglich Fälle von der
Anwendbarkeit des neuen Gesetzes ausnehmen, in welchen über die Rechte und
Pflichten vor dem 1. Januar 2003 rechtskräftig verfügt worden ist (" ...
bei seinem Inkrafttreten laufenden Leistungen und festgesetzten Forderungen
..." [Satz 1: Regel]); dies vorbehältlich der Anpassung von rechtskräftig
verfügten Leistungskürzungen an Art. 21 ATSG mit Wirkung ab 1. Januar 2003 (Satz 2: Ausnahme). Insbesondere
lässt sich daraus somit nicht ableiten, dass der Zeitpunkt des Erlasses der
Verfügung oder - bei Durchführung des Einspracheverfahrens - des Einspracheentscheides
für die Anwendung der materiellen Normen des neuen Gesetzes in Bezug auf
Leistungen, welche bei dessen In-Kraft-Treten (1. Januar
2003) noch nicht rechtskräftig festgelegt worden sind, massgebend ist. Vielmehr muss diesbezüglich - von den in Art. 82 Abs. 1 ATSG
spezifisch normierten Tatbeständen abgesehen - von den allgemeinen Regeln
ausgegangen werden, welche im Bereich des Übergangsrechts entwickelt worden
sind. Danach sind in zeitlicher Hinsicht - auch bei einer Änderung der
gesetzlichen Grundlage - grundsätzlich diejenigen Rechtssätze relevant, die bei
der Verwirklichung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhaltes in Geltung
standen (BGE 129 V 4 Erw. 1.2, 169 Erw. 1, 356 Erw. 1, je mit Hinweisen). An
diesem Ergebnis vermag der Umstand, dass im erwähnten Urteil L. vom 4. Juni
2004.
nicht, wie im vorliegenden Fall, über Dauerleistungen, sondern über den
Anspruch auf Verzugszinsen gestützt auf eine im Jahr 2001 fällig gewordene,
aber erst 2003 ausbezahlte einmalige Pauschalentschädigung zu befinden war,
nichts zu ändern. Die zuvor dargelegte Lösung stellt zufolge ihres allgemein
gültigen Bedeutungsgehaltes einen für alle Rechtsverhältnisse - und somit auch
für Dauerleistungen - geltenden intertemporalrechtlichen Grundsatz auf (noch
nicht in der Amtlichen Sammlung veröffentlichtes Urteil M. vom 5. Juli 2004 [I 690/03]). (…)"
Infine,
in una sentenza del 1° settembre 2004 l'Alta Corte ha rilevato:
"
(…)
3.1
La loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier
2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine
de l'assurance-invalidité. Comme l'art. 82 al. 1 LPGA est sans incidence dans
la présente affaire, il convient de se référer aux principes généraux en matière
de droit intertemporel selon lesquels on applique, en cas de changement de règles
de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait
qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF
127.
V 467 consid. 1). Dans le cas d'espèce, l'état de fait juridiquement déterminant
dont dépend le droit éventuel à une rente d'invalidité s'est réalisé partiellement
avant et partiellement après l'entrée en vigueur de la LPGA, l'intimé ayant par
une décision sur opposition du 24 juin 2003 rejeté une demande de prestations présentée
le 9 juillet 2002. L'examen des conditions matérielles du droit à la prestation
intervient d'après l'ancien droit pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre
2002, et selon la LPGA pour la période du 1er janvier au 24 juin 2003 (arrêt L.
du 4 juin 2004 [H 6/04], destiné à la publication). (…)"
Nella
presente fattispecie, che si riferisce a fatti realizzatisi nel 1997, non è
dunque applicabile il nuovo art. 95 cpv. 1 LADI in relazione con l'art. 25
LPGA.
2.4
In una
sentenza pubblicata in RDAT I-2003 pag. 337 il TCA ha esaminato la questione
relativa alla restituzione di assegni per il periodo di introduzione.
Questo
Tribunale ha in particolare stabilito che qualora un assicurato in
possesso del diploma di impiegato di commercio, contrariamente a quanto figura
sul formulario inviato all'amministrazione dal datore di lavoro e dal
medesimo, non venga introdotto come dichiarante doganale, bensì come aiuto
dichiarante, autista, fattorino, il datore di lavoro deve restituire gli
assegni per il periodo di introduzione percepiti. Si tratta infatti di un
semplice inserimento, tipico di ogni nuovo lavoro, per cui non è dato il
diritto ad assegni per il periodo di introduzione.
La restituzione si
giustifica tanto più se il datore di lavoro non ha stilato un piano di
formazione, se il contratto di impiego prevede un periodo di prova superiore a
un mese e se il contratto viene sciolto durante il periodo di introduzione
senza che il datore di lavoro faccia valere motivi gravi e senza avere
previamente interpellato l'URC.
2.5
Nella
presente fattispecie, a mente del TCA, le accuse formulate dall'assicurato nei
confronti del datore di lavoro presso il quale ha svolto il periodo di
introduzione meritano di essere approfondite dall'autorità che ha emesso la
decisione nel 1997.
Dopo
avere sentito personalmente l'assicurato, l'URC di __________ sarà così in
grado di stabilire se realmente il datore di lavoro in questione non ha
rispettato le condizioni poste alla base del riconoscimento di assegni per il
periodo di introduzione.
Se il
datore di lavoro non avesse rispettato tali condizioni, l'URC dovrà ancora
valutare se esistono gli estremi per l'applicazione di un periodo di perenzione
più lungo rispetto a quello di cinque anni (art. 95 cpv. 4 LADI seconda frase)
ed agire di conseguenza.
In tale
contesto e con riferimento alla risposta di causa (cfr. consid. 1.4, punto 7)
il TCA segnala che la Cassa di disoccupazione __________ in data 23 giugno 2004
ha affermato di avere effettuato i versamenti alla ditta in questione nel
periodo dal 1.4.1997 al 30.9.1997 (cfr. Doc. VIII, inc. 38.2004.47).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
2.- Gli atti
sono trasmessi all'URC di __________ per ulteriori accertamenti ai sensi del
consid. 2.3.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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