38.2004.64
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4 maggio 2005Italiano32 min
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Numero d'incarto:
38.2004.64
Data decisione, Autorità:
04.05.2005, TCA
Titolo:
l'assicurato che non indica sul formulario di autocertificazione (FAUT) di essere inabile al lavoro lede il suo obbligo di informare e va pertanto sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione. Scopo e commisurazione della sospensione. Quando é possibile cumulare una sospensione ex 42 OADI
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
SANZIONE
art. 30 cpv. 1 let. b LADI
art. 30 cpv. 1 let. e LADI
art. 30 cpv. 1 let. f LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
art. 42 LPGA
art. 42 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.64
FS/DC/sc
Lugano
4 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2004 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto
2004 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 19 luglio 2004 la CO 1 (di seguito la Cassa) ha sospeso RI 1, a
partire dal 1° luglio 2004, per 2 giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione, argomentando:
"
(…)
L’assicurato non ha indicato sul formulario di
autocertificazione del mese di giugno 2004 che era infortunato.
L’assicurato si è presentato ai nostri sportelli
comunicandoci che non sapeva che doveva annunciare l’inabilità lavorativa.
Sul formulario di autocertificazione è indicato
che bisogna compilarlo in ogni suo punto in modo completo e conforme alla
verità. E’ pure indicato che si può incorrere in sanzioni amministrative in
caso di dichiarazioni incomplete e non conformi alla verità.
La sua motivazione non è accettata. E’ sospeso
per 2 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per colpa lieve dal 1
luglio 2004.
(…).” (cfr. doc. 26)
Prima di
emettere questa decisione la Cassa, con lettera del 5 luglio 2004, ha trasmesso
all’assicurato una “Richiesta dei motivi della compilazione incompleta /
inesatta del faut” (cfr. doc. 23).
Nel suo
scritto la Cassa ha menzionato gli art. 30 cpv. 1 lett. e LADI e 25 cpv. 1 LPGA
e ha chiesto all’assicurato per quale ragione non ha indicato sul faut del mese
di maggio e giugno che è stato inabile al lavoro per infortunio dal 25 maggio
2004.
Sul
medesimo scritto l’assicurato ha apposto e sottoscritto la seguente dicitura:
“Infortunio 29.5.04. Ho compilato formulario sbagliato. Lunedì porterò
certificato medico.” (cfr. doc. 23).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 27), il 16 agosto 2004,
la Cassa ha emesso una decisione su opposizione con la quale ha confermato la
propria decisione del 19 luglio 2004 e, in particolare, ha osservato che:
"
(…)
L’assicurato è totalmente inabile al lavoro dal
1° giugno 2004. Sul formulario di autocertificazione del mese di giugno
l’assicurato ha omesso di annunciare l’incapacità a lavorare.
(…)
Ai fini della valutazione della colpa
dell’assicurato è ininfluente la natura dell’incapacità lavorativa (malattia o
infortunio), quanto che la medesima, che dura ininterrottamente dal 1° giugno,
non è stata annunciata dall’assicurato, senza una giustificabile motivazione.
(…).” (cfr. doc. 28)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del
seguente tenore:
"
(…)
In riferimento alla decisione su opposizione del
16 agosto 04, intendo comunicarvi che tale errore sul formulario del mese di
Giugno 2004, dove non comunicava che a partire dal 29 Maggio 2004 era entrato
in infortunio, a causa di un tamponamento subito.
Il Medico (Dott. __________) tenendo in
considerazione la mia malattia alla schiena (Morbo di Beckterif) e l’angolo
d’impatto mi è stato consigliato una pausa di quindici venti giorni, ove dopo
il periodo di pausa si è riscontrato che i dolori non provenivano dalla mia
malattia, ma bensì dal tamponamento subito in data 29-05-04. E per tanto il
medico ha fatto ripartire il certificato dal 29-05-04.
(…).” (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 30 agosto 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e si è
riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. III).
1.5. Con lettera
del 3 marzo 2005 il TCA ha posto alla Cassa la seguente domanda:
"
(…)
Durante il periodo dal 1° giugno 2004 (data in
cui il dr. __________ ha attestato un’inabilità totale al lavoro del
ricorrente; cfr. doc. 21/A qui allegato in copia) fino al momento in cui egli
ha annunciato la sua incapacità al lavoro avete versato, e l’assicurato ha
percepito, indennità di disoccupazione?
(…):” (cfr. doc. V)
Con
scritto del 10 marzo 2005 la Cassa ha così risposto al TCA:
"
(…)
Ci riferiamo alla vostra richiesta del 3 marzo
2005 e vi confermiamo che la cassa ha regolarmente versato l’indennità di
disoccupazione per il mese di giugno 2004 fino alla fine del medesimo mese.
L’importo versato in troppo sul mese di giugno, pari a Fr. 2'471.80 netti, è
stato richiesto in restituzione con decisione del 19 luglio 2004 e compensato
infine alla cassa, nel corso del mese di agosto, dalla Suva.
(…).” (cfr. doc. VI
Fatti
I doc. V
e VI sono stati notificati all’assicurato (cfr. doc. VII) che ha comunicato al
TCA di non avere ulteriori osservazioni da formulare e di riconfermarsi nelle
proprie allegazioni (cfr. doc. X).
Con
ulteriore scritto del 17 marzo 2005 al TCA la Cassa ha ancora precisato che:
"
(…)
Ci riferiamo alla nostra precedente comunicazione
del 10 marzo 2005 e precisiamo che l’assicurato non ha subito un danno
economico durante il periodo di incapacità lavorativa. Infatti, non avendo
informato la cassa dell’incapacità lavorativa per infortunio, la cassa ha
normalmente indennizzato l’assicurato, salvo recuperare dalla Suva l’importo
versato durante l’infortunio e di competenza della Suva.
(…).” (cfr. doc. VIII)
Anche il
doc. VIII è stato notificato all’assicurato per osservazioni (cfr. doc. IX).
L’assicurato
è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. RU N. 44 del 5 novembre 2002 pag.
3371 segg.).
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal
popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU
N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento
legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V
1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466,
consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag.
166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI
1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e
V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che
la presente fattispecie si riferisce ad una sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione a contare dal 1° luglio 2004 (in quanto
l’assicurato avrebbe leso il suo obbligo di informare omettendo di indicare nel
formulario di autocertificazione del mese di giugno 2004 la sua incapacità
totale al lavoro), al presente caso si applicano le norme della LPGA e quelle
della LADI in vigore dal 1° luglio 2003.
2.3. L’assicurato
é sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni
inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di
informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).
Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 (in concreto applicabile;
cfr. consid. 2.2) il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare
e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n. 16 dell’Allegato alla legge federale
del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali; RS 830.1).
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in
den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch
LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut").
Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und
steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von
Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit
ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen
Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der
Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben.
Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von
Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf
verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende
einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden
einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl
1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.
96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gehrards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im
einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet
sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen
Unterlagen”).
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder
“nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden.
(...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die
Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- vorausetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer).”
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
In una
decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80 il TFA ha stabilito che la
sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI,
può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96
cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare
alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.
Il TFA ha
in particolare rilevato che:
"
(...)
c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé
que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être
considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir
indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application
de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;
qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI,
l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce
un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit
informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17
décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die
Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1 p. 87);
qu’en l'occurrence, l’intimé devait en
particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception
d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de
chômage à réduire le montant des indemnités journalières;
que selon la jurisprudence, la notion de faute en
droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en
ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un
acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS,
op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);
qu’un assuré qui omet de déclarer a
l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de
chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81),
laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité
prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...).”
(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, pag. 243)
Ancora, circa l'obbligo di
annunciare e informare, in un'altra decisione, la nostra Massima istanza ha
confermato il precedente giudizio del TCA e, in particolare, ha sottolineato
che:
" (…)
2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso
pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti
principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute
indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art.
30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni
inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o
di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico
che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla
Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli,
a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere
in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla
disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto
dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe
particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come
correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e
argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse
generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il
ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla
legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di
disoccupazione. (…)"
(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid.
2a)
L'Alta
Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un'altra sentenza ha,
in particolare, osservato che:
"
(…)
3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto
verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro
nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto
produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23
settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi
intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e
annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere
prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della documentazione
agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in concreto il
presupposto della buona fede, necessario per condonare all'assicurato l'obbligo
di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua misura di
fr. 9662.75. (…)"
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C
104/01, consid. 3b)
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, pag.
191; DTF 123 V 150 consid. 1b, pag. 151; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, pag.
21).
L'Alta
Corte, in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 193 ha stabilito che una
sospensione del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI
può essere pronunciata solo qualora l'assicurato abbia agito intenzionalmente,
vale a dire consapevolmente e volontariamente.
Inoltre
nel caso di violazione unica dell’obbligo di informare, è in contrasto con il
principio della proporzionalità infliggere la sanzione di cui all’art. 30 cpv.
1 lett. e LADI a un assicurato che peraltro decade, per lo stesso motivo, dal
diritto all’indennità giornaliera giusta l’art. 42 cpv. 2 OADI.
In una
sentenza pubblicata in DLA 2000 pag. 169, la nostra Massima Istanza ha deciso
che se un assicurato esercita a titolo benevolo o a titolo di favore
un'attività che dovrebbe essere svolta soltanto dietro retribuzione (quindi
analoga a un rapporto di lavoro) senza annunciarlo all'assicurazione contro la
disoccupazione, il suo dritto all'indennità deve essere sospeso in base
all'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI e non dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) o f) LADI
(cfr. DLA 2000 N. 32, consid. 1d, pag. 173).
Infine,
in una decisione pubblicata in DTF 130 V 385 = SVR 2004 ALV Nr. 18 = DLA 2005
N. 6 pag. 63, precisando la giurisprudenza sviluppata in DTF 125 V 193, il TFA
ha stabilito che l’assicurato che non annuncia all’autorità competente
l’incapacità al lavoro entro una settimana dall’inizio della medesima senza
valido motivo perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di
incapacità al lavoro precedenti l’annuncio. Inoltre in caso di ripetuta
violazione, senza valido motivo, dell’obbligo d’informazione ai sensi dell’art.
42 cpv. 1 OADI, si possono cumulare le sanzioni di cui agli art. 42 cpv. 2 OADI
e 30 cpv. 1 lett. e LADI.
In
quell’occasione, in particolare circa i diversi scopi perseguiti dagli art. 42
cpv. 1 OADI e 96 cpv. 2 LADI, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
3.1.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht
hielt in BGE 125 V 193 fest, dass es im Falle einer bloss einmaligen
Meldepflichtverletzung nicht mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip vereinbar
ist, einen Versicherten mit der in Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG vorgesehenen
Sanktion zu belegen, wenn er überdies aus demselben Grund bereits nach Massgabe
von Art. 42 Abs. 2 AVIV seines Anspruchs auf Arbeitslosentaggelder verlustig gegangen
ist. Wegen nicht entschuldbar verspätet erfolgter Meldung der
Arbeitsunfähigkeit verwirkte der Beschwerdeführer bereits gestützt auf Art. 42
Abs. 2 AVIV seinen Taggeldanspruch für die Dauer vom 17. Juni bis 5. Juli 2002
(vgl. BGE 117 V 244), weshalb ihm die Arbeitslosenkasse für diese Zeit zu Recht
keine Arbeitslosenentschädigung ausrichtete (vgl. Erw. 6.2.1 hienach). Dennoch
steht im Falle einer wiederholten, ohne entschuldbaren Grund (vgl. dazu
Gerhards, Kommentar zum Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, Band I, Bern 1987, N
66 zu Art. 28) nicht rechtzeitig erfolgten Meldung im Sinne von Art. 42 Abs. 1
AVIV und gleichzeitiger Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 96 Abs. 2 AVIG
einer zur Verwirkung des Taggeldanspruchs nach Art. 42 Abs. 2 AVIV
gegebenenfalls hinzutretenden angemessenen Einstellung in der
Anspruchsberechtigung wegen Verletzung der Meldepflicht gestützt auf Art. 30
Abs. 1 lit. e AVIG nichts im Wege. Art. 42 Abs. 1 AVIV, welcher auf der
gesetzlichen Grundlage von Art. 28 Abs. 1 und 3 AVIG basiert, und Art. 96 Abs.
Considerandi
2.
AVIG verfolgen verschiedene Ziele. Art. 42 Abs. 1 AVIV bezweckt die
Verhinderung von Missbräuchen (Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung
und Insolvenzentschädigung, 2. Aufl., Zürich 1998, S. 71) und die
Gewährleistung der Kontrolle (BGE 117 V 247 Erw. 3c). Der vorübergehende
Eintritt vollständiger oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit bei Anspruch auf das
volle Taggeld nach Massgabe von Art. 28 Abs. 1 AVIG soll - trotz während dieser
Zeit wegen Krankheit, Unfall oder Mutterschaft nicht erfüllbarer
Kontrollvorschriften (vgl. z.B. das monatliche Beratungs- und Kontrollgespräch
gemäss Art. 22 Abs. 2 AVIV) - nicht dazu dienen, sich der Kontrollpflicht
entziehen zu können. Die rechtzeitige Meldung nach Art. 42 Abs. 1 AVIV ist
formelle Anspruchsvoraussetzung (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band Soziale Sicherheit, Rz 363
mit Hinweis). Demgegenüber handelt es sich bei der Auskunfts- und Meldepflicht
nach Art. 96 Abs. 1 und 2 AVIG um Mitwirkungspflichten im Sinne von
Obliegenheiten (Gerhards, a.a.O., Bd. II, N 1 zu Art. 96-97). Der
Einstellungsgrund im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG kann durch Verletzung
der Meldepflicht im Sinne von Art. 96 Abs. 2 AVIG unabhängig davon erfüllt
sein, ob die falschen oder unvollständigen Angaben für die Ausrichtung der
Versicherungsleistungen oder deren Bemessung kausal sind (BGE 123 V 151 Erw. 1b
mit Hinweis). Nach dem Gesagten ist BGE 125 V 193 in dem Sinne zu präzisieren,
dass das Verhältnismässigkeitsprinzip einer zusätzlich zur Rechtsfolge der
Anspruchsverwirkung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 AVIV zu verfügenden
angemessenen Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen Verletzung der
Meldepflicht im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG dann nicht entgegen steht,
wenn sich der Versicherte ohne entschuldbaren Grund durch wiederholte, nicht
rechtzeitige Meldung der Arbeitsunfähigkeit einerseits der Kontrollpflicht im
Sinne von Art. 42 Abs. 1 AVIV entzieht und andererseits auch die
Arbeitsvermittlungs- und Beratungsbemühungen der
Arbeitslosenversicherungsorgane durch mehrfache Verletzung der allgemeinen
Meldepflicht im Sinne von Art. 96 Abs. 2 AVIG erschwert.
(…).“ (cfr. DTF 130 V 385, consid. 3.1.2, pag.
386-388)
2.4
Il Segretariato
di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa
H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00,
consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF
127.
V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa
alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC,
Janvier 2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha
stabilito che:
"D
34.
L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de renseigner lorsqu'il
répond de manière fausse ou incomplète aux questions figurant sur le formulaire
à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi motif
de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les renseignements
importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer ses prestations.
D
35.
Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient
effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit
ne revêt pas une grande importance.
D.
36.
S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de
renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une
plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.
D 37 Si la violation de l'obligation de reinsegner et d'aviser entraîne
une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité, aucune suspension ne
sera prononcé."
(cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, D34-D37)
2.5
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,
nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45.
cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.6
In una decisione del 25
giugno 2004 nella causa A. (C 152/03), chiamata a decidere nel caso in cui ad
un assicurato, oltre ad una sospensione di 37 giorni in quanto disoccupato per
propria colpa, è stata inflitta una sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione di 60 giorni, ridotti dal Tribunale cantonale a 45, sulla base
dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, in merito allo scopo e alla durata della
sospensione il TFA ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.2
Für die Bemessung der Einstellungsdauer ist
neben dem Verschulden jeweils auch der spezifische Schutzzweck der einzelnen
Tatbestände des Art. 30 Abs. 1 AVIG zu berücksichtigen.
2.2.1
Der im gesamten Sozialversicherungsrecht
geltenden Schadenminderungspflicht (siehe Art. 17 Abs. 1 AVIG; BGE 114 V 285
Erw. 3, 111 V 239 Erw. 2a, 108 V 165 Erw. 2a) folgend muss eine versicherte
Person alles Zumutbare unternehmen, um den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu
vermeiden. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung greift bei
Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht
der Arbeitslosenversicherung auswirken, ein.
2.2.2
Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung gemäss Art. 30 AVIG hat nicht den Charakter einer Strafe
im Sinne des Strafrechts, sondern denjenigen einer verwaltungsrechtlichen
Sanktion mit dem Zweck, der Gefahr missbräuchlicher Inanspruchnahme der
Arbeitslosenversicherung zu begegnen (BGE 123 V 151 Erw. 1c; ARV 1999 Nr. 33 S.
198). Das Gesetz bietet nur soweit eine Grundlage, den Leistungsanspruch eines
Versicherten, der an sich alle in Art. 8 AVIG genannten
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, zu verkürzen, als der damit verfolgte Zweck
tangiert ist. Rechtsprechung und Doktrin stimmen darin überein, dass die
befristete Einstellung im Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ein geeignetes
Mittel ist, um die versicherte Person am Schaden zu beteiligen, welchen sie der
Arbeitslosenversicherung dadurch zufügt, dass sie sich nicht an die der
Schadenminderung dienenden Obliegenheiten hält (BGE 125 V 199 Erw. 6a, 124 V
227.
f. Erw. 2b; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Freiburg
1999, S. 461; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 251 N 691; Chopard, Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 42; Gerhards, Kommentar
zum AVIG, Band I, Bern 1988, Art. 30 N 2).
2.2.3
Zentrale Bedeutung kommt der Beteiligung an
effektiv entstandenem Schaden zu, wenn der Versicherte hiefür eine vermeidbare
Ursache setzte, wie es bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit der Fall ist.
Sanktioniert werden bestimmte Verhaltensweisen darüber hinaus bereits dann,
wenn sie erst ein Schadensrisiko in sich bergen, sich also nicht in einem
tatsächlichen Schaden niedergeschlagen haben (so - mit Bezug auf Art. 30 Abs. 1
lit. c [unzureichende Arbeitsbemühungen] bzw. lit. d AVIG [Nichtbefolgung von
Weisungen] - die Urteile H. vom 6. Januar 2004, C 213/03, Erw. 2, und R. vom
21.
Februar 2002, C 152/01, Erw. 4). Die Einstellungstatbestände sind also
bereits insofern ein Instrument der Schadenminderung, indem sie - neben dem
"generalpräventiven" Schutz der Arbeitslosenversicherung vor
missbräuchlichen Verhaltensweisen - der vorbeugenden Verhaltenssteuerung im
Einzelfall dienen, so etwa der Intensivierung unzureichender Arbeitsbemühungen
oder der verbesserten Wahrnehmung administrativer Mitwirkungspflichten durch
die versicherte Person. Der Einbezug blosser Gefährdungstatbestände kommt nicht
allein dann zum Tragen, wenn ein erforderliches Handeln durchgesetzt werden
soll, sondern auch, wenn eine abgeschlossene unerwünschte Handlung - hier im
Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG - zur Diskussion steht (vgl. BGE 123 V 151
Erw. 1b).
2.3
Die Dauer der Einstellung nach Art. 30 Abs. 1
lit. e AVIG leitet sich - ihrer Zweckbestimmung gemäss - von Art und Ausmass
des im Einzelfall vorhandenen objektiven Schadensrisikos ab, wie es sich durch
die unwahren oder unvollständigen Angaben oder durch andere Verletzungen der
Auskunfts- und Meldepflichten ergeben hat. Die subjektive Vorwerfbarkeit des
betreffenden Verhaltens beeinflusst das Mass der Sanktion dagegen nur insoweit,
als deren Berücksichtigung in einem angemessenen Verhältnis zum gesetzlichen
Schutzzweck steht. Denn auch bei beim Einstellungstatbestand des Art. 30 Abs. 1
lit. e AVIG handelt es sich nicht um eine Massnahme mit dem Charakter einer
Strafe (a.M. Chopard, a.a.O., S. 35; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 251 N
691). Dies ergibt sich nach gesetzessystematischen Gesichtspunkten nicht
zuletzt daraus, dass die rein pönalen Rechtsfolgen - unter anderem - von
Auskunfts- oder Meldepflichtverletzungen in komplementärer Weise durch die
Strafbestimmungen der Art. 105 und 106 AVIG abgedeckt werden.
Im konkreten Fall hat das Verhalten des
Versicherten nur insofern zu einem effektiven wirtschaftlichen Schaden der Arbeitslosenversicherung
geführt, als er ein Arbeitsverhältnis aufgekündigt hat, ohne dass hiefür
hinreichende Gründe vorgelegen hätten. Die selbstverschuldete Arbeitslosigkeit
wurde mit einer (rechtskräftigen) Einstellung in der Anspruchsberechtigung über
37.
Tage separat sanktioniert. Diese Anzahl von Arbeitslosentaggeldern hätte der
Versicherte zu Unrecht in Anspruch genommen, falls sein Ansinnen, die Kasse
über die Urheberschaft der Vertragskündigung zu täuschen, erfolgreich gewesen
wäre. Mit Blick auf dieses begrenzte spezifische Schadensrisiko erhellt die
Unverhältnismässigkeit einer Einstellungsdauer von 60 Tagen. Hinzu kommt noch,
dass die Einreichung des gefälschten Belegs gewissermassen einem untauglichen
Versuch gleichkommen musste, der als solcher objektiv nicht geeignet war, eine
Täuschung zu bewirken, weil die Kasse bei der Abklärung des Leistungsanspruchs
stets Angaben des letzten Arbeitgebers einholt, die sich unter anderem auf die
Umstände der Vertragsauflösung erstrecken. Damit ist die vorinstanzlich
reduzierte Einstellungsdauer im Ergebnis zu bestätigen.
(…).“ (cfr. STFA del 25 giugno 2004 nella causa A., C 152/03)
2.7
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale
proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta
Corte ha rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il
TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:
"
(…) Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2
let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière
d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nella
presente fattispecie il TCA constata che l’amministrazione, prima di emettere
la decisione con la quale lo ha sospeso per due giorni a partire dal 1° luglio
2004.
dal diritto alle indennità di disoccupazione fondandosi sull’art. 30 cpv.
1.
lett. e LADI, ha trasmesso all’assicurato una “Richiesta dei motivi della
compilazione incompleta / inesatta del faut” che menziona espressamente l’art.
30.
cpv. 1 lett. e LADI e che egli ha preso posizione in merito (cfr. consid.
1.
).
Dunque il
diritto di essere sentito dell'assicurato è stato rispettato già prima
dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara
giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA
del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI
2002.
pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 =
SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la
sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n.
1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts",
Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).
2.8
Nell'evenienza
concreta dagli atti di causa risulta che l'assicurato si è iscritto al
collocamento il 17 febbraio 2003 alla ricerca di un'attività a tempo pieno
quale venditore tessili e che da quella data ha rivendicato il diritto alle
indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1 e 2).
Nel
formulario di autocertificazione (FAUT) per il mese di giugno 2004, alla
domanda volta a sapere se è stato impossibilitato a lavorare in seguito a
malattia, infortunio, maternità o per motivi diversi da questi l’assicurato ha
risposto negativamente (cfr. doc. 21 risposta al punto 4).
Nel
formulario “Certificato d’infortunio LAINF per disoccupati” il Dr. Med. __________
ha attestato un’inabilità totale al lavoro dell’assicurato dal 1° giugno 2004
(cfr. doc. 21/A).
Sulla
lettera del 5 luglio 2004, con la quale gli è stata chiesta la ragione per la
quale non ha indicato che è stato inabile al lavoro per infortunio,
l’assicurato ha posto e sottoscritto una dicitura con la quale ha ammesso di
aver compilato in modo sbagliato il faut (cfr. doc. 23 e consid. 1.1).
Sia in
sede di opposizione che con l’atto di ricorso l’assicurato ha inoltre
dichiarato che dopo l’infortunio del 29 maggio 2004 il Dr. Med. __________ gli
ha consigliato una pausa dal lavoro (cfr. doc. 27 e I).
Viste le risultanze appena
esposte, indipendentemente dalla questione a sapere se fosse riconducibile
all’infortunio occorsogli o alla sua malattia, in ogni caso l’assicurato non
poteva ignorare di essere inabile al lavoro.
Egli avrebbe quindi dovuto
segnalare questa evenienza sul faut del mese di giugno 2004 allegando i
relativi certificati medici.
Questo vale a maggiore
ragione visto che prima del 28 giugno 2004 (data in cui ha consegnato il FAUT
del relativo mese; cfr. doc. 21) l’assicurato è stato visto dal proprio medico
ben quattro volte e in ogni occasione è stata attestata la continuazione di
un’inabilità al lavoro del 100% (cfr. doc. 21/A).
Del resto, in calce a ogni
FAUT è, tra l’altro, espressamente segnalato che: “(…) Il sottoscritto/la
sottoscritta è consapevole di poter incorrere in sanzioni amministrative o
penali in caso di dichiarazioni incomplete o non conformi alla verità. (…).”
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza citata
(cfr. consid. 2.3) il TCA deve concludere che a ragione la Cassa ha sospeso
l'assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione in base all'art. 30
cpv. 1 lett. e LADI.
Infatti,
come appurato dal TCA (cfr. consid. 1.5), durante il mese di giugno 2004 la
Cassa ha versato regolarmente le indennità di disoccupazione all’assicurato.
L’amministrazione
non ha quindi negato all’assicurato il diritto alle indennità giornaliere in base
all’art. 42 cpv. 2 OADI e pertanto una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1
lett. e LADI non è in contrasto con il principio della proporzionalità (cfr.
DTF 125 V 193 a contrario).
Diversamente,
se avesse già applicato l’art. 42 cpv. 2 OADI, il cumulo con una sanzione
fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI sarebbe stato possibile solo in caso
di ripetuta violazione, senza valido motivo, dell’obbligo di informazione ai
sensi dell’art. 42 cpv. 1 OADI (cfr. DTF 130 V 385).
Il TCA
rileva inoltre che il ricorrente, quale disoccupato, era assicurato
obbligatoriamente contro gli infortuni presso l’Istituto nazionale svizzero
d’assicurazione contro gli infortuni (INSAI) (cfr. l’art. 2 dell’Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati e l’art. 22a cpv. 4
LADI) e la Cassa si è limitata a recuperare dall’INSAI l’importo che quest’ultima
ha riconosciuto all’assicurato durante l’infortunio (cfr. doc. VII).
Viste poi
tutte le circostanze del caso concreto anche la durata della sospensione del
diritto alle indennità di disoccupazione, fissata in 2 giorni, è rispettosa
della legge nonché del principio della proporzionalità e sfugge ad ogni critica
(cfr. consid. 2.5 e 2.6).
La
decisione su opposizione impugnata va dunque confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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