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Decisione

38.2004.63

rientra nel normale rischio aziendale una perdita dovuta a un calo del lavoro e all'incertezza del mercato nel caso di una ditta che da anni accusa una flessione nonostante la diversificazione operata

21 marzo 2005Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti del diritto all'indennità per

lavoro ridotto sono regolati dall'art. 31 e segg. LADI.

A tale articolo di legge, a nostro modesto

parere, la nostra ditta adempie tutte le condizioni, così come pure alle

disposizioni contenute e regolate nell'apposita Ordinanza.

Visto quanto sopra chiediamo che il nostro

ricorso venga accettato e la nostra ditta possa beneficiare del diritto

all'indennità per lavoro ridotto.

Protestiamo eventuali spese e ripetibili.

(…)." (cfr. doc. I)

1.4. Nella sua

risposta del 20 settembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è

confermata nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha puntualizzato che:

"

(…)

4. Nel caso in esame, sulla base dei dati forniti dalla ricorrente

in occasione del preannuncio di lavoro ridotto, per quanto riguarda il periodo

per cui sono richieste le relative indennità

(1. aprile-30 giugno 2004), emerge quanto

segue:

·

totale cifra d'affari per il periodo da aprile a

giugno 2004: fr. 165'000;

·

totale cifra d'affari per il periodo da aprile a

giugno 2003: fr. 184'108;

·

totale cifra d'affari per il periodo da aprile a

giugno 2002: fr. 197'108;

·

totale cifra d'affari per il periodo da aprile a

giugno 2001: fr. 178'803;

·

totale cifra d'affari per il periodo da aprile a

giugno 2000: fr. 157'677.

La media per quanto riguarda il quadriennio

2000-2003 è la seguente: 717'696 : 4 = 179'424.

La percentuale della cifra d'affari realizzata

nel corso del periodo aprile-giugno 2004 in confronto alla media del

quadriennio precedente è pertanto la seguente: 91.96%.

La riduzione della cifra d'affari per quanto

attiene il suddetto trimestre è dunque dell'8% circa.

In considerazione di quanto sopra e alla luce

della citata giurisprudenza, essendo la suddetta percentuale di riduzione

inferiore al 25%, la perdita di lavoro subita dall'azienda in parola rientra

ancora nel rischio aziendale del datore di lavoro. Pertanto, essendo la perdita

di lavoro in concreto invocato non computabile, viene a cadere una delle condizioni

cumulative di cui all'articolo 31 LADI per la concessione delle richieste

indennità.

Alla medesima conclusione si giunge se si

prendono in considerazione le cifre d'affari aggiornate che la ditta ha

prodotto con scritto 27/30 luglio 2004.

Infatti, considerando che per il periodo

aprile-giugno 2004 la cifra d'affari complessiva si aggira attorno ai fr.

161'225, ritenuto d'altra parte per il quadriennio precedente una cifra

d'affari media di fr. 179'424, la percentuale della cifra d'affari realizzata

nel corso del periodo aprile-giugno 2004 è dunque la seguente: 89.85%. La

riduzione della cifra d'affari per quanto attiene al suddetto trimestre è

dunque del 10% circa, inferiore, quindi al 25% così come indicato dalla

giurisprudenza citata.

Visto quanto precede, ritenuto come non sia

adempiuto uno dei presupposti cumulativi contemplati dall'articolo 31 LADI, la

ricorrente non può dunque essere posta a beneficio delle indennità per lavoro

ridotto.

(…)" (cfr. doc. III)

1.5. Con scritto

pervenuto al TCA il 27 settembre 2004 la ditta ha ancora osservato che:

"

(…)

Da parte nostra, per la

salvaguardia dei posti di lavoro, era stata richiesta l'introduzione del Lavoro

Ridotto per un determinato periodo.

Purtroppo la Sezione del Lavoro ci ha negato questo diritto e di conseguenza siamo stati costretti, nostro malgrado e per la

tutela dei nostri interessi, a intimare regolare ricorso dinanzi a codesto Tribunale.

Non possiamo accettare le

conclusioni fatte, da parte della Sezione del Lavoro, nel loro ulteriore

scritto del 20 settembre 2004. In

effetti riteniamo che la Sezione del Lavoro debba adoperarsi affinché vengano salvaguardati i posti di lavoro onde evitare

ulteriori disoccupati.

A nostro modo di vedere,

durante il periodo di crisi come quello che stiamo attualmente vivendo con una costante e sempre più marcata povertà, la

clientela si orienta sempre di più a sacrificare beni di lusso e quindi

considerati di seconda necessità.

Di conseguenza da parte delle

autorità competenti dovrebbe esserci una certa flessibilità nel rilasciare autorizzazioni all'introduzione del Lavoro

Ridotto.

Con questa affermazione non

vogliamo che si pensi che le autorità predisposte a questo lavoro debbano

abusare della legge ma si richiede unicamente che quest'ultima venga applicata

con una minor fiscalità.

Nel caso concreto riteniamo di

adempiere i presupposti della LADI in quanto la perdita di lavoro è temporanea e la richiesta di introduzione del

lavoro ridotto è servita e ci serve tuttora per mantenere i posti di lavoro. Non da ultimo vi sono pure i motivi

economici e la perdita di lavoro è pure stata inevitabile.

D'altra parte non possiamo

nemmeno nascondere che il superamento della cifra d'affari del 25% è da noi

ritenuta esagerata e una tale o superiore perdita d'affari ci costringerebbe a

dover rivedere la gestione della nostra azienda.

Quale piccola azienda

ribadiamo che la totalità dei dipendenti ammonta a 5 unità. Fra questi vi sono

un'apprendista e la mia persona, quale direttore responsabile ed in possesso

della maestria federale, che non

possiamo beneficiare delle indennità.

Ora, visto quanto sopra e

richiamando quanto già indicato nel nostro ricorso, non possiamo che sperare

che questo Tribunale accolga il nostro ricorso in quanto la perdita

della cifra d'affari riscontrata ad esempio nei mesi da aprile 2004 a maggio 2004 (ndr. recte: giugno 2004) risulta

essere di ben Fr. 35'000.- ca. rispetto al periodo aprile - giugno 2002.

Tale differenza risulta essere di Fr. 25'000.- ca. rispetto allo stesso periodo

per l'anno 2003.

Logicamente, percentualmente parlando, la riduzione risulta essere

inferiore al 25% ma per una ditta piccola come la nostra una perdita

finanziaria così elevata e protratta nel tempo ci vedrebbe costretti a dover valutare se continuare o meno l'attività oppure

se chiudere "baracca e burattini".

Invitiamo poi a tenere in

considerazione la perdita sulla cifra d'affari riscontrata mensilmente rispetto

agli anni passati.

La cifra d'affari conseguita

nel mese di gennaio 2004 risultava essere di Fr. 36'550.10 rispetto ad una

cifra di Fr. 66'068.75 nell'anno 2002 oppure di Fr. 67'055.35 nell'anno 2001.

Visto quanto sopra ed in riferimento alle cifre poco sopra

indicate chiediamo che venga accolto il nostro ricorso in quanto

l'autorizzazione all'introduzione del lavoro ridotto alla nostra ditta serve al

mantenimento dei posti di lavoro come indicato dai disposti di legge.

(…)" (cfr. doc. V)

Il doc. V

è stato trasmesso per conoscenza alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico

(cfr. doc. VI).

in

diritto

2.1. Il 1° luglio

2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il

24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del

24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Poiché

nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento

legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie

giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C

154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;

DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70,

consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36

con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio

2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa

L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo

posteriore l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata

del 5 agosto 2004 con la quale è stata confermata l'opposizione sollevata

contro il pagamento delle indennità per lavoro ridotto fatto valere dalla ditta

ricorrente per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004), si applicano le

norme valide dal 1° luglio 2003.

2.2. I presupposti

del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono

soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro

la disoccupazione e non hanno ancora

raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di

lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di

lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di

lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le condizioni

negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto

all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 15 marzo

2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA

2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag.

290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b,

pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR

2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204,

consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995

pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

In

particolare, nella sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02),

l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e,

Considerandi

definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha,

tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70). (…)"

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

Secondo

la giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere

confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a

motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17,

consid. 2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate

in DLA 1990 N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi

economici).

In una

decisione pubblicata in DLA 2000 N. 10 l'Alta Corte ha, in particolare,

osservato che:

"

(…)

4.

-a) Vorrangiges Ziel der

Kurzarbeitsentschädigung bildet die Verhütung von Arbeitslosigkeit durch die

Erhaltung von Arbeitsplätzen (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG; BGE 120 V 526 Erw. 3b

mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht

veröffentlichten Urteil M. vom 8. Januar 1997 (C 203/95) erkannt, dass weder

das Gesetz noch seine Entestehungsgeschichte Anhalktspunkte dafür enthalten,

wonach dieses legislatorische Ziel unter einem grundsätzlichen

strukturpolitischen Vorbehalt stünde. Namentlich darf die in Art. 32 Abs. 1

lit. a AVIG statuierte Anspruchsvoraussetzung der "wirtschaftlichen

Gründe" nicht als Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle

verstanden werden. Vielmehr ist der Begriff der "wirtschaftlichen

Gründe" weit auszulegen (vgl ARV 1989 Nr. 12 S. 122 Erw. 2a, 1987 Nr. 8 S.

83.

Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,

Band I, Bern 1987, N 39 zu Art. 32-33). Er erfasst sowohl konjunkturelle als

auch strukturelle Gründe (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33; a.M. Stauffer,

Die Kurzarbeitsentschädigung, SJZ 1985 S. 177 f.). Abgesehen davon, dass die

Organe der Arbeitslosen-versicherung und Sozialversicherungsrichter mit der

Abgrenzung von konjunkturellen und strukturellen Ursachen eines Arbeitsausfalles

im konkreten Einzelfall, namentlich bei grösseren und international tätigen

Betrieben, überfordert wären (vgl BGE 104 V 112 f. Erw. 4a), erscheint der

generelle Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle von der

Kurzarbeitsentschädigung auch sozialpolitisch fragwürdig (Gerhards,

a.a.O., N 41 zu Art. 32-33). (…)"

(cfr. DLA 2000 N. 10, consid. 4a, pag. 56)

Pertanto,

anche se ogni ditta deve mettere in preventivo che il proprio risultato possa

variare da un periodo con l’altro, ciò non significa ancora che un’azienda

debba essere pronta a sopportare qualsiasi riduzione del proprio preventivato

risultato d’esercizio a titolo di normale rischio aziendale.

Chiamata

a decidere nel caso di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, in

particolare circa la perdita computabile del lavoro e il normale rischio

aziendale, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l'altro, le seguenti

considerazioni:

"

(…)

Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32

al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être

prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas

avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le

taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de

travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les

fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 388).

S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins

adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en

ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs

naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la

capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la

perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour

réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation

économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de

la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit

indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220).

Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur

de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de

confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est.

Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour

les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la

concurrence grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les

prix touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure

dans leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec

les coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous

cet angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se

confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)" (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C

283/01)

In una

sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20, pronunciandosi

circa il normale rischio aziendale in un caso concernete un'agenzia di

collocamento, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che

un importante riduzione del numero dei collocamenti provvisori che deve essere

effettuato da una ditta che si occupa di lavoro a tempo parziale fa parte del rischio

impresa. Dunque, la sola consistenza della perdita di lavoro (anche se

rilevante, in quel caso si trattava del 40%) non permette ancora di concludere

automaticamente per l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che

esulano quindi dal normale rischio aziendale.

2.4

Il TCA ha

stabilito che, dopo avere considerato tutte le circostanze del caso concreto

(in particolare la situazione del ramo e quella concorrenziale nonché

un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda della consistenza della

flessione della cifra d’affari che si può concludere se questa rientra o meno

nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto attiene alla perdita di

lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una perdita di lavoro é

computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile e per ogni periodo

di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite dai

lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi inoltre, tra le tante,

STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio

2004.

nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA,

38.

2002.183; STCA del 20 febbraio 2002 nella causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA

del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio

2001.

nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 17 gennaio 2001 nella causa C.N.C.

2000.

SA, 38.2000.169; STCA del 21 novembre 2000 nella B., 38.2000.26; STCA del

2.

febbraio 2000 nella causa G.M. & Co. SA, 38.1999.177 e STCA del 7 gennaio

1999.

nella causa V.-V. & A., 38.1998.149).

Secondo

la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari

giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella

misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25%

rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata

una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più

nel normale rischio aziendale (cfr. STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H.

Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA

del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 18 ottobre 2002

nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del 17 giugno 2002 nella causa F. SA,

38.2001

; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125;

STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 24 luglio 2000

nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del 4 gennaio 2000 nella causa I. P.

Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA

del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA, 38.1998.134; STCA del 10 novembre

1998.

nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17 agosto 1998 nella causa M. SA,

38.1997

; STCA 9 marzo 1998 nella causa T. SA, 38.1997.139; STCA 2 settembre

1997.

nella causa S., 38.1997.48; STCA 11 agosto 1997 nella causa R.,

38.1997

; STCA 4 giugno 1997 nella causa P., 38.1996.282; STCA 10 settembre

1996.

nella causa M.F. SA, 38.1996.53).

2.5

Nel caso

concreto, quale motivo che l'ha indotta ad introdurre il lavoro ridotto la

ditta ha indicato "(…) Improvvisi cali di lavoro dovuti all’incertezza del

mercato: i clienti spendono sempre meno per accessori (auto-radio, CD,

ecc.).(…)." (cfr. doc. 8/A punto 11a).

Nello

scritto che ha accompagnato il “Preannuncio di lavoro ridotto” la ditta ha, tra

l’altro, affermato che:

"

(…)

Dagli scorsi anni, come per altre ditte, abbiamo

subito una notevole diminuzione dell’attività lavorativa a causa della crisi

economica. Tale evento ha colpito anche le ditte che operano nel settore auto

in generale e di riflesso anche la nostra ditta.

Per la salvaguardia dei posti di lavoro, i nostri

dipendenti sono attivi da diversi anni, abbiamo introdotto una diversificazione

del modo di operare.

Costante perdita d’esercizio (vedi bilanci),

difficoltà nel reperire nuovi clienti (problema generale di liquidità). Inoltre

abbiamo adeguato l’offerta lavorativa e eseguito una compressione delle spese.

Durante i prossimi mesi ci auguriamo delle

entrate che possano coprire almeno le spese derivanti dalla gestione del

personale, salari e oneri sociali e ci auspichiamo (come tutti gli

imprenditori) a breve termine una ripresa economica. (…)" (cfr. doc. 9)

Dai dati

sulle cifre d'affari annue risulta che dal 2000 al 2003 la cifra d’affari

annua, fatto salvo un sensibile aumento rispetto all’anno precedente nel 2001,

è sempre diminuita (cfr. doc. 6/B).

Questa

tendenza era già ravvisabile anche nei precedenti anni visto che la cifra

d’affari annua conseguita dalla ditta dal 1995 al 1999 è sempre decresciuta

(cfr. doc. 10/E).

In

particolare, per quanto riguarda l’evoluzione della cifra d’affari nel periodo

durante il quale fa valere l’indennità per lavoro ridotto, meglio durante i

mesi da aprile a giugno 2004, dai dati forniti dalla ditta risulta che la

stessa dal 2000 al 2004 ha realizzato le seguenti cifre d'affari :

2000.

fr. 157'677.25

2001.

fr.

178'803.20

2002.

fr.

197'108.70

2003.

fr.

184'108.65

2004.

fr. 161'225.75 (cfr. doc. 6/B e

2)

Dunque,

durante il periodo in cui fa valere l’indennità per lavoro ridotto, dal

1°aprile al 30 giugno 2004, la ditta ha subito una diminuzione della cifra

d’affari rispetto alla media del quadriennio precedente durante il medesimo

periodo pari a circa il 10% (fr. 161'225.75 contro fr. 179'424.45).

Come

visto, secondo la giurisprudenza, una flessione della cifra d’affari del 10%

rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4)

per cui nel caso concreto la perdita di lavoro non è computabile.

Questa

soluzione si giustifica inoltre se si considerano i motivi addotti per

introdurre il lavoro ridotto, tanto più che anche dai precedenti preannunci di

lavoro ridotto risulta che da tempo la ditta accusa una diminuzione del lavoro

e che anche la diversificazione operata non ha portato i risultati sperati

(cfr. doc. 17/B, 16/B, 15/C, 11/B e 10/B).

Ad

esempio nel “Preannuncio di lavoro ridotto” per il periodo dal 1° marzo al 30

maggio 1998 la ditta, dopo aver indicato che dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre

1997.

ha inoltrato 7 richieste di pagamento alla Cassa, ha affermato che:

"(…) Visto quanto sopra posso confermarvi che da oramai diversi anni, nel

nostro settore, non è più possibile (più di tanto) confermare una ripresa

dell’attività lavorativa. (…)." (cfr. doc. 16/B).

Inoltre,

nel "Preannuncio di lavoro ridotto" per il periodo dal 1° febbraio al

30.

giugno 2000 la ditta, rispondendo alla domanda circa le misure adottate per

evitare il lavoro ridotto ha affermato che: "(…) diversificazione più

ampia possibile nelle vendite e nell’acquisizione nuovi clienti, pure per

riparazioni meccaniche e collaudi veicoli, acquisto apparecchi Tester adeguati

ad oggi. Purtroppo lo sforzo fatto non è riuscito a evitare l’inoltro di questa

domanda, che in caso di accettazione salvaguarderebbe l'occupazione del

personale in futuro. (…)." (cfr. doc. 11/B,

punto

10.

).

In

seguito, oltre a quello oggetto della presente vertenza, la ditta ha ancora

inoltrato un "Preannuncio di lavoro ridotto" per il periodo dal 1°

maggio al 31 luglio 2001 (cfr. doc. 10/A).

Al

riguardo significativa è la seguente affermazione contenuta nello scritto che

accompagna il preannuncio: "(…) In questo periodo dell’anno, come per

altre ditte del settore, subiamo una notevole diminuzione dell’attività

lavorativa. In effetti durante i primi mesi primaverili la mole di lavoro,

anche a causa delle condizioni meteorologiche, subisce una notevole

diminuzione. Esempio, mancati lavori sulle automobili tipo ricarica aria

-condizionata, montaggio nuovi impianti condizionatori e/o revisione degli

stessi. (…)." (cfr. doc. 10/B).

La

perdita di lavoro è dunque ormai usuale nell'azienda. In tale contesto non può

essere ignorato che negli anni dal 1993 al 1998 la ditta ha beneficiato delle

indennità per lavoro ridotto durante i seguenti periodi:

1993.

5.

mesi

1994.

11

mesi

1995.

11

mesi

1996.

4.

mesi

1997.

3.

mesi

1998.

1.

mese

Inoltre,

vista la fluttuazione delle cifre d'affari mensili (cfr. doc. 10/E, 6/B e 2)

non è possibile, come preteso dalla ditta ricorrente, tenere in considerazione

la perdita sulla cifra d’affari conseguita nel singolo mese.

Infine,

anche avuto riguardo alla cifra d'affari conseguita dalla ditta nei primi due

trimestri del 2004, la flessione rispetto alla media della cifra d'affari

realizzata nello stesso periodo durante i quattro anni precedenti non raggiunge

il 17% (fr. 294'006.65 contro i fr. 353.221.85; cfr. doc. 6/B e 2).

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza

federale e cantonale citata (cfr. consid. 2.3 e 2.4), il TCA deve dunque

confermare la decisione su opposizione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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