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Decisione

38.2004.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 maggio 2005Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. V

e VI sono stati notificati all’assicurato (cfr. doc. VII) che ha comunicato al

TCA di non avere ulteriori osservazioni da formulare e di riconfermarsi nelle

proprie allegazioni (cfr. doc. X).

Con

ulteriore scritto del 17 marzo 2005 al TCA la Cassa ha ancora precisato che:

"

(…)

Ci riferiamo alla nostra precedente comunicazione

del 10 marzo 2005 e precisiamo che l’assicurato non ha subito un danno

economico durante il periodo di incapacità lavorativa. Infatti, non avendo

informato la cassa dell’incapacità lavorativa per infortunio, la cassa ha

normalmente indennizzato l’assicurato, salvo recuperare dalla Suva l’importo

versato durante l’infortunio e di competenza della Suva.

(…).” (cfr. doc. VIII)

Anche il

doc. VIII è stato notificato all’assicurato per osservazioni (cfr. doc. IX).

L’assicurato

è rimasto silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (cfr. RU N. 44 del 5 novembre 2002 pag.

3371 segg.).

Il 1°

luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal

popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU

N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Poiché

nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento

legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente

rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V

1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466,

consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag.

166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI

1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e

V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che

la presente fattispecie si riferisce ad una sospensione dal diritto alle

indennità di disoccupazione a contare dal 1° luglio 2004 (in quanto

l’assicurato avrebbe leso il suo obbligo di informare omettendo di indicare nel

formulario di autocertificazione del mese di giugno 2004 la sua incapacità

totale al lavoro), al presente caso si applicano le norme della LPGA e quelle

della LADI in vigore dal 1° luglio 2003.

2.3. L’assicurato

é sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni

inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di

informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).

Con

l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 (in concreto applicabile;

cfr. consid. 2.2) il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare

e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n. 16 dell’Allegato alla legge federale

del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali; RS 830.1).

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Circa gli

effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"

a) Die Mitwirkung beim Vollzug der

Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in

den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch

LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut").

Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und

steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von

Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit

ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen

Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der

Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben.

Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von

Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,

ad art. 28, n. 30 e 31)

"

a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf

verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende

einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden

einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl

1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.

96 LADI conservano dunque la loro validità.

In merito

all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gehrards:

"

Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie

bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im

einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet

sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von

Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende

Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen

Unterlagen”).

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle

keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder

“nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden.

(...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der

Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die

Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- vorausetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer).”

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,

21, 22 e 30).

In una

decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80 il TFA ha stabilito che la

sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI,

può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96

cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare

alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.

Il TFA ha

in particolare rilevato che:

"

(...)

c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé

que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être

considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir

indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application

de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;

qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI,

l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce

un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit

informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17

décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die

Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1 p. 87);

qu’en l'occurrence, l’intimé devait en

particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception

d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de

chômage à réduire le montant des indemnités journalières;

que selon la jurisprudence, la notion de faute en

droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en

ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un

acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS,

op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);

qu’un assuré qui omet de déclarer a

l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de

chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81),

laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité

prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...).”

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, pag. 243)

Ancora, circa l'obbligo di

annunciare e informare, in un'altra decisione, la nostra Massima istanza ha

confermato il precedente giudizio del TCA e, in particolare, ha sottolineato

che:

" (…)

2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso

pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti

principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute

indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art.

30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni

inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o

di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico

che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla

Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli,

a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere

in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla

disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto

dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe

particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come

correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e

argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse

generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il

ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla

legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di

disoccupazione. (…)"

(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid.

2a)

L'Alta

Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un'altra sentenza ha,

in particolare, osservato che:

"

(…)

3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto

verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro

nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto

produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23

settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi

intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e

annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere

prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della documentazione

agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in concreto il

presupposto della buona fede, necessario per condonare all'assicurato l'obbligo

di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua misura di

fr. 9662.75. (…)"

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C

104/01, consid. 3b)

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, pag.

191; DTF 123 V 150 consid. 1b, pag. 151; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, pag.

21).

L'Alta

Corte, in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 193 ha stabilito che una

sospensione del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI

può essere pronunciata solo qualora l'assicurato abbia agito intenzionalmente,

vale a dire consapevolmente e volontariamente.

Inoltre

nel caso di violazione unica dell’obbligo di informare, è in contrasto con il

principio della proporzionalità infliggere la sanzione di cui all’art. 30 cpv.

1 lett. e LADI a un assicurato che peraltro decade, per lo stesso motivo, dal

diritto all’indennità giornaliera giusta l’art. 42 cpv. 2 OADI.

In una

sentenza pubblicata in DLA 2000 pag. 169, la nostra Massima Istanza ha deciso

che se un assicurato esercita a titolo benevolo o a titolo di favore

un'attività che dovrebbe essere svolta soltanto dietro retribuzione (quindi

analoga a un rapporto di lavoro) senza annunciarlo all'assicurazione contro la

disoccupazione, il suo dritto all'indennità deve essere sospeso in base

all'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI e non dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) o f) LADI

(cfr. DLA 2000 N. 32, consid. 1d, pag. 173).

Infine,

in una decisione pubblicata in DTF 130 V 385 = SVR 2004 ALV Nr. 18 = DLA 2005

N. 6 pag. 63, precisando la giurisprudenza sviluppata in DTF 125 V 193, il TFA

ha stabilito che l’assicurato che non annuncia all’autorità competente

l’incapacità al lavoro entro una settimana dall’inizio della medesima senza

valido motivo perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di

incapacità al lavoro precedenti l’annuncio. Inoltre in caso di ripetuta

violazione, senza valido motivo, dell’obbligo d’informazione ai sensi dell’art.

42 cpv. 1 OADI, si possono cumulare le sanzioni di cui agli art. 42 cpv. 2 OADI

e 30 cpv. 1 lett. e LADI.

In

quell’occasione, in particolare circa i diversi scopi perseguiti dagli art. 42

cpv. 1 OADI e 96 cpv. 2 LADI, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

3.1.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht

hielt in BGE 125 V 193 fest, dass es im Falle einer bloss einmaligen

Meldepflichtverletzung nicht mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip vereinbar

ist, einen Versicherten mit der in Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG vorgesehenen

Sanktion zu belegen, wenn er überdies aus demselben Grund bereits nach Massgabe

von Art. 42 Abs. 2 AVIV seines Anspruchs auf Arbeitslosentaggelder verlustig gegangen

ist. Wegen nicht entschuldbar verspätet erfolgter Meldung der

Arbeitsunfähigkeit verwirkte der Beschwerdeführer bereits gestützt auf Art. 42

Abs. 2 AVIV seinen Taggeldanspruch für die Dauer vom 17. Juni bis 5. Juli 2002

(vgl. BGE 117 V 244), weshalb ihm die Arbeitslosenkasse für diese Zeit zu Recht

keine Arbeitslosenentschädigung ausrichtete (vgl. Erw. 6.2.1 hienach). Dennoch

steht im Falle einer wiederholten, ohne entschuldbaren Grund (vgl. dazu

Gerhards, Kommentar zum Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, Band I, Bern 1987, N

66 zu Art. 28) nicht rechtzeitig erfolgten Meldung im Sinne von Art. 42 Abs. 1

AVIV und gleichzeitiger Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 96 Abs. 2 AVIG

einer zur Verwirkung des Taggeldanspruchs nach Art. 42 Abs. 2 AVIV

gegebenenfalls hinzutretenden angemessenen Einstellung in der

Anspruchsberechtigung wegen Verletzung der Meldepflicht gestützt auf Art. 30

Abs. 1 lit. e AVIG nichts im Wege. Art. 42 Abs. 1 AVIV, welcher auf der

gesetzlichen Grundlage von Art. 28 Abs. 1 und 3 AVIG basiert, und Art. 96 Abs.

Considerandi

2.

AVIG verfolgen verschiedene Ziele. Art. 42 Abs. 1 AVIV bezweckt die

Verhinderung von Missbräuchen (Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung

und Insolvenzentschädigung, 2. Aufl., Zürich 1998, S. 71) und die

Gewährleistung der Kontrolle (BGE 117 V 247 Erw. 3c). Der vorübergehende

Eintritt vollständiger oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit bei Anspruch auf das

volle Taggeld nach Massgabe von Art. 28 Abs. 1 AVIG soll - trotz während dieser

Zeit wegen Krankheit, Unfall oder Mutterschaft nicht erfüllbarer

Kontrollvorschriften (vgl. z.B. das monatliche Beratungs- und Kontrollgespräch

gemäss Art. 22 Abs. 2 AVIV) - nicht dazu dienen, sich der Kontrollpflicht

entziehen zu können. Die rechtzeitige Meldung nach Art. 42 Abs. 1 AVIV ist

formelle Anspruchsvoraussetzung (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band Soziale Sicherheit, Rz 363

mit Hinweis). Demgegenüber handelt es sich bei der Auskunfts- und Meldepflicht

nach Art. 96 Abs. 1 und 2 AVIG um Mitwirkungspflichten im Sinne von

Obliegenheiten (Gerhards, a.a.O., Bd. II, N 1 zu Art. 96-97). Der

Einstellungsgrund im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG kann durch Verletzung

der Meldepflicht im Sinne von Art. 96 Abs. 2 AVIG unabhängig davon erfüllt

sein, ob die falschen oder unvollständigen Angaben für die Ausrichtung der

Versicherungsleistungen oder deren Bemessung kausal sind (BGE 123 V 151 Erw. 1b

mit Hinweis). Nach dem Gesagten ist BGE 125 V 193 in dem Sinne zu präzisieren,

dass das Verhältnismässigkeitsprinzip einer zusätzlich zur Rechtsfolge der

Anspruchsverwirkung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 AVIV zu verfügenden

angemessenen Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen Verletzung der

Meldepflicht im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG dann nicht entgegen steht,

wenn sich der Versicherte ohne entschuldbaren Grund durch wiederholte, nicht

rechtzeitige Meldung der Arbeitsunfähigkeit einerseits der Kontrollpflicht im

Sinne von Art. 42 Abs. 1 AVIV entzieht und andererseits auch die

Arbeitsvermittlungs- und Beratungsbemühungen der

Arbeitslosenversicherungsorgane durch mehrfache Verletzung der allgemeinen

Meldepflicht im Sinne von Art. 96 Abs. 2 AVIG erschwert.

(…).“ (cfr. DTF 130 V 385, consid. 3.1.2, pag.

386-388)

2.4

Il Segretariato

di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve

adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa

H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00,

consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF

127.

V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa

alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC,

Janvier 2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha

stabilito che:

"D

34.

L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de renseigner lorsqu'il

répond de manière fausse ou incomplète aux questions figurant sur le formulaire

à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi motif

de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les renseignements

importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer ses prestations.

D

35.

Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient

effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit

ne revêt pas une grande importance.

D.

36.

S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de

renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une

plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.

D 37 Si la violation de l'obligation de reinsegner et d'aviser entraîne

une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité, aucune suspension ne

sera prononcé."

(cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, D34-D37)

2.5

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità

della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,

nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.

45.

cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.6

In una decisione del 25

giugno 2004 nella causa A. (C 152/03), chiamata a decidere nel caso in cui ad

un assicurato, oltre ad una sospensione di 37 giorni in quanto disoccupato per

propria colpa, è stata inflitta una sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione di 60 giorni, ridotti dal Tribunale cantonale a 45, sulla base

dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, in merito allo scopo e alla durata della

sospensione il TFA ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.2

Für die Bemessung der Einstellungsdauer ist

neben dem Verschulden jeweils auch der spezifische Schutzzweck der einzelnen

Tatbestände des Art. 30 Abs. 1 AVIG zu berücksichtigen.

2.2.1

Der im gesamten Sozialversicherungsrecht

geltenden Schadenminderungspflicht (siehe Art. 17 Abs. 1 AVIG; BGE 114 V 285

Erw. 3, 111 V 239 Erw. 2a, 108 V 165 Erw. 2a) folgend muss eine versicherte

Person alles Zumutbare unternehmen, um den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu

vermeiden. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung greift bei

Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht

der Arbeitslosenversicherung auswirken, ein.

2.2.2

Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung gemäss Art. 30 AVIG hat nicht den Charakter einer Strafe

im Sinne des Strafrechts, sondern denjenigen einer verwaltungsrechtlichen

Sanktion mit dem Zweck, der Gefahr missbräuchlicher Inanspruchnahme der

Arbeitslosenversicherung zu begegnen (BGE 123 V 151 Erw. 1c; ARV 1999 Nr. 33 S.

198). Das Gesetz bietet nur soweit eine Grundlage, den Leistungsanspruch eines

Versicherten, der an sich alle in Art. 8 AVIG genannten

Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, zu verkürzen, als der damit verfolgte Zweck

tangiert ist. Rechtsprechung und Doktrin stimmen darin überein, dass die

befristete Einstellung im Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ein geeignetes

Mittel ist, um die versicherte Person am Schaden zu beteiligen, welchen sie der

Arbeitslosenversicherung dadurch zufügt, dass sie sich nicht an die der

Schadenminderung dienenden Obliegenheiten hält (BGE 125 V 199 Erw. 6a, 124 V

227.

f. Erw. 2b; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Freiburg

1999, S. 461; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 251 N 691; Chopard, Die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 42; Gerhards, Kommentar

zum AVIG, Band I, Bern 1988, Art. 30 N 2).

2.2.3

Zentrale Bedeutung kommt der Beteiligung an

effektiv entstandenem Schaden zu, wenn der Versicherte hiefür eine vermeidbare

Ursache setzte, wie es bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit der Fall ist.

Sanktioniert werden bestimmte Verhaltensweisen darüber hinaus bereits dann,

wenn sie erst ein Schadensrisiko in sich bergen, sich also nicht in einem

tatsächlichen Schaden niedergeschlagen haben (so - mit Bezug auf Art. 30 Abs. 1

lit. c [unzureichende Arbeitsbemühungen] bzw. lit. d AVIG [Nichtbefolgung von

Weisungen] - die Urteile H. vom 6. Januar 2004, C 213/03, Erw. 2, und R. vom

21.

Februar 2002, C 152/01, Erw. 4). Die Einstellungstatbestände sind also

bereits insofern ein Instrument der Schadenminderung, indem sie - neben dem

"generalpräventiven" Schutz der Arbeitslosenversicherung vor

missbräuchlichen Verhaltensweisen - der vorbeugenden Verhaltenssteuerung im

Einzelfall dienen, so etwa der Intensivierung unzureichender Arbeitsbemühungen

oder der verbesserten Wahrnehmung administrativer Mitwirkungspflichten durch

die versicherte Person. Der Einbezug blosser Gefährdungstatbestände kommt nicht

allein dann zum Tragen, wenn ein erforderliches Handeln durchgesetzt werden

soll, sondern auch, wenn eine abgeschlossene unerwünschte Handlung - hier im

Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG - zur Diskussion steht (vgl. BGE 123 V 151

Erw. 1b).

2.3

Die Dauer der Einstellung nach Art. 30 Abs. 1

lit. e AVIG leitet sich - ihrer Zweckbestimmung gemäss - von Art und Ausmass

des im Einzelfall vorhandenen objektiven Schadensrisikos ab, wie es sich durch

die unwahren oder unvollständigen Angaben oder durch andere Verletzungen der

Auskunfts- und Meldepflichten ergeben hat. Die subjektive Vorwerfbarkeit des

betreffenden Verhaltens beeinflusst das Mass der Sanktion dagegen nur insoweit,

als deren Berücksichtigung in einem angemessenen Verhältnis zum gesetzlichen

Schutzzweck steht. Denn auch bei beim Einstellungstatbestand des Art. 30 Abs. 1

lit. e AVIG handelt es sich nicht um eine Massnahme mit dem Charakter einer

Strafe (a.M. Chopard, a.a.O., S. 35; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 251 N

691). Dies ergibt sich nach gesetzessystematischen Gesichtspunkten nicht

zuletzt daraus, dass die rein pönalen Rechtsfolgen - unter anderem - von

Auskunfts- oder Meldepflichtverletzungen in komplementärer Weise durch die

Strafbestimmungen der Art. 105 und 106 AVIG abgedeckt werden.

Im konkreten Fall hat das Verhalten des

Versicherten nur insofern zu einem effektiven wirtschaftlichen Schaden der Arbeitslosenversicherung

geführt, als er ein Arbeitsverhältnis aufgekündigt hat, ohne dass hiefür

hinreichende Gründe vorgelegen hätten. Die selbstverschuldete Arbeitslosigkeit

wurde mit einer (rechtskräftigen) Einstellung in der Anspruchsberechtigung über

37.

Tage separat sanktioniert. Diese Anzahl von Arbeitslosentaggeldern hätte der

Versicherte zu Unrecht in Anspruch genommen, falls sein Ansinnen, die Kasse

über die Urheberschaft der Vertragskündigung zu täuschen, erfolgreich gewesen

wäre. Mit Blick auf dieses begrenzte spezifische Schadensrisiko erhellt die

Unverhältnismässigkeit einer Einstellungsdauer von 60 Tagen. Hinzu kommt noch,

dass die Einreichung des gefälschten Belegs gewissermassen einem untauglichen

Versuch gleichkommen musste, der als solcher objektiv nicht geeignet war, eine

Täuschung zu bewirken, weil die Kasse bei der Abklärung des Leistungsanspruchs

stets Angaben des letzten Arbeitgebers einholt, die sich unter anderem auf die

Umstände der Vertragsauflösung erstrecken. Damit ist die vorinstanzlich

reduzierte Einstellungsdauer im Ergebnis zu bestätigen.

(…).“ (cfr. STFA del 25 giugno 2004 nella causa A., C 152/03)

2.7

L'art. 42

LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

A tale

proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta

Corte ha rilevato che:

"

Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse

zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine

allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG

zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins

Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il

TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"

(…) Selon un principe général de la procédure

administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de

prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2

let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière

d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

Nella

presente fattispecie il TCA constata che l’amministrazione, prima di emettere

la decisione con la quale lo ha sospeso per due giorni a partire dal 1° luglio

2004.

dal diritto alle indennità di disoccupazione fondandosi sull’art. 30 cpv.

1.

lett. e LADI, ha trasmesso all’assicurato una “Richiesta dei motivi della

compilazione incompleta / inesatta del faut” che menziona espressamente l’art.

30.

cpv. 1 lett. e LADI e che egli ha preso posizione in merito (cfr. consid.

1.

).

Dunque il

diritto di essere sentito dell'assicurato è stato rispettato già prima

dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara

giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA

del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI

2002.

pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 =

SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la

sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n.

1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts",

Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

2.8

Nell'evenienza

concreta dagli atti di causa risulta che l'assicurato si è iscritto al

collocamento il 17 febbraio 2003 alla ricerca di un'attività a tempo pieno

quale venditore tessili e che da quella data ha rivendicato il diritto alle

indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1 e 2).

Nel

formulario di autocertificazione (FAUT) per il mese di giugno 2004, alla

domanda volta a sapere se è stato impossibilitato a lavorare in seguito a

malattia, infortunio, maternità o per motivi diversi da questi l’assicurato ha

risposto negativamente (cfr. doc. 21 risposta al punto 4).

Nel

formulario “Certificato d’infortunio LAINF per disoccupati” il Dr. Med. __________

ha attestato un’inabilità totale al lavoro dell’assicurato dal 1° giugno 2004

(cfr. doc. 21/A).

Sulla

lettera del 5 luglio 2004, con la quale gli è stata chiesta la ragione per la

quale non ha indicato che è stato inabile al lavoro per infortunio,

l’assicurato ha posto e sottoscritto una dicitura con la quale ha ammesso di

aver compilato in modo sbagliato il faut (cfr. doc. 23 e consid. 1.1).

Sia in

sede di opposizione che con l’atto di ricorso l’assicurato ha inoltre

dichiarato che dopo l’infortunio del 29 maggio 2004 il Dr. Med. __________ gli

ha consigliato una pausa dal lavoro (cfr. doc. 27 e I).

Viste le risultanze appena

esposte, indipendentemente dalla questione a sapere se fosse riconducibile

all’infortunio occorsogli o alla sua malattia, in ogni caso l’assicurato non

poteva ignorare di essere inabile al lavoro.

Egli avrebbe quindi dovuto

segnalare questa evenienza sul faut del mese di giugno 2004 allegando i

relativi certificati medici.

Questo vale a maggiore

ragione visto che prima del 28 giugno 2004 (data in cui ha consegnato il FAUT

del relativo mese; cfr. doc. 21) l’assicurato è stato visto dal proprio medico

ben quattro volte e in ogni occasione è stata attestata la continuazione di

un’inabilità al lavoro del 100% (cfr. doc. 21/A).

Del resto, in calce a ogni

FAUT è, tra l’altro, espressamente segnalato che: “(…) Il sottoscritto/la

sottoscritta è consapevole di poter incorrere in sanzioni amministrative o

penali in caso di dichiarazioni incomplete o non conformi alla verità. (…).”

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza citata

(cfr. consid. 2.3) il TCA deve concludere che a ragione la Cassa ha sospeso

l'assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione in base all'art. 30

cpv. 1 lett. e LADI.

Infatti,

come appurato dal TCA (cfr. consid. 1.5), durante il mese di giugno 2004 la

Cassa ha versato regolarmente le indennità di disoccupazione all’assicurato.

L’amministrazione

non ha quindi negato all’assicurato il diritto alle indennità giornaliere in base

all’art. 42 cpv. 2 OADI e pertanto una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1

lett. e LADI non è in contrasto con il principio della proporzionalità (cfr.

DTF 125 V 193 a contrario).

Diversamente,

se avesse già applicato l’art. 42 cpv. 2 OADI, il cumulo con una sanzione

fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI sarebbe stato possibile solo in caso

di ripetuta violazione, senza valido motivo, dell’obbligo di informazione ai

sensi dell’art. 42 cpv. 1 OADI (cfr. DTF 130 V 385).

Il TCA

rileva inoltre che il ricorrente, quale disoccupato, era assicurato

obbligatoriamente contro gli infortuni presso l’Istituto nazionale svizzero

d’assicurazione contro gli infortuni (INSAI) (cfr. l’art. 2 dell’Ordinanza

sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati e l’art. 22a cpv. 4

LADI) e la Cassa si è limitata a recuperare dall’INSAI l’importo che quest’ultima

ha riconosciuto all’assicurato durante l’infortunio (cfr. doc. VII).

Viste poi

tutte le circostanze del caso concreto anche la durata della sospensione del

diritto alle indennità di disoccupazione, fissata in 2 giorni, è rispettosa

della legge nonché del principio della proporzionalità e sfugge ad ogni critica

(cfr. consid. 2.5 e 2.6).

La

decisione su opposizione impugnata va dunque confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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